Febbraio 2021 (acred790) |
IMPORTAZIONE RICEVUTE ENTRATEL CU/2021
Come anticipato nell’aggiornamento Acred789 del 24/02/2021, tramite l’Archiviazione Documentale è possibile importare le ricevute Entratel in formato PDF: tali ricevute vengono automaticamente suddivise ed archiviate per ditta.
Ricordiamo che i servizi di Archiviazione Documentale sono disponibili per i soli Utenti abilitati.
Per importare le ricevute, utilizzare il servizio ‘Importazione Ricevute CU (.pdf)’, sul menù Archiviazione Documentale.
Sul servizio vanno caricati (upload), uno alla volta, i files in formato PDF delle ricevute scaricate tramite Entratel.
Ciascun file può contenere le ricevute relative ad uno o più sostituti: ogni file viene perciò automaticamente suddiviso per ditta, abbinando le pagine iniziali, relative alle singole certificazioni, alle pagine finali, sulle quali è riportato l’elenco delle certificazioni relative a ciascun sostituto. I files PDF così ottenuti vengono automaticamente archiviati, abbinandoli alle corrispondenti ditte presenti in archivio. Inoltre, vengono archiviati anche il file originario e, separatamente, la pagina iniziale che riporta i dati dell’invio e dell’intermediario (in entrambi i casi, senza collegarli alle singole ditte).
Sul servizio occorre indicare l’anno di competenza: ‘2020’ per le ricevute relative alle CU/2021.
Inoltre, occorre selezionare il tipo di importazione: Provvisoria per effettuare la sola verifica del file da importare, ottenendo l’elenco dei sostituti presenti sul file e le eventuali segnalazioni (ad esempio, sostituti non presenti in archivio), oppure Definitiva per importare effettivamente le ricevute ed abbinarle alle ditte presenti in archivio.
In caso di importazione Definitiva, occorre scegliere il Soggetto Autorizzato dall’apposita tendina.
Nel caso in cui sia già stata effettuata un’importazione Definitiva e si intenda importare nuovamente le ricevute sostituendo quelle precedentemente archiviate, barrare la casella ‘Annulla ricevute precedentemente archiviate’ (tale condizione dovrebbe verificarsi raramente, solo in caso di importazione di un file errato).
Il servizio di importazione consente anche di inviare automaticamente una mail a ciascuna ditta interessata, secondo modalità analoghe a quelle previste per altri modelli archiviati. Per inviare automaticamente la mail, occorre barrare la casella ‘Invia mail per download ricevute archiviate’. Naturalmente, è necessario che siano presenti in archivio gli indirizzi e-mail delle ditte interessate (destinatari) e del soggetto autorizzato (mittente). Precisiamo che gli indirizzi e-mail vanno indicati sul servizio Ditta – Anagrafico, barrando la casella ‘Valido per invio e-mail’.
Sulla mail è presente un semplice messaggio per informare che si tratta delle “Ricevute prodotte dall’Agenzia delle Entrate a seguito della ricezione dei modelli CU/2021, da scaricare e conservare in sede”. Inoltre, è riportato un link “criptato”, cliccando sul quale vengono scaricate le ricevute relative alla sola ditta interessata.
Precisiamo che, con l’invio della mail sopra descritta, si ottempera all’obbligo di consegna delle ricevute al sostituto, da parte dell’intermediario che ha effettuato l’invio della CU. |
Febbraio 2021 (acred789) |
CU/2021 – INVIO TELEMATICO
Come indicato nell’aggiornamento Acred788 del 16/02/2021, è possibile generare il file per il’invio telematico delle CU tramite la procedura ‘CU/2021: Invio telematico e stampa modello ordinario’.
Ricordiamo che la procedura esegue automaticamente anche il controllo Entratel del file generato, producendo un report con l’esito del controllo e l’elenco delle segnalazioni bloccanti e non bloccanti.
La stessa procedura genera anche la stampa del modello ordinario e gli elenchi dei soggetti inclusi nel file.
Precisiamo che le modalità di gestione dell’invio telematico della CU non sono cambiate rispetto all’anno precedente.
Ricordiamo che la produzione del file telematico al solo scopo di eseguire il controllo Entratel, è stata documentata con l’aggiornamento Acred788 sopra citato. Di seguito, sono invece documentate le modalità da adottare per l’invio effettivo delle certificazioni, anche nelle particolari situazioni che si possono presentare (reinvio per rettifica o annullamento).
Quando si utilizza la procedura ‘CU/2021: Invio telematico e stampa modello ordinario’ per l’invio effettivo del file, è consigliabile compilare i parametri richiesti secondo le modalità di seguito descritte.
Anno di competenza: indicare ‘2020’.
Ditta iniziale / finale: per considerare tutte le aziende, non occorre compilare i campi in questione; tali campi vanno utilizzati nel caso in cui si intenda lanciare la procedura per una singola azienda o un range di aziende.
Selezione Percipienti se non compilato, vengono considerati tutti i percipienti; in alternativa, è possibile selezionare soltanto i percipienti della sezione Paghe, oppure soltanto quelli della sezione Extra-Paghe (su tutte le ditte selezionate); è anche possibile selezionare un singolo percipiente, indicandone la matricola e la sezione (in questo caso, viene considerata la sola ditta indicata nel campo Ditta Iniziale).
Zona / Utente: se non compilato, non viene effettuata alcuna selezione sulla zona e sull’utente abbinato alle ditte; in alternativa, è possibile selezionare le ditte di una sola zona e/o abbinate all’utente che lancia la procedura (tali informazioni vengono rilevate dalla versione valida al 28/02/2021).
Ordinamento Certificazioni: ordine dei sostituti sulla stampa del modello ordinario (per codice ditta oppure alfabetico).
Condizione di Definitivo: per l’invio effettivo delle certificazioni, consigliamo di utilizzare l’opzione ‘D’, in modo da selezionare i soli sostituti che hanno la condizione di ‘Modello Definitivo’ sul servizio Frontespizio. Ricordiamo che è possibile selezionare anche i sostituti che non hanno tale condizione, tramite le altre opzioni disponibili.
Selezione Certificazioni per l’invio effettivo delle certificazioni, consigliamo utilizzare l’opzione ‘N’, in modo da selezionare i soli sostituti che non hanno la casella ‘Invio telematico effettuato’ barrata sul servizio Frontespizio, escludendo così eventuali sostituti per i quali sono già state inviate le certificazioni. In caso di necessità, è comunque possibile selezionare anche i sostituti sui quali la suddetta casella risulta barrata, tramite le altre opzioni disponibili.
Trattamento Certificazioni: per l’invio effettivo delle certificazioni, consigliamo di utilizzare l’opzione ‘V’, in modo che venga barrata la casella ‘Invio telematico effettuato’ sul servizio Frontespizio; tali sostituti saranno così esclusi dai successivi lanci della procedura (utilizzando l’opzione ‘N’ nel campo Selezione Certificazioni). Tramite le altre opzioni disponibili, è possibile non barrare la suddetta casella (opzione ‘N’), oppure annullare l’eventuale barratura (“vistatura”) apposta in precedenza.
Numerazione Certificazioni per l’invio effettivo delle certificazioni, consigliamo di utilizzare le opzioni di “default”, corrispondenti a ‘Seleziona certificazioni numerate e non numerate’ nella prima opzione e ‘Memorizza progressivo su certificazione’ nella seconda opzione (viene riportato ‘XM’). È opportuno leggere le indicazioni dettagliate relative a tali opzioni, riportate nel paragrafo Numerazione Certificazioni.
Codice Fiscale fornitore: il campo è obbligatorio e deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto che effettua l’invio (“fornitore”). In caso di invio da parte dell’Intermediario, vengono selezionati tutti i sostituti sui quali è stato impostato lo stesso codice fiscale nel campo relativo all’Intermediario (sezione ‘Presentazione telematica’ sul servizio Frontespizio). In caso di invio della propria certificazione (casella ‘Invio per conto proprio’ barrata sul servizio Frontespizio), viene invece selezionato il solo sostituto corrispondente al soggetto che effettua l’invio.
Tipo Fornitore: deve essere selezionato il codice ‘10’ in caso di invio da parte dell’Intermediario, oppure ‘01’ in caso di invio della propria certificazione (casella ‘Invio per conto proprio’ barrata sul servizio Frontespizio).
Modalità di invio: per l’invio effettivo delle certificazioni, in generale va utilizzata l’opzione ‘N’ (modalità normale). Con tale opzione, vengono inviate tutte le certificazioni presenti sui sostituti selezionati, ad eccezione di quelle “annullate”. La modalità “normale” può essere adottata per inviare le certificazioni non ancora trasmesse, oltre che per reinviare le certificazioni “scartate” dall’Agenzia delle Entrate (ossia quelle che hanno riportato un esito negativo sulle ricevute); in quest’ultimo caso, occorre seguire le indicazioni riportate al paragrafo Reinvio di certificazioni. Per l’eventuale reinvio di certificazioni già “accolte” dall’Agenzia delle Entrate (ossia quelle che hanno riportato un esito positivo sulle ricevute), occorre invece utilizzare le opzioni ‘S’ (sostituzione) oppure ‘A’ (annullamento): anche in questo caso, è necessario seguire le indicazioni riportate al paragrafo Reinvio di certificazioni.
Data firma sostituto: il campo è opzionale e permette di indicare la data della firma da parte del sostituto; è possibile indicare una data uguale o precedente al giorno corrente. La data della firma può anche essere indicata sul servizio Frontespizio, oppure sulla singola certificazione (nella finestra anagrafica del percipiente). Sul file telematico e sulla stampa del modello, viene presa con maggiore priorità la data indicata sulla singola certificazione, in sua assenza viene presa quella presente sul Frontespizio, in assenza anche di questa viene presa quella indicata al lancio della procedura. L’assenza della data di firma genera una segnalazione non bloccante da parte del programma di controllo.
Generazione PDF: per generare la stampa del modello ordinario in formato PDF, è possibile utilizzare l’opzione ‘S’ se si vuole produrre un’unica stampa contenente tutte le ditte selezionate, oppure l’opzione ‘X’ per produrre una stampa per ciascuna ditta (in tal caso, ogni file di stampa viene suffissato con il codice ditta). Occorre tenere presente che la produzione della stampa in formato PDF comporta un tempo di elaborazione più lungo: è quindi consigliabile non generare il formato PDF, se non si intende stampare, scaricare o archiviare il modello prodotto. Per non generare il formato PDF, velocizzando l’esecuzione della procedura, occorre selezionare l’opzione ‘N’. Precisiamo che la stampa del modello ordinario, in formato PDF, può essere generata in qualsiasi momento successivo.
Ricordiamo che è disponibile anche l’opzione ‘Y’, tramite la quale i modelli, in formato PDF, vengono archiviati per singola ditta: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.
Altre opzioni di stampa: se viene abilitata la stampa del modello ordinario (opzione ‘Generazione PDF’), è possibile impostare le seguenti opzioni di stampa, secondo le proprie preferenze:
- Stampare soltanto il Frontespizio e l’eventuale quadro CT (quest’ultimo nel caso in cui sia stato abilitato sul servizio Frontespizio); tale modalità è utile, in particolare, per la sottoscrizione del modello da parte del sostituto.
- Indicare i codici ditta e matricola sulla prima riga di ciascuna pagina; ricordiamo che, prima della matricola, sulla stampa viene riportata l’indicazione della sezione Paghe (P) o Extra-Paghe (E).
- Compilare i campi relativi alla firma del sostituto (frontespizio, quadro CT e prima pagina delle certificazioni) e dell’intermediario (frontespizio), riportando il cognome e nome del soggetto firmatario; in caso di società, il rappresentante legale (soggetto firmatario) viene rilevato dal servizio Frontespizio per quanto riguarda il sostituto, oppure direttamente dall’anagrafico per quanto riguarda l’intermediario.
I campi Soggetto Autorizzato e Opzioni di Archiviazione riguardano l’archiviazione, in formato PDF, del modello ordinario: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.
Le istruzioni operative per l’archiviazione della CU, sia per quanto riguarda il modello ordinario che il modello sintetico, sono riportate nel successivo paragrafo ‘Archiviazione Documentale’.
Ricordiamo che, per effettuare l’invio delle certificazioni, è necessario compilare preventivamente il servizio Frontespizio, in particolare per quanto riguarda la sezione ‘Presentazione Telematica’ e, dove richiesto, il ‘Quadro CT’. A tale scopo, fare riferimento ai paragrafi Compilazione Frontespizio e Compilazione quadro CT.
Per impostare correttamente i parametri della procedura, nelle varie situazioni che si possono presentare in caso di reinvio delle certificazioni, è opportuno consultare i paragrafi Numerazione Certificazioni e Reinvio di certificazioni.
La procedura genera il file da utilizzare per l’invio telematico delle certificazioni, con il nome ‘CUR-telematico.txt’.
Tale file, una volta scaricato, può essere sottoposto al procedimento di invio tramite Entratel (Desktop Telematico).
Sul file prodotto (‘CUR-telematico.txt’) viene eseguito automaticamente il controllo Entratel, generando un report con l’esito del controllo e le eventuali segnalazioni bloccanti e non bloccanti. Tale report è ‘CUR-telematico-controllo.wri’ e può essere visualizzato o stampato direttamente dal browser, oppure scaricato ed aperto con Word (non è possibile convertirlo in pdf). Precisiamo che, al momento dell’invio effettivo, il file ‘CUR-telematico.txt’ viene nuovamente sottoposto al controllo da parte del software dell’Agenzia delle Entrate (Desktop Telematico).
Viene prodotto anche l’elenco dei soggetti presenti nel file, col nome ‘CUR-elenco-telematico’: per ciascun sostituto, sono elencati i percipienti presenti nella sezione Paghe (‘P’) o extra-Paghe (‘E’). In corrispondenza dei singoli percipienti, sono indicate le sezioni compilate (lavoro dipendente / lavoro autonomo), il numero assegnato alla certificazione ed il numero dei relativi moduli (esempio: “Certificazione 00000015/01” corrisponde alla certificazione n. 15, modulo 1). Per i soggetti “esclusi dalla precompilata” viene riportata un’apposita segnalazione.
Lo stesso elenco viene prodotto anche in formato CSV (‘CUR.elenco.telematico.csv’), apribile in Excel, con alcune informazioni aggiuntive rilevate dal Frontespizio (condizione di “definitivo”, codice fiscale intermediario, ecc.).
Viene prodotta anche la stampa del modello ordinario con il nome ‘CU-ordinario-1cp’ (a meno che non venga disabilitata tramite l’apposita opzione prevista in ‘Generazione PDF’, per velocizzare l’esecuzione della procedura). Se è stata richiesta la stampa suddivisa per ditta, viene aggiunto il codice ditta al nome della stampa. Il modello ordinario è in copia singola e comprende il frontespizio e l’eventuale quadro CT. Ricordiamo che la stampa del modello ordinario riporta tutti i dati presenti nel file telematico: di conseguenza, la stampa può essere utilizzata anche a scopo di controllo.
Ricordiamo che, sia in caso di stampa unica che suddivisa per ditta, dopo un massimo di 100 certificazioni viene prodotto un secondo file di stampa, incrementando un numero progressivo di tre cifre presente nel nome del file (per evitare che le dimensioni del file PDF diventino eccessive).
A scopo di controllo, viene prodotto anche un report in formato CSV, apribile in Excel, col nome ‘CU-totali-ritenute.csv’, sul quale è riportato l’elenco dei sostituti ed i totali delle ritenute, dei rimborsi e dei bonus presenti sulle certificazioni inviate. I totali sono calcolati a livello di sostituto, considerando gli importi presenti sul file telematico per quanto riguarda le sezioni lavoro dipendente, lavoro autonomo e locazioni brevi. Precisiamo che il report viene generato soltanto se la modalità di invio è impostata a ‘Normale’.
Per quanto riguarda il file telematico, ricordiamo che i sostituti sono sempre riportati in ordine di codice fiscale. Sulle stampe prodotte, invece, i sostituti sono riportati nell’ordine richiesto (codice ditta o alfabetico).
Effettuando il controllo Entratel del file telematico, si possono ottenere errori di diversa “gravità”: ricordiamo che gli errori siglati con un solo asterisco (‘*’) costituiscono delle semplici segnalazioni e non provocano problemi nell’invio delle certificazioni. Anche gli errori siglati con due asterischi (‘**’) oppure con tre asterischi ed una ‘C’ (‘***C’), permettono comunque di inviare le certificazioni: in tal caso, però, occorre barrare la casella ‘Conferma invio con dati non conformi’ sulle singole certificazioni interessate (la casella si trova sulla finestra anagrafica del percipiente, nella sezione ‘Invio telematico’). Laddove possibile, è opportuno effettuare le modifiche necessarie per evitare questo tipo di errore.
Relativamente al modello ordinario, ricordiamo che è composto nel seguente modo:
- frontespizio (1 pagina per ogni sostituto)
- quadro CT (se abilitato, 1 pagina per ogni sostituto)
- quadro relativo ai dati anagrafici del sostituto e del percipiente (1 pagina per ogni certificazione)
- quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente (9 pagine per ogni certificazione / modulo)
- quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo (1 pagina per ogni certificazione / modulo)
- quadro relativo alle locazioni brevi (1 pagina per ogni certificazione / modulo)
Nel modello NON sono previste le schede per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille e le istruzioni per il contribuente.
In merito ai dati anagrafici del sostituto, precisiamo che sulla stampa del modello e sul file telematico viene riportata la residenza (persone fisiche) / sede legale (società) oppure il domicilio fiscale (se compilato), rilevati dal servizio Ditta – Anagrafico, nella decorrenza valida al 28/02/2021. Precisiamo inoltre che la casella ‘Riporta sede attività principale’, se barrata sul servizio ‘Frontespizio’, ha effetto unicamente sull’indirizzo riportato in stampa, nel quadro relativo ai dati anagrafici del sostituto e del percipiente: sul file per l’invio telematico viene comunque riportata la residenza / sede legale oppure, se compilato, il domicilio fiscale (in quanto i suddetti indirizzi sono quelli validi ai fini fiscali).
Precisiamo, infine, che il modello ministeriale non prevede uno spazio sufficiente per indicare la ragione sociale. Per le società, quindi, la ragione sociale viene riportata in stampa utilizzando sia lo spazio previsto per la denominazione (o per il cognome, nel caso di persone fisiche), sia lo spazio previsto per il nome delle persone fisiche.
Ricordiamo che i recapiti (telefono / fax / cellulare / e-mail) del sostituto e/o dell’intermediario devono essere indicati sul servizio Ditta – Anagrafico, in corrispondenza dei rispettivi codici fiscali. Per quanto riguarda il Frontespizio e la sezione Dati Anagrafici delle singole certificazioni, precisiamo che viene semplicemente riportato il primo numero di telefono (o di fax, in assenza del telefono) ed il primo indirizzo e-mail tra quelli inseriti sul servizio anagrafico. Per quanto riguarda, invece, il numero di cellulare del sostituto e dell’intermediario, da riportare nel quadro CT, viene controllato che la casella ‘Valido per modelli fiscali’ risulti barrata, in corrispondenza del primo numero di telefono indicato come “cellulare”.
I soggetti che effettuano l’invio della CU (“fornitori”) devono essere presenti nell’elenco degli intermediari. Tale elenco può essere gestito la finestra di scelta dell’intermediario, sul servizio Frontespizio: per inserire un nuovo intermediario, è sufficiente cliccare sulla casella ‘Inserimento nuovo intermediario’ (in coda all’elenco). Gli stessi soggetti, inoltre, devono essere presenti sul servizio Ditta – Anagrafico (in quanto i loro dati anagrafici sono richiesti sul file telematico): in caso contrario, possono essere inseriti su tale servizio con data di decorrenza uguale o precedente al 28/02/2021.
Come negli anni precedenti, sul file telematico non possono essere indicati importi negativi (ad eccezione della sezione Inpdap e Altri enti). L’eventuale presenza di importi negativi genera lo scarto delle certificazioni: per individuarli, vengono emesse apposite segnalazioni dalle procedure di stampa e di invio telematico. Analoghe segnalazioni vengono prodotte dal programma di controllo ‘CONCURDP’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie. Gli eventuali importi negativi devono essere annullati sui servizi della CU, prima di procedere alla stampa o all’invio delle certificazioni.
Con il presente aggiornamento, sul programma ‘CONCURDP’ è stata aggiunta la segnalazione dei casi in cui il campo ‘Fusione comuni’, nell’anagrafico del percipiente, risulta compilato ma non dovrebbe esserlo. Tale situazione si può presentare per alcuni comuni per i quali era necessario compilare il campo ‘Fusione comuni’ negli anni precedenti, mentre da quest’anno lo stesso campo non deve più essere compilato. Precisiamo che la stessa situazione viene segnalata dal controllo Entratel, quindi non è indispensabile eseguire nuovamente il programma ‘CONCURDP’.
NOTA 1: Nel caso in cui l’invio effettivo del file fosse stato eseguito prima del presente aggiornamento, confermiamo che il file prodotto risultava già valido (a condizione che siano state compilate le informazioni richieste sul Frontespizio).
NOTA 2: Segnaliamo che, in data odierna, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una nuova versione del software di controllo Entratel relativo alla CU/2021. La nuova versione (1.1.0 del 24/02/2021) sarà messa in linea entro stasera (dai test effettuati, non sembra prevedere modifiche significative rispetto alla versione precedente). COMPILAZIONE FRONTESPIZIO
Sul servizio ‘Frontespizio’ deve risultare compilata la sezione relativa alla ’Presentazione Telematica’ della certificazione.
Ricordiamo che il codice fiscale dell’intermediario e la modalità di invio sono stati riportati, sulla CU/2021, dal frontespizio della CU o del 770 dell’anno precedente, tramite la procedura di conversione descritta nell’aggiornamento Acred788 del 16/02/2021. Per i nuovi sostituti, invece, occorre compilare manualmente tali informazioni.
In caso di invio da parte dell’intermediario, occorre indicare la data dell’impegno alla trasmissione telematica: tale data non può essere successiva alla data in cui viene effettuato l’invio delle certificazioni.
Inoltre, deve risultare compilato il codice fiscale dell’intermediario e selezionata una delle opzioni previste nel campo ‘Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione’ (predisposta dal sostituto / predisposta dall’intermediario).
In caso di invio della propria dichiarazione da parte del sostituto, occorre invece barrare la casella ‘Invio per conto proprio’: tale condizione è alternativa rispetto all’invio da parte dell’intermediario.
Ricordiamo che è necessario attribuire la condizione di ‘Definitivo’, sul servizio ‘Frontespizio’, soltanto dopo aver generato i dati dagli archivi Paghe ed aver effettuato i controlli descritti nell’aggiornamento Acred788. Impostando la condizione di ‘Definitivo’, si eviterà di perdere i dati inseriti o modificati manualmente, in caso di lancio accidentale della procedura di generazione dagli archivi Paghe o di conversione dall’anno precedente. Ricordiamo che la condizione di ‘Definitivo’ non impedisce di operare sui servizi della CU, per effettuare correzioni o modifiche di qualsiasi genere.
Occorre tenere presente che il numero di certificazioni visualizzato sul servizio ‘Frontespizio’ corrisponde semplicemente al numero delle certificazioni incluse nell’ultimo invio effettuato (tale numero è richiesto sul file telematico e corrisponde alle certificazioni effettivamente presenti sul file per ogni sostituto). Il numero di certificazioni visualizzato sul servizio viene aggiornato anche dalla procedura di stampa del modello sintetico (in tal caso, senza alcun effetto sul file telematico).
Ricordiamo che il campo relativo al ‘Rappresentante Legale’ viene aggiornato dalla procedura di conversione dall’anno precedente (aggiornamento Acred788), riportando il rappresentante legale presente nell’archivio anagrafico delle aziende, nella decorrenza valida rispetto al termine per l’invio delle certificazioni (16/03/2021); in assenza di tale informazione sull’anagrafico, il rappresentante legale viene rilevato dal frontespizio della CU o del 770 dell’anno precedente.
L’indicazione del rappresentante legale è obbligatoria per le società: ai fini della stampa e dell’invio della CU, è possibile attribuire o modificare il rappresentante legale operando direttamente sul servizio ‘Frontespizio’ (rimane comunque consigliabile aggiornare il rappresentante legale anche sull’anagrafico della società). Ricordiamo inoltre che il soggetto indicato come rappresentante legale deve risultare presente sul servizio Ditta – Anagrafico.
COMPILAZIONE QUADRO CT
Il quadro CT svolge la funzione di “prima” comunicazione per la ricezione del 730-4 da parte di un determinato sostituto: deve quindi essere compilato dai soli sostituti che non hanno mai inviato una comunicazione per la ricezione del 730-4 (e neppure un quadro CT incluso nella CU di un anno precedente). A tali condizioni, il quadro CT deve essere inviato in presenza di certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente o assimilati.
Il quadro CT viene generato soltanto se è stata barrata la casella ‘Compilazione quadro CT’ sul servizio ‘Frontespizio’: in tal caso, è necessario compilare la sezione ‘Quadro CT – Comunicazione per la ricezione del 730-4’.
In particolare, occorre scegliere la sezione del quadro CT da compilare: ‘A’ per la ricezione del 730-4 da parte del sostituto, oppure ‘B’ per la ricezione del 730-4 da parte dell’intermediario (indicare i dati aggiuntivi eventualmente richiesti).
Precisiamo che il campo Codice Sede Entratel, se non compilato sul servizio, viene riportato sul file telematico col valore “000” (le istruzioni prevedono l’indicazione di un valore compreso tra “000” e “999”).
Ricordiamo che i recapiti (telefono / fax / cellulare / indirizzo e-mail) del sostituto e/o dell’intermediario devono essere indicati sul servizio Ditta – Anagrafico, in corrispondenza dei rispettivi codici fiscali.
Precisiamo che il numero di cellulare viene riportato sul quadro CT soltanto se tale numero è espressamente indicato come “cellulare” (campo Tipo) ed è barrata la casella ‘Valido per modelli fiscali’.
Barrando la casella ‘Riporta indirizzo e-mail intermediario in assenza di quello del sostituto’ viene riportato, sulla stampa e sul file telematico, l’indirizzo e-mail dell’intermediario nel caso in cui non sia disponibile quello del sostituto.
In presenza del quadro CT, il programma di controllo dell’Agenzia delle Entrate segnala l’eventuale assenza del numero di cellulare del soggetto che riceverà il 730-4 (il sostituto se è compilata la sezione A / l’intermediario se è compilata sezione B). Il dato in questione non è obbligatorio se è presente l’indirizzo e-mail, quindi tale segnalazione non è bloccante.
Ricordiamo che il campo ‘Codice fiscale intermediario per ricezione 730-4 (se diverso da intermediario per invio CU)’ è stato predisposto su richiesta e, in generale, non va compilato (le specifiche tecniche consentono di indicare un diverso intermediario per la ricezione del 730-4, rispetto a quello che invia la CU).
COMPILAZIONE CU – CASI PARTICOLARI
I soggetti “esclusi dalla precompilata” sono individuati dalla presenza del codice ‘2’ nel campo 10 dell’anagrafico del percipiente. Come negli anni precedenti, per tali soggetti le sezioni relative ai dati fiscali dei redditi da lavoro dipendente vengono automaticamente escluse dall’invio telematico e dalla stampa dei modelli (anche nel caso che fossero presenti in archivio). In presenza di tale codice, possono essere compilate soltanto la sezione ‘TFR’ e la relativa annotazione cod. AY, oltre alle sezioni riguardanti i dati previdenziali e assicurativi (Inps / Inpdap / Altri Enti / Inail).
La condizione di soggetto “escluso dalla precompilata” viene visualizzata sui servizi della CU relativi ai dati fiscali, in corrispondenza del percipiente selezionato (l’indicazione è riportata tra parentesi, dopo il codice matricola).
Ricordiamo che il suddetto campo 10 ‘Esclusione da precompilata’ si trova nella finestra anagrafica dei percipienti e deve essere compilato dall’Utente nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali. Fanno eccezione i soggetti gestiti solo ai fini Inail, per i quali viene riportato automaticamente il codice ‘2’ dalla procedura di generazione dagli archivi Paghe.
Ricordiamo anche che, tramite la stampa di controllo ‘CONCURDP’ (aggiornamento Acred788), vengono segnalati i soggetti per i quali non risultano compilate le sezioni relative ai dati fiscali: nei casi in questione, è quindi possibile indicare il codice ‘2’ nel campo ‘Esclusione da precompilata’, sulla finestra anagrafica del percipiente.
Facciamo presente che il software di controllo dell’Agenzia delle Entrate non segnala alcun errore in assenza dei dati fiscali, indipendentemente dalla presenza, o meno, del codice ‘2’ nel campo ‘Esclusione da precompilata’.
Nell’aggiornamento Acred788 del 16/02/2021 sono riportate alcune indicazioni relative alla compilazione dei punti 641 (sostituto d’imposta estinto) e 642 (passaggio diretto senza estinzione del sostituto). Precisiamo comunque che, in caso di operazioni straordinarie e successioni, con o senza estinzione del precedente sostituto, è opportuno verificare che le varie sezioni della CU risultino compilate secondo i criteri indicati nelle istruzioni ministeriali.
Ricordiamo che l’eventuale residenza estera dei sostituti può essere indicata nell’apposita finestra prevista sul servizio ‘Frontespizio’. Per quanto riguarda i percipienti, la residenza estera può essere indicata nella corrispondente sezione prevista sulla finestra anagrafica del percipiente.
In generale, se si ha necessità di esporre, sulla Certificazione Unica, un dato che non è stato gestito in ambito Paghe tramite voci appositamente definite a tale scopo, occorre indicare il dato in questione direttamente sui servizi della CU (a titolo di esempio, sulla CU occorre indicare le ritenute sospese, gli oneri deducibili, i redditi prodotti all’estero).
NUMERAZIONE CERTIFICAZIONI
Sulla procedura ‘Invio telematico e stampa modello ordinario’, il campo Numerazione Certificazioni consente di effettuare una selezione sulla condizione di certificazione già inviata oppure non ancora inviata; tale controllo viene effettuato a livello di singola certificazione (singolo percipiente).
Precisiamo che ad ogni certificazione riportata nel file telematico, viene attribuito un numero progressivo, che la identifica in modo univoco tra le certificazioni relative allo stesso sostituto (inizia da 1 per ogni sostituto riportato sul file). Tale numero viene automaticamente memorizzato nell’archivio della CU, con le seguenti modalità:
- per quanto riguarda la sezione del lavoro dipendente, è riportato nel campo ‘Progressivo certificazione’, presente nella finestra anagrafica del percipiente e visibile sul servizio ‘IRPEF’;
- per quanto riguarda la sezione del lavoro autonomo, è riportato nel campo ‘Progressivo certificazione’, presente sul servizio ‘Lavoro Autonomo’;
- per quanto riguarda la sezione delle locazioni brevi, è riportato nel campo ‘Progressivo certificazione’, presente nella finestra anagrafica del percipiente e visibile sul servizio ‘Locazioni Brevi’.
Sulla procedura ‘Invio telematico e stampa modello ordinario’, nella finestra relativa al campo Numerazione Certificazioni, sono disponibili due diverse opzioni:
- Tramite la prima opzione è possibile:
- selezionare sia le certificazioni numerate che quelle non numerate – considera sia le certificazioni già inviate, sia quelle non ancora inviate (opzione attribuita automaticamente, a meno di una diversa scelta da parte dell’Utente);
- selezionare le sole certificazioni non numerate – considera le sole certificazioni non ancora inviate, da utilizzare nel caso di un ulteriore invio di certificazioni che deve comprendere soltanto quelle non ancora inviate;
- selezionare le sole certificazioni numerate – considera le sole certificazioni già inviate, da utilizzare nel caso in cui occorra reinviare le sole certificazioni già inviate.
- Tramite la seconda opzione è possibile:
- memorizzare il numero progressivo sulle certificazioni, in modo che sia visibile sui servizi della CU come sopra descritto (opzione attribuita automaticamente, a meno di una diversa scelta da parte dell’Utente);
- non memorizzare il numero progressivo sulle certificazioni, da utilizzare se il file telematico viene generato solo a scopo di controllo, senza inviarlo effettivamente;
- annullare il numero progressivo memorizzato, da utilizzare (eventualmente) se si vuole annullare la numerazione attribuita con un precedente lancio, ad esempio nel caso in cui fosse stato effettuato per errore;
- mantenere il numero progressivo già attribuito, da utilizzare per riportare nuovamente il numero progressivo attribuito in un lancio precedente; quest’ultima opzione va utilizzata nel caso in cui si debbano reinviare eventuali certificazioni “scartate” dall’Agenzia delle Entrate con esito negativo segnalato sulle ricevute, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo Reinvio di certificazioni (CASO 1).
Precisiamo che le opzioni sopra descritte, relative alla numerazione delle certificazioni, non hanno effetto in caso di invio delle sole certificazioni “annullate” (modalità di invio descritta al paragrafo Reinvio di certificazioni).
REINVIO DI CERTIFICAZIONI
Quando si devono inviare nuovamente alcune certificazioni, occorre distinguere tra due diverse situazioni:
- reinvio di singole certificazioni “scartate” al momento dell’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, con segnalazione di esito negativo sulle ricevute; precisiamo che si tratta di situazioni particolari, generalmente dovute all’indicazione di un codice fiscale formalmente corretto ma non presente nell’anagrafica tributaria;
- reinvio di certificazioni già accettate da parte dell’Agenzia delle Entrate, allo scopo di rettificare i dati trasmessi (invio per sostituzione) o di annullare completamente la certificazione (invio per annullamento).
CASO 1: Reinvio di singole certificazioni “scartate”
Nel caso in cui sia necessario reinviare singole certificazioni “scartate” al momento dell’accettazione, dopo aver effettuato le necessarie correzioni, occorre lanciare nuovamente la procedura ‘Invio telematico e stampa modello ordinario’ con le seguenti opzioni (in aggiunta agli altri parametri compilati come di consueto):
- Selezione Certificazioni: impostare ‘Certificazioni già inviate’ (‘S’);
- Selezione Percipienti: impostare la Sezione (Paghe / Extra-Paghe) ed indicare la Matricola del percipiente di cui si deve reinviare la certificazione (occorre lanciare la procedura per la singola certificazione “scartata”);
- Modalità di Invio: impostare ‘Normale’ (‘N’), in quanto si tratta di certificazioni non acquisite dall’Agenzia;
- Numerazione Certificazioni: impostare ‘Seleziona solo certificazioni numerate’ nel primo campo e ‘Mantieni progressivo già attribuito’ nel secondo campo (viene riportato ‘SX’), in modo da riportare nuovamente il numero progressivo attribuito al momento del precedente invio.
CASO 2: Reinvio per sostituzione o annullamento
Nel caso in cui occorra inviare nuovamente delle certificazioni che sono state già state accettate dall’Agenzia delle Entrate, per rettificare eventuali errori o annullare le stesse certificazioni, diventa necessario inserire il protocollo ed il progressivo attribuiti dall’Agenzia delle Entrate (tali informazioni sono indicate sulle ricevute), riportandoli negli appositi campi di seguito descritti; inoltre, occorre compilare il campo ‘Tipo di invio’ sulle singole certificazioni interessate.
Ricordiamo che il numero di protocollo risultante dalle ricevute può essere indicato sul servizio ‘Frontespizio’, riportandolo nel campo ‘Protocollo invio telematico CU/2021’: tale protocollo viene considerato per tutte le certificazioni presenti in archivio (a meno che non venga indicato un diverso protocollo sulla singola certificazione). Nel caso in cui le certificazioni di uno stesso sostituto siano state trasmesse effettuando più invii separati, il numero di protocollo non sarà lo stesso per tutte le certificazioni: in questo caso, è possibile indicare sul ‘Frontespizio’ il protocollo che interessa il maggior numero di certificazioni ed indicare poi un diverso numero di protocollo sulle sole certificazioni interessate, riportandolo nel campo ‘Protocollo (se diverso da frontespizio)’ sulla finestra anagrafica del percipiente (sezione ‘Ricevuta invio’).
A livello di singola certificazione, è necessario indicare il numero progressivo risultante dalle ricevute (sulle ricevute, tale numero viene riportato subito dopo il numero di protocollo): ricordiamo che il suddetto progressivo NON corrisponde al ‘Progressivo Certificazione’ attribuito automaticamente dalla procedura di invio telematico.
Sempre a livello di singola certificazione, è necessario compilare anche il campo ‘Tipo di invio’, impostando la condizione ‘Sostituita’ (invio per sostituzione, in caso di rettifiche) oppure ‘Annullata’ (invio per annullamento).
Il progressivo risultante dalle ricevute ed il tipo di invio devono essere indicati:
- per quanto riguarda le certificazioni di lavoro dipendente, sulla finestra anagrafica del percipiente, compilando i campi ‘Progressivo’ e ‘Tipo di invio’ della sezione ‘Ricevuta invio – Lavoro dipendente / Locazioni brevi’ (sul servizio ‘IRPEF’ vengono visualizzati i dati in questione, insieme al numero di protocollo);
- per quanto riguarda le certificazioni di lavoro autonomo, in caso di annullamento sulla finestra anagrafica del percipiente, compilando i campi ‘Progressivo’ e ‘Tipo di invio’ della sezione ‘Ricevuta invio – Lavoro autonomo’; in caso di sostituzione, sul servizio ‘Lavoro Autonomo’, anche in questo caso compilando i campi ‘Progressivo’ e ‘Tipo di invio’ della sezione ‘Ricevuta invio’ (viene visualizzato anche il numero di protocollo);
- per quanto riguarda le certificazioni di locazioni brevi, sulla finestra anagrafica del percipiente, compilando i campi ‘Progressivo’ e ‘Tipo di invio’ della sezione ‘Ricevuta invio – Lavoro dipendente / Locazioni brevi’ (sul servizio ‘Locazioni Brevi’ vengono visualizzati i dati in questione, insieme al numero di protocollo).
Una volta inseriti il protocollo, il progressivo ed il tipo di invio, occorre lanciare la procedura ‘Invio telematico e stampa modello ordinario’ per generare il file contenente le certificazioni da sostituire o da annullare.
Sulla procedura, nel campo Modalità di Invio, selezionare l’opzione ‘Sostituzione’ (‘S’) oppure ‘Annullamento’ (‘A’): in tal modo, nel file generato vengono riportate le sole certificazioni da reinviare, sulle quali è stata impostata la condizione di ‘Sostituita’ oppure di ‘Annullata’ nel campo ‘Tipo di invio’.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate non consente di annullare o sostituire il Frontespizio e/o il quadro CT: i quadri in questione possono essere reinviati, ma soltanto insieme ad almeno una certificazione non ancora inviata oppure ad una certificazione già inviata che deve essere annullata o sostituita. |
Febbraio 2021 (acred789) |
CU/2021 – ALTRE GESTIONI
PORTALE DEL DIPENDENTE
È possibile consegnare automaticamente la CU/2021 ai dipendenti ed ai collaboratori delle aziende gestite, utilizzando il servizio del Portale del Dipendente. Ricordiamo che tale servizio è disponibile per i soli Utenti abilitati.
Sul Portale del Dipendente viene consegnato il modello sintetico, in formato PDF (copia singola con istruzioni).
Per consegnare la CU tramite il Portale del Dipendente, ricordiamo che è sufficiente abilitare le aziende interessate sul servizio ‘Abilitazione Portale’, indicando giorno e mese di consegna nella sezione relativa ai modelli CUD / CU. In tal modo, la consegna della CU avviene automaticamente, senza che l’Utente debba effettuare alcuna operazione.
Le aziende abilitate alla consegna della CU negli anni precedenti, risultano automaticamente abilitate anche per la CU/2021. Facciamo tuttavia presente che, quest’anno, il termine per la consegna della CU è stato anticipato al 16/03: è quindi opportuno modificare di conseguenza il giorno ed il mese di consegna sul servizio ‘Abilitazione Portale’.
A partire dal giorno e mese indicato per la consegna, le CU/2021 risulteranno automaticamente disponibili sul Portale: l’unica condizione necessaria è che sia stata precedentemente generata la stampa del modello sintetico o del modello ordinario (ovviamente, non occorre che i modelli siano stati effettivamente stampati). Nel caso in cui il giorno e mese di consegna vengano modificati dopo aver generato la stampa del modello, è necessario lanciare nuovamente la procedura di stampa, in modo che la data di consegna sul Portale venga aggiornata. In alternativa, la data di consegna può essere aggiornata tramite la finestra ‘Visualizza data consegna’ sul servizio ‘Abilitazione Portale’: a tale scopo, selezionare l’opzione ‘Aggiorna data consegna’ e confermare la variazione.
Ricordiamo che il Portale del Dipendente registra (e permette di verificare) sia la data di consegna da parte dell’azienda, sia la data di effettiva acquisizione della CU da parte del dipendente o del collaboratore.
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE
È possibile archiviare automaticamente i modelli ordinario e/o sintetico, suddivisi per ditta ed in formato PDF, tramite il servizio di Archiviazione Documentale. Ricordiamo che tale servizio è disponibile per i soli Utenti abilitati.
Per archiviare i modelli ordinario e/o sintetico, possono essere utilizzate le normali procedure di stampa e invio telematico: la procedura ‘Stampa modello sintetico per consegna’ consente di archiviare il modello sintetico, mentre la procedura ‘Invio telematico e stampa modello ordinario’ permette di archiviare il modello ordinario.
Su entrambe le procedure, per effettuare l’archiviazione è sufficiente:
- selezionare l’opzione relativa all’archiviazione (‘Y’) nel campo Generazione PDF;
- selezionare il Soggetto Autorizzato all’archiviazione, tramite l’apposita finestra.
Inoltre, tramite il campo Opzioni di Archiviazione è possibile:
- Annullare i precedenti modelli archiviati, da abilitare se i nuovi modelli devono essere archiviati in sostituzione di quelli eventualmente già archiviati per gli stessi sostituti; in tal caso, i modelli precedenti non vengono eliminati, bensì “annullati”, restando visibili solo per gli utenti interni. Se la casella non viene barrata, i nuovi modelli vengono archiviati in aggiunta a quelli eventualmente già archiviati per gli stessi sostituti.
- Inviare una mail per la trasmissione dei modelli archiviati, da abilitare se si vuole inviare automaticamente una mail alle aziende interessate, con un link che consente di scaricare i modelli archiviati.
- Archiviare l’elenco per la consegna della CU, generato unitamente alla stampa del modello sintetico (tale opzione è quindi disponibile soltanto sulla procedura di stampa del modello sintetico).
Per quanto riguarda l’invio automatico della mail, precisiamo che l’indirizzo del mittente viene rilevato dall’anagrafico del Soggetto Autorizzato, mentre l’indirizzo del destinatario viene rilevato dall’anagrafico dell’azienda. Sia per quanto riguarda il mittente che il destinatario, gli indirizzi e-mail vengono rilevati dal servizio Ditta – Anagrafico, considerando il primo indirizzo (e-mail o PEC) sul quale risulta barrata la casella ‘Valido per invio e-mail’.
Sulla mail è riportata la comunicazione che il modello (sintetico / ordinario) è disponibile e può essere scaricato cliccando su un apposito link: quest’ultimo consiste in un indirizzo “criptato”, cliccando sul quale viene automaticamente scaricato il modello archiviato (in pratica, è come se fosse il modello allegato alla mail).
Nel caso in cui sia stata abilitata anche l’archiviazione dell’elenco per la consegna della CU e venga richiesto l’invio della mail, per l’elenco viene inviata una mail separata rispetto a quella relativa al modello sintetico.
Abilitando l’archiviazione dei modelli ordinario e/o sintetico, viene prodotto anche un elenco dei modelli archiviati, in formato CSV, con i riferimenti delle ditte interessate.
Segnaliamo che, come negli anni precedenti, le CU trasmesse dall’intermediario devono essere conservate secondo le stesse regole previste per il modello 770, ossia in formato cartaceo oppure in modalità sostitutiva.
Facciamo presente che gli Utenti abilitati ai servizi di Archiviazione Documentale e di Conservazione Sostitutiva, possono conservare le CU in modalità sostitutiva, adottando un procedimento analogo a quello previsto per il LUL. Come noto, la conservazione sostitutiva consente di non stampare la copia cartacea dei modelli che devono essere conservati. Per ulteriori informazioni riguardo alla conservazione sostitutiva della CU, consigliamo di contattare l’assistenza.
Ricordiamo, inoltre, che tramite l’Archiviazione Documentale è possibile importare le ricevute Entratel in formato PDF: tali ricevute vengono automaticamente suddivise ed archiviate per ditta.
Per effettuare la suddetta importazione, occorre attendere una nostra conferma, in quanto è necessario verificare eventuali modifiche al formato PDF delle ricevute (tale formato non viene “pubblicato” dall’Agenzia delle Entrate).
Il servizio di importazione delle ricevute Entratel consente anche di inviare automaticamente una mail a ciascuna ditta interessata, secondo modalità analoghe a quelle previste al momento dell’archiviazione dei modelli, Sulla mail è riportato il link per scaricare le ricevute archiviate: in tal modo, si ottempera all’obbligo di consegna delle ricevute.
PARCELLAZIONE CU
È possibile utilizzare i servizi della Parcellazione (menù Amministratore Paghe) per determinare, in automatico, le quote per la gestione della Certificazione Unica.
Sui servizi della Parcellazione, occorre innanzitutto definire le causali relative ai modelli CUD – CU, attraverso il servizio ‘Parcellazione: Definizione Causali’ (tale operazione non è necessaria se è già stata svolta nell’anno precedente).
Una volta definite le causali da utilizzare per la CU, su ciascuna causale occorre definire il calcolo da effettuare, tramite il servizio ‘Parcellazione: Definizione Listino’. Su tale servizio, occorre selezionare gli “eventi” dall’elenco relativo alla Certificazione Unica (codici da 1100 a 1215). Precisiamo che per “soggetti esclusi dalla precompilata” si intendono i percipienti per i quali risulta compilato il campo 10 della parte anagrafica. Sia gli importi che il criterio di calcolo, possono essere aggiornati (effettuando delle apposite storicizzazioni) rispetto a quelli applicati nell’anno precedente.
Per ottenere il calcolo automatico delle quote relative alla CU, occorre lanciare il programma ‘CURQUOTE’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’).
Sulla procedura, deve essere impostata Data Iniziale ‘01-01-2020’ e Data Finale ‘31-12-2020’.
Le quote calcolate vengono memorizzate, nell'archivio delle partite, in corrispondenza del mese di marzo 2021.
CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI
Ricordiamo che le certificazioni relative ai lavoratori domestici esclusi dalla Certificazione Unica, possono essere prodotte utilizzando il programma ‘STASSDOM’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’), secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti.
Sulla procedura, deve essere impostata Data Iniziale ‘01-01-2020’ e Data Finale ‘31-12-2020’.
Tramite le opzioni disponibili, è possibile scegliere se indicare o non indicare i contributi previdenziali sulla stampa della certificazione (i contributi vengono rilevati dalle buste paga dell’anno di competenza).
Inoltre, è possibile scegliere se includere o non includere, nel totale, il valore convenzionale di vitto e alloggio (anche nel caso in cui non sia incluso nel totale, tale valore viene comunque riportato in stampa).
Precisiamo che i lavoratori domestici il cui datore di lavoro è sostituto d’imposta (esempio: interinali), vengono esclusi dalla stampa prodotta tramite il programma ‘STASSDOM’, in quanto per tali lavoratori deve essere prodotta la CU. |
Febbraio 2021 (acred788) |
1) CERTIFICAZIONE UNICA “CU/2021”
Col presente aggiornamento, rendiamo disponibile la gestione della Certificazione Unica “CU/2021”.
Quest’anno, il termine per l’invio telematico delle Certificazioni Uniche è stato fissato al 16 marzo, ad eccezione delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la “precompilata”: queste ultime possono essere inviate entro il termine previsto per l’invio del modello 770 (31 ottobre).
Anche il termine per la consegna della Certificazione Unica (modello sintetico) è stato fissato al 16 marzo.
Per quanto riguarda la sezione relativa ai dati fiscali dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, le principali novità introdotte sulla CU/2021 riguardano i dati fiscali e sono di seguito elencate:
- sono stati aggiunti i punti 13 e 14, nei quali vanno indicati i giorni “utili” rispettivamente del primo e del secondo semestre dell’anno 2020, considerati nel calcolo del bonus fiscale L. 190/2014 (primo semestre) e del nuovo bonus fiscale (“trattamento integrativo”) o dell’ulteriore detrazione L. 21/2002 (secondo semestre);
- è stata prevista l’indicazione dell’ulteriore detrazione L. 21/2020 (punto 368) e dell’imposta netta (punto 375);
- è stata aggiunta una nuova sezione (punti da 400 a 410) per l’indicazione del bonus fiscale L. 21/2020 (“trattamento integrativo”), secondo uno schema simile a quello previsto per il precedente bonus L. 190/2014; nella nuova sezione è prevista anche l’indicazione dell’eventuale somma da recuperare a rate;
- per indicare l’eventuale ulteriore detrazione L. 21/2020 da recuperare a rate, è stato previsto di utilizzare il campo 469 (in precedenza utilizzato solo in particolari situazioni di rateizzazione dell’Irpef da conguaglio);
- è stato aggiunto il campo 476, per l’indicazione del premio per lavoro in sede (art. 63, D.L. 18/2020);
- sono stati aggiunti i punti 478, 479 e 480, per riportare le informazioni relative alla clausola di salvaguarda prevista dal D.L. 34/2020, da applicare ai bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020;
- è stata eliminata l’annotazione ‘GL’, sulla quale venivano riportate (fino all’anno scorso) tutte le somme a debito da 730 non trattenute; continua invece ad essere generata l’annotazione ‘CL’ (introdotta a partire dalla CU/2020), che segnala la sola presenza dei saldi a debito da 730 non interamente trattenuti.
La gestione dei nuovi punti sopra elencati è descritta dettagliatamente al paragrafo 1.8 ‘Dati fiscali lavoro dipendente’, insieme agli altri punti delle sezioni ‘IRPEF’ e ‘730’.
Per quanto riguarda la sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, la principale novità introdotta sulla CU/2021 è la seguente:
- nel campo 6 sono stati aggiunti i codici ‘12’ e ‘13’, da utilizzare per individuare i compensi non assoggettati a ritenuta (indicati nel campo 7) erogati ai soggetti forfettari L. 190/2014 (cod. ‘12’) oppure in presenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.L. 23/2020 (cod. ‘13’).
Ricordiamo che è disponibile anche la sezione relativa alle locazioni brevi: tale sezione interessa i soggetti che hanno operato come sostituti d’imposta nella gestione dei contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo.
Come negli anni precedenti, la Certificazione Unica prevede due modelli ministeriali:
- il modello Ordinario, che comprende anche il Frontespizio ed il quadro CT, sul quale sono riportati tutti i dati che vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposito file per l’invio telematico;
- il modello Sintetico, che non comprende il Frontespizio ed il quadro CT, sul quale sono riportati soltanto i dati necessari per la dichiarazione dei redditi (ad esempio mancano i dati dettagliati relativi al Tfr ed alla relativa tassazione); tale modello deve essere consegnato ai percipienti.
Sui servizi della CU (ad eccezione del Frontespizio), il numero, in colore verde, che contraddistingue ciascun campo, è riportato tra parentesi nel caso in cui il campo figuri esclusivamente sul modello Ordinario.
Ricordiamo che il testo completo della sezione Annotazioni viene riportato esclusivamente sul modello Sintetico, mentre sul modello Ordinario vengono riportati esclusivamente i codici delle stesse Annotazioni.
Ricordiamo infine che, su tutti i servizi della CU, è prevista la possibilità di inserire eventuali note ad uso dell’Utente, tramite l’apposita finestra richiamata con il pulsante ‘Note’. Le note in questione sono gestite a livello di sostituto e, sulla stessa finestra, restano visibili anche quelle inserite sulla CU dell’anno precedente. |
Febbraio 2021 (acred788) |
1.1) CU/2021 – SERVIZI E PROCEDURE
È stato predisposto il menu ‘Gestione Certificazione Unica 2021’, sul ramo ‘Personale’ → ‘Certificazione Unica’.
Su tale menù sono riportati i servizi per la gestione di tutte le sezioni della CU:
- Frontespizio, descritto al paragrafo 1.4;
- Lavoro Dipendente, composto da varie sezioni descritte al paragrafo 1.7; la gestione dei dati fiscali è descritta dettagliatamente al successivo paragrafo 1.8;
- Lavoro Autonomo, descritto al paragrafo 1.5;
- Locazioni Varie, descritto al paragrafo 1.6.
Tramite i suddetti servizi è possibile modificare i dati generati in automatico (tramite le procedure di seguito descritte); ovviamente, è anche possibile inserire integralmente le certificazioni.
Sullo stesso menù, alla voce ‘Procedure di elaborazione e stampa’, risultano disponibili le seguenti procedure:
- Conversione dei dati dall’anno precedente, descritta al paragrafo 1.2;
- Generazione dei dati dagli archivi Paghe, descritta al paragrafo 1.3;
- Stampa del modello sintetico, descritta al paragrafo 1.10;
- Invio telematico e stampa del modello ordinario, descritta anch’essa al paragrafo 1.10.
Le operazioni da effettuare, a seguito del presente aggiornamento, sono le seguenti:
- Innanzitutto, deve essere effettuata la conversione dall’anno precedente (paragrafo 1.2), generando così il frontespizio, gli anagrafici dei percipienti e l’elenco degli intermediari.
- Dopo la conversione dall’anno precedente, occorre eseguire la generazione dagli archivi Paghe (paragrafo 1.3), per trasferire sulla CU i dati di tutti i soggetti gestiti in ambito Paghe. A tale proposito, occorre tenere presente quanto indicato al paragrafo Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali. Nella fase di generazione dei dati, vengono prodotte alcune stampe di segnalazioni, che devono essere verificate.
- Una volta generati i dati, è opportuno utilizzare le apposite stampe di controllo (paragrafo 1.9) per verificare ulteriori condizioni relative ai soggetti gestiti in ambito Paghe.
- Occorre quindi compilare le informazioni richieste sul Frontespizio (paragrafo 1.4) ed eventualmente inserire i dati relativi a soggetti non gestiti in ambito Paghe (lavoro autonomo, paragrafo 1.5).
- A questo punto, è possibile produrre il file per l’invio telematico, sul quale viene automaticamente eseguito il controllo Entratel (per il momento consigliamo di non inviare il file); viene prodotto anche il modello ordinario ed un riepilogo delle trattenute e dei rimborsi presenti sulle CU (paragrafo 1.10).
- È anche possibile produrre l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario, da consegnare ai sostituti, e la stampa del modello sintetico, da consegnare ai percipienti (paragrafo 1.10).
Precisiamo che rimane sempre disponibile il menu ‘Gestione Certificazione Unica 2020’, sul quale sono riportati i servizi e le procedure relative alla CU dell’anno precedente. |
Febbraio 2021 (acred788) |
1.2) CU/2021 – CONVERSIONE DA ANNO PRECEDENTE
La procedura ‘CU/2021: Conversione da anno precedente’ si trova sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2021’ → ‘Procedure di elaborazione e stampa’.
Prima di effettuare qualsiasi operazione sui servizi della Certificazione Unica, occorre lanciare la suddetta procedura.
In tal modo, viene predisposto il frontespizio della CU/2021 e vengono convertiti i dati anagrafici dei percipienti, oltre ai dati degli intermediari, partendo dall’archivio della CU/2020.
La procedura di conversione effettua anche la cancellazione delle eventuali CU relative all’anno di competenza 2020: tali certificazioni, se prodotte prima del presente aggiornamento, devono comunque essere rigenerate, in quanto non sono conformi al modello CU/2021.
Sulla procedura ‘CU/2021: Conversione da anno precedente’, indicare l’anno di competenza ‘2020’.
In generale, non occorre compilare i campi ditta iniziale / finale ed il campo di selezione della zona e dell’utente. Tali campi vanno invece utilizzati nel caso in cui sia necessario lanciare la procedura di conversione per una singola azienda, per un range di codici azienda, oppure per le sole ditte abbinate ad una zona o ad un utente (queste ultime informazioni vengono rilevate dalla versione valida al 31/12 dell’anno di competenza).
Sempre in generale, non occorre compilare i campi ‘Conversione Intermediari / Dichiarazioni’: in tal modo, vengono adottate automaticamente le opzioni di “default”, corrispondenti ai seguenti criteri:
- vengono trasferiti i dati di tutti gli intermediari dall’archivio della CU/2020 all’archivio della CU/2021;
- vengono considerate le dichiarazioni CU/2020 e 770/2020 aventi la condizione di ‘Definitivo’;
- partendo dalle suddette dichiarazioni, viene generato il frontespizio della CU/2021 e vengono trasferiti i dati anagrafici dei percipienti dall’archivio della CU/2020 all’archivio della CU/2021;
- per le stesse dichiarazioni, vengono eliminati tutti gli altri dati eventualmente già presenti nell’archivio della CU/2021 (a meno che non abbiano la condizione di ‘Definitivo’).
Nel caso in cui si intendesse convertire anche eventuali dichiarazioni non “definitive” nell’anno precedente, si dovrebbe selezionare l’opzione ‘Converti tutte (definitive e provvisorie)’ nel campo ‘Conversione Dichiarazioni’.
Se si ha necessità di lanciare una seconda volta la procedura di conversione, consigliamo di disabilitare la conversione degli intermediari, selezionando l’opzione ‘Non convertire’ sulla relativa finestra. In tal caso, potrebbe essere opportuno disabilitare la casella ‘Cancella dichiarazioni provvisorie nell’anno corrente’ nel campo ‘Conversione Dichiarazioni’.
La procedura genera le stampe ‘CU.conversione.dichiarazioni’ e ‘CU.conversione.intermediari’. Sulla stampa ‘CU.conversione.dichiarazioni’ sono riportate sia le dichiarazioni convertite che quelle eventualmente scartate.
In presenza di CU relative all’anno di competenza 2020, viene prodotta la stampa ‘CU.cancellazione’: ricordiamo che tali certificazioni vengono eliminate dall’archivio (a meno che non risultino già definitive).
Sul frontespizio della CU/2021 viene riportato il codice fiscale dell’intermediario e la modalità di invio (campi ‘Invio per conto proprio’ / ‘Impegno a presentare la dichiarazione’) presenti sul frontespizio della CU/2020. In assenza di tali informazioni sulla CU/2020, le stesse vengono rilevate dal frontespizio del modello 770/2020.
Per le società, il rappresentante legale ed il relativo codice carica vengono rilevati dall’anagrafico del sostituto (servizio ‘Ditta – Anagrafico’), prendendo la versione più recente rispetto al termine per l’invio della CU (16/03/2021).
In assenza di tali informazioni sull’anagrafico del sostituto, il rappresentante legale ed il relativo codice carica vengono rilevati dal frontespizio delle dichiarazioni CU o 770 dell’anno precedente (considerando con maggiore priorità, se compilato, il campo ‘Rappresentante legale per il 770’, in quanto più recente rispetto a quello della CU).
Sempre per le società, i campi ‘Stato’, ‘Natura’ e ‘Situazione’ vengono rilevati dal frontespizio delle dichiarazioni relative all’anno precedente (tali informazioni sono necessarie soltanto per il 770). In assenza di tali informazioni sulle dichiarazioni dell’anno precedente, il campo ‘Natura’ viene compilato in base al tipo di società indicato sul servizio ‘Ditta – Anagrafico’.
I dati anagrafici dei percipienti vengono trasferiti integralmente dall’archivio della CU/2020 a quello della CU/2021.
Ricordiamo che vengono trasferiti anche i dati anagrafici dei percipienti per i quali, sulla CU/2020, non è stato prodotto alcun quadro: è sufficiente che l’anagrafico del percipiente sia presente nell’archivio della CU dell’anno precedente (cioè risulti visibile sulla finestra di selezione dei percipienti), sullo stesso sostituto d’imposta.
Restano esclusi soltanto i soggetti, presenti negli archivi Paghe, il cui rapporto di lavoro risulta cessato prima dell’anno di competenza (2020). Precisiamo che gli anagrafici dei soggetti gestiti in ambito Paghe vengono generati (o aggiornati) dalla procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, descritta al successivo paragrafo 1.3.
Come già detto, la procedura di conversione trasferisce, nell’archivio della CU/2021, anche i dati degli intermediari, rilevandoli dall’archivio della CU/2020: anche in questo caso, non è necessario che gli intermediari siano stati effettivamente indicati sulle dichiarazioni dell’anno precedente.
ATTENZIONE: Se, dopo aver iniziato a lavorare sulla CU/2021, fosse necessario lanciare nuovamente la procedura di conversione, nel campo ‘Conversione dichiarazioni’ sarebbe opportuno disabilitare la casella ‘Cancella dichiarazioni provvisorie nell’anno corrente’. Nel caso in cui tale casella rimanesse barrata, verrebbero eliminate tutte le CU sulle quali non sono fossero state barrate le caselle ‘Modello Definitivo’ o ‘Modello Definitivo per quadro Autonomi’. |
Febbraio 2021 (acred788) |
1.3) CU/2021 – GENERAZIONE DA ARCHIVI PAGHE
È disponibile la procedura ‘CU/2021: Generazione da archivi Paghe’, sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2021’ → ‘Procedure di elaborazione e stampa’.
Tale procedura deve essere utilizzata DOPO aver eseguito la conversione dei dati dall’archivio dell’anno precedente, tramite la procedura descritta al precedente paragrafo 1.2.
La procedura consente di generare le sezioni previste sulla CU, relativamente ai soggetti gestiti in ambito Paghe.
Nella sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente vengono riportati i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori ed altri soggetti assimilati, come ad esempio i tirocinanti. Inoltre, nel quadro relativo all’Inail vengono riportati i soci e collaboratori di aziende non artigiane ed i partecipanti all’impresa familiare non artigiana.
Nella sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo vengono riportati gli associati in partecipazione, gli autonomi occasionali ed i collaboratori di associazioni o società sportive dilettantistiche (ASD/SSD).
Precisiamo che la procedura NON interviene in alcun modo sui dati relativi ad eventuali percipienti riportati nella sezione ‘Extra-Paghe’ della CU (la sezione ‘Extra-Paghe’ può essere utilizzata per inserire manualmente i redditi da lavoro autonomo, come descritto al paragrafo 1.5).
Sulla procedura ‘CU/2021: Generazione da archivi Paghe’, indicare l’anno di competenza ‘2020’.
In generale, non occorre compilare i campi ditta iniziale / finale ed il campo di selezione della zona e dell’utente. Tali campi vanno invece utilizzati nel caso in cui sia necessario lanciare la procedura di generazione per una singola azienda, per un range di codici azienda, oppure per le sole ditte abbinate ad una zona o ad un utente (queste ultime informazioni vengono rilevate dalla versione valida al 31/12 dell’anno di competenza).
Per quanto riguarda le opzioni relative alla selezione dei dipendenti, ricordiamo che vanno utilizzate esclusivamente per generare le CU “provvisorie” da consegnare ai dipendenti cessati in corso d’anno, nel caso in cui ne facciano richiesta. Tali opzioni NON devono essere utilizzate per generare i dati relativi alle CU da inviare all’Agenzia delle Entrate: a tale scopo, occorre generare i dati relativi a TUTTI i soggetti interessati. Nel caso in cui, nel corso dell’anno 2020, sia stata generata la CU per i dipendenti cessati, i dati in questione devono essere comunque rigenerati.
Per abilitare la generazione della sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente, è sufficiente selezionare l’opzione ‘S’ nel campo ‘Genera dati Lavoro Dipendente’. La procedura genera la sezione dei dati fiscali (Irpef e addizionali, arretrati anni precedenti, somme detassate, assistenza fiscale), la sezione del Tfr, le annotazioni relative ai dati fiscali ed al Tfr, la sezione dei familiari a carico, le sezioni Inps relative ai dipendenti ed ai collaboratori, la sezione Inail.
Relativamente alla generazione dei dati fiscali, sono disponibili le opzioni previste nei campi ‘Opzioni trattamento dati’ e ‘Ulteriori informazioni’, descritte al paragrafo Generazione dati lavoro dipendente. Precisiamo che, in generale, NON occorre compilare tali campi: in tal modo, vengono automaticamente impostate le opzioni di “default”.
Per la generazione dei dati fiscali relativi ai redditi da lavoro dipendente, è necessario che in archivio siano presenti le informazioni descritte nel paragrafo Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali.
Per abilitare la generazione della sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, è sufficiente selezionare l’opzione ‘S’ nel campo ‘Genera dati Lavoro Autonomo’. Precisiamo che eventuali dati inseriti sul servizio ‘CU/2021 – Lavoro Autonomo’, utilizzando le matricole della sezione Extra-Paghe, NON vengono sovrascritti né cancellati.
Ricordiamo che la procedura non effettua la generazione dei dati nel caso in cui risulti impostata la condizione di ‘Modello Definitivo’ sul servizio ‘CU/2021 – Frontespizio’: tale condizione vale per l’intera azienda ed inibisce la generazione dei dati dagli archivi Paghe, sia per la sezione Lavoro Dipendente che per la sezione Lavoro Autonomo.
Riguardo alla sola sezione Lavoro Autonomo, la generazione dei dati dagli archivi Paghe può essere inibita anche impostando la condizione di ‘Modello definitivo per quadro Lavoro Autonomo’.
Ricordiamo che entrambe le condizioni di “modello definitivo” evitano anche l’eliminazione dei dati, in caso di lancio accidentale della procedura di conversione dall’anno precedente.
La procedura genera, per ogni sezione trattata, l’elenco dei soggetti elaborati (‘CUpag.NomeQuadro.elenco’) e la lista degli errori e segnalazioni (‘CUpag.NomeQuadro.errori’). Nella documentazione in linea sulla procedura (‘Help’) è riportato l’elenco e la descrizione di tutte le stampe prodotte.
Consigliamo di controllare le liste degli errori e delle segnalazioni: alcune segnalazioni possono non rappresentare un problema (ad esempio l’assenza di dati utili, se riguarda soggetti per i quali non deve essere prodotta la CU), mentre altre richiedono un intervento da parte dell’Utente (ad esempio la mancanza del codice fiscale di un familiare, oppure di un ente o un fondo da indicare sulla CU). Se l’Utente interviene sugli archivi Paghe per correggere un errore, può rigenerare i dati della CU, lanciando nuovamente la procedura di generazione sulla ditta interessata.
Ricordiamo che, in caso di necessità, è possibile rigenerare più volte i dati della CU tramite la procedura di generazione dagli archivi Paghe. Occorre tuttavia tenere presente che, ad ogni lancio della procedura, i dati presenti nell’archivio della CU (per le sole ditte selezionate e relativamente ai soli percipienti presenti nella sezione Paghe) vengono prima interamente cancellati e poi nuovamente generati dalla procedura.
GENERAZIONE DATI LAVORO DIPENDENTE
Per ogni soggetto gestito in ambito Paghe, la procedura aggiorna automaticamente i dati anagrafici nell’archivio della CU, considerando le informazioni sul servizio Dipendente – Anagrafico.
Come negli anni precedenti, il domicilio fiscale al 01/01/2020 e al 01/01/2021 viene aggiornato rilevando l’indirizzo di residenza dal servizio Dipendente – Anagrafico, considerando la decorrenza più recente rispetto alle suddette date (se non esiste una decorrenza anagrafica al 01/01/2020, viene considerata la prima decorrenza successiva a tale data). Ricordiamo che, nell’anagrafico dei percipienti, il domicilio al 01/01/2021 viene compilato soltanto se risulta diverso da quello indicato al 01/01/2020. Nell’archivio dei percipienti è previsto anche il domicilio al 31/12/2020, tuttavia tale decorrenza non ha alcun effetto sul modello stampato o sul file per l’invio telematico.
Nei casi previsti, vengono compilati automaticamente i campi ‘Fusione comuni’ (punti 23 e 27 della sezione anagrafica del percipiente), riportando il precedente codice catastale del comune oggetto di fusione. Precisiamo che i campi in questione devono essere compilati esclusivamente nel caso in cui il nuovo comune, risultante dalla fusione, abbia adottato aliquote differenziate per i territori appartenenti ai precedenti comuni (l’elenco dei comuni interessati è riportato nelle istruzioni della CU e sulla finestra in corrispondenza dei campi ‘Fusione comuni’).
Facciamo presente che i campi ‘Fusione comuni’ vengono compilati automaticamente soltanto se il codice catastale del comune risultante da fusione è stato riportato (manualmente o tramite la procedura di aggiornamento delle aliquote) nel campo ‘Codice catastale da fusione comuni’, in corrispondenza dei comuni originari, come indicato nell’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781. Ovviamente è necessario che, sul servizio Dipendente – Anagrafico, risultino agganciati i comuni originari. A tali condizioni, il nuovo codice catastale del comune derivante da fusione viene riportato nel campo ‘Codice comune’ (punti 22 e 26 della sezione anagrafica del percipiente), mentre il vecchio codice catastale del comune originario viene riportato nel campo ‘Fusione comuni’ (punti 23 e 27 della sezione anagrafica del percipiente).
Se le condizioni sopra descritte non sono rispettate, i campi ‘Fusione comuni’ devono essere compilati manualmente, nei casi previsti. A questo proposito, ricordiamo che i dipendenti residenti in comuni interessati da fusione, vengono segnalati sulla stampa di controllo ‘CONCURDP’, descritta al paragrafo 1.9 (la segnalazione viene emessa anche se i campi ‘Fusione comuni’ risultano già compilati, evidenziando eventualmente tale condizione).
Precisiamo che il campo ‘Fusione comuni’ relativo al 01/01/2020 (punto 23 della sezione anagrafica del percipiente) viene compilato anche dalla procedura di conversione dall’anno precedente (paragrafo 1.2), riportando il codice eventualmente indicato nei corrispondenti campi ‘Fusione comuni’ sulla CU dell’anno precedente.
Ricordiamo, inoltre, che la procedura considera automaticamente i soli soggetti che sono stati in forza (anche per un solo giorno) nel corso dell’anno di competenza (2020). Vengono esclusi automaticamente tutti i soggetti che risultano cessati negli anni precedenti, oppure che sono stati inseriti con decorrenza successiva all’anno di competenza.
È possibile “forzare” la procedura a considerare, oppure ad escludere, una ditta o un dipendente: a tale scopo, sono disponibili le opzioni ‘Forzato’ e ‘Disabilitato’ sul servizio Ditta – Abilitazione (campo ‘Modello CUD’) e sul servizio Dipendente – Anagrafico (campi ‘Modello CUD’ e ‘Modello CUD – TFR’).
L’opzione ‘Forzato’ consente di generare i dati su soggetti che, altrimenti, resterebbero esclusi (ad esempio dipendenti cessati in anni precedenti, ai quali sono state erogate delle somme nell’anno di competenza); l’opzione ‘Disabilitato’ consente invece di escludere dei soggetti che altrimenti verrebbero considerati (ad esempio aziende alle quali non viene più effettuato il servizio, sebbene siano state elaborate nel corso dell’anno di competenza).
ATTENZIONE: Occorre tenere presente che i soggetti cessati in anni precedenti, rispetto a quello di competenza (2020), sono automaticamente esclusi dalla generazione dei dati relativi alla CU. Nel caso in cui tali soggetti abbiano percepito delle somme nell’anno di competenza (compreso il TFR), per generare i dati della CU occorre impostare l’opzione ‘Forzato’ in almeno uno dei campi previsti, a tale scopo, sul servizio Dipendente – Anagrafico.
In particolare, se nell’anno 2020 è stato erogato il TFR (anche tramite “rateizzazione”) ad un dipendente cessato in anni precedenti, occorre impostare l’opzione ‘Forzato’ nel campo ‘Modello CUD – TFR’, per ottenere la generazione della sezione ‘TFR’ sulla CU/2021. Se, invece, ad un dipendente cessato in anni precedenti sono state erogate somme soggette a tassazione ordinaria o a tassazione separata sugli arretrati anni precedenti, occorre impostare l’opzione ‘Forzato’ nel campo ‘Modello CUD’, per ottenere la generazione della sezione ‘IRPEF’ sulla CU/2021.
È possibile individuare i soggetti cessati in anni precedenti, ai quali è stata corrisposta una somma soggetta a tassazione ordinaria o separata nell’anno 2020, utilizzando la stampa di controllo ‘CONCURDP’, descritta al paragrafo 1.9.
Se viene impostata l’opzione ‘Forzato’ dopo la generazione dei dati della CU, occorre lanciare nuovamente la procedura (selezionando la singola azienda interessata), in modo da ottenere la generazione anche per i soggetti “forzati”.
Ricordiamo che, per i soggetti gestiti solo ai fini Inail, viene impostato automaticamente il codice ‘2’ nel campo ‘Esclusione da precompilata’ (campo 10 della parte anagrafica), al momento del trasferimento dagli archivi Paghe.
Tramite il campo ‘Opzioni trattamento dati’ è possibile scegliere particolari criteri di compilazione di alcuni campi:
- Includi il valore dei buoni pasto nel punto 474: permette di includere le voci relative ai buoni pasto (06E / 06H), se si ritiene che tali somme debbano essere riportate nel punto 474; precisiamo che, a nostro avviso, i buoni pasto devono rimanere esclusi dal punto 474 (come previsto nella condizione di “default”).
- Escludi le somme non imponibili dal punto 474: permette di escludere le voci relative alle retribuzioni in natura non imponibili (campo Importo Unitario delle voci 063 / 064 / 06F / 06G), nel caso in cui siano state utilizzate per indicare somme diverse da quelle previste nel punto 474.
- Compila i punti 411 e 415 anche in assenza dei punti 412 e 413: abilita la compilazione dei punti 411 e 415, corrispondenti rispettivamente al codice previdenza complementare e data iscrizione al fondo, anche in assenza dei punti 412 e 413, corrispondenti ai contributi versati al fondo previdenza complementare.
- Compila i punti 802 e 806 anche in assenza del punto 801: abilita la compilazione dei punti 802 e 806, relativi rispettivamente agli anticipi di Tfr erogati in anni precedenti ed alle corrispondenti ritenute, anche in assenza del punto 801, relativo al Tfr ed alle altre somme a tassazione separata erogate nell’anno corrente.
- Codice oneri per detrazione: è possibile indicare il codice del tipo di oneri per i quali spetta la detrazione, che sarà riportato nel punto 341 nel caso in cui risultino presenti anche i corrispondenti oneri (punto 342).
- Includi gli amministratori nei punti 741 – 742 (codice ‘2’): permette di includere anche gli amministratori ed altri soggetti percipienti redditi assimilati a lavoro dipendente (esclusi i tirocinanti) nelle particolari tipologie reddituali riportate ai punti 741 e 742, attribuendo il codice tipologia ‘2’.
Per quanto riguarda le particolari tipologie reddituali (punti 741 e 742 della sezione ‘IRPEF’, descritta al paragrafo 1.8), precisiamo che vengono considerati, con l’opzione di “default”, i soli compensi corrisposti ai collaboratori: per tali soggetti viene attribuito il codice tipologia ‘2’, così descritto nelle istruzioni ministeriali: “Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis, comma 1, articolo 50 del DPR n. 917 del 1986)”.
Il dubbio in merito agli amministratori nasce dal fatto che la norma citata (lett. c-bis, c. 1, art. 50, DPR 917/1986) include anche gli amministratori. Tuttavia, dal momento che vengono espressamente citati i “rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”, si presume che debbano essere considerati soltanto questi ultimi. Tale interpretazione è stata confermata, già negli scorsi anni, dalle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sul forum di Assosoftware.
In ogni caso, l’opzione disponibile sulla procedura consente di adottare l’interpretazione che si ritiene più opportuna.
Per quanto riguarda i campi relativi alla previdenza complementare, ricordiamo che viene compilato automaticamente il punto 411 (tipologia) soltanto se risultano presenti i relativi contributi (punti 412 e/o 413). In tal modo, si evitano le segnalazioni relative al punto 411 da parte del programma di controllo, nel caso in cui risultasse compilato tale punto in assenza dei punti 412 e/o 413. Precisiamo inoltre che, quando non risulta compilato il punto 411, non può essere compilato neppure il punto 415 (data di iscrizione al fondo).
Le opzioni relative ai punti 411 / 415 ed ai punti 802 / 806 possono essere utilizzate nel caso in cui si ritenga opportuno compilare i campi in questione anche in assenza, rispettivamente, dei punti 412 / 413 e del punto 801. Precisiamo che, a nostro avviso, i campi in questione dovrebbero essere compilati secondo il criterio adottato in automatico (cioè senza attivare le opzioni relative ai punti 411 / 415 e 802 / 806). Facciamo inoltre presente che le suddette opzioni sono state aggiunte su richiesta, al solo scopo di comunicare al dipendente le informazioni riportate ai punti in questione. Di conseguenza, le opzioni producono il loro effetto esclusivamente sul modello sintetico, da consegnare al dipendente.
Sul file da utilizzare per l’invio telematico e sul modello ordinario, i punti 411 / 415 vengono automaticamente esclusi in assenza dei punti 412 / 413; analogamente, i punti 802 / 806 vengono automaticamente esclusi in assenza del punto 801. Si evitano così le conseguenti segnalazioni da parte del programma di controllo (che risultano non bloccanti per il punto 411 in assenza dei punti 412 / 413, bloccanti per i punti 802 / 806 in assenza del punto 801).
Sempre per quanto riguarda la generazione dei dati fiscali, è disponibile il campo ‘Ulteriori informazioni’, tramite il quale è possibile fornire le informazioni da riportare in determinati campi della CU:
- Codice fiscale degli enti o casse a fini assistenziali (punto 443): è possibile indicare il codice fiscale dell’ente o della cassa destinatari dei contributi a fine assistenziale; ricordiamo che tale informazione può essere inserita in corrispondenza dei singoli CCNL gestiti (vedere paragrafo Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali), quindi consigliamo di utilizzare la suddetta opzione soltanto nel caso in cui risulti effettivamente necessario, effettuando il lancio sulle singole aziende interessate.
- Codice sede per ricezione 730: come negli anni precedenti, il codice sede è opzionale e può essere indicato per eventuali esigenze organizzative. Se indicato, il codice sede viene memorizzato nell’anagrafico dei percipienti e riportato sulla CU nel campo 11 dei dati anagrafici del sostituto; se viene indicato il codice sede, quindi, occorre effettuare il lancio sulla singola azienda interessata.
Nella generalità dei casi, non è necessario compilare il campo ‘Ulteriori informazioni’.
INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA GENERAZIONE DEI DATI FISCALI
Per quanto riguarda la sezione ‘IRPEF’, come negli anni precedenti è richiesto il codice fiscale dell’ente o cassa destinatario dei contributi per assistenza sanitaria integrativa (punto 443), in presenza dei relativi contributi (punti 441 e 442). Ricordiamo che è possibile inserire preventivamente i codici fiscali degli enti o casse destinatari dei contributi per assistenza sanitaria integrativa, associandoli ai singoli CCNL applicati.
A tale scopo, è disponibile la tabella ‘Enti Assistenziali Contrattuali’, sulla finestra ‘Tabelle’ del menu Amministrazione del Personale (la finestra ‘Tabelle’ si trova nel frame di sinistra). Indicando il codice fiscale dell’ente in corrispondenza di ciascun CCNL gestito, si ottiene la compilazione automatica del punto 443, al momento della generazione dei dati (sulla tabella in questione, gli enti inseriti per le CU degli anni precedenti restano validi anche per le CU dell’anno corrente). Sulla procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, l’assenza del codice fiscale dell’ente o cassa genera una segnalazione, nel caso in cui risultino presenti i corrispondenti contributi.
Il codice fiscale dell’ente viene trasferito nell’anagrafico dei percipienti tramite la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe; le procedure di stampa ed invio telematico, quindi, riportano il codice fiscale dell’ente al punto 443 soltanto in presenza dei punti 441 / 442. Precisiamo che, nell’anagrafico dei percipienti, il codice fiscale dell’ente viene anche riportato dalla procedura di conversione dei dati dall’anno precedente (se risultava già avvalorato), mentre la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe valorizza tale campo soltanto nel caso in cui non risulti già avvalorato: in tal modo vengono mantenute eventuali impostazioni “personalizzate” del codice fiscale dell’ente, se effettuate direttamente nell’anagrafico dei singoli percipienti.
Sempre nella sezione ‘IRPEF’, è richiesta l’indicazione del codice fiscale del fondo di previdenza complementare (punto 425), in caso di versamento dei contributi alla previdenza complementare. Anche in questo caso, è possibile inserire preventivamente i codici fiscali dei fondi di previdenza utilizzati.
A tale scopo, occorre utilizzare la tabella ‘Fondi Previdenza Complementare’, sulla finestra ‘Tabelle’ del menu Amministrazione del Personale. In corrispondenza dei fondi utilizzati, è possibile indicare il relativo codice fiscale: in tal modo, si ottiene la compilazione automatica del campo 425, al momento della generazione dei dati (i codici fiscali dei fondi inseriti per le CU degli anni precedenti, restano validi anche per le CU dell’anno corrente). Sulla procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, l’assenza del codice fiscale del fondo di previdenza genera una segnalazione, nel caso in cui risulti compilato almeno uno dei punti da 411 a 415.
Il codice fiscale del fondo di previdenza complementare viene trasferito nell’anagrafico dei percipienti tramite la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe; le procedure di stampa ed invio telematico, quindi, riportano il codice fiscale del fondo al punto 425 soltanto in presenza del punto 411. Segnaliamo che, sulla base delle specifiche tecniche ministeriali, l’assenza del codice fiscale del fondo di previdenza complementare non risulta essere bloccante, neppure in presenza dei contributi versati al fondo.
Ricordiamo che, per i dipendenti iscritti ad un fondo di previdenza complementare, è necessario che sia stata compilata la data di prima occupazione (servizio ‘Dipendente – Inquadramento’), al fine di ottenere la compilazione automatica dei punti 411 / 415 e, in caso di prima occupazione successiva al 1/01/2007, dei punti da 416 a 420. Per i soggetti di prima occupazione successiva al 1/01/2007 iscritti ad un fondo, è richiesto il totale dei contributi versati alla previdenza complementare nei primi 5 anni di iscrizione (punto 418). Se l’azienda non è stata gestita sulla procedura Paghe nell’intero periodo interessato, il dato relativo al periodo non gestito può essere inserito tramite il servizio ‘Cedolino – Anno Corrente’, sezione ‘Altri Dati’, compilando i campi ‘Contributi Previdenza Complementare – Totale’ (ditta + dipendente) e ‘Dipendente’ (parte a carico dipendente). L’inserimento può essere effettuato in corrispondenza di un singolo mese del periodo non elaborato (compreso nei primi 5 anni di iscrizione al fondo).
Per la compilazione dei dati richiesti nella sezione ‘TFR’ della CU, è necessario conoscere l’importo degli anticipi sul Tfr erogati al 31/12/2000 e del Tfr accantonato alla previdenza complementare al 31/12/2000 ed al 31/12/2006. Tali informazioni sono necessarie anche nel caso in cui non sia stato erogato il Tfr nell’anno corrente.
Nel caso in cui le suddette informazioni siano già presenti in archivio (si tratta delle stesse informazioni richieste per la generazione dei modelli CU/CUD o 770 degli anni precedenti), non occorre effettuare altre operazioni. Nei casi, invece, in cui tali informazioni non siano presenti in archivio (in particolare per le aziende la cui gestione è iniziata nell’anno corrente), occorre inserirle prima di generare i dati dagli archivi Paghe (è comunque possibile rilanciare la procedura di generazione dei dati, dopo aver inserito le informazioni necessarie).
Ricordiamo che il totale degli anticipi sul Tfr erogati al 31/12/2000 può essere inserito sul servizio Cedolini – Anno Precedente, indicando come periodo di riferimento 12/2000: il totale degli anticipi erogati a tale data deve essere riportato nel campo ‘Anticipi erogati (c/ditta)’, indicando il valore in Lire. Precisiamo che il servizio Cedolini – Anno Precedente consente di inserire i dati nonostante gli anagrafici ditta e dipendente siano inseriti in data successiva.
Lo stesso criterio può essere adottato per inserire l’eventuale fondo accantonato alla previdenza complementare al 31/12/2000 (periodo 12/2000, importo in Lire) ed al 31/12/2006 (periodo 12/2006, importo in Euro, comprensivo di quanto eventualmente già accantonato al 31/12/2000); in questo caso, il campo da compilare, sul servizio Cedolini – Anno Precedente, è ‘Tfr accantonato a fondo previdenza complementare’.
Ricordiamo inoltre che, in alternativa al criterio sopra indicato, l’importo degli anticipi sul Tfr erogati al 31/12/2000 viene rilevato dal servizio CUD – TFR (menu Amministrazione del Personale) relativo all’anno precedente (2019), con maggiore priorità rispetto al dato presente sul servizio Cedolini – Anno Precedente. Sul servizio CUD – TFR relativo all’anno precedente, il totale degli anticipi erogati al 31/12/2000 si trova nel campo ‘Anticipi al 31/12/2000’ delle sezioni ‘Tfr Accantonato’ e/o ‘Tfr Maturato’.
GENERAZIONE DATI LAVORO AUTONOMO
Per quanto riguarda la sezione ‘Lavoro Autonomo’, precisiamo che la procedura di generazione dei dati dall’archivio Paghe considera i soggetti inquadrati come associati in partecipazione / autonomi occasionali / collaboratori ASD/SSD (campo Lavoro Autonomo sul servizio Dipendente – Inquadramento).
Per tali soggetti, i dati sono riportati nella sezione ‘Paghe’ della CU, in corrispondenza della stessa matricola utilizzata sugli archivi Paghe. In particolare, nel punto 1 (‘Causale’) della sezione lavoro autonomo viene indicata la causale ‘C’ per gli associati in partecipazione, ‘M’ per gli autonomi occasionali, ‘N’ per i collaboratori ASD/SSD.
Per gli associati in partecipazione e per gli autonomi occasionali, la procedura compila i campi relativi all’ammontare corrisposto (punto 4), all’imponibile (punto 8) ed alle ritenute a titolo di acconto (punto 9). Le eventuali somme esenti, corrisposte agli autonomi occasionali tramite le voci di rimborso, sono riportate sia al punto 7 (indicando al punto 6 il codice di esenzione ‘8’) che al punto 20.
Sempre per gli associati in partecipazione e gli autonomi occasionali, i contributi Inps sono riportati ai punti 34 (a carico dell’azienda) e 35 (a carico del percipiente). Gli stessi contributi sono totalizzati nei punti 38 (dovuti) e 39 (versati); occorre intervenire sul punto 39 se i contributi non sono stati interamente versati. Nel punto 29 viene indicato il codice fiscale dell’Inps, nel punto 30 la descrizione ‘INPS’ e nel punto 32 il codice indicato sul modello F24 per il versamento dei contributi (CAP + comune), rilevandolo dal servizio Ditta – Abilitazione. Ricordiamo che non esistono indicazioni, nelle istruzioni ministeriali, in merito alla compilazione dei punti da 29 a 32 per i soggetti in questione.
Ricordiamo inoltre che, sulla base delle istruzioni ministeriali, per gli autonomi occasionali occorre compilare anche la sezione Inps – Collaboratori, rilevando i dati dalla denuncia Uniemens. Di conseguenza, la procedura di generazione dagli archivi Paghe considera anche gli autonomi occasionali, per generare la sezione Inps Collaboratori.
Per i collaboratori ASD/SSD, la procedura compila i seguenti campi:
- ammontare corrisposto (punto 4), al lordo della parte esente;
- parte esente (punto 7) con il codice di esenzione ‘8’ (punto 6);
- valore imponibile (punto 8), al netto della parte esente;
- ritenute a titolo di acconto (punto 9) e d’imposta (10);
- addizionale regionale a titolo d’acconto (12) e d’imposta (13);
- addizionale comunale a titolo d’acconto (15) e d’imposta (16).
La gestione dei collaboratori ASD/SSD è stata rilasciata e documentata con l’aggiornamento di novembre 2018 Acred705. Ricordiamo che le somme erogate ai collaboratori ASD/SSD risultano esenti fino al limite di E. 10.000 annui, dopodiché vengono assoggettate a titolo di imposta per la parte compresa tra E. 10.000 ed E. 30.658,28 e a titolo di acconto per la parte oltre E. 30.658,28 (tali valori sono rimasti in vigore anche per l’anno 2020).
Naturalmente, è possibile intervenire sul servizio ‘CU/2021 – Lavoro Autonomo’, nel caso in cui risulti necessario, per qualsiasi motivo, modificare o integrare i dati generati in automatico.
In particolare, segnaliamo che occorre intervenire nel caso in cui dovessero essere attributi, nel punto 6, i nuovi codici di esenzione ‘12’ (compensi non assoggettati per regime forfetario previsto dall’art. 1, L. 190/2014) o ‘13’ (compensi non assoggettati per le cause previste dall’art. 19, comma 1, D.L. 23/2020); in tali situazioni, dovranno essere compilati o modificati di conseguenza anche gli altri campi interessati. |
Febbraio 2021 (acred788) |
1.4) CU/2021 – SERVIZIO ‘FRONTESPIZIO’
Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2021’ è disponibile il servizio ‘CU/2021 – Frontespizio’.
Su tutti i servizi della Certificazione Unica 2021, viene impostato automaticamente l’anno di competenza ‘2020’.
Occorre selezionare il sostituto d’imposta, che viene mantenuto quando ci si sposta tra i vari servizi della CU.
Il servizio ‘Frontespizio’, che comprende anche la gestione del quadro CT (comunicazione per la ricezione del 730-4), sarà descritto dettagliatamente con l’aggiornamento relativo all’invio telematico della CU/2021.
Occorre tenere presente che è necessario inserire il frontespizio, nei casi in cui non sia stato predisposto dalla procedura di conversione dall’anno precedente (ossia i sostituti per i quali non era presente la CU/2020 o il 770/2020).
Ricordiamo che, per generare il file telematico da sottoporre al controllo Entratel, occorre compilare la sezione relativa alla presentazione telematica: nel caso in cui sia previsto l’invio tramite un intermediario, per evitare errori bloccanti è necessario che la data di impegno non sia successiva alla data corrente
ATTENZIONE: La casella ‘Modello Definitivo’ deve essere barrata DOPO aver eseguito tutti i controlli necessari sui dati generati automaticamente dagli archivi Paghe (procedura descritta al paragrafo 1.3).
Ricordiamo che, barrando la suddetta casella, viene bloccato il successivo trasferimento dei dati dagli archivi Paghe: non sarebbe quindi possibile ripetere tale operazione, nel caso in cui ciò si rendesse necessario.
È invece possibile (ma non obbligatorio) barrare la casella ‘Modello Definitivo per quadro Lavoro Autonomo’, nel caso in cui vengano inserite delle certificazioni in tale sezione: tale casella impedisce che venga cancellata la sezione relativa al lavoro autonomo, in caso di lancio “accidentale” della procedura di conversione dall’anno precedente.
Precisiamo che, dopo aver barrato le caselle ‘Modello Definitivo’ o ‘Modello Definitivo per quadro Lavoro Autonomo’, è comunque possibile continuare ad operare sui servizi della CU/2021, per inserire, modificare o eliminare i dati. |
Febbraio 2021 (acred788) |
1.5) CU/2021 – SERVIZIO ‘LAVORO AUTONOMO’
Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2021’ è disponibile il servizio ‘CU/2021 – Lavoro Autonomo’.
Come sul servizio del Frontespizio, occorre selezionare il sostituto d’imposta su cui si vuole operare; questo viene poi mantenuto spostandosi tra i vari servizi della CU/2021.
Sul servizio ‘Lavoro Autonomo’ è disponibile la finestra di selezione dei percipienti: attraverso tale finestra, occorre selezionare il percipiente su cui si vuole operare, prima di procedere all’inserimento dei dati previsti.
Tramite la stessa finestra, è anche possibile inserire i dati anagrafici di nuovi percipienti. A tale scopo, occorre cliccare sulla casella ‘Gestione anagrafico’, in corrispondenza della riga ‘Inserimento nuova matricola’ (la riga è riportata in fondo all’elenco dei percipienti). In tal modo, si apre un’apposita finestra che permette di inserire i dati anagrafici previsti. Ricordiamo che i percipienti vengono inseriti in corrispondenza di un determinato sostituto d’imposta.
I percipienti che sono stati inseriti manualmente sulla Certificazione Unica dell’anno precedente, sono riportati nella sezione ‘Extra-Paghe’ (la sezione è indicata in alto, nella finestra di selezione dei percipienti), mentre quelli provenienti dagli archivi Paghe sono riportati nella sezione ‘Paghe’.
Ricordiamo che è opportuno utilizzare la sezione ‘Extra-Paghe’, per inserire manualmente i soggetti percipienti redditi da lavoro autonomo, in quanto tale sezione non viene interessata dalla procedura di generazione dagli archivi Paghe.
Come già detto, la procedura ‘CU/2021: Conversione da anno precedente’ riporta, sull’anno corrente, i dati anagrafici di tutti i percipienti presenti in archivio (anche in assenza di quadri compilati sulla CU dell’anno precedente).
Sulla finestra di selezione dei percipienti risultano evidenziati (sottolineati) i soggetti per i quali è presente, in archivio, il quadro relativo al lavoro autonomo: per selezionarli, cliccare su ‘Selezione quadro’.
Per convenzione, il primo quadro inserito per ogni percipiente è riportato sul numero quadro ‘10’. Tale numero viene attribuito al solo scopo di consentire l’inserimento di ulteriori quadri, sullo stesso percipiente, attribuendo una numerazione precedente oppure successiva (rispettivamente ‘09’ o ‘11’).
Sempre sulla finestra di selezione dei percipienti, è possibile ricercare i soggetti tramite il cognome o la denominazione (campo ‘Cognome/Denominazione’): la ricerca avviene nell’ambito del sostituto d’imposta selezionato.
Sul servizio del ‘Lavoro Autonomo’, per verificare se un percipiente è presente in archivio, occorre prima di tutto selezionare il sostituto d’imposta (codice ditta), quindi aprire la finestra di selezione dei percipienti ed effettuare una ricerca per Cognome (o Denominazione se si tratta di una società). Se il percipiente è già presente, deve essere selezionato cliccando su ‘Selezione quadro’, dopodiché è possibile procedere all’inserimento dei dati previsti.
Se, invece, il soggetto ricercato non è presente in archivio, viene presentato il rigo ‘Inserimento nuova matricola’. In corrispondenza di tale rigo, cliccando su ‘Gestione anagrafico’ si apre la finestra per l’inserimento dei dati anagrafici del nuovo percipiente. Sulla finestra ‘Gestione anagrafico’, al momento dell’inserimento di un nuovo soggetto, è possibile recuperare i dati anagrafici dall’archivio delle aziende (se presenti), tramite il pulsante ‘Ricerca da anagrafico’ in corrispondenza del codice fiscale del percipiente. Ovviamente, non è detto che il soggetto da inserire sia presente nell’archivio delle aziende: in tal caso, i dati anagrafici devono essere inseriti sulla finestra ‘Gestione anagrafico’.
Ricordiamo che la finestra ‘Gestione anagrafico’, richiamata dalla finestra di selezione dei percipienti, permette anche di modificare i dati anagrafici dei soggetti già presenti in archivio, ad esempio per aggiornare il domicilio fiscale.
Per quanto riguarda il domicilio fiscale dei lavoratori autonomi, precisiamo che è sufficiente compilare i campi relativi al domicilio al 1/01/2020 (i campi Codice Regione e CAP sono facoltativi).
Sempre per i lavoratori autonomi, il domicilio fiscale al 1/01/2020, ed in particolare il codice catastale del comune, risulta obbligatorio soltanto in presenza della causale ‘N’, secondo quanto indicato nelle istruzioni ministeriali.
Ricordiamo che, per i lavoratori autonomi, non è necessario compilare i seguenti campi previsti sulla finestra ‘Gestione anagrafico’: codice fiscale dei fondi di previdenza complementare e degli enti o casse assistenziali, categorie particolari (ad eccezione degli eredi), esclusione da precompilata. Per il momento, inoltre, non deve essere considerata la sezione ‘Invio Telematico CU/2021’ (campi relativi al protocollo, progressivo e tipo di invio).
Nella finestra ‘Gestione anagrafico’, per una richiesta dovuta ad una situazione particolare, è stata prevista la possibilità di “forzare” l’inserimento di un codice fiscale formalmente non valido per una persona fisica o una società: a tale scopo, è possibile barrare la casella ‘Forzatura tipo soggetto’. Naturalmente, tale forzatura non deve essere utilizzata a meno che non risulti effettivamente necessaria per motivi specifici.
Secondo lo stesso criterio previsto sulla Certificazione Unica degli anni precedenti, nella sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, le somme relative a causali diverse devono essere inserite su certificazioni separate.
Ricordiamo che, sul servizio del ‘Lavoro Autonomo’, ciascun “quadro” inserito corrisponde ad una certificazione.
Nella sezione del lavoro autonomo, quindi, per ogni percipiente possono essere inserite più certificazioni. Come già detto, in presenza di somme relative a causali diverse, occorre inserire (almeno) una certificazione per ciascuna causale. Precisiamo che le istruzioni ministeriali prevedono la possibilità di inviare più certificazioni anche quando queste si riferiscono ad una stessa causale: tale possibilità può essere utilizzata, ad esempio, per tenere separate le somme derivanti da fatture diverse (benché relative ad una stessa causale). Precisiamo che la gestione di certificazioni separate in presenza di più fatture relative ad una stessa causale, rimane una scelta dell’Utente.
Come già detto, il primo quadro (corrispondente alla prima certificazione) viene automaticamente inserito sul numero quadro ‘10’; tale numero è visibile sulla finestra di selezione dei percipienti e, sul servizio, viene riportato nel rigo del percipiente. Per inserire un ulteriore quadro (corrispondente ad una nuova certificazione), sulla finestra di selezione dei percipienti occorre cliccare su ‘Nuovo quadro precedente / successivo’, ottenendo così l’inserimento del numero quadro ‘09’ (precedente) oppure ‘11’ (successivo). Procedendo in tal modo, è possibile inserire fino a 99 quadri (certificazioni) diverse per ciascun percipiente. Precisiamo che l’ordine di inserimento dei singoli quadri rimane a discrezione dell’Utente – consigliamo comunque di utilizzare sempre l’opzione ‘Nuovo quadro successivo’.
Sul servizio, viene evidenziato il numero della certificazione selezionata, una volta che è stata inserita in archivio; tale numero è riportato nel rigo sottostante a quello del percipiente. In presenza di più certificazioni relative allo stesso percipiente, viene evidenziato anche il numero complessivo delle certificazioni presenti. Per selezionare le singole certificazioni, occorre utilizzare la finestra di selezione dei percipienti, cliccando sulla colonna ‘Selezione quadro’.
Per ogni certificazione, le istruzioni ministeriali prevedono la possibilità di inserire eventuali “moduli” aggiuntivi, sui quali, però, possono essere compilati soltanto i campi definiti “multi-modulo” nelle specifiche ministeriali. In pratica, i diversi moduli servono a compilare più volte un determinato campo, in relazione alla stessa certificazione.
Per gestire eventuali moduli aggiuntivi, sul servizio sono disponibili i pulsanti ‘Avanti’ (passa al modulo successivo), ‘Indietro’ (torna al modulo precedente), ‘Fine’ (passa all’ultimo modulo inserito) e ‘Inizio’ (torna al primo modulo inserito). I pulsanti si attivano e disattivano automaticamente, a seconda del modulo sul quale si è posizionati.
Precisiamo che i suddetti pulsanti servono per spostarsi tra i diversi moduli di una stessa certificazione; come già detto, per spostarsi tra le diverse certificazioni, occorre invece utilizzare la finestra di selezione dei percipienti.
Nella parte centrale del servizio, sulla destra, viene riportato il numero del modulo sul quale si è posizionati e, in presenza di più moduli per una stessa certificazione, anche il numero dei moduli presenti.
Quando si è posizionati su un modulo successivo al primo, i campi che possono essere compilati (“multi-modulo”) sono evidenziati con un colore di sfondo, insieme al numero del modulo su cui si è posizionati.
Su eventuali moduli successivi al primo, possono essere compilati i seguenti campi:
- punti 2 / 3 / 6 / 7 / 18 / 19 della sezione ‘Dati Fiscali’;
- sezioni ‘Dati Previdenziali’ / ‘Redditi erogati da altri soggetti’ / ‘Somme liquidate a seguito di pignoramenti’ / ‘Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio’.
Precisiamo che il pulsante ‘Elimina’ compare soltanto quando si è posizionati sul primo modulo di una certificazione (già inserita). Tramite tale pulsante, vengono eliminati tutti i moduli della certificazione selezionata.
In merito ai campi riportati nella sezione ‘Dati Fiscali’, vengono effettuati i seguenti controlli:
- il campo Causale (punto 1) deve sempre essere compilato, su ciascuna certificazione che si intende inserire; in presenza di più moduli su una stessa certificazione, occorre compilarlo soltanto sul primo modulo; ovviamente, il codice della Causale deve risultare valido (consigliamo di selezionarlo dall’apposita finestra);
- i campi relativi alle addizionali regionale e comunale (punti da 12 a 17) possono essere compilati soltanto in presenza del codice Causale ‘N’;
- in presenza del punto 7 (‘Altre somme non soggette a ritenuta’), occorre compilare il punto 6, utilizzando uno dei codici riportati nell’apposita finestra;
- nel campo Anno (punto 2) non può essere indicato un anno successivo a quello di competenza (2020); tale campo non è obbligatorio e va compilato solo nei casi previsti dalle istruzioni.
Per quanto riguarda la Causale (punto 1), ricordiamo che, nell’apposita finestra, le tipologie reddituali che possono essere conguagliate sul 730 risultano separate da quelle che non possono essere conguagliate sul 730.
Per quanto riguarda le sezioni ‘Dati Previdenziali’, ‘Redditi erogati da altri soggetti’ e ‘Somme liquidate a seguito di pignoramenti’, vengono effettuati i seguenti controlli:
- validità formale dei codici fiscali (anche in forma di partita Iva) indicati nei campi 29 / 52 / 101 / 105;
- validità del codice indicato nel campo 33 rispetto all’elenco riportato nell’apposita finestra;
- presenza del campo 52 se risulta compilato almeno un campo da 53 a 62 (su ciascun modulo).
Precisiamo che il servizio non effettua controlli in merito alla correttezza degli importi inseriti: i soli controlli effettuati sono quelli “formali” descritti nei paragrafi precedenti (previsti nelle specifiche tecniche ministeriali).
Segnaliamo inoltre che è prevista l’indicazione del precedente sostituto d’imposta “estinto”, nei casi di operazioni societarie straordinarie e successioni con “estinzione” del precedente sostituto (i casi in questione devono essere individuati e gestiti secondo i criteri descritti dettagliatamente nelle istruzioni ministeriali).
Per quanto riguarda il quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, il sostituto “estinto” deve essere indicato al punto 71 se la certificazione è stata rilasciata da quest’ultimo, anziché dal soggetto che prosegue l’attività e figura come dichiarante. Se, invece, la certificazione è stata rilasciata dallo stesso soggetto che figura come dichiarante, il punto 71 non deve essere compilato ed i redditi erogati dal sostituto “estinto” devono essere riportati ai punti da 52 a 62.
Precisiamo che il sostituto “estinto” deve essere indicato al punto 72 se si riferisce alla sezione dei pignoramenti, oppure al punto 73 se si riferisce alla sezione delle indennità di esproprio.
Analogamente a quanto previsto nell’anno precedente, quando si ha necessità di indicare un sostituto “estinto”, occorre prima di tutto inserire tale soggetto sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’ del servizio ‘Frontespizio’, selezionandolo dall’elenco dei soggetti presenti nell’archivio anagrafico delle aziende. Una volta inserito sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’, risulta possibile riportare tale soggetto nei campi previsti sul quadro del lavoro dipendente o sul quadro del lavoro autonomo (in quest’ultimo caso, nei campi 71 / 72 / 73 precedentemente descritti).
Come segnalato al paragrafo 1, quest’anno sono stati previsti due nuovi codici di esenzione da indicare al punto 6:
- ‘12’ per individuare i compensi non assoggettati a ritenuta, erogati ai soggetti rientranti nel regime forfetario previsto dall’art. 1 della L. 190/2014;
- ‘13’ per individuare i compensi non assoggettati a ritenuta, in presenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.L. 23/2020.
In entrambi i casi, i compensi non assoggettati a ritenuta vanno indicati al successivo punto 7. |
Febbraio 2021 (acred788) |
1.6) CU/2021 – SERVIZIO ‘LOCAZIONI BREVI’
Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2021’ è disponibile il servizio ‘CU/2021 – Locazioni Brevi’.
Tramite tale servizio, è possibile inserire i redditi relativi contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, nei casi previsti dalla Legge n. 96/2017 (vedere le istruzioni ministeriali).
Il servizio opera secondo modalità analoghe a quelle previste per i redditi da lavoro autonomo (descritto al paragrafo 1.5): in particolare, è opportuno inserire i percipienti nella sezione ‘Extra-Paghe’, per evitare che i dati vengano sovrascritti o cancellati dalla procedura di trasferimento dagli archivi Paghe.
Per ciascun percipiente, è possibile inserire uno o più quadri, a partire dal numero quadro ‘10’. Ciascun quadro è composto da 5 sezioni e, in ogni sezione, può essere inserito un solo contratto di locazione oppure più contratti (in quest’ultimo caso, il numero dei contratti va indicato al punto 1).
Precisiamo che il servizio effettua esclusivamente alcuni controlli formali indicati nelle specifiche ministeriali. |
Febbraio 2021 (acred788) |
1.7) CU/2021 – SEZIONI LAVORO DIPENDENTE
Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2021’ sono disponibili i seguenti servizi per la gestione delle sezioni relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilati:
‘CU/2021 – IRPEF’: il servizio comprende tutta la sezione ‘Dati Fiscali’ del modello (punti da 1 a 775), con l’esclusione dell’assistenza fiscale (punti da 51 a 333) e dei familiari a carico. Alcuni campi prevedono più occorrenze ed alcune sottosezioni sono gestite tramite apposite finestre.
‘CU/2021 – 730’: il servizio comprende i dati relativi all’assistenza fiscale (punti da 51 a 333), corrispondenti alle somme riportate sul 730-4, conguagliate in busta paga da parte del sostituto d’imposta.
‘CU/2021 – TFR’: il servizio comprende i dati relativi al Tfr ed alla relativa tassazione (punti da 801 a 920).
‘CU/2021 – Familiari’: dati relativi ai familiari a carico per detrazioni ed all’eventuale coniuge non a carico.
‘CU/2021 – Annotazioni’: annotazioni obbligatorie, comprendenti il testo da riportare in stampa.
‘CU/2021 – Inps Dipendenti’: dati Inps relativi ai dipendenti gestiti tramite Uniemens.
‘CU/2021 – Inps Collaboratori’: dati Inps relativi ai parasubordinati gestiti tramite Uniemens.
‘CU/2021 – Inpdap’: dati relativi ai soggetti ex-Inpdap (per l’inserimento da parte dell’Utente).
‘CU/2021 – Altri Enti’: dati relativi ad altri enti previdenziali (per l’inserimento da parte dell’Utente); sullo stesso servizio è stata riportata anche la nuova sezione relativa ai soci delle cooperative artigiane.
‘CU/2021 – Inail’: dati assicurativi Inail relativi a dipendenti, collaboratori e soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di imprese non artigiane, partecipanti alle imprese familiari non artigiane).
Su tutti i servizi sopra elencati, i singoli percipienti possono essere selezionati tramite l’apposita finestra, secondo le stesse modalità previste per la sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo (paragrafo 1.5).
I percipienti provenienti dagli archivi Paghe sono riportati nella sezione ‘Paghe’, mentre quelli inseriti direttamente sulla CU dal servizio Lavoro Autonomo (o Locazioni Brevi) sono riportati nella sezione ‘Extra-Paghe’.
Precisiamo che è possibile utilizzare la sezione ‘Extra-Paghe’ anche per inserire eventuali soggetti non gestiti sugli archivi Paghe, per i quali occorre compilare la sezione Lavoro Dipendente (ad titolo di esempio: i lavoratori di una filiale non gestita sugli archivi Paghe, mentre il resto dell’azienda è invece gestito in ambito Paghe). Anche in questo caso, i soggetti inseriti nella sezione ‘Extra-Paghe’ non saranno in alcun modo trattati dalla procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe (paragrafo 1.3), facilitando così l’inserimento manuale dei dati.
Sulla finestra di selezione dei percipienti, i soggetti possono essere ricercati tramite il cognome o la denominazione (compilando il campo ‘Cognome/Denominazione’), oppure tramite il codice fiscale (campo ‘Codice Fiscale’): la ricerca avviene nell’ambito del sostituto d’imposta selezionato.
Su ciascun servizio, nella finestra di selezione dei percipienti risultano evidenziati i soggetti per i quali è presente, in archivio, il corrispondente quadro (per selezionarli, cliccare su ‘Selezione quadro’).
Come negli anni precedenti, il primo quadro generato in automatico (o inserito manualmente) per un percipiente è riportato sul numero quadro ‘10’. Tale numero è puramente convenzionale e viene attribuito al solo scopo di consentire l’inserimento di ulteriori quadri sullo stesso percipiente, attribuendo una numerazione sia precedente che successiva (‘09’ oppure ‘11’ – in generale, è comunque opportuno procedere dal numero ‘10’ in avanti).
Sulla finestra di selezione dei percipienti, cliccando su ‘Gestione anagrafico’ si apre la finestra per la visualizzazione o la modifica dei dati anagrafici relativi al singolo percipiente.
Ricordiamo che, nell’anagrafico dei percipienti, sono presenti i campi ‘Fusione comuni’ (punti 23 e 27 del modello), per il domicilio al 1/01/2020 e al 1/01/2021. Tali campi devono risultare compilati per i comuni elencati nelle istruzioni ministeriali. E’ prevista la compilazione automatica dei campi in questione, secondo le modalità ed alle condizioni descritte nel paragrafo Generazione dati lavoro dipendente. Sulla stampa di controllo ‘CONCURDP’ vengono segnalati i dipendenti residenti in comuni interessati da fusione, per eventuali verifiche o interventi dell’Utente.
Da quest’anno, nell’anagrafico dei percipienti è previsto un apposito campo (punto 11 del modello) per l’indicazione dello ‘Stato estero di rientro’, da compilare nei casi previsti di lavoratori rientrati in Italia.
Di seguito, sono riportate le indicazioni dettagliate relative alle sezioni ‘TFR’ / ‘Familiari’ / ‘Inps Dipendenti’ / ‘Inps Collaboratori’ / ‘Inpdap’ / ‘Altri Enti’ / ‘Inail’, per quanto riguarda i dati generati in automatico.
Relativamente alle sezioni ‘IRPEF’ / ‘730’ / ‘Annotazioni’, le indicazioni dettagliate, in merito ai dati generati in automatico, sono riportate al successivo paragrafo 1.8 ‘Dati fiscali lavoro dipendente’.
Naturalmente, in ciascuna sezione occorre compilare eventuali dati non generati in automatico.
SEZIONE ‘TFR’
Relativamente alla sezione ‘TFR’, ricordiamo che viene generato automaticamente un apposito quadro per ogni singolo rapporto di lavoro, compilando sempre i campi relativi al Tfr maturato (punti da 809 a 813) ed eventualmente anche quelli relativi al Tfr erogato e relative ritenute (punti da 801 a 808). Il primo quadro generato (relativo al rapporto di lavoro più recente) viene riportato sul numero quadro ‘10’, mentre gli eventuali quadri aggiuntivi (relativi ai rapporti di lavoro precedenti) vengono riportati sul numero quadro da ‘11’ in poi (la numerazione è convenzionale).
Sul servizio ‘TFR’, i dati riportati sul modello sintetico sono evidenziati con lo sfondo in colore (punti da 801 a 813 e punto 920). Tutti gli altri dati sono riportati esclusivamente sul modello ordinario e sul file per l’invio telematico.
ATTENZIONE: Per la generazione dei dati richiesti nella sezione ‘TFR’, occorrono alcune informazioni relative ad eventuali anni precedenti non elaborati sulla gestione Paghe. A questo proposito, occorre fare riferimento a quanto indicato nel paragrafo Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali.
Ricordiamo che, nella data di inizio rapporto (punto 814), in caso di “passaggio diretto”, deve essere indicata la data di assunzione originaria, relativa al rapporto con il precedente sostituto; in tale situazione, è necessario indicare la stessa data di assunzione anche sul servizio anagrafico del dipendente (aggiornamento Acred298 del 24/11/2006).
Per quanto riguarda la data di fine rapporto (punto 815), in caso di corresponsione di un anticipo sul Tfr, viene automaticamente indicato il mese precedente a quello di erogazione dell’anticipo: tale data corrisponde al termine del periodo preso a riferimento per il calcolo del Tfr accantonato, oltre che del periodo di commisurazione.
Precisiamo che l’importo relativo al Tfr erogato nell’anno maturato a partire dal 1/1/2001 (punto 862) non comprende la rivalutazione maturata nello stesso periodo ed assoggettata ad imposta sostitutiva. Tale rivalutazione viene indicata in un apposito punto (911) al netto dell’imposta sostitutiva. Ricordiamo che, in caso di anticipo, la rivalutazione maturata dal 2001 non viene inclusa nel Tfr da erogare (anche al momento dell’elaborazione della busta paga); di conseguenza, la stessa rivalutazione non viene decurtata dall’importo dell’anticipo riportato al punto 862.
Ricordiamo che il punto 920, relativo all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, si riferisce al solo anno di competenza (a differenza del punto 911, che riporta invece la rivalutazione relativa all’intero rapporto di lavoro).
Relativamente agli anticipi erogati in anni precedenti, la compilazione automatica della parte maturata fino al 2000 (punto 844) e di quella maturata dal 2001 (punto 866) è possibile a condizione che gli anticipi in questione siano stati erogati in periodi elaborati tramite la procedura Paghe – in caso contrario occorrerà intervenire per suddividere il totale degli anticipi tra i due periodi. Ricordiamo che è richiesta anche l’indicazione dell’anno di ultima erogazione di tali anticipi, sempre distinguendo tra la parte maturata fino al 2000 e quella maturata dal 2001 (punti 845 e 867). Anche in questo caso, la compilazione automatica è possibile se gli anticipi sono stati erogati in periodi elaborati tramite la procedura Paghe, oppure se il dato in questione era già stato inserito sugli archivi Paghe (fare riferimento al paragrafo Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali)
Per quanto riguarda le altre indennità soggette a tassazione separata (indennità di preavviso e altre indennità connesse alla cessazione del rapporto, gestite tramite le voci 130 / 047 / 048), ricordiamo che la ripartizione tra i punti 849 e 869 viene effettuata in proporzione al Tfr maturato in ciascun periodo, come indicato nelle istruzioni ministeriali.
Nella sezione ‘TFR’ vengono riportate anche le altre somme soggette a tassazione separata, erogate ai dipendenti (voci 04R / 74R) o ai collaboratori (voci 04S / 04T / 74S), documentate con gli aggiornamenti di ottobre 2016 Acred624 e dicembre 2016 Acred629. Per i dipendenti, tali somme sono riportate sullo stesso quadro nel quale viene indicato il Tfr maturato e/o erogato. Per i collaboratori, viene generato un apposito quadro con l’indicazione delle somme in questione (corrispondenti al trattamento di fine mandato). In entrambi i casi, le somme erogate sono riportate al netto dei contributi, indicandole al punto 801 e ripartendole tra i punti 849 e 869 in proporzione al Tfr maturato nei due periodi (per i collaboratori sono riportate al solo punto 869). L’imponibile e le ritenute risultanti sono indicati negli appositi punti, sommandole eventualmente a quelle derivanti dal Tfr. L’aliquota applicata (indicata sulle voci 74R / 74S) viene riportata sempre al punto 896, in quanto si tratta di somme non connesse alla cessazione del rapporto. Nel caso in cui tale aliquota risulti diversa da quella applicata sul Tfr, viene emessa una segnalazione di errore relativa all’aliquota, dalla procedura di generazione dati: in tal caso, al punto 896 rimane indicata l’aliquota applicata sul Tfr e le altre somme devono essere spostate manualmente su un quadro aggiuntivo.
La presenza di altre somme soggette a tassazione separata viene segnalata dalla procedura di generazione dei dati, con un’apposita indicazione nell’elenco relativo alla sezione ‘TFR’ (la segnalazione non riguarda l’indennità di preavviso e le altre indennità collegate alla cessazione del rapporto). Nei casi segnalati, è opportuno verificare ed eventualmente integrare i dati riportati in automatico: in particolare, occorre compilare i campi relativi al Titolo (punti 850 / 870). Inoltre, per i collaboratori è necessario compilare i dati relativi al rapporto di lavoro ed al periodo di commisurazione.
In caso di erogazione diretta, da parte dell’Inps, del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria, nella CU compilata dal datore di lavoro occorre barrare la casella 854 e riportare, al punto 862, la sola parte di Tfr eventualmente erogato dal datore di lavoro. Nei casi interessati, la suddetta modalità compilazione deve essere impostata dall’Utente.
Nel caso in cui siano necessarie informazioni più dettagliate sui criteri di generazione dei dati relativi al Tfr (esclusa la rateizzazione, descritta dettagliatamente nel presente aggiornamento), è possibile fare riferimento alla documentazione del modello 770/2014, rilasciata con l’aggiornamento di maggio 2014 Acred533.
RATEIZZAZIONE TFR
La sezione ‘TFR’ viene compilata automaticamente in presenza della rateizzazione gestita tramite le voci 75N / 75R, rilasciate con l’aggiornamento di ottobre 2016 Acred623.
Ricordiamo che la voce 75N può essere utilizzata per “bloccare” la liquidazione del Tfr nel mese di cessazione (o nel mese successivo, se il riepilogo del Tfr viene posticipato per attendere l’indice Istat). Utilizzando la voce 75N, viene comunque effettuato il riepilogo del Tfr dovuto ed il calcolo dell’Irpef netta a tassazione separata. Nei mesi successivi, può essere utilizzata la voce 75R per erogare lo stesso Tfr, in una o più “rate”. Ricordiamo che, per ciascuna rata, la ritenuta Irpef viene calcolata proporzionando l’imposta netta (determinata nel mese in cui viene bloccata la liquidazione tramite la voce 75N) al rapporto tra il valore della rata erogata ed il totale del Tfr dovuto.
Le rate possono riferirsi anche a cessazioni avvenute in anni precedenti, rispetto all’anno di competenza della CU.
Ricordiamo che, per abilitare la generazione della sezione ‘TFR’, in caso di cessazione avvenuta negli anni precedenti, occorre impostare l’opzione ‘Forzato’ nel campo ‘Modello CUD – TFR’, sul servizio Dipendente – Anagrafico.
Per gestire automaticamente la rateizzazione, è necessario che la liquidazione del Tfr (nel mese di cessazione del rapporto o nel mese successivo) sia stata bloccata tramite la voce 75N, effettuando così il riepilogo del Tfr ed il calcolo dell’Irpef netta a tassazione separata. Le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:
- Se il riepilogo del Tfr è stato effettuato nell’anno di competenza della CU, la sezione ‘TFR’ viene sempre compilata per i punti da 809 a 813 e per il punto 920. Nel caso in cui, nello stesso anno, siano state erogate delle rate tramite la voce 75R, vengono compilati anche i punti rimanenti della sezione ‘TFR’.
- Se il riepilogo del Tfr è stato effettuato in anni precedenti, la sezione ‘TFR’ viene compilata soltanto se, nell’anno di competenza della CU, sono state erogate delle rate tramite la voce 75R. In questo caso, i punti da 809 a 813 ed il punto 920 vengono ripresi dalla CU dell’anno in cui è stato effettuato il riepilogo del Tfr, mentre i punti rimanenti della sezione ‘TFR’ vengono compilati considerando sia le somme erogate nell’anno corrente che quelle erogate negli anni precedenti.
In presenza di rate erogate (tramite la voce 75R) nell’anno di competenza della CU, nella sezione ‘TFR’ i punti relativi alle somme erogate vengono compilati secondo i seguenti criteri:
- In caso di erogazione totale del Tfr rateizzato (fino ad esaurimento del Tfr dovuto), la sezione ‘TFR’ viene compilata secondo i normali criteri previsti in caso di liquidazione del Tfr. Nei campi relativi al ‘Titolo’ (punti 841 e 863) viene riportato il codice ‘B’ (saldo).
- In caso di erogazione parziale, il Tfr erogato nell’anno viene riportato al punto 801 e le trattenute effettuate nell’anno ai punti 804 e 905. Gli altri importi sono determinati in proporzione al Tfr erogato, in modo da far quadrare le ritenute effettuate rispetto alla tassazione calcolata al momento del riepilogo del TFR. Innanzitutto, la rivalutazione dal 2001 viene scorporata dal Tfr erogato in proporzione rispetto al Tfr spettante; la detrazione (punti 803 e 901) e le riduzioni (punto 898) vengono proporzionate al rapporto tra il Tfr erogato ed il Tfr spettante (entrambi al netto della rivalutazione e, per le riduzioni, considerando il Tfr maturato fino al 2000). L’imposta lorda (punto 900) e l’imponibile (punto 899) vengono determinati partendo dalle ritenute operate e applicando le detrazioni e riduzioni ricalcolate. Infine, l’imponibile al lordo delle riduzioni viene ripartito tra il Tfr (erogato nell’anno) maturato fino al 2000 e dal 2001 (punti 840 e 862), in proporzione al Tfr effettivamente maturato negli stessi periodi (punti 839 e 861). Ricordiamo che non è possibile distribuire il Tfr erogato a rate tra i punti 840 e 862 secondo un ordine cronologico (prima la parte fino al 2000 e poi quella dal 2001), in quanto il punto 862 deve risultare compilato, per poter indicare l’eventuale detrazione che è stata considerata nel calcolo dell’Irpef netta. Nei campi relativi al Titolo (punti 841 e 863) è riportato il codice ‘C’ (acconto).
Se il riepilogo del Tfr (con l’utilizzo della voce 75N) è stato effettuato in anni precedenti a quello di competenza della CU, la procedura di generazione rileva i seguenti dati dalla sezione ‘TFR’ dell’anno precedente:
- punti da 809 a 813, punto 911 e punto 920, i quali restano immutati rispetto all’anno precedente;
- Tfr erogato nell’anno (punti 801, 840, 862), che viene trasferito nei corrispondenti campi relativi agli anni precedenti (punti 802, 844, 866), sommandolo a quanto eventualmente già presente negli stessi campi;
- ritenute effettuate nell’anno (punti 804, 905), che vengono trasferite nei corrispondenti campi relativi agli anni precedenti (punti 806, 903), sommandole a quanto eventualmente già presente negli stessi campi;
- altre indennità erogate nell’anno (punti 849, 869), le quali vengono trasferite nei corrispondenti campi relativi agli anni precedenti (punti 851, 871).
Precisiamo che la rivalutazione riportata al punto 911 rimane quella complessivamente maturata dal 2001, anche in caso di erogazione parziale del Tfr (tale punto deve essere compilato solo in presenza di somme erogate nell’anno corrente).
Ricordiamo che la rateizzazione del Tfr, se gestita tramite le voci 75N / 75R, non interessa l’eventuale liquidazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria o le altre indennità soggette a tassazione separata (aggiornamento di dicembre 2016 Acred629): tali somme vengono quindi considerate interamente erogate nello stesso anno in cui viene effettuato il riepilogo del Tfr (impostando il blocco della liquidazione tramite la voce 75N).
In presenza della rateizzazione del Tfr, gestita tramite le voci 75N / 75R, la procedura di generazione dei dati emette un’apposita segnalazione nell’elenco relativo alla sezione ‘TFR’.
SEZIONE ‘FAMILIARI’
Per quanto riguarda la sezione relativa ai ‘Familiari’, ricordiamo che i dati anagrafici dei singoli familiari (codice fiscale e rapporto di parentela) vengono rilevati dal servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, facendo riferimento a quanto è stato inserito sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’. In particolare, la data di nascita viene considerata per stabilire da quale mese un figlio risulta a carico e se deve essere considerato di età inferiore a 3 anni.
A tale proposito, ricordiamo che il numero di mesi a carico e la relativa percentuale vengono rilevati dal conguaglio fiscale relativo all’anno di competenza; in tal modo, si tiene conto anche degli eventuali interventi effettuati tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, in caso di rettifica del numero di mesi a carico. Nel caso in cui si presentino delle discordanze tra i familiari presenti sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ e le detrazioni effettivamente applicate in fase di conguaglio, vengono prodotte apposite segnalazioni dalla procedura di generazione dei dati: in tal caso, potrebbe essere necessario intervenire per rettificare i dati generati in automatico (l’intervento può diventare necessario se sono state effettuate particolari “forzature” in sede di conguaglio fiscale).
Sempre per quanto riguarda il servizio relativo ai ‘Familiari’, precisiamo che la condizione di ‘Primo Figlio’ identifica semplicemente il primo (in ordine cronologico) dei figli che risultano a carico nell’anno di competenza. L’applicazione della detrazione nella misura prevista per il coniuge (se espressamente attribuita al primo figlio in assenza del coniuge), è eventualmente riportata nella corrispondente casella. Sulla stampa della CU, l’applicazione della detrazione nella misura prevista per il coniuge viene indicata riportando la lettera ‘C’ al posto della percentuale di detrazione spettante per il primo figlio (come da istruzioni ministeriali).
Precisiamo, inoltre, che la condizione di ‘Disabile’ viene considerata solo in corrispondenza dei figli a carico (come da istruzioni ministeriali), mentre non viene considerata per il coniuge o per altri familiari.
Ricordiamo che è prevista l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche non a carico, tuttavia tale indicazione non è considerata obbligatoria (nelle istruzioni ministeriali è riportata la seguente indicazione: “Per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico”).
Sul servizio ‘Familiari’, il coniuge non a carico è contraddistinto dall’assenza del numero di mesi a carico.
Il coniuge non a carico, se risulta presente sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ con decorrenza uguale o precedente al 31/12/2020, viene automaticamente trasferito nella sezione ‘Familiari’ della CU/2021.
Nel caso in cui, sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, risulti invece impostata la condizione ‘Ex-coniuge’, tale soggetto non viene trasferito nella sezione ‘Familiari’ della CU (per le situazioni che si possono presentare in caso di divorzio o di decesso, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di febbraio 2016 Extra260).
Inoltre, è prevista l’indicazione dei familiari a carico anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni (nelle istruzioni ministeriali è riportato quanto segue: “Nella Certificazione Unica è prevista l’indicazione dei dati relativi ai familiari che nel 2020 sono stati fiscalmente a carico del sostituito. L’indicazione dei dati è richiesta anche nel caso in cui non ci siano le condizioni per usufruire delle detrazioni per familiari a carico.”).
In pratica, la suddetta condizione si presenta se il dipendente chiede al sostituto di NON applicare le detrazioni per i familiari, ma comunica comunque, allo stesso sostituto, i dati dei familiari a carico. In tale situazione (alquanto improbabile), sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ dovrebbero essere presenti i familiari a carico: sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’, la casella ‘Detrazioni / deduzioni’ dovrebbe risultare barrata, mentre nel campo ‘Detrazioni fiscali’ dovrebbe risultare selezionata l’opzione ‘Disabilitate’ oppure ‘Disabilitate per familiari a carico’.
Nella situazione sopra descritta, i figli e gli altri familiari a carico vengono trasferiti nella sezione ‘Familiari’ della CU, nonostante le detrazioni non siano state applicate per l’intero anno (ricordiamo che il coniuge viene trasferito comunque nella sezione ‘Familiari’, anche se non risulta a carico, come spiegato nel paragrafo precedente).
In assenza delle voci relative alle detrazioni, il numero di mesi a carico viene azzerato: di conseguenza, sui familiari a carico per i quali non sono stati applicate le detrazioni, diventa necessario indicare il numero di mesi, operando sul servizio ‘Familiari’ della CU. Per individuare eventuali casi interessati, viene emessa una segnalazione sulla stampa ‘CUpag.Familiari.errori’: “Manca numero mesi su familiare a carico”. Nel caso in cui tale segnalazione riguardi un familiare (diverso dal coniuge) che non è stato a carico nell’anno, occorre eliminarlo dal servizio ‘Familiari’ della CU.
Per il coniuge che risulta a carico anche soltanto per alcuni mesi dell’anno, in assenza della corrispondente detrazione per l’intero anno viene emessa la segnalazione “Manca numero mesi su coniuge a carico” (indipendentemente dalla condizione di detrazioni ‘Abilitate’, ‘Disabilitate’ o ‘Disabilitate per familiari a carico’).
Conformemente alle specifiche tecniche, il software di controllo della CU segnala come errore l’assenza del numero di mesi a carico su tutti i familiari, ad eccezione del coniuge.
Occorre tenere presente che il sostituto d’imposta può indicare, sulla CU, soltanto i familiari a carico che gli sono stati comunicati dai percipienti: come già detto, è improbabile che un dipendente abbia comunicato, al proprio datore di lavoro, i dati dei familiari a carico, se non intendeva far applicare le detrazioni per gli stessi familiari.
DATI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
Per quanto riguarda le sezioni ‘Inps Dipendenti’ e ‘Inps Collaboratori’, ricordiamo che la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe (paragrafo 1.3) emette una segnalazione nel caso in cui rilevi una differenza tra l’imponibile risultante dalle buste paga e quello presente sulle denunce Uniemens. La discordanza tra i due imponibili può derivare, per esempio, dall’assenza delle denunce Uniemens relative ad eventuali mesi non elaborati tramite la procedura Paghe: in tale situazione, l’imponibile Inps relativo ai mesi non elaborati viene comunque rilevato dal servizio ‘Cedolino – Anno Corrente’ (se inserito dall’Utente) e riportato nei dati previdenziali della CU.
Ricordiamo che, nella sezione ‘Inps Dipendenti’, vengono trasferiti automaticamente anche i dati previdenziali relativi ai soggetti ex-Enpals. Per tali soggetti, tuttavia, continua ad essere barrata la casella ‘Ente pensionistico – Altro’, come indicato nelle istruzioni ministeriali. Precisiamo che, in base alle istruzioni della CU, non è del tutto chiaro come debbano essere indicati i dati relativi ai lavoratori autonomi dello spettacolo (ex-Enpals).
Relativamente alla sezione ‘Inps Collaboratori’ (parasubordinati), ricordiamo che è richiesta anche l’indicazione del Tipo Rapporto (punto 51), nel quale viene riportato l’analogo codice presente sulla denuncia Uniemens.
Nel caso in cui, sulle denunce Uniemens relative all’anno di competenza, risultino presenti valori diversi nel campo Tipo Rapporto (variazione nel corso dell’anno), vengono generate altrettante sezioni sulla CU. Inoltre, se sulle denunce Uniemens è presente un codice Tipo Rapporto non previsto nelle istruzioni della CU, la procedura di generazione dei dati emette un’apposita segnalazione (riportando comunque il codice presente sulle denunce Uniemens).
Ricordiamo che, nella sezione ‘Inps Collaboratori’, vengono trasferiti anche gli autonomi occasionali (corrispondenti al Tipo Rapporto ‘09’, previsto nelle istruzioni ministeriali). Per gli stessi soggetti, tuttavia, i dati previdenziali sono riportati anche nella sezione Lavoro Autonomo (sempre in base a quanto previsto nelle istruzioni ministeriali).
Ricordiamo che i dati previdenziali dei soggetti ex-INPDAP devono essere inseriti sull’apposito servizio (‘Inpdap’).
Anche la sezione ‘Altri Enti’, nei casi previsti dalle istruzioni, deve essere compilata manualmente (segnaliamo, in particolare, che tale sezione riguarda i soggetti che versano la contribuzione ad INPGI).
Come già detto, sul servizio ‘Altri Enti’ è gestita anche la nuova sezione relativa ai soci delle cooperative artigiane, per la quale è prevista la compilazione manuale da parte dell’Utente.
In merito alla sezione ‘Inail’, ricordiamo che vengono compilate sezioni distinte nel caso in cui si sia verificato uno spostamento del soggetto assicurato tra due diverse PAT (non rileva, invece, un eventuale cambiamento di tariffa).
Per i soggetti diversi dai dipendenti, nella sezione ‘Inail’ viene compilata automaticamente la qualifica (punto 71) nelle seguenti casistiche: tirocinante (‘B’), socio di impresa non artigiana (‘E’) , associato in partecipazione (‘F’), collaboratore familiare di impresa non artigiana (‘G’), partecipante all’impresa familiare non artigiana (‘H’); precisiamo che sono considerate artigiane le aziende per le quali risulta barrata la casella ‘Ditta Artigiana’ sul servizio Ditta – Abilitazione. Nel caso in cui sia stata inserita una diversa qualifica, nella sezione Inail della CU relativa all’anno precedente, la stessa qualifica viene riportata nella sezione Inail della CU relativa all’anno corrente.
Per quanto riguarda i collaboratori che percepiscono compensi (compresi gli amministratori), viene attribuita la qualifica ‘E’ esclusivamente nel caso in cui il soggetto risulti essere anche socio dell’azienda (opzione ‘Socio’ nel campo ‘Tipo di Rapporto’, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’).
Ricordiamo che la qualifica ‘E’ viene attribuita a tutti i soggetti inquadrati nei contratti 070 / 083 / 087 (Cooperative Dpr 602/70 e Cooperative Sociali), considerandoli “soci lavoratori” e riportando quindi anche il codice ‘M’ nel campo Categorie Particolari (punto 8 della sezione anagrafica, gestito sulla finestra anagrafica del percipiente). Tra i soggetti inquadrati nei suddetti contratti, restano esclusi dal trattamento sopra descritto soltanto quelli ai quali risulta agganciato il codice situazione contributiva ‘30’ (dipendenti di cooperative). |
Febbraio 2021 (acred788) |
1.8) CU/2021 – DATI FISCALI LAVORO DIPENDENTE
SEZIONE ‘IRPEF’
I dati fiscali relativi ai redditi da lavoro dipendente e assimilati (ad eccezione dell’assistenza fiscale) sono gestiti sul servizio ‘IRPEF’. Alcune sezioni per le quali sono previste più occorrenze (cosiddetti campi “multi-modulo”) sono gestite attraverso apposite finestre (redditi e bonus corrisposti da altri sostituti, compensi anni precedenti, redditi prodotti all’estero, somme assoggettate a titolo di imposta). Anche alcuni campi gestiti direttamente sul servizio prevedono più occorrenze (previdenza complementare, oneri detraibili, particolari tipologie reddituali).
Precisiamo che i campi previsti sul servizio ‘IRPEF’ possono essere compilati soltanto in corrispondenza del numero quadro ‘10’ (a differenza del servizio ‘TFR’ e della parte previdenziale, dove invece è consentito operare su tutti i quadri inseriti). Tuttavia, in presenza di ulteriori quadri nelle sezioni ‘TFR’ o ‘INPS dipendenti’, viene generato il corrispondente quadro nella sezione IRPEF: tale quadro rimane vuoto, ma non deve essere cancellato.
Sul servizio ‘IRPEF’, i punti non presenti sul modello sintetico sono individuati tramite il numero del campo indicato tra parentesi: tali dati sono riportati esclusivamente sul modello ordinario e sul file per l’invio telematico.
ATTENZIONE: Per la generazione dei dati previsti nella sezione ‘IRPEF’, sono necessari i codici fiscali dei fondi di assistenza sanitaria e di previdenza complementare effettivamente gestiti. A questo proposito, occorre fare riferimento a quanto indicato nel paragrafo Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali.
Di seguito, riportiamo le principali indicazioni in merito ai dati generati in automatico. Per eventuali approfondimenti in merito ai dati già previsti sui modelli degli anni precedenti (CU/CUD o 770), è possibile fare riferimento alle relative documentazioni (disponibili sull’Indice Documentazioni).
Il reddito imponibile a tassazione ordinaria viene suddiviso tra la parte derivante da periodi di lavoro con contratto a tempo indeterminato (punto 1) e quella derivante da periodi con contratto a tempo determinato (punto 2).
Per suddividere il reddito imponibile tra le due tipologie di contratto, si procede nel modo seguente: si rileva il reddito imponibile complessivo, risultante dal conguaglio fiscale più recente (vedi punti successivi) e si stabilisce il tipo di contratto (tempo indeterminato / determinato) presente al momento di tale conguaglio. Se tutte le buste paga elaborate nell’anno presentano lo stesso tipo di contratto presente al momento del conguaglio, l’intero reddito è attribuito a tale tipo di contratto. In caso contrario, si considerano le buste paga che presentano il tipo di contratto diverso da quello presente al momento del conguaglio: la somma degli imponibili fiscali presenti su tali buste paga viene decurtata dall’imponibile risultante dal conguaglio ed attribuita all’altro tipo di contratto. Procedendo nel modo sopra indicato, la somma degli imponibili relativi ai due tipi di contratto coincide sempre con il reddito complessivo risultante dal conguaglio fiscale. Precisiamo che eventuali redditi erogati da altri sostituti e considerati in sede di conguaglio, sono attribuiti al tipo di contratto presente al momento del conguaglio (non disponendo di altre indicazioni). Precisiamo inoltre che, in presenza di più buste paga elaborate in uno stesso mese (cambi di qualifica, cessazioni e riassunzioni), nei casi in cui è stata utilizzata la gestione dell’imponibile fiscale “unico” (voce 594), l’imponibile complessivo del mese è riportato sulla busta paga di fine mese, quindi viene attribuito al tipo di contratto risultante da tale busta. Infine, facciamo presente che il tipo di contratto viene ricavato, al momento dell’elaborazione delle buste paga, dal campo ‘Tipo di Contratto’ presente sul servizio Dipendente – Inquadramento (tanto per i dipendenti quanto per i collaboratori e gli amministratori).
Come negli anni precedenti, per la corretta compilazione della sezione ‘IRPEF’ è necessario che sia stato effettuato un conguaglio fiscale. Ricordiamo che il conguaglio viene effettuato automaticamente nel mese di cessazione del rapporto, oltre che nel mese di dicembre dell’anno di competenza. Se attivato tramite le apposite opzioni, il conguaglio può essere effettuato anche nei mesi successivi alla cessazione (ad esempio se vengono corrisposte ulteriori somme imponibili) oppure nel mese di gennaio dell’anno successivo. È possibile che siano stati effettuati diversi conguagli per uno stesso soggetto: in tal caso, i dati verranno rilevati dal conguaglio più recente.
In assenza del conguaglio fiscale (in caso di interruzione, per qualsiasi motivo, delle elaborazioni mensili, senza che sia stato effettuato il conguaglio sull’ultima busta paga), i dati fiscali vengono comunque riportati nella sezione ‘IRPEF’, effettuando una semplice sommatoria di quanto risulta dalle buste paga elaborate. In tali condizioni, il calcolo dell’Irpef dovuta non risulta coerente con l’imponibile; inoltre, non vengono determinate le addizionali regionale e comunale dovute. Quest’ultima condizione, in particolare, comporta un saldo a credito (teorico) per l’addizionale comunale, corrispondente alla differenza tra l’addizionale dovuta (uguale a zero) e l’acconto versato, con il conseguente azzeramento del campo relativo all’acconto (in quanto l’acconto deve essere indicato al netto del saldo a credito). In tale situazione, quindi, occorre rettificare o integrare gli importi delle addizionali.
Al punto 6 viene sempre riportato il numero di giorni utili ai fini della detrazione per lavoro dipendente, anche quando tale detrazione non spetta per effetto di un reddito troppo elevato. Nel caso in cui le detrazioni siano state bloccate tramite l’apposita opzione del servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, il numero di giorni utili viene determinato tenendo conto dei periodi di lavoro intercorsi nell’anno di competenza, riportati sull’annotazione AI (eventualmente indicando 365 se il rapporto è relativo all’intero anno). Ricordiamo che, negli anni bisestili, il numero di giorni utili per le detrazioni viene automaticamente limitato ad un massimo di 365, al momento del conguaglio fiscale (come confermato dalle istruzioni e dalle specifiche tecniche della CU).
I punti 8 (data assunzione), 9 (data cessazione) e 10 (in forza al 31/12) vengono compilati sulla base delle date di assunzione e cessazione presenti sul servizio Dipendente – Anagrafico, tenendo conto delle storicizzazioni presenti in archivio. Il punto 8 viene sempre compilato con la data di assunzione relativa al primo rapporto di lavoro intercorso nell’anno (o in anni precedenti se non risulta alcun rapporto di lavoro nell’anno); ricordiamo che, in caso di “passaggio diretto”, deve essere indicata la data di assunzione relativa all’inizio del rapporto con il datore di lavoro cedente. Il punto 9 viene compilato con la data di cessazione relativa all’ultimo rapporto di lavoro nell’anno (o in anni precedenti se non risulta alcun rapporto di lavoro nell’anno). La casella del punto 10 viene barrata in mancanza della data di cessazione al punto 9; precisiamo che i campi 9 e 10 sono alternativi tra loro, secondo le specifiche ministeriali. Di conseguenza, in caso di cessazione del rapporto al 31/12 dell’anno di competenza, dovendo riportare tale data al punto 9, non è possibile barrare la casella al punto 10 (indipendentemente dal fatto di considerare, o meno, il rapporto cessato entro la fine dell’anno).
Il punto 11 viene compilato con il codice ‘1’ nel caso in cui siano presenti più rapporti di lavoro nell’anno. Se non deve essere attribuito il codice ‘1’, il punto 11 viene compilato con il codice ‘2’ se nell’anno risultano dei giorni di assenza non retribuita per la quale non spettano le detrazioni (voci 187 / 188 / 190 – 194 / 198 / 19A – 19D), oppure se il dipendente è un lavoratore intermittente (codice ‘60’ nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento) avente un numero di giorni utili per detrazioni inferiore alla durata del rapporto nell’anno. In tutti gli altri casi in cui il numero di giorni per detrazioni non corrisponde a quelli risultanti dalla durata del rapporto nell’anno, il punto 11 viene compilato con il codice ‘4’. Precisiamo che, nel punto 11, è possibile indicare anche il codice ‘3’, nelle particolari situazioni descritte nelle istruzioni ministeriali.
Conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche, viene effettuato il seguente controllo: si determina il numero di giorni di calendario ricadenti nell’anno di competenza, in base alla data di assunzione (punto 8) e alla data di cessazione (punto 9) o alla condizione di lavoratore in forza al 31/12 (punto 10). Se i suddetti giorni di calendario corrispondono a quelli utili per detrazioni (punto 6), allora il punto 11 non viene compilato. Se, invece, gli stessi giorni di calendario non corrispondono a quelli utili per detrazioni, allora il punto 11 viene compilato con il codice ‘4’ (a meno che non sia stato attribuito il codice ‘1’ o ‘2’). Precisiamo che il suddetto controllo non viene effettuato in presenza di un conguaglio rispetto ad un precedente sostituto (dal momento che i giorni per detrazioni attribuiti dal precedente sostituto sono stati considerati nel conguaglio ed inclusi nel punto 6).
I nuovi punti 13 e 14, corrispondenti rispettivamente ai giorni utili del primo e del secondo semestre, vengono compilati considerando prioritariamente le apposite voci presenti nell’ultimo conguaglio fiscale: voci 62A e 62B se il conguaglio è stato effettuato nei mesi da luglio a dicembre (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781), oppure voci 62C e 62D se il conguaglio è stato effettuato nel mese di gennaio dell’anno successivo (aggiornamento di gennaio 2021 Acred785). Ricordiamo che, per i collaboratori e gli amministratori, si tiene conto del periodo eventualmente indicato sulle voci 108 e 104 (aggiornamento di novembre 2020 Acred780). Sia per i dipendenti che per i parasubordinati, nel caso in cui l’ultimo rapporto di lavoro sia cessato entro il 30/06/2020, viene compilato soltanto il campo 13, rilevando i giorni utili dalla voce 625 presente nei cedolini del primo semestre.
Tenendo conto di quanto indicato sia nelle istruzioni che nelle specifiche tecniche ministeriali, il numero massimo di giorni previsti per il punto 13 è 181 se il soggetto è stato in forza per l’intero anno, oppure 182 se il rapporto di lavoro è cessato prima del 31/12 (ed era iniziato prima del 29/02). Per il punto 14, il numero massimo di giorni previsti è 184. Per i rapporti di lavoro cessati prima del mese di dicembre, il numero di giorni del primo semestre è stato limitato a 182: tale criterio è stato prima “invalidato” dalla circolare 29/E del 14/12/2020 (che ha previsto unicamente la limitazione a 181 giorni per il primo semestre), dopodiché è stato invece convalidato dalle istruzioni e dalle specifiche tecniche relative alla CU/2021, che consentono di arrivare a 182 giorni (considerando valido il 29/02) se il rapporto è cessato prima del 31/12. Precisiamo che, in caso di cessazione nel mese di dicembre, il numero di giorni del primo semestre è stato limitato a 181 anche per i rapporti cessati tra il 1/12 ed il 30/12 (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781), in quanto le uniche indicazioni allora disponibili erano costituite dalla circolare 29/E sopra citata. In ogni caso, i giorni riportati nei punti 13 e 14 corrispondono a quelli determinati in fase di conguaglio fiscale ed utilizzati per il calcolo delle detrazioni e dei bonus (se abilitati): in tal modo, non si generano incoerenze tra i suddetti campi della CU o tra questi ed il conguaglio fiscale effettuato in busta paga.
Analogamente a quanto previsto per il punto 6, nel caso in cui le detrazioni siano state bloccate tramite il servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, il numero di giorni riportati ai punti 13 e 14 viene determinato tenendo conto dei periodi di lavoro intercorsi nell’anno di competenza, riportati sull’annotazione AI. Precisiamo che il numero di giorni indicato al punto 6 deve sempre corrispondere alla somma dei giorni indicati ai punti 13 e 14.
La procedura di generazione dei dati (paragrafo 1.3) segnala i casi in cui i giorni indicati ai punti 13 e 14 superano i limiti precedentemente descritti. Inoltre, vengono segnalati i casi in cui la somma dei giorni indicati ai punti 13 e 14 è diversa dal numero di giorni indicato al punto 6. Quest’ultima circostanza si può presentare, in particolare, se nel mese del conguaglio sono stati “forzati” i giorni utili per le detrazioni, indicandoli sulla voce 635 (anno corrente) o 645 (anno precedente), anziché intervenire opportunamente sui mesi del primo e/o del secondo semestre tramite il servizio Cedolino – Anno Corrente (aggiornamento di settembre 2020 Acred775).
Precisiamo che i controlli sopra descritti, relativi al numero di giorni indicati ai punti 6 / 13 / 14 vengono effettuati anche dal software Entratel: quest’ultimo considera anche le date presenti nei punti 8 / 9 e le condizioni indicate ai punti 10 / 11 (vedere i paragrafi precedenti per la compilazione di tali punti). Nel caso che la cessazione del rapporto sia avvenuta tra il 1/12 ed il 30/12, limitando a 181 il numero di giorni del primo semestre (a causa della circolare 29/E sopra citata), se il dipendente era in forza al 29/02 e non ci sono stati altri eventi che hanno ridotto il numero di giorni utili, viene automaticamente indicato il codice ‘4’ nel campo 11, per “giustificare” la mancanza di un giorno nel primo semestre: in tal modo, viene evitata una segnalazione da parte del controllo Entratel.
Per l’addizionale regionale di competenza dell’anno 2020, viene riportata l’imposta dovuta (punto 22) e la parte eventualmente già trattenuta (punto 24). Se l’addizionale risulta già trattenuta in tutto o in parte, viene generata l’annotazione AL; in caso di trattenuta parziale, sull’annotazione AL viene indicata la parte già trattenuta.
Per l’addizionale comunale di competenza dell’anno 2020, viene riportato l’acconto trattenuto (punto 26), al netto dell’eventuale saldo a credito restituito in fase di conguaglio (come da istruzioni ministeriali). Inoltre, viene indicato il saldo a debito (punto 27) e la parte del saldo eventualmente già trattenuta (punto 28). Se il saldo risulta già trattenuto in tutto o in parte, viene generata l’annotazione AL; in caso di trattenuta parziale, sull’annotazione AL viene indicata la parte già trattenuta.
In caso di conguagli comprensivi di precedenti rapporti di lavoro con altri sostituti, i punti 24 e 28 vengono compilati considerando le sole trattenute effettuate dall’attuale sostituto d’imposta, come espressamente indicato nelle istruzioni ministeriali. I punti in questione si riferiscono all’addizionale regionale e comunale dell’anno corrente, che sono state effettivamente trattenute (ad esempio in caso di cessazione): tali punti non comprendono, quindi, le corrispondenti somme indicate nella sezione ‘Conguagli’ (precisamente ai punti 544 e 546).
L’acconto dell’addizionale comunale relativo all’anno di competenza 2021 viene riportato al punto 29. Ricordiamo che quest’ultimo dato viene rilevato dalle busta paga di gennaio 2021 e riguarda esclusivamente i dipendenti ed i collaboratori il cui rapporto di lavoro prosegue dall’anno 2020. Nel caso in cui, per una o più aziende, non fosse prevista l’elaborazione delle buste paga di gennaio 2021 (ad esempio per la cessazione del servizio), ricordiamo che era possibile calcolare l’acconto sulle busta paga di dicembre, tramite la voce opzionale 75D (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781): nel caso in cui sia stata utilizzata tale voce, l’acconto viene riportato automaticamente al punto 29; in caso contrario, per tali aziende occorre compilare manualmente il punto 29.
Relativamente all’addizionale regionale e comunale, ai punti 23 e 25 sono riportate le rate di competenza dell’anno 2019 trattenute nel corso dell’anno 2020. In caso di “passaggi diretti” senza estinzione del precedente sostituto, nei punti in questione devono essere riportate le sole rate trattenute dall’attuale sostituto, come indicato nelle istruzioni ministeriali (tale indicazione è presente per il solo punto 23, ma lo stesso criterio deve essere necessariamente adottato anche per il punto 25). Nei punti in questione non vengono quindi riportate le rate trattenute da altri sostituti, nel caso in cui siano state inserite sul servizio ‘Cedolino – Anno Corrente’ in un mese precedente a quello di assunzione. Precisiamo che le rate in questione vengono invece considerate se, sul servizio Dipendente – Altri Dati, risulta indicata la causale di conguaglio ‘1’, che identifica un precedente sostituto estinto.
Le detrazioni spettanti sono riportate ai punti 362 (familiari a carico), 367 (lavoro dipendente) e 369 (detrazione per oneri), senza alcuna limitazione rispetto all’imposta lorda. La nuova ulteriore detrazione L. 21/2020 viene riportata al punto 368; precisiamo che, analogamente alle altre detrazioni, viene indicato il valore “spettante”, rilevandolo dall’ultimo conguaglio fiscale effettuato (voce 63F sul conguaglio anno corrente, voce 64F sul conguaglio anno precedente), indipendentemente dal valore che ha effettivamente trovato capienza sull’imposta lorda.
Nel punto 374 (totale detrazioni), viene indicato il valore complessivo delle detrazioni effettivamente applicate (compresa l’ulteriore detrazione L. 21/2020), limitato al valore dell’imposta lorda (punto 361).
Da quest’anno, viene indicata anche l’imposta netta nel nuovo punto 375. Tale valore corrisponde generalmente alle ritenute Irpef indicate nel punto 21 (tranne nel caso in cui venga compilato il punto 376, relativo ai crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero, che deve essere decurtato dal punto 21).
Per quanto riguarda l’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli, precisiamo che viene indicata al punto 363 per la sola parte che ha trovato capienza sull’imposta al netto delle altre detrazioni. L’eventuale parte eccedente viene riportata al punto 364 (credito riconosciuto) se è stata utilizzata la voce prevista a tale scopo in fase di conguaglio (699 conguaglio anno corrente / 68A conguaglio anno precedente). In caso contrario, la parte eccedente viene riportata al punto 365 (credito non riconosciuto), generando la corrispondente annotazione BH.
Relativamente alla detrazione minima, spettante per rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, viene generata l’annotazione AN, segnalando la possibilità di usufruire della detrazione per l’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi. Tale annotazione non viene generata nel caso in cui sia stata richiesta l’applicazione della detrazione minima per l’intero anno, tramite le opzioni previste sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF. In quest’ultima ipotesi, viene riportata l’opzione ‘B’ nella casella Casi Particolari (punto 473) nel caso in cui risulti selezionata l’opzione ‘Abilitata’ o ‘Abilitata per tempo determinato’ (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781).
Per quanto riguarda il bonus fiscale L. 190/2014, in presenza di un reddito imponibile nei punti 1 o 2, viene sempre compilato il punto 391 (‘Codice bonus’), indicando ‘1’ nel caso in cui il bonus sia stato riconosciuto ed erogato (anche parzialmente) dal sostituto, oppure ‘2’ nel caso in cui il bonus non sia stato riconosciuto o non sia stato erogato dal sostituto (indipendentemente dalla causa del mancato riconoscimento o erogazione). L’importo del bonus effettivamente erogato viene riportato al punto 392 (‘Bonus erogato’), al netto di eventuali recuperi effettuati nel corso dell’anno o in fase di conguaglio, come precisato nelle istruzioni ministeriali. L’importo complessivo dei recuperi effettuati viene riportato al punto 394 (‘Bonus recuperato’), anche nel caso in cui le somme recuperate fossero state nuovamente erogate al dipendente in un successivo conguaglio del bonus.
Il punto 393 (‘Bonus non erogato’) viene compilato in presenza delle seguenti condizioni: bonus L. 190/2014 non erogato (codice ‘2’ nel campo 391 e campo 392 non compilato), reddito imponibile inferiore a 26.600 euro, imposta lorda superiore alla detrazione per lavoro dipendente, presenza di giorni utili per detrazioni nel primo semestre dell’anno 2020. Se sussistono tutte le suddette condizioni, nel punto 393 viene riportato il valore del bonus teoricamente spettante. Precisiamo che tale situazione si può presentare in caso di richiesta, da parte del dipendente, di non erogare il bonus (pur avendo le condizioni reddituali previste e le detrazioni abilitate).
La nuova sezione relativa al bonus fiscale L. 21/2020 (“trattamento integrativo”) è compilata, in parte, secondo gli stessi criteri previsti per il bonus L. 190/2014. In presenza di un reddito imponibile nei punti 1 o 2, viene sempre compilato il punto 400 (‘Codice trattamento’), indicando ‘1’ nel caso in cui il bonus sia stato riconosciuto ed erogato (anche parzialmente) dal sostituto, oppure ‘2’ nel caso in cui il bonus non sia stato riconosciuto o non sia stato erogato dal sostituto (indipendentemente dalla causa del mancato riconoscimento o erogazione). L’importo del bonus effettivamente erogato viene riportato al punto 401 (‘Trattamento erogato’), al netto di eventuali recuperi effettuati nel corso dell’anno o in fase di conguaglio, ed anche al netto della parte da trattenere a rate nei mesi successivi al conguaglio. L’importo dei recuperi effettuati nel corso dell’anno o nel mese del conguaglio viene riportato al punto 403 (‘Trattamento recuperato entro le operazioni di conguaglio’), anche nel caso in cui le somme recuperate fossero state nuovamente erogate al dipendente in un successivo conguaglio del bonus. Infine, la parte da recuperare a rate nei mesi successivi al conguaglio (precisamente, all’ultimo conguaglio fiscale effettuato), viene riportata al punto 404 (“Trattamento da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio”). Precisiamo che la prima rata, trattenuta nel mese del conguaglio fiscale, viene indicata al punto 403 (anziché al punto 404).
Il punto 402 (‘Trattamento non erogato’) viene compilato in presenza delle seguenti condizioni: bonus L.21/2020 non erogato (codice ‘2’ nel campo 400 e campo 401 non compilato), reddito imponibile inferiore a 28.000 euro, imposta lorda superiore alla detrazione per lavoro dipendente, presenza di giorni utili per detrazioni nel secondo semestre dell’anno 2020. Se sussistono tutte le suddette condizioni, nel punto 402 viene riportato il valore del bonus teoricamente spettante. Precisiamo che tale situazione si può presentare in caso di richiesta, da parte del dipendente, di non erogare il bonus (pur avendo le condizioni reddituali previste e le detrazioni abilitate).
Il punto 411 (‘Previdenza Complementare’) viene compilato per i dipendenti iscritti ad un fondo di previdenza complementare, tenendo conto dell’opzione disponibile sulla procedura di generazione dei dati (paragrafo 1.3). Secondo il criterio adottato in automatico dalla procedura, il punto 411 viene compilato soltanto in presenza dei relativi contributi (punti 412 / 413). Se, invece, viene abilitata l’opzione disponibile sulla procedura, il punto 411 viene compilato anche in assenza dei suddetti contributi. Nel punto 411 viene riportato il codice ‘1’, a meno che la data di prima occupazione (servizio Dipendente – Inquadramento) risulti uguale o successiva al 1/01/2007: in tal caso, viene riportato il codice ‘3’. Per i dirigenti di aziende commerciali, viene riportato il codice ‘2’, sulla base delle indicazioni fornite dal fondo Mario Negri (occorre intervenire nel caso in cui il dirigente risulti iscritto ad un fondo che presenta una situazione diversa da quella del Mario Negri).
I contributi versati ai fondi di previdenza complementare, gestiti mensilmente tramite le voci 575 / 577 / 580 / 58F (quest’ultima voce solo per alcuni contratti, come indicato al paragrafo successivo), vengono riportati nel campo ‘Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi’ (punto 412). Tale campo viene compilato anche per i dirigenti di aziende industriali e commerciali, in riferimento ai contributi versati rispettivamente al fondo Previndai e al fondo Mario Negri (entrambi gestiti tramite la voce 567).
Per i dirigenti di aziende industriali, viene compilato automaticamente anche il campo ‘Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi’ (punto 413), riportando la parte eccedente E. 5.164,57, assoggettata ad Irpef in fase di conguaglio (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781). A tale proposito ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, i contributi versati al fondo Mario Negri sono invece esenti da Irpef anche per la parte eccedente il limite di E. 5.164,57, secondo le indicazioni fornite dallo stesso fondo.
Per la generalità dei dipendenti, i contributi previdenza complementare eccedenti il suddetto limite vengono assoggettati ad Irpef e, conseguentemente, riportati al punto 413, nel caso in cui venga utilizzata la voce 58V in fase di conguaglio fiscale (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781). Ricordiamo, inoltre, che è possibile utilizzare la voce 58T nel caso in cui si debbano assoggettare interamente i contributi previdenza complementare (anche in tal caso, ovviamente, si ottiene la conseguente compilazione del punto 413).
Per i dipendenti inquadrati in determinati contratti, può essere stato attivato il contributo “contrattuale” al fondo di previdenza complementare previsto dal Ccnl, attraverso l’elaborazione della voce 58F. Tale contributo è stato predisposto per i contratti del settore Edilizia (contratti 036 / 050 / 131, aggiornamenti di gennaio e febbraio 2015 Acred555, Acred558 e Acred563), dei Posteggiatori (contratto 017, aggiornamento di settembre 2016 Acred620) e dei Cinematografi (contratto 110, aggiornamento di febbraio 2017 Acred638). Per il settore Edilizia, la voce 58F è stata attivata in automatico, mentre per gli altri contratti è stata prevista l’indicazione della stessa voce sul servizio Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto). In tutti i casi sopra elencati, il contributo riguarda anche i dipendenti che non si sono iscritti “volontariamente” al fondo di previdenza complementare previsto dal Ccnl. Non risulta che siano state emanate disposizioni in merito all’esposizione di tale contributo sulla CU, per quanto riguarda i soggetti che non si sono iscritti volontariamente al fondo: in assenza di tali disposizioni, possiamo considerare che la voce 58F rappresenta un contributo al fondo di previdenza complementare e, di conseguenza, deve essere riportata nell’apposita sezione della CU, per tutti i dipendenti interessati. In particolare, il contributo calcolato tramite la voce 58F viene riportato al punto 412, mentre al punto 411 viene indicato il codice ‘1’. Per i soggetti che non si sono iscritti volontariamente al fondo, potrebbe non essere stata compilata la sezione Previdenza Complementare del servizio Dipendente – Inquadramento: in tal caso, non risulta possibile attribuire una data di iscrizione al fondo ed effettuare i trattamenti previsti in caso di prima assunzione successiva al 1/01/2007 (vedere paragrafi successivi). Per i soggetti che si trovano in tale situazione, viene riportato al punto 425, in automatico, il fondo previsto contrattualmente: Prevedi per i contratti 036 e 050, Fondapi per il contratto 131, Astri per il contratto 017, Byblos per il contratto 110. Precisiamo che, anche in questo caso, occorre indicare il codice fiscale del fondo in questione, attraverso la finestra ‘Tabelle – Fondi Previdenza Complementare’.
Per i soggetti iscritti alla previdenza complementare, viene considerata la data di prima occupazione inserita sul servizio Dipendente – Inquadramento: se tale data risulta uguale o successiva al 1/01/2007, viene compilato il punto 415 (‘Data iscrizione al fondo’), riportando la data presente sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’. La procedura di generazione dei dati compila il punto 415 soltanto quando viene compilato anche il punto 411.
Per i dipendenti di prima occupazione successiva al 1/01/2007, in presenza dei contributi versati alla previdenza complementare, vengono compilati automaticamente i punti 416 (‘Versati nell’anno’) e 418 (‘Totale’), indicando rispettivamente i contributi versati nell’anno 2020 e nei primi 5 anni di iscrizione. Precisiamo che, nel 5° anno di iscrizione, il punto 418 non comprende necessariamente tutti i contributi versati nell’anno di competenza. Nel caso in cui il periodo di 5 anni si concluda entro il 31/12/2020, viene compilato automaticamente anche il punto 419 (‘Differenziale’), indicando la differenza tra il massimale previsto (E. 25.822,85) ed il totale dei contributi versati nei primi 5 anni; nella stessa situazione, viene compilato anche il punto 420 (‘Anni residui’), indicando il numero di anni (arrotondato all’unità inferiore) nei quali è possibile usufruire dell’ulteriore deduzione prevista. Segnaliamo che il punto 417 (‘Eccedenti esclusi dai redditi’) deve essere compilato manualmente, nei casi eventualmente interessati (lavoratori di prima occupazione, se è stata effettivamente usufruita l’ulteriore deduzione per i contributi eccedenti il limite annuale di E. 5.164,57), modificando in tal caso anche il punto 419.
Come risulta dal servizio ‘IRPEF’, i punti da 411 a 420 prevedono due occorrenze (campi “multi-modulo”): sulla prima serie di campi vengono riportati i dati generati in automatico, mentre sulla seconda serie è possibile indicare un’eventuale ulteriore situazione di previdenza complementare (se presente sullo stesso dipendente).
I contributi versati a fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa, gestiti tramite le voci 578 / 57E / 57F / 57G ed esclusi dall’imponibile fiscale, sono riportati al punto 441 (‘Contributi a fini assistenziali dedotti’).
Per i dirigenti di aziende industriali e commerciali, il punto 441 viene compilato con i contributi Fasi (voce 566) e fondo Mario Besusso (Fasdac – voce 568), fino al limite di E. 3.615,20; gli stessi contributi eccedenti tale limite vengono assoggettati ad Irpef e riportati al punto 442 (‘Contributi a fini assistenziali non dedotti’).
Per la generalità dei dipendenti, i contributi assistenza sanitaria integrativa eccedenti il suddetto limite vengono assoggettati ad Irpef e, conseguentemente, riportati al punto 442, nel caso in cui venga utilizzata la voce 58N in fase di conguaglio fiscale (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781).
Sempre per la generalità dei dipendenti, i contributi assistenza sanitaria integrativa possono essere interamente assoggettati ad Irpef, utilizzando la voce 58G nel corso dell’anno o in fase di conguaglio (aggiornamenti di febbraio 2019 Acred714 e dicembre 2020 Acred781). Ricordiamo inoltre che, in fase conguaglio fiscale, la voce 58G consente anche di rendere esenti i contributi precedentemente assoggettati. Se la voce 58G è stata utilizzata secondo una delle modalità sopra descritte, i punti 441 e 442 vengono compilati di conseguenza.
Ricordiamo infine che i contributi assistenza sanitaria integrativa previsti da alcuni contratti sono stati assoggettati automaticamente ad Irpef (tramite la voce 58G, in questi casi elaborata in automatico): tale situazione si presenta nel settore edile per il contributo al Fondo Sanitario Nazionale (aggiornamento di gennaio 2019 Acred710) e in alcuni contratti Confapi relativamente al fondo ENFEA (aggiornamento di febbraio 2019 Acred714). Per quanto riguarda il fondo ENFEA, ricordiamo che l’assoggettamento automatico è stato disabilitato con l’aggiornamento di gennaio 2021 Acred786, a seguito della notizia dell’iscrizione all’anagrafe dei fondi.
Per i dirigenti di aziende industriali o commerciali, nel caso in cui sia stata utilizzata la voce 58M per escludere una parte dei contributi Fasi o Fasdac dal controllo del limite di E. 3615,20 (in quanto destinata ai dirigenti pensionati – aggiornamento di dicembre 2020 Acred781), dai punti 441 / 442 viene decurtato lo stesso importo indicato sulla voce 58M. In assenza di indicazioni specifiche da parte degli enti competenti, è logico presumere che la parte dei contributi destinata non al dirigente in forza, ma ai dirigenti pensionati (e come tale esclusa dal controllo del limite annuale), non debba neppure essere indicata sulla CU dello stesso dirigente.
Per i dirigenti di aziende commerciali viene compilato il punto 342 (‘Importo oneri per detrazione’) in relazione al contributo versato al fondo Antonio Pastore; la corrispondente detrazione è indicata al punto 369. Rimane da indicare il codice relativo al tipo di oneri (punto 341), compilando il corrispondente campo sul servizio ‘IRPEF’ (in alternativa, tale codice può essere indicato sulla procedura di generazione dei dati, descritta al paragrafo 1.3).
L’eventuale reddito comunicato dal percipiente ai fini delle detrazioni deve essere indicato dall’Utente al punto 459 e sull’annotazione AO. I soggetti interessati sono segnalati dal programma ‘CONCURDP’ (paragrafo 1.9).
La casella relativa alla richiesta di applicazione di una maggiore ritenuta (472) viene barrata nel caso in cui sia stata impostata la voce per l’applicazione di una maggiore aliquota in fase di conguaglio (voci 659 o 664).
Nel punto 474 vengono riportate le retribuzioni in natura gestite tramite le voci 061 / 062 / 063 / 06F / 0C1 per i dipendenti, 064 / 06G per i collaboratori. Le voci sopra elencate vengono considerate sia per la parte imponibile che per la parte non imponibile. Sulla procedura di generazione dei dati (paragrafo 1.3), è disponibile un’opzione che consente di includere, nel punto 474, le voci relative ai buoni pasto (06E / 06H): come già precisato, a nostro avviso i buoni pasto devono rimanere esclusi dal punto 474. Sulla procedura è disponibile anche un’opzione che consente di escludere, dal punto 474, le voci relative alle somme non imponibili, da utilizzare esclusivamente nel caso in cui le voci interessate (063 / 064 / 06F / 06G, campo Importo Unitario) fossero state utilizzate per indicare somme diverse da quelle richieste al punto 474. Ricordiamo, infine, che la voce 0C1 si riferisce alle retribuzioni in natura previste dal welfare aziendale (aggiornamento di dicembre 2017 Acred674).
L’eventuale ulteriore detrazione L. 21/2020 da recuperare a rate viene riportata al punto 469, considerando le sole rate da trattenere nei mesi successivi all’ultimo conguaglio fiscale (secondo lo stesso criterio adottato per indicare rate del bonus L. 21/2020 nel punto 404). In particolare, precisiamo che la prima rata, trattenuta nel mese del conguaglio fiscale e versata unitamente all’Irpef da conguaglio, non deve essere indicata nel punto 469.
Come già accennato nel paragrafo 1, il punto 469 poteva essere utilizzato, fino all’anno scorso, per indicare l’Irpef da trattenere a rate nei mesi successivi al conguaglio (modalità consentita per particolari categorie di soggetti e non prevista sulla gestione Paghe). A partire dalla CU/2021, nel campo 469 vanno indicate anche le rate dell’ulteriore detrazione L. 21/2020, da trattenere nei mesi successivi al conguaglio fiscale di fine anno. Le rate trattenute saranno poi indicate nel campo 470 della CU relativa all’anno successivo (2021, ossia sulla CU/2022). Precisiamo che il campo 470 non deve essere compilato, sulla CU relativa all’anno 2020 (CU/2021), neppure nel caso in cui alcune rate siano già state trattenute sulle buste paga relative ai primi mesi dell’anno 2021.
Nel nuovo punto 476 viene indicato il premio per lavoro in sede (art. 63, D.L. 18/2020) erogato, al netto degli eventuali recuperi effettuati. Precisiamo che viene considerato il premio erogato e/o recuperato nell’intero periodo utile per l’erogazione o il recupero (dal mese di marzo 2020 al mese di gennaio 2021).
Le informazioni richieste per l’applicazione della clausola di salvaguardia (art. 128, comma 1, D.L. 34/2020) sono riportate nei nuovi punti 478 / 479 / 480. Ricordiamo che la suddetta clausola riguarda il riconoscimento dei bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020, nel caso in cui il dipendente abbia percepito un minor reddito per aver usufruito delle misure di sostegno (congedi parentali e integrazioni salariali) previste per l’emergenza Covid-19 (art. 19-23 e 25, D.L. 18/2020). In tali condizioni, se il minor reddito percepito ha comportato un’Irpef lorda inferiore alla detrazione per lavoro dipendente, occorre determinare il reddito che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato secondo il suo normale orario contrattuale (cosiddetto “reddito contrattuale”), ricalcolando poi l’Irpef lorda e la detrazione per lavoro dipendente sulla base di tale reddito e verificando infine se, rispetto ai valori così ricalcolati, spettano i bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020. Sulla base di quanto indicato nelle istruzioni della CU/2021, si ritiene che i punti relativi alla clausola di salvaguardia vadano compilati per tutti i dipendenti che hanno usufruito delle misure di sostegno al reddito sopra citate, indipendentemente dal fatto che la clausola sia stata effettivamente applicata o non applicata da parte del sostituto d’imposta. A tale riguardo, occorre tenere presente che il “reddito contrattuale” può essere determinato soltanto dal datore di lavoro e risulta necessario per l’eventuale applicazione della clausola di salvaguardia in fase di dichiarazione dei redditi (730 o Unico).
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato le indicazioni per l’applicazione della clausola di salvaguardia soltanto con la circolare 29/E del 14/12/2020. Sulla base di tali indicazioni, con l’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781 è stata predisposta la gestione automatica della clausola di salvaguardia in fase di conguaglio fiscale. In particolare, sul conguaglio effettuato nel mese di dicembre è stata elaborata la voce 661 per determinare il “reddito contrattuale” e la voce 668 per ricalcolare l’Irpef lorda e la detrazione per lavoro dipendente sulla base di tale reddito, considerando tali importi ai fini del riconoscimento dei bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020. Nel caso in cui sia stato effettuato il conguaglio dell’anno precedente sul mese di gennaio, il “reddito contrattuale” è stato calcolato dalla voce 66G e l’Irpef e la detrazione dalla voce 66H (aggiornamento di gennaio 2021 Acred785). Occorre tenere presente che il calcolo automatico previsto sulla busta paga di dicembre (o di gennaio) è stato effettuato soltanto in caso di incapienza dell’Irpef lorda rispetto alla detrazione per lavoro dipendente. Inoltre, lo stesso calcolo automatico non è stato effettuato per i rapporti cessati prima di dicembre. Nei casi in cui non è stato effettuato il calcolo automatico della clausola di salvaguardia, la procedura di generazione dei dati (paragrafo 1.3) determina automaticamente il “reddito contrattuale”, per compilare i punti 478 / 479 / 480 della CU.
In considerazione di quanto detto nei paragrafi precedenti, i punti 478 / 479 / 480 vengono così compilati:
Punto 480: In presenza della voce 661 sulla busta paga di dicembre o della voce 66G sulla busta paga di gennaio, viene riportato il “reddito contrattuale” calcolato da tali voci. In assenza delle voci in questione (ossia se l’Irpef lorda risultava già superiore alla detrazione per lavoro dipendente oppure se il rapporto è cessato prima di dicembre), il “reddito contrattuale” viene determinato automaticamente dalla procedura di generazione dati (paragrafo 1.3), adottando gli stessi criteri di calcolo previsti in fase di conguaglio fiscale, documentati con gli aggiornamenti di dicembre 2020 Acred781 e Acred782. Ricordiamo che vengono considerate le assenze relative ai congedi parentali indennizzati al 50% ed alle integrazioni salariali (CIGO / CIGD / FIS / FSBA) sia a pagamento diretto che anticipate dal datore di lavoro, usufruite nel periodo da marzo a dicembre 2020. Come precisato nell’aggiornamento Acred782, vengono considerati sia i periodi previsti originariamente dal D.L. 18/2020, sia le successive estensioni di tali periodi previste dai D.L. 104/2020 e 137/2020, secondo l’interpretazione ritenuta più coerente con la “ratio” della norma, riportata su diverse pubblicazioni specializzate. Il “reddito contrattuale”, calcolato dalle voci 661 / 66G in fase di conguaglio o determinato direttamente dalla procedura di generazione dati, viene riportato al punto 480 soltanto nel caso in cui risulti superiore al reddito effettivamente percepito (circostanza che si verifica praticamente sempre, in presenza delle suddette misure di sostegno al reddito).
Punti 478 / 479: Nel caso in cui al punto 480 sia stato riportato il “reddito contrattuale”, secondo le modalità descritte nel paragrafo precedete, viene barrata la casella 478 ed al punto 479 viene riportato il reddito effettivamente percepito. Precisiamo che quest’ultimo corrisponde alla somma dei redditi indicati ai punti 1 e 2 della sezione IRPEF (almeno limitatamente ai soggetti gestiti in ambito Paghe).
Relativamente ai compensi anni precedenti assoggettati a tassazione separata (campi da 511 a 526), vengono riportati automaticamente gli arretrati previsti nei rinnovi contrattuali, oltre a quelli eventualmente inseriti da parte dell’Utente. In generale, gli arretrati a tassazione separata sono riportati con riferimento al periodo di imposta 2019 (punto 525), riportando nel punto 520 la somma imponibile e nel punto 522 le ritenute operate. Per i contratti di seguito elencati, l’imponibile viene invece suddiviso tra i diversi periodi d’imposta indicati nelle rispettive documentazioni: Cooperative di Consumo (082), Servizi Postali in appalto (137). Su tali contratti, la ripartizione tra i diversi periodi segue gli stessi criteri adottati al momento dell’erogazione: è quindi necessario che tutte le buste paga relative al periodo di competenza degli arretrati siano state elaborate tramite la procedura Paghe.
Il conguaglio fiscale può comprendere eventuali redditi erogati da altri sostituti, oltre alle relative ritenute e bonus fiscali. I dati in questione possono essere stati inseriti tramite il servizio Cedolini – Anno Corrente, in un mese precedente all’assunzione, oppure possono essere stati indicati nel mese del conguaglio, utilizzando le voci relative ai compensi da terzi. In entrambi i casi, la procedura di generazione dei dati segnala la presenza della sezione ‘Conguagli’, nell’elenco dei soggetti trasferiti (‘CUpag.DatiFiscali.elenco’).
Quando viene compilata la sezione ‘Conguagli’, il codice fiscale dell’altro sostituto d’imposta è riportato al punto 536 ed il relativo codice causa al punto 537. Tali informazioni vengono rilevate dal servizio Dipendente – Altri Dati: il ‘Codice fiscale altro sostituto’ si riferisce alle somme inserite su un mese precedente all’assunzione ed il ‘Codice fiscale compensi da terzi’ alle corrispondenti voci; in entrambi i casi, viene considerato anche il relativo codice ‘Causa’. Ricordiamo che il codice Causa ‘7’, non più in vigore, è automaticamente “tradotto” nel nuovo codice 11, avente lo stesso significato (‘Altro’). Nel caso in cui, sul servizio Dipendente – Altri Dati, il campo ‘Causa’ non risulti compilato, nel punto 537 viene riportato il codice ‘9’ (“Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del precedente sostituto”) per le somme inserite su un mese precedente all’assunzione, oppure il codice ‘3’ (“Indennità erogate dall’Inail”) per i compensi da terzi. Ricordiamo che il codice ‘1’ ha il significato di “Operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro con estinzione del precedente sostituto”.
Le somme erogate da un altro sostituto, insieme alle relative ritenute Irpef e addizionali, vengono riportate nei corrispondenti campi della sezione ‘Conguagli’. In particolare, il reddito imponibile è riportato al punto 538 (tempo indeterminato) oppure al punto 539 (tempo determinato) in base alla presenza del reddito imponibile al punto 1 oppure al punto 2 della certificazione. Se risultano compilati sia il punto 1 che il punto 2, viene emessa un’apposita segnalazione e l’imponibile relativo all’altro sostituto viene ripartito tra i punti 538 e 539 (dal momento che deve risultare compreso nei punti 1 e 2), dando maggiore priorità al tipo di rapporto presente al momento del conguaglio fiscale. È quindi necessario intervenire nel caso in cui il reddito erogato dall’altro sostituto sia relativo ad un tipo di rapporto diverso da quello attribuito in automatico (ovviamente, a condizione che tale informazione sia conosciuta dal nuovo sostituto d’imposta).
Ricordiamo che la sezione ‘Conguagli’ viene generata anche in caso di “passaggio diretto” di un dipendente tra due datori di lavoro. In tale situazione, sul nuovo datore di lavoro deve figurare, come Data Assunzione, l’inizio del rapporto con il precedente datore di lavoro (come precisato nelle istruzioni ministeriali). La data di inizio del rapporto con il nuovo datore di lavoro deve essere invece inserita nel campo Data Passaggio Diretto, sul servizio di Dipendente – Inquadramento. Le somme relative al precedente sostituto devono essere inserite sul servizio Cedolini – Anno Corrente, in un mese precedente alla data del “passaggio diretto” (tale operazione non è necessaria se sono state utilizzate le procedure per il trasferimento automatico dei dipendenti).
Nel caso in cui il conguaglio fiscale includa un precedente rapporto di lavoro, vengono compilate anche le sezioni relative ai bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020 erogati da altri soggetti, secondo modalità analoghe a quelle previste per la sezione ‘Conguagli’ (vedere paragrafi precedenti). In tale situazione, i bonus erogati dal precedente sostituto devono risultare presenti sul servizio Cedolini – Anno Corrente, in un mese precedente alla data di assunzione o di “passaggio diretto”. Il bonus L. 190/2014 viene riportato al punto 396, indicando il codice ‘1’ al punto 395 ed il codice fiscale del precedente sostituto al punto 399. Il bonus L. 21/2020 (“trattamento integrativo”) viene riportato al punto 406, indicando il codice ‘1’ al punto 405 ed il codice fiscale del precedente sostituto al punto 410. Per entrambi i bonus, il codice fiscale del precedente sostituto viene rilevato dal servizio Dipendente – Altri Dati, campo ‘Codice fiscale altro sostituto’. Precisiamo che i campi relativi ai bonus fiscali non erogati o recuperati dal precedente sostituto non vengono compilati in automatico.
Nel caso in cui sia stata applicata la detassazione, secondo le modalità descritte negli aggiornamenti di gennaio 2020 Acred743 e dicembre 2020 Acred781, viene compilata la sezione relativa ai premi di risultato (punti da 571 a 632). Le somme effettivamente detassate sono riportate al punto 572, al netto dei relativi contributi, mentre la corrispondente imposta sostitutiva è riportata al punto 576. Il punto 571 viene compilato in base al limite di reddito impostato sulla voce 47A: se è stato impostato il limite di E. 3.000, al punto 571 viene riportato il codice ‘1’, se invece è stato impostato il limite di E. 4.000, al punto 571 viene riportato il codice ‘2’.
Se le somme in questione non sono state effettivamente detassate (per mancanza dei requisiti soggettivi, per richiesta del dipendente o per tassazione ordinaria più favorevole), l’importo “detassabile” viene riportato al punto 578, entro il limite di reddito previsto. A tale riguardo, occorre tenere presente che le somme in questione, gestite tramite le apposite voci, sono considerate “detassabili” soltanto se, nel mese di erogazione, risulta presente anche la voce 47A (tale voce, ovviamente, può essere stata impostata sulle Voci Fisse a livello di ditta).
Nel caso in cui sia stato effettuato un conguaglio della detassazione applicata da un precedente sostituto, vengono compilati i punti 613 (codice fiscale precedente sostituto), 614 (codice detassazione), 615 (imponibile detassato), 617 (imposta sostitutiva). In tale situazione occorre verificare, ed eventualmente integrare o modificare, i dati riportati in automatico (in particolare, al punto 614 viene riportato lo stesso codice indicato al punto 571).
Ricordiamo che i benefit sostitutivi dei premi detassabili possono essere gestiti tramite le voci 0C3 / 0C4 / 0C5, descritte negli aggiornamenti di dicembre 2019 Acred738 e dicembre 2018 Acred707.
Nel caso in cui sia stata utilizzata la voce 0C3 per indicare il valore dei benefit sostitutivi del premio detassabile, il corrispondente importo viene riportato al punto 573.
Nel caso in cui siano state utilizzate le voci 0C4 / 0C5 per indicare rispettivamente il valore dei contributi previdenza complementare / assistenza sanitaria sostitutivi del premio detassabile, i corrispondenti importi vengono riportati ai punti 574 / 575. Precisiamo che gli stessi importi sono inclusi nel punto 573 e (contrariamente a quanto indicato nell’aggiornamento Acred738 sopra citato) non vengono decurtati dai punti 412 e 441.
In presenza delle voci 0C3 / 0C4 / 0C5, è opportuno verificare ed eventualmente integrare i dati richiesti.
Segnaliamo che non vengono compilati, in automatico, i punti 631 / 632, relativi a contributi assistenza previdenza complementare / assistenza sanitaria erogati nell’anno di competenza della CU ma derivanti da opzioni esercitate in anni precedenti (già indicati sulle corrispondenti CU nei campi 574 / 575).
In caso di operazioni societarie straordinarie e successioni con estinzione del precedente sostituto, se il conguaglio fiscale è stato effettuato dal sostituto estinto, occorre indicare il codice fiscale di quest’ultimo al punto 641 della sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente (precisiamo che i casi interessati dalla suddetta gestione devono essere individuati secondo i criteri descritti nelle istruzioni ministeriali). Per poter compilare il punto 641 sul servizio ‘IRPEF’, occorre prima di tutto inserire il soggetto estinto sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’ del servizio ‘Frontespizio’ (il soggetto estinto deve essere presente nell’archivio anagrafico delle aziende). Una volta inserito sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’, tale soggetto può essere selezionato nel campo 641 del servizio ‘IRPEF’. Segnaliamo che, in tale situazione, occorre anche aggiungere l’annotazione GI, riportandola nel primo riquadro libero del servizio ‘Annotazioni’ (è sufficiente selezionarla dall’apposito elenco).
In caso di “passaggio diretto” di dipendenti senza estinzione del sostituto cedente, nella sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente compilata dal sostituto cedente, deve risultare barrata la casella 642. Tale casella è gestita sul servizio ‘IRPEF’ e deve essere barrata dall’Utente nei casi interessati.
In presenza di rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione (art. 51 TUIR) occorre compilare la relativa sezione (punti da 701 a 713). Nel caso in cui sia stata utilizzata la voce 0C2 per indicare il valore del welfare corrisposto in forma di beni e servizi (aggiornamento di dicembre 2017 Acred674), tale valore viene riportato al punto 704 e viene emessa un’apposita segnalazione nell’elenco relativo alla sezione ‘IRPEF’.
Nella sezione ‘Particolari tipologie reddituali’ (punti da 741 a 746) vengono riportate automaticamente le somme corrisposte ai collaboratori (co.co.co.), escludendo gli amministratori e altri soggetti percipienti redditi assimilati a lavoro dipendente. Nel caso in cui si ritenga opportuno riportarvi anche gli amministratori e gli altri soggetti di cui sopra (escludendo comunque i tirocinanti), occorre barrare l’apposita casella prevista nel campo ‘Opzioni trattamento dati’ della procedura ‘Generazione da Archivi Paghe’ (paragrafo 1.3). Per i soggetti trattati, nel punto 741 viene indicato il codice ‘2’ e nel punto 742 viene riportato il reddito imponibile, considerando sia le somme soggette a tassazione ordinaria (compensi) che quelle eventualmente soggette a tassazione separata. Precisiamo che, a quest’ultimo proposito, è stato tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul forum di Assosoftware. In particolare, per compilare il punto 742, la procedura di generazione dagli archivi Paghe considera il reddito riportato sull’annotazione AI in corrispondenza della tipologia “collaborazione” (ed eventualmente anche delle tipologie “amministratore / sindaco / revisore” e “altri redditi assimilati”, se abilitate tramite la casella sopra descritta), oltre alle eventuali somme soggette a tassazione separata, riportate nella sezione ‘TFR’.
Come già precisato, eventuali dati non generati in automatico devono essere inseriti manualmente dall’Utente.
In particolare, segnaliamo che occorre inserire gli eventuali redditi esenti relativi a soggetti rientrati in Italia dall’estero (cosiddetti “impatriati”), riportandoli ai punti 462 e 463 della sezione IRPEF. A tale riguardo anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, saranno rilasciate apposite voci per gestire i casi in questione sull’anno di competenza 2021.
SEZIONE ‘730’ (ASSISTENZA FISCALE)
Sul servizio ‘730’ sono gestite tutte le informazioni relative al conguaglio, da parte del sostituto d’imposta, delle somme derivanti dall’assistenza fiscale, riportate sul modello 730-4.
Come sul servizio ‘IRPEF’, anche sul servizio ‘730’ è possibile operare esclusivamente sul numero quadro ‘10’.
Ricordiamo che i dati non presenti sul modello sintetico sono individuati tramite il numero del campo indicato tra parentesi: tali dati sono riportati esclusivamente sul modello ordinario e sul file per l’invio telematico.
Tutte le somme a debito o a credito conguagliate dal sostituto d’imposta vengono riportate nei corrispondenti campi della sezione ‘730’, separando le somme relative al dichiarante (punti da 61 a 133) da quelle relative al coniuge (punti da 261 a 333). Fanno eccezione gli interessi (punti da 141 a 153), che non prevedono tale separazione.
Le somme a credito vengono riportate automaticamente nei campi previsti, separando la parte rimborsata da quella eventualmente non rimborsata.
Le somme a debito, al netto degli interessi dovuti per rateazione o incapienza, vengono riportate automaticamente nei campi previsti, separando l’imposta trattenuta da quella non trattenuta. Fanno eccezione gli acconti Irpef, addizionale comunale e cedolare secca, che non prevedono l’indicazione dell’imposta non trattenuta.
Gli interessi vengono riportati automaticamente nell’apposita sezione, raggruppandoli per tipologia (Erario / Regione / Comune) e separando quelli dovuti per rateazione da quelli dovuti per incapienza (secondo lo stesso criterio adottato, mensilmente, per il versamento degli interessi sul modello F24).
In presenza di somme relative all’addizionale regionale o comunale, viene compilato automaticamente il codice regione o il codice catastale del comune, considerando la residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, nella versione in vigore al 1/01/2019 (saldo 2019) oppure al 1/01/2020 (acconto 2020). Sia per il dichiarante che per il coniuge, è possibile indicare un codice regione o comune specifici per le addizionali da 730: tali codici possono essere inseriti (alle decorrenze sopra indicate), negli appositi campi previsti sul servizio Dipendente – Anagrafico, secondo le modalità descritte dettagliatamente nell’aggiornamento di luglio 2019 Acred727. Se sono stati indicati dei codici regione o comune specifici per le addizionali da 730, questi vengono riportati anche nella sezione ‘730’ della CU, in sostituzione di quelli ricavati dalla residenza anagrafica del dipendente.
Le caselle relative alla ‘Richiesta di minor acconto’ (punti 123 / 128 / 323 / 328) devono essere barrate dall’Utente, nel caso in cui sia stata richiesta una riduzione dell’acconto da parte del soggetto interessato.
In presenza di somme a debito non trattenute relative al saldo Irpef, saldo addizionale regionale o comunale, saldo cedolare secca, viene generata automaticamente la nuova annotazione CL, per informare il percipiente che deve provvedere autonomamente al versamento di tali somme. Precisiamo che le somme a debito per le quali occorre generare l’annotazione CL (sopra elencate) sono espressamente indicate nelle istruzioni ministeriali.
In presenza di somme a debito non trattenute, nel campo Esito (punto 51) viene riportato automaticamente il codice ‘D’ (retribuzione insufficiente). Se, invece, risultano presenti somme a credito non rimborsate, nel campo Esito viene riportato automaticamente il codice ‘E’ (rimborso non effettuato per incapienza del monte ritenute). Nei casi in cui i suddetti codici non corrispondano a quelli da attribuire, occorre intervenire sul campo Esito.
Precisiamo che il punto 51 non viene compilato in relazione ad eventuali acconti non trattenuti, in quanto tali somme non vanno indicate sulla CU (nelle istruzioni ministeriali non ci sono indicazioni riguardo alla compilazione del punto 51 in relazione ad eventuali acconti non trattenuti).
La casella ‘Assistenza fiscale diretta’ (punto 52) deve essere barrata nel caso in cui l’assistenza fiscale sia prestata direttamente dal sostituto d’imposta. Tale informazione viene trasferita dal servizio Dipendente – Altri Dati.
In presenza di un modello 730-4 integrativo o rettificativo, occorre riportare sulla CU il codice che identifica il tipo di integrazione o rettifica, indicandolo al punto 54 (730-4 integrativo) oppure al punto 55 (730-4 rettificativo).
Ricordiamo che i suddetti codici possono essere indicati negli appositi campi del servizio Dipendente – Altri Dati e vengono acquisiti tramite il servizio di importazione dei files relativi ai modelli 730-4 (tale servizio è stato descritto dettagliatamente nell’aggiornamento di luglio 2019 Acred727).
Al momento della generazione dei dati dagli archivi Paghe (paragrafo 1.3), i codici presenti sul servizio Dipendente – Altri Dati vengono trasferiti nei campi 54 e 55 della CU, a condizione che la data di ricezione del modello 730-4 integrativo o rettificativo ricada nell’anno 2020 oppure non sia compilata (se non si compila la data di ricezione, occorre effettuare una storicizzazione sull’anno successivo per annullare il codice). Nell’elenco delle segnalazioni relative alla sezione ‘730’ (‘CUpag.730.errori’), sono evidenziati i soggetti per i quali risulta trasferito il codice del 730-4 integrativo o rettificativo dal servizio Dipendente – Altri Dati ai campi 54 o 55 della CU.
Nel caso in cui i codici del 730-4 integrativo o rettificativo non risultino presenti sul servizio Dipendente – Altri Dati, è possibile indicarli direttamente nella sezione ‘730’ della CU, successivamente alla generazione dei dati.
Nel caso in cui risulti contemporaneamente presente, in relazione alla stessa imposta ed allo stesso soggetto (dichiarante / coniuge), sia una somma a debito che una somma a credito, nella sezione ‘730’ viene riportato automaticamente il risultato della differenza tra la somma trattenuta e quella rimborsata (conformemente a quanto indicato nelle istruzioni ministeriali). Tale situazione, che può presentarsi in caso di 730 rettificativo o integrativo, viene segnalata al momento della generazione dei dati, in modo che l’Utente possa fare le necessarie verifiche.
Ricordiamo che le somme risultanti dal conguaglio dell’assistenza fiscale vengono riportate automaticamente, nella sezione ‘730’, soltanto se i cedolini del periodo da luglio a dicembre 2020 sono stati elaborati tramite la procedura Paghe: se tale condizione non è rispettata, occorre compilare o integrare manualmente la sezione ‘730’.
Segnaliamo che, da quest’anno, non è più richiesta la compilazione dell’annotazione GL, sulla quale venivano indicate, fino all’anno precedente, tutte le somme a debito da 730 non trattenute.
Inoltre, è stata eliminata la casella 53 (credito rimborsato dall’Agenzia delle Entrate) e la relativa annotazione CN.
GESTIONE DELLE ANNOTAZIONI
Qualsiasi annotazione (comprese quelle generate in automatico) può essere inserita / modificata / eliminata tramite il servizio ‘Annotazioni’. In ogni riquadro del servizio ‘Annotazioni’ è possibile inserire una singola annotazione, indicando il relativo ‘Codice’ nell’apposito campo. Precisiamo che il campo ‘Progressivo’ è utilizzato semplicemente per ordinare le annotazioni presenti e viene avvalorato automaticamente (se necessario, può essere variato).
Per eliminare un’annotazione, è sufficiente annullare i campi ‘Codice’ e ‘Progressivo’. Tramite il pulsante ‘Elimina tutto’ (nella parte alta del servizio) vengono invece eliminate tutte le annotazioni presenti.
Per inserire una nuova annotazione, è sufficiente posizionarsi sul primo riquadro libero e selezionare un’annotazione dall’elenco riportato nella finestra relativa al campo ‘Codice’: in tal modo, sul servizio viene riportato sia il codice che il testo dell’annotazione (ricavato dalle istruzioni ministeriali). Precisiamo che il codice deve figurare anche nel testo dell’annotazione, per essere riportato sulla stampa del modello sintetico. Ovviamente, è possibile intervenire sul testo, modificandolo secondo le necessità (non occorre seguire alla lettera il testo riportato nelle istruzioni ministeriali). In alcuni casi è necessario completare il testo dell’annotazione indicando un importo o altre informazioni.
Il testo dell’annotazione viene riportato integralmente sulla stampa del modello sintetico, con un massimo di 6 righe, ciascuna di 66 caratteri, per ogni singola annotazione. Lo stesso codice annotazione può essere ripetuto più volte.
Sulla stampa del modello ordinario e sul file per l’invio telematico deve essere riportato esclusivamente il codice delle annotazioni (se un codice è ripetuto, viene riportato una sola volta).
In caso di inserimento o modifica di un’annotazione, consigliamo di separare le righe del testo tramite il ritorno a capo (tasto invio): il servizio sostituisce il ritorno a capo con gli spazi necessari per arrivare a fine riga (66 colonne).
NOTA: È possibile che il testo delle annotazioni venga visualizzato riportando, alla fine di una riga, i primi caratteri della riga successiva. Tale visualizzazione dipende dal browser e non produce alcun effetto sulla stampa.
Per quanto riguarda le annotazioni generate in automatico, riportiamo le seguenti precisazioni, in aggiunta a quanto già indicato nei paragrafi precedenti:
Viene generata automaticamente l’annotazione AI, relativa sia al reddito imponibile (punti 1 e 2) che ai giorni per detrazione (punto 6). In presenza di diversi rapporti di lavoro nell’anno con lo stesso sostituto, vengono indicati separatamente i dati relativi a ciascun rapporto. Nell’annotazione viene riportata l’indicazione del tipo di reddito (come più avanti specificato) e del relativo importo. Precisiamo che l’importo viene rilevato dall’imponibile fiscale presente nelle buste paga elaborate (compresi eventuali compensi da terzi o altre somme conguagliate), in modo tale che la somma degli importi relativi ai diversi periodi coincida sempre con il reddito riportato ai punti 1 e 2 (l’eventuale differenza, derivante da altri redditi considerati in sede di conguaglio, viene attribuita al periodo di lavoro più recente, sul quale è stato effettuato il conguaglio riepilogativo). Precisiamo inoltre che, in presenza di più buste paga in uno stesso mese (cambi di qualifica, cessazioni e riassunzioni), se è stata utilizzata la gestione dell’imponibile fiscale “unico” (voce 594), l’imponibile viene riportato sulla busta paga di fine mese.
Sull’annotazione AI vengono dettagliati i diversi tipi di reddito che possono essere stati corrisposti dal sostituto: per i dipendenti viene sempre riportato “lavoro dipendente”, mentre i redditi assimilati sono differenziati tra “amministratore / sindaco / revisore”, “collaborazione (co.co.co.)”, “tirocinio” e “altri redditi assimilati (art.50 c.1 Tuir)”. Il tirocinio viene individuato tramite l’apposita opzione prevista nel campo ‘Lavoro Autonomo’ del servizio Dipendente – Inquadramento, mentre gli altri tipi di reddito assimilato sono individuati tramite il codice indicato nel campo ‘Tipo Rapporto’ del servizio Dipendente – Altri Dati (sezione ‘Lavoro autonomo – codici Uniemens’). In particolare, i codici tipo rapporto ‘06’ / ‘11’ / ‘18’ identificano la tipologia “collaborazione (co.co.co.)”, mentre i codici ‘1A’ / ‘1B’ / ‘1C’ / ‘1D’ / ‘1E’ identificano la tipologia “amministratore / sindaco / revisore”. Precisiamo che ciascun tipo di reddito è individuato in base alla condizione presente al termine del rapporto o al termine dell’anno di competenza (le tipologie di reddito sopra elencate possono cambiare, nel corso dell’anno, soltanto in presenza di diversi rapporti di lavoro).
Sempre sull’annotazione AI, per ciascun rapporto di lavoro intercorso nell’anno (compreso il primo o unico rapporto) vengono sempre riportate le date iniziale e finale, ricavate dalle date di assunzione e cessazione indicate sul servizio Dipendente – Anagrafico, nelle eventuali storicizzazioni presenti. Come negli anni precedenti, le date in questione vengono limitate al 1° gennaio e al 31 dicembre dell’anno di competenza. La generazione automatica prevede un massimo di 25 rapporti di lavoro nel corso dell’anno; i dati relativi ad eventuali ulteriori rapporti di lavoro possono essere indicati manualmente sul servizio Annotazioni.
Seguendo lo stesso criterio degli anni precedenti, in corrispondenza di ogni quadro relativo ad un’erogazione di Tfr, viene generata l’annotazione AY, con l’indicazione del Tfr erogato nell’anno di competenza (punto 801), suddiviso tra la parte maturata entro il 31/12/2000 e quella maturata a partire dal 1/1/2001. La stessa annotazione viene generata anche in relazione agli anticipi erogati in anni precedenti (punto 802), a condizione che risulti compilato anche il punto 801. In presenza di altre indennità soggette a tassazione separata (preavviso o incentivo all’esodo), nell’annotazione AY viene evidenziata la suddivisione tra i due periodi (fino al 2000 e dal 2001), effettuando una proporzione rispetto al Tfr maturato. Precisiamo che, in presenza di più quadri nella sezione ‘TFR’, vengono generati i corrispondenti quadri nella sezione ‘Annotazioni’ (con la sola annotazione AY), a condizione che risulti compilato il punto 801, corrispondente al Tfr erogato nell’anno.
Per quanto riguarda l’addizionale comunale relativa all’anno 2020 (punto 27) e all’anno 2021 (punto 29), vengono generate le annotazioni BB (anno 2020) e BN (anno 2021), nel caso in cui il comune di residenza abbia deliberato un limite di esenzione ed il reddito imponibile risulti inferiore a tale limite (addizionale non dovuta).
In presenza di detrazioni per familiari a carico, se la durata del rapporto di lavoro risulta inferiore all’intero anno (numero di giorni inferiore a 365), viene generata automaticamente l’annotazione AC, con l’indicazione che le suddette detrazioni sono rapportate alla durata del periodo di lavoro (ricordiamo che tale modalità di calcolo viene adottata automaticamente). Se necessario (ad esempio in caso di “forzature” nel calcolo delle detrazioni), l’annotazione AC può essere aggiunta o eliminata manualmente, intervenendo sul servizio ‘Annotazioni’.
Nei casi in cui risultano compilati i punti 441 e/o 442 (contributi assistenza sanitaria dedotti / non dedotti), viene generata automaticamente l’annotazione AU, nelle diverse modalità previste.
Ovviamente, è possibile inserire eventuali annotazioni diverse da quelle generate in automatico (queste ultime sono descritte, oltre che al presente paragrafo, anche ai precedenti paragrafi Sezione IRPEF e Sezione 730).
Tra le annotazioni non generate in automatico, segnaliamo l’annotazione GI, che deve essere inserita nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal precedente sostituto estinto.
Sempre tra le annotazioni non generate in automatico, segnaliamo anche l’annotazione CF, che deve essere inserita nel caso in cui la certificazione venga rettificata successivamente alla scadenza prevista per l’invio telematico. |
Febbraio 2021 (acred788) |
1.9) CU/2021 – STAMPE DI CONTROLLO
È possibile effettuare una serie di verifiche di coerenza in merito ai dati trasferiti dagli archivi Paghe.
A tale scopo, occorre utilizzare il programma ‘CONCURDP’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’).
Al lancio della procedura, impostare Data Iniziale ‘01-01-2020’ e Data Finale ‘31-12-2020’.
Il programma ‘CONCURDP’ effettua le seguenti verifiche sui soggetti gestiti in ambito Paghe:
Controllo ritenute e bonus fiscali presenti nella sezione lavoro dipendente: Le ritenute ed i bonus fiscali presenti nella sezione lavoro dipendente della CU vengono confrontate con le corrispondenti ritenute e bonus presenti sulle buste paga elaborate nel corso dell’anno, a livello di singolo dipendente o collaboratore.
Per le addizionali regionale e comunale, vengono controllati i soli importi “dovuti” (indipendentemente dalle trattenute effettive). Relativamente ai bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020, viene controllato il solo importo effettivamente erogato. Inoltre, vengono controllati il bonus e la detrazione L. 21/2020 da recuperare a rate. I casi segnalati devono essere verificati, sebbene non costituiscano necessariamente una condizione di errore.
Viene prodotta una stampa sulla quale sono riportati i soli percipienti per i quali risultano delle differenze su una o più somme tra quelli controllate. Dal momento che tutte le somme controllate non troverebbero posto sul formato di stampa, viene prodotto anche un report in formato CSV (apribile in Excel) sul quale sono riportate sia le somme presenti sulla stampa che le ulteriori somme controllate: sul file CSV si trovano anche l’imposta sostitutiva sui redditi detassati, le rate del bonus e della detrazione L. 21/2020 e l’Irpef trattenuta da altri sostituti.
In assenza di differenze, vengono comunque riportati in stampa i totali delle ritenute a livello di ditta, in questo caso senza l’elenco dei percipienti. Sul file CSV, invece, vengono sempre riportati tutti i percipienti, indicando la presenza di eventuali differenze sull’ultima colonna a destra (‘Segnalazioni’). La stampa relativa al controllo delle ritenute è ‘contr-CU-percip’, mentre il report in formato CSV è ‘contr-CU-percip.csv’.
Controllo su particolari condizioni a livello di singolo percipiente: Vengono segnalate diverse condizioni, che possono richiedere o meno l’intervento dell’Utente:
- l’assenza della CU per dipendenti o collaboratori che risultano in forza nell’anno corrente;
- la presenza delle condizioni di “forzato” o disabilitato nelle opzioni ‘Modello Cud’ o ‘Modello Cud – Tfr’ (valide anche per la CU) sul servizio Dipendente – Anagrafico;
- la presenza di cedolini elaborati nell’anno corrente su dipendenti o collaboratori cessati in anni precedenti, per attribuire la condizione di “forzato” nelle suddette opzioni (se già presente, non viene emessa la segnalazione);
- la presenza di un codice fiscale errato su un dipendente o collaboratore; nei casi segnalati, se il codice fiscale risulta comunque corretto, è opportuno verificare la presenza del codice catastale in corrispondenza del comune o dello stato estero di nascita (finestra ‘Tabelle’);
- la presenza di un reddito considerato nel calcolo delle detrazioni, inserito sul servizio ‘Detrazioni e Anf’ con l’opzione “anche nel conguaglio annuale” (in aggiunta o in sostituzione di quello risultante al datore di lavoro); tale reddito può essere utilizzato per compilare il punto 459 e l’annotazione AO;
- la presenza, nell’anagrafico del percipiente, di un comune interessato da “fusione” nel domicilio al 1/1/2020 o al 1/1/2021 (viene comunque segnalato se i campi ‘Fusione comuni’ risultano già compilati);
- le situazioni nelle quali occorre indicare il codice ‘2’ nel campo ‘Esclusione da precompilata’;
- l’eventuale presenza di importi negativi nella sezione relativa ai dati fiscali della CU.
Tutte le segnalazioni sopra indicate sono riportate sulla stampa ‘segna-CU-percip’.
La segnalazione relativa al campo ‘Esclusione da precompilata’ viene emessa alle seguenti condizioni:
- non risultano compilate le sezioni relative ai dati fiscali del lavoro dipendente (‘IRPEF’ / ‘730’ / ‘Familiari’);
- risulta compilata almeno una delle altre sezioni relative al lavoro dipendente e assimilati (‘TFR’ / ‘Inps Dipendenti’ / ‘Inps Collaboratori’ / ‘Inpdap’ / ‘Altri Enti’ / ‘Inail’);
- non è stato (ancora) indicato il codice ‘2’ nel campo ‘Esclusione da precompilata’.
Ricordiamo che nel campo ‘Esclusione da precompilata’ viene riportato automaticamente il codice ‘2’ dalla procedura di generazione dati, limitatamente ai soggetti gestiti solo ai fini Inail. Per gli altri soggetti che presentano le condizioni sopra elencate, occorre indicare il codice ‘2’ nel campo in questione (ricordiamo che il campo ‘Esclusione da precompilata’ è gestito sulla finestra anagrafica del percipiente).
NOTA: Occorre tenere presente che il programma ‘CONCURDP’ richiede la presenza del Frontespizio della CU/2021, per procedere con i controlli sopra descritti; a tale proposito, ricordiamo che il Frontespizio viene generato dalla procedura di conversione dei dati dall’anno precedente.
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Febbraio 2021 (acred788) |
1.10) CU/2021 – INVIO TELEMATICO E STAMPA MODELLI
Tramite la procedura ‘CU/2021: Invio telematico e stampa modello ordinario’ è possibile generare il file per l’invio telematico, che viene automaticamente sottoposto al controllo Entratel, ottenendo le segnalazioni previste. Consigliamo di attendere una conferma da parte nostra, prima di procedere all’invio effettivo delle certificazioni.
Viene inoltre generata la stampa del modello ordinario ed un file in formato CSV (apribile in Excel) con i totali delle ritenute, dei rimborsi e dei bonus fiscali presenti sulle CU.
Utilizzando invece la procedura ‘CU/2021: Stampa modello sintetico per consegna’, è possibile produrre la stampa del modello sintetico, da consegnare ai percipienti. Per la consegna tramite il Portale del Dipendente (disponibile per i soli soggetti abilitati), è necessario attendere una conferma con il prossimo aggiornamento.
Segnaliamo che è possibile produrre anche l’impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario: quest’ultimo modello, in formato libero, è espressamente previsto nelle istruzioni della CU.
FILE TELEMATICO E MODELLO ORDINARIO
La procedura ‘CU/2021: Invio telematico e stampa modello ordinario’ genera il file per l’invio telematico delle certificazioni e lo sottopone automaticamente al controllo Entratel. Inoltre, genera la stampa del modello ordinario ed alcuni elenchi che possono essere utilizzati a scopo di controllo.
Le indicazioni dettagliate, per l’invio effettivo delle certificazioni in tutte le situazioni previste, saranno documentate con il prossimo aggiornamento (non sono comunque cambiate rispetto all’anno precedente).
Per il momento, quindi, consigliamo di generare il file soltanto per sottoporlo automaticamente al controllo Entratel. Ricordiamo che tale funzionalità è stata rilasciata in occasione della CU/2020 e non richiede alcun intervento da parte dell’Utente: il controllo Entratel viene sempre effettuato insieme alla generazione del file, producendo l’elenco delle segnalazioni previste. Eventualmente, anche la stampa del modello ordinario e gli altri elenchi prodotti possono essere utilizzati per controllare le certificazioni da inviare.
Per utilizzare la procedura ‘CU/2021: Invio telematico e stampa modello ordinario’ a scopo di controllo (senza inviare effettivamente il file), occorre compilare i campi previsti secondo le modalità di seguito descritte.
Anno di competenza: indicare ‘2020’.
Ditta iniziale / finale: per considerare tutte le aziende, non occorre compilare i campi in questione; tali campi vanno utilizzati nel caso in cui si intenda lanciare la procedura per una singola azienda o un range di aziende.
Selezione Percipienti se non compilato, vengono selezionati tutti i percipienti; in alternativa, è possibile selezionare soltanto i percipienti della sezione Paghe, oppure soltanto quelli della sezione Extra-Paghe (su tutte le ditte considerate in base alle altre opzioni); è anche possibile selezionare un singolo percipiente, indicandone la matricola e la relativa sezione (in tal caso viene considerata la sola ditta indicata nel campo Ditta Iniziale).
Zona / Utente: se non compilato, non viene effettuata alcuna selezione sulla zona e sull’utente abbinato alle ditte; in alternativa, è possibile selezionare le ditte di una sola zona e/o abbinate all’utente che lancia la procedura (tali informazioni vengono rilevate dalla versione valida al 28/02/2021).
Ordinamento Certificazioni: ordine dei sostituti sulla stampa (per codice ditta oppure alfabetico).
Condizione di Definitivo: è possibile selezionare i soli sostituti con la condizione di ‘Modello Definitivo’ (servizio Frontespizio), oppure solo quelli non definitivi, oppure entrambi.
Selezione Certificazioni è possibile selezionare i soli sostituti sui quali non risulta barrata la casella ‘Invio telematico effettuato’ (servizio Frontespizio), oppure solo quelli dove risulta barrata, oppure entrambi.
Trattamento Certificazioni: per effettuare esclusivamente il controllo del file, senza procedere all’invio effettivo, è opportuno selezionare l’opzione ‘N’, in modo che NON venga barrata la casella ‘Invio telematico effettuato’ (servizio Frontespizio), sui sostituti trattati.
Numerazione Certificazioni per effettuare esclusivamente il controllo del file, senza procedere all’invio effettivo, è opportuno selezionare ‘Non memorizzare progressivo su certificazione’ nella seconda opzione disponibile (la prima opzione può essere lasciata impostata a ‘Seleziona certificazioni numerate e non numerate’);
Codice Fiscale fornitore: deve essere selezionato lo stesso Intermediario indicato sul servizio Frontespizio.
Tipo Fornitore: deve essere selezionato il codice ‘10’ (oppure ‘01’ in caso di invio della propria certificazione).
Modalità di invio: per il lancio a scopo di controllo, indicare ‘N’ (modalità normale).
Data firma sostituto: per il lancio a scopo di controllo, è possibile indicare una data uguale o precedente al giorno corrente; tale data viene considerata solo se non è stata indicata una diversa data di firma sul servizio Frontespizio o sulla singola certificazione (nella finestra anagrafica del percipiente).
Generazione PDF: per il lancio a scopo di controllo, indicare ‘N’ se non si desidera stampare il modello ordinario, altrimenti indicare ‘S’; occorre tenere presente che la stampa del modello comporta un tempo di elaborazione più lungo, quindi è consigliabile non richiederla (indicando ‘N’) se non si intende stamparlo effettivamente.
Altre opzioni di stampa: se si è abilitata la stampa del modello ordinario (opzione ‘Generazione PDF’), è possibile impostare le opzioni di stampa secondo le proprie preferenze.
I campi Soggetto Autorizzato e Opzioni di Archiviazione riguardano l’archiviazione del modello: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale (le istruzioni dettagliate per l’archiviazione saranno inviate con il prossimo aggiornamento – per il momento consigliamo di non effettuare l’archiviazione).
Il file da utilizzare per l’invio telematico delle certificazioni è ‘CUR-telematico.txt’. Viene prodotto anche l’elenco delle certificazioni presenti sul file (‘CUR.elenco.telematico’) e di eventuali errori rilevati (‘CUR.errori.telematico’).
Inoltre, viene prodotto il report con l’esito del controllo Entratel, eseguito tramite un modulo software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il report in questione è ‘CUR-telematico-controllo.wri’, che può essere visualizzato o stampato, oppure scaricato ed aperto con Word (non è possibile convertirlo in pdf).
Ricordiamo che, per evitare errori bloccanti al momento del controllo, è necessario compilare preventivamente la sezione relativa alla ‘Presentazione Telematica’, sul servizio Frontespizio.
La stampa del modello ordinario è ‘CU-ordinario-1cp’, prodotta esclusivamente in copia singola e comprendente anche il frontespizio e l’eventuale quadro CT. Facciamo presente che la stampa del modello ordinario riporta tutti i dati presenti nel file telematico – di conseguenza, tale stampa può essere utilizzata anche a scopo di controllo.
Viene prodotto anche un report in formato CSV (quindi apribile in Excel), col nome ‘CU-totali-ritenute.csv’, sul quale è riportato l’elenco dei sostituti ed i totali delle ritenute, dei rimborsi e dei bonus fiscali risultanti dalle certificazioni presenti sul file telematico. I totali sono calcolati a livello di sostituto, considerando sia le somme presenti nella sezione lavoro dipendente che quelle presenti nella sezione lavoro autonomo. Il report viene generato soltanto se la modalità di invio è impostata a ‘Normale’ e può essere utilizzato per eventuali controlli.
Inoltre, viene prodotto un elenco delle certificazioni inviate, sia in formato stampabile (‘CUR.elenco.telematico’) che in formato CSV (‘CUR.elenco.telematico.csv’), apribile in Excel. Su entrambi gli elenchi sono riportati i sostituti ed i percipienti presenti sul file per l’invio telematico, con l’indicazione delle sezioni compilate.
STAMPA MODELLO SINTETICO
La procedura ‘CU/2021: Stampa modello sintetico per consegna’ genera la stampa del modello sintetico, in formato PDF, da utilizzare per la consegna ai percipienti.
Ricordiamo che il modello sintetico prevede lo spazio per stampare il testo delle annotazioni e comprende le schede per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille. Dal modello sintetico sono invece esclusi il frontespizio ed il quadro CT.
Ricordiamo, inoltre, che non è più obbligatorio consegnare il modello sintetico in duplice copia ai percipienti (tale modalità era prevista nelle istruzioni ministeriali fino alla CU/2019).
La stampa del modello sintetico viene quindi prodotta in copia singola con le istruzioni per il contribuente. Restano comunque disponibili la stampa in doppia copia con istruzioni e in copia singola senza istruzioni.
Come negli anni precedenti, se si utilizza una stampante che gestisce la modalità fronte / retro, è possibile generare la stampa appositamente per tale modalità, attraverso una specifica opzione (descritta più avanti).
Sulla procedura ‘CU/2021: Stampa modello sintetico per consegna’, occorre compilare i campi previsti secondo le modalità di seguito descritte.
Anno di competenza: indicare ‘2020’.
Ditta iniziale / finale: per considerare tutte le aziende, non occorre compilare i campi in questione; tali campi vanno utilizzati nel caso in cui si intenda lanciare la procedura per una singola azienda o un range di aziende.
Selezione Percipienti se non compilato, vengono selezionati tutti i percipienti; in alternativa, è possibile selezionare soltanto i percipienti della sezione Paghe, oppure soltanto quelli della sezione Extra-Paghe (su tutte ditte considerate in base alle altre opzioni); è anche possibile selezionare un singolo percipiente, indicandone la matricola e la relativa sezione (in tal caso viene considerata la sola ditta indicata nel campo Ditta Iniziale).
Zona / Utente: se non compilato, non viene effettuata alcuna selezione sulla zona e sull’utente abbinato alle ditte; in alternativa, è possibile selezionare le ditte di una sola zona e/o abbinate all’utente che lancia la procedura (tali informazioni vengono rilevate dalla versione valida al 28/02/2021).
Ordinamento Certificazioni: ordine dei sostituti sulla stampa (per codice ditta oppure alfabetico).
Ordinamento Percipienti: ordine dei percipienti sulla stampa (per codice matricola oppure alfabetico); i percipienti sono comunque suddivisi tra quelli presenti nella sezione Paghe e quelli presenti nella sezione Extra-Paghe. Per i soli percipienti presenti nella sezione Paghe, è possibile ottenere il raggruppamento per centro di costo oppure per sede lavorativa (tali informazioni vengono rilevate dalla versione valida al 28/02/2021).
Condizione di Definitivo: è possibile selezionare i soli sostituti con la condizione di ‘Modello Definitivo’ (servizio Frontespizio), oppure solo quelli non definitivi, oppure entrambi.
Selezione Certificazioni è possibile selezionare i soli sostituti sui quali non risulta barrata la casella ‘Modello stampato per consegna’ (servizio Frontespizio), oppure solo quelli dove risulta barrata, oppure entrambi.
Trattamento Certificazioni: permette di barrare automaticamente la casella ‘Modello stampato per consegna’ (servizio Frontespizio), oppure non barrare la casella, oppure annullare la stessa casella (se barrata).
Codice Fiscale fornitore: per la stampa del modello sintetico, il campo è opzionale; se viene compilato, la procedura seleziona i soli sostituti sui quali è stato impostato lo stesso codice fiscale dell’Intermediario (servizio Frontespizio); se il campo non è compilato, vengono selezionati tutti i sostituti.
Data Firma Sostituto: il campo è opzionale e permette di indicare la data da riportare nel campo relativo alla firma da parte del sostituto. La data della firma può essere indicata anche sul servizio Frontespizio o sulla singola certificazione (nella finestra anagrafica del percipiente): sulla stampa, viene presa con maggiore priorità la data indicata sulla singola certificazione, in sua assenza viene presa quella presente sul Frontespizio, in assenza anche di questa viene presa quella indicata al lancio della procedura. Resta inteso che, sul modello cartaceo, la data della firma può anche essere compilata direttamente dal soggetto che appone manualmente la firma.
Modalità di Stampa: viene presentata l’opzione ‘Copia singola con istruzioni’, che genera il modello comprensivo della scheda per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille e delle istruzioni per il contribuente. In alternativa, è possibile scegliere la ‘Copia singola senza istruzioni’ (anch’essa comprensiva della scheda) oppure la ‘Doppia copia con istruzioni’ (tenendo presente che non è più obbligatorio consegnare il modello in doppia copia).
Generazione PDF: selezionando l’opzione ‘S’ la stampa non viene suddivisa per ditta, mentre selezionando l’opzione ‘X’ la stampa viene suddivisa per ditta, aggiungendo il codice ditta al nome del file di stampa. In entrambi i casi, ogni 100 certificazioni viene prodotto un ulteriore file di stampa, incrementando il numero progressivo di tre cifre riportato in coda al nome del file. Per il momento, consigliamo di non utilizzare l’opzione ‘Y’, relativa all’archiviazione dei modelli (sarà documentata con il prossimo aggiornamento).
Altre opzioni di stampa: opzioni che consentono di generare la stampa secondo le proprie preferenze:
- Indicare i codici ditta e matricola sulla prima riga di ciascuna pagina; occorre tenere presente che, prima della matricola, viene riportata l’indicazione della sezione Paghe (P) o Extra-Paghe (E).
- Indicare il numero della copia (1° o 2° copia) su ciascuna pagina delle certificazioni.
- Compilare il campo relativo alla firma del sostituto (prima pagina delle certificazioni), riportando il cognome e nome del sostituto o, per le società, del rappresentante legale indicato sul servizio Frontespizio; ricordiamo che è possibile riportare anche una descrizione aggiuntiva nello spazio della firma, compilando l’apposito campo (opzionale) sul servizio Frontespizio, come più avanti specificato.
- Non stampare la scheda per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille e le istruzioni, per i percipienti sui quali non è presente la sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente; precisiamo che la scheda e le istruzioni non vengono comunque stampate nel caso in cui il percipiente sia una società;
- Non stampare le certificazioni dei soggetti “esclusi dalla precompilata”, individuati dalla presenza dei codici ‘1’ o ‘2’ nel campo 10 della parte anagrafica; ricordiamo che tale campo deve essere compilato dall’Utente (nella finestra anagrafica del percipiente), tranne che per i soggetti gestiti solo ai fini Inail, per i quali viene riportato il codice ‘2’ dalla procedura di generazione dei dati.
- Generare la stampa in modalità fronte / retro: tale opzione può essere utilizzata solo se si ha a disposizione una stampante che prevede la modalità fronte / retro; in tal caso, viene prodotto sempre un numero pari di pagine per ogni percipiente (aggiungendo eventuali pagine bianche), in modo da evitare che su una stessa pagina vengano riportati i dati relativi a due percipienti diversi.
I campi Soggetto Autorizzato e Opzioni di Archiviazione riguardano l’archiviazione del modello: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale (come già detto, le istruzioni dettagliate per l’archiviazione saranno inviate con il prossimo aggiornamento).
Ricordiamo che, sul servizio Frontespizio, è disponibile il campo ‘Descrizione per firma sostituto’, tramite il quale è possibile indicare una descrizione aggiuntiva da riportare nello spazio della firma (prima pagina delle certificazioni). Nel campo in questione può essere indicata la carica che riveste il firmatario (ad esempio “Rappresentante legale: “). Tale descrizione viene riportata, nello spazio della firma, a sinistra del cognome e nome del firmatario.
Precisiamo che la compilazione di tale campo è facoltativa: sulla procedura di stampa, barrando la casella relativa alla firma del sostituto nel campo ‘Altre opzioni di stampa’, vengono comunque riportati il cognome e nome del titolare o del rappresentante legale nello spazio relativo alla firma.
Ricordiamo inoltre che, sul servizio Frontespizio, è disponibile la casella ‘Riporta sede attività principale’, la quale ha effetto unicamente sulla compilazione dell’indirizzo del sostituto, nella prima pagina di ciascuna certificazione.
Nell’indirizzo del sostituto viene riportata automaticamente la residenza (persone fisiche) / sede legale (società) oppure il domicilio fiscale (se compilato), rilevati dal servizio ‘Ditta – Anagrafico’, nella decorrenza valida al 28/02/2021.
Barrando la suddetta casella, nell’indirizzo del sostituto viene invece riportata la sede attività principale, rilevata dal servizio ‘Ditta – Azienda’, sempre nella decorrenza valida al 28/02/2021. Tale criterio può essere utilizzato (se l’Utente lo ritiene opportuno) per indicare l’indirizzo dell’attività dei professionisti o delle aziende individuali, in sostituzione della residenza del titolare. Precisiamo, comunque, che tutti i modelli fiscali prevedono l’indicazione della residenza / sede legale (o eventualmente del domicilio fiscale, se diverso dalla residenza / sede legale).
Precisiamo inoltre che la suddetta casella ha effetto unicamente sulla stampa dei modelli sintetico e ordinario: sul file telematico viene in ogni caso riportata la residenza / sede legale oppure il domicilio fiscale (se diverso).
Relativamente alla stampa dei dati anagrafici del sostituto, facciamo presente che il modello ministeriale non prevede uno spazio sufficiente per riportare la ragione sociale. Di conseguenza, la ragione sociale viene riportata sul modello utilizzando sia lo spazio previsto per la denominazione (o per il cognome, in caso di persone fisiche), sia lo spazio previsto per il nome delle persone fisiche (che resterebbe inutilizzato nel caso delle società).
Per quanto riguarda il modello sintetico, facciamo presente che ciascuna certificazione è composta da:
- quadro relativo ai dati anagrafici del sostituto e del percipiente (1 pagina)
- quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente, se presente una qualsiasi sezione di tale quadro (4 pagine)
- quadro relativo alle annotazioni (1 pagina), ripetuto se lo spazio non è sufficiente per le annotazioni presenti
- quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, se presente (1 pagina)
- quadro relativo alle locazioni brevi, se presente (1 pagina)
- scheda per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille (2 pagine)
- istruzioni per il contribuente (5 pagine)
Nella sezione lavoro dipendente, in presenza di “moduli” aggiuntivi (ulteriori campi “multi-modulo” nella sezione Irpef, oppure quadri aggiuntivi nelle sezioni Tfr / Inps / Inpdap / Altri enti / Inail), vengono stampate nuovamente le pagine del quadro relativo al lavoro dipendente e la pagina delle annotazioni, incrementando il numero riportato nel campo ‘Mod. N.’ (presente in alto a destra su ogni pagina ad eccezione di quella dei dati anagrafici).
Nel caso in cui le annotazioni non rientrino interamente nello spazio disponibile sulla prima pagina, vengono stampate ulteriori pagine di sole annotazioni, fino ad un massimo di 5, senza incrementare il campo ‘Mod. N.’.
Nella sezione lavoro autonomo, in presenza di “moduli” aggiuntivi viene stampata nuovamente la sola pagina relativa ai dati fiscali, mentre in presenza di ulteriori “certificazioni” viene stampato nuovamente anche il quadro anagrafico del percipiente (conformemente a quanto previsto nel file per l’invio telematico).
in presenza di “moduli” aggiuntivi viene stampata nuovamente la sola pagina relativa ai dati fiscali, senza ripetere il quadro anagrafico del percipiente.
La stampa prodotta è ‘CU-sintetico-1cp’ (copia singola, comprensive della scheda per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille, con o senza le istruzioni per il contribuente), oppure ‘CU-sintetico-2cp’ (doppia copia, con scheda e istruzioni).
Se è richiesta la suddivisione per ditta, al nome della stampa viene aggiunto il codice ditta. In ogni caso, al nome della stampa viene aggiunto un numero progressivo di tre cifre, che si incrementa ogni 100 certificazioni (in caso contrario, le dimensioni del file PDF diventerebbero eccessive).
La procedura di stampa genera anche l’elenco dei percipienti ‘CU-consegna-STA’, da utilizzare eventualmente per la consegna ai percipienti da parte dell’azienda (è previsto lo spazio della firma per ricevuta). Anche il suddetto elenco viene suddiviso per azienda, nel caso in cui sia stata richiesta la stampa della CU secondo tale modalità.
La consegna automatica della CU/2021 (modello sintetico) tramite il Portale del Dipendente sarà resa disponibile con il prossimo aggiornamento, per gli Utenti abilitati a tale servizio.
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
È disponibile la stampa dell’impegno alla trasmissione della Certificazione Unica da parte dell’intermediario.
Come già precisato, la sottoscrizione dell’impegno è espressamente prevista nelle istruzioni della CU: può essere stampato in formato libero e deve essere sottoscritto e consegnato al sostituto.
Ricordiamo che la data dell’impegno (riportata sulla stampa in questione) deve essere inserita sul Frontespizio, nella sezione ‘Presentazione telematica’. Come già detto, tale data è obbligatoria anche per effettuare il controllo Entratel del file telematico e, a quest’ultimo scopo, non può essere successiva alla data corrente.
Per stampare l’impegno alla trasmissione è necessario che, nella sezione ‘Presentazione telematica’ del Frontespizio, risulti compilato il codice fiscale dell’intermediario e l’impegno ad inviare le certificazioni, scegliendo tra la condizione di certificazioni predisposte dal sostituto (‘1’) oppure certificazioni predisposte dall’intermediario (‘2’). Tali informazioni sono riportate automaticamente dalla procedura di conversione dall’anno precedente, quindi occorre impostarle sul Frontespizio soltanto per le nuove aziende o in caso di variazione rispetto all’anno precedente.
Come già detto, nella sezione ‘Presentazione telematica’ deve essere inserita la data dell’impegno: tale data, tuttavia, può essere inserita sul Frontespizio anche successivamente alla stampa dell’impegno, come più avanti precisato (è comunque necessario inserirla prima di effettuare il controllo Entratel del file telematico).
Per produrre la stampa dell’impegno, selezionare il programma ‘STAIMPCU’ sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 2.1 ‘Modello CU e altre certificazioni’ nell’elenco dei programmi disponibili.
Sulla procedura occorre impostare Data Iniziale ‘01/01/2020’ e Data Finale ‘31/12/2020’.
La stampa prodotta è ‘CU-impegno-telem’.
Sulla stampa dell’impegno, vengono sempre predisposte le caselle relative all’invio della CU predisposta dal sostituto oppure predisposta dall’intermediario (viene barrata la casella corrispondente alla condizione che risulta impostata sul servizio Frontespizio).
Per quanto riguarda la CU predisposta dall’intermediario, sulla stampa può essere indicata la scelta del tipo di reddito (lavoro dipendente e/o lavoro autonomo e/o locazioni brevi) che l’intermediario di assume l’impegno di gestire: se, al lancio del programma, risulta impostata l’opzione ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’, sulla stampa vengono predisposte le seguenti scelte: redditi di lavoro dipendente / redditi di lavoro autonomo / locazioni brevi (occorrerà barrare una o più caselle al momento della sottoscrizione da parte dell’intermediario).
Se, invece, viene selezionata l’opzione ‘Non riportare l’indicazione del tipo di reddito’, sulla stampa non vengono predisposte le caselle per la scelta del tipo di reddito gestito. A tale proposito, occorre tenere presente che, sul Frontespizio della CU, non viene dichiarato il tipo di reddito gestito: a differenza del 770, infatti, lo stesso tipo di reddito può essere inviato da soggetti diversi (in relazione a percipienti diversi dello stesso sostituto).
La data dell’impegno può essere indicata al lancio del programma: tale data sarà considerata in base all’opzione impostata nel campo “utilizza tale data”: soltanto se non è presente la corrispondente data sul Frontespizio, oppure anche in sostituzione della corrispondente data presente sul Frontespizio. In ogni caso, la data riportata sulla stampa dell’impegno dovrà poi essere indicata nell’apposito campo del Frontespizio.
Tramite l’opzione selezione dichiarazioni, è possibile produrre la stampa per le sole certificazioni definitive, oppure per quelle non definitive, oppure per entrambe.
Segnaliamo che è possibile archiviare la stampa dell’impegno alla trasmissione telematica: a tale scopo, è sufficiente indicare il numero del soggetto autorizzato all’archiviazione (tra i parametri previsti al lancio del programma); nel caso in cui si desideri annullare la stampa precedentemente archiviata, è possibile barrare l’apposita casella.
Al momento dell’archiviazione, la stampa viene convertita in formato PDF, suddivisa e classificata per ditta.
Ricordiamo che, per archiviare le stampe, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale. |