CREDITI E BONUS FISCALI

Gennaio 2024
(acred879)
RATEIZZAZIONI ANNO PRECEDENTE (2023)

Dal mese di gennaio 2024 vengono trattenute le rate relative al trattamento integrativo L. 21/2020 da recuperare a seguito del conguaglio effettuato nel mese di dicembre 2023 (aggiornamento di dicembre 2023 Acred845). Nel mese di gennaio viene trattenuta la seconda rata, a meno che non risulti attivato il conguaglio fiscale dell’anno precedente.
Se invece, sul mese di gennaio, risulta attivato il conguaglio fiscale dell’anno precedente, le rate da trattenere vengono sempre rideterminate, anche nel caso in cui non cambi l’importo complessivo. In tale situazione, sul mese di gennaio viene trattenuta e versata la “nuova” prima rata, mentre le rate successive vengono trattenute a partire dal mese di febbraio.
Ricordiamo che, in presenza di più cedolini, la rata viene trattenuta sul cedolino di fine mese. In caso di cessazione del rapporto, sul cedolino della cessazione viene sempre trattenuta l’intera somma residua.
Le modalità di versamento delle rate relative al trattamento integrativo L. 21/2020, sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti (aggiornamento di gennaio 2021 Acred785).

Ricordiamo, inoltre, che le rate delle addizionali regionali e comunali di competenza dell’anno precedente (2023) vengono trattenute a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale. In generale, quindi, la trattenuta inizia con la busta paga del mese di gennaio. Se, invece, sul mese di gennaio viene attivato il conguaglio fiscale dell’anno precedente, la trattenuta delle rate inizia con la busta paga relativa al mese di febbraio.
Il numero delle rate da trattenere viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

Per quanto riguarda l’addizionale relativa ai comuni derivanti da fusione, ricordiamo che, nei casi in cui risulta compilato il campo ‘Codice catastale da fusione comuni’ (finestra ‘Tabelle – Comuni’) sul modello F24 viene riportato il suddetto codice catastale, in luogo del codice catastale originario (aggiornamento di gennaio 2020 Acred743).

Ricordiamo infine che, per le aziende attivate a partire dal mese di gennaio 2024 (con dipendenti già in forza), gli importi dell’addizionale regionale e del saldo addizionale comunale da trattenere a rate, possono essere indicati negli appositi campi previsti sul servizio Cedolini – Anno Precedente, in corrispondenza del mese di dicembre 2023.
In alternativa, i suddetti importi possono essere indicati sulle voci 679 (addizionale regionale) e 769 (saldo addizionale comunale), inserendole sulle Variazioni Mensili di gennaio 2024 (elenco voci variabili, 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’).

Gennaio 2024
(acred879)
VARIAZIONI FISCALI ANNO 2024

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred878 del 11/01/2024, sono state rilasciate le variazioni fiscali per l’anno 2024, sulla base di quanto previsto dalla legge 30/12/2023 n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024).
Di seguito, riepiloghiamo le variazioni fiscali (già disponibili) applicate a partire dal mese di gennaio 2024:

  • Gli scaglioni di reddito da utilizzare per il calcolo dell’Irpef sono stati ridotti a 3, estendendo l’aliquota del 23% fino ad E. 28.000 di reddito.

  • La detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati è stata aumentata di E. 75 nella fascia fino ad E. 15.000 di reddito, passando da E. 1.880 ad E. 1.955.

  • Per la verifica delle condizioni che danno diritto al trattamento integrativo L. 21/2020, viene scorporato il suddetto aumento di E. 75 dal valore della detrazione, ai fini del confronto con l’Irpef lorda.

Relativamente alle addizionali regionali e comunali, segnaliamo che la Legge di Bilancio 2024 ha previsto il differimento al 15/04/2024 del termine per apportare modifiche agli scaglioni ed alle aliquote applicabili nell’anno 2024.
Come negli anni precedenti, i criteri di calcolo delle addizionali regionali saranno aggiornati, nel corso dell’anno 2024, a seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la tassazione separata sul Tfr, precisiamo che, in assenza di altre indicazioni, si continua ad applicare la clausola di salvaguardia istituita dalla L. 296/2006 (art. 1, comma 9) e confermata dalla L. 244/2007 (art. 2, comma 514), secondo le modalità indicate nella circolare 15/E del 16/03/2007 (aggiornamenti di gennaio 2007 Acred301 e marzo 2007 Acred307). Come in precedenza, viene effettuato un doppio calcolo della tassazione sul Tfr, applicando la tassazione più conveniente tra quella determinata applicando i nuovi scaglioni ed aliquote in vigore dall’anno 2024, e quella che risulta dall’applicazione degli scaglioni e delle aliquote in vigore al 31/12/2006 (espressamente citati nella L. 296/2006).
A quanto ci risulta, nella Legge di Bilancio 2024 non è presente alcuna indicazione in merito alla suddetta clausola di salvaguardia, quindi è logico presumere che rimanga in vigore; naturalmente, sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate fornisse indicazioni ufficiali a tale riguardo.

L’imposta sostitutiva sui premi di produttività continua ad essere applicata nella misura del 5% (come nell’anno 2023).

Segnaliamo che è stato anche prorogato il trattamento integrativo speciale previsto nel settore del turismo, in relazione al lavoro notturno ed al lavoro straordinario festivo svolto nel periodo da gennaio a giugno 2024.

Dicembre 2023
(acred875)
CONGUAGLIO TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020

La gestione del trattamento integrativo L. 21/2020, secondo le modalità in vigore a partire dall’anno 2022, è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred812 / Acred813 e marzo 2022 Acred820. Le documentazioni relative al trattamento integrativo sono riportate nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 ‘Crediti e bonus fiscali’.
Di seguito, è descritta sinteticamente la gestione del trattamento integrativo in vigore nell’anno 2023.

Il trattamento integrativo L. 21/2020 deve essere riconosciuto, dal sostituto d’imposta, alle seguenti condizioni:

  • Reddito non superiore ad E. 15.000 ed imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. In tal caso, il valore base del trattamento integrativo corrisponde ad E. 1.200 annuali, da rapportare ai giorni utili.

  • Reddito compreso tra E. 15.000 ed E. 28.000, a condizione che l’imposta lorda risulti superiore alle detrazioni per lavoro dipendente ed inferiore al totale delle detrazioni spettanti (lavoro dipendente + familiari a carico + detrazioni per oneri), comprese quelle detrazioni per oneri generalmente non conosciuti dal sostituto d’imposta (interessi su mutui, spese sanitarie rateizzate, spese di recupero del patrimonio edilizio, ecc.). In questo caso, il valore base del trattamento integrativo corrisponde alla differenza tra il totale detrazioni e l’imposta lorda, limitato ad un massimo di E. 1.200 annuali, comunque da rapportare ai giorni utili.

Come precisato nell’aggiornamento di marzo 2022 Acred820, in caso di reddito compreso tra E. 15.000 ed E. 28.000, il trattamento integrativo viene calcolato automaticamente solo in fase di conguaglio di fine anno o fine rapporto.

Anche nella fascia fino ad E. 15.000 è possibile attivare il calcolo del trattamento integrativo solo in fase di conguaglio: a tale scopo è possibile selezionare l’apposita opzione prevista nel campo ‘Bonus fiscale’ (servizio ‘Detrazioni e ANF’). In alternativa, allo stesso scopo può essere inserita la voce 67C sulle Voci Fisse (operando a qualsiasi livello), con le opzioni documentate nell’aggiornamento di gennaio 2022 Acred812.

Ricordiamo che il trattamento integrativo può essere disabilito (generalmente su richiesta del dipendente), selezionando l’apposita opzione prevista nel campo ‘Bonus fiscale’ (servizio ‘Detrazioni e ANF’).

In fase di conguaglio fiscale, il reddito da considerare nel calcolo del trattamento integrativo (a meno di una diversa indicazione) viene rilevato dalla voce 615 (imponibile Irpef annuale a tassazione ordinaria), l’imposta lorda dalla voce 659, le detrazioni per lavoro dipendente dalla voce 635 ed il valore totale delle detrazioni (lavoro dipendente + familiari a carico + detrazioni per oneri conosciuti dal sostituto) dalla voce 640.
Ricordiamo che è possibile considerare un diverso reddito nel calcolo del trattamento integrativo. A tale scopo, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ va indicato un importo nel campo ‘Reddito dichiarato per detrazioni e bonus’, specificando se tale importo deve essere utilizzato solo nel calcolo mensile (in tal caso non sarà considerato in fase di conguaglio) oppure anche nel conguaglio annuale. Inoltre, occorre indicare se lo stesso importo va considerato in aggiunta oppure in sostituzione dell’imponibile fiscale risultante al sostituto.

Come negli anni precedenti, se dal conguaglio fiscale di fine anno risulta che deve essere recuperato l’importo del trattamento integrativo erogato nei mesi precedenti, è prevista la rateizzazione automatica dell’importo da recuperare.
In tale ipotesi, se la somma da recuperare risulta superiore ad E. 60,00 ed il rapporto di lavoro non è cessato, il recupero avviene in 8 rate. La prima rata viene trattenuta nello stesso mese del conguaglio.

In generale, l’importo da recuperare è riportato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce 67F.
Se tale importo è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportato anche nel campo Importo Totale della voce 67G, con segno positivo, mentre nel campo Quantità della stessa voce è riportato il numero iniziale delle rate (8).
Sulla stampa del cedolino, i valori delle voci 67F e 67G vengono sommati, in modo tale che risulti evidenziata, con segno negativo, la sola differenza da recuperare nel mese (rigo “Conguaglio bonus L. 21/2020”).
In caso di recupero rateizzato, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 67H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), la somma complessiva da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono evidenziati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.

Sul modello F24, il valore del bonus da recuperare viene indicato, come importo a debito, sul tributo 1701.
In caso di rateizzazione, sul tributo 1701 viene riportato, in ogni mese, il valore della singola rata.
Dal mese di gennaio dell’anno successivo (2024), l’importo delle rate viene versato con il codice tributo 1701, indicando l’anno di competenza (2023) ed il mese in cui è stata trattenuta la rata (come per le rate delle addizionali).

Settembre 2023
(acred868)
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISMO

Come indicato nell’aggiornamento di agosto 2023 Acred866, l’art. 39-bis del D.L. 48/2023, convertito nella L. 85/2023, ha previsto un “trattamento integrativo speciale” per i lavoratori dipendenti del settore turismo e degli stabilimenti termali.
Con l’aggiornamento Acred866 è stata rilasciata la voce 67X, da utilizzare per indicare l’importo del trattamento spettante, al fine di erogarlo al dipendente e compensarlo sul modello F24 tramite il codice tributo ‘1702’.

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile il programma ‘SEGNATUR’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), tramite il quale è possibile individuare i dipendenti potenzialmente interessati al trattamento integrativo speciale, calcolandone l’importo sulla base delle informazioni presenti in archivio.

Il programma ‘SEGNATUR’ può essere eseguito senza indicare il periodo nei campi Data Iniziale e Data Finale, in quanto viene considerato automaticamente il periodo dal 01/06/2023 al 21/09/2023 (periodo utile per il trattamento).
Precisiamo che, per determinare correttamente l’importo del trattamento, il programma ‘SEGNATUR’ deve essere eseguito dopo aver elaborato il mese di settembre 2023, in quanto occorre considerare anche il cedolino di settembre. Tuttavia, a scopo di controllo, il programma può essere eseguito anche prima di elaborare le buste paga di settembre: in tal caso, il programma prenderà in considerazione i cedolini relativi al periodo da giugno ad agosto 2023.

Nelle opzioni del programma occorre indicare i codici dei contratti da considerare, ossia i contratti del settore turismo e degli stabilimenti termali che vengono effettivamente gestiti (indicare il codice contratto utilizzato in ambito Paghe).
Inoltre, occorre elencare le voci da considerare nel calcolo del trattamento integrativo speciale: si tratta delle voci relative allo straordinario festivo, oltre che alle maggiorazioni ed allo straordinario per lavoro notturno.
Occorre sottolineare che le voci elencate devono essere valide (ai fini del trattamento integrativo) per tutti i contratti indicati sullo stesso lancio del programma; in caso contrario, occorre effettuare lanci separati per i vari contratti.
Precisiamo che dobbiamo lasciare all’Utente la scelta delle voci da considerare, a causa delle questioni irrisolte evidenziate nell’aggiornamento Acred866: in particolare, i dubbi riguardano l’esclusione del lavoro ordinario festivo e domenicale, oltre che l’esclusione del lavoro supplementare del part-time anche se svolto in orario notturno o nei giorni festivi.

Il programma ‘SEGNATUR’ considera soltanto i dipendenti agganciati ai contratti indicati, per i quali sia stata elaborata almeno una delle voci elencate, sui cedolini elaborati nel periodo da giugno a settembre 2021.
Per ciascuna voce indicata, viene rilevato l’importo erogato sui cedolini relativi ai mesi da giugno a settembre 2023.
Sulle voci di maggiorazione (codici tra 275 e 300), viene sommata la quota oraria moltiplicata per le ore indicate sulla voce. La quota oraria viene rilevata dalla voce 105 oppure dalla voce 031, in base all’opzione selezionata; ricordiamo che la voce 031 calcola la quota oraria sempre con il coefficiente contrattuale, mentre la voce 105 calcola la quota oraria con lo stesso coefficiente per la paga oraria oppure sulla base delle ore lavorabili per la paga mensilizzata.
Per il solo mese di settembre, su tutte le voci indicate vengono considerate le ore relative ai giorni dal 1 al 21, rilevandole dalla finestra ‘Orario singola voce’ del servizio ‘Presenze – Variazioni Mensili’ (le ore non vengono rilevate se la voce è stata inserita direttamente sul servizio, anche se in riferimento ad uno o più giorni). Le ore relative ai giorni dal 1 al 21 sono utilizzate per proporzionare l’importo erogato nel mese, scorporando così la parte relativa ai giorni successivi al 21.
L’importo della “retribuzione utile” relativa al periodo da giugno a settembre 2023, determinato secondo i criteri sopra descritti (compreso il proporzionamento nel mese di settembre), viene utilizzato per calcolare l’importo del trattamento integrativo potenzialmente spettante: quest’ultimo corrisponde al 15% della suddetta retribuzione utile.

Viene prodotta la stampa ‘bonus-turismo’, corrispondente all’elenco dei dipendenti interessati, con la retribuzione utile e l’importo del trattamento integrativo speciale potenzialmente spettante, calcolato come sopra descritto.
Inoltre, viene prodotto il report ‘bonus-turismo.csv’, sul quale sono riportati gli stessi dipendenti con il dettaglio delle voci richieste; per ciascuna voce è indicato l’importo risultante da ogni cedolino del periodo, comprensivo della quota oraria sommata sulle maggiorazioni e del proporzionamento effettuato nel mese di settembre. Inoltre, per ogni cedolino è indicato l’importo della quota oraria ed il valore la retribuzione utile calcolata (corrispondente alla somma delle voci).

Ricordiamo che il trattamento integrativo speciale deve essere erogato soltanto a seguito di richiesta da parte del dipendente, con relativa dichiarazione in merito al reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2022.
A tale riguardo, il programma ‘SEGNATUR’ prevede la stampa di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prodotta per tutti i dipendenti per i quali risulta un trattamento integrativo speciale potenzialmente spettante. Naturalmente, è possibile utilizzare un diverso modello di dichiarazione, se quello prodotto non risulta, per qualsiasi motivo, soddisfacente.
Per produrre la suddetta dichiarazione, è sufficiente barrare l’apposita casella nei parametri del programma.
La stampa prodotta è ‘dichiarazione-dipendente’, che va convertita in pdf con l’opzione ‘Compresso 15’.

L’importo del trattamento integrativo speciale riportato sulla stampa ‘bonus-turismo’ rappresenta il valore da indicare sulla voce 67X, se si intende erogarlo al dipendente e compensarlo sul modello F24. Ricordiamo che il dipendente deve farne richiesta, dichiarando di aver percepito un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2022, non superiore ad E. 40.000.
Resta inteso che, se si ritiene che l’importo indicato sulla stampa non corrisponda al trattamento integrativo spettante (per esempio a causa di una diversa interpretazione riguardo al criterio di calcolo da adottare, oppure per mancanza delle informazioni necessarie), sulla voce 67X occorre indicare l’importo che si ritiene corretto.

Agosto 2023
(acred866)
TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISMO

L’art. 39-bis del D.L. 48/2023, convertito nella L. 85/2023, ha previsto un “trattamento integrativo speciale” a favore dei lavoratori dipendenti del settore turismo e degli stabilimenti termali.
Il suddetto trattamento spetta ai “lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000”.
La somma spettante va determinata in riferimento al periodo dal 1/06/2023 al 21/09/2023 e corrisponde “al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi”.
Il trattamento viene erogato dal sostituto d’imposta su richiesta del dipendente, dopodiché il sostituto recupera il credito corrispondente, compensandolo sul modello F24.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51 del 9/08/2023, ha istituito il nuovo codice tributo ‘1702’, da utilizzare per compensare il credito derivante dal trattamento erogato, oppure per restituire il trattamento non spettante.
Successivamente, con la circolare n. 26 del 29/08/2023, l’Agenzia ha fornito alcune indicazioni utili ai fini della determinazione del trattamento spettante (nella stessa circolare sono state fornite indicazioni anche in merito alla detassazione delle mance prevista dalla L. 197/2022).

Prima della pubblicazione della circolare 26/E, non era chiaro se la condizione di lavoro “effettuato nei giorni festivi” dovesse essere rispettata sia per il lavoro straordinario che per il lavoro notturno: a tale riguardo, la circolare ha chiarito che il trattamento spetta per il lavoro notturno ed anche per il lavoro straordinario festivo.
Ricordiamo che la domenica, secondo l’art. 2 della legge 27/05/1949 n. 260, è considerato un giorno festivo, quindi il lavoro straordinario effettuato di domenica dovrebbe risultare utile ai fini del trattamento spettante.
Tuttavia, a meno di ulteriori indicazioni ufficiali, resterebbero esclusi sia il lavoro ordinario festivo (compreso quello svolto di domenica), sia il lavoro supplementare del part-time (anche se svolto in giorni festivi).
Naturalmente, sui casi sopra indicati sarebbe opportuno avere ulteriori conferme da parte degli enti competenti.

La circolare 26/E ha confermato che il trattamento può essere erogato, dal sostituto, anche in mesi successivi a quelli nei quali viene svolto il lavoro notturno o il lavoro straordinario festivo, purché l’erogazione avvenga entro il termine previsto per le operazioni di conguaglio relative all’anno 2023 (ossia entro il 28/02/2024).
Infine, la circolare 26/E ha ribadito che il trattamento può essere erogato soltanto su richiesta del dipendente, il quale deve fornire al sostituto un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il lavoratore attesta l’importo del reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno 2022.

Considerando la data di pubblicazione della circolare 26/E, nel presente aggiornamento non è stato possibile predisporre alcun automatismo in merito al calcolo del trattamento spettante. A tale riguardo, entro la fine di settembre prevediamo di rilasciare un calcolo automatico (per quanto possibile) tramite un’apposita stampa accessoria.

Con il presente aggiornamento, comunque, è stata prevista la possibilità di erogare il trattamento sulla busta paga di agosto e compensare il corrispondente credito su F24, secondo le modalità indicate nella risoluzione 51/E.
Tale possibilità può essere utilizzata nel caso in cui si ritenga indispensabile effettuare l’erogazione sulla busta paga di agosto: in tal caso, tuttavia, il calcolo della retribuzione “utile” deve essere effettuato dall’Utente.

Se si ha necessità erogare il trattamento sulla busta paga di agosto, occorre indicare la retribuzione “utile” (calcolata dall’Utente) nel campo Importo Unitario della voce 67X: il trattamento erogato, calcolato nella misura del 15% di tale retribuzione, viene riportato nel campo Importo Totale della voce ed esposto nella colonna Competenze del cedolino.
La nuova voce 67X si trova nell’elenco delle voci variabili al punto 4.7 ‘Bonus fiscali’.

Il credito corrispondente al trattamento erogato tramite la voce 67X, viene riportato sul modello F24 (Archivio Tributi) con il nuovo codice tributo ‘1702’, istituito dalla risoluzione 51/E.
Il tributo ‘1702’ prevede l’indicazione del mese e dell’anno: conformemente a quanto indicato nella risoluzione 51/E, nei campi in questione viene riportato il mese di erogazione del trattamento, determinato sulla base del criterio di “cassa” o “competenza” adottato dalla ditta (servizio Ditta – Abilitazione).
Le modalità di compensazione del tributo ‘1702’ sul modello F24, in assenza di ulteriori indicazioni, sono le stesse adottate per il tributo ‘1701’, relativo al trattamento integrativo L. 21/2020.

Nel caso in cui, nei mesi successivi, occorra restituire un trattamento indebitamente erogato, il valore da trattenere e versare deve essere indicato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce 67X.
Così facendo, sul modello F24 viene riportato il tributo ‘1702’ con l’importo a debito.

Gennaio 2023
(acred849)
RATEIZZAZIONI ANNO PRECEDENTE (2022)

Ricordiamo che, nell’anno 2023 vengono trattenute le rate relative al trattamento integrativo L. 21/2020, da recuperare a seguito del conguaglio effettuato nel mese di dicembre 2022 (vedere aggiornamento Acred845). Nel mese di gennaio viene trattenuta la seconda rata, a meno che non risulti attivato il conguaglio fiscale dell’anno precedente.
Nel caso in cui, sul mese di gennaio, risulti attivato il conguaglio dell’anno precedente (vedere successivo punto 4.3), le rate da trattenere vengono comunque rideterminate, anche se non cambia l’importo complessivo. In tal caso, sul mese di gennaio viene trattenuta e versata la “nuova” prima rata (secondo le modalità previste nel mese del conguaglio), mentre le rate successive alla prima vengono trattenute a partire dal mese di febbraio.
Ricordiamo che in presenza di più cedolini, la rata viene trattenuta sul cedolino di fine mese. In caso di cessazione del rapporto, sul cedolino della cessazione viene sempre trattenuta l’intera somma residua.
Le modalità di versamento delle rate relative al trattamento integrativo L. 21/2020, sono rimaste invariate rispetto agli anni precedenti (aggiornamento di gennaio 2021 Acred785).

Ricordiamo, inoltre, che le rate delle addizionali regionali e comunali di competenza dell’anno precedente (2022) vengono trattenute a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale. In generale, quindi, la trattenuta inizia con la busta paga del mese di gennaio. Tuttavia, se sul mese di gennaio viene effettuato il conguaglio dell’anno precedente (vedere punto 4.3), la trattenuta delle rate inizia con la busta paga relativa al mese di febbraio.
Il numero delle rate da trattenere viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

Per quanto riguarda l’addizionale relativa ai comuni derivanti da fusione, ricordiamo che, nei casi in cui risulta compilato il campo ‘Codice catastale da fusione comuni’ (finestra ‘Tabelle – Comuni’) sul modello F24 viene riportato il suddetto codice catastale, in luogo del codice catastale originario (aggiornamento di gennaio 2020 Acred743).

Dicembre 2022
(acred845)
CONGUAGLIO TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020

Ricordiamo che la gestione del trattamento integrativo L. 21/2020 è stata rilasciata con gli aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 / Acred769. Le variazioni relative all’anno 2022 sono state rilasciate con gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred812 / Acred813 e marzo 2022 Acred820. Tutte le documentazioni relative al trattamento integrativo sono riportate nell’Indice Documentazioni, al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.

Riepilogando quanto indicato nelle documentazioni degli ultimi aggiornamenti sopra elencati, il trattamento integrativo relativo all’anno 2022 deve essere riconosciuto, dal sostituto d’imposta, alle seguenti condizioni:

  • Reddito non superiore ad E. 15.000 ed imposta lorda superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. In tal caso, il valore base del trattamento integrativo corrisponde ad E. 1.200 annuali, da rapportare ai giorni utili.

  • Reddito compreso tra E. 15.000 ed E. 28.000, a condizione che l’imposta lorda risulti superiore alle detrazioni per lavoro dipendente ed inferiore al totale delle detrazioni spettanti (lavoro dipendente + familiari a carico + detrazioni per oneri), comprese quelle detrazioni per oneri generalmente non conosciuti dal sostituto d’imposta (interessi su mutui, spese sanitarie rateizzate, spese di recupero del patrimonio edilizio, ecc.). In questo caso, il valore base del trattamento integrativo corrisponde alla differenza tra il totale detrazioni e l’imposta lorda, limitato ad un massimo di E. 1.200 annuali, comunque da rapportare ai giorni utili.

Come precisato nell’aggiornamento di marzo 2022, nel caso del reddito (previsto) compreso tra E. 15.000 ed E. 28.000, il trattamento integrativo viene calcolato automaticamente solo in fase di conguaglio di fine anno o fine rapporto.

Anche nella fascia fino ad E. 15.000 è possibile attivare il calcolo del trattamento integrativo solo in fase di conguaglio: a tale scopo è possibile selezionare l’apposita opzione prevista nel campo ‘Bonus fiscale’ (servizio ‘Detrazioni e ANF’). In alternativa, allo stesso scopo può essere inserita la voce 67C sulle Voci Fisse (operando a qualsiasi livello), con le opzioni documentate nell’aggiornamento di gennaio 2022 Acred812.

Ricordiamo che il trattamento integrativo può essere disabilito (generalmente su richiesta del dipendente), selezionando l’apposita opzione prevista nel campo ‘Bonus fiscale’ (servizio ‘Detrazioni e ANF’).

In fase di conguaglio fiscale, il reddito da considerare nel calcolo del trattamento integrativo (a meno di una diversa indicazione) viene rilevato dalla voce 615 (imponibile Irpef annuale a tassazione ordinaria), l’imposta lorda dalla voce 659, le detrazioni per lavoro dipendente dalla voce 635 ed il valore totale delle detrazioni (lavoro dipendente + familiari a carico + detrazioni per oneri conosciuti dal sostituto) dalla voce 640.
Ricordiamo che è possibile considerare un diverso reddito nel calcolo del trattamento integrativo. A tale scopo, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ va indicato un importo nel campo ‘Reddito dichiarato per detrazioni e bonus’, specificando se tale importo deve essere utilizzato solo nel calcolo mensile (in tal caso non sarà considerato in fase di conguaglio) oppure anche nel conguaglio annuale. Inoltre, occorre indicare se lo stesso importo va considerato in aggiunta oppure in sostituzione dell’imponibile fiscale risultante al sostituto.

Come negli anni precedenti, se dal conguaglio fiscale di fine anno risulta che deve essere recuperato l’importo del trattamento integrativo erogato nei mesi precedenti, è prevista la rateizzazione automatica dell’importo da recuperare.
In tale ipotesi, se la somma da recuperare risulta superiore ad E. 60,00 ed il rapporto di lavoro non è cessato, il recupero avviene in 8 rate. La prima rata viene trattenuta nello stesso mese del conguaglio.

In generale, l’importo da recuperare è riportato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce 67F.
Se tale importo è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportato anche nel campo Importo Totale della voce 67G, con segno positivo, mentre nel campo Quantità della stessa voce è riportato il numero iniziale delle rate (8).
Sulla stampa del cedolino, i valori delle voci 67F e 67G vengono sommati, in modo tale che risulti evidenziata, con segno negativo, la sola differenza da recuperare nel mese (rigo “Conguaglio bonus L. 21/2020”).
In caso di recupero rateizzato, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 67H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), la somma complessiva da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono evidenziati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.

Sul modello F24, il valore del bonus da recuperare viene indicato, come importo a debito, sul tributo 1701.
In caso di rateizzazione, sul tributo 1701 viene riportato, in ogni mese, il valore della singola rata.
Dal mese di gennaio dell’anno successivo (2023), l’importo delle rate viene versato con il codice tributo 1701, indicando l’anno di competenza (2022) ed il mese in cui è stata trattenuta la rata (come per le rate delle addizionali).

Marzo 2022
(acred820)
TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Come anticipato nell’aggiornamento Acred818 del 25/02/2022, per l’elaborazione del mese di marzo viene reso disponibile il calcolo automatico del trattamento integrativo nella fascia di reddito compresa tra E. 15.000 ed E. 28.000.

Secondo quanto indicato nella circolare 4/E del 18/02/2022, per tale fascia di reddito, il sostituto d’imposta deve riconoscere automaticamente il trattamento integrativo sulla base delle informazioni in suo possesso, ossia considerando l’imposta lorda, la detrazione per lavoro dipendente e le detrazioni per familiari a carico (eventualmente anche la detrazione per oneri, se questi ultimi sono gestiti dal sostituto). Di conseguenza, nella suddetta fascia di reddito il trattamento integrativo deve essere riconosciuto dal sostituto se risultano verificate entrambe le seguenti condizioni:

  • l’imposta lorda deve risultare maggiore della detrazione per lavoro dipendente;
  • l’imposta lorda deve risultare minore del totale detrazioni (lavoro dipendente + familiari a carico + oneri).

Il valore dell’imposta lorda deve quindi ricadere nell’intervallo compreso tra il valore delle detrazioni per lavoro dipendente ed il valore complessivo delle detrazioni riconosciute dal sostituto. Ciò significa anche che, nella suddetta fascia di reddito, il trattamento integrativo può essere riconosciuto dal sostituto soltanto in presenza di familiari a carico.
La differenza tra il totale delle detrazioni e l’imposta lorda, limitata ad un massimo di E. 1.200, costituisce il valore “base” del trattamento integrativo. Tale valore deve poi essere proporzionato ai giorni utili del rapporto di lavoro.

Considerando la complessità del calcolo delle detrazioni per i familiari a carico (in particolare nell’anno 2022, con il doppio criterio di calcolo dei figli), riteniamo che sia opportuno verificare la spettanza del trattamento integrativo, nella fascia di reddito tra E. 15.000 ed E. 28.000, soltanto in sede di conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto). In tal modo, si eviterà di erogare indebitamente il trattamento nel corso dell’anno, recuperandolo poi al momento del conguaglio.
A tale riguardo, occorre tenere presente che la differenza tra l’importa lorda ed il totale delle detrazioni determina non soltanto la condizione di spettanza del trattamento integrativo, ma anche il suo valore “teorico”. Inoltre, il margine di errore, nella previsione delle detrazioni per familiari a carico, è molto ampio, non solo per la complessità del calcolo, ma anche e soprattutto a causa delle variazioni nella situazione familiare che possono intervenire nel corso dell’anno.

Naturalmente, anche nella fascia di reddito tra E. 15.000 ed E. 28.000, il trattamento integrativo non viene riconosciuto da parte del sostituto nel caso in cui il percipiente abbia espressamente richiesto di non applicarlo.

Gennaio 2022
(acred813)
ULTERIORI VARIAZIONI FISCALI – ANNO 2022

Bonus fiscale L. 21/2020 (“trattamento integrativo”)
Su richiesta di diversi Utenti, sono state predisposte alcune opzioni in merito al calcolo del bonus fiscale L. 21/2020, sulla base dei nuovi criteri previsti da gennaio 2022 (descritti nell’aggiornamento Acred812).
In particolare, è stata prevista la possibilità di abilitare massivamente il calcolo del bonus solo in fase di conguaglio, senza dover impostare la corrispondente opzione su tutti i soggetti interessati.
A tale proposito, ricordiamo che, sul servizio Detrazioni e ANF, sono disponibili le opzioni per disabilitare il calcolo del bonus, oppure per abilitarlo solo in fase di conguaglio fiscale (aggiornamenti di gennaio 2018 Acred677 e luglio 2020 Acred768). Le opzioni in questione richiedono, tuttavia, un intervento sui singoli soggetti interessati.

Dall’anno 2022, il bonus fiscale L. 21/2020 non spetta per redditi superiori ad E. 15.000 (a meno che non si verifichi la particolare condizione di “incapienza” sull’imposta lorda, descritta nell’aggiornamento Acred812). E’ quindi possibile che il bonus venga erogato per diversi mesi sulla base del reddito presunto (se risulta inferiore ad E. 15.000), e che il bonus erogato debba poi essere recuperato al momento del conguaglio, nel caso in cui si verifichi un aumento del reddito effettivo (rispetto a quello presunto) con superamento del limite di E. 15.000. Naturalmente, la stessa situazione poteva verificarsi anche negli anni precedenti, tuttavia il limite di reddito relativo al bonus era più alto (E. 28.000) e, in caso di superamento, spettava l’ulteriore detrazione, che compensava, almeno in parte, il bonus recuperato.

Se si desidera abilitare “massivamente” il bonus fiscale solo in fase di conguaglio, è sufficiente impostare la nuova voce 67C sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello si ritenga opportuno (generale / contratto / ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 67C permette di abilitare il suddetto criterio per la generalità dei dipendenti o collaboratori, oppure solo per quelli che hanno un contratto a tempo determinato.
La voce 67C va selezionata dall’elenco al punto 4.7 ‘Bonus fiscali’, scegliendo una delle seguenti opzioni:

  • Tempo determinato’ – viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità; in tal modo, si abilita il bonus solo in fase di conguaglio esclusivamente per i dipendenti o collaboratori con contratto a termine o stagionale;
  • Tutti i soggetti’ – viene riportato il valore ‘2’ nel campo Quantità; in tal modo, si abilita il bonus solo in fase di conguaglio per tutti i dipendenti o collaboratori (indipendentemente dal tipo di contratto).

In presenza della voce 67C, sui dipendenti o collaboratori interessati (in base all’opzione selezionata sulla voce), se sul servizio Detrazioni e ANF non risulta impostata alcuna opzione nel campo ‘Bonus fiscale’, oppure risulta impostata l’opzione ‘Automatico’, il bonus viene calcolato soltanto al momento del conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto. Sui dipendenti o collaboratori per i quali risulta impostata l’opzione ‘Disabilitato’ nel campo ‘Bonus fiscale’, invece, il bonus non viene calcolato (rimane quindi disabilitato, indipendentemente dalla voce 67C).
Nel caso in cui la voce 67C venga impostata a livello generale / contratto / ditta, rimane possibile disabilitarla su singoli dipendenti o collaboratori, nel caso in cui si desideri abilitare il calcolo mensile del bonus solo per alcuni soggetti (ossia il trattamento previsto tramite l’opzione ‘Automatico’ nel campo ‘Bonus fiscale’). A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 67C sulle Voci Fisse a livello di dipendente, selezionando ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Naturalmente, rimane facoltà dell’Utente decidere di utilizzare la voce 67C per abilitare massivamente l’erogazione del bonus solo in fase di conguaglio. In alternativa, è comunque possibile abitare la stessa condizione a livello di singolo dipendente, tramite l’apposita opzione prevista nel campo ‘Bonus fiscale’ sul servizio Detrazioni e ANF.

Gennaio 2022
(acred812)
VARIAZIONI FISCALI ANNO 2022

TRATTAMENTO INTEGRATIVO L. 21/2020
Per quanto riguarda il bonus fiscale L. 21/2020 (“trattamento integrativo”), l’importo da erogare rimane invariato (E. 1.200 annuali, proporzionato ai giorni utili), mentre cambia la fascia di reddito per la quale è dovuto il suddetto importo.

Dall’anno 2022, il bonus fiscale L. 21/2020 spetta fino ad E. 15.000 di reddito: per i redditi al di sotto di tale limite, il bonus continua ad essere erogato secondo le stesse modalità previste nell’anno 2021. Precisiamo che restano valide tutte le opzioni relative all’applicazione ed al calcolo del bonus fiscale, disponibili nell’anno 2021 e negli anni precedenti.

Inoltre, nella fascia di reddito oltre E. 15.000 e fino ad E. 28.000, il bonus fiscale spetta a condizione che l’imposta lorda risulti inferiore alla somma delle detrazioni per lavoro dipendente, detrazioni per familiari a carico ed altre somme detraibili generalmente non conosciute dal sostituto d’imposta (interessi sui mutui, detrazioni per spese sanitarie, detrazioni edilizie, ecc.). A tale condizione, l’importo del bonus spettante corrisponde alla differenza tra l’imposta lorda ed il totale delle somme sopra elencate, fino ad un massimo di E. 1.200.
Considerate le difficoltà interpretative nell’applicazione della suddetta norma, al momento il bonus fiscale NON viene calcolato nella fascia di reddito tra E. 15.000 ed E. 28.000, in attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. A tale proposito, occorre tenere presente che, nel mese di gennaio, difficilmente sarà superata la fascia di reddito di E. 15.000 (ed anche se fosse superata, si tratterebbe probabilmente di casi nei quali non spetta il bonus fiscale).

Anche per quanto riguarda il bonus fiscale L. 21/2020, restano invariati i criteri relativi alla determinazione del reddito da considerare nel calcolo del bonus (si tratta dello stesso reddito considerato nel calcolo delle detrazioni).

ULTERIORE DETRAZIONE L. 21/2020
Dall’anno 2022 risulta abrogata l’ulteriore detrazione L. 21/2020: a partire dalle buste paga di gennaio 2022, quindi, non viene più calcolata la suddetta detrazione.

Precisiamo che continua comunque ad essere effettuato l’eventuale recupero, in busta paga, delle rate relative all’ulteriore detrazione di competenza dell’anno 2021, come indicato in Altre gestioni fiscali anno 2022.

NOTA: Dal mese di marzo 2022, le detrazioni per figli a carico spetteranno soltanto in relazione ai figli di età superiore a 21 anni. Precisiamo che la suddetta variazione non è inclusa nel presente aggiornamento, in quanto riteniamo opportuno attendere le necessarie indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Anche per quanto riguarda l’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli (abrogata da marzo 2022), per il momento non sono state rilasciate variazioni.

Gennaio 2022
(acred812)
ALTRE GESTIONI FISCALI ANNO 2022

Ricordiamo che, nell’anno 2022, vengono trattenute le rate relative al bonus e all’ulteriore detrazione L. 21/2020, da recuperare a seguito del conguaglio effettuato nel mese di dicembre 2021 (aggiornamento Acred808). Nel mese di gennaio viene trattenuta la seconda rata, a meno che non venga attivato il conguaglio fiscale dell’anno precedente.
Nel caso in cui, sul mese di gennaio, venga attivato il conguaglio dell’anno precedente (vedere Conguaglio anno precedente (2021)), le rate in questione vengono sempre rideterminate, anche se non cambia l’importo complessivo. In tal caso, sul mese di gennaio viene trattenuta e versata l’eventuale prima rata, secondo le modalità previste in fase di conguaglio, mentre le rate successive alla prima vengono trattenute a partire dal mese di febbraio.
Ricordiamo che in presenza di più cedolini, la trattenuta viene effettuata sul cedolino di fine mese. In caso di cessazione del rapporto, sul cedolino della cessazione viene sempre trattenuta l’intera somma residua.
Le modalità di versamento delle rate relative al bonus e all’ulteriore detrazione L. 21/2020, sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente (aggiornamenti di gennaio 2021 Acred785 e Acred786). La sola differenza è che le rate dell’ulteriore detrazione sono aumentate da 8 a 10 (aggiornamento di dicembre 2021 Acred808).

Relativamente alle addizionali regionali e comunali, ricordiamo che le rate di competenza dell’anno precedente vengono trattenute a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale: in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio. Nel caso in cui, sul mese di gennaio, venga effettuato il conguaglio dell’anno precedente, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga relativa al mese di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

Per quanto riguarda l’addizionale relativa ai comuni derivanti da fusione, ricordiamo che, nei casi in cui risulta compilato il campo ‘Codice catastale da fusione comuni’ sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ (aggiornamento di dicembre 2021 Acred808), sul modello F24 viene riportato il suddetto codice catastale, in luogo del codice catastale originario.

Relativamente alla detassazione dei premi di risultato, in assenza di diverse indicazioni restano invariati i criteri di calcolo e le modalità di gestione rispetto agli anni precedenti (vedere aggiornamento di gennaio 2020 Acred743).

Dicembre 2021
(acred808)
CONGUAGLIO BONUS FISCALE E ULTERIORE DETRAZIONE

La gestione del nuovo bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e dell’ulteriore detrazione previsti dalla L. 21/2020 è stata descritta negli aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 / Acred769, novembre 2020 Acred780, gennaio 2021 Acred785 / Acred786 / Acred787. Tutti gli aggiornamenti sopra elencati sono riportati nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.

Ricordiamo che, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, vengono effettuati automaticamente il conguaglio del bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e dell’ulteriore detrazione.
Naturalmente, in fase di conguaglio fiscale vengono determinate le condizioni “definitive” di spettanza dei bonus e dell’ulteriore detrazione, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria (che non deve superare determinati limiti) e dell’imposta lorda, che deve essere superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Per quanto riguarda il bonus fiscale L. 21/2020, il limite di reddito corrisponde ad E. 28.000, mentre l’ulteriore detrazione L. 21/2020 spetta nella fascia compresa tra E. 28.000 ed E. 40.000.

Ricordiamo che il bonus fiscale L. 21/2020 (“trattamento integrativo”) spetta soltanto nel caso in cui l’Irpef lorda annuale (voce 659) risulti maggiore delle detrazioni per lavoro dipendente annuali (voce 635): tale controllo viene effe effettuato automaticamente al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto.
Se necessario (per particolari motivi), il controllo sulla capienza dell’Irpef lorda rispetto alle detrazioni può essere “forzato”, indicando ‘1’ nel campo Quantità della voce 67B (elenco voci, 4.7 ‘Bonus fiscali’). Tale forzatura, tuttavia, non ha effetto sul controllo rispetto al limite massimo di reddito (E. 28.000) e non permette di erogare il bonus nel caso in cui lo stesso risulti bloccato sul servizio Detrazioni e ANF (opzione descritta di seguito).

Ricordiamo che il bonus fiscale L. 21/2020 può essere disabilitato, oppure abilitato solo in fase di conguaglio, tramite le opzioni disponibili nel campo ‘Bonus fiscale’, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ (aggiornamento di luglio 2020 Acred768).
Ricordiamo inoltre che, per il calcolo del bonus fiscale e dell’ulteriore detrazione, viene considerato l’eventuale reddito dichiarato dal dipendente ai fini delle detrazioni: tale reddito può essere inserito sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, indicando se deve essere utilizzato anche per il conguaglio annuale oppure solo nel calcolo mensile (in tal caso, non rileva ai fini del conguaglio) ed anche se va considerato in aggiunta oppure in sostituzione del reddito risultante al sostituto.

Per quanto riguarda sia il bonus fiscale (“trattamento integrativo”) che l’ulteriore detrazione L. 21/2020, è inoltre prevista la rateizzazione automatica dell’eventuale importo da recuperare a seguito del conguaglio di fine anno.
La suddetta condizione si verifica se il bonus o la detrazione sono stati applicati nel corso dell’anno e risultano invece non dovuti al momento del conguaglio fiscale: in tale ipotesi, se la somma da recuperare risulta superiore ad E. 60,00 ed il rapporto non è cessato, il recupero avviene in 8 rate per il bonus fiscale, oppure in 10 rate per l’ulteriore detrazione. In entrambi i casi, la prima rata viene trattenuta nello stesso mese del conguaglio.
In generale, il limite di E. 60,00 viene verificato considerando l’importo del bonus o della detrazione da recuperare. Inoltre, la circolare 29/E del 14/12/2020 ha precisato come occorre comportarsi nel seguente caso particolare: se si deve recuperare il bonus precedentemente riconosciuto e, contestualmente, deve essere attribuita l’ulteriore detrazione (quindi se il reddito risultante dal conguaglio è superiore ad E. 28.000, mentre nel calcolo mensile si prevedeva un reddito inferiore), occorre considerare la differenza tra il bonus da recuperare e la detrazione da attribuire, per verificare se viene superato il limite di 60 euro: in caso affermativo, occorre rateizzare la suddetta differenza, recuperando invece per intero la parte di bonus che viene “virtualmente compensata” dall’ulteriore detrazione.
Se, invece, si verifica il caso opposto, ossia se l’ulteriore detrazione attribuita durante l’anno deve essere recuperata e viene invece riconosciuto il bonus (a causa di un reddito risultante dal conguaglio inferiore ad E. 28.000, mentre nel calcolo mensile si era previsto un reddito superiore), il limite di 60 euro e la conseguente rateizzazione vengono applicati sull’intero importo della detrazione da recuperare, mentre contestualmente si riconosce l’intero bonus.
La suddetta difformità di comportamento, espressamente citata nella circolare 29/2020 e già prevista nell’anno precedente, deriva da una differente indicazione, nel D.L. 3/2020 (come modificato dalla L. 21/2020), dei criteri da adottare per il recupero del trattamento integrativo (art. 1, comma 3) rispetto a quelli previsti per il recupero dell’ulteriore detrazione (art. 2, comma 3). In particolare, quando si parla del recupero del trattamento integrativo, è indicato che i “sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’art. 2”, mentre tale indicazione non è presente quando si parla del recupero dell’ulteriore detrazione.

Con l’elaborazione del mese di dicembre, in caso di recupero del bonus (“trattamento integrativo”) L. 21/2020 erogato nei mesi precedenti, viene verificato automaticamente se sussistono le condizioni per procedere alla rateizzazione.
In generale, il valore del bonus da recuperare è riportato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce 67F.
L’eventuale valore del bonus da recuperare a rate è riportato automaticamente sulla voce 67G, con segno positivo. Come precisato sopra, nel caso in cui venga contestualmente riconosciuta l’ulteriore detrazione, sulla voce 67G viene considerata la differenza tra l’importo del bonus da recuperare ed il valore dell’ulteriore detrazione riconosciuta (quest’ultimo è riportato sulla voce 63F). Tale differenza, se è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 67G, mentre nel campo Quantità della stessa voce è riportato il numero iniziale delle rate (8). In assenza dell’ulteriore detrazione, sulla voce 67G viene invece considerato l’intero bonus da recuperare: se tale valore è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportato nell’Importo Totale.
Sulla stampa del cedolino, i valori delle voci 67F e 67G vengono sommati, in modo tale che risulti evidenziata, con segno negativo, la sola differenza da recuperare nel mese (rigo “Conguaglio bonus L. 21/2020”).
In caso di recupero rateizzato del bonus, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 67H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), del bonus complessivo da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono evidenziati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.

Sul modello F24, il valore del bonus da recuperare viene indicato, come importo a debito, sul tributo 1701.
In caso di rateizzazione, sul tributo 1701 viene riportato il valore della singola rata. Tuttavia, se è stata effettuata la “compensazione virtuale” (precedentemente descritta) tra il bonus da recuperare e l’ulteriore detrazione riconosciuta, sul tributo 1701 viene riportato il totale risultante dalla rata e dal valore “compensato” con l’ulteriore detrazione.
Dal mese di gennaio dell’anno successivo (2022), l’importo delle rate viene versato con il codice tributo 1701, indicando l’anno di competenza (2021) ed il mese in cui è stata trattenuta la rata (come per le rate delle addizionali).

Per quanto riguarda il recupero dell’ulteriore detrazione L. 21/2020, in fase di conguaglio viene stabilito se spetta tale detrazione: in tal caso, il valore annuale della detrazione si trova nel campo Importo Totale della voce 63F.
Risulta invece più problematico determinare il valore della detrazione da recuperare, nel caso in cui sia stata attribuita nel corso dell’anno. Nella circolare 29/2020 non sono riportate indicazioni a tale riguardo, tuttavia già nell’anno precedente (2020) è stata adottata la seguente interpretazione: la detrazione da recuperare viene considerata equivalente al valore effettivamente decurtato dall’Irpef lorda nei mesi pregressi. Per ciascun mese, quindi, si verifica in quale misura è stato possibile applicare l’ulteriore detrazione mensile (voce 62F) sull’Irpef lorda mensile (voce 654) al netto di tutte le altre detrazioni (lavoro dipendente e familiari a carico). Nel caso in cui sia stato effettuato un precedente conguaglio di fine rapporto, la stessa verifica viene effettuata rispetto ai valori annuali applicati nel precedente conguaglio.
Il valore complessivo dell’ulteriore detrazione effettivamente applicata nei singoli mesi precedenti, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 63G. La detrazione da recuperare corrisponde quindi alla differenza tra la detrazione determinata in fase di conguaglio (voce 63F, che non è presente se non spetta) ed il valore riportato nel campo Importo Unitario della voce 63G: tale differenza, se è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 63G, con segno positivo, e corrisponde al valore da recuperare a rate. Nel campo Quantità della stessa voce viene riportato il numero iniziale delle rate (10). Sul cedolino, il valore della detrazione da recuperare a rate è riportato nella colonna Competenze, su un rigo del cedolino successivo all’Irpef da conguaglio: in tal modo, vengono “neutralizzati” gli effetti economici che si avrebbero in caso di recupero immediato dell’intera detrazione.
Per effettuare il recupero rateizzato della detrazione, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 63H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), della detrazione complessiva da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono indicati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.

Il versamento delle rate dell’ulteriore detrazione avviene secondo gli stessi criteri previsti per l’anno precedente (2020). In particolare, nel mese del conguaglio il recupero rateizzato dell’ulteriore detrazione produce il suo effetto sugli stessi tributi utilizzati per l’Irpef: 1001 se a debito, 1627 se a credito. Ai fini dell’indicazione sul modello F24, il valore della voce 63G (ulteriore detrazione da recuperare a rate) viene quindi sottratto dall’Irpef, mentre il valore della voce 63H (rata recuperata dell’ulteriore detrazione) viene sommato all’Irpef. Se il risultato di tale sommatoria, a livello di singolo dipendente, risulta a debito, viene versato tramite il tributo 1001, se invece risulta a credito, viene compensato tramite il tributo 1627 (ricordiamo che i conguagli a debito devono essere indicati separatamente da quelli a credito).
Nei mesi successivi a quello del conguaglio (quindi a partire dal mese di gennaio 2022, per i conguagli effettuati nel mese di dicembre 2021), le rate dell’ulteriore detrazione vengono versate utilizzando il tributo 1066, istituito dalla risoluzione n. 6/E del 28/01/2021 (aggiornamento di gennaio 2021 Acred786). Ricordiamo che, sul tributo 1066, viene indicato l’anno di competenza dell’ulteriore detrazione (‘2021’ per le rate trattenute nel 2022) ed il mese in cui è stata trattenuta la rata (come per le rate delle addizionali relative all’anno precedente). Come già precisato, tale criterio non vale per la prima rata, che viene invece trattenuta e versata unitamente all’Irpef derivante dal conguaglio.

Febbraio 2021
(acred789)
ANNO CORRENTE – RATE BONUS E DETRAZIONE

Sul servizio Cedolino – Anno Corrente sono stati predisposti i campi per l’inserimento, sui mesi precedenti non elaborati, delle rate relative al bonus (“trattamento integrativo”) e all’ulteriore detrazione L. 21/2020, da trattenere e/o già trattenute nel corso dell’anno 2021. E’ possibile inserire l’importo già trattenuto, l’importo residuo ed il numero di rate residue.
I campi in questione si trovano nella sezione ‘Irpef: Rate anno precedente’ (la stessa sezione nella quale sono presenti i campi relativi alle rate delle addizionali regionale e comunale dell’anno precedente).
Precisiamo che l’importo complessivo (rate già trattenute + rate residue) da indicare sul servizio corrisponde alla somma da trattenere nei mesi successivi a quello in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale relativo all’anno 2020: tale importo, quindi, NON deve comprendere la somma trattenuta nel mese del conguaglio. In pratica, l’importo in questione deve corrispondere per il trattamento integrativo alla casella 404 e per l’ulteriore detrazione alla casella 469 della CU/2021.

Gennaio 2021
(acred787)
ULTERIORE DETRAZIONE L. 21/2020 – ANNO 2021

Segnaliamo che il calcolo dell’ulteriore detrazione L. 21/2020 relativa all’anno 2021, rilasciato con l’aggiornamento Acred785 del 22/01/2021, presentava un errore nella fascia di reddito compresa tra E. 28.000 ed E. 35.000.

Prima del presente aggiornamento, il calcolo effettuato nella suddetta fascia di reddito era il seguente:

  • valore annuo = E. 960 + 120 * (35.000 – reddito) / 7.000

Con il presente aggiornamento, è stato impostato il calcolo corretto per l’anno 2021, corrispondente a:

  • valore annuo = E. 960 + 240 * (35.000 – reddito) / 7.000

Come già precisato, la rettifica interessa esclusivamente la fascia di reddito compresa tra E. 28.000 ed E. 35.000. Per l’altra fascia di reddito prevista (tra E. 35.000 ed E. 40.000), il calcolo dell’ulteriore detrazione risultava già corretto.

Rielaborando le buste paga di gennaio, viene ricalcolata correttamente l’ulteriore detrazione (nei casi interessati).
Nel caso in cui non sia possibile rielaborare le buste paga di gennaio, il valore dell’ulteriore detrazione non attribuito su gennaio sarà recuperato automaticamente in fase di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente. Facciamo anche presente che la differenza relativa al mese di gennaio è comunque di importo minimo (il valore massimo possibile della differenza relativa al mese di gennaio è di E. 10,19).

Gennaio 2021
(acred786)
VERSAMENTO RATE ULTERIORE DETRAZIONE

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 28/01/2021, è stato istituito il nuovo codice tributo ‘1066’, da utilizzare per il versamento delle rate relative all’ulteriore detrazione L. 21/2020.

Con il presente aggiornamento, viene quindi rilasciata la generazione automatica del tributo 1066.
Sul tributo 1066 viene indicato l’anno di competenza dell’ulteriore detrazione (‘2020’ per le rate trattenute nell’anno 2021) ed il mese nel quale vengono effettuate le trattenute. Il mese in questione viene individuato considerando il criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento delle ritenute fiscali (in pratica, si tratta dello stesso criterio utilizzato per il versamento delle rate relative alle addizionali regionali e comunali dell’anno precedente).

Precisiamo che il tributo 1066 deve essere utilizzato per versare le rate recuperate nei mesi successivi a quello in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale di fine anno. Ricordiamo che la rata trattenuta nel mese del conguaglio viene invece versata sommandola all’Irpef risultante dallo stesso conguaglio (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781).
Per quanto riguarda i conguagli effettuati sulle buste paga di dicembre, il tributo 1066 viene generato a partire dalle buste paga del mese di gennaio (sull’Archivio Tributi è riportato come ‘1066 DR’). Se, invece, sulle buste paga di gennaio viene effettuato il conguaglio fiscale dell’anno precedente, il tributo 1066 sarà generato a partire dalle buste paga del mese di febbraio (in tal caso, sull’Archivio Tributi sarà riportato come ‘1066 PR’). In entrambi i casi, ovviamente, il tributo 1066 viene generato soltanto se è presente il recupero a rate dell’ulteriore detrazione L. 21/2020.

Sulle aziende per le quali è già stato elaborato il mese di gennaio 2021 prima del presente aggiornamento, per ottenere la generazione del tributo 1066 è opportuno rielaborare lo stesso mese di gennaio (eventualmente anche tramite la procedura Rielaborazione Ditte, se risulta più comodo), abilitando l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’ (è necessario che la scadenza interessata non sia stata chiusa in modo definitivo). Naturalmente, il tributo 1066 sarà generato soltanto se è effettivamente presente il recupero a rate dell’ulteriore detrazione.

Gennaio 2021
(acred786)
RATEAZIONE BONUS / DETRAZIONE L. 21/2020 – NUOVE AZIENDE

Per le aziende che vengono gestite a partire dall’anno 2021, è possibile che si abbia necessità di recuperare, per alcuni dipendenti, le rate relative al bonus fiscale o all’ulteriore detrazione derivanti dal conguaglio di fine anno 2020.

In tale situazione, sulle Variazioni Mensili del primo mese elaborato (tipicamente gennaio) devono essere inserite le rate rimanenti, utilizzando le seguenti voci, selezionabili dall’elenco al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’:

  • 63H per il recupero dell'ulteriore detrazione L. 21/2020;
  • 67H per il recupero del bonus (“trattamento integrativo”) L. 21/2020.

Su entrambe le voci è necessario indicare i seguenti dati:

  • nel campo Quantità il numero delle rate rimanenti; precisiamo che le rate da indicare sono 7 se la prima rata è stata trattenuta sulla busta paga del mese di dicembre;
  • nel campo Importo Unitario la somma rimanente da trattenere (al netto della prima rata già trattenuta);
  • nel campo Importo Totale l’importo della singola rata da trattenere nel mese corrente.

Nei mesi successivi, la trattenuta sarà effettuata in automatico, fino ad esaurimento delle rate.

Le stesse voci possono essere utilizzate anche nei mesi successi a gennaio, indicandole esclusivamente sul primo mese elaborato, nel caso in cui si inizi a gestire l’azienda nel corso dell’anno.
Anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, aggiungeremo alcuni nuovi campi sul servizio Cedolino – Anno Corrente, in modo che sia possibile inserire anche le rate già trattenute nei mesi precedenti. In ogni caso, non occorrerà indicare la rata trattenuta nel mese del conguaglio, in quanto non necessaria per la compilazione della CU relativa all’anno successivo (secondo le istruzioni relative alla CU/2021, nell’anno di competenza successivo occorre indicare, nel campo 470, le sole rate trattenute nei mesi successivi a quello in cui è stato effettuato il conguaglio).

Gennaio 2021
(acred785)
VARIAZIONI FISCALI ANNO 2021

Nell’anno di competenza 2021 restano in vigore il bonus (“trattamento integrativo”) e l’ulteriore detrazione L. 21/2020.
Su base annua, l’importo di tali agevolazioni rimane invariato rispetto all’anno 2020: il valore spettante per l’intero anno 2021 corrisponde al doppio di quello previsto per il secondo semestre dell’anno 2020.
Le modalità di gestione dei suddetti bonus e detrazione, per l’anno di competenza 2021, sono le stesse previste per l’anno 2020 (aggiornamento di luglio 2020 Acred768). Fa eccezione la “clausola di salvaguardia” per determinare il diritto al bonus, che non viene più applicata dall’anno 2021 (in quanto è attualmente prevista per il solo anno 2020).
Precisiamo, inoltre, che dall’anno 2021 non vengono più elaborate le voci 62A e 62B, utilizzate nell’anno 2020 per determinare i giorni utili ricadenti nel primo e nel secondo semestre (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781).

Ricordiamo che, a partire dal mese di gennaio 2021, vengono trattenute le rate relative al recupero del bonus e dell’ulteriore detrazione L. 21/2020, determinate sul conguaglio di dicembre 2020 (aggiornamento Acred781).
Come spiegato al paragrafo Conguaglio anno precedente, nel caso in cui venga attivato il conguaglio dell’anno precedente sul mese di gennaio, le rate in questione vengono sempre rideterminate (anche quando non cambia l’importo complessivo): in tal caso, sul mese di gennaio viene trattenuta e versata l’eventuale prima rata, secondo le modalità previste in fase di conguaglio, mentre le rate successive alla prima saranno trattenute a partire dal mese di febbraio.
Nei mesi successivi a quello del conguaglio, per recuperare le rate del bonus vengono elaborate le voci 67H (conguaglio su dicembre) oppure 67T (conguaglio anno precedente su gennaio), mentre per recuperare le rate dell’ulteriore detrazione vengono elaborate le voci 63H (conguaglio su dicembre) oppure 64H (conguaglio anno precedente su gennaio). Tutte le voci sopra elencate, in presenza di più cedolini, vengono elaborate sul cedolino di fine mese. In caso di cessazione del rapporto, sul cedolino della cessazione viene sempre trattenuta l’intera somma residua.

Sulle rate del bonus L. 21/2020 trattenute nei mesi successivi a quello del conguaglio, viene indicato l’anno ‘2020’ ed il mese in cui è stata effettuata la trattenuta (analogamente alle rate delle addizionali). Il tributo utilizzato è ‘1701 DR’ per le rate derivanti dal conguaglio di dicembre (seconda rata versata con l’elaborazione di gennaio) e ‘1701 PR’ per le rate derivanti dal conguaglio anno precedente effettuato su gennaio (seconda rata versata con l’elaborazione di febbraio).

Per quanto riguarda il recupero delle rate relative all’ulteriore detrazione, precisiamo che, al momento, NON è ancora disponibile il codice tributo da utilizzare per il versamento delle rate successive alla prima (ricordiamo che la prima rata deve essere sommata al tributo utilizzato per versare o compensare l’Irpef derivante dal conguaglio).
A tale proposito, da parte nostra rilasceremo un aggiornamento non appena l’Agenzia delle Entrate avrà istituito il nuovo codice tributo: a quel punto, per le ditte già elaborate sul mese di gennaio, occorrerà aggiornare l’Archivio Tributi.

Relativamente alle addizionali regionali e comunali, ricordiamo che le rate di competenza dell’anno precedente vengono trattenute a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale: in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio. Nel caso in cui, sul mese di gennaio, venga effettuato il conguaglio dell’anno precedente, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga relativa al mese di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se l’importo complessivo delle rate risulta inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

Per quanto riguarda l’addizionale relativa ai comuni derivanti da fusione, ricordiamo che, nei casi in cui risulta compilato il campo ‘Codice catastale da fusione comuni’ sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781), sul modello F24 viene riportato il suddetto codice catastale, in luogo del codice catastale originario.

Relativamente alla detassazione, per l’anno di competenza 2021 restano invariati i criteri di calcolo e le modalità di gestione rispetto all’anno 2020 (vedere aggiornamento di gennaio 2020 Acred743).

Dicembre 2020
(acred783)
BONUS FISCALI – CASI PARTICOLARI

A seguito delle segnalazioni pervenuteci, rilasciamo alcune rettifiche al calcolo dei bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020, nelle situazioni particolari di seguito descritte.

  • Forzatura giorni utili per detrazioni: nel caso in cui i giorni utili per le detrazioni siano stati “forzati” mensilmente, indicandoli sulle Variazioni Mensili tramite la voce 625, sull’elaborazione di dicembre tali giorni non venivano considerati nel calcolo dei bonus fiscali (venivano invece considerati i giorni “non forzati”, presenti nel Dettaglio dei cedolini sulla voce 622). Con il presente aggiornamento, è stato ripristinato il criterio corretto: adesso, i giorni “forzati” tramite la voce 625 vengono nuovamente considerati anche nel calcolo dei bonus fiscali.
    Ricordiamo che la “forzatura” dei giorni utili per detrazioni tramite la voce 625, viene generalmente effettuata in alcune situazioni particolari, quali ad esempio i lavoratori intermittenti o i lavoratori a domicilio.
    Precisiamo che, se la “forzatura” in questione è stata effettuata indicando i giorni utili sulla voce 622 (anziché sulla voce 625), non occorre tenere conto della presente segnalazione.

  • Bonus fiscali con detrazioni disabilitate: ricordiamo che, se le detrazioni per lavoro dipendente vengono disabilitate sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, anche i bonus fiscali risultano disabilitati, a meno che non venga barrata la casella ‘Bonus abilitato in assenza di detrazioni’ (aggiornamento di novembre 2019 Acred736).
    In tale situazione, i bonus fiscali venivano invece calcolati, sulla busta paga di dicembre, nei casi in cui risultavano presenti i giorni “utili” per detrazioni su alcuni cedolini dell’anno corrente: quest’ultima condizione si presentava, in particolare, se erano state utilizzate le voci 108 e 104 per indicare un periodo plurimensile relativo al compenso di un amministratore, oppure se erano stati elaborati alcuni mesi con le detrazioni abilitate.
    Con il presente aggiornamento, è stato ripristinato il calcolo corretto: se le detrazioni risultano disabilitate in fase di conguaglio, anche i bonus fiscali non vengono calcolati, a meno che non siano stati espressamente abilitati tramite l’apposita casella sopra descritta (aggiornamento Acred736), indipendentemente dall’eventuale presenza di giorni “utili” per detrazioni su uno o più mesi dell’anno corrente.

  • Calcolo netto – lordo: ricordiamo che, tramite la voce 8P5, è possibile escludere il bonus fiscale dal calcolo del lordo corrispondente ad un netto prefissato (aggiornamento di ottobre 2016 Acred624). Dal mese di luglio 2020, la stessa voce consente di escludere, dal suddetto calcolo, anche il bonus L. 21/2020.
    Tuttavia, la voce 8P5 non considerava l’eventuale rateizzazione del bonus e dell’ulteriore detrazione L. 21/2020, che si può presentare in fase di conguaglio fiscale di fine anno. A seguito del presente aggiornamento, la voce 8P5 considera correttamente la rateizzazione del bonus e dell’ulteriore detrazione.

Con l’occasione ricordiamo che, in caso di “doppio cedolino” nel mese di dicembre, occorre adottare gli stessi accorgimenti previsti negli anni precedenti. A questo riguardo, facciamo presente che avevamo in previsione il rilascio di una serie di automatismi che avrebbero semplificato il procedimento da adottare (con particolare riferimento al mese di dicembre), tuttavia non è stato possibile predisporre quanto previsto, a causa dei numerosi sviluppi dovuti all’emergenza Covid, che si sono aggiunti ai normali aggiornamenti. Il rilascio dei suddetti automatismi è quindi posticipato all’anno 2021.
Per quanto riguarda il conguaglio di fine anno, ricordiamo che, in caso di “doppio cedolino” è generalmente necessario adottare la gestione fiscale riepilogativa sul cedolino di fine mese, secondo le modalità descritte nell’Indice Documentazioni al punto 6.1 ‘Presenze e variazioni mensili’ (cliccare poi sul link ‘Doppio cedolino nel mese’, all’inizio del documento).
In presenza di situazioni più complesse (in particolare, se sono presenti diversi rapporti di lavoro nel mese di dicembre), possono essere richieste, all’assistenza, ulteriori indicazioni specifiche per ciascuna situazione. Precisiamo, comunque, che gli interventi da effettuare in tali situazioni sono gli stessi previsti negli anni precedenti.

Dicembre 2020
(acred782)
“FORZATURA” BONUS FISCALI – PRECISAZIONI

Con il presente aggiornamento, forniamo alcune precisazioni in merito alla possibilità di attivare forzatamente l’erogazione dei bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020 al momento del conguaglio di fine anno.
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred781 del 23/12/2020, abbiamo previsto la possibilità di “forzare” la condizione di spettanza dei bonus fiscali. La “forzatura” in questione permette di bypassare il controllo di capienza dell’Irpef rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente, indipendentemente dall’applicazione della clausola di salvaguardia.
Naturalmente, la suddetta forzatura deve essere utilizzata solo in particolari situazioni che non possono essere risolte in automatico: a titolo di esempio, se si è iniziato a gestire una ditta in corso d’anno, inserendo i dati relativi ad imponibili, detrazioni e ritenute sul servizio Anno Corrente, non sono presenti in archivio i dati relativi alle presenze dei mesi non elaborati, quindi non è possibile applicare automaticamente la clausola di salvaguardia (occorrerebbe conoscere le ore di assenza per integrazioni salariali e congedi, suddivisi per singolo mese e comprensivi delle indennità erogate). In un caso del genere, se l’Irpef risulta inferiore alle detrazioni, l’Utente può valutare (sulla base dei documenti che ha a disposizione) se ci sono le condizioni per applicare la clausola di salvaguardia e, nel caso, forzare l’erogazione dei bonus.
Facciamo presente che la forzatura opera solo in fase di conguaglio e, comunque, NON consente di bypassare il controllo sui limiti massimi di reddito previsti (E. 26.600 per il bonus L. 190/2014 ed E. 28.000 per il bonus L. 21/2020) e non permette di erogare i bonus nel caso in cui questi ultimi risultino bloccati sul servizio Detrazioni e ANF.

Come documentato nell’aggiornamento Acred781, per impostare la suddetta “forzatura” occorre indicare il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 66A per il bonus L. 190/2014 e della voce 67B per il bonus L. 21/2020. Entrambe le voci possono essere selezionate, con l’opzione di forzatura, dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.7 ‘Bonus fiscali’.

Segnaliamo, inoltre, che il controllo sulla forzatura rilasciato con l’aggiornamento Acred781 presentava un problema. Con il presente aggiornamento, quindi, rilasciamo anche una rettifica a tale riguardo: adesso la forzatura funziona come descritto nell’aggiornamento Acred781, naturalmente tenendo conto anche delle precisazioni riportate nei paragrafi precedenti.

Dicembre 2020
(acred782)
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA – PRECISAZIONI

Con l’occasione, forniamo alcune precisazioni in merito alla clausola di salvaguardia relativa ai bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020. Ricordiamo che tale clausola viene applicata automaticamente, al momento del conguaglio fiscale di fine anno, in caso di mancata capienza dell’Irpef lorda rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente.

Con l’aggiornamento Acred781 è stato descritto dettagliatamente il criterio di calcolo del cosiddetto “reddito contrattuale”, corrispondente al reddito che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato, nei periodi in cui è stato assente per integrazioni salariali e congedi dovuti all’emergenza Covid. Tale reddito viene considerato per ricalcolare l’Irpef lorda e le detrazioni per lavoro dipendente e verificare se, rispetto ai valori ricalcolati, spettano i bonus fiscali.
In particolare, nell’aggiornamento è stato precisato che vengono considerate tutte le assenze relative a CIGO / CIGD / FIS / FSBA ed ai congedi parentali per Covid, usufruite nel periodo da marzo a dicembre 2020.
Precisiamo che le assenze in questione vengono considerate senza alcuna distinzione tra i periodi previsti originariamente dal D.L. 18/2020 e le successive estensioni di tali periodi previste dal D.L. 104/2020 e dal D.L. 137/2020. E’ opportuno precisare che questi ultimi decreti si rifanno espressamente alle integrazioni salariali ed ai congedi parentali previsti dal D.L. 18/2020, aumentando semplicemente la durata di tali interventi (in termini di settimane o giorni disponibili, oppure del periodo nel quale potevano essere richiesti o usufruiti).
Diverse pubblicazioni specializzate hanno riportato interpretazioni che convalidano il suddetto criterio per l’applicazione della clausola di salvaguardia, sottolineando inoltre che la “ratio” della norma è chiara: evitare di perdere il diritto ai bonus fiscali a causa degli interventi di sostegno al reddito dovuti all’emergenza Covid. Naturalmente, sarebbe auspicabile una conferma, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito al criterio sopra descritto.

Dicembre 2020
(acred781)
CONGUAGLIO BONUS FISCALI E ULTERIORE DETRAZIONE

La gestione del bonus fiscale L. 190/2014 è stata descritta negli aggiornamenti di maggio e giugno 2014 Acred532 / Acred533 / Acred534 / Acred535 / Acred536, gennaio 2015 Acred555 / Acred557, gennaio 2018 Acred677, novembre 2019 Acred736.
La gestione del nuovo bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e dell’ulteriore detrazione previsti dalla L. 21/2020 è stata descritta negli aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 / Acred769 e di novembre 2020 Acred780.
Tutti gli aggiornamenti sopra elencati sono riportati nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 ‘Crediti e bonus fiscali’.

Ricordiamo che, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente il conguaglio del bonus fiscale: quest’anno, il conguaglio riguarda anche il nuovo bonus e la nuova ulteriore detrazione.
Naturalmente, in fase di conguaglio fiscale vengono determinate le condizioni “definitive” di spettanza dei bonus e dell’ulteriore detrazione, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria (che non deve superare determinati limiti) e dell’imposta lorda, che deve essere superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.
Relativamente al bonus L. 190/2014, il limite di reddito corrisponde ad E. 26.600 e, nella fascia di reddito tra E. 24.600 ed E. 26.600, viene effettuato un calcolo proporzionale (aggiornamento di gennaio 2018 Acred677).
Per quanto riguarda il nuovo bonus L. 21/2020, il limite di reddito corrisponde ad E. 28.000, mentre l’ulteriore detrazione spetta nella fascia compresa tra E. 28.000 ed E. 40.000 (aggiornamento di luglio 2020 Acred768).

Il D.L. 34/2020 ha previsto (art. 128, comma 1) una clausola di salvaguardia in merito al riconoscimento dei bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020, da applicare nel caso in cui il diritto agli stessi bonus venga perso a causa del minor reddito percepito per effetto delle misure a sostegno del reddito dovute all’emergenza Covid.
Le indicazioni che consentono di applicare la clausola di salvaguardia sono state fornite, dall’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 29 del 14/12/2020. In particolare, è stato chiarito che occorre ricalcolare il reddito soltanto nel caso in cui l’imposta lorda risulti inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente (il reddito, quindi, non va ricalcolato quando l’imposta lorda risulta già superiore alle detrazioni, evitando così eventuali effetti svantaggiosi per il dipendente nel caso in cui il reddito ricalcolato risultasse superiore al limite massimo previsto per i bonus fiscali).
Il reddito da ricalcolare corrisponde a quello che il dipendente avrebbe percepito contrattualmente (è perciò definito reddito “contrattuale”), se avesse lavorato anziché usufruire delle integrazioni salariali o dei congedi per Covid.
La circolare ha inoltre precisato che il reddito “contrattuale” va utilizzato esclusivamente per determinare la spettanza dei bonus fiscali, non per calcolare l’importo di questi ultimi. Ricordiamo che, in una determinata fascia di reddito, il bonus L. 190/2014 è calcolato in proporzione al reddito: a tale scopo, va considerato il reddito effettivo.

Con l’elaborazione del mese di dicembre, la clausola di salvaguardia viene applicata automaticamente in caso in incapienza dell’Irpef lorda annuale (voce 659) rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (voce 635).
In tale condizione, viene elaborata automaticamente la voce 661, tramite la quale si determina il reddito che sarebbe spettato nel caso in cui il dipendente non avesse usufruito di integrazioni salariali e/o di congedi dovuti all’emergenza Covid. A tale riguardo, si considerano gli eventi occorsi nel periodo marzo – dicembre 2020.
Relativamente alle integrazioni salariali, vengono rilevate le ore di assenza relative a: CIGO (voci 86A / 8AC), CIGD (voce 8AD), FIS assegno ordinario (voci 8B0 / 8BA), FSBA assegno ordinario (voci 8B5 / 8BC).
Per quanto riguarda i congedi parentali, vengono rilevate le ore di assenza relative a: prolungamento permessi L. 104/92 (voci 18F / 18J), congedi indennizzati al 50% (voci 1AA / 1AB / 1AC / 1AD / 1AE / 1AF / 1AJ / 1AK).
In ciascun mese del periodo, viene calcolata la retribuzione spettante per le ore di assenza sopra elencate, moltiplicando tali ore per la retribuzione oraria del mese (voce 105). Precisiamo che quest’ultima è calcolata in base alle ore lavorabili per la paga mensilizzata o del coefficiente contrattuale per la paga oraria.
Nel caso degli operai e apprendisti operai edili, la retribuzione spettante viene maggiorata secondo le percentuali di accantonamento sul lordo (voci 467 / 468) e di indennità sostitutiva dei permessi (voce 132).
Per quanto riguarda le integrazioni salariali, se sono state decurtate le ore di assenza dai ratei delle mensilità aggiuntive (impostando la voce 473 sulle Voci Fisse), la retribuzione spettante viene maggiorata dei ratei di 13° e, dove prevista, di 14° (l’importo corrispondente alle ore decurtate da ciascun rateo è riportato sulla voce 473). Tale calcolo non viene effettuato per gli operai edili, in quanto i ratei sono già compresi nell’accantonamento sul lordo.
Per ottenere la differenza di reddito imponibile, dalla retribuzione spettante vengono decurtate le indennità a carico dell’Inps (congedi parentali e CIGO / FIS con conguaglio in Uniemens) o a carico dell’FSBA. Per quanto riguarda le indennità CIGO / FIS, precisiamo che vengono decurtate soltanto se sono state corrisposte dal datore di lavoro: non possono essere considerate le indennità pagate direttamente dall’Inps ai dipendenti, a meno che gli stessi dipendenti non consegnino al datore di lavoro la CU predisposta dall’Inps, chiedendo di tenerne conto ai fini del conguaglio.
Sempre in merito alle integrazioni salariali, per calcolare la differenza di reddito vengono decurtate anche le eventuali integrazioni a carico della ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE / 4CF), se erogate a seguito di accordi aziendali.
Dalla retribuzione risultante, vengono quindi decurtati i contributi a carico del dipendente (l’aliquota è presente sulla voce 210), in quanto occorre considerare il reddito imponibile ai fini fiscali.
La differenza di reddito imponibile, determinata come sopra indicato, viene riportata nel campo Importo Unitario della voce 661, quindi viene sommata all’imponibile effettivo (voce 615, oltre all’eventuale reddito detassato sulla voce 658): in tal modo viene determinato il reddito “contrattuale”, riportato nel campo Importo Totale della voce 661.
Sulla base del reddito “contrattuale” determinato dalla voce 661, vengono ricalcolati l’Irpef lorda annuale e le detrazioni per lavoro dipendente, riportati rispettivamente nel campo Importo Totale e Importo Unitario della voce 668.
Per stabilire se spettano i bonus fiscali L. 190/2014 e L. 21/2020, vengono considerati gli importi dell’Irpef lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente riportati sulla voce 668 (se presente), in sostituzione degli importi effettivi riportati sulle voci 659 (Irpef lorda) e 635 (detrazioni per lavoro dipendente).
Occorre tuttavia tenere presente che, per entrambi i bonus, continua ad essere considerato l’eventuale reddito dichiarato dal dipendente ai fini delle detrazioni e dei bonus fiscali: ricordiamo che il reddito in questione può essere inserito sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, indicando se va utilizzato anche per il conguaglio annuale oppure solo nel calcolo mensile (in tal caso, non rileva ai fini del conguaglio) ed anche se va considerato in aggiunta oppure in sostituzione di quello risultante al sostituto (sarà quindi considerato in aggiunta o in sostituzione del reddito “contrattuale” di cui sopra).

Precisiamo che, in caso di necessità, rimane comunque possibile abilitare “forzatamente” l’erogazione dei bonus fiscali: per forzare l’erogazione del bonus L. 190/2014 occorre indicare ‘1’ nel campo Quantità della voce 66A, mentre per forzare l’erogazione del bonus L. 21/2020 occorre indicare ‘1’ nel campo Quantità della voce 67B (entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse e delle Variazioni Mensili, al punto 4.7 ‘Bonus fiscali’).
Ricordiamo anche che entrambi i bonus possono essere disabilitati, oppure abilitati solo in fase di conguaglio, tramite le opzioni disponibili nel campo ‘Bonus fiscale’, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’.
Nel caso in cui si intenda disabilitare soltanto il bonus L. 190/2014, è possibile bloccare la voce 66A, mentre se si ha necessità di bloccare soltanto il bonus L. 21/2020, è possibile bloccare la voce 67B.

Relativamente al bonus L. 190/2014, la circolare 29/E sopra citata ha previsto che i giorni utili del primo semestre debbano essere limitati a 181. Tale indicazione risulta in contrasto con le disposizioni emanate dall’Agenzia delle Entrate in occasione dei precedenti anni bisestili, secondo le quali il 29 febbraio deve essere considerato utile ai fini delle detrazioni e del bonus fiscale, limitando semplicemente il numero complessivo dei giorni utili a 365 su base annuale. Solo a titolo di esempio: nel caso della CU/2017, relativa all’anno bisestile 2016, il giorno 29 febbraio doveva essere considerato utile, se si volevano evitare errori da parte del software di controllo della CU.
Limitando a 181 i giorni utili del primo semestre, di fatto il 29 febbraio non può essere considerato utile per i soggetti che hanno cessato il rapporto nel corso del secondo semestre (prima del 31/12/2020). Ad esempio, se un dipendente è stato in forza dal 1/01/2020 al 31/07/2020, il numero complessivo dei giorni utili (secondo il criterio applicato nei precedenti anni bisestili) risulta 213 (182 primo semestre + 31 secondo semestre), mentre secondo il criterio indicato nella circolare 29/E, il numero complessivo è limitato a 212 (181 primo semestre + 31 secondo semestre).
Ovviamente, fino al mese di novembre 2020, i conguagli fiscali di fine rapporto sono stati effettuati secondo i criteri adottati nei precedenti anni bisestili, in quanto niente lasciava supporre che sarebbe stata prevista la limitazione a 181 giorni nel primo semestre. L’indicazione riportata nella circolare 29/E ha sollevato (sul forum di Assosoftware), numerose richieste di modifica del criterio sopra descritto, in particolare per quanto riguarda i conguagli fiscali effettuati prima della pubblicazione della circolare 29/E. Dalle ultime anticipazioni riportate sul forum di Assosoftware, sembra che l’Agenzia delle Entrate stia verificando la possibilità di modificare il criterio indicato nella circolare 29/E, quantomeno in relazione alla compilazione della CU/2021 per i conguagli già conclusi nei mesi precedenti.

In attesa di nuove indicazioni, per l’elaborazione del mese di dicembre abbiamo modificato il controllo effettuato sui giorni relativi al primo semestre del 2020: i giorni utili del periodo gennaio – giugno 2020, riportati nel campo Quantità della voce 62A, vengono automaticamente limitati a 181. Contestualmente, il numero di giorni utili per le detrazioni, relativi all’intero anno e riportati nel campo Importo Unitario della voce 635, vengono limitati alla somma dei giorni utili relativi al primo semestre (riportati sulla voce 62A) ed al secondo semestre (riportati sulla voce 62B).

Per quanto riguarda il bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e l’ulteriore detrazione L. 21/2020, è inoltre prevista la possibilità di rateizzare l’eventuale importo da recuperare a seguito del conguaglio di fine anno.
La suddetta condizione si verifica se il bonus o la detrazione sono stati applicati nel corso dell’anno e risultano invece non dovuti al momento del conguaglio fiscale: in tale ipotesi, se la somma da recuperare risulta superiore ad E. 60,00 ed il rapporto non è cessato, il recupero avviene in 8 rate, trattenute a partire dal mese del conguaglio.
In generale, il limite di E. 60,00 viene verificato considerando l’importo del bonus o della detrazione da recuperare. Tuttavia, la circolare 29/E precisa come occorre comportarsi nel seguente caso particolare: se deve essere recuperato il bonus precedentemente riconosciuto e, contestualmente, deve essere attribuita l’ulteriore detrazione (quindi se il reddito risultante dal conguaglio è superiore ad E. 28.000, mentre nel calcolo mensile si prevedeva un reddito inferiore), occorre considerare la differenza tra il bonus da recuperare e la detrazione da attribuire, per verificare se viene superato il limite di 60 euro: in caso affermativo, occorre rateizzare tale differenza, recuperando invece per intero la parte di bonus che viene “virtualmente compensata” dall’ulteriore detrazione.
Se, invece, si verifica il caso opposto, ossia che l’ulteriore detrazione attribuita durante l’anno deve essere recuperata e viene invece riconosciuto il bonus (a causa di un reddito risultante dal conguaglio inferiore ad E. 28.000, mentre nel calcolo mensile si era previsto un reddito superiore), il limite di 60 euro e la conseguente rateizzazione vengono applicati all’intero importo della detrazione da recuperare, mentre contestualmente si riconosce l’intero bonus.
La suddetta difformità di comportamento, espressamente citata nella circolare 29/E, deriverebbe da una differente indicazione, nel D.L. 3/2020 (come modificato dalla L. 21/2020), dei criteri da adottare per il recupero del trattamento integrativo (art. 1, comma 3) rispetto a quelli previsti per il recupero dell’ulteriore detrazione (art. 2, comma 3). In particolare, quando si parla del recupero del trattamento integrativo, è indicato che i “sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’art. 2”, mentre tale indicazione non è presente quando si parla del recupero dell’ulteriore detrazione.

Con l’elaborazione del mese di dicembre, in caso di recupero del bonus (“trattamento integrativo”) L. 21/2020 erogato nei mesi precedenti, viene verificato automaticamente se sussistono le condizioni per procedere alla rateizzazione.
In generale, il valore del bonus da recuperare è riportato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce 67F.
L’eventuale valore del bonus da recuperare a rate è riportato automaticamente sulla voce 67G, con segno positivo. Come precisato sopra, nel caso in cui venga contestualmente riconosciuta l’ulteriore detrazione, sulla voce 67G viene considerata la differenza tra l’importo del bonus da recuperare ed il valore dell’ulteriore detrazione riconosciuta (quest’ultimo è riportato sulla voce 63F). Tale differenza, se è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 67G, mentre nel campo Quantità della stessa voce è riportato il numero iniziale delle rate (8). In assenza dell’ulteriore detrazione, sulla voce 67G viene invece considerato l’intero bonus da recuperare: se tale valore è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportato nell’Importo Totale.
Sulla stampa del cedolino, i valori delle voci 67F e 67G vengono sommati, in modo tale che risulti evidenziata, con segno negativo, la sola differenza da recuperare nel mese (rigo “Conguaglio bonus L. 21/2020”).
In caso di recupero rateizzato del bonus, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 67H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), del bonus complessivo da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono evidenziati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.

Sul modello F24, il valore del bonus da recuperare viene indicato, come importo a debito, sul tributo 1701.
n caso di rateizzazione, sul tributo 1701 viene riportato il valore della singola rata. Tuttavia, se è stata effettuata la “compensazione virtuale” (vedere paragrafi precedenti) tra il bonus da recuperare e l’ulteriore detrazione riconosciuta, sul tributo 1701 viene riportata il totale risultante dalla rata e dal valore “compensato” con l’ulteriore detrazione.
A partire dal mese di gennaio 2021, l’importo delle rate continua ad essere versato con il codice tributo 1701, indicando però l’anno di competenza 2020 ed il mese in cui è stata trattenuta la rata (come per le rate delle addizionali).

Per quanto riguarda il recupero dell’ulteriore detrazione L. 21/2020, in fase di conguaglio viene stabilito se spetta tale detrazione: in tal caso, il valore annuale della detrazione si trova nel campo Importo Totale della voce 63F.
Risulta invece più problematico determinare il valore della stessa detrazione da recuperare, nel caso in cui sia stata attribuita nel corso dell’anno: la circolare 29/E non riporta indicazioni precise a tale riguardo, tuttavia è plausibile che la detrazione da recuperare corrisponda al valore che è stato effettivamente decurtato dall’Irpef lorda nei mesi pregressi. Per ciascun mese, quindi, si verifica in quale misura è stato possibile applicare l’ulteriore detrazione mensile (voce 62F) sull’Irpef lorda mensile (voce 654) al netto di tutte le altre detrazioni. Nel caso in cui sia stato effettuato un precedente conguaglio di fine rapporto, la stessa verifica viene effettuata rispetto ai corrispondenti valori annuali.
Il valore complessivo dell’ulteriore detrazione effettivamente applicata nei singoli mesi precedenti, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 63G. La detrazione da recuperare corrisponde quindi alla differenza tra la detrazione determinata in fase di conguaglio (voce 63F, che non è presente se non spetta) ed il valore riportato nel campo Importo Unitario della voce 63G: tale differenza, se è superiore a 60 euro ed il rapporto non è cessato, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 63G, con segno positivo, e corrisponde al valore da recuperare a rate. Nel campo Quantità della stessa voce viene riportato il numero iniziale delle rate (8). Sul cedolino, il valore della detrazione da recuperare a rate è riportato nella colonna Competenze, su un rigo del cedolino successivo all’Irpef da conguaglio: in tal modo, vengono “neutralizzati” gli effetti economici che si avrebbero in caso di recupero immediato dell’intera detrazione.
Per effettuare il recupero rateizzato della detrazione, nel mese di dicembre e nei mesi successivi viene elaborata la voce 63H, sulla quale è riportato il valore della rata trattenuta (Importo Totale), della detrazione complessiva da recuperare (Importo Unitario) ed il numero delle rate (Quantità). Gli importi in questione sono indicati su un apposito rigo del cedolino (la rata è riportata nella colonna Ritenute). In caso di cessazione, viene trattenuto l’intero importo residuo.

Per il versamento delle rate dell’ulteriore detrazione, le indicazioni riportate nella circolare 29/E non sono molto chiare. Sulla base di ulteriori chiarimenti forniti sul forum di Assosoftware, risulta che, nel mese del conguaglio, il recupero rateizzato dell’ulteriore detrazione debba produrre il suo effetto sui tributi relativi all’Irpef da conguaglio: 1001 se a debito, 1627 se a credito. Di conseguenza, ai fini dell’indicazione sul modello F24, il valore della voce 63G (ulteriore detrazione da recuperare a rate) viene sottratto dall’Irpef da conguaglio, mentre il valore della voce 63H (rata recuperata dell’ulteriore detrazione) viene sommato all’Irpef da conguaglio. Se il risultato di tale sommatoria, a livello di singolo dipendente, risulta a debito, viene versato tramite il tributo 1001, se invece risulta a credito, viene compensato tramite il tributo 1627 (ricordiamo che i conguagli a debito devono essere indicati separatamente da quelli a credito).
Per quanto riguarda il versamento delle rate nei mesi successivi, l’Agenzia delle Entrate ha anticipato che sarà previsto un apposito codice tributo, in quanto il tributo 1627 confluirebbe nel tributo “generico” 6781, nel corso dell’anno 2021.

Novembre 2020
(acred780)
BONUS FISCALE – COMPENSI ANNUALI

Dal mese di novembre, in caso di erogazione di compensi su base annuale (o almeno plurimensile) agli amministratori o ad altri parasubordinati, il numero di giorni ricadenti nel periodo al quale si riferisce il compenso, viene automaticamente ripartito tra la parte utile per il bonus fiscale L. 190/2014 (fino al 30 giugno) e quella utile per il nuovo bonus fiscale e la nuova ulteriore detrazione L. 21/2020 (dal 1 luglio in poi).

Ricordiamo che, in caso di compensi relativi a più mesi, occorre indicare il periodo di competenza tramite apposite voci, riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.1 (‘Lavoro autonomo – Collaboratori’).
In particolare, è possibile indicare la data iniziale e la data finale del periodo al quale si riferisce il compenso: tali date vengono riportate nel campo Competenza delle voci 108 (data iniziale) e 104 (data finale).

In presenza di un compenso relativo a più mesi, per ottenere la ripartizione automatica dei giorni utili tra i due bonus fiscali, è necessario indicare la data iniziale e finale del periodo di competenza, secondo le modalità sopra descritte. Precisiamo che, in assenza di tale indicazione, l’intero periodo viene attribuito al bonus o all’ulteriore detrazione L. 21/2020.

Inoltre, se il compenso annuale (o plurimensile) viene erogato in un mese diverso da dicembre (o dal mese di fine rapporto), per ottenere la ripartizione automatica dei giorni tra i due bonus fiscali, occorre attivare il conguaglio fiscale. Ricordiamo che, a tale scopo, è sufficiente selezionare la voce 605 dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 (‘Conguaglio anno corrente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’ (viene riportato ‘1’ nel campo Quantità).

Elaborando la busta paga interessata, il numero di giorni utili per il bonus fiscale L. 190/2014 viene riportato sulla voce 62A, mentre il numero di giorni utili per il bonus fiscale o l’ulteriore detrazione L. 21/2020 viene riportato sulla voce 62B. Entrambe le voci sono visibili nel Dettaglio del cedolino e vengono considerate ai fini del conguaglio fiscale.

Ottobre 2020
(acred776)
RECUPERO BONUS LAVORO IN SEDE

Dal mese di ottobre 2020, è possibile recuperare il bonus lavoro in sede indebitamente erogato nei mesi precedenti.
Per recuperare l’intero bonus erogato, è sufficiente indicare la nuova voce 6BC (elenco voci, punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’) sulle Variazioni Mensili del mese del mese in cui si intende effettuare il recupero.
La voce 6BC recupera l’importo erogato (voce 6BE) nell’intero periodo da marzo 2020 fino al mese precedente.
In caso di recupero “parziale”, occorre indicare il valore da recuperare nel campo Importo Totale della voce 6BC.

Non essendoci disposizioni ufficiali in merito al versamento del premio recuperato, sul modello F24 viene utilizzato il codice tributo 1699, indicando il valore a debito (relativo al recupero) separatamente da quello a credito, secondo lo stesso criterio adottato per il recupero del bonus D.L. 190/2014 (codice tributo 1655).
Secondo quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il codice tributo 1699 consente l’indicazione di importi sia a credito che a debito; tuttavia, alcuni software (home-banking) potrebbero non accettare il tributo con l’importo a debito.

Settembre 2020
(acred775)
CEDOLINO – ANNO CORRENTE

Ricordiamo che il servizio Cedolino – Anno Corrente può essere utilizzato per inserire i dati relativi a periodi NON elaborati (mesi precedenti all’inizio della gestione Paghe, dati relativi precedenti rapporti di lavoro, ecc.).

Con il presente aggiornamento, sul servizio Cedolino – Anno Corrente sono stati aggiunti i seguenti campi:

  • Bonus L. 21/2020’ e ‘Detrazione L. 21/2020’, nei quali è possibile indicare il valore del nuovo bonus e dell’ulteriore detrazione previsti dalla Legge 21/2020 (aggiornamento di luglio 2020 Acred768). Gli importi in questione possono essere inseriti su periodi non elaborati successivi a giugno 2020.

  • Bonus lavoro in sede’, nel quale è possibile indicare il valore del “premio” previsto dall’art. 63 del D.L. 18/2020 (aggiornamenti di marzo e aprile 2020 Acred750 / Acred751 / Acred754). L’importo in questione può essere inserito su un mese non elaborato successivo a febbraio 2020.

I nuovi campi si trovano nella sezione ‘Irpef: Bonus e detassazione’, nella quale è presente anche il Bonus L. 190/2014, erogato fino a giugno 2020 ed eventualmente in fase di conguaglio (nella stessa sezione erano già presenti anche i campi relativi alle somme detassate e all’imposta sostitutiva).

ATTEZIONE: Precisiamo che, in fase di conguaglio fiscale, occorre distinguere il periodo utile per il bonus L. 190/2014 da quello relativo al bonus o alla detrazione L. 21/2020. Per il solo anno 2020, quindi, i giorni utili per detrazioni (validi anche per i bonus fiscali) devono essere inseriti separando il periodo gennaio – giugno dal periodo luglio – dicembre.

In conseguenza di quanto detto sopra, il campo ‘Giorni utili per detrazioni’ (sezione ‘Irpef: Anno corrente’) deve essere compilato indicando i giorni “maturati” fino al 30/06/2020 in un mese non elaborato del periodo gennaio – giugno, ed i giorni “maturati” dal 1/07/2020 in un mese non elaborato del periodo luglio – dicembre.
Ricordiamo che il campo ‘Giorni utili per detrazioni’ può essere utilizzato anche per modificare (laddove necessario) i giorni presenti nei mesi elaborati: anche in tale evenienza, per l’anno 2020 occorre intervenire separatamente sui giorni relativi al periodo gennaio – giugno da quelli relativi al periodo luglio – dicembre.

Luglio 2020
(acred769)
BONUS E DETRAZIONE L. 21/2020

Con l’aggiornamento Acred768 del 21/07/2020, è stata rilasciata la gestione del nuovo bonus fiscale (“trattamento integrativo”) e della nuova detrazione previsti dalla Legge 21/2020. Ricordiamo che il sostituto d’imposta deve applicare automaticamente i suddetti trattamenti, sulla base delle informazioni in suo possesso.
Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto la stampa di una comunicazione che può essere utilizzata, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, per richiedere al sostituto la non applicazione, o l’applicazione secondo particolari modalità, del nuovo bonus e della nuova detrazione. Nella comunicazione è riportata anche una sezione informativa, nella quale vengono illustrati i criteri di calcolo e di applicazione delle nuove disposizioni fiscali da parte del sostituto.
Facciamo presente (come anticipato nell’aggiornamento Acred768) che potrebbe risultare necessario modificare la suddetta comunicazione, nel momento in cui saranno emanate le necessarie indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate (i punti dubbi sono documentati nell’aggiornamento Acred768). Rimane quindi facoltà dell’Utente decidere se consegnare adesso la comunicazione, oppure attendere la pubblicazione di un’apposita circolare da parte dell’Agenzia.

La stampa della comunicazione viene prodotta dal programma ‘STABONUL’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Ogni comunicazione è composta da due pagine: la prima pagina consiste nella dichiarazione del soggetto interessato, mentre nella seconda è riportata l’informativa.
Tramite le opzioni previste, è possibile produrre un solo modello senza dati anagrafici, oppure un modello con i dati anagrafici per tutti i soggetti “in forza” o, in alternativa, soltanto per i soggetti assunti, nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale.
Tra i parametri del programma, è presente anche un’opzione che consente di far comparire, o meno, una nota relativa ai conguagli rispetto a precedenti rapporti di lavoro (al punto 2 della dichiarazione).

Luglio 2020
(acred768)
BONUS E DETRAZIONE FISCALE

Dal mese di luglio 2020, decade il bonus fiscale L. 190/2014 ed entrano in vigore il nuovo bonus (“trattamento integrativo”) e la nuova detrazione previsti dalla Legge 21/2020. Alla data del presente aggiornamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate non è stata fornita alcuna indicazione in merito ai criteri di calcolo dei trattamenti in questione.
L’unica disposizione emanata dall’Agenzia consiste nella risoluzione n. 35 del 26/06/2020, con la quale è stato istituito il codice tributo ‘1701’, da utilizzare per la compensazione in F24 del nuovo bonus fiscale.
Con il presente aggiornamento, rilasciamo una prima versione del calcolo in busta paga del nuovo bonus e della nuova detrazione, oltre alla gestione del nuovo tributo ‘1701’, riservandoci eventualmente di modificare quanto rilasciato sulla base delle indicazioni che saranno successivamente fornite dall’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che i suddetti bonus e detrazione L. 21/2020 devono essere applicati automaticamente dal sostituto d’imposta, senza che sia necessaria alcuna dichiarazione da parte dei dipendenti o dei collaboratori interessati; questi ultimi possono tuttavia richiedere che il bonus e la detrazione non vengano applicati, oppure che vengano applicati soltanto in sede di conguaglio, analogamente a quanto già previsto per il precedente bonus L. 190/2014.
Nella gestione predisposta, abbiamo ritenuto opportuno considerare le opzioni eventualmente già impostate, sul servizio Detrazioni e ANF, in relazione al precedente bonus L. 190/2014. In particolare, per i soggetti sui quali è stata impostata l’applicazione del precedente bonus solo in fase di conguaglio, sia il nuovo bonus che la nuova detrazione vengono applicati soltanto al momento del conguaglio fiscale. Nei casi in cui, invece, è stata impostata la non applicazione del precedente bonus, anche il nuovo bonus e la nuova detrazione non vengono applicati. Per applicare la nuova detrazione, inoltre, è necessario che le detrazioni per lavoro dipendente non risultino disabilitate sul servizio Detrazioni e ANF.

Il nuovo bonus e la nuova detrazione vengono quindi applicati automaticamente (con l’esclusione dei casi sopra indicati) a partire dalla busta paga relativa al mese di luglio 2020, sia per quanto riguarda il calcolo mensile che il conguaglio annuale (quest’ultimo, ovviamente, viene effettuato in caso di cessazione del rapporto di lavoro).

Nel calcolo mensile, il nuovo bonus e la nuova detrazione vengono determinati prendendo a riferimento l’imponibile annuale previsto, già considerato nel calcolo del precedente bonus e delle altre detrazioni. Ricordiamo che il valore dell’imponibile annuale previsto è riportato, nel dettaglio del cedolino, nel campo Importo Totale della voce 623 (per ulteriori indicazioni, fare riferimento agli aggiornamenti di giugno 2014 Acred536 e maggio 2014 Acred534).

Anche in fase di conguaglio annuale, l’imponibile considerato nel calcolo del nuovo bonus e della nuova detrazione viene determinato secondo gli stessi criteri adottati per il precedente bonus e per le altre detrazioni. Facciamo inoltre presente che il conguaglio continua ad essere effettuato anche per il precedente bonus L. 190/2014.

Sia il nuovo bonus che la nuova detrazione spettano soltanto ai soggetti per i quali l’Irpef lorda risulta superiore alle detrazioni per lavoro dipendente (analogamente a quanto previsto per il precedente bonus).

Per quanto riguarda il nuovo bonus, l’importo spettante per l’intero periodo (luglio – dicembre) corrisponde ad E. 600, limitatamente ai redditi annuali non superiori ad E. 28.000,00.
Relativamente alla nuova detrazione, l’importo spettante per l’intero periodo viene calcolato come segue:

  • redditi compresi tra E. 28.000,01 ed E. 35.000,00 spettano E. 480 + 120 * (35.000 – reddito) / 7.000
  • redditi compresi tra E. 35.000,01 ed E. 40.000,00 spettano E. 480 * (40.000 – reddito) / 5.000

Sia per il nuovo bonus che per la nuova detrazione, l’importo spettante deve essere rapportato ai giorni di calendario “utili” del periodo luglio – dicembre 2020; per tale periodo viene considerato un totale 184 giorni di calendario.
Nel calcolo mensile, l’importo spettante viene rapportato ai giorni complessivi del suddetto periodo e moltiplicato per i giorni utili del mese. Nel calcolo annuale, vengono rilevati i giorni utili dell’intero periodo.

Per quanto riguarda il precedente bonus L. 190/2014, al momento del conguaglio fiscale vengono considerati i giorni utili del periodo gennaio – giugno 2020; per tale periodo viene considerato un totale 182 giorni di calendario.

Dal momento che l’anno 2020 è bisestile, il totale di 366 giorni viene automaticamente limitato a 365, secondo gli stessi criteri applicati nei precedenti anni bisestili. Tale modalità continua ad essere adottata per le normali detrazioni per lavoro dipendente, mentre per entrambi i bonus e per la nuova detrazione occorrerà attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, per capire come andranno limitati i giorni relativi ai due periodi dell’anno.

Nel caso in cui, al momento del conguaglio, debba essere recuperato un importo superiore ad E. 60 (sia per il nuovo bonus che per la nuova detrazione) il recupero nei confronti del dipendente va effettuato in 8 rate. Riteniamo che tale disposizione riguardi esclusivamente il conguaglio di fine anno, quindi non viene applicata in caso di cessazione del rapporto.
In assenza di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, non è chiaro come debba essere determinato il suddetto recupero per la nuova detrazione, nel caso in cui il valore delle detrazioni sia maggiore dell’imposta lorda.

Senza le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, risulta impossibile stabilire come debba essere applicata la norma, prevista dal D.L. 34/2020, in base alla quale non si dovrebbe tenere conto del minor reddito percepito a causa dei congedi o delle integrazioni salariali usufruiti nel periodo di emergenza Covid. In particolare, non è chiaro se il maggior reddito, che il dipendente avrebbe percepito lavorando per l’intero periodo, debba essere considerato soltanto per i soggetti “incapienti” (coloro per i quali l’Irpef lorda risulta inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente) oppure anche per i soggetti che hanno un reddito di poco inferiore ai limiti massimi oltre i quali non spettano i bonus fiscali o la nuova detrazione (per questi ultimi, il reddito che avrebbero percepito lavorando potrebbe superare la soglia massima prevista).

Anticipiamo che stiamo predisponendo un modello di dichiarazione che potrà essere utilizzato per richiedere particolari modalità di applicazione (o non applicazione) del nuovo bonus e della nuova detrazione. Il modello sarà rilasciato con i prossimi aggiornamenti, tuttavia facciamo presente che sarà opportuno attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, per consegnare tale modello ai soggetti interessati. Sul modello, infatti, devono essere descritti dettagliatamente i criteri di spettanza e di applicazione delle nuove disposizioni: in assenza della circolare dell’Agenzia, i criteri indicati potrebbero non risultare conformi e, in tal caso, diventerebbe necessario modificarlo e consegnarlo nuovamente.

Segnaliamo che è opportuno verificare se il precedente bonus L. 190/2014 è stato bloccato impostando la voce 66A sulle Voci Fisse con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’. Ricordiamo che tale modalità di blocco era prevista prima del rilascio dell’apposita opzione sul servizio ‘Detrazioni e ANF' (aggiornamento di gennaio 2018 Acred677).
A tale scopo, è possibile generare la stampa delle Voci Fisse, tramite il programma ‘STVOCFIS’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Stampe di controllo’). Per maggiore praticità, consigliamo di aprire a video la stampa prodotta e cercare la voce 66A con la funzione di ricerca del browser (tasto CTRL + tasto F).
La voce 66A non ha alcun effetto sul nuovo bonus e sulla nuova detrazione: nei casi in questione, quindi, per bloccare il nuovo bonus e la nuova detrazione, occorre utilizzare l’opzione disponibile sul servizio ‘Detrazioni e ANF’.

Nel dettaglio del cedolino, il valore del nuovo bonus erogato nel mese è riportato nel campo Importo Totale della voce 67F, mentre sulla voce 67D è indicato il valore spettante per l’intero periodo. In fase di conguaglio, nel campo Importo Unitario della voce 67F viene riportato il totale del bonus erogato nei mesi precedenti e, nel campo Importo Totale della stessa voce, viene indicata la differenza rispetto al valore spettante (la differenza è negativa in caso di recupero).
Sempre nel dettaglio del cedolino, il valore della nuova detrazione è riportato nel campo Importo Totale della voce 62F (calcolo mensile) oppure 63F (conguaglio annuale).

Sulla busta paga, sia il nuovo bonus che la nuova detrazione sono riportati nella parte centrale del cedolino. La nuova detrazione è anche inclusa nel rigo relativo al totale detrazioni (mensili o annuali).
Sulla nota contabile, il nuovo bonus viene riportato sugli stessi movimenti utilizzati per il precedente bonus (al momento del conguaglio, se sono presenti entrambi, gli importi vengono sommati).
Per quanto riguarda il modello F24, il tributo ‘1701’, relativo al nuovo bonus, viene gestito secondo gli stessi criteri previsti per il tributo ‘1655’, relativo al precedente bonus.

Maggio 2020
(acred761)
PREMIO LAVORO IN SEDE

A seguito del presente aggiornamento, è possibile erogare il premio per lavoro in sede nei mesi da maggio a dicembre 2020, per quanto riguarda i dipendenti che non avessero percepito il premio nei mesi precedenti (marzo o aprile).

La mancata erogazione del premio entro il mese di aprile, dovrebbe riguardare i soli dipendenti che non avevano i requisiti previsti per l’erogazione automatica (reddito anno precedente assente o superiore ad E. 40.000, data assunzione successiva al 1/01/2019). Nei casi in questione, se il dipendente presenta una dichiarazione di spettanza del premio, occorre procedere all’erogazione nel primo mese utile, impostando la condizione di “forzatura”: inserire la voce 6BA sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’, in corrispondenza di una delle opzioni ‘Forza erogazione con calcolo a giorni / ad ore’ (in entrambi i casi, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità)

Nel caso in cui si rendesse necessario erogare il premio, in un mese successivo ad aprile, per la generalità dei dipendenti (situazione che può presentarsi soltanto se non è stata attivata l’erogazione nel mese di aprile), occorre selezionare la 6BA dall’elenco al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’, in corrispondenza di una delle opzioni ‘Attiva erogazione con calcolo a giorni / ad ore – mesi successivi ad aprile’ (viene riportato il valore ‘2’ nel campo Importo Totale).

Precisiamo che il premio viene erogato automaticamente, tramite le opzioni sopra descritte, soltanto se non è già stato erogato in un mese precedente. Se occorresse erogare (per qualsiasi motivo) una “integrazione” del premio precedentemente erogato, il valore da erogare dovrebbe essere indicato nel campo Importo Totale della voce 6BE.
Per il momento, non è previsto il recupero (trattenuta) di un premio indebitamente erogato, in quanto l’Agenzia delle Entrate non ha emanato disposizioni in merito al versamento dell’importo recuperato (in particolare, non è confermato che si possa utilizzare il codice tributo ‘1699’ per versare l’importo a debito).

Ricordiamo che il premio per lavoro in sede viene calcolato in relazione alle presenze del mese di marzo 2020, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di aprile 2020 Acred754 / Acred756.

Aprile 2020
(acred757)
PREMIO LAVORO IN SEDE – INTERMITTENTI

Per i lavoratori intermittenti, è stata predisposta un’apposita modalità di calcolo del premio per lavoro in sede.
Come indicato nell’aggiornamento Acred754 del 22/04/2020, il premio viene determinato in riferimento alle presenze del mese di marzo, rapportando (su base oraria o giornaliera) il periodo lavorato a quello lavorabile.
Nel caso dei lavoratori intermittenti, l’orario lavorabile viene determinato come per gli altri dipendenti, ossia rilevando (a seconda del criterio prescelto) le ore o i giorni presenti sulla finestra ‘Orario lavorabile’. Considerando che, per i lavoratori intermittenti, su tale finestra viene generalmente inserito l’orario di lavoro svolto, il premio risultante corrisponderà sempre al valore intero (100 euro), anche nel caso di un solo giorno di lavoro. Pur tenendo presente che si tratta dello stesso principio che viene applicato ai lavoratori con orario part-time, tale risultato appare quantomeno dubbio.

Con il presente aggiornamento, abbiamo perciò predisposto un’opzione apposita per i lavoratori intermittenti, tramite la quale è possibile calcolare il premio in proporzione alla stessa percentuale applicata alla retribuzione del mese di marzo. Ricordiamo che tale percentuale corrisponde al rapporto tra l’orario effettivo dell’intermittente e l’orario lavorabile del full-time (in caso di paga mensilizzata) oppure il coefficiente contrattuale (in caso di paga oraria).
Per impostare il suddetto criterio di calcolo, occorre indicare la voce 6BB sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’, in corrispondenza dell’opzione ‘Calcolo intermittenti in percentuale’ (in tal modo, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Totale). Precisiamo che la voce 6BB può anche essere inserita a livello generale, in quanto ha effetto esclusivamente sugli intermittenti (vengono considerati i dipendenti che, nel mese di marzo, avevano il codice ‘60’ nel campo Situazione Contributiva). La percentuale retributiva, rilevata dalla voce 032 del cedolino di marzo, viene utilizzata per determinare il premio da erogare (quest’ultimo è riportato sulla voce 6BE).
Rimane quindi all’Utente la scelta di adottare il suddetto criterio di calcolo per i lavoratori intermittenti.

Aprile 2020
(acred756)
PREMIO LAVORO IN SEDE

Segnaliamo la seguente condizione per quanto riguarda il calcolo del premio per lavoro in sede: se, nel mese di marzo 2020, si sono verificate delle assenze che non coprono l’intera giornata (permessi, integrazioni salariali, ecc.) e le ore rimanenti sono state lavorate in smart-working, i giorni in questione vengono considerati nel calcolo del premio, nel caso in cui venga effettuato il calcolo a giorni (in quanto tali giorni non figurano nel campo Importo Unitario della voce di smart-working).
Nel caso in questione, quindi, è opportuno impostare il calcolo del premio ad ore, utilizzando l’apposita opzione predisposta con l’aggiornamento Acred754 del 22/04/2020 (valore ‘10’ nel campo Importo Unitario della voce 6BA). Ricordiamo che il calcolo ad ore è previsto, dalle disposizioni, in alternativa al calcolo a giorni ed è quindi da considerare corretto.
Se invece, in tali situazioni, si intende effettuare comunque il calcolo a giorni, occorre indicare il numero di giorni utili nel campo Importo Unitario della voce 6BE.

Aprile 2020
(acred754)
PREMIO LAVORO IN SEDE

Con gli aggiornamenti relativi al mese di marzo 2020, è stata predisposta l’erogazione del premio previsto dall’art. 63 del D.L. 18/2020, secondo i criteri indicati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 3/04/2020.
In particolare, nell’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020 era stato previsto il calcolo del premio in proporzione al rapporto tra giorni lavorati e giorni lavorabili, coerentemente con quanto previsto dal D.L. 18/2020. Con il successivo aggiornamento Acred751 del 5/04/2020 è stato poi predisposto il calcolo in proporzione al rapporto tra ore lavorate ed ore lavorabili, come espressamente previsto dalla circolare 8/E sopra citata.
Con l’aggiornamento Acred751, è stato anche consigliato di posticipare al mese di aprile l’erogazione del premio, in considerazione dei numerosi dubbi derivanti dalle indicazioni contraddittorie riportate nella circolare 8/E.

La successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 9/04/2020 ha nuovamente confermato che il calcolo del premio può essere effettuato sulla base dei giorni, lasciando comunque la possibilità di adottare un calcolo ad ore.
Con il presente aggiornamento, viene rilasciato il calcolo automatico del premio sulle buste paga relative al mese di aprile, con la scelta del criterio di calcolo da adottare (sulla base dei giorni oppure delle ore).
Riteniamo, inoltre, che la risoluzione 18/E abbia sufficiente chiarito i seguenti punti:

  • I periodi di assenza (ferie, permessi, malattia, congedi, aspettative, ecc.) e di lavoro in smart-working, non sono utili ai fini del premio. Ovviamente, i periodi in questione assumono una diversa rilevanza a seconda del criterio di calcolo adottato (a giorni oppure ad ore).
  • In caso di orario part-time, il premio spetta comunque in misura intera. La proporzione deve quindi essere effettuata in riferimento all’orario lavorabile del part-time (anziché del full-time), anche in questo caso con risultati diversi a seconda del criterio di calcolo adottato (a giorni oppure ad ore).

Per attivare l’erogazione del premio sulla busta paga di aprile, inserire la voce 6BA sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’, in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva erogazione’ (in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Totale).
La voce 6BA può essere inserita sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (consigliamo a livello generale), effettuando una storicizzazione in data 01/04/2020 e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Per l’erogazione del premio sulla busta paga di aprile, è possibile scegliere uno dei due criteri previsti:

  • Calcolo a giorni: viene impostato automaticamente selezionando la voce 6BA come sopra indicato. Nel calcolo a giorni, viene effettuato il rapporto tra i giorni lavorati ordinari ed i giorni lavorabili, escludendo i giorni interi di assenza (di qualsiasi genere) ed i giorni interamente lavorati in smart-working.
  • Calcolo ad ore: per impostarlo, occorre selezionare la voce 6BA in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva erogazione con calcolo ad ore’ (viene riportato il valore ‘10’ nel campo Importo Unitario, oltre al valore ‘1’ nel campo Importo Totale). Nel calcolo ad ore, viene effettuato il rapporto tra le ore lavorate ordinarie e le ore lavorabili, escludendo le ore di assenza (di qualsiasi genere) e le ore lavorate in smart-working.

Ricordiamo che il premio viene calcolato sulla base del periodo di lavoro svolto (in sede) nel mese di marzo 2020.
Sulla busta paga di aprile, i giorni o le ore lavorabili e lavorati vengono quindi rilevati dai cedolini e dalle presenze relativi al mese di marzo 2020. A tale scopo, si considerano anche eventuali buste paga aggiuntive rispetto a quella di fine mese: in tale situazione, tuttavia, l’orario lavorabile viene ricostruito in base alla condizione di fine mese, mentre quello lavorato viene rilevato dai singoli cedolini elaborati.
Dal mese di marzo 2020, si rilevano le seguenti voci (visibili nel Dettaglio dei cedolini):

  • per il calcolo a giorni, i giorni lavorati riportati nel campo Quantità della voce 098, mentre i giorni lavorabili vengono rilevati dalle presenze (come già detto, sulla base della condizione di fine mese);
  • per il calcolo ad ore, le ore lavorate e lavorabili riportate nel campo Quantità delle voci 091 e 090;
  • i giorni o le ore di lavoro in smart-working, dai campi Importo Unitario o Quantità delle voci 21S e 2AS.

Come già precisato nell’aggiornamento Acred752 del 7/04/2020, il lavoro straordinario non viene considerato ai fini del premio, in quanto non rientra nell’orario lavorabile, che costituisce la base per il calcolo del premio.

Per procedere all’erogazione automatica del premio, vengono controllate le stesse condizioni previste nei precedenti aggiornamenti: viene verificato che l’imponibile Irpef risultante dal conguaglio di fine anno 2019 non sia superiore ad E. 40.000 e che il rapporto di lavoro non sia iniziato successivamente al 1/01/2019 (controllando la data di assunzione). Nel caso in cui si intenda erogare il premio, su richiesta del dipendente, anche in assenza di tali condizioni occorre selezionare la voce 6BA con l’opzione ‘Forza erogazione’ (viene riportato anche il valore ‘1’ nel campo Quantità), inserendola in questo caso sulle Voci Fisse del singolo dipendente. Con il presente aggiornamento, la condizione di “forzatura” è stata prevista anche con l’opzione di calcolo ad ore.

NOTA: Nel caso in cui venga “forzata” l’erogazione del premio su un dipendente assunto nel mese di marzo 2020, per il calcolo del premio è necessario che le presenze relative allo stesso mese di marzo siano state quantomeno confermate (sul servizio Presenze, in corrispondenza del mese di marzo 2020, non deve comparire il messaggio ‘Non trovato’). In tutti gli altri casi, non è necessario che le presenze di marzo risultino confermate (in generale, se sul servizio Presenze compare il messaggio ‘Non trovato’, il mese viene considerato interamente lavorato).

Per quanto riguarda le situazioni nelle quali non è possibile procedere all’erogazione automatica del premio (assunzione successiva al 1/01/2019), è stata predisposta la stampa di un’autocertificazione che il dipendente può presentare al datore di lavoro, per dichiarare se il reddito percepito nell’anno 2019 supera, o meno, il limite di E. 40.000.
Per generare la stampa in questione, utilizzare il programma ‘STADIPRE’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Sulla procedura, nella data iniziale e finale deve essere indicato il mese da elaborare (aprile 2020), in modo da considerare soltanto i dipendenti in forza nello stesso mese.
Nelle opzioni del programma, risulta barrata la casella ‘Seleziona i soli dipendenti assunti a partire dal 1/01/2019’: in tal modo, la stampa viene prodotta solo per i soggetti che resterebbero esclusi dall’erogazione automatica del premio. In alternativa, è possibile produrre la stampa per tutti i dipendenti, togliendo la spunta dalla casella.
La stampa prodotta è ‘premio.dipe’, che deve essere convertita in pdf impostando ‘Compresso’ a 15.

Al momento dell’elaborazione della busta paga di aprile, viene controllato automaticamente che il premio non sia già stato erogato sulla busta paga relativa al mese di marzo. In particolare, viene verificato che la voce di erogazione del premio (6BE) non risulti presente nel cedolino di marzo, con un valore maggiore di zero nel campo Importo Totale. Se il premio risulta già erogato nel mese di marzo, non viene erogato automaticamente sulla busta paga di aprile.
L’erogazione avviene esclusivamente sulla busta paga di fine mese (in presenza di più cedolini nel mese di aprile).

Ricordiamo che il valore del premio erogato viene riportato sulla voce 6BE, nel campo Importo Totale.
Nel caso in cui si debba modificare, per qualsiasi motivo, il numero di giorni o di ore (a seconda del criterio adottato) considerati nel calcolo del premio, è possibile inserire la voce 6BE indicando il numero di giorni o di ore lavorabili nel campo Quantità ed il numero di giorni o di ore lavorati nel campo Importo Unitario. Rimane comunque possibile forzare direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

Come indicato nell’aggiornamento Acred751 del 5/04/2020, la somma erogata viene trasferita sull’Archivio Tributi con il codice tributo ‘1699’ (risoluzione 17/E del 31/03/2020), per essere poi portata in compensazione sul modello F24 secondo gli stessi criteri adottati per il bonus fiscale. Anche sulla nota contabile, il premio viene indicato su appositi movimenti contabili, analoghi a quelli previsti per il bonus fiscale.
Al momento, non ci sono indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito ad un eventuale recupero del premio indebitamente erogato (in particolare per quanto riguarda il versamento sul modello F24).

Marzo 2020
(acred751)
PREMIO LAVORO IN SEDE

Con la circolare n. 8 del 3/04/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni in merito al calcolo del premio previsto dall’art. 63 del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020. Inoltre, con la risoluzione n. 17 del 31/03/2020, è stato istituito il nuovo codice tributo ‘1699’, da utilizzare per la compensazione, sul modello F24, del premio erogato.

Precisiamo, innanzitutto, che l’erogazione del premio sulla busta paga del mese di marzo rimane “facoltativa”: per attivarla, occorre inserire la voce 6BA sulle Voci Fisse,selezionandola dall’elenco al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’, in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva erogazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Totale). La voce in questione può essere inserita a qualsiasi livello (generale, ditta, ecc.), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
I controlli effettuati in caso di attivazione sono gli stessi previsti nell’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020: viene verificato che l’imponibile Irpef risultante dal conguaglio di fine anno 2019 non sia superiore ad E. 40.000 e che il rapporto di lavoro non sia iniziato successivamente al 1/01/2019 (controllando la data di assunzione). Nel caso in cui si intenda erogare il premio anche in assenza di tali condizioni (su richiesta del dipendente), è possibile selezionare la voce 6BA con l’opzione ‘Forza erogazione’, inserendola in questo caso sulle Voci Fisse del singolo dipendente.
Ricordiamo che il premio erogato viene riportato sulla voce 6BE, nel campo Importo Totale (aggiornamento Acred750).

Con il precedente aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, era stato predisposto il calcolo del premio in proporzione al rapporto tra giorni lavorati (escludendo i giorni di lavoro in smart-working) e giorni lavorabili, coerentemente con quanto previsto dal suddetto decreto, oltre che con le anticipazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate ad Assosoftware.
Secondo la circolare 8/E sopra citata, invece, il premio deve essere calcolato in proporzione al rapporto tra le ore lavorate e le ore lavorabili (punto 4.1 della circolare), sempre con l’esclusione del lavoro in smart-working (punto 4.5).
Viene inoltre confermato che, in caso di cessazione del rapporto nel mese di marzo, il periodo in cui il dipendente non è stato in forza non è utile per il calcolo del premio (punto 4.2 della circolare).
Con il presente aggiornamento, il calcolo del premio è stato quindi modificato secondo le suddette indicazioni: l’importo di 100 euro viene proporzionato al rapporto tra le ore effettivamente lavorate (con esclusione di quelle in smart-working) e le ore lavorabili dell’intero mese (queste ultime determinate secondo l’orario svolto dal dipendente).

Nella circolare sono poi riportate alcune indicazioni, a nostro avviso non molto chiare, in merito al calcolo da effettuare per i dipendenti con orario part-time, oppure in caso di assenza per ferie, malattia o congedi.
Per quanto riguarda il part-time, al punto 4.4 è indicato che “indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede”. Tale indicazione, in combinazione con quanto indicato al punto 4.1 della stessa circolare, può essere intesa nel senso che, per il part-time, occorre proporzionare le ore lavorate alle ore lavorabili dello stesso part-time, oppure che occorre proporzionarle alle ore lavorabili del full-time. E’ stata quindi prevista la possibilità di attivare il calcolo del premio secondo l’interpretazione che si intende adottare.
Il calcolo del premio, se attivato tramite la voce 6BA con l’opzione ‘Attiva erogazione’ (‘1’ nel campo Importo Totale), viene effettuato rapportando le ore lavorate del part-time alle ore lavorabili dello stesso part-time. Se, invece, si intende rapportare le ore lavorate del part-time alle ore lavorabili del full-time, occorre attivare il calcolo del premio selezionando la voce 6BA con l’opzione ‘Attiva erogazione + calcolo part-time in proporzione ad ore lavorabili full-time’ (viene riportato ‘1’ sia nel campo Importo Unitario che nel campo Importo Totale). Anche in questo caso, la voce 6BA può essere inserita sulle Voci Fisse a qualsiasi livello, in quanto la nuova opzione ha effetto esclusivamente per i dipendenti part-time. Precisiamo che, per questi ultimi, il calcolo delle ore lavorabili full-time viene effettuato ricostruendo il calendario mensile secondo l’orario settimanale riportato nel rigo 'Full-time', sul servizio 'Accessori – Orario Settimanale'.

Relativamente all’assenza per ferie, malattia o congedi, al punto 4.4 è riportata la seguente indicazione: "in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto - né al numeratore né al denominatore - le giornate di ferie o di malattia". Prendendo tale indicazione alla lettera, nel caso (ad esempio) di un solo giorno di lavoro e assenza per ferie o malattia nella parte rimanente del mese, il premio dovrebbe essere erogato in misura intera (in quanto escludendo il periodo di ferie o malattia sia dal numeratore che dal denominatore, il risultato è che rimangono solo le ore lavorate in entrambi i termini ed il rapporto è quindi uguale a 1). Tale risultato è in netta contraddizione con la prima parte della stessa indicazione ("premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro").
Riteniamo, pertanto, che la suddetta indicazione debba essere intesa nel senso di escludere l’assenza per ferie o malattia dal periodo utile per il calcolo del premio (ossia le ore lavorate, riportate al numeratore), mantenendo invece inalterate le ore lavorabili (riportate al denominatore). Considerando i dubbi derivanti dall’apparente contraddizione di quanto indicato nella circolare, a nostro avviso sarebbe opportuno attendere un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Dal momento che le indicazioni riportate nella circolare non consentono di stabilire, con certezza, quale sia il criterio di calcolo da adottare in situazioni frequenti quali il part-time o l’assenza per ferie o malattia, consigliamo di posticipare al mese di aprile l’erogazione del premio, a fine di ottenere i necessari chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate.
A questo proposito, nella circolare viene confermato che l’erogazione può avvenire anche in un mese successivo ad aprile (punto 4.7), purché entro il termine previsto per il conguaglio fiscale di fine anno.

Infine, per quanto riguarda l’attestazione del reddito dell’anno precedente, al punto 4.8 della circolare viene precisato che il dipendente deve rilasciare al sostituto un’apposita autodichiarazione "qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente". A nostro avviso, tale condizione si presenta anche nel caso in cui il sostituto abbia rilasciato la CU/2020 (anno di competenza 2019) al dipendente, ma il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 1/01/2019, in quanto tale CU non sarà necessariamente comprensiva di altri eventuali rapporti di lavoro svoltisi nell’anno precedente.

Nel caso in cui venga erogato il premio, a seguito del presente aggiornamento viene anche trasferito, sull’Archivio Tributi, il corrispondente credito con il nuovo codice tributo ‘1699. Tale tributo viene poi riportato in compensazione, sul modello F24, secondo le stesse modalità previste per il credito derivante dal bonus fiscale L. 190/2014 (tributo 1655).
Sulla nota contabile, il credito derivante dal premio viene adesso riportato su un apposito rigo della parte centrale (codice movimento contabile ‘2006503’), con gli stessi conti in Dare / Avere previsti per il bonus fiscale.

Marzo 2020
(acred750)
PREMIO LAVORO IN SEDE

Il decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, all’articolo 63, ha previsto l’erogazione di un premio ai lavoratori dipendenti che, nel mese di marzo 2020, abbiamo svolto il lavoro presso la sede dell’azienda nella quale sono occupati.
L’importo del premio deve essere “pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese” (marzo 2020). Tale importo “non concorre alla formazione del reddito”.
Il premio spetta ai soli dipendenti che abbiano un reddito dell’anno precedente (2019) non superiore ad E. 40.000.
Il sostituto d’imposta deve riconoscere automaticamente il suddetto premio, erogandolo “a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno”.
Lo stesso sostituto deve poi recuperare l’importo erogato effettuando una compensazione sul modello F24.

In merito ai criteri di calcolo del premio, non è chiaro quale siano i giorni da considerare (giorni lavorabili, giorni di calendario, ecc.). Inoltre, non è chiaro come si debbano considerare i giorni di lavoro svolti solo parzialmente in azienda (ad esempio nei casi di smart-working parziale, orario part-time, orario ridotto, ecc.).
Per quanto riguarda il sostituto d’imposta, non è chiaro se il premio debba essere riconosciuto automaticamente anche nel caso in cui il dipendente non sia stato in forza per tutto l’anno precedente. Inoltre, non è stato ancora istituito il codice tributo da utilizzare per effettuare la compensazione sul modello F24.

Pur in assenza di qualsiasi indicazione al di fuori di quanto previsto dal decreto, con il presente aggiornamento abbiamo comunque previsto la possibilità di erogare il suddetto premio sulle buste paga di marzo. Tuttavia, a causa dei numerosi dubbi che sussistono sui criteri di calcolo del premio, e tenendo conto dell’impossibilità di compensare su F24 l’importo erogato, consigliamo di non erogare il premio, laddove possibile, fino a quando non saranno pubblicate le necessarie indicazioni da parte degli enti competenti (in particolare, da parte dell’Agenzia delle Entrate).

Nel caso in cui si intenda erogare il premio senza attendere le indicazioni ufficiali, occorre inserire la voce 6BA sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’, in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva erogazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Totale). A tale scopo, è possibile operare sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta / dipendente). Precisiamo che, una volta che saranno uscite le indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, rilasceremo un apposito aggiornamento a seguito del quale NON sarà più necessario inserire la voce 6BA per erogare il premio (la voce potrà comunque essere lasciata sulle Voci Fisse, se già inserita).

La voce 6BA, se inserita come sopra indicato, verifica che l’imponibile Irpef risultante dal conguaglio di fine anno 2019 non sia superiore ad 40.000 euro. Inoltre, verifica che il dipendente risulti in forza almeno dal 1/01/2019 (data assunzione). Se entrambe le condizioni sono verificate, viene attivata l’erogazione del premio. Nel caso in cui si desideri erogare il premio anche in assenza delle suddette condizioni, è possibile selezionare la voce 6BA in corrispondenza dell’opzione ‘Forza erogazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
Quando risulta attivata l’erogazione, il premio viene determinato dalla voce 6BE, riportata nella parte centrale del cedolino. L’importo erogato viene sommato direttamente sul netto in busta (in quanto non imponibile).
Il calcolo del premio viene effettuato considerando il rapporto tra i giorni lavorati (riportati nel campo Importo Unitario della voce 6BE) ed i giorni lavorabili (campo Quantità della stessa voce), sulla base del calendario risultante dal servizio Presenze (se necessario entrambi i termini possono essere “forzati” sulla voce 6BE). Dal numero di giorni lavorati, vengono decurtati quelli eventualmente indicati sulle voci di smart-working 21S e 2AS, descritte al punto 2.1.
Nel campo Importo Totale della voce 6BE viene riportato il valore da erogare (anch’esso può essere forzato).

In caso di erogazione del premio, sulla nota contabile viene prodotta un’apposita riga nella sezione di Dettaglio, mentre nella parte centrale il premio viene sommato al bonus fiscale L. 190/2014 (in quanto prevede lo stesso tipo di erogazione e compensazione). Come già detto, non è ancora stato istituito il tributo da utilizzare per la compensazione.

Segnaliamo che la voce 6BE viene elaborata anche in assenza dell’attivazione del premio, allo scopo di memorizzare, negli appositi campi, il numero di giorni lavorabili e lavorati relativi al mese di marzo. In tal caso, ovviamente, non viene riportata sulla stampa del cedolino o sulla nota contabile.

Dicembre 2019
(acred738)
CONGUAGLIO BONUS FISCALE L. 190/2014

Come già detto, i criteri adottati nel conguaglio del bonus fiscale non sono variati rispetto all’anno precedente.
La gestione del bonus fiscale Legge 190/2014 è descritta negli aggiornamenti di maggio e giugno 2014 Acred532 / Acred533 / Acred534 / Acred535 / Acred536, gennaio 2015 Acred555 / Acred557, gennaio 2018 Acred677, novembre 2019 Acred736. Tutti gli aggiornamenti relativi al bonus sono riportati nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.

Ricordiamo che, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente anche il conguaglio del bonus fiscale relativo allo stesso anno di competenza. In particolare, al momento del conguaglio fiscale vengono automaticamente rideterminate le condizioni di spettanza del bonus, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria, dell’imposta lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente.
Ricordiamo inoltre che il limite di reddito entro il quale spetta il bonus corrisponde ad E. 26.600, mentre la fascia di reddito nella quale viene effettuato il proporzionamento del bonus è compresa tra E. 24.600 ed E. 26.600 (aggiornamento di gennaio 2018 Acred677).

Sulla base delle condizioni di spettanza del bonus, determinate al momento del conguaglio fiscale, viene effettuato un conguaglio rispetto all’importo del bonus eventualmente erogato nel corso dell’anno: la differenza risultante viene erogata (se a credito) o trattenuta (se a debito) sulla stessa busta paga del conguaglio fiscale.

Ricordiamo, infine, che tramite l’opzione rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677, è possibile limitare l’erogazione del bonus al solo mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale. Con l’aggiornamento di novembre 2019 Acred736 è stata invece rilasciata l’opzione per abilitare il bonus anche in assenza delle detrazioni.

Novembre 2019
(acred736)
DETRAZIONI E BONUS – NUOVE OPZIONI

Sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’ sono state predisposte alcune nuove opzioni, di seguito descritte.

Nella sezione ‘Detrazioni e Bonus fiscali’ è stata aggiunta l’opzione ‘Bonus abilitato in assenza di detrazioni’, tramite la quale è possibile attivare l’erogazione del bonus L. 190/2014 anche nel caso in cui risultino “bloccate” le detrazioni (situazione che si può presentare in caso di specifica richiesta da parte del dipendente).

Sempre in merito al bonus fiscale, con il presente aggiornamento è stata effettuata una correzione per quanto riguarda la seguente condizione: in presenza di più rapporti di lavoro nell’anno, se risultava impostata l’opzione ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo – anche per i mesi da elaborare’, il calcolo mensile del bonus, nei rapporti successivi al primo, considerava anche i giorni derivanti dai rapporti precedenti, determinando così un importo mensile più alto del dovuto. In ogni caso, al momento del conguaglio fiscale il bonus veniva correttamente ricalcolato e conguagliato. Con il presente aggiornamento, il calcolo mensile del bonus risulta corretto anche nella condizione sopra descritta.

Nella sezione ‘Detrazioni e Bonus fiscali’, inoltre, è stata predisposta una nuova opzione relativa alla maggiore detrazione per figli di età inferiore a tre anni, tramite la quale è possibile ottenere automaticamente la decadenza di tale maggiorazione al raggiungimento del terzo anno di età, senza che sia necessaria una conferma da parte dell’Utente.

Ricordiamo che, fino al presente aggiornamento, la maggiore detrazione per figli di età inferiore a tre anni doveva essere abilitata barrando la casella ‘Aumento per figli di età inferiore a 3 anni’. Al raggiungimento del terzo anno di età di un figlio, occorreva confermare la variazione, effettuando una storicizzazione. Tale condizione veniva segnalata sia dal servizio che dalla stampa accessoria ‘SEGNADIP’, tramite il messaggio ‘Situazione familiare cambiata’.

La suddetta casella è stata sostituita da una “tendina”, tramite la quale è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

  • Automatico’, attribuita automaticamente al momento dell’inserimento di un nuovo dipendente. Impostando questa opzione, al raggiungimento del terzo anno di età di un figlio, NON è più necessario confermare la nuova situazione tramite una storicizzazione, ai fini del calcolo delle detrazioni (rimane comunque possibile effettuare una storicizzazione sul servizio, sebbene non sia più obbligatorio).
  • Abilitato con conferma variazione’, tramite la quale si abilita la maggiore detrazione, ma rimane necessario effettuare una storicizzazione al raggiungimento del terzo anno di età (corrisponde alla precedente casella barrata).
  • Non abilitato’, se la maggiore detrazione risulta disabilitata (corrisponde alla precedente casella non barrata).

A seguito del presente aggiornamento, le opzioni ‘Abilitato con conferma variazione’ e ‘Non abilitato’ risultano attribuite, rispettivamente, nei casi in cui la precedente casella risultava barrata o non barrata.
La nuova opzione ‘Automatico’ può essere invece impostata dall’Utente, ovviamente a sua discrezione, effettuando una storicizzazione con decorrenza uguale o successiva al 1/11/2019 (non è consigliabile impostarla su decorrenze precedenti, in quanto produrrebbe il suo effetto anche sull’eventuale rielaborazione di un mese pregresso).
Per quanto riguarda il calcolo delle detrazioni, la nuova opzione ‘Automatico’ ha l’effetto di bloccare automaticamente la maggiore detrazione nel mese successivo a quello in cui il figlio raggiunge i tre anni di età (oppure nello stesso mese, se l’età di tre anni viene raggiunta il primo giorno del mese).
L’opzione ‘Automatico’ ha anche l’effetto di inibire la segnalazione relativa al raggiungimento del terzo anno di età, per quanto riguarda la stampa di controllo ‘SEGNADIP’. Sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, invece, tale condizione continua ad essere segnalata, con il diverso messaggio ‘Situazione cambiata per figli minori di 3 anni’, e può essere comunque confermata tramite una storicizzazione (sebbene tale conferma non sia necessaria per il calcolo delle detrazioni).

Facciamo presente che, indipendentemente dall’opzione scelta, sul servizio viene comunque visualizzato il numero di figli di età inferiore a tre anni (è indicato subito dopo l’opzione relativa all’aumento). Tale numero viene calcolato rispetto alla data di riferimento, conteggiando i figli a carico per detrazioni inseriti sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’.

NOTA: Nel caso in cui si desideri produrre un elenco dei dipendenti che beneficiano della maggiore detrazione per figli di età inferiore a tre anni, è sufficiente utilizzare il programma ‘SEGNAVOT’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Stampe di controllo’), richiedendo la voce 611, campo Importo Unitario, in relazione all’ultimo mese elaborato.

Facciamo presente che, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, viene automaticamente disabilitato il pulsante ‘Modifica’ nel caso in cui venga emessa la segnalazione ‘Situazione familiare cambiata’ (o ‘Situazione cambiata per figli minori di 3 anni’): in tale condizione, è disponibile il solo pulsante ‘Storicizza’, per confermare le variazioni (naturalmente, per effettuare una storicizzazione occorre impostare preventivamente la data di riferimento desiderata).

Infine segnaliamo che, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, nella sezione ‘ANF – Domanda presentata all’Inps’ sono stati aggiunti i campi relativi al protocollo della domanda ed al mese e anno in cui vengono verificati gli eventuali arretrati.
Entrambi i campi sono opzionali e saranno utilizzati dal nuovo servizio di importazione degli ANF, che sarà rilasciato con i prossimi aggiornamenti ed effettuerà anche il calcolo automatico degli arretrati.

Dicembre 2018
(comunicazione
28/12/2018
)
BONUS FISCALE – LIMITE DI REDDITO

Segnaliamo che, nella documentazione dell’aggiornamento Acred707 del 21/12/2018, al punto 4.2 è stato indicato un valore errato del limite di reddito previsto per la spettanza del bonus fiscale L. 190/2014.

Ricordiamo che, a partire dall’anno 2018, il suddetto limite è aumentato ad E. 26.600, con un calcolo proporzionale del bonus nella fascia di reddito compresa tra E. 24.600 ed E. 26.600, come previsto dall’art. 1, comma 132, Legge n. 205 del 27/12/2017. Tali importi sono stati rilasciati con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677 e, da allora, vengono applicati anche in fase di conguaglio fiscale (non è quindi necessaria alcuna rettifica).

Dicembre 2018
(acred707)
CONGUAGLIO BONUS FISCALE L. 190/2014

Come già detto, i criteri adottati nel conguaglio del bonus fiscale non sono variati rispetto all’anno precedente.
La gestione del bonus fiscale Legge 190/2014 (ex D.L. 66/2014) è descritta dettagliatamente negli aggiornamenti di maggio e giugno 2014 (Acred532 / Acred533 / Acred534 / Acred535 / Acred536), gennaio 2015 (Acred555 / Acred557) e gennaio 2018 (Acred677). Tutti gli aggiornamenti relativi al bonus sono riportati nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.

Ricordiamo che, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente anche il conguaglio del bonus fiscale relativo allo stesso anno di competenza.
In particolare, al momento del conguaglio fiscale vengono automaticamente rideterminate le condizioni di spettanza del bonus, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria, dell’imposta lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente. L’eventuale Quir erogata nel corso dell’anno viene esclusa dal suddetto imponibile, sia ai fini del superamento del limite di E. 26.000, sia per quanto riguarda il proporzionamento effettuato in caso di imponibile compreso tra E. 24.000 ed E. 26.000 (aggiornamento di maggio 2015 Acred573).

Sulla base delle condizioni di spettanza del bonus, determinate al momento del conguaglio fiscale, viene effettuato un conguaglio rispetto all’importo del bonus eventualmente erogato nel corso dell’anno: la differenza risultante viene erogata (se a credito) o trattenuta (se a debito) sulla stessa busta paga del conguaglio fiscale.

Ricordiamo, infine, che tramite la nuova opzione rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677, è possibile limitare l’erogazione del bonus al solo mese in cui viene effettuato il conguaglio fiscale.

Gennaio 2018
(acred678)
BONUS FISCALE – STAMPA COMUNICAZIONE

Con l’aggiornamento Acred677 del 24/01/2018, è stata rilasciata una nuova opzione, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, che consente di attivare l’erogazione del bonus soltanto al momento del conguaglio fiscale.
Come precisato nel suddetto aggiornamento, la nuova opzione dovrebbe essere selezionata, a nostro avviso, soltanto a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente. E’ stata quindi modificata, a tale scopo, la comunicazione relativa al bonus fiscale, aggiornando anche alcuni riferimenti normativi.

Ricordiamo che il modulo per la comunicazione, da parte del dipendente, di specifiche condizioni in merito al bonus fiscale, può essere generato tramite il programma ‘STABONFI’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’ – aggiornamento di giugno 2014 Acred536).

Con il presente aggiornamento, sulla comunicazione sono stati aggiornati i valori dei limiti di reddito, riportando quelli in vigore a partire da gennaio 2018. Inoltre, sono stati modificati i riferimenti normativi, riportando la legge 205/2017, comma 32, in aggiunta alla legge 190/2014 già riportata in precedenza.
Per quanto riguarda la possibilità di richiedere l’erogazione del bonus soltanto al momento del conguaglio fiscale, è stata aggiunta un’apposita casella da barrare, nella sezione compilata da parte del dipendente (prima pagina), e sono state modificate di conseguenza le indicazioni riportate nella sezione informativa (seconda pagina).

Gennaio 2018
(acred677)
BONUS FISCALE – VARIAZIONI 2018

Sono state aggiornate le soglie di reddito considerate per determinare la spettanza del bonus fiscale L. 190/2014, sulla base di quanto stabilito dalla Legge 27/12/2017 n. 205, art. 1, comma 132.

A partire dall’anno 2018, il limite di reddito oltre il quale non spetta il bonus, è aumentato da E. 26.000 ad E. 26.600.
E’ aumentata anche la soglia di reddito oltre la quale il bonus viene proporzionato, passata da E. 24.000 ad E. 24.600.
Resta, invece, invariato l’importo del bonus da erogare (valore annuale E. 960).

Segnaliamo inoltre che, a partire dal mese di gennaio 2018, è disponibile una nuova opzione, descritta dettagliatamente al paragrafo Bonus e detrazioni - Nuove opzioni, che consente di erogare il bonus soltanto al momento del conguaglio fiscale.

Gennaio 2018
(acred677)
BONUS E DETRAZIONI – NUOVE OPZIONI

Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto una nuova opzione per la gestione del bonus fiscale L.190/2014, tramite la quale è possibile attivare l’erogazione del bonus soltanto al momento del conguaglio fiscale.

A tale scopo, sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’ è stato predisposto il nuovo campo ‘Bonus fiscale’, tramite il quale è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:

  • Automatico’: rappresenta la condizione di “default” (viene attribuita automaticamente) e corrisponde alla gestione del bonus prevista fino ad oggi, in base alla quale il bonus viene automaticamente erogato in presenza delle condizioni di reddito previste (aggiornamenti di maggio e giugno 2014 Acred532 / Acred533 / Acred534 / Acred535);
  • Solo in fase di conguaglio’ (nuova opzione): consente di erogare il bonus solo al momento del conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), bloccando invece l’erogazione del bonus su tutti gli altri mesi;
  • Disabilitato’: può essere selezionata per bloccare l’erogazione del bonus su richiesta del dipendente; precisiamo che l’effetto di tale opzione è analogo al blocco della voce 66A (aggiornamento di maggio 2014 Acred533).

La nuova opzione ‘Solo in fase di conguaglio’ risulta particolarmente utile nei casi in cui il dipendente ha un reddito che si avvicina al limite oltre il quale non spetta il bonus: in tale situazione, può accadere che il bonus venga erogato mensilmente (basandosi sul reddito previsto) e che poi, in fase di conguaglio, si debba recuperare il bonus erogato. Attivando la nuova opzione, si evita di effettuare il suddetto recupero e, quindi, di creare disagio al dipendente.
Precisiamo, tuttavia, che la nuova opzione dovrebbe essere selezionata soltanto a seguito di una richiesta specifica da parte del dipendente. A tale proposito, ricordiamo che le disposizioni relative al bonus prevedono che l’erogazione, da parte del sostituto, avvenga in modo automatico e su base mensile (in assenza di richieste da parte del dipendente). A tale riguardo, con i prossimi aggiornamenti rilasceremo un’apposita modifica alla stampa della comunicazione relativa al bonus fiscale, generata tramite il programma ‘STABONFI’ sulla procedura Stampe Accessorie.
La nuova opzione ha effetto, sull’erogazione del bonus, a partire dall’anno di competenza 2018.

L’opzione ‘Disabilitato’ ha l’effetto di bloccare l’erogazione del bonus sia a livello mensile che in fase di conguaglio annuale: tale risultato, in precedenza, poteva essere ottenuto esclusivamente bloccando la voce 66A sulle Voci Fisse. A tale proposito, occorre tenere presente che il blocco della voce 66A continua a produrre lo stesso effetto.
Precisiamo che l’erogazione del bonus risulta comunque disabilitata (indipendentemente dall’opzione selezionata nel nuovo campo ‘Bonus fiscale’), nel caso in cui vengano disabilitate le detrazioni, tramite l’apposita opzione disponibile nel campo ‘Detrazioni fiscali’ (ulteriori indicazioni a riguardo sono riportate nell’aggiornamento di maggio 2014 Acred535).

Sempre sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’, è stata prevista la possibilità di “forzare” il numero di figli che sono stati complessivamente a carico nel corso di ciascun anno d’imposta.
Ricordiamo che il numero di figli che sono stati complessivamente a carico in un determinato anno, viene visualizzato nel campo ‘Numero figli a carico nel corso del …’: tale numero viene calcolato automaticamente, considerando tutti i figli che sono stati a carico nell’anno indicato nella data di riferimento (aggiornamento di aprile 2007 Acred310).
Ricordiamo, inoltre, che il numero di figli che sono stati a carico nel corso di ciascun anno, viene considerato nel calcolo delle detrazioni per figli a carico (aggiornamento di aprile 2007 Acred310), oltre che per l’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli (aggiornamento di gennaio 2008 Acred327).
E’ importante tenere presente che il suddetto numero di figli che sono stati a carico nel corso dell’anno, NON corrisponde al numero di “ratei” mensili spettanti, di cui si tiene conto per il calcolo della detrazione per figli a carico, sia a livello mensile che annuale (aggiornamento di dicembre 2007 Acred324 e aggiornamenti di dicembre degli anni successivi). Il numero di “ratei” mensili spettanti, per ciascuna tipologia di detrazione per figli, può essere visualizzato e modificato sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’ (relativamente ai mesi pregressi) e, per quanto riguarda il mese corrente, viene determinato dai singoli figli a carico effettivamente presenti sul servizio ‘Detrazioni e ANF’.

Dal momento che il suddetto campo ‘Numero figli a carico nel corso del …’ non è modificabile, nel caso in cui occorra effettuare una “forzatura” di tale numero può essere utilizzato il nuovo campo ‘Forzatura numero figli a carico’.
Tale necessità si può presentare, ad esempio, sulle aziende che si sono iniziate a gestire nel corso dell’anno, in presenza di figli che sono stati a carico soltanto nei primi mesi dell’anno (a meno che tali figli non vengano inseriti), oppure quando si deve disabilitare un figlio a carico con effetto retroattivo dall’inizio dell’anno (a meno che non si inserisca la variazione con data di decorrenza pregressa, ottenendo la riduzione del numero di figli calcolato in automatico).
Quale che sia il motivo, se il nuovo campo viene compilato, il numero di figli indicato viene considerato nel calcolo delle detrazioni in sostituzione (e secondo gli stessi criteri) del numero di figli calcolato in automatico. Di conseguenza, quando la forzatura non è più necessaria (ad esempio dall’anno successivo), deve essere effettuata una storicizzazione per annullare il campo ‘Forzatura numero figli a carico’: in tal modo, viene nuovamente considerato il numero calcolato in automatico.
Precisiamo che il nuovo campo ‘Forzatura numero figli a carico’ ha effetto dall’elaborazione del mese di gennaio 2018 e può essere utilizzato anche in relazione al conguaglio fiscale relativo all’anno precedente (in quest’ultimo caso, effettuando una storicizzazione con decorrenza uguale o predente al 31/12/2017).

Segnaliamo che, con l’occasione, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ sono state anche aggiornate le descrizioni di alcuni campi preesistenti (senza cambiarne il significato). In particolare, è stato aggiunto il riferimento al bonus fiscale su alcuni campi che (già in precedenza) erano validi sia per le detrazioni che per il bonus.

Gennaio 2018
(acred677)
STAMPE ACCESSORIE – CONTROLLO DETRAZIONI

Sulla base delle richieste pervenuteci, sono state aggiunte ulteriori informazioni su una stampa di controllo delle detrazioni, generata tramite il programma ‘LISTADET’ (procedura Stampe Accessorie, 1.2 ‘Stampe di fine anno’).

Ricordiamo che, tra le stampe prodotte dal suddetto programma, su ‘listadetra-3’ vengono riportati i soggetti per i quali risultano disabilitate le detrazioni (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Sulla stessa stampa ‘listadetra-3’, vengono adesso riportati tutti i soggetti che presentano almeno una delle seguenti situazioni sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’:

  • le detrazioni fiscali risultano disabilitate (anche solo per quanto riguarda i familiari a carico);
  • è stato indicato un reddito per il calcolo delle detrazioni, con le rispettive opzioni di utilizzo;
  • è stata indicata un’opzione nel campo ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’;
  • è stata abilitata la detrazione per redditi minimi applicata per l’intero anno;
  • il bonus fiscale è stato disabilitato o attivato soltanto in fase di conguaglio (nuova opzione).

Ricordiamo che, il programma ‘LISTADET’ viene utilizzato, in particolare al momento del conguaglio, per produrre l’elenco dei soggetti per i quali, nel corso dell’anno, si sono verificate delle variazioni sui familiari a carico.

Dicembre 2017
(acred674)
CONGUAGLIO BONUS FISCALE L. 190/2014

Come già detto, i criteri di calcolo e di conguaglio del bonus fiscale non sono variati rispetto all’anno precedente.
La gestione del bonus fiscale Legge 190/2014 (ex D.L. 66/2014) è descritta dettagliatamente negli aggiornamenti di maggio e giugno 2014 (Acred532 / Acred533 / Acred534 / Acred535 / Acred536) e di gennaio 2015 (Acred555 / Acred557): tutte le indicazioni relative al bonus sono state raccolte nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.

Ricordiamo che al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente il conguaglio del bonus fiscale relativo allo stesso anno di competenza.
In particolare, al momento del conguaglio fiscale vengono automaticamente rideterminate le condizioni di spettanza del bonus, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria, dell’imposta lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente. L’eventuale Quir erogata nel corso dell’anno viene esclusa dal suddetto imponibile, sia ai fini del superamento del limite di E. 26.000, sia per quanto riguarda il proporzionamento effettuato in caso di imponibile compreso tra E. 24.000 ed E. 26.000 (aggiornamento di maggio 2015 Acred573).
Sulla base delle condizioni di spettanza del bonus, determinate al momento del conguaglio fiscale, viene effettuato un conguaglio rispetto all’importo del bonus eventualmente erogato nel corso dell’anno: la differenza risultante viene erogata (se a credito) o trattenuta (se a debito) sulla stessa busta paga del conguaglio fiscale.

Dicembre 2016
(acred629)
CONGUAGLIO BONUS FISCALE L. 190/2014

Come già detto, i criteri di calcolo e di conguaglio del bonus fiscale non sono variati rispetto all’anno precedente.
La gestione del bonus fiscale Legge 190/2014 (ex D.L. 66/2014) è descritta dettagliatamente negli aggiornamenti di maggio e giugno 2014 (Acred532 / Acred533 / Acred534 / Acred535 / Acred536) e di gennaio 2015 (Acred555 / Acred557): tutte le indicazioni relative al bonus sono state raccolte nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 Crediti e bonus fiscali.

Ricordiamo che al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente anche il conguaglio del bonus fiscale relativo allo stesso anno di competenza.
In particolare, al momento del conguaglio fiscale vengono automaticamente rideterminate le condizioni di spettanza del bonus, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria, dell’imposta lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente. L’eventuale Quir erogata nel corso dell’anno viene esclusa dal suddetto imponibile, sia ai fini del superamento del limite di E. 26.000, sia per quanto riguarda il proporzionamento effettuato in caso di imponibile compreso tra E. 24.000 ed E. 26.000 (aggiornamento di maggio 2015 Acred573).
Sulla base delle condizioni di spettanza del bonus, determinate al momento del conguaglio fiscale, viene effettuato un conguaglio rispetto all’importo del bonus eventualmente erogato nel corso dell’anno: la differenza risultante viene erogata (se a credito) o trattenuta (se a debito) sulla stessa busta paga del conguaglio fiscale.

Gennaio 2016
(acred594)
BONUS FISCALE – ANNO 2015 / ANNO 2016

Nei casi in cui risulta necessario effettuare il conguaglio del bonus fiscale L. 190/2014 relativo all’anno precedente (ad esempio in presenza di una variazione dell’imponibile o delle detrazioni per lavoro dipendente), occorre innanzitutto abilitare il conguaglio fiscale dell’anno precedente, impostando la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, secondo la modalità descritta al paragrafo Conguaglio anno precedente.

Sulle stesse Variazioni Mensili di gennaio, per abilitare il conguaglio del bonus fiscale occorre inserire anche la voce 66L, selezionandola sempre dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’): viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. In tal modo, il bonus fiscale relativo all’anno 2015 viene rideterminato sulla base della situazione (imponibile e detrazioni) risultante dal conguaglio fiscale dell’anno precedente. Una volta rideterminato il valore del bonus spettante per l’anno 2015, viene decurtata la somma effettivamente erogata nello stesso anno: la differenza viene quindi erogata o trattenuta sulla busta paga del mese di gennaio.
Sulla stampa del cedolino di gennaio, viene riportato il valore del bonus spettante per l’anno precedente (campo Importo Totale della voce 66M), l’importo del bonus effettivamente erogato nello stesso anno (campo Importo Unitario della voce 66P) e la differenza da erogare o trattenere in busta paga (campo Importo Totale della voce 66P).
Precisiamo che il bonus relativo all’anno precedente, erogato o trattenuto sulla busta paga di gennaio, viene trasferito sul modello F24 con l’indicazione del periodo ’12/2015’ (in quanto di competenza dell’anno 2015).

Per quanto riguarda l’anno di competenza 2016, ricordiamo che il bonus fiscale è stato “stabilizzato” dalla Legge 190/2014 (risulta inserito nell’art. 13, comma 1-bis, del TUIR). Le modalità di gestione, quindi, rimangono le stesse dell’anno 2015.

Dicembre 2015
(acred591)
CONGUAGLIO BONUS FISCALE L. 190/2014

La gestione del bonus fiscale istituito dal D.L. 66/2014 e prorogato all’anno 2015 tramite la Legge 190/2014, è stata descritta dettagliatamente con gli aggiornamenti di maggio 2014 ‘Acred532’ – ‘Acred533’ – ‘Acred534’ – ‘Acred535’, giugno 2014 ‘Acred536’ e gennaio 2015 ‘Acred555’ - ‘Acred557’, riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.6 ‘Crediti e bonus fiscali’.

Ricordiamo che, per l’anno di competenza 2015, la misura complessiva del bonus è stata portata ad E. 960 annuali ed il periodo di erogazione è stato esteso all’intero anno (aggiornamento di gennaio 2015 Acred555).

Ricordiamo inoltre che, in fase di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, viene effettuato automaticamente anche il conguaglio del bonus fiscale relativo allo stesso anno di competenza.
In particolare, al momento del conguaglio fiscale vengono automaticamente rideterminate le condizioni di spettanza del bonus, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria, dell’imposta lorda e delle detrazioni per lavoro dipendente. Ricordiamo, inoltre, che l’eventuale Quir erogata nel corso dell’anno viene esclusa dall’imponibile, sia ai fini del superamento del limite di E. 26.000, sia nel proporzionamento effettuato in caso di imponibile (al netto della QUIR) compreso tra E. 24.000 ed E. 26.000 (aggiornamento di maggio 2015 Acred573).
In base alle condizioni di spettanza del bonus, determinate al momento del conguaglio fiscale, viene effettuato un conguaglio rispetto all’importo del bonus eventualmente erogato nel corso dell’anno: la differenza risultante viene erogata (se a credito) o trattenuta (se a debito) sulla stessa busta paga del conguaglio fiscale.

Gennaio 2015
(acred557)
BONUS FISCALE – COMUNICAZIONE ANNO 2015

E’ stata aggiornata la comunicazione relativa al bonus fiscale, in relazione alle nuove disposizioni valide per l’anno 2015.
Ricordiamo che la stampa della comunicazione può essere generata tramite il programma ‘STABONFI’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Precisiamo che le variazioni riguardano esclusivamente i riferimenti normativi (Legge n. 190 del 23/12/2014 anziché D.L. 66/2014) e l’importo spettante annuo (E. 960 anziché E. 640).

Ricordiamo che la suddetta comunicazione può essere utilizzata, da dipendenti e collaboratori, per richiedere al sostituto d’imposta di non applicare il bonus, oppure di applicarlo a condizioni diverse da quelle risultanti allo stesso sostituto (aggiornamento di giugno 2014 Acred536). Inoltre, ricordiamo che non esiste alcun obbligo di predisporre un’apposita comunicazione da parte del sostituto, in quanto il bonus deve essere riconosciuto automaticamente.

Precisiamo che, alla data del presente aggiornamento, non esistono indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla modalità di gestione del bonus nell’anno 2015. Sulla base delle disposizioni normative, quindi, è stata predisposta la stessa modalità di gestione prevista per l’anno 2014 (aggiornamento di gennaio 2015 Acred555).

Segnaliamo inoltre che, sulla stampa del LUL, sono state modificate le descrizioni relative al bonus fiscale, aggiornando i riferimenti normativi (Legge 190/2014 anziché D.L. 66/2014). Tale variazione NON comporta la necessità di rielaborare o ristampare le buste paga eventualmente già elaborate prima del presente aggiornamento.

Gennaio 2015
(acred555)
BONUS FISCALE – ANNO 2014 / ANNO 2015

Da quest’anno, è possibile effettuare anche il conguaglio del bonus fiscale D.L. 66/14 relativo all’anno precedente.
Nei casi in cui si ritiene necessario effettare il conguaglio del bonus (ad esempio a causa di una variazione dell’imponibile o delle detrazioni per lavoro dipendente), occorre innanzitutto abilitare il conguaglio fiscale dell’anno precedente, impostando la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, secondo la modalità sopra descritta. Sempre sulle Variazioni Mensili di gennaio, per abilitare il conguaglio del bonus occorre inserire anche la nuova voce 66L (‘Conguaglio bonus fiscale anno precedente’), selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’).
In tal modo, viene rideterminato il bonus fiscale relativo all’anno 2014, sulla base della situazione (imponibile e detrazioni) risultante dal conguaglio fiscale dell’anno precedente. Una volta determinato il valore del bonus spettante per l’anno 2014, viene decurtata la somma effettivamente erogata nello stesso anno: la differenza viene quindi erogata o trattenuta sulla busta paga del mese di gennaio. Precisiamo che, nel calcolo del bonus spettante per l’anno precedente, si considera l’imposta lorda rideterminata includendo anche l’eventuale imponibile detassato, analogamente a quanto avviene nel calcolo del bonus relativo all’anno corrente (aggiornamento di dicembre 2014 Acred550).
Sulla stampa del cedolino di gennaio, viene riportato il valore del bonus spettante per l’anno precedente (campo Importo Totale della voce 66M), l’importo del bonus effettivamente erogato nello stesso anno (campo Importo Unitario della voce 66P) e la differenza da erogare o trattenere in busta paga (campo Importo Totale della voce 66P).

Per quanto riguarda l’anno di competenza 2015, il bonus fiscale risulta prorogato dalla “Legge di Stabilità 2015” (commi 12-15, art. 1, legge 23 dicembre 2014 n. 190), sostanzialmente secondo le stesse modalità previste per l’anno 2014. Risulta variata la misura complessiva del bonus (E. 960 annuali) ed il periodo di erogazione, esteso all’intero anno.
A partire dal mese di gennaio 2015, quindi, abbiamo aggiornato il calcolo delle voci relative alla gestione del bonus fiscale, adeguandolo alle modifiche sopra descritte. Restano confermate le modalità di gestione previste per l’anno precedente, riportate nell’Indice Documentazioni al punto 3.6 ‘Crediti e bonus fiscali’.

Dicembre 2014
(acred550)
CONGUAGLIO BONUS FISCALE D.L. 66/2014

La gestione del bonus fiscale istituito dal D.L. 66/2014 (convertito con modifiche nella Legge n. 89 del 23/06/14), è stata predisposta e descritta dettagliatamente con gli aggiornamenti di maggio 2014 Acred532Acred533Acred534Acred535 e con l’aggiornamento di giugno 2014 Acred536. Tutti i suddetti aggiornamenti sono riportati nell’Indice Documentazioni, al punto 3.6 ‘Crediti e bonus Fiscali’.
Di seguito, riportiamo alcune variazioni e precisazioni, nella gestione del conguaglio relativo al bonus fiscale.

Come precisato nell’aggiornamento Acred533, non risulta chiaro in quale modo debba essere considerato l’eventuale imponibile detassato, ai fini della verifica della “capienza” dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni.
In assenza di ulteriori chiarimenti, nel conguaglio di fine anno occorre necessariamente adottare un’interpretazione letterale delle disposizioni: il reddito detassato dovrebbe essere considerato per rideterminare l’imposta lorda, ai fini della verifica della capienza, mentre non dovrebbe essere utilizzato per un corrispondente ricalcolo delle detrazioni. A tale proposito, la circolare 9/E del 14/05/14 parla di verifica dell’imposta lorda (ricalcolata) “rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti” (quindi presumibilmente non ricalcolate). Tuttavia, occorre sottolineare che i quesiti che chiedevano conferma di tale interpretazione (sul forum di Assosoftware) non hanno ancora avuto risposta.

In conseguenza della suddetta interpretazione, a partire dall’elaborazione del mese di dicembre 2014, sulle buste paga interessate dal conguaglio fiscale (fine anno o fine rapporto), viene automaticamente rilevato l’eventuale imponibile detassato relativo all’intero anno. In presenza di un imponibile detassato annuale, viene automaticamente determinato il valore della corrispondente imposta lorda annuale (teorica), calcolata considerando la somma dell’imponibile detassato e di quello assoggettato a tassazione ordinaria. L’imposta lorda così calcolata viene utilizzata esclusivamente per verificare la “capienza” rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente effettivamente spettanti (sempre su base annuale), allo scopo  di determinare se sussistono, o meno, le condizioni per l’erogazione del bonus fiscale.
Sulle buste paga interessate, viene indicato il valore dell’imposta lorda annuale ai fini del bonus, calcolata come sopra descritto, a condizione che risulti presente sia l’imponibile detassato annuale, sia l’importo del bonus spettante annuo.
Nel Dettaglio del cedolino, l’eventuale imposta lorda sull’imponibile complessivo è riportata nel campo Importo Unitario delle voci 658 (conguaglio anno corrente) o 663 (conguaglio anno precedente). Le suddette voci vengono elaborate in presenza di un imponibile detassato annuale, il cui valore è riportato nel campo Importo Totale delle stesse voci (in proposito, vedere anche quanto riportato al paragrafo Gestione detassazione D.L. 93/2008).

Ricordiamo che, in fase di conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto, vengono automaticamente rideterminate le condizioni di spettanza del bonus, sulla base dell’imponibile a tassazione ordinaria, dell’imposta lorda, delle detrazioni per lavoro dipendente e dell’eventuale imponibile detassato (quest’ultimo, solo a partire dal presente aggiornamento).
In base alle condizioni di spettanza del bonus, determinate al momento del conguaglio fiscale, viene effettuato un conguaglio rispetto all’importo del bonus eventualmente erogato nel corso dell’anno: la differenza risultante, viene erogata (se a credito) o trattenuta (se a debito) sulla stessa busta paga del conguaglio fiscale.
Precisiamo che il conguaglio del bonus è previsto, per il momento, esclusivamente in relazione al conguaglio fiscale dell’anno corrente: con gli aggiornamenti di gennaio 2015, prevederemo il conguaglio del bonus anche in relazione all’eventuale conguaglio fiscale dell’anno precedente.

Giugno 2014
(acred536)
PREVISIONE IMPONIBILE FISCALE

Col presente aggiornamento, viene rilasciata una nuova modalità di previsione dell’imponibile Irpef annuale, ai fini sia delle detrazioni fiscali applicate su base mensile, sia del bonus fiscale D.L. 66/2014 erogato mensilmente.

La nuova modalità di calcolo previsionale del reddito Irpef annuo è attivabile dal servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, tramite il campo ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’.
Ricordiamo che, prima del presente aggiornamento, il campo in questione corrispondeva ad una casella da barrare, tramite la quale si sceglieva di considerare l’imponibile effettivamente erogato fino al mese corrente, effettuando comunque la normale previsione, basata sulla retribuzione contrattuale, per quanto riguarda i mesi futuri (i criteri con cui viene effettuata tale previsione sono stati riepilogati nell’aggiornamento di maggio 2014 ‘Acred534’).

Col presente aggiornamento, il campo ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’ prevede le seguenti opzioni:

  • Non abilitato’ (modalità preesistente) se non si vuole considerare l’imponibile già erogato, ai fini della previsione del reddito annuale (ad esempio perché si preferisce indicare un reddito aggiuntivo o sostituivo di quello erogato dal sostituto, come spiegato più avanti). Tale opzione risulta già selezionata nei casi in cui non era stata barrata la precedente casella, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente.
  • Solo per i mesi già elaborati’ (modalità preesistente) se si intende considerare l’imponibile erogato fino al mese corrente, nel calcolo del reddito annuale, effettuando comunque la normale previsione, basata sulla retribuzione contrattuale, per i mesi futuri. Tale opzione risulta automaticamente selezionata nei casi in cui era stata barrata la precedente casella, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente.
  • Anche per i mesi da elaborare’ (nuova modalità di calcolo) come per l’opzione ‘Solo per i mesi elaborati’, viene rilevato l’imponibile erogato fino al mese corrente; tale imponibile viene però utilizzato anche per effettuare la previsione relativa ai mesi futuri. A tale scopo, l’imponibile viene rapportato ai giorni utili per detrazioni, rilevati dagli stessi mesi elaborati, e moltiplicato per i giorni utili per detrazioni previsti per i mesi futuri (fino all’eventuale termine del rapporto). Le mensilità aggiuntive eventualmente erogate vengono scorporate dall’imponibile, nella proporzione su base giornaliera, quindi il reddito annuale risultante dalla proporzione viene maggiorato di uno o due dodicesimi, in base al numero di mensilità annue previste contrattualmente.

Facciamo presente che la nuova modalità di calcolo (‘Anche per i mesi da elaborare’) è disponibile a partire dal mese di giugno 2014: di conseguenza, non può essere applicata per i periodi precedenti (neppure per un’eventuale rielaborazione).
Segnaliamo, inoltre, che il reddito annuale previsto viene adesso riportato sulla nuova voce 623, visibile nel Dettaglio del cedolino: nel caso in cui si intenda “forzare” direttamente il valore del reddito, occorre operare su tale voce, anziché sulla voce 620 (quest’ultima rimane comunque visibile nel Dettaglio e corrisponde ad un risultato intermedio del calcolo).
Ricordiamo che è facoltà dell’Utente decidere di applicare uno dei metodi sopra descritti: in alternativa, rimane possibile indicare un imponibile aggiuntivo o sostitutivo di quello erogato dal sostituto, ai fini del calcolo delle detrazioni su base mensile, come riepilogato nell’aggiornamento di maggio 2014 ‘Acred534’.

Col presente aggiornamento, inoltre, è stata effettuata una modifica sulla previsione del reddito annuale, per quanto riguarda i dipendenti con qualifica di apprendista: indipendentemente dal criterio di previsione utilizzato (tra quelli sopra elencati), gli apprendisti vengono sempre considerati a tempo indeterminato; pertanto, ai fini della previsione, non viene considerata la data termine contratto, indicata sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’.

Giugno 2014
(acred536)
BONUS FISCALE D.L. 66/2014

Come anticipato nell’aggiornamento di maggio 2014 ‘Acred535’, abbiamo predisposto la stampa di una comunicazione che può essere utilizzata, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, per richiedere, al proprio sostituto d’imposta, di non applicare il bonus fiscale D.L. 66/2014, oppure di applicarlo a condizioni diverse da quelle risultanti al sostituto.

Per produrre la stampa della comunicazione, occorre utilizzare il nuovo programma ‘STABONFI’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’). La stampa prodotta (‘bonus.fiscale’), è composta di due pagine: nella prima pagina è riportata la richiesta del soggetto interessato, mentre nella seconda pagina è riportata un’informativa dettagliata sulle condizioni di spettanza del bonus. Tramite le opzioni previste, è possibile produrre un solo modello senza dati anagrafici, oppure un modello per tutti i soggetti in forza, o in alternativa per i soli soggetti assunti, nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale.
Ricordiamo che il bonus fiscale deve essere riconosciuto automaticamente dal sostituto; inoltre, non esiste un obbligo di predisporre la suddetta comunicazione da parte del datore di lavoro. Tale comunicazione, tuttavia, può risultare utile, nel caso in cui il dipendente o collaboratore percepisca, o abbia percepito, redditi diversi da quelli erogati dal sostituto.

Sempre per quanto riguarda il bonus fiscale D.L. 66/2014, col presente aggiornamento viene messa a disposizione una nuova voce, tramite la quale è possibile effettuare un conguaglio “immediato” del bonus erogato nei mesi pregressi.
La nuova voce 66D, riportata nell’elenco delle voci al punto 4.6 (‘Varie Irpef e Addizionali’), può essere inserita sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse (in quest’ultimo caso operando a qualsiasi livello).
La voce 66D effettua un conguaglio del bonus erogato nei mesi precedenti, rispetto al valore del bonus spettante calcolato alle condizioni in vigore nel mese corrente. In pratica, il valore annuale calcolato nel mese corrente viene applicato anche ai mesi precedenti, rapportandolo ai giorni utili di ciascun mese. La differenza, positiva o negativa, rispetto a quanto è stato erogato (o non erogato) in ciascun mese, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 66D; tale valore viene poi sommato nel campo Importo Totale della voce 66F, corrispondente al bonus da erogare nel mese corrente.
La voce 66D può risultare utile nel caso in cui cambino sostanzialmente le condizioni di spettanza del bonus (ad esempio per un aumento del livello retributivo o una proroga del contratto a termine), per evitare di “appesantire” il conguaglio fiscale. Ricordiamo che il conguaglio del bonus viene sempre effettuato, in automatico, al momento del conguaglio fiscale (fine anno o cessazione del rapporto). Precisiamo, inoltre, che non è obbligatorio utilizzare la voce 66D, in quanto il sostituto ha facoltà di attendere il conguaglio fiscale, per conguagliare il bonus erogato nei mesi pregressi.

Sempre in merito al bonus fiscale, segnaliamo che è possibile inserire, in archivio, l’eventuale bonus percepito nel corso di precedenti rapporti di lavoro (o, comunque, in mesi pregressi non elaborati sulla procedura Paghe).
A tale scopo, è stato predisposto il campo ‘Bonus Fiscale D.L. 66/2014 percepito’, sul servizio ‘Cedolini – Anno corrente’. Facciamo presente che, in corrispondenza del nuovo campo, nei mesi elaborati sulla procedura Paghe viene visualizzato il bonus effettivamente erogato (tale valore, ovviamente, non è modificabile).

Maggio 2014
(acred535)
BONUS FISCALE D.L. 66/2014

Riportiamo ulteriori indicazioni in merito al bonus fiscale D.L. 66/2014, in aggiunta a quanto già comunicato i precedenti aggiornamenti di aprile e maggio 2014 (Acred532 / Acred533 / Acred534).

Col presente aggiornamento, il bonus fiscale viene riportato anche sulla prima pagina della nota contabile, nel riepilogo delle somme da versare. Il credito compensato direttamente sul modello F24, utilizzando il codice tributo 1655, viene riportato nella nuova casella ‘Crediti vari’, che va a sostituire la precedente casella ‘Credito 1250’. Nella nuova casella, sono riportati i valori di entrambi i tributi a credito (ricordiamo che il tributo 1250 viene generato, in caso di cessazione del rapporto, sulle sole aziende interessate dall’anticipo di tassazione sul Tfr – rigo SX37 del modello 770).
La casella ‘Crediti vari’ viene anche riportata nel riepilogo dei versamenti (parte finale della prima pagina), su un rigo a parte, con la descrizione ‘Versamenti – Crediti vari’ e l’indicazione dell’importo con segno negativo: in tal modo, il rigo ‘Totale a debito’ risulta decurtato del credito portato in compensazione.

Per quanto riguarda il calcolo del bonus spettante, ricordiamo che vengono considerati i giorni utili ai fini delle detrazioni per lavoro dipendente (criterio confermato dalla circolare n. 9/2014 dell’Agenzia delle Entrate). Nel caso in cui le stesse detrazioni risultino disabilitate, tramite l’apposita opzione disponibile sul servizio ‘Detrazioni e Anf’, risulta altrettanto disabilitato il calcolo del bonus: a nostro avviso, tale criterio è coerente con le disposizioni pubblicate fino ad oggi.
Se l’Utente ritiene opportuno erogare il bonus anche nei casi in cui risultano bloccate le detrazioni, può impostare eventuali “forzature” tramite le voci indicate nell’aggiornamento Acred534 (66C / 66F). Da parte nostra, comunque, consigliamo di attendere ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, intervenendo eventualmente in fase di conguaglio fiscale. A tale proposito, il programma ‘LISTADET’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’), produce anche un elenco dei soggetti per i quali sono state disabilitate le detrazioni (stampa ‘listadetra-3’).

Segnaliamo che, col prossimo aggiornamento, rilasceremo la stampa di una comunicazione che potrà essere utilizzata, da parte dei dipendenti e dei collaboratori, per richiedere, al proprio sostituto d’imposta, di non applicare il bonus fiscale, oppure di applicarlo a condizioni diverse da quelle risultanti al sostituto.

Maggio 2014
(acred534)
BONUS FISCALE D.L. 66/2014

Relativamente al bonus fiscale D.L. 66/2014, riportiamo alcune precisazioni ed indicazioni operative, in aggiunta a quanto già comunicato con gli aggiornamenti Acred532 del 5/05/14 e Acred533 del 21/05/14.

Ricordiamo, innanzitutto, che il calcolo mensile del bonus è basato sulla previsione annuale effettuata tramite la voce 620, visibile nel Dettaglio del cedolino, sia relativamente all’imponibile fiscale (campo Importo Totale della voce 620), che alle corrispondenti imposta lorda e detrazioni per lavoro dipendente (per le detrazioni viene utilizzata anche la previsione dei giorni utili – campo Quantità della voce 620). I valori riportati sulla voce 620 vengono considerati nel calcolo mensile delle detrazioni per lavoro dipendente (aggiornamento di gennaio 2007 Acred301); se necessario, tali valori possono essere “forzati” dall’Utente, producendo un effetto anche sul calcolo mensile del bonus. Precisiamo, inoltre, che nel calcolo mensile del bonus non hanno alcuna rilevanza i valori mensili dell’imposta lorda e delle detrazioni.

Occorre sottolineare che, in fase di conguaglio fiscale, viene sempre determinato il valore “definitivo” del bonus spettante, considerando l’imponibile fiscale, l’imposta lorda e le detrazioni per lavoro dipendente risultanti dallo stesso conguaglio; sulla base di questo valore, quindi, viene corrisposta o recuperata la differenza rispetto al bonus effettivamente erogato nei mesi precedenti. Nel conguaglio fiscale, ovviamente, si tiene conto anche di eventuali rapporti di lavoro precedenti.

Per quanto riguarda la possibilità di indicare un eventuale reddito aggiuntivo di cui tenere conto nel calcolo del bonus (ad esempio i redditi assoggettati a cedolare secca, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 14/05/14), segnaliamo che viene considerato il reddito eventualmente indicato sul servizio ‘Detrazioni e Anf’.
Ricordiamo che, su tale servizio, è possibile indicare un reddito da considerare nel calcolo delle detrazioni, riportandolo nel campo ‘Reddito dichiarato per detrazioni’. Inoltre, tramite le opzioni previste nel campo ‘Utilizza il reddito’, è possibile scegliere di considerare tale reddito “soltanto nel calcolo mensile” oppure “anche nel conguaglio annuale” ed indicare se tale reddito deve risultare “aggiuntivo” oppure “sostitutivo” rispetto al reddito risultante al sostituto d’imposta. Il reddito indicato in tale campo viene sempre considerato per la previsione effettuata tramite la voce 620 e, se impostata l’opzione “anche nel conguaglio annuale”, viene rilevato anche in fase di conguaglio fiscale. Il reddito in questione, quindi, viene analogamente considerato sia nel calcolo mensile che nel conguaglio annuale del bonus spettante.

Ricordiamo inoltre che, per effettuare la previsione annuale del reddito imponibile tramite la voce 620 (sia ai fini delle detrazioni che del bonus fiscale), viene considerato il totale degli elementi retributivi, la percentuale di part-time, il numero di mensilità spettanti, l’aliquota previdenziale a carico del dipendente e la durata prevista del rapporto. Per quanto riguarda i collaboratori, si tiene conto dei compensi corrisposti e del numero di mesi a cui tali compensi si riferiscono. Nel caso in cui vengano corrisposte somme “consistenti” che non rientrano in tale previsione (premi, straordinari, altre indennità), è possibile indicare l’imponibile annuale presunto che ne deriva nel campo ‘Reddito dichiarato per detrazioni’, impostando tale valore come “aggiuntivo” e da considerare “soltanto nel calcolo mensile”.
In alternativa a tale metodo, è possibile tenere conto delle stesse somme considerando l’imponibile fiscale effettivamente corrisposto fino al mese corrente (continuando, comunque, ad effettuare la previsione per i mesi futuri): a tale scopo occorre semplicemente barrare la casella ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’, disponibile sul servizio ‘Detrazioni e Anf’. In questo modo, si ottiene un adeguamento “progressivo”, delle detrazioni applicate e del bonus erogato mensilmente, rispetto all’imponibile Irpef annuale che risulterà in fase di conguaglio fiscale.

Come indicato nell’aggiornamento Acred532, il bonus da erogare in un certo mese viene calcolato proporzionando il valore annuale del bonus al numero di giorni utili per detrazioni (campo Quantità della voce 622), rispetto ai giorni totali del periodo di erogazione (maggio – dicembre 2014). Nel caso in cui si abbia necessità di erogare un bonus mensile rapportato ad un numero di giorni diverso da quello presente sulla voce 622 (senza modificare il calcolo delle detrazioni), è possibile indicare il numero di giorni desiderato nel campo Quantità della voce 66C (elenco voci – 4.6 ‘Varie Irpef’). Precisiamo che tale indicazione produce il suo effetto esclusivamente sul valore del bonus da erogare mensilmente: come già precisato, in fase di conguaglio fiscale viene comunque determinato il valore annuale del bonus spettante (sulla base dei giorni utili annuali) e viene corrisposta o recuperata la differenza rispetto al bonus effettivamente erogato nei mesi precedenti.
Segnaliamo che al punto 4.6 (‘Varie Irpef’) dell’elenco delle voci è riportata anche la voce 66F, tramite la quale è possibile impostare una “forzatura” sull’importo del bonus erogato, a livello mensile o in fase di conguaglio.

Per quanto riguarda l’indicazione del bonus fiscale sulla nota contabile, segnaliamo che, col presente aggiornamento, viene riportato anche il bonus erogato ai Collaboratori (in precedenza, veniva riportato soltanto quello erogato ai dipendenti). Come per i dipendenti, è stato utilizzato il preesistente movimento ‘Bonus fiscale’ (codice 2063003 – diverso da quello dei dipendenti), con l’indicazione dei conti patrimoniali ‘Crediti compensati’ in dare e ‘Collaboratori’ in avere.

Come anticipato nell’aggiornamento Acred533, è stata prevista la possibilità di recuperare il bonus fiscale D.L. 66/2014 operando la compensazione direttamente sui contributi da versare all’Inps. Ricordiamo che tale modalità di compensazione interessa esclusivamente gli enti pubblici, nel caso in cui abbiano difficoltà ad operare la compensazione tramite il tributo ‘1655’ sul modello F24, come precisato nella circolare Inps n. 60 del 12/05/14.
A tale scopo, sono state predisposte due nuove voci che consentono di recuperare il bonus direttamente sulle denunce mensili, conguagliandolo con la contribuzione Inps o ex-Inpdap. Precisiamo che la scelta di utilizzare tali voci rimane a carico dell’Utente: sconsigliamo, tuttavia, di utilizzarle al di fuori dei casi previsti dalla circolare Inps sopra citata.
Tramite la nuova voce 66J, è possibile recuperare il bonus direttamente sulla denuncia Uniemens relativa alla contribuzione Inps, nella sezione relativa alle somme a credito. In alternativa, tramite la nuova voce 66K è possibile recuperare il bonus riportandolo in una nuova sezione della denuncia relativa alla contribuzione ex-Inpdap.
La voce 66J, oppure la voce 66K, possono essere indicate sulle Voci Fisse delle ditte (o dei singoli dipendenti) interessate: per recuperare l’intero valore del bonus erogato, è sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce utilizzata. Se, invece, si intende recuperare soltanto una parte del bonus, occorre indicare il valore desiderato nel campo Importo Totale della voce (impostandola, in questo caso, sulle Variazioni Mensili).
L’importo recuperato tramite la voce 66J viene riportato nella sezione ‘Altre somme – A credito’ del servizio ‘Uniemens – Aziendale’, con il codice causale ‘L650’. L’importo recuperato tramite la voce 66K viene riportato nella nuova sezione ‘Altri conguagli’ della denuncia relativa alla contribuzione ex-Inpdap (menu Denuncia Inpdap).
Segnaliamo, inoltre, che è stata aggiunta la sezione ‘Altri conguagli’ al servizio ‘Gestione denuncia Inpdap (DMA-2)’, disponibile sul menu Denuncia Inpdap, sulla base di quanto indicato nel Documento Tecnico UniEmens versione 2.9 del 12/05/14. Inoltre, tramite la procedura di generazione dei dati dall’archivio paghe, il valore riportato sulla voce 66K viene automaticamente trasferito nella sezione ‘Altri conguagli’, con il codice tipologia ‘001’.
Sulla nota contabile, il recupero effettuato tramite la voce 66J viene riportato sul nuovo movimento ‘Compensazione bonus fiscali’ (codice 2021001), con l’indicazione dei conti patrimoniali ‘Inps c/contributi’ in dare e ‘Crediti compensati’ in avere. Il recupero effettuato tramite la voce 66K viene riportato su un analogo movimento (codice 2021002), con l’indicazione del conto generico altri enti ‘… c/contributi’ in dare e del conto ‘Crediti compensati’ in avere.

Maggio 2014
(acred533)
BONUS FISCALE D.L. 66/2014

Nella circolare n. 9/E del 14/05/14, l’Agenzia delle Entrate ha riportato una serie di indicazioni in merito al calcolo ed alla gestione del credito ("bonus fiscale") previsto dall’art. 1 del decreto-legge n. 66 del 24/04/14.

Precisiamo, innanzitutto, che le scelte adottate nell’aggiornamento Acred532 del 5/05/14 sono risultate corrette, soprattutto per quanto riguarda le modalità di calcolo del bonus spettante e di ripartizione, di tale valore, tra i mesi di erogazione.
In particolare, al punto 2.1 della circolare viene confermato che il calcolo deve essere effettuato prendendo a riferimento gli stessi giorni per i quali spetta la detrazione per lavoro dipendente. Lo stesso criterio, inoltre, deve essere utilizzato per la ripartizione delle somme da erogare (nonostante, in questo caso, siano consentiti anche altri criteri).
Il calcolo deve essere effettuato, a livello mensile, sulla base della previsione del reddito annuale e delle corrispondenti imposta lorda e detrazione per lavoro dipendente. Di conseguenza, al variare di tale previsione è corretto effettuare un ricalcolo del credito spettante (punto 2.4 della circolare), conguagliando l’importo relativo ai periodi pregressi in fase di conguaglio fiscale (o, in alternativa, nel primo periodo di paga utile). A tale proposito, confermiamo che la procedura effettua automaticamente il ricalcolo al variare della previsione del reddito annuale; il conguaglio del bonus relativo ai periodi pregressi avviene, altrettanto automaticamente, in fase di conguaglio fiscale.

Come indicato nell’aggiornamento Acred532 del 5/05/14, a partire dall’elaborazione delle buste paga relative al mese di maggio, l’erogazione del bonus avviene automaticamente, senza alcun intervento da parte dell’Utente.
Sulla base di quanto precisato nel paragrafo precedente, le modalità adottate sia nel calcolo del bonus spettante che nella ripartizione tra i mesi di erogazione, restano sostanzialmente quelle indicate nell’aggiornamento Acred532 del 5/05/14, con l’aggiunta di quanto riportato nel presente aggiornamento.

La circolare 9/E sopra citata conferma che il bonus deve essere riconosciuto "automaticamente" dal sostituto d’imposta. Tuttavia, nel caso in cui si rendesse necessario "bloccare" l’erogazione del bonus (ad esempio su richiesta del dipendente), è sufficiente indicare la voce 66A sul servizio Voci Fisse, impostando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.
Con un successivo aggiornamento, predisporremo l’indicazione del bonus spettante e delle relative somme erogate o non erogate sul modello CUD, generato (in caso di cessazione) su richiesta del dipendente (punto 2.2 della circolare). Inoltre, prevederemo la possibilità di inserire l’eventuale bonus già erogato da altri sostituti e l’eventuale reddito assoggettato a cedolare secca (punti 2.2 e 2.5 della circolare), in modo da tenerne conto ai fini della gestione del bonus.
Da quanto indicato al punto 3.1 della circolare, non appare chiaro se, nel calcolo del bonus, deve essere effettivamente incluso l’eventuale reddito detassato: a nostro avviso, non viene chiarito come tale reddito dovrebbe essere considerato nel calcolo del bonus spettante. In attesa di ulteriori chiarimenti, quindi, la procedura continua a non considerare il reddito detassato, nel calcolo del bonus spettante (anche in fase di conguaglio fiscale).

Per quanto riguarda la compensazione del bonus erogato da parte del sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 48/E del 7/05/14, ha istituito il codice tributo ‘1655’, da utilizzare per effettuare il recupero del credito risultante, operando in compensazione direttamente sul modello F24.
Dalle anticipazioni ricevute tramite Assosoftware, risulta che il nuovo tributo potrà essere utilizzato in compensazione con qualsiasi altro tributo o causale a debito (anche se tale criterio comporterebbe una modifica del decreto, probabilmente nella fase di conversione in legge). A tale proposito, occorre sottolineare che, portando il credito direttamente in compensazione sul modello F24, risulta impossibile specificare rispetto a quali tributi avviene la compensazione.
Sempre secondo quanto anticipato da Assosoftware, il tributo ‘1655’ potrà essere compensato alla prima scadenza utile successiva alla corresponsione del bonus, anche nel caso in cui venga adottato il criterio di "cassa" per il versamento dei tributi fiscali. Di conseguenza, il bonus erogato tramite le buste paga relative al mese di maggio (se corrisposte entro la metà di giugno), potrà essere compensato alla scadenza del 16 giugno, indipendentemente dal fatto che i relativi tributi fiscali vengano versati al 16 giugno (criterio di "competenza") o al 16 luglio (criterio di "cassa").
Inoltre, viene anticipato che il tributo ‘1655’ potrà essere utilizzato anche per riversare il bonus indebitamente erogato.

Col presente aggiornamento, il credito erogato dal sostituto viene portato automaticamente sul tributo ‘1655, attraverso il trasferimento dei tributi sul modello F24 (Archivio Tributi), previsto nelle procedure di elaborazione e stampa mensili.
Precisiamo che le modalità di gestione del tributo ‘1655’ corrispondono a quelle sopra indicate, tenendo conto anche delle anticipazioni ricevute da Assosoftware. Sul nuovo tributo, i campi relativi al mese ed anno di erogazione vengono compilati tenendo conto del criterio di "cassa" o "competenza". Al contrario, la data di scadenza (corrispondente alla data dalla quale può essere compensato il credito) viene sempre portata al 16 del mese successivo a quello di elaborazione.
Ovviamente, nel caso in cui venissero forniti ulteriori chiarimenti in merito alla modalità di compilazione del tributo o alle possibilità di compensazione, effettueremo le modifiche necessarie.

Con un successivo aggiornamento, inoltre, prevederemo la possibilità, per eventuali enti pubblici interessati, di recuperare il bonus tramite la denuncia UniEmens, relativa alla contribuzione Inps o ex-Inpdap (circolare Inps n. 60 del 12/05/14).

Sulla nota contabile, il bonus erogato dal sostituto d’imposta (recuperato direttamente sul modello F24), viene riportato sul preesistente movimento ‘Bonus fiscale’ (codice 2003003), con l’indicazione dei conti patrimoniali ‘Crediti compensati’ in dare e ‘Dipendenti c/retribuzioni’ in avere.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, prima del presente aggiornamento, fossero già state elaborate le buste paga relative al mese di maggio (per aziende interessate dall’erogazione del bonus), occorre effettuare una rielaborazione (a livello di azienda) per aggiornare l’Archivio Tributi. Precisiamo che la rielaborazione riguarda esclusivamente i tributi da versare tramite F24: NON occorre, in nessun caso, rielaborare le buste paga interessate dall’erogazione del bonus.
Per rielaborare le aziende interessate, è necessario annullare la condizione di "elaborato", relativa al mese di maggio, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione Paghe’, quindi occorre lanciare la procedura Rielaborazione Ditte, sul menu Amministratore Paghe. Sulla procedura, deve essere impostata l’opzione ‘S’ ("rielabora solo eventuali cedolini eliminati") nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare’; inoltre, deve essere abilitato il trasferimento dei tributi sul modello F24.

Per quanto riguarda le aziende che avessero eventualmente erogato il bonus nel mese di aprile, facciamo presente che è necessario effettuare la rielaborazione secondo la modalità sopra indicata. Tuttavia, il trasferimento dei tributi sul modello F24 può essere effettuato, in automatico, soltanto se la scadenza interessata (16 maggio) non risulta chiusa in modo "definitivo": consigliamo, ai soggetti interessati, di contattare l’assistenza per avere ulteriori indicazioni a riguardo.

Maggio 2014
(acred532)
BONUS FISCALE D.L. 66/2014

Col presente aggiornamento, rendiamo disponibile una prima gestione del credito fiscale previsto dall’art. 1 del decreto-legge n. 66 del 24/04/2014 (cosiddetto "bonus di 80 euro"), predisposta sulla base delle indicazioni riportate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 28/04/14. La gestione attualmente prevista sarà integrata con i prossimi aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti non ancora definiti, nelle disposizioni pubblicate fino ad oggi.

Per quanto riguarda l’individuazione del periodo di paga nel quale il sostituto d’imposta deve iniziare ad erogare il bonus, la circolare sopra citata indica, come prima retribuzione utile, quella erogata nel mese di maggio 2014 (quindi la retribuzione riportata sulle buste paga relative al mese di aprile, nelle aziende che adottano il criterio di "cassa" per il versamento dei tributi fiscali). La stessa circolare, tuttavia, prevede la possibilità di posticipare l’inizio dell’erogazione "per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni".
La circolare 8/E, inoltre, fornisce le indicazioni necessarie per calcolare ed erogare il bonus da parte del sostituto, ma non riporta alcuna indicazione aggiuntiva, rispetto al decreto, in merito alle modalità di compensazione tra il bonus e le somme che lo stesso sostituto deve versare tramite F24. A questo riguardo, viene semplicemente confermato che il bonus deve essere recuperato "utilizzando" le ritenute fiscali, con maggiore priorità rispetto ai contributi previdenziali, senza tuttavia chiarire quale procedimento deve essere seguito per effettuare la compensazione, sia rispetto alle ritenute che ai contributi. Inoltre, non è chiaro cosa deve succedere, eventualmente, in caso di incapienza anche rispetto ai contributi previdenziali.
Riguardo alle ritenute fiscali, sarebbe ipotizzabile operare in compensazione "diretta" (come avviene per i crediti da 730): tale modalità, tuttavia, non viene espressamente indicata nelle disposizioni e, soprattutto, comporterebbe un mancato versamento delle stesse ritenute, nel caso in cui non venisse successivamente confermata dall’Agenzia delle Entrate. Ogni altra modalità di compensazione (ad esempio utilizzando un apposito tributo o causale per esporre il credito sul modello F24 o sulla denuncia UniEmens), comporta la necessità di attendere specifiche disposizioni da parte degli enti competenti.
Di conseguenza, allo stato attuale delle disposizioni, non è possibile gestire la compensazione del bonus erogato, avendo la certezza che tale compensazione risulterà conforme alle future disposizioni.

La gestione inclusa nel presente aggiornamento, quindi, riguarda esclusivamente l’erogazione del bonus in busta paga: per quanto riguarda la compensazione del bonus erogato, rilasceremo degli appositi aggiornamenti, sulla base delle disposizioni che saranno successivamente emanate dall’Agenzia delle Entrate e/o dall’Inps.
Precisiamo che l’erogazione del bonus avviene, in modo automatico, a partire dalle buste paga relative al mese di maggio, indipendentemente dal momento in cui tali retribuzioni vengono effettivamente erogate.
L’erogazione del bonus può essere attivata, a discrezione dell’Utente, anche sulle buste paga relative al mese di aprile: a tale scopo (e limitatamente al mese di aprile), è sufficiente inserire la nuova voce 66A (‘Bonus D.L. 66/14 : attivazione’) sulle Voci Fisse, operando a livello generale (se l’erogazione deve avvenire per tutte le aziende) oppure a livello di singola azienda; in entrambi i casi, deve essere barrata la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce deve essere inserita con decorrenza 01/04/2014, selezionandola dall’elenco delle voci disponibili, al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. A partire dall’elaborazione del mese di maggio, la voce 66A viene elaborata automaticamente, quindi è consigliabile effettuare una storicizzazione in data 01/05/2014, eliminando tale voce dall’elenco (attenzione: non deve essere impostata l’opzione ‘Blocco voce’).

Il bonus da erogare viene calcolato adottando il seguente procedimento: innanzitutto viene determinato il valore annuale del bonus, tenendo conto dell’imponibile fiscale e verificando che l’imposta lorda superi le detrazioni per lavoro dipendente (il tutto ovviamente su base annuale). Il bonus annuale viene quindi rapportato al numero di giorni utili ai fini della detrazione per lavoro dipendente (giorni di calendario rientranti nella durata del rapporto di lavoro, con l’eccezione dei periodi per i quali non è prevista alcuna retribuzione utile ai fini fiscali, neppure in forma di retribuzione differita).
I dati considerati nel calcolo del bonus sono rilevati dal conguaglio fiscale (nell’elaborazione del mese di cessazione o del mese di dicembre), oppure dalla previsione effettuata per il calcolo mensile. In quest’ultimo caso, i dati sono rilevati dalla voce 620, visibile nel dettaglio del cedolino, nella quale è riportato l’imponibile annuale previsto ed i giorni utili previsti per la detrazione. La previsione della detrazione annuale per lavoro dipendente tiene conto anche dell’eventuale applicazione della detrazione per redditi minimi (se attivata tramite il servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’).

Il valore annuale del bonus spettante viene riportato nel campo Importo Totale della voce 66C, visibile nel dettaglio del cedolino. In assenza di conguaglio fiscale, tale valore viene poi proporzionato al numero di giorni utili del mese, in rapporto ai giorni complessivi del periodo di erogazione (1 maggio – 31 dicembre 2014), per ottenere il valore da erogare nel mese elaborato. In presenza del conguaglio fiscale, invece, il valore annuale del bonus spettante viene conguagliato rispetto a quanto è stato effettivamente erogato nei mesi precedenti (quest’ultimo valore è riportato nel campo Importo Unitario della voce 66F): la differenza risultante viene erogata o trattenuta in busta paga.
Il bonus da erogare o da trattenere nel mese corrente è riportato nel campo Importo Totale della voce 66F, esposta nella parte centrale del cedolino (l’eventuale somma da trattenere in fase di conguaglio è indicata con segno negativo). In fase di conguaglio, viene indicato in busta paga anche il valore spettante annuale ed il totale già erogato nei mesi precedenti.
Precisiamo che l’erogazione del bonus avviene, in automatico, soltanto sulla busta paga di fine mese, escludendo quindi altre eventuali buste paga elaborate nello stesso mese (comprese quelle relative alle mensilità aggiuntive).

Occorre sottolineare che, allo stato attuale delle disposizioni, restano molti dubbi da chiarire, anche per quanto riguarda il calcolo del bonus. A titolo di esempio, occorrerebbe una precisazione in merito al criterio da adottare per proporzionare il bonus spettante alla durata del rapporto di lavoro, per chiarire se devono essere considerati i giorni utili secondo lo stesso criterio adottato per le detrazioni; la stessa precisazione sarebbe necessaria anche per quanto riguarda la ripartizione del bonus nel periodo di erogazione (maggio – dicembre 2014). Inoltre, non è chiaro se debba essere considerata la percentuale di part-time (attualmente non è citata in nessuna disposizione), né viene indicato come debbano essere gestiti i rapporti di lavoro intermittente o altri rapporti di breve durata, sia per quanto riguarda il calcolo che la ripartizione del bonus.
Facciamo presente che l’erogazione del bonus (se viene attivata su aprile, oppure in automatico da maggio) è prevista per tutti i dipendenti ed i collaboratori che risultano in forza nel mese elaborato. Nel caso in cui (per qualsiasi motivo) si intenda bloccare l’erogazione del bonus su determinati soggetti, è sufficiente indicare la stessa voce 66A sulle Voci Fisse del soggetto interessato, selezionando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

In merito alla possibilità di erogare il bonus sulle buste paga relative al mese di aprile, precisiamo che (a nostro avviso) tale procedimento non risulterebbe corretto, se applicato alle aziende che adottano il criterio di "competenza". Sulla base di quanto indicato sia nel decreto che nella circolare sopra citati, la prima retribuzione utile il pagamento del bonus risulta quella erogata nel mese di maggio: per le aziende in questione, tale principio non verrebbe rispettato, quindi non si potrebbero utilizzare i versamenti relativi al mese di aprile, per effettuare la compensazione del bonus erogato. Anche in questo caso, tuttavia, dobbiamo lasciare all’Utente la possibilità di scegliere: attivando la voce 66A sul mese di aprile, infatti, il bonus viene erogato, indipendentemente dal criterio adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Facciamo inoltre presente che, iniziando ad erogare il bonus sulla busta paga relativa al mese di aprile (sia che venga adottato il criterio di "cassa" che quello di "competenza") l’erogazione delle quote mensili del bonus terminerebbe con il mese di novembre (anziché di dicembre), ovviamente a meno di indicazioni diverse da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda la compensazione del bonus, segnaliamo che, in attesa delle disposizioni che consentano di sviluppare i necessari automatismi, rimane possibile intervenire sui tributi da versare tramite F24, operando (a discrezione dell’Utente) sui servizi dell’Archivio Tributi (ovviamente, sconsigliamo di utilizzare tale modalità, a meno che non risulti strettamente necessario). Allo stato attuale, prevediamo che occorrerà rielaborare le aziende interessate dalla corresponsione del bonus (senza tuttavia dover rielaborare le buste paga), in modo che vengano determinati automaticamente i tributi da versare. Facciamo presente che, per le aziende interessate, potranno essere oggetto di eventuali rielaborazioni anche le denunce UniEmens, nel caso in cui l’Inps dovesse predisporre delle apposite causali da indicare nelle stesse denunce.

In conseguenza delle problematiche sopra descritte, oltre che dei dubbi tuttora irrisolti in merito al calcolo del bonus, riteniamo che sarebbe opportuno iniziare ad erogare il bonus con le buste paga relative al mese di maggio.
Ovviamente, se tale scelta non è conforme alle necessità delle aziende gestite (oppure è in disaccordo con l’interpretazione della normativa che l’Utente ritiene corretta), rimane possibile attivare l’erogazione sulle buste paga relative al mese di aprile, procedendo secondo le modalità sopra descritte. A tale proposito, ricordiamo che è possibile attivare l’erogazione del bonus, sul mese di aprile, anche soltanto su singole aziende.

Aprile 2009
(acred366)
INVIO RICHIESTA BONUS FAMIGLIE

E' possibile effettuare l'invio telematico della 'Richiesta al sostituto d'imposta del bonus straordinario famiglie', secondo le modalità previste nei provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate pubblicati il 5/12/08 ed il 13/02/09.

Per produrre il file da utilizzare per l'invio telematico, oltre alla stampa del modello ministeriale, è necessario compilare preventivamente alcuni nuovi campi, predisposti sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e ANF'.
Sui dipendenti o collaboratori che hanno presentato la richiesta, occorre compilare la nuova sezione 'Bonus Famiglie', presente nella parte finale del servizio in questione. In particolare, nel campo Data Presentazione Richiesta deve essere indicata la data alla quale è stata presentata la richiesta al datore di lavoro, mentre nei campi Anno Riferimento Reddito e Reddito del Dipendente occorre riportare l'anno (2007 oppure 2008) ed il reddito del soggetto, risultanti dalla richiesta presentata. Precisiamo che il reddito da indicare nel campo Reddito del Dipendente è quello relativo al solo dipendente o collaboratore: il Reddito Complessivo, visualizzato nella stessa sezione, viene determinato sommando il reddito del dipendente o collaboratore agli eventuali redditi dei singoli familiari, inseriti come di seguito indicato.
Tramite la finestra per la gestione dei familiari, devono essere abilitati (o anche inseriti, se necessario) i singoli familiari risultanti dalla richiesta presentata. In generale, i familiari elencati sulla richiesta dovrebbero essere già presenti in archivio: in tal caso, è sufficiente selezionarli ed abilitarli singolarmente, barrando la nuova casella Bonus Famiglie. Nel caso in cui uno o più familiari non siano presenti in archivio, occorre inserirli, facendo attenzione (in questo caso) a non abilitare altre caselle ad eccezione di quella relativa al bonus famiglie. L'eventuale reddito del singolo familiare, come risultante dalla richiesta, deve sempre essere indicato nel campo Reddito per Bonus.

Una volta inseriti i dati sui singoli soggetti interessati, è possibile produrre sia la stampa del modello ministeriale che il file da utilizzare per l'invio telematico.
A tale scopo, lanciare la procedura Richiesta Bonus Famiglie, disponibile sul menù Amministrazione del Personale - menù Modello 770 - Procedure di elaborazione e stampa.
Sulla procedura è richiesto l'Anno del Reddito (2007 oppure 2008), corrispondente all'anno di riferimento del reddito: occorre quindi effettuare un invio telematico separato per ciascun anno di riferimento. Ad ogni lancio della procedura, vengono considerati i soli soggetti per i quali è stato inserito, sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e ANF', lo stesso anno di riferimento del reddito indicato sulla procedura. Precisiamo che non viene effettuato alcun controllo, sulle buste paga elaborate, in merito all'effettiva erogazione del bonus.
Occorre indicare il Codice Fiscale dell'Intermediario, selezionandolo dell'elenco degli intermediari utilizzati per l'invio del modello 770/2008; ricordiamo che gli intermediari possono essere inseriti tramite l'apposita finestra, disponibile sul servizio Gestione Modello 770/2008. E' obbligatorio selezionare anche il Tipo di Intermediario.
Deve essere indicata la Data dell'Impegno, da parte dell'intermediario, alla trasmissione telematica della comunicazione, ed è richiesto anche il codice fiscale della persona fisica che effettua l'invio telematico, nel caso in cui il soggetto in questione risulti diverso dall'intermediario (ad esempio quando l'intermediario è una società).
Abilitando le apposite opzioni, è possibile indicare il nominativo del richiedente e dell'intermediario, nello spazio previsto per le firme sui modelli di stampa.

La procedura genera il file per l'invio telematico ('BonusTelematico.txt'), la stampa del modello ministeriale ('Bonus.Modello') ed un elenco dei soggetti interessati ('Bonus.Lista'). Per stampare il modello ministeriale, occorre selezionare il disegno 'Bonus Famiglie'.

Febbraio 2009
(acred362)
BONUS STRAORDINARIO FAMIGLIE

E' possibile erogare il bonus straordinario spettante ai nuclei familiari a basso reddito, secondo le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2 del 3/02/09.
A tale scopo, occorre utilizzare la nuova voce 699 ('Bonus straordinario famiglie'), disponibile nell'elenco delle voci al punto 4.6 ('Varie Irpef e addizionali'). La voce in questione deve essere inserita sulle Variazioni Mensili relative alla busta paga utilizzata per l'erogazione del bonus (mese di febbraio 2009 o mesi successivi).
La voce 699 richiede l'indicazione dell'anno a cui si riferisce il reddito, riportando tale dato nel campo Importo Unitario; precisiamo che l'anno indicato non produce alcun effetto sulla gestione del bonus, al momento dell'elaborazione mensile (risulterà tuttavia necessario per il successivo invio telematico della richiesta presentata al sostituto).
Sulla voce 699, inoltre, è prevista l'indicazione dell'importo da erogare, riportato nel campo Importo Totale. A tale proposito, precisiamo che è possibile ottenere il calcolo automatico dell'importo da erogare, nel caso in cui il reddito dichiarato corrisponda al reddito utilizzato per l'erogazione dell'ANF (quest'ultimo risultante dal servizio 'Detrazioni e ANF'); occorre inoltre verificare che il nucleo familiare presente in archivio corrisponda a quello dichiarato sulla richiesta del bonus. In tale situazione, non è necessario indicare l'importo da erogare sulla voce 699 - il calcolo verrà effettuato automaticamente al momento dell'elaborazione del cedolino (consigliamo comunque di controllare il risultato).

L'importo erogato tramite la voce 699 viene riportato sul modello F24 (Archivio Tributi) in forma di credito da compensare, con il codice tributo '1664'. Sulla base delle indicazioni presenti nella circolare ministeriale, il credito in questione viene reso compensabile alla prima scadenza utile (16 marzo per il bonus erogato sulle buste paga di febbraio), anche nel caso in cui venga adottato il criterio di "cassa" per il versamento dei tributi fiscali. Il mese di riferimento indicato sul tributo '1664' deve corrispondere al mese di erogazione: per tale dato, quindi, si tiene conto del criterio di "cassa" o "competenza".
Precisiamo che non è possibile verificare automaticamente la capienza disponibile ai fini della compensazione del bonus, in quanto è consentito utilizzare, a tale scopo, tutte le ritenute ed i contributi presenti sul modello F24, relativi all'anno di competenza 2009. Occorre quindi che tale verifica venga effettuata dall'Utente (riteniamo comunque che i casi di mancata capienza siano alquanto rari). Nel caso in cui il credito non risulti interamente compensato alla prima scadenza utile, l'eventuale residuo viene reso automaticamente disponibile per la scadenza successiva.

Sulla nota contabile, la somma erogata dal datore di lavoro a titolo di bonus viene indicata riportando il conto 'Rimborsi compensati' in dare ed il conto 'Dipendenti c/retribuzioni' in avere (codice movimento 2003003 - già utilizzato per il bonus incapienti nell'anno 2007). Ricordiamo che la legenda dei movimenti contabili è disponibile sul menù Amministratore Paghe - sottomenù Trasferimento dati contabili - servizio Gestione Conti - finestra sul campo Movimento.

Febbraio 2008
(acred331)
BONUS FISCALE INCAPIENTI - TRIBUTO 1650

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che il tributo 1650, utilizzato per la compensazione del bonus fiscale incapienti a partire dal mese di gennaio 2008, non veniva trasferito correttamente sull'Archivio Tributi.
Il tributo in questione è stato predisposto con l'aggiornamento di gennaio 2008 e viene utilizzato per compensare il credito derivante dall'erogazione del bonus fiscale incapienti. Ricordiamo che l'erogazione del bonus, a partire dal mese di gennaio, avviene soltanto tramite l'inserimento manuale della voce 697 sui dipendenti o collaboratori interessati.
La compensazione del tributo 1650 avviene alla scadenza del 16 marzo, relativamente alle aziende che adottano il criterio di "cassa". Per tali aziende, è quindi sufficiente trasferire nuovamente i tributi di gennaio sull'archivio del modello F24, lanciando la procedura Stampa Mensile Ditte con 'S' nell'opzione Tributi su F24. Precisiamo che è opportuno limitare tale operazione alle sole aziende effettivamente interessate dall'inserimento della voce 697 nel mese di gennaio.
Nel caso in cui un'azienda, interessata dall'utilizzo della voce 697 nel mese di gennaio, risulti adottare il criterio di "competenza" per il versamento dei tributi, occorre contattare l'assistenza per avere indicazioni necessarie.

Gennaio 2008
(acred327)
BONUS FISCALE INCAPIENTI - ANNO 2008

A partire dal mese di gennaio 2008, in caso di richiesta da parte del soggetto interessato è possibile erogare il bonus fiscale previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 159/07 (vedere aggiornamento di dicembre 2007 - Acred324).
A tale scopo, occorre inserire la voce 697 sulle Variazioni Mensili, indicando il valore del bonus nel campo Importo Totale.
L'importo erogato in busta paga viene posto a credito sul modello F24, riportandolo sul codice tributo 1650 (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.1 del 2/01/08). Di conseguenza, il credito in questione non viene più scalato dai tributi relativi alle ritenute del mese. Inoltre, non viene effettuato alcun controllo in merito alla capienza delle somme a debito.

Dicembre 2007
(acred324)
BONUS FISCALE INCAPIENTI

Con l'elaborazione della busta paga di dicembre viene calcolato ed erogato automaticamente il bonus fiscale previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 159/07 (convertito dalla legge 222/07). Le modalità di erogazione del bonus sono riportate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.68 del 14/12/07. Visti i tempi di emanazione delle disposizioni, non è stato possibile erogare automaticamente il bonus tramite la busta paga della tredicesima mensilità.
Ricordiamo che il beneficio in questione deve essere erogato, in assenza di una specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, ai dipendenti e collaboratori in forza nel mese di dicembre 2007, alle seguenti condizioni: lo stesso datore di lavoro deve avere consegnato il CUD relativo all'anno 2006, su tale modello deve essere presente un reddito da lavoro dipendente maggiore di zero ed inferiore a E. 50.000 e la ritenuta Irpef netta annuale deve essere uguale a zero.

Il calcolo automatico del bonus, sulla busta paga di dicembre, viene effettuato sia elaborando un singolo cedolino tramite l'apposito servizio, sia elaborando l'intera ditta con la procedura di Elaborazione Mensile.
Per attribuire il bonus vengono verificate le condizioni risultanti dal conguaglio fiscale relativo all'anno 2006, facendo riferimento ai dati presenti nelle buste paga dello stesso anno (se sono stati effettuati diversi conguagli nel corso dell'anno, si considera il più recente). E' quindi necessario, per ottenere una gestione automatica, che il cedolino di dicembre 2006 o del mese di cessazione del rapporto (se precedente), sia stato elaborato tramite la procedura Paghe.
Se, dal conguaglio relativo all'anno 2006, risulta un imponibile lordo annuale maggiore di zero, mentre la ritenuta netta annuale è uguale a zero (normalmente per effetto delle deduzioni), viene attribuito un bonus di E. 150. Alle stesse condizioni, se sono presenti dei familiari a carico ai fini delle deduzioni, viene calcolato un ulteriore bonus di E. 150 per ciascun familiare, eventualmente rapportato alla percentuale di carico.
Il valore complessivo del bonus è riportato nel campo Importo Totale della voce 697 ('Irpef : Bonus Fiscale') e figura sulla colonna 'Competenze' del cedolino di dicembre. A scopo di controllo, nel campo Quantità della stessa voce viene riportato il valore relativo al coniuge a carico, mentre nel campo Importo Unitario si trova la somma derivante dai figli o da altri familiari (tali dati sono visibili solo sulla finestra di Dettaglio del cedolino).

Per bloccare l'erogazione del bonus, in caso di dichiarazione di non spettanza da parte del dipendente, occorre inserire la voce 697 sulle Variazioni Mensili di dicembre, indicando il valore convenzionale '1' nel campo Quantità. Se, invece, l'erogazione deve essere bloccata per incapienza delle ritenute utili per la compensazione (vedi paragrafo successivo), la stessa voce 697 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili con il valore '2' nel campo Quantità.
Nel caso in cui il bonus non possa essere calcolato automaticamente (ad esempio per le aziende attivate nell'anno 2007), occorre determinare il valore spettante ed indicarlo nel campo Importo Totale della voce 697, riportandola sulle Variazioni Mensili di dicembre. Lo stesso procedimento deve essere seguito anche in caso di richiesta del bonus da parte di un soggetto per il quale non è prevista l'erogazione automatica (eventualmente nei mesi successivi a dicembre).
Come indicato nella circolare ministeriale, l'erogazione del bonus deve avvenire nel mese di dicembre e non è necessario che venga prodotto un apposito cedolino per documentarne la corresponsione agli aventi diritto. Dal momento che la somma viene riportata automaticamente sulla busta paga di dicembre, nel caso in cui l'erogazione fosse già avvenuta al momento della produzione del cedolino, occorrerà recuperare l'importo precedentemente erogato tramite la voce di anticipo sul netto (797 per i dipendenti oppure 763 per i collaboratori), intervenendo sulle Variazioni Mensili di dicembre.

Le somme erogate ai dipendenti e ai collaboratori vengono compensate sia sulle ritenute relative alla tredicesima che su quelle derivanti dal mese di dicembre. Precisiamo che la compensazione automatica riguarda esclusivamente i tributi 1001 e 1004, in modo da mantenere la possibilità di compilare automaticamente il quadro SX del modello 770. Eventuali altre compensazioni possono comunque essere effettuate intervenendo manualmente sull'Archivio Tributi.
Ricordiamo che, per le aziende che seguono il criterio di "competenza", tutte le ritenute derivanti dall'elaborazione di dicembre vengono versate alla scadenza del 16 gennaio.
Per le aziende che seguono il criterio di "cassa", le ritenute relative alla tredicesima vengono versate anticipatamente (scadenza 16 gennaio - vedere Gestione ulteriore mensilità), rispetto a quelle derivanti dal mese di dicembre (scadenza 16 febbraio). In tale situazione, le ritenute relative alla tredicesima vengono utilizzate per la compensazione del bonus con maggiore priorità rispetto a quelle derivanti dal mese di dicembre. Nella maggior parte dei casi, quindi, la compensazione interesserà le sole ritenute relative alla tredicesima. Precisiamo che non è stato possibile utilizzare automaticamente, per la compensazione, le ritenute derivanti dall'elaborazione di novembre (anch'esse in scadenza al 16 gennaio): per utilizzarle, in caso di mancata capienza, occorrerà intervenire manualmente sull'Archivio Tributi.

Se le ritenute Irpef derivanti dall'elaborazione di dicembre (compresa la tredicesima) non sono sufficienti a compensare il bonus erogato, viene prodotta un'apposita segnalazione dalla stessa procedura di Elaborazione Mensile. La segnalazione è riportata sulla stampa 'tributi.err', generata dalle procedure di Elaborazione Mensile o Stampa Mensile quando viene abilitato il trasferimento dei tributi sull'archivio del modello F24 (opzione 'S' nel campo 'Tributi su F24' - produce anche l'elenco dei tributi trasferiti 'tributi.lis'). Se la stampa 'tributi.err' non viene prodotta, oppure viene prodotta con segnalazioni diverse, significa che è stato possibile compensare interamente il bonus. In caso contrario, sulla stampa 'tributi.err' viene riportata la segnalazione 'Mancata capienza bonus fiscale per E.', con l'indicazione della parte non compensata. In tale condizione, tuttavia, non viene bloccata automaticamente l'erogazione del bonus, in quanto è necessario verificare, da parte dell'Utente, se sono disponibili altre ritenute per la compensazione: in caso positivo, occorrerà intervenire manualmente sull'Archivio Tributi. Se, al contrario, non sono disponibili altre ritenute per compensare il bonus, occorrerà bloccare l'erogazione, intervenendo sulla voce 697 nella modalità descritta ai paragrafi precedenti (indicare il valore '2' nel campo Quantità).

Per individuare i soggetti interessati dall'erogazione del bonus, una volta elaborato il mese di dicembre, è possibile utilizzare il programma 'SEGNARIM', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (punto 1.3 'Stampe di controllo' nell'elenco dei programmi). Deve essere indicato '01-12-2007' come Data Iniziale e '31-12-2007' come Data Finale.
Il programma produce l'elenco dei soggetti ai quali è stato erogato il bonus con la busta paga di dicembre ('elenco.bonus'), riportando sia il valore complessivo che quello derivante dalla presenza del coniuge o altri familiari a carico. Sullo stesso elenco, viene indicato il valore complessivamente erogato a livello di ditta, ed è nuovamente riportata la segnalazione dell'eventuale residuo non compensato con le ritenute derivanti dall'elaborazione di dicembre.
Viene inoltre prodotta una comunicazione che può essere trasmessa ai singoli beneficiari ('lettera.bonus'), sulla quale viene riportato sia il valore complessivo del bonus, sia quello derivante dai familiari a carico.

Agosto 2004
(paghe152)

CREDITO D’IMPOSTA : VERIFICA ANNUALE

E’ possibile effettuare la verifica annuale del numero medio di dipendenti occupati, ai fini del credito d’imposta per nuove assunzioni (Legge 289/02). Il periodo interessato va da agosto 2003 a luglio 2004, e deve essere confrontato con la media dei dipendenti in forza nel periodo di riferimento (agosto 2001 – luglio 2002).

Per effettuare il suddetto controllo, occorre seguire lo stesso procedimento dell’anno precedente: dalla procedura Stampe Accessorie, selezionare il programma ‘MEDIAANN’, impostando le opzioni richieste (consigliamo di utilizzare l’opzione ‘Manuale’ in merito alla modifica delle abilitazioni). Precisiamo che, sulla procedura Stampe Accessorie, nei campi Data Iniziale e Data Finale deve essere indicato rispettivamente ‘01-08-2003’ e ‘31-07-2004’.

A scopo di controllo, il programma riporta in stampa tutte le aziende, comprese quelle che, eventualmente, risultassero tuttora abilitate al precedente credito d’imposta (Legge 388/00).

Maggio 2004
(paghe149)
CREDITO PER NUOVE ASSUNZIONI : PROSPETTO RIEPILOGATIVO

E' stato predisposto un prospetto riepilogativo, a livello di ditta, del credito d'imposta maturato per nuove assunzioni.
Il credito viene riportato in stampa suddiviso in base al periodo di maturazione (ogni singolo mese ricadente nel periodo selezionato), rilevando i dati dai servizi del modello F24 (Archivio Tributi).
Sul prospetto viene indicato il codice tributo utilizzato per la compilazione del modello F24; inoltre, vengono evidenziate separatamente le varie scadenze alle quali è stato compensato il credito disponibile.
Per stampare il prospetto, utilizzare la procedura 'Stampe Accessorie', selezionando il programma 'LISTATRI' dall'elenco dei programmi disponibili (si trova al paragrafo 3.3).

Ottobre 2003
(paghe137)
CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI

E’ possibile calcolare automaticamente il nuovo credito d’imposta istituito dalla Legge 289/2002.
Ricordiamo che tale credito necessita di una preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (sede di Pescara) e che resta in vigore fino al 31/12/2006.

Esistono due diverse tipologie di aziende che possono usufruire del nuovo credito:

  1. aziende che beneficiano tuttora del vecchio credito (periodo di riferimento ottobre 1999 – settembre 2000), le quali possono richiedere il nuovo credito per i dipendenti assunti in eccedenza rispetto alla forza lavoro del 7 luglio 2002;

  2. aziende che non beneficiano del vecchio credito e possono richiedere il nuovo credito relativamente ai dipendenti assunti in eccedenza rispetto alla media del periodo agosto 2001 – luglio 2002 (nuova media di riferimento).

In entrambe le casistiche, il nuovo credito deve essere necessariamente abilitato sia a livello di ditta che di singolo dipendente. A tale scopo, è stata aggiunta una nuova opzione nei campi attualmente utilizzati per abilitare il precedente credito d’imposta, presenti sul primo servizio della ditta e sul servizio anagrafico del dipendente.
Per quanto riguarda i dipendenti, il nuovo credito può essere abilitato anche nel caso in cui la ditta usufruisca tuttora del vecchio credito caso A sopra descritto). Precisiamo che, in tale ipotesi, a livello di ditta deve lasciata l’abilitazione al vecchio credito, con l’indicazione della relativa media di riferimento (periodo ottobre 1999 – settembre 2000).
Per le ditte che beneficiano esclusivamente del nuovo credito (caso B sopra descritto), nel campo relativo alla media dipendenti di riferimento deve essere riportato il valore derivante dal periodo agosto 2001 – luglio 2002. Il dato in questione può essere inserito manualmente, facendo riferimento a quanto indicato nell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate, oppure può essere compilato in automatico tramite il programma ‘MEDIAPAR’ (vedi sotto).
Sullo stesso servizio della ditta, è stato aggiunto un nuovo campo relativo al numero massimo dei dipendenti utili per il nuovo credito d’imposta, anch’esso da compilare sulla base di quanto indicato nella richiesta presentata. Tale valore rappresenta un limite massimo al numero di dipendenti da considerare utili per la maturazione del nuovo credito (vengono comunque presi in esame i soli dipendenti abilitati che risultano in eccedenza rispetto alla media di riferimento).

Tutti i programmi necessari alla gestione del nuovo credito sono riportati nell’elenco delle Stampe Accessorie:

  • MEDIAPAR’ per determinare la media del periodo agosto 2001 – luglio 2002. Riporta il dato in stampa per tutte le aziende, ma permette di memorizzare il risultato in archivio per le sole aziende abilitate al nuovo credito (nel caso in cui venga impostata l’opzione ‘Automatico’ nei parametri del programma).

  • MEDIAANN’ per effettuare la verifica annuale degli incrementi occupazionali effettivi, sulla base del nuovo periodo di riferimento (agosto 2002 – luglio 2003 rispetto ad agosto 2001 – luglio 2002). Prende in esame le sole ditte abilitate al nuovo credito, annullando l’abilitazione per le aziende che non presentano un incremento effettivo (nel caso in cui venga impostata l’opzione ‘Automatico’).

  • STACREAN’ per determinare il credito maturato su base mensile e trasferirlo sull'Archivio Tributi (se viene selezionata l’opzione ‘Automatico’). Genera il credito spettante per tutte le aziende interessate dal nuovo credito (casi A e B sopra descritti), considerando esclusivamente i dipendenti abilitati al nuovo credito d'imposta. Precisiamo che, nel caso A (ditta abilitata al vecchio credito), viene verificato che i dipendenti abilitati al nuovo credito risultino effettivamente in eccedenza rispetto alla forza lavoro del 7 luglio 2002. Per quanto riguarda l’Archivio Tributi, segnaliamo che il nuovo credito viene inserito in una data di competenza convenzionale (al giorno 02 di ogni mese), diversa da quella del vecchio credito (riportato sul giorno 01).

Segnaliamo, inoltre, che sui programmi relativi al vecchio credito sono state effettuate le seguenti modifiche :

  • Il programma ‘STACREDI’ (maturazione mensile del vecchio credito) è stato modificato al fine di considerare anche i dipendenti abilitati al nuovo credito, per le aziende rientranti nel caso A sopra descritto, nell’ipotesi in cui il numero di dipendenti in forza, per un determinato mese, scenda al di sotto della forza lavoro al 7 luglio 2002. In tale situazione, i dipendenti interessati vengono automaticamente esclusi dalla maturazione nuovo credito (programma ‘STACREAN’). Segnaliamo inoltre che la stampa prodotta prevede alcuni dati aggiuntivi rispetto alla precedente versione.

  • Il programma ‘MEDIACRE’ (verifica annuale degli incrementi occupazionali) è stato aggiornato per consentire di effettuare la verifica del periodo ottobre 2002 – settembre 2003, rispetto al riferimento ottobre 1999 – settembre 2000.

Marzo 2003
(paghe127)

E’ possibile effettuare il calcolo automatico del credito d’imposta anche per l’anno di competenza 2003, relativamente ai dipendenti per i quali spettava già il credito nel mese di giugno 2002.
Le modalità da seguire, mensilmente, per determinare l’importo del credito spettante, sono rimaste invariate rispetto agli ultimi mesi dell’anno 2002 (vedere in proposito l’aggiornamento ‘Paghe124’).
Segnaliamo che, per il credito maturato a partire dal mese di gennaio 2003, viene utilizzato il codice tributo ‘6751’, in sostituzione del precedente tributo ‘6732’, valido per il credito maturato fino a dicembre 2002.

Febbraio 2003
(paghe124)

E’ possibile effettuare il calcolo automatico del credito d’imposta per nuove assunzioni, relativamente ai dipendenti per i quali spettava già il credito nel mese di giugno 2002. Ricordiamo che, per i soggetti in questione, il credito spettante a partire dal mese di luglio non poteva essere trasferito, in automatico, sull’Archivio Tributi, a causa delle numerose (e spesso non chiare) variazioni della normativa in merito alle modalità di fruizione del suddetto credito.
Per ottenere il calcolo del credito maturato a partire dal mese di luglio 2002, con il trasferimento automatico sull’Archivio Tributi, devono essere seguite le stesse modalità adottate nei mesi precedenti, utilizzando il programma ‘STACREDI’ sulla procedura Stampe Accessorie (vedi aggiornamento ‘Paghe087’). Nella versione attuale, viene calcolato e riportato in stampa anche il numero di dipendenti in forza alla data del 7/7/2002: tale numero viene utilizzato come limite massimo per il numero di dipendenti in forza alla fine di ogni mese, ai fini del calcolo del numero di dipendenti in eccedenza rispetto alla media del periodo di riferimento (ottobre 1999 – settembre 2000).
Ricordiamo che, prima di determinare il credito per i mesi successivi a settembre 2002, deve essere effettuata la verifica annuale della media dei dipendenti (periodo ottobre 2001 – settembre 2002). Anche tale operazione può essere effettuata secondo le consuete modalità, utilizzando il programma ‘MEDIACRE’ sulla procedura Stampe Accessorie (vedi aggiornamento ‘Paghe095’). Consigliamo di utilizzare il programma ‘MEDIACRE’ prima nella modalità "provvisoria" e poi, dopo un’opportuna verifica, nella modalità "definitiva".
Relativamente ai mesi da luglio a dicembre 2002, il credito risultante viene caricato sull’Archivio Tributi suddiviso in due parti (entrambe con codice tributo ‘6732’) : un terzo del credito può essere utilizzato alla scadenza del 16/3/2003, mentre i due terzi rimanenti possono essere compensati solo successivamente al 1/4/2003.
Per il credito spettante a partire dal mese di gennaio 2003, consigliamo di attendere una nostra ulteriore comunicazione.

Settembre 2002
(extra087)
CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dalla circolare del Ministero delle Finanze n.73/E, può risultare utile produrre un elenco del credito maturato relativamente al mese di luglio 2002. Precisiamo che tale credito viene segnalato soltanto nel caso in cui sia stata utilizzata la procedura per il trasferimento automatico sul modello F24 (Archivio Tributi).

Per individuare i soggetti interessati occorre lanciare la seguente procedura:
Menu Archivio Tributi – Stampa tributi per Competenza o Scadenza (statributh)

Programma da eseguire = STRIBUTI
Tipo ordinamento = 01
Procedura = PG
Periodo inizio = 01072002
Periodo fine = 01072002
Codice tributo = 6732

N.B. = gli altri parametri richiesti dalla procedura non devono essere compilati.

I parametri di estrazione dall’anagrafico (Acquisire parametri) devono essere così impostati:
Codice = 38 Impostazione del parametro = S

Sulla stampa generata (‘TRIB.STAMPA.TRIBUTI’) vengono elencati tutti i crediti in questione.
Dai servizi dell’archivio tributi è possibile bloccare il credito impostando l’opzione ‘rimborso’.

Gli eventuali importi da riversare devono essere inseriti in archivio impostando:
Tipo Procedura = PG
Data di termine del periodo = 01082002
Data scadenza (sul tributo) = 16092002
Ottobre 2001
(paghe095)
VERIFICA ANNUALE

E’ possibile effettuare la verifica annuale sul numero di dipendenti complessivamente occupati, ai fini del credito d’imposta per nuove assunzioni (Legge 388/2000 – vedi aggiornamento ‘Paghe087’).

Per poter continuare a beneficiare del credito d’imposta, è necessario verificare che, nel periodo da ottobre 2000 a settembre 2001, ci sia stato un incremento nel numero complessivo di dipendenti occupati (compresi apprendisti, contratti a termine e di formazione, ecc), rispetto allo stesso numero calcolato in riferimento al periodo da ottobre 1999 a settembre 2000. Nel caso in cui non si sia verificato alcun incremento, la ditta perde il diritto alla maturazione mensile del credito, a partire da ottobre 2001 e relativamente ai soli dipendenti assunti entro il 30/9/2001.
Per effettuare la verifica annuale, occorre lanciare il programma ‘MEDIACRE’, dalla procedura di Stampe Accessorie (selezionarlo nella finestra relativa al Programma da Eseguire). Il conteggio dei dipendenti segue lo stesso criterio utilizzato per calcolare la media dei dipendenti nel periodo di riferimento (aggiornamento ‘Paghe087’), con la sola differenza che vengono considerate tutte le categorie di dipendenti, ad eccezione di quelli assunti in sostituzione di maternità (codice ‘82’ nel campo Situazione Contributiva). Sulla stampa generata (‘media-annuale’), è riportato l’elenco dei dipendenti con il relativo conteggio dei giorni utili, in ciascuno dei due periodi considerati, evidenziando per ogni azienda la condizione risultante dal confronto dei due conteggi.
Nel caso in cui si sia verificato un incremento nel numero di dipendenti occupati, non è necessario modificare nessuna abilitazione (a livello di ditta o di dipendente) rispetto a quanto è stato precedentemente impostato. Se, invece, NON si è verificato un incremento, occorre bloccare la maturazione mensile del credito, a partire dal mese di ottobre 2001. A tale scopo, è necessario modificare l’eventuale abilitazione presente a livello di ditta o di dipendente, storicizzando la nuova condizione in data 1/10/2001. La suddetta operazione può essere fatta manualmente dall’Utente, oppure può essere richiesta come modifica automatica al momento del lancio del programma ‘MEDIACRE’ (in tal caso, consigliamo di effettuare un primo lancio senza abilitare la suddetta opzione, a scopo di controllo).
Ricordiamo che, sia a livello di ditta che di dipendente, per disabilitare il trattamento automatico è necessario impostare il relativo campo a "spazio" (in bianco). Non deve essere utilizzata l’opzione ‘Disabilitato’, a meno che non si desideri escludere il soggetto da ogni successivo trattamento ai fini del credito (compreso il conteggio mensile dei dipendenti).
Nel caso in cui vengano assunti nuovi dipendenti, a partire dal 1/10/2001, la ditta potrà beneficiare del credito d’imposta secondo le stesse modalità valide per il periodo precedente, rientrando così nella normale gestione mensile da effettuare tramite il programma ‘STACREDI’ (vedi aggiornamento ‘Paghe087’). In tale ipotesi, si dovrà fare attenzione a non riabilitare il credito per i dipendenti assunti entro il 30/9/2001, mentre sarà possibile abilitare nuovamente la gestione automatica a livello di ditta.

Maggio 2001
(extra045)
STAMPE ACCESSORIE - STACREDI

Abbiamo aggiunto alcune opzioni al programma ‘STACREDI’, da utilizzare per il calcolo mensile del credito d’imposta spettante per le nuove assunzioni (vedi aggiornamento ‘Paghe087’).

  • E’ stata prevista la possibilità di caricare, sull’Archivio Tributi, il credito maturato nel corso dell’anno 2000, in modo tale che venga riportato sul modello F24 con l’indicazione del periodo ‘2001’ (anno di compensazione), anziché con il periodo ‘2000’ (anno di competenza). L’indicazione dell’anno di compensazione è conforme alle disposizioni ministeriali, ma fa sorgere alcuni dubbi in merito alla successiva esposizione del credito compensato sul modello 770. Infatti, seguendo tale modalità, sul modello F24 vengono cumulati sullo stesso rigo sia i crediti di competenza dell’anno 2000 che quelli dell’anno 2001, rendendo quindi impossibile ogni controllo rispetto al credito maturato in un determinato anno.

  • E’ possibile ottenere un elenco dei soli dipendenti assunti nel mese interessato, per verificare se sussistono le condizioni per l’abilitazione del credito (in alternativa, si può ottenere l’elenco complessivo dei dipendenti assunti successivamente al periodo di riferimento).

IMPORTANTE : Nel caso in cui, su un dipendente, venga inserita l’opzione ‘Disabilitato’, esso verrà escluso a tutti gli effetti dal conteggio dei dipendenti in forza. Ciò è necessario, ad esempio, per alcuni "passaggi diretti" o per altre particolari condizioni che non possono essere verificate in automatico dalla procedura. Di conseguenza, tale opzione NON deve essere inserita sui dipendenti che semplicemente non rispettano le condizioni necessarie per la maturazione del credito : per tali dipendenti non deve quindi essere impostata nessuna opzione.

Aprile 2001
(paghe087)
MEDIA DIPENDENTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

E’ possibile determinare automaticamente il numero medio di dipendenti in forza nel periodo di riferimento (ottobre 1999 – settembre 2000), secondo le modalità precisate dal Ministero delle Finanze con la circolare n.5 del 26/1/2001.
Il numero in questione, arrotondato alla seconda cifra decimale, deve essere inserito sul primo servizio della Ditta, nel nuovo campo ‘Media Dipendenti nel periodo di riferimento’ (sezione relativa al ‘Credito d’Imposta per nuove assunzioni’). L’inserimento deve avvenire effettuando una storicizzazione al 1/10/2000 ed aggiornando tutte le versioni successive a tale data. Tale operazione può essere effettuata in automatico, secondo le modalità esposte di seguito.

Il numero medio di dipendenti viene determinato considerando il numero di giorni lavorativi, derivanti da uno o più rapporti di lavoro avuti con l’azienda, e rapportando tali giorni a quelli teoricamente previsti per l’intero periodo di riferimento. Per entrambi i conteggi, si fa riferimento ai giorni lavorativi settimanali stabiliti dai Ccnl, i quali in molti casi differiscono da quelli derivanti dagli orari settimanali effettivamente applicati. Inoltre, viene determinata l’eventuale percentuale media di part-time (considerando 100% per i periodi a tempo pieno). Dal conteggio vengono esclusi i periodi in cui il dipendente risulta essere apprendista, contratto di formazione, contratto a termine o stagionale (ovviamente non vengono considerati i collaboratori, i piani di inserimento professionale, ecc.).

E’ possibile ottenere una stampa delle ditte che hanno avuto dipendenti "utili" in forza nel periodo di riferimento. Per ciascun dipendente, vengono riportati i giorni lavorativi, i giorni di riferimento e la percentuale media di part-time, determinati secondo i criteri sopra indicati. Attraverso tali dati viene calcolato il "valore medio" relativo ad ogni dipendente per l’intero periodo di riferimento, che rappresenta il numero di unità lavorative corrispondenti (valore compreso tra 0 e 1). A livello di ditta, il numero medio di dipendenti viene quindi ottenuto effettuando una semplice sommatoria del "valore medio" di ciascun dipendente trattato.
Per ottenere la stampa in questione, lanciare la procedura Stampe Accessorie, scegliendo ‘MEDIADIP’ sulla finestra relativa al Programma da Eseguire. E’ importante effettuare il primo lancio selezionando ‘Manuale’ nell’opzione ‘Inserimento sulla Ditta’ (vedi calcolo mensile del credito maturato per l’uso di tale opzione). La stampa viene identificata col nome ‘media-dipendenti’. I dati riportati sulla stampa non saranno ovviamente affidabili nel caso in cui la ditta sia stata inserita in archivio successivamente a settembre 2000, pur avendo iniziato l’attività con dipendenti in data precedente.

Una volta effettuati i necessari controlli sulla stampa ottenuta, è possibile aggiornare automaticamente il campo ‘Media Dipendenti’ sul primo servizio della ditta. A tale scopo, è sufficiente rilanciare il programma ‘MEDIADIP’, impostando ‘Automatico’ nell’opzione ‘Inserimento sulla ditta’ : per ciascuna azienda trattata, la media dei dipendenti sarà inserita su una apposita storicizzazione al 1/10/2000, e verrà inoltre riportata su tutte le versioni successive a tale data.
Il campo ‘Media Dipendenti’ può essere modificato o inserito manualmente soltanto dopo aver effettuato l’aggiornamento automatico, in quanto il programma ‘MEDIADIP’, con l’opzione ‘Automatico’, aggiorna il valore preesistente anche nel caso in cui quest’ultimo sia stato inserito manualmente.

Aprile 2001
(paghe087)
CALCOLO MENSILE DEL CREDITO MATURATO

E’ possibile effettuare il calcolo del credito maturato su base mensile, riportandolo automaticamente sull’Archivio Tributi, al fine di ottenere la compensazione tramite il modello F24.

Al termine di ogni mese, a partire da ottobre 2000, è necessario effettuare il conteggio dei dipendenti in forza (non licenziati nel corso del mese), tenendo conto della percentuale di part-time, ed escludendo gli apprendisti, i contratti di formazione e i contratti a termine o stagionali. Il numero di dipendenti così determinato deve essere confrontato con il numero medio di dipendenti in forza nel periodo di riferimento, inserito nel campo ‘Media Dipendenti’ sul primo servizio della Ditta (vedi media dipendenti nel periodo di riferimento). Il credito può maturare solo nel caso in cui al termine del mese risulti un numero di dipendenti superiore rispetto alla media del periodo di riferimento : la differenza tra i due conteggi rappresenta l’incremento occupazionale e costituisce il numero massimo di dipendenti per i quali può spettare il credito.
Per i dipendenti "utili" assunti successivamente al 30/9/2000, occorre quindi verificare che sussistano le condizioni per la maturazione del credito (portatori di handicap, età superiore a 24 anni e disoccupazione da almeno 24 mesi, ecc.). In caso affermativo, spetta un credito di L. 800.000 mensili per ogni dipendente, da confrontare comunque con il limite massimo derivante dall’incremento occupazionale sopra descritto.
E’ necessario precisare che vengono considerati dipendenti "assunti" successivamente al 30/9/2000 anche i contratti a termine, di formazione o di apprendistato che si siano trasformati in rapporti a tempo indeterminato a partire dal 1/10/2000. A tale proposito, si fa riferimento alla data in cui è stata storicizzata la suddetta variazione, sul servizio di Inquadramento Contrattuale del Dipendente.

Per determinare l’incremento occupazionale relativo ad ogni mese (a partire da ottobre 2000), occorre lanciare la procedura Stampe Accessorie, scegliendo ‘STACREDI’ sulla finestra relativa al Programma da Eseguire. E’ necessario eseguire un lancio per ogni singolo mese interessato : la stampa prodotta viene identificata col nome ‘credito’ seguito dal mese e anno selezionati (non viene quindi persa con il lancio relativo al mese successivo).
Tramite la stampa sopra descritta, è possibile verificare per quali aziende risulta una eccedenza di dipendenti rispetto alla media del periodo di riferimento. Inoltre, per ogni ditta viene riportato l’elenco dei dipendenti assunti o trasformati successivamente al 30/9/2000, per i quali è necessario verificare se sussistono le condizioni per la maturazione del credito.

L’esito delle verifiche effettuate deve essere riportato sul servizio Anagrafico del Dipendente, nel nuovo campo ‘Credito d’Imposta per nuove assunzioni’. Scegliendo l’opzione ‘Abilitato’, verrà appunto abilitata la maturazione del credito (nei limiti determinati dall’incremento occupazionale del singolo mese), mentre con l’opzione ‘Disabilitato’ il dipendente sarà escluso dall’elenco riportato sulla stampa mensile di controllo. Nel caso in cui il campo non venga compilato, il dipendente risulterà ‘Da determinare’ sulla stampa in questione e non darà luogo alla maturazione del credito.
Sul primo servizio della Ditta, nella sezione relativa al ‘Credito d’Imposta per nuove assunzioni’, è stato previsto il nuovo campo ‘Maturazione Credito’, che consente di abilitare il caricamento automatico del credito spettante sull’Archivio Tributi (vedi paragrafo successivo). Disabilitando tale opzione, l’azienda non verrà più riportata sulla stampa di controllo mensile, mentre lasciando il campo non compilato, nella fase di stampa l’azienda risulterà ‘Da determinare’ (il credito verrà calcolato ma non sarà possibile portarlo automaticamente sull’Archivio Tributi).

Dopo aver impostato correttamente le varie opzioni a livello di ditta e di dipendente, può essere lanciato nuovamente il programma ‘STACREDI’, impostando l’opzione ‘Automatico’ nel campo ‘Caricamento su Archivio F24’. In tal modo, per le sole ditte abilitate, il valore del credito verrà automaticamente trasferito sull’Archivio Tributi , per essere poi compensato al momento produzione della delega.
Occorre sottolineare che il credito viene riportato sul tributo ‘6732’, con data di competenza corrispondente al primo giorno del mese e data di scadenza al giorno 15 del mese successivo. Tali date sono puramente convenzionali e consentono di caricare il credito sull’Archivio Tributi in modo del tutto indipendente rispetto all’elaborazione delle buste paga. Il credito verrà quindi compensato sulla prima scadenza utile relativa alla Procedura Paghe, fino ad esaurimento del credito stesso (allo stato attuale, entro il termine di un anno dal mese di maturazione del credito). Se si intende abilitare la compensazione con altre procedure, occorre intervenire sull’Archivio Tributi, tramite i servizi o le procedure relative.
Consigliamo, entro breve termine, di determinare il credito maturato fino a dicembre 2000, dal momento che tale importo deve essere riportato sul modello 770/2001, assieme al numero medio di dipendenti nel periodo di riferimento.