F24 E ARCHIVIO TRIBUTI

Dicembre 2023
(acred875)
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI

Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2024, corrispondente al 2,50%.

A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente sulla tabella (riportato sul primo rigo), liberando così il rigo finale della tabella, che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2024.
Gli ultimi due righi della tabella ‘Interessi’ devono essere così compilati:

  • quarto rigo: Aliquota ‘5,00’ – Data Iniziale ’01.01.2023’ – Data Finale ’31.12.2023’
  • quinto rigo: Aliquota ‘2,50’ – Data Iniziale ’01.01.2024’ – Data Finale ’31.12.2050’

La modifica deve essere effettuata sul Criterio n.01 e su altri eventuali “criteri” definiti dall’Utente.

Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.

Dicembre 2023
(acred875)
COMPENSAZIONE TRIBUTI FISCALI A CREDITO

Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l’eventuale credito dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate.
Come negli anni precedenti, i suddetti crediti vengono compensati fino a “capienza” delle ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza (tuttavia non esiste l’obbligo di riportare i crediti sullo stesso modello F24 sul quale sono indicate le ritenute a debito). Nell’anno successivo, gli eventuali crediti residui possono essere compensati con qualsiasi somma a debito: a tale scopo, i crediti residui vengono automaticamente riportati sul codice tributo 6781, a partire dalla prima scadenza dell’anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all’anno precedente. Le condizioni alle quali i crediti residui vengono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sono indicate dettagliatamente negli aggiornamenti di dicembre 2015 Acred592 e gennaio 2016 Acred593.

Ricordiamo che i crediti da 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797) vengono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito, nell’ambito della gestione Paghe (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738).
Facciamo inoltre presente che gli eventuali crediti residui da 730 non vengono mai riportati sul codice tributo 6781, neppure nel caso in cui la compensazione avvenga nell’anno successivo (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707). A tale proposito occorre ricordare che, per i crediti da 730, la limitazione relativa alla capienza delle ritenute viene applicata automaticamente al momento dell’elaborazione delle buste paga (procedura Elaborazione Mensile Ditte): di conseguenza, l’importo rimborsato non supera mai il valore delle ritenute fiscali operate nel mese. Tuttavia è possibile che, per diversi motivi, una parte dei crediti da 730 non venga compensata immediatamente sul modello F24: in tal caso, la compensazione avverrà alla prima scadenza utile (se necessario anche nell’anno successivo), mantenendo comunque il codice tributo originario. I crediti da 730 compensati nell’anno successivo, infatti, non possono essere indicati sul tributo 6781, in quanto tale tributo deve coincidere con il credito residuo risultante dal rigo SX32 del modello 770: secondo le istruzioni dei modelli 770 (a partire dall’anno di competenza 2019), su tale rigo non è possibile riportare l’eventuale credito residuo da 730.

Ricordiamo che il credito relativo al trattamento integrativo L. 21/2020 (tributo 1701, aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 e gennaio 2021 Acred786) e quello derivante dall’ulteriore detrazione per famiglie numerose (tributo 1632) vengono compensati su F24 con qualsiasi somma a debito. Facciamo presente che i suddetti codici tributo restano invariati anche nel caso in cui la compensazione su F24 avvenga nell’anno successivo.

Infine ricordiamo che, con l’aggiornamento di settembre 2021 Acred803, sono state rilasciate alcune modifiche per quanto riguarda i criteri di compensazione dei crediti Paghe (intendendo come tali i crediti riportati nell’Archivio Tributi sul tipo procedura ‘PG’). In particolare, è stato aumentato il periodo pregresso dal quale vengono rilevati i crediti Paghe ed è stata data maggiore priorità alla compensazione degli stessi crediti rispetto a quelli relativi ad altre gestioni (ossia rispetto ai crediti presenti su tipi procedura diversi da ‘PG’).
Con l’aggiornamento di maggio 2022 Acred826, inoltre, è stato predisposto un criterio di priorità generale per la compensazione dei crediti, sulla base della relativa data di scadenza (nel caso dei tributi a credito, la data di scadenza corrisponde alla data dalla quale è possibile iniziare a compensare il credito).
In entrambi i casi, sono rimasti invariati i particolari criteri previsti, già in precedenza, per alcuni crediti Paghe: massima priorità nella compensazione dei crediti da 730, limitazione rispetto alle ritenute operate dal sostituto per la compensazione dei crediti da conguaglio di fine anno o fine rapporto.

Giugno 2023
(comunicazione
30/06/2021
)
RAVVEDIMENTO OPEROSO – NUOVI TRIBUTI

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 28/04/2023, ha istituito nuovi codici tributo per il versamento delle sanzioni, in caso di ravvedimento operoso da parte del sostituto d’imposta.
I nuovi codici tributo delle sanzioni entrano in vigore il 3/07/2023, in sostituzione del precedente codice tributo 8906.

Con la presente comunicazione, rendiamo disponibile una procedura che aggiorna automaticamente i codici tributo delle sanzioni, sulle tabelle utilizzate nel calcolo automatico di sanzioni e interessi in caso di ravvedimento. Precisiamo che la procedura sostituisce unicamente il codice tributo 8906 con i nuovi codici tributo, come più aventi specificato.

Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.

Le tabelle relative a sanzioni e interessi sono gestite tramite il servizio ‘Ravvedimento operoso: Tributi’ (menù Tributi → Attivazione ravvedimento operoso), e si trovano generalmente sul “criterio di calcolo” n. 01.
In generale, tramite tale servizio è possibile aggiornare manualmente i codici tributo relativi alle sanzioni.

In questo caso, abbiamo previsto la possibilità di aggiornare automaticamente il codice tributo 8906, sostituendolo con i nuovi codici relativi alle sanzioni: a tale scopo, utilizzare la procedura ‘Aggiorna codici sanzione ravvedimento operoso’ (menù Tributi → Attivazione ravvedimento operoso → Procedure di elaborazione e stampa).
La procedura chiede la scelta tra Provvisorio (‘P’) e Definitivo (‘D’): consigliamo di effettuare prima un lancio Provvisorio per controllare la stampa prodotta, poi il lancio Definitivo per aggiornare la tabella dei tributi.
Sulla stampa prodotta vengono elencati i codici tributo che saranno convertiti (lancio Provvisorio) o sono stati convertiti (lancio Definitivo): è riportato il tributo a cui si riferisce la sanzione (esempio: 1001, 1040, ecc.), l’attuale tributo relativo alla sanzione (8906) ed il nuovo tributo che va a sostituire quello attuale.

La procedura provvede a sostituire automaticamente il codice tributo 8906 con i seguenti codici tributo:

  • 8947 per la sanzione sui tributi relativi ai redditi da lavoro dipendente dovuti all’erario;
  • 8948 per la sanzione sui tributi relativi ai redditi da lavoro autonomo dovuti all’erario;
  • 8950 per la sanzione sui tributi relativi ai redditi da lavoro dipendente dovuti alle regioni;
  • 8952 per la sanzione sui tributi relativi ai redditi da lavoro dipendente dovuti ai comuni.

Per individuare il tipo di reddito (lavoro dipendente / autonomo) e l’ente di competenza (erario / regioni / comuni), viene controllato il codice del tributo a cui si riferisce la sanzione (1001, 1040, 3802, 3847, ecc.). Se il tributo in questione non rientra nelle tipologie sopra elencate, il codice relativo alla sanzione rimane invariato: in questi casi, sulla stampa viene riportata la segnalazione ‘Non aggiornato’ (se necessario, è comunque possibile aggiornarlo dal servizio).

Precisiamo che la risoluzione 18/E sopra citata prevede anche altri codici tributo, relativi a casistiche non gestite in ambito Paghe (redditi di capitale e altri redditi). In presenza di altri tributi del genere, indicati nella risoluzione 18/E, occorre intervenire manualmente sulla tabella tramite il servizio ‘Ravvedimento operoso: Tributi’.

Giugno 2023
(acred862)
ARCHIVIO TRIBUTI – RICERCA TRIBUTI PER DITTA

Ricordiamo che i tributi versati o compensati su F24 possono essere verificati tramite il servizio ‘Ricerca tributi per ditta’, disponibile sul menù dell’Archivio Tributi (aggiornamento di settembre 2018 Acred703).

Con il presente aggiornamento, su tale servizio sono state apportate le seguenti modifiche:

  • viene visualizzato il periodo indicato su ogni tributo, nella stessa forma con cui è stato riportato su F24;
  • per ogni tributo viene visualizzato sia l’importo “originario”, sia l’importo versato o compensato su F24;

Relativamente alla seconda modifica, precisiamo quanto segue:

  • per i tributi a debito non rateizzati, i due importi coincidono e sono riportati sempre sullo stesso rigo;
  • per i tributi a debito rateizzati e per i tributi a credito, i due importi sono riportati sempre su righi distinti; inoltre, l’importo su F24 viene riportato in corrispondenza delle varie scadenze alle quali è stato versato (debiti rateizzati) o compensato (crediti); per i tributi a credito non compensati, ovviamente, non viene indicato l’importo su F24.
Aprile 2023
(acred859)
STAMPA MODELLO F24

Sulle procedure di stampa ed invio telematico del modello F24, disponibili sul ramo Personale, la stampa delle deleghe viene sempre convertita automaticamente in formato PDF, anche relativamente alle deleghe da inviare tramite Entratel.
In precedenza, le deleghe da inviare tramite Entratel (o CBI) venivano convertite automaticamente in PDF soltanto se era stata attivata l’archiviazione documentale; ovviamente, potevano essere convertite in PDF dal servizio Gestione Stampe.

Dicembre 2022
(acred845)
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI

Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2023, corrispondente al 5,00%.

A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente sulla tabella (riportato sul primo rigo), liberando così il rigo finale della tabella, che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2023.
Gli ultimi due righi della tabella ‘Interessi’ devono essere così compilati:

  • quarto rigo: Aliquota ‘1,25’  – Data Iniziale ’01.01.2022’ – Data Finale ’31.12.2022’
  • quinto rigo: Aliquota ‘5,00’  – Data Iniziale ’01.01.2023’ – Data Finale ’31.12.2050’

La modifica deve essere effettuata sul Criterio n.01 e su altri eventuali “criteri” definiti dall’Utente.

Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.

Dicembre 2022
(acred845)
COMPENSAZIONE TRIBUTI FISCALI A CREDITO

Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l’eventuale credito dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate.
Come negli anni precedenti, i suddetti crediti vengono compensati fino a “capienza” delle ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza (tuttavia non esiste l’obbligo di riportare i crediti sullo stesso modello F24 sul quale sono indicate le ritenute a debito). Nell’anno successivo, gli eventuali crediti residui possono essere compensati con qualsiasi somma a debito: a tale scopo, i crediti residui vengono automaticamente riportati sul codice tributo 6781, a partire dalla prima scadenza dell’anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all’anno precedente. Le condizioni alle quali i crediti residui vengono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sono indicate dettagliatamente negli aggiornamenti di dicembre 2015 Acred592 e gennaio 2016 Acred593.

Ricordiamo che i crediti da 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797) vengono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito, nell’ambito della gestione Paghe (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738).
Facciamo inoltre presente che gli eventuali crediti residui da 730 non vengono mai riportati sul codice tributo 6781, neppure nel caso in cui la compensazione avvenga nell’anno successivo (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707). A tale proposito occorre ricordare che, per i crediti da 730, la limitazione relativa alla capienza delle ritenute viene applicata automaticamente al momento dell’elaborazione delle buste paga (procedura Elaborazione Mensile Ditte): di conseguenza, l’importo rimborsato non supera mai il valore delle ritenute fiscali operate nel mese. Tuttavia è possibile che, per diversi motivi, una parte dei crediti da 730 non venga compensata immediatamente sul modello F24: in tal caso, la compensazione avverrà alla prima scadenza utile (se necessario anche nell’anno successivo), mantenendo comunque il codice tributo originario. I crediti da 730 compensati nell’anno successivo, infatti, non possono essere indicati sul tributo 6781, in quanto tale tributo deve coincidere con il credito residuo risultante dal rigo SX32 del modello 770: secondo le istruzioni dei modelli 770 (a partire dall’anno di competenza 2019), su tale rigo non è possibile riportare l’eventuale credito residuo da 730.

Ricordiamo che il credito relativo al trattamento integrativo L. 21/2020 (tributo 1701, aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 e gennaio 2021 Acred786) e quello derivante dall’ulteriore detrazione per famiglie numerose (tributo 1632) vengono compensati su F24 con qualsiasi somma a debito. Facciamo presente che i suddetti codici tributo restano invariati anche nel caso in cui la compensazione su F24 avvenga nell’anno successivo.

Infine ricordiamo che, con l’aggiornamento di settembre 2021 Acred803, sono state rilasciate alcune modifiche per quanto riguarda i criteri di compensazione dei crediti Paghe (intendendo come tali i crediti riportati nell’Archivio Tributi sul tipo procedura ‘PG’). In particolare, è stato aumentato il periodo pregresso dal quale vengono rilevati i crediti Paghe ed è stata data maggiore priorità alla compensazione degli stessi crediti rispetto a quelli relativi ad altre gestioni (ossia rispetto ai crediti presenti su tipi procedura diversi da ‘PG’).
Con l’aggiornamento di maggio 2022 Acred826, inoltre, è stato predisposto un criterio di priorità generale per la compensazione dei crediti, sulla base della relativa data di scadenza (nel caso dei crediti, la data di scadenza corrisponde alla data dalla quale è possibile iniziare a compensare il credito).
In entrambi i casi, sono rimasti invariati i particolari criteri previsti, già in precedenza, per alcuni crediti Paghe: massima priorità nella compensazione dei crediti da 730, limitazione rispetto alle ritenute operate dal sostituto per la compensazione dei crediti da conguaglio di fine anno o fine rapporto.

Maggio 2022
(acred826)
COMPENSAZIONE CREDITI SU F24

Su richiesta, sono state effettuate alcune modifiche ai criteri di compensazione dei crediti sul modello F24.

A partire dalle scadenze ricadenti nel mese di giugno 2022, i crediti vengono compensati in ordine cronologico, sulla base della data di scadenza presente sul tributo a credito. Viene assegnata maggiore priorità ai crediti che hanno la data scadenza più vecchia, procedendo progressivamente a compensare quelli che hanno la data di scadenza più recente.
Ricordiamo che, per i crediti, la data di scadenza rappresenta la data a partire dalla quale possono essere compensati.

Nel caso in cui venga nuovamente chiusa una scadenza che ricade in data precedente al 01/06/2022, continuano ad essere seguiti i criteri adottati in precedenza (per evitare di modificare il risultato precedentemente ottenuto).

Precisiamo che, per quanto riguarda il tipo procedura ‘PG’ (Paghe), si continuano ad applicare i particolari criteri di priorità previsti in precedenza, se necessario anche in deroga al criterio dell’ordine cronologico.
Innanzitutto, si continua ad assegnare la massima priorità ai crediti derivanti dal conguaglio del 730, individuati dai codici tributo ‘1631’ / ‘3796’ / ‘3797’, in quanto tali crediti non possono dare luogo ad un residuo sul quadro SX del 770.
In linea subordinata rispetto ai crediti da 730, si continua a compensare prioritariamente gli altri crediti Paghe, ossia i crediti presenti sul tipo procedura ‘PG’, prima di considerare i crediti eventualmente inseriti su altri tipi procedura (le indicazioni relative a tale criterio sono riportate nell’aggiornamento di settembre 2021 Acred803).
Infine ricordiamo che, per la compensazione dei crediti derivanti dal conguaglio di fine anno o fine rapporto, individuati dai codici tributo ‘1627’ / ‘1669’ / ‘1671’, si continua a controllare la “capienza” derivante dalle ritenute operate dal sostituto d’imposta, presenti sul tipo procedura ‘PG’.

Dicembre 2021
(acred808)
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI

Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2022, corrispondente allo 1,25%.

A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente sulla tabella (riportato sul primo rigo), liberando così il rigo finale della tabella, che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2022.
Gli ultimi due righi della tabella ‘Interessi’ devono essere così compilati:

  • quarto rigo: Aliquota ‘0,01’  – Data Iniziale ’01.01.2021’ – Data Finale ’31.12.2021’
  • quinto rigo: Aliquota ‘1,25’  – Data Iniziale ’01.01.2022’ – Data Finale ’31.12.2050’

La modifica deve essere effettuata sul Criterio n.01 e su altri eventuali “criteri” definiti dall’Utente.

Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.

Dicembre 2021
(acred808)
COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO

Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l’eventuale credito dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate.
Come negli anni precedenti, i suddetti crediti vengono compensati fino a “capienza” delle ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza (tuttavia non esiste l’obbligo di riportare i crediti sullo stesso modello F24 sul quale sono indicate le ritenute a debito). Nell’anno successivo, gli eventuali crediti residui possono essere compensati con qualsiasi somma a debito: a tale scopo, i crediti residui vengono automaticamente riportati sul codice tributo 6781, a partire dalla prima scadenza dell’anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all’anno precedente. Le condizioni alle quali i crediti residui vengono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sono indicate dettagliatamente negli aggiornamenti di dicembre 2015 Acred592 e gennaio 2016 Acred593.

Ricordiamo che i crediti da 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797) vengono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito, nell’ambito della gestione Paghe (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738).
Facciamo inoltre presente che gli eventuali crediti residui da 730 non vengono mai riportati sul codice tributo 6781, neppure nel caso in cui la compensazione avvenga nell’anno successivo (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707). A tale proposito occorre ricordare che, per i crediti da 730, la limitazione relativa alla capienza delle ritenute viene applicata automaticamente al momento dell’elaborazione delle buste paga (procedura Elaborazione Mensile Ditte): di conseguenza, l’importo rimborsato non supera mai il valore delle ritenute fiscali operate nel mese. Tuttavia è possibile che, per diversi motivi, una parte dei crediti da 730non venga compensata immediatamente sul modello F24: in tal caso, la compensazione avverrà alla prima scadenza utile (se necessario anche nell’anno successivo), mantenendo comunque il codice tributo originario. I crediti da 730 compensati nell’anno successivo, infatti, non possono essere indicati sul tributo 6781, in quanto tale tributo deve coincidere con il credito residuo risultante dal rigo SX32 del modello 770: secondo le istruzioni dei modelli 770 (a partire dall’anno di competenza 2019), su tale rigo non è possibile riportare l’eventuale credito residuo da 730.

Ricordiamo che i crediti relativi al nuovo bonus fiscale L. 21/2020 (tributo 1701, aggiornamenti di luglio 2020 Acred768 e gennaio 2021 Acred786) e all’ulteriore detrazione per famiglie numerose (tributo 1632) vengono compensati su F24 con qualsiasi somma a debito. Facciamo presente che i suddetti codici tributo restano invariati anche nel caso in cui la compensazione su F24 avvenga nell’anno successivo.

Infine ricordiamo che, con l’aggiornamento di settembre 2021 Acred803, sono state rilasciate alcune modifiche in merito ai criteri di compensazione dei crediti Paghe (come precisato nell’aggiornamento Acred803, vengono intesi come tali i crediti presenti nell’Archivio Tributi sul tipo procedura ‘PG’). In particolare, è stato aumentato il periodo pregresso dal quale vengono rilevati i crediti Paghe ed è stata data maggiore priorità alla compensazione degli stessi crediti rispetto a quelli relativi ad altre gestioni (ossia rispetto ai crediti presenti su tipi procedura diversi da ‘PG’).

Ottobre 2021
(acred805)
RITENUTE FISCALI IN APPALTI

Segnaliamo che, a partire dal mese di ottobre 2021, per gestire i versamenti separati per appalto, nei casi e secondo le modalità indicate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 12/02/2020, occorre utilizzare esclusivamente il programma ‘RICONFAP’, in quanto il programma ‘RICONF24’ non è più mantenuto aggiornato.

Ricordiamo che il programma ‘RICONFAP’, rilasciato con l’aggiornamento di aprile 2021 Acred792, consente di ottenere una gestione maggiormente automatizzata, e sicuramente più semplice per l’Utente, rispetto al precedente programma ‘RICONF24’ (quest’ultimo rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2020 Acred744).

Settembre 2021
(acred803)
COMPENSAZIONE CREDITI SU F24

Su richiesta di diversi Utenti, sono state effettuate alcune modifiche ai criteri di compensazione dei crediti sul modello F24, allo scopo di “favorire” la compensazione di eventuali crediti residui in ambito Paghe.

Le modifiche effettuate, di seguito descritte, hanno effetto a partire dalla scadenza del 16/10/2021.

  • Per quanto riguarda i crediti Paghe (intendendo come tali i crediti presenti sull’Archivio Tributi in corrispondenza del tipo procedura ‘PG’), il periodo di competenza utile è stato aumentato di 12 mesi, arrivando così al 25° mese precedente rispetto al mese della scadenza. A titolo di esempio, per la scadenza del 16/10/2021 vengono considerati i crediti residui presenti su periodi di competenza risalenti, al massimo, al mese di settembre 2019. Prima del presente aggiornamento, per la stessa scadenza sarebbero stati considerati utili i crediti residui risalenti, al massimo, al mese di settembre 2020. In questo modo, si riesce a compensare anche eventuali crediti residui relativi ai primi mesi dell’anno 2020 (periodo nel quale si sono presentati frequentemente dei crediti).

  • Viene data maggiore priorità ai crediti presenti sullo stesso tipo procedura della scadenza. Sui modelli F24 relativi alla gestione Paghe, i crediti presenti sul tipo procedura ‘PG’ vengono quindi compensati con maggiore priorità rispetto ad eventuali crediti presenti su altri tipi procedura (ad esempio ‘DR’), ai quali fosse stato attribuita la condizione di “credito disponibile” (ossia utilizzabile anche su altri tipi procedura). A questo riguardo, precisiamo che non viene effettuato alcun controllo in merito al codice tributo: se il credito IVA annuale (tributo ‘6099’) venisse inserito sul tipo procedura ‘PG’, sarebbe compensato con la stessa priorità dei crediti Paghe.

Come già precisato, le modifiche sopra descritte hanno effetto a partire dalle scadenze ricadenti nel mese di ottobre 2021. Nel caso in cui venisse nuovamente chiusa una scadenza precedente al 01/10/2021, continuerebbero ad essere adottati gli stessi criteri seguiti in precedenza (per evitare di modificare il risultato ottenuto precedentemente).

Precisiamo, inoltre, che i crediti da 730 (identificati dai codici tributo ‘1631’ / ‘3796’ / ‘3797’), continuano ad essere compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo. A tale proposito, occorre tenere presente che i crediti in questione non devono essere resi “disponibili” per la compensazione su procedure diverse da ‘PG’.

Nel caso in cui lo si ritenga opportuno, è possibile effettuare un controllo sulla presenza di eventuali crediti residui nei 12 mesi “aggiuntivi” di competenza, che adesso vengono considerati utili per la scadenza del 16/10/2021.
A tale scopo, può essere utilizzato il programma ‘TRIBCONT’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), rilasciato con l’aggiornamento di settembre 2020 Acred770.
Per ottenere l’elenco dei crediti residui utili per la scadenza del 16/10/2021, presenti nei 12 mesi “aggiuntivi”, occorre indicare ‘01/09/2019’ nella Data Iniziale e ‘31/08/2020’ nella Data Finale, sulla procedura Stampe Accessorie. A tale proposito, precisiamo che i crediti presenti nel periodo di competenza dal 01/09/2020 al 30/09/2021 sarebbero stati considerati utili, per la scadenza del 16/10/2021, anche prima delle modifiche rilasciate col presente aggiornamento.
Inoltre, nelle opzioni del programma ‘TRIBCONT’ occorre selezionare l’opzione ‘Solo crediti con residuo’, nel campo ‘Considera i tributi della procedura Gestione Paghe con le seguenti condizioni’.
Sulla stampa prodotta sono riportati i soli crediti che presentano ancora un residuo (anche parziale) non compensato (neppure in via “provvisoria”) e che risultano presenti nel periodo di competenza sopra indicato.
Se, per qualsiasi motivo, si ritiene opportuno non utilizzare alcuni crediti residui presenti nei 12 mesi “aggiuntivi”, occorre bloccarne la compensazione: a tale scopo, si deve operare sulla finestra ‘Gestione Crediti’ (servizio Tributi per Scadenza), impostando l’opzione ‘Rimborso’ in corrispondenza dei crediti che si intende bloccare.

Giugno 2021
(comunicazione
11/06/2021
)
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE 40/2021

Come anticipato nella comunicazione del 08/06/2021, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40 del 01/06/2021, ha precisato che il versamento delle addizionali regionali e comunali non doveva essere sospeso nei casi previsti dall’art. 61 del D.L. 18/2020. I sostituti d’imposta interessati sono quelli che rientrano nei settori elencati al comma 2 dello stesso articolo (turismo, trasporto, spettacolo, ecc.), che si aggiungono ai settori previsti dall’art. 8 del precedente D.L. 9/2020.

Nella risoluzione 40/2021 viene anche precisato che il versamento delle addizionali poteva invece essere sospeso nei casi previsti dall’art. 62 del D.L. 18/2020 (soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente). Inoltre, dalle istruzioni del modello 770/2021 risulta confermato che il versamento delle addizionali poteva essere sospeso nelle situazioni previste dai successivi decreti (D.L. 23/2020, D.L. 149/2020, D.L. 157/2020).
Sempre dalle istruzioni del modello 770/2021, risulta invece che le addizionali non potevano essere sospese dai sostituti d’imposta avente sede legale o operativa negli 11 comuni della “zona rossa” originaria (sempreché la sospensione sia dovuta a tale motivo oppure all’art. 61 D.L. 18/2020, e non all’art. 62 stesso D.L. o ai successivi decreti sopra elencati).

Nei casi in cui non era possibile sospendere il versamento delle addizionali, la risoluzione 40/2021 prevede la possibilità di omettere il versamento di sanzioni e interessi, purché le rate residue vengano versate “tempestivamente”. Non è chiaro quale sia il termine entro il quale deve essere effettuato il suddetto versamento, affinché l’Agenzia lo consideri “tempestivo”. Inoltre, al momento non è chiaro come le addizionali in questione debbano poi essere indicate sul modello 770/2021.

Le addizionali interessate sono quelle che dovevano essere versate nei mesi di marzo e/o aprile 2020 (per alcune aziende del settore sport, fino a giugno 2020). A seconda che la ditta adotti il criterio di “cassa” o “competenza”, i corrispondenti mesi di competenza sono gennaio e febbraio 2020 (“cassa”) oppure febbraio e marzo 2020 (“competenza”).
Nel caso in cui le addizionali, trattenute nei mesi in questione, siano state sospese per i motivi indicati all’art. 61 del D.L. 18/2020 e, ad oggi, sussistano delle rate non ancora versate, occorre effettuare un versamento cumulativo delle rate residue. Come già detto, non è chiaro quale sia il termine ultimo per tale versamento (quindi non possiamo essere certi che debbano essere versate, ad esempio, entro la prima scadenza utile), tuttavia riteniamo che sia opportuno provvedere al suddetto versamento prima possibile, per evitare di dover effettuare lo stesso versamento tramite ravvedimento operoso.

Abbiamo quindi predisposto il programma ‘TRIBRADD’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), che consente di individuare le aziende con addizionali sospese nei mesi di competenza e scadenza interessati (i periodi di competenza e scadenza vanno individuati secondo i criteri descritti nel paragrafo precedente).
Il periodo di competenza deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura. Se alcune aziende applicano il criterio di “cassa” ed altre quello di “competenza”, è possibile indicare l’intero periodo: ‘01/01/2020’ nella Data Iniziale e ‘31/03/2020’ nella Data Finale (per alcune aziende del settore sport, va indicato un periodo più ampio).

Il programma ‘TRIBRADD’ prevede l’opzione ‘Provvisorio / Definitivo’: consigliamo di lanciare sempre il programma nella modalità ‘Provvisorio’, per ottenere l’elenco delle aziende individuate. Precisiamo che vengono riportate in stampa tutte le aziende che hanno sospeso il versamento delle addizionali (se soddisfano i criteri descritti nei paragrafi successivi), anche nel caso in cui non siano presenti delle rate residue da versare. Controllando l’elenco prodotto, se risultano presenti delle rate residue per le quali è necessario effettuare il versamento cumulativo, occorre lanciare nuovamente il programma ‘TRIBRADD’ con l’opzione ‘Definitivo’, per modificare la data di scadenza delle rate residue.

Per individuare i casi di sospensione dovuti all’art. 61 del D.L. 18/2020 (o all’art. 8 del D.L. 9/2020), il programma controlla le causali di sospensione presenti sul servizio Ditta – Abilitazione, sezione ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’, considerando la decorrenza valida al 31/12/2020. Vengono considerate “utili” le seguenti causali (e codici calamità):

  • N967 / 25’ relativa ai settori indicati al comma 2 dell’art. 61, D.L. 18/2020 (turismo, trasporto, spettacolo, ecc.), ad eccezione di quelli indicati nella prima parte della lettera a, stesso comma (federazioni sportive, ecc.);
  • N968 / 26’ relativa ai settori indicati nella prima parte della lettera a, comma 2, art. 61, D.L. 18/2020 (federazioni sportive, ecc.), ossia i settori rientranti nell’art. 61 che restano esclusi dalla causale ‘N967’.

Viene considerata anche la causale ‘N966 / 24’, per individuare i sostituti che hanno la sede legale o operativa negli 11 comuni della “zona rossa” originaria, se hanno sospeso anche le addizionali. Precisiamo che la risoluzione 40/2021 non riporta indicazioni in merito a tali situazioni, tuttavia riteniamo utile segnalarle sulla stampa prodotta, dal momento che le addizionali non potevano essere sospese per tale motivazione (occorre quindi verificare il motivo della sospensione).

Ricordiamo che le causali di sospensione venivano riportate automaticamente sul servizio Ditta – Abilitazione, utilizzando il programma ‘FORMSCAD’ come indicato nell’aggiornamento di settembre 2020 Acred770. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, le suddette causali non siano presenti sul servizio Ditta – Abilitazione, è possibile indicarle adesso manualmente, nella decorrenza valida al 31/12/2020, in corrispondenza delle scadenze oggetto di sospensione.
In alternativa, è possibile utilizzare un’opzione, sul programma ‘TRIBRADD’, che consente di considerare anche le aziende sulle quali non sono presenti le causali sopra elencate: a tale scopo, nei parametri del programma è possibile barrare la casella ‘Non controllare le causali di sospensione sul servizio Ditta – Abilitazione’. Occorre tenere presente che, barrando tale casella, vengono considerate tutte le ditte indicate al lancio della procedura, comprese quelle che hanno sospeso il versamento delle addizionali per motivi “validi” (ad esempio, per quanto previsto dall’art. 62 del D.L. 18/2020). Di conseguenza, se viene barrata la suddetta casella, è necessario controllare attentamente le ditte individuate dal programma: sulle aziende che rientrano nell’art. 61, è possibile indicare le causali di sospensione considerate (‘N967’ / ‘N968’) e poi lanciare il programma ‘TRIBRADD’ con l’opzione ‘Definitivo’, in questo caso senza barrare la casella che consente di non controllare le causali (così facendo, nel lancio ‘Definitivo’ verranno considerate solo le aziende effettivamente interessate).

Nei parametri del programma, occorre compilare sempre il campo ‘Nuova data di scadenza da attribuire’ (anche nel lancio ‘Provvisorio’), indicando la data di scadenza da utilizzare per il versamento cumulativo delle rate residue.
E’ opportuno impostare la data in questione al giorno 16 oppure al giorno 20 del mese del versamento (a titolo di esempio, è possibile impostare ‘16/06/2021’ oppure ‘20/06/2021’). Indicando il giorno 16, si ottiene il versamento sugli stessi modelli F24 relativi alla “normale” scadenza delle Paghe, mentre indicando il giorno 20 si ottiene il versamento su modelli F24 separati, eventualmente insieme ad altri tributi rateizzati versati separatamente dalle Paghe (se presenti).
Occorre tenere presente che la scadenza in questione NON deve risultare già chiusa in modalità definitiva.
Inoltre, affinché venga attribuita la nuova data di scadenza, è necessario che anche le scadenze (future) delle rate residue NON risultino già chiuse in modalità definitiva: se risultano già definitive, occorre riportarle alla condizione di provvisorie.

Nei parametri, è necessario compilare sempre anche il campo ‘Considera le rate a partire dalla scadenza’, indicando la prima scadenza delle rate residue da trattare (ad esempio, indicare ‘16/06/2021’ oppure ‘20/06/2021’, se si intende versare cumulativamente le rate residue a partire da quella di giugno 2021). Tale indicazione serve esclusivamente ad evitare che vengano modificate (involontariamente) le rate già versate nei mesi precedenti, nel caso in cui le corrispondenti scadenze non fossero state chiuse in modalità definitiva. A tale proposito, ricordiamo che è sempre opportuno chiudere le scadenze in definitivo, nel momento in cui viene effettuato il versamento e/o l’invio del modello F24.

Infine, nei parametri del programma è possibile indicare un range di date di scadenza originarie. Tale indicazione, non obbligatoria, può essere utilizzata per delimitare ulteriormente le addizionali da trattare (soprattutto se viene barrata la casella per non controllare le causali di sospensione). Precisiamo che, in questo caso, la scadenza che viene controllata è quella “originaria”, ossia la data di scadenza che era presente sul tributo prima della rateizzazione, ricostruita sulla base del mese di competenza e del criterio di “cassa” o “competenza” adottato dalla ditta. Se si intende compilare il range delle date di scadenza, è possibile indicare, ad esempio, Inizio ’16/03/2020’ e Fine ‘16/04/2020’.

Il programma ‘TRIBRADD’ prevede le consuete opzioni per selezionare le ditte in base alla zona e/o all’utente.

Lanciando il programma ‘TRIBRADD’ in ‘Provvisorio’ viene soltanto prodotta la stampa ‘scadenzeAddizDaAggiornare’, da utilizzare per le opportune verifiche prima dell’eventuale lancio in ‘Definitivo’.
Lanciando il programma in ‘Definitivo’ si ottiene la stampa ‘scadenzeAddizAggiornate’ e la modifica della data di scadenza sulle rate residue delle addizionali, alle quali viene attribuita la nuova data indicata nei parametri.
Precisiamo che NON è necessario effettuare il lancio in ‘Definitivo’ se, sulla stampa prodotta con il lancio ‘Provvisorio’, non sono presenti rate residue delle addizionali, da versare cumulativamente. In corrispondenza delle rate in questione, sulla stampa viene indicata la nuova data di scadenza (preceduta da “→”) nella colonna ‘Nuova Sca.’. E’ quindi possibile individuare le eventuali rate da versare cumulativamente, verificando se è compilata la suddetta colonna.

Generando i modelli F24 relativi alla nuova data di scadenza attribuita tramite il programma ‘TRIBRADD’, le rate residue delle addizionali vengono versate “cumulativamente”, ossia sommando, su un unico rigo del modello, gli importi delle rate che presentano la stessa combinazione dei seguenti campi: codice tributo / mese e anno di competenza (indicati sul modello F24) / codice regione (addizionale regionale) / codice comune (addizionale comunale).

La condizione di versamento cumulativo delle rate residue può essere verificata tramite il servizio Tributi per Competenza (Archivio Tributi), richiamando il mese di competenza interessato. Sulla finestra prevista in corrispondenza della data di scadenza, sono elencate tutte le rate presenti in archivio: sulle rate residue trattate dal programma ‘TRIBRADD’ (nel lancio ‘Definitivo’), viene riportata l’indicazione ‘Versamento rate residue’, in sostituzione del numero della rata. Sulle stesse rate, inoltre, risulta attribuita la nuova data di scadenza (la stessa data è riportata su tutte le rate da versare cumulativamente).

Precisiamo che il programma ‘TRIBRADD’ viene reso disponibile contestualmente alla presente comunicazione.

Giugno 2021
(comunicazione
08/06/2021
)
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE 40/2021

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40 del 01/06/2021, ha precisato che il versamento delle addizionali regionali e comunali non doveva essere sospeso nei casi previsti dall’art. 61 del D.L. 18/2020, il quale ha ripreso ed esteso le casistiche di sospensione indicate nell’art. 8 del precedente D.L. 9/2020, senza tuttavia estendere la sospensione alle addizionali.
Le sospensioni in questione sono quelle previste per i settori elencati al comma 2 dello stesso art. 61 (turismo, trasporto, spettacolo, ecc.), relative ai versamenti da effettuare nei mesi di marzo e aprile 2020 (per il settore sport, fino a giugno).

Nella suddetta risoluzione, viene anche precisato che il versamento delle addizionali poteva invece essere sospeso nei casi previsti dall’art. 62 dello stesso D.L. 18/2020 (soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente).
Resta inoltre confermato, sulla base delle istruzioni del modello 770/2021, che il versamento delle addizionali poteva essere sospeso in tutte le situazioni previste dai decreti successivi (D.L. 23/2020, D.L. 149/2020, D.L. 157/2020).

A tale proposito, nella comunicazione del 04/03/2020 avevamo precisato che la sospensione dei versamenti, a nostro avviso, non riguardava le addizionali: queste ultime rimanevano inoltre escluse dal posticipo del versamento effettuato tramite il programma ‘MODIVERS’, a meno che non venisse barrata un’apposita casella per includerle.
Naturalmente, è comprensibile che anche le addizionali siano state sospese, magari semplicemente non versando l’intero modello F24 (quindi indipendentemente dall’utilizzo del programma ‘MODIVERS’).

La stessa risoluzione 40/E ammette che le disposizioni relative alle sospensioni potevano essere “fraintese” – ci sentiamo di aggiungere, anche in considerazione del fatto che, a suo tempo, non è stata fornita alcuna indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, la risoluzione prevede la possibilità di omettere il versamento di sanzioni e interessi, purché le rate residue delle addizionali vengano versate “tempestivamente”. Purtroppo, non è chiaro quale sia esattamente il termine entro il quale si può effettuare il versamento delle rate residue, affinché l’Agenzia lo consideri “tempestivo”.

Da parte nostra, stiamo predisponendo un apposito programma, sulla procedura Stampe Accessorie, che consentirà di modificare la data di scadenza delle rate residue delle addizionali, per versarle cumulativamente.
Anticipiamo che, per individuare le casistiche interessate, il programma dovrà fare riferimento alle causali di sospensione presenti sul servizio Ditta – Abilitazione (aggiornamento di settembre 2020 Acred770). Sarà inoltre prevista un’opzione che consenta di effettuare lo stesso trattamento anche in assenza delle suddette causali sul servizio Ditta – Abilitazione (in tal caso, tuttavia, occorrerà selezionare le singole ditte interessate).
Al momento, non possiamo fornire una data certa per il rilascio del programma in questione – stiamo comunque facendo quanto possibile per renderlo disponibile entro la scadenza del 16 giugno.

Aprile 2021
(acred792)
RITENUTE FISCALI IN APPALTI

Con il presente aggiornamento sono state predisposte ulteriori funzionalità per la gestione degli appalti prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, D.L. 124/2019, secondo le modalità indicate nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 12/02/2020 (vedere aggiornamenti di gennaio e febbraio 2020 Acred744 e Acred747 e comunicazione del 12/02/2020).

Innanzitutto, sono state predisposte nuove voci da utilizzare per la ripartizione delle ritenute fiscali tra gli appalti.
Le nuove voci, con codici da AP0 ad AP9, sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.6 (‘Gestione centri di costo’) e richiedono l’indicazione delle numero di ore nel campo Quantità e del codice del centro di costo nel campo Importo Unitario (ricordiamo che ogni appalto deve corrispondere ad un centro di costo o ad un settore).
Precisiamo che le nuove voci vanno utilizzate esclusivamente per la ripartizione delle ritenute fiscali: a differenza delle voci rilasciate a gennaio 2020 (Acred744), non possono essere utilizzate per la ripartizione del costo.
Inoltre, le nuove voci vengono considerate soltanto dal nuovo programma ‘RICONFAP’, documentato più avanti.

Sempre per quanto riguarda la gestione degli appalti, sul servizio Ditta – Centri di Costo sono stati predisposti alcuni nuovi campi, di seguito descritti, nella nuova sezione ‘Gestione versamenti per appalti’:

  • Codice fiscale coobbligato: indicare il codice fiscale del soggetto coobbligato, che viene riportato sul modello F24 relativo all’appalto, insieme al codice identificativo ‘09’ (quest’ultimo viene aggiunto in automatico);
  • Tipo procedura su F24: selezionare il tipo procedura da utilizzare per produrre il modello F24 relativo all’appalto, scegliendo tra ‘VA’ / ‘V1’ / ‘V2’ (tutte le procedure in questione sono relative a “tributi vari”);
  • Giorno (01 – 28) su F24: indicare il giorno del mese sul quale devono essere riportati i tributi relativi all’appalto; il giorno indicato viene utilizzato sia sul mese di competenza che sul mese di scadenza. Precisiamo che il mese di scadenza corrisponde al mese successivo a quello di competenza se la ditta adotta il criterio di “competenza”, oppure al secondo mese successivo a quello di competenza se la ditta adotta il criterio di “cassa”.

Facciamo presente che i campi sopra descritti devono essere compilati esclusivamente sui centri di costo che corrispondono ad appalti per i quali è prevista la ripartizione delle ritenute fiscali. Inoltre, precisiamo che gli stessi campi vengono considerati soltanto dal nuovo programma ‘RICONFAP’, documentato più avanti.

NOTA: Sul servizio Ditta – Centri di Costo è stata predisposta anche la nuova sezione ‘Esportazione dati contabili’, nella quale è presente il campo ‘Codifica (opzionale)’. Il campo in    questione può essere utilizzato per indicare il codice del centro di costo da riportare sui files di esportazione generati dalla procedura ‘Generazione file esportazione dati contabili’. Gli utenti interessati possono contattare l’assistenza per avere ulteriori indicazioni a tale riguardo.

Infine, è stato predisposto il nuovo programma ‘RICONFAP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe mensili’), che consente di generare i tributi fiscali relativi a tutti gli appalti tramite un unico lancio.
Ricordiamo che il precedente programma ‘RICONF24’, rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2020 Acred744, richiede invece di effettuare un lancio per ogni appalto interessato.

In corrispondenza del programma ‘RICONFAP’ sono previste le seguenti opzioni:

  • Livello di riepilogo: consente di indicare se gli appalti corrispondono ai centri di costo o ai settori.
  • Modalità di lancio: ‘Provvisoria’ per generare solo l’elenco dei dipendenti con le ritenute fiscali da ripartire, ‘Definitiva’ per generare effettivamente i corrispondenti tributi, modificando di conseguenza i tributi originari presenti sul tipo procedura ‘PG’ (Paghe). Consigliamo di effettuare il lancio prima in modalità ‘Provvisoria’ e poi in modalità ‘Definitiva’ (come già previsto sul programma ‘RICONF24’).
  • Chiusura delle scadenze prodotte: se la modalità di lancio (parametro precedente) è impostata a ‘Provvisoria’, non è possibile chiudere le scadenza (opzione ‘Non chiudere le scadenze’). Se, invece, la modalità di lancio è impostata a ‘Definitiva’, allora è possibile chiudere le scadenze in provvisorio (opzione ‘Chiudi le scadenze in provvisorio’) oppure in definitivo (opzione ‘Chiudi le scadenze in definitivo’).
  • Tipo di versamento: scegliere la modalità di presentazione del modello F24 (stampa PDF, telematico Entratel, telematico banche). L’opzione è utilizzabile solo se le scadenze vengono chiuse in provvisorio o in definitivo.
  • Data di versamento: indicare la data di versamento da riportare sui modelli F24 (obbligatoria per telematico).
  • Soggetto autorizzato: indicare il numero del soggetto autorizzato, corrispondente all’intermediario in caso di invio telematico Entratel / banche (stesso parametro indicato sulla procedura Stampa Modello F24).
  • Casella da barrare per effettuare il salto pagina in corrispondenza ogni centro / settore trattato, sulle stampe che riportano l’elenco dei dipendenti con la ripartizione delle ritenute ed il riepilogo dei tributi trattati.

Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare il mese di competenza (mese elaborato).
Precisiamo che il programma ‘RICONFAP’ considera esclusivamente i centri di costo / settori per i quali risultano compilati tutti i campi presenti nella sezione ‘Gestione versamenti per appalti’. Per ciascun centro di costo o settore considerato, con il lancio in modalità ‘Definitiva’ vengono generati i corrispondenti tributi, riportandoli sul servizio Tributi per Competenza in corrispondenza del tipo procedura e del giorno indicati sul centro di costo (il mese di competenza corrisponde al mese elaborato). La data di scadenza viene impostata al primo mese oppure al secondo mese successivo (a seconda che la ditta adotti il criterio di “competenza” oppure di “cassa”), riportando lo stesso giorno indicato sul centro di costo.
Una volta effettuato il lancio in modalità ‘Definitiva’, chiudendo anche le scadenze prodotte (queste ultime in provvisorio oppure in definitivo), per produrre i modelli F24 è necessario spostarsi sul servizio Tributi per scadenza. Su tale servizio, occorre richiamare le scadenze prodotte: per ciascuna scadenza, premere il pulsante ‘Stampa’ (se si vuole generare solo il PDF) oppure ‘Stampa e telematico’ (per generare sia il PDF che il file telematico), cliccare su ‘Gestione’ per entrare sulla gestione delle stampe e scaricare i files prodotti, prima di passare alla scadenza successiva.
Nel caso in cui occorra aggiornare i tributi dopo che le scadenze sono già state chiuse in definitivo, occorre prima riportarle alla condizione di provvisorio (nel caso, consigliamo anche di trasferire nuovamente i tributi dagli archivi Paghe).

Precisiamo che rimane possibile continuare ad utilizzare (se si preferisce) il precedente programma ‘RICONF24’.
Su tale programma è stata aggiunta l’opzione che consente di scegliere il tipo procedura (‘VA’ / ‘V1’ / ‘V2’) sulla quale vanno riportati i tributi abbinati all’appalto selezionato (si tratta sostanzialmente della stessa opzione prevista sul servizio Ditta – Centri di Costo per quanto riguarda il programma ‘RICONFAP’).
Ricordiamo che il programma ‘RICONF24’ deve essere eseguito per ogni centro di costo corrispondente ad un appalto.

Febbraio 2021
(acred790)
COMPENSAZIONE CREDITI DA CONGUAGLIO FISCALE

Come ricordato nell’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781, i crediti derivanti dal conguaglio fiscale sono compensati, sul modello F24, tramite i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale), fino a “capienza” delle ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza.
Nell’anno di competenza successivo, gli eventuali crediti residui (sempre tra quelli derivanti dal conguaglio fiscale) vengono compensati indicando automaticamente, sul modello F24, il codice tributo 6781, in luogo dei codici tributo originari, a partire dalla prima scadenza nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all’anno precedente. Le condizioni alle quali viene indicato automaticamente il codice tributo 6781, sono state documentate dettagliatamente negli aggiornamenti di dicembre 2015 Acred592 e gennaio 2016 Acred593.

Precisiamo che, a partire dall’anno successivo e comunque dopo aver “esaurito” (compensato o versato) le ritenute a debito relative all’anno di competenza, i crediti derivanti dal conguaglio fiscale possono essere compensati con qualsiasi altra somma a debito. In tale situazione, è possibile rendere disponibile il credito residuo anche per la compensazione sui modelli F24 relativi a gestioni diverse dalle Paghe (ad esempio, sui modelli F24 relativi all’Autoliquidazione Inail).
A tale scopo, ricordiamo che occorre operare sulla finestra ‘Gestione Crediti’ del servizio ‘Tributi per Scadenza’: sulla finestra viene presentato l’elenco di tutti i crediti residui ed occorre selezionare l’opzione ‘Disponibile’ in corrispondenza dei crediti che si intende compensare su gestioni diverse da quella di origine. Come già precisato, per quanto riguarda i crediti residui derivanti dal conguaglio fiscale, tale operazione può essere effettuata soltanto nell’anno successivo e comunque soltanto dopo aver “esaurito” le ritenute a debito relative all’anno di competenza.

A seguito del presente aggiornamento, il codice tributo 6781 viene indicato automaticamente sul modello F24, in luogo dei codici tributo originari (1627 / 1669 / 1671), nel caso in cui il credito residuo derivante dai conguagli fiscali venga compensato con somme a debito relative a gestioni diverse dalle Paghe (ad esempio l’Autoliquidazione Inail).

Sempre a seguito del presente aggiornamento, il codice tributo 6781 viene indicato automaticamente sul modello F24, in sostituzione dei codici tributo 1627 / 1669 / 1671, anche nel caso in cui il credito residuo derivante dai conguagli fiscali dell’anno 2020 venga compensato, negli anni 2021 – 2022, con le rate dei tributi sospesi per l’emergenza Covid nei periodi marzo – giugno 2020 oppure novembre – dicembre 2020. In relazione a quest’ultima situazione, precisiamo che non esistono indicazioni specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’utilizzo del codice tributo 6781 (è quindi possibile che la suddetta impostazione venga modificata, in caso di indicazioni diverse da parte dell’Agenzia).

Precisiamo che l’indicazione automatica del tributo 6781, in entrambe le condizioni sopra descritte, viene effettuata a partire dalla scadenza del 16/03/2021. Restano quindi escluse (volutamente) le scadenze pregresse, al preciso scopo di evitare modifiche “accidentali” dei modelli F24 già prodotti, nel caso in cui le scadenze pregresse dovessero essere riaperte.

Febbraio 2021
(acred789)
RATEIZZAZIONE VERSAMENTI

A seguito del presente aggiornamento, è possibile gestire la ripresa dei versamenti sospesi alle scadenze del 16/11/2020 e del 16/12/2020, per quanto riguarda la gestione Paghe (contributi Inps e ritenute fiscali). Ricordiamo che i versamenti in questione devono essere effettuati in un massimo di 4 rate, a partire dalla scadenza del 16/03/2021.

La gestione predisposta per la ripresa e la rateizzazione dei versamenti al 16/03/2021 è analoga a quella prevista per la scadenza del 16/09/2020, documentata con gli aggiornamenti di settembre 2020 Acred770 e Acred772.

Analogamente a quanto previsto per la ripresa dei versamenti al 16/09/2020, anche per la scadenza del 16/03/2021 occorre effettuare le seguenti operazioni per quanto riguarda i tributi della gestione Paghe:

  1. controllare per quali aziende sono stati sospesi i versamenti previdenziali e fiscali (punto 3.1);
  2. impostare il numero delle rate a livello di ditta, per ciascuna scadenza interessata (punto 3.2);
  3. aggiornare i tributi sospesi, con la condizione di versamento rateizzato o in un’unica soluzione (punto 3.3).

Anche in questo caso, è possibile attribuire alle rate dei tributi sospesi una data di scadenza diversa dal giorno 16 del mese (precisamente il giorno 20, che rimane puramente convenzionale), nel caso in cui si preferisca versare le rate tramite un modello F24 separato rispetto ai tributi risultanti dalle normali elaborazioni mensili. In questo caso, la diversa data di scadenza viene attribuita non solo sulla prima rata, ma anche sulle rate successive.

Per poter gestire la ripresa dei versamenti sospesi, è necessario che le scadenze dei tributi interessati NON risultino chiuse in modalità “Definitiva”: nel caso in cui le scadenze in questione siano state chiuse in modalità “Definitiva”, occorre riportarle alla condizione “Provvisoria”: le indicazioni a tale riguardo, sono riportate al punto 3.4.

La condizione di tributo rateizzato o versato in un’unica soluzione viene gestita tramite appositi campi dell’Archivio Tributi (per i tributi Paghe, tali campi vengono avvalorati tramite il procedimento descritto al punto 3.3). I nuovi campi predisposti sui servizi dell’Archivio Tributi, e la conseguente rateizzazione, sono descritti al punto 3.5.

Segnaliamo, infine, che sull’Archivio Tributi è stata predisposta anche una modalità “generalizzata” di rateizzazione, che consente di inserire rapidamente eventuali tributi da versare in rate mensili di uguale importo. Tale modalità può essere utilizzata, in particolare, per gestire le rateizzazioni richieste all’Inps ed è anch’essa descritta al punto 3.5.

Febbraio 2021
(acred789)
CONTROLLO VERSAMENTI SOSPESI

E’ possibile generare una stampa di controllo che verifica la presenza, sulle denunce Uniemens dei mesi di ottobre e novembre 2020, delle causali di sospensione relative ai contributi dei dipendenti e dei codici calamità relativi ai contributi dei collaboratori, consentendo di individuare le aziende interessate dalla sospensione dei versamenti contributivi.

Per la scadenza del 16/03/2021, la stampa in questione viene prodotta dal programma ‘FORMSCA2’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’). Precisiamo che il criterio adottato è analogo a quelle previsto per il programma ‘FORMSCAD’ (aggiornamento Acred770).
Nei parametri del programma, è prevista la modalità ‘Provvisoria’ o ‘Definitiva’: per generare la stampa a scopo di controllo, è sufficiente lasciare impostata la modalità ‘Provvisoria’. I campi successivi, relativi al numero delle rate, vengono considerati soltanto nella modalità ‘Definitiva’, descritta al successivo punto 3.2.
E’ prevista la possibilità di selezionare le ditte agganciate ad una zona e/o ad un utente.
Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare rispettivamente ‘01/10/2020’ e ‘30/11/2020’, per considerare il periodo di competenza potenzialmente interessato dalle sospensioni dei versamenti.

La stampa prodotta (‘VersamentiSospesi’) deve essere convertita in pdf con formato A4 Orizzontale, compresso 15.

Sulla stampa sono riportate le sole ditte sulle quali viene rilevata almeno una causale di sospensione o un codice calamità, sulle denunce Uniemens presenti nel periodo indicato. Per ciascuna ditta, sono elencati i singoli mesi di competenza, con le relative causali di sospensione o codici calamità, l’importo dei contributi sospesi, la scadenza originaria degli stessi contributi e l’eventuale condizione di scadenza definitiva (relativa alla scadenza originaria).
Precisiamo che l’importo dei contributi viene indicato non arrotondato e corrisponde:

  • per i dipendenti, all’importo presente sulla causale di sospensione (denuncia Uniemens, sezione Aziendale);
  • per i collaboratori, all’importo calcolato in base all’imponibile e all’aliquota presente sulle denunce Uniemens (sezione Autonomi) sulle quali risulta presente il codice calamità.

Oltre a generare la stampa di controllo, il programma ‘FORMSCA2’ consente anche di compilare automaticamente il numero delle rate relative ai tributi sospesi, per quanto riguarda le ditte elencate nella stampa prodotta. Tale funzione viene svolta nella modalità ‘Definitiva’ ed è illustrata al successivo punto 3.2.

Ricordiamo che le causali per la sospensione dei contributi relativi ai dipendenti, sono state attribuite indicando le voci 89A e 58A sul servizio Voci Fisse, al momento dell’elaborazione del mese interessato. I codici calamità relativi ai collaboratori sono stati invece attribuiti indicandoli sul servizio Dipendente – Altri Dati (oppure direttamente sulla denuncia Uniemens), indipendentemente dall’utilizzo delle voci di sospensione previste per i collaboratori (89C e 58C).

Per quanto riguarda i tributi fiscali, non esistono codici di sospensione che possano essere controllati. Occorre comunque considerare che le aziende individuate dal programma ‘FORMSCA2’ (ossia quelle che hanno sospeso il versamento dei contributi) potrebbero essere interessate anche dalla sospensione dei tributi fiscali relativi alla gestione Paghe.

Ricordiamo che, per i tributi fiscali, era possibile posticipare la data di scadenza in caso di sospensione del versamento, utilizzando il programma ‘MODIVERS’ per impostare una data convenzionale a discrezione dell’Utente (comunque successiva alla scadenza ordinaria). La stessa possibilità era prevista anche per le causali contributive ‘C10’ / ‘CXX’, nel caso in cui si preferisse non utilizzare le voci di sospensione relative ai collaboratori.

Ricordiamo che è disponibile una stampa di controllo che consente di ottenere un elenco dei soli tributi che presentano determinate caratteristiche, selezionando sia il periodo di competenza che la data di scadenza.
La stampa in questione viene prodotta dal programma ‘TRIBCONT’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’) e documentato con l’aggiornamento Acred770.
Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare il periodo di competenza da considerare: per includere i tributi fiscali delle aziende che adottano il criterio di “cassa”, indicare dal ‘01/09/2020’ al ‘30/11/2020’ (se non ci sono aziende che adottano il criterio di “cassa”, la data iniziale può essere impostata al ‘01/10/2020’).
Nei parametri del programma, sono previste le opzioni per selezionare le ditte agganciate ad una zona e/o ad un utente.
Inoltre, è possibile selezionare i tributi relativi alla gestione Paghe o ad altre gestioni (Autoliquidazione Inail, ecc.).
Possono essere selezionati soltanto i tributi a debito o a credito, oppure quelli che presentano particolari condizioni (crediti con residuo, debiti rateizzati). E’ anche possibile selezionare singoli codici tributo.
Inoltre, nei parametri è possibile impostare un periodo di scadenza: in tal caso, vengono selezionati soltanto i tributi la cui data di scadenza ricade nel periodo indicato. La selezione sulla data di scadenza agisce in combinazione con la selezione sul periodo di competenza, indicato nella data iniziale e finale della procedura. E’ anche possibile selezionare i soli tributi con scadenza ‘Definitiva’ oppure ‘Non definitiva’ (ossia ‘Provvisoria’ o non generata).
La stampa prodotta è ‘elencoTributi’, da convertire in pdf con formato A4, compresso 15.

Se la data di scadenza dei tributi sospesi è stata posticipata tramite il programma ‘MODIVERS’, è possibile individuare tali tributi tramite il programma ‘TRIBCONT’, indicando un periodo di scadenza relativo alla data posticipata, in combinazione con il periodo di competenza originario. In alternativa, se la scadenza (originaria o posticipata) dei tributi sospesi non è stata chiusa in modalità ‘Definitiva’, è possibile individuare tali tributi selezionando le scadenze ‘Non definitive’.
Precisiamo che il controllo effettuato dal programma ‘TRIBCONT’ è facoltativo (può essere effettuato soltanto se lo si ritiene utile) e non sostituisce comunque il controllo svolto dal programma ‘FORMSCA2’.

Febbraio 2021
(acred789)
INDICAZIONE NUMERO RATE

Ricordiamo che, per i tributi relativi alla gestione Paghe, il numero delle rate da attribuire ai tributi sospesi deve essere indicato sul servizio Ditta – Abilitazione, compilando la tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’.

Sulla tabella in questione sono state aggiunte le scadenze del 16/11/2020 e del 16/12/2020: anche per tali scadenze, il numero delle rate da attribuire ai tributi sospesi va indicato negli appositi campi: è possibile indicare un massimo di 4 rate, versate mensilmente a partire dal 16/03/2021. Indicando ‘1’, si ottiene il versamento in un’unica rata. Se un campo non viene compilato, si intende che i tributi in questione sono stati versati alla scadenza originaria.
Il numero delle rate relative ai tributi sospesi va indicato separatamente per i tributi fiscali (Irpef e addizionali), per i contributi Inps dipendenti (causale originaria ‘DM10’) e per i contributi Inps collaboratori (causali ‘C10’ / ‘CXX’).
Precisiamo che è possibile (ma non obbligatorio) selezionare la causale di sospensione ed il codice calamità nell’apposita tendina: in tal caso, viene effettuato un controllo di coerenza rispetto alla scadenza. Tale campo è puramente indicativo e NON provoca alcun effetto sulla rateizzazione dei tributi (può anche non essere compilato).

Precisiamo che il numero delle rate deve essere presente sulla decorrenza valida rispetto alla Data Finale indicata al lancio del programma che genera i tributi rateizzati (‘TRIBRAT2’ descritto al successivo punto 3.3), ossia sulla decorrenza più recente rispetto al 30/11/2020. Tuttavia, a nostro avviso risulta più chiaro per l’Utente (sebbene non sia obbligatorio) riportarlo anche sulla decorrenza del 01/01/2021, che è già presente in archivio.

E’ possibile compilare automaticamente la tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’, per le scadenze del 16/11/2020 e 16/12/2020, utilizzando il programma ‘FORMSCA2’ nella modalità ‘Definitiva’.

Come indicato al punto 3.1, il programma ‘FORMSCA2’ consente di individuare le aziende interessate dalla sospensione dei versamenti contributivi. Se viene selezionata la modalità ‘Definitiva’, occorre indicare anche il numero delle rate che si intende riportare nella tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ per le scadenze del 16/11/2020 e 16/12/2020.
Per le aziende riportate sulla stampa prodotta, vengono avvalorati i numeri delle rate in corrispondenza delle scadenze interessate da una causale di sospensione dei contributi dipendenti o un codice calamità dei contributi collaboratori. Precisamente, su tali scadenze vengono avvalorati tutti i numeri delle rate indicati nei parametri al lancio del programma, compreso il numero delle rate relative ai tributi fiscali. In corrispondenza delle stesse scadenze viene riportato anche il codice causale o il codice calamità presenti sulle denunce Uniemens (soltanto come indicazione per l’Utente).

Nella modalità ‘Definitiva’, sulla stampa prodotta viene aggiunta una riga con l’indicazione dei dati riportati sul servizio Ditta – Abilitazione per ciascuna scadenza interessata. Naturalmente, rimane sempre possibile modificare il numero delle rate, operando sul servizio Ditta – Abilitazione, dopo aver utilizzato il programma ‘FORMSCA2’.

E’ anche possibile utilizzare il programma ‘FORMSCA2’, in modalità ‘Definitiva’, lasciando impostato il numero delle rate proposto automaticamente (1 rata, corrispondente al versamento in un’unica soluzione al 16/03/2021). Se si adotta tale modalità, occorre poi modificare il numero delle rate sulle aziende che intendono rateizzare il versamento.
Ovviamente, nei parametri del programma ‘FORMSCA2’ è possibile impostare qualsiasi combinazione di rate che si ritenga opportuno riportare sulle ditte trattate. Occorre tenere presente che, nel lancio in modalità ‘Definitiva’, i numeri delle rate presenti nei parametri vengono sempre riportati sul servizio Ditta – Abilitazione (in corrispondenza delle scadenze individuate), anche nel caso in cui tali parametri siano impostati a zero (o non valorizzati): in tal caso, i campi del servizio Ditta – Abilitazione saranno valorizzati con zero, annullando eventuali numeri di rate già presenti.
Facciamo inoltre presente che, sul servizio Ditta – Abilitazione, i numeri delle rate (e la causale) vengono riportati sulla decorrenza valida rispetto alla Data Finale indicata sulla procedura (30/11/2020), oltre che su eventuali decorrenze più recenti, se presenti in archivio (in particolare, sulla decorrenza del 01/01/2021, che risulta già presente).

Una volta indicato (in automatico o manualmente), negli appositi campi del servizio Ditta – Abilitazione, il numero delle rate relativo alle scadenze del 16/11/2020 e del 16/12/2020, occorre eseguire l’aggiornamento dei tributi rateizzati, tramite il programma ‘TRIBRAT2’ descritto al successivo punto 3.3.

Febbraio 2021
(acred789)
GENERAZIONE TRIBUTI RATEIZZATI

Per i tributi relativi alla gestione Paghe, dopo aver indicato il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione (punto 3.2), occorre aggiornare l’Archivio Tributi, riportando il numero delle rate sui singoli tributi interessati.

Nel caso in cui siano state utilizzate le voci di sospensione dei contributi (89A / 58A per i dipendenti, 89C / 58C per i collaboratori), è necessario “generare” un nuovo tributo per il versamento delle somme sospese.

Ricordiamo che, in presenza delle voci di sospensione dei contributi Inps, il valore dei contributi sospesi è stato decurtato dal totale da versare sui tributi originari (‘DM10’ per i dipendenti, ‘C10’ / ‘CXX’ per i collaboratori).
Occorre anche tenere presente che, sul tributo originario relativo ai contributi dei dipendenti (‘DM10’), potrebbe essere rimasta una differenza a debito o a credito, che dovrebbe essere già stata versata alla scadenza originaria (se a debito) o compensata su una qualsiasi scadenza a partire da quella originaria (se a credito).
E’ anche possibile che le voci di sospensione (o la causale di sospensione direttamente sulla denuncia Uniemens) siano state inserite successivamente alla prima elaborazione, senza riaggiornare l’Archivio Tributi: in questo caso, sul tributo ‘DM10’ figura l’importo originario, al lordo della causale di sospensione presente nella sezione ‘Aziendale’ della denuncia Uniemens. In tale situazione, l’importo del tributo ‘DM10’ originario deve quindi essere aggiornato, riportando il valore al netto della causale di sospensione (il valore risultante potrebbe anche essere uguale a zero).
Relativamente ai contributi dei collaboratori, ricordiamo che, in alternativa all’utilizzo delle voci di sospensione, era possibile posticipare la data di scadenza dei tributi interessati (‘C10’ / ‘CXX’) tramite il programma ‘MODIVERS’, indicando comunque i codici calamità sul servizio Dipendente – Altri Dati o direttamente sulla denuncia Uniemens.

Occorre quindi aggiornare l’Archivio Tributi per la ripresa dei versamenti al 16/03/2021: a tale scopo, deve essere eseguito il programma ‘TRIBRAT2’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’). Il criterio adottato è analogo a quello previsto per il programma ‘TRIBRATE’ (aggiornamento Acred770).
Il programma trasferisce il numero delle rate dal servizio Ditta – Abilitazione ai singoli tributi interessati. Inoltre, aggiorna i tributi relativi ai contributi Inps dei dipendenti e dei collaboratori, tenendo conto delle condizioni sopra descritte.

Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare rispettivamente ‘01/09/2020’ e ‘30/11/2020’, per considerare l’intero periodo di competenza potenzialmente interessato dalle sospensioni dei versamenti (se non ci sono aziende che adottano il criterio di “cassa”, la data iniziale può essere impostata al ‘01/10/2020’).
Nei parametri del programma, è prevista la possibilità di selezionare le ditte agganciate ad una zona e/o ad un utente.
Il programma ‘TRIBRAT2’ aggiorna sempre l’Archivio Tributi (non esiste un’opzione per il lancio ‘Provvisorio’), tuttavia è sempre possibile rilanciarlo nel caso in cui si debba modificare il risultato ottenuto in precedenza (ad esempio se, dopo un primo lancio, si modifica il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione).

Il programma considera i tributi per i quali, sul servizio Ditta – Abilitazione (tabella ‘Rateizzazioni versamenti Covid-19’) alle scadenze del 16/11/2020 e 16/12/2020, è stato indicato un numero di rate maggiore di zero, in corrispondenza della tipologia (tributi fiscali / Inps dipendenti / Inps collaboratori) e della data di scadenza originaria del tributo.
In merito alla data di scadenza controllata dal programma, precisiamo che NON vengono considerate le date di scadenza posticipate (ad esempio tramite ‘MODIVERS’), bensì le date di scadenza originarie dei tributi, calcolate in base al periodo di competenza. Inoltre, per i tributi fiscali e per i contributi Inps dei collaboratori viene considerata la condizione di ‘Cassa’ o ‘Competenza’ presente sul servizio Ditta – Abilitazione (nella versione valida rispetto alla Data Finale).

Sui tributi per i quali risulta compilato il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione, il programma ‘TRIBRAT2’ attribuisce la nuova opzione relativa alla rateizzazione prevista dal 16/03/2021 (vedere successivo punto 3.5), riportando il numero delle rate previste. Inoltre, la data di scadenza del tributo viene portata al 16/03/2021 (oppure al 20/03/2021, se viene abilitata l’opzione descritta più avanti).

Per quanto riguarda i tributi fiscali, precisiamo che vengono sempre “aggiornati” i tributi originari secondo i criteri sopra descritti, riportando il numero delle rate e la condizione di tributo rateizzato. Sul programma ‘TRIBRAT2’ sono state aggiunte le opzioni che consentono di includere o escludere, dalla rateizzazione, i tributi da 730 e l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (casistiche non presenti alle scadenze gestite dal programma ‘TRIBRATE’).

Per i contributi Inps dei dipendenti, viene generato un nuovo tributo con codice ‘DSOS’, sul quale viene riportato lo stesso importo presente sulla causale di sospensione (denuncia Uniemens), comprensivo dei decimali. E’ prevista un’opzione che consente di arrotondare l’importo all’euro (non esistono indicazioni a riguardo). Conformemente a quanto previsto dal messaggio Inps n. 2871/2020, sul tributo ‘DSOS’ si indica la posizione Inps seguita dalla causale di sospensione, e si compila anche il periodo finale indicando lo stesso mese di competenza del periodo iniziale. Precisiamo che la causale di sospensione ed il relativo importo vengono rilevati dalla denuncia Uniemens relativa allo stesso mese ed alla stessa posizione Inps (non ha quindi rilevanza la causale eventualmente indicata sul servizio Ditta – Abilitazione).
Sul tributo ‘DSOS’ viene riportato il numero delle rate indicato sul servizio Ditta – Abilitazione, nei campi relativi ai contributi Inps dei dipendenti, in corrispondenza della scadenza interessata.

Per quanto riguarda il tributo ‘DM10’ originario, se non sono state utilizzate le voci di sospensione dei contributi relativi ai dipendenti, o comunque se l’importo presente sul tributo ‘DM10’ risulta al lordo di quanto indicato sulla causale di sospensione, è possibile aggiornare l’importo di tale tributo, riportandovi il totale della denuncia Uniemens al netto della causale di sospensione. Per attivare tale trattamento, occorre barrare la casella ‘Aggiorna tributo DM10 originario’, nelle opzioni del programma ‘TRIBRAT2’. Naturalmente, sul tributo ‘DM10’ non viene mai riportato il numero delle rate. Precisiamo che, attivando la suddetta opzione, viene comunque generato il tributo ‘DSOS’, sul quale è riportato il valore presente sulla causale di sospensione ed il numero delle rate previste.

Per i contributi Inps dei collaboratori, vengono appositamente generati i tributi ‘C10’ / ‘CXX’ sulla base delle denunce Uniemens (sezione ‘Autonomi’) nelle quali è presente il codice calamità (l’importo da versare viene calcolato considerando l’imponibile e l’aliquota presente su tali denunce). Tale criterio è valido nel caso in cui siano state utilizzate le voci di sospensione dei contributi (89C / 58C) e, quindi, non siano presenti in archivio i tributi ‘C10’ / ‘CXX’ originari.
Se, al contrario, NON sono state utilizzate le suddette voci di sospensione (89C / 58C), è necessario barrare la casella ‘Rateizza tributi C10 / CXX originari’ nei parametri del programma: in tal modo, si chiede al programma  ‘TRIBRAT2’ di riportare il numero delle rate direttamente sui tributi ‘C10’ / ‘CXX’ originari (come per i tributi fiscali).

Barrando la casella ‘Versamento separato’, sui tributi trattati viene attribuita la data convenzionale del 20/03/2021, in modo da produrre un modello F24 separato rispetto ai tributi risultanti dalla normale elaborazione mensile. Il versamento separato interessa TUTTE le rate: anche le eventuali rate successive mantengono la scadenza al giorno 20 di ciascun mese e, quindi, devono essere versate separatamente dai normali tributi mensili. Ricordiamo che la scadenza al 20 del mese è puramente convenzionale: il versamento deve comunque essere effettuato entro la normale scadenza del modello F24.

Come già detto, è stata prevista un’opzione che consente di escludere, dalla rateizzazione, i tributi a debito derivanti dal conguaglio del 730: a tale scopo, occorre barrare la casella ‘Escludi tributi a debito da 730’.
Secondo quanto comunicato in occasione delle sospensioni dei versamenti di novembre e dicembre 2020 (vedere comunicazioni del 16/11/2020 e del 14/12/2020 in relazione al programma ‘MODIVERS’), in assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Agenzie delle Entrate, rimane facoltà dell’Utente decidere se le somme a debito da 730 rientrano, o meno, tra i tributi per i quali è prevista la sospensione. L’opzione disponibile sul programma ‘TRIBRAT2’ consente di adottare un comportamento coerente rispetto alle scelte effettuate al momento della sospensione.
Relativamente ai tributi a debito da 730, sul programma ‘TRIBRAT2’ occorre procedere come segue:

  • se i versamenti da 730 sono stati sospesi, la casella ‘Escludi tributi a debito da 730’ NON DEVE essere barrata; in tal modo, anche i tributi in questione vengono versati (in una o più rate) a partire dal 16/03/2021;
  • se, invece, i versamenti da 730 non sono stati sospesi, la casella ‘Escludi tributi a debito a 730’ DEVE essere barrata, in modo da escluderli dai tributi che vengono versati a partire dal 16/03/2021.

E’ stata prevista anche la casella ‘Includi tributo 1712’, che consente di includere, tra i tributi fiscali da rateizzare, l’anticipo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, in scadenza al 16/11/2020.
Precisiamo che, a nostro avviso, il tributo 1712 non rientra tra i tributi che dovevano essere sospesi e, quindi, che adesso devono essere rateizzati. Tuttavia, occorre adottare un comportamento coerente rispetto alle scelte effettuate al momento della sospensione (sul programma ‘MODIVERS’ era presente un’opzione analoga).
Per quanto riguarda il tributo 1712, sul programma ‘TRIBRAT2’ occorre procedere come segue:

  • se il tributo in questione è stato sospeso, la casella ‘Includi tributo 1712’ DEVE essere barrata; in tal modo, anche tale tributo viene versato (in una o più rate) a partire dal 16/03/2021;
  • se, invece, il suddetto tributo non è stato sospeso, la casella ‘Includi tributo 1712’ NON DEVE essere barrata, in modo da escluderlo dai tributi che vengono versati a partire dal 16/03/2021.

Precisiamo che, per i tributi a debito da 730 e per il tributo 1712, la rateizzazione dal 16/03/2021 viene attivata (se richiesta tramite le opzioni sopra descritte) soltanto in presenza di un numero di rate nella casella relativa ai tributi fiscali per la scadenza originaria, sul servizio Ditta – Abilitazione.

Sempre per quanto riguarda i tributi fiscali (Irpef e addizionali), è possibile indicare un valore minimo, al di sotto del quale viene impostato il versamento in un’unica soluzione (una sola rata). Il valore in questione può essere indicato nel campo ‘Importo minimo per rateizzazione tributi fiscali’ (sono previste 4 cifre intere, senza virgola né decimali). Se l’importo di un tributo fiscale da rateizzare risulta inferiore al valore indicato, il tributo viene versato in un’unica soluzione al 16/03/2021, riportando ‘1’ nel numero di rate (anziché il numero di rate indicato su Ditta – Abilitazione).

Relativamente al tributo ‘DSOS’, è possibile arrotondare all’unità di euro l’importo da rateizzare (non le singole rate), barrando la casella ‘Arrotonda importo DSOS’. Come già detto, sul tributo ‘DSOS’, viene riportato l’importo presente sulla causale di sospensione: tale importo è presente sulla denuncia Uniemens (sezione Aziendale), comprensivo dei centesimi e, nella stessa forma, viene riportato sul tributo ‘DSOS’. Secondo la circolare Inps n. 63/2002, gli importi derivanti da denunce periodiche vanno versati arrotondando il valore all’unità di euro (il tributo ‘DSOS’ potrebbe essere considerato tale, in quanto risulta dalla denuncia Uniemens). L’eventuale arrotondamento all’unità di euro viene mantenuto, sul modello F24, solo in caso di versamento in un’unica soluzione: in caso di rateizzazione, l’importo delle rate viene calcolato comprensivo dei centesimi. A questo riguardo, ricordiamo che nella circolare Inps n. 63/2002 sopra citata è specificato che i versamenti rateali di somme a debito vanno indicati, sul modello F24, con arrotondamento al centesimo di euro.

Analogamente a quanto previsto sul programma ‘TRIBRATE’, è possibile posticipare al 16/03/2021 (o al 20/03/2021) anche il versamento dei tributi presenti nella sezione Inps, per i quali NON era prevista la sospensione, ma che comunque non sono stati versati alla scadenza originaria, in modo da versarli unitamente ai tributi sospesi e rateizzati.
Se si vuole ottenere tale risultato, occorre barrare la casella ‘Posticipa le scadenze dei tributi Inps non sospesi e non versati’: così facendo, la data di scadenza dei tributi in questione viene portata al 16/03/2021 (oppure al 20/03/2021, se è barrata la casella ‘Versamento separato’). Si considerano tutti i tributi presenti nella sezione Inps, compresi quelli relativi a fondi assistenza sanitaria ed enti bilaterali, con l’esclusione dei tributi ‘DSOS’ / ‘C10’ / ‘CXX’ (che sono invece considerati per la rateizzazione). Vengono posticipati i tributi che hanno la stessa data di scadenza originaria del tributo ‘DM10’ ed è necessario che sia presente un numero di rate sul servizio Ditta – Abilitazione, nella colonna ‘Contributi Inps dipendenti’. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente la verifica del mancato versamento dei tributi in questione alla scadenza originaria (il programma verifica soltanto che la scadenza originaria non risulti chiusa in modalità ‘Definitiva’).

Per quanto riguarda il tributo ‘DM10’ originario, precisiamo che viene anch’esso posticipato, nel caso in cui venga barrata la casella ‘Posticipa le scadenze dei tributi Inps non sospesi e non versati’. Ricordiamo che il tributo ‘DM10’ originario corrisponde alla somma “residua” al netto della causale di sospensione e dovrebbe essere stato versato alla scadenza originaria (se a debito) o compensato a partire dalla stessa scadenza (se a credito). Nel caso in cui il tributo ‘DM10’ (corrispondente alla somma “residua”) non sia versato o compensato alla scadenza originaria, viene posticipato tramite l’opzione sopra descritta. In tale condizione, se il tributo ‘DM10’ risulta a debito, viene automaticamente trasformato in ‘RC01’ (codice tributo da utilizzare per i versamenti effettuati in ritardo). Sul tributo ‘RC01’ viene compilato il periodo fine con lo stesso mese e anno del periodo inizio, come previsto dalle specifiche relative al modello F24.
Se si intende posticipare le scadenze dei tributi Inps non versati, utilizzando la nuova opzione, consigliamo di aggiornare anche il tributo ‘DM10’ originario, barrando la casella ‘Aggiorna tributo DM10 originario’ sullo stesso lancio.

Per tutti i tributi sui quali viene riportato (dal servizio Ditta – Abilitazione) un numero di rate maggiore di zero, i criteri adottati nella generazione delle rate sono i seguenti (gli stessi previsti sul programma ‘TRIBRATE’):

  • su tutti i tributi, l’importo delle rate viene calcolato con arrotondamento al centesimo (relativamente ai tributi di competenza dell’Inps, tale criterio di arrotondamento è indicato nella circolare n. 63 del 27/03/2002);
  • l’eventuale differenza derivante dal suddetto arrotondamento (generalmente di pochi centesimi) viene portata in aumento o in diminuzione dell’ultima rata (precisamente, l’ultima del periodo utile per i versamenti);
  • per i tributi fiscali non viene effettuato alcun controllo in merito ad un eventuale valore minimo della rata, mentre per i tributi di competenza dell’Inps viene emessa una segnalazione non bloccante quando l’importo delle rate risulta inferiore a 50 euro; precisiamo che tale limite era stato previsto per la rateizzazione dei contributi sospesi nel periodo marzo – giugno 2020 e, in assenza di diverse indicazioni, viene considerato valido anche per la rateizzazione dei contributi sospesi nel periodo novembre – dicembre 2020.

Sulla stampa prodotta (‘TributiRateizzati’, da convertire in pdf con formato A4, compresso 15) vengono indicati tutti i tributi rateizzati o versati in unica soluzione al 16/03/2021, rilevati dall’Archivio Tributi nel periodo di competenza selezionato. Occorre tenere presente che potrebbero essere riportati in stampa anche eventuali tributi sui quali la rateizzazione era stata impostata in precedenza e che non sono stati ulteriormente trattati da ‘TRIBRAT2’ (ad esempio, nel caso in cui la scadenza del 16/03/2021 fosse stata chiusa in modo ‘Definitivo’ prima di rilanciare ‘TRIBRAT2’).

Può essere prodotto anche un elenco di segnalazioni (‘TributiRateizzatiSegnlaz’), che devono essere verificate.

In particolare, se è presente la segnalazione ‘Scadenza già definitiva’, con l’indicazione della data di scadenza e l’elenco dei tributi interessati, occorre tenere presente che i tributi in questione non vengono aggiornati da ‘TRIBRAT2’.
In presenza della segnalazione ‘Scadenza già definitiva’, si possono quindi presentare le seguenti condizioni:

  • se la segnalazione riguarda tributi che devono essere rateizzati o versati al 16/03/2021, o comunque tributi che devono essere aggiornati da ‘TRIBRAT2’ (ad esempio il ‘DM10’ originario, nel caso in cui sia stata barrata l’apposita casella nei parametri del programma), occorre portare la scadenza interessata alla condizione di ‘Provvisoria’ (vedere punto 3.4), dopodiché deve essere rilanciato il programma ‘TRIBRAT2’;
  • se la segnalazione riguarda soltanto tributi che NON devono essere rateizzati o versati al 16/03/2021, o comunque che non devono essere aggiornati da ‘TRIBRAT2’, allora tale segnalazione può essere trascurata.

Un’altra segnalazione rilevante è la presenza di rate Inps di importo inferiore al limite minimo (E. 50,00): in tal caso,  occorre modificare il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione, e poi rilanciare il programma ‘TRIBRAT2’.
Ricordiamo che la segnalazione di importo inferiore al limite minino NON è bloccate per la generazione delle rate.

Un caso particolare da controllare (per il quale non vengono prodotte segnalazioni), riguarda l’eventualità che siano stati sospesi i soli contributi a carico ditta (tramite le voci 89A / 89C) e siano stati invece versati i contributi a carico dei dipendenti / collaboratori (quindi senza utilizzare le voci 58A / 58C): in tali situazioni, dopo aver lanciato il programma ‘TRIBRAT2’, è opportuno verificare l’importo risultante sulle causali ‘DSOS’ / ‘C10’ / ‘CXX’.

Per quanto riguarda i tributi a credito, precisiamo che NON vengono mai rateizzati o posticipati al 16/03/2021.
Tuttavia, il programma ‘TRIBRAT2’ aggiorna sempre l’intero periodo di competenza indicato al lancio della procedura, quindi per i tributi a credito viene emessa la segnalazione ‘Scadenza già definitiva’, nel caso in cui risultino compensati su scadenze chiuse in modo definitivo. Tale segnalazione può essere trascurata se la compensazione è avvenuta su modelli F24 effettivamente presentati. In caso contrario, ossia se i crediti risultano compensati su modelli F24 che NON sono stati presentati, è opportuno riaprire le scadenze interessate: in tal modo, il credito viene ricaricato dal programma ‘TRIBRAT2’, rendendolo nuovamente disponibile per la prima scadenza utile.

Febbraio 2021
(acred789)
SCADENZE GIA’ DEFINITIVE

Ricordiamo che i tributi la cui scadenza risulta già ‘Definitiva’, non possono essere aggiornati, inseriti o cancellati (né singolarmente dai servizi dell’Archivio Tributi, né massivamente tramite apposite procedure).
In particolare, se la condizione di scadenza ‘Definitiva’ è presente sui tributi sospesi, da rateizzare o versare in un’unica soluzione al 16/03/2021, gli stessi tributi non vengono aggiornati dal programma ‘TRIBRAT2’ (punto 3.3).

Nei casi in questione, occorre annullare la condizione di scadenza ‘Definitiva’ riportandola a ‘Provvisoria’: a tale scopo, è possibile intervenire su ciascuna scadenza interessata, tramite il servizio Tributi per Scadenza (menù Archivio Tributi), impostando la condizione ‘Provvisoria’ nel campo Chiusura Scadenza e confermando la variazione.
In alternativa, è possibile riaprire “massivamente” una scadenza: a tale scopo, per la gestione Paghe può essere utilizzata la procedura Stampa Modello F24 (menù Amministrazione del Personale), impostando le seguenti condizioni: Chiusura definitiva scadenza ‘N’, Rielaboro i modelli già definitivi ‘S’. In tal caso, la scadenza indicata viene portata alla condizione di ‘Provvisoria’ per tutte le ditte elaborate, selezionate esclusivamente tramite i parametri indicati sulla procedura.

Dopo aver eseguito il programma ‘TRIBRAT2’ (ed aver verificato i risultati), prima di chiudere i modelli F24 relativi alla scadenza del 16/03/2021, occorre chiudere nuovamente in modalità ‘Definitiva’ le scadenze originarie che sono state portate alla condizione di ‘Provvisoria’, nel caso in cui si riferiscano a modelli F24 effettivamente presentati.
Le scadenze in questione non vanno invece riportate alla condizione di ‘Definitiva’, se riguardano modelli F24 che NON sono stati effettivamente presentati.

Come già indicato al punto 3.3, i tributi a credito che risultano compensati su modelli F24 che non sono stati presentati, devono essere resi nuovamente disponibili per i prossimi versamenti. Le scadenze relative a tali modelli F24 vanno quindi portate alla condizione di ‘Provvisoria’, dopodiché è possibile ricaricare i crediti in questione tramite il programma ‘TRIBRAT2’ (se rientrano nei periodi di competenza oggetto di rateizzazione). In alternativa, i crediti in questione possono essere resi disponibili trasferendoli nuovamente sull’Archivio Tributi, tramite la procedura Stampa Mensile Ditte, lanciandola sul mese di competenza con l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’.

Febbraio 2021
(acred789)
GESTIONE RATE SU ARCHIVIO TRIBUTI

Ricordiamo che la gestione dei tributi sospesi può anche essere effettuata direttamente sul servizio Tributi per Competenza (menù Archivio Tributi), operando a livello di singolo tributo oppure di intero periodo di competenza.

Rispetto a quanto previsto per la rateizzazione di settembre 2020 (aggiornamento Acred770), sono state previste due nuove modalità di rateizzazione: una specifica per la ripresa dei versamenti al 16/03/2021 e l’altra, invece, di uso generale.

La prima modalità, specifica per la rateizzazione al 16/03/2021 dei versamenti sospesi alle scadenze del 16/11 e 16/12, è descritta sul servizio ‘Tributi per Competenza’ come ‘COVID19 – prima rata 16/03/2021 – max 4 rate’, mentre sulla finestra relativa al singolo tributo è descritta in forma abbreviata ‘COVID19 – Marzo 2021’.

La seconda modalità, di uso generale, è descritta come ‘Rateizzazione libera – inserire prima rata – max 60 rate’ sul servizio ‘Tributi per Competenza’ e in forma abbreviata ‘Rateizzazione libera’ sulla finestra relativa al singolo tributo.

Ricordiamo che la condizione di rateizzazione prevista sul servizio ‘Tributi per Competenza’ vale per tutti i tributi presenti nel periodo di competenza selezionato: tale modalità, per i motivi già spiegati nell’aggiornamento di settembre 2020 Acred770, non viene mai adottata sulle rateizzazioni predisposte in automatico per la gestione Paghe e non è consigliabile utilizzarla (per quanto riguarda la gestione Paghe) neppure operando manualmente sull’Archivio Tributi.
Per i tributi relativi alla gestione Paghe, la rateizzazione deve essere sempre attivata (sia in automatico che manualmente) operando a livello di singolo tributo, secondo le modalità di seguito descritte.

Sulla finestra per la gestione del singolo tributo, richiamata dal servizio ‘Tributi per Competenza’ (cliccare sulla casella ‘Scelta’ in corrispondenza del tributo da selezionare), è possibile impostare la modalità di rateizzazione ed indicare il numero delle rate. La modalità di rateizzazione deve essere selezionata nella tendina ‘Rateizzazione’: come già detto, per i tributi sospesi alle scadenze del 16/11/2020 e 16/12/2020 occorre selezionare l’opzione ‘COVID19 – Marzo 2021’, che  prevede un numero di rate da un minimo di 1 (unica rata) fino ad un massimo di 4 rate mensili.
Precisiamo che i campi in questione vengono compilati automaticamente dal programma ‘TRIBRAT2’, secondo le modalità descritte al precedente punto 3.3 (occorre che il numero di rate sia indicato sul servizio Ditta – Abilitazione).
Tuttavia, rimane possibile intervenire anche sull’Archivio Tributi, se risulta necessario o, eventualmente, più comodo per l’Utente. In tal caso, ricordiamo che occorre innanzitutto togliere la spunta dalla casella ‘Definitivo’ e confermare tale modifica (sul servizio), prima di operare sulla finestra per la gestione del singolo tributo.
Precisiamo che, con l’opzione ‘COVID19 – Marzo 2021’, su tutte le rate viene mantenuto il giorno di scadenza indicato sul tributo (se uguale o successivo al giorno 16). Impostando come scadenza iniziale il 16/03/2021, tutte le rate successive vengono portate al 16 del mese e, quindi, saranno versate unitamente ai tributi derivanti dalle elaborazioni mensili. Se, invece, viene impostata come scadenza iniziale il 20/03/2021, tutte le rate successive vengono portate al 20 del mese e, quindi, saranno versate separatamente dai tributi derivanti dalle elaborazioni mensili.

Come già detto, è stata prevista anche la nuova opzione ‘Rateizzazione libera’, che consente di generare un numero qualsiasi di rate mensili (massimo 60 rate). Anche in questo caso, consigliamo di attivare la rateizzazione sul singolo tributo, indicando l’importo complessivo da rateizzare, la data di scadenza della prima rata ed il numero delle rate.
Il giorno di scadenza della prima rata viene mantenuto su tutte le rate mensili successive (non è opportuno indicare un giorno di scadenza successivo al 28, in quanto non potrebbe essere riportato su tutti i mesi).

La nuova opzione risulta utile, in particolare, per inserire i debiti verso l’Inps, per i quali è stata richiesta la rateizzazione. Nei casi in questione, l’Inps fornisce il calcolo delle rate (comprensive degli interessi), le quali risultano tutte di uguale importo ad eccezione della prima (sulla prima rata viene portata la differenza derivante dagli arrotondamenti).
Per inserire le somme rateizzate verso l’Inps, occorre procedere come segue:

  • inserire separatamente la prima rata come tributo non rateizzato, con il relativo importo e data di scadenza;
  • inserire il totale delle rate successive alla prima come un unico tributo rateizzato, selezionando l’opzione ‘Rateizzazione libera’ ed indicando la data di scadenza della seconda rata ed il numero delle rate diminuito di uno (in quanto è stata esclusa la prima rata); si ottiene così la generazione automatica di tutte le rate successive.

Ricordiamo che, sui tributi rateizzati, è possibile visualizzare l’importo, la data di scadenza ed altre informazioni relative alle singole rate, cliccando in corrispondenza della data di scadenza, nell’elenco dei tributi presentato sul servizio ‘Tributi per Competenza’. Se la scadenza della singola rata non è ‘Definitiva’, dalla stessa finestra è anche possibile modificare l’importo della rata (viene effettuato un controllo rispetto all’importo complessivo) e le altre informazioni previste.

Gennaio 2021
(acred787)
NOTA CONTABILE – TRIBUTO 1066

A seguito del presente aggiornamento, sulla prima pagina della nota contabile viene riportato il nuovo tributo 1066, utilizzato per il versamento delle rate relative all’ulteriore detrazione L. 21/2020.
Ricordiamo che la gestione del tributo 1066 è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred786 del 01/02/2021: tale gestione prevedeva già l’indicazione della trattenuta effettuata, sia sulla prima che sulla seconda pagina della nota contabile, in entrambi i casi sommandola alle ritenute Irpef a tassazione ordinaria. Con il presente aggiornamento, sulla prima pagina della nota contabile viene indicato anche il tributo 1066, riportandolo sullo stesso rigo del tributo 1001 (è stata riutilizzata una casella relativa ad un tributo ormai in disuso). Nel caso in cui le ditte interessate siano già state elaborate, non occorre rielaborarle: se si è interessati all’indicazione del tributo 1066, è sufficiente ristampare la nota contabile.

Precisiamo che la presente modifica non interessa in alcun modo l’Archivio Tributi o i dati contabili: entrambi venivano già determinati correttamente a seguito dell’aggiornamento Acred786.

Gennaio 2021
(acred786)
VERSAMENTO RATE ULTERIORE DETRAZIONE

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 6 del 28/01/2021, è stato istituito il nuovo codice tributo ‘1066’, da utilizzare per il versamento delle rate relative all’ulteriore detrazione L. 21/2020.

Con il presente aggiornamento, viene quindi rilasciata la generazione automatica del tributo 1066.
Sul tributo 1066 viene indicato l’anno di competenza dell’ulteriore detrazione (‘2020’ per le rate trattenute nell’anno 2021) ed il mese nel quale vengono effettuate le trattenute. Il mese in questione viene individuato considerando il criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento delle ritenute fiscali (in pratica, si tratta dello stesso criterio utilizzato per il versamento delle rate relative alle addizionali regionali e comunali dell’anno precedente).

Precisiamo che il tributo 1066 deve essere utilizzato per versare le rate recuperate nei mesi successivi a quello in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale di fine anno. Ricordiamo che la rata trattenuta nel mese del conguaglio viene invece versata sommandola all’Irpef risultante dallo stesso conguaglio (aggiornamento di dicembre 2020 Acred781).
Per quanto riguarda i conguagli effettuati sulle buste paga di dicembre, il tributo 1066 viene generato a partire dalle buste paga del mese di gennaio (sull’Archivio Tributi è riportato come ‘1066 DR’). Se, invece, sulle buste paga di gennaio viene effettuato il conguaglio fiscale dell’anno precedente, il tributo 1066 sarà generato a partire dalle buste paga del mese di febbraio (in tal caso, sull’Archivio Tributi sarà riportato come ‘1066 PR’). In entrambi i casi, ovviamente, il tributo 1066 viene generato soltanto se è presente il recupero a rate dell’ulteriore detrazione L. 21/2020.

Sulle aziende per le quali è già stato elaborato il mese di gennaio 2021 prima del presente aggiornamento, per ottenere la generazione del tributo 1066 è opportuno rielaborare lo stesso mese di gennaio (eventualmente anche tramite la procedura Rielaborazione Ditte, se risulta più comodo), abilitando l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’ (è necessario che la scadenza interessata non sia stata chiusa in modo definitivo). Naturalmente, il tributo 1066 sarà generato soltanto se è effettivamente presente il recupero a rate dell’ulteriore detrazione.

Gennaio 2021
(acred786)
TRIBUTO 1701 – CRITERIO DI “CASSA”

Ricordiamo che il codice tributo 1701, utilizzato sia per la compensazione che (in caso di recupero) per il versamento del bonus fiscale previsto dalla L. 21/2020, è stato istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 26/06/2020 e è stato rilasciato con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred768. Come precisato nell’aggiornamento Acred768, la risoluzione 35/E non ha fornito indicazioni dettagliate in merito ai criteri di utilizzo del nuovo tributo: è stata perciò predisposta una gestione del tributo 1701 secondo criteri analoghi a quelli previsti per il tributo 1655, relativo al precedente bonus fiscale L. 190/2014, in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che il tributo 1655 prevede la possibilità di essere compensato nello stesso mese in cui viene erogato: per le aziende che adottano il criterio di “cassa”, quindi, la data di scadenza di tale tributo viene impostata al 16 del mese successivo a quello di elaborazione (aggiornamento di maggio 2014 Acred533), mentre per gli altri tributi fiscali la data di scadenza viene impostata al 16 del secondo mese successivo (sempre se viene adottato il criterio di “cassa”).
Per quanto riguarda il tributo 1701, tuttavia, la possibilità sopra descritta non è mai stata confermata dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, riteniamo più “prudente” allineare la data di scadenza del tributo 1701 a quella degli altri tributi fiscali: a partire dall’elaborazione del mese di gennaio 2021, per le aziende che adottano il criterio di “cassa”, la data di scadenza del tributo 1701 viene perciò impostata al giorno 16 del secondo mese successivo a quello di elaborazione, secondo lo stesso criterio previsto per gli altri tributi fiscali (sia per gli importi a credito che per quelli a debito).

Precisiamo che la modifica non ha alcun effetto per le aziende che adottano il criterio di “competenza”: per tali aziende, la data di scadenza di tutti i tributi fiscali corrisponde sempre al giorno 16 del mese successivo a quello di elaborazione.

Dicembre 2020
(comunicazione
24/12/2020
)
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AL 16/12/2020

Con il messaggio Inps n. 4840 del 23/12/2020 (disponibile sul sito Inps dal 24/12), sono state fornite le codifiche necessarie per la compilazione delle denunce Uniemens da inviare entro il 31 dicembre, relativamente alla sospensione dei versamenti contributivi in scadenza al 16/12/2020.

Ricordiamo che, con la nostra comunicazione del 14/12/2020, abbiamo fornito le indicazioni operative da adottare per sospendere i versamenti contributivi e fiscali in scadenza al 16/12: tali istruzioni restano valide, tuttavia devono essere integrate con quanto riportato nella presente comunicazione.

Precisiamo che tutte le modifiche di seguito descritte, sono disponibili contestualmente alla presente comunicazione.

Per quanto riguarda la sospensione dei contributi relativi ai dipendenti, nel messaggio Inps viene confermata la validità della causale ‘N974’ anche per la scadenza del 16/12, limitatamente ai casi di sospensione dovuti al tipo di attività (in correlazione con la regione di ubicazione), secondo i criteri previsti dal comma 3 dell’articolo 2 del D.L. 157/2020.
Nei casi, invece, in cui la sospensione è stata dovuta alla riduzione di fatturato, secondo i criteri previsti dal comma 1 dello stesso articolo, occorre attribuire la nuova causale ‘N975’.
Infine, nei casi in cui la sospensione è dovuta all’inizio dell’attività successivo al 30/11/2019, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, occorre attribuire la nuova causale ‘N976’.

Come indicato nella nostra comunicazione del 14/12, indicando le voci 58A e 89A sulle Voci Fisse a livello di ditta veniva riportata automaticamente la causale ‘N974’ nella sezione aziendale della denuncia Uniemens. Nei casi di sospensione che rientrano tra quelli previsti dal comma 3 sopra citato, quindi, non occorre effettuare ulteriori interventi.
Quando, invece, la sospensione dei versamenti è stata dovuta ai motivi previsti dai commi 1 o 2, se sono già state utilizzate le voci 58A e 89A per generare la causale di sospensione sulla denuncia Uniemens, NON occorre rielaborare il mese di novembre: in tale situazione è opportuno modificare direttamente il codice della causale, intervenendo manualmente sul servizio Uniemens – Aziendale, sezione ‘Altre somme – A credito’. A tale riguardo precisiamo che, se sono state utilizzate le voci 58A e 89A, anche sulla nota contabile è già stato riportato il valore dei contributi sospesi: non si verifica, quindi, alcun disallineamento tra i dati contabili ed i versamenti, se si interviene sulla denuncia aziendale semplicemente per modificare il codice della causale di sospensione (lasciando inalterato il corrispondente importo).
In alternativa al metodo sopra descritto, è possibile ottenere i nuovi codici causale rielaborando il mese di novembre, dopo aver attribuito una delle nuove opzioni previste sulla voce 89A, secondo lo stesso criterio (di seguito descritto) che occorre adottare nei casi in cui non sono state utilizzate le voci 58A e 89A.

Nel caso in cui NON siano state utilizzate le voci 58A e 89A per sospendere i versamenti, occorre indicarle sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), rielaborando poi il mese di novembre.
Le voci 58A e 89A possono essere selezionate dall’elenco delle Voci Fisse al punto  3.1.3 ‘Altre gestioni Inps’. Sulla voce 89A occorre scegliere la causale di sospensione da attribuire. A seguito della presente comunicazione, in corrispondenza della voce 89A sono disponibili le nuove causali valide per le competenze di ottobre e novembre.
Precisiamo che, per il mese di competenza di novembre, la causale ‘N974’ viene sempre attribuita in presenza della voce 89A (anche se non è stata scelta la corrispondente opzione), tranne nel caso in cui siano state selezionate le opzioni relative alle nuove causali ‘N975’ (‘7’ nel campo Quantità) o ‘N976’ (‘8’ nel campo Quantità).
Per rielaborare il mese di novembre, è opportuno utilizzare la procedura Rielaborazione Ditte sul menù Amministratore Paghe, selezionando l’opzione ‘Rielabora tutti i cedolini’ (‘X’) nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare’.

Per quanto riguarda la sospensione dei contributi relativi a collaboratori e amministratori (Inps gestione separata), restano valide tutte le istruzioni operative riportate nella nostra comunicazione del 14/12.
In particolare, ricordiamo che è possibile indicare le voci 58C e 89C sulle Voci Fisse a livello di ditta, rielaborando le ditte interessate: in tal modo, non vengono prodotti i tributi ‘C10’ / ‘CXX’ sull’Archivio Tributi.
In alternativa, è possibile posticipare le date di scadenza dei tributi ‘C10’ / ‘CXX’, utilizzando il programma ‘MODIVERS’ sulla procedura Stampe Accessorie (fare riferimento alle indicazioni riportate nella comunicazione del 14/12).
In entrambi i casi, occorre tenere presente che il mese di competenza interessato è novembre nel caso in cui la ditta adotti il criterio di “competenza”, oppure ottobre nel caso in cui la ditta adotti il criterio di “cassa”.

Sempre relativamente ai contributi dei collaboratori e amministratori, il messaggio Inps ha previsto nuovi codici calamità:

  • 32’ nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 2 del D.L. 157/2020 (riduzione di fatturato);
  • 33’ nei casi previsti dal comma 2, stesso articolo (attività iniziate dopo il 30/11/2019);
  • 34’ nei casi previsti dal comma 3, stesso articolo (tipo di attività e regione di ubicazione).

Come nel caso delle precedenti sospensioni che hanno interessato i contributi dei collaboratori (aggiornamento di aprile 2020 Acred755), i codici calamità possono essere indicati nell’apposito campo del servizio Dipendente – Altri Dati. In tal caso, occorre rigenerare le denunce Uniemens interessate, utilizzando la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, sul menù Amministratore Paghe: a tale riguardo, facciamo presente che vengono rigenerate TUTTE le denunce del mese selezionato, comprese le denunce aziendali ed individuali relative ai dipendenti.
In alternativa, è possibile inserire i codici calamità direttamente sulle denunce Uniemens, indicandole sul servizio Uniemens – Autonomi: in questo caso, consigliamo di adottare quest’ultimo criterio.

Dicembre 2020
(acred781)
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI

Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2021, corrispondente allo 0,01%.

A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente nella stessa sezione (riportato sul primo rigo), liberando così un rigo che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2021.
Gli ultimi due righi della tabella ‘Interessi’ devono quindi risultare così compilati:

  • quarto rigo: Aliquota ‘0,05’  – Data Iniziale ’01.01.2020’ – Data Finale ’31.12.2020’
  • quinto rigo: Aliquota ‘0,01’  – Data Iniziale ’01.01.2021’ – Data Finale ’31.12.2050’

La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall’Utente.

Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.

Dicembre 2020
(acred781)
COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO

Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l’eventuale credito dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate.
Come negli anni precedenti, i suddetti crediti vengono compensati fino a “capienza” delle ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza (tuttavia non esiste l’obbligo di riportare i crediti sullo stesso modello F24 sul quale sono indicate le ritenute a debito). Nell’anno successivo, gli eventuali crediti residui possono essere compensati con qualsiasi somma a debito: a tale scopo, i crediti residui vengono automaticamente riportati sul codice tributo 6781, a partire dalla prima scadenza dell’anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all’anno precedente. Le condizioni alle quali i crediti residui vengono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sono indicate dettagliatamente negli aggiornamenti di dicembre 2015 Acred592 e gennaio 2016 Acred593.

Ricordiamo che i crediti da 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797) vengono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito, nell’ambito della gestione Paghe (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738).
Facciamo inoltre presente che gli eventuali crediti residui da 730 non vengono mai riportati sul codice tributo 6781, neppure nel caso in cui la compensazione avvenga nell’anno successivo (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707). A tale proposito occorre ribadire che, per i crediti da 730, la limitazione relativa alla capienza delle ritenute viene applicata automaticamente al momento dell’elaborazione delle buste paga (procedura Elaborazione Mensile Ditte): di conseguenza, l’importo rimborsato non supera mai il valore delle ritenute fiscali operate nel mese. Tuttavia è possibile che, per diversi motivi, una parte dei suddetti crediti non venga compensata immediatamente sul modello F24: in tal caso, la compensazione avverrà alla prima scadenza utile, se necessario arrivando fino all’anno successivo. Quando si presenta tale eventualità, i crediti da 730 compensati nell’anno successivo non possono essere indicati sul tributi 6781, in quanto tale tributo deve coincidere con il credito residuo risultante dal rigo SX32 del modello 770: l’eventuale credito residuo da 730 non può essere indicato nel rigo in questione.

Come negli anni precedenti, i crediti relativi al bonus fiscale L. 190/2014 (tributo 1655) e all’ulteriore detrazione per famiglie numerose (tributo 1632) vengono compensati su F24 con qualsiasi somma a debito. Lo stesso criterio è stato adottato per i crediti relativi al nuovo bonus fiscale L. 21/2020 (tributo 1701, aggiornamento di luglio 2020 Acred768) ed al “premio lavoro in sede” (tributo 1699, aggiornamento di aprile 2020 Acred754). Ricordiamo che i suddetti codici tributo restano invariati anche nel caso in cui la compensazione su F24 avvenga nell’anno successivo.

Novembre 2020
(comunicazione
14/12/2020
)
SOSPENSIONE VERSAMENTI AL 16/12/202

Come indicato nella nostra precedente comunicazione del 03/12/2020, il D.L. n. 157 del 30/11/2020, pubblicato sulla G.U. n. 297 del 30/11/2020, ha previsto (art. 2) la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/12/2020, per quanto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali, le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta ed i versamenti IVA.
Per tutti i versamenti sospesi, la ripresa è prevista al 16/03/2021, in un massimo di 4 rate senza interessi.

Nella suddetta comunicazione del 03/12/2020 sono elencate le condizioni che danno diritto alla sospensione.
Nella stessa comunicazione, inoltre, sono evidenziati i numerosi punti sui quali l’Inps deve fornire le necessarie indicazioni tecniche (causali di sospensione e/o codici calamità) e gli opportuni chiarimenti interpretativi (ad esempio, confermare che sono interessati anche i contributi in gestione separata), per poter applicare correttamente la sospensione contributiva.
A due settimane dalla pubblicazione del decreto, quando mancano ormai soltanto due giorni alla scadenza, l’Inps non ha ancora emanato alcuna circolare o messaggio con le indicazioni in questione.

Nel caso in cui non sia possibile attendere le indicazioni Inps, ricordiamo che la sospensione può essere gestita secondo le stesse modalità adottate in precedenza, di seguito brevemente riepilogate:

  • Per sospendere i contributi relativi ai dipendenti occorre indicare le voci 58A e 89A sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), rielaborando il mese di novembre per le ditte interessate.
    Dal momento che l’Inps non ha ancora istituito le nuove causali di sospensione, sulla denuncia Uniemens viene riportata la causale ‘N974’, relativa alla precedente sospensione del 16/11. Quando saranno pubblicate le nuove causali da parte dell’Inps, occorrerà modificare il codice della causale nella sezione aziendale della denuncia Uniemens (o, in alternativa, impostare le opzioni previste sulla voce 89A e rielaborare nuovamente le ditte).

  • Per sospendere i contributi relativi ai collaboratori, è possibile indicare le voci 58C e 89C sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), rielaborando le ditte interessate. In questo caso, il mese da rielaborare è ottobre se la ditta adotta il criterio di “cassa”, oppure novembre se adotta il criterio di “competenza”.
    In alternativa, è possibile posticipare la data di scadenza dei tributi ‘C10’ e ‘CXX’, utilizzando il programma ‘MODIVERS’ sulla procedura Stampe Accessorie (vedere punto successivo).
    Al momento, l’Inps non ha confermato se la sospensione interessa, o meno, anche i contributi dei collaboratori.

  • Per sospendere i tributi fiscali relativi al sostituto d’imposta, occorre posticipare la data di scadenza tramite il programma ‘MODIVERS’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco dei programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’).
    Per la sospensione del 16/12/2020, il programma ‘MODIVERS’ deve essere eseguito sulle singole ditte interessate, senza barrare le caselle relative ai codici attività (predisposte per la scadenza del 16/11).
    Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare il periodo di competenza, corrispondente al mese elaborato sulla gestione Paghe. Se viene applicato il criterio di “competenza”, il mese elaborato è novembre, mentre se viene applicato il criterio di “cassa”, il mese elaborato è ottobre. Nel caso in cui vengano adottati entrambi i criteri (tra le diverse aziende gestite), è possibile indicare sempre l’intero periodo, comprendente sia ottobre che novembre: Data Iniziale ‘01/10/2020’ e Data Finale ‘30/11/2020’.
    Nei parametri del programma, indicare la data di scadenza originaria (‘16/12/2020’) e la data di scadenza da assegnare: consigliamo di indicare una qualsiasi data successiva al 16/12/2020, che non coincida con le normali scadenze mensili e neppure con la data prevista per la ripresa dei versamenti (ossia il 16/03/2021).
    Il programma prevede diverse opzioni che consentono di selezionare o meno alcune categorie di tributi:

    • barrando la casella ‘Includi addizionali regionali e comunali’ vengono posticipate le date di scadenza delle addizionali regionali e comunali (se si ritiene corretto sospendere anche le addizionali);
    • barrando la casella ‘Escludi tributi da 730’ non vengono posticipate le date di scadenza dei tributi relativi al conguaglio del 730 (se si ritiene corretto escludere tali tributi dalla sospensione);
    • il tributo relativo all’acconto dell’imposta sostitutiva (1712) resta escluso dalla sospensione e viene quindi versato alla scadenza del 16/12 (a meno che non venga barrata l’apposita casella);
    • le rate dei tributi sospesi, relativi al periodo febbraio – maggio 2020, il cui versamento è ripreso dal 16/09, restano escluse dalla sospensione (stesso criterio adottato per la sospensione del 16/11);
    • se si intende posticipare la scadenza del tributi ‘C10’ e ‘CXX’ (contributi Inps gestione separata), occorre barrare l’apposita casella; ricordiamo che tale metodo è alternativo all’utilizzo delle voci 58C e 89C.

Naturalmente, non appena l’Inps pubblicherà le indicazioni tecniche ed i chiarimenti necessari per gestire la sospensione dei versamenti contributivi, da parte nostra forniremo le conseguenti variazioni ed istruzioni operative.

Novembre 2020
(comunicazione
03/12/2020
)
SOSPENSIONE VERSAMENTI AL 16/12/202

Il D.L. n. 157 del 30/11/2020 (cd. ‘Ristori-quater’), pubblicato sulla G.U. n. 297 del 30/11/2020, all’art. 2 ha previsto la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/12/2020, per quanto riguarda i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta. La sospensione interessa anche i versamenti IVA.
Per tutti i versamenti sospesi, la ripresa è prevista al 16/03/2021, in un massimo di 4 rate senza interessi.

La sospensione dei versamenti interessa i soggetti (aziende e professionisti) che presentano almeno una delle condizioni elencate nell’art. 2 del decreto:

  • hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel  periodo d’imposta  precedente ed hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (comma 1);
  • hanno iniziato l’attività in data successiva al 30/11/2019 (comma 2);
  • esercitano le attività sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3/11/2020 su tutto il territorio nazionale (comma 3);
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone classificate come “arancioni” o “rosse” (ai sensi dell’art. 2 e 3 DPCM 3/11/2020 e dell’art. 30 D.L. 149/2020) alla data del 26/11/2020 (comma 3, seconda parte);
  • esercitano le attività elencate nell’allegato 2 al D.L. 149/2020, oppure le attività alberghiera, agenzia di viaggio e tour operator, nelle zone classificate come “rosse” (ai sensi dell’art. 3 DPCM 3/11/2020 e dell’art. 30 D.L. 149/2020) alla data del 26/11/2020 (comma 3, ultima parte).

Per quanto riguarda la sospensione dei versamenti contributivi, l’Inps dovrà istituire delle nuove causali di sospensione da indicare sulla denuncia Uniemens. E’ possibile che, in questo caso, le causali Inps risultino differenziate sulla base delle condizioni che danno diritto alla sospensione. Tra i contributi sospesi dovrebbero rientrare anche i contributi a carico dei dipendenti trattenuti in busta paga (come in occasione delle precedenti sospensioni).
La sospensione parrebbe interessare anche i contributi relativi alla gestione separata (collaboratori e amministratori), a differenza della precedente sospensione alla scadenza del 16/11/2020 (in quel caso, il D.L. 149/2020 citava espressamente i “datori di lavoro”, quindi rimanevano esclusi i “committenti”). Se tale interpretazione sarà confermata, l’Inps dovrà prevedere nuovi codici calamità da indicare sulla denuncia Uniemens.
Infine, per analogia rispetto all’interpretazione fornita dall’Inps in occasione della sospensione al 16/11/2020 (circolare n. 128 del 12/11/2020), le rate dei versamenti relativi al periodo febbraio – maggio 2020, ripresi a partire dal 16/09/2020, dovrebbero rimanere escluse dalla sospensione ed essere quindi versate alla normale scadenza del 16/12.

Per fornire, da parte nostra, le indicazioni operative che consentano di gestire la sospensione dei versamenti, occorre conoscere quali interpretazioni intende adottare l’Inps, in merito alle diverse questioni sopra citate:

  • quali versamenti contributivi sono effettivamente interessati dalla sospensione;
  • se saranno istituite più causali di sospensione, differenziate in base alle condizioni che ne danno diritto; in tal caso, le voci utilizzate per sospendere i contributi (58A e 89A) dovranno prevedere altrettante opzioni, al fine di ottenere automaticamente la causale prevista sulla denuncia Uniemens.

Precisiamo che, se si ha necessità di gestire la sospensione dei versamenti contributivi e fiscali prima che vengano emanate le necessarie disposizioni da parte dell’Inps, è possibile adottare le stesse modalità di gestione previste in occasione delle precedenti sospensioni. In tal caso, tuttavia, non possiamo garantire che le gestioni adottate (soprattutto per quanto riguarda i versamenti contributivi) risultino poi valide alla luce delle indicazioni che saranno fornite dall’Inps.

Relativamente alle ritenute fiscali, facciamo presente che l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (tributo 1712 in scadenza al 16/12/2020) non dovrebbe rientrare tra le ritenute fiscali interessate dalla sospensione. A tale riguardo, naturalmente, occorrerebbe un’indicazione ufficiale da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Contestualmente alla presente comunicazione, rilasciamo un’opzione sul programma ‘MODIVERS’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie ed utilizzato per posticipare le date di scadenza dei tributi fiscali sospesi.
Tramite la nuova casella ‘Includi tributi 1712 / 1713’ è possibile scegliere come si vogliono gestire i tributi in questione: se si ritiene che tali tributi siano interessati dalla sospensione (e quindi si vuole posticipare la data di scadenza), occorre barrare la suddetta casella. In caso contrario, se si ritiene che gli stessi tributi debbano rimanere esclusi dalla sospensione, la casella non deve essere barrata, lasciando quindi inalterata la data di scadenza (16/12/2020 per il tributo 1712).

Ottobre 2020
(comunicazione
16/11/2020
)
CIRCOLARE INPS n. 129 del 13/11/2020

Segnaliamo che è stata pubblicata la circolare Inps n. 129 del 13/11/2020, con ulteriori indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020.

La circolare Inps 129/2020 riporta il codice della causale di sospensione da indicare sulla denuncia Uniemens di ottobre: per applicare la sospensione prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020, occorre indicare la nuova causale ‘N974 sulla denuncia aziendale (servizio ‘Uniemens – Aziendale’, sezione ‘Altre somme a credito’).
Nel caso in cui la causale di sospensione sia stata prodotta automaticamente, rielaborando il mese di ottobre secondo le modalità indicate nelle nostre comunicazioni del 11/11/2020 e 12/11/2020, per attribuire il nuovo codice causale ‘N974’ è sufficiente rigenerare i dati delle denunce Uniemens. A tale scopo, occorre utilizzare la procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens’, sul menù Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa. Ricordiamo che la procedura in questione rigenera tutti i dati delle denunce interessate (perdendo, quindi, eventuali variazioni effettuate direttamente sui servizi dell’Uniemens) e considera le ditte che risultano già elaborate nel mese selezionato (ottobre 2020). Rigenerando i dati Uniemens, la causale precedentemente riportata (‘N967’ o altra causale applicata nei mesi precedenti) viene sostituita dalla causale ‘N974’.
Precisiamo che la nuova causale viene attribuita automaticamente anche in caso di elaborazione o rielaborazione del mese di ottobre, nel caso in cui tale operazione sia effettuata successivamente alla presente comunicazione.
Se, invece, la causale di sospensione è stata inserita direttamente sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’, occorre modificarla manualmente, sostituendo il precedente codice causale con ‘N974’ (l’importo rimane inalterato).

Per quanto riguarda le attività elencate nell’Allegato 2, la circolare 129/2020 riporta indicazioni sostanzialmente differenti da quelle fornite con la precedente circolare 128/2020: nella nuova circolare è chiaramente indicato che tali attività possono beneficiare della sospensione soltanto nelle regioni dichiarate zone “rosse ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3/11/2020, mentre NON possono beneficiarne nelle regioni dichiarate zone “arancioni” (come era invece indicato nella circolare 128/2020). A tale riguardo, nella nostra precedente comunicazione del 11/11/2020 avevamo segnalato un’incongruenza tra le indicazioni riportate nella circolare Inps 128/2020 e le disposizioni stabilite dall’art. 11 del D.L. 149/2020.
Sempre per quanto riguarda la sospensione dei versamenti contributivi per le attività indicate nell’Allegato 2, la circolare Inps 129/2020 aggiunge che le regioni che ne beneficiano sono quelle individuate dalle ordinanze del Ministero della Salute del 4/11/2020 e 10/11/2020: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, Provincia Autonoma di Bolzano. Viene inoltre precisato che “L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla presente circolare.

Infine, la circolare Inps precisa che la sospensione dei versamenti prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020 sarebbe sostitutiva (e non aggiuntiva) rispetto alla sospensione prevista dall’art. 13 del D.L. 137/2020. Al momento, quindi, non sarebbero previste ulteriori sospensioni per i versamenti contributivi relativi al mese di novembre, in scadenza al 16/12/2020.

Ottobre 2020
(comunicazione
16/11/2020
)
PROGRAMMA ‘MODIVERS’ – NUOVA OPZIONE

Segnaliamo che, su richiesta, abbiamo aggiunto un’opzione sul programma ‘MODIVERS’ (vedere nostra comunicazione del 11/11/2020), tramite la quale è possibile escludere i tributi derivanti dal modello 730-4. Barrando la nuova casella ‘Escludi tributi da 730’, i corrispondenti tributi non vengono considerati ai fini del posticipo della data di scadenza.
Precisiamo che non abbiamo indicazioni specifiche in merito ai tributi derivanti dal 730, per quanto riguarda la sospensione dei versamenti prevista dal D.L. 149/2020 – rimane quindi facoltà dell’Utente utilizzare o meno la nuova opzione.

Ottobre 2020
(comunicazione
13/11/2020
)
CIRCOLARE INPS n. 128 del 12/11/2020

Segnaliamo che è stata pubblicata la circolare Inps n. 128 del 12/11/2020, con le indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020.

Innanzitutto, facciamo presente che la circolare Inps non riporta il codice della nuova causale di sospensione, da indicare sulla denuncia Uniemens di ottobre. E’ comunque possibile procedere come indicato nelle nostre comunicazioni del 11/11/2020 e 12/11/2020, ossia utilizzare una delle causali preesistenti per sospendere i contributi (generandola tramite la rielaborazione del mese di ottobre, oppure indicandola direttamente sulla denuncia aziendale Uniemens).

La circolare Inps ha chiarito che la sospensione non riguarda le rate dei tributi sospesi, relativi al periodo di competenza febbraio – maggio 2020, versati in forma rateale a partire del 16/09/2020. La terza rata dei versamenti in questione deve quindi essere versata alla normale scadenza del 16/11/2020 (di conseguenza, la data di scadenza di tale rata non deve essere posticipata tramite il programma ‘MODIVERS’, descritto nelle nostre precedenti comunicazioni).

Infine, la circolare Inps ha riportato un’indicazione che fa sorgere qualche dubbio di coerenza rispetto a quanto previsto dal D.L. 149/2020: per quanto riguarda le attività elencate nell’Allegato 2, nella circolare è scritto che la sospensione dei versamenti interessa sia le zone “arancioni” che le zone “rosse”. Nell’art. 11 del D.L. 149/2020, al secondo comma è scritto che le attività elencate nell’Allegato 2 sono interessate dalla sospensione nelle zone “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3/11/2020”: nelle ordinanze del Ministero della Salute del 4/11/2020 e 10/11/2020, le zone individuate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3/11/2020 sono unicamente quelle definite “rosse”. Nelle stesse ordinanze, le zone definite “arancioni” sono invece quelle individuate ai sensi dell’art. 2 del DPCM. Non appare chiaro, quindi, come mai l’Inps ritiene che la sospensione interessi le attività elencate nell’Allegato 2 anche nelle zone “arancioni”.
Naturalmente, rimane a discrezione dell’Utente decidere se, e in quale forma, tenere conto dell’indicazione riportata nella circolare Inps, quantomeno in assenza di ulteriori indicazioni a tale riguardo da parte dello stesso Istituto. Da parte nostra, comunicheremo eventuali anticipazioni che dovessero pervenire tramite Assosoftware.

Ottobre 2020
(comunicazione
12/11/2020
)
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

In merito alla sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020, precisiamo che, per ottenere la sospensione dei contributi a carico del dipendente (già trattenuti in busta paga), unitamente alla sospensione dei contributi a carico ditta, tramite la rielaborazione del mese di ottobre, occorre indicare sulle Voci Fisse anche la voce 58A, secondo le stesse modalità previste per la voce 89A, descritte nella nostra comunicazione del 11/11/2020.
In tal modo, sulla causale di sospensione vengono riportati automaticamente anche i contributi a carico del dipendente.
Ricordiamo che la suddetta modalità utilizzo della voce 58A era stata descritta negli aggiornamenti di marzo e aprile 2020 (Acred750-Acred751-Acred755), tuttavia non era stata riportata nella comunicazione del 11/11/2020 – ci scusiamo per l’inconveniente.

Naturalmente, se si preferisce adottare la modalità alternativa descritta nella stessa comunicazione del 11/11/2020, ossia indicare la causale di sospensione direttamente sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’ (anziché rielaborare il mese di ottobre), non occorre tenere conto della presente precisazione relativa alla voce 58A.

Con l’occasione, segnaliamo che l’Inps ha confermato (ad Assosoftware) che la sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020 ha effetto unicamente sui contributi relativi ai lavoratori dipendenti del settore privato (come ipotizzato nella nostra comunicazione del 11/11/2020).
Restano quindi esclusi dalla sospensione, oltre al settore pubblico, anche i contributi relativi a collaboratori e amministratori ed ogni altro tipo di contribuzione versato all’Inps (artigiani e commercianti, professionisti, ecc.).

Ottobre 2020
(comunicazione
11/11/2020
)
SOSPENSIONE VERSAMENTI AL 16/11/2020

Il D.L. n. 149 del 9/11/2020 (cd. ‘Decreto Ristori-bis’) ha previsto la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/11/2020, per quanto riguarda i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro e le ritenute fiscali versate dai sostituti d’imposta. La sospensione interessa determinati codici attività, elencati nel decreto, alcuni dei quali sono validi su tutto il territorio nazionale, mentre altri soltanto in alcune regioni (vedere paragrafi successivi).

In merito alla sospensione dei versamenti, precisiamo che il precedente D.L. n. 137 del 28/10/2020 (cd. ‘Decreto Ristori’) aveva previsto, all’art. 13, la sospensione dei versamenti previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria “dovuti per la competenza del mese di novembre 2020”, in relazione ad una serie di codici attività validi su tutto il territorio nazionale. Si trattava, quindi dei contributi relativi al mese di novembre, da versare alla scadenza del 16/12/2020.

Il nuovo D.L. 149/2020, all’art. 11, pur richiamando il suddetto art. 13 del D.L. 137/2020, riporta una diversa indicazione dei versamenti da sospendere, ossia quelli “dovuti nel mese di novembre 2020”. Letteralmente, quindi, la nuova sospensione riguarda i versamenti contributivi in scadenza al 16/11/2020, sempre in relazione ai “datori di lavoro privati”.
Tale sospensione interessa i datori di lavoro rientranti nelle attività elencate nell’Allegato 1 del decreto, valido per tutto il territorio nazionale. La stessa sospensione interessa inoltre i datori di lavoro rientranti nelle attività elencate nell’Allegato 2 del decreto, in questo caso per le sole regioni classificate come “zone rosse” ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3/11/2020. A quest’ultimo riguardo, non appare chiaro rispetto a quale data debba essere considerata la classificazione di una regione (occorre tenere presente che alcune regioni sono passate o potranno passare dalla zona gialla o arancione a quella rossa).
Per quanto riguarda la scadenza del 16/11/2020, allo stesso art. 13 viene esclusa la sospensione dei versamenti relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria (quindi la rata Inail del 16/11/2020 non è sospesa).
Secondo un’interpretazione letterale, i contributi oggetto di sospensione dovrebbero essere quelli dovuti per i soli lavoratori dipendenti, escludendo i contributi relativi a collaboratori e amministratori (a tale proposito, entrambi i decreti parlano esclusivamente di “datori di lavoro”, non di “committenti”). Sempre seguendo un’interpretazione letterale, la sospensione prevista dal D.L. 149/2020 dovrebbe aggiungersi a quella prevista dal D.L. 137/2020. Naturalmente, in merito a tutto quanto sopra indicato, occorreranno le necessarie conferme da parte dell’Inps.

Il D.L. 149/2020, all’art. 7, ha previsto anche la sospensione del versamento delle ritenute fiscali che scadono nel mese di novembre 2020. Tale sospensione interessa i sostituti d’imposta che rientrano nelle categorie indicate nello stesso articolo: tra queste, sono incluse anche le attività elencate nell’Allegato 2 del decreto, tuttavia non viene fornito un elenco ufficiale e completo dei codici attività interessati. Per alcune attività la sospensione interessa tutto il territorio nazionale, per altre attività riguarda solo le regioni “arancioni” o “rosse” ai sensi rispettivamente dell’art. 2 e 3 del DPCM 3/11/2020, per altre ancora (attività elencate nell’Allegato 2) soltanto le regioni “rosse” ai sensi dell’ art. 3 del DPCM 3/11/2020.
A titolo informativo segnaliamo che, per gli stessi soggetti elencati all’art. 7, risulta sospeso anche il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di novembre.

Per tutti i versamenti sospesi ai sensi del D.L. 149/2020 (art. 7 e art. 11), la ripresa dei versamenti è prevista al 16/03/2021, in un massimo di 4 rate senza interessi (ovviamente, la gestione della rateizzazione sarà rilasciata in seguito).

Visti i tempi strettissimi per gestire la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/11/2020, con la presente comunicazione forniamo le prime indicazioni operative. Occorre tenere presente che, in assenza di qualsiasi indicazione ufficiale da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, permangono numerosi dubbi in merito alle modalità di applicazione del decreto.

Da parte dell’Inps, al momento sono arrivate le seguenti indicazioni (tramite Assosoftware):

  • i contributi sospesi dovranno essere indicati sulla denuncia Uniemens tramite apposite causali a credito;
  • la sospensione al 16/11 interesserà anche i contributi a carico dei dipendenti, anche se già trattenuti in busta paga.

Si tratta, quindi, dello stesso criterio adottato per sospendere i contributi Inps nel periodo da marzo a giugno 2020.
Ricordiamo che sulla causale di sospensione deve essere indicato esclusivamente l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps, oltre alle eventuali quote di Tfr dovute al Fondo Tesoreria, escludendo invece ogni altra somma a debito o a credito presente sulla denuncia Uniemens. L’importo indicato sulla causale di sospensione viene sommato nel totale delle somme a credito, modificando così il totale finale della denuncia. Il totale in questione, se risulta a debito, deve essere versato sul modello F24 alla normale scadenza (16/11/2020) con il tributo ‘DM10’. Se invece lo stesso totale risulta a credito, può essere compensato (sempre con il tributo ‘DM10’) a partire dalla stessa scadenza. Soltanto nel caso in cui il totale risulti esattamente uguale a zero, non dovrà essere riportato sul modello F24.
Al momento della presente comunicazione, l’Inps non ha ancora fornito i codici delle nuove causali di sospensione (neppure in forma “ufficiosa”). E’ quindi necessario utilizzare una delle causali di sospensione già disponibili (ossia quelle utilizzate per le gestire le sospensioni nel periodo da marzo a giugno 2020), modificando successivamente il codice della causale, prima di inviare la denuncia Uniemens (a tale riguardo, verificheremo se sarà possibile modificarlo automaticamente).

Per gestire la sospensione dei versamenti contributivi Inps tramite una causale di sospensione, occorre indicare la voce 89A sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), sulle ditte interessate dalla sospensione. In alternativa, se si preferisce, è possibile indicare la voce 89A a livello di contratto (sui contratti maggiormente interessati), inserendola poi, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’, sulle ditte per le quali non deve essere applicata la sospensione.
La voce 89A, se non viene selezionata alcuna opzione, riporta la causale ‘N967’ sulla denuncia Uniemens, nella sezione ‘Aziendale’ (come già detto, tale causale dovrà poi essere sostituita con quella relativa alla sospensione del 16/11/2020).
Per le aziende sulle quali risulta abilitata la voce 89A, occorre rielaborare il mese di ottobre 2020, abilitando il trasferimento dei dati sull’Archivio Tributi (campo ‘Trasferimento tributi su F24’). A tale scopo, è necessario annullare la condizione di ‘Elaborato’ sulla ditta, in corrispondenza del mese di ottobre. Inoltre, se è già stata chiusa la scadenza del 16/11/2020 in modalità ‘Definitiva’, occorre riportarla alla condizione di ‘Provvisoria’ (prima di rielaborare il mese di ottobre e trasferire nuovamente i tributi). La rielaborazione del mese di ottobre può essere effettuata con la normale procedura ‘Elaborazione Mensile Ditte’, tranne nel caso in cui sia già stato prodotto il LUL vidimato per il mese di ottobre: in tale condizione, è necessario utilizzare invece la procedura ‘Rielaborazione Ditte’, disponibile sul menù Amministratore Paghe, selezionando l’opzione ‘X’ (rielabora tutti i cedolini, anche se già vidimati) nel campo ‘Seleziona cedolini da rielaborare’. Ricordiamo che la procedura ‘Rielaborazione Ditte’ segnala eventuali differenze sul netto in busta e può essere utilizzata (se si preferisce) anche nel caso in cui non sia stato prodotto il LUL vidimato.

In alternativa al metodo sopra descritto, se si preferisce non rielaborare il mese di ottobre, è possibile indicare direttamente la causale di sospensione sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’, nella sezione ‘Altre somme a credito’. Anche in questo caso, per il momento occorre indicare una delle causali preesistenti, sostituendola poi con la nuova causale che sarà istituita dall’Inps. L’importo da indicare può essere rilevato dalla nota contabile, considerando i contributi Inps (ditta + dipendente) e le eventuali quote di Tfr da versare al Fondo Tesoreria ed escludendo ogni altro importo a debito o a credito.
Dopo aver inserito la causale sulla denuncia Uniemens di ottobre, occorre aggiornare l’Archivio Tributi, utilizzando la procedura ‘Stampa Mensile Ditte’ (abilitare il campo ‘Trasferimento tributi su F24’). Anche in questo caso, ovviamente, la scadenza del 16/11/2020 non deve essere chiusa in modalità ‘Definitiva’.

Ricordiamo che, oltre al tributo ‘DM10’ ed ai tributi fiscali, alla scadenza del 16/11 possono essere presenti altri tributi che non rientrano tra quelli oggetto di sospensione: ad esempio i contributi dei committenti, oppure le somme da versare agli enti bilaterali o ai fondi di assistenza sanitaria previsti contrattualmente.
Inoltre, come già precisato, utilizzando la causale di sospensione che sarà prevista dall’Inps, sul tributo ‘DM10’ viene riportato il totale “residuo” a debito o a credito: anche tale importo va gestito normalmente sul modello F24.

Per quanto riguarda la sospensione dei tributi fiscali, è possibile utilizzare il programma ‘MODIVERS’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco dei programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’), per posticipare la data di scadenza di tali tributi e separarli così dagli eventuali tributi che rimangono in scadenza al 16/11/2020.
Sul programma ‘MODIVERS’ è adesso possibile attivare il controllo rispetto ai codici attività riportati negli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020: per attivare il controllo rispetto a ciascun elenco, occorre barrare la corrispondente casella nei parametri del programma. Viste le condizioni di incertezza rispetto all’individuazione delle regioni interessate dalla sospensione, al momento non è previsto un controllo in relazione all’ubicazione della sede legale o della sede attività.
Naturalmente, è possibile eseguire il programma ‘MODIVERS’ sulle singole ditte interessate, in tal caso senza effettuare alcuna selezione in merito ai codici attività (è sufficiente non barrare alcuna casella).
Nei parametri del programma ‘MODIVERS’ occorre indicare la data di scadenza originaria (16/11/2020), tramite la quale vengono selezionati i tributi da considerare. Inoltre, occorre indicare la data di scadenza da assegnare: a tale riguardo, consigliamo di indicare una qualsiasi data successiva al 16/11/2020, che non coincida con le normali scadenze mensili (quindi sconsigliamo di indicare la data prevista per la ripresa dei versamenti, ossia il 16/03/2021).
Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare il periodo di competenza, corrispondente al mese elaborato sulla gestione Paghe. A tale riguardo, sarebbe necessario considerare se viene applicato il criterio di “competenza” (mese elaborato: ottobre) oppure di “cassa” (mese elaborato: settembre). Nel caso in cui vengano adottati entrambi i criteri tra le diverse aziende gestite, è possibile indicare sempre l’intero periodo comprendente settembre e ottobre, ossia ‘01/09/2020’ come Data Iniziale e ‘31/10/2020’ come Data Finale (in quanto i tributi da trattare vengono selezionati anche sulla base della data di scadenza originaria indicata nei parametri del programma).
Nei parametri, occorre barrare la casella ‘Includi addizionali regionali e comunali’, per posticipare anche le addizionali (se si preferisce versare le addizionali alla scadenza del 16/11, è sufficiente non barrare tale casella).
Precisiamo che vengono considerate tutte le ritenute fiscali a debito, comprese quelle derivanti dal modello 730-4.

Utilizzando il programma ‘MODIVERS’ con i parametri sopra indicati, vengono escluse le eventuali rate dei tributi sospesi nel periodo da marzo a giugno 2020, il cui versamento è ripreso in forma rateale a partire dal 16/09/2020.
In mancanza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, a nostro avviso è preferibile non sospendere i versamenti delle rate. Tuttavia, se si intende sospendere anche il versamento delle rate, è sufficiente indicare un periodo di competenza più ampio al lancio della procedura, che comprenda anche i periodi di competenza originari delle stesse rate. In particolare, per includere tutti i tributi (sia rateizzati che non rateizzati) in scadenza al 16/11/2020, occorre indicare ‘01/01/2020’ nella Data Iniziale e ‘31/10/2020’ nella Data Finale.
Nel caso in cui la scadenza delle rate sia stata spostata al giorno 20 del mese, nella data di scadenza originaria va indicato ‘20/11/2020’, effettuando un lancio separato del programma ‘MODIVERS’. In tale situazione, è anche possibile lasciare la data di scadenza invariata al 20/11/2020, semplicemente non generando il modello F24 per tale scadenza.
Precisiamo che la modalità sopra descritta (lasciare invariata la data di scadenza e non generare il modello F24) può essere adottata anche per la scadenza del 16/11/2020, nel caso in cui tutti i tributi presenti siano oggetto di sospensione e non sia presente un debito “residuo” sul tributo ‘DM10’ al netto della causale di sospensione: in tale condizione, non è necessario (ma rimane comunque possibile) usare il programma ‘MODIVERS’ per posticipare la data di scadenza dei tributi fiscali.

Le modifiche al programma ‘MODIVERS’ sopra descritte sono disponibili contestualmente alla presente comunicazione.

Naturalmente, ci riserviamo di fornire nuove istruzioni operative a seguito delle indicazioni che saranno pubblicate dall’Inps o dall’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni.
In ogni caso, predisporremo un apposito aggiornamento nel momento in cui l’Inps comunicherà i nuovi codici causale da utilizzare per le sospensioni dei contributi al 16/11/2020.

Ottobre 2020
(acred777)
MODELLO F24 – CONTROLLO ENTRATEL

Al momento della generazione del modello F24 in formato Entratel, viene adesso eseguito automaticamente anche il controllo del file da inviare, utilizzando i componenti software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il controllo viene effettuato con lo stesso metodo adottato per l’invio telematico della CU e del 770: una volta terminata la procedura, sulla gestione delle stampe è presente, insieme al file da inviare, anche il report con l’esito del controllo. Tale report ha lo stesso nome del file da inviare, seguito dal suffisso ‘.wri’ (ricordiamo che può essere visualizzato o stampato, oppure scaricato ed aperto con Word, mentre non è opportuno convertirlo in pdf).
Naturalmente, al momento dell’invio effettivo del file, viene nuovamente effettuato il controllo da parte del Desktop Telematico dell’Agenzia delle Entrate.

Il controllo Entratel viene eseguito su tutte le procedure di stampa ed invio telematico del modello F24, disponibili sui menù Amministrazione del Personale, Autoliquidazione Inail e Archivio Tributi. Lo stesso controllo viene eseguito anche dal servizio Tributi per Scadenza, nel caso in cui venga prodotto il file in formato Entratel.

NOTA: Con i prossimi aggiornamenti, prevederemo la possibilità di generare “massivamente” il formato Entratel nella modalità con addebito sul conto corrente dell’intermediario (“servizio tesoreria”) Ricordiamo che, al momento, tale modalità è prevista esclusivamente dal servizio Tributi per Scadenza, per singola ditta.

Settembre 2020
(acred774)
RATEIZZAZIONE TRIBUTI – VERSAMENTO RATE

Relativamente ai tributi rateizzati a seguito della sospensione dei versamenti per l’emergenza Covid, ricordiamo che è stato possibile versare la prima rata separatamente dai tributi derivanti dall’elaborazione mensile.
Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo previsto la stessa possibilità anche per le rate successive alla prima.

Ricordiamo che la data di scadenza della prima rata (16/09/2020), poteva essere spostata alla data convenzionale del 20/09/2020, attivando un’apposita opzione sul programma di generazione delle rate (‘TRIBRATE’), come documentato nell’aggiornamento Acred772 del 09/09/2020. In tal modo, la prima rata poteva essere versata tramite modelli F24 separati rispetto a quelli prodotti per i tributi derivanti dall’elaborazione mensile (rimasti alla scadenza del 16/09/2020).

Tutte le rate successive alla prima prevedono, attualmente, la data di scadenza al 16 del mese (16/10, 16/11, ecc.): in tal modo, le rate vengono versate unitamente ai tributi derivanti dalle elaborazioni mensili.
Nel caso in cui si preferisca versare separatamente anche le rate successive alla prima, occorre spostare le relative date di scadenza dal giorno 16 ad un altro giorno del mese (ad esempio il 20). A tale scopo, è sufficiente eseguire il programma ‘TRIBSCAD’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’).

Il programma ‘TRIBSCAD’ richiede l’indicazione del giorno di scadenza attualmente presente sulle rate (‘16’) e del nuovo giorno di scadenza da attribuire alle stesse rate (‘20’). Precisiamo che è possibile indicare qualsiasi giorno da attribuire alle rate (per evitare incompatibilità sui mesi di durata inferiore, non viene accettato un giorno superiore a 28).
Il programma considera tutte le rate che hanno la data di scadenza al giorno indicato nel campo ‘Giorno scadenza attuale’: per le rate così individuate, viene attribuito il giorno indicato nel campo ‘Giorno scadenza da attribuire’.
Non vengono modificate, in nessun caso, le date di scadenza che risultano già chiuse in modo “definitivo”.

Il programma ‘TRIBSCAD’ prevede l’opzione per il lancio in modalità ‘Provvisoria’ o ‘Definitiva’. Consigliamo di effettuare un primo lancio in modalità ‘Provvisoria’, per controllare l’elenco delle rate che saranno trattate, dopodiché è possibile ripetere il lancio in modalità ‘Definitiva’, ottenendo la modifica delle date di scadenza delle stesse rate.
Sono disponibili le opzioni per selezionare le ditte agganciate ad una zona e/o ad un utente.

E’ possibile considerare le rate relative ai tributi della Gestione Paghe oppure dell’Autoliquidazione Inail.
Selezionando la Gestione Paghe, nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare ‘01/01/2020’ e ‘31/05/2020’, per considerare l’intero periodo di competenza interessato dalle sospensioni (si tratta dello stesso periodo di competenza indicato al lancio del programma ‘TRIBRATE’, aggiornamento Acred772 del 09/09/2020).
Selezionando l’Autoliquidazione Inail, nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare ‘01/01/2019’ e ‘31/12/2019’, corrispondente al periodo di competenza dell’Autoliquidazione.

Occorre tenere presente che, portando il giorno di scadenza delle rate dal 16 al 20 del mese, nei mesi interessati occorrerà eseguire le procedure di generazione del modello F24 sia per la scadenza del 16 che per la scadenza del 20 di ciascun mese (procedura ‘Stampa Modello F24’ disponibile sul menù Amministrazione del Personale e sul menù Autoliquidazione Inail, analoghe procedure disponibili sul menù dell’Archivio Tributi).

Settembre 2020
(comunicazione
10/09/2020
)
PROGRAMMA 'TRIBRATE'

Segnaliamo che la nuova opzione 'Posticipa le scadenze dei tributi Inps non sospesi e non versati', rilasciata con l'aggiornamento Acred772 del 09/09/2020, presentava un problema in merito al trattamento del tributo 'RC01' (importo del tributo 'DM10' posticipato).

La correzione è in linea dalle ore 15:00 di oggi - nel caso in cui la suddetta opzione fosse stata utilizzata prima della correzione, consigliamo di eseguire nuovamente il programm 'TRIBRATE', allo scopo di aggiornare correttamente il tributo 'RC01'.

Settembre 2020
(acred772)
GENERAZIONE TRIBUTI RATEIZZATI – NUOVE OPZIONI

Ricordiamo che, per generare i tributi rateizzati o versati in un’unica soluzione al 16/09, occorre eseguire il programma ‘TRIBRATE’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’).
Come indicato nell’aggiornamento Acred770 del 03/09/2020, il programma ‘TRIBRATE’ deve essere eseguito dopo aver effettuato i controlli previsti ed aver riportato il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione.

Precisiamo che, al momento del presente aggiornamento, non è stata pubblicata alcuna nuova disposizione che chiarisca i numerosi dubbi relativi alle rateizzazioni, già segnalati nell’aggiornamento Acred770 sopra citato.

Per quanto riguarda il programma ‘TRIBRATE’, nella documentazione dell’aggiornamento Acred770 è specificato che il periodo di competenza potenzialmente interessato dalle sospensioni deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura. Il periodo indicato nella documentazione dell’aggiornamento (dal ‘01/02/2020’ al ‘31/05/2020’), tuttavia, non considera il mese di gennaio 2020. Per le ditte che applicano il criterio di “cassa”, tale mese deve essere considerato, in quanto può comprendere i tributi fiscali ed i contributi Inps dei collaboratori in scadenza al 16/03/2020 (corrispondente alla prima scadenza interessata dalle sospensioni).
Segnaliamo quindi che, per il programma ‘TRIBRATE’, nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare rispettivamente ‘01/01/2020’ e ‘31/05/2020’, per considerare l’intero periodo di competenza potenzialmente interessato dalle sospensioni per le ditte che applicano il criterio di “cassa”. La stessa indicazione può essere mantenuta anche in presenza di ditte che applicano il criterio di “competenza”, in quanto il programma ‘TRIBRATE’ verifica le date di scadenza originarie dei tributi, considerando il criterio applicato per ogni singola ditta (per le aziende che applicano il criterio di “competenza”, quindi, nel mese di gennaio non ci sarà alcun tributo in scadenza al 16/03).

Con il presente aggiornamento, a seguito delle richieste pervenuteci dagli Utenti, abbiamo aggiunto le opzioni di seguito descritte nei parametri del programma ‘TRIBRATE’. Precisiamo che l’utilizzo delle nuove opzioni è facoltativo e, di conseguenza, non occorre rilanciare il programma ‘TRIBRATE’ se non si è interessati alle nuove funzionalità.

  • Per quanto riguarda i tributi fiscali (Irpef e addizionali), è stata prevista la possibilità di indicare un valore minimo, al di sotto del quale viene impostato il versamento in un’unica soluzione. Il suddetto valore può essere indicato nel campo ‘Importo minimo per rateizzazione tributi fiscali’ (sono previste, al massimo, 4 cifre intere, senza virgola né decimali). Se l’importo (da rateizzare) di un tributo fiscale risulta inferiore al valore indicato, il tributo viene versato in un’unica soluzione: a tale scopo, viene “forzata” automaticamente 1 rata 2020 e nessuna rata 2021-22. Precisiamo che, al momento, non esistono indicazioni specifiche che consentano o vietino espressamente di applicare un numero di rate diverso tra i vari tributi fiscali relativi ad una stessa scadenza originaria. Per quanto riguarda i contributi Inps, precisiamo che il suddetto valore minimo non viene considerato, in quanto occorre applicare comunque il numero di rate indicato nella domanda presentata all’Inps.

  • E’ possibile arrotondare all’unità di euro l’importo originario (non le singole rate) del tributo ‘DSOS’, barrando la casella ‘Arrotonda importo DSOS’. Ricordiamo che, sul tributo ‘DSOS’, viene riportato l’importo presente sulla causale di sospensione: tale importo figura, sulla denuncia Uniemens (sezione Aziendale), con l’indicazione dei centesimi e, nella stessa forma, viene riportato sul tributo ‘DSOS’ (sullo stesso tributo, viene anche accodata la causale di sospensione alla posizione Inps). La nuova opzione consente, se lo si ritiene opportuno, di arrotondare l’importo in questione all’unità di euro. A tale riguardo precisiamo che, secondo la circolare Inps n. 63/2002, gli importi derivanti da denunce periodiche vanno versati arrotondando il valore all’unità di euro (il tributo ‘DSOS’ potrebbe essere considerato tale, in quanto risulta dalla denuncia Uniemens). Occorre tenere presente che l’arrotondamento all’unità di euro viene mantenuto solo in caso di versamento in un’unica soluzione: in presenza di rateizzazione, l’importo delle rate viene calcolato (e riportato sul modello F24) comprensivo dei centesimi. A questo riguardo, ricordiamo che nella circolare Inps n. 63/2002 sopra citata è specificato che i versamenti rateali di somme a debito vanno indicati, sul modello F24, con arrotondamento al centesimo di euro. Come già precisato nell’aggiornamento Acred770, occorrerebbe un’indicazione ufficiale, da parte dell’Inps, in merito ai criteri di arrotondamento da adottare per gli importi rateizzati e/o versati in un’unica soluzione.

  • E’ stata prevista la possibilità di posticipare al 16/09 (o al 20/09) la data di scadenza dei tributi presenti nella sezione Inps, per i quali NON era prevista la sospensione, ma che comunque non sono stati versati alla scadenza originaria; in tal modo, i tributi in questione saranno versati insieme ai tributi sospesi e rateizzati. Se si vuole ottenere tale risultato, occorre barrare la casella ‘Posticipa le scadenze dei tributi Inps non sospesi e non versati’: così facendo, la data di scadenza di tali tributi viene portata al 16/09/2020 (oppure al 20/09/2020, se viene barrata anche la casella ‘Versamento separato 1° rata’, descritta nell’aggiornamento Acred770). Si considerano tutti i tributi presenti nella sezione Inps, compresi quelli relativi a fondi assistenza sanitaria ed enti bilaterali, con l’esclusione dei tributi ‘DSOS’ / ‘C10’ / ‘CXX’ (che sono invece considerati per la rateizzazione). Vengono posticipati soltanto quei tributi che hanno la stessa data di scadenza originaria del tributo ‘DSOS’ relativo allo stesso mese (è necessario che sia presente un numero di rate sul servizio Ditta – Abilitazione, nella colonna ‘Contributi Inps dipendenti’). Per quanto riguarda il tributo ‘DM10’ originario, viene anch’esso posticipato, secondo le modalità descritte nella NOTA riportata di seguito. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente la verifica del mancato versamento dei tributi in questione alla scadenza originaria: il programma verifica soltanto che la scadenza originaria non risulti chiusa in modalità ‘Definitiva’.

NOTA: Per quanto riguarda il tributo ‘DM10’ originario, ricordiamo che esso corrisponde alla somma “residua” al netto della causale di sospensione e dovrebbe essere stato versato alla scadenza originaria (se a debito) o compensato a partire dalla stessa scadenza (se a credito), come già precisato nell’aggiornamento Acred770. Ricordiamo, inoltre, che è possibile “aggiornarlo” barrando la casella ‘Aggiorna tributo DM10 originario’, descritta nell’aggiornamento Acred770.
Nel caso in cui vengano posticipate le scadenze dei tributi Inps utilizzando la nuova opzione ‘Posticipa le scadenze dei tributi Inps non sospesi e non versati’, anche il tributo ‘DM10’ viene considerato non versato e, quindi, viene posticipato. In tale condizione, se il tributo ‘DM10’ risulta a debito, viene automaticamente trasformato in ‘RC01’, corrispondente al codice tributo da utilizzare per i versamenti effettuati in ritardo. Sul tributo ‘RC01’ viene compilato il periodo fine con lo stesso mese e anno del periodo inizio, come previsto dalle specifiche relative al modello F24.
Se si intende posticipare le scadenze dei tributi Inps non versati, utilizzando la nuova opzione, consigliamo di aggiornare anche il tributo ‘DM10’ originario, barrando la casella ‘Aggiorna tributo DM10 originario’ sullo stesso lancio.

Settembre 2020
(acred770)
GESTIONE VERSAMENTI SOSPESI

Con il presente aggiornamento, rilasciamo le prime indicazioni operative relative alla ripresa dei versamenti sospesi ed all’eventuale rateizzazione, predisposte sulla base delle disposizioni attualmente disponibili, di seguito elencate:

  • Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020 (pubblicato in G.U. n. 203, stessa data), articolo 97;
  • circolare Agenzia delle Entrate n. 25 del 20/08/2020, punto 3.4;
  • circolari Inail n. 21 del 18/05/2020 e n. 23 del 27/05/2020;
  • messaggio Inps n. 2871 del 20/07/2020; precisiamo che le precedenti circolari Inps relative alle sospensioni (n. 37 / 52 / 59 / 64 del 2020) non forniscono indicazioni in merito alla ripresa dei versamenti sospesi.

Occorre sottolineare che il messaggio Inps e le circolari Inail sopra citati sono precedenti al D.L. 104/2020 e, quindi, non possono tenere conto delle novità introdotte da quest’ultimo. E’ perciò necessario considerare l’attuale gestione come NON definitiva, in particolare per quanto riguarda la gestione delle somme di competenza dell’Inps e dell’Inail.

A seguito del presente aggiornamento, è possibile effettuare le seguenti operazioni sulla gestione Paghe:

Sempre per quanto riguarda la gestione Paghe, è possibile attribuire ai tributi sospesi una data di scadenza diversa dal 16/09 (precisamente il 20/09, data puramente convenzionale), nel caso in cui si preferisca riportarli su un modello F24 separato rispetto ai tributi risultanti dalle normali elaborazioni mensili.

Inoltre, è possibile impostare la condizione di versamento sospeso e l’eventuale rateizzazione sulla rata Inail di maggio, operando sui servizi dell’Autoliquidazione (operazione descritta sempre al paragrafo Indicazione numero rate).

La condizione di tributo rateizzato o versato in un’unica soluzione viene gestita tramite appositi campi dell’Archivio Tributi (per i tributi Paghe, tali campi vengono avvalorati tramite il procedimento descritto al paragrafo Generazione tributi rateizzati). I nuovi campi predisposti sui servizi dell’Archivio Tributi, e la conseguente rateizzazione, sono descritti al paragrafo Gestione rate su archivio tributi.

Per poter gestire la ripresa dei versamenti sospesi, è necessario che le scadenze dei tributi interessati NON risultino chiuse in modalità “Definitiva”: nel caso in cui le scadenze in questione siano state chiuse in modalità “Definitiva”, occorre riportarle alla condizione “Provvisoria”: le indicazioni a tale riguardo, sono riportate al paragrafo Scadenze già definitive.

Segnaliamo che tutte le indicazioni operative relative alla sospensione dei versamenti Paghe per l’emergenza Covid-19, rilasciate con gli aggiornamenti e le comunicazioni nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, sono riepilogate nell’Indice Documentazioni al punto 7.3 ‘F24 e Archivio Tributi’.

Precisiamo infine che, nella presente documentazione, viene utilizzato il termine “rateizzazione” (o “tributo rateizzato”) in riferimento a TUTTI i tributi sospesi, compresi quelli che vengono versati in un'unica soluzione al 16/09/2020.

Settembre 2020
(acred770)
CONTROLLO VERSAMENTI SOSPESI

E’ stata predisposta una stampa di controllo che verifica la presenza, sulle denunce Uniemens, delle causali di sospensione relative ai contributi dei dipendenti e dei codici calamità relativi ai contributi dei collaboratori, consentendo così di individuare le aziende interessate dalla sospensione dei versamenti contributivi.

La stampa in questione viene prodotta dal programma ‘FORMSCAD’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’).
Nei parametri del programma, è prevista la modalità ‘Provvisoria’ o ‘Definitiva’: per generare la stampa a scopo di controllo, è sufficiente lasciare impostata la modalità ‘Provvisoria’. I campi successivi, relativi al numero delle rate, vengono considerati soltanto nella modalità ‘Definitiva’, descritta al successivo paragrafo Indicazione numero rate.
E’ prevista la possibilità di selezionare le ditte agganciate ad una zona e/o ad un utente.
Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare rispettivamente ‘01/02/2020’ e ‘31/05/2020’, per considerare l’intero periodo di competenza potenzialmente interessato dalle sospensioni dei versamenti (la competenza di maggio è interessata soltanto dalla sospensione di alcuni settori particolari, come ad esempio i florovivaisti).

La stampa prodotta (‘VersamentiSospesi’) deve essere convertita in pdf con formato A4 Orizzontale, compresso 15.

Sulla stampa vengono riportate le sole ditte sulle quali viene rilevata almeno una causale di sospensione o codice calamità, sulle denunce Uniemens presenti nell’intero periodo indicato. Per ciascuna ditta, sono elencati i singoli mesi di competenza, con le relative causali di sospensione o codici calamità, l’importo dei contributi sospesi, la scadenza originaria degli stessi contributi e l’eventuale condizione di scadenza definitiva (relativa alla scadenza originaria).
Precisiamo che l’importo dei contributi viene indicato non arrotondato e corrisponde:

  • per i dipendenti, all’importo presente sulla causale di sospensione (denuncia Uniemens, sezione Aziendale);
  • per i collaboratori, all’importo calcolato in base all’imponibile e all’aliquota presente sulle denunce Uniemens (sezione Autonomi) sulle quali risulta presente il codice calamità.

Inoltre, vengono riportate in stampa alcune informazioni richieste sulle domande di rateizzazione da presentare all’Inps: la sede attività ed i dati del rappresentante legale. In merito alle domande da presentare all’Inps, facciamo presente che, al momento del presente aggiornamento, non è stata prevista (da parte dell’Inps) la possibilità di inviarle telematicamente; inoltre, i servizi Inps non risultano ancora aggiornati rispetto a quanto previsto dal D.L. 104/2020.

Oltre a generare la stampa di controllo, il programma ‘FORMSCAD’ consente anche di compilare automaticamente il numero delle rate relative ai tributi sospesi, per quanto riguarda le ditte elencate nella stampa prodotta. Tale funzione viene svolta nella modalità ‘Definitiva’ ed è illustrata al successivo paragrafo Indicazione numero rate.

Ricordiamo che le causali per la sospensione dei contributi relativi ai dipendenti, sono state attribuite indicando le voci 89A e 58A sul servizio Voci Fisse, al momento dell’elaborazione del mese interessato. I codici calamità relativi ai collaboratori sono stati invece attribuiti indicandoli sul servizio Dipendente – Altri Dati (oppure direttamente sulla denuncia Uniemens), indipendentemente dall’utilizzo delle voci di sospensione previste per i collaboratori (89C e 58C).

Per quanto riguarda i tributi fiscali, non esistono codici di sospensione che possano essere controllati. Occorre comunque considerare che le aziende individuate dal programma ‘FORMSCAD’ (ossia quelle che hanno sospeso il versamento dei contributi) dovrebbero essere interessate anche dalla sospensione dei tributi fiscali relativi alla gestione Paghe.

Ricordiamo che, per i tributi fiscali, era possibile posticipare la data di scadenza in caso di sospensione del versamento, utilizzando il programma ‘MODIVERS’ per impostare una data convenzionale a discrezione dell’Utente (comunque successiva alla scadenza ordinaria). La stessa possibilità era prevista anche per le causali contributive ‘C10’ / ‘CXX’, nel caso in cui si preferisse non utilizzare le voci di sospensione relative ai collaboratori.

Se lo si ritiene utile, è possibile utilizzare una nuova stampa “generica” di controllo dei tributi, che consente di ottenere un elenco dei tributi selezionando sia il periodo di competenza che la data di scadenza.
La stampa in questione viene prodotta dal programma ‘TRIBCONT’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’).

Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare il periodo di competenza da considerare; ricordiamo che, per la gestione Paghe, il periodo interessato dalle sospensioni per Covid è dal ‘01/02/2020’ al ‘31/05/2020’.
Nei parametri del programma, sono previste le opzioni per selezionare le ditte agganciate ad una zona e/o ad un utente.
Inoltre, è possibile selezionare i tributi relativi alla gestione Paghe o ad altre gestioni (Autoliquidazione Inail, ecc.).
Possono essere selezionati soltanto i tributi a debito o a credito, oppure quelli che presentano particolari condizioni (crediti con residuo, debiti rateizzati). E’ anche possibile selezionare singoli codici tributo.

Sempre nei parametri, è possibile impostare un periodo di scadenza: in tal caso, vengono selezionati soltanto i tributi la cui data di scadenza ricade nel periodo indicato. La selezione sulla data di scadenza agisce in combinazione con la selezione sul periodo di competenza, indicato nella data iniziale e finale della procedura. E’ anche possibile selezionare i soli tributi con scadenza ‘Definitiva’ oppure ‘Non definitiva’ (ossia ‘Provvisoria’ o non generata).

Se la data di scadenza dei tributi sospesi è stata posticipata tramite il programma ‘MODIVERS’, è possibile individuare tali tributi indicando un periodo di scadenza che comprende la data posticipata, in combinazione con il periodo di competenza originario. In alternativa, se la scadenza (originaria o posticipata) dei tributi sospesi non è stata chiusa in modalità ‘Definitiva’, è possibile individuare tali tributi selezionando le scadenze ‘Non definitive’.
Precisiamo che il controllo effettuato dal programma ‘TRIBCONT’ è facoltativo (può essere effettuato soltanto se lo si ritiene utile) e non sostituisce comunque il controllo svolto dal programma ‘FORMSCAD’.
La stampa prodotta è ‘elencoTributi’, da convertire in pdf con formato A4, compresso 15.

Settembre 2020
(acred770)
INDICAZIONE NUMERO RATE

Per quanto riguarda i tributi relativi alla gestione Paghe, il numero delle rate da attribuire ai tributi sospesi deve essere indicato sul servizio Ditta – Abilitazione, compilando la nuova tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’, predisposta nella parte finale del servizio.
Sulla nuova tabella, il numero delle rate da attribuire ai tributi sospesi va indicato in corrispondenza delle singole scadenze interessate dalla sospensione: 16/03 – 16/04 – 16/05 – 16/06. Ricordiamo che la sospensione del 16/06 riguardava soltanto alcuni settori particolari (in particolare, i florovivaisti).
Per ciascuna scadenza interessata dalla sospensione, è possibile (ma non obbligatorio) selezionare la causale di sospensione ed il codice calamità nell’apposita tendina. Precisiamo, che tale campo è puramente indicativo e NON provoca alcun effetto sulla rateizzazione dei tributi (può anche non essere compilato). Nel caso in cui venga selezionata una causale o codice calamità, viene effettuato un controllo di coerenza rispetto alla data di scadenza.
In corrispondenza di ciascuna scadenza interessata dalla sospensione, deve essere indicato il numero delle rate relative all’anno 2020 (massimo 4 rate) ed agli anni 2021-22 (massimo 24 rate).
Sempre per ciascuna scadenza, il numero delle rate va indicato distintamente per i tributi fiscali (Irpef e addizionali), i contributi Inps dipendenti (causale originaria ‘DM10’) ed i contributi Inps collaboratori (causali ‘C10’ / ‘CXX’).
Ricordiamo che, per rateizzare i contributi Inps sospesi, occorre presentare un’apposita domanda, in assenza della quale il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione (ad oggi, non è chiaro se la domanda vada presentata anche in caso di pagamento in due tranche, al 16/09/2020 e 16/01/2021). Tale obbligo non sussiste, invece, per i tributi fiscali.

Per tutte le tipologie sopra indicate (tributi fiscali, Inps dipendenti, Inps collaboratori), valgono i seguenti criteri:

  • nel caso in cui si intenda versare in un’unica soluzione al 16/09/2020, indicare 1 nelle rate 2020 e non compilare (oppure indicare 0) nelle rate 2021-22;
  • nel caso in cui si intenda versare in due tranche, ciascuna corrispondente al 50%, rispettivamente al 16/09/2020 ed al 16/01/2021, indicare 1 nelle rate 2020 e 1 nelle rate 2021-22;
  • per ottenere qualsiasi altra combinazione tra quelle consentite, indicare il numero delle rate che si intende applicare nel 2020 (massimo 4) e nel 2021-22 (massimo 24); l’unico vincolo è che il numero delle rate 2020 non può essere uguale a zero, se si il numero delle rate 2021-22 è maggiore di zero;
  • non comporta alcun problema l’eventuale indicazione di un numero di rate in corrispondenza di una tipologia (tributi fiscali, Inps dipendenti, Inps collaboratori) per la quale non sono presenti tributi; va invece assolutamente evitata l’indicazione del numero di rate in corrispondenza di una tipologia e di una scadenza relativa a tributi che non sono stati sospesi (ossia che sono stati versati alla scadenza originaria);
  • non comporta alcun problema la mancata indicazione della causale e del codice calamità; in assenza di tale informazione, le rate indicate vengono comunque gestite correttamente.

E’ possibile compilare automaticamente la tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ (quantomeno per impostare la condizione di versamento al 16/09), utilizzando il programma ‘FORMSCAD’ nella modalità ‘Definitiva’.

Come indicato al paragrafo Controllo versamenti sospesi, il programma ‘FORMSCAD’ consente di individuare le aziende interessate dalla sospensione dei versamenti contributivi. Nei parametri del programma, selezionando la modalità ‘Definitiva’, occorre indicare anche il numero delle rate che si intende riportare nella tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ per ogni tipologia di tributi.
Per le aziende riportate sulla stampa prodotta, vengono avvalorati i numeri delle rate in corrispondenza delle sole scadenze interessate da una causale di sospensione dei contributi dipendenti o un codice calamità dei contributi collaboratori. Precisamente, su tali scadenze vengono avvalorati tutti i numeri delle rate secondo i parametri indicati al lancio del programma (compresi i numeri delle rate relativi ai tributi fiscali).
Inoltre, in corrispondenza delle stesse scadenze viene riportato il codice causale o il codice calamità presenti sulle denunce Uniemens (se sono presenti più codici per la stessa scadenza, viene riportato solo il primo – si tratta di una semplice informazione indicativa per l’Utente, senza alcun effetto sulla gestione dei versamenti).

Nella modalità ‘Definitiva’, sulla stampa prodotta viene riportata una riga aggiuntiva, con l’indicazione dei dati riportati sul servizio Ditta – Abilitazione per ciascuna scadenza interessata. Naturalmente, rimane sempre possibile modificare il numero delle rate, operando sul servizio Ditta – Abilitazione dopo aver utilizzato il programma ‘FORMSCAD’.

Se si intende utilizzare il programma ‘FORMSCAD’ in modalità ‘Definitiva’, è possibile lasciare impostato il numero delle rate proposto automaticamente: 1 rata sul 2020, nessuna rata sul 2021-22. In tal modo, sul servizio Ditta – Abilitazione viene riportata la condizione di versamento in un’unica soluzione al 16/09/2020. Adottando tale modalità, rimane da indicare il numero delle rate in tutti i casi in cui l’azienda intenda rateizzare sul 2020 e/o sul 2021-22.
Ovviamente, nei parametri del programma ‘FORMSCAD’ è possibile impostare qualsiasi combinazione di rate che si ritenga opportuno riportare sulle ditte trattate. Occorre tenere presente che, nel lancio in modalità ‘Definitiva’, i numeri delle rate presenti nei parametri vengono sempre riportati sul servizio Ditta – Abilitazione (in corrispondenza delle scadenze individuate), anche nel caso in cui tali parametri siano impostati a zero (o non valorizzati): in tal caso, i campi del servizio Ditta – Abilitazione saranno valorizzati con zero, annullando eventuali numeri di rate già presenti.
Facciamo inoltre presente che, sul servizio Ditta – Abilitazione, i numeri delle rate (e la causale) vengono riportati sulla decorrenza valida rispetto alla data finale indicata sulla procedura, oltre che su eventuali decorrenze più recenti.

Una volta compilata (in automatico o manualmente) la tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ sul servizio Ditta – Abilitazione, occorre eseguire l’aggiornamento dei tributi rateizzati, tramite il procedimento descritto al paragrafo Generazione tributi rateizzati.

Per quanto riguarda l’Autoliquidazione Inail, il numero delle rate relativo alla scadenza del 16/05/2020 va indicato sul servizio Risultato, nella nuova tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ (parte finale del servizio).

La nuova tabella può essere compilata soltanto se è previsto il versamento del premio in 4 rate, corrispondente alle opzioni ‘SI primo anno’ o ‘SI da anno precedente’ nel campo Applicazione Rateazione (parte iniziale del servizio).

Nella tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’, i campi ‘Rate 2020’ e ‘Rate 2021-22’ possono essere compilati secondo gli stessi criteri previsti per i tributi relativi alla gestione Paghe (in particolare, per versare in un’unica soluzione al 16/09, occorre indicare 1 nelle rate 2020 e nessun valore nelle rate 2021-22).
Inoltre, occorre indicare il numero di riferimento da riportare sul modello F24, rilevandolo dalla tabella riportata nelle circolari Inail 21/2020 e 23/2020. Il numero di riferimento identifica il motivo della sospensione (la classificazione non corrisponde a quella prevista dall’Inps) e va indicato anche in caso di versamento in un’unica soluzione.

Compilando la tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ sul servizio Risultato dell’Autoliquidazione Inail, si ottiene l’aggiornamento automatico dell’Archivio Tributi: la seconda rata del premio, originariamente in scadenza al 16/05/2020, viene portata in scadenza al 16/09/2020 e vengono generate automaticamente le rate richieste.

Settembre 2020
(acred770)
GENERAZIONE TRIBUTI RATEIZZATI

Per i tributi relativi alla gestione Paghe, dopo aver indicato il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione (paragrafo Indicazione numero rate), occorre aggiornare l’Archivio Tributi, riportando il numero delle rate sui singoli tributi interessati.

Inoltre, nel caso in cui siano state utilizzate le voci di sospensione dei contributi (89A / 58A per i dipendenti, 89C / 58C per i collaboratori), è necessario “generare” un nuovo tributo per il versamento delle somme sospese.

Ricordiamo che, in presenza delle voci di sospensione dei contributi Inps, il valore dei contributi sospesi è stato decurtato dal totale da versare sui tributi originari (‘DM10’ per i dipendenti, ‘C10’ / ‘CXX’ per i collaboratori).
Occorre anche tenere presente che, sul tributo originario relativo ai contributi dei dipendenti (‘DM10’), potrebbe essere rimasta una differenza a debito o a credito, che dovrebbe essere già stata versata alla scadenza originaria (se a debito) o compensata su una qualsiasi scadenza a partire da quella originaria (se a credito).
E’ anche possibile che le voci di sospensione (o la causale di sospensione direttamente sulla denuncia Uniemens) siano state inserite successivamente alla prima elaborazione, senza riaggiornare l’Archivio Tributi: in questo caso, sul tributo ‘DM10’ figura l’importo originario, al lordo della causale di sospensione presente nella sezione ‘Aziendale’ della denuncia Uniemens. In tale situazione, l’importo del tributo ‘DM10’ originario deve quindi essere aggiornato, riportando il valore al netto della causale di sospensione (il valore risultante potrebbe anche essere uguale a zero).
Relativamente ai contributi dei collaboratori, ricordiamo che, in alternativa all’utilizzo delle voci di sospensione, era possibile posticipare la data di scadenza dei tributi interessati (‘C10’ / ‘CXX’) tramite il programma ‘MODIVERS’, indicando comunque i codici calamità sul servizio Dipendente – Altri Dati o direttamente sulla denuncia Uniemens.

Per aggiornare l’Archivio Tributi, occorre eseguire il programma ‘TRIBRATE’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’).
Il programma trasferisce il numero delle rate dal servizio Ditta – Abilitazione ai singoli tributi interessati. Inoltre, genera o aggiorna i tributi relativi ai contributi Inps dei dipendenti e dei collaboratori, tenendo conto delle condizioni sopra descritte.

Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare rispettivamente ‘01/02/2020’ e ‘31/05/2020’, per considerare l’intero periodo di competenza potenzialmente interessato dalle sospensioni dei versamenti.
Nei parametri del programma, è prevista la possibilità di selezionare le ditte agganciate ad una zona e/o ad un utente.
Occorre tenere presente che il programma ‘TRIBRATE’ aggiorna sempre l’Archivio Tributi (non esiste un’opzione per il lancio ‘Provvisorio’), tuttavia è sempre possibile rilanciarlo nel caso in cui si debba modificare il risultato ottenuto in precedenza (ad esempio se, dopo un primo lancio, si modifica il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione).

Il programma considera i tributi per i quali, sul servizio Ditta – Abilitazione (tabella ‘Rateizzazioni versamenti Covid-19’), è stato indicato un numero di rate maggiore di zero, in corrispondenza della tipologia di tributo (tributi fiscali / contributi Inps dipendenti / contributi Inps collaboratori) e della data di scadenza originaria del tributo.
In merito alla data di scadenza che viene controllata dal programma, precisiamo che NON vengono considerate le date di scadenza posticipate (ad esempio tramite ‘MODIVERS’), bensì le date di scadenza originarie dei tributi, calcolate in base al periodo di competenza. Inoltre, per i tributi fiscali e per i contributi Inps dei collaboratori viene considerata la condizione di ‘Cassa’ o ‘Competenza’ presente sul servizio Ditta – Abilitazione (nella versione valida rispetto alla Data Finale).

Sui tributi per i quali risulta compilato il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione, il programma ‘TRIBRATE’ attribuisce la condizione di tributo rateizzato per Covid-19 e riporta il numero delle rate 2020 e delle rate 2021-22. Inoltre, la data di scadenza del tributo viene portata al 16/09/2020 (oppure al 20/09, tramite l’opzione descritta più avanti).

Per quanto riguarda i tributi fiscali, precisiamo che vengono sempre “aggiornati” i tributi originari, riportando il numero delle rate e la condizione di tributo rateizzato secondo i criteri sopra descritti. In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, per il momento vengono rateizzati tutti i tributi fiscali (tributi presenti nelle sezioni Erario / Regioni / Comuni del modello F24), senza alcuna limitazione.

Per i contributi Inps dei dipendenti, viene invece generato un nuovo tributo con codice ‘DSOS’, sul quale viene riportato lo stesso importo presente sulla causale di sospensione (denuncia Uniemens), comprensivo dei decimali. Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche, tale importo NON viene arrotondato all’euro. Conformemente a quanto previsto dal messaggio Inps n. 2871/2020, sul tributo ‘DSOS’ si indica la posizione Inps seguita dalla causale di sospensione, e si compila anche il periodo finale indicando lo stesso mese di competenza del periodo iniziale. Precisiamo che la causale di sospensione ed il relativo importo vengono rilevati dalla denuncia Uniemens relativa allo stesso mese ed alla stessa posizione Inps (non ha quindi rilevanza la causale eventualmente indicata sul servizio Ditta – Abilitazione).
Sul tributo ‘DSOS’ viene riportato il numero delle rate indicato sul servizio Ditta – Abilitazione, nei campi relativi ai contributi Inps dei dipendenti, relativamente alla scadenza interessata.

Per quanto riguarda il tributo ‘DM10’ originario, se non sono state utilizzate le voci di sospensione dei contributi relativi ai dipendenti, o comunque se l’importo presente sul tributo ‘DM10’ risulta al lordo di quanto indicato sulla causale di sospensione, è possibile aggiornare l’importo di tale tributo, riportandovi il totale della denuncia Uniemens al netto della causale di sospensione. Per attivare tale trattamento, occorre barrare la casella ‘Aggiorna tributo DM10 originario’, nelle opzioni del programma ‘TRIBRATE’. Naturalmente, sul tributo ‘DM10’ non viene mai riportato il numero delle rate. Precisiamo che, attivando la suddetta opzione, viene comunque generato il tributo ‘DSOS’, sul quale viene riportato il valore presente sulla causale di sospensione ed il numero delle rate previste.

Per i contributi Inps dei collaboratori, vengono appositamente generati i tributi ‘C10’ / ‘CXX’ sulla base delle denunce Uniemens (sezione ‘Autonomi’) nelle quali è presente il codice calamità (l’importo da versare viene calcolato considerando l’imponibile e l’aliquota presente su tali denunce). Tale criterio è valido nel caso in cui siano state utilizzate le voci di sospensione dei contributi (89C / 58C) e, quindi, non siano presenti in archivio i tributi ‘C10’ / ‘CXX’ originari.
Nel caso in cui NON siano state utilizzate le voci di sospensione relative ai contributi dei collaboratori (89C / 58C), occorre barrare la casella ‘Rateizza tributi C10 / CXX originari’ nei parametri del programma: in tal modo, si indica a ‘TRIBRATE’ di riportare il numero delle rate direttamente sui tributi ‘C10’ / ‘CXX’ originari (come per i tributi fiscali).

Barrando la casella ‘Versamento separato 1° rata’, sui tributi trattati viene attribuita la data convenzionale del 20/09/2020, in modo che possa essere prodotto un modello F24 separato rispetto ai tributi risultanti dalla normale elaborazione mensile (questi ultimi hanno la data di scadenza al 16/09/2020). Il versamento separato interessa soltanto la prima o unica rata: le eventuali rate successive mantengono comunque la scadenza al giorno 16 di ciascun mese e, quindi, vengono versate unitamente ai tributi derivanti dalle elaborazioni mensili. Precisiamo, inoltre, che la scadenza del 20/09/2020 è puramente convenzionale: il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16/09/2020.

Per tutti i tributi sui quali viene riportato (dal servizio Ditta – Abilitazione) un numero di rate maggiore di zero, i criteri attualmente adottati nella generazione delle rate sono i seguenti:

  • per ottenere il versamento in un’unica soluzione al 16/09/2020, occorre indicare ‘1’ nel numero rate 2020 e nessun valore (o zero) nel numero rate 2021-22 (come già indicato al paragrafo Indicazione numero rate);
  • per rateizzare l’intero importo nel periodo settembre – dicembre 2020, indicare il numero di rate desiderato (massimo 4) nel numero rate 2020 e nessun valore (o zero) nel numero rate 2021-22;
  • se viene indicato un numero di rate maggiore di zero anche per il periodo 2021-22, l’importo complessivo viene diviso in due tranche di uguale importo; la prima tranche viene poi rateizzata in base al numero di rate 2020 e la seconda tranche in base al numero di rate 2021-22;
  • su tutti i tributi, l’importo delle rate viene calcolato con arrotondamento al centesimo (relativamente ai tributi di competenza dell’Inps, tale criterio di arrotondamento è indicato nella circolare n. 63 del 27/03/2002);
  • l’eventuale differenza derivante dal suddetto arrotondamento (generalmente di pochi centesimi) viene portata in aumento o in diminuzione dell’ultima rata (precisamente, l’ultima dell’intero periodo utile per i versamenti);
  • per i tributi fiscali non viene effettuato alcun controllo in merito ad un eventuale valore minimo della rata, mentre per i tributi di competenza dell’Inps (ed anche dell’Inail) viene emessa una segnalazione non bloccante quando l’importo delle rate risulta inferiore a 50 euro (le segnalazioni sono descritte più avanti).

Come già precisato, è possibile che i criteri di rateizzazione debbano essere modificati a seguito di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps o dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, per l’Inps potrebbe essere necessario prevedere un diverso criterio di arrotondamento (dal momento che l’unica circolare che riporta indicazioni a riguardo risale al 2002). Inoltre, potrebbe risultare necessario prevedere un limite minimo anche per le rate dei tributi fiscali.
In conseguenza dei numerosi dubbi che permangono, anche a seguito delle novità introdotte dal D.L. 104/2020, per il momento consigliamo di considerare i risultati delle rateizzazioni come “non definitivi”.

Sulla stampa prodotta (‘TributiRateizzati’, da convertire in pdf con formato A4, compresso 15) vengono indicati tutti i tributi rateizzati o versati in unica soluzione al 16/09, presenti sull’Archivio Tributi nel periodo di competenza selezionato. Occorre tenere presente che potrebbero essere riportati in stampa anche eventuali tributi sui quali la rateizzazione era stata impostata in precedenza e che non sono stati ulteriormente trattati da ‘TRIBRATE’ (ad esempio, nel caso in cui la scadenza del 16/09 fosse stata chiusa in modo ‘Definitivo’ prima di rilanciare ‘TRIBRATE’).

Può essere prodotto anche un elenco di segnalazioni (‘TributiRateizzatiSegnlaz’), che devono essere verificate.

In particolare, se è presente la segnalazione ‘Scadenza già definitiva’, con l’indicazione della data di scadenza e l’elenco dei tributi interessati, occorre tenere presente che i tributi in questione non vengono aggiornati da ‘TRIBRATE’.
In presenza della segnalazione ‘Scadenza già definitiva’, si possono quindi presentare le seguenti condizioni:

  • se la segnalazione riguarda tributi che devono essere rateizzati o versati al 16/09, o comunque tributi che devono essere aggiornati da ‘TRIBRATE’ (ad esempio il ‘DM10’ originario, nel caso in cui sia stata barrata l’apposita casella nei parametri del programma), occorre portare la scadenza interessata alla condizione di ‘Provvisoria’ (vedere paragrafo Scadenze già definitive), dopodiché deve essere rilanciato il programma ‘TRIBRATE’;
  • se la segnalazione riguarda soltanto tributi che NON devono essere rateizzati o versati al 16/09, o comunque che non devono essere aggiornati da ‘TRIBRATE’, allora tale segnalazione può essere trascurata.

Un’altra segnalazione rilevante è la presenza di rate Inps di importo inferiore al limite minimo (E. 50,00): in tal caso,  occorre modificare il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione, dopodiché deve essere rilanciato il programma ‘TRIBRATE’. Precisiamo che, in attesa di nuove disposizioni da parte dell’Inps, il controllo sull’importo minimo non viene effettuato in caso di versamento in due tranche (16/09/2020 e 16/01/2021), senza ulteriori rateizzazioni.
Ricordiamo che la segnalazione di importo inferiore al limite minino non è bloccate per la generazione delle rate.

Un caso particolare da controllare (per il quale non vengono prodotte segnalazioni), riguarda l’eventualità che siano stati sospesi i soli contributi a carico ditta (tramite le voci 89A / 89C) e siano stati invece versati i contributi a carico dei dipendenti / collaboratori (quindi senza utilizzare le voci 58A / 58C): in tali situazioni, dopo aver lanciato il programma ‘TRIBRATE’, è opportuno verificare l’importo risultante sulle causali ‘DSOS’ / ‘C10’ / ‘CXX’.

Per quanto riguarda i tributi a credito, precisiamo che NON vengono mai rateizzati o posticipati al 16/09. Tuttavia, il programma ‘TRIBRATE’ aggiorna sempre l’intero periodo di competenza indicato al lancio della procedura, quindi per i tributi a credito viene emessa la segnalazione ‘Scadenza già definitiva’, nel caso in cui risultino compensati su scadenze chiuse in modo definitivo. Tale segnalazione può essere trascurata se la compensazione è avvenuta su modelli F24 effettivamente presentati. In caso contrario, ossia se i crediti risultano compensati su modelli F24 che NON sono stati presentati, è opportuno riaprire le scadenze interessate: in tal modo, il credito viene ricaricato dal programma ‘TRIBRATE’, rendendolo nuovamente disponibile per la prima scadenza utile.

Settembre 2020
(acred770)
GESTIONE RATE SU ARCHIVIO TRIBUTI

In generale, la gestione dei tributi sospesi può anche essere effettuata direttamente sul servizio Tributi per Competenza (menù Archivio Tributi), operando a livello di singolo tributo oppure di intero periodo di competenza.

Sul servizio, dopo aver selezionato un periodo di competenza, è possibile indicare una condizione di rateizzazione valida per tutti i tributi elencati: a tale scopo, è sufficiente barrare la casella ‘Rateizzazione’, selezionare l’opzione ‘COVID-19’ nella tendina e indicare il numero delle rate 2020 e 2021-22. In tal modo, vengono rateizzati (o versati al 16/09) tutti i tributi a debito relativi al periodo di competenza selezionato, indipendentemente dalla data di scadenza originaria.

In alternativa al criterio sopra descritto, la condizione di rateizzazione per Covid ed il numero delle rate possono essere indicati a livello di singolo tributo, tramite la finestra che si apre cliccando sulla casella ‘Scelta’ in corrispondenza del tributo. Sulla finestra, è possibile indicare la condizione di rateizzazione per Covid-19 (tramite l’apposita tendina) ed indicare il numero delle rate 2020 e 2021-22. Ricordiamo che, per poter effettuare delle modifiche sulla finestra relativa al singolo tributo, occorre prima togliere la spunta dalla casella ‘Definitivo’ (sul servizio) e confermare tale modifica.
Nel caso in cui la rateizzazione sia stata abilitata per l’intero periodo di competenza e si intenda escludere alcuni tributi, occorre barrare la casella ‘Escluso da rateizzazione’ sulla finestra di gestione del singolo tributo. Ovviamente, tale casella non ha alcuna utilità nel caso in cui la rateizzazione venga attivata a livello dei singoli tributi.
Precisiamo che i tributi a credito restano automaticamente esclusi dalla rateizzazione.

Sul servizio Tributi per Competenza, i tributi sui quali risulta attivata la rateizzazione a livello di singolo tributo sono evidenziati con un diverso colore di sfondo. Nel caso in cui la rateizzazione sia attivata per l’intera competenza, vengono invece evidenziati gli eventuali tributi sui quali risulta barrata la casella ‘Escluso da rateizzazione’.
Sui tributi rateizzati, è possibile visualizzare l’importo, la data di scadenza ed altre informazioni relative alle singole rate, cliccando sul pulsante radio in corrispondenza della data di scadenza (nell’elenco dei tributi). Se la scadenza delle rate non è ‘Definitiva’, dalla stessa finestra è anche possibile modificare l’importo di ogni singola rata (in tal caso, viene effettuato un controllo di coerenza rispetto all’importo complessivo) e le altre informazioni disponibili.

Per quanto riguarda i tributi relativi alla gestione Paghe e all’Autoliquidazione Inail, per i quali viene indicato il numero delle rate rispettivamente sul servizio Ditta – Abilitazione e sul servizio Risultato, la condizione di tributo rateizzato ed il corrispondente numero delle rate vengono sempre riportati a livello di singolo tributo. Tale impostazione è necessaria a causa delle diverse regole di rateizzazione (tra Inps e Agenzia delle Entrate) e dello “sfasamento” delle date di scadenza dovuto all’applicazione del criterio di ‘Cassa’ (per i tributi fiscali ed i contributi Inps dei collaboratori).
Relativamente alla gestione Paghe, ricordiamo che, dopo aver indicato il numero delle rate sul servizio Ditta – Abilitazione, per aggiornare l’Archivio Tributi occorre eseguire il procedimento descritto al paragrafo Generazione tributi rateizzati.

Settembre 2020
(acred770)
SCADENZE GIA’ DEFINITIVE

Ricordiamo che i tributi la cui scadenza risulta già ‘Definitiva’, non possono essere aggiornati, inseriti o cancellati (né singolarmente dai servizi dell’Archivio Tributi, né massivamente tramite apposite procedure).
In particolare, se la condizione di scadenza ‘Definitiva’ è presente sui tributi sospesi, da rateizzare o versare in un’unica soluzione al 16/09, gli stessi tributi non vengono aggiornati dal programma ‘TRIBRATE’ (paragrafo Generazione tributi rateizzati).

Nei casi in questione, occorre annullare la condizione di scadenza ‘Definitiva’ riportandola a ‘Provvisoria’: a tale scopo, è possibile intervenire su ciascuna scadenza interessata, tramite il servizio Tributi per Scadenza (menù Archivio Tributi), impostando la condizione ‘Provvisoria’ nel campo Chiusura Scadenza e confermando la variazione.
In alternativa, è possibile riaprire “massivamente” una scadenza: a tale scopo, per la gestione Paghe può essere utilizzata la procedura Stampa Modello F24 (menù Amministrazione del Personale), impostando le seguenti condizioni: Chiusura definitiva scadenza ‘N’, Rielaboro i modelli già definitivi ‘S’. In tal caso, la scadenza indicata viene portata alla condizione di ‘Provvisoria’ per tutte le ditte elaborate, selezionate esclusivamente tramite i parametri indicati sulla procedura.
Lo stesso procedimento “massivo” può essere adottato (se necessario) per “riaprire” la scadenza relativa alla seconda rata dell’Autoliquidazione Inail (16/05/2020), tramite la procedura Stampa Modello F24 per Autoliquidazione. Anche in questo caso, la scadenza viene riportata a ‘Provvisoria’ per tutte le ditte trattate dalla procedura.

Dopo aver eseguito il programma ‘TRIBRATE’ (ed aver verificato i risultati), prima di chiudere i modelli F24 relativi alla scadenza del 16/09, occorre chiudere nuovamente in modalità ‘Definitiva’ le scadenze originarie che sono state portate alla condizione di ‘Provvisoria’, nel caso in cui si riferiscano a modelli F24 effettivamente presentati.
Le scadenze in questione non vanno invece riportate alla condizione di ‘Definitiva’, se riguardano modelli F24 che NON sono stati effettivamente presentati.

Come già indicato al paragrafo Generazione tributi rateizzati, i tributi a credito che risultano compensati su modelli F24 che non sono stati presentati, devono essere resi nuovamente disponibili per i prossimi versamenti. Le scadenze relative a tali modelli F24 vanno quindi portate alla condizione di ‘Provvisoria’, dopodiché è possibile ricaricare i crediti in questione tramite il programma ‘TRIBRATE’ (se rientrano nei periodi di competenza oggetto di rateizzazione). In alternativa, i crediti in questione possono essere resi disponibili trasferendoli nuovamente sull’Archivio Tributi, tramite la procedura Stampa Mensile Ditte, lanciandola sul mese di competenza con l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’.

Aprile 2020
(acred758)
SOSPENSIONE VERSAMENTI

A seguito di una segnalazione e con effetto dal mese di aprile 2020, sulla voce di sospensione 89A è stato incluso anche il contributo di licenziamento (voci 52P / 52F / 52H / 52L).
Ricordiamo che l’utilizzo della voce 89A è descritto nell’aggiornamento Acred755 del 26/04/2020.

Aprile 2020
(acred755)
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred751 del 5/04/2020 e con la comunicazione del 11/04/2020, sono state fornite indicazioni per gestire le causali di sospensione dei contributi nelle situazioni previste dal D.L. n. 18 del 17/03/2020. Tali causali sono state confermate dalla circolare Inps n. 52 del 9/04/2020.

Con il presente aggiornamento, rilasciamo le opzioni per generare le nuove causali di sospensione relative alle situazioni previste dal D.L. n. 23 del 8/04/2020, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 1754 del 24/04/2020. Segnaliamo che nel messaggio sono riportate le indicazioni relative all’attribuzione del nuovo codice autorizzazione ‘7G’.

Le nuove causali e le corrispondenti opzioni disponibili sulla voce 89A sono le seguenti:

  • Causale ‘N970’ relativa alle situazioni previste dall’art. 18 commi 1 e 2, D.L. 23/2020 (ricavi non superiori a 50 milioni di euro, con riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), ottenuta indicando l’opzione ‘3’ nel campo Quantità della voce 89A.
  • Causale ‘N971’ relativa alle situazioni previste dall’art. 18 commi 3 e 4, D.L. 23/2020 (ricavi superiori a 50 milioni di euro, con riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), ottenuta indicando l’opzione ‘4’ nel campo Quantità della voce 89A.
  • Causale ‘N972’ relativa alle situazioni previste dall’art. 18 comma 5, D.L. 23/2020 (attività iniziate dopo il 31/03/2019, enti non commerciali, ecc.), ottenuta indicando l’opzione ‘5’ nel campo Quantità della voce 89A.

La voce 89A può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.3 ‘Altre gestioni Inps’, con l’opzione relativa alla causale prescelta. Ricordiamo che occorre indicare anche la voce 58A, per sospendere il versamento dei contributi a carico dei dipendenti (trattenendoli comunque in busta paga).

Per gestire la sospensione dei contributi relativi a collaboratori e amministratori inquadrati nella gestione separata Inps, con il presente aggiornamento viene messo a disposizione il campo Codice Calamità sul servizio Dipendente – Altri Dati.

Il campo in questione era già previsto nella sezione Autonomi della denuncia Uniemens, tuttavia il valore indicato sarebbe stato annullato in caso di rigenerazione delle denunce. Compilando invece il campo sul servizio Dipendente – Altri Dati, il codice indicato viene riportato nella sezione Autonomi anche in caso di rigenerazione delle denunce.

Precisiamo che il Codice Calamità deve essere indicato, sul servizio del Dipendente, effettuando una storicizzazione sul mese di competenza della denuncia nella quale deve essere riportato. Occorre poi effettuare una nuova storicizzazione per annullarlo, nel mese di competenza dal quale non deve più comparire sulla denuncia.

I valori previsti per il Codice Calamità, riportati nell’apposita finestra, sono riepilogati di seguito:

  • 24’ – sospensione art. 5 D.L. 9/2020 (comuni della “zona rossa”), circolare Inps 37/2020;
  • 25’ – sospensione art.8 D.L. 9/2020 e art. 61 D.L. 18/2020 (settori turismo, trasporti, ecc.), circ. Inps 52/2020;
  • 26’ – sospensione art.61 comma 5 D.L. 18/2020 (associazioni e società sportive), circolare Inps 52/2020;
  • 27’ – sospensione art. 62 D.L. 18/2020 (ricavi fino a 2 milioni di euro), circolare Inps 52/2020;
  • 28’ – sospensione art. 18 commi 1 e 2 D.L. 23/2020, messaggio Inps 1754/2020;
  • 29’ – sospensione art. 18 commi 3 e 4 D.L. 23/2020, messaggio Inps 1754/2020;
  • 30’ – sospensione art. 18 comma 5 D.L. 23/2020, messaggio Inps 1754/2020.

Relativamente alla sospensione dei contributi relativi a collaboratori e amministratori, ricordiamo che sono disponibili anche le voci 89C e 58C (aggiornamento Acred751 del 5/04/2020), che consentono di annullare il versamento sulle causali ‘C10’ / ‘CXX’ e di ottenere l’indicazione dei contributi sospesi sulla nota contabile.
In alternativa, è possibile non utilizzare le suddette voci, posticipando invece la data di scadenza delle causali interessate sull’Archivio Tributi (tramite il programma ‘MODIVERS’) o comunque sospendendone il versamento.

Aprile 2020
(comunicazione
11/04/2020
)
CIRCOLARE INPS N. 52 DEL 9/04/2020

La circolare Inps n. 52 del 9/04/2020 ha confermato la validità delle nuove causali indicate nell’aggiornamento Acred751 del 5/04/2020, per quanto riguarda la sospensione del versamento dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred751, sono state riepilogate le modalità operative da adottare per sospendere i versamenti contributivi e fiscali, nei casi previsti degli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020.
Le indicazioni operative complete e dettagliate sono riportate nella documentazione dell’aggiornamento Acred751.

Precisiamo che, per la scadenza del 16 aprile, sono applicabili le sospensioni previste dall’art. 61 del decreto 18/2020 (in quanto la sospensione prevista dall’art. 62 era relativa alla sola scadenza del 16 marzo).

Per sospendere il versamento dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti, nei casi previsti dall’art. 61 del decreto 18/2020, è necessario indicare sulla denuncia Uniemens le causali di seguito elencate:

  • N967’, generata inserendo la voce 89A senza alcuna opzione, per quanto riguarda le attività elencate all’art. 61 (turismo, trasporti, palestre e impianti sportivi, cinema e teatri, ecc.).
  • N968’, generata impostando l’opzione ‘1’ nel campo quantità della voce 89A, per le sole attività indicate al comma 5 dell’art. 61 (associazioni e società sportive).

Ricordiamo che le suddette causali vengono generate impostando le voci 89A (sospensione versamento contributi ditta) e 58A (sospensione versamento contributi dipendente) sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto. In particolare, la voce 58A sospende il versamento dei contributi a carico dei dipendenti, trattenendoli comunque in busta paga.

Ricordiamo inoltre che, per sospendere il versamento dei contributi relativi ai collaboratori, sono disponibili le voci 89C (sospensione versamento contributi committente) e 58C (sospensione versamento contributi collaboratore).
La circolare Inps n. 52 ha previsto nuovi codici calamità da riportare nella sezione ‘Autonomi’ della denuncia Uniemens: tali codici saranno inclusi nel prossimo aggiornamento e potranno essere indicati sul servizio Dipendente – Altri Dati.

Ricordiamo che tutte le voci di sospensione sopra elencate possono essere utilizzate anche successivamente all’elaborazione delle buste paga, rielaborando le ditte interessate: in tale situazione, il netto in busta rimane inalterato, in quanto i contributi a carico dipendente / collaboratore vengono comunque trattenuti.

Aprile 2020
(comunicazione
11/04/2020
)
DECRETO-LEGGE N. 23 DEL 8/04/2020

Il decreto-legge n. 23 del 8/04/2020, all’articolo 18, ha previsto ulteriori condizioni di sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, relativamente alle scadenze che ricadono nei mesi di aprile e di maggio.
La sospensione riguarda le aziende che hanno avuto una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e di aprile 2020, rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019, superiore al 33% o al 50%, a seconda che il valore dei compensi o ricavi nell’anno precedente sia rispettivamente inferiore o superiore a 50 milioni di euro. La sospensione è inoltre prevista per le aziende che hanno iniziato la loro attività successivamente al 31/03/2019.

Al momento della presente comunicazione, l’Inps non ha ancora rilasciato alcuna anticipazione in merito alle nuove causali da riportare sulla denuncia Uniemens, per quanto riguarda le sospensioni previste dal decreto 23/2020 sopra citato.
Rimane comunque possibile utilizzare, in via temporanea, le voci previste per la sospensione relativa all’art. 61 del decreto 18/2020, modificando successivamente il codice causale riportato sulla denuncia Uniemens.

ATTENZIONE: Ricordiamo che tutte le denunce Uniemens relative al mese di marzo dovranno essere rigenerate, una volta che l’Inps avrà pubblicato tutte le disposizioni per la compilazione della denuncia in presenza delle nuove gestioni legate all’emergenza Covid-19 (al momento, non sono state ancora pubblicate le indicazioni relative alla compilazione della denuncia in presenza delle integrazioni salariali, della malattia e della quarantena dovute al Covid-19).

Aprile 2020
(comunicazione
11/04/2020
)
SOSPENSIONE TRIBUTI FISCALI

Per tutti i casi di sospensione dei versamenti relativi ai tributi fiscali, ricordiamo che è possibile utilizzare il programma ‘MODIVERS’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’).

Il programma ‘MODIVERS’ consente di posticipare la data di scadenza dei tributi fiscali (comprese le addizionali) ed eventualmente anche delle causali riportate nella sezione Inps (tuttavia non è opportuno posticipare la data di scadenza della causale ‘DM10’, nel caso in cui siano state utilizzate le causali per la sospensione dei contributi).
Le indicazioni operative relative al programma ‘MODIVERS’ sono riportate nell’aggiornamento Acred751 del 5/04/2020.

Ricordiamo che il programma ‘MODIVERS’ controlla automaticamente se la ditta rientra nelle attività previste dall’art. 61 del decreto 18/2020, facendo riferimento all’elenco dei codici Ateco riportati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 18/03/2020 e n. 14 del 21/03/2020.

Per utilizzare il programma ‘MODIVERS’ nei casi previsti dal nuovo decreto 23/2020, occorre “forzare” il controllo del codice attività, barrando la casella ‘Forzatura codice attività’ nelle opzioni del programma. In tal caso, ovviamente, occorre lanciare il programma ‘MODIVERS’ sulle singole ditte interessate.

Marzo 2020
(acred751)
SOSPENSIONE CONTRIBUTI / VERSAMENTI

Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, abbiamo previsto la possibilità di sospendere il versamento dei contributi a carico dei dipendenti, trattenendoli comunque in busta paga, a seguito del messaggio Inps n. 1373 del 25/03/2020.
Al momento del presente aggiornamento, non è stata ancora pubblicata, sul sito Inps, alcuna ulteriore disposizione in merito alla compilazione della denuncia Uniemens, nelle varie casistiche di sospensione dei versamenti previste dal decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 (art. 61 e 62). Facciamo quindi presente che, quanto indicato nel presente aggiornamento, è stato predisposto sulla base delle sole anticipazioni fornite dall’Inps (seppure in via ufficiale).

Di seguito, riepiloghiamo le opzioni attualmente disponibili per sospendere i versamenti dei contributi Inps.
Ricordiamo che le voci di sospensione possono essere utilizzate anche successivamente all’elaborazione delle buste paga: in tal caso, occorrerà rielaborare le ditte interessate, tuttavia il netto in busta non risulterà modificato, in quanto i contributi a carico dipendente / collaboratore vengono comunque trattenuti.

Per sospendere la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58A : sospensione versamento contributi Inps a carico del dipendente, trattenendoli comunque in busta paga;
  • 89A : sospensione versamento contributi Inps a carico del datore di lavoro.

Sulla denuncia UniEmens, le voci 58A e 89A vengono totalizzate sulla causale ‘N967’ (già prevista dalla circolare Inps n. 37 del 12/03/2020), riportata nella sezione ‘Altre somme a Credito’ del servizio ‘UniEmens – Aziendale’.
Ricordiamo che sono oggetto di sospensione anche le quote di Tfr da versare al Fondo Tesoreria da parte delle aziende soggette a tale obbligo (come espressamente previsto nella circolare Inps n. 37 sopra citata).
Sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inps, la causale ‘N967’ dovrebbe riferirsi alle aziende rientranti nell’art. 61 del decreto-legge n. 18 (escluso il comma 5), per le quali è prevista la sospensione dei contributi in scadenza fino al 30/04.

Inoltre, sulla voce 89A sono state predisposte alcune opzioni per generare (in luogo della causale ‘N967’) i nuovi codici causali indicati nelle anticipazioni fornite dall’Inps:

  • N968’ indicando il valore ‘1’ nel campo quantità della voce 89A; tale causale dovrebbe riferirsi alle aziende rientranti nel comma 5 dell’art. 61, per le quali è prevista la sospensione dei contributi in scadenza fino al 31/05.
  • N969’ indicando il valore ‘2’ nel campo quantità della voce 89A; tale causale dovrebbe riferirsi alle aziende rientranti nell’art. 62, per le quali era prevista la sospensione dei contributi in scadenza fino al 31/03.

Precisiamo che tutte le opzioni sopra elencate, oltre alle nuove righe predisposte sulla nota contabile descritte più avanti, possono essere utilizzate anche in caso di rielaborazione del mese di febbraio 2020.

ATTENZIONE: L’importo da versare sul modello F24, con la causale ‘DM10’, risulta decurtato dei contributi sospesi; di conseguenza, per tale causale NON deve essere posticipata la data di scadenza tramite il programma ‘MODIVERS’.

Per sospendere la contribuzione Inps relativa ai collaboratori, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58C : sospensione versamento contributi Inps a carico del collaboratore, trattenendoli comunque in busta paga;
  • 89C : sospensione versamento contributi Inps a carico del committente.

Dalle causali riportate sul modello F24 (‘C10’ / ‘CXX’) viene decurtato l’importo dei contributi sospesi; di conseguenza, anche per causali NON deve essere posticipata la data di scadenza tramite il programma ‘MODIVERS’.

Relativamente ai collaboratori, dalle anticipazioni fornite dall’Inps risulta che dovrebbero essere predisposti degli appositi ‘codici calamità’, da indicare sul servizio Dipendente – Altri Dati per essere riportati sulle denunce Uniemens nella sezione ‘Autonomi’. Attendiamo la pubblicazione della circolare Inps per predisporre i codici in questione.

Sulla nota contabile, sono state predisposte due nuove righe nella parte centrale, per l’indicazione dei contributi sospesi relativi ai dipendenti ed ai collaboratori. Entrambe le righe riportano la descrizione ‘Sospensione contributi inps’ ed i conti ‘Inps c/contributi’ in dare e ‘Contributi sospesi’ in avere (codice ‘2020501’ per i dipendenti, ‘2020502’ per i collaboratori). In tal modo, i conti economici ‘Oneri sociali’ e ‘Oneri collaboratori’ vengono comunque movimentati e, quindi, il costo dei dipendenti e dei collaboratori viene correttamente determinato secondo il criterio di competenza.
Nella parte di dettaglio, i contributi sospesi sono riportati separando la parte a carico ditta da quella a carico del dipendente o del collaboratore (che, ricordiamo, vengono comunque trattenute in busta paga).

NOTA: Nel caso in cui si intenda sospendere la trattenuta dei contributi in busta paga, è possibile indicare il valore ‘1’ nel campo quantità delle voci 58A (dipendenti) e 58C (collaboratori). A tale riguardo, facciamo presente che i decreti n. 18 del 17/03/2020 e n. 9 del 2/03/2020 prevedono la sospensione dei “versamenti” (non si parla di sospensione delle trattenute).

Ricordiamo che, per posticipare la data di scadenza dei versamenti, relativamente alle ditte interessate dalla sospensione, è disponibile il programma ‘MODIVERS’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’), documentato nelle nostre comunicazioni del 04/03, 12/03 e 13/03.
Le aziende ancora interessate dalla sospensione dei versamenti sono quelle rientranti nell’art. 61 del decreto-legge n. 18, per la scadenza del 16 aprile (e del 16 maggio per quelle incluse nel comma 5 dello stesso articolo).

Con il presente aggiornamento, sul programma ‘MODIVERS’ vengono controllati i codici attività rientranti nell’art. 61 del suddetto decreto, sulla base degli elenchi dei codici Ateco riportati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 18/03/2020 e n. 14 del 21/03/2020. Precisiamo che il controllo viene effettuato rispetto al codice attività indicato sul servizio Ditta – Azienda, relativo all’attività principale. Rimane comunque possibile “forzare” il suddetto controllo, barrando la casella ‘Forzatura codice attività’ prevista tra le opzioni del programma.
A partire dal presente aggiornamento, quindi, non viene più controllato il codice del contratto applicato.

Il programma ‘MODIVERS’ può quindi essere utilizzato per posticipare la data di scadenza dei tributi fiscali, relativamente alla scadenza del 16 aprile (ricordiamo che le causali della sezione Inps risultano decurtate dei contributi sospesi, nel caso in cui vengano utilizzate le voci per la sospensione dei contributi descritte nei paragrafi precedenti).

Sempre sul programma ‘MODIVERS’ è stata prevista, su richiesta, una nuova opzione che consente di posticipare anche la data di scadenza dei crediti da compensare sul modello F24. Tale opzione può essere utilizzata dagli Utenti interessati.

Marzo 2020
(acred750)
SOSPENSIONE VERSAMENTO CONTRIBUTI

Il messaggio Inps n. 1373 del 25/03/2020 ha sostanzialmente invalidato quanto previsto dalla circolare Inps n. 37 del 12/03/2020, precisando che sono oggetto di sospensione anche i contributi trattenuti ai dipendenti.
Al momento del presente aggiornamento, non sono state emanate altre disposizioni, da parte dell’Inps, in merito alla modalità di sospensione dei contributi in scadenza al 16 marzo e al 16 aprile, sia nei casi previsti dagli articoli 61 e 62 del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, sia nei casi previsti dal precedente decreto-legge n. 9 del 02/03/2020.

In attesa delle necessarie indicazioni da parte dell’Inps, abbiamo comunque modificato il funzionamento della voce 58A, relativa alla sospensione dei contributi a carico del dipendente: con effetto dal mese di febbraio 2020, impostando la voce 58A sulle Voci Fisse (a qualsiasi livello), si ottiene la sospensione del versamento dei contributi a carico del dipendente, effettuando comunque la trattenuta degli stessi contributi in busta paga. Nel caso in cui si intenda sospendere anche la trattenuta in busta paga, occorre indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della stessa voce. Segnaliamo che, al momento, l’utilizzo della voce 58A per la sospensione del versamento (ma non della trattenuta) genera la segnalazione di “arrotondamento Inps troppo elevato” sulla nota contabile: tale segnalazione sarà risolta con i prossimi aggiornamenti, predisponendo un’apposita registrazione contabile (nel caso che l’Inps confermi tale modalità).

Ricordiamo che è disponibile anche la voce 89A, per sospendere il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro (a tale proposito, vedere quanto indicato nella comunicazione del 13/03/2020). In particolare, facciamo presente che le voci 89A e 58A vengono riportate sulla denuncia Uniemens aziendale con il codice causale ‘N967’: nel caso in cui l’Inps preveda ulteriori causali, predisporremo le relative opzioni per riportarle sulla denuncia Uniemens (in caso di “urgenza”, rimane comunque possibile intervenire direttamente sulla denuncia aziendale).

Marzo 2020
(comunicazione
13/03/2020
)
CIRCOLARE INPS N. 37 DEL 12/03/2020

L’Inps, con la circolare n. 37 del 12/03/2020 (disponibile dal 13 marzo sul sito Inps), ha comunicato le modalità per la sospensione dei versamenti prevista dal decreto-legge n. 9 del 2/03/2020.
Ricordiamo che la suddetta sospensione riguardava le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e tour operator su tutto il territorio nazionale (art. 8) oltre alle imprese con attività negli 11 comuni della “zona rossa” (art. 5).
A seguito di tale decreto, da parte nostra abbiamo predisposto il programma ‘MODIVERS’, sulla procedura Stampe Accessorie, che consente di posticipare la data di scadenza dei tributi fiscali e di alcune causali Inps (DM10 / C10 / CXX). Seguendo l’interpretazione generale (ed anche letterale) del suddetto decreto, la sospensione interessava quindi il versamento dei contributi, senza condizioni particolari da rispettare.

A soli due giorni lavorativi dalla scadenza dei versamenti, l’Inps, con la circolare sopra citata, ha invece stabilito che la sospensione dei versamenti NON riguarda i contributi trattenuti ai dipendenti ed ai parasubordinati.
Un’interpretazione del genere, indipendentemente dalla sua plausibilità, rimane di difficile applicazione per la scadenza del 16 marzo. Inoltre, occorre considerare che è stata annunciata una sospensione dei versamenti estesa anche ad altri settori, tramite il nuovo decreto annunciato per oggi. Il nuovo decreto potrebbe quindi rendere inefficace quanto stabilito dalla circolare Inps – tuttavia occorre considerare che la modalità di sospensione prevista nella circolare Inps potrebbe anche risultare confermata ed estesa agli altri settori.

Da parte nostra, dobbiamo comunque fornire le modifiche e le indicazioni operative per chi intendesse applicare quanto stabilito dalla circolare Inps (nei limiti imposti da tempi strettissimi che abbiamo a disposizione).
Precisiamo che le indicazioni di seguito riportate possono essere applicate immediatamente alle casistiche previste nel decreto del 02/03/2020 (fatto salvo quanto sarà previsto dal nuovo decreto).

Per sospendere i contributi a carico del datore di lavoro e versare esclusivamente la parte a carico dei dipendenti, relativamente alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e tour operator (art. 8 del decreto 02/03/2020), occorre indicare la voce 89A sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Precisiamo che si tratta della voce già utilizzata in occasione della sospensione relativa agli eventi sismici del 2012, documentata con l’aggiornamento di luglio 2012 Acred469. Ricordiamo che sono disponibili anche le voci per sospendere i contributi a carico dei dipendenti (58A) e dei parasubordinati (58C), tuttavia l’utilizzo di tali voci comporterebbe una variazione del netto in busta – in generale, quindi, tali voci non possono essere utilizzate per rielaborare il mese di febbraio 2020. Non è invece disponibile, al momento, una voce che consente di sospendere i contributi a carico del committente, per quanto riguarda i parasubordinati.

Una volta inserita la voce 89A, per le aziende interessate occorre rielaborare il mese di febbraio. La rielaborazione può essere effettuata tramite la normale procedura Elaborazione Mensile Ditte, se non è stato ancora prodotto il LUL vidimato, oppure tramite la procedura Rielaborazione Ditte, se è già stato prodotto il LUL vidimato (in questo caso, impostare l’opzione ‘X’ nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare’). Prima di rielaborare il mese di febbraio, occorre accertarsi che la scadenza del  16 marzo non risulti ‘Definitiva’, in quanto deve essere effettuato il trasferimento dei tributi su F24, abilitando l’apposita opzione sulla procedura di elaborazione / rielaborazione ditte.
Rielaborando il mese di febbraio con la voce 89A, sulla denuncia Uniemens viene generata automaticamente la nuova causale ‘N967’ nella sezione ‘Aziendale – Altre somme a credito’, con l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro, che restano quindi esclusi dal totale dell’Uniemens. Come indicato nella circolare Inps, sulla stessa causale sono riportate anche le quote di Tfr da versare al Fondo Tesoreria. In tal modo, sulla causale ‘DM10’ rimangono quindi i contributi a carico dei dipendenti e le altre somme a debito e a credito presenti sulla denuncia Uniemens.
La modalità sopra descritta può essere utilizzata anche per le aziende con attività negli 11 comuni della “zona rossa” (art. 5 del decreto 02/03/2020), modificando poi la causale in ‘N966’, nella sezione Uniemens – Aziendale.
Per quanto riguarda le causali ‘C10’ / ‘CXX’, per le quali occorre versare comunque la quota trattenuta al collaboratore, non essendo (al momento) disponibile una gestione analoga a quella prevista dalla voce 89A, occorre modificare l’importo da versare direttamente sull’Archivio Tributi (ovviamente, rimane possibile versare l’intero importo).
Dopo aver rielaborato il mese di febbraio e trasferito i tributi sull’Archivio Tributi, prima di generare il modello F24 occorre lanciare il programma ‘MODIVERS’ per posticipare le scadenze dei tributi fiscali, lasciando inalterata la data di scadenza delle causali ‘DM10’ / ‘C10’ / ‘CXX’. Precisiamo che il programma ‘MODIVERS’ è stato modificato proprio per non considerare le suddette causali (tuttavia, sono state aggiunte due opzioni che consentono di posticipare anche le causali in questione, nel caso in cui dovesse essere prevista la proroga dal nuovo decreto).
Una volta eseguito il programma ‘MODIVERS’, è possibile generare il modello F24 con le causali Inps relative ai contributi a carico dei dipendenti e dei collaboratori.

Precisiamo che la modalità sopra descritta, per quanto riferita alle sole aziende considerate nel decreto del 2 marzo (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e tour operator su tutto il territorio nazionale, altre imprese con attività negli 11 comuni della “zona rossa”), potrebbero essere utilizzate anche per altre aziende, nel caso in cui il nuovo decreto prevedesse la stessa modalità di sospensione dei contributi.
Naturalmente, per le scadenze successive al 16 marzo, nel caso in cui fosse confermata la suddetta modalità di sospensione dei contributi, prevederemo ulteriori automatismi (in particolare, la possibilità di sospendere anche i contributi relativi ai parasubordinati, per la parte a carico del committente).

NOTA: Le gestioni descritte nella presente comunicazione sono immediatamente disponibili.

Marzo 2020
(comunicazione
12/03/2020
)
PROGRAMMA ‘MODIVERS’ – ULTERIORI OPZIONI

Con la nostra comunicazione del 04/03/2020, abbiamo messo a disposizione il programma ‘MODIVERS’ (procedura Stampe Accessorie, 1.1 ‘Stampe periodiche’), tramite il quale è possibile posticipare la data di scadenza di determinati tributi e causali, a seguito della proroga prevista dal decreto-legge n. 9 del 2/03/2020. Ricordiamo che il decreto in questione ha previsto (art. 8) una proroga dei versamenti per le sole imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi e tour operator: a tale riguardo, il programma ‘MODIVERS’ controlla il codice contratto applicato dalla ditta.
Tramite le opzioni disponibili al lancio del programma, è possibile decidere se includere le addizionali regionali e comunali; inoltre, è possibile “forzare” il controllo sul codice contratto, limitatamente a singole ditte.

A seguito delle richieste pervenuteci ed in vista di un’ulteriore decreto che dovrebbe estendere maggiormente la proroga dei versamenti, abbiamo predisposto ulteriori opzioni sul programma ‘MODIVERS’.

Barrando la casella ‘Forzatura contratto’, adesso vengono selezionate tutte le ditte comprese nel range indicato (non solo la ditta iniziale, come in precedenza), tenendo comunque conto delle eventuali selezioni per zona e/o per utente. In tal modo, sarebbe possibile posticipare “massivamente” la scadenza dei versamenti, nel caso in cui il nuovo decreto dovesse riguardare tutti i settori di attività. A questo proposito, precisiamo che, al momento, NON abbiamo alcuna indicazione che confermi una proroga del genere.

Tramite la nuova casella ‘Includi tutte le causali della sezione Inps’ vengono considerate anche le causali relative ad assistenza sanitaria integrativa, enti bilaterali e qualsiasi altra somma a debito riportata nella sezione Inps (anziché le sole causali ‘DM10’ / ‘C10’ / ‘CXX). Anche in questo caso, dobbiamo sottolineare che NON abbiamo indicazioni in merito ad un’eventuale proroga dei versamenti in questione.

Occorre tenere presente che, se la proroga dei versamenti dovesse essere estesa a tutte le attività, potrebbe anche essere gestita senza utilizzare il programma ‘MODIVERS’, mantenendo la data di scadenza originaria (che, ricordiamo, è puramente convenzionale) e posticipando la data effettiva di versamento.

Naturalmente, nel momento in cui sarà pubblicato il nuovo decreto, effettueremo le eventuali modifiche al programma ‘MODIVERS’ che risultassero necessarie in base alle nuove disposizioni.

Febbraio 2020
(comunicazione
04/03/2020
)
DECRETO LEGGE 02/03/2020 – PROROGA TERMINI

Segnaliamo che il decreto-legge n. 9 del 2/03/2020, all’articolo 1, prevede la proroga, dal 7 al 31 marzo, del termine per l’invio delle Certificazioni Uniche relative ai percipienti inclusi nella dichiarazione 730 precompilata (dipendenti, collaboratori, amministratori, tirocinanti, autonomi occasionali, ecc.).
Ricordiamo che, per i soggetti esclusi dalla precompilata, il suddetto termine rimane fissato al 31 ottobre.

Lo stesso decreto, all’articolo 8, prevede la sospensione, fino al 30 aprile, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, nonché ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dando l’opportunità di effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio, limitatamente ai soggetti che rientrano nella seguenti categorie: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggi, tour operator.

Per quanto riguarda la proroga dei versamenti, da parte nostra abbiamo predisposto un programma che consente di posticipare al 31 maggio la scadenza delle somme da versare (presenti sull’Archivio Tributi), limitatamente alle aziende che rientrano nelle categorie interessate dalla proroga. In tal modo, sarà possibile utilizzare la procedura di stampa ed invio telematico del modello F24, senza dover escludere espressamente le aziende interessate dalla proroga.

Occorre tenere presente che l’operazione di posticipo delle scadenze può essere eseguita soltanto DOPO aver elaborato le aziende interessate ed aver trasferito delle somme da versare sull’Archivio Tributi, abilitando come di consueto l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’ sulle procedure Elaborazione Mensile Ditte e/o Stampa Mensile Ditte. Ovviamente, l’operazione di posticipo deve essere effettuata PRIMA di generare il modello F24 e, soprattutto, prima di chiudere in modo definitivo le scadenze interessate.

Per effettuare l’operazione di posticipo delle scadenze, occorre eseguire il programma ‘MODIVERS’, riportato sulla procedura Stampe Accessorie al punto 1.1 ‘Stampe periodiche’.

ATTENZIONE: Il programma ‘MODIVERS’ è reso disponibile contestualmente alla presente comunicazione e può essere già utilizzato secondo le modalità di seguito descritte.

Al lancio del programma, occorre impostare la modalità Provvisoria (produce solo l’elenco delle ditte interessate, a scopo di controllo) oppure Definitiva (modifica effettivamente la scadenza dei tributi sulle ditte interessate).

Il programma considera automaticamente le sole aziende agganciate ai seguenti contratti: 004 (aziende alberghiere) / 005 (agenzie di viaggi) / 007 (campeggi). Nel caso in cui occorra considerare aziende agganciate ad altri contratti, è possibile barrare la casella ‘Forzatura contratto’ nelle opzioni del programma: in tal caso, è necessario selezionare le singole aziende interessate (il programma considera esclusivamente la ditta iniziale). Precisiamo che non è stato possibile includere automaticamente i contratti del settore turismo codici 146 / 156 / 161, in quanto comprensivi di settori esclusi dalla proroga: per tali contratti occorre quindi utilizzare l’opzione di “forzatura” sopra descritta.
Sono previste le consuete selezioni delle ditte in base alla zona o all’utente, tenendo presente che hanno effetto soltanto in caso di lancio senza la ‘Forzatura contratto’ (quest’ultima comporta la selezione di una singola ditta).

Il programma ‘MODIVERS’ considera i tributi a debito relativi alle ritenute fiscali di cui agli articoli 23, 24 e 29 del Dpr 600/73 (secondo quanto indicato nel decreto), corrispondenti all’Irpef a tassazione ordinaria e separata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati. Restano quindi escluse le addizionali regionali e comunali: nel caso in cui si ritenga corretto includere anche le addizionali, occorre barrare l’apposita casella prevista al lancio del programma.
Inoltre, il programma considera le causali a debito relative all’Uniemens (‘DM10’) ed ai contributi dei parasubordinati (‘C10’ / ‘CXX’). Restano escluse, in quanto non previste nel decreto, le causali a debito relative ad enti bilaterali e assistenza sanitaria integrativa, oltre a qualsiasi altra causale eventualmente presente nella sezione Inps.
Facciamo presente che la data di scadenza non viene modificata sulle somme a credito (di qualsiasi genere), in quanto nel decreto vengono espressamente citati i “versamenti”. Per quanto riguarda il bonus fiscale a credito (tributo 1655), ricordiamo che può essere compensato con qualsiasi somma a debito.

Al lancio del programma occorre indicare la data scadenza originaria dei tributi da trattare (esempio: ‘16/03/2020’ per i tributi in scadenza al 16 marzo) e la data scadenza posticipata (esempio: ‘31/05/2020’). Precisiamo che entrambe le date sono convenzionali e corrispondono rispettivamente alla data di scadenza presente sui tributi da considerare ed alla nuova data di scadenza che viene riportata sugli stessi tributi in sostituzione di quella originaria.
Il programma verifica che entrambe le date di scadenza (originaria e posticipata) non risultino già “definitive”: in caso contrario, viene emessa una segnalazione di errore e la data di scadenza originaria non viene modificata.
Inoltre, occorre indicare il periodo di competenza dei tributi da considerare, tramite i campi data iniziale e data finale presenti sulla procedura Stampe Accessorie. Ricordiamo che la data di competenza riportata sull’Archivio Tributi corrisponde al giorno finale del mese elaborato (per quanto riguarda le ritenute fiscali ed i contributi Inps).

Di seguito, riportiamo un esempio di compilazione delle date di competenza e di scadenza da indicare al lancio del programma ‘MODIVERS’, per quanto riguarda i tributi in scadenza al 16 marzo 2020:

  • data scadenza originaria ‘16/03/2020’;
  • data scadenza posticipata ‘31/05/2020’ (o altra data convenzionale, a discrezione dell’utente);
  • data iniziale e data finale (sulla procedura) da compilare come segue:
  • per le aziende che adottano il criterio di “competenza”: data iniziale ‘01/02/2020’, data finale ‘29/02/2020’ (in quanto occorre considerare i tributi del solo mese di febbraio);
  • per le aziende che adottano il criterio di “cassa”: data iniziale ‘01/01/2020’, data finale ‘29/02/2020’ (in quanto occorre considerare i tributi fiscali di gennaio e quelli previdenziali di febbraio).

Il programma ‘MODIVERS’ dovrà essere eseguito anche per i tributi in scadenza al 16 aprile 2020: in tal caso, la data di scadenza originaria corrisponderà al 16/04/2020 e le date di competenza andranno posticipate di un mese rispetto all’esempio sopra indicato; la data di scadenza posticipata (31/05/2020) potrà rimanere invariata.

I tributi in scadenza al 16 maggio non rientrano, invece, nella proroga stabilita dal decreto (in quanto tale scadenza è successiva al 30 aprile): non deve perciò essere eseguito il programma ‘MODIVERS’ per i tributi in scadenza al 16/05/2020. La seconda rata dell’Autoliquidazione Inail, in scadenza 16 maggio, non rientrerebbe quindi nei tributi oggetto di proroga (sebbene siano espressamente citati i premi per l’assicurazione obbligatoria).

Nel caso in cui, dopo aver eseguito il programma ‘MODIVERS’, si rendesse necessario ripristinare la data di scadenza originaria, sarebbe sufficiente eseguire la procedura Stampa Mensile Ditte con l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’. Anche in questo caso, le date di scadenza originaria e posticipata non devono risultare già “definitive”.

Precisiamo che non è obbligatorio posticipare la data di scadenza dei tributi tramite il programma ‘MODIVERS’, in particolare nel caso in cui le aziende interessate dalla proroga effettuino autonomamente l’invio del modello F24.
In tale situazione, può risultare sufficiente comunicare alle stesse aziende la possibilità di sospendere i versamenti oggetto di proroga, predisponendo comunque il modello F24 (in formato pdf) secondo le consuete modalità.

Febbraio 2020
(acred749)
RITENUTE FISCALI IN APPALTI

E’ stata aggiunta un’opzione sul programma ‘RICONF24’ (procedura Stampe Accessorie, 1.1 ‘Stampe periodiche’), rispetto a quanto indicato negli aggiornamenti di gennaio 2020 Acred744 e Acred747.

Nelle opzioni del programma, in alternativa al codice del centro di costo, è possibile indicare il codice di un “settore” (livello superiore rispetto ai centri di costo). Tale possibilità può essere utilizzata nel caso in cui l’appalto corrisponda ad un “settore”, anziché ad un centro di costo. In tale condizione, se vengono utilizzate le voci per la ripartizione delle ore del cedolino (985 / 986 / 987 / 988), occorre indicare il codice del settore anche sulle voci in questione.

Segnaliamo, inoltre, che sono stati posti ulteriori quesiti all’Agenzia delle Entrate (attraverso Assosoftware) in merito ai criteri di compensazione dei crediti fiscali relativi alle gestioni del sostituto d’imposta. In particolare, non appare chiaro se eventuali crediti residui, relativi ai dipendenti impiegati in appalti, possono essere compensati utilizzando le ritenute a debito relative alla generalità dei dipendenti; tale circostanza si può verificare, frequentemente, per il bonus fiscale, in quanto non soggetto alcuna limitazione rispetto alla capienza delle ritenute.

Febbraio 2020
(acred747)
RITENUTE FISCALI IN APPALTI

E’ stata aggiunta un’opzione sul programma ‘RICONF24’ (procedura Stampe Accessorie, 1.1 ‘Stampe periodiche’), rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento Acred744 del 30/01/2020.

Nelle opzioni del programma, vengono adesso richieste due informazioni relative all’Archivio Tributi, necessarie per trasferire i tributi relativi all’appalto sul tipo procedura ‘VA’: ‘Data scadenza’ e ‘Data competenza’.

Entrambe le date sono puramente convenzionali, tuttavia la ‘Data scadenza’ deve ricadere nel mese in cui viene effettuato il versamento (ad esempio ‘16022020’ se il versamento viene effettuato nel mese di febbraio 2020), mentre la ‘Data competenza’ deve ricadere nel mese di elaborazione delle buste paga interessate (ad esempio ‘31012020’ se il versamento si riferisce alle buste paga di gennaio 2020).
Nel caso in cui vengano effettuati più versamenti separati, relativi a diversi appalti, occorre indicare date di scadenza e di competenza diverse per ciascun appalto.

Febbraio 2020
(comunicazione
12/02/2020
)
RITENUTE FISCALI IN APPALTI

In data odierna, è stata pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 12/02/2020, nella quale sono riportate le indicazioni per l’applicazione degli obblighi previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, D.L. 124/2019, in merito al versamento delle ritenute fiscali per i dipendenti impiegati in appalti aventi determinate caratteristiche.

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred744 del 30/01/2020, è stata rilasciata una prima versione della suddetta gestione, sulla base delle indicazioni e delle interpretazioni disponibili fino a quel momento.
Tale gestione è stata attualmente modificata, sulla base di quanto indicato nella circolare 1/E sopra citata.

Le modifiche interessano esclusivamente il programma ‘RICONF24’, rilasciato con l’aggiornamento Acred744 (procedura Stampe Accessorie, 1.1 ‘Stampe mensili’), tramite il quale è possibile separare le ritenute fiscali relative ai dipendenti che operano in un determinato appalto. Restano invariate le modalità di utilizzo delle nuove voci, descritte nello stesso aggiornamento Acred744, che consentono di ripartire un singolo cedolino tra diversi appalti.

Rispetto a quanto rilasciato con l’aggiornamento Acred744, la circolare 1/E ha precisato che devono essere versate separatamente anche le addizionali regionali e comunali trattenute ai dipendenti coinvolti nell’appalto (nonostante non possano essere considerate derivanti dal lavoro svolto nell’appalto). Resta invece confermato che le ritenute fiscali relative al Tfr ed agli arretrati anni precedenti non devono essere versate separatamente.
Inoltre, la circolare ha stabilito che è possibile compensare i crediti relativi alla gestione del sostituto d’imposta (bonus fiscale, conguagli a credito, rimborsi da 730) anche per quanto riguarda i dipendenti occupati nell’appalto. Non appare chiaro se i crediti fiscali relativi a tali dipendenti possano essere compensati, o meno, con le ritenute fiscali relative ai dipendenti NON coinvolti nell’appalto; di conseguenza, abbiamo ritenuto opportuno separare anche i crediti dei dipendenti occupati nell’appalto, in modo da compensarli con le sole ritenute fiscali degli stessi dipendenti.
Infine, la circolare ha precisato che i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi assicurativi obbligatori relativi ai dipendenti occupati nell’appalto non possono essere compensati con qualsiasi credito; restano esclusi, da tale vincolo, i contributi dovuti a fondi di previdenza complementare o assistenza sanitaria integrativa.

Sul programma ‘RICONF24’, quindi, vengono adesso considerate anche le addizionali regionali e comunali relative ai dipendenti occupati nell’appalto, per quanto riguarda le trattenute effettuate sulla busta paga di gennaio.
Relativamente ai crediti fiscali del sostituto d’imposta, per il momento viene riportato sulla delega separata il solo bonus fiscale erogato ai dipendenti occupati nell’appalto. Nelle versioni rilasciate con i prossimi aggiornamenti, saranno considerati anche i conguagli a credito relativi all’anno corrente ed i rimborsi da 730 (occorre sottolineare che questi tipi di credito non possono essere presenti sulle busta paga di gennaio).

A seguito della presente comunicazione, il programma ‘RICONF24’ può essere utilizzato per separare le ritenute ed i crediti relativi al sostituto d’imposta, secondo i nuovi criteri descritti nei paragrafi precedenti.
Sulla delega separata relativa all’appalto selezionato, oltre alle ritenute Irpef (tributo 1001), vengono adesso riportate le addizionali regionali e comunali (tributi 3802 e 3848) ed il bonus fiscale (tributo 1655) risultanti dalle buste paga di gennaio. Relativamente alle addizionali, precisiamo che vengono considerate sia le rate di competenza dell’anno precedente (trattenute nel mese), sia le eventuali ritenute relative all’anno corrente (in caso di cessazione).
Restano invariate le modalità di lancio del programma dalla procedura Stampe Accessorie.

Il programma genera adesso due stampe (oltre all’eventuale stampa di segnalazioni ed errori):

  • F24-appalti’, sulla quale è riportato l’elenco dei dipendenti coinvolti nell’appalto, con l’imponibile fiscale, le ore, le ritenute ed il bonus relativi allo stesso appalto. Precisiamo che le ore vengono eventualmente ricavate dalla percentuale indicata sulle apposite voci, mentre tutti gli altri importi sono ottenuti dalla proporzione tra le ore dell’appalto e le ore complessivamente retribuite; naturalmente, non occorre effettuare alcuna proporzione per i dipendenti che lavorano interamente nell’appalto. La stampa in questione può essere utilizzata come comunicazione da trasmettere al committente, unitamente ad una copia del modello F24 relativo all’appalto. Eventualmente, sulla stampa potranno essere aggiunte ulteriori informazioni, se necessarie.
  • F24-riepilogo’, sulla quale sono riportati i tributi trasferiti sulla delega separata (tipo procedura ‘VA’) e quelli rimasti sulla delega originaria (tipo procedura ‘PG’).

Ricordiamo che la delega separata relativa ai soli dipendenti occupati negli appalti deve essere generata dal servizio ‘Tributi per scadenza’, indicando il codice fiscale dell’azienda committente nel campo ‘Codice fiscale coobbligato’ ed il codice ‘09’ nel campo ‘Codice identificativo’ (come indicato nell’aggiornamento Acred744).

Di seguito, riportiamo alcune precisazioni in merito al divieto di compensazione dei contributi obbligatori relativi ai dipendenti occupati negli appalti. Innanzitutto, è evidente che i contributi in questione NON possono essere versati separatamente, in quanto devono essere necessariamente indicati su un’unica causale ‘DM10’ per ogni posizione Inps, con l’importo totale risultante dalla corrispondente denuncia Uniemens aziendale. Nel suddetto importo, inoltre, sono presenti sia somme a debito che a credito di varia natura (indennità a carico Inps, ANF, incentivi, ecc.) e non appare chiaro come possano essere individuate le somme che non è possibile compensare con i crediti.
Inoltre, occorre considerare che i crediti relativi al sostituto d’imposta, derivanti dai conguagli a credito o dai rimborsi da 730, devono trovare capienza nelle ritenute fiscali a debito e non vanno quindi a compensare i contributi presenti sulla causale ‘DM10’ (indipendentemente da come vengono composti i singoli modelli F24). Il suddetto vincolo non esiste, invece, per il credito relativo al bonus fiscale o per altri crediti compensabili su F24, che potrebbero invece andare a compensare l’importo a debito indicato sulla causale ‘DM10’. Naturalmente, è possibile bloccare manualmente la compensazione di alcuni crediti (almeno in via “prudenziale”). Tuttavia, per poter rendere automatico il blocco della compensazione dei contributi per i dipendenti occupati negli appalti, diventa indispensabile avere indicazioni più precise (ed effettivamente applicabili) in merito ai criteri che devono essere adottati.

Gennaio 2020
(acred744)
RITENUTE FISCALI IN APPALTI

Con il presente aggiornamento, rilasciamo una prima versione della gestione prevista dall’art. 4, commi 1 e 2, D.L. n. 124 del 26/10/2019, relativa alle modalità di versamento delle ritenute fiscali per i dipendenti impiegati in appalti aventi determinati requisiti, con effetto dal mese di gennaio 2020.
Precisiamo, innanzitutto, che le uniche indicazioni operative ad oggi disponibili, sono rappresentate dalle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 108 del 23/12/2019 e n. 109 del 24/12/2019.
Restano irrisolti i numerosi dubbi, sollevati all’Agenzia delle Entrate da Assosoftware e da altre organizzazioni, in merito ai criteri da adottare per individuare i casi nei quali sussiste l’obbligo di effettuare versamenti separati, stabilire quali siano le ritenute da versare separatamente, ed infine definire le informazioni da comunicare all’azienda committente.
Segnaliamo, inoltre, che sono stati presentati degli emendamenti per la conversione in legge del decreto “Milleproroghe”, in base ai quali i suddetti obblighi sarebbero posticipati al mese di luglio 2020.

Per il momento, quindi, abbiamo predisposto una gestione “flessibile” e automatizzata solo in parte, lasciando all’Utente la possibilità di utilizzarla, o meno, in base all’interpretazione che riterrà più opportuna. Tale gestione sarà poi maggiormente automatizzata, nel momento in cui saranno disponibili le indicazioni richieste all’Agenzia delle Entrate.
La gestione attuale consente di separare automaticamente le ritenute relative all’Irpef ordinario del mese (tributo 1001), in quanto tali ritenute si possono considerare risultanti dalla retribuzione corrisposta nel mese (interpretazione proposta da Assosoftware e da altri soggetti). Le addizionali regionali e comunali, oltre che le ritenute fiscali sul Tfr e sugli arretrati anni precedenti, sebbene risultino comprese nei riferimenti normativi citati nel suddetto decreto, non possono essere considerate risultanti dalla retribuzione corrisposta nel mese (in quanto sono determinate da somme maturate, o addirittura erogate nel caso delle addizionali, in altri periodi). Tale impostazione sarà eventualmente modificata, nel caso in cui le successive indicazioni dell’Agenzia delle Entrate dovessero portare ad una diversa interpretazione.

Gli appalti per i quali è necessario effettuare il versamento separato delle ritenute fiscali devono essere inseriti, sulle ditte interessate, come centri di costo  (o, in alternativa, come “settori”, corrispondenti al livello superiore).
Naturalmente, è possibile che i centri di costo corrispondenti agli appalti siano già presenti in archivio e che i dipendenti interessati risultino già agganciati a tali centri. In caso contrario, occorrerà inserire nuovi centri di costo corrispondenti agli appalti. In questa seconda ipotesi, se i dipendenti interessati risultano già agganciati ad altri centri di costo (ad esempio, ai fini contabili), non occorre agganciarli ai nuovi centri corrispondenti agli appalti: è infatti possibile ottenere il versamento separato delle ritenute di tali dipendenti utilizzando le nuove voci descritte più avanti.

Con il presente aggiornamento, sono state predisposte alcune nuove voci che consentono di agganciare un dipendente ad un centro di costo corrispondente ad un appalto, diverso dal centro di costo agganciato sul servizio Dipendente – Altri Dati.
Le voci in questione devono essere utilizzate nel caso in cui occorra suddividere le ritenute fiscali di un dipendente tra i diversi appalti nei quali lavora (ogni appalto deve corrispondere ad un diverso centro di costo). E’ anche possibile utilizzare le stesse voci per “spostare” interamente le ritenute di un dipendente su un centro di costo diverso da quello agganciato sul servizio Dipendente – Altri Dati (nell’ipotesi che il centro di costo agganciato non corrisponda ad un appalto).
Precisiamo che NON occorre utilizzare le nuove voci se i dipendenti interessati risultano già agganciati ai centri di costo corrispondenti agli appalti nei quali lavorano, a condizione che lavorino al 100% negli stessi appalti.

Tramite le nuove voci, di seguito elencate, è possibile “ripartire” un dipendente tra i centri di costo (corrispondenti ad appalti) nei quali lavora in un determinato mese. A tale scopo, occorre utilizzare una coppia di voci sulle quali deve essere indicato il codice del centro di costo ed il numero delle ore oppure la percentuale da attribuire a tale centro di costo.
Sono disponibili 4 coppie di voci, che consentono di “ripartire” un dipendente al massimo tra 4 diversi appalti:

  • 8H5 / 985: numero ore oppure percentuale + codice centro di costo relativi al 1° appalto nel mese;
  • 8H6 / 986: numero ore oppure percentuale + codice centro di costo relativi al 2° appalto nel mese;
  • 8H7 / 987: numero ore oppure percentuale + codice centro di costo relativi al 3° appalto nel mese;
  • 8H8 / 988: numero ore oppure percentuale + codice centro di costo relativi al 4° appalto nel mese.

Le voci in questione sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al nuovo punto 1.6 ‘Gestione centri di costo’.
Selezionando una coppia di voci dall’elenco, vengono compilati i seguenti campi: il numero delle ore (se indicato) viene riportato nella Quantità della prima voce, la percentuale (se indicata in alternativa alle ore) nella Quantità della seconda voce, il codice del centro di costo (obbligatorio) nel campo Importo Unitario della seconda voce.
Come già precisato, l’indicazione della percentuale è alternativa rispetto al numero di ore: se vengono indicati entrambi, sulla stessa coppia di voci, viene data maggiore priorità alla percentuale.

Precisiamo che le nuove voci sopra elencate devono essere inserite sulle Variazioni Mensili PRIMA di elaborare le buste paga dei dipendenti interessati. Occorre inoltre sottolineare che tali voci NON hanno alcun effetto sulla busta paga o sugli altri adempimenti mensili, ad eccezione del modello F24 (anche per quest’ultimo, si produce l’effetto previsto soltanto utilizzando un apposito programma, descritto nei paragrafi successivi).
Ricordiamo che il codice del centro di costo, da indicare sulle voci sopra elencate, è composto (al massimo) da 5 cifre ed è visibile sulla finestra che presenta l’elenco dei centri di costo (servizio Ditta – Centri di Costo, finestra ‘Elenco centro di costo’, oppure servizio Dipendente – Altri Dati, finestra sul campo ‘Centri di costo’).
Precisiamo, inoltre, che alcune delle voci sopra elencate risultavano già disponibili sui contratti delle Imprese di Pulizia (047) e delle Cooperative Sociali (087), e consentivano di ripartire il costo di un dipendente tra diversi centri di costo. Sui contratti in questione, è possibile continuare ad utilizzare tali voci secondo le modalità preesistenti (consigliamo comunque, agli Utenti interessati, di contattare l’assistenza per ulteriori indicazioni).

Per versare separatamente le ritenute Irpef (tributo 1001) relative ai dipendenti che operano in un determinato appalto, occorre agganciare i dipendenti interessati ad un corrispondente centro costo: a tale scopo, è possibile agganciare il centro di costo sul servizio Dipendente – Altri Dati oppure utilizzare le nuove voci descritte nei paragrafi precedenti.
Le ritenute Irpef dei dipendenti in questione devono essere riportate su un modello F24 separato, senza utilizzare in compensazione alcun credito disponibile: a tale scopo, è possibile utilizzare il programma ‘RICONF24’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe mensili’). Nella versione attuale, il programma può essere eseguito su una sola azienda per volta, indicandone il codice nei campi Ditta Iniziale e Ditta Finale.
Precisiamo che il programma ‘RICONF24’ può essere utilizzato soltanto DOPO aver elaborato la ditta con la procedura Elaborazione Mensile Ditte, a condizione che i tributi derivanti dall’elaborazione siano stati trasferiti sull’Archivio Tributi (ricordiamo che i tributi vengono trasferiti abilitando l’opzione ‘Trasferimento Tributi su F24’).
Al lancio del programma ‘RICONF24’, occorre indicare il codice del centro di costo (5 cifre) corrispondente all’appalto da trattare e la data di competenza sulla quale deve essere trasferito il tributo 1001 relativo ai dipendenti interessati. La data in questione è puramente convenzionale e serve unicamente per individuare il versamento: sull’Archivio Tributi, il tributo 1001 relativo all’appalto viene riportato sul tipo procedura ‘VA’ (“Varie”), con data di competenza e di scadenza uguali alla data indicata al lancio del programma (non occorre che tale data corrisponda a quella di versamento).

E’ possibile eseguire il programma ‘RICONF24’ in modalità ‘Provvisoria’ oppure ‘Definitiva’, impostando l’apposita opzione: consigliamo di eseguire il lancio prima in modalità ‘Provvisoria’ e poi in modalità ‘Definitiva’.
In modalità ‘Provvisoria’, viene generato l’elenco dei dipendenti interessati, con l’indicazione delle ritenute che saranno versate separatamente (calcolate eventualmente in base alle ore o alla percentuale indicate sulle apposite voci).
In modalità ‘Definitiva’, viene anche riportato il tributo 1001 relativo all’appalto sul tipo procedura ‘VA’, con la data indicata al lancio del programma. Lo stesso importo viene decurtato dal tributo 1001 presente sul tipo procedura ‘PG’ (quest’ultimo corrisponde al tributo originario, derivante dall’elaborazione mensile).
Occorre tenere presente che il lancio in modalità ‘Definitiva’ non può essere ripetuto, a meno che non venga prima ripristinato l’importo originario del tributo 1001 sul tipo procedura ‘PG’.
Nel caso in cui occorra ripristinare l’importo originario del tributo 1001 sul tipo procedura ‘PG’, deve essere lanciata la procedura ‘Elaborazione Mensile Ditte’ (se la ditta si trova nella condizione di non elaborata) oppure ‘Stampa Mensile Ditte’ (se la ditta si trova nella condizione di elaborata), abilitando l’opzione ‘Trasferimento Tributi su F24’. Naturalmente, per aggiornare l’Archivio Tributi è necessario che la scadenza interessata non risulti chiusa in modo definitivo.

La stampa del modello F24 ed il corrispondente file per l’invio telematico, per il tipo procedura ‘VA’ devono essere generati dall’Archivio Tributi, operando sul servizio ‘Tributi per Scadenza’. Su tale servizio, al momento della chiusura della scadenza occorre indicare il codice fiscale del committente nel campo ‘Codice fiscale del coobbligato’ ed il codice ‘09’ nel campo ‘Codice identificativo’, secondo quanto previsto dalla risoluzione 109/E sopra citata. Sul modello F24 in questione, non vengono compensati i crediti derivanti dalla gestione Paghe o da altre gestioni (a meno che tali crediti non siano stati resi disponibili per tutti i tipi di procedure, tramite l’apposita finestra ‘Gestione crediti’).
Il modello F24 relativo alla gestione Paghe (tipo procedura ‘PG’) può essere invece generato tramite la normale procedura ‘Stampa Modello F24’, disponibile sul menù Amministrazione del Personale.

Gennaio 2020
(acred744)
ARCHIVIAZIONE F24 ENTRATEL

Con il presente aggiornamento, sulle procedure ‘Stampa Modello F24’ del menù Amministrazione del Personale e ‘Stampa Modello F24 per Autoliquidazione’ del menù Autoliquidazione Inail, è stata predisposta l’archiviazione automatica del modello F24 in formato Entratel. Precisiamo che, utilizzando tale archiviazione, il file telematico viene automaticamente suddiviso ed archiviato per ditta, unitamente ai corrispondenti modelli F24 in formato PDF.

Nel caso in cui si intenda archiviare i modelli F24 in formato Entratel, sulle procedure sopra indicate è sufficiente barrare la casella ‘Archivia anche i files in formato Entratel’, predisposta nel campo Opzioni di Archiviazione. In tal modo, i files in formato Entratel vengono automaticamente suddivisi ed archiviati per ditta, secondo lo stesso criterio già previsto per i corrispondenti modelli in formato PDF (questi ultimi continuano ad essere archiviati come in precedenza).
Precisiamo che, nelle opzioni di archiviazione, è stato aggiunto anche il campo ‘Soggetto autorizzato’: in generale, tale campo non deve essere compilato (occorre compilarlo soltanto se si vuole archiviare i modelli in corrispondenza di un soggetto autorizzato diverso da quello che effettua l’invio).

Ricordiamo che l’archiviazione dei modelli F24 è disponibile con il servizio di Archiviazione Documentale.
Precisiamo, infine, che i modelli F24 in formato Entratel, una volta suddivisi ed archiviati per ditta, devono altrettanto essere inviati separatamente per ciascuna ditta. L’archiviazione dei files in formato Entratel non deve quindi essere effettuata se si intende generare ed inviare un unico file “massivo”, relativo ad un certo numero di aziende.

Gennaio 2020
(acred743)
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI

Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote’ (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso’), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2020, corrispondente allo 0,05%.

A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente nella stessa sezione (riportato sul primo rigo), liberando così un rigo che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2020.
Gli ultimi due righi della tabella ‘Interessi’ devono quindi risultare così compilati:

  • quarto rigo: Aliquota ‘0,80’  – Data Iniziale ’01.01.2019’ – Data Finale ’31.12.2019’
  • quinto rigo: Aliquota ‘0,05’  – Data Iniziale ’01.01.2020’ – Data Finale ’31.12.2050’

La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall’Utente.

Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.

Gennaio 2020
(acred739)
MODELLO F24 – INVIO ENTRATEL

Come anticipato negli aggiornamenti di novembre e dicembre 2019 (Acred736 / Acred738), il Dl 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, ha introdotto l'obbligo di inviare tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline) i modelli F24 che presentano crediti relativi al sostituto d'imposta. Risultavano tuttavia necessarie indicazioni più specifiche, da parte dell'Agenzia, in merito ai criteri di applicazione del nuovo obbligo.

Con la risoluzione n. 110 del 31/12/2019, l'Agenzia delle Entrate ha elencato i tributi soggetti all'obbligo di invio tramite Entratel / Fisconline, confermando che vi rientrano tutti i crediti inerenti alla gestione del sostituto d'imposta (bonus fiscale, crediti da 730, crediti da conguaglio di fine anno o fine rapporto, eccedenze di versamento).

Considerando che i crediti in questione (in particolare il bonus fiscale) sono presenti sulla quasi totalità dei modelli F24 relativi ai sostituti d'imposta, consigliamo di impostare preventivamente il formato Entratel in tutti i casi in cui veniva prodotto, fino ad oggi, il formato CBI (banche). Ricordiamo che tale variazione può essere effettuata a livello di ditta: sul servizio Ditta – Azienda, nella sezione Versamento F24, impostare l'opzione ‘Telematico Ministeriale Entratel' (in luogo di ‘Telematico Banche') nel campo Tipo di Versamento.

Con il presente aggiornamento, viene comunque introdotto un controllo automatico al momento della generazione del modello F24: con effetto dalla scadenza del 16/01/2020, in presenza di crediti relativi al sostituto d'imposta, se risulta impostato il formato CBI (banche) viene prodotto automaticamente il formato Entratel.
Ricordiamo che un controllo analogo veniva già effettuato in presenza di modelli F24 con totale da versare uguale a zero (aggiornamenti di giugno 2017 Acred655 e luglio 2018 Acred694).
Precisiamo che i controlli di cui sopra vengono adesso effettuati su ogni singolo modello F24 relativo alla gestione Paghe. Di conseguenza, se per un sostituto risulta impostato il formato CBI (banche), è possibile che vengano prodotti alcuni modelli in formato CBI ed altri in formato Entratel, in base alla presenza di crediti fiscali e alla condizione di totale a zero. Come già detto, nei casi in cui veniva prodotto il formato CBI, risulta consigliabile impostare preventivamente il formato Entratel (se si intende ottenere sempre lo stesso formato del file da inviare).

Ricordiamo che è anche possibile generare il file Entratel nella modalità prevista per l'invio in autonomia da parte del sostituto, ovviamente a condizione che quest'ultimo sia abilitato ad Entratel o Fisconline. A tale scopo, il file deve essere generato dal servizio Tributi per Scadenza, barrando la casella “invio per conto proprio” al momento della chiusura della scadenza (occorre annullare il campo relativo al “mittente”). Come già anticipato, con i prossimi aggiornamenti rilasceremo la possibilità di generare il file Entratel nella modalità “invio per conto proprio” tramite la normale procedura di stampa e invio telematico del modello F24 disponibile sul menù Amministrazione del Personale.
Naturalmente, l'obbligo di invio tramite Entratel o Fisconline riguarda anche quei sostituti che, attualmente, non hanno l'abilitazione a tali servizi: i sostituti in questione dovranno necessariamente avvalersi di un intermediario, per inviare i modelli F24 che presentano crediti fiscali.

Dicembre 2019
(acred738)
MODELLO F24 – CREDITI DA 730

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta una modifica in merito alla compensazione dei crediti da 730: a partire dalla scadenza del 16/01/2020, gli eventuali crediti residui da 730 vengono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito (relativo sia alla gestione Paghe che ad altre gestioni).
Il suddetto criterio di priorità sarà mantenuto anche per la compensazione dei crediti derivanti dal 730/2020.

Precisiamo che la compensazione dei crediti da 730 avviene esclusivamente sui modelli F24 relativi alla gestione Paghe (tipo procedura ‘PG' sull'Archivio Tributi), a meno che gli stessi crediti siano stati dichiarati “disponibili” anche per altre gestioni (finestra ‘Gestione crediti' sul servizio ‘Tributi per scadenza').

Dicembre 2019
(acred738)
MODELLO F24 – INVIO ENTRATEL

A seguito della conversione in legge del Dl 124/2019, risulta confermato l'obbligo di inviare i modelli F24 tramite i servizi Entratel o Fisconline, in presenza di crediti relativi al sostituto d'imposta.
Ad oggi, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun chiarimento in merito ai criteri di applicazione del suddetto obbligo (in particolare, definendo quali sono i codici tributo interessati).

Come anticipato nell'aggiornamento di novembre 2019 Acred736, da parte nostra riteniamo opportuno attendere le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, a seguito delle quali sarà possibile attivare un controllo automatico dei tributi a credito e “forzare” così la generazione del file in formato Entratel. A tale proposito, ricordiamo che è possibile generare il formato Entratel (per l'invio da parte dell'intermediario) nei casi in cui, attualmente, viene prodotto il formato CBI: a livello di azienda, è sufficiente intervenire sul servizio Ditta – Azienda, sezione Versamento F24, campo Tipo di Versamento, selezionando l'opzione ‘Telematico Ministeriale Entratel' in luogo di ‘Telematico Banche'.

Ricordiamo che è anche possibile generare il file Entratel nella modalità che consente l'invio in autonomia da parte dell'azienda (ovviamente, a condizione che sia abilitata ad Entratel o Fisconline): in questo caso, il file deve essere generato dal servizio Tributi per Scadenza, barrando la casella “invio per conto proprio” al momento della chiusura della scadenza (occorre annullare il campo relativo al “mittente”). A tale proposito anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, prevederemo la possibilità di generare il file Entratel nella modalità “invio per conto proprio” anche tramite la normale procedura di stampa e invio telematico del modello F24.

Dicembre 2019
(acred738)
COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO

Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltreal credito Irpef, viene riportato anche l'eventuale credito dell'imposta sostitutiva sulle somme detassate.
Come negli anni precedenti, i suddetti crediti vengono compensati fino a “capienza” delle ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza (tuttavia non esiste l'obbligo di riportare i crediti sullo stesso modello F24 sul quale sono indicate le ritenute a debito). Nell'anno successivo, gli eventuali crediti residui possono essere compensati con qualsiasi somma a debito: a tale scopo, i crediti residui vengono automaticamente riportati sul codice tributo 6781, a partire dalla prima scadenza dell'anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all'anno precedente. Le condizioni alle quali i crediti residui vengono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sono indicate dettagliatamente negli aggiornamenti di dicembre 2015 Acred592 e gennaio 2016 Acred593.

Ricordiamo, inoltre, che gli eventuali crediti residui derivanti dai rimborsi del 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797) non vengono riportati sul codice tributo 6781, neppure nel caso in cui la compensazione avvenga nell'anno successivo (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707). Per i crediti da 730, la limitazione relativa alla capienza delle ritenute viene applicata automaticamente al momento dell'elaborazione delle buste paga (procedura Elaborazione Mensile Ditte): di conseguenza, l'importo rimborsato non supera mai il valore delle ritenute fiscali operate nel mese.
Tuttavia è possibile, per diversi motivi, che una parte dei suddetti crediti non venga compensata immediatamente sul modello F24: in tal caso, la compensazione avverrà alla successiva scadenza, in alcuni casi arrivando fino all'anno successivo. Se si presenta tale eventualità, nelle scadenze successive al 31/12/2018 il credito da 730 sarà compensato mantenendo il codice tributo originario (1631 / 3796 / 3797), anziché essere portato sul codice tributo 6781.

Come indicato al paragrafo Crediti da 730, a partire dalla scadenza del 16/01/2020, gli eventuali crediti residui da 730 vengono compensati con maggiore priorità rispetto a qualsiasi altro tributo a credito (per quanto riguarda i modelli F24 relativi alla gestione Paghe).

Come negli anni precedenti, i crediti derivanti dal bonus fiscale (codice tributo 1655) e dall'ulteriore detrazione per famiglie numerose (codice tributo 1632) vengono compensati su F24 con qualsiasi somma a debito. I codici tributo in questione, inoltre, restano invariati anche quando la compensazione avviene nell'anno successivo.

Novembre 2019
(acred736)
MODELLO F24 – INVIO TRAMITE ENTRATEL

Come riportato da diverse pubblicazioni, l'art. 3, comma 2, lettera B del Dl 124/2019, ha esteso l'obbligo di invio tramite Entratel anche ai modelli F24 che presentano crediti relativi al sostituto d'imposta.
Ad oggi, l'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun chiarimento a tale riguardo, in particolare per quanto concerne la decorrenza del nuovo obbligo e l'elenco dei tributi interessati (questo genere di indicazioni fu fornito in occasione del precedente obbligo relativo ad altri tipi di credito, attraverso la risoluzione 67/E del 9/06/2017).
Secondo il parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, il suddetto obbligo riguarderebbe tutti i crediti gestiti dai sostituti d'imposta, compresi quelli derivanti dal bonus fiscale e dai rimborsi del 730. Di conseguenza, rientrerebbe in tale obbligo la quasi totalità dei modelli F24 prodotti per conto dei datori di lavoro.

In assenza di indicazioni ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, riteniamo che sia controproducente, per il momento, prevedere dei controlli bloccanti sulle procedure di generazione dei modelli F24, generando automaticamente il formato Entratel in luogo del formato CBI (quest'ultimo corrisponde al formato per l'invio tramite servizi bancari).
Rimane ovviamente possibile, per gli Utenti, scegliere di generare il formato Entratel nei casi in cui, attualmente, producono il formato CBI: a livello di azienda, è sufficiente intervenire sul servizio Ditta – Azienda, sezione Versamento F24, campo Tipo di Versamento, selezionando l'opzione ‘Telematico Ministeriale Entratel' in luogo di ‘Telematico Banche'.
Il problema si presenta, semmai, per le aziende che effettuano autonomamente l'invio del modello F24 e che, nella grande maggioranza dei casi, utilizzano i servizi bancari anziché il servizio Fisconline.
Per quanto riguarda i files telematici prodotti dagli Utenti, se il suddetto obbligo risultasse confermato, da parte nostra potremmo predisporre i controlli e generare automaticamente il formato Entratel in presenza dei crediti interessati.

Gennaio 2019
(acred710)
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI

Sul servizio ‘Ravvedimento Operoso – Aliquote' (menù ‘Tributi – Attivazione ravvedimento operoso'), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2019, corrispondente allo 0,80%.

A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente nella stessa sezione (riportato sul primo rigo), liberando così un rigo che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2019.
Gli ultimi due righi della tabella ‘Interessi' devono quindi risultare così compilati:

  • quarto rigo: Aliquota ‘0,30'  – Data Iniziale '01.01.2018' – Data Finale '31.12.2018'
  • quinto rigo: Aliquota ‘0,80'  – Data Iniziale '01.01.2019' – Data Finale '31.12.2050'

La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall'Utente.

Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.

Dicembre 2018
(acred707)
COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO

Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l'eventuale credito di imposta sostitutiva sulle somme detassate.

Ricordiamo, inoltre, che i suddetti crediti vengono compensati fino a “capienza” delle ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza (senza tuttavia l'obbligo di riportare i crediti sullo stesso modello F24 sul quale sono indicate le ritenute a debito). Nell'anno di competenza successivo, gli eventuali crediti residui possono essere compensati con qualsiasi somma a debito: a tale scopo, i crediti residui vengono automaticamente riportati sul codice tributo 6781, a partire dalla prima scadenza dell'anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all'anno precedente. Le condizioni alle quali i crediti residui vengono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sono indicate dettagliatamente negli aggiornamenti di dicembre 2015 Acred592 e gennaio 2016 Acred593.

Sulla base delle anticipazioni relative al modello 770/2019, gli eventuali crediti derivanti dai rimborsi da 730 (tributi 1631 / 3796 / 3797), se compensati nell'anno successivo, non vengono più riportati sul codice tributo 6781.
Precisiamo che i rimborsi da 730 NON superano mai l'importo delle ritenute fiscali operate nello stesso mese: tale limitazione viene applicata automaticamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Tuttavia è possibile, per diversi motivi, che una parte dei suddetti crediti non venga compensata immediatamente sul modello F24: in tal caso, la compensazione avverrà alla successiva scadenza, in alcuni casi arrivando fino all'anno successivo. Se si presenta tale eventualità, nelle scadenze successive al 31/12/2018 il credito da 730 sarà compensato mantenendo il codice tributo originario (1631 / 3796 / 3797), anziché essere portato sul codice tributo 6781.
La suddetta modifica si è resa necessaria in quanto, a partire dal modello 770/2019, sul rigo SX4 non si dovrà più considerare l'eventuale credito residuo da 730 (risultante dal rigo SX2); di conseguenza, il credito residuo da 730 non potrà essere incluso nel rigo SX32: quest'ultimo rigo corrisponde al credito compensabile sul tributo 6781.

Come negli anni precedenti, i crediti derivanti dal bonus fiscale (codice tributo 1655) e dall'ulteriore detrazione per famiglie numerose (codice tributo 1632) possono essere compensati con qualsiasi somma a debito, sul modello F24. I codici tributo in questione, inoltre, restano invariati anche quando vengono compensati con le ritenute fiscali (o con altre somme a debito) relative all'anno di competenza successivo.

Settembre 2018
(acred703)
ARCHIVIO TRIBUTI – NUOVO SERVIZIO

Con il presente aggiornamento, viene rilasciato un nuovo servizio che consente di ricercare, a scopo di controllo, i tributi versati o compensati tramite il modello F24, relativamente ad una singola ditta.

Il nuovo servizio ‘Ricerca tributi per ditta' si trova sul menù dell'Archivio Tributi.
Sul servizio, occorre innanzitutto selezionare la ditta interessata (‘Soggetto') e la ‘Procedura' da considerare (ad esempio: ‘Paghe – Elaborazione Mensile' oppure ‘Inail – Autoliquidazione').
I tributi possono essere ricercati in base ad un periodo di Competenza oppure di Scadenza, delimitato dalle date di inizio e fine periodo: tali date sono automaticamente impostate all'inizio dell'anno precedente ed alla fine dell'anno corrente, ma possono essere modificate per selezionare soltanto i tributi che si desidera considerare.
E' anche possibile selezionare una singola sezione del modello F24 (esempio: Erario / Inps / Regioni / ecc.) ed eventualmente un singolo tributo (se indicato, il codice deve corrispondere a quello effettivamente riportato su F24).

Barrando la casella ‘Visualizza Totali', è possibile richiedere l'indicazione dei soli totali di ciascun tributo, anziché l'elenco di tutte le occorrenze comprese nel periodo selezionato. Precisiamo che i totali vengono calcolati mantenendo separati gli importi a debito da quelli a credito (se presenti entrambi sullo stesso tributo).
E' anche possibile indicare il numero di righe da riportare su ogni videata (“pagina”).

Una volta impostati o modificati i suddetti parametri, occorre cliccare su ‘Ricerca' per ottenere l'elenco dei tributi. Tramite i pulsanti ‘Pagina successiva' e ‘Pagina iniziale' è possibile spostarsi tra le videate dell'elenco prodotto.
Per ogni tributo, vengono riportati i dati identificativi (quadro / tributo / regione / ente / posizione), le data di competenza e di scadenza, la data di versamento (se presente) ed infine l'importo effettivamente versato o compensato sul modello F24 (gli importi a credito sono indicati con segno negativo). Relativamente alla data di versamento, ricordiamo che può essere indicata al momento della generazione del modello F24 oppure inserita successivamente sui servizi dell'Archivio Tributi.
Nel caso in cui sia richiesta la visualizzazione dei soli totali di ciascun tributo, non vengono compilate le colonne relative alle date di competenza, scadenza e versamento.

A nostro avviso, il nuovo servizio consente di effettuare più agevolmente eventuali controlli in merito ai tributi versati o compensati: in particolare, per ricercare i tributi presenti sui quadri ST / SV / SX del modello 770 occorre indicare l'anno di competenza (eventualmente comprendendo anche il mese di gennaio dell'anno successivo, se interessato dal conguaglio fiscale dell'anno di competenza) e selezionare le sezioni Erario / Regioni / Enti Locali.

Luglio 2018
(acred694)
MODELLO F24 – FORMATO ENTRATEL

Come indicato nell'aggiornamento di giugno 2017 Acred655, per i modelli F24 che presentano un totale uguale a zero oppure che riportano crediti fiscali diversi da quelli relativi al sostituto d'imposta, se è richiesto il formato CBI (banche), viene automaticamente “forzato” il formato Entratel, in quanto risulta obbligatorio in presenza delle suddette condizioni (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E del 09/06/2017).
Prima del presente aggiornamento, il formato Entratel veniva “forzato” per i singoli modelli F24 che presentavano le condizioni sopra descritte (modello a zero e/o presenza di crediti fiscali non relativi al sostituto d'imposta), mentre eventuali modelli successivi continuavano ad essere prodotti nel formato CBI.

A seguito del presente aggiornamento, in presenza delle condizioni sopra descritte, il formato Entratel viene invece “forzato” su TUTTI i modelli F24 relativi ad uno stesso soggetto (limitatamente alla singola scadenza trattata).
Il suddetto automatismo è previsto sulla procedura ‘Stampa Modello F24' disponibile sul menù Amministrazione del Personale, sul servizio ‘Tributi per Scadenza' e sulle procedure del menù Archivio Tributi.
Ricordiamo che, sulla gestione delle stampe, i files in formato Entratel sono identificati dal prefisso ‘TEL-', mentre quelli in formato banche riportano il prefisso ‘CBI-‘.

Giugno 2018
(acred691)
CREDITO DA ANTICIPO TASSAZIONE TFR

E' stato modificato il criterio di compensazione dell'eventuale credito residuo da anticipo di tassazione sul Tfr (versato negli anni 1997 / 1998), per la parte spettante a seguito di erogazione del Tfr. La modifica si è resa necessaria per rendere tale compensazione compatibile rispetto a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali relative al rigo SX37 del modello 770 (vedere aggiornamento Acred690 del 12/06/2018).

A partire dall'elaborazione del mese di giugno, in presenza del suddetto credito residuo ed in caso di erogazione del Tfr, il credito spettante (“maturato”) viene portato in compensazione sul modello F24 utilizzando il codice tributo ‘1250'.
Ricordiamo che il credito residuo da anticipo di tassazione sul Tfr, insieme all'eventuale credito “maturato”, è gestito sul servizio Cedolini – Residui Ditta. Ricordiamo, inoltre, che lo stesso credito viene utilizzato, sempre attraverso il tributo ‘1250', per compensare l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr.

Giugno 2018
(acred691)
ARCHIVIAZIONE MODELLI F24 RAVVEDIMENTO

Ricordiamo che l'archiviazione automatica dei modelli F24 può essere effettuata dalla procedura ‘Stampa Modello F24', disponibile sul menù Amministrazione del Personale e sul menù Autoliquidazione Inail (tale funzionalità è disponibile per gli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale).

Con il presente aggiornamento, sul menù Archivio Tributi è stata aggiunta la nuova procedura ‘F24: archiviazione modelli', che consente di archiviare tutte le tipologie di modelli F24 previste sulle procedure dell'Archivio Tributi, compresi quelli relativi al Ravvedimento (per gli Utenti abilitati al servizio del Ravvedimento Operoso).
Precisiamo che, per archiviare i modelli relativi al Ravvedimento, occorre selezionare il tipo procedura ‘RV'.

Gennaio 2018
(acred677)
RAVVEDIMENTO OPEROSO – INTERESSI

Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.

Segnaliamo che, sul servizio ‘Ravvedimento operoso: aliquote' (ramo ‘Tributi', menù ‘Attivazione ravvedimento operoso'), occorre inserire il tasso da applicare a partire dal 01/01/2018, corrispondente allo 0,30%.
A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente nella stessa sezione, liberando così un rigo che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2018.
Gli ultimi due righi della tabella ‘Interessi' devono quindi risultare così compilati:

  • quarto rigo: Aliquota ‘0,10'  – Data Iniziale '01.01.2017' – Data Finale '31.12.2017'
  • quinto rigo: Aliquota ‘0,30'  – Data Iniziale '01.01.2018' – Data Finale '31.12.2050'

La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri “criteri” definiti dall'Utente.

Dicembre 2017
(acred674)
COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO

Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Sul codice tributo 1627, oltre al credito Irpef, viene riportato anche l'eventuale credito di imposta sostitutiva sulle somme detassate.

Ricordiamo, inoltre, che i suddetti crediti vengono compensati fino a “capienza” delle ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza (senza tuttavia l'obbligo di riportare i crediti sullo stesso modello F24 sul quale sono indicate le ritenute a debito). Nell'anno di competenza successivo, gli eventuali crediti residui possono essere compensati con qualsiasi somma a debito: a tale scopo, i crediti residui vengono automaticamente riportati sul codice tributo 6781, a partire dalla prima scadenza dell'anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all'anno precedente. Le condizioni alle quali i crediti residui vengono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sono indicate dettagliatamente negli aggiornamenti di dicembre 2015 Acred592 e gennaio 2016 Acred593.

Ricordiamo, infine, che anche gli eventuali crediti residui derivanti dal conguaglio del modello 730/4 sono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sempre a partire dalla prima scadenza dell'anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all'anno precedente.

Come negli anni precedenti, i crediti derivanti dal bonus fiscale (codice tributo 1655) e dall'ulteriore detrazione per famiglie numerose (codice tributo 1632) possono essere compensati con qualsiasi somma a debito, sul modello F24. I codici tributo in questione, inoltre, restano invariati anche quando vengono compensati con le ritenute fiscali (o con altre somme a debito) relative all'anno di competenza successivo.

Novembre 2017
(acred671)
ARCHIVIAZIONE MODELLO F24

L'archiviazione automatica dei modelli F24 può essere effettuata anche dalla procedura ‘Stampa Modello F24', disponibile sul menù Amministrazione del Personale e sul menù Autoliquidazione Inail.
Precisiamo che tale funzionalità è utilizzabile solo se si è abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.

Sulla procedura ‘Stampa Modello F24', per ottenere l'archiviazione automatica, è sufficiente selezionare l'Archivio Digitale sul quale devono essere archiviati i modelli prodotti (si tratta dell'archivio collegato al Soggetto Autorizzato, sul servizio ‘Amministratore – Autorizzazioni LUL e Uniemens'): in tal modo, i modelli F24 vengono suddivisi per ditta e archiviati in formato PDF. Se non si vogliono archiviare i modelli, è sufficiente non indicare l'Archivio Digitale.
E' opportuno effettuare l'archiviazione soltanto quando la scadenza del modello F24 viene chiusa in modalità ‘Definitiva'. Nel caso in cui l'operazione di archiviazione dovesse essere ripetuta (ad esempio a causa di una modifica negli importi da versare), è possibile richiedere l'annullamento dei modelli precedentemente archiviati, selezionando l'apposita opzione nel campo ‘Opzioni archiviazione'. Se l'opzione di annullamento non viene selezionata, i nuovi modelli vengono archiviati in aggiunta a quelli precedenti (rimane comunque possibile annullarli, tramite i servizi di Archiviazione Documentale).

Ricordiamo che i modelli F24 archiviati possono essere resi automaticamente disponibili per gli Utenti esterni (come già previsto per altri modelli). A tale scopo, sul servizio TabelleTipi di Documenti del menù Archiviazione Documentale, occorre selezionare il tipo documento “Modello F24” e abilitare le opzioni “Soggetto ad essere utilizzato sul servizio facilitato”, “Tipo documento facilitato utilizzabile anche dagli esterni” e “Solo in visualizzazione”.

Giugno 2017
(acred655)
MODELLO F24 – FORMATO ENTRATEL

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68 del 09/06/2017, ha precisato le modalità di applicazione delle nuove regole previste dal Decreto Legge 50/2017. In particolare, sono stati elencati i codici tributo a credito che comportano l'obbligo di trasmettere il modello F24 tramite Entratel / Fisconline.

Nel testo della risoluzione è indicato chiaramente che i tributi a credito relativi al bonus fiscale L. 190/2014 (1655) ed ai rimborsi da 730 (1631 / 3796 / 3797) sono esclusi dal suddetto obbligo.
Inoltre, considerando gli elenchi allegati alla risoluzione, risulterebbero esclusi dallo stesso obbligo anche i tributi a credito relativi al conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto (1627 / 1632 / 1669 / 1671) e perfino il tributo relativo al credito residuo risultante dal modello 770 (6781 per i redditi da lavoro dipendente).

Sulla base di quanto indicato nella risoluzione, tutti i codici tributo di seguito elencati risultano esclusi dall'obbligo di invio tramite Entratel / Fisconline:
1250 / 1627 / 1628 / 1629 / 1631 / 1632 / 1633 / 1634 / 1655 / 1669 / 1671 / 1678 / 3796 / 3797 / 6781 / 6782 / 6783
Precisiamo che si tratta di tributi inerenti al sostituto d'imposta, relativi ai redditi da lavoro dipendente, redditi da lavoro autonomo e redditi di capitale.

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la generazione automatica del formato Entratel, nel caso in cui risulti attribuito il formato banche (CBI) e siano presenti crediti di natura fiscale diversi da quelli sopra elencati. Il suddetto automatismo è previsto sulla procedura ‘Stampa Modello F24' presente sul menù Amministrazione del Personale, sul servizio ‘Tributi per Scadenza' e sulle procedure del menù Archivio Tributi.

Sempre con il presente aggiornamento, è stata resa disponibile la generazione automatica del formato Entratel anche per i modelli F24 con saldo finale a zero, in presenza del formato banche (CBI). Anche in questo caso, l'automatismo è previsto sulla procedura ‘Stampa Modello F24' disponibile sul menù Amministrazione del Personale, sul servizio ‘Tributi per Scadenza' e sulle procedure del menù Archivio Tributi.

Ovviamente, rimane possibile attribuire espressamente il formato Entratel: sugli applicativi Paghe, tale formato può essere impostato nel campo Tipo di Versamento, sul servizio Ditta – Azienda (sezione ‘Versamento F24').

Ricordiamo che, sulla gestione delle stampe, i files in formato Entratel sono identificati dal prefisso ‘TEL-', mentre quelli in formato banche riportano il prefisso ‘CBI-‘.

Giugno 2017
(acred655)
MODELLO F24 – TRIBUTO ‘1655'

Come anticipato nell'aggiornamento Acred652 del 13/06/2017, in presenza sia dell'erogazione che del recupero del bonus L. 190/2014 nello stesso mese di competenza, sul modello F24 si rende necessario compilare due righi distinti, riportando il tributo 1655 con l'importo a debito (corrispondente al bonus recuperato) separatamente da quello a credito (corrispondente al bonus erogato). Nonostante tale criterio di compilazione, in relazione al tributo 1655, non sia mai stato indicato in una disposizione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, è stato recentemente confermato da quest'ultima ad Assosoftware, tramite una risposta protocollata.

Di conseguenza, con il presente aggiornamento è stata modificata la gestione del tributo 1655 in presenza, nello stesso mese di competenza, sia di un importo a debito che di un importo a credito.
La suddetta modifica ha effetto a partire dall'elaborazione del mese di giugno 2017: il bonus erogato nel mese di giugno (e nei mesi successivi), viene quindi tenuto separato dal bonus recuperato negli stessi mesi.
Tramite le procedure di elaborazione e stampa mensile, il bonus a credito continua ad essere riportato sull'Archivio Tributi utilizzando il codice ‘1655' (come in precedenza), mentre il bonus a debito viene riportato sul codice ‘1655 DC' (la sigla ‘DC' è puramente convenzionale e non viene poi riportata sul modello F24).
Sul modello F24, il tributo 1655 a debito viene così riportato su un rigo separato rispetto a quello a credito.

Precisiamo che, in presenza sia di un importo a debito che di un importo a credito su un tributo fiscale, sul modello F24 vengono adesso compilati due righi distinti.

Aprile 2017
(acred646)
MODELLO F24 – D.L. 50/2017

Segnaliamo che l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 del 04/05/2017, ha posticipato al 1 giugno 2017 l'applicazione delle nuove regole previste dal Decreto Legge 50/2017, per quanto riguarda l'obbligo di invio telematico dei modelli F24 tramite i canali Entratel / Fisconline, in caso di compensazione di somme a credito di natura fiscale. Ricordiamo che, tra le somme a credito interessate, figurano anche quelle relative al sostituto d'imposta.

Precisiamo che restano valide le indicazioni operative riportate nell'aggiornamento Acred644 del 27/04/2017, tenendo tuttavia presente che il suddetto obbligo diventa effettivo a partire dalla scadenza del 16/06/2017.

Aprile 2017
(acred644)
MODELLO F24 – D.L. 50/2017

A seguito della pubblicazione del Decreto Legge 50/2017 nella Gazzetta Ufficiale del 24/04/2017, in presenza di un credito di natura fiscale, il modello F24 può essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi forniti dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Tra i crediti interessati, sono compresi quelli derivanti ritenute alla fonte, quindi anche il bonus fiscale gestito tramite il tributo 1655 (a meno di diverse indicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate).
Alla data del presente aggiornamento, non è stata emanata alcuna indicazione a riguardo, da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la suddetta disposizione avrà effetto già dalla prossima scadenza del 16/05/2017.

Ricordiamo che il metodo di presentazione del modello F24 è specificato sul servizio Ditta – Azienda, precisamente nel campo Tipo di Versamento, riportato nella sezione ‘Versamento F24'.
Consigliamo, agli Utenti che utilizzano come tipo di versamento ‘Telematico Banche (home-banking)', di modificare tale impostazione in ‘Telematico Ministeriale (Entratel)' nel caso in cui intendano trasmettere il modello F24 come intermediari, oppure in ‘Conto Proprio (Cartaceo)' nel caso in cui intendano produrre il modello F24 in formato PDF (quindi da stampare e consegnare alla ditta, a condizione che quest'ultima possa inviarlo tramite Fisconline).

Occorre tenere presente che la suddetta disposizione potrebbe anche essere modificata al momento della conversione in legge (prevista entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.). Tuttavia, il D.L. 50/2017 prevede espressamente l'entrata in vigore “il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” (art. 67), quindi è improbabile che un'eventuale modifica venga apportata in tempo utile per la scadenza del 16/05/2017.

Gennaio 2017
(acred632)
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.
Segnaliamo che occorre aggiornare la sezione relativa agli ‘Interessi', sul servizio ‘Ravvedimento operoso: aliquote' (menu ‘Attivazione ravvedimento operoso' del ramo ‘Tributi'), inserendo il tasso da applicare a partire dal 01/01/2017 (0,10%).
A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente nella stessa sezione, liberando così un rigo che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2017.
Gli ultimi due righi della tabella ‘Interessi' devono quindi risultare così compilati:

  • quarto rigo: Aliquota ‘0,20'  – Data Iniziale '01.01.2016' – Data Finale '31.12.2016'
  • quinto rigo: Aliquota ‘0,10'  – Data Iniziale '01.01.2017' – Data Finale '31.12.2050'

La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall'Utente.

Dicembre 2016
(acred629)
COMPENSAZIONE TRIBUTI A CREDITO

Ricordiamo che i crediti derivanti dal conguaglio fiscale vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale).
Ricordiamo inoltre che i suddetti crediti vengono compensati fino a “capienza” delle ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza (senza tuttavia alcun obbligo di riportare i crediti sullo stesso modello F24 sul quale sono indicate le ritenute a debito). Nell'anno di competenza successivo, gli eventuali crediti residui possono essere compensati con qualsiasi somma a debito: a tale scopo, i crediti residui vengono automaticamente “cumulati” sul codice tributo 6781, a partire dalla prima scadenza dell'anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all'anno precedente. Le condizioni alle quali i crediti residui vengono riportati automaticamente sul codice tributo 6781, sono indicate dettagliatamente negli aggiornamenti di dicembre 2015 Acred592 e gennaio 2016 Acred593.

Relativamente all'anno di competenza 2016, anche l'eventuale credito di imposta sostitutiva sulle somme detassate (derivante conguaglio descritto in Conguaglio detassazione L. 208/2015) viene riportato sul codice tributo 1627. Il credito residuo, quindi, sarà riportato automaticamente sul codice tributo 6781 alle condizioni precedentemente descritte.

A partire dall'anno di competenza 2016, gli eventuali crediti residui derivanti dal conguaglio del modello 730/4 saranno riportati automaticamente sul codice tributo 6781: anche in questo caso, l'automatismo è previsto a partire dalla prima scadenza dell'anno successivo nella quale non sono presenti ritenute fiscali a debito relative all'anno precedente.

Ricordiamo, infine, che i crediti derivanti dal bonus fiscale (riportati sul codice tributo 1655) e dall'ulteriore detrazione per famiglie numerose (riportati sul codice tributo 1632) possono essere compensati con qualsiasi tributo a debito. I codici tributo in questione, inoltre, restano invariati anche quando vengono compensati con le ritenute fiscali relative all'anno di competenza successivo (non risulta che debbano essere riportati sul codice tributo 6781).

Novembre 2016
(acred627)
TRIBUTI 1004 / 1013

Con la risoluzione 13/E del 17/03/2016, l'Agenzia delle Entrate ha previsto l'abolizione dei codici tributo 1004 (Irpef a tassazione ordinaria parasubordinati) e 1013 (Irpef da conguaglio anno precedente), a partire dai versamenti effettuati dal 01/01/2017. Entrambi i codici tributo verranno sostituiti dal codice tributo 1001.

Di conseguenza, a partire dall'elaborazione del mese di novembre 2016 (aziende che adottano il criterio di “cassa”) oppure di dicembre 2016 (aziende che adottano il criterio di “competenza”), l'Irpef a tassazione ordinaria trattenuta ai collaboratori viene riportata sul codice tributo 1001, al momento del trasferimento sull'Archivio Tributi.
Sulla nota contabile, le ritenute Irpef relative ai dipendenti continueranno ad essere indicate separatamente da quelle relative ai collaboratori (anche per quanto riguarda le trattenute riportate nella prima pagina). Ovviamente, i tributi indicati sulla prima pagina della nota contabile corrisponderanno a quelli riportati sull'Archivio Tributi.

Con l'elaborazione del mese di gennaio 2017, l'eventuale Irpef a debito derivante dal conguaglio dell'anno precedente sarà riportata sull'Archivio Tributi con il codice tributo 1001 (anziché 1013). Tale tributo, tuttavia, sarà esposto separatamente dal tributo 1001 relativo al mese di gennaio 2017, aggiungendo la sigla ‘AP' sul tributo relativo all'anno precedente. Occorre tenere presente che l'Irpef a debito derivante dal conguaglio dell'anno precedente deve riportare, come periodo di riferimento, il mese ‘12' e l'anno di competenza del conguaglio: anche sul modello F24, quindi, il tributo relativo al conguaglio dell'anno precedente risulterà separato dal tributo relativo al mese di gennaio.

Gennaio 2016
(acred596)
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.

Segnaliamo che occorre aggiornare la sezione relativa agli ‘Interessi', sul servizio ‘Ravvedimento operoso: aliquote' (menu ‘Attivazione ravvedimento operoso' del ramo ‘Tributi'), inserendo il tasso da applicare a partire dal 01/01/2016 (0,20%).
A tale scopo, è necessario annullare il periodo più vecchio presente nella stessa sezione, liberando così un rigo che può essere utilizzato per indicare il tasso valido da gennaio 2016.
Gli ultimi due righi della tabella ‘Interessi' devono quindi risultare così compilati:

  • quarto rigo: Aliquota ‘0,50'  – Data Iniziale ‘01.01.2015' – Data Finale ‘31.12.2015'
  • quinto rigo: Aliquota ‘0,20'  – Data Iniziale ‘01.01.2016' – Data Finale ‘31.12.2050'

La modifica deve essere effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall'Utente.

Gennaio 2016
(acred594)
SEGNALAZIONI

Credito 1012: Nei mesi da gennaio a giugno 2015, l'eventuale credito relativo alla tassazione separata sul Tfr (tributo 1012), non è stato riportato sul codice tributo 1627, come era invece previsto. Ricordiamo che il credito in questione viene generato in situazioni piuttosto rare (in pratica, soltanto al momento della liquidazione del Tfr, nel caso in cui sia stata pagata una tassazione più alta sugli anticipi). Abbiamo quindi predisposto il recupero automatico del suddetto credito: a tale scopo, occorre utilizzare il programma ‘STAXIRP2', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno'). Non occorre impostare le date di inizio e fine periodo: il programma considera automaticamente il periodo da gennaio a giugno 2015. Al primo lancio, inoltre, non devono essere impostate le opzioni relative al trasferimento sull'Archivio Tributi. Nel caso in cui, nel periodo considerato, sia presente almeno un credito relativo alla tassazione separata sul Tfr (rimasto quindi inutilizzato), viene generata la stampa ‘credito1012'; se non è presente alcun credito, la stampa non viene generata. In presenza di un credito, occorre rilanciare il programma ‘STAXIRP2' compilando le opzioni relative al trasferimento del credito sull'Archivio Tributi: in tal modo, il credito viene trasferito sul codice tributo 6781, per essere compensato alla prima scadenza utile dell'anno 2016.

Gennaio 2016
(acred593)
TRIBUTO 6781 – PRECISAZIONE

Riportiamo una precisazione in merito alla compensazione del credito di competenza dell'anno 2015, derivante dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto, che viene compensato sul modello F24 nel corso dell'anno 2016.

In aggiunta a quanto indicato nella documentazione dell'aggiornamento ‘Acred592' del 29/12/15, facciamo presente che, in assenza di ritenute fiscali a debito relative all'anno 2015, il credito derivante dal conguaglio fiscale dell'anno 2015 viene portato in compensazione su F24 con il codice tributo 6781, già a partire dalla scadenza del 16/01/2016. Tale comportamento risulta corretto, in quanto conforme alle disposizioni relative all'utilizzo del tributo 6781.

Dicembre 2015
(acred592)
MODELLO F24 – CONGUAGLIO FISCALE A CREDITO

Come anticipato nell'aggiornamento ‘Acred591' del 22/12/2015, è stato modificato il criterio di compensazione, sul modello F24, dei crediti derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto.

Con il presente aggiornamento, i crediti da conguaglio riportati sui tributi 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale) vengono compensati sul modello F24 secondo i seguenti criteri:

  • con le ritenute fiscali relative allo stesso anno di competenza, fino all'ultima scadenza utile di tali ritenute; in questo caso, il credito compensato viene automaticamente limitato alla “capienza” delle stesse ritenute;
  • con qualsiasi somma a debito relativa all'anno di competenza successivo, a partire dalla prima scadenza utile di tali somme; in questo caso, i crediti vengono automaticamente “cumulati” sul codice tributo 6781.

In pratica, a partire dalla scadenza del 16/01/2016, i crediti derivanti dal conguaglio fiscale effettuato sulle buste paga di un determinato mese vengono compensati soltanto fino a capienza delle ritenute fiscali relative allo stesso mese. I crediti residui sono poi compensati con le ritenute fiscali relative ai mesi successivi, nell'ambito dello stesso anno di competenza. Gli eventuali crediti residui di fine anno, infine, sono compensati con qualsiasi somma a debito (DM10 o altro), ma soltanto a partire dalla prima scadenza relativa alle ritenute fiscali dell'anno successivo; in questo caso, i crediti residui dell'anno precedente vengono automaticamente “cumulati” sul codice tributo 6781.

A titolo di esempio, se un'azienda adotta il criterio di “competenza”, i crediti derivanti dal conguaglio fiscale effettuato sulle buste paga di dicembre 2015 vengono compensati, alla scadenza del 16/01/2016, esclusivamente con le ritenute fiscali relative allo stesso mese di dicembre. Successivamente, a partire dalla scadenza del 16/02/2016, gli eventuali crediti residui di dicembre 2015 vengono compensati con qualsiasi somma a debito; in questo caso, i crediti in questione sono riportati automaticamente sul codice tributo 6781.
Sempre a titolo di esempio, se un'azienda adotta il criterio di “cassa”, i crediti derivanti dal conguaglio fiscale effettuato sulle buste paga di dicembre 2015 vengono compensati alla scadenza del 16/02/2016 (la scadenza del 16/01/2016 interessa invece i tributi derivanti dalle buste paga di novembre 2015). Quindi, a partire dalla scadenza del 16/03/2016, gli eventuali crediti residui relativi all'anno di competenza 2015 vengono compensati con qualsiasi somma a debito, riportandoli automaticamente sul codice tributo 6781.
Ovviamente, anche per l'anno di competenza 2016 viene verificata la capienza delle ritenute relative a ciascun mese, per limitare la compensazione dei crediti derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto.

Precisiamo che la “capienza” delle ritenute fiscali viene determinata senza scalare il credito derivante dall'erogazione del bonus fiscale L. 190/2014, riportato sul codice tributo 1655. Tale criterio deriva dal principio che il tributo 1655 può essere compensato anche con i contributi (DM10 o altro). Di conseguenza, il credito derivante dall'erogazione del bonus fiscale non può avere l'effetto di ridurre la capienza delle ritenute, per quanto riguarda la compensazione dei crediti derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto.

Come sopra precisato, il tributo 6781 viene riportato automaticamente sul modello F24 per compensare i crediti residui di fine anno, a partire dalla prima scadenza relativa alle ritenute fiscali dell'anno successivo. Precisiamo che i tributi “originari” relativi ai crediti residui, continuano ad essere gestiti sull'Archivio Tributi: il cambiamento del codice tributo interessa esclusivamente la stampa e l'invio telematico del modello F24. A riguardo, facciamo inoltre presente che sul codice tributo 6781 (indicato nella sezione Erario) sono riportati sia il tributo 1627 (relativo alla stessa sezione Erario), sia i tributi 1669 / 1671 (relativi rispettivamente alle sezioni Regioni e Comuni).

Ricordiamo che i codici tributo 1627 / 1669 / 1671, da utilizzare per compensare i crediti derivanti dal conguaglio fiscale, sono stati istituiti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10/02/15. Nella stessa risoluzione, tuttavia, NON è riportata alcuna indicazione in merito alla necessità di limitare la compensazione dei suddetti crediti rispetto alle ritenute fiscali dello stesso mese o dello stesso anno di competenza. Come già precisato nella documentazione dell'aggiornamento ‘Acred581' (agosto 2015), nella risoluzione 13/E sono indicati esclusivamente i criteri da adottare per compensare i crediti risultanti dal conguaglio del 730. Inoltre, a quanto ci risulta, non esiste alcuna disposizione normativa che imponga di limitare la compensazione dei crediti da conguaglio di fine anno o di fine rapporto rispetto alla capienza delle ritenute: prima dell'istituzione dei nuovi codici tributo, la suddetta limitazione era una semplice conseguenza delle modalità di compensazione previste. Ad oggi, le indicazioni relative ai criteri di compensazione dei tributi 1627 / 1669 / 1671 ci sono pervenute esclusivamente tramite Assosoftware: sarebbe perciò auspicabile che tali indicazioni venissero riportate su una disposizione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

Dicembre 2015
(acred592)
ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE NUMEROSE

Con il presente aggiornamento abbiamo predisposto un'apposita voce per l'erogazione automatica del credito derivante dall'ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli a carico; ricordiamo che tale detrazione viene calcolata al momento del conguaglio fiscale, secondo i criteri indicati nell'aggiornamento ‘Acred591' del 22/12/2015.

In sede di conguaglio, la detrazione viene automaticamente usufruita fino a capienza dell'imposta lorda: la parte eccedente l'imposta lorda può essere erogata a seguito di una specifica richiesta da parte del soggetto interessato. In quest'ultimo caso, occorre inserire la voce 699 ‘Credito famiglie numerose' sulle Voci Fisse o, in alternativa, sulle Variazioni Mensili, selezionandola dall'elenco delle voci disponibili al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente' (non occorre indicare alcun importo). In presenza della voce 699, viene automaticamente erogato il credito corrispondente alla parte di detrazione che non trova capienza sull'imposta lorda.
Il credito generato tramite la voce 699 viene trasferito sul modello F24 (Archivio Tributi) con il codice tributo 1632, per essere compensato alla prima scadenza utile. Sulla nota contabile, il credito in questione viene riportato sulle preesistenti righe relative ai bonus fiscali.

Dicembre 2015
(acred591)
CONGUAGLIO FISCALE

Come negli anni precedenti, il conguaglio fiscale di fine anno (o di fine rapporto) può dare luogo ad un risultato a credito, sia per quanto riguarda l'Irpef che le addizionali regionale e comunale. Ricordiamo che, a partire dall'anno di competenza 2015, il credito derivante dal conguaglio fiscale viene compensato direttamente sul modello F24, tramite i codici tributo 1627 (Irpef) / 1669 (addizionale regionale) / 1671 (addizionale comunale). Ci sono pervenute alcune precisazioni, tramite Assosoftware, in merito alla modalità di compensazione dei suddetti crediti rispetto alle ritenute di competenza dell'anno corrente e/o dell'anno successivo. Tali precisazioni comportano delle modifiche che saranno incluse in un successivo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro la fine di dicembre.

Agosto 2015
(acred581)
MODELLO F24 – ADDIZIONALI A CREDITO DA 730

A partire dalla scadenza del 16/09/2015, è stato migliorato il criterio di utilizzo, sul modello F24, dei crediti da 730 relativi alle addizionali regionale o comunale, in presenza di un numero elevato di tributi regionali o comunali.
Ricordiamo che, a differenza degli anni precedenti, le somme a credito da 730 devono essere compensate direttamente sul modello F24, attraverso appositi codici tributo (aggiornamento di luglio 2015 Acred577). Ricordiamo anche che la generazione automatica delle deleghe di versamento riporta, su ciascun modello, quanti più crediti possibile, al fine di aumentare le possibilità compensazione. Tuttavia, in presenza di un numero elevato di tributi a credito, è possibile che non si riesca a riportare sulla delega tutti i crediti previsti, a causa del numero limitato di righe presenti in ciascuna sezione. In tale situazione, la procedura emette una segnalazione bloccante (‘Delega senza importi') ed occorre intervenire sui servizi dell'Archivio Tributi, per ottenere la compensazione di tutti i crediti disponibili.

Col presente aggiornamento, i crediti di addizionale regionale e comunale vengono distribuiti sui modelli F24 secondo il seguente criterio: su ciascun modello F24 successivo al primo, nelle sezioni relative alle regioni ed ai comuni vengono riportati al massimo due tributi a credito, in modo da lasciare spazio ai corrispondenti tributi a debito che consentano di compensare tali crediti. La limitazione al numero di crediti viene applicata soltanto a partire dal secondo modello, in quanto sul primo modello i crediti possono essere compensati con le somme a debito riportate nella sezione Erario. In presenza di un numero elevato di tributi relativi alle addizionali regionali e comunali, si evita così di incorrere nella segnalazione bloccante sopra descritta e, quindi, di dover intervenire sui servizi dell'Archivio Tributi per compensare tutti i crediti.
Precisiamo che un intervento tramite i servizi dell'Archivio Tributi, potrebbe rimanere comunque necessario in presenza di un numero elevato di crediti in altre sezioni (ad esempio tante causali DM10 a credito, relative a periodi pregressi).

Agosto 2015
(acred581)
MODELLO F24 – CONGUAGLIO FISCALE A CREDITO

Ricordiamo che, a partire dall'anno di competenza 2015, i crediti derivanti dai conguagli fiscali di fine anno o di fine rapporto vengono compensati direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo 1627 (Irpef), 1669 (addizionale regionale), 1671 (addizionale comunale), istituiti con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10/02/15 (aggiornamenti di febbraio 2015 Acred562, marzo 2015 Acred566, luglio 2015 Acred577).
Per quanto riguarda la compensazione dei suddetti tributi, nella risoluzione 13/E (punto “B” a pag. 2) non è riportata alcuna indicazione in merito ad un'eventuale limitazione rispetto alla capienza delle ritenute. Tale limitazione è invece indicata, nella stessa risoluzione, per quanto riguarda la compensazione dei crediti da 730 (punto “A” a pag. 1).
Nelle ultime settimane, tuttavia, ci è giunta notizia di indicazioni (non in forma scritta e comunque senza riferimenti normativi) in merito alla necessità di limitare la compensazione, rispetto alla capienza delle ritenute, anche per quanto riguarda i crediti derivanti dai conguagli di fine anno o di fine rapporto. Da parte nostra, abbiamo effettuato una verifica della normativa esistente e non abbiamo trovato alcuna disposizione che imponga di limitare la compensazione dei crediti derivanti dai conguagli fiscali, rispetto al totale delle ritenute a debito. Ricordiamo che, prima dell'istituzione dei nuovi codici tributo previsti dalla risoluzione 13/E, la suddetta limitazione era una semplice conseguenza delle modalità di compensazione previste, ossia la compensazione diretta del credito rispetto alle ritenute effettuate nel mese corrente o nei mesi successivi. Ricordiamo anche che, a partire 1 gennaio dell'anno successivo, era comunque possibile compensare gli stessi crediti tramite il codice tributo 6781, senza alcuna limitazione rispetto alle ritenute effettuate (il tributo 6781 può essere compensato con qualsiasi somma a debito da versare su F24). Per quanto riguarda i nuovi tributi, eventuali limitazioni in merito alle possibilità di compensazione, per poter essere applicate automaticamente, a nostro avviso dovrebbero essere quantomeno indicate in una disposizione ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.

In attesa di chiarimenti, abbiamo comunque ritenuto opportuno aggiungere un'apposita segnalazione sulla stampa prodotta nella fase di trasferimento dei tributi sul modello F24 (Archivio Tributi).
Ricordiamo che, sulle procedure Elaborazione Mensile Ditte e Stampa Mensile Ditte, abilitando il trasferimento dei tributi tramite l'opzione ‘Trasferimento Tributi su F24', viene generata la stampa ‘tributi.lis', sulla quale è riportato l'elenco completo delle somme trasferite sull'Archivio Tributi. In presenza di crediti derivanti dai conguagli fiscali di fine anno o di fine rapporto (tributi 1627 / 1669 / 1671), se la somma di tali crediti è superiore al totale delle ritenute fiscali a debito (al netto del bonus fiscale e dei rimborsi da 730), in corrispondenza degli stessi crediti viene segnalato che superano la capienza delle ritenute fiscali. A tale proposito, occorre tenere presente che la capienza potrebbe essere comunque rispettata, considerando eventuali ritenute relative al lavoro autonomo, gestite al di fuori della procedura Paghe (anche se versate tramite modelli F24 separati). Nel caso in cui non vi sia capienza rispetto al totale delle ritenute fiscali, se l'Utente ritiene necessario limitare la compensazione, può intervenire sull'Archivio Tributi per sospendere o modificare i crediti derivanti dai conguagli (eventualmente contattando l'assistenza per le indicazioni operative). Se, al contrario, l'Utente non ritiene necessario limitare la compensazione, non deve effettuare alcun intervento sull'Archivio Tributi: in tal modo, i crediti derivanti dai conguagli vengono automaticamente compensati rispetto alle altre somme da versare su F24.
Ovviamente, nel caso in cui vengano emanate disposizioni più precise da parte dell'Agenzia delle Entrate, provvederemo ad adeguare il trattamento automatico dei crediti derivanti dai conguagli fiscali di fine anno o di fine rapporto.

Luglio 2015
(acred577)
MODELLO F24: NUOVI TRIBUTI A CREDITO

Col presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione dei nuovi tributi previsti dalla risoluzione n. 13/E del 10/02/15, relativi alla compensazione dei crediti da 730:

  • tributo 1631 per i saldi a credito di competenza dell'Erario (Irpef e cedolare secca);
  • tributo 3796 per i saldi a credito di competenza delle Regioni (addizionale regionale);
  • tributo 3797 per i saldi a credito di competenza dei Comuni (addizionale comunale).

Come indicato nella risoluzione 13/E, in corrispondenza dei nuovi tributi a credito viene indicato esclusivamente l'anno di competenza (anno 2014 per i crediti derivanti dal modello 730-4/2015). La data di scadenza viene invece impostata secondo il criterio di “cassa” o “competenza” adottato, da ogni azienda, per il versamento dei tributi fiscali.
Al paragrafo Calcolo delle ritenute e dei rimborsi effettivi sono riportate indicazioni più dettagliate in merito alla gestione dei crediti derivanti dal conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dal modello 730-4/2015.

Segnaliamo che è stata predisposta anche la gestione automatica del nuovo tributo 1669, previsto dalla stessa risoluzione 13/E, relativo all'eventuale credito di addizionale regionale risultante dal conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Anche in corrispondenza del tributo 1669 viene indicato l'anno di competenza, coincidente con l'anno corrente (2015).

Segnaliamo che, a partire dall'elaborazione relativa al mese di luglio 2015, tutti i nuovi tributi a credito sono riportati anche nella prima pagina della Nota Contabile, nel caso in cui quest'ultima venga prodotta a livello di ditta.

Marzo 2015
(acred567)
CREDITI FISCALI DA CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE

E' possibile trasferire automaticamente, sul modello F24 (Archivio Tributi), l'eventuale credito residuo derivante dal conguaglio fiscale dell'anno precedente, se elaborato sulle buste paga di gennaio 2015.
A tale scopo, è possibile utilizzare il programma STAXIRP1, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.2 ‘Stampe di fine anno'). Ricordiamo che il programma in questione è stato rilasciato con l'aggiornamento ‘Acred563' del 2/03/15, per la gestione dei crediti residui derivanti dal conguaglio fiscale effettuato nel mese di dicembre. Anche il credito derivante dal conguaglio dell'anno precedente, essendo relativo all'anno 2014 (e risultante dal quadro SX del modello 770/2015) può essere trasferito sul codice tributo 6781.
Per trasferire i crediti derivanti dal conguaglio anno precedente effettuato nel mese di gennaio, occorre barrare la casella ‘Trasferimento su archivio tributi' e compilare i successivi campi ‘Mese scadenza per compensazione' e ‘Anno riferimento' (consigliamo di indicare rispettivamente ‘04/2015' e ‘2014'). Sulla procedura, occorre indicare il mese di gennaio 2015 nei campi Data Iniziale e Data Finale (rispettivamente ‘01/01/2015' e ‘31/01/2015').
Il credito così trasferito, sarà compensato sul modello F24 alla prima scadenza utile. Ovviamente, non occorre trasferire tale credito nel caso in cui sia già stato inserito manualmente sull'Archivio Tributi.

Marzo 2015
(acred566)
ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO

A seguito di quanto indicato nell'aggiornamento ‘Acred562' del 24/02/15, col presente aggiornamento viene rilasciata la gestione del nuovo codice tributo da utilizzare per compensare l'eventuale credito di addizionale comunale, previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10/02/15.

Facciamo presente che, a partire dal mese di marzo, è possibile che venga prodotto un credito dell'addizionale comunale relativa all'anno corrente, a seguito del conguaglio fiscale effettuato in caso di cessazione del rapporto (il credito si può generare a causa del recupero dell'acconto già versato, se l'addizionale non risulta dovuta in sede di conguaglio).
In tale situazione, la procedura Elaborazione Mensile Ditte riporta il valore del credito di addizionale comunale sul nuovo codice tributo 1671, al momento del trasferimento dei tributi sul modello F24 (‘Archivio Tributi').
Ricordiamo che, a seguito delle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate riportate sul forum di Assosoftware, gli importi relativi ai singoli conguagli a credito devono essere indicati sui nuovi codici tributo, senza effettuare alcuna compensazione “interna” rispetto alle ritenute effettuate su altri dipendenti. Come anticipato nell'aggiornamento ‘Acred562', sarebbe opportuno che tale criterio (non indicato nella risoluzione 13/E), venisse confermato in una disposizione ufficiale.

Sul modello F24 (‘Archivio Tributi'), il nuovo tributo 1671 viene riportato con l'indicazione del solo anno di competenza, come previsto dalle disposizioni; la data di scadenza viene impostata come sugli altri tributi fiscali, tenendo quindi conto del criterio di “cassa” o “competenza” adottato per ciascuna azienda.
Sulla nota contabile, nella prima pagina viene riportato il valore dei soli tributi a debito relativi all'addizionale comunale (al momento, il nuovo tributo a credito non viene evidenziato). Sempre sulla nota contabile, sia nella prima che nella seconda pagina, le ritenute di addizionale comunale vengono riportate al netto degli eventuali conguagli a credito.

Febbraio 2015
(acred564)
CREDITI FISCALI RESIDUI ANNO 2014

In aggiunta a quanto indicato nell'aggiornamento ‘Acred563' del 02/03/15, segnaliamo che il programma ‘STATCOM' è stato modificato in modo da trasferire i crediti residui di addizionale regionale e comunale su una data di competenza diversa da quella utilizzata dal programma ‘STAXIRP1' (la data di competenza è puramente convenzionale).
Ricordiamo che entrambi i programmi sono disponibili sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 1.2 ‘Stampe di fine anno' nell'elenco dei programmi disponibili.

Febbraio 2015
(acred563)
CREDITI FISCALI RESIDUI ANNO 2014

Come anticipato nell'aggiornamento ‘Acred562' del 24/02/15, è stato predisposto il trasferimento automatico, sul modello F24 (Archivio Tributi) dei crediti fiscali residui di competenza dell'anno 2014.

Per trasferire i crediti residui dell'anno 2014 sul tributo 6781, è possibile utilizzare il programma STAXIRP1, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.2 ‘Stampe di fine anno').
Ricordiamo che il programma STAXIRP1 è stato rilasciato con l'aggiornamento ‘Acred555' del 21/01/15. Col presente aggiornamento, sullo stesso programma sono state aggiunte le opzioni per il trasferimento sull'Archivio Tributi.
A tale scopo, occorre barrare la casella ‘Trasferimento su archivio tributi' e compilare i successivi campi ‘Mese scadenza per compensazione' e ‘Anno riferimento' (consigliamo di indicare rispettivamente ‘03/2015' e ‘2014').
Ricordiamo che, sulla procedura, occorre indicare il mese di dicembre 2014 nei campi Data Iniziale e Data Finale (rispettivamente ‘01/12/2014' e ‘31/12/2014').
Il credito così trasferito, sarà compensato sul modello F24 alla prima scadenza utile (16/03/2015).

Ricordiamo, inoltre, che è possibile trasferire sull'Archivio Tributi anche gli eventuali crediti residui di addizionale comunale o regionale, utilizzando il programma ‘STATCOM', anche'esso disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.2 ‘Stampe di fine anno').

Febbraio 2015
(acred562)
TRIBUTI FISCALI A CREDITO

Col presente aggiornamento, rilasciamo una prima gestione dei nuovi codici tributo previsti dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 10/02/15. Ricordiamo che i nuovi codici tributo devono essere utilizzati per la compensazione dei crediti derivanti dai conguagli fiscali relativi all'anno 2015, oltre che dei crediti risultanti dal modello 730-4 / 2015.

Dalle precisazioni dell'Agenzia delle Entrate, riportate sul forum di Assosoftware, risulta che gli importi relativi ai singoli conguagli a credito devono essere riportati sul nuovo codice tributo 1627, separandoli dal totale delle ritenute a debito; queste ultime, invece, devono essere indicate sui tributi 1001 (dipendenti) o 1004 (collaboratori), senza effettuare alcuna compensazione “interna” (neppure in caso di capienza rispetto ai crediti). Lo stesso criterio, possibilmente confermato in disposizioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate, sarà quindi applicato a tutti gli altri conguagli a credito (in particolare le addizionali) che possono risultare dalle elaborazioni dei mesi successivi a febbraio.

Col presente aggiornamento, la procedura Elaborazione Mensile Ditte determina l'importo dei tributi 1001 / 1004 / 1627 secondo il criterio sopra descritto, a partire dall'elaborazione del mese di febbraio 2015. A tale proposito, occorre tenere presente che, nel mese di gennaio, non potevano generarsi conguagli a credito relativi all'anno di competenza 2015. Con l'elaborazione del mese di febbraio, invece, un conguaglio fiscale può generare un risultato a credito, per quanto riguarda la tassazione ordinaria relativa ai dipendenti (tributo 1001) o ai collaboratori (tributo 1004).
Per le ditte eventualmente elaborate prima del presente aggiornamento, è possibile effettuare la rielaborazione del mese di febbraio, attraverso la procedura Rielaborazione Ditte, presente sul menu Amministratore Paghe; deve essere selezionata l'opzione ‘S' nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare' ed abilitato il trasferimento dei tributi sul modello F24.

Precisiamo che, sul modello F24 (Archivio Tributi), il nuovo tributo 1627 viene riportato con l'indicazione del solo anno di competenza (come da disposizioni); inoltre, la data di scadenza viene impostata come sugli altri tributi fiscali, tenendo conto del criterio di “cassa” o “competenza” adottato su ciascuna azienda.
Sulla stampa della Nota Contabile, nella prima pagina viene riportato il valore dei tributi 1001 / 1004 / 1627 (quest'ultimo indicato come “credito”) trasferito sull'Archivio Tributi; sempre sulla prima pagina, il valore delle “ritenute” 1001 / 1004 viene invece riportato al netto dei relativi conguagli a credito.

NOTA: Per quanto riguarda i crediti residui di competenza dell'anno 2014, rilasceremo un apposito aggiornamento che consentirà di trasferirli automaticamente sul modello F24 (Archivio Tributi), riportandoli sul codice tributo 6781.

Gennaio 2015
(acred557)
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nella gestione del Ravvedimento Operoso, è stata prevista la possibilità di definire un ulteriore periodo ai fini del calcolo delle sanzioni, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 11/12/2014.
Ricordiamo che la gestione del Ravvedimento Operoso è disponibile per i soli Utenti abilitati.

Per aggiornare il calcolo delle sanzioni, occorre intervenire sul servizio ‘Ravvedimento operoso: aliquote', accessibile dal menu ‘Attivazione ravvedimento operoso' (ramo ‘Tributi').
Su tale servizio, è necessario effettuare le seguenti modifiche nella sezione ‘Sanzioni':

  • modificare il terzo rigo indicando Aliquota ‘3,33' e Numero Giorni ‘90'
  • compilare il quarto rigo indicando Aliquota ‘3,75' e Numero Giorni ‘999'

Tale modifica va effettuata sul Criterio n. 01, corrispondente alla casistica di ravvedimento più utilizzata.
Precisiamo che su altri criteri, eventualmente definiti dall'Utente, è possibile definire percentuali diverse, per gestire le varie casistiche previste dalla nuova normativa.

Con l'occasione, ricordiamo che occorre aggiornare anche la sezione relativa agli ‘Interessi', indicando il tasso da applicare a partire dal 1/01/2015 (0,50%). In questo caso, è necessario annullare il periodo più vecchio presente nella stessa sezione, liberando così un rigo che può essere utilizzato per indicare il tasso valido dal 2015.
Gli ultimi due righi della tabella ‘Interessi' devono quindi risultare così compilati:

  • quarto rigo: Aliquota ‘1,00'  – Data Iniziale '01.01.2014' – Data Finale '31.12.2014'
  • quinto rigo: Aliquota ‘0,50'  – Data Iniziale '01.01.2015' – Data Finale '31.12.2050'

Anche questa modifica va effettuata sul Criterio n. 01 e su eventuali altri criteri definiti dall'Utente.

Gennaio 2015
(acred555)
COMPENSAZIONE CREDITI DA CONGUAGLIO

Sulla base di quanto indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31 del 30/12/14, a decorrere dall'anno 2015, il credito derivante dai conguagli fiscali (oltre che dalle eccedenze di versamento e dai rimborsi del 730) dovrà essere portato in compensazione sul modello F24, utilizzando dei nuovi codici tributo che saranno appositamente istituiti.
Non è più possibile, quindi, compensare il credito in questione andando a ridurre direttamente il versamento delle ritenute relative al mese successivo. Precisiamo che tale criterio riguarda anche l'eventuale credito derivante dal conguaglio di fine anno 2014, che non potrà quindi essere compensato direttamente sul versamento delle ritenute relative al mese di gennaio 2015 (come confermato dalle precisazioni riportate sul forum di Assosoftware).

Col presente aggiornamento, quindi, è stata bloccata la compensazione automatica dell'eventuale credito derivante dal conguaglio di fine anno 2014, rispetto alle ritenute derivanti dall'elaborazione del mese di gennaio 2015.
Non appena l'Agenzia delle Entrate avrà istituito i nuovi codici tributo da utilizzare per la compensazione (oppure avrà confermato l'utilizzo dell'attuale codice tributo 6781), rilasceremo un apposito aggiornamento, che consentirà di trasferire i crediti in questione sul modello F24 (Archivio Tributi).

A scopo di controllo, è possibile ottenere un elenco delle aziende sulle quali risultano presenti dei crediti residui derivanti dall'elaborazione di dicembre 2014. Ricordiamo che tali crediti sono visibili sul servizio ‘Cedolino – Residui Ditta'.
Per produrre l'elenco in questione, è possibile utilizzare il programma STAXIRP1 sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi punto 1.2 ‘Stampe di fine anno'), indicando l'ultimo mese elaborato nei campi Data Iniziale e Data Finale (nel caso di dicembre 2014, indicare rispettivamente ‘01/12/2014' e ‘31/12/2014').

Ottobre 2014
(acred546)
MODELLO F24 – INVIO ENTRATEL

Tramite il servizio ‘Tributi per scadenza' (menu Tributi -> Archivio Tributi), è possibile generare il file telematico Entratel, relativo alla delega F24, con la condizione di prelievo dal conto corrente dell'Intermediario (“servizio di tesoreria”), oppure di invio effettuato da parte del Contribuente (assenza di Intermediario).
Ricordiamo che il file telematico Entratel, generato tramite la procedura ‘Stampa Modello F24' sul menu Amministrazione del Personale, corrisponde alla condizione di invio effettuato da parte dell'Intermediario, con prelievo sul conto corrente del contribuente (quindi senza “servizio di tesoreria” da parte dell'Intermediario).

Se si desidera generare il file telematico Entratel con la condizione di prelievo sul conto corrente dell'Intermediario, sul servizio ‘Tributi per scadenza' occorre selezionare la nuova opzione ‘Telematico Entratel (tesoreria)', nel campo Tipo Pagamento. In questo caso, sul file telematico non sono comunque riportate le coordinate bancarie dell'Intermediario (ci risulta che debbano essere indicate direttamente su Entratel).
Se, diversamente, si desidera generare il file telematico Entratel con la condizione di invio da parte del Contribuente, occorre selezionare l'opzione ‘Telematico Entratel (senza riscossione)' nel campo Tipo Pagamento e barrare la casella ‘Invio per conto proprio' nella sezione ‘F24 Telematico: coordinate bancarie contribuente' (se il codice fiscale del Mittente risulta compilato, occorre annullarlo).
In entrambi i casi, occorre prima confermare la variazione e poi utilizzare il pulsante ‘Stampa e invio telematico'(presente subito prima dell'elenco dei tributi); la stampa della delega ed il corrispondente file da inviare tramite Entratel sono visibili sul servizio di Gestione Stampe (utilizzare il pulsante Gestione).

Ottobre 2014
(acred544)
MODELLO F24 – MODALITA' DI INVIO

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 2 del D.L. 66/2014, a partire dal 1 ottobre 2014 non è più possibile inviare, tramite formato CBI (telematico banche), i modelli di versamento F24 con saldo a zero.
Sulle procedure di stampa ed invio telematico dei modelli F24, gli eventuali modelli da inviare tramite formato CBI che risultassero avere un saldo a zero, vengono riportati su files separati, aventi suffisso ‘ER' (errati). In tal modo, risulta possibile distinguerli dai files che possono essere inviati, sui quali viene invece riportato il suffisso ‘OK'.
Ovviamente, nel caso in cui si ottenga la generazione di files che non è possibile inviare tramite formato CBI, occorrerà modificare la modalità di invio (ad esempio passando al formato Entratel) e rigenerare i modelli F24 interessati. A tale scopo, occorrerà anche “riaprire” le scadenze delle singole aziende per le quali si presenta il problema, impostando la condizione ‘Chiusura scadenza – Provvisoria' sul servizio ‘Tributi per scadenza'.

Settembre 2014
(acred543)
RAVVEDIMENTO OPEROSO – NUOVA OPZIONE

E' stata predisposta una nuova opzione in merito alla gestione del Ravvedimento Operoso.
Sulla finestra ‘Generazione ravvedimento operoso' (servizio Tributi per Scadenza), è disponibile la nuova casella ‘Riporta tributi non fiscali': barrando tale casella, sulla delega relativa al ravvedimento vengono riportati automaticamente anche i tributi di natura non fiscale (Inps, Inail, altri enti). Ovviamente, su tali tributi non viene effettuato alcun calcolo relativo a interessi o sanzioni. Precisiamo che la nuova opzione può essere utilizzata soltanto se NON viene barrata la casella ‘Imposta già versata': tale casella, infatti, sta ad indicare che la delega originaria è già stata versata e, pertanto, sulla delega relativa al ravvedimento devono essere riportati soltanto gli interessi e le sanzioni.
Occorre tenere presente che i crediti eventualmente compensati sulla delega originaria possono essere riportati sulla delega relativa al ravvedimento soltanto se vengono resi nuovamente disponibili (in caso di necessità, contattare l'assistenza).

Ricordiamo che l'utilizzo del ravvedimento operoso richiede un'apposita abilitazione a livello di studio.
Per quanto riguarda le singole scadenze, la generazione del ravvedimento può essere attivata dal servizio Tributi per Scadenza, semplicemente selezionando la scadenza interessata e barrando la casella ‘Applica ravvedimento'.

Aprile 2014
(acred530)
MODELLO F24 – NUOVO FORMATO

Col presente aggiornamento viene rilasciato il nuovo formato di stampa del modello F24, il cui utilizzo diventa obbligatorio a partire dal 1 maggio 2014 (Agenzia delle Entrate – provvedimento direttoriale del 19/06/13).
Il nuovo formato sostituisce il precedente, al momento della stampa del modello F24, senza che sia necessario effettuare alcuna operazione da parte dell'Utente. Precisiamo che il nuovo formato viene utilizzato anche per la stampa di eventuali modelli F24 relativi a periodi pregressi (l'utilizzo del nuovo modello era già consentito a partire dal 1/07/13).
Occorre tenere presente che, rispetto al precedente formato, non è prevista alcuna modifica in merito ai dati riportati in stampa: le differenze riguardano esclusivamente alcuni campi (non gestiti sulla procedura Paghe) nella sezione IMU.

Gennaio 2014
(acred520)
TRIBUTO 1713 A CREDITO

Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un'opzione che consente di indicare, automaticamente, il credito relativo all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, utilizzando il codice tributo ‘6781'.
Ricordiamo che il saldo dell'imposta sostitutiva deve essere versato (se risulta a debito) alla scadenza del 16 febbraio, utilizzando il codice tributo ‘1713'; in caso di saldo a credito, negli anni precedenti è stato utilizzato lo stesso tributo ‘1713', per effettuare la relativa compensazione sul modello F24. A tale riguardo, precisiamo che il codice tributo ‘1713', secondo le tabelle riportate sull'Agenzia delle Entrate, prevede l'indicazione anche dell'importo a credito.
Come indicato nell'aggiornamento ‘Acred518' del 10/01/14, il saldo a credito dell'imposta sostitutiva, a nostro avviso, può essere compensato utilizzando sia il tributo ‘1713' che il tributo ‘6781'. Col presente aggiornamento, abbiamo previsto la possibilità di caricare automaticamente il credito sul tributo ‘6781', come richiesto da alcuni Utenti. Ovviamente, rimane a carico dell'Utente la scelta di utilizzare il tributo ‘1713', piuttosto che il tributo ‘6781'.

Nel caso in cui si intenda caricare automaticamente il saldo a credito sul tributo ‘6781', è sufficiente lanciare la procedura Stampa Mensile Ditte, abilitando nuovamente il trasferimento dei tributi derivanti dall'elaborazione (o rielaborazione) del mese di dicembre 2013, verso l'archivio del modello F24 (‘Archivio Tributi'). Di conseguenza, è necessario che la scadenza del 16/02/2014 non sia stata ancora chiusa in modalità "definitiva".
Per ottenere l'indicazione del tributo ‘6781', in presenza di un importo a credito sul tributo ‘1713', sulla procedura Stampa Mensile Ditte occorre selezionare la nuova opzione ‘Indica credito 1713 su tributo 6781', in corrispondenza del campo ‘Trasferimento tributi su F24'. In tal modo, il tributo ‘1713' sarà utilizzato per indicare soltanto l'eventuale saldo a debito, mentre in caso di saldo a credito sarà sostituito dal tributo ‘6781'.
Precisiamo che occorre impostare correttamente anche le altre opzioni previste in corrispondenza del campo ‘Trasferimento tributi su F24': ‘Trasferisci tributi fiscali e previdenziali obbligatori' (sempre necessaria per trasferire i tributi fiscali) e ‘Trasferisci enti bilaterali ed assistenza sanitaria integrativa'.
Segnaliamo che la nuova opzione è disponibile anche sulle procedure Elaborazione Mensile Ditte e Rielaborazione Ditte.

Maggio 2013
(acred497)
MODELLO F24 – NUOVO FORMATO

Col presente aggiornamento viene rilasciato il nuovo formato di stampa del modello F24, il cui utilizzo diventa obbligatorio a partire dal 1 giugno 2013 (Agenzia delle Entrate - provvedimento del 12/04/12).
Il nuovo formato sostituisce il precedente, al momento della stampa del modello F24, senza che sia necessario effettuare alcuna operazione da parte dell'Utente. Precisiamo che il nuovo formato viene utilizzato anche per la stampa di eventuali modelli F24 relativi a periodi pregressi (l'utilizzo del nuovo modello era consentito a partire dal 18/04/12).
Occorre tenere presente che, rispetto al precedente formato, non è prevista alcuna modifica in merito ai dati riportati in stampa: le differenze riguardano esclusivamente alcune descrizioni prestampate (in particolare la sezione ex-ICI).

Settembre 2012
(acred474)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Segnaliamo che, a partire dal mese di settembre, è possibile indicare un importo negativo sulla voce 77Z, allo scopo di recuperare le ritenute fiscali sospese nei mesi precedenti (aggiornamento Acred469 del 02/07/12).

Luglio 2012
(acred 470)
SOSPENSIONE CONTRIBUTI INPS

Abbiamo modificato il calcolo della voce 89A, da utilizzare per sospendere il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nei casi previsti dalla circolare Inps n. 85 del 15/06/12 (aggiornamento Acred469 del 2/07/12).
Col presente aggiornamento, nelle somme oggetto di sospensione viene incluso anche il contributo del 10% dovuto per gli apprendisti o per altre assunzioni agevolate (voce 532 nel Dettaglio del cedolino).

Luglio 2012
(acred 469)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Sono state predisposte alcune voci che consentono di gestire più agevolmente la sospensione delle trattenute (e dei relativi versamenti) nei casi previsti dal Decreto Ministeriale del 1/06/12 e dal D.L. n. 74 del 6/06/12; per le gestioni di competenza dell'Inps, si fa riferimento alla circolare n. 85 del 15/06/12 e al messaggio n. 10172 del 15/06/12.

Per quanto riguarda la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, è possibile sospendere il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro. Inoltre, risulta possibile sospendere (o meno) la trattenuta dei contributi a carico del dipendente; tuttavia, se si trattengono i contributi a carico del dipendente, occorre necessariamente versarli.
Per sospendere la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58A : sospensione trattenuta e versamento contributi Inps a carico del dipendente;
  • 89A : sospensione versamento contributi Inps a carico del datore di lavoro.

Entrambe le voci sopra elencate (o anche soltanto la 89A) possono essere inserite sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di singolo dipendente (nell'eventualità che il provvedimento non riguardi l'intera azienda). Le voci dovranno poi essere annullate o bloccate tramite una storicizzazione in data 01/09/2012.
La voce 58A viene riportata in busta paga, tra le voci da sommare al netto in busta, con l'indicazione del totale dei contributi Inps a carico del dipendente: in tal modo viene annullato l'effetto economico della trattenuta; precisiamo che, in assenza di diverse indicazioni, i contributi Inps vengono comunque decurtati dall'imponibile fiscale.
La voce 89A, visibile solo nel dettaglio del cedolino, riporta il totale dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, comprendendo anche i contributi di solidarietà e le quote di Tfr da versare al Fondo Tesoreria (equiparate in tal senso ai contributi, secondo quanto stabilito dal messaggio Inps n. 23735 del 1/10/07).
Sulla denuncia UniEmens, le voci 58A e/o 89A vengono totalizzate sul codice di nuova istituzione ‘N962', riportato tra le somme a credito della denuncia aziendale (servizio ‘UniEmens – Aziendale', sezione ‘Altre somme – a Credito'). L'importo da versare tramite modello F24 (causale ‘DM10') risulta, quindi, automaticamente decurtato delle somme oggetto di sospensione; di conseguenza, non occorre sospendere tale tributo.
Segnaliamo che l'Inps ha subordinato la possibilità di usufruire della sospensione dei contributi, all'inoltro di un'apposita domanda (vedere circolare n. 85 del 15/06/12).

Per quanto riguarda la possibilità di sospendere le altre trattenute in busta paga, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58B : sospensione trattenuta contributi altri enti previdenziali a carico del dipendente;
  • 58C : sospensione trattenuta contributi Inps ed altri enti a carico del collaboratore o associato in partecipazione; al momento, non risulta che sia possibile sospendere la trattenuta della quota Inail a carico del collaboratore;
  • 77Z : sospensione trattenute fiscali (sostituto d'imposta), comprendente l'Irpef a tassazione ordinaria e separata, le addizionali regionale e comunale, l'imposta sostitutiva sulle somme detassate, le eventuali ritenute d'acconto.

Precisiamo che tutte le voci sopra elencate possono essere indicate sul servizio Voci Fisse secondo le stesse modalità previste per le voci 58A / 89A (ovviamente a condizione che sussistano le condizioni previste dalla normativa).
Per ottenere la sospensione dei versamenti relativi alle gestioni sopra elencate, occorre intervenire sull'Archivio Tributi, sospendendo i singoli tributi interessati. Ricordiamo che tale operazione può essere effettuata tramite il servizio Tributi per Competenza, una volta che l'azienda risulta elaborata in modo definitivo: per sospendere un tributo occorre annullare la condizione di ‘Definitivo' (e confermare), quindi selezionare il singolo tributo e barrare la casella ‘Tributo sospeso ai fini della scadenza'. I tributi sospesi dovranno poi essere riabilitati, modificando opportunamente la data di scadenza.

Sulla nota contabile, le voci che agiscono sulla denuncia UniEmens (58A / 89A) vengono decurtate dai movimenti contabili relativi ai contributi a carico dipendente e/o a carico azienda. Le altre voci di sospensione, invece, vengono riportate esclusivamente nella parte di ‘Dettaglio', separando le ritenute sospese relative ai dipendenti da quelle relative ai collaboratori; precisiamo che occorre considerare tali somme per effettuare la quadratura del netto in busta.

Precisiamo che, ad oggi (29/06/12), non risulta che siano state determinate le modalità per il successivo versamento (ed eventuale recupero in busta paga) dei tributi sospesi. Occorre tenere presente che, se le trattenute al dipendente dovessero essere recuperate in un'unica soluzione, le buste paga interessate ne risentirebbero pesantemente.

Febbraio 2011
(acred421)
MODELLO F24 – CAUSALE ‘ASSP'

In seguito alla segnalazione di un Utente, abbiamo effettuato una correzione sul programma ‘ENTIBF24' (procedura Stampe Accessorie), per quanto riguarda il trasferimento sull'Archivio Tributi della causale ‘ASSP'.
In seguito all'aggiornamento Acred419 del 26/01/11, la causale in questione veniva trasferita sul modello F24 con l'indicazione del solo periodo di riferimento iniziale ("periodo di riferimento – da mm/aaaa"). A differenza delle altre causali relative agli enti bilaterali o ai fondi di assistenza integrativa, sulla causale ‘ASSP' occorre invece indicare anche il periodo di riferimento finale ("periodo di riferimento – a mm/aaaa").
Relativamente alle aziende per le quali è già stato elaborato il mese di gennaio, segnaliamo che è sufficiente trasferire nuovamente la causale ‘ASSP' sull'Archivio Tributi, utilizzando il programma ‘ENTIB24' secondo la modalità indicata nell'aggiornamento Acred419. Se necessario, il nuovo trasferimento può essere effettuato selezionando i soli contratti interessati (011 / 012).

Gennaio 2011
(acred419)
CONVENZIONI BILATERALI: UNIEMENS – F24

Sulla gestione delle convenzioni tra l'Inps e gli Enti Bilaterali (aggiornamenti Acred412 del 24/09/10 e Acred415 del 25/11/10), sono state aggiunte le nuove codifiche previste nel Documento Tecnico UniEmens versione 1.1.6.
Ricordiamo che i dati in questione sono riportati nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali', sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari' (l'elenco delle codifiche previste è disponibile in corrispondenza del campo Codice).
Ricordiamo che le somme dovute agli Enti Bilaterali o ad altri fondi previsti contrattualmente, devono essere riportate sulla denuncia UniEmens soltanto se il corrispondente versamento avviene tramite il modello F24.

Con il presente aggiornamento, abbiamo automatizzato la compilazione, sulla denuncia UniEmens, dei dati relativi alle Convenzioni Bilaterali, per quanto riguarda le somme relative al mese corrente.
Inoltre, abbiamo predisposto un nuovo programma, sulla procedura Stampe Accessorie, che trasferisce sul modello F24 (Archivio Tributi) tutte le causali relative alle Convenzioni Bilaterali, seguendo lo stesso criterio adottato per la l'indicazione degli stessi dati sulla denuncia UniEmens.
Per ottenere la compilazione delle Convenzioni Bilaterali sulla denuncia UniEmens e sul modello F24, occorre indicare la causale da utilizzare per il versamento in uno dei nuovi campi predisposti sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps': si tratta dei campi ‘Enti Bilaterali' e ‘Cassa Assistenza Integrativa', aggiunti in corrispondenza della nuova sezione ‘Codici DM10 / UniEmens', unitamente al preesistente campo ‘Contributi Associativi'.
Analogamente a quanto previsto per il campo dei contributi associativi, nei nuovi campi occorre indicare il codice causale utilizzato per il versamento dei contributi dovuti all'ente bilaterale e/o alla cassa di assistenza integrativa. I due nuovi campi, tuttavia, devono essere compilati soltanto nel caso in cui il che il versamento avvenga direttamente su F24.
Se, per qualsiasi motivo, l'indicazione dei codici causale sulle posizioni Inps risulta troppo onerosa o insufficiente (ad esempio se vengono utilizzate causali diverse all'interno della stessa posizione Inps), è possibile indicare un codice numerico, corrispondente alle diverse causali, direttamente sulle voci utilizzate per gestire i contributi in oggetto.
In particolare, le voci 78B / 78D / 78T (enti bilaterali) o 57F (cassa assistenza integrativa) possono essere indicate sulle Voci Fisse, a livello di dipendente / ditta / contratto, selezionando uno dei codici causali previsti (sulla voce viene riportato un corrispondente codice numerico). Le voci in questione si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al nuovo punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria'. Non è invece possibile attribuire il codice causale direttamente sulla voce 578.
Precisiamo che il codice causale attribuito sulle voci ha maggiore priorità rispetto al codice indicato sulle posizioni Inps. Ovviamente, se la voce viene impostata a livello di contratto, è possibile differenziarla sulle singole ditte.
Da parte nostra, consigliamo di indicare le causali utilizzate per il versamento tramite il servizio delle posizioni Inps.

Per le aziende sulle quali sono stati indicati i codici causale utilizzati per il versamento, indipendentemente dal metodo utilizzato (posizioni Inps e/o Voci Fisse), al momento dell'elaborazione mensile viene automaticamente compilata la sezione ‘Convenzioni Bilaterali' della denuncia UniEmens, riportando i contributi con l'indicazione del mese corrente.

Per trasferire sul modello F24 (Archivio Tributi) gli stessi contributi trasferiti nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali' della denuncia UniEmens, occorre utilizzare la procedura Stampe Accessorie. Nell'elenco dei programmi è stato aggiunto il nuovo programma ‘ENTIBF24': si trova in coda al punto 1.1 (‘Stampe periodiche') e sostituisce i due programmi già utilizzati per il trasferimento delle somme in questione sul modello F24 (‘CONTRF24' / ‘QUOTEF24').
Il programma ‘ENTIB24' adotta gli stessi criteri utilizzati per la compilazione della sezione ‘Convenzioni Bilaterali': in particolare, considera le sole aziende per le quali è stato indicato il codice causale (tramite le posizioni Inps e/o le Voci Fisse). Per coerenza con i programmi ‘QUOTEF24' e ‘CONTRF24', anche sul programma ‘ENTIBF24' è prevista la selezione di un singolo contratto e la "forzatura" di un codice causale. L'uso di quest'ultima opzione è subordinato alla selezione di un singolo contratto, in quanto vengono considerate anche le aziende sulle quali non risulta indicato il codice causale (è sconsigliato l'uso di tale opzione, a meno di particolari necessità).
Precisiamo che i programmi ‘CONTRF24' e ‘QUOTEF24' risultano tuttora funzionanti, anche se ne viene sconsigliato l'uso a partire dal mese di gennaio 2011.

ATTENZIONE: Per la convenzione codice ‘ASSP', relativa alle contribuzioni previste nel CCNL degli Studi Professionali, abbiamo mantenuto l'automatismo già previsto nei precedenti aggiornamenti (vedere Acred415 del 25/11/10).
La causale ‘ASSP' viene attribuita automaticamente per i dipendenti inquadrati nei contratti 011 / 012, in relazione alle voci 578 (CADIPROF) e 78A / 78B (EBIPRO), sia per quanto riguarda la compilazione della sezione ‘Convenzioni Bilaterali', sia nel trasferimento sul modello F24 tramite il programma ‘ENTIBF24'. Anche per le aziende in questione, comunque, consigliamo di indicare il codice causale (appunto ‘ASSP') sul servizio delle posizioni Inps.

Agosto 2009
(acred382)
MODELLO F24 - INTERESSI DA 730

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 190 del 22/07/09, ha predisposto i nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi derivanti dalla rateizzazione delle imposte a debito da 730.
Precisiamo che gli interessi in questione non vengono mai generati dall'elaborazione delle buste paga del mese di luglio: vengono calcolati automaticamente a partire dalla rata trattenuta sulla busta paga di agosto.

I nuovi codici tributo, relativi agli interessi per rateizzazione del 730, sono i seguenti:

  • 1630 - Interessi su saldo o acconto Irpef e su imposta sostitutiva D.L. 93/08 (sostituisce il tributo 1668)
  • 3790 - Interessi su saldo addizionale regionale (sostituisce il tributo 3805)
  • 3795 - Interessi su saldo o acconto addizionale comunale (sostituisce il tributo 3857)

Tutti i nuovi tributi prevedono l'indicazione del mese in cui è stata effettuata la trattenuta, determinato sulla base del criterio di "cassa" o "competenza" adottato dalla ditta, secondo la consueta modalità.
Inoltre, occorre indicare l'anno al quale si riferisce l'imposta, corrispondente a '2008' per il saldo e '2009' per l'acconto. Facciamo notare che l'indicazione dell'anno di riferimento, nel caso dell'Irpef e dell'addizionale comunale, comporta la separazione degli interessi tra la parte derivante dal saldo e quella derivante dall'acconto.

Precisiamo che la risoluzione ministeriale non fa espressamente riferimento agli interessi per rateizzazione: sarebbe quindi possibile ipotizzare che i nuovi tributi debbano essere utilizzati anche gli eventuali interessi derivanti dal differimento delle trattenute per incapienza delle retribuzioni. Tuttavia, la circolare ministeriale n. 21 del 4/05/09 prevede che questi ultimi interessi siano versati "in aggiunta" alle imposte a cui si riferiscono (come già avveniva negli anni precedenti). Riteniamo, quindi, che gli interessi per differimento debbano continuare ad essere versati sommandoli alle imposte corrispondenti (a meno, ovviamente, di una diversa indicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate).

Luglio 2009
(acred379)
MODELLO F24 - IMPOSTA SOSTITUTIVA DA 730

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 190 del 22/07/09, ha predisposto il nuovo codice tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva D.L. 93/08, derivante dalla dichiarazione 730/2009.

Con il presente aggiornamento, le ritenute relative all'imposta sostitutiva da 730 vengono portate sul modello F24 (Archivio Tributi) utilizzando il nuovo codice tributo '1057'.
Sul nuovo tributo viene indicato il mese in cui è stata effettuata la trattenuta: relativamente all'elaborazione di luglio, viene riportato '07' per le ditte che adottano il criterio di "cassa", oppure '08' per quelle che adottano il criterio di "competenza".
Inoltre, viene indicato l'anno a cui si riferisce l'imposta: trattandosi di un'imposta a saldo, l'anno indicato è '2008'.

Per quanto riguarda le ditte elaborate prima del presente aggiornamento, precisiamo che NON occorre rielaborare le buste paga e, soprattutto, NON deve essere annullata la condizione di "elaborato" sul servizio 'Ditta - Abilitazione Paghe'.
E' invece necessario che la scadenza relativa al versamento delle imposte da 730 non risulti chiusa in modo definitivo. Ricordiamo che, per le ditte che adottano il criterio di "competenza", la scadenza in questione corrisponde al 16/08/09.
A queste condizioni, è possibile trasferire il nuovo tributo sul modello F24: lanciare la procedura Stampa Mensile Ditte, selezionando il mese di luglio 2009 e abilitando con 'S' l'opzione 'Tributi su F24'. La procedura prende in considerazione le sole ditte già elaborate per il mese di luglio: per tali ditte, i tributi vengono nuovamente trasferiti sull'Archivio Tributi.
Nel caso in cui, per alcune ditte, la scadenza del 16 agosto risulti chiusa in modo definitivo, viene emessa un'apposita segnalazione sulla stampa 'tributi.err.STA': tale segnalazione, può essere ignorata per le aziende che adottano il criterio di "cassa" (in quanto i tributi fiscali di luglio vengono versati alla scadenza del 16 settembre). Inoltre, la stessa segnalazione può essere ignorata per le aziende che adottano il criterio di "competenza", ma non sono interessate dal versamento dell'imposta sostitutiva da 730 (occorre verificare se il tributo è indicato sulla prima pagina della nota contabile).
Ricordiamo che la procedura Stampa Mensile Ditte, abilitando l'opzione 'Tributi su F24', annulla eventuali modelli F24 non definitivi già prodotti per le scadenze interessate. Se, invece, le scadenze risultano chiuse in modo definitivo, i modelli F24 già prodotti non vengono annullati o modificati e viene riportata l'apposita segnalazione su 'tributi.err.STA'.

Febbraio 2009
(acred362)
BONUS STRAORDINARIO FAMIGLIE

E' possibile erogare il bonus straordinario spettante ai nuclei familiari a basso reddito, secondo le modalità previste dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.2 del 3/02/09.
A tale scopo, occorre utilizzare la nuova voce 699 ('Bonus straordinario famiglie'), disponibile nell'elenco delle voci al punto 4.6 ('Varie Irpef e addizionali'). La voce in questione deve essere inserita sulle Variazioni Mensili relative alla busta paga utilizzata per l'erogazione del bonus (mese di febbraio 2009 o mesi successivi).
La voce 699 richiede l'indicazione dell'anno a cui si riferisce il reddito, riportando tale dato nel campo Importo Unitario; precisiamo che l'anno indicato non produce alcun effetto sulla gestione del bonus, al momento dell'elaborazione mensile (risulterà tuttavia necessario per il successivo invio telematico della richiesta presentata al sostituto).
Sulla voce 699, inoltre, è prevista l'indicazione dell'importo da erogare, riportato nel campo Importo Totale. A tale proposito, precisiamo che è possibile ottenere il calcolo automatico dell'importo da erogare, nel caso in cui il reddito dichiarato corrisponda al reddito utilizzato per l'erogazione dell'ANF (quest'ultimo risultante dal servizio 'Detrazioni e ANF'); occorre inoltre verificare che il nucleo familiare presente in archivio corrisponda a quello dichiarato sulla richiesta del bonus. In tale situazione, non è necessario indicare l'importo da erogare sulla voce 699 - il calcolo verrà effettuato automaticamente al momento dell'elaborazione del cedolino (consigliamo comunque di controllare il risultato).

L'importo erogato tramite la voce 699 viene riportato sul modello F24 (Archivio Tributi) in forma di credito da compensare, con il codice tributo '1664'. Sulla base delle indicazioni presenti nella circolare ministeriale, il credito in questione viene reso compensabile alla prima scadenza utile (16 marzo per il bonus erogato sulle buste paga di febbraio), anche nel caso in cui venga adottato il criterio di "cassa" per il versamento dei tributi fiscali. Il mese di riferimento indicato sul tributo '1664' deve corrispondere al mese di erogazione: per tale dato, quindi, si tiene conto del criterio di "cassa" o "competenza".
Precisiamo che non è possibile verificare automaticamente la capienza disponibile ai fini della compensazione del bonus, in quanto è consentito utilizzare, a tale scopo, tutte le ritenute ed i contributi presenti sul modello F24, relativi all'anno di competenza 2009. Occorre quindi che tale verifica venga effettuata dall'Utente (riteniamo comunque che i casi di mancata capienza siano alquanto rari). Nel caso in cui il credito non risulti interamente compensato alla prima scadenza utile, l'eventuale residuo viene reso automaticamente disponibile per la scadenza successiva.

Sulla nota contabile, la somma erogata dal datore di lavoro a titolo di bonus viene indicata riportando il conto 'Rimborsi compensati' in dare ed il conto 'Dipendenti c/retribuzioni' in avere (codice movimento 2003003 - già utilizzato per il bonus incapienti nell'anno 2007). Ricordiamo che la legenda dei movimenti contabili è disponibile sul menù Amministratore Paghe - sottomenù Trasferimento dati contabili - servizio Gestione Conti - finestra sul campo Movimento.

Giugno 2008
(acred342)
ARCHIVIO TRIBUTI : NUOVE GESTIONI

Sul servizio 'Tributi per Scadenza' è stata predisposta la generazione del file telematico relativo al modello F24, nei formati Entratel o CBI, secondo gli stessi criteri già adottati sulle apposite procedure (tra le quali ricordiamo Stampa Modello F24 sul menù Amministrazione del Personale).
Ovviamente, consigliamo di generare il file telematico dal servizio 'Tributi per Scadenza' solo in particolari situazioni (aggiunta manuale di tributi, ecc.), nelle quali l'uso delle procedure potrebbe risultare non efficiente.
Sul servizio, tutte le informazioni relative all'invio ed al versamento (predisposte automaticamente) possono essere modificate, ed è possibile gestire anche la condizione di invio per proprio conto da parte del contribuente.
Una volta chiusa la scadenza, nella sezione 'Stampa e file telematico' viene proposto il pulsante 'Stampa e file telematico', tramite il quale viene generato sia il file da inviare che il modello cartaceo (con 'Stampa' viene prodotto solo quest'ultimo). Tramite il pulsante 'Gestione' si accede alla gestione delle stampe: ricordiamo che il file telematico è identificato con il prefisso 'TEL-F24.' oppure 'CBI-F24.', mentre il modello cartaceo ha il prefisso 'del.' (oppure 'DELEGAF24.' se è stato utilizzato il pulsante 'Stampa').

Sul servizio 'Tributi per Scadenza' è stata aggiunta anche l'opzione 'Blocco Scadenza', che consente di sospendere, a tempo indeterminato, la chiusura di una singola scadenza per un determinato soggetto.
Attivando tale opzione, le procedure di stampa ed invio telematico del modello F24 segnaleranno la condizione di blocco, impedendo di chiudere la scadenza e di generare sia il modello cartaceo che il file telematico. Per riattivare la scadenza, occorrerà disabilitare la casella 'Blocco Scadenza'.

Inoltre, sullo stesso servizio sono stati predisposti i campi 'Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare' e 'Codice identificativo', che possono essere compilati nelle situazioni previste dalla normativa vigente. In caso di compilazione dei suddetti campi, si consiglia di chiudere subito la scadenza in modalità definitiva.

Gennaio 2008
(acred327)
VERSAMENTO TRIBUTI FISCALI

E' stato modificato il criterio di compilazione dei tributi fiscali sul modello F24 (sezioni Erario / Regioni / Enti Locali), sulla base delle disposizioni indicate nelle risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n.368 del 12/12/07 e n.395 del 28/12/07.

Su tutti i tributi relativi alle trattenute effettuate dal sostituto d'imposta viene adesso indicato il mese di riferimento, riportandolo nel campo 'Rateazione / Regione / Provincia / Mese Riferimento' (fanno eccezione soltanto i tributi relativi agli interessi per rateizzazione derivanti dal conguaglio del modello 730).
Precisiamo che il mese di riferimento corrisponde al mese dell'anno corrente in cui sono state effettuate le trattenute e, per alcuni tributi, risulta non avere alcun legame con l'anno indicato nel campo 'Anno di Riferimento'. Quest'ultimo dato corrisponde (tranne eccezioni) all'anno di imposta a cui si riferisce il tributo: nel caso delle rate di addizionale regionale e comunale relative all'anno precedente, si avrà l'indicazione del mese in cui viene trattenuta la rata (esempio: '03') e dell'anno a cui si riferisce l'addizionale ('2007' per le rate trattenute nel 2008). In tal modo, rimane possibile distinguere le rate dell'anno precedente dalle addizionali relative all'anno corrente, trattenute in caso di cessazione del rapporto o di unico compenso corrisposto nell'anno. Una situazione analoga si ha per quanto riguarda i saldi a debito da 730.

Inoltre, sono cambiati i codici dei tributi relativi all'addizionale comunale, che adesso risultano essere i seguenti:

  • '3848' per il saldo dell'anno corrente e le rate dell'anno precedente (sostituisce il tributo '3816');
  • '3847' per l'acconto dell'anno corrente (sostituisce il tributo '3860');
  • '3846' per il saldo da 730 (sostituisce il tributo '3818');
  • '3845' per l'acconto da 730 (sostituisce il tributo '3862');
  • '3857' per gli interessi da rateizzazione del 730 (sostituisce il tributo '3804').

Sui tributi sopra elencati, nel campo 'Codice Ente / Codice Comune' viene indicato il codice catastale del comune di residenza dei soggetti (dipendenti e collaboratori) interessati dalla trattenuta dell'addizionale comunale.
Il suddetto criterio di compilazione ha, come conseguenza, la produzione di un numero di tributi molto più elevato, rispetto agli anni precedenti. Sui servizi dell'Archivio Tributi, a partire dall'anno 2008, i tributi relativi all'addizionale comunale risultano raggruppati per codice catastale del comune, che viene convenzionalmente riportato nei primi 4 caratteri del campo Tributo (ovviamente è presente anche il vero codice del tributo).
Precisiamo che la mancanza del codice catastale anche di un solo comune di residenza, tra quelli interessati, provoca l'errata compilazione del modello F24 - tale condizione viene quindi opportunamente segnalata sulla stampa 'tributi.err', nella fase di trasferimento dei tributi sul modello F24 (procedure di Elaborazione Mensile Ditte e Stampa Mensile Ditte, abilitando l'opzione Tributi su F24). In caso di errore, dopo le dovute correzioni occorre ripetere il trasferimento dei tributi.

NOTA: Occorre tenere presente che il tributo 3816, tuttora in vigore, potrebbe risultare presente alla scadenza del 16/02/08, in conseguenza di una cessazione avvenuta nel mese di dicembre, per un'azienda che applica il criterio di "cassa". In questo caso, il tributo 3816 continua ad essere compilato secondo le modalità in vigore nell'anno 2007.

Segnaliamo infine che, a partire dall'elaborazione del mese di gennaio 2008, abbiamo ritenuto opportuno non effettuare più il controllo del limite minimo di versamento per i tributi relativi al versamento delle ritenute da parte del sostituto d'imposta (fino al 2007 il limite era impostato generalmente a E. 1,03).
La modifica è dovuta principalmente alle difficoltà che si incontrano nella compilazione del quadro ST del modello 770, le cui istruzioni non prevedono più alcuna modalità valida per indicare il versamento cumulativo delle ritenute di importo minimo (situazione confermata anche dalle istruzioni del modello 770/2008).
Abbiamo inoltre verificato che i programmi di controllo utilizzati per l'invio telematico del modello F24 (in particolare Entratel) accettano anche importi inferiori al suddetto limite, senza rilasciare alcuna segnalazione.
Riteniamo, in questo modo, di semplificare sia la gestione mensile dei versamenti, sia il riepilogo annuale sul modello 770.

Dicembre 2007
(acred324)
NUOVO FORMATO MODELLO F24

E' stato modificato il formato di stampa del modello F24, secondo quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23/10/07. L'utilizzo del nuovo formato è obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2008.
Precisiamo che tutti i modelli F24 prodotti successivamente al presente aggiornamento sono predisposti secondo il nuovo formato, indipendentemente dal periodo al quale fanno riferimento (anche in caso di ristampa di vecchi modelli).
Sul servizio di gestione delle stampe, il nuovo modello deve essere selezionato nel campo del 'Disegno', scegliendo tra 'F24 Euro Anno 2008 - 3 copie', oppure 'F24 Euro Anno 2008 - bozza' (copia singola).

Ottobre 2006
(acred296)
MODELLO F24 - Nuova Opzione

E' stata aggiunta una nuova opzione sulla procedura di stampa ed invio telematico del modello F24, disponibile sul menù Amministrazione del Personale (per il momento non è stata variata la procedura disponibile sull'Archivio Tributi).

La procedura in questione ('Stampa Modello F24') viene utilizzata per il versamento dei tributi derivanti dall'elaborazione mensile delle buste paga. Di conseguenza, tale procedura esclude automaticamente tutte le aziende che non risultano ancora elaborate nell'ultimo mese precedente alla data di scadenza, generando un'apposita segnalazione.
Vengono tuttavia incluse le ditte non elaborate che risultano cessate nel secondo mese precedente alla data di scadenza, in modo da consentire il versamento dei tributi fiscali relativi allo stesso mese (ovviamente sono interessate le sole ditte che adottano il criterio di "cassa"). La data di cessazione viene rilevata dal servizio Ditta - Abilitazione Paghe.

Alcuni utenti ci hanno chiesto la possibilità di produrre il modello F24 anche per le ditte che, pur non risultando cessate, non vengono comunque elaborate nel mese precedente alla scadenza dei tributi (aziende stagionali o altre situazioni particolari per le quali non si vuole indicare la data di cessazione sul servizio Abilitazione Paghe).
Abbiamo quindi aggiunto la nuova opzione 'Ditte non elaborate', che può essere utilizzata a tale scopo: selezionando il valore 'S' dalla finestra collegata, la procedura considera anche le ditte attive non elaborate nell'ultimo mese.
Precisiamo che, per mantenere il normale criterio di funzionamento (esclusione delle ditte attive non elaborate), non occorre avvalorare la nuova opzione. Lo stesso risultato si ottiene selezionando 'N' dalla finestra relativa alla nuova opzione.

Ottobre 2006
(acred294)
MODELLO F24 - INVIO TELEMATICO

E' possibile effettuare l'invio telematico del modello F24, sia utilizzando il servizio Entratel, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, sia utilizzando i servizi di home-banking, messi a disposizione dai vari istituti bancari.

INVIO TELEMATICO - ABILITAZIONE AZIENDE

Come già comunicato con l'aggiornamento relativo al mese di settembre (Acred293), entrambe le modalità di invio telematico richiedono l'indicazione del conto corrente dal quale deve essere effettuato il prelievo. Nel caso del servizio di home-banking è possibile utilizzare, a tale scopo, anche un conto intestato all'intermediario, mente per il servizio Entratel è necessario utilizzare un conto intestato al contribuente. Occorre tenere presente che, sul file telematico, per le società è richiesta l'indicazione del rappresentante legale, il quale deve avere potere di firma sul conto corrente utilizzato.

Le coordinate bancarie del conto corrente intestato al contribuente devono essere inserite sul servizio 'Ditta - Definizione Azienda', nella nuova sezione relativa ai 'Pagamenti Telematici'. La nuova sezione sostituisce la preesistente sezione 'Disposizioni di Pagamento', utilizzata dalle aziende che effettuano l'accredito telematico degli stipendi tramite servizio di home-banking. Per le aziende in questione, la sezione 'Pagamenti Telematici' risulterà quindi già compilata. Precisiamo che il campo 'Codice SIA', sul servizio dell'azienda, non ha alcuna utilità per l'invio telematico del modello F24.
La sezione 'Pagamenti Telematici' deve essere compilata su tutte le aziende per le quali si intende effettuare l'invio telematico del modello F24 con addebito diretto sul conto corrente dell'azienda. Nel caso in cui l'intermediario intenda effettuare un servizio di riscossione e versamento tramite un proprio conto corrente, gli estremi del conto in questione devono essere riportati sul servizio per la definizione degli intermediari (vedi Abilitazione Intermediario).

Sul servizio 'Ditta - Definizione Azienda' è stata predisposta anche la nuova sezione 'Versamento F24', nella quale figura il campo 'Tipo di Versamento'. Tramite tale campo, è possibile scegliere la modalità di invio telematico del modello. Nel caso in cui l'invio sia effettuato direttamente dall'azienda, occorre selezionare 'Conto Proprio', in modo tale che per l'azienda in questione venga prodotto esclusivamente il modello cartaceo. L'opzione 'Telematico Ministeriale' si riferisce all'invio tramite Entratel, mentre l'opzione 'Telematico Banche' è relativa all'invio tramite home-banking.
In caso di invio tramite home-banking, l'intermediario può svolgere anche un servizio di riscossione dei tributi, con successivo versamento effettuato tramite un proprio conto corrente. Ricordiamo che le aziende vengono abilitate alla gestione della riscossione barrando la casella 'Servizio di Tesoreria' sul servizio 'Ditta - Abilitazione Paghe'.

IMPORTANTE: Non è necessario compilare il campo 'Tipo di Versamento' per tutte le aziende che continuano (temporaneamente) ad utilizzare il modello cartaceo per effettuare il versamento presso un istituto bancario. In questo caso, inoltre, si continua a considerare la banca e l'agenzia indicata nella sezione 'Intestazione F24 cartaceo' (i campi in questione sono opzionali e figuravano già nella precedente versione del servizio).

Ottobre 2006
(acred294)
INVIO TELEMATICO - ABILITAZIONE INTERMEDIARIO

Per definire gli intermediari abilitati all'invio telematico del modello F24 (sia Entratel che home-banking), occorre utilizzare il servizio 'Amministratore - Autorizzazioni Bollato e DM10', disponibile sul menù Amministratore Paghe.
Ricordiamo che sullo stesso servizio sono già presenti i soggetti abilitati all'invio dei modelli DM10 ed Emens.

Per abilitare uno o più soggetti, tra quelli presenti sul servizio, all'invio telematico del modello F24, occorre barrare la casella 'Intermediario Abilitato', riportata nella nuova sezione 'Invio Telematico F24'.
Se l'intermediario effettua l'invio telematico tramite Entratel, non occorre compilare nessun altro dato tra quelli riportati nella sezione 'Invio Telematico F24'.
Se, invece, l'intermediario effettua l'invio tramite home-banking, occorre indicare la banca e l'agenzia utilizzata per l'invio dei modelli, oltre al codice SIA assegnato all'intermediario.
Sempre nel caso di invio tramite home-banking, se l'intermediario svolge anche il servizio di "tesoreria" (riscossione e successivo versamento tramite un proprio conto corrente), occorre barrare la corrispondente casella e indicare gli estremi del conto intestato all'intermediario, utilizzato per il pagamento dei modelli F24.

Ricordiamo che, sul servizio 'Amministratore - Autorizzazioni Bollato e DM10', è possibile inserire ulteriori soggetti oltre a quelli già presenti, utilizzando il pulsante 'Nuovo'. Ciò è necessario, ad esempio, quando l'intermediario non coincide con il soggetto autorizzato alla stampa del cedolino bollato e all'invio del DM10. In tutti i casi in cui l'intermediario non corrisponde al primo soggetto, tra quelli presenti sul servizio dell'Amministratore, sulla procedura di generazione del modello F24 diventa necessario indicare il numero del soggetto utilizzato come intermediario.

Ottobre 2006
(acred294)
PROCEDURE DI STAMPA E INVIO TELEMATICO

Una volta impostate le informazioni necessarie per l'invio telematico, secondo le modalità descritte ai precedenti punti 1.1 e 1.2, è possibile utilizzare le normali procedure di stampa del modello F24 per produrre anche i files telematici.
A tale scopo, le procedure disponibili nel ramo Paghe sono le seguenti: 'Stampa Modello F24' sul menù Amministrazione del Personale; 'Stampa modello F24 per Autoliquidazione' e 'Stampa modello F24 per danno biologico' sul menù Autoliquidazione Inail. Precisiamo che, tramite le stesse procedure, è possibile continuare a produrre i normali modelli cartacei per tutte le aziende non ancora abilitate all'invio telematico.

Sulle tutte le procedure sopra elencate sono stati modificati alcuni parametri: non è quindi possibile continuare ad utilizzare le configurazioni dei parametri eventualmente memorizzate su ciascuna procedura.
I parametri aggiunti o variati sulle procedure sono i seguenti:

  • il numero del soggetto autorizzato all'invio telematico del modello F24 (da compilare quando l'intermediario abilitato non è il primo o unico soggetto presente sull'Amministratore, come specificato in Abilitazione Intermediario)

  • la possibilità di selezionare i soli modelli F24 relativi a un determinato tipo di versamento (opzionale - in assenza del parametro vengono selezionati tutti i tipi di versamento);

  • la data effettiva del versamento, già prevista come parametro opzionale nella precedente versione delle procedure, che diventa però obbligatoria in caso di invio tramite Entratel.

Alcuni parametri esistenti nella precedente versione sono stati eliminati, in quanto non più significativi.

I modelli F24 da inviare tramite Entratel vengono riportati nell'elenco delle stampe con il prefisso 'TEL-F24', mentre i modelli da trasmettere tramite home-banking assumono il prefisso 'CBI-F24'. Dopo il prefisso, nel nome del file viene indicato il tipo di procedura utilizzata ('PAG' per Amministrazione del Personale e 'INA' per Autoliquidazione Inail); inoltre, per i soli modelli da inviare tramite home-banking, viene aggiunto il codice ABI della banca destinataria.
Per ogni modalità di invio telematico vengono prodotti tre files aventi lo stesso nome (escluso il suffisso): il file da inviare effettivamente, identificato dal suffisso '.txt', l'elenco dei modelli riportati nel file, con suffisso '.lis', ed infine la stampa degli stessi modelli F24 presenti nel file, identificata dal suffisso '.del'. Quest'ultima stampa può essere prodotta su stampante laser in copia singola, utilizzando il formato 'F24 Euro anno 2003 - Bozza' (ricordiamo che, in base alle disposizioni ministeriali, è necessario consegnare al contribuente una copia cartacea del modello inviato).

Le deleghe F24 relative alle aziende per le quali si continua a produrre il normale modello cartaceo, vengono invece riportate nell'elenco delle stampe con gli stessi nomi attribuiti fino ad oggi ('delPAG' oppure 'delINA'), compresi i relativi elenchi ('lisPAG' oppure 'lisINA'). Le stampe in questione vengono prodotte anche per le aziende che effettuano autonomamente l'invio telematico del modello F24.

ATTENZIONE: Le procedure di invio telematico del modello F24, disponibili sul menù Archivio Tributi, non hanno subito alcuna variazione. Il presente aggiornamento riguarda esclusivamente le procedure per la produzione del modello F24 disponibili sui menù Amministrazione del Personale e Autoliquidazione Inail.
Di conseguenza, gli utenti che gestiscono il modello F24 telematico tramite le procedure dell'Archivio Tributi (Associazioni di Categoria) NON devono inserire i dati dell'intermediario secondo le modalità descritte in Abilitazione Intermediario : le informazioni relative al soggetto che invia i modelli sono gestite attraverso i servizi disponibili sul menù Amministratore della Cassa. Ricordiamo che, sull'Archivio Tributi, è disponibile l'invio telematico soltanto tramite home-banking.
Per gli stessi utenti, le procedure disponibili sui menù Amministrazione del Personale e Autoliquidazione Inail, se utilizzate, producono i soli modelli cartacei delle aziende che effettuano il versamento per conto proprio. A tale proposito consigliamo di verificare, per le aziende in questione, che sul servizio 'Ditta - Definizione Azienda' figuri l'opzione 'Conto Proprio' nel campo 'Tipo di Versamento' e sul servizio 'Ditta - Abilitazione Paghe' non risulti barrata la casella 'Servizio di Tesoreria'.

Settembre 2006
(acred293)
MODELLO F24 - INVIO TELEMATICO

Stiamo predisponendo le procedure necessarie per la produzione del modello F24 nei formati telematici previsti per l'invio tramite Entratel (Agenzia delle Entrate) oppure tramite home-banking (Banche).
Entrambe le modalità prevedono obbligatoriamente l'indicazione delle coordinate bancarie relative al conto corrente dal quale deve essere effettuato il prelievo. Nel caso del servizio di home-banking è possibile utilizzare, a tale scopo, anche un conto intestato all'intermediario, mente per il servizio Entratel è necessario utilizzare un conto intestato al contribuente.
Consigliamo quindi di reperire le informazioni necessarie per poter gestire i versamenti delle aziende interessate.
Rimane ovviamente la possibilità di produrre il modello F24 cartaceo, da utilizzare in particolare per tutte le aziende che intendono inviare autonomamente il modello F24, tramite un proprio servizio di home-banking.
L'aggiornamento relativo al modello F24 telematico verrà rilasciato nella prima settimana del mese di ottobre.

Luglio 2006
(acred290)
MODELLO F24 : CONTRIBUTI CADIPROF

A partire dalla scadenza del 16 agosto 2006, è possibile utilizzare il modello F24 per versare i contributi dovuti alla Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali (CADIPROF).
Ricordiamo che le istruzioni relative alla gestione dei suddetti contributi, sono state inviate con gli aggiornamenti di maggio 2006 ('Acred286') e novembre 2004 ('Paghe155'). In particolare, nell'elaborazione dei cedolini, le somme da versare alla Cassa di Assistenza Sanitaria sono riportate nel campo Importo Totale della voce 578.

E' possibile trasferire sul modello F24 ('Archivio Tributi') i contributi di competenza del mese corrente, secondo le disposizioni riportate nella circolare Inps n.71 del 18/05/06 e tenendo conto delle indicazioni ad oggi disponibili sul sito della CADIPROF (www.cadiprof.it). Per il momento, quindi, non vengono trasferiti gli eventuali contributi relativi a periodi pregressi, inseriti dall'Utente nel campo Importo Unitario della voce 578.
Per trasferire i contributi sul modello F24, lanciare la procedura Stampe Accessorie, selezionando 'QUOTEF24' dall'elenco dei programmi disponibili (sezione 1.1 - Stampe Periodiche): occorre indicare il contratto gestito (codici 011 / 012 - un lancio della procedura per ogni contratto) e riportare la data iniziale e finale del mese elaborato.
Viene generata la stampa 'quoteF24', con l'elenco dei dipendenti interessati e il totale da versare per ogni ditta. Tramite un'apposita opzione, è possibile generare la stampa a titolo di prova, senza effettuare il trasferimento sul modello F24.
L'eventuale importo relativo a periodi pregressi, non trasferito sul modello F24, viene esposto separatamente sulla stampa.

La somma da versare viene riportata sul modello F24 ('Archivio Tributi') con le seguenti specifiche: tipo procedura 'PG', sezione Inps, data competenza corrispondente al giorno 20 del mese elaborato (convenzionale), data scadenza al giorno 16 del mese successivo, codice tributo 'ASSP' con indicazione della posizione e della sede Inps di riferimento. Precisiamo che il tributo in questione può essere trasferito sull'Archivio Tributi, tramite il programma 'QUOTEF24', indifferentemente prima o dopo aver trasferito tutte le altre somme derivanti dall'elaborazione mensile (la data di competenza viene impostata al giorno 20 proprio per mantenerlo separato dagli altri tributi derivanti dall'elaborazione).
Le eventuali somme dovute a titolo di arretrati possono essere inserite manualmente sull'Archivio Tributi (se richiesto da nuove disposizioni), utilizzando la stessa data di competenza e di scadenza del tributo trasferito automaticamente.
Stampando il modello F24 tramite la normale procedura, il tributo 'ASSP' viene riportato tra le somme a debito della sezione Inps, insieme a tutte le altre somme da versare alla stessa scadenza e derivanti dall'elaborazione mensile.

Maggio 2006
(acred285)
STAMPA MODELLO F24

Sulla procedura di stampa del modello F24, è stata eliminata l'opzione 'Viene utilizzato il modello Inps'.
Tale opzione, da diverso tempo, non produceva più alcun effetto sul formato di stampa del modello F24.
Segnaliamo, inoltre, che la procedura di stampa del modello F24, disponibile sul menù Amministrazione del Personale, esclude automaticamente i soggetti per i quali deve essere effettuato l'invio telematico alle banche.

Marzo 2005
(paghe161)
STAMPA MODELLO F24 - NUOVA OPZIONE

Sulla procedura per la stampa del modello F24, è stata aggiunta la nuova opzione 'Rileva banca/agenzia da anagrafico'.
La nuova opzione ha effetto solamente per gli Utenti che svolgono il servizio di tesoreria: compilando tale opzione con 'S', viene riportata su ogni modello la banca e l'agenzia indicate sul servizio Anagrafico dell'azienda (sezione 'Versamenti'). Se, invece, la nuova opzione viene compilata con 'N' (o non compilata), su tutte le aziende per le quali si effettua il servizio di tesoreria viene riportata la banca indicata nei parametri della procedura, come già avveniva in precedenza.
Niente è cambiato nel caso in cui non venga effettuato il servizio di tesoreria (non occorre compilare la nuova opzione).

Giugno 2004
(Paghe150)
ELABORAZIONE E STAMPA MENSILE : NUOVE STAMPE

Sulle procedure 'Elaborazione Mensile Ditte' e 'Stampa Mensile Ditte' sono state aggiunte le opzioni relative a due ulteriori stampe, fino ad oggi effettuate tramite la procedura 'Stampe Accessorie'.

  • Netto in Busta - prospetto mensile del netto in busta relativo ai dipendenti e ai collaboratori, disponibile in diversi formati (vedere la finestra 'Opzioni netto in busta'); il nome della stampa prodotta è 'lista.netto'

  • Riepilogo Tfr - prospetto dettagliato da consegnare al dipendente e listato riepilogativo da utilizzare ai fini contabili; i nomi delle stampe prodotte sono 'prospetto.tfr' e 'listato.tfr'. Tramite la finestra 'Opzioni per stampe Tfr' è possibile selezionare i soli dipendenti con erogazione di Tfr nel mese elaborato, oppure produrre un riepilogo di tutti i dipendenti in forza nell'anno (da utilizzare a dicembre dopo aver calcolato la rivalutazione dall'anno precedente).

Le stampe prodotte assumono il suffisso '.ELA' nel caso in cui vengano prodotte dalla procedura di elaborazione mensile, oppure '.STA' se vengono generate dalla procedura di stampa mensile.
Entrambe le stampe sono, per il momento, ancora disponibili sulla procedura 'Stampe Accessorie'.
Relativamente al netto in busta, precisiamo che il file nel formato richiesto dall'ABI, da utilizzare per l'invio telematico alla banca, deve essere tuttora generato tramite l'apposito programma disponibile sulle 'Stampe Accessorie'

Gennaio 2004
(paghe141)
SITUAZIONI PARTICOLARI - Soci lavoratori di cooperative

E' stata predisposta un'apposita opzione da utilizzare per i soci lavoratori di cooperative, assimilati ai dipendenti, le cui ritenute fiscali devono tuttavia essere versate utilizzando il codice tributo ‘1004'. Nei casi in questione, tramite il servizio Voci Fisse (a livello di ditta o di dipendente), deve essere inserita la voce 610, selezionandola dall'elenco delle voci disponibili al paragrafo 4.6 – ‘Irpef e Addizionali' (la voce verrà riportata sul servizio con l'opzione ‘2' nel campo Quantità). La nuova opzione ha effetto a partire dall'elaborazione del mese di gennaio 2004.

Novembre 2003
(extra123)
SERVIZIO 'TRIBUTI PER SCADENZA'

Modifica della dicitura relativa alle opzioni per la produzione dei modelli F24

'Tipo modello'
  • Delega con banca e con data versamento à sostituisce 'Delega'
  • Delega senza banca e senza data di versamento à sostituisce 'Bollettino'
  • Delega senza banca e con data versamento à sostituisce 'Distinta'
'Formato modello F24'
  • Delega senza banca e senza data (anche laser) à sostituisce 'Bollettino (anche laser)'
  • Delega senza banca e con data (anche laser) à sostituisce 'Distinta (anche laser)'
Settembre 2003
(extra119)
SERVIZIO 'TRIBUTI PER SCADENZA'

Il pulsante 'Stampa modello', che sostituisce 'Preparazione stampa', permette solo la stampa o la ristampa di uno o più modelli F24, su stampante ad aghi o laser.
Il modello deve essere stato precedentemente generato dalla procedura 'Stampa modello F24' oppure dallo stesso servizio premendo il pulsante 'Conferma'. Ciò permette di utilizzare correttamente gli eventuali crediti disponibili.
Nella precedente versione il pulsante 'Preparazione stampa' provvedeva sia alla generazione del modello F24 che alla stampa di esso.

Marzo 2002
(paghe108)
NUOVI CODICI TRIBUTO

Sono stati modificati i codici tributo da indicare sul modello F24, sulla base delle disposizioni riportate nella risoluzione emanata il 28/2/2002 dall'Agenzia delle Entrate.
La principale variazione riguarda il codice tributo 1017 ("Irpef collaboratori"), che risulta sostituito dal codice 1004 ("Irpef su redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente"). Il nuovo codice viene utilizzato a partire dall'elaborazione del mese di marzo 2002. Precisiamo che il vecchio codice tributo continua ad essere adottato in caso di rielaborazione o stampa dei periodi pregressi (fino a febbraio 2002 compreso).
Risultano decaduti anche i codici tributo 1015 ("Ritenute Irpef di importo minimo") e 4715 ("Irpef da 730 di importo minimo"), sostituiti rispettivamente dai codici 1001 e 4731. Le informazioni relative a tali gestioni verranno inviate con gli aggiornamenti di giugno (conguaglio da 730) e dicembre (conguaglio di fine anno).

Gennaio 2002
(paghe103)
GESTIONE TRIBUTI FISCALI

Sul primo servizio della 'Ditta' ('Abilitazione Paghe'), sono state unificate le opzioni relative alla gestione dei tributi fiscali, in precedenza suddivisi tra dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi.
La nuova opzione 'Tributi Fiscali per Competenza', se abilitata, assume valore per entrambe le tipologie di tributo, a partire dal mese di gennaio 2002. Nel nuovo campo è stata automaticamente riportata l'opzione relativa ai lavoratori dipendenti. Facciamo presente che, unificando il periodo di riferimento dei tributi fiscali, si evitano notevoli complicazioni per quanto riguarda la gestione delle addizionali regionali e comunali, le quali andrebbero altrimenti rateizzate e versate con tempi diversi, nonostante facciano riferimento agli stessi codici tributo.
Niente è cambiato in merito alla rateizzazione delle addizionali regionale e comunale, tranne che quest'anno riguardano anche le collaborazioni coordinate e continuative. Ricordiamo che, come negli anni precedenti, le addizionali vengono trattenute in una sola rata nel caso in cui l'importo risulti inferiore a Euro 10,33 (Lire 20.000). Se si desidera rateizzare anche gli importi minimi, è sufficiente impostare la voce 679 sulle Variazioni Mensili, indicando il numero delle rate nel campo Quantità. Riguardo ai rapporti di collaborazione, facciamo presente che, se vengono elaborate delle buste paga prive di compenso, la trattenuta delle rate di addizionale viene comunque effettuata, producendo un netto in busta negativo.

Gennaio 2002
(paghe100)
STAMPA MODELLO F24 IN EURO

E' possibile stampare il modello F24 in Euro, a partire dalla scadenza del 16/1/2001, seguendo le stesse modalità adottate per il modello in Lire. Ricordiamo che gli importi di competenza dell'anno 2001, trasferiti in Lire sull'Archivio Tributi, vengono automaticamente convertiti in Euro nella fase di stampa del modello F24.
In generale, le varie somme a debito o a credito sono riportate sul modello F24 con l'indicazione dei centesimi di Euro, arrotondando la terza cifra decimale secondo le disposizioni ministeriali. Fanno eccezione i tributi esposti nella sezione Inps, i quali devono essere arrotondati all'unità di Euro, secondo quanto riportato nella circolare Inps n.208 del 27/11/2001.
L'elenco dei modelli F24, attualmente disponibili, è riportato nella documentazione generale.

Dicembre 2001
(paghe098)
NUOVO MODELLO F24 - COMUNICAZIONE

Segnaliamo che ad oggi (28/12/2001), non ci sono ancora pervenuti i nuovi modelli F24 da adoperare per la scadenza del 16/1/2002. Da parte nostra, abbiamo già previsto di trasferire, sull'Archivio Tributi, i dati derivanti dall'elaborazione di dicembre con valuta espressa in Lire, per poi riportarli automaticamente sul modello F24 convertiti in Euro.
Nei prossimi giorni, invieremo un aggiornamento relativo alla stampa del modello F24. Sarà previsto sicuramente l'invio su stampante laser, oltre ai formati predisposti dall'Inps o dalle banche, relativamente ai modelli che nel frattempo ci saranno pervenuti.

Marzo 2001
(paghe084)
VERSAMENTO TRIBUTI COLLABORATORI

Come segnalato nell'aggiornamento di gennaio ('Paghe081'), i tributi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative, vengono gestiti tramite il criterio di "competenza", ossia portati in scadenza al giorno 16 del primo mese successivo a quello di elaborazione, indipendentemente dall'opzione 'Irpef per Competenza' inserita a livello di ditta.

A seguito delle richieste di alcuni Utenti, abbiamo predisposto un'ulteriore opzione, sempre a livello di ditta, da utilizzare per la gestione dei tributi fiscali e previdenziali dei collaboratori : il nuovo campo 'Tributi Collaboratori per Cassa'.
Tale opzione permette di gestire il versamento dei tributi '1017' - 'C10' - 'CXX' secondo lo stesso criterio adottato, in generale, per i tributi fiscali dei dipendenti, posticipando cioè la scadenza al giorno 16 del secondo mese successivo a quello utilizzato per l'elaborazione dei cedolini. E' importante sottolineare che la scelta tra le due possibili gestioni è dettata esclusivamente dalle esigenze organizzative dell'Utente. Nel caso in cui la nuova opzione non venga attivata, il versamento dei suddetti tributi continuerà ad essere effettuato automaticamente secondo il criterio di "competenza".
Per maggiore chiarezza, l'altra opzione presente a livello di ditta è stata denominata 'Irpef Dipendenti per Competenza'.

NOTA : Ad oggi, non sono ancora state emanate le disposizioni per il versamento delle addizionali regionale e comunale dei collaboratori, necessarie comunque solo in caso di conguaglio di fine rapporto.A tale proposito, niente è cambiato rispetto a quanto segnalato con l'aggiornamento 'Paghe081'.