CONGUAGLIO 730

Giugno 2023
(acred863)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

A seguito del presente aggiornamento, è possibile effettuare l’importazione dei files relativi ai modelli 730-4 / 2023.

Ricordiamo che l’importazione viene effettuata tramite il servizio ‘Importazione dati modello 730-4’, disponibile sul menù Amministrazione → Amministratore dello Studio.

Sul servizio occorre selezionare il mese dal quale si vuole iniziare il conguaglio delle somme risultanti dal modello 730-4: nel caso in cui si desideri iniziare dal mese di giugno, occorre selezionare tale mese nel campo ‘Mese del conguaglio’.

A tale riguardo, precisiamo che il servizio presenta in automatico il mese di luglio, in quanto nelle istruzioni del modello 730/2023 risulta ancora specificato che il datore di lavoro deve effettuare il conguaglio “a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio” (punto “8. Rimborsi, trattenute e pagamenti”).
Come negli anni precedenti, quindi, dobbiamo lasciare all’Utente la scelta tra attenersi alle istruzioni del modello 730, ossia iniziare il conguaglio a partire dalla busta paga relativa al mese di luglio (anche per i 730-4 ricevuti entro la fine di giugno), oppure iniziare il conguaglio sulla busta paga relativa al mese di giugno (almeno per i 730-4 ricevuti in tempo utile).

Ricordiamo che, in caso di rateizzazione, il numero delle rate viene ridotto automaticamente, fino ad un minimo di 1 rata, tenendo conto del criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento delle ritenute fiscali.
Inoltre, ricordiamo che sul servizio è possibile attivare il calcolo degli interessi già nel primo mese del conguaglio: come negli anni precedenti, tale opzione è utilizzabile soltanto dal mese agosto in poi.

Per quanto riguarda i criteri adottati nelle operazioni di conguaglio delle somme a debito o a credito da 730, precisiamo che niente è cambiato rispetto a quanto documentato negli aggiornamenti di luglio 2019 Acred727 e giugno 2022 Acred828.

Giugno 2022
(acred828)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

Su richiesta di diversi Utenti, da quest’anno abbiamo previsto la possibilità di effettuare il conguaglio delle somme risultanti dal 730-4 a partire dalla busta paga relativa al mese di giugno.
A tale riguardo, tuttavia, dobbiamo fare presente che le istruzioni del modello 730 prevedono tuttora che il conguaglio effettuato dal datore di lavoro deve avvenire “a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio” (istruzioni modello 730/2022, punto “8. Rimborsi, trattenute e pagamenti”).
Dobbiamo quindi lasciare all’Utente la scelta tra attenersi alle istruzioni del modello 730, e quindi iniziare il conguaglio a partire dalla busta paga relativa al mese di luglio (anche per i 730-4 ricevuti entro la fine di giugno), oppure iniziare il conguaglio sulla busta paga relativa al mese di giugno (sempre per i 730-4 ricevuti entro la fine dello stesso mese).

Da quest’anno, inoltre, nei mesi in cui sono presenti le voci relative al conguaglio del 730, viene elaborata anche la nuova voce 8Z0, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Nel campo Quantità della voce 8Z0 viene riportato il mese di inizio del conguaglio: tale informazione viene utilizzata sia per l’esposizione del “risultato contabile” del 730-4 sul cedolino (primo mese), sia per il calcolo degli eventuali interessi dovuti ad incapienza della retribuzione (mesi successivi).

Per quanto riguarda il servizio ‘Importazione dati modello 730-4’, segnaliamo che, a seguito del presente aggiornamento, è possibile importare i dati del 730-4 anche sul mese di giugno.
A tale scopo, sul servizio è possibile selezionare il mese di giugno nel campo ‘Mese del conguaglio’.

Sul servizio di importazione, rimane possibile attivare il calcolo degli interessi nel primo mese del conguaglio, soltanto da agosto in poi (non vediamo come gli interessi possano essere applicati in caso di conguaglio iniziato sul mese di luglio).
Segnaliamo che la voce 900, rilasciata con l’aggiornamento di settembre 2021 Acred803, non viene più aggiunta alle voci generate tramite l’importazione del 730 (la funzione della voce 900 viene adesso svolta dalla nuova voce 8Z0).
Ricordiamo che, in caso di rateizzazione, il numero delle rate viene ridotto automaticamente (fino ad un minimo di 1 rata), tenendo conto del criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento delle ritenute fiscali.

Per quanto riguarda il conguaglio delle somme a debito o a credito da 730, precisiamo che niente è cambiato (ad eccezione delle novità sopra indicate) rispetto a quanto documentato con l’aggiornamento di luglio 2019 Acred727.

Ottobre 2021
(acred805)
MODELLI 730 INTEGRATIVI / RETTIFICATIVI

Con il presente aggiornamento, vengono parzialmente modificati i criteri di importazione delle somme da conguagliare risultanti dai modelli 730-4, limitatamente ai modelli 730 integrativi o rettificativi.

Per i modelli 730 integrativi, i criteri rimangono sostanzialmente quelli previsti in precedenza:

  • in presenza del codice integrativo ‘2’, le somme da conguagliare continuano ad essere importate normalmente, e sono quindi riportate sulla stampa ‘730.dati.importati’;
  • in presenza dei codici integrativo ‘1’ o ‘3’, le somme da conguagliare non vengono importate automaticamente e sono quindi indicate sulla stampa ‘730.dati.non.importati’.

In entrambi i casi, i soggetti per i quali è presente il modello integrativo sono riportati sulla stampa ‘730.dati.importati’, con l’indicazione del codice integrativo (‘1’ / ‘2’ / ‘3’), che viene importato sul servizio ‘Dipendente – Altri dati’.

Per i modelli 730 rettificativi, le somme da conguagliare non vengono mai importate automaticamente, e sono quindi sempre riportate sulla stampa ‘730.dati.non.importati’. I soggetti per i quali è presente il modello rettificativo sono riportati anche sulla stampa ‘730.dati.importati’, con l’indicazione del codice rettificativo (‘1’ / ‘2’ / ‘3’), che viene importato sul servizio ‘Dipendente – Altri dati’.

Ricordiamo che, nei casi in cui le somme da conguagliare non vengono importate in automatico, occorre inserirle sulle Variazioni Mensili del mese del conguaglio, verificando quanto eventualmente è stato conguagliato nei mesi precedenti.

Settembre 2021
(acred803)
CONGUAGLIO 730/4 – NUOVA VOCE

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta una nuova voce che consente di far comparire, sulla stampa del cedolino, l’indicazione relativa “risultato contabile” a debito o a credito risultante dal 730-4.
Ricordiamo che l’indicazione del “risultato contabile” del 730 ha un valore puramente formale e, fino ad oggi, è stata riportata esclusivamente sul cedolino relativo al mese di luglio (aggiornamento di luglio 2019 Acred727). Tuttavia, se il conguaglio del 730 inizia in un mese successivo a luglio, sarebbe corretto riportare la suddetta indicazione sul cedolino del mese in questione. La nuova voce consente di ottenere l’indicazione del “risultato contabile” del 730-4 sul cedolino di qualsiasi mese successivo a luglio.

Per ottenere l’indicazione del “risultato contabile” del 730-4 sul cedolino di un mese successivo a luglio, occorre indicare la nuova voce 900 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Nel caso in cui il conguaglio del 730 inizi in un mese successivo a luglio, la voce 900 può essere indicata (manualmente o automaticamente) sulle Variazioni Mensili dello stesso mese in cui vengono riportate le voci relative al rimborso / saldo / primo acconto da 730. Non va invece inserita in corrispondenza del mese in cui è presente il solo secondo acconto.

Dal mese di settembre 2021, effettuando l’importazione del 730-4 tramite l’apposito servizio, la voce 900 (col valore ‘1’ nel campo Quantità) viene aggiunta automaticamente alle voci relative al rimborso / saldo / primo acconto.
La stessa voce 900 può essere inserita anche manualmente (sempre indicando ‘1’ nel campo Quantità), nel caso in cui le voci relative alle somme da conguagliare vengano inserite manualmente.

Luglio 2021
(acred798)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E’ possibile conguagliare, in busta paga, le imposte risultanti dal modello 730-4/2021 (anno d’imposta 2020).
Il suddetto conguaglio deve essere gestito secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: per quanto riguarda le modalità operative, occorre fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di luglio 2019 Acred727.

Precisiamo che è possibile importare i files relativi ai modelli 730-4 anche in modalità “Definitiva”.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile inviare le comunicazioni di diniego (aggiornamento di giugno 2021 Acred796).
A tale proposito, precisiamo che la comunicazione può essere inviata anche nel caso in cui il rapporto sia cessato entro la data di avvio della presentazione del 730: per l’anno 2021, il termine in questione dovrebbe corrispondere al 13/05/2021 (a differenza di quanto indicato nella circolare 4/E del 12/03/2018, che riportava il termine del 31 marzo).

Giugno 2021
(acred796)
MODELLI 730-4/2021 – IMPORTAZIONE / DINIEGO

Segnaliamo che è possibile effettuare l’importazione dei modelli 730-4/2021 in modalità PROVVISORIA, allo scopo di ottenere le eventuali segnalazioni relative ad dipendenti non presenti in archivio o non più in forza.
Nei casi in questione, inoltre, è possibile generare la comunicazione di diniego.

Per entrambe le operazioni (importazione provvisoria 730-4 e comunicazione di diniego) restano valide le indicazioni operative fornite con l'aggiornamento di luglio 2019 Acred727.

Ricordiamo che l’importazione in modalità DEFINITIVA ed il relativo conguaglio delle somme da 730, devono essere effettuati sulle buste paga relative al mese di luglio (come confermato anche dalle istruzioni del modello 730/2021).
Invieremo una successiva comunicazione per segnalare la possibilità di effettuare queste ultime operazioni.

Novembre 2020
(acred780)
COMUNICAZIONE IMPORTI RESIDUI DA 730

Ricordiamo che, tramite il programma ‘LISTA730’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), è possibile ottenere l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730.
Il mese elaborato, sul quale si intende effettuare il controllo delle somme residue a debito o a credito, deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura.
Lo stesso programma genera anche la comunicazione delle somme a debito non trattenute, nel mese di cessazione del rapporto e nel mese di dicembre, e la comunicazione del mancato o parziale rimborso delle somme a credito, nel primo mese del conguaglio (come previsto dalle circolari 14/E del 9/05/2013 e 4/E del 12/03/2018).

Su richiesta, sono state aggiunte due nuove opzioni sul programma ‘LISTA730’:

  • per la comunicazione delle somme a debito non trattenute, una nuova casella che, se barrata, consente di produrre tale comunicazione in qualsiasi mese, anziché nel solo nel mese di cessazione e nel mese di dicembre;
  • per la comunicazione del mancato o parziale rimborso delle somme a credito, una nuova casella che, se barrata, consente di produrre tale comunicazione anche in un mese diverso da luglio.

Naturalmente, rimane a discrezione dell’Utente la scelta di utilizzare, o meno, le nuove opzioni.

Ottobre 2020
(acred776)
IMPORTAZIONE 730-4

A seguito del presente aggiornamento, è possibile importare i dati del 730-4 anche sui mesi successivi a settembre.

A tale scopo, sul servizio ‘Importazione dati modello 730-4’ è stata prevista la possibilità di selezionare anche i mesi di ottobre / novembre / dicembre nel campo ‘Mese del conguaglio’.

Ricordiamo che, in caso di rateizzazione, il numero delle rate viene ridotto automaticamente (fino ad un minimo di 1 rata), tenendo conto del criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento delle ritenute fiscali.
Per quanto riguarda l’eventuale applicazione degli interessi per differimento, valgono gli stessi criteri adottati nei mesi di agosto o settembre (in proposito, vedere le precisazioni riportate nell’aggiornamento di luglio 2019 Acred727).
Infine facciamo presente che, nel mese di ottobre (criterio di “cassa”) o di novembre (criterio di “competenza”) potrebbe essere riportato sullo stesso mese sia il saldo o primo acconto, sia il secondo acconto.

Luglio 2020
(acred768)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E’ possibile conguagliare, in busta paga, le imposte risultanti dal modello 730-4/2020 (anno d’imposta 2019).
Il suddetto conguaglio deve essere gestito secondo gli stessi criteri dell’anno precedente: occorre quindi fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di luglio 2019 Acred727.
Ricordiamo che è anche possibile importare i files relativi ai modelli 730-4/2020 (comunicazione del 16/07/2020).

Luglio 2020
(comunicazione
16/07/2020
)
IMPORTAZIONE DEFINITIVA 730-4/2020

A seguito della presente comunicazione, è possibile effettuare l'importazione del 730-4 in modalità DEFINITIVA.

Come anticipato nella comunicazione del 26/06/2020, per effettuare l'importazione del 730-4 occorre seguire le indicazioni operative fornite con l'aggiornamento di luglio 2019 Acred727 (ovviamente, facendo riferimento all'anno 2020 anziché all'anno 2019).

Ricordiamo che è opportuno effettuare sempre l'importazione prima in modalità provvisoria e poi in modalità definitiva.

Giugno 2020
(comunicazione
26/06/2020
)
IMPORTAZIONE PROVVISORIA 730-4/2020

Segnaliamo che è possibile eseguire l'importazione del 730-4/2020, per il momento esclusivamente in modalità PROVVISORIA.

Ricordiamo che, effettuando la suddetta importazione, vengono segnalati eventuali dipendenti non presenti in archivio o non più in forza.
Nei casi previsti, inoltre, è possibile generare la comunicazione di diniego.

Per entrambe le procedure (importazione 730-4 e comunicazione di diniego) restano valide le indicazioni operative fornite con l'aggiornamento di luglio 2019 Acred727.

Settembre 2019
(acred733)
COMUNICAZIONE CESSAZIONE RICEZIONE 730-4

Sono stati predisposti la stampa e l’invio telematico della comunicazione di cessazione, da parte dell’intermediario, dell’incarico di ricezione del modello 730-4 per conto di un sostituto d’imposta.

La suddetta comunicazione può essere inviata dall’intermediario nel caso in cui questi non intenda continuare a ricevere i modelli 730-4 per conto di un sostituto (dal quale era stato precedentemente delegato), a condizione che non sia stata ancora inviata una comunicazione “sostitutiva” da parte di un altro intermediario (o dallo stesso sostituto).
La comunicazione di cessazione può essere inviata esclusivamente nel periodo dal 15 settembre al 15 gennaio.
Segnaliamo che le istruzioni ufficiali relative alla comunicazione di cessazione sono incluse nella documentazione ministeriale riguardante la comunicazione per la ricezione del modello 730-4.

La nuova procedura ‘Comunicazione cessazione ricezione mod. 730-4’, disponibile sul menù Modello 770, consente di generare sia il file da utilizzare per l’invio telematico, sia la stampa del corrispondente modello.
E’ richiesta l’indicazione dell’anno di competenza: attualmente indicare ‘2018’.
Occorre selezionare il codice fiscale dell’intermediario nel campo ‘Codice fiscale mittente’ (il soggetto che effettua l’invio deve necessariamente corrispondere all’intermediario al quale si riferisce la comunicazione)
Precisiamo che l’opzione relativa alla firma riguarda esclusivamente la stampa del modello (non il file telematico).
Infine, occorre indicare i codici fiscali dei sostituti nei confronti dei quali si intende cessare la ricezione del modello 730-4 (è previsto un massimo di 10 sostituti ad ogni lancio della procedura).
La procedura verifica che tutti i codici fiscali indicati siano presenti nell’archivio anagrafico delle aziende.

Il file telematico è denominato ‘Revocax730.txt’, mentre il corrispondente modello è ‘Revocax730-Modello.pdf’.

Luglio 2019
(acred727)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E’ possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle imposte risultanti dal modello 730-4/2019 (anno d’imposta 2018).
I criteri adottati, nella gestione del suddetto conguaglio, non sono cambiati rispetto all’anno precedente.

A seguito del presente aggiornamento, è anche possibile importare i files relativi ai modelli 730-4/2019, resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate: a tale scopo, occorre utilizzare il servizio descritto al paragrafo Importazione modello 730-4.

Ricordiamo che è consigliabile eseguire una prima importazione in modalità ‘Provvisoria: in tal modo viene verificata la validità del file e, inoltre, viene controllato se i dipendenti interessati dal conguaglio hanno cessato il rapporto: quest’ultima segnalazione risulta utile, in particolare, per l’invio della comunicazione di diniego, descritta al paragrafo Comunicazione di diniego.

Quando si intende importare effettivamente i dati, occorre eseguire l’importazione in modalità ‘Definitiva. Dal momento che l’importazione in modalità ‘Definitiva’ comporta il caricamento di alcune voci sulle Variazioni Mensili, consigliamo di eseguirla DOPO aver effettuato le storicizzazioni, sui servizi Inquadramento / Altri Dati, che hanno effetto dal mese di luglio (in particolare: trasformazioni da full-time a part-time o viceversa, variazioni di percentuale del part-time).

Ricordiamo che il conguaglio del 730 deve essere effettuato a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di LUGLIO, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12/03/2018 (ultima circolare relativa al conguaglio del 730-4). Non ha rilevanza, quindi, il fatto che le retribuzioni utilizzate per il conguaglio vengano erogate nello stesso mese di luglio (criterio di “competenza”) oppure nel successivo mese di agosto (criterio di “cassa”).

Analogamente agli anni precedenti, le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere gestite tramite le apposite voci, elencate al paragrafo Inserimento delle somme a debito e a credito. Le voci in questione devono essere riportate sulle Variazioni Mensili del mese in cui inizia il conguaglio: possono essere inserite manualmente, oppure possono essere importate automaticamente.

Per quanto riguarda l’addizionale regionale e comunale, ricordiamo che il codice regione ed il codice catastale del comune riportati sul modello F24, vengono ricavati dall’indirizzo di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, considerando la decorrenza valida alle seguenti date:

  • 1 Gennaio 2018 per il saldo (a debito o a credito) dell’addizionale regionale e comunale relative all’anno 2018;
  • 1 Gennaio 2019 per l’acconto dell’addizionale comunale relativa all’anno 2019.

Nel caso in cui non sia presente, sul servizio anagrafico del dipendente, una decorrenza uguale o precedente alle suddette date, viene considerata, tra le decorrenze presenti, la prima successiva rispetto alle stesse date.

E’ possibile che, sul modello 730-4, sia riportato un codice regione o un codice catastale del comune diverso da quello risultante dalla residenza del dipendente. In tal caso, il codice presente sul modello 730-4 deve essere indicato negli appositi campi previsti sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, operando alle date di decorrenza sopra descritte.
I campi da utilizzare per indicare un codice regione o comune diversi da quelli di residenza, sono i seguenti:

  • Regione da 730’ per indicare il codice regione relativo al dichiarante;
  • Comune da 730’ per indicare il codice catastale del comune relativo al dichiarante;
  • Regione da 730 – Coniuge’ per indicare il codice regione relativo al coniuge;
  • Comune da 730 – Coniuge’ per indicare il codice catastale del comune relativo al coniuge.

Precisiamo che i campi in questione non devono essere compilati se coincidono con quelli ricavati dalla residenza.

Ricordiamo che il servizio di importazione dei files relativi ai modelli 730-4 (paragrafo Importazione modello 730-4) segnala i casi in cui la regione o il comune riportati sul modello 730-4 risultano diversi (per il dichiarante e/o per il coniuge) rispetto a quelli risultanti dalla residenza del dipendente (oltre che da quelli eventualmente indicati nei campi relativi a regione / comune da 730).

Facciamo presente che, se la residenza presente sul servizio anagrafico risulta diversa da quella indicata sul modello 730-4, sarebbe opportuno fare le necessarie verifiche ed eventualmente variare la residenza presente in archivio. La nuova residenza, tuttavia, dovrebbe risultare indicata in una dichiarazione rilasciata dal dipendente al sostituto (ad esempio, nella dichiarazione relativa alle detrazioni). Inoltre, la nuova residenza dovrebbe essere inserita effettuando una storicizzazione sulla base di quanto dichiarato dal dipendente, ma anche tenendo presente che la precedente residenza deve essere tuttora utilizzata per versare le rate delle addizionali determinate al momento del conguaglio fiscale dell’anno precedente.

Vengono importati i codici che identificano la tipologia del modello 730 Integrativo / Rettificativo.
Ricordiamo che i suddetti codici sono richiesti sulla CU e possono essere inseriti preventivamente negli appositi campi previsti sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ (aggiornamento di febbraio 2018 Acred679). I campi in questione vengono compilati automaticamente al momento dell’importazione dei files relativi ai modelli 730-4, in presenza di modelli integrativi o rettificativi; gli stessi codici sono indicati anche sulla stampa dei dati importati o non importati.

Ricordiamo, infine, che non è necessario inserire la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale, in quanto tali informazioni non sono più richieste sui modelli CU / 770 (continuano ad essere previste sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ soltanto per mantenere la compatibilità con gli anni precedenti).

Luglio 2019
(acred727)
IMPORTAZIONE MODELLO 730-4

Il servizio di importazione dei modelli 730-4, che può essere utilizzato per importare i files XML messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, si trova sul menù ‘Amministratore dello Studio’ → ‘Importazione dati modello 730-4’.

Il servizio consente di importare un singolo file XML (suffissato con “.rel”), oppure più files XML inclusi in un file ZIP.
Quest’anno, risulta che l’Agenzia delle Entrate stia fornendo nuovamente dei files “massivi”, che comprendono cioè più sostituti; ricordiamo che, l’anno scorso, ogni file comprendeva un solo sostituto. Di conseguenza, il numero dei files da importare risulterebbe limitato e l’importazione in formato ZIP sarebbe meno utile dell’anno precedente.

Ricordiamo che i files relativi ai modelli 730-4, una volta scaricati tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, riportano il suffisso “.rel” (nonostante si tratti di files in formato XML). Per effettuare l’importazione di tali files (includendoli o meno in un file ZIP), è necessario che i files mantengano il suffisso originario “.rel, senza cambiarlo in “.xml”.
Non è possibile importare files in altri formati (P7M / PDF / ecc.), anche se messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: tali files non verrebbero considerati dalla procedura di importazione (neppure se inclusi in un file ZIP).
I nomi dei files da importare (singolarmente oppure inclusi in un file ZIP) NON devono contenere spazi o caratteri speciali (nel caso di un file ZIP, tale criterio vale anche per eventuali cartelle presenti nello ZIP): i nomi possono essere composti esclusivamente da numeri, lettere minuscole o maiuscole, eventuali trattini di separazione.

Sul servizio occorre, prima di tutto, selezionare il File da importare, cliccando sull’apposita icona per la scelta del file.
Poi è necessario selezionare il Tipo di file da importare, scegliendo tra “XML (.rel)”, corrispondente ad un singolo file, e “ZIP”, contenente uno o più files “.rel” (eventualmente raggruppati in cartelle). Nel caso in cui il tipo selezionato non corrisponda al formato del file da importare, non viene effettuata l’importazione e non vengono prodotte le stampe previste.
Il file da importare rimane visibile sul servizio ‘Gestione Stampe’, con il nome ‘730-importazione.xml’ (se viene selezionato il formato XML) oppure ‘730-importazione.zip” (se viene selezionato il formato ZIP).

Come già precisato al paragrafo Conguaglio assistenza fiscale, è consigliabile effettuare l’importazione di ciascun file (XML o ZIP) prima in modalità ‘Provvisoria’ e poi in modalità ‘Definitiva’ (quest’ultima può essere effettuata anche in un momento successivo).
Ricordiamo che, selezionando la modalità ‘Provvisoria’, i dati NON vengono importati in archivio, ma vengono soltanto prodotte le stampe previste, comprese le segnalazioni relative a sostituti o dipendenti non presenti in archivio oppure cessati nei mesi precedenti: tali segnalazioni risultano utili per l’invio della Comunicazione di diniego.
Con la modalità ‘Definitiva’, invece, i dati vengono effettivamente importati in archivio, secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: in particolare, le voci relative al 730 sono riportate sulle Variazioni Mensili del mese del conguaglio (oltre che del mese relativo all’eventuale secondo acconto).
Ricordiamo che, una volta effettuata l’importazione in modalità ‘Provvisoria’, occorre selezionare nuovamente il file nel momento in cui si vuole importarlo in modalità ‘Definitiva’.

Nel campo Anno del conguaglio viene automaticamente riportato ‘2019’ (non deve essere modificato).

Nel campo Mese del conguaglio viene riportato Luglio: tale mese corrisponde al mese di competenza delle buste paga interessate dal conguaglio del 730 (indipendentemente dal mese di effettivo pagamento). E’ possibile selezionare i mesi di Agosto o Settembre, nel caso in cui il conguaglio del 730 abbia inizio con le buste paga di tali mesi.
Per i mesi successivi a Luglio, inoltre, è possibile scegliere se applicare o meno gli interessi a carico del dipendente (a tale proposito, occorre tenere conto di quanto indicato più avanti in merito all’applicazione degli interessi).

Infine, è possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice: tale possibilità va utilizzata soltanto nel caso in cui si desideri importare i modelli 730-4 esclusivamente sui dipendenti delle ditte appartenenti alla zona indicata.

Una volta caricato il file (XML o ZIP) ed impostati i parametri, è sufficiente cliccare sul pulsante ‘Elabora’ per lanciare la procedura di importazione: a questo punto, l’andamento della procedura può essere controllato cliccando su ‘Procedure di elaborazione e stampa’ → ‘Elenco procedure in attesa e controllo parametri’.
Una volta terminata la procedura, le stampe prodotte possono essere gestite tramite il servizio ‘Gestione stampe’. Come già precisato, insieme alle stampe è riportato anche il file di importazione (‘730-importazione.xml’ / ‘730-importazione.zip”).

Le stampe prodotte, sia in modalità ‘Provvisoria’ che in modalità ‘Definitiva’, sono le seguenti:

  • 730.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (sostituti e dipendenti) che si trovano sul file di importazione, ma che non risultano presenti negli archivi Paghe oppure risultano presenti ma sono cessati nei mesi precedenti. Per quanto riguarda i dipendenti, se il rapporto di lavoro risulta cessato prima del mese del conguaglio (quindi entro il 30/06/2019, in caso di conguaglio sul mese di luglio), viene riportata la segnalazione “Dipendente non in forza”; se non è presente alcun rapporto di lavoro (dipendente o collaboratore) con il sostituto, viene riportata la segnalazione “Dipendente non presente”. Relativamente ai sostituti scartati, viene riportata la segnalazione “Ditta non disponibile” se non è presente in archivio o è cessata nei mesi precedenti, “Ditta già elaborata” se risulta già elaborata nei mesi del conguaglio, “Ditta su altra zona” se è agganciata ad una zona diversa da quella selezionata. Sulla stampa è riportato il numero di protocollo relativo al modello 730-4, rilevato dai files importati (necessario per l’eventuale comunicazione di diniego). Sia le ditte che i dipendenti vengono ricercati, in archivio, tramite il codice fiscale. La stampa non viene generata in assenza di soggetti “scartati”.

  • 730.dati.importati’ sulla quale figurano le somme da importare (modalità ‘Provvisoria’) oppure effettivamente importate (modalità ‘Definitiva’) sulle Variazioni Mensili del mese selezionato. In corrispondenza delle somme a debito viene indicato il numero delle rate richieste sul modello 730 ed eventualmente il numero delle rate ricalcolate. Sono indicati anche i codici regione e comune relativi alle addizionali, come risultano dal modello 730-4: vengono segnalati i casi in cui tali codici sono diversi da quelli risultanti dalla residenza e/o indicati negli appositi campi sul servizio anagrafico del dipendente (la segnalazione inizia con la scritta “ATTENZIONE”). Sono inoltre indicati il numero di protocollo del file importato (nell’intestazione della pagina) e gli estremi del soggetto (CAF / Professionista / Associazione) che ha svolto l’assistenza fiscale, oppure la condizione di “Dichiarazione precompilata”. Infine, sono riportati i codici relativi al 730 Integrativo o Rettificativo (nel caso in cui siano presenti in corrispondenza di dati importati sulle Variazioni Mensili).

  • 730.dati.non.importati’ sulla quale sono indicate le somme non importate sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo. Inoltre, sono riportati in stampa i codici relativi al 730 Integrativo o Rettificativo (nel caso in cui siano presenti in corrispondenza di dati non importati sulle Variazioni Mensili): tali codici vengono comunque importati in archivio. La stampa non viene generata in assenza di somme non importate.

Nel caso in cui vengano importati più files all’interno di uno ZIP, sulle stampe prodotte viene aggiunto un salto pagina in corrispondenza di ciascun file importato, cambiando il numero di protocollo nell’intestazione della pagina.

Per quanto riguarda i soggetti scartati a causa della cessazione del rapporto di lavoro, ricordiamo che il sostituto è tenuto ad effettuare il conguaglio delle somme a credito, se la cessazione è avvenuta successivamente al termine previsto per l’avvio della presentazione del modello 730 (31 marzo dell’anno di presentazione del 730, circolare 4/E del 12/03/2018).
In tale circostanza, per effettuare il conguaglio delle somme a credito occorre abilitare il dipendente all’elaborazione nei mesi successivi alla cessazione e, poi, inserire manualmente le somme a credito sulle Variazioni Mensili di luglio. Inoltre, occorre confermare le presenze dei mesi successivi a luglio, fino al termine delle operazioni di conguaglio.

Nei casi in cui non si deve effettuare il conguaglio (a causa della cessazione del rapporto o per gli altri motivi previsti), occorre invece effettuare la comunicazione di diniego, descritta dettagliatamente al paragrafo Comunicazione di diniego.

Con l’importazione in modalità ‘Definitiva’, le somme risultanti dai modelli 730-4 sono riportate sulle Variazioni Mensili (presenze “correnti”), in corrispondenza dei seguenti mesi:

  • il mese indicato sul servizio (impostato automaticamente a Luglio, a meno di una scelta diversa da parte dell’Utente), per quanto riguarda tutte le somme a credito o a debito, ad eccezione del secondo acconto;
  • il mese di Ottobre (ditte che adottano il criterio di “cassa”) oppure di Novembre (ditte che adottano il criterio di “competenza”), per quanto riguarda il secondo acconto.

Precisiamo che le voci importate in automatico sono le stesse previste per l’inserimento manuale (paragrafo Inserimento delle somme a debito e a credito).
E’ possibile che, sulle Variazioni dei mesi interessati, siano già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): in tale situazione, la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.

Nel caso in cui i mesi interessati dall’importazione (il mese indicato al lancio, oltre ai mesi di ottobre o novembre per i secondi acconti) risultino già elaborati, la procedura non importa i dati, emettendo la segnalazione ‘Ditta già elaborata’ sulla stampa relativa ai soggetti scartati.

In corrispondenza delle voci relative alle somme a debito, viene riportato anche l’eventuale numero di rate indicato sul modello 730-4: tale numero viene automaticamente limitato al numero massimo delle rate applicabili, tenendo conto della condizione di “cassa” o “competenza” adottata per il versamento dei tributi fiscali e considerando che le trattenute devono essere completate entro il 16 dicembre. A titolo di esempio: su un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero massimo delle rate applicabili è 4, nel caso in cui l’importazione venga effettuata sul mese di luglio.

In presenza di 730 Integrativi o Rettificativi, vengono importati anche i codici che identificano la relativa tipologia.
I codici in questione vengono riportati nei corrispondenti campi del servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, effettuando una storicizzazione nel giorno finale del mese selezionato per l’importazione (esempio: ‘31/07/2019’ se l’importazione viene effettuata sul mese di luglio). Nel caso in cui siano già presenti delle storicizzazioni con data più recente, gli stessi codici vengono riportati su tutte le decorrenze ricadenti nel periodo dal mese del conguaglio fino alla fine dell’anno (non vengono invece riportati su eventuali decorrenze presenti in anni successivi a quello del conguaglio). Inoltre, se i codici risultano presenti sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ ma non sono presenti sul file importato, viene effettuata una storicizzazione (secondo gli stessi criteri sopra descritti) per annullare i codici presenti sul servizio.

Ricordiamo che è possibile importare i files relativi ai modelli 730-4, pervenuti successivamente all’elaborazione delle buste paga di luglio, riportando le voci sulle Variazioni Mensili di agosto o di settembre.
A tale scopo, sul servizio di importazione è sufficiente selezionare il corrispondente mese nel campo ‘Mese del conguaglio’.
In questo caso, è possibile scegliere se si intende applicare gli interessi per differimento (calcolati secondo il tasso dello 0,40% mensile). Se si ritiene corretto applicare gli interessi ai modelli 730-4 conguagliati sulle buste paga di agosto o di settembre, selezionare ‘Si’ nel campo ‘Applica interessi nei mesi successivi a luglio’, altrimenti selezionare ‘No’.
Gli interessi per differimento, se richiesti, vengono applicati su tutte le somme a debito, con l’eccezione del secondo acconto, nella misura dello 0,40% per il mese di agosto, oppure dello 0,80% per il mese di settembre. Ricordiamo che gli interessi sono riportati nel campo Importo Unitario delle singole voci interessate; sulle stesse voci, inoltre, gli interessi sono anche inclusi nel campo Importo Totale, sommati all’imposta originaria.
Segnaliamo che non esistono indicazioni in merito all’applicazione degli interessi per differimento, per i conguagli iniziati nei mesi successivi a luglio, nel caso in cui il ritardo sia imputabile alla mancata disponibilità dei modelli 730-4 in tempo utile per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio.
Per quanto riguarda altri casi di applicazione degli interessi, fare riferimento a quanto indicato al paragrafo Gestione importi residui a debito o a credito.

CASI PARTICOLARI:

  • Modelli 730-4 Annullati: Sulla stampa relativa ai soggetti scartati (‘730.soggetti.scartati’), viene segnalata l’eventuale condizione di “Modello 730 annullato”. In tale condizione, ovviamente, non vengono importati i dati sulle Variazioni Mensili. Precisiamo che, sul modello 730-4 in formato pdf, generato tramite il software dell’Agenzia delle Entrate, la condizione di modello annullato viene evidenziata tramite la scritta trasversale “ANNULLATO”.

  • Protocollo Assente: Ricordiamo che, l’anno scorso, alcuni files relativi ai 730-4 non riportavano il numero di protocollo previsto dalle specifiche tecniche ministeriali (a nostro avviso, tale condizione non interessava i files scaricati da parte dell’intermediario). In assenza del numero di protocollo, il file viene comunque importato: in tale condizione, sulla stampa dei dati importati viene riportata l’indicazione ‘Numero Protocollo: MANCANTE’.

Luglio 2019
(acred727)
COMUNICAZIONE DI DINIEGO

Come già precisato, è consigliabile effettuare l’importazione dei files relativi ai modelli 730-4 in modalità “Provvisoria, allo scopo di verificare se sono presenti dei soggetti per i quali non deve essere effettuato il conguaglio: in tale condizione, occorre inviare la comunicazione di “diniego” all’Agenzia delle Entrate.

Per individuare i soggetti in questione, è possibile utilizzare la stampa dei soggetti “scartati”, tenendo presente che occorre comunque verificare se sussistono le condizioni previste per inviare il “diniego” all’Agenzia delle Entrate.
A riguardo, ricordiamo che la circolare 4/E del 12/03/2018 chiarisce che il diniego deve essere inviato quando il rapporto di lavoro non è mai esistito oppure è cessato entro il 31 marzo dell’anno di presentazione del 730. Come precisato al paragrafo Importazione modello 730-4, sulla stampa dei soggetti scartati vengono segnalati tutti i casi in cui il rapporto di lavoro è cessato prima del mese di inizio del conguaglio (generalmente luglio): di conseguenza, per i soggetti scartati a causa della cessazione del rapporto di lavoro, occorrerà controllare se tale cessazione è avvenuta entro il 31 marzo, prima di effettuare la comunicazione di diniego. Ricordiamo che, se la cessazione è avvenuta dopo il suddetto termine, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare comunque il conguaglio delle somme a credito.

Nel caso in cui occorra comunicare il diniego, è possibile utilizzare il servizio messo a disposizione dall’Agenzia: tale servizio, descritto come “Comunicazione di Diniego”, è disponibile nell’area dei servizi telematici dedicata al prelievo dei modelli 730-4 (accessibile tramite le apposite credenziali). Sul servizio è sufficiente indicare le informazioni richieste per ciascuna comunicazione di diniego: codici fiscali dei soggetti coinvolti, numero protocollo 730, motivo del diniego ed eventuale data della delega dal sostituto all’intermediario.

In alternativa al suddetto servizio, è possibile inviare la comunicazione di diniego generando un file secondo le specifiche indicate nel provvedimento del 12/03/2019. Il file in questione deve poi essere inviato tramite Entratel.

Nel caso in cui si preferisca inviare la comunicazione di diniego generando il suddetto file, occorre utilizzare la procedura ‘Comunicazione diniego mod. 730-4’, disponibile sul ‘Menù Modello 770’ → ‘Procedure di elaborazione e stampa’.
La procedura richiede le seguenti informazioni: codice fiscale del soggetto mittente (selezionabile dall’apposita finestra), data della delega da parte del sostituto, numero di protocollo del 730-4, codice della ditta, codice fiscale del dipendente (in quanto potrebbe trattarsi di un soggetto non presente in archivio), motivo del diniego.
Occorre effettuare un lancio della procedura per ciascun sostituto e/o protocollo 730-4 interessati da comunicazioni di diniego; è possibile indicare fino ad un massimo di 5 dipendenti su ciascun lancio.
La procedura genera il file ‘Diniego730.CodiceDitta.txt’ (da inviare tramite Entratel) e una corrispondente stampa dei dati riportati sul file (da utilizzare esclusivamente a scopo di controllo).

Come confermato dalla circolare 4/E del 12/03/2018, la comunicazione di diniego deve essere effettuata “entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili”. Sulla base delle FAQ presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il termine di cinque giorni lavorativi decorre dalla data di attivazione dei servizi telematici, se quest’ultima è successiva alla data di ricezione dei modelli 730-4.

Luglio 2019
(acred727)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere riportate sulle Variazioni Mensili: è possibile inserirle manualmente, oppure importarle automaticamente tramite la procedura indicata al precedente paragrafo Importazione modello 730-4.
In entrambi i casi, le voci da utilizzare per gestire le somme risultanti da 730-4 sono le seguenti:

  • Voce 930  –  Irpef  - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902  –  Irpef  - saldo a debito coniuge
  • Voce 931  –  Irpef  - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901  –  Irpef  - saldo a credito coniuge
  • Voce 932  –  Irpef  - primo acconto dichiarante
  • Voce 903  –  Irpef  - primo acconto coniuge
  • Voce 921  –  Irpef  - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904  –  Irpef  - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925  –  Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926  –  Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927  –  Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928  –  Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916  –  Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917  –  Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918  –  Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919  –  Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908  –  Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909  –  Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946  –  Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905  –  Acconto Tassazione Separata coniuge
  • Voce 906  –  Imposta Sostitutiva detassazione dichiarante
  • Voce 907  –  Imposta Sostitutiva detassazione coniuge
  • Voce 90E  –  Cedolare Secca - saldo a debito dichiarante
  • Voce 90F  –  Cedolare Secca - saldo a debito coniuge
  • Voce 90C  –  Cedolare Secca - saldo a credito dichiarante
  • Voce 90D  –  Cedolare Secca - saldo a credito coniuge
  • Voce 90G  –  Cedolare Secca - primo acconto dichiarante
  • Voce 90H  –  Cedolare Secca - primo acconto coniuge
  • Voce 90J  –  Cedolare Secca - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 90K  –  Cedolare Secca - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)

Le voci sopra elencate devono essere riportate sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Fanno eccezione le voci 921 / 904 / 90J / 90K, relative al secondo acconto Irpef / cedolare secca, che devono essere invece riportate sul mese di OTTOBRE (criterio di “cassa”) oppure di NOVEMBRE (criterio di “competenza”).

E’ necessario indicare le somme risultanti dal modello 730-4 soltanto sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere riportate sulle presenze “correnti”: non hanno alcun effetto se vengono indicate sulle presenze “differite”. Per le aziende che utilizzano il metodo delle presenze “differite”, quindi, le voci relative al conguaglio del 730 devono essere inserite sulle presenze “correnti” del mese di luglio (saldo e primo acconto) e novembre (secondo acconto, supponendo che adottino il criterio di “competenza”). Per le stesse aziende, nel mese successivo a quello in cui inizia il conguaglio (quando cioè vengono inserite le presenze “differite” relative al mese di luglio), le voci relative al conguaglio del 730 non devono essere modificate né annullate.

Tutte le voci sopra indicate si trovano nell’elenco delle voci disponibili sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, alle sezioni ‘730 – Saldi a Credito’ (4.3), ‘730 – Saldi a Debito’ (4.4), ‘730 – Acconti e varie’ (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730-4, viene riportato nel campo Importo Totale della voce corrispondente. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate deve essere indicato in corrispondenza di ogni voce a debito (riportato nel campo Quantità); in caso contrario, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato, nel caso in cui, applicando il numero di rate risultante dal modello 730-4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (versamento ultima rata 16 dicembre). In particolare, per un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero delle rate non può essere superiore a 4.

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore ad E. 12,00. Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore ad E. 12,00 (ad esempio a causa di una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d’imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell’elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori al suddetto limite.

Come negli anni precedenti, il codice regione riportato sul modello F24 per l’addizionale regionale da 730 (a debito o a credito) viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, considerando la decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (01/01/2018). Se l’anagrafico del dipendente non è presente a tale data, viene considerata la prima decorrenza successiva. La stessa regione viene utilizzata anche per l’addizionale del coniuge.
Nel caso in cui il codice regione indicato sul modello 730-4 risulti diverso dalla regione di residenza, occorre indicare il codice regione del 730 nel nuovo campo ‘Regione da 730-4’ (per il dipendente), oppure ‘Regione da 730-4 – Coniuge’ (per il coniuge, da compilare solo se risulta diverso da quello del dipendente), sempre sulla decorrenza valida al 01/01/2018. Quando i campi in questione risultano compilati, sul modello F24 viene riportato il codice regione in essi indicato, in corrispondenza delle addizionali regionali da 730.

Anche per quanto riguarda l’addizionale comunale da 730 (a debito o a credito), il codice catastale riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, considerando la decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (01/01/2018 per il saldo, 01/01/2019 per l’acconto). Se l’anagrafico del dipendente non è presente a tali date, viene considerata la prima decorrenza successiva. Lo stesso codice catastale viene utilizzato anche per l’addizionale comunale del coniuge.
Nel caso in cui il codice catastale indicato sul modello 730-4 risulti diverso da quello di residenza, occorre indicarlo nel nuovo campo ‘Comune da 730-4’ (per il dipendente), oppure ‘Comune da 730-4 – Coniuge’ (per il coniuge, da compilare solo se risulta diverso da quello del dipendente), sulla decorrenza valida al 01/01/2018 (saldo) oppure 01/01/2019 (acconto). Quando i campi in questione risultano compilati, sul modello F24 viene riportato il codice catastale in essi indicato, in corrispondenza delle addizionali comunali da 730.

Ricordiamo che il servizio di importazione del 730-4 segnala i casi in cui il codice regione o il codice catastale del comune, presenti sui files importati, risultano diversi da quelli presenti sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’. Per emettere tale segnalazione vengono considerati anche i codici eventualmente presenti nei campi ‘Regione / Comune da 730-4’.

Luglio 2019
(acred727)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci :

  • Voce 949  –  Irpef  - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940  –  Irpef  - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950  –  Irpef  - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951  –  Irpef  - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952  –  Irpef  - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955  –  Irpef  - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956  –  Irpef  - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957  –  Irpef  - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947  –  Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948  –  Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953  –  Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954  –  Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938  –  Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939  –  Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963  –  Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964  –  Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958  –  Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959  –  Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973  –  Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965  –  Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge
  • Voce 96E  –  Imposta Sostitutiva detassazione trattenuta dichiarante
  • Voce 96F  –  Imposta Sostitutiva detassazione trattenuta coniuge
  • Voce 95E  –  Cedolare Secca - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 95F  –  Cedolare Secca - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 93C  –  Cedolare Secca - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 93D  –  Cedolare Secca - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 95G  –  Cedolare Secca - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95H  –  Cedolare Secca - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 95J  –  Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95K  –  Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto coniuge

Relativamente alla trattenuta delle somme a debito, viene controllata la “capienza” sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, sono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei corrispondenti interessi (tasso mensile 0,40%).
In caso di rateizzazione delle somme a debito, vengono determinati automaticamente gli importi delle rate mensili e dei relativi interessi (tasso mensile 0,33%).

Per quanto riguarda la compensazione delle somme a credito, precisiamo che viene controllata la “capienza” rispetto alle ritenute fiscali effettuate, nello stesso mese, da parte del sostituto d’imposta, secondo lo stesso principio adottato negli anni precedenti. Ricordiamo che vanno considerate anche le ritenute relative alle somme a debito da 730, per determinare la capienza per il rimborso delle somme a credito (aggiornamento Acred472 del 18/07/2012). Come negli anni precedenti, restano invece escluse dalla suddetta “capienza” sia l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (1712 – 1713), sia le ritenute derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, se effettuato dopo il 12 gennaio dell’anno successivo (tali tributi, comunque, potrebbero risultare disponibili soltanto a fine anno).

Ricordiamo che le somme a credito rimborsate dal sostituto d’imposta vengono compensate direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 13/E del 10/02/2015 (aggiornamento di luglio 2015 Acred577).
A tale riguardo, ricordiamo che NON è obbligatorio indicare, su uno stesso modello F24, i tributi a credito relativi ai rimborsi da 730 insieme ai tributi a debito corrispondenti alle ritenute che hanno costituito la “capienza” per gli stessi rimborsi. Come confermato anche da alcune precisazioni (forum Assosoftware), i tributi relativi alle ritenute effettuate in un determinato mese e quelli relativi ai crediti rimborsati nello stesso mese possono essere riportati su modelli F24 separati, a condizione che sia rispettata la “capienza” costituita dalle ritenute, nella determinazione del totale dei crediti rimborsati.

Ricordiamo che, nel calcolo della capienza per la compensazione dei rimborsi, la procedura considera le sole ritenute fiscali gestite in ambito Paghe. Come negli anni precedenti, è possibile aumentare tale capienza, tenendo conto di altri eventuali tributi relativi al sostituto d’imposta, gestiti al di fuori dell’ambito Paghe (1040, ecc.).
A tale scopo, è possibile utilizzare la seguente voce:

  • Voce 94A  –  Aumento capienza rimborsi da 730

La voce in questione non figura in busta paga e può, quindi, essere indicata su un qualsiasi dipendente per il quale viene elaborato il cedolino del mese interessato. L’effetto di tale voce consiste esclusivamente nell’aumentare la capienza per l’erogazione dei rimborsi da 730. Ovviamente, l’Utente dovrà verificare che l’importo indicato sulla voce 94A corrisponda effettivamente al totale delle ritenute gestite esternamente all’ambito Paghe.

Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando l’importo di ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa ‘elab730.ELA’, con l’elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa ‘residuo730.ELA’.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, precisiamo che il controllo della capienza, rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono la capienza delle ritenute dello stesso mese, NON deve essere utilizzata la procedura Rielaborazione Ditte (menù Amministratore Paghe).
Inoltre, se un singolo cedolino viene elaborato tramite il servizio ‘Cedolini – Elaborazione’, le voci di rimborso riportano sempre il valore dell’intero credito spettante; tale risultato viene comunque rettificato al momento dell’elaborazione della ditta (nella situazione di incapienza, quindi, il cedolino elaborato singolarmente non è da considerare valido).

Note sui conguagli: Nella circolare 4/E del 12/03/2018 è indicato che il sostituto deve conguagliare l’importo da trattenere o da rimborsare, riportato al rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4. Tale importo corrisponde alla somma algebrica tra le somme a debito e quelle a credito, presenti sullo stesso modello 730-4.
Come già precisato negli anni precedenti (a seguito della risoluzione 57/E del 30/05/2014, che ha istituito tale principio), la suddetta indicazione non può essere presa alla lettera, trattenendo o rimborsando un unico importo in busta paga, in quanto rimane comunque necessario dettagliare le singole imposte a debito ed a credito, per quanto riguarda sia il modello F24 che la Certificazione Unica. Di conseguenza, sul cedolino relativo al mese di luglio vengono riportate le singole somme a debito ed a credito, indicando poi il “risultato contabile” (a debito oppure a credito) corrispondente al valore indicato nel rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4: quest’ultimo valore è ottenuto dalla somma algebrica delle somme da conguagliare (con esclusione dei secondi acconti).

Note sulle rateizzazioni: In caso di rateizzazione, se risultano presenti anche delle somme a credito, la procedura rateizza automaticamente la differenza tra il totale a debito ed il totale a credito, conformemente alle indicazioni riportate nella risoluzione 57/E del 30/05/2014 e nella circolare di liquidazione del modello 730.
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso le seguenti voci:

  • Voce 923  –  Saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924  –  Primo acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920  –  Saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922  –  Saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 91A  –  Acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929  –  Acconto Tassazione Separata  - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92A  –  Imposta Sostitutiva detassazione - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92C  –  Saldo Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92D  –  Primo acconto Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino.
In presenza di somme sia a debito che a credito (sullo stesso dipendente), in busta paga viene riportata l’indicazione dell’importo complessivo a debito “non rateizzabile”, corrispondente alla somma delle voci sopra elencate.
Precisiamo che la parte non rateizzabile delle somme a debito viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.

Note sul prospetto contabile: Nella prima pagina della Nota Contabile vengono riportate le somme da 730 trattenute o rimborsate in busta paga, oltre ai corrispondenti tributi da versare o compensare su F24. In particolare, i crediti da 730 sono riportati indicando il valore originario (‘Credito 730’), l’importo effettivamente rimborsato (‘Rimborso 730’) e l’eventuale credito residuo non rimborsato (‘Cred. Res. 730’). Inoltre, i crediti rimborsati sono riportati in corrispondenza dei rispettivi tributi utilizzati per la compensazione su F24 (1631 / 3796 / 3797). Ricordiamo che l’importo dei tributi da versare o compensare su F24 figura sulla Nota Contabile soltanto se prodotta a livello di ditta.

Luglio 2019
(acred727)
GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730-4 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (anche in caso di rateizzazione), occorre elaborare le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, per i soggetti ai quali viene attivata l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle Presenze’ (ad esempio amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), occorre confermare le presenze dei mesi successivi a luglio, fino al completamento del conguaglio delle somme derivanti dal 730.

A scopo di controllo, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, relativamente a ciascun mese elaborato. E’ anche possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare in caso di cessazione del rapporto o in seguito all’elaborazione del mese di dicembre.
Inoltre, è possibile stampare la comunicazione del mancato o parziale rimborso delle somme a credito, in corrispondenza del primo mese del conguaglio, come previsto dalle circolari 14/E del 9/05/2013 e 4/E del 12/03/2018.

Tutte le stampe sopra descritte vengono generate dal programma ‘LISTA730’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco dei programmi, 1.3 ‘Stampe di Controllo’).
Nei campi Data Iniziale e Data Finale occorre indicare l’ultimo mese elaborato (l’elaborazione deve essere stata effettuata a livello di ditta, tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte).
Precisiamo che vengono segnalati anche i residui relativi a soggetti per i quali non è stato elaborato il cedolino del mese indicato (amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), a condizione che, a partire dal mese di luglio, sia stato elaborato almeno un cedolino comprendente le voci relative al conguaglio del 730.
Viene generata la stampa ‘residuo730’, con l’elenco dei soggetti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa ‘residuo730.let’, relativamente ai soli soggetti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi soggetti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia presente sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.
In corrispondenza del solo mese di luglio, viene prodotta la stampa ‘residuo730.credito.let’, per quanto riguarda i soggetti che presentano delle somme a credito non interamente rimborsate.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l’inserimento sul mese di luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l’importo risultante dal modello 730-4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): in tale ipotesi, la somma dell’importo risultante dal modello 730 e degli interessi deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.
Come già precisato negli anni precedenti, non è chiaro se gli interessi per differimento debbano essere applicati nel caso in cui il conguaglio inizi nei mesi successivi a luglio a causa della mancata disponibilità dei modelli 730-4 in tempo utile per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio.

Marzo 2019
(acred716)
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DEL 730

Sulla base del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 58168/2019, sono stati aggiornati il modello ed il file per l’invio telematico relativi alla comunicazione per la ricezione del 730-4.

Ricordiamo che tale comunicazione deve essere inviata in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati tramite lo stesso modello oppure tramite il quadro CT della Certificazione Unica.
Ricordiamo, inoltre, che il protocollo ed il progressivo della precedente comunicazione devono essere inseriti sul servizio ‘Frontespizio’ del modello 770 relativo all’anno precedente (770/2018 per l’invio effettuato nel 2019), riportandoli nei campi ‘Protocollo invio comunicazione 730’ e ‘Progressivo comunicazione 730’. Nel caso in cui la precedente comunicazione consista nel quadro CT della Certificazione Unica, nei campi in questione occorre indicare il protocollo relativo all’invio della CU contenente il quadro CT ed il progressivo convenzionale ‘999999’.

Sulla base delle nuove specifiche, sul Frontespizio del modello 770/2018 è stato aggiunto il campo relativo alla richiesta di re-inoltro dei file 730 già inviati. Come precisato nelle istruzioni ministeriali, il nuovo campo può essere compilato solo sulle comunicazioni inviate tra il 20 giugno ed il 31 ottobre di ciascun anno.

Le istruzioni operative relative all’invio della comunicazione per la ricezione del 730-4, sono state comunicate con l’aggiornamento di marzo 2014 Acred527 e sono riportate al punto 3.3 ‘Conguaglio 730’ sull’Indice Documentazioni.

Occorre tenere presente che la suddetta comunicazione può essere trasmessa in qualsiasi momento (la precedente scadenza del 31 marzo è stata abolita dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/04/2017).

Febbraio 2019
(acred713)
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DEL 730

Per quanto riguarda la comunicazione per la ricezione del 730, ricordiamo che deve essere inviata in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (eventualmente anche tramite il quadro CT della CU relativa agli anni precedenti).
Al momento, la procedura per l’invio della suddetta comunicazione è rimasta invariata rispetto all’anno precedente.
Segnaliamo tuttavia che, su tale modello, sono in corso alcune variazioni, per il momento disponibili soltanto in “bozza”: il nuovo modello potrà essere rilasciato soltanto a seguito della pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Occorre tenere presente che la suddetta comunicazione può essere trasmessa in qualsiasi momento (la precedente scadenza del 31 marzo è stata abolita dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/04/2017).

Luglio 2018
(acred692)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E’ possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle imposte risultanti dal modello 730-4/2018 (anno d’imposta 2017).
I criteri adottati, nella gestione del suddetto conguaglio, non sono cambiati rispetto all’anno precedente.

A seguito del presente aggiornamento, è anche possibile importare i files relativi ai modelli 730-4/2018, resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate: a tale scopo, occorre utilizzare il servizio descritto al paragrafo Importazione modello 730-4.

Ricordiamo che è consigliabile eseguire una prima importazione in modalità ‘Provvisoria: in tal modo viene verificata la validità del file e, inoltre, viene controllato se i dipendenti interessati dal conguaglio hanno cessato il rapporto: quest’ultima segnalazione risulta utile, in particolare, per l’invio della comunicazione di diniego, descritta al paragrafo Comunicazione di diniego.

Quando si intende importare effettivamente i dati, occorre eseguire l’importazione in modalità ‘Definitiva. Dal momento che l’importazione in modalità ‘Definitiva’ comporta il caricamento di alcune voci sulle Variazioni Mensili, consigliamo di eseguirla DOPO aver effettuato le storicizzazioni, sui servizi Inquadramento / Altri Dati, che hanno effetto dal mese di luglio (in particolare: trasformazioni da full-time a part-time o viceversa, variazioni di percentuale del part-time).

Ricordiamo che il conguaglio del 730 deve essere effettuato a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di LUGLIO, come confermato anche dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12/03/2018. Non ha rilevanza, quindi, il fatto che le retribuzioni utilizzate per il conguaglio vengano erogate nello stesso mese di luglio (criterio di “competenza”) oppure nel successivo mese di agosto (criterio di “cassa”).

Analogamente agli anni precedenti, le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere gestite tramite le apposite voci, elencate al paragrafo Inserimento delle somme a debito e a credito. Le voci in questione devono essere riportate sulle Variazioni Mensili del mese in cui inizia il conguaglio: possono essere inserite manualmente, oppure possono essere importate automaticamente.

Per quanto riguarda l’addizionale regionale e comunale, ricordiamo che il codice regione ed il codice catastale del comune riportati sul modello F24, vengono ricavati dall’indirizzo di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, considerando la decorrenza valida alle seguenti date:

  • 1 Gennaio 2017 per il saldo (a debito o a credito) dell’addizionale regionale e comunale relative all’anno 2017;
  • 1 Gennaio 2018 per l’acconto dell’addizionale comunale relativa all’anno 2018.

Nel caso in cui non sia presente, sul servizio anagrafico del dipendente, una decorrenza uguale o precedente alle suddette date, viene considerata, tra le decorrenze presenti, la prima successiva rispetto alle stesse date.

E’ possibile che, sul modello 730-4, sia riportato un codice regione o un codice catastale del comune diverso da quello risultante dalla residenza del dipendente. In tal caso, il codice presente sul modello 730-4 deve essere indicato negli appositi campi previsti sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, operando alle date di decorrenza sopra descritte.
I campi da utilizzare per indicare un codice regione o comune diversi da quelli di residenza, sono i seguenti:

  • Regione da 730’ per indicare il codice regione relativo al dichiarante;
  • Comune da 730’ per indicare il codice catastale del comune relativo al dichiarante;
  • Regione da 730 – Coniuge’ per indicare il codice regione relativo al coniuge;
  • Comune da 730 – Coniuge’ per indicare il codice catastale del comune relativo al coniuge.

Precisiamo che i campi in questione non devono essere compilati se coincidono con quelli ricavati dalla residenza.

Ricordiamo che il servizio di importazione dei files relativi ai modelli 730-4 (Importazione modello 730-4) segnala i casi in cui la regione o il comune riportati sul modello 730-4 risultano diversi (per il dichiarante e/o per il coniuge) rispetto a quelli risultanti dalla residenza del dipendente (oltre che da quelli eventualmente indicati nei campi relativi a regione / comune da 730).

Facciamo presente che, se la residenza presente sul servizio anagrafico risulta diversa da quella indicata sul modello 730-4, sarebbe opportuno fare le necessarie verifiche ed eventualmente variare la residenza presente in archivio. La nuova residenza, tuttavia, dovrebbe risultare indicata in una dichiarazione rilasciata dal dipendente al sostituto (ad esempio, nella dichiarazione relativa alle detrazioni). Inoltre, la nuova residenza dovrebbe essere inserita effettuando una storicizzazione sulla base di quanto dichiarato dal dipendente, ma anche tenendo presente che la precedente residenza deve essere tuttora utilizzata per versare le rate delle addizionali determinate al momento del conguaglio fiscale dell’anno precedente.

Quest’anno, vengono importati anche i codici che identificano la tipologia del modello 730 Integrativo / Rettificativo.
Ricordiamo che i codici in questione sono stati richiesti sulla CU/2018: sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, quindi, sono stati predisposti sono stati predisposti i corrispondenti campi (aggiornamento di febbraio 2018 Acred679).
Il servizio di importazione dei files relativi ai modelli 730-4 rileva i suddetti codici e li trasferisce sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, riportandoli anche sulla stampa dei dati importati o non importati.

Ricordiamo, infine, che non è necessario inserire la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale, in quanto tali informazioni non sono più richieste sui modelli CU / 770 (continuano ad essere previste sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ soltanto per mantenere la compatibilità con gli anni precedenti).

Luglio 2018
(acred692)
IMPORTAZIONE MODELLO 730-4

Il servizio di importazione dei modelli 730-4, che può essere utilizzato per importare i files XML messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, si trova sul menù ‘Amministratore dello Studio’ → ‘Importazione dati modello 730-4’.

Il servizio consente di importare un singolo file XML (suffissato con “.rel”), oppure più files XML inclusi in un file ZIP.
Quest’anno, risulta che l’Agenzia delle Entrate stia fornendo nuovamente dei files “massivi”, che comprendono cioè più sostituti; ricordiamo che, l’anno scorso, ogni file comprendeva un solo sostituto. Di conseguenza, il numero dei files da importare risulterebbe limitato e l’importazione in formato ZIP sarebbe meno utile dell’anno precedente.

Ricordiamo che i files relativi ai modelli 730-4, una volta scaricati tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, riportano il suffisso “.rel” (nonostante si tratti di files in formato XML). Per effettuare l’importazione di tali files (includendoli o meno in un file ZIP), è necessario che i files mantengano il suffisso originario “.rel, senza cambiarlo in “.xml”.
Non è possibile importare files in altri formati (P7M / PDF / ecc.), anche se messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: tali files non verrebbero considerati dalla procedura di importazione (neppure se inclusi in un file ZIP).
I nomi dei files da importare (singolarmente oppure inclusi in un file ZIP) NON devono contenere spazi o caratteri speciali (nel caso di un file ZIP, tale criterio vale anche per eventuali cartelle presenti nello ZIP): i nomi possono essere composti esclusivamente da numeri, lettere minuscole o maiuscole, eventuali trattini di separazione.

Sul servizio occorre, prima di tutto, selezionare il File da importare, cliccando sull’apposita icona per la scelta del file.
Poi è necessario selezionare il Tipo di file da importare, scegliendo tra “XML (.rel)”, corrispondente ad un singolo file, e “ZIP”, contenente uno o più files “.rel” (eventualmente raggruppati in cartelle). Nel caso in cui il tipo selezionato non corrisponda al formato del file da importare, non viene effettuata l’importazione e non vengono prodotte le stampe previste.
Il file da importare rimane visibile sul servizio ‘Gestione Stampe’, con il nome ‘730-importazione.xml’ (se viene selezionato il formato XML) oppure ‘730-importazione.zip” (se viene selezionato il formato ZIP).

Come già precisato al paragrafo Conguaglio assistenza fiscale, è consigliabile effettuare l’importazione di ciascun file (XML o ZIP) prima in modalità ‘Provvisoria’ e poi in modalità ‘Definitiva’ (quest’ultima può essere effettuata anche in un momento successivo).
Ricordiamo che, selezionando la modalità ‘Provvisoria’, i dati NON vengono importati in archivio, ma vengono soltanto prodotte le stampe previste, comprese le segnalazioni relative a sostituti o dipendenti non presenti in archivio oppure cessati nei mesi precedenti: tali segnalazioni risultano utili per l’invio della comunicazione di diniego (paragrafo Comunicazione di diniego).
Con la modalità ‘Definitiva’, invece, i dati vengono effettivamente importati in archivio, secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti: in particolare, le voci relative al 730 sono riportate sulle Variazioni Mensili del mese del conguaglio (oltre che del mese relativo all’eventuale secondo acconto).
Ricordiamo che, una volta effettuata l’importazione in modalità ‘Provvisoria’, occorre selezionare nuovamente il file nel momento in cui si vuole importarlo in modalità ‘Definitiva’.

Nel campo Anno del conguaglio viene automaticamente riportato ‘2018’ (non deve essere modificato).

Nel campo Mese del conguaglio viene riportato Luglio: tale mese corrisponde al mese di competenza delle buste paga interessate dal conguaglio del 730 (indipendentemente dal mese di effettivo pagamento). E’ possibile selezionare i mesi di Agosto o Settembre, nel caso in cui il conguaglio del 730 abbia inizio con le buste paga di tali mesi.
Per i mesi successivi a Luglio, inoltre, è possibile scegliere se applicare o meno gli interessi a carico del dipendente (a tale proposito, occorre tenere conto di quanto indicato più avanti in merito all’applicazione degli interessi).

Infine, è possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice: tale possibilità va utilizzata soltanto nel caso in cui si desideri importare i modelli 730-4 esclusivamente sui dipendenti delle ditte appartenenti alla zona indicata.

Una volta caricato il file (XML o ZIP) ed impostati i parametri, è sufficiente cliccare sul pulsante ‘Elabora’ per lanciare la procedura di importazione: a questo punto, l’andamento della procedura può essere controllato cliccando su ‘Procedure di elaborazione e stampa’ → ‘Elenco procedure in attesa e controllo parametri’.
Una volta terminata la procedura, le stampe prodotte possono essere gestite tramite il servizio ‘Gestione stampe’. Come già precisato, insieme alle stampe è riportato anche il file di importazione (‘730-importazione.xml’ / ‘730-importazione.zip”).

Le stampe prodotte, sia in modalità ‘Provvisoria’ che in modalità ‘Definitiva’, sono le seguenti:

  • 730.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (sostituti e dipendenti) che si trovano sul file di importazione, ma che non risultano presenti negli archivi Paghe oppure risultano presenti ma sono cessati nei mesi precedenti. Per quanto riguarda i dipendenti, se il rapporto di lavoro risulta cessato prima del mese del conguaglio (quindi entro il 30/06/2018, in caso di conguaglio sul mese di luglio), viene riportata la segnalazione “Dipendente non in forza”; se non è presente alcun rapporto di lavoro (dipendente o collaboratore) con il sostituto, viene riportata la segnalazione “Dipendente non presente”. Relativamente ai sostituti scartati, viene riportata la segnalazione “Ditta non disponibile” se non è presente in archivio o è cessata nei mesi precedenti, “Ditta già elaborata” se risulta già elaborata nei mesi del conguaglio, “Ditta su altra zona” se è agganciata ad una zona diversa da quella selezionata. Sulla stampa è riportato il numero di protocollo relativo al modello 730-4, rilevato dai files importati (necessario per l’eventuale comunicazione di diniego). Sia le ditte che i dipendenti vengono ricercati, in archivio, tramite il codice fiscale. La stampa non viene generata in assenza di soggetti “scartati”.

  • 730.dati.importati’ sulla quale figurano le somme da importare (modalità ‘Provvisoria’) oppure effettivamente importate (modalità ‘Definitiva’) sulle Variazioni Mensili del mese selezionato. In corrispondenza delle somme a debito viene indicato il numero delle rate richieste sul modello 730 ed eventualmente il numero delle rate ricalcolate. Sono indicati anche i codici regione e comune relativi alle addizionali, come risultano dal modello 730-4: vengono segnalati i casi in cui tali codici sono diversi da quelli risultanti dalla residenza e/o indicati negli appositi campi sul servizio anagrafico del dipendente (la segnalazione inizia con la scritta “ATTENZIONE”). Sono inoltre indicati il numero di protocollo del file importato (nell’intestazione della pagina) e gli estremi del soggetto (CAF / Professionista / Associazione) che ha svolto l’assistenza fiscale, oppure la condizione di “Dichiarazione precompilata”. Infine, sono riportati i codici relativi al 730 Integrativo o Rettificativo (nel caso in cui siano presenti in corrispondenza di dati importati sulle Variazioni Mensili).

  • 730.dati.non.importati’ sulla quale sono indicate le somme non importate sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo. Inoltre, sono riportati in stampa i codici relativi al 730 Integrativo o Rettificativo (nel caso in cui siano presenti in corrispondenza di dati non importati sulle Variazioni Mensili): tali codici vengono comunque importati in archivio. La stampa non viene generata in assenza di somme non importate.

Nel caso in cui vengano importati più files all’interno di uno ZIP, sulle stampe prodotte viene aggiunto un salto pagina in corrispondenza di ciascun file importato, cambiando il numero di protocollo nell’intestazione della pagina.

Per quanto riguarda i soggetti scartati a causa della cessazione del rapporto di lavoro, ricordiamo che il sostituto è tenuto ad effettuare il conguaglio delle somme a credito, se la cessazione è avvenuta successivamente al termine previsto per l’avvio della presentazione del modello 730 (1 aprile 2018 secondo la circolare n. 4/E del 12/03/2018).
In tale circostanza, per effettuare il conguaglio delle somme a credito occorre abilitare il dipendente all’elaborazione nei mesi successivi alla cessazione e, poi, inserire manualmente le somme a credito sulle Variazioni Mensili di luglio. Inoltre, occorre confermare le presenze dei mesi successivi a luglio, fino al termine delle operazioni di conguaglio.

Nei casi in cui non si deve effettuare il conguaglio (a causa della cessazione del rapporto o per gli altri motivi previsti), occorre invece effettuare la comunicazione di diniego, descritta dettagliatamente al paragrafo Comunicazione di diniego.

Con l’importazione in modalità ‘Definitiva’, le somme risultanti dai modelli 730-4 sono riportate sulle Variazioni Mensili (presenze “correnti”), in corrispondenza dei seguenti mesi:

  • il mese indicato sul servizio (impostato automaticamente a Luglio, a meno di una scelta diversa da parte dell’Utente), per quanto riguarda tutte le somme a credito o a debito, ad eccezione del secondo acconto;
  • il mese di Ottobre (ditte che adottano il criterio di “cassa”) oppure di Novembre (ditte che adottano il criterio di “competenza”), per quanto riguarda il secondo acconto.

Precisiamo che le voci importate in automatico sono le stesse previste per l’inserimento manuale (paragrafo Inserimento delle somme a debito e a credito).
E’ possibile che, sulle Variazioni dei mesi interessati, siano già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): in tale situazione, la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.

Nel caso in cui i mesi interessati dall’importazione (il mese indicato al lancio, oltre ai mesi di ottobre o novembre per i secondi acconti) risultino già elaborati, la procedura non importa i dati, emettendo la segnalazione ‘Ditta già elaborata’ sulla stampa relativa ai soggetti scartati.

In corrispondenza delle voci relative alle somme a debito, viene riportato anche l’eventuale numero di rate indicato sul modello 730-4: tale numero viene automaticamente limitato al numero massimo delle rate applicabili, tenendo conto della condizione di “cassa” o “competenza” adottata per il versamento dei tributi fiscali e considerando che le trattenute devono essere completate entro il 16 dicembre. A titolo di esempio: su un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero massimo delle rate applicabili è 4, nel caso in cui l’importazione venga effettuata sul mese di luglio.

In presenza di 730 Integrativi o Rettificativi, vengono importati anche i codici che identificano la relativa tipologia.
I codici in questione vengono riportati nei corrispondenti campi del servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, effettuando una storicizzazione nel giorno finale del mese selezionato per l’importazione (esempio: ‘31/07/2018’ se l’importazione viene effettuata sul mese di luglio). Nel caso in cui siano già presenti delle storicizzazioni con data più recente, gli stessi codici vengono riportati su tutte le decorrenze ricadenti nel periodo dal mese del conguaglio fino alla fine dell’anno (non vengono invece riportati su eventuali decorrenze presenti in anni successivi a quello del conguaglio). Inoltre, se i codici risultano presenti sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ ma non sono presenti sul file importato, viene effettuata una storicizzazione (secondo gli stessi criteri sopra descritti) per annullare i codici presenti sul servizio.

Ricordiamo che è possibile importare i files relativi ai modelli 730-4, pervenuti successivamente all’elaborazione delle buste paga di luglio, riportando le voci sulle Variazioni Mensili di agosto o di settembre.
A tale scopo, sul servizio di importazione è sufficiente selezionare il corrispondente mese nel campo ‘Mese del conguaglio’.
In questo caso, è possibile scegliere se si intende applicare gli interessi per differimento (calcolati secondo il tasso dello 0,40% mensile). Se si ritiene corretto applicare gli interessi ai modelli 730-4 conguagliati sulle buste paga di agosto o di settembre, selezionare ‘Si’ nel campo ‘Applica interessi nei mesi successivi a luglio’, altrimenti selezionare ‘No’.
Gli interessi per differimento, se richiesti, vengono applicati su tutte le somme a debito, con l’eccezione del secondo acconto, nella misura dello 0,40% per il mese di agosto, oppure dello 0,80% per il mese di settembre. Ricordiamo che gli interessi sono riportati nel campo Importo Unitario delle singole voci interessate; sulle stesse voci, inoltre, gli interessi sono anche inclusi nel campo Importo Totale, sommati all’imposta originaria.
Segnaliamo che non esistono indicazioni in merito all’applicazione degli interessi per differimento, per i conguagli iniziati nei mesi successivi a luglio, nel caso in cui il ritardo sia imputabile alla mancata disponibilità dei modelli 730-4 in tempo utile per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio.
Per quanto riguarda altri casi di applicazione degli interessi, fare riferimento a quanto indicato al paragrafo Gestione importi residui a debito o a credito.

CASI PARTICOLARI:

  • Modelli 730-4 Annullati: Sulla stampa relativa ai soggetti scartati (‘730.soggetti.scartati’), viene segnalata l’eventuale condizione di “Modello 730 annullato”. In tale condizione, ovviamente, non vengono importati i dati sulle Variazioni Mensili. Precisiamo che, sul modello 730-4 in formato pdf, generato tramite il software dell’Agenzia delle Entrate, la condizione di modello annullato viene evidenziata tramite la scritta trasversale “ANNULLATO”.

  • Protocollo Assente: Ricordiamo che, l’anno scorso, alcuni files relativi ai 730-4 non riportavano il numero di protocollo previsto dalle specifiche tecniche ministeriali (a nostro avviso, tale condizione non interessava i files scaricati da parte dell’intermediario). In assenza del numero di protocollo, il file viene comunque importato: in tale condizione, sulla stampa dei dati importati viene riportata l’indicazione ‘Numero Protocollo: MANCANTE’.

Luglio 2018
(acred692)
COMUNICAZIONE DI DINIEGO

Come già precisato, è consigliabile effettuare l’importazione dei files relativi ai modelli 730-4 in modalità “Provvisoria, allo scopo di verificare se sono presenti dei soggetti per i quali non deve essere effettuato il conguaglio: in tale condizione, occorre inviare la comunicazione di “diniego” all’Agenzia delle Entrate.

Per individuare i soggetti in questione, è possibile utilizzare la stampa dei soggetti “scartati”, tenendo presente che occorre comunque verificare se sussistono le condizioni previste per inviare il “diniego” all’Agenzia delle Entrate.
A riguardo, segnaliamo che la circolare n. 4/E del 12/03/2018 chiarisce che il diniego deve essere inviato quando il rapporto di lavoro non è mai esistito oppure è cessato prima del 1 aprile 2018 (corrispondente alla data stabilita per l’avvio della presentazione del modello 730). Come precisato al paragrafo Importazione modello 730-4, sulla stampa dei soggetti scartati vengono segnalati tutti i casi in cui il rapporto di lavoro è cessato prima del mese di inizio del conguaglio (generalmente luglio): di conseguenza, per i soggetti scartati a causa della cessazione del rapporto di lavoro, occorrerà controllare se tale cessazione è avvenuta entro il 31 marzo, prima di effettuare la comunicazione di diniego. Ricordiamo che, se la cessazione è avvenuta dopo il suddetto termine, il sostituto d’imposta è tenuto ad effettuare comunque il conguaglio delle somme a credito.

Nel caso in cui occorra comunicare il diniego, è possibile utilizzare il servizio messo a disposizione dall’Agenzia: tale servizio, descritto come “Comunicazione di Diniego”, è disponibile nell’area dei servizi telematici dedicata al prelievo dei modelli 730-4 (accessibile tramite le apposite credenziali). Sul servizio è sufficiente indicare le informazioni richieste per ciascuna comunicazione di diniego: codici fiscali dei soggetti coinvolti, numero protocollo 730, motivo del diniego ed eventuale data della delega dal sostituto all’intermediario.

In alternativa al suddetto servizio, è possibile inviare la comunicazione di diniego generando un file secondo le specifiche indicate nel provvedimento del 14/04/2017. Il file in questione deve poi essere inviato tramite Entratel.

Nel caso in cui si preferisca inviare la comunicazione di diniego generando il suddetto file, occorre utilizzare la procedura ‘Comunicazione diniego mod. 730-4’, disponibile sul ‘Menù Modello 770’ → ‘Procedure di elaborazione e stampa’.
La procedura richiede le seguenti informazioni: codice fiscale del soggetto mittente (selezionabile dall’apposita finestra), data della delega da parte del sostituto, numero di protocollo del 730-4, codice della ditta, codice fiscale del dipendente (in quanto potrebbe trattarsi di un soggetto non presente in archivio), motivo del diniego.
Occorre effettuare un lancio della procedura per ciascun sostituto e/o protocollo 730-4 interessati da comunicazioni di diniego; è possibile indicare fino ad un massimo di 5 dipendenti su ciascun lancio.
La procedura genera il file ‘Diniego730.CodiceDitta.txt’ (da inviare tramite Entratel) e una corrispondente stampa dei dati riportati sul file (da utilizzare esclusivamente a scopo di controllo).

Come confermato dalla circolare n. 4/E del 12/03/2018, la comunicazione di diniego deve essere effettuata “entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili”. Sulla base delle FAQ presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il termine di cinque giorni lavorativi decorre dalla data di attivazione dei servizi telematici, se successiva alla data di ricezione dei modelli 730-4. Segnaliamo che i suddetti servizi telematici risultano disponibili dal 5/07/2018.

Luglio 2018
(acred692)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere riportate sulle Variazioni Mensili: è possibile inserirle manualmente, oppure importarle automaticamente tramite la procedura indicata al precedente paragrafo Importazione modello 730-4.
In entrambi i casi, le voci da utilizzare per gestire le somme risultanti da 730-4 sono le seguenti:

  • Voce 930  –  Irpef  - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902  –  Irpef  - saldo a debito coniuge
  • Voce 931  –  Irpef  - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901  –  Irpef  - saldo a credito coniuge
  • Voce 932  –  Irpef  - primo acconto dichiarante
  • Voce 903  –  Irpef  - primo acconto coniuge
  • Voce 921  –  Irpef  - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904  –  Irpef  - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925  –  Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926  –  Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927  –  Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928  –  Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916  –  Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917  –  Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918  –  Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919  –  Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908  –  Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909  –  Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946  –  Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905  –  Acconto Tassazione Separata coniuge
  • Voce 906  –  Imposta Sostitutiva detassazione dichiarante
  • Voce 907  –  Imposta Sostitutiva detassazione coniuge
  • Voce 90E  –  Cedolare Secca - saldo a debito dichiarante
  • Voce 90F  –  Cedolare Secca - saldo a debito coniuge
  • Voce 90C  –  Cedolare Secca - saldo a credito dichiarante
  • Voce 90D  –  Cedolare Secca - saldo a credito coniuge
  • Voce 90G  –  Cedolare Secca - primo acconto dichiarante
  • Voce 90H  –  Cedolare Secca - primo acconto coniuge
  • Voce 90J   –  Cedolare Secca - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 90K  –  Cedolare Secca - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)

Le voci sopra elencate devono essere riportate sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Fanno eccezione le voci 921 / 904 / 90J / 90K, relative al secondo acconto Irpef / cedolare secca, che devono essere invece riportate sul mese di OTTOBRE (criterio di “cassa”) oppure di NOVEMBRE (criterio di “competenza”).

E’ necessario indicare le somme risultanti dal modello 730-4 soltanto sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere riportate sulle presenze “correnti”: non hanno alcun effetto se vengono indicate sulle presenze “differite”. Per le aziende che utilizzano il metodo delle presenze “differite”, quindi, le voci relative al conguaglio del 730 devono essere inserite sulle presenze “correnti” del mese di luglio (saldo e primo acconto) e novembre (secondo acconto, supponendo che adottino il criterio di “competenza”). Per le stesse aziende, nel mese successivo a quello in cui inizia il conguaglio (quando cioè vengono inserite le presenze “differite” relative al mese di luglio), le voci relative al conguaglio del 730 non devono essere modificate né annullate.

Tutte le voci sopra indicate si trovano nell’elenco delle voci disponibili sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, alle sezioni ‘730 – Saldi a Credito’ (4.3), ‘730 – Saldi a Debito’ (4.4), ‘730 – Acconti e varie’ (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730-4, viene riportato nel campo Importo Totale della voce corrispondente. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate deve essere indicato in corrispondenza di ogni voce a debito (riportato nel campo Quantità); in caso contrario, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato, nel caso in cui, applicando il numero di rate risultante dal modello 730-4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (versamento ultima rata 16 dicembre). In particolare, per un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero delle rate non può essere superiore a 4.

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore ad E. 12,00. Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore ad E. 12,00 (ad esempio a causa di una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d’imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell’elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori al suddetto limite.

Come negli anni precedenti, il codice regione riportato sul modello F24 per l’addizionale regionale da 730 (a debito o a credito) viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, considerando la decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (01/01/2017). Se l’anagrafico del dipendente non è presente a tale data, viene considerata la prima decorrenza successiva. La stessa regione viene utilizzata anche per l’addizionale del coniuge.
Nel caso in cui il codice regione indicato sul modello 730-4 risulti diverso dalla regione di residenza, occorre indicare il codice regione del 730 nel nuovo campo ‘Regione da 730-4’ (per il dipendente), oppure ‘Regione da 730-4 – Coniuge’ (per il coniuge, da compilare solo se risulta diverso da quello del dipendente), sempre sulla decorrenza valida al 01/01/2017. Quando i campi in questione risultano compilati, sul modello F24 viene riportato il codice regione in essi indicato, in corrispondenza delle addizionali regionali da 730.

Anche per quanto riguarda l’addizionale comunale da 730 (a debito o a credito), il codice catastale riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, considerando la decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (01/01/2017 per il saldo, 01/01/2018 per l’acconto). Se l’anagrafico del dipendente non è presente a tali date, viene considerata la prima decorrenza successiva. Lo stesso codice catastale viene utilizzato anche per l’addizionale comunale del coniuge.
Nel caso in cui il codice catastale indicato sul modello 730-4 risulti diverso da quello di residenza, occorre indicarlo nel nuovo campo ‘Comune da 730-4’ (per il dipendente), oppure ‘Comune da 730-4 – Coniuge’ (per il coniuge, da compilare solo se risulta diverso da quello del dipendente), sulla decorrenza valida al 01/01/2017 (saldo) oppure 01/01/2018 (acconto). Quando i campi in questione risultano compilati, sul modello F24 viene riportato il codice catastale in essi indicato, in corrispondenza delle addizionali comunali da 730.

Ricordiamo che il servizio di importazione del 730-4 segnala i casi in cui il codice regione o il codice catastale del comune, presenti sui files importati, risultano diversi da quelli presenti sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’. Per emettere tale segnalazione vengono considerati anche i codici eventualmente presenti nei campi ‘Regione / Comune da 730-4’.

Luglio 2018
(acred692)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci:

  • Voce 949  –  Irpef  - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940  –  Irpef  - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950  –  Irpef  - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951  –  Irpef  - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952  –  Irpef  - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955  –  Irpef  - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956  –  Irpef  - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957  –  Irpef  - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947  –  Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948  –  Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953  –  Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954  –  Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938  –  Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939  –  Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963  –  Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964  –  Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958  –  Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959  –  Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973  –  Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965  –  Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge
  • Voce 96E  –  Imposta Sostitutiva detassazione trattenuta dichiarante
  • Voce 96F  –  Imposta Sostitutiva detassazione trattenuta coniuge
  • Voce 95E  –  Cedolare Secca - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 95F  –  Cedolare Secca - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 93C  –  Cedolare Secca - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 93D  –  Cedolare Secca - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 95G  –  Cedolare Secca - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95H  –  Cedolare Secca - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 95J   –  Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95K  –  Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto coniuge

Relativamente alla trattenuta delle somme a debito, viene controllata la “capienza” sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, sono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei corrispondenti interessi (tasso mensile 0,40%).
In caso di rateizzazione delle somme a debito, vengono determinati automaticamente gli importi delle rate mensili e dei relativi interessi (tasso mensile 0,33%).

Per quanto riguarda la compensazione delle somme a credito, precisiamo che viene controllata la “capienza” rispetto alle ritenute fiscali effettuate, nello stesso mese, da parte del sostituto d’imposta, secondo lo stesso principio adottato negli anni precedenti. Ricordiamo che vanno considerate anche le ritenute relative alle somme a debito da 730, per determinare la capienza per il rimborso delle somme a credito (aggiornamento Acred472 del 18/07/2012). Come negli anni precedenti, restano invece escluse dalla suddetta “capienza” sia l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (1712 – 1713), sia le ritenute derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, se effettuato dopo il 12 gennaio dell’anno successivo (tali tributi, comunque, potrebbero risultare disponibili soltanto a fine anno).

Ricordiamo che le somme a credito rimborsate dal sostituto d’imposta vengono compensate direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 13/E del 10/02/2015 (aggiornamento di luglio 2015 Acred577).
A tale riguardo, ricordiamo che NON è obbligatorio indicare, su uno stesso modello F24, i tributi a credito relativi ai rimborsi da 730 insieme ai tributi a debito corrispondenti alle ritenute che hanno costituito la “capienza” per gli stessi rimborsi. Come confermato anche da alcune precisazioni (forum Assosoftware), i tributi relativi alle ritenute effettuate in un determinato mese e quelli relativi ai crediti rimborsati nello stesso mese possono essere riportati su modelli F24 separati, a condizione che sia rispettata la “capienza” costituita dalle ritenute, nella determinazione del totale dei crediti rimborsati.

Ricordiamo che, nel calcolo della capienza per la compensazione dei rimborsi, la procedura considera le sole ritenute fiscali gestite in ambito Paghe. Come negli anni precedenti, è possibile aumentare tale capienza, tenendo conto di altri eventuali tributi relativi al sostituto d’imposta, gestiti al di fuori dell’ambito Paghe (1040, ecc.).
A tale scopo, è possibile utilizzare la seguente voce:

  • Voce 94A  –  Aumento capienza rimborsi da 730

La voce in questione non figura in busta paga e può, quindi, essere indicata su un qualsiasi dipendente per il quale viene elaborato il cedolino del mese interessato. L’effetto di tale voce consiste esclusivamente nell’aumentare la capienza per l’erogazione dei rimborsi da 730. Ovviamente, l’Utente dovrà verificare che l’importo indicato sulla voce 94A corrisponda effettivamente al totale delle ritenute gestite esternamente all’ambito Paghe.

Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando l’importo di ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa ‘elab730.ELA’, con l’elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa ‘residuo730.ELA’.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, precisiamo che il controllo della capienza, rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono la capienza delle ritenute dello stesso mese, NON deve essere utilizzata la procedura Rielaborazione Ditte (menù Amministratore Paghe).
Inoltre, se un singolo cedolino viene elaborato tramite il servizio ‘Cedolini – Elaborazione’, le voci di rimborso riportano sempre il valore dell’intero credito spettante; tale risultato viene comunque rettificato al momento dell’elaborazione della ditta (nella situazione di incapienza, quindi, il cedolino elaborato singolarmente non è da considerare valido).

Note sui conguagli: Nella circolare 4/E del 12/03/2018 è indicato che il sostituto deve conguagliare l’importo da trattenere o da rimborsare, riportato al rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4. Tale importo corrisponde alla somma algebrica tra le somme a debito e quelle a credito, presenti sullo stesso modello 730-4.
Come già precisato negli anni precedenti (a seguito della risoluzione 57/E del 30/05/2014, che ha istituito tale principio), la suddetta indicazione non può essere presa alla lettera, trattenendo o rimborsando un unico importo in busta paga, in quanto rimane comunque necessario dettagliare le singole imposte a debito ed a credito, per quanto riguarda sia il modello F24 che la Certificazione Unica. Di conseguenza, sul cedolino relativo al mese di luglio vengono riportate le singole somme a debito ed a credito, indicando poi il “risultato contabile” (a debito oppure a credito) corrispondente al valore indicato nel rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4: quest’ultimo valore è ottenuto dalla somma algebrica delle somme da conguagliare (con esclusione dei secondi acconti).

Note sulle rateizzazioni: In caso di rateizzazione, se risultano presenti anche delle somme a credito, la procedura rateizza automaticamente la differenza tra il totale a debito ed il totale a credito, conformemente alle indicazioni riportate nella risoluzione 57/E del 30/05/2014 e nella circolare di liquidazione del modello 730.
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso le seguenti voci :

  • Voce 923  –  Saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924  –  Primo acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920  –  Saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922  –  Saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 91A  –  Acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929  –  Acconto Tassazione Separata  - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92A  –  Imposta Sostitutiva detassazione - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92C  –  Saldo Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92D  –  Primo acconto Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino.
In presenza di somme sia a debito che a credito (sullo stesso dipendente), in busta paga viene riportata l’indicazione dell’importo complessivo a debito “non rateizzabile”, corrispondente alla somma delle voci sopra elencate.
Precisiamo che la parte non rateizzabile delle somme a debito viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.

Note sul prospetto contabile: Nella prima pagina della Nota Contabile vengono riportate le somme da 730 trattenute o rimborsate in busta paga, oltre ai corrispondenti tributi da versare o compensare su F24. In particolare, i crediti da 730 sono riportati indicando il valore originario (‘Credito 730’), l’importo effettivamente rimborsato (‘Rimborso 730’) e l’eventuale credito residuo non rimborsato (‘Cred. Res. 730’). Inoltre, i crediti rimborsati sono riportati in corrispondenza dei rispettivi tributi utilizzati per la compensazione su F24 (1631 / 3796 / 3797). Ricordiamo che l’importo dei tributi da versare o compensare su F24 figura sulla Nota Contabile soltanto se prodotta a livello di ditta.

Luglio 2018
(acred692)
GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730-4 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (anche in caso di rateizzazione), occorre elaborare le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, per i soggetti ai quali viene attivata l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle Presenze’ (ad esempio amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), occorre confermare le presenze dei mesi successivi a luglio, fino al completamento del conguaglio delle somme derivanti dal 730.

A scopo di controllo, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, relativamente a ciascun mese elaborato. E’ anche possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare in caso di cessazione del rapporto o in seguito all’elaborazione del mese di dicembre.
Inoltre, è possibile stampare la comunicazione del mancato o parziale rimborso delle somme a credito, in corrispondenza del primo mese del conguaglio, come previsto dalle circolari n. 14/E del 9/05/2013 e n. 4/E del 12/03/2018.

Tutte le stampe sopra descritte vengono generate dal programma ‘LISTA730’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco dei programmi, 1.3 ‘Stampe di Controllo’).
Nei campi Data Iniziale e Data Finale occorre indicare l’ultimo mese elaborato (l’elaborazione deve essere stata effettuata a livello di ditta, tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte).
Precisiamo che vengono segnalati anche i residui relativi a soggetti per i quali non è stato elaborato il cedolino del mese indicato (amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), a condizione che, a partire dal mese di luglio, sia stato elaborato almeno un cedolino comprendente le voci relative al conguaglio del 730.
Viene generata la stampa ‘residuo730’, con l’elenco dei soggetti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa ‘residuo730.let’, relativamente ai soli soggetti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi soggetti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia presente sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.
In corrispondenza del solo mese di luglio, viene prodotta la stampa ‘residuo730.credito.let’, per quanto riguarda i soggetti che presentano delle somme a credito non interamente rimborsate.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l’inserimento sul mese di luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l’importo risultante dal modello 730-4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): in tale ipotesi, la somma dell’importo risultante dal modello 730 e degli interessi deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.
Come già precisato negli anni precedenti, non è chiaro se gli interessi per differimento debbano essere applicati nel caso in cui il conguaglio inizi nei mesi successivi a luglio a causa della mancata disponibilità dei modelli 730-4 in tempo utile per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio.

Maggio 2018
(acred688)
COMUNICAZIONE PER RICEZIONE 730-4

Sulla procedura Comunicazione per ricezione Mod. 730-4, disponibile sul menù Modello 770, è stata aggiunta un’opzione che consente di selezionare le sole ditte attribuite all’utente che lancia la procedura.
Il campo relativo alla selezione della zona è adesso descritto come ‘Zona / Utente’ e consente di effettuare una selezione sia in base al codice zona (rilevato, come in precedenza, dal servizio ‘Ditta – Azienda’), sia in base all’utente eventualmente abbinato alla ditta. Per individuare l’utente abbinato alla ditta viene considerata la versione più recente, tra quelle presenti sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’, rispetto al 31 marzo dell’anno successivo a quello indicato sulla procedura.
La selezione dell’utente funziona secondo gli stessi criteri previsti sulle procedure di elaborazione e stampa mensile: per selezionare le ditte attribuite ad un singolo utente, occorre barrare la casella ‘Seleziona le sole ditte attribuite all’Utente’, sulla finestra relativa al campo ‘Zona / Utente’. Le opzioni relative alla selezione della zona sono invece rimaste invariate, rispetto a quelle precedentemente disponibili.

Luglio 2017
(acred661)
IMPORTAZIONE 730-4 – NUMERO PROTOCOLLO

A seguito della nostra comunicazione del 28/07/2017, il servizio di importazione dei modelli 730-4 considera anche i files privi del numero di protocollo. Ricordiamo che il numero di protocollo è obbligatorio secondo le specifiche tecniche ministeriali e risulta comunque indispensabile per l’eventuale comunicazione di diniego.

Con il presente aggiornamento, il numero di protocollo viene riportato anche sulla stampa dei dati importati, in corrispondenza dell’intestazione della pagina (ricordiamo che il numero di protocollo veniva già riportato sull’elenco dei soggetti scartati, in quanto utilizzato per le comunicazioni di diniego). In assenza del numero di protocollo, sulla stampa dei dati importati viene riportata l’indicazione ‘Numero Protocollo: ** MANCANTE **’.

In merito ai casi in cui il numero di protocollo risulta assente, segnaliamo che, a quanto ci risulta, tale condizione NON si presenta quando i files relativi ai modelli 730-4 sono stati scaricati direttamente dall’intermediario, utilizzando il servizio Entratel (ovviamente l’intermediario deve essere abilitato alla ricezione dei modelli 730-4).

Luglio 2017
(comunicazione
28/07/2017
)
MODELLI 730-4 - IMPORTAZIONE DATI

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti Acred657 del 10 luglio e Acred660 del 21 luglio, è stato rilasciato il nuovo servizio per l’importazione dei dati dai modelli 730-4 messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Negli ultimi giorni, ci sono pervenute alcune segnalazioni relative a modelli 730-4 che presentavano condizioni particolari, non previste dal servizio di importazione.
A seguito della presente comunicazione, anche i modelli 730-4 che presentano tali condizioni (di seguito descritte) possono essere importati utilizzando il suddetto servizio.

Luglio 2017
(comunicazione
28/07/2017
)
IMPORTAZIONE 730-4 – ASSENZA PROTOCOLLO

Dalle segnalazioni pervenuteci, è risultato che alcuni files xml (“.rel”), relativi ai modelli 730-4, NON riportano il numero di protocollo previsto dalle specifiche tecniche.

Il numero di protocollo, secondo lo schema fornito dall’Agenzia delle Entrate, dovrebbe essere sempre presente sui files xml relativi ai modelli 730-4: tale condizione veniva verificata (insieme ad altre) dal servizio di importazione, per stabilire se ciascun file era da considerare valido e quindi poteva essere importato.
Tuttavia, è risultato che alcuni files non contengono il “tag” relativo al numero di protocollo (un “tag” è una sigla che contraddistingue i singoli campi, in un file xml). Tale condizione provocava lo scarto del file senza segnalazioni, in quanto il file veniva considerato non valido per l’importazione. A tale riguardo, negli aggiornamenti Acred657 e Acred660 è precisato che i files considerati non validi vengono scartati senza segnalazioni (anche se, ovviamente, non si fa riferimento alla possibilità che sia assente un tag obbligatorio).

Precisiamo che, per i files che presentano la suddetta condizione, il numero di protocollo non viene riportato neppure sulla stampa, in formato pdf, prodotta tramite il software dell’Agenzia delle Entrate: di conseguenza, nei casi interessati non è possibile effettuare l’eventuale comunicazione di diniego.

A seguito della presente comunicazione, è possibile importare anche i modelli 730-4 privi del numero di protocollo.
Per quanto riguarda i files già importati, è possibile ripetere l’importazione, anche in modalità ‘Definitiva’.
Ricordiamo che, se l’importazione viene ripetuta in modalità ‘Definitiva’, le voci relative al 730 presenti sulle Variazioni Mensili vengono sovrascritte, mentre le altre voci non vengono modificate in alcun modo. Ricordiamo anche che, se la ditta risulta elaborata nel mese interessato, viene emessa una segnalazione di scarto (“Ditta non disponibile”) e le voci non vengono importate sulle Variazioni Mensili (quelle già presenti rimangono inalterate).

Occorre considerare che, se è stato effettuato un controllo dei dati importati rispetto ai modelli 730-4 stampati tramite il software dell’Agenzia, non occorre ripetere l’importazione, in quanto l’assenza dei dati relativi ai modelli 730-4 privi del numero di protocollo sarebbe già stata individuata.

Luglio 2017
(comunicazione
28/07/2017
)
IMPORTAZIONE 730-4 – MODELLI ANNULLATI

Sul servizio per l’importazione dei modelli 730-4, viene adesso segnalata la condizione di “Modello 730 annullato”.

Precisiamo che, sul modello 730-4 in formato pdf, generato tramite il software dell’Agenzia delle Entrate, la condizione di modello annullato viene evidenziata tramite la scritta trasversale “ANNULLATO”.

A seguito della presente comunicazione, importando un modello 730-4 che riporta la condizione di “annullato”, si ottiene la segnalazione “Modello 730 annullato” sulla stampa relativa ai soggetti scartati (‘730.soggetti.scartati’); inoltre, per il dipendente interessato non vengono importati i dati sulle Variazioni Mensili.
E’ possibile verificare se tale condizione era presente sui modelli 730-4 importati prima della presente comunicazione: a tale scopo, occorre ripetere l’importazione, anche soltanto in modalità ‘Provvisoria’ , controllando le segnalazioni di scarto (va comunque bene anche la modalità ‘Definitiva’, se effettuata per i motivi indicati al precedente punto 1).
Precisiamo che, nei casi eventualmente interessati dalla segnalazione di ‘Modello 730 annullato’, occorre eliminare manualmente le voci relative al 730, precedentemente importate sulle presenze.

Occorre tenere presente che la condizione di modello annullato è ben evidente sulla stampa, in formato pdf, prodotta tramite il software dell’Agenzia delle Entrate: di conseguenza, se si è effettuato un controllo dei modelli importati rispetto a tale stampa, non occorre ripetere l’importazione per verificare le segnalazioni.

Luglio 2017
(acred660)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E’ possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dal modello 730-4/2017 (anno di imposta 2016).
Precisiamo che i criteri da adottare, per effettuare il suddetto conguaglio, non sono cambiati rispetto all’anno precedente.

E’ anche possibile importare i files relativi ai modelli 730-4, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate: il nuovo servizio di importazione è stato rilasciato con l’aggiornamento Acred657 del 10/07/2017. Nello stesso aggiornamento, veniva consigliato di effettuare le importazioni in modalità ‘Provvisoria’, allo scopo di verificare se erano presenti dei modelli 730-4 relativi a soggetti cessati, per effettuare la comunicazione di diniego.
Adesso, i files relativi ai modelli 730-4 possono essere importati anche in modalità ‘Definitiva’. Precisiamo, inoltre, che se è stata effettuata l’importazione in modalità ‘Definitiva’ prima del presente aggiornamento, non occorre ripeterla.

Il nuovo servizio lancia automaticamente la procedura di importazione: una volta selezionato il file da importare ed impostati i parametri, è sufficiente cliccare sul pulsante ‘Elabora’ per lanciare la procedura.
Inoltre, il nuovo servizio permette di importare , con una sola operazione, numerosi files relativi ai 730-4, includendoli in un unico file ZIP. Dal momento che l’Agenzia delle Entrate sta rilasciando i files relativi ai 730-4 suddivisi per sostituto, quest’ultima funzionalità risulta particolarmente utile.

Il conguaglio del 730-4 deve essere effettuato a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di LUGLIO.
Precisiamo che l’Agenzia delle Entrate, al momento del presente aggiornamento, non ha emanato alcuna nuova disposizione in merito alle modalità di conguaglio delle somme risultanti dal modello 730-4. Restano perciò valide le indicazioni riportate nella circolare 14/E del 09/05/2013 e nella risoluzione 57/E del 30/05/2014. Come negli anni precedenti, quindi, non ha rilevanza che le retribuzioni utilizzate per il conguaglio vengano erogate nello stesso mese di luglio (criterio di “competenza”) oppure nel successivo mese di agosto (criterio di “cassa”).

Come negli anni precedenti, le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere gestite tramite le apposite voci, elencate al successivo punto Inserimento delle somme a debito e a credito. Le voci in questione devono essere riportate sulle Variazioni Mensili del mese in cui inizia il conguaglio: possono essere inserite manualmente, oppure possono essere importate automaticamente tramite il nuovo servizio di importazione, il cui funzionamento è descritto dettagliatamente al successivo punto Importazione modello 730-4.

Per quanto riguarda l’addizionale regionale e comunale, ricordiamo che il codice regione ed il codice catastale del comune riportati sul modello F24, vengono ricavati dall’indirizzo di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, considerando la decorrenza valida alle seguenti date:

  • 1 Gennaio 2016 per il saldo (a debito o a credito) dell’addizionale regionale e comunale relative all’anno 2016;
  • 1 Gennaio 2017 per l’acconto dell’addizionale comunale relativa all’anno 2017.

Nel caso in cui non sia presente, sul servizio anagrafico del dipendente, una decorrenza uguale o precedente alle suddette date, viene considerata, tra le decorrenze presenti, la prima successiva rispetto alle stesse date.

E’ possibile che, sul modello 730-4, sia riportato un codice regione o un codice catastale del comune diverso da quello presente nell’anagrafico del dipendente. In tal caso, il codice presente sul modello 730-4 deve essere indicato negli appositi campo previsti sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, operando sulle stesse date di decorrenza sopra descritte.
I campi da utilizzare a tale scopo, sono i seguenti:

  • Regione da 730’ (nuovo campo) per indicare il codice regione relativo al dichiarante
  • Regione da 730 – Coniuge’ per indicare il codice regione relativo al coniuge
  • Comune da 730’ (nuovo campo) per indicare il codice catastale del comune relativo al dichiarante
  • Comune da 730 – Coniuge’ per indicare il codice catastale del comune relativo al coniuge

Precisiamo che i campi in questione devono essere compilati soltanto se risultano diversi da quelli ricavati dalla residenza.

Ricordiamo che il servizio di importazione dei 730-4 segnala i casi in cui la regione o il comune riportato sul modello 730-4 risulta diverso (per il coniuge e/o per il dichiarante) rispetto a quello presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’.

Facciamo presente che, se la residenza presente sul servizio anagrafico risulta diversa da quella indicata sul modello 730-4, sarebbe opportuno fare le necessarie verifiche ed eventualmente variare la residenza presente in archivio. La nuova residenza, tuttavia, dovrebbe risultare da una dichiarazione rilasciata dal dipendente al sostituto (ad esempio, dalla dichiarazione relativa alle detrazioni). Inoltre, la nuova residenza dovrebbe essere inserita effettuando una storicizzazione sulla base di quanto dichiarato dal dipendente, ma anche tenendo presente che la precedente residenza deve essere tuttora utilizzata per versare le rate delle addizionali determinate in sede di conguaglio.

Ricordiamo, infine, che non è necessario inserire la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale, in quanto tali informazioni non sono più richieste sui modelli CU / 770 (continuano ad essere previste sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ soltanto per mantenere la compatibilità con gli anni precedenti).

Luglio 2017
(acred660)
IMPORTAZIONE MODELLO 730-4

Il nuovo servizio di importazione dei modelli 730-4, da utilizzare per importare i files messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è stato rilasciato con l’aggiornamento Acred657 del 10/07/2017, documentando l’importazione in modalità ‘Provvisoria’, per la verifica dei soggetti cessati nei mesi precedenti e la conseguente comunicazione di diniego.

Come indicato nell’aggiornamento Acred657, il nuovo servizio consente di importare numerosi files relativi ai 730-4, in formato XML (suffissati con “.rel”), includendoli in un unico file ZIP.
Rimane comunque possibile importare anche un file XML alla volta, se questa modalità è preferita dall’Utente.

Ricordiamo che i files dei 730-4, una volta scaricati tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, riportano il suffisso “.rel” (nonostante si tratti di files in formato XML). Per effettuare l’importazione massiva di tali files, includendoli in un file ZIP, è necessario che i files inclusi nello ZIP mantengano il suffisso “.rel (il suffisso, quindi, non essere cambiato in “.xml”).
Non è possibile importare files in altri formati (P7M / PDF / ecc.), anche se messi a disposizione dall’Agenzia. Se nel file ZIP sono presenti files che non riportano il suffisso “.rel”, questi non vengono considerati dalla procedura di importazione. E’ invece possibile includere, nel file ZIP, anche le cartelle (ed eventuali sottocartelle) che contengono i files “.rel”.
E’ necessario che i nomi del file ZIP, delle cartelle e degli stessi files “.rel”, NON contengano spazi o caratteri speciali: i nomi in questione possono essere composti esclusivamente da numeri, lettere maiuscole o minuscole ed eventuali trattini di separazione (come avviene per i files forniti dall’Agenzia delle Entrate).

Ricordiamo che il servizio per l’importazione dei modelli 730-4 si trova su ‘Amministratore dello Studio’ → ‘Importazione dati modello 730-4’.

Sul servizio occorre prima di tutto selezionare il File da importare, cliccando sull’apposita icona per la scelta del file.
Inoltre, è necessario selezionare il Tipo di file da importare: “ZIP” contenente uno o più files, oppure “XML (.rel)”, corrispondente ad un singolo file. Nel caso in cui il tipo selezionato non corrisponda al formato del file da importare, non viene effettuata alcuna importazione e non vengono prodotte le stampe previste.
Il file da importare rimane visibile sul servizio ‘Gestione Stampe’, con il nome ‘730-importazione.zip” (se viene selezionato il formato ZIP) oppure ‘730-importazione.xml’ (se viene selezionato il formato XML).

Come già precisato al punto Conguaglio assistenza fiscale, è possibile importare i files relativi ai 730-4 anche in modalità ‘Definitiva’: è consigliabile effettuare l’importazione di uno stesso file (ZIP o XML) prima in modalità ‘Provvisoria’ e poi in modalità ‘Definitiva’.
Ricordiamo che, in modalità “Provvisoria”, i dati non vengono importati in archivio, ma vengono soltanto prodotte le stampe previste, comprese le segnalazioni di eventuali sostituti o dipendenti non presenti oppure cessati nei mesi precedenti.
Con la modalità “Definitiva”, invece, i dati vengono effettivamente importati in archivio, secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti (le voci relative al 730 sono riportate sulle Variazioni Mensili del mese di conguaglio).
Se viene utilizzata la modalità ‘Provvisoria’, è necessario selezionare nuovamente il file per effettuare l’importazione in modalità ‘Definitiva’.

Nel campo Anno del conguaglio viene automaticamente riportato ‘2017’ (non deve essere modificato).
Nel campo Mese del conguaglio viene riportato Luglio: tale mese corrisponde al mese di competenza delle buste paga interessate dal conguaglio del 730 (indipendentemente dal mese effettivo di pagamento). E’ possibile selezionare i mesi di Agosto o di Settembre, nel caso in cui il conguaglio del 730 abbia inizio con le buste paga di tali mesi.
Per i mesi successivi a Luglio, inoltre, è possibile scegliere se applicare o meno gli interessi a carico del dipendente (a tale proposito, occorre tenere conto di quanto più avanti indicato in merito all’applicazione degli interessi).

Infine, è possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice: tale possibilità va utilizzata soltanto nel caso in cui si desideri impostare i modelli 730-4 che interessano i dipendenti delle sole ditte relative ad una zona.

Una volta caricato il file (ZIP o XML) ed impostati i parametri, è sufficiente cliccare sul pulsante ‘Elabora’ per lanciare la procedura di importazione: a questo punto, l’andamento della procedura può essere controllato cliccando su ‘Procedure di elaborazione e stampa’ → ‘Elenco procedure in attesa e controllo parametri’.
Una volta terminata la procedura, le stampe prodotte possono essere gestite tramite il servizio ‘Gestione stampe’. Come già precisato, insieme alle stampe è riportato anche il file di importazione (‘730-importazione.zip” / ‘730-importazione.xml’).

Le stampe prodotte, sia in modalità “Provvisoria” che in modalità “Definitiva”, sono le seguenti:

  • 730.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (sostituti e dipendenti) che si trovano sul file di importazione, ma che non risultano presenti negli archivi Paghe oppure risultano presenti ma sono cessati nei mesi precedenti. Per quanto riguarda i dipendenti, se il rapporto di lavoro risulta cessato prima del mese del conguaglio (quindi entro il 30/06/2017), viene riportato il messaggio “Dipendente non in forza”; se, invece, non è presente alcun rapporto di lavoro dipendente o collaborazione con il sostituto, viene riportato il messaggio “Dipendente non presente”. Relativamente ai sostituti scartati, viene sempre riportato il messaggio “Ditta non disponibile” (anche nel caso in cui l’azienda risulti cessata, già elaborata o agganciata ad una zona diversa da quella selezionata). Sulla stampa è riportato anche il numero di protocollo relativo al modello 730-4, rilevato dai files importati. Sia le ditte che i dipendenti vengono ricercati, in archivio, tramite il codice fiscale. Precisiamo che la stampa in questione non viene generata in assenza di soggetti “scartati”.

  • 730.dati.importati’ sulla quale figurano le somme da importare (modalità Provvisoria) oppure effettivamente importate (modalità Definitiva) sulle Variazioni Mensili. Sono indicati anche i codici regione e comune relativi alle addizionali, come risultanti dal modello 730-4, segnalando i casi in cui sono diversi rispetto a quelli risultanti dall’anagrafico del dipendente (la segnalazione è evidenziata con “ATTENZIONE”). Sono indicati anche gli estremi del soggetto (CAF / Professionista / Associazione) che ha svolto l’assistenza fiscale, oppure la condizione di “Dichiarazione precompilata”.

  • 730.dati.non.importati’ sulla quale sono indicate le somme non importate sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo; la stampa non viene generata in assenza di somme non importate.

Su tutte le stampe prodotte, viene effettuato un salto pagina in corrispondenza di ciascun file importato.

Con l’importazione in modalità ‘Definitiva’, le somme risultanti dai modelli 730-4 sono riportate sulle Variazioni Mensili (presenze “correnti”), in corrispondenza dei seguenti mesi:

  • il mese indicato sul servizio (impostato automaticamente a luglio), per quanto riguarda tutte le somme a credito o a debito, ad eccezione del secondo acconto;
  • il mese di ottobre (ditte che adottano il criterio di “cassa”) oppure di novembre (ditte che adottano il criterio di “competenza”), per quanto riguarda il secondo acconto.

Precisiamo che le voci importate in automatico sono le stesse previste per l’inserimento manuale (successivo punto Inserimento delle somme a debito e a credito).
E’ possibile che, sulle Variazioni dei mesi interessati, siano già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): in tale situazione, la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.
E’ anche possibile che i mesi interessati dall’importazione (il mese indicato al lancio, oltre ai mesi di ottobre o novembre per i secondi acconti) risultino già elaborati: in tal caso, la procedura non importa alcuna voce, emettendo la segnalazione ‘Ditta non disponibile’ sulla stampa relativa ai soggetti scartati.

In corrispondenza delle voci relative alle somme a debito, viene riportato anche l’eventuale numero di rate indicato sul modello 730-4: tale numero viene automaticamente limitato al numero massimo delle rate applicabili, tenendo conto della condizione di “cassa” o “competenza” adottata per il versamento dei tributi fiscali e considerando che le trattenute devono essere completate entro il 16 dicembre. A titolo di esempio: su un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero massimo delle rate applicabili è 4, nel caso in cui l’importazione venga effettuata sul mese di luglio.

Ricordiamo che è possibile importare i files relativi ai modelli 730-4, pervenuti successivamente all’elaborazione delle buste paga di luglio, riportando le voci sulle Variazioni Mensili di agosto o di settembre.
A tale scopo, sul servizio di importazione è sufficiente selezionare il corrispondente mese nel campo ‘Mese del conguaglio’.
In questo caso, è possibile scegliere se si intende applicare gli interessi per differimento (calcolati secondo il tasso dello 0,40% mensile). Se si ritiene corretto applicare gli interessi ai modelli 730-4 conguagliati sulle buste paga di agosto o di settembre, selezionare ‘Si’ nel campo ‘Applica interessi nei mesi successivi a luglio’, altrimenti selezionare ‘No’.
Gli interessi per differimento, se richiesti, vengono applicati su tutte le somme a debito, con l’eccezione del secondo acconto, nella misura dello 0,40% per il mese di agosto, oppure dello 0,80% per il mese di settembre. Ricordiamo che gli interessi sono riportati nel campo Importo Unitario delle singole voci interessate; sulle stesse voci, inoltre, gli interessi sono anche inclusi nel campo Importo Totale, sommati all’imposta originaria.
Segnaliamo che non esistono indicazioni specifiche in merito all’eventuale applicazione degli interessi per differimento, per i conguagli iniziati nei mesi successivi a luglio, nel caso in cui il ritardo sia imputabile alla mancata disponibilità dei modelli 730-4 in tempo utile per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio.
Per quanto riguarda altri casi di applicazione degli interessi, fare riferimento a quanto indicato al successivo punto Gestione importi residui a debito o a credito.

Luglio 2017
(acred660)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere riportate sulle Variazioni Mensili: è possibile inserirle manualmente, oppure importarle automaticamente tramite la procedura indicata al precedente punto Importazione modello 730-4.
In entrambi i casi, le voci da utilizzare per gestire le somme risultanti da 730-4 sono le seguenti:

  • Voce 930  –  Irpef  - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902  –  Irpef  - saldo a debito coniuge
  • Voce 931  –  Irpef  - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901  –  Irpef  - saldo a credito coniuge
  • Voce 932  –  Irpef  - primo acconto dichiarante
  • Voce 903  –  Irpef  - primo acconto coniuge
  • Voce 921  –  Irpef  - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904  –  Irpef  - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925  –  Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926  –  Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927  –  Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928  –  Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916  –  Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917  –  Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918  –  Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919  –  Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908  –  Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909  –  Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946  –  Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905  –  Acconto Tassazione Separata coniuge
  • Voce 906  –  Imposta Sostitutiva detassazione dichiarante
  • Voce 907  –  Imposta Sostitutiva detassazione coniuge
  • Voce 90A  –  Contributo di Solidarietà dichiarante
  • Voce 90B  –  Contributo di Solidarietà coniuge
  • Voce 90E  –  Cedolare Secca - saldo a debito dichiarante
  • Voce 90F  –  Cedolare Secca - saldo a debito coniuge
  • Voce 90C  –  Cedolare Secca - saldo a credito dichiarante
  • Voce 90D  –  Cedolare Secca - saldo a credito coniuge
  • Voce 90G  –  Cedolare Secca - primo acconto dichiarante
  • Voce 90H  –  Cedolare Secca - primo acconto coniuge
  • Voce 90J   –  Cedolare Secca - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 90K  –  Cedolare Secca - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)

Le voci sopra elencate devono essere riportate sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Fanno eccezione le voci 921 / 904 / 90J / 90K, relative al secondo acconto Irpef / cedolare secca, che devono essere invece riportate sul mese di OTTOBRE (criterio di “cassa”) oppure di NOVEMBRE (criterio di “competenza”).

E’ necessario indicare le somme risultanti dal modello 730-4 soltanto sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere riportate sulle presenze “correnti”: non hanno alcun effetto se vengono indicate sulle presenze “differite”. Per le aziende che utilizzano il metodo delle presenze “differite”, quindi, le voci relative al conguaglio del 730 devono essere inserite sulle presenze “correnti” del mese di luglio (saldo e primo acconto) e novembre (secondo acconto, supponendo che adottino il criterio di “competenza”). Per le stesse aziende, nel mese successivo a quello in cui inizia il conguaglio (quando cioè vengono inserite le presenze “differite” relative al mese di luglio), le voci relative al conguaglio del 730 non devono essere modificate né annullate.

Tutte le voci sopra indicate si trovano nell’elenco delle voci disponibili sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, alle sezioni ‘730 – Saldi a Credito’ (4.3), ‘730 – Saldi a Debito’ (4.4), ‘730 – Acconti e varie’ (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730-4, viene riportato nel campo Importo Totale della voce corrispondente. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate deve essere indicato in corrispondenza di ogni voce a debito (riportato nel campo Quantità); in caso contrario, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato, nel caso in cui, applicando il numero di rate risultante dal modello 730-4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (versamento ultima rata 16 dicembre). In particolare, per un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero delle rate non può essere superiore a 4.

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore ad E. 12,00. Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore ad E. 12,00 (ad esempio a causa di una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d’imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell’elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori al suddetto limite.

Come negli anni precedenti, il codice regione riportato sul modello F24 per l’addizionale regionale da 730 (a debito o a credito) viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, considerando la decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (01/01/2016). Se l’anagrafico del dipendente non è presente a tale data, viene considerata la prima decorrenza successiva. La stessa regione viene utilizzata anche per l’addizionale del coniuge.
Nel caso in cui il codice regione indicato sul modello 730-4 risulti diverso dalla regione di residenza, occorre indicare il codice regione del 730 nel nuovo campo ‘Regione da 730-4’ (per il dipendente), oppure ‘Regione da 730-4 – Coniuge’ (per il coniuge, da compilare solo se risulta diverso da quello del dipendente), sempre sulla decorrenza valida al 01/01/2016. Quando i campi in questione risultano compilati, sul modello F24 viene riportato il codice regione in essi indicato, in corrispondenza delle addizionali regionali da 730.

Anche per quanto riguarda l’addizionale comunale da 730 (a debito o a credito), il codice catastale riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, considerando la decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (01/01/2016 per il saldo, 01/01/2017 per l’acconto). Se l’anagrafico del dipendente non è presente a tali date, viene considerata la prima decorrenza successiva. Lo stesso codice catastale viene utilizzato anche per l’addizionale comunale del coniuge.
Nel caso in cui il codice catastale indicato sul modello 730-4 risulti diverso da quello di residenza, occorre indicarlo nel nuovo campo ‘Comune da 730-4’ (per il dipendente), oppure ‘Comune da 730-4 – Coniuge’ (per il coniuge, , da compilare solo se risulta diverso da quello del dipendente), sulla decorrenza valida al 01/01/2016 (saldo) oppure 01/01/2017 (acconto). Quando i campi in questione risultano compilati, sul modello F24 viene riportato il codice catastale in essi indicato, in corrispondenza delle addizionali comunali da 730.

Ricordiamo che il servizio di importazione del 730-4 segnala i casi in cui il codice regione o il codice catastale del comune, presenti sui files importati, risultano diversi da quelli presenti sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’. Per emettere tale segnalazione vengono considerati anche i codici eventualmente presenti nei campi ‘Regione / Comune da 730-4’.

Luglio 2017
(acred660)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci:

  • Voce 949  –  Irpef  - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940  –  Irpef  - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950  –  Irpef  - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951  –  Irpef  - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952  –  Irpef  - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955  –  Irpef  - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956  –  Irpef  - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957  –  Irpef  - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947  –  Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948  –  Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953  –  Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954  –  Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938  –  Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939  –  Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963  –  Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964  –  Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958  –  Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959  –  Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973  –  Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965  –  Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge
  • Voce 96E  –  Imposta Sostitutiva detassazione trattenuta dichiarante
  • Voce 96F  –  Imposta Sostitutiva detassazione trattenuta coniuge
  • Voce 95A  –  Contributo di Solidarietà trattenuto dichiarante
  • Voce 95B  –  Contributo di Solidarietà trattenuto coniuge
  • Voce 95E  –  Cedolare Secca - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 95F  –  Cedolare Secca - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 93C  –  Cedolare Secca - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 93D  –  Cedolare Secca - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 95G  –  Cedolare Secca - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95H  –  Cedolare Secca - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 95J   –  Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95K  –  Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto coniuge

Relativamente alla trattenuta delle somme a debito, viene controllata la “capienza” sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, sono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei corrispondenti interessi (tasso mensile 0,40%).
In caso di rateizzazione delle somme a debito, vengono determinati automaticamente gli importi delle rate mensili e dei relativi interessi (tasso mensile 0,33%).

Per quanto riguarda la compensazione delle somme a credito, precisiamo che viene controllata la “capienza” rispetto alle ritenute fiscali effettuate, nello stesso mese, da parte del sostituto d’imposta, secondo lo stesso principio adottato negli anni precedenti. Ricordiamo che vanno considerate anche le ritenute relative alle somme a debito da 730, per determinare la capienza per il rimborso delle somme a credito (aggiornamento Acred472 del 18/07/2012). Come negli anni precedenti, restano invece escluse dalla suddetta “capienza” sia l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (1712 – 1713), sia le ritenute derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, se effettuato dopo il 12 gennaio dell’anno successivo (tali tributi, comunque, potrebbero risultare disponibili soltanto a fine anno).

Ricordiamo che le somme a credito rimborsate dal sostituto d’imposta vengono compensate direttamente sul modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione 13/E del 10/02/2015 (aggiornamento di luglio 2015 Acred577).
A tale riguardo, ricordiamo che NON è obbligatorio indicare, su uno stesso modello F24, i tributi a credito relativi ai rimborsi insieme ai tributi a debito relativi alle ritenute che hanno costituito la “capienza” per gli stessi rimborsi. Come confermato anche da alcune precisazioni (forum Assosoftware), i tributi relativi alle ritenute effettuate in un determinato mese e quelli relativi ai crediti rimborsati nello stesso mese possono essere riportati su modelli F24 separati, a condizione che sia rispettata la “capienza” costituita dalle ritenute, nella determinazione del totale dei crediti rimborsati.

Ricordiamo che, nel calcolo della capienza per la compensazione dei rimborsi, la procedura considera le sole ritenute fiscali gestite in ambito Paghe. Come negli anni precedenti, è possibile aumentare tale capienza, tenendo conto di altri eventuali tributi relativi al sostituto d’imposta, gestiti al di fuori dell’ambito Paghe (1038, 1040, ecc.).
A tale scopo, è possibile utilizzare la seguente voce:

  • Voce 94A  –  Aumento capienza rimborsi da 730

La voce in questione non figura in busta paga e può, quindi, essere indicata su un qualsiasi dipendente per il quale viene elaborato il cedolino del mese interessato. L’effetto di tale voce consiste esclusivamente nell’aumentare la capienza per l’erogazione dei rimborsi da 730. Ovviamente, l’Utente dovrà verificare che l’importo indicato sulla voce 94A corrisponda effettivamente al totale delle ritenute gestite esternamente all’ambito Paghe.

Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando l’importo di ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa ‘elab730.ELA’, con l’elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa ‘residuo730.ELA’.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, precisiamo che il controllo della capienza, rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono la capienza delle ritenute dello stesso mese, NON deve essere utilizzata la procedura Rielaborazione Ditte (menù Amministratore Paghe).
Inoltre, se un singolo cedolino viene elaborato tramite il servizio ‘Cedolini – Elaborazione’, le voci di rimborso riportano sempre il valore dell’intero credito spettante; tale risultato viene comunque rettificato al momento dell’elaborazione della ditta (nella situazione di incapienza, quindi, il cedolino elaborato singolarmente non è da considerare valido).

Note sui conguagli: Nella risoluzione 57/E del 30/05/2014 è indicato che il sostituto deve conguagliare l’importo da trattenere o da rimborsare, riportato al rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4. Tale importo corrisponde alla somma algebrica tra le somme a debito e quelle a credito, presenti sullo stesso modello 730-4.
Come già precisato negli anni precedenti, tale indicazione non può essere presa alla lettera (ossia trattenendo o rimborsando un unico importo in busta paga), in quanto rimane comunque necessario dettagliare le singole imposte a debito ed a credito, sia sul modello F24 che sulla Certificazione Unica. Di conseguenza, sul cedolino relativo al mese di luglio vengono riportate sia le singole somme a debito ed a credito, sia l’indicazione del “risultato contabile” complessivo a debito o a credito, corrispondente al valore indicato nel rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4 ed ottenuto come somma algebrica delle somme da conguagliare (con esclusione dei secondi acconti).

Note sulle rateizzazioni: In caso di rateizzazione, se risultano presenti anche delle somme a credito, la procedura rateizza automaticamente la differenza tra il totale a debito ed il totale a credito, conformemente alle indicazioni riportate nella risoluzione 57/E del 30/05/2014 e nella circolare di liquidazione del modello 730.
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso le seguenti voci:

  • Voce 923  –  Saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924  –  Primo acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920  –  Saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922  –  Saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 91A  –  Acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929  –  Acconto Tassazione Separata  - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92A  –  Imposta Sostitutiva detassazione - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92B  –  Contributo di Solidarietà - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92C  –  Saldo Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92D  –  Primo acconto Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino.
In presenza di somme sia a debito che a credito (sullo stesso dipendente), in busta paga viene riportata l’indicazione dell’importo complessivo a debito “non rateizzabile”, corrispondente alla somma delle voci sopra elencate.
Precisiamo che la parte non rateizzabile delle somme a debito viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.

Note sul prospetto contabile: Nella prima pagina della Nota Contabile vengono riportate le somme da 730 trattenute o rimborsate in busta paga, oltre ai corrispondenti tributi da versare o compensare su F24. In particolare, i crediti da 730 sono riportati indicando il valore originario (‘Credito 730’), l’importo effettivamente rimborsato (‘Rimborso 730’) e l’eventuale credito residuo non rimborsato (‘Cred. Res. 730’). Inoltre, i crediti rimborsati sono riportati in corrispondenza dei rispettivi tributi utilizzati per la compensazione su F24 (1631 / 3796 / 3797). Ricordiamo che l’importo dei tributi da versare o compensare su F24 figura sulla Nota Contabile soltanto se prodotta a livello di ditta.

Luglio 2017
(acred660)
GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730-4 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (anche in caso di rateizzazione), occorre elaborare le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, per i soggetti ai quali viene attivata l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle Presenze’ (ad esempio amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), occorre confermare le presenze dei mesi successivi a luglio, fino al completamento del conguaglio delle somme derivanti dal 730.

A scopo di controllo, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, relativamente ad ogni mese elaborato. E’ anche possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare sia in caso di cessazione del rapporto, sia in seguito all’elaborazione del mese di dicembre.
Inoltre, è possibile stampare la comunicazione del mancato o parziale rimborso delle somme a credito, in corrispondenza del primo mese del conguaglio, secondo quanto previsto dalla circolare 14/E del 9/05/2013.

Tutte le stampe sopra descritte vengono generate dal programma ‘LISTA730’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco dei programmi, 1.3 ‘Stampe di Controllo’).
Nei campi Data Iniziale e Data Finale occorre indicare l’ultimo mese elaborato (l’elaborazione deve essere stata effettuata a livello di ditta, tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte).
Precisiamo che vengono segnalati anche i residui relativi a soggetti per i quali non è stato elaborato il cedolino del mese indicato (amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), a condizione che, a partire dal mese di luglio, sia stato elaborato almeno un cedolino comprendente le voci relative al conguaglio del 730.
Viene generata la stampa ‘residuo730’, con l’elenco dei soggetti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa ‘residuo730.let’, relativamente ai soli soggetti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi soggetti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia presente sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.
In corrispondenza del solo mese di luglio, viene prodotta la stampa ‘residuo730.credito.let’, per quanto riguarda i soggetti che presentano delle somme a credito non interamente rimborsate.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l’inserimento sul mese di luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l’importo risultante dal modello 730-4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): in tale ipotesi, la somma dell’importo risultante dal modello 730 e degli interessi deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.
Come negli anni precedenti, non è chiaro se gli interessi per differimento debbano essere applicati, nel caso in cui il conguaglio inizi nei mesi successivi a luglio a causa della mancata disponibilità dei modelli 730-4 in tempo utile per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio.

Luglio 2017
(acred658)
MODELLO 730-4 – COMUNICAZIONE DINIEGO

Come indicato nella documentazione dell’aggiornamento Acred657 del 10/07/2017, le comunicazioni di diniego relative ai modelli 730-4 che non devono essere conguagliati dal sostituto, possono essere inviate tramite l’apposito servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

In alternativa al suddetto servizio, è possibile inviare la comunicazione di diniego generando un file secondo le specifiche indicate nel provvedimento del 14/04/2017. Al momento dell’aggiornamento Acred657, non risultava possibile controllare o inviare tale file. Al momento del presente aggiornamento, risulta possibile inviare il file in questione tramite Entratel (“Desktop telematico”), nonostante non sia ancora disponibile una funzionalità di controllo.

Nel caso in cui si preferisca inviare la comunicazione di diniego generando il suddetto file, occorre utilizzare la procedura ‘Comunicazione diniego mod. 730-4’, disponibile sul ‘Menù Modello 770’ → ‘Procedure di elaborazione e stampa’.
La procedura richiede le seguenti informazioni: codice fiscale del soggetto mittente (selezionabile dall’apposita finestra), data della delega da parte del sostituto, numero di protocollo del 730-4, codice della ditta, codice fiscale del dipendente (in quanto potrebbe trattarsi di un soggetto non presente in archivio), motivo del diniego.
Occorre effettuare un lancio della procedura per ciascun sostituto e/o protocollo 730-4 interessati da comunicazioni di diniego; è possibile indicare fino ad un massimo di 5 dipendenti su ciascun lancio.
La procedura genera il file ‘Diniego730.CodiceDitta.txt’ (da inviare tramite Entratel) e una corrispondente stampa dei dati riportati sul file (da utilizzare esclusivamente a scopo di controllo).

Segnaliamo che, alla data del presente aggiornamento, le ricevute relative alle comunicazioni di diniego (inviate sia tramite file, sia attraverso il servizio telematico dell’Agenzia) non vengono prodotte in formato PDF, sebbene risultino acquisite correttamente dall’Agenzia delle Entrate. Rimane comunque possibile scaricare la ricevuta in formato “.rel”.

Segnaliamo, inoltre, che è stato aggiunto il numero di protocollo del 730-4 sulla stampa relativa ai soggetti “scartati”, generata tramite il nuovo servizio ‘Importazione dati modello 730-4’ (vedere aggiornamento Acred657).
In tal modo, il numero di protocollo può essere individuato senza bisogno di reperirlo direttamente dai modelli 730-4.

Ricordiamo che, per il momento, è consigliabile effettuare l’importazione dei modelli 730-4 in modalità “Provvisoria”.

Luglio 2017
(acred657)
IMPORTAZIONE MODELLO 730-4 / COMUNICAZIONE DINIEGO

E’ disponibile una nuova versione del servizio per l’importazione dei dati presenti sui modelli 730-4, tramite i files messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate agli intermediari ed ai sostituti abilitati.
Segnaliamo che, ad oggi, l’Agenzia delle Entrate sta rilasciando i files relativi ai 730-4 suddivisi per sostituto: occorre quindi scaricare un numero considerevole di files, rispetto agli anni precedenti.

La nuova versione del servizio permette di importare più files con una sola operazione: a tale scopo, è sufficiente includere i files dei 730-4 in formato XML (suffissati con “.rel”) in un unico file ZIP, da trasferire sul nuovo servizio di importazione. Precisiamo che rimane comunque possibile importare anche un file XML alla volta, se tale modalità è preferita dall’Utente.

Inoltre, la nuova versione del servizio provvede a lanciare automaticamente la procedura di importazione: una volta caricato il file (ZIP o XML) ed impostati i parametri, è sufficiente cliccare sul pulsante ‘Elabora’ per lanciare la procedura.

Precisiamo che, per il momento, è consigliabile effettuare le importazioni soltanto in modalità “Provvisoria, allo scopo di verificare se sono presenti, nei files scaricati tramite Entratel, dei modelli 730-4 per i quali non deve essere effettuato il conguaglio: in tale situazione, da quest’anno occorre inviare la comunicazione di “diniego” all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito servizio telematico messo a disposizione dall’Agenzia.

Ricordiamo che i files dei 730-4, una volta scaricati tramite il servizio Entratel, riportano il suffisso “.rel”, nonostante si tratti di files in formato XML. Per effettuare l’importazione, è necessario che i files mantengano il suffisso “.rel: tale suffisso, quindi, non essere cambiato in “.xml”.
Precisiamo che non è possibile importare files in altri formati (P7M / PDF / ecc.), anche se scaricati tramite Entratel.

Nel caso in cui si desideri importare un file ZIP contenente diversi files in formato XML, è possibile includere, nel file ZIP, direttamente la cartella contenente i files XML. E’ anche possibile includere, in uno stesso file ZIP, diverse cartelle o sottocartelle contenenti i files XML (questi ultimi, ricordiamo, devono avere il suffisso “.rel”). Eventuali files presenti nel file ZIP (o nelle cartelle in esso contenute) che non abbiano il suffisso “.rel” non vengono considerati dall’importazione.
Inoltre, i nomi del file ZIP, delle cartelle e degli stessi files XML, non devono contenere spazi o caratteri speciali: i nomi possono essere costituiti esclusivamente da numeri, lettere maiuscole o minuscole ed eventuali trattini di separazione (come avviene nei files forniti dall’Agenzia).

Il servizio per l’importazione del 730-4 si trova su ‘Amministratore dello Studio’ → ‘Importazione dati modello 730-4’.

Sul servizio occorre prima di tutto selezionare il File da importare, cliccando sull’apposita icona per la scelta del file.
Inoltre, è necessario selezionare il Tipo di file da importare: “ZIP” contenente uno o più files, oppure “XML (.rel)”, corrispondente ad un singolo file. Nel caso in cui il tipo selezionato non corrisponda al formato del file da importare, non viene effettuata alcuna importazione e non vengono prodotte le stampe previste.
Il file da importare rimane visibile sul servizio ‘Gestione Stampe’, con il nome ‘730-importazione.zip” (se viene selezionato il formato ZIP) oppure ‘730-importazione.xml’ (se viene selezionato il formato XML).

E’ possibile effettuare l’importazione in modalità “Provvisoria” oppure “Definitiva”: ricordiamo che, per il momento, è consigliabile utilizzare esclusivamente l’opzione “Provvisoria, che risulta già selezionata nel campo Tipo di importazione.
Ricordiamo che, in modalità “Provvisoria”, i dati non vengono importati in archivio, ma vengono soltanto prodotte le stampe previste, comprese le segnalazioni di eventuali sostituti o dipendenti non presenti oppure cessati nei mesi precedenti.
Utilizzando, invece, la modalità “Definitiva”, i dati vengono effettivamente importati in archivio, secondo gli stessi criteri adottati negli anni precedenti (le voci relative al 730 sono riportate sulle Variazioni del mese di conguaglio). L’importazione “Definitiva” sarà documentata con l’aggiornamento relativo al mese di luglio.

Nel campo Anno del conguaglio viene automaticamente riportato “2017” (non deve essere modificato).
Nel campo Mese del conguaglio viene riportato Luglio: tale mese corrisponde al mese di competenza delle buste paga interessate dal conguaglio del 730 (indipendentemente dal mese effettivo di pagamento). E’ possibile selezionare i mesi di Agosto o di Settembre, nel caso in cui il conguaglio del 730 abbia inizio con le buste paga di tali mesi.
Per i mesi successivi a Luglio, inoltre, è possibile scegliere se applicare o meno gli interessi a carico del dipendente (tale scelta sarà documentata con l’aggiornamento relativo al mese di luglio, unitamente all’importazione “Definitiva”).

Infine, è possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice: tale possibilità va utilizzata soltanto nel caso in cui si desideri impostare i modelli 730-4 che interessano i dipendenti delle sole ditte relative ad una zona.

Una volta caricato il file (ZIP o XML) ed impostati i parametri, è sufficiente cliccare sul pulsante ‘Elabora’ per lanciare la procedura di importazione: a questo punto, l’andamento della procedura può essere controllato cliccando su ‘Procedure di elaborazione e stampa’ → ‘Elenco procedure in attesa e controllo parametri’.
Una volta terminata la procedura, le stampe prodotte possono essere gestite tramite il servizio ‘Gestione stampe’. Come già detto, insieme alle stampe viene riportato anche il file di importazione (‘730-importazione.zip” / ‘730-importazione.xml’).

Le stampe prodotte, sia in modalità “Provvisoria” che “Definitiva”, sono le seguenti:

  • 730.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (sostituti e dipendenti) che si trovano sul file di importazione, ma che non risultano presenti negli archivi Paghe oppure risultano presenti ma sono cessati nei mesi precedenti. Per quanto riguarda i dipendenti, se il rapporto di lavoro risulta cessato prima del mese del conguaglio (quindi entro il 30/06/2017), viene riportato il messaggio “Dipendente non in forza”; se, invece, non è presente alcun rapporto di lavoro dipendente o collaborazione con il sostituto, viene riportato il messaggio “Dipendente non presente”. Relativamente ai sostituti scartati, viene sempre riportato il messaggio “Ditta non disponibile” (anche nel caso in cui l’azienda risulti cessata o agganciata ad una zona diversa da quella selezionata). Sia le ditte che i dipendenti vengono ricercati, in archivio, tramite il codice fiscale. Precisiamo che la stampa in questione non viene generata in assenza di soggetti “scartati”.

  • 730.dati.importati’ sulla quale figurano le somme da importare (modalità Provvisoria) oppure effettivamente importate (modalità Definitiva) sulle Variazioni Mensili, i codici regione e comune relativi alle addizionali e gli estremi del soggetto (CAF / Professionista / Associazione) che ha svolto l’assistenza fiscale o, in alternativa, la condizione di “Dichiarazione precompilata”; per quanto riguarda i codici regione e comune, ricordiamo che vengono segnalati i casi in cui risultano diversi rispetto a quelli presenti nell’anagrafico del dipendente, alle decorrenze previste.

  • 730.dati.non.importati’ sulla quale sono indicate le somme non trasferite sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo; la stampa non viene generata in assenza di somme non importate.

Su tutte le stampe prodotte, viene effettuato un salto pagina in corrispondenza di ciascun file importato.

Relativamente ai soggetti “scartati”, elencati sull’apposita stampa, occorre comunque verificare se sussistono o meno le condizioni previste per comunicare il “diniego” all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui occorra comunicare il “diniego”, è possibile utilizzare il nuovo servizio messo a disposizione dall’Agenzia: tale servizio, descritto come “Comunicazione di Diniego”, è disponibile dal 06/07/2017 nell’area dei servizi telematici dedicata al prelievo dei modelli 730-4 (accessibile tramite le apposite credenziali). Sul servizio è sufficiente indicare le informazioni richieste per ciascuna comunicazione di diniego: codici fiscali dei soggetti coinvolti, numero protocollo 730, motivo del diniego ed eventuale data della delega da parte del sostituto.

Segnaliamo che, secondo il provvedimento del 14/04/2017, la comunicazione di diniego deve essere effettuata “entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili” (non è specificato se il giorno di ricezione corrisponde alla data in cui il 730-4 è reso disponibile dall’Agenzia, oppure alla data in cui lo stesso 730-4 viene effettivamente scaricato). Sulle pagine informative dei servizi telematici dell’Agenzia, inoltre, è precisato che il termine di cinque giorni lavorativi decorre dalla data di attivazione del nuovo servizio, se questa è successiva alla data di ricezione dei risultati contabili (il servizio per la comunicazione del “diniego” è disponibile dal 06/07/2017).

Precisiamo, infine, che il provvedimento del 14/04/2017 riporta in allegato i tracciati del file che dovrebbe essere utilizzato per trasmettere le comunicazioni di diniego. Da parte nostra, abbiamo predisposto una procedura per la generazione di tale file: ad oggi, tuttavia, non risulta possibile controllare o inviare tale file tramite i servizi messi a disposizione dall’Agenzia (attendiamo almeno il rilascio del software di controllo, per mettere a disposizione la procedura). Consigliamo, quindi, di utilizzare il nuovo servizio fornito dall’Agenzia (precedentemente descritto), per inviare le comunicazioni di diniego.

Luglio 2016
(acred616)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E’ possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dal modello 730-4/2016 (anno di imposta 2015).
Precisiamo che i criteri da adottare, per effettuare il suddetto conguaglio, non sono cambiati rispetto all’anno precedente. In particolare, ricordiamo che la compensazione delle somme a credito rimborsate deve essere effettuata utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dalla risoluzione 13/E del 10/02/2015.

A seguito del presente aggiornamento, è possibile utilizzare anche la procedura di importazione dei modelli 730-4/2016, per importare i files messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di LUGLIO.
Precisiamo che l’Agenzia delle Entrate, al momento del presente aggiornamento, non ha emesso alcuna nuova circolare in merito alle modalità di conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dal modello 730-4. Restano perciò valide le indicazioni riportate nella circolare 14/E del 9/05/2013 e nella risoluzione 57/E del 30/05/2014. Come negli anni precedenti, quindi, non ha rilevanza che le retribuzioni utilizzate per il conguaglio vengano erogate nello stesso mese di luglio (criterio di “competenza”) oppure nel successivo mese di agosto (criterio di “cassa”).

In presenza di somme a debito o a credito relative alle addizionali regionali e comunali, consigliamo di controllare che il codice regione e/o il codice catastale del comune, risultanti dal modello 730-4, siano coerenti con l’indirizzo di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’.
A tale proposito, ricordiamo che è necessario tenere conto delle eventuali storicizzazioni presenti sul servizio anagrafico del dipendente. In particolare, occorre considerare la residenza valida alle seguenti decorrenze:

  • 1 Gennaio 2015 per il saldo dell’addizionale regionale relativa all’anno 2015;
  • 1 Gennaio 2015 per il saldo dell’addizionale comunale relativa all’anno 2015;
  • 1 Gennaio 2016 per l’acconto dell’addizionale comunale relativa all’anno 2016.

Nel caso in cui la residenza presente sul servizio anagrafico risulti diversa da quella riportata sul modello 730-4, sarà necessario fare le opportune verifiche ed eventualmente rettificare l’anagrafico del dipendente. Occorre tenere presente che l’indirizzo di residenza presente in archivio, alle date sopra indicate, viene utilizzato anche per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale, derivanti dal conguaglio di fine anno 2015 e dal calcolo dell’acconto 2016.

Facciamo presente che non è più necessario inserire la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale, in quanto tali informazioni non sono più richieste sui modelli CU / 770 (continuano ad essere previste sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ soltanto per una questione di compatibilità rispetto agli anni precedenti).

Luglio 2016
(acred616)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere riportate sulle Variazioni Mensili: è possibile inserirle manualmente, oppure importarle automaticamente tramite la procedura indicata al paragrafo Importazione file telematico 730-4.
In entrambi i casi, le voci da utilizzare per indicare le somme risultanti da 730-4 sono le seguenti:

  • Voce 930  –  Irpef  - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902  –  Irpef  - saldo a debito coniuge
  • Voce 931  –  Irpef  - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901  –  Irpef  - saldo a credito coniuge
  • Voce 932  –  Irpef  - primo acconto dichiarante
  • Voce 903  –  Irpef  - primo acconto coniuge
  • Voce 921  –  Irpef  - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904  –  Irpef  - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925  –  Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926  –  Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927  –  Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928  –  Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916  –  Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917  –  Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918  –  Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919  –  Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908  –  Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909  –  Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946  –  Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905  –  Acconto Tassazione Separata coniuge
  • Voce 906  –  Imposta Sostitutiva detassazione dichiarante (non valida per 730/2016)
  • Voce 907  –  Imposta Sostitutiva detassazione coniuge (non valida per 730/2016)
  • Voce 90A  –  Contributo di Solidarietà dichiarante
  • Voce 90B  –  Contributo di Solidarietà coniuge
  • Voce 90E  –  Cedolare Secca - saldo a debito dichiarante
  • Voce 90F  –  Cedolare Secca - saldo a debito coniuge
  • Voce 90C  –  Cedolare Secca - saldo a credito dichiarante
  • Voce 90D  –  Cedolare Secca - saldo a credito coniuge
  • Voce 90G  –  Cedolare Secca - primo acconto dichiarante
  • Voce 90H  –  Cedolare Secca - primo acconto coniuge
  • Voce 90J  –  Cedolare Secca - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 90K  –  Cedolare Secca - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)

Le voci sopra elencate devono essere riportate sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Fanno eccezione le voci 921 / 904 / 90J / 90K, relative al secondo acconto Irpef / cedolare secca, che devono essere invece riportate sul mese di OTTOBRE (criterio di “cassa”) oppure di NOVEMBRE (criterio di “competenza”).

Ricordiamo che, per l’anno di imposta 2015, non è prevista la gestione dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate. Di conseguenza, nel conguaglio del modello 730-4/2016 non devono essere utilizzate le voci 906 / 907.

E’ necessario indicare le somme risultanti dal modello 730-4 soltanto sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere riportate sulle presenze “correnti”: non hanno alcun effetto se vengono indicate sulle presenze “differite”. Per le aziende che utilizzano il metodo delle presenze “differite”, quindi, le voci relative al conguaglio del 730 devono essere inserite sulle presenze “correnti” del mese di luglio (saldo e primo acconto) e novembre (secondo acconto, supponendo che adottino il criterio di “competenza”). Per le stesse aziende, nel mese successivo a quello in cui inizia il conguaglio (quando cioè vengono inserite le presenze “differite” relative al mese di luglio), le voci relative al conguaglio del 730 non devono essere modificate né annullate.

Tutte le voci sopra indicate si trovano nell’elenco delle voci disponibili sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, alle sezioni ‘730 – Saldi a Credito’ (4.3), ‘730 – Saldi a Debito’ (4.4), ‘730 – Acconti e varie’ (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730-4, viene riportato nel campo Importo Totale della voce corrispondente. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate deve essere indicato in corrispondenza di ogni voce a debito (viene riportato nel campo Quantità); in caso contrario, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato dall’Utente, nel caso in cui, applicando il numero di rate risultante dal modello 730-4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (versamento ultima rata 16 dicembre). In particolare, per un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero delle rate non può essere superiore a 4.

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore ad E. 12,00. Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore ad E. 12,00 (ad esempio a causa di una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d’imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell’elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori al suddetto limite.

Per l’addizionale regionale, il codice regione riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (2015). Per il coniuge viene utilizzata la stessa regione del dichiarante: se la regione di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diversa da quella del dichiarante, occorre riportare il codice regione del coniuge nel campo ‘Regione Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata operando sulla decorrenza anagrafica valida allo 01/01/2015 (oltre che sulle eventuali decorrenze più recenti, se presenti in archivio).

Per l’addizionale comunale, il codice catastale riportato sul modello F24 corrisponde al comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (2015 per il saldo, 2016 per l’acconto). Per il coniuge si fa riferimento allo stesso comune del dichiarante: se il comune di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diverso da quello del dichiarante, occorre riportare il codice catastale relativo al coniuge nel campo ‘Comune Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata sulla decorrenza anagrafica valida allo 01/01/2015 (saldo) o allo 01/01/2016 (acconto).

Luglio 2016
(acred616)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci:

  • Voce 949  –  Irpef  - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940  –  Irpef  - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950  –  Irpef  - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951  –  Irpef  - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952  –  Irpef  - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955  –  Irpef  - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956  –  Irpef  - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957  –  Irpef  - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947  –  Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948  –  Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953  –  Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954  –  Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938  –  Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939  –  Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963  –  Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964  –  Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958  –  Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959  –  Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973  –  Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965  –  Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge
  • Voce 96E  –  Imposta Sostitutiva detassazione trattenuta dichiarante (non valida per 730/2016)
  • Voce 96F  –  Imposta Sostitutiva detassazione trattenuta coniuge (non valida per 730/2016)
  • Voce 95A  –  Contributo di Solidarietà trattenuto dichiarante
  • Voce 95B  –  Contributo di Solidarietà trattenuto coniuge
  • Voce 95E  –  Cedolare Secca - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 95F  –  Cedolare Secca - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 93C  –  Cedolare Secca - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 93D  –  Cedolare Secca - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 95G  –  Cedolare Secca - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95H  –  Cedolare Secca - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 95J  –  Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95K  –  Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto coniuge

Relativamente alla trattenuta delle somme a debito, viene controllata la “capienza” sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, sono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei corrispondenti interessi (tasso mensile 0,40%).
In caso di rateizzazione delle somme a debito, vengono determinati automaticamente gli importi delle rate mensili e dei relativi interessi (tasso mensile 0,33%).

Per quanto riguarda la compensazione delle somme a credito, precisiamo che viene controllata la “capienza” rispetto alle ritenute fiscali effettuate, nello stesso mese, da parte del sostituto d’imposta, secondo lo stesso principio adottato negli anni precedenti. Ricordiamo che vanno considerate anche le ritenute relative alle somme a debito da 730, per determinare la capienza per il rimborso delle somme a credito (aggiornamento Acred472 del 18/07/2012). Come negli anni precedenti, restano invece escluse dalla suddetta “capienza” sia l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (1712 – 1713), sia le ritenute derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, se effettuato dopo il 12 gennaio dell’anno successivo (1013 o altri tributi); ovviamente, tali tributi potrebbero risultare disponibili soltanto a fine anno.

Come già precisato al paragrafo Conguaglio assistenza fiscale, le somme rimborsate dal sostituto d’imposta vengono compensate direttamente sul modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione 13/E del 10/02/2015 (vedere Modello F24: nuovi tributi a credito).
A tale riguardo, ricordiamo che NON è obbligatorio indicare, su uno stesso modello F24, i tributi a credito relativi ai rimborsi unitamente ai tributi a debito relativi alle ritenute che hanno costituito la “capienza” per gli stessi rimborsi. Come confermato anche dalle precisazioni riportate sul forum di Assosoftware, i tributi relativi alle ritenute effettuate in un determinato mese e quelli relativi ai crediti rimborsati nello stesso mese possono essere riportati su modelli F24 separati, a condizione che sia rispettata la “capienza” costituita dalle ritenute, nella determinazione del totale dei crediti rimborsati.

Ricordiamo che, nel calcolo della capienza per la compensazione dei rimborsi, la procedura considera le sole ritenute fiscali gestite in ambito Paghe. Come negli anni precedenti, è possibile aumentare tale capienza, tenendo conto di altri eventuali tributi relativi al sostituto d’imposta, gestiti al di fuori dell’ambito Paghe (1038, 1040, ecc.).
A tale scopo, è possibile utilizzare la seguente voce:

  • Voce 94A  –  Aumento capienza rimborsi da 730

La voce in questione non figura in busta paga e può, quindi, essere indicata su un qualsiasi dipendente per il quale viene elaborato il cedolino del mese interessato. L’effetto di tale voce consiste esclusivamente nell’aumentare la capienza per l’erogazione dei rimborsi da 730. Ovviamente, l’Utente dovrà verificare che l’importo indicato sulla voce 94A corrisponda effettivamente al totale delle ritenute gestite al di fuori dell’ambito Paghe.

Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando l’importo di ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa ‘elab730.ELA’, con l’elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa ‘residuo730.ELA’.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, precisiamo che il controllo della capienza, rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono la capienza delle ritenute dello stesso mese, NON deve essere utilizzata la procedura Rielaborazione Ditte (disponibile sul menù Amministratore Paghe).
Inoltre, se un singolo cedolino viene elaborato tramite il servizio ‘Cedolini – Elaborazione’, le voci di rimborso riportano sempre il valore dell’intero credito spettante; tale risultato viene comunque rettificato al momento dell’elaborazione della ditta (nella situazione di incapienza, quindi, il cedolino elaborato singolarmente non è da considerare valido).

Note sui conguagli: Nella risoluzione 57/E del 30/05/2014 è indicato che il sostituto deve conguagliare l’importo da trattenere o da rimborsare, riportato al rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4. Tale importo corrisponde alla somma algebrica tra le somme a debito e quelle a credito, presenti sullo stesso modello 730-4.
Come già precisato negli anni precedenti, tale indicazione non può essere presa alla lettera (ossia trattenendo o rimborsando un unico importo in busta paga), in quanto rimane comunque necessario dettagliare le singole imposte a debito ed a credito, sia sul modello F24 che sui modelli CU e 770. Di conseguenza, sul cedolino relativo al mese di luglio vengono riportate sia le singole somme a debito ed a credito, sia l’indicazione del “risultato contabile” complessivo a debito o a credito, corrispondente al valore indicato nel rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4 ed ottenuto come somma algebrica delle somme da conguagliare (con esclusione dei secondi acconti).

Note sulle rateizzazioni: In caso di rateizzazione, se risultano presenti anche delle somme a credito, la procedura rateizza automaticamente la differenza tra il totale a debito ed il totale a credito, conformemente alle indicazioni riportate nella risoluzione 57/E del 30/05/2014 e nella circolare di liquidazione del modello 730 (allegato C).
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso le seguenti voci:

  • Voce 923  -  saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924  -  primo acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920  -  saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922  -  saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 91A  -  acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929  -  acconto Tassazione Separata  - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92A  -  Imposta Sostitutiva detassazione - parte compensata (non rateizzabile – non valida per 730/2016)
  • Voce 92B  -  Contributo di Solidarietà - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92C  -  saldo Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92D  -  primo acconto Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino.
In presenza di somme sia a debito che a credito (sullo stesso dipendente), in busta paga viene riportata l’indicazione dell’importo complessivo a debito “non rateizzabile”, corrispondente alla somma delle voci sopra elencate.
Precisiamo che la parte non rateizzabile delle somme a debito viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.

Note sul prospetto contabile: Nella prima pagina della Nota Contabile vengono riportate le somme da 730 trattenute o rimborsate in busta paga, oltre ai corrispondenti tributi da versare o compensare su F24. In particolare, i crediti da 730 sono riportati indicando il valore originario (‘Credito 730’), l’importo effettivamente rimborsato (‘Rimborso 730’) e l’eventuale credito residuo non rimborsato (‘Cred. Res. 730’). Inoltre, i crediti rimborsati sono riportati in corrispondenza dei rispettivi tributi utilizzati per la compensazione su F24 (1631 / 3796 / 3797). Ricordiamo che l’importo dei tributi da versare o compensare su F24 figura sulla Nota Contabile soltanto se prodotta a livello di ditta.

Luglio 2016
(acred616)
IMPORTAZIONE FILE TELEMATICO 730-4

E’ disponibile la procedura di importazione dei dati risultanti dai modelli 730-4 / 2016 (anno di imposta 2015).
La procedura permette di importare i dati presenti sui files telematici, relativi ai modelli 730-4, predisposti dall’Agenzia delle Entrate e messi a disposizione degli intermediari e dei sostituti abilitati (formato XML).
Ovviamente, i files da importare devono essere conformi ai tracciati ministeriali relativi al modello 730/2016.
Per quanto riguarda i files forniti dall’Agenzia delle Entrate, segnaliamo che, una volta scaricati tramite il servizio Entratel, i files riportano il suffisso ‘.REL’ (nonostante siano in formato XML).

La procedura che effettua l’importazione dei dati tramite i files telematici si trova sul menu ‘Amministratore dello Studio’ – menu ‘Importazione dati Modello 730-4’.
Innanzitutto, occorre trasferire il file da importare sul server dove risiede la procedura paghe: a tale scopo, utilizzare il servizio ‘Trasmissione file per importazione 730-4’.
Il file, una volta trasferito, deve risultare visibile nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘730-importazione.txt’.

Una volta trasferito il file, è possibile lanciare la procedura ‘Importazione dati mod. 730-4’.
La procedura chiede l’indicazione dell’anno e del mese in cui viene effettuato il conguaglio: per effettuare il conguaglio sulla busta paga relativa al mese di luglio, occorre indicare Anno ‘2016’ e Mese ‘07’.

Per ciascun file da importare, deve essere effettuato un primo lancio della procedura con l’opzione ‘Provvisorio’ (‘P’), verificando la correttezza dei dati riportati sulla stampa prodotta. Se i dati riportati in stampa risultano corretti, è possibile effettuare un secondo lancio con l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’), tramite il quale gli stessi dati vengono effettivamente inseriti negli archivi della procedura paghe.

Con il lancio definitivo, le somme risultanti dal modello 730-4 sono riportate sul servizio Presenze e Variazioni Mensili:

  • in corrispondenza del mese indicato al lancio (per il momento corrispondente a luglio), per quanto riguarda le somme a credito o a debito (saldi e acconti), ad eccezione del secondo acconto;

  • in corrispondenza del mese di ottobre (ditte che adottano il criterio di “cassa”) oppure di novembre (ditte che adottano il criterio di “competenza”), per quanto riguarda il secondo acconto.

E’ possibile che, sulle Presenze dei mesi interessati, siano già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): in tale situazione, la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.
Nel caso in cui i mesi interessati dall’importazione (luglio o altro mese indicato al lancio, oltre a ottobre o novembre per i secondi acconti) risultino già elaborati, la procedura scarta l’azienda e non importa alcuna voce.

E’ possibile importare i dati sulle ditte di una singola zona, indicando il codice della zona nel campo ‘Selezione Zona’.
Per l’importazione sul mese di luglio, NON vengono mai applicati gli interessi per differimento sulle somme a debito, indipendentemente dall’opzione indicata nel campo ‘Applica interessi’.

La procedura di importazione, sia nel lancio provvisorio che in quello definitivo, genera le seguenti stampe:

  • 730.dati.importati’ sulla quale figurano le somme trasferite sulle Variazioni Mensili, i codici regione e comune relativi alle addizionali e gli estremi del soggetto (CAF / Professionista / Associazione) che ha effettuato l’assistenza fiscale o, in alternativa, la nuova condizione di “Dichiarazione precompilata”; per quanto riguarda i codici regione e comune, ricordiamo che vengono segnalati i casi in cui risultano diversi rispetto a quelli presenti nell’anagrafico del dipendente, alle decorrenze previste (vedi paragrafo Conguaglio assistenza fiscale);

  • 730.dati.non.importati’ sulla quale sono indicate le somme non trasferite sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo; la stampa non viene generata in assenza di somme non importate;

  • 730.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (intere aziende o singoli dipendenti) che si trovano sul file di importazione, ma che non risultano attivi nell’archivio della procedura Paghe (i soggetti vengono individuati tramite il codice fiscale); la stampa non viene generata in assenza di soggetti “scartati”.

Segnaliamo che vengono generati automaticamente, dalla procedura di importazione, i files ‘730-importazione.xml’ e ‘730-importazione-CAF.txt’, visibili sulla gestione delle stampe.

La procedura importa, sulle Variazioni Mensili del mese indicato al lancio (presenze “correnti”), le somme da trattenere o da rimborsare, utilizzando le stesse voci disponibili per l’inserimento manuale (paragrafo Inserimento delle somme a debito e a credito).

Per le somme a debito, inoltre, viene riportato l’eventuale numero di rate indicato sul modello 730-4: tale numero viene automaticamente limitato al numero massimo delle rate applicabili, considerando la condizione di “cassa” o “competenza” adottata per il versamento dei tributi fiscali e tenendo conto che le trattenute devono essere completate entro il 16 dicembre (su un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero massimo di rate è 4, per l’importazione sul mese di luglio).

Ricordiamo che è possibile importare i files relativi ai modelli 730-4, pervenuti successivamente all’elaborazione delle buste paga di luglio, sulle Variazioni Mensili di agosto o di settembre.
A tale scopo, sulla procedura di importazione dei modelli 730-4 occorre indicare rispettivamente ‘08’ (agosto) oppure ‘09’ (settembre) nel campo ‘Mese del conguaglio’.
In questo caso, sulla procedura di importazione è possibile scegliere se applicare o meno gli interessi per differimento, corrispondenti al tasso dello 0,40% mensile. Se si ritiene corretto applicare gli interessi ai modelli 730-4 conguagliati sulle buste paga di agosto o di settembre, indicare ‘S’ nel campo ‘Applica interessi’, altrimenti indicare ‘N’.
Gli interessi per differimento, se abilitati, vengono applicati a tutte le somme a debito, con l’eccezione del secondo acconto, nella misura dello 0,40% per il mese di agosto, oppure dello 0,80% per il mese di settembre. Ricordiamo che gli interessi sono riportati nel campo Importo Unitario delle singole voci interessate; sulle stesse voci, gli interessi sono anche inclusi nel campo Importo Totale, sommati all’imposta originaria.
Segnaliamo che non esistono indicazioni specifiche in merito all’eventuale applicazione degli interessi per differimento, sui conguagli iniziati nei mesi successivi a luglio, nel caso in cui il ritardo fosse imputabile alla mancata disponibilità dei modelli 730-4 per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio.
Per quanto riguarda altri casi di applicazione degli interessi, fare riferimento a quanto indicato al paragrafo Gestione importi residui a debito e a credito.

Luglio 2016
(acred616)
GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730-4 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (anche in caso di rateizzazione), occorre elaborare le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, per i soggetti ai quali viene attivata l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle Presenze’ (ad esempio amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), occorre confermare le presenze dei mesi successivi a luglio, fino al completamento del conguaglio delle somme derivanti dal 730.

A scopo di controllo, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, relativamente ad ogni mese elaborato. E’ anche possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare sia in caso di cessazione del rapporto, sia in seguito all’elaborazione del mese di dicembre.
Inoltre, è possibile stampare la comunicazione del mancato o parziale rimborso delle somme a credito, in corrispondenza del primo mese del conguaglio, secondo quanto previsto dalla circolare 14/E del 9/05/13.

Per produrre le stampe in questione, utilizzare la procedura Stampe Accessorie, selezionando ‘LISTA730’ dall’elenco dei programmi disponibili (1.3 – Stampe di Controllo). Nei campi Data Iniziale e Data Finale occorre indicare l’ultimo mese elaborato – l’elaborazione deve essere stata effettuata a livello di ditta, tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Precisiamo che vengono segnalati anche i residui relativi a soggetti per i quali non è stato elaborato il cedolino del mese indicato (amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), a condizione che, a partire dal mese di luglio, sia stato elaborato almeno un cedolino comprendente le voci relative al conguaglio del 730.
Viene generata la stampa ‘residuo730’, con l’elenco dei soggetti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa ‘residuo730.let’, relativamente ai soli soggetti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi soggetti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia presente sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.
In corrispondenza del solo mese di luglio, viene prodotta la stampa ‘residuo730.credito.let’, per quanto riguarda i soggetti che presentano delle somme a credito non interamente rimborsate.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l’inserimento sul mese di luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l’importo risultante dal modello 730-4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): in tale ipotesi, la somma dell’importo risultante dal modello 730 e degli interessi (calcolati dall’Utente) deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.
Come già precisato, non è chiaro se gli interessi per differimento debbano essere applicati, nel caso in cui il conguaglio inizi nei mesi successivi a luglio a causa della mancata disponibilità dei modelli 730-4 per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio (ricordiamo che, anche per quest’anno, è prevista una proroga nell’invio telematico dei modelli 730 da parte dei CAF).

Agosto 2015
(acred581)
IMPORTAZIONE 730-4 SU AGOSTO / SETTEMBRE

E’ possibile importare i files relativi ai modelli 730-4, pervenuti successivamente all’elaborazione delle buste paga di luglio, sulle Variazioni Mensili di agosto o di settembre.
Ricordiamo che, sulla procedura di importazione dei modelli 730-4 (aggiornamento di luglio 2015 Acred577), è possibile indicare il mese del conguaglio: tale mese corrisponde generalmente a luglio (‘07’). Per importare i dati del 730-4 sul mese di agosto o di settembre, occorre indicare rispettivamente ‘08’ oppure ‘09’ nel campo ‘Mese del conguaglio’.

Sulla stessa procedura, inoltre, è stata prevista la possibilità di scegliere se applicare o meno gli interessi per differimento, corrispondenti al tasso dello 0,40% mensile. Se si ritiene opportuno applicare gli interessi ai modelli 730-4 conguagliati sulle buste paga di agosto o di settembre, indicare ‘S’ nel campo ‘Applica interessi’, altrimenti indicare ‘N’.
Gli interessi per differimento, se abilitati, vengono applicati a tutte le somme a debito, con l’eccezione del secondo acconto, nella misura dello 0,40% per il mese di agosto, oppure dello 0,80% per il mese di settembre. Ricordiamo che gli interessi sono riportati nel campo Importo Unitario delle singole voci interessate; sulle stesse voci, gli interessi sono anche inclusi nel campo Importo Totale, sommati all’imposta originaria.
Consigliamo di fare riferimento a quanto indicato nell’aggiornamento di luglio 2015 ‘Acred577’, in merito ai casi in cui occorre applicare o non applicare gli interessi per differimento. Precisiamo che, alla data del presente aggiornamento, non esistono indicazioni ufficiali per quanto riguarda l’applicazione degli interessi sui conguagli effettuati nei mesi successivi a luglio, nei casi in cui il ritardo fosse imputabile alla mancata disponibilità dei modelli 730-4 (a causa delle proroghe previste per il 730), nei tempi necessari per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio.

Segnaliamo che, in caso di importazione dei modelli 730-4 sui mesi di agosto o di settembre, viene ridotto automaticamente il numero delle rate eventualmente richieste sulle somme a debito, in modo da completare le trattenute entro i termini previsti (considerando anche la condizione di “cassa” o “competenza” adottata per il versamento dei tributi fiscali).

Luglio 2015
(acred580)
ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO DA 730

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le procedure di elaborazione e stampa mensile non trasferivano, sul modello F24, i tributi della sezione Enti Locali (Addizionale Comunale), nel caso in cui nella stessa sezione fosse presente esclusivamente un credito di addizionale comunale da 730, senza altri tributi relativi all’addizionale comunale (rate saldo anno precedente, rate acconto anno corrente, saldo a debito da 730, acconto da 730).
Col presente aggiornamento viene rilasciata la correzione necessaria. Precisiamo che occorre trasferire nuovamente i tributi sul modello F24 (Archivio Tributi), soltanto per le ditte che presentano la situazione sopra descritta, ovviamente nel caso in cui siano state elaborate prima del presente aggiornamento. Precisiamo anche che il problema interessa esclusivamente i modelli F24 e la nota contabile (in quanto il tributo relativo al credito viene esposto nella prima pagina della nota contabile): la correzione non influisce in alcun modo sulle buste paga (già elaborate o da elaborare).

Per individuare le aziende eventualmente interessate, abbiamo predisposto un’apposita stampa di controllo: sulla procedura Stampe Accessorie, selezionare il programma ‘SEGNACMR’ (elenco programmi, punto 1.3 ‘Stampe di controllo’); non occorre indicare ulteriori parametri al lancio della procedura (è comunque possibile selezionare una singola zona o indicare un range di ditte). Il programma genera la stampa ‘segnalaz.addizcom’, sulla quale sono elencate le aziende (già elaborate) che presentano la situazione sopra descritta; nel caso in cui non vengano individuate aziende che presentano tale situazione, non viene prodotta la suddetta stampa. Per le aziende elencate sulla stampa di controllo, è necessario lanciare la procedura Stampa Mensile Ditte, per il mese di luglio 2015, abilitando il trasferimento dei tributi sul modello F24. Occorre tenere presente che il modello F24, relativo alla competenza di luglio, non deve essere stato prodotto in modalità “definitiva” (eventualmente, è sufficiente riportare la scadenza interessata alla condizione di “provvisoria”). Al lancio della procedura Stampa Mensile Ditte, è opportuno abilitare anche la stampa della nota contabile mensile, in modo da ottenere l’indicazione del tributo relativo all’addizionale comunale a credito da 730 (3797), sulla prima pagina della nota.

Luglio 2015
(acred579)
TRIBUTI FISCALI – CREDITO DA 730

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che la procedura di elaborazione mensile non generava i tributi fiscali della sezione Erario, per il mese di luglio 2015, nel caso in cui sulla ditta fosse presente la seguente situazione: credito Irpef da 730 superiore alle ritenute a debito e contemporanea assenza di qualsiasi tributo relativo alle addizionali.
Col presente aggiornamento, viene rilasciata la correzione relativa all’elaborazione del mese di luglio 2015.
Precisiamo che occorre rielaborare esclusivamente le ditte che presentano la situazione sopra descritta (mancata capienza per i rimborsi da 730 e contemporanea assenza di qualsiasi tributo relativo alle addizionali), nel caso in cui siano state elaborate prima del presente aggiornamento. Tale condizione può essere verificata anche tramite la Nota Contabile, in quanto sulla prima pagina risultano presenti le ritenute 1001 e/o 1004 e mancano invece i corrispondenti tributi.

Con l’occasione, segnaliamo che è stata modificata la stampa ‘tributi.lis’, generata nella fase di trasferimento dei tributi sul modello F24, tramite le procedure di Elaborazione o Stampa Mensile (opzione Trasferimento Tributi su F24): nella versione attuale, viene riportato l’elenco completo dei tributi trasferiti sul modello F24 (Archivio Tributi), con l’indicazione degli estremi relativi a ciascun tributo, compresa la data di scadenza e l’importo a debito o a credito.

Luglio 2015
(acred577)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E’ possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dal modello 730-4/2015 (anno di imposta 2014).
Precisiamo che i criteri che il sostituto d’imposta deve adottare per effettuare il conguaglio in busta paga, sostanzialmente non sono cambiati rispetto all’anno precedente, nonostante le novità introdotte nella gestione del 730. Risultano invece parzialmente modificate le modalità di compensazione delle somme a credito, come indicato nei paragrafi successivi.

A seguito del presente aggiornamento, è anche possibile utilizzare la procedura di importazione dei modelli 730-4/2015, per importare i files relativi all’anno d’imposta 2014, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di LUGLIO.
A tale proposito, precisiamo che l’Agenzia delle Entrate non ha emesso (al momento del presente aggiornamento) alcuna circolare o risoluzione in merito alle modalità di conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dal modello 730-4. Restano perciò valide le indicazioni riportate nella circolare 14/E del 9/05/13 e nella risoluzione 57/E del 30/05/14. Come negli anni precedenti, quindi, non ha rilevanza che le retribuzioni utilizzate per il conguaglio vengano erogate nello stesso mese di luglio (criterio di “competenza”) oppure nel successivo mese di agosto (criterio di “cassa”).
Precisiamo inoltre che, ad oggi, non esistono indicazioni ufficiali in merito ai criteri da adottare per eventuali conguagli iniziati successivamente al mese di luglio, nel caso in cui il ritardo fosse imputabile alla mancata disponibilità dei modelli 730-4 nei tempi necessari per l’elaborazione delle buste paga relative allo stesso mese (ricordiamo che, quest’anno, sono previste delle proroghe per l’invio telematico dei modelli 730 da parte dei CAF). Nella suddetta situazione, in particolare, non è chiaro se debbano essere applicati gli interessi per differimento, in caso di “risultato contabile” a debito.

Come già detto, le uniche novità relative al conguaglio effettuato dal sostituto, riguardano le modalità di compensazione dei crediti derivanti dai rimborsi, per i quali occorre utilizzare i nuovi codici tributo previsti dalla risoluzione 13/E del 10/02/15: in proposito, vedere quanto riportato su Modello F24: nuovi tributi a credito e al paragrafo Calcolo delle ritenute e dei rimborsi effettivi.

Ricordiamo che, sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, è possibile inserire le informazioni relative all’assistenza fiscale richieste sul modello 770: la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto (CAF o professionista) che ha svolto l’assistenza. Ricordiamo anche che le suddette informazioni non sono necessarie per il conguaglio in busta paga del modello 730-4: se inserite, tali informazioni verranno semplicemente trasferite sul modello 770/2016 (anno di imposta 2015). In caso contrario, sul modello 770/2016 sarà possibile inserire le stesse informazioni tramite un apposito servizio, oppure importarle automaticamente dal file relativo al modello 730-4/2015.

In presenza di somme a debito o a credito relative alle addizionali regionali e comunali, consigliamo di controllare che il codice regione e/o il codice catastale del comune, risultanti dal modello 730-4, siano coerenti con l’indirizzo di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’.
A tale proposito, ricordiamo che è necessario tenere conto delle eventuali storicizzazioni presenti sul servizio anagrafico del dipendente. In particolare, occorre considerare la residenza valida alle seguenti decorrenze:

  • 1 Gennaio 2014 per il saldo dell’addizionale regionale relativa all’anno 2014;
  • 1 Gennaio 2014 per il saldo dell’addizionale comunale relativa all’anno 2014;
  • 1 Gennaio 2015 per l’acconto dell’addizionale comunale relativa all’anno 2015.

Nel caso in cui la residenza presente sul servizio anagrafico risulti diversa da quella riportata sul modello 730-4, sarà necessario fare le opportune verifiche ed eventualmente rettificare l’anagrafico del dipendente. Occorre tenere presente che l’indirizzo di residenza presente in archivio, alle date sopra indicate, viene utilizzato anche per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale, derivanti dal conguaglio di fine anno 2014 e dal calcolo dell’acconto 2015.

Luglio 2015
(acred577)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere riportate sulle Variazioni Mensili: è possibile inserirle manualmente, oppure importarle automaticamente tramite la procedura indicata al paragrafo Importazione file telematico 730-4.
In entrambi i casi, le voci da utilizzare per indicare le somme risultanti da 730-4 sono le seguenti:

  • Voce 930  –  Irpef  - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902  –  Irpef  - saldo a debito coniuge
  • Voce 931  –  Irpef  - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901  –  Irpef  - saldo a credito coniuge
  • Voce 932  –  Irpef  - primo acconto dichiarante
  • Voce 903  –  Irpef  - primo acconto coniuge
  • Voce 921  –  Irpef  - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904  –  Irpef  - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925  –  Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926  –  Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927  –  Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928  –  Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916  –  Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917  –  Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918  –  Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919  –  Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908  –  Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909  –  Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946  –  Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905  –  Acconto Tassazione Separata coniuge
  • Voce 906  –  Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 dichiarante
  • Voce 907  –  Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 coniuge
  • Voce 90A  –  Contributo di Solidarietà dichiarante
  • Voce 90B  –  Contributo di Solidarietà coniuge
  • Voce 90E  –  Cedolare Secca - saldo a debito dichiarante
  • Voce 90F  –  Cedolare Secca - saldo a debito coniuge
  • Voce 90C  –  Cedolare Secca - saldo a credito dichiarante
  • Voce 90D  –  Cedolare Secca - saldo a credito coniuge
  • Voce 90G  –  Cedolare Secca - primo acconto dichiarante
  • Voce 90H  –  Cedolare Secca - primo acconto coniuge
  • Voce 90J   –  Cedolare Secca - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 90K  –  Cedolare Secca - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)

Le voci sopra elencate devono essere riportate sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Fanno eccezione le voci 921 / 904 / 90J / 90K, relative al secondo acconto Irpef / cedolare secca, che devono essere invece riportate sul mese di OTTOBRE (criterio di “cassa”) oppure di NOVEMBRE (criterio di “competenza”).

E’ necessario indicare le somme risultanti dal modello 730-4 soltanto sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere riportate sulle presenze “correnti”: non hanno alcun effetto se vengono indicate sulle presenze “differite”. Per le aziende che utilizzano il metodo delle presenze “differite”, quindi, le voci relative al conguaglio del 730 devono essere inserite sulle presenze “correnti” del mese di luglio (saldo e primo acconto) e novembre (secondo acconto, supponendo che adottino il criterio di “competenza”). Per le stesse aziende, nel mese successivo a quello in cui inizia il conguaglio (quando cioè vengono inserite le presenze “differite” relative al mese di luglio), le voci relative al conguaglio del 730 non devono essere modificate né annullate.

Tutte le voci sopra indicate si trovano nell’elenco delle voci disponibili sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, alle sezioni ‘730 – Saldi a Credito’ (4.3), ‘730 – Saldi a Debito’ (4.4), ‘730 – Acconti e varie’ (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730-4, viene riportato nel campo Importo Totale della voce corrispondente. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate deve essere indicato in corrispondenza di ogni voce a debito (viene riportato nel campo Quantità); in caso contrario, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato dall’Utente, nel caso in cui, applicando il numero di rate risultante dal modello 730-4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (versamento ultima rata 16 dicembre). In particolare, per un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero delle rate non può essere superiore a 4.

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore ad E. 12,00. Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore ad E. 12,00 (ad esempio a causa di una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d’imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell’elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori al suddetto limite.

Per l’addizionale regionale, il codice regione riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (2014). Per il coniuge viene utilizzata la stessa regione del dichiarante: se la regione di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diversa da quella del dichiarante, occorre riportare il codice regione del coniuge nel campo ‘Regione Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata operando sulla decorrenza anagrafica valida allo 01/01/2014 (oltre che sulle eventuali decorrenze più recenti, se presenti in archivio).

Per l’addizionale comunale, il codice catastale riportato sul modello F24 corrisponde al comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (2014 per il saldo, 2015 per l’acconto). Per il coniuge si fa riferimento allo stesso comune del dichiarante: se il comune di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diverso da quello del dichiarante, occorre riportare il codice catastale relativo al coniuge nel campo ‘Comune Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata sulla decorrenza anagrafica valida allo 01/01/2014 (saldo) o allo 01/01/2015 (acconto).

Luglio 2015
(acred577)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci :

  • Voce 949  –  Irpef  - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940  –  Irpef  - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950  –  Irpef  - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951  –  Irpef  - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952  –  Irpef  - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955  –  Irpef  - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956  –  Irpef  - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957  –  Irpef  - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947  –  Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948  –  Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953  –  Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954  –  Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938  –  Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939  –  Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963  –  Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964  –  Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958  –  Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959  –  Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973  –  Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965  –  Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge
  • Voce 96E  –  Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta dichiarante
  • Voce 96F  –  Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta coniuge
  • Voce 95A  –  Contributo di Solidarietà trattenuto dichiarante
  • Voce 95B  –  Contributo di Solidarietà trattenuto coniuge
  • Voce 95E  –  Cedolare Secca - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 95F  –  Cedolare Secca - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 93C  –  Cedolare Secca - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 93D  –  Cedolare Secca - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 95G  –  Cedolare Secca - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95H  –  Cedolare Secca - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 95J   –  Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95K  –  Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto coniuge

Relativamente alla trattenuta delle somme a debito, viene controllata la “capienza” sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, sono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei corrispondenti interessi (tasso mensile 0,40%).
In caso di rateizzazione delle somme a debito, vengono determinati automaticamente gli importi delle rate mensili e dei relativi interessi (tasso mensile 0,33%).

Per quanto riguarda la compensazione delle somme a credito, precisiamo che viene controllata la “capienza” rispetto alle ritenute fiscali effettuate, nello stesso mese, da parte del sostituto d’imposta, secondo lo stesso principio adottato negli anni precedenti. Ricordiamo che vanno considerate anche le ritenute relative alle somme a debito da 730, per determinare la capienza per il rimborso delle somme a credito (vedere aggiornamento Acred472 del 18/07/12). Come negli anni precedenti, restano invece escluse dalla suddetta “capienza” sia l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (1712 – 1713), sia le ritenute derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, se effettuato dopo il 12 gennaio dell’anno successivo (1013 o altri tributi); ovviamente, tali tributi risulterebbero comunque disponibili soltanto a fine anno.

La novità di quest’anno è rappresentata dalla modalità di compensazione, da parte del sostituto d’imposta, dei rimborsi erogati: a differenza degli anni precedenti, le somme rimborsate devono essere compensate direttamente sul modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo indicati nella risoluzione n. 13/E del 10/02/15 (vedere Modello F24: nuovi tributi a credito).
Secondo le precisazioni riportate sul forum di Assosoftware, l’indicazione dei tributi a credito relativi ai rimborsi NON è vincolata alla contemporanea indicazione (sullo stesso modello F24) dei tributi a debito relativi alle ritenute effettuate nel mese, che costituiscono la “capienza” per i rimborsi. In pratica, i tributi relativi alle ritenute effettuate e quelli relativi ai crediti compensati possono essere riportati anche su modelli F24 separati, a condizione che sia rispettata la “capienza” costituita dalle ritenute, per determinare il totale dei rimborsi da erogare ai dipendenti e compensare poi su F24.

Ricordiamo che, nel controllo della capienza per le compensazioni dei rimborsi, la procedura considera automaticamente le sole ritenute fiscali gestite in ambito Paghe. Come negli anni precedenti, è possibile aumentare tale capienza, tenendo conto di altri eventuali tributi relativi al sostituto d’imposta che NON vengono determinati in ambito Paghe (1038, 1040, ecc.).
A tale scopo, è possibile utilizzare la seguente voce:

  • Voce 94A  –  Aumento capienza rimborsi da 730

La voce in questione non figura in busta paga e può, quindi, essere indicata su un qualsiasi dipendente per il quale viene elaborato il cedolino del mese interessato. L’effetto di tale voce consiste esclusivamente nell’aumentare la capienza per l’erogazione dei rimborsi da 730. Ovviamente, l’Utente dovrà verificare che l’importo indicato sulla voce 94A corrisponda effettivamente alla somma versata tramite i tributi determinati al di fuori dell’ambito Paghe.

Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando l’importo di ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa ‘elab730.ELA’, con l’elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa ‘residuo730.ELA’.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, precisiamo che il controllo della capienza, rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono la capienza delle ritenute dello stesso mese, NON deve essere utilizzata la procedura Rielaborazione Ditte (disponibile sul menù Amministratore Paghe).
Inoltre, se un singolo cedolino viene elaborato tramite il servizio ‘Cedolini – Elaborazione’, le voci di rimborso riportano sempre il valore dell’intero credito spettante; tale risultato viene comunque rettificato al momento dell’elaborazione della ditta (nella situazione di in capienza, quindi, il cedolino elaborato singolarmente non è da considerare valido).

Note sui conguagli: Nella risoluzione 57/E del 30/05/14 è indicato che il sostituto deve conguagliare l’importo da trattenere o da rimborsare, riportato al rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4. Tale importo corrisponde alla somma algebrica tra le somme a debito e quelle a credito, presenti sullo stesso modello 730-4.
A nostro avviso, la suddetta indicazione non può essere presa alla lettera (ossia trattenendo o rimborsando un unico importo in busta paga), in quanto rimane comunque necessario dettagliare le singole imposte a debito ed a credito, sia sul modello F24 che sui modelli CUD e 770. Analogamente a quanto previsto l’anno scorso, sul cedolino relativo al mese di luglio vengono riportate sia le singole somme a debito ed a credito, sia l’indicazione del “risultato contabile” complessivo a debito o a credito, corrispondente al valore indicato nel rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4 ed ottenuto come somma algebrica delle somme da conguagliare (con esclusione dei secondi acconti).

Note sulle rateizzazioni: Nel caso in cui, sullo stesso dipendente, risultino presenti sia somme a credito che somme a debito da rateizzare, la procedura rateizza i soli importi “dovuti”, corrispondenti alla differenza tra il totale a debito ed il totale a credito, conformemente alle indicazioni riportate nella circolare di liquidazione del modello 730 (allegato D), oltre che alle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sul forum di Assosoftware.
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso l’elaborazione delle seguenti voci :

  • Voce 923  -  saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924  -  primo acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920  -  saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922  -  saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 91A  -  acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929  -  acconto Tassazione Separata  - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92A  -  Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92B  -  Contributo di Solidarietà - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92C  -  saldo Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92D  -  primo acconto Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano singolarmente in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino.
In presenza di somme sia a debito che a credito (sullo stesso dipendente), in busta paga viene riportata l’indicazione dell’importo complessivo a debito “non rateizzabile”, corrispondente alla somma delle voci sopra elencate.
Precisiamo che la parte non rateizzabile delle somme a debito viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.

Note sul prospetto contabile: Nella prima pagina della Nota Contabile vengono riportate le somme da 730 trattenute o rimborsate in busta paga, oltre ai corrispondenti tributi da versare o compensare su F24. In particolare, i crediti da 730 sono riportati indicando il valore originario (‘Credito 730’), l’importo effettivamente rimborsato (‘Rimborso 730’) e l’eventuale credito residuo non rimborsato (‘Cred. Res. 730’). Da quest’anno, inoltre, i crediti rimborsati sono riportati anche in corrispondenza dei rispettivi tributi utilizzati per la compensazione su F24 (1631 / 3796 / 3797). Ricordiamo che l’importo dei tributi da versare o compensare su F24 figura sulla Nota Contabile soltanto se prodotta a livello di ditta.

Luglio 2015
(acred577)
IMPORTAZIONE FILE TELEMATICO 730-4

E’ disponibile la procedura di importazione dei dati risultanti dai modelli 730-4 / 2015 (anno di imposta 2014).
La procedura permette di importare i dati presenti sui files telematici, relativi ai modelli 730-4, predisposti dall’Agenzia delle Entrate e messi a disposizione degli intermediari e dei sostituti abilitati (formato XML).
Ovviamente, i files da importare devono essere conformi ai tracciati ministeriali relativi al modello 730/2015.
Per quanto riguarda i files forniti dall’Agenzia delle Entrate, segnaliamo che, una volta scaricati tramite il servizio Entratel, i files riportano il suffisso ‘.REL’ (nonostante siano in formato XML).

La procedura che effettua l’importazione dei dati tramite i files telematici si trova sul menu ‘Amministratore dello Studio’ – menu ‘Importazione dati Modello 730-4’.
Innanzitutto, occorre trasferire il file da importare sul server dove risiede la procedura paghe: a tale scopo, utilizzare il servizio ‘Trasmissione file per importazione 730-4’.
Il file, una volta trasferito, deve risultare visibile nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘730-importazione.txt’.

Una volta trasferito il file, è possibile lanciare la procedura ‘Importazione dati mod. 730-4’.
La procedura chiede l’indicazione dell’anno e del mese in cui viene effettuato il conguaglio: per effettuare il conguaglio sulla busta paga relativa al mese di luglio, occorre indicare Anno ‘2015’ e Mese ‘07’.
Precisiamo che, per il momento, è opportuno non effettuare importazioni sui mesi successivi a luglio, anche nel caso in cui i files relativi ai modelli 730-4 non siano risultati disponibili in tempo utile per l’elaborazione del mese di luglio (come già precisato al paragrafo Conguaglio assistenza fiscale, ad oggi non è chiaro se, in tale situazione, debbano essere calcolati gli interessi).

Per ciascun file da importare, deve essere effettuato un primo lancio della procedura con l’opzione ‘Provvisorio’ (‘P’), verificando la correttezza dei dati riportati sulla stampa prodotta. Se i dati riportati in stampa risultano corretti, è possibile effettuare un secondo lancio con l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’), tramite il quale gli stessi dati vengono effettivamente inseriti negli archivi della procedura paghe.

Con il lancio definitivo, le somme risultanti dal modello 730-4 sono riportate sul servizio Presenze e Variazioni Mensili:

  • in corrispondenza del mese indicato al lancio (per il momento corrispondente a luglio), per quanto riguarda le somme a credito o a debito (saldi e acconti), ad eccezione del secondo acconto;
  • in corrispondenza del mese di ottobre (ditte che adottano il criterio di “cassa”) oppure di novembre (ditte che adottano il criterio di “competenza”), per quanto riguarda il secondo acconto.

E’ possibile che, sulle Presenze dei mesi interessati, siano già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): in tale situazione, la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.
Nel caso in cui i mesi interessati dall’importazione (luglio o altro mese indicato al lancio, oltre a ottobre o novembre per i secondi acconti) risultino già elaborati, la procedura scarta l’azienda e non importa alcuna voce.

La procedura di importazione, sia nel lancio provvisorio che in quello definitivo, genera le seguenti stampe:

  • 730.dati.importati’ sulla quale figurano le somme trasferite sulle Variazioni Mensili, i codici regione e comune relativi alle addizionali e gli estremi del soggetto (CAF / Professionista / Associazione) che ha effettuato l’assistenza fiscale o, in alternativa, la nuova condizione di “Dichiarazione precompilata”; per quanto riguarda i codici regione e comune, ricordiamo che vengono segnalati i casi in cui risultano diversi rispetto a quelli presenti nell’anagrafico del dipendente, alle decorrenze previste (vedi paragrafo Conguaglio assistenza fiscale);
  • 730.dati.non.importati’ sulla quale sono indicate le somme non trasferite sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo; la stampa non viene generata in assenza di somme non importate;
  • 730.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (intere aziende o singoli dipendenti) che si trovano sul file di importazione, ma che non risultano attivi nell’archivio della procedura Paghe (i soggetti vengono individuati tramite il codice fiscale); la stampa non viene generata in assenza di soggetti “scartati”.

Segnaliamo che vengono generati automaticamente, dalla procedura di importazione, i files ‘730-importazione.xml’ e ‘730-importazione-CAF.txt’, visibili sulla gestione delle stampe.

La procedura importa, sulle Variazioni Mensili del mese indicato al lancio (presenze “correnti”), le somme da trattenere o da rimborsare, utilizzando le stesse voci disponibili per l’inserimento manuale (paragrafo Inserimento delle somme a debito e a credito).
Per le somme a debito, inoltre, viene riportato l’eventuale numero di rate indicato sul modello 730-4. In merito al numero delle rate, la procedura effettua esclusivamente il seguente controllo: se l’azienda adotta il criterio di “cassa”, il numero delle rate viene limitato ad un massimo di 4 (vedere Inserimento delle somme a debito e a credito).

Precisiamo nuovamente che occorrerà attendere un’apposita comunicazione da parte nostra, prima di procedere ad un’eventuale importazione del file relativo al 730-4 su un mese successivo a luglio.

Luglio 2015
(acred577)
GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730-4 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (anche in caso di rateizzazione), occorre elaborare le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, per i soggetti ai quali viene attivata l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle Presenze’ (ad esempio amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), occorre confermare le presenze dei mesi successivi a luglio, fino al completamento del conguaglio delle somme derivanti dal 730.

A scopo di controllo, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, relativamente ad ogni mese elaborato. E’ anche possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare sia in caso di cessazione del rapporto, sia in seguito all’elaborazione del mese di dicembre.
Inoltre, è possibile stampare la comunicazione del mancato o parziale rimborso delle somme a credito, in corrispondenza del primo mese del conguaglio, secondo quanto previsto dalla circolare 14/E del 9/05/13.

Per produrre le stampe in questione, utilizzare la procedura Stampe Accessorie, selezionando ‘LISTA730’ dall’elenco dei programmi disponibili (1.3 – Stampe di Controllo). Nei campi Data Iniziale e Data Finale occorre indicare l’ultimo mese elaborato – l’elaborazione deve essere stata effettuata a livello di ditta, tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Precisiamo che vengono segnalati anche i residui relativi a soggetti per i quali non è stato elaborato il cedolino del mese indicato (amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), a condizione che, a partire dal mese di luglio, sia stato elaborato almeno un cedolino comprendente le voci relative al conguaglio del 730.
Viene generata la stampa ‘residuo730’, con l’elenco dei soggetti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa ‘residuo730.let’, relativamente ai soli soggetti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi soggetti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia presente sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.
In corrispondenza del solo mese di luglio, viene prodotta la stampa ‘residuo730.credito.let’, per quanto riguarda i soggetti che presentano delle somme a credito non interamente rimborsate.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l’inserimento sul mese di luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l’importo risultante dal modello 730-4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): in tale ipotesi, la somma dell’importo risultante dal modello 730 e degli interessi (calcolati dall’Utente) deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.
Come già precisato al paragrafo Conguaglio assistenza fiscale, al momento NON è chiaro se gli stessi interessi debbano essere calcolati nel caso in cui il conguaglio inizi successivamente al mese di luglio, a causa di un eventuale ritardo imputabile alla mancata disponibilità dei modelli 730-4 nei tempi necessari per l’elaborazione delle buste paga relative allo stesso mese (ricordiamo che, quest’anno, sono previste delle proroghe per l’invio telematico dei modelli 730 da parte dei CAF).

Marzo 2015
(acred568)
COMUNICAZIONE PER RICEZIONE 730-4

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33 del 25/03/15, ha confermato la possibilità di effettuare l’invio della comunicazione per la ricezione del 730-4, utilizzando le stesse specifiche in vigore negli anni precedenti.
Le comunicazioni da inviare riguardano essenzialmente variazioni o rettifiche dei dati riportati in precedenti comunicazioni (ad esempio variazione dell’intermediario, oppure cessazione dell’attività). In tali casi, ricordiamo che occorre indicare il protocollo ed il progressivo della comunicazione precedentemente inviata. Da quest’anno, è possibile inviare anche variazioni o rettifiche dei dati riportati nel quadro CT della Certificazione Unica.
Come indicato nella risoluzione 33/E, per l’anno 2015 il termine per l’invio delle comunicazioni di variazione è il 25 maggio (affinché siano considerate per i modelli 730-4 relativi all’anno di competenza 2014). Per eventuali soggetti che non hanno mai inviato né la suddetta comunicazione, né il quadro CT, la scadenza prevista è il 15 aprile 2015.

Come già detto, è prevista la possibilità di inviare comunicazioni sostitutive sia di precedenti comunicazioni per la ricezione del 730, sia del quadro CT della Certificazione Unica. In quest’ultimo caso, il protocollo della comunicazione da sostituire corrisponde al protocollo relativo all’invio della CU, comprendente il quadro CT dell’azienda interessata (eventualmente il più recente invio, nel caso in cui siano stati effettuati più invii relativi alla stessa azienda).
Ricordiamo che il protocollo ed il progressivo, relativi alla comunicazione 730 da sostituire, devono essere inseriti sul servizio ‘Frontespizio’ del modello 770 dell’anno precedente, riportandoli nei campi ‘Protocollo invio comunicazione 730’ e ‘Progressivo comunicazione 730’. Nel caso in cui la nuova comunicazione sia sostituiva del quadro CT, negli stessi campi occorre indicare rispettivamente il protocollo dell’invio della Certificazione Unica (contenente il quadro CT da sostituire) ed il progressivo convenzionale ‘999999’, come precisato nella risoluzione 33/E.

Ricordiamo che le istruzioni operative per l’invio della comunicazione per la ricezione del 730-4, rilasciate con l’aggiornamento ‘Acred527’ del 17/03/14, sono riportate nell’Indice Documentazioni al punto 3.3 ‘Conguaglio 730’.

Marzo 2015
(acred566)
COMUNICAZIONE PER RICEZIONE 730-4

Per quanto riguarda la comunicazione per la ricezione del 730-4, segnaliamo che, ad oggi, non risultano variazioni rispetto a quanto già indicato nella documentazione dell’aggiornamento ‘Acred562’ del 02/03/15.
In particolare, ricordiamo che tale comunicazione deve essere inviata soltanto in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (ad esempio variazione dell’intermediario). Ad oggi, non è stato ancora chiarito se rimane confermato il termine originario per l’invio della comunicazione (31 marzo), oppure se tale termine è stato anticipato al 9 marzo.
Ricordiamo, comunque, che le istruzioni operative per predisporre l’invio di tale comunicazione, sono state comunicate con l’aggiornamento ‘Acred527’ del 17/03/14 e sono riportate al punto 3.3 ‘Conguaglio 730’ sull’Indice Documentazioni.

Luglio 2014
(acred539)
CONGUAGLIO 730 – INDICAZIONE SU CEDOLINO

Ricordiamo che il conguaglio, da parte del sostituto d’imposta, delle somme derivanti dal modello 730-4, è stato rilasciato con l’aggiornamento Acred538 del 15/07/14; le modalità con cui avviene tale conguaglio, descritte dettagliatamente nella documentazione dello stesso aggiornamento, non sono cambiate rispetto all’anno precedente.

Col presente aggiornamento viene rilasciata un’integrazione per quanto riguarda l’indicazione, in busta paga, delle somme relative al conguaglio del 730: in aggiunta al dettaglio delle somme a debito ed a credito (necessario per la compilazione dei modelli CUD e 770, come spiegato nell’aggiornamento Acred538 – “Note sui conguagli”), sul cedolino relativo al mese di luglio viene riportata automaticamente l’indicazione del “risultato contabile” a debito o a credito. Tale importo viene ricostruito automaticamente dalla procedura (in pratica, corrisponde alla somma algebrica delle somme da conguagliare, con esclusione dei secondi acconti) e coincide con l’analogo valore riportato nel rigo finale del modello 730-4.
Nonostante l’indicazione di tale importo non sia indispensabile ai fini del conguaglio, abbiamo comunque ritenuto che fosse utile al fine di rendere più chiara l’esposizione delle somme da conguagliare, anche in considerazione di quanto previsto dalla risoluzione 57/E del 30/05/14.
A tale proposito ricordiamo che, in caso di rateizzazione delle somme a debito, era già prevista l’indicazione dell’eventuale importo a debito “non rateizzabile”, corrispondente al valore del debito virtualmente compensato con le somme a credito della stessa dichiarazione (vedere aggiornamento Acred538 – “Note sulle rateizzazioni”).

Luglio 2014
(acred538)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E’ possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dal modello 730-4.
Precisiamo che le modalità di conguaglio delle somme in questione non sono cambiate rispetto all’anno precedente, nonostante le novità introdotte nella gestione del 730, riepilogate nella risoluzione 57/E del 30/05/14.

A seguito del presente aggiornamento, inoltre, è possibile utilizzare la procedura di importazione dei modelli 730-4, per importare i files relativi all’anno d’imposta 2013, messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate a partire dalla retribuzione di competenza del mese di LUGLIO: tale criterio è stato confermato dalla circolare 14/E del 9/05/13 (la risoluzione 57/E del 30/05/14 rimanda a tale circolare). Come negli anni precedenti, quindi, non ha rilevanza il fatto che le retribuzioni utilizzate per il conguaglio vengano erogate nello stesso mese di luglio (criterio di “competenza”) oppure nel successivo mese di agosto (criterio di “cassa”).

Ricordiamo che, sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, è possibile inserire le informazioni relative all’assistenza fiscale, richieste sul modello 770: la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto (CAF o professionista) che ha svolto l’assistenza. Tali informazioni non sono necessarie per il conguaglio, in busta paga, del modello 730-4.
Le informazioni relative all’assistenza fiscale, se inserite sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, verranno semplicemente trasferite sul modello 770/2015 (anno di imposta 2014). In caso contrario, sul modello 770/2015 sarà possibile inserire le stesse informazioni tramite un’apposito servizio, oppure importarle automaticamente dal file telematico del 730-4.

In presenza di somme a debito o a credito relative alle addizionali regionali e comunali, consigliamo di controllare che il codice regione e/o il codice catastale del comune, risultanti dal modello 730-4, siano coerenti con l’indirizzo di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’. A tale proposito, ricordiamo che è necessario tenere conto delle eventuali storicizzazioni presenti in archivio. In particolare, occorre considerare la residenza valida alle seguenti decorrenze:
- 31 Dicembre 2013 per il saldo dell’addizionale regionale relativa all’anno 2013;
- 1 Gennaio 2013 per il saldo dell’addizionale comunale relativa all’anno 2013;
- 1 Gennaio 2014 per l’acconto dell’addizionale comunale relativa all’anno 2014.
Nel caso in cui la residenza presente sul servizio anagrafico risulti diversa da quella riportata sul modello 730-4, sarà necessario fare le opportune verifiche ed eventualmente rettificare l’anagrafico del dipendente. A tale proposito, ricordiamo che l’indirizzo di residenza presente in archivio, alle date sopra indicate, viene utilizzato anche per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale, derivanti dal conguaglio di fine anno 2013 e dal calcolo dell’acconto 2014.

Luglio 2014
(acred538)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere riportate sulle Variazioni Mensili: è possibile inserirle manualmente, oppure importarle automaticamente tramite la procedura indicata al successivo paragrafo Importazione file telematico 730/4.
In entrambi i casi, le voci da utilizzare per indicare le somme risultanti da 730-4 sono le seguenti:

  • Voce 930  –  Irpef  - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902  –  Irpef  - saldo a debito coniuge
  • Voce 931  –  Irpef  - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901  –  Irpef  - saldo a credito coniuge
  • Voce 932  –  Irpef  - primo acconto dichiarante
  • Voce 903  –  Irpef  - primo acconto coniuge
  • Voce 921  –  Irpef  - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904  –  Irpef  - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925  –  Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926  –  Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927  –  Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928  –  Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916  –  Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917  –  Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918  –  Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919  –  Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908  –  Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909  –  Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946  –  Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905  –  Acconto Tassazione Separata coniuge
  • Voce 906  –  Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 dichiarante
  • Voce 907  –  Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 coniuge
  • Voce 90A  –  Contributo di Solidarietà dichiarante
  • Voce 90B  –  Contributo di Solidarietà coniuge
  • Voce 90E  –  Cedolare Secca - saldo a debito dichiarante
  • Voce 90F  –  Cedolare Secca - saldo a debito coniuge
  • Voce 90C  –  Cedolare Secca - saldo a credito dichiarante
  • Voce 90D  –  Cedolare Secca - saldo a credito coniuge
  • Voce 90G  –  Cedolare Secca - primo acconto dichiarante
  • Voce 90H  –  Cedolare Secca - primo acconto coniuge
  • Voce 90J   –  Cedolare Secca - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 90K  –  Cedolare Secca - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)

Le voci sopra elencate devono essere riportate sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Fanno eccezione le voci 921 / 904 / 90J / 90K, relative al secondo acconto Irpef / cedolare secca, che devono essere invece riportate sul mese di OTTOBRE (criterio di “cassa”) oppure di NOVEMBRE (criterio di “competenza”).

E’ necessario indicare le somme risultanti dal modello 730-4 soltanto sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere riportate sulle presenze “correnti: non hanno alcun effetto se vengono indicate sulle presenze “differite”. Per le aziende che utilizzano il metodo delle presenze “differite”, quindi, le voci relative al conguaglio del 730 devono essere inserite sulle presenze “correnti” del mese di luglio (saldo e primo acconto) e novembre (secondo acconto, supponendo che adottino il criterio di “competenza”). Per le stesse aziende, nel mese successivo a quello in cui inizia il conguaglio (quando cioè vengono inserite le presenze “differite” relative al mese di luglio), le voci relative al conguaglio del 730 non devono essere modificate né annullate.

Tutte le voci sopra indicate si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, alle sezioni ‘730 – Saldi a Credito’ (4.3), ‘730 – Saldi a Debito’ (4.4), ‘730 – Acconti e varie’ (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730-4, viene riportato nel campo Importo Totale della voce corrispondente. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate deve essere indicato in corrispondenza di ogni voce a debito (viene riportato nel campo Quantità); in caso contrario, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato dall’Utente, nel caso in cui, applicando il numero di rate risultante dal modello 730-4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (versamento ultima rata 16 dicembre). In particolare, per un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero delle rate non può essere superiore a 4.

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore ad E. 12,00. Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore ad E. 12,00 (ad esempio a causa di una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d’imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell’elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori al suddetto limite.

Per il versamento dell’addizionale regionale a debito, il codice regione riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 31 dicembre dell’anno di competenza (2013). Per il coniuge viene utilizzata la stessa regione del dichiarante: se la regione di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diversa da quella del dichiarante, occorre riportare il codice regione del coniuge nel campo ‘Regione Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata operando sulla decorrenza anagrafica valida al 31/12/2013.

Per il versamento dell’addizionale comunale a debito, il codice catastale riportato sul modello F24 corrisponde al comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (2013 per il saldo, 2014 per l’acconto). Per il coniuge si fa riferimento allo stesso comune del dichiarante: se il comune di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diverso da quello del dichiarante, occorre riportare il codice catastale relativo al coniuge nel campo ‘Comune Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata sulla decorrenza anagrafica valida al 1/01/2013 (saldo) o 1/01/2014 (acconto).

Luglio 2014
(acred538)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci :

  • Voce 949  –  Irpef  - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940  –  Irpef  - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950  –  Irpef  - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951  –  Irpef  - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952  –  Irpef  - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955  –  Irpef  - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956  –  Irpef  - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957  –  Irpef  - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947  –  Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948  –  Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953  –  Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954  –  Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938  –  Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939  –  Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963  –  Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964  –  Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958  –  Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959  –  Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973  –  Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965  –  Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge
  • Voce 96E  –  Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta dichiarante
  • Voce 96F  –  Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta coniuge
  • Voce 95A  –  Contributo di Solidarietà trattenuto dichiarante
  • Voce 95B  –  Contributo di Solidarietà trattenuto coniuge
  • Voce 95E  –  Cedolare Secca - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 95F  –  Cedolare Secca - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 93C  –  Cedolare Secca - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 93D  –  Cedolare Secca - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 95G  –  Cedolare Secca - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95H  –  Cedolare Secca - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 95J   –  Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95K  –  Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto coniuge

Relativamente alla trattenuta delle somme a debito, viene controllata la “capienza” sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, sono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei corrispondenti interessi (tasso mensile 0,40%).
In caso di rateizzazione delle somme a debito, vengono determinati automaticamente gli importi delle rate mensili e dei relativi interessi (tasso mensile 0,33%).

Per quanto riguarda la compensazione delle somme a credito, precisiamo che viene controllata la “capienza” rispetto alla totalità delle ritenute fiscali effettuate, nello stesso mese, da parte del sostituto d’imposta.
Ricordiamo che, da alcuni anni, è possibile utilizzare anche i tributi relativi alle somme a debito da 730, per compensare il rimborso delle somme a credito (vedere aggiornamento Acred472 del 18/07/12).

Ricordiamo, inoltre, che è possibile aumentare la capienza per le compensazioni dei rimborsi da 730, tenendo conto anche di altri tributi inerenti al sostituto d’imposta, ma NON derivanti dalla procedura Paghe (1040, 1038, ecc.). A tale scopo, è possibile utilizzare la seguente voce:
- Voce 94A  –  Aumento capienza rimborsi da 730
La voce in questione non figura in busta paga e può, quindi, essere indicata su un qualsiasi dipendente per il quale viene elaborato il cedolino del mese interessato. L’effetto di tale voce consiste esclusivamente nell’aumentare la capienza per l’erogazione dei rimborsi da 730. Ovviamente, l’Utente dovrà intervenire per modificare o annullare il versamento dei corrispondenti tributi (non derivanti dalle Paghe), sul modello F24 interessato.

Ricordiamo che i rimborsi da 730 vengono compensati sui tributi da versare secondo il seguente ordine:

  1. tributi della sezione Erario derivanti dalla procedura Paghe (1001 – 1002 – 1012 – 4731 – 4730 – 4201 – 1004 – 1053 – 1057 – 1618 – 1619 – 1845 – 1846 – 1630); viene considerato anche l’eventuale tributo 1040 derivante dalla gestione degli associati in partecipazione o degli autonomi occasionali;
  2. tributi corrispondenti alla voce 94A, sui quali deve intervenire l’Utente per ridurre o annullare il versamento;
  3. tributi relativi all’addizionale regionale (3802 – 3803 – 3790);
  4. tributi relativi all’addizionale comunale (3845 – 3846 – 3847 – 3848 – 3795);

Come già ricordato, per la compensazione vengono utilizzate anche le somme a debito da 730, compresi gli eventuali interessi per rateizzazione (versati su un tributo specifico) o per differimento (versati sullo stesso tributo dell’imposta). Restano invece escluse, dalla compensazione, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (1712 – 1713) e le ritenute derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, se effettuato dopo il 12 gennaio dell’anno successivo (1013 o altri tributi).
Precisiamo che il suddetto ordine è stabilito in via arbitraria, dal momento che non risulta indicato alcun particolare ordine, nelle disposizioni fiscali, per la compensazione sui tributi a debito relativi al sostituto d’imposta.

Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando l’importo di ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa ‘elab730.ELA’, con l’elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa ‘residuo730.ELA’.
I rimborsi spettanti ai singoli dipendenti devono essere arrotondati al centesimo di Euro. Di conseguenza, è possibile che si ottengano dei residui da versare (dell’ordine di pochi centesimi), sulle somme a debito utilizzate per la compensazione: nel caso in cui tali residui risultino inferiori a 10 centesimi, vengono automaticamente esclusi dal modello F24.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, precisiamo che il controllo della capienza, rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.

Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono la capienza delle ritenute dello stesso mese, NON deve essere utilizzata la procedura Rielaborazione Ditte (disponibile sul menù Amministratore Paghe).
Inoltre, se un singolo cedolino viene elaborato tramite il servizio ‘Cedolini – Elaborazione’, le voci di rimborso riportano sempre il valore dell’intero credito spettante; tale risultato viene comunque rettificato al momento dell’elaborazione della ditta (nella situazione di incapienza, quindi, il cedolino elaborato singolarmente non è da considerare valido).

Note sui conguagli: Nella risoluzione 57/E del 30/05/14 è indicato che il sostituto deve conguagliare l’importo da trattenere o da rimborsare, presente in uno dei campi del rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio”, sul modello 730-4. Tale importo corrisponde alla somma algebrica delle somme a debito e a credito presenti sullo stesso modello 730-4. Precisiamo che la suddetta indicazione non può essere presa alla lettera, ossia trattenendo o rimborsando un unico importo in busta paga, in quanto rimane comunque necessario dettagliare le singole imposte a debito e a credito, sia conguagliate che non conguagliate, sui modelli CUD e 770. Inoltre, le somme a debito da 730 (al netto delle compensazioni), devono essere versate sul modello F24 utilizzando i tributi relativi alle singole imposte.

Note sulle rateizzazioni: Nel caso in cui, sullo stesso dipendente, risultino presenti sia somme a credito che somme a debito da rateizzare, la procedura rateizza i soli importi “dovuti”, corrispondenti alla differenza tra il totale a debito ed il totale a credito, conformemente a quanto indicato nella circolare di liquidazione del modello 730 (allegato D).
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso l’elaborazione delle seguenti voci :

  • Voce 923  -  saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924  -  primo acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920  -  saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922  -  saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 91A  -  acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929  -  acconto Tassazione Separata  - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92A  -  Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92B  -  Contributo di Solidarietà - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92C  -  saldo Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92D  -  primo acconto Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano singolarmente in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino.
In presenza di somme sia a debito che a credito (sullo stesso dipendente), in busta paga viene riportata l’indicazione dell’importo complessivo a debito “non rateizzabile”, corrispondente alla somma delle voci sopra elencate.
Precisiamo che la parte non rateizzabile delle somme a debito viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.

Note sul prospetto contabile: Ricordiamo che, nella prima pagina della Nota Contabile, vengono riportate sia le somme a debito da 730 trattenute in busta paga, sia i corrispondenti tributi da versare tramite F24 (se presenti), al netto delle compensazioni dei crediti. I crediti da 730 sono indicati sia come valore originario (descrizione ‘Credito 730’), sia come importo effettivamente rimborsato (descrizione ‘Rimborso 730’). Ricordiamo che l’importo dei tributi da versare su F24, sia derivanti dal 730 che da altre gestioni, figura soltanto sulla Nota Contabile prodotta a livello di ditta.

Luglio 2014
(acred538)
IMPORTAZIONE FILE TELEMATICO 730-4

E’ disponibile la procedura di importazione dei dati risultanti dai modelli 730-4 / 2014 (anno di imposta 2013).
La procedura permette di acquisire i dati tramite i files telematici, relativi ai modelli 730-4, predisposti dall’Agenzia delle Entrate, ad uso degli intermediari e dei sostituti abilitati (formato XML).
Ovviamente, i files da importare devono essere conformi ai tracciati ministeriali relativi al modello 730/2014.
Per quanto riguarda i files forniti dall’Agenzia delle Entrate, segnaliamo che, una volta scaricati tramite il servizio Entratel, i files riportano il suffisso ‘.REL’ (nonostante siano in formato XML).

La procedura che effettua l’importazione dei dati tramite i files telematici si trova sul menu ‘Amministratore dello Studio’ – menu ‘Importazione dati Modello 730-4’.
Innanzitutto, occorre trasferire il file da importare sul server dove risiede la procedura paghe: a tale scopo, utilizzare il servizio ‘Trasmissione file per importazione 730-4’.
Il file, una volta trasferito, deve risultare visibile nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘730-importazione.txt’.

Una volta trasferito il file, è possibile lanciare la procedura ‘Importazione dati mod. 730-4’.
La procedura chiede l’indicazione dell’anno in cui viene effettuato il conguaglio: indicare ‘2014’.
Occorre selezionare, tramite l’apposita finestra, il formato del file utilizzato (CAF o Agenzia Entrate).
Per ciascun file da importare, deve essere effettuato un primo lancio della procedura con l’opzione ‘Provvisorio’ (‘P’), verificando la correttezza dei dati riportati sulla stampa prodotta. Se i dati riportati in stampa risultano corretti, è possibile effettuare un secondo lancio con l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’), tramite il quale gli stessi dati vengono effettivamente inseriti negli archivi della procedura paghe.

Con il lancio definitivo, le somme risultanti dal modello 730-4 sono riportate sul servizio Presenze e Variazioni Mensili:

  • in corrispondenza del mese di luglio, per quanto riguarda le somme sia a credito che a debito (saldi e acconti), ad eccezione del secondo acconto;
  • in corrispondenza del mese di ottobre (criterio di “cassa”) oppure di novembre (criterio di “competenza”), relativamente al secondo acconto.

E’ possibile che, sulle Presenze dei mesi interessati, siano già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): in tale situazione, la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.

La procedura di importazione, sia nel lancio provvisorio che in quello definitivo, genera le seguenti stampe:

  • - ‘730.dati.importati’ sulla quale figurano le somme trasferite sulle Variazioni Mensili, oltre ai codici regione e comune relativi alle addizionali e gli estremi del soggetto (CAF o Professionista) che ha effettuato l’assistenza fiscale; per quanto riguarda i codici regione e comune, vengono segnalati i casi in cui risultano diversi rispetto a quelli presenti nell’anagrafico del dipendente (vedi Conguaglio assistenza fiscale);

  • - ‘730.dati.non.importati’ sulla quale sono indicate le somme non trasferite sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo; la stampa non viene generata in assenza di somme non importate;

  • - ‘730.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (intere aziende o singoli dipendenti) che si trovano sul file di importazione, ma che non risultano attivi nell’archivio della procedura Paghe (i soggetti vengono individuati tramite il codice fiscale); la stampa non viene generata in assenza di soggetti “scartati”.

  • Segnaliamo che vengono generati automaticamente, dalla procedura di importazione, i files ‘730-importazione.xml’ / ‘730-importazione-AGE.txt’ / ‘730-importazione-CAF.txt’, visibili sulla gestione delle stampe.

La procedura trasferisce, sulle Variazioni Mensili, le somme da trattenere o da rimborsare, utilizzando le stesse voci disponibili per l’inserimento manuale (vedere Inserimento delle somme a debito e a credito); per le somme a debito, inoltre, viene riportato l’eventuale numero di rate indicato sul modello 730-4.
In merito al numero delle rate, la procedura effettua esclusivamente il seguente controllo: se l’azienda adotta il criterio di “cassa”, il numero delle rate viene limitato ad un massimo di 4 (come indicato in Inserimento delle somme a debito e a credito).

Luglio 2014
(acred538)
GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730-4 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (anche in caso di rateizzazione), occorre elaborare le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, per i soggetti ai quali viene attivata l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle Presenze’ (ad esempio amministratori, lavoratori a chiamata, ecc.), occorre confermare le presenze dei mesi successivi a luglio, fino al completamento del conguaglio da 730.

A scopo di controllo, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, relativamente ad ogni mese elaborato. E’ anche possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare sia in caso di cessazione del rapporto, sia in seguito all’elaborazione del mese di dicembre.
Inoltre, è possibile stampare la comunicazione del mancato o parziale rimborso delle somme a credito, in corrispondenza del primo mese del conguaglio, secondo quanto previsto dalla circolare 14/E del 9/05/13.

Per produrre le stampe in questione, utilizzare la procedura Stampe Accessorie, selezionando ‘LISTA730’ dall’elenco dei programmi disponibili (1.3 – Stampe di Controllo). Nei campi Data Iniziale e Data Finale occorre indicare l’ultimo mese elaborato – l’elaborazione deve essere stata effettuata a livello di ditta, tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Precisiamo che vengono segnalati anche i residui relativi a soggetti per i quali non è stato elaborato il cedolino del mese indicato (amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), a condizione che, a partire dal mese di luglio, sia stato elaborato almeno un cedolino comprendente le voci relative al conguaglio del 730.
Viene generata la stampa ‘residuo730’, con l’elenco dei soggetti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa ‘residuo730.let’, relativamente ai soli soggetti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi soggetti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia presente sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.
In corrispondenza del solo mese di luglio, viene prodotta la stampa ‘residuo730.credito.let’, per quanto riguarda i soggetti che presentano delle somme a credito non interamente rimborsate.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l’inserimento sul mese di luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l’importo risultante dal modello 730-4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): in tale ipotesi, la somma dell’importo risultante dal modello 730 e degli interessi (calcolati dall’Utente) deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.

Marzo 2014
(acred527)
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4

Confermiamo che è possibile utilizzare la procedura per la stampa e l’invio telematico della ‘Comunicazione per la ricezione telematica dei modelli 730-4’, in quanto non risultano variazioni rispetto alle specifiche utilizzate nel mese di marzo 2013 (aggiornamento Acred490 del 18/03/13).

Ricordiamo che la comunicazione deve essere inviata dai sostituti che presentano almeno una delle seguenti condizioni:

  • non hanno inviato la comunicazione nell’anno precedente;
  • hanno inviato la comunicazione nell’anno precedente, ma devono comunicare delle variazioni in merito alle informazioni riportate nella comunicazione (compreso il cambio di intermediario);
  • devono inviare la revoca della comunicazione a seguito di cessazione dell’attività.

Ricordiamo inoltre che, per l’invio della comunicazione, occorre indicare il numero di protocollo relativo all’invio del modello 770 dell’anno precedente (770/2013 – anno di competenza 2012): la mancata indicazione o l’incongruenza del numero di protocollo del 770 determinano lo scarto della comunicazione.
Inoltre, in caso di invio di una comunicazione sostitutiva (necessaria in caso di variazione), occorre indicare anche il numero di protocollo relativo alla precedente comunicazione; precisiamo che tale modalità deve essere adottata anche per effettuare la variazione dell’intermediario rispetto all’anno precedente.

Marzo 2014
(acred527)
SERVIZIO ‘GESTIONE MODELLO 770/2013’

Sul servizio Gestione Modello 770/2013 (Amministrazione del Personale – Menù Modello 770) è possibile riportare il numero di protocollo relativo all’invio del 770, oppure dichiarare la mancata presentazione dello stesso modello.
Sul primo servizio del modello 770 (Frontespizio), nella sezione Invio Dichiarazione, è previsto il numero di protocollo relativo all’invio telematico. Tale numero è suddiviso in due campi: Protocollo invio telematico (17 cifre) e Progressivo dichiarazione (6 cifre). Segnaliamo che il Protocollo risulta uguale per tutte le dichiarazioni inserite in uno stesso file telematico, mentre il Progressivo varia per ogni singola dichiarazione; inoltre, le prime 6 cifre del Protocollo corrispondono alla data in cui è stato effettuato l’invio (nella forma AAMMGG).
In alternativa all’indicazione del numero di protocollo, può essere barrata la casella Dichiarazione non presentata, nel caso in cui non sia stato presentato il modello 770/2013 in quanto il soggetto non era ancora sostituto d’imposta.
Precisiamo che la sezione Invio Dichiarazione, sul servizio Frontespizio, può essere compilata anche per i soggetti per i quali non è stato gestito il modello 770/2013: limitatamente a tali soggetti, è possibile operare sul servizio del Frontespizio anche se i dati anagrafici sono stati inseriti con decorrenza successiva all’anno di competenza del 770.

Sullo stesso servizio Gestione Modello 770/2013, è possibile indicare anche il numero di protocollo relativo alla precedente comunicazione per la ricezione del 730. Ricordiamo che il dato in questione è necessario in caso di invio di una comunicazione sostitutiva, dovuta ad una variazione delle informazioni precedentemente comunicate.
Il numero di protocollo della precedente comunicazione può essere indicato nella sezione Invio Dichiarazione, riportandolo nei campi Protocollo invio comunicazione 730 (17 cifre) e Progressivo comunicazione 730 (6 cifre).

Sempre sul servizio Gestione Modello 770/2013, è possibile indicare le informazioni relative all’eventuale revoca della comunicazione. Per impostare la condizione di "revoca", occorre barrare la casella Revoca Comunicazione 730 e compilare la corrispondente Data Cessazione Attività (tale data rimane obbligatoria, anche se non deve essere riportata sul modello di comunicazione). Ricordiamo che la suddetta revoca può essere inviata soltanto in caso di cessazione dell’attività da parte del sostituto (non è prevista la semplice revoca della "delega" nei confronti dell’intermediario – a tale scopo è necessario comunicare il nuovo destinatario per la ricezione del modello 730).

Per gestire le condizioni di invio delle comunicazioni, sono disponibili le seguenti modalità di selezione delle aziende:

  • abilitare le singole aziende da inviare (modalità vantaggiosa se l’invio interessa un numero limitato di aziende);
  • disabilitare le singole aziende da non inviare (modalità vantaggiosa se l’invio interessa la generalità delle aziende gestite, ad eccezione di poche aziende da escludere).

Tramite il servizio Gestione Modello 770/2013, è possibile impostare la condizione di abilitazione / disabilitazione relativa all’invio della comunicazione per la ricezione del 730, a livello di singola azienda.
A tale scopo, nella sezione Invio Dichiarazione è disponibile il campo Comunicazione per ricezione 730/2014:

  • impostando la condizione ‘Da inviare’ si abilita l’azienda all’invio della comunicazione;
  • impostando la condizione ‘Da non inviare’ si disabilita l’azienda all’invio della comunicazione.

Ciascuna delle due condizioni (‘Da inviare’ / ‘Da non inviare’) ha effetto sulla procedura di stampa e invio telematico della comunicazione, tenendo conto di quanto viene indicato nella finestra Opzioni di Compilazione (vedi Procedura ‘Comunicazione per ricezione mod. 730-4’).

Marzo 2014
(acred527)
PROCEDURA ‘COMUNICAZIONE PER RICEZIONE MOD. 730-4’

Per generare sia la stampa che il file telematico della comunicazione per la ricezione del 730, occorre utilizzare la procedura Comunicazione per ricezione Mod. 730-4 (Amministrazione del Personale – Menù Modello 770 – Procedure di elaborazione e stampa). Ricordiamo che, sulla stampa generata, è compresa l’eventuale delega all’intermediario per la ricezione telematica del modello 730-4, da parte del sostituto d’imposta.

Sulla procedura è richiesto l’Anno di Competenza relativo ai modelli 730/2014: indicare ‘2013’.
Vengono automaticamente escluse le aziende che, alla data di scadenza della comunicazione (31/03/2014), risultano contrassegnate come ‘Solo Gestione Inail’, sul servizio Ditta – Abilitazione Paghe.
Restano escluse anche le aziende per le quali il servizio Paghe risulta cessato entro il 31/03/2014 (campo Data Cessazione sul servizio Ditta – Abilitazione). Viene inoltre controllato che risulti attiva la gestione del modello 770, sempre rispetto alla data del 31/03/2014 (campo Abilitazione Modello 770 sul servizio Ditta – Azienda).

Tramite la comunicazione per la ricezione del 730, il sostituto dichiara a quale "indirizzo telematico" dovranno essere trasmessi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, i modelli 730-4 a lui indirizzati. Tali modelli, una volta ricevuti, dovranno essere utilizzati per effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dall’assistenza fiscale.
Il sostituto può ricevere i modelli 730-4 in proprio, tramite i servizi Fisconline o Entratel, oppure delegare alla ricezione un intermediario abilitato al servizio Entratel: sulla procedura di stampa ed invio della comunicazione, sono previste tutte le suddette modalità di ricezione del modello 730-4.

Tramite il campo Tipo di Comunicazione viene definita la modalità di ricezione del 730-4 :

  1. invio del 730-4 all’intermediario delegato; viene compilato il quadro B della comunicazione, oltre ai quadri relativi all’impegno da parte dell’intermediario e alla delega da parte del sostituto; occorre tenere presente che l’intermediario corrisponde al soggetto che invia la comunicazione ("mittente"); si tratta della modalità utilizzata dagli intermediari per l’invio delle comunicazioni dei sostituti (ad eccezione della propria comunicazione);
  2. invio del 730-4 direttamente al sostituto d’imposta, tramite il servizio Fisconline; viene compilata la sezione I del quadro A; si tratta della modalità utilizzata dai sostituti che inviano autonomamente la comunicazione;
  3. invio del 730-4 direttamente al sostituto d’imposta, tramite il servizio Entratel; viene compilata la sezione II del quadro A; si tratta della modalità utilizzata dagli intermediari per l’invio della propria comunicazione.

E’ necessario indicare il Codice Fiscale del Mittente (soggetto che invia la comunicazione), selezionandolo dell’elenco degli intermediari utilizzati per l’invio del modello 770/2013. Ricordiamo che gli intermediari possono essere inseriti tramite il servizio Gestione Modello 770/2013: occorre aprire la finestra sul campo ‘Presentazione Telematica – Codice fiscale intermediario’ e selezionare il rigo ‘Inserimento nuovo intermediario’; l’anagrafico completo dell’intermediario deve essere presente sul servizio Ditta – Anagrafico, in corrispondenza del relativo codice fiscale.

Sulla procedura, è necessario indicare il Codice Sede Entratel, assegnato all’intermediario al momento dell’abilitazione al servizio Entratel (generalmente il codice sede corrisponde a ‘000’).
Inoltre, deve essere indicata la Data dell’Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione. Ricordiamo che il software ministeriale di controllo non accetta una data successiva al giorno corrente.

Come nell’anno precedente, sul modello è richiesta l’indicazione dell’indirizzo email e/o del numero di cellulare sia del sostituto d’imposta che dell’intermediario: per entrambi i soggetti, è obbligatoria la presenza di almeno uno dei due dati.
Ricordiamo che l’indirizzo mail ed il numero di cellulare possono essere inseriti sul servizio Ditta – Anagrafico, in corrispondenza del codice fiscale dei singoli sostituti ed anche dell’intermediario.
Per quanto riguarda l’indirizzo email, precisiamo che viene utilizzato l’indirizzo PEC, nel caso in cui risulti compilato il relativo campo. Relativamente al numero di cellulare, come negli anni precedenti vengono considerati validi soltanto i numeri di telefono per i quali risulta barrata la casella ‘Valido per modelli fiscali’; ovviamente, è anche necessario che sia stata selezionata l’opzione ‘Cellulare’ nel campo Tipo.

Sulla procedura, tramite la finestra Opzioni di Compilazione, è possibile includere o escludere le singole aziende dall’invio telematico, utilizzando le modalità previste nel campo ‘Selezione comunicazioni 730’.
Nel campo ‘Selezione comunicazioni 730’ risulta automaticamente impostata l’opzione ‘Includi solo quelle da inviare’: in automatico, quindi, vengono incluse le sole aziende per le quali è stata impostata la condizione ‘Da inviare’, nel campo ‘Comunicazione per ricezione 730/2014’ del servizio Gestione Modello 770/2013.
Se, invece, si intende inviare tutte le aziende ad eccezione di quelle sulle quali è stata impostata la condizione ‘Da non inviare’ nel campo ‘Comunicazione per ricezione 730/2014’ del servizio Gestione Modello 770/2013, occorre selezionare l’opzione ‘Escludi solo quelle da non inviare’ nel campo ‘Selezione comunicazioni 730’.

Sempre tramite il campo Opzioni di Compilazione, è possibile compilare alcuni campi della comunicazione secondo criteri diversi da quelli standard. Precisiamo che queste opzioni possono essere usate soltanto in base ad una decisione dell’Utente; occorre anche tenere presente che l’uso di queste opzioni non garantisce il buon esito dell’invio della comunicazione.
Nel campo Opzioni di Compilazione è disponibile un’opzione che consente di indicare, direttamente sulla comunicazione, l’indirizzo email dell’intermediario nel campo relativo all’indirizzo email del sostituto, limitatamente ai sostituti per i quali non è presente in archivio né l’indirizzo email, né il numero di cellulare; resta inteso che occorre il consenso dei sostituti interessati, per poter adottare la suddetta modalità di compilazione.
Inoltre, è disponibile un’opzione che consente di barrare la casella per la mancata presentazione del modello 770/2013, senza doverla impostare sul servizio del 770, sui soggetti per i quali non è presente in archivio il numero di protocollo. Facciamo presente che, secondo le specifiche per l’invio telematico della comunicazione, se la casella in questione viene barrata per i soggetti che hanno invece presentato il modello 770/2013, nella fase di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate si ottiene lo scarto della comunicazione. Di conseguenza, la suddetta opzione va utilizzata soltanto nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali, analogamente alla casella disponibile sul servizio del 770.

Tramite il campo Opzioni Firme su Modello, è possibile ottenere l’indicazione del sostituto e/o dell’intermediario nello spazio previsto per le firme, sulla stampa del modello. Inoltre, tramite il campo Codice ditta su stampa è possibile abilitare l’indicazione del codice della ditta, nella parte alta del modello.

Ricordiamo che, nel campo Comunicazione sostitutiva, è possibile indicare il numero di protocollo della precedente comunicazione, soltanto se tale informazione NON è stata indicata sul servizio Gestione Modello 770/2013. Se il numero di protocollo della precedente comunicazione è già stato indicato sul servizio del Gestione Modello 770/2013, non occorre indicare alcun dato nel campo Comunicazione sostitutiva della procedura.

La procedura genera il file per l’invio della comunicazione tramite Entratel (‘Comunic730.txt’), la stampa del modello ministeriale in formato PDF (‘Comunic730.Modello’), comprensivo della delega all’intermediario da parte del sostituto, ed infine l’elenco dei soggetti interessati (‘Comunic730.Lista’). Ricordiamo che il modello stampato deve essere comunque firmato dal sostituto d’imposta.

Sulla lista dei soggetti interessati, viene segnalata l’assenza contemporanea dell’indirizzo email e del numero di cellulare del sostituto d’imposta, in quanto sulla comunicazione è obbligatoria la presenza di almeno una delle due informazioni. In assenza delle suddette informazioni, viene comunque generato il file per l’invio della comunicazione.
Sulla lista viene segnalata anche l’assenza dell’indirizzo email e del numero di cellulare dell’intermediario: anche in questo caso, è richiesta la presenza di almeno una delle due informazioni. I dati relativi all’intermediario possono essere inseriti sul servizio Ditta – Anagrafico, richiamando il codice fiscale dell’intermediario.
Infine, sulla stessa lista viene segnalata l’assenza del numero di protocollo relativo all’invio del modello 770/2013, nel caso in cui, sulla comunicazione, non risulti barrata la casella per la mancata presentazione del 770.

Ottobre 2013
(acred510)
AUMENTO ACCONTO IRPEF DA 730

E’ possibile gestire automaticamente l’aumento dell’acconto Irpef da 730, secondo quanto previsto dal D.L. 28/06/13 n. 76 (art. 11, comma 19), convertito in Legge 9/08/13 n. 99.
Come indicato nel suddetto decreto, per l’anno 2013 l’aumento ha effetto esclusivamente sul secondo o unico acconto Irpef. Inoltre, per quanto riguarda il 730, l’aumento deve essere determinato direttamente dal sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dal modello 730/4.

Il ricalcolo automatico del secondo acconto Irpef interessa la busta paga relativa al mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di "cassa") o di novembre (aziende che adottano il criterio di "competenza").
Affinché il procedimento possa avvenire in automatico, è necessario che il secondo acconto Irpef risulti presente sulle Variazioni Mensili di ottobre (criterio di "cassa") o di novembre (criterio di "competenza"), con l’importo risultante dal modello 730/4: da parte dell’Utente, non deve essere stata effettuata alcuna variazione sul valore dell’acconto.
Ricordiamo che il secondo acconto Irpef da 730 viene indicato sulle voci 921 (dichiarante) o 904 (coniuge), secondo la modalità descritta nell’aggiornamento di luglio 2013 ‘Acred504’.

L’aumento dell’acconto può essere calcolato sulla base dell’acconto Irpef complessivo (prima e seconda rata) risultante dal modello 730/4. L’acconto indicato sul modello 730/4 corrisponde a 99 punti percentuali, mentre il nuovo acconto deve corrispondere a 100 punti percentuali: il nuovo valore dell’acconto si ottiene, quindi, dividendo l’acconto originario per 99 e moltiplicandolo per 100. L’incremento del secondo acconto corrisponde, ovviamente, alla differenza tra il nuovo acconto (ricalcolato come sopra) ed il valore della prima rata di acconto (come risultante dal modello 730/4).

L’incremento del secondo acconto viene sommato al valore originario (presente sulle voci 921 / 904), per quanto riguarda sia la trattenuta in busta paga che l’eventuale residuo non trattenuto per incapienza del netto. Nel dettaglio del cedolino, l’incremento è visibile, con segno negativo, nel campo Importo Unitario delle voci 77E (dichiarante) o 77F (coniuge).
Sulle stampe relative alle somme residue non trattenute, generate tramite il programma LISTA730 (aggiornamento di luglio 2013 ‘Acred504’), a partire dal mese di ottobre, viene evidenziato se è stato applicato l’aumento dell’acconto.

Precisiamo che il calcolo automatico dell’aumento viene effettuato, tramite le voci 77E / 77F, soltanto se risulta presente il secondo acconto Irpef: in presenza del solo primo acconto non viene calcolato (automaticamente) l’aumento. Ad oggi, non sono state emanate indicazioni, dall’Agenzia delle Entrate, in merito al comportamento da adottare in tale situazione.
Nel caso in cui si abbia necessità (in casi particolari) di modificare il risultato ottenuto tramite la gestione automatica, è possibile impostare il valore del secondo acconto, comprensivo dell’aumento, intervenendo direttamente sulle voci 921 (dichiarante) o 904 (coniuge) presenti nelle Variazioni Mensili. In tale ipotesi, tuttavia, occorre bloccare l’elaborazione automatica delle voci 77E / 77F, indicandole sul servizio Voci Fisse e selezionando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Agosto 2013
(acred508)
COMUNICAZIONE RESIDUI A DEBITO DA 730

Come indicato nella documentazione dell’aggiornamento di luglio ‘Acred504’, in caso di conguaglio da 730 non completato a causa della cessazione del rapporto, è possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, tramite il programma LISTA730 disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (1.3 – Stampe di Controllo).

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato tale stampa non è stata prodotta per il mese di luglio 2013. Col presente aggiornamento, il problema è stato risolto: è quindi possibile rilanciare il programma LISTA730 in relazione ai mesi già elaborati (luglio ed eventualmente agosto), per stampare la suddetta comunicazione (‘residuo730.let’).
Precisiamo che le altre stampe previste sul programma LISTA730 (‘residuo730’ con l’elenco dei soggetti che presentano un residuo a debito o a credito, ‘residuo730.credito.let’ per la comunicazione delle somme residue a credito del solo mese di luglio), sono state invece generate correttamente: di conseguenza, non è necessario ristamparle.

Luglio 2013
(acred504)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E’ possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dal modello 730-4.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate sulla retribuzione di competenza del mese di LUGLIO, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 9/05/13. Ricordiamo che non ha rilevanza il fatto che le retribuzioni utilizzate per il conguaglio vengano erogate nello stesso mese di luglio (criterio di "competenza") oppure nel successivo mese di agosto (criterio di "cassa").

Ricordiamo che è disponibile la procedura di importazione dei modelli 730-4, utilizzabile sia per i files telematici scaricati dal sito dell’Agenzia delle Entrate, sia per gli eventuali files trasmessi direttamente dai CAF ai sostituti d’imposta.

Ricordiamo inoltre che, sul servizio ‘Altri Dati’ del dipendente, è possibile inserire le informazioni relative all’assistenza fiscale richieste sul modello 770: la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto (CAF o professionista) che ha svolto l’assistenza. Le informazioni previste sul servizio ‘Altri Dati’ non sono obbligatorie per il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730-4. I dati in questione, se inseriti, saranno semplicemente trasferiti sul modello 770/2014, relativo all’anno di imposta 2013. In caso contrario, sul modello 770/2014 sarà possibile inserire tali informazioni tramite gli appositi servizi, oppure importarle direttamente dal file telematico del 730-4.

In presenza di somme a debito o a credito relative alle addizionali regionali e comunali, consigliamo di controllare che il codice regione e/o il codice catastale del comune, risultanti dal modello 730-4, siano coerenti con l’indirizzo di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente. A tale proposito, ricordiamo che è necessario tenere conto delle eventuali storicizzazioni presenti in archivio. In particolare, occorre considerare la residenza valida alle seguenti decorrenze:

  • 31 Dicembre 2012 per il saldo dell’addizionale regionale relativa all’anno 2012;
  • 1 Gennaio 2012 per il saldo dell’addizionale comunale relativa all’anno 2012;
  • 1 Gennaio 2013 per l’acconto dell’addizionale comunale relativa all’anno 2013.

Nel caso in cui la residenza presente sul servizio anagrafico risulti diversa da quella riportata sul modello 730-4, sarà necessario fare le opportune verifiche ed eventualmente rettificare l’anagrafico del dipendente (ricordiamo che la residenza presente in archivio, alle date sopra indicate, viene utilizzata anche per il versamento delle rate di addizionale comunale e regionale, derivanti dal conguaglio di fine anno 2012 e dal calcolo dell’acconto 2013).

Luglio 2013
(acred504)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere riportate sulle Variazioni Mensili: è possibile inserirle manualmente, oppure importarle automaticamente tramite la procedura indicata al successivo paragrafo Importazione file telematico 730/4.
In entrambi i casi, le voci da utilizzare per indicare le somme risultanti da 730-4 sono le seguenti:

  • Voce 930 – Irpef - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902 – Irpef - saldo a debito coniuge
  • Voce 931 – Irpef - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901 – Irpef - saldo a credito coniuge
  • Voce 932 – Irpef - primo acconto dichiarante
  • Voce 903 – Irpef - primo acconto coniuge
  • Voce 921 – Irpef - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904 – Irpef - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925 – Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926 – Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927 – Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928 – Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916 – Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917 – Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918 – Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919 – Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908 – Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909 – Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946 – Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905 – Acconto Tassazione Separata coniuge
  • Voce 906 – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 dichiarante
  • Voce 907 – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 coniuge
  • Voce 90A – Contributo di Solidarietà dichiarante
  • Voce 90B – Contributo di Solidarietà coniuge
  • Voce 90E – Cedolare Secca - saldo a debito dichiarante
  • Voce 90F – Cedolare Secca - saldo a debito coniuge
  • Voce 90C – Cedolare Secca - saldo a credito dichiarante
  • Voce 90D – Cedolare Secca - saldo a credito coniuge
  • Voce 90G – Cedolare Secca - primo acconto dichiarante
  • Voce 90H – Cedolare Secca - primo acconto coniuge
  • Voce 90J – Cedolare Secca - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 90K – Cedolare Secca - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)

Le voci sopra elencate devono essere riportate sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di "cassa" o "competenza" adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Fanno eccezione le voci 921 / 904 / 90J / 90K, relative al secondo acconto Irpef / cedolare secca, che devono essere invece riportate sul mese di OTTOBRE (criterio di "cassa") oppure di NOVEMBRE (criterio di "competenza").

E’ necessario indicare le somme risultanti dal modello 730-4 esclusivamente sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere riportate sulle presenze "correnti": non hanno alcun effetto se vengono indicate sulle presenze "differite". Per le aziende che utilizzano il metodo delle presenze "differite", quindi, le voci relative al conguaglio del 730 devono essere inserite sulle presenze "correnti" del mese di luglio (saldo e primo acconto) e novembre (secondo acconto, supponendo che adottino il criterio di "competenza"). Per le stesse aziende, nel mese successivo a quello in cui inizia il conguaglio (quando cioè vengono inserite le presenze "differite" relative al mese di luglio), le voci relative al conguaglio del 730 non devono essere modificate né annullate.

Tutte le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, alle sezioni ‘730 – Saldi a Credito’ (4.3), ‘730 – Saldi a Debito’ (4.4), ‘730 – Acconti e varie’ (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730-4, viene riportato nel campo Importo Totale della voce corrispondente. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate deve essere indicato in corrispondenza di ogni voce a debito (è riportato nel campo Quantità) – in caso contrario, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato dall’Utente, nel caso in cui, applicando il numero di rate risultante dal modello 730-4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (versamento ultima rata 16 dicembre). In particolare, per un’azienda che adotta il criterio di "cassa", il numero delle rate non può essere superiore a 4.

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore ad E. 12,00. Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore ad E. 12,00 (a causa di una rettifica o di una compensazione rispetto all’IMU, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d’imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell’elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori al suddetto limite.

Per il versamento dell’addizionale regionale a debito, il codice regione riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 31 dicembre dell’anno di competenza (2012). Per il coniuge viene utilizzata la stessa regione del dichiarante: se la regione di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diversa da quella del dichiarante, occorre riportare il codice regione del coniuge nel campo ‘Regione Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata operando sulla decorrenza anagrafica valida al 31/12/12.

Per il versamento dell’addizionale comunale a debito, il codice catastale riportato sul modello F24 corrisponde al comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (2012 per il saldo, 2013 per l’acconto). Per il coniuge si fa riferimento allo stesso comune del dichiarante: se il comune di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diverso da quello del dichiarante, occorre riportare il codice catastale relativo al coniuge nel campo ‘Comune Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata operando sulla decorrenza anagrafica valida al 1/01/12 (saldo) o 1/01/13 (acconto).

Luglio 2013
(acred504)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci :

  • Voce 949 – Irpef - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940 – Irpef - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950 – Irpef - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951 – Irpef - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952 – Irpef - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955 – Irpef - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956 – Irpef - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957 – Irpef - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947 – Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948 – Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953 – Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954 – Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938 – Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939 – Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963 – Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964 – Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958 – Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959 – Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973 – Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965 – Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge
  • Voce 96E – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta dichiarante
  • Voce 96F – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta coniuge
  • Voce 95A – Contributo di Solidarietà trattenuto dichiarante
  • Voce 95B – Contributo di Solidarietà trattenuto coniuge
  • Voce 95E – Cedolare Secca - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 95F – Cedolare Secca - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 93C – Cedolare Secca - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 93D – Cedolare Secca - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 95G – Cedolare Secca - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95H – Cedolare Secca - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 95J – Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95K – Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto coniuge

Relativamente alla trattenuta delle somme a debito, viene controllata la "capienza" sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, sono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei corrispondenti interessi (tasso mensile 0,40%).
In caso di rateizzazione delle somme a debito, vengono determinati automaticamente gli importi delle rate mensili e dei relativi interessi (tasso mensile 0,33%).

Per quanto riguarda la compensazione delle somme a credito, precisiamo che viene controllata la "capienza" rispetto alla totalità delle ritenute fiscali effettuate, nello stesso mese, da parte del sostituto d’imposta.
Ricordiamo che, a partire dallo scorso anno (aggiornamento Acred472 del 18/07/12), è possibile utilizzare anche i tributi relativi alle somme a debito da 730, per compensare il rimborso delle somme a credito; tale modalità è stata confermata anche dalla sopra citata circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 del 9/05/13.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile aumentare la capienza per le compensazioni dei rimborsi da 730, tenendo conto di eventuali tributi, relativi al sostituto d’imposta, NON derivanti dalla procedura Paghe (1040, 1038, ecc.). A tale scopo, è possibile utilizzare la seguente voce:

  • Voce 94A – Aumento capienza rimborsi da 730

La voce in questione non figura in busta paga e può, quindi, essere indicata su un qualsiasi dipendente per il quale viene elaborato il cedolino del mese interessato. L’effetto di tale voce consiste esclusivamente nell’aumentare la capienza utile per il calcolo e la corresponsione dei rimborsi. Ovviamente, l’Utente dovrà intervenire per modificare o annullare il versamento dei suddetti tributi (non derivanti dalle Paghe), sul corrispondente modello F24.

Occorre tenere presente che i rimborsi da 730 vengono compensati sui tributi da versare secondo il seguente ordine:

  1. tributi della sezione Erario derivanti dalla procedura Paghe (1001 – 1002 – 1012 – 4731 – 4730 – 4201 – 1004 – 1053 – 1057 – 1618 – 1619 – 1845 – 1846 – 1630); viene considerato anche l’eventuale tributo 1040 derivante dalla gestione degli associati in partecipazione o degli autonomi occasionali;
  2. tributi corrispondenti alla voce 94A, sui quali deve intervenire l’Utente per ridurre o annullare il versamento;
  3. tributi relativi all’addizionale regionale (3802 – 3803 – 3790);
  4. tributi relativi all’addizionale comunale (3845 – 3846 – 3847 – 3848 – 3795);

Come già ricordato, per la compensazione vengono utilizzate anche le somme a debito da 730, compresi gli eventuali interessi per rateizzazione (versati su un tributo specifico) o per differimento (versati sullo stesso tributo dell’imposta). Restano invece escluse, dalla compensazione, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (1712 – 1713) e le ritenute derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, se effettuato dopo il 12 gennaio dell’anno successivo (1013 o altri tributi).

Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando l’importo di ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa ‘elab730.ELA’, con l’elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa ‘residuo730.ELA’.
I rimborsi spettanti ai singoli dipendenti devono essere arrotondati al centesimo di Euro. Di conseguenza, è possibile che si ottengano dei residui da versare (dell’ordine di pochi centesimi), sulle somme a debito utilizzate per la compensazione: nel caso in cui tali residui risultino inferiori a 10 centesimi, vengono automaticamente esclusi dal modello F24.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, precisiamo che il controllo della capienza rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte. Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono le ritenute del mese, NON deve essere utilizzata la procedura Rielaborazione Ditte (disponibile sul menù Amministratore Paghe).
Precisiamo inoltre che, nella stessa situazione, se un singolo cedolino viene elaborato tramite l’apposito servizio, le voci di rimborso riporteranno sempre il valore dell’intero credito spettante; tale risultato viene comunque rettificato al momento dell’elaborazione della ditta (quindi il cedolino elaborato singolarmente non è da considerare valido).

Note sulle rateizzazioni: Nel caso in cui, sullo stesso dipendente, risultino presenti sia somme a credito che somme a debito da rateizzare, la procedura rateizza i soli importi "dovuti", corrispondenti alla differenza tra il totale a debito ed il totale a credito, come indicato nella circolare di liquidazione del modello 730 (modello 730/2013 – allegato D).
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso l’elaborazione delle seguenti voci :

  • Voce 923 - saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924 - primo acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920 - saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922 - saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 91A - acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929 - acconto Tassazione Separata - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92A - Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92B - Contributo di Solidarietà - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92C - saldo Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92D - primo acconto Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano singolarmente in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino.
In presenza di somme sia a debito che a credito sullo stesso dipendente, in busta paga viene riportata l’indicazione dell’importo complessivo a debito "non rateizzabile", corrispondente alla somma delle voci sopra elencate.
Precisiamo che la parte non rateizzabile delle somme a debito viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.

Note sul prospetto contabile: Ricordiamo che, nella prima pagina della Nota Contabile, vengono riportate sia le somme a debito da 730 trattenute in busta paga, sia i corrispondenti tributi da versare su F24 (se presenti), al netto delle compensazioni dei crediti. I crediti da 730 sono indicati sia come valore originario (descrizione ‘Credito 730’), sia come importo effettivamente rimborsato (descrizione ‘Rimborso 730’). Ricordiamo che l’importo dei tributi da versare su F24, sia derivanti dal 730 che da altre gestioni, figura soltanto sulla Nota Contabile prodotta a livello di ditta.

Luglio 2013
(acred504)
IMPORTAZIONE FILE TELEMATICO 730-4

E’ disponibile la procedura di importazione dei dati risultanti dai modelli 730-4.
La procedura permette di acquisire i dati tramite i seguenti files telematici:

  • predisposti dall’Agenzia delle Entrate, ad uso degli intermediari e dei sostituti abilitati;
  • inviati dai CAF direttamente ai sostituti d’imposta (nei casi previsti).

In entrambi i casi, occorre che i files utilizzati siano conformi ai tracciati ministeriali relativi al modello 730/2013.
Per quanto riguarda i files forniti dall’Agenzia delle Entrate, segnaliamo che viene utilizzato il formato XML (tuttavia, i files in questione, una volta scaricati tramite il servizio Entratel, riportano il suffisso ‘.rel’).

La procedura che effettua l’importazione dei dati tramite i files telematici si trova sul menù ‘Amministratore dello Studio’ – menù ‘Importazione dati Modello 730-4’.
Innanzitutto, occorre trasferire il file da importare sul server dove risiede la procedura paghe: a tale scopo, utilizzare il servizio ‘Trasmissione file per importazione 730-4’.
Il file, una volta trasferito, deve risultare visibile nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘730-importazione.txt’.

Una volta trasferito il file, è possibile lanciare la procedura ‘Importazione dati mod. 730-4’.
La procedura chiede l’indicazione dell’anno in cui viene effettuato il conguaglio: indicare ‘2013’.
Occorre selezionare, tramite l’apposita finestra, il formato del file utilizzato (CAF o Agenzia Entrate).
Per ciascun file da importare, deve essere effettuato un primo lancio della procedura con l’opzione ‘Provvisorio’ (‘P’), verificando la correttezza dei dati riportati sulla stampa prodotta. Se i dati riportati in stampa risultano corretti, è possibile effettuare un secondo lancio con l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’), tramite il quale gli stessi dati vengono effettivamente inseriti negli archivi della procedura paghe.

Con il lancio definitivo, le somme risultanti dal modello 730-4 sono riportate sul servizio Presenze e Variazioni Mensili:

  • in corrispondenza del mese di luglio, per quanto riguarda le somme sia a credito che a debito (saldi e acconti), ad eccezione del secondo acconto;
  • in corrispondenza del mese di ottobre (criterio di "cassa") oppure di novembre (criterio di "competenza"), relativamente al secondo acconto.

E’ possibile che, sulle Presenze dei mesi interessati, siano già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): in tale situazione, la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.

La procedura di importazione, sia nel lancio provvisorio che in quello definitivo, genera le seguenti stampe:

- ‘730.dati.importati’ sulla quale figurano le somme trasferite sulle Variazioni Mensili, oltre ai codici regione e comune relativi alle addizionali e gli estremi del soggetto (CAF o Professionista) che ha effettuato l’assistenza fiscale; per quanto riguarda i codici regione e comune, vengono segnalati i casi in cui risultano diversi rispetto a quelli presenti nell’anagrafico del dipendente (vedi Conguaglio assistenza fiscale);
- ‘730.dati.non.importati’ sulla quale sono indicate le somme non trasferite sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo; la stampa non viene generata in assenza di somme non importate;
- ‘730.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (intere aziende o singoli dipendenti) che si trovano sul file di importazione, ma che non risultano attivi nell’archivio della procedura Paghe (i soggetti vengono individuati tramite il codice fiscale); la stampa non viene generata in assenza di soggetti "scartati".
Segnaliamo che vengono generati automaticamente, dalla procedura di importazione, i files ‘730-importazione.xml’ / ‘730-importazione-AGE.txt’ / ‘730-importazione-CAF.txt’, visibili sulla gestione delle stampe.

La procedura trasferisce, sulle Variazioni Mensili, le somme da trattenere o da rimborsare, utilizzando le stesse voci disponibili per l’inserimento manuale (vedere Inserimento delle somme a debito e a credito); per le somme a debito, inoltre, viene riportato l’eventuale numero di rate indicato sul modello 730-4.
In merito al numero delle rate, la procedura effettua esclusivamente il seguente controllo: se l’azienda adotta il criterio di "cassa", il numero delle rate viene limitato ad un massimo di 4 (come indicato in Inserimento delle somme a debito e a credito).

Luglio 2013
(acred504)
GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730-4 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (anche in caso di rateizzazione), occorre elaborare le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, per i soggetti ai quali viene attivata l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle Presenze’ (ad esempio amministratori, lavoratori a chiamata, ecc.), occorre confermare le presenze dei mesi successivi a luglio, fino al completamento del conguaglio da 730.

A scopo di controllo, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, relativamente ad ogni mese elaborato. E’ anche possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare sia in caso di cessazione del rapporto, sia in seguito all’elaborazione del mese di dicembre.
Inoltre, è possibile stampare la comunicazione del mancato o parziale rimborso delle somme a credito, in corrispondenza del primo mese del conguaglio, secondo quanto previsto dalla circolare n. 14/E del 9/05/13.

Per produrre le stampe in questione, utilizzare la procedura Stampe Accessorie, selezionando ‘LISTA730’ dall’elenco dei programmi disponibili (1.3 – Stampe di Controllo). Nei campi Data Iniziale e Data Finale occorre indicare l’ultimo mese elaborato – l’elaborazione deve essere stata effettuata a livello di ditta, tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Precisiamo che vengono segnalati anche i residui relativi a soggetti per i quali non è stato elaborato il cedolino del mese indicato (amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), a condizione che, a partire dal mese di luglio, sia stato elaborato almeno un cedolino comprendente le voci relative al conguaglio del 730.
Viene generata la stampa ‘residuo730’, con l’elenco dei soggetti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa ‘residuo730.let’, relativamente ai soli soggetti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi soggetti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia presente sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.
In corrispondenza del solo mese di luglio, viene prodotta la stampa ‘residuo730.credito.let’, per quanto riguarda i soggetti che presentano delle somme a credito non interamente rimborsate.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l’inserimento sul mese di luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l’importo risultante dal modello 730-4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): in tale ipotesi, la somma dell’importo risultante dal modello 730 e degli interessi (calcolati dall’Utente) deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.

Marzo 2013
(acred490)
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4

E’ stata aggiornata la procedura per la stampa e l’invio della ‘Comunicazione per la ricezione telematica dei modelli 730-4’, sulla base delle novità previste nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22/02/2013.

Precisiamo che la comunicazione deve essere inviata dai sostituti che presentano almeno una delle seguenti condizioni:

  • non hanno inviato la comunicazione nell’anno precedente;
  • hanno inviato la comunicazione nell’anno precedente, ma devono comunicare delle variazioni in merito alle informazioni riportate nella comunicazione (compreso il cambio di intermediario);
  • devono inviare la revoca della comunicazione a seguito di cessazione dell’attività.

Ricordiamo che, per l’invio della comunicazione, occorre indicare il numero di protocollo relativo all’invio telematico del modello 770 dell’anno precedente (770/2012 – anno di competenza 2011): la mancata indicazione o l’incongruenza del numero di protocollo del 770 determinano lo scarto della comunicazione.
Inoltre, in caso di invio di una comunicazione sostitutiva (necessaria in caso di variazione), occorre indicare anche il numero di protocollo relativo alla precedente comunicazione; precisiamo che tale modalità deve essere adottata anche per effettuare la variazione dell’intermediario rispetto all’anno precedente.

Sul servizio Gestione Modello 770/2012 (Amministrazione del Personale – Menù Modello 770) è possibile riportare il numero di protocollo dell’invio telematico del 770, oppure dichiarare la mancata presentazione dello stesso modello.
Sul primo servizio del modello 770 (Frontespizio), nella sezione Invio Dichiarazione, è previsto il numero di protocollo relativo all’invio telematico. Tale numero è suddiviso in due campi: Protocollo invio telematico (17 cifre) e Progressivo dichiarazione (6 cifre). Segnaliamo che il Protocollo risulta uguale per tutte le dichiarazioni inserite in uno stesso file telematico, mentre il Progressivo varia per ogni singola dichiarazione; inoltre, le prime 6 cifre del Protocollo corrispondono alla data in cui è stato effettuato l’invio (nella forma AAMMGG).
In alternativa all’indicazione del numero di protocollo, può essere barrata la casella Dichiarazione non presentata, nel caso in cui non sia stato presentato il modello 770/2012 in quanto il soggetto non era ancora sostituto d’imposta.
Precisiamo che la sezione Invio Dichiarazione, sul servizio Frontespizio, può essere compilata anche per i soggetti per i quali non è stato gestito il modello 770/2012: limitatamente a tali soggetti, è possibile operare sul servizio del Frontespizio anche se i dati anagrafici sono stati inseriti con decorrenza successiva all’anno di competenza del 770.

Sullo stesso servizio Gestione Modello 770/2012, è possibile indicare anche il numero di protocollo relativo alla precedente comunicazione per la ricezione del 730. Ricordiamo che il dato in questione è necessario in caso di invio di una comunicazione sostitutiva, dovuta ad una variazione delle informazioni precedentemente comunicate.
Il numero di protocollo della precedente comunicazione può essere indicato nella sezione Invio Dichiarazione, riportandolo nei campi Protocollo invio comunicazione 730 (17 cifre) e Progressivo comunicazione 730 (6 cifre).

Sempre sul servizio Gestione Modello 770/2012, è possibile indicare le informazioni relative all’eventuale revoca della comunicazione. Per impostare la condizione di "revoca", occorre barrare la casella Revoca Comunicazione 730 e compilare la corrispondente Data Cessazione Attività (tale data rimane obbligatoria, anche se non deve essere riportata sul modello di comunicazione). Ricordiamo che la suddetta revoca può essere inviata soltanto in caso di cessazione dell’attività da parte del sostituto (non è prevista la semplice revoca della "delega" nei confronti dell’intermediario – a tale scopo è necessario comunicare il nuovo destinatario per la ricezione del modello 730).

Per gestire le condizioni di invio delle comunicazioni, sono disponibili le seguenti modalità di selezione delle aziende:

  • abilitare le singole aziende da inviare (modalità vantaggiosa se l’invio interessa un numero limitato di aziende);
  • disabilitare le singole aziende da non inviare (modalità vantaggiosa se l’invio interessa la generalità delle aziende gestite, ad eccezione di poche aziende da escludere).

Tramite il servizio Gestione Modello 770/2012 è possibile impostare la condizione di abilitazione / disabilitazione relativa all’invio della comunicazione per la ricezione del 730, a livello di singola azienda.
A tale scopo, nella sezione Invio Dichiarazione è disponibile il campo Comunicazione per ricezione 730/2013:

  • impostando la condizione ‘Da inviare’ si abilita l’azienda all’invio della comunicazione;
  • impostando la condizione ‘Da non inviare’ si disabilita l’azienda all’invio della comunicazione.

Ciascuna delle due condizioni (‘Da inviare’ / ‘Da non inviare’) ha effetto sulla procedura di stampa e invio telematico della comunicazione, tenendo conto di quanto viene indicato nella finestra Opzioni di Compilazione (vedi paragrafi successivi).

Per generare sia la stampa che il file telematico della comunicazione per la ricezione del 730, occorre utilizzare la procedura Comunicazione per ricezione Mod. 730-4 (Amministrazione del Personale – Menù Modello 770 – Procedure di elaborazione e stampa). Ricordiamo che, sulla stampa generata, è compresa l’eventuale delega all’intermediario per la ricezione telematica del modello 730-4, da parte del sostituto d’imposta.

Sulla procedura è richiesto l’Anno di Competenza relativo ai modelli 730/2013: indicare ‘2012’.
Vengono automaticamente escluse le aziende che, alla data di scadenza della comunicazione (31/03/2013), risultano contrassegnate come ‘Solo Gestione Inail’, sul servizio Ditta – Abilitazione Paghe.
Restano escluse anche le aziende per le quali il servizio Paghe risulta cessato entro il 31/03/2013 (campo Data Cessazione sul servizio Ditta – Abilitazione). Viene inoltre controllato che risulti attiva la gestione del modello 770, sempre rispetto alla data del 31/03/2013 (campo Abilitazione Modello 770 sul servizio Ditta – Azienda).

Tramite la comunicazione per la ricezione del 730, il sostituto dichiara a quale "indirizzo telematico" dovranno essere trasmessi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, i modelli 730-4 a lui indirizzati. Tali modelli, una volta ricevuti, dovranno essere utilizzati per effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dall’assistenza fiscale.
Il sostituto può ricevere i modelli 730-4 in proprio, tramite i servizi Fisconline o Entratel, oppure delegare alla ricezione un intermediario abilitato al servizio Entratel: sulla procedura di stampa ed invio della comunicazione, sono previste tutte le suddette modalità di ricezione del modello 730-4.

Tramite il campo Tipo di Comunicazione viene definita la modalità di ricezione del 730-4 :

  • invio del 730-4 all’intermediario delegato; viene compilato il quadro B della comunicazione, oltre ai quadri relativi all’impegno da parte dell’intermediario e alla delega da parte del sostituto; occorre tenere presente che l’intermediario corrisponde al soggetto che invia la comunicazione ("mittente"); si tratta della modalità utilizzata dagli intermediari per l’invio delle comunicazioni dei sostituti (ad eccezione della propria comunicazione);
  • invio del 730-4 direttamente al sostituto d’imposta, tramite il servizio Fisconline; viene compilata la sezione I del quadro A; si tratta della modalità utilizzata dai sostituti che inviano autonomamente la comunicazione;
  • invio del 730-4 direttamente al sostituto d’imposta, tramite il servizio Entratel; viene compilata la sezione II del quadro A; si tratta della modalità utilizzata dagli intermediari per l’invio della propria comunicazione.

E’ necessario indicare il Codice Fiscale del Mittente (soggetto che invia la comunicazione), selezionandolo dell’elenco degli intermediari utilizzati per l’invio del modello 770/2012. Ricordiamo che gli intermediari possono essere inseriti tramite il servizio Gestione Modello 770/2012: occorre aprire la finestra sul campo ‘Presentazione Telematica – Codice fiscale intermediario’ e selezionare il rigo ‘Inserimento nuovo intermediario’; l’anagrafico completo dell’intermediario deve essere presente sul servizio Ditta – Anagrafico, in corrispondenza del relativo codice fiscale.

Sulla procedura, è necessario indicare il Codice Sede Entratel, assegnato all’intermediario al momento dell’abilitazione al servizio Entratel (generalmente il codice sede corrisponde a ‘000’).
Inoltre, deve essere indicata la Data dell’Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione. Ricordiamo che il software ministeriale di controllo non accetta una data successiva al giorno corrente.

Come nell’anno precedente, sul modello è richiesta l’indicazione dell’indirizzo email e/o del numero di cellulare sia del sostituto d’imposta che dell’intermediario: per entrambi i soggetti, è obbligatoria la presenza di almeno uno dei due dati.
Ricordiamo che l’indirizzo email ed il numero di cellulare possono essere inseriti sul servizio Ditta – Anagrafico. I numeri di telefono vengono considerati validi, per le comunicazioni telematiche, soltanto se risulta barrata la casella ‘Valido per modelli fiscali’; è anche necessario che sia stata selezionata l’opzione ‘Cellulare’ nel campo Tipo.

Sulla procedura, tramite la finestra Opzioni di Compilazione, è possibile includere o escludere le singole aziende dall’invio telematico, utilizzando le modalità previste nel campo ‘Selezione comunicazioni 730’.
Nel campo ‘Selezione comunicazioni 730’ risulta automaticamente impostata l’opzione ‘Includi solo quelle da inviare’: in automatico, quindi, vengono incluse le sole aziende per le quali è stata impostata la condizione ‘Da inviare’, nel campo ‘Comunicazione per ricezione 730/2013’ del servizio Gestione Modello 770/2012.
Se, invece, si intende inviare tutte le aziende ad eccezione di quelle sulle quali è stata impostata la condizione ‘Da non inviare’ nel campo ‘Comunicazione per ricezione 730/2012’ del servizio Gestione Modello 770/2012, occorre selezionare l’opzione ‘Escludi solo quelle da non inviare’ nel campo ‘Selezione comunicazioni 730’.

Sempre tramite il campo Opzioni di Compilazione, è possibile compilare alcuni campi della comunicazione secondo criteri diversi da quelli standard. Precisiamo che queste opzioni possono essere usate soltanto in base ad una decisione dell’Utente; occorre anche tenere presente che l’uso di queste opzioni non garantisce il buon esito dell’invio della comunicazione.
Nel campo Opzioni di Compilazione è disponibile un’opzione che consente di indicare, direttamente sulla comunicazione, l’indirizzo email dell’intermediario nel campo relativo all’indirizzo email del sostituto, limitatamente ai sostituti per i quali non è presente in archivio né l’indirizzo email, né il numero di cellulare; resta inteso che occorre il consenso dei sostituti interessati, per poter adottare la suddetta modalità di compilazione.
Inoltre, è disponibile un’opzione che consente di barrare la casella per la mancata presentazione del modello 770/2012, senza doverla impostare sul servizio del 770, sui soggetti per i quali non è presente in archivio il numero di protocollo. Facciamo presente che, secondo le specifiche per l’invio telematico della comunicazione, se la casella in questione viene barrata per i soggetti che hanno invece presentato il modello 770/2012, nella fase di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate si ottiene lo scarto della comunicazione. Di conseguenza, la suddetta opzione va utilizzata soltanto nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali, analogamente alla casella disponibile sul servizio del 770.

Tramite il campo Opzioni Firme su Modello, è possibile ottenere l’indicazione del sostituto e/o dell’intermediario nello spazio previsto per le firme, sulla stampa del modello. Inoltre, tramite il campo Codice ditta su stampa è possibile abilitare l’indicazione del codice della ditta, nella parte alta del modello.

Ricordiamo che, nel campo Comunicazione sostitutiva, è possibile indicare il numero di protocollo della precedente comunicazione, soltanto se tale informazione NON è stata indicata sul servizio Gestione Modello 770/2012. Se il numero di protocollo della precedente comunicazione è già stato indicato sul servizio del Gestione Modello 770/2012, non occorre indicare alcun dato nel campo Comunicazione sostitutiva della procedura.

La procedura genera il file per l’invio telematico della comunicazione (‘Comunic730.telematico.txt’), la stampa del modello ministeriale in formato PDF (‘Comunic730.Modello’), comprensivo della delega all’intermediario da parte del sostituto, ed infine l’elenco dei soggetti interessati (‘Comunic730.Lista’). Ricordiamo che il modello stampato deve essere comunque firmato dal sostituto d’imposta.

Sulla lista dei soggetti interessati, viene segnalata l’assenza contemporanea dell’indirizzo email e del numero di cellulare del sostituto d’imposta, in quanto sulla comunicazione è obbligatoria la presenza di almeno una delle due informazioni. In assenza delle suddette informazioni, viene comunque generato il file per l’invio della comunicazione.
Sulla lista viene segnalata anche l’assenza dell’indirizzo email e del numero di cellulare dell’intermediario: anche in questo caso, è richiesta la presenza di almeno una delle due informazioni. I dati relativi all’intermediario possono essere inseriti sul servizio Ditta – Anagrafico, richiamando il codice fiscale dell’intermediario.
Infine, sulla stessa lista viene segnalata l’assenza del numero di protocollo relativo all’invio del modello 770/2012, nel caso in cui, sulla comunicazione, non risulti barrata la casella per la mancata presentazione del 770.

Luglio 2012
(acred472)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E’ possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dal modello 730-4.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate sulla retribuzione di competenza del mese di LUGLIO, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.15 del 25/05/12. Ricordiamo che non ha rilevanza che le retribuzioni utilizzate per il conguaglio vengano erogate nello stesso mese di Luglio (criterio di "competenza") oppure nel successivo mese di Agosto (criterio di "cassa").

Come anticipato nell’aggiornamento Acred471 del 9/07/12, abbiamo aggiornato la procedura di importazione dei dati presenti sui modelli 730-4, utilizzabile sia per i files telematici scaricati dal sito dell’Agenzia delle Entrate, sia per gli eventuali files trasmessi direttamente dai CAF ai sostituti d’imposta.

Ricordiamo che, sul servizio ‘Altri Dati’ del dipendente, è possibile inserire le informazioni relative all’assistenza fiscale richieste sul modello 770: la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto (CAF o professionista) che ha svolto l’assistenza. Le informazioni previste sul servizio ‘Altri Dati’ non sono obbligatorie per il conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dal modello 730. I dati in questione, se inseriti, saranno semplicemente trasferiti sul modello 770/2013, relativo all’anno di imposta 2012. In caso contrario, sul modello 770/2013 sarà possibile inserire tali informazioni tramite gli appositi servizi, oppure importarle direttamente dal file telematico del 730-4.

In presenza di somme a debito o a credito relative alle addizionali regionali e comunali, consigliamo di controllare che il codice regione e/o il codice catastale del comune, risultanti dal modello 730-4, siano coerenti con l’indirizzo di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente. A tale proposito, ricordiamo che è necessario tenere conto delle eventuali storicizzazioni presenti in archivio. In particolare, occorre considerare la residenza valida alle seguenti decorrenze:

  • 31 Dicembre 2011 per il saldo dell’addizionale regionale relativa all’anno 2011;
  • 1 Gennaio 2011 per il saldo dell’addizionale comunale relativa all’anno 2011;
  • 1 Gennaio 2012 per l’acconto dell’addizionale comunale relativa all’anno 2012.

Nel caso in cui la residenza presente sul servizio anagrafico risulti diversa da quella riportata sul modello 730-4, sarà necessario fare le opportune verifiche ed eventualmente rettificare l’anagrafico del dipendente (ricordiamo che la residenza presente in archivio, alle date sopra indicate, viene tuttora utilizzata per il versamento delle rate di addizionale comunale e regionale, derivanti dal conguaglio di fine anno 2011 e dal calcolo dell’acconto 2012).

Luglio 2012
(acred472)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere riportate sulle Variazioni Mensili: è possibile inserirle manualmente, oppure importarle automaticamente tramite la procedura indicata al successivo paragrafo Importazione file telematico 730/4.
In entrambi i casi, le voci da utilizzare per indicare le somme risultanti da 730-4 sono le seguenti:

  • Voce 930 – Irpef - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902 – Irpef - saldo a debito coniuge
  • Voce 931 – Irpef - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901 – Irpef - saldo a credito coniuge
  • Voce 932 – Irpef - primo acconto dichiarante
  • Voce 903 – Irpef - primo acconto coniuge
  • Voce 921 – Irpef - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904 – Irpef - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925 – Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926 – Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927 – Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928 – Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916 – Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917 – Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918 – Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919 – Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908 – Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909 – Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946 – Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905 – Acconto Tassazione Separata coniuge
  • Voce 906 – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 dichiarante
  • Voce 907 – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 coniuge
  • Voce 90A – Contributo di Solidarietà dichiarante
  • Voce 90B – Contributo di Solidarietà coniuge
  • Voce 90E – Cedolare Secca - saldo a debito dichiarante
  • Voce 90F – Cedolare Secca - saldo a debito coniuge
  • Voce 90C – Cedolare Secca - saldo a credito dichiarante
  • Voce 90D – Cedolare Secca - saldo a credito coniuge
  • Voce 90G – Cedolare Secca - primo acconto dichiarante
  • Voce 90H – Cedolare Secca - primo acconto coniuge
  • Voce 90J – Cedolare Secca - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 90K – Cedolare Secca - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)

Le voci sopra elencate devono essere riportate sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di "cassa" o "competenza" adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Fanno eccezione le voci 921 / 904 / 90J / 90K, relative al secondo acconto Irpef / cedolare secca, che devono essere invece riportate sul mese di OTTOBRE (criterio di "cassa") oppure di NOVEMBRE (criterio di "competenza").

E’ necessario indicare le somme risultanti dal modello 730-4 esclusivamente sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere riportate sulle presenze "correnti": non hanno alcun effetto se vengono indicate sulle presenze "differite". Per le aziende che utilizzano il metodo delle presenze "differite", quindi, le voci relative al conguaglio del 730 devono essere inserite sulle presenze "correnti" del mese di Luglio (saldo e primo acconto) e Novembre (secondo acconto). Per le stesse aziende, nel mese successivo a quello in cui inizia il conguaglio (quando cioè vengono inserite le presenze "differite" relative al mese di Luglio), le voci relative al conguaglio del 730 non devono essere modificate né annullate.

Tutte le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, alle sezioni ‘730 – Saldi a Credito’ (4.3), ‘730 – Saldi a Debito’ (4.4), ‘730 – Acconti e varie’ (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730-4, va indicato nel campo Importo Totale della corrispondente voce. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate va indicato nel campo Quantità di ogni voce a debito – se non indicato, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato dall’Utente nel caso in cui, applicando il numero di rate risultante dal modello 730-4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (versamento ultima rata 16 dicembre). In particolare, per un’azienda che adotta il criterio di "cassa", il numero delle rate non può essere superiore a 4.

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore ad E. 12,00. Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore ad E. 12,00 (a causa di una rettifica o di una compensazione rispetto all’IMU, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d’imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell’elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori al suddetto limite.

Per il versamento dell’addizionale regionale a debito, il codice regione riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 31 Dicembre dell’anno di competenza (2011). Per il coniuge viene utilizzata la stessa regione del dichiarante: se la regione di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diversa da quella del dichiarante, occorre riportare il codice regione del coniuge nel campo ‘Regione Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata operando sulla decorrenza anagrafica valida al 31/12/11.

Per il versamento dell’addizionale comunale a debito, il codice catastale riportato sul modello F24 corrisponde al comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 1 Gennaio dell’anno di competenza (2011 per il saldo, 2012 per l’acconto). Per il coniuge si fa riferimento allo stesso comune del dichiarante: se il comune di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diverso da quello del dichiarante, occorre riportare il codice catastale relativo al coniuge nel campo ‘Comune Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata operando sulla decorrenza anagrafica valida al 1/01/11 (saldo) o 1/01/12 (acconto).

Relativamente ai soggetti per i quali è possibile applicare la sospensione delle trattenute e dei relativi versamenti, a causa degli eventi sismici previsti nel Decreto Ministeriale del 1/06/12 e nel D.L. n. 74 del 6/06/12, riteniamo che sia opportuno posticipare l’inserimento delle voci relative al conguaglio del 730. Al momento, in attesa delle istruzioni ministeriali relative al recupero delle trattenute sospese, consigliamo semplicemente di non indicare le voci in questione sul mese di luglio (non è chiaro, ad esempio, quale criterio debba essere adottato per la ripresa delle trattenute in caso di rateizzazione). Nel caso in cui, per tali soggetti, venga effettuata l’importazione del modello 730-4 dal file telematico (vedi successivo paragrafo Importazione file telematico 730/4), occorrerà annullare manualmente le voci importate sulle variazioni mensili di luglio.

Luglio 2012
(acred472)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci :

  • Voce 949 – Irpef - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940 – Irpef - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950 – Irpef - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951 – Irpef - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952 – Irpef - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955 – Irpef - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956 – Irpef - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957 – Irpef - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947 – Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948 – Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953 – Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954 – Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938 – Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939 – Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963 – Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964 – Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958 – Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959 – Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973 – Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965 – Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge
  • Voce 96E – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta dichiarante
  • Voce 96F – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta coniuge
  • Voce 95A – Contributo di Solidarietà trattenuto dichiarante
  • Voce 95B – Contributo di Solidarietà trattenuto coniuge
  • Voce 95E – Cedolare Secca - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 95F – Cedolare Secca - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 93C – Cedolare Secca - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 93D – Cedolare Secca - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 95G – Cedolare Secca - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95H – Cedolare Secca - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 95J – Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 95K – Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto coniuge

Relativamente alla trattenuta delle somme a debito, viene controllata la "capienza" sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, sono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei corrispondenti interessi (tasso mensile 0,40%).
In caso di rateizzazione delle somme a debito, vengono determinati automaticamente gli importi delle rate mensili e dei relativi interessi (tasso mensile 0,33%).

Per quanto riguarda la compensazione delle somme a credito, precisiamo che viene controllata la "capienza" rispetto alla totalità delle ritenute fiscali effettuate, nello stesso mese, da parte del sostituto d’imposta. Ricordiamo che, fino all’anno scorso, ritenevamo opportuno escludere alcuni tributi dalla compensazione dei crediti (vedi aggiornamento Acred436 del 19/07/11, paragrafo ‘Note sulla compensazione dei rimborsi’). In particolare, risultavano escluse le addizionali regionale e comunale, col vantaggio che risultava notevolmente semplificata la compilazione del quadro SX del modello 770.
Secondo quanto precisato nella circolare n. 15/E del 25/05/12, a partire da quest’anno è possibile utilizzare anche i tributi relativi alle somme a debito da 730, per compensare il rimborso delle somme a credito. Abbiamo quindi modificato il criterio di compensazione, includendo ogni ritenuta effettuata dal sostituto d’imposta (comprese le addizionali), in quanto risultano ormai superate le limitazioni di cui abbiamo tenuto conto negli anni precedenti.
Vogliamo tuttavia ricordare che la compensazione delle addizionali comporterà notevoli complicazioni nella compilazione (comunque automatica) del quadro SX, sul modello 770/2013.

In aggiunta a quanto indicato al paragrafo precedente, abbiamo anche previsto la possibilità di aumentare la capienza per le compensazioni dei rimborsi da 730, tenendo conto di eventuali tributi relativi al sostituto d’imposta, ma non derivanti dalla procedura paghe (1040, 1038, ecc.). A tale scopo, abbiamo predisposto la seguente voce:

  • Voce 94A – Aumento capienza rimborsi da 730

La voce in questione non figura in busta paga e può, quindi, essere indicata su un qualsiasi dipendente per il quale viene elaborato il cedolino nel mese interessato. L’effetto di tale voce consiste esclusivamente nell’aumentare la capienza considerata per il calcolo dei rimborsi effettivi. Ovviamente, l’Utente dovrà intervenire per modificare o annullare il versamento dei corrispondenti tributi sul modello F24.

Occorre tenere presente che i rimborsi da 730 vengono compensati sui tributi da versare secondo il seguente ordine:

  1. tributi della sezione Erario derivanti dalla procedura Paghe (1001 - 1002 - 1004 - 1012 - 1053 - 1057 - 1618 - 1619 - 1630 - 1845 - 1846 - 4201 - 4730 - 4731); viene considerato anche l’eventuale tributo 1040 derivante dalla gestione degli associati in partecipazione o degli autonomi occasionali;
  2. tributi corrispondenti alla voce 94A, sui quali deve intervenire l’Utente per ridurre o annullare il versamento;
  3. tributi relativi all’addizionale regionale (3802 - 3803 - 3790);
  4. tributi relativi all’addizionale comunale (3845 - 3846 - 3847 - 3848 - 3795);

Come già ricordato, per la compensazione vengono utilizzate anche le somme a debito da 730, compresi gli eventuali interessi per rateizzazione (versati su un tributo specifico) o per differimento (versati sullo stesso tributo dell’imposta). Restano invece escluse, dalla compensazione, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (1712 - 1713) e le ritenute derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, se effettuato dopo il 12 gennaio dell’anno successivo (1013);

Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando l’importo di ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa ‘elab730.ELA’, con l’elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa ‘residuo730.ELA’.
I rimborsi spettanti ai singoli dipendenti devono essere arrotondati al centesimo di Euro. Di conseguenza, è possibile che si ottengano dei residui da versare (dell’ordine di pochi centesimi), sulle somme a debito utilizzate per la compensazione: nel caso in cui tali residui risultino inferiori a 10 centesimi, vengono automaticamente esclusi dal modello F24.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, precisiamo che il controllo della capienza rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte. Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono le ritenute del mese, NON deve essere utilizzata la procedura Rielaborazione Ditte (disponibile sul menù Amministratore Paghe).
Precisiamo inoltre che, nella stessa situazione, se un singolo cedolino viene elaborato tramite l’apposito servizio, le voci di rimborso riporteranno sempre il valore dell’intero credito spettante; tale risultato viene comunque rettificato al momento dell’elaborazione della ditta (quindi il cedolino elaborato singolarmente non è da considerare valido).

Note sulle rateizzazioni: Nel caso in cui, sullo stesso dipendente, risultino presenti sia somme a credito che somme a debito da rateizzare, la procedura rateizza i soli importi "dovuti", corrispondenti alla differenza tra il totale a debito ed il totale a credito, come indicato nella circolare di liquidazione del modello 730 (allegato D al modello 730/2012).
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso l’elaborazione delle seguenti voci :

  • Voce 923 - saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924 - primo acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920 - saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922 - saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 91A - acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929 - acconto Tassazione Separata - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92A - Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92B - Contributo di Solidarietà - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92C - saldo Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92D - primo acconto Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano singolarmente in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino.
In presenza di somme sia a debito che a credito sullo stesso dipendente, in busta paga viene riportata l’indicazione dell’importo complessivo a debito "non rateizzabile", corrispondente alla somma delle voci sopra elencate.
Precisiamo che la parte non rateizzabile delle somme a debito viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.

Note sul prospetto contabile: A partire da quest’anno, nella prima pagina della Nota Contabile vengono riportate sia le somme a debito da 730 trattenute in busta paga, sia i corrispondenti tributi da versare su F24 (se presenti), al netto delle compensazioni dei crediti. I crediti da 730 sono indicati sia come valore originario (con la descrizione ‘Credito 730’), sia come importo effettivamente rimborsato in busta paga (descrizione ‘Rimborso 730’). Ricordiamo che l’importo dei tributi da versare su F24 (derivanti dal 730 o da altre gestioni) figura soltanto sulla Nota Contabile prodotta a livello di ditta.

Luglio 2012
(acred472)
IMPORTAZIONE FILE TELEMATICO 730/4

E’ disponibile la procedura di importazione dei dati risultanti dai modelli 730-4.
La procedura permette di acquisire i dati tramite i seguenti files telematici:

  • predisposti dall’Agenzia delle Entrate, ad uso degli intermediari e dei sostituti abilitati;
  • inviati dai CAF direttamente ai sostituti d’imposta (nei casi previsti).

In entrambi i casi, occorre che i files utilizzati siano conformi ai tracciati ministeriali relativi al modello 730/2012.
Per quanto riguarda il file fornito dall’Agenzia delle Entrate, a partire da quest’anno è previsto il formato XML. Segnaliamo tuttavia che lo stesso file, una volta scaricato tramite il servizio Entratel, riporta il suffisso ‘.rel’.

La procedura che effettua importazione dei dati tramite i files telematici si trova sul menù ‘Amministratore dello Studio’ – menù ‘Importazione dati Modello 730/4’.
Innanzitutto, occorre trasferire il file da importare sul server dove risiede la procedura paghe: a tale scopo,utilizzare il servizio ‘Trasmissione file per importazione 730/4’.
Il file, una volta trasferito, deve risultare visibile nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘730-importazione.txt’.

Una volta trasferito il file, è possibile lanciare la procedura ‘Importazione dati mod. 730-4’.
La procedura chiede l’indicazione dell’anno in cui viene effettuato il conguaglio: indicare ‘2012’.
Occorre selezionare, tramite l’apposita finestra, il formato del file utilizzato (CAF o Agenzia Entrate).
Per ciascun file da importare, deve essere effettuato un primo lancio della procedura con l’opzione ‘Provvisorio’ (‘P’), verificando la correttezza dei dati riportati sulla stampa prodotta. Se i dati riportati in stampa risultano corretti, è possibile effettuare un secondo lancio con l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’), tramite il quale gli stessi dati vengono effettivamente inseriti negli archivi della procedura paghe.

Con il lancio definitivo, le somme risultanti dal modello 730-4 sono riportate sul servizio Presenze e Variazioni Mensili:

  • in corrispondenza del mese di Luglio, per quanto riguarda le somme sia a credito che a debito (saldi e acconti), ad eccezione del secondo acconto;
  • in corrispondenza del mese di Ottobre (criterio di "cassa") oppure di Novembre (criterio di "competenza"), relativamente al secondo acconto.

E’ possibile che, sulle Presenze dei mesi interessati, siano già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): in tale situazione, la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.

La procedura di importazione, sia nel lancio provvisorio che in quello definitivo, genera le seguenti stampe:

- ‘730.dati.importati’ sulla quale figurano le somme trasferite sulle Variazioni Mensili, oltre ai codici regione e comune relativi alle addizionali e gli estremi del soggetto (CAF o Professionista) che ha effettuato l’assistenza fiscale; per quanto riguarda i codici regione e comune, vengono segnalati i casi in cui risultano diversi rispetto a quelli presenti nell’anagrafico del dipendente (vedi paragrafo Conguaglio assistenza fiscale);
- ‘730.dati.non.importati’ sulla quale sono indicate le somme non trasferite sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo; la stampa non viene generata in assenza di somme non importate;
- ‘730.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (intere aziende o singoli dipendenti) che si trovano sul file di importazione, ma che non risultano attivi nell’archivio della procedura Paghe (i soggetti vengono individuati tramite il codice fiscale); la stampa non viene generata in assenza di soggetti "scartati".
Segnaliamo che vengono generati automaticamente, dalla procedura di importazione, i files ‘730-importazione.xml’ / ‘730-importazione-AGE.txt’ / ‘730-importazione-CAF.txt’, visibili sulla gestione delle stampe.

La procedura trasferisce, sulle Variazioni Mensili, le somme da trattenere o da rimborsare, utilizzando le stesse voci disponibili per l’inserimento manuale (vedi paragrafo Inserimento delle somme a debito e a credito); per le somme a debito, inoltre, viene riportato l’eventuale numero di rate indicato sul modello 730-4.
In merito al numero delle rate, la procedura effettua esclusivamente il seguente controllo: se l’azienda adotta il criterio di "cassa", il numero delle rate viene limitato ad un massimo di 4 (paragrafo Inserimento delle somme a debito e a credito).

Luglio 2012
(acred472)
GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730-4 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (anche in caso di rateizzazione), occorre elaborare le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, sui soggetti per i quali è stata attivata l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle Presenze’ (amministratori, lavoratori a chiamata, ecc.), occorrerà confermare le presenze dei mesi successivi a Luglio, fino al completamento del conguaglio da 730.

A scopo di controllo, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, relativamente ad ogni mese elaborato. E’ anche possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare in caso di cessazione del rapporto, oppure a tutti i soggetti interessati dopo l’elaborazione di dicembre.
A partire da quest’anno, inoltre, è possibile stampare la comunicazione del mancato o parziale rimborso delle somme a credito, in corrispondenza del primo mese del conguaglio, secondo quanto previsto dalla circolare n. 15/E del 25/05/12.

Per produrre le stampe in questione, utilizzare la procedura Stampe Accessorie, selezionando ‘LISTA730’ dall’elenco dei programmi disponibili (1.3 – Stampe di Controllo); nella data iniziale e finale indicare il mese elaborato.
Viene generata la stampa ‘residuo730’, con l’elenco dei soggetti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa ‘residuo730.let’, relativamente ai soli soggetti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi soggetti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia presente sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.
Infine, in corrispondenza del solo mese di luglio, viene prodotta la stampa ‘residuo730.credito.let’, per quanto riguarda i soggetti che presentano delle somme a credito non interamente rimborsate.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l’inserimento sul mese di Luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l’importo risultante dal modello 730-4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): in tale ipotesi, la somma dell’importo risultante dal modello 730 e degli interessi (calcolati dall’Utente) deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.

Luglio 2012
(acred471)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

Per quanto riguarda il conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dal modello 730/2012, comunichiamo che la prossima settimana sarà rilasciato un aggiornamento che comprenderà le seguenti variazioni:

  • importazione dei modelli 730-4 messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, sulla base delle nuove specifiche ministeriali (segnaliamo che i files da importare sono in formato XML);
  • voci relative alle nuove somme da conguagliare (cedolare secca, contributo di solidarietà);
  • modifiche al criterio di compensazione delle somme a credito.

Nel caso in cui si abbia necessità di elaborare alcune buste paga relative al mese di luglio, prima del rilascio del suddetto aggiornamento, è comunque possibile utilizzare le voci esistenti, per effettuare i relativi conguagli.

Marzo 2012
(acred463)
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4

Sono state predisposte ulteriori funzionalità per l’invio della ‘Comunicazione per la ricezione telematica dei modelli 730-4’, in aggiunta a quelle rilasciate con l’aggiornamento Acred460 del 19/03/12.
In particolare, è stata prevista la possibilità di indicare, ditta per ditta, il numero di protocollo relativo all’invio della precedente comunicazione (dato richiesto in caso di invio dovuto alla variazione delle informazioni riportate sulla stessa comunicazione). Ricordiamo che, prima del presente aggiornamento, il numero di protocollo della precedente comunicazione poteva essere indicato tra i parametri di lancio della procedura.
Inoltre, è stato previsto l’invio della comunicazione allo scopo di revocare la ricezione del 730: sulla base delle istruzioni ministeriali, la suddetta revoca può essere inviata soltanto in caso di cessazione dell’attività da parte del sostituto.

Il numero di protocollo relativo alla precedente comunicazione può essere indicato sul servizio Gestione Modello 770/2011 (Amministrazione del Personale – Menù Modello 770): a tale scopo, nella sezione Invio Dichiarazione sono stati predisposti i campi Protocollo invio comunicazione 730 (17 cifre) e Progressivo comunicazione 730 (6 cifre).

Anche le informazioni relative all’eventuale revoca per la ricezione del 730 sono state inserite sul servizio del 770/2011, sempre nella sezione Invio Dichiarazione. Per impostare la condizione di "revoca", occorre barrare la casella Revoca Comunicazione 730 e compilare la corrispondente Data Cessazione Attività.

Ricordiamo che, nella sezione Invio Dichiarazione, sono presenti anche i campi per l’indicazione del numero di protocollo e del progressivo dichiarazione relativi all’invio telematico del modello 770. Inoltre, è presente l’opzione per abilitare o disabilitare l’invio della comunicazione per la ricezione del 730 (da utilizzare anche in caso di revoca).

Sulla procedura Comunicazione per ricezione Mod. 730-4 (Amministrazione del Personale – Menù Modello 770 – Procedure di elaborazione e stampa), il numero di protocollo della precedente comunicazione viene rilevato anche dal servizio Gestione Modello 770/2011. Precisiamo che il numero di protocollo della precedente comunicazione, se indicato sul servizio del 770, assume maggiore priorità rispetto a quello eventualmente indicato sulla procedura stessa, tramite il campo ‘Comunicazione sostitutiva’ (che rimane comunque disponibile).

Nel caso in cui si debbano inviare alcune comunicazioni sostitutive (in quanto già inviate in precedenza), insieme ad altre comunicazioni non sostitutive (in quanto inviate per la prima volta), occorre procedere nel modo seguente:

  1. per le comunicazioni sostitutive, indicare il numero di protocollo della precedente comunicazione sul servizio Gestione Modello 770/2011 (Protocollo invio comunicazione 730 + Progressivo comunicazione 730);
  2. lanciare la procedura Comunicazione per ricezione Mod. 730-4 includendo tutte le aziende interessate dall’invio della comunicazione per l’anno 2012 (comprese quelle inviate per la prima volta), senza indicare alcun dato nel campo ‘Comunicazione sostitutiva’ della procedura.

Facciamo presente che, sulla base dei chiarimenti pubblicati dall’Agenzia delle Entrate (elenco FAQ – punto IV-1), occorre indicare il numero di protocollo della precedente comunicazione anche se quest’ultima è stata inviata nell’anno precedente. Lo stesso criterio dovrebbe quindi essere adottato anche in caso di cambio dell’intermediario.

Marzo 2012
(acred460)
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4

E’ stata aggiornata la procedura per la stampa e l’invio della ‘Comunicazione per la ricezione telematica dei modelli 730-4’, sulla base delle novità previste nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 02/02/2012.

Secondo quanto indicato nel suddetto provvedimento, quest’anno la comunicazione deve essere inviata dai sostituti che presentano una delle seguenti condizioni:

  • non hanno inviato la comunicazione nell’anno precedente;
  • hanno inviato la comunicazione nell’anno precedente, ma devono comunicare delle variazioni in merito alle informazioni previste nella comunicazione (compreso l’eventuale cambio di intermediario).

A tale proposito, facciamo presente che il provvedimento di approvazione, al punto 1.3, dispone che "I sostituti d’imposta che hanno già ricevuto, nell’anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle entrate, in assenza di variazioni dei dati già forniti, non devono inviare il modello di comunicazione". Secondo un’interpretazione letterale, i sostituti che hanno inviato la comunicazione nell’anno precedente, ma non hanno ricevuto il modello 730/4 per via telematica dall’Agenzia delle Entrate, sono tenuti ad inviare nuovamente la comunicazione. La suddetta condizione potrebbe essersi verificata semplicemente perché nessun dipendente ha presentato il modello 730.

Per gestire le condizioni di invio sopra elencate, sulla procedura per la stampa e l’invio della comunicazione abbiamo aggiunto ulteriori possibilità di selezione delle aziende, rispetto a quello disponibili nell’anno 2011:

  • è stata prevista la possibilità di abilitare le singole aziende per le quali deve essere inviata la comunicazione (modalità vantaggiosa se l’invio interessa un numero limitato di aziende);
  • in alternativa, è possibile disabilitare le singole aziende che devono essere escluse dall’invio della comunicazione (modalità vantaggiosa se l’invio interessa la maggior parte delle aziende gestite);
  • in combinazione con entrambe le modalità sopra descritte, è possibile escludere automaticamente dall’invio le aziende che hanno effettuato il conguaglio del 730 sulla busta paga di luglio 2011 (utile solo se si ritiene corretta l’interpretazione indicata al paragrafo precedente); quest’ultima opzione, tuttavia, non consente di rilevare se i 730 conguagliati sono stati ricevuti per via telematica.

Ricordiamo che, nel file telematico della comunicazione, occorre indicare il numero di protocollo relativo all’invio del modello 770 dell’anno precedente (770/2011 – anno di competenza 2010). Il dato in questione è riportato sulle ricevute scaricate tramite il servizio Entratel: è quindi necessario recuperare tale informazione ed inserirla su un apposito servizio (Gestione Modello 770/2011), prima di poter inviare la comunicazione per la ricezione del modello 730-4.
Nelle istruzioni ministeriali è precisato che la mancata indicazione o l’incongruenza del numero di protocollo relativo all’invio del 770/2011, determinano lo scarto della comunicazione. E’ comunque possibile dichiarare che il modello 770/2011 non è stato presentato, limitatamente ai soggetti che effettivamente non hanno presentato la dichiarazione in quanto non erano sostituti d’imposta nell’anno 2010.

Sul servizio Gestione Modello 770/2011 (Amministrazione del Personale – Menù Modello 770) è possibile inserire il numero di protocollo dell’invio telematico, oppure dichiarare la mancata presentazione dello stesso modello.

Le informazioni relative all’invio telematico del 770, richieste sulla comunicazione per la ricezione del 730, possono essere inserite sul primo servizio del 770/2011 (Frontespizio), nella sezione Invio Dichiarazione.
In particolare, è possibile indicare il numero di protocollo relativo all’invio telematico del modello 770. Tale informazione è suddivisa in due campi: Protocollo invio telematico (17 cifre) e Progressivo dichiarazione (6 cifre). Il Protocollo risulta uguale per tutte le dichiarazioni inserite in uno stesso file telematico, mentre il Progressivo varia per ogni dichiarazione. Segnaliamo che le prime 6 cifre del Protocollo corrispondono alla data dell’invio, nella forma AAMMGG.
In alternativa all’indicazione del numero di protocollo, può essere barrata la casella Dichiarazione non presentata, nel caso in cui non sia stato presentato il modello 770/2011 in quanto il soggetto non era ancora sostituto d’imposta.
Precisiamo che la sezione Invio Dichiarazione, sul servizio Frontespizio, può essere compilata anche per i soggetti per i quali non è stato gestito il modello 770/2011 tramite l’attuale procedura. Limitatamente ai casi in questione, è possibile operare sul servizio del Frontespizio anche per i soggetti con decorrenza anagrafica successiva al 31/12/2011 (purché precedente al 31/03/2012). Ricordiamo tuttavia che, per gestire interamente il modello 770, rimane necessaria la presenza dell’anagrafico del sostituto nell’anno di competenza.

Sul servizio Gestione Modello 770/2011 è anche possibile impostare la condizione di abilitazione / disabilitazione relativa all’invio della comunicazione per la ricezione del 730, a livello di singola azienda.

A tale scopo, nella sezione Invio Dichiarazione è stato predisposto il nuovo campo Comunicazione per ricezione 730/2012:

  • impostando la condizione ‘Da inviare’ si abilita l’azienda all’invio della comunicazione;
  • impostando la condizione ‘Da non inviare’ si disabilita l’azienda all’invio della comunicazione.

Ciascuna delle due condizioni (‘Da inviare’ / ‘Da non inviare’) ha effetto sulla procedura di stampa e invio telematico della comunicazione, tenendo conto di quanto viene indicato nel campo Opzioni di Compilazione (vedi paragrafi successivi).

Per generare sia la stampa che il file telematico della comunicazione per la ricezione del 730, occorre utilizzare la procedura Comunicazione per ricezione Mod. 730-4 (Amministrazione del Personale – Menù Modello 770 – Procedure di elaborazione e stampa). Ricordiamo che sulla stampa generata (modello ministeriale) è inclusa la delega all’intermediario, da parte del sostituto d’imposta, per la ricezione telematica del modello 730-4.

Sulla procedura è richiesto l’Anno di Competenza relativo ai modelli 730/2012: indicare ‘2011’.
Vengono automaticamente escluse le aziende che, alla data di scadenza per l’invio della comunicazione (31/03/2012), risultano contrassegnate come ‘Solo Gestione Inail’, sul servizio Ditta – Abilitazione Paghe.
Restano escluse anche le aziende per le quali il servizio Paghe risulta cessato entro il 31/03/2012 (campo Data Cessazione sul servizio Ditta – Abilitazione Paghe). Viene inoltre controllato che risulti attiva la gestione del modello 770, sempre rispetto alla data del 31/03/2012 (servizio Ditta – Definizione Azienda).

Tramite la comunicazione per la ricezione del 730, il sostituto dichiara a quale "indirizzo telematico" dovranno essere trasmessi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, i modelli 730-4 a lui indirizzati. Tali modelli, una volta ricevuti, dovranno essere utilizzati per effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dall’assistenza fiscale.
Il sostituto può ricevere i modelli 730-4 in proprio, tramite i servizi Fisconline o Entratel, oppure delegare alla ricezione un intermediario abilitato al servizio Entratel: sulla procedura di stampa ed invio della comunicazione, abbiamo previsto tutte le modalità di ricezione del modello 730-4 sopra indicate.

Tramite il campo Tipo di Comunicazione viene definita la modalità di ricezione del 730-4 :

  1. invio del 730-4 all’intermediario delegato; viene compilato il quadro B della comunicazione, oltre ai quadri relativi all’impegno da parte dell’intermediario e alla delega da parte del sostituto; occorre tenere presente che l’intermediario corrisponde al soggetto che invia la comunicazione ("mittente"); si tratta della modalità utilizzata dagli intermediari per l’invio delle comunicazioni dei sostituti (ad eccezione della propria comunicazione);
  2. invio del 730-4 direttamente al sostituto d’imposta, tramite il servizio Fisconline; viene compilata la sezione I del quadro A; si tratta della modalità utilizzata dai sostituti che inviano autonomamente la comunicazione;
  3. invio del 730-4 direttamente al sostituto d’imposta, tramite il servizio Entratel; viene compilata la sezione II del quadro A; si tratta della modalità utilizzata dagli intermediari per l’invio della propria comunicazione.

Occorre indicare il Codice Fiscale del Mittente (soggetto che invia la comunicazione), selezionandolo dell’elenco degli intermediari utilizzati per l’invio del modello 770/2011. Ricordiamo che gli intermediari possono essere inseriti tramite il servizio Gestione Modello 770/2011: occorre aprire la finestra sul campo ‘Presentazione Telematica – Codice fiscale intermediario’ e selezionare il rigo ‘Inserimento nuovo intermediario’; l’anagrafico completo dell’intermediario deve essere presente sul servizio Ditta – Anagrafico, in corrispondenza del relativo codice fiscale.

Sulla procedura, è necessario indicare il Codice Sede Entratel, assegnato all’intermediario al momento dell’abilitazione al servizio Entratel (generalmente il codice sede corrisponde a ‘000’).
Inoltre, deve essere indicata la Data dell’Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione. Ricordiamo che il software ministeriale di controllo non accetta una data successiva al giorno corrente.

Come nell’anno precedente, sul modello è richiesta l’indicazione dell’indirizzo email e/o del numero di cellulare sia del sostituto d’imposta che dell’intermediario: per entrambi i soggetti, è obbligatoria la presenza di almeno uno dei due dati.
Ricordiamo che l’indirizzo email ed il numero di cellulare possono essere inseriti sul servizio Ditta – Anagrafico. I numeri di telefono vengono considerati validi, per le comunicazioni telematiche, soltanto se risulta barrata la casella ‘Valido per modelli fiscali’; è anche necessario che sia stata selezionata l’opzione ‘Cellulare’ nel campo Tipo.

Sulla procedura, tramite il campo Opzioni di Compilazione, è possibile includere o escludere le singole aziende dall’invio telematico, secondo le modalità precedentemente descritte.
In automatico, vengono escluse le aziende per le quali è stata impostata la condizione ‘Da non inviare’ nel campo ‘Comunicazione per ricezione 730/2012’ del servizio Gestione Modello 770/2011. A tale proposito, sulla finestra Opzioni di Compilazione della procedura, risulta automaticamente selezionata l’opzione ‘Includi solo quelle da inviare’ nel campo ‘Comunicazioni ricezione 730’ (non occorre confermare tale opzione).
La condizione ‘Da inviare’, invece, se impostata nel campo ‘Comunicazione per ricezione 730/2012’ del servizio Gestione Modello 770/2011, ha effetto soltanto nel caso in cui, sulla finestra Opzioni di Compilazione della procedura, venga selezionata l’opzione ‘Includi solo quelle da inviare’ nel campo ‘Comunicazioni ricezione 730’: solo in seguito all’opzione della procedura vengono selezionate le aziende con la condizione ‘Da inviare’, escludendo tutte le altre.

Sulla finestra relativa alle Opzioni di Compilazione, è possibile barrare la casella ‘Escludi i sostituti che hanno conguagliato il 730 nell’anno precedente’: attivando tale opzione, vengono automaticamente escluse tutte le aziende per le quali risulta presente almeno una voce inerente al conguaglio del 730, nelle buste paga relative al mese di luglio 2011. Come già precisato in precedenza, tale opzione non permette di considerare la modalità di ricezione dei modelli 730 conguagliati.

Sempre tramite il campo Opzioni di Compilazione, è possibile compilare alcuni campi della comunicazione secondo criteri diversi da quelli standard. Precisiamo che queste opzioni possono essere usate soltanto in base ad una decisione dell’Utente; occorre anche tenere presente che l’uso di queste opzioni non garantisce il buon esito dell’invio della comunicazione.
Nel campo Opzioni di Compilazione è disponibile un’opzione che consente di indicare, direttamente sulla comunicazione, l’indirizzo email dell’intermediario nel campo relativo all’indirizzo email del sostituto, limitatamente ai sostituti per i quali non è presente in archivio né l’indirizzo email, né il numero di cellulare; resta inteso che occorre il consenso dei sostituti interessati, per poter adottare la suddetta modalità di compilazione.
Inoltre, è disponibile un’opzione che consente di barrare la casella per la mancata presentazione del modello 770/2011, senza doverla impostare sul servizio del 770, sui soggetti per i quali non è presente in archivio il numero di protocollo. Facciamo presente che, secondo le specifiche per l’invio telematico della comunicazione, se la casella in questione viene barrata per i soggetti che hanno invece presentato il modello 770/2011, nella fase di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate si ottiene lo scarto della comunicazione: in tale ipotesi, quindi, la comunicazione verrebbe scartata in una fase successiva all’invio. Di conseguenza, la suddetta opzione va utilizzata soltanto nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali, analogamente alla casella disponibile sul servizio del 770.

Tramite le opzioni disponibili nel campo Opzioni Firme su Modello, è possibile ottenere l’indicazione del nominativo del sostituto e/o dell’intermediario nello spazio previsto per le firme, sulla stampa del modello. Inoltre, tramite il campo Codice ditta su stampa è possibile richiedere l’indicazione del codice della ditta, nella parte alta del modello.

La procedura genera il file per l’invio telematico della comunicazione (‘Comunic730.telematico.txt’), la stampa del modello ministeriale (‘Comunic730.Modello’), comprensivo della delega all’intermediario da parte del sostituto, ed infine l’elenco dei soggetti interessati (‘Comunic730.Lista’). Per stampare il modello ministeriale, occorre selezionare il disegno ‘Comunicazione 730’. Ricordiamo che il modello deve riportare la firma del sostituto d’imposta.

Sulla lista dei soggetti interessati, viene segnalata l’assenza contemporanea dell’indirizzo email e del numero di cellulare relativi al sostituto d’imposta, in quanto sulla comunicazione è obbligatoria la presenza di almeno una delle due informazioni. In assenza delle suddette informazioni, viene comunque generato il file per l’invio della comunicazione.
Sulla lista viene segnalata anche l’assenza dell’indirizzo email e del numero di cellulare relativi all’intermediario: anche in questo caso, è richiesta la presenza di almeno una delle due informazioni. I dati relativi all’intermediario possono essere inseriti sul servizio Ditta – Anagrafico, richiamando il codice fiscale dell’intermediario.
Infine, sulla stessa lista viene segnalata l’assenza del numero di protocollo relativo all’invio del modello 770/2011, nel caso in cui, sulla comunicazione, non risulti barrata la casella per la mancata presentazione del 770 (eventualmente anche tramite l’opzione disponibile nel campo Opzioni di Compilazione).

Novembre 2011
(acred446)
RIDUZIONE ACCONTO IRPEF DA 730

E’ possibile gestire automaticamente la riduzione dell’acconto Irpef da 730, secondo quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21/11/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25/11/2011 n. 275. La gestione automatica prevede anche l’eventuale restituzione, da parte del sostituto d’imposta, dell’importo corrispondente alla riduzione spettante, nel caso in cui il secondo acconto sia già stato trattenuto con la busta paga del mese di ottobre.
Segnaliamo che la gestione rilasciata col presente aggiornamento ricalca, nella sostanza, quella adottata in occasione della precedente riduzione dell’acconto, effettuata nel mese di novembre 2009 (aggiornamenti Acred386 e Acred388).

Con il presente aggiornamento, sia la riduzione che l’eventuale restituzione dell’acconto vengono gestite automaticamente, tramite la busta paga relativa al mese di novembre. Ricordiamo che la riduzione corrisponde a 17 punti percentuali e viene calcolata in relazione all’intero acconto Irpef (prima e seconda rata); l’acconto corrisponde complessivamente a 99 punti percentuali: la riduzione si ottiene quindi dividendo l’intero acconto per 99 e moltiplicando il risultato per 17.
Affinché il procedimento possa avvenire in automatico, è necessario che il valore del secondo acconto Irpef sia stato inserito sulle Variazioni Mensili di ottobre (criterio di "cassa") o di novembre (criterio di "competenza") esattamente come risulta dal modello 730/4: da parte dell’Utente, non deve essere stata effettuata alcuna riduzione dell’importo dell’acconto.
Ricordiamo che il secondo acconto Irpef da 730 viene indicato sulle voci 921 (dichiarante) o 904 (coniuge), secondo la modalità descritta nell’aggiornamento di luglio 2011 – Acred436.

L’importo della riduzione spettante viene decurtato dal secondo acconto Irpef: a tale fine, occorre che il secondo acconto NON sia già stato interamente trattenuto con la busta paga relativa al mese di ottobre.
Nei casi di seguito elencati, la riduzione può operare direttamente sul valore del secondo acconto da trattenere:

  • aziende che adottano il criterio di "competenza", in quanto il secondo acconto inizia ad essere trattenuto sulla busta paga relativa al mese di novembre;

  • aziende che adottano il criterio di "cassa", nel caso in cui la trattenuta del secondo acconto non si sia esaurita con la busta paga relativa al mese di ottobre, per mancata capienza sul netto.

In entrambi i casi, la riduzione spettante viene decurtata, in automatico, dalla trattenuta relativa al secondo acconto, operata sulla busta di novembre (ovviamente fino a capienza della somma da trattenere).
Quando la riduzione viene gestita nella modalità sopra descritta, non figura alcuna particolare indicazione sulla busta paga: la trattenuta del secondo acconto è riportata già al netto della riduzione spettante. Nella comunicazione delle somme a debito residue, da trasmettere al dipendente a fine anno o in caso di cessazione del rapporto (programma ‘LISTA730’ sulla procedura Stampe Accessorie), viene invece indicato se è stata applicata o meno la riduzione dell’acconto (l’indicazione non figura in assenza dell’acconto o sui rapporti cessati prima del mese di novembre). Inoltre, tramite il modello CUD/2012 verranno comunicate tutte le informazioni relative alla riduzione, secondo quanto sarà previsto dalle disposizioni.

Nel caso in cui il secondo acconto sia già stato interamente trattenuto sulla busta paga del mese di ottobre, con la busta paga del mese di novembre viene automaticamente restituito al dipendente l’importo della riduzione spettante.
Precisiamo che la restituzione può essere anche parziale: nel caso in cui sul mese di novembre sia presente una parte dell’acconto, non ancora trattenuta per mancata capienza sul netto di ottobre, si applica prima la riduzione sull’acconto da trattenere e, se quest’ultimo non risulta sufficiente, si genera poi la restituzione della parte mancante.
L’importo della restituzione viene evidenziato separatamente sulla busta paga. Lo stesso importo viene indicato anche sulla nota contabile, in corrispondenza del rigo relativo ai rimborsi da 730; sulla prima pagina della nota contabile, inoltre, il valore della restituzione viene indicato in una casella diversa rispetto al credito derivante dai rimborsi da 730.

Relativamente alla compensazione della somma restituita dal sostituto d’imposta, precisiamo che viene adottato lo stesso criterio applicato nell’anno 2009 (aggiornamento Acred386). Ovviamente, se si intende adottare una diversa modalità di compensazione, è possibile intervenire sull’Archivio Tributi, in modo da ottenere il risultato desiderato sul modello F24.
La compensazione delle somme restituite viene effettuata automaticamente, sul modello F24, a partire dalla scadenza del 16/01/2012. In particolare, la somma restituita dal sostituto viene gestita come un credito da compensare tramite il codice tributo ‘6781’, con anno di competenza ‘2011 ‘. Ricordiamo che il tributo ‘6781’ può essere utilizzato dal 1 gennaio, da parte del sostituto d’imposta, per recuperare i crediti residui che verranno dichiarati nel prospetto SX del modello 770 relativo all’anno precedente. Sull’ Archivio Tributi, il credito in questione si trova sul tipo procedura ‘PG’, data competenza ‘30/11/2011’, data scadenza ‘16/01/2012’. Sul modello 770/2012, l’importo restituito genererà un credito residuo nel prospetto SX, analogamente a quanto è avvenuto, per l’anno 2009, sul modello 770/2010 (aggiornamento Acred403).

Sulla busta paga di novembre, la riduzione dell’acconto Irpef da 730 viene gestita tramite l’elaborazione automatica delle voci 77E (riduzione acconto Dichiarante) e 77F (riduzione acconto Coniuge): su entrambe le voci, la somma decurtata dalla ritenuta del secondo acconto viene riportata nel campo Importo Unitario (visibile sulla finestra di dettaglio del cedolino), mentre la somma restituita da parte del sostituto viene riportata nel campo Importo Totale.
Precisiamo che l’elaborazione automatica delle voci 77E – 77F avviene soltanto se risulta presente il secondo acconto Irpef. In presenza del solo primo acconto non viene calcolata automaticamente la riduzione (in tale ipotesi, se si ritiene che la riduzione sia dovuta, è possibile impostare le voci 77E – 77F secondo la modalità descritta al paragrafo successivo).

Nel caso in cui si abbia necessità, per qualsiasi motivo, di modificare il risultato ottenuto tramite la gestione automatica, è possibile impostare manualmente le voci 77E – 77F, indicandole sulle Variazioni Mensili di novembre. In tale ipotesi, sulle voci 77E – 77F può essere impostato il valore che si vuole decurtare dal secondo acconto, indicandolo nel campo Importo Unitario, oppure il valore che si vuole restituire al dipendente, indicandolo nel campo Importo Totale.
Se necessario, inoltre, è possibile bloccare l’elaborazione automatica delle voci 77E – 77F, semplicemente indicandole sul servizio Voci Fisse e selezionando Blocco Voce ‘Tutti i mesi’.

ATTENZIONE: Le aziende che adottano il criterio di competenza e che hanno elaborato, in via definitiva, le buste paga di novembre PRIMA del presente aggiornamento, possono restituire la riduzione spettante tramite la busta paga del mese di dicembre. A tale scopo, prima di elaborare il mese di dicembre, le voci 77E – 77F dovranno essere inserite sui servizi Voci Fisse o Variazioni Mensili, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità: in tal modo, le due voci opereranno, sul mese di dicembre, secondo la stessa modalità prevista per il mese di novembre.
Precisiamo che le voci 77E – 77F possono essere comunque utilizzate sul mese di dicembre, in caso di necessità, indicando nel campo Importo Totale il valore della restituzione da erogare.

Novembre 2011
(acred444)
RIDUZIONE ACCONTO IRPEF DA 730 – COMUNICAZIONE

Comunichiamo che la riduzione degli acconti Irpef, prevista nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/11/11 ed attualmente in corso di pubblicazione (comunicato del Ministero delle Finanze n. 190 del 23/11/11), sarà oggetto di un ulteriore aggiornamento, che prevediamo di rilasciare entro i primi di dicembre.
Al momento, possiamo dare la seguente indicazione operativa: le voci relative al secondo acconto Irpef da 730, presenti sulle Variazioni Mensili di novembre (sulle aziende che adottano il criterio di "competenza"), devono riportare il valore originario dell’acconto. Non è quindi opportuno intervenire su tali voci per ridurre l’importo dell’acconto trattenuto; nel caso in cui non fosse possibile attendere il nostro aggiornamento per l’elaborazione delle buste paga, consigliamo di tracciare i casi interessati dalla modifica ed eventualmente rielaborarli in seguito all’aggiornamento.

Luglio 2011
(acred436)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E’ possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dal modello 730-4.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate sulla retribuzione di competenza del mese di LUGLIO, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.14 del 14/03/11. Precisiamo che non ha rilevanza che le retribuzioni utilizzate per il conguaglio vengano erogate nello stesso mese di Luglio (criterio di "competenza") oppure nel successivo mese di Agosto (criterio di "cassa").

Come anticipato nell’aggiornamento Acred432 del 23/06/11, abbiamo aggiornato la procedura di importazione dei dati presenti sui modelli 730-4, che può essere utilizzata sia per i files telematici scaricati dal sito dell’Agenzia delle Entrate, sia per gli eventuali files trasmessi direttamente dai CAF ai sostituti d’imposta.

Ricordiamo che, sul servizio ‘Altri Dati’ del dipendente, è possibile inserire le informazioni relative all’assistenza fiscale richieste sul modello 770: la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto (CAF o professionista) che ha svolto l’assistenza. Precisiamo che le informazioni previste sul servizio ‘Altri Dati’ non sono obbligatorie ai fini del conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dal modello 730. I dati in questione, se inseriti, saranno semplicemente trasferiti sul modello 770 relativo all’anno di imposta 2011 (presentato nel 2012). In caso contrario, sarà comunque possibile inserire le stesse informazioni direttamente sui servizi del modello 770/2012.

In presenza di somme a debito o a credito relative alle addizionali regionali e comunali, consigliamo di verificare che il codice regione e/o il codice catastale del comune, risultanti dal modello 730-4, siano coerenti con l’indirizzo di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente. A tale proposito, ricordiamo che è necessario tenere conto delle eventuali storicizzazioni presenti in archivio; in particolare, occorre considerare la residenza valida alle seguenti decorrenze:

  • 31 Dicembre 2010 per il saldo dell’addizionale regionale relativa all’anno 2010;
  • 1 Gennaio 2010 per il saldo dell’addizionale comunale relativa all’anno 2010;
  • 1 Gennaio 2011 per l’acconto dell’addizionale comunale relativa all’anno 2011.

Nel caso in cui la residenza presente sul servizio anagrafico risulti diversa da quella riportata sul modello 730-4, sarà necessario fare le opportune verifiche ed eventualmente rettificare l’anagrafico del dipendente (ricordiamo che la residenza presente in archivio, alle date sopra indicate, viene tuttora utilizzata per il versamento delle rate di addizionale comunale e regionale, derivanti dal conguaglio di fine anno 2010 e dal calcolo dell’acconto 2011).

Luglio 2011
(acred436)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere riportate sulle Variazioni Mensili: è possibile inserirle manualmente, oppure importarle automaticamente tramite la procedura indicata al paragrafo Importazione file telematico 730/4.
In entrambi i casi, le voci da utilizzare per indicare le somme risultanti da 730-4 sono le seguenti:

  • Voce 930 – Irpef - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902 – Irpef - saldo a debito coniuge
  • Voce 931 – Irpef - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901 – Irpef - saldo a credito coniuge
  • Voce 932 – Irpef - primo acconto dichiarante
  • Voce 903 – Irpef - primo acconto coniuge
  • Voce 921 – Irpef - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904 – Irpef - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925 – Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926 – Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927 – Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928 – Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916 – Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917 – Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918 – Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919 – Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908 – Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909 – Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946 – Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905 – Acconto Tassazione Separata coniuge
  • Voce 906 – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 dichiarante
  • Voce 907 – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 coniuge

Le voci sopra elencate devono essere riportate sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di "cassa" o "competenza" adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Fanno eccezione le voci 921 e 904, relative al secondo acconto Irpef, che devono essere invece riportate sul mese di OTTOBRE (criterio di "cassa") oppure di NOVEMBRE (criterio di "competenza").

E’ necessario indicare le somme risultanti dal modello 730-4 esclusivamente sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere riportate sulle presenze "correnti": non hanno alcun effetto se vengono indicate sulle presenze "differite". Per le aziende che utilizzano il metodo delle presenze "differite", quindi, le voci relative al conguaglio del 730 devono essere inserite sulle presenze "correnti" del mese di Luglio (saldo e primo acconto) e Novembre (secondo acconto). Per le stesse aziende, nel mese successivo a quello in cui inizia il conguaglio (quando cioè vengono inserite le presenze "differite" relative al mese di Luglio), le voci relative al conguaglio del 730 non devono essere modificate né annullate.

Tutte le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, alle sezioni ‘730 – Saldi a Credito’ (4.3), ‘730 – Saldi a Debito’ (4.4), ‘730 – Acconti e varie’ (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730-4, va indicato nel campo Importo Totale della corrispondente voce. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate va indicato nel campo Quantità di ogni voce a debito – se non indicato, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione. Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato dall’Utente nel caso in cui, applicando il numero di rate risultante dal modello 730-4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (versamento ultima rata 16 dicembre).

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore ad E. 12,00 (sul modello 730-4 non dovrebbero essere presenti importi inferiori a tale limite).
Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore ad E. 12,00 (a causa di una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d’imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell’elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori al suddetto limite.

Per il versamento dell’addizionale regionale a debito, il codice regione riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 31 Dicembre dell’anno di competenza (2010). Per il coniuge viene utilizzata la stessa regione del dichiarante: se la regione di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diversa da quella del dichiarante, occorre riportare il codice regione del coniuge nel campo ‘Regione Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata operando sulla decorrenza anagrafica valida al 31/12/10.

Per il versamento dell’addizionale comunale a debito, il codice catastale riportato sul modello F24 corrisponde al comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 1 Gennaio dell’anno di competenza (2010 per il saldo, 2011 per l’acconto). Per il coniuge si fa riferimento allo stesso comune del dichiarante: se il comune di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diverso da quello del dichiarante, occorre riportare il codice catastale relativo al coniuge nel campo ‘Comune Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata operando sulla decorrenza anagrafica valida al 1/01/10 (saldo) o 1/01/11 (acconto).

In caso di assistenza fiscale svolta direttamente dal sostituto d’imposta, è possibile inserire il compenso spettante, al fine di recuperare tale somma sui tributi da versare. A tale scopo occorre utilizzare la seguente voce:

  • Voce 941 – Compenso per assistenza fiscale effettuata dal sostituto d’imposta

La voce in questione non figura in busta paga; di conseguenza, è possibile impostare su un unico dipendente il compenso spettante per l’intera azienda. Occorre tenere presente che l’eventuale compenso viene recuperato sul versamento delle ritenute con maggiore priorità rispetto ai rimborsi spettanti ai dipendenti.

Luglio 2011
(acred436)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci :

  • Voce 949 – Irpef - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940 – Irpef - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950 – Irpef - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951 – Irpef - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952 – Irpef - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955 – Irpef - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956 – Irpef - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957 – Irpef - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947 – Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948 – Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953 – Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954 – Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938 – Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939 – Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963 – Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964 – Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958 – Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959 – Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973 – Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965 – Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge
  • Voce 96E – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta dichiarante
  • Voce 96F – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta coniuge

Relativamente alle trattenute delle somme a debito, viene controllata la "capienza" sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, sono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei corrispondenti interessi (tasso mensile 0,40%). Relativamente alle somme rateizzate, vengono determinati automaticamente gli importi delle rate e degli interessi (tasso mensile 0,33%).

Per quanto riguarda i rimborsi delle somme a credito, viene controllata la "capienza" rispetto alle ritenute relative alle retribuzioni corrisposte nel mese. In particolare, le somme rimborsate vengono compensate automaticamente sugli importi dovuti all’erario, corrispondenti ai tributi 1001 – 1002 – 1012 – 1004 (seguendo quest’ordine).
Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa ‘elab730.ELA’, con l’elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa ‘residuo730.ELA’.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, il controllo della capienza rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono le ritenute del mese, NON deve essere adoperata la procedura Rielaborazione Ditte (menù Amministratore Paghe). Nella stessa situazione, se un singolo cedolino viene elaborato tramite l’apposito servizio, le voci di rimborso riporteranno sempre il valore dell’intero credito spettante (tale risultato viene poi rettificato al momento dell’elaborazione della ditta).

Note sulla compensazione dei rimborsi : Dalla compensazione delle somme a credito sono escluse le ritenute relative alle addizionali regionale e comunale, comprese le trattenute rateizzate risultanti dal conguaglio di fine anno 2010. A nostro parere, tali somme non rientrano tra le ritenute relative ai compensi corrisposti nel mese (condizione prevista per la compensazione), in quanto si tratta di somme di competenza dell’anno precedente che, ai fini del 730, sono state considerate come già trattenute e versate. Dalla compensazione sono inoltre escluse le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo (associati in partecipazione ed autonomi occasionali). Oltre ad essere più "prudente", questa impostazione permette anche di compilare in automatico il quadro SX del modello 770.

Note sulle rateizzazioni : Nel caso in cui, sullo stesso dipendente, risultino presenti sia somme a debito da rateizzare che somme a credito da rimborsare, la procedura rateizza i soli importi "dovuti", corrispondenti alla differenza tra il totale a debito ed il totale a credito (come indicato nella circolare di liquidazione del modello 730).
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso l’elaborazione delle seguenti voci:

  • Voce 923 - Saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924 - Primo Acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920 - Saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922 - Saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 91A - Acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929 - Acconto Tassazione Separata - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92A - Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino. Precisiamo che la parte non rateizzata viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.

Luglio 2011
(acred436)
IMPORTAZIONE FILE TELEMATICO 730/4

E’ disponibile la procedura di importazione dei dati risultanti dai modelli 730-4.
La procedura permette di acquisire i dati tramite i files telematici:

  • predisposti dall’Agenzia delle Entrate, ad uso degli intermediari e dei sostituti abilitati;
  • inviati dai CAF direttamente ai sostituti d’imposta (nei casi previsti).

In entrambi i casi, occorre che i files utilizzati siano conformi ai tracciati ministeriali relativi al modello 730/2011.

La procedura che effettua importazione dei dati tramite i files telematici si trova sul menù ‘Amministratore dello Studio’ – menù ‘Importazione dati Modello 730/4’.
Innanzitutto, occorre trasferire il file da importare sul server dove risiede la procedura paghe: a tale scopo, utilizzare il servizio ‘Trasmissione file per importazione 730/4’.
Il file, una volta trasferito, deve risultare visibile nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘730-importazione.txt’.

Una volta trasferito il file, è possibile lanciare la procedura ‘Importazione dati mod. 730-4’.
La procedura chiede l’indicazione dell’anno in cui viene effettuato il conguaglio: indicare ‘2011’.
Occorre selezionare, tramite l’apposita finestra, il formato del file utilizzato (CAF o Agenzia Entrate).
Per ciascun file da importare, deve essere effettuato un primo lancio della procedura con l’opzione ‘Provvisorio’ (‘P’), verificando la correttezza dei dati riportati sulla stampa prodotta. Se i dati riportati in stampa risultano corretti, è possibile effettuare un secondo lancio con l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’), tramite il quale gli stessi dati vengono effettivamente inseriti negli archivi della procedura paghe.

Con il lancio definitivo, le somme risultanti dal modello 730-4 sono riportate sul servizio Presenze e Variazioni Mensili:

  • in corrispondenza del mese di Luglio, per quanto riguarda le somme sia a credito che a debito (saldi e acconti), ad eccezione del secondo acconto Irpef;
  • in corrispondenza del mese di Ottobre (criterio di "cassa") oppure di Novembre (criterio di "competenza"), relativamente al secondo acconto Irpef.

E’ possibile che, sulle Presenze dei mesi interessati, siano già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): in tale situazione, la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.

La procedura di importazione, sia nel lancio provvisorio che in quello definitivo, genera le seguenti stampe:

- ‘730.dati.importati’ sulla quale figurano le somme trasferite sulle Variazioni Mensili, oltre ai codici regione e comune relativi alle addizionali e gli estremi del soggetto (CAF o Professionista) che ha effettuato l’assistenza fiscale; per quanto riguarda i codici regione e comune, vengono segnalati i casi in cui risultano diversi rispetto a quelli presenti nell’anagrafico del dipendente (vedi paragrafo Conguaglio assistenza fiscale);
- ‘730.dati.non.importati’ sulla quale sono indicate le somme non trasferite sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo; la stampa non viene generata in assenza di somme non importate;
- ‘730.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (intere aziende o singoli dipendenti) che si trovano sul file di importazione, ma che non risultano attivi nell’archivio della procedura Paghe (i soggetti vengono individuati tramite il codice fiscale); la stampa non viene generata in assenza di soggetti "scartati".
Segnaliamo che vengono anche generati i files ‘730-importazione-AGE.txt’ e/o ‘730-importazione-CAF.txt’ (visibili sulla gestione delle stampe), utilizzati dalla procedura per effettuare l’importazione dei dati.

La procedura trasferisce, sulle Variazioni Mensili, le somme da trattenere o da rimborsare, utilizzando le stesse voci disponibili per l’inserimento manuale (vedi paragrafo Inserimento delle somme a debito e a credito); per le somme a debito, inoltre, viene riportato anche l’eventuale numero di rate richiesto. Precisiamo che non viene effettuato alcun controllo o trattamento, nel merito dei dati: rimane quindi necessario, da parte dell’Utente, verificare che il numero delle rate richieste sia coerente con la data di versamento dell’ultima rata (vedi paragrafo Calcolo delle ritenute e dei rimborsi effettivi): quando tale vincolo non è rispettato, occorre modificare manualmente il numero delle rate, riportato nel campo Quantità delle singole voci.

Gli estremi del soggetto che ha effettuato l’assistenza fiscale (CAF o Professionista), riportati sulla stampa prodotta, devono essere inseriti manualmente sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, unitamente alla data di ricezione del modello 730-4. Ricordiamo che non è obbligatorio inserire tali dati prima di elaborare le buste paga interessate dal conguaglio.

Luglio 2011
(acred436)
GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730-4 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (compresi i casi di rateizzazione), è necessario che vengano elaborate tutte le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, per i soggetti ai quali è stata attivata l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle Presenze’ (amministratori, lavoratori a chiamata, ecc.), occorrerà confermare le presenze dei mesi successivi a Luglio, nel caso in cui non sia stato ancora completato il conguaglio del 730.

A scopo di controllo, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, per ogni mese elaborato. Inoltre, è possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare in caso di cessazione del rapporto, oppure a tutti i soggetti interessati dopo l’elaborazione di dicembre.
Per produrre le stampe in questione, utilizzare la procedura Stampe Accessorie, selezionando ‘LISTA730’ dall’elenco dei programmi disponibili (1.3 – Stampe di Controllo); nella data iniziale e finale indicare il mese elaborato.
Viene generata la stampa ‘residuo730’, con l’elenco dei soggetti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa ‘residuo730.let’, relativamente ai soli soggetti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi soggetti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia presente sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l’inserimento sul mese di Luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l’importo risultante dal modello 730-4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): in tale ipotesi, la somma dell’importo risultante dal modello 730 e degli interessi (calcolati dall’Utente) deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.

Giugno 2011
(acred432)
CONGUAGLIO DA 730

Anche quest’anno, il conguaglio in busta paga delle somme a debito o a credito da 730 (assistenza fiscale) deve essere effettuato sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.14 del 14/03/11. In tal senso, non assume rilevanza che le retribuzioni in questione vengano erogate nello stesso mese di luglio (criterio di "competenza") oppure nel successivo mese di agosto (criterio di "cassa").
Le voci relative al conguaglio da 730 devono essere inserite, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, in corrispondenza del mese di luglio, indipendentemente dal criterio adottato per il versamento dei tributi fiscali ("cassa" o "competenza").

Ricordiamo che, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, sono disponibili le voci relative al conguaglio da 730 (elenco voci, punti 4.3 ‘Saldo a credito’ / 4.4 ‘Saldo a debito’ / 4.5 ‘Acconti e varie’) – con l’aggiornamento relativo al mese di luglio invieremo la documentazione dettagliata delle voci in questione. Con lo stesso aggiornamento, inoltre, renderemo disponibile la procedura di importazione dei modelli 730-4, utilizzabile sia per i files telematici ricevuti dall’Agenzia delle Entrate, sia per quelli eventualmente trasmessi dai CAF ai sostituti d’imposta.

Marzo 2011
(acred426)
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4

E’ stata aggiornata la procedura per la stampa e l’invio della ‘Comunicazione per la ricezione telematica dei modelli 730-4’, sulla base delle novità previste nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 25/02/2011.

Precisiamo innanzitutto che, come indicato nel suddetto provvedimento, la comunicazione deve essere nuovamente inviata da (o per conto di) tutti i sostituti che sono interessati a ricevere il modello 730/4 per via telematica, dall’Agenzia delle Entrate, anche in assenza di variazioni rispetto alla comunicazione inviata nell’anno precedente.

Nel modello ministeriale della comunicazione, quest’anno è stata inclusa la delega all’intermediario, da parte del sostituto d’imposta, per la ricezione telematica del modello 730-4. Riteniamo, quindi, che tale delega debba essere nuovamente firmata da tutti i sostituti interessati (l’anno scorso la delega non era inclusa nel modello ministeriale).

Inoltre, quest’anno viene richiesto, come dato obbligatorio, il numero di protocollo relativo all’invio del modello 770/2010 (anno di competenza 2009). Il dato in questione è indicato sulle ricevute scaricate tramite il servizio Entratel: è quindi necessario recuperare tale informazione ed inserirla su un apposito servizio (Gestione Modello 770/2010), prima di poter inviare la comunicazione per la ricezione del modello 730-4.
Nelle istruzioni ministeriali è precisato che la mancata indicazione o l’incongruenza del numero di protocollo relativo all’invio del 770/2010, determinano lo scarto della comunicazione. E’ comunque possibile dichiarare che il modello 770/2010 non è stato presentato, limitatamente ai soggetti che effettivamente non hanno presentato la dichiarazione in quanto non erano sostituti d’imposta nell’anno 2009.

Abbiamo opportunamente modificato il servizio per la gestione del modello 770/2010, in modo che sia possibile inserire il numero di protocollo dell’invio, oppure dichiarare la mancata presentazione dello stesso modello.
Ricordiamo che i servizi relativi al 770/2010 sono disponibili su: Amministrazione del Personale – Menù Modello 770 – Gestione Modello 770/2010. Le informazioni richieste sulla comunicazione per la ricezione del 730, possono essere inserite sul primo servizio del 770/2010 (Frontespizio), nella nuova sezione Invio Dichiarazione.
In particolare, è possibile indicare il numero di protocollo relativo all’invio del modello 770/2010. Tale informazione è suddivisa in due campi: Protocollo invio telematico (17 cifre) e Progressivo dichiarazione (6 cifre). Il Protocollo risulta uguale per tutte le dichiarazioni inserite in uno stesso file telematico, mentre il Progressivo varia per ogni dichiarazione. Segnaliamo che le prime 6 cifre del Protocollo corrispondono alla data dell’invio, nella forma AAMMGG.
In alternativa all’indicazione del numero di protocollo, può essere barrata la casella Dichiarazione non presentata, nel caso in cui non sia stato presentato il modello 770/2010 in quanto il soggetto non era ancora sostituto d’imposta.
Precisiamo che la sezione Invio Dichiarazione, sul servizio Frontespizio, può essere compilata anche per i soggetti per i quali non è stato gestito il modello 770/2010 tramite questa procedura. Proprio per i casi in questione, sono stati modificati i controlli rispetto alla decorrenza anagrafica del sostituto: adesso è possibile operare, sul servizio Frontespizio, per tutti i soggetti con decorrenza anagrafica precedente al 31/03/2011 (quindi anche successiva al 2010). Comunque, per gestire interamente il modello 770, rimane necessaria la presenza dell’anagrafico nell’anno di competenza.

Per generare la comunicazione per la ricezione del 730, occorre utilizzare la seguente procedura: Amministrazione del Personale – Menù Modello 770 – Procedure di elaborazione e stampa – Comunicazione per ricezione Mod. 730-4.

Sulla procedura è richiesto l’Anno di Competenza relativo ai modelli 730 di prossima scadenza: indicare ‘2010’.
Sono disponibili le normali opzioni di selezione zona e ordinamento ditte.
Vengono automaticamente escluse le aziende che, alla data di scadenza per l’invio della comunicazione (31/03/2011), risultano contrassegnate come ‘Solo Gestione Inail’, sul servizio Ditta – Abilitazione Paghe.
Restano escluse anche le aziende per le quali il servizio Paghe risulta cessato entro il 31/03/2011 (campo Data Cessazione sul servizio Ditta – Abilitazione Paghe). Viene inoltre controllato che risulti attiva la gestione del modello 770, sempre rispetto alla data del 31/03/2011 (servizio Ditta – Definizione Azienda).

Tramite la comunicazione per la ricezione del 730, il sostituto dichiara a quale "indirizzo telematico" dovranno essere trasmessi, da parte dell’Agenzia delle Entrate, i modelli 730-4 a lui indirizzati. Tali modelli, una volta ricevuti, dovranno essere utilizzati per effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dall’assistenza fiscale.
Il sostituto può ricevere i modelli 730-4 in proprio, tramite i servizi Fisconline o Entratel, oppure delegare alla ricezione un intermediario abilitato al servizio Entratel: sulla procedura di stampa ed invio della comunicazione, abbiamo previsto tutte le modalità di ricezione del modello 730-4 sopra indicate.

Tramite il campo Tipo di Comunicazione viene definita la modalità di ricezione del 730-4 :

  1. invio del 730-4 all’intermediario delegato; viene compilato il quadro B della comunicazione, oltre ai quadri relativi all’impegno da parte dell’intermediario e alla delega da parte del sostituto; occorre tenere presente che l’intermediario corrisponde al soggetto che invia la comunicazione ("mittente"); si tratta della modalità utilizzata dagli intermediari per l’invio delle comunicazioni dei sostituti (ad eccezione della propria comunicazione);

  2. invio del 730-4 direttamente al sostituto d’imposta, tramite il servizio Fisconline; viene compilata la sezione I del quadro A; si tratta della modalità utilizzata dai sostituti che inviano autonomamente la comunicazione;

  3. invio del 730-4 direttamente al sostituto d’imposta, tramite il servizio Entratel; viene compilata la sezione II del quadro A; si tratta della modalità utilizzata dagli intermediari per l’invio della propria comunicazione.

Occorre indicare il Codice Fiscale del Mittente (soggetto che invia la comunicazione), selezionandolo dell’elenco degli intermediari utilizzati per l’invio del modello 770/2010. Ricordiamo che gli intermediari possono essere inseriti tramite il servizio Gestione Modello 770/2010: occorre aprire la finestra sul campo ‘Presentazione Telematica – Codice fiscale intermediario’ e selezionare il rigo ‘Inserimento nuovo intermediario’; l’anagrafico completo dell’intermediario deve essere presente sul servizio Ditta – Anagrafico, in corrispondenza del relativo codice fiscale.

Sulla procedura, è necessario indicare il Codice Sede Entratel, assegnato all’intermediario al momento dell’abilitazione al servizio Entratel (generalmente il codice sede corrisponde a ‘000’).
Inoltre, deve essere indicata la Data dell’Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione. Ricordiamo che il software ministeriale di controllo non accetta una data successiva al giorno corrente.

Come nell’anno precedente, sul modello è richiesta l’indicazione dell’indirizzo email e/o del numero di cellulare sia del sostituto d’imposta che dell’intermediario: per entrambi i soggetti, è obbligatoria la presenza di almeno uno dei due dati.
Ricordiamo che l’indirizzo email ed il numero di cellulare possono essere inseriti sul servizio Ditta – Anagrafico. I numeri di telefono vengono considerati validi, per le comunicazioni telematiche, soltanto se risulta barrata la casella ‘Valido per modelli fiscali’; è anche necessario che sia stata selezionata l’opzione ‘Cellulare’ nel campo Tipo.

Sulla procedura, tramite il campo Opzioni di Compilazione, è possibile compilare alcuni campi secondo criteri diversi da quelli standard. Precisiamo che queste opzioni possono essere usate soltanto in base ad una decisione dell’Utente; occorre anche tenere presente che l’uso di queste opzioni non garantisce il buon esito dell’invio della comunicazione.
Nel campo Opzioni di Compilazione è disponibile un’opzione che consente di indicare, direttamente sulla comunicazione, l’indirizzo email dell’intermediario nel campo relativo all’indirizzo email del sostituto, limitatamente ai sostituti per i quali non è presente in archivio né l’indirizzo email, né il numero di cellulare; resta inteso che occorre il consenso dei sostituti interessati, per poter utilizzare tale opzione.
Inoltre, è disponibile un’opzione che consente di barrare la casella per la mancata presentazione del 770/2010, senza doverla impostare sul servizio del 770, limitatamente ai soggetti per i quali non è presente in archivio il numero di protocollo. Facciamo presente che, secondo le specifiche per l’invio telematico della comunicazione, se la casella in questione viene barrata per i soggetti che hanno invece presentato il modello 770/2010, nella fase di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate si ottiene lo scarto della comunicazione: in tale ipotesi, quindi, la comunicazione verrebbe scartata in una fase successiva all’invio. Di conseguenza, la suddetta opzione va utilizzata soltanto nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali, analogamente alla casella disponibile sul servizio del 770 (per entrambe sconsigliamo un uso indiscriminato).

Tramite le opzioni disponibili nel campo Opzioni Firme su Modello, è possibile ottenere l’indicazione del nominativo del sostituto e/o dell’intermediario nello spazio previsto per le firme, sulla stampa del modello. Inoltre, tramite il campo Codice ditta su stampa è possibile richiedere l’indicazione del codice della ditta, nella parte alta del modello.

La procedura genera il file per l’invio telematico della comunicazione (‘Comunic730.telematico.txt’), la stampa del modello ministeriale (‘Comunic730.Modello’), comprensivo della delega all’intermediario da parte del sostituto, ed infine l’elenco dei soggetti interessati (‘Comunic730.Lista’). Per stampare il modello ministeriale, occorre selezionare il disegno ‘Comunicazione 730’. Ricordiamo che il modello deve riportare la firma del sostituto d’imposta.

Sulla lista dei soggetti interessati, viene segnalata l’assenza contemporanea dell’indirizzo email e del numero di cellulare relativi al sostituto d’imposta, in quanto sulla comunicazione è obbligatoria la presenza di almeno una delle due informazioni. In assenza delle suddette informazioni, viene comunque generato il file per l’invio della comunicazione.

Sulla lista viene segnalata anche l’assenza dell’indirizzo email e del numero di cellulare relativi all’intermediario: anche in questo caso, è richiesta la presenza di almeno una delle due informazioni. I dati relativi all’intermediario possono essere inseriti sul servizio Ditta – Anagrafico, richiamando il codice fiscale dell’intermediario.

Infine, sulla stessa lista viene segnalata l’assenza del numero di protocollo relativo all’invio del modello 770/2010, nel caso in cui, sulla comunicazione, non risulti barrata la casella per la mancata presentazione del 770 (eventualmente anche tramite l’opzione disponibile nel campo Opzioni di Compilazione).

Luglio 2010
(acred409)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E’ possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dalla liquidazione del modello 730.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate sulla retribuzione di competenza del mese di LUGLIO, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.16 del 27/03/10. Analogamente a quanto è avvenuto nell’anno 2009, non ha rilevanza che le retribuzioni utilizzate per il conguaglio vengano erogate nello stesso mese di Luglio (criterio di "competenza") oppure nel successivo mese di Agosto (criterio di "cassa").

Come anticipato nell’aggiornamento Acred407 del 25/06/10, abbiamo predisposto una procedura di importazione dei dati presenti sui modelli 730-4, utilizzabile sia per i files telematici scaricati dal sito dell’Agenzia delle Entrate, sia per gli eventuali files trasmessi direttamente dai CAF ai sostituti d’imposta.

Ricordiamo che, sul servizio ‘Altri Dati’ del dipendente, è possibile inserire le informazioni relative all’assistenza fiscale richieste sul modello 770: data di ricezione del modello 730/4 ed estremi del soggetto (CAF o professionista) che ha svolto l’assistenza. Precisiamo che le informazioni previste sul servizio ‘Altri Dati’ non sono obbligatorie ai fini del conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dal modello 730. I dati in questione, se inseriti, saranno semplicemente trasferiti sul modello 770 relativo all’anno di imposta 2010 (presentato nel 2011). In caso contrario, sarà comunque possibile inserire le stesse informazioni direttamente sui servizi del modello 770/2011.

In presenza di somme a debito o a credito relative alle addizionali regionali e comunali, consigliamo di verificare che il codice regione e/o il codice catastale del comune, risultanti dal modello 730/4, siano coerenti con l’indirizzo di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente. A tale proposito, ricordiamo che è necessario tenere conto delle eventuali storicizzazioni presenti in archivio; in particolare, occorre considerare la residenza valida alle seguenti decorrenze:

  • 31 Dicembre 2009 per il saldo dell’addizionale regionale 2009;
  • 1 Gennaio 2009 per il saldo dell’addizionale comunale 2009;
  • 1 Gennaio 2010 per l’acconto dell’addizionale comunale 2010.

Nel caso in cui la residenza presente sul servizio anagrafico risulti diversa da quella riportata sul modello 730/4, sarà necessario fare le opportune verifiche ed eventualmente rettificare l’anagrafico del dipendente (ricordiamo che la residenza presente in archivo, alle date sopra indicate, viene tuttora utilizzata per il versamento delle rate di addizionale comunale e regionale, derivanti dal conguaglio di fine anno 2009 e dal calcolo dell’acconto 2010).

Luglio 2010
(acred409)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730/4 devono essere riportate sulle Variazioni Mensili: è possibile inserirle manualmente, oppure importarle automaticamente tramite la procedura indicata al paragrafo Importazione file telematico 730/4.
In entrambi i casi, le voci da utilizzare per indicare le somme risultanti da 730/4 sono le seguenti:

  • Voce 930 – Irpef - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902 – Irpef - saldo a debito coniuge
  • Voce 931 – Irpef - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901 – Irpef - saldo a credito coniuge
  • Voce 932 – Irpef - primo acconto dichiarante
  • Voce 903 – Irpef - primo acconto coniuge
  • Voce 921 – Irpef - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904 – Irpef - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925 – Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926 – Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927 – Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928 – Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916 – Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917 – Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918 – Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919 – Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908 – Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909 – Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946 – Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905 – Acconto Tassazione Separata coniuge
  • Voce 906 – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 dichiarante
  • Voce 907 – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 coniuge

Le voci sopra elencate devono essere riportate sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di "cassa" o "competenza" adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Fanno eccezione le voci 921 e 904, relative al secondo acconto Irpef, che devono essere invece riportate sul mese di OTTOBRE (criterio di "cassa") oppure di NOVEMBRE (criterio di "competenza").

E’ necessario indicare le somme risultanti dal modello 730/4 esclusivamente sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo, inoltre, che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere riportate sulle presenze "correnti": non hanno alcun effetto se vengono indicate sulle presenze "differite".

Tutte le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, alle sezioni ‘730 – Saldi a Credito’ (4.3), ‘730 – Saldi a Debito’ (4.4), ‘730 – Acconti e varie’ (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730/4, va indicato nel campo Importo Totale della corrispondente voce. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate va indicato nel campo Quantità di ogni voce a debito – se non indicato, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione. Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato dall’Utente nel caso in cui, considerando il numero di rate risultante dal modello 730/4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (versamento ultima rata 16 dicembre).

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore ad E. 12,00 (sul modello 730/4 non dovrebbero essere presenti importi uguali o inferiori ad E. 12,00).
Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore al suddetto limite (per esempio a causa di una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d’imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell’elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori ad E. 12,00.

Per il versamento dell’addizionale regionale a debito, il codice regione riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 31 Dicembre dell’anno di competenza (2009). Per il coniuge viene utilizzata la stessa regione del dichiarante: se la regione di residenza del coniuge, presente sul modello 730/4, risulta diversa da quella del dichiarante, occorre riportare il codice regione del coniuge nel campo ‘Regione Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata operando sulla decorrenza anagrafica valida al 31/12/09.

Per il versamento dell’addizionale comunale a debito, il codice catastale riportato sul modello F24 corrisponde al comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 1 Gennaio dell’anno di competenza (2009 per il saldo, 2010 per l’acconto). Per il coniuge si fa riferimento allo stesso comune del dichiarante: se il comune di residenza del coniuge, presente sul modello 730/4, risulta diverso da quello del dichiarante, occorre riportare il codice catastale relativo al coniuge nel campo ‘Comune Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata operando sulla decorrenza anagrafica valida al 1/01/09 (saldo) o 1/01/10 (acconto).

In caso di assistenza fiscale svolta direttamente dal sostituto d’imposta, è possibile inserire il compenso spettante, al fine di recuperare tale somma sui tributi da versare. A tale scopo occorre utilizzare la seguente voce:

  • Voce 941 – Compenso per assistenza fiscale effettuata dal sostituto d’imposta

La voce in questione non figura in busta paga; di conseguenza, è possibile impostare su un unico dipendente il compenso spettante per l’intera azienda. Occorre tenere presente che l’eventuale compenso viene recuperato sul versamento delle ritenute con maggiore priorità rispetto ai rimborsi spettanti ai dipendenti.

Luglio 2010
(acred409)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci:

  • Voce 949 – Irpef - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940 – Irpef - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950 – Irpef - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951 – Irpef - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952 – Irpef - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955 – Irpef - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956 – Irpef - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957 – Irpef - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947 – Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948 – Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953 – Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954 – Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938 – Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939 – Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963 – Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964 – Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958 – Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959 – Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973 – Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965 – Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge
  • Voce 96E – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta dichiarante
  • Voce 96F – Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta coniuge

Relativamente alle trattenute delle somme a debito, viene controllata la "capienza" sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, sono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei corrispondenti interessi (tasso mensile 0,40%). Relativamente alle somme rateizzate, vengono determinati automaticamente gli importi delle rate e degli interessi (tasso mensile 0,33%).

Per quanto riguarda i rimborsi delle somme a credito, viene controllata la "capienza" rispetto alle ritenute relative alle retribuzioni corrisposte nel mese. In particolare, le somme rimborsate vengono compensate automaticamente sugli importi dovuti all’erario, corrispondenti ai tributi 1001 – 1002 – 1012 – 1004 (seguendo quest’ordine).
Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa ‘elab730.ELA’, con l’elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa ‘residuo730.ELA’.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, il controllo della capienza rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono le ritenute del mese, NON deve essere adoperata la procedura Rielaborazione Ditte (menù Amministratore Paghe). Nella stessa situazione, se un singolo cedolino viene elaborato tramite l’apposito servizio, le voci di rimborso riporteranno sempre il valore dell’intero credito spettante (tale risultato viene poi rettificato al momento dell’elaborazione della ditta).

Note sulla compensazione dei rimborsi : Dalla compensazione delle somme a credito sono escluse le ritenute relative alle addizionali regionale e comunale, comprese le trattenute rateizzate risultanti dal conguaglio di fine anno 2009. A nostro parere, tali somme non rientrano tra le ritenute relative ai compensi corrisposti nel mese (condizione prevista per la compensazione), in quanto si tratta di somme di competenza dell’anno precedente che, ai fini del 730, sono state considerate come già trattenute e versate. Dalla compensazione sono inoltre escluse le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo (associati in partecipazione ed autonomi occasionali). Oltre ad essere più "prudente", questa impostazione permette anche di compilare in automatico il quadro SX del modello 770.

Note sulle rateizzazioni : Nel caso in cui, sullo stesso dipendente, risultino presenti sia somme a debito da rateizzare che somme a credito da rimborsare, la procedura rateizza i soli importi "dovuti", corrispondenti alla differenza tra il totale a debito ed il totale a credito (come indicato nella circolare di liquidazione del modello 730).
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso l’elaborazione delle seguenti voci :

  • Voce 923 - Saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924 - Primo Acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920 - Saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922 - Saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 91A - Acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929 - Acconto Tassazione Separata - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92A - Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino. Precisiamo che la parte non rateizzata viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.

Luglio 2010
(acred409)
IMPORTAZIONE FILE TELEMATICO 730/4

E’ disponibile la procedura di importazione dei dati risultanti dai modelli 730/4.
La procedura permette di acquisire i dati tramite i files telematici:

  • predisposti dall’Agenzia delle Entrate, ad uso degli intermediari e dei sostituti abilitati;
  • inviati dai CAF direttamente ai sostituti d’imposta (nei casi previsti).

In entrambi i casi, occorre che i files utilizzati siano conformi ai tracciati ministeriali relativi al modello 730/2010.

La procedura che effettua importazione dei dati tramite i files telematici si trova sul menù ‘Amministratore dello Studio’ – menù ‘Importazione dati Modello 730/4’.
Innanzitutto, occorre trasferire il file da importare sul server dove risiede la procedura paghe: a tale scopo, utilizzare il servizio ‘Trasmissione file per importazione 730/4’.
Il file, una volta trasferito, deve risultare visibile nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘730-importazione.txt’.

Una volta trasferito il file, è possibile lanciare la procedura ‘Importazione dati mod. 730-4’.
La procedura chiede l’indicazione dell’anno in cui viene effettuato il conguaglio: indicare ‘2010’.
Occorre selezionare, tramite l’apposita finestra, il formato del file utilizzato (CAF o Agenzia Entrate).
Per ciascun file da importare, deve essere effettuato un primo lancio della procedura con l’opzione ‘Provvisorio’ (‘P’), verificando la correttezza dei dati riportati sulla stampa prodotta. Se i dati riportati in stampa risultano corretti, è possibile effettuare un secondo lancio con l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’), tramite il quale gli stessi dati vengono effettivamente inseriti negli archivi della procedura paghe.

Con il lancio definitivo, le somme risultanti dal modello 730/4 sono riportate sul servizio Presenze e Variazioni Mensili:

  • in corrispondenza del mese di Luglio, per quanto riguarda le somme sia a credito che a debito (saldi e acconti), ad eccezione del secondo acconto Irpef;
  • in corrispondenza del mese di Ottobre (criterio di "cassa") o di Novembre (criterio di "competenza"), relativamente al solo secondo acconto Irpef.

E’ possibile che, sulle Presenze dei mesi interessati, siano già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): in tale situazione, la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.

La procedura di importazione, sia nel lancio provvisorio che in quello definitivo, genera le stampe ‘730-dati-importati’ e ‘730.dati.non.importati’. Sulla prima stampa figurano tutte le somme trasferite sulle Variazioni Mensili, oltre ai codici regione e comune relativi alle addizionali ed agli estremi del soggetto (CAF o Professionista) che ha effettuato l’assistenza fiscale. Per quanto riguarda i codici regione e comune, vengono segnalati i casi in cui risultano diversi rispetto a quelli presenti nell’anagrafico del dipendente (vedi conguaglio assistenza fiscale). Sulla seconda stampa, vengono invece riportate le somme non trasferite sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo.
Segnaliamo che vengono anche generati i files ‘730-importazione-AGE.txt’ e/o ‘730-importazione-CAF.txt’ (visibili sulla gestione delle stampe), utilizzati dalla procedura per effettuare l’importazione dei dati.

La procedura trasferisce, sulle Variazioni Mensili, le somme da trattenere o da rimborsare, utilizzando le stesse voci disponibili per l’inserimento manuale (vedi inserimento delle somme a debito e a credito); per le somme a debito, inoltre, viene riportato anche l’eventuale numero di rate richiesto. Precisiamo che non viene effettuato alcun controllo o trattamento, nel merito dei dati: rimane quindi necessario, da parte dell’Utente, verificare che il numero delle rate richieste sia coerente con la data di versamento dell’ultima rata (vedi calcolo delle ritenute e dei rimborsi effettivi): quando tale vincolo non è rispettato, occorre modificare manualmente il numero delle rate, riportato nel campo Quantità delle singole voci.

Gli estremi del soggetto che ha effettuato l’assistenza fiscale (CAF o Professionista), riportati sulla stampa prodotta, devono essere inseriti manualmente sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, unitamente alla data di ricezione del modello 730/4. Ricordiamo che non è obbligatorio inserire tali dati prima di elaborare le buste paga interessate dal conguaglio.

Luglio 2010
(acred409)
GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (compresi i casi di rateizzazione), è necessario che vengano elaborate tutte le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, per i soggetti ai quali è stata attivata l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle Presenze’ (amministratori, lavoratori a chiamata, ecc.), occorrerà confermare le presenze dei mesi successivi a Luglio, nel caso in cui non sia stato ancora completato il conguaglio del 730.

A scopo di controllo, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, per ogni mese elaborato. Inoltre, è possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare in caso di cessazione del rapporto, oppure a tutti i soggetti interessati dopo l’elaborazione di dicembre.
Per produrre le stampe in questione, utilizzare la procedura Stampe Accessorie, selezionando ‘LISTA730’ dall’elenco dei programmi disponibili (1.3 – Stampe di Controllo); nella data iniziale e finale indicare il mese elaborato.
Viene generata la stampa ‘residuo730’, con l’elenco dei soggetti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa ‘residuo730.let’, relativamente ai soli soggetti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi soggetti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia presente sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l’inserimento sul mese di Luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l’importo risultante dal modello 730/4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): in tale ipotesi, la somma dell’importo risultante dal modello 730 e degli interessi (calcolati dall’Utente) deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.

Giugno 2010
(acred407)
CONGUAGLIO DA 730

Anche quest’anno, il conguaglio in busta paga delle somme a debito o a credito da 730 (assistenza fiscale) deve essere effettuato sulle retribuzioni di competenza del mese di Luglio, come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n.16 del 27/03/10. In tal senso, non assume rilevanza che le retribuzioni in questione vengano erogate nello stesso mese di Luglio (criterio di "competenza") oppure nel successivo mese di Agosto (criterio di "cassa").
Di conseguenza, le voci relative al conguaglio da 730 devono essere inserite in corrispondenza del mese di Luglio, indipendentemente dal criterio di "cassa" o "competenza" adottato per il versamento dei tributi fiscali.

Sul servizio Presenze e Variazioni Mensili sono già disponibili le voci relative al conguaglio da 730 (elenco voci punti 4.3 ‘Saldo a credito’ / 4.4 ‘Saldo a debito’ / 4.5 ‘Acconti e varie’) – con l’aggiornamento relativo al mese di Luglio invieremo la documentazione dettagliata delle voci in questione. Con lo stesso aggiornamento, inoltre, renderemo disponibile la procedura di importazione dei modelli 730-4, utilizzabile sia per i files telematici ricevuti dall’Agenzia delle Entrate, sia per quelli eventualmente trasmessi dai CAF ai sostituti d’imposta.

Marzo 2010
(acred398)
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4

E' possibile effettuare l'invio telematico della 'Comunicazione per la ricezione telematica dei modelli 730-4', secondo le modalità previste nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3/02/2010.
Precisiamo che la suddetta comunicazione interessa tutto il territorio nazionale (l'anno scorso, la stessa comunicazione riguardava soltanto i sostituti con domicilio fiscale in determinate province).

Tramite la comunicazione in oggetto, il sostituto d'imposta dichiara su quale "sede telematica" dovranno essere trasmessi, da parte dell'Agenzia delle Entrate, i modelli 730-4 a lui indirizzati. I modelli 730-4, una volta ricevuti, dovranno essere utilizzati per effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dall'assistenza fiscale.
Il sostituto può ricevere i modelli 730-4 in proprio, tramite i servizi Fisconline o Entratel, oppure delegare alla ricezione un intermediario abilitato al servizio Entratel. Quest'ultima modalità viene impostata automaticamente, nella comunicazione generata tramite la procedura Paghe. Nel caso in cui si intenda compilare la comunicazione secondo una modalità diversa da quella sopra indicata, è possibile utilizzare il software gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

La procedura per la generazione della comunicazione è disponibile su: Amministrazione del Personale - Menù Modello 770 - Procedure di elaborazione e stampa - Comunicazione per ricezione Mod. 730-4.

Sulla procedura deve essere indicato l'Anno di Competenza (2009), relativo ai modelli 730 di prossima scadenza.
Sono disponibili le normali opzioni di selezione zona e ordinamento ditte.

Vengono automaticamente escluse le aziende che, alla data di scadenza per l'invio della comunicazione (31/03/2010), risultano contrassegnate come 'Solo Gestione Inail', sul servizio Ditta - Abilitazione Paghe.
Vengono anche escluse, in automatico, le aziende per le quali il servizio Paghe risulta cessato entro il 31/03/2010 (campo Data Cessazione sul servizio Ditta - Abilitazione Paghe). Inoltre, viene controllato che risulti attiva la gestione del modello 770, sempre rispetto alla data del 31/03/2010 (servizio Ditta - Definizione Azienda).

Tramite l'opzione Selezione Dichiarazioni, è possibile escludere le aziende per le quali era già previsto l'invio della comunicazione al 31/03/2009: barrando la casella 'Escludi comunicazioni già inviate negli anni precedenti', vengono esclusi quei sostituti il cui domicilio fiscale ricade in una delle province abilitate alla ricezione nell'anno 2009. In tale situazione, restano comunque inclusi i sostituti per i quali è stato attivato il servizio Paghe a partire dal 1/01/2009 (campo Data Attivazione sul servizio Ditta - Abilitazione Paghe), anche se residenti nelle province in questione.
Precisiamo che la casella 'Escludi comunicazioni già inviate negli anni precedenti' NON deve essere barrata se, per qualsiasi motivo, non è stata inviata la comunicazione al 31/03/2009, oppure se, rispetto alla comunicazione già inviata, è cambiato l'intermediario delegato alla ricezione del modello 730-4.

Occorre indicare il Codice Fiscale dell'Intermediario, selezionandolo dell'elenco degli intermediari utilizzati per l'invio del modello 770/2009. Ricordiamo che gli intermediari possono essere inseriti tramite il servizio Gestione Modello 770/2009: occorre aprire la finestra sul campo 'Presentazione Telematica - Codice fiscale intermediario' e selezionare il rigo 'Inserimento nuovo intermediario'; l'anagrafico completo dell'intermediario deve essere stato inserito anche sul servizio Ditta - Anagrafico, in corrispondenza del relativo codice fiscale (non occorre attribuire un codice azienda).
Sulla procedura, è necessario indicare il Codice Sede Entratel, assegnato all'intermediario al momento dell'abilitazione al servizio Entratel (generalmente il codice sede corrisponde a '000'). A tale proposito, precisiamo che il codice sede operativa del sostituto d'imposta viene sempre impostato automaticamente a '000'.
Inoltre, deve essere indicata la Data dell'Impegno alla trasmissione telematica della comunicazione. E' necessario tenere presente che il software ministeriale di controllo non accetta una data successiva al giorno corrente.

Tramite le opzioni previste nel campo Opzioni Firme su Modello, è possibile ottenere l'indicazione del nominativo del sostituto e/o dell'intermediario nello spazio previsto per le firme, sulla stampa del modello. Sempre in merito alla stampa del modello, è possibile richiedere l'indicazione del codice della ditta, tramite l'apposito campo.

La procedura genera il file per l'invio telematico della comunicazione ('Comunic730.telematico.txt'), la stampa del modello ministeriale ('Comunic730.Modello'), la delega all'intermediario da parte del sostituto ('Comunic730.Delega') e l'elenco dei soggetti interessati ('Comunic730.Lista'). Per stampare il modello ministeriale, occorre selezionare il disegno 'Comunicazione 730'. Ricordiamo che sia il modello che la delega devono essere firmati dal sostituto d'imposta.

Sulla lista dei soggetti interessati, viene segnalata l'assenza contemporanea dell'indirizzo email e del numero di cellulare relativi al sostituto d'imposta, in quanto sulla comunicazione è obbligatoria la presenza di almeno una delle due informazioni. In assenza delle suddette informazioni, viene comunque generato il file per l'invio della comunicazione.

Ricordiamo che l'indirizzo di email e/o il numero di cellulare possono essere inseriti sul servizio Ditta - Anagrafico.
In particolare, i numeri di telefono vengono considerati validi, per le comunicazioni telematiche, soltanto se risulta barrata la casella 'Valido per modelli fiscali'.

Sulla lista viene segnalata anche l'assenza dell'indirizzo email e del numero di cellulare relativi all'intermediario: anche in questo caso, è richiesta la presenza di almeno una delle due informazioni. I dati relativi all'intermediario possono essere inseriti sul servizio Ditta - Anagrafico, richiamando il codice fiscale dell'intermediario.

Dicembre 2009
(acred388)
RIDUZIONE ACCONTO IRPEF - COMUNICAZIONE

Con la risoluzione n.284 del 15/12/09, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice tributo '4035', da utilizzare per la compensazione dell'eventuale credito derivante dalla riduzione dell'acconto Irpef.
Tale tributo, utilizzabile dai soggetti che presentano la dichiarazione dei redditi, non appare invece compatibile con la modalità di gestione stabilita nel decreto legge n.168 del 23/11/09 in relazione al sostituto d'imposta. Relativamente al sostituto d'imposta, il decreto legge stabilisce che l'eventuale credito derivante dalla restituzione dell'acconto da 730 deve essere compensato secondo le stesse modalità previste le eccedenze di versamento: nella risoluzione 284/E non si fa alcun riferimento né al sostituto d'imposta, né a tale modalità di compensazione.
Riteniamo quindi opportuno lasciare inalterata la gestione predisposta con l'aggiornamento relativo al mese di novembre 2009 (Acred386), che prevede l'indicazione del credito sul codice tributo '6781', alla scadenza del 16/01/10.
Ricordiamo inoltre che, se si intende adottare una diversa interpretazione, è possibile intervenire manualmente sull'Archivio Tributi (vedere in proposito l'aggiornamento Acred386).

Novembre 2009
(acred386)
RIDUZIONE ACCONTO IRPEF DA 730

E' stata predisposta la gestione automatica della riduzione dell'acconto Irpef da 730, secondo quanto previsto dal decreto legge 23/11/2009 n. 168, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/11/2009 n. 274. La gestione automatica comprende anche l'eventuale restituzione, da parte del sostituto d'imposta, della somma corrispondente alla riduzione spettante, nel caso in cui il secondo acconto sia già stato trattenuto con la busta paga del mese di ottobre.
Occorre precisare che, alla data del presente aggiornamento, non è stata ancora emanata alcuna disposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sulle modalità di applicazione del decreto: sussistono diversi dubbi, in particolare, per quanto riguarda la gestione da parte del sostituto d'imposta. Di conseguenza, è possibile che alcune delle attuali impostazioni debbano essere modificate, nel caso risultassero discordanti rispetto ad eventuali disposizioni o precisazioni emanate successivamente dall'Agenzia delle Entrate.

Con il presente aggiornamento, la riduzione dell'acconto viene gestita automaticamente sulla busta paga di novembre, senza alcun intervento da parte dell'Utente. Ricordiamo che la riduzione corrisponde a 20 punti percentuali e viene calcolata in relazione all'intero acconto Irpef (prima e seconda rata); l'acconto corrisponde complessivamente a 99 punti percentuali: la riduzione si ottiene quindi dividendo l'intero acconto per 99 e moltiplicando il risultato per 20.
Affinché il procedimento possa avvenire in automatico, è necessario che il valore del secondo acconto Irpef sia stato inserito sulle Variazioni Mensili di ottobre (criterio di "cassa") o di novembre (criterio di "competenza") esattamente come risulta dal modello 730/4: da parte dell'Utente, non deve essere stata effettuata alcuna riduzione dell'importo dell'acconto.
Ricordiamo che il secondo acconto Irpef da 730 viene indicato sulle voci 921 (dichiarante) o 904 (coniuge), secondo la modalità descritta nell'aggiornamento di luglio 2009 - Acred378.

L'importo della riduzione spettante viene quindi decurtato (se possibile) dal secondo acconto Irpef: a tale fine, occorre che il secondo acconto NON sia stato già interamente trattenuto con la busta paga relativa al mese di ottobre.
Nei casi di seguito elencati, la riduzione può operare direttamente sul valore del secondo acconto da trattenere:

  • aziende che adottano il criterio di "competenza", in quanto il secondo acconto inizia ad essere trattenuto sulla busta paga relativa al mese di novembre;
  • aziende che adottano il criterio di "cassa", nel caso in cui la trattenuta del secondo acconto non si sia esaurita con la busta paga relativa al mese di ottobre, per mancata capienza sul netto.

In entrambi i casi, la riduzione spettante viene decurtata, in automatico, dalla ritenuta del secondo acconto operata sulla busta di novembre (ovviamente fino a capienza della somma da trattenere).
Quando la riduzione viene gestita nella modalità sopra descritta, non figura alcuna particolare indicazione sulla busta paga: la trattenuta del secondo acconto è riportata già al netto della riduzione spettante. Nella comunicazione delle somme a debito residue, da trasmettere al dipendente a fine anno o in caso di cessazione del rapporto (programma 'LISTA730' sulla procedura Stampe Accessorie), viene invece indicato se è stata applicata o meno la riduzione dell'acconto (tale indicazione non figura in assenza dell'acconto e sui rapporti cessati prima del mese di novembre). Resta inteso che, tramite il modello CUD, verrà comunicato a tutti i soggetti interessati l'importo della riduzione operata o non operata, secondo quanto previsto dalle disposizioni; a tale scopo, se necessario, potrà essere utilizzato lo spazio riservato alle annotazioni.

Nel caso in cui NON sia possibile decurtare la riduzione dalla ritenuta del secondo acconto, con la busta paga di novembre viene automaticamente restituito al dipendente l'importo della stessa riduzione o, eventualmente, la sola parte che non ha trovato capienza sull'acconto ancora da trattenere.
In questo caso, sulla busta paga viene indicato l'importo della restituzione effettuata. Lo stesso importo, viene riportato anche sulla nota contabile, in corrispondenza del movimento utilizzato per i rimborsi da 730. Sulla prima pagina della nota contabile, il valore della restituzione viene invece indicato in una casella diversa rispetto al credito generato dai rimborsi da 730, in quanto non viene adottato lo stesso criterio di compensazione. A questo proposito precisiamo che, alla del presente aggiornamento, l'unica indicazione sul criterio di compensazione della somma restituita dal sostituto d'imposta, è riportata al comma 4, art. 1, del decreto legge n. 168/2009, nel quale si fa riferimento al DPR 445/1997. Quest'ultimo decreto è relativo alla modalità di compensazione delle eccedenze di versamento, da parte del sostituto d'imposta: in particolare, viene stabilito che tali eccedenze possono scomputate dai "versamenti successivi" (punto 1.1 del DPR 445/1997).
Occorre anche sottolineare che il riferimento al solo DPR 445/1997 non comporta la limitazione delle somme restituite rispetto alla capienza delle ritenute operate, come avviene invece per il rimborso dei crediti da 730. Di conseguenza, dovendo trattare la somma restituita come una ritenuta operata e versata in eccesso, non viene effettuato alcun controllo automatico rispetto alla capienza delle ritenute del mese. Precisiamo che, se si intende adottare una diversa interpretazione, è possibile intervenire sull'importo da restituire, secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi.
Per quanto riguarda la compensazione su F24, in assenza di indicazioni più precise da parte dell'Agenzia delle Entrate, abbiamo ritenuto opportuno impostare la compensazione automatica delle somme restituite a partire dalla scadenza del 16/01/2010, secondo la stessa modalità che verrebbe adottata per un'eccedenza di versamento. La somma restituita viene riportata sul modello F24 (Archivio Tributi) come importo a credito da compensare, in corrispondenza del codice tributo '6781', indicando anno di competenza '2009 ' e data scadenza '16/01/2010'. Ricordiamo che il tributo '6781' può essere utilizzato dal sostituto d'imposta, a partire dal 1/01/2010, per recuperare i crediti di competenza dell'anno 2009, compresi quelli relativi alle eccedenze di versamento. Anche per quanto riguarda la modalità di compensazione, precisiamo che, se si vuole adottare una diversa interpretazione, è possibile modificare in qualsiasi modo le somme riportate sul modello F24, intervenendo sui servizi dell'Archivio Tributi (procedura 'PG' - data di competenza 30/11/2009).

Sulla busta paga di novembre, la riduzione dell'acconto Irpef da 730 viene gestita tramite l'elaborazione automatica delle voci 77E (riduzione acconto Dichiarante) e 77F (riduzione acconto Coniuge): su entrambe le voci, la somma decurtata dalla ritenuta del secondo acconto viene riportata nel campo Importo Unitario (visibile sulla finestra di dettaglio del cedolino), mentre la somma restituita da parte del sostituto viene riportata nel campo Importo Totale.
Precisiamo che l'elaborazione automatica delle voci 77E / 77F avviene soltanto se risulta presente il secondo acconto Irpef. In presenza del solo primo acconto non viene calcolata automaticamente la riduzione, in quanto ad oggi non è chiaro se spetta anche in tale situazione. Se si ritiene che la riduzione sia dovuta anche in presenza del solo primo acconto, occorre impostare manualmente le voci 77E / 77F, secondo la modalità di seguito descritta.

Nel caso in cui si abbia necessità, per qualsiasi motivo, di modificare il risultato ottenuto tramite la gestione automatica, occorre impostare manualmente le voci 77E / 77F, riportandole sulle Variazioni Mensili di novembre. Sulle voci 77E / 77F, è possibile impostare il valore che si vuole decurtare dal secondo acconto, indicandolo nel campo Importo Unitario, oppure impostare il valore che si vuole restituire al dipendente, indicandolo nel campo Importo Totale.
Se necessario, inoltre, è possibile bloccare l'elaborazione automatica delle voci 77E / 77F, semplicemente indicandole sul servizio Voci Fisse e selezionando Blocco Voce 'Tutti i mesi'.

ATTENZIONE: Le aziende che, prima del presente aggiornamento, hanno già elaborato le buste paga di novembre e sono interessate dall'acconto Irpef, possono effettuare la restituzione della riduzione spettante tramite la busta paga del mese di dicembre. A tale scopo, prima di elaborare il mese di dicembre, devono essere inserite le voci 77E / 77F sui servizi Voci Fisse o Variazioni Mensili, indicando il valore convenzionale '1' nel campo Quantità: in tal modo, le due voci operano automaticamente sul mese di dicembre, secondo la stessa modalità prevista per il mese di novembre.

Ottobre 2009
(acred385)
ASSISTENZA FISCALE - IMPORTAZIONE FILE 730/4

E' possibile effettuare l'importazione del 2' acconto Irpef da 730, partendo dal file telematico inviato, dall'Agenzia delle Entrate, agli intermediari abilitati che ne hanno fatto richiesta (vedere aggiornamenti di luglio 2009 'Acred378' e marzo 2009 'Acred363'). Ricordiamo che tale gestione, nell'anno 2009, interessa esclusivamente le province indicate nel provvedimento del 23/01/09, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Precisiamo che l'importazione del 2' acconto può essere effettuata esclusivamente dagli Utenti che hanno ricevuto il file telematico dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, anche in presenza di tale file, non occorre effettuare l'importazione se il 2' acconto è già stato inserito manualmente sulle Variazioni Mensili di ottobre o novembre 2009.

Per importare il 2' acconto Irpef occorre seguire lo stesso procedimento adottato nel mese di luglio 2009, come descritto nell'aggiornamento 'Acred378'. In particolare, ricordiamo che è necessario effettuare le seguenti operazioni:

  1. trasferire sulla procedura Paghe il file relativo al 730-4, ricevuto dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando il servizio 'Trasmissione file per importazione 730-4' (vedere documentazione aggiornamento 'Acred378');
  2. lanciare la procedura 'Importazione dati mod. 730-4 / 2009' per importare il 2' acconto Irpef; a tale scopo, sulla procedura occorre indicare il mese '10', per effettuare l'importazione sulle ditte che adottano il criterio di "cassa", oppure il mese '11', per effettuare l'importazione sulle aziende che adottano il criterio di "competenza".

ATTENZIONE: In prima istanza, è necessario lanciare la procedura di importazione nella modalità "provvisorio" ('P'), verificando la correttezza delle stampe prodotte; soltanto dopo tale verifica, è opportuno lanciare nuovamente la stessa procedura nella modalità "definitivo" ('D'), in modo che i dati vengano effettivamente inseriti in archivio.

Luglio 2009
(acred380)
RATEIZZAZIONE IMPOSTE DA 730 IN PRESENZA DI RIMBORSI

Come indicato nell'aggiornamento Acred378 del 17/07/09 (punto 3.2), la rateizzazione delle imposte da 730 deve essere effettuata considerando le somme a debito (con l'esclusione del secondo acconto Irpef) al netto delle eventuali somme a credito relative allo stesso soggetto; la parte non rateizzata deve essere versata unitamente alla prima rata. Nel caso in cui le somme a credito siano superiori alle somme a debito, non deve essere effettuata la rateizzazione.

Prima del presente aggiornamento, la modalità di rateizzazione sopra descritta veniva effettivamente applicata soltanto alle aziende che adottano il criterio di "competenza" per il versamento dei tributi fiscali: sulle aziende che seguono il criterio di "cassa", le somme a debito da 730 venivano (erroneamente) sempre rateizzate per intero.
Con il presente aggiornamento, anche per le aziende che adottano il criterio di "cassa" viene effettuata correttamente la rateizzazione delle somme a debito in presenza di somme a credito, secondo la modalità sopra descritta.

Occorre tenere presente che il caso interessato dalla rettifica è piuttosto raro (singole dichiarazioni 730 che presentano sia somme a credito che somme a debito rateizzate) e riguarda esclusivamente le aziende che seguono il criterio di "cassa".
Nel caso in cui le buste paga interessate siano già state elaborate in modo definitivo, la rateizzazione procederà in modo coerente sui mesi successivi. La situazione in oggetto, inoltre, non comporta l'emissione di una segnalazione di errore, da parte del programma di controllo del modello 770.

Luglio 2009
(acred378)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E' possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dalla liquidazione del modello 730.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate sulla retribuzione di competenza del mese di LUGLIO, come indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.21 del 4/05/09.
A differenza degli anni precedenti, quindi, non ha rilevanza che le retribuzioni in questione vengano erogate nello stesso mese di Luglio (criterio di "competenza") oppure nel successivo mese di Agosto (criterio di "cassa").

Ricordiamo che, sul servizio 'Altri Dati' del dipendente, è possibile inserire le informazioni relative all'assistenza fiscale, richieste sul modello 770: la data di ricezione del modello 730/4 e gli estremi del soggetto (CAF o professionista) che ha svolto l'assistenza. Precisiamo che le informazioni previste sul servizio 'Altri Dati' non sono obbligatorie ai fini del conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dal modello 730. I dati in questione, se inseriti, saranno semplicemente trasferiti sul modello 770 relativo all'anno di imposta 2009 (presentato nel 2010). In caso contrario, sarà comunque possibile inserire le stesse informazioni direttamente sui servizi del modello 770/2010.

In presenza di somme a debito o a credito relative alle addizionali regionali e comunali, consigliamo di verificare che il codice regione e/o il codice catastale del comune, risultanti dal modello 730/4, siano coerenti con l'indirizzo di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente. A tale proposito, ricordiamo che è necessario tenere conto delle eventuali storicizzazioni presenti in archivio; in particolare, occorre considerare la residenza valida alle seguenti decorrenze:

  • 31 Dicembre 2008 per il saldo dell'addizionale regionale 2008;
  • 1 Gennaio 2008 per il saldo dell'addizionale comunale 2008;
  • 1 Gennaio 2009 per l'acconto dell'addizionale comunale 2009.

Nel caso in cui la residenza presente sul servizio anagrafico risulti diversa da quella riportata sul modello 730/4, sarà necessario fare le opportune verifiche ed eventualmente rettificare l'anagrafico del dipendente (ricordiamo che la residenza presente in archivio, alle date sopra indicate, viene tuttora utilizzata per il versamento delle rate di addizionale comunale e regionale, derivanti dal conguaglio di fine anno 2008 e dal calcolo dell'acconto 2009).

Luglio 2009
(acred378)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730/4 devono essere inserite sulle Variazioni Mensili, utilizzando le seguenti voci:

  • Voce 930 - Irpef - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902 - Irpef - saldo a debito coniuge
  • Voce 931 - Irpef - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901 - Irpef - saldo a credito coniuge
  • Voce 932 - Irpef - primo acconto dichiarante
  • Voce 903 - Irpef - primo acconto coniuge
  • Voce 921 - Irpef - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904 - Irpef - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925 - Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926 - Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927 - Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928 - Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916 - Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917 - Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918 - Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919 - Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908 - Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909 - Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946 - Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905 - Acconto Tassazione Separata coniuge
  • Voce 906 - Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 dichiarante
  • Voce 907 - Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 coniuge

Le voci sopra elencate devono essere inserite sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di "cassa" o "competenza" adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Fanno eccezione, al suddetto criterio, le voci 921 e 904, relative al secondo acconto Irpef, che devono essere inserite sul mese di OTTOBRE (criterio di "cassa") oppure di NOVEMBRE (criterio di "competenza").
E' necessario inserire le somme risultanti dal modello 730/4 esclusivamente sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo, inoltre, che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere inserite sempre sulle presenze "correnti", in corrispondenza dei mesi sopra indicati: non hanno alcun effetto se vengono riportate sulle presenze "differite".

Tutte le voci sopra indicate sono riportate nell'elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, alle sezioni '730 - Saldi a Credito' (4.3), '730 - Saldi a Debito' (4.4), '730 - Acconti e varie' (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730/4, va indicato nel campo Importo Totale della corrispondente voce. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate va indicato nel campo Quantità di ogni singola voce a debito (se non indicato, la trattenuta viene effettuata in un'unica soluzione). Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato dall'Utente nel caso in cui, inserendo il numero di rate riportato sul modello 730/4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (scadenza versamento ultima rata 16 dicembre).

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore a E. 12,00 (le somme a debito o a credito di importo non superiore a E. 12,00 non dovrebbero essere presenti sul modello 730/4).
Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore al suddetto limite (per esempio a causa di una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d'imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell'elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori a E. 12,00.

Per il versamento dell'addizionale regionale a debito, il codice regione riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 31 Dicembre dell'anno di competenza (2008). Per il coniuge viene utilizzata la stessa regione del dichiarante: se la regione di residenza del coniuge, presente sul modello 730/4, risulta diversa da quella del dichiarante, occorre riportare il codice regione del coniuge nel campo 'Regione Coniuge', sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata sulla decorrenza anagrafica valida al 31/12/08.

Per il versamento dell'addizionale comunale a debito, il codice catastale riportato sul modello F24 si riferisce al comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 1 Gennaio dell'anno di competenza (2008 per il saldo, 2009 per l'acconto). Per il coniuge si fa riferimento allo stesso comune del dichiarante: se il comune di residenza del coniuge, presente sul modello 730/4, risulta diverso da quello del dichiarante, occorre riportare il codice catastale relativo al coniuge nel campo 'Comune Coniuge', sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata sulla decorrenza anagrafica valida al 1/01/08 (saldo) o al 1/01/09 (acconto).

In caso di assistenza fiscale svolta direttamente dal sostituto d'imposta, è possibile inserire il compenso spettante, al fine di recuperare tale somma sui tributi da versare. A tale scopo occorre utilizzare la seguente voce:

  • Voce 941 - Compenso per assistenza fiscale effettuata dal sostituto d'imposta

La voce in questione non figura in busta paga; di conseguenza, è possibile impostare su un unico dipendente il compenso spettante per l'intera azienda. Occorre tenere presente che l'eventuale compenso viene recuperato sul versamento delle ritenute con maggiore priorità rispetto ai rimborsi spettanti ai dipendenti.

Luglio 2009
(acred378)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci :

  • Voce 949 - Irpef - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940 - Irpef - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950 - Irpef - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951 - Irpef - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952 - Irpef - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955 - Irpef - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956 - Irpef - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957 - Irpef - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947 - Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948 - Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953 - Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954 - Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938 - Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939 - Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963 - Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964 - Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958 - Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959 - Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973 - Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965 - Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge
  • Voce 96E - Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta dichiarante
  • Voce 96F - Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 trattenuta coniuge

Relativamente alle trattenute delle somme a debito, viene controllata la "capienza" sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, vengono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei relativi interessi (tasso mensile 0,40%). In caso di rateizzazione, nei mesi successivi vengono determinate automaticamente le rate rimanenti e gli interessi da trattenere (tasso mensile 0,50%).

ATTENZIONE: Ricordiamo che non è stato ancora predisposto, dall'Agenzia delle Entrate, il codice tributo da utilizzare per il versamento dell'imposta sostitutiva D.L. 93/08 derivante dal modello 730. Come indicato nell'aggiornamento Acred374 del 26/06/09, la somma in questione viene trasferita sull'Archivio Tributi, in via temporanea, con il codice '1053'. Ovviamente, sarà necessario indicare il codice tributo corretto, prima di procedere al versamento: da parte nostra, renderemo possibile effettuare la correzione senza bisogno di rielaborare le buste paga. Tuttavia, per le aziende che versano i tributi con il criterio di "competenza" e sono interessate dal versamento dell'imposta sostitutiva da 730, non sarà possibile chiudere la scadenza del 16/08/09, prima che sia stato predisposto il codice tributo in questione.

Per quanto riguarda i rimborsi delle somme a credito, viene controllata la "capienza" rispetto alle ritenute relative alle retribuzioni corrisposte nel mese. In particolare, le somme rimborsate vengono compensate sugli importi dovuti all'erario, corrispondenti ai tributi 1001 - 1002 - 1012 - 1004 (seguendo questo preciso ordine).
Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa 'elab730.ELA', con l'elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa 'residuo730.ELA'.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, il controllo della capienza rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono le ritenute del mese, NON deve essere adoperata la procedura Rielaborazione Ditte (menù Amministratore Paghe). Inoltre, se un singolo cedolino viene elaborato tramite l'apposito servizio, le voci di rimborso riporteranno sempre il valore dell'intero credito spettante (tale risultato viene poi rettificato al momento dell'elaborazione della ditta).

Note sulla compensazione dei rimborsi : Dalla compensazione delle somme a credito sono escluse le ritenute relative alle addizionali regionale e comunale, comprese le trattenute rateizzate risultanti dal conguaglio di fine anno 2008. A nostro parere, tali somme non rientrano tra le ritenute relative ai compensi corrisposti nel mese corrente (requisito richiesto per la compensazione), in quanto si tratta di somme di competenza dell'anno precedente che, ai fini del 730, sono state considerate come già trattenute e versate. Dalla compensazione sono inoltre escluse le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo (associati in partecipazione ed autonomi occasionali). Oltre ad essere più "prudente", questa impostazione permette anche di compilare in automatico il quadro SX del modello 770.

Note sulle rateizzazioni : Nel caso in cui, sullo stesso dipendente, risultino presenti sia somme a debito da rateizzare che somme a credito da rimborsare, la procedura rateizza i soli importi "dovuti", corrispondenti alla differenza tra il totale a debito ed il totale a credito (come espressamente indicato nella circolare di liquidazione del modello 730).
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso l'elaborazione delle seguenti voci :

  • Voce 923 - Saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924 - Primo Acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920 - Saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922 - Saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 91A - Acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929 - Acconto Tassazione Separata - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 92A - Imposta Sostitutiva D.L. 93/08 - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino. Precisiamo che la parte non rateizzata viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.

Luglio 2009
(acred378)
IMPORTAZIONE FILE TELEMATICO 730/4

Come anticipato nell'aggiornamento Acred374 del 26/06/09, abbiamo predisposto una procedura di importazione dei dati presenti sul modello 730/4, utilizzando i tracciati previsti dall'Agenzia delle Entrate.
La procedura permette di acquisire i dati sia tramite i files inviati dai CAF ai sostituti d'imposta (se disponibili), sia tramite i files trasmessi dall'Agenzia delle Entrate agli intermediari abilitati (limitatamente alle provincie indicate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia pubblicato il 23/01/09). In entrambi i casi, la procedura richiede che i files utilizzati siano conformi ai tracciati ministeriali relativi al modello 730/2009.

La procedura che effettua importazione dei dati relativi al 730/4 è disponibile sul menù 'Amministratore dello Studio' - menù 'Importazione dati Modello 730/4'.
Occorre trasferire il file da importare tramite il servizio 'Trasmissione file per importazione 730/4'. Il file, una volta trasferito, risulta visibile nell'elenco delle stampe prodotte, relative allo stesso Utente che deve effettuare l'importazione, con il nome '730-importazione.txt'.
Una volta trasferito il file, occorre lanciare la procedura 'Importazione dati mod. 730-4 / 2009'.
La procedura chiede l'indicazione del periodo di paga in cui viene effettuato il conguaglio: per l'importazione disponibile con il presente aggiornamento, è obbligatorio indicare Anno '2009' e Mese '07'.
Occorre selezionare, tramite l'apposita finestra, il formato del file utilizzato (CAF o Agenzia Entrate).
Per ciascun file da importare, deve essere effettuato un primo lancio della procedura con l'opzione 'Provvisorio' ('P'), in modo da verificare la correttezza dei dati riportati sulla stampa prodotta. Se i dati riportati sulla stampa risultano corretti, può essere effettuato un secondo lancio con l'opzione 'Definitivo' ('D'), tramite il quale gli stessi dati vengono effettivamente inseriti in archivio. Con il lancio definitivo, le somme presenti sul modello 730/4 vengono riportate sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, in corrispondenza del periodo di paga indicato (Luglio 2009). Precisiamo che, sulle Presenze dello stesso mese, possono essere già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.
La procedura di importazione, sia nel lancio provvisorio che in quello definitivo, genera le stampe '730-dati-importati' e '730.dati.non.importati'. Sulla prima stampa figurano tutte le somme trasferite sulle Variazioni Mensili, i codici regione e comune relativi alle addizionali e gli estremi del soggetto (CAF o Professionista) che ha effettuato l'assistenza fiscale. Sulla seconda stampa vengono riportate le somme non trasferite sulle Variazioni Mensili: gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo e, per tutti i soggetti interessati, il secondo acconto Irpef (vedi paragrafo successivo).
Segnaliamo che vengono prodotti anche i files '730-importazione-AGE.txt' e/o '730-importazione-CAF.txt', utilizzati dalla procedura per effettuare l'importazione dei dati.

La procedura importa le somme da trattenere o da rimborsare e, per le somme a debito, l'eventuale numero di rate richiesto: i dati in questione sono riportati sulle Variazioni Mensili di Luglio, tramite le stesse voci disponibili per l'inserimento manuale (punto 3.1 del presente aggiornamento). Precisiamo che non viene effettuato alcun trattamento o controllo nel merito dei dati: da parte dell'Utente, rimane quindi necessario verificare che il numero di rate richiesto sia coerente con la scadenza del versamento relativo all'ultima rata (vedere punto 3.2): quando tale vincolo non è rispettato, occorre modificare manualmente il numero delle rate, riportato nel campo Quantità delle singole voci.
Consigliamo, inoltre, di verificare la coerenza dei codici regione e comune indicati sul modello 730/4, riportati sulla stampa prodotta, rispetto a quelli presenti sul servizio anagrafico del dipendente (vedere punto 3).
Per il momento, la procedura di importazione esclude il secondo acconto Irpef, riportandolo nell'elenco delle somme non trasferite sulle Variazioni Mensili. Con i prossimi aggiornamenti, renderemo possibile importare automaticamente anche il secondo acconto: tale somma verrà trasferita sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre, secondo il criterio indicato al precedente punto 3.1 (in alternativa, rimane comunque possibile inserire manualmente il secondo acconto).

Gli estremi del soggetto (CAF o Professionista) che ha effettuato l'assistenza fiscale, riportati sulla stampa prodotta, devono essere inseriti manualmente sul servizio 'Dipendente - Altri Dati', unitamente alla data di ricezione del modello 730/4 (quest'ultima informazione non è disponibile sul file utilizzato). Ricordiamo che i dati in questione possono essere inseriti, sul servizio del dipendente, anche successivamente all'elaborazione delle buste paga interessate.

Luglio 2009
(acred378)
GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (compresi i casi di rateizzazione), è necessario che vengano elaborate tutte le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, per i soggetti ai quali è stata attivata l'opzione 'Elaborazione cedolino - Abilitata tramite conferma delle Presenze' (amministratori, lavoratori a chiamata, ecc.), occorrerà confermare le presenze dei mesi successivi a Luglio, nel caso in cui non sia stato ancora completato il conguaglio del 730.

A scopo di controllo, è possibile produrre l'elenco dei dipendenti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, per ogni mese elaborato. Inoltre, è possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare ai dipendenti cessati nel mese, oppure a tutti i dipendenti interessati dopo l'elaborazione di dicembre.
Per produrre le stampe in questione, utilizzare la procedura Stampe Accessorie, selezionando 'LISTA730' dall'elenco dei programmi disponibili (1.3 - Stampe di Controllo); nella data iniziale e finale indicare il mese elaborato.
Viene generata la stampa 'residuo730', con l'elenco dei dipendenti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa 'residuo730.let', relativamente ai soli dipendenti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi dipendenti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia stato inserito sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l'inserimento sul mese di Luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l'importo risultante dal modello 730/4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): la somma dell'importo risultante dal modello 730 e degli interessi (calcolati dall'Utente) deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.

Giugno 2009
(acred374)
CONGUAGLIO DA 730

A differenza degli anni precedenti, il conguaglio in busta paga delle somme a debito o a credito da 730 (assistenza fiscale) deve essere effettuato sulle retribuzioni di competenza del mese di Luglio, come indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.21 del 4/05/09. In tal senso, non assume rilevanza che le retribuzioni in questione vengano erogate nello stesso mese di Luglio (criterio di "competenza") oppure nel successivo mese di Agosto (criterio di "cassa").
Di conseguenza, le voci relative al conguaglio da 730 devono essere inserite in corrispondenza del mese di Luglio, indipendentemente dal criterio di "cassa" o "competenza" adottato per il versamento dei tributi fiscali.

Sul servizio Presenze e Variazioni Mensili sono già disponibili le voci relative al conguaglio da 730 (elenco voci punti 4.3 'Saldo a credito' / 4.4 'Saldo a debito' / 4.5 'Acconti e varie'). Segnaliamo, in particolare, che sono state predisposte le nuove voci 906 e 907, relative all'imposta sostitutiva sul lavoro straordinario (detassazione D.L. 93/08); per tale imposta, tuttavia, non è stato ancora determinato il codice tributo da utilizzare per il versamento: in via temporanea, la somma a debito da 730 viene trasferita sull'Archivio Tributi con il codice '1053'.
Con l'aggiornamento relativo al mese di Luglio, invieremo la documentazione dettagliata delle voci in questione. Inoltre, con lo stesso aggiornamento, metteremo a disposizione una procedura di importazione dei dati presenti sul modello 730-4, utilizzabile sia per i files telematici eventualmente inviati dai CAF ai sostituti, sia per quelli trasmessi dall'Agenzia delle Entrate (nelle provincie indicate nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia pubblicato il 23/01/09).

Marzo 2009
(acred363)
COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DEL MODELLO 730-4

E' possibile effettuare l'invio telematico della 'Comunicazione per la ricezione telematica dei modelli 730-4', secondo le modalità previste nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato il 23/01/09.
Il suddetto provvedimento ha stabilito che l'invio della comunicazione è obbligatorio per i soli sostituti d'imposta che hanno il proprio domicilio fiscale nelle seguenti province: Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona, Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata, Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona, Viterbo.

Tramite la comunicazione in oggetto, il sostituto d'imposta dichiara su quale "sede telematica" dovranno essere trasmessi i modelli 730-4 a lui indirizzati, da parte dell'Agenzia delle Entrate. I modelli 730-4, una volta ricevuti, dovranno essere utilizzati ai fini del conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dall'assistenza fiscale.
Il sostituto può ricevere i modelli 730-4 in proprio, tramite il servizio Fisconline, oppure delegare alla ricezione un intermediario abilitato al servizio Entratel (compreso ovviamente lo stesso intermediario utilizzato per l'invio della comunicazione). Quest'ultima modalità viene impostata automaticamente, nella comunicazione che abbiamo predisposto.
Nel caso in cui, per determinate aziende, si intenda compilare la comunicazione secondo modalità diverse da quella sopra indicata, è possibile utilizzare il software gratuito messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

La procedura per la generazione della comunicazione è disponibile su: Amministrazione del Personale - Menù Modello 770 - Procedure di elaborazione e stampa - Comunicazione per ricezione Mod. 730-4.
Sulla procedura deve essere indicato l'Anno di Competenza (2008) relativo ai modelli 730 di prossima scadenza.
Sono disponibili le normali opzioni di selezione zona e ordinamento ditte.
Occorre indicare il Codice Fiscale dell'Intermediario, selezionandolo dell'elenco degli intermediari utilizzati per l'invio del modello 770/2008; ricordiamo che gli intermediari possono essere inseriti tramite l'apposita finestra, disponibile sul servizio Gestione Modello 770/2008. E' necessario indicare anche il Codice Sede Entratel, assegnato all'intermediario al momento dell'abilitazione al servizio Entratel (generalmente il codice sede corrisponde a '000').
Inoltre, occorre indicare la Data dell'Impegno, da parte dell'intermediario, alla trasmissione telematica della comunicazione. E' richiesto anche il codice fiscale della persona fisica che effettua l'invio telematico, nel caso in cui il soggetto in questione risulti diverso dall'intermediario (ad esempio quando l'intermediario è una società).
Abilitando le apposite opzioni, è possibile indicare il nominativo del sostituto e dell'intermediario nello spazio previsto per le firme, sui modelli di stampa.

La procedura 'Comunicazione per ricezione Mod. 730-4' seleziona automaticamente i soli sostituti d'imposta che hanno il proprio domicilio fiscale, al 31/03/09, in una delle province sopra elencate.
Precisiamo che vengono considerate tutte le aziende, tra quelle presenti sul servizio 'Ditta - Abilitazione Paghe', che risultano attive alla data di scadenza della comunicazione, indipendentemente dalla presenza di dipendenti o collaboratori, in forza alla stessa data. Viene inoltre verificato che l'azienda risulti abilitata alla gestione del modello 770, sul servizio 'Ditta - Definizione Azienda', relativamente all'anno di competenza 2008 (modello 770/2009).
La procedura genera il file per l'invio telematico ('Comunic730.telematico.txt'), la stampa del modello ministeriale ('Comunic730.Modello'), la delega all'intermediario da parte del sostituto ('Comunic730.Delega'), oltre ad un elenco dei soggetti interessati ('Comunic730.Lista'). Per stampare il modello ministeriale, occorre selezionare il disegno 'Comunicazione 730'. Ricordiamo che sia il modello che la delega devono essere firmati dal sostituto d'imposta.
Sulla lista dei soggetti interessati, viene segnalata l'eventuale assenza dell'indirizzo e-mail o del numero di cellulare relativi ai singoli sostituti d'imposta: tale condizione non è considerata bloccante per l'invio della comunicazione. Ricordiamo che i dati in questione, per ciascun sostituto, possono essere inseriti sul servizio 'Ditta - Anagrafico'.
Sulla lista viene segnalata anche l'assenza dell'indirizzo e-mail o del numero di cellulare relativi all'intermediario: anch'essa non è considerata bloccante per l'invio della comunicazione, nonostante sia consigliabile inserire i dati in questione. I dati relativi all'intermediario possono essere inseriti sul servizio 'Ditta - Anagrafico', riportandoli in corrispondenza dell'anagrafico dell'intermediario. Ricordiamo che i numeri di telefono sono considerati validi, per le comunicazioni telematiche, soltanto se risulta barrata la casella 'Valido per modelli fiscali'.

Luglio 2008
(acred346)
CONGUAGLIO 730 - IMPORTI RESIDUI

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

Una volta terminata l'elaborazione di un mese, è possibile produrre l'elenco dei dipendenti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730. E' inoltre possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare ai dipendenti cessati nel mese, oppure a tutti i dipendenti interessati alla fine dell'anno.
Per produrre le stampe, utilizzare la procedura Stampe Accessorie selezionando 'LISTA730' dall'elenco dei programmi disponibili (1.3 - Stampe di Controllo); nella data iniziale e finale indicare l'ultimo mese elaborato. Viene generata la stampa 'residuo730', con l'elenco completo dei dipendenti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa 'residuo730.let', relativamente ai soli dipendenti cessati nel mese che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi dipendenti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia stato inserito sulle Variazioni Mensili di ottobre o novembre.
Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste nell'aggiornamento Acred344 (punto 3.1), indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l'importo risultante dal modello 730/4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): il valore corrispondente alla somma dell'importo a debito da 730 e dei relativi interessi deve essere indicato nel campo Importo Totale della voce interessata, mentre nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un collaboratore (ad esempio per assenza del compenso). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.

Giugno 2008
(acred344)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E' possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dalla liquidazione del modello 730.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate sulla retribuzione corrisposta nel mese di LUGLIO. Di conseguenza, la busta paga interessata sarà quella relativa al mese di giugno oppure di luglio, a seconda che la ditta segua rispettivamente il criterio di "cassa" oppure di "competenza", per il versamento delle ritenute fiscali.
E' necessario seguire il criterio sopra descritto, nell'inserimento delle somme risultanti dal modello 730. In tal modo si otterrà, nei mesi successivi, una gestione completamente automatica degli eventuali residui a debito o a credito.

Ricordiamo che, sul servizio 'Altri Dati' del dipendente, è possibile inserire le informazioni relative all'assistenza fiscale, richieste sul modello 770: la data di ricezione del modello 730/4 e gli estremi del CAF che ha svolto l'assistenza.
Precisiamo che le informazioni previste sul servizio 'Altri Dati' non sono obbligatorie ai fini del conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dal modello 730. I dati in questione, se inseriti, saranno semplicemente trasferiti sul modello 770 relativo all'anno di imposta 2008 (presentato nel 2009). In caso contrario, sarà comunque possibile inserire le stesse informazioni direttamente sui servizi del modello 770/2009.

Giugno 2008
(acred344)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730 devono essere inserite sulle Variazioni Mensili, utilizzando le seguenti voci:

  • Voce 930 - Irpef - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902 - Irpef - saldo a debito coniuge
  • Voce 931 - Irpef - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901 - Irpef - saldo a credito coniuge
  • Voce 932 - Irpef - primo acconto dichiarante
  • Voce 903 - Irpef - primo acconto coniuge
  • Voce 921 - Irpef - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904 - Irpef - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925 - Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926 - Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927 - Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928 - Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916 - Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917 - Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918 - Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919 - Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908 - Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909 - Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946 - Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905 - Acconto Tassazione Separata coniuge
Le voci sopra elencate devono essere inserite sul mese di GIUGNO (criterio di "cassa") oppure di LUGLIO (criterio di "competenza"). Fanno eccezione le voci 921 e 904, relative al secondo acconto Irpef, che devono essere inserite sul mese di OTTOBRE (criterio di "cassa") oppure di NOVEMBRE (criterio di "competenza").
E' necessario inserire le somme risultanti dal modello 730/4 esclusivamente sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvederà, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.

Tutte le voci sopra descritte sono riportate nell'elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, nelle sezioni '730 - Saldi a Credito' (4.3), '730 - Saldi a Debito' (4.4), '730 - Acconti e varie' (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dalla liquidazione del modello 730, va indicato nel campo Importo Totale della corrispondente voce. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate va indicato nel campo Quantità di ogni singola voce a debito (se non indicato, la trattenuta viene effettuata in un'unica soluzione). Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato dall'Utente nel caso in cui, inserendo il numero di rate richieste sul modello 730, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre.

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore a E. 12,00 (le somme a debito o a credito di importo non superiore a E. 12,00 non dovrebbero essere presenti sul modello 730/4).
Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore al suddetto limite (per esempio in seguito ad una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d'imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell'elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori a E. 12,00.

Per il versamento dell'addizionale regionale a debito, la regione riportata sul modello F24 viene ricavata dal comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, nella decorrenza valida al 31 dicembre dell'anno di competenza (2007). Per il coniuge viene utilizzata la stessa regione del dichiarante: se la regione di residenza del coniuge risulta diversa da quella del dichiarante, occorre indicare la regione del coniuge sul servizio anagrafico del dipendente, riportandola nel campo 'Regione Coniuge' (il codice regione è presente sul modello 730/4); tale operazione deve essere effettuata sulla decorrenza anagrafica valida al 31 dicembre dell'anno di competenza.

Per il versamento dell'addizionale comunale a debito, il codice catastale riportato sul modello F24 si riferisce al comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, nella decorrenza valida al 1 gennaio dell'anno di competenza (2007 per il saldo, 2008 per l'acconto). Per il coniuge si fa riferimento allo stesso comune del dichiarante: se il comune di residenza del coniuge risulta diverso da quello del dichiarante, occorre indicare il codice catastale del comune del coniuge sul servizio anagrafico del dipendente, riportandolo nel campo 'Comune Coniuge' (il codice catastale è presente sul modello 730/4); tale operazione va effettuata sulla decorrenza anagrafica valida al 1/01/07 (saldo) o al 1/01/08 (acconto).

In caso di assistenza fiscale svolta direttamente dal sostituto d'imposta, è possibile inserire il compenso spettante, al fine di recuperare tale somma sui tributi da versare. A tale scopo occorre utilizzare la seguente voce:
  • Voce 941 - Compenso per assistenza fiscale effettuata dal sostituto d'imposta
La voce in questione non figura in busta paga - di conseguenza, è possibile impostare su un unico dipendente il compenso spettante per l'intera azienda. Occorre tenere presente che l'eventuale compenso viene recuperato sul versamento delle ritenute con maggiore priorità rispetto ai rimborsi spettanti ai dipendenti.

Giugno 2008
(acred344)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci :

  • Voce 949 - Irpef - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940 - Irpef - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950 - Irpef - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951 - Irpef - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952 - Irpef - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955 - Irpef - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956 - Irpef - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957 - Irpef - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947 - Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948 - Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953 - Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954 - Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938 - Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939 - Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963 - Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964 - Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958 - Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959 - Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973 - Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965 - Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge
Relativamente alle trattenute delle somme a debito, viene controllata la "capienza" sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, vengono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei relativi interessi (tasso mensile 0,40%). In caso di rateizzazione, nei mesi successivi vengono determinate automaticamente le rate rimanenti e gli interessi da trattenere (tasso mensile 0,50%).

Per quanto riguarda i rimborsi delle somme a credito, viene controllata la "capienza" rispetto alle ritenute relative alle retribuzioni corrisposte nel mese. In particolare, le somme rimborsate vengono compensate sugli importi dovuti all'erario, corrispondenti ai tributi 1001 - 1002 - 1012 - 1004 (seguendo questo preciso ordine). Relativamente al mese di giugno, in presenza di una busta paga separata per la quattordicesima mensilità, vengono utilizzati i soli tributi in scadenza al 16 agosto, escludendo quindi l'Irpef relativa alla quattordicesima, se versata anticipatamente al 16 luglio.
Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente e il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa 'elab730.ELA', con l'elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa 'residuo730.ELA'.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, il controllo della capienza rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono le ritenute del mese, NON deve essere adoperata la procedura Rielaborazione Ditte (menù Amministratore Paghe). Inoltre, se un singolo cedolino viene elaborato tramite l'apposito servizio, le voci di rimborso riporteranno sempre il valore dell'intero credito spettante (tale risultato viene poi rettificato al momento dell'elaborazione della ditta).

Note sulla compensazione dei rimborsi : Dalla compensazione delle somme a credito sono escluse le ritenute relative alle addizionali regionale e comunale, comprese le trattenute rateizzate risultanti dal conguaglio di fine anno 2007. A nostro parere, tali somme non rientrano tra le ritenute relative ai compensi corrisposti nel mese corrente (requisito richiesto per la compensazione), in quanto si tratta di somme di competenza dell'anno precedente che, ai fini del 730, sono state considerate come già trattenute e versate. Dalla compensazione sono inoltre escluse le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo (associati in partecipazione ed autonomi occasionali). Oltre ad essere più "prudente", questa impostazione permette anche di compilare in automatico il quadro SX del modello 770.

Note sulle rateizzazioni : Nel caso in cui, sullo stesso dipendente, risultino presenti sia somme a debito da rateizzare che somme a credito da rimborsare, la procedura rateizza i soli importi "dovuti", corrispondenti alla differenza tra il totale a debito ed il totale a credito (come espressamente indicato nella circolare di liquidazione del modello 730).
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso l'elaborazione delle seguenti voci :
  • Voce 923 - Saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924 - Primo Acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920 - Saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922 - Saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 91A - Acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929 - Acconto Tassazione Separata - parte compensata (non rateizzabile)
Le suddette voci non figurano in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino. Precisiamo che la parte non rateizzata viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.

Luglio 2007
(acred316)
CONGUAGLIO 730 - IMPORTI RESIDUI

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

Una volta terminata l'elaborazione di un mese, è possibile produrre l'elenco dei dipendenti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730. E' inoltre possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare ai dipendenti cessati nel mese, oppure a tutti i dipendenti interessati alla fine dell'anno.
Per produrre le stampe, utilizzare la procedura Stampe Accessorie selezionando 'LISTA730' dall'elenco dei programmi disponibili (1.3 - Stampe di Controllo); nella data iniziale e finale indicare l'ultimo mese elaborato. Viene generata la stampa 'residuo730', con l'elenco completo dei dipendenti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa 'residuo730.let', relativamente ai soli dipendenti cessati nel mese che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi dipendenti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia stato inserito sulle Variazioni Mensili di ottobre o novembre.
Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste nell'aggiornamento Acred313, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi occorre maggiorare l'importo risultante dal modello 730/4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile), riportando il risultato nel campo Importo Totale della voce; nel campo Importo Unitario della stessa voce deve essere indicato il valore dei soli interessi. Tale situazione si presenta, ad esempio, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un collaboratore (in assenza del relativo compenso). Gli interessi non devono essere calcolati quando il ritardo è imputabile al datore di lavoro.

Giugno 2007
(acred313)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E' possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dalla liquidazione del modello 730.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate sulla retribuzione corrisposta nel mese di LUGLIO. Di conseguenza, la busta paga interessata sarà quella relativa al mese di giugno oppure di luglio, a seconda che la ditta segua rispettivamente il criterio di "cassa" oppure di "competenza", per il versamento delle ritenute fiscali.
E' necessario seguire il criterio sopra descritto, nell'inserimento delle somme risultanti dal modello 730. In tal modo si otterrà, nei mesi successivi, una gestione completamente automatica degli eventuali residui a debito o a credito.

Ricordiamo che, sul servizio 'Altri Dati' del dipendente, è possibile inserire le informazioni relative all'assistenza fiscale, richieste sul modello 770: la data di ricezione del modello 730/4 e gli estremi del CAF che ha svolto l'assistenza.
Precisiamo che le informazioni previste sul servizio 'Altri Dati' non sono obbligatorie ai fini del conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dal modello 730. I dati in questione, se inseriti, saranno semplicemente trasferiti sul modello 770 relativo all'anno di imposta 2007 (presentato nel 2008). In caso contrario, sarà comunque possibile inserire le stesse informazioni direttamente sui servizi del modello 770/2008.

Giugno 2007
(acred313)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730 devono essere inserite sulle Variazioni Mensili, utilizzando le seguenti voci:

  • Voce 930 - Irpef - saldo a debito dichiarante
  • Voce 902 - Irpef - saldo a debito coniuge
  • Voce 931 - Irpef - saldo a credito dichiarante
  • Voce 901 - Irpef - saldo a credito coniuge
  • Voce 932 - Irpef - primo acconto dichiarante
  • Voce 903 - Irpef - primo acconto coniuge
  • Voce 921 - Irpef - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 904 - Irpef - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925 - Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 926 - Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge
  • Voce 927 - Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 928 - Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge
  • Voce 916 - Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante
  • Voce 917 - Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge
  • Voce 918 - Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante
  • Voce 919 - Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge
  • Voce 908 - Addizionale Comunale - acconto dichiarante
  • Voce 909 - Addizionale Comunale - acconto coniuge
  • Voce 946 - Acconto Tassazione Separata dichiarante
  • Voce 905 - Acconto Tassazione Separata coniuge

Le voci sopra elencate devono essere inserite sul mese di GIUGNO (criterio di "cassa") oppure di LUGLIO (criterio di "competenza"). Fanno eccezione le voci 921 e 904, relative al secondo acconto Irpef, che devono essere inserite sul mese di OTTOBRE (criterio di "cassa") oppure di NOVEMBRE (criterio di "competenza").
E' necessario inserire le somme risultanti dal modello 730/4 esclusivamente sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvederà, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.

Tutte le voci sopra descritte sono riportate nell'elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, nelle sezioni '730 - Saldi a Credito' (4.3), '730 - Saldi a Debito' (4.4), '730 - Acconti e varie' (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dalla liquidazione del modello 730, va indicato nel campo Importo Totale della corrispondente voce. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate va indicato nel campo Quantità di ogni singola voce a debito (se non indicato, la trattenuta viene effettuata in un'unica soluzione). Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato dall'Utente nel caso in cui, inserendo il numero di rate richieste sul modello 730, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre.

Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore a E. 12,00 (come indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.13 del 6/04/06).
Precisiamo che le somme a debito o a credito di importo non superiore a E. 12,00 non dovrebbero risultare presenti sul modello 730/4, a meno di particolari condizioni (o errori) nella compilazione dello stesso modello.
Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore al suddetto limite (per esempio in seguito ad una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d'imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell'elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori a E. 12,00.

Ricordiamo che, per il versamento dell'addizionale regionale a debito, la regione riportata sul modello F24 viene ricavata dal comune di residenza indicato sul servizio anagrafico del dipendente, facendo riferimento alla versione in vigore al 31 dicembre dell'anno di competenza (2006).
Per il coniuge, si fa riferimento alla stessa regione del dichiarante. Nel caso in cui la residenza del coniuge sia diversa da quella del dichiarante, è necessario inserire la regione del coniuge sul servizio anagrafico del dipendente, compilando il campo 'Regione Coniuge' (indicare il codice da riportare sul modello F24).

In caso di assistenza fiscale svolta direttamente dal sostituto d'imposta, è possibile inserire il compenso spettante, al fine di recuperare tale somma sui tributi da versare. A tale scopo occorre utilizzare la seguente voce:

  • Voce 941 - Compenso per assistenza fiscale effettuata dal sostituto d'imposta

La voce in questione non figura in busta paga - di conseguenza, è possibile impostare su un unico dipendente il compenso spettante per l'intera azienda. Occorre tenere presente che l'eventuale compenso viene recuperato sul versamento delle ritenute con maggiore priorità rispetto ai rimborsi spettanti ai dipendenti.

Giugno 2007
(acred313)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci :

  • Voce 949 - Irpef - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 940 - Irpef - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 950 - Irpef - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 951 - Irpef - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 952 - Irpef - primo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 955 - Irpef - primo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 956 - Irpef - secondo acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 957 - Irpef - secondo acconto trattenuto coniuge
  • Voce 947 - Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 948 - Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 953 - Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 954 - Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 938 - Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante
  • Voce 939 - Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge
  • Voce 963 - Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante
  • Voce 964 - Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge
  • Voce 958 - Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante
  • Voce 959 - Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge
  • Voce 973 - Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante
  • Voce 965 - Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge

Relativamente alle trattenute delle somme a debito, viene controllata la "capienza" sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, vengono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei relativi interessi (tasso mensile 0,40%). In caso di rateizzazione, nei mesi successivi vengono determinate automaticamente le rate rimanenti e gli interessi da trattenere (tasso mensile 0,50%).

Per quanto riguarda i rimborsi delle somme a credito, viene controllata la "capienza" rispetto alle ritenute relative alle retribuzioni corrisposte nel mese. In particolare, le somme rimborsate vengono compensate sugli importi dovuti all'erario, corrispondenti ai tributi 1001 - 1002 - 1012 - 1004 (seguendo questo preciso ordine). Relativamente al mese di giugno, in presenza di una busta paga separata per la quattordicesima mensilità, vengono utilizzati i soli tributi in scadenza al 16 agosto, escludendo quindi l'Irpef relativa alla quattordicesima nel caso in cui venga versata anticipatamente al 16 luglio (vedi precedente punto 2.1 - Gestione Quattordicesima Mensilità).
Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente e il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa 'elab730.ELA', con l'elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa 'residuo730.ELA'.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, il controllo della capienza rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono le ritenute del mese, NON deve essere adoperata la procedura Rielaborazione Ditte (menù Amministratore Paghe). Inoltre, se un singolo cedolino viene elaborato tramite l'apposito servizio, le voci di rimborso riporteranno sempre il valore dell'intero credito spettante (tale risultato viene poi rettificato al momento dell'elaborazione della ditta).

Note sulla compensazione dei rimborsi : Dalla compensazione delle somme a credito sono escluse le ritenute relative alle addizionali regionale e comunale, comprese le trattenute rateizzate risultanti dal conguaglio di fine anno 2006. A nostro parere, tali somme non rientrano tra le ritenute relative ai compensi corrisposti nel mese corrente (requisito richiesto per la compensazione), in quanto si tratta di somme di competenza dell'anno precedente che, ai fini del 730, sono state considerate come già trattenute e versate. Dalla compensazione sono inoltre escluse le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo (associati in partecipazione ed autonomi occasionali). Oltre ad essere più "prudente", questa impostazione permette anche di compilare in automatico il quadro SX del modello 770.

Luglio 2006
(acred290)
CONGUAGLIO 730 : IMPORTI RESIDUI

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.

Una volta completata l'elaborazione di un mese, è possibile produrre, a scopo di controllo, l'elenco dei dipendenti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730. E' inoltre possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare ai dipendenti cessati nel mese (oppure a tutti i dipendenti interessati alla fine dell'anno).
Per produrre le stampe, lanciare la procedura Stampe Accessorie selezionando 'LISTA730' dall'elenco dei programmi disponibili (1.3 - Stampe di Controllo); nella data iniziale e finale indicare l'ultimo mese elaborato. Viene generata la stampa 'residuo730', con l'elenco completo dei dipendenti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa 'residuo730.let', relativamente ai soli dipendenti cessati nel mese che presentano somme a debito non trattenute (che gli stessi dipendenti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Irpef, a condizione che sia stato inserito sulle Variazioni Mensili di ottobre o novembre.
Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste nell'aggiornamento 'Acred288' , indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi occorre maggiorare l'importo risultante dal modello 730/4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile), riportando il risultato nel campo Importo Totale della voce; nel campo Importo Unitario della stessa voce deve essere indicato il valore dei soli interessi. Tale situazione si presenta, ad esempio, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un collaboratore (in assenza del relativo compenso). Gli interessi non devono essere calcolati quando il ritardo è imputabile al datore di lavoro.

Giugno 2006
(acred288)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E' possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dalla liquidazione del modello 730.
Precisiamo che non è stata effettuata alcuna modifica rispetto alla gestione predisposta per l'anno precedente.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate sulla retribuzione CORRISPOSTA nel mese di LUGLIO : la busta paga interessata sarà quindi quella relativa al mese di giugno oppure di luglio, a seconda che la ditta segua rispettivamente il criterio di "cassa" oppure di "competenza" per il versamento delle ritenute fiscali.
E' necessario seguire il criterio sopra descritto, nella fase di inserimento delle somme risultanti dal modello 730. In tal modo si otterrà, nei mesi successivi, una gestione completamente automatica degli eventuali residui a debito o a credito.

Sul servizio 'Altri Dati' del dipendente, è possibile inserire alcune informazioni relative all'assistenza fiscale, richieste sul modello 770 : data di ricezione del modello 730/4 ed estremi del CAF che ha svolto l'assistenza.
I dati identificativi dei CAF sono gli stessi utilizzati sui servizi del modello 770/2006. Per poterli visualizzare, è quindi necessario aver effettuato le procedure di conversione del modello 770/2006, secondo le modalità descritte nell'aggiornamento 'Acred287'. Inserendo o modificando i dati di un CAF, tramite l'apposita finestra, si ottiene automaticamente l'aggiornamento degli stessi dati nella gestione del modello 770/2006.
Precisiamo che le informazioni previste sul servizio 'Altri Dati', non sono obbligatorie ai fini del conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dal modello 730. I dati in questione, se inseriti, saranno semplicemente trasferiti sul modello 770 relativo all'anno di imposta 2006 (presentato nel 2007). In caso contrario, sarà comunque possibile inserire le stesse informazioni direttamente sui servizi del modello 770/2007.

Giugno 2006
(acred288)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730 devono essere inserite sulle Variazioni Mensili, utilizzando le seguenti voci :

  • Voce 930 - Irpef - saldo a debito
  • Voce 931 - Irpef - saldo a credito
  • Voce 932 - Irpef - primo acconto
  • Voce 921 - Irpef - secondo acconto (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925 - Addizionale Regionale - saldo a debito
  • Voce 926 - Addizionale Regionale - saldo a debito relativo al coniuge
  • Voce 927 - Addizionale Regionale - saldo a credito
  • Voce 928 - Addizionale Regionale - saldo a credito relativo al coniuge
  • Voce 916 - Addizionale Comunale - saldo a debito
  • Voce 917 - Addizionale Comunale - saldo a debito relativo al coniuge
  • Voce 918 - Addizionale Comunale - saldo a credito
  • Voce 919 - Addizionale Comunale - saldo a credito relativo al coniuge
  • Voce 946 - Acconto Tassazione Separata (totale dichiarante + coniuge)

Le voci sopra elencate devono essere inserite sul mese di GIUGNO (criterio di "cassa") oppure di LUGLIO (criterio di "competenza"). Fa eccezione la voce 921, relativa al secondo acconto Irpef, che deve essere inserita sul mese di OTTOBRE (criterio di "cassa") oppure di NOVEMBRE (criterio di "competenza").
E' necessario inserire le somme a debito o a credito soltanto sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvederà, automaticamente, a gestire le somme residue o le eventuali rate rimanenti.

Tutte le voci sopra descritte sono riportate nell'elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, nelle sezioni '730 - Saldi a Credito' (4.3), '730 - Saldi a Debito' (4.4), '730 - Acconti e varie' (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dalla liquidazione del modello 730, va indicato nel campo Importo Totale della corrispondente voce. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate va indicato nel campo Quantità di ogni singola voce a debito (se non indicato, la trattenuta viene effettuata in un'unica soluzione). Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato dall'Utente nel caso in cui, inserendo il numero di rate richieste sul modello 730, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre.

A partire dall'anno 2006, NON devono essere conguagliate in busta paga le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore a E. 12,00 (come precisato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.13 del 6/04/06).
Precisiamo che le somme a debito o a credito di importo non superiore a 12 euro non dovrebbero essere indicate sul modello 730/4, a meno di errori nella compilazione dello stesso modello da parte del CAF.
Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore a 12 euro (ad esempio a causa di una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d'imposta mentre è in corso il conguaglio da 730). Di conseguenza, nell'elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se non superiori a 12 euro.

Ricordiamo che, per il versamento dell'addizionale regionale a debito, la regione riportata sul modello F24 viene ricavata dal comune di residenza indicato sul servizio anagrafico del dipendente, facendo riferimento alla versione in vigore al 31 dicembre dell'anno di competenza (2005).
Per il coniuge, si fa riferimento alla stessa regione del dichiarante. Nel caso in cui la residenza del coniuge sia diversa da quella del dichiarante, è necessario inserire la regione del coniuge sul servizio anagrafico del dipendente, compilando il campo 'Regione Coniuge' (indicare il codice da riportare sul modello F24).

Ricordiamo infine che, in caso di assistenza fiscale svolta direttamente dal sostituto d'imposta, è possibile inserire il compenso spettante, al fine di recuperare tale somma sui tributi da versare :

  • Voce 941 - Compenso per assistenza fiscale effettuata dal sostituto d'imposta

La voce in questione non figura in busta paga. Di conseguenza, è possibile impostare su un unico dipendente il compenso spettante per l'intera azienda. Occorre tenere presente che l'eventuale compenso viene recuperato sul versamento delle ritenute con maggiore priorità rispetto ai rimborsi spettanti ai dipendenti.

Giugno 2006
(acred288)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci :

  • Voce 949 - Irpef - rimborso corrisposto
  • Voce 950 - Irpef - saldo trattenuto
  • Voce 952 - Irpef - acconto trattenuto
  • Voce 947 - Addizionale Regionale - rimborso corrisposto
  • Voce 948 - Addizionale Regionale - rimborso coniuge corrisposto
  • Voce 953 - Addizionale Regionale - saldo trattenuto
  • Voce 954 - Addizionale Regionale - saldo coniuge trattenuto
  • Voce 938 - Addizionale Comunale - rimborso corrisposto
  • Voce 939 - Addizionale Comunale - rimborso coniuge corrisposto
  • Voce 963 - Addizionale Comunale - saldo trattenuto
  • Voce 964 - Addizionale Comunale - saldo coniuge trattenuto
  • Voce 973 - Acconto Tassazione Separata trattenuto

Relativamente alle trattenute delle somme a debito, viene controllata la "capienza" del netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza del netto, vengono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei relativi interessi (tasso mensile 0,40%). In caso di rateizzazione, nei mesi successivi vengono determinate automaticamente le rate rimanenti e gli interessi da trattenere (tasso mensile 0,50%).

Per quanto riguarda i rimborsi delle somme a credito, viene controllata la "capienza" rispetto alle ritenute relative alle retribuzioni corrisposte nel mese. In particolare, le somme rimborsate vengono compensate con gli importi dovuti all'erario, corrispondenti ai tributi 1001 - 1002 - 1012 - 1004 (seguendo questo preciso ordine). Relativamente al mese di giugno, in presenza di una busta paga separata per la quattordicesima mensilità, vengono utilizzati i soli tributi in scadenza al 16 agosto, escludendo quindi l'Irpef relativa alla quattordicesima nel caso in cui venga versata anticipatamente al 16 luglio (vedi precedente punto 2.1 - Gestione Quattordicesima Mensilità).
Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente e il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa 'elab730.ELA', con l'elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi di Euro) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa 'residuo730.ELA'.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, il controllo della capienza rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono le ritenute del mese, NON deve essere adoperata la procedura Rielaborazione Ditte (menù Amministratore Paghe). Inoltre, se un singolo cedolino viene elaborato tramite l'apposito servizio, le voci di rimborso riporteranno sempre il valore dell'intero credito spettante (tale risultato viene poi rettificato al momento dell'elaborazione della ditta).

Note sulla compensazione dei rimborsi : Dalla compensazione delle somme a credito sono escluse le ritenute relative alle addizionali regionale e comunale, comprese le trattenute rateizzate risultanti dal conguaglio di fine anno 2005. A nostro parere, tali somme non rientrano tra le ritenute relative ai compensi corrisposti nel mese corrente (requisito richiesto per la compensazione), in quanto si tratta di somme di competenza dell'anno precedente che, ai fini del 730, sono state considerate come già trattenute e versate. Dalla compensazione sono inoltre escluse le ritenute relative a redditi di lavoro autonomo (associati in partecipazione ed autonomi occasionali). Oltre ad essere più "prudente", questa impostazione permette anche di compilare in automatico il quadro SX del modello 770.

Note sulle rateizzazioni : Nel caso in cui, sullo stesso dipendente, risultino sia somme a debito da rateizzare che crediti da rimborsare, la procedura rateizza i soli importi "dovuti", corrispondenti alla differenza tra il totale a debito ed il totale a credito (si tratta dello stesso criterio seguito per la rateizzazione delle imposte risultanti dal modello Unico).Ovviamente, nel caso del 730, non avviene una compensazione diretta tra il debito e il credito.
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso l'elaborazione delle seguenti voci :

  • Voce 923 - Saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924 - Primo Acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920 - Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922 - Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929 - Acconto Tassazione Separata - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino. La parte non rateizzata viene trattenuta e versata insieme alla prima rata.

Luglio 2005
(paghe167)
CONGUAGLIO 730 : IMPORTI RESIDUI

Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730 non si esaurisce con la prima busta paga utile, la procedura riporta automaticamente il residuo sui cedolini dei mesi successivi. Questa situazione si verifica in caso di rateizzazione delle somme a debito, oppure per mancata capienza sul netto in busta rispetto alle trattenute da effettuare, o infine per mancata capienza delle ritenute fiscali complessive rispetto ai crediti da rimborsare.
Le eventuali somme residue del mese precedente vengono riportate sulla busta paga del mese corrente, al momento dell'elaborazione dei cedolini, senza alcun intervento da parte dell'Utente. Segnaliamo, in particolare, che in presenza di diversi cedolini nello stesso mese, le somme residue vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese.

A scopo di controllo, è possibile ottenere un elenco dei dipendenti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730.
Per produrre la stampa, lanciare la procedura Stampe Accessorie, selezionando 'LISTA730' nell'elenco dei programmi da eseguire (1.3 - stampe di controllo); nella data iniziale e finale occorre indicare l'ultimo mese elaborato. Viene generata la stampa 'residuo730', corrispondente all'elenco dei dipendenti sui quali figurano delle somme residue a debito o a credito.
Lo stesso programma 'LISTA730' produce anche la stampa 'residuo730.let', relativamente ai soli dipendenti cessati che presentano delle somme a debito non trattenute. Quest'ultima stampa deve essere utilizzata come comunicazione degli importi che i dipendenti dovranno versare autonomamente, ed è comprensiva anche dell'eventuale secondo acconto Irpef (nel caso in cui sia stata inserita la corrispondente voce sulle Variazioni Mensili di ottobre o novembre).
Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.

Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste nell'aggiornamento 'Paghe166' (punto 3.1), indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi occorre maggiorare l'importo risultante dal modello 730/4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile), riportando il risultato nel campo Importo Totale della voce; nel campo Importo Unitario della stessa voce deve essere indicato il valore dei soli interessi. Tale situazione si presenta, ad esempio, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un collaboratore (per mancanza del relativo compenso). Gli interessi non devono invece essere calcolati quando il ritardo è imputabile al datore di lavoro.
Ricordiamo inoltre che, per le somme a debito conguagliate in ritardo, è necessario rideterminare l'eventuale numero di rate richieste, tenendo conto del mese nel quale inizia il conguaglio in busta paga.

Giugno 2005
(paghe166)
CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE

E' possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dalla liquidazione del modello 730.
Precisiamo che non è stata effettuata alcuna modifica rispetto alla gestione predisposta per l'anno precedente.

Occorre tenere presente che le operazioni di conguaglio devono essere effettuate sulla retribuzione CORRISPOSTA nel mese di LUGLIO : la busta paga interessata sarà quindi quella relativa al mese di giugno oppure di luglio, a seconda che la ditta segua rispettivamente il criterio di "cassa" oppure di "competenza" per il versamento delle ritenute fiscali.
E' necessario seguire il criterio sopra descritto, nella fase di inserimento delle somme risultanti dal modello 730. In tal modo si otterrà, nei mesi successivi, una gestione completamente automatica degli eventuali residui a debito o a credito.

Inoltre, sul servizio 'Altri Dati' del dipendente, è possibile inserire le informazioni relative all'assistenza fiscale richieste sul modello 770 : data di ricezione del modello 730/4 e dell'eventuale rettificativo, estremi del CAF oppure, in alternativa, assistenza svolta direttamente dal sostituto d'imposta.
Precisiamo che i dati identificativi dei CAF, visualizzati tramite l'apposita finestra, sono gli stessi utilizzati sui servizi del modello 770/2005. Di conseguenza, inserendo o modificando i dati di un CAF attraverso la relativa finestra, otteniamo automaticamente l'aggiornamento degli stessi dati nella gestione del modello 770/2005.
Le informazioni previste sul servizio 'Altri Dati', non sono obbligatorie ai fini del conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dal modello 730. I dati in questione, se inseriti, saranno semplicemente trasferiti sul modello 770 relativo all'anno di imposta 2005 (presentato nel 2006). In caso contrario, sarà comunque possibile inserire le stesse informazioni direttamente sui servizi del modello 770/2006.

Giugno 2005
(paghe166)
INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO

Le somme risultanti dal modello 730 devono essere inserite sulle Variazioni Mensili, utilizzando le seguenti voci :

  • Voce 930 - Irpef - saldo a debito
  • Voce 931 - Irpef - saldo a credito
  • Voce 932 - Irpef - primo acconto
  • Voce 921 - Irpef - secondo acconto (sul mese di ottobre o di novembre)
  • Voce 925 - Addizionale Regionale - saldo a debito
  • Voce 926 - Addizionale Regionale - saldo a debito relativo al coniuge
  • Voce 927 - Addizionale Regionale - saldo a credito
  • Voce 928 - Addizionale Regionale - saldo a credito relativo al coniuge
  • Voce 916 - Addizionale Comunale - saldo a debito
  • Voce 917 - Addizionale Comunale - saldo a debito relativo al coniuge
  • Voce 918 - Addizionale Comunale - saldo a credito
  • Voce 919 - Addizionale Comunale - saldo a credito relativo al coniuge
  • Voce 946 - Acconto Tassazione Separata (totale dichiarante + coniuge)

Le voci sopra elencate devono essere inserite sul mese di GIUGNO (criterio di "cassa") oppure di LUGLIO (criterio di "competenza"), ad eccezione della sola voce 921, relativa al secondo acconto Irpef, che deve essere inserita sul mese di OTTOBRE (criterio di "cassa") oppure di NOVEMBRE (criterio di "competenza").
E' necessario inserire le somme a debito o a credito soltanto sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvederà, automaticamente, a gestire le somme residue o le eventuali rate rimanenti.

Tutte le voci sopra descritte sono riportate nell'elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, nelle sezioni '730 - Saldi a Credito' (4.3), '730 - Saldi a Debito' (4.4), '730 - Acconti e varie' (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dalla liquidazione del modello 730, è riportato nel campo Importo Totale della corrispondente voce. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate è riportato nel campo Quantità di ogni singola voce a debito (dove non indicato, la trattenuta viene effettuata in un'unica soluzione). Occorre tenere presente che il numero delle rate deve essere rideterminato dall'Utente nei casi in cui, inserendo il numero di rate richiesto, non si riuscirebbe a completare il conguaglio entro il mese di novembre.

Come negli anni precedenti, per il versamento dell'addizionale regionale a debito, la regione indicata sul modello F24 è dedotta dal comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, facendo riferimento alla versione in vigore nell'anno 2004 (in presenza di diverse storicizzazioni, viene considerata la versione più recente rispetto al 31/12/04).
Per il coniuge, si fa riferimento alla stessa regione del dichiarante. Nel caso in cui la residenza del coniuge sia diversa da quella del dichiarante, è necessario inserire la regione del coniuge sul servizio anagrafico del dipendente, compilando il campo 'Regione Coniuge' (indicare il codice da riportare sul modello F24).

Ricordiamo infine che, in caso di assistenza fiscale svolta direttamente dal sostituto d'imposta, è possibile inserire il compenso spettante, al fine di recuperare tale somma sui tributi da versare :

  • Voce 941 - Compenso per assistenza fiscale effettuata dal sostituto d'imposta

La voce in questione non figura in busta paga. Di conseguenza, è possibile impostare su un unico dipendente il compenso spettante per l'intera azienda. Occorre tenere presente che l'eventuale compenso viene recuperato sul versamento delle ritenute con maggiore priorità rispetto ai rimborsi spettanti ai dipendenti.

Giugno 2005
(paghe166)
CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI

Le somme da trattenere o da rimborsare sulla busta paga del mese elaborato, sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci (visibili sulla stampa e nel Dettaglio del Cedolino):

  • Voce 949 - Irpef - rimborso corrisposto
  • Voce 950 - Irpef - saldo trattenuto
  • Voce 952 - Irpef - acconto trattenuto
  • Voce 947 - Addizionale Regionale - rimborso corrisposto
  • Voce 948 - Addizionale Regionale - rimborso coniuge corrisposto
  • Voce 953 - Addizionale Regionale - saldo trattenuto
  • Voce 954 - Addizionale Regionale - saldo coniuge trattenuto
  • Voce 938 - Addizionale Comunale - rimborso corrisposto
  • Voce 939 - Addizionale Comunale - rimborso coniuge corrisposto
  • Voce 963 - Addizionale Comunale - saldo trattenuto
  • Voce 964 - Addizionale Comunale - saldo coniuge trattenuto
  • Voce 973 - Acconto Tassazione Separata trattenuto

Relativamente alle trattenute effettuate, viene controllata la "capienza" sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Gli importi non trattenuti per mancata capienza del netto, vengono automaticamente riportati sul cedolino del mese successivo, maggiorati dei relativi interessi (tasso mensile 0,40%). Analogamente, in caso di rateizzazione, nei mesi successivi vengono determinate automaticamente le rate e gli interessi da trattenere (tasso mensile 0,50%).

Per quanto riguarda i rimborsi delle somme a credito, viene automaticamente controllata la "capienza" rispetto alle ritenute relative alle retribuzioni corrisposte nel mese. In particolare, le somme rimborsate vengono compensate con gli importi dovuti all'erario, corrispondenti ai tributi 1001 - 1002 - 1012 - 1004 (seguendo questo preciso ordine). Relativamente al mese di giugno, in presenza di una busta paga separata per la quattordicesima mensilità, vengono utilizzati esclusivamente i tributi in scadenza al 16 agosto, escludendo quindi l'Irpef relativa alla quattordicesima nel caso in cui venga versata anticipatamente al 16 luglio (vedi 'Gestione quattordicesima mensilità').
Nelle situazioni in cui non è possibile rimborsare tutti i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente e il totale dei rimborsi da effettuare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa 'elab730.ELA', con l'elenco delle ditte rielaborate. Nel caso in cui il rimborso effettivamente corrisposto sia superiore (di qualche centesimo di Euro) ai versamenti da effettuare, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa 'residuo730.ELA'.

ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, il controllo della capienza sul totale delle trattenute relative allo stesso mese, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono le ritenute del mese, NON deve essere adoperata la procedura Rielaborazione Ditte (menù Amministratore Paghe). Inoltre, se un singolo cedolino viene preventivamente elaborato tramite l'apposito servizio, le voci di rimborso riporteranno sempre il valore dell'intero credito spettante (tale risultato viene poi rettificato al momento dell'elaborazione dell'intera ditta).

Note sulla compensazione dei rimborsi : Dalla compensazione delle somme a credito sono escluse le ritenute relative alle addizionali regionale e comunale, comprese le trattenute rateizzate risultanti dal conguaglio di fine anno 2004. A nostro parere, tali somme non rientrano tra le ritenute relative ai compensi corrisposti nel mese corrente (requisito richiesto per la compensazione), in quanto si tratta di somme di competenza dell'anno precedente che, ai fini del 730, sono state considerate come già trattenute e versate. Oltre ad essere più "prudente", questa impostazione permette anche di compilare in automatico il quadro SX del modello 770.

Note sulle rateizzazioni : Nel caso in cui, sullo stesso dipendente, risultino sia somme a debito da rateizzare che crediti da rimborsare, la procedura effettua la rateizzazione dei soli importi "dovuti", corrispondenti alla differenza tra il totale a debito ed il totale a credito (si tratta dello stesso criterio seguito per la rateizzazione delle imposte risultanti dal modello Unico).Ovviamente, nel caso del 730, non avviene una compensazione "diretta" tra il debito e il credito.
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso l'elaborazione delle seguenti voci :

  • Voce 923 - Saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 924 - Primo Acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 920 - Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 922 - Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
  • Voce 929 - Acconto Tassazione Separata - parte compensata (non rateizzabile)

Le suddette voci non figurano in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino. La parte non rateizzabile viene trattenuta e versata insieme alla prima rata.