MODELLO 770/2023

Generazione dati Gestione Quadri Stampe di controllo
Invio telematico Esportazione dati Importazione dati


Settembre 2023
(acred867)
1.1) MODELLO 770/2023

Comunichiamo che è possibile generare i files delle dichiarazioni 770 da inviare tramite il servizio Entratel, utilizzando la procedura ‘770/2023: Stampa e invio telematico’ secondo le modalità descritte al punto 1.1.
Ricordiamo che la suddetta procedura è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred862 del 9/06/2023, unitamente ai servizi per la gestione dei vari quadri ed alla procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe.

Con il presente aggiornamento, inoltre, rilasciamo le seguenti funzionalità relative al modello 770/2023:

  • generazione dei dati in presenza di versamenti suddivisi tra diversi appalti (punto 1.2);
  • esportazione dei dati verso altri software, tramite files conformi al tracciato ministeriale (punto 1.3);
  • importazione dei dati da altri software, tramite files conformi al tracciato ministeriale (punto 1.4).
Settembre 2023
(acred867)
1) MODELLO 770/2023 – INVIO TELEMATICO

Ricordiamo che, prima di procedere alla generazione del file per l’invio telematico, occorre verificare ed eventualmente integrare le informazioni previste sui vari quadri del modello 770/2023, utilizzando a tale scopo anche le stampe di controllo descritte nell’aggiornamento Acred862 del 9/06/2023.

Una volta effettuate le verifiche, sul servizio ‘Frontespizio’ occorre barrare la casella ‘Modello definitivo’: in tal modo, la dichiarazione viene protetta da operazioni accidentali (come ad esempio un’eventuale rigenerazione dei dati tramite l’apposita procedura); rimane comunque possibile continuare ad operare manualmente sui servizi del 770.

Sempre per quanto riguarda il servizio ‘Frontespizio’, ricordiamo che sono disponibili i seguenti campi:

  • Invio telematico con dati non conformi’, che permette di confermare l’invio di una dichiarazione sulla quale vengono rilevati errori non bloccanti dal software di controllo; si tratta di incoerenze rispetto a quanto indicato nelle specifiche ministeriali, segnalate dal programma di controllo con gravità ‘**’ oppure ‘***C’.

  • Vistato per – Telematico generato / Esportazione effettuata’, utilizzato dalle procedure di invio telematico e di esportazione dati, al fine di escludere le dichiarazioni già trattate nei lanci precedenti. Su tali procedure è possibile selezionare le sole dichiarazioni “non vistate”; inoltre, le dichiarazioni selezionate possono essere “vistate” dalle stesse procedure, in modo da rimanere escluse nei lanci successivi.

Come già detto, i files da inviare devono essere generati tramite la procedura ‘770/2023: Stampa e invio telematico’.
Tale procedura è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred862 del 9/06/2023, con le indicazioni per la generazione dei files telematici allo scopo di eseguire il controllo Entratel. Nel presente aggiornamento sono riportate soltanto alcune indicazioni aggiuntive rispetto a quanto già documentato nell’aggiornamento Acred862.

Ricordiamo che, sulla procedura, occorre indicare l’anno di competenza ‘2022’ ed impostare il range ditta, la selezione zona / utente e l’opzione di ordinamento, secondo le proprie necessità.

Quando la procedura viene utilizzata per generare un file da inviare, è consigliabile impostare i seguenti parametri (è comunque possibile impostare parametri diversi, in base alle proprie esigenze):

  • Condizione di definitivo: ‘D’ per selezionare solo le dichiarazioni definitive (già verificate).
  • Selezione dichiarazioni: ‘N’ per selezionare solo le dichiarazioni non vistate (non ancora inviate).
  • Trattamento dichiarazioni: ‘V’ per vistare le dichiarazioni selezionate (evitando così di reinviarle).
  • Codice fiscale fornitore: selezionare il codice fiscale dell’intermediario che effettua l’invio.
  • Tipo fornitore: ‘10’ per l’invio tramite intermediario, oppure ‘01’ in caso di invio per conto proprio.
  • Opzione stampa modelli: ‘N’ se si vuole generare soltanto il file telematico, oppure ‘S’ se si vuole produrre anche la stampa del modello in formato pdf. Occorre tenere presente che la stampa del modello richiede un tempo di esecuzione notevolmente più lungo rispetto alla sola generazione del file telematico.

Le altre opzioni disponibili sulla procedura possono essere impostate secondo le proprie preferenze.

Se il soggetto che effettua l’invio (“fornitore”) è un intermediario, indicare ‘10’ nel campo Tipo fornitore e selezionare il soggetto in questione nel campo Codice fiscale fornitore: così facendo, vengono selezionate le sole dichiarazioni sulle quali risulta attribuito l’intermediario in questione (sezione ‘Presentazione Telematica’ del servizio ‘Frontespizio’ ).

Nel caso in cui si debba inviare la dichiarazione relativa al soggetto che effettua l’invio, indicare ‘01’ nel campo Tipo fornitore e selezionare comunque il codice fiscale del fornitore (che, in questo caso, corrisponderà al dichiarante). Sul frontespizio di tale dichiarazione deve essere stata barrata la casella ‘Invio per conto proprio

La procedura genera il file ‘770-telematico.txt’, contenente le dichiarazioni 770 relative a tutte le ditte selezionate.
Il file deve essere scaricato ed inviato tramite il software dell’Agenzia delle Entrate (“Desktop Telematico”).

Viene prodotto anche il report ‘770-telematico-controllo.wri’, con l’esito del controllo Entratel; tale report può essere visualizzato oppure scaricato ed aperto con Word (non deve essere convertito in formato pdf).

In presenza di errori nei parametri indicati al lancio della procedura, o di qualsiasi altra condizione che non consenta l’esecuzione della procedura, viene prodotta la stampa ‘770.errori.estrazione’, con la segnalazione del problema.
Nel caso in cui si desideri avere anche la segnalazione delle dichiarazioni “scartate” (ad esempio perché già inviate, oppure per la presenza di un diverso intermediario), nel campo ‘Opzioni di stampa’ della procedura occorre barrare la casella ‘Segnala le dichiarazioni scartate’; anche tali segnalazioni vengono riportate su ‘770.errori.estrazione’.

Viene prodotto l’elenco delle dichiarazioni presenti sul file telematico (‘770-ELENCO-TELEMATICO’) e dei quadri riportati sulla stampa del modello (‘770-ELENCO-STAMPE’), se prodotta. Eventuali segnalazioni di errore relative all’invio telematico o alla stampa del modello sono riportati su ‘770.errori.telematico’ o ‘770.errori.stampe’.
Sugli elenchi prodotti, viene segnalata l’eventuale presenza di importi negativi: questi ultimi vengono automaticamente esclusi sia dal file telematico che dalla stampa del modello.

Per generare la stampa del modello suddivisa per ditta, impostare ‘S’ nel campo Opzione Stampa Modelli: così facendo, per ogni ditta trattata viene prodotto il modello 770 in formato pdf (‘MOD770-TUTTO-CodiceDitta.pdf’).
In alternativa, è possibile generare un’unica stampa contenente i modelli 770 di tutte le ditte trattate: a tale scopo, impostare ‘X’ nel campo Opzione Stampa Modelli; la stampa prodotta (‘MOD770.TUTTO’) dovrà essere convertita in formato pdf tramite il servizio di gestione delle stampe (selezionare formato ‘Modello 770’).
Nel caso in cui NON si intenda produrre la stampa del modello, è opportuno indicare ‘N’ nel campo Opzione Stampa Modelli, risparmiando così il tempo necessario per la generazione della stampa in formato pdf.

Ricordiamo che è possibile effettuare l’archiviazione automatica dei modelli 770 in formato pdf, abbinandoli alle singole aziende gestite; tale funzionalità è utilizzabile solo se si è abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.
Per ottenere l’archiviazione automatica dei modelli 770, è sufficiente selezionare l’opzione ‘W’ nel campo Opzione Stampa Modelli: in tal modo, la stampa viene generata secondo lo stesso criterio previsto per l’opzione ‘S’ (modello in formato pdf suddiviso per ditta) ed i modelli così prodotti vengono automaticamente archiviati.
Inoltre, occorre selezionare il Soggetto Autorizzato, attraverso la relativa finestra. Nel caso in cui non venga effettuata l’archiviazione dei modelli, non occorre compilare il campo relativo al Soggetto Autorizzato.
Se l’archiviazione viene effettuata più volte per una stessa ditta, ogni nuovo modello viene archiviato in aggiunta ai precedenti: per annullare i precedenti modelli, barrare l’apposita casella nel campo ‘Opzioni di archiviazione’.

Sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico vengono riportati i dati anagrafici del dichiarante, nella versione valida alla data di scadenza per l’invio del 770 (31/10/2023). Il dichiarante, comunque, deve risultare presente anche alla data del 31/12/2022 (stesso criterio adottato per la gestione sul servizio del Frontespizio).
L’eventuale sostituto d’imposta “estinto”, se indicato sull’apposita finestra del Frontespizio e sui prospetti ST / SV / SY, viene riportato sulla stampa e sul file telematico, leggendo la versione valida al 31/12/2022.

Sulla stampa del modello è possibile riportare i nominativi dei soggetti firmatari negli spazi previsti per le firme: a tale scopo, occorre barrare le caselle presenti nella finestra ‘Opzioni firme su modello’. L’opzione relativa alla firma del dichiarante ha effetto su tutte le dichiarazioni stampate; le altre opzioni hanno effetto sulle sole dichiarazioni per le quali risultano compilati i campi previsti (intermediario, incaricato del controllo contabile, responsabile visto di conformità) con i codici fiscali dei soggetti interessati. Se il soggetto interessato è una società, nello spazio della firma viene riportato il nominativo del rappresentante legale (anche per quanto riguarda l’intermediario ed i soggetti incaricati del controllo contabile). In generale, il rappresentante legale viene rilevato dal servizio ‘Azienda – Anagrafico’; per il sostituto d’imposta, invece, il rappresentante legale viene invece rilevato dal servizio ‘Frontespizio’.
Le opzioni relative alle firme hanno effetto esclusivamente sulla stampa del modello, mentre non producono alcun effetto sul file telematico. Su quest’ultimo è richiesto di indicare solo la “presenza della firma”: tale condizione (presenza della firma) viene indicata in corrispondenza dei campi compilati con i codici fiscali dei soggetti interessati (dichiarante, intermediario, incaricato del controllo contabile, responsabile visto di conformità).

Settembre 2023
(acred867)
1.2) MODELLO 770/2023 – GESTIONE APPALTI

Come anticipato nell’aggiornamento Acred862 del 09/06/2023, è stata predisposta un’apposita procedura per generare i dati del modello 770/2023 nei casi di gestione degli appalti con versamenti separati (circolare 1/E del 12/02/2020).

La procedura da utilizzare nei casi in questione è ‘770/2023: Generazione da archivi Paghe – Gestione appalti’, che si trova sul menù Gestione Modello 770/2023 → Procedure Modello 770/2023.
Precisiamo che la suddetta procedura deve essere utilizzata esclusivamente per le ditte che hanno effettuato la gestione degli appalti utilizzando i programmi ‘RICONF24’ / ‘RICONFAP’ (Stampe Accessorie).

Sulla nuova procedura vanno indicati gli stessi parametri della procedura ‘770/2023: Generazione da archivi Paghe’: in particolare, occorre indicare l’anno di competenza ‘2022’.

Inoltre, sulla nuova procedura è previsto il parametro aggiuntivo ‘Gestione appalti’, che consente di indicare il tipo di procedura utilizzato, sull’Archivio Tributi, per effettuare i versamenti separati.
Se è stato utilizzato il programma ‘RICONF24’, i tributi possono essere stati riportati soltanto su ‘VA’.
Se, invece, è stato utilizzato il programma ‘RICONFAP’, i tributi possono essere stati riportati su ‘VA’ / ‘V1’ / ‘V2’.

Sulla base delle caselle barrate nel parametro ‘Gestione appalti’, vengono rilevati i versamenti (ed eventualmente le compensazioni) presenti sui corrispondenti tipi procedura, oltre a quelli presenti sul tipo procedura ‘PG’, per generare i dati previsti sui quadri ST / SV / SX del modello 770/2023.

Ricordiamo che la stampa di controllo ‘CON770TX’, disponibile sulla procedura ‘770/2023: Stampe di controllo’, prevede anch’essa le caselle da barrare per i tipi procedura ‘VA’ / ‘V1’ / ‘V2’. Anche in questo caso, occorre barrare le caselle in questione soltanto per le ditte che hanno effettuato degli appalti con versamenti separati.

Settembre 2023
(acred867)
1.3) MODELLO 770/2023 – ESPORTAZIONE DATI

E’ possibile esportare i dati del modello 770/2023, nei casi in cui occorre effettuare un unico invio.
A tale scopo, può essere utilizzata la procedura ‘770/2023: Esportazione Dati’, disponibile sul menù Gestione Modello 770/2023 → Procedure Modello 770/2023.

La procedura genera un file di esportazione conforme alle specifiche ministeriali; tale file può essere utilizzato per trasferire i dati del modello 770/2023 verso altri software fiscali.
Sul file di esportazione non sono presenti i dati relativi al soggetto che effettua l’invio (“fornitore”, previsto nel record di testa). In corrispondenza delle singole dichiarazioni, sono comunque presenti i dati relativi all’intermediario e le altre informazioni previste sul Frontespizio (se sono state inserite sul corrispondente servizio).
Sul file, ovviamente, sono riportati tutti i quadri presenti in archivio (Frontespizio, ST, SV, SX, SY, SS, D.I.).

Sul file di esportazione, tutti gli importi sono espressi in euro, con l’indicazione dei centesimi e della virgola esplicita, secondo le modalità previste nelle specifiche ministeriali.
E’ opportuno leggere la documentazione in linea (entrare sulla procedura e cliccare su ‘Help’), nella quale sono indicati anche alcuni esempi di lancio della procedura.
Il file da esportare si trova nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘770-esportazione.txt’.

Settembre 2023
(acred867)
1.4) MODELLO 770/2023 – IMPORTAZIONE DATI

E’ possibile importare i dati del modello 770/2023 da altri software, nei casi in cui occorre effettuare un unico invio.

L’importazione può essere effettuata utilizzando il file per l’invio telematico prodotto da qualsiasi software, purché tale file sia conforme alle specifiche ministeriali relative al modello 770/2023.
Precisiamo che, sul file utilizzato per l’importazione, gli importi devono essere espressi in euro, con l’indicazione dei centesimi e della virgola esplicita (come previsto dalle specifiche ministeriali).

E’ possibile importare i prospetti relativi alle ritenute ed ai versamenti (ST / SV): su tali prospetti, i tributi importati vanno ad aggiungersi a quelli eventualmente già presenti (inseriti manualmente o trasferiti dagli archivi Paghe).

Relativamente ai quadri ST / SV, sono disponibili le opzioni che consentono di importare soltanto i tributi relativi al lavoro dipendente, al lavoro autonomo o ad altri redditi. Per ciascuna tipologia, è possibile effettuare l’importazione conservando oppure cancellando eventuali tributi già importati in precedenza.
E’ quindi possibile effettuare l’importazione su dichiarazioni parzialmente compilate: ad esempio, è possibile importare i tributi relativi al lavoro autonomo su una dichiarazione compilata per i soli tributi relativi al lavoro dipendente. E’ anche possibile effettuare più importazioni successive, decidendo se i tributi da importare devono andare in sostituzione (opzione ‘Importa cancellando i dati già importati’) oppure in aggiunta (opzione ‘Importa conservando i dati già importati’), rispetto a quelli precedentemente importati. Precisiamo che, in caso di “aggiunta”, si ottiene l’inserimento di ulteriori tributi (non è prevista un’operazione di “somma” dei valori importati rispetto a quelli già presenti).

E’ possibile importare anche il Frontespizio ed il prospetto SX, abilitando le corrispondenti opzioni: su tali quadri, i dati già presenti vengono sempre interamente sovrascritti da quelli presenti sul file di importazione.
Inoltre, è possibile importare i quadri SS, SY e Dichiarazione Integrativa.

Occorre tenere presente che i dati importati non possono essere annullati massivamente: se si presentano dei problemi, occorre intervenire manualmente per eliminare i dati importati. Su tutti i servizi del modello 770, vengono segnalati i dati derivanti da un’eventuale importazione (compare la sigla ‘Importato’ o ‘Proveniente da importazione’).

Per effettuare l’importazione, occorre utilizzare il nuovo servizio ‘Importazione dati Modello 770’, disponibile sul menù Amministratore dello Studio (dove si trovano altri servizi di importazione).
Il nuovo servizio consente di caricare il file e, contestualmente lanciare la procedura di importazione dei dati.

Sul servizio sono previste le opzioni di importazione relative ai singoli quadri: occorre selezionare soltanto le opzioni relative ai quadri che si desidera importare, lasciando negli altri l’opzione ‘Non importare’.
Precisiamo che il campo ‘Opzioni varie’ va compilato solo a seguito di specifiche indicazioni da parte dell’assistenza.
Infine, è disponibile l’opzione relativa al tipo di importazione: con ‘Provvisorio’ viene soltanto generato l’elenco delle dichiarazioni da importare, mentre con ‘Definitivo’ viene realmente effettuata l’importazione. Consigliamo di eseguire sempre l’importazione prima in ‘Provvisorio’ (a scopo di controllo) e poi in ‘Definitivo’.

Dopo aver caricato il file ed impostato le opzioni relative ai quadri che si desidera importare, cliccando su ‘Elabora’ viene eseguita la procedura di importazione dei dati.
Una volta terminata la procedura, l’elenco delle dichiarazioni importate si trova sul servizio di Gestione Stampe con il nome ‘770.ELENCO.IMPORTAZIONE’, mentre il file di importazione è riportato con il nome ‘770-importazione.txt’.

Giugno 2023
(acred862)
1) MODELLO 770/2023

E’ possibile gestire il Modello 770/2023, relativo all’anno di competenza 2022.

La gestione del Modello 770/2023 si trova su PersonaleMenù Modello 770Gestione Modello 770/2023.

Sul Modello 770/2023 è possibile gestire i quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo:

  • prospetti delle ritenute e dei versamenti (quadro ST sez. I e II, quadro SV);
  • riepilogo dei crediti e delle compensazioni (quadro SX);
  • somme liquidate a seguito di pignoramenti e percipienti esteri privi di codice fiscale (quadro SY);
  • dati riassuntivi (quadro SS, in quanto riepilogativo delle ritenute del quadro SY);
  • dichiarazione integrativa (quadro DI).

Come negli anni precedenti, non è prevista la gestione dei quadri relativi ai redditi di capitale (ex 770 Ordinario).

Le principali modifiche previste sul Modello 770/2023 sono le seguenti:

  • Nei quadri ST / SV vanno indicate le rate versate nell’anno 2022 relative ai tributi sospesi nell’anno 2020. L’importo versato deve essere indicato in modo cumulativo, senza compilare i campi 1 (periodo), 2 (ritenute) e 14 (data versamento). Occorre invece compilare i campi 15 (nota sospensione), con gli stessi codici previsti sul modello 770/2022. Nel campo 16 (importo sospeso) andrebbe indicato l’eventuale importo non ancora versato al 31/12/2022: di conseguenza, tale campo non dovrebbe risultare compilato sui tributi sospesi nell’anno 2020, in quanto il versamento delle rate dovrebbe essersi concluso entro il 31/12/2022.

  • Segnaliamo che nei quadri ST / SV vanno indicate anche eventuali rateizzazioni iniziate negli anni 2021 / 2022, relative a particolari casistiche non gestite in automatico, corrispondenti ai codici 13 / 14 / 15 del campo 15 (associazioni e società sportive, allevamento avicunicolo e suinicolo).

  • Ricordiamo che nel quadro ST vengono indicate anche le rate dell’ulteriore detrazione (tributo 1066) e del trattamento integrativo (tributo 1701) di competenza dell’anno precedente (2021), trattenute nell’anno 2022. In entrambi i casi, resta esclusa la prima rata, trattenuta nello stesso mese del conguaglio.

  • Su tutti i servizi del Modello 770 è stato aggiunto il pulsante ‘Stampa video’, tramite il quale è possibile stampare il riquadro centrale, utilizzando le funzioni di stampa del browser e le relative impostazioni.

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le seguenti gestioni relative al Modello 770/2023:

  • procedura di generazione dei dati, descritta ai punti da 1.1 a 1.2.2;
  • servizi per la gestione dei quadri, descritti ai punti da 1.3 a 1.3.6;
  • stampe per controlli rispetto a CU / F24, descritte ai punti da 1.4 a 1.4.3;
  • stampa impegno alla presentazione telematica, descritta al punto 1.5;
  • stampa del modello e file per invio telematico (a scopo di controllo), descritta al punto 1.6.

Con un successivo aggiornamento, saranno rilasciate le procedure di esportazione / importazione dati da altri software; inoltre, sarà data conferma della possibilità di inviare effettivamente il file telematico.

Giugno 2023
(acred862)
1.1) MODELLO 770/2023 – GENERAZIONE DATI

Per gestire il modello 770/2023, prima di tutto occorre eseguire la procedura di generazione dei dati, tramite la quale vengono generati i prospetti dei versamenti (quadri ST / SV) e dei crediti con relative compensazioni (quadro SX).

La generazione dei quadri ST / SV / SX viene effettuata rilevando i dati dall’Archivio Tributi, sia per quanto riguarda i versamenti riportati sui quadri ST / SV, sia per quanto riguarda i crediti riportati sul quadro SX. Alcune informazioni vengono rilevate dal modello 770 dell’anno precedente, dalla CU/2023 e dagli archivi Paghe.
I criteri adottati per la compilazione dei quadri ST / SV / SX sono descritti dettagliatamente al successivo punto 1.2.

Ricordiamo che i dati relativi agli Intermediari sono già stati convertiti, dall’archivio dell’anno precedente, in occasione della CU/2023. Nella stessa fase è stato convertito anche il Frontespizio di entrambe le dichiarazioni (CU e 770).

Per generare i quadri ST / SV / SX, deve essere effettuata la seguente operazione:

  • Lanciare la procedura ‘770/2023: Generazione da archivi Paghe’, indicando l’anno di competenza ‘2022’.

    La procedura si trova sul menù Gestione Modello 770/2023Procedure Modello 770/2023.
    E’ necessario impostare le opzioni previste sulla procedura:

    • Genera quadri ST–SV’: selezionare l’opzione Genera conservando tributi definitivi e importati (‘S’) per ottenere la generazione dei prospetti ST / SV. Ricordiamo che tale opzione risulta utile, in particolare, nel caso in cui la procedura venga lanciata nuovamente dopo aver operato sui servizi del 770, in quanto consente di conservare i tributi aventi la condizione di ‘Definitivo’ o ‘Importato’ (vedere punto 1.3.2).

    • Genera quadro SX’: è possibile scegliere il criterio di compilazione della colonna 2 del rigo SX4 (credito anno precedente compensato su F24) e della colonna 2 del rigo SX2 (credito da 730 compensato su F24). Di seguito sono descritte le opzioni disponibili, evidenziando il criterio preselezionato (adottato anche se l’Utente non fa alcuna scelta) ed il criterio alternativo che può essere selezionato dall’Utente (se lo ritiene valido).

      Per quanto riguarda il rigo SX4, nella colonna 1 viene riportato il credito residuo dell’anno precedente (2021), rilevandolo dal quadro SX del modello 770/2022. Nella colonna 2 dello stesso rigo, va indicata la parte di tale credito che risulta compensata entro la data di presentazione del modello 770/2023.

      Per compilare la colonna 2 del rigo SX4, è possibile adottare uno dei seguenti criteri:

      • Adottando il criterio preselezionato, il credito risultante dalla dichiarazione 770/2022 viene considerato interamente compensato entro la data di presentazione del modello 770/2023: nella colonna 2 del rigo SX4 viene quindi riportato lo stesso valore presente sulla colonna 1. Occorre modificare la colonna 2 se tale credito non risulta interamente compensato entro la data di presentazione del 770/2023.
      • Selezionando il criterio alternativo, la procedura rileva, dall’Archivio Tributi, il credito risultante dalla dichiarazione 770/2022 (tributo ‘6781’ con anno di competenza 2021) effettivamente compensato al momento della generazione dei dati dagli archivi Paghe. In questo caso, occorre modificare la colonna 2 se vengono effettuate ulteriori compensazioni del suddetto credito, dopo aver generato i dati del 770/2023 ed entro la data di presentazione dello stesso modello.

      Per quanto riguarda il rigo SX2, nella colonna 1 viene riportato il credito derivante dai rimborsi da 730 erogati nell’anno di competenza (2022). Nella colonna 2 dello stesso rigo deve essere indicata la parte di tale credito che risulta compensata sul modello F24 (nelle istruzioni del 770 non è specificato entro quale data devono essere stati compensati i crediti da riportare nella colonna 2). Ricordiamo che gli eventuali crediti residui da 730 non vengono mai riportati sul codice tributo 6781 (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707).

      Per compilare la colonna 2 del rigo SX2, è possibile adottare uno dei seguenti criteri:

      • Adottando il criterio preselezionato, vengono considerati tutti i crediti da 730 compensati su F24 fino al momento della generazione dei dati dagli archivi Paghe.
      • Selezionando il criterio alternativo, vengono considerati i soli crediti da 730 compensati entro l’ultima scadenza “utile” per l’anno di competenza 2022 (fino alla scadenza del 16/02/2023 se la ditta adotta il criterio di “competenza”, oppure del 16/03/2023 se adotta il criterio di “cassa”).
    • Includi lavoro autonomo’: indicare ‘N’ per escludere i tributi relativi al lavoro autonomo (a debito o a credito), oppure ‘S’ per considerare anche tali tributi. Quest’ultima opzione ha effetto soltanto se i tributi relativi al lavoro autonomo sono presenti sull’Archivio Tributi, in corrispondenza del tipo procedura ‘PG’ (Paghe). Nel caso in cui si debba inviare la dichiarazione relativa al solo lavoro dipendente, occorre indicare l’opzione ‘N’.

Viene prodotta la stampa ‘lis770.ST-SV-SX’, con l’elenco delle dichiarazioni trattate e dei quadri generati; è possibile che venga prodotta anche la stampa ‘err770.ST-SV-SX’, sulla quale sono riportate eventuali segnalazioni.

Ricordiamo che, al lancio della procedura, possono essere selezionate le ditte relative ad una singola zona.
E’ anche possibile selezionare le sole ditte abbinate all’utente che lancia la procedura: a tale scopo, nel campo ‘Zona / Utente’ è disponibile la casella ‘Seleziona le sole ditte attribuite all’Utente’.
Precisiamo che il codice zona viene rilevato dal servizio Ditta – Azienda, nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza. L’utente abbinato alla ditta viene invece rilevato dal servizio Ditta – Abilitazione (se risulta compilato il campo ‘Utente per elaborazione’), sempre nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza.

Ricordiamo, inoltre, che la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’ può essere lanciata più volte: ad ogni lancio vengono annullati i dati precedentemente generati in automatico o inseriti tramite i servizi del 770. Fanno eccezione soltanto gli eventuali tributi presenti sui prospetti ST / SV che risultano ‘Definitivi’ o ‘Importati’ (vedere punto 1.3.2).

Segnaliamo che, con un successivo aggiornamento, sarà rilasciata la procedura di generazione dei dati da utilizzare nei casi di gestione degli appalti tramite modelli F24 separati (circolare 1/E del 12/02/2020).

Giugno 2023
(acred862)
1.2) MODELLO 770/2023 – CRITERI DI GENERAZIONE

Nei paragrafi seguenti sono descritte, in modo dettagliato, le sezioni del modello 770/2023 generate automaticamente tramite la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’, il cui utilizzo è descritto al precedente punto 1.1.

Come nell’anno precedente, i dati riportati sui quadri ST / SV / SX vengono rilevati dall’Archivio Tributi, considerando esclusivamente i tributi presenti sul Tipo Procedura ‘PG’ (Paghe), nelle sezioni Erario / Regioni / Comuni.

La procedura di generazione dei dati considera, sull’Archivio Tributi, i seguenti periodi di competenza:

  • da gennaio a dicembre 2022, rilevando tutti i tributi fiscali, con la sola esclusione di quelli relativi al conguaglio dell’anno precedente (2021) eventualmente presenti nel mese di gennaio 2022;
  • gennaio 2023, considerando i soli tributi relativi al conguaglio dell’anno precedente (2022);
  • da gennaio a dicembre 2021, considerando i soli tributi sospesi nell’anno 2020 a causa dell’emergenza Covid e, per tali tributi, rilevando le rate versate nell’anno 2022 (se presenti); precisiamo che, per determinare l’eventuale importo non ancora versato al 31/12/2022 (campo 16) vengono decurtate anche le rate versate negli anni 2020 e 2021.

Per quanto riguarda i tributi a debito di competenza dell’anno 2020, sospesi a causa dell’emergenza Covid, va indicato il totale delle rate versate nel periodo dal 1/01/2022 al 31/12/2022: a tale scopo, si considera la data di scadenza riportata in corrispondenza delle singole rate (naturalmente, occorre verificare che il versamento sia stato effettuato).
Per i tributi in questione, sui quadri ST e SV deve essere indicato l’importo complessivamente versato nell’anno 2022 (colonna 7), senza compilare il periodo (colonna 1), le ritenute (colonna 2) e la data di versamento (colonna 14). Deve essere invece indicato il codice tributo (colonna 11) e la nota sospensione (colonna 15), quest’ultima con gli stessi codici previsti sul modello 770/2022. Laddove necessario, è possibile compilare anche le note (colonna 10).
L’importo sospeso (colonna 16), corrispondente al valore delle rate non ancora versate al 31/12/2022, viene determinato partendo dall’importo originario del tributo e decurtando le rate versate negli anni 2020 / 2021 / 2022 (le rate in questione vengono rilevate dall’Archivio Tributi). Come già precisato, tale campo non dovrebbe risultare compilato per i tributi sospesi nell’anno 2020, in quanto il versamento delle rate dovrebbe essersi concluso entro il 31/12/2022.

I criteri di individuazione dei tributi rateizzati per Covid, oltre che del codice di sospensione da riportare nella colonna 15, sono gli stessi adottati per la compilazione del modello 770/2022 (aggiornamento Acred827 del 30/05/2022):

  1. La condizione di tributo sospeso e rateizzato è determinata dalla presenza delle opzioni ‘Covid-19 Marzo 2020’ oppure ‘Covid-19 Settembre 2021’ nel campo ‘Rateizzazione’, visibile sulla finestra di gestione dei singoli tributi, servizio Tributi per Competenza. Ricordiamo che le suddette opzioni sono state attribuite in automatico dai programmi ‘TRIBRATE’ / ‘TRIBRAT2’ (aggiornamenti di settembre 2020 Acred770 e febbraio 2021 Acred789).

  2. Il codice da indicare nel campo 15 ‘Nota Sospensione’ viene ricavato dalle causali di sospensione (codifiche Uniemens) presenti sul servizio Ditta – Abilitazione, nella tabella ‘Rateizzazione versamenti Covid-19’ in corrispondenza della scadenza originaria del tributo. Ricordiamo che le suddette causali sono state attribuite automaticamente dai programmi ‘FORMSCAD’ / ‘FORMSCA2’ (aggiornamenti di settembre 2020 Acred770 e febbraio 2021 Acred789).

  3. Per i suddetti tributi rateizzati, vengono considerate le rate in scadenza nel periodo dal 1/01/2022 al 31/12/2022, verificando la data di scadenza di ciascuna rata (è necessario verificare che il versamento sia stato effettuato entro i termini). Ricordiamo che l’elenco delle rate è visibile sul servizio Tributi per Competenza, aprendo la finestra relativa alla scadenza del tributo. L’importo complessivo delle suddette rate è riportato nel campo 7 ‘Importo Versato’.

  4. L’eventuale importo residuo, da indicare nel campo 16 ‘Importo sospeso’, viene ricavato per differenza tra l’importo originario del tributo ed il totale delle rate versate entro il 31/12/2022, comprese le rate versate negli anni 2020 e 2021. Il totale delle rate versate entro il 31/12/2022 viene ricavato considerando tutte le rate che hanno data di scadenza uguale o precedente al 31/12/2022, secondo lo stesso criterio descritto nel paragrafo precedente.

Per la compilazione del quadro SX, oltre ai tributi a credito, vengono considerate le seguenti informazioni:

  1. Credito residuo risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, rilevato dai righi SX32 / SX33 / SX34 del modello 770/2022 e riportato nella colonna 1 del rigo SX4 sul modello 770/2023; tale credito comprende anche l’eventuale parte relativa al lavoro autonomo (per le sole aziende trattate dalla procedura di generazione dei dati).

  2. Credito residuo anno precedente effettivamente compensato sul tributo ‘6781’ (con anno di competenza 2021), utilizzato per la compilazione della colonna 2 del rigo SX4, nel caso in cui venga utilizzata l’apposita opzione al momento della generazione dei dati (vedere precedente punto 1.1).

  3. Credito residuo da anticipo di tassazione sul Tfr, rilevato dagli archivi Paghe e riportato sulla colonna 1 del rigo SX37.

  4. Credito residuo anno precedente relativo al bonus fiscale L. 190/2014, rilevato dalla colonna 5 del rigo SX47 presente sul modello 770/2022 e riportato nella colonna 1 del rigo SX47 sul modello 770/2023.

  5. Credito residuo anno precedente relativo al trattamento integrativo L. 21/2020, rilevato dalla colonna 7 del rigo SX49 presente sul modello 770/2022 e riportato nella colonna 1 del rigo SX49 sul modello 770/2023.

Sempre per quanto riguarda il trattamento integrativo L. 21/2020, ricordiamo nella colonna 5 del rigo SX49 viene riportato il valore del tributo ‘1701’ a debito relativo alle rate derivanti dal conguaglio di fine anno 2021, trattenute e versate nel corso dell’anno 2022, ad eccezione della prima rata trattenuta nel mese del conguaglio.

Abilitando la generazione dei quadri ST / SV e del quadro SX, la procedura genera i quadri abilitati, annullando i dati eventualmente già presenti in archivio su ciascuno dei quadri interessati.
Nel caso in cui risulti impostata la condizione di ‘Definitivo’ sul Frontespizio, non viene generato alcun quadro, quindi i dati già presenti in archivio restano inalterati (tale condizione viene segnalata sulla stampa degli errori).
Relativamente ai quadri ST / SV, non vengono annullati i tributi che riportano la condizione di ‘Definitivo’ o ‘Importato’; è possibile annullare i tributi che hanno la condizione di ‘Importato’, selezionando l’opzione ‘Genera conservando solo i tributi definitivi’ (‘X’), al lancio della procedura.

L’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ permette di scegliere se si vogliono considerare, o meno, i tributi relativi al lavoro autonomo, a condizione che siano presenti sull’Archivio Tributi in corrispondenza del tipo procedura ‘PG’:

  1. indicando ‘S’, i tributi relativi al lavoro autonomo vengono trasferiti nella sezione 1 (Erario) del quadro ST, mentre i crediti relativi al lavoro autonomo vengono trasferiti sul quadro SX.
  2. indicando ‘N’, i tributi relativi al lavoro autonomo non vengono considerati; precisiamo che l’opzione ‘N’ deve essere utilizzata nel caso in cui si intenda inviare soltanto i dati relativi al lavoro dipendente e, ciononostante, siano presenti anche i tributi relativi al lavoro autonomo sull’Archivio Tributi.

Occorre tenere presente che l’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ ha effetto su eventuali tributi relativi a lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione e collaboratori ASD/SSD (per il solo tributo 1040) gestiti in ambito Paghe.

Per quanto riguarda il Frontespizio, la procedura di generazione dei dati riporta le seguenti informazioni, rilevandole dal modello 770 dell’anno precedente: tipologia di invio (gestione unificata / gestione separata), tipologie di ritenute gestite, codice fiscale altro incaricato e relative tipologie di ritenute (in caso di gestione separata). Ovviamente, le informazioni in questione devono essere verificate ed eventualmente aggiornate sulla base della situazione dell’anno corrente.

Facciamo inoltre presente che rimangono da barrare le caselle ‘Incaricato in gestione separata’ e ‘Sostituto’ (in alternativa al codice fiscale dell’altro soggetto incaricato), nei casi descritti al punto 1.3.1.

1.2.1) GENERAZIONE PROSPETTI ST / SV

Ricordiamo che i tributi fiscali a debito generati dalle elaborazioni mensili delle Paghe sono i seguenti:

  • Prospetto ST sezione 1 – tributi di competenza dell’Erario:
    • 1001 Irpef a tassazione ordinaria sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
    • 1002 Irpef a tassazione separata su arretrati anni precedenti;
    • 1012 Irpef a tassazione separata sul Tfr;
    • 1040 Irpef sui redditi da lavoro autonomo (associati, autonomi occasionali, collaboratori ASD/SSD);
    • 1053 imposta sostitutiva somme detassate;
    • 1057 imposta sostitutiva somme detassate da 730;
    • 1066 ulteriore detrazione dell’anno precedente, trattenuta a rate nei mesi successivi al conguaglio;
    • 1630 interessi per rateizzazione tributi erario da 730;
    • 1701 trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio; trattamento integrativo dell’anno precedente trattenuto a rate nei mesi successivi al conguaglio;
    • 1712 acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr;
    • 1713 saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr;
    • 1845 acconti cedolare secca da 730;
    • 1846 saldo cedolare secca da 730;
    • 4201 acconto tassazione separata da 730;
    • 4730 acconti Irpef da 730.
    • 4731 saldo Irpef da 730.
  • Prospetto ST sezione 2 – tributi di competenza delle Regioni:
    • 3802 rate addizionale regionale dell’anno precedente; addizionale regionale dell’anno corrente (rapporti cessati), addizionale regionale collaboratori ASD/SSD;
    • 3803 saldo addizionale regionale da 730;
    • 3790 interessi per rateizzazione addizionale regionale da 730.
  • Prospetto SV – tributi di competenza dei Comuni:
    • 3847 rate acconto addizionale comunale dell’anno corrente;
    • 3848 rate saldo addizionale comunale dell’anno precedente; saldo addizionale comunale dell’anno corrente (rapporti cessati); addizionale comunale collaboratori ASD/SSD;
    • 3845 acconto addizionale comunale da 730;
    • 3846 saldo addizionale comunale da 730;
    • 3795 interessi per rateizzazione addizionale comunale da 730.

Oltre ai tributi sopra elencati, sui quadri ST / SV vengono riportati automaticamente, dalla procedura di generazione dati descritta al punto 1.1, anche ogni altro eventuale tributo a debito inserito manualmente sull’Archivio Tributi, purché sia stato inserito sul tipo procedura ‘PG’ e con data di competenza compresa nell’anno 2022.
La procedura di generazione dati verifica comunque che i tributi fiscali a debito, da riportare sui quadri ST / SV, rientrino tra quelli indicati nelle specifiche tecniche del 770.

Ricordiamo che vengono riportati, nel quadro ST, anche i tributi a debito relativi alle rate del trattamento integrativo (1701) e dell’ulteriore detrazione (1066) derivanti dal conguaglio dell’anno precedente (2021), trattenute nei mesi successivi alle operazioni di conguaglio. Dai tributi in questione rimane quindi esclusa la prima rata, trattenuta nel mese del conguaglio e versata con il tributo 1701 (trattamento integrativo) o unitamente all’Irpef da conguaglio (ulteriore detrazione).
Sul quadro ST, per distinguere il tributo 1701 relativo alle rate dell’anno precedente, dal tributo 1701 a debito relativo all’anno corrente, viene indicato automaticamente il codice nota ‘P’, descritto più avanti.

Precisiamo che, nel quadro ST, non è possibile indicare i tributi 1655 / 1699 a debito, neppure nel caso in cui siano stati versati nell’anno 2022, in quanto tali tributi non sono previsti nelle specifiche tecniche del modello 770/2023.

Come già precisato, i tributi fiscali riportati sui quadri ST / SV sono rilevati dall’Archivio Tributi, sul tipo procedura ‘PG’: i tributi di competenza dell’anno 2022 vengono cercati nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2022, escludendo quelli relativi al conguaglio dell’anno precedente (tributi ‘1001 AP’, ‘1053 AP’, ‘1701 DP’).
Inoltre, vengono riportati i tributi fiscali a debito presenti nel periodo di competenza gennaio 2023, relativi al conguaglio dell’anno precedente (tributi ‘1001 AP’, ‘1053 AP’, ‘1701 DP’, ‘1701 PR’).

Per individuare le rate versate nell’anno 2022, relative a tributi sospesi nell’anno 2020 a causa dell’emergenza Covid, vengono considerati anche i periodi di competenza da gennaio a dicembre 2020. Da tali periodi si rilevano esclusivamente i tributi sospesi per l’emergenza Covid, le cui rate non siano state interamente versate entro il 31/12/2021.
Ricordiamo che non vengono gestite, in automatico, le rateizzazioni relative a tributi sospesi negli anni 2021 e 2022, individuati dai codici ‘13’ / ‘14’ / ‘15’ nel campo Nota Sospensione (15). Precisiamo che si tratta di casi particolari, riguardanti le associazioni e società sportive oppure gli allevamenti avicunicoli e suinicoli.

Nel caso in cui l’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ sia impostata a ‘N’, vengono esclusi i seguenti tributi dalla sezione 1 del prospetto ST: 1019 / 1020 / 1040 / 104E (ossia i tributi relativi ai redditi da lavoro autonomo). Restano comunque esclusi, dalla generazione dei dati, eventuali tributi relativi a redditi di capitale, locazioni brevi o altre ritenute, oltre a qualsiasi tributo gestito, sull’Archivio Tributi, tramite un tipo procedura diverso da ‘PG’. Da tenere presente che le addizionali regionali e comunali, in quanto utilizzate anche per i collaboratori ASD/SSD (gestiti unitamente ai lavoratori dipendenti), non risentono dell’opzione che consente di escludere il lavoro autonomo.

Ricordiamo che gli interessi per differimento delle somme a debito da 730, dovuti ad incapienza della retribuzione o a rettifica, devono essere riportati nella colonna 8 ‘Interessi’, scorporandoli dalla colonna 2 ‘Ritenute operate’ (anche nel caso in cui risultino a carico del dipendente) e lasciandoli inclusi nella colonna 7 ‘Importo versato’ (in pratica, si tratta della stessa modalità adottata per indicare gli interessi relativi al ravvedimento operoso).
La suddetta modalità di indicazione degli interessi per differimento NON corrisponde a quanto previsto sul modello F24, sul quale gli interessi per differimento devono essere versati unitamente all’imposta. Il valore di tali interessi, quindi, non è presente sull’Archivio Tributi e viene rilevato dagli archivi Paghe.

Sui quadri ST e SV vengono riportate automaticamente tutte le informazioni relative al ravvedimento, a condizione che quest’ultimo sia stato gestito tramite il modulo del ‘Ravvedimento Operoso’ (disponibile per gli utenti abilitati).
Le informazioni relative al ravvedimento si trovano, sull’Archivio Tributi, in corrispondenza del tipo procedura ‘RV’ (‘Ravvedimento’). La procedura di generazione dei dati (descritta al precedente punto 1.1) considera tutti i tributi presenti sul tipo procedura ‘RV’, nel periodo compreso tra 01/01/2022 ed il 31/10/2023. Ciascun tributo presente sul tipo procedura ‘RV’ viene ricollegato al corrispondente tributo presente sul tipo procedura ‘PG’ (Paghe), controllando la corrispondenza del codice tributo, del periodo di riferimento e dell’importo originario (oltre al codice regione per le addizionali regionali). Nel caso in cui non venga rilevata la suddetta corrispondenza, il tributo presente sul ravvedimento (tipo procedura ‘RV’) non viene considerato per la compilazione dei quadri ST / SV (senza emettere segnalazioni).
Ricordiamo che il modulo del Ravvedimento permette di calcolare automaticamente sia gli interessi che le sanzioni, per tutte le casistiche gestite sull’Archivio Tributi. Il calcolo automatico previsto sul Ravvedimento permette di impostare una data di versamento degli interessi e delle sanzioni diversa dalla data di versamento dell’imposta. Dal momento che tale condizione non è prevista nelle istruzioni del modello 770, al momento della generazione dei dati viene emessa una segnalazione sulla stampa degli errori, riportando comunque la data di versamento dell’imposta.
Nel caso in cui il ravvedimento NON sia stato gestito tramite il modulo ‘Ravvedimento Operoso’, le informazioni relative al ravvedimento dovranno essere inserite manualmente sui singoli tributi interessati.

Relativamente ai dati generati sui prospetti ST / SV, riportiamo le seguenti precisazioni:

  • Il periodo (mese e anno) riportato sulla colonna 1 viene compilato indicando sempre l’anno 2022 e rilevando il mese direttamente dal singolo tributo. Ricordiamo che il mese riportato sui tributi fiscali a debito corrisponde al mese elaborato sulle Paghe se l’azienda adotta il criterio di “competenza”, oppure al mese successivo se l’azienda adotta il criterio di “cassa” (servizio Ditta – Abilitazione). Anche per il 1701 a debito, dall’anno di competenza 2021 viene seguito il criterio di “cassa”, se adottato dalla ditta (aggiornamento di gennaio 2021 Acred786).

  • Per alcuni tributi, il periodo riportato sulla colonna 1 viene compilato indicando il mese convenzionale ‘12’: acconto e saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (tributi 1712 e 1713, come da circolare 34/E del 18/04/2002), ritenute Irpef ed eventuale trattamento integrativo a debito, se derivante dal conguaglio dell’anno 2022 effettuato nel mese di gennaio 2023 (tributi ‘1001 AP’ / ‘1053 AP’ / ‘1701 DP’ / ‘1701 PR’ solo per la prima rata).

  • L’importo presente sull’Archivio Tributi viene riportato sulla colonna 2 (‘Ritenute operate’) e sulla colonna 7 (‘Importo versato’). Fa eccezione l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (tributo 1712) nel caso in cui il successivo saldo risulti a credito: in tale situazione, sul tributo 1712 viene evidenziata l’eccedenza di versamento, riportando l’imposta dovuta sulla colonna 2 e l’acconto versato sulla colonna 7 (precisiamo che l’eccedenza viene poi riportata sulla colonna 2 del rigo SX1, come descritto al punto 1.2.2).

  • Gli interessi per differimento delle somme a debito da 730, rilevati dagli archivi Paghe, sono riportati sulla colonna 8 (‘Interessi’) dei corrispondenti versamenti. L’importo degli stessi interessi viene decurtato dalla colonna 2 (‘Ritenute operate’), mentre la colonna 7 (‘Importo versato’) rimane immutata.

  • Gli interessi per ravvedimento operoso, rilevati dall’Archivio Tributi (tipo procedura ‘RV’), sono riportati sulla colonna 8 (‘Interessi) dei corrispondenti versamenti, sommandoli anche sulla colonna 7 (‘Importo versato’).

  • In presenza del ravvedimento operoso (tipo procedura ‘RV’), viene barrata l’apposita casella (colonna 9).

  • E’ possibile che alcuni tributi si presentino separati sul servizio ‘Tributi per Competenza’, pur avendo lo stesso codice tributo, periodo di competenza e data di scadenza (e lo stesso codice regione o comune, nel caso delle addizionali). Come espressamente indicato nelle istruzioni ministeriali, sui prospetti ST / SV tali tributi vengono sommati su un unico rigo, nel caso in cui risultino identici anche i campi Note e Nota Sospensione. Ricordiamo che tale situazione si presenta, in particolare, quando viene elaborata una busta paga separata per le mensilità aggiuntive, nel caso in cui la ditta adotti il criterio di “cassa”: in tali condizioni, il tributo ‘1001 UL’, relativo alla mensilità aggiuntiva, viene versato unitamente al tributo ‘1001’ relativo al mese precedente; di conseguenza, sia sul modello F24 che sul quadro ST viene riportato un unico tributo, corrispondente alla somma dei due tributi originari.

  • Nella sezione 2 del prospetto ST, i versamenti di addizionale regionale sono mantenuti distinti per regione: il codice della regione viene riportato sulla colonna 13.

  • Sul prospetto SV, i versamenti di addizionale comunale sono indicati in modo cumulativo, sommando tra loro i tributi che presentano gli stessi dati identificativi (periodo di competenza, codice tributo, codici note, data di versamento), senza suddividerli in base al comune. Ricordiamo che, sul modello F24, le addizionali comunali risultano invece suddivise in base al comune di competenza, con l’indicazione del relativo codice catastale.

  • In corrispondenza dei versamenti derivanti dall’elaborazione di dicembre, nel caso in cui venga adottato il criterio di “cassa” (retribuzione corrisposta entro il 12 gennaio dell’anno successivo, con conseguente versamento delle ritenute alla scadenza del 16 febbraio), nel campo Note viene riportata l’opzione ‘B’ e nel periodo viene indicato ‘12/2022’. Ricordiamo che fanno eccezione le eventuali ritenute da lavoro autonomo (tributo 1040) derivanti dall’elaborazione di dicembre, che vengono considerate trattenute entro il 31/12 e quindi versate entro il 16 gennaio (anche nel caso in cui la ditta abbia adottato il criterio di “cassa”).

  • Se il conguaglio fiscale relativo all’anno 2022 è stato effettuato sulla busta paga di gennaio 2023, nel campo Note viene riportata l’opzione ‘D’ per le aziende che adottano il criterio di “competenza” (scadenza 16 febbraio), oppure ‘E’ per le aziende che adottano il criterio di “cassa” (scadenza 16 marzo). Nel periodo di riferimento viene comunque indicato ‘12/2022’, conformemente alle istruzioni ministeriali.

  • Sulle addizionali regionali e comunali di competenza dell’anno 2022, trattenute in caso di cessazione del rapporto o di erogazione del compenso su base annuale (amministratori), viene riportata l’opzione ‘S’ nel campo ‘Note’. L’opzione ‘S’ viene riportata anche sugli interessi per rateizzazione relativi agli acconti da 730, di competenza dell’anno corrente (acconto Irpef / acconto cedolare secca / acconto addizionale comunale).

  • Sulle tributo 1701 a debito relativo alle rate di competenza dell’anno precedente (2021), trattenute nei mesi successivi a quello del conguaglio fiscale, viene riportata l’opzione ‘P’ nel campo ‘Note’. Ricordiamo che la prima rata, trattenuta nello stesso mese del conguaglio fiscale, è stata indicata sul modello 770 dell’anno precedente.

  • Ricordiamo che le opzioni previste nel campo ‘Note’, diverse da quelle descritte ai punti precedenti, devono essere compilate manualmente. Tra queste segnaliamo, in particolare, le opzioni da utilizzare in caso di operazioni societarie straordinarie o passaggio di dipendenti (‘K’ / ‘L’ / ‘N’).

  • La data di versamento (colonna 14) viene compilata automaticamente, riportando la data effettiva di versamento inserita sul servizio ‘Tributi per Scadenza’ oppure indicata sulla procedura di generazione del modello F24 (in entrambi i casi, la data effettiva di versamento è visibile sul servizio ‘Tributi per Scadenza’). Se la data di versamento non è presente sul servizio ‘Tributi per Scadenza’, nella colonna 14 viene riportato l’ultimo giorno utile per il versamento: tale giorno corrisponde generalmente al 16 del mese di scadenza, tuttavia se il 16 ricade di sabato / domenica / festivo, la data di versamento viene impostata automaticamente al primo giorno utile successivo. Naturalmente, occorre verificare la corrispondenza tra la data presente nella colonna 14 dei quadri ST / SV e la data effettiva di versamento risultante dalle attestazioni di pagamento, intervenendo dove necessario. In presenza del ravvedimento operoso, la data di versamento viene rilevata dal tipo procedura ‘RV’ (se presente sul servizio ‘Tributi per Scadenza’).

Per quanto riguarda le rate versate nell’anno 2022, relative ai tributi sospesi nell’anno 2020 a causa dell’emergenza Covid, riportiamo le seguenti precisazioni:

  1. I tributi in questione vengono rilevati dall’Archivio Tributi, considerando i periodi di competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 ed individuando i tributi che riportano le opzioni ‘Covid-19 Marzo 2020’ oppure ‘Covid-19 Settembre 2021’ nel campo Rateizzazione. Ricordiamo che il campo Rateizzazione si trova sulla finestra per la gestione del singolo tributo, ed è stato avvalorato automaticamente dai programmi ‘TRIBRATE’ / ‘TRIBRAT2’ (aggiornamenti di settembre 2020 Acred770 e febbraio 2021 Acred789).

  2. Per tali tributi vengono compilati normalmente il codice tributo (colonna 11) e il codice regione (colonna 13, ovviamente solo per le addizionali regionali).

  3. Non vengono compilati i seguenti campi: periodo di riferimento (colonna 1), ritenute operate (colonna 2), interessi (colonna 8), ravvedimento (colonna 9), data di versamento (colonna 14), conformemente alle istruzioni ministeriali.

  4. Nel campo note (colonna 10) viene riportata l’opzione ‘S’ sulle addizionali di competenza dell’anno corrente.

  5. Il campo ‘Nota Sospensione’ (colonna 15) viene compilato automaticamente considerando le causali relative alla sospensione contributiva, presenti sul servizio Ditta – Abilitazione nella decorrenza valida al 31/12/2022. Analogamente a quanto previsto per il modello 770/2022, la causale in questione viene associata ai tributi fiscali sulla base della loro scadenza originaria (quindi non rilevano eventuali posticipi della data di scadenza).

  6. Di seguito riportiamo la tabella di corrispondenza tra le causali relative alla sospensione contributiva (Uniemens) ed i codici riportati in automatico nel campo Nota Sospensione (colonna 15):

    Causale Uniemens Nota Covid (15) Scadenza originaria Sezioni quadri ST / SV
    N966 / 24 ‘1’ Marzo 2020 ST1 Erario
    N966 / 24 ‘12’ Marzo 2020 ST2 Regioni / SV Comuni
    N967 / 25 ‘3’ Marzo / Aprile 2020 ST1 Erario
    N967 / 25 ‘12’ Marzo / Aprile 2020 ST2 Regioni / SV Comuni
    N968 / 26 ‘4’ Marzo / Giugno 2020 ST1 Erario
    N968 / 26 ‘12’ Marzo / Giugno 2020 ST2 Regioni / SV Comuni
    N969 / 27 ‘5’ Marzo 2020 Tutte le sezioni
    N970 / 28 ‘6’ Aprile / Maggio 2020 Tutte le sezioni
    N971 / 29 ‘6’ Aprile / Maggio 2020 Tutte le sezioni
    N972 / 30 ‘6’ Aprile / Maggio 2020 Tutte le sezioni
    N973 / 31 ‘9’ Aprile / Giugno 2020 ST1 Erario
    N974 / 34 ‘7’ Novembre 2020 Tutte le sezioni
    N974 / 34 ‘8’ Dicembre 2020 Tutte le sezioni
    N975 / 32 ‘8’ Dicembre 2020 Tutte le sezioni
    N976 / 33 ‘8’ Dicembre 2020 Tutte le sezioni
    Precisiamo che si tratta della stessa tabella adottata per la generazione del modello 770/2022.

  7. In assenza della causale sul servizio Ditta – Abilitazione, nel campo ‘Nota Sospensione’ (15) viene riportato il valore convenzionale ‘0’ (zero), emettendo una segnalazione sulla stampa degli errori. Il valore ‘0’ non corrisponde ad un codice valido e deve essere sostituito con il codice effettivo. In tal modo, il tributo può essere identificato come “sospeso”, sui servizi e sulle stampe di controllo (descritte più avanti).

  8. Nel campo ‘Importo Versato’ (colonna 7) viene riportato il valore complessivo delle rate versate nell’anno 2022. A tale scopo, si considerano le rate che hanno data di scadenza compresa tra 01/01/2022 e 31/12/2022.

  9. Nel campo ‘Importo Sospeso’ (colonna 16) viene riportato il valore delle rate non ancora versate al 31/12/2022. Tale valore si ottiene per differenza tra l’importo originario del tributo ed il totale delle rate che hanno data di scadenza non successiva al 31/12/2022 (comprese le rate con data di scadenza ricadente negli anni 2020 e 2021). Come già precisato, il campo in questione non dovrebbe risultare avvalorato per i tributi sospesi nell’anno 2020 a causa dell’emergenza Covid, in quanto il versamento delle rate doveva concludersi entro il 31/12/2022.

  10. Precisiamo che occorre verificare se è avvenuto il versamento effettivo, nei termini previsti, delle rate che avevano scadenza nell’anno 2022 e negli anni precedenti: se tale condizione non fosse stata rispettata, potrebbe essere necessario modificare l’importo indicato nei campi 15 e 16.

1.2.2) GENERAZIONE PROSPETTO SX

Il quadro SX viene generato rilevando, dall’Archivio Tributi, tutte le informazioni relative ai tributi a credito inerenti alla gestione del sostituto d’imposta. I tributi in questione vengono rilevati esclusivamente dal Tipo Procedura ‘PG’ (Paghe), considerando il periodo di competenza da gennaio a dicembre 2022 e, per i tributi relativi al conguaglio dell’anno precedente, anche il mese di gennaio 2023.

I righi SX1 / SX2 / SX3 vengono compilati considerando i crediti “maturati” in relazione all’anno di competenza 2022, rilevando l’importo di tali crediti dall’Archivio Tributi, indipendentemente dalla compensazione su F24.
Per gli stessi crediti viene rilevato anche l’importo effettivamente compensato su F24, riportandolo nelle apposite caselle previste su ciascun rigo. A tale scopo, relativamente ai crediti indicati nella colonna 1 del rigo SX1, viene considerato il credito compensato sul codice tributo originario (1627 / 1669 / 1671), escludendo la parte eventualmente compensata sul codice tributo 6781. Ricordiamo che, per i suddetti crediti, viene indicato automaticamente il codice tributo 6781 sul modello F24, in sostituzione del codice tributo originario, nell’anno successivo a quello di competenza, a partire dal momento in cui non risultano più disponibili le ritenute relative allo stesso anno di competenza.

Ricordiamo che la procedura di generazione dei dati riporta, sulla finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’, le diverse somme che compongono la colonna 1 del rigo SX1 e del rigo SX2.

Le singole colonne dei righi SX1 / SX2 / SX3 vengono compilate adottando i seguenti criteri:

  • Nella colonna 1 del rigo SX1 sono riportati i crediti relativi all’Irpef a tassazione ordinaria, all’imposta sulle somme detassate ed alle addizionali regionali e comunali, derivanti dai conguagli di fine anno o fine rapporto. A tale scopo, vengono considerati i tributi ‘1627 DP’ (credito Irpef dipendenti), ‘1627 CO’ (credito Irpef collaboratori), ‘1627 DS’ (credito imposta sostitutiva somme detassate), ‘1669’ (credito addizionale regionale), ‘1671’ (credito addizionale comunale) presenti nei mesi di competenza da gennaio a dicembre 2022. Inoltre, vengono considerati i tributi ‘6781 AP’ (credito Irpef anno precedente), ‘6781 DS’ (credito imposta sostitutiva somme detassate anno precedente), ‘6781 RP’ (credito addizionale regionale anno precedente), ‘6781 CP’ (credito addizionale comunale anno precedente) presenti nel mese di gennaio 2023.

  • Nella colonna 1 del rigo SX1 viene riportato anche il credito di Irpef a tassazione separata sul Tfr, nel caso in cui si sia generato al momento dell’erogazione del Tfr, a causa del conguaglio rispetto alla tassazione operata sui precedenti anticipi. Il credito in questione viene rilevato dal tributo ‘1627 TF’, sempre nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2022. Lo stesso criterio viene adottato anche per il credito di Irpef a tassazione separata sugli arretrati anni precedenti, rilevandolo dal tributo ‘1627 TS’. Segnaliamo che non risulta chiaro, dalle istruzioni ministeriali, in quale colonna del rigo SX1 debbano essere riportati i crediti in questione; riteniamo tuttavia che la colonna 1 sia l’unica scelta possibile, in quanto la colonna 3 (versamenti in eccesso) prevede che l’eccedenza di versamento risulti dai tributi presenti nei quadri ST / SV: i corrispondenti tributi a debito potrebbero essere stati versati in anni precedenti.

  • La colonna 2 del rigo SX1 corrisponde alle eccedenze di versamento. Come negli anni precedenti, nel campo in questione viene riportato automaticamente l’eventuale saldo a credito dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, come previsto dalla circolare 34/E del 18/04/2002. Il credito in questione viene rilevato dal tributo ‘6781 IS’, nel caso in cui sia stato generato con l’elaborazione del mese di dicembre 2022.

  • Nella stessa colonna 2 del rigo SX1 viene riportata anche l’eventuale eccedenza di versamento relativa alle ritenute da lavoro autonomo, a condizione che l’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ sia impostata ad ‘S’ al lancio della procedura di generazione dei dati. A tale scopo, viene considerato il tributo ‘1628’ nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2022 ed il tributo ‘6782’ nel mese di gennaio 2023 (i tributi in questione possono essere stati inseriti manualmente). Precisiamo che, sul quadro ST, occorrerà diminuire conseguentemente la colonna 2 (Ritenute) dei tributi relativi alle ritenute da lavoro autonomo che hanno dato origine all’eccedenza di versamento.

  • Nella colonna 6 del rigo SX1 vengono riportate le somme a credito (tra quelle indicate nella colonna 1 del rigo SX1) effettivamente compensate, rilevandole dai tributi ‘1627’ (credito Irpef) / ‘1669’ (credito addizionale regionale) / ‘1671’ (credito addizionale comunale) compensati sui modelli F24 generati. I crediti in questione non vengono considerati se sono stati compensati tramite il tributo ‘6781’ (indicato automaticamente sulle compensazioni avvenute nell’anno 2023, successivamente al versamento di tutte le ritenute fiscali relative all’anno 2022).

  • La colonna 1 del rigo SX2 corrisponde ai rimborsi da 730 erogati dal sostituto d’imposta nell’anno di competenza. Per compilare il campo in questione vengono considerati i tributi ‘1631 IR’ (credito Irpef da 730) / ‘1631 CD’ (credito cedolare secca da 730) / ‘3796’ (credito addizionale regionale da 730) / ‘3797’ (credito addizionale comunale da 730), nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2022, indipendentemente dalla compensazione su F24.

  • Nella colonna 2 del rigo SX2 viene riportato il credito da 730 compensato su F24, rilevandolo dai tributi ‘1631’ (credito Irpef o cedolare secca da 730) / ‘3796’ (credito addizionale regionale da 730) / ‘3797’ (credito addizionale comunale da 730). Per la compilazione di tale campo sono disponibili le opzioni descritte al punto 1.1: con l’opzione preselezionata, vengono considerati tutti i crediti da 730 compensati fino al momento della generazione dei dati; con l’opzione alternativa, vengono considerati i soli crediti da 730 compensati entro l’ultima scadenza “utile” per l’anno di competenza (16/02/2023 se la ditta adotta il criterio di “competenza”, 16/03/2023 se adotta il criterio di “cassa”). Ricordiamo che gli eventuali crediti residui da 730 non possono essere compensati con il tributo ‘6781’ e, quindi, non sono considerati per la compilazione dei righi SX4 e SX32 (a riguardo, vedere quanto indicato al punto 1.3.3).

  • La colonna 1 del rigo SX3 corrisponde al credito derivante dalla detrazione per famiglie numerose. Il credito in questione viene rilevato dal tributo ‘1632’ nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2022 e dal tributo ‘1632 AP’ nel mese di gennaio 2023. Nella colonna 5 del rigo SX3 viene riportato lo stesso credito compensato su F24.

Per la compilazione delle singole colonne del rigo SX4 vengono adottati i seguenti criteri:

  • La colonna 1 del rigo SX4 corrisponde al credito residuo risultante dal modello 770 dell’anno precedente. Il dato in questione viene rilevato dal quadro SX del modello 770/2022 (se presente in archivio), effettuando il seguente calcolo: SX32 (col. 2 – col. 1) + SX33 (col. 2 – col. 1) + SX34 (col. 2 – col. 1).

  • Nella colonna 2 del rigo SX4 occorre riportare la parte del credito indicato sulla colonna 1 dello stesso rigo, che risulta compensata su F24 entro la data di presentazione del modello 770/2023. Considerando le difficoltà pratiche nell’effettuare il suddetto controllo (in quanto il credito potrebbe essere compensato dopo la generazione dei dati e prima dell’invio del 770), per la compilazione di tale campo sono disponibili le opzioni descritte al punto 1.1. Utilizzando l’opzione preselezionata, sulla colonna 2 viene riportato lo stesso importo presente sulla colonna 1 (facendo figurare che è stato interamente compensato); di conseguenza, l’eventuale credito presente sulla colonna 1, che non fosse stato ancora compensato alla data di presentazione del 770/2023, dovrebbe essere decurtato dalla colonna 2. Utilizzando l’opzione alternativa, sulla colonna 2 viene riportato il credito effettivamente compensato al momento della generazione dei dati, rilevando il credito compensato sul tributo ‘6781’ con anno di competenza 2021; in tal caso occorrerà aggiungere, sulla colonna 2, gli eventuali crediti relativi all’anno precedente che vengono compensati successivamente alla generazione dei dati del 770 ma prima dell’invio dello stesso modello.

  • Le colonne 4 e 5 del rigo SX4 vengono avvalorate con il credito residuo, corrispondente alla seguente differenza:
    SX1 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 – col. 6) + SX4 (col. 1 – col. 2 + col. 3).

Occorre tenere presente che la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’ (punto 1.1) compila il prospetto SX per i soli sostituti gestiti in ambito Paghe. Di conseguenza, gli eventuali crediti residui dell’anno precedente, presenti su sostituti non gestiti in ambito Paghe, devono essere riportati manualmente sul prospetto SX. Per individuare i casi in questione, è disponibile la stampa di controllo ‘STASX770’, descritta al punto 1.4.3.

Sul rigo SX32, colonna 2, viene riportato automaticamente il credito residuo risultante dalla colonna 5 del rigo SX4, al netto dell’eventuale credito residuo relativo al lavoro autonomo, riportato sul rigo SX33 (di seguito descritto).

Sul rigo SX33, colonna 2, viene riportato automaticamente l’eventuale credito residuo relativo al lavoro autonomo, nel caso in cui l’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ sia impostata ad ‘S’ al lancio della procedura. A tale scopo, vengono considerati i crediti residui presenti sul tributo ‘1628’ nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2022 e l’intero valore presente sul tributo ‘6782’ nel mese di gennaio 2023 (i tributi in questione possono essere stati inseriti manualmente).

Il rigo SX37 viene compilato automaticamente in relazione all’eventuale credito da anticipo di tassazione sul Tfr versato negli anni 1997 / 1998, nei casi (piuttosto rari) in cui risulta ancora presente un credito residuo.
Per la compilazione del rigo SX37 vengono adottati i seguenti criteri:

  • colonna 1 – viene riportato il credito residuo presente sul servizio ‘Cedolini – Residui Ditta’ nel mese 01/2022;
  • colonna 4 – viene riportato il credito maturato per l’acconto ed il saldo dell’imposta sostitutiva, unitamente a quello maturato a seguito di erogazione del Tfr; entrambi i crediti sono rilevati dal tributo ‘1250’;
  • colonna 6 – corrisponde alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 4.

Sul rigo SX47 viene riportato automaticamente il credito relativo al Bonus Fiscale L. 190/2014, in presenza di eventuali residui degli anni precedenti. Di seguito sono descritti i criteri di compilazione delle singole colonne del rigo SX47.

  • Nella colonna 1 del rigo SX47 viene riportato il credito residuo dell’anno precedente: quest’ultimo viene rilevato dalla colonna 5 del rigo SX47, sul modello 770/2022 (se presente in archivio).

  • Nella colonna 4 del rigo SX47 deve essere indicato il credito residuo compensato tra il 17/04/2022 ed il 16/03/2023 (entrambe le date vanno eventualmente posticipate al primo giorno lavorativo successivo). Viene riportato il credito residuo dell’anno precedente che risulta compensato nel periodo da aprile 2022 a marzo 2023. Ricordiamo che vengono considerate anche eventuali date di scadenza ricadenti nei giorni successivi al 16 del mese, in quanto si tratterebbe di date “fittizie”, impostate allo scopo di produrre deleghe F24 separate, ma riferite comunque alla “normale” scadenza del 16. Precisiamo che occorre aggiungere l’eventuale credito residuo dell’anno precedente compensato esternamente all’Archivio Tributi, sempre nel periodo dal 17/04/2022 ed il 16/03/2023.

  • Nella colonna 5 del rigo SX47 viene riportato il valore del credito residuo, calcolato secondo la formula indicata nelle specifiche del modello 770: SX47 colonna 5 = SX47 (colonna 1 – colonna 4).

Sul rigo SX49 viene riportato automaticamente il credito relativo al Trattamento Integrativo L. 21/2020. Di seguito sono descritti i criteri di compilazione delle singole colonne del rigo SX49.

  • Nella colonna 1 del rigo SX49 viene riportato il credito residuo dell’anno precedente: quest’ultimo viene rilevato dalla colonna 7 del rigo SX49, sul modello 770/2022 (se presente in archivio).

  • Nella colonna 2 del rigo SX49 va indicato il trattamento integrativo erogato “al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare”. A tale scopo, viene considerato il valore del tributo ‘1701’ presente nei periodi di competenza da gennaio a dicembre 2022, e del tributo ‘1701 AP’ presente nel mese di gennaio 2023 (quest’ultimo in caso di conguaglio anno precedente). Precisiamo che viene considerato esclusivamente l’importo a credito presente su tali tributi, senza scalare l’eventuale importo a debito versato in caso di recupero.

  • Nella colonna 3 del rigo SX49 deve essere indicato il valore del credito recuperato; per compilarla, viene considerato l’importo a debito presente sui tributi ‘1701 DC’ nei periodi di competenza da gennaio a dicembre 2022, e del tributo ‘1701 DP’ presente nel mese di gennaio 2023 (quest’ultimo in caso di conguaglio anno precedente). Vengono considerati anche i tributi ‘1701 DR’ sul mese di dicembre 2022 e ‘1701 PR’ sul mese di gennaio 2023 (conguaglio anno precedente), generati in caso di recupero rateizzato del trattamento integrativo di competenza dell’anno 2022 e corrispondenti alla prima rata, trattenuta nel mese del conguaglio.

  • Nella colonna 4 del rigo SX49 deve essere indicato il credito da recuperare a rate, escludendo la prima rata trattenuta nel mese del conguaglio. Dal momento che il dato in questione non sarebbe presente sull’Archivio Tributi fino al completamento del suddetto recupero, la colonna 4 del rigo SX49 viene compilata rilevando il valore presente nel corrispondente campo 394 delle CU/2023 (sezione ‘IRPEF’) relative allo stesso sostituto d’imposta.

  • Nella colonna 5 del rigo SX49 deve essere indicato l’importo delle rate del trattamento integrativo di competenza dell’anno precedente (2021) trattenute nei mesi successivi a quello in cui è stato effettuato il conguaglio. Viene quindi riportato il valore complessivo del tributo ‘1701 DR’ presente nel periodo di competenza gennaio – dicembre 2022 ed eventualmente del tributo ‘1701 PR’ presente nel periodo di competenza febbraio – dicembre 2022 (quest’ultimo risulta presente nel caso in cui, su gennaio 2022, sia stato effettuato il conguaglio relativo all’anno 2021). Per entrambi i tributi, viene esclusa la prima rata, trattenuta nel mese in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale.

  • Segnaliamo che le colonne 3 e 5 del rigo SX49 devono corrispondere al totale dei tributi 1701 a debito presenti sul quadro ST. Precisamente, la colonna 3 deve corrispondere al totale dei tributi 1701 sui quali NON risulta presente la nota ‘P’ (quindi relativi al recupero del trattamento integrativo di competenza dell’anno 2022), mentre la colonna 5 deve corrispondere al totale dei tributi 1701 sui quali risulta presente la nota ‘P’ (quindi relativi alle rate del trattamento integrativo di competenza dell’anno precedente).

  • Sulla colonna 6 del rigo SX49 deve essere indicato il credito compensato entro il 16/03/2023. Viene quindi rilevato il tributo 1701 a credito relativo all’anno di competenza 2022, compensato entro il mese di marzo 2023. Precisiamo che vengono considerate anche le eventuali compensazioni riportate su date di scadenza comprese tra il 16 ed il 31 marzo, in quanto si tratterebbe di date di scadenza “fittizie”, impostate sull’Archivio Tributi allo scopo di produrre deleghe F24 separate, ma riferite comunque alla scadenza del 16/03/2023.

  • Se sulla colonna 1 è presente un credito residuo dell’anno precedente, nella colonna 6 viene riportato anche il tributo 1701 a credito di competenza degli anni precedenti, compensato nel periodo da aprile 2022 a marzo 2023.

  • Nella colonna 6 occorre aggiungere l’eventuale credito compensato esternamente all’Archivio Tributi, nel periodo dal 17/04/2022 al 16/03/2023 (tali date vanno eventualmente posticipate al primo giorno lavorativo successivo).

  • Nella colonna 7 del rigo SX49 viene riportato il valore del credito residuo, calcolato secondo la formula indicata nelle specifiche del modello 770/2023: SX49 colonna 7 = SX49 (colonna 1 + colonna 2 – colonna 6).

Ricordiamo che il trattamento integrativo effettivamente erogato dal sostituto, al netto di quello recuperato o da recuperare, corrisponde alla differenza tra la colonna 2 e le colonne 3 e 4 del rigo SX49: tale valore deve corrispondere al campo 391 delle CU (al netto dell’eventuale trattamento erogato da altri sostituti, riportato nel campo 398).

Di seguito sono elencate ulteriori corrispondenze tra il rigo SX49 ed i campi della CU:

  • trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio, compresa l’eventuale prima rata, riportato nel campo 393 della CU e nella colonna 3 del rigo SX49;
  • trattamento integrativo da recuperare a rate successivamente alle operazioni di conguaglio (esclusa la prima rata), riportato nel campo 394 della CU e nella colonna 4 del rigo SX49;
  • trattamento integrativo di competenza dell’anno precedente recuperato a rate (esclusa la prima rata), riportato nel punto 395 della CU e nella colonna 5 del rigo SX49.

La procedura di generazione dei dati segnala, sulla stampa ‘err770.ST-SV-SX’, i casi di eventuali incongruenze tra le colonne del rigo SX49 sopra descritte ed i corrispondenti campi della CU.
Inoltre, viene segnalata la presenza di importi negativi o altre incongruenze nei dati riportati sul quadro SX.
E’ comunque opportuno effettuare i controlli previsti, tramite le stampe di controllo descritte al punto 1.4.

Giugno 2023
(acred862)
1.3) MODELLO 770/2023 – GESTIONE QUADRI

Dopo aver eseguito la procedura di generazione dei dati descritta al punto 1.1, è possibile visualizzare / modificare / inserire i dati tramite gli appositi servizi, presenti sul menù Modello 770Gestione Modello 770/2023.

I servizi disponibili corrispondono alle seguenti sezioni del modello 770:

  • Frontespizio – dati relativi al sostituto d’imposta e modalità di invio telematico della dichiarazione
  • Prospetto ST sez. 1 Erario – ritenute e versamenti delle somme di competenza dell’Erario
  • Prospetto ST sez. 2 Regioni – ritenute e versamenti delle somme di competenza delle Regioni
  • Prospetto SV Comuni – ritenute e versamenti delle somme di competenza dei Comuni
  • Prospetto SX – riepilogo dei crediti e delle relative compensazioni
  • Prospetto SY – somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi
  • Prospetto SY sez. 4 – somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale
  • Prospetto SS – dati riassuntivi (riepilogo delle ritenute presenti sul quadro SY)
  • Dichiarazione Integrativa – crediti risultanti dalle dichiarazioni integrative

Su tutti i servizi del 770, la ricerca del sostituto può essere effettuata cliccando sull’icona “lente” in corrispondenza del campo ‘Sostituto d’imposta’. In tal modo, si apre una finestra che consente di effettuare la ricerca per ragione sociale, denominazione azienda, codice fiscale e codice ditta.
Sulla finestra, è necessario compilare il ‘Campo ricerca’: se la ricerca viene effettuata per ragione sociale / denominazione / codice fiscale, è sufficiente indicare alcuni caratteri per ottenere l’elenco di tutti i soggetti la cui ragione sociale / denominazione / codice fiscale inizia con quanto indicato nel campo di ricerca. E’ anche possibile effettuare la ricerca “all’interno” della ragione sociale / denominazione / codice fiscale: a tale scopo, barrare la casella ‘Ricerca all’interno’.
Se invece si effettua la ricerca per codice ditta, l’elenco inizia con il codice indicato nel campo di ricerca.
Nell’elenco prodotto, i soggetti gestiti in ambito Paghe sono evidenziati con lo sfondo verde. Nell’ultima colonna a destra è indicata la presenza del 770 (icona “spunta vuota”) e della condizione di ‘Definitivo’ (icona “spunta piena”).
Per selezionare un sostituto, è sufficiente cliccare sul corrispondente rigo dell’elenco.
Naturalmente, se si conosce il codice della ditta, lo si può indicare direttamente nel campo ‘Sostituto d’imposta’ e cliccare sul pulsante ‘Ricerca’, senza aprire la finestra di ricerca.

Sempre su tutti i servizi, una volta effettuate le modifiche occorre cliccare sul pulsante ‘Salva’ per memorizzarle in archivio. Se, dopo aver effettuato delle modifiche, si tenta di cambiare servizio o effettuare una ricerca senza aver cliccato su ‘Salva’, si ottiene la segnalazione che le modifiche andranno perse (a quel punto, è possibile cliccare su ‘Salva’).

Come negli anni precedenti, su tutti i servizi è disponibile la finestra per l’inserimento di eventuali annotazioni: per aprirla, cliccare sul pulsante ‘Note’, presente nella parte alta di ciascun servizio. Sulla finestra ‘Note’ è possibile non solo visualizzare, ma anche modificare le annotazioni relative al modello 770 dell’anno precedente. A tale scopo, sulla finestra è presente il pulsante ‘Note 770/2022’, che si attiva soltanto se sono state effettivamente inserite delle annotazioni sul 770/2022. Cliccando su tale pulsante, vengono visualizzate le annotazioni relative al 770/2022, le quali possono essere modificate. E’ possibile ritornare sulle annotazioni relative al 770/2023 cliccando sul pulsante ‘Note 770/2023’.

Ricordiamo che gli importi devono essere indicati, sul modello 770, con i centesimi di Euro e la “virgola esplicita”: su tutti i servizi, gli importi sono gestiti secondo tale modalità. La stessa modalità è adottata anche sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico, oltre che sulle procedure di esportazione ed importazione dei dati.

Su tutti i servizi è presente il pulsante ‘Stampa video’, tramite il quale è possibile stampare il riquadro centrale (dove sono riportati i dati), utilizzando le funzioni di stampa del browser e le relative impostazioni

1.3.1) GESTIONE QUADRI – FRONTESPIZIO

Sul servizio Frontespizio si possono gestire le informazioni richieste sul “frontespizio” del modello 770/2023.

Ricordiamo che il servizio presenta i campi delle sole sezioni effettivamente compilate (ossia le sezioni nelle quali risulta compilato almeno un campo), evitando così di mostrare sempre tutti i campi previsti sul modello.
Ciascuna sezione può essere “aperta” o “chiusa” cliccando sull’apposita casella presente sul titolo della sezione.
Naturalmente, per inserire un dato in una sezione chiusa, occorre aprirla cliccando sulla corrispondente casella: una volta compilato almeno un campo della sezione, questa resterà automaticamente aperta. Se si desidera aprire o chiudere tutte le sezioni, è possibile utilizzare la casella presente sulla prima barra orizzontale (sotto al campo ‘Modello definitivo’).

Consigliamo di barrare la casella ‘Modello definitivo’ soltanto dopo aver effettuato TUTTI i controlli possibili (ricordiamo che tale casella impedisce la rigenerazione dei dati tramite la procedura descritta al punto 1.1).

L’utilizzo dei campi ‘Vistato’ e ‘Invio telematico con dati non conformi’ sarà descritto con un successivo aggiornamento, con il quale sarà anche confermata la possibilità di inviare i files telematici delle dichiarazioni 770.

Il campo ‘Tipologia invio’ è obbligatorio e deve essere compilato selezionando una delle due possibilità previste:

  1. Gestione unificata’, se la dichiarazione viene trasmessa tramite un unico invio;
  2. Gestione separata’, se la dichiarazione viene trasmessa in due o tre parti, inviate separatamente.

La tipologia di invio deve essere selezionata considerando, oltre ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, anche l’eventuale presenza di redditi di capitale, locazioni brevi o altre ritenute.
Se viene selezionata la ‘Gestione separata’, ciascun tipo di ritenute deve essere interamente incluso in una sola delle parti inviate. Diversi tipi di ritenute possono essere incluse in una stessa parte inviata; le locazioni brevi e le altre ritenute possono essere abbinate ad altri tipi di ritenute secondo i criteri descritti nelle istruzioni ministeriali.

Ricordiamo che, in caso di ‘Gestione separata’, è obbligatorio indicare i codici fiscali dei soggetti che inviano le parti rimanenti della dichiarazione, barrando, per ciascun soggetto, le caselle relative ai quadri inviati ed ai tipi di ritenute gestite.
Se una parte rimanente è inviata direttamente dal sostituto, occorre barrare la casella ‘Sostituto’.

Sempre in caso di ‘Gestione separata’, sulla dichiarazione trasmessa dall’intermediario è necessario barrare la casella ‘Incaricato in gestione separata’ (la casella si trova nella sezione ‘Ritenute operate’).

Le caselle relative ai ‘Quadri compilati’ vengono barrate automaticamente, sia tramite la procedura di generazione dati (punto 1.1), sia operando sui servizi per la gestione dei singoli quadri. Precisiamo che le caselle dei quadri relativi ai redditi di capitale (non gestiti) sono previste solo per coerenza rispetto al modello ministeriale.

E’ inoltre richiesta la compilazione delle caselle relative ai tipi di‘Ritenute operate’: la procedura di generazione dei dati (punto 1.1) barra automaticamente la casella relativa al lavoro ‘Dipendente’. Le caselle relative ad altri tipi di ritenute, compresa quella relativa al lavoro ‘Autonomo’ (se presente), devono essere barrate dall’Utente.

Ricordiamo che, se il sostituto non ha effettuato ritenute nell’anno di competenza, è prevista la compilazione del campo ‘Casi di non trasmissione dei prospetti ST / SV / SX’, selezionando il codice dall’apposita finestra.

Nelle sezioni ‘Firma della dichiarazione’, ‘Presentazione telematica’, ‘Visto di conformità’, sono riportate le informazioni presenti sul modello 770 dell’anno precedente (770/2022). Ovviamente, tali sezioni devono essere controllate e, laddove necessario, modificate in base alla condizione dell’anno corrente.

La sezione ‘Presentazione telematica’ deve risultare compilata come di seguito descritto:

  • La casella ‘Invio per conto proprio’ deve essere barrata soltanto nei seguenti casi:
    • Invio effettuato direttamente dal sostituto d’imposta.
    • Invio della propria dichiarazione da parte dell'intermediario (sostituto coincidente con l’intermediario).
    Precisiamo che tale casella non è prevista sul modello o sul file telematico (ha solo una funzione gestionale).
  • In caso di invio tramite intermediario, i campi da compilare sono i seguenti:
    • Codice fiscale dell’incaricato’ (obbligatorio), selezionare il codice fiscale dell’intermediario dall’apposita finestra; viene riportato anche il numero di iscrizione all’albo dei CAF, se presente sull’intermediario selezionato.
    • Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione’ (obbligatorio), scegliere tra ‘1- Dichiarazione predisposta dal contribuente’ e ‘2- Dichiarazione predisposta da chi effettua l’invio’ (ossia dall’intermediario).
    • Data dell’impegno’ (obbligatoria), indicare la data dell’impegno sottoscritto dall’intermediario; precisiamo che, se tale data risulta successiva alla data corrente, viene segnalato un errore dal software di controllo.
    • Invio avviso telematico all’intermediario’, richiesta, da parte del sostituto, di inviare gli avvisi telematici all’intermediario; sulla dichiarazione, tale casella è riportata nella sezione ‘Firma della Dichiarazione’.
    • Ricezione avviso telematico’, conferma da parte dell’intermediario che intende ricevere gli avvisi telematici; risulta obbligatoria se è stata barrata la casella ‘Invio avviso telematico all’intermediario’.

Tramite la finestra per la selezione dell’intermediario, è possibile inserire o modificare alcune informazioni relative agli intermediari stessi: a tale scopo, cliccare sull’icona “matita” in corrispondenza dell’intermediario.

NOTA: L’intermediario che effettua l’invio della dichiarazione deve essere presente sul servizio Ditta – Anagrafico, in quanto sul file telematico occorre riportare alcuni dati anagrafici relativi a tale soggetto.

Sul servizio Frontespizio, inoltre, vengono visualizzate le informazioni relative al sostituto richieste sul modello 770, compilandole secondo gli stessi criteri adottati dalla procedura di stampa e invio telematico.
Come negli anni precedenti, sul servizio è possibile modificare o integrare alcuni dati del sostituto: in particolare, lo stato, la situazione e la natura giuridica della società, il rappresentante legale ed i relativi codice carica e data carica.

Ricordiamo che il Rappresentante firmatario ed i relativi codice e data carica, possono essere inseriti sull’anagrafico della società (servizio Ditta – Anagrafico): tali informazioni vengono rilevate dalla procedura di conversione dall’anno precedente, al momento della generazione della CU. Le stesse informazioni possono essere inserite direttamente sul Frontespizio del modello 770, comunque consigliamo di aggiornare sempre il servizio Ditta – Anagrafico.

1.3.2) GESTIONE QUADRI – PROSPETTI ST / SV

Le ritenute ed i versamenti possono essere gestiti sui servizi ST sez. 1 Erario / ST sez. 2 Regioni / SV Comuni.

I suddetti servizi presentano l’elenco dei tributi sulla prima videata: l’elenco è diviso in “pagine” ed è possibile scegliere il numero di tributi da visualizzare su ogni pagina (in automatico 20, ma è possibile arrivare fino a 100 per pagina). E’ possibile spostarsi sulle pagine precedenti o successive, oppure sulla pagina iniziale o finale, tramite gli appositi pulsanti presenti nella parte alta del servizio.

E’ anche possibile ottenere l’elenco relativo ad un solo codice tributo, selezionandolo tra quelli riportati nell’apposita tendina (campo ‘Codice tributo’). Precisiamo che, nella tendina in questione, sono elencati i soli tributi effettivamente presenti nel quadro su cui si è posizionati, per il sostituto che è stato selezionato.
Sul servizio ‘ST sez. 2 Regioni’ è possibile selezionare una singola regione, tramite l’apposita tendina.

Inoltre, è possibile modificare l’ordinamento dei tributi: in automatico vengono ordinati per periodo di competenza, ma tramite il campo ‘Ordinamento’ è possibile ordinarli per data di versamento. A parità di periodo o data versamento, i tributi sono ordinari per codice regione (quadro ST sezione 2) e per codice tributo.

Tramite il pulsante ‘Totali per tributo’, viene aperta una finestra sulla quale sono riportati gli importi totali relativi ad ogni combinazione dei seguenti campi: tributo / regione (quadro ST sezione 2) / note / nota sospensione.

Per operare su un tributo presente nell’elenco, occorre selezionarlo cliccando sulla riga corrispondente. Così facendo, si passa alla videata di “dettaglio”, nella quale è possibile modificare i dati relativi al tributo selezionato. Ricordiamo che, se si effettuano delle modifiche, occorre salvarle cliccando sul pulsante ‘Salva’. Dalla videata di dettaglio è possibile tornare all’elenco dei tributi, cliccando sul pulsante ‘Elenco’.

Per inserire un nuovo tributo, cliccare sul pulsante ‘Nuovo’, disponibile sia sulla videata dell’elenco che su quella del dettaglio. In questo modo, si apre la videata di dettaglio con i campi vuoti: a questo punto, compilare i campi previsti e cliccare su ‘Salva’. Occorre tenere presente che i campi obbligatori possono cambiare in base al tipo di tributo, tuttavia vengono segnalate eventuali condizioni di errore: in tal caso, dopo le correzioni cliccare nuovamente su ‘Salva’.

Nella videata di dettaglio, il codice tributo (campo 11) deve essere selezionato dall’apposita tendina, sulla quale sono riportati tutti i codici tributo considerati validi per il quadro sul quale si sta operando.

I codici da indicare nei campi Note (10) e Nota Sospensione (15) sono riportati su apposite finestre, che si aprono cliccando sui pulsanti ‘Elenco codici note’ (10) e ‘Elenco codici nota sospensione’ (15).
La finestra relativa al campo Note (10) consente di selezionare più codici per uno stesso tributo: sulla finestra, dopo aver barrato le caselle relative ai codici che si intende selezionare, cliccare sul pulsante ‘Seleziona’.
Naturalmente, è possibile indicare i codici direttamente nei campi 10 e 15, senza passare dalle relative finestre.
Dopo avere selezionato i codici tramite le finestre sopra descritte (o in alternativa dopo averli digitati direttamente nei campi), occorre salvare le modifiche cliccando su ‘Salva’.

Una volta concluso l’inserimento di un tributo, è possibile inserirne altri cliccando su ‘Nuovo’, rimanendo nella videata di dettaglio (non occorre tornare all’elenco dei tributi).

Per eliminare un tributo, occorre selezionarlo e poi, nella videata di dettaglio, cliccare su ‘Elimina tributo’.
Sulla videata dell’elenco è invece disponibile il pulsante ‘Elimina tutto’, che consente di eliminare l’intero elenco.
Entrambi i pulsanti chiedono una conferma, prima di procedere alla cancellazione (che è sempre irreversibile).

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate non consente di indicare, nei quadri ST / SV, due tributi che presentano gli stessi dati identificativi, ossia lo stesso valore nei seguenti campi: periodo (1), note (10), codice tributo (11), data versamento (14) e codice regione (13, sezione 2 quadro ST). In presenza di due tributi versati separatamente, che presentano gli stessi dati identificativi, occorre sommare gli importi (ritenute, importo versato) su un unico rigo dei quadri ST / SV.

Nella videata di dettaglio, se si tenta di inserire un tributo che presenta gli stessi dati identificativi di un altro tributo già presente nell’elenco, si ottiene il messaggio di errore “Tributo già esistente” e compare il pulsante ‘Visualizza tributo’. Cliccando su tale pulsante, ci si sposta sul tributo già presente: in tal modo, è possibile verificare se si tratta dello stesso tributo che si stava inserendo, oppure di un altro tributo con gli stessi dati identificativi. In quest’ultimo caso, occorre sommare gli importi (ritenute, importo versato) sul tributo già presente.
Precisiamo che il controllo sui dati identificativi dei tributi viene effettuato considerando anche il campo nota sospensione (15) e l’eventuale soggetto estinto: se tali campi differiscono, è possibile procedere all’inserimento del tributo.

Per quanto riguarda i tributi sospesi negli anni precedenti, le cui rate sono state versate nell’anno 2022, ricordiamo che non devono essere compilati i campi periodo (1), ritenute (2), data versamento (14). Inoltre, non possono essere compilati i campi interessi (8) e ravvedimento (9), neppure nel caso in cui fosse stato effettuato un ravvedimento.
Per gli stessi tributi è invece obbligatorio compilare i seguenti campi:

  • importo versato (7), riportando il totale delle rate versate nel periodo dal 1/01/2022 al 31/12/2022;
  • codice tributo (11) e, nella sezione 2 del quadro ST, codice regione (13);
  • nota sospensione (15), indicando lo stesso codice riportato sul modello 770/2022.

Infine, ricordiamo che è possibile compilare i seguenti campi:

  • note (10), nel caso in cui occorra indicare un codice tra quelli consentiti (‘F’ / ‘L’ / ‘Q’ / ‘S’);
  • importo sospeso (16), nel caso in cui occorra indicare il valore delle rate non versate entro il 31/12/2022.

Ricordiamo le particolari modalità di indicazione degli interessi per differimento delle trattenute da 730, dovuti ad incapienza della retribuzione o a rettifica. Gli interessi in questione devono essere riportati nel campo 8 ‘Interessi’, secondo le stesse modalità previste per gli interessi derivanti dal ravvedimento operoso (è possibile che nel campo 8 figurino entrambe le tipologie di interessi). Gli stessi interessi rimangono inclusi nel campo 7 ‘Importo versato’, mentre vengono decurtati dal campo 2 ‘Ritenute operate’ (nonostante siano stati trattenuti al dipendente).
La procedura di generazione dei dati (descritta al punto 1.1) indica gli interessi per differimento delle trattenute da 730 secondo il criterio sopra descritto (vedere anche il punto 1.2.1).
Ricordiamo anche che gli interessi per rateizzazione delle somme a debito da 730 vengono invece indicati sugli appositi codici tributo previsti, sia per quanto riguarda il modello F24 che i quadri ST / SV.

In corrispondenza di ogni tributo, è disponibile il campo ‘Tipo Tributo’, che consente di impostare la condizione di ‘Definitivo’ a livello di singolo tributo. Tale indicazione non è obbligatoria: impostare la condizione di ‘Definitivo’ serve esclusivamente a “proteggere” il tributo in questione, nel caso in cui vengano rigenerati i dati tramite la procedura descritta al punto 1.1. La condizione di ‘Definitivo’, quindi, può essere impostata se si ha necessità di inserire manualmente alcuni tributi (ad esempio quelli relativi al lavoro autonomo, non gestiti in ambito Paghe): in tal modo, si eviterà che gli stessi tributi vadano persi nel caso in cui vengano successivamente rigenerati i dati dagli archivi Paghe.
Tramite il campo ‘Tipo Tributo’, vengono identificati anche i versamenti caricati in archivio tramite la procedura di importazione del modello 770 (non ancora utilizzabile). I tributi in questione riportano la condizione di ‘Importato’ e risultano anch’essi “protetti” nei confronti di un’eventuale rigenerazione dei dati.

Ricordiamo che, in corrispondenza di ogni singolo tributo, è disponibile il campo ‘Soggetto Estinto’: tramite tale campo può essere indicato il precedente sostituto d’imposta, nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali.
Per compilare il campo ‘Soggetto Estinto’ su un determinato tributo, occorre selezionare il soggetto precedentemente inserito nella sezione ‘Soggetti Estinti’ (servizio ‘Frontespizio’). In tal modo, il tributo in questione viene riportato su un quadro separato al momento della stampa o dell’invio telematico, con l’indicazione del codice fiscale relativo al precedente sostituto nel campo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”. Sui servizi relativi ai quadri ST / SV, i tributi per i quali è stato indicato un ‘Soggetto Estinto’ vengono raggruppati tra loro e riportati in coda agli altri tributi.

1.3.3) GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SX

Il riepilogo dei crediti e delle compensazioni può essere gestito sul servizio Prospetto SX.

Il servizio Prospetto SX presenta i campi delle sole sezioni effettivamente compilate (ossia le sezioni nelle quali risulta compilato almeno un campo), evitando così di mostrare sempre tutti i campi previsti sul modello.
Ciascuna sezione può essere “aperta” o “chiusa” cliccando sull’apposita casella presente sul titolo della sezione.
Naturalmente, per inserire un dato in una sezione chiusa, occorre aprirla cliccando sulla corrispondente casella: una volta compilato almeno un campo della sezione, questa resterà automaticamente aperta.
Se si desidera aprire o chiudere tutte le sezioni, è possibile utilizzare la casella presente sulla prima barra orizzontale.

E’ disponibile la finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’, sulla quale è possibile visualizzare i diversi crediti riportati in alcuni campi dei righi SX1 e SX2, dettagliati come in ambito Paghe. Ricordiamo che gli importi visualizzati su tale finestra sono compilati dalla procedura di generazione dei dati (punto 1.1) esclusivamente a scopo di controllo: non possono essere modificati e, comunque, non vengono riportati sulla stampa del modello o sul file per l’invio telematico.

I crediti “maturati” nell’anno di competenza (2022) devono essere indicati sui righi SX1 / SX2 / SX3.
Sul rigo SX1 colonna 1 sono riportati i crediti da conguaglio di fine anno o fine rapporto e sulla colonna 2 i crediti da eccedenze di versamento. Sulla colonna 6 sono riportate le compensazioni dei suddetti crediti, tranne nel caso in cui siano state effettuate indicando il credito sul codice tributo ‘6781’ (in tal caso, devono restare escluse dalla colonna 6).
Sul rigo SX2 colonna 1 sono riportati i crediti da 730 e sulla colonna 2 le corrispondenti compensazioni.
Sul rigo SX3 colonna 1 è riportato il credito per famiglie numerose e sulla colonna 5 la relativa compensazione.
Gli altri campi previsti sui righi SX1 / SX3 non riguardano casi gestiti in ambito Paghe (fare riferimento alle istruzioni ministeriali per le relative indicazioni).

Sul rigo SX4 colonna 1 viene riportato il credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e sulla colonna 2 la compensazione dello stesso credito (effettuata tramite il tributo ‘6781’ relativo all’anno di competenza 2021).
Nella colonna 3 occorre indicare l’eventuale credito da dichiarazione integrativa, da compilare manualmente in presenza dei crediti aventi le condizioni previste dalle istruzioni ministeriali.
Nella colonna 4 viene riportato il credito risultante dalla dichiarazione, calcolato automaticamente secondo il criterio più avanti descritto; tale credito deve essere ripartito tra la quota che si intende utilizzare, o si è già utilizzata, in compensazione (colonna 5) e la quota che si intende chiedere a rimborso (colonna 6).

Il credito risultante dalla dichiarazione (SX4 col. 4) viene calcolato come indicato nelle istruzioni del 770/2023:
SX4 colonna 4 = SX1 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 – col. 6) + SX4 (col. 1 – col. 2 + col. 3)

Conformemente alle istruzioni ministeriali, dal rigo SX4 restano esclusi i righi SX2 e SX3; di conseguenza, l’eventuale credito residuo derivante dai rimborsi del 730 (SX2 col. 1 – col. 2) o dal credito per famiglie numerose (rigo SX3) non è presente nel credito risultante dalla dichiarazione. Di conseguenza, l’eventuale credito residuo risultante dai righi SX2 e SX3 continua ad essere compensato sui tributi originari, anziché essere riportato sul tributo ‘6781’ (in quanto sul tributo ‘6781’ è possibile compensare solo il credito risultante dalla dichiarazione).
Per quanto riguarda i rimborsi da 730, ricordiamo che non possono superare le ritenute fiscali relative allo stesso mese di competenza: tale controllo viene effettuato dalla procedura di elaborazione mensile, limitando automaticamente i rimborsi erogati. Inoltre, i crediti da 730 vengono sempre compensati con maggiore priorità rispetto agli altri crediti (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738). Tuttavia è possibile che una parte del credito da 730 non sia stato compensato entro la presentazione del 770, ad esempio per il mancato versamento dei modelli F24 sui quali era riportato tale credito.

Il rigo SX47 riguarda eventuali residui di bonus fiscale L. 190/2014 e prevede le seguenti colonne:

    1) Credito residuo anno precedente, credito di competenza dell’anno precedente non compensato entro il 16/03/2022.
    4) Credito utilizzato in F24, credito di competenza dell’anno precedente compensato entro il 16/03/2023.
    5) Credito residuo, corrispondente alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 4.

Il rigo SX49 riguarda il trattamento integrativo L. 21/2020 e prevede le seguenti colonne:

    1) Credito residuo anno precedente, credito di competenza dell’anno precedente non compensato entro il 16/03/2022.
    2) Credito maturato nell’anno, trattamento integrativo erogato in relazione all’anno di competenza della dichiarazione, al lordo di quanto eventualmente recuperato.
    3) Credito recuperato erogato anno corrente, trattamento integrativo relativo all’anno di competenza della dichiarazione, recuperato entro il mese in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale. In caso di recupero rateale, la prima rata deve essere inclusa in questo campo, in quanto recuperata nel mese del conguaglio.
    4) Credito da recuperare, trattamento integrativo relativo all’anno di competenza della dichiarazione, da recuperare a rate nell’anno successivo, escludendo la prima rata recuperata nel mese del conguaglio.
    5) Credito recuperato erogato anno precedente, trattamento integrativo relativo all’anno precedente, recuperato a rate nell’anno di competenza della dichiarazione. Dal campo resta esclusa la prima rata, recuperata nel mese in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale dell’anno precedente.
    6) Credito utilizzato in F24, credito anno precedente / corrente compensato entro il 16/03/2023.
    7) Credito residuo, corrispondente al risultato della seguente formula: colonna 7 = col. 1 + col. 2 – col. 6.

Precisiamo che, sul servizio, vengono calcolati automaticamente i seguenti campi:

  1. rigo SX4 colonna 4 = SX1 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 – col. 6) + SX4 (col. 1 – col. 2 + col. 3)
  2. rigo SX4 colonna 5 = SX4 (col. 4 – col. 6)
  3. rigo SX32 colonna 2 = SX4 col. 5 – SX33 col. 2 – SX34 col. 2
  4. rigo SX47 colonna 5 = SX47 (col. 1 – col. 4)
  5. rigo SX49 colonna 7 = SX49 (col. 1 + col. 2 – col. 6)

I suddetti calcoli vengono effettuati ogni volta che si modifica uno dei campi coinvolti. Rimane comunque possibile “forzare” un determinato valore, semplicemente indicandolo nel campo in questione (se si vuole ottenere il calcolo automatico, quindi, il campo non deve venire modificato). Nel caso si intenda annullare una precedente “forzatura”, è sufficiente annullare il campo interessato, ottenendo così il ricalcolo automatico.

Precisiamo che il rigo SX48 (Aiuti di Stato), nei casi interessati, deve essere compilato manualmente.

ATTENZIONE: il pulsante ‘Elimina’ ha l’effetto di cancellare TUTTI i dati presenti nel prospetto SX.

1.3.4) GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SY

Tramite i servizi ‘Prospetto SY’ e ‘Prospetto SY sez. 4’ si possono gestire i dati previsti sul corrispondente quadro, relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (sezioni 1 e 2), alle ritenute art. 25 D.L. 78/2010 (sez. 3) ed alle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale (sez. 4).

Inserendo o modificando i dati presenti sui due servizi del quadro SY, viene aggiornato automaticamente il quadro SS (punto 1.3.5), riportando il totale delle ritenute nel rigo SS10. In particolare, le ritenute presenti nella sezione 3 del quadro SY sono totalizzate sulla colonna 1 del rigo SS10, mentre le ritenute presenti nella sezione 4 del quadro SY sono totalizzate sulla colonna 2 del rigo SS10.

Precisiamo che il campo ‘Modulo N.’ permette di inserire quadri aggiuntivi e corrisponde al numero del modulo riportato sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico.

Il prospetto SY deve essere compilato (da parte dell’Utente), nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali. Precisiamo che i percipienti esteri privi di codice fiscale, da riportare nella sez. 4 del quadro SY, restano esclusi dalla CU.

1.3.5) GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SS

Il servizio ‘Prospetto SS’ consente di inserire o modificare i dati presenti sul quadro in questione.
I campi del prospetto SS riguardano i quadri relativi ai redditi di capitale (non gestiti), ad eccezione del rigo SS10: quest’ultimo viene compilato automaticamente, riportando il totale delle ritenute presenti nelle sezioni 3 e 4 del quadro SY (vedere punto 1.3.4).

1.3.6) GESTIONE QUADRI – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il servizio ‘Dichiarazione Integrativa’ permette di compilare il corrispondente quadro, nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali. Per i sostituti interessati, i dati devono essere inseriti da parte dell’Utente.
Precisiamo che il campo ‘Modulo N.’ permette di inserire quadri aggiuntivi e corrisponde al numero del modulo riportato sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico.

Giugno 2023
(acred862)
1.4) MODELLO 770/2023 – STAMPE DI CONTROLLO

Dopo aver eseguito la generazione dei dati descritta al punto 1.1, è possibile effettuare le stampe di controllo:
Gestione Modello 770/2023Procedure Modello 770/2023 → ‘770/2023: Stampe di controllo’.

Per tutte le stampe di controllo, l’anno di competenza da indicare sulla procedura è ‘2022’.

Ricordiamo che, al lancio della procedura, possono essere selezionate le ditte relative ad una singola zona.
E’ anche possibile selezionare le sole ditte abbinate all’utente che lancia la procedura: a tale scopo, nel campo ‘Zona / Utente’ è disponibile la casella ‘Seleziona le sole ditte attribuite all’Utente’.
Precisiamo che il codice zona viene rilevato dal servizio ‘Ditta – Azienda’, nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza. L’utente abbinato alla ditta viene invece rilevato dal servizio ‘Ditta – Abilitazione’ (se risulta compilato il campo ‘Utente per elaborazione’), sempre nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza.

1.4.1) CONFRONTO CON ARCHIVIO TRIBUTI

Sulla procedura ‘770/2023: Stampe di controllo’, selezionare ‘CON770TX’ nel campo ‘Programma da eseguire’.

Il programma effettua diversi controlli di coerenza tra i dati riportati sui prospetti ST / SV / SX del modello 770/2023 ed i tributi fiscali, sia a debito che a credito, presenti sull’Archivio Tributi.

Per quanto riguarda i versamenti riportati sui prospetti ST / SV, il programma verifica la loro corrispondenza rispetto ai tributi a debito presenti sull’Archivio Tributi, sul tipo procedura ‘PG’ (Paghe). Vengono considerati tutti i tributi a debito presenti nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2022, oltre ad eventuali tributi relativi al conguaglio fiscale dell’anno 2022 presenti nel mese di gennaio 2023.

Il suddetto controllo viene effettuato totalizzando i tributi a debito per periodo di competenza: a tale scopo, il programma considera il mese di competenza presente sui prospetti ST / SV (colonna 1) e il mese di competenza indicato sul modello F24 (Archivio Tributi): in entrambi i casi, il mese corrisponde a quello in cui sono state effettuate le trattenute.
Ai fini del controllo, i tributi regionali sono mantenuti distinti per regione (come nella sezione 2 del prospetto ST), mentre i tributi comunali sono totalizzati per codice tributo (come sul prospetto SV).
La procedura emette una segnalazione nel caso in cui il totale di un tributo, per un determinato mese di competenza, riporti un valore diverso tra i prospetti ST / SV e l’Archivio Tributi. Precisiamo che tale segnalazione viene emessa anche in presenza del ravvedimento operoso, indicando comunque quali sono i tributi soggetti a ravvedimento.

Per quanto riguarda i crediti presenti sul prospetto SX, viene verificata la coerenza tra i crediti “maturati” nell’anno 2022, riportati sui righi SX1 / SX2 / SX3 / SX37 / SX47 / SX49, rispetto ai corrispondenti tributi a credito presenti sull’Archivio Tributi. Anche in questo caso, viene considerato il tipo procedura ‘PG’ (Paghe) ed il periodo di competenza da gennaio a dicembre 2022, oltre ad eventuali crediti relativi al conguaglio fiscale dell’anno 2022 presenti nel mese di gennaio 2023.

Relativamente ai righi SX1 / SX2 / SX3, vengono verificati i crediti relativi al conguaglio fiscale, ai rimborsi da 730, ai versamenti in eccesso (saldo a credito dell’imposta sulla rivalutazione del Tfr) ed al credito per famiglie numerose.

In merito al rigo SX37 (credito da anticipo di tassazione sul Tfr), viene verificata la corrispondenza tra la colonna 4 ed il tributo ‘1250’ (a tale riguardo, vedere quando indicato al punto 1.2.2).

Per quanto riguarda il rigo SX49 (trattamento integrativo) viene verificata la corrispondenza tra:

  • la colonna 2 ed il tributo ‘1701’ a credito, ossia il trattamento integrativo erogato al lordo di eventuali recuperi;
  • la colonna 3 ed il tributo ‘1701’ a debito, ossia il trattamento integrativo recuperato entro il mese del conguaglio;
  • la colonna 5 ed il tributo ‘1701’ a debito corrispondente alle rate derivanti dal conguaglio dell’anno precedente, con l’esclusione della prima rata (versata nello stesso mese del conguaglio).

Viene prodotto anche un elenco dei tributi sospesi a causa dell’emergenza Covid, presenti sui quadri ST / SV, con la segnalazione di eventuali incongruenze o campi da compilare.

Le stampe prodotte sono ‘contr-770-modF24’ (versamenti), ‘contr-770-crediti’ (crediti) e ‘contr-770-sospesi’ (sospesi).

Ricordiamo che è disponibile il servizio ‘Ricerca tributi per ditta’ (menù Archivio Tributi), che può essere utilizzato per verificare l’importo dei tributi versati o compensati sul modello F24 (aggiornamento di settembre 2018 Acred703).
Con il presente aggiornamento sono state apportate alcune modifiche al suddetto servizio, descritte al paragrafo Archivio tributi – ricerca tributi per ditta.

1.4.2) CONFRONTO CON CERTIFICAZIONE UNICA

Sulla procedura ‘770/2023: Stampe di controllo’, selezionare ‘CON770CU’ nel campo ‘Programma da eseguire’.

Il programma verifica la corrispondenza dei tributi presenti sui quadri ST / SV e dei crediti presenti sul quadro SX, rispetto alle ritenute ed ai rimborsi presenti sulla CU. Il controllo viene effettuato sulle seguenti somme: Irpef a tassazione ordinaria, Irpef a tassazione separata sul Tfr e sugli arretrati, addizionali regionali e comunali anno corrente (cessazioni) e anno precedente (rate), trattamento integrativo erogato, trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio e da recuperare a rate nell’anno successivo, trattamento integrativo anno precedente recuperato a rate (esclusa la prima rata), ulteriore detrazione anno precedente recuperata a rate (esclusa la prima rata), imposta sostitutiva somme detassate, somme a debito e a credito da 730, ritenute sui redditi da lavoro autonomo (associati in partecipazione, autonomi occasionali, collaboratori ASD/SSD, altri soggetti gestiti esternamente alle Paghe inseriti sulla CU).

Vengono riportate in stampa le somme che presentano una differenza tra la CU ed il 770. Inoltre, tramite un’apposita opzione, è possibile ottenere la stampa di tutte le somme presenti (comprese quelle che non presentano differenze).

Per quanto riguarda l’Irpef a tassazione ordinaria, le addizionali regionali e comunali relative all’anno corrente ed il trattamento integrativo erogato, vengono scorporate le somme eventualmente trattenute o rimborsate da altri sostituti, riportate sulla CU nella sezione relativa ai conguagli di precedenti rapporti con altri sostituti.
Per poter effettuare il controllo sull’Irpef e sulle addizionali relative all’anno corrente, in presenza di crediti da conguaglio (rigo SX1 colonna 1) è necessario che siano presenti le singole somme a credito riportate dalla procedura di generazione dei dati e visibili sulla finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’ (punto 1.3.3).

Precisiamo che, ai fini del controllo, l’eventuale credito di addizionale comunale viene scalato dal valore dell’acconto, analogamente a quanto avviene sulla CU (come previsto dalle istruzioni ministeriali).

Relativamente alle somme a credito da 730 (rigo SX2 colonna 1), il controllo delle singole somme a credito viene effettuato considerando i valori riportati, dalla procedura di generazione dei dati, sulla finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’. Nel caso in cui il dettaglio dei crediti non sia presente (ad esempio se il rigo SX2 viene compilato o modificato manualmente), rimane possibile effettuare il controllo soltanto sul totale delle somme a credito da 730: a tale scopo, nei parametri del programma occorre barrare la casella che abilita il controllo sui soli totali delle somme da 730.

La casella relativa al controllo sui soli totali del 730, ha effetto anche sulle somme a debito: barrandola, viene effettuato il controllo sul totale delle somme trattenute, comprensive degli interessi per differimento e/o rateizzazione, anziché sui singoli importi. A tale proposito, ricordiamo che sulla CU gli interessi per differimento (ed anche quelli per rateizzazione) sono cumulati per tipologia (Erario / Regioni / Comuni), mentre sul modello F24 gli stessi interessi sono ripartiti tra i singoli tributi. Sulla stampa di controllo, non è sempre possibile ripartire gli interessi per differimento tra i singoli tributi, secondo le modalità adottate mensilmente per il modello F24. Nel caso in cui vengano segnalate delle differenze sui tributi per i quali sono stati applicati gli interessi per differimento (eventualmente in aggiunta a quelli per rateizzazione), è opportuno generare nuovamente la stampa, barrando la casella per effettuare il controllo sui soli totali delle somme da 730: in tal modo, è possibile verificare se il totale delle somme a debito da 730 (imposte + interessi) coincide tra CU e 770 (tenendo presente che, se il totale coincide, non viene riportata alcuna segnalazione sulla stampa prodotta).

Relativamente al trattamento integrativo, viene verificato l’importo effettivamente erogato dal sostituto, al netto di quanto eventualmente erogato da altri sostituti: a tale scopo viene controllato il totale del punto 391 della CU, diminuito del punto 398 (altri sostituti), rispetto alla differenza tra le colonne 2 e 3 del rigo SX49.
Inoltre, viene verificato il trattamento integrativo recuperato, controllando il totale del punto 393 della CU rispetto alla colonna 3 del rigo SX49 ed il trattamento integrativo da recuperare a rate nell’anno successivo (esclusa la prima rata), controllando il totale del punto 394 della CU rispetto alla colonna 4 del rigo SX49.
Infine, viene verificato il trattamento integrativo relativo all’anno precedente recuperato a rate (esclusa la prima rata), controllando il totale del punto 395 della CU rispetto alla colonna 5 del rigo SX49.

Al lancio del programma, sono disponibili le seguenti opzioni:

  • casella da barrare se si vuole effettuare il controllo sul totale delle somme a credito e a debito da 730, anziché sui singoli tributi (rimborsi, trattenute, interessi);
  • casella da barrare se si vogliono riportare in stampa tutte le somme presenti, anziché le sole somme che presentano una differenza (vengono comunque segnalati i casi in cui risulta una “Differenza”).

La stampa prodotta è ‘contr-770-CU’, relativa alle somme sia a debito che a credito.

1.4.3) CONTROLLO CREDITI MATURATI E RESIDUI

Sulla procedura ‘770/2023: Stampe di controllo’, selezionare ‘STASX770’ nel campo ‘Programma da eseguire’.

Il programma controlla i crediti risultanti dalla dichiarazione dell’anno precedente, verificando la corrispondenza tra gli importi presenti nei quadri SX dei modelli 770/2023 e 770/2022 (a condizione che quest’ultimo sia presente in archivio). Vengono verificate anche alcune coerenze tra i crediti relativi all’anno di competenza 2022.

Viene prodotta una stampa relativa al rigo SX4, riportando i seguenti importi:

  • credito residuo dell’anno di competenza 2021, risultante dalla colonna 5 del modello 770/2022;
  • credito residuo dell’anno precedente, presente sulla colonna 1 del modello 770/2023;
  • altre colonne del rigo SX4 del modello 770/2023: credito anno precedente utilizzato in F24 (colonna 2), credito da dichiarazione integrativa (colonna 3), credito risultante dalla dichiarazione (colonna 4), credito da utilizzare in compensazione (colonna 5) o da chiedere a rimborso (colonna 6).

Relativamente al rigo SX4, se la colonna 5 del modello 770/2022 non coincide con la colonna 1 del modello 770/2023, viene riportata la segnalazione ‘Verificare credito residuo 2021’. Viene anche segnalata un’eventuale incongruenza sul credito residuo relativo all’anno 2022, nel caso in cui la colonna 4 non corrisponda alla somma delle colonne 5 e 6.

Inoltre, viene prodotta una stampa relativa al rigo SX47, riportando i seguenti importi:

  • credito residuo dell’anno di competenza 2021, risultante dalla colonna 5 del modello 770/2022;
  • credito residuo dell’anno precedente, presente sulla colonna 1 del modello 770/2023;
  • credito utilizzato in F24 (colonna 4) e credito residuo (colonna 5).

Infine, viene prodotta una stampa relativa al rigo SX49, riportando tutti i campi presenti su tale rigo:

  • credito residuo dell’anno di competenza 2021, risultante dalla colonna 7 del modello 770/2022;
  • credito residuo dell’anno precedente, presente sulla colonna 1 del modello 770/2023;
  • credito maturato nell’anno (colonna 2), recuperato entro le operazioni di conguaglio (colonna 3), da recuperare a rate nell’anno successivo (colonna 4) e recuperato a rate dall’anno precedente (esclusa la prima rata, colonna 5);
  • credito utilizzato in F24 (colonna 6) e credito residuo (colonna 7).

Relativamente al rigo SX49, vengono segnalati i casi nei quali l’importo recuperato entro le operazioni di conguaglio (colonna 3) non corrisponde al totale del tributo ‘1701’ a debito senza la nota ‘P’, oppure l’importo delle rate recuperate relative all’anno precedente (colonna 5) non corrisponde al totale del tributo ‘1701’ a debito con la nota ‘P’.
Viene anche segnalata l’eventuale incongruenza sul credito residuo, nel caso in cui la colonna 7 non corrisponda alla differenza colonna 1 + colonna 2 – colonna 6.

Le stampe prodotte sono ‘crediti-770-SX’ (rigo SX4), ‘bonus-770-SX47’ (rigo SX47) e ‘bonus-770-SX49’ (rigo SX49).

Giugno 2023
(acred862)
1.5) MODELLO 770/2023 – IMPEGNO PRESENTAZIONE TELEMATICA

E’ possibile generare la stampa dell’impegno, da parte dell’intermediario, alla trasmissione del modello 770/2023: a tale scopo, selezionare il programma ‘STAIM722’ sulla procedura ‘770/2023: Stampe di Controllo’.

Ricordiamo che, per poter generare la stampa dell’impegno, è necessario aver verificato ed eventualmente compilato le informazioni richieste sul Frontespizio, descritte al punto 1.3.1.

Sulla stampa dell’impegno vengono riportate le caselle relative alla ‘dichiarazione predisposta dal sostituto’ oppure alla ‘dichiarazione predisposta dall’intermediario’, indicando la condizione impostata sul Frontespizio.

Inoltre, vengono predisposte le caselle per l’indicazione dei tipi di reddito inviati dall’intermediario (lavoro dipendente / lavoro autonomo / redditi di capitale / locazioni brevi / altre ritenute), così compilate:

  • con l’opzione ‘Compila l’indicazione del tipo di reddito’ (proposta automaticamente), vengono barrate le stesse caselle che risultano abilitate sul ‘Frontespizio’ in corrispondenza del rigo ‘Ritenute operate’;
  • con l’opzione ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’, le caselle vengono predisposte ma non barrate; dovranno quindi essere barrate al momento della sottoscrizione da parte dell’intermediario;
  • con l’opzione ‘Non riportare l’indicazione del tipo di reddito’, non viene riportata l’indicazione dei tipi di reddito inviati (tale indicazione sarà comunque necessaria sul Frontespizio).

Tramite le opzioni ‘Compila l’indicazione del tipo di reddito’ o ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’, viene riportata in stampa anche la scelta tra ‘Gestione unificata’ e ‘Gestione separata’; relativamente a quest’ultima, vengono riportati anche i codici fiscali degli altri soggetti incaricati ed i relativi tipi di reddito gestiti.

La stampa prodotta è ‘770-impegno-telem’, da convertire in PDF selezionando formato A4, carattere 12.
E’ possibile ottenere l’archiviazione automatica della stampa prodotta, in formato PDF e suddivisa per ditta: a tale scopo, occorre indicare il numero del ‘Soggetto Autorizzato’ tra le opzioni della procedura. Tramite l’apposita opzione, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati in relazione allo stesso anno.
La funzionalità di archiviazione è disponibile per gli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.

Viene prodotto anche un elenco dei sostituti trattati, in formato CSV (‘770-sostituti.csv’).

In presenza di particolari condizioni da segnalare sul Frontespizio, viene prodotta la stampa ‘770-impegno-errori’.
Su tale stampa viene segnalata, ad esempio, l’assenza dell’intermediario e/o della data di impegno alla trasmissione telematica, oppure l’eventuale assenza dell’intermediario sul servizio Ditta – Anagrafico.
Vengono anche segnalati i casi in cui il rappresentante legale riportato sul Frontespizio risulta diverso da quello presente sul servizio Ditta – Anagrafico, controllando il sostituto nella decorrenza valida rispetto alla scadenza per l’invio del 770 (31/10/2023). Nei casi segnalati, è opportuno verificare se il rappresentante indicato sul Frontespizio risulta corretto (è riportato nei campi ‘Rappresentante legale CU e 770’ o, con maggiore priorità, ‘Rappresentante legale 770’).

Giugno 2023
(acred862)
1.6) MODELLO 770/2023 – STAMPA E INVIO TELEMATICO

E’ possibile generare la stampa del modello 770/2023 ed il corrispondente file per l’invio telematico: a tale scopo, occorre utilizzare la procedura ‘770/2023: Stampa e invio telematico’.

Come già precisato, per il momento tale operazione può essere effettuata soltanto a scopo di controllo; con un successivo aggiornamento, confermeremo la possibilità di inviare effettivamente il file telematico e forniremo istruzioni dettagliate in merito alle opzioni disponibili sulla procedura.

Per poter produrre la stampa del modello ed il file telematico, ovviamente, è necessario aver generato i dati tramite la procedura descritta al punto 1.1 ed aver eseguito le stampe di controllo descritte al punto 1.4.
Inoltre, è necessario aver verificato ed eventualmente compilato le informazioni richieste sul Frontespizio, descritte al punto 1.3.1. In particolare ricordiamo che, in caso di trasmissione da parte dell’intermediario, la data dell’impegno è obbligatoria e non può essere successiva alla data corrente.

Sulla procedura ‘770/2023: Stampa e invio telematico’ occorre indicare l’anno di competenza ‘2022’ ed impostare, secondo le proprie necessità, il range ditta, la selezione zona / utente e l’opzione di ordinamento.

Per eseguire la procedura a scopo di controllo, consigliamo di impostare le seguenti opzioni:

  • Condizione di definitivo: ‘X’ per selezionare tutte le dichiarazioni (definitive e non definitive).
  • Selezione dichiarazioni: ‘X’ per selezionare tutte le dichiarazioni (vistate e non vistate).
  • Trattamento dichiarazioni: ‘N’ per NON vistare le dichiarazioni trattate.
  • Codice fiscale fornitore: selezionare il codice fiscale dell’intermediario attribuito sulle dichiarazioni.
  • Tipo fornitore: ’10’ per l’invio tramite intermediario, oppure ‘01’ in caso di invio per conto proprio.
  • Opzione stampa modelli: ‘N’ se si vuole generare soltanto il file telematico (senza la stampa del modello).

Le altre opzioni possono essere impostate secondo le proprie preferenze.

Precisiamo che, se si intende produrre solo il file telematico per effettuare il controllo Entratel, è consigliabile NON generare la stampa del modello in formato pdf, in quanto quest’ultima operazione comporta un tempo di esecuzione più lungo. A tale scopo, è sufficiente selezionare ‘N’ nel campo ‘Opzione stampa modelli’ (come sopra indicato).

Generando il file per l’invio telematico, la procedura esegue automaticamente il controllo Entratel.
Precisamente, sul file prodotto viene eseguito lo stesso controllo effettuato da Entratel / Desktop Telematico, utilizzando i componenti software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Una volta terminata la procedura, sulla gestione delle stampe sono disponibili i seguenti files:

  • 770-telematico.txt’, corrispondente al file telematico che dovrà essere inviato;
  • 770-telematico-controllo.wri’, corrispondente al report con l’esito del controllo.

Il report può visualizzato e/o stampato, oppure scaricato ed aperto con Word o Open Office.