ULTERIORI MENSILITA'


Novembre 2022
(acred842)
ELABORAZIONE 13° / 14° – NUOVI CONTROLLI E OPZIONI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di novembre 2011 Acred444, erano state fornite alcune opzioni per abilitare o disabilitare l’elaborazione delle buste paga separate relative alla 13° e alla 14° mensilità, tramite una “forzatura” che permetteva di superare i controlli effettuati in automatico.

Ricordiamo inoltre che venivano già esclusi automaticamente, dall’elaborazione delle buste paga relative alla 13° e 14°, tutti i soggetti non inquadrati come dipendenti: collaboratori, amministratori, tirocinanti, autonomi occasionali, associati in partecipazione, lavoratori domestici, lavoratori distaccati, lavoratori interinali (sull’azienda utilizzatrice).

Con il presente aggiornamento, sono stati aggiunti alcuni controlli automatici e previste ulteriori opzioni, sempre in merito all’elaborazione delle buste paga separate relative alla 13° e alla 14° mensilità.

Per quanto riguarda i controlli automatici, adesso vengono automaticamente esclusi, dall’elaborazione delle buste paga relative alla 13° e 14° mensilità, gli operai ed apprendisti operai del settore edile (contratti 036 / 050 / 131).
Relativamente a tali soggetti se in precedenza era stata impostata l’opzione per “bloccare” le buste paga delle mensilità aggiuntive, è possibile lasciare inalterata tale opzione (a meno che non si preferisca annullarla per maggior chiarezza).

Sul servizio Dipendente – Anagrafico, nel preesistente campo ‘Forzatura ulteriore mensilità’, sono adesso disponibili le seguenti opzioni (alcune corrispondono a quelle già previste in precedenza):

  • ‘Blocca elaborazione 13°’: blocca elaborazione busta paga tredicesima (1);
  • ‘Blocca elaborazione 14°’: blocca elaborazione busta paga quattordicesima (1);
  • ‘Blocca elaborazione 13° e 14°’: blocca elaborazione busta paga tredicesima e quattordicesima (1);
  • ‘Abilita 13° (se non automatica)’: abilita elaborazione busta paga tredicesima (2);
  • ‘Abilita 14° (se non automatica)’: abilita elaborazione busta paga quattordicesima (2);
  • ‘Abilita 13° e 14° (se non automatica)’: abilita elaborazione busta paga tredicesima e quattordicesima (2).
  • (1) Le opzioni di “blocco” possono essere utilizzate per escludere alcuni dipendenti dall’elaborazione delle buste paga relative alle mensilità aggiuntive. Non occorre impostare tali opzioni sui soggetti che vengono esclusi in automatico (operai edili e soggetti diversi dai dipendenti).

    (2) Le opzioni di “abilitazione” possono essere utilizzate per includere, nell’elaborazione delle buste paga relative alle mensilità aggiuntive, alcuni soggetti tra quelli che vengono esclusi in automatico (operai edili e soggetti diversi dai dipendenti).

Resta inteso che, se nel campo ‘Forzatura ulteriore mensilità’ non risulta selezionata alcuna opzione, vengono applicati i controlli automatici per includere o escludere i vari soggetti, come precisato nei paragrafi precedenti.

NOTA: Ricordiamo che l’elaborazione delle buste paga separate, per la 13° e 14° mensilità, è sempre facoltativa (a discrezione dell’Utente), in quanto l’importo “definitivo” delle stesse mensilità viene comunque rideterminato, in automatico, sulla busta paga del mese di erogazione. Su quest’ultima busta paga viene anche effettuato un conguaglio automatico sul netto, considerando come anticipo quanto è stato erogato con la busta paga della mensilità aggiuntiva.

Marzo 2020
(acred751)
CIG / FIS / FSBA : TRATTAMENTO RATEI

Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020 e la successiva comunicazione del 01/04/2020, sono state documentate le preesistenti voci 123 e 473, da utilizzare per ottenere la riduzione dei ratei di ferie e permessi (voce 123) e di mensilità aggiuntive (voce 473), in proporzione alle ore di assenza per CIG / FIS / FSBA.

Su richiesta, con il presente aggiornamento è stata predisposta una nuova opzione sulle stesse voci, tramite la quale è possibile attivare un diverso criterio di controllo, alternativo alla riduzione proporzionale sulla base delle ore di assenza. Indicando il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario delle voci 123 e/o 473, i giorni di calendario coperti dall’assenza per CIG / FIS / FSBA vengono considerati non validi per la maturazione dei ratei: nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di giorni previsto contrattualmente, viene bloccata la maturazione del rateo. Precisiamo che, ai fini del suddetto controllo, vengono considerati anche i giorni delle altre assenze (aspettative, ecc.) specificate nei vari Ccnl.
La nuova opzione può essere utilizzata dagli Utenti che ritengono corretto adottare il suddetto criterio, anziché la riduzione dei ratei in proporzione alle ore di assenza (precisiamo che, a nostro avviso, rimane valida la riduzione proporzionale).

Le voci 123 e 473 sono riportate nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 ‘Maturazione Ratei’, con entrambe le opzioni sopra descritte (per la riduzione proporzionale alle ore di assenza, viene riportato soltanto il codice della voce). Ricordiamo che possono essere inserite a qualsiasi livello (generale, contratto, ecc.), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Luglio 2019
(acred728)
EROGAZIONE MENSILE RATEI 13MA / 14MA

E’ stata predisposta una nuova opzione, utilizzabile dal mese di luglio 2019, che consente di erogare mensilmente il rateo di una sola mensilità aggiuntiva (tredicesima o quattordicesima), sui contratti che prevedono 14 mensilità.

Ricordiamo che, impostando la voce 477 sulle Voci Fisse, vengono erogati mensilmente i ratei delle mensilità aggiuntive previste contrattualmente. Sui contratti che prevedono 14 mensilità, quindi, tramite la voce 477 viene erogato mensilmente sia il rateo sia della tredicesima che quello della quattordicesima.

Tramite la nuova opzione, è possibile scegliere di erogare il rateo della sola tredicesima o della sola quattordicesima. A tale scopo, è sufficiente indicare, nel campo Quantità della voce 477, il numero della mensilità aggiuntiva (‘13’ oppure ‘14’) che si intende erogare mensilmente. Per ottenere tale impostazione, è possibile selezionare la voce 477 dall’elenco delle Voci Fisse, al paragrafo 2.3 ‘Maturazione Ratei’, selezionando la mensilità da erogare.
Precisiamo che, se si vogliono erogare mensilmente i ratei di entrambe le mensilità aggiuntive, non deve essere indicata alcuna opzione nel campo Quantità della voce 477. Nei casi in questione, quindi, non occorre intervenire sulla voce 477, se risulta già impostata sulle Voci Fisse senza alcuna opzione nel campo Quantità.
Naturalmente, al momento dell’erogazione della tredicesima o quattordicesima mensilità, viene effettuato automaticamente il controllo dei ratei già erogati mensilmente tramite la voce 477.

Luglio 2018
(acred694)
LAVORO INTERMITTENTE – MATURAZIONE RATEI

Dal mese di luglio 2018, a seguito di alcuni approfondimenti, per i lavoratori intermittenti è stato uniformato il criterio di maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive, tra i vari contratti gestiti.
In particolare, i ratei in questione maturano sempre ed esclusivamente in proporzione all’orario “lavorabile” di ogni mese (ricordiamo che si tratta dell’orario gestito sulla finestra ‘Orario lavorabile’, sul servizio Variazioni Mensili).

Come in precedenza, dall’orario del lavoratore intermittente si ricava una percentuale analoga a quella prevista per il part-time, riportata nel campo Quantità della voce 032. Tale percentuale corrisponde alla proporzione tra l’orario del lavoratore intermittente e l’orario previsto per il full-time (in caso di paga mensilizzata) oppure il coefficiente contrattuale (in caso di paga oraria). La suddetta percentuale veniva già considerata, in generale, per la maturazione dei ratei degli intermittenti. Inoltre, su alcuni contratti (Commercio / Turismo) i ratei venivano automaticamente bloccati in caso di elaborazione del cedolino senza che il lavoratore intermittente avesse svolto alcun orario.

A seguito del presente aggiornamento, per i lavoratori intermittenti di tutti i contratti, la maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive avviene esclusivamente in base alla suddetta percentuale, senza alcun controllo in merito al numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese. I ratei, quindi, maturano anche nel caso in cui l’assunzione o la cessazione siano avvenute rispettivamente a fine o ad inizio mese (ovviamente in proporzione all’orario del lavoratore intermittente). Alcuni contratti (ad esempio quelli del settore edile) presentano comunque criteri particolari di maturazione dei ratei, che restano validi anche per i lavoratori intermittenti.

Marzo 2017
(acred641)
MATURAZIONE RATEI – RETTIFICA

A seguito delle modifiche rilasciate con l’aggiornamento Acre640 del 27/03/2017, relative alla gestione di nuove voci di assenza (congedo parentale e altre assenze indennizzate), sull’elaborazione del mese di marzo non risultavano controllate correttamente le assenze non retribuite, per la maturazione dei ratei di tredicesima / ferie / permessi.
Con il presente aggiornamento, abbiamo effettuato le correzioni necessarie: consigliamo, quindi, di rielaborare le buste paga del mese di marzo (se già elaborate), in particolare nei casi interessati da assenze non retribuite.

Dicembre 2015
(acred590)
GESTIONE TREDICESIMA MENSILITA’

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) NON è cambiata rispetto all’anno precedente.

Come negli anni precedenti, la tredicesima mensilità può essere corrisposta elaborando una busta paga separata, oppure riportandola direttamente sulla busta paga di dicembre. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di dicembre viene riportato il valore “definitivo” della tredicesima, calcolato tenendo conto anche delle variazioni relative allo stesso mese di dicembre. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la tredicesima, dal netto del cedolino di dicembre viene recuperato l’importo netto risultante sul cedolino della tredicesima, ottenendo in tal modo una gestione simile a quella di un anticipo sul netto.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della tredicesima, occorre tenere presente quanto segue:

  • In presenza di una sola busta paga viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di dicembre che la mensilità aggiuntiva; tale imponibile viene considerato direttamente nel conguaglio fiscale di fine anno. Le ritenute che ne derivano sono versate alla scadenza del 16 gennaio (ditte che adottano il criterio di “competenza”) o del 16 febbraio (ditte che adottano il criterio di “cassa”).

  • Nel caso di due buste paga separate, sul cedolino relativo alla tredicesima non vengono calcolate le detrazioni. Le ritenute sulla tredicesima vengono versate alla scadenza del 16 gennaio, anche per le ditte che adottano il criterio di “cassa” (in tale situazione, le ritenute derivanti dal conguaglio di dicembre vengono invece versate alla scadenza del 16 febbraio). Nell’eventualità che la ditta adotti il criterio di “cassa” e la tredicesima risulti effettivamente corrisposta nel mese di gennaio, è disponibile un’opzione che consente di effettuare un versamento cumulativo delle ritenute (tredicesima + dicembre) alla scadenza del 16 febbraio: a tale scopo, inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse, selezionandola dall’elenco voci al punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’ e scegliendo l’opzione relativa sia alla tredicesima che alla quattordicesima (viene riportato ‘2’ nel campo Quantità).

Nota: La voce 618, se utilizzata come sopra descritto, può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (precisiamo che in nessun caso deve essere barrata la casella ‘Blocco Voce’, neppure per annullare un precedente inserimento). La voce 618 produce il suo effetto sull’elaborazione di dicembre, mentre non ha alcuna conseguenza sull’elaborazione della busta paga relativa alla tredicesima.

Ricordiamo che, sul servizio Dipendente – Anagrafico, è disponibile l’opzione ‘Forzatura ulteriore mensilità’, nella sezione ‘Abilitazioni’. Tramite tale opzione è possibile impostare delle “forzature” per quanto riguarda l’elaborazione della busta paga separata per le mensilità aggiuntive (aggiornamento di novembre 2011 Acred444).
Tramite tale opzione è possibile disattivare l’elaborazione della busta paga separata sugli operai delle aziende edili, nel caso in cui occorra elaborare la tredicesima o la quattordicesima degli impiegati su una busta paga separata; in tale situazione, sugli operai occorre impostare l’opzione ‘Bloccata’.
La stessa opzione può essere utilizzata per i lavoratori domestici, nel caso in cui si intenda elaborare una busta paga separata per la tredicesima (non verrebbe elaborata in quanto sono inseriti come “collaboratori”); in tale ipotesi, occorre impostare l’opzione ‘Abilitata’.

Dicembre 2014
(acred550)
GESTIONE TREDICESIMA MENSILITA’

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) non è cambiata rispetto all’anno precedente.

Come negli anni precedenti, la tredicesima mensilità può essere corrisposta elaborando una busta paga separata, oppure riportandola direttamente sulla busta paga di dicembre. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di dicembre viene riportato il valore definitivo della tredicesima, calcolato tenendo conto anche delle variazioni relative allo stesso mese di dicembre. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la tredicesima, dal netto del cedolino di dicembre viene recuperato l’importo netto risultante sul cedolino della tredicesima, ottenendo in tal modo una gestione simile a quella di un anticipo.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della tredicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, sul cedolino relativo alla tredicesima non vengono calcolate le detrazioni. Le ritenute effettuate sulla tredicesima vengono versate alla scadenza del 16 gennaio, anche per le ditte che adottano il criterio di “cassa” (situazione in cui le ritenute derivanti dal conguaglio di dicembre vengono versate alla scadenza del 16 febbraio). Nell’eventualità che la tredicesima risulti effettivamente corrisposta nel mese di gennaio, è disponibile un’opzione che consente di effettuare un versamento cumulativo delle ritenute (tredicesima + dicembre) alla scadenza del 16 febbraio: a tale scopo, inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’). La voce 618 prevede due diverse opzioni: nel caso in questione, occorre scegliere la modalità relativa sia alla tredicesima che alla quattordicesima (viene riportato ‘2’ nel campo Quantità).

  • In presenza di una sola busta paga viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di dicembre che la mensilità aggiuntiva; tale imponibile viene considerato direttamente nel conguaglio fiscale di fine anno. Le ritenute che ne derivano sono versate alla scadenza del 16 gennaio (criterio di “competenza”) o del 16 febbraio (criterio di “cassa”).

Nota: La voce 618, se utilizzata, può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Precisiamo che in nessun caso deve essere barrata la casella ‘Blocco Voce’, neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente effettuare una storicizzazione cancellando la voce dall’elenco). La voce 618 produce il suo effetto sull’elaborazione del mese di dicembre, mentre non ha alcuna conseguenza sull’elaborazione della busta paga separata relativa alla tredicesima.

Ricordiamo che con l’aggiornamento di novembre 2011 Acred444, è stata predisposta un’opzione, sull’anagrafico del dipendente, che consente di “forzare” l’elaborazione della busta paga separata per le mensilità aggiuntive, abilitandola sui soggetti che verrebbero automaticamente esclusi (collaboratori e simili), oppure disabilitandola sui soggetti che verrebbero automaticamente inclusi (dipendenti).
L’abilitazione della busta paga separata può essere utile per i lavoratori domestici, nel caso in cui si intenda elaborare la busta paga della tredicesima (in quanto sono inseriti in archivio come “collaboratori”), mentre la disabilitazione della busta paga separata risulta particolarmente utile per gli operai edili, nel caso in cui vengano elaborate le busta paga delle mensilita aggiuntive per gli impiegati delle aziende edili.

Dicembre 2013
(acred515)
GESTIONE TREDICESIMA MENSILITA’

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) non è cambiata rispetto all’anno precedente.

Come negli anni precedenti, la tredicesima mensilità può essere corrisposta elaborando una busta paga separata, oppure riportandola direttamente sulla busta paga di dicembre. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di dicembre viene riportato il valore definitivo della tredicesima, calcolato tenendo conto anche delle variazioni relative allo stesso mese di dicembre. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la tredicesima, dal netto del cedolino di dicembre viene recuperato l’importo netto risultante sul cedolino della tredicesima, ottenendo in tal modo una gestione simile a quella di un anticipo.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della tredicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, sul cedolino relativo alla tredicesima non vengono calcolate le detrazioni fiscali. Le ritenute effettuate sulla tredicesima vengono versate alla scadenza del 16 gennaio, anche per le ditte che adottano il criterio di "cassa": in tal caso, le ritenute derivanti dal conguaglio di dicembre vengono invece versate alla scadenza del 16 febbraio. Nell’eventualità che la tredicesima risulti effettivamente corrisposta nel mese di gennaio, è disponibile un’opzione che consente di effettuare un versamento cumulativo delle ritenute (tredicesima + dicembre) alla scadenza del 16 febbraio: a tale scopo, inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’). La voce 618 prevede due diverse opzioni: nel caso in questione, occorre scegliere la modalità relativa sia alla tredicesima che alla quattordicesima (viene riportato ‘2’ nel campo Quantità).

  • In presenza di una sola busta paga viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di dicembre che la mensilità aggiuntiva; tale imponibile è incluso nel conguaglio fiscale di fine anno. Le ritenute che ne derivano sono versate alla scadenza del 16 gennaio (criterio di "competenza") o del 16 febbraio (criterio di "cassa").

Nota: La voce 618, se utilizzata, può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Precisiamo che in nessun caso deve essere barrata la casella ‘Blocco Voce’, neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente effettuare una storicizzazione cancellando la voce dall’elenco). La voce 618 produce il suo effetto sull’elaborazione del mese di dicembre, mentre non ha alcuna conseguenza sull’elaborazione della busta paga separata relativa alla tredicesima.

Ricordiamo che con l’aggiornamento di novembre 2011 ‘Acred444’, è stata predisposta un’opzione, sull’anagrafico del dipendente, che consente di "forzare" l’elaborazione delle mensilità aggiuntive sui soggetti che vengono esclusi automaticamente (collaboratori), oppure di disabilitare l’elaborazione delle stesse mensilità sui soggetti che risultano automaticamente abilitati (dipendenti – utilizzabile, in particolare, per gli operai edili).

Dicembre 2012
(acred479)
GESTIONE TREDICESIMA MENSILITA’

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) non è cambiata rispetto all’anno precedente.

Come negli anni precedenti, la tredicesima mensilità può essere corrisposta elaborando una busta paga separata, oppure riportandola direttamente sulla busta paga di dicembre. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di dicembre viene riportato il valore definitivo della tredicesima, calcolato tenendo conto anche delle variazioni relative allo stesso mese di dicembre. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la tredicesima, dal netto del cedolino di dicembre viene recuperato l’importo netto risultante sul cedolino della tredicesima, ottenendo in tal modo una gestione simile a quella di un anticipo.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della tredicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, sul cedolino relativo alla tredicesima non vengono calcolate le detrazioni fiscali. Le ritenute effettuate sulla tredicesima vengono versate alla scadenza del 16 gennaio, anche per le ditte che adottano il criterio di "cassa": in tal caso, le ritenute derivanti dal conguaglio di dicembre vengono invece versate alla scadenza del 16 febbraio. Nell’eventualità che la tredicesima risulti effettivamente corrisposta nel mese di gennaio, è disponibile un’opzione che consente di effettuare un versamento cumulativo delle ritenute (tredicesima + dicembre) alla scadenza del 16 febbraio: a tale scopo, inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’). La voce 618 prevede due diverse opzioni: nel caso in questione, occorre scegliere la modalità relativa sia alla tredicesima che alla quattordicesima (viene riportato ‘2’ nel campo Quantità).

  • In presenza di una sola busta paga viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di dicembre che la mensilità aggiuntiva; tale imponibile è incluso nel conguaglio fiscale di fine anno. Le ritenute che ne derivano sono versate alla scadenza del 16 gennaio (criterio di "competenza") o del 16 febbraio (criterio di "cassa").

Nota: La voce 618, se utilizzata, può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Precisiamo che in nessun caso deve essere barrata la casella ‘Blocco Voce’, neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente effettuare una storicizzazione cancellando la voce dall’elenco). La voce 618 produce il suo effetto sull’elaborazione del mese di dicembre, mentre non ha alcuna conseguenza sull’elaborazione della busta paga separata relativa alla tredicesima.

Ricordiamo che con l’aggiornamento di novembre 2011 ‘Acred444’, è stata predisposta un’opzione, sull’anagrafico del dipendente, che consente di "forzare" l’elaborazione delle mensilità aggiuntive sui soggetti che vengono esclusi automaticamente (collaboratori), oppure di disabilitare l’elaborazione delle stesse mensilità sui soggetti che risultano automaticamente abilitati (dipendenti).

Dicembre 2011
(acred448)
GESTIONE TREDICESIMA MENSILITA’

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) non è cambiata rispetto all’anno precedente.

Come negli anni precedenti, la tredicesima mensilità può essere corrisposta elaborando una busta paga separata, oppure riportandola direttamente sulla busta paga di dicembre. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di dicembre viene riportato il valore definitivo della tredicesima, calcolato tenendo conto anche delle variazioni relative allo stesso mese di dicembre. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la tredicesima, dal netto del cedolino di dicembre viene recuperato l’importo netto risultante sul cedolino della tredicesima, ottenendo in tal modo una gestione simile a quella di un anticipo.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della tredicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, sul cedolino relativo alla tredicesima non vengono calcolate le detrazioni fiscali. Le ritenute effettuate sulla tredicesima vengono versate alla scadenza del 16 gennaio, anche per le ditte che adottano il criterio di "cassa": in tal caso, le ritenute derivanti dal conguaglio di dicembre vengono invece versate alla scadenza del 16 febbraio. Nell’eventualità che la tredicesima risulti effettivamente corrisposta nel mese di gennaio, è disponibile un’opzione che consente di effettuare un versamento cumulativo delle ritenute (tredicesima + dicembre) alla scadenza del 16 febbraio: a tale scopo, inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’). La voce 618 prevede due diverse opzioni: nel caso in questione, occorre scegliere la modalità relativa sia alla tredicesima che alla quattordicesima (viene riportato ‘2’ nel campo Quantità).

  • In presenza di una sola busta paga viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di dicembre che la mensilità aggiuntiva; tale imponibile è incluso nel conguaglio fiscale di fine anno. Le ritenute che ne derivano sono versate alla scadenza del 16 gennaio (criterio di "competenza") o del 16 febbraio (criterio di "cassa").

Nota: La voce 618, se utilizzata, può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Precisiamo che in nessun caso deve essere barrata la casella ‘Blocco Voce’, neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente effettuare una storicizzazione cancellando la voce dall’elenco). La voce 618 produce il suo effetto sull’elaborazione del mese di dicembre, mentre non ha alcuna conseguenza sull’elaborazione della busta paga separata relativa alla tredicesima.

Ricordiamo che con l’aggiornamento di novembre 2011 ‘Acred444’, è stata predisposta un’opzione, sull’anagrafico del dipendente, che consente di "forzare" l’elaborazione delle mensilità aggiuntive sui soggetti che vengono esclusi automaticamente (collaboratori), oppure di disabilitare l’elaborazione delle stesse mensilità sui soggetti che risultano automaticamente abilitati (dipendenti).

Novembre 2011
(acred444)
ABILITAZIONE / BLOCCO MENSILITA’ AGGIUNTIVE

E’ stata predisposta un’opzione, sull’anagrafico del dipendente, che consente di "forzare" l’elaborazione delle mensilità aggiuntive sui soggetti che vengono esclusi automaticamente (collaboratori), oppure di disabilitare l’elaborazione delle stesse mensilità sui soggetti che risultano automaticamente abilitati (dipendenti).

In pratica, tramite la nuova opzione è possibile elaborare le buste paga relative ai mesi 13 o 14 sui soggetti inquadrati come collaboratori (ricordiamo che tra questi vi sono anche i lavoratori domestici); risulta anche possibile bloccare l’elaborazione dei mesi 13 e 14 sui soggetti inquadrati come dipendenti (utile ad esempio sulle aziende edili, nel caso venga elaborata la tredicesima mensilità per gli impiegati e si debbano escludere gli operai).

Per impostare una "forzatura", sia in termini di abilitazione che di blocco delle mensilità aggiuntive, occorre selezionare la corrispondente opzione nel campo ‘Forzatura ulteriore mensilità’, sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’ (sezione ‘Abilitazioni’). Facciamo presente che, se non risulta selezionata alcuna opzione, si ottiene la gestione "standard", secondo la quale è possibile elaborare le mensilità aggiuntive sui soli dipendenti.
Se, su un soggetto inquadrato come socio o collaboratore, viene selezionata l’opzione ‘Abilitata’, risulterà possibile elaborare le buste paga relative ai mesi 13 o 14. A tale proposito, ricordiamo che i lavoratori domestici sono inquadrati come "collaboratori" (ovviamente solo nell’ambito della procedura paghe).
Analogamente, se su un soggetto inquadrato come dipendente viene selezionata l’opzione ‘Bloccata’, il soggetto sarà escluso dall’elaborazione delle buste paga relative ai mesi 13 o 14 (nel caso in cui tale elaborazione venga abilitata a livello di azienda). In tal modo risulta possibile, ad esempio, elaborare le buste paga delle tredicesime per le aziende edili, escludendo i lavoratori inquadrati come operai (precisiamo che, per tali soggetti, non verrebbe comunque erogato alcun importo relativo alla tredicesima).

Occorre tenere presente che le buste paga relative ai mesi 13 o 14 non vengono mai considerate nei conguagli o nei riepiloghi, senza alcuna eccezione. Qualsiasi importo indicato sulle buste paga dei mesi 13 o 14 deve quindi figurare nuovamente nella busta paga del mese di riferimento (generalmente dicembre per la 13° e giugno per la 14°).
Ricordiamo che la suddetta gestione viene effettuata in automatico, per quanto riguarda le 13° e le 14° dei dipendenti: sui mesi di riferimento (dicembre, giugno o altro mese) viene rideterminato automaticamente l’importo della mensilità aggiuntiva, tenendo conto anche delle variazioni del mese corrente, conguagliando poi il netto in busta rispetto a quanto risulta già erogato sulla busta paga del mese 13 o 14.
Col presente aggiornamento, la gestione della tredicesima sopra descritta è stata predisposta anche sul CCNL dei Lavoratori Domestici (codice contratto 088): per attivarla, occorre semplicemente impostare l’opzione ‘Abilitata’ nel campo ‘Forzatura ulteriore mensilità’, sul servizio anagrafico del dipendente.

Dicembre 2010
(acred416)
GESTIONE TREDICESIMA MENSILITA’

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) non è cambiata rispetto all’anno precedente.

Come negli anni precedenti, la tredicesima mensilità può essere corrisposta elaborando una busta paga separata, oppure riportandola direttamente sulla busta paga di dicembre. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di dicembre viene riportato il valore definitivo della tredicesima, calcolato tenendo conto anche delle variazioni relative allo stesso mese di dicembre. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la tredicesima, dal netto del cedolino di dicembre viene recuperato l’importo netto risultante sul cedolino della tredicesima, ottenendo in tal modo una gestione simile a quella di un anticipo.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della tredicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, sul cedolino relativo alla tredicesima non vengono calcolate le detrazioni fiscali. Le ritenute effettuate sulla tredicesima vengono versate alla scadenza del 16 gennaio, anche per le ditte che adottano il criterio di "cassa": in tal caso, le ritenute derivanti dal conguaglio di dicembre vengono invece versate alla scadenza del 16 febbraio. Nell’eventualità che la tredicesima risulti effettivamente corrisposta nel mese di gennaio, è disponibile un’opzione che consente di effettuare un versamento cumulativo delle ritenute (tredicesima + dicembre) alla scadenza del 16 febbraio: a tale scopo, inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’). La voce 618 prevede due diverse opzioni: nel caso in questione, occorre scegliere la modalità relativa sia alla tredicesima che alla quattordicesima (viene riportato ‘2’ nel campo Quantità).

  • In presenza di una sola busta paga viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di dicembre che la mensilità aggiuntiva; tale imponibile è incluso nel conguaglio fiscale di fine anno. Le ritenute che ne derivano sono versate alla scadenza del 16 gennaio (criterio di "competenza") o del 16 febbraio (criterio di "cassa").

Nota: La voce 618, se utilizzata, può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Precisiamo che in nessun caso deve essere barrata la casella ‘Blocco Voce’, neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente effettuare una storicizzazione cancellando la voce dall’elenco). La voce 618 produce il suo effetto sull’elaborazione del mese di dicembre, mentre non ha alcuna conseguenza sull’elaborazione della busta paga separata relativa alla tredicesima.

Gennaio 2010
(acred390)
MATURAZIONE RATEI

Sono state predisposte alcune nuove voci, da utilizzare, a partire dal mese di Gennaio 2010, nel caso in cui si intendano ridurre i ratei di ferie, permessi e/o mensilità aggiuntive, sulla base delle ore di assenza per CIG.
Inoltre, sempre a partire dal mese di Gennaio 2010, è stata modificata la gestione automatica della riduzione dei ratei di mensilità aggiuntiva, in caso di assenza per maternità obbligatoria o anticipata.

Relativamente all'assenza per CIG, per ottenere la riduzione dei ratei è possibile utilizzare le seguenti voci, indicandole sul servizio Voci Fisse (a livello di dipendente / ditta / contratto), oppure sulle Variazioni Mensili (nel mese di assenza):

  • 123 - 'Riduzione ratei ferie e permessi', tramite la quale i ratei di ferie e di permessi vengono ridotti in proporzione alle ore di assenza per CIG; la misura della riduzione si ottiene rapportando le ore di CIG alle ore lavorabili del mese;
  • 473 - 'Recupero ratei 13° e 14° mensilità', tramite la quale i ratei di 13° e (se prevista) di 14° vengono ridotti sulla base delle ore di assenza per CIG; in questo caso, viene determinato un importo da recuperare, corrispondente alla quota di rateo non maturata, calcolata in proporzione alle ore di assenza per CIG.

Le voci 123 e 473 si trovano nell'elenco delle Voci Fisse, al punto 2.3 'Maturazione Ratei'.
Occorre sottolineare che le voci 123 e/o 473 possono essere utilizzate, a discrezione dell'Utente, soltanto per la CIG a zero ore oppure (se si hanno disposizioni in tal senso) anche per la CIG a orario ridotto.

Relativamente all'assenza per maternità obbligatoria o anticipata, ricordiamo che, fino al mese di Dicembre 2009, la procedura calcolava automaticamente un importo da recuperare sulle mensilità aggiuntive, corrispondente al valore dell'indennità Inps derivante dai ratei. Tale recupero poteva essere inibito, impostando la voce 472 sul servizio Voci Fisse (elenco voci 2.3 'Maturazione Ratei'), con l'opzione 'Blocco voce - Tutti i mesi'.
Dalle richieste pervenuteci, ci risulta che siano ormai più frequenti i casi in cui il recupero viene inibito, considerando che la maggior parte dei contratti è arrivata a stabilire un'integrazione al 100%, nel periodo di maternità obbligatoria: in tale situazione, l'interpretazione più diffusa prevede che non debba essere effettuato alcun recupero sulle mensilità aggiuntive (in alcuni casi tale interpretazione è stata anche confermata dallo stesso contratto).

A partire dal mese di Gennaio 2010, quindi, abbiamo ritenuto opportuno NON determinare più, in automatico, il recupero sulle mensilità aggiuntive, in caso di assenza per maternità obbligatoria o anticipata.
Precisiamo, tuttavia, che rimane possibile attivare nuovamente il suddetto recupero: a tale scopo, è sufficiente inserire la voce 472 ('Recupero ratei per maternità') sul servizio Voci Fisse, senza indicare alcun importo. Tale operazione può essere effettuata a livello di dipendente, ditta o contratto (opzione 'Estesa a tutti i dipendenti'). In alternativa, la voce 472 può essere inserita sulle Variazioni Mensili, unitamente alle voci di assenza per maternità, nei singoli casi in cui si ritiene necessario effettuare il recupero (ad esempio per il solo periodo di maternità anticipata).
Precisiamo che il calcolo dell'importo da recuperare non è cambiato, rispetto a quello effettuato fino a Dicembre 2009: a partire dal mese di Gennaio 2010, tuttavia, la voce 472 viene invece elaborata soltanto a seguito di una scelta dell'Utente.

Precisiamo, infine, che NON occorre intervenire nei casi in cui la voce 472 era stata precedentemente inibita, inserendola sul servizio Voci Fisse con l'opzione 'Blocco Voce': è possibile (a discrezione dell'Utente) lasciare impostata la voce 472 con l'opzione 'Blocco Voce', oppure cancellarla dal servizio Voci Fisse.

Dicembre 2009
(acred388)
GESTIONE TREDICESIMA MENSILITA'

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) NON è cambiata rispetto all'anno precedente.

Come negli anni precedenti, la tredicesima mensilità può essere corrisposta elaborando una busta paga separata, oppure riportandola direttamente sulla busta paga di dicembre. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di dicembre viene riportato il valore definitivo della tredicesima, calcolato tenendo conto anche delle variazioni relative allo stesso mese di dicembre. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la tredicesima, dal netto del cedolino di dicembre viene recuperato l'importo netto risultante sul cedolino della tredicesima, ottenendo in tal modo una gestione simile a quella di un anticipo.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della tredicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, sul cedolino relativo alla tredicesima non vengono calcolate le detrazioni fiscali. Le ritenute effettuate sulla tredicesima vengono versate alla scadenza del 16 gennaio, anche per le ditte che adottano il criterio di "cassa": in tal caso, le ritenute derivanti dal conguaglio di dicembre vengono invece versate alla scadenza del 16 febbraio. Nell'eventualità che la tredicesima risulti effettivamente corrisposta nel mese di gennaio, è disponibile un'opzione che consente di effettuare un versamento cumulativo delle ritenute (tredicesima + dicembre) alla scadenza del 16 febbraio: a tale scopo, inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 'Varie Irpef e Addizionali'). La voce 618 prevede due diverse opzioni: nel caso in questione, occorre scegliere la modalità relativa sia alla tredicesima che alla quattordicesima (viene riportato '2' nel campo Quantità).

  • In presenza di una sola busta paga viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di dicembre che la mensilità aggiuntiva; tale imponibile è incluso nel conguaglio fiscale di fine anno. Le ritenute che ne derivano sono versate alla scadenza del 16 gennaio (criterio di "competenza") o del 16 febbraio (criterio di "cassa").

Nota: La voce 618, se utilizzata, può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Precisiamo che in nessun caso deve essere barrata la casella 'Blocco Voce', neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente effettuare una storicizzazione cancellando la voce dall'elenco). La voce 618 produce il suo effetto sull'elaborazione del mese di dicembre, mentre non ha alcuna conseguenza sull'elaborazione della busta paga separata relativa alla tredicesima.

Dicembre 2008
(acred355)
GESTIONE TREDICESIMA MENSILITA'

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) NON è cambiata rispetto all'anno precedente.

Come negli anni precedenti, la tredicesima mensilità può essere corrisposta elaborando una busta paga separata, oppure riportandola direttamente sulla busta paga di dicembre. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di dicembre viene riportato il valore definitivo della tredicesima, calcolato tenendo conto anche delle variazioni relative allo stesso mese di dicembre. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la tredicesima, dal netto del cedolino di dicembre viene recuperato l'importo netto risultante sul cedolino della tredicesima, ottenendo in tal modo una gestione simile a quella di un anticipo.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della tredicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, sul cedolino relativo alla tredicesima non vengono calcolate le detrazioni fiscali. Le ritenute effettuate sulla tredicesima vengono versate alla scadenza del 16 gennaio, anche per le ditte che adottano il criterio di "cassa": in tal caso, le ritenute derivanti dal conguaglio di dicembre vengono invece versate alla scadenza del 16 febbraio. Nell'eventualità che la tredicesima risulti effettivamente corrisposta nel mese di gennaio, è disponibile un'opzione che consente di effettuare un versamento cumulativo delle ritenute (tredicesima + dicembre) alla scadenza del 16 febbraio: a tale scopo, inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 'Varie Irpef e Addizionali'). La voce 618 prevede due diverse opzioni: nel caso in questione, occorre scegliere la modalità relativa sia alla tredicesima che alla quattordicesima (viene riportato '2' nel campo Quantità).

  • In presenza di una sola busta paga viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di dicembre che la mensilità aggiuntiva; tale imponibile è incluso nel conguaglio fiscale di fine anno. Le ritenute che ne derivano sono versate alla scadenza del 16 gennaio (criterio di "competenza") o del 16 febbraio (criterio di "cassa").

Nota: La voce 618, se utilizzata, può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Precisiamo che in nessun caso deve essere barrata la casella 'Blocco Voce', neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente effettuare una storicizzazione cancellando la voce dall'elenco). La voce 618 produce il suo effetto sull'elaborazione del mese di dicembre, mentre non ha alcuna conseguenza sull'elaborazione della busta paga separata relativa alla tredicesima.

Novembre 2008
(acred353)
VOCI FISSE : BLOCCO VOCE SU MENSILITA' AGGIUNTIVE

Sul servizio 'Accessori - Voci Fisse' è stata ampliata la possibilità di bloccare l'elaborazione delle singole voci: adesso è possibile impostare il blocco in questione relativamente a tutte le elaborazioni mensili (come avveniva in precedenza), oppure soltanto per l'elaborazione delle buste paga relative alla 13° o 14° mensilità.
Precisiamo che quest'ultima modalità di blocco ha effetto esclusivamente sull'elaborazione dell'eventuale busta paga separata per la 13° e 14° mensilità. A tale proposito, ricordiamo che l'importo delle mensilità aggiuntive viene sempre rideterminato sulla busta paga del mese di erogazione (normalmente giugno e dicembre). Di conseguenza, il blocco di una voce sulla busta paga separata della mensilità aggiuntiva, produce un effetto esclusivamente se viene applicato alle somme riportate nella parte centrale del cedolino (indennità, maggiorazioni, premi, fringe-benefit, ritenute sul netto, ecc.): utilizzando la nuova opzione, le somme in questione possono essere facilmente escluse dalla busta paga relativa alla 13° o 14° mensilità. Al contrario, bloccare un elemento della retribuzione (parte alta del cedolino) sulle buste paga delle mensilità aggiuntive, non produrrebbe alcun effetto, in quanto lo stesso elemento verrebbe nuovamente considerato, nel calcolo della 13° o 14° mensilità, quando quest'ultima viene rideterminata sulla busta paga del mese di erogazione.
Sul servizio 'Accessori - Voci Fisse', nei casi in cui, in precedenza, risultava barrata la casella 'Blocco Voce', adesso viene presentata la condizione 'tutti i mesi' nel campo corrispondente. Nello stesso campo, è possibile selezionare la nuova opzione '13° e 14°' per bloccare l'elaborazione della voce solo per quanto riguarda l'elaborazione delle buste paga separate relative alle mensilità aggiuntive. Precisiamo che la nuova opzione è disponibile anche sul servizio 'Voci Fisse per Contratto', disponibile sul menù Amministratore Paghe.

Giugno 2008
(acred344)
QUATTORDICESIMA MENSILITA'

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) non è cambiata rispetto agli anni precedenti.
Come negli anni precedenti, la quattordicesima mensilità può essere gestita elaborando una busta paga separata, oppure erogandola direttamente sulla busta paga del mese di giugno. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di giugno viene riportato il valore "definitivo" della quattordicesima, calcolato tenendo conto anche di eventuali variazioni presenti nello stesso mese. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la quattordicesima, dal netto del cedolino di giugno viene recuperato il netto risultante sul cedolino della quattordicesima (che viene quindi gestita in modo analogo ad un anticipo sul netto).
Tutti i modelli relativi al mese di giugno (DM10, Nota Contabile, Costo del Personale, ecc.) considerano anche le somme relative alla mensilità aggiuntiva, anche nel caso in cui siano state prodotte due buste paga separate.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della quattordicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, vengono determinati due imponibili fiscali distinti e su ciascuno di essi viene effettuato il calcolo della corrispondente ritenuta. Sulla mensilità aggiuntiva non vengono applicate le detrazioni fiscali, neppure quando le detrazioni relative al mese di giugno eccedono le ritenute dello stesso mese. Le ritenute sulla quattordicesima vengono comunque versate alla scadenza del 16 luglio, anche per le ditte che adottano il criterio di "cassa" (a differenza delle ritenute sulla retribuzione di giugno che sono versate il 16 agosto). E' possibile modificare quest'ultima impostazione in modo da effettuare un versamento cumulativo delle ritenute alla scadenza del 16 agosto: a tale scopo occorre inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 'Varie Irpef e Addizionali'). La voce 618 prevede due diverse opzioni, in modo che l'effetto sia limitato alla sola quattordicesima (riporta '1' nel campo Quantità) oppure esteso anche alla tredicesima (riporta '2' nel campo Quantità).
  • In presenza di una sola busta paga, viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di giugno che la mensilità aggiuntiva. In tale situazione, viene determinata una ritenuta fiscale superiore rispetto a quella calcolata utilizzando due imponibili separati, ottenendo così un alleggerimento del conguaglio di fine anno. Nel caso in cui si desideri elaborare una sola busta paga, effettuando però due calcoli separati ai fini fiscali, occorre inserire la voce 608 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 'Varie Irpef e Addizionali' - riporta '1' nel campo Quantità). In presenza di una sola busta paga, il versamento viene comunque effettuato in modo cumulativo, alla scadenza prevista per le ritenute del mese di giugno (16 agosto per "cassa" oppure 16 luglio per "competenza").

Nota: Le voci 608 oppure 618, se utilizzate, possono essere inserite sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Precisiamo che, sulle voci in questione, in nessun caso deve essere barrata la casella 'Blocco Voce', neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente cancellare la voce dall'elenco). Le voci 608 e 618 producono il loro effetto sull'elaborazione del mese di giugno, mentre non hanno alcuna conseguenza sull'elaborazione della busta paga relativa alla quattordicesima.

Dicembre 2007
(acred324)
GESTIONE TREDICESIMA MENSILITA'

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) NON è cambiata rispetto all'anno precedente.

Come negli anni precedenti, la tredicesima mensilità può essere corrisposta elaborando una busta paga separata, oppure riportandola direttamente sulla busta paga di dicembre. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di dicembre viene riportato il valore "definitivo" della tredicesima, calcolato tenendo conto anche delle variazioni relative allo stesso mese di dicembre. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la tredicesima, dal netto del cedolino di dicembre viene recuperato l'importo netto risultante sul cedolino della tredicesima, ottenendo in tal modo una gestione simile a quella di un anticipo.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della tredicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, sul cedolino relativo alla tredicesima non vengono calcolate le detrazioni fiscali. Le ritenute effettuate sulla tredicesima vengono versate alla scadenza del 16 gennaio, anche per le ditte che adottano il criterio di "cassa": in tal caso, le ritenute derivanti dal conguaglio di dicembre vengono invece versate alla scadenza del 16 febbraio. Nell'eventualità che la tredicesima risulti effettivamente corrisposta nel mese di gennaio, abbiamo predisposto un'opzione che consente di effettuare un versamento cumulativo delle ritenute (tredicesima + dicembre) alla scadenza del 16 febbraio: a tale scopo occorre inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 'Varie Irpef e Addizionali'). La voce 618 prevede due diverse opzioni: nel caso in questione, occorre scegliere la modalità relativa sia alla tredicesima che alla quattordicesima (viene riportato '2' nel campo Quantità).

  • In presenza di una sola busta paga viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di dicembre che la mensilità aggiuntiva, incluso nel conguaglio fiscale di fine anno. Le ritenute che ne derivano sono versate alla scadenza del 16 gennaio (criterio di "competenza") o del 16 febbraio (criterio di "cassa").

Nota: La voce 618, se utilizzata, può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Sulla voce in questione, in nessun caso deve essere barrata la casella 'Blocco Voce', neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente effettuare una storicizzazione cancellando la voce dall'elenco). La voce 618 produce il suo effetto sull'elaborazione del mese di dicembre, mentre non ha alcuna conseguenza sull'elaborazione della busta paga separata relativa alla tredicesima.

Giugno 2007
(acred313)
QUATTORDICESIMA MENSILITA'

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) non è cambiata rispetto agli anni precedenti.
Come negli anni precedenti, la quattordicesima mensilità può essere gestita elaborando una busta paga separata, oppure erogandola direttamente sulla busta paga del mese di giugno. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di giugno viene riportato il valore "definitivo" della quattordicesima, calcolato tenendo conto anche di eventuali variazioni presenti nello stesso mese. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la quattordicesima, dal netto del cedolino di giugno viene recuperato il netto risultante sul cedolino della quattordicesima (che viene quindi gestita in modo analogo ad un anticipo sul netto).
Tutti i modelli relativi al mese di giugno (DM10, Nota Contabile, Costo del Personale, ecc.) considerano anche le somme relative alla mensilità aggiuntiva, anche nel caso in cui siano state prodotte due buste paga separate.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della quattordicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, vengono determinati due imponibili fiscali distinti e su ciascuno di essi viene effettuato il calcolo della corrispondente ritenuta. Sulla mensilità aggiuntiva non vengono applicate le detrazioni fiscali, neppure quando le detrazioni relative al mese di giugno eccedono le ritenute dello stesso mese. Le ritenute sulla quattordicesima vengono comunque versate alla scadenza del 16 luglio, anche per le ditte che adottano il criterio di "cassa" (a differenza delle ritenute sulla retribuzione di giugno che sono versate il 16 agosto). E' possibile modificare quest'ultima impostazione in modo da effettuare un versamento cumulativo delle ritenute alla scadenza del 16 agosto: a tale scopo occorre inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 'Varie Irpef e Addizionali'). La voce 618 prevede due diverse opzioni, in modo che l'effetto sia limitato alla sola quattordicesima (riporta '1' nel campo Quantità) oppure esteso anche alla tredicesima (riporta '2' nel campo Quantità).

  • In presenza di una sola busta paga, viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di giugno che la mensilità aggiuntiva. In tale situazione, viene determinata una ritenuta fiscale superiore rispetto a quella calcolata utilizzando due imponibili separati, ottenendo così un alleggerimento del conguaglio di fine anno. Nel caso in cui si desideri elaborare una sola busta paga, effettuando però due calcoli separati ai fini fiscali, occorre inserire la voce 608 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 'Varie Irpef e Addizionali' - riporta '1' nel campo Quantità). In presenza di una sola busta paga, il versamento viene comunque effettuato in modo cumulativo, alla scadenza prevista per le ritenute del mese di giugno (16 agosto per "cassa" oppure 16 luglio per "competenza").

Nota: Le voci 608 oppure 618, se utilizzate, possono essere inserite sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Sulle voci in questione, in nessun caso deve essere barrata la casella 'Blocco Voce', neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente cancellare la voce dall'elenco). Le voci 608 e 618 producono il loro effetto sull'elaborazione del mese di giugno, mentre non hanno alcuna conseguenza sull'elaborazione della busta paga relativa alla quattordicesima.

Dicembre 2006
(acred299)
GESTIONE TREDICESIMA MENSILITA'

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) NON è cambiata rispetto all'anno precedente.

Come negli anni precedenti, la tredicesima mensilità può essere corrisposta elaborando una busta paga separata, oppure riportandola direttamente sulla busta paga di dicembre. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di dicembre viene riportato il valore "definitivo" della tredicesima, calcolato tenendo conto anche delle variazioni relative allo stesso mese di dicembre. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la tredicesima, dal netto del cedolino di dicembre viene recuperato l'importo netto risultante sul cedolino della tredicesima, ottenendo in tal modo una gestione simile a quella di un anticipo.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della tredicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, sul cedolino relativo alla tredicesima non vengono calcolate le deduzioni fiscali. Le ritenute effettuate sulla tredicesima vengono versate alla scadenza del 16 gennaio, anche per le ditte che adottano il criterio di "cassa": in tal caso, le ritenute derivanti dal conguaglio di dicembre vengono invece versate alla scadenza del 16 febbraio. Nell'eventualità che la tredicesima risulti effettivamente corrisposta nel mese di gennaio, abbiamo predisposto un'opzione che consente di effettuare un versamento cumulativo delle ritenute (tredicesima + dicembre) alla scadenza del 16 febbraio: a tale scopo occorre inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 'Varie Irpef e Addizionali'). La voce 618 prevede due diverse opzioni: nel caso in questione, occorre scegliere la modalità relativa sia alla tredicesima che alla quattordicesima (viene riportato '2' nel campo Quantità).

  • In presenza di una sola busta paga viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di dicembre che la mensilità aggiuntiva, incluso nel conguaglio fiscale di fine anno. Le ritenute che ne derivano sono versate alla scadenza del 16 gennaio (criterio di "competenza") o del 16 febbraio (criterio di "cassa").

Nota: La voce 618, se utilizzata, può essere inserite sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Sulla voce in questione, in nessun caso deve essere barrata la casella 'Blocco Voce', neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente effettuare una storicizzazione cancellando la voce dall'elenco). La voce 618 produce il suo effetto sull'elaborazione del mese di dicembre, mentre non ha alcuna conseguenza sull'elaborazione della busta paga separata relativa alla tredicesima.

Giugno 2006
(acred288)
QUATTORDICESIMA MENSILITA'

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) non è cambiata rispetto agli anni precedenti.

Come negli anni precedenti, la quattordicesima mensilità può essere gestita elaborando una busta paga separata, oppure erogandola direttamente sulla busta paga del mese di giugno. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di giugno viene riportato il valore "definitivo" della quattordicesima, calcolato tenendo conto anche di eventuali variazioni presenti nello stesso mese di giugno. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la quattordicesima, dal netto del cedolino di giugno viene recuperato il valore del netto relativo al cedolino della quattordicesima (che viene quindi gestita in modo simile ad un normale anticipo sul netto).
Tutti i modelli relativi al mese di giugno (DM10, Nota Contabile, Costo del Personale, ecc.) considerano anche le somme relative alla mensilità aggiuntiva, anche nel caso in cui siano state prodotte due buste paga separate.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della quattordicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, vengono determinati due imponibili fiscali distinti e su ciascuno di essi viene effettuato il calcolo della corrispondente ritenuta. Sulla mensilità aggiuntiva non vengono applicate le deduzioni fiscali, neppure quando le deduzioni relative al mese di giugno eccedono l'imponibile dello stesso mese. Le ritenute sulla quattordicesima vengono comunque versate alla scadenza del 16 luglio, anche per le ditte che adottano il criterio di "cassa" (a differenza delle ritenute sulla retribuzione di giugno che sono versate il 16 agosto). E' possibile modificare quest'ultima impostazione in modo da effettuare un versamento cumulativo delle due ritenute alla scadenza del 16 agosto: a tale scopo occorre inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 'Varie Irpef e Addizionali'). La voce 618 prevede due diverse opzioni, in modo che l'effetto sia limitato alla sola quattordicesima (viene riportato '1' nel campo Quantità) oppure esteso anche alla tredicesima ('2' nel campo Quantità).

  • In presenza di una sola busta paga, viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di giugno che la mensilità aggiuntiva. In tale situazione, viene determinata una ritenuta fiscale superiore rispetto a quella calcolata utilizzando due imponibili separati, ottenendo così un alleggerimento del conguaglio di fine anno. Nel caso in cui si desideri elaborare una sola busta paga, effettuando però due calcoli separati ai fini fiscali, occorre inserire la voce 608 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 'Varie Irpef e Addizionali' - viene riportato '1' nel campo Quantità). In presenza di una sola busta paga, il versamento viene comunque effettuato in modo cumulativo, alla scadenza prevista per le ritenute del mese di giugno (16 agosto per "cassa" oppure 16 luglio per "competenza").

Nota: Le voci 608 oppure 618, se utilizzate, possono essere inserite sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Sulle voci in questione, in nessun caso deve essere barrata la casella 'Blocco Voce', neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente cancellare la voce dall'elenco). Le voci 608 e 618 producono il loro effetto sull'elaborazione del mese di giugno, mentre non hanno alcuna conseguenza sull'elaborazione della busta paga separata relativa alla quattordicesima.

Giugno 2005
(paghe166)
GESTIONE QUATTORDICESIMA MENSILITA'

La gestione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) non è cambiata rispetto all'anno precedente.
Come negli anni precedenti, la quattordicesima mensilità può essere gestita elaborando una busta paga separata, oppure erogandola direttamente sulla busta paga del mese di giugno. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di giugno viene riportato il valore "definitivo" della quattordicesima, calcolato tenendo conto anche di eventuali variazioni presenti nello stesso mese di giugno. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la quattordicesima, dal netto del cedolino di giugno viene recuperato l'importo netto risultante sul cedolino della quattordicesima, ottenendo in tal modo una gestione simile a quella di un anticipo sul netto.
Tutti i modelli relativi al mese di giugno (DM10, Nota Contabile, Costo del Personale, ecc.) considerano anche le somme relative alla mensilità aggiuntiva, anche nel caso in cui siano state prodotte due buste paga separate.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della quattordicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, vengono determinati due imponibili fiscali distinti e su ciascuno di essi viene effettuato il calcolo della corrispondente ritenuta. Sulla mensilità aggiuntiva non vengono applicate le deduzioni fiscali, neppure quando le deduzioni relative al mese di giugno eccedono l'imponibile dello stesso mese. Le ritenute sulla quattordicesima vengono comunque versate alla scadenza del 16 luglio, anche per le ditte che adottano il criterio di "cassa" (a differenza delle ritenute sulla retribuzione di giugno che sono versate il 16 agosto). E' possibile modificare quest'ultima impostazione in modo da effettuare un versamento cumulativo delle due ritenute alla scadenza del 16 agosto: a tale scopo occorre inserire la voce 618 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 'Varie Irpef e Addizionali'). La voce 618 prevede due diverse opzioni, in modo che l'effetto sia limitato alla sola quattordicesima (viene riportato '1' nel campo Quantità) oppure esteso anche alla tredicesima ('2' nel campo Quantità).
  • In presenza di una sola busta paga, viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di giugno che la mensilità aggiuntiva. In tale situazione, viene determinata una ritenuta fiscale superiore rispetto a quella calcolata utilizzando due imponibili separati, ottenendo così un "alleggerimento" del conguaglio di fine anno. Nel caso, invece, in cui si desideri elaborare una sola busta paga, effettuando però due calcoli separati ai fini fiscali, occorre inserire la voce 608 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 4.6 'Varie Irpef e Addizionali' - viene riportato '1' nel campo Quantità). Nel caso di una sola busta paga, il versamento viene comunque effettuato in modo cumulativo, alla scadenza prevista per le ritenute del mese di giugno (16 agosto per "cassa" oppure 16 luglio per "competenza").

Nota: Le voci 608 oppure 618, se utilizzate, possono essere inserite sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Sulle voci in questione, in nessun caso deve essere barrata la casella 'Blocco Voce', neppure per annullare un precedente inserimento (a tale scopo è sufficiente cancellare la voce dall'elenco). Le voci 608 e 618 producono il loro effetto sull'elaborazione del mese di giugno, mentre non hanno alcuna conseguenza sull'elaborazione della busta paga separata relativa alla quattordicesima.

Giugno 2004
(Paghe150)
GESTIONE QUATTORDICESIMA MENSILITA'

Come negli anni precedenti, la quattordicesima mensilità può essere gestita elaborando una busta paga separata, oppure erogandola direttamente sulla busta paga del mese di giugno. La scelta può essere diversa per ogni singola ditta gestita.
In entrambi i casi, sul cedolino relativo al mese di giugno viene riportato il valore “definitivo” della quattordicesima, calcolato tenendo conto anche di eventuali variazioni presenti nello stesso mese di giugno. Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la quattordicesima, dal netto del cedolino di giugno viene recuperato l'importo netto risultante sul cedolino della quattordicesima, ottenendo in tal modo una gestione simile a quella di un anticipo sul netto.
Tutti i modelli relativi al mese di giugno (DM10, Nota Contabile, Costo del Personale, ecc.) riportano anche i dati derivanti dalla quattordicesima, anche nel caso in cui siano state prodotte due buste paga separate.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale della quattordicesima, occorre tenere presente quanto segue :

  • Nel caso di due buste paga separate, vengono determinati due imponibili fiscali distinti e su ciascuno di essi viene effettuato il calcolo della corrispondente ritenuta. Nel calcolo relativo all'ulteriore mensilità non vengono considerate deduzioni o detrazioni, neppure quando le deduzioni o le detrazioni spettanti nel mese di giugno eccedono rispettivamente l'imponibile o la ritenuta lorda dello stesso mese. Il versamento delle ritenute sulla quattordicesima, per le ditte che adottano il criterio di “cassa”, viene anticipato di un mese (scadenza 16 luglio) rispetto alle ritenute sulla retribuzione di giugno (scadenza 16 agosto). E' possibile modificare quest'ultima impostazione in modo da effettuare un versamento cumulativo delle due ritenute alla scadenza del 16 agosto: a tale scopo occorre inserire, sul servizio Voci Fisse, la voce 618, selezionandola dall'elenco delle voci disponibili (paragrafo 4.6 - Varie Irpef e Addizionali). La voce 618 prevede due diverse opzioni, in modo che l'effetto sia limitato alla sola quattordicesima (viene riportato il valore '1' nel campo Quantità) oppure esteso anche alla tredicesima ('2' nel campo Quantità).

  • In presenza di una sola busta paga, viene determinato un unico imponibile fiscale, che comprende sia il mese di giugno che l'ulteriore mensilità. In tale situazione, viene generalmente determinata una ritenuta fiscale superiore rispetto a quella complessivamente calcolata utilizzando due imponibili separati (la differenza viene ovviamente recuperata in fase di conguaglio). Nel caso in cui si desideri elaborare una sola busta paga, effettuando però due calcoli separati ai fini fiscali, occorre inserire, sul servizio Voci Fisse, la voce 608, selezionandola dall'elenco delle voci disponibili (paragrafo 4.6 - Varie Irpef e Addizionali): viene riportato il valore '1' nel campo Quantità. Precisiamo che, nel caso di una sola busta paga, il versamento viene comunque effettuato in modo cumulativo, alla scadenza prevista per il mese di giugno (16 agosto per “cassa” oppure 16 luglio per “competenza”).

Nota: Le voci 608 e 618, se utilizzate, possono essere inserite sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Le voci in questione producono il loro effetto sull'elaborazione del mese di giugno, mentre non hanno alcuna conseguenza sull'elaborazione della busta paga relativa alla quattordicesima.

Dicembre 2003
TREDICESIMA MENSILITA'

La gestione della tredicesima mensilità non presenta alcuna variazione rispetto agli anni precendenti.
Riteniamo comunque utile riepilogare quali sono le possibilità a disposizione dell'Utente, in modo che ciascuno possa scegliere la soluzione più consona alle proprie necessità.

Innanzitutto, precisiamo che è possibile un cedolino separato per la tredicesima, oppure erogare l'ulteriore mensilità tramite la sola busta paga relativa al mese di dicembre.
In entrambi i casi, sul cedolino di dicembre verrà comunque determinato l'importo "definitivo" della tredicesima, tenendo conto delle variazioni relative allo stesso mese (assenze, aumenti contrattuali, ecc.),
Nel caso in cui sia stata elaborata una busta paga separata per la tredicesima, la procedura rileva automaticamente il netto erogato sulla busta in questione, recuperandolo dal netto risultante sul cedolino di dicembre (comprensivo dell'ulteriore mensilità).

Al fine di erogare una busta paga separata per la tredicesima, occore abilitare la corrispondente mensilità sulle ditte interessate, indicando li mese '13' sulla procedura di Elaborazione Mensile. La procedura di elaborazione produce esclusivamente la stampa del cedolino, indipendentemente dalle altre opzioni previste.
Segnaliamo che non è necessario produrre la stampa bollata dei cedolini relativi alla tredicesima, in quanto l'ulteriore mensilità figura anche sulla busta paga di dicembre (il programma consente comunque di utilizzare la procedura del bollato secondo le stesse modalità degli altri mesi).
Le ritenute fiscali risultanti della busta della tredicesima, vengono versate alla scadenza del 16 gennaio 2004. Di conseguenza, nel caso venga adottato il criterio di "cassa", le ritenute sulla tredicesima risulteranno versate anticipatamente rispetto a quelle relative al mese di dicembre (portate invece alla scadenza del 16 febbraio). Si tratta dello stesso criterio adottato in occasione della quattordicesima mensilità, riportato sulla documentazione relativa al mese di giugno 2003 (Paghe131).

Giugno 2003
(paghe131)
TRATTAMENTO FISCALE 14° MENSILITA'

Relativamente al trattamento fiscale della quattordicesima mensilità, segnaliamo che non sono state effettuate modifiche significative rispetto agli anni precedenti. Di seguito viene riportato un breve riepilogo delle opzioni previste.

  • Nel caso in cui non sia stato elaborato un cedolino separato per la 14° mensilità, quest'ultima viene erogata sulla busta paga di giugno e cumulata sull'imponibile fiscale dello stesso mese (le ritenute fiscali che ne derivano verranno quindi gestite in modo cumulativo per quanto riguarda il versamento o la compensazione).

  • Nel caso in cui sia stato elaborato un cedolino separato per la 14° mensilità, quest'ultima viene considerata corrisposta nel corso del mese di giugno. Sulla busta paga di giugno viene comunque ricalcolato l'importo della quattordicesima, tenendo conto anche delle eventuali variazioni derivanti dalle presenze stesso mese. L'imponibile fiscale risultante dalla retribuzione di giugno viene considerato separatamente rispetto a quello relativo all'ulteriore mensilità. Inoltre, nel caso in cui la ditta segua il criterio di "cassa", le ritenute relative alla quattordicesima vengono versate alla scadenza del 16 luglio (sono identificate con il codice tributo '1001-UL' sull'Archivio Tributi), mentre le ritenute relative alla retribuzione di giugno vengono versate alla scadenza del 16 agosto. In tale ipotesi, gli eventuali rimborsi delle somme a credito da 730 vengono compensati esclusivamente con le ritenute derivanti dalla retribuzione del mese di giugno.

Nel caso di due buste paga separate, le deduzioni spettanti vengono applicate sull'imponibile risultante dalla sola retribuzione del mese di giugno. In modo analogo, le detrazioni spettanti, ad esempio per familiari a carico, riguardano la sola Irpef derivante dall'imponibile relativo alla retribuzione di giugno (al netto delle deduzioni).

IMPORTANTE : Nell'ipotesi di due buste paga separate, è comunque possibile che entrambe vengano corrisposte nel mese di luglio. In questo caso è necessario inserire la voce 618, indicando l'opzione '1' nel campo 'quantità'. La voce in questione può essere selezionata dall'elenco delle voci disponibili, nella parte relativa alle varie gestioni fiscali ('Irpef e Addizionali' - precisamente al paragrafo 'Rate addizionali e varie Irpef'). Così facendo, verrà comunque elaborato un imponibile fiscale separato per la 14° mensilità, ma le ritenute che ne derivano saranno versate o compensate unitamente alle ritenute relative alla retribuzione del mese di giugno. La voce 618 può essere impostata, nella modalità sopra descritta, sul servizio 'Voci Fisse' a livello di ditta, abilitando l'opzione 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Giugno 2003
(paghe130)
QUATTORDICESIMA MENSILITA'

Il presente aggiornamento contiene una correzione al calcolo dell'Irpef sulla 14° mensilità.
In particolare, segnaliamo che viene automaticamente bloccato il calcolo delle deduzioni, nel caso in cui venga elaborata una busta paga separata per la quattordicesima (cedolino relativo al mese 14).

Nel caso in cui la 14° mensilità sia già stata elaborata, è possibile sia rielaborarla che lasciarla invariata, dal momento che sulla busta paga di giugno viene effettuato un conguaglio rispetto a quanto riportato sul cedolino del mese 14.