INPS: CIG

Aprile 2024
(acred889)
GESTIONE AUTORIZZAZIONI CIG / FIS

Segnaliamo che, a seguito del presente aggiornamento, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è possibile gestire fino a 240 ticket / autorizzazioni sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (in precedenza, il numero massimo era 120).
Sulla finestra in questione, vengono gestite 30 righe su ogni videata; una volta compilate le prime 30 righe, è possibile aggiungerne ulteriori 30 (fino ad un massimo di 240), spostandosi sulla videata successiva tramite il pulsante ‘Avanti’.
Precisiamo che, come in precedenza, una volta terminato il conguaglio di un’autorizzazione, è opportuno effettuare una storicizzazione sul mese successivo, annullando i ticket / autorizzazioni già conguagliati.

Giugno 2023
(comunicazione
14/06/2023
)
AMMORTIZZATORE UNICO D.L. 61/2023 – ELENCO BENEFICIARI

L’Inps, con la circolare n. 53 del 8/06/2023, ha fornito le prime indicazioni in merito al cosiddetto ”ammortizzatore unico” previsto dal D.L. 61/2023, per gli eventi alluvionali che hanno colpito soprattutto la regione Emilia-Romagna.
In allegato alla circolare, è stato fornito lo schema dei files, in formato CSV, che dovranno essere allegati alla richiesta, contenenti l’elenco dei dipendenti destinatari di tale misura di sostegno al reddito.

A seguito della presente comunicazione, è possibile generare i files in formato CSV conformi allo schema fornito dall’Inps. Occorre tuttavia sottolineare che non è stato possibile effettuare alcuna verifica dei files prodotti, in quanto l’Inps non ha messo a disposizione un software di controllo per verificare i files prodotti. E’ quindi possibile che si rendano necessarie delle modifiche, a seguito dei primi invii che saranno effettuati.
Inoltre, facciamo presente che potrebbe essere necessario intervenire sui files prodotti, utilizzando Excel o altri software analoghi, al fine di valorizzare o modificare alcuni dati che non sono presenti negli archivi Paghe.

Per generare i files in formato CSV con l’elenco dei beneficiari, utilizzare il nuovo programma ‘LISTAEMG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare il mese di competenza da considerare (ad esempio, per considerare il mese di maggio 2023, indicare Data Iniziale ‘01/05/2023’, Data Finale ‘31/05/2023’).

Nei parametri del programma occorre indicare alcune codifiche richieste sul file:

  • Ambito, corrispondente alle sigle ‘DM’ (aziende non agricole) / ‘AGR’ (aziende agricole).
  • Causale, corrispondente al motivo per il quale non è stato possibile recarsi al lavoro (sigle da ‘C1’ a ‘C6’).
  • Tipologia beneficiari, corrispondente ad una serie di casistiche individuate dall’Inps (sigle da ‘T1’ a ‘T9’).

Precisiamo che le suddette codifiche vengono riportate sul file così come risultano indicate nei parametri. Nel caso in cui occorra indicare sigle diverse tra le ditte interessate (ad esempio per distinguere le aziende agricole da quelle non agricole), è necessario effettuare lanci separati, selezionando ogni volta le sole ditte da riportare sul file.
Il codice Ambito viene controllato per riportare sul file la matricola Inps (codice ‘DM’) oppure la CIDA (codice ‘AGR’), rilevandole rispettivamente dalla posizione Inps o dalla sede attività agganciata alla posizione Inps.
Per quanto riguarda i codici Causale e Tipologia, precisiamo che è possibile intervenire sul file per modificare il codice relativo ai singoli dipendenti, utilizzando Excel (o altro software analogo) ed intervenendo laddove necessario.

Nei parametri del programma è necessario indicare anche il codice della voce utilizzata per inserire il periodo di assenza sulle Variazioni Mensili. A tale riguardo, precisiamo che è possibile utilizzare qualsiasi voce di assenza non retribuita da parte del datore di lavoro, evitando comunque le voci di assenza indennizzata che prevedono l’anticipo da parte del datore ed il conseguente conguaglio su Uniemens (come ad esempio la CIG / FIS con conguaglio su Uniemens).
In particolare, consigliamo di utilizzare voci di assenza per CIG / FIS a pagamento diretto (voci 8AC / 8AD / 8BA / 8BB).

Sul file è necessario riportare i giorni di assenza: tali giorni vengono rilevati dal campo Importo Unitario della voce indicata nei parametri del programma (la voce viene rilevata dal Dettaglio del cedolino relativo al mese indicato al lancio).
Secondo le precisazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, il periodo di assenza deve comprendere soltanto giorni lavorativi, senza considerare neppure le “seste giornate”. Di conseguenza, la voce di assenza deve essere stata inserita su uno o più giorni lavorativi consecutivi, escludendo i giorni non lavorativi (ad esempio, in caso di orario dal lunedì al venerdì, le giornate di sabato e domenica non devono essere comprese nel periodo di assenza indicato sulla voce).

Sul file, in corrispondenza di ciascun dipendente, vengono inoltre riportati i seguenti dati:

  • Giorni lavorabili del mese, determinati in relazione all’intero mese, escludendo le “seste giornate” o qualsiasi altro giorno non lavorativo secondo l’orario svolto dal dipendente.
  • Differenza accredito, corrispondente alla retribuzione persa a causa dell’assenza; viene determinata moltiplicando le ore di assenza per la retribuzione oraria del mese (voce 105) e arrotondando il risultato all’unità di euro.
  • Unità operativa / codice Istat, compilata con il codice unità operativa (non agricoli) o il codice Istat del comune (agricoli), rilevati dalla sede attività agganciata alla posizione Inps.
  • Codice IBAN, compilato considerando prioritariamente il campo ‘IBAN per SR41’, in sua assenza il campo ‘IBAN estero / forzato’ e per ultimo le coordinate bancarie (servizio Dipendente – Anagrafico).
  • Tipo pagamento, compilato con ‘CC’ se presente l’IBAN, altrimenti con ‘BD’ (bonifico domiciliato).
  • Part-time e relativa percentuale, rilevati dal servizio Dipendente – Altri Dati, nella versione valida a fine mese (viene considerata anche l’eventuale forzatura presente sulla finestra Ulteriori Dati Inps).
  • Residenza / Domicilio e relativo CAP, rilevati dal servizio Dipendente – Anagrafico, considerando con maggiore priorità il domicilio “effettivo” (vengono compilati solo nei casi previsti dalle istruzioni Inps).

Segnaliamo che nei parametri del programma sono disponibili alcune opzioni che consentono di selezionare “gruppi” di dipendenti; in particolare, potrebbe risultare utile la selezione dei soli dipendenti che lavorano in una determinata sede.

Precisiamo che, al momento, da parte dell’Inps non è stata fornita alcuna indicazione in merito agli eventuali effetti del suddetto “ammortizzatore unico” sulle denunce Uniemens. A tale riguardo precisiamo che, nonostante il pagamento venga effettuato direttamente dall’Inps, rimane comunque da chiarire come devono essere compilate le sezioni Settimane e Calendario delle denunce Uniemens, in relazione ai periodi di assenza coperti da tale misura di sostegno al reddito.

Aprile 2023
(acred859)
GESTIONE CIG / FIS

Con il presente aggiornamento, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è possibile gestire fino a 120 ticket / autorizzazioni sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (in precedenza il numero massimo era 60).
Sulla finestra in questione, vengono gestite 30 righe su ogni videata; una volta compilate le prime 30 righe, è possibile aggiungerne ulteriori 30 (fino ad un massimo di 120), spostandosi sulla videata successiva tramite il pulsante ‘Avanti’.
Precisiamo che, come in precedenza, una volta terminato il conguaglio di un’autorizzazione, è opportuno effettuare una storicizzazione sul mese successivo, annullando i ticket / autorizzazioni già conguagliati.

Marzo 2023
(acred857)
MASSIMALE INDENNITA’ FSBA

Con effetto dal mese di marzo 2023, è stato modificato il massimale FSBA, passato da 1.222,51 a 1.321,53.
Precisiamo che il massimale in questione viene considerato esclusivamente sulle voci 8B5 / 8B6.

Gennaio 2023
(acred852)
MASSIMALI CIG / FIS / NASPI

Con la circolare Inps n. 14 del 3/02/2023, sono stati pubblicati i valori dei massimali relativi alle indennità CIG / FIS ed al trattamento Naspi (da quest’ultimo si ricava l’importo del contributo di licenziamento), validi per l’anno 2023.

Rispetto agli importi da noi calcolati, rilasciati con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023, risulta la sola differenza di 1 centesimo sul massimale CIG / FIS non edili: tale massimale è stato adeguato con il presente aggiornamento.

Gennaio 2023
(acred851)
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

L’Inps, con la circolare n. 11 del 1/02/2023, ha comunicato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dell’indennità di maternità a carico dello Stato.
Rispetto ai valori rilasciati con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023, risulta soltanto una differenza di 1 euro sul massimale contributivo ai fini pensionistici: tale massimale è stato adeguato con il presente aggiornamento.

Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, non risultano ancora confermati i valori dei massimali relativi alle indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2023, rilasciati con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023.
Per quanto riguarda, invece, le indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2022 e conguagliate nell’anno 2023, precisiamo che con il presente aggiornamento vengono applicati automaticamente i “massimali unici” previsti nell’anno 2022 (documentati con l’aggiornamento di febbraio 2022 Acred818).

Gennaio 2023
(acred849)
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati pubblicati, da parte dell’Inps, i valori rivalutati per l’anno 2023 relativamente a: minimali, limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, massimale contributivo ai fini pensionistici, massimale indennità Naspi (per contributo di licenziamento), massimali indennità CIG / FIS.
Con il presente aggiornamento, rilasciamo i valori calcolati da parte nostra, per l’elaborazione delle buste paga di gennaio 2023. Nel caso in cui i valori calcolati dall’Inps risultassero diversi da quelli di seguito indicati, rilasceremo un ulteriore aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

Il valore del minimale giornaliero è stato aumentato ad E. 53,95 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Ricordiamo che il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite relativo al contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 52.190,00 annuali, corrispondenti ad E. 4.349,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo nei singoli mesi in cui l’imponibile supera il limite mensile: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 ‘Contributi aggiuntivi e CIG’). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene sempre effettuato, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, sull’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 113.521,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4 ‘Gestione Inps’).

E’ stato rivalutato anche il massimale dell’indennità di disoccupazione Naspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo di licenziamento è passato ad E. 603,11 (41% di E. 1.470,99) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2023. In caso di cessazione nel mese di dicembre 2022 e pagamento del contributo nel mese di gennaio 2023, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2022 (E. 557,92).

Il massimale dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.360,66 per gli eventi dell’anno 2023.

Il massimale giornaliero dell’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000) è passato a E. 110,60 per gli eventi dell’anno 2023.

Per quanto riguarda le indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2023, i valori dei “massimali unici” sono stati rivalutati come di seguito indicato (gli importi sono al netto del 5,84%):

  • massimale unico CIG / FIS escluso settore edili E. 1.244,35
  • massimale unico CIG edili (eventi atmosferici) E. 1.493,23

Ricordiamo che i suddetti importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens a seguito di autorizzazione.

Conformemente a quanto indicato nella circolare Inps n. 26 del 16/02/2022, a partire dall’anno 2022 è stato predisposto il “massimale unico” per le indennità CIG / FIS, prevedendo comunque un’opzione per attivare il doppio massimale (aggiornamento di febbraio 2022 Acred818). Anticipiamo che tale opzione sarà dismessa con i prossimi aggiornamenti, in quanto non ci risulta che sussistano ancora dei casi in cui occorre applicare il doppio massimale.

Febbraio 2022
(acred818)
INTEGRAZIONI SALARIALI ANNO 2022

Con il presente aggiornamento, nel calcolo delle integrazioni salariali CIG / FIS usufruite nell’anno 2022, viene applicato automaticamente il “massimale unico”, secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 26 del 16/02/2022.

Di seguito, riportiamo i valori del massimale unico per l’anno 2022 (gli importi sono al netto dell’aliquota 5,84%):

  • E. 1.151,12 massimale per l’indennità CIG / FIS non edili
  • E. 1.381,34 massimale per l’indennità CIG edili

Precisiamo che il massimale unico viene applicato automaticamente a partire dall’elaborazione del mese di febbraio 2022, esclusivamente in caso di anticipo o conguaglio di integrazioni salariali usufruite nell’anno 2022.

Nel caso in cui, nell’anno 2022, vengano conguagliate delle integrazioni salariali usufruite nell’anno 2021, si continua ad applicare correttamente il doppio massimale, considerando i valori in vigore nell’anno 2021.

Infine, in caso di conguaglio di integrazioni salariali iniziate nell’anno 2021 e proseguite nell’anno 2022 (relative, cioè, ad un unico periodo autorizzato a cavallo dei due anni), per il periodo ricadente nell’anno 2022 deve essere applicato il doppio massimale, come confermato dalla circolare Ministero del Lavoro n. 1 del 3/01/2022 e dalla circolare Inps n. 18 del 01/02/2022 (vedere aggiornamento Acred815 del 4/02/2022).
Nel caso sopra indicato, a partire dall’elaborazione di febbraio 2022 occorre “forzare” l’applicazione del doppio massimale, indicando la voce CGS con il valore ‘2’ nel campo Quantità (la voce può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3.1 o dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.1). Per il periodo ricadente nell’anno 2022, i valori del doppio massimale e del limite di retribuzione sono stati rivalutati con l’aggiornamento Acred814 del 24/01/2022.
Ricordiamo che la voce CGS era stata predisposta per l’elaborazione di gennaio 2022 (aggiornamento Acred815), con un’opzione che consentiva di applicare il massimale unico sulle integrazioni salariali iniziate nell’anno 2022. Tale opzione, corrispondente al valore ‘1’ nel campo Quantità, non è più necessaria a partire dall’elaborazione di febbraio 2022.

Gennaio 2022
(acred815)
INTEGRAZIONI SALARIALI ANNO 2022

Con l’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022, abbiamo rilasciato i valori dei massimali CIG / FIS rivalutati (da parte nostra) per l’anno 2022, in attesa della circolare Inps. Come precisato nella documentazione dell’aggiornamento, i valori in questione sono validi per le integrazioni salariali usufruite nell’anno 2022, che proseguono dall’anno 2021.
La Legge di Bilancio 2022 ha infatti previsto l’applicazione di un unico massimale, ma tale disposizione si applica alle sole integrazioni salariali che iniziano nell’anno 2022 (circolare Ministero del Lavoro n. 1 del 3/01/2022 e circolare Inps n. 18 del 01/02/2022). Al momento del presente aggiornamento, l’Inps non ha ancora pubblicato la circolare relativa ai massimali da applicare per l’anno 2022, con gli importi e le indicazioni relative al massimale unico (nelle circolari sopra citate è riportato il valore del massimale relativo all’anno 2021).

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo previsto un’opzione che consente di applicare un massimale unico per le integrazioni salariali (CIG / FIS) usufruite nel mese di gennaio 2022. Tale opzione deve essere utilizzata soltanto per le integrazioni salariali che iniziano nell’anno 2022, non per quelle che proseguono dall’anno 2021.
Per applicare il massimale unico, è sufficiente indicare la voce CGS con il valore ‘1’ nel campo Quantità, riportandola sulle Voci Fisse (eventualmente a livello di ditta) oppure sulle Variazioni Mensili.
Precisiamo che è necessario indicare la voce in questione, se si deve applicare il massimale unico, anche nel caso in cui il pagamento dell’indennità (ed il conguaglio sulla denuncia Uniemens) avvenga in un mese successivo a gennaio. In tal modo, si terrà conto di tale opzione per il calcolo dell’indennità, nel mese in cui questa verrà pagata.

In presenza della voce CGS con il valore ‘1’ nel campo Quantità, l’indennità CIG / FIS anticipata (ed eventualmente conguagliata su Uniemens), viene calcolata considerando sempre il massimale più alto. I valori di tale massimale sono quelli indicati nell’aggiornamento Acred812 (gli importi sono al netto dell’aliquota 5,84%):

  • E. 1.151,12 massimale per l’indennità CIG / FIS non edili
  • E. 1.381,34 massimale per l’indennità CIG edili

Facciamo presente che, in assenza di indicazioni da parte dell’Inps, non possiamo confermare che il massimale unico debba essere applicato anche per quanto riguarda il maggior importo previsto per la CIG edili. Di conseguenza, rimane all’Utente la scelta di utilizzare, o meno, la voce CGS in relazione alla CIG del settore edile. La stessa scelta deve essere fatta in presenza di qualsiasi altro eventuale motivo di incertezza.

La voce CGS può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.1, oppure dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3.1. Segnaliamo che la stessa voce prevede anche una precedente opzione, relativa alle causali da attribuire, sulla denuncia Uniemens, per la CIG Straordinaria (aggiornamento di maggio 2019 Acred722). Tale opzione, ovviamente, non ha niente a che fare con l’applicazione del massimale unico. Per applicare il massimale unico occorre scegliere la corrispondente opzione, tramite la quale viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità (naturalmente, se si preferisce, è possibile indicare direttamente la voce con ‘1’ nel campo Quantità). Se la voce CGS viene impostata sulle Voci Fisse a livello di ditta, occorre barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

NOTA: Precisiamo che le voci da utilizzare per gestire sia i periodi di assenza, sia i pagamenti (anticipo e conguaglio), relativi alle integrazioni salariali CIG / FIS iniziate nell’anno 2022, sono le stesse utilizzate negli anni precedenti.

Febbraio 2022
(acred814)
CONTRIBUZIONE CIGS / FIS

L’Inps, con la circolare n. 18 del 01/02/2022, ha comunicato le variazioni relative alle integrazioni salariali, decorrenti dall’anno 2022. In particolare, nella circolare sono illustrate le modifiche delle aliquote contributive CIGS / FIS, oltre all’estensione di tali contribuzioni a diverse tipologie di aziende attualmente non soggette. Tra le variazioni previste, risulta anche una riduzione delle aliquote CIGS / FIS, valida solo per l’anno 2022.

L’estensione della contribuzione CIGS / FIS e la riduzione delle relative aliquote, decorrono entrambe da gennaio 2022. Tuttavia, per la loro applicazione occorrerà attendere una successiva circolare Inps, con la quale saranno fornite le istruzioni operative e procedurali. Al punto 6 della circolare 18/2022, viene infatti precisato quanto segue:
"Si fa riserva di dettare, con successiva circolare, le istruzioni operative concernenti le predette modifiche, apportate dalle disposizioni in esame, alla misura della contribuzione ordinaria di finanziamento a carico dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale e altresì dei destinatari della disciplina delle integrazioni salariali straordinarie.
Analogamente, verranno fornite indicazioni, sotto il profilo procedurale, in ordine alle riduzioni previste, in riferimento alla suddetta contribuzione ordinaria di finanziamento, per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022."

Per inciso, nella circolare 18/2022 non sono riportate “istruzioni operative” o “procedurali” di alcun genere, , sia per quanto riguarda l’applicazione delle contribuzione CIGS / FIS sulle aziende attualmente non soggette, sia in merito alla riduzione delle relative aliquote. A titolo di esempio, non è affatto chiaro se la riduzione vada operata direttamente sui contributi riportati nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens, oppure debba essere esposta separatamente su una causale a credito (essendo, oltretutto, una misura temporanea). Qualsiasi scelta effettuata in assenza delle istruzioni Inps, comporta il rischio che le denunce Uniemens di gennaio non vengano accettate in fase di invio oppure generino delle note di rettifica. Lo stesso rischio si presenta anche lasciando le aliquote invariate, tuttavia quest’ultima scelta è perlomeno supportata dalle indicazioni presenti al punto 6 della circolare 18/2022. Tra l’altro, le stesse indicazioni dimostrano la necessità di un’ulteriore circolare con le istruzioni operative, per poter applicare le variazioni.

A riguardo segnaliamo che, sul forum di Assosoftware, è stata chiesta all’Inps una conferma ufficiale di quanto sopra indicato, ossia che tutte le modifiche descritte nella circolare 18/2022 possano essere applicate soltanto a seguito della pubblicazione della successiva circolare con le istruzioni operative e procedurali.

Occorre anche considerare che le contribuzioni CIGS / FIS producono un effetto economico sulla busta paga, in quanto una parte delle relative aliquote rimane a carico del dipendente. Anche partendo dal presupposto che la parte a carico del dipendente corrisponda ad 1/3 dell’aliquota complessiva, per poter applicare le nuove aliquote sull’elaborazione di gennaio occorrerebbe rielaborare le ditte già elaborate, ottenendo una variazione del netto in busta.

Naturalmente, a seguito della pubblicazione dell’ulteriore circolare Inps con le istruzioni operative, predisporremo i conguagli della contribuzione CIGS / FIS di gennaio, secondo le modalità che saranno indicate dall’Inps.

Dicembre 2021
(acred809)
DENUNCIA UNIEMENS-CIG

Con il presente aggiornamento, rilasciamo la gestione della nuova denuncia Uniemens-CIG, da utilizzare per comunicare il pagamento diretto delle integrazioni salariali (CIGO / CIGD / FIS) in sostituzione del modello SR41.

Come già precisato negli aggiornamenti Acred805 del 27/10/2021 e Acred808 del 23/12/2021, l’utilizzo della denuncia Uniemens-CIG diventerà obbligatorio soltanto dal mese di competenza gennaio 2022. Inoltre, le autorizzazioni per le quali è stato già inviato il modello SR41 (anche per un solo mese), dovranno essere portate a termine con lo stesso modello, se necessario anche nei mesi successivi a dicembre 2021 (messaggio Inps n. 3556 del 19/10/2021).

Come indicato nell’aggiornamento Acred808, la denuncia Uniemens-CIG presenta tuttora dei “problemi” nell’esposizione degli ANF, dovuti alle limitazioni imposte dalla circolare Inps n. 62 del 14/04/2021.
Il principale “problema” è che l’importo dell’ANF relativo al periodo di integrazione salariale a pagamento diretto, può essere indicato sulla denuncia Uniemens-CIG (ed essere così pagato direttamente dall’Inps) soltanto se tutte le settimane riportate sulla stessa denuncia sono di tipo ‘1’, ossia se nell’intero periodo di integrazione salariale non è presente alcuna retribuzione a carico del datore di lavoro (neppure a causa, per esempio, di una festività). La suddetta limitazione comporta che, nella quasi totalità dei casi, l’ANF debba essere anticipato dal datore di lavoro anche per i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto, a differenza di quanto avviene utilizzando il modello SR41.

La differenza di comportamento nella gestione degli ANF, tra Uniemens-CIG e SR41, rappresenta un “problema”  in quanto occorre tenerne conto già al momento dell’elaborazione delle buste paga: per utilizzare la denuncia Uniemens-CIG, infatti, occorre far anticipare al datore di lavoro anche la parte relativa ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto, a meno che tutte le settimane riportate sulla denuncia non siano di tipo ‘1’ (cioè prive di qualsiasi retribuzione).
Dal momento che, quando si elaborano le buste paga, non è possibile stabilire con certezza se tutte le settimane riportate sulla denuncia Uniemens-CIG risulteranno di tipo ‘1’, l’unica soluzione praticabile è far anticipare, al datore di lavoro, l’intero importo dell’ANF, compresa la parte relativa al periodo di integrazione salariale a pagamento diretto.
Il suddetto “problema” è stato segnalato all’Inps sul forum di Assosoftware: secondo le risposte fornite dall’Inps sullo stesso forum, risulta che il datore di lavoro può sempre anticipare l’ANF per la parte relativa al periodo di integrazione salariale a pagamento diretto, anche nel caso in cui tale periodo riguardi l’intero mese. Ad oggi, tale indicazione non è stata ancora riportata in un messaggio ufficiale dell’Inps. A tale proposito ricordiamo che, da parte dei Consulenti del Lavoro, è stato richiesto all’Inps di pubblicare un messaggio nel quale siano riepilogate e chiarite le modalità di gestione degli ANF sulla denuncia Uniemens-CIG (come segnalato nell’aggiornamento Acred808).

In conseguenza di quanto detto sopra, se si intende utilizzare la nuova denuncia Uniemens-CIG per il mese di competenza dicembre 2021, occorre far anticipare interamente l’ANF al datore di lavoro (anche per la parte relativa al periodo di integrazione salariale a pagamento diretto), conguagliando lo stesso importo sulla denuncia Uniemens “ordinaria”.
A tale scopo, è sufficiente impostare le voci 11H e 11P sulle Voci Fisse, selezionando ‘Blocco voce – Tutti i mesi’. E’ consigliabile impostare tale voci a livello di ditta, tuttavia possono anche essere impostate a livello generale (nel caso in cui si intenda inviare la denuncia Uniemens-CIG per tutte le ditte interessate al pagamento diretto); in entrambi i casi, accertarsi di barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Le voci 11H e 11P effettuano la “decurtazione” dell’ANF e della maggiorazione per la parte relativa ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto: bloccando tali voci, l’ANF e la maggiorazione vengono interamente erogati dal datore di lavoro e, di conseguenza, conguagliati sulla denuncia Uniemens “ordinaria”, senza escludere la parte relativa ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto.

A partire dal mese di competenza gennaio 2022, anche nel caso in cui non venga pubblicato alcun messaggio ufficiale da parte dell’Inps, la modalità di gestione degli ANF sopra descritta sarà adottata automaticamente: non sarà quindi necessario impostare le voci 11H e 11P sulle Voci Fisse con l’opzione ‘Blocco voce’, come previsto invece per il mese di dicembre. Resta inteso che, se l’Inps dovesse pubblicare delle indicazioni ufficiali a tale riguardo, per il mese di gennaio la modalità di gestione degli ANF sarà adeguata a tali indicazioni.

Operando secondo le modalità sopra descritte (per il mese di dicembre, bloccando le voci 11H / 11P), gli importi dell’ANF e dell’eventuale maggiorazione vengono interamente anticipati e conguagliati sulla denuncia Uniemens “ordinaria”, riportandoli sulle consuete causali (‘0035’ per l’ANF, ‘0036’ per la maggiorazione, sezione Info Causali).

Ricordiamo che l’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS dovuta all’emergenza Covid, deve essere conguagliato sulla denuncia Uniemens con causali specifiche (‘L019’ / ‘L021’ / ‘L022’, sezione Info Causali). Operando secondo le modalità sopra descritte (come già detto, bloccando le voci 11H / 11P), le suddette causali vengono riportate sulla denuncia Uniemens “ordinaria” anche in relazione ai periodi di FIS a pagamento diretto.

In caso di calcolo automatico degli ANF arretrati, tramite il servizio di importazione dei files XML, se si intende utilizzare la denuncia Uniemens-CIG, NON devono essere barrate le caselle ‘Arretrati su SR41 – CIG Ordinaria / CIG in Deroga’ (le caselle in questione compaiono barrando la casella ‘Calcolo automatico arretrati’). In tal modo, gli arretrati relativi ai periodi di CIGO / CIGD a pagamento diretto, vengono riportati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF con le opzioni ‘Ordinario’ o ‘Maggiorazione’. Di conseguenza, tali importi vengono anticipati in busta paga e conguagliati sulla denuncia Uniemens “ordinaria” con le causali ‘L036’ (arretrati ANF) o ‘L035’ (arretrati maggiorazione).

Gli eventuali arretrati relativi a periodi di FIS a pagamento diretto, vengono riportati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF con le opzioni ‘FIS SR41’ o ‘Magg. FIS SR41’ (al momento, per il FIS non esiste un’opzione analoga a quella prevista per CIGO / CIGD, relativamente al calcolo degli arretrati). In tal caso, se si intende utilizzare la denuncia Uniemens-CIG, occorre intervenire sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, modificando le opzioni ‘FIS SR41’ in ‘FIS Uniemens’ e ‘Magg. FIS SR41’ in ‘Magg. FIS Uniemens’. Tale operazione deve essere effettuata prima di elaborare le buste paga, in modo che gli arretrati relativi ai periodi di FIS a pagamento diretto vengano anticipati e conguagliati sulla denuncia Uniemens “ordinaria” con le causali ‘L019’ / ‘L021’ / ‘L022’ (ANF FIS) e ‘L035’ (arretrati maggiorazione). Per le causali relative al FIS, nel caso in cui non venga individuato il corrispondente ticket, viene emessa una segnalazione nella fase di generazione dei dati per la denuncia Uniemens “ordinaria” (la stessa condizione viene rilevata anche dal programma di controllo): nei casi segnalati, occorrerà indicare il ticket direttamente nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens “ordinaria”.

DATI RICHIESTI SU UNIEMENS-CIG
Per generare la denuncia Uniemens-CIG, è necessario inserire i ticket relativi ai periodi di CIG / FIS a pagamento diretto, riportandoli sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’. Naturalmente, per tali ticket occorre barrare la casella ‘Pagamento diretto’.
I ticket in questione devono essere riportati nelle sezioni Settimane / Calendario / Eventi della denuncia Uniemens-CIG (a differenza del modello SR41, sul quale viene invece riportata l’autorizzazione).
Per gli stessi ticket, non è obbligatorio indicare il numero e la data dell’autorizzazione ed il numero delle ore autorizzate (rimane comunque possibile inserire tali informazioni in archivio, se risultano utili per qualsiasi motivo).
Ricordiamo che, su tutti i ticket / autorizzazioni inseriti (compresi quelli relativi alle integrazioni salariali a pagamento diretto), è comunque necessario compilare il campo ‘Tipo CIG’ e (dove previsto) il campo ‘Covid’.

Sulla denuncia Uniemens-CIG devono essere riportati i seguenti dati:

  • Sezione Uniemens – Dipendenti: qualifica, tipo di orario, tipo di contratto, tipo contribuzione, unità produttiva, comune di lavoro, tipo lavoratore, codice contratto, numero mensilità, tipo di paga, orario contrattuale, divisore orario, percentuali part-time, giorno di assunzione / cessazione (solo se ricadente nel mese)

  • Sezione Uniemens – Settimane / Calendario: stessa modalità di compilazione prevista per le integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro, ovviamente con riferimento ai soli periodi di integrazione salariale a pagamento diretto gestite dall’Inps (CIG Ordinaria / CIG in Deroga / FIS assegno ordinario).
    Nelle sezioni Settimane e Calendario sono riportati i seguenti codici evento:

    • COR’ per la CIG Ordinaria a pagamento diretto, corrispondente alla voce 8AC
    • CDR’ per la CIG in Deroga a pagamento diretto, corrispondente alla voce 8AD
    • AOR’ per il FIS assegno ordinario a pagamento diretto, corrispondente alla voce 8BA
    Ricordiamo che, per i soggetti ex-Enpals, non viene generata la sezione Settimane.

  • Sezione Uniemens – Eventi: per ciascun ticket, occorre riportare le informazioni necessarie per effettuare il pagamento diretto da parte dell’Inps. Le informazioni in questione sono le stesse richieste sul modello SR41:

    • IBAN, rilevato dal servizio Dipendente – Anagrafico (stessi criteri adottati per il modello SR41).
    • Codice sindacato, rilevato dal servizio Dipendente – Altri Dati (stessi criteri adottati per il modello SR41).
    • ANF e relativa maggiorazione, che possono essere compilati in presenza di sole settimane di tipo ‘1’ e, quindi, attualmente NON compilati per i motivi descritti nei paragrafi precedenti.
    • Trattenuta di pensione, eventualmente compilata secondo gli stessi criteri previsti sul modello SR41.
    • Detrazioni per lavoro dipendente, casella che viene barrata solo se risulta abilitata la corrispondente opzione sulla procedura di generazione dei dati (descritta più avanti).

Per quanto riguarda l’IBAN, precisiamo che viene rilevato dal servizio Dipendente – Anagrafico, considerando, in ordine di priorità, il campo ‘IBAN per SR41’ (se compilato), poi il campo ‘IBAN estero / forzato’ (sempre se compilato) ed infine ricostruendo l’IBAN dalle coordinate bancarie (se compilate). In assenza dell’IBAN, viene comunque generata la denuncia Uniemens-CIG, emettendo un’apposita segnalazione (riportata su una stampa descritta più avanti). Le modalità di pagamento e le limitazioni previste in assenza dell’IBAN, sono descritte nella circolare Inps n. 62 del 14/04/2021.

Precisiamo che, sulla denuncia Uniemens-CIG, NON devono essere indicate le ore e/o i giorni retribuiti e contribuiti, le somme imponibili ed i contributi (di qualsiasi genere), o qualsiasi altra somma a debito o a credito. In particolare, non devono essere compilate le sezioni gestite sui seguenti servizi del ramo Uniemens: TFR / Prestazioni / Info Causali / Dati particolari / Dati ex-Enpals / Var. retributive / Premi risultato / Prestazioni aziendali.
Inoltre, NON deve essere compilata la sezione Aziendale (denuncia aziendale), neppure per quanto riguarda il numero di dipendenti, la forza aziendale o i dati statistici, e la sezione Autonomi.

Le indicazioni dettagliate relative ai dati richiesti sulla denuncia Uniemens-CIG sono riportate nell’Allegato 1 alla circolare Inps n. 62 del 14/04/2021. Precisiamo che è consentito riportare anche alcuni dati non richiesti (limitatamente alle sezioni dei dati retributivi e contrattuali): i dati non richiesti non saranno considerati dall’Inps.

GENERAZIONE DATI UNIEMENS-CIG
La denuncia Uniemens-CIG può essere generata ed inviata per le sole ditte che risultano già elaborate.
Precisiamo che, a tale scopo, le ditte interessate possono anche essere elaborate in modo non definitivo: la condizione necessaria è che il mese per il quale occorre inviare la denuncia Uniemens-CIG risulti elaborato. Una volta inviata la nuova denuncia è eventualmente possibile annullare la condizione di ‘Elaborato’ e rielaborare la ditta (ovviamente, non devono essere modificati i dati riportati sulla denuncia Uniemens-CIG, descritti nei paragrafi precedenti).

Innanzitutto, occorre generare i dati della denuncia, utilizzando la procedura ‘Generazione Dati Uniemens-CIG’, presente sul menù Amministrazione del Personale → Procedure di elaborazione e stampa.
Sulla procedura di generazione dei dati deve essere indicato il mese e l’anno di elaborazione, il range dei codici ditta ed i consueti parametri di selezione zona / utente ed ordinamento.

Tramite il campo Opzioni è possibile scegliere se barrare, o meno, la casella relativa alle detrazioni per lavoro dipendente. A tale riguardo, valgono gli stessi criteri previsti sul modello SR41: nella modalità “standard” (quindi anche se non viene selezionata alcuna opzione), le detrazioni NON vengono abilitate sulla denuncia Uniemens-CIG, in quanto risultano già applicate dal datore di lavoro anche in relazione ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto.

Nel caso in cui venga utilizzata la gestione delle “presenze differite”, vengono considerate automaticamente le presenze differite relative al mese precedente (a condizione che risulti elaborato anche il mese corrente). Le presenze differite, come nel caso dell’Uniemens “ordinario”, vengono riportate sulla denuncia Uniemens-CIG relativa al mese precedente

La procedura di generazione produce le seguenti stampe:

  • lis-dipendenti.CIG: sono riportati i dipendenti trattati, che corrispondono ai soli dipendenti con integrazione salariale a pagamento diretto nel mese. Per ogni dipendente, vengono indicate quali sezioni sono state generate (solitamente la parte dipendenti, settimane, calendario ed eventi).

  • err-dipendenti.CIG: sono riportati i dipendenti con segnalazioni di errore. Vengono segnalati i dipendenti senza IBAN o con altre condizioni anomale (ad esempio la mancanza del codice sindacato da riportare sulla denuncia). Vengono inoltre segnalati i dipendenti, tra quelli con integrazione salariale a pagamento diretto, che risultano agganciati a posizioni Inps escluse dall’Uniemens (ad esempio, le posizioni relative agli operai agricoli).

Una volta eseguita la procedura ‘Generazione Dati Uniemens-CIG’, i dati della denuncia Uniemens-CIG possono essere gestiti (visualizzati, modificati, eliminati) tramite i consueti servizi del ramo Uniemens.
Con il presente aggiornamento, sui servizi ‘Uniemens’ – ‘Dipendenti’ / ‘Settimane’ / ‘Calendario’ / ‘Eventi’, è stata prevista la possibilità di operare sulla denuncia Uniemens “ordinaria” oppure sulla denuncia Uniemens-CIG. A tale scopo, nella parte alta dei suddetti servizi sono presenti due opzioni: ‘Uniemens’, corrispondente alla denuncia Uniemens “ordinaria” ed automaticamente selezionata, e ‘Uniemens-CIG’, da selezionare per operare sulla denuncia Uniemens-CIG.

INVIO TELEMATICO UNIEMENS-CIG
Una volta generati i dati della denuncia Uniemens-CIG (tramite la procedura descritta nei paragrafi precedenti), è possibile produrre il file telematico della stessa denuncia, utilizzando la nuova procedura ‘Invio Telematico Uniemens-CIG’, presente sul menù Amministrazione del Personale → Procedure di elaborazione e stampa.
Quest’ultima procedura richiede sostanzialmente gli stessi parametri della procedura ‘Invio telematico Uniemens’, utilizzata per generare il file telematico dell’Uniemens “ordinario” (sulla procedura dell’Uniemens-CIG mancano le opzioni relative alla sezione Aziendale, agli Autonomi ed al tipo di invio, in quanto non necessarie).

La procedura di invio telematico produce i seguenti file:

  • uniemens-cig.xml: file telematico della denuncia Uniemens-CIG, da inviare all’Inps;
  • uniemens-cig-individuali.CIG: stampa di tutti i dati presenti nel file telematico;
  • uniemens-esclusi.CIG: elenco delle eventuali posizioni Inps escluse dall’invio telematico Uniemens

Precisiamo che sul file telematico vengono riportati anche i dati relativi al soggetto che effettua l’invio (“mittente”) e, per ciascuna ditta, i dati identificativi dell’azienda e della posizione Inps. A titolo informativo: in corrispondenza di ciascuna posizione Inps, viene riportato il valore ‘41’ nell’attributo ‘Composizione’, come previsto dalle specifiche tecniche per identificare la denuncia Uniemens-CIG (vedere Allegato n.1 alla circolare Inps n. 62/2021).

Dicembre 2021
(acred808)
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI

L’Inps, con la circolare n. 183 del 10/12/2021, ha previsto nuove causali di conguaglio, da indicare sulla denuncia Uniemens per recuperare le ulteriori integrazioni salariali previste dal D.L. 146/2021 in relazione all’emergenza Covid.

Le nuove causali, rilasciate con il presente aggiornamento, riguardano le indennità CIGO / CIGD e l’assegno ordinario FIS (o Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS), anticipate dal datore di lavoro e conguagliate sulle denunce Uniemens (sezione Prestazioni Aziendali) a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps. Restano invariate le modalità di esposizione dei periodi usufruiti, nelle sezioni Settimane e Calendario delle stesse denunce.

Per attribuire le nuove causali di conguaglio, sono state previste delle apposite opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps.
Le opzioni aggiunte nel campo ‘COVID’, sono le seguenti:

  • DL 146/2021 CIGO (L086)’ per attribuire la nuova causale ‘L086’, relativa alla CIG Ordinaria;
  • DL 146/2021 FIS (L010)’ per attribuire la nuova causale ‘L010’, relativa al FIS ed ai Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS;
  • DL 146/2021 CIGD (G814)’ per attribuire la nuova causale ‘G814’, relativa alla CIG in Deroga;
  • DL 146/2021 CIGD (G816)’ per attribuire la nuova causale ‘G816’, relativa alla CIG in Deroga per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Come precisato nella circolare Inps, il codice della causale da utilizzare per il conguaglio viene indicato nel cassetto previdenziale. In determinate situazioni (stabilite e comunicate dall’Inps), occorre utilizzare il codice causale originario (pre-emergenza Covid), ossia ‘L038’ per la CIGO e ’L001’ per il FIS. Nei casi in questione, occorre selezionare l’opzione ‘CIGO / FIS entro limiti’ nel campo ‘COVID’, sulla tabella delle autorizzazioni CIG.

Precisiamo, inoltre, che altre causali previste per particolari situazioni (‘L087’ per la CIGO relativa alle aziende che già usufruivano di CIGS, ‘G815’ per la CIGD relativa alle aziende plurilocalizzate), possono essere attribuite direttamente sul servizio Uniemens – Prestazioni Aziendali, modificando la causale riportata in automatico.

Naturalmente, le nuove opzioni possono essere utilizzate anche nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps: in tal caso, ricordiamo che occorre barrare la casella ‘Pagamento diretto’.

Precisiamo che restano invariate le voci da utilizzare per indicare i periodi di assenza:

  • CIGO: voce 86A in caso di conguaglio su Uniemens, voce 8AC in caso di pagamento diretto;
  • CIGD: voce 86E in caso di conguaglio su Uniemens, voce 8AD in caso di pagamento diretto;
  • FIS (o Fondi analoghi): voce 8B0 in caso di conguaglio su Uniemens, voce 8BA in caso di pagamento diretto.

Come già detto, i periodi di assenza per CIGO / CIGD / FIS con conguaglio su Uniemens, continuano ad essere indicati, nelle sezioni Settimane e Calendario con gli stessi codici evento previsti in precedenza: ‘COR’ per la CIGO, ‘CDR’ per la CIGD, ‘FDR’ per la CIGD delle province di Trento e Bolzano, ‘AOR’ per il FIS assegno ordinario.
Ricordiamo che, per compilare le suddette sezioni, occorre inserire il ticket sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’, prima di generare le denunce Uniemens relative al mese di assenza.
I periodi di assenza per CIGO / CIGD / FIS a pagamento diretto, continuano a non essere indicati nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens “ordinaria”: tali eventi vanno invece comunicati con il modello SR41, oppure con la nuova denuncia Uniemens-CIG (a quest’ultimo riguardo, vedere quanto indicato al paragrafo Denuncia UniEMens-CIG)..

ATTENZIONE: E’ possibile che le nuove causali di conguaglio debbano essere utilizzate in relazione a indennità autorizzate e conguagliate sulla denuncia Uniemens di un mese già elaborato. In tal caso, è sufficiente attribuire le nuove opzioni nel campo ‘COVID’ e rigenerare le denunce Uniemens interessate (non occorre rielaborare la ditta). In alternativa, naturalmente, è possibile modificare le causali direttamente sul servizio ‘Uniemens – Prestazioni Aziendali’.
La denuncia con le nuove causali può essere eventualmente reinviata entro il termine previsto (fine del mese successivo a quello di competenza). Se, invece, la variazione viene effettuata successivamente al termine previsto, occorre adottare il procedimento Uniemens-VIG (in quanto le causali di conguaglio hanno valenza contributiva).

ANF RELATIVO AI PERIODI DI ASSENZA PER FIS
Ricordiamo che l’importo dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS) dovuti all’emergenza Covid, viene indicato su apposite causali, nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens (aggiornamenti di luglio 2020 Acred769, ottobre 2020 Acred776, febbraio 2021 Acred789).
L’eventuale maggiorazione per figli, invece, viene indicata sulle causali “ordinarie” anche per quanto riguarda la parte relativa ai periodi di assenza per FIS (aggiornamento di luglio 2021 Acred798).

Le causali utilizzate per indicare l’importo dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS, sono le seguenti: ‘L021’ per i periodi previsti dalla L. 178/2020, ‘L019’ per i periodi previsti dalle disposizioni precedenti.
La circolare Inps 183/2021 ha istituito la nuova causale ‘L022’, da utilizzare per l’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS) previsti dal D.L. 146/2021.

Con il presente aggiornamento, sulla nuova causale ‘L022’ viene riportato automaticamente il valore dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi analoghi) per i quali è stata selezionata l’opzione ‘DL 146/2021 FIS (L010)’ nel campo ‘COVID’, sulla tabella delle autorizzazioni CIG. Tale criterio viene applicato sia per il mese corrente, sia per gli eventuali arretrati relativi ai mesi pregressi (calcolati tramite l’importazione dei files XML relativi agli ANF).

Ricordiamo che, sulle causali sopra descritte (compresa la nuova causale ‘L022’), nel campo ‘Identificativo’ viene riportato il ticket relativo al FIS, rilevandolo dalla tabella delle autorizzazioni CIG. Nell’eventualità che il ticket non risulti presente su tale tabella (condizione segnalata nelle stampe degli errori, sulle procedure di elaborazione mensile e generazione dati Uniemens), viene attribuita la causale ‘L019’ per i mesi di competenza fino a dicembre 2020, ‘L021’ per i mesi da gennaio 2021 a settembre 2021, ‘L022’ per i mesi da ottobre 2021 in poi.

FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI / FONDO SERVIZI AMBIENTALI
Nella circolare Inps 183/2021, sono citati anche il Fondo Attività Professionali ed il Fondo Servizi Ambientali. Da quanto indicato nella circolare, si capisce che per tali fondi, in caso di conguaglio dell’assegno ordinario a carico dello Stato nei casi previsti dal D.L. 146/2021, deve essere utilizzata la causale ‘L010’ (la stessa prevista per il FIS).
Come già detto, per indicare tale causale sulla denuncia Uniemens, occorre selezionare l’opzione ‘DL 146/2021 FIS (L010)’ nel campo ‘COVID’, sulla tabella delle autorizzazioni CIG: tale criterio vale anche per le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo Attività Professionali o del Fondo Servizi Ambientali.

Per l’assegno ordinario a carico dei suddetti fondi (NON a carico dello Stato), la circolare Inps 183/2021 precisa che devono essere utilizzate le nuove causali ‘L008’ (Fondo Servizi Ambientali) e ‘L009’ (Fondo Attività Professionali).
In attesa di una specifica circolare da parte dell’Inps, è stata predisposta una prima versione della gestione delle suddette causali (l’attuale gestione è quindi da intendersi come “provvisoria”, in attesa delle istruzioni Inps).

Per individuare le integrazioni salariali relative ai fondi in questione, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’ (servizio Posizioni Inps) sono state aggiunte le seguenti opzioni nel campo ‘TIPO CIG’:

  • FAP ass. ordinario/solidarietà’, per il Fondo Attività Professionali (da ora in poi abbreviato in “FAP”);
  • FSA ass. ordinario/solidarietà’, per il Fondo Servizi Ambientali (da ora in poi abbreviato in “FSA”).

Le integrazioni salariali relative a FAP e FSA vengono gestite secondo modalità analoghe a quelle previste per il FIS, per quanto riguarda l’inserimento del ticket, la gestione dei periodi di assenza sulle Variazioni Mensili, l’erogazione in busta paga e la compilazione automatica delle sezioni Settimane, Calendario e Eventi sulla denuncia Uniemens.

Almeno per il momento, le voci da utilizzare sulle Variazioni Mensili, per gestire l’assegno ordinario di competenza del FAP o FSA, sono le stesse previste per la gestione dell’assegno ordinario di competenza del FIS:

  • 8B0 per inserire l’assenza (elenco voci, 1.2 ‘Assenze indennizzate’, tabella ‘CIG / Fondi Integrazione’);
  • 5B0 per indicare l’eventuale anticipo dell’indennità nel mese di assenza, in attesa dell’autorizzazione da parte del Fondo (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / CdS / Fondi Integrazione’).

Utilizzando la voce 8B0 per indicare il periodo di assenza, si ottiene la compilazione automatica della denuncia Uniemens secondo gli stessi criteri previsti per il FIS assegno ordinario, relativamente alle sezioni Settimane, Calendario e Eventi.
Il codice evento relativo all’assegno ordinario FAP o FSA è lo stesso previsto per l’assegno ordinario FIS: ‘AOR’.

Il conguaglio delle indennità relative a FAP o FSA, effettuato tramite la finestra ‘Pagamento CIG’ del servizio Variazioni Mensili, segue gli stessi criteri previsti per il FIS con conguaglio in Uniemens. In particolare, precisiamo che vengono utilizzate le stesse voci e gli stessi criteri di calcolo adottati per l’assegno ordinario del FIS.

L’assegno ordinario del FAP o FSA viene riportato nella sezione Prestazioni Aziendali della denuncia Uniemens, anche in questo caso secondo criteri analoghi a quelli previsti per l’assegno ordinario del FIS.
Come già detto, quando l’assegno ordinario è a carico dello Stato nei casi previsti dal D.L. 146/2021, deve essere riportato sulla causale ‘L010’: occorre quindi selezionare la corrispondente opzione nel campo ‘COVID’.
In caso contrario, quando l’assegno ordinario è a carico dei rispettivi fondi, occorre riportarlo sulle causali ‘L009’ (FAP) o ‘L008’ (FSA): tali causali vengono attribuite se risultano selezionati i corrispondenti fondi nel campo ‘TIPO CIG’ ed il campo ‘COVID’ non risulta compilato oppure risulta compilato con l’opzione ‘CIGO / FIS entro limiti’.
Facciamo presente che, anche per le causali ‘L008’ e ‘L009’, nella colonna ‘Sezione’ del servizio ‘Prestazioni aziendali’ viene riportato ‘Fondo integrazione assegno ordinario’, come per l’assegno ordinario del FIS.
Precisiamo, infine, che gli eventuali contributi addizionali sulle indennità FAP o FSA (se non dovute all’emergenza Covid) vengono gestiti con le stesse voci e riportati sulle stesse causali previste per i contributi addizionali sulle indennità FIS.

Dicembre 2021
(acred808)
DENUNCIA UNIEMENS-CIG

Ricordiamo che l’utilizzo della nuovadenuncia Uniemens-CIG, in sostituzione del modello SR41, diventeràobbligatorio dal mese di gennaio 2022. Le autorizzazioni per le quali è statogià inviato il modello SR41, dovranno essere portate a termine con lo stessomodello, eventualmente anche nei mesi successivi a dicembre 2021 (come indicatonel messaggio Inps n. 3556 del 19/10/2021 e comunicato con l’aggiornamento diottobre 2021 Acred805).

Segnaliamo che la nuova denunciapresenta tuttora dei “problemi” nell’esposizione degli ANF, dovutiprincipalmente alle limitazioni previste dalla circolare Inps n. 62 del14/04/2021. In particolare, sulla denuncia Uniemens-CIG possono essere indicatigli ANF relativi ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto,soltanto se nell’intero periodo non è presente alcuna retribuzione a carico deldatore di lavoro (ossia se tutte le settimane sono di tipo ‘1’). Questosignifica che, nella quasi totalità dei casi, gli ANF devono essere anticipatidal datore di lavoro anche per i periodi di integrazione salariale a pagamentodiretto, a differenza di quanto previsto sul modello SR41 (e sulla denunciaUniemens “ordinaria”).
I problemi emersi nella gestionedegli ANF utilizzando la nuova denuncia Uniemens-CIG, sono stati affrontatianche in un recente incontro tra Inps e Consulenti del Lavoro, con larichiesta, da parte di questi ultimi, di un messaggio ufficiale dell’Inps chechiarisca esattamente quali sono le modalità di gestione degli ANF sulla denunciaUniemens-CIG.

Premesso quanto sopra, da partenostra intendiamo comunque rilasciare la gestione della denuncia Uniemens-CIGin tempo utile per poterla inviare (da parte degli Utenti interessati) anche inrelazione alle integrazioni salariali usufruite nel mese di dicembre.Naturalmente, rimarrà possibile continuare ad utilizzare il modello SR41,sia per il mese di dicembre, sia per i mesi successivi a dicembre in relazionealle autorizzazioni già parzialmente inviate tramite lo stesso modello.

Novembre 2021
(comunicazione
02/11/2021
)
NUOVA DOMANDA ‘UNI-CIG’ – ELENCO BENEFICIARI

Con il messaggio n. 3727 del 29/10/2021, è stata istituita la nuova domanda ‘UNI-CIG’, da utilizzare (al momento) per la CIG in deroga e per il FIS assegno ordinario, entrambi con causale Covid. Successivamente, la stessa procedura dovrebbe essere estesa a tutte le tipologie di integrazione salariale.

Nello stesso messaggio, è descritto il nuovo formato “semplificato” dell’elenco beneficiari, che deve essere allegato alla domanda ‘UNI-CIG’. Precisiamo che si tratta dello stesso formato che avevamo reso disponibile con la comunicazione del 18/06/2021, predisponendolo sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware.
Il nuovo formato consiste in un semplice elenco dei codici fiscali dei beneficiari, nei formati CSV o XML. Da parte nostra, abbiamo scelto di produrre il formato CSV, in quanto può essere facilmente ritrattato (se necessario) tramite Excel.

Secondo quanto indicato nel messaggio Inps, l’elenco beneficiati “semplificato” può essere allegato esclusivamente alla nuova domanda ‘UNI-CIG’. Di conseguenza, continuano ad essere generati anche gli elenchi dei beneficiari nei formati preesistenti, differenziati sulla base della tipologia di integrazione salariale richiesta.

L’elenco dei beneficiari “semplificato” viene generato dal programma ‘LISTACIG’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Ricordiamo che si tratta dello stesso programma utilizzato per generare tutti gli elenchi dei beneficiari attualmente previsti per le domande CIG / FIS.
Il nuovo elenco è denominato ‘Uni_CIG.csv’ e, come già detto, riporta i soli codici fiscali dei soggetti beneficiari.
Naturalmente, i soggetti beneficiari riportati nel nuovo elenco coincidono con quelli riportati negli altri elenchi prodotti.
Il nuovo elenco viene generato per tutte le tipologie di CIG / FIS, in aggiunta agli elenchi già previsti. Precisiamo che il file ‘Uni_CIG.csv’ non viene suddiviso per ditta (occorre quindi selezionare una sola ditta al lancio della procedura).
Segnaliamo che non è stato possibile effettuare alcun test di invio del nuovo file ‘Uni_CIG.csv’.

Come indicato nel messaggio Inps sopra citato, in caso di richiesta di anticipo del 40%, occorre utilizzare l’apposito file generato dal programma ‘LISTACOV’ (aggiornamento di maggio 2020 Acred765 e comunicazione del 30/06/2020).

Ottobre 2021
(acred805)
RESTITUZIONE SGRAVIO SOSTITUTIVO CIG / FIS

E’ stata predisposta una voce che consente di “restituire” parzialmente lo sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dal D.L. 104/2020, nei casi e secondo le modalità stabilite dal messaggio Inps n. 3475 del 14/10/2021.
Nel caso in cui si intenda restituire una parte dello sgravio in questione, dal mese di ottobre 2021 è possibile utilizzare la voce 97M, riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’. Sulla voce occorre indicare l’importo della restituzione (determinato dall'utente), riportato nel campo Importo Totale. Inoltre, selezionando la voce dall’elenco, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità.
La voce 97M, se inserita come sopra indicato, viene riportata sulla denuncia Uniemens individuale, nella sezione ‘Altre somme ex DM10 - A Debito’ (servizio ‘Dati particolari’), con la causale ‘M903’.

Ottobre 2021
(acred805)
INPS – GESTIONI IN SOSPESO

Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, diverse gestioni di competenza dell’Inps restano in sospeso, in alcuni casi per rinvio dei termini, in altri casi per mancanza di indicazioni ufficiali.

Innanzitutto facciamo presente che, con il messaggio Inps n. 3556 del 19/10/2021, è stato prorogato a gennaio 2022 il termine entro il quale diventerà obbligatoria la nuova denuncia Uniemens-CIG, in sostituzione del modello SR41.
Nel suddetto messaggio sono definite le condizioni alle quali rimane possibile (ed in alcuni casi anche obbligatorio) continuare ad utilizzare il modello SR41. Il modello in questione può essere utilizzato fino al mese di competenza di dicembre 2021. Inoltre, il modello SR41 deve essere obbligatoriamente utilizzato per completare il pagamento delle autorizzazioni per le quali sia già stato inviato lo stesso modello, anche nei mesi successivi a dicembre 2021.
A seguito del suddetto rinvio, prevediamo di rilasciare la gestione della denuncia Uniemens-CIG nel mese di novembre, lasciando comunque la possibilità all’Utente di utilizzare il modello SR41 fino a quando sarà consentito.

Segnaliamo che il messaggio Inps 3556 sopra citato, ha introdotto una serie di controlli aggiuntivi, riguardanti sia le denunce Uniemens-CIG, sia le denunce Uniemens “ordinarie” (per queste ultime, i controlli vengono effettuati solo in presenza di integrazioni salariali). Fino alla pubblicazione del suddetto messaggio, il programma di controllo presentava una serie di problemi nella verifica della denuncia Uniemens-CIG, che ne rendevano problematica la gestione.

Al momento, è in sospeso la gestione dei conguagli degli eventi di malattia e quarantena da Covid. A tale proposito, ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio 2021 Acred785 e luglio 2021 Acred799, abbiamo segnalato i dubbi e le criticità relative ai suddetti conguagli. Inoltre ricordiamo che, ad oggi, le sole istruzioni ufficiali per lo svolgimento dei conguagli sono quelle riportate nel messaggio Inps n. 3871 del 23/10/2020.
Nel mese di luglio 2021, a distanza di diversi mesi dalla pubblicazione del suddetto messaggio, l’Inps ha iniziato ad inviare i files relativi agli eventi da conguagliare. In tali condizioni, sebbene sussistessero ancora diversi dubbi irrisolti, era diventato necessario rilasciare la gestione dei conguagli (prevedibilmente, al rientro dal periodo feriale).
Nel mese di agosto 2021, in una risposta al Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, l’Inps ha annunciato una semplificazione dei suddetti conguagli. Tale semplificazione, sebbene confermata in alcuni incontri con Assosoftware, non è stata ancora “ufficializzata” tramite un messaggio o una circolare. Secondo quanto annunciato dall’Inps, non sarebbe necessario reinviare le sezioni Settimane e Calendario delle denunce Uniemens interessate dagli eventi di malattia (come previsto dal messaggio 3871/2020), bensì diventerebbe sufficiente esporre le causali di conguaglio relative alle indennità di malattia (sia debito che a credito), sulla denuncia Uniemens del mese corrente.
Per il rilascio dei suddetti conguagli, quindi, sarebbe opportuno attendere che venga resa ufficiale la nuova modalità “semplificata”. Ricordiamo che i conguagli riguardano (al momento) soltanto gli eventi conclusi entro il 30/09/2020.

Infine, ricordiamo che è tuttora in sospeso il versamento dei contributi addizionali sulle integrazioni salariali, nei casi in cui occorre assoggettare tali integrazioni alle aliquote del 9% o del 18%, secondo quanto previsto dal D.L. 104/2020.
Ad oggi, da parte dell’Inps non sono state fornite le indicazioni per l’esposizione dei suddetti contributi sulla denuncia Uniemens (condizione indispensabile per poter procedere al versamento). Ricordiamo che tale situazione è già stata segnalata, con maggiore dettaglio di informazioni, nell’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781.

Agosto 2021
(acred802)
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI

L’Inps, con la circolare n. 125 del 9/08/2021, ha previsto nuove causali di conguaglio da indicare sulla denuncia Uniemens, per recuperare le ulteriori integrazioni salariali previste dai D.L. 73/2021 e 103/2021.
Precisiamo che le nuove causali rilasciate con il presente aggiornamento riguardano esclusivamente l’indennità CIGO da conguagliare sulle denunce Uniemens a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps. Restano invariate le modalità di esposizione dei periodi usufruiti, nelle sezioni Settimane e Calendario delle stesse denunce (ovviamente per i soli eventi con anticipo e conguaglio da parte del datore di lavoro).
Non sono previste modifiche per l’indicazione dei corrispondenti eventi a pagamento diretto, sui modelli SR41.

Le nuove causali previste dalla circolare Inps sopra citata, relativamente alla CIG Ordinaria, sono le seguenti: ‘L082’ e ‘L083’ (D.L. 73/2021), ‘L084’ e ‘L085’ (D.L. 103/2021). Tutte le nuove causali vanno riportate nella sezione ‘Prestazioni Aziendali’ della denuncia Uniemens.

Come precisato nella circolare Inps, il codice della causale da utilizzare per il conguaglio viene indicato nel cassetto previdenziale. In determinate situazioni (stabilite e comunicate dall’Inps), occorre utilizzare il codice causale originario pre-emergenza Covid ‘L038’. Ricordiamo che tale eventualità era già prevista per le integrazioni salariali usufruite nell’anno 2020 (aggiornamento di aprile 2020 Acred760).

Per attribuire le nuove causali di conguaglio, sono state previste delle apposite opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps.
Le opzioni aggiunte nel campo ‘COVID’ delle autorizzazioni CIG, sono le seguenti:

  • ‘CIGO entro i limiti (L038)’ per attribuire la causale ‘L038’ (preesistente);
  • ‘DL 73/2021 CIGO (L082) per attribuire la nuova causale ‘L082’;
  • ‘DL 73/2021 CIGO (L083) per attribuire la nuova causale ‘L083’;
  • ‘DL 103/2021 CIGO (L084) per attribuire la nuova causale ‘L084’;
  • ‘DL 103/2021 CIGO (L085) per attribuire la nuova causale ‘L085’.

Le nuove opzioni si aggiungono a quelle rilasciate con i precedenti aggiornamenti di aprile 2020 Acred755 e Acred760, febbraio 2021 Acred789, aprile 2021 Acred793.
Naturalmente, le nuove opzioni possono essere utilizzate anche nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps: in tal caso, ricordiamo che occorre barrare la casella ‘Pagamento diretto’.

Restano invariate le voci da utilizzare per indicare i periodi di assenza: 86A per la CIGO con conguaglio in Uniemens, 8AC per la CIGO a pagamento diretto.

Come già detto, i periodi di assenza per CIGO con conguaglio in Uniemens continuano ad essere indicati, nelle sezioni Settimane e Calendario, con il codice evento ‘COR’. Ricordiamo che tali sezioni vengono compilate nel mese di fruizione dell’integrazione salariale e richiedono l’indicazione del ticket sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, anche in assenza della corrispondente autorizzazione.

ATTENZIONE: E’ possibile che le nuove causali debbano essere utilizzate in relazione ad indennità autorizzate e conguagliate sulla denuncia Uniemens di un mese già elaborato. In tal caso, è sufficiente attribuire le nuove opzioni nel campo ‘COVID’ e rigenerare le denunce Uniemens interessate (non occorre rielaborare la ditta). In alternativa, naturalmente, è possibile modificare le causali direttamente sul servizio ‘Uniemens – Prestazioni Aziendali’.
La denuncia con le nuove causali può anche essere reinviata senza problemi entro il termine previsto per l’invio. Se, invece, la stessa variazione viene effettuata successivamente al termine per l’invio della denuncia, occorre adottare il procedimento Uniemens-VIG (in quanto le causali di conguaglio hanno valenza contributiva).

Segnaliamo inoltre che, al momento del presente aggiornamento, le nuove causali di conguaglio non sono ancora state riportate nell’Allegato Tecnico Uniemens (la versione attualmente disponibile sul sito Inps è la 4.13.0 del 22/07/2021), quindi per il momento non verrebbero riconosciute come valide dal software di controllo.

Precisiamo, infine, che le causali di conguaglio relative alla CIG Straordinaria, previste dalla circolare Inps 125/2021, possono essere indicate direttamente sul servizio ‘Uniemens – Prestazioni Aziendali’, sostituendo la causale riportata in automatico. Inoltre, gli Utenti che avessero bisogno di utilizzare la particolare CIG Straordinaria identificata dal codice causale ‘L066’, possono contattare l’assistenza per ulteriori indicazioni.

Agosto 2021
(acred802)
UNIEMENS – CODICE EVENTO

Il messaggio Inps n. 2976 del 1/09/2021 ha previsto l’istituzione di un nuovo codice evento, da utilizzare per indicare, nelle sezioni Settimane e Calendario delle denunce Uniemens, le assenze relative alla CIG in Deroga prevista dal D.L. 41/2021, relativamente alle sole province autonome di Trento e Bolzano.

A seguito del presente aggiornamento, per la CIG in Deroga con conguaglio in Uniemens (voce di assenza 86E), nel caso in cui sulla corrispondente autorizzazione venga indicato il tipo Covid ‘DL 41 / 2021 – CIGD TN / BZ’, nelle sezioni Settimane e Calendario viene riportato il codice evento ‘FDR’ (anche su eventuali mesi pregressi).
In tutti gli altri casi di CIG in Deroga con conguaglio in Uniemens, nelle sezioni Settimane e Calendario continua ad essere indicato il codice evento ‘CDR’ (aggiornamento di aprile 2021 Acred793).

Precisiamo che restano invariate le causali per il conguaglio della stessa CIG in Deroga: ‘G813’ per Trento e Bolzano, ‘G812’ per il resto del territorio nazionale (aggiornamento di aprile 2021 Acred793).

Segnaliamo inoltre che, al momento del presente aggiornamento, il nuovo codice evento non è ancora stato riportato nell’Allegato Tecnico Uniemens (la versione attualmente disponibile sul sito Inps è la 4.13.0 del 22/07/2021), quindi per il momento non verrebbe riconosciuto come valido dal software di controllo.

Giugno 2021
(comunicazione
18/06/2021
)
ELENCO BENEFICIARI – NUOVO FILE ‘UNI-CIG’

Sulla base delle anticipazioni fornite ad Assosoftware, è stato predisposto l’elenco dei beneficiari secondo il nuovo formato “unificato”, che dovrebbe essere utilizzato per le domande relative a tutte le tipologie di integrazione salariale.

Secondo quanto comunicato dall’Inps ad Assosoftware, il nuovo formato doveva entrare in vigore il 21/06/2021, tuttavia, al momento della presente comunicazione, non è stata ancora pubblicata alcuna disposizione ufficiale a riguardo.
Precisiamo, quindi, che occorre attendere la pubblicazione di un apposito messaggio o circolare da parte dell’Inps, per poter utilizzare l’elenco dei beneficiari nel nuovo formato “unificato”.
Di conseguenza, per il momento continuano ad essere generati gli elenchi dei beneficiari anche nei formati preesistenti, in base alla tipologia di integrazione salariale richiesta.

L’elenco beneficiari nel nuovo formato viene generato dal programma ‘LISTACIG’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Si tratta, quindi, dello stesso programma utilizzato per generare tutti gli elenchi dei beneficiari attualmente previsti (questi ultimi non hanno subìto alcuna modifica).
Il nuovo file è denominato ‘Uni_CIG.csv’ e prevede l’indicazione del solo codice fiscale dei beneficiari. Naturalmente, i beneficiari riportati sul nuovo file coincidono con quelli riportati sugli altri files prodotti.
Come già detto, il nuovo file viene generato per tutte le tipologie di CIG / FIS, in aggiunta ai files già previsti.

Sempre secondo quanto anticipato dall’Inps, il nuovo file ‘Uni_CIG.csv’ dovrebbe essere utilizzato per le sole domande di integrazione salariale dovute all’emergenza Covid; per le domande di integrazione salariale dovute a motivi “ordinari”, sarebbe invece necessario continuare ad utilizzare i files preesistenti.
Inoltre, in caso di richiesta di anticipo del 40%, occorrerà utilizzare l’apposito file generato dal programma ‘LISTACOV’ (aggiornamento di maggio 2020 Acred765 e comunicazione del 30/06/2020).

La generazione del nuovo file ‘Uni_CIG.csv’, tramite il programma ‘LISTACIG’, viene resa disponibile contestualmente alla presente comunicazione. Ovviamente, non è stato possibile effettuare alcun test di invio del nuovo file.

Maggio 2021
(acred795)
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI

Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile, sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, la gestione dell’ulteriore sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dal D.L. 137/2020, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 1836 del 06/05/2021.
Il suddetto sgravio spetta alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nel mese di giugno 2020, a condizione che non vengano richieste ulteriori integrazioni salariali secondo i criteri indicati nella circolare Inps n. 24 del 11/02/2021 (la verifica di tale condizione rimane a carico dell’Utente).

Ricordiamo che la Legge 178/2020 ha previsto un ulteriore sgravio sostitutivo, per le aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e giugno 2020. Relativamente a quest’ultimo sgravio è stata pubblicata la circolare Inps n. 30 del 19/02/2021, tuttavia mancano ancora le indicazioni che ne consentano la fruizione e, a quanto risulta, anche l’autorizzazione della Commissione Europea (vedere aggiornamento di febbraio 2021 Acred790).

Per individuare le aziende potenzialmente interessate allo sgravio previsto dal D.L. 137/2020, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Ricordiamo che si tratta dello stesso programma utilizzato per la gestione del precedente sgravio sostitutivo previsto dal D.L. 104/2020 (aggiornamento di novembre 2020 Acred780 e comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020).
L’importo del nuovo sgravio corrisponde al valore dei contributi a carico del datore di lavoro, che sarebbero stati dovuti sulla retribuzione spettante per il periodo in cui sono state usufruite le integrazioni salariali nel mese di giugno 2020. Ricordiamo che, per il precedente sgravio, il valore dei contributi andava raddoppiato: in questo caso, invece, il valore dei contributi va calcolato senza raddoppiarlo. Per determinare l’importo del nuovo sgravio tramite il programma ‘STADIPEC’, occorre quindi selezionare l’opzione ‘Misura singola’ nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’.

Le altre opzioni previste sul programma ‘STADIPEC’ possono invece essere utilizzate secondo le modalità descritte nelle comunicazioni relative al precedente sgravio (comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020).
Sulla stampa prodotta, sono riportate alcune informazioni richieste sull’istanza da presentare all’Inps.

Precisiamo che il programma ‘STADIPEC’ non effettua controlli in merito all’eventuale superamento della “contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane)”: tale indicazione, riportata nel messaggio Inps 1836/2020, non appare affatto chiara e non si capisce assolutamente come debba essere applicata. Rimane quindi a carico dell’Utente un’eventuale verifica in tal senso, secondo l’interpretazione che riterrà opportuna.
Nei mesi di fruizione dell’esonero, viene invece verificata automaticamente la “capienza”, costituita dalla “contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021)”. Tale verifica viene effettuata secondo le modalità più avanti indicate.

Le aziende alle quali viene riconosciuto lo sgravio, possono compensarlo nel periodo da aprile ad agosto 2021, procedendo secondo modalità analoghe a quelle previste per il precedente sgravio D.L. 104/2020. Dal momento che il mese di aprile è già stato elaborato, il primo mese in cui è possibile compensare lo sgravio “corrente” è maggio 2021.
Per gestire automaticamente lo sgravio “corrente” sulle elaborazioni mensili e sulle corrispondenti denunce Uniemens, è sufficiente indicare l’importo spettante sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel campo ‘Importo sgravio spettante’.
Inoltre, occorre indicare il tipo di sgravio nel nuovo campo Tipologia di sgravio, selezionando ‘DL 137/2020’.
Precisiamo che, per gli sgravi compensati nell’anno 2020, risulta invece attribuita la tipologia ‘DL 104/2020’.

Sulle posizioni Inps interessate, è opportuno effettuare una storicizzazione nel mese in cui si intende iniziare a compensare lo sgravio (ad esempio in data 01/05/2021 se si intende iniziare a compensarlo dal mese di maggio). Nel caso in cui le denunce dei mesi correnti (fino ad agosto) non siano sufficienti a compensare lo sgravio, è possibile compensare la parte residua sui mesi pregressi, tramite lo stesso procedimento adottato per lo sgravio D.L. 104/2020 (Unimens-VIG).
Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, indicando l’importo dello sgravio spettante ed la corrispondente tipologia, viene mostrato il valore già compensato sulle denunce Uniemens elaborate (inizialmente uguale a zero) ed il valore residuo da compensare (inizialmente uguale al valore dello sgravio spettante).

Elaborando i mesi di da maggio ad agosto 2021, l’importo dello sgravio viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista: quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni specificate nella circolare Inps 24/2021 (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare).
In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, vengono considerati utili anche i contributi Naspi addizionale (1,40%) e aggiuntivo (0,50%), il contributo FIS, il contributo 10% per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87.
Nel calcolo della capienza per la compensazione dello sgravio, vengono decurtate dai contributi tutte le riduzioni contributive per le assunzioni agevolate (sostituzione di maternità, L. 92/2012, contratti di inserimento, ecc.) e le altre agevolazioni in forma di “incentivo”. Secondo quanto precisato nel messaggio Inps 1836/2021, lo sgravio rimane compatibile con qualsiasi agevolazione contributiva per la quale non sia espressamente vietata la cumulabilità con altri incentivi. Nello stesso messaggio viene anche precisato che lo sgravio non è cumulabile con l’incentivo ‘GECO’: in presenza di tale incentivo, quindi, viene bloccata automaticamente la fruizione dello sgravio D.L. 137/2020.
Sulla base delle precisazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, dalla capienza viene decurtato anche il recupero del contributo 0,50% sulla quota di Tfr maturata (il cui valore è riportato nel campo Importo Totale della voce 703).
Per determinare la suddetta capienza, viene elaborata automaticamente la voce CN0, visibile nel Dettaglio del cedolino: il valore della capienza relativa allo sgravio è riportato nel campo Importo Totale. Ricordiamo che la voce CN0 è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2020 Acred780, per la gestione dello sgravio D.L. 104/2020.

Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio D.L. 137/2020 usufruito (compensato) nel mese, viene riportato sul servizio Uniemens – Aziendale, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L904’.
Sempre sul servizio Uniemens – Aziendale, viene riportato anche il valore dei contributi utili (voce CN0), corrispondente alla capienza per la fruizione dello sgravio (il valore in questione non viene riportato sulla denuncia inviata).

Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito è riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, lo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0).
Nel caso in cui la nota contabile sia prodotta a livello di dipendente o di centro di costo, l’importo dello sgravio usufruito viene determinato effettuando la proporzione tra la capienza (voce CN0) relativa al dipendente o al centro di costo e la capienza complessiva della ditta (calcolata considerando le sole posizioni Inps abilitate allo sgravio).
L’importo dello sgravio usufruito (eventualmente proporzionato al singolo dipendente) viene considerato nel costo del personale, secondo le stesse modalità previste per altre agevolazioni contributive in forma di incentivo.

Segnaliamo che, da parte dell’Inps, non è stato chiarito se, per la fruizione degli sgravi sostitutivi delle integrazioni salariali, possono essere utilizzati anche i contributi relativi alle mensilità aggiuntive. In particolare, il problema si pone nel mese di erogazione della quattordicesima alla generalità dei dipendenti (giugno o luglio per alcuni contratti). In attesa di indicazioni ufficiali, i contributi sulle mensilità aggiuntive vengono considerati utili per la compensazione dello sgravio.

Aprile 2021
(acred793)
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI

La circolare Inps n. 72 del 29/04/2021 ha previsto nuove causali di conguaglio, da indicare sulla denuncia Uniemens per recuperare le ulteriori settimane di integrazione salariale previste dal D.L. 41/2021.
La stessa circolare ha anche previsto, per la generalità delle aziende, la possibilità di anticipare e conguagliare su Uniemens la CIG in Deroga, in alternativa al pagamento diretto da parte dell’Inps (che rimane comunque consentito).

Precisiamo che le nuove causali riguardano esclusivamente le indennità CIGO / CIGD anticipate dal datore di lavoro, da conguagliare sulle denunce Uniemens a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.
Relativamente al FIS, restano invece valide le causali previste dalla circolare 28/2021 (aggiornamento di febbraio 2021 Acred789), sia per quanto riguarda il conguaglio dell’indennità (assegno ordinario), sia per i corrispondenti ANF (causale ‘L021’ nella sezione Info Causali), in caso di anticipo delle suddette somme da parte del datore di lavoro.
Restano invariate anche le modalità di esposizione dei periodi di assenza nelle sezioni Settimane e Calendario delle denunce Uniemens, ovviamente per i soli eventi con anticipo da parte del datore di lavoro.
Per quanto riguarda gli eventi a pagamento diretto, non sono previste modifiche sui modelli SR41.

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate le nuove causali di conguaglio, indicate sulle denunce Uniemens per recuperare le indennità CIGO / CIGD anticipate dal datore di lavoro, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.
Le nuove causali di conguaglio sono le seguenti: ‘L080’ per l’indennità CIGO, ‘L081’ per l’indennità CIGO in caso di “passaggio” da CIGS, ‘G812’ per l’indennità CIGD sul territorio nazionale ad eccezione delle province di Trento e Bolzano, ‘G813’ per l’indennità CIGD nelle province autonome di Trento e Bolzano.
Tutte le nuove causali sono riportate nella sezione ‘Prestazioni aziendali’ della denuncia Uniemens.

Per attribuire le nuove causali di conguaglio, sono state previste delle apposite opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps.

Le opzioni aggiunte nel campo ‘COVID’ delle autorizzazioni CIG, sono le seguenti:

  • DL 41/2021 – CIGO / FIS’ per attribuire la nuova causale ‘L080’ (CIGO) oppure ‘L007’ (FIS, preesistente);
  • DL 41/2021 – ex Straord.’ per attribuire la nuova causale ‘L081’ (CIGO ex-CIGS);
  • DL 41/2021 – CIGD Deroga’ per attribuire la nuova causale ‘G812’ (CIGD valida a livello nazionale);
  • DL 41/2021 – CIGD TN/BZ’ per attribuire la nuova causale ‘G813’ (CIGD province di Trento e Bolzano).

Naturalmente, le nuove opzioni possono essere utilizzate anche nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps: in tal caso, ricordiamo che occorre barrare la casella ‘Pagamento diretto’.
Come già precisato, relativamente al FIS vengono mantenute le causali previste dalla precedente circolare 28/2021.

Per quanto riguarda la CIGO ed il FIS, restano invariate le voci da utilizzare per indicare i periodi di assenza:

  • CIGO, voce 86A per conguaglio in Uniemens oppure voce 8AC in caso di pagamento diretto;
  • FIS assegno ordinario, voce 8B0 per conguaglio in Uniemens oppure voce 8BA per pagamento diretto.

Per la CIG in Deroga, è stata predisposta una nuova voce di assenza da utilizzare in caso di conguaglio in Uniemens, mentre resta invariata la voce di assenza da utilizzare in caso di pagamento diretto:

  • CIGD, nuova voce 86E per conguaglio in Uniemens oppure voce 8AD (preesistente) per pagamento diretto.

La gestione della CIG in Deroga, in caso di anticipo da parte del datore di lavoro e conguaglio sulla denuncia Uniemens, è descritta dettagliatamente al paragrafo Cig in deroga - Anticipo e conguaglio.

I periodi di assenza per CIGO / FIS con conguaglio in Uniemens, continuano ad essere indicati, nelle sezioni Settimane e Calendario, con i codici evento già previsti: ‘COR’ per la CIGO, ‘AOR’ per il FIS assegno ordinario. Per quanto riguarda la CIGD con conguaglio in Uniemens, viene riportato il codice evento ‘CDR’ (preesistente ma mai utilizzato).
Ricordiamo che, per compilare le suddette sezioni, occorre inserire il ticket sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, prima di generare le denunce Uniemens relative al mese di assenza.

I periodi di assenza relativi a CIGO / CIGD / FIS a pagamento diretto, continuano a non essere indicati nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens (in quanto vengono comunicati con il modello SR41).

Aprile 2021
(acred793)
CIG IN DEROGA – ANTICIPO E CONGUAGLIO

Come indicato al paragrafo Uniemens – integrazioni salariali, è stata predisposta la gestione della CIG in Deroga con anticipo dell’indennità da parte del datore di lavoro e conseguente conguaglio sulla denuncia Uniemens, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 72 del 29/04/2021, relative alle casistiche previste dal D.L. 41/2021.
Ricordiamo che rimane possibile continuare a gestire la CIG in Deroga anche nella modalità a pagamento diretto.

Per la CIG in Deroga, sono state predisposte due nuove opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps:

  • DL 41/2021 – CIGD Deroga’ per attribuire la nuova causale ‘G812’ (CIGD valida a livello nazionale);
  • DL 41/2021 – CIGD TN/BZ’ per attribuire la nuova causale ‘G813’ (CIGD province di Trento e Bolzano).

Le suddette opzioni devono essere utilizzate per la CIGD prevista dal D.L. 41/2021, sia in caso di anticipo da parte del datore di lavoro e conguaglio in Uniemens, sia in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps.

Per indicare il periodo di assenza relativo alla CIG in Deroga con anticipo e conguaglio in Uniemens, deve essere utilizzata la seguente voce (elenco voci, 1.2.5 ‘Assenze CIG / Fondo Integrazione’):

  • 86E per indicare i periodi di assenza per CIGD con conguaglio in Uniemens.

Nel caso in cui si debba anticipare l’indennità nei mesi precedenti all’autorizzazione Inps (quindi senza conguagliarla sulla denuncia Uniemens), occorre aggiungere la voce 50E (elenco voci, 5.3.1 ‘Pagamento CIG / Fondo Integrazione’).

Ricordiamo che, per inserire il periodo di assenza relativo alla CIG in Deroga a pagamento diretto, deve essere utilizzare la seguente voce (aggiornamento di marzo 2020 Acred750):

  • 8AD per indicare i periodi di assenza per CIGD con pagamento diretto da parte dell’Inps.

Utilizzando la nuova voce 86E per indicare il periodo di assenza, sulla denuncia Uniemens vengono compilate le stesse sezioni previste per le altre tipologie di integrazione salariale con conguaglio in Uniemens:

  • Settimane: su ciascuna settimana interessata, viene riportato il codice evento ‘CDR’ e la condizione di settimana non retribuita (‘1’) o parzialmente retribuita (‘2’); inoltre, nella sottostante sezione ‘Eventi’ viene riportato il valore complessivo della differenza da accreditare.
  • Calendario: su ciascun giorno interessato, viene indicato il codice evento ‘CDR’, il numero delle ore di assenza ed il numero del ticket, oltre alla condizione di giorno lavorato (anche parzialmente) o non lavorato.
  • Eventi (relativi alla sezione Calendario): per ciascun evento viene indicato il numero del ticket.

A seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps, è possibile conguagliare la CIG in Deroga gestita tramite la voce 86E, utilizzando la finestra ‘Pagamento CIG’ (servizio Variazioni Mensili) secondo le stesse modalità previste per le altre tipologie di integrazione salariale con conguaglio in Uniemens (CIGO / FIS).
Ricordiamo che, sulla finestra ‘Pagamento CIG’, devono essere selezionati i periodi autorizzati da conguagliare, separando quelli ricadenti nell’anno corrente da quelli ricadenti nell’anno precedente. La finestra rileva le ore di assenza relative a ciascun mese pregresso, riportandole sulle voci di pagamento più avanti elencate, oltre all’eventuale somma anticipata tramite la voce 50E. Ricordiamo, inoltre, che è possibile modificare la tassazione da separata a ordinaria.

La finestra ‘Pagamento CIG’ predisposte automaticamente le seguenti voci per il conguaglio della CIGD:

  • CIG in Deroga – tassazione ordinaria (anno corrente): voci 36A / 36B / 36C / 36D / 36E per pagamento e conguaglio su Uniemens, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo (voce 50E); se nel periodo conguagliato è compreso il mese corrente, viene predisposta la voce 49T;
  • CIG in Deroga – tassazione separata (anno precedente): voci 37A / 37B / 37C / 37D / 37E per pagamento e conguaglio su Uniemens, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo (voce 50E).

Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche, per il calcolo dell’indennità CIGD è stato adottato lo stesso criterio previsto per l’indennità CIGO. Sempre in analogia con quanto previsto per la CIGO, in caso di CIGD con conguaglio in Uniemens non viene ridotto l’importo dell’ANF anticipato dal datore di lavoro.

L’indennità da conguagliare viene riportata nella sezione ‘Prestazioni aziendali’ della denuncia Uniemens, con le causali istituite dalla circolare Inps 72/2021: ‘G812’ (a livello nazionale) / ‘G813’ (Trento e Bolzano). In corrispondenza di tali causali,  nella colonna ‘Sezione’ del servizio ‘Prestazioni aziendali’, viene attribuita l’opzione ‘CIG in Deroga’.

Ricordiamo che, per la gestione della CIG in Deroga, sono disponibili anche le seguenti voci:

  • 4AE, per calcolare il valore dell’indennità spettante, senza anticiparla da parte del datore di lavoro;
  • 4CE, per calcolare l’integrazione al 100% a carico del datore di lavoro (con il criterio della “lordizzazione”), nel caso in cui si debba integrare l’indennità CIGD fino al raggiungimento del 100% della retribuzione.

Le voci sopra elencate, rilasciate con l’aggiornamento di maggio 2020 Acred762 per la CIGD a pagamento diretto (voce 8AD), sono state aggiornate per considerare anche la CIGD con conguaglio in Uniemens (voce 86E).

Aprile 2021
(acred792)
GESTIONE CIG – NUOVE FUNZIONALITA’

Sulla finestra ‘Pagamento CIG’, è stata prevista la possibilità di scegliere il trattamento fiscale da applicare all’indennità erogata dal datore di lavoro sulla busta paga del mese corrente, quando tale indennità è relativa a periodi pregressi.
Come in precedenza, la finestra predispone automaticamente il trattamento fiscale sulla base del periodo di assenza indicato: a tassazione ordinaria se relativo all’anno corrente, oppure a tassazione separata se relativo all’anno precedente. Nel caso in cui il periodo autorizzato rimanga a cavallo dei due anni, rimane necessario indicare due periodi separati.
A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo previsto la possibilità di modificare il trattamento fiscale predisposto in automatico, operando direttamente sulla finestra Pagamento CIG. Dopo aver selezionato il periodo di assenza, il trattamento fiscale viene adesso riportato in una “tendina”: modificando l’impostazione riportata nella stessa tendina, è possibile passare dalla tassazione separata alla tassazione ordinaria. Precisiamo che tale intervento deve essere effettuato soltanto nel caso in cui l’Utente ritenga che un’indennità, relativa ad un periodo di assenza ricadente nell’anno precedente, debba essere assoggettata a tassazione ordinaria anziché a tassazione separata (le condizioni che consentono di applicare la tassazione separata sono passibili di diverse interpretazioni, quindi dobbiamo lasciare tale scelta all’Utente).
Precisiamo che non è invece consentita la modifica opposta, ossia da tassazione ordinaria a tassazione separata (in quanto non ci sono motivi per i quali un’indennità relativa all’anno corrente debba essere assoggettata a tassazione separata).

Con il presente aggiornamento, inoltre, documentiamo l’utilizzo del campo ‘Ident.’ (identificativo) previsto sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ del servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, in corrispondenza di ogni ticket / autorizzazione.
Il campo in questione può essere compilato indicando un valore numerico, da utilizzare come identificativo del ticket / autorizzazione, se risulta necessario distinguere tra periodi di assenza relativi a ticket / autorizzazioni diversi, in presenza delle seguenti condizioni: le integrazioni salariali sono della stessa tipologia, riguardano lo stesso dipendente, i periodi di assenza ricadono nello stesso mese e, soprattutto, vengono conguagliati sulla stessa denuncia Uniemens.
Se il nuovo campo viene avvalorato, occorre necessariamente indicare un valore diverso per ogni ticket / autorizzazione interessati. Inoltre, al momento dell’inserimento dell’assenza sulle Variazioni Mensili, occorre indicare anche il numero dell’identificativo, per stabilire a quale ticket / autorizzazione fa riferimento ciascun periodo di assenza. A quest’ultimo scopo, occorre utilizzare la nuova voce ‘CGI’, da inserire sulle Variazioni Mensili indicando lo stesso periodo della voce di assenza (dal giorno / al giorno) e riportando il numero identificativo nel campo Importo Unitario.
A titolo di esempio: un dipendente è assente per CIG eventi atmosferici nel mese di aprile 2021, con un primo ticket relativo al periodo dal 6/04 al 9/04 ed un secondo ticket relativo al periodo dal 19/04 al 23/04; entrambi i ticket sono stati autorizzati e saranno quindi conguagliati sulla denuncia Uniemens relativa al mese di aprile 2021.
Su servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, occorre compilare il campo ‘Ident.’, indicando (ad esempio) il valore ‘1’ in corrispondenza del primo ticket ed il valore ‘2’ in corrispondenza del secondo ticket.
Sulle Variazioni Mensili, i periodi di assenza dovranno essere indicati come segue:

  • dal 6 al 9 voce 86C (primo periodo di assenza, relativo al primo ticket)
  • dal 6 al 9 voce CGI con l’identificativo ‘1’ nel campo Importo Unitario
  • dal 19 al 23 voce 86C (secondo periodo di assenza, relativo al secondo ticket)
  • dal 19 al 23 voce CGI con l’identificativo ‘2’ nel campo Importo Unitario

In questo modo, a ciascun periodo di assenza risulta abbinato il corrispondente “identificativo” del ticket / autorizzazione: al momento del conguaglio sulla denuncia Uniemens, è perciò possibile individuare il ticket da abbinare a ciascuna indennità, riportandolo automaticamente nella sezione ‘Prestazioni aziendali’.
La necessità di utilizzare il campo ‘Ident.’ si presenta anche nel caso in cui vengano utilizzati “in parallelo” due o più ticket / autorizzazioni: ad esempio, in presenza di diversi cantieri, con alcuni dipendenti che si spostano, in uno stesso mese, da un cantiere all’altro. In una situazione del genere, se il dipendente usufruisce, nello stesso mese, di assenze per CIG relative a due o più ticket / autorizzazioni (che saranno sicuramente conguagliate sulla stessa denuncia Uniemens), per distinguerle è necessario compilare il campo ‘Ident.’ e indicare la voce ‘CGI’ in corrispondenza dei singoli periodi di assenza.
Precisiamo che l’utilizzo del campo ‘Ident.’ e della voce ‘CGI’ non è limitato alla CIG per eventi atmosferici: i criteri sopra descritti possono essere applicati a qualsiasi tipo di integrazione salariale (CIGO / CIGD / FIS / FSBA).

ATTENZIONE: Con la circolare Inps n. 62 del 14/04/2021 è stato istituito il nuovo flusso “Uniemens-CIG”, che può essere utilizzato, in alternativa al modello SR41, per comunicare i dati relativi alle integrazioni salariali a pagamento diretto.
La circolare ha anche previsto un periodo “transitorio” della durata di 6 mesi, nel quale è possibile continuare ad inviare il modello SR41, con la condizione che ogni ticket sia inviato con un solo tipo di flusso (SR41 oppure Uniemens-CIG).
Nella stessa circolare, inoltre, sono riportate alcune indicazioni che hanno sollevato molti dubbi e conseguenti richieste di chiarimenti sul forum di Assosoftware. In particolare, da quanto indicato al punto 7 della circolare, non risulta chiaro come debbano essere gestiti gli ANF in caso di assenza per CIG / FIS a pagamento diretto, suddividendoli tra il flusso Uniemens “ordinario” (che riporta gli ANF anticipati dal datore di lavoro) ed il flusso Uniemens-CIG (che deve sempre essere inviato separatamente dal flusso “ordinario” e non prevede alcuna somma anticipata dal datore di lavoro).
In conseguenza dei dubbi ancora irrisolti, alcuni dei quali comporterebbero una modifica delle somme anticipate in busta paga (ANF), al momento riteniamo opportuno non rilasciare la gestione del flusso Uniemens-CIG, in attesa che l’Inps abbia chiarito perlomeno le questioni che impattano maggiormente sulla gestione del nuovo flusso. Per il momento, quindi, occorre continuare ad inviare i dati relativi alle integrazioni salariali a pagamento diretto tramite il modello SR41.

Febbraio 2021
(acred790)
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI – ANNO 2021

L’Inps, con la circolare n. 30 del 19/02/2021, ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020, spettante ai datori di lavoro che non usufruiscono delle ulteriori integrazioni salariali previste dalla stessa legge ed a condizione che abbiano usufruito di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020.
Nella circolare sono specificate le condizioni alle quali spetta l’esonero (precisando che rimane comunque subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea). E’ anche precisato che le disposizioni per l’applicazione dell’esonero saranno fornite con un successivo messaggio: di conseguenza, da parte nostra potremo rilasciare le indicazioni operative soltanto a seguito delle ulteriori disposizioni che saranno fornite dall’Inps con il suddetto messaggio.

Nel caso in cui si intenda effettuare un calcolo “preliminare” dell’esonero spettante, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’, predisposto sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 ‘Comunicazioni varie’) per la gestione del precedente esonero previsto dal D.L. 104/2020 (vedere nostre comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020).
L’importo del nuovo esonero corrisponde al valore dei contributi a carico del datore di lavoro, che sarebbero stati dovuti sulla retribuzione spettante nel periodo in cui sono state usufruite le integrazioni salariali nei mesi di maggio e giugno 2020. Ricordiamo che, per il precedente esonero, il valore dei suddetti contributi andava invece raddoppiato. Per calcolare l’importo del nuovo esonero tramite il programma ‘STADIPEC’, occorre quindi selezionare l’opzione ‘Misura singola’, nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’. Le altre opzioni previste sul programma ‘STADIPEC’ possono invece essere utilizzate secondo le modalità descritte nelle comunicazioni relative al precedente sgravio. Precisiamo che saranno possibili eventuali variazioni a seguito del messaggio annunciato da parte dell’Inps.

Febbraio 2021
(acred789)
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI

La circolare Inps n. 28 del 17/02/2021 ha previsto nuove causali da indicare sulla denuncia Uniemens, per conguagliare le ulteriori settimane di integrazione salariale previste dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Precisiamo che le nuove causali riguardano esclusivamente le indennità CIGO / FIS anticipate dal datore di lavoro, da conguagliare sulle denunce Uniemens dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Inps. Restano invariate le modalità di esposizione dei periodi usufruiti nelle sezioni Settimane e Calendario delle stesse denunce.
Non sono previste modifiche per l’indicazione dei corrispondenti eventi a pagamento diretto sui modelli SR41.

Con il presente aggiornamento, sono state predisposte le nuove causali di conguaglio, da indicare sulle denunce Uniemens per recuperare le indennità CIGO / FIS anticipate dal datore di lavoro, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.
Le nuove causali previste dalla circolare Inps sopra citata, sono le seguenti: ‘L078’ per l’indennità CIGO, ‘L079’ per l’indennità CIGO in caso di “passaggio” da CIGS, ‘L007’ per l’indennità FIS (assegno ordinario).
Anche le nuove causali sono riportate nella sezione ‘Prestazioni – Aziendale’ della denuncia Uniemens.

Come precisato nella circolare Inps, il codice della causale da utilizzare per il conguaglio viene indicato nel cassetto previdenziale. In determinate situazioni (stabilite e comunicate dall’Inps), occorre utilizzare il codice causale originario “pre-emergenza Covid”: ‘L038’ per la CIGO, ‘L001’ per il FIS. Ricordiamo che tale eventualità era già prevista per le integrazioni salariali usufruite nell’anno 2020 (aggiornamento di aprile 2020 Acred760)

Per attribuire le nuove causali di conguaglio, sono state previste delle apposite opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (servizio Ditta – Posizioni Inps).
Le opzioni aggiunte nel campo ‘COVID’ delle autorizzazioni CIG, sono le seguenti:

  • L. 178/2020 – CIGO / FIS’ per attribuire le nuove causali ‘L078’ (CIGO) oppure ‘L007’ (FIS);
  • L. 178/2020 – entro limiti’ per attribuire le causali originarie ‘L038’ (CIGO) oppure ‘L001’ (FIS);
  • L. 178/2020 – ex Straord.’ per attribuire la nuova causale ‘L079’ (CIGO ex-CIGS);
  • L. 178/2020 – CIG Deroga’ per la quale è previsto esclusivamente il pagamento diretto.

Le nuove opzioni si aggiungono a quelle rilasciate con gli aggiornamenti di aprile 2020 Acred755 e Acred760.
Precisiamo che le nuove opzioni possono essere utilizzate anche nei casi in cui le corrispondenti indennità sono pagate direttamente dall’Inps (in tal caso, ricordiamo che occorre barrare la casella ‘Pagamento diretto’).

Restano invariate le voci da utilizzare per indicare i periodi di assenza: ricordiamo, in particolare, la voce 86A per la CIGO con conguaglio in Uniemens e la voce 8B0 per il FIS assegno ordinario con conguaglio in Uniemens.
Come già detto, i periodi di assenza per CIGO / FIS continuano ad essere indicati, nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens, con gli stessi codici evento previsti prima dell’emergenza Covid: ‘COR’ per la CIGO, ‘AOR’ per il FIS assegno ordinario. Ricordiamo che, per compilare tali sezioni, occorre inserire il ticket (anche in assenza della corrispondente autorizzazione) sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, prima di generare le denunce Uniemens relative al mese di assenza.

ATTENZIONE: E’ possibile che le nuove causali di conguaglio debbano essere utilizzate in relazione ad indennità già autorizzate e conguagliate sulla denuncia Uniemens di gennaio. In tal caso, diventa necessario attribuire le nuove opzioni nel campo ‘COVID’ e rigenerare le denunce Uniemens interessate (non occorre rielaborare il mese di gennaio).
Segnaliamo tuttavia che, al momento del presente aggiornamento, le nuove causali di conguaglio non sono ancora state riportate nell’Allegato Tecnico Uniemens (la versione attualmente disponibile sul sito Inps è la 4.11.3 del 27/01/2021), quindi per il momento non verrebbero riconosciute come valide dal software di controllo delle denunce Uniemens.

Dicembre 2020
(acred781)
INPS – GESTIONI IN SOSPESO

Ricordiamo che, al momento del presente aggiornamento, ci sono diverse importanti gestioni in sospeso, di competenza dell’Inps, che non possono essere espletate per mancanza di indicazioni da parte dello stesso Istituto.

Una delle più urgenti riguarda la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/12/2020: ad oggi, l’Inps non ha ancora comunicato (neppure in forma di anticipazioni ad Assosoftware) le causali di sospensione ed i codici calamità da indicare sulle denunce Uniemens dei soggetti interessati, che devono essere trasmesse entro il 31 dicembre.
Da parte nostra, con le comunicazioni del 3/12 e del 14/12, abbiamo fornito le indicazioni operative da adottare per sospendere comunque i versamenti, tuttavia rimane indispensabile il messaggio Inps (annunciato nella circolare Inps n. 145 del 14/12) con il quale saranno stabilite le modalità di compilazione delle denunce Uniemens interessate.

Un’altra gestione particolarmente importante ed urgente, in merito alla quale non sono state ancora fornite dall’Inps le indicazioni necessarie (anche in questo caso, neppure in forma di anticipazioni su Assosoftware) riguarda l’esposizione su Uniemens, ed il conseguente versamento, dei contributi addizionali sulle integrazioni salariali, nei casi previsti dal D.L. 104/2020, in cui tali integrazioni devono essere assoggettate alle aliquote del 9% o del 18%.
A tale riguardo, precisiamo che nella circolare Inps n. 115 del 30/09/2020 non è riportata alcuna indicazione in merito alla modalità di gestione dei suddetti contributi sulle denunce Uniemens. A quanto ci risulta, inoltre, l’Inps non ha mai confermato neppure la possibilità di utilizzare, in via “provvisoria”, le causali attualmente previste per i contributi addizionali: una soluzione del genere sembrerebbe comunque improponibile, in quanto soltanto una (9%) delle aliquote previste dal D.L. 104/2020 troverebbe riscontro nelle causali attualmente disponibili, oltretutto limitatamente alla CIG Ordinaria (i contributi relativi al FIS prevedono aliquote e causali totalmente diverse).
Nella circolare Inps 115/2020, tuttavia, al punto 2.1 viene precisato che il versamento dei contributi addizionali deve avvenire tramite le denunce Uniemens esclusivamente per le integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro (poi conguagliate sulle denunce Uniemens). Relativamente alle integrazioni salariali a pagamento diretto, viene invece precisato quanto segue: “Le imprese autorizzate al pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Inps, ai fini del versamento del contributo addizionale, si atterranno alle modalità applicative e alle scadenze indicate nei messaggi n. 6129/2015 e n. 1113/2017, ai quali si rimanda.” Nei messaggi Inps in questione, è descritto il criterio di gestione dei contributi addizionali relativi alle varie tipologie di CIG (messaggio 6129/2015) ed al FIS (messaggio 1113/2017) a pagamento diretto, attraverso un’apposita applicazione sviluppata dall’Inps (“RACE”). Stando a quanto indicato nella circolare 115/2020, la stessa modalità di gestione dovrebbe essere adottata per i contributi addizionali dovuti sulle integrazioni salariali a pagamento diretto, nei casi previsti dal D.L. 104/2020.

Novembre 2020
(comunicazione
03/12/2020
)
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Con le comunicazioni del 24/11 e del 25/11, abbiamo reso disponibile il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie, tramite il quale è possibile determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali.
Ricordiamo che il programma prevede una serie di opzioni che consentono di effettuare alcune scelte in merito ai contributi ed alle agevolazioni contributive che si intende includere o escludere dal calcolo dello sgravio.

Contestualmente alla presente comunicazione, sul programma ‘STADIPEC’ rendiamo disponibile un’ulteriore opzione, che consente di escludere, dal calcolo dello sgravio, il contributo destinato all’Inail che rimane compreso nel contributo 10% versato all’Inps per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 (voce 532 nel Dettaglio del cedolino).
Precisiamo che i premi Inail devono rimanere esclusi dallo sgravio in questione. Tuttavia, in questo caso si tratta di una contribuzione che viene comunque versata all’Inps, rimanendo inclusa nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens.
Il contributo destinato all’Inail corrisponde allo 0,30% in caso di aliquota piena (10%), oppure allo 0,09% o 0,04% in caso di aliquota ridotta nei primi due anni di apprendistato (rispettivamente 3% e 1,5%).
Per escludere il contributo destinato all’Inail dal calcolo dello sgravio, è sufficiente togliere la spunta dalla nuova casella ‘Considera contributo Inail apprendisti’ nei parametri del programma ‘STADIPEC’.
Facciamo presente che la differenza risultante dall’inclusione o esclusione del suddetto contributo è di importo esiguo e, comunque, limitata ai soli apprendisti ed ex apprendisti L. 56/87.

Novembre 2020
(acred780)
INCENTIVO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI

Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile la gestione, sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, del nuovo sgravio spettante alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020, secondo le modalità previste nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020.
Ricordiamo che lo sgravio spetta nel caso in cui non vengano richieste ulteriori integrazioni salariali, individuate secondo i criteri indicati nella circolare Inps n. 105 del 18/09/2020 (la verifica di tale condizione rimane a carico dell’Utente).

Con le comunicazioni del 24/11/2020 e del 25/11/2020, è stato rilasciato il programma ‘STADIPEC’ (procedura Stampe Accessorie, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), che consente di individuare le aziende potenzialmente interessate dallo sgravio, calcolando l’importo dello sgravio stesso e fornendo le informazioni richieste sull’istanza da presentare all’Inps.
Ricordiamo che l’importo dello sgravio corrisponde al doppio dei contributi a carico del datore di lavoro, calcolati sulla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di integrazione salariale usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020. I criteri per il calcolo della retribuzione e dei contributi sono descritti nelle suddette comunicazioni, unitamente alle opzioni che consentono di impostare i calcoli secondo l’interpretazione che si preferisce adottare.

Per gestire automaticamente lo sgravio sulle elaborazioni mensili e sulle denunce Uniemens, è sufficiente indicare l’importo dello sgravio sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel nuovo campo ‘Importo sgravio spettante’, riportato nella sezione ‘Sgravio sostitutivo della CIG’ (la sezione si trova in corrispondenza della tabella relativa alle Autorizzazioni CIG). Precisiamo che l’importo indicato deve coincidere con quello riportato sull’istanza presentata all’Inps.
Sulle posizioni Inps interessate, è consigliabile (ma non obbligatorio) effettuare una storicizzazione in data 01/08/2020, in quanto potrebbe essere necessario compensare lo sgravio anche sulle denunce dei mesi di agosto, settembre ed ottobre, nel caso in cui le denunce di novembre e dicembre non fossero sufficienti a compensarlo per intero. Se sono presenti delle decorrenze più recenti rispetto al mese di agosto, anche su tali decorrenze deve essere riportato il valore dello sgravio.
Indicando l’importo dello sgravio spettante nell’apposito campo, viene mostrato il valore già compensato sulle denunce Uniemens (inizialmente uguale a zero) ed il residuo da compensare (inizialmente uguale al valore dello sgravio spettante).

Elaborando i mesi di novembre e dicembre 2020, l’importo dello sgravio viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista: quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni specificate nel messaggio Inps 4254/2020 (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare).
In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, vengono considerati utili anche i contributi Naspi addizionale (1,40%) e aggiuntivo (0,50%), il contributo FIS, il contributo 10% per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87.
Nel calcolo della capienza per la compensazione del nuovo sgravio, vengono decurtate dai contributi tutte le riduzioni contributive previste per le assunzioni agevolate (sostituzione di maternità, L. 92/2012, contratti di inserimento, ecc.) ed anche tutte le altre agevolazioni in forma di “incentivo” (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.).
Sulla base delle precisazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, dalla capienza viene decurtato anche il recupero del contributo 0,50% sulla quota di Tfr maturata (il cui valore è riportato nel campo Importo Totale della voce 703).
Per determinare la suddetta capienza, a partire dal mese di novembre viene elaborata automaticamente la voce CN0, visibile nel Dettaglio del cedolino: il valore della capienza relativa al nuovo sgravio è riportato nel campo Importo Totale.

Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio usufruito (compensato) nel mese viene riportato sulla denuncia aziendale (servizio Uniemens – Aziendale), nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L903’.
Sempre sul servizio Uniemens – Aziendale, viene riportato anche il valore dei contributi utili (voce CN0), che costituisce la “capienza” per l’utilizzo dello sgravio (il valore in questione non è riportato sulla denuncia Uniemens inviata).

Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito viene riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, il nuovo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0).
Nel caso in cui la nota contabile venga prodotta a livello di dipendente o di centro di costo, l’importo dello sgravio usufruito viene determinato effettuando la proporzione tra la capienza (voce CN0) relativa al dipendente o al centro di costo e la capienza complessiva della ditta (calcolata considerando le sole posizioni Inps abilitate allo sgravio).
L’importo dello sgravio usufruito (eventualmente proporzionato per singolo dipendente) viene considerato nel costo del personale, secondo le stesse modalità previste per altre agevolazioni contributive in forma di incentivo.

Relativamente al mese di dicembre, segnaliamo che sussistono dei dubbi in merito ad una possibile interpretazione della norma, secondo la quale occorrerebbe escludere i contributi relativi alla tredicesima (o ad una parte di essa) dalla capienza utile per la compensazione dello sgravio. La questione è in fase di approfondimento da parte dell’Inps, quindi rimaniamo in attesa di indicazioni ufficiali a tale riguardo. Precisiamo che, per il momento, i contributi sulla tredicesima vengono considerati utili ai fini della capienza per la compensazione dello sgravio. A tale riguardo, facciamo presente che, sulla denuncia Uniemens, i contributi relativi alle mensilità aggiuntive non devono mai essere indicati separatamente da quelli relativi alla retribuzione del mese in cui le stesse mensilità vengono erogate.

Segnaliamo, inoltre, che secondo un’interpretazione “restrittiva”, lo sgravio spetterebbe soltanto nel caso in cui l’azienda abbia usufruito di integrazioni salariali sia nel mese di maggio che nel mese di giugno, mentre non spetterebbe nel caso in cui ne abbia usufruito soltanto in uno dei due mesi. Anche in merito a questa interpretazione, non ci sono indicazioni specifiche da parte dell’Inps o del Ministero del Lavoro.

Successivamente all’elaborazione del mese di dicembre 2020, se lo sgravio spettante non fosse stato ancora interamente usufruito, occorrerà utilizzare le denunce dei mesi di agosto, settembre e ottobre per compensare la parte residua. Come indicato nel messaggio Inps 4254/2020, se le denunce relative a tali mesi fossero interessate dalla compensazione, andrebbero reinviate effettuando il procedimento di rettifica (Uniemens VIG). Relativamente a tale gestione, forniremo ulteriori indicazioni operative (in caso di necessità, rimane comunque possibile contattare l’assistenza).

Novembre 2020
(comunicazione
25/11/2020
)
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Con la comunicazione del 24/11/2020, abbiamo reso disponibile il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie, tramite il quale è possibile determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali.

Come indicato nella comunicazione del 24/11, il programma ‘STADIPEC’ considera i trattamenti CIG / FIS usufruiti nei mesi di maggio e giugno 2020. A seguito di alcuni approfondimenti è risultato che, seguendo un’interpretazione letterale della norma, lo sgravio spetterebbe anche in relazione ai trattamenti FSBA usufruiti negli stessi mesi (naturalmente, rispettando le condizioni di incompatibilità rispetto ad eventuali trattamenti successivi).
Tuttavia, la circolare Inps n. 105 del 18/09/2020 ed il messaggio n. 4254 del 13/11/2020 non riportano indicazioni specifiche in merito ai trattamenti FSBA. Di conseguenza, dobbiamo lasciare all’Utente la scelta dell’interpretazione da adottare. Sul programma ‘STADIPEC’, quindi, abbiamo previsto un’opzione che consente di considerare anche le assenze relative ai trattamenti FSBA, ai fini del calcolo dello sgravio.

Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo perciò disponibile la nuova casella ‘Considera assenze FSBA’ nei parametri del programma ‘STADIPEC’. La nuova casella risulta automaticamente barrata: in tal modo, vengono considerate anche le ore di assenza per FSBA usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (voci di assenza 8B5 / 8BC).
Nel caso in cui si ritenga corretto non considerare le ore di assenza FSBA, occorre togliere la spunta dalla casella.

Inoltre, secondo le indicazioni fornite, in data odierna, dall’Inps ad Assosoftware, risulta che i contributi elencati al punto 3 della circolare 105/2020 (ossia quei contributi che non possono essere utilizzati per “compensare” lo sgravio) sarebbero invece utili ai fini del calcolo dello sgravio spettante. Di conseguenza, abbiamo modificato il programma ‘STADIPEC’ per considerare anche i contributi in questione (contributo di formazione e misure compensative), prevedendo comunque un’opzione che consente di escluderli, nel caso in cui si preferisca adottare quest’ultima interpretazione.

Contestualmente alla presente comunicazione, tra i parametri del programma ‘STADIPEC’ rendiamo quindi disponibile anche la nuova casella ‘Considera contributo formazione e misure compensative’. La nuova casella risulta automaticamente barrata: in tal modo, il contributo di formazione (0,30%) viene considerato utile per il calcolo dello sgravio e le misure compensative (previste in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare) non vengono decurtate dai contributi utili per il calcolo dello sgravio. Nel caso in cui si ritenga corretto continuare ad escludere tali contribuzioni dal calcolo dello sgravio spettante, occorre togliere la spunta dalla suddetta casella.

Segnaliamo che l’opzione ‘Escludi integrazioni CIG/FIS’ è stata rinominata ‘Escludi integrazioni c/ditta’. Ricordiamo che tale opzione consente di decidere se le integrazioni eventualmente erogate a carico della ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE) devono essere decurtate dalla retribuzione spettante, ai fini del calcolo dei contributi e, quindi, dello sgravio spettante. Precisiamo che, tra le suddette integrazioni, viene adesso considerata anche quella relativa alle assenze FSBA (voce 4CF), nel caso in cui risulti abilitata la nuova casella descritta nei paragrafi precedenti.

Infine, a seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un’opzione che consente di ottenere il salto pagina in corrispondenza di ogni ditta riportata in stampa: a tale scopo, è stata aggiunta la casella ‘Salto pagina a cambio ditta’.

Novembre 2020
(comunicazione
24/11/2020
)
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI (CIG / FIS)

Con l’aggiornamento di novembre 2020 (il cui rilascio è previsto entro il 27/11), renderemo disponibile la gestione del nuovo sgravio spettante alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali (CIG / FIS) nei mesi di maggio e/o giugno 2020, alle condizioni previste dall’art. 3 del D.L. 104/2020.
Occorre tenere presente che lo sgravio spetta nel caso in cui non vengano richiesti ulteriori trattamenti di CIG / FIS: le condizioni di spettanza sono specificate dettagliatamente nella circolare Inps n. 105 del 18/09/2020 e la verifica di tali condizioni rimane necessariamente a carico dell’Utente.
Per beneficiare dello sgravio, occorre presentare un’apposita istanza all’Inps, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020. Nello stesso messaggio, sono indicati anche i criteri di calcolo dello sgravio (sebbene non in modo esaustivo) e le modalità di esposizione e compensazione sulla denuncia Uniemens.
La misura dello sgravio corrisponde al doppio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, che sarebbero stati dovuti sulla retribuzione percepita in sostituzione delle ore di CIG / FIS usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di determinare la misura dello sgravio teoricamente spettante (se sussistono le condizioni di cui sopra). Sulla stampa sono anche riportati i dati richiesti sull’istanza da presentare all’Inps.
Per generare la stampa in questione, occorre utilizzare il nuovo programma ‘STADIPEC’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).

Il programma ‘STADIPEC’ considera i soggetti che hanno usufruito di CIG / FIS nei mesi di maggio e/o giugno 2020, elencando i dipendenti interessati dalle voci di assenza previste (86A / 8AC / 8AD / 8B0 / 8BA). Per ciascun dipendente, viene riportato il numero delle ore di assenza, la retribuzione che sarebbe spettata per tali ore ed infine, se richiesto tramite un’apposita opzione (descritta più avanti), il valore dei contributi a carico ditta e l’importo del corrispondente sgravio.
Sulla procedura Stampe Accessorie, occorre indicare il periodo di assenza per CIG / FIS da considerare ai fini del calcolo dello sgravio: ‘01/05/2020’ nella Data Iniziale e ‘30/06/2020’ nella Data Finale.

Nei parametri del programma, è presente la tendina ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’, nella quale risulta selezionata l’opzione ‘Misura doppia’, corrispondente al calcolo dello sgravio in misura doppia rispetto ai contributi (come previsto dalla circolare e dal messaggio Inps sopra citati).
Precisiamo che l’opzione ‘Misura singola’ è stata predisposta per l’ulteriore sgravio previsto dal D.L. 149/2020, al momento non applicabile e per il quale non esistono indicazioni da parte dell’Inps.
L’opzione ‘Non calcolati’ può essere utilizzata nel caso in cui si intenda ottenere rapidamente (a scopo di controllo) un elenco di tutte le aziende che hanno usufruito delle integrazioni CIG/FIS nei mesi di maggio e giugno 2020, in quanto il calcolo dei contributi e dello sgravio rende l’esecuzione del programma più “pesante” (richiede più tempo). Con tale modalità, sulla stampa vengono riportati tutti i soggetti interessanti, con l’indicazione delle sole ore di assenza e della corrispondente retribuzione, mentre non viene effettuato il calcolo dei contributi e dello sgravio.

Facciamo presente che la circolare ed il messaggio Inps hanno lasciato alcuni dubbi irrisolti, sia in merito al calcolo della retribuzione che dei contributi. Di conseguenza abbiamo dovuto prevedere alcune opzioni, nei parametri del programma, che consentono all’Utente di effettuare determinate scelte in merito ai criteri di calcolo.

La retribuzione spettante per le ore di assenza viene calcolata rilevando la retribuzione oraria (voce 105) da ciascun cedolino interessato. Ricordiamo che la retribuzione oraria viene calcolata sulla base delle ore lavorabili per la paga mensilizzata e del coefficiente contrattuale per la paga oraria. Tale retribuzione viene maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, tenendo conto del numero di tali mensilità riportato nel campo Quantità della voce 035. Dalla retribuzione risultante, vengono decurtate le eventuali integrazioni erogate dalla ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE).
Per gli operai e gli apprendisti operai del settore edile, anziché considerare i ratei della mensilità aggiuntiva, vengono applicate le “maggiorazioni” relative all’indennità sostitutiva dei permessi (generalmente 4,95%), agli accantonamenti sul lordo (generalmente 8,50% + 10%) oltre al 15% dei contributi dovuti alla Cassa Edile. Le percentuali dei suddetti trattamenti vengono rilevate dalle voci presenti nei cedolini (rispettivamente voci 132 / 467 / 468 / 495).

Nei parametri del programma, sono disponibili le seguenti opzioni relative al calcolo della retribuzione:

  • Retribuzione oraria: consente di scegliere tra la voce 105 (selezionata automaticamente) e la voce 031 per il calcolo della retribuzione relativa alle ore di assenza. Ricordiamo che la voce 031 corrisponde alla quota oraria calcolata in base al coefficiente contrattuale (anche per la paga mensilizzata). Precisiamo che, sulla denuncia Uniemens, la “differenza da accreditare” viene calcolata considerando la voce 105.
  • Escludi integrazioni CIG/FIS: consente di decidere se, dalla retribuzione sulla quale calcolare i contributi, devono essere scorporate le integrazioni di CIG/FIS eventualmente erogate dalla ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE). Precisiamo che, sulla denuncia Uniemens, tali integrazioni vengono scorporate dalla “differenza da accreditare”.
  • Applica maggiorazioni operai edili: consente di decidere se, per gli operai ed apprendisti operai del settore edile, sulla retribuzione devono essere applicate le “maggiorazioni” relative all’indennità sostitutiva dei permessi, agli accantonamenti sul lordo (18,50%) ed all’assoggettamento (al 15%) dei contributi Cassa Edile. Precisiamo che tali maggiorazioni vengono considerate nel calcolo della “retribuzione teorica” sulla denuncia Uniemens. Per escluderle, occorre togliere la spunta dalla casella: in tal caso, la retribuzione viene maggiorata del rateo di tredicesima (verificando la Quantità della voce 035), secondo il criterio previsto per la generalità dei dipendenti.

I contributi a carico del datore di lavoro, utilizzati per determinare il valore dello sgravio, vengono calcolati considerando le aliquote applicate nei mesi di maggio e giugno 2020, su ciascun dipendente interessato.
I contributi considerati “utili” sono quelli riportati nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens (per la sola parte a carico del datore di lavoro). Vengono quindi decurtate soltanto le riduzioni contributive che intervengono direttamente su tale campo, secondo il criterio della “nettizzazione”, quali ad esempio la riduzione per ex-apprendisti L. 56/87, la riduzione del 50% per sostituzione di maternità (tipo contribuzione ‘82’) o per assunzioni L. 92/2012 (tipo contribuzione ‘55’) e le riduzioni previste per i contratti di inserimento. In caso di riduzione totale dei contributi (ad esempio per i soci svantaggiati di cooperative sociali, tipo contribuzione ‘19’) non viene determinato alcun contributo utile.
Non vengono invece decurtate, dai contributi utilizzati per il calcolo dello sgravio, le agevolazioni contributive in forma di “incentivo”, quali ad esempio il ‘GECO’, il ‘NEET’, la Decontribuzione Sud.
Non sono considerati utili, per il calcolo dello sgravio, i contributi elencati al punto 3 della circolare 105/2020 (ossia gli stessi contributi che non possono essere utilizzati per usufruire dello sgravio): il contributo di formazione (0,30%) e le misure compensative previste in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare.
Restano anche esclusi il contributo di solidarietà (10%) ed i contributi versati ad enti diversi dall’Inps.
Sono invece considerati utili, per il calcolo dello sgravio, i seguenti contributi: contributo 10% dovuto per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 (voce 532), contributi Naspi addizionale 1,40% (voce 52B) ed aggiuntivo 0,50% (voce 5AA), contributo dovuto al FIS (voce 51C, al netto della parte a carico del dipendente riportata sulla voce 51D). Tutti i contributi elencati (ad eccezione dell’aggiuntivo Naspi) sono riportati nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens. Precisiamo tuttavia che, per i suddetti contributi, non sono state fornite indicazioni specifiche da parte dell’Inps.

Nei parametri del programma, sono disponibili le seguenti opzioni relative al calcolo dei contributi:

  • Considera contributi addizionali Naspi: consente di escludere i contributi Naspi (addizionale ed aggiuntivo) dai contributi utili per il calcolo dello sgravio. Per escluderli, occorre togliere la spunta dalla casella.
  • Considera contributo FIS: consente di escludere il contributo FIS (a carico del datore di lavoro) dai contributi utili per il calcolo dello sgravio. Per escluderlo, occorre togliere la spunta dalla casella.
  • Considera riduzioni contributive: consente di non decurtare le riduzioni contributive che vanno direttamente in diminuzione del campo ‘Contributo’ sulla denuncia Uniemens (ex-apprendisti, sostituzione di maternità, L. 92/2012, contratti di inserimento, soci svantaggiati, ecc.). Se si intende calcolare lo sgravio considerando i contributi datoriali al lordo delle suddette riduzioni, occorre togliere la spunta dalla casella.

Tramite il campo ‘Raggruppamento’ è possibile determinare il valore lo sgravio a livello di: ditta / posizione Inps / sede lavorativa / centro di costo. In automatico, risulta selezionato il raggruppamento a livello di posizione Inps, ottenendo così il valore dello sgravio da indicare nell’istanza (viene comunque riportato il totale a livello di ditta).
Sulla stampa prodotta, sono riportati anche i totali relativi alle ore di assenza per CIG/FIS, alla retribuzione ed ai contributi datoriali, corrispondenti ai dati necessari per compilare l’istanza da presentare all’Inps.
Come già precisato, rimane a carico dell’Utente la verifica delle condizioni necessarie per avere diritto allo sgravio. In particolare, occorre verificare se è già stata usufruita, o se l’azienda intende comunque usufruire, di ulteriori integrazioni salariali non compatibili con lo sgravio (nella circolare Inps sono riportate le indicazioni a tale riguardo).

Nei parametri del programma, sono disponibili i consueti campi che consentono di selezionare le aziende interessate per codice zona e/o per utente abbinato. Come già precisato, se si intende effettuare un lancio “massivo” a scopo di controllo (soltanto per individuare le ditte che hanno usufruito di CIG/FIS nei mesi di maggio e giugno 2020), consigliamo di selezionare l’opzione ‘Non calcolati’ nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’.

Sulla stampa prodotta (‘CIG-sgravio’) è riportato l’elenco dei dipendenti con le ore di assenza per CIG/FIS usufruite, la retribuzione corrispondente a tali ore ed i relativi contributi utili per il calcolo dello sgravio. Inoltre, sono riportati i totali dei suddetti valori (richiesti sull’istanza da presentare all’Inps) e l’importo dello sgravio teoricamente spettante.
Viene generato anche un elenco dei singoli cedolini considerati, in formato csv (‘CIG-dipendenti.csv’), con gli stessi valori presenti sulla stampa, che può essere eventualmente utilizzato a scopo di controllo.

Come già detto, la gestione dello sgravio sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, sarà resa disponibile con l’aggiornamento di novembre, il cui rilascio è previsto entro venerdì 27/11.

Ottobre 2020
(acred779)
INDENNITA’ FSBA - RETTIFICA

Abbiamo rilevato che, negli aggiornamenti relativi al mese di ottobre 2020, è stata erroneamente inclusa una modifica al calcolo dell’indennità a carico del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).
Di conseguenza, sulla busta paga del mese di ottobre veniva effettuato un calcolo errato dell’indennità FSBA.

Con il presente aggiornamento, è stato ripristinato il calcolo corretto dell’indennità FSBA, sulla busta paga del mese di ottobre e dei mesi successivi. Precisiamo che, nei mesi precedenti, il calcolo è stato effettuato correttamente.

Prima del presente aggiornamento, il problema si presentava nei casi in cui, sulla busta paga del mese di ottobre, veniva erogata l’indennità FSBA relativa ad eventi intervenuti nello stesso mese o in mesi pregressi. In particolare, il problema interessava i soggetti che avevano una quota oraria prossima al massimale orario previsto dall’FSBA.
Non si presentava, invece, alcun problema nei casi in cui, sul mese di ottobre, era presente esclusivamente la voce di assenza (8B5), senza erogazione o anticipo dell’indennità da parte della ditta.
Nei casi interessati, se le buste paga relative al mese di ottobre sono già state elaborate prima del presente aggiornamento, occorre rielaborarle per ottenere il calcolo corretto dell’indennità FSBA.

Ottobre 2020
(acred776)
ANF - CONGUAGLIO ARRETRATI FIS

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred769, è stata rilasciata la gestione dell’ANF spettante per il periodo di assenza per FIS assegno ordinario (circolare Inps n. 88 del 20/07/2020), relativamente al mese corrente.
Dal mese di luglio, in presenza dell’ANF e di un periodo di assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (voce 8B0), viene elaborata automaticamente la voce 11F, sulla quale è riportato il valore dell’ANF relativo al suddetto periodo di assenza. Tramite la voce 11F, sulla denuncia Uniemens viene riportata la causale ‘L019’ nella sezione ‘Info Causali’, con l’importo dell’ANF ed il ticket relativo al FIS nel campo Identificativo (per la precisione, il ticket viene riportato dal mese di settembre, come espressamente previsto nella circolare Inps sopra citata).
Per quanto riguarda il FIS a pagamento diretto (voce di assenza 8BA), dal mese di luglio l’importo dell’ANF erogato viene sempre ridotto in proporzione al periodo di assenza, tramite l’elaborazione automatica della voce 11H. L’importo determinato dalla voce 11H (eventualmente proporzionato ai giorni, nei casi previsti) viene quindi riportato sul modello SR41, generato tramite il programma ‘MODESR41’ sulla procedura Stampe Accessorie.

Con il presente aggiornamento, viene rilasciato il conguaglio dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS ricadenti nei mesi precedenti a luglio: precisamente, il periodo interessato dal conguaglio va da marzo a giugno 2020.
Ricordiamo che, fino al mese di giugno, la voce 11H prevedeva apposite opzioni per ridurre l’importo dell’ANF erogato in caso di assenza per FIS a pagamento diretto ed eventualmente anche per FIS con conguaglio in Uniemens.

1° CASO: ANF RIDOTTO TRAMITE LA VOCE 11H
Nel caso in cui, nel periodo da marzo a giugno 2020, sia stata utilizzata la voce 11H per ridurre il valore dell’ANF in proporzione all’assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (voce di assenza 8B0), è possibile recuperare il valore decurtato dall’ANF tramite la nuova voce 11G, utilizzabile a partire dal mese di ottobre 2020.
A tale scopo, la voce 11G deve essere inserita sul mese in cui si intende effettuare il conguaglio, indicandola sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, oppure sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale) barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 11G si trova nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3.1 e nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6. Nel caso in cui la voce 11G venga inserita sulle Voci Fisse, occorre effettuare anche una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, eliminando la voce.
La voce 11G rileva l’importo della voce 11H eventualmente presente nei cedolini del periodo marzo – giugno 2020, verificando che tale voce sia stata utilizzata con le opzioni previste per il FIS con conguaglio in Uniemens (opzioni ‘2’ oppure ‘12’ nel campo Quantità, aggiornamento di aprile 2020 Acred754). Il valore presente sulla voce 11H viene proporzionato ai giorni in caso di part-time inferiore a 24 ore settimanali o di assunzione / cessazione nel mese.
Gli arretrati calcolati tramite la voce 11G vengono erogati sulla busta paga del mese del conguaglio. Lo stesso importo viene inoltre recuperato sulla denuncia Uniemens, riportandolo sulla causale ‘L019’ nella sezione ‘Info Causali’, in riferimento ai singoli mesi di competenza. Nel campo Identificativo sono riportati i ticket relativi ai periodi di assenza per FIS, rilevandoli dalla sezione Calendario delle denunce relative al periodo di competenza (l’importo è ripartito tra i vari ticket in proporzione alle ore di assenza); in mancanza del ticket, viene riportato ‘N’ nel campo Identificativo.
Precisiamo la voce 11G resterà disponibile anche nei mesi successivi ad ottobre.

Per quanto riguarda il FIS a pagamento diretto, se è stata utilizzata la voce 11H con le opzioni per ridurre il valore dell’ANF e l’importo decurtato tramite la voce 11H è stato indicato sul modello SR41 (utilizzando le opzioni di “default” del programma ‘MODESR41’), non occorre effettuare alcun conguaglio e neppure reinviare il modello SR41.

Se, invece, il valore decurtato dall’ANF tramite la voce 11H  non è stato indicato sul modello SR41 (utilizzando l’opzione ‘Indicazione ANF – Non compilare’ sul programma ‘MODESR41’), occorre effettuare un nuovo invio del modello SR41 con l’indicazione del solo ANF spettante, secondo le modalità descritte al paragrafo ANF – INVIO MODELLO SR41.

2° CASO: ANF EROGATO IN MISURA INTERA
Nel caso in cui, nel periodo da marzo a giugno NON sia stata utilizzata la voce 11H per ridurre il valore dell’ANF in proporzione all’assenza per FIS, è possibile effettuare un diverso genere di conguaglio. Occorre tenere presente che, in questo caso, il dipendente ha percepito l’intero importo dell’ANF spettante e lo stesso importo è stato conguagliato sulla denuncia Uniemens (senza tuttavia indicarlo sulla causale ‘L019’, in vigore dal mese di luglio).
La circolare Inps n. 88 del 20/07/2020 ha previsto che, anche in queste situazioni, debba essere effettuato un conguaglio dell’ANF relativo al periodo di assenza per FIS, procedendo come di seguito descritto:

  • la parte relativa al periodo di assenza per FIS deve essere restituita sulla denuncia Uniemens, indicandola sulla causale a debito ‘F110’, sia per il FIS a pagamento diretto che per quello con conguaglio in Uniemens;
  • per il FIS con conguaglio in Uniemens, l’importo dell’ANF relativo al periodo di assenza per FIS viene subito conguagliato sulla denuncia Uniemens, riportandolo sulla causale a credito ‘L019’; in questo caso, quindi, il conguaglio dell’ANF non produce alcun effetto economico sulla busta paga del dipendente;
  • per il FIS a pagamento diretto, deve essere inviato un nuovo modello SR41, con l’indicazione del solo ANF relativo al periodo di assenza FIS (vedere paragrafo ANF – INVIO MODELLO SR41), che sarà poi erogato dall’Inps direttamente al dipendente; in questo caso, quindi, occorre decurtare lo stesso importo dalla busta paga del dipendente.
Ovviamente, dobbiamo lasciare all’Utente la facoltà di decidere se sia opportuno effettuare tutti i conguagli sopra descritti, oppure se sia preferibile non procedere immediatamente al conguaglio, in particolare per il FIS a pagamento diretto, al fine di evitare un effetto economico negativo sulle buste paga dei dipendenti interessati.
A tale proposito, precisiamo che le voci relative ai conguagli degli ANF resteranno disponibili anche nei mesi successivi, nel caso in cui si preferisca attendere eventuali ulteriori indicazioni da parte dell’Inps.

Per effettuare i conguagli nelle situazioni sopra descritte, ossia nel caso in cui non sia stata utilizzata la voce 11H per ridurre l’ANF in proporzione all’assenza per FIS, a partire dal mese di ottobre 2020 è possibile utilizzare la nuova voce 11S.
La voce 11S può essere inserita sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, oppure sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale) barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Nel caso in cui venga inserita sulle Voci Fisse, occorre effettuare anche una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, eliminando la voce.
La voce 11S può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3.1 o dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6, scegliendo una delle opzioni previste:

  • considera sia la voce 8B0 (FIS con conguaglio in Uniemens) che la voce 8BA (FIS a pagamento diretto); in tal caso, non viene riportato alcun valore nel campo Quantità della voce 11S;
  • considera solo la voce 8B0 (FIS con conguaglio in Uniemens); viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità;
  • considera solo la voce 8BA (FIS a pagamento diretto); viene riportato il valore ‘2’ nel campo Quantità.
La voce 11S effettua il conguaglio dell’ANF erogato nel periodo marzo – giugno 2020, considerando le assenze per FIS con conguaglio in Uniemens e/o a pagamento diretto (in base all’opzione selezionata). Su ogni cedolino del periodo, viene verificato che NON sia stata utilizzata la voce 11H con le opzioni relative al FIS e, naturalmente, che sia presente la voce 125, corrispondente all’ANF erogato. In tali condizioni, la voce 11S determina il valore dell’ANF relativo al periodo di assenza per FIS, considerando l’importo della voce 125 ed effettuando la proporzione tra le ore di assenza e le ore lavorabili del mese. Il valore dell’ANF relativo al FIS con conguaglio in Uniemens viene riportato nel campo Importo Unitario, mentre quello relativo al FIS a pagamento diretto viene riportato nel campo Importo Totale.
Come già precisato, la voce 11S resterà disponibile anche nei mesi successivi ad ottobre.

Il valore dell’ANF relativo al FIS con conguaglio in Uniemens (campo Importo Unitario della voce 11S), può essere conguagliato sulla sola denuncia Uniemens, senza alcuna indicazione sul cedolino del dipendente. Tale valore viene riportato nella sezione ‘Info Causali’, indicandolo sia sulla causale a debito ‘F110’ che sulla causale a credito ‘L019’; entrambe le causali sono dettagliate per mese di competenza. Sulla causale ‘F110’ è sempre riportato ‘N’ nel campo Identificativo; sulla causale ‘L019’ sono invece riportati i ticket relativi ai periodi di assenza per FIS, rilevati dalla sezione Calendario delle denunce relative al periodo di competenza (l’importo è ripartito tra i vari ticket in proporzione alle ore di assenza); in mancanza del ticket, anche sulla causale ‘L019’ viene riportato ‘N’ nel campo Identificativo.

Il valore dell’ANF relativo al FIS a pagamento diretto (campo Importo Totale della voce 11S), deve essere invece decurtato dalla busta paga del mese, in quanto sarà successivamente erogato dall’Inps. Lo stesso valore deve essere restituito all’Inps, indicandolo sulla denuncia Uniemens con la causale ‘F110’, riportata nella sezione  ‘Info Causali’ dettagliata per mese di competenza, secondo le stesse modalità descritte nel paragrafo precedente.
Nel caso in cui venga effettuato il conguaglio dell’ANF relativo al FIS a pagamento diretto, utilizzando la voce 11S come sopra descritto, occorre anche inviare il modello SR41 con il solo importo dell’ANF che l’Inps dovrà erogare al dipendente.Le istruzioni relative a tale invio sono riportate al paragrafo ANF – INVIO MODELLO SR41.

Ottobre 2020
(acred776)
ANF – INVIO MODELLO SR41

E’ stata predisposta un’apposita versione del programma di generazione del modello SR41, da utilizzare per l’invio degli ANF arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS a pagamento diretto, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 88 del 20/07/2020. In merito alla gestione degli ANF arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS, occorre fare riferimento a quanto documentato nei paragrafi CONGUAGLIO ARRETRATI FIS e ANF – IMPORTAZIONE ARRETRATI FIS.

Per generare il file del modello SR41 con i soli importi degli ANF, occorre utilizzare il nuovo programma ‘MODESANF’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Il programma ‘MODESANF’ prevede sostanzialmente le stesse opzioni del programma ‘MODESR41’, utilizzato per la generazione dei modelli SR41 (aggiornamenti di marzo 2020 Acred753, aprile 2020 Acred760 e successivi).
In particolare, ricordiamo che è possibile indicare gli estremi dell’autorizzazione direttamente al lancio del programma, oppure fare riferimento alle autorizzazioni precedentemente inserite in archivio (quest’ultima modalità consente di effettuare un lancio “massivo”). In entrambi i casi, è obbligatorio indicare la sede Inps competente per l’invio del modello SR41 (la sede Inps è utilizzata per selezionare le autorizzazioni, in caso di lancio “massivo”).
Ricordiamo inoltre che il periodo di assenza da considerare deve essere indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma: sul programma ‘MODESANF’, il periodo di assenza si riferisce ai mesi pregressi.
I campi Data Iniziale e Data Finale della procedura vengono considerate per selezionare i dipendenti che sono stati forza nel periodo (possono quindi coincidere con il periodo di assenza, con l’eccezione descritta più avanti).

Il programma ‘MODESANF’ prevede 3 diverse modalità di utilizzo, selezionabili tramite il campo ‘Arretrati ANF’:

  • In presenza della voce 11H’: tale opzione deve essere utilizzata nel caso in cui sia stato ridotto il valore dell’ANF utilizzando la voce 11H con le opzioni relative al FIS, tuttavia l’importo della voce 11H non sia stato indicato sui modelli SR41 inviati per il pagamento del FIS (vedere “1° CASO” al paragrafo CONGUAGLIO ARRETRATI FIS). Il periodo di assenza va indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma (in caso di lancio “massivo” è possibile indicare un unico periodo più ampio, che comprende diversi periodi di assenza effettiva). Nel periodo in questione, deve essere presente la voce 8BA (assenza per FIS a pagamento diretto) e la voce 11H con le opzioni relative al FIS. L’importo da indicare sul modello SR41 viene rilevato dalla voce 11H, effettuando un’ulteriore proporzione in base ai giorni in caso di part-time inferiore a 24 ore settimanali.

  • In assenza della voce 11H’: opzione da utilizzare nel caso in cui NON sia stato ridotto il valore dell’ANF tramite la voce 11H e si decida di effettuare la restituzione dell’ANF all’Inps tramite la voce 11S per il FIS a pagamento diretto (vedere “2° CASO” al paragrafo CONGUAGLIO ARRETRATI FIS). Il periodo di assenza va indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma (in caso di lancio “massivo” è possibile indicare un unico periodo più ampio, che comprende diversi periodi di assenza effettiva). Nel periodo in questione, deve essere presente la voce 8BA (assenza per FIS a pagamento diretto), mentre non deve essere presente la voce 11H con le opzioni relative al FIS. L’importo da indicare sul modello SR41 viene rilevato dalla voce 125 (ANF erogato, già proporzionato ai giorni nei casi previsti), effettuando la proporzione rispetto alle ore di assenza.

  •  ‘Da importazione file XML’: tramite tale opzione, vengono considerati esclusivamente gli arretrati derivanti dall’importazione di files XML, presenti sul servizio Cedolini – Arretrati ANF con il tipo ‘FIS SR41’ (vedere paragrafo ANF – IMPORTAZIONE ARRETRATI FIS). In questo caso, nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare il mese del conguaglio (mese nel quale sono riportati gli arretrati). Il periodo di assenza al quale si riferiscono gli arretrati deve essere indicato negli appositi campi previsti nei parametri del programma: nel periodo in questione, deve essere presente la voce di assenza 8BA (FIS a pagamento diretto). L’importo da indicare sul modello SR41 viene rilevato direttamente dal servizio Cedolini – Arretrati ANF.

Viene generato ‘fileSR41-ANF.txt’, corrispondente al modello SR41 da inviare, oltre alla stampa dei dati riportati sul file ‘modelloSR41-ANF’, da convertire in pdf. Le eventuali segnalazioni sono riportate su ‘segnalazSR41-ANF’.
Il modello SR41 viene prodotto indicando il codice ‘4’ nel “tipo integrazione” e riportando soltanto il valore dell’ANF (secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 88 del 20/07/2020).
Viene quindi escluso qualsiasi altro dato che non sia ritenuto obbligatorio del software di controllo In particolare, non vengono riportati i dati relativi alle settimane (ore di assenza e condizione di settimana da accreditare), in quanto già comunicati con il modello SR41 originario. Vengono invece riportate la quota oraria e la retribuzione mensile, dal momento che l’assenza di tali importi è rilevata come errore dal software di controllo dell’Inps (nella versione “scaricabile”).

Sono stati posti diversi quesiti, sul forum di Assosoftware, in merito ai criteri di compilazione dei modelli SR41 relativi ai conguagli di ANF. In particolare, è stata chiesta conferma che sui files debbano essere riportate le autorizzazioni relative ai periodi di assenza per FIS. Sembra ragionevole supporre che le autorizzazioni debbano essere indicate, tuttavia in tal caso diventa necessario indicare gli importi degli ANF in corrispondenza di ciascun mese di competenza (in modo da poter indicare le relative autorizzazioni), anziché soltanto come totale sull’ultimo mese (come indicato nella circolare).
In assenza di risposte ai suddetti quesiti, la generazione del file avviene riportando gli importi dell’ANF in corrispondenza dei singoli mesi di competenza ed indicando le corrispondenti autorizzazioni.

Precisiamo che, al momento del presente aggiornamento, non è stato effettuato alcun invio effettivo del modello SR41 compilato secondo le suddette modalità. Di conseguenza, non possiamo confermare che i files così predisposti vengano accolti positivamente al momento dell’effettiva ricezione da parte dell’Inps (anche nel caso in cui gli stessi files ottengano un esito positivo dal software di controllo).

Luglio 2020
(acred769)
ANF – ASSENZA FIS E ARRETRATI

E’ stata predisposta la gestione dell’ANF corrente in caso di assenza per FIS con conguaglio in Uniemens, secondo quando indicato nella circolare Inps n. 88 del 20/07/2020. A tale proposito, ricordiamo che l’art. 68 del D.L. 34/2020 ha riconosciuto il diritto all’ANF anche nei periodi di assenza per FIS dovuti all’emergenza Covid (sia in caso di anticipo da parte del datore di lavoro e conguaglio in Uniemens, sia in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps).

Secondo la suddetta circolare, in caso di assenza per FIS assegno ordinario con conguaglio in Uniemens (voce 8B0), il valore dell’ANF relativo al periodo di assenza deve essere indicato sulla causale ‘L019’, nella nuova sezione ‘Info Causali’; nel campo Identificativo di tale sezione, occorre indicare il valore ‘N’ (fino al mese di agosto 2020).
Dal mese di luglio 2020, il valore dell’ANF corrente relativo ai periodi di assenza gestiti tramite la voce 8B0, viene riportato automaticamente sulla nuova voce 11F, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Per gli stessi periodi, non viene più calcolata la voce 11H, utilizzata per ridurre l’ANF anticipato dal datore di lavoro, neppure nel caso in cui tale voce sia stata inserita con l’opzione ‘2’ (relativa alla voce 8B0 – aggiornamento di marzo 2020 Acred751). Precisiamo che il valore riportato sulla voce 11F risulta già proporzionato ai giorni “utili”, nei casi previsti di proporzionamento dell’ANF (part-time inferiore a 24 ore settimanali, assunzione o cessazione nel mese, ecc.).
Precisiamo che la voce 11F non produce alcun effetto sulla busta paga o sulla nota contabile: su entrambi i modelli, l’importo dell’ANF anticipato dal datore di lavoro rimane invariato (tale valore è riportato sulla voce 125).
L’importo della voce 11F viene riportato esclusivamente sulla nuova causale ‘L019’ e decurtato dalla causale ‘0035’ (corrispondente all’ANF corrente), nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens.

Sempre dal mese di luglio 2020, viene elaborata automaticamente la voce 11H in relazione alle ore di assenza per FIS assegno ordinario con pagamento diretto da parte dell’Inps (voce 8BA). Ricordiamo che la voce 11H provvede a decurtare, dall’ANF anticipato dal datore di lavoro, l’importo corrispondente al periodo di assenza per CIG / FIS (in automatico o tramite apposite opzioni). Relativamente al FIS, sulla voce 11H era stata prevista un’opzione da indicare sulle Voci Fisse (aggiornamento di marzo 2020 Acred751). Precisiamo che, nei casi in cui è stata utilizzata la voce 11H con l’opzione relativa al FIS, non è necessario intervenire sulle Voci Fisse per eliminare o modificare la voce 11H.
L’importo determinato dalla voce 11H (successivamente proporzionato ai giorni utili, nei casi previsti) viene riportato sul modello SR41, barrando l’apposita casella al lancio del programma ‘MODESR41’; in tal modo, si ottiene il pagamento diretto dell’ANF da parte dell’Inps (relativamente alle mensilità riportate sullo stesso modello SR41).

Per quanto riguarda le mensilità pregresse, nella circolare Inps n. 88/2020 sono indicate le modalità per l’eventuale conguaglio, sia in caso di anticipo da parte del datore di lavoro (Uniemens) che di pagamento diretto (SR41).
Con i prossimi aggiornamenti (successivi al mese di luglio), saranno rilasciate le funzionalità necessarie per conguagliare i mesi pregressi. Facciamo presente che il suddetto conguaglio è necessario nel caso in cui il dipendente non abbia percepito l’ANF in relazione ai periodi di assenza per FIS, oppure nel caso in cui il datore di lavoro abbia erogato l’ANF adottando una modalità non conforme a quanto indicato nella circolare Inps sopra citata.
Precisiamo che, nei casi di FIS a pagamento diretto, occorreva decurtare il valore dell’ANF tramite la voce 11H e riportare tale valore sul modello SR41 (barrando l’apposita casella nei parametri di ‘MODESR41’): gli Utenti che hanno adottato tale modalità di gestione, quindi, non devono effettuare alcun conguaglio. Se, invece, non è stata utilizzata la voce 11H, oppure se il valore decurtato tramite la voce 11H non è stato riportato sul modello SR41, occorre inviare un ulteriore modello SR41 con il solo valore dell’ANF relativo al FIS: tale modello sarà predisposto con i prossimi aggiornamenti.

Con l’occasione, riportiamo alcune precisazioni in merito alla gestione degli ANF arretrati, valide nella generalità dei casi (quindi non solamente in relazione all’assenza per FIS).
Ricordiamo che, dal mese di luglio 2020, gli ANF arretrati conguagliati in Uniemens devono essere indicati esclusivamente nella sezione ‘Info Causali’, con la causale ‘L036’, dettagliando gli importi per mese di competenza.
Con l’aggiornamento Acred768 del 21/07/2020, è stata rilasciata l’importazione dei files XML relativi alle domande di ANF, comprensiva del calcolo automatico degli arretrati. In alcuni casi, documentati nel suddetto aggiornamento, non è possibile effettuare automaticamente il calcolo degli arretrati (in futuro vedremo di gestire anche tali situazioni).
Nei casi in cui gli spettano gli ANF arretrati, ma non è possibile determinarli in automatico, occorre indicarli sul nuovo servizio ‘Cedolini – Arretrati ANF’ (documentato nell’aggiornamento Acred768), dettagliati per mese di competenza. In tal modo, al momento dell’elaborazione delle buste paga, il valore complessivo degli arretrati viene riportato sulla voce 83E per l’erogazione al dipendente. Inoltre, elaborando la ditta, i valori mensili indicati sul servizio ‘Arretrati ANF’ vengono riportati nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, con la causale ‘L036’.
Precisiamo che è anche possibile indicare il valore complessivo degli arretrati sulla voce 83E (o sulla preesistente voce 830), tuttavia in questo caso occorrerà dettagliare gli arretrati per mese di competenza direttamente nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens (il valore indicato sulle voci 830 / 83E viene riportato nella sezione ‘Info Causali’ con l’indicazione del solo mese precedente). Da parte nostra, sconsigliamo di utilizzare quest’ultimo metodo, in quanto rielaborando la ditta si perderebbero le modifiche effettuate nella sezione ‘Info Causali’ dell’Uniemens.

Per quanto riguarda le eventuali restituzioni di ANF all’Inps, ricordiamo che (al momento) non vengono predisposte in automatico dall’importazione dei files XML. L’importo da restituire all’Inps può essere inserito sulla voce 846, indicando il mese a cui si riferisce nel campo Competenza della stessa voce (se non viene compilata la Competenza, si considera relativo al mese precedente). Dal mese di luglio 2020, la voce 846 viene riportata nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, con la causale ‘F110’. Nel caso in cui l’importo da restituire si riferisca a più mesi, per il momento occorre dettagliare i singoli mesi di competenza intervenendo nella sezione ‘Info Causali’ dell’Uniemens.

Luglio 2020
(acred768)
C.I.G. / F.I.S. – GIORNI NON USUFRUITI

A seguito del messaggio Inps n. 2806 del 14/07/2020, sulla stampa di controllo delle settimane di CIG / FIS usufruite, è stata aggiunta l’indicazione dei giorni non usufruiti, da utilizzare nei casi previsti dal suddetto messaggio.

La stampa in questione viene generata tramite il programma ‘CONTRCIG’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), rilasciato con l’aggiornamento di maggio 2020 Acred764.
Ricordiamo che, sulla stampa prodotta, viene riportato l’elenco dei “giorni usufruiti”, corrispondenti ai giorni in cui è stato assente almeno un dipendente per CIG / FIS (anche soltanto per una frazione di ora).
A seguito del presente aggiornamento, sulla stessa stampa viene riportato anche l’elenco dei “giorni non usufruiti”: questi ultimi corrispondono ai giorni lavorativi, secondo l’orario settimanale definito a livello di ditta (o di contratto), nei quali non è stato assente alcun dipendente per CIG / FIS (neppure per una frazione di ora).
Vengono considerati i giorni compresi nel periodo da controllare indicato nei parametri del programma. Se viene richiesto di considerare le autorizzazioni presenti in archivio (togliendo la spunta dalla casella ‘Non controllare la presenza del ticket / autorizzazione’), per ciascuna autorizzazione vengono considerati i giorni che rientrano nel periodo autorizzato (oltre che nel periodo da controllare indicato nei parametri del programma).
Occorre tenere presente che i giorni riportati in stampa come “non usufruiti” vanno considerati utili, per la compilazione del foglio Excel allegato al messaggio Inps sopra citato, soltanto a seguito di una verifica da parte dell’Utente (in particolare, nel caso in cui le autorizzazioni non siano state inserite in archivio).

Luglio 2020
(acred768)
GESTIONE CIG – NUOVA OPZIONE

Sulle autorizzazioni CIG / FIS / FSBA gestite tramite la finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (servizio Ditta – Posizioni Inps), è stata aggiunta la casella ‘Chiuso’, il cui utilizzo è facoltativo.
Barrando la nuova casella, si indica che è stata completata la gestione prevista (quest’ultima, ovviamente, dipende dal tipo di autorizzazione: anticipo e conguaglio su Uniemens, pagamento diretto con invio dell’SR41, ecc.). Precisiamo che NON si tratta di un dato richiesto sulla denuncia Uniemens o sul modello SR41.

Barrando la nuova casella, l’autorizzazione non viene più presentata sulla finestra ‘Pagamento CIG’ (servizio Presenze); inoltre, non viene considerata nella generazione dei dati per la denuncia Uniemens (procedure Elaborazione Mensile Ditte / Generazione Dati Uniemens) e nell’invio del modello SR41 (programma ‘MODESR41’ sulle Stampe Accessorie). Nelle suddette gestioni, comunque, vengono considerate le sole autorizzazioni che presentano periodi di assenza utili.
Precisiamo inoltre che, sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, rimane consigliabile eliminare periodicamente le autorizzazioni “obsolete”, effettuando una storicizzazione sul servizio Posizioni Inps. Tale operazione deve essere effettuata, una volta esaurite le righe disponibili, anche nel caso in cui venga utilizzata la nuova casella.
L’utilizzo della nuova casella permette tuttavia di lasciare sulla finestra (fino ad esaurimento delle righe) le autorizzazioni già “chiuse”: in questo modo, le autorizzazioni presenti possono essere considerate nel controllo delle settimane usufruite, effettuato tramite il programma ‘CONTRCIG’ (aggiornamento di maggio 2020 Acred764).

Quando si intende dichiarare che un’autorizzazione è “chiusa” barrando la nuova casella, consigliamo di effettuare una storicizzazione. In particolare, per le autorizzazioni conguagliate su Uniemens è necessario storicizzare con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è terminato il conguaglio (in caso contrario, le autorizzazioni “chiuse” non sarebbero considerate se venissero rigenerati i dati Uniemens). Nel caso in cui siano dovuti i contributi addizionali, la storicizzazione deve essere effettuata con decorrenza dal mese successivo all’ultimo mese di versamento dei contributi (tale eventualità non si presenta per le autorizzazioni relative all’emergenza Covid).
Relativamente alle autorizzazioni a pagamento diretto, la casella può essere barrata (con o senza storicizzazione) soltanto quando si è certi che, per qualsiasi motivo, non debba essere reinviato il modello SR41.
Precisiamo che gli stessi criteri di storicizzazione devono essere adottati anche nel caso in cui si preferisca eliminare le autorizzazioni “chiuse”, anziché barrare la nuova casella.

Con l’occasione, segnaliamo un caso in cui è necessario eliminare le autorizzazioni “chiuse” o, in alternativa, barrare la nuova casella ‘Chiuso’ (effettuando, in entrambi i casi, una storicizzazione sul servizio Posizioni Inps).
Nel caso in cui siano presenti in archivio due autorizzazioni di CIGO / FIS con conguaglio in Uniemens, relative a due periodi diversi di un mese precedente, se la prima autorizzazione è già stata conguagliata nei mesi precedenti, mentre la seconda viene conguagliata nel mese corrente, è necessario eliminare o dichiarare “chiusa” la prima autorizzazione, effettuando una storicizzazione sul mese corrente. In caso contrario, sulla denuncia Uniemens saranno riportate (erroneamente) entrambe le autorizzazioni e si otterranno i conseguenti messaggi di errore (errore di arrotondamento Inps sulla nota contabile, errore di quadratura DM10 / Uniemens sul trasferimento verso l’Archivio Tributi).

Giugno 2020
(comunicazione
06/07/2020
)
ELENCO BENEFICIARI CIGD / FIS

Dalle segnalazioni pervenuteci, è risultato che l'Inps ha recentemente modificato i controlli sugli elenchi dei beneficiari relativi alle domande di CIGD / FIS.
Da alcuni giorni, nel campo relativo al numero di telefono devono essere riportate esclusivamente delle cifre, mentre non devono più essere indicati gli spazi necessari per arrivare alla lunghezza prevista del campo.

Abbiamo quindi modificato il programma 'LISTACIG', sulla procedura Stampe Accessorie, in modo che il campo relativo al numero di telefono venga compilato secondo il suddetto criterio.

A seguito della presente comunicazione, il programma 'LISTACIG' è disponibile nella versione aggiornata.

Giugno 2020
(comunicazione
30/06/2020
)
FILES PER DOMANDE CIGO / CIGD / FIS

Su richiesta di alcuni clienti, sono state predisposte le modifiche di seguito descritte.

Elenco beneficiari: sul programma ‘LISTACIG’ vengono adesso esclusi, dall’elenco dei beneficiari, i dipendenti sui quali risulta impostata l’opzione ‘Escluso’ nel campo ‘SR41’, sul servizio Dipendente – Inquadramento.
L’esclusione dall’elenco dei beneficiari ha effetto per tutte le tipologie di integrazione salariale gestite su ‘LISTACIG’.
Sempre sul programma ‘LISTACIG’, è stato aggiunto un parametro che consente di selezionare i soli dipendenti agganciati ad una posizione Inps (utilizzando tale opzione, l’elenco deve essere generato per una singola ditta).

Elenco per anticipo 40%: l'elenco per la richiesta dell'anticipo viene adesso generato anche dal programma ‘MODESR41’, con il nome ‘anticipoSR41.csv’. Tale file può quindi essere utilizzato in alternativa al corrispondente file prodotto dal programma ‘LISTACOV’ (aggiornamento Acred765 del 19/06/2020).
Utilizzando il programma ‘MODESR41’, nel file per l'anticipo vengono riportate le ore di assenza per CIGO / CIGD / FIS (a pagamento diretto) inserite sulle Variazioni Mensili, in relazione al periodo indicato nei parametri del programma. Se si intende generare il file per l’anticipo tramite il programma ‘MODESR41’, è necessario che l’assenza sia già stata inserita sulle Variazioni Mensili, per l’intero periodo per il quale si presenta la domanda. Inoltre, è necessario che siano già stati elaborati (anche in via non definitiva) i cedolini relativi a tutti i mesi interessati.
Se risultano verificate le suddette condizioni, sul file per l'anticipo generato da ‘MODESR41’ vengono riportate, per ogni dipendente, le stesse ore che saranno poi riportate sul modello SR41, al momento dell’invio di quest’ultimo.
Precisiamo che, se si utilizza il programma ‘MODESR41’ per generare il file dell’anticipo (quindi nel momento in cui si presenta la domanda), nei parametri occorre indicare un numero ed una data di autorizzazione "fasulli" (in quanto non è stata ancora rilasciata l’autorizzazione); in tale modalità, il lancio deve essere effettuato su singole ditte.
Naturalmente, rimane possibile continuare ad utilizzare il programma ‘LISTACOV’ per generare il file relativo all'anticipo, in tutti in casi in cui risulta più conveniente rispetto al programma ‘MODESR41’.

Le modifiche sopra descritte sono rese disponibili contestualmente alla presente comunicazione.

Con l’occasione, ricordiamo che è possibile effettuare un unico lancio del programma ‘MODESR41’ in relazione ad un periodo di assenza distribuito su più mesi. Il programma considera le autorizzazioni presenti in archivio che ricadono, anche per un solo giorno, nel periodo indicato (in alternativa, è possibile indicare l’autorizzazione nei parametri di lancio).
Sul file del modello SR41, ed anche sul file per l’anticipo, vengono riportate soltanto le ore di assenza che rientrano sia nel periodo indicato al lancio, sia nei periodi indicati sulle autorizzazioni presenti in archivio (quest’ultima condizione non può essere verificata se viene indicata l’autorizzazione nei parametri di lancio).

Maggio 2020
(comunicazione
22/06/2020
)
CIG IN DEROGA - ELENCO BENEFICIARI

Nell'elenco dei beneficiari da utilizzare per le nuove domande di CIG in deroga, rilasciato con l'aggiornamento Acred765 del 19/06/2020, gli apprendisti vengono adesso riportati con la qualifica 'O' (operai).

La suddetta modalità di indicazione degli apprendisti è stata predisposta a seguito della corrispondente precisazione riportata sui servizi Inps per l'invio delle domande.

Maggio 2020
(acred765)
ELENCO BENEFICIARI – CIG IN DEROGA

E’ stato predisposto l’elenco dei beneficiari da utilizzare per le nuove domande CIG in deroga, da presentare all’Inps nei casi previsti dal D.L. n. 34 del 19/05/2020. Precisiamo che, al momento, le uniche istruzioni disponibili consistono nel messaggio Inps n. 2489 del 17/06/2020 e nelle specifiche tecniche presenti nell’area servizi del sito Inps.

L’elenco dei beneficiari per le nuove domande di CIG in deroga, può essere prodotto tramite il programma ‘LISTACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Ricordiamo che si tratta dello stesso programma utilizzato per generare gli elenchi dei beneficiari relativi alle domande di CIG ordinaria e di FIS (vedere comunicazione del 12/03/2020 e aggiornamento di novembre 2018 Acred705).

Nei parametri del programma ‘LISTACIG’, occorre selezionare il tipo di file da generare: per la CIG in deroga, è stata prevista un’apposita opzione, in aggiunta a quelle già previste (CIG ordinaria, FIS assegno ordinario / solidarietà).

Sempre nei parametri, sono state predisposte le caselle per selezionare le varie categorie di dipendenti, sulla base della qualifica e/o del tipo di orario (si tratta delle stesse selezioni previste sul programma ‘MODESR41’). In automatico, risultano selezionate tutte le categorie ed è possibile disabilitare le caselle corrispondenti alle categorie che si intende escludere. I dirigenti restano sempre esclusi, in quanto non rientranti nella disciplina CIG / FIS.
Inoltre, è stata prevista la possibilità di selezionare i soli dipendenti agganciati ad una determinata sede lavorativa.

Ricordiamo che vengono considerati i dipendenti in forza nel periodo compreso tra la data iniziale e la data finale indicate al lancio della procedura. Restano inclusi i dipendenti cessati nello stesso periodo (se è necessario escluderli, indicare la data iniziale uguale alla data finale), mentre vengono sempre esclusi i collaboratori e gli altri parasubordinati.

Precisiamo che i seguenti parametri non hanno effetto sull’elenco generato per la CIG in deroga: cedolino da cui rilevare il residuo ferie, ultimo mese elaborato, interessato CIG/FIS, riduzione orario superiore al 50% nell’anno precedente, compilazione colonne aggiuntive, seleziona i soli dipendenti con assenza CIG / FIS nel periodo.
L’opzione relativa all’intestazione delle colonne nel file csv, va lasciata sempre impostata a ‘Si’.

Per la CIG in deroga, viene prodotto un file csv per ogni ditta selezionata: i files prodotti sono identificati con il nome ‘CIG_deroga_elenco_beneficiari_DITTA.csv’ (dove DITTA corrisponde al codice della ditta).

Per distinguere i files relativi alla CIG in deroga da quelli per la CIG ordinaria, questi ultimi sono stati rinominati come ‘CIG_ordinaria_elenco_beneficiari.csv’ e ‘CIG_ordinaria_elenco_beneficiari_ridotto.csv’.

A differenza dei files relativi alla CIG ordinaria ed al FIS, nell’elenco per la CIG in deroga non è prevista l’indicazione delle ferie residue dell’anno precedente, dell’orario medio e della percentuale di part-time del semestre precedente.
Vengono invece indicate le ore settimanali relative all’orario full-time (rilevate dal servizio Accessori – Orario Settimanale) e la percentuale di part-time (rilevata dal servizio Dipendente – Altri Dati).
Inoltre, come previsto nelle specifiche Inps, nella prima colonna del file (“Id_Beneficiari”) viene riportato un numero progressivo, che inizia da 1 per ogni nuovo file (ossia per ciascuna ditta).

Sulla base dei test effettuati, segnaliamo che non viene accettata la qualifica ‘A’ per gli apprendisti, nonostante tale qualifica sia prevista nelle specifiche fornite dall’Inps (riteniamo quindi che si tratti di un errore del servizio Inps).

NOTA: Nel messaggio n. 2489 del 17/06/2020, l’Inps ha annunciato la pubblicazione di ulteriori circolari in merito alle nuove domande di CIGO / CIGD / FIS. Consigliamo quindi, laddove possibile, di attendere la pubblicazione delle suddette circolari, prima di procedere all’inoltro delle nuove domande.

Maggio 2020
(acred765)
CIG / FIS A PAGAMENTO DIRETTO – ANTICIPO 40%

E’ stata predisposta la generazione del file per il pagamento anticipato del 40% da parte dell’Inps, relativamente alle integrazioni salariali a pagamento diretto, secondo quanto previsto dal D.L. n. 34 del 19/05/2020.
Precisiamo che, al momento del presente aggiornamento, le uniche istruzioni disponibili consistono nel messaggio Inps n. 2489 del 17/06/2020 e nelle specifiche tecniche presenti nell’area servizi del sito Inps.

Il file in questione è valido per tutte le tipologie di integrazione salariale a pagamento diretto (CIGO / CIGD / FIS) e deve essere caricato in un’apposita sezione dei servizi Inps, al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui venga richiesto il pagamento anticipato del 40% (l’Inps ha previsto anche la possibilità di non richiederlo).

Per generare il file relativo all’anticipo del 40%, occorre utilizzare il nuovo programma ‘LISTACOV’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
E’ possibile selezionare le sole ditte agganciate ad una zona e/o ad un utente, tramite gli appositi parametri.
Inoltre, è possibile indicare il codice della sede Inps, se si intende selezionare le sole posizioni Inps che fanno riferimento a tale sede (se indicato, vengono adottati gli stessi criteri di controllo del programma ‘MODESR41’).

Viene prodotto un file csv per ogni ditta e posizione Inps: i files sono identificati col nome ‘pag_diretto_DITTA_NN.csv’ (dove DITTA corrisponde al codice della ditta e NN al numero della posizione Inps).
Inoltre, viene prodotto un elenco riepilogativo, sul quale sono riportati anche alcuni dati non presenti nel file (matricola, cognome e nome, qualifica, assunzione e cessazione, orario settimanale full-time). Viene generata anche una stampa di eventuali segnalazioni: in particolare, è segnalata l’assenza dell’IBAN (che comporta lo scarto del dipendente).

Si considerano i dipendenti in forza nel periodo compreso tra la data iniziale e la data finale indicate al lancio della procedura. Restano inclusi i dipendenti cessati nello stesso periodo (se è necessario escluderli, indicare la data iniziale uguale alla data finale), mentre vengono sempre esclusi i collaboratori e gli altri parasubordinati.

Nei parametri del programma, sono disponibili le caselle per selezionare le varie categorie di dipendenti, sulla base della qualifica e/o del tipo di orario (si tratta delle stesse selezioni previste sui programma ‘MODESR41’ e ‘LISTACIG’).
In automatico, risultano selezionate tutte le categorie di dipendenti ed è possibile disabilitare le caselle corrispondenti alle categorie che si intende escludere. I dirigenti restano sempre esclusi (in quanto non rientrano nella disciplina CIG / FIS).
Inoltre, è possibile selezionare i soli dipendenti agganciati ad una determinata sede lavorativa.

Sul file, è riportato l’elenco dei dipendenti, selezionati secondo i criteri sopra descritti.
Per ciascun dipendente, sono richieste esclusivamente le seguenti informazioni:

  • codice fiscale del dipendente;
  • ore di sospensione per le quali viene richiesto l’anticipo; le ore vanno indicate senza la virgola, moltiplicando per 100 il valore con due decimali (esempio: 120,50 ore deve essere indicato come ‘12050’);
  • IBAN sul quale l’Inps effettuerà l’accredito del 40%.

Precisiamo che il codice IBAN viene rilevato dal servizio Dipendente – Anagrafico, secondo gli stessi criteri previsti per il modello SR41 (si considera quindi, con maggiore priorità, il campo ‘IBAN per SR41’).

Per quanto riguarda le ore di sospensione, è possibile compilarle manualmente aprendo il file in Excel.
In alternativa, è possibile compilare automaticamente le ore di sospensione, considerando l’orario lavorabile del dipendente nel periodo di assenza previsto. Se si preferisce adottare tale modalità, nei parametri del programma occorre indicare il ‘Periodo di assenza previsto’ e barrare la casella ‘Riporta le ore lavorabili del periodo’: così facendo, nella colonna relativa alle ore di sospensione vengono riportate le ore lavorabili ricadenti nel periodo indicato. Le ore in questione sono ricostruite sulla base delle condizioni presenti su ciascun dipendente (comprese eventuali storicizzazioni con decorrenza futura). Precisiamo che le festività ricadenti nel periodo non vengono considerate nel conteggio delle ore (trattandosi di una previsione, non si può stabilire con certezza se ci saranno le condizioni per includere le festività).
E’ possibile indicare una percentuale delle ore lavorabile da riportare sul file (per default, viene riportato il 100%).

Occorre tenere presente che le ore indicate sul file relativo all’anticipo non devono necessariamente corrispondere alle ore richieste nella domanda di CIG (l’unico vincolo è che non superino le ore richieste). Le ore indicate sul file, infatti, sono semplicemente quelle per le quali si chiede l’anticipo: in via precauzionale, sempre che se lo si ritenga opportuno, è possibile indicare un numero di ore leggermente inferiore a quelle richieste nella domanda di CIG, per evitare di trovarsi nella situazione in cui le ore anticipate dall’Inps risultino superiori a quelle effettivamente usufruite (ricordiamo che le ore effettivamente usufruite vengono comunicate a consuntivo, per singolo dipendente, tramite il modello SR41).

Come anticipato nel messaggio Inps n. 2489 sopra citato, l’Inps provvederà al pagamento del 40% delle ore indicate sul file per ciascun dipendente. Facciamo presente che, al momento, non è chiaro come sarà determinata, da parte dell’Inps, la quota oraria da considerare nel calcolo dell’anticipo.

Inoltre, segnaliamo che non è stato possibile effettuare alcun test di invio del file relativo all’anticipo del 40%.

Maggio 2020
(acred764)
CONTROLLO SETTIMANE CIG / FIS

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la stampa di controllo delle settimane usufruite di CIG / FIS, determinate applicando il criterio indicato nel messaggio Inps n. 2101 del 21/05/2020.

Secondo il criterio indicato nel suddetto messaggio, le settimane usufruite devono essere calcolate conteggiando i giorni lavorativi nei quali è stato assente almeno un dipendente (anche soltanto per un’ora). Ogni giorno viene conteggiato una sola volta, indipendentemente dal numero di dipendenti assenti. Il numero dei giorni di assenza viene poi diviso per il numero dei giorni lavorativi settimanali, secondo l’orario contrattuale “prevalente” applicato dall’azienda.

La stampa di controllo delle settimane usufruite viene generata tramite il nuovo programma ‘CONTRCIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’).
Tramite le apposite opzioni, è possibile selezionare le sole ditte abbinate ad una zona o ad un utente.
Inoltre, è possibile selezionare le sole posizioni Inps relative ad una sede Inps, secondo gli stessi criteri previsti per il modello SR41 (tuttavia, a differenza del programma ‘MODESR41’, il codice sede Inps è opzionale).
Nel caso in cui vengano gestite le presenze “differite”, occorre barrare l’apposita casella.

Nei parametri di lancio, occorre indicare il periodo da controllare (che può essere più ampio rispetto al periodo effettivo di assenza). Lo stesso periodo va indicato anche nella data iniziale e finale della procedura (queste date vengono considerate esclusivamente per rilevare i dipendenti che risultano in forza nel periodo).

Inoltre, è obbligatorio selezionare il tipo di integrazione salariale (l’elenco comprende soltanto quelle a carico Inps).
Per quanto riguarda le integrazioni salariali relative all’emergenza Covid, le tipologie da considerare dovrebbero essere le seguenti: CIG Ordinaria / CIG in Deroga / FIS assegno ordinario.

E’ possibile selezionare le sole integrazioni a pagamento diretto oppure quelle con conguaglio in Uniemens; nella modalità preselezionata, vengono considerate entrambe le tipologie.
E’ anche possibile selezionare le sole autorizzazioni con causale ‘Covid’ (analoga casella barrata sull’autorizzazione) oppure soltanto quelle non-Covid; nella modalità preselezionata, vengono considerate entrambe le tipologie. Naturalmente, le autorizzazioni ‘Covid’ possono essere selezionate soltanto se sono state inserite in archivio.

E’ possibile che le autorizzazioni relative ad integrazioni a pagamento diretto non siano state inserite in archivio, sul servizio Ditta – Posizioni Inps (o sulla finestra Ulteriori Autorizzazioni CIG), in quanto il modello SR41 può essere generato anche indicando direttamente l’autorizzazione nei parametri del programma ‘MODESR41’. A tale proposito, ricordiamo che è più conveniente inserire in archivio anche le autorizzazioni a pagamento diretto, che vengono poi considerate automaticamente dal programma ‘MODESR41’ (aggiornamento Acred760 del 18/05/2020).

Per essere certi che vengano considerati, sulla stampa di controllo, anche i periodi di assenza per i quali non è stata inserita l’autorizzazione in archivio, è stata prevista la casella ‘Non controllare la presenza del ticket / autorizzazione’, che viene barrata automaticamente. Adottando tale modalità, tuttavia, sulla stampa prodotta non vengono mai riportati i dati relativi ai ticket / alle autorizzazioni, neppure se sono stati inseriti in archivio.
Se si desidera riportare in stampa i dati relativi ai ticket / alle autorizzazioni inseriti, è sufficiente togliere la spunta dalla casella ‘Non controllare la presenza del ticket / autorizzazione’. Consigliamo di adottare tale modalità soltanto per le tipologie di integrazione per le quali si è certi di aver inserito in archivio tutti i ticket / le autorizzazioni, ossia per la CIG Ordinaria ed il FIS assegno ordinario nella modalità con conguaglio in Uniemens.

Sulla stampa viene riportato (a scopo di controllo) l’elenco dei giorni di assenza considerati nel conteggio: se si preferisce non riportare tale elenco, è sufficiente togliere la spunta dalla casella ‘Stampa l’elenco dei giorni di assenza’.

Il numero dei giorni di assenza viene diviso per il numero di giorni lavorativi settimanali: quest’ultimo viene rilevato dal servizio Accessori – Orario Settimanale, a livello di ditta o di contratto, ed è riportato sulla stampa.
Il numero delle settimane usufruite corrisponde al risultato della suddetta divisione.

Viene generata la stampa ‘controlloCIG’, da convertire in PDF utilizzando il formato A4 orizzontale, compresso a 15.
Sulla stampa, i dati sono riportati a livello di posizione Inps oppure a livello di singola autorizzazione, in base all’opzione ‘Non controllare la presenza del ticket / autorizzazione’ sopra descritta.
Viene generato anche il file ‘controlloCIG.dipe.csv’, apribile in Excel, con l’elenco dei dipendenti interessati. Per ogni dipendente, vengono riportate esclusivamente le ore usufruite.

Maggio 2020
(acred763)
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO – RETTIFICA

Con il presente aggiornamento, viene rettificato il calcolo della retribuzione di riferimento, con effetto dal mese di maggio 2020, per quanto riguarda i soggetti indicati nella nostra comunicazione inviata in data odierna.

Ricordiamo che i soggetti interessati sono gli impiegati ed apprendisti impiegati aventi orario full-time oppure orario part-time con la condizione di ‘Calcolo giorni Inps come full-time’ (servizio Dipendente – Altri Dati).
Per i soggetti in questione, il periodo di assenza per CIGO / CIGD / FIS / FSBA relativo al mese corrente viene adesso decurtato dai giorni utili per la retribuzione di riferimento (ricordiamo che i giorni utili, per gli impiegati, sono calcolati sulla base dei giorni di calendario limitati a 30).

Precisiamo che la rettifica interessa l’elaborazione del mese di maggio ed avrà quindi effetto sugli eventi di malattia, maternità e congedi parentali che inizieranno nei mesi successivi.
Per quanto riguarda gli eventi di malattia, maternità e congedi parentali che iniziano nel mese di maggio, occorre fare riferimento alla nostra comunicazione inviata in data odierna.

Maggio 2020
(comunicazione
03/06/2020
)
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci in data odierna, abbiamo verificato che sussiste il seguente problema per quanto riguarda gli impiegati full-time: nei mesi in cui si è verificata un’assenza per integrazione salariale, il periodo di assenza non è stato escluso (erroneamente) dai giorni utili per il calcolo della retribuzione di riferimento.
Ricordiamo che la retribuzione di riferimento viene considerata, nei mesi successivi, per calcolare le indennità Inps relative ad eventi di malattia, maternità ed altri congedi, compresi i congedi parentali per Covid.
Ricordiamo, inoltre, che la retribuzione di riferimento, con i relativi giorni, è visibile sul servizio Cedolini – Anno Corrente, nella sezione ‘Riferimento per malattia / maternità’ (nel Dettaglio del cedolino, è riportata sulla voce 305).

Purtroppo, essendo ormai nel periodo in cui vengono elaborate le buste paga relative al mese di maggio, non ci sono i tempi per predisporre una rettifica automatica dei giorni utili, sulla retribuzione di riferimento calcolata nel mese di aprile.
Di conseguenza, per i soggetti interessati, in caso di malattia / maternità / congedo parentale nel mese di maggio, occorre intervenire sul servizio Cedolini – Anno Corrente, richiamando il mese di aprile e andando a ridurre i giorni riportati in corrispondenza del campo ‘Retribuzione’, nella sezione ‘Riferimento per malattia / maternità’.
Se, nel mese di aprile, non figura alcuna retribuzione utile (ad esempio, se l’assenza per integrazione salariale ha interessato tutto il mese), occorre individuare il primo mese utile precedente ed effettuare lo stesso controllo su tale mese.

I soggetti interessati dal suddetto problema sono gli impiegati ed apprendisti impiegati aventi un orario full-time oppure un orario part-time con la condizione di ‘Calcolo giorni Inps come full-time’ (servizio Dipendente – Altri Dati), nel caso in cui abbiano avuto un periodo di assenza per CIGO / CIGD / FIS / FSBA nel mese precedente.
Precisiamo che il problema non riguarda gli eventi di malattia relativi ad impiegati ed apprendisti impiegati di settori diversi dal terziario, in quanto per tali soggetti non è prevista l’indennità Inps di malattia.

Per i soggetti interessati, nel mese precedente figurano 30 giorni utili sulla retribuzione di riferimento (in quanto non è stato decurtato il periodo di assenza per integrazione salariale). Occorre quindi intervenire sul servizio Cedolini – Anno Corrente, in corrispondenza del mese precedente, per ridurre il numero di giorni riportato in corrispondenza del campo ‘Retribuzione’, decurtando i giorni di calendario relativi al periodo di assenza per integrazione salariale.
Precisiamo che il numero di giorni riportato in corrispondenza del campo ‘Ratei’ può essere lasciato inalterato.

Facciamo presente che, se l’assenza per integrazione salariale ha interessato tutto il mese precedente (aprile), sulla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’ viene segnalata la mancanza della retribuzione di riferimento nello stesso mese, chiedendo di indicare un diverso periodo da prendere a riferimento. In tale situazione, occorre indicare il primo mese in cui figura una retribuzione utile (ad esempio marzo). Anche in questo caso, è necessario verificare se, nel mese indicato, figura un’assenza per integrazione salariale, rettificando eventualmente i giorni utili sul servizio Cedolini – Anno Corrente.

Ci scusiamo per l’inconveniente e, al più presto, rilasceremo un aggiornamento per correggere il calcolo della retribuzione di riferimento. Occorre tenere presente che la correzione interesserà l’elaborazione del mese di maggio e, quindi, avrà effetto sugli eventi di malattia, maternità e congedi che inizieranno nei mesi successivi.

Maggio 2020
(acred762)
INTEGRAZIONE CIGD

E’ stata predisposta una voce per gestire l’integrazione al 100% della CIG in deroga, secondo modalità analoghe a quelle previste per la CIGO ed il FIS (aggiornamenti di aprile 2020 Acred752 / Acred754).

Nel caso in cui, a seguito di un accordo, si debba integrare la CIG in deroga fino al raggiungimento del 100% della retribuzione, occorre inserire le seguenti voci sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili:

  • 4AE, per calcolare il valore dell’indennità spettante; ricordiamo che tale voce è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred757 del 3/05/2020 e che il calcolo viene effettuato secondo gli stessi criteri della CIGO;
  • 4CE, che calcola l’integrazione al 100%, applicando il criterio di lordizzazione previsto per le integrazioni di malattia; l’integrazione rimane a carico del datore di lavoro ed è imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Precisiamo che la voce 4CE deve essere utilizzata insieme alla voce 4AE (altrimenti verrebbe erogata l’intera retribuzione a carico del datore di lavoro). La voce 4CE è riportata nella colonna ‘Competenze’ del cedolino.
Le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6 e nell’elenco delle voci variabili al punto 5.3, entrambi descritti come ‘Pagamento CIG / Fondi Integrazione’.

Relativamente alla denuncia Uniemens, ricordiamo che i periodi di assenza per CIG / FIS a pagamento diretto, devono essere considerati come semplici assenze non retribuite (tale criterio è stato confermato dai messaggi Inps n. 1775 del 27/04/2020 e n. 1997 del 14/05/2020). Non vengono quindi indicati gli eventi a contribuzione figurativa, nelle sezioni Settimane e Calendario, ed i giorni di assenza figurano come non retribuiti e non contributivi.
In presenza di un’integrazione a carico del datore di lavoro, i periodi di assenza diventano parzialmente retribuiti (tipo ‘X’ nella sezione Settimane, in quanto non si possono indicare i codici evento per la contribuzione figurativa). Gli stessi periodi vengono considerati nei giorni retribuiti e contribuiti (full-time) oppure nelle ore contribuite e settimane utili (part-time). In tale situazione, inoltre, non deve essere applicato il minimale, quindi non viene barrata la casella ‘Rispetto minimale’ (servizio Uniemens – Dipendenti), nonostante non siano presenti eventi a contribuzione figurativa.

Maggio 2020
(acred761)
INTEGRAZIONE FSBA

E’ stata predisposta una voce per gestire l’integrazione al 100% dell’assegno ordinario FSBA, secondo modalità analoghe a quelle previste per la CIGO ed il FIS (aggiornamenti di aprile 2020 Acred752 / Acred754).

Nel caso in cui, a seguito di un accordo, si debba integrare l’assegno ordinario FSBA fino al raggiungimento del 100% della retribuzione, occorre inserire le seguenti voci sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili:

  • 4AF, che calcola il valore dell’indennità spettante (indipendentemente dall’eventuale anticipazione); ricordiamo che tale voce è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred757;
  • 4CF, che calcola l’integrazione al 100%, applicando il criterio di lordizzazione previsto per le integrazioni di malattia; l’integrazione rimane a carico del datore di lavoro ed è imponibile ai fini previdenziali e fiscali.

Sulla stampa del cedolino, la voce 4CF viene riportata nella colonna ‘Competenze’. Precisiamo che la voce 4CF può essere utilizzata soltanto insieme alla voce 4AF (altrimenti verrebbe erogata l’intera retribuzione a carico del datore di lavoro).
Le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6 e nell’elenco delle voci variabili al punto 5.3, entrambi descritti come ‘Pagamento CIG / Fondi Integrazione’.

Maggio 2020
(acred761)
RIDUZIONE ANF – INDICAZIONE SU CEDOLINO

E’ stata predisposta una voce che consente di indicare, in busta paga, l’importo della riduzione ANF calcolata tramite la voce 11H: a tale scopo è sufficiente indicare la voce 11L sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 2.4)
Ricordiamo che la voce 11H determina il valore da decurtare dall’ANF in proporzione alle ore di assenza per alcune integrazioni salariali (aggiornamenti di marzo e aprile 2020 Acred750 / Acred751 / Acred754). Precisiamo che, se l’ANF viene anche proporzionato rispetto ai giorni utili (part-time inferiori a 24 ore settimanali, ecc.), sulla voce 11H viene comunque riportato il valore decurtato dall’importo mensile intero (importo comunicato dall’Inps).

Maggio 2020
(comunicazione
22/05/2020
)
INVIO TELEMATICO MODELLO SR41

Comunichiamo che, sul programma 'MODESR41', è adesso possibile selezionare le sole ditte abbinate ad una zona o ad un utente, tramite le nuove opzioni predisposte nei parametri di lancio. Nel caso in cui non vengano visualizzate le nuove opzioni, è sufficiente cancellare la cronologia del browser.

Inoltre, per quanto riguarda l'indicazione del valore decurtato dall'ANF, per i part-time con orario settimanale inferiore a 24 ore viene adesso riportato il valore dell'assegno proporzionato ai giorni di assenza. Per gli altri dipendenti continua invece ad essere riportato il valore della voce 11H, determinato in base alle ore di assenza.

Aprile 2020
(acred760)
MODELLO SR41 – NUOVA VERSIONE

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile una nuova versione del programma ‘MODESR41’, che consente di effettuare la generazione “massiva” del file relativo al modello SR41.
Rispetto alla versione rilasciata con l’aggiornamento Acred753 del 16/04/2020, adesso è possibile generare, con un unico lancio, un file relativo a più ditte, considerando tutte le autorizzazioni di ciascuna ditta. A tale scopo, le autorizzazioni vengono rilevate dal servizio Ditta – Posizioni Inps (tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’), sul quale devono essere inserite secondo le modalità indicate nell’aggiornamento Acred755 del 26/04/2020.
Rimane comunque possibile generare il file per una sola ditta: in tal caso, è possibile considerare le autorizzazioni inserite sulla ditta oppure indicare una singola l’autorizzazione nei parametri del programma.

La modalità “singola” oppure “massiva” è determinata dal campo ‘Numero autorizzazione’ nei parametri di lancio: se  viene compilato tale campo, indicando il numero di un’autorizzazione, il programma opera in modalità “singola” (come in precedenza), generando il file per la sola ditta iniziale, senza considerare le autorizzazioni presenti in archivio.
Se invece non viene compilato il campo ‘Numero autorizzazione’ nei parametri di lancio, il programma opera in modalità “massiva”, considerando tutte le ditte presenti nel range indicato (ditta iniziale – ditta finale) per verificare se ci sono posizioni Inps e autorizzazioni CIG / FIS valide, secondo i criteri descritti più avanti. La modalità “massiva” può essere utilizzata anche per una sola ditta, indicando la ditta nel codice iniziale e finale e non compilando il numero autorizzazione nei parametri di lancio: in tal caso, vengono rilevate le autorizzazioni presenti in archivio per la ditta selezionata.

In caso di lancio massivo (ossia senza indicare il numero autorizzazione nei parametri di lancio), il programma considera le autorizzazioni inserite sul servizio Ditta – Posizioni Inps e sulla finestra Ulteriori Autorizzazioni CIG.
Le autorizzazioni considerate sono quelle relative ad eventi a pagamento diretto (casella ‘Pagamento Diretto’ barrata).
Inoltre, vengono considerate le sole autorizzazioni relative al tipo di integrazione selezionato nei parametri (CIG ordinaria / CIG in deroga / FIS assegno ordinario / FIS assegno solidarietà).
Infine, viene verificato il periodo autorizzato (data inizio / data fine sulle autorizzazioni) rispetto al periodo di assenza indicato nei parametri di lancio (periodo di assenza da / a): vengono considerate le sole autorizzazioni che comprendono almeno un giorno del periodo di assenza indicato nei parametri di lancio: il periodo di assenza riportato nel file corrisponde ai giorni compresi nel periodo autorizzato ed anche nel periodo indicato nei parametri.

Sia in modalità “singola” che “massiva”, è obbligatorio indicare il codice sede Inps nei parametri di lancio; non viene più considerata, invece, la sede Inps eventualmente presente sul Soggetto Autorizzato.

Il codice sede indicato nei parametri viene riportato nel record iniziale del file: tutte le autorizzazioni presenti nel file devono fare riferimento allo stesso codice sede. A tale scopo, vengono effettuati alcuni controlli sulle posizioni Inps e sulle autorizzazioni presenti in archivio, secondo i criteri di seguito descritti.

In caso di lancio “massivo”, vengono considerate le sole posizioni Inps sulle quali è presente il codice sede indicato nei parametri di lancio (il codice sede, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, si trova subito dopo la posizione).
Dalle segnalazioni pervenuteci, risulta che alcune province (in particolare Milano) prevedano un codice sede per le autorizzazioni diverso da quello relativo alle posizioni. In tale situazione, sulle posizioni interessate è possibile indicare il codice sede da considerare per il modello SR41, riportandolo nel nuovo campo ‘Sede Inps per SR41’ (il campo si trova nella sezione Altre Specifiche del servizio Ditta – Posizioni Inps). Il campo in questione viene considerato dal programma ‘MODESR41’ in sostituzione del codice sede relativo alla posizione Inps.
E’ anche possibile che la sede Inps competente per l’autorizzazione si trovi in una provincia diversa da quella relativa alla posizione Inps: in tal caso, sulla posizione interessata occorre barrare la nuova casella ‘Non controllare sede per SR41’ (la casella si trova nella sezione Altre Specifiche del servizio Ditta – Posizioni Inps). In questa situazione, diventa possibile indicare il codice sede in corrispondenza delle singole autorizzazioni, riportandolo nel campo ‘Ident. / Sede’ sulla finestra Ulteriori Autorizzazioni CIG. Nel campo ‘Ident. / Sede’ non è prevista la finestra di selezione delle sedi Inps – occorre quindi indicare il codice manualmente. Il campo ‘Ident. / Sede’, se compilato, viene sempre controllato dal programma ‘MODESR41’ rispetto alla sede indicata nei parametri di lancio.

In caso di lancio “massivo”, per ciascuna autorizzazione valida (secondo i criteri sopra descritti), vengono considerati tutti i dipendenti “agganciati” all’autorizzazione, verificando se hanno un’assenza del tipo selezionato nei parametri.
Ricordiamo che le autorizzazioni inserite direttamente sul servizio Posizioni Inps (tabella ‘Autorizzazioni CIG’) sono considerate valide per tutti i dipendenti agganciati alla posizione. Le autorizzazioni inserite sulla finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’, invece, possono essere agganciate sui singoli dipendenti interessati, oppure possono essere dichiarate “estese” a tutti i dipendenti e poi eventualmente “bloccate” su alcuni di essi.
Consigliamo di fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred755 del 26/04/2020, per quanto riguarda le modalità di “aggancio” tra autorizzazioni e dipendenti.

Se i dipendenti risultano correttamente “agganciati” alle autorizzazioni, non è necessario utilizzare le opzioni di selezione previste nei parametri di lancio (selezione dei dipendenti in base alla qualifica, al tipo di orario, alla sede lavorativa). Tuttavia, tali opzioni restano disponibili e possono essere utilizzate sia in modalità “singola” che “massiva”.

Con il presente aggiornamento, inoltre, sono stati predisposti alcuni campi sul servizio Accessori – Orario Settimanale, allo scopo di facilitare (per quanto possibile) l’indicazione dei dati relativi all’orario, richiesti sul modello SR41.
Operando a livello di ditta, nella parte finale del servizio compaiono i campi che consentono di indicare il numero di ore e di giorni settimanali da indicare sul modello SR41, distintamente per operai ed impiegati.
Operando a livello di dipendente, compaiono invece i campi che consentono di indicare il numero di ore e di giorni settimanali da indicare sul modello SR41, per quanto riguarda il singolo lavoratore.
I campi in questione, se compilati, vengono riportati sul file dell’SR41 in sostituzione dell’orario presente a livello di ditta o di dipendente. Tali campi possono quindi essere compilati nei casi in cui occorrerebbe modificare il numero di ore o di giorni settimanali allo scopo di superare i controlli effettuati sul modello SR41.
Precisiamo che i campi relativi al modello SR41 non hanno alcun effetto sull’orario effettivamente applicato.

Segnaliamo che è stato aggiornato l’elenco dei codici orario, rispetto alla nuova tabella fornita dall’Inps.
Tuttavia, al momento del presente aggiornamento, l’Inps non ha ancora risolto il problema derivante dalla mancanza di codici orario che includano le ore lavorative sulla domenica. Sul forum di Assosoftware, il problema è stato nuovamente segnalato all’Inps, chiedendo che siano previste le combinazioni di orario necessarie o, comunque, che venga data la possibilità di indicare l’orario effettivamente applicato per ciascun dipendente.

Con il presente aggiornamento, in caso di più cedolini relativi allo stesso mese ed allo stesso dipendente, vengono adesso considerate le ore di assenza presenti su tutti i cedolini. I dati relativi alla paga oraria ed alla retribuzione contrattuale vengono invece rilevati soltanto dal cedolino di fine mese (dalla struttura del file, non sembra possibile indicare diversi valori della quota oraria o della retribuzione in corrispondenza di un singolo mese). Facciamo presente che, a meno di un cambio di livello, i valori in questione coincidono tra i diversi cedolini.
Ricordiamo che rimane possibile, per qualsiasi motivo, escludere un singolo dipendente dal file ed inviarlo separatamente, compilando il modello pdf editabile messo a disposizione dall’Inps.

Su richiesta, è stata predisposta un’ulteriore opzione in merito all’applicazione delle detrazioni: nei parametri di lancio, è possibile richiedere l’applicazione delle detrazioni indicando, come giorni utili, i giorni di calendario compresi nel periodo di assenza, oppure i giorni di assenza riportati nel campo Importo Unitario della voce utilizzata. Ricordiamo che è possibile richiedere l’applicazione delle detrazioni soltanto se sono stati ridotti forzatamente i giorni utili per detrazioni, nel mese interessato (modalità non consigliata da parte nostra, anche alla luce di quanto previsto dal Decreto “Rilancio”).

In caso di lancio “massivo”, consigliamo di indicare, nei parametri di lancio, un periodo corrispondente ad un mese intero (generalmente l’ultimo mese elaborato), in modo da generare un file relativo ad un solo mese di competenza.
A tale riguardo facciamo presente che, per ciascun dipendente, viene riportato il periodo effettivo di assenza che risulta compreso sia nell’autorizzazione selezionata, sia nel periodo indicato nei parametri di lancio.
Lo schema del modello SR41 prevede la possibilità di indicare più mesi di competenza su un singolo file, ed il programma ‘MODESR41’ è già predisposto per operare in tal senso. Al momento, tuttavia, non abbiamo alcun riscontro, da parte dell’Inps, in merito all’effettiva possibilità di inviare files relativi a più mesi.

Per quanto riguarda i files “massivi”, precisiamo che la struttura del file consente di indicare più ditte e più autorizzazioni; nei test effettuati, inoltre, il programma di controllo non rileva errori ed accetta i files in questione. Precisiamo, tuttavia, che al momento non abbiamo riscontro in merito ad invii effettivi di files prodotti secondo tale modalità.

Aprile 2020
(acred760)
ELENCO BENEFICIARI – SERVIZIO ‘SARE’

A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un elenco dei dipendenti da utilizzare per la domanda CIG in deroga sul servizio ‘SARE’, presente in alcune regioni.

L’elenco in questione può essere generato tramite il nuovo programma ‘LISTASAR’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Viene generato il file ‘dipendenti-sare.csv’, apribile direttamente in Excel (con il “doppio click”).

Il programma considera tutti i dipendenti in forza nel periodo compreso tra la data iniziale e la data finale indicate al lancio della procedura. Restano inclusi i dipendenti cessati nello stesso periodo (se è necessario escluderli, indicare la data iniziale uguale alla data finale), mentre sono esclusi i collaboratori e gli altri parasubordinati.
Tramite le opzioni disponibili, è possibile selezionare soltanto alcune categorie di dipendenti, sulla base della qualifica (operai, impiegati, ecc.) e/o del codice contratto applicato.

E’ possibile indicare le date di inizio e fine del periodo di assenza, che vengono riportate nelle corrispondenti colonne del file. Nel caso in cui le date in questione non vengano indicate al lancio del programma, le corrispondenti colonne del file dovranno essere compilate manualmente prima di trasmetterlo.

Per ciascun dipendente, vengono riportati i dati anagrafici, la qualifica e le informazioni relative all’orario.
Aprendo il file in Excel, occorre compilare le ultime due colonne del file, indicando il numero di giornate e di ore richieste.
Il file deve quindi essere salvato in formato Excel (.xls), per essere trasmesso.

Aprile 2020
(acred759)
INTEGRAZIONI SALARIALI E FESTIVITA’

A seguito delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo effettuato una correzione che interessa esclusivamente i dipendenti a paga oraria, in presenza di una festività coperta da CIG / FIS (in particolare, la festività del 13/04).

Precisiamo che NON sono interessati i dipendenti a paga mensilizzata, e neppure i dipendenti a paga oraria che rientrano nei settori coperti dall’FSBA (in quanto le festività restano escluse dall’integrazione a carico di tale fondo).

Per i dipendenti interessati, prima del presente aggiornamento, le ore relative alla festività coperta da CIG / FIS restavano escluse dal campo Quantità della voce 49B. Tale voce, visibile nel Dettaglio del cedolino, viene utilizzata per determinare la quota oraria considerata nel calcolo della CIG (in caso di anticipo da parte del datore di lavoro), oltre che per compilare i campi ‘Ore lavorabili’ e ‘Retribuzione teorica’ delle denunce Uniemens.
Per gli stessi dipendenti, inoltre, se l’assenza copre l’intero mese ed è stata impostata la voce 123 per ridurre i ratei di ferie e permessi, prima del presente aggiornamento poteva risultare un valore negativo sul rateo di ferie e permessi (visibile sul servizio Cedolini – Anno Corrente).

Consigliamo di rielaborare le buste paga dei soggetti interessati (come già detto, dipendenti a paga oraria con una festività coperta da CIG / FIS). Occorre tenere presente che il netto in busta risulterà modificato soltanto se l’indennità CIG / FIS è stata anticipata o integrata da parte del datore di lavoro. In quest’ultima situazione, se non fosse possibile rielaborare le buste paga, precisiamo che i campi ‘Ore lavorabili’ e ‘Retribuzione teorica’ delle denunce Uniemens risulterebbero comunque coerenti rispetto all’indennità anticipata dal datore di lavoro (tuttavia, è possibile che venga segnalata un’incongruenza rispetto alla sezione Calendario delle stesse denunce). Inoltre, se non è possibile rielaborare le buste paga, occorrerà azzerare l’eventuale rateo negativo tramite il servizio Cedolini – Anno Corrente.

Aprile 2020
(acred758)
MODELLO SR41 – FESTIVITA’

Con il presente aggiornamento, è stato modificato il programma ‘MODESR41’, per adeguare il trattamento delle festività rispetto ai nuovi criteri documentati con l’aggiornamento Acred756 del 29/04/2020.
Sul file relativo al modello SR41, i giorni festivi compresi nei periodi di assenza per CIG / FIS vengono adesso inclusi nelle integrazioni salariali, alle condizioni indicate nell’aggiornamento Acred756 sopra citato.

Aprile 2020
(acred757)
GESTIONE TICKET FSBA

A seguito del presente aggiornamento, sulla finestra ‘Pagamento CIG’ del servizio Presenze, vengono visualizzati i ticket relativi alle integrazioni salariali FSBA anche in assenza del numero di autorizzazione.

Ricordiamo che la finestra in questione deve essere utilizzata per gestire il pagamento dell’integrazione salariale a carico dell’Inps (CIG / FIS) o dei fondi solidarietà bilaterali (FSBA). Al momento dell’autorizzazione Inps o del pagamento da parte del Fondo, la finestra permette di riportare automaticamente, sul mese corrente, le ore di assenza usufruite nel periodo di competenza del ticket / autorizzazione selezionato, oltre all’eventuale somma anticipata dal datore di lavoro.
Nel caso delle integrazioni FSBA, non risulta che venga assegnato un numero di autorizzazione (generalmente, il datore di lavoro riceve direttamente l’erogazione da parte del fondo): occorre quindi che i ticket relativi a tali integrazioni vengano visualizzati sulla finestra ‘Pagamento CIG’ anche in assenza del numero di autorizzazione.

Ricordiamo inoltre che i ticket e le autorizzazioni relativi a tutte le integrazioni salariali devono essere indicati sul servizio Ditta – Posizioni Inps, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento Acred755 del 26/04/2020.

Aprile 2020
(acred757)
INDICAZIONE INTEGRAZIONI SALARIALI

E’ stata predisposta una voce che consente di indicare, in busta paga, l’importo dell’assegno ordinario FSBA (voci di assenza 8B5 / 8BC), senza anticiparla da parte del datore di lavoro: a tale scopo, è sufficiente indicare la voce 4AF, che determina l’importo spettante e lo riporta nella parte centrale del cedolino (colonna Dato Base).

Inoltre, su richiesta, è stata predisposta anche la voce 4AE, che consente di indicare in busta paga il valore della CIG in deroga. Precisiamo che il calcolo viene effettuato secondo gli stessi criteri della CIG ordinaria, tuttavia occorre tenere presente che l’Inps potrebbe applicare massimali diversi per la CIG in deroga: di conseguenza, non possiamo garantire che il valore calcolato dalla voce 4AE corrisponda all’importo effettivamente erogato dall’Inps.

Entrambe le voci sopra descritte si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6 e nell’elenco delle voci variabili al punto 5.3 (‘Pagamento CIG / Fondi Integrazione’).

Aprile 2020
(acred756)
INTEGRAZIONI SALARIALI E FESTIVITA’

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili alcuni automatismi in merito al trattamento delle festività che ricadono nei periodi di assenza per CIG (ordinaria o in deroga) e FIS.

Nei periodi di assenza “a zero ore” per CIG / FIS, nel trattamento di integrazione salariale sono incluse le seguenti festività:

  • in caso di paga mensilizzata, tutte le festività che ricadono nei giorni lavorativi;
  • in caso di paga oraria, le festività che ricadono nei giorni lavorativi ad eccezione del 25/04, 01/05 e 02/06; inoltre, restano escluse le festività che ricadono nei primi 15 giorni di assenza.

Nei periodi di assenza non “a zero ore” (riduzione orario) restano invece escluse tutte le festività.
I suddetti criteri sono stati riportati recentemente su alcune pubblicazioni e risultano originariamente indicati nel messaggio Inps n. 13552 del 12/06/2009 (che, tuttavia, non risulta pubblicato sul sito istituzionale). Relativamente al FIS, gli stessi criteri sono indicati nella circolare Inps n. 130 del 15/09/2017.

Per quanto riguarda i periodi di assenza indennizzati dall’FSBA, precisiamo che tutte le festività restano sempre escluse dal trattamento di integrazione salariale, come indicato nei chiarimenti riportati sul sito del Fondo.
Di conseguenza, per le assenze indennizzate dall’FSBA non cambia niente in merito al trattamento delle festività.

A seguito del presente aggiornamento e con effetto dal mese di aprile 2020, sulle voci di assenza per CIG e FIS vengono automaticamente incluse le ore lavorabili corrispondenti alle festività che ricadono nel periodo di assenza.
Il suddetto trattamento si ottiene quanto si verificano le seguenti condizioni:

  • il periodo di assenza interessa uno o più giorni interi continuativi e comprende la festività;
  • la festività ricade in un giorno lavorativo, sulla base dell’orario settimanale del dipendente interessato;
  • il dipendente è a paga mensilizzata; se invece il dipendente è a paga oraria, il suddetto trattamento non si applicata alle festività del 25/04, 01/05 e 02/06.

Precisiamo che, per i dipendenti a paga oraria, non vengono escluse in automatico le festività che ricadono nei primi 15 giorni di assenza: per escluderle, è sufficiente suddividere il periodo di assenza in modo da lasciare fuori la festività (tale condizione non dovrebbe comunque verificarsi nel mese di aprile, per le assenze iniziate nel mese di marzo).

In generale, per le festività che restano escluse dal trattamento di integrazione salariale, viene mantenuto il trattamento economico a carico del datore di lavoro (secondo le previsioni contrattuali).

Gli automatismi inclusi nel presente aggiornamento producono il loro effetto sia nella fase di inserimento delle presenze, sia nella fase di elaborazione delle buste paga:

  • al momento dell’inserimento delle presenze, sulle voci di CIG / FIS vengono incluse le ore (riportate nel campo Quantità) ed i giorni (campo Importo Unitario) corrispondenti alle festività;
  • al momento dell’elaborazione delle buste paga, le festività ricadenti nel periodo di CIG / FIS vengono escluse dalla retribuzione del mese (paga mensilizzata) o dal pagamento tramite la voce 115 (paga oraria).

Ricordiamo che, fino ad oggi, per includere le festività nelle integrazioni salariali, occorreva sostituire la sigla della festività (‘FS’ / ‘F1’) con le ore lavorabili, sulla finestra ‘Orario lavorabile’ del servizio Presenze. Nel caso in cui sia stato effettuato il suddetto intervento su alcuni dipendenti, non occorre modificare le presenze già inserite: il calcolo dell’integrazione salariale non cambia e la busta paga rimane comunque coerente.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, prima del presente aggiornamento, siano state inserite le assenze per CIG / FIS sul mese di aprile 2020, senza effettuare l’intervento sopra descritto (sostituzione della festività con le ore lavorabili), si può ottenere un’incongruenza al momento dell’elaborazione delle buste paga, in quanto sulle voci di assenza non sono state riportate le ore relative alle festività. In tale situazione, per includere le ore relative alle festività, è necessario inserire nuovamente le voci di assenza. In alternativa, se si preferisce lasciare le festività a carico del datore di lavoro, occorre barrare l’apposita casella predisposta sul servizio Dipendente – Altri Dati, descritta al paragrafo successivo.

Se, per qualsiasi motivo, si vogliono escludere le festività dal trattamento di integrazione salariale (nei casi in cui verrebbero automaticamente incluse), è possibile utilizzare un’apposita opzione predisposta sul servizio Dipendente – Altri Dati: barrando la nuova casella ‘Escludi festività da integrazioni salariali’, si ottiene l’esclusione di tutte le festività dalle voci di assenza per CIG / FIS, mantenendo le stesse festività a carico del datore di lavoro (secondo le previsioni contrattuali).

Per le presenze inserite successivamente al presente aggiornamento, se si desidera lasciare le festività a carico del datore di lavoro, la suddetta casella deve essere barrata PRIMA di inserire l’assenza per CIG / FIS sul servizio Presenze.
Come già precisato, occorre barrare tale casella anche nel caso in cui le presenze siano state inserite prima del presente aggiornamento e si desideri mantenere le festività a carico del datore di lavoro.

Precisiamo che è possibile escludere le festività dal trattamento di integrazione salariale, anche semplicemente indicando i periodi di assenza in modo che non comprendano il giorno di festività. A titolo di esempio, se si vuole escludere la festività del 13/04 dall’integrazione salariale, è sufficiente indicare un primo periodo di assenza fino al 12/04 ed un secondo periodo di assenza dal 14/04 in poi (come già detto, in tal modo la festività rimane a carico del datore di lavoro).

Ricordiamo che è possibile inserire l’assenza per CIG / FIS anche tramite la finestra ‘Orario singola voce’, sul servizio Presenze. Di regola, sulla finestra in questione vengono inserite le assenze parziali (che non coprono l’intera giornata) o non continuative (giorni di assenza intervallati da giorni lavorativi). In questi casi, se sul giorno festivo viene indicato un numero di ore di assenza corrispondente alle ore previste (secondo l’orario settimanale), la festività viene considerata utile per CIG / FIS; se, invece, viene indicato un numero di ore di assenza inferiore a quelle previste, le ore inserite vengono comunque riportate sulla voce di assenza, ma si ottiene una segnalazione di incongruenza al momento dell’elaborazione e della stampa del cedolino (“Totale ore lavorate + ore di assenza superiore ad ore lavorabili”).
In una situazione del genere, infatti, la festività non dovrebbe essere inclusa nell’integrazione salariale e, quindi, le ore di assenza non dovrebbero essere inserite sul giorno di festività.

Infine ricordiamo che, in caso di importazione delle presenze da un software esterno, le voci di assenza vengono importate esattamente come risultano indicate sul file di importazione. Di conseguenza, rimane a carico del software che compila il suddetto file, indicare le ore di assenza per CIG / FIS in corrispondenza dei giorni festivi interessati.
Naturalmente, rimane possibile intervenire sul servizio delle Variazioni Mensili, dopo aver importato le presenze.

Aprile 2020
(acred755)
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI

Per quanto riguarda le integrazioni salariali relative all’emergenza Covid, precisiamo innanzitutto che le assenze relative a CIG / FIS a pagamento diretto NON devono essere indicate sulle denunce Uniemens, neppure ai fini della contribuzione figurativa; tale criterio è stato confermato dall’Inps, nelle risposte ai quesiti sul forum ad Assosoftware.

Nelle sezioni Settimane e Calendario, quindi, i periodi di assenza per CIG (ordinaria / in deroga) e FIS a pagamento diretto sono considerati come assenze non retribuite. Gli stessi periodi vanno invece comunicati tramite il modello SR41, dal quale l’Inps rileva anche le informazioni relative alle settimane, necessarie per la contribuzione figurativa.

Ricordiamo che, per la CIGO con pagamento diretto, occorre utilizzare la voce di assenza 8AC, per la CIG in deroga (per la quale è previsto esclusivamente il pagamento diretto) occorre utilizzare la voce 8AD e per il FIS con assegno ordinario a pagamento diretto la voce 8BA (aggiornamento Acred750 del 30/03/2020 e comunicazione del 1/04/2020).

Sempre secondo quanto anticipato dall’Inps ad Assosoftware, in caso di assenza per CIG / FIS a pagamento diretto che interessi l’intero mese, occorre inviare la denuncia Uniemens anche se non è presente alcuna somma imponibile, riportando in tal caso il codice ‘NR00’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico. Nei casi in questione, le denunce Uniemens vengono generate automaticamente secondo le modalità sopra descritte.

Per quanto riguarda le integrazioni a carico dell’FSBA, i periodi di assenza devono essere sempre riportati sulla denuncia Uniemens ai fini della contribuzione figurativa: le sezioni Settimane e Calendario vengono quindi sempre compilate per tale tipologia (sebbene le corrispondenti indennità non vengano conguagliate sulla denuncia Uniemens).
Di conseguenza, i ticket relativi alle integrazioni FSBA devono essere inseriti sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, prima di generare le denunce Uniemens. I codici evento sono gli stessi previsti per le integrazioni non dovute all’emergenza Covid (‘AOA’ per l’assegno ordinario, ‘ASA’ per l’assegno di solidarietà).

La compilazione delle sezioni Settimane e Calendario viene quindi effettuata per tutte le voci di assenza relative all’FSBA (ricordiamo che sono previste le voci 8B5 / 8BC per l’assegno ordinario, 8B6 / 8BD per l’assegno di solidarietà).

Relativamente alla gestione dei ticket e delle autorizzazioni CIG / FIS / FSBA dovute all’emergenza Covid, con il presente aggiornamento sono state predisposte tutte le informazioni necessarie sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (servizio Posizioni Inps), come descritto al paragrafo AUTORIZZAZIONI CIG / FIS / FSBA.

Con il presente aggiornamento, inoltre, sono state predisposte le nuove causali di conguaglio relative all’emergenza Covid, previste nel Documento e Allegato Tecnico Uniemens versione 4.9.0 del 10/04/2020.
Precisiamo che le causali in questione vengono utilizzate esclusivamente per il conguaglio, sulle denunce Uniemens, delle indennità CIG / FIS anticipate dal datore di lavoro, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.
Precisiamo, tuttavia, che le stesse causali non sono state ancora riportate su una circolare Inps: di conseguenza, al momento non possiamo confermare che vengano accettate dal programma di controllo delle denunce Uniemens.

Le nuove causali sono riportate nella sezione ‘Prestazioni – Aziendale’ della denuncia Uniemens, e vengono attribuite nel caso in cui venga selezionata una delle tipologie previste nel campo ‘Covid’ della corrispondente autorizzazione (paragrafo AUTORIZZAZIONI CIG / FIS / FSBA).
Di seguito, sono elencate le nuove causali di conguaglio:

  • L068’ – opzione Covid ‘DL 18 art. 19 CIGO/FIS’: conguaglio CIGO art. 19 D.L. 18/2020
  • L069’ – opzione Covid ‘DL 18 art. 20 ex Straor.: conguaglio CIGO ex CIGS art. 20 D.L. 18/2020
  • L048’ – opzione Covid ‘DL 9 art. 13 CIGO/FIS’: conguaglio CIGO art. 13 D.L. 9/2020
  • L049’ – opzione Covid ‘DL 9 art. 14 ex Str./Sol.’: conguaglio CIGO ex CIGS art. 14 D.L. 9/2020
  • L004’ – opzione Covid ‘DL 18 art. 19 CIGO/FIS’: conguaglio FIS assegno ordinario art. 19 D.L. 18/2020
  • L003’ – opzione Covid ‘DL 9 art. 13 CIGO/FIS: conguaglio FIS assegno ordinario art. 13 D.L. 9/2020
  • L005’ – opzione Covid ‘DL 9 art. 14 ex Str./Sol.’: conguaglio FIS ass. ord. ex ass. solidarietà art. 14 D.L. 9/2020

Per quanto riguarda l’indicazione delle assenze relative alle tipologie di CIGO / FIS sopra indicate, vengono utilizzati gli stessi codici evento previsti per le corrispondenti integrazioni salariali non dovute all’emergenza Covid: ‘COR’ per la CIGO, ‘AOR’ per il FIS assegno ordinario. Per tali eventi, occorre quindi inserire il ticket sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, prima di generare le denunce Uniemens.

Ricordiamo che, per la CIGO con conguaglio in Uniemens, occorre utilizzare la voce di assenza 86A, mentre per il FIS con conguaglio in Uniemens dell’assegno ordinario, occorre utilizzare la voce di assenza 8B0.

Come già detto, in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps non vengono prodotte né le causali di conguaglio, né gli eventi sulle sezioni Settimane e Calendario.

Aprile 2020
(acred755)
AUTORIZZAZIONI CIG / FIS / FSBA

Sono state predisposte alcune nuove informazioni da indicare in corrispondenza delle autorizzazioni CIG / FIS / FSBA, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’.

Innanzitutto, segnaliamo che è stata aggiunta la casella ‘Pagamento Diretto’, da barrare per tutte le tipologie che prevedono tale modalità di pagamento (anche nel caso che non fossero dovute all’emergenza Covid-19).
Come già precisato al paragrafo DENUNCIA UNIEMENS, i ticket e le autorizzazioni relative a CIG / FIS con pagamento diretto da parte dell’Inps, NON sono necessarie per generare ed inviare le denunce Uniemens. Tali autorizzazioni saranno considerate esclusivamente nelle nuova versione del programma ‘MODESR41’, che sarà rilasciata con i prossimi aggiornamenti.
Le autorizzazioni relative a CIG / FIS a pagamento diretto, inoltre, non vengono visualizzate sulla finestra ‘Pagamento CIG’ del servizio Presenze e Variazioni Mensili (in quanto non occorre conguagliare l’indennità).

Sempre per quanto riguarda la gestione del modello SR41, sono state aggiunte la data dell’autorizzazione ed il numero delle ore autorizzate. Tali informazioni non sono necessarie per la denuncia Uniemens, tuttavia possono essere inserite (se lo si ritiene opportuno) anche in corrispondenza delle autorizzazioni conguagliate sulla stessa denuncia.

Per identificare le integrazioni salariali dovute all’emergenza Covid-19, è stata aggiunta la colonna ‘COVID’, nella quale è possibile indicare se si tratta di un’integrazione prevista dai decreti-legge 9/2020 o 18/2020.
Le tipologie previste corrispondono sostanzialmente a quelle previste dall’Inps sulla denuncia Uniemens:

  • DL 18 art. 19 – CIGO / FIS’ – CIG ordinaria o FIS assegno ordinario, art. 19 decreto 18/2020;
  • DL 18 art. 20 – ex Straord.’ – CIG ordinaria in sostituzione della CIG straordinaria, art. 20 decreto 18/2020;
  • DL 18 art. 22 – CIG Deroga’ – CIG in deroga, art. 22 decreto 18/2020;
  • DL 9 art. 13 – CIGO / FIS’ – CIG ordinaria o FIS assegno ordinario, art. 13 decreto 9/2020;
  • DL 9 art. 14 – ex Str./Sol.’ – CIG ordinaria o FIS assegno ordinario, in sostituzione rispettivamente della CIG straordinaria o dell’assegno di solidarietà del FIS, art. 14 decreto 9/2020;
  • DL 9 art. 15 – CIG Deroga’ – CIG in deroga, art. 15 decreto 9/2020;

Le due tipologie di CIG in deroga previste nel campo ‘COVID’ richiedono la barratura della casella ‘Pagamento Diretto’ e la selezione della scelta ‘CIG in deroga’ nel campo ‘Tipo CIG’ (ultima colonna a destra).
Le altre tipologie previste nel campo ‘COVID’, possono essere gestite sia con pagamento diretto che con conguaglio in Uniemens e sono compatibili con ‘CIGO post D.Lgs. 148/15’ oppure ‘FIS – assegno ordinario’ nel campo ‘Tipo CIG’.

Relativamente alle integrazioni FSBA dovute all’emergenza Covid-19, non è prevista una tipologia specifica nel campo ‘COVID’, tuttavia è possibile utilizzare quelle previste per CIGO / FIS, selezionando però, nel campo ‘Tipo CIG’, una delle tipologie previste per il fondo FSBA (‘Fondo sol. bilaterale – assegno ordinario / assegno solidarietà’).

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di settembre 2019 Acred733, sono state predisposte alcune nuove funzionalità nella gestione dei ticket e delle autorizzazioni CIG / FIS / FSBA.
Di seguito, riepiloghiamo brevemente le funzionalità previste:

  • I ticket e le autorizzazioni possono essere inseriti direttamente sul servizio Posizioni Inps, utilizzando la tabella ‘Autorizzazioni CIG (valide per tutti i dipendenti)’; in tal caso, saranno validi per tutti i dipendenti, senza alcuna eccezione (tale possibilità va quindi utilizzata soltanto nelle situazioni più “semplici”).
  • In alternativa alla suddetta tabella, è possibile utilizzare la finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, a condizione che la tabella presente sul servizio non venga compilata (se risulta già stata compilata, consigliamo di effettuare una storicizzazione per cancellare le autorizzazioni presenti).
  • I ticket e le autorizzazioni inseriti sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ possono essere dichiarati ‘Estesi’ a tutti i dipendenti barrando l’apposita casella; in tal caso, possono essere ‘Bloccati’ sui dipendenti da escludere. Quelli che non sono dichiarati ‘Estesi’, devono invece essere ‘Agganciati’ sui dipendenti interessati.
  • Le funzionalità di ‘Aggancio’ e di ‘Blocco’ a livello di dipendente, possono essere espletate tramite la finestra ‘Autorizzazioni CIG’ sul servizio Dipendente – Inquadramento.

Le funzionalità sopra descritte possono essere utilizzate sia per le integrazioni salariali conguagliate (o comunque indicate) sulle denunce Uniemens, sia per integrazioni salariali a pagamento diretto, riportate sul modello SR41. Come già detto, il programma ‘MODESR41’ farà riferimento alle autorizzazioni inserite sui servizi, a partire da una nuova versione che sarà rilasciata prevedibilmente all’inizio di maggio. In attesa di tale versione, consigliamo comunque di inserire le autorizzazioni relative ad integrazioni salariali (CIGO / CIGD / FIS) a pagamento diretto, secondo le modalità sopra descritte.

Aprile 2020
(acred754)
MODELLO SR41 – NUOVI CAMPI

Sul servizio Dipendente – Anagrafico è stato predisposto il campo ‘IBAN per SR41’, che può essere compilato nel caso in cui il conto corrente da utilizzare per il pagamento della CIG (riportato sul modello SR41) non corrisponda al conto corrente utilizzato per il pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro.
Tale situazione si presenta, in particolare, nel caso in cui venga stipulata una convenzione con una banca per ottenere l’erogazione di un anticipo e la banca richieda, per tale gestione, l’apertura un apposito conto corrente.
Precisiamo che, se il nuovo campo non risulta compilato, sul modello SR41 continuano ad essere riportati i preesistenti campi ‘IBAN estero / forzato’ oppure le coordinate bancarie ed il corrispondente IBAN.

Sul servizio Accessori – Orario Settimanale sono stati predisposti i campi che consentono di indicare i codici orario da riportare sul modello SR41, selezionandoli dall’elenco ufficiale fornito dall’Inps.
A tale scopo, sul servizio è possibile operare come segue:

  • selezionando ‘Gestione orario ditta’, indicare i codici orario per operai e impiegati, riportati sul modello SR41 esclusivamente a livello di ditta (record ‘10’ del file).
  • selezionando ‘Gestione orario dipendente’, indicare il singolo codice orario da riportare, sul modello SR41, in corrispondenza del dipendente (record ‘40’ del file).

Nel caso in cui non siano compilati i suddetti campi sul servizio ‘Orario Settimanale’, sul modello SR41 continuano ad essere riportati i codici indicati nelle opzioni del programma (per default, viene riportato il codice ‘00’).

Infine, è stata aggiunta, su richiesta, una nuova opzione sul programma ‘MODESR41’:

  • Richiesta applicazione detrazioni’: barrando la casella, sul modello SR41 viene impostato ad ‘S’ il campo ‘Applicazione detrazione art. 11’ ed i giorni di assenza per CIG / FIS vengono indicati come giorni utili per detrazioni. Precisiamo che tale opzione può essere utilizzata esclusivamente nel caso in cui sia stata effettuata una “forzatura” sulla busta paga del mese di assenza, riducendo il numero di giorni utili per detrazioni.
Aprile 2020
(acred754)
ANTICIPO E INTEGRAZIONE FIS

E’ stata predisposta una nuova opzione per gestire eventuali accordi che prevedano l’integrazione al 100% dell’assegno ordinario FIS, secondo modalità analoghe a quelle previste per la CIGO (aggiornamento Acred752 del 7/04/2020).

Ricordiamo che, per anticipare l’assegno ordinario FIS (voce 8B0), occorre indicare la voce 5B0 sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili; tale possibilità non è prevista in caso di pagamento diretto (voce 8BA).

Nel caso in cui, a seguito di un accordo, si debba integrare l’assegno ordinario FIS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione spettante, occorre inserire le seguenti voci (sempre sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili):

  • 4AD, che calcola il valore dell’indennità spettante (indipendentemente dall’eventuale anticipazione);
  • 4CD, che calcola l’integrazione al 100%, applicando il criterio di lordizzazione previsto per le integrazioni di malattia; l’integrazione rimane a carico del datore di lavoro ed è imponibile sia ai fini previdenziali che fiscali.

Sulla stampa del cedolino vengono riportate entrambe le voci: l’importo della 4AD viene indicato nella colonna ‘Dato base’, mentre quello della voce 4CD viene riportato nella colonna ‘Competenze’.
La voce 4AD può essere inserita anche in assenza della voce 4CD, nel caso in cui si intenda semplicemente indicare, sul cedolino, l’importo dell’indennità FIS che sarà successivamente erogato. Al contrario, la voce 4CD può essere utilizzata soltanto insieme alla voce 4AD (altrimenti verrebbe erogata l’intera retribuzione a carico del datore di lavoro).
Tutte le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6 e nell’elenco delle voci variabili al punto 5.3, entrambi descritti come ‘Pagamento CIG / Fondi Integrazione’.

Aprile 2020
(acred754)
CIGO : TRATTAMENTO ANF

Ricordiamo che, tramite la voce 11H (aggiornamento Acred750 del 30/03/2020), vengono automaticamente decurtate le ore di assenza per CIG in Deroga (voce 8AD) dall’importo dell’ANF erogato dal datore di lavoro.
Inoltre, utilizzando le opzioni predisposte con l’aggiornamento Acred751 del 05/04/2020, è possibile decurtare anche le ore di assenza per FIS a pagamento diretto (voci 8BA / 8BB) e con conguaglio in Uniemens (voci 8B0 / 8B1).

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta una nuova opzione che consente di decurtare, dall’importo dell’ANF erogato dal datore di lavoro, anche le ore di assenza per CIGO a pagamento diretto (voce 8AC). A tale scopo, occorre indicare il valore ‘10’ nel campo Quantità della voce 11H; tale opzione può essere utilizzata in combinazione con quelle già previste per il FIS (semplicemente sommando i valori nel campo Quantità).

La voce 11H può essere selezionata dall’elenco delle voci fisse al punto 3.6 ‘Pagamento CIG / Fondi Integrazione’, barrando le caselle corrispondenti alle assenze che si intende decurtare dall’ANF (in aggiunta alla CIG in Deroga).
Di seguito, sono riepilogati i valori riportati nel campo Quantità in base alle caselle barrate:

  • ‘1’ per decurtare dagli ANF le ore di assenza per FIS a pagamento diretto;
  • ‘2’ per decurtate dagli ANF le ore di assenza per FIS sia a pagamento diretto che conguagliato in Uniemens;
  • ‘10’ per decurtare dagli ANF le ore di assenza per CIGO a pagamento diretto;
  • ‘11’ (combinazione ‘10’ + ‘1’) per decurtare dagli ANF le ore di assenza per CIGO + FIS a pagamento diretto;
  • ‘12’ (combinazione ‘10’ + ‘2’)  per decurtate dagli ANF le ore di assenza per CIGO + FIS a pagamento diretto o FIS conguagliato in Uniemens.
Marzo 2020
(comunicazione
20/04/2020
)
MODELLO SR41 - NUOVE OPZIONI

Sul programma 'MODESR41', rilasciato con l'aggiornamento Acred753 del 16 aprile, sono state aggiunte le nuove opzioni di seguito descritte:

  1. Possibilità di selezionare i soli dipendenti agganciati ad una specifica sede lavorativa. A tale scopo, è sufficiente indicare il numero della sede nell'apposito campo aggiunto nelle opzioni del programma (il numero della sede è visibile sul servizio Ditta - Sedi Attività).

  2. Possibilità di includere / escludere i dipendenti con la qualifica di "intermedi", tramite l'apposita casella aggiunta nelle opzioni del programma. Precisiamo che i lavoratori a domicilio vengono selezionati insieme agli operai ed i quadri insieme agli impiegati.

Le nuove opzioni sono disponibili a seguito della presente comunicazione.

Marzo 2020
(acred753)
DATI RICHIESTI SUL MODELLO SR41

Come anticipato nell’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, abbiamo predisposto la generazione del file relativo al modello SR41, da utilizzare per richiedere il pagamento diretto delle integrazioni salariali a carico dell’Inps.

Per poter generare il file relativo al modello SR41, è necessario che siano presenti in archivio i seguenti dati:

  • Sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’ è necessario compilare le coordinate bancarie del conto corrente che sarà utilizzato per il pagamento da parte dell’Inps. Nel caso in cui risulti troppo “onerosa” la compilazione dei campi previsti (banca, agenzia, conto corrente, ecc.), ai fini del modello SR41 è possibile indicare direttamente l’IBAN nel campo ‘IBAN estero / forzato’; in tal caso, tuttavia, non sarà effettuato alcun controllo formale sull’IBAN.
  • Sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, occorre accertarsi che risulti compilato il campo ‘Sindacati dipendenti’, sui dipendenti ai quali viene effettuata la trattenuta sindacale e per i quali si vuole indicare il codice del sindacato sul modello SR41. Ricordiamo che le codifiche dei sindacati devono essere definite nell’apposita tabella: sul menù Amministrazione del Personale, nel frame di sinistra, ‘Tabelle’ → ‘Sindacati dipendenti’. Inoltre, dal momento che il codice del sindacato viene assegnato liberamente dall’Utente, sulla tabella dei sindacati è stato predisposto il nuovo campo ‘Codice per SR41’: sia sui sindacati già inseriti che su quelli eventualmente aggiunti adesso, tale campo deve essere compilato indicando il codice del sindacato da riportare sul modello SR41. Una volta compilato il codice per SR41, viene visualizzato anche sul servizio Dipendente – Altri Dati.

Segnaliamo inoltre che, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, nella sezione ‘Inquadramento Inps’, è stato aggiunto il campo ‘SR41’, con un’unica opzione che consente di escludere un dipendente dal file relativo al modello SR41. Per l’utilizzo di tale opzione, occorre fare riferimento al successivo punto Generazione file telematico SR41.

Marzo 2020
(acred753)
GENERAZIONE FILE TELEMATICO SR41

Con il presente aggiornamento, rilasciamo una prima versione del programma di generazione del file per l’invio telematico del modello SR41, relativo al pagamento diretto delle integrazioni salariali a carico dell’Inps.

Unitamente al file da inviare, viene prodotta anche la stampa dei dati presenti sul file: dal momento che si tratta di una nuova gestione, consigliamo di controllare quanto riportato sulla stampa in questione. I servizi Inps consentono comunque di effettuare il controllo formale del file, prima di procedere all’invio.

In questa prima versione, il file deve essere generato per una singola autorizzazione Inps (quindi selezionando una sola azienda ad ogni lancio); inoltre, è opportuno fare riferimento ad un singolo mese elaborato. Anticipiamo comunque che, nelle versioni successive, prevederemo la possibilità di generare un unico file comprendente più aziende e più autorizzazioni Inps per ogni azienda, ed eventualmente anche includendo più mesi elaborati.

Segnaliamo che l’Inps, con il messaggio n. 1525 del 07/04/2020, ha precisato che il modello SR41 può essere inviato soltanto a seguito della ricezione dell’autorizzazione nel fascicolo elettronico del datore di lavoro: tale autorizzazione deve essere obbligatoriamente indicata sul file relativo al modello SR41. Per quanto riguarda la CIG in Deroga, quindi, non è sufficiente aver ottenuto l’autorizzazione da parte della regione di competenza.

Per generare il file telematico relativo al modello SR41, utilizzare il programma ‘MODESR41’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’ nell’elenco dei programmi.

Sulla procedura, indicare il codice della ditta interessata nei campi Ditta Iniziale e Ditta Finale.
Nei campi Matricola Iniziale e Matricola Finale, generalmente è sufficiente selezionare tutti i dipendenti (0001 / 9999), oppure un range di matricole o una singola matricola.
Nei campi Data Iniziale e Data Finale indicare il giorno iniziale e finale del mese elaborato (restano esclusi i dipendenti che non sono stati in forza nel periodo).

Nei parametri del programma devono essere indicate le seguenti informazioni:

  • Soggetto autorizzato numero: indicare il numero (generalmente ‘01’) del soggetto che effettua l’invio, inserito sul servizio ‘Amministratore – Autorizzazioni LUL e Uniemens’. Da tale servizio viene rilevato il codice fiscale, la ragione sociale, l’indirizzo, la posizione e la sede Inps (se presenti nella sezione Invio telematico Uniemens’).

  • Codice sede Inps: indicare il codice sede di competenza; se compilato, è riportato sul file in alternativa o in assenza del codice sede sul servizio ‘Amministratore – Autorizzazioni LUL e Uniemens’.

  • Identificativo supporto: opzionale, permette di indicare una sigla che identifica il singolo modello SR41. Se non compilato, nel corrispondente campo del file viene riportata automaticamente la data e l’ora di invio.

  • Tipo di integrazione: selezionare il tipo di integrazione salariale (a pagamento diretto) da considerare. Sulla base dell’opzione selezionata, viene rilevata la corrispondente voce dai cedolini e dalle presenze del mese.
    Le opzioni previste corrispondono alle seguenti voci:

    • CIG Ordinaria a pagamento diretto – corrispondente alla voce 8AC
    • CIG in Deroga a pagamento diretto – corrispondente alla voce 8AD
    • FIS assegno ordinario a pagamento diretto – corrispondente alla voce 8BA
    • FIS assegno solidarietà a pagamento diretto – corrispondente alla voce 8BB
  • Periodo di assenza (data iniziale / finale): indicare il periodo di assenza, limitatamente al mese elaborato che si intende riportare sul file. Il periodo indicato viene considerato per rilevare i dati dalle presenze e dai cedolini. Nel caso in cui alcuni dipendenti abbiano usufruito di un’assenza su un periodo più limitato rispetto a quello indicato, sul file vengono comunque riportate le ore e le settimane effettive di assenza.

  • Autorizzazione Inps – numero e data: indicare il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dall’Inps. Si tratta di informazioni obbligatorie per tutte le integrazioni salariali relative al Covid-19.

  • Numero di ore autorizzate: è possibile indicare il numero delle ore autorizzate. Non è chiaro se tale indicazione sia obbligatoria per le integrazioni salariali relative al Covid-19 (se indicate, le ore autorizzate vengono riportate sul file in corrispondenza dell’autorizzazione, senza alcun effetto sulle ore effettivamente usufruite).

  • Decreto ministeriale – numero e data: indicare il numero e la data del decreto ministeriale di autorizzazione. Non è chiaro se i campi in questione debbano essere compilati per le integrazioni salariali relative al Covid-19 (se compilati, vengono riportati sul file, ma rimane comunque obbligatoria l’autorizzazione rilasciata dall’Inps).

  • Indicazione ANF: permette di scegliere la modalità di compilazione del campo relativo all’ANF, nel caso in cui l’importo erogato dal datore di lavoro sia stato ridotto in base alle ore di assenza per CIG / FIS (voce 11H).
    In presenza della suddetta condizione, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

    • Valore decurtato – importo non erogato in busta paga, rilevato dall’importo totale della voce 11H
    • Valore intero – viene riportato al valore mensile dell’ANF, rilevato dal servizio ‘Detrazioni e ANF’ (il campo viene comunque compilato solo se è presente la voce 11H nel cedolino elaborato)
    • Non compilare – non viene riportato alcun valore, sebbene sia stato ridotto l’importo erogato in busta paga; precisiamo che questa opzione va utilizzata solo se si ritiene che non sia dovuto l’ANF per il tipo di integrazione salariale selezionato (in tal modo, l’ANF non sarà erogato neppure dall’Inps)
  • Quota oraria: permette di scegliere la voce da considerare per compilare il campo “Quota oraria per calcolo CIG”. In automatico viene considerata la voce 031 (quota oraria contrattuale); in alternativa è possibile scegliere la voce 105 (che per la paga oraria corrisponde alla voce 031, mentre per la paga mensilizzata è la quota oraria calcolata sulla base delle ore lavorabili del mese). Riguardo alla compilazione del campo “Quota oraria per calcolo CIG”, vedere anche quanto indicato nei paragrafi successivi.

  • Includi nel file: permette di selezionare le categorie di dipendenti da includere nel file, sulla base delle caselle che risultano barrate. Se l’autorizzazione Inps si riferisce a tutti i dipendenti, è sufficiente lasciare barrate tutte le caselle previste. In caso contrario, occorre togliere la spunta dalle categorie che devono restare escluse.
    Le categorie previste sono: operai / impiegati / apprendisti / full-time / part-time / intermittenti. Se, ad esempio, si intende escludere gli apprendisti, occorre togliere la spunta dalla casella ‘apprendisti’.

  • Codiceorario operai / impiegati: indicare il codice orario relativo a ciascuna categoria, secondo la tabella prevista dall’Inps e riportata nelle istruzioni del modello SR41. Precisiamo che il codice ‘00’ corrisponde ad un orario di 40 ore settimanali distribuite uniformemente su 5 o 6 giorni, dal lunedì al venerdì o al sabato (lo stesso codice può essere usato anche per alcune tipologie di orario inferiore a 40 ore settimanali, se uniformemente distribuito). Relativamente all’orario settimanale, vedere anche quanto indicato nei paragrafi successivi.

Per quanto riguarda i dati relativi ai dipendenti (quadri A / B / F del modello), precisiamo quanto segue:

  • Vengono considerati tutti i dipendenti (tra quelli in forza nel periodo) per i quali è stata utilizzata, sulle Variazioni Mensili, la voce di assenza corrispondente alla tipologia di integrazione salariale selezionata.
    E’ possibile escludere le categorie di dipendenti (operai, impiegati, apprendisti, ecc.) che eventualmente non rientrano nell’autorizzazione Inps indicata, utilizzando le apposite opzioni descritte nei paragrafi precedenti.
    Inoltre, è possibile escludere singoli dipendenti, tramite il nuovo campo predisposto sul servizio Dipendente – Inquadramento (‘SR41 – Escluso’). Quest’ultima opzione può essere utilizzata, in particolare, se si ha necessità di escludere uno o più dipendenti sui quali è presente la voce di assenza selezionata, ma per i quali si intende effettuare un invio separato del modello SR41. Tale eventualità si presenta, ad esempio, se per un dipendente risulta necessario intervenire manualmente sul modello SR41: in tal caso, è possibile escludere il dipendente dal file generato automaticamente, per poi compilare un ulteriore modello SR41 relativo al solo dipendente interessato, tramite i servizi messi a disposizione dall’Inps (naturalmente, dovrebbe trattarsi di un’eccezione).

  • Per ciascun dipendente riportato sul file, oltre ai dati anagrafici viene indicato il domicilio effettivo (se compilato sul servizio Dipendente – Anagrafico) o, con minore priorità, la residenza. Vengono indicati anche lo stato civile ed il titolo di studio, in quanto tuttora richiesti dal programma di controllo (sebbene non siano più obbligatori). Non vengono invece compilati i campi relativi al telefono o al cellulare (anche se presenti sul servizio Anagrafico).

  • La data di assunzione e di cessazione sono rilevate dal servizio Dipendente – Anagrafico nella versione più recente rispetto al periodo indicato. Il codice qualifica è compilato secondo la tabella presente nelle istruzioni del modello (sempre in riferimento alla versione più recente rispetto al periodo indicato).

  • Il codice del sindacato è riportato il nuovo codice predisposto sulla tabella ‘Sindacati Dipendenti’ (vedere precedente punto Dati richiesti sul modello SR41). Nel caso in cui il codice del sindacato sia indicato sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, ma non risulti compilato il codice per SR41, viene riportata un’apposita segnalazione sulla stampa degli errori (senza tuttavia compilare il codice del sindacato sul file).

  • Per ciascun dipendente, vengono sempre riportati il numero di ore lavorative settimanali (relative all’orario full-time) ed il numero di giorni lavorativi settimanali, rilevandoli dal servizio Accessori – Orario Settimanale secondo il consueto criterio di priorità (dipendente – ditta – contratto).
    Precisiamo che, sul file, non è possibile indicare la distribuzione dell’orario settimanale sui singoli giorni: tale limitazione può comportare una segnalazione da parte del programma di controllo, nel caso in cui i codici orario indicati al lancio del programma non siano validi per tutti i dipendenti. La segnalazione è maggiormente probabile se si ha bisogno di una distribuzione dell’orario diversa da quella prevista dall’Inps nella tabella dei codici orario: in particolare, segnaliamo che non esiste alcun codice orario che prevede la domenica come giorno lavorativo: tale condizione, ovviamente, è molto diffusa in alcuni settori (in particolare il turismo). Riguardo a quest’ultima condizione, è stato posto un quesito all’Inps (su Assosoftware), tuttora in attesa di risposta.

  • Sul file viene riportato l’IBAN rilevato dal servizio Dipendente – Anagrafico, considerando con maggiore priorità il campo ‘IBAN estero / forzato’ (se compilato), oppure le coordinate bancarie dalle quali viene ricavato l’IBAN.
    Precisiamo che, in assenza dell’IBAN, sul file viene impostata la condizione di invio dell’assegno al domicilio del dipendente, segnalando comunque tale condizione sulla stampa prodotta.

Relativamente ai dati per il pagamento delle mensilità (quadro C del modello), precisiamo quanto segue:

  • In corrispondenza del mese interessato, viene sempre riportato il tipo integrazione ‘0’ (“integrazione a zero ore”), corrispondente all’unico valore utilizzabile tra quelli attualmente previsti sul modello SR41.

  • Nelle settimane interessate dall’integrazione salariale, sono riportate le ore di assenza per CIG / FIS, rilevate dalla voce relativa alla tipologia selezionata. Per ogni settimana in cui figurano le ore di assenza, la colonna ‘C’ corrisponde alla condizione di settimana da accreditare per la contribuzione figurativa e viene compilata con ‘S’ (settimana da accreditare tramite il modello SR41) oppure ‘N’ (settimana da non accreditare tramite il modello SR41). Precisiamo che la condizione riportata sulla colonna ‘C’ viene considerata dall’Inps “aggiuntiva” rispetto alla condizione indicata, per la stessa settimana, sulla denuncia Uniemens. Di conseguenza, il programma verifica se ciascuna settimana è presente o meno sulla denuncia Uniemens dello stesso mese (sezione Settimane), riportando la condizione ‘S’ sul modello SR41 solo nel caso in cui la stessa settimana risulti assente (o avvalorata con tipo ‘0’) sulla denuncia Uniemens. Inoltre, secondo quanto indicato nelle istruzioni, sulla settimana finale del mese viene sempre riportata la condizione ‘N’, a meno che l’ultimo giorno del mese non sia un sabato. Nel caso in cui non sia presente in archivio la denuncia Uniemens, viene riportata un’apposita segnalazione.

  • La retribuzione oraria “per calcolo CIG” è valorizzata considerando la voce 031 presente nel Dettaglio del cedolino, corrispondente alla quota oraria calcolata in base al divisore orario contrattuale. In alternativa, tramite l’opzione disponibile al lancio del programma è possibile considerare la voce 105: quest’ultima riporta lo stesso valore della voce 031 per i dipendenti a paga oraria, mentre per i dipendenti a paga mensilizzata corrisponde alla quota oraria calcolata in base alle ore lavorabili del mese (tale modalità va adottata solo se la si ritiene corretta).
    Indipendentemente dalla voce scelta, la quota oraria viene maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntiva: il numero di ratei (1 o 2 ratei, corrispondenti a 13 o 14 mensilità), viene rilevato dal campo Quantità della voce 035, presente nel Dettaglio del cedolino. Precisiamo che la retribuzione oraria viene sempre indicata in misura intera, senza effettuare i calcoli previsti per l’indennità CIG / FIS (scorporare l’aliquota a carico dell’apprendista, ecc.).

  • La retribuzione oraria “pagata da azienda” viene avvalorata riportando l’eventuale integrazione corrisposta a carico dell’azienda (voce 4CC), divisa per il numero delle ore coperte dalla stessa integrazione.

  • Nelle trattenute di pensione viene riportato il valore orario della ritenuta, rilevato dal campo Importo Unitario della voce 540, moltiplicato per il totale delle ore di assenza per CIG / FIS del mese interessato.

  • Nelle colonne relative all’applicazione della detrazione viene sempre riportato ‘N’ e zero nel corrispondente numero di giorni, in quanto la detrazione (ed i relativi giorni) sono comunque conteggiati dal datore di lavoro.

  • La retribuzione mensile viene avvalorata riportando il totale degli elementi retributivi (voce 030 nel Dettaglio del cedolino), in misura intera anche per i dipendenti part-time o intermittenti, maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive (1 o 2 ratei, rilevati dal campo Quantità della voce 035).

  • L’importo dell’ANF viene valorizzato sulla base dell’opzione scelta al lancio del programma, in presenza della voce 11H (utilizzata per ridurre il valore dall’ANF erogato dal datore di lavoro – fare riferimento ai paragrafi precedenti per ulteriori dettagli). Precisiamo che non viene mai indicato il numero di componenti del nucleo familiare (tuttora previsto sul modello SR41 in formato pdf), in quanto il dato in questione non è più disponibile per i datori di lavoro, dal momento in cui le domande di ANF vengono presentate direttamente all’Inps.

  • Il campo “percentuale di riduzione del trattamento” non viene mai avvalorato.

Segnaliamo che, nella versione attuale, il programma ‘MODESR41’ considera esclusivamente il cedolino di fine mese; in presenza di più cedolini nello stesso mese (per dipendenti interessati da CIG / FIS), occorre quindi gestire manualmente il modello SR41, escludendo i dipendenti in questione dal file generato. Anticipiamo che la presenza di più cedolini nel mese sarà gestita automaticamente nelle successive versioni del programma.

La stampa dei dati riportati sul file è ‘modelloSR41’; per convertirla in pdf, è opportuno utilizzare il formato A4 orizzontale, con compressione 17. Le eventuali segnalazioni di errore sono riportate su ‘segnalazSR41’.
Il file da inviare telematicamente (dopo aver effettuato i necessari controlli) è ‘fileSR41.txt’.

Marzo 2020
(acred752)
ANTICIPO E INTEGRAZIONE CIGO

Sono state predisposte due nuove opzioni per gestire eventuali accordi che prevedano l’anticipo parziale dell’indennità CIG Ordinaria e/o l’integrazione al 100% della stessa indennità (indipendentemente dall’eventuale anticipo).

Ricordiamo che, per anticipare l’indennità CIG Ordinaria (voce 86A), occorre indicare la voce 50A sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili; precisiamo che tale possibilità non è prevista in caso di pagamento diretto (voce 8AC).
Nel caso in cui si debba anticipare parzialmente la suddetta indennità, occorre inserire la nuova voce 07C con la percentuale nel campo Quantità. Ad esempio, per erogare il 50% dell’indennità CIGO, occorre inserire la voce 07C con ‘50’ nel campo Quantità. La voce 07C può essere inserita sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, in aggiunta alla voce di anticipo 50A.

Nel caso in cui, a seguito di un accordo, si debba integrare l’indennità CIG Ordinaria fino al raggiungimento del 100% della retribuzione spettante, occorre inserire le seguenti voci (sempre sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili):

  • 4AC, che calcola il valore dell’indennità spettante (indipendentemente dall’eventuale anticipazione);
  • 4CC, che calcola l’integrazione al 100%, applicando il criterio di “lordizzazione” previsto per le integrazioni di malattia; l’integrazione rimane a carico del datore di lavoro ed è imponibile sia ai fini previdenziali che fiscali.

Sulla stampa del cedolino vengono riportate entrambe le voci: l’importo della 4AC viene indicato nella colonna ‘Dato base’, mentre quello della voce 4CC viene riportato nella colonna ‘Competenze’
La voce 4AC può essere inserita anche in assenza della voce 4CC, nel caso in cui si intenda semplicemente indicare, sul cedolino, l’importo dell’indennità CIGO che sarà successivamente erogato. Al contrario, la voce 4CC può essere utilizzata soltanto insieme alla voce 4AC (altrimenti verrebbe erogata l’intera retribuzione a carico del datore di lavoro).
Tutte le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6 e nell’elenco delle voci variabili al punto 5.3, entrambi descritti come ‘Pagamento CIG / Fondi Integrazione’.

Marzo 2020
(acred752)
VIAGGIATORI E PIAZZISTI – ANF

Segnaliamo che, sul contratto dei viaggiatori e piazzisti (014), prima del presente aggiornamento non venivano decurtate le ore di CIG in Deroga (ed eventualmente di FIS, se era stata attivata l’apposita opzione sulla voce 11H) dall’importo degli ANF erogati dal datore di lavoro. Con il presente aggiornamento, il problema è stato risolto.

Marzo 2020
(acred751)
CIG / FIS / FSBA : TRATTAMENTO RATEI

Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020 e la successiva comunicazione del 01/04/2020, sono state documentate le preesistenti voci 123 e 473, da utilizzare per ottenere la riduzione dei ratei di ferie e permessi (voce 123) e di mensilità aggiuntive (voce 473), in proporzione alle ore di assenza per CIG / FIS / FSBA.

Su richiesta, con il presente aggiornamento è stata predisposta una nuova opzione sulle stesse voci, tramite la quale è possibile attivare un diverso criterio di controllo, alternativo alla riduzione proporzionale sulla base delle ore di assenza. Indicando il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario delle voci 123 e/o 473, i giorni di calendario coperti dall’assenza per CIG / FIS / FSBA vengono considerati non validi per la maturazione dei ratei: nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di giorni previsto contrattualmente, viene bloccata la maturazione del rateo. Precisiamo che, ai fini del suddetto controllo, vengono considerati anche i giorni delle altre assenze (aspettative, ecc.) specificate nei vari Ccnl.
La nuova opzione può essere utilizzata dagli Utenti che ritengono corretto adottare il suddetto criterio, anziché la riduzione dei ratei in proporzione alle ore di assenza (precisiamo che, a nostro avviso, rimane valida la riduzione proporzionale).

Le voci 123 e 473 sono riportate nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 ‘Maturazione Ratei’, con entrambe le opzioni sopra descritte (per la riduzione proporzionale alle ore di assenza, viene riportato soltanto il codice della voce). Ricordiamo che possono essere inserite a qualsiasi livello (generale, contratto, ecc.), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Marzo 2020
(acred751)
CIG / FIS : TRATTAMENTO ANF

Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, è stata predisposta la voce 11H, tramite la quale vengono automaticamente decurtate, dall’importo degli ANF erogati, le ore di assenza per CIG in Deroga (voce 8AD).

Su richiesta, con il presente aggiornamento sono state predisposte due opzioni che consentono di decurtare, dall’importo degli ANF erogati, anche le ore di assenza per FIS,:

  • indicando il valore ‘1’ nel campo quantità della voce 11H, vengono decurtate dagli ANF  le ore di assenza per FIS a pagamento diretto (voci 8BA / 8BB);
  • indicando il valore ‘2’ nel campo quantità della voce 11H, vengono decurtate dagli ANF le ore di assenza per FIS sia a pagamento diretto (voci 8BA / 8BB) che con conguaglio in Uniemens (voci 8B0 / 8B1).

Ovviamente, le suddette opzioni devono essere utilizzate soltanto se si ritiene corretto decurtare le ore di assenza per FIS dall’importo dell’ANF erogati dal datore di lavoro.

In merito al trattamento degli ANF in caso di assenza per FIS, nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, al punto C, è riportato quanto segue: “Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare”. Tale indicazione è riportata in un contesto relativo al pagamento diretto del FIS, quindi potrebbe riferirsi alla somma corrisposta dall’Inps in caso di pagamento diretto dell’indennità FIS.
A questo proposito, occorre ricordare che l’articolo 3, comma 9, del D.Lgs 148/2015, stabilisce che “Ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare”. Se si ritiene che il FIS rientri nei “trattamenti di integrazione salariale”, si deve concludere che l’ANF spetta in caso di assenza per FIS. A questo proposito è stato posto un quesito all’Inps (sul forum di Assosoftware), tuttora in attesa di risposta. In assenza di conferme da parte dell’Inps, dobbiamo lasciare all’Utente la scelta del trattamento da effettuare sull’ANF in caso di assenza per FIS.

Con l’occasione, riportiamo anche una precisazione in merito alla CIG in Deroga (per la quale è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’Inps): a quanto ci risulta, per il periodo coperto da CIG in Deroga, l’importo dell’ANF viene erogato direttamente dall’Inps, unitamente all’integrazione salariale. A tale riguardo, facciamo presente che il modello SR41 prevede l’indicazione dell’importo degli ANF, nella stessa sezione nella quale sono indicate le ore di assenza per CIG.
Tuttavia, nel caso in cui si ritenga corretto non decurtare le ore di CIG in Deroga dall’importo degli ANF erogati dal datore di lavoro, è sufficiente bloccare la voce 11H sulle Voci Fisse.

Marzo 2020
(comunicazione
01/04/2020
)
RIEPILOGO VOCI CIG / FIS / FSBA

Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, sono state predisposte alcune nuove voci da utilizzare per la gestione delle assenze relative a CIG Ordinaria, CIG in Deroga, Fondo Integrazione Salariale e Fondi Solidarietà Bilaterali.

Ricordiamo che, oltre alle voci di assenza documentate nel suddetto aggiornamento, esistono anche le voci da utilizzare per gestire l’eventuale anticipo da parte del datore di lavoro ed il conguaglio al momento dell’autorizzazione (naturalmente, con l’esclusione dei casi di pagamento diretto al dipendente da parte dell’ente preposto).

Nella presente comunicazione, sono riepilogate le voci da utilizzare per gestire l’assenza e l’eventuale anticipo, per quanto riguarda i casi inerenti all’emergenza Covid-19; le tipologie non rilevanti a tale scopo, non sono qui riepilogate.

In particolare, ricordiamo che le voci di anticipo possono essere indicate sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (consigliabile a livello di ditta, estese a tutti i dipendenti) oppure sulle Variazioni Mensili (se risulta più agevole). In caso di pagamento diretto al dipendente, non è prevista la possibilità di anticipo da parte del datore di lavoro.

Ricordiamo, inoltre, che la gestione del conguaglio al momento dell’autorizzazione è stata documentata negli aggiornamenti relativi alle singole tipologie (nella presente comunicazione sono indicati gli aggiornamenti in questione). Occorre tuttavia tenere presente che la documentazione relativa ai conguagli e alla compilazione della denuncia Uniemens, dovrà comunque essere aggiornata sulla base delle nuove disposizioni che saranno emanate dall’Inps.

Infine, facciamo presente che le documentazioni relative a CIG / FIS / FSBA sono riepilogate nell’Indice Documentazioni al punto 6.6 ‘Gestione CIG / Solidarietà / FIS’.

CIG Ordinaria

Per quanto riguarda la CIG Ordinaria, le voci da utilizzare per gestire l’eventuale anticipo ed il successivo conguaglio in Uniemens, sono state documentate con l’aggiornamento di marzo 2017 Acred640.

Di seguito riepiloghiamo le voci da utilizzare nel mese di assenza:

  • Voce 86A per indicare l’assenza per CIG Ordinaria con successivo conguaglio in Uniemens.
  • Voce 50A per l’eventuale anticipo da parte del datore di lavoro; al momento dell’autorizzazione viene effettuato sia il conguaglio in busta paga rispetto a quanto anticipato, sia il recupero in Uniemens.

Come indicato nell’aggiornamento Acred750, in caso di CIG Ordinaria con pagamento diretto occorre utilizzare la nuova voce di assenza appositamente predisposta:

  • Voce 8AC per indicare l’assenza per CIG Ordinaria con pagamento diretto al dipendente.

CIG in Deroga

Come indicato nell’aggiornamento Acred750, in caso di CIG in Deroga è previsto esclusivamente il pagamento diretto, quindi occorre utilizzare la nuova voce di assenza appositamente predisposta:

  • Voce 8AD per indicare l’assenza per CIG in Deroga con pagamento diretto al dipendente.

CISOA

Le voci da utilizzare per la Cassa Integrazione del settore agricoltura, sono le stesse previste per la CIG Ordinaria e per la CIG in Deroga, descritte nei paragrafi precedenti.

Fondo Integrazione Salariale

Per quanto riguarda il FIS, le voci da utilizzare per gestire l’eventuale anticipo ed il successivo conguaglio in Uniemens, sono state documentate con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677.

Di seguito riepiloghiamo le voci da utilizzare nel mese di assenza:

  • Voce 8B0 per indicare l’assenza per FIS – assegno Ordinario, con successivo conguaglio in Uniemens.
  • Voce 5B0 per l’eventuale anticipo da parte del datore di lavoro; al momento dell’autorizzazione viene effettuato sia il conguaglio in busta paga rispetto a quanto anticipato, sia il recupero in Uniemens.

Come indicato nell’aggiornamento Acred750, in caso di FIS con pagamento diretto occorre utilizzare la nuova voce di assenza appositamente predisposta:

  • Voce 8BA per indicare l’assenza per FIS – assegno Ordinario, con pagamento diretto al dipendente.

Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato

Per quanto riguarda il Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), le voci da utilizzare per gestire l’eventuale anticipo ed il successivo conguaglio sono state documentate con l’aggiornamento di maggio 2019 Acred722.

Di seguito riepiloghiamo le voci da utilizzare nel mese di assenza:

  • Voce 8B5 per indicare l’assenza per FSBA – assegno Ordinario, con successivo pagamento al datore di lavoro.
  • Voce 5B5 per l’eventuale anticipo da parte del datore di lavoro; al momento del pagamento al datore di lavoro, viene effettuato il conguaglio in busta paga rispetto a quanto anticipato.

Ricordiamo che per l’FSBA non è previsto un recupero (conguaglio) sulla denuncia Uniemens, ma soltanto l’indicazione del periodo di assenza, con appositi codici evento, nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens.

Nota: nell’aggiornamento Acred750, la voce 8B5 era descritta come “con conguaglio in Uniemens”, ma la descrizione corretta di tale voce è “con indicazione in Uniemens” (sezioni Settimane e Calendario).

Riduzione Ratei / ANF

Se si ritiene corretto ridurre i ratei di ferie / permessi / mensilità aggiuntive, sulla base delle ore di assenza, occorre inserire sulle Voci Fisse, a qualsiasi livello (anche generale), le seguenti voci:

  • 123 per ridurre i ratei ferie / permessi in proporzione alle ore di assenza per CIG / FIS / FSBA.
  • 473 per ridurre i ratei 13° e 14° mensilità’ in proporzione alle ore di assenza per CIG / FIS / FSBA.

Indipendentemente dalla presenza delle suddette voci, i ratei non maturano nel caso in cui non vengano raggiunti i limiti stabiliti contrattualmente (ad esempio un numero minimo di giorni, secondo quanto previsto dai vari Ccnl).

Per quanto riguarda gli ANF, ricordiamo che l’importo erogato dal datore di lavoro viene ridotto in proporzione alle ore di assenza di CIG in Deroga (in quanto è previsto che l’ANF venga corrisposto direttamente al dipendente da parte dell’Inps, insieme all’indennità). Nel caso in cui si ritenga corretto corrispondere l’ANF in misura intera, anche in presenza della CIG in Deroga a pagamento diretto, è possibile bloccare la voce 11H.

Marzo 2020
(acred750)
C.I.G. / F.I.S. / FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI

Il decreto decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, negli articoli da 19 a 22, ha previsto diverse tipologie di integrazione salariale in relazione all’emergenza Covid-19. L’Inps, con la circolare n. 47 del 28/03/2020, ha fornito le prime indicazioni in merito alla gestione delle integrazioni salariali previste dal suddetto decreto.

In particolare, segnaliamo che per la CIG Ordinaria e per il FIS è prevista sia l’erogazione da parte del datore di lavoro (con conseguente conguaglio in Uniemens), sia il pagamento diretto da parte dell’Inps. Per la CIG in Deroga, invece, è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’Inps.

Con il presente aggiornamento, sono state predisposte le seguenti voci per la gestione della CIG Ordinaria e della CIG in Deroga, in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps (quindi senza conguaglio in Uniemens):

  • 8AC – CIG Ordinaria con pagamento diretto
  • 8AD – CIG in Deroga con pagamento diretto

Ricordiamo che, per la CIG Ordinaria, è disponibile anche la seguente voce con conguaglio in Uniemens:

  • 86A – CIG Ordinaria conguagliata su Uniemens

Per quanto riguarda il FIS, ricordiamo che erano già disponibili le seguenti voci:

  • 8B0 – FIS assegno Ordinario con conguaglio in Uniemens
  • 8B1 – FIS assegno Solidarietà con conguaglio in Uniemens
  • 8BA – FIS assegno Ordinario con pagamento diretto
  • 8BB – FIS assegno Solidarietà con pagamento diretto

Per i Fondi solidarietà bilaterali sono disponibili le seguenti voci (sono state aggiunte le voci che consentono l’eventuale pagamento diretto, nel caso in cui alcuni fondi adottassero tale modalità):

  • 8B5 – Fondo sol. bil. assegno Ordinario con indicazione in Uniemens
  • 8B6 – Fondo sol. bil. assegno Solidarietà con indicazione in Uniemens
  • 8BC – Fondo sol. bil. assegno Ordinario con pagamento diretto
  • 8BD – Fondo sol. bil. assegno Solidarietà con pagamento diretto

Tutte le voci sopra elencate, insieme alle voci relative ad altre tipologie di CIG (eventi atmosferici, straordinaria, ecc.) sono riportate al punto 1.2.5 ‘Assenze CIG / FIS’ nell’elenco delle Variazioni Mensili.
Precisiamo che il periodo di assenza, sulle voci in questione, può essere inserito indicando il giorno iniziale e finale (in caso di assenza su più giornate intere consecutive), oppure indicando le ore di assenza relative ai singoli giorni, tramite la finestra ‘Orario singola voce’. In caso di assenza che copre l’intera giornata, le voci con pagamento diretto sono riportate sul calendario con il codice ‘AC’, mentre quelle con conguaglio in Uniemens sono riportate con il codice ‘CI’.

Ricordiamo che sono disponibili le seguenti voci, tramite le quali è possibile attivare la riduzione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive, rispetto alle ore di assenza per CIG / FIS / Fondi solidarietà bilaterali:

  • 123 – Riduzione ratei ferie / permessi: consente di attivare la riduzione del rateo di ferie e permessi, in proporzione alle ore di assenza per CIG / FIS / Fondi solidarietà bilaterali;
  • 473 – Recupero ratei 13° e 14° mensilità’: consente di attivare la riduzione del rateo di 13° e 14° mensilità, in proporzione alle ore di assenza per CIG / FIS / Fondi solidarietà bilaterali.

Nel caso in cui si intenda attivare le suddette riduzioni, occorre indicare le voci 123 e/o 473 sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta / dipendente). Il criterio di calcolo adottato in presenza delle voci 123 e 473 è stato descritto dettagliatamente nell’aggiornamento di gennaio 2010 Acred390.

Per quanto riguarda la CIG in Deroga, segnaliamo che le ore di assenza vengono decurtate dall’importo dell'ANF anticipato dal datore di lavoro, in proporzione rispetto alle ore lavorabili del mese (paga mensilizzata) o al coefficiente contrattuale (paga oraria). Precisiamo che appare necessario ridurre l’ANF sulla base delle ore (anziché dei giorni) in quanto sulla domanda sul modello SR41 è prevista l'indicazione delle ore di assenza per CIG (non dei giorni).
Per decurtare dall’ANF le ore di assenza per CIG in Deroga, viene elaborata automaticamente la voce 11H, sulla quale è riportata la somma che viene sottratta dall’importo dell’ANF (voce 125). Nel caso in cui non si intenda decurtare tale somma dall’ANF, è possibile bloccare il calcolo della voce 11H sulle Voci Fisse (anche a livello generale).
Precisiamo non viene decurtata alcuna somma in caso di quote nucleo familiare a carico ditta (QNF – voce 120).

Facciamo presente che, al momento, non sono state fornite dall’Inps le modalità di compilazione della denuncia Uniemens, per quanto riguarda le integrazioni salariali relative all’emergenza Covid-19. A tale riguardo, dovremo quindi rilasciare ulteriori aggiornamenti, a seguito dei quali dovranno essere rigenerate le denunce Uniemens.

Anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, sul servizio Ditta – Posizioni Inps sarà data la possibilità di identificare i ticket e le autorizzazioni relative all’emergenza Covid-19, oltre che quelle che prevedono il pagamento diretto.
Anticipiamo, inoltre, che stiamo predisponendo la generazione del file relativo al modello SR41, da utilizzare per la richiesta di erogazione della CIG in Deroga con pagamento diretto.

Segnaliamo, infine, che sul programma ‘LISTACIG’, aggiornato con la comunicazione del 12/03/2020, nel caso in cui venga attivata l’opzione ‘Seleziona i soli dipendenti con assenza per CIG / FIS nel periodo’, relativamente al FIS vengono adesso considerate anche le voci di assenza sopra elencate (8B0 / 8B1 / 8BA / 8BB). Niente è cambiato, comunque, riguardo alla modalità di compilazione del file relativo al FIS.

Marzo 2020
(comunicazione
12/03/2020
)
ELENCO DIPENDENTI PER RICHIESTA INDENNITA’ F.I.S.

A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto l’elenco dei beneficiari secondo le modalità previste per la domanda dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà previsti dal Fondo Integrazione Salariale

Gli elenchi in questione possono essere generati tramite il programma ‘LISTACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Ricordiamo che si tratta del programma utilizzato per generare l’elenco dei beneficiari per la CIG (aggiornamento di ottobre 2015 Acred586 e successivi).

Per generare gli elenchi relativi al FIS, è stata aggiunta la scelta del tipo di elenco nelle opzioni del programma.
In corrispondenza del campo ‘Selezionare il tipo di file richiesto’, è possibile scegliere tra:

  • Files per CIG’, per generare i due files ‘CIG_elenco_beneficiari.csv’ e ‘CIG_elenco_beneficiari_ridotto.csv’ relativi appunto alla CIG (già previsti in precedenza);
  • File per FIS – assegno ordinario’ per generare il file ‘FIS_elenco_assegno_ordinario.csv’;
  • File per FIS – assegno solidarietà’ per generare il file ‘FIS_elenco_assegno_solidarieta.csv’.

Precisiamo che l’opzione ‘Seleziona i soli dipendenti con assenza per CIG / FIS nel periodo’, se impostata a ‘Si’ per il file relativo al FIS, permette di selezionare i dipendenti sui quali risulta almeno un’assenza per FIS nel periodo indicato (ricordiamo che l’assenza per FIS è gestita tramite la voce 18W – aggiornamento di marzo 2017 Acred640).

I dati riportati sui files relativi al FIS, corrispondono sostanzialmente a quelli già previsti sui files relativi alla CIG (alcune colonne hanno un’intestazione diversa e viene riportato il domicilio ed il telefono del dipendente).
Segnaliamo che, al momento, non abbiamo conferma del buon esito dell’invio dei suddetti files relativi al FIS.

Dicembre 2019
(acred741)
INDENNITA’ FSBA – RETTIFICA

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred738 del 23/12/2019, è stata rilasciata una modifica al calcolo delle integrazioni salariali a carico del fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), con effetto dal mese di dicembre 2019.

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che la modifica rilasciata presentava un problema per quanto riguarda i dipendenti con orario part-time: per tali dipendenti, la quota oraria contrattuale utilizzata per il calcolo dell’indennità FSBA non veniva determinata correttamente (risultava inferiore al valore corretto).
Con il presente aggiornamento, il problema è stato risolto. Facciamo presente che le buste paga interessate dalla correzione sono quelle relative ad eventuali dipendenti part-time che, nel mese di dicembre 2019, abbiano percepito un’indennità a carico del fondo FSBA (anche in forma di anticipo). Nel caso in cui le buste paga di tali dipendenti siano state elaborate prima del presente aggiornamento, è opportuno rielaborarle per ottenere il calcolo corretto dell’indennità FSBA.

Dicembre 2019
(acred738)
INDENNITA’ FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di maggio e giugno 2019 (Acred722 / Acred723 / Acred726), è stata rilasciata la gestione delle integrazioni salariali a carico del Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 53 del 12/04/2019 e nel regolamento FSBA del 30/04/2019.

Con il presente aggiornamento, a seguito di alcuni approfondimenti è stato apportata una modifica al calcolo delle suddette integrazioni: dal mese di dicembre 2019, la quota oraria contrattuale viene determinata considerando la “retribuzione teorica” (la stessa indicata sulla denuncia Uniemens) in luogo del totale elementi retributivi.
Come in precedenza, la quota oraria così calcolata viene poi rapportata al 80% e limitata al massimale previsto (di fatto, quindi, nella maggior parte dei casi viene comunque applicato il massimale).

Settembre 2019
(acred733)
GESTIONE C.I.G. – NUOVE FUNZIONALITA’

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate alcune nuove funzionalità nella gestione della CIG.

Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, adesso è possibile inserire fino a 60 ticket / autorizzazioni (in precedenza il numero massimo era 30). Sulla finestra, una volta compilate le prime 30 righe, è possibile aggiungerne altre 30, spostandosi sulla videata successiva tramite il pulsante ‘Avanti’.
Precisiamo che, come in precedenza, una volta terminato il conguaglio è opportuno effettuare una storicizzazione sul mese successivo, annullando i ticket / autorizzazioni già conguagliati.

Con il presente aggiornamento, inoltre, diventa possibile estendere la validità dei ticket / autorizzazioni a tutti i dipendenti, senza che sia necessario agganciarli espressamente sui singoli dipendenti interessati.
A tale scopo, sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ è sufficiente barrare la casella ‘Esteso’ in corrispondenza dei ticket / autorizzazioni: quelli dichiarati “estesi” diventano validi per tutti i dipendenti agganciati alla posizione Inps.
Naturalmente, per i ticket / autorizzazioni che NON hanno la condizione di ‘Esteso’, continua ad essere necessario l’aggancio sui singoli dipendenti interessati. E’ comunque possibile impostare la condizione di ‘Esteso’ su un ticket / autorizzazione già presente (anche se è già stato agganciato ad alcuni dipendenti): in tal caso, non occorrerà impostare l’aggancio su tutti i dipendenti interessati (né intervenire sui dipendenti ai quali risulta già agganciato).

I ticket / autorizzazioni “estesi” possono essere “bloccati” sui dipendenti per i quali non risultano validi: a tale scopo, è stata modificata la finestra ‘Autorizzazioni CIG’ sul servizio Dipendente – Inquadramento.
Ricordiamo che la suddetta finestra consentiva (e consente tuttora) di agganciare i ticket / autorizzazioni sui dipendenti: come già detto, tale operazione non è più necessaria se il ticket / autorizzazione ha la condizione di ‘Esteso’ (visualizzata in un’apposita colonna della finestra). I ticket / autorizzazioni che hanno la condizione di ‘Esteso’, tuttavia, possono essere “bloccati” semplicemente barrando la casella ‘Blocco’ (la casella viene attivata in presenza della condizione di ‘Esteso’). Precisiamo che il ‘Blocco’ di un ticket / autorizzazione ‘Esteso’ si rende necessario soltanto se il dipendente è interessato da periodi di CIG che rientrano in più ticket / autorizzazioni “validi” per il dipendente (vedi paragrafo successivo).

Sulla finestra ‘Autorizzazioni CIG’ del dipendente, i ticket / autorizzazioni “validi” sono evidenziati in grassetto: tale condizione si presenta sui ticket / autorizzazioni che hanno la condizione di ‘Esteso’ senza il ‘Blocco’ e, naturalmente, su quelli non estesi che vengono agganciati al dipendente tramite la casella ‘Aggancio’.
Per quanto riguarda sia il blocco che l’aggancio, precisiamo che vengono stabiliti, sulla finestra del dipendente, in riferimento al codice del ticket (o, in sua assenza, all’autorizzazione): nel caso in cui tale codice venisse successivamente modificato, occorrerebbe impostare nuovamente il blocco o l’aggancio sui dipendenti interessati.

Sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, nella finestra ‘Pagamento CIG’ vengono adesso riportate tutte le autorizzazioni “valide” per il dipendente, ossia quelle estese che non risultano bloccate e quelle non estese che risultano agganciate.
Come in precedenza, sulla finestra in questione non vengono visualizzati i ticket per i quali non è stato ancora inserito il codice della corrispondente autorizzazione.

In presenza di un periodo di CIG, i ticket / autorizzazioni “validi” per il dipendente vengono considerati automaticamente nella generazione delle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens. Anche in questo caso, sono considerati “validi” i ticket / autorizzazioni estesi che non risultano bloccati e quelli non estesi che risultano agganciati.

Precisiamo che, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, rimane comunque possibile inserire i ticket / autorizzazioni nella “vecchia” sezione ‘Autorizzazioni CIG’. In tal caso, i ticket / autorizzazioni restano validi per tutti i dipendenti agganciati alla posizione Inps (come precisato sul servizio), senza ulteriori possibilità di intervento a livello di dipendente.
Se viene utilizzata tale sezione, inoltre, non è possibile utilizzare la finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’.

Segnaliamo, infine, sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ è stata aggiunta la colonna ‘Ident.’: il campo in questione sarà documentato con un prossimo aggiornamento: per il momento, NON deve essere compilato.
Anticipiamo che si tratta di un “identificativo” che permetterà di distinguere eventuali periodi di assenza per CIG relativi a ticket / autorizzazioni diversi, pur essendo della stessa tipologia e riguardanti lo stesso dipendente.

Giugno 2019
(acred726)
INDENNITA’ FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di maggio 2019 Acred722 e Acred723, è stata rilasciata la gestione delle integrazioni salariali (indennità) a carico del Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 53 del 12/04/2019 e del regolamento FSBA approvato il 30/04/2019.

Con il presente aggiornamento, a seguito di ulteriori approfondimenti è stata apportata la seguente modifica al calcolo delle suddette indennità: con effetto dal mese di giugno 2019, la quota oraria contrattuale viene determinata senza considerare il rateo delle mensilità aggiuntive. La suddetta quota oraria, nella misura del 80%, viene poi limitata al massimale indicato nell’aggiornamento di maggio 2019 Acred723.

Maggio 2019
(acred723)
INDENNITA’ FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred722 del 24/05/2019, è stata rilasciata la gestione delle integrazioni salariali (indennità) a carico del Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 53 del 12/04/2019.

Con il presente aggiornamento, viene modificato il calcolo delle indennità a carico del Fondo (assegno Ordinario e assegno Solidarietà), sulla base di quanto indicato nel regolamento FSBA approvato in data 30/04/2019.
A partire dall’anno 2019, per il calcolo delle indennità si fa sempre riferimento al massimale stabilito dall’Inps per la fascia di reddito più alta, considerando il valore al lordo del contributo apprendisti. Tale valore corrisponde, per l’anno 2019, ad E. 1.193,75 (circolare Inps n. 5 del 25/01/2019).
Per l’anno 2018, si fa invece riferimento al massimale relativo alla fascia di reddito più bassa, sempre al lordo del contributo apprendisti, corrispondente ad E. 982,40 (delibera FSBA del 15/03/2018).
Inoltre, il calcolo delle indennità viene effettuato considerando esclusivamente il coefficiente 173, per determinare la paga oraria (come indicato nella Guida alla presentazione delle domande, disponibile sul sito del Fondo).

Maggio 2019
(acred722)
INDENNITA’ FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione delle integrazioni salariali (indennità) a carico del Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 53 del 12/04/2019.

Le indennità a carico del FSBA vengono gestite secondo modalità analoghe a quelle previste per la “CIG con ticket”, per quanto riguarda l’inserimento dei ticket, la gestione dei periodi di assenza sulle Variazioni Mensili, l’erogazione in busta paga e la compilazione automatica delle sezioni ‘Settimane’ e ‘Calendario’ sulla denuncia Uniemens.
Le indennità FSBA, tuttavia, NON possono essere conguagliate sulla denuncia Uniemens, a differenza di quanto avviene per la CIG e per le integrazioni a carico del FIS o dei fondi indicati nella circolare Inps n. 170 del 15/11/2017 (aggiornamento di gennaio 2018 Acred677). Le somme in questione vengono infatti autorizzate dal FSBA ed erogate direttamente al datore di lavoro; quest’ultimo, può erogarle ai dipendenti soltanto al momento dell’autorizzazione, oppure può anticiparle nel mese di assenza e poi conguagliarle a seguito dell’autorizzazione.

La gestione di seguito descritta è utilizzabile complessivamente a partire dal mese di maggio 2019. Per quanto riguarda l’inserimento dei ticket e la gestione dei periodi di assenza, è possibile operare anche su periodi precedenti.

Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella tabella Autorizzazioni CIG e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, sono state aggiunte le seguenti opzioni nel campo ‘Tipo CIG’:

  • Fondo solidarietà bilaterale – assegno Ordinario
  • Fondo solidarietà bilaterale – assegno Solidarietà

Le voci da utilizzare per gestire il ‘Fondo solidarietà bilaterale – assegno Ordinario’ sulle Variazioni Mensili, sono:

  • 8B5 per inserire l’assenza (elenco voci, 1.2 ‘Assenze indennizzate’, tabella ‘CIG / Fondi Integrazione’);
  • 5B5 per indicare l’eventuale anticipo dell’indennità nel mese di assenza, in attesa dell’autorizzazione da parte del Fondo (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / CdS / Fondi Integrazione’).

Le voci da utilizzare per gestire il ‘Fondo solidarietà bilaterale – assegno Solidarietà’ sono le seguenti:

  • 8B6 per inserire l’assenza (elenco voci, 1.2 ‘Assenze indennizzate’, tabella ‘CIG / Fondo Integrazione’);
  • 5B6 per indicare l’eventuale anticipo dell’indennità nel mese di assenza, in attesa dell’autorizzazione da parte del Fondo (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / CdS / Fondi Integrazione’).

Utilizzando le voci 8B5 / 8B6 per indicare il periodo di assenza, si ottiene la compilazione automatica della denuncia Uniemens secondo gli stessi criteri previsti per la CIG con ticket; vengono quindi compilate le seguenti sezioni:

  • Settimane: su ciascuna settimana interessata, viene riportato il codice evento e la condizione di settimana non retribuita (‘1’) o parzialmente retribuita (‘2’); inoltre, nella sottostante sezione ‘Eventi’ viene riportato il valore complessivo della differenza da accreditare per ciascun codice evento.
  • Calendario: su ciascuna giornata interessata, viene indicato il codice evento, il numero delle ore di assenza ed il numero del ticket, oltre alla condizione di giorno lavorato (anche parzialmente) o non lavorato.
  • Eventi (relativi alla sezione Calendario): per ciascun evento viene indicato il numero del ticket.

I codici evento relativi al Fondo solidarietà bilaterale, riportati nelle sezioni Settimane e Calendario, sono i seguenti:

  • AOA’ per il Fondo solidarietà bilaterale – assegno Ordinario (voce 8B5);
  • ASA’ per il Fondo solidarietà bilaterale – assegno Solidarietà (voce 8B6).

Sulla finestra ‘Pagamento CIG’ del servizio Variazioni Mensili, vengono rilevati automaticamente i periodi di assenza da indennizzare o conguagliare (in questo caso, non è previsto l’assoggettare al contributo addizionale).

Precisiamo che i criteri di calcolo delle indennità (sia in caso di anticipo che di pagamento a seguito di autorizzazione) coincidono con quelli previsti per la CIG con ticket post D.Lgs 148/2015.

Per quanto riguarda il pagamento delle indennità relative al Fondo solidarietà bilaterale, a seguito dell’autorizzazione da parte del Fondo, la finestra ‘Pagamento CIG’ predispone automaticamente le seguenti voci:

  • Fondo solidarietà bilaterale – assegno Ordinario anno corrente: voci 3BL / 3BM / 3BN / 3BP / 3BQ per il pagamento, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo; se nel periodo conguagliato è compreso il mese corrente, viene predisposta la voce 4BM;
  • Fondo solidarietà bilaterale – assegno Ordinario anno precedente: voci 3CL / 3CM / 3CN / 3CP / 3CQ per il pagamento, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo;
  • Fondo solidarietà bilaterale – assegno Solidarietà anno corrente: voci 3BR / 3BS / 3BT / 3BU / 3BV per il pagamento, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo; se nel periodo conguagliato è compreso il mese corrente, viene predisposta la voce 4BV;
  • Fondo solidarietà bilaterale – assegno Solidarietà anno precedente: voci 3CR / 3CM / 3CN / 3CP / 3CQ per il pagamento, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo.

Le voci di pagamento NON vengono conguagliate sulla denuncia Uniemens (a differenza di quanto avviene per le indennità CIG / FIS), in quanto il pagamento viene effettuato direttamente dal Fondo al datore di lavoro.
Segnaliamo che, nel Dettaglio del cedolino, le voci di pagamento vengono sommate nel campo Importo Totale delle voci 8B5 (assegno ordinario) e 8B6 (assegno di solidarietà).

Le indennità a carico del Fondo di solidarietà bilaterale sono riportate sui seguenti movimenti contabili (il movimento 2011703 è di nuova istituzione, mentre i movimenti 2011501 e 2011502 erano già previsti):

DESCRIZIONE   CODICE   DARE   AVERE   VOCI   
Indennità Solid. Bil.   2011703   Fondo Solid. Bil.   Dipendenti c/retrib.   8B5 / 8B6   
Anticipo CIG/Solid.   2011501   Anticipi c/enti   Dipendenti c/retrib.   5B5 / 5B6   
Recupero CIG/Solid   2011502   Dipendenti c/retrib.   Anticipi c/enti   974 / 976   

Per quanto riguarda eventuali periodi pregressi, a partire dal mese di aprile 2016, interessati da integrazioni salariali a carico del FSBA, la circolare Inps sopra citata ha  previsto che vengano rettificate e reinviate le denunce Uniemens, compilando le sezioni Settimane e Calendario secondo le modalità precedentemente descritte.
Nei casi in questione, è possibile intervenire manualmente sulle singole denunce Uniemens interessate, modificando le sezioni Settimane e Calendario ed inviandole nuovamente secondo le consuete modalità. Nel caso in cui si preferisca ottenere la rigenerazione automatica delle stesse denunce, occorrerà intervenire sulle presenze e rielaborare i mesi in questione (in questo caso, consigliamo di contattare l’assistenza per ulteriori indicazioni).

Novembre 2018
(acred705)
STAMPE ACCESSORIE – ELENCO BENEFICIARI CIG

Sul programma ‘LISTACIG’ (procedura Stampe Accessorie, elenco programmi 3.2 ‘Comunicazioni varie’), utilizzato per generare l’elenco dei beneficiari per la richiesta della CIGO, è stata predisposta la generazione di un nuovo file, sempre in formato CSV, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 3566 del 28/09/2018.
Il nuovo file è denominato ‘CIG_elenco_beneficiari_ridotto.csv’ e, come previsto nel messaggio Inps, riporta soltanto le informazioni anagrafiche dei soggetti interessati. Precisiamo che continua ad essere generato anche il file contenente tutti i dati previsti in precedenza, denominato ‘CIG_elenco_beneficiari.csv’.

Settembre 2018
(acred703)
STAMPE ACCESSORIE – ELENCO BENEFICIARI CIG

Sul programma ‘LISTACIG’ (procedura Stampe Accessorie, elenco programmi 3.2 ‘Comunicazioni varie’), utilizzato per generare l’elenco dei dipendenti beneficiari della CIG, è stata prevista la possibilità di selezionare i soli dipendenti che lavorano in una determinata sede attività. A tale scopo, è sufficiente indicare il numero della sede interessata (il numero della sede, di 2 cifre, è visibile sulla finestra ‘Elenco Sedi’ del servizio Ditta – Sedi Attività).

Aprile 2018
(acred686)
CONTRIBUTO ADDIZIONALE “FONDO INTEGRAZIONE”

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili ulteriori voci per la gestione del contributo addizionale relativo al “Fondo Integrazione”, in aggiunta alle voci rilasciate con l’aggiornamento Acred677 del 24/01/2018.
Le nuove voci (evidenziate in grassetto nell’elenco sottostante) sono utilizzate per determinare il contributo arretrato dei mesi precedenti e, come le altre voci, vengono predisposte automaticamente dalla finestra ‘Pagamento CIG’.

      4%         1,5%       8%
Fondo integrazione – assegno Ordinario: causale ‘A101’    
  • contributo corrente:
  •   8C0        8C1        8C2
  • contributo arretrato:
  •   8C3        8C4        8C5

    Fondo integrazione – assegno Solidarietà: causale ‘A102’
        
  • contributo corrente:
  •   8D0        8D1        8D2
  • contributo arretrato:
  •   8D3        8D4        8D5
    Gennaio 2018
    (acred677)
    INDENNITA’ F.I.S. / FONDI SOLIDARIETA’

    Con la circolare n. 170 del 15/11/2017, l’Inps ha fornito le indicazioni per la gestione, tramite la denuncia Uniemens, delle integrazioni salariali (indennità) a carico del F.I.S. e di alcuni fondi di solidarietà. La nuova gestione riguarda i periodi di assenza decorrenti dall’anno 2018, a condizione che la richiesta sia stata presentata successivamente al 1/01/2018.
    Le integrazioni salariali a carico del F.I.S. o degli altri fondi, che rientrano nelle casistiche previste dalla suddetta circolare, devono essere gestite secondo modalità analoghe a quelle previste per la “CIG con ticket”.

    Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili le voci da utilizzare, a partire dal mese di gennaio 2018, per la gestione delle integrazioni salariali secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 170/2017 sopra citata. La gestione predisposta tiene conto anche di quanto indicato nel Documento Tecnico Uniemens versione 4.0 del 28/11/2017.
    Nella presente documentazione, le integrazioni salariali in questione vengono descritte come “Fondo Integrazione”.

    Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella tabella Autorizzazioni CIG (ed anche sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’), sono state aggiunte le seguenti opzioni nel campo ‘Tipo CIG’:

    • Fondo integrazione – assegno Ordinario
    • Fondo integrazione – assegno Solidarietà

    Le voci da utilizzare per gestire il ‘Fondo integrazione – assegno Ordinario’ sulle Variazioni Mensili, sono:

    • 8B0 per inserire l’assenza (elenco voci, 1.2 ‘Assenze indennizzate’, tabella ‘CIG / Fondo Integrazione’);
    • 5B0 per indicare l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, in assenza di autorizzazione da parte dell’Inps (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / CdS / Fondi Integrazione’).

    Le voci da utilizzare per gestire il ‘Fondo integrazione – assegno Solidarietà’ sono le seguenti:

    • 8B1 per inserire l’assenza (elenco voci, 1.2 ‘Assenze indennizzate’, tabella ‘CIG / Fondo Integrazione’);
    • 5B1 per indicare l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, in assenza di autorizzazione da parte dell’Inps (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / CdS / Fondi Integrazione’).

    Utilizzando le voci voci 8B0 / 8B1 per indicare il periodo di assenza, si ottiene la compilazione della denuncia Uniemens secondo gli stessi criteri previsti per la CIG con ticket; vengono quindi compilate le seguenti sezioni:

    • Settimane: su ciascuna settimana interessata, viene riportato il codice evento e la condizione di settimana non retribuita (‘1’) o parzialmente retribuita (‘2’); inoltre, nella sottostante sezione ‘Eventi’ viene riportato il valore complessivo della differenza da accreditare per ciascun codice evento.
    • Calendario: su ciascuna giornata interessata, viene indicato il codice evento, il numero delle ore di assenza ed il numero del ticket, oltre alla condizione di giorno lavorato (almeno parzialmente) o non lavorato.
    • Eventi (relativi alla sezione Calendario): per ciascun evento viene indicato il numero del ticket.

    I codici evento relativi al “Fondo Integrazione”, riportati nelle sezioni Settimane e Calendario, sono i seguenti:

    • AOR’ per il Fondo integrazione – assegno Ordinario (voce 8B0);
    • ASR’ per la Fondo integrazione – assegno Solidarietà (voce 8B1).

    Ricordiamo che, sulla finestra ‘Pagamento CIG’ (servizio Variazioni Mensili), vengono rilevati automaticamente i periodi di CIG da conguagliare e/o da assoggettare al contributo addizionale (aggiornamento di giugno 2017 Acred655). Tale criterio è stato mantenuto anche per il “Fondo Integrazione”.

    Precisiamo che i criteri di calcolo delle indennità e dei contributi addizionali coincidono con quelli previsti per la CIG con ticket post D.Lgs 148/2015. Le aliquote relative ai contributi addizionali sono invece diverse da quelle previste per la CIG: per l’integrazione a carico del F.I.S., l’aliquota da applicare è il 4%; per l’integrazione a carico degli altri fondi, sono previste anche ulteriori aliquote (elencate nei paragrafi successivi)

    Per quanto riguarda il conguaglio delle indennità relative al “Fondo Integrazione” (a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps), la finestra ‘Pagamento CIG’ predispone automaticamente le seguenti voci:

    • Fondo integrazione – assegno Ordinario anno corrente: voci 3BA / 3BB / 3BC / 3BD / 3BE per pagamento e conguaglio su Uniemens, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo; se nel periodo conguagliato è compreso il mese corrente, viene predisposta la voce 4BA;
    • Fondo integrazione – assegno Ordinario anno precedente: voci 3CA / 3CB / 3CC / 3CD / 3CE per pagamento e conguaglio su Uniemens, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo;
    • Fondo integrazione – assegno Solidarietà anno corrente: voci 3BF / 3BG / 3BH / 3BJ / 3BK per pagamento e conguaglio su Uniemens, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo; se nel periodo conguagliato è compreso il mese corrente, viene predisposta la voce 4BF;
    • Fondo integrazione – assegno Solidarietà anno precedente: voci 3CF / 3CG / 3CH / 3CJ / 3CK per pagamento e conguaglio su Uniemens, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo.

    Per quanto riguarda il contributo addizionale relativo al “Fondo Integrazione”, la finestra ‘Pagamento CIG’ predispone automaticamente le seguenti voci:

          4%         1,5%      8%
    Fondo integrazione – assegno Ordinario – contributo corrente:  8C0        8C1        8C2
    Fondo integrazione – assegno Solidarietà – contributo corrente:  8D0        8D1        8D2

    Come già precisato, per l’integrazione erogata dal F.I.S. occorre applicare l’aliquota del 4% sulla “retribuzione persa”.
    Con i prossimi aggiornamenti, saranno predisposte anche le voci di contributo addizionale relative ai periodi pregressi.
    Inoltre, i periodi di assenza per “Fondo Integrazione” saranno rilevati sulle stampe accessorie relative alla CIG.

    Tutte le voci sopra elencate vengono riportate nella sezione ‘Prestazioni aziendali’ della denuncia Uniemens, secondo criteri analoghi a quelli previsti per la CIG con ticket.
    A tale proposito, segnaliamo che, nella colonna ‘Sezione’ del servizio ‘Prestazioni aziendali’, sono state aggiunte le nuove opzioni ‘Fondo integrazione assegno ordinario’ e ‘Fondo integrazione assegno solidarietà’.
    Inoltre, nella colonna ‘Causale’ della parte a credito, vengono riportati automaticamente i codici ‘L001’ (assegno ordinario) e ‘L002’ (assegno di solidarietà), per indicare le somme conguagliate a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.
    Nella parte a debito, vengono invece riportate le causali ‘A101’ (contributo assegno ordinario) e ‘A102’ (contributo assegno di solidarietà), per indicare i contributi addizionali.

    Occorre tenere presente che i periodi di integrazione a carico del F.I.S. (o degli altri fondi), che NON rispettano i requisiti indicati nella circolare Inps n. 170/2017, devono essere gestiti con il metodo del “pagamento diretto”. In tal caso, l’indennità non può essere conguagliata sulla denuncia Uniemens (e non è prevista l’anticipazione da parte del datore di lavoro).

    Per inserire i periodi di assenza gestiti tramite il metodo del pagamento diretto, sono state predisposte le seguenti voci:

    • 8BA per indicare i periodi di assenza per assegno ordinario con pagamento diretto;
    • 8BB per indicare i periodi di assenza per assegno solidarietà con pagamento diretto.

    Anche le voci 8BA / 8BB si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2 ‘Assenze indennizzate’, tabella ‘CIG / Fondo Integrazione’. Tuttavia, a differenza delle voci 8B0 / 8B1, le voci relative al pagamento diretto non producono l’indicazione dell’evento nelle sezioni Settimane, Calendario ed Eventi della denuncia Uniemens (in attesa di indicazioni da parte dell’Inps, è stato adottato lo stesso criterio previsto per i contratti di solidarietà di tipo ‘B’, con pagamento diretto).

    Giugno 2017
    (acred655)
    GESTIONE PAGAMENTO CIG

    Come anticipato nell’aggiornamento di aprile 2017 Acred644, sulla finestra ‘Pagamento CIG’ (servizio Presenze e Variazioni Mensili) è stata predisposta una rilevazione completamente automatica dei periodi di CIG da conguagliare e/o da assoggettare al contributo addizionale.

    In particolare, la finestra ‘Pagamento CIG’ consente adesso di fare riferimento ad una singola autorizzazione, sia per effettuare il pagamento (conguaglio) delle ore di CIG autorizzate, sia per determinare l’imponibile da assoggettare al contributo addizionale. Entrambe le funzionalità, inoltre, possono essere utilizzate tanto per i mesi precedenti quanto per il mese corrente (quest’ultimo in caso di CIG “corrente” già autorizzata).

    L’autorizzazione da considerare può essere selezionata attraverso la finestra sul campo ‘Periodo interessato’. Ricordiamo che occorre aver inserito in precedenza i codici autorizzazione sul servizio ‘Ditta – Posizione Inps’.
    Una volta selezionata l’autorizzazione da considerare, vengono visualizzati il periodo interessato, il corrispondente ticket (se presente), la tipologia di CIG ed il trattamento fiscale da applicare. Rimane comunque possibile modificare il periodo considerato. A tale proposito, ricordiamo che, in presenza di autorizzazioni relative ad anni diversi, occorre gestire il periodo compreso nell’anno corrente separatamente dal periodo compreso nell’anno precedente.

    Il campo ‘Tipo di pagamento’ deve essere impostato scegliendo se si vuole effettuare solo il conguaglio dell’indennità, solo il pagamento del contributo addizionale, oppure entrambi. In caso di pagamento del contributo addizionale, occorre selezionare anche l’aliquota da applicare. Per quanto riguarda il contributo addizionale, ricordiamo inoltre che il pagamento deve iniziare nel mese successivo rispetto a quello in cui si è ottenuta l’autorizzazione.

    Premendo il pulsante 'Conferma', la finestra rileva i seguenti dati in relazione al periodo indicato:

    • il numero di ore di CIG usufruite e l’eventuale anticipo, se è stato richiesto il conguaglio dell’indennità;
    • l’imponibile da assoggettare al contributo addizionale, se è stato richiesto il pagamento del contributo.

    La finestra predispone le voci necessarie per le gestioni richieste. Come in precedenza, occorre utilizzare i pulsanti ‘Accoda’ / ‘Sostituisci’ (oppure ‘Inserisci’) per riportare le voci in questione nell'elenco delle Variazioni Mensili. Ricordiamo che il pulsante 'Accoda' va ad aggiungere le nuove voci a quelle già presenti, mentre il pulsante ‘Sostituisci’ provvede a cancellare tutte le voci presenti prima di riportare le nuove voci; il pulsante ‘Inserisci’ viene attivato quando non sono ancora presenti delle voci sulle Variazioni Mensili.

    Le voci riportate sulle Variazioni Mensili, per quanto riguarda il conguaglio dell’indennità e/o il calcolo del contributo addizionale, sono le stesse indicate negli aggiornamenti di marzo 2017 Acred640 e Acred642.
    Per il conguaglio dell’indennità vengono riportate le ore di CIG usufruite (campo Quantità, una voce diversa per ciascun mese interessato) e l’eventuale indennità anticipata dal datore di lavoro (voci 974 / 976). Inoltre, per alcune tipologie di CIG (ante decreto / solidarietà) viene riportata la voce 81J con le opzioni previste.
    Per il contributo addizionale, viene riportato il valore imponibile nel campo Importo Unitario delle voci previste. Sulle voci di contributo arretrato, viene riportato anche il numero di ore assoggettate.

    Giugno 2017
    (acred655)
    GESTIONE CIG – ELENCO BENEFICIARI

    E’ stato modificato il programma ‘LISTACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.2 ‘Comunicazioni varie’), sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 2276 del 01/06/2017.
    Secondo il suddetto messaggio, nell’elenco dei beneficiari  non è più necessario compilare le colonne relative a domicilio fiscale / indirizzo mail / numero di telefono / giorni di ferie da fruire dell’anno precedente, mentre la colonna “E’ stata programmata una riduzione di orario superiore a 50% nei 12 mesi precedenti” deve essere avvalorata con ‘N’.

    Aprile 2017
    (acred644)
    CONTRIBUTO ADDIZIONALE C.I.G.

    Con il presente aggiornamento, è stato variato il calcolo automatico delle voci di “contributo arretrato” relative alla CIG post D.Lgs 148/2015, rilasciate con gli aggiornamenti di marzo 2017 Acred640 e successivi.

    A decorrere dal mese di aprile 2017, le voci in questione calcolano il contributo relativo ai mesi pregressi, rilevando eventuali periodi di assenza per CIG dai cedolini elaborati nell’anno precedente e nell’anno corrente, fino al mese precedente a quello del conguaglio (ad esempio: se la voce di contributo arretrato viene inserita su aprile 2017, il periodo considerato va da gennaio 2016 a marzo 2017). Se, in un mese del periodo considerato, risultano presenti le voci di “contributo corrente”, relative sia alla CIG post-decreto che ante-decreto, il mese in questione e tutti i mesi precedenti vengono esclusi dal calcolo automatico del contributo arretrato.
    Nel caso in cui occorra considerare un diverso periodo, è possibile indicare la data iniziale di tale periodo nel campo Competenza della voce di contributo arretrato, riportandola sulle Variazioni Mensili del mese del conguaglio: in tal caso, l’assenza per CIG viene rilevata dall’intero periodo compreso la data indicata nel campo Competenza ed il mese precedente a quello del conguaglio, senza controllare la presenza delle voci di contributo corrente.
    Precisiamo che rimane possibile indicare direttamente il valore dell’imponibile relativo ai mesi pregressi, riportandolo nel campo Importo Unitario della voce di contributo arretrato, dopo averlo rilevato tramite l’apposita stampa di controllo (programma ‘SEGNACIG’ sulla procedura Stampe Accessorie, aggiornamento Acred640).
    Con i prossimi aggiornamenti, rilasceremo una funzionalità automatica di rilevazione dell’imponibile relativo ai mesi pregressi, attraverso la finestra ‘Pagamento CIG’ sul servizio Presenze e Variazioni Mensili.

    Aprile 2017
    (comunicazione
    10/04/2017
    )
    CONTRIBUTO ADDIZIONALE CIG SENZA TICKET - DIPENDENTI CESSATI

    Con gli aggiornamenti Acred640 e Acred642 sono state rilasciate le voci da utilizzare per il versamento del contributo addizionale CIG post D.Lgs 148/2015.

    Per gli eventi di CIGO / CIGS gestiti senza il sistema del ticket, il contributo addizionale viene riportato nelle sezioni CIG Ordinaria / Straordinaria (servizio Uniemens – Prestazioni) rispettivamente con le causali ‘E301’ / ‘E399’.
    Occorre tenere presente che, nelle suddette sezioni, in presenza del solo contributo addizionale non risulta possibile indicare il codice autorizzazione della CIG corrispondente, nel caso in cui l’indennità sia già stata conguagliata nei mesi precedenti: secondo le specifiche tecniche Uniemens, infatti, il codice autorizzazione può essere riportato soltanto se è presente il valore dell’indennità conguagliata.

    Nei casi in questione, si presenta un dubbio per quanto riguarda il contributo arretrato relativo ai dipendenti cessati nei mesi precedenti: sulla base delle specifiche tecniche Uniemens, riteniamo che il contributo arretrato debba essere indicato sullo stesso dipendente che ha usufruito dell’indennità. In caso contrario, l’Inps non avrebbe modo di ricollegare il contributo alla CIG corrispondente (dal momento che non è possibile indicare il codice autorizzazione in presenza del solo contributo addizionale). Occorre tuttavia considerare che, in presenza di più autorizzazioni di CIG senza ticket, l’Inps non ha comunque modo di suddividere il contributo tra le diverse autorizzazioni.
    Precisiamo che si tratta soltanto di una possibile interpretazione: la circolare Inps n. 9 del 19/01/2017 non riporta indicazioni specifiche in merito ai dipendenti cessati nei mesi precedenti: se non si condivide la suddetta interpretazione, quindi, consigliamo di contattare la sede Inps di riferimento, per avere indicazioni a riguardo.

    Secondo la suddetta interpretazione, per la CIG senza ticket occorrerebbe necessariamente abilitare, all’elaborazione del mese di marzo, i dipendenti cessati nei mesi precedenti. Ricordiamo che, nella documentazione dell’aggiornamento Acred640, tale possibilità era indicata come alternativa, rispetto all'inserimento delle voci di “contributo arretrato cessati” su un solo dipendente ancora in forza. In tal modo, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti verrà generata la denuncia individuale, riportando il contributo addizionale nella sezione CIG del servizio Uniemens – Prestazioni ed indicando il codice ‘NR00’ (lavoratore non retribuito) nel campo Tipo Lavoratore Statistico.
    Nel caso in cui il mese di marzo sia già stato elaborato utilizzando, per la CIG senza ticket, le voci di “contributo arretrato cessati”, occorrerebbe eliminare tali voci dal dipendente in forza sul quale sono state inserite ed abilitare all’elaborazione i dipendenti cessati interessati dal contributo: questi ultimi, verrebbero così gestiti tramite le normali voci di “contributo arretrato” (elaborate automaticamente se abilitate a livello di ditta). Rielaborando il mese di marzo in tale situazione, il totale da versare su F24 (causale ‘DM10’) non deve risultare variato.

    Precisiamo che il problema sopra descritto NON si pone per la CIG con ticket: in presenza del ticket, il contributo addizionale viene riportato sulla denuncia Uniemens soltanto come valore complessivo a livello di autorizzazione CIG, in corrispondenza del rispettivo codice autorizzazione (servizio Uniemens - Prestazioni Aziendali).

    Marzo 2017
    (acred642)
    CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

    Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili le voci da utilizzare, a partire dal mese di marzo 2017, per la gestione dei contratti di solidarietà post D.Lgs 148/2015 e del relativo contributo addizionale.
    Ricordiamo che i contratti di solidarietà post D.Lgs 148/2015 rientrano nella gestione della CIG straordinaria.

    Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, per la gestione dei contratti di solidarietà, sono state aggiunte le seguenti opzioni nel campo ‘Tipo CIG’, in corrispondenza di ogni ticket o autorizzazione:

    • CIG contratto di solidarietà post D.Lgs 148/2015
    • CIG contratto di solidarietà ante D.Lgs 148/2015

    La stessa scelta è stata prevista anche sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’.

    Le voci da utilizzare per gestire i contratti di solidarietà post D.Lgs 148/2015 con ticket sono le seguenti:

    • voce 86D per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili;
    • voce 50D per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro;
    • voce 49S per effettuare il pagamento ed il conguaglio del mese corrente (nel caso in cui risulti già presente anche l’autorizzazione, oltre al ticket).

    Le voci da utilizzare per gestire i contratti di solidarietà post D.Lgs 148/2015 senza ticket sono le seguenti:

    • voce 851 per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili;
    • voce 395 per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.

    Sulla finestra ‘Pagamento CIG’ (servizio Presenze e Variazioni Mensili), nel campo ‘Tipo CIG’ è stata aggiunta la sola opzione ‘CIG contratti di solidarietà post D.Lgs 148/2015’, tramite la quale si ottengono le seguenti voci:

    • Conguaglio anno corrente, con ticket: voci 35A / 35B / 35C / 35D / 35E per pagamento e conguaglio su Uniemens, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo;
    • Conguaglio anno precedente, con ticket: voci 35F / 35G / 35H / 35J / 35K per pagamento e conguaglio su Uniemens, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo;
    • Conguaglio anno corrente, senza ticket: voci 334 / 335 / 336 / 337 per pagamento e conguaglio su Uniemens, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo; voce 81J per maturazione Tfr e ferie su solidarietà;
    • Conguaglio anno precedente, senza ticket: voci 344 / 345 / 346 / 347 per pagamento e conguaglio su Uniemens, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo; voce 81J per maturazione Tfr e ferie su solidarietà.

    Facciamo presente che gli eventuali contratti di solidarietà ante D.Lgs 148/2015 devono essere tuttora gestiti utilizzando le voci preesistenti, documentate con l’aggiornamento di giugno 2013 Acred503 (e altri aggiornamenti successivi).

    Di seguito, sono elencate le voci per gestire il contributo addizionale sui contratti di solidarietà post D.Lgs 148/2015.

          9%         12%       15%
    Contratto di solidarietà con ticket: causale ‘E600’    
  • contributo corrente:
  •   86S        86Y        86Z
  • contributo arretrato:
  •   87W      87X        87Y
  • contributo arretrato cessati:
  •   9BD       9BF        9BG

    Contratto di solidarietà senza ticket: causale ‘E399’
        
  • contributo corrente:
  •   86J       86K        86L
  • contributo arretrato:
  •   86T       86U        86V
  • contributo arretrato cessati:
  •   9B9       9BA        9BE

    Segnaliamo che le voci di contributo relative alla gestione senza ticket corrispondono a quelle già previste per la CIG straordinaria (aggiornamento Acred641). Segnaliamo, inoltre, che le voci 86S / 86Y / 9BD non devono essere utilizzate per la CIG in deroga, come indicato invece nell’aggiornamento Acred640.

    Con il presente aggiornamento, la gestione del Tfr e delle ferie prevista sui contratti di solidarietà ante D.Lgs 148/2015 (descritta nell’aggiornamento di giugno 2013 Acred503), è stata estesa anche ai contratti post D.Lgs 148/2015.
    A partire dal mese di marzo 2017, le voci relative al Tfr ed alle ferie che devono maturare in proporzione alle ore di assenza per solidarietà, considerano automaticamente le ore di assenza inserite tramite la voce 86D (con ticket) o la voce 851 (senza ticket). In particolare, per attivare la maturazione sulla voce 851, la finestra ‘Pagamento CIG’ riporta la voce 81J con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Totale.

    Ricordiamo che, sulle ore di assenza per solidarietà, viene attivata automaticamente la maturazione del Tfr a carico Inps (visibile sulla voce 72B nel Dettaglio del cedolino), mentre la maturazione delle ferie può essere attivata e gestita tramite le voci 21A / 21B / 21C, descritte nell’aggiornamento di giugno 2013 Acred503.
    Il pagamento del suddetto Tfr ed il relativo conguaglio sulla denuncia Uniemens, possono essere effettuati utilizzando le voci già previste (72C / 72D / 73C) secondo le modalità descritte nell’aggiornamento di giugno 2013 Acred503.
    Tuttavia, il Tfr derivante dai contratti di solidarietà post D.Lgs 148/2015 deve essere indicato sulla nuova causale ‘L045’ (in luogo della precedente causale ‘L042’): a tale scopo, occorre inserire la voce 73C selezionandola dall’elenco al paragrafo ‘Pagamento CIG / Contratti di Solidarietà’ (punto 3.6 sulle Voci Fisse o 5.3 sulle Variazioni Mensili), in modo che venga riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario.
    Per quanto riguarda i mesi precedenti a marzo 2017, nel caso in cui si sia dovuto gestire un contratto di solidarietà post D.Lgs 148/2015 tramite la voce 851, occorrerà determinare i ratei di Tfr o di ferie maturati sulle ore di assenza per solidarietà: a tale riguardo, forniremo ulteriori indicazioni con i prossimi aggiornamenti.

    Marzo 2017
    (acred642)
    CONTRIBUTO ADDIZIONALE CIG – SETTORE EDILE

    Con il presente aggiornamento viene rilasciata una rettifica al calcolo del contributo addizionale dovuto sulla CIG ordinaria o straordinaria post D.Lgs 148/2015, esclusivamente per quanto riguarda le aziende del settore edile.

    Per le aziende in questione, il valore imponibile del nuovo contributo addizionale deve tenere conto delle percentuali di accantonamento sul lordo (campo Quantità delle voci 467 / 468), della maggiorazione sostitutiva dei permessi (campo Quantità della voce 132) e del 15% dei contributi Cassa Edile (15% del campo Quantità della voce 495). Precisiamo che lo stesso criterio di calcolo viene applicato alla ‘Retribuzione Teorica’ esposta sulla denuncia Uniemens, a cui fa riferimento il calcolo del contributo addizionale descritto nella circolare Inps n. 9 del 19/01/2017.
    La variazione inclusa nel presente aggiornamento tiene conto delle suddette percentuali, relativamente agli operai ed apprendisti operai del settore edile, sia per il mese corrente che per i mesi pregressi, in sostituzione della sola maggiorazione derivante dalle mensilità aggiuntive, descritta nel precedente aggiornamento Acred640.

    Ricordiamo che il contributo addizionale NON è dovuto sulla CIG per eventi atmosferici. Di conseguenza, il calcolo del contributo addizionale interessa esclusivamente le aziende edili che applicano (o hanno applicato nei mesi pregressi) la CIG ordinaria o straordinaria post D.Lgs 148/2015 diversa da quella prevista per eventi atmosferici.

    In conseguenza della suddetta modifica, per le aziende edili interessate dal contributo addizionale che fossero state elaborate prima del presente aggiornamento, occorre rielaborare il mese di marzo: precisiamo che risulterà modificato il solo contributo addizionale (e quindi il totale da versare su F24, derivante dalla denuncia Uniemens), mentre NON risulteranno variati gli imponibili o il netto presenti sulle busta paga.

    Ricordiamo, inoltre, che il calcolo della differenza da accreditare (campo ‘Accredito’ nella sezione Settimane) per gli eventi di CIG post D.Lgs 148/2015 segue lo stesso criterio di calcolo previsto per il contributo addizionale.
    Con il presente aggiornamento, quindi, è stato modificato il calcolo della differenza da accreditare, relativamente agli operai ed apprendisti operai del settore edile, in caso di assenza per CIG post D.Lgs 148/2015. In questo caso, la modifica interessa anche la CIG per eventi atmosferici: di conseguenza, per le aziende edili interessate dalla CIG per eventi atmosferici, che fossero state elaborate prima del presente aggiornamento, occorre rigenerare i dati delle denunce Uniemens, utilizzando la procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens’ presente sul menu Amministratore Paghe.

    Segnaliamo, infine, che è stato modificato anche il calcolo dell’imponibile riportato sulla stampa ‘SEGNACIG’, documentata con l’aggiornamento Acred640: per quanto riguarda le aziende edili, vengono adesso considerate le percentuali di maggiorazione sopra descritte, in luogo della sola maggiorazione per mensilità aggiuntive.

    Marzo 2017
    (acred641)
    CONTRIBUTO ADDIZIONALE C.I.G.

    Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili ulteriori voci per la gestione del contributo addizionale relativo alla CIG straordinaria senza ticket post D.Lgs 148/2015, in aggiunta a quelle già previste nell’aggiornamento Acred640 del 27/03/2017. Le nuove voci sono evidenziate in grassetto nell’elenco sottostante.

          9%         12%       15%
    CIG straordinaria senza ticket: causale ‘E399’     
  • contributo corrente:
  •   86J        86K        86L
  • contributo arretrato:
  •   86T        86U        86V
  • contributo arretrato cessati:
  •   9B9       9BA        9BE

    Marzo 2017
    (acred640)
    GESTIONE C.I.G.

    Con il presente aggiornamento, la gestione della CIG è stata adeguata alle disposizioni riportate nella circolare Inps n. 9 del 19/01/2017 e nel Documento Tecnico Uniemens 3.7 del 23/03/2017.

    Con l’occasione, abbiamo apportato alcune modifiche alla gestione della CIG, allo scopo di facilitare il conguaglio al momento dell’autorizzazione da parte dell’Inps.

    In particolare, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, in corrispondenza di ogni ticket o autorizzazione, è stata aggiunta la scelta obbligatoria del tipo di CIG; è possibile scegliere tra:

    • CIG Ordinaria post D.Lgs 148/2015
    • CIG Straordinaria post D.Lgs 148/2015
    • CIG Ordinaria per eventi atmosferici post D.Lgs 148/2015
    • CIG Ordinaria ante D.Lgs 148/2015
    • CIG Straordinaria ante D.Lgs 148/2015
    • CIG Ordinaria per eventi atmosferici ante D.Lgs 148/2015
    • CIG in deroga (sia ante che ante post D.Lgs 148/2015)

    La stessa scelta è stata prevista anche sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’.

    Precisiamo che, a partire dal presente aggiornamento, la scelta del tipo di CIG è indispensabile, in corrispondenza di ogni ticket o autorizzazione gestiti, al fine di ottenere la corretta esposizione sulla denuncia Uniemens

    Inoltre, sul servizio Dipendente – Inquadramento, nella finestra ‘Autorizzazioni CIG’, è adesso possibile agganciare un numero illimitato di autorizzazioni, per quanto riguarda la CIG con ticket, mentre per la CIG senza ticket rimane il precedente limite di 5 autorizzazioni contemporanee.

    Ricordiamo che, dal mese di marzo 2017, tutte le tipologie di CIG devono essere gestite tramite il metodo del ticket: le voci da utilizzare a tale scopo sono già state comunicate con l’aggiornamento di ottobre 2016 Acred624. Ovviamente, rimane necessario continuare a gestire anche la CIG senza ticket, fino ad esaurimento delle situazioni in essere.

    Di seguito, riepiloghiamo le voci da utilizzare nei mesi in cui viene usufruita la CIG con ticket:

    • CIG ordinaria con ticket: voce 86A per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 50A per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro;

    • CIG straordinaria con ticket: voce 86B per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 50B per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro;

    • CIG edili per eventi atmosferici con ticket: voce 86C per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 50C per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro;

    Di seguito, riepiloghiamo le voci da utilizzare nei mesi in cui viene usufruita la CIG senza ticket:

    • CIG ordinaria senza ticket: voce 850 per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 395 per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro;

    • CIG straordinaria senza ticket: voce 851 per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 395 per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro;

    • CIG edili per eventi atmosferici senza ticket: voce 852 per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 395 per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.

    Per la CIG in deroga, l’Inps non ha previsto la modalità con ticket: la voce 86D, descritta nell’aggiornamento di ottobre 2016 Acred624, non deve quindi essere utilizzata.
    Per gestire la CIG in deroga, occorre utilizzare le seguenti voci:

    • CIG in deroga: voce 851 per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 395 per in caso di anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro (esclusi i casi di pagamento diretto da parte dell’Inps).

    Ricordiamo che le voci relative all’anticipazione da parte del datore di lavoro (50A / 50B / 50C / 395) possono essere inserite sulle Voci Fisse, anche a livello di ditta / contratto / generale, senza alcun importo.

    Come in precedenza, per effettuare il conguaglio della CIG, al momento dell’autorizzazione da parte dell’Inps, occorre utilizzare la finestra ‘Pagamento CIG’, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili.
    La finestra predispone automaticamente le voci necessarie per il pagamento in busta paga, l’eventuale recupero della somma già anticipata ed il conguaglio sulla denuncia Uniemens.

    Per quanto riguarda la CIG con ticket, la finestra predispone le seguenti voci:

    • CIG ordinaria anno corrente: voci 33A / 33B / 33C / 33D / 33E per pagamento e conguaglio, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo;

    • CIG ordinaria anno precedente: voci 34A / 34B / 34C / 34D / 34E per pagamento e conguaglio, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo;

    • CIG straordinaria anno corrente: voci 33F / 33G/ 33H / 33J / 33K per pagamento e conguaglio, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo;

    • CIG straordinaria anno precedente: voci 34F / 34G / 34H / 34J / 34K per pagamento e conguaglio, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo;

    • CIG eventi atmosferici anno corrente: voci 33L / 33M / 33N / 33P / 33Q / 33R / 33S/ 33T / 33U / 33V per pagamento e conguaglio, voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo;

    • CIG eventi atmosferici anno precedente: voci 34L / 34M / 34N / 34P / 34Q / 34R / 34S / 34T / 34U / 34V per pagamento e conguaglio, voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo.

    Come si può vedere dall’elenco, sono state aggiunte diverse voci relative al conguaglio della CIG con ticket: adesso è possibile pagare contemporaneamente diverse tipologie di CIG. Inoltre per la CIG ordinaria e straordinaria è possibile conguagliare contemporaneamente un massimo di 5 mesi dell’anno corrente e 5 dell’anno precedente, mentre per la CIG per eventi atmosferici il massimo è di 10 mesi dell’anno corrente e 10 dell’anno precedente.

    Sempre per quanto riguarda la CIG con ticket, nel caso in cui il conguaglio avvenga nello stesso mese dell’assenza (quindi se risultano valorizzati sia il ticket che l’autorizzazione), la finestra ‘Pagamento CIG’ predispone le seguenti voci per effettuare il pagamento ed il conguaglio del mese corrente:

    • CIG ordinaria: voce 49E
    • CIG straordinaria: voce 49D
    • CIG eventi atmosferici: voce 49C

    In tale situazione, non deve essere indicata la voce di anticipo da parte del datore di lavoro (50A / 50B / 50C).

    Le voci relative alla CIG senza ticket sono rimaste invariate, come pure il numero di mesi che è possibile conguagliare utilizzando tale modalità (al massimo 4 mesi dell’anno corrente e 4 mesi dell’anno precedente).

    Per quanto riguarda la CIG in deroga, ricordiamo che è necessario indicare la voce 81G, per applicare la “riduzione” prevista (aggiornamento di gennaio 2011 Acred419). In aggiunta alle opzioni già disponibili, sulla voce 81G deve anche essere indicato ‘1’ nel campo Importo Unitario, nel caso in cui si tratti di CIG in deroga post D.Lgs 148/2015.

    Ricordiamo che la finestra ‘Pagamento CIG’ riporta, sul mese del conguaglio, la voce utilizzata per inserire l’assenza (86A / 86B / 86C / 850 / 851 / 852): le voci in questione non devono essere cancellate.

    Al momento del conguaglio della CIG con ticket, sulla denuncia Uniemens viene compilata la sezione Conguagli CIG della denuncia aziendale (servizio ‘Uniemens – Prestazioni Aziendali’), riportando l’intero importo conguagliato in corrispondenza della relativa autorizzazione.
    Le causali utilizzate per esporre l’indennità conguagliata sono le seguenti:

    • CIG ordinaria con ticket post D.Lgs 148/2015: nuova causale ‘L038
    • CIG straordinaria con ticket post D.Lgs 148/2015: campo ‘CIG Straordinaria
    • CIG ordinaria eventi atmosferici con ticket post D.Lgs 148/2015: nuova causale ‘L038
    • CIG ordinaria con ticket ante D.Lgs 148/2015: campo ‘CIG Ordinaria
    • CIG straordinaria con ticket ante D.Lgs 148/2015: campo ‘CIG Straordinaria
    • CIG ordinaria eventi atmosferici con ticket ante D.Lgs 148/2015: causale ‘G941

    Come si vede dalla tabella, la causale ‘L038’ viene utilizzata anche per la CIG (post D.Lgs 148/2015) dovuta ad eventi atmosferici, quindi non soggetta al contributo addizionale, in sostituzione della precedente causale ‘G941’.
    Tuttavia, la causale ‘G491’ rimane in uso per l’eventuale CIG dovuta ad eventi atmosferici ante D.Lgs 148/2015.

    Per il conguaglio della CIG senza ticket, sulla denuncia Uniemens continuano ad essere compilate le sezioni previste della denuncia individuale (servizio ‘Uniemens – Prestazioni’), riportando l’importo relativo ai singoli dipendenti.
    Le causali utilizzate per esporre l’indennità conguagliata sono le seguenti:

    • CIG ordinaria senza ticket post D.Lgs 148/2015: nuova causale ‘G401
    • CIG straordinaria senza ticket post D.Lgs 148/2015: nuova causale ‘G601
    • CIG ordinaria eventi atmosferici senza ticket post D.Lgs 148/2015: nuova causale ‘G401
    • CIG ordinaria senza ticket ante D.Lgs 148/2015: campo ‘CIG ordinaria – Indennità’
    • CIG straordinaria senza ticket ante D.Lgs 148/2015: campo ‘CIG straordinaria – Indennità’
    • CIG ordinaria eventi atmosferici senza ticket ante D.Lgs 148/2015: causale ‘G400’

    Precisiamo che la causale ‘G401’ viene utilizzata anche per la CIG (post D.Lgs 148/2015) dovuta ad eventi atmosferici, quindi non soggetta al contributo addizionale, in sostituzione della precedente causale ‘G400’.
    Tuttavia, la causale ‘G400’ rimane in uso per l’eventuale CIG dovuta ad eventi atmosferici ante D.Lgs 148/2015.

    La CIG in deroga, se conguagliata sulla denuncia Uniemens al momento dell’autorizzazione, viene riportata sul servizio ‘Uniemens – Prestazioni’, sezione ‘CIG Straordinaria’, con le seguenti causali:

    • G802 nel caso di autorizzazione ante D.Lgs 148/2015 senza riduzione
    • G801 / G803 / G804 nel caso di autorizzazione ante D.Lgs 148/2015 con riduzione
    • G806 nel caso di autorizzazione post D.Lgs 148/2015 senza riduzione
    • G810 / G830 / G840 nel caso di autorizzazione post D.Lgs 148/2015 con riduzione

    Nella parte relativa ai dati statistici vengono riportati i codici previsti per le gestioni ante o post D.Lgs 148/2015.
    Ovviamente, in caso di pagamento diretto, la CIG in deroga non deve essere conguagliata sulla denuncia Uniemens.

    Per quanto riguarda le sezioni Settimane / Calendario / Eventi della denuncia Uniemens, la circolare Inps ha lasciato sostanzialmente invariati i criteri di esposizione dei dati, sia in merito alla CIG con ticket che a quella senza ticket.

    E’ stata introdotta un’importante novità soltanto per quanto riguarda la CIG post D.Lgs 148/2015 (gestita sia con ticket che senza ticket): la differenza da accreditare deve essere sempre “maggiorata” dei ratei delle mensilità aggiuntive.
    In particolare, nella circolare Inps (punto 5.6) viene precisato che il calcolo della differenza da accreditare deve sempre comprendere i ratei delle mensilità aggiuntive, anche quando questi non vengono “ridotti” in proporzione alle ore di assenza per CIG (la differenza da accreditare, inoltre, corrisponde all’imponibile del nuovo contributo addizionale, come descritto al paragrafo Contributo addizionale C.I.G.). A tale proposito, ricordiamo che i ratei delle mensilità aggiuntive maturati nel mese in cui si usufruisce della CIG, possono essere “ridotti” in proporzione alle ore di assenza per CIG, impostando la voce 473 sulle Voci Fisse (aggiornamento di gennaio 2010 Acred390).
    In conseguenza della suddetta precisazione, per tutti i tipi di CIG post D.Lgs 148/2015, la differenza da accreditare (campo ‘Accredito’ nella sezione Settimane) viene sempre “maggiorata” dei ratei delle mensilità aggiuntive.

    Un’altra novità riguarda la CIG con ticket, nel caso in cui il conguaglio avvenga nello stesso mese dell’assenza (quindi se risultano valorizzati sia il ticket che l’autorizzazione): in tale condizione, a partire dal mese di marzo 2017, si riporta sempre il numero del ticket ed i corrispondenti codici evento (‘COR’ / ‘CSR’) nelle sezioni Calendario ed Eventi della denuncia Uniemens (in precedenza si riportava invece l’autorizzazione).

    Per quanto riguarda l’eventuale rettifica e reinvio delle denunce Uniemens relative ai mesi pregressi, la circolare Inps (punto 10.2) rimanda ad un successivo messaggio, non ancora pubblicato. Viene comunque precisato che, dove possibile, non occorrerà reinviare le denunce, in particolare per rettificare i codici causale o codici evento utilizzati.
    Per quanto riguarda il ricalcolo delle differenze da accreditare dovute alla CIG post D.Lgs 148/2015 (che devono essere maggiorate dei ratei delle mensilità aggiuntive), l’Inps ha anticipato ad Assosoftware che non occorrerà rettificare e reinviare le denunce (anche in questo caso, occorrerà attendere il suddetto messaggio).

    Relativamente ai contratti di solidarietà, la circolare Inps conferma che sono stati assimilati alla CIG Straordinaria: per quanto riguarda sia la gestione corrente che il conguaglio dei periodi pregressi, rilasceremo le indicazioni operative con il prossimo aggiornamento (il cui rilascio è previsto entro l’inizio di aprile).

    NOTA: Considerando la complessità della riforma della CIG e del contributo addizionale, stiamo effettuando ulteriori verifiche sulle gestioni descritte, in particolare per quanto riguarda la compilazione della denuncia Uniemens in presenza di più autorizzazioni conguagliate nel mese di marzo. Eventuali precisazioni o rettifiche saranno riportate nel prossimo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro l’inizio di aprile.

    Marzo 2017
    (acred640)
    CONTRIBUTO ADDIZIONALE C.I.G.

    La circolare Inps n. 9 del 19/01/2017 ha fornito le modalità di calcolo e di esposizione sulla denuncia Uniemens del nuovo contributo addizionale, dovuto in caso di fruizione della CIG post D.Lgs 148/2015.
    Ricordiamo che la CIG per eventi atmosferici continua a non essere soggetta al contributo addizionale.

    Il nuovo contributo addizionale presenta le seguenti differenze rispetto al precedente contributo:

    • La base imponibile corrisponde alla “retribuzione persa”: quest’ultima deve essere calcolata secondo i criteri indicati dettagliatamente nella circolare. Occorre sottolineare che gli stessi criteri devono essere applicati anche al calcolo della differenza da accreditare (come indicato al precedente paragrafo 2.5).

    • Il versamento del contributo deve iniziare a partire dal mese di competenza successivo a quello in cui viene rilasciata l’autorizzazione. Tale indicazione sembra essere perentoria: non sarebbe quindi consentito iniziare a pagare il contributo contestualmente al conguaglio dell’indennità (che generalmente inizia nel mese di competenza in cui viene rilasciata l’autorizzazione).

    • L’aliquota del contributo deve aumentare progressivamente in base al numero di settimane di CIG usufruite in un quinquennio “mobile”: 9% fino a 52 settimane, 12% tra 53 e 104 settimane, 15% oltre 104 settimane.

    Con il presente aggiornamento, sono state predisposte le voci per il calcolo del contributo addizionale, sia corrente che arretrato, dovuto sulla CIG post D.Lgs 148/2015 (ad eccezione della CIG per eventi atmosferici).
    Di seguito, sono riepilogate le voci disponibili per gestire il nuovo contributo addizionale e le causali utilizzate per esporre il contributo sulla denuncia Uniemens.

          9%         12%       15%
    CIG ordinaria con ticket: causale ‘E501’    
  • contributo corrente:
  •   87J        87K        87L
  • contributo arretrato:
  •   87M      87N        87P
  • contributo arretrato cessati:
  •   9B1       9B2        9B3

    CIG straordinaria con ticket: causale ‘E600’
        
  • contributo corrente:
  •   87Q       87R        87S
  • contributo arretrato:
  •   87T       87U        87V
  • contributo arretrato cessati:
  •   9B4       9B5        9B6

    CIG ordinaria senza ticket: causale ‘E301’
        
  • contributo arretrato:
  •   86M      86N
  • contributo arretrato cessati:
  •   9B7       9B8

    CIG straordinaria senza ticket: causale ‘E399’
        
  • contributo arretrato:
  •   86T       86U
  • contributo arretrato cessati:
  •   9B9       9BA

    CIG in deroga: causale ‘E404’
        
  • contributo corrente:
  •   86Q       86R        86S
  • contributo arretrato:
  •   86W      86X        86Y
  • contributo arretrato cessati:
  •   9BB      9BC       9BD

    Tutte le voci sopra elencate, relative al contributo addizionale, si trovano nell’elenco delle voci disponibili al paragrafo ‘Pagamento CIG / Contratti solidarietà (punto 3.6 sulle Voci Fisse o punto 5.3 sulle Variazioni Mensili).

    La voce di contributo da applicare, tra quelle sopra elencate, deve essere indicata dall’Utente sul servizio Voci Fisse (a livello di ditta o di dipendente) o, in alternativa, sul servizio Variazioni Mensili. Per quanto riguarda la scelta dell’aliquota, in base al numero di settimane di CIG, forniremo ulteriori indicazioni con i prossimi aggiornamenti.

    Come già precisato, la circolare Inps ha stabilito che il contributo deve essere versato a partire dalla denuncia relativa al mese di competenza successivo a quello in cui viene rilasciata l’autorizzazione. Nel mese di competenza successivo all’autorizzazione, quindi, deve essere versato sia il contributo corrente che quello relativo ai mesi pregressi, mentre a partire dal secondo mese successivo all’autorizzazione occorre versare il solo contributo corrente.

    Per le autorizzazioni post D.Lgs 148/2015 rilasciate entro il mese di febbraio 2017, il conguaglio dei contributi dovuti deve avvenire con la denuncia Uniemens relativa al mese di marzo 2017 (versamento con F24 entro il 16/04/2017), relativamente all’intero periodo pregresso (potenzialmente da settembre 2015 a febbraio 2017).
    Precisiamo che le funzionalità previste nel presente aggiornamento sono mirate soprattutto alla gestione del conguaglio da effettuare nel mese di marzo 2017 (con i prossimi aggiornamenti, alcune funzionalità saranno cambiate).

    Tra le voci sopra elencate, quelle di “contributo corrente” effettuano il calcolo in relazione al solo mese corrente.

    Le voci di “contributo arretrato” sono state predisposte per effettuare il conguaglio previsto nel mese di marzo 2017 (saranno poi variate a partire dal mese di aprile), relativamente ai dipendenti ancora in forza. Per il mese di marzo, le voci di contributo arretrato calcolano in automatico il contributo relativo ai mesi pregressi, rilevando eventuali periodi di assenza per CIG dai cedolini elaborati nel periodo da settembre 2015 a febbraio 2017. Nel caso in cui, su un mese dello stesso periodo, sia presente il contributo dovuto sulla CIG ante decreto (voci 855 / 856 / 857 / 87A), il mese in questione, e tutti i mesi precedenti, vengono esclusi dal calcolo del contributo arretrato. Nel caso in cui occorra considerare un periodo più limitato, è possibile indicare la data iniziale (successiva a settembre 2015) nel campo Competenza della voce, sul servizio Variazioni Mensili. In ultima analisi, è possibile indicare direttamente l’imponibile nel campo Importo Unitario della voce, rilevandolo da un’apposita stampa di controllo.

    Le voci di “contributo arretrato cessati” sono state predisposte per effettuare il conguaglio relativo ai dipendenti cessati nei mesi precedenti (in questo caso, cessati entro febbraio 2017): tali voci richiedono l’indicazione dell’imponibile nel campo Importo Unitario della voce, rilevandolo da un’apposita stampa di controllo. Ovviamente, le voci in questione dovranno essere indicate su un dipendente in forza, indicando l’imponibile complessivo della ditta (rimane comunque possibile abilitare l’elaborazione del mese di marzo sui dipendenti cessati nei mesi precedenti).

    Ovviamente, le voci relative al contributo arretrato (così come quelle relative al contributo corrente) devono essere inserite soltanto sulle aziende interessate da periodi di CIG post D.Lgs 148/2015.

    E’ stata predisposta una stampa di controllo che permette di rilevare l’imponibile del contributo addizionale, per l’intero periodo da settembre 2015 a febbraio 2017 (oppure su un periodo più limitato, indicato al lancio della procedura).
    La stampa può essere utilizzata sia per rilevare l’imponibile dei soli dipendenti cessati nei mesi precedenti (da indicare sulle apposite voci), sia per controllare l’imponibile relativo ai dipendenti in forza.

    Per generare la stampa in questione, occorre utilizzare il programma ‘SEGNACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 1.3 ‘Stampe di controllo’ nell’elenco dei programmi.
    Sulla procedura, occorre indicare Data Iniziale ‘01/09/2015’ e Data Finale ‘28/02/2017’, oppure un periodo più limitato, nel caso in cui si debbano escludere alcuni mesi (l’esclusione è necessaria soltanto se alcuni mesi sono interessati dalla CIG ordinaria o straordinaria ante decreto, quindi soggetta al precedente contributo addizionale).
    La stampa prodotta è ‘pagvociCIG’, da convertire in PDF sul formato A4 orizzontale, compresso 15.

    Al lancio del programma, risulta automaticamente barrata la casella ‘Considera solo dipendenti cessati’: in tal modo, sulla stampa sono riportati gli imponibili relativi ai soli dipendenti cessati nel periodo: dalla stampa in questione occorre rilevare le somme imponibili a livello di ditta, da indicare sulle corrispondenti voci di “contributo arretrato cessati”.
    Disabilitando la suddetta casella, sulla stampa sono riportati anche gli imponibili relativi ai dipendenti in forza: la stampa prodotta secondo tale modalità può essere utilizzata a scopo di verifica.

    Sulla stampa viene riportato il valore dell’imponibile derivante da ciascuna voce di assenza per CIG potenzialmente soggetta al contributo addizionale post decreto (voci 850 / 851 / 86A / 86B): tali voci sono dettagliate per dipendente e totalizzate a livello di ditta. Relativamente ai dipendenti cessati, è sufficiente considerare l’imponibile a livello di ditta, relativo a ciascuna voce di assenza per CIG: tale imponibile deve essere riportato sulla corrispondente voce di “contributo arretrato cessati”, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce. Come già detto, la voce in questione deve essere inserita su un dipendente in forza nel mese del conguaglio (in questo caso marzo 2017).

    Segnaliamo che, tramite l’opzione ‘Riporta valori dettagliati per singolo cedolino’, è possibile richiedere anche il dettaglio delle voci a livello di singolo cedolino (se la stampa viene prodotta a scopo di controllo).

    Precisiamo che vengono considerati tutti i cedolini elaborati nel periodo indicato, nei quali risultano presenti le voci di assenza per CIG ordinaria o straordinaria (voci 850 / 851 / 86A / 86B). Restano esclusi i cedolini in cui risulta pagato il contributo addizionale dovuto sulla CIG ante decreto (voci 855 / 856 / 857 / 87A). Nel caso il contributo ante decreto sia stato pagato (erroneamente) su una CIG post decreto, è possibile includere anche i cedolini interessati, barrando la casella ‘Includi cedolini con precedente contributo addizionale’: in tal modo, sulla stampa viene riportato l’imponibile derivante dalla CIG ed il contributo calcolato sui cedolini in questione (rimane da calcolare la differenza dovuta, che deve essere indicata nel campo Importo Totale delle voci di contributo arretrato).

    Occorre tenere presente che il contributo addizionale dovuto sulla CIG con ticket post D.Lgs 148/2015 viene esposto nella sezione ‘Conguagli CIG’ (servizio ‘Prestazioni Aziendali’) della denuncia Uniemens, in corrispondenza della relativa autorizzazione. Di conseguenza, è necessario che le autorizzazioni interessate dal nuovo contributo addizionale risultino presenti sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ oppure sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (in tal caso agganciate ai dipendenti tramite la finestra ‘Autorizzazioni CIG’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento’), anche nel caso in cui l’indennità sia già stata conguagliata nei mesi precedenti.

    NOTA: Considerando la complessità della riforma della CIG e del contributo addizionale, stiamo effettuando ulteriori verifiche sulle gestioni descritte, in particolare per quanto riguarda la compilazione della denuncia Uniemens in presenza di più autorizzazioni conguagliate nel mese di marzo. Eventuali precisazioni o rettifiche saranno riportate nel prossimo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro l’inizio di aprile.

    Ottobre 2016
    (acred624)
    GESTIONE C.I.G.

    In attesa della circolare Inps che definisca le nuove modalità di gestione della C.I.G. ordinaria e straordinaria, dei contratti di solidarietà e dei contributi addizionali, abbiamo predisposto le voci che consentono di gestire tutte le tipologie di C.I.G. attraverso il metodo del “ticket”. Segnaliamo, in particolare, che tramite le voci di seguito descritte è possibile gestire anche la C.I.G. edili per eventi atmosferici utilizzando il metodo del “ticket”.

    Ricordiamo che la CIG ordinaria può essere gestita, con il metodo del “ticket”, già dall’anno 2012 (aggiornamento di luglio 2012 Acred469). In tale occasione, l’Inps diede indicazione di utilizzare il metodo del ticket soltanto per la CIG ordinaria del settore industria, nonostante fossero già previste anche le codifiche relative agli altri tipi di CIG.
    Tenendo conto di quanto indicato nel messaggio Inps n. 4315 del 27/10/2016, abbiamo previsto la possibilità di utilizzare il metodo del ticket per tutte le tipologie di CIG, utilizzando le codifiche attualmente previste sulla denuncia Uniemens.

    Di seguito, sono elencate le voci da utilizzare per gestire le diverse tipologie di CIG, tramite il metodo del ticket:

    • CIG ordinaria: voce 86A per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 50A per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro (indicare la voce senza alcun importo);
    • CIG straordinaria: voce 86B per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 50B per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro (indicare la voce senza alcun importo);
    • CIG edili per eventi atmosferici: voce 86C per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili; voce 50C per l’eventuale anticipazione dell’indennità da parte del datore di lavoro (indicare la voce senza alcun importo);
    • CIG in deroga a pagamento diretto: voce 86D per inserire l’assenza sulle Variazioni Mensili.

    Le modalità di gestione delle diverse tipologie di CIG con ticket coincidono con quelle già previste per la CIG ordinaria del settore industria, descritte nell’aggiornamento di luglio 2012 Acred469.
    Le voci di assenza per CIG si trovano nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, al punto 1.2 ‘Assenze indennizzate’, tabella ‘Assenze CIG’. Le voci relative all’anticipo da parte del datore di lavoro si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3 ‘Pagamento CIG’, oltre che al corrispondente punto 3.6 nell’elenco delle Voci Fisse.

    Ricordiamo che tanto il ticket, quanto la successiva autorizzazione, possono essere inseriti sia a livello di posizione Inps che di livello di singolo dipendente. Per quanto riguarda il ticket, tale indicazione si rende necessaria nel mese in cui si verifica l’assenza per CIG, in modo che possano essere opportunamente compilate le sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens. L’autorizzazione rimane invece necessaria per procedere al conguaglio dell’indennità.

    Con il metodo del ticket, nel mese di assenza vengono compilate le seguenti sezioni della denuncia Uniemens:

    • Settimane: su ciascuna settimana interessata, viene riportato il codice evento e la condizione di settimana non retribuita (‘1’) o parzialmente retribuita (‘2’); inoltre, nella sottostante sezione ‘Eventi’ viene riportato il valore complessivo della differenza da accreditare per ciascun codice evento.
    • Calendario: su ciascuna giornata interessata, viene indicato il codice evento, il numero delle ore di assenza per CIG ed il numero del ticket, oltre alla condizione di giorno lavorato (almeno parzialmente) o non lavorato.
    • Eventi (relativi alla sezione Calendario): per ciascun evento di CIG viene indicato il numero del ticket, compilando inoltre la sezione ‘Dichiarazione di disponibilità’ con i dati eventualmente presenti sulla finestra ‘Ulteriori dati Inps’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento’.

    I codici evento relativi alla CIG con ticket, riportati nelle sezioni Settimane e Calendario, sono i seguenti:

    • COR’ per la CIG ordinaria (voce 86A) e la CIG edili per eventi metereologici (voce 86C);
    • CSR’ per la CIG straordinaria (voce 86B);
    • CDR’ per la CIG in deroga (voce 86D);

    Ricordiamo che, per effettuare il conguaglio della CIG al momento dell’autorizzazione, deve essere utilizzata la finestra ‘Pagamento CIG’, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili. Relativamente alla CIG gestita con il metodo del ticket, la finestra predispone automaticamente le seguenti voci:

    • 33A / 33B / 33C / 33D / 33E per l’anno corrente, oltre alla voce 976 per recuperare l’eventuale anticipo;
    • 34A / 34B / 34C / 34D / 34E per l’anno precedente, oltre alla voce 974 per recuperare l’eventuale anticipo.

    Inoltre, viene riportata la voce utilizzata nel mese di assenza (86A / 86B / 86C / 86D).

    Nel mese del conguaglio, per la CIG gestita con il metodo del ticket viene compilata la sezione Prestazioni Aziendali della denuncia Uniemens, riportando il valore della CIG conguagliata in corrispondenza di ciascuna autorizzazione.
    Riguardo alla CIG per eventi atmosferici, facciamo presente che la relativa indennità, non essendo soggetta al contributo addizionale, viene riportata sul codice causale ‘G941’, nella sezione relativa alle somme a credito. Tale causale è prevista nell’Allegato Tecnico Uniemens, tuttavia, a quanto ci risulta, non esiste una disposizione Inps che indichi di utilizzare la suddetta causale per il conguaglio della CIG dovuta ad eventi atmosferici. Come già precisato, occorrerà attendere la circolare Inps di prossima pubblicazione, per avere indicazioni definitive sulle nuove modalità di gestione della CIG.

    Nel caso in cui il conguaglio avvenga nello stesso mese in cui si verifica l’assenza (devono quindi risultare valorizzati sia il ticket che l’autorizzazione), si presentano le seguenti differenze di gestione:

    • non occorre indicare la voce di anticipo da parte del datore di lavoro (50A / 50B / 50C);
    • utilizzando la finestra ‘Pagamento CIG’, viene predisposta la voce 49E in relazione al mese corrente;
    • nelle sezioni Calendario ed Eventi della denuncia Uniemens si riporta l’autorizzazione in luogo del ticket.

    Segnaliamo che, per il momento, è possibile gestire una sola tipologia di CIG su ciascun mese; tale limitazione sarà superata quando rilasceremo la gestione definitiva, a seguito della circolare Inps di prossima pubblicazione. Nel frattempo, se si ha necessità di gestire CIG con ticket di tipologie diverse nello stesso mese, occorre contattare l’assistenza.

    Facciamo presente che la gestione della CIG potrà subire delle modifiche, rispetto a quanto attualmente previsto, a seguito della circolare Inps di prossima pubblicazione. Sulla base di quanto anticipato dall’Inps, la stessa circolare prevederà consistenti modifiche in merito alla gestione dei contratti di solidarietà e dei contributi addizionali.

    Marzo 2016
    (acred605)
    GESTIONE CIG – ELENCO BENEFICIARI

    Come anticipato nell’aggiornamento di febbraio 2016 ‘Acred603’, è stata predisposta una nuova opzione sul programma ‘LISTACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).

    La nuova opzione ‘Seleziona i soli dipendenti con assenza per CIG nel periodo’ consente di selezionare i soli dipendenti sui quali risultano inserite le voci di assenza per CIG nel periodo richiesto. Precisiamo che il programma controlla che, nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale, siano state inserite delle ore di assenza per CIG, utilizzando le voci 850 ‘Cig Ordinaria’ / 851 ‘Cig Straordinaria’ / 852 ‘Cig edili per eventi atmosferici’ / 86A  ‘Cig con Ticket’. Sulle voci in questione devono risultare compilati il giorno di inizio, il giorno di fine e le ore di assenza (campo Quantità); non vengono invece considerate le voci sopra elencate, nel caso in cui siano state utilizzate esclusivamente per conguagliare un importo di CIG.

    Marzo 2016
    (acred604)
    CONTRIBUZIONE ARRETRATA CIG APPRENDISTI

    Come anticipato nell’aggiornamento Acred594 del 20/01/2016, con l’elaborazione del mese di marzo 2016 viene effettuato il conguaglio automatico della contribuzione CIG relativa al periodo settembre – dicembre 2015, per quanto riguarda gli apprendisti professionalizzanti e gli ex-apprendisti  professionalizzanti inquadrati come L. 56/87.
    Per i soggetti interessati, se risultano in forza nel mese di marzo 2016, viene calcolato automaticamente il contributo arretrato complessivo (ditta + dipendente), riportandolo nel campo Importo Totale della voce 538, visibile nel Dettaglio del cedolino. Nel campo Quantità della stessa voce viene riportata l’aliquota CIG dovuta e nel campo Importo Unitario figura il corrispondente imponibile. Il contributo arretrato viene riportato sulla denuncia Uniemens individuale (sezione ‘Altre somme a debito’ sul servizio ‘Dati particolari’), utilizzando il codice ‘M201’ in caso di contribuzione CIG ordinaria, oppure il codice ‘M202’ in caso di contribuzione CIG straordinaria.
    L’eventuale contributo arretrato di CIG straordinaria a carico del dipendente, viene calcolato automaticamente tramite la voce 539: tale valore risulta trattenuto in busta paga e decurtato dall’imponibile fiscale.

    Precisiamo che, per effettuare il conguaglio di eventuali apprendisti o ex-apprendisti cessati nel periodo da settembre 2015 a febbraio 2016, occorre abilitare l’elaborazione del cedolino relativo al mese di marzo 2016.
    Per individuare i soggetti che presentano tale condizione, occorre lanciare il programma ‘SEGNADI3’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), indicando data iniziale ‘01/09/2015’ e data finale ‘29/02/2016’. Viene generata la stampa ‘apprendisti.cessati’, nella quale sono elencati gli apprendisti ed ex-apprendisti cessati nel periodo; in assenza di soggetti che presentano le suddette condizioni, non viene generata alcuna stampa.
    Sugli eventuali apprendisti o ex-apprendisti cessati (elencati sulla stampa prodotta), occorre abilitare l’elaborazione del mese di marzo 2016: a tale scopo, è sufficiente impostare l’opzione ‘Abilita anche dopo la cessazione’ nel campo Elaborazione Cedolino del servizio Dipendente – Anagrafico, effettuando una storicizzazione in data 01/03/2016. Occorre poi effettuare un’ulteriore storicizzazione in data 01/04/2016, riportando tale campo alla normale condizione ‘Abilitata automaticamente’. Infine, è necessario confermare le Presenze del mese di marzo 2016, semplicemente tramite il pulsante Inserisci (ovviamente non viene presentato l’orario lavorabile del mese).
    Operando in tal modo, nel mese di marzo viene elaborato un cedolino nel quale è riportato il conguaglio del contributo complessivo (voce 538). Su tale cedolino, l’eventuale trattenuta della parte a carico del dipendente (voce 539) non viene effettuata a meno che risultino presenti altre somme imponibili, in modo da evitare di ottenere un netto negativo.

    Febbraio 2016
    (acred603)
    GESTIONE CIG – ELENCO BENEFICIARI

    Abbiamo nuovamente aggiornato il programma ‘LISTACIG’ sulla procedura Stampe Accessorie, tenendo conto delle ultime indicazioni rilasciate dall’Inps ad Assosoftware.

    Secondo tali indicazioni, sul file CSV relativo ai beneficiari deve essere riportata l’intestazione delle colonne e non devono essere compilate le colonne 'Coefficiente di presenza', 'Totale ore lavorabili nel biennio mobile' e '1/3 ore lavorabili nel biennio mobile'.

    Anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, prevederemo ulteriori opzioni tramite le quali sarà possibile selezionare i soli dipendenti sui quali risultano inserite le voci di assenza per CIG.

    Febbraio 2016
    (acred601)
    GESTIONE CIG – ELENCO BENEFICIARI

    Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo aggiornato il programma ‘LISTACIG’ (procedura Stampe Accessorie, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), rispetto alla versione rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2015 ‘Acred590’.
    In particolare, risulta che alcune sedi Inps richiedano obbligatoriamente la compilazione, sul file CSV relativo ai beneficiari, delle colonne aggiuntive ‘Orario medio contrattuale effettuato sulla UP riferito al semestre precedente’, ‘Percentuale media part-time’ e ‘Mesi di presenza sulla UP nel semestre precedente’. Di conseguenza, è stata inserita una opzione, al lancio del programma, per riportare tali colonne sul file ‘CIG_elenco_beneficiari.csv’. Precisiamo che le colonne in questione vengono ricavate dalle altre informazioni già presenti sul file.

    Gennaio 2016
    (extra260)
    CONTRIBUZIONE CIGS – EX-APPRENDISTI LEGGE 56/87

    Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una correzione in merito al calcolo dell’eventuale contributo CIGS a carico del dipendente (0,30%), rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2016 ‘Acred594’.
    Precisiamo che la correzione interessa esclusivamente gli ex-apprendisti assunti a tempo indeterminato, inquadrati come Legge 56/87 (tipo contribuzione ‘56’), in forza presso aziende per le quali è dovuta la contribuzione CIGO + CIGS.

    Ricordiamo che, in presenza della contribuzione CIGO + CIGS, il contributo CIGS a carico del dipendente risulta dovuto dagli ex-apprendisti Legge 56/87, mentre gli apprendisti (anche professionalizzanti) restano esclusi da tale contributo (per gli apprendisti professionalizzanti è dovuto il solo contributo CIGO, che risulta a carico del datore di lavoro).
    Prima del presente aggiornamento, in presenza della contribuzione CIGO + CIGS, per gli ex-apprendisti Legge 56/87 non veniva calcolato il contributo CIGS a carico del dipendente (per quanto riguarda il mese di gennaio 2016).

    Ricordiamo che le aziende che versano la contribuzione CIGO + CIGS sono quelle del settore industriale che occupano oltre 15 dipendenti (tabelle contributive 12012 – 12016 – 12017 – 12018 – 12019 – 12022 – 12024 – 12084).
    Nel caso in cui, per le aziende in questione, fossero già state elaborate le buste paga di gennaio 2016, è possibile verificare se vi sono soggetti interessati dalla rettifica (appunto gli ex-apprendisti Legge 56/87) ed eventualmente rielaborare le sole buste paga di tali soggetti. Se necessario, contattare l’assistenza per avere ulteriori indicazioni operative.

    Gennaio 2016
    (acred596)
    CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ TIPO “B”

    Ricordiamo che le indennità derivanti dai contratti di solidarietà di tipo ‘B’, possono essere anticipate in busta paga utilizzando le voci 19R (indennità di competenza del datore di lavoro) e 19S (indennità di competenza del dipendente), come indicato nell’aggiornamento di agosto 2014 ‘Acred541’.
    A seguito dei chiarimenti riportati nell’interpello del Ministero del Lavoro n. 33 del 22/12/2015, l’indennità di competenza del datore di lavoro, se erogata al dipendente tramite la voce 19R, viene inclusa nell’imponibile previdenziale. Facciamo presente che la variazione al calcolo dell’imponibile previdenziale ha effetto dal mese di gennaio 2016; restiamo in attesa di indicazioni in merito alla modalità di gestione di eventuali periodi pregressi.
    Precisiamo che le voci 19R e 19S sono sempre state incluse nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria.

    Gennaio 2016
    (acred594)
    CONTRIBUZIONE CIG – APPRENDISTI

    Sono state inserite le nuove aliquote CIG dovute per l’apprendistato professionalizzante, con effetto dall’elaborazione del mese di gennaio 2016, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 24 del 05/01/2016.

    Le aziende destinatarie della contribuzione CIGO (o anche CIGO + CIGS), dovranno versare il solo contributo CIGO nella stessa misura prevista per gli operai, sia per quanto riguarda gli apprendisti operai che di apprendisti impiegati. Di seguito sono indicate le nuove aliquote a carico delle aziende in questione:

    • imprese industriali fino a 50 dipendenti: 1,70%
    • imprese industriali oltre 50 dipendenti: 2,00%
    • settore edile: 4,70%
    • settore lapideo: 3,30%

    Le aziende destinatarie della sola contribuzione CIGS dovranno versare il relativo contributo, pari allo 0,90% complessivo di cui 0,30% a carico dell’apprendista.

    La nuova contribuzione CIG è dovuta anche per gli ex-apprendisti professionalizzanti, nel periodo in cui spetta il beneficio contributivo previsto dalla Legge 56/87: a partire dall’elaborazione del mese di gennaio, quindi, le nuove aliquote CIG sopra elencate vengono applicate automaticamente anche ai soggetti ai quali risulta attribuito il beneficio Legge 56/87, corrispondente al codice ‘56’ (o ‘59’) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento.

    In conseguenza della nuova normativa, si è reso necessario distinguere gli ex-apprendisti professionalizzanti da quelli non professionalizzanti, inquadrati sempre secondo la Legge 56/87, per i quali non risulta dovuta la nuova contribuzione CIG. A tale scopo, è stata prevista una nuova codifica nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento: il nuovo codice ‘156’ deve essere attribuito ai soli ex-apprendisti NON professionalizzanti Legge 56/87, in aggiunta al codice ‘56’ nel campo Situazione Contributiva. Occorre tenere presente che, anche per questi soggetti, continua ad essere dovuto il contributo 0,30% a carico del dipendente, in presenza della contribuzione CIGS.

    Sulla denuncia Uniemens, a partire dal mese di gennaio 2016, per gli apprendisti viene compilato automaticamente il campo Tipo Lavoratore, riportando uno dei seguenti codici:

    • PA’ – apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in presenza del codice ‘01’ (preesistente) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento;
    • PB’ – apprendistato professionalizzante, in presenza del codice ‘02’ (preesistente) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento;
    • PC’ – apprendistato di alta formazione e ricerca, in presenza del codice ‘03’ (preesistente) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento.

    Ricordiamo che, per gli apprendisti, occorre indicare uno dei codici sopra elencati (‘01’ / ‘02’ / ‘03’) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento, come indicato nell’aggiornamento di gennaio 2013 ‘Acred483’.
    Sempre dal mese di gennaio 2016, non viene più compilato il campo Tipo Apprendistato.
    Occorre tenere presente che le nuove codifiche previste per gli apprendisti non sono ancora riportate nell’Allegato Tecnico Uniemens attualmente in vigore (versione 3.2.1 del 17/12/2015).

    Precisiamo che le nuove aliquote CIG decorrono dal mese di settembre 2015: il messaggio Inps sopra citato ha previsto una nuova causale per il versamento della contribuzione arretrata degli apprendisti, da effettuarsi entro il 16/04/2016. Con i prossimi aggiornamenti, quindi, predisporremo il ricalcolo automatico dei contributi arretrati degli apprendisti.
    Ricordiamo che, per il recupero (a favore delle aziende) della contribuzione CIG relativa alla generalità dei dipendenti, l’Inps ha invece previsto esclusivamente l’emissione di note di rettifica (circolare Inps n. 197 del 02/12/2015).

    Dicembre 2015
    (acred591)
    CONTRIBUZIONE CIG

    Sono state aggiornate le aliquote CIGO con effetto dal mese di dicembre 2015, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 197 del 02/12/15.

    Per tutti settori interessati dalla contribuzione CIGO, le aliquote sono state ridotte in misura variabile dallo 0,20% allo 0,50%: I settori interessati dalla suddetta riduzione sono i seguenti:

    • imprese industriali fino a 50 dipendenti – riduzione 0,20% – tabelle 12011, 12016, 12021, 12024, 12083
    • imprese industriali oltre 50 dipendenti – riduzione 0,20% – tabelle 12012, 12019, 12084, 12196
    • operai del settore edile – riduzione 0,50% – tabelle 12014, 12017, 12022, 12023, 12044
    • operai del settore lapideo – riduzione 0,40% – tabelle 12013, 12018, 12045
    • impiegati del settore edile e lapideo fino a 50 dipendenti – riduzione 0,20% – tabelle 12013, 12014, 12017, 12018, 12023, 12044, 12045
    • impiegati del settore edile e lapideo oltre 50 dipendenti – riduzione 0,20% – tabelle 12022

    Le nuove aliquote decorrono dal mese di settembre 2015. Come anticipato nell’aggiornamento ‘Acred589’ del 04/12/15, l’Inps non ha previsto la possibilità di conguagliare i mesi pregressi (settembre 2015 – novembre 2015) tramite apposite causali da esporre sulla denuncia Uniemens: l’Istituto ha invece confermato l’intenzione di procedere alle restituzioni esclusivamente attraverso l’emissione di note di rettifica a credito.

    Ricordiamo che la circolare Inps n. 197 del 02/12/15 non riporta le indicazioni operative necessarie per procedere all’applicazione della nuova contribuzione per l’apprendistato professionalizzante, né per iniziare ad applicare il nuovo criterio di calcolo del contributo addizionale dovuto in caso di fruizione della CIG.
    Ricordiamo, inoltre, che i criteri di calcolo descritti negli allegati alla circolare Inps, coincidono con quelli attualmente adottati per la CIG gestita tramite “ticket”. La circolare non precisa se tali criteri debbano essere estesi alle altre forme di CIG: rimaniamo quindi in attesa di indicazioni più precise, prima di procedere ad eventuali modifiche in tal senso.

    Novembre 2015
    (acred590)
    GESTIONE CIG – ELENCO BENEFICIARI

    E’ stato aggiornato il file relativo all’elenco dei dipendenti per i quali viene richiesta la CIG, sulla base delle variazioni indicate nella circolare Inps n. 197 del 02/12/15. Ricordiamo che tale file deve essere allegato alla corrispondente domanda; quest’ultima può essere inserita sul sito Inps attraverso l’apposita applicazione online (“Flusso Web”).

    L’elenco in questione è stato predisposto con l’aggiornamento Acred586 del 29/10/15: per generarlo, occorre utilizzare il programma ‘LISTACIG’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 ‘ Comunicazioni Varie’).
    Tra le opzioni previste al lancio del programma, è stato aggiunto il campo ‘Ultimo mese elaborato’, descritto più avanti.

    Rispetto alla precedente versione (predisposta sulla base del messaggio Inps n. 5919 del 24/09/15), sono stati eliminati i campi “Part-time / tempo pieno”, “Evento ultimi 6 mesi” e relativa “Data evento”.
    Inoltre, i precedenti campi “Percentuale part-time” e “Orario contrattuale” sono stati sostituiti con i corrispondenti valori medi degli ultimi 6 mesi; tali valori vengono calcolati considerando sia i periodi full-time che part-time.
    Infine, è stato aggiunto il campo “Mesi di presenza sulla UP” (Unità Produttiva), sempre relativo all’ultimo semestre. In assenza di indicazioni più precise riguardo all’individuazione dell’Unità Produttiva, tale campo viene avvalorato con il numero di mesi nei quali è stato elaborato il cedolino del dipendente, nel corso dell’ultimo semestre: occorre quindi indicare il mese finale (elaborato) del semestre da considerare, riportandolo nel campo ‘Ultimo mese elaborato’, previsto tra le opzioni del programma. Precisiamo che lo stesso criterio viene adottato per individuare il semestre da considerare nel calcolo della percentuale media e dell’orario medio contrattuale, sopra descritte.
    Niente è cambiato in merito alla gestione degli altri campi descritti nell’aggiornamento Acred586.

    Ricordiamo che, sul file vengono riportati tutti i dipendenti in forza nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale. Ricordiamo anche che il file prodotto (CIG_elenco_beneficiari.csv) può essere scaricato ed aperto tramite Excel (o anche un qualsiasi editor di testo): se necessario, è possibile intervenire sul file per modificarlo, ad esempio per eliminare eventuali dipendenti che non devono essere riportati nel file, oppure per modificare il valore di alcuni campi; in tal caso, tuttavia, occorre salvare nuovamente il file nel formato originario (CSV).

    Novembre 2015
    (acred589)
    CONTRIBUZIONE CIG

    L’Inps, con la circolare n. 197 del 2/12/15, ha rilasciato le prime indicazioni relative alle modifiche previste dal D.Lgs. n. 148 del 14/09/15, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/09/15.

    Nella circolare sono riportate le nuove aliquote CIGO. Per quanto riguarda la contribuzione relativa all’apprendistato professionalizzante e la contribuzione addizionale, viene invece annunciata un’ulteriore circolare esplicativa.
    La modifica delle aliquote CIGO consiste in una riduzione (in misura variabile dallo 0,20% allo 0,50%), con effetto dal mese di settembre 2015. Da sottolineare che l’Inps non ha previsto la possibilità di conguagliare i mesi pregressi, confermando l’intenzione di procedere alle restituzioni attraverso l’emissione di note di rettifica a credito.

    Considerando che l’elaborazione delle buste paga relative al mese di novembre è già avviata, riteniamo preferibile rilasciare la variazione delle tabelle contributive (limitatamente a quelle interessate dalla contribuzione CIGO) con l’aggiornamento relativo al mese di dicembre. A riguardo, facciamo presente che l’applicazione delle nuove aliquote sul mese di novembre non eviterebbe comunque l’emissione delle note di rettifica a credito, relativamente ai mesi di settembre ed ottobre; inoltre, le nuove aliquote potrebbero non essere ancora recepite dai programmi di controllo dell’Uniemens. Tuttavia, nel caso in cui un Utente ritenesse necessario applicare le nuove aliquote per l’elaborazione del mese di novembre, può farne richiesta (tramite mail) all’assistenza.

    Un’ultima precisazione: negli allegati alla circolare Inps sopra citata, sono descritti i criteri di calcolo dell’indennità CIG. Facciamo presente che i criteri descritti negli allegati coincidono sostanzialmente con quelli attualmente adottati per la CIG gestita tramite “ticket”. La circolare non precisa se tali criteri debbano essere estesi, a questo punto, anche alle altre forme di CIG: rimaniamo quindi in attesa di indicazioni più precise da parte dell’Inps, prima di procedere ad eventuali modifiche in tal senso (a riguardo, sono stati posti dei quesiti sul forum di Assosoftware).

    Ottobre 2015
    (acred586)
    GESTIONE CIG – ELENCO BENEFICIARI

    E’ possibile generare l’elenco dei dipendenti beneficiari della CIG, da allegare alla corrispondente domanda inserita sul sito Inps, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 5919 del 24/09/15.

    Per generare l’elenco dei dipendenti nel formato previsto, è possibile utilizzare il programma ‘LISTACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie al punto 3.2 ‘ Comunicazioni Varie’ nell’elenco dei programmi.
    Sul file vengono riportati tutti i dipendenti in forza nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale.
    Il programma prevede la possibilità di indicare il mese elaborato dal quale deve essere rilevato il residuo ferie dell’anno precedente: tale residuo corrisponde alla differenza (se positiva) tra le ferie residue dell’anno precedente (voce 149 nel Dettaglio del cedolino) e le ferie usufruite nell’anno corrente (voce 145).
    Precisiamo che il campo “Evento ultimi 6 mesi” viene compilato esclusivamente sulla base dell’eventuale assunzione avvenuta negli 6 mesi precedenti alla Data Finale: in tal caso viene riportata la condizione ‘A’; non vengono invece riportate, in automatico, le condizioni di licenziamento (‘L’) o dimissioni (‘D’).
    Tramite le opzioni previste, è possibile scegliere se riportare, sul file generato, l’intestazione delle colonne; inoltre, è possibile scegliere come compilare le colonne “Interessato CIG” e “E’ stata programmata riduzione di orario superiore al 50% nell'anno precedente” (entrambe “Si” o “No”).

    Il file prodotto è CIG_elenco_beneficiari.csv, che può essere scaricato ed aperto tramite Excel.
    Se necessario, è possibile intervenire sul file prodotto per modificarlo: a titolo di esempio, è possibile eliminare eventuali dipendenti che non devono essere riportati nel file, oppure modificare il valore indicato nelle colonne “Interessato CIG” / “Evento ultimi 6 mesi” / “E’ stata programmata riduzione di orario superiore al 50% nell'anno precedente”. Il formato del file (CSV) consente infatti di aprirlo e modificarlo tramite Excel, o anche tramite un semplice editor di testo, a condizione che venga salvato nuovamente nel formato originario (appunto CSV).

    Settembre 2015
    (acred584)
    CONTRIBUZIONE CIG

    Segnaliamo che, alla data del presente aggiornamento, non sono ancora disponibili le indicazioni Inps relative alle variazioni contributive previste dal D.Lgs. n. 148 del 14/09/15, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/09/15.

    Le variazioni contributive previste dal suddetto decreto decorrono dal mese di settembre 2015 e consistono in:

    • una riduzione, diversificata per settore, della contribuzione destinata alla CIGO;
    • l’istituzione del contributo CIGS anche per l’apprendistato professionalizzante;
    • la modifica dei criteri di calcolo dei contributi addizionali sulla CIG erogata;

    Nello stesso decreto, inoltre, sono previste ulteriori modifiche in merito alla durata della CIG, ai requisiti di anzianità, alle modalità di presentazione della domanda ed alla gestione dei contratti di solidarietà.

    Vista la complessità delle modifiche sopra elencate, riteniamo che per la loro applicazione (anche limitatamente all’aspetto contributivo) siano indispensabili le indicazioni operative che saranno emanate da parte dell’Inps. Per il momento, quindi, non sono state apportate variazioni alle aliquote contributive disponibili sulla procedura Paghe.
    Da parte nostra, stiamo monitorando costantemente la situazione e predisporremo i necessari aggiornamenti non appena l’Inps emanerà le indicazioni necessarie. Tuttavia, riteniamo improbabile che l’Inps possa emanare le indicazioni operative in tempo utile per poterle applicare già sull’elaborazione di settembre. Di conseguenza, se l’applicazione dovesse iniziare con l’elaborazione di ottobre, provvederemo a predisporre quanto necessario per effettuare i relativi conguagli, secondo le modalità che saranno previste dall’Inps.

    Gennaio 2015
    (acred559)
    CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ TIPO “B”

    E’ stata prediposta una nuova opzione sulle voci 19R / 19S, tramite le quali è possibile gestire l’eventuale anticipo, in busta paga, dell’indennità relativa ai contratti di solidarietà di tipo “B” (aggiornamento di agosto 2014 Acred541).
    Sulle voci in questione, a partire dal mese di gennaio 2015, è possibile indicare il valore della quota oraria, riportandolo nel campo Importo Unitario, espresso in millesimi di euro (valore in euro moltiplicato per 1.000). L’importo in questione può essere inserito sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.6 ‘Pagamento Cig / Contratti di Solidarietà’), a livello di dipendente, nel caso in cui non debba subire variazioni nel corso dell’intera durata del contratto.

    Gennaio 2015
    (acred555)
    MASSIMALI C.I.G.

    La circolare Inps n. 1 del 30/01/15, ha confermato i valori del limite di retribuzione e dei massimali considerati nel calcolo della CIG, rilasciati con l’aggiornamento ‘Acred558’ del 21/01/15.
    Col presente aggiornamento, abbiamo rettificato soltanto il valore di uno dei massimali, che risulta aumentato di 1 centesimo rispetto a quanto predisposto con l’aggiornamento ‘Acred555’.

    Gennaio 2015
    (acred555)
    MINIMALI E MASSIMALI INPS

    Alla data del presente aggiornamento, non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG.
    Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps risultassero notevolmente diversi da quelli di seguito indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

    In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 47,68 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

    Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 46.123,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.844,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

    Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 100.323,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
    Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

    E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 490,10 (41% di E. 1.195,37), per ogni 12 mesi di anzianità, relativamente alle cessazioni avvenute nell’anno 2015. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2014 (E. 489,12).

    Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.086,24 per gli eventi dell’anno 2015.

    Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2015, abbiamo aggiornato i seguenti importi:

    • limite di retribuzione per l’individuazione del massimale E. 2.102,24
    • massimale non edili E. 914,96 (1° fascia) ed E. 1.099,70 (2° fascia)
    • massimale edili E. 1.097,95 (1° fascia) ed E. 1.319,65 (2° fascia)

    Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione).

    Agosto 2014
    (acred542)
    CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ – NUOVE VOCI

    Sulla base di alcuni chiarimenti, è stato modificato il calcolo delle voci 19R e 19S, rilasciate con l’aggiornamento ‘Acred541’ del 1/08/14. Ricordiamo che le voci in questione consentono di gestire l’eventuale anticipo, in busta paga, dell’indennità relativa ai contratti di solidarietà di tipo “B”.

    A partire dal mese di agosto, la quota oraria utilizzata per il calcolo viene determinata sulla base del coefficente contrattuale, anche in caso di paga mensilizzata. Tale quota, inoltre, viene proporzionata al numero di mensilità annue previste contrattualmente (13/12 oppure 14/12). Il resto del calcolo non è variato rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento Acred541 (compresa la decurtazione del contributo a carico dell’apprendista).

    Agosto 2014
    (acred541)
    CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ – NUOVE VOCI

    Sono state predisposte due nuove voci, che consentono di gestire l’eventuale anticipo, in busta paga, dell’indennità relativa ai contratti di solidarietà di tipo “B”.
    Le nuove voci 19R (‘Indennità competenza ditta’) e 19S (‘Indennità competenza dipendente'), possono essere utilizzate in presenza della voce 18K, nel caso in cui si intenda anticipare, al dipendente, le suddette indennità.
    Come per le altre tipologie di contratti di solidarietà (aggiornamento di giugno 2014 Acred503), il valore dell’indennità corrisponde alle ore di assenza moltiplicate per la quota oraria (voce 105), al netto della contribuzione prevista per gli apprendisti (5,84%). Per entrambe voci, sul risultato viene applicata la percentuale del 25%.
    Analogamente a quanto previsto per le altre tipologie, nel campo Importo Unitario delle nuove voci è possibile indicare un’eventuale somma (in valore mensile) da escludere dal calcolo della retribuzione oraria.
    Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3 (‘Pagamento CIG e Contratti di Solidarietà) e possono essere utilizzate a partire dal mese di luglio 2014.

    L’anticipo erogato tramite le voci 19R e 19S viene riportato, sulla Nota Contabile, sul preesistente rigo utilizzato per l’anticipo dell’indennità relativa ai contratti di solidarietà (codice 2011701).
    Precisiamo che, sulla base delle informazioni in nostro possesso, non risulta che sia previsto il conguaglio di tale indennità sulla denuncia Uniemens: l’unica forma di pagamento prevista sarebbe l’erogazione diretta da parte dell’Inps.

    Marzo 2014
    (acred528)
    CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ – NUOVE VOCI

    Sono state predisposte due nuove voci, che consentono di gestire il conguaglio delle maggiorazioni relative ai contratti di solidarietà, per quanto riguarda i periodi di assenza decorrenti dal 1/01/2014.
    Le nuove voci 18R (‘Maggiorazione per contratto di solidarietà’) e 18S (‘Maggiorazione Ratei per contratto di solidarietà’), devono essere utilizzate secondo le stesse modalità previste per le voci 18N e 18Q (aggiornamento di giugno 2013 ‘Acred503’). Tuttavia, dal momento che le voci 18R e 18S si riferiscono a periodi ricadenti nell’anno 2014, o in anni successivi, la maggiorazione calcolata corrisponde al 10% (anziché al 20% previsto sulle voci 18N e 18Q).

    Ricordiamo che, sulle voci di anticipo delle maggiorazioni senza conguaglio su UniEmens (voci 19N e 19Q), la percentuale era già stata portata al 10% con l’aggiornamento di gennaio 2014 ‘Acred519’. Le nuove voci 18R e 18S possono essere utilizzate (in sostituzione delle voci 18N e 18Q) per conguagliare le suddette maggiorazioni, relativamente ai periodi ricadenti nell’anno 2014; le modalità di tale conguaglio sono indicate nell’aggiornamento di ottobre 2013 ‘Acred510’.
    Le nuove voci 18R e 18S vengono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Prestazioni – Cig Straordinaria’, con i nuovi codici causale ‘F503’ e ‘G706’, secondo quanto indicato nel messaggio Inps n. 3234 del 11/03/14.

    Febbraio 2014
    (acred522)
    GESTIONE NUOVA CIG – RETTIFICA

    Per quanto riguarda la gestione della nuova "CIG con ticket", abbiamo effettuato una correzione sul calcolo dell’indennità relativa a periodi di assenza usufruiti nell’anno precedente, conguagliati su UniEmens nel mese di gennaio 2014, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps. Non sono interessate, dalla suddetta correzione, né la CIG con ticket relativa a periodi usufruiti nell’anno corrente, né le varie tipologie di CIG gestite col vecchio metodo (senza ticket).
    Precisiamo, quindi, che il problema interessa esclusivamente le busta paga relative al mese di gennaio 2014, interessate da un conguaglio di CIG con ticket usufruita nell’anno 2013 (anno precedente).
    Per tale tipologia di CIG, col presente aggiornamento è stato rettificato il valore del limite di retribuzione e dei massimali, utilizzati per effettuare il calcolo dell’indennità da conguagliare (voci 34A / 34B / 34C / 34D / 34E).
    Relativamente alle aziende interessate dalla suddetta casistica, segnaliamo che è necessario rielaborare il mese di gennaio 2014, nel caso in cui sia stato elaborato prima del presente aggiornamento.

    Gennaio 2014
    (acred519)
    MINIMALI E MASSIMALI INPS

    Alla data del presente aggiornamento, non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG.
    Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps risultassero notevolmente diversi da quelli di seguito indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

    In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 47,58 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

    Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 46.031,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.836,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

    Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 100.123,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
    Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

    E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 489,12 (41% di E. 1.192,98), per ogni 12 mesi di anzianità, relativamente alle cessazioni avvenute nell’anno 2014. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2013 (E. 483,80). A tale proposito, comunque, sarebbe opportuno che l’Inps fornisse ulteriori precisazioni.

    Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.082,08 per gli eventi dell’anno 2014.

    Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2014, abbiamo aggiornato i seguenti importi:

    • limite di retribuzione per l’individuazione del massimale E. 2.098,04
    • massimale non edili E. 913,14 (1° fascia) ed E. 1.097,51 (2° fascia)
    • massimale edili E. 1.095,76 (1° fascia) ed E. 1.317,01 (2° fascia)

    Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione).

    Per quanto riguarda i contratti di solidarietà, abbiamo modificato la percentuale relativa alla "maggiorazione", riducendola dal 20% al 10%, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014.
    Per il momento, la modifica è stata effettuata esclusivamente sulle voci utilizzate per il pagamento delle somme anticipate in busta paga, SENZA conguaglio sulla denuncia UniEmens. Le voci interessate sono quindi la 19N (maggiorazione indennità) e 19Q (maggiorazione ratei), passate entrambe dal 20% al 10%.
    Sulla base delle indicazioni Inps, provvederemo poi a modificare o predisporre le voci necessarie per conguagliare, su UniEmens, le corrispondenti somme (attualmente gestite tramite le voci 18N e 18Q). In particolare, occorre capire se l’Inps istituirà nuove causali, oppure sceglierà di continuare ad utilizzare quelle attuali.

    Per quanto riguarda le modifiche relative al recupero del contributo addizionale Aspi, previste dalla Legge di Stabilità 2014, occorre attendere le disposizioni Inps, per predisporre eventuali automatismi. Nei casi interessati, per il momento, rimane possibile modificare l’importo da recuperare, intervenendo sulla voce 52D (campo Importo Totale).

    Ottobre 2013
    (acred510)
    UNIEMENS – CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

    E’ stata predisposta una prima gestione del conguaglio relativo all’indennità anticipata dal datore di lavoro, nel corso dei mesi precedenti all’autorizzazione Inps. Relativamente agli stessi mesi, inoltre, è possibile aggiornare automaticamente la sezione ‘Settimane’ delle denunce UniEmens. Ricordiamo che, in assenza dell’autorizzazione Inps, non è possibile conguagliare l’indennità anticipata dal datore di lavoro, né indicare l’evento di assenza sulla sezione ‘Settimane’ (tale indicazione è prevista solo in caso di utilizzo del "ticket", attualmente non consentito per il contratto di solidarietà).

    Innanzitutto, è opportuno generare una stampa delle somme anticipate da parte del datore di lavoro: tali somme sono riportate, nei mesi di assenza precedenti all’autorizzazione Inps, sulle voci 19M / 19N / 19P / 19Q (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / Contratti di Solidarietà). A tale scopo, utilizzare il programma SEGNAVOT, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.1 ‘Controlli e statistiche’); il periodo autorizzato deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale (tenendo presente che non è possibile frazionare un mese). Per ciascuna voce utilizzata, occorre richiedere il campo Importo Totale, corrispondente al valore dell’indennità anticipata.
    Le indennità anticipate possono essere conguagliate sulla denuncia UniEmens, impostando le voci 18M / 18N / 18P / 18Q sulle Variazioni Mensili del mese di conguaglio (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / Contratti di Solidarietà). Su ciascuna voce occorre indicare, nel campo Importo Totale, il valore complessivo della corrispondente voce di anticipo.
    Inoltre, sulla nuova voce 39L (sempre elenco voci, punto 5.3 ‘Pagamento CIG / Contratti di Solidarietà’), occorre indicare il valore complessivo delle indennità anticipate dal datore di lavoro, riportandolo nel campo Importo Totale.

    Ricordiamo che, per la corretta compilazione del servizio ‘UniEmens – Prestazioni’, l’autorizzazione Inps deve essere indicata nella tabella delle ‘Autorizzazioni CIG’, sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, specificando il relativo periodo; in tal modo, nella sezione ‘CIG Straordinaria’ viene riportata sia l’autorizzazione che il corrispondente numero di ore, oltre al codice ‘GF00’ nella parte relativa ai dati statistici.

    Per quanto riguarda la sezione ‘Settimane’ della denuncia UniEmens, ricordiamo che, nei mesi precedenti all’autorizzazione Inps, le assenze inserite tramite la voce 18K devono essere considerate come normali assenze non retribuite. A seguito dell’autorizzazione, quindi, occorre rettificare la sezione ‘Settimane’, sui singoli mesi interessati (precisiamo che tale criterio potrebbe essere adottato anche per la gestione della CIG "senza ticket", in alternativa alla compilazione della sezione ‘CIG Pregressa’). Precisiamo che la sezione ‘Settimane’ non ha valenza contributiva: può quindi essere reinviata anche successivamente al termine previsto per la trasmissione delle denunce.

    Per rettificare la sezione ‘Settimane’ in relazione alla voce 18K, è stato aggiunto un apposito parametro sulla procedura Rigenerazione Dati UniEmens – Settimane e Calendario (menù Amministratore Paghe – aggiornamento ‘Acred426’). Impostando l’opzione ‘S’ nel nuovo parametro ‘Assenza per contratti di solidarietà’, viene rigenerata la sezione ‘Settimane’, considerando la voce 18K in modo analogo alla voce 18L (aggiornamento di giugno 2013 ‘Acred503’). Sulle settimane interessate, quindi, viene riportato il Tipo Evento ‘SOL’ (Contratto di Solidarietà). La procedura di rigenerazione deve essere lanciata per ogni singolo mese del periodo autorizzato.
    Ricordiamo che la suddetta procedura imposta la condizione di ‘Rettificata’ (servizio UniEmens – Dipendenti, campo Stato della Dichiarazione) sulle denunce individuali che, a seguito della rigenerazione, presentano delle variazioni nella sezione ‘Settimane’ o ‘Calendario’ (in questo caso, dovute al diverso trattamento della voce 18K).
    Una volta effettuata la rigenerazione, quindi, è possibile procedere all’invio di tali denunce, utilizzando la normale procedura Invio Telematico UniEmens. Per includere le sole denunce interessate, nel parametro Opzioni di Invio occorre selezionare le opzioni ‘Tipo dichiarazioni: Solo denunce individuali’ e ‘ Modalità di invio: Solo rettificate’.

    Agosto 2013
    (acred507)
    PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL TFR

    Segnaliamo che, sulla stampa riepilogativa del Tfr ai fini contabili (‘listato.tfr.STA’), prodotta tramite le procedure di elaborazione o stampa mensile, viene riportata anche la parte di Tfr, a carico Inps, maturata in proporzione alle ore di assenza per contratto di solidarietà (aggiornamento di giugno 2013 Acred503).

    Giugno 2013
    (acred503)
    CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ – NUOVE VOCI

    Sono state predisposte diverse nuove voci, che consentono di gestire automaticamente tutti gli aspetti relativi ai contratti di solidarietà, nella modalità che prevede il pagamento (anticipo e conguaglio) delle indennità da parte del datore di lavoro.

    Di seguito, sono riepilogate tutte le voci, sia nuove che preesistenti, relative alla gestione dei contratti di solidarietà.

    • Voci per inserire le ore di assenza, da utilizzare sulle Variazioni Mensili (elenco voci 1.2 ‘Assenze indennizzate’):
      • 18K – ‘Riduzione orario per contratto di solidarietà’, da utilizzare per inserire le ore di assenza in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps; può essere utilizzata anche in caso di pagamento da parte del datore di lavoro, per inserire eventuali periodi di assenza precedenti all’autorizzazione da parte dell’Inps (se previsto); la voce 18K viene considerata una semplice assenza non retribuita, nella sezione Settimane della denuncia UniEmens.
      • 18L – ‘Riduzione orario per contratto di solidarietà’, da utilizzare per inserire le ore di assenza in caso di pagamento da parte del datore di lavoro, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps; la voce 18L genera la contribuzione figurativa (tipo evento ‘SOL’) nella sezione Settimane della denuncia UniEmens.
      Per inserire le ore di assenza sui singoli giorni, tramite le voci sopra elencate, può risultare conveniente utilizzare la finestra ‘Inserimento orario relativo ad una singola voce’.
      Precisiamo che le assenze inserite tramite la voce 18K, se relative a situazioni in cui il pagamento è a carico del datore di lavoro (eventuali periodi di assenza precedenti all’autorizzazione Inps), comportano la necessità di rettificare manualmente la sezione Settimane delle denunce UniEmens (una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Inps), relativamente ai singoli mesi interessati.
    • Voci per attivare il pagamento delle indennità con conguaglio su UniEmens, da utilizzare in caso di pagamento da parte del datore di lavoro a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps; possono essere indicate sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili (elenco voci variabili 5.3 / voci fisse 3.6 ‘Pagamento CIG / Contratti di Solidarietà’):
      • 18M – ‘Indennità per contratto di solidarietà’, da utilizzare in presenza della voce 18L; calcola l’indennità nella misura del 60% della retribuzione spettante, corrispondente alle ore di assenza moltiplicate per la quota oraria (voce 105), al netto della contribuzione apprendisti (5,84%); nel campo Importo Unitario della voce è possibile indicare un’eventuale somma da escludere dalla retribuzione oraria; la voce 18M viene conguagliata sulla denuncia UniEmens tramite il codice ‘G603’ (servizio ‘UniEmens – Prestazioni’, sezione ‘CIG Straordinaria a credito’).
      • 18N – ‘Maggiorazione per contratto di solidarietà’, da utilizzare in presenza della voce 18L; calcola la maggiorazione nella misura del 20% della retribuzione spettante, al netto della contribuzione apprendisti, adottando lo stesso criterio di calcolo della voce 18M; la voce 18N viene conguagliata sulla denuncia UniEmens tramite il codice ‘G705’ (servizio ‘UniEmens – Prestazioni’, sezione ‘CIG Straordinaria a credito’).
      • 18P – ‘Indennità Ratei per contratto di solidarietà’, da utilizzare in presenza della voce 18L; calcola l’indennità relativa ai ratei delle mensilità aggiuntive (1/12 per ogni mensilità prevista), sulla base dell’indennità determinata secondo lo stesso criterio della voce 18M; la voce 18P viene conguagliata sulla denuncia UniEmens tramite il codice ‘F501’ (servizio ‘UniEmens – Prestazioni’, sezione ‘CIG Straordinaria a credito’).
      • 18Q – ‘Maggiorazione Ratei per contratto di solidarietà’, da utilizzare in presenza della voce 18L; calcola la maggiorazione del 20% relativa ai ratei delle mensilità aggiuntive, adottando lo stesso criterio di calcolo della voce 18P; la voce 18Q viene conguagliata sulla denuncia UniEmens tramite il codice ‘F502’ (servizio ‘UniEmens – Prestazioni’, sezione ‘CIG Straordinaria a credito’).
    • Voci per attivare il pagamento delle indennità senza conguaglio su UniEmens, da utilizzare (nei casi previsti) per il pagamento da parte del datore di lavoro prima dell’autorizzazione da parte dell’Inps; possono essere indicate sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili (elenco voci variabili 5.3 / voci fisse 3.6 ‘Pagamento CIG / Contratti di Solidarietà’):
      • 19M – ‘Indennità per contratto di solidarietà’, da utilizzare in presenza della voce 18K; calcola l’indennità nella misura del 60%, secondo lo stesso criterio adottato dalla voce 18M.
      • 19N – ‘Maggiorazione per contratto di solidarietà’, da utilizzare in presenza della voce 18K; calcola la maggiorazione nella misura del 20%, secondo lo stesso criterio adottato dalla voce 18N;.
      • 19P – ‘Indennità Ratei per contratto di solidarietà’, da utilizzare in presenza della voce 18K; calcola l’indennità relativa ai ratei delle mensilità aggiuntive, secondo lo stesso criterio adottato dalla voce 18P.
      • 19Q – ‘Maggiorazione Ratei per contratto di solidarietà’, da utilizzare in presenza della voce 18K; calcola la maggiorazione relativa ai ratei delle mensilità aggiuntive, secondo lo stesso criterio adottato dalla voce 18Q.
      Precisiamo che, nel caso in vengano utilizzate le voci sopra elencate, una volta ottenuta l’autorizzazione da parte dell’Inps occorrerà effettuare un conguaglio rispetto all’indennità già anticipata dal datore di lavoro; a tale riguardo, rilasceremo ulteriori indicazioni con i prossimi aggiornamenti.
    • Voci per gestire l’assenza per ferie, nel caso in cui queste ultime risultino previste nel contratto di solidarietà, da utilizzare sulle Variazioni Mensili (1.2 ‘Assenze indennizzate’) e sulle Voci Fisse (2.3 ‘Maturazione ratei’):
      • 21B – ‘Ferie usufruite per contratto di solidarietà’, da utilizzare, sulle Variazioni Mensili, per indicare le ore di assenza per ferie rientranti nell’ambito dell’assenza per contratto di solidarietà; la voce viene esposta nella parte centrale del cedolino (espressa in ore) e nella parte di dettaglio della nota contabile ("monetizzata" secondo lo stesso criterio delle normali ore di ferie); occorre tenere presente che le ore indicate sulla voce 21B devono essere comprese tra quelle di assenza per solidarietà, inserite tramite le voci 18K oppure 18L.
      • 21A – ‘Ferie maturate per contratto di solidarietà’, da indicare, sulle Voci Fisse, per attivare la maturazione delle ore di ferie in proporzione alle ore di assenza per contratto di solidarietà; le ore di ferie maturate per contratto di solidarietà risultano già comprese nelle ore di ferie effettivamente maturate (voce 141), a meno che non venga indicata la voce 123 (vedi paragrafo successivo); la voce viene esposta nella parte centrale del cedolino (in ore) e nella parte di dettaglio della nota contabile ("monetizzata" con lo stesso criterio delle normali ore di ferie).
      • 21C – ‘Ferie residue per contratto di solidarietà’, da indicare, sulle Voci Fisse, per attivare il riepilogo delle ore di ferie relative al contratto di solidarietà; il residuo è determinato mensilmente, sommando il residuo del mese precedente al maturato del mese corrente (21A) e sottraendo le ferie usufruite nello stesso mese (21B); il residuo viene esposto nella parte centrale del cedolino (espresso in ore).
    • Voci per gestire l’effetto sulla maturazione dei ratei, da indicare sulle Voci Fisse (2.3 ‘Maturazione ratei’):
      • 123 – ‘Riduzione ratei ferie/permessi per CIG o solidarietà’, per attivare, se prevista, la riduzione delle ferie e dei permessi maturati, in proporzione alle ore di assenza; precisiamo che si tratta della voce predisposta per ottenere lo stesso effetto in caso di assenza per CIG (aggiornamento di gennaio 2010 Acred390).
      • 473 – ‘Recupero ratei 13° e 14° mensilità’, per attivare, se prevista, la riduzione del rateo di 13° e 14° mensilità maturato, in proporzione alle ore di assenza; anche in questo caso, si tratta della voce predisposta per ottenere lo stesso effetto in caso di assenza per CIG (aggiornamento di gennaio 2010 Acred390).
    • Voci per gestire il beneficio contributivo spettante al datore di lavoro, nei casi previsti dalle disposizioni, da indicare sulle Voci Fisse (3.1 ‘Contributi e varie Inps’):
      • 88A – ‘Sgravio al 25% per riduzione orario 20% - 30%’, per attivare la riduzione del 25% dei contributi dovuti, quando la riduzione dell’orario risulta compresa tra le suddette percentuali.
      • 88B – ‘Sgravio al 35% per riduzione orario superiore al 30%’, per attivare la riduzione del 35% dei contributi dovuti, quando la riduzione dell’orario risulta superiore alla suddetta percentuale.
      • 88C – ‘Sgravio Mezzogiorno al 30% per riduzione orario 20% - 30%’, per attivare la riduzione del 30% dei contributi dovuti dalle aziende operanti nel Mezzogiorno, alle stesse condizioni della voce 88A.
      • 88D – ‘Sgravio Mezzogiorno al 40% per riduzione orario superiore al 30%’, per attivare la riduzione del 40% dei contributi dovuti dalle aziende operanti nel Mezzogiorno, alle stesse condizioni della voce 88B.
      Tutte le voci sopra elencate sono conguagliate sulla denuncia UniEmens, attraverso il codice causale ‘L508’ (servizio ‘UniEmens – Aziendale’, sezione ‘Altre somme – a credito’).
      Precisiamo che il beneficio contributivo viene automaticamente bloccato in presenza di altre agevolazioni contributive, in particolare l’apprendistato e le altre assunzioni agevolate.
    • Voci per gestire il Tfr a carico Inps, maturato in proporzione alle ore di assenza per contratto di solidarietà:
      • 72B – ‘Tfr maturato sulle ore di assenza per contratto di solidarietà’, elaborata in automatico e visibile nel Dettaglio del cedolino; determina il Tfr maturato a carico Inps, in proporzione alle ore di assenza inserite sulla voce 18L; nel caso in cui si intenda attivare la maturazione sulle ore inserite tramite la voce 18K, occorre indicare la voce 72B sulle Voci Fisse, riportando il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario.
      • 73C – ‘Conguaglio Tfr accantonato per contratto di solidarietà’, elaborata in automatico al momento della liquidazione del Tfr, visibile nel Dettaglio del cedolino; effettua il conguaglio del Tfr a carico Inps, liquidato dal datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto; viene riportata sulla denuncia UniEmens individuale, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L042’ (servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’).
      Precisiamo che il Tfr maturato, calcolato dalla voce 72B, risulta già compreso nella quota di Tfr maturata nel mese (voce 705). Anche il Tfr conguagliato al momento della cessazione del rapporto, riportato sulla voce 73C, risulta già compreso nel Tfr complessivamente erogato dal datore di lavoro (voci 730 / 731).
      Segnaliamo che il Tfr a carico Inps, derivante dal contratto di solidarietà, viene riepilogato e rivalutato annualmente, tramite ulteriori voci elaborate in automatico, visibili nel Dettaglio del cedolino (voci 72G / 72M / 72R).
    • Per gestire particolari situazioni relative al Tfr, sono state inoltre predisposte le seguenti voci:
      • 72C – ‘Conguaglio Tfr maturato nell’anno corrente per contr. solidarietà’, voce opzionale, da utilizzare a discrezione dell’Utente; consente di conguagliare, sulla denuncia UniEmens, il Tfr a carico Inps maturato nell’anno corrente: a tale scopo, occorre inserire la voce sulle Variazioni Mensili, indicando il valore da conguagliare nel campo Importo Totale; in alternativa, può essere inserita sulle Voci Fisse, senza indicare alcun importo: in tal caso, provvede a conguagliare automaticamente la quota di Tfr a carico Inps, maturata in ciascun mese in cui è presente un’assenza per contratto di solidarietà; la voce 72C è riportata sulla denuncia UniEmens, sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L042’ (servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’).
      • 72D – ‘Conguaglio Tfr maturato negli anni precedenti per contr. solidarietà’, voce opzionale, da utilizzare a discrezione dell’Utente; consente di conguagliare, sulla denuncia UniEmens, il Tfr a carico Inps maturato negli anni precedenti: a tale scopo, occorre inserire la voce sulle Variazioni Mensili, indicando il valore da conguagliare nel campo Importo Totale; anche la voce 72D è riportata sulla denuncia UniEmens, sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L042’ (servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’).
      Occorre tenere presente che le voci 72C e 72D svolgono una funzione che NON risulta espressamente prevista dalle disposizioni Inps: entrambe provvedono a conguagliare il Tfr a carico Inps, derivante dal contratto di solidarietà, PRIMA della cessazione del rapporto. Riteniamo che tale funzione possa essere necessaria, ad esempio, in caso di erogazione di un anticipo di Tfr che comprende anche la parte a carico Inps (relativa all’anno precedente e/o all’anno corrente). Ricordiamo, inoltre, che l’Inps non ha emanato disposizioni in merito al trattamento del Tfr derivante dal contratto di solidarietà, in caso di versamento dell’intera quota di Tfr ad un fondo di previdenza complementare o al Fondo Tesoreria. Per il momento, quindi, dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di utilizzare o meno le voci 72C e 72D nei vari casi sopra descritti (o in altre situazioni analoghe).
    • Di seguito, sono elencati i nuovi DATI CONTABILI predisposti per la gestione dei contratti di solidarietà:
    DESCRIZIONE  CODICE  CONTO IN DARE  CONTO IN AVERE  VOCI  
    Indennità solidarietà  2010003  Inps c/contributi  Dipendenti c/retribuz.  18M+18N+18P+18Q  
    Anticipo solidarietà  2011701  Anticipi c/enti  Dipendenti c/retribuz.  19M+19N+19P+19Q  
    Recupero Tfr solidarietà  2026501  Inps c/contributi  Inps Tfr dipendenti  72C+72D+73C  
    Accanton. Tfr solidarietà  2028501  Inps Tfr dipendenti  Tfr Esercizio (E)  72B  
    Rivalutaz. Tfr solidarietà  2028502  Inps Tfr dipendenti  Tfr Esercizio (E)  72M  

    Precisiamo che i benefici contributivi (voci 88A / 88B / 88C / 88D) sono riportate sul movimento relativo ai contributi a carico ditta (codici 2020001 e 3000701), ovviamente in diminuzione del totale.
    Inoltre, nella parte di Dettaglio della nota contabile (codici 3017001 e 3017002), è indicata la retribuzione relativa alle ore di ferie maturate e usufruite, derivanti dal contratto di solidarietà (voci 21A / 21B). Le ore in questione vengono "monetizzate" moltiplicandole per la quota oraria contrattuale (voce 031), secondo lo stesso criterio adottato per le normali ore di ferie maturate e usufruite (voci 141 / 140).

    Gennaio 2013
    (acred483)
    MINIMALI E MASSIMALI INPS

    Precisiamo che, ad oggi (24/01/13), non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG.
    Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps risultassero notevolmente diversi da quelli di seguito indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

    In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 47,07 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

    Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 45.530,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.794,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto.

    Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 99.034,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
    Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Per i soggetti in questione, in presenza di compensi sufficientemente elevati, è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

    Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2013, abbiamo aggiornato i seguenti importi:

    • limite di retribuzione per l’individuazione del massimale E. 2.075,21
    • massimale non edili E. 903,20 (1° fascia) ed E. 1.085,57 (2° fascia)
    • massimale edili E. 1.083,85 (1° fascia) ed E. 1.302,68 (2° fascia)

    Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione).

    E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato, passato a E. 2.059,43 per gli eventi relativi all’anno 2013.

    Luglio 2012
    (acred471)
    GESTIONE CIG – RETTIFICA

    Segnaliamo che è stata effettuata una correzione sulla finestra ‘Autorizzazioni CIG’, disponibile sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, precedentemente modificata con l’aggiornamento Acred469 del 2/07/12.

    Nel caso in cui, successivamente all’aggiornamento Acred469, siano state agganciate delle autorizzazioni tramite la finestra ‘Autorizzazioni CIG’ sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, è opportuno verificare (a campione) che le stesse autorizzazioni risultino agganciate correttamente: a tale scopo, è sufficiente entrare sulla finestra in questione e verificare che, in corrispondenza delle autorizzazioni previste, la casella ‘Aggancio’ risulti barrata.
    Precisiamo che la verifica di cui sopra è necessaria soltanto per quanto riguarda le autorizzazioni gestite tramite la finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (a condizione che le stesse siano state agganciate sui dipendenti dopo l’aggiornamento Acred469 del 2/07/12). Non occorre, invece, effettuare alcuna verifica sulle autorizzazioni inserite direttamente sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nella sezione ‘Autorizzazioni CIG – valide per tutti i dipendenti’, in quanto tali autorizzazioni non devono essere agganciate ai singoli dipendenti.

    Luglio 2012
    (acred470)
    GESTIONE CIG – RETTIFICA

    E’ stata effettuata una correzione sulla finestra ‘Pagamento CIG’, disponibile sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’, rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento Acred469 del 2/07/12.
    La correzione riguarda, in particolare, il caso in cui la CIG usufruita nel mese corrente risulta già autorizzata e, quindi, può essere immediatamente conguagliata sulla denuncia UniEmens.
    Nel caso in questione, la finestra ‘Pagamento CIG’, a seguito dell’aggiornamento Acred469, riportava sempre la voce 49E, anche in presenza di un evento di CIG gestito secondo la vecchia modalità (assenza del "ticket"). Ricordiamo che la voce 49E interessa, invece, soltanto la CIG gestita secondo la nuova modalità.
    Col presente aggiornamento, la finestra ‘Pagamento CIG’ funziona di nuovo correttamente, anche nel caso sopra descritto.

    Luglio 2012
    (acred469)
    NUOVA GESTIONE CIG

    E’ stata predisposta la nuova modalità di gestione della CIG, sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps nella circolare 13/2011, nel messaggio 7216/2012 e nel Documento Tecnico UniEmens versione 1.2.6 del 06/06/12.

    La nuova gestione prevede, innanzitutto, che ad ogni evento di CIG venga attribuito un "ticket", corrispondente ad un codice rilasciato dall’Inps, tramite il quale diventa possibile identificare l’evento di CIG, dal momento in cui viene inoltrata la richiesta di autorizzazione all’Inps fino alla concessione (o al rifiuto) dell’autorizzazione e al conguaglio dell’indennità sulla denuncia mensile. Al momento, l’Inps consente di adottare la nuova modalità soltanto per la CIG ordinaria del settore industria e dietro richiesta dell’Utente; tuttavia, è già stato annunciato che la nuova modalità verrà adottata per la gestione di tutte le forme di CIG, compresa quella in deroga con pagamento diretto da parte dell’Istituto.

    I vantaggi della nuova modalità di gestione sono i seguenti:

    • l’adozione del ticket permette di riportare l’evento di CIG, nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia UniEmens, nello stesso mese in cui si verifica l’assenza, senza dover aspettare il rilascio dell’autorizzazione; l’Inps ha dichiarato (in più occasioni) che NON occorrerà inviare nuovamente la denuncia, nel caso in cui l’autorizzazione venga rifiutata in tutto o in parte (provvederà l’Inps a rettificare le settimane contributive);
    • tramite le informazioni aggiunte recentemente nella denuncia UniEmens (obbligatorie solo se è presente la CIG gestita secondo la nuova modalità), l’Inps può effettuare il calcolo dell’indennità, sia per liquidare direttamente la CIG in deroga, sia per verificare la CIG pagata dal datore di lavoro; di conseguenza, le richieste di autorizzazione potranno essere notevolmente semplificate (i tempi della semplificazione sono stati annunciati dall’Inps);
    • nel caso della CIG pagata dal datore di lavoro, al momento dell’autorizzazione e del conseguente conguaglio sulla denuncia UniEmens non occorrerà compilare la sezione CIG Pregressa (Settimane) e neppure dettagliare le ore autorizzate o altri dati "statistici"; sarà invece sufficiente riportare il valore dell’indennità complessivamente conguagliata per ogni autorizzazione (in quanto ad ogni autorizzazione corrisponde un "ticket", utilizzato nelle denunce dei mesi di competenza per indicare le informazioni dettagliate relative all’evento di CIG).

    Per gestire la CIG secondo la nuova modalità, abbiamo previsto la possibilità di inserire in archivio il codice del "ticket", rilasciato dall’Inps (dietro richiesta dell’Utente) al momento dell’invio della richiesta di autorizzazione. In corrispondenza di ogni ticket, sarà poi necessario indicare il corrispondente numero di autorizzazione.
    Sia il ticket che la successiva autorizzazione, devono essere inseriti nella tabella delle ‘Autorizzazioni CIG’, presente sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’. Ricordiamo che è possibile inserire le autorizzazioni CIG (e adesso i corrispondenti ticket) anche tramite la finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, come indicato nell’aggiornamento Acred409 del 16/07/10.
    E’ importante sottolineare che la presenza del ticket ha l’effetto (sulla procedura Paghe) di attivare la nuova modalità di gestione: è quindi importante inserire il codice del ticket, sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, anche nel caso in cui si sia già ottenuta la corrispondente autorizzazione.

    La nuova modalità di gestione della CIG prevede che il calcolo dell’indennità venga effettuato facendo riferimento alle informazioni presenti nella denuncia UniEmens, secondo un algoritmo stabilito dall’Inps (variabile in base alle condizioni di paga oraria o mensilizzata, full-time o part-time, assunzione / cessazione nel mese, ecc.). L’Inps ha precisato che il nuovo criterio di calcolo deve essere adottato esclusivamente se la CIG risulta gestita secondo la nuova modalità.

    Per gestire la CIG secondo la nuova modalità, abbiamo dovuto predisporre una serie di voci "parallele", diverse da quelle precedentemente utilizzate. Di seguito sono elencate le voci relative alla nuova gestione della CIG:

    • Voce 86A : da utilizzare sulle Presenze Mensili per indicare l’assenza dovuta ad un evento di CIG Ordinaria (corrisponde alla voce 850 della vecchia gestione); la voce 86A può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 1.2 ‘Assenze indennizzate’, indicando il giorno iniziale e finale (CIG a zero ore) oppure il numero di ore relative al singolo giorno (CIG a orario ridotto); nel secondo caso, ovviamente, può risultare conveniente inserire la voce 86A tramite la finestra ‘Inserimento orario relativo ad una singola voce’;
    • Voce 87A : da indicare sulle Voci Fisse per attivare il calcolo del contributo addizionale sulla CIG ordinaria (corrisponde alla voce 855 della vecchia gestione); la voce 87A può essere selezionata dall’elenco delle voci fisse al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’, indicando l’aliquota del contributo;
    • Voce 50A : da indicare sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili per attivare l’anticipazione della CIG da parte del datore di lavoro (corrisponde alla voce 395 della vecchia gestione).

    A seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps, occorre gestire il conguaglio dell’indennità da parte del datore di lavoro, con l’eventuale recupero della somma precedentemente anticipata al dipendente. Tale gestione viene effettuata, secondo le consuete modalità, tramite la finestra ‘Pagamento CIG’, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili.
    Sulla finestra ‘Pagamento CIG’ sono state predisposte due nuove opzioni nel campo Tipo di Pagamento, da utilizzare per la CIG gestita secondo la nuova modalità. Come per la precedente gestione, le nuove opzioni corrispondono al conguaglio della CIG usufruita nell’anno corrente (tassazione ordinaria) e nell’anno precedente (tassazione separata). Per distinguere la nuova gestione da quella preesistente, è stata aggiunta la descrizione "nuova gestione" o "vecchia gestione".

    La finestra Pagamento CIG, selezionando una delle opzioni "nuova gestione", produce un elenco di voci riportate sulle Variazioni Mensili, tramite le quali viene effettuato il calcolo relativo ai singoli mesi.
    Le voci in questione hanno codici diversi se riferite ai mesi precedenti dell’anno corrente (33A / 33B / 33C / 33D / 33E), ai mesi dell’anno precedente (34A / 34B / 34C / 34D / 34E), oppure al mese corrente (49E). Viene riportata anche la voce 86A, senza alcun riferimento al periodo di assenza. Infine, vengono riportate le voci necessarie per effettuare l’eventuale recupero della CIG già anticipata (976 anno corrente / 974 anno precedente).
    Anche per la CIG gestita secondo la nuova modalità, è possibile utilizzare le voci che determinano l’effetto sui ratei di ferie e permessi (123) e/o sui ratei di mensilità aggiuntiva (473), come indicato nell’aggiornamento Acred390 del 26/01/10.

    Nel momento in cui sarà possibile utilizzare la nuova gestione per le altre tipologie di CIG (deroga, eventi meteorologici, straordinaria), comunicheremo quali saranno i corrispondenti codici voce da utilizzare.

    Gennaio 2012
    (acred455)
    MASSIMALI C.I.G. ANNO 2012

    Sono stati aggiornati i massimali utilizzati nel calcolo della CIG, relativamente agli eventi di competenza dell’anno 2012.
    Precisiamo che, ad oggi (24/01/12), non risulta ancora pubblicata la circolare Inps relativa massimali in vigore nell’anno 2012. Gli importi aggiornati sono quindi da considerare provvisori e soggetti a possibili variazioni, in caso di differenze significative rispetto ai valori che saranno determinati dall’Inps.

    Gli importi da noi predisposti, in relazione all’anno 2012, sono i seguenti:

    • limite di retribuzione per la scelta del massimale E. 2.014,77
    • massimale non edili E. 876,89 (1° scaglione) ed E. 1.053,95 (2° scaglione)
    • massimale edili E. 1.052,27 (1° scaglione) ed E. 1.264,74 (2° scaglione)

    Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.

    Novembre 2011
    (acred444)
    CIG – DESCRIZIONE VOCI

    Segnaliamo che è stata modificata, dettagliandola maggiormente, la descrizione della voce 852, relativa alla CIG del settore edile dovuta a cause meteorologiche. Precisiamo che niente è cambiato in merito al calcolo della corrispondente indennità CIG (anticipata o conguagliata), né all’utilizzo della voce 852 sulle presenze mensili.

    Febbraio 2011
    (acred425)
    MASSIMALI C.I.G. ANNO 2011

    I massimali utilizzati per il calcolo della CIG relativa all’anno 2011, sono stati adeguati ai valori indicati nella circolare Inps n. 25 del 04/02/11. Precisiamo che, rispetto ai valori rilasciati con l’aggiornamento di gennaio 2011 (Acred419), le differenze risultano essere nell’ordine di 0,50 Euro su base mensile.

    Gli importi aggiornati dei massimali sono i seguenti:

    • limite di retribuzione per la scelta del massimale E. 1961,80
    • massimale non edili E. 853,84 (1° scaglione) ed E. 1.026,24 (2° scaglione)
    • massimale edili E. 1.024,61 (1° scaglione) ed E. 1.231,49 (2° scaglione)
    Gennaio 2011
    (acred419)
    NUOVE VOCI DISPONIBILI

    Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, a partire dall’anno di competenza 2011.

    • Formazione in CIG : è stata predisposta la voce 46G, riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2 (‘Assenze indennizzate’). La voce 46G deve essere utilizzata per gestire l’incentivo spettante al dipendente in caso di partecipazione ai progetti di formazione o riqualificazione (messaggio Inps n.20810 del 6/08/10). Sulla nuova voce deve essere indicato il numero di ore utili per l’incentivo: quest’ultimo viene calcolato come un’integrazione al 100% della retribuzione spettante per le ore indicate, applicando il criterio della "lordizzazione" all’indennità CIG relativa alle stesse ore. L’incentivo viene quindi assoggettato alle sole contribuzioni minori (riportate sulla nuova voce 51G nel Dettaglio del cedolino) ed indicato negli appositi campi previsti sulla denuncia UniEmens (servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, sezione ‘Formazione CIG’).

    • Riduzione CIG in deroga : è stata predisposta la voce 81G, riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2 (‘Assenze indennizzate’) e nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1 (‘Contributi e varie Inps’). La voce 81G deve essere utilizzata per ridurre il valore della CIG in deroga, in caso di proroga oltre il primo anno (messaggio Inps n.20024 del 30/07/10). La nuova voce può essere indicata sulle Variazioni Mensili oppure sulle Voci Fisse, in quanto produce il suo effetto soltanto in caso di pagamento della CIG (compreso l’eventuale anticipo nel mese di fruizione). In presenza della voce 81G, l’indennità CIG viene automaticamente ridotta della percentuale indicata nel campo Quantità della voce. Inoltre, la CIG conguagliata sulla denuncia UniEmens viene riportata sui codici G801 / G803 / G804 (servizio ‘UniEmens – Prestazioni’, sezione ‘CIG Straordinaria’) e viene indicato il codice corrispondente nella parte relativa ai dati statistici.

    Gennaio 2011
    (acred419)
    MASSIMALI C.I.G. ANNO 2011

    Sono stati aggiornati i massimali utilizzati per il calcolo della CIG relativamente all’anno 2011.
    Ricordiamo che tali importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.

    Precisiamo che, ad oggi (25/01/11), non è stata ancora pubblicata la circolare Inps relativa ai minimali e massimali in vigore nell’anno 2011. Gli importi aggiornati sono quindi da considerare provvisori e soggetti a possibile variazione, in caso di differenze significative rispetto ai valori che verranno comunicati dall’Inps.
    Gli importi da noi predisposti, in relazione all’anno 2011, sono i seguenti:

    • limite di retribuzione per la scelta del massimale E. 1962,77
    • massimale non edili E. 854,27 (1° scaglione) ed E. 1.026,74 (2° scaglione)
    • massimale edili E. 1.025,11 (1° scaglione) ed E. 1.232,09 (2° scaglione)
    Luglio 2010
    (acred409)
    GESTIONE AUTORIZZAZIONI CIG

    E’ stata predisposta una nuova modalità di gestione delle autorizzazioni CIG, tramite la quale è possibile conguagliare un numero maggiore di autorizzazioni sullo stesso mese, collegando ogni singola autorizzazione ai soli dipendenti interessati.

    Precisiamo, innanzitutto, che la precedente gestione delle autorizzazioni CIG rimane comunque disponibile: sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ è tuttora possibile inserire le autorizzazioni nella preesistente sezione ‘Autorizzazioni CIG’.
    Tali autorizzazioni, come viene precisato sullo stesso servizio, sono considerate valide per tutti i dipendenti agganciati alla posizione Inps, al momento del conguaglio della CIG in busta paga e sul modello UniEmens.

    La nuova gestione, invece, consente di inserire un numero più elevato di autorizzazioni a livello di posizione Inps: ciascuna autorizzazione deve poi essere agganciata ai singoli dipendenti interessati.
    Le autorizzazioni da gestire secondo la nuova modalità vanno inserite sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, sempre sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’. Sulla finestra possono essere inserite fino a 30 diverse autorizzazioni da conguagliare nello stesso mese; come per la vecchia modalità di gestione, una volta terminato il conguaglio è opportuno effettuare una storicizzazione sul mese successivo, annullando le autorizzazioni già conguagliate.

    Una volta inserite le autorizzazioni secondo la nuova modalità, occorre agganciarle sui dipendenti.
    A tale scopo, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’ è stata predisposta la finestra ‘Autorizzazioni CIG’, tramite la quale viene visualizzato l’elenco delle autorizzazioni presenti sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’: per agganciarle al dipendente, è sufficiente barrare la casella ‘Aggancio’. Per ogni dipendente, è possibile agganciare un massimo di 5 diverse autorizzazioni da conguagliare nello stesso mese. E’ importante tenere presente che l’aggancio viene stabilito tramite il numero autorizzazione: nel caso in cui tale valore venisse modificato successivamente all’aggancio, occorrerebbe agganciare nuovamente l’autorizzazione sui dipendenti interessati.

    In generale, è opportuno scegliere la modalità di gestione che risulta più conveniente sul piano pratico; tuttavia, se sono presenti diverse autorizzazioni relative agli stessi periodi, deve essere necessariamente adottata la nuova modalità.
    Occorre tenere presente che non è possibile gestire le autorizzazioni, nello stesso mese, sia secondo la vecchia che secondo la nuova modalità: in particolare, il servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ non consente di inserire le autorizzazioni nella sezione ‘Autorizzazioni CIG’ se risulta già compilata la finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (e viceversa). Ovviamente, è possibile passare da una modalità all’altra, effettuando delle storicizzazioni su mesi diversi.

    Con il presente aggiornamento, inoltre, diventa possibile conguagliare la CIG nello stesso mese in cui viene usufruita: tale necessità può presentarsi in presenza di particolari autorizzazioni "preventive" della CIG straordinaria.
    Per conguagliare la cassa integrazione relativa al mese corrente, è sufficiente che lo stesso mese sia compreso nel periodo indicato su una o più autorizzazioni CIG: il conguaglio avviene quindi tramite la finestra ‘Pagamento CIG’, secondo le normali modalità previste per i mesi precedenti (vengono predisposte le voci 334 / 335 / 336 / 337).
    Nel caso in cui si debba conguagliare la CIG relativa al mese corrente, occorre accertarsi che la voce 395, utilizzata per l’anticipo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro, non sia presente sul servizio Voci Fisse o Variazioni Mensili: dal momento che la CIG relativa al mese corrente viene immediatamente pagata e conguagliata, non vi è un "anticipo" da recuperare nei mesi successivi (gestione svolta, appunto, tramite la voce 395).

    Maggio 2010
    (acred404)
    UNIEMENS – CIGS IN DEROGA

    In presenza di autorizzazioni relative a periodi di CIGS in deroga, viene generato automaticamente il nuovo codice ‘GF02’, previsto nella sezione ‘CIG Straordinaria – Dati Statistici’ (servizio UniEmens – Prestazioni).
    Il codice in questione deve essere attribuito in caso di prima concessione della CIGS in deroga; nel caso in cui si tratti di una proroga, occorre modificare tale codice, intervenendo sul servizio UniEmens – Prestazioni.
    In corrispondenza del codice ‘GF02’ viene riportato automaticamente il numero complessivo delle ore di CIGS conguagliate; le stesse ore sono indicate dettagliatamente nella tabella relativa alle singole autorizzazioni.

    Febbraio 2010
    (acred397)
    MASSIMALI CIG ANNO 2010

    Con la circolare Inps n.18 del 5/02/10 sono stati determinati i valori dei massimali da utilizzare per il calcolo della CIG usufruita nel corso dell'anno 2010.
    Gli importi indicati nella circolare Inps coincidono sostanzialmente con quelli che abbiamo incluso nell'aggiornamento del 2/02/10 (Acred393): le differenze, sugli importi mensili, risultano inferiori ad 1 Euro. Con il presente aggiornamento, gli importi dei massimali vengono allineati a quelli previsti nella circolare Inps.

    Febbraio 2010
    (acred393)
    MASSIMALI C.I.G. ANNO 2010

    Sono stati aggiornati i massimali utilizzati per il calcolo della CIG anno corrente (tassazione ordinaria) relativamente all'anno 2010, oltre che della CIG anno precedente (tassazione separata) in relazione all'anno 2009.
    Ricordiamo che tali importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell'eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps.

    Precisiamo che, ad oggi (02/02/2010), non è stata ancora pubblicata la circolare Inps relativa ai minimali e massimali in vigore nell'anno 2010. Gli importi da noi predisposti sono quindi da considerare provvisori e soggetti a possibile variazione, in caso di differenze significative rispetto ai valori che verranno stabiliti dall'Inps.
    Gli importi da noi predisposti, in relazione all'anno 2010, sono i seguenti:

    • limite di retribuzione per la scelta del massimale E. 1930,90

    • massimale non edili E. 840,39 (1° scaglione) ed E. 1.010,07 (2° scaglione)

    • massimale edili E. 1.008,46 (1° scaglione) ed E. 1.212,08 (2° scaglione)

    Gennaio 2010
    (acred390)
    MATURAZIONE RATEI

    Sono state predisposte alcune nuove voci, da utilizzare, a partire dal mese di Gennaio 2010, nel caso in cui si intendano ridurre i ratei di ferie, permessi e/o mensilità aggiuntive, sulla base delle ore di assenza per CIG.
    Inoltre, sempre a partire dal mese di Gennaio 2010, è stata modificata la gestione automatica della riduzione dei ratei di mensilità aggiuntiva, in caso di assenza per maternità obbligatoria o anticipata.

    Relativamente all'assenza per CIG, per ottenere la riduzione dei ratei è possibile utilizzare le seguenti voci, indicandole sul servizio Voci Fisse (a livello di dipendente / ditta / contratto), oppure sulle Variazioni Mensili (nel mese di assenza):

    • 123 - 'Riduzione ratei ferie e permessi', tramite la quale i ratei di ferie e di permessi vengono ridotti in proporzione alle ore di assenza per CIG; la misura della riduzione si ottiene rapportando le ore di CIG alle ore lavorabili del mese;
    • 473 - 'Recupero ratei 13° e 14° mensilità', tramite la quale i ratei di 13° e (se prevista) di 14° vengono ridotti sulla base delle ore di assenza per CIG; in questo caso, viene determinato un importo da recuperare, corrispondente alla quota di rateo non maturata, calcolata in proporzione alle ore di assenza per CIG.

    Le voci 123 e 473 si trovano nell'elenco delle Voci Fisse, al punto 2.3 'Maturazione Ratei'.
    Occorre sottolineare che le voci 123 e/o 473 possono essere utilizzate, a discrezione dell'Utente, soltanto per la CIG a zero ore oppure (se si hanno disposizioni in tal senso) anche per la CIG a orario ridotto.

    Relativamente all'assenza per maternità obbligatoria o anticipata, ricordiamo che, fino al mese di Dicembre 2009, la procedura calcolava automaticamente un importo da recuperare sulle mensilità aggiuntive, corrispondente al valore dell'indennità Inps derivante dai ratei. Tale recupero poteva essere inibito, impostando la voce 472 sul servizio Voci Fisse (elenco voci 2.3 'Maturazione Ratei'), con l'opzione 'Blocco voce - Tutti i mesi'.
    Dalle richieste pervenuteci, ci risulta che siano ormai più frequenti i casi in cui il recupero viene inibito, considerando che la maggior parte dei contratti è arrivata a stabilire un'integrazione al 100%, nel periodo di maternità obbligatoria: in tale situazione, l'interpretazione più diffusa prevede che non debba essere effettuato alcun recupero sulle mensilità aggiuntive (in alcuni casi tale interpretazione è stata anche confermata dallo stesso contratto).

    A partire dal mese di Gennaio 2010, quindi, abbiamo ritenuto opportuno NON determinare più, in automatico, il recupero sulle mensilità aggiuntive, in caso di assenza per maternità obbligatoria o anticipata.
    Precisiamo, tuttavia, che rimane possibile attivare nuovamente il suddetto recupero: a tale scopo, è sufficiente inserire la voce 472 ('Recupero ratei per maternità') sul servizio Voci Fisse, senza indicare alcun importo. Tale operazione può essere effettuata a livello di dipendente, ditta o contratto (opzione 'Estesa a tutti i dipendenti'). In alternativa, la voce 472 può essere inserita sulle Variazioni Mensili, unitamente alle voci di assenza per maternità, nei singoli casi in cui si ritiene necessario effettuare il recupero (ad esempio per il solo periodo di maternità anticipata).
    Precisiamo che il calcolo dell'importo da recuperare non è cambiato, rispetto a quello effettuato fino a Dicembre 2009: a partire dal mese di Gennaio 2010, tuttavia, la voce 472 viene invece elaborata soltanto a seguito di una scelta dell'Utente.

    Precisiamo, infine, che NON occorre intervenire nei casi in cui la voce 472 era stata precedentemente inibita, inserendola sul servizio Voci Fisse con l'opzione 'Blocco Voce': è possibile (a discrezione dell'Utente) lasciare impostata la voce 472 con l'opzione 'Blocco Voce', oppure cancellarla dal servizio Voci Fisse.

    Gennaio 2010
    (acred390)
    C.I.G. IN DEROGA

    E' stata predisposta la gestione automatica delle codifiche relative alla C.I.G. in deroga, nel caso in cui venga conguagliata dal datore di lavoro, secondo le modalità previste sulla nuova denuncia UniEmens.

    Nel momento in cui viene inserita l'assenza per CIG in deroga (nel caso della successiva corresponsione da parte del datore di lavoro) è necessario che venga utilizzata la voce 851, relativa alla CIG straordinaria.
    Ricordiamo che, nel mese in cui si verifica l'assenza per CIG (sia ordinaria che straordinaria), la sezione 'Settimane' della denuncia mensile (Emens fino al 2009 / UniEmens dal 2010) viene compilata come se si trattasse di una normale assenza non retribuita, esclusa dalla contribuzione figurativa. Successivamente, nel mese in cui l'indennità CIG viene conguagliata dal datore di lavoro (a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps), viene compilata una sezione 'Settimane - CIG Pregressa' per ogni mese interessato dal conguaglio. Nelle varie sezioni 'CIG Pregressa' sono riportate le singole settimane interessate dall'assenza per CIG, con l'indicazione dei dati relativi alla contribuzione figurativa (tipo settimana '1' / '2', codice evento 'CGO' / 'CGS', importo della differenza da accreditare).

    Sulla denuncia UniEmens, è stato previsto il nuovo codice Evento 'CGD', per identificare la CIG in deroga conguagliata dal datore di lavoro. Per ottenere, sulla denuncia UniEmens, l'indicazione del codice evento 'CGD', è sufficiente barrare la nuova casella 'CIGS in Deroga', sul servizio 'Ditta - Posizioni Inps', nel momento stesso in cui vengono inserite le autorizzazioni Inps ed effettuato il conguaglio dell'indennità CIG.
    Operando in tal modo, si ottiene anche l'indicazione dei codici 'G802' per l'indennità conguagliata ed 'E402' per il contributo addizionale, sul servizio 'UniEmens - Prestazioni', in luogo dei normali codici previsti per la CIG straordinaria.
    Ricordiamo che, per ottenere la gestione sopra descritta, è necessario aver utilizzato la voce 851 per inserire l'assenza.

    Precisiamo che la voce 851 può essere utilizzata, per inserire il periodo di assenza, anche nel caso di erogazione diretta da parte dell'Inps. In tale situazione, tuttavia, nella sezione 'Settimane' della denuncia UniEmens si otterrà esclusivamente l'effetto di un'assenza non retribuita: mancando la successiva autorizzazione, non verrà mai generata la sezione 'C.I.G. Pregressa' con l'indicazione dei dati relativi alla contribuzione figurativa.

    Dicembre 2009
    (acred388)
    PAGAMENTO C.I.G. - ULTERIORE CONTROLLO

    Con il presente aggiornamento, abbiamo risolto un problema che si verificava al momento del conguaglio dell'indennità CIG relativa ai mesi precedenti, in presenza, sullo stesso dipendente, di un diverso tipo di assenza per CIG relativa al mese corrente (esempio: conguaglio CIG ordinaria mesi precedenti e assenza per CIG straordinaria mese corrente).
    La modifica interessa esclusivamente le voci predisposte in automatico dalla finestra Pagamento CIG, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili. In particolare, sulla voce di indennità CIG relativa ai mesi precedenti (850 / 851 / 852), predisposta dalla finestra Pagamento CIG, viene adesso compilato automaticamente il campo Competenza, riportando l'indicazione del mese di pagamento (corrispondente al mese corrente).
    Precisiamo che niente è cambiato riguardo all'uso delle stesse voci (850 / 851 / 852) per indicare i periodi di assenza per CIG. Ricordiamo che le voci in questione possono essere inserite direttamente sulle Variazioni Mensili, indicando il giorno di inizio e fine assenza, oppure possono essere utilizzate sulla finestra 'Inserimento orario relativo ad una singola voce'.

    Ottobre 2009
    (acred385)
    GESTIONE C.I.G. - RECUPERO INDENNITA' ANTICIPATA

    Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo modificato la gestione della CIG, per quanto riguarda il recupero automatico dell'indennità anticipata dal datore di lavoro, nel momento del conguaglio sul modello DM10.
    Ricordiamo che il conguaglio della CIG usufruita nei mesi precedenti, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps, viene gestito tramite la finestra 'Pagamento CIG', sul servizio delle Presenze e Variazioni Mensili. In tale occasione, l'eventuale somma anticipata dal datore di lavoro viene riportata automaticamente sulle voci 976 (se relativa all'anno corrente) o 974 (se relativa all'anno precedente).

    E' possibile che venga autorizzata, e conguagliata sul mese corrente, soltanto una parte delle ore di CIG usufruite in un determinato mese precedente. In tale situazione, sulle voci 976 / 974 veniva comunque riportata l'intera somma anticipata dal datore di lavoro nel mese interessato, rendendo quindi necessario un intervento da parte dell'Utente.
    Con il presente aggiornamento, la somma anticipata dal datore di lavoro viene automaticamente proporzionata alle ore di CIG autorizzate ed effettivamente conguagliate nel mese corrente. Precisiamo che il nuovo criterio viene adottato soltanto nel caso in cui il conguaglio interessi una parte (e non la totalità) delle ore di CIG precedentemente usufruite.

    Luglio 2009
    (acred378)
    C.I.G. - CALCOLO MASSIMALE

    Sulla base di alcuni approfondimenti, abbiamo apportato una modifica al calcolo del massimale relativo alla CIG.
    In particolare, la modifica riguarda il confronto tra la retribuzione contrattuale ed il limite stabilito dall'Inps (E. 1.917,48 per l'anno 2009), per determinare il valore del massimale orario da applicare. Nella versione aggiornata, il confronto avviene maggiorando la retribuzione dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive (nonostante gli stessi ratei non vengano poi inclusi nella quota oraria utilizzata per il calcolo dell'indennità). Fanno eccezione gli operai edili, per i quali la retribuzione viene invece maggiorata della percentuale di accantonamento destinata alla tredicesima (10%).
    Occorre tenere presente che la modifica produce un effetto solo se la retribuzione contrattuale risulta di poco inferiore al limite stabilito dall'Inps: in caso contrario, non si ha alcun effetto sul calcolo della CIG.
    Precisiamo, inoltre, che la modifica interessa le indennità CIG anticipate o conguagliate a partire dal mese di luglio 2009, anche se relative a periodi precedenti. Pertanto, nel caso di anticipazioni erogate nei mesi precedenti, le somme anticipate verranno ricalcolate (ovviamente nei soli casi interessati dalla modifica).

    Gennaio 2009
    (acred358)
    MASSIMALI C.I.G. ANNO 2009

    Sono stati modificati i massimali per il calcolo delle indennità C.I.G. relative all'anno 2009, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.11 del 27/01/09.
    I nuovi importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell'eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps.

    Febbraio 2008
    (acred331)
    MASSIMALI C.I.G. ANNO 2008

    Sono stati modificati i massimali per il calcolo delle indennità C.I.G. relative all'anno 2008, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.14 del 1/02/08.
    I nuovi importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell'eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps.

    Ottobre 2007
    (acred321)
    INPS - CONTRIBUTO DI MATERNITA'

    Per il settore credito e assicurazioni, è stata effettuata una correzione sul calcolo automatico del contributo di maternità arretrato, relativo ai mesi da luglio a settembre 2007, rilasciato con l'aggiornamento Acred320 del 23/10/07.
    Prima del presente aggiornamento, il recupero del contributo arretrato portava, in alcuni casi, all'indicazione di un totale di contributi errato sul modello DM10. I contributi a carico del dipendente risultavano sempre calcolati in modo corretto.

    E' necessario rielaborare le aziende del settore credito e assicurazioni (contratto 010) che sono state elaborate prima del presente aggiornamento, in modo da rideterminare gli importi indicati sul modello DM10. E' necessario ristampare anche la nota contabile, mentre non occorre, in nessun caso, riprodurre la stampa dei cedolini (bollati o meno).
    Se non sono stati ancora prodotti i cedolini bollati, è possibile rielaborare le aziende tramite la normale procedura 'Elaborazione Mensile Ditte'. Se, al contrario, sono già stati prodotti i cedolini bollati, occorre utilizzare la procedura 'Rielaborazione Ditte', disponibile sul menù Amministratore Paghe, indicando l'opzione per la rielaborazione dei cedolini già bollati ('X' nel campo Selezione Cedolini da Rielaborare). In entrambi i casi, ricordiamo che occorre togliere la spunta dalla casella 'Elaborato' sul servizio 'Ditta - Abilitazione', in corrispondenza del mese di ottobre.
    Segnaliamo che, dopo la rielaborazione, nel dettaglio del cedolino non sarà più visibile il valore imponibile relativo ai mesi pregressi (voce 538 campo Importo Unitario), mentre continuerà ad essere riportato il valore dei contributi arretrati (voce 538 campo Importo Totale). Confermiamo l'uso della voce 507 (campo Importo Totale) per l'indicazione di un'eventuale imponibile aggiuntivo derivante da rapporti cessati nei mesi precedenti.

    Gennaio 2007
    (acred302)
    MASSIMALI C.I.G. ANNO 2007

    Sono stati modificati i massimali per il calcolo delle indennità CIG relative all'anno 2007, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.30 del 30/01/07.
    I nuovi importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell'eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps.

    Febbraio 2006
    (acred277)
    MASSIMALI C.I.G. ANNO 2006

    Sono stati modificati i massimali pe il calcolo delle indennità CIG relative all'anno 2006, sulla base di quanto ind cato nella circolare Inps n.21 del 13/02/06. I nuovi importi vengono utilizzati sia per l'anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps.

    Febbraio 2005
    (paghe160)
    MASSIMALI C.I.G. ANNO 2005

    Sono stati modificati i massimali per il calcolo della C.I.G. usufruita nell'anno 2005, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.26 del 14/2/05. I nuovi importo vengono considerati sia per il calcolo delle somme anticipate dal datore di lavoro, sia al momento del conguaglio sul modello DM10 a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps.

    Dicembre 2004
    (paghe156)
    RECUPERO CIG ANTICIPATA ANNI PRECEDENTI

    Nella gestione automatica della CIG, rilasciata con il precedente aggiornamento ('Paghe155'), è stata aggiunta la nuova voce 974, che ha la funzione di recuperare la CIG anticipata in anni precedenti.
    La nuova voce viene generata automaticamente dalla finestra 'Pagamento CIG', in presenza di somme anticipate da parte della ditta, per periodi di assenza ricadenti in anni precedenti. In tale situazione, la voce 974 sostituisce la preesistente voce 976 (utilizzata invece per il recupero delle somme anticipate nell'anno corrente).
    La nuova voce 974 rientra nel calcolo della tassazione separata sugli arretrati relativi agli anni precedenti. Come nel caso della tassazione ordinaria, l'importo indicato sulla voce 974 ha l'effetto di diminuire l'imponibile fiscale derivante dal pagamento della CIG. In particolare, nel caso in cui le somme anticipate dalla ditta, nei mesi in cui si è verificata l'assenza, coincidano con quelle erogate nel mese corrente e conguagliate sul modello DM10, allora il totale delle somme imponibili a tassazione separata risulterà uguale a zero (così come avviene per l'imponibile a tassazione ordinaria, quando le somme anticipate nei mesi precedenti coincidono con quelle conguagliate nel mese corrente).

    Novembre 2004
    (paghe155)
    GESTIONE AUTOMATICA DELLA C.I.G.

    E' possibile ottenere il calcolo automatico della C.I.G., sia per quanto riguarda il pagamento definitivo a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps, sia in caso di pagamento anticipato, da parte della ditta, nel mese di assenza.
    Ricordiamo che l'assenza per cassa integrazione deve essere inserita utilizzando le voci 850 (ordinaria) / 852 (ordinaria edili non soggetta al contributo addizionale) / 851 (straordinaria); le voci in questione si trovano nell'elenco delle voci variabili al paragrafo '1.2 Assenze Indennizzate'.

    Per gestire il pagamento a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps, occorre inserire i codici autorizzazione, insieme al corrispondente periodo, sul servizio 'Ditta - Posizioni Inps', nella parte relativa alle 'Autorizzazioni CIG'. A tal fine, consigliamo di effettuare una storicizzazione nel mese in cui viene gestito il pagamento. Inoltre, è opportuno predisporre subito un'ulteriore storicizzazione all'inizio del mese successivo a quello di pagamento, annullando la parte relativa alle autorizzazioni CIG. Per esempio, se si vuole gestire il pagamento di due autorizzazioni nel mese di novembre, occorre prima inserire gli estremi delle due autorizzazioni tramite una storicizzazione con decorrenza 01/11/2004; poi, effettuare subito una nuova storicizzazione in data 01/12/2004 andando a cancellare gli estremi delle due autorizzazioni.

    Per attivare il pagamento della CIG ai dipendenti interessati, deve essere utilizzata la finestra 'Pagamento CIG' sul servizio 'Presenze e Variazioni Mensili'. La finestra effettua una ricerca delle ore di assenza per CIG (voci 850 / 851 / 852) presenti sulle Variazioni Mensili nel periodo richiesto. Se la finestra viene richiamata dopo aver inserito le autorizzazioni sulla Posizione Inps, il periodo da considerare viene automaticamente predisposto tenendo conto di tutte le autorizzazioni presenti (viene presa la data iniziale del periodo più vecchio e la data finale del periodo più recente).
    Il campo 'Tipo di Pagamento' viene automaticamente predisposto in base all'anno indicato nel periodo. La CIG relativa all'anno corrente è assoggettata a tassazione ordinaria, mentre quella relativa ad anni precedenti viene assoggettata a tassazione separata (codice tributo 1002). In presenza di autorizzazioni relative ad anni diversi, occorre inserire separatamente il periodo compreso nell'anno corrente dal periodo compreso nell'anno precedente (non importa in quale ordine); a tal fine, occorre richiamare due volte la finestra e modificare la data iniziale oppure la data finale.
    Premendo il pulsante 'Conferma', la finestra rileva il numero di ore di CIG comprese nel periodo, predisponendo una serie di voci necessarie per determinare l'importo spettante ed effettuare il pagamento. A questo punto, occorre utilizzare i pulsanti 'Accoda' oppure 'Inserisci' / 'Sostituisci' per riportare le voci in questione nell'elenco delle Variazioni Mensili. L'uso dei pulsanti è il seguente: 'Accoda' va ad aggiungere le voci della CIG alle voci già presenti sulle Variazioni Mensili, 'Inserisci' oppure 'Sostituisci' provvede a cancellare tutte le voci presenti sulle Variazioni Mensili prima di riportare le voci della CIG (la dizione cambia da 'Inserisci' a 'Sostituisci' dopo il primo inserimento).
    Sulla finestra, dopo la prima conferma e prima di utilizzare i pulsanti 'Accoda' oppure 'Inserisci' / 'Sostituisci', è possibile variare il periodo interessato, premendo nuovamente 'Conferma' per far acquisire il nuovo periodo.

    Tramite la finestra 'Pagamento CIG', sulle Variazioni Mensili vengono riportate automaticamente diverse voci:

    • per quanto riguarda le assenze relative all'anno corrente, vengono predisposte le voci da 334 a 337, ciascuna con riferimento ad un diverso mese di assenza (indicato nel campo 'Competenza').
    • per quanto riguarda le assenze relative all'anno precedente, vengono predisposte le voci da 344 a 347, secondo lo stesso criterio seguito per le voci relative all'anno corrente.
    • in base al tipo di CIG rilevato, vengono riportate le voci 850 / 851 / 852, senza alcun dato.

    Le voci predisposte non devono essere variate in alcun modo. Se necessario, è comunque possibile eliminare le voci in questione, cancellandole singolarmente oppure tramite il pulsante 'Elimina'.
    Una volta effettuato l'inserimento sulle Variazioni Mensili, è possibile elaborare il cedolino (se lo si ritiene utile a scopo di controllo) per ottenere il calcolo automatico della CIG.

    Il calcolo della CIG viene effettuato tenendo conto dei massimali presenti in ciascun anno di competenza. I valori dei massimali verranno ovviamente aggiornati automaticamente all'inizio di ogni anno.
    Ai fini del calcolo, precisiamo che la quota oraria contrattuale da confrontare con i massimali, non viene maggiorata dei ratei relativi alle mensilità aggiuntive. Ciò è dovuto al fatto che la sola quota oraria derivante dalla retribuzione contrattuale è, normalmente, già superiore ai massimali. Considerando anche i ratei delle mensilità aggiuntive, non si otterrebbe quindi alcun aumento della CIG, ma diventerebbe necessario effettuare un recupero al momento dell'erogazione delle ulteriori mensilità. Il tutto si tradurrebbe quindi in una minore retribuzione corrisposta al dipendente. Non escludiamo, comunque, di prevedere ulteriori possibilità di calcolo, da attivare tramite particolari opzioni.

    Per ottenere l'assoggettamento della CIG al contributo addizionale (esclusa la CIG degli edili per cause meteorologiche), occorre inserire una delle voci predisposte a tale scopo sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto.
    Nell'elenco delle voci disponibili, al paragrafo '3.1 Contributi e varie Inps', figurano le voci 855 / 856 / 857, sulle quali deve essere inserita l'aliquota relativa al contributo addizionale (determinata dalle caratteristiche dell'azienda e dal tipo di CIG utilizzata). Sulla voce inserita, occorre barrare la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.
    Precisiamo che le voci relative al contributo addizionale possono essere lasciate sul servizio Voci Fisse anche nei mesi cui non viene erogata la CIG ai dipendenti: in tali mesi, le voci in questione non produrranno alcun effetto.

    Elaborando la ditta tramite la normale procedura di Elaborazione Mensile, si ottiene sia l'erogazione della CIG in busta paga, sia il conguaglio sul modello DM10, tramite gli appositi codici previsti nel quadro 'D' (i contributi addizionali vengono ovviamente riportati nel quadro 'B/C').
    Relativamente al modello DM10, sono attualmente previsti i seguenti codici:

    • CIG ordinaria: rigo '39' per il conguaglio (voce 850), codici 'E300' per il contributo delle aziende non edili (voce 855), oppure 'E700' per il contributo delle aziende edili (voce 856);
    • CIG straordinaria: rigo '40' per il conguaglio (voce 851), codice 'E400' per il contributo (voce 857);
    • CIG ordinaria edili non soggetta al contributo addizionale: codice 'G400' per il conguaglio (voce 852).

    Sul modello DM10, viene inoltre compilato automaticamente il quadro 'F', relativo alle autorizzazioni della CIG.
    A tal fine, si fa riferimento agli estremi delle autorizzazioni inseriti sulla Posizione Inps, rilevando le ore relative a ciascuna autorizzazione direttamente dalle Variazioni Mensili dei mesi interessati.

    Per attivare il pagamento anticipato della CIG da parte della ditta, nello stesso mese in cui si verifica l'assenza, occorre semplicemente inserire la voce 395 ('Anticipo CIG'), senza indicare alcun dato.
    Sulle aziende che abitualmente anticipano la CIG ai dipendenti, consigliamo di inserire tale voce sul servizio Voci Fisse a livello di ditta, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. La voce 395 si trova nell'elenco delle voci disponibili al paragrafo '3.1 Contributi e varie Inps'; tale voce non produce alcun effetto nei mesi cui non ci sono ore di assenza per CIG.

    Se, nei mesi precedenti, è stata utilizzata la voce 395 per anticipare la CIG (oppure la preesistente voce 975), nel momento in cui viene effettuato il pagamento a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps, la finestra 'Pagamento CIG' riporta sulle Variazioni Mensili anche la voce 976 (preesistente), indicando le somme complessivamente anticipate nel campo Importo Totale. In tal modo, viene effettuato un conguaglio tra l'anticipo e il pagamento effettivo della CIG.
    Occorre precisare che viene recuperato l'intero importo anticipato nei mesi compresi nel periodo, senza alcuna distinzione in caso di diverse autorizzazioni relative ad uno stesso mese. In caso di necessità, è comunque possibile variare l'importo riportato automaticamente sulla voce 976.

    NOTA: Sul servizio delle Presenze e Variazioni Mensili, è stata cambiata la descrizione del richiamo alla finestra per la gestione degli eventi di Malattia, Maternità e Infortunio (in precedenza figurava come 'Gestione Eventi').