(acred889) |
GESTIONE AUTORIZZAZIONI CIG / FIS
Segnaliamo che, a seguito del presente aggiornamento, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è possibile gestire fino a 240 ticket / autorizzazioni sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (in precedenza, il numero massimo era 120). |
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(comunicazione 14/06/2023) |
AMMORTIZZATORE UNICO D.L. 61/2023 – ELENCO BENEFICIARI
L’Inps, con la circolare n. 53 del 8/06/2023, ha fornito le prime indicazioni in merito al cosiddetto ”ammortizzatore unico” previsto dal D.L. 61/2023, per gli eventi alluvionali che hanno colpito soprattutto la regione Emilia-Romagna. A seguito della presente comunicazione, è possibile generare i files in formato CSV conformi allo schema fornito dall’Inps. Occorre tuttavia sottolineare che non è stato possibile effettuare alcuna verifica dei files prodotti, in quanto l’Inps non ha messo a disposizione un software di controllo per verificare i files prodotti. E’ quindi possibile che si rendano necessarie delle modifiche, a seguito dei primi invii che saranno effettuati. Per generare i files in formato CSV con l’elenco dei beneficiari, utilizzare il nuovo programma ‘LISTAEMG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Nei parametri del programma occorre indicare alcune codifiche richieste sul file:
Precisiamo che le suddette codifiche vengono riportate sul file così come risultano indicate nei parametri. Nel caso in cui occorra indicare sigle diverse tra le ditte interessate (ad esempio per distinguere le aziende agricole da quelle non agricole), è necessario effettuare lanci separati, selezionando ogni volta le sole ditte da riportare sul file. Nei parametri del programma è necessario indicare anche il codice della voce utilizzata per inserire il periodo di assenza sulle Variazioni Mensili. A tale riguardo, precisiamo che è possibile utilizzare qualsiasi voce di assenza non retribuita da parte del datore di lavoro, evitando comunque le voci di assenza indennizzata che prevedono l’anticipo da parte del datore ed il conseguente conguaglio su Uniemens (come ad esempio la CIG / FIS con conguaglio su Uniemens). Sul file è necessario riportare i giorni di assenza: tali giorni vengono rilevati dal campo Importo Unitario della voce indicata nei parametri del programma (la voce viene rilevata dal Dettaglio del cedolino relativo al mese indicato al lancio). Sul file, in corrispondenza di ciascun dipendente, vengono inoltre riportati i seguenti dati:
Segnaliamo che nei parametri del programma sono disponibili alcune opzioni che consentono di selezionare “gruppi” di dipendenti; in particolare, potrebbe risultare utile la selezione dei soli dipendenti che lavorano in una determinata sede. Precisiamo che, al momento, da parte dell’Inps non è stata fornita alcuna indicazione in merito agli eventuali effetti del suddetto “ammortizzatore unico” sulle denunce Uniemens. A tale riguardo precisiamo che, nonostante il pagamento venga effettuato direttamente dall’Inps, rimane comunque da chiarire come devono essere compilate le sezioni Settimane e Calendario delle denunce Uniemens, in relazione ai periodi di assenza coperti da tale misura di sostegno al reddito. |
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(acred859) |
GESTIONE CIG / FIS
Con il presente aggiornamento, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è possibile gestire fino a 120 ticket / autorizzazioni sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (in precedenza il numero massimo era 60). |
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(acred857) |
MASSIMALE INDENNITA’ FSBA
Con effetto dal mese di marzo 2023, è stato modificato il massimale FSBA, passato da 1.222,51 a 1.321,53. |
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(acred852) |
MASSIMALI CIG / FIS / NASPI
Con la circolare Inps n. 14 del 3/02/2023, sono stati pubblicati i valori dei massimali relativi alle indennità CIG / FIS ed al trattamento Naspi (da quest’ultimo si ricava l’importo del contributo di licenziamento), validi per l’anno 2023. Rispetto agli importi da noi calcolati, rilasciati con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023, risulta la sola differenza di 1 centesimo sul massimale CIG / FIS non edili: tale massimale è stato adeguato con il presente aggiornamento. |
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(acred851) |
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
L’Inps, con la circolare n. 11 del 1/02/2023, ha comunicato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dell’indennità di maternità a carico dello Stato. Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, non risultano ancora confermati i valori dei massimali relativi alle indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2023, rilasciati con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023. |
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(acred849) |
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI
Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati pubblicati, da parte dell’Inps, i valori rivalutati per l’anno 2023 relativamente a: minimali, limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, massimale contributivo ai fini pensionistici, massimale indennità Naspi (per contributo di licenziamento), massimali indennità CIG / FIS. Il valore del minimale giornaliero è stato aumentato ad E. 53,95 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Ricordiamo che il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite relativo al contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 52.190,00 annuali, corrispondenti ad E. 4.349,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo nei singoli mesi in cui l’imponibile supera il limite mensile: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 ‘Contributi aggiuntivi e CIG’). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene sempre effettuato, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, sull’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 113.521,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1). E’ stato rivalutato anche il massimale dell’indennità di disoccupazione Naspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo di licenziamento è passato ad E. 603,11 (41% di E. 1.470,99) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2023. In caso di cessazione nel mese di dicembre 2022 e pagamento del contributo nel mese di gennaio 2023, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2022 (E. 557,92). Il massimale dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.360,66 per gli eventi dell’anno 2023. Il massimale giornaliero dell’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000) è passato a E. 110,60 per gli eventi dell’anno 2023. Per quanto riguarda le indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2023, i valori dei “massimali unici” sono stati rivalutati come di seguito indicato (gli importi sono al netto del 5,84%):
Ricordiamo che i suddetti importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens a seguito di autorizzazione. Conformemente a quanto indicato nella circolare Inps n. 26 del 16/02/2022, a partire dall’anno 2022 è stato predisposto il “massimale unico” per le indennità CIG / FIS, prevedendo comunque un’opzione per attivare il doppio massimale (aggiornamento di febbraio 2022 Acred818). Anticipiamo che tale opzione sarà dismessa con i prossimi aggiornamenti, in quanto non ci risulta che sussistano ancora dei casi in cui occorre applicare il doppio massimale. |
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(acred818) |
INTEGRAZIONI SALARIALI ANNO 2022
Con il presente aggiornamento, nel calcolo delle integrazioni salariali CIG / FIS usufruite nell’anno 2022, viene applicato automaticamente il “massimale unico”, secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 26 del 16/02/2022. Di seguito, riportiamo i valori del massimale unico per l’anno 2022 (gli importi sono al netto dell’aliquota 5,84%):
Precisiamo che il massimale unico viene applicato automaticamente a partire dall’elaborazione del mese di febbraio 2022, esclusivamente in caso di anticipo o conguaglio di integrazioni salariali usufruite nell’anno 2022. Nel caso in cui, nell’anno 2022, vengano conguagliate delle integrazioni salariali usufruite nell’anno 2021, si continua ad applicare correttamente il doppio massimale, considerando i valori in vigore nell’anno 2021. Infine, in caso di conguaglio di integrazioni salariali iniziate nell’anno 2021 e proseguite nell’anno 2022 (relative, cioè, ad un unico periodo autorizzato a cavallo dei due anni), per il periodo ricadente nell’anno 2022 deve essere applicato il doppio massimale, come confermato dalla circolare Ministero del Lavoro n. 1 del 3/01/2022 e dalla circolare Inps n. 18 del 01/02/2022 (vedere aggiornamento Acred815 del 4/02/2022). |
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(acred815) |
INTEGRAZIONI SALARIALI ANNO 2022
Con l’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022, abbiamo rilasciato i valori dei massimali CIG / FIS rivalutati (da parte nostra) per l’anno 2022, in attesa della circolare Inps. Come precisato nella documentazione dell’aggiornamento, i valori in questione sono validi per le integrazioni salariali usufruite nell’anno 2022, che proseguono dall’anno 2021. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo previsto un’opzione che consente di applicare un massimale unico per le integrazioni salariali (CIG / FIS) usufruite nel mese di gennaio 2022. Tale opzione deve essere utilizzata soltanto per le integrazioni salariali che iniziano nell’anno 2022, non per quelle che proseguono dall’anno 2021. In presenza della voce CGS con il valore ‘1’ nel campo Quantità, l’indennità CIG / FIS anticipata (ed eventualmente conguagliata su Uniemens), viene calcolata considerando sempre il massimale più alto. I valori di tale massimale sono quelli indicati nell’aggiornamento Acred812 (gli importi sono al netto dell’aliquota 5,84%):
Facciamo presente che, in assenza di indicazioni da parte dell’Inps, non possiamo confermare che il massimale unico debba essere applicato anche per quanto riguarda il maggior importo previsto per la CIG edili. Di conseguenza, rimane all’Utente la scelta di utilizzare, o meno, la voce CGS in relazione alla CIG del settore edile. La stessa scelta deve essere fatta in presenza di qualsiasi altro eventuale motivo di incertezza. La voce CGS può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.1, oppure dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3.1. Segnaliamo che la stessa voce prevede anche una precedente opzione, relativa alle causali da attribuire, sulla denuncia Uniemens, per la CIG Straordinaria (aggiornamento di maggio 2019 Acred722). Tale opzione, ovviamente, non ha niente a che fare con l’applicazione del massimale unico. Per applicare il massimale unico occorre scegliere la corrispondente opzione, tramite la quale viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità (naturalmente, se si preferisce, è possibile indicare direttamente la voce con ‘1’ nel campo Quantità). Se la voce CGS viene impostata sulle Voci Fisse a livello di ditta, occorre barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. NOTA: Precisiamo che le voci da utilizzare per gestire sia i periodi di assenza, sia i pagamenti (anticipo e conguaglio), relativi alle integrazioni salariali CIG / FIS iniziate nell’anno 2022, sono le stesse utilizzate negli anni precedenti. |
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(acred814) |
CONTRIBUZIONE CIGS / FIS
L’Inps, con la circolare n. 18 del 01/02/2022, ha comunicato le variazioni relative alle integrazioni salariali, decorrenti dall’anno 2022. In particolare, nella circolare sono illustrate le modifiche delle aliquote contributive CIGS / FIS, oltre all’estensione di tali contribuzioni a diverse tipologie di aziende attualmente non soggette. Tra le variazioni previste, risulta anche una riduzione delle aliquote CIGS / FIS, valida solo per l’anno 2022. L’estensione della contribuzione CIGS / FIS e la riduzione delle relative aliquote, decorrono entrambe da gennaio 2022. Tuttavia, per la loro applicazione occorrerà attendere una successiva circolare Inps, con la quale saranno fornite le istruzioni operative e procedurali. Al punto 6 della circolare 18/2022, viene infatti precisato quanto segue: Per inciso, nella circolare 18/2022 non sono riportate “istruzioni operative” o “procedurali” di alcun genere, , sia per quanto riguarda l’applicazione delle contribuzione CIGS / FIS sulle aziende attualmente non soggette, sia in merito alla riduzione delle relative aliquote. A titolo di esempio, non è affatto chiaro se la riduzione vada operata direttamente sui contributi riportati nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens, oppure debba essere esposta separatamente su una causale a credito (essendo, oltretutto, una misura temporanea). Qualsiasi scelta effettuata in assenza delle istruzioni Inps, comporta il rischio che le denunce Uniemens di gennaio non vengano accettate in fase di invio oppure generino delle note di rettifica. Lo stesso rischio si presenta anche lasciando le aliquote invariate, tuttavia quest’ultima scelta è perlomeno supportata dalle indicazioni presenti al punto 6 della circolare 18/2022. Tra l’altro, le stesse indicazioni dimostrano la necessità di un’ulteriore circolare con le istruzioni operative, per poter applicare le variazioni. A riguardo segnaliamo che, sul forum di Assosoftware, è stata chiesta all’Inps una conferma ufficiale di quanto sopra indicato, ossia che tutte le modifiche descritte nella circolare 18/2022 possano essere applicate soltanto a seguito della pubblicazione della successiva circolare con le istruzioni operative e procedurali. Occorre anche considerare che le contribuzioni CIGS / FIS producono un effetto economico sulla busta paga, in quanto una parte delle relative aliquote rimane a carico del dipendente. Anche partendo dal presupposto che la parte a carico del dipendente corrisponda ad 1/3 dell’aliquota complessiva, per poter applicare le nuove aliquote sull’elaborazione di gennaio occorrerebbe rielaborare le ditte già elaborate, ottenendo una variazione del netto in busta. Naturalmente, a seguito della pubblicazione dell’ulteriore circolare Inps con le istruzioni operative, predisporremo i conguagli della contribuzione CIGS / FIS di gennaio, secondo le modalità che saranno indicate dall’Inps. |
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(acred809) |
DENUNCIA UNIEMENS-CIG
Con il presente aggiornamento, rilasciamo la gestione della nuova denuncia Uniemens-CIG, da utilizzare per comunicare il pagamento diretto delle integrazioni salariali (CIGO / CIGD / FIS) in sostituzione del modello SR41. Come già precisato negli aggiornamenti Acred805 del 27/10/2021 e Acred808 del 23/12/2021, l’utilizzo della denuncia Uniemens-CIG diventerà obbligatorio soltanto dal mese di competenza gennaio 2022. Inoltre, le autorizzazioni per le quali è stato già inviato il modello SR41 (anche per un solo mese), dovranno essere portate a termine con lo stesso modello, se necessario anche nei mesi successivi a dicembre 2021 (messaggio Inps n. 3556 del 19/10/2021). Come indicato nell’aggiornamento Acred808, la denuncia Uniemens-CIG presenta tuttora dei “problemi” nell’esposizione degli ANF, dovuti alle limitazioni imposte dalla circolare Inps n. 62 del 14/04/2021. La differenza di comportamento nella gestione degli ANF, tra Uniemens-CIG e SR41, rappresenta un “problema” in quanto occorre tenerne conto già al momento dell’elaborazione delle buste paga: per utilizzare la denuncia Uniemens-CIG, infatti, occorre far anticipare al datore di lavoro anche la parte relativa ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto, a meno che tutte le settimane riportate sulla denuncia non siano di tipo ‘1’ (cioè prive di qualsiasi retribuzione). In conseguenza di quanto detto sopra, se si intende utilizzare la nuova denuncia Uniemens-CIG per il mese di competenza dicembre 2021, occorre far anticipare interamente l’ANF al datore di lavoro (anche per la parte relativa al periodo di integrazione salariale a pagamento diretto), conguagliando lo stesso importo sulla denuncia Uniemens “ordinaria”. A partire dal mese di competenza gennaio 2022, anche nel caso in cui non venga pubblicato alcun messaggio ufficiale da parte dell’Inps, la modalità di gestione degli ANF sopra descritta sarà adottata automaticamente: non sarà quindi necessario impostare le voci 11H e 11P sulle Voci Fisse con l’opzione ‘Blocco voce’, come previsto invece per il mese di dicembre. Resta inteso che, se l’Inps dovesse pubblicare delle indicazioni ufficiali a tale riguardo, per il mese di gennaio la modalità di gestione degli ANF sarà adeguata a tali indicazioni. Operando secondo le modalità sopra descritte (per il mese di dicembre, bloccando le voci 11H / 11P), gli importi dell’ANF e dell’eventuale maggiorazione vengono interamente anticipati e conguagliati sulla denuncia Uniemens “ordinaria”, riportandoli sulle consuete causali (‘0035’ per l’ANF, ‘0036’ per la maggiorazione, sezione Info Causali). Ricordiamo che l’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS dovuta all’emergenza Covid, deve essere conguagliato sulla denuncia Uniemens con causali specifiche (‘L019’ / ‘L021’ / ‘L022’, sezione Info Causali). Operando secondo le modalità sopra descritte (come già detto, bloccando le voci 11H / 11P), le suddette causali vengono riportate sulla denuncia Uniemens “ordinaria” anche in relazione ai periodi di FIS a pagamento diretto. In caso di calcolo automatico degli ANF arretrati, tramite il servizio di importazione dei files XML, se si intende utilizzare la denuncia Uniemens-CIG, NON devono essere barrate le caselle ‘Arretrati su SR41 – CIG Ordinaria / CIG in Deroga’ (le caselle in questione compaiono barrando la casella ‘Calcolo automatico arretrati’). In tal modo, gli arretrati relativi ai periodi di CIGO / CIGD a pagamento diretto, vengono riportati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF con le opzioni ‘Ordinario’ o ‘Maggiorazione’. Di conseguenza, tali importi vengono anticipati in busta paga e conguagliati sulla denuncia Uniemens “ordinaria” con le causali ‘L036’ (arretrati ANF) o ‘L035’ (arretrati maggiorazione). Gli eventuali arretrati relativi a periodi di FIS a pagamento diretto, vengono riportati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF con le opzioni ‘FIS SR41’ o ‘Magg. FIS SR41’ (al momento, per il FIS non esiste un’opzione analoga a quella prevista per CIGO / CIGD, relativamente al calcolo degli arretrati). In tal caso, se si intende utilizzare la denuncia Uniemens-CIG, occorre intervenire sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, modificando le opzioni ‘FIS SR41’ in ‘FIS Uniemens’ e ‘Magg. FIS SR41’ in ‘Magg. FIS Uniemens’. Tale operazione deve essere effettuata prima di elaborare le buste paga, in modo che gli arretrati relativi ai periodi di FIS a pagamento diretto vengano anticipati e conguagliati sulla denuncia Uniemens “ordinaria” con le causali ‘L019’ / ‘L021’ / ‘L022’ (ANF FIS) e ‘L035’ (arretrati maggiorazione). Per le causali relative al FIS, nel caso in cui non venga individuato il corrispondente ticket, viene emessa una segnalazione nella fase di generazione dei dati per la denuncia Uniemens “ordinaria” (la stessa condizione viene rilevata anche dal programma di controllo): nei casi segnalati, occorrerà indicare il ticket direttamente nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens “ordinaria”. DATI RICHIESTI SU UNIEMENS-CIG Sulla denuncia Uniemens-CIG devono essere riportati i seguenti dati:
Per quanto riguarda l’IBAN, precisiamo che viene rilevato dal servizio Dipendente – Anagrafico, considerando, in ordine di priorità, il campo ‘IBAN per SR41’ (se compilato), poi il campo ‘IBAN estero / forzato’ (sempre se compilato) ed infine ricostruendo l’IBAN dalle coordinate bancarie (se compilate). In assenza dell’IBAN, viene comunque generata la denuncia Uniemens-CIG, emettendo un’apposita segnalazione (riportata su una stampa descritta più avanti). Le modalità di pagamento e le limitazioni previste in assenza dell’IBAN, sono descritte nella circolare Inps n. 62 del 14/04/2021. Precisiamo che, sulla denuncia Uniemens-CIG, NON devono essere indicate le ore e/o i giorni retribuiti e contribuiti, le somme imponibili ed i contributi (di qualsiasi genere), o qualsiasi altra somma a debito o a credito. In particolare, non devono essere compilate le sezioni gestite sui seguenti servizi del ramo Uniemens: TFR / Prestazioni / Info Causali / Dati particolari / Dati ex-Enpals / Var. retributive / Premi risultato / Prestazioni aziendali. Le indicazioni dettagliate relative ai dati richiesti sulla denuncia Uniemens-CIG sono riportate nell’Allegato 1 alla circolare Inps n. 62 del 14/04/2021. Precisiamo che è consentito riportare anche alcuni dati non richiesti (limitatamente alle sezioni dei dati retributivi e contrattuali): i dati non richiesti non saranno considerati dall’Inps. GENERAZIONE DATI UNIEMENS-CIG Innanzitutto, occorre generare i dati della denuncia, utilizzando la procedura ‘Generazione Dati Uniemens-CIG’, presente sul menù Amministrazione del Personale → Procedure di elaborazione e stampa. Tramite il campo Opzioni è possibile scegliere se barrare, o meno, la casella relativa alle detrazioni per lavoro dipendente. A tale riguardo, valgono gli stessi criteri previsti sul modello SR41: nella modalità “standard” (quindi anche se non viene selezionata alcuna opzione), le detrazioni NON vengono abilitate sulla denuncia Uniemens-CIG, in quanto risultano già applicate dal datore di lavoro anche in relazione ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto. Nel caso in cui venga utilizzata la gestione delle “presenze differite”, vengono considerate automaticamente le presenze differite relative al mese precedente (a condizione che risulti elaborato anche il mese corrente). Le presenze differite, come nel caso dell’Uniemens “ordinario”, vengono riportate sulla denuncia Uniemens-CIG relativa al mese precedente La procedura di generazione produce le seguenti stampe:
Una volta eseguita la procedura ‘Generazione Dati Uniemens-CIG’, i dati della denuncia Uniemens-CIG possono essere gestiti (visualizzati, modificati, eliminati) tramite i consueti servizi del ramo Uniemens. INVIO TELEMATICO UNIEMENS-CIG La procedura di invio telematico produce i seguenti file:
Precisiamo che sul file telematico vengono riportati anche i dati relativi al soggetto che effettua l’invio (“mittente”) e, per ciascuna ditta, i dati identificativi dell’azienda e della posizione Inps. A titolo informativo: in corrispondenza di ciascuna posizione Inps, viene riportato il valore ‘41’ nell’attributo ‘Composizione’, come previsto dalle specifiche tecniche per identificare la denuncia Uniemens-CIG (vedere Allegato n.1 alla circolare Inps n. 62/2021). |
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(acred808) |
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI
L’Inps, con la circolare n. 183 del 10/12/2021, ha previsto nuove causali di conguaglio, da indicare sulla denuncia Uniemens per recuperare le ulteriori integrazioni salariali previste dal D.L. 146/2021 in relazione all’emergenza Covid. Le nuove causali, rilasciate con il presente aggiornamento, riguardano le indennità CIGO / CIGD e l’assegno ordinario FIS (o Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS), anticipate dal datore di lavoro e conguagliate sulle denunce Uniemens (sezione Prestazioni Aziendali) a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps. Restano invariate le modalità di esposizione dei periodi usufruiti, nelle sezioni Settimane e Calendario delle stesse denunce. Per attribuire le nuove causali di conguaglio, sono state previste delle apposite opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps.
Come precisato nella circolare Inps, il codice della causale da utilizzare per il conguaglio viene indicato nel cassetto previdenziale. In determinate situazioni (stabilite e comunicate dall’Inps), occorre utilizzare il codice causale originario (pre-emergenza Covid), ossia ‘L038’ per la CIGO e ’L001’ per il FIS. Nei casi in questione, occorre selezionare l’opzione ‘CIGO / FIS entro limiti’ nel campo ‘COVID’, sulla tabella delle autorizzazioni CIG. Precisiamo, inoltre, che altre causali previste per particolari situazioni (‘L087’ per la CIGO relativa alle aziende che già usufruivano di CIGS, ‘G815’ per la CIGD relativa alle aziende plurilocalizzate), possono essere attribuite direttamente sul servizio Uniemens – Prestazioni Aziendali, modificando la causale riportata in automatico. Naturalmente, le nuove opzioni possono essere utilizzate anche nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps: in tal caso, ricordiamo che occorre barrare la casella ‘Pagamento diretto’. Precisiamo che restano invariate le voci da utilizzare per indicare i periodi di assenza:
Come già detto, i periodi di assenza per CIGO / CIGD / FIS con conguaglio su Uniemens, continuano ad essere indicati, nelle sezioni Settimane e Calendario con gli stessi codici evento previsti in precedenza: ‘COR’ per la CIGO, ‘CDR’ per la CIGD, ‘FDR’ per la CIGD delle province di Trento e Bolzano, ‘AOR’ per il FIS assegno ordinario. ATTENZIONE: E’ possibile che le nuove causali di conguaglio debbano essere utilizzate in relazione a indennità autorizzate e conguagliate sulla denuncia Uniemens di un mese già elaborato. In tal caso, è sufficiente attribuire le nuove opzioni nel campo ‘COVID’ e rigenerare le denunce Uniemens interessate (non occorre rielaborare la ditta). In alternativa, naturalmente, è possibile modificare le causali direttamente sul servizio ‘Uniemens – Prestazioni Aziendali’. ANF RELATIVO AI PERIODI DI ASSENZA PER FIS Le causali utilizzate per indicare l’importo dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS, sono le seguenti: ‘L021’ per i periodi previsti dalla L. 178/2020, ‘L019’ per i periodi previsti dalle disposizioni precedenti. Con il presente aggiornamento, sulla nuova causale ‘L022’ viene riportato automaticamente il valore dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi analoghi) per i quali è stata selezionata l’opzione ‘DL 146/2021 FIS (L010)’ nel campo ‘COVID’, sulla tabella delle autorizzazioni CIG. Tale criterio viene applicato sia per il mese corrente, sia per gli eventuali arretrati relativi ai mesi pregressi (calcolati tramite l’importazione dei files XML relativi agli ANF). Ricordiamo che, sulle causali sopra descritte (compresa la nuova causale ‘L022’), nel campo ‘Identificativo’ viene riportato il ticket relativo al FIS, rilevandolo dalla tabella delle autorizzazioni CIG. Nell’eventualità che il ticket non risulti presente su tale tabella (condizione segnalata nelle stampe degli errori, sulle procedure di elaborazione mensile e generazione dati Uniemens), viene attribuita la causale ‘L019’ per i mesi di competenza fino a dicembre 2020, ‘L021’ per i mesi da gennaio 2021 a settembre 2021, ‘L022’ per i mesi da ottobre 2021 in poi. FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI / FONDO SERVIZI AMBIENTALI Per l’assegno ordinario a carico dei suddetti fondi (NON a carico dello Stato), la circolare Inps 183/2021 precisa che devono essere utilizzate le nuove causali ‘L008’ (Fondo Servizi Ambientali) e ‘L009’ (Fondo Attività Professionali). Per individuare le integrazioni salariali relative ai fondi in questione, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’ (servizio Posizioni Inps) sono state aggiunte le seguenti opzioni nel campo ‘TIPO CIG’:
Le integrazioni salariali relative a FAP e FSA vengono gestite secondo modalità analoghe a quelle previste per il FIS, per quanto riguarda l’inserimento del ticket, la gestione dei periodi di assenza sulle Variazioni Mensili, l’erogazione in busta paga e la compilazione automatica delle sezioni Settimane, Calendario e Eventi sulla denuncia Uniemens. Almeno per il momento, le voci da utilizzare sulle Variazioni Mensili, per gestire l’assegno ordinario di competenza del FAP o FSA, sono le stesse previste per la gestione dell’assegno ordinario di competenza del FIS:
Utilizzando la voce 8B0 per indicare il periodo di assenza, si ottiene la compilazione automatica della denuncia Uniemens secondo gli stessi criteri previsti per il FIS assegno ordinario, relativamente alle sezioni Settimane, Calendario e Eventi. Il conguaglio delle indennità relative a FAP o FSA, effettuato tramite la finestra ‘Pagamento CIG’ del servizio Variazioni Mensili, segue gli stessi criteri previsti per il FIS con conguaglio in Uniemens. In particolare, precisiamo che vengono utilizzate le stesse voci e gli stessi criteri di calcolo adottati per l’assegno ordinario del FIS. L’assegno ordinario del FAP o FSA viene riportato nella sezione Prestazioni Aziendali della denuncia Uniemens, anche in questo caso secondo criteri analoghi a quelli previsti per l’assegno ordinario del FIS. |
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(acred808) |
DENUNCIA UNIEMENS-CIG
Ricordiamo che l’utilizzo della nuovadenuncia Uniemens-CIG, in sostituzione del modello SR41, diventeràobbligatorio dal mese di gennaio 2022. Le autorizzazioni per le quali è statogià inviato il modello SR41, dovranno essere portate a termine con lo stessomodello, eventualmente anche nei mesi successivi a dicembre 2021 (come indicatonel messaggio Inps n. 3556 del 19/10/2021 e comunicato con l’aggiornamento diottobre 2021 Acred805). Segnaliamo che la nuova denunciapresenta tuttora dei “problemi” nell’esposizione degli ANF, dovutiprincipalmente alle limitazioni previste dalla circolare Inps n. 62 del14/04/2021. In particolare, sulla denuncia Uniemens-CIG possono essere indicatigli ANF relativi ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto,soltanto se nell’intero periodo non è presente alcuna retribuzione a carico deldatore di lavoro (ossia se tutte le settimane sono di tipo ‘1’). Questosignifica che, nella quasi totalità dei casi, gli ANF devono essere anticipatidal datore di lavoro anche per i periodi di integrazione salariale a pagamentodiretto, a differenza di quanto previsto sul modello SR41 (e sulla denunciaUniemens “ordinaria”). Premesso quanto sopra, da partenostra intendiamo comunque rilasciare la gestione della denuncia Uniemens-CIGin tempo utile per poterla inviare (da parte degli Utenti interessati) anche inrelazione alle integrazioni salariali usufruite nel mese di dicembre.Naturalmente, rimarrà possibile continuare ad utilizzare il modello SR41,sia per il mese di dicembre, sia per i mesi successivi a dicembre in relazionealle autorizzazioni già parzialmente inviate tramite lo stesso modello. |
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(comunicazione 02/11/2021) |
NUOVA DOMANDA ‘UNI-CIG’ – ELENCO BENEFICIARI
Con il messaggio n. 3727 del 29/10/2021, è stata istituita la nuova domanda ‘UNI-CIG’, da utilizzare (al momento) per la CIG in deroga e per il FIS assegno ordinario, entrambi con causale Covid. Successivamente, la stessa procedura dovrebbe essere estesa a tutte le tipologie di integrazione salariale. Nello stesso messaggio, è descritto il nuovo formato “semplificato” dell’elenco beneficiari, che deve essere allegato alla domanda ‘UNI-CIG’. Precisiamo che si tratta dello stesso formato che avevamo reso disponibile con la comunicazione del 18/06/2021, predisponendolo sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware. Secondo quanto indicato nel messaggio Inps, l’elenco beneficiati “semplificato” può essere allegato esclusivamente alla nuova domanda ‘UNI-CIG’. Di conseguenza, continuano ad essere generati anche gli elenchi dei beneficiari nei formati preesistenti, differenziati sulla base della tipologia di integrazione salariale richiesta. L’elenco dei beneficiari “semplificato” viene generato dal programma ‘LISTACIG’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Ricordiamo che si tratta dello stesso programma utilizzato per generare tutti gli elenchi dei beneficiari attualmente previsti per le domande CIG / FIS. Come indicato nel messaggio Inps sopra citato, in caso di richiesta di anticipo del 40%, occorre utilizzare l’apposito file generato dal programma ‘LISTACOV’ (aggiornamento di maggio 2020 Acred765 e comunicazione del 30/06/2020). |
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(acred805) |
RESTITUZIONE SGRAVIO SOSTITUTIVO CIG / FIS
E’ stata predisposta una voce che consente di “restituire” parzialmente lo sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dal D.L. 104/2020, nei casi e secondo le modalità stabilite dal messaggio Inps n. 3475 del 14/10/2021. |
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(acred805) |
INPS – GESTIONI IN SOSPESO
Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, diverse gestioni di competenza dell’Inps restano in sospeso, in alcuni casi per rinvio dei termini, in altri casi per mancanza di indicazioni ufficiali. Innanzitutto facciamo presente che, con il messaggio Inps n. 3556 del 19/10/2021, è stato prorogato a gennaio 2022 il termine entro il quale diventerà obbligatoria la nuova denuncia Uniemens-CIG, in sostituzione del modello SR41. Segnaliamo che il messaggio Inps 3556 sopra citato, ha introdotto una serie di controlli aggiuntivi, riguardanti sia le denunce Uniemens-CIG, sia le denunce Uniemens “ordinarie” (per queste ultime, i controlli vengono effettuati solo in presenza di integrazioni salariali). Fino alla pubblicazione del suddetto messaggio, il programma di controllo presentava una serie di problemi nella verifica della denuncia Uniemens-CIG, che ne rendevano problematica la gestione. Al momento, è in sospeso la gestione dei conguagli degli eventi di malattia e quarantena da Covid. A tale proposito, ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio 2021 Acred785 e luglio 2021 Acred799, abbiamo segnalato i dubbi e le criticità relative ai suddetti conguagli. Inoltre ricordiamo che, ad oggi, le sole istruzioni ufficiali per lo svolgimento dei conguagli sono quelle riportate nel messaggio Inps n. 3871 del 23/10/2020. Infine, ricordiamo che è tuttora in sospeso il versamento dei contributi addizionali sulle integrazioni salariali, nei casi in cui occorre assoggettare tali integrazioni alle aliquote del 9% o del 18%, secondo quanto previsto dal D.L. 104/2020. |
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(acred802) |
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI
L’Inps, con la circolare n. 125 del 9/08/2021, ha previsto nuove causali di conguaglio da indicare sulla denuncia Uniemens, per recuperare le ulteriori integrazioni salariali previste dai D.L. 73/2021 e 103/2021. Le nuove causali previste dalla circolare Inps sopra citata, relativamente alla CIG Ordinaria, sono le seguenti: ‘L082’ e ‘L083’ (D.L. 73/2021), ‘L084’ e ‘L085’ (D.L. 103/2021). Tutte le nuove causali vanno riportate nella sezione ‘Prestazioni Aziendali’ della denuncia Uniemens. Come precisato nella circolare Inps, il codice della causale da utilizzare per il conguaglio viene indicato nel cassetto previdenziale. In determinate situazioni (stabilite e comunicate dall’Inps), occorre utilizzare il codice causale originario pre-emergenza Covid ‘L038’. Ricordiamo che tale eventualità era già prevista per le integrazioni salariali usufruite nell’anno 2020 (aggiornamento di aprile 2020 Acred760). Per attribuire le nuove causali di conguaglio, sono state previste delle apposite opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps.
Le nuove opzioni si aggiungono a quelle rilasciate con i precedenti aggiornamenti di aprile 2020 Acred755 e Acred760, febbraio 2021 Acred789, aprile 2021 Acred793. Restano invariate le voci da utilizzare per indicare i periodi di assenza: 86A per la CIGO con conguaglio in Uniemens, 8AC per la CIGO a pagamento diretto. Come già detto, i periodi di assenza per CIGO con conguaglio in Uniemens continuano ad essere indicati, nelle sezioni Settimane e Calendario, con il codice evento ‘COR’. Ricordiamo che tali sezioni vengono compilate nel mese di fruizione dell’integrazione salariale e richiedono l’indicazione del ticket sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, anche in assenza della corrispondente autorizzazione. ATTENZIONE: E’ possibile che le nuove causali debbano essere utilizzate in relazione ad indennità autorizzate e conguagliate sulla denuncia Uniemens di un mese già elaborato. In tal caso, è sufficiente attribuire le nuove opzioni nel campo ‘COVID’ e rigenerare le denunce Uniemens interessate (non occorre rielaborare la ditta). In alternativa, naturalmente, è possibile modificare le causali direttamente sul servizio ‘Uniemens – Prestazioni Aziendali’. Segnaliamo inoltre che, al momento del presente aggiornamento, le nuove causali di conguaglio non sono ancora state riportate nell’Allegato Tecnico Uniemens (la versione attualmente disponibile sul sito Inps è la 4.13.0 del 22/07/2021), quindi per il momento non verrebbero riconosciute come valide dal software di controllo. Precisiamo, infine, che le causali di conguaglio relative alla CIG Straordinaria, previste dalla circolare Inps 125/2021, possono essere indicate direttamente sul servizio ‘Uniemens – Prestazioni Aziendali’, sostituendo la causale riportata in automatico. Inoltre, gli Utenti che avessero bisogno di utilizzare la particolare CIG Straordinaria identificata dal codice causale ‘L066’, possono contattare l’assistenza per ulteriori indicazioni. |
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(acred802) |
UNIEMENS – CODICE EVENTO
Il messaggio Inps n. 2976 del 1/09/2021 ha previsto l’istituzione di un nuovo codice evento, da utilizzare per indicare, nelle sezioni Settimane e Calendario delle denunce Uniemens, le assenze relative alla CIG in Deroga prevista dal D.L. 41/2021, relativamente alle sole province autonome di Trento e Bolzano. A seguito del presente aggiornamento, per la CIG in Deroga con conguaglio in Uniemens (voce di assenza 86E), nel caso in cui sulla corrispondente autorizzazione venga indicato il tipo Covid ‘DL 41 / 2021 – CIGD TN / BZ’, nelle sezioni Settimane e Calendario viene riportato il codice evento ‘FDR’ (anche su eventuali mesi pregressi). Precisiamo che restano invariate le causali per il conguaglio della stessa CIG in Deroga: ‘G813’ per Trento e Bolzano, ‘G812’ per il resto del territorio nazionale (aggiornamento di aprile 2021 Acred793). Segnaliamo inoltre che, al momento del presente aggiornamento, il nuovo codice evento non è ancora stato riportato nell’Allegato Tecnico Uniemens (la versione attualmente disponibile sul sito Inps è la 4.13.0 del 22/07/2021), quindi per il momento non verrebbe riconosciuto come valido dal software di controllo. |
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(comunicazione 18/06/2021) |
ELENCO BENEFICIARI – NUOVO FILE ‘UNI-CIG’
Sulla base delle anticipazioni fornite ad Assosoftware, è stato predisposto l’elenco dei beneficiari secondo il nuovo formato “unificato”, che dovrebbe essere utilizzato per le domande relative a tutte le tipologie di integrazione salariale. Secondo quanto comunicato dall’Inps ad Assosoftware, il nuovo formato doveva entrare in vigore il 21/06/2021, tuttavia, al momento della presente comunicazione, non è stata ancora pubblicata alcuna disposizione ufficiale a riguardo. L’elenco beneficiari nel nuovo formato viene generato dal programma ‘LISTACIG’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Si tratta, quindi, dello stesso programma utilizzato per generare tutti gli elenchi dei beneficiari attualmente previsti (questi ultimi non hanno subìto alcuna modifica). Sempre secondo quanto anticipato dall’Inps, il nuovo file ‘Uni_CIG.csv’ dovrebbe essere utilizzato per le sole domande di integrazione salariale dovute all’emergenza Covid; per le domande di integrazione salariale dovute a motivi “ordinari”, sarebbe invece necessario continuare ad utilizzare i files preesistenti. La generazione del nuovo file ‘Uni_CIG.csv’, tramite il programma ‘LISTACIG’, viene resa disponibile contestualmente alla presente comunicazione. Ovviamente, non è stato possibile effettuare alcun test di invio del nuovo file. |
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(acred795) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI
Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile, sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, la gestione dell’ulteriore sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dal D.L. 137/2020, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 1836 del 06/05/2021. Ricordiamo che la Legge 178/2020 ha previsto un ulteriore sgravio sostitutivo, per le aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e giugno 2020. Relativamente a quest’ultimo sgravio è stata pubblicata la circolare Inps n. 30 del 19/02/2021, tuttavia mancano ancora le indicazioni che ne consentano la fruizione e, a quanto risulta, anche l’autorizzazione della Commissione Europea (vedere aggiornamento di febbraio 2021 Acred790). Per individuare le aziende potenzialmente interessate allo sgravio previsto dal D.L. 137/2020, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Ricordiamo che si tratta dello stesso programma utilizzato per la gestione del precedente sgravio sostitutivo previsto dal D.L. 104/2020 (aggiornamento di novembre 2020 Acred780 e comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020). Le altre opzioni previste sul programma ‘STADIPEC’ possono invece essere utilizzate secondo le modalità descritte nelle comunicazioni relative al precedente sgravio (comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020). Precisiamo che il programma ‘STADIPEC’ non effettua controlli in merito all’eventuale superamento della “contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane)”: tale indicazione, riportata nel messaggio Inps 1836/2020, non appare affatto chiara e non si capisce assolutamente come debba essere applicata. Rimane quindi a carico dell’Utente un’eventuale verifica in tal senso, secondo l’interpretazione che riterrà opportuna. Le aziende alle quali viene riconosciuto lo sgravio, possono compensarlo nel periodo da aprile ad agosto 2021, procedendo secondo modalità analoghe a quelle previste per il precedente sgravio D.L. 104/2020. Dal momento che il mese di aprile è già stato elaborato, il primo mese in cui è possibile compensare lo sgravio “corrente” è maggio 2021. Sulle posizioni Inps interessate, è opportuno effettuare una storicizzazione nel mese in cui si intende iniziare a compensare lo sgravio (ad esempio in data 01/05/2021 se si intende iniziare a compensarlo dal mese di maggio). Nel caso in cui le denunce dei mesi correnti (fino ad agosto) non siano sufficienti a compensare lo sgravio, è possibile compensare la parte residua sui mesi pregressi, tramite lo stesso procedimento adottato per lo sgravio D.L. 104/2020 (Unimens-VIG). Elaborando i mesi di da maggio ad agosto 2021, l’importo dello sgravio viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista: quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni specificate nella circolare Inps 24/2021 (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare). Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio D.L. 137/2020 usufruito (compensato) nel mese, viene riportato sul servizio Uniemens – Aziendale, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L904’. Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito è riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, lo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0). Segnaliamo che, da parte dell’Inps, non è stato chiarito se, per la fruizione degli sgravi sostitutivi delle integrazioni salariali, possono essere utilizzati anche i contributi relativi alle mensilità aggiuntive. In particolare, il problema si pone nel mese di erogazione della quattordicesima alla generalità dei dipendenti (giugno o luglio per alcuni contratti). In attesa di indicazioni ufficiali, i contributi sulle mensilità aggiuntive vengono considerati utili per la compensazione dello sgravio. |
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(acred793) |
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI
La circolare Inps n. 72 del 29/04/2021 ha previsto nuove causali di conguaglio, da indicare sulla denuncia Uniemens per recuperare le ulteriori settimane di integrazione salariale previste dal D.L. 41/2021. Precisiamo che le nuove causali riguardano esclusivamente le indennità CIGO / CIGD anticipate dal datore di lavoro, da conguagliare sulle denunce Uniemens a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps. Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate le nuove causali di conguaglio, indicate sulle denunce Uniemens per recuperare le indennità CIGO / CIGD anticipate dal datore di lavoro, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps. Per attribuire le nuove causali di conguaglio, sono state previste delle apposite opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps. Le opzioni aggiunte nel campo ‘COVID’ delle autorizzazioni CIG, sono le seguenti:
Naturalmente, le nuove opzioni possono essere utilizzate anche nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps: in tal caso, ricordiamo che occorre barrare la casella ‘Pagamento diretto’. Per quanto riguarda la CIGO ed il FIS, restano invariate le voci da utilizzare per indicare i periodi di assenza:
Per la CIG in Deroga, è stata predisposta una nuova voce di assenza da utilizzare in caso di conguaglio in Uniemens, mentre resta invariata la voce di assenza da utilizzare in caso di pagamento diretto:
La gestione della CIG in Deroga, in caso di anticipo da parte del datore di lavoro e conguaglio sulla denuncia Uniemens, è descritta dettagliatamente al paragrafo Cig in deroga - Anticipo e conguaglio. I periodi di assenza per CIGO / FIS con conguaglio in Uniemens, continuano ad essere indicati, nelle sezioni Settimane e Calendario, con i codici evento già previsti: ‘COR’ per la CIGO, ‘AOR’ per il FIS assegno ordinario. Per quanto riguarda la CIGD con conguaglio in Uniemens, viene riportato il codice evento ‘CDR’ (preesistente ma mai utilizzato). I periodi di assenza relativi a CIGO / CIGD / FIS a pagamento diretto, continuano a non essere indicati nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens (in quanto vengono comunicati con il modello SR41). |
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(acred793) |
CIG IN DEROGA – ANTICIPO E CONGUAGLIO
Come indicato al paragrafo Uniemens – integrazioni salariali, è stata predisposta la gestione della CIG in Deroga con anticipo dell’indennità da parte del datore di lavoro e conseguente conguaglio sulla denuncia Uniemens, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 72 del 29/04/2021, relative alle casistiche previste dal D.L. 41/2021. Per la CIG in Deroga, sono state predisposte due nuove opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps:
Le suddette opzioni devono essere utilizzate per la CIGD prevista dal D.L. 41/2021, sia in caso di anticipo da parte del datore di lavoro e conguaglio in Uniemens, sia in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps. Per indicare il periodo di assenza relativo alla CIG in Deroga con anticipo e conguaglio in Uniemens, deve essere utilizzata la seguente voce (elenco voci, 1.2.5 ‘Assenze CIG / Fondo Integrazione’):
Nel caso in cui si debba anticipare l’indennità nei mesi precedenti all’autorizzazione Inps (quindi senza conguagliarla sulla denuncia Uniemens), occorre aggiungere la voce 50E (elenco voci, 5.3.1 ‘Pagamento CIG / Fondo Integrazione’). Ricordiamo che, per inserire il periodo di assenza relativo alla CIG in Deroga a pagamento diretto, deve essere utilizzare la seguente voce (aggiornamento di marzo 2020 Acred750):
Utilizzando la nuova voce 86E per indicare il periodo di assenza, sulla denuncia Uniemens vengono compilate le stesse sezioni previste per le altre tipologie di integrazione salariale con conguaglio in Uniemens:
A seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps, è possibile conguagliare la CIG in Deroga gestita tramite la voce 86E, utilizzando la finestra ‘Pagamento CIG’ (servizio Variazioni Mensili) secondo le stesse modalità previste per le altre tipologie di integrazione salariale con conguaglio in Uniemens (CIGO / FIS). La finestra ‘Pagamento CIG’ predisposte automaticamente le seguenti voci per il conguaglio della CIGD:
Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche, per il calcolo dell’indennità CIGD è stato adottato lo stesso criterio previsto per l’indennità CIGO. Sempre in analogia con quanto previsto per la CIGO, in caso di CIGD con conguaglio in Uniemens non viene ridotto l’importo dell’ANF anticipato dal datore di lavoro. L’indennità da conguagliare viene riportata nella sezione ‘Prestazioni aziendali’ della denuncia Uniemens, con le causali istituite dalla circolare Inps 72/2021: ‘G812’ (a livello nazionale) / ‘G813’ (Trento e Bolzano). In corrispondenza di tali causali, nella colonna ‘Sezione’ del servizio ‘Prestazioni aziendali’, viene attribuita l’opzione ‘CIG in Deroga’. Ricordiamo che, per la gestione della CIG in Deroga, sono disponibili anche le seguenti voci:
Le voci sopra elencate, rilasciate con l’aggiornamento di maggio 2020 Acred762 per la CIGD a pagamento diretto (voce 8AD), sono state aggiornate per considerare anche la CIGD con conguaglio in Uniemens (voce 86E). |
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(acred792) |
GESTIONE CIG – NUOVE FUNZIONALITA’
Sulla finestra ‘Pagamento CIG’, è stata prevista la possibilità di scegliere il trattamento fiscale da applicare all’indennità erogata dal datore di lavoro sulla busta paga del mese corrente, quando tale indennità è relativa a periodi pregressi. Con il presente aggiornamento, inoltre, documentiamo l’utilizzo del campo ‘Ident.’ (identificativo) previsto sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ del servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, in corrispondenza di ogni ticket / autorizzazione.
In questo modo, a ciascun periodo di assenza risulta abbinato il corrispondente “identificativo” del ticket / autorizzazione: al momento del conguaglio sulla denuncia Uniemens, è perciò possibile individuare il ticket da abbinare a ciascuna indennità, riportandolo automaticamente nella sezione ‘Prestazioni aziendali’. ATTENZIONE: Con la circolare Inps n. 62 del 14/04/2021 è stato istituito il nuovo flusso “Uniemens-CIG”, che può essere utilizzato, in alternativa al modello SR41, per comunicare i dati relativi alle integrazioni salariali a pagamento diretto. |
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(acred790) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI – ANNO 2021
L’Inps, con la circolare n. 30 del 19/02/2021, ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020, spettante ai datori di lavoro che non usufruiscono delle ulteriori integrazioni salariali previste dalla stessa legge ed a condizione che abbiano usufruito di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020. Nel caso in cui si intenda effettuare un calcolo “preliminare” dell’esonero spettante, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’, predisposto sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 ‘Comunicazioni varie’) per la gestione del precedente esonero previsto dal D.L. 104/2020 (vedere nostre comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020). |
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(acred789) |
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI
La circolare Inps n. 28 del 17/02/2021 ha previsto nuove causali da indicare sulla denuncia Uniemens, per conguagliare le ulteriori settimane di integrazione salariale previste dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Con il presente aggiornamento, sono state predisposte le nuove causali di conguaglio, da indicare sulle denunce Uniemens per recuperare le indennità CIGO / FIS anticipate dal datore di lavoro, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps. Come precisato nella circolare Inps, il codice della causale da utilizzare per il conguaglio viene indicato nel cassetto previdenziale. In determinate situazioni (stabilite e comunicate dall’Inps), occorre utilizzare il codice causale originario “pre-emergenza Covid”: ‘L038’ per la CIGO, ‘L001’ per il FIS. Ricordiamo che tale eventualità era già prevista per le integrazioni salariali usufruite nell’anno 2020 (aggiornamento di aprile 2020 Acred760) Per attribuire le nuove causali di conguaglio, sono state previste delle apposite opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (servizio Ditta – Posizioni Inps).
Le nuove opzioni si aggiungono a quelle rilasciate con gli aggiornamenti di aprile 2020 Acred755 e Acred760. Restano invariate le voci da utilizzare per indicare i periodi di assenza: ricordiamo, in particolare, la voce 86A per la CIGO con conguaglio in Uniemens e la voce 8B0 per il FIS assegno ordinario con conguaglio in Uniemens. ATTENZIONE: E’ possibile che le nuove causali di conguaglio debbano essere utilizzate in relazione ad indennità già autorizzate e conguagliate sulla denuncia Uniemens di gennaio. In tal caso, diventa necessario attribuire le nuove opzioni nel campo ‘COVID’ e rigenerare le denunce Uniemens interessate (non occorre rielaborare il mese di gennaio). |
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(acred781) |
INPS – GESTIONI IN SOSPESO
Ricordiamo che, al momento del presente aggiornamento, ci sono diverse importanti gestioni in sospeso, di competenza dell’Inps, che non possono essere espletate per mancanza di indicazioni da parte dello stesso Istituto. Una delle più urgenti riguarda la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/12/2020: ad oggi, l’Inps non ha ancora comunicato (neppure in forma di anticipazioni ad Assosoftware) le causali di sospensione ed i codici calamità da indicare sulle denunce Uniemens dei soggetti interessati, che devono essere trasmesse entro il 31 dicembre. Un’altra gestione particolarmente importante ed urgente, in merito alla quale non sono state ancora fornite dall’Inps le indicazioni necessarie (anche in questo caso, neppure in forma di anticipazioni su Assosoftware) riguarda l’esposizione su Uniemens, ed il conseguente versamento, dei contributi addizionali sulle integrazioni salariali, nei casi previsti dal D.L. 104/2020, in cui tali integrazioni devono essere assoggettate alle aliquote del 9% o del 18%. |
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(comunicazione 03/12/2020) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
Con le comunicazioni del 24/11 e del 25/11, abbiamo reso disponibile il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie, tramite il quale è possibile determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali. Contestualmente alla presente comunicazione, sul programma ‘STADIPEC’ rendiamo disponibile un’ulteriore opzione, che consente di escludere, dal calcolo dello sgravio, il contributo destinato all’Inail che rimane compreso nel contributo 10% versato all’Inps per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 (voce 532 nel Dettaglio del cedolino). |
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(acred780) |
INCENTIVO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI
Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile la gestione, sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, del nuovo sgravio spettante alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020, secondo le modalità previste nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020. Con le comunicazioni del 24/11/2020 e del 25/11/2020, è stato rilasciato il programma ‘STADIPEC’ (procedura Stampe Accessorie, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), che consente di individuare le aziende potenzialmente interessate dallo sgravio, calcolando l’importo dello sgravio stesso e fornendo le informazioni richieste sull’istanza da presentare all’Inps. Per gestire automaticamente lo sgravio sulle elaborazioni mensili e sulle denunce Uniemens, è sufficiente indicare l’importo dello sgravio sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel nuovo campo ‘Importo sgravio spettante’, riportato nella sezione ‘Sgravio sostitutivo della CIG’ (la sezione si trova in corrispondenza della tabella relativa alle Autorizzazioni CIG). Precisiamo che l’importo indicato deve coincidere con quello riportato sull’istanza presentata all’Inps. Elaborando i mesi di novembre e dicembre 2020, l’importo dello sgravio viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista: quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni specificate nel messaggio Inps 4254/2020 (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare). Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio usufruito (compensato) nel mese viene riportato sulla denuncia aziendale (servizio Uniemens – Aziendale), nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L903’. Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito viene riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, il nuovo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0). Relativamente al mese di dicembre, segnaliamo che sussistono dei dubbi in merito ad una possibile interpretazione della norma, secondo la quale occorrerebbe escludere i contributi relativi alla tredicesima (o ad una parte di essa) dalla capienza utile per la compensazione dello sgravio. La questione è in fase di approfondimento da parte dell’Inps, quindi rimaniamo in attesa di indicazioni ufficiali a tale riguardo. Precisiamo che, per il momento, i contributi sulla tredicesima vengono considerati utili ai fini della capienza per la compensazione dello sgravio. A tale riguardo, facciamo presente che, sulla denuncia Uniemens, i contributi relativi alle mensilità aggiuntive non devono mai essere indicati separatamente da quelli relativi alla retribuzione del mese in cui le stesse mensilità vengono erogate. Segnaliamo, inoltre, che secondo un’interpretazione “restrittiva”, lo sgravio spetterebbe soltanto nel caso in cui l’azienda abbia usufruito di integrazioni salariali sia nel mese di maggio che nel mese di giugno, mentre non spetterebbe nel caso in cui ne abbia usufruito soltanto in uno dei due mesi. Anche in merito a questa interpretazione, non ci sono indicazioni specifiche da parte dell’Inps o del Ministero del Lavoro. Successivamente all’elaborazione del mese di dicembre 2020, se lo sgravio spettante non fosse stato ancora interamente usufruito, occorrerà utilizzare le denunce dei mesi di agosto, settembre e ottobre per compensare la parte residua. Come indicato nel messaggio Inps 4254/2020, se le denunce relative a tali mesi fossero interessate dalla compensazione, andrebbero reinviate effettuando il procedimento di rettifica (Uniemens VIG). Relativamente a tale gestione, forniremo ulteriori indicazioni operative (in caso di necessità, rimane comunque possibile contattare l’assistenza). |
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(comunicazione 25/11/2020) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
Con la comunicazione del 24/11/2020, abbiamo reso disponibile il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie, tramite il quale è possibile determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali. Come indicato nella comunicazione del 24/11, il programma ‘STADIPEC’ considera i trattamenti CIG / FIS usufruiti nei mesi di maggio e giugno 2020. A seguito di alcuni approfondimenti è risultato che, seguendo un’interpretazione letterale della norma, lo sgravio spetterebbe anche in relazione ai trattamenti FSBA usufruiti negli stessi mesi (naturalmente, rispettando le condizioni di incompatibilità rispetto ad eventuali trattamenti successivi). Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo perciò disponibile la nuova casella ‘Considera assenze FSBA’ nei parametri del programma ‘STADIPEC’. La nuova casella risulta automaticamente barrata: in tal modo, vengono considerate anche le ore di assenza per FSBA usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (voci di assenza 8B5 / 8BC). Inoltre, secondo le indicazioni fornite, in data odierna, dall’Inps ad Assosoftware, risulta che i contributi elencati al punto 3 della circolare 105/2020 (ossia quei contributi che non possono essere utilizzati per “compensare” lo sgravio) sarebbero invece utili ai fini del calcolo dello sgravio spettante. Di conseguenza, abbiamo modificato il programma ‘STADIPEC’ per considerare anche i contributi in questione (contributo di formazione e misure compensative), prevedendo comunque un’opzione che consente di escluderli, nel caso in cui si preferisca adottare quest’ultima interpretazione. Contestualmente alla presente comunicazione, tra i parametri del programma ‘STADIPEC’ rendiamo quindi disponibile anche la nuova casella ‘Considera contributo formazione e misure compensative’. La nuova casella risulta automaticamente barrata: in tal modo, il contributo di formazione (0,30%) viene considerato utile per il calcolo dello sgravio e le misure compensative (previste in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare) non vengono decurtate dai contributi utili per il calcolo dello sgravio. Nel caso in cui si ritenga corretto continuare ad escludere tali contribuzioni dal calcolo dello sgravio spettante, occorre togliere la spunta dalla suddetta casella. Segnaliamo che l’opzione ‘Escludi integrazioni CIG/FIS’ è stata rinominata ‘Escludi integrazioni c/ditta’. Ricordiamo che tale opzione consente di decidere se le integrazioni eventualmente erogate a carico della ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE) devono essere decurtate dalla retribuzione spettante, ai fini del calcolo dei contributi e, quindi, dello sgravio spettante. Precisiamo che, tra le suddette integrazioni, viene adesso considerata anche quella relativa alle assenze FSBA (voce 4CF), nel caso in cui risulti abilitata la nuova casella descritta nei paragrafi precedenti. Infine, a seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un’opzione che consente di ottenere il salto pagina in corrispondenza di ogni ditta riportata in stampa: a tale scopo, è stata aggiunta la casella ‘Salto pagina a cambio ditta’. |
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(comunicazione 24/11/2020) |
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI (CIG / FIS)
Con l’aggiornamento di novembre 2020 (il cui rilascio è previsto entro il 27/11), renderemo disponibile la gestione del nuovo sgravio spettante alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali (CIG / FIS) nei mesi di maggio e/o giugno 2020, alle condizioni previste dall’art. 3 del D.L. 104/2020. Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di determinare la misura dello sgravio teoricamente spettante (se sussistono le condizioni di cui sopra). Sulla stampa sono anche riportati i dati richiesti sull’istanza da presentare all’Inps. Il programma ‘STADIPEC’ considera i soggetti che hanno usufruito di CIG / FIS nei mesi di maggio e/o giugno 2020, elencando i dipendenti interessati dalle voci di assenza previste (86A / 8AC / 8AD / 8B0 / 8BA). Per ciascun dipendente, viene riportato il numero delle ore di assenza, la retribuzione che sarebbe spettata per tali ore ed infine, se richiesto tramite un’apposita opzione (descritta più avanti), il valore dei contributi a carico ditta e l’importo del corrispondente sgravio. Nei parametri del programma, è presente la tendina ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’, nella quale risulta selezionata l’opzione ‘Misura doppia’, corrispondente al calcolo dello sgravio in misura doppia rispetto ai contributi (come previsto dalla circolare e dal messaggio Inps sopra citati). Facciamo presente che la circolare ed il messaggio Inps hanno lasciato alcuni dubbi irrisolti, sia in merito al calcolo della retribuzione che dei contributi. Di conseguenza abbiamo dovuto prevedere alcune opzioni, nei parametri del programma, che consentono all’Utente di effettuare determinate scelte in merito ai criteri di calcolo. La retribuzione spettante per le ore di assenza viene calcolata rilevando la retribuzione oraria (voce 105) da ciascun cedolino interessato. Ricordiamo che la retribuzione oraria viene calcolata sulla base delle ore lavorabili per la paga mensilizzata e del coefficiente contrattuale per la paga oraria. Tale retribuzione viene maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, tenendo conto del numero di tali mensilità riportato nel campo Quantità della voce 035. Dalla retribuzione risultante, vengono decurtate le eventuali integrazioni erogate dalla ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE). Nei parametri del programma, sono disponibili le seguenti opzioni relative al calcolo della retribuzione:
I contributi a carico del datore di lavoro, utilizzati per determinare il valore dello sgravio, vengono calcolati considerando le aliquote applicate nei mesi di maggio e giugno 2020, su ciascun dipendente interessato. Nei parametri del programma, sono disponibili le seguenti opzioni relative al calcolo dei contributi:
Tramite il campo ‘Raggruppamento’ è possibile determinare il valore lo sgravio a livello di: ditta / posizione Inps / sede lavorativa / centro di costo. In automatico, risulta selezionato il raggruppamento a livello di posizione Inps, ottenendo così il valore dello sgravio da indicare nell’istanza (viene comunque riportato il totale a livello di ditta). Nei parametri del programma, sono disponibili i consueti campi che consentono di selezionare le aziende interessate per codice zona e/o per utente abbinato. Come già precisato, se si intende effettuare un lancio “massivo” a scopo di controllo (soltanto per individuare le ditte che hanno usufruito di CIG/FIS nei mesi di maggio e giugno 2020), consigliamo di selezionare l’opzione ‘Non calcolati’ nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’. Sulla stampa prodotta (‘CIG-sgravio’) è riportato l’elenco dei dipendenti con le ore di assenza per CIG/FIS usufruite, la retribuzione corrispondente a tali ore ed i relativi contributi utili per il calcolo dello sgravio. Inoltre, sono riportati i totali dei suddetti valori (richiesti sull’istanza da presentare all’Inps) e l’importo dello sgravio teoricamente spettante. Come già detto, la gestione dello sgravio sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, sarà resa disponibile con l’aggiornamento di novembre, il cui rilascio è previsto entro venerdì 27/11. |
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(acred779) |
INDENNITA’ FSBA - RETTIFICA
Abbiamo rilevato che, negli aggiornamenti relativi al mese di ottobre 2020, è stata erroneamente inclusa una modifica al calcolo dell’indennità a carico del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA). Con il presente aggiornamento, è stato ripristinato il calcolo corretto dell’indennità FSBA, sulla busta paga del mese di ottobre e dei mesi successivi. Precisiamo che, nei mesi precedenti, il calcolo è stato effettuato correttamente. Prima del presente aggiornamento, il problema si presentava nei casi in cui, sulla busta paga del mese di ottobre, veniva erogata l’indennità FSBA relativa ad eventi intervenuti nello stesso mese o in mesi pregressi. In particolare, il problema interessava i soggetti che avevano una quota oraria prossima al massimale orario previsto dall’FSBA. |
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(acred776) |
ANF - CONGUAGLIO ARRETRATI FIS
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred769, è stata rilasciata la gestione dell’ANF spettante per il periodo di assenza per FIS assegno ordinario (circolare Inps n. 88 del 20/07/2020), relativamente al mese corrente. Con il presente aggiornamento, viene rilasciato il conguaglio dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS ricadenti nei mesi precedenti a luglio: precisamente, il periodo interessato dal conguaglio va da marzo a giugno 2020. 1° CASO: ANF RIDOTTO TRAMITE LA VOCE 11H Per quanto riguarda il FIS a pagamento diretto, se è stata utilizzata la voce 11H con le opzioni per ridurre il valore dell’ANF e l’importo decurtato tramite la voce 11H è stato indicato sul modello SR41 (utilizzando le opzioni di “default” del programma ‘MODESR41’), non occorre effettuare alcun conguaglio e neppure reinviare il modello SR41. Se, invece, il valore decurtato dall’ANF tramite la voce 11H non è stato indicato sul modello SR41 (utilizzando l’opzione ‘Indicazione ANF – Non compilare’ sul programma ‘MODESR41’), occorre effettuare un nuovo invio del modello SR41 con l’indicazione del solo ANF spettante, secondo le modalità descritte al paragrafo ANF – INVIO MODELLO SR41. 2° CASO: ANF EROGATO IN MISURA INTERA
A tale proposito, precisiamo che le voci relative ai conguagli degli ANF resteranno disponibili anche nei mesi successivi, nel caso in cui si preferisca attendere eventuali ulteriori indicazioni da parte dell’Inps. Per effettuare i conguagli nelle situazioni sopra descritte, ossia nel caso in cui non sia stata utilizzata la voce 11H per ridurre l’ANF in proporzione all’assenza per FIS, a partire dal mese di ottobre 2020 è possibile utilizzare la nuova voce 11S.
Come già precisato, la voce 11S resterà disponibile anche nei mesi successivi ad ottobre. Il valore dell’ANF relativo al FIS con conguaglio in Uniemens (campo Importo Unitario della voce 11S), può essere conguagliato sulla sola denuncia Uniemens, senza alcuna indicazione sul cedolino del dipendente. Tale valore viene riportato nella sezione ‘Info Causali’, indicandolo sia sulla causale a debito ‘F110’ che sulla causale a credito ‘L019’; entrambe le causali sono dettagliate per mese di competenza. Sulla causale ‘F110’ è sempre riportato ‘N’ nel campo Identificativo; sulla causale ‘L019’ sono invece riportati i ticket relativi ai periodi di assenza per FIS, rilevati dalla sezione Calendario delle denunce relative al periodo di competenza (l’importo è ripartito tra i vari ticket in proporzione alle ore di assenza); in mancanza del ticket, anche sulla causale ‘L019’ viene riportato ‘N’ nel campo Identificativo. Il valore dell’ANF relativo al FIS a pagamento diretto (campo Importo Totale della voce 11S), deve essere invece decurtato dalla busta paga del mese, in quanto sarà successivamente erogato dall’Inps. Lo stesso valore deve essere restituito all’Inps, indicandolo sulla denuncia Uniemens con la causale ‘F110’, riportata nella sezione ‘Info Causali’ dettagliata per mese di competenza, secondo le stesse modalità descritte nel paragrafo precedente. |
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(acred776) |
ANF – INVIO MODELLO SR41
E’ stata predisposta un’apposita versione del programma di generazione del modello SR41, da utilizzare per l’invio degli ANF arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS a pagamento diretto, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 88 del 20/07/2020. In merito alla gestione degli ANF arretrati relativi ai periodi di assenza per FIS, occorre fare riferimento a quanto documentato nei paragrafi CONGUAGLIO ARRETRATI FIS e ANF – IMPORTAZIONE ARRETRATI FIS. Per generare il file del modello SR41 con i soli importi degli ANF, occorre utilizzare il nuovo programma ‘MODESANF’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Il programma ‘MODESANF’ prevede 3 diverse modalità di utilizzo, selezionabili tramite il campo ‘Arretrati ANF’:
Viene generato ‘fileSR41-ANF.txt’, corrispondente al modello SR41 da inviare, oltre alla stampa dei dati riportati sul file ‘modelloSR41-ANF’, da convertire in pdf. Le eventuali segnalazioni sono riportate su ‘segnalazSR41-ANF’. Sono stati posti diversi quesiti, sul forum di Assosoftware, in merito ai criteri di compilazione dei modelli SR41 relativi ai conguagli di ANF. In particolare, è stata chiesta conferma che sui files debbano essere riportate le autorizzazioni relative ai periodi di assenza per FIS. Sembra ragionevole supporre che le autorizzazioni debbano essere indicate, tuttavia in tal caso diventa necessario indicare gli importi degli ANF in corrispondenza di ciascun mese di competenza (in modo da poter indicare le relative autorizzazioni), anziché soltanto come totale sull’ultimo mese (come indicato nella circolare). Precisiamo che, al momento del presente aggiornamento, non è stato effettuato alcun invio effettivo del modello SR41 compilato secondo le suddette modalità. Di conseguenza, non possiamo confermare che i files così predisposti vengano accolti positivamente al momento dell’effettiva ricezione da parte dell’Inps (anche nel caso in cui gli stessi files ottengano un esito positivo dal software di controllo). |
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(acred769) |
ANF – ASSENZA FIS E ARRETRATI
E’ stata predisposta la gestione dell’ANF corrente in caso di assenza per FIS con conguaglio in Uniemens, secondo quando indicato nella circolare Inps n. 88 del 20/07/2020. A tale proposito, ricordiamo che l’art. 68 del D.L. 34/2020 ha riconosciuto il diritto all’ANF anche nei periodi di assenza per FIS dovuti all’emergenza Covid (sia in caso di anticipo da parte del datore di lavoro e conguaglio in Uniemens, sia in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps). Secondo la suddetta circolare, in caso di assenza per FIS assegno ordinario con conguaglio in Uniemens (voce 8B0), il valore dell’ANF relativo al periodo di assenza deve essere indicato sulla causale ‘L019’, nella nuova sezione ‘Info Causali’; nel campo Identificativo di tale sezione, occorre indicare il valore ‘N’ (fino al mese di agosto 2020). Sempre dal mese di luglio 2020, viene elaborata automaticamente la voce 11H in relazione alle ore di assenza per FIS assegno ordinario con pagamento diretto da parte dell’Inps (voce 8BA). Ricordiamo che la voce 11H provvede a decurtare, dall’ANF anticipato dal datore di lavoro, l’importo corrispondente al periodo di assenza per CIG / FIS (in automatico o tramite apposite opzioni). Relativamente al FIS, sulla voce 11H era stata prevista un’opzione da indicare sulle Voci Fisse (aggiornamento di marzo 2020 Acred751). Precisiamo che, nei casi in cui è stata utilizzata la voce 11H con l’opzione relativa al FIS, non è necessario intervenire sulle Voci Fisse per eliminare o modificare la voce 11H. Per quanto riguarda le mensilità pregresse, nella circolare Inps n. 88/2020 sono indicate le modalità per l’eventuale conguaglio, sia in caso di anticipo da parte del datore di lavoro (Uniemens) che di pagamento diretto (SR41). Con l’occasione, riportiamo alcune precisazioni in merito alla gestione degli ANF arretrati, valide nella generalità dei casi (quindi non solamente in relazione all’assenza per FIS). Per quanto riguarda le eventuali restituzioni di ANF all’Inps, ricordiamo che (al momento) non vengono predisposte in automatico dall’importazione dei files XML. L’importo da restituire all’Inps può essere inserito sulla voce 846, indicando il mese a cui si riferisce nel campo Competenza della stessa voce (se non viene compilata la Competenza, si considera relativo al mese precedente). Dal mese di luglio 2020, la voce 846 viene riportata nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, con la causale ‘F110’. Nel caso in cui l’importo da restituire si riferisca a più mesi, per il momento occorre dettagliare i singoli mesi di competenza intervenendo nella sezione ‘Info Causali’ dell’Uniemens. |
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(acred768) |
C.I.G. / F.I.S. – GIORNI NON USUFRUITI
A seguito del messaggio Inps n. 2806 del 14/07/2020, sulla stampa di controllo delle settimane di CIG / FIS usufruite, è stata aggiunta l’indicazione dei giorni non usufruiti, da utilizzare nei casi previsti dal suddetto messaggio. La stampa in questione viene generata tramite il programma ‘CONTRCIG’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), rilasciato con l’aggiornamento di maggio 2020 Acred764. |
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(acred768) |
GESTIONE CIG – NUOVA OPZIONE
Sulle autorizzazioni CIG / FIS / FSBA gestite tramite la finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (servizio Ditta – Posizioni Inps), è stata aggiunta la casella ‘Chiuso’, il cui utilizzo è facoltativo. Barrando la nuova casella, l’autorizzazione non viene più presentata sulla finestra ‘Pagamento CIG’ (servizio Presenze); inoltre, non viene considerata nella generazione dei dati per la denuncia Uniemens (procedure Elaborazione Mensile Ditte / Generazione Dati Uniemens) e nell’invio del modello SR41 (programma ‘MODESR41’ sulle Stampe Accessorie). Nelle suddette gestioni, comunque, vengono considerate le sole autorizzazioni che presentano periodi di assenza utili. Quando si intende dichiarare che un’autorizzazione è “chiusa” barrando la nuova casella, consigliamo di effettuare una storicizzazione. In particolare, per le autorizzazioni conguagliate su Uniemens è necessario storicizzare con decorrenza dal mese successivo a quello in cui è terminato il conguaglio (in caso contrario, le autorizzazioni “chiuse” non sarebbero considerate se venissero rigenerati i dati Uniemens). Nel caso in cui siano dovuti i contributi addizionali, la storicizzazione deve essere effettuata con decorrenza dal mese successivo all’ultimo mese di versamento dei contributi (tale eventualità non si presenta per le autorizzazioni relative all’emergenza Covid). Con l’occasione, segnaliamo un caso in cui è necessario eliminare le autorizzazioni “chiuse” o, in alternativa, barrare la nuova casella ‘Chiuso’ (effettuando, in entrambi i casi, una storicizzazione sul servizio Posizioni Inps). |
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(comunicazione 06/07/2020) |
ELENCO BENEFICIARI CIGD / FIS
Dalle segnalazioni pervenuteci, è risultato che l'Inps ha recentemente modificato i controlli sugli elenchi dei beneficiari relativi alle domande di CIGD / FIS. Abbiamo quindi modificato il programma 'LISTACIG', sulla procedura Stampe Accessorie, in modo che il campo relativo al numero di telefono venga compilato secondo il suddetto criterio. A seguito della presente comunicazione, il programma 'LISTACIG' è disponibile nella versione aggiornata. |
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(comunicazione 30/06/2020) |
FILES PER DOMANDE CIGO / CIGD / FIS
Su richiesta di alcuni clienti, sono state predisposte le modifiche di seguito descritte. Elenco beneficiari: sul programma ‘LISTACIG’ vengono adesso esclusi, dall’elenco dei beneficiari, i dipendenti sui quali risulta impostata l’opzione ‘Escluso’ nel campo ‘SR41’, sul servizio Dipendente – Inquadramento. Elenco per anticipo 40%: l'elenco per la richiesta dell'anticipo viene adesso generato anche dal programma ‘MODESR41’, con il nome ‘anticipoSR41.csv’. Tale file può quindi essere utilizzato in alternativa al corrispondente file prodotto dal programma ‘LISTACOV’ (aggiornamento Acred765 del 19/06/2020). Le modifiche sopra descritte sono rese disponibili contestualmente alla presente comunicazione. Con l’occasione, ricordiamo che è possibile effettuare un unico lancio del programma ‘MODESR41’ in relazione ad un periodo di assenza distribuito su più mesi. Il programma considera le autorizzazioni presenti in archivio che ricadono, anche per un solo giorno, nel periodo indicato (in alternativa, è possibile indicare l’autorizzazione nei parametri di lancio). |
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(comunicazione 22/06/2020) |
CIG IN DEROGA - ELENCO BENEFICIARI
Nell'elenco dei beneficiari da utilizzare per le nuove domande di CIG in deroga, rilasciato con l'aggiornamento Acred765 del 19/06/2020, gli apprendisti vengono adesso riportati con la qualifica 'O' (operai). La suddetta modalità di indicazione degli apprendisti è stata predisposta a seguito della corrispondente precisazione riportata sui servizi Inps per l'invio delle domande. |
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(acred765) |
ELENCO BENEFICIARI – CIG IN DEROGA
E’ stato predisposto l’elenco dei beneficiari da utilizzare per le nuove domande CIG in deroga, da presentare all’Inps nei casi previsti dal D.L. n. 34 del 19/05/2020. Precisiamo che, al momento, le uniche istruzioni disponibili consistono nel messaggio Inps n. 2489 del 17/06/2020 e nelle specifiche tecniche presenti nell’area servizi del sito Inps. L’elenco dei beneficiari per le nuove domande di CIG in deroga, può essere prodotto tramite il programma ‘LISTACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Nei parametri del programma ‘LISTACIG’, occorre selezionare il tipo di file da generare: per la CIG in deroga, è stata prevista un’apposita opzione, in aggiunta a quelle già previste (CIG ordinaria, FIS assegno ordinario / solidarietà). Sempre nei parametri, sono state predisposte le caselle per selezionare le varie categorie di dipendenti, sulla base della qualifica e/o del tipo di orario (si tratta delle stesse selezioni previste sul programma ‘MODESR41’). In automatico, risultano selezionate tutte le categorie ed è possibile disabilitare le caselle corrispondenti alle categorie che si intende escludere. I dirigenti restano sempre esclusi, in quanto non rientranti nella disciplina CIG / FIS. Ricordiamo che vengono considerati i dipendenti in forza nel periodo compreso tra la data iniziale e la data finale indicate al lancio della procedura. Restano inclusi i dipendenti cessati nello stesso periodo (se è necessario escluderli, indicare la data iniziale uguale alla data finale), mentre vengono sempre esclusi i collaboratori e gli altri parasubordinati. Precisiamo che i seguenti parametri non hanno effetto sull’elenco generato per la CIG in deroga: cedolino da cui rilevare il residuo ferie, ultimo mese elaborato, interessato CIG/FIS, riduzione orario superiore al 50% nell’anno precedente, compilazione colonne aggiuntive, seleziona i soli dipendenti con assenza CIG / FIS nel periodo. Per la CIG in deroga, viene prodotto un file csv per ogni ditta selezionata: i files prodotti sono identificati con il nome ‘CIG_deroga_elenco_beneficiari_DITTA.csv’ (dove DITTA corrisponde al codice della ditta). Per distinguere i files relativi alla CIG in deroga da quelli per la CIG ordinaria, questi ultimi sono stati rinominati come ‘CIG_ordinaria_elenco_beneficiari.csv’ e ‘CIG_ordinaria_elenco_beneficiari_ridotto.csv’. A differenza dei files relativi alla CIG ordinaria ed al FIS, nell’elenco per la CIG in deroga non è prevista l’indicazione delle ferie residue dell’anno precedente, dell’orario medio e della percentuale di part-time del semestre precedente. Sulla base dei test effettuati, segnaliamo che non viene accettata la qualifica ‘A’ per gli apprendisti, nonostante tale qualifica sia prevista nelle specifiche fornite dall’Inps (riteniamo quindi che si tratti di un errore del servizio Inps). NOTA: Nel messaggio n. 2489 del 17/06/2020, l’Inps ha annunciato la pubblicazione di ulteriori circolari in merito alle nuove domande di CIGO / CIGD / FIS. Consigliamo quindi, laddove possibile, di attendere la pubblicazione delle suddette circolari, prima di procedere all’inoltro delle nuove domande. |
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(acred765) |
CIG / FIS A PAGAMENTO DIRETTO – ANTICIPO 40%
E’ stata predisposta la generazione del file per il pagamento anticipato del 40% da parte dell’Inps, relativamente alle integrazioni salariali a pagamento diretto, secondo quanto previsto dal D.L. n. 34 del 19/05/2020. Il file in questione è valido per tutte le tipologie di integrazione salariale a pagamento diretto (CIGO / CIGD / FIS) e deve essere caricato in un’apposita sezione dei servizi Inps, al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui venga richiesto il pagamento anticipato del 40% (l’Inps ha previsto anche la possibilità di non richiederlo). Per generare il file relativo all’anticipo del 40%, occorre utilizzare il nuovo programma ‘LISTACOV’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Viene prodotto un file csv per ogni ditta e posizione Inps: i files sono identificati col nome ‘pag_diretto_DITTA_NN.csv’ (dove DITTA corrisponde al codice della ditta e NN al numero della posizione Inps). Si considerano i dipendenti in forza nel periodo compreso tra la data iniziale e la data finale indicate al lancio della procedura. Restano inclusi i dipendenti cessati nello stesso periodo (se è necessario escluderli, indicare la data iniziale uguale alla data finale), mentre vengono sempre esclusi i collaboratori e gli altri parasubordinati. Nei parametri del programma, sono disponibili le caselle per selezionare le varie categorie di dipendenti, sulla base della qualifica e/o del tipo di orario (si tratta delle stesse selezioni previste sui programma ‘MODESR41’ e ‘LISTACIG’). Sul file, è riportato l’elenco dei dipendenti, selezionati secondo i criteri sopra descritti.
Precisiamo che il codice IBAN viene rilevato dal servizio Dipendente – Anagrafico, secondo gli stessi criteri previsti per il modello SR41 (si considera quindi, con maggiore priorità, il campo ‘IBAN per SR41’). Per quanto riguarda le ore di sospensione, è possibile compilarle manualmente aprendo il file in Excel. Occorre tenere presente che le ore indicate sul file relativo all’anticipo non devono necessariamente corrispondere alle ore richieste nella domanda di CIG (l’unico vincolo è che non superino le ore richieste). Le ore indicate sul file, infatti, sono semplicemente quelle per le quali si chiede l’anticipo: in via precauzionale, sempre che se lo si ritenga opportuno, è possibile indicare un numero di ore leggermente inferiore a quelle richieste nella domanda di CIG, per evitare di trovarsi nella situazione in cui le ore anticipate dall’Inps risultino superiori a quelle effettivamente usufruite (ricordiamo che le ore effettivamente usufruite vengono comunicate a consuntivo, per singolo dipendente, tramite il modello SR41). Come anticipato nel messaggio Inps n. 2489 sopra citato, l’Inps provvederà al pagamento del 40% delle ore indicate sul file per ciascun dipendente. Facciamo presente che, al momento, non è chiaro come sarà determinata, da parte dell’Inps, la quota oraria da considerare nel calcolo dell’anticipo. Inoltre, segnaliamo che non è stato possibile effettuare alcun test di invio del file relativo all’anticipo del 40%. |
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(acred764) |
CONTROLLO SETTIMANE CIG / FIS
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la stampa di controllo delle settimane usufruite di CIG / FIS, determinate applicando il criterio indicato nel messaggio Inps n. 2101 del 21/05/2020. Secondo il criterio indicato nel suddetto messaggio, le settimane usufruite devono essere calcolate conteggiando i giorni lavorativi nei quali è stato assente almeno un dipendente (anche soltanto per un’ora). Ogni giorno viene conteggiato una sola volta, indipendentemente dal numero di dipendenti assenti. Il numero dei giorni di assenza viene poi diviso per il numero dei giorni lavorativi settimanali, secondo l’orario contrattuale “prevalente” applicato dall’azienda. La stampa di controllo delle settimane usufruite viene generata tramite il nuovo programma ‘CONTRCIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’). Nei parametri di lancio, occorre indicare il periodo da controllare (che può essere più ampio rispetto al periodo effettivo di assenza). Lo stesso periodo va indicato anche nella data iniziale e finale della procedura (queste date vengono considerate esclusivamente per rilevare i dipendenti che risultano in forza nel periodo). Inoltre, è obbligatorio selezionare il tipo di integrazione salariale (l’elenco comprende soltanto quelle a carico Inps). E’ possibile selezionare le sole integrazioni a pagamento diretto oppure quelle con conguaglio in Uniemens; nella modalità preselezionata, vengono considerate entrambe le tipologie. E’ possibile che le autorizzazioni relative ad integrazioni a pagamento diretto non siano state inserite in archivio, sul servizio Ditta – Posizioni Inps (o sulla finestra Ulteriori Autorizzazioni CIG), in quanto il modello SR41 può essere generato anche indicando direttamente l’autorizzazione nei parametri del programma ‘MODESR41’. A tale proposito, ricordiamo che è più conveniente inserire in archivio anche le autorizzazioni a pagamento diretto, che vengono poi considerate automaticamente dal programma ‘MODESR41’ (aggiornamento Acred760 del 18/05/2020). Per essere certi che vengano considerati, sulla stampa di controllo, anche i periodi di assenza per i quali non è stata inserita l’autorizzazione in archivio, è stata prevista la casella ‘Non controllare la presenza del ticket / autorizzazione’, che viene barrata automaticamente. Adottando tale modalità, tuttavia, sulla stampa prodotta non vengono mai riportati i dati relativi ai ticket / alle autorizzazioni, neppure se sono stati inseriti in archivio. Sulla stampa viene riportato (a scopo di controllo) l’elenco dei giorni di assenza considerati nel conteggio: se si preferisce non riportare tale elenco, è sufficiente togliere la spunta dalla casella ‘Stampa l’elenco dei giorni di assenza’. Il numero dei giorni di assenza viene diviso per il numero di giorni lavorativi settimanali: quest’ultimo viene rilevato dal servizio Accessori – Orario Settimanale, a livello di ditta o di contratto, ed è riportato sulla stampa. Viene generata la stampa ‘controlloCIG’, da convertire in PDF utilizzando il formato A4 orizzontale, compresso a 15. |
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(acred763) |
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO – RETTIFICA
Con il presente aggiornamento, viene rettificato il calcolo della retribuzione di riferimento, con effetto dal mese di maggio 2020, per quanto riguarda i soggetti indicati nella nostra comunicazione inviata in data odierna. Ricordiamo che i soggetti interessati sono gli impiegati ed apprendisti impiegati aventi orario full-time oppure orario part-time con la condizione di ‘Calcolo giorni Inps come full-time’ (servizio Dipendente – Altri Dati). Precisiamo che la rettifica interessa l’elaborazione del mese di maggio ed avrà quindi effetto sugli eventi di malattia, maternità e congedi parentali che inizieranno nei mesi successivi. |
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(comunicazione 03/06/2020) |
RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO
Sulla base delle segnalazioni pervenuteci in data odierna, abbiamo verificato che sussiste il seguente problema per quanto riguarda gli impiegati full-time: nei mesi in cui si è verificata un’assenza per integrazione salariale, il periodo di assenza non è stato escluso (erroneamente) dai giorni utili per il calcolo della retribuzione di riferimento. Purtroppo, essendo ormai nel periodo in cui vengono elaborate le buste paga relative al mese di maggio, non ci sono i tempi per predisporre una rettifica automatica dei giorni utili, sulla retribuzione di riferimento calcolata nel mese di aprile. I soggetti interessati dal suddetto problema sono gli impiegati ed apprendisti impiegati aventi un orario full-time oppure un orario part-time con la condizione di ‘Calcolo giorni Inps come full-time’ (servizio Dipendente – Altri Dati), nel caso in cui abbiano avuto un periodo di assenza per CIGO / CIGD / FIS / FSBA nel mese precedente. Per i soggetti interessati, nel mese precedente figurano 30 giorni utili sulla retribuzione di riferimento (in quanto non è stato decurtato il periodo di assenza per integrazione salariale). Occorre quindi intervenire sul servizio Cedolini – Anno Corrente, in corrispondenza del mese precedente, per ridurre il numero di giorni riportato in corrispondenza del campo ‘Retribuzione’, decurtando i giorni di calendario relativi al periodo di assenza per integrazione salariale. Facciamo presente che, se l’assenza per integrazione salariale ha interessato tutto il mese precedente (aprile), sulla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’ viene segnalata la mancanza della retribuzione di riferimento nello stesso mese, chiedendo di indicare un diverso periodo da prendere a riferimento. In tale situazione, occorre indicare il primo mese in cui figura una retribuzione utile (ad esempio marzo). Anche in questo caso, è necessario verificare se, nel mese indicato, figura un’assenza per integrazione salariale, rettificando eventualmente i giorni utili sul servizio Cedolini – Anno Corrente. Ci scusiamo per l’inconveniente e, al più presto, rilasceremo un aggiornamento per correggere il calcolo della retribuzione di riferimento. Occorre tenere presente che la correzione interesserà l’elaborazione del mese di maggio e, quindi, avrà effetto sugli eventi di malattia, maternità e congedi che inizieranno nei mesi successivi. |
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(acred762) |
INTEGRAZIONE CIGD
E’ stata predisposta una voce per gestire l’integrazione al 100% della CIG in deroga, secondo modalità analoghe a quelle previste per la CIGO ed il FIS (aggiornamenti di aprile 2020 Acred752 / Acred754). Nel caso in cui, a seguito di un accordo, si debba integrare la CIG in deroga fino al raggiungimento del 100% della retribuzione, occorre inserire le seguenti voci sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili:
Precisiamo che la voce 4CE deve essere utilizzata insieme alla voce 4AE (altrimenti verrebbe erogata l’intera retribuzione a carico del datore di lavoro). La voce 4CE è riportata nella colonna ‘Competenze’ del cedolino. Relativamente alla denuncia Uniemens, ricordiamo che i periodi di assenza per CIG / FIS a pagamento diretto, devono essere considerati come semplici assenze non retribuite (tale criterio è stato confermato dai messaggi Inps n. 1775 del 27/04/2020 e n. 1997 del 14/05/2020). Non vengono quindi indicati gli eventi a contribuzione figurativa, nelle sezioni Settimane e Calendario, ed i giorni di assenza figurano come non retribuiti e non contributivi. |
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(acred761) |
INTEGRAZIONE FSBA
E’ stata predisposta una voce per gestire l’integrazione al 100% dell’assegno ordinario FSBA, secondo modalità analoghe a quelle previste per la CIGO ed il FIS (aggiornamenti di aprile 2020 Acred752 / Acred754). Nel caso in cui, a seguito di un accordo, si debba integrare l’assegno ordinario FSBA fino al raggiungimento del 100% della retribuzione, occorre inserire le seguenti voci sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili:
Sulla stampa del cedolino, la voce 4CF viene riportata nella colonna ‘Competenze’. Precisiamo che la voce 4CF può essere utilizzata soltanto insieme alla voce 4AF (altrimenti verrebbe erogata l’intera retribuzione a carico del datore di lavoro). |
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(acred761) |
RIDUZIONE ANF – INDICAZIONE SU CEDOLINO
E’ stata predisposta una voce che consente di indicare, in busta paga, l’importo della riduzione ANF calcolata tramite la voce 11H: a tale scopo è sufficiente indicare la voce 11L sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 2.4) |
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(comunicazione 22/05/2020) |
INVIO TELEMATICO MODELLO SR41
Comunichiamo che, sul programma 'MODESR41', è adesso possibile selezionare le sole ditte abbinate ad una zona o ad un utente, tramite le nuove opzioni predisposte nei parametri di lancio. Nel caso in cui non vengano visualizzate le nuove opzioni, è sufficiente cancellare la cronologia del browser. Inoltre, per quanto riguarda l'indicazione del valore decurtato dall'ANF, per i part-time con orario settimanale inferiore a 24 ore viene adesso riportato il valore dell'assegno proporzionato ai giorni di assenza. Per gli altri dipendenti continua invece ad essere riportato il valore della voce 11H, determinato in base alle ore di assenza. |
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(acred760) |
MODELLO SR41 – NUOVA VERSIONE
Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile una nuova versione del programma ‘MODESR41’, che consente di effettuare la generazione “massiva” del file relativo al modello SR41. La modalità “singola” oppure “massiva” è determinata dal campo ‘Numero autorizzazione’ nei parametri di lancio: se viene compilato tale campo, indicando il numero di un’autorizzazione, il programma opera in modalità “singola” (come in precedenza), generando il file per la sola ditta iniziale, senza considerare le autorizzazioni presenti in archivio. In caso di lancio massivo (ossia senza indicare il numero autorizzazione nei parametri di lancio), il programma considera le autorizzazioni inserite sul servizio Ditta – Posizioni Inps e sulla finestra Ulteriori Autorizzazioni CIG. Sia in modalità “singola” che “massiva”, è obbligatorio indicare il codice sede Inps nei parametri di lancio; non viene più considerata, invece, la sede Inps eventualmente presente sul Soggetto Autorizzato. Il codice sede indicato nei parametri viene riportato nel record iniziale del file: tutte le autorizzazioni presenti nel file devono fare riferimento allo stesso codice sede. A tale scopo, vengono effettuati alcuni controlli sulle posizioni Inps e sulle autorizzazioni presenti in archivio, secondo i criteri di seguito descritti. In caso di lancio “massivo”, vengono considerate le sole posizioni Inps sulle quali è presente il codice sede indicato nei parametri di lancio (il codice sede, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, si trova subito dopo la posizione). In caso di lancio “massivo”, per ciascuna autorizzazione valida (secondo i criteri sopra descritti), vengono considerati tutti i dipendenti “agganciati” all’autorizzazione, verificando se hanno un’assenza del tipo selezionato nei parametri. Se i dipendenti risultano correttamente “agganciati” alle autorizzazioni, non è necessario utilizzare le opzioni di selezione previste nei parametri di lancio (selezione dei dipendenti in base alla qualifica, al tipo di orario, alla sede lavorativa). Tuttavia, tali opzioni restano disponibili e possono essere utilizzate sia in modalità “singola” che “massiva”. Con il presente aggiornamento, inoltre, sono stati predisposti alcuni campi sul servizio Accessori – Orario Settimanale, allo scopo di facilitare (per quanto possibile) l’indicazione dei dati relativi all’orario, richiesti sul modello SR41. Segnaliamo che è stato aggiornato l’elenco dei codici orario, rispetto alla nuova tabella fornita dall’Inps. Con il presente aggiornamento, in caso di più cedolini relativi allo stesso mese ed allo stesso dipendente, vengono adesso considerate le ore di assenza presenti su tutti i cedolini. I dati relativi alla paga oraria ed alla retribuzione contrattuale vengono invece rilevati soltanto dal cedolino di fine mese (dalla struttura del file, non sembra possibile indicare diversi valori della quota oraria o della retribuzione in corrispondenza di un singolo mese). Facciamo presente che, a meno di un cambio di livello, i valori in questione coincidono tra i diversi cedolini. Su richiesta, è stata predisposta un’ulteriore opzione in merito all’applicazione delle detrazioni: nei parametri di lancio, è possibile richiedere l’applicazione delle detrazioni indicando, come giorni utili, i giorni di calendario compresi nel periodo di assenza, oppure i giorni di assenza riportati nel campo Importo Unitario della voce utilizzata. Ricordiamo che è possibile richiedere l’applicazione delle detrazioni soltanto se sono stati ridotti forzatamente i giorni utili per detrazioni, nel mese interessato (modalità non consigliata da parte nostra, anche alla luce di quanto previsto dal Decreto “Rilancio”). In caso di lancio “massivo”, consigliamo di indicare, nei parametri di lancio, un periodo corrispondente ad un mese intero (generalmente l’ultimo mese elaborato), in modo da generare un file relativo ad un solo mese di competenza. Per quanto riguarda i files “massivi”, precisiamo che la struttura del file consente di indicare più ditte e più autorizzazioni; nei test effettuati, inoltre, il programma di controllo non rileva errori ed accetta i files in questione. Precisiamo, tuttavia, che al momento non abbiamo riscontro in merito ad invii effettivi di files prodotti secondo tale modalità. |
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(acred760) |
ELENCO BENEFICIARI – SERVIZIO ‘SARE’
A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un elenco dei dipendenti da utilizzare per la domanda CIG in deroga sul servizio ‘SARE’, presente in alcune regioni. L’elenco in questione può essere generato tramite il nuovo programma ‘LISTASAR’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Il programma considera tutti i dipendenti in forza nel periodo compreso tra la data iniziale e la data finale indicate al lancio della procedura. Restano inclusi i dipendenti cessati nello stesso periodo (se è necessario escluderli, indicare la data iniziale uguale alla data finale), mentre sono esclusi i collaboratori e gli altri parasubordinati. E’ possibile indicare le date di inizio e fine del periodo di assenza, che vengono riportate nelle corrispondenti colonne del file. Nel caso in cui le date in questione non vengano indicate al lancio del programma, le corrispondenti colonne del file dovranno essere compilate manualmente prima di trasmetterlo. Per ciascun dipendente, vengono riportati i dati anagrafici, la qualifica e le informazioni relative all’orario. |
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(acred759) |
INTEGRAZIONI SALARIALI E FESTIVITA’
A seguito delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo effettuato una correzione che interessa esclusivamente i dipendenti a paga oraria, in presenza di una festività coperta da CIG / FIS (in particolare, la festività del 13/04). Precisiamo che NON sono interessati i dipendenti a paga mensilizzata, e neppure i dipendenti a paga oraria che rientrano nei settori coperti dall’FSBA (in quanto le festività restano escluse dall’integrazione a carico di tale fondo). Per i dipendenti interessati, prima del presente aggiornamento, le ore relative alla festività coperta da CIG / FIS restavano escluse dal campo Quantità della voce 49B. Tale voce, visibile nel Dettaglio del cedolino, viene utilizzata per determinare la quota oraria considerata nel calcolo della CIG (in caso di anticipo da parte del datore di lavoro), oltre che per compilare i campi ‘Ore lavorabili’ e ‘Retribuzione teorica’ delle denunce Uniemens. Consigliamo di rielaborare le buste paga dei soggetti interessati (come già detto, dipendenti a paga oraria con una festività coperta da CIG / FIS). Occorre tenere presente che il netto in busta risulterà modificato soltanto se l’indennità CIG / FIS è stata anticipata o integrata da parte del datore di lavoro. In quest’ultima situazione, se non fosse possibile rielaborare le buste paga, precisiamo che i campi ‘Ore lavorabili’ e ‘Retribuzione teorica’ delle denunce Uniemens risulterebbero comunque coerenti rispetto all’indennità anticipata dal datore di lavoro (tuttavia, è possibile che venga segnalata un’incongruenza rispetto alla sezione Calendario delle stesse denunce). Inoltre, se non è possibile rielaborare le buste paga, occorrerà azzerare l’eventuale rateo negativo tramite il servizio Cedolini – Anno Corrente. |
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(acred758) |
MODELLO SR41 – FESTIVITA’
Con il presente aggiornamento, è stato modificato il programma ‘MODESR41’, per adeguare il trattamento delle festività rispetto ai nuovi criteri documentati con l’aggiornamento Acred756 del 29/04/2020. |
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(acred757) |
GESTIONE TICKET FSBA
A seguito del presente aggiornamento, sulla finestra ‘Pagamento CIG’ del servizio Presenze, vengono visualizzati i ticket relativi alle integrazioni salariali FSBA anche in assenza del numero di autorizzazione. Ricordiamo che la finestra in questione deve essere utilizzata per gestire il pagamento dell’integrazione salariale a carico dell’Inps (CIG / FIS) o dei fondi solidarietà bilaterali (FSBA). Al momento dell’autorizzazione Inps o del pagamento da parte del Fondo, la finestra permette di riportare automaticamente, sul mese corrente, le ore di assenza usufruite nel periodo di competenza del ticket / autorizzazione selezionato, oltre all’eventuale somma anticipata dal datore di lavoro. Ricordiamo inoltre che i ticket e le autorizzazioni relativi a tutte le integrazioni salariali devono essere indicati sul servizio Ditta – Posizioni Inps, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento Acred755 del 26/04/2020. |
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(acred757) |
INDICAZIONE INTEGRAZIONI SALARIALI
E’ stata predisposta una voce che consente di indicare, in busta paga, l’importo dell’assegno ordinario FSBA (voci di assenza 8B5 / 8BC), senza anticiparla da parte del datore di lavoro: a tale scopo, è sufficiente indicare la voce 4AF, che determina l’importo spettante e lo riporta nella parte centrale del cedolino (colonna Dato Base). Inoltre, su richiesta, è stata predisposta anche la voce 4AE, che consente di indicare in busta paga il valore della CIG in deroga. Precisiamo che il calcolo viene effettuato secondo gli stessi criteri della CIG ordinaria, tuttavia occorre tenere presente che l’Inps potrebbe applicare massimali diversi per la CIG in deroga: di conseguenza, non possiamo garantire che il valore calcolato dalla voce 4AE corrisponda all’importo effettivamente erogato dall’Inps. Entrambe le voci sopra descritte si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6 e nell’elenco delle voci variabili al punto 5.3 (‘Pagamento CIG / Fondi Integrazione’). |
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(acred756) |
INTEGRAZIONI SALARIALI E FESTIVITA’
Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili alcuni automatismi in merito al trattamento delle festività che ricadono nei periodi di assenza per CIG (ordinaria o in deroga) e FIS. Nei periodi di assenza “a zero ore” per CIG / FIS, nel trattamento di integrazione salariale sono incluse le seguenti festività:
Nei periodi di assenza non “a zero ore” (riduzione orario) restano invece escluse tutte le festività. Per quanto riguarda i periodi di assenza indennizzati dall’FSBA, precisiamo che tutte le festività restano sempre escluse dal trattamento di integrazione salariale, come indicato nei chiarimenti riportati sul sito del Fondo. A seguito del presente aggiornamento e con effetto dal mese di aprile 2020, sulle voci di assenza per CIG e FIS vengono automaticamente incluse le ore lavorabili corrispondenti alle festività che ricadono nel periodo di assenza.
Precisiamo che, per i dipendenti a paga oraria, non vengono escluse in automatico le festività che ricadono nei primi 15 giorni di assenza: per escluderle, è sufficiente suddividere il periodo di assenza in modo da lasciare fuori la festività (tale condizione non dovrebbe comunque verificarsi nel mese di aprile, per le assenze iniziate nel mese di marzo). In generale, per le festività che restano escluse dal trattamento di integrazione salariale, viene mantenuto il trattamento economico a carico del datore di lavoro (secondo le previsioni contrattuali). Gli automatismi inclusi nel presente aggiornamento producono il loro effetto sia nella fase di inserimento delle presenze, sia nella fase di elaborazione delle buste paga:
Ricordiamo che, fino ad oggi, per includere le festività nelle integrazioni salariali, occorreva sostituire la sigla della festività (‘FS’ / ‘F1’) con le ore lavorabili, sulla finestra ‘Orario lavorabile’ del servizio Presenze. Nel caso in cui sia stato effettuato il suddetto intervento su alcuni dipendenti, non occorre modificare le presenze già inserite: il calcolo dell’integrazione salariale non cambia e la busta paga rimane comunque coerente. ATTENZIONE: Nel caso in cui, prima del presente aggiornamento, siano state inserite le assenze per CIG / FIS sul mese di aprile 2020, senza effettuare l’intervento sopra descritto (sostituzione della festività con le ore lavorabili), si può ottenere un’incongruenza al momento dell’elaborazione delle buste paga, in quanto sulle voci di assenza non sono state riportate le ore relative alle festività. In tale situazione, per includere le ore relative alle festività, è necessario inserire nuovamente le voci di assenza. In alternativa, se si preferisce lasciare le festività a carico del datore di lavoro, occorre barrare l’apposita casella predisposta sul servizio Dipendente – Altri Dati, descritta al paragrafo successivo. Se, per qualsiasi motivo, si vogliono escludere le festività dal trattamento di integrazione salariale (nei casi in cui verrebbero automaticamente incluse), è possibile utilizzare un’apposita opzione predisposta sul servizio Dipendente – Altri Dati: barrando la nuova casella ‘Escludi festività da integrazioni salariali’, si ottiene l’esclusione di tutte le festività dalle voci di assenza per CIG / FIS, mantenendo le stesse festività a carico del datore di lavoro (secondo le previsioni contrattuali). Per le presenze inserite successivamente al presente aggiornamento, se si desidera lasciare le festività a carico del datore di lavoro, la suddetta casella deve essere barrata PRIMA di inserire l’assenza per CIG / FIS sul servizio Presenze. Precisiamo che è possibile escludere le festività dal trattamento di integrazione salariale, anche semplicemente indicando i periodi di assenza in modo che non comprendano il giorno di festività. A titolo di esempio, se si vuole escludere la festività del 13/04 dall’integrazione salariale, è sufficiente indicare un primo periodo di assenza fino al 12/04 ed un secondo periodo di assenza dal 14/04 in poi (come già detto, in tal modo la festività rimane a carico del datore di lavoro). Ricordiamo che è possibile inserire l’assenza per CIG / FIS anche tramite la finestra ‘Orario singola voce’, sul servizio Presenze. Di regola, sulla finestra in questione vengono inserite le assenze parziali (che non coprono l’intera giornata) o non continuative (giorni di assenza intervallati da giorni lavorativi). In questi casi, se sul giorno festivo viene indicato un numero di ore di assenza corrispondente alle ore previste (secondo l’orario settimanale), la festività viene considerata utile per CIG / FIS; se, invece, viene indicato un numero di ore di assenza inferiore a quelle previste, le ore inserite vengono comunque riportate sulla voce di assenza, ma si ottiene una segnalazione di incongruenza al momento dell’elaborazione e della stampa del cedolino (“Totale ore lavorate + ore di assenza superiore ad ore lavorabili”). Infine ricordiamo che, in caso di importazione delle presenze da un software esterno, le voci di assenza vengono importate esattamente come risultano indicate sul file di importazione. Di conseguenza, rimane a carico del software che compila il suddetto file, indicare le ore di assenza per CIG / FIS in corrispondenza dei giorni festivi interessati. |
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(acred755) |
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI
Per quanto riguarda le integrazioni salariali relative all’emergenza Covid, precisiamo innanzitutto che le assenze relative a CIG / FIS a pagamento diretto NON devono essere indicate sulle denunce Uniemens, neppure ai fini della contribuzione figurativa; tale criterio è stato confermato dall’Inps, nelle risposte ai quesiti sul forum ad Assosoftware. Nelle sezioni Settimane e Calendario, quindi, i periodi di assenza per CIG (ordinaria / in deroga) e FIS a pagamento diretto sono considerati come assenze non retribuite. Gli stessi periodi vanno invece comunicati tramite il modello SR41, dal quale l’Inps rileva anche le informazioni relative alle settimane, necessarie per la contribuzione figurativa. Ricordiamo che, per la CIGO con pagamento diretto, occorre utilizzare la voce di assenza 8AC, per la CIG in deroga (per la quale è previsto esclusivamente il pagamento diretto) occorre utilizzare la voce 8AD e per il FIS con assegno ordinario a pagamento diretto la voce 8BA (aggiornamento Acred750 del 30/03/2020 e comunicazione del 1/04/2020). Sempre secondo quanto anticipato dall’Inps ad Assosoftware, in caso di assenza per CIG / FIS a pagamento diretto che interessi l’intero mese, occorre inviare la denuncia Uniemens anche se non è presente alcuna somma imponibile, riportando in tal caso il codice ‘NR00’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico. Nei casi in questione, le denunce Uniemens vengono generate automaticamente secondo le modalità sopra descritte. Per quanto riguarda le integrazioni a carico dell’FSBA, i periodi di assenza devono essere sempre riportati sulla denuncia Uniemens ai fini della contribuzione figurativa: le sezioni Settimane e Calendario vengono quindi sempre compilate per tale tipologia (sebbene le corrispondenti indennità non vengano conguagliate sulla denuncia Uniemens). La compilazione delle sezioni Settimane e Calendario viene quindi effettuata per tutte le voci di assenza relative all’FSBA (ricordiamo che sono previste le voci 8B5 / 8BC per l’assegno ordinario, 8B6 / 8BD per l’assegno di solidarietà). Relativamente alla gestione dei ticket e delle autorizzazioni CIG / FIS / FSBA dovute all’emergenza Covid, con il presente aggiornamento sono state predisposte tutte le informazioni necessarie sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (servizio Posizioni Inps), come descritto al paragrafo AUTORIZZAZIONI CIG / FIS / FSBA. Con il presente aggiornamento, inoltre, sono state predisposte le nuove causali di conguaglio relative all’emergenza Covid, previste nel Documento e Allegato Tecnico Uniemens versione 4.9.0 del 10/04/2020. Le nuove causali sono riportate nella sezione ‘Prestazioni – Aziendale’ della denuncia Uniemens, e vengono attribuite nel caso in cui venga selezionata una delle tipologie previste nel campo ‘Covid’ della corrispondente autorizzazione (paragrafo AUTORIZZAZIONI CIG / FIS / FSBA).
Per quanto riguarda l’indicazione delle assenze relative alle tipologie di CIGO / FIS sopra indicate, vengono utilizzati gli stessi codici evento previsti per le corrispondenti integrazioni salariali non dovute all’emergenza Covid: ‘COR’ per la CIGO, ‘AOR’ per il FIS assegno ordinario. Per tali eventi, occorre quindi inserire il ticket sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, prima di generare le denunce Uniemens. Ricordiamo che, per la CIGO con conguaglio in Uniemens, occorre utilizzare la voce di assenza 86A, mentre per il FIS con conguaglio in Uniemens dell’assegno ordinario, occorre utilizzare la voce di assenza 8B0. Come già detto, in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps non vengono prodotte né le causali di conguaglio, né gli eventi sulle sezioni Settimane e Calendario. |
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(acred755) |
AUTORIZZAZIONI CIG / FIS / FSBA
Sono state predisposte alcune nuove informazioni da indicare in corrispondenza delle autorizzazioni CIG / FIS / FSBA, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’. Innanzitutto, segnaliamo che è stata aggiunta la casella ‘Pagamento Diretto’, da barrare per tutte le tipologie che prevedono tale modalità di pagamento (anche nel caso che non fossero dovute all’emergenza Covid-19). Sempre per quanto riguarda la gestione del modello SR41, sono state aggiunte la data dell’autorizzazione ed il numero delle ore autorizzate. Tali informazioni non sono necessarie per la denuncia Uniemens, tuttavia possono essere inserite (se lo si ritiene opportuno) anche in corrispondenza delle autorizzazioni conguagliate sulla stessa denuncia. Per identificare le integrazioni salariali dovute all’emergenza Covid-19, è stata aggiunta la colonna ‘COVID’, nella quale è possibile indicare se si tratta di un’integrazione prevista dai decreti-legge 9/2020 o 18/2020.
Le due tipologie di CIG in deroga previste nel campo ‘COVID’ richiedono la barratura della casella ‘Pagamento Diretto’ e la selezione della scelta ‘CIG in deroga’ nel campo ‘Tipo CIG’ (ultima colonna a destra). Relativamente alle integrazioni FSBA dovute all’emergenza Covid-19, non è prevista una tipologia specifica nel campo ‘COVID’, tuttavia è possibile utilizzare quelle previste per CIGO / FIS, selezionando però, nel campo ‘Tipo CIG’, una delle tipologie previste per il fondo FSBA (‘Fondo sol. bilaterale – assegno ordinario / assegno solidarietà’). Ricordiamo che, con l’aggiornamento di settembre 2019 Acred733, sono state predisposte alcune nuove funzionalità nella gestione dei ticket e delle autorizzazioni CIG / FIS / FSBA.
Le funzionalità sopra descritte possono essere utilizzate sia per le integrazioni salariali conguagliate (o comunque indicate) sulle denunce Uniemens, sia per integrazioni salariali a pagamento diretto, riportate sul modello SR41. Come già detto, il programma ‘MODESR41’ farà riferimento alle autorizzazioni inserite sui servizi, a partire da una nuova versione che sarà rilasciata prevedibilmente all’inizio di maggio. In attesa di tale versione, consigliamo comunque di inserire le autorizzazioni relative ad integrazioni salariali (CIGO / CIGD / FIS) a pagamento diretto, secondo le modalità sopra descritte. |
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(acred754) |
MODELLO SR41 – NUOVI CAMPI
Sul servizio Dipendente – Anagrafico è stato predisposto il campo ‘IBAN per SR41’, che può essere compilato nel caso in cui il conto corrente da utilizzare per il pagamento della CIG (riportato sul modello SR41) non corrisponda al conto corrente utilizzato per il pagamento dello stipendio da parte del datore di lavoro. Sul servizio Accessori – Orario Settimanale sono stati predisposti i campi che consentono di indicare i codici orario da riportare sul modello SR41, selezionandoli dall’elenco ufficiale fornito dall’Inps.
Nel caso in cui non siano compilati i suddetti campi sul servizio ‘Orario Settimanale’, sul modello SR41 continuano ad essere riportati i codici indicati nelle opzioni del programma (per default, viene riportato il codice ‘00’). Infine, è stata aggiunta, su richiesta, una nuova opzione sul programma ‘MODESR41’:
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(acred754) |
ANTICIPO E INTEGRAZIONE FIS
E’ stata predisposta una nuova opzione per gestire eventuali accordi che prevedano l’integrazione al 100% dell’assegno ordinario FIS, secondo modalità analoghe a quelle previste per la CIGO (aggiornamento Acred752 del 7/04/2020). Ricordiamo che, per anticipare l’assegno ordinario FIS (voce 8B0), occorre indicare la voce 5B0 sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili; tale possibilità non è prevista in caso di pagamento diretto (voce 8BA). Nel caso in cui, a seguito di un accordo, si debba integrare l’assegno ordinario FIS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione spettante, occorre inserire le seguenti voci (sempre sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili):
Sulla stampa del cedolino vengono riportate entrambe le voci: l’importo della 4AD viene indicato nella colonna ‘Dato base’, mentre quello della voce 4CD viene riportato nella colonna ‘Competenze’. |
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(acred754) |
CIGO : TRATTAMENTO ANF
Ricordiamo che, tramite la voce 11H (aggiornamento Acred750 del 30/03/2020), vengono automaticamente decurtate le ore di assenza per CIG in Deroga (voce 8AD) dall’importo dell’ANF erogato dal datore di lavoro. Con il presente aggiornamento, è stata predisposta una nuova opzione che consente di decurtare, dall’importo dell’ANF erogato dal datore di lavoro, anche le ore di assenza per CIGO a pagamento diretto (voce 8AC). A tale scopo, occorre indicare il valore ‘10’ nel campo Quantità della voce 11H; tale opzione può essere utilizzata in combinazione con quelle già previste per il FIS (semplicemente sommando i valori nel campo Quantità). La voce 11H può essere selezionata dall’elenco delle voci fisse al punto 3.6 ‘Pagamento CIG / Fondi Integrazione’, barrando le caselle corrispondenti alle assenze che si intende decurtare dall’ANF (in aggiunta alla CIG in Deroga).
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(comunicazione 20/04/2020) |
MODELLO SR41 - NUOVE OPZIONI
Sul programma 'MODESR41', rilasciato con l'aggiornamento Acred753 del 16 aprile, sono state aggiunte le nuove opzioni di seguito descritte:
Le nuove opzioni sono disponibili a seguito della presente comunicazione. |
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(acred753) |
DATI RICHIESTI SUL MODELLO SR41
Come anticipato nell’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, abbiamo predisposto la generazione del file relativo al modello SR41, da utilizzare per richiedere il pagamento diretto delle integrazioni salariali a carico dell’Inps. Per poter generare il file relativo al modello SR41, è necessario che siano presenti in archivio i seguenti dati:
Segnaliamo inoltre che, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, nella sezione ‘Inquadramento Inps’, è stato aggiunto il campo ‘SR41’, con un’unica opzione che consente di escludere un dipendente dal file relativo al modello SR41. Per l’utilizzo di tale opzione, occorre fare riferimento al successivo punto Generazione file telematico SR41. |
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(acred753) |
GENERAZIONE FILE TELEMATICO SR41
Con il presente aggiornamento, rilasciamo una prima versione del programma di generazione del file per l’invio telematico del modello SR41, relativo al pagamento diretto delle integrazioni salariali a carico dell’Inps. Unitamente al file da inviare, viene prodotta anche la stampa dei dati presenti sul file: dal momento che si tratta di una nuova gestione, consigliamo di controllare quanto riportato sulla stampa in questione. I servizi Inps consentono comunque di effettuare il controllo formale del file, prima di procedere all’invio. In questa prima versione, il file deve essere generato per una singola autorizzazione Inps (quindi selezionando una sola azienda ad ogni lancio); inoltre, è opportuno fare riferimento ad un singolo mese elaborato. Anticipiamo comunque che, nelle versioni successive, prevederemo la possibilità di generare un unico file comprendente più aziende e più autorizzazioni Inps per ogni azienda, ed eventualmente anche includendo più mesi elaborati. Segnaliamo che l’Inps, con il messaggio n. 1525 del 07/04/2020, ha precisato che il modello SR41 può essere inviato soltanto a seguito della ricezione dell’autorizzazione nel fascicolo elettronico del datore di lavoro: tale autorizzazione deve essere obbligatoriamente indicata sul file relativo al modello SR41. Per quanto riguarda la CIG in Deroga, quindi, non è sufficiente aver ottenuto l’autorizzazione da parte della regione di competenza. Per generare il file telematico relativo al modello SR41, utilizzare il programma ‘MODESR41’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’ nell’elenco dei programmi. Sulla procedura, indicare il codice della ditta interessata nei campi Ditta Iniziale e Ditta Finale. Nei parametri del programma devono essere indicate le seguenti informazioni:
Per quanto riguarda i dati relativi ai dipendenti (quadri A / B / F del modello), precisiamo quanto segue:
Relativamente ai dati per il pagamento delle mensilità (quadro C del modello), precisiamo quanto segue:
Segnaliamo che, nella versione attuale, il programma ‘MODESR41’ considera esclusivamente il cedolino di fine mese; in presenza di più cedolini nello stesso mese (per dipendenti interessati da CIG / FIS), occorre quindi gestire manualmente il modello SR41, escludendo i dipendenti in questione dal file generato. Anticipiamo che la presenza di più cedolini nel mese sarà gestita automaticamente nelle successive versioni del programma. La stampa dei dati riportati sul file è ‘modelloSR41’; per convertirla in pdf, è opportuno utilizzare il formato A4 orizzontale, con compressione 17. Le eventuali segnalazioni di errore sono riportate su ‘segnalazSR41’. |
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(acred752) |
ANTICIPO E INTEGRAZIONE CIGO
Sono state predisposte due nuove opzioni per gestire eventuali accordi che prevedano l’anticipo parziale dell’indennità CIG Ordinaria e/o l’integrazione al 100% della stessa indennità (indipendentemente dall’eventuale anticipo). Ricordiamo che, per anticipare l’indennità CIG Ordinaria (voce 86A), occorre indicare la voce 50A sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili; precisiamo che tale possibilità non è prevista in caso di pagamento diretto (voce 8AC). Nel caso in cui, a seguito di un accordo, si debba integrare l’indennità CIG Ordinaria fino al raggiungimento del 100% della retribuzione spettante, occorre inserire le seguenti voci (sempre sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili):
Sulla stampa del cedolino vengono riportate entrambe le voci: l’importo della 4AC viene indicato nella colonna ‘Dato base’, mentre quello della voce 4CC viene riportato nella colonna ‘Competenze’ |
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(acred752) |
VIAGGIATORI E PIAZZISTI – ANF
Segnaliamo che, sul contratto dei viaggiatori e piazzisti (014), prima del presente aggiornamento non venivano decurtate le ore di CIG in Deroga (ed eventualmente di FIS, se era stata attivata l’apposita opzione sulla voce 11H) dall’importo degli ANF erogati dal datore di lavoro. Con il presente aggiornamento, il problema è stato risolto. |
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(acred751) |
CIG / FIS / FSBA : TRATTAMENTO RATEI
Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020 e la successiva comunicazione del 01/04/2020, sono state documentate le preesistenti voci 123 e 473, da utilizzare per ottenere la riduzione dei ratei di ferie e permessi (voce 123) e di mensilità aggiuntive (voce 473), in proporzione alle ore di assenza per CIG / FIS / FSBA. Su richiesta, con il presente aggiornamento è stata predisposta una nuova opzione sulle stesse voci, tramite la quale è possibile attivare un diverso criterio di controllo, alternativo alla riduzione proporzionale sulla base delle ore di assenza. Indicando il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario delle voci 123 e/o 473, i giorni di calendario coperti dall’assenza per CIG / FIS / FSBA vengono considerati non validi per la maturazione dei ratei: nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di giorni previsto contrattualmente, viene bloccata la maturazione del rateo. Precisiamo che, ai fini del suddetto controllo, vengono considerati anche i giorni delle altre assenze (aspettative, ecc.) specificate nei vari Ccnl. Le voci 123 e 473 sono riportate nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 ‘Maturazione Ratei’, con entrambe le opzioni sopra descritte (per la riduzione proporzionale alle ore di assenza, viene riportato soltanto il codice della voce). Ricordiamo che possono essere inserite a qualsiasi livello (generale, contratto, ecc.), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. |
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(acred751) |
CIG / FIS : TRATTAMENTO ANF
Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, è stata predisposta la voce 11H, tramite la quale vengono automaticamente decurtate, dall’importo degli ANF erogati, le ore di assenza per CIG in Deroga (voce 8AD). Su richiesta, con il presente aggiornamento sono state predisposte due opzioni che consentono di decurtare, dall’importo degli ANF erogati, anche le ore di assenza per FIS,:
Ovviamente, le suddette opzioni devono essere utilizzate soltanto se si ritiene corretto decurtare le ore di assenza per FIS dall’importo dell’ANF erogati dal datore di lavoro. In merito al trattamento degli ANF in caso di assenza per FIS, nella circolare Inps n. 47 del 28/03/2020, al punto C, è riportato quanto segue: “Durante il periodo di percezione dell’assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare”. Tale indicazione è riportata in un contesto relativo al pagamento diretto del FIS, quindi potrebbe riferirsi alla somma corrisposta dall’Inps in caso di pagamento diretto dell’indennità FIS. Con l’occasione, riportiamo anche una precisazione in merito alla CIG in Deroga (per la quale è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’Inps): a quanto ci risulta, per il periodo coperto da CIG in Deroga, l’importo dell’ANF viene erogato direttamente dall’Inps, unitamente all’integrazione salariale. A tale riguardo, facciamo presente che il modello SR41 prevede l’indicazione dell’importo degli ANF, nella stessa sezione nella quale sono indicate le ore di assenza per CIG. |
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(comunicazione 01/04/2020) |
RIEPILOGO VOCI CIG / FIS / FSBA
Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, sono state predisposte alcune nuove voci da utilizzare per la gestione delle assenze relative a CIG Ordinaria, CIG in Deroga, Fondo Integrazione Salariale e Fondi Solidarietà Bilaterali. Ricordiamo che, oltre alle voci di assenza documentate nel suddetto aggiornamento, esistono anche le voci da utilizzare per gestire l’eventuale anticipo da parte del datore di lavoro ed il conguaglio al momento dell’autorizzazione (naturalmente, con l’esclusione dei casi di pagamento diretto al dipendente da parte dell’ente preposto). Nella presente comunicazione, sono riepilogate le voci da utilizzare per gestire l’assenza e l’eventuale anticipo, per quanto riguarda i casi inerenti all’emergenza Covid-19; le tipologie non rilevanti a tale scopo, non sono qui riepilogate. In particolare, ricordiamo che le voci di anticipo possono essere indicate sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (consigliabile a livello di ditta, estese a tutti i dipendenti) oppure sulle Variazioni Mensili (se risulta più agevole). In caso di pagamento diretto al dipendente, non è prevista la possibilità di anticipo da parte del datore di lavoro. Ricordiamo, inoltre, che la gestione del conguaglio al momento dell’autorizzazione è stata documentata negli aggiornamenti relativi alle singole tipologie (nella presente comunicazione sono indicati gli aggiornamenti in questione). Occorre tuttavia tenere presente che la documentazione relativa ai conguagli e alla compilazione della denuncia Uniemens, dovrà comunque essere aggiornata sulla base delle nuove disposizioni che saranno emanate dall’Inps. Infine, facciamo presente che le documentazioni relative a CIG / FIS / FSBA sono riepilogate nell’Indice Documentazioni al punto 6.6 ‘Gestione CIG / Solidarietà / FIS’. CIG Ordinaria Per quanto riguarda la CIG Ordinaria, le voci da utilizzare per gestire l’eventuale anticipo ed il successivo conguaglio in Uniemens, sono state documentate con l’aggiornamento di marzo 2017 Acred640. Di seguito riepiloghiamo le voci da utilizzare nel mese di assenza:
Come indicato nell’aggiornamento Acred750, in caso di CIG Ordinaria con pagamento diretto occorre utilizzare la nuova voce di assenza appositamente predisposta:
CIG in Deroga Come indicato nell’aggiornamento Acred750, in caso di CIG in Deroga è previsto esclusivamente il pagamento diretto, quindi occorre utilizzare la nuova voce di assenza appositamente predisposta:
CISOA Le voci da utilizzare per la Cassa Integrazione del settore agricoltura, sono le stesse previste per la CIG Ordinaria e per la CIG in Deroga, descritte nei paragrafi precedenti. Fondo Integrazione Salariale Per quanto riguarda il FIS, le voci da utilizzare per gestire l’eventuale anticipo ed il successivo conguaglio in Uniemens, sono state documentate con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677. Di seguito riepiloghiamo le voci da utilizzare nel mese di assenza:
Come indicato nell’aggiornamento Acred750, in caso di FIS con pagamento diretto occorre utilizzare la nuova voce di assenza appositamente predisposta:
Fondo Solidarietà Bilaterale Artigianato Per quanto riguarda il Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), le voci da utilizzare per gestire l’eventuale anticipo ed il successivo conguaglio sono state documentate con l’aggiornamento di maggio 2019 Acred722. Di seguito riepiloghiamo le voci da utilizzare nel mese di assenza:
Ricordiamo che per l’FSBA non è previsto un recupero (conguaglio) sulla denuncia Uniemens, ma soltanto l’indicazione del periodo di assenza, con appositi codici evento, nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens. Nota: nell’aggiornamento Acred750, la voce 8B5 era descritta come “con conguaglio in Uniemens”, ma la descrizione corretta di tale voce è “con indicazione in Uniemens” (sezioni Settimane e Calendario). Riduzione Ratei / ANF Se si ritiene corretto ridurre i ratei di ferie / permessi / mensilità aggiuntive, sulla base delle ore di assenza, occorre inserire sulle Voci Fisse, a qualsiasi livello (anche generale), le seguenti voci:
Indipendentemente dalla presenza delle suddette voci, i ratei non maturano nel caso in cui non vengano raggiunti i limiti stabiliti contrattualmente (ad esempio un numero minimo di giorni, secondo quanto previsto dai vari Ccnl). Per quanto riguarda gli ANF, ricordiamo che l’importo erogato dal datore di lavoro viene ridotto in proporzione alle ore di assenza di CIG in Deroga (in quanto è previsto che l’ANF venga corrisposto direttamente al dipendente da parte dell’Inps, insieme all’indennità). Nel caso in cui si ritenga corretto corrispondere l’ANF in misura intera, anche in presenza della CIG in Deroga a pagamento diretto, è possibile bloccare la voce 11H. |
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(acred750) |
C.I.G. / F.I.S. / FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI
Il decreto decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, negli articoli da 19 a 22, ha previsto diverse tipologie di integrazione salariale in relazione all’emergenza Covid-19. L’Inps, con la circolare n. 47 del 28/03/2020, ha fornito le prime indicazioni in merito alla gestione delle integrazioni salariali previste dal suddetto decreto. In particolare, segnaliamo che per la CIG Ordinaria e per il FIS è prevista sia l’erogazione da parte del datore di lavoro (con conseguente conguaglio in Uniemens), sia il pagamento diretto da parte dell’Inps. Per la CIG in Deroga, invece, è previsto esclusivamente il pagamento diretto da parte dell’Inps. Con il presente aggiornamento, sono state predisposte le seguenti voci per la gestione della CIG Ordinaria e della CIG in Deroga, in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps (quindi senza conguaglio in Uniemens):
Ricordiamo che, per la CIG Ordinaria, è disponibile anche la seguente voce con conguaglio in Uniemens:
Per quanto riguarda il FIS, ricordiamo che erano già disponibili le seguenti voci:
Per i Fondi solidarietà bilaterali sono disponibili le seguenti voci (sono state aggiunte le voci che consentono l’eventuale pagamento diretto, nel caso in cui alcuni fondi adottassero tale modalità):
Tutte le voci sopra elencate, insieme alle voci relative ad altre tipologie di CIG (eventi atmosferici, straordinaria, ecc.) sono riportate al punto 1.2.5 ‘Assenze CIG / FIS’ nell’elenco delle Variazioni Mensili. Ricordiamo che sono disponibili le seguenti voci, tramite le quali è possibile attivare la riduzione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive, rispetto alle ore di assenza per CIG / FIS / Fondi solidarietà bilaterali:
Nel caso in cui si intenda attivare le suddette riduzioni, occorre indicare le voci 123 e/o 473 sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta / dipendente). Il criterio di calcolo adottato in presenza delle voci 123 e 473 è stato descritto dettagliatamente nell’aggiornamento di gennaio 2010 Acred390. Per quanto riguarda la CIG in Deroga, segnaliamo che le ore di assenza vengono decurtate dall’importo dell'ANF anticipato dal datore di lavoro, in proporzione rispetto alle ore lavorabili del mese (paga mensilizzata) o al coefficiente contrattuale (paga oraria). Precisiamo che appare necessario ridurre l’ANF sulla base delle ore (anziché dei giorni) in quanto sulla domanda sul modello SR41 è prevista l'indicazione delle ore di assenza per CIG (non dei giorni). Facciamo presente che, al momento, non sono state fornite dall’Inps le modalità di compilazione della denuncia Uniemens, per quanto riguarda le integrazioni salariali relative all’emergenza Covid-19. A tale riguardo, dovremo quindi rilasciare ulteriori aggiornamenti, a seguito dei quali dovranno essere rigenerate le denunce Uniemens. Anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, sul servizio Ditta – Posizioni Inps sarà data la possibilità di identificare i ticket e le autorizzazioni relative all’emergenza Covid-19, oltre che quelle che prevedono il pagamento diretto. Segnaliamo, infine, che sul programma ‘LISTACIG’, aggiornato con la comunicazione del 12/03/2020, nel caso in cui venga attivata l’opzione ‘Seleziona i soli dipendenti con assenza per CIG / FIS nel periodo’, relativamente al FIS vengono adesso considerate anche le voci di assenza sopra elencate (8B0 / 8B1 / 8BA / 8BB). Niente è cambiato, comunque, riguardo alla modalità di compilazione del file relativo al FIS. |
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(comunicazione 12/03/2020) |
ELENCO DIPENDENTI PER RICHIESTA INDENNITA’ F.I.S.
A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto l’elenco dei beneficiari secondo le modalità previste per la domanda dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà previsti dal Fondo Integrazione Salariale Gli elenchi in questione possono essere generati tramite il programma ‘LISTACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Ricordiamo che si tratta del programma utilizzato per generare l’elenco dei beneficiari per la CIG (aggiornamento di ottobre 2015 Acred586 e successivi). Per generare gli elenchi relativi al FIS, è stata aggiunta la scelta del tipo di elenco nelle opzioni del programma.
Precisiamo che l’opzione ‘Seleziona i soli dipendenti con assenza per CIG / FIS nel periodo’, se impostata a ‘Si’ per il file relativo al FIS, permette di selezionare i dipendenti sui quali risulta almeno un’assenza per FIS nel periodo indicato (ricordiamo che l’assenza per FIS è gestita tramite la voce 18W – aggiornamento di marzo 2017 Acred640). I dati riportati sui files relativi al FIS, corrispondono sostanzialmente a quelli già previsti sui files relativi alla CIG (alcune colonne hanno un’intestazione diversa e viene riportato il domicilio ed il telefono del dipendente). |
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(acred741) |
INDENNITA’ FSBA – RETTIFICA
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred738 del 23/12/2019, è stata rilasciata una modifica al calcolo delle integrazioni salariali a carico del fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), con effetto dal mese di dicembre 2019. A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che la modifica rilasciata presentava un problema per quanto riguarda i dipendenti con orario part-time: per tali dipendenti, la quota oraria contrattuale utilizzata per il calcolo dell’indennità FSBA non veniva determinata correttamente (risultava inferiore al valore corretto). |
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(acred738) |
INDENNITA’ FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI
Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di maggio e giugno 2019 (Acred722 / Acred723 / Acred726), è stata rilasciata la gestione delle integrazioni salariali a carico del Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 53 del 12/04/2019 e nel regolamento FSBA del 30/04/2019. Con il presente aggiornamento, a seguito di alcuni approfondimenti è stato apportata una modifica al calcolo delle suddette integrazioni: dal mese di dicembre 2019, la quota oraria contrattuale viene determinata considerando la “retribuzione teorica” (la stessa indicata sulla denuncia Uniemens) in luogo del totale elementi retributivi. |
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(acred733) |
GESTIONE C.I.G. – NUOVE FUNZIONALITA’
Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate alcune nuove funzionalità nella gestione della CIG. Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, adesso è possibile inserire fino a 60 ticket / autorizzazioni (in precedenza il numero massimo era 30). Sulla finestra, una volta compilate le prime 30 righe, è possibile aggiungerne altre 30, spostandosi sulla videata successiva tramite il pulsante ‘Avanti’. Con il presente aggiornamento, inoltre, diventa possibile estendere la validità dei ticket / autorizzazioni a tutti i dipendenti, senza che sia necessario agganciarli espressamente sui singoli dipendenti interessati. I ticket / autorizzazioni “estesi” possono essere “bloccati” sui dipendenti per i quali non risultano validi: a tale scopo, è stata modificata la finestra ‘Autorizzazioni CIG’ sul servizio Dipendente – Inquadramento. Sulla finestra ‘Autorizzazioni CIG’ del dipendente, i ticket / autorizzazioni “validi” sono evidenziati in grassetto: tale condizione si presenta sui ticket / autorizzazioni che hanno la condizione di ‘Esteso’ senza il ‘Blocco’ e, naturalmente, su quelli non estesi che vengono agganciati al dipendente tramite la casella ‘Aggancio’. Sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, nella finestra ‘Pagamento CIG’ vengono adesso riportate tutte le autorizzazioni “valide” per il dipendente, ossia quelle estese che non risultano bloccate e quelle non estese che risultano agganciate. In presenza di un periodo di CIG, i ticket / autorizzazioni “validi” per il dipendente vengono considerati automaticamente nella generazione delle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens. Anche in questo caso, sono considerati “validi” i ticket / autorizzazioni estesi che non risultano bloccati e quelli non estesi che risultano agganciati. Precisiamo che, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, rimane comunque possibile inserire i ticket / autorizzazioni nella “vecchia” sezione ‘Autorizzazioni CIG’. In tal caso, i ticket / autorizzazioni restano validi per tutti i dipendenti agganciati alla posizione Inps (come precisato sul servizio), senza ulteriori possibilità di intervento a livello di dipendente. Segnaliamo, infine, sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ è stata aggiunta la colonna ‘Ident.’: il campo in questione sarà documentato con un prossimo aggiornamento: per il momento, NON deve essere compilato. |
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(acred726) |
INDENNITA’ FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI
Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di maggio 2019 Acred722 e Acred723, è stata rilasciata la gestione delle integrazioni salariali (indennità) a carico del Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 53 del 12/04/2019 e del regolamento FSBA approvato il 30/04/2019. Con il presente aggiornamento, a seguito di ulteriori approfondimenti è stata apportata la seguente modifica al calcolo delle suddette indennità: con effetto dal mese di giugno 2019, la quota oraria contrattuale viene determinata senza considerare il rateo delle mensilità aggiuntive. La suddetta quota oraria, nella misura del 80%, viene poi limitata al massimale indicato nell’aggiornamento di maggio 2019 Acred723. |
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(acred723) |
INDENNITA’ FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred722 del 24/05/2019, è stata rilasciata la gestione delle integrazioni salariali (indennità) a carico del Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 53 del 12/04/2019. Con il presente aggiornamento, viene modificato il calcolo delle indennità a carico del Fondo (assegno Ordinario e assegno Solidarietà), sulla base di quanto indicato nel regolamento FSBA approvato in data 30/04/2019. |
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(acred722) |
INDENNITA’ FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione delle integrazioni salariali (indennità) a carico del Fondo di solidarietà bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 53 del 12/04/2019. Le indennità a carico del FSBA vengono gestite secondo modalità analoghe a quelle previste per la “CIG con ticket”, per quanto riguarda l’inserimento dei ticket, la gestione dei periodi di assenza sulle Variazioni Mensili, l’erogazione in busta paga e la compilazione automatica delle sezioni ‘Settimane’ e ‘Calendario’ sulla denuncia Uniemens. La gestione di seguito descritta è utilizzabile complessivamente a partire dal mese di maggio 2019. Per quanto riguarda l’inserimento dei ticket e la gestione dei periodi di assenza, è possibile operare anche su periodi precedenti. Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella tabella Autorizzazioni CIG e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, sono state aggiunte le seguenti opzioni nel campo ‘Tipo CIG’:
Le voci da utilizzare per gestire il ‘Fondo solidarietà bilaterale – assegno Ordinario’ sulle Variazioni Mensili, sono:
Le voci da utilizzare per gestire il ‘Fondo solidarietà bilaterale – assegno Solidarietà’ sono le seguenti:
Utilizzando le voci 8B5 / 8B6 per indicare il periodo di assenza, si ottiene la compilazione automatica della denuncia Uniemens secondo gli stessi criteri previsti per la CIG con ticket; vengono quindi compilate le seguenti sezioni:
I codici evento relativi al Fondo solidarietà bilaterale, riportati nelle sezioni Settimane e Calendario, sono i seguenti:
Sulla finestra ‘Pagamento CIG’ del servizio Variazioni Mensili, vengono rilevati automaticamente i periodi di assenza da indennizzare o conguagliare (in questo caso, non è previsto l’assoggettare al contributo addizionale). Precisiamo che i criteri di calcolo delle indennità (sia in caso di anticipo che di pagamento a seguito di autorizzazione) coincidono con quelli previsti per la CIG con ticket post D.Lgs 148/2015. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità relative al Fondo solidarietà bilaterale, a seguito dell’autorizzazione da parte del Fondo, la finestra ‘Pagamento CIG’ predispone automaticamente le seguenti voci:
Le voci di pagamento NON vengono conguagliate sulla denuncia Uniemens (a differenza di quanto avviene per le indennità CIG / FIS), in quanto il pagamento viene effettuato direttamente dal Fondo al datore di lavoro. Le indennità a carico del Fondo di solidarietà bilaterale sono riportate sui seguenti movimenti contabili (il movimento 2011703 è di nuova istituzione, mentre i movimenti 2011501 e 2011502 erano già previsti):
Per quanto riguarda eventuali periodi pregressi, a partire dal mese di aprile 2016, interessati da integrazioni salariali a carico del FSBA, la circolare Inps sopra citata ha previsto che vengano rettificate e reinviate le denunce Uniemens, compilando le sezioni Settimane e Calendario secondo le modalità precedentemente descritte. |
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(acred705) |
STAMPE ACCESSORIE – ELENCO BENEFICIARI CIG
Sul programma ‘LISTACIG’ (procedura Stampe Accessorie, elenco programmi 3.2 ‘Comunicazioni varie’), utilizzato per generare l’elenco dei beneficiari per la richiesta della CIGO, è stata predisposta la generazione di un nuovo file, sempre in formato CSV, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 3566 del 28/09/2018. |
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(acred703) |
STAMPE ACCESSORIE – ELENCO BENEFICIARI CIG
Sul programma ‘LISTACIG’ (procedura Stampe Accessorie, elenco programmi 3.2 ‘Comunicazioni varie’), utilizzato per generare l’elenco dei dipendenti beneficiari della CIG, è stata prevista la possibilità di selezionare i soli dipendenti che lavorano in una determinata sede attività. A tale scopo, è sufficiente indicare il numero della sede interessata (il numero della sede, di 2 cifre, è visibile sulla finestra ‘Elenco Sedi’ del servizio Ditta – Sedi Attività). |
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(acred686) |
CONTRIBUTO ADDIZIONALE “FONDO INTEGRAZIONE”
Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili ulteriori voci per la gestione del contributo addizionale relativo al “Fondo Integrazione”, in aggiunta alle voci rilasciate con l’aggiornamento Acred677 del 24/01/2018.
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(acred677) |
INDENNITA’ F.I.S. / FONDI SOLIDARIETA’
Con la circolare n. 170 del 15/11/2017, l’Inps ha fornito le indicazioni per la gestione, tramite la denuncia Uniemens, delle integrazioni salariali (indennità) a carico del F.I.S. e di alcuni fondi di solidarietà. La nuova gestione riguarda i periodi di assenza decorrenti dall’anno 2018, a condizione che la richiesta sia stata presentata successivamente al 1/01/2018. Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili le voci da utilizzare, a partire dal mese di gennaio 2018, per la gestione delle integrazioni salariali secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 170/2017 sopra citata. La gestione predisposta tiene conto anche di quanto indicato nel Documento Tecnico Uniemens versione 4.0 del 28/11/2017. Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella tabella Autorizzazioni CIG (ed anche sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’), sono state aggiunte le seguenti opzioni nel campo ‘Tipo CIG’:
Le voci da utilizzare per gestire il ‘Fondo integrazione – assegno Ordinario’ sulle Variazioni Mensili, sono:
Le voci da utilizzare per gestire il ‘Fondo integrazione – assegno Solidarietà’ sono le seguenti:
Utilizzando le voci voci 8B0 / 8B1 per indicare il periodo di assenza, si ottiene la compilazione della denuncia Uniemens secondo gli stessi criteri previsti per la CIG con ticket; vengono quindi compilate le seguenti sezioni:
I codici evento relativi al “Fondo Integrazione”, riportati nelle sezioni Settimane e Calendario, sono i seguenti:
Ricordiamo che, sulla finestra ‘Pagamento CIG’ (servizio Variazioni Mensili), vengono rilevati automaticamente i periodi di CIG da conguagliare e/o da assoggettare al contributo addizionale (aggiornamento di giugno 2017 Acred655). Tale criterio è stato mantenuto anche per il “Fondo Integrazione”. Precisiamo che i criteri di calcolo delle indennità e dei contributi addizionali coincidono con quelli previsti per la CIG con ticket post D.Lgs 148/2015. Le aliquote relative ai contributi addizionali sono invece diverse da quelle previste per la CIG: per l’integrazione a carico del F.I.S., l’aliquota da applicare è il 4%; per l’integrazione a carico degli altri fondi, sono previste anche ulteriori aliquote (elencate nei paragrafi successivi) Per quanto riguarda il conguaglio delle indennità relative al “Fondo Integrazione” (a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps), la finestra ‘Pagamento CIG’ predispone automaticamente le seguenti voci:
Per quanto riguarda il contributo addizionale relativo al “Fondo Integrazione”, la finestra ‘Pagamento CIG’ predispone automaticamente le seguenti voci:
Come già precisato, per l’integrazione erogata dal F.I.S. occorre applicare l’aliquota del 4% sulla “retribuzione persa”. Tutte le voci sopra elencate vengono riportate nella sezione ‘Prestazioni aziendali’ della denuncia Uniemens, secondo criteri analoghi a quelli previsti per la CIG con ticket. Occorre tenere presente che i periodi di integrazione a carico del F.I.S. (o degli altri fondi), che NON rispettano i requisiti indicati nella circolare Inps n. 170/2017, devono essere gestiti con il metodo del “pagamento diretto”. In tal caso, l’indennità non può essere conguagliata sulla denuncia Uniemens (e non è prevista l’anticipazione da parte del datore di lavoro). Per inserire i periodi di assenza gestiti tramite il metodo del pagamento diretto, sono state predisposte le seguenti voci:
Anche le voci 8BA / 8BB si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2 ‘Assenze indennizzate’, tabella ‘CIG / Fondo Integrazione’. Tuttavia, a differenza delle voci 8B0 / 8B1, le voci relative al pagamento diretto non producono l’indicazione dell’evento nelle sezioni Settimane, Calendario ed Eventi della denuncia Uniemens (in attesa di indicazioni da parte dell’Inps, è stato adottato lo stesso criterio previsto per i contratti di solidarietà di tipo ‘B’, con pagamento diretto). |
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(acred655) |
GESTIONE PAGAMENTO CIG
Come anticipato nell’aggiornamento di aprile 2017 Acred644, sulla finestra ‘Pagamento CIG’ (servizio Presenze e Variazioni Mensili) è stata predisposta una rilevazione completamente automatica dei periodi di CIG da conguagliare e/o da assoggettare al contributo addizionale. In particolare, la finestra ‘Pagamento CIG’ consente adesso di fare riferimento ad una singola autorizzazione, sia per effettuare il pagamento (conguaglio) delle ore di CIG autorizzate, sia per determinare l’imponibile da assoggettare al contributo addizionale. Entrambe le funzionalità, inoltre, possono essere utilizzate tanto per i mesi precedenti quanto per il mese corrente (quest’ultimo in caso di CIG “corrente” già autorizzata). L’autorizzazione da considerare può essere selezionata attraverso la finestra sul campo ‘Periodo interessato’. Ricordiamo che occorre aver inserito in precedenza i codici autorizzazione sul servizio ‘Ditta – Posizione Inps’. Il campo ‘Tipo di pagamento’ deve essere impostato scegliendo se si vuole effettuare solo il conguaglio dell’indennità, solo il pagamento del contributo addizionale, oppure entrambi. In caso di pagamento del contributo addizionale, occorre selezionare anche l’aliquota da applicare. Per quanto riguarda il contributo addizionale, ricordiamo inoltre che il pagamento deve iniziare nel mese successivo rispetto a quello in cui si è ottenuta l’autorizzazione. Premendo il pulsante 'Conferma', la finestra rileva i seguenti dati in relazione al periodo indicato:
La finestra predispone le voci necessarie per le gestioni richieste. Come in precedenza, occorre utilizzare i pulsanti ‘Accoda’ / ‘Sostituisci’ (oppure ‘Inserisci’) per riportare le voci in questione nell'elenco delle Variazioni Mensili. Ricordiamo che il pulsante 'Accoda' va ad aggiungere le nuove voci a quelle già presenti, mentre il pulsante ‘Sostituisci’ provvede a cancellare tutte le voci presenti prima di riportare le nuove voci; il pulsante ‘Inserisci’ viene attivato quando non sono ancora presenti delle voci sulle Variazioni Mensili. Le voci riportate sulle Variazioni Mensili, per quanto riguarda il conguaglio dell’indennità e/o il calcolo del contributo addizionale, sono le stesse indicate negli aggiornamenti di marzo 2017 Acred640 e Acred642. |
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(acred655) |
GESTIONE CIG – ELENCO BENEFICIARI
E’ stato modificato il programma ‘LISTACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.2 ‘Comunicazioni varie’), sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 2276 del 01/06/2017. |
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(acred644) |
CONTRIBUTO ADDIZIONALE C.I.G.
Con il presente aggiornamento, è stato variato il calcolo automatico delle voci di “contributo arretrato” relative alla CIG post D.Lgs 148/2015, rilasciate con gli aggiornamenti di marzo 2017 Acred640 e successivi. A decorrere dal mese di aprile 2017, le voci in questione calcolano il contributo relativo ai mesi pregressi, rilevando eventuali periodi di assenza per CIG dai cedolini elaborati nell’anno precedente e nell’anno corrente, fino al mese precedente a quello del conguaglio (ad esempio: se la voce di contributo arretrato viene inserita su aprile 2017, il periodo considerato va da gennaio 2016 a marzo 2017). Se, in un mese del periodo considerato, risultano presenti le voci di “contributo corrente”, relative sia alla CIG post-decreto che ante-decreto, il mese in questione e tutti i mesi precedenti vengono esclusi dal calcolo automatico del contributo arretrato. |
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(comunicazione 10/04/2017) |
CONTRIBUTO ADDIZIONALE CIG SENZA TICKET - DIPENDENTI CESSATI
Con gli aggiornamenti Acred640 e Acred642 sono state rilasciate le voci da utilizzare per il versamento del contributo addizionale CIG post D.Lgs 148/2015. Per gli eventi di CIGO / CIGS gestiti senza il sistema del ticket, il contributo addizionale viene riportato nelle sezioni CIG Ordinaria / Straordinaria (servizio Uniemens – Prestazioni) rispettivamente con le causali ‘E301’ / ‘E399’. Nei casi in questione, si presenta un dubbio per quanto riguarda il contributo arretrato relativo ai dipendenti cessati nei mesi precedenti: sulla base delle specifiche tecniche Uniemens, riteniamo che il contributo arretrato debba essere indicato sullo stesso dipendente che ha usufruito dell’indennità. In caso contrario, l’Inps non avrebbe modo di ricollegare il contributo alla CIG corrispondente (dal momento che non è possibile indicare il codice autorizzazione in presenza del solo contributo addizionale). Occorre tuttavia considerare che, in presenza di più autorizzazioni di CIG senza ticket, l’Inps non ha comunque modo di suddividere il contributo tra le diverse autorizzazioni. Secondo la suddetta interpretazione, per la CIG senza ticket occorrerebbe necessariamente abilitare, all’elaborazione del mese di marzo, i dipendenti cessati nei mesi precedenti. Ricordiamo che, nella documentazione dell’aggiornamento Acred640, tale possibilità era indicata come alternativa, rispetto all'inserimento delle voci di “contributo arretrato cessati” su un solo dipendente ancora in forza. In tal modo, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti verrà generata la denuncia individuale, riportando il contributo addizionale nella sezione CIG del servizio Uniemens – Prestazioni ed indicando il codice ‘NR00’ (lavoratore non retribuito) nel campo Tipo Lavoratore Statistico. Precisiamo che il problema sopra descritto NON si pone per la CIG con ticket: in presenza del ticket, il contributo addizionale viene riportato sulla denuncia Uniemens soltanto come valore complessivo a livello di autorizzazione CIG, in corrispondenza del rispettivo codice autorizzazione (servizio Uniemens - Prestazioni Aziendali). |
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(acred642) |
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili le voci da utilizzare, a partire dal mese di marzo 2017, per la gestione dei contratti di solidarietà post D.Lgs 148/2015 e del relativo contributo addizionale. Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, per la gestione dei contratti di solidarietà, sono state aggiunte le seguenti opzioni nel campo ‘Tipo CIG’, in corrispondenza di ogni ticket o autorizzazione:
La stessa scelta è stata prevista anche sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’. Le voci da utilizzare per gestire i contratti di solidarietà post D.Lgs 148/2015 con ticket sono le seguenti:
Le voci da utilizzare per gestire i contratti di solidarietà post D.Lgs 148/2015 senza ticket sono le seguenti:
Sulla finestra ‘Pagamento CIG’ (servizio Presenze e Variazioni Mensili), nel campo ‘Tipo CIG’ è stata aggiunta la sola opzione ‘CIG contratti di solidarietà post D.Lgs 148/2015’, tramite la quale si ottengono le seguenti voci:
Facciamo presente che gli eventuali contratti di solidarietà ante D.Lgs 148/2015 devono essere tuttora gestiti utilizzando le voci preesistenti, documentate con l’aggiornamento di giugno 2013 Acred503 (e altri aggiornamenti successivi). Di seguito, sono elencate le voci per gestire il contributo addizionale sui contratti di solidarietà post D.Lgs 148/2015.
Segnaliamo che le voci di contributo relative alla gestione senza ticket corrispondono a quelle già previste per la CIG straordinaria (aggiornamento Acred641). Segnaliamo, inoltre, che le voci 86S / 86Y / 9BD non devono essere utilizzate per la CIG in deroga, come indicato invece nell’aggiornamento Acred640. Con il presente aggiornamento, la gestione del Tfr e delle ferie prevista sui contratti di solidarietà ante D.Lgs 148/2015 (descritta nell’aggiornamento di giugno 2013 Acred503), è stata estesa anche ai contratti post D.Lgs 148/2015. Ricordiamo che, sulle ore di assenza per solidarietà, viene attivata automaticamente la maturazione del Tfr a carico Inps (visibile sulla voce 72B nel Dettaglio del cedolino), mentre la maturazione delle ferie può essere attivata e gestita tramite le voci 21A / 21B / 21C, descritte nell’aggiornamento di giugno 2013 Acred503. |
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(acred642) |
CONTRIBUTO ADDIZIONALE CIG – SETTORE EDILE
Con il presente aggiornamento viene rilasciata una rettifica al calcolo del contributo addizionale dovuto sulla CIG ordinaria o straordinaria post D.Lgs 148/2015, esclusivamente per quanto riguarda le aziende del settore edile. Per le aziende in questione, il valore imponibile del nuovo contributo addizionale deve tenere conto delle percentuali di accantonamento sul lordo (campo Quantità delle voci 467 / 468), della maggiorazione sostitutiva dei permessi (campo Quantità della voce 132) e del 15% dei contributi Cassa Edile (15% del campo Quantità della voce 495). Precisiamo che lo stesso criterio di calcolo viene applicato alla ‘Retribuzione Teorica’ esposta sulla denuncia Uniemens, a cui fa riferimento il calcolo del contributo addizionale descritto nella circolare Inps n. 9 del 19/01/2017. Ricordiamo che il contributo addizionale NON è dovuto sulla CIG per eventi atmosferici. Di conseguenza, il calcolo del contributo addizionale interessa esclusivamente le aziende edili che applicano (o hanno applicato nei mesi pregressi) la CIG ordinaria o straordinaria post D.Lgs 148/2015 diversa da quella prevista per eventi atmosferici. In conseguenza della suddetta modifica, per le aziende edili interessate dal contributo addizionale che fossero state elaborate prima del presente aggiornamento, occorre rielaborare il mese di marzo: precisiamo che risulterà modificato il solo contributo addizionale (e quindi il totale da versare su F24, derivante dalla denuncia Uniemens), mentre NON risulteranno variati gli imponibili o il netto presenti sulle busta paga. Ricordiamo, inoltre, che il calcolo della differenza da accreditare (campo ‘Accredito’ nella sezione Settimane) per gli eventi di CIG post D.Lgs 148/2015 segue lo stesso criterio di calcolo previsto per il contributo addizionale. Segnaliamo, infine, che è stato modificato anche il calcolo dell’imponibile riportato sulla stampa ‘SEGNACIG’, documentata con l’aggiornamento Acred640: per quanto riguarda le aziende edili, vengono adesso considerate le percentuali di maggiorazione sopra descritte, in luogo della sola maggiorazione per mensilità aggiuntive. |
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(acred641) |
CONTRIBUTO ADDIZIONALE C.I.G.
Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili ulteriori voci per la gestione del contributo addizionale relativo alla CIG straordinaria senza ticket post D.Lgs 148/2015, in aggiunta a quelle già previste nell’aggiornamento Acred640 del 27/03/2017. Le nuove voci sono evidenziate in grassetto nell’elenco sottostante.
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(acred640) |
GESTIONE C.I.G.
Con il presente aggiornamento, la gestione della CIG è stata adeguata alle disposizioni riportate nella circolare Inps n. 9 del 19/01/2017 e nel Documento Tecnico Uniemens 3.7 del 23/03/2017. Con l’occasione, abbiamo apportato alcune modifiche alla gestione della CIG, allo scopo di facilitare il conguaglio al momento dell’autorizzazione da parte dell’Inps. In particolare, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, in corrispondenza di ogni ticket o autorizzazione, è stata aggiunta la scelta obbligatoria del tipo di CIG; è possibile scegliere tra:
La stessa scelta è stata prevista anche sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’. Precisiamo che, a partire dal presente aggiornamento, la scelta del tipo di CIG è indispensabile, in corrispondenza di ogni ticket o autorizzazione gestiti, al fine di ottenere la corretta esposizione sulla denuncia Uniemens Inoltre, sul servizio Dipendente – Inquadramento, nella finestra ‘Autorizzazioni CIG’, è adesso possibile agganciare un numero illimitato di autorizzazioni, per quanto riguarda la CIG con ticket, mentre per la CIG senza ticket rimane il precedente limite di 5 autorizzazioni contemporanee. Ricordiamo che, dal mese di marzo 2017, tutte le tipologie di CIG devono essere gestite tramite il metodo del ticket: le voci da utilizzare a tale scopo sono già state comunicate con l’aggiornamento di ottobre 2016 Acred624. Ovviamente, rimane necessario continuare a gestire anche la CIG senza ticket, fino ad esaurimento delle situazioni in essere. Di seguito, riepiloghiamo le voci da utilizzare nei mesi in cui viene usufruita la CIG con ticket:
Di seguito, riepiloghiamo le voci da utilizzare nei mesi in cui viene usufruita la CIG senza ticket:
Per la CIG in deroga, l’Inps non ha previsto la modalità con ticket: la voce 86D, descritta nell’aggiornamento di ottobre 2016 Acred624, non deve quindi essere utilizzata.
Ricordiamo che le voci relative all’anticipazione da parte del datore di lavoro (50A / 50B / 50C / 395) possono essere inserite sulle Voci Fisse, anche a livello di ditta / contratto / generale, senza alcun importo. Come in precedenza, per effettuare il conguaglio della CIG, al momento dell’autorizzazione da parte dell’Inps, occorre utilizzare la finestra ‘Pagamento CIG’, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili. Per quanto riguarda la CIG con ticket, la finestra predispone le seguenti voci:
Come si può vedere dall’elenco, sono state aggiunte diverse voci relative al conguaglio della CIG con ticket: adesso è possibile pagare contemporaneamente diverse tipologie di CIG. Inoltre per la CIG ordinaria e straordinaria è possibile conguagliare contemporaneamente un massimo di 5 mesi dell’anno corrente e 5 dell’anno precedente, mentre per la CIG per eventi atmosferici il massimo è di 10 mesi dell’anno corrente e 10 dell’anno precedente. Sempre per quanto riguarda la CIG con ticket, nel caso in cui il conguaglio avvenga nello stesso mese dell’assenza (quindi se risultano valorizzati sia il ticket che l’autorizzazione), la finestra ‘Pagamento CIG’ predispone le seguenti voci per effettuare il pagamento ed il conguaglio del mese corrente:
In tale situazione, non deve essere indicata la voce di anticipo da parte del datore di lavoro (50A / 50B / 50C). Le voci relative alla CIG senza ticket sono rimaste invariate, come pure il numero di mesi che è possibile conguagliare utilizzando tale modalità (al massimo 4 mesi dell’anno corrente e 4 mesi dell’anno precedente). Per quanto riguarda la CIG in deroga, ricordiamo che è necessario indicare la voce 81G, per applicare la “riduzione” prevista (aggiornamento di gennaio 2011 Acred419). In aggiunta alle opzioni già disponibili, sulla voce 81G deve anche essere indicato ‘1’ nel campo Importo Unitario, nel caso in cui si tratti di CIG in deroga post D.Lgs 148/2015. Ricordiamo che la finestra ‘Pagamento CIG’ riporta, sul mese del conguaglio, la voce utilizzata per inserire l’assenza (86A / 86B / 86C / 850 / 851 / 852): le voci in questione non devono essere cancellate. Al momento del conguaglio della CIG con ticket, sulla denuncia Uniemens viene compilata la sezione Conguagli CIG della denuncia aziendale (servizio ‘Uniemens – Prestazioni Aziendali’), riportando l’intero importo conguagliato in corrispondenza della relativa autorizzazione.
Come si vede dalla tabella, la causale ‘L038’ viene utilizzata anche per la CIG (post D.Lgs 148/2015) dovuta ad eventi atmosferici, quindi non soggetta al contributo addizionale, in sostituzione della precedente causale ‘G941’. Per
il conguaglio della CIG senza ticket, sulla denuncia Uniemens continuano
ad essere compilate le sezioni previste della denuncia individuale
(servizio ‘Uniemens – Prestazioni’), riportando l’importo relativo ai singoli
dipendenti.
Precisiamo che la causale ‘G401’ viene utilizzata anche per la CIG (post D.Lgs 148/2015) dovuta ad eventi atmosferici, quindi non soggetta al contributo addizionale, in sostituzione della precedente causale ‘G400’. La CIG in deroga, se conguagliata sulla denuncia Uniemens al momento dell’autorizzazione, viene riportata sul servizio ‘Uniemens – Prestazioni’, sezione ‘CIG Straordinaria’, con le seguenti causali:
Nella parte relativa ai dati statistici vengono riportati i codici previsti per le gestioni ante o post D.Lgs 148/2015. Per quanto riguarda le sezioni Settimane / Calendario / Eventi della denuncia Uniemens, la circolare Inps ha lasciato sostanzialmente invariati i criteri di esposizione dei dati, sia in merito alla CIG con ticket che a quella senza ticket. E’ stata introdotta un’importante novità soltanto per quanto riguarda la CIG post D.Lgs 148/2015 (gestita sia con ticket che senza ticket): la differenza da accreditare deve essere sempre “maggiorata” dei ratei delle mensilità aggiuntive. Un’altra novità riguarda la CIG con ticket, nel caso in cui il conguaglio avvenga nello stesso mese dell’assenza (quindi se risultano valorizzati sia il ticket che l’autorizzazione): in tale condizione, a partire dal mese di marzo 2017, si riporta sempre il numero del ticket ed i corrispondenti codici evento (‘COR’ / ‘CSR’) nelle sezioni Calendario ed Eventi della denuncia Uniemens (in precedenza si riportava invece l’autorizzazione). Per quanto riguarda l’eventuale rettifica e reinvio delle denunce Uniemens relative ai mesi pregressi, la circolare Inps (punto 10.2) rimanda ad un successivo messaggio, non ancora pubblicato. Viene comunque precisato che, dove possibile, non occorrerà reinviare le denunce, in particolare per rettificare i codici causale o codici evento utilizzati. Relativamente ai contratti di solidarietà, la circolare Inps conferma che sono stati assimilati alla CIG Straordinaria: per quanto riguarda sia la gestione corrente che il conguaglio dei periodi pregressi, rilasceremo le indicazioni operative con il prossimo aggiornamento (il cui rilascio è previsto entro l’inizio di aprile). NOTA: Considerando la complessità della riforma della CIG e del contributo addizionale, stiamo effettuando ulteriori verifiche sulle gestioni descritte, in particolare per quanto riguarda la compilazione della denuncia Uniemens in presenza di più autorizzazioni conguagliate nel mese di marzo. Eventuali precisazioni o rettifiche saranno riportate nel prossimo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro l’inizio di aprile. |
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(acred640) |
CONTRIBUTO ADDIZIONALE C.I.G.
La circolare Inps n. 9 del 19/01/2017 ha fornito le modalità di calcolo e di esposizione sulla denuncia Uniemens del nuovo contributo addizionale, dovuto in caso di fruizione della CIG post D.Lgs 148/2015. Il nuovo contributo addizionale presenta le seguenti differenze rispetto al precedente contributo:
Con il presente aggiornamento, sono state predisposte le voci per il calcolo del contributo addizionale, sia corrente che arretrato, dovuto sulla CIG post D.Lgs 148/2015 (ad eccezione della CIG per eventi atmosferici).
Tutte le voci sopra elencate, relative al contributo addizionale, si trovano nell’elenco delle voci disponibili al paragrafo ‘Pagamento CIG / Contratti solidarietà (punto 3.6 sulle Voci Fisse o punto 5.3 sulle Variazioni Mensili). La voce di contributo da applicare, tra quelle sopra elencate, deve essere indicata dall’Utente sul servizio Voci Fisse (a livello di ditta o di dipendente) o, in alternativa, sul servizio Variazioni Mensili. Per quanto riguarda la scelta dell’aliquota, in base al numero di settimane di CIG, forniremo ulteriori indicazioni con i prossimi aggiornamenti. Come già precisato, la circolare Inps ha stabilito che il contributo deve essere versato a partire dalla denuncia relativa al mese di competenza successivo a quello in cui viene rilasciata l’autorizzazione. Nel mese di competenza successivo all’autorizzazione, quindi, deve essere versato sia il contributo corrente che quello relativo ai mesi pregressi, mentre a partire dal secondo mese successivo all’autorizzazione occorre versare il solo contributo corrente. Per le autorizzazioni post D.Lgs 148/2015 rilasciate entro il mese di febbraio 2017, il conguaglio dei contributi dovuti deve avvenire con la denuncia Uniemens relativa al mese di marzo 2017 (versamento con F24 entro il 16/04/2017), relativamente all’intero periodo pregresso (potenzialmente da settembre 2015 a febbraio 2017). Tra le voci sopra elencate, quelle di “contributo corrente” effettuano il calcolo in relazione al solo mese corrente. Le voci di “contributo arretrato” sono state predisposte per effettuare il conguaglio previsto nel mese di marzo 2017 (saranno poi variate a partire dal mese di aprile), relativamente ai dipendenti ancora in forza. Per il mese di marzo, le voci di contributo arretrato calcolano in automatico il contributo relativo ai mesi pregressi, rilevando eventuali periodi di assenza per CIG dai cedolini elaborati nel periodo da settembre 2015 a febbraio 2017. Nel caso in cui, su un mese dello stesso periodo, sia presente il contributo dovuto sulla CIG ante decreto (voci 855 / 856 / 857 / 87A), il mese in questione, e tutti i mesi precedenti, vengono esclusi dal calcolo del contributo arretrato. Nel caso in cui occorra considerare un periodo più limitato, è possibile indicare la data iniziale (successiva a settembre 2015) nel campo Competenza della voce, sul servizio Variazioni Mensili. In ultima analisi, è possibile indicare direttamente l’imponibile nel campo Importo Unitario della voce, rilevandolo da un’apposita stampa di controllo. Le voci di “contributo arretrato cessati” sono state predisposte per effettuare il conguaglio relativo ai dipendenti cessati nei mesi precedenti (in questo caso, cessati entro febbraio 2017): tali voci richiedono l’indicazione dell’imponibile nel campo Importo Unitario della voce, rilevandolo da un’apposita stampa di controllo. Ovviamente, le voci in questione dovranno essere indicate su un dipendente in forza, indicando l’imponibile complessivo della ditta (rimane comunque possibile abilitare l’elaborazione del mese di marzo sui dipendenti cessati nei mesi precedenti). Ovviamente, le voci relative al contributo arretrato (così come quelle relative al contributo corrente) devono essere inserite soltanto sulle aziende interessate da periodi di CIG post D.Lgs 148/2015. E’ stata predisposta una stampa di controllo che permette di rilevare l’imponibile del contributo addizionale, per l’intero periodo da settembre 2015 a febbraio 2017 (oppure su un periodo più limitato, indicato al lancio della procedura). Per generare la stampa in questione, occorre utilizzare il programma ‘SEGNACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 1.3 ‘Stampe di controllo’ nell’elenco dei programmi. Al lancio del programma, risulta automaticamente barrata la casella ‘Considera solo dipendenti cessati’: in tal modo, sulla stampa sono riportati gli imponibili relativi ai soli dipendenti cessati nel periodo: dalla stampa in questione occorre rilevare le somme imponibili a livello di ditta, da indicare sulle corrispondenti voci di “contributo arretrato cessati”. Sulla stampa viene riportato il valore dell’imponibile derivante da ciascuna voce di assenza per CIG potenzialmente soggetta al contributo addizionale post decreto (voci 850 / 851 / 86A / 86B): tali voci sono dettagliate per dipendente e totalizzate a livello di ditta. Relativamente ai dipendenti cessati, è sufficiente considerare l’imponibile a livello di ditta, relativo a ciascuna voce di assenza per CIG: tale imponibile deve essere riportato sulla corrispondente voce di “contributo arretrato cessati”, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce. Come già detto, la voce in questione deve essere inserita su un dipendente in forza nel mese del conguaglio (in questo caso marzo 2017). Segnaliamo che, tramite l’opzione ‘Riporta valori dettagliati per singolo cedolino’, è possibile richiedere anche il dettaglio delle voci a livello di singolo cedolino (se la stampa viene prodotta a scopo di controllo). Precisiamo che vengono considerati tutti i cedolini elaborati nel periodo indicato, nei quali risultano presenti le voci di assenza per CIG ordinaria o straordinaria (voci 850 / 851 / 86A / 86B). Restano esclusi i cedolini in cui risulta pagato il contributo addizionale dovuto sulla CIG ante decreto (voci 855 / 856 / 857 / 87A). Nel caso il contributo ante decreto sia stato pagato (erroneamente) su una CIG post decreto, è possibile includere anche i cedolini interessati, barrando la casella ‘Includi cedolini con precedente contributo addizionale’: in tal modo, sulla stampa viene riportato l’imponibile derivante dalla CIG ed il contributo calcolato sui cedolini in questione (rimane da calcolare la differenza dovuta, che deve essere indicata nel campo Importo Totale delle voci di contributo arretrato). Occorre tenere presente che il contributo addizionale dovuto sulla CIG con ticket post D.Lgs 148/2015 viene esposto nella sezione ‘Conguagli CIG’ (servizio ‘Prestazioni Aziendali’) della denuncia Uniemens, in corrispondenza della relativa autorizzazione. Di conseguenza, è necessario che le autorizzazioni interessate dal nuovo contributo addizionale risultino presenti sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ oppure sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (in tal caso agganciate ai dipendenti tramite la finestra ‘Autorizzazioni CIG’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento’), anche nel caso in cui l’indennità sia già stata conguagliata nei mesi precedenti. NOTA: Considerando la complessità della riforma della CIG e del contributo addizionale, stiamo effettuando ulteriori verifiche sulle gestioni descritte, in particolare per quanto riguarda la compilazione della denuncia Uniemens in presenza di più autorizzazioni conguagliate nel mese di marzo. Eventuali precisazioni o rettifiche saranno riportate nel prossimo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro l’inizio di aprile. |
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(acred624) |
GESTIONE C.I.G.
In attesa della circolare Inps che definisca le nuove modalità di gestione della C.I.G. ordinaria e straordinaria, dei contratti di solidarietà e dei contributi addizionali, abbiamo predisposto le voci che consentono di gestire tutte le tipologie di C.I.G. attraverso il metodo del “ticket”. Segnaliamo, in particolare, che tramite le voci di seguito descritte è possibile gestire anche la C.I.G. edili per eventi atmosferici utilizzando il metodo del “ticket”. Ricordiamo che la CIG ordinaria può essere gestita, con il metodo del “ticket”, già dall’anno 2012 (aggiornamento di luglio 2012 Acred469). In tale occasione, l’Inps diede indicazione di utilizzare il metodo del ticket soltanto per la CIG ordinaria del settore industria, nonostante fossero già previste anche le codifiche relative agli altri tipi di CIG. Di seguito, sono elencate le voci da utilizzare per gestire le diverse tipologie di CIG, tramite il metodo del ticket:
Le modalità di gestione delle diverse tipologie di CIG con ticket coincidono con quelle già previste per la CIG ordinaria del settore industria, descritte nell’aggiornamento di luglio 2012 Acred469. Ricordiamo che tanto il ticket, quanto la successiva autorizzazione, possono essere inseriti sia a livello di posizione Inps che di livello di singolo dipendente. Per quanto riguarda il ticket, tale indicazione si rende necessaria nel mese in cui si verifica l’assenza per CIG, in modo che possano essere opportunamente compilate le sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens. L’autorizzazione rimane invece necessaria per procedere al conguaglio dell’indennità. Con il metodo del ticket, nel mese di assenza vengono compilate le seguenti sezioni della denuncia Uniemens:
I codici evento relativi alla CIG con ticket, riportati nelle sezioni Settimane e Calendario, sono i seguenti:
Ricordiamo che, per effettuare il conguaglio della CIG al momento dell’autorizzazione, deve essere utilizzata la finestra ‘Pagamento CIG’, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili. Relativamente alla CIG gestita con il metodo del ticket, la finestra predispone automaticamente le seguenti voci:
Inoltre, viene riportata la voce utilizzata nel mese di assenza (86A / 86B / 86C / 86D). Nel mese del conguaglio, per la CIG gestita con il metodo del ticket viene compilata la sezione Prestazioni Aziendali della denuncia Uniemens, riportando il valore della CIG conguagliata in corrispondenza di ciascuna autorizzazione. Nel caso in cui il conguaglio avvenga nello stesso mese in cui si verifica l’assenza (devono quindi risultare valorizzati sia il ticket che l’autorizzazione), si presentano le seguenti differenze di gestione:
Segnaliamo che, per il momento, è possibile gestire una sola tipologia di CIG su ciascun mese; tale limitazione sarà superata quando rilasceremo la gestione definitiva, a seguito della circolare Inps di prossima pubblicazione. Nel frattempo, se si ha necessità di gestire CIG con ticket di tipologie diverse nello stesso mese, occorre contattare l’assistenza. Facciamo presente che la gestione della CIG potrà subire delle modifiche, rispetto a quanto attualmente previsto, a seguito della circolare Inps di prossima pubblicazione. Sulla base di quanto anticipato dall’Inps, la stessa circolare prevederà consistenti modifiche in merito alla gestione dei contratti di solidarietà e dei contributi addizionali. |
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(acred605) |
GESTIONE CIG – ELENCO BENEFICIARI
Come anticipato nell’aggiornamento di febbraio 2016 ‘Acred603’, è stata predisposta una nuova opzione sul programma ‘LISTACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). La nuova opzione ‘Seleziona i soli dipendenti con assenza per CIG nel periodo’ consente di selezionare i soli dipendenti sui quali risultano inserite le voci di assenza per CIG nel periodo richiesto. Precisiamo che il programma controlla che, nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale, siano state inserite delle ore di assenza per CIG, utilizzando le voci 850 ‘Cig Ordinaria’ / 851 ‘Cig Straordinaria’ / 852 ‘Cig edili per eventi atmosferici’ / 86A ‘Cig con Ticket’. Sulle voci in questione devono risultare compilati il giorno di inizio, il giorno di fine e le ore di assenza (campo Quantità); non vengono invece considerate le voci sopra elencate, nel caso in cui siano state utilizzate esclusivamente per conguagliare un importo di CIG. |
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(acred604) |
CONTRIBUZIONE ARRETRATA CIG APPRENDISTI
Come anticipato nell’aggiornamento Acred594 del 20/01/2016, con l’elaborazione del mese di marzo 2016 viene effettuato il conguaglio automatico della contribuzione CIG relativa al periodo settembre – dicembre 2015, per quanto riguarda gli apprendisti professionalizzanti e gli ex-apprendisti professionalizzanti inquadrati come L. 56/87. Precisiamo che, per effettuare il conguaglio di eventuali apprendisti o ex-apprendisti cessati nel periodo da settembre 2015 a febbraio 2016, occorre abilitare l’elaborazione del cedolino relativo al mese di marzo 2016. |
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(acred603) |
GESTIONE CIG – ELENCO BENEFICIARI
Abbiamo nuovamente aggiornato il programma ‘LISTACIG’ sulla procedura Stampe Accessorie, tenendo conto delle ultime indicazioni rilasciate dall’Inps ad Assosoftware. Secondo tali indicazioni, sul file CSV relativo ai beneficiari deve essere riportata l’intestazione delle colonne e non devono essere compilate le colonne 'Coefficiente di presenza', 'Totale ore lavorabili nel biennio mobile' e '1/3 ore lavorabili nel biennio mobile'. Anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, prevederemo ulteriori opzioni tramite le quali sarà possibile selezionare i soli dipendenti sui quali risultano inserite le voci di assenza per CIG. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(acred601) |
GESTIONE CIG – ELENCO BENEFICIARI
Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo aggiornato il programma ‘LISTACIG’ (procedura Stampe Accessorie, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), rispetto alla versione rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2015 ‘Acred590’. |
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(extra260) |
CONTRIBUZIONE CIGS – EX-APPRENDISTI LEGGE 56/87
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una correzione in merito al calcolo dell’eventuale contributo CIGS a carico del dipendente (0,30%), rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2016 ‘Acred594’. Ricordiamo che, in presenza della contribuzione CIGO + CIGS, il contributo CIGS a carico del dipendente risulta dovuto dagli ex-apprendisti Legge 56/87, mentre gli apprendisti (anche professionalizzanti) restano esclusi da tale contributo (per gli apprendisti professionalizzanti è dovuto il solo contributo CIGO, che risulta a carico del datore di lavoro). Ricordiamo che le aziende che versano la contribuzione CIGO + CIGS sono quelle del settore industriale che occupano oltre 15 dipendenti (tabelle contributive 12012 – 12016 – 12017 – 12018 – 12019 – 12022 – 12024 – 12084). |
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(acred596) |
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ TIPO “B”
Ricordiamo che le indennità derivanti dai contratti di solidarietà di tipo ‘B’, possono essere anticipate in busta paga utilizzando le voci 19R (indennità di competenza del datore di lavoro) e 19S (indennità di competenza del dipendente), come indicato nell’aggiornamento di agosto 2014 ‘Acred541’. |
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(acred594) |
CONTRIBUZIONE CIG – APPRENDISTI
Sono state inserite le nuove aliquote CIG dovute per l’apprendistato professionalizzante, con effetto dall’elaborazione del mese di gennaio 2016, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 24 del 05/01/2016. Le aziende destinatarie della contribuzione CIGO (o anche CIGO + CIGS), dovranno versare il solo contributo CIGO nella stessa misura prevista per gli operai, sia per quanto riguarda gli apprendisti operai che di apprendisti impiegati. Di seguito sono indicate le nuove aliquote a carico delle aziende in questione:
Le aziende destinatarie della sola contribuzione CIGS dovranno versare il relativo contributo, pari allo 0,90% complessivo di cui 0,30% a carico dell’apprendista. La nuova contribuzione CIG è dovuta anche per gli ex-apprendisti professionalizzanti, nel periodo in cui spetta il beneficio contributivo previsto dalla Legge 56/87: a partire dall’elaborazione del mese di gennaio, quindi, le nuove aliquote CIG sopra elencate vengono applicate automaticamente anche ai soggetti ai quali risulta attribuito il beneficio Legge 56/87, corrispondente al codice ‘56’ (o ‘59’) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In conseguenza della nuova normativa, si è reso necessario distinguere gli ex-apprendisti professionalizzanti da quelli non professionalizzanti, inquadrati sempre secondo la Legge 56/87, per i quali non risulta dovuta la nuova contribuzione CIG. A tale scopo, è stata prevista una nuova codifica nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento: il nuovo codice ‘156’ deve essere attribuito ai soli ex-apprendisti NON professionalizzanti Legge 56/87, in aggiunta al codice ‘56’ nel campo Situazione Contributiva. Occorre tenere presente che, anche per questi soggetti, continua ad essere dovuto il contributo 0,30% a carico del dipendente, in presenza della contribuzione CIGS. Sulla denuncia Uniemens, a partire dal mese di gennaio 2016, per gli apprendisti viene compilato automaticamente il campo Tipo Lavoratore, riportando uno dei seguenti codici:
Ricordiamo che, per gli apprendisti, occorre indicare uno dei codici sopra elencati (‘01’ / ‘02’ / ‘03’) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento, come indicato nell’aggiornamento di gennaio 2013 ‘Acred483’. Precisiamo che le nuove aliquote CIG decorrono dal mese di settembre 2015: il messaggio Inps sopra citato ha previsto una nuova causale per il versamento della contribuzione arretrata degli apprendisti, da effettuarsi entro il 16/04/2016. Con i prossimi aggiornamenti, quindi, predisporremo il ricalcolo automatico dei contributi arretrati degli apprendisti. |
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(acred591) |
CONTRIBUZIONE CIG
Sono state aggiornate le aliquote CIGO con effetto dal mese di dicembre 2015, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 197 del 02/12/15. Per tutti settori interessati dalla contribuzione CIGO, le aliquote sono state ridotte in misura variabile dallo 0,20% allo 0,50%: I settori interessati dalla suddetta riduzione sono i seguenti:
Le nuove aliquote decorrono dal mese di settembre 2015. Come anticipato nell’aggiornamento ‘Acred589’ del 04/12/15, l’Inps non ha previsto la possibilità di conguagliare i mesi pregressi (settembre 2015 – novembre 2015) tramite apposite causali da esporre sulla denuncia Uniemens: l’Istituto ha invece confermato l’intenzione di procedere alle restituzioni esclusivamente attraverso l’emissione di note di rettifica a credito. Ricordiamo che la circolare Inps n. 197 del 02/12/15 non riporta le indicazioni operative necessarie per procedere all’applicazione della nuova contribuzione per l’apprendistato professionalizzante, né per iniziare ad applicare il nuovo criterio di calcolo del contributo addizionale dovuto in caso di fruizione della CIG. |
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(acred590) |
GESTIONE CIG – ELENCO BENEFICIARI
E’ stato aggiornato il file relativo all’elenco dei dipendenti per i quali viene richiesta la CIG, sulla base delle variazioni indicate nella circolare Inps n. 197 del 02/12/15. Ricordiamo che tale file deve essere allegato alla corrispondente domanda; quest’ultima può essere inserita sul sito Inps attraverso l’apposita applicazione online (“Flusso Web”). L’elenco in questione è stato predisposto con l’aggiornamento Acred586 del 29/10/15: per generarlo, occorre utilizzare il programma ‘LISTACIG’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 ‘ Comunicazioni Varie’). Rispetto alla precedente versione (predisposta sulla base del messaggio Inps n. 5919 del 24/09/15), sono stati eliminati i campi “Part-time / tempo pieno”, “Evento ultimi 6 mesi” e relativa “Data evento”. Ricordiamo che, sul file vengono riportati tutti i dipendenti in forza nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale. Ricordiamo anche che il file prodotto (CIG_elenco_beneficiari.csv) può essere scaricato ed aperto tramite Excel (o anche un qualsiasi editor di testo): se necessario, è possibile intervenire sul file per modificarlo, ad esempio per eliminare eventuali dipendenti che non devono essere riportati nel file, oppure per modificare il valore di alcuni campi; in tal caso, tuttavia, occorre salvare nuovamente il file nel formato originario (CSV). |
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(acred589) |
CONTRIBUZIONE CIG
L’Inps, con la circolare n. 197 del 2/12/15, ha rilasciato le prime indicazioni relative alle modifiche previste dal D.Lgs. n. 148 del 14/09/15, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/09/15. Nella circolare sono riportate le nuove aliquote CIGO. Per quanto riguarda la contribuzione relativa all’apprendistato professionalizzante e la contribuzione addizionale, viene invece annunciata un’ulteriore circolare esplicativa. Considerando che l’elaborazione delle buste paga relative al mese di novembre è già avviata, riteniamo preferibile rilasciare la variazione delle tabelle contributive (limitatamente a quelle interessate dalla contribuzione CIGO) con l’aggiornamento relativo al mese di dicembre. A riguardo, facciamo presente che l’applicazione delle nuove aliquote sul mese di novembre non eviterebbe comunque l’emissione delle note di rettifica a credito, relativamente ai mesi di settembre ed ottobre; inoltre, le nuove aliquote potrebbero non essere ancora recepite dai programmi di controllo dell’Uniemens. Tuttavia, nel caso in cui un Utente ritenesse necessario applicare le nuove aliquote per l’elaborazione del mese di novembre, può farne richiesta (tramite mail) all’assistenza. Un’ultima precisazione: negli allegati alla circolare Inps sopra citata, sono descritti i criteri di calcolo dell’indennità CIG. Facciamo presente che i criteri descritti negli allegati coincidono sostanzialmente con quelli attualmente adottati per la CIG gestita tramite “ticket”. La circolare non precisa se tali criteri debbano essere estesi, a questo punto, anche alle altre forme di CIG: rimaniamo quindi in attesa di indicazioni più precise da parte dell’Inps, prima di procedere ad eventuali modifiche in tal senso (a riguardo, sono stati posti dei quesiti sul forum di Assosoftware). |
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(acred586) |
GESTIONE CIG – ELENCO BENEFICIARI
E’ possibile generare l’elenco dei dipendenti beneficiari della CIG, da allegare alla corrispondente domanda inserita sul sito Inps, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 5919 del 24/09/15. Per generare l’elenco dei dipendenti nel formato previsto, è possibile utilizzare il programma ‘LISTACIG’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie al punto 3.2 ‘ Comunicazioni Varie’ nell’elenco dei programmi. Il file prodotto è CIG_elenco_beneficiari.csv, che può essere scaricato ed aperto tramite Excel. |
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(acred584) |
CONTRIBUZIONE CIG
Segnaliamo che, alla data del presente aggiornamento, non sono ancora disponibili le indicazioni Inps relative alle variazioni contributive previste dal D.Lgs. n. 148 del 14/09/15, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/09/15. Le variazioni contributive previste dal suddetto decreto decorrono dal mese di settembre 2015 e consistono in:
Nello stesso decreto, inoltre, sono previste ulteriori modifiche in merito alla durata della CIG, ai requisiti di anzianità, alle modalità di presentazione della domanda ed alla gestione dei contratti di solidarietà. Vista la complessità delle modifiche sopra elencate, riteniamo che per la loro applicazione (anche limitatamente all’aspetto contributivo) siano indispensabili le indicazioni operative che saranno emanate da parte dell’Inps. Per il momento, quindi, non sono state apportate variazioni alle aliquote contributive disponibili sulla procedura Paghe. |
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(acred559) |
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ TIPO “B”
E’ stata prediposta una nuova opzione sulle voci 19R / 19S, tramite le quali è possibile gestire l’eventuale anticipo, in busta paga, dell’indennità relativa ai contratti di solidarietà di tipo “B” (aggiornamento di agosto 2014 Acred541). |
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(acred555) |
MASSIMALI C.I.G.
La circolare Inps n. 1 del 30/01/15, ha confermato i valori del limite di retribuzione e dei massimali considerati nel calcolo della CIG, rilasciati con l’aggiornamento ‘Acred558’ del 21/01/15. |
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(acred555) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Alla data del presente aggiornamento, non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 47,68 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 46.123,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.844,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 100.323,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 490,10 (41% di E. 1.195,37), per ogni 12 mesi di anzianità, relativamente alle cessazioni avvenute nell’anno 2015. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2014 (E. 489,12). Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.086,24 per gli eventi dell’anno 2015. Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2015, abbiamo aggiornato i seguenti importi:
Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione). |
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(acred542) |
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ – NUOVE VOCI
Sulla base di alcuni chiarimenti, è stato modificato il calcolo delle voci 19R e 19S, rilasciate con l’aggiornamento ‘Acred541’ del 1/08/14. Ricordiamo che le voci in questione consentono di gestire l’eventuale anticipo, in busta paga, dell’indennità relativa ai contratti di solidarietà di tipo “B”. A partire dal mese di agosto, la quota oraria utilizzata per il calcolo viene determinata sulla base del coefficente contrattuale, anche in caso di paga mensilizzata. Tale quota, inoltre, viene proporzionata al numero di mensilità annue previste contrattualmente (13/12 oppure 14/12). Il resto del calcolo non è variato rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento Acred541 (compresa la decurtazione del contributo a carico dell’apprendista). |
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(acred541) |
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ – NUOVE VOCI
Sono state predisposte due nuove voci, che consentono di gestire l’eventuale anticipo, in busta paga, dell’indennità relativa ai contratti di solidarietà di tipo “B”. L’anticipo erogato tramite le voci 19R e 19S viene riportato, sulla Nota Contabile, sul preesistente rigo utilizzato per l’anticipo dell’indennità relativa ai contratti di solidarietà (codice 2011701). |
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(acred528) |
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ – NUOVE VOCI
Sono state predisposte due nuove voci, che consentono di gestire il conguaglio delle maggiorazioni relative ai contratti di solidarietà, per quanto riguarda i periodi di assenza decorrenti dal 1/01/2014. Ricordiamo che, sulle voci di anticipo delle maggiorazioni senza conguaglio su UniEmens (voci 19N e 19Q), la percentuale era già stata portata al 10% con l’aggiornamento di gennaio 2014 ‘Acred519’. Le nuove voci 18R e 18S possono essere utilizzate (in sostituzione delle voci 18N e 18Q) per conguagliare le suddette maggiorazioni, relativamente ai periodi ricadenti nell’anno 2014; le modalità di tale conguaglio sono indicate nell’aggiornamento di ottobre 2013 ‘Acred510’. |
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(acred522) |
GESTIONE NUOVA CIG – RETTIFICA
Per quanto riguarda la gestione della nuova "CIG con ticket", abbiamo effettuato una correzione sul calcolo dell’indennità relativa a periodi di assenza usufruiti nell’anno precedente, conguagliati su UniEmens nel mese di gennaio 2014, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps. Non sono interessate, dalla suddetta correzione, né la CIG con ticket relativa a periodi usufruiti nell’anno corrente, né le varie tipologie di CIG gestite col vecchio metodo (senza ticket). |
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(acred519) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Alla data del presente aggiornamento, non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 47,58 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 46.031,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.836,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 100.123,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 489,12 (41% di E. 1.192,98), per ogni 12 mesi di anzianità, relativamente alle cessazioni avvenute nell’anno 2014. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2013 (E. 483,80). A tale proposito, comunque, sarebbe opportuno che l’Inps fornisse ulteriori precisazioni. Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.082,08 per gli eventi dell’anno 2014. Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2014, abbiamo aggiornato i seguenti importi:
Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione). Per quanto riguarda i contratti di solidarietà, abbiamo modificato la percentuale relativa alla "maggiorazione", riducendola dal 20% al 10%, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014. Per quanto riguarda le modifiche relative al recupero del contributo addizionale Aspi, previste dalla Legge di Stabilità 2014, occorre attendere le disposizioni Inps, per predisporre eventuali automatismi. Nei casi interessati, per il momento, rimane possibile modificare l’importo da recuperare, intervenendo sulla voce 52D (campo Importo Totale). |
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(acred510) |
UNIEMENS – CONTRATTI DI SOLIDARIETA’
E’ stata predisposta una prima gestione del conguaglio relativo all’indennità anticipata dal datore di lavoro, nel corso dei mesi precedenti all’autorizzazione Inps. Relativamente agli stessi mesi, inoltre, è possibile aggiornare automaticamente la sezione ‘Settimane’ delle denunce UniEmens. Ricordiamo che, in assenza dell’autorizzazione Inps, non è possibile conguagliare l’indennità anticipata dal datore di lavoro, né indicare l’evento di assenza sulla sezione ‘Settimane’ (tale indicazione è prevista solo in caso di utilizzo del "ticket", attualmente non consentito per il contratto di solidarietà). Innanzitutto, è opportuno generare una stampa delle somme anticipate da parte del datore di lavoro: tali somme sono riportate, nei mesi di assenza precedenti all’autorizzazione Inps, sulle voci 19M / 19N / 19P / 19Q (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / Contratti di Solidarietà). A tale scopo, utilizzare il programma SEGNAVOT, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.1 ‘Controlli e statistiche’); il periodo autorizzato deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale (tenendo presente che non è possibile frazionare un mese). Per ciascuna voce utilizzata, occorre richiedere il campo Importo Totale, corrispondente al valore dell’indennità anticipata. Ricordiamo che, per la corretta compilazione del servizio ‘UniEmens – Prestazioni’, l’autorizzazione Inps deve essere indicata nella tabella delle ‘Autorizzazioni CIG’, sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, specificando il relativo periodo; in tal modo, nella sezione ‘CIG Straordinaria’ viene riportata sia l’autorizzazione che il corrispondente numero di ore, oltre al codice ‘GF00’ nella parte relativa ai dati statistici. Per quanto riguarda la sezione ‘Settimane’ della denuncia UniEmens, ricordiamo che, nei mesi precedenti all’autorizzazione Inps, le assenze inserite tramite la voce 18K devono essere considerate come normali assenze non retribuite. A seguito dell’autorizzazione, quindi, occorre rettificare la sezione ‘Settimane’, sui singoli mesi interessati (precisiamo che tale criterio potrebbe essere adottato anche per la gestione della CIG "senza ticket", in alternativa alla compilazione della sezione ‘CIG Pregressa’). Precisiamo che la sezione ‘Settimane’ non ha valenza contributiva: può quindi essere reinviata anche successivamente al termine previsto per la trasmissione delle denunce. Per rettificare la sezione ‘Settimane’ in relazione alla voce 18K, è stato aggiunto un apposito parametro sulla procedura Rigenerazione Dati UniEmens – Settimane e Calendario (menù Amministratore Paghe – aggiornamento ‘Acred426’). Impostando l’opzione ‘S’ nel nuovo parametro ‘Assenza per contratti di solidarietà’, viene rigenerata la sezione ‘Settimane’, considerando la voce 18K in modo analogo alla voce 18L (aggiornamento di giugno 2013 ‘Acred503’). Sulle settimane interessate, quindi, viene riportato il Tipo Evento ‘SOL’ (Contratto di Solidarietà). La procedura di rigenerazione deve essere lanciata per ogni singolo mese del periodo autorizzato. |
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(acred507) |
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEL TFR
Segnaliamo che, sulla stampa riepilogativa del Tfr ai fini contabili (‘listato.tfr.STA’), prodotta tramite le procedure di elaborazione o stampa mensile, viene riportata anche la parte di Tfr, a carico Inps, maturata in proporzione alle ore di assenza per contratto di solidarietà (aggiornamento di giugno 2013 Acred503). |
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(acred503) |
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ – NUOVE VOCI
Sono state predisposte diverse nuove voci, che consentono di gestire automaticamente tutti gli aspetti relativi ai contratti di solidarietà, nella modalità che prevede il pagamento (anticipo e conguaglio) delle indennità da parte del datore di lavoro. Di seguito, sono riepilogate tutte le voci, sia nuove che preesistenti, relative alla gestione dei contratti di solidarietà.
Precisiamo che i benefici contributivi (voci 88A / 88B / 88C / 88D) sono riportate sul movimento relativo ai contributi a carico ditta (codici 2020001 e 3000701), ovviamente in diminuzione del totale. |
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(acred483) |
MINIMALI E MASSIMALI INPS
Precisiamo che, ad oggi (24/01/13), non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG. In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 47,07 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti. Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 45.530,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.794,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 99.034,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2013, abbiamo aggiornato i seguenti importi:
Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione). E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato, passato a E. 2.059,43 per gli eventi relativi all’anno 2013. |
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(acred471) |
GESTIONE CIG – RETTIFICA
Segnaliamo che è stata effettuata una correzione sulla finestra ‘Autorizzazioni CIG’, disponibile sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, precedentemente modificata con l’aggiornamento Acred469 del 2/07/12. Nel caso in cui, successivamente all’aggiornamento Acred469, siano state agganciate delle autorizzazioni tramite la finestra ‘Autorizzazioni CIG’ sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, è opportuno verificare (a campione) che le stesse autorizzazioni risultino agganciate correttamente: a tale scopo, è sufficiente entrare sulla finestra in questione e verificare che, in corrispondenza delle autorizzazioni previste, la casella ‘Aggancio’ risulti barrata. |
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(acred470) |
GESTIONE CIG – RETTIFICA
E’ stata effettuata una correzione sulla finestra ‘Pagamento CIG’, disponibile sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’, rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento Acred469 del 2/07/12. |
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(acred469) |
NUOVA GESTIONE CIG
E’ stata predisposta la nuova modalità di gestione della CIG, sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps nella circolare 13/2011, nel messaggio 7216/2012 e nel Documento Tecnico UniEmens versione 1.2.6 del 06/06/12. La nuova gestione prevede, innanzitutto, che ad ogni evento di CIG venga attribuito un "ticket", corrispondente ad un codice rilasciato dall’Inps, tramite il quale diventa possibile identificare l’evento di CIG, dal momento in cui viene inoltrata la richiesta di autorizzazione all’Inps fino alla concessione (o al rifiuto) dell’autorizzazione e al conguaglio dell’indennità sulla denuncia mensile. Al momento, l’Inps consente di adottare la nuova modalità soltanto per la CIG ordinaria del settore industria e dietro richiesta dell’Utente; tuttavia, è già stato annunciato che la nuova modalità verrà adottata per la gestione di tutte le forme di CIG, compresa quella in deroga con pagamento diretto da parte dell’Istituto. I vantaggi della nuova modalità di gestione sono i seguenti:
Per gestire la CIG secondo la nuova modalità, abbiamo previsto la possibilità di inserire in archivio il codice del "ticket", rilasciato dall’Inps (dietro richiesta dell’Utente) al momento dell’invio della richiesta di autorizzazione. In corrispondenza di ogni ticket, sarà poi necessario indicare il corrispondente numero di autorizzazione. La nuova modalità di gestione della CIG prevede che il calcolo dell’indennità venga effettuato facendo riferimento alle informazioni presenti nella denuncia UniEmens, secondo un algoritmo stabilito dall’Inps (variabile in base alle condizioni di paga oraria o mensilizzata, full-time o part-time, assunzione / cessazione nel mese, ecc.). L’Inps ha precisato che il nuovo criterio di calcolo deve essere adottato esclusivamente se la CIG risulta gestita secondo la nuova modalità. Per gestire la CIG secondo la nuova modalità, abbiamo dovuto predisporre una serie di voci "parallele", diverse da quelle precedentemente utilizzate. Di seguito sono elencate le voci relative alla nuova gestione della CIG:
A seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps, occorre gestire il conguaglio dell’indennità da parte del datore di lavoro, con l’eventuale recupero della somma precedentemente anticipata al dipendente. Tale gestione viene effettuata, secondo le consuete modalità, tramite la finestra ‘Pagamento CIG’, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili. La finestra Pagamento CIG, selezionando una delle opzioni "nuova gestione", produce un elenco di voci riportate sulle Variazioni Mensili, tramite le quali viene effettuato il calcolo relativo ai singoli mesi. Nel momento in cui sarà possibile utilizzare la nuova gestione per le altre tipologie di CIG (deroga, eventi meteorologici, straordinaria), comunicheremo quali saranno i corrispondenti codici voce da utilizzare. |
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(acred455) |
MASSIMALI C.I.G. ANNO 2012
Sono stati aggiornati i massimali utilizzati nel calcolo della CIG, relativamente agli eventi di competenza dell’anno 2012. Gli importi da noi predisposti, in relazione all’anno 2012, sono i seguenti:
Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps. |
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(acred444) |
CIG – DESCRIZIONE VOCI
Segnaliamo che è stata modificata, dettagliandola maggiormente, la descrizione della voce 852, relativa alla CIG del settore edile dovuta a cause meteorologiche. Precisiamo che niente è cambiato in merito al calcolo della corrispondente indennità CIG (anticipata o conguagliata), né all’utilizzo della voce 852 sulle presenze mensili. |
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(acred425) |
MASSIMALI C.I.G. ANNO 2011
I massimali utilizzati per il calcolo della CIG relativa all’anno 2011, sono stati adeguati ai valori indicati nella circolare Inps n. 25 del 04/02/11. Precisiamo che, rispetto ai valori rilasciati con l’aggiornamento di gennaio 2011 (Acred419), le differenze risultano essere nell’ordine di 0,50 Euro su base mensile. Gli importi aggiornati dei massimali sono i seguenti:
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(acred419) |
NUOVE VOCI DISPONIBILI
Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, a partire dall’anno di competenza 2011.
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(acred419) |
MASSIMALI C.I.G. ANNO 2011
Sono stati aggiornati i massimali utilizzati per il calcolo della CIG relativamente all’anno 2011. Precisiamo che, ad oggi (25/01/11), non è stata ancora pubblicata la circolare Inps relativa ai minimali e massimali in vigore nell’anno 2011. Gli importi aggiornati sono quindi da considerare provvisori e soggetti a possibile variazione, in caso di differenze significative rispetto ai valori che verranno comunicati dall’Inps.
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(acred409) |
GESTIONE AUTORIZZAZIONI CIG
E’ stata predisposta una nuova modalità di gestione delle autorizzazioni CIG, tramite la quale è possibile conguagliare un numero maggiore di autorizzazioni sullo stesso mese, collegando ogni singola autorizzazione ai soli dipendenti interessati. Precisiamo, innanzitutto, che la precedente gestione delle autorizzazioni CIG rimane comunque disponibile: sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ è tuttora possibile inserire le autorizzazioni nella preesistente sezione ‘Autorizzazioni CIG’. La nuova gestione, invece, consente di inserire un numero più elevato di autorizzazioni a livello di posizione Inps: ciascuna autorizzazione deve poi essere agganciata ai singoli dipendenti interessati. Una volta inserite le autorizzazioni secondo la nuova modalità, occorre agganciarle sui dipendenti. In generale, è opportuno scegliere la modalità di gestione che risulta più conveniente sul piano pratico; tuttavia, se sono presenti diverse autorizzazioni relative agli stessi periodi, deve essere necessariamente adottata la nuova modalità. Con il presente aggiornamento, inoltre, diventa possibile conguagliare la CIG nello stesso mese in cui viene usufruita: tale necessità può presentarsi in presenza di particolari autorizzazioni "preventive" della CIG straordinaria. |
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(acred404) |
UNIEMENS – CIGS IN DEROGA
In presenza di autorizzazioni relative a periodi di CIGS in deroga, viene generato automaticamente il nuovo codice ‘GF02’, previsto nella sezione ‘CIG Straordinaria – Dati Statistici’ (servizio UniEmens – Prestazioni). |
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(acred397) |
MASSIMALI CIG ANNO 2010
Con la circolare Inps n.18 del 5/02/10 sono stati determinati i valori dei massimali da utilizzare per il calcolo della CIG usufruita nel corso dell'anno 2010. |
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(acred393) |
MASSIMALI C.I.G. ANNO 2010
Sono stati aggiornati i massimali utilizzati per il calcolo della CIG anno corrente (tassazione ordinaria) relativamente all'anno 2010, oltre che della CIG anno precedente (tassazione separata) in relazione all'anno 2009. Precisiamo che, ad oggi (02/02/2010), non è stata ancora pubblicata la circolare Inps relativa ai minimali e massimali in vigore nell'anno 2010. Gli importi da noi predisposti sono quindi da considerare provvisori e soggetti a possibile variazione, in caso di differenze significative rispetto ai valori che verranno stabiliti dall'Inps.
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(acred390) |
MATURAZIONE RATEI
Sono state predisposte alcune nuove voci, da utilizzare, a partire dal mese di Gennaio 2010, nel caso in cui si intendano ridurre i ratei di ferie, permessi e/o mensilità aggiuntive, sulla base delle ore di assenza per CIG. Relativamente all'assenza per CIG, per ottenere la riduzione dei ratei è possibile utilizzare le seguenti voci, indicandole sul servizio Voci Fisse (a livello di dipendente / ditta / contratto), oppure sulle Variazioni Mensili (nel mese di assenza):
Le voci 123 e 473 si trovano nell'elenco delle Voci Fisse, al punto 2.3 'Maturazione Ratei'. Relativamente all'assenza per maternità obbligatoria o anticipata, ricordiamo che, fino al mese di Dicembre 2009, la procedura calcolava automaticamente un importo da recuperare sulle mensilità aggiuntive, corrispondente al valore dell'indennità Inps derivante dai ratei. Tale recupero poteva essere inibito, impostando la voce 472 sul servizio Voci Fisse (elenco voci 2.3 'Maturazione Ratei'), con l'opzione 'Blocco voce - Tutti i mesi'. A partire dal mese di Gennaio 2010, quindi, abbiamo ritenuto opportuno NON determinare più, in automatico, il recupero sulle mensilità aggiuntive, in caso di assenza per maternità obbligatoria o anticipata. Precisiamo, infine, che NON occorre intervenire nei casi in cui la voce 472 era stata precedentemente inibita, inserendola sul servizio Voci Fisse con l'opzione 'Blocco Voce': è possibile (a discrezione dell'Utente) lasciare impostata la voce 472 con l'opzione 'Blocco Voce', oppure cancellarla dal servizio Voci Fisse. |
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(acred390) |
C.I.G. IN DEROGA
E' stata predisposta la gestione automatica delle codifiche relative alla C.I.G. in deroga, nel caso in cui venga conguagliata dal datore di lavoro, secondo le modalità previste sulla nuova denuncia UniEmens. Nel momento in cui viene inserita l'assenza per CIG in deroga (nel caso della successiva corresponsione da parte del datore di lavoro) è necessario che venga utilizzata la voce 851, relativa alla CIG straordinaria. Sulla denuncia UniEmens, è stato previsto il nuovo codice Evento 'CGD', per identificare la CIG in deroga conguagliata dal datore di lavoro. Per ottenere, sulla denuncia UniEmens, l'indicazione del codice evento 'CGD', è sufficiente barrare la nuova casella 'CIGS in Deroga', sul servizio 'Ditta - Posizioni Inps', nel momento stesso in cui vengono inserite le autorizzazioni Inps ed effettuato il conguaglio dell'indennità CIG. Precisiamo che la voce 851 può essere utilizzata, per inserire il periodo di assenza, anche nel caso di erogazione diretta da parte dell'Inps. In tale situazione, tuttavia, nella sezione 'Settimane' della denuncia UniEmens si otterrà esclusivamente l'effetto di un'assenza non retribuita: mancando la successiva autorizzazione, non verrà mai generata la sezione 'C.I.G. Pregressa' con l'indicazione dei dati relativi alla contribuzione figurativa. |
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(acred388) |
PAGAMENTO C.I.G. - ULTERIORE CONTROLLO
Con il presente aggiornamento, abbiamo risolto un problema che si verificava al momento del conguaglio dell'indennità CIG relativa ai mesi precedenti, in presenza, sullo stesso dipendente, di un diverso tipo di assenza per CIG relativa al mese corrente (esempio: conguaglio CIG ordinaria mesi precedenti e assenza per CIG straordinaria mese corrente). |
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(acred385) |
GESTIONE C.I.G. - RECUPERO INDENNITA' ANTICIPATA
Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo modificato la gestione della CIG, per quanto riguarda il recupero automatico dell'indennità anticipata dal datore di lavoro, nel momento del conguaglio sul modello DM10. E' possibile che venga autorizzata, e conguagliata sul mese corrente, soltanto una parte delle ore di CIG usufruite in un determinato mese precedente. In tale situazione, sulle voci 976 / 974 veniva comunque riportata l'intera somma anticipata dal datore di lavoro nel mese interessato, rendendo quindi necessario un intervento da parte dell'Utente. |
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(acred378) |
C.I.G. - CALCOLO MASSIMALE
Sulla base di alcuni approfondimenti, abbiamo apportato una modifica al calcolo del massimale relativo alla CIG. |
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(acred358) |
MASSIMALI C.I.G. ANNO 2009
Sono stati modificati i massimali per il calcolo delle indennità C.I.G. relative all'anno 2009, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.11 del 27/01/09. |
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(acred331) |
MASSIMALI C.I.G. ANNO 2008
Sono stati modificati i massimali per il calcolo delle indennità C.I.G. relative all'anno 2008, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.14 del 1/02/08. |
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(acred321) |
INPS - CONTRIBUTO DI MATERNITA'
Per il settore credito e assicurazioni, è stata effettuata una correzione sul calcolo automatico del contributo di maternità arretrato, relativo ai mesi da luglio a settembre 2007, rilasciato con l'aggiornamento Acred320 del 23/10/07. E' necessario rielaborare le aziende del settore credito e assicurazioni (contratto 010) che sono state elaborate prima del presente aggiornamento, in modo da rideterminare gli importi indicati sul modello DM10. E' necessario ristampare anche la nota contabile, mentre non occorre, in nessun caso, riprodurre la stampa dei cedolini (bollati o meno). |
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(acred302) |
MASSIMALI C.I.G. ANNO 2007
Sono stati modificati i massimali per il calcolo delle indennità CIG relative all'anno 2007, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.30 del 30/01/07. |
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(acred277) |
MASSIMALI C.I.G. ANNO 2006
Sono stati modificati i massimali pe il calcolo delle indennità CIG relative all'anno 2006, sulla base di quanto ind cato nella circolare Inps n.21 del 13/02/06. I nuovi importi vengono utilizzati sia per l'anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps. |
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(paghe160) |
MASSIMALI C.I.G. ANNO 2005
Sono stati modificati i massimali per il calcolo della C.I.G. usufruita nell'anno 2005, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.26 del 14/2/05. I nuovi importo vengono considerati sia per il calcolo delle somme anticipate dal datore di lavoro, sia al momento del conguaglio sul modello DM10 a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps. |
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(paghe156) |
RECUPERO CIG ANTICIPATA ANNI PRECEDENTI
Nella gestione automatica della CIG, rilasciata con il precedente aggiornamento ('Paghe155'), è stata aggiunta la nuova voce 974, che ha la funzione di recuperare la CIG anticipata in anni precedenti. |
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(paghe155) |
GESTIONE AUTOMATICA DELLA C.I.G.
E' possibile ottenere il calcolo automatico della C.I.G., sia per quanto riguarda il pagamento definitivo a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps, sia in caso di pagamento anticipato, da parte della ditta, nel mese di assenza. Per gestire il pagamento a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps, occorre inserire i codici autorizzazione, insieme al corrispondente periodo, sul servizio 'Ditta - Posizioni Inps', nella parte relativa alle 'Autorizzazioni CIG'. A tal fine, consigliamo di effettuare una storicizzazione nel mese in cui viene gestito il pagamento. Inoltre, è opportuno predisporre subito un'ulteriore storicizzazione all'inizio del mese successivo a quello di pagamento, annullando la parte relativa alle autorizzazioni CIG. Per esempio, se si vuole gestire il pagamento di due autorizzazioni nel mese di novembre, occorre prima inserire gli estremi delle due autorizzazioni tramite una storicizzazione con decorrenza 01/11/2004; poi, effettuare subito una nuova storicizzazione in data 01/12/2004 andando a cancellare gli estremi delle due autorizzazioni. Per attivare il pagamento della CIG ai dipendenti interessati, deve essere utilizzata la finestra 'Pagamento CIG' sul servizio 'Presenze e Variazioni Mensili'. La finestra effettua una ricerca delle ore di assenza per CIG (voci 850 / 851 / 852) presenti sulle Variazioni Mensili nel periodo richiesto. Se la finestra viene richiamata dopo aver inserito le autorizzazioni sulla Posizione Inps, il periodo da considerare viene automaticamente predisposto tenendo conto di tutte le autorizzazioni presenti (viene presa la data iniziale del periodo più vecchio e la data finale del periodo più recente). Tramite la finestra 'Pagamento CIG', sulle Variazioni Mensili vengono riportate automaticamente diverse voci:
Le voci predisposte non devono essere variate in alcun modo. Se necessario, è comunque possibile eliminare le voci in questione, cancellandole singolarmente oppure tramite il pulsante 'Elimina'. Il calcolo della CIG viene effettuato tenendo conto dei massimali presenti in ciascun anno di competenza. I valori dei massimali verranno ovviamente aggiornati automaticamente all'inizio di ogni anno. Per ottenere l'assoggettamento della CIG al contributo addizionale (esclusa la CIG degli edili per cause meteorologiche), occorre inserire una delle voci predisposte a tale scopo sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto. Elaborando la ditta tramite la normale procedura di Elaborazione Mensile, si ottiene sia l'erogazione della CIG in busta paga, sia il conguaglio sul modello DM10, tramite gli appositi codici previsti nel quadro 'D' (i contributi addizionali vengono ovviamente riportati nel quadro 'B/C').
Sul modello DM10, viene inoltre compilato automaticamente il quadro 'F', relativo alle autorizzazioni della CIG. Per attivare il pagamento anticipato della CIG da parte della ditta, nello stesso mese in cui si verifica l'assenza, occorre semplicemente inserire la voce 395 ('Anticipo CIG'), senza indicare alcun dato. Se, nei mesi precedenti, è stata utilizzata la voce 395 per anticipare la CIG (oppure la preesistente voce 975), nel momento in cui viene effettuato il pagamento a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps, la finestra 'Pagamento CIG' riporta sulle Variazioni Mensili anche la voce 976 (preesistente), indicando le somme complessivamente anticipate nel campo Importo Totale. In tal modo, viene effettuato un conguaglio tra l'anticipo e il pagamento effettivo della CIG. NOTA: Sul servizio delle Presenze e Variazioni Mensili, è stata cambiata la descrizione del richiamo alla finestra per la gestione degli eventi di Malattia, Maternità e Infortunio (in precedenza figurava come 'Gestione Eventi'). |