MODELLO UNIEMENS

Aprile 2024
(comunicazione
15/04/2024
)
DENUNCIA UNIEMENS – SETTORE SPETTACOLO

La circolare Inps n. 56 del 8/04/2024 ha fornito le indicazioni necessarie per applicare alcune variazioni contributive nel settore dello spettacolo, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs. n. 175 del 30/11/2023.
In particolare, sono state fornite le indicazioni per applicare il nuovo contributo di discontinuità, dovuto da alcune categorie di lavoratori dello spettacolo; per gli stessi lavoratori è stata ridotta l’aliquota del contributo addizionale Naspi.
Inoltre, è stato abolito il contributo Alas, precedentemente dovuto dai lavoratori autonomi dello spettacolo.
Infine, è aumentata l’aliquota del contributo di solidarietà del settore spettacolo, dovuto oltre i massimali previsti.

Le suddette variazioni saranno rilasciate con l’aggiornamento di aprile, con effetto dallo stesso mese (considerando la data di pubblicazione della circolare, non era realisticamente possibile renderle disponibili per il mese di marzo).
Occorre sottolineare che tutte le variazioni descritte nella circolare decorrono dal mese di gennaio 2024, tuttavia non è stata prevista alcuna possibilità di effettuare dei conguagli contributivi: come precisato nella circolare, nei casi in cui occorrerà rideterminare i contributi relativi ai mesi pregressi, l’Inps provvederà ad emettere delle note di rettifica.

Il nuovo contributo di discontinuità risulta dovuto per i dipendenti del settore spettacolo con contratto a tempo determinato, che rientrano in una serie di specifiche attività, individuate tramite il codice qualifica ex-Enpals.
Per quanto riguarda i dipendenti con contratto stagionale, nella circolare non sono riportate indicazioni specifiche, tuttavia si ritiene che siano equiparati ai contratti a termine, per quanto riguarda l’assoggettamento al nuovo contributo.
Viene invece precisato che i lavoratori intermittenti restano sempre soggetti al contributo di discontinuità, a meno che non risultino a tempo indeterminato ed anche percettori dell’indennità di disponibilità.
Il contributo è dovuto anche per tutti i lavoratori autonomi, compresi quelli con contratto di collaborazione.

Con la stessa circolare, sono stati istituiti i nuovi codici tipo lavoratore ‘SB’ e ‘SG, da indicare sulle denunce Uniemens per individuare i dipendenti del settore spettacolo che, pur avendo un contratto a tempo determinato, NON sono soggetti al contributo di discontinuità. Tra i dipendenti in questione, il codice ‘SB’ va indicato sui soggetti senza anzianità contributiva al 31/12/1995, mentre il codice ‘SG’ va indicato sui soggetti con anzianità contributiva alla stessa data.
Anche i suddetti codici decorrono dal mese di gennaio 2024, tuttavia i dipendenti ai quali vengono attribuiti tali codici non sono interessati da un ricalcolo dei contributi, in quanto restano esenti dal nuovo contributo di discontinuità.
In questo caso, nella circolare viene precisato che occorrerà inviare dei “flussi regolarizzativi” (punto 3 della circolare, lettera B), sebbene curiosamente venga riportata tale precisazione solo in riferimento al mese di gennaio, senza considerare che anche gli Uniemens di febbraio sono stati necessariamente già inviati.

L’unica variazione che è possibile rilasciare in tempo utile per l’invio delle denunce Uniemens relative al mese di marzo, è l’indicazione (automatica) dei nuovi codici tipo lavoratore ‘SB’ e ‘SG, nei casi di dipendenti a tempo determinato non soggetti al contributo di discontinuità, in quanto tale variazione NON comporta alcuna modifica dei contributi versati.

A seguito della presente comunicazione, sulle denunce Uniemens relative al mese di marzo 2024 (ed eventualmente anche ai mesi di gennaio e febbraio 2024) vengono automaticamente riportati i nuovi codici tipo lavoratore ‘SB’ e ‘SG, senza che sia necessario rielaborare le buste paga e neppure rigenerare i dati delle denunce Uniemens.

I nuovi codici tipo lavoratore ‘SB’ e ‘SG’ vengono riportati automaticamente sul file XML delle denunce, qualora venga generato tramite la procedura ‘Invio telematico Uniemens’ (o altra procedura per la generazione dello stesso file).

I nuovi codici ‘SB’ / ‘SG’ vengono riportati sulle denunce Uniemens che presentano le seguenti condizioni:

  • contratto a tempo determinato, ossia campo ‘Tempo determinato / indeterminato’ diverso da ‘I’;
  • codice qualifica diverso da ‘S’ (codice che identifica i lavoratori autonomi dello spettacolo);
  • tipo contribuzione diverso da ‘G0’ / ‘G1’ / ‘H0’ / ‘H1’ (codici relativi ai lavoratori intermittenti);
  • tipo lavoratore uguale a ‘SC’ / ‘SI’ / ‘SR’ / ‘SX’ / ‘SY’ (codici relativi al settore spettacolo);
  • codice qualifica ex-Enpals rientrante nel seguente elenco: 154 / 211 / 212 / 215 / 216 / 217 / 218 / 219 / 235 / 236 / 237 / 238 / 791 / 772 / 773 / 774 / 795 / 776 / 797.

Sulle denunce Uniemens che presentano tutte le condizioni sopra elencate, vengono attribuiti automaticamente i seguenti codici tipo lavoratore (andando a sostituire, sul file XML, il codice presente nello stesso campo):

  • SB’ se nel campo Regime Post 95 è indicato ‘Si’;
  • SG’ se nel campo Regime Post 95 è indicato ‘No’.

In tal modo, i nuovi codici tipo lavoratore ‘SB’ / ‘SG’ vengono automaticamente riportati sulle denunce Uniemens relative al mese di marzo 2024. Lo stesso automatismo viene applicato anche in caso di rigenerazione del file XML relativo ai mesi di gennaio o febbraio 2024, per l’eventuale invio dei “flussi regolarizzativi” citati nella circolare Inps.

Come già precisato, NON occorre rigenerare i dati delle denunce Uniemens, per ottenere l’indicazione dei nuovi codici tipo lavoratore ‘SB’ / ‘SG’. Rimane comunque possibile indicare tali codici nel corrispondente campo del servizio Uniemens – Dipendenti, nel caso in cui fosse necessario in particolari situazioni non gestite in automatico.

Precisiamo che è possibile indicare i nuovi codici tipo lavoratore ‘SB’ / ‘SG’ anche nel corrispondente campo della finestra Ulteriori Dati Inps, sul servizio Dipendente – Inquadramento, tuttavia non può essere generata la denuncia Uniemens relativa ai soggetti per i quali sono stati attribuiti tali codici, prima del rilascio dell’aggiornamento di aprile.
A partire dall’elaborazione del mese di aprile, invece, i suddetti codici dovranno essere attribuiti obbligatoriamente sui soggetti interessati, indicandoli nel corrispondente campo della finestra Ulteriori Dati Inps, sul servizio Dipendente – Inquadramento, in quanto l’attribuzione automatica tramite procedura ‘Invio Telematico Uniemens’ resterà valida soltanto per le denunce relative ai mesi da gennaio a marzo 2024.

Marzo 2024
(acred887)
DENUNCIA UNIEMENS – CODICI CONTRATTO

Segnaliamo che, per il contratto 120 Pubbliche Assistenze e Misericordie, il codice contratto CNEL, riportato sulle denunce Uniemens, è stato modificato in conformità alle indicazioni fornite dall’Inps: dalla competenza di marzo 2024, il codice in questione cambia da ‘T171’ a ‘T182’.

Marzo 2024
(acred887)
DENUNCIA UNIEMENS – SETTORE SPETTACOLO

Al momento del presente aggiornamento, il software di controllo delle denunce Uniemens sta segnalando degli errori su alcune situazioni relative ai dipendenti del settore dello spettacolo. Nella segnalazione è indicato che dovrebbero essere utilizzati i nuovi codici tipo lavoratore ‘SB’ / ‘SG’, in sostituzione dei codici tipo lavoratore attualmente previsti.

Precisiamo, innanzitutto, che il comportamento del software di controllo NON è motivato da alcuna disposizione ufficiale: da parte dell’Inps, non è mai stata pubblicata alcuna circolare o messaggio che specifichi in quali condizioni devono essere indicati i nuovi codici tipo lavoratore ‘SB’ / ‘SG’; tali codici sono riportati nelle specifiche tecniche dell’Uniemens, con la precisazione che possono essere utilizzati solo a seguito della pubblicazione di uno specifico messaggio o circolare.
Il comportamento del software di controllo è quindi palesemente errato e tale circostanza è stata segnalata all’Inps da oltre 10 giorni sul forum di Assosoftware, fino ad oggi senza alcuna risposta in merito alla soluzione del problema.

Nel pomeriggio di oggi (25 marzo), l’Inps ha finalmente risposto sul forum di Assosoftware, comunicando che il software di controllo sarà modificato per “sospendere” la suddetta segnalazione, in attesa della pubblicazione della relativa circolare, e che tale modifica sarà rilasciata nella serata del 26 marzo (quindi dovrebbe essere disponibile dal 27 marzo).

Gennaio 2024
(comunicazione
30/01/2024
)
DENUNCIA UNIEMENS – ERRORE CAUSALE ‘L100’

Segnaliamo che, da stamattina, il software di controllo della denuncia Uniemens segnala un errore bloccante sulla causale ‘L100’, analogo a quello che veniva segnalato sulla causale ‘L095’.

Precisiamo innanzitutto che, anche in questo caso, si tratta di un errore del software di controllo, prodottosi a seguito di un aggiornamento dello stesso software, rilasciato dall’Inps nella serata di ieri.

Nel pomeriggio di ieri, l’Inps ha comunicato, sul forum di Assosoftware, che avrebbero aggiornato il software di controllo per risolvere l’errore sulla causale ‘L095’ (a tale riguardo ricordiamo che, da parte nostra, avevamo già provveduto ad evitare l’errore sulla causale ‘L095’, sostituendola con la causale ‘L025’ – vedere comunicazione del 26/01/2024).
A seguito del suddetto aggiornamento da parte dell’Inps, da stamattina ha iniziato a presentarsi l’errore sulla causale ‘L100’, sulla quale non veniva emesso alcun errore dalla precedente versione del software di controllo.

Per evitare l’errore sulla causale ‘L100’, da parte nostra abbiamo predisposto una modifica analoga a quella prevista sulla causale ‘L095’, ossia sostituire la causale ‘L100’ con la causale ‘L099’, riportando quest’ultima su un unico rigo con il totale della tredicesima e dell’esonero presenti sulla causale ‘L100’ ed indicando come periodo ‘12/2023’.
Ricordiamo che la causale ‘L100’ viene utilizzata per indicare l’esonero contributivo 3% sulla tredicesima mensilità, nel caso in cui venga erogata per un numero di ratei inferiore a 12. Analogamente alla causale ‘L095’, anche la causale ‘L100’ viene indicata con riferimento ai singoli ratei mensili, secondo le modalità stabilite dall’Inps.
La causale ‘L099’ riguarda comunque l’esonero contributivo 3% sulla tredicesima mensilità, ma (secondo le modalità stabilite dall’Inps) dovrebbe essere utilizzata soltanto nel caso in cui la tredicesima risulti erogata per 12 ratei.

Il problema che si presenta, da stamani, sulla causale ‘L100’ è già stato segnalato all’Inps sul forum di Assosoftware: anche in questo caso, probabilmente, l’Inps rilascerà un aggiornamento del software di controllo.
In attesa dell’ulteriore aggiornamento da parte dell’Inps, da parte nostra abbiamo predisposto la sostituzione automatica della causale ‘L100’ con la causale ‘L099’, per consentire agli Utenti di inviare le denunce Uniemens.
La suddetta sostituzione viene effettuata dalla procedura ‘Invio telematico Uniemens’ ed opera esclusivamente sul file xml della denuncia Uniemens (analogamente a quanto già previsto per la causale ‘L095’).

A seguito della presente comunicazione, è possibile eseguire la procedura ‘Invio telematico Uniemens’ in relazione al mese di dicembre 2023, ottenendo la sostituzione automatica della causale ‘L100’ con la causale ‘L099’.

Precisiamo che gli Utenti che hanno inviato le denunce Uniemens senza incorrere nella segnalazione sulla causale ‘L100’ (o nella precedente segnalazione sulla causale ‘L095), NON devono inviare nuovamente le denunce.
A questo riguardo, ribadiamo che i problemi che si sono presentati non sono stati dovuti a presunti errori sulle causali in questione, bensì ad errori nel software di controllo delle denunce (ad oggi non del tutto risolti da parte dell’Inps).

Gennaio 2024
(comunicazione
26/01/2024
)
DENUNCIA UNIEMENS – ERRORE CAUSALE ‘L095’

In data odierna, è arrivata la risposta dell’Inps, sul forum di Assosoftware, in merito alla segnalazione sulla causale ‘L095’ (a tale proposito, vedere quanto indicato nella nostra precedente comunicazione del 24/01/2024).

In sostanza, l’Inps conferma che occorre utilizzare la causale ‘L025’ in luogo della causale ‘L095’, senza fornire ulteriori spiegazioni sulle motivazioni di questo cambiamento. Non è chiaro, inoltre, come mai non sia stata prevista una modifica analoga per quanto riguarda la causale ‘L100’ (quest’ultima relativa all’esonero 3% sulla tredicesima).

Possiamo quindi rendere disponibile la modifica già annunciata nella nostra precedente comunicazione del 24/01/2024, ossia sostituire la causale ‘L095’ con la causale ‘L025’ al momento della generazione del file xml della denuncia.

Con effetto dalla presente comunicazione, il valore dell’esonero sulla tredicesima che risulta indicato sulla causale ‘L095’, suddiviso tra i singoli ratei mensili, viene riportato sulla causale ‘L025’ con riferimento al solo mese di dicembre 2023.
La causale ‘L095’ viene lasciata invariata soltanto se fa riferimento al singolo rateo del mese di dicembre.

Per ottenere l’indicazione della causale ‘L025’ in sostituzione della causale ‘L095’ (secondo i criteri sopra descritti) occorre eseguire la procedura ‘Invio telematico Uniemens’, in relazione al mese 12/2023.

Precisiamo che non vengono modificate le causali presenti in archivio (si trovano sul servizio Uniemens – Info Causali), in quanto la modifica riguarda esclusivamente il file xml da inviare. Naturalmente, il valore complessivo dell’esonero rimane invariato (quindi rimane invariato anche il totale a credito della denuncia).

La procedura ‘Invio telematico Uniemens’ può essere utilizzata dal momento in cui si riceve la presente comunicazione.

Gennaio 2024
(comunicazione
24/01/2024
)
DENUNCIA UNIEMENS – ERRORE CAUSALE ‘L095’

Sulla base delle segnalazioni che ci sono pervenute e delle verifiche da noi effettuate, comunichiamo che, dalla giornata di venerdì 19 gennaio, il software di controllo della denuncia Uniemens segnala un errore bloccante sulla causale ‘L095.

Tale segnalazione è assolutamente immotivata e non risulta suffragata da alcuna indicazione fornita dall’Inps.

Ricordiamo che la causale ‘L095’ viene utilizzata per indicare l’esonero contributivo 2% a favore dei lavoratori dipendenti e riguarda la tredicesima mensilità nel caso in cui venga erogata per un numero di ratei inferiore a 12.
Come documentato nell’aggiornamento di ottobre 2022 Acred839, sulla causale ‘L095’ l’importo della tredicesima e del relativo esonero viene ripartito nei singoli ratei mensili, analogamente a quanto era previsto in precedenza per la causale ‘L026’ (aggiornamento di aprile 2022 Acred822). Per inciso, il suddetto criterio era stato imposto dall’Inps nonostante le perplessità che aveva suscitato (descritte dettagliatamente nell’aggiornamento Acred822).

Dopo oltre un anno di utilizzo della causale ‘L095’ secondo la modalità sopra descritta, nella giornata di venerdì 19 gennaio il software di controllo ha iniziato a segnalare un errore bloccante, interpretando (a giudicare dal messaggio di errore) i singoli ratei mensili come tentativi di rettifica delle denunce relative ai corrispondenti mesi.
Non c’è alcuna motivazione conosciuta per un eventuale “cambiamento di rotta” da parte dell’Inps: a nostro avviso, si tratta di un semplice errore del software di controllo, analogo ad altri che si sono presentati in passato. A conferma di questa ipotesi, basti dire che uno stesso file xml sul quale viene oggi segnalato l’errore, fino alla giornata di giovedì 18 gennaio veniva validato senza problemi (circostanza confermata da diversi Utenti).
Un’ulteriore conferma all’ipotesi che si tratti di un errore del software di controllo è data dal fatto che sulla causale ‘L100’, relativa all’esonero 3% sulla tredicesima erogata per un numero di ratei inferiore a 12, non viene segnalato alcun errore, nonostante anche la causale ‘L100’ venga indicata con riferimento ai singoli ratei mensili.
Il problema è stato segnalato sul forum di Assosoftware nella stessa giornata di venerdì 19 (segnalazione che abbiamo immediatamente sottoscritto, insieme ad altre software house). Ad oggi, tuttavia, l’Inps non ha ancora fornito alcuna risposta a tale segnalazione, né per confermare l’errore del software di controllo, né per indicare eventuali modifiche nella modalità di indicazione dell’esonero relativo alla tredicesima.

In attesa di una risposta da parte dell’Inps, abbiamo individuato una possibile modifica, nella generazione del file xml della denuncia, che consentirebbe di evitare l’errore sul software di controllo.
La modifica consisterebbe nel riportare, sul file xml, la causale ‘L025’ in sostituzione della causale ‘L095’: sulla causale ‘L025’ verrebbe indicato il solo mese di dicembre 2023, con la somma degli importi presenti sulla causale ‘L095’ (totale dei ratei erogati e dell’esonero applicato). Ricordiamo che la causale ‘L025’ viene utilizzata per indicare l’esonero 2% sulla tredicesima, qualora quest’ultima sia stata erogata per 12 ratei; comunque, utilizzando la causale ‘L025’, sulla denuncia non viene indicato in alcun modo il numero dei ratei che sono stati erogati.
La modifica sopra descritta interesserebbe esclusivamente la procedura ‘Invio telematico Uniemens’, quindi non sarebbe necessario rigenerare i dati della denuncia, ma soltanto il file xml per l’invio telematico.

Tuttavia, prima di mettere in linea la suddetta modifica, riteniamo opportuno attendere una risposta da parte dell’Inps, per capire se è effettivamente necessario un intervento nella fase di generazione del file xml.
Ribadiamo che, a nostro avviso, il problema segnalato dipende da un errore del software di controllo delle denunce, quindi dovrebbe essere risolto dall’Inps con un aggiornamento dello stesso software (come è già successo in altre occasioni).
Se non dovessero esserci riscontri da parte dell’Inps entro la fine di questa settimana, diventerà necessario mettere in linea la modifica sopra descritta, per consentire di inviare le denunce Uniemens entro la scadenza prevista (31 gennaio).
Da parte nostra, naturalmente, comunicheremo qualsiasi notizia di cui verremo a conoscenza.

Luglio 2023
(acred865)
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Con la circolare Inps n. 67 del 20/07/2023 sono state istituite le nuove codifiche da utilizzare nella compilazione delle denunce Uniemens interessate dalla sospensione dei versamenti, a causa degli eventi alluvionali di maggio 2023.
Come indicato nella circolare, la suddetta sospensione può interessare le denunce relative ai mesi da aprile a luglio 2023.

Nei casi interessati, occorre seguire lo stesso procedimento adottato nei precedenti casi di sospensione dei versamenti contributivi (ad esempio durante l’emergenza Covid-19).

Per quanto riguarda la sospensione dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti, è possibile indicare le voci 58A e 89A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di dipendente. Occorre inoltre storicizzare le Voci Fisse sul primo mese successivo al periodo interessato dalla sospensione, eliminando le voci in questione.
Le voci 58A e 89A possono essere selezionate dall’elenco al punto 3.1.3 ‘Altre gestioni Inps’. Sulla voce 89A occorre selezionare la causale di sospensione: con il presente aggiornamento, è stata predisposta la nuova causale ‘N981’, relativa ai casi previsti dalla circolare n. 67/2023, per la quale viene riportato il valore convenzionale ‘9’ nel campo Quantità della voce 89A (lo stesso valore può anche essere indicato manualmente).
Occorre tenere presente che, se si vogliono utilizzare le voci in questione sui mesi già elaborati, occorre rielaborare i mesi in questione per ottenere l’indicazione automatica della causale sulla denuncia Uniemens (gli utenti che intendono effettuare la rielaborazione, possono contattare l’assistenza per ulteriori indicazioni). In alternativa, la stessa causale può essere indicata manualmente sulla denuncia Uniemens, operando sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’.

Per sospendere i contributi relativi a collaboratori e amministratori, è possibile indicare le voci 58C e 89C sulle Voci Fisse a livello di ditta o di dipendente: in tal modo, non vengono prodotti i tributi ‘C10’ / ‘CXX’ sull’Archivio Tributi.
Anche in questo caso, le Voci Fisse devono essere storicizzate sul primo mese successivo al periodo interessato dalla sospensione, eliminando le voci in questione.
Per i contributi dei collaboratori e amministratori, occorre tenere presente che il mese interessato dalla sospensione viene determinato tenendo conto del criterio di “cassa”, se impostato sul servizio Ditta – Abilitazione.
La circolare Inps sopra citata ha istituito anche il nuovo codice calamità ‘40’, da attribuire ai collaboratori e amministratori interessati dalla sospensione, indicandolo sul servizio Dipendente – Altri Dati oppure direttamente sul servizio Uniemens – Autonomi (metodo da adottare sui mesi già elaborati).

Giugno 2023
(acred863)
UNIEMENS – AMMORTIZZATORE UNICO

Con il presente aggiornamento, sulla denuncia Uniemens vengono gestiti i periodi di assenza coperti dall’ammortizzatore unico D.L. 61/2023 (eventi alluvionali della regione Emilia-Romagna e zone limitrofe), secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 2325 del 22/06/2023. Precisiamo che l’Inps non aveva fornito alcuna anticipazione a riguardo.
Facciamo comunque presente che le sezioni interessate (Settimane e Calendario) non hanno valenza contributiva, quindi possono essere rettificate, generalmente, anche dopo il termine previsto per l’invio delle denunce.

Con la nostra comunicazione del 14/06/2023, abbiamo messo a disposizione il programma ‘LISTAEMG’ per la produzione del file CSV da inviare all’Inps in allegato alle richieste relative all’ammortizzatore unico. Nella stessa comunicazione abbiamo anche consigliato di utilizzare voci di assenza per CIG / FIS a pagamento diretto (8AC / 8AD / 8BA / 8BB), precisando che era possibile utilizzare qualsiasi voce di assenza non retribuita da parte del datore di lavoro

Per ottenere la compilazione automatica delle sezioni Settimane e Calendario sulle denunce Uniemens interessate, occorre indicare il codice della voce utilizzata per gestire il periodo di assenza coperto dall’ammortizzatore unico.
Sul servizio Ditta – Posizioni Inps è stato aggiunto il campo ‘Voce per ammortizzatore unico emergenziale (AUA)’, nella sezione ‘Altre specifiche’. Nel campo in questione deve essere indicato il codice della voce utilizzata per gestire il periodo di assenza, ovviamente soltanto sulle posizioni Inps interessate. Quando si indica il codice della voce, è opportuno effettuare una storicizzazione sul primo mese interessato da tale gestione; una volta terminata la stessa gestione, occorrerà effettuare un'ulteriore storicizzazione sul mese in cui la voce non viene più utilizzata a tale scopo.

Una volta indicato il codice della voce utilizzata nel nuovo campo del servizio Ditta – Posizioni Inps, occorre rigenerare i dati delle denunce Uniemens relative al mese di maggio, anche in questo caso per le sole ditte interessate.
A tale scopo, è possibile utilizzare la procedura ‘Rigenerazione dati Uniemens – Settimane e Calendario’, disponibile sul menù Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa. Sulla procedura occorre selezionare la nuova opzione ‘A’ (ammortizzatore unico emergenziale) nel campo ‘Altri casi particolari’. Così facendo, saranno rigenerate soltanto le sezioni Settimane e Calendario dei soggetti interessati, lasciando invariate tutte le altre sezioni.
Precisiamo che, in alternativa, è possibile rigenerare interamente le denunce Uniemens delle ditte interessate, utilizzando la procedura ‘Rigenerazione dati Uniemens’, disponibile sempre sul menù Amministratore Paghe.
Nelle sezioni Settimane e Calendario viene riportato il nuovo codice evento ‘AUA’ previsto dalla circolare Inps sopra citata, in relazione ai periodi di assenza gestiti tramite la voce indicata sul servizio Ditta – Posizioni Inps. In corrispondenza di tale codice evento, nella sezione Calendario si riporta il tipo copertura ‘1’ sulle giornate di assenza (non retribuite), mentre nella sezione Settimane si riporta ‘1’ o ‘2’ (in base alla presenza di altre giornate lavorate) sulle settimane in cui ricade l’assenza; inoltre, si determina la differenza da accreditare, secondo gli stessi criteri previsti per altri eventi analoghi.
Precisiamo che, nei mesi successivi a maggio, le sezioni Settimane e Calendario vengono generate automaticamente dalla normale procedura di elaborazione mensile, con l’indicazione del codice evento ‘AUA’ in relazione ai periodi di assenza gestiti tramite la voce indicata sul servizio Ditta – Posizioni Inps.

Gennaio 2023
(acred852)
CONTROLLO UNIEMENS – ESONERO DIPENDENTI

Segnaliamo che il software di controllo delle denunce Uniemens non si comporta correttamente in presenza, su una stessa denuncia, degli esoneri relativi alla retribuzione del mese ed alla tredicesima con due aliquote diverse (2% e 3%).

Il suddetto problema è stato segnalato all’Inps, tramite il forum di Assosoftware: a seguito di tale segnalazione, l’Inps ha confermato che si tratta di un errore del software di controllo, che sarà risolto nei prossimi giorni.

Dicembre 2022
(acred845)
DENUNCIA UNIEMENS – CODICI CONTRATTO

Per il contratto 129 Vigilanza Federsicurezza, il codice contratto CNEL, riportato sulle denunce Uniemens, è stato modificato in conformità alle indicazioni fornite dall’Inps: dalla competenza di dicembre 2022, il codice in questione cambia da ‘H701’ a ‘HV17’.

Novembre 2022
(acred843)
DENUNCIA UNIEMENS – VARIAZIONI

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciare le seguenti variazioni sulla denuncia Uniemens:

  • Nella sezione ‘Preavviso’ (servizio ‘Uniemens – Dipendenti’), relativa all’indennità di preavviso dell’anno corrente, sono stati aggiunti i campi ‘Anno’, ‘Eccedenza’, ‘Eccedenza 2’. Inoltre, è stata predisposta una seconda sezione, relativa all’indennità di preavviso che ricade nell’anno successivo, con gli stessi campi previsti nella sezione relativa all’anno corrente. Attualmente, sia i nuovi campi che la seconda sezione non vengono compilati automaticamente (in caso di necessità, possono essere compilati sul servizio). La compilazione automatica sarà rilasciata e documentata con un successivo aggiornamento.

  • Nella sezione Info Causali è stata aggiunta la colonna ‘Importo base’, che viene compilata automaticamente nei casi previsti (attualmente, solo per la causale ‘L033’ relativa all’indennità di 150 euro).

  • Sempre nella sezione ‘Info Causali’ è stata predisposta la finestra ‘Visualizza riepilogo’, che consente di avere un elenco di tutte le causali presenti sulla denuncia individuale selezionata. Sulla stessa finestra è possibile visualizzare anche i totali relativi alle causali presenti, cliccando su ‘Totali per causale’.

Novembre 2022
(acred843)
DENUNCIA UNIEMENS – CODICI CONTRATTO

Per i contratti indicati di seguito elencati, il codice contratto CNEL, riportato sulle denunce Uniemens, è stato modificato in conformità alle indicazioni fornite dall’Inps:

  • contratto 109 Cooperative Unci: cambiato da ‘V16A’ a ‘T149’ dalla competenza di ottobre 2022;
  • contratto 123 Multiservizi Unci: cambiato da ‘T19M’ a ‘K576’ dalla competenza di novembre 2022.

Per i clienti che gestiscono il contratto 109 sarà sufficiente rigenerare i dati Unimenes per aggiornare il codice CNEL sulla denuncia del mese di ottobre 2022. In alternativa il codice CNEL può essere variato manualmente dal servizio ‘Uniemens – Dipendenti’ intervenendo direttamente sul campo ‘Codice contratto’ della sezione ‘Dati contrattuali’.

Segnaliamo inoltre che, sulle ultime specifiche tecniche Uniemens, risultano cambiati i contraenti datoriali relativi al codice CNEL ‘E023’, attribuito in automatico per il contratto 025 Panificatori.
Sui soggetti agganciati al contratto 025 che adottano il Ccnl sottoscritto da Assipan-Confcommercio, occorre assegnare il codice CNEL ‘E024’, indicandolo nel campo ‘Modifica codice contratto Uniemens’ del servizio Dipendente – Altri Dati. Ricordiamo che, sul contratto 025, sono gestiti anche i Ccnl sottoscritti da Federpanificatori e da Assopanificatori-Confesercenti, per i quali continua ad essere attribuito automaticamente il codice CNEL ‘E023’.

Giugno 2022
(acred828)
DENUNCIA UNIEMENS – FORZA AZIENDALE

A partire dall’elaborazione del mese di giugno 2022, è stato modificato il calcolo della “Forza Aziendale”, riportata nella sezione Aziendale della denuncia Uniemens.
La variazione consiste nell’esclusione, dalla “Forza Aziendale”, dei dipendenti assunti in sostituzione. Ricordiamo che i dipendenti in questione sono identificati dalla casella ‘Assunzione per sostituzione’, oppure dalla presenza del codice ‘82’ nel campo Situazione Contributiva, entrambi sul servizio Dipendente – Inquadramento.

Precisiamo che la suddetta variazione è stata effettuata tenendo conto delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, nell’ambito della nuova contribuzione CIG / FIS.

Giugno 2022
(acred828)
CODICE CONTRATTO UNIEMENS

Per i contratti indicati di seguito elencati, il codice contratto CNEL, riportato sulle denunce Uniemens, è stato modificato in conformità alle indicazioni fornite dall’Inps:

  • contratto 123 Multiservizi Unci: cambiato da ‘V924’ a ‘T19M’
  • contratto 129 Vigilanza Federsicurezza: cambiato da ‘HV18’ a ‘H701’
  • contratto 165 Associazioni ed organiz. terzo settore: cambiato da ‘V922’ a ‘T19H’
Giugno 2022
(acred828)
DENUNCIA UNIEMENS-CIG

Con il presente aggiornamento abbiamo apportato una modifica al file XML della denuncia Uniemens-CIG, sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware. Ricordiamo che la denuncia Uniemens-CIG ha sostituito il modello SR41 per quanto riguarda il pagamento diretto delle integrazioni salariali CIG / FIS. Le istruzioni per la gestione della nuova denuncia sono state comunicate con l’aggiornamento di dicembre 2021 Acred809.

Come indicato nell’aggiornamento Acred809, sul file XML della denuncia è richiesta l’indicazione della scelta relativa alle detrazioni per lavoro dipendente (‘S’ / ‘N’). A partire dall’ultima versione del software di controllo (versione 3.9.5), l’Inps ha modificato i criteri, rendendo obbligatoria anche la scelta relativa alle detrazioni per familiari a carico. A tale riguardo, tuttavia, l’Inps non aveva pubblicato alcuna indicazione: nel Documento Tecnico attualmente in vigore (versione 4.15) è indicato che il campo relativo alle detrazioni per familiari a carico non deve essere utilizzato.
Sul forum di Assosoftware, in risposta alle richieste di chiarimenti, l’Inps ha confermato che il campo relativo alle detrazioni per familiari a carico è diventato obbligatorio, precisando inoltre che tale campo deve riportare lo stesso valore (‘S’ / ‘N’) presente nel campo relativo alle detrazioni per lavoro dipendente.
Pur non vedendo alcuna utilità nel suddetto criterio, e nonostante tale modifica non sia mai stata ufficializzata, abbiamo comunque dovuto adeguare il file XML della denuncia, per evitare che il software di controllo segnalasse un errore. L’Inps ha inoltre anticipato che l’errore in questione sarà non bloccante per alcune settimane, dopodiché diventerà bloccante.

Ricordiamo che, sulla procedura ‘Generazione Dati Uniemens-CIG’, tramite il campo Opzioni è possibile scegliere se si vuole barrare, o meno, la casella relativa alle detrazioni per lavoro dipendente. A tale riguardo, valgono gli stessi criteri previsti sul modello SR41: nella modalità “standard” (quindi anche se non viene selezionata alcuna opzione), le detrazioni NON vengono abilitate sulla denuncia Uniemens-CIG, in quanto risultano già applicate dal datore di lavoro anche in relazione ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto. Tale opzione, adesso, vale anche per il campo relativo alle detrazioni per familiari a carico, dal momento che i due campi devono riportare lo stesso valore.

Sul servizio Uniemens – Eventi, per quanto riguarda la denuncia Uniemens-CIG, la casella relativa alle detrazioni è stata rinominata, in quanto adesso si riferisce alle detrazioni sia per lavoro dipendente che per familiari a carico (come già detto, entrambi i campi devono riportare lo stesso valore).

Generando il file XML della denuncia tramite la procedura ‘Invio Telematico Uniemens-CIG’, adesso viene compilato anche il campo relativo alle detrazioni per familiari a carico, riportando lo stesso valore presente nel campo relativo alle detrazioni per lavoro dipendente (come già detto, i due campi devono presentare sempre lo stesso valore). Non è quindi necessario rigenerare i dati delle denunce Uniemens-CIG, per ottenere la compilazione del nuovo campo.

Naturalmente, attendiamo le indicazioni ufficiali da parte dell’Inps, per capire come (secondo l’Istituto) dovrebbero essere determinate le detrazioni per familiari a carico, in caso di assenze per CIG / FIS a pagamento diretto.
A tale proposito, ricordiamo che le detrazioni per familiari a carico devono essere determinate sempre su base mensile, senza alcun proporzionamento ai giorni (come avviene, invece, sulle detrazioni per lavoro dipendente).

Aprile 2022
(acred824)
UNIEMENS – FONDO SANILOG

Relativamente al fondo SANILOG (contratto 048 Autotrasportatori), con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822 è stato rilasciato il calcolo automatico della differenza da versare al 16/05/2022, calcolata tramite le voci 57P e 57Q, a condizione che nel mese di ottobre 2021 sia stato determinato il contributo dovuto allo stesso fondo tramite la voce 578.

A seguito delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo riscontrato che l’indicazione su Uniemens della suddetta differenza, in alcuni casi, non risultava formalmente corretta: la causale ‘FSL1’ veniva riportata nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’ (servizio ‘Dati Particolari’) su due righe diverse, una per ciascun periodo interessato (04/2022 e 10/2021). Secondo le specifiche Inps, la causale doveva invece essere riportata su un unica riga, con l’indicazione dei due diversi periodi.
Precisiamo che, sul modello F24, la stessa causale è sempre stata indicata correttamente. Anche sulla denuncia Uniemens, comunque, l’importo complessivo della causale ‘FSL1’ risultava sempre corretto (così come il totale della denuncia).

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la necessaria rettifica: sulla denuncia Uniemens, la causale ‘FSL1’ viene adesso riportata su una sola riga, con l’indicazione di entrambi i periodi (04/2022 e 10/2021).

Sulle aziende per le quali è già stato elaborato il mese di aprile 2022, che adottano il contratto Autotrasportatori (048) e sono iscritte al fondo SANILOG, è necessario rigenerare le denunce Uniemens relative allo stesso mese: in tal modo, viene automaticamente rettificata la sezione la sezione ‘Convenzioni Bilaterali’ (servizio ‘Uniemens – Dati particolari’).
Per rigenerare le denunce Uniemens delle ditte già elaborate, occorre utilizzare la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, sul menù Amministratore Paghe – Procedure di elaborazione e stampa. La procedura deve essere lanciata in relazione al solo mese di aprile 2022, senza impostare nessuna delle particolari opzioni previste: in tal modo, viene rigenerata l’intera denuncia Uniemens di tutti i dipendenti delle ditte selezionate al lancio (purché già elaborate). Di conseguenza, se si è intervenuti sulle denunce Uniemens, è opportuno lanciare la procedura sulle singole ditte interessate.

Facciamo inoltre presente che il software di controllo delle denunce Uniemens segnala l’eventuale presenza causale ‘FSL1’ su due righe separate. I casi eventualmente interessati sarebbero quindi rilevati dal software di controllo.

Aprile 2022
(acred824)
UNIEMENS – ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

Segnaliamo che, in caso di elaborazione di più buste paga relative allo stesso mese e con la stessa situazione contributiva, l’esonero contributivo dipendenti, rilasciato con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822, veniva riportato su diverse righe della sezione Info Causali (una per ciascun cedolino elaborato). Il caso in questione si presenta, con maggiore probabilità, sugli operai del settore edile, nel caso in cui vengano elaborate buste paga separate per i diversi cantieri.
Nella condizione sopra descritta, il software di controllo della denuncia Uniemens segnala un errore formale, in quanto sulle diverse righe della sezione Info Causali è indicata la stessa causale e lo stesso mese di competenza.

Con il presente aggiornamento, il problema sopra descritto è stato risolto: in presenza di più cedolini con la stessa situazione contributiva, sulla denuncia Uniemens prodotta (risultante dall’accorpamento di tutti i cedolini), viene compilata un’unica riga nella sezione Info Causali, indicando sia l’imponibile (nel campo Identificativo) che l’esonero complessivi.

Per le aziende già elaborate, consigliamo di intervenire soltanto nei casi segnalati dal software di controllo delle denunce Uniemens: nei casi in questione, è sufficiente utilizzare la procedura Rigenerazione Dati Uniemens (menù Amministratore Paghe – Procedure di elaborazione e stampa), selezionando le singole ditte interessate.

Aprile 2022
(acred822)
CODICE CONTRATTO UNIEMENS

Dalla competenza di aprile 2022, per il contratto 050 Edilizia Industria, il codice contratto CNEL, riportato sulle denunce Uniemens, cambia da ‘F011’ a ‘F012’, conformemente alle indicazioni fornite dall’Inps.

Febbraio 2022
(acred818)
UNIEMENS – CODICI CONTRATTO

Come indicato nella circolare Inps n. 170 del 12/11/2021, a partire dal mese di competenza febbraio 2022, sulle denunce Uniemens occorre indicare il codice contratto secondo la codifica CNEL, in luogo della precedente codifica Inps.

Il codice CNEL viene attribuito automaticamente, nella fase di generazione dei dati Uniemens, effettuata dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte. Di conseguenza, per le ditte che fossero già state elaborate prima del presente aggiornamento, occorre generare nuovamente i dati Uniemens del mese di febbraio, utilizzando la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, disponibile sul menù Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa.

L’elenco dei codici contratto CNEL è riportato su Indice Documentazioni → Elenco CCNL gestiti.
Per alcuni contratti, sono presenti più codici CNEL (ed anche più codici Inps): si tratta dei contratti che corrispondono a diversi CCNL. E’ il caso, in particolare, dei contratti relativi ai settori del Commercio e del Turismo, sui quali è disponibile la voce 02A per indicare il CCNL applicato (default Confcommercio / voce 02A per Confesercenti).

Per quanto riguarda l’attribuzione automatica del codice contratto CNEL, segnaliamo i seguenti casi particolari:

  • Giornalisti (contratto 096): codice CNEL ‘G031’, in precedenza non era presente alcun codice;
  • Enti locali (contratto 130): codice CNEL ‘CPUB’, in precedenza non era presente alcun codice;
  • Turismo Confial (contratto 161): codice CNEL ‘H05I’, in precedenza non era presente alcun codice.

ATTENZIONE: E’ necessario un intervento da parte dell’Utente, soltanto nel caso in cui, in precedenza, sia stato “forzato” il codice del contratto Inps da riportare sulla denuncia Uniemens. Nel caso in questione, il codice contratto Inps risulterà indicato nel campo ‘Modifica codice contratto Uniemens’, sul servizio Dipendente – Altri Dati. Per inviare le denunce Uniemens relative al mese di febbraio, occorre modificare il codice presente nel suddetto campo, indicando il nuovo codice contratto CNEL (se si tratta di un contratto gestito in automatico, è sufficiente annullare il codice presente nel campo).

I soggetti sui quali risulta compilato il campo ‘Modifica codice contratto Uniemens’, vengono segnalati nella fase di generazione dei dati Uniemens (quindi anche dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte). Precisiamo che la segnalazione viene emessa soltanto se, nel campo ‘Modifica codice contratto Uniemens’, è presente un codice contratto Inps, composto da soli 2 o 3 caratteri: in tal caso, a partire dall’elaborazione di febbraio 2022, viene emessa un’apposita segnalazione sulla stampa ‘err-dipendenti.UNI’. In ogni caso, l’eventuale presenza della codifica Inps viene segnalata dal software di controllo delle denunce Uniemens, sempre a partire dalla competenza di febbraio 2022.
Nel caso in cui si ottenga la segnalazione relativa al codice contratto Inps, non occorre rielaborare il mese di febbraio: è sufficiente rettificare il campo ‘Modifica codice contratto Uniemens’ sul servizio Dipendente – Altri Dati, e rigenerare le denunce Uniemens tramite la procedura Rigenerazione Dati Uniemens.

Precisiamo che, in caso di reinvio delle denunce Uniemens relative a periodi precedenti a febbraio 2022, sul file da inviare continua ad essere riportato il codice contratto Inps, conformemente a quanto previsto dallo stesso Istituto.

Segnaliamo che, sul servizio del Collocamento, per il momento si continua a visualizzare il codice contratto Inps (senza alcun effetto sulle Comunicazioni Obbligatorie, per le quali viene ancora adottata la codifica ANPAL). Con i prossimi aggiornamenti, sul servizio del Collocamento sarà visualizzato il codice contratto CNEL.

Dicembre 2021
(acred809)
DENUNCIA UNIEMENS-CIG

Con il presente aggiornamento, rilasciamo la gestione della nuova denuncia Uniemens-CIG, da utilizzare per comunicare il pagamento diretto delle integrazioni salariali (CIGO / CIGD / FIS) in sostituzione del modello SR41.

Come già precisato negli aggiornamenti Acred805 del 27/10/2021 e Acred808 del 23/12/2021, l’utilizzo della denuncia Uniemens-CIG diventerà obbligatorio soltanto dal mese di competenza gennaio 2022. Inoltre, le autorizzazioni per le quali è stato già inviato il modello SR41 (anche per un solo mese), dovranno essere portate a termine con lo stesso modello, se necessario anche nei mesi successivi a dicembre 2021 (messaggio Inps n. 3556 del 19/10/2021).

Come indicato nell’aggiornamento Acred808, la denuncia Uniemens-CIG presenta tuttora dei “problemi” nell’esposizione degli ANF, dovuti alle limitazioni imposte dalla circolare Inps n. 62 del 14/04/2021.
Il principale “problema” è che l’importo dell’ANF relativo al periodo di integrazione salariale a pagamento diretto, può essere indicato sulla denuncia Uniemens-CIG (ed essere così pagato direttamente dall’Inps) soltanto se tutte le settimane riportate sulla stessa denuncia sono di tipo ‘1’, ossia se nell’intero periodo di integrazione salariale non è presente alcuna retribuzione a carico del datore di lavoro (neppure a causa, per esempio, di una festività). La suddetta limitazione comporta che, nella quasi totalità dei casi, l’ANF debba essere anticipato dal datore di lavoro anche per i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto, a differenza di quanto avviene utilizzando il modello SR41.

La differenza di comportamento nella gestione degli ANF, tra Uniemens-CIG e SR41, rappresenta un “problema”  in quanto occorre tenerne conto già al momento dell’elaborazione delle buste paga: per utilizzare la denuncia Uniemens-CIG, infatti, occorre far anticipare al datore di lavoro anche la parte relativa ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto, a meno che tutte le settimane riportate sulla denuncia non siano di tipo ‘1’ (cioè prive di qualsiasi retribuzione).
Dal momento che, quando si elaborano le buste paga, non è possibile stabilire con certezza se tutte le settimane riportate sulla denuncia Uniemens-CIG risulteranno di tipo ‘1’, l’unica soluzione praticabile è far anticipare, al datore di lavoro, l’intero importo dell’ANF, compresa la parte relativa al periodo di integrazione salariale a pagamento diretto.
Il suddetto “problema” è stato segnalato all’Inps sul forum di Assosoftware: secondo le risposte fornite dall’Inps sullo stesso forum, risulta che il datore di lavoro può sempre anticipare l’ANF per la parte relativa al periodo di integrazione salariale a pagamento diretto, anche nel caso in cui tale periodo riguardi l’intero mese. Ad oggi, tale indicazione non è stata ancora riportata in un messaggio ufficiale dell’Inps. A tale proposito ricordiamo che, da parte dei Consulenti del Lavoro, è stato richiesto all’Inps di pubblicare un messaggio nel quale siano riepilogate e chiarite le modalità di gestione degli ANF sulla denuncia Uniemens-CIG (come segnalato nell’aggiornamento Acred808).

In conseguenza di quanto detto sopra, se si intende utilizzare la nuova denuncia Uniemens-CIG per il mese di competenza dicembre 2021, occorre far anticipare interamente l’ANF al datore di lavoro (anche per la parte relativa al periodo di integrazione salariale a pagamento diretto), conguagliando lo stesso importo sulla denuncia Uniemens “ordinaria”.
A tale scopo, è sufficiente impostare le voci 11H e 11P sulle Voci Fisse, selezionando ‘Blocco voce – Tutti i mesi’. E’ consigliabile impostare tale voci a livello di ditta, tuttavia possono anche essere impostate a livello generale (nel caso in cui si intenda inviare la denuncia Uniemens-CIG per tutte le ditte interessate al pagamento diretto); in entrambi i casi, accertarsi di barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Le voci 11H e 11P effettuano la “decurtazione” dell’ANF e della maggiorazione per la parte relativa ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto: bloccando tali voci, l’ANF e la maggiorazione vengono interamente erogati dal datore di lavoro e, di conseguenza, conguagliati sulla denuncia Uniemens “ordinaria”, senza escludere la parte relativa ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto.

A partire dal mese di competenza gennaio 2022, anche nel caso in cui non venga pubblicato alcun messaggio ufficiale da parte dell’Inps, la modalità di gestione degli ANF sopra descritta sarà adottata automaticamente: non sarà quindi necessario impostare le voci 11H e 11P sulle Voci Fisse con l’opzione ‘Blocco voce’, come previsto invece per il mese di dicembre. Resta inteso che, se l’Inps dovesse pubblicare delle indicazioni ufficiali a tale riguardo, per il mese di gennaio la modalità di gestione degli ANF sarà adeguata a tali indicazioni.

Operando secondo le modalità sopra descritte (per il mese di dicembre, bloccando le voci 11H / 11P), gli importi dell’ANF e dell’eventuale maggiorazione vengono interamente anticipati e conguagliati sulla denuncia Uniemens “ordinaria”, riportandoli sulle consuete causali (‘0035’ per l’ANF, ‘0036’ per la maggiorazione, sezione Info Causali).

Ricordiamo che l’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS dovuta all’emergenza Covid, deve essere conguagliato sulla denuncia Uniemens con causali specifiche (‘L019’ / ‘L021’ / ‘L022’, sezione Info Causali). Operando secondo le modalità sopra descritte (come già detto, bloccando le voci 11H / 11P), le suddette causali vengono riportate sulla denuncia Uniemens “ordinaria” anche in relazione ai periodi di FIS a pagamento diretto.

In caso di calcolo automatico degli ANF arretrati, tramite il servizio di importazione dei files XML, se si intende utilizzare la denuncia Uniemens-CIG, NON devono essere barrate le caselle ‘Arretrati su SR41 – CIG Ordinaria / CIG in Deroga’ (le caselle in questione compaiono barrando la casella ‘Calcolo automatico arretrati’). In tal modo, gli arretrati relativi ai periodi di CIGO / CIGD a pagamento diretto, vengono riportati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF con le opzioni ‘Ordinario’ o ‘Maggiorazione’. Di conseguenza, tali importi vengono anticipati in busta paga e conguagliati sulla denuncia Uniemens “ordinaria” con le causali ‘L036’ (arretrati ANF) o ‘L035’ (arretrati maggiorazione).

Gli eventuali arretrati relativi a periodi di FIS a pagamento diretto, vengono riportati sul servizio Cedolini – Arretrati ANF con le opzioni ‘FIS SR41’ o ‘Magg. FIS SR41’ (al momento, per il FIS non esiste un’opzione analoga a quella prevista per CIGO / CIGD, relativamente al calcolo degli arretrati). In tal caso, se si intende utilizzare la denuncia Uniemens-CIG, occorre intervenire sul servizio Cedolini – Arretrati ANF, modificando le opzioni ‘FIS SR41’ in ‘FIS Uniemens’ e ‘Magg. FIS SR41’ in ‘Magg. FIS Uniemens’. Tale operazione deve essere effettuata prima di elaborare le buste paga, in modo che gli arretrati relativi ai periodi di FIS a pagamento diretto vengano anticipati e conguagliati sulla denuncia Uniemens “ordinaria” con le causali ‘L019’ / ‘L021’ / ‘L022’ (ANF FIS) e ‘L035’ (arretrati maggiorazione). Per le causali relative al FIS, nel caso in cui non venga individuato il corrispondente ticket, viene emessa una segnalazione nella fase di generazione dei dati per la denuncia Uniemens “ordinaria” (la stessa condizione viene rilevata anche dal programma di controllo): nei casi segnalati, occorrerà indicare il ticket direttamente nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens “ordinaria”.

DATI RICHIESTI SU UNIEMENS-CIG
Per generare la denuncia Uniemens-CIG, è necessario inserire i ticket relativi ai periodi di CIG / FIS a pagamento diretto, riportandoli sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’. Naturalmente, per tali ticket occorre barrare la casella ‘Pagamento diretto’.
I ticket in questione devono essere riportati nelle sezioni Settimane / Calendario / Eventi della denuncia Uniemens-CIG (a differenza del modello SR41, sul quale viene invece riportata l’autorizzazione).
Per gli stessi ticket, non è obbligatorio indicare il numero e la data dell’autorizzazione ed il numero delle ore autorizzate (rimane comunque possibile inserire tali informazioni in archivio, se risultano utili per qualsiasi motivo).
Ricordiamo che, su tutti i ticket / autorizzazioni inseriti (compresi quelli relativi alle integrazioni salariali a pagamento diretto), è comunque necessario compilare il campo ‘Tipo CIG’ e (dove previsto) il campo ‘Covid’.

Sulla denuncia Uniemens-CIG devono essere riportati i seguenti dati:

  • Sezione Uniemens – Dipendenti: qualifica, tipo di orario, tipo di contratto, tipo contribuzione, unità produttiva, comune di lavoro, tipo lavoratore, codice contratto, numero mensilità, tipo di paga, orario contrattuale, divisore orario, percentuali part-time, giorno di assunzione / cessazione (solo se ricadente nel mese)

  • Sezione Uniemens – Settimane / Calendario: stessa modalità di compilazione prevista per le integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro, ovviamente con riferimento ai soli periodi di integrazione salariale a pagamento diretto gestite dall’Inps (CIG Ordinaria / CIG in Deroga / FIS assegno ordinario).
    Nelle sezioni Settimane e Calendario sono riportati i seguenti codici evento:

    • COR’ per la CIG Ordinaria a pagamento diretto, corrispondente alla voce 8AC
    • CDR’ per la CIG in Deroga a pagamento diretto, corrispondente alla voce 8AD
    • AOR’ per il FIS assegno ordinario a pagamento diretto, corrispondente alla voce 8BA
  • Ricordiamo che, per i soggetti ex-Enpals, non viene generata la sezione Settimane.

  • Sezione Uniemens – Eventi: per ciascun ticket, occorre riportare le informazioni necessarie per effettuare il pagamento diretto da parte dell’Inps. Le informazioni in questione sono le stesse richieste sul modello SR41:

    • IBAN, rilevato dal servizio Dipendente – Anagrafico (stessi criteri adottati per il modello SR41).
    • Codice sindacato, rilevato dal servizio Dipendente – Altri Dati (stessi criteri adottati per il modello SR41).
    • ANF e relativa maggiorazione, che possono essere compilati in presenza di sole settimane di tipo ‘1’ e, quindi, attualmente NON compilati per i motivi descritti nei paragrafi precedenti.
    • Trattenuta di pensione, eventualmente compilata secondo gli stessi criteri previsti sul modello SR41.
    • Detrazioni per lavoro dipendente, casella che viene barrata solo se risulta abilitata la corrispondente opzione sulla procedura di generazione dei dati (descritta più avanti).

Per quanto riguarda l’IBAN, precisiamo che viene rilevato dal servizio Dipendente – Anagrafico, considerando, in ordine di priorità, il campo ‘IBAN per SR41’ (se compilato), poi il campo ‘IBAN estero / forzato’ (sempre se compilato) ed infine ricostruendo l’IBAN dalle coordinate bancarie (se compilate). In assenza dell’IBAN, viene comunque generata la denuncia Uniemens-CIG, emettendo un’apposita segnalazione (riportata su una stampa descritta più avanti). Le modalità di pagamento e le limitazioni previste in assenza dell’IBAN, sono descritte nella circolare Inps n. 62 del 14/04/2021.

Precisiamo che, sulla denuncia Uniemens-CIG, NON devono essere indicate le ore e/o i giorni retribuiti e contribuiti, le somme imponibili ed i contributi (di qualsiasi genere), o qualsiasi altra somma a debito o a credito. In particolare, non devono essere compilate le sezioni gestite sui seguenti servizi del ramo Uniemens: TFR / Prestazioni / Info Causali / Dati particolari / Dati ex-Enpals / Var. retributive / Premi risultato / Prestazioni aziendali.
Inoltre, NON deve essere compilata la sezione Aziendale (denuncia aziendale), neppure per quanto riguarda il numero di dipendenti, la forza aziendale o i dati statistici, e la sezione Autonomi.

Le indicazioni dettagliate relative ai dati richiesti sulla denuncia Uniemens-CIG sono riportate nell’Allegato 1 alla circolare Inps n. 62 del 14/04/2021. Precisiamo che è consentito riportare anche alcuni dati non richiesti (limitatamente alle sezioni dei dati retributivi e contrattuali): i dati non richiesti non saranno considerati dall’Inps.

GENERAZIONE DATI UNIEMENS-CIG
La denuncia Uniemens-CIG può essere generata ed inviata per le sole ditte che risultano già elaborate.
Precisiamo che, a tale scopo, le ditte interessate possono anche essere elaborate in modo non definitivo: la condizione necessaria è che il mese per il quale occorre inviare la denuncia Uniemens-CIG risulti elaborato. Una volta inviata la nuova denuncia è eventualmente possibile annullare la condizione di ‘Elaborato’ e rielaborare la ditta (ovviamente, non devono essere modificati i dati riportati sulla denuncia Uniemens-CIG, descritti nei paragrafi precedenti).

Innanzitutto, occorre generare i dati della denuncia, utilizzando la procedura ‘Generazione Dati Uniemens-CIG’, presente sul menù Amministrazione del Personale → Procedure di elaborazione e stampa.
Sulla procedura di generazione dei dati deve essere indicato il mese e l’anno di elaborazione, il range dei codici ditta ed i consueti parametri di selezione zona / utente ed ordinamento.

Tramite il campo Opzioni è possibile scegliere se barrare, o meno, la casella relativa alle detrazioni per lavoro dipendente. A tale riguardo, valgono gli stessi criteri previsti sul modello SR41: nella modalità “standard” (quindi anche se non viene selezionata alcuna opzione), le detrazioni NON vengono abilitate sulla denuncia Uniemens-CIG, in quanto risultano già applicate dal datore di lavoro anche in relazione ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto.

Nel caso in cui venga utilizzata la gestione delle “presenze differite”, vengono considerate automaticamente le presenze differite relative al mese precedente (a condizione che risulti elaborato anche il mese corrente). Le presenze differite, come nel caso dell’Uniemens “ordinario”, vengono riportate sulla denuncia Uniemens-CIG relativa al mese precedente

La procedura di generazione produce le seguenti stampe:

  • lis-dipendenti.CIG: sono riportati i dipendenti trattati, che corrispondono ai soli dipendenti con integrazione salariale a pagamento diretto nel mese. Per ogni dipendente, vengono indicate quali sezioni sono state generate (solitamente la parte dipendenti, settimane, calendario ed eventi).

  • err-dipendenti.CIG: sono riportati i dipendenti con segnalazioni di errore. Vengono segnalati i dipendenti senza IBAN o con altre condizioni anomale (ad esempio la mancanza del codice sindacato da riportare sulla denuncia). Vengono inoltre segnalati i dipendenti, tra quelli con integrazione salariale a pagamento diretto, che risultano agganciati a posizioni Inps escluse dall’Uniemens (ad esempio, le posizioni relative agli operai agricoli).

Una volta eseguita la procedura ‘Generazione Dati Uniemens-CIG’, i dati della denuncia Uniemens-CIG possono essere gestiti (visualizzati, modificati, eliminati) tramite i consueti servizi del ramo Uniemens.
Con il presente aggiornamento, sui servizi ‘Uniemens’ – ‘Dipendenti’ / ‘Settimane’ / ‘Calendario’ / ‘Eventi’, è stata prevista la possibilità di operare sulla denuncia Uniemens “ordinaria” oppure sulla denuncia Uniemens-CIG. A tale scopo, nella parte alta dei suddetti servizi sono presenti due opzioni: ‘Uniemens’, corrispondente alla denuncia Uniemens “ordinaria” ed automaticamente selezionata, e ‘Uniemens-CIG’, da selezionare per operare sulla denuncia Uniemens-CIG.

INVIO TELEMATICO UNIEMENS-CIG
Una volta generati i dati della denuncia Uniemens-CIG (tramite la procedura descritta nei paragrafi precedenti), è possibile produrre il file telematico della stessa denuncia, utilizzando la nuova procedura ‘Invio Telematico Uniemens-CIG’, presente sul menù Amministrazione del Personale → Procedure di elaborazione e stampa.
Quest’ultima procedura richiede sostanzialmente gli stessi parametri della procedura ‘Invio telematico Uniemens’, utilizzata per generare il file telematico dell’Uniemens “ordinario” (sulla procedura dell’Uniemens-CIG mancano le opzioni relative alla sezione Aziendale, agli Autonomi ed al tipo di invio, in quanto non necessarie).

La procedura di invio telematico produce i seguenti file:

  • uniemens-cig.xml: file telematico della denuncia Uniemens-CIG, da inviare all’Inps;
  • uniemens-cig-individuali.CIG: stampa di tutti i dati presenti nel file telematico;
  • uniemens-esclusi.CIG: elenco delle eventuali posizioni Inps escluse dall’invio telematico Uniemens

Precisiamo che sul file telematico vengono riportati anche i dati relativi al soggetto che effettua l’invio (“mittente”) e, per ciascuna ditta, i dati identificativi dell’azienda e della posizione Inps. A titolo informativo: in corrispondenza di ciascuna posizione Inps, viene riportato il valore ‘41’ nell’attributo ‘Composizione’, come previsto dalle specifiche tecniche per identificare la denuncia Uniemens-CIG (vedere Allegato n.1 alla circolare Inps n. 62/2021).

Dicembre 2021
(acred808)
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI

L’Inps, con la circolare n. 183 del 10/12/2021, ha previsto nuove causali di conguaglio, da indicare sulla denuncia Uniemens per recuperare le ulteriori integrazioni salariali previste dal D.L. 146/2021 in relazione all’emergenza Covid.

Le nuove causali, rilasciate con il presente aggiornamento, riguardano le indennità CIGO / CIGD e l’assegno ordinario FIS (o Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS), anticipate dal datore di lavoro e conguagliate sulle denunce Uniemens (sezione Prestazioni Aziendali) a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps. Restano invariate le modalità di esposizione dei periodi usufruiti, nelle sezioni Settimane e Calendario delle stesse denunce.

Per attribuire le nuove causali di conguaglio, sono state previste delle apposite opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps.
Le opzioni aggiunte nel campo ‘COVID’, sono le seguenti:

  • DL 146/2021 CIGO (L086)’ per attribuire la nuova causale ‘L086’, relativa alla CIG Ordinaria;
  • DL 146/2021 FIS (L010)’ per attribuire la nuova causale ‘L010’, relativa al FIS ed ai Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS;
  • DL 146/2021 CIGD (G814)’ per attribuire la nuova causale ‘G814’, relativa alla CIG in Deroga;
  • DL 146/2021 CIGD (G816)’ per attribuire la nuova causale ‘G816’, relativa alla CIG in Deroga per le province autonome di Trento e di Bolzano.

Come precisato nella circolare Inps, il codice della causale da utilizzare per il conguaglio viene indicato nel cassetto previdenziale. In determinate situazioni (stabilite e comunicate dall’Inps), occorre utilizzare il codice causale originario (pre-emergenza Covid), ossia ‘L038’ per la CIGO e ’L001’ per il FIS. Nei casi in questione, occorre selezionare l’opzione ‘CIGO / FIS entro limiti’ nel campo ‘COVID’, sulla tabella delle autorizzazioni CIG.

Precisiamo, inoltre, che altre causali previste per particolari situazioni (‘L087’ per la CIGO relativa alle aziende che già usufruivano di CIGS, ‘G815’ per la CIGD relativa alle aziende plurilocalizzate), possono essere attribuite direttamente sul servizio Uniemens – Prestazioni Aziendali, modificando la causale riportata in automatico.

Naturalmente, le nuove opzioni possono essere utilizzate anche nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps: in tal caso, ricordiamo che occorre barrare la casella ‘Pagamento diretto’.

Precisiamo che restano invariate le voci da utilizzare per indicare i periodi di assenza:

  • CIGO: voce 86A in caso di conguaglio su Uniemens, voce 8AC in caso di pagamento diretto;
  • CIGD: voce 86E in caso di conguaglio su Uniemens, voce 8AD in caso di pagamento diretto;
  • FIS (o Fondi analoghi): voce 8B0 in caso di conguaglio su Uniemens, voce 8BA in caso di pagamento diretto.

Come già detto, i periodi di assenza per CIGO / CIGD / FIS con conguaglio su Uniemens, continuano ad essere indicati, nelle sezioni Settimane e Calendario con gli stessi codici evento previsti in precedenza: ‘COR’ per la CIGO, ‘CDR’ per la CIGD, ‘FDR’ per la CIGD delle province di Trento e Bolzano, ‘AOR’ per il FIS assegno ordinario.
Ricordiamo che, per compilare le suddette sezioni, occorre inserire il ticket sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’, prima di generare le denunce Uniemens relative al mese di assenza.
I periodi di assenza per CIGO / CIGD / FIS a pagamento diretto, continuano a non essere indicati nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens “ordinaria”: tali eventi vanno invece comunicati con il modello SR41, oppure con la nuova denuncia Uniemens-CIG (a quest’ultimo riguardo, vedere quanto indicato al paragrafo Denuncia UniEMens-CIG).

ATTENZIONE: E’ possibile che le nuove causali di conguaglio debbano essere utilizzate in relazione a indennità autorizzate e conguagliate sulla denuncia Uniemens di un mese già elaborato. In tal caso, è sufficiente attribuire le nuove opzioni nel campo ‘COVID’ e rigenerare le denunce Uniemens interessate (non occorre rielaborare la ditta). In alternativa, naturalmente, è possibile modificare le causali direttamente sul servizio ‘Uniemens – Prestazioni Aziendali’.
La denuncia con le nuove causali può essere eventualmente reinviata entro il termine previsto (fine del mese successivo a quello di competenza). Se, invece, la variazione viene effettuata successivamente al termine previsto, occorre adottare il procedimento Uniemens-VIG (in quanto le causali di conguaglio hanno valenza contributiva).

ANF RELATIVO AI PERIODI DI ASSENZA PER FIS
Ricordiamo che l’importo dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS) dovuti all’emergenza Covid, viene indicato su apposite causali, nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens (aggiornamenti di luglio 2020 Acred769, ottobre 2020 Acred776, febbraio 2021 Acred789).
L’eventuale maggiorazione per figli, invece, viene indicata sulle causali “ordinarie” anche per quanto riguarda la parte relativa ai periodi di assenza per FIS (aggiornamento di luglio 2021 Acred798).

Le causali utilizzate per indicare l’importo dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS, sono le seguenti: ‘L021’ per i periodi previsti dalla L. 178/2020, ‘L019’ per i periodi previsti dalle disposizioni precedenti.
La circolare Inps 183/2021 ha istituito la nuova causale ‘L022’, da utilizzare per l’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi Solidarietà Bilaterali con gestione analoga al FIS) previsti dal D.L. 146/2021.

Con il presente aggiornamento, sulla nuova causale ‘L022’ viene riportato automaticamente il valore dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS (o Fondi analoghi) per i quali è stata selezionata l’opzione ‘DL 146/2021 FIS (L010)’ nel campo ‘COVID’, sulla tabella delle autorizzazioni CIG. Tale criterio viene applicato sia per il mese corrente, sia per gli eventuali arretrati relativi ai mesi pregressi (calcolati tramite l’importazione dei files XML relativi agli ANF).

Ricordiamo che, sulle causali sopra descritte (compresa la nuova causale ‘L022’), nel campo ‘Identificativo’ viene riportato il ticket relativo al FIS, rilevandolo dalla tabella delle autorizzazioni CIG. Nell’eventualità che il ticket non risulti presente su tale tabella (condizione segnalata nelle stampe degli errori, sulle procedure di elaborazione mensile e generazione dati Uniemens), viene attribuita la causale ‘L019’ per i mesi di competenza fino a dicembre 2020, ‘L021’ per i mesi da gennaio 2021 a settembre 2021, ‘L022’ per i mesi da ottobre 2021 in poi.

FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI / FONDO SERVIZI AMBIENTALI
Nella circolare Inps 183/2021, sono citati anche il Fondo Attività Professionali ed il Fondo Servizi Ambientali. Da quanto indicato nella circolare, si capisce che per tali fondi, in caso di conguaglio dell’assegno ordinario a carico dello Stato nei casi previsti dal D.L. 146/2021, deve essere utilizzata la causale ‘L010’ (la stessa prevista per il FIS).
Come già detto, per indicare tale causale sulla denuncia Uniemens, occorre selezionare l’opzione ‘DL 146/2021 FIS (L010)’ nel campo ‘COVID’, sulla tabella delle autorizzazioni CIG: tale criterio vale anche per le aziende che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo Attività Professionali o del Fondo Servizi Ambientali.

Per l’assegno ordinario a carico dei suddetti fondi (NON a carico dello Stato), la circolare Inps 183/2021 precisa che devono essere utilizzate le nuove causali ‘L008’ (Fondo Servizi Ambientali) e ‘L009’ (Fondo Attività Professionali).
In attesa di una specifica circolare da parte dell’Inps, è stata predisposta una prima versione della gestione delle suddette causali (l’attuale gestione è quindi da intendersi come “provvisoria”, in attesa delle istruzioni Inps).

Per individuare le integrazioni salariali relative ai fondi in questione, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’ (servizio Posizioni Inps) sono state aggiunte le seguenti opzioni nel campo ‘TIPO CIG’:

  • FAP ass. ordinario/solidarietà’, per il Fondo Attività Professionali (da ora in poi abbreviato in “FAP”);
  • FSA ass. ordinario/solidarietà’, per il Fondo Servizi Ambientali (da ora in poi abbreviato in “FSA”).

Le integrazioni salariali relative a FAP e FSA vengono gestite secondo modalità analoghe a quelle previste per il FIS, per quanto riguarda l’inserimento del ticket, la gestione dei periodi di assenza sulle Variazioni Mensili, l’erogazione in busta paga e la compilazione automatica delle sezioni Settimane, Calendario e Eventi sulla denuncia Uniemens.

Almeno per il momento, le voci da utilizzare sulle Variazioni Mensili, per gestire l’assegno ordinario di competenza del FAP o FSA, sono le stesse previste per la gestione dell’assegno ordinario di competenza del FIS:

  • 8B0 per inserire l’assenza (elenco voci, 1.2 ‘Assenze indennizzate’, tabella ‘CIG / Fondi Integrazione’);
  • 5B0 per indicare l’eventuale anticipo dell’indennità nel mese di assenza, in attesa dell’autorizzazione da parte del Fondo (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / CdS / Fondi Integrazione’).

Utilizzando la voce 8B0 per indicare il periodo di assenza, si ottiene la compilazione automatica della denuncia Uniemens secondo gli stessi criteri previsti per il FIS assegno ordinario, relativamente alle sezioni Settimane, Calendario e Eventi.
Il codice evento relativo all’assegno ordinario FAP o FSA è lo stesso previsto per l’assegno ordinario FIS: ‘AOR’.

Il conguaglio delle indennità relative a FAP o FSA, effettuato tramite la finestra ‘Pagamento CIG’ del servizio Variazioni Mensili, segue gli stessi criteri previsti per il FIS con conguaglio in Uniemens. In particolare, precisiamo che vengono utilizzate le stesse voci e gli stessi criteri di calcolo adottati per l’assegno ordinario del FIS.

L’assegno ordinario del FAP o FSA viene riportato nella sezione Prestazioni Aziendali della denuncia Uniemens, anche in questo caso secondo criteri analoghi a quelli previsti per l’assegno ordinario del FIS.
Come già detto, quando l’assegno ordinario è a carico dello Stato nei casi previsti dal D.L. 146/2021, deve essere riportato sulla causale ‘L010’: occorre quindi selezionare la corrispondente opzione nel campo ‘COVID’.
In caso contrario, quando l’assegno ordinario è a carico dei rispettivi fondi, occorre riportarlo sulle causali ‘L009’ (FAP) o ‘L008’ (FSA): tali causali vengono attribuite se risultano selezionati i corrispondenti fondi nel campo ‘TIPO CIG’ ed il campo ‘COVID’ non risulta compilato oppure risulta compilato con l’opzione ‘CIGO / FIS entro limiti’.
Facciamo presente che, anche per le causali ‘L008’ e ‘L009’, nella colonna ‘Sezione’ del servizio ‘Prestazioni aziendali’ viene riportato ‘Fondo integrazione assegno ordinario’, come per l’assegno ordinario del FIS.
Precisiamo, infine, che gli eventuali contributi addizionali sulle indennità FAP o FSA (se non dovute all’emergenza Covid) vengono gestiti con le stesse voci e riportati sulle stesse causali previste per i contributi addizionali sulle indennità FIS.

Dicembre 2021
(acred808)
DENUNCIA UNIEMENS-CIG

Ricordiamo che l’utilizzo della nuovadenuncia Uniemens-CIG, in sostituzione del modello SR41, diventeràobbligatorio dal mese di gennaio 2022. Le autorizzazioni per le quali è statogià inviato il modello SR41, dovranno essere portate a termine con lo stessomodello, eventualmente anche nei mesi successivi a dicembre 2021 (come indicatonel messaggio Inps n. 3556 del 19/10/2021 e comunicato con l’aggiornamento diottobre 2021 Acred805).

Segnaliamo che la nuova denunciapresenta tuttora dei “problemi” nell’esposizione degli ANF, dovutiprincipalmente alle limitazioni previste dalla circolare Inps n. 62 del14/04/2021. In particolare, sulla denuncia Uniemens-CIG possono essere indicatigli ANF relativi ai periodi di integrazione salariale a pagamento diretto,soltanto se nell’intero periodo non è presente alcuna retribuzione a carico deldatore di lavoro (ossia se tutte le settimane sono di tipo ‘1’). Questosignifica che, nella quasi totalità dei casi, gli ANF devono essere anticipatidal datore di lavoro anche per i periodi di integrazione salariale a pagamentodiretto, a differenza di quanto previsto sul modello SR41 (e sulla denunciaUniemens “ordinaria”).
I problemi emersi nella gestionedegli ANF utilizzando la nuova denuncia Uniemens-CIG, sono stati affrontatianche in un recente incontro tra Inps e Consulenti del Lavoro, con larichiesta, da parte di questi ultimi, di un messaggio ufficiale dell’Inps chechiarisca esattamente quali sono le modalità di gestione degli ANF sulla denunciaUniemens-CIG.

Premesso quanto sopra, da partenostra intendiamo comunque rilasciare la gestione della denuncia Uniemens-CIGin tempo utile per poterla inviare (da parte degli Utenti interessati) anche inrelazione alle integrazioni salariali usufruite nel mese di dicembre.Naturalmente, rimarrà possibile continuare ad utilizzare il modello SR41,sia per il mese di dicembre, sia per i mesi successivi a dicembre in relazionealle autorizzazioni già parzialmente inviate tramite lo stesso modello.

Luglio 2021
(acred798)
FRUIZIONE CONGEDI 2021 IN MODALITA’ ORARIA

L’Inps, con la circolare n. 96 del 05/07/2021, ha comunicato le modalità di compilazione della denuncia Uniemens per i congedi previsti dal D.L. 30/2021, nell’eventualità in cui fossero stati usufruiti in modalità oraria.
Precisiamo che tale eventualità risulta poco probabile, dal momento che i congedi in questione potevano essere usufruiti entro il 30 giugno 2021 e, prima della suddetta circolare, non era stata emanata alcuna indicazione a riguardo.
Segnaliamo, inoltre, che al punto 2 della circolare è precisato quanto segue: “il congedo rimane comunque indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria”. Francamente, non è affatto chiaro come possa essere applicata tale indicazione, per quanto riguarda il calcolo dell’indennità spettante.

Nel caso in cui, sulle buste paga di maggio o giugno 2021, si siano dovuti gestire i suddetti congedi in modalità oraria, utilizzando le analoghe voci rilasciate con i precedenti aggiornamenti, occorre intervenire sulla denuncia Uniemens per modificare i codici evento ed i codici causale riportati in automatico, sostituendoli con quelli previsti dalla circolare Inps sopra citata (codice evento ‘MZ3’, causale di conguaglio ‘S124’). Naturalmente, la suddetta indicazione si basa sul presupposto che i casi interessati siano in numero particolarmente limitato (o addirittura inesistenti); se, al contrario, i casi interessati fossero numerosi, consigliamo di contattare l’assistenza per ricevere le indicazioni necessarie.

Giugno 2021
(comunicazione
08/06/2021
)
UNIEMENS – PART-TIME VERTICALE E MISTO (RETTIFICA)

Con l’aggiornamento Acred795 del 27/05/2021, è stata rilasciata la gestione automatica della nuova copertura figurativa (tipo ‘D’) prevista per i periodi non lavorativi dei part-time verticali e misti. Ricordiamo che la suddetta gestione interessa esclusivamente le sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens.

A seguito di alcune segnalazioni, abbiamo verificato che la nuova copertura figurativa ‘D’ veniva riportata (erroneamente) anche negli eventuali periodi precedenti all’assunzione o successivi alla cessazione. Il problema era comunque limitato alla sola sezione Settimane delle denunce relative ai part-time verticali e misti assunti o cessati nel mese.
Contestualmente alla presente comunicazione, abbiamo quindi rilasciato la necessaria rettifica: adesso, la nuova copertura figurativa ‘D’ viene riportata soltanto nei periodi non lavorativi che rientrano nell’ambito del rapporto di lavoro.

Sulle aziende per le quali è già stato elaborato il mese di maggio 2021, che hanno avuto assunzioni o cessazioni (nello stesso mese) di dipendenti con orario part-time di tipo verticale o misto, è necessario rigenerare le denunce Uniemens, per correggere automaticamente la sezione Settimane (che, ricordiamo, non ha valenza contributiva).
A tale scopo, utilizzare la procedura Rigenerazione Dati Uniemens – Settimane e Calendario, sul menù Amministratore Paghe – Procedure di elaborazione e stampa. La procedura deve essere lanciata in relazione al mese di maggio 2021, senza impostare nessuna delle particolari opzioni previste: in tal modo, vengono rigenerate le sezioni Settimane e Calendario di tutti i dipendenti delle ditte indicate al lancio (purché già elaborate). Ricordiamo che la stessa procedura NON modifica le altre sezioni dell’Uniemens: in particolare, non modifica le sezioni che hanno valenza contributiva (imponibili, contributi, ANF, conguagli di indennità ed ogni altra somma a debito o a credito).

Facciamo inoltre presente che il software di controllo delle denunce Uniemens segnala l’eventuale presenza del nuovo tipo copertura ‘D’ su periodi precedenti all’assunzione o successivi alla cessazione. Nel caso in cui si preferisse non utilizzare la procedura per la rigenerazione delle sezioni Settimane e Calendario sopra descritta, gli eventuali casi interessati sarebbero comunque rilevati dal software di controllo (a quel punto, sarebbe possibile lanciare la procedura di rigenerazione sulle sole ditte interessate, oppure effettuare le correzioni direttamente sui servizi della denuncia Uniemens).

Maggio 2021
(acred795)
UNIEMENS – PART-TIME VERTICALE E MISTO

Con il presente aggiornamento, rilasciamo le nuove modalità di compilazione della denuncia Uniemens in merito ai periodi non lavorati dei part-time verticali, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 74 del 04/05/2021.
Le nuove modalità di compilazione, descritte dettagliatamente nei paragrafi successivi, vengono applicate automaticamente a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di maggio 2021.

In sostanza, la circolare Inps ha disposto che, nei periodi in cui non è prevista attività lavorativa da parte del dipendente, occorre indicare una nuova copertura figurativa nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens.
Precisiamo che la circolare Inps parla di periodi “non lavorati”, ma sarebbe più corretto definirli “non lavorativi”, in quanto si tratta dei periodi nei quali non sono previste ore lavorative per il part-time, pur essendo lavorativi secondo l’orario del full-time. Per individuare i periodi in questione, quindi, non è sufficiente considerare semplicemente i giorni non lavorati, in quanto le assenze non retribuite ed i giorni di riposo settimanale non sono utili ai fini della contribuzione figurativa.

Sui soli dipendenti part-time di tipo ‘Verticale’ o ‘Misto’ (servizio Dipendente – Altri Dati), nei giorni del mese in cui non risultano presenti ore lavorabili (finestra Orario Lavorabile sul servizio Variazioni Mensili), vengono effettuati i seguenti controlli ai fini della nuova contribuzione figurativa:

  • se, sulle Variazioni Mensili, un giorno è interamente “coperto” da una voce di assenza non retribuita (aspettativa, sospensione dal lavoro, ecc.), non è considerato utile ai fini della contribuzione figurativa;
  • se, sull’Orario Settimanale, il corrispondente giorno della settimana non prevede delle ore lavorative sul rigo relativo all’orario full-time (ricordiamo che l’orario full-time deve risultare compilato anche per i part-time), allora viene considerato un giorno di riposo settimanale e, quindi, non utile per la contribuzione figurativa.

In pratica, sono considerati utili, per la nuova contribuzione figurativa, soltanto quei giorni in cui non sono presenti ore lavorabili sul calendario mensile del dipendente part-time, a condizione che il corrispondente giorno della settimana, nell’orario relativo al full-time, preveda delle ore lavorative.

Per quanto riguarda la compilazione della denuncia Uniemens, viene predisposto automaticamente quanto segue:

  • Nel caso in cui l’intero mese risulti non lavorato (per mancanza di ore lavorative), viene riportato automaticamente il nuovo codice ‘DR00’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico (la denuncia deve essere inviata). Precisiamo che, in precedenza, nella stessa condizione veniva riportato il codice ‘NR00’: quest’ultimo codice continua ad essere adottato in altre situazioni di assenza di retribuzione imponibile.
  • Per tutti i dipendenti, ad eccezione dei soggetti ex-Enpals, in presenza di settimane interamente non lavorate (per mancanza di ore lavorative), nella sezione Settimane viene indicato il nuovo Tipo Copertura ‘D’ su ogni settimana “non lavorata” individuata secondo i criteri precedentemente descritti.
  • Per i dipendenti ex-Enpals, in presenza di giornate interamente non lavorate (per mancanza di ore lavorative), nella sezione Calendario viene indicato il nuovo Tipo Copertura ‘D’ su ogni giorno “non lavorato” individuato secondo i criteri precedentemente descritti.

Occorre tenere presente che il tipo copertura ‘D’ ha minore “priorità” rispetto agli altri tipi di copertura (‘X’ / ‘1’ / ‘2’): a titolo di esempio, se in una settimana sono presenti alcuni giorni con tipo copertura ‘1’ o ‘2’ (ad esempio per un evento di malattia) ed i giorni rimanenti sono non lavorativi secondo i criteri validi per il tipo copertura ‘D’, sulla settimana viene assegnato il tipo copertura ‘1’ o ‘2’, coerentemente con quanto indicato nella circolare Inps. Resta inteso che gli eventi con tipo copertura ‘1’ / ‘2’ non vanno inseriti su periodi in cui non sono previste ore lavorative per i part-time verticali.

Nella circolare Inps sopra citata, viene anche precisato come devono essere compilati i campi relativi alla percentuale media di part-time (elemento “PercPartTime”) ed alla percentuale effettiva di part-time del mese (elemento “PercPartTimeMese”), riportati sul servizio Uniemens – Dipendenti. Per i campi in questione, rimangono validi i criteri attuali di compilazione: a tale proposito ricordiamo che, sul servizio Dipendente – Altri Dati, è disponibile il campo ‘Percentuale media ai fini Inps’, documentato con l’aggiornamento di settembre 2015 Acred583.

Come già detto, i nuovi criteri di compilazione vengono applicati automaticamente a tutti i soggetti per i quali, sul servizio Dipendente – Altri Dati, sono indicate le tipologie di part-time ‘Verticale’ o ‘Misto.
Relativamente alla tipologia ‘Misto’, occorre tenere presente che, trattandosi di un regime misto di part-time orizzontale (stesse giornate lavorative del full-time) e verticale (alternanza di periodi lavorativi e non lavorativi rispetto al full-time), il nuovo tipo di copertura avrà effetto solo sui periodi non lavorativi (sempre rispetto al full-time).

Nel caso in cui, per alcuni dipendenti inquadrati come part-time ‘Verticale’ o ‘Misto’, si ritenga opportuno (per qualsiasi motivo) NON generare il nuovo tipo copertura ‘D’ e/o il nuovo codice statistico ‘DR00’, è sufficiente barrare la nuova casella ‘Escludi giorni non lavorativi da anzianità contributiva’, aggiunta sul servizio Dipendente – Altri dati.

Nel caso in cui si intenda verificare per quali dipendenti risulta impostata la condizione di part-time ‘Verticale’ o ‘Misto’, è possibile generare un apposito elenco, utilizzando il programma ‘LISTADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’). Nel parametro ‘Regime orario’ è adesso possibile selezionare i soli dipendenti con part-time di tipo ‘Verticale’ oppure ‘Misto’ (se interessano entrambi, occorre effettuare due lanci).

Le nuove modalità di compilazione sono valide da gennaio 2021: i mesi da gennaio ad aprile 2021 possono essere reinviati senza adottare alcun particolare procedimento di rettifica (in quanto le modifiche coinvolgono solo dati che non hanno valenza contributiva). Precisiamo anche che non è previsto un termine per il suddetto reinvio.
Per aggiornare (e poi reinviare) le denunce relative al periodo da gennaio ad aprile 2021, con i prossimi aggiornamenti rilasceremo un’apposita opzione sulla procedura ‘Rigenerazione dati Uniemens – Settimane e Calendario’, che consentirà di modificare soltanto i dati necessari. Se le denunce dei mesi in questione vengono rigenerate per altri motivi, si applicano automaticamente le nuove modalità di compilazione (tale eventualità non rappresenta certo un problema).
Nel caso, invece, in cui venissero rigenerate le denunce Uniemens relative ad anni precedenti al 2021, NON verrebbero applicate le nuove modalità di compilazione. A tale riguardo, precisiamo che la circolare Inps sopra citata prevede la presentazione di un’apposita domanda, per rettificare la copertura figurativa sugli anni precedenti al 2021.

Aprile 2021
(acred793)
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI

La circolare Inps n. 72 del 29/04/2021 ha previsto nuove causali di conguaglio, da indicare sulla denuncia Uniemens per recuperare le ulteriori settimane di integrazione salariale previste dal D.L. 41/2021.
La stessa circolare ha anche previsto, per la generalità delle aziende, la possibilità di anticipare e conguagliare su Uniemens la CIG in Deroga, in alternativa al pagamento diretto da parte dell’Inps (che rimane comunque consentito).

Precisiamo che le nuove causali riguardano esclusivamente le indennità CIGO / CIGD anticipate dal datore di lavoro, da conguagliare sulle denunce Uniemens a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.
Relativamente al FIS, restano invece valide le causali previste dalla circolare 28/2021 (aggiornamento di febbraio 2021 Acred789), sia per quanto riguarda il conguaglio dell’indennità (assegno ordinario), sia per i corrispondenti ANF (causale ‘L021’ nella sezione Info Causali), in caso di anticipo delle suddette somme da parte del datore di lavoro.
Restano invariate anche le modalità di esposizione dei periodi di assenza nelle sezioni Settimane e Calendario delle denunce Uniemens, ovviamente per i soli eventi con anticipo da parte del datore di lavoro.
Per quanto riguarda gli eventi a pagamento diretto, non sono previste modifiche sui modelli SR41.

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate le nuove causali di conguaglio, indicate sulle denunce Uniemens per recuperare le indennità CIGO / CIGD anticipate dal datore di lavoro, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.
Le nuove causali di conguaglio sono le seguenti: ‘L080’ per l’indennità CIGO, ‘L081’ per l’indennità CIGO in caso di “passaggio” da CIGS, ‘G812’ per l’indennità CIGD sul territorio nazionale ad eccezione delle province di Trento e Bolzano, ‘G813’ per l’indennità CIGD nelle province autonome di Trento e Bolzano.
Tutte le nuove causali sono riportate nella sezione ‘Prestazioni aziendali’ della denuncia Uniemens.

Per attribuire le nuove causali di conguaglio, sono state previste delle apposite opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ del servizio Ditta – Posizioni Inps.

Le opzioni aggiunte nel campo ‘COVID’ delle autorizzazioni CIG, sono le seguenti:

  • DL 41/2021 – CIGO / FIS’ per attribuire la nuova causale ‘L080’ (CIGO) oppure ‘L007’ (FIS, preesistente);
  • DL 41/2021 – ex Straord.’ per attribuire la nuova causale ‘L081’ (CIGO ex-CIGS);
  • DL 41/2021 – CIGD Deroga’ per attribuire la nuova causale ‘G812’ (CIGD valida a livello nazionale);
  • DL 41/2021 – CIGD TN/BZ’ per attribuire la nuova causale ‘G813’ (CIGD province di Trento e Bolzano).

Naturalmente, le nuove opzioni possono essere utilizzate anche nei casi di pagamento diretto da parte dell’Inps: in tal caso, ricordiamo che occorre barrare la casella ‘Pagamento diretto’.
Come già precisato, relativamente al FIS vengono mantenute le causali previste dalla precedente circolare 28/2021.

Per quanto riguarda la CIGO ed il FIS, restano invariate le voci da utilizzare per indicare i periodi di assenza:

  • CIGO, voce 86A per conguaglio in Uniemens oppure voce 8AC in caso di pagamento diretto;
  • FIS assegno ordinario, voce 8B0 per conguaglio in Uniemens oppure voce 8BA per pagamento diretto.

Per la CIG in Deroga, è stata predisposta una nuova voce di assenza da utilizzare in caso di conguaglio in Uniemens, mentre resta invariata la voce di assenza da utilizzare in caso di pagamento diretto:

  • CIGD, nuova voce 86E per conguaglio in Uniemens oppure voce 8AD (preesistente) per pagamento diretto.

La gestione della CIG in Deroga, in caso di anticipo da parte del datore di lavoro e conguaglio sulla denuncia Uniemens, è descritta dettagliatamente al paragrafo Cig in deroga - Anticipo e conguaglio.

I periodi di assenza per CIGO / FIS con conguaglio in Uniemens, continuano ad essere indicati, nelle sezioni Settimane e Calendario, con i codici evento già previsti: ‘COR’ per la CIGO, ‘AOR’ per il FIS assegno ordinario. Per quanto riguarda la CIGD con conguaglio in Uniemens, viene riportato il codice evento ‘CDR’ (preesistente ma mai utilizzato).
Ricordiamo che, per compilare le suddette sezioni, occorre inserire il ticket sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, prima di generare le denunce Uniemens relative al mese di assenza.

I periodi di assenza relativi a CIGO / CIGD / FIS a pagamento diretto, continuano a non essere indicati nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens (in quanto vengono comunicati con il modello SR41).

Marzo 2021
(acred791)
UNIEMENS – CODICI CONTRATTO

Sulla base del messaggio Inps n. 663 del 16/02/2021, sulle denunce Uniemens viene riportato automaticamente il nuovo codice ‘555’ per il contratto Pubbliche Assistenze e Misericordie (120), a partire dalla competenza di marzo 2021; in precedenza veniva riportato il codice ‘093’.

Sempre a partire dalla competenza di marzo 2021, per i contratti Associazioni ANASTE (080) e Servizi assistenziali ANASTE (148) viene riportato il codice ‘551’; in precedenza veniva riportato il codice ‘093’. Per il contratto Giornalisti AERANTI – CORALLO (145) viene riportato il codice ‘552’; in precedenza non era presente alcun codice).

Ricordiamo che è possibile variare il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens (rispetto a quello previsto in automatico), indicandolo nel campo ‘Modifica codice contratto Inps’ del servizio Dipendente – Altri Dati.

Febbraio 2021
(acred789)
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI

La circolare Inps n. 28 del 17/02/2021 ha previsto nuove causali da indicare sulla denuncia Uniemens, per conguagliare le ulteriori settimane di integrazione salariale previste dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).
Precisiamo che le nuove causali riguardano esclusivamente le indennità CIGO / FIS anticipate dal datore di lavoro, da conguagliare sulle denunce Uniemens dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte dell’Inps. Restano invariate le modalità di esposizione dei periodi usufruiti nelle sezioni Settimane e Calendario delle stesse denunce.
Non sono previste modifiche per l’indicazione dei corrispondenti eventi a pagamento diretto sui modelli SR41.

Con il presente aggiornamento, sono state predisposte le nuove causali di conguaglio, da indicare sulle denunce Uniemens per recuperare le indennità CIGO / FIS anticipate dal datore di lavoro, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.
Le nuove causali previste dalla circolare Inps sopra citata, sono le seguenti: ‘L078’ per l’indennità CIGO, ‘L079’ per l’indennità CIGO in caso di “passaggio” da CIGS, ‘L007’ per l’indennità FIS (assegno ordinario).
Anche le nuove causali sono riportate nella sezione ‘Prestazioni – Aziendale’ della denuncia Uniemens.

Come precisato nella circolare Inps, il codice della causale da utilizzare per il conguaglio viene indicato nel cassetto previdenziale. In determinate situazioni (stabilite e comunicate dall’Inps), occorre utilizzare il codice causale originario “pre-emergenza Covid”: ‘L038’ per la CIGO, ‘L001’ per il FIS. Ricordiamo che tale eventualità era già prevista per le integrazioni salariali usufruite nell’anno 2020 (aggiornamento di aprile 2020 Acred760)

Per attribuire le nuove causali di conguaglio, sono state previste delle apposite opzioni nel campo ‘COVID’, sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (servizio Ditta – Posizioni Inps).
Le opzioni aggiunte nel campo ‘COVID’ delle autorizzazioni CIG, sono le seguenti:

  • L. 178/2020 – CIGO / FIS’ per attribuire le nuove causali ‘L078’ (CIGO) oppure ‘L007’ (FIS);
  • L. 178/2020 – entro limiti’ per attribuire le causali originarie ‘L038’ (CIGO) oppure ‘L001’ (FIS);
  • L. 178/2020 – ex Straord.’ per attribuire la nuova causale ‘L079’ (CIGO ex-CIGS);
  • L. 178/2020 – CIG Deroga’ per la quale è previsto esclusivamente il pagamento diretto.

Le nuove opzioni si aggiungono a quelle rilasciate con gli aggiornamenti di aprile 2020 Acred755 e Acred760.
Precisiamo che le nuove opzioni possono essere utilizzate anche nei casi in cui le corrispondenti indennità sono pagate direttamente dall’Inps (in tal caso, ricordiamo che occorre barrare la casella ‘Pagamento diretto’).

Restano invariate le voci da utilizzare per indicare i periodi di assenza: ricordiamo, in particolare, la voce 86A per la CIGO con conguaglio in Uniemens e la voce 8B0 per il FIS assegno ordinario con conguaglio in Uniemens.
Come già detto, i periodi di assenza per CIGO / FIS continuano ad essere indicati, nelle sezioni Settimane e Calendario della denuncia Uniemens, con gli stessi codici evento previsti prima dell’emergenza Covid: ‘COR’ per la CIGO, ‘AOR’ per il FIS assegno ordinario. Ricordiamo che, per compilare tali sezioni, occorre inserire il ticket (anche in assenza della corrispondente autorizzazione) sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, prima di generare le denunce Uniemens relative al mese di assenza.

ATTENZIONE: E’ possibile che le nuove causali di conguaglio debbano essere utilizzate in relazione ad indennità già autorizzate e conguagliate sulla denuncia Uniemens di gennaio. In tal caso, diventa necessario attribuire le nuove opzioni nel campo ‘COVID’ e rigenerare le denunce Uniemens interessate (non occorre rielaborare il mese di gennaio).
Segnaliamo tuttavia che, al momento del presente aggiornamento, le nuove causali di conguaglio non sono ancora state riportate nell’Allegato Tecnico Uniemens (la versione attualmente disponibile sul sito Inps è la 4.11.3 del 27/01/2021), quindi per il momento non verrebbero riconosciute come valide dal software di controllo delle denunce Uniemens.

Febbraio 2021
(acred789)
ANF – ASSENZA FIS E ARRETRATI

Con l’aggiornamento di luglio 2020 Acred769, è stata rilasciata la gestione dell’ANF spettante in relazione ai periodi di assenza per FIS assegno ordinario (circolare Inps n. 88 del 20/07/2020) ricadenti nel mese corrente.
Ricordiamo che, in presenza dell’ANF e di un periodo di assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (voce 8B0), viene elaborata automaticamente la voce 11F, sulla quale è riportato il valore dell’ANF relativo al periodo di assenza. Con l’elaborazione mensile, tale importo viene riportato sulla denuncia Uniemens nella sezione ‘Info Causali’, con la causale ‘L019’ ed il ticket relativo al FIS nel campo Identificativo (precisamente, il ticket viene riportato dal mese di settembre 2020, come espressamente previsto nella circolare Inps sopra citata).

Con l’aggiornamento di ottobre 2020 Acred776, è stata rilasciata la gestione del conguaglio dell’ANF relativo ai periodi di assenza per FIS ricadenti nei mesi pregressi, tramite il servizio di importazione dei files XML relativi agli ANF.
Abilitando, su tale servizio, il calcolo degli arretrati, l’importo dell’ANF relativo ai periodi pregressi di assenza per FIS, viene riportato sul servizio ‘Arretrati ANF’. Con l’elaborazione mensile, tale importo viene quindi trasferito nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, sempre con la causale ‘L019’ compilata come sopra indicato.

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la gestione della nuova causale ‘L021’, nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, sulla base di quanto previsto nella circolare Inps n. 28 del 17/02/2021. Precisiamo che la nuova causale deve essere attribuita quando l’assenza per FIS è relativa ad un periodo previsto dalla L. 178/2020.

Al precedente punto 2.2, sono descritte le nuove opzioni predisposte nel campo ‘COVID’, sulle tabelle delle autorizzazioni CIG / FIS (servizio ‘Posizioni Inps’ e finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’), sempre sulla base della circolare Inps sopra citata. Il campo ‘COVID’, ovviamente, deve essere compilato già al momento dell’inserimento del ticket.
Nel caso in cui l’assenza per FIS sia relativa ad un ticket per il quale, nel campo ‘COVID’, è stata selezionata una delle nuove opzioni ‘L. 178/2020 CIG / FIS’ oppure ‘L. 178/2020 entro limiti’, l’importo dell’ANF viene riportato, nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens, con la nuova causale ‘L021’ anziché con la precedente causale ‘L019’.
Precisiamo che la causale ‘L019’ continua ad essere attribuita, anche per i periodi ricadenti nell’anno 2021, nel caso in cui sul ticket sia presente una tipologia ‘COVID’ diversa da quelle sopra indicate, relative alla L. 178/2020.
Il suddetto criterio viene adottato sia per quanto riguarda il mese corrente, sia per quanto riguarda gli arretrati relativi ai mesi pregressi (per i periodi arretrati fino a dicembre 2020, viene attribuita esclusivamente la causale ‘L019’).
Nell’eventualità che il ticket non risulti presente in archivio (condizione segnalata nelle stampe degli errori, sulle procedure di elaborazione mensile e generazione dati Uniemens), viene attribuita la causale ‘L019’ per i periodi di competenza fino a dicembre 2020, oppure ‘L021’ per i periodi di competenza da gennaio 2021.

Gennaio 2021
(acred785)
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI

Nel caso in cui, dopo l’elaborazione del mese di dicembre, risulti ancora disponibile una parte dello sgravio in oggetto, occorrerà compensarlo sui mesi pregressi (a partire dalla competenza di agosto 2020).
Come indicato nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020, per compensare lo sgravio residuo sui mesi pregressi occorre trasmettere (per ciascun mese interessato) una denuncia Uniemens rettificativa (Uniemens VIG), con l’importo dello sgravio residuo che viene compensato sulla denuncia in questione.
A tale scopo, occorre indicare la voce CN0 sulle Voci Fisse della ditta, indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce CN0 deve essere inserita su una data di decorrenza corrispondente al mese pregresso in cui si intende compensare lo sgravio residuo. Anche sul servizio Ditta – Posizioni Inps, occorre indicare lo sgravio su una data di decorrenza corrispondente allo stesso mese pregresso.
A questo punto, è possibile rielaborare il mese interessato, tramite la procedura ‘Rielaborazione Ditte’, selezionando l’opzione ‘Rielabora tutti i cedolini’ (‘X’) nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare’. Precisiamo che, sulla procedura, l’opzione ‘Blocca rigenerazione Uniemens’ deve essere impostata a ‘N’.
In tal modo, l’importo dello sgravio che può essere compensato con i contributi “utili” del mese in questione, viene automaticamente calcolato e riportato sulla denuncia Uniemens aziendale. Ricordiamo che lo sgravio viene compensato riportandolo sulla causale ‘L903’, nella sezione ‘Altre somme a credito’ del servizio Uniemens – Aziendale.
Operando come sopra descritto, lo sgravio compensato sul mese pregresso viene riportato sulla nota contabile (nel caso in cui venga ristampata) e, soprattutto, considerato sul costo del personale, anche ai fini delle deduzioni Irap.

In alternativa, è possibile indicare il valore dello sgravio compensato direttamente sulla denuncia Uniemens (servizio Uniemens – Aziendale). Tuttavia, procedendo in questo modo, l’importo dello sgravio non sarà riportato sulla nota contabile e non sarà neppure considerato ai fini del costo del personale e delle deduzioni Irap.

Gennaio 2021
(acred785)
QUARANTENA / MALATTIA PER COVID

Il messaggio Inps n. 3871 del 23/10/2020 indica le modalità per effettuare il conguaglio degli eventi di quarantena e malattia dovuti al Covid-19. Le indicazioni che possono essere applicate sono quelle relative ai soli eventi di quarantena conclusi entro il 30/09/220 (per le indicazioni relative agli altri eventi, si rimanda ad un successivo messaggio).
I conguagli in questione devono essere effettuati tramite le denunce Uniemens, utilizzando i codici evento e le causali di conguaglio indicate nel messaggio Inps. Relativamente alle causali di conguaglio, viene precisato che possono essere utilizzate (per indicare l’indennità da conguagliare) a partire dal periodo di competenza di dicembre 2020.
Inoltre, nel messaggio viene precisato che i conguagli devono essere effettuati esclusivamente per gli eventi individuati e comunicati direttamente dall’Inps alle aziende (con mail di notifica agli intermediari).

Recentemente, alcuni Utenti ci hanno segnalato che hanno iniziato a ricevere le prime comunicazioni, alle quali è allegato un file di testo in cui sono riportate le informazioni relative agli eventi da conguagliare (matricola Inps, codice fiscale del dipendente, estremi del certificato originario e periodo al quale si riferisce lo stesso certificato).
Dalle verifiche che è stato possibile effettuare, risulta che gli eventi da conguagliare siano solo una minima parte di quelli che sono stati effettivamente gestiti. Inoltre, in molti casi, per uno stesso dipendente sono stati comunicati dei periodi parziali, che non coprono l’intero periodo di quarantena effettivamente gestito. Tale circostanza (riscontrata anche da altre software house) è stata posta all’attenzione dell’Inps, tramite un quesito su Assosoftware, nel quale viene chiesto se dobbiamo attenderci l’arrivo di altri files, oppure se quelli già inviati comprendono tutti gli eventi “riconosciuti” come quarantena dall’Inps: tale informazione è particolarmente utile, in quanto si rischia di dover “conguagliare” più volte le denunce Uniemens relative alle stesse aziende (o addirittura agli stessi dipendenti).

Da parte nostra, abbiamo sviluppato una procedura che consente di effettuare automaticamente le rettifiche delle denunce Uniemens, nei casi previsti dal messaggio Inps sopra citato. Inoltre, dal momento in cui siamo venuti a conoscenza del formato del file trasmesso dall’Inps (il formato non era indicato in alcuna comunicazione dell’Inps), abbiamo sviluppato anche un servizio di importazione degli stesso file, per automatizzare il più possibile la gestione del conguaglio.
Attualmente il servizio di importazione e la procedura di conguaglio sono in una fase di test; per il momento, tuttavia, non possiamo indicare una data certa di rilascio, soprattutto in considerazione dei numerosi dubbi irrisolti: innanzitutto, vorremmo evitare di far effettuare le operazioni di conguaglio sui files attualmente disponibili, per poi scoprire che devono arrivare ancora la maggior parte dei certificati di quarantena da conguagliare, costringendo così gli Utenti ad un secondo conguaglio sulle stesse denunce individuali o aziendali (come già spiegato nei paragrafi precedenti).
Inoltre, lo stesso messaggio Inps n. 3871 lascia aperti diversi dubbi sui criteri da adottare in alcune situazioni: tali dubbi sono stati riportati sul forum di Assosoftware e, per la maggior parte, restano in attesa di risposta da parte dell’Inps.

Facciamo presente che, sia nel messaggio Inps n. 3871, sia nelle comunicazioni ricevute dalle aziende e dagli intermediari, non è indicata una precisa scadenza entro la quale deve essere effettuato il conguaglio in oggetto. Riteniamo quindi che, in un periodo particolarmente “impegnativo” come quello in cui ci troviamo (a causa degli adempimenti annuali), sarebbe opportuno procedere ai conguagli previsti dal messaggio Inps sopra citato, soltanto quando si avrà una “ragionevole certezza” delle modalità da adottare e, soprattutto, evitando di conguagliare più volte gli stessi eventi.
Se, viceversa, si ritiene che il suddetto conguaglio debba essere effettuato immediatamente, considerando che i casi da gestire sono attualmente in numero limitato, rimane possibile conguagliare gli eventi riportati sulle comunicazioni già ricevute, senza attendere la procedura automatica da noi sviluppata: in tal caso, occorrerà operare autonomamente sulle denunce Uniemens, eventualmente (se risulta più pratico) anche tramite i servizi online dell’Inps.

Dicembre 2020
(comunicazione
24/12/2020
)
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI AL 16/12/2020

Con il messaggio Inps n. 4840 del 23/12/2020 (disponibile sul sito Inps dal 24/12), sono state fornite le codifiche necessarie per la compilazione delle denunce Uniemens da inviare entro il 31 dicembre, relativamente alla sospensione dei versamenti contributivi in scadenza al 16/12/2020.

Ricordiamo che, con la nostra comunicazione del 14/12/2020, abbiamo fornito le indicazioni operative da adottare per sospendere i versamenti contributivi e fiscali in scadenza al 16/12: tali istruzioni restano valide, tuttavia devono essere integrate con quanto riportato nella presente comunicazione.

Precisiamo che tutte le modifiche di seguito descritte, sono disponibili contestualmente alla presente comunicazione.

Per quanto riguarda la sospensione dei contributi relativi ai dipendenti, nel messaggio Inps viene confermata la validità della causale ‘N974’ anche per la scadenza del 16/12, limitatamente ai casi di sospensione dovuti al tipo di attività (in correlazione con la regione di ubicazione), secondo i criteri previsti dal comma 3 dell’articolo 2 del D.L. 157/2020.
Nei casi, invece, in cui la sospensione è stata dovuta alla riduzione di fatturato, secondo i criteri previsti dal comma 1 dello stesso articolo, occorre attribuire la nuova causale ‘N975’.
Infine, nei casi in cui la sospensione è dovuta all’inizio dell’attività successivo al 30/11/2019, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, occorre attribuire la nuova causale ‘N976’.

Come indicato nella nostra comunicazione del 14/12, indicando le voci 58A e 89A sulle Voci Fisse a livello di ditta veniva riportata automaticamente la causale ‘N974’ nella sezione aziendale della denuncia Uniemens. Nei casi di sospensione che rientrano tra quelli previsti dal comma 3 sopra citato, quindi, non occorre effettuare ulteriori interventi.
Quando, invece, la sospensione dei versamenti è stata dovuta ai motivi previsti dai commi 1 o 2, se sono già state utilizzate le voci 58A e 89A per generare la causale di sospensione sulla denuncia Uniemens, NON occorre rielaborare il mese di novembre: in tale situazione è opportuno modificare direttamente il codice della causale, intervenendo manualmente sul servizio Uniemens – Aziendale, sezione ‘Altre somme – A credito’. A tale riguardo precisiamo che, se sono state utilizzate le voci 58A e 89A, anche sulla nota contabile è già stato riportato il valore dei contributi sospesi: non si verifica, quindi, alcun disallineamento tra i dati contabili ed i versamenti, se si interviene sulla denuncia aziendale semplicemente per modificare il codice della causale di sospensione (lasciando inalterato il corrispondente importo).
In alternativa al metodo sopra descritto, è possibile ottenere i nuovi codici causale rielaborando il mese di novembre, dopo aver attribuito una delle nuove opzioni previste sulla voce 89A, secondo lo stesso criterio (di seguito descritto) che occorre adottare nei casi in cui non sono state utilizzate le voci 58A e 89A.

Nel caso in cui NON siano state utilizzate le voci 58A e 89A per sospendere i versamenti, occorre indicarle sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), rielaborando poi il mese di novembre.
Le voci 58A e 89A possono essere selezionate dall’elenco delle Voci Fisse al punto  3.1.3 ‘Altre gestioni Inps’. Sulla voce 89A occorre scegliere la causale di sospensione da attribuire. A seguito della presente comunicazione, in corrispondenza della voce 89A sono disponibili le nuove causali valide per le competenze di ottobre e novembre.
Precisiamo che, per il mese di competenza di novembre, la causale ‘N974’ viene sempre attribuita in presenza della voce 89A (anche se non è stata scelta la corrispondente opzione), tranne nel caso in cui siano state selezionate le opzioni relative alle nuove causali ‘N975’ (‘7’ nel campo Quantità) o ‘N976’ (‘8’ nel campo Quantità).
Per rielaborare il mese di novembre, è opportuno utilizzare la procedura Rielaborazione Ditte sul menù Amministratore Paghe, selezionando l’opzione ‘Rielabora tutti i cedolini’ (‘X’) nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare’.

Per quanto riguarda la sospensione dei contributi relativi a collaboratori e amministratori (Inps gestione separata), restano valide tutte le istruzioni operative riportate nella nostra comunicazione del 14/12.
In particolare, ricordiamo che è possibile indicare le voci 58C e 89C sulle Voci Fisse a livello di ditta, rielaborando le ditte interessate: in tal modo, non vengono prodotti i tributi ‘C10’ / ‘CXX’ sull’Archivio Tributi.
In alternativa, è possibile posticipare le date di scadenza dei tributi ‘C10’ / ‘CXX’, utilizzando il programma ‘MODIVERS’ sulla procedura Stampe Accessorie (fare riferimento alle indicazioni riportate nella comunicazione del 14/12).
In entrambi i casi, occorre tenere presente che il mese di competenza interessato è novembre nel caso in cui la ditta adotti il criterio di “competenza”, oppure ottobre nel caso in cui la ditta adotti il criterio di “cassa”.

Sempre relativamente ai contributi dei collaboratori e amministratori, il messaggio Inps ha previsto nuovi codici calamità:

  • 32’ nei casi previsti dal comma 1 dell’articolo 2 del D.L. 157/2020 (riduzione di fatturato);
  • 33’ nei casi previsti dal comma 2, stesso articolo (attività iniziate dopo il 30/11/2019);
  • 34’ nei casi previsti dal comma 3, stesso articolo (tipo di attività e regione di ubicazione).

Come nel caso delle precedenti sospensioni che hanno interessato i contributi dei collaboratori (aggiornamento di aprile 2020 Acred755), i codici calamità possono essere indicati nell’apposito campo del servizio Dipendente – Altri Dati. In tal caso, occorre rigenerare le denunce Uniemens interessate, utilizzando la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, sul menù Amministratore Paghe: a tale riguardo, facciamo presente che vengono rigenerate TUTTE le denunce del mese selezionato, comprese le denunce aziendali ed individuali relative ai dipendenti.
In alternativa, è possibile inserire i codici calamità direttamente sulle denunce Uniemens, indicandole sul servizio Uniemens – Autonomi: in questo caso, consigliamo di adottare quest’ultimo criterio.

Dicembre 2020
(acred781)
INPS – GESTIONI IN SOSPESO

Ricordiamo che, al momento del presente aggiornamento, ci sono diverse importanti gestioni in sospeso, di competenza dell’Inps, che non possono essere espletate per mancanza di indicazioni da parte dello stesso Istituto.

Una delle più urgenti riguarda la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/12/2020: ad oggi, l’Inps non ha ancora comunicato (neppure in forma di anticipazioni ad Assosoftware) le causali di sospensione ed i codici calamità da indicare sulle denunce Uniemens dei soggetti interessati, che devono essere trasmesse entro il 31 dicembre.
Da parte nostra, con le comunicazioni del 3/12 e del 14/12, abbiamo fornito le indicazioni operative da adottare per sospendere comunque i versamenti, tuttavia rimane indispensabile il messaggio Inps (annunciato nella circolare Inps n. 145 del 14/12) con il quale saranno stabilite le modalità di compilazione delle denunce Uniemens interessate.

Un’altra gestione particolarmente importante ed urgente, in merito alla quale non sono state ancora fornite dall’Inps le indicazioni necessarie (anche in questo caso, neppure in forma di anticipazioni su Assosoftware) riguarda l’esposizione su Uniemens, ed il conseguente versamento, dei contributi addizionali sulle integrazioni salariali, nei casi previsti dal D.L. 104/2020, in cui tali integrazioni devono essere assoggettate alle aliquote del 9% o del 18%.
A tale riguardo, precisiamo che nella circolare Inps n. 115 del 30/09/2020 non è riportata alcuna indicazione in merito alla modalità di gestione dei suddetti contributi sulle denunce Uniemens. A quanto ci risulta, inoltre, l’Inps non ha mai confermato neppure la possibilità di utilizzare, in via “provvisoria”, le causali attualmente previste per i contributi addizionali: una soluzione del genere sembrerebbe comunque improponibile, in quanto soltanto una (9%) delle aliquote previste dal D.L. 104/2020 troverebbe riscontro nelle causali attualmente disponibili, oltretutto limitatamente alla CIG Ordinaria (i contributi relativi al FIS prevedono aliquote e causali totalmente diverse).
Nella circolare Inps 115/2020, tuttavia, al punto 2.1 viene precisato che il versamento dei contributi addizionali deve avvenire tramite le denunce Uniemens esclusivamente per le integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro (poi conguagliate sulle denunce Uniemens). Relativamente alle integrazioni salariali a pagamento diretto, viene invece precisato quanto segue: “Le imprese autorizzate al pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Inps, ai fini del versamento del contributo addizionale, si atterranno alle modalità applicative e alle scadenze indicate nei messaggi n. 6129/2015 e n. 1113/2017, ai quali si rimanda.” Nei messaggi Inps in questione, è descritto il criterio di gestione dei contributi addizionali relativi alle varie tipologie di CIG (messaggio 6129/2015) ed al FIS (messaggio 1113/2017) a pagamento diretto, attraverso un’apposita applicazione sviluppata dall’Inps (“RACE”). Stando a quanto indicato nella circolare 115/2020, la stessa modalità di gestione dovrebbe essere adottata per i contributi addizionali dovuti sulle integrazioni salariali a pagamento diretto, nei casi previsti dal D.L. 104/2020.

Ottobre 2020
(comunicazione
16/11/2020
)
CIRCOLARE INPS n. 129 del 13/11/2020

Segnaliamo che è stata pubblicata la circolare Inps n. 129 del 13/11/2020, con ulteriori indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020.

La circolare Inps 129/2020 riporta il codice della causale di sospensione da indicare sulla denuncia Uniemens di ottobre: per applicare la sospensione prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020, occorre indicare la nuova causale ‘N974 sulla denuncia aziendale (servizio ‘Uniemens – Aziendale’, sezione ‘Altre somme a credito’).
Nel caso in cui la causale di sospensione sia stata prodotta automaticamente, rielaborando il mese di ottobre secondo le modalità indicate nelle nostre comunicazioni del 11/11/2020 e 12/11/2020, per attribuire il nuovo codice causale ‘N974’ è sufficiente rigenerare i dati delle denunce Uniemens. A tale scopo, occorre utilizzare la procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens’, sul menù Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa. Ricordiamo che la procedura in questione rigenera tutti i dati delle denunce interessate (perdendo, quindi, eventuali variazioni effettuate direttamente sui servizi dell’Uniemens) e considera le ditte che risultano già elaborate nel mese selezionato (ottobre 2020). Rigenerando i dati Uniemens, la causale precedentemente riportata (‘N967’ o altra causale applicata nei mesi precedenti) viene sostituita dalla causale ‘N974’.
Precisiamo che la nuova causale viene attribuita automaticamente anche in caso di elaborazione o rielaborazione del mese di ottobre, nel caso in cui tale operazione sia effettuata successivamente alla presente comunicazione.
Se, invece, la causale di sospensione è stata inserita direttamente sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’, occorre modificarla manualmente, sostituendo il precedente codice causale con ‘N974’ (l’importo rimane inalterato).

Per quanto riguarda le attività elencate nell’Allegato 2, la circolare 129/2020 riporta indicazioni sostanzialmente differenti da quelle fornite con la precedente circolare 128/2020: nella nuova circolare è chiaramente indicato che tali attività possono beneficiare della sospensione soltanto nelle regioni dichiarate zone “rosse ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3/11/2020, mentre NON possono beneficiarne nelle regioni dichiarate zone “arancioni” (come era invece indicato nella circolare 128/2020). A tale riguardo, nella nostra precedente comunicazione del 11/11/2020 avevamo segnalato un’incongruenza tra le indicazioni riportate nella circolare Inps 128/2020 e le disposizioni stabilite dall’art. 11 del D.L. 149/2020.
Sempre per quanto riguarda la sospensione dei versamenti contributivi per le attività indicate nell’Allegato 2, la circolare Inps 129/2020 aggiunge che le regioni che ne beneficiano sono quelle individuate dalle ordinanze del Ministero della Salute del 4/11/2020 e 10/11/2020: Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, Provincia Autonoma di Bolzano. Viene inoltre precisato che “L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla presente circolare.

Infine, la circolare Inps precisa che la sospensione dei versamenti prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020 sarebbe sostitutiva (e non aggiuntiva) rispetto alla sospensione prevista dall’art. 13 del D.L. 137/2020. Al momento, quindi, non sarebbero previste ulteriori sospensioni per i versamenti contributivi relativi al mese di novembre, in scadenza al 16/12/2020.

Ottobre 2020
(comunicazione
13/11/2020
)
CIRCOLARE INPS n. 128 del 12/11/2020

Segnaliamo che è stata pubblicata la circolare Inps n. 128 del 12/11/2020, con le indicazioni relative alla sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020.

Innanzitutto, facciamo presente che la circolare Inps non riporta il codice della nuova causale di sospensione, da indicare sulla denuncia Uniemens di ottobre. E’ comunque possibile procedere come indicato nelle nostre comunicazioni del 11/11/2020 e 12/11/2020, ossia utilizzare una delle causali preesistenti per sospendere i contributi (generandola tramite la rielaborazione del mese di ottobre, oppure indicandola direttamente sulla denuncia aziendale Uniemens).

La circolare Inps ha chiarito che la sospensione non riguarda le rate dei tributi sospesi, relativi al periodo di competenza febbraio – maggio 2020, versati in forma rateale a partire del 16/09/2020. La terza rata dei versamenti in questione deve quindi essere versata alla normale scadenza del 16/11/2020 (di conseguenza, la data di scadenza di tale rata non deve essere posticipata tramite il programma ‘MODIVERS’, descritto nelle nostre precedenti comunicazioni).

Infine, la circolare Inps ha riportato un’indicazione che fa sorgere qualche dubbio di coerenza rispetto a quanto previsto dal D.L. 149/2020: per quanto riguarda le attività elencate nell’Allegato 2, nella circolare è scritto che la sospensione dei versamenti interessa sia le zone “arancioni” che le zone “rosse”. Nell’art. 11 del D.L. 149/2020, al secondo comma è scritto che le attività elencate nell’Allegato 2 sono interessate dalla sospensione nelle zone “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3/11/2020”: nelle ordinanze del Ministero della Salute del 4/11/2020 e 10/11/2020, le zone individuate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3/11/2020 sono unicamente quelle definite “rosse”. Nelle stesse ordinanze, le zone definite “arancioni” sono invece quelle individuate ai sensi dell’art. 2 del DPCM. Non appare chiaro, quindi, come mai l’Inps ritiene che la sospensione interessi le attività elencate nell’Allegato 2 anche nelle zone “arancioni”.
Naturalmente, rimane a discrezione dell’Utente decidere se, e in quale forma, tenere conto dell’indicazione riportata nella circolare Inps, quantomeno in assenza di ulteriori indicazioni a tale riguardo da parte dello stesso Istituto. Da parte nostra, comunicheremo eventuali anticipazioni che dovessero pervenire tramite Assosoftware.

Ottobre 2020
(comunicazione
12/11/2020
)
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

In merito alla sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020, precisiamo che, per ottenere la sospensione dei contributi a carico del dipendente (già trattenuti in busta paga), unitamente alla sospensione dei contributi a carico ditta, tramite la rielaborazione del mese di ottobre, occorre indicare sulle Voci Fisse anche la voce 58A, secondo le stesse modalità previste per la voce 89A, descritte nella nostra comunicazione del 11/11/2020.
In tal modo, sulla causale di sospensione vengono riportati automaticamente anche i contributi a carico del dipendente.
Ricordiamo che la suddetta modalità utilizzo della voce 58A era stata descritta negli aggiornamenti di marzo e aprile 2020 (Acred750-Acred751-Acred755), tuttavia non era stata riportata nella comunicazione del 11/11/2020 – ci scusiamo per l’inconveniente.

Naturalmente, se si preferisce adottare la modalità alternativa descritta nella stessa comunicazione del 11/11/2020, ossia indicare la causale di sospensione direttamente sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’ (anziché rielaborare il mese di ottobre), non occorre tenere conto della presente precisazione relativa alla voce 58A.

Con l’occasione, segnaliamo che l’Inps ha confermato (ad Assosoftware) che la sospensione dei versamenti contributivi prevista dall’art. 11 del D.L. 149/2020 ha effetto unicamente sui contributi relativi ai lavoratori dipendenti del settore privato (come ipotizzato nella nostra comunicazione del 11/11/2020).
Restano quindi esclusi dalla sospensione, oltre al settore pubblico, anche i contributi relativi a collaboratori e amministratori ed ogni altro tipo di contribuzione versato all’Inps (artigiani e commercianti, professionisti, ecc.).

Ottobre 2020
(comunicazione
11/11/2020
)
SOSPENSIONE VERSAMENTI AL 16/11/2020

Il D.L. n. 149 del 9/11/2020 (cd. ‘Decreto Ristori-bis’) ha previsto la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/11/2020, per quanto riguarda i contributi previdenziali versati dai datori di lavoro e le ritenute fiscali versate dai sostituti d’imposta. La sospensione interessa determinati codici attività, elencati nel decreto, alcuni dei quali sono validi su tutto il territorio nazionale, mentre altri soltanto in alcune regioni (vedere paragrafi successivi).

In merito alla sospensione dei versamenti, precisiamo che il precedente D.L. n. 137 del 28/10/2020 (cd. ‘Decreto Ristori’) aveva previsto, all’art. 13, la sospensione dei versamenti previdenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria “dovuti per la competenza del mese di novembre 2020”, in relazione ad una serie di codici attività validi su tutto il territorio nazionale. Si trattava, quindi dei contributi relativi al mese di novembre, da versare alla scadenza del 16/12/2020.

Il nuovo D.L. 149/2020, all’art. 11, pur richiamando il suddetto art. 13 del D.L. 137/2020, riporta una diversa indicazione dei versamenti da sospendere, ossia quelli “dovuti nel mese di novembre 2020”. Letteralmente, quindi, la nuova sospensione riguarda i versamenti contributivi in scadenza al 16/11/2020, sempre in relazione ai “datori di lavoro privati”.
Tale sospensione interessa i datori di lavoro rientranti nelle attività elencate nell’Allegato 1 del decreto, valido per tutto il territorio nazionale. La stessa sospensione interessa inoltre i datori di lavoro rientranti nelle attività elencate nell’Allegato 2 del decreto, in questo caso per le sole regioni classificate come “zone rosse” ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3/11/2020. A quest’ultimo riguardo, non appare chiaro rispetto a quale data debba essere considerata la classificazione di una regione (occorre tenere presente che alcune regioni sono passate o potranno passare dalla zona gialla o arancione a quella rossa).
Per quanto riguarda la scadenza del 16/11/2020, allo stesso art. 13 viene esclusa la sospensione dei versamenti relativi ai premi per l’assicurazione obbligatoria (quindi la rata Inail del 16/11/2020 non è sospesa).
Secondo un’interpretazione letterale, i contributi oggetto di sospensione dovrebbero essere quelli dovuti per i soli lavoratori dipendenti, escludendo i contributi relativi a collaboratori e amministratori (a tale proposito, entrambi i decreti parlano esclusivamente di “datori di lavoro”, non di “committenti”). Sempre seguendo un’interpretazione letterale, la sospensione prevista dal D.L. 149/2020 dovrebbe aggiungersi a quella prevista dal D.L. 137/2020. Naturalmente, in merito a tutto quanto sopra indicato, occorreranno le necessarie conferme da parte dell’Inps.

Il D.L. 149/2020, all’art. 7, ha previsto anche la sospensione del versamento delle ritenute fiscali che scadono nel mese di novembre 2020. Tale sospensione interessa i sostituti d’imposta che rientrano nelle categorie indicate nello stesso articolo: tra queste, sono incluse anche le attività elencate nell’Allegato 2 del decreto, tuttavia non viene fornito un elenco ufficiale e completo dei codici attività interessati. Per alcune attività la sospensione interessa tutto il territorio nazionale, per altre attività riguarda solo le regioni “arancioni” o “rosse” ai sensi rispettivamente dell’art. 2 e 3 del DPCM 3/11/2020, per altre ancora (attività elencate nell’Allegato 2) soltanto le regioni “rosse” ai sensi dell’ art. 3 del DPCM 3/11/2020.
A titolo informativo segnaliamo che, per gli stessi soggetti elencati all’art. 7, risulta sospeso anche il versamento dell’IVA in scadenza nel mese di novembre.

Per tutti i versamenti sospesi ai sensi del D.L. 149/2020 (art. 7 e art. 11), la ripresa dei versamenti è prevista al 16/03/2021, in un massimo di 4 rate senza interessi (ovviamente, la gestione della rateizzazione sarà rilasciata in seguito).

Visti i tempi strettissimi per gestire la sospensione dei versamenti in scadenza al 16/11/2020, con la presente comunicazione forniamo le prime indicazioni operative. Occorre tenere presente che, in assenza di qualsiasi indicazione ufficiale da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, permangono numerosi dubbi in merito alle modalità di applicazione del decreto.

Da parte dell’Inps, al momento sono arrivate le seguenti indicazioni (tramite Assosoftware):

  • i contributi sospesi dovranno essere indicati sulla denuncia Uniemens tramite apposite causali a credito;
  • la sospensione al 16/11 interesserà anche i contributi a carico dei dipendenti, anche se già trattenuti in busta paga.

Si tratta, quindi, dello stesso criterio adottato per sospendere i contributi Inps nel periodo da marzo a giugno 2020.
Ricordiamo che sulla causale di sospensione deve essere indicato esclusivamente l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps, oltre alle eventuali quote di Tfr dovute al Fondo Tesoreria, escludendo invece ogni altra somma a debito o a credito presente sulla denuncia Uniemens. L’importo indicato sulla causale di sospensione viene sommato nel totale delle somme a credito, modificando così il totale finale della denuncia. Il totale in questione, se risulta a debito, deve essere versato sul modello F24 alla normale scadenza (16/11/2020) con il tributo ‘DM10’. Se invece lo stesso totale risulta a credito, può essere compensato (sempre con il tributo ‘DM10’) a partire dalla stessa scadenza. Soltanto nel caso in cui il totale risulti esattamente uguale a zero, non dovrà essere riportato sul modello F24.
Al momento della presente comunicazione, l’Inps non ha ancora fornito i codici delle nuove causali di sospensione (neppure in forma “ufficiosa”). E’ quindi necessario utilizzare una delle causali di sospensione già disponibili (ossia quelle utilizzate per le gestire le sospensioni nel periodo da marzo a giugno 2020), modificando successivamente il codice della causale, prima di inviare la denuncia Uniemens (a tale riguardo, verificheremo se sarà possibile modificarlo automaticamente).

Per gestire la sospensione dei versamenti contributivi Inps tramite una causale di sospensione, occorre indicare la voce 89A sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), sulle ditte interessate dalla sospensione. In alternativa, se si preferisce, è possibile indicare la voce 89A a livello di contratto (sui contratti maggiormente interessati), inserendola poi, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’, sulle ditte per le quali non deve essere applicata la sospensione.
La voce 89A, se non viene selezionata alcuna opzione, riporta la causale ‘N967’ sulla denuncia Uniemens, nella sezione ‘Aziendale’ (come già detto, tale causale dovrà poi essere sostituita con quella relativa alla sospensione del 16/11/2020).
Per le aziende sulle quali risulta abilitata la voce 89A, occorre rielaborare il mese di ottobre 2020, abilitando il trasferimento dei dati sull’Archivio Tributi (campo ‘Trasferimento tributi su F24’). A tale scopo, è necessario annullare la condizione di ‘Elaborato’ sulla ditta, in corrispondenza del mese di ottobre. Inoltre, se è già stata chiusa la scadenza del 16/11/2020 in modalità ‘Definitiva’, occorre riportarla alla condizione di ‘Provvisoria’ (prima di rielaborare il mese di ottobre e trasferire nuovamente i tributi). La rielaborazione del mese di ottobre può essere effettuata con la normale procedura ‘Elaborazione Mensile Ditte’, tranne nel caso in cui sia già stato prodotto il LUL vidimato per il mese di ottobre: in tale condizione, è necessario utilizzare invece la procedura ‘Rielaborazione Ditte’, disponibile sul menù Amministratore Paghe, selezionando l’opzione ‘X’ (rielabora tutti i cedolini, anche se già vidimati) nel campo ‘Seleziona cedolini da rielaborare’. Ricordiamo che la procedura ‘Rielaborazione Ditte’ segnala eventuali differenze sul netto in busta e può essere utilizzata (se si preferisce) anche nel caso in cui non sia stato prodotto il LUL vidimato.

In alternativa al metodo sopra descritto, se si preferisce non rielaborare il mese di ottobre, è possibile indicare direttamente la causale di sospensione sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’, nella sezione ‘Altre somme a credito’. Anche in questo caso, per il momento occorre indicare una delle causali preesistenti, sostituendola poi con la nuova causale che sarà istituita dall’Inps. L’importo da indicare può essere rilevato dalla nota contabile, considerando i contributi Inps (ditta + dipendente) e le eventuali quote di Tfr da versare al Fondo Tesoreria ed escludendo ogni altro importo a debito o a credito.
Dopo aver inserito la causale sulla denuncia Uniemens di ottobre, occorre aggiornare l’Archivio Tributi, utilizzando la procedura ‘Stampa Mensile Ditte’ (abilitare il campo ‘Trasferimento tributi su F24’). Anche in questo caso, ovviamente, la scadenza del 16/11/2020 non deve essere chiusa in modalità ‘Definitiva’.

Ricordiamo che, oltre al tributo ‘DM10’ ed ai tributi fiscali, alla scadenza del 16/11 possono essere presenti altri tributi che non rientrano tra quelli oggetto di sospensione: ad esempio i contributi dei committenti, oppure le somme da versare agli enti bilaterali o ai fondi di assistenza sanitaria previsti contrattualmente.
Inoltre, come già precisato, utilizzando la causale di sospensione che sarà prevista dall’Inps, sul tributo ‘DM10’ viene riportato il totale “residuo” a debito o a credito: anche tale importo va gestito normalmente sul modello F24.

Per quanto riguarda la sospensione dei tributi fiscali, è possibile utilizzare il programma ‘MODIVERS’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco dei programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’), per posticipare la data di scadenza di tali tributi e separarli così dagli eventuali tributi che rimangono in scadenza al 16/11/2020.
Sul programma ‘MODIVERS’ è adesso possibile attivare il controllo rispetto ai codici attività riportati negli Allegati 1 e 2 del D.L. 149/2020: per attivare il controllo rispetto a ciascun elenco, occorre barrare la corrispondente casella nei parametri del programma. Viste le condizioni di incertezza rispetto all’individuazione delle regioni interessate dalla sospensione, al momento non è previsto un controllo in relazione all’ubicazione della sede legale o della sede attività.
Naturalmente, è possibile eseguire il programma ‘MODIVERS’ sulle singole ditte interessate, in tal caso senza effettuare alcuna selezione in merito ai codici attività (è sufficiente non barrare alcuna casella).
Nei parametri del programma ‘MODIVERS’ occorre indicare la data di scadenza originaria (16/11/2020), tramite la quale vengono selezionati i tributi da considerare. Inoltre, occorre indicare la data di scadenza da assegnare: a tale riguardo, consigliamo di indicare una qualsiasi data successiva al 16/11/2020, che non coincida con le normali scadenze mensili (quindi sconsigliamo di indicare la data prevista per la ripresa dei versamenti, ossia il 16/03/2021).
Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, occorre indicare il periodo di competenza, corrispondente al mese elaborato sulla gestione Paghe. A tale riguardo, sarebbe necessario considerare se viene applicato il criterio di “competenza” (mese elaborato: ottobre) oppure di “cassa” (mese elaborato: settembre). Nel caso in cui vengano adottati entrambi i criteri tra le diverse aziende gestite, è possibile indicare sempre l’intero periodo comprendente settembre e ottobre, ossia ‘01/09/2020’ come Data Iniziale e ‘31/10/2020’ come Data Finale (in quanto i tributi da trattare vengono selezionati anche sulla base della data di scadenza originaria indicata nei parametri del programma).
Nei parametri, occorre barrare la casella ‘Includi addizionali regionali e comunali’, per posticipare anche le addizionali (se si preferisce versare le addizionali alla scadenza del 16/11, è sufficiente non barrare tale casella).
Precisiamo che vengono considerate tutte le ritenute fiscali a debito, comprese quelle derivanti dal modello 730-4.

Utilizzando il programma ‘MODIVERS’ con i parametri sopra indicati, vengono escluse le eventuali rate dei tributi sospesi nel periodo da marzo a giugno 2020, il cui versamento è ripreso in forma rateale a partire dal 16/09/2020.
In mancanza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate, a nostro avviso è preferibile non sospendere i versamenti delle rate. Tuttavia, se si intende sospendere anche il versamento delle rate, è sufficiente indicare un periodo di competenza più ampio al lancio della procedura, che comprenda anche i periodi di competenza originari delle stesse rate. In particolare, per includere tutti i tributi (sia rateizzati che non rateizzati) in scadenza al 16/11/2020, occorre indicare ‘01/01/2020’ nella Data Iniziale e ‘31/10/2020’ nella Data Finale.
Nel caso in cui la scadenza delle rate sia stata spostata al giorno 20 del mese, nella data di scadenza originaria va indicato ‘20/11/2020’, effettuando un lancio separato del programma ‘MODIVERS’. In tale situazione, è anche possibile lasciare la data di scadenza invariata al 20/11/2020, semplicemente non generando il modello F24 per tale scadenza.
Precisiamo che la modalità sopra descritta (lasciare invariata la data di scadenza e non generare il modello F24) può essere adottata anche per la scadenza del 16/11/2020, nel caso in cui tutti i tributi presenti siano oggetto di sospensione e non sia presente un debito “residuo” sul tributo ‘DM10’ al netto della causale di sospensione: in tale condizione, non è necessario (ma rimane comunque possibile) usare il programma ‘MODIVERS’ per posticipare la data di scadenza dei tributi fiscali.

Le modifiche al programma ‘MODIVERS’ sopra descritte sono disponibili contestualmente alla presente comunicazione.

Naturalmente, ci riserviamo di fornire nuove istruzioni operative a seguito delle indicazioni che saranno pubblicate dall’Inps o dall’Agenzia delle Entrate nei prossimi giorni.
In ogni caso, predisporremo un apposito aggiornamento nel momento in cui l’Inps comunicherà i nuovi codici causale da utilizzare per le sospensioni dei contributi al 16/11/2020.

Settembre 2020
(acred774)
UNIEMENS – MODIFICHE EFFETTUATE

Nella sezione ‘Info Causali’, vengono riportati automaticamente gli arretrati relativi all’incentivo ‘BADR’.
L’incentivo arretrato viene indicato, nella sezione ‘Info Causali’, con la causale ‘L527’, dettagliato per singolo mese di competenza. Al momento della generazione dei dati, si segnalano eventuali differenze rispetto al totale degli arretrati riportato nella sezione ‘Incentivi’, nel caso in cui superino il limite di tolleranza normalmente previsto dall’Inps.
Nel campo Identificativo della sezione Info Causali viene riportato il valore ‘N’ (circolare Inps n. 77 del 27/09/2020).
Come anticipato nell’aggiornamento Acred771 del 7/09/2020, nel caso in cui sia stato effettuato il recupero dell’incentivo ‘BADR’ arretrato nel mese di agosto (indicando la voce 9E8 sulle Variazioni Mensili), occorre rigenerare i dati delle denunce Uniemens dello stesso mese, per ottenere la compilazione della sezione ‘Info Causali’. A tale scopo, è sufficiente lanciare la procedura Rigenerazione Dati Uniemens (menù Amministratore Paghe) sulle singole ditte interessate.

Sempre nella sezione ‘Info Causali’, è stata modificata la compilazione della causale ‘L019’, con effetto dal mese di settembre 2020, come previsto dalla circolare Inps n. 88 del 20/07/2020 (aggiornamento di luglio 2020 Acred769).
Ricordiamo che la causale ‘L019’ viene utilizzata per indicare il valore dell’ANF relativo al periodo di assenza per FIS con conguaglio in Uniemens (in caso di pagamento diretto, l’importo dell’ANF viene riportato sul modello SR41).
Coerentemente con quanto previsto dalla suddetta circolare, fino al mese di agosto 2020 è stato riportato il valore ‘N’ nel campo Identificativo. Dal mese di settembre, nel campo Identificativo viene invece riportato il ticket relativo al periodo di assenza per FIS, rilevandolo dalla sezione ‘Calendario’ della stessa denuncia Uniemens. In presenza di diversi ticket nello stesso mese, il valore dell’ANF viene ripartito in proporzione alle ore di assenza di ciascun periodo.

Nella sezione ‘Maternità e Congedi’ (servizio ‘Prestazioni’), sono aumentate (passando da 3 a 6) le righe disponibili per l’indicazione delle indennità per congedo parentale. E’ quindi possibile gestire fino a 6 diverse tipologie di congedi parentali, nello stesso mese e per lo stesso dipendente. L’aumento delle righe è stato previsto a causa della possibile presenza, nello stesso mese, di congedi “Covid” e “non-Covid”
Precisiamo che le 6 righe si aggiungono ai campi specifici per maternità obbligatoria, facoltativa e allattamento.

Luglio 2020
(acred768)
UNIEMENS – CODICI CONTRATTO

Sulla base del messaggio Inps n. 2093 del 20/05/2020, a partire dal mese di competenza di luglio 2020, sulle denunce Uniemens viene riportato automaticamente il nuovo codice ‘296’ per il contratto Istituti investigativi e agenzie sicurezza (128); in precedenza veniva riportato il codice ‘092’.
Ricordiamo che è possibile variare il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens (rispetto a quello previsto in automatico), indicandolo nel campo ‘Modifica codice contratto Inps’ del servizio Dipendente – Altri Dati.

Giugno 2020
(acred766)
UNIEMENS – SMART-WORKING

Abbiamo riscontrato un’anomalia nella sezione Calendario e nel campo Settimane Utili (part-time) della denuncia Uniemens, in presenza delle voci 21S / 21T, relative al lavoro in smart-working con indicazione nella sezione presenze del LUL. Il problema si è presentato in relazione ai mesi di marzo e aprile 2020.
Con il presente aggiornamento, è possibile rettificare automaticamente la sezione Calendario e le Settimane Utili, allo scopo di reinviare le denunce Uniemens individuali relative ai soli soggetti interessati.
Occorre tenere presente che la sezione Calendario ed il campo Settimane Utili NON hanno valenza contributiva: di conseguenza, il reinvio delle denunce può essere effettuato anche successivamente al termine previsto per l’invio, senza che sia necessario adottare il procedimento di “regolarizzazione” (eventualmente, è possibile segnalare il reinvio alla sede Inps di competenza, per avere una conferma a riguardo).

Relativamente alla sezione Calendario, il problema interessa i giorni non lavorativi (riposi, festività ecc.), nel caso in cui le voci 21S / 21T siano state inserite sulle presenze indicando un periodo che comprendeva anche giorni non lavorativi (ad esempio, indicando un periodo a cavallo di più settimane): in tale situazione, nella sezione Calendario è stata riportata la condizione di giorno “lavorato” anche sui giorni non lavorativi.
Per quanto riguarda il campo Settimane Utili (servizio Uniemens – Dipendenti), da compilare per i dipendenti part-time e intermittenti, il valore non è stato calcolato correttamente in presenza delle voci 21S / 21T.

Per verificare se (ed eventualmente su quali ditte) sono state utilizzate le voci 21S / 21T, è possibile utilizzare il programma ‘SEGNAVOT’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’), impostando i seguenti parametri: 1° Voce ‘21S’, 2° Voce ‘21T’, Campo ‘Quantità’ su entrambe le voci, Data Iniziale ‘01/03/2020’, Data Finale ‘30/04/2020’.

Come già detto, è possibile rigenerare automaticamente la sezione Calendario ed il campo Settimane Utili dei soli soggetti interessati, effettuando poi il reinvio delle denunce Uniemens individuali che sono state rigenerate.

Per rigenerare la sezione Calendario ed il campo Settimane utili dei soli dipendenti interessati dalle voci 21S / 21T, abbiamo predisposto un’apposita opzione sulla procedura Rigenerazione Dati Uniemens – Settimane e Calendario, disponibile sul menu Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa.
Se le aziende interessate sono in numero limitato,consigliamo di lanciare la procedura solo su tali aziende.
Occorre lanciare la procedura su un mese alla volta (primo lancio 03/2020, secondo lancio 04/2020), selezionando l’opzione ‘Lavoro in smart-working voci 21S / 21T’ nel campo ‘Altri casi particolari’ (viene riportato il valore ‘3’). Nelle opzioni relative a contratti a termine, contratti di solidarietà e congedo ad ore deve essere indicato ‘N’.
La procedura considera le ditte elaborate, tenendo conto dell’eventuale range ditta e/o selezione zona. Per le ditte in questione, la procedura considera i soli dipendenti sui quali sono presenti le voci 21S / 21T. Sulle denunce interessate, viene rigenerata automaticamente la sezione Calendario e, se risulta compilato, il campo Settimane Utili. Precisiamo che restano invariate le eventuali modifiche effettuate dall’utente sulle altre sezioni della denuncia Uniemens diverse dal Calendario e dalla sezione Dipendenti (quest’ultima sezione viene rigenerata per intero, ma limitatamente ai dipendenti part-time o intermittenti interessati dalla rettifica delle Settimane Utili).
Inoltre, sulle denunce individuali interessate viene impostata automaticamente la condizione di ‘Rettificata’ (campo ‘Stato della dichiarazione’ sul servizio Uniemens – Dipendenti).

Una volta rigenerata la sezione Calendario ed il campo Settimane Utili delle denunce interessate, occorre reinviare tali denunce: a tale scopo, è opportuno utilizzare la procedura Reinvio Telematico Uniemens, anch’essa disponibile sul menu Amministratore Paghe. Tale procedura consente di effettuare un unico lancio su più mesi consecutivi: nel caso in questione, indicare Mese Iniziale ‘03’, Mese Finale ‘04’, Anno Competenza ‘2020’.
Nel campo Opzioni di Invio occorre impostare i seguenti parametri: Tipo dichiarazioni ‘Solo denunce individuali’, Modalità di invio ‘Solo rettificate’, Composizione ‘Non specificato’. Precisiamo che non deve essere barrata la casella ‘Seleziona denunce con rivalutazione Fondo Tesoreria’ e, sulla procedura, non devono essere compilati i campi Codice Ente Redattore, Data Atto, Identificativo Atto e Identificativo invio atto Inps.
La procedura genera un file XML per ogni mese del periodo indicato, riportando le sole denunce individuali sulle quali è presente la condizione di ‘Rettificata’. Ogni file è identificato col nome ‘uniemens.AAAAMM.xml’, dove AAAAMM corrisponde ad anno e mese di competenza. Viene generata anche la stampa ‘uniemens-individuali.AAAAMM.UNX’.
I singoli files XML possono essere controllati ed inviati secondo il consueto procedimento.

Maggio 2020
(acred762)
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Sono state predisposte le nuove causali di sospensione previste dal messaggio Inps n. 2162 del 25/05/2020, relative alle imprese del settore floro-vivaistico.

Per quanto riguarda i contributi relativi ai dipendenti, sulla voce 89A è stata aggiunta l’opzione ‘6’, riportata nel campo Quantità, per generare la nuova causale ‘N973’. La voce 89A può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse, al punto 3.1.3 ‘Altre gestioni Inps’. Ricordiamo che occorre indicare anche la voce 58A, per sospendere il versamento dei contributi a carico dei dipendenti (trattenendoli comunque in busta paga).

Relativamente ai contributi dei collaboratori, è stato aggiunto il nuovo Codice Calamità ‘31’, nell’apposito campo del servizio Dipendenti – Altri Dati, oltre che sul servizio Uniemens – Autonomi.

Ricordiamo che le indicazioni operative relative alla sospensione dei contributi sono state riepilogate nella documentazione dell’aggiornamento Acred755 del 26/04/2020.

Maggio 2020
(comunicazione
26/05/2020
)
UNIEMENS - INTEGRAZIONE CIGO / FIS

La presente comunicazione riguarda esclusivamente i casi in cui sono state utilizzate le voci per l'integrazione al 100% delle assenze CIGO / FIS (voci 4CC / 4CD), in base ad accordi aziendali o territoriali.

Nei casi in questione, sulla denuncia Uniemens non venivano considerate le ore soggette ad integrazione, nel calcolo delle Settimane Utili per i dipendenti con orario part-time.

A seguito della presente comunicazione, le ore soggette ad integrazione (riportate nel campo quantità delle voci 4CC / 4CD), vengono considerate nel calcolo delle Settimane Utili.
E' quindi possibile rigenerare, ed eventualmente reinviare, le denunce Uniemens relative ai soggetti interessati.

Aprile 2020
(acred760)
DENUNCE UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI

Con il presente aggiornamento, sono state apportate delle modifiche alla generazione automatica delle denunce Uniemens, relativamente ad alcune tipologie di integrazione salariale CIG / FIS, di seguito descritte.

A seguito del messaggio Inps n. 1997 del 14/05/2020, abbiamo predisposto due nuove opzioni per le integrazioni salariali dovute all’emergenza Covid-19, da utilizzare nei casi in cui l’Inps comunichi, nel cassetto previdenziale, che occorre utilizzare le preesistenti causali di conguaglio per la CIG ordinaria ed il FIS assegno ordinario.

Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nella tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e nella finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’, sono state aggiunte le opzioni ‘DL 18 art. 19 – entro limiti’ e ‘DL 9 art. 13 – entro limiti’ nel campo ‘COVID’. Tali opzioni si riferiscono alla CIG ordinaria ed al FIS assegno ordinario che rientrano nei limiti previsti dal regime ordinario.
Conformemente a quanto indicato nel messaggio Inps sopra citato, per le integrazioni in questione vengono riportate, sulle denunce Uniemens, le preesistenti causali ‘L038’ (CIG ordinaria) e ‘L001’ (FIS assegno ordinario).
Precisiamo che restano invariate le altre opzioni previste nel campo ‘COVID’, per le quali vengono riportate le nuove causali sulle denunce Uniemens, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento Acred755 del 26/04/2020.

Inoltre, con il presente aggiornamento, si tiene conto di eventuali integrazioni a carico del datore di lavoro, relative a CIG ordinaria e FIS assegno ordinario, per la compilazione delle sezioni Settimane e Calendario delle denunce.
Ricordiamo che le suddette integrazioni possono essere gestite tramite le voci 4CC per la CIGO (insieme alla voce 4AC, aggiornamento Acred752) e 4CD per il FIS (insieme alla voce 4AD, aggiornamento Acred754).
In presenza delle voci di integrazione, le settimane interessate da eventi con conguaglio in Uniemens sono considerate sempre di tipo ‘2’ (anziché di tipo ‘1’, indipendentemente dalla presenza di altre ore retribuite), mentre le settimane con eventi a pagamento diretto sono considerate sempre  di tipo ‘X’ (anziché non retribuite). In caso di pagamento diretto, ricordiamo che le settimane non retribuite vengono comunque accreditate tramite il modello SR41.
Sugli eventi di CIGO / FIS con conguaglio in Uniemens, l’importo dell’integrazione a carico del datore di lavoro viene decurtato dalla differenza da accreditare. La sezione Calendario ed i giorni retribuiti / contribuiti (o le ore contribuite in caso di part-time) vengono compilati considerando il periodo di assenza per CIGO / FIS come parzialmente retribuito; di conseguenza, la casella ‘Rispetto minimale’ non viene barrata (servizio Uniemens – Dipendenti).

A causa delle variazioni sopra descritte, è opportuno rigenerare le denunce Uniemens relative al mese di aprile 2020, per tutte le ditte già elaborate. In alternativa, se si preferisce, è possibile rigenerare le sole denunce relative alle ditte interessate dalle nuove causali di conguaglio o dall’integrazione a carico del datore di lavoro.
Per rigenerare le denunce, utilizzare la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, sul menù Amministratore Paghe.
Sulla procedura occorre indicare il mese (04) e l’anno (2020) di competenza.
E’ possibile selezionare le ditte agganciate ad una zona e/o all’utente che lancia la procedura.
Il campo ‘Accorpa denunce’ può essere lasciata non avvalorato (viene attribuita l’opzione di default ‘N’).
Per rigenerare tutte le denunce, è sufficiente effettuare un solo lancio della procedura, selezionando tutte le aziende. Se, invece, si preferisce rigenerare le sole denunce interessate dalle modifiche, occorre selezionare le ditte singolarmente.
Facciamo presente che è possibile rigenerare anche le denunce Uniemens relative al mese di marzo 2020, sempre tramite la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, nei casi interessati dalle modifiche sopra descritte (tuttavia, non consigliamo di intervenire sulle denunce del mese di marzo, se sono già state inviate ed accettate dall’Inps).

Aprile 2020
(acred758)
SOSPENSIONE VERSAMENTI

A seguito di una segnalazione e con effetto dal mese di aprile 2020, sulla voce di sospensione 89A è stato incluso anche il contributo di licenziamento (voci 52P / 52F / 52H / 52L).
Ricordiamo che l’utilizzo della voce 89A è descritto nell’aggiornamento Acred755 del 26/04/2020.

Aprile 2020
(acred758)
DENUNCE UNIEMENS

Consigliamo di non effettuare interventi sulle denunce Uniemens relative al mese di aprile, in quanto dovranno essere rigenerate prima di effettuare l’invio (le modifiche interesseranno alcune sezioni senza valenza contributiva).
Con i prossimi aggiornamenti forniremo ulteriori indicazioni a riguardo.

Aprile 2020
(acred755)
DENUNCIA UNIEMENS

Con il presente aggiornamento, rilasciamo le variazioni relative alle denunce Uniemens del mese di marzo 2020, sulla base delle indicazioni che l’Inps ha pubblicato sul proprio sito oppure che ha anticipato ad Assosoftware.

A seguito del presente aggiornamento, occorre rigenerare le denunce Uniemens relative al mese di marzo 2020, utilizzando la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, sul menù Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa.
Sulla procedura occorre indicare il mese (03) e l’anno (2020) di competenza.
E’ possibile selezionare le ditte agganciate ad una zona e/o all’utente che lancia la procedura.
Il campo ‘Accorpa denunce’ può essere lasciata non avvalorato (viene attribuita l’opzione di default ‘N’).

Occorre tenere presente che l’Inps potrebbe rilasciare ulteriori disposizioni relative ad alcune gestioni presenti nelle denunce Uniemens di marzo: in tal caso, diventerebbe necessario rigenerare ed inviare nuovamente le denunce interessate.

Aprile 2020
(acred755)
UNIEMENS – CONGEDI PARENTALI / PERMESSI L. 104

Per quanto riguarda i congedi parentali indennizzati al 50% ed il prolungamento dei permessi L. 104/92, sulla denuncia Uniemens sono state predisposte le modifiche previste dalla circolare Inps n. 45 del 25/03/2020, compresa la generazione della nuova sezione ‘Info Causali’ (descritta più avanti).

Le voci da utilizzare per gestire tali congedi sono state documentate con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020.
Come indicato nello stesso aggiornamento, sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, occorre indicare il codice fiscale del figlio o del familiare nella tabella ‘Congedi Parentali’, selezionandolo dall’elenco dei familiari presenti in archivio.
Con il presente aggiornamento, abbiamo previsto la possibilità di fare riferimento al codice fiscale del dipendente, nel caso previsto dal comma 6, art. 33, L. 104/92 (voci 18F / 18J): a tale scopo, nella tabella ‘Congedi Parentali’ è sufficiente barrare la nuova casella ‘CF dipendente disabile’ (anziché compilare il terzo rigo della stessa tabella).

Nelle sezioni Settimane e Calendario, i congedi ed i permessi L. 104/92 sono riportati sui seguenti codici evento:

  • MV2’ per i congedi relativi a figli fino a 12 anni di età (voci di assenza 1AA / 1AB)
  • MV3’ per i congedi relativi a figli disabili, senza limiti di età (voce di assenza 1AC)
  • MV4’ per i permessi L. 104/92 usufruiti a giorni (voce di assenza 18F)
  • MV5’ per i permessi L. 104/92 usufruiti ad ore (voce di assenza 18J)

La compilazione delle suddette sezioni viene effettuata con criteri analoghi a quelli previsti per i corrispondenti eventi non dovuti all’emergenza Covid, secondo le modalità specificate nella circolare Inps n. 45 sopra citata.
Relativamente alla sezione Calendario, precisiamo che sugli eventi ‘MV2’ / ‘MV3’ / ‘MV4’ non vengono indicate le ore di assenza (in quanto si tratta di eventi giornalieri), mentre sull’evento ‘MV5’ sono riportate le ore di assenza.
Su tutti gli eventi viene inoltre riportato il codice fiscale del soggetto al quale si riferiscono (figlio, familiare o dipendente), rilevandolo dalla tabella ‘Congedi Parentali’ del servizio ‘Detrazioni e ANF’.

Nella sezione Prestazioni vengono riportate le seguenti causali (già documentate con l’aggiornamento Acred750):

  • L072’ per i congedi relativi a figli fino a 12 anni di età (voci di indennità 38E / 38F)
  • L073’ per i congedi relativi a figli disabili, senza limiti di età (voce di indennità 38G)
  • L074’ per i permessi L. 104/92 usufruiti a giorni (voce 18F)
  • L075’ per i permessi L. 104/92 usufruiti ad ore (voce 18J)

Le stesse causali vengono inoltre riportate nella nuova sezione ‘Info Causali’, gestita sul corrispondente servizio aggiunto nel ramo Uniemens del menù Amministrazione del Personale.
Precisiamo che si tratta di una sezione che doveva entrare in vigore a partire dal mese di aprile 2020, nella quale occorrerà indicare le causali di conguaglio relative agli ANF (in sostituzione della sezione Prestazioni). Secondo una comunicazione dell’Inps ad Assosoftware, l’obbligatorietà di tale sezione, per gli ANF, risulta posticipata al mese di luglio 2020.
Secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 45 sopra citata, nella sezione ‘Info Causali’ occorre indicare le causali di conguaglio relative al congedi parentali ed ai permessi L. 104 dovuti all’emergenza Covid, dal mese di marzo 2020.

A seguito del presente aggiornamento, le causali di conguaglio sopra elencate, riportate nella sezione Prestazioni, vengono quindi indicate automaticamente anche nella nuova sezione ‘Info Causali’. In tale sezione, inoltre, in corrispondenza delle causali sono riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali si riferiscono (figli, familiari o dipendente), anch’essi già presenti nella sezione Calendario in corrispondenza dei relativi eventi. L’importo da conguagliare viene suddiviso rispetto al codice fiscale del soggetto, sulla base delle voci di assenza e indennità utilizzate.

Segnaliamo inoltre che, in presenza (nella stessa denuncia) degli ANF e dei congedi parentali o dei permessi L. 104, anche gli ANF devono essere riportati nella nuova sezione ‘Info Causali’, per evitare un errore “forzabile” sul programma di controllo (nonostante non sia obbligatoria l’indicazione degli ANF in tale sezione, almeno fino al mese di marzo 2020).
Di conseguenza, in presenza contemporanea degli ANF e dei congedi / permessi, nella nuova sezione ‘Info Causali’ vengono riportate anche le causali relative agli ANF, con gli stessi importi presenti nella sezione Prestazioni: causale ‘0035’ con l’importo degli ANF correnti e l’indicazione del mese corrente, causale ‘L036’ con l’importo degli ANF arretrati e l’indicazione del mese precedente (questi ultimi dovrebbero essere suddivisi per periodo di competenza).
In corrispondenza delle suddette causali, viene riportato il codice fiscale del soggetto richiedente, rilevandolo dall’apposito campo del servizio Detrazioni e ANF (aggiornamento di maggio 2019 Acred722); se il campo in questione non risulta compilato, viene riportato automaticamente il codice fiscale del dipendente.

Facciamo presente che la nuova sezione NON ha valenza contributiva per gli ANF: nel caso in cui risulti più conveniente, è possibile cancellare le causali relative agli ANF e “forzare” l’errore segnalato dal programma di controllo.
Nel momento in cui diventerà obbligatoria la nuova sezione per gli ANF, la compilazione avverrà automaticamente in tutti i casi in cui sono presenti gli ANF (come già detto, al momento risulta che diventerà obbligatoria dal mese di luglio 2020).

Aprile 2020
(acred755)
UNIEMENS – INTEGRAZIONI SALARIALI

Per quanto riguarda le integrazioni salariali relative all’emergenza Covid, precisiamo innanzitutto che le assenze relative a CIG / FIS a pagamento diretto NON devono essere indicate sulle denunce Uniemens, neppure ai fini della contribuzione figurativa; tale criterio è stato confermato dall’Inps, nelle risposte ai quesiti sul forum ad Assosoftware.

Nelle sezioni Settimane e Calendario, quindi, i periodi di assenza per CIG (ordinaria / in deroga) e FIS a pagamento diretto sono considerati come assenze non retribuite. Gli stessi periodi vanno invece comunicati tramite il modello SR41, dal quale l’Inps rileva anche le informazioni relative alle settimane, necessarie per la contribuzione figurativa.

Ricordiamo che, per la CIGO con pagamento diretto, occorre utilizzare la voce di assenza 8AC, per la CIG in deroga (per la quale è previsto esclusivamente il pagamento diretto) occorre utilizzare la voce 8AD e per il FIS con assegno ordinario a pagamento diretto la voce 8BA (aggiornamento Acred750 del 30/03/2020 e comunicazione del 1/04/2020).

Sempre secondo quanto anticipato dall’Inps ad Assosoftware, in caso di assenza per CIG / FIS a pagamento diretto che interessi l’intero mese, occorre inviare la denuncia Uniemens anche se non è presente alcuna somma imponibile, riportando in tal caso il codice ‘NR00’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico. Nei casi in questione, le denunce Uniemens vengono generate automaticamente secondo le modalità sopra descritte.

Per quanto riguarda le integrazioni a carico dell’FSBA, i periodi di assenza devono essere sempre riportati sulla denuncia Uniemens ai fini della contribuzione figurativa: le sezioni Settimane e Calendario vengono quindi sempre compilate per tale tipologia (sebbene le corrispondenti indennità non vengano conguagliate sulla denuncia Uniemens).
Di conseguenza, i ticket relativi alle integrazioni FSBA devono essere inseriti sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, prima di generare le denunce Uniemens. I codici evento sono gli stessi previsti per le integrazioni non dovute all’emergenza Covid (‘AOA’ per l’assegno ordinario, ‘ASA’ per l’assegno di solidarietà).

La compilazione delle sezioni Settimane e Calendario viene quindi effettuata per tutte le voci di assenza relative all’FSBA (ricordiamo che sono previste le voci 8B5 / 8BC per l’assegno ordinario, 8B6 / 8BD per l’assegno di solidarietà).

Relativamente alla gestione dei ticket e delle autorizzazioni CIG / FIS / FSBA dovute all’emergenza Covid, con il presente aggiornamento sono state predisposte tutte le informazioni necessarie sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ e sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’ (servizio Posizioni Inps), come descritto al paragrafo AUTORIZZAZIONI CIG / FIS / FSBA.

Con il presente aggiornamento, inoltre, sono state predisposte le nuove causali di conguaglio relative all’emergenza Covid, previste nel Documento e Allegato Tecnico Uniemens versione 4.9.0 del 10/04/2020.
Precisiamo che le causali in questione vengono utilizzate esclusivamente per il conguaglio, sulle denunce Uniemens, delle indennità CIG / FIS anticipate dal datore di lavoro, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps.
Precisiamo, tuttavia, che le stesse causali non sono state ancora riportate su una circolare Inps: di conseguenza, al momento non possiamo confermare che vengano accettate dal programma di controllo delle denunce Uniemens.

Le nuove causali sono riportate nella sezione ‘Prestazioni – Aziendale’ della denuncia Uniemens, e vengono attribuite nel caso in cui venga selezionata una delle tipologie previste nel campo ‘Covid’ della corrispondente autorizzazione (paragrafo AUTORIZZAZIONI CIG / FIS / FSBA).
Di seguito, sono elencate le nuove causali di conguaglio:

  • L068’ – opzione Covid ‘DL 18 art. 19 CIGO/FIS’: conguaglio CIGO art. 19 D.L. 18/2020
  • L069’ – opzione Covid ‘DL 18 art. 20 ex Straor.: conguaglio CIGO ex CIGS art. 20 D.L. 18/2020
  • L048’ – opzione Covid ‘DL 9 art. 13 CIGO/FIS’: conguaglio CIGO art. 13 D.L. 9/2020
  • L049’ – opzione Covid ‘DL 9 art. 14 ex Str./Sol.’: conguaglio CIGO ex CIGS art. 14 D.L. 9/2020
  • L004’ – opzione Covid ‘DL 18 art. 19 CIGO/FIS’: conguaglio FIS assegno ordinario art. 19 D.L. 18/2020
  • L003’ – opzione Covid ‘DL 9 art. 13 CIGO/FIS: conguaglio FIS assegno ordinario art. 13 D.L. 9/2020
  • L005’ – opzione Covid ‘DL 9 art. 14 ex Str./Sol.’: conguaglio FIS ass. ord. ex ass. solidarietà art. 14 D.L. 9/2020

Per quanto riguarda l’indicazione delle assenze relative alle tipologie di CIGO / FIS sopra indicate, vengono utilizzati gli stessi codici evento previsti per le corrispondenti integrazioni salariali non dovute all’emergenza Covid: ‘COR’ per la CIGO, ‘AOR’ per il FIS assegno ordinario. Per tali eventi, occorre quindi inserire il ticket sulla tabella ‘Autorizzazioni CIG’ o sulla finestra ‘Ulteriori autorizzazioni CIG’, prima di generare le denunce Uniemens.

Ricordiamo che, per la CIGO con conguaglio in Uniemens, occorre utilizzare la voce di assenza 86A, mentre per il FIS con conguaglio in Uniemens dell’assegno ordinario, occorre utilizzare la voce di assenza 8B0.

Come già detto, in caso di pagamento diretto da parte dell’Inps non vengono prodotte né le causali di conguaglio, né gli eventi sulle sezioni Settimane e Calendario.

Aprile 2020
(acred755)
UNIEMENS – SOSPENSIONE VERSAMENTI

Per quanto riguarda la sospensione del versamento dei contributi relativi ai dipendenti, ricordiamo che sono disponibili le voci 89A e 58A, documentate con l’aggiornamento Acred751 del 5/04/2020, per generare le causali previste nella sezione Uniemens – Aziendale, con l’importo dei contributi oggetto di sospensione.
Le voci in questione devono essere inserite sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, e comportano la rielaborazione delle ditte eventualmente già elaborate (in tal caso, è possibile utilizzare la procedura Rielaborazione Ditte, sul menù Amministratore Paghe, impostando l’opzione ‘X’ nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare’).

In particolare ricordiamo che, indicando la voce 89A senza alcun valore nel campo Quantità (unitamente alla voce 58A), viene generata la causale ‘N967’, relativa alle casistiche di sospensione previste dall’art. 61 D.L. 18/2020 (settori turismo, trasporti, ecc.). Le altre opzioni previste sulla voce 89A sono elencate al paragrafo SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI.
Come indicato nella circolare Inps n. 52 del 9/04/2020, per poter utilizzare le causali di sospensione è necessario che l’Inps abbia attribuito i codici autorizzazione previsti: ad esempio, per la causale ‘N967’ è necessario il c.a. ‘7L’.

Con il presente aggiornamento, inoltre, sono state predisposte le opzioni per generare le nuove causali di sospensione indicate nel messaggio Inps n. 1754 del 24/04/2020, relative alle casistiche previste dall’art. 18 D.L. 23/2020 (riduzione di fatturato, ecc.). Precisiamo che, al momento, non possiamo confermare che le nuove causali di sospensione vengano già accettate dal programma di controllo. Le nuove causali e le relative opzioni sono descritte al paragrafo SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI.

Per quanto riguarda la sospensione dei contributi relativi a collaboratori e amministratori, sulla denuncia Uniemens occorre indicare i Codici Calamità previsti dalla circolare n. 52 e dal messaggio n. 1754 sopra citati. I codici in questione potevano essere inseriti sul servizio ‘Uniemens – Autonomi’, tuttavia sarebbero stati annullati in caso di rigenerazione delle denunce.
Con il presente aggiornamento, il Codice Calamità può essere indicato nel corrispondente campo aggiunto sul servizio Dipendente – Altri Dati, come descritto al paragrafo SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI. In tal modo, il codice viene riportato nella sezione Autonomi della denuncia Uniemens, al momento della rigenerazione delle denunce.

Aprile 2020
(acred755)
UNIEMENS – MALATTIA / QUARANTENA

Segnaliamo che non sono ancora disponibili le indicazioni alla gestione della malattia e della quarantena da Covid-19.
Per il momento, quindi, tali eventi vengono riportati sulle denunce Uniemens come normali eventi di malattia o ricovero.

Facciamo presente che le successive indicazioni Inps in merito ai suddetti eventi, potrebbero comportare la rigenerazione ed il reinvio delle denunce interessate (ad oggi non abbiamo anticipazioni a tale riguardo).

Aprile 2020
(acred755)
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred751 del 5/04/2020 e con la comunicazione del 11/04/2020, sono state fornite indicazioni per gestire le causali di sospensione dei contributi nelle situazioni previste dal D.L. n. 18 del 17/03/2020. Tali causali sono state confermate dalla circolare Inps n. 52 del 9/04/2020.

Con il presente aggiornamento, rilasciamo le opzioni per generare le nuove causali di sospensione relative alle situazioni previste dal D.L. n. 23 del 8/04/2020, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 1754 del 24/04/2020. Segnaliamo che nel messaggio sono riportate le indicazioni relative all’attribuzione del nuovo codice autorizzazione ‘7G’.

Le nuove causali e le corrispondenti opzioni disponibili sulla voce 89A sono le seguenti:

  • Causale ‘N970’ relativa alle situazioni previste dall’art. 18 commi 1 e 2, D.L. 23/2020 (ricavi non superiori a 50 milioni di euro, con riduzione del fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), ottenuta indicando l’opzione ‘3’ nel campo Quantità della voce 89A.
  • Causale ‘N971’ relativa alle situazioni previste dall’art. 18 commi 3 e 4, D.L. 23/2020 (ricavi superiori a 50 milioni di euro, con riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), ottenuta indicando l’opzione ‘4’ nel campo Quantità della voce 89A.
  • Causale ‘N972’ relativa alle situazioni previste dall’art. 18 comma 5, D.L. 23/2020 (attività iniziate dopo il 31/03/2019, enti non commerciali, ecc.), ottenuta indicando l’opzione ‘5’ nel campo Quantità della voce 89A.

La voce 89A può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.3 ‘Altre gestioni Inps’, con l’opzione relativa alla causale prescelta. Ricordiamo che occorre indicare anche la voce 58A, per sospendere il versamento dei contributi a carico dei dipendenti (trattenendoli comunque in busta paga).

Per gestire la sospensione dei contributi relativi a collaboratori e amministratori inquadrati nella gestione separata Inps, con il presente aggiornamento viene messo a disposizione il campo Codice Calamità sul servizio Dipendente – Altri Dati.

Il campo in questione era già previsto nella sezione Autonomi della denuncia Uniemens, tuttavia il valore indicato sarebbe stato annullato in caso di rigenerazione delle denunce. Compilando invece il campo sul servizio Dipendente – Altri Dati, il codice indicato viene riportato nella sezione Autonomi anche in caso di rigenerazione delle denunce.

Precisiamo che il Codice Calamità deve essere indicato, sul servizio del Dipendente, effettuando una storicizzazione sul mese di competenza della denuncia nella quale deve essere riportato. Occorre poi effettuare una nuova storicizzazione per annullarlo, nel mese di competenza dal quale non deve più comparire sulla denuncia.

I valori previsti per il Codice Calamità, riportati nell’apposita finestra, sono riepilogati di seguito:

  • 24’ – sospensione art. 5 D.L. 9/2020 (comuni della “zona rossa”), circolare Inps 37/2020;
  • 25’ – sospensione art.8 D.L. 9/2020 e art. 61 D.L. 18/2020 (settori turismo, trasporti, ecc.), circ. Inps 52/2020;
  • 26’ – sospensione art.61 comma 5 D.L. 18/2020 (associazioni e società sportive), circolare Inps 52/2020;
  • 27’ – sospensione art. 62 D.L. 18/2020 (ricavi fino a 2 milioni di euro), circolare Inps 52/2020;
  • 28’ – sospensione art. 18 commi 1 e 2 D.L. 23/2020, messaggio Inps 1754/2020;
  • 29’ – sospensione art. 18 commi 3 e 4 D.L. 23/2020, messaggio Inps 1754/2020;
  • 30’ – sospensione art. 18 comma 5 D.L. 23/2020, messaggio Inps 1754/2020.

Relativamente alla sospensione dei contributi relativi a collaboratori e amministratori, ricordiamo che sono disponibili anche le voci 89C e 58C (aggiornamento Acred751 del 5/04/2020), che consentono di annullare il versamento sulle causali ‘C10’ / ‘CXX’ e di ottenere l’indicazione dei contributi sospesi sulla nota contabile.
In alternativa, è possibile non utilizzare le suddette voci, posticipando invece la data di scadenza delle causali interessate sull’Archivio Tributi (tramite il programma ‘MODIVERS’) o comunque sospendendone il versamento.

Marzo 2020
(acred751)
SOSPENSIONE CONTRIBUTI / VERSAMENTI

Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020, abbiamo previsto la possibilità di sospendere il versamento dei contributi a carico dei dipendenti, trattenendoli comunque in busta paga, a seguito del messaggio Inps n. 1373 del 25/03/2020.
Al momento del presente aggiornamento, non è stata ancora pubblicata, sul sito Inps, alcuna ulteriore disposizione in merito alla compilazione della denuncia Uniemens, nelle varie casistiche di sospensione dei versamenti previste dal decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 (art. 61 e 62). Facciamo quindi presente che, quanto indicato nel presente aggiornamento, è stato predisposto sulla base delle sole anticipazioni fornite dall’Inps (seppure in via ufficiale).

Di seguito, riepiloghiamo le opzioni attualmente disponibili per sospendere i versamenti dei contributi Inps.
Ricordiamo che le voci di sospensione possono essere utilizzate anche successivamente all’elaborazione delle buste paga: in tal caso, occorrerà rielaborare le ditte interessate, tuttavia il netto in busta non risulterà modificato, in quanto i contributi a carico dipendente / collaboratore vengono comunque trattenuti.

Per sospendere la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58A : sospensione versamento contributi Inps a carico del dipendente, trattenendoli comunque in busta paga;
  • 89A : sospensione versamento contributi Inps a carico del datore di lavoro.

Sulla denuncia UniEmens, le voci 58A e 89A vengono totalizzate sulla causale ‘N967’ (già prevista dalla circolare Inps n. 37 del 12/03/2020), riportata nella sezione ‘Altre somme a Credito’ del servizio ‘UniEmens – Aziendale’.
Ricordiamo che sono oggetto di sospensione anche le quote di Tfr da versare al Fondo Tesoreria da parte delle aziende soggette a tale obbligo (come espressamente previsto nella circolare Inps n. 37 sopra citata).
Sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inps, la causale ‘N967’ dovrebbe riferirsi alle aziende rientranti nell’art. 61 del decreto-legge n. 18 (escluso il comma 5), per le quali è prevista la sospensione dei contributi in scadenza fino al 30/04.

Inoltre, sulla voce 89A sono state predisposte alcune opzioni per generare (in luogo della causale ‘N967’) i nuovi codici causali indicati nelle anticipazioni fornite dall’Inps:

  • N968’ indicando il valore ‘1’ nel campo quantità della voce 89A; tale causale dovrebbe riferirsi alle aziende rientranti nel comma 5 dell’art. 61, per le quali è prevista la sospensione dei contributi in scadenza fino al 31/05.
  • N969’ indicando il valore ‘2’ nel campo quantità della voce 89A; tale causale dovrebbe riferirsi alle aziende rientranti nell’art. 62, per le quali era prevista la sospensione dei contributi in scadenza fino al 31/03.

Precisiamo che tutte le opzioni sopra elencate, oltre alle nuove righe predisposte sulla nota contabile descritte più avanti, possono essere utilizzate anche in caso di rielaborazione del mese di febbraio 2020.

ATTENZIONE: L’importo da versare sul modello F24, con la causale ‘DM10’, risulta decurtato dei contributi sospesi; di conseguenza, per tale causale NON deve essere posticipata la data di scadenza tramite il programma ‘MODIVERS’.

Per sospendere la contribuzione Inps relativa ai collaboratori, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58C : sospensione versamento contributi Inps a carico del collaboratore, trattenendoli comunque in busta paga;
  • 89C : sospensione versamento contributi Inps a carico del committente.

Dalle causali riportate sul modello F24 (‘C10’ / ‘CXX’) viene decurtato l’importo dei contributi sospesi; di conseguenza, anche per causali NON deve essere posticipata la data di scadenza tramite il programma ‘MODIVERS’.

Relativamente ai collaboratori, dalle anticipazioni fornite dall’Inps risulta che dovrebbero essere predisposti degli appositi ‘codici calamità’, da indicare sul servizio Dipendente – Altri Dati per essere riportati sulle denunce Uniemens nella sezione ‘Autonomi’. Attendiamo la pubblicazione della circolare Inps per predisporre i codici in questione.

Sulla nota contabile, sono state predisposte due nuove righe nella parte centrale, per l’indicazione dei contributi sospesi relativi ai dipendenti ed ai collaboratori. Entrambe le righe riportano la descrizione ‘Sospensione contributi inps’ ed i conti ‘Inps c/contributi’ in dare e ‘Contributi sospesi’ in avere (codice ‘2020501’ per i dipendenti, ‘2020502’ per i collaboratori). In tal modo, i conti economici ‘Oneri sociali’ e ‘Oneri collaboratori’ vengono comunque movimentati e, quindi, il costo dei dipendenti e dei collaboratori viene correttamente determinato secondo il criterio di competenza.
Nella parte di dettaglio, i contributi sospesi sono riportati separando la parte a carico ditta da quella a carico del dipendente o del collaboratore (che, ricordiamo, vengono comunque trattenute in busta paga).

NOTA: Nel caso in cui si intenda sospendere la trattenuta dei contributi in busta paga, è possibile indicare il valore ‘1’ nel campo quantità delle voci 58A (dipendenti) e 58C (collaboratori). A tale riguardo, facciamo presente che i decreti n. 18 del 17/03/2020 e n. 9 del 2/03/2020 prevedono la sospensione dei “versamenti” (non si parla di sospensione delle trattenute).

Ricordiamo che, per posticipare la data di scadenza dei versamenti, relativamente alle ditte interessate dalla sospensione, è disponibile il programma ‘MODIVERS’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’), documentato nelle nostre comunicazioni del 04/03, 12/03 e 13/03.
Le aziende ancora interessate dalla sospensione dei versamenti sono quelle rientranti nell’art. 61 del decreto-legge n. 18, per la scadenza del 16 aprile (e del 16 maggio per quelle incluse nel comma 5 dello stesso articolo).

Con il presente aggiornamento, sul programma ‘MODIVERS’ vengono controllati i codici attività rientranti nell’art. 61 del suddetto decreto, sulla base degli elenchi dei codici Ateco riportati nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 18/03/2020 e n. 14 del 21/03/2020. Precisiamo che il controllo viene effettuato rispetto al codice attività indicato sul servizio Ditta – Azienda, relativo all’attività principale. Rimane comunque possibile “forzare” il suddetto controllo, barrando la casella ‘Forzatura codice attività’ prevista tra le opzioni del programma.
A partire dal presente aggiornamento, quindi, non viene più controllato il codice del contratto applicato.

Il programma ‘MODIVERS’ può quindi essere utilizzato per posticipare la data di scadenza dei tributi fiscali, relativamente alla scadenza del 16 aprile (ricordiamo che le causali della sezione Inps risultano decurtate dei contributi sospesi, nel caso in cui vengano utilizzate le voci per la sospensione dei contributi descritte nei paragrafi precedenti).

Sempre sul programma ‘MODIVERS’ è stata prevista, su richiesta, una nuova opzione che consente di posticipare anche la data di scadenza dei crediti da compensare sul modello F24. Tale opzione può essere utilizzata dagli Utenti interessati.

Marzo 2020
(acred750)
UNIEMENS – CONVENZIONI BILATERALI

Nell’elenco dei codici relativi agli enti bilaterali, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è stata aggiunto il codice ‘EBIG’ – ‘Ente Bilaterale Nazionale Generale della Sicurezza e del Terziario EBIGEST’.
Ricordiamo che i codici in questione sono riportati nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’. A tale proposito, segnaliamo che il codice ‘EBIG’ non è ancora riportato nell’Allegato Tecnico UniEmens (versione 4.8.1 del 28/02/2020), sebbene sia stato previsto dalla circolare Inps n. 71 del 17/05/2018.

Febbraio 2020
(acred749)
UNIEMENS – CODICI CONTRATTO

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di gennaio 2020 Acred743, sono stati variati alcuni codici contratto.
Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, con il presente aggiornamento abbiamo rettificato il codice contratto relativo alle Agenzie di Viaggi Confcommercio, per le quali viene adesso riportato il codice ‘287’ (anziché ‘288’).

Gennaio 2020
(acred743)
UNIEMENS – INDICAZIONE A.N.F.

Secondo le anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, sulla denuncia Uniemens l’indicazione dei dati relativi agli ANF rimarrà inalterata fino alla denuncia relativa al mese di marzo 2020.
Inoltre, l’Inps ha annunciato la pubblicazione di un apposito messaggio, nel quale dovrebbero essere descritte le variazioni che decorreranno dal mese di aprile 2020.

Gennaio 2020
(acred743)
UNIEMENS – QUALIFICA STAGIONALI

Dal mese di gennaio 2020, per i dipendenti stagionali che risultano inquadrati come ‘Stagionale avvisi comuni / Ccnl’ (campo Tipo Contratto del servizio Dipendenti – Inquadramento), sulla denuncia Uniemens viene riportato il codice ‘S’ (“Stagionale”) nel campo ‘Tempo determinato / indeterminato’ del servizio Uniemens – Dipendenti.
Ricordiamo che, in precedenza, per la stessa tipologia di stagionali veniva riportato il codice ‘G’ sulla denuncia Uniemens: tale codice, tuttavia, non consente l’assoggettamento al contributo aggiuntivo Naspi (0,50%).

Gennaio 2020
(acred743)
UNIEMENS – CODICI CONTRATTO

Sulla base del messaggio Inps n. 4798 del 20/12/2019, a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di gennaio 2020 vengono riportati automaticamente i nuovi codici contratto di seguito elencati:

  • Agenzie di Viaggi Confcommercio (005): codice ‘288’ (in precedenza veniva riportato ‘167’)
  • Commercio CNAI (125): codice ‘185’ (in precedenza veniva riportato ‘042’)
  • RSA e strutture residenziali AIOP (143): codice ‘278’ (in precedenza veniva riportato ‘031’)

In merito al contratto Agenzie di Viaggi (005), precisiamo che la variazione non ha effetto per le aziende che adottano il contratto di Confesercenti (presenza della voce 02A con ‘1’ nella colonna Importo Unitario): per tali aziende si continua a riportare il codice contratto ‘497’.

Sempre in base al suddetto messaggio Inps, risulta variata la descrizione del codice contratto ‘118’, che adesso include un riferimento al Ccnl di Assoambiente, corrispondente al contratto Nettezza Urbana (089). Precisiamo che, per il momento, anche il contratto Multiservizi Unci (123) rimane agganciato al codice ‘118’.

Ricordiamo che è possibile variare il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens (rispetto a quello previsto in automatico), indicandolo nel campo ‘Modifica codice contratto Inps’ del servizio Dipendente – Altri Dati.

Novembre 2019
(acred737)
UNIEMENS – ALLEGATO TECNICO

Con il presente aggiornamento, sono state predisposte alcune nuove codifiche relative alla denuncia Uniemens, sulla base di quanto indicato nell’Allegato Tecnico Uniemens versione 4.7.0 del 27/11/2019.
In particolare, con il documento in questione l’Inps ha ufficializzato l’utilizzo delle nuove causali relative all’incentivo spettante in caso di assunzione di beneficiari del reddito di cittadinanza ed il nuovo criterio di compilazione delle causali relative al contributo aggiuntivo Naspi.

Precisiamo che non ci sono variazioni significative, per quanto riguarda la gestione Paghe, rispetto a quanto è già stato comunicato con l’aggiornamento Acred736 del 27/11/2019.

Novembre 2019
(acred736)
UNIEMENS – CAUSALI CONTRIBUTO AGGIUNTIVO NASPI

Sulla denuncia Uniemens, le causali relative al contributo aggiuntivo Naspi (0,50%) vengono adesso predisposte secondo il criterio indicato nel messaggio Inps n. 4098 del 8/11/2019.

Ricordiamo che il contributo aggiuntivo viene esposto nella sezione ‘Altre a debito’, utilizzando le causali ‘M7NN’, dove NN è il numero del rinnovo “utile” per il contributo aggiuntivo. Il nuovo criterio prevede che vengano utilizzate le sole causali da ‘M701’ a ‘M709’: dal decimo rinnovo in poi, viene ripetuta la causale ‘M709’ un numero di volte corrispondente al quoziente intero della divisione numero rinnovo : 9, aggiungendo inoltre la causale ‘M70R’, dove R rappresenta il resto della suddetta divisione, che quindi risulta sempre compreso tra 0 e 8 (se vale 0 non si aggiunge tale causale).

Occorre tenere presente che il nuovo criterio non comporta alcuna differenza, rispetto a quello adottato in precedenza, fino al 9° rinnovo utile per il contributo aggiuntivo.

Ottobre 2019
(acred735)
UNIEMENS – DATI EX-ENPALS

Con il presente aggiornamento, per i lavoratori del settore sport e spettacolo con anzianità contributiva al 31/12/1995, viene compilata automaticamente la sezione ‘Fondi Speciali’ della denuncia Uniemens.

I soggetti in questione sono identificati dai codici ‘SY’ / ‘SX’ / ‘SZ’ (lavoratori iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo o al Fondo sportivi professionisti ante 01/01/1996) nel campo ‘Tipo Lavoratore’, sulla finestra ‘Ulteriori dati Inps’.
Come indicato nell’aggiornamento di gennaio 2015 Acred558, la sezione ‘Fondi Speciali’ della denuncia Uniemens doveva essere compilata manualmente, nei casi previsti, operando sul servizio ‘Uniemens – Dati ex-Enpals’.

Con il presente aggiornamento, per i soggetti sopra indicati viene compilata automaticamente la sezione ‘Fondi Speciali’ della denuncia Uniemens, relativamente ai tipi di retribuzione più frequenti. Naturalmente, rimane possibile modificare o integrare i dati riportati in automatico, intervenendo sul servizio ‘Uniemens – Dati ex-Enpals’.
Di seguito, sono descritti dettagliatamente i criteri adottati per la compilazione automatica di tale sezione.

Nella parte Retribuzione Ordinaria vengono compilati i seguenti campi:

  • Giorni lavorati: si riportano gli stessi giorni indicati nel campo ‘Giorni retribuiti’ del servizio ‘Uniemens – Dipendenti’;
  • Giorni utili: si riportano gli stessi giorni indicati nel campo ‘GG utili’ del servizio ‘Uniemens – Dipendenti’;
  • Data inizio / Data fine: in caso di assunzione e/o cessazione nel mese, si indica il giorno di assunzione e/o di cessazione, altrimenti si indica l’inizio e la fine del mese;
  • Importo: si riporta l’imponibile previdenziale del mese, al netto delle “retribuzioni speciali” erogate nello stesso mese (queste ultime sono riportate nell’apposita sezione, descritta di seguito).

Nella parte Retribuzione Speciale sono gestite le seguenti causali:

  • TR’: nel campo Importo viene riportata la tredicesima mensilità erogata nel mese (voce 478), nei campi Data inizio e Data fine si riporta ‘01.01.anno’ e ’31.12.anno’;
  • QR’: nel campo Importo viene riportata la quattordicesima mensilità erogata nel mese (voce 479), nei campi Data inizio e Data fine si riporta ‘01.07.anno precedente’ e ’30.06.anno corrente’;
  • IN’: nel campo Importo viene riportato il valore dell’integrazione a carico ditta (totalizzata sulla voce 470) relativa a malattia, maternità e infortunio, comprensiva dell’eventuale carenza; nei campi Data inizio e Data fine è necessario indicare il periodo (viene riportata una segnalazione sulla stampa ‘err-dipendenti.UNI’);
  • PP’: nel campo Importo viene riportato il totale delle voci di premio erogate nel mese (052 / 053 / 11A / 11B / 47E / 47F / 47G / 47H); nei campi Data inizio e Data fine è necessario indicare il periodo (viene riportata una segnalazione sulla stampa ‘err-dipendenti.UNI’).
Ottobre 2019
(acred735)
UNIEMENS – INDICAZIONE A.N.F.

Secondo le anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, sulla denuncia Uniemens l’indicazione dei dati relativi agli ANF dovrebbe rimanere inalterata fino alla denuncia di dicembre 2019 compresa.
A tale riguardo, l’Inps ha annunciato la pubblicazione di un apposito messaggio, nel quale dovrebbero essere descritte le variazioni che decorreranno dal mese di gennaio 2020.

Settembre 2019
(acred734)
INVIO TELEMATICO UNIEMENS

Con il presente aggiornamento, la procedura ‘Invio telematico Uniemens’ è stata adeguata alle modifiche previste nell’Allegato Tecnico Uniemens versione 4.6.1 del 27/09/19.
La suddetta procedure può quindi essere utilizzata per le denunce relative alla competenza di settembre 2019.

Sulla base dei test effettuati e delle segnalazioni presenti su Assosoftware, risulta che il software di controllo presenti ancora alcuni “problemi” in presenza delle nuove causali relative al contributo aggiuntivo Naspi.
Il software di controllo non rileva, invece, alcun problema in presenza degli ANF: ricordiamo che questi ultimi vengono esposti, sulla denuncia Uniemens di settembre, secondo le stesse modalità adottate nei mesi di luglio e agosto (vedere aggiornamenti di luglio 2019 Acred729 e maggio 2019 Acred722).

Settembre 2019
(acred733)
UNIEMENS – CODICI CONTRATTO

Sulla base del messaggio Inps n. 3030 del 07/08/2019, dalle denunce Uniemens relative al mese di settembre 2019 viene riportato automaticamente il nuovo codice ‘380’ per il contratto Acqua e gas (098 – in precedenza veniva riportato ‘005’).

Ricordiamo che è possibile variare il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens (rispetto a quello previsto in automatico), indicandolo nel campo ‘Modifica codice contratto Inps’ del servizio Dipendente – Altri Dati.

Luglio 2019
(acred728)
UNIEMENS - CODICI CONTRATTO

Sulla base del messaggio Inps n. 2259 del 14/06/2019, a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di luglio 2019 vengono riportati automaticamente i nuovi codici contratto di seguito elencati:

  • Agenzie di assicurazione SNA (010): codice ‘371’ (in precedenza veniva riportato ‘008’);
  • Occhiali artigianato (134): codice ‘003’ (in precedenza veniva riportato ‘084’);
  • Agenzie di assicurazione ANAPA (140): codice ‘370’ (in precedenza veniva riportato ‘008’).

Sempre in base al suddetto messaggio Inps, dal mese di luglio risulta variata la descrizione del codice contratto ‘084’. Tale codice risulta agganciato al contratto ‘Lavanderie e tintorie Industria’ (057): in attesa che venga definito un codice specifico da parte dell’Inps, sulla denuncia Uniemens continuerà ad essere riportato, in automatico, il codice ‘084’.

Ricordiamo che è possibile variare il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens (rispetto a quello previsto in automatico), indicandolo nel campo ‘Modifica codice contratto Inps’ del servizio Dipendente – Altri Dati.

Giugno 2019
(acred726)
UNIEMENS - CODICI CONTRATTO

Sulla base del messaggio Inps n. 1962 del 22/05/2019, a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di giugno 2019 vengono riportati automaticamente i nuovi codici contratto di seguito elencati:

  • Panificatori artigianato (024): codice ‘175’ (in precedenza veniva riportato ‘176’);
  • Chimici artigianato (027): codice ‘003’ (in precedenza veniva riportato ‘182’);
  • Lavanderie artigianato (033): codice ‘003’ (in precedenza veniva riportato ‘099’);
  • Odontotecnici artigianato (034): codice ‘116’ (in precedenza veniva riportato ‘121’);
  • Orafi artigianato (037): codice ‘116’ (in precedenza veniva riportato ‘124’);
  • Ceramica artigianato (063): codice ‘003’ (in precedenza veniva riportato ‘034’);
  • Lapidei artigianato (064): codice ‘101’ (in precedenza veniva riportato ‘193’).

Ricordiamo che è possibile variare il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens (rispetto a quello previsto in automatico), indicandolo nel campo ‘Modifica codice contratto Inps’ del servizio Dipendente – Altri Dati.

Sull’elenco dei contratti gestiti, disponibile sull’Indice Documentazioni (‘Elenco Ccnl gestiti’, riportato in alto a destra), è stato aggiunto il codice contratto Inps predisposto in automatico sulla denuncia Uniemens. Nei casi in cui è presente più di un codice, è necessario verificare la documentazione specifica del singolo contratto.

Maggio 2019
(acred722)
UNIEMENS – CAUSALI CIGS

Con il presente aggiornamento, sono state predisposte alcune opzioni, su un’apposita voce, tramite le quali è possibile scegliere le causali da riportare sulla denuncia Uniemens in relazione alla CIG Straordinaria.

Le opzioni sono riportate in corrispondenza della nuova voce ‘CGS’, disponibile nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.6 e nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.3.

Ricordiamo che la CIG Straordinaria è riportata nell’apposito campo del servizio ‘Uniemens – Prestazioni az.’, mentre il contributo addizionale è riportato, sullo stesso servizio, con la causale ‘E600’.
Tramite le nuove opzioni, è possibile attribuire le seguenti causali:

  • ‘L041’ per l’indennità e ‘E601’ per il contributo addizionale;
  • ‘L047’ per l’indennità e ‘E607’ per il contributo addizionale.

Precisiamo che le suddette opzioni interessano esclusivamente l’esposizione della CIGS gestita tramite la voce 86B e non hanno alcun effetto sul calcolo delle indennità o dei contributi addizionali.

Maggio 2019
(acred722)
UNIEMENS - CODICI CONTRATTO

Sulla base del messaggio Inps n. 1552 del 16/04/2019, a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di maggio 2019 vengono riportati automaticamente i nuovi codici contratto di seguito elencati:

  • Tessili industria (055): codice ‘361’ (in precedenza veniva riportato ‘159’);
  • Istituzioni socio-assistenziali Agidae (079): codice ‘362’ (in precedenza veniva riportato ‘093’);
  • Teatri stabili (112): codice ‘357’ (in precedenza veniva riportato ‘156’).

Sempre in base al suddetto messaggio Inps, dal mese di maggio risulta variata la descrizione di alcuni codici contratto, specificando anche i soggetti firmatari del Ccnl. A seguito di tale variazione, per alcuni Ccnl non risulterebbe più disponibile alcun codice contratto, in quanto differiscono i soggetti firmatari rispetto alla nuova descrizione. Nei casi in questione, in attesa che vengano definiti ulteriori codici contratto da parte dell’Inps, sulla denuncia Uniemens continuano ad essere riportati (in automatico) gli stessi codici contratto previsti fino ad aprile.
Di seguito, elenchiamo i Ccnl che presentano la suddetta situazione:

  • Istituti investigativi e agenzie di sicurezza (128), per il quale continua ad essere riportato il codice ‘092’;
  • Associazioni Anaste (080), Pubbliche assistenze / Misericordie (120), Servizi assistenziali Anaste (148), per i quali continua ad essere riportato il codice ‘093’.

Ricordiamo che è possibile variare il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens (rispetto a quello previsto in automatico), indicandolo nel campo ‘Modifica codice contratto Inps’ del servizio Dipendente – Altri Dati.

Aprile 2019
(acred721)
UNIEMENS - CODICI CONTRATTO

Sulla base del messaggio Inps n. 1168 del 21/03/19, per i dipendenti agganciati al contratto Istituti per il Sostentamento del Clero (076) viene assegnato automaticamente il nuovo codice contratto ‘341’.

Sempre in base al suddetto messaggio Inps, sui dipendenti agganciati al contratto Panificatori (025) che adottano il Ccnl sottoscritto da Assipan-Confcommercio, occorre assegnare il nuovo codice contratto ‘339’, indicandolo nel campo ‘Modifica codice contratto Inps’ del servizio Dipendente – Altri Dati. A tale riguardo, ricordiamo che sul contratto 025 sono gestiti anche i Ccnl sottoscritti da Federpanificatori e da Assopanificatori-Confesercenti, per i quali continua ad essere riportato il codice contratto ‘127’ sulla denuncia Uniemens.

Marzo 2019
(acred716)
UNIEMENS – TIPO RETRIBUZIONE MALATTIA

Secondo quanto indicato nel messaggio Inps n. 803 del 27/02/2019, a partire dalla competenza di marzo 2019 occorre fornire un’ulteriore informazione sulla denuncia Uniemens, per comunicare all’Inps quale trattamento retributivo, a carico del datore di lavoro, è previsto per gli eventi di malattia.
Come indicato nel Documento Tecnico Uniemens versione 4.5 del 11/03/2019, la nuova informazione va riportata sulla denuncia individuale: sul servizio Uniemens – Dipendenti è stato quindi aggiunto il campo ‘Tipo retribuzione malattia’, compilato automaticamente al momento dell’elaborazione mensile, secondo i criteri di seguito descritti.

Innanzitutto, occorre tenere presente che il nuovo campo deve essere compilato esclusivamente per i dipendenti soggetti alla contribuzione di malattia. Tuttavia, per tali dipendenti il campo deve essere compilato ogni mese (a partire da marzo 2019), indipendentemente dalla presenza o meno di un evento di malattia.
L’informazione richiesta serve a comunicare all’Inps che è previsto (per il dipendente in questione) un trattamento a carico del datore di lavoro in aggiunta all’indennità a carico Inps. Di conseguenza, per la compilazione del nuovo campo non viene considerato l’eventuale trattamento retributivo spettante nel periodo di “carenza” (primi 3 giorni di malattia), in quanto per tale periodo non è prevista l’indennità a carico Inps.
Per i periodi indennizzati dall’Inps, non fa alcuna differenza che l’eventuale trattamento a carico del datore di lavoro sia previsto in forma di “integrazione” oppure di “retribuzione ridotta” (purché aggiuntiva all’indennità Inps). E’ invece necessario specificare se, in aggiunta all’indennità Inps, è prevista la retribuzione piena a carico del datore di lavoro.

Per compilare automaticamente il nuovo campo, a seguito del presente aggiornamento (e con effetto dal mese di marzo 2019) viene elaborata la nuova voce 9MA, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. La nuova voce provvede a stabilire, per ciascun dipendente, se è dovuta o meno la contribuzione di malattia. A tale scopo, la voce controlla la presenza dell’aliquota di malattia sull’apposito rigo della tabella contributiva Inps: in presenza dell’aliquota, nel campo Quantità della voce 9MA viene riportato automaticamente il valore convenzionale ‘1’.
Per gli apprendisti, sulle tabelle contributive non sono indicate le aliquote dettagliate, tuttavia il contributo di malattia è sempre dovuto, in quanto compreso nel contributo del 10% gestito tramite la voce 532 (il contributo rimane dovuto anche in caso di riduzione della suddetta aliquota, come confermato dalla circolare Inps n. 108 del 14/11/2018). Di conseguenza, per gli apprendisti la voce 9MA riporta sempre il valore ‘1’ nel campo Quantità.
Nell’eventualità in cui la tabella contributiva Inps non risulti agganciata e l’aliquota complessiva sia stata impostata direttamente sulla voce 521, rimane possibile “forzare” la condizione di assoggettamento al contributo di malattia, indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 9MA (consigliamo comunque di richiedere la predisposizione della tabella contributiva necessaria, se non risulta già presente tra quelle gestite).

Per i dipendenti soggetti alla contribuzione di malattia, nella fase di generazione dei dati Uniemens (eseguita dalla procedura di elaborazione mensile) viene avvalorato automaticamente il nuovo campo ‘Tipo retribuzione malattia’, considerando il trattamento previsto in base al contratto applicato e all’inquadramento del dipendente.

Il campo ‘Tipo retribuzione malattia’ è riportato sul servizio Uniemens – Dipendenti e prevede i seguenti valori:

  • Non compilato (spazio), se il dipendente non è soggetto alla contribuzione di malattia
  • ‘0 – Nessuna integrazione’, se non è prevista alcuna integrazione a carico del datore di lavoro
  • ‘1 – Prevista integrazione’, se è prevista un’integrazione a carico del datore di lavoro
  • ‘2 – Retribuzione piena’, se è prevista la retribuzione piena a carico del datore di lavoro

Come già precisato, l’eventuale “retribuzione ridotta”, se prevista in corrispondenza dei periodi indennizzati dall’Inps, deve essere considerata come un’integrazione, ai fini della compilazione del nuovo campo. Inoltre, stando alle precisazioni rilasciate dall’Inps ad Assosoftware, è corretto indicare la presenza di un’integrazione se il trattamento a carico del datore di lavoro è previsto anche soltanto per un periodo limitato di tempo o in presenza di determinate condizioni (esempio: durata complessiva della malattia, integrazione in caso di ricovero, ecc.).
In conseguenza di quanto detto sopra, nella maggioranza dei casi il nuovo campo viene compilato con l’opzione ‘1’ (prevista integrazione), anche se si possono presentare eventi di malattia in cui non è presente alcun trattamento a carico del datore di lavoro (in tali situazioni, NON occorre modificare il valore del nuovo campo).
Tra i casi in cui viene riportata automaticamente l’opzione ‘0’ (nessuna integrazione), rientrano i Pubblici Esercizi (contratto 003), in quanto non è prevista alcuna integrazione a carico del datore di lavoro nei periodi indennizzati dall’Inps (l’indennità Inps, tuttavia, spetta nella misura del 80%). Sul contratto 156 (Turismo Cisal) viene invece riportata la condizione ‘1’, in quanto include sia pubblici esercizi che altri settori: su tale contratto occorre “forzare” il valore ‘0’ sui dipendenti per i quali non è prevista integrazione, secondo le modalità più avanti descritte.
Non esiste alcun caso, tra i contratti gestiti, in cui sia prevista la retribuzione piena a carico del datore di lavoro in aggiunta all’indennità a carico Inps; di conseguenza, non viene mai attribuita (in automatico) l’opzione ‘2’.

Come precisato nel messaggio Inps sopra citato, il campo ‘Tipo retribuzione malattia’ deve essere compilato tenendo conto anche di eventuali accordi territoriali, aziendali o individuali, nel caso in cui tali accordi vadano a modificare il trattamento a carico del datore di lavoro per gli eventi di malattia. In tali situazioni, occorre quindi impostare delle “forzature” rispetto alla gestione automatica sopra descritta.
Nel caso in cui sia necessario impostare una “forzatura”, è possibile utilizzare uno dei seguenti metodi:

  • Indicare nel campo Importo Totale della voce 9MA la condizione prescelta, selezionando la corrispondente opzione dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1 ‘Altre gestioni Inps’. Il vantaggio di questa modalità è che la voce può essere impostata a livello di ditta, in quanto non produce effetti sui dipendenti per i quali non è dovuta la contribuzione di malattia; inoltre, determinate qualifiche (dirigenti, viaggiatori e piazzisti, lavoranti a domicilio) restano comunque escluse dalla “forzatura” effettuata in questo modo.
  • Impostare la forzatura a livello di singolo dipendente, compilando il campo ‘Tipo retribuzione malattia’ appositamente predisposto sulla finestra ‘Ulteriori dati Inps’ del servizio Dipendente – Inquadramento. Il valore impostato viene riportato nell’analogo campo del servizio Uniemens – Dipendenti.

Precisiamo che la “forzatura” operata sul dipendente, tramite la finestra ‘Ulteriori dati Inps’, ha sempre maggior peso rispetto a quella impostata tramite la voce 9MA.

Segnaliamo che, alla data del presente aggiornamento, il nuovo campo ‘Tipo retribuzione malattia’ non viene accettato dal software di controllo dell’Uniemens (riteniamo che l’Inps modificherà il controllo all’inizio di aprile).

Febbraio 2019
(acred715)
UNIEMENS – QUALIFICA PROFESSIONALE

In aggiunta a quanto indicato nell’aggiornamento Acred714 del 28/02/2019, facciamo presente che il software di controllo dell’Uniemens non segnala più l’assenza della qualifica professionale.
L’Inps ha comunque anticipato (tramite Assosoftware) che il suddetto controllo sarà successivamente ripristinato; tuttavia, non sono state fornite indicazioni in merito ai tempi di tale ripristino.

Febbraio 2019
(acred714)
UNIEMENS – QUALIFICA PROFESSIONALE

Come anticipato con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710, a partire dal mese di competenza di febbraio 2019 occorre riportare la Qualifica Professionale (codifica “CP 2011”) sulle denunce Uniemens di tutti i dipendenti, secondo quanto indicato nel messaggio Inps n. 208 del 17/01/2019.

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred710, è stato predisposto il campo per inserire la qualifica professionale sul servizio Dipendente – Inquadramento. Inoltre, è stata prevista la possibilità di trasferire la qualifica professionale dal servizio del Collocamento al servizio Dipendente – Inquadramento, utilizzando il programma ‘CONTRQUA’, appositamente predisposto sulla procedura Stampe Accessorie (1.3 ‘Stampe di controllo’).

Con il presente aggiornamento, nella fase di generazione dei dati UniEmens (effettuata automaticamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte), la qualifica professionale viene rilevata dal campo del servizio Dipendente – Inquadramento: il dato in questione viene riportato nella sezione individuale della denuncia UniEmens e può essere gestito tramite il corrispondente campo predisposto sul servizio ‘UniEmens – Dipendenti’.

Come già precisato, la qualifica professionale viene riportata sulle denunce Uniemens a partire dalla competenza di febbraio 2019, anche nel caso in cui risulti compilata con decorrenza precedente nell’inquadramento dei dipendenti.

Per quanto riguarda l’invio delle denunce Uniemens relative al mese di febbraio 2019, precisiamo che occorre attendere un apposito aggiornamento della procedura ‘Invio Telematico Uniemens’, il cui rilascio è previsto entro la prima settimana di marzo (anche da parte dell’Inps, è previsto un ulteriore aggiornamento del programma di controllo).

Ricordiamo che, secondo il messaggio Inps n. 208/2019 sopra citato, l’eventuale assenza della qualifica professionale genererà soltanto delle segnalazioni di “warning” (sarà quindi possibile inviare le denunce sulle quali non è riportata la qualifica professionale). Il software di controllo dell’Uniemens, nella versione disponibile alla data del presente aggiornamento, segnala infatti come “Avviso non bloccante” l’assenza della qualifica professionale e consente di inviare le denunce con una semplice forzatura a livello generale (NON per singola denuncia).

Gennaio 2019
(acred711)
STAMPE ACCESSORIE – ULTERIORI MODIFICHE

In aggiunta a quanto indicato nell’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710, sulla procedura Stampe Accessorie sono state predisposte le modifiche di seguito descritte.

  • Sul programma ‘SEGNADIP’ (controllo scadenze, 1.1 Stampe periodiche) è stata aggiunta un’opzione che consente di escludere, dalla stampa, le segnalazioni relative alla condizione di ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle presenze’. Ricordiamo che tale segnalazione viene riportata insieme alle scadenze relative all’inquadramento dei dipendenti.

  • Sul programma ‘CONTRQUA’ (controllo qualifica professionale, 1.3 ‘Stampe di controllo’), la descrizione della qualifica professionale viene riportata in stampa anche quando la stessa qualifica è presente soltanto sul Collocamento (in precedenza, la descrizione veniva riportata in stampa solo se la qualifica era presente sull’Inquadramento). Ricordiamo che il programma ‘CONTRQUA’ può essere utilizzato anche per trasferire la qualifica professionale dal Collocamento all’Inquadramento del dipendente.

Gennaio 2019
(acred710)
UNIEMENS – QUALIFICA PROFESSIONALE

Sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 208 del 17/01/2019, a partire dalla competenza di febbraio 2019 occorrerà riportare la qualifica professionale (codifica “CP 2011”) sulle denunce Uniemens di tutti i dipendenti.
Nel messaggio viene precisato che l’assenza di tale informazione genererà soltanto una segnalazione di “warning” sul programma di controllo dell’Uniemens (quindi non sarà bloccante per l’invio delle denunce).

Precisiamo che si tratta della stessa codifica adottata sulle comunicazioni obbligatorie Unilav, generate tramite il servizio del Collocamento: precisamente, il codice qualifica professionale è gestito sulla finestra ‘Dati Agg. 1’.
La qualifica professionale può quindi essere recuperata dal servizio del Collocamento, relativamente ai dipendenti per i quali è stata inserita almeno una comunicazione Unilav a partire dal mese di novembre 2011 (aggiornamento Acred443).

Con il presente aggiornamento, sul servizio Dipendente – Inquadramento è stato aggiunto il campo Qualifica Professionale (riportato sotto al campo Mansione), con la relativa finestra per la scelta del codice
Il campo in questione deve essere compilato dall’Utente, selezionando il codice dall’apposita finestra. Precisiamo che, per la compilazione iniziale di tale campo, NON occorre effettuare una storicizzazione, in quanto la qualifica professionale sarà riportata sulle denunce Uniemens soltanto a partire dal mese di febbraio 2019. E’ invece necessario compilare tale campo anche su eventuali versioni “future” (più recenti), nel caso in cui siano già presenti in archivio.
Naturalmente, occorrerà effettuare una storicizzazione in caso di successiva variazione della qualifica professionale, dovuta ad un cambiamento di mansioni del dipendente interessato.

Per quanto riguarda la finestra di ricerca sul campo Qualifica Professionale, segnaliamo che è possibile cercare una parola sia all’inizio che all’interno della descrizione: selezionando l’opzione ‘descrizione (intero campo)’, la parola indicata viene cercata non soltanto all’inizio della descrizione, ma anche all’interno di essa. A titolo di esempio, cercando “magaz” con la suddetta opzione, viene individuato non solo “magazziniere” ma anche “impiegato di magazzino”.

Inoltre, è possibile compilare il nuovo campo recuperando la qualifica professionale dal servizio del Collocamento.
A tale scopo, utilizzare il programma ‘CONTRQUA’, appositamente predisposto sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’). Il programma considera i soli dipendenti in forza nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura (consigliamo di indicare il mese corrente).

Viene prodotta la stampa ‘controllo-qualifica’, sulla quale sono riportati i dipendenti per i quali non risulta compilata la qualifica professionale sul servizio Inquadramento: per tali soggetti, il programma verifica la presenza della qualifica professionale sul Collocamento e, se presente, la indica sulla stampa con la segnalazione “Da trasferire” (si tratta dei casi in cui la qualifica professionale può essere trasferita dal Collocamento all’Inquadramento). Sul Collocamento, la qualifica professionale viene rilevata dalla comunicazione più recente, tra quelle presenti per lo stesso dipendente.
Nei casi segnalati, se al lancio del programma viene barrata la casella ‘Trasferisci qualifica professionale da Collocamento’, il dato viene trasferito nell’Inquadramento del dipendente e, sulla stampa, viene segnalato “Trasferito”.
Consigliamo di effettuare un primo lancio del programma a scopo di controllo, senza barrare la casella di trasferimento, seguito poi da un secondo lancio barrando la suddetta casella, per trasferire la qualifica professionale sull’Inquadramento.

E’ possibile riportare, sulla stampa prodotta, anche i dipendenti per i quali risulta già compilata la qualifica professionale sul servizio Inquadramento: a tale scopo, barrare la casella ‘Riporta anche dipendenti con qualifica professionale già presente’ al lancio del programma. Sulla stampa, viene indicato l’archivio dal quale è stata rilevata la qualifica professionale (‘Provenienza’: ‘Inquadramento’ oppure ‘Collocamento’).
Precisiamo che, se la qualifica professionale risulta già presente sul servizio Inquadramento, non viene mai considerata quella eventualmente presente sul servizio del Collocamento.

A partire dal presente aggiornamento, la qualifica professionale viene automaticamente trasferita dal Collocamento al servizio Inquadramento, unitamente agli altri dati trasferiti tramite l’apposita finestra (‘Trasferimento su archivio Paghe’). Naturalmente, la qualifica professionale viene anche rilevata dall’Inquadramento, quando si inserisce una comunicazione sul Collocamento per un dipendente già presente sull’archivio Paghe.

ATTENZIONE: Consigliamo di iniziare quanto prima a compilare la Qualifica Professionale sul servizio Inquadramento, utilizzando (dove possibile) il programma ‘CONTRQUA’ per trasferire il dato dal servizio del Collocamento.
Come già precisato, la qualifica professionale sarà riportata sulle denunce Uniemens soltanto a partire dalla competenza di febbraio 2019, anche nel caso in cui risulti compilata con decorrenza precedente nell’inquadramento dei dipendenti.

Aprile 2018
(acred686)
UNIEMENS – INTEGRAZIONE DATI

Sulla base delle richieste pervenuteci, sul servizio ‘Uniemens – Dati particolari’ è stata predisposta la gestione delle informazioni richieste per alcuni “Fondi Ante 95”. Precisiamo che si tratta di fondi inclusi nella denuncia Uniemens, ma relativi a settori non gestiti, quali ad esempio gli autoferrotranvieri.
I nuovi campi devono essere avvalorati manualmente dall’Utente, per i soli soggetti interessati, successivamente alla generazione dei dati Uniemens effettuata tramite l’elaborazione mensile della ditta.

Dicembre 2017
(acred674)
UNIEMENS – SELEZIONE UTENTE

Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo previsto la possibilità di selezionare le sole ditte attribuite all’utente, sulle seguenti procedure relative alla denuncia Uniemens:

  • Invio telematico Uniemens (menù Amministrazione del Personale)
  • Rigenerazione dati Uniemens (menù Amministratore Paghe)
  • Rigenerazione dati Uniemens – Settimane e Calendario (menù Amministratore Paghe)
  • Reinvio telematico Uniemens (menù Amministratore Paghe)

La nuova opzione si trova sulla finestra relativa al campo ‘Zona / Utente’: barrando la casella ‘Seleziona le sole ditte attribuite all’Utente’ vengono considerate solamente le ditte che risultano attribuite all’utente che lancia la procedura.
Precisiamo che si tratta della stessa opzione disponibile sulle procedure ‘Elaborazione / Stampa Mensile Ditte’. A tale proposito, ricordiamo che, per attribuire le ditte ad un utente, occorre innanzitutto barrare la casella ‘Attiva elaborazione ditte per utente’ sul servizio ‘Parametri di base’ (menù Amministratore Paghe), dopodiché diventa possibile abbinare ciascuna ditta ad un utente, semplicemente selezionandolo nel campo ‘Utente per elaborazione’ sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’ (per ulteriori indicazioni, fare riferimento all’aggiornamento di novembre 2007 Acred322).

Dicembre 2017
(acred674)
UNIEMENS – CALENDARIO EX-ENPALS

Sulla denuncia Uniemens, per i lavoratori del settore sport e spettacolo (ex-Enpals), con il presente aggiornamento sono stati predisposti ulteriori controlli in merito alla generazione automatica della sezione ‘Calendario’, in aggiunta a quanto indicato nell’aggiornamento di novembre 2017 Acred671.

Segnaliamo, in particolare, che per i lavoratori in questione occorre indicare sempre il giorno di chiusura settimanale, sul servizio ‘Accessori – Orario Settimanale’, operando a livello di ditta e, dove necessario, di singolo dipendente. In tal modo diventa possibile distinguere, nella sezione ‘Calendario’, tra il giorno di riposo settimanale e gli altri giorni non lavorativi (orario su 5 giorni settimanali, lavoratori intermittenti, ecc.).
Inoltre, sulla base dei chiarimenti trasmessi dall’Inps ad Assosoftware, il numero di giorni retribuiti viene adesso limitato (dove effettivamente necessario) al numero di giorni risultanti dal Calendario, in modo da evitare segnalazioni da parte del programma di controllo.

In conseguenza delle modifiche sopra descritte, comunichiamo che le opzioni necessarie per rigenerare e reinviare le denunce dei soggetti in questione saranno rilasciate con i prossimi aggiornamenti (tali opzioni potranno risultare utili nei casi descritti nell’aggiornamento Acred671).

Novembre 2017
(acred671)
UNIEMENS – SETTIMANE E CALENDARIO EX-ENPALS

Per i lavoratori del settore sport e spettacolo (ex-Enpals), è stata predisposta la gestione automatica degli eventi soggetti a contribuzione figurativa, nelle sezioni ‘Calendario’ e ‘Settimane’ della denuncia Uniemens.
Ricordiamo che i lavoratori in questione sono identificati dai codici ‘SC’ / ‘SI’ / ‘SR’ / ‘ST’ / ‘SX’ / ‘SY’ / ‘SZ’ nel campo ‘Tipo Lavoratore’ della finestra ‘Ulteriori dati Inps’: come indicato nell’aggiornamento di Acred558 del 3/02/2015, per tali soggetti occorreva compilare manualmente le sezioni ‘Calendario’ e ‘Settimane’ (tabella ‘Eventi’) della denuncia Uniemens, in relazione agli eventi per i quali è prevista la contribuzione figurativa.

Con il presente aggiornamento, per i lavoratori del settore sport e spettacolo vengono compilate automaticamente le sezioni ‘Calendario’ e ‘Settimane’, relativamente agli eventi soggetti a contribuzione figurativa gestiti in ambito Paghe, secondo i criteri indicati dall’Inps nella circolare n. 154 del 3/12/2014 e del messaggio n. 5327 del 14/08/2015.
Di seguito, sono descritti dettagliatamente i criteri adottati per la compilazione automatica delle suddette sezioni.

Sul servizio ‘Uniemens – Settimane’:

  • Nella tabella ‘Settimane’, conformemente a quanto indicato nella circolare Inps sopra citata, non vengono riportati gli eventi soggetti a contribuzione figurativa (come già previsto nell’aggiornamento Acred558 sopra citato).
  • Nella tabella ‘Eventi’ vengono adesso riportati gli eventi soggetti a contribuzione figurativa (malattia, maternità, infortunio, allattamento, ecc.) con l’indicazione della corrispondente differenza da accreditare (campo ‘Accredito’). Precisiamo che, per gli eventi ‘MB1’ / ‘MB2’ / ‘MB3’ / ‘MB4’ / ‘MB5’, nel campo ‘Accredito’ viene riportato il numero di giorni utili ai fini dell’accredito figurativo.

Sul servizio ‘Uniemens – Calendario’:

  • In corrispondenza dei singoli giorni, la colonna ‘Tipo’ viene avvalorata con:
    • X’ (“totalmente retribuita”) nei giorni retribuiti (anche parzialmente) dal datore di lavoro, in cui non sono presenti eventi soggetti a contribuzione figurativa (giorni lavorati, ferie, permessi retribuiti, carenza di malattia o infortunio, festività su giorni lavorativi, giorni non lavorativi con lavoro straordinario, ecc.)
    • 1’ (“totalmente non retribuita”) nei giorni non retribuiti dal datore di lavoro, a causa di eventi soggetti a contribuzione figurativa (malattia dal 4° giorno senza integrazione a carico ditta, ecc.)
    • 2’ (“parzialmente retribuita”) nei giorni parzialmente retribuiti dal datore di lavoro, a causa di eventi soggetti a contribuzione figurativa (malattia dal 4° giorno con integrazione a carico ditta, assenza per allattamento con ore rimanenti lavorate o di permesso retribuito, ecc.)
    • 0’ (“nessuna copertura”) nei giorni non retribuiti dal datore di lavoro, a causa di eventi non soggetti a contribuzione figurativa (permesso o aspettativa non retribuiti, giorni non lavorati per part-time verticale, giorni di sciopero, giorni di riposo, ecc.)
  • Nelle colonne relative alla ‘Gestione Eventi’ vengono riportati gli eventi soggetti a contribuzione figurativa, in corrispondenza delle singole giornate interessate (si tratta degli stessi eventi per i quali viene calcolata la differenza da accreditare, riportata sul servizio ‘Uniemens – Settimane’).

Per quanto riguarda gli eventi di malattia e infortunio, precisiamo che la gestione “ex-Enpals” prevede l’indicazione anche degli eventi di durata inferiore a 7 giorni, escludendo tuttavia il periodo di carenza.

Precisiamo inoltre che, per i lavoratori del settore sport e spettacolo, il numero dei ‘Giorni Retribuiti’, presente sul servizio ‘Uniemens – Dipendenti’, viene adesso avvalorato secondo i criteri indicati nel messaggio Inps n. 5327 del 14/08/2015, tenendo conto del tipo di copertura riportato sui singoli giorni della sezione ‘Calendario’ (dalle indicazioni riportate su Assosoftware, risulta che l’Inps abbia attivato alcuni controlli in tal senso, a partire dal mese di ottobre 2017).

Ricordiamo che le sezioni ‘Calendario’ e ‘Settimane’ non hanno valenza contributiva: di conseguenza, nel caso in cui non si fosse intervenuti, su tali sezioni, per indicare gli eventi soggetti a contribuzione figurativa, sarebbe comunque possibile rettificare e reinviare le denunce Uniemens relative ai periodi pregressi. A tale proposito, con l’aggiornamento di dicembre predisporremo un’apposita opzione sulla procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens – Settimane e Calendario’ (menù Amministratore Paghe), tramite la quale sarà possibile rigenerare le sezioni ‘Calendario’ e ‘Settimane’ per i soli lavoratori del settore sport e spettacolo. Ovviamente, non occorrerà utilizzare tale procedura nel caso in cui si sia intervenuti sulle sezioni ‘Calendario’ e ‘Settimane’ secondo i criteri indicati nell’aggiornamento Acred558 sopra citato.

Luglio 2017
(acred662)
UNIEMENS – ALIQUOTE COLLABORATORI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred661 del 31/07/2017, è stato rilasciato l’aumento delle aliquote relative alla gestione separata, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 122 del 28/07/2017.
L’aumento in questione interessa diverse categorie di soggetti (compresi i collaboratori e gli amministratori), per i quali l’aliquota complessiva passa da 32,72% a 33,23%, con effetto dal mese di luglio 2017.

La circolare Inps precisa che gli adempimenti relativi al suddetto aumento possono essere effettuati entro il terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare: il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato entro il 16/10/2017 e le denunce Uniemens interessate possono essere inviate entro il 31/10/2017.
Era quindi logico presumere che la nuova aliquota del 33,23% non venisse richiesta obbligatoriamente sulle denunce Uniemens relative al mese di luglio. Tuttavia, ci sono pervenute alcune segnalazioni, da parte degli Utenti, che le denunce Uniemens relative al mese di luglio, per i soggetti interessati dall’aumento, venivano bloccate dal software di controllo, quando risultava presente la precedente aliquota del 32,72%. Inoltre, in data odierna l’Inps ha confermato (per il momento soltanto sul forum di Assosoftware) che intende effettuare il controllo in questione già dalle denunce di luglio, senza prevedere alcuna possibilità di “forzatura” da parte dell’Utente.

Occorre tenere presente che le buste paga dei soggetti interessati potrebbero essere state elaborate prima della circolare Inps e del conseguente aggiornamento Acred661 (inoltre, non è possibile rielaborarle, in quanto cambierebbe il netto in busta). Oltretutto, sono interessate anche le buste paga relative al mese di giugno, nel caso in cui venga adottato il criterio di “cassa” (in tal caso, l’imponibile ed i contributi figurano come relativi al mese di luglio).

Di conseguenza, con il presente aggiornamento abbiamo modificato la procedura ‘Invio Telematico Uniemens’, in modo che riporti automaticamente la nuova aliquota del 33,23% sulle denunce relative al mese di luglio, ovviamente per i soli soggetti interessati dall’aumento e nel caso in cui sia stata attribuita la precedente aliquota del 32,72%.
Per individuare i soggetti interessati dall’aumento, viene considerato il codice tipo rapporto presente sulla denuncia Uniemens (sulla circolare Inps è riportata la tabella dei codici tipo rapporto soggetti all’aumento).

Relativamente al conguaglio del contributo arretrato, confermiamo quanto indicato nell’aggiornamento Acred661: con i prossimi aggiornamenti, predisporremo il conguaglio automatico dei contributi arretrati (come indicato nella circolare, il versamento del contributo aggiuntivo può essere effettuato entro il 16/10/2017, senza oneri aggiuntivi).

Luglio 2017
(acred662)
UNIEMENS – FORZA AZIENDALE INTERMITTENTI

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che, per i soli lavoratori intermittenti e limitatamente al mese di luglio 2017, non veniva effettuato il particolare calcolo della forza aziendale previsto per tale categoria di dipendenti.
Ricordiamo che, per i lavoratori intermittenti, dal mese di marzo 2017 viene effettuato il particolare calcolo della forza aziendale indicato nel messaggio Inps n.1092 del 09/03/2017 (aggiornamento Acred641 del 30/03/2017).

Con il presente aggiornamento, abbiamo rilasciato la correzione necessaria: è quindi opportuno rielaborare le buste paga dei lavoratori intermittenti (occorre tenere presente che il netto in busta e le somme da versare non risentono della suddetta modifica). In alternativa alla rielaborazione, è possibile correggere la forza aziendale sulla denuncia Uniemens (la forza aziendale si trova sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’ ed è totalizzata per posizione Inps).

Giugno 2017
(acred655)
UNIEMENS – RETTIFICA SETTIMANE

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo riscontrato un’anomalia nella generazione della sezione Settimane della denuncia Uniemens, per i soli mesi di marzo e aprile 2017, in presenza di un’assenza indennizzata che abbia interessato un giorno di festività infrasettimanale. L’anomalia, quindi, si è presentata sugli impiegati (o qualifiche equivalenti) che sono stati assenti per malattia o maternità in un periodo che comprendeva una festività infrasettimanale (ricordiamo che per gli operai le festività infrasettimanali non sono indennizzate dall’Inps), oppure da un qualsiasi dipendente assente per infortunio in un periodo che comprendeva una festività infrasettimanale.
Nei casi interessati, la settimana in cui ricade la festività infrasettimanale indennizzata non è stata indicata, nella sezione Settimane, come coperta da contribuzione figurativa di tipo ‘1’ o ‘2’.

Nel caso in cui si desideri produrre un elenco dei dipendenti interessati, è sufficiente generare la stampa della voce 465, campo Importo Unitario (corrispondente al numero di giorni di festività infrasettimanale indennizzati), presente nei cedolini di marzo e aprile 2017. A tale scopo, occorre lanciare il programma ‘SEGNAVOX’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.1 ‘Controlli e statistiche’), impostando Voce ‘465’, Campo ‘Importo Unitario’, Data Iniziale ‘01/03/2017’, Data Finale ‘30/04/2017’.
Dal momento che le uniche festività nazionali presenti nei mesi di marzo e aprile sono il 17/04 ed il 25/04, nel mese di marzo non ci saranno casi interessati, a meno di eventuali festività locali (patrono).

E’ quindi necessario rigenerare la sezione Settimane e reinviare le denunce Uniemens, limitatamente ai dipendenti interessati dalla situazione sopra descritta. Occorre tenere presente che non è previsto un termine per tale reinvio, in quanto le modifiche interessano dati che NON hanno valenza contributiva.

Per rigenerare la sezione Settimane dei soli dipendenti interessati, abbiamo predisposto un’apposita opzione sulla procedura Rigenerazione Dati Uniemens – Settimane e Calendario, disponibile sul menu Amministratore Paghe.
Occorre lanciare la procedura su un mese alla volta (è sufficiente lanciarla su aprile, se non si hanno festività nel mese di marzo), selezionando l’opzione ‘Festività infrasettimanali indennizzate’ nel nuovo campo ‘Altri casi particolari’ (viene riportato il valore ‘1’). Precisiamo che nelle opzioni relative a contratti a termine, contratti di solidarietà e congedo ad ore deve essere indicato ‘N’.
La procedura considera le ditte elaborate, tenendo conto dell’eventuale range ditta e/o selezione zona. Per le ditte in questione, la procedura considera i soli dipendenti interessati da una festività infrasettimanale indennizzata (prendendo a riferimento il campo Importo Unitario della voce 465). Sulle denunce interessate, viene rigenerata automaticamente la sezione Settimane, comprensiva della differenza da accreditare per i singoli eventi. Precisiamo che restano invariate le eventuali modifiche effettuate dall’utente su altre sezioni della denuncia Uniemens.
Inoltre, sulle denunce individuali interessate viene impostata automaticamente la condizione di ‘Rettificata’ (campo ‘Stato della dichiarazione’ sul servizio Uniemens – Dipendenti).

Una volta rigenerata la sezione Settimane delle denunce individuali interessate, occorre reinviare tali denunce tramite la procedura Reinvio Telematico Uniemens, disponibile sul menu Amministratore Paghe. Tale procedura può essere lanciata su più mesi consecutivi (è sufficiente lanciarla su aprile, se non si hanno casi nel mese di marzo).
Nel campo Opzioni di invio occorre impostare i seguenti parametri: Tipo dichiarazioni ‘Solo denunce individuali’, Modalità di invio ‘Solo rettificate’, Composizione ‘Non specificato’. Precisiamo che non deve essere barrata la casella ‘Seleziona denunce con rivalutazione Fondo Tesoreria’ e, sulla procedura, non devono essere compilati i campi Codice Ente Redattore, Data Atto, Identificativo Atto e Identificativo invio atto Inps.
La procedura genera un file XML per ogni mese del periodo indicato, riportando le sole denunce individuali sulle quali è presente la condizione di ‘Rettificata’. Ogni file è identificato col nome ‘uniemens.AAAAMM.xml’, dove AAAAMM corrisponde ad anno e mese di competenza. Viene generata anche la stampa ‘uniemens-individuali.AAAAMM.UNX’.
I singoli files XML possono essere controllati ed inviati secondo il consueto procedimento.

Marzo 2017
(acred643)
UNIEMENS – INVIO TELEMATICO

La procedura ‘Invio Telematico Uniemens’ è stata aggiornata rispetto a quanto indicato nel Documento Tecnico versione 3.7 e Allegato Tecnico versione 3.7.0, entrambi del 23/03/2017. Ricordiamo che tutte le variazioni previste decorrono dal mese di competenza di marzo 2017.

Segnaliamo, in particolare, che sul file XML delle denunce è stato aggiunto il campo Unita Produttiva, gestito secondo le modalità descritte nell’aggiornamento Acred640 del 27/03/2017.
Inoltre, sono stati aggiunti i campi relativi al congedo parentale ad ore (codice fiscale del figlio, monte ore giornaliero equivalente), descritti nello stesso aggiornamento Acred640.

Con l’occasione, sulle procedure ‘Invio Telematico UniEmens’ e ‘Reinvio Telematico Uniemens’ è stata aggiunta una nuova opzione, da utilizzare (a discrezione dell’Utente) per gestire l’invio frazionato delle denunce.
In caso di invio parziale, sulla finestra Opzioni di Invio è possibile impostare il campo ‘Composizione’, selezionando una delle opzioni previste. Nel caso in cui non venga compilato, la procedura acquisisce automaticamente la condizione di ‘Denuncia completa’. Tuttavia, se viene effettuato un invio parziale (ad esempio, le sole denunce individuali), è opportuno selezionare una delle opzioni previste (compreso eventualmente ‘Non specificato’).

Infine, sulla sola procedura ‘Reinvio Telematico Uniemens’ sono stati aggiunti i campi che occorre compilare in caso di invio o reinvio di denunce a seguito di regolarizzazioni (messaggio Inps n. 4973 del 06/12/2016).
I campi in questione sono: Codice Ente Redattore / Data Atto / Identificativo Atto / Identificativo Atto Inps.
Nel caso in cui vengano compilati, tali campi sono riportati sulle denunce (individuali e/o aziendali) per le quali è stato avvalorato il campo ‘Regolarizzazione’, sui servizi Uniemens – Dipendenti e/o Uniemens – Aziendale. Occorre quindi compilare tale campo, prima di procedere all’invio o reinvio delle denunce interessate.
Inoltre, per reinviare soltanto le denunce interessate da regolarizzazione, è opportuno compilare anche il campo ‘Stato della Dichiarazione’ (sempre sui servizi Uniemens – Dipendenti e/o Uniemens – Aziendale), impostando la condizione di denuncia ‘Rettificata’. Al lancio della procedura, sarà quindi possibile selezionare le sole denunce rettificate, impostando la condizione ‘Solo rettificate’ nel campo ‘Modalità di invio’, tramite la finestra ‘Opzioni di invio’.

NOTA: Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, l’Inps non ha ancora chiarito alcuni dubbi, riportati sul forum di Assosoftware, in merito ad apparenti incongruenze nelle specifiche tecniche Uniemens. Non escludiamo, quindi, che si rendano necessari ulteriori aggiornamenti delle procedure di invio telematico delle denunce, a seguito di eventuali variazioni del programma di controllo fornito dall’Inps.

Marzo 2017
(acred643)
UNIEMENS – CONGEDO PARENTALE AD ORE

Con l’aggiornamento Acred640 del 27/03/2017 è stata rilasciata la gestione del congedo parentale ad ore secondo le modalità previste dalla circolare Inps n. 230 del 29/12/2016.
Come anticipato nello stesso aggiornamento, la circolare Inps richiede espressamente che vengano reinviate le denunce interessate dal congedo ad ore, a partire dal mese di agosto 2015, dopo averle modificate per indicare i nuovi dati (non viene stabilito un termine per tale reinvio, in quanto le modifiche interessano dati che non hanno valenza contributiva).

Con il presente aggiornamento, rilasciamo la procedura che consente di rigenerare e reinviare automaticamente le denunce interessate dal congedo parentale ad ore, relative ai mesi da agosto 2015 a febbraio 2017.

Relativamente ai mesi pregressi, prima di tutto occorre agganciare il codice fiscale del figlio per il quale si è usufruito del congedo ad ore, operando sul servizio ‘Detrazioni e ANF’ secondo le modalità descritte nell’aggiornamento Acred640. Ovviamente, occorre considerare le eventuali storicizzazioni presenti sul servizio ‘Detrazioni e ANF’, operando sulle decorrenze valide rispetto ai mesi per i quali si devono rigenerare e reinviare le denunce Uniemens.

Una volta agganciato il codice fiscale del figlio, devono essere rigenerate le denunce relative ai mesi interessati (potenzialmente da settembre 2015 a febbraio 2017): a tale scopo, è stata modificata l’apposita opzione presente sulla procedura Rigenerazione Dati Uniemens – Settimane e Calendario, disponibile sul menu Amministratore Paghe.
Occorre lanciare la procedura su un mese per volta, indicando ‘S’ nell’opzione ‘Assenza per congedo ad ore’; nelle opzioni relative ai contratti a termine e ai contratti di solidarietà deve essere invece indicato ‘N’.
La procedura considera le ditte elaborate, tenendo conto dell’eventuale range ditta e/o selezione zona. Sulle ditte in questione, la procedura considera le sole denunce individuali interessate dal congedo parentale ad ore, individuate dalla presenza delle voci relative al congedo sulle Variazioni Mensili e del campo ‘Tipo congedo ad ore’ sulla denuncia individuale. Sulle denunce individuali interessate, vengono aggiornati automaticamente i dati presenti sul servizio Uniemens – Dipendenti (in quanto occorre valorizzare il nuovo campo ‘Monte ore giornaliero equivalente’) e nelle sezioni Settimane e Calendario (in quanto occorre riportare il codice fiscale del figlio sugli eventi del Calendario).
Inoltre, sulle denunce individuali interessate, viene impostata automaticamente la condizione di ‘Rettificata’ (campo ‘Stato della dichiarazione’ sul servizio Uniemens – Dipendenti).

Una volta rigenerate le denunce interessate dal congedo parentale ad ore, occorre reinviarle utilizzando la procedura Reinvio Telematico Uniemens, disponibile sul menu Amministratore Paghe. Tramite tale procedura, è possibile effettuare un unico invio per ogni anno di competenza interessato.
Nel campo Opzioni di invio occorre impostare i seguenti parametri: Tipo dichiarazioni ‘Solo denunce individuali’, Modalità di invio ‘Solo rettificate’, Composizione ‘Non specificato’; ovviamente, non deve essere barrata la casella ‘Seleziona denunce con rivalutazione Fondo Tesoreria’. Precisiamo che anche i nuovi campi Codice Ente Redattore, Data Atto e Identificativi Atto non devono essere compilati.
La procedura genera un file XML per ogni mese del periodo indicato, riportando le sole denunce individuali sulle quali è presente la condizione di ‘Rettificata’. Ogni file è identificato col nome ‘uniemens.AAAAMM.xml’, dove AAAAMM corrisponde ad anno e mese di competenza. Viene generata anche la stampa ‘uniemens-individuali.AAAAMM.UNX’.
I singoli files XML possono essere controllati ed inviati telematicamente, secondo il consueto procedimento.

Marzo 2017
(acred642)
INVIO TELEMATICO UNIEMENS

Segnaliamo che stiamo ultimando i test sulla fase di invio telematico della denuncia Uniemens, per quanto riguarda le novità decorrenti dal mese di marzo 2017. L’aggiornamento relativo alla procedura ‘Invio Telematico Uniemens’ sarà rilasciato la prossima (prevedibilmente entro mercoledì 12 aprile).

Marzo 2017
(acred641)
UNIEMENS – FORZA AZIENDALE

Abbiamo predisposto il calcolo della “Forza Aziendale” sulla base dei chiarimenti riportati nel messaggio Inps n.1092 del 9/03/2017 e del Documento Tecnico Uniemens versione 3.7 del 23/03/2017.
La modifica interessa, in particolare, il criterio di conteggio dei lavoratori intermittenti: per tali soggetti, l’Inps ha precisato che occorre adottare il criterio indicato nella circolare Inps n. 17/2006 (relativa al DM10).
Secondo tale criterio, ogni lavoratore intermittente deve essere conteggiato, nella forza aziendale, considerando le “ore svolte” nel semestre precedente (più precisamente, si considerano le ore retribuite). Il totale delle ore dell’intero semestre viene rapportato alle ore mensili previste per il full-time (più precisamente, si rapportano al coefficiente contrattuale). Il risultato di tale criterio è che, dopo sei mesi di impiego, un lavoratore intermittente inizia a “pesare” sulla forza aziendale quanto 6 lavoratori part-time che svolgono un orario equivalente.
Il criterio in questione ha suscitato numerosi dubbi, già dalla pubblicazione della circolare relativa al DM10 (vedere aggiornamento di febbraio 2006 Acred277), soprattutto per quanto riguarda il conteggio dei lavoratori intermittenti ai fini dei limiti previsti per l’applicazione della CIG o (più recentemente) del Fondo Integrazione Salariale.

A seguito della precisazione da parte dell’Inps tramite il messaggio sopra citato, con la conseguente modifica del Documento Tecnico Uniemens, il suddetto criterio di calcolo della “Forza Aziendale”, per i lavoratori intermittenti, viene applicato automaticamente: la modifica ha effetto dalla denuncia Uniemens relativa al mese di marzo 2017.
Sempre dal mese di marzo, i lavoratori intermittenti sono conteggiati secondo lo stesso criterio anche nelle stampe di controllo relative al numero di dipendenti in forza (in particolare ‘STADIPEM’ sulle Stampe Accessorie).

Marzo 2017
(acred641)
INVIO TELEMATICO UNIEMENS

Per quanto riguarda l’invio della denuncia Uniemens relativa al mese di marzo 2017, precisiamo che occorre attendere un apposito aggiornamento della procedura ‘Invio Telematico Uniemens’, il cui rilascio è previsto entro la prima settimana di aprile (anche da parte dell’Inps, è previsto un ulteriore aggiornamento del programma di controllo).
Segnaliamo, inoltre, che l’Inps ha annunciato la pubblicazione di un messaggio nel quale saranno riportati diversi chiarimenti in merito ai criteri con cui deve essere individuata e censita l’Unità Produttiva.

Marzo 2017
(acred640)
UNIEMENS – UNITA’ PRODUTTIVA

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la gestione dell’unità produttiva, per ottenere la compilazione del corrispondente campo sulla denuncia Uniemens, come previsto dalla circolare Inps n. 9 del 19/01/2017.
Precisiamo che tutte le variazioni indicate nella suddetta circolare (comprese quelle descritte ai paragrafi Gestione C.I.G. e Contributo addizionale C.I.G.) entrano obbligatoriamente in vigore a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di marzo 2017.

Il codice dell’unità produttiva può essere indicato sul servizio ‘Ditta – Sedi Attività’, in corrispondenza della sede lavorativa interessata, compilando il nuovo campo ‘Denuncia Uniemens – Unità Produttiva’.

Nella fase di generazione dei dati UniEmens (effettuata automaticamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte), per ciascun dipendente viene rilevato il codice dell’unità produttiva eventualmente presente sulla sede lavorativa alla quale risulta agganciato il dipendente. Tale codice viene riportato sulla sezione individuale della denuncia UniEmens e può essere gestito tramite il servizio ‘UniEmens – Dipendenti’. Precisiamo che si tratta dello stesso criterio adottato per compilare il preesistente codice dell’unita operativa.

E’ possibile che, sul servizio ‘Ditta – Sedi Attività’, il nuovo campo ‘Unità Produttiva’ non sia stato ancora compilato e risulti invece compilato il preesistente campo ‘Unità Operativa’: in tale situazione, il codice presente nel campo ‘Unità Operativa’ del servizio ‘Ditta – Sedi Attività’ viene utilizzato, al momento della generazione dei dati Uniemens, per avvalorare sia l’Unità Operativa che l’Unità Produttiva della denuncia.
Tale procedimento corrisponde al criterio adottato da parte dell’Inps: dalle verifiche effettuate, risulta che tutte le unità operative censite fino ad oggi, sono automaticamente considerate anche come unità produttive.
Ovviamente, nel momento in cui viene modificata la condizione di un’unità operativa / produttiva tramite i servizi disponibili sul sito Inps, occorre ripetere la modifica anche sul servizio ‘Ditta – Sedi Attività’.

Precisiamo che nel campo ‘Unità Produttiva’, sul servizio ‘Ditta – Sedi Attività’, è possibile indicare un qualsiasi valore maggiore di zero. Inoltre, è anche possibile indicare ‘0’ (zero) per attribuire espressamente tale valore. Indicando invece spazio nel campo ‘Unità Produttiva’ (in modo che il campo rimanga vuoto), viene ripristinata la condizione di “avvaloramento automatico” tramite il codice riportato nel campo ‘Unita Operativa’.

Ricordiamo che il preesistente campo ‘Unità Operativa’ veniva già riportato, sulla denuncia Uniemens, con il valore ‘0’, nel caso in cui non risultasse diversamente avvalorato. Con il presente aggiornamento, il valore ‘0’ viene reso visibile anche nel corrispondente campo del servizio ‘Ditta – Sedi Attività’.
Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’Inps ad Assosoftware, anche il nuovo campo ‘Unità Produttiva’ viene riportato, sulla denuncia Uniemens, con il valore ‘0’, nel caso in cui non risulti diversamente avvalorato.

Analogamente a quanto previsto per il preesistente campo ‘Unità Operativa’, anche il campo ‘Unità Produttiva’ può essere avvalorato a livello di singolo dipendente. A tale scopo, il campo ‘Unità Produttiva’ è stato aggiunto anche sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento’: se compilato, il campo in questione viene considerato in sostituzione di quello presente sulla sede lavorativa agganciata al dipendente.
Precisiamo che il campo a livello di dipendente deve essere compilato soltanto nel caso in cui non sia possibile gestire la corrispondente informazione a livello di sede lavorativa, tramite il servizio ‘Ditta – Sedi attività’.
Se i campi ‘Unità Operativa’ o ‘Unità Produttiva’ vengono compilati per errore sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’ del dipendente, è possibile annullarli (indicando zero oppure spazio) per ripristinare l’avvaloramento della denuncia Uniemens tramite i corrispondenti campi gestiti sul servizio ‘Ditta – Sedi Attività’.

Ricordiamo che i dati UniEmens vengono generati automaticamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Nel caso in cui, dopo aver elaborato un’azienda, risulti necessario indicare, sulle denunce Uniemens, un codice unità produttiva (o unità operativa) diverso rispetto a quello presente al momento dell’elaborazione, occorre prima indicare il nuovo codice sul servizio ‘Sedi Attività’ (oppure sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’, se gestito a livello di dipendente) e poi lanciare la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, disponibile sul menu Amministratore Paghe.

Ottobre 2016
(acred623)
UNIEMENS – EX-APPRENDISTI NON PROFESSIONALIZZANTI

Sulla base del messaggio Inps n. 3028 del 12/07/2016, per gli ex-apprendisti NON professionalizzanti Legge 56/87 devono essere attribuiti i nuovi codici qualifica ‘C’ (operai) e ‘D’ (impiegati) sulla denuncia Uniemens. A riguardo, facciamo presente che il suddetto messaggio non è ancora stato reso disponibile sul sito Inps.
Precisiamo che i codici qualifica ‘W’ e ‘R’ rimangono validi per gli ex-apprendisti professionalizzanti Legge 56/87.

Con il presente aggiornamento, le nuove codifiche ‘C’ e ‘D’ vengono riportate in automatico, sulla denuncia Uniemens, per gli ex-apprendisti NON professionalizzanti, identificati dal codice ‘156’ nel campo Ulteriore Specifiche (aggiornamento di gennaio 2016 Acred594), oltre che dal codice ‘56’ nel campo Situazione Contributiva.

Per individuare gli eventuali soggetti che presentano la condizione di ex-apprendista NON professionalizzante, è possibile lanciare il programma ‘LISTADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’), indicando il codice ‘156’ nell’opzione relativa al campo Ulteriori Specifiche.

Nel messaggio Inps è specificato che la variazione del codice qualifica decorre da gennaio 2016: di conseguenza, per i soli soggetti interessati, dovrebbe essere necessario rinviare le denunce individuali Uniemens relative ai mesi da gennaio a settembre 2016. Se si intende rinviare le denunce individuali interessate, è consigliabile modificare manualmente il codice qualifica ed impostare la condizione di ‘Rettificata’ nel campo Stato della Dichiarazione, selezionando poi le sole denunce rettificate sulla procedura Reinvio Telematico Uniemens (menu Amministratore Paghe).

Luglio 2016
(acred616)
UNIEMENS – INCENTIVI

Sono state predisposte due righe aggiuntive nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘Uniemens – Dati particolari’, in modo che sia possibile gestire fino a 4 diversi tipi di incentivo su uno stesso dipendente. Precisiamo che le nuove righe vengono compilate in automatico, secondo gli stessi criteri adottati per le righe preesistenti.

Inoltre, sui servizi dell’Uniemens sono state predisposte le nuove codifiche indicate nel Documento Tecnico versione 3.4 e nell’Allegato Tecnico versione 3.4.0, entrambi del 28/06/2016.

Maggio 2016
(acred612)
INPS - INCENTIVO SUPER BONUS OCCUPAZIONALE

E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante, ai datori di lavoro, in caso di assunzione di giovani ex-tirocinanti (circolare Inps n. 89 del 24/05/2016).

Per gestire il suddetto incentivo, sono state predisposte le seguenti voci:

  • Voce 96V: da indicare sulle Voci Fisse per attivare il calcolo dell’incentivo ed il corrispondente conguaglio sulla denuncia Uniemens. La voce deve essere scelta dall’elenco al punto 3.1 ‘Sgravi e altre gestioni Inps’, selezionando la “Classe di profilazione”: 1 = Bassa (E. 3.000), 2 = Media (E. 6.000), 3 = Alta (E. 9.000), 4 = Molto Alta (E. 12.000). La voce determina automaticamente l’incentivo relativo al mese corrente, riportando il valore nel campo Importo Totale: viene recuperato mensilmente 1/12 dell’importo spettante rapportato alla percentuale di part-time. E’ inoltre necessario scegliere il codice dell’incentivo da riportare sull’Uniemens: ‘DD16’ oppure ‘DDSB’.

  • Voce 96Z: da utilizzare, eventualmente, sul servizio delle Variazioni Mensili (elenco voci disponibili 5.4 ‘Varie Inps’), per conguagliare il valore dell’incentivo relativo ai mesi pregressi.

I dati relativi alla nuova agevolazione contributiva vengono riportati automaticamente nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’.

Maggio 2016
(acred610)
UNIEMENS – CONVEZIONI BILATERALI

Sono state predisposte due righe aggiuntive nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’, gestita sul servizio ‘Uniemens – Dati particolari’. Le nuove righe vengono compilate automaticamente, in relazione al mese corrente, secondo lo stesso criterio adottato per le righe preesistenti. Ricordiamo che la sezione ‘Convenzioni Bilaterali’ è utilizzata per esporre i contributi (versati tramite modello F24) destinati ad enti bilaterali o a casse di assistenza sanitaria integrativa.

Aprile 2016
(acred608)
UNIEMENS – ULTERIORI VARIAZIONI

Sui servizi per la gestione della denuncia Uniemens, sono state aggiunte le nuove codifiche previste nell’Allegato Tecnico versione 3.3.2 del 22/04/2016 (tra le quali figurano anche le nuove causali per l’esonero contributivo biennale).

Segnaliamo inoltre che le voci per la gestione automatica dei congedi previsti dalle circolari Inps n. 69 del 28/04/2016 (parto “fortemente” prematuro) e n. 65 del 15/04/2016 (donne vittime di violenza di genere) e dal messaggio n. 1760 del 20/04/2016 (maggiorazioni contratti di solidarietà) saranno rese disponibili con i prossimi aggiornamenti.

Aprile 2016
(acred607)
UNIEMENS – ACCORPAMENTO DENUNCE INDIVIDUALI

Tramite la procedura Rigenerazione Dati Uniemens, disponibile sul menu Amministratore Paghe, è possibile accorpare eventuali denunce individuali relative allo stesso dipendente ed aventi le stesse condizioni di inquadramento, gestite tuttavia su matricole diverse (tale situazione si presenta quasi esclusivamente per rapporti di lavoro interinale).
In tali condizioni, è possibile lanciare la procedura indicando l’opzione ‘S’ nel nuovo campo ‘Accorpa denunce’: la procedura rigenera le denunce Uniemens accorpando, sulla prima matricola utilizzata, le denunce relative allo stesso dipendente che presentano lo stesso inquadramento previdenziale (posizione Inps, qualifica e tipo contribuzione).
Nel caso in cui venga effettuato il suddetto accorpamento, i giorni retribuiti / contribuiti e le settimane utili vengono limitati rispettivamente ai valori massimi di 26 giornate e 4,34 settimane. In presenza di più denunce relative a rapporti di lavoro part-time, sulla denuncia risultante viene riportata la percentuale presente sulla prima denuncia tra quelle accorpate.

Gennaio 2016
(acred596)
CONTRIBUTI COLLABORATORI

La circolare Inps n. 13 del 29/01/16 ha confermato le nuove aliquote contributive relative ai collaboratori, rilasciate con l’aggiornamento ‘Acred594’ del 20/01/16, da applicare per l’anno di competenza 2016.

Nella stessa circolare è indicato anche il nuovo codice Tipo Rapporto ‘18’, relativo alle “Collaborazioni Coordinate e Continuative - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52”. Il nuovo codice è stato aggiunto nella finestra relativa al campo Tipo Rapporto, previsto sul servizio Dipendente – Altri Dati (sezione Lavoro Autonomo), oltre che sul servizio Uniemens – Autonomi.

Novembre 2015
(acred590)
UNIEMENS – CONGEDO PARENTALE AD ORE

Con il presente aggiornamento, sulla denuncia Uniemens sono state predisposte le variazioni previste nel nuovo Documento Tecnico versione 3.2 del 02/12/15, relative all’esposizione del congedo parentale ad ore.

In presenza del congedo parentale ad ore, sulla denuncia Uniemens occorre:

  • compilare la sezione Calendario, in aggiunta alla sezione Settimane, indicando i codici evento MA0 / MB0; in entrambe le sezioni occorre riportare il tipo di copertura e le altre informazioni previste (differenza da accreditare sulle Settimane / ore di assenza giornaliere sul Calendario);
  • compilare i nuovi campi Orario giornaliero medio contrattuale e Tipo congedo ad ore, aggiunti nella sezione Dati Contrattuali del servizio Uniemens – Dipendenti; i nuovi campi devono essere compilati esclusivamente in presenza del congedo ad ore e, in tal caso, sono obbligatori.

Per quanto riguarda la sezione Settimane, niente è cambiato rispetto a quanto avevamo predisposto con l’aggiornamento di settembre 2015 ‘Acred584’; la sola differenza è che adesso viene accettato anche il codice MB0, che in precedenza non risultava incluso nel Documento Tecnico (sebbene fosse stato annunciato dall’Inps).

Relativamente alla sezione Calendario, i criteri di compilazione sono sostanzialmente gli stessi della sezione Settimane: su ogni singolo giorno viene riportato automaticamente il codice evento MA0 / MB0, il numero di ore di assenza (rilevate dalle voci 18G / 18H sulle presenze mensili) ed il tipo di copertura (0/1/2/X); quest’ultimo viene determinato applicando, su base giornaliera, lo stesso criterio adottato per la compilazione della sezione Settimane.
Facciamo presente che la condizione di giorno lavorato o non lavorato (che deve essere indicata su tutti i giorni di calendario) continua ad essere determinata dalla presenza di ore effettive di lavoro. Il tipo di copertura, invece, è determinato dalla presenza di retribuzione a carico del datore di lavoro; inoltre, il tipo di copertura deve essere valorizzato soltanto in presenza del congedo parentale ad ore (ad eccezione dei lavoratori ex-Enpals).

I nuovi campi Orario giornaliero medio contrattuale e Tipo congedo ad ore vengono avvalorati automaticamente in presenza del congedo parentale ad ore (voci 18G e/o 18H sulle presenze del mese interessato).
Il campo Orario giornaliero medio contrattuale viene avvalorato con l’orario giornaliero relativo al full-time, presente sul servizio ‘Accessori – Orario Settimanale’ e corrispondente al rapporto tra le ore settimanali ed i giorni settimanali. Tale orario viene ricercato secondo il consueto ordine di priorità Dipendente - Ditta - Contratto.
Il campo Tipo congedo ad ore serve ad indicare se la modalità di fruizione del congedo è disciplinata dal contratto collettivo applicato: i valori possibili sono ‘C’ se regolamentata oppure ‘N’ se non regolamentata. Il valore da riportare sulla denuncia può essere inserito preventivamente sul servizio Dipendente – Inquadramento, indicandolo nel campo ‘Tipo congedo ad ore’ della finestra Ulteriori Dati Inps. In assenza di tale indicazione, il campo della denuncia viene avvalorato automaticamente con ‘C’ per i soli contratti Studi Professionali (011 / 012), Metalmeccanici Confapi (061) e Centri Elaborazione Dati (097); in tale condizione, per tutti gli altri contratti il campo viene avvalorato con ‘N’.
Ovviamente, i contratti per i quali viene riportato automaticamente il valore ‘C’ saranno aggiornati progressivamente.

Con il presente aggiornamento, tutte le gestioni sopra descritte vengono effettuate automaticamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte (ed eventualmente dalla procedura Rielaborazione Ditte).
Tuttavia, nel Documento Tecnico Uniemens è specificato che le variazioni decorrono da agosto 2015: di conseguenza, occorre rigenerare le denunce interessate dal congedo ad ore, relative ai mesi da settembre a novembre 2015. A tale proposito, ricordiamo che le voci per la gestione del congedo ad ore sono state rilasciate con l’aggiornamento di settembre 2015 ‘Acred584’; nello stesso aggiornamento, inoltre, era stata prospettata la possibilità che le denunce interessate sarebbero dovute essere aggiornate o rigenerate, a seguito delle novità annunciate dall’Inps (una volta che queste fossero state riportate nel Documento Tecnico).

Per rigenerare le denunce relative ai mesi da settembre a novembre 2015, è stata predisposta un’apposita opzione sulla procedura Rigenerazione Dati Uniemens – Settimane e Calendario, disponibile sul menu Amministratore Paghe.
La procedura deve essere lanciata su un mese alla volta (settembre / ottobre / novembre), indicando ‘S’ nella nuova opzione ‘Assenza per congedo ad ore’; occorre invece indicare ‘N’ nelle opzioni relative ai contratti a termine e ai contratti di solidarietà. La procedura considera le sole ditte elaborate, tenendo conto eventualmente della selezione per zona (se indicata). Sulle ditte in questione, la procedura considera le sole denunce individuali interessate dal congedo parentale ad ore (voci 18G e/o 18H sulle presenze mensili). Sulle singole denunce individuali interessate, vengono aggiornati automaticamente tutti i dati presenti nelle sezioni Settimane e Calendario, oltre sul servizio Uniemens – Dipendenti (in quanto occorre valorizzare i nuovi campi ‘Orario giornaliero contrattuale’ e ‘Tipo congedo ad ore’).
Inoltre, sulle denunce individuali interessate dalla presenza del congedo ad ore, viene impostata automaticamente la condizione di ‘Rettificata’ (campo ‘Stato della dichiarazione’ sul servizio Uniemens – Dipendenti).

Una volta rigenerate le denunce interessate dal congedo parentale ad ore, occorre rinviarle utilizzando la procedura Reinvio Telematico Uniemens, disponibile sul menu Amministratore Paghe.
Tramite tale procedura, è possibile effettuare un unico lancio indicando settembre (09) come Mese iniziale e novembre (11) come Mese finale, ovviamente con Anno di competenza 2015. Nel campo Opzioni di invio occorre impostare i seguenti parametri: Tipo dichiarazioni: Solo denunce individuali; Modalità di invio: Solo rettificate; non deve essere barrata la casella ‘Seleziona denunce con rivalutazione Fondo Tesoreria’. Gli altri campi, ed in particolare il Soggetto Autorizzato, vanno impostati secondo le stesse modalità adottate per il normale invio delle denunce Uniemens.
La procedura genera un file XML per ogni mese del periodo indicato, riportando le sole denunce individuali sulle quali è presente la condizione di ‘Rettificata’. Ogni file è identificato col nome ‘uniemens.AAAAMM.xml’, dove AAAAMM corrisponde ad anno e mese di competenza. Viene generata anche la stampa ‘uniemens-individuali.AAAAMM.UNX’.
I singoli files XML possono essere controllati ed inviati telematicamente, secondo il consueto procedimento.

Novembre 2015
(acred590)
UNIEMENS – RAPPRESENTANZA SINDACALE

Su richiesta, sono state predisposte due righe aggiuntive nella sezione ‘Rappresentanza Sindacale’, presente sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’. Le nuove righe vengono compilate automaticamente, in relazione al mese corrente, secondo lo stesso criterio adottato per le righe preesistenti (aggiornamento di maggio 2015 Acred571).

Luglio 2015
(acred577)
DENUNCIA UNIEMENS – LAVORATORI INTERMITTENTI

Su richiesta, è stato aggiunto un controllo nella fase di generazione dei dati relativi alla denuncia Uniemens, per quanto riguarda i lavoratori intermittenti. Per tali soggetti, il numero delle settimane utili riportate sulla denuncia viene adesso limitato al numero massimo di settimane intere previste, nel mese, per un corrispondente lavoratore full-time (tale valore è riportato nel campo Quantità della voce 095, visibile nel Dettaglio del cedolino). Precisiamo che la suddetta limitazione ha effetto in presenza di ore lavorate straordinarie, a causa delle quali si otterrebbe un aumento delle settimane utili.
Sebbene non esista una disposizione precisa a riguardo, il programma Inps di controllo dell’Uniemens rileva come errore bloccante (almeno per i lavoratori intermittenti) la situazione in cui il numero di settimane utili supera il numero massimo di settimane intere previste, nello stesso mese, per un dipendente con orario full-time.
Ricordiamo che i lavoratori intermittenti sono identificati dal codice ‘60’ nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento; informazioni più dettagliate sulla gestione dei lavoratori intermittenti sono riportate al punto 2.5.2 dell’Indice Documentazioni.

Maggio 2015
(acred573)
UNIEMENS – RAPPRESENTANZA SINDACALE

Con l’aggiornamento ‘Acred571’ del 4/05/15 è stata rilasciata la gestione dei dati relativi alla rappresentanza sindacale, da riportare sulla denuncia Uniemens secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 76 del 14/04/15.

Precisiamo che, qualora per uno dei contratti elencati nella circolare non esistano iscritti ad alcuna federazione sindacale, occorre comunque riportare, sulla denuncia Uniemens, il codice contratto interessato ed il codice federazione ‘F99999’, senza compilare il numero di iscritti. Col presente aggiornamento, è possibile inserire i dati in questione sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, operando su un solo dipendente dell’azienda interessata: al momento dell’elaborazione mensile, in corrispondenza del codice federazione ‘F99999’ non vengono compilati i campi relativi al numero di iscritti.
Per quanto riguarda la denuncia relativa al mese di aprile, nei casi interessati è opportuno indicare il codice federazione ‘F99999’ direttamente sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’, insieme al codice contratto applicato.

Maggio 2015
(acred571)
UNIEMENS – RAPPRESENTANZA SINDACALE

Come anticipato nell’aggiornamento ‘Acred569’ del 20/04/15, la denuncia Uniemens è stata modificata per consentire la comunicazione delle informazioni relative alla rappresentanza sindacale (Documento Tecnico Uniemens versione 3.1 del 24/04/15 e circolare Inps n. 76 del 14/04/15).

Le informazioni relative alla rappresentanza sindacale sono riportate nella sezione “aziendale” della denuncia e possono essere comunicate a partire dalle denunce relative al mese di aprile 2015.
Ricordiamo che, per ottenere l’indicazione delle suddette informazioni, occorre compilare i nuovi campi predisposti sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, nei casi e secondo le modalità descritte nell’aggiornamento ‘Acred569’.

A seguito del presente aggiornamento, i dati relativi alla rappresenta sindacale vengono automaticamente “totalizzati” a livello di posizione Inps e riportati nella sezione “aziendale” della denuncia (servizio ‘Uniemens – Aziendale’), attraverso la normale procedura di elaborazione mensile (procedura ‘Elaborazione Mensile Ditte’).

ATTENZIONE: Per le sole aziende sulle quali deve essere indicata la rappresentanza sindacale, e soltanto nel caso in cui il mese di aprile 2015 sia stato elaborato prima del presente aggiornamento, occorre eseguire la procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens’, disponibile sul menu ‘Amministratore Paghe’. Sulla procedura di rigenerazione dei dati deve essere indicato il mese ‘04’ e l’anno ‘2015’, selezionando le singole aziende interessate. Ricordiamo che la procedura in questione rigenera i dati delle denunce Uniemens, considerando esclusivamente le aziende già elaborate nel mese indicato.
Per le stesse aziende, dopo aver effettuato la rigenerazione dei dati Uniemens, consigliamo di ristampare la nota contabile mensile a livello di ditta, tramite la normale procedura ‘Stampa Mensile Ditte’. Precisiamo che non occorre ristampare effettivamente la nota contabile: è sufficiente verificare che non vengano segnalati arrotondamenti Inps troppo elevati (ricordiamo che, in presenza di tali arrotondamenti, viene generata la stampa ‘erronotac.STA’).

Sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’ è stata predisposta la nuova sezione ‘Rappresentanza sindacale’.
Nella nuova sezione è prevista l’indicazione del codice contratto e codice federazione sindacale, con i relativi periodi di competenza (fino ad un massimo di 4). Precisiamo che nella colonna ‘Numero iscritti’ viene riportato il numero dei dipendenti per i quali risulta compilata la sezione ‘Rappresentanza sindacale’ sul servizio ‘Dipendente – Altri dati’, mentre nella colonna ‘Numero iscritti RSA’ viene riportato il numero dei dipendenti per i quali risulta anche barrata la casella ‘Valido per RSA’ (ricordiamo che tale casella deve essere barrata alle condizioni indicate nella circolare Inps sopra citata).

Come anticipato nell’aggiornamento ‘Acred569’, tramite la procedura ‘Elaborazione Mensile Ditte’ (ed anche ‘Rigenerazione Dati Uniemens’) vengono compilati in automatico i soli dati relativi al mese corrente (aprile 2015).
Secondo le indicazioni riportate nella circolare Inps, tuttavia, occorre fornire i dati relativi all’intero anno 2015, dettagliati per singolo mese di competenza. Di conseguenza, i dati relativi al periodo gennaio – marzo 2015 dovranno essere inseriti manualmente sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’, sulla denuncia relativa al mese di aprile o ai mesi successivi. Precisiamo che i dati relativi ai mesi pregressi devono essere inseriti successivamente all’elaborazione mensile e/o alla rigenerazione dei dati Uniemens (in caso contrario, le informazioni inserite sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’ andrebbero perse).

Aprile 2015
(acred569)
UNIEMENS – REGIME CONTRIBUTIVO

Segnaliamo che, sul servizio Dipendente – Inquadramento, sono state modificate le descrizioni delle opzioni disponibili nel campo ‘Regime Contributivo’: l’opzione precedentemente descritta come “Regime post 95” viene adesso riportata come “Iscritto dopo il 31/12/95”, mentre l’opzione “Regime ante 96” viene adesso riportata come “Iscritto entro il 31/12/95”.
Precisiamo che il significato delle suddette opzioni è rimasto inalterato, rispetto a quanto indicato negli aggiornamenti di gennaio 2015 ‘Acred555’ e ‘Acred557’. La modifica riguarda esclusivamente il modo in cui sono descritte le stesse opzioni, allo scopo di renderle più simili a quelle riportate sul modello compilato dai dipendenti (e, di conseguenza, di ridurre la probabilità di errore al momento dell’inserimento in archivio da parte degli Utenti).

Aprile 2015
(acred569)
UNIEMENS – SCELTA QUIR

E’ stata predisposta la gestione delle informazioni che saranno previste, sulla denuncia Uniemens, in merito alle richieste di erogazione della QUIR, presentate dai dipendenti ai datori di lavoro. Precisiamo che la gestione è stata sviluppata sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware: alla data del presente aggiornamento, non risultano ancora disponibili le versioni definitive della circolare Inps e del corrispondente Documento Tecnico Uniemens.

Sul servizio Dipendente – Inquadramento, nella sezione ‘Destinazione TFR’, è stato aggiunto il campo ‘Data scelta QUIR’: in tale campo deve essere indicata la data della richiesta di erogazione della QUIR, presentata dal dipendente utilizzando il modulo allegato al DPCM n. 29 del 29/02/15 (aggiornamento di marzo 2015 Acred567). Secondo le anticipazioni ricevute, risulterebbe confermato che la data in questione non possa essere precedente al 3 aprile 2015, corrispondente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto: di conseguenza, il servizio non accetta date di scelta precedenti al 03/04/2015. Precisiamo che è consigliabile effettuare una storicizzazione nella stessa data della scelta QUIR e, soprattutto, è necessario riportare il campo ‘Data scelta QUIR’ anche su eventuali storicizzazioni future, se già presenti in archivio.
In corrispondenza della data di scelta della QUIR, è stata predisposta anche la casella ‘Finanziamento’, da barrare nel caso in cui l’azienda (ricorrendone i presupposti) richieda il finanziamento previsto dalla normativa. Le condizioni alla quale l’azienda potrà richiedere ed utilizzare tale finanziamento, saranno indicate dettagliatamente nella circolare Inps.

Facciamo presente che l’erogazione della QUIR dovrà iniziare a partire dal mese di competenza successivo a quello della data di scelta descritta nel paragrafo precedente. Se le anticipazioni ricevute saranno confermate, l’erogazione della QUIR potrà iniziare con le buste paga relative al mese di maggio 2015, in relazione al Tfr maturato nello stesso mese.

Aprile 2015
(acred569)
UNIEMENS – RAPPRESENTANZA SINDACALE

Con il presente aggiornamento, è possibile gestire le informazioni relative alla rappresentanza sindacale, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 76 del 14/04/15. Ricordiamo che le informazioni in questione devono essere fornite a partire dalla denuncia Uniemens relativa al mese di aprile 2015 (sebbene in riferimento all’interno anno 2015), in relazione ai soli contratti e sindacati elencati nei documenti allegati alla suddetta circolare.

A tale scopo, sul servizio Dipendente – Altri Dati è stata aggiunta la sezione ‘Rappresentanza Sindacale – dati Uniemens’, da compilare per i soli soggetti iscritti ad una delle federazioni sindacali interessate. Per tali soggetti, occorre selezionare il codice del CCNL applicato (anche questo individuato secondo la tabella allegata alla circolare Inps) ed il codice della federazione sindacale alla quale risulta iscritto il dipendente. Inoltre, occorre indicare se il dipendente va considerato nel conteggio relativo alle RSA, barrando la casella ‘Valido per RSA’. Precisiamo che, ai fini del conteggio per le RSA, occorre fare riferimento al criterio indicato nella circolare Inps (“nelle unità produttive che superino i 15 dipendenti e in cui siano presenti RSA ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale”).

I dati relativi alla rappresenta sindacale saranno “totalizzati” a livello di posizione Inps e riportati nella sezione “aziendale”, a partire dalla denuncia Uniemens relativa al mese di aprile 2015. Tuttavia, come precisato nella circolare Inps, occorrerà fornire i dati relativi all’intero anno 2015, dettagliati per singolo mese, riportandoli sulle denunce dei mesi successivi (ad esempio, su aprile sarà possibile indicare anche i dati relativi al periodo gennaio – marzo). Precisiamo che i dati richiesti sulla denuncia Uniemens saranno compilati automaticamente soltanto in relazione al mese corrente. Prima di effettuare l’invio delle denunce relative al mese di aprile, sul servizio Uniemens – Aziendale sarà possibile aggiungere i dati relativi ai mesi pregressi (si tratta di pochissime informazioni, da compilare a livello di azienda).

Facciamo presente che, al momento, non possiamo predisporre le modifiche necessarie sui servizi della denuncia Uniemens e sulla procedura di invio telematico, in quanto non è ancora disponibile il relativo Documento Tecnico: tali gestioni saranno quindi rilasciate con un successivo aggiornamento (comunque in tempo utile per l’invio dell’Uniemens relativo al mese di aprile). Nel frattempo, consigliamo di inserire le informazioni previste sul servizio Dipendente – Altri Dati (per i soggetti interessati), in modo che tali informazioni siano disponibili al momento della generazione delle denunce.

Aprile 2015
(acred569)
UNIEMENS – INTEGRAZIONE DATI

Sulla base delle richieste pervenuteci, è stata predisposta la gestione di alcuni nuovi campi relativi alla previdenza marinara, sul servizio ‘Uniemens – Dati particolari’. I nuovi campi sostituiscono il preesistente campo ‘Retrib. media giornaliera’, a partire dall’anno 2015. Precisiamo che anche i nuovi campi devono essere avvalorati manualmente dall’Utente, per i soli soggetti interessati, successivamente alla generazione dei dati Uniemens effettuata con l’elaborazione mensile.

Febbraio 2015
(acred561)
DENUNCIA UNIEMENS – DIPENDENTI EX-ENPALS

A seguito delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo modificato la gestione del campo ‘Autonomi ex-Enpals’, presente sulla finestra ‘Ulteriori dati Inps’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento’. Ricordiamo che tale campo viene utilizzato per compilare il corrispondente campo del servizio ‘Uniemens – Dipendenti’ (aggiornamento Acred558 del 03/02/15).
Ricordiamo, inoltre, che il campo in questione prevedeva due codifiche distinte: ‘Rapporto di lavoro’ e ‘Codice qualifica’.
A seguito del presente aggiornamento, il campo ‘Autonomi ex-Enpals’ si riferisce soltanto alla prima delle due codifiche (‘Rapporto di lavoro’): tale informazione deve essere fornita esclusivamente per i lavoratori autonomi.
La seconda delle due codifiche (‘Codice qualifica’) adesso risulta descritta come ‘Qualifica ex-Enpals’: tale informazione deve essere fornita per tutti i lavoratori del settore sport e spettacolo (compresi i dipendenti). L’assenza di tale campo viene segnalata come errore bloccante dal programma di controllo della denuncia Uniemens.
Per le denunce Uniemens non ancora inviate (se non si è già provveduto a compilare il campo corrispondente alla Qualifica ex-Enpals) è possibile compilare tale campo sul servizio ‘Uniemens – Dipendenti’. In alternativa, è possibile compilare lo stesso campo sulla finestra ‘Ulteriori dati Inps’ (dove andrà comunque indicato per le denunce relative ai prossimi mesi) e poi rigenerare le denunce Uniemens delle sole aziende interessate, utilizzando la procedura ‘Rigenerazione dati Uniemens’ disponibile sul menu Amministratore Paghe (occorre selezionare le singole ditte interessate).
Precisiamo che, se le denunce Uniemens dei dipendenti ex-Enpals sono già state inviate, il campo Qualifica ex-Enpals risulta sicuramente compilato, in quanto la sua assenza veniva rilevata come errore bloccante dal programma di controllo.

Gennaio 2015
(acred558)
DENUNCIA UNIEMENS – INTEGRAZIONE EX-ENPALS

Come anticipato nell’aggiornamento ‘Acred555’ del 21/01/15, la denuncia Uniemens è stata modificata, con effetto dal mese di gennaio 2015, al fine di rendere possibile l’indicazione dei dati relativi al settore sport e spettacolo, nella sezione relativa alle posizioni Inps (Documento Tecnico Uniemens versione 3.0 e circolare Inps n. 154 del 3/12/14).

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile la generazione e l’invio telematico delle denunce Uniemens, secondo le nuove modalità in vigore a partire dalle denunce relative al mese di gennaio 2015. Precisiamo che rimane comunque possibile generare e/o inviare le denunce Uniemens relative a periodi pregressi.

Ricordiamo che l’integrazione del settore spettacolo nella sezione relativa alle posizioni Inps comporta una serie di interventi, da parte dell’Utente, descritti dettagliatamente ai punti 3.3 ‘Aliquote contributive – settore Spettacolo’ e 3.4 ‘Denuncia Uniemens – nuovi dati’ dell’aggiornamento ‘Acred555’ del 21/01/15.

ATTENZIONE: Per le ditte che, alla data del presente aggiornamento, sono già state elaborate in relazione al mese di gennaio 2015, è indispensabile eseguire la procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens’, disponibile sul menu ‘Amministratore Paghe’. Sulla procedura di rigenerazione dei dati occorre indicare il mese ‘01’ e l’anno ‘2015’ (eventualmente può essere selezionata una singola zona). Ricordiamo che la procedura in questione rigenera i dati delle denunce Uniemens esclusivamente per le ditte già elaborate nel mese indicato.

Dopo aver effettuato la rigenerazione dei dati Uniemens, consigliamo di ristampare la nota contabile mensile a livello di ditta, tramite la normale procedura ‘Stampa Mensile Ditte’. Precisiamo che non occorre ristampare effettivamente la nota contabile: è sufficiente verificare che non vengano segnalati arrotondamenti Inps troppo elevati (ricordiamo che, in presenza di tali arrotondamenti, viene generata la stampa ‘erronotac.STA’).

In conseguenza delle modifiche previste sulla denuncia Uniemens, sono state apportate diverse variazioni ai servizi del ramo ‘UniEmens’ (menu Amministrazione del Personale), descritte nei paragrafi seguenti.

Servizio ‘UniEmens – Dipendenti’:

  • E’ stato aggiunto il nuovo campo ‘Regime Post 95’ che, al momento della generazione della denuncia Uniemens, viene avvalorato sulla base del campo ‘Regime Contributivo’ presente sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’ (aggiornamento Acred555). Ricordiamo che il nuovo dato ‘Regime Post 95’ è obbligatorio per la generalità dei dipendenti – non solo per i lavoratori del settore sport e spettacolo. Secondo quanto indicato nel Documento Tecnico Uniemens (versione 3.0), il dato in questione NON ha valenza contributiva.

  • Nel campo ‘Tipo Lavoratore’, sono stati aggiunti i codici ‘SC’ / ‘SI’ / ‘SR’ / ‘ST’ / ‘SX’ / ‘SY’ / ‘SZ’, relativi ai lavoratori del settore sport e spettacolo. Ricordiamo che i suddetti codici devono essere indicati nel corrispondente campo ‘Tipo Lavoratore’ della finestra ‘Ulteriori dati Inps’, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’: tali codici permettono di identificare i lavoratori del settore sport e spettacolo.

  • Per i lavoratori del settore sport e spettacolo (individuati dai codici ‘SC’ / ‘SI’ / ‘SR’ / ‘ST’ / ‘SX’ / ‘SY’ / ‘SZ’ nel campo ‘Tipo Lavoratore’ della finestra ‘Ulteriori dati Inps’), nel campo ‘Contributo’ vengono riportati anche i contributi previdenziali, analogamente alla generalità dei dipendenti.

  • Per i lavoratori a tempo parziale o intermittenti del settore sport e spettacolo, il campo ‘Settimane Utili’ viene avvalorato automaticamente con il numero dei “giorni utili”, nella fase di generazione dei dati.

  • Per i lavoratori autonomi del settore sport e spettacolo, sono stati aggiunti i codici Qualifica ‘S’ e ‘U’. I codici in questione devono essere indicati nel campo ‘Forzatura Qualifica’ della finestra ‘Ulteriori dati Inps’, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’. Nel caso in cui si abbia necessità di gestire i soggetti in questione, fare riferimento al successivo punto 2.3 ‘Collaborari e Autonomi ex-Enpals’.

  • Sempre per i lavoratori autonomi del settore sport e spettacolo è stato aggiunto il campo ‘Autonomi ex-Enpals’, nel quale è possibile indicare le particolari codifiche del ‘Rapporto di lavoro’ e ‘Codice qualifica’. Il campo in questione viene compilato riportando i codici presenti nel corrispondente campo ‘Autonomi ex-Enpals’ della finestra ‘Ulteriori dati Inps’, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’.

Servizio ‘UniEmens – Settimane’:

  • Per i lavoratori del settore sport e spettacolo (identificati dai codici ‘SC’ / ‘SI’ / ‘SR’ / ‘ST’ / ‘SX’ / ‘SY’ / ‘SZ’ nel campo ‘Tipo Lavoratore’ della finestra ‘Ulteriori dati Inps’), i dati relativi alla sezione ‘Settimane’ non vengono generati, come previsto dalle disposizioni Inps.

  • Sempre per i lavoratori del settore sport e spettacolo, segnaliamo che occorre compilare manualmente la sezione ‘Eventi’ (dopo la generazione dei dati Uniemens), inserendo gli “eventi” del mese per i quali è prevista la contribuzione figurativa (malattia, maternità, ecc.) ed indicando il valore previsto nel campo ‘Accredito’ (differenza da accreditare). Per gli eventi ‘MB1’ / ‘MB2’ / ‘MB3’ / ‘MB4’ / ‘MB5’ nel campo ‘Accredito’ occorre indicare il numero di giorni utili ai fini dell’accredito figurativo. Precisiamo che il periodo di assenza relativo a tali eventi deve essere indicato sulla sezione ‘Calendario’, in quanto i dati relativi alle singole settimane non devono essere compilati. Con gli aggiornamenti dei prossimi mesi, sarà prevista la compilazione automatica dei suddetti “eventi” anche per i lavoratori del settore sport e spettacolo.

Servizio ‘UniEmens – Calendario’:

  • Per i lavoratori del settore sport e spettacolo (identificati dai codici ‘SC’ / ‘SI’ / ‘SR’ / ‘ST’ / ‘SX’ / ‘SY’ / ‘SZ’ nel campo ‘Tipo Lavoratore’ della finestra ‘Ulteriori dati Inps’), è stata predisposta la colonna ‘Tipo’, in corrispondenza dei singoli giorni di calendario. Il nuovo campo viene avvalorato automaticamente con ‘X’ in corrispondenza dei giorni che risultano lavorati oppure con ‘0’ in corrispondenza dei giorni che non risultano lavorati. Se risultano attribuiti 6 giorni lavorativi settimanali sul servizio ‘Accessori – Orario’, l’eventuale sabato non lavorato viene avvalorato con ‘X’ (considerandolo una “sesta giornata” lavorata) se il giorno precedente risulta a sua volta lavorato. Il campo Tipo non viene compilato nei periodi precedenti all’assunzione o successivi alla cessazione.

  • Sempre per i lavoratori del settore sport e spettacolo, occorre indicare manualmente gli “eventi” per i quali è prevista la contribuzione figurativa (malattia, maternità, ecc.), indicando il codice evento ed il numero di ore sulla finestra ‘Gestione eventi’, in corrispondenza dei singoli giorni interessati. Come già indicato nei paragrafi precedenti, con gli aggiornamenti dei prossimi mesi prevederemo la compilazione automatica dei dati in questione anche per i lavoratori del settore sport e spettacolo.

  • Ricordiamo che, ad eccezione dei lavoratori del settore sport e spettacolo, gli eventi per i quali è prevista la contribuzione figurativa vengono sempre gestiti automaticamente, con la compilazione automatica delle sezioni ‘Settimane’, ‘Eventi’ e ‘Calendario’ (compresi i dati richiesti in caso di CIG con “ticket”).

Servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’:

  • E’ stata aggiunta la sezione ‘Eccedenza Massimale ex-Enpals’, con i campi previsti per i lavoratori del settore sport e spettacolo. Tale sezione deve essere compilata manualmente, nei casi previsti dalle disposizioni Inps.

Servizio ‘UniEmens – Dati ex-Enpals’:

  • Si tratta di un nuovo servizio, da utilizzare esclusivamente per alcune particolari gestioni del settore sport e spettacolo. Il servizio permette di inserire manualmente i dati relativi alle sezioni ‘Fondi speciali’, ‘Sala incisione’ e ‘Diritti’. Se necessario, in ciascuna sezione è possibile inserire più occorrenze: dopo aver inserito la prima serie di dati, compare il pulsante ‘Nuovo’ che permette di inserire ulteriori occorrenze. Tramite la finestra sul campo ‘Mese e Anno’ è possibile selezionare ciascuna occorrenza (campo Progressivo).

Servizio ‘UniEmens – Var. Retributive’:

  • Sono state aggiunte le nuove ‘Causali’ previste dalle disposizioni Inps, relative ai lavoratori del settore sport e spettacolo. Inoltre, sono stati aggiunte le nuove codifiche per l’inquadramento degli stessi lavoratori.

Gennaio 2015
(acred558)
COLLABORATORI E AUTONOMI EX-ENPALS

Nel caso in cui si abbia necessità di gestire dei collaboratori o lavoratori autonomi del settore spettacolo (ex-Enpals), consigliamo di inquadrarli nel nuovo codice contratto 118Collaboratori e Autonomi Spettacolo’. Ovviamente, non si tratta di un vero “contratto nazionale”, bensì di una codifica predisposta per ottenere una più semplice gestione.

Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, i soggetti in questione devono essere inquadrati come ‘Dipendenti’ (campo Tipo di rapporto), agganciandoli al contratto 118 ed all’unico livello previsto (ovviamente fittizio).
In tal modo, risultano automaticamente bloccati gli elementi retributivi, oltre alla gestione delle ferie, dei permessi, del tfr e delle mensilità aggiuntive; sul cedolino, non vengono indicate le ore laborabili e lavorate.
Sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico, occorre impostare l’opzione ‘Escluso’ nel campo ‘Libro Unico – Presenze’.

Per gestire i compensi erogati, sono disponibili le voci 110 (‘Compenso erogato’) e 111 (‘Compenso aggiuntivo’), che possono essere “personalizzate”. Rimane comunque possibile utilizzare altre voci relative a somme erogate (indennità, premi, rimborsi, ecc.), personalizzandole secondo le necessità.
L’imponibile Inps viene calcolato totalizzando le somme erogate (escluse quelle esenti). Per il calcolo dei contributi, possono essere utilizzate le tabelle contributive attualmente disponibili per il settore Spettacolo (se risultano adeguate ai casi gestiti). In alternativa, può essere impostata, sul servizio Voci Fisse, l’aliquota complessiva (azienda + lavoratore) nel campo Quantità della voce 521 e l’aliquota a carico del lavoratore nel campo Quantità della voce 527.

Le somme erogate, al netto dei contributi Inps, sono automaticamente assoggettate a tassazione ordinaria.
Per i collaboratori, al fine di ottenere il versamento delle ritenute tramite il codice tributo ‘1004’, occorre impostare la voce 610 sul servizio Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.6 (‘Varie Irpef e addizionali’), in corrispondenza dell’opzione ‘Forzatura codice tributo da 1001 a 1004’ (viene riportato ‘2’ nel campo Quantità).
Per i lavoratori autonomi, occorre invece barrare la casella ‘Esenzione Irpef’ sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, gestendo poi (esternamente alla procedura Paghe) la ritenuta d’acconto ed il relativo versamento.

Gennaio 2015
(acred557)
REGIME CONTRIBUTIVO – DICHIARAZIONE DIPENDENTE

Ricordiamo che, a partire dal mese di gennaio 2015, la denuncia Uniemens richiede obbligatoriamente la compilazione del nuovo dato “Regime Post 95”, per la generalità dei dipendenti (circolare Inps n. 154 del 3/12/14).
Come indicato nell’aggiornamento di gennaio 2015 ‘Acred555’, nella maggior parte dei casi sarà necessario richiedere tale informazione direttamente ai dipendenti. A tale scopo, abbiamo predisposto un’apposita dichiarazione, che può essere consegnata ai dipendenti per essere compilata e restituita al datore di lavoro.

A seguito della dichiarazione dei dipendenti, sarà possibile compilare definitivamente il campo ‘Regime Contributivo’, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, scegliendo tra le opzioni ‘Regime Post 95’ e ‘Regime Ante 96’.

Per ottenere la stampa della dichiarazione, occorre lanciare il nuovo programma ‘STANZCON’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Tramite le opzioni previste, è possibile produrre un solo modello senza dati anagrafici, oppure un modello per ciascun dipendente in forza nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale. In alternativa, è possibile selezionare i soli dipendenti assunti nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale.
Inoltre, è possibile escludere i dipendenti che risultano assunti prima del 1/01/1996: ricordiamo che, per tali dipendenti, è possibile ricavare l’anzianità contributiva dall’anzianità relativa all’attuale rapporto di lavoro (quindi è possibile lasciare indicata l’opzione ‘Dedotto da anzianità lavorativa’ nel campo ‘Regime Contributivo’).

Sulla stampa prodotta (‘anz.contributiva’) è prevista la dichiarazione dell’anzianità contributiva da parte del dipendente, attraverso la scelta tra due opzioni, alternative tra loro: “DOPO il 31 dicembre 1995”, corrispondente a ‘Regime Post 95’ del campo Regime Contributivo, oppure “ENTRO il 31 dicembre 1995”, corrispondente a ‘Regime Ante 96’.
Inoltre, sulla comunicazione è stata prevista la possibilità di indicare la data di inizio dell’anzianità contributiva, utilizzabile eventualmente per compilare il campo ‘Data prima occupazione’ sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’.

Facciamo presente che il nuovo dato “Regime Post 95” dovrà essere indicato non solo sulle denunce Uniemens di gennaio 2015, ma anche di tutti i mesi successivi. E’ logico presumere che tale dato possa essere rettificato tramite le denunce dei mesi successivi a gennaio, in conseguenza della dichiarazione compilata dai dipendenti.

Gennaio 2015
(acred555)
UNIEMENS – CONVENZIONI BILATERALI

Nella gestione delle convenzioni tra l’Inps e gli Enti Bilaterali, sono state aggiunte le nuove codifiche previste nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 3.0.0 del 25/11/14 e nelle Risoluzioni 2/E e 3/E del 12/01/15 dell’Agenzia delle Entrate.

Ricordiamo che i dati in questione sono riportati automaticamente sul modello F24 (‘Archivio Tributi’) e nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’ della denuncia Uniemens (servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’).
Le nuove codifiche predisposte sono le seguenti:

  • 1AST’ – Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi (ASTER)
  • EBAI’ – Ente bilaterale Artigianato Industria e Servizi (EBAIS)
  • FASD’ – Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali (FASDA)
  • EFEI’ – Ente Formazione Edile Italia (EFEI)

Ricordiamo che le somme gestite tramite le convenzioni bilaterali devono essere riportate sulla denuncia UniEmens soltanto se il corrispondente versamento avviene tramite il modello F24.

In particolare, per quanto riguarda  l’Assistenza Sanitaria Integrativa ASTER, ricordiamo che deve essere gestita tramite le voci 578 e 57G, utilizzando gli automatismi previsti sui CCNL del Commercio e del Turismo (per entrambi i contratti, vedere quanto riportato nell’Indice Documentazioni, a partire dall’aggiornamento di gennaio 2009 Acred357).
Ricordiamo, inoltre, che la causale di versamento deve essere inserita sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo ‘Cassa Ass. Integrativa’. In alternativa, la stessa causale può essere “forzata” direttamente sulla voce 57G, impostandola sul servizio Voci Fisse a livello di contratto o di ditta (elenco voci, punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’). Il trasferimento della somma da versare sul modello F24 (‘Archivio Tributi’) deve essere abilitato tramite l’apposita opzione disponibile sulle procedure di elaborazione o di stampa mensile (aggiornamento di settembre 2012 Acred474).

Gennaio 2015
(acred555)
DENUNCIA UNIEMENS – NUOVI DATI

Come indicato in Aliquote contributive - Settore spettacolo, la denuncia Uniemens risulterà modificata, dal mese di gennaio 2015, allo scopo di integrare i dati relativi al settore sport e spettacolo (Documento Tecnico Uniemens versione 3.0).

In conseguenza della suddetta integrazione, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’ è stato predisposto il nuovo campo ‘Regime Contributivo’, da utilizzare per ottenere la conseguente compilazione del nuovo dato “Regime Post 95”,  richiesto obbligatoriamente sulla denuncia Uniemens a partire dal mese di gennaio 2015 (circolare Inps n. 154 del 3/12/14).

Precisiamo che il nuovo dato “Regime Post 95” è obbligatorio per la generalità dei dipendenti (non solo per i lavoratori del settore sport e spettacolo) e serve a comunicare se il dipendente ha, o meno, un’anzianità contributiva al 31/12/1995.
Occorre sottolineare che, in molti casi, tale informazione non viene fornita all’amministrazione del personale, tranne che nelle situazioni in cui occorre tenerne conto ai fini del superamento del massimale (esempio: dirigenti).
E’ possibile tentare di ricavare l’anzianità contributiva “totale” del dipendente dalle informazioni già presenti in archivio, facendo riferimento alla data di inizio dell’attuale rapporto di lavoro o alla data di prima occupazione (se compilata). Tale operazione, tuttavia, risulterà corretta soltanto nel caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31/12/1995, oppure se risulta compilata la data di prima occupazione: se tali condizioni non sono rispettate, non è possibile stabilire se il dipendente ha un’anzianità contributiva precedente al 31/12/1995, sulla base delle informazioni presenti in archivio. In questo caso, quindi, occorrerà indicare l’anzianità contributiva (Post 95 / Ante 96, come di seguito descritto) nel nuovo campo ‘Regime Contributivo’, eventualmente richiedendo tale informazione direttamente ai dipendenti.

Per agevolare gli Utenti, abbiamo previsto tre diverse opzioni nel campo ‘Regime Contributivo’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, utilizzato per predisporre il dato “Regime Post 95” sulle denunce Uniemens:

  • Dedotto da anzianità lavorativa’, opzione attribuita automaticamente, sia per i dipendenti già in forza che per i nuovi assunti; se è presente tale opzione, al momento della generazione della denuncia Uniemens (procedura Elaborazione Mensile Ditte), il campo “Regime Post 95” della denuncia viene compilato sulla base dell’anzianità lavorativa relativa all’attuale rapporto di lavoro, considerando anche eventuali “passaggi diretti”; precisiamo che, in questo caso, l’anzianità lavorativa viene dedotta dalla data di assunzione o dalla data di anzianità convenzionale  (se antecedente alla data di assunzione), oppure dalla data di prima occupazione (se compilata);
  • Regime Post 95’, opzione da attribuire per indicare che il dipendente non ha anzianità contributiva al 31/12/95;
  • Regime Ante 96’, opzione da attribuire per indicare che il dipendente ha anzianità contributiva al 31/12/95.

Precisiamo che l’opzione ‘Dedotto da anzianità lavorativa’ rappresenta soltanto una soluzione “provvisoria”, per consentire, agli Utenti che non hanno a disposizione l’anzianità contributiva effettiva di tutti i dipendenti, di compilare comunque la denuncia Uniemens sulla base delle informazioni presenti in archivio. In ogni caso, una volta ottenute le informazioni necessarie, occorre compilare il campo ‘Regime Contributivo’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, scegliendo tra le opzioni ‘Regime Post 95’ e ‘Regime Ante 96’.

Sempre in conseguenza della suddetta integrazione, per i soli dipendenti del settore sport e spettacolo, sono state previste alcune nuove informazioni sulla finestra ‘Ulteriori dati Inps’, accessibile dal servizio ‘Dipendente – Inquadramento’:

  • codici ‘SC’ / ‘SI’ / ‘SR’ / ‘ST’ / ‘SX’ / ‘SY’ / ‘SZ’ nel campo Tipo Lavoratore, da attribuire obbligatoriamente ai soli dipendenti del settore sport e spettacolo; precisiamo che la presenza di tali codici viene utilizzata proprio per identificare i dipendenti del settore sport e spettacolo, nella compilazione della denuncia Uniemens;
  • nuovi codici nei campi Forzatura Qualifica e Forzatura Tipo Contribuzione, da indicare sui soggetti interessati; precisiamo che la presenza di tali codici non comporta alcun automatismo, nel calcolo dei contributi;
  • nuovi campi ‘Autonomi ex-Enpals’ (finestra ‘Ulteriori dati Inps’), da compilare per i soggetti in questione.

NOTA: Per i lavoratori del settore sport e spettacolo, prima di effettuare le modifiche sulla finestra ‘Ulteriori dati Inps’, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/01/2015 sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’ (in caso contrario, la finestra ‘Ulteriori dati Inps’ non consentirà di attribuire le nuove codifiche).

Precisiamo che tutte le modifiche sopra descritte produrranno il loro effetto a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di gennaio 2015, a seguito dell’apposito aggiornamento che rilasceremo all’inizio del mese di febbraio.

Novembre 2014
(acred548)
UNIEMENS – RIVALUTAZIONE FONDO TESORERIA

A seguito della segnalazione di un Utente, abbiamo verificato che la rivalutazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria, limitatamente ad un determinato periodo, non è stata riportata sulla denuncia Uniemens, a causa di un errore nella fase di generazione del file XML della denuncia. La stessa rivalutazione, tuttavia, è stata determinata correttamente e considerata in tutte le gestioni interessate (versamento e conguaglio dell’imposta sostitutiva, eventuale erogazione del Tfr, ecc.).
Facciamo presente che la rivalutazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria non viene posta a conguaglio sulla denuncia Uniemens, quindi non influisce sul totale da versare all’Inps. Inoltre, il campo non ha valenza contributiva e, quindi, non comporta sanzioni in caso di rettifiche. Tuttavia, si rende necessario reinviare le denunce interessate.

A tale scopo, è stata predisposta la procedura ‘Reinvio telematico Uniemens’, sul menu Amministratore Paghe, tramite la quale è possibile rigenerare i files XML delle denunce, relativamente ad uno o più mesi consecutivi, effettuando un unico lancio della procedura. Sulla stessa procedura, inoltre, è stata predisposta un’apposita opzione, che consente di selezionare le sole denunce interessate dal problema sopra descritto (mancata indicazione della rivalutazione).

Gli Utenti che gestiscono (o hanno gestito) una o più aziende interessate dal versamento del Tfr al Fondo Tesoreria, possono contattare l’assistenza, per avere le istruzioni operative relative al reinvio delle denunce.
Facciamo presente che il reinvio delle denunce, sebbene necessario, non prevede una precisa scadenza: soltanto per motivi pratici, consigliamo di effettuare tale operazione entro la fine dell’anno.

Giugno 2014
(acred536)
UNIEMENS – GESTIONE FONDINPS

A seguito del presente aggiornamento, in caso di iscrizione al fondo di previdenza complementare Fondinps, vengono compilati automaticamente i dati previsti nel riquadro ‘Quote Fondinps’ del servizio ‘Uniemens – TFR’. Precisiamo che, nei casi interessati, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’ deve risultare agganciato il fondo previdenza complementare avente codice ‘9999’ (descrizione: ‘Fondinps’). Se il fondo in questione non risulta presente tra quelli disponibili, è possibile inserirlo tramite il servizio Tabelle (accessibile dai servizi del menu Amministrazione del Personale).
Ricordiamo che, per attivare la gestione del fondo, è necessario impostare anche la voce 706, indicando la percentuale di Tfr destinata al fondo, analogamente a quanto previsto per gli altri fondi di previdenza complementare.

Giugno 2014
(acred536)
UNIEMENS – RETRIBUZIONE TEORICA

Segnaliamo che, a partire dalle denunce relative al mese di giugno 2014, è stato variato il calcolo della Retribuzione Teorica per gli operai del settore edile (contratti 036 – 050 – 131): nel calcolo della retribuzione teorica viene adesso considerata anche la maggiorazione sostitutiva dei permessi (voce 132), in modo che tale calcolo coincida con quello relativo alle differenze da accreditare per gli eventi che danno luogo a contribuzione figurativa (malattia, maternità, ecc.).

Febbraio 2014
(acred524)
UNIEMENS – COLLABORATORI CON ALIQUOTA RIDOTTA

E’ stata effettuata una correzione sulla denuncia UniEmens relativa al mese di gennaio 2014, relativamente ai collaboratori che versano l’aliquota ridotta (22%), in quanto titolari di pensione o iscritti ad altra previdenza obbligatoria.
Per i soggetti in questione, prima del presente aggiornamento, non veniva riportato il codice dell’altra assicurazione, sulla denuncia UniEmens relativa al mese di gennaio. Ricordiamo che il codice dell’altra assicurazione viene rilevato dal servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ e riportato sulla denuncia UniEmens, attraverso la normale procedura di elaborazione mensile.

Per le aziende elaborate prima del presente aggiornamento, che impiegano collaboratori titolari pensione o iscritti ad altra previdenza obbligatoria, occorre rigenerare i dati della denuncia UniEmens: a tale scopo, è possibile utilizzare la procedura Rigenerazione Dati UniEmens, disponibile sul menù Amministrazione del Personale –> menù Amministratore Paghe.
La procedura prevede l’indicazione del mese e anno di elaborazione (gennaio 2014) e può essere lanciata sulle singole aziende interessate o, in alternativa, su tutte le aziende (considera solo quelle già elaborate). In quest’ultimo caso, occorre considerare che andranno perse le modifiche eventualmente apportate tramite i servizi della denuncia UniEmens.

Facciamo presente che il programma Inps per il controllo della denuncia UniEmens segnala, come bloccante, l’assenza del codice altra assicurazione. Di conseguenza, nel caso in cui non si intenda rigenerare i dati UniEmens tramite la procedura indicata al paragrafo precedente, rimane possibile intervenire sulle singole denunce segnalate dal programma di controllo Inps, indicando manualmente il codice altra assicurazione sul servizio ‘UniEmens – Autonomi’ (rigenerando i dati tramite la procedura sopra indicata, il codice altra assicurazione viene riportato automaticamente su tale servizio).

Precisiamo che, a seguito del presente aggiornamento, la procedura Elaborazione Mensile Ditte genera i dati UniEmens, relativi al mese di gennaio 2014, indicando correttamente il codice altra assicurazione, analogamente a quanto è accaduto fino al mese di dicembre 2013.

Ottobre 2013
(acred510)
UNIEMENS – CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

E’ stata predisposta una prima gestione del conguaglio relativo all’indennità anticipata dal datore di lavoro, nel corso dei mesi precedenti all’autorizzazione Inps. Relativamente agli stessi mesi, inoltre, è possibile aggiornare automaticamente la sezione ‘Settimane’ delle denunce UniEmens. Ricordiamo che, in assenza dell’autorizzazione Inps, non è possibile conguagliare l’indennità anticipata dal datore di lavoro, né indicare l’evento di assenza sulla sezione ‘Settimane’ (tale indicazione è prevista solo in caso di utilizzo del "ticket", attualmente non consentito per il contratto di solidarietà).

Innanzitutto, è opportuno generare una stampa delle somme anticipate da parte del datore di lavoro: tali somme sono riportate, nei mesi di assenza precedenti all’autorizzazione Inps, sulle voci 19M / 19N / 19P / 19Q (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / Contratti di Solidarietà). A tale scopo, utilizzare il programma SEGNAVOT, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.1 ‘Controlli e statistiche’); il periodo autorizzato deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale (tenendo presente che non è possibile frazionare un mese). Per ciascuna voce utilizzata, occorre richiedere il campo Importo Totale, corrispondente al valore dell’indennità anticipata.
Le indennità anticipate possono essere conguagliate sulla denuncia UniEmens, impostando le voci 18M / 18N / 18P / 18Q sulle Variazioni Mensili del mese di conguaglio (elenco voci, 5.3 ‘Pagamento CIG / Contratti di Solidarietà). Su ciascuna voce occorre indicare, nel campo Importo Totale, il valore complessivo della corrispondente voce di anticipo.
Inoltre, sulla nuova voce 39L (sempre elenco voci, punto 5.3 ‘Pagamento CIG / Contratti di Solidarietà’), occorre indicare il valore complessivo delle indennità anticipate dal datore di lavoro, riportandolo nel campo Importo Totale.

Ricordiamo che, per la corretta compilazione del servizio ‘UniEmens – Prestazioni’, l’autorizzazione Inps deve essere indicata nella tabella delle ‘Autorizzazioni CIG’, sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, specificando il relativo periodo; in tal modo, nella sezione ‘CIG Straordinaria’ viene riportata sia l’autorizzazione che il corrispondente numero di ore, oltre al codice ‘GF00’ nella parte relativa ai dati statistici.

Per quanto riguarda la sezione ‘Settimane’ della denuncia UniEmens, ricordiamo che, nei mesi precedenti all’autorizzazione Inps, le assenze inserite tramite la voce 18K devono essere considerate come normali assenze non retribuite. A seguito dell’autorizzazione, quindi, occorre rettificare la sezione ‘Settimane’, sui singoli mesi interessati (precisiamo che tale criterio potrebbe essere adottato anche per la gestione della CIG "senza ticket", in alternativa alla compilazione della sezione ‘CIG Pregressa’). Precisiamo che la sezione ‘Settimane’ non ha valenza contributiva: può quindi essere reinviata anche successivamente al termine previsto per la trasmissione delle denunce.

Per rettificare la sezione ‘Settimane’ in relazione alla voce 18K, è stato aggiunto un apposito parametro sulla procedura Rigenerazione Dati UniEmens – Settimane e Calendario (menù Amministratore Paghe – aggiornamento ‘Acred426’). Impostando l’opzione ‘S’ nel nuovo parametro ‘Assenza per contratti di solidarietà’, viene rigenerata la sezione ‘Settimane’, considerando la voce 18K in modo analogo alla voce 18L (aggiornamento di giugno 2013 ‘Acred503’). Sulle settimane interessate, quindi, viene riportato il Tipo Evento ‘SOL’ (Contratto di Solidarietà). La procedura di rigenerazione deve essere lanciata per ogni singolo mese del periodo autorizzato.
Ricordiamo che la suddetta procedura imposta la condizione di ‘Rettificata’ (servizio UniEmens – Dipendenti, campo Stato della Dichiarazione) sulle denunce individuali che, a seguito della rigenerazione, presentano delle variazioni nella sezione ‘Settimane’ o ‘Calendario’ (in questo caso, dovute al diverso trattamento della voce 18K).
Una volta effettuata la rigenerazione, quindi, è possibile procedere all’invio di tali denunce, utilizzando la normale procedura Invio Telematico UniEmens. Per includere le sole denunce interessate, nel parametro Opzioni di Invio occorre selezionare le opzioni ‘Tipo dichiarazioni: Solo denunce individuali’ e ‘ Modalità di invio: Solo rettificate’.

Settembre 2013
(acred509)
UNIEMENS – NUOVA OPZIONE

Sulla procedura Invio Telematico UniEmens è stata predisposta una nuova opzione, da utilizzare (a discrezione dell’Utente) per gestire l’invio delle denunce "rettificate".
Sulla finestra Opzioni di Invio, campo ‘Modalità di invio’, è disponibile l’opzione ‘Solo rettificate + annulla rettifica’. Utilizzando tale opzione, si ottiene la selezione delle sole denunce "rettificate" (aziendali / individuali / lavoro autonomo), oltre al ripristino della condizione di ‘Normale’ sulle denunce inviate. Segnaliamo che la nuova opzione risulta utile, in particolare, se si devono effettuare più invii successivi di denunce "rettificate".
Ricordiamo che la condizione di denuncia "rettificata" non corrisponde ad un’informazione riportata sul file telematico dell’UniEmens: si tratta unicamente di un’opzione che consente di selezionare singole denunce, da inviare separatamente (ad esempio, a causa di una correzione apportata dopo aver effettuato un invio massivo). L’opzione "rettificata" può essere impostata nel campo ‘Stato della dichiarazione’, disponibile sulla denuncia aziendale / individuale / lavoro autonomo.
Ricordiamo, inoltre, che sulla denuncia aziendale (riepilogativa della posizione Inps), è disponibile un’opzione che consente di selezionare anche tutte le denunce individuali ad essa collegate (opzione ‘Rettificata + individuali’).

Luglio 2013
(acred505)
UNIEMENS – CONVENZIONI BILATERALI

Nella gestione delle convenzioni tra l’Inps e gli Enti Bilaterali (aggiornamenti ‘Acred419’ del 26/01/11 e ‘Acred474’ del 25/09/12), sono state aggiunte le nuove codifiche previste nell’Allegato Tecnico UniEmens (versione 2.5.0 del 18/06/13).

Ricordiamo che i dati in questione sono riportati automaticamente nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’. Le codifiche aggiunte sono le seguenti:

  • ‘CCNL’ – Ente Bilaterale per la Pesca (EBI PESCA)
  • ‘EDFO’ – Ente paritetico nazionale per la formazione professionale (EDILFORMA)
  • ‘ENBC’ – Ente Bilaterale Confederale (EN.BI.C.)
  • ‘ENBF’ – Ente Bilaterale Federale (EN.BI.F.)
  • ‘FEDA’ – Ente Bilaterale Aziende Private (E.BI.AP.)
  • ‘OPNC’ – Ente Bilaterale Organismo paritetico Nazionale CONFAPI

Ricordiamo che le somme dovute agli Enti Bilaterali o ad altri fondi previsti contrattualmente, devono essere riportate sulla denuncia UniEmens soltanto se il corrispondente versamento avviene tramite il modello F24.

Luglio 2013
(acred504)
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE

Nel messaggio Inps n. 10357 del 27/06/13 sono indicate le condizioni alle quali è possibile recuperare un’ulteriore sgravio derivante dalla decontribuzione dei contratti di secondo livello, relativamente agli anni di competenza 2010 e 2011. Ricordiamo che gli sgravi derivanti dalla decontribuzione relativa agli anni 2010 e 2011, sono già stati recuperati nel corso dell’anno 2012 (aggiornamenti di ottobre 2012 Acred476 e luglio 2012 Acred473).

Per recuperare l’eventuale sgravio aggiuntivo relativo all’anno 2011, è possibile utilizzare le stesse voci indicate nell’ultimo aggiornamento interessato (Acred476). Ricordiamo che le voci in questione (85A / 55A / 85B / 55B) sono disponibili nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’: utilizzando tali voci, sulla denuncia UniEmens vengono tuttora riportati le causali relative all’anno 2011 (‘L974’ / ‘L975’ / ‘L976’ / ‘L977’).

Per recuperare l’eventuale sgravio aggiuntivo relativo all’anno 2010, invece, è stata predisposta una nuova serie di voci:

  • voce 85G – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale (causale ‘L964’);
  • voce 55G – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (causale ‘L965’);
  • voce 85H – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (causale ‘L966’);
  • voce 55H – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (causale ‘L967’).

Anche le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’.

Facciamo presente che, al momento del presente aggiornamento, le causali relative all’anno 2010 non risultano valide per il programma di controllo della denuncia UniEmens: nell’Allegato Tecnico UniEmens attualmente in vigore (versione 2.5.0 del 18/06/13) le suddette causali sono utilizzabili sulle denunce relative ai mesi da maggio a settembre 2012. Segnaliamo anche che il recupero può essere effettuato entro il 16/09/13 (terzo mese successivo all’emanazione del messaggio).

Ricordiamo che lo sgravio a favore del dipendente viene incluso (a meno di una diversa indicazione) nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci. Se, invece, si ritiene corretto applicare la detassazione D.L. 93/08, occorre aggiungere la voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’ – elenco Variazioni Mensili punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’), senza indicare alcun importo. La voce 48F provvede ad assoggettare ad imposta sostitutiva il valore presente sulle voci 55A / 55B / 55G / 55H, seguendo la gestione prevista per le altre voci relative alle somme detassabili (Indice Documentazioni – punto 3.4 Detassazione).
Se, seguendo un’interpretazione ancora diversa, si ritiene invece corretto assoggettare lo sgravio a tassazione separata sugli arretrati, occorre indicare il valore dello sgravio nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’); in tal caso non può essere utilizzata la voce 48F sopra descritta.

Maggio 2013
(acred497)
UNIEMENS – FONDI INTERPROFESSIONALI

Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è stato aggiornato l’elenco dei fondi interprofessionali per la formazione (campo Scelta Fondo, sezione Fondi Paritetici Formazione).
Ricordiamo che tale indicazione viene riportata, sulla denuncia UniEmens, solo nel mese di adesione al fondo. Ricordiamo, inoltre, che l’elenco completo ed aggiornato dei fondi è sempre stato disponibile sulla denuncia UniEmens, nell’apposita sezione della denuncia aziendale (servizio UniEmens – Aziendale).

Aprile 2013
(acred493)
ASSUNZIONI DA MOBILITA’ IN DEROGA

Relativamente ai dipendenti assunti da mobilità in deroga, per i quali non è stata prorogata l’agevolazione contributiva (messaggio Inps 4679 del 18/03/13, non pubblicato sul sito dello stesso Ente), non appare chiaro quale trattamento debba essere applicato e neppure quali indicazioni debbano essere riportate sulla denuncia UniEmens.
Ricordiamo che i dipendenti interessati sono identificati, sulla denuncia UniEmens, dai codici Tipo Contribuzione P5 / P6 / P7; i suddetti codici (e la corrispondente agevolazione) sono ottenuti indicando, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale, i valori 75 / 76 / 77 nel campo Situazione Contributiva ed il valore 105 nel campo Ulteriori Specifiche (in particolare, il valore 105 nelle Ulteriori Specifiche serve a distinguere tali casistiche dall’agevolazione spettante in caso di assunzione dalla mobilità "ordinaria", identificata dagli stessi codici 75 / 76 / 77 nella Situazione Contributiva).

In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps, dobbiamo necessariamente lasciare all’Utente la decisione in merito al trattamento da applicare ai soggetti in questione. A tale proposito, riepiloghiamo quali possibilità offre la procedura per quanto riguarda sia il calcolo dei contributi che l’indicazione su UniEmens:

  1. continuare ad applicare l’agevolazione contributiva, mantenendo i valori già presenti nei campi Situazione Contributiva (75 / 76 / 77) e Ulteriori Specifiche (105); in tal caso, la procedura di elaborazione mensile continuerà a riportare i codici P5 / P6 / P7 nel campo Tipo Contribuzione della denuncia UniEmens;

  2. bloccare a tutti gli effetti l’agevolazione contributiva, annullando i valori attualmente presenti nei campi Situazione Contributiva (75 / 76 / 77) e Ulteriori Specifiche (105) dei dipendenti interessati; in tal caso, la procedura di elaborazione non riporterà i codici P5 / P6 / P7 nel campo Tipo Contribuzione della denuncia UniEmens;

  3. bloccare l’agevolazione contributiva, continuando comunque a riportare i codici P5 / P6 / P7 nel campo Tipo Contribuzione della denuncia UniEmens; a tale scopo, occorre annullare i valori presenti nei campi Situazione Contributiva (75 / 76 / 77) e Ulteriori Specifiche (105) dei dipendenti interessati; sugli stessi dipendenti, inoltre, occorre indicare il codice Tipo Contribuzione previsto (P5 / P6 / P7) nel campo Forzatura Tipo Contribuzione della finestra Ulteriori Dati Inps (disponibile sempre sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale).

Ovviamente, in assenza di indicazioni chiare da parte dell’Inps, non possiamo garantire l’effetto positivo di ciascuna delle modalità sopra elencate. Segnaliamo, in particolare, che la modalità indicata al punto c) potrebbe comportare l’invio di una rettifica da parte dell’Inps, in quanto i contributi calcolati non sarebbero coerenti con il Tipo Contribuzione attribuito.

Aprile 2013
(acred493)
NUOVE GESTIONI INPS – UNIEMENS

Segnaliamo che, sul servizio ‘UniEmens – Prestazioni’, nella sezione ‘CIG Straordinaria – A Credito’, sono state aggiunte 3 ulteriori righe per l’indicazione delle causali previste (relative sia alla CIGS che ai contratti di solidarietà).

Comunichiamo, inoltre, che la gestione del "congedo di paternità", secondo le modalità indicate dall’Inps nel messaggio n. 6499 del 18/04/13, sarà rilasciata col prossimo aggiornamento. A tale proposito, segnaliamo che le codifiche indicate nel messaggio Inps, da utilizzare per indicare e conguagliare il congedo sulla denuncia UniEmens, ad oggi non sono utilizzabili, in quanto non rientrano nelle specifiche UniEmens attualmente in vigore (Documento Tecnico versione 2.4 e Allegato Tecnico versione 2.4.0, entrambi del 14/03/13). Le nuove codifiche dovrebbero comunque essere incluse nella nuova versione dell’Allegato Tecnico annunciata dall’Inps (versione 2.4.1 – ad oggi non ancora disponibile sul sito Inps).

Marzo 2013
(acred491)
FONDO ‘SAN.ARTI.’ – UNIEMENS

Segnaliamo che il codice causale ‘ART1’, da utilizzare per il versamento delle quote dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’, è stato incluso dall’Inps nelle codifiche ufficialmente previste sulla denuncia UniEmens, secondo quanto indicato nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.4.0 del 14/03/13.
Ricordiamo che la suddetta causale viene riportata automaticamente sulla denuncia UniEmens, nella sezione Convenzioni Bilaterali del servizio UniEmens – Dati Particolari (aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’).

Febbraio 2013
(acred488)
DIPENDENTE – TIPO CESSAZIONE

Sul servizio Dipendente – Anagrafico, nella finestra relativa al campo Tipo Cessazione, sono stati aggiunti i nuovi codici ‘1G’ (risoluzione consensuale) / ‘1H’ (risoluzione consensuale in sede di conciliazione) / ‘1L’ (licenziamento per esodo incentivato), previsti dall’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.3.0 del 06/02/13.
Ovviamente, i nuovi codici sono stati riportati anche sui servizi del Collocamento (cessazione) e dell’UniEmens.

Gennaio 2013
(acred483)
APPRENDISTATO – NUOVE AGEVOLAZIONI

E’ stata predisposta la gestione delle nuove agevolazioni relative agli apprendisti, con effetto dal mese di gennaio 2013, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 128 del 2/11/12 e nel messaggio Inps n. 20123 del 6/12/12.
A tale proposito, ricordiamo che la nuova agevolazione prevista per gli apprendisti assunti a partire dal 1 gennaio 2012, sulle aziende che occupano fino a 9 dipendenti, era stata predisposta (in via provvisoria) con l’aggiornamento di gennaio 2012 ‘Acred455’: è stato necessario attendere le disposizioni Inps sopra citate, per poter predisporre la gestione definitiva della nuova agevolazione, unitamente alle altre variazioni previste dalle stesse disposizioni.

Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, nel campo Ulteriori Specifiche (sezione Inquadramento Inps), sono state predisposte le seguenti nuove codifiche relative agli apprendisti:

  • 060 – ‘Sgravio aliquota apprendisti (100%)’, corrispondente all’agevolazione prevista per gli apprendisti assunti a partire dal 1 gennaio 2012, sulle aziende che occupano fino a 9 dipendenti; a partire dal mese di gennaio 2013, quindi, deve essere attribuito il codice ‘060’ agli apprendisti per i quali spetta la suddetta agevolazione, compresi quelli assunti nel corso dell’anno 2012 (ricordiamo che, fino a dicembre 2012, agli apprendisti in questione doveva essere attribuito il codice ‘050’); precisiamo che, per i soggetti già in forza, il nuovo codice ‘060’ può essere attribuito soltanto effettuando una storicizzazione in data 01/01/2013;
  • 053 – ‘Apprendisti prov. da mobilità (‘J3’)’, da attribuire agli apprendisti assunti da liste di mobilità legge 223/91;
  • 054 – ‘Apprendisti prov. da mobilità (‘J4’)’, da attribuire agli apprendisti assunti da liste di mobilità legge 148/93.

Precisiamo che il codice ‘050’, nel campo Ulteriori Specifiche, a partire dal mese di gennaio 2013 riprende la funzione originaria di riduzione aliquota apprendisti per incentivi "de minimis" (1,5% primo anno, 3% secondo anno).

Sulla denuncia UniEmens, con effetto dal mese di gennaio 2013, sono state predisposte le nuove codifiche previste per gli apprendisti, indicate nelle disposizioni Inps sopra citate, oltre che nel Documento Tecnico UniEmens versione 2.2 e nel corrispondente Allegato Tecnico versione 2.2.0, entrambi del 18/12/12.

In particolare, nel campo Tipo Contribuzione del servizio ‘UniEmens – Dipendenti’, sono stati predisposti i seguenti codici, attribuiti automaticamente dalla procedura di elaborazione mensile:

  • J0’ – Apprendista con aliquota 10%, utilizzato sia in assenza di ulteriori agevolazioni, che nei periodi successivi al termine delle agevolazioni previste (esempio: dal terzo anno dell’agevolazione "de minimis");
  • J1’ – Apprendista con aliquota 1,5%, primo anno dell’agevolazione "de minimis" (codice ‘050’ nel campo Ulteriori Specifiche);
  • J2’ – Apprendista con aliquota 3%, secondo anno dell’agevolazione "de minimis" (codice ‘050’ nel campo Ulteriori Specifiche);
  • J3’ – Apprendista proveniente da mobilità legge 223/91, primi 18 mesi’ (codice ‘053’ in Ulteriori Specifiche);
  • J4’ – Apprendista proveniente da mobilità legge 148/93, primi 18 mesi’ (codice ‘054’ in Ulteriori Specifiche);
  • J5’ – Apprendista proveniente da mobilità, oltre 18 mesi (codici ‘053’ / ‘054’ in Ulteriori Specifiche);
  • J6’ – Apprendista con sgravio 100%, primo anno (codice ‘060 nel campo Ulteriori Specifiche);
  • J7’ – Apprendista con sgravio 100%, secondo anno (codice ‘060 nel campo Ulteriori Specifiche);
  • J8’ – Apprendista con sgravio 100%, terzo anno (codice ‘060 nel campo Ulteriori Specifiche).

Sempre sul servizio ‘UniEmens – Dipendenti’, è stato predisposto il nuovo campo Tipo Apprendistato, nel quale vengono riportate automaticamente le seguenti codifiche:

  • APPA’ – Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, corrispondente al codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’;
  • APPB’ – Apprendistato professionalizzante, corrispondente al codice ‘02’ nel campo Situazione Contributiva;
  • APPC’ – Apprendistato di alta formazione, corrispondente al codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva.

Precisiamo che le tipologie di apprendistato sopra elencate erano già previste, nel campo Situazione Contributiva del servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’: fino al mese di dicembre 2012, le stesse tipologie venivano indicate, sulla denuncia UniEmens, riportando codici diversificati nel campo Tipo Contribuzione (ora decaduti in quanto sostituiti dai codici elencati al paragrafo precedente).

Precisiamo, infine, che gli apprendisti (eventualmente ancora in forza) inquadrati nella legge 196/97, restano esclusi da tutte le codifiche sopra elencate: per tali soggetti, identificati dal codice ‘04’ nel campo Situazione Contributiva, occorre continuare a riportare i codici ‘D0’ / ‘D1’ / ‘D2’ nel campo Tipo Contribuzione della denuncia UniEmens.

Dicembre 2012
(acred479)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Segnaliamo che è possibile indicare un importo negativo sulle voci 58A / 58B / 58C, allo scopo di recuperare, in busta paga, i contributi sospesi nei mesi precedenti (aggiornamento Acred469 del 02/07/12); la stessa modalità di recupero era già stata prevista per la voce 77Z, relativa alle ritenute fiscali (aggiornamento Acred474 del 25/09/12).
E’ possibile indicare un importo negativo anche sulla voce 89A, relativa ai contributi a carico azienda, al fine di ottenere un’apposita indicazione contabile. A tale scopo, sono state predisposte due nuove righe nella parte di Dettaglio della nota contabile: su tali righe vengono riportate le voci 89A e 58A, utilizzate prima per la sospensione dei contributi (valore positivo) e poi per il recupero dei contributi sospesi (valore negativo). Le righe in questione vengono prodotte anche in riferimento ai mesi pregressi, in caso di nota contabile annuale o ristampa dei mesi precedenti.
Precisiamo che le voci 89A e 58A non producono alcun effetto sulla denuncia Uniemens, nel caso in cui vengano indicate con valore negativo. Secondo il messaggio Inps n.20135 del 6/12/12, infatti, il versamento dei contributi sospesi deve avvenire direttamente sul modello F24, attraverso l’indicazione di un’apposita causale: tale causale deve essere inserita dall’Utente sui servizi dell’Archivio Tributi. Segnaliamo che la suddetta modalità di gestione produce un "falso" arrotondamento Inps, di importo corrispondente al recupero effettuato tramite le voci 89A e 58A.

Novembre 2012
(acred478)
NUOVE CODIFICHE APPRENDISTI

L’Inps, con la circolare n.128 del 2/11/12, ha previsto delle nuove codifiche per tutte le tipologie di apprendisti: secondo quanto riportato nella circolare, le nuove codifiche dovrebbero essere indicate sulle denunce UniEmens a partire dal mese di competenza di "gennaio 2012". A tale riguardo, precisiamo che:

  • prima della suddetta circolare, nessuna disposizione o comunicazione ufficiale relativa alla denuncia UniEmens prevedeva l’utilizzo di nuove codifiche per gli apprendisti (fa eccezione il solo codice tipo contribuzione ‘J6’, predisposto fino dal mese di gennaio 2012, come più avanti indicato);
  • alla data del presente aggiornamento, le nuove codifiche non possono essere indicate sulle denunce UniEmens, in quanto le specifiche Inps attualmente in vigore (Documento Tecnico versione 2.1 e Allegato Tecnico versione 2.1.0, entrambi del 25/10/12) non prevedono assolutamente la possibilità di indicare le nuove codifiche riportate nella circolare n.128, neppure effettuando una "forzatura" sui campi interessati.

Ricordiamo che, dal mese di gennaio 2012, l’unica modifica relativa agli apprendisti è stata la predisposizione della nuova agevolazione prevista dall’art.22 della legge 183/11 (aggiornamento Acred455), corrispondente al tipo contribuzione ‘J6’; quest’ultimo codice è stato incluso, dall’Inps, nel Documento Tecnico UniEmens versione 1.2.5 del 25/01/12.
Come indicato nella documentazione dell’aggiornamento di gennaio 2012 (Acred455), la nuova agevolazione viene attribuita automaticamente agli apprendisti assunti a partire dal 1/01/12, nel caso in cui venga indicato il codice ‘050’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale. Ricordiamo che il codice in questione può essere attribuito nel caso in cui spetti la riduzione dell’aliquota per gli apprendisti (incentivi "de minimis").

Se, per un apprendista assunto successivamente al 1/01/12, tenendo conto delle nuove indicazioni riportate nella circolare Inps n.128, si ritenesse opportuno non attribuire la nuova agevolazione prevista dall’art.22 della legge 183/11, sarebbe possibile intervenire in uno dei seguenti modi (alternativi tra loro):

  • applicare l’aliquota intera (10%), semplicemente non indicando (o annullando se già attribuito) il codice ‘050’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale;
  • applicare l’aliquota ridotta (1,5% primo anno / 3% secondo anno), indicando il codice ‘050’ nel campo Ulteriori Specifiche; in tal caso, per un apprendista assunto successivamente al 1/01/12, occorre inserire anche la voce 532 sulle Voci Fisse, indicando l’aliquota da applicare (1,50 primo anno / 3,00 secondo anno) nel campo Quantità e riportando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario (‘2’ per il secondo anno).

Occorre tenere presente che, fino alla pubblicazione di nuove specifiche tecniche da parte dell’Inps, sulle denunce UniEmens continueranno ad essere riportate le codifiche attualmente previste per gli apprendisti (codici tipo contribuzione ‘A0’ / ‘A1’ / ‘A2’ / ‘B0’ / ‘B1’ / ‘B2’ / ecc.), oltre al codice ‘J6’ nel caso in cui venga attribuita la nuova agevolazione.
L’Inps ha comunque anticipato (sul forum di Assosoftware) che non sarà necessario inviare nuovamente le denunce relative ai mesi pregressi, almeno per quanto riguarda le nuove codifiche relative agli apprendisti.

Novembre 2012
(acred477)
INPS – CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ DL 201/11

Sono state predisposte delle apposite voci, di seguito elencate, per gestire il contributo di solidarietà previsto dalla circolare Inps n. 99 del 18/07/12 (soggetti iscritti a gestioni previdenziali confluite nel Fpld).

  • Voce 54A: da indicare sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’ (elenco delle voci variabili 5.4 ‘Varie Inps’) per attivare il calcolo del contributo ed il corrispondente versamento sulla denuncia UniEmens. La voce determina automaticamente il contributo relativo al mese corrente, riportando il valore nel campo Importo Totale. Il contributo viene calcolato nella misura dello 0,5% sull’imponibile Inps (voce 500). E' possibile "forzare" una diversa aliquota riportandone il valore nel campo Quantità, e un diverso imponibile indicandone il valore nel campo Importo Unitario.
  • Voce 54B: da utilizzare sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’ (elenco delle voci variabili 5.4 ‘Varie Inps’), per effettuare il calcolo del contributo relativo ai mesi pregressi ed il corrispondente versamento sulla denuncia UniEmens. Occorre inserire il valore dell’imponibile relativo ai mesi pregressi, su cui dovrà essere calcolato il contributo arretrato.
Entrambe le voci sopra elencate vengono riportate nella sezione ‘Altre Somme – A Debito’ del servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, utilizzando i codici causale ‘M240’ (per il contributo corrente) e ‘M241’ (per il contributo arretrato).
Ottobre 2012
(acred476)
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE

Sulla base del messaggio Inps n.17017 del 19/10/12, sono stati modificati i codici previsti, sulla denuncia UniEmens, per il recupero degli sgravi relativi alla decontribuzione dei contratti di secondo livello, relativamente all’anno di competenza 2011. Segnaliamo che il messaggio Inps stabilisce, come termine per effettuare il recupero dei suddetti sgravi, il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio. Ovviamente, gli sgravi in oggetto spettano soltanto alle condizioni previste dalla normativa (nel messaggio Inps sono indicate le disposizioni inerenti).

La modalità di conguaglio degli sgravi relativi alla decontribuzione è la stessa adottata negli anni precedenti (Indice Documentazioni – 2.5.4 Decontribuzione). Ricordiamo che le voci da utilizzare per il recupero degli sgravi si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:

  • Voce 85A – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 55A – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 85B – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale;
  • Voce 55B – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale.

Sulle voci utilizzate occorre indicare il valore dello sgravio (viene riportato nel campo Importo Totale).

In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono automaticamente predisposti i nuovi codici per il recupero degli sgravi (sezione ‘Altre Somme a Credito’ sul servizio ‘UniEmens – Denuncia Aziendale’):

  • ‘L974’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale, quota (voce 85A);
  • ‘L975’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (voce 55A);
  • ‘L976’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (voce 85B);
  • ‘L977’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (voce 55B).

Lo sgravio a favore del dipendente viene incluso (a meno di una diversa indicazione – vedi paragrafo successivo) nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci.
Se, al contrario, si ritiene corretto applicare la detassazione D.L. 93/08 sullo sgravio del dipendente, occorre aggiungere la voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’ – elenco Variazioni Mensili punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’), senza indicare alcun importo. La voce 48F provvede ad assoggettare ad imposta sostitutiva il valore presente sulle voci 55A e 55B, seguendo la gestione prevista per le altre voci relative alle somme detassabili (Indice Documentazioni – punto 3.4 Detassazione).
Se, seguendo un’interpretazione ancora diversa, si ritiene invece corretto assoggettare lo sgravio a tassazione separata sugli arretrati, occorre indicare il valore dello sgravio nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’); in tal caso non deve essere utilizzata la voce 48F sopra descritta.

Settembre 2012
(acred474)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Segnaliamo che, a partire dal mese di settembre, è possibile indicare un importo negativo sulla voce 77Z, allo scopo di recuperare le ritenute fiscali sospese nei mesi precedenti (aggiornamento Acred469 del 02/07/12).

Settembre 2012
(acred474)
UNIEMENS – CONVENZIONI BILATERALI

Nelle convenzioni tra l’Inps e gli Enti Bilaterali (aggiornamenti Acred412 del 24/09/10, Acred415 del 25/11/10 e Acred419 del 26/01/11), sono state aggiunte le nuove codifiche previste nel Documento Tecnico UniEmens versione 1.2.7.
Ricordiamo che i dati in questione sono riportati nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’; in particolare, l’elenco delle codifiche previste è disponibile in corrispondenza del campo Codice.
Le codifiche aggiunte nella sezione Convenzioni Bilaterali sono le seguenti:

  • EBA1’ – Ente Bilaterale Nazionale dell’artigianato per la formazione e la sicurezza
  • PANE’ – Ente Bilaterale Nazionale della Panificazione e Attività affini

Ricordiamo che le somme dovute agli Enti Bilaterali o ad altri fondi previsti contrattualmente, devono essere riportate sulla denuncia UniEmens soltanto se il corrispondente versamento avviene tramite il modello F24.

Luglio 2012
(acred 473)
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE

Sulla base del messaggio Inps n.12125 del 19/07/12, sono stati modificati i codici previsti sulla denuncia UniEmens per il recupero degli sgravi relativi alla decontribuzione dei contratti di secondo livello, per l’anno di competenza 2010.
Segnaliamo che il messaggio Inps stabilisce, come termine per effettuare il recupero dei suddetti sgravi, il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio. Ovviamente, gli sgravi in oggetto spettano soltanto alle condizioni previste dalla normativa (nel messaggio Inps sono indicate le disposizioni inerenti).

La modalità di gestione degli sgravi relativi alla decontribuzione è la stessa degli anni precedenti (Indice Documentazioni – 2.5.4 Decontribuzione). Ricordiamo che le voci da utilizzare per il recupero degli sgravi si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:

  • Voce 85A – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 55A – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 85B – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale;
  • Voce 55B – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale.

Sulle voci utilizzate occorre indicare il valore dello sgravio (viene riportato nel campo Importo Totale).

In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono automaticamente predisposti i nuovi codici per il recupero degli sgravi (sezione ‘Altre Somme a Credito’ sul servizio ‘UniEmens – Denuncia Aziendale’):

  • ‘L964’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale, quota (voce 85A);
  • ‘L965’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (voce 55A);
  • ‘L966’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (voce 85B);
  • ‘L967’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (voce 55B).

Lo sgravio a favore del dipendente viene incluso (a meno di una diversa indicazione) nell’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, relativo al mese di erogazione: se si ritiene corretto tale assoggettamento, non occorre indicare altre voci.

Se, al contrario, si ritiene corretto applicare la detassazione D.L. 93/08, occorre aggiungere la voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’ – elenco Variazioni Mensili punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’), senza indicare alcun importo. La voce 48F provvede ad assoggettare ad imposta sostitutiva il valore presente sulle voci 55A e 55B, seguendo la gestione prevista per le altre voci relative alle somme detassabili (Indice Documentazioni – punto 3.4 Detassazione).

Se, seguendo un’interpretazione ancora diversa, si ritiene invece corretto assoggettare lo sgravio a tassazione separata sugli arretrati, occorre indicare il valore dello sgravio nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’); in tal caso non deve essere utilizzata la voce 48F descritta al paragrafo precedente.

Luglio 2012
(acred 470)
SOSPENSIONE CONTRIBUTI INPS

Abbiamo modificato il calcolo della voce 89A, da utilizzare per sospendere il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nei casi previsti dalla circolare Inps n. 85 del 15/06/12 (aggiornamento Acred469 del 2/07/12).
Col presente aggiornamento, nelle somme oggetto di sospensione viene incluso anche il contributo del 10% dovuto per gli apprendisti o per altre assunzioni agevolate (voce 532 nel Dettaglio del cedolino).

Luglio 2012
(acred 469)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Sono state predisposte alcune voci che consentono di gestire più agevolmente la sospensione delle trattenute (e dei relativi versamenti) nei casi previsti dal Decreto Ministeriale del 1/06/12 e dal D.L. n. 74 del 6/06/12; per le gestioni di competenza dell’Inps, si fa riferimento alla circolare n. 85 del 15/06/12 e al messaggio n. 10172 del 15/06/12.

Per quanto riguarda la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, è possibile sospendere il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro. Inoltre, risulta possibile sospendere (o meno) la trattenuta dei contributi a carico del dipendente; tuttavia, se si trattengono i contributi a carico del dipendente, occorre necessariamente versarli.
Per sospendere la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58A : sospensione trattenuta e versamento contributi Inps a carico del dipendente;
  • 89A : sospensione versamento contributi Inps a carico del datore di lavoro.

Entrambe le voci sopra elencate (o anche soltanto la 89A) possono essere inserite sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di singolo dipendente (nell’eventualità che il provvedimento non riguardi l’intera azienda). Le voci dovranno poi essere annullate o bloccate tramite una storicizzazione in data 01/09/2012.
La voce 58A viene riportata in busta paga, tra le voci da sommare al netto in busta, con l’indicazione del totale dei contributi Inps a carico del dipendente: in tal modo viene annullato l’effetto economico della trattenuta; precisiamo che, in assenza di diverse indicazioni, i contributi Inps vengono comunque decurtati dall’imponibile fiscale.
La voce 89A, visibile solo nel dettaglio del cedolino, riporta il totale dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, comprendendo anche i contributi di solidarietà e le quote di Tfr da versare al Fondo Tesoreria (equiparate in tal senso ai contributi, secondo quanto stabilito dal messaggio Inps n. 23735 del 1/10/07).
Sulla denuncia UniEmens, le voci 58A e/o 89A vengono totalizzate sul codice di nuova istituzione ‘N962’, riportato tra le somme a credito della denuncia aziendale (servizio ‘UniEmens – Aziendale’, sezione ‘Altre somme – a Credito’). L’importo da versare tramite modello F24 (causale ‘DM10’) risulta, quindi, automaticamente decurtato delle somme oggetto di sospensione; di conseguenza, non occorre sospendere tale tributo.
Segnaliamo che l’Inps ha subordinato la possibilità di usufruire della sospensione dei contributi, all’inoltro di un’apposita domanda (vedere circolare n. 85 del 15/06/12).

Per quanto riguarda la possibilità di sospendere le altre trattenute in busta paga, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58B : sospensione trattenuta contributi altri enti previdenziali a carico del dipendente;
  • 58C : sospensione trattenuta contributi Inps ed altri enti a carico del collaboratore o associato in partecipazione; al momento, non risulta che sia possibile sospendere la trattenuta della quota Inail a carico del collaboratore;
  • 77Z : sospensione trattenute fiscali (sostituto d’imposta), comprendente l’Irpef a tassazione ordinaria e separata, le addizionali regionale e comunale, l’imposta sostitutiva sulle somme detassate, le eventuali ritenute d’acconto.

Precisiamo che tutte le voci sopra elencate possono essere indicate sul servizio Voci Fisse secondo le stesse modalità previste per le voci 58A / 89A (ovviamente a condizione che sussistano le condizioni previste dalla normativa).
Per ottenere la sospensione dei versamenti relativi alle gestioni sopra elencate, occorre intervenire sull’Archivio Tributi, sospendendo i singoli tributi interessati. Ricordiamo che tale operazione può essere effettuata tramite il servizio Tributi per Competenza, una volta che l’azienda risulta elaborata in modo definitivo: per sospendere un tributo occorre annullare la condizione di ‘Definitivo’ (e confermare), quindi selezionare il singolo tributo e barrare la casella ‘Tributo sospeso ai fini della scadenza’. I tributi sospesi dovranno poi essere riabilitati, modificando opportunamente la data di scadenza.

Sulla nota contabile, le voci che agiscono sulla denuncia UniEmens (58A / 89A) vengono decurtate dai movimenti contabili relativi ai contributi a carico dipendente e/o a carico azienda. Le altre voci di sospensione, invece, vengono riportate esclusivamente nella parte di ‘Dettaglio’, separando le ritenute sospese relative ai dipendenti da quelle relative ai collaboratori; precisiamo che occorre considerare tali somme per effettuare la quadratura del netto in busta.

Precisiamo che, ad oggi (29/06/12), non risulta che siano state determinate le modalità per il successivo versamento (ed eventuale recupero in busta paga) dei tributi sospesi. Occorre tenere presente che, se le trattenute al dipendente dovessero essere recuperate in un’unica soluzione, le buste paga interessate ne risentirebbero pesantemente.

Luglio 2012
(acred469)
MODIFICHE DENUNCIA UNIEMENS

Sulla denuncia UniEmens sono state predisposte le variazioni necessarie per la nuova modalità di gestione della CIG (vedi Nuova gestione CIG). Ricordiamo che le istruzioni relative alla compilazione della denuncia mensile sono riportate nel Documento Tecnico UniEmens (ultima versione: 1.2.6 del 06/06/12).

Le variazioni relative alla denuncia UniEmens, di seguito elencate, riguardano esclusivamente la CIG gestita secondo la nuova modalità (a meno di una diversa precisazione). Segnaliamo, in particolare, che la CIG gestita secondo la modalità preesistente non viene riportata in nessuna delle nuove sezioni predisposte sulla denuncia.

Le principali variazioni alla denuncia UniEmens sono le seguenti:

  • nella sezione Calendario (servizio UniEmens – Calendario) è stata predisposta la finestra Gestione Eventi, tramite la quale è possibile gestire le informazioni richieste in relazione agli eventi di CIG (ore di assenza per singolo giorno, codici identificativi dell’evento); la compilazione di tale sezione avviene in automatico, tramite la normale procedura di elaborazione mensile (o eventualmente tramite la rigenerazione dei dati UniEmens);
  • è stata predisposta la nuova sezione Eventi (servizio UniEmens – Eventi), sulla quale sono riportate alcune informazioni riepilogative relative agli eventi di CIG indicati nella sezione Calendario; anche la compilazione di tale sezione avviene in automatico, attraverso la normale procedura di elaborazione mensile; precisiamo che alcune informazioni richieste (Dichiarazione Individuale di Disponibilità e qualifiche professionali) devono essere inserite preventivamente sulla finestra Ulteriori Dati Inps, disponibile sul servizio Dipendente – Inquadramento;
  • è stata predisposta la nuova sezione Prestazioni Aziendali (servizio UniEmens – Prestazioni az.), nella quale sono riportate, a seguito dell’autorizzazione da parte dell’Inps, le indennità erogate ai dipendenti tramite la finestra Pagamento CIG (servizio Presenze e Variazioni Mensili); precisiamo che le indennità in questione sono totalizzate per numero autorizzazione CIG e vengono portate a credito sul totale da versare.
  • nella sezione Settimane (servizio UniEmens – Settimane, preesistente) l’evento di CIG viene riportato nello stesso mese di competenza, utilizzando i codici evento relativi alla "CIG richiesta" (in assenza di autorizzazione) o alla "CIG autorizzata" (se è già presente l’autorizzazione).

Come sopra indicato, per la nuova gestione della CIG occorre inserire preventivamente la DID (dichiarazione individuale di disponibilità) e le relative qualifiche professionali sul servizio Dipendente – Inquadramento, tramite la finestra Ulteriori Dati Inps. Se tali informazioni non sono presenti al momento dell’elaborazione mensile, è possibile inserirle rigenerando esclusivamente le denunce UniEmens, tramite la procedura Rigenerazione Dati UniEmens.

Nella sezione relativa ai Dati Retributivi del dipendente (servizio UniEmens – Dipendenti), è stato modificato il criterio di compilazione del campo Ore Lavorabili: secondo le ultime istruzioni Inps, il dato in questione deve essere calcolato escludendo i periodi precedenti all’assunzione e successivi al licenziamento (ovviamente se ricadenti nel mese). Nel caso di un mese frazionato tra diverse denunce (quindi in presenza di più cedolini con situazioni contributive diverse), le Ore Lavorabili devono riferirsi al periodo di competenza di ciascuna denuncia.
Col presente aggiornamento, le ore lavorabili riportate sulla denuncia UniEmens vengono rilevate dalla nuova voce 49B, visibile nel dettaglio del cedolino (campo Quantità). Precisiamo che il campo Ore Lavorabili risulta obbligatorio solo in presenza di un evento di CIG gestito secondo la nuova modalità.
Segnaliamo che, dalla stessa voce 49B (campo Importo Totale), viene adesso rilevata anche la Retribuzione Teorica, indicata nella sezione Dati Contrattuali del servizio UniEmens – Dipendenti.
Infine, nella sezione Dati Retributivi, è stato aggiunto il campo Percentuale part-time effettiva del mese, compilato dalla procedura di elaborazione mensile per i soli dipendenti con orario part-time di tipo verticale o misto.

Segnaliamo che, a partire dalle denunce relative al mese di giugno 2012, i nuovi campi predisposti con l’aggiornamento Acred455 del 25/01/12 (servizio UniEmens – Dipendenti, campi Ore Lavorabili / Divisore Orario / Tipo Paga) vengono riportati sul file XML per l’invio della denuncia. Tutti i campi in questione risultano obbligatori soltanto in presenza di un evento di CIG gestito secondo la nuova modalità (possono comunque essere riportati su tutte le denunce).

Novembre 2011
(acred444)
INPS – INCENTIVO PER GIOVANI GENITORI

E’ stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante, alle aziende, in caso di assunzione di giovani genitori (circolare Inps n. 115 del 5/09/11 e messaggio Inps n. 20065 del 21/10/11).

Per gestire il suddetto incentivo, sono state predisposte le seguenti voci:

- Voce 96C: da indicare sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’ (elenco voci 3.1 ‘Sgravi e altre gestioni Inps’), per attivare il calcolo dell’incentivo ed il corrispondente conguaglio sulla denuncia UniEmens. La voce determina automaticamente l’incentivo relativo al mese corrente, riportando il valore nel campo Importo Totale: viene recuperato l’importo spettante (E. 5.000) fino a concorrenza con l’importo delle retribuzioni lorde corrisposte al dipendente; a tale scopo, si considerano le sole retribuzioni di competenza del mese (esclusi arretrati, Una-tantum, ecc.). Occorre tenere presente che, in alcuni casi, la somma delle retribuzioni corrisposte può differire dall’imponibile Inps: qualora si ritenga più corretto recuperare l’importo spettante fino a concorrenza con l’imponibile, è possibile impostare l’opzione '1' nel campo Quantità della voce 96C. La voce 96C totalizza, nel campo Importo Unitario, l’ammontare complessivo del beneficio usufruito fino al mese corrente, rilevando l’eventuale beneficio già usufruito nei mesi precedenti; il calcolo della voce si interrompe automaticamente nel mese in cui viene raggiunto l’importo complessivo di E. 5.000.

- Voce 96D: da utilizzare, eventualmente, sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’ (elenco voci 5.4 ‘Varie Inps’), per conguagliare il valore dell’incentivo relativo ai mesi pregressi.

I dati relativi alla nuova agevolazione contributiva vengono riportati automaticamente nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, utilizzando il codice causale ‘GIOV’.

Ottobre 2011
(acred442)
NUOVE GESTIONI: UNIEMENS / DMAG

E’ stata prevista la possibilità di inserire, nell’inquadramento del dipendente, alcune particolari codifiche richieste sulle denuncia UniEmens, diverse da quelle attribuite in automatico al momento della generazione della denuncia.
Sempre nell’inquadramento del dipendente, inoltre, sono state rese disponibili le stesse codifiche relative alla denuncia DMAG, predisposte sul servizio del Collocamento.

Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’ è disponibile la nuova finestra ‘Ulteriori dati INPS’: tramite tale finestra è possibile gestire le codifiche relative alle denunce UniEmens e/o DMAG.

Per quanto riguarda la denuncia UniEmens, occorre sottolineare che l’inserimento delle codifiche disponibili sulla finestra ‘Ulteriori dati INPS’, rappresenta una "forzatura" rispetto alle codifiche attribuite in automatico al momento della generazione della denuncia. In particolare, segnaliamo che è possibile operare tale "forzatura" sul codice della Qualifica, per attribuire quei particolari codici attualmente non previsti nell’inquadramento del dipendente (a titolo di esempio: è possibile attribuire il codice ‘4’, relativo ai "pulitori" di fabbricati dal 1/01/10).
Inoltre, è possibile operare la "forzatura" sul Tipo Contribuzione, nei casi in cui occorre attribuire un codice diverso da quelli generati in automatico. Infine, è possibile "forzare" il codice Tipo Lavoratore e Tipo Lavoratore Statistico.

Relativamente alla denuncia DMAG, è possibile inserire o modificare le stesse codifiche predisposte sul servizio del Collocamento (vedi Nuove gestioni: Collocamento). Nel caso in cui il dipendente, al momento dell’assunzione, sia stato inserito tramite il servizio del Collocamento, i dati relativi al DMAG risulteranno già compilati.

Luglio 2011
(acred437)
UNIEMENS – NUOVE CODIFICHE

Sono state aggiornate alcune codifiche relative alla denuncia UniEmens, sulla base di quanto indicato del Documento Tecnico UniEmens versione 1.2.3, rilasciato dall’Inps in data 22/07/11.In particolare, segnaliamo che è stato aggiunto il codice tipo rapporto ‘1E’, relativo agli amministratori che risultano essere anche rappresentanti legali in carica (messaggio Inps n. 13753 del 30/06/11). Ricordiamo che il codice Tipo Rapporto può essere indicato nell’apposito campo sul servizio Dipendente – Altri Dati, in modo da essere riportato automaticamente sulla denuncia UniEmens al momento dell’elaborazione mensile. Nel caso in cui sia già stata effettuata l’elaborazione mensile, il codice in questione può essere indicato direttamente sul servizio UniEmens – Autonomi.

Luglio 2011
(acred435)
UNIEMENS – ULTERIORI AUTORIZZAZIONI C.I.G.

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che, in seguito all’aggiornamento Acred432 del 23/06/11, le autorizzazioni C.I.G. inserite tramite la finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’ (servizio Ditta – Posizioni Inps), non vengono riportate correttamente sulla denuncia UniEmens (sezione ‘Prestazioni’).
Precisiamo che il problema riguarda esclusivamente l’indicazione del numero autorizzazione e del corrispondente numero di ore, da riportare sulla denuncia UniEmens in caso di conguaglio della CIG. L’importo della CIG conguagliata e tutte le altre somme a debito o a credito (contributo addizionale, ecc.) vengono invece riportate correttamente sulla denuncia UniEmens, sia a livello individuale che aziendale. Facciamo presente che il problema si verifica esclusivamente se le autorizzazioni sono state inserite tramite la finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’ (da agganciare sui singoli dipendenti): non presentano, invece, alcun problema le autorizzazioni inserite direttamente sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (valide per la generalità dei dipendenti).
Nel caso in cui, successivamente all’aggiornamento Acred432 del 23/06/11 e prima del presente aggiornamento, siano state elaborate delle aziende che presentano un conguaglio della CIG, e sempre che le autorizzazioni siano state inserite tramite la finestra ‘Ulteriori Autorizzazioni CIG’, occorrerà rigenerare i dati UniEmens del mese elaborato (giugno 2011), utilizzando la procedura Rigenerazione Dati UniEmens (menù Amministratore Paghe).

Giugno 2011
(acred432)
UNIEMENS – CALENDARIO

Sulla denuncia UniEmens, è stato ulteriormente modificato il criterio di compilazione del calendario giornaliero, sulla base degli ultimi chiarimenti inviati dall’Inps ad Assosoftware. In particolare, nella risposta ad un quesito, l’Inps ha chiarito che devono essere indicati come "lavorati" soltanto i giorni di effettiva presenza: per considerare un giorno come "lavorato" è necessario che il numero di ore di effettivo lavoro sia maggiore di zero (nonostante nel Documento Tecnico sia scritto che la condizione di giorno "lavorato" è "indipendente dal numero di ore di lavoro svolte"). Di conseguenza, i giorni di assenza retribuita da parte della ditta, quali ad esempio i giorni di ferie o permesso retribuito, devono figurare come "non lavorati" (lo stesso criterio vale per la malattia o altri eventi, anche quando la retribuzione rimane a carico della ditta).
Vogliamo sottolineare che i giorni in questione sono sempre stati equiparati ai giorni di effettiva presenza, senza alcuna eccezione, su tutti i modelli e denunce Inps, compreso il modello DL86/88. Era quindi logico supporre, in assenza di diverse precisazioni, che anche nel calendario giornaliero predisposto sull’UniEmens, in quanto sostitutivo del modello DL86/88, i giorni in questione dovessero essere indicati come "lavorati".

Il calendario giornaliero, come le altre sezioni della denuncia UniEmens, viene generato automaticamente dalle procedure Elaborazione Mensile Ditte e Rigenerazione Dati UniEmens. E’ comunque possibile rigenerare la sola sezione del calendario giornaliere, utilizzando la procedura Rigenerazione Dati UniEmens – Calendario, disponibile sul menù Amministratore Paghe (vedere aggiornamento di marzo 2011 – Acred426).
La procedura Rigenerazione Dati UniEmens - Calendario opera sulle mensilità già elaborate, rigenerando la sola sezione del calendario giornaliero, senza modificare in alcun modo tutte le altre sezioni della denuncia UniEmens; è quindi opportuno utilizzarla per rigenerare il calendario giornaliero sulle denunce già trasmesse, nel caso in cui si abbia necessità di inviare nuovamente le denunce per effetto della modifica sopra descritta.
Sulla procedura Rigenerazione Dati UniEmens – Calendario, è stato aggiunto un parametro che consente di selezionare i soli dipendenti con contratto a termine, ossia i soggetti per i quali, a partire dal 2012, l’Inps potrebbe calcolare l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, facendo riferimento alle informazioni presenti nella sezione Calendario delle denunce UniEmens relative all’anno 2011 (in luogo del modello DL86/88).
Ricordiamo che, quando il calendario rigenerato risulta diverso da quello presente in archivio, la procedura imposta la condizione di ‘Rettificata’ sulla denuncia individuale (servizio UniEmens – Dipendenti, campo Stato della Dichiarazione). E’ quindi possibile effettuare un nuovo invio telematico includendo le sole denunce che hanno risentito della modifica del calendario: a tale scopo, sulla procedura Invio Telematico UniEmens occorre selezionare le sole denunce rettificate, impostando le opzioni ‘Tipo dichiarazioni: Solo denunce individuali’ e ‘ Modalità di invio: Solo rettificate’ nel campo Opzioni di Invio. Sia la rigenerazione del calendario che l’invio telematico prevedono di trattare un mese alla volta.
Ricordiamo che il calendario giornaliero non ha valenza contributiva: può quindi essere rettificato, tramite l’invio di una denuncia sostitutiva, anche successivamente al termine previsto per la trasmissione delle denunce.

Maggio 2011
(acred429)
UNIEMENS – UNITA’ OPERATIVA

E’ possibile indicare, sulla denuncia UniEmens (sezione denuncia individuale), il codice unità operativa eventualmente assegnato da parte dell’Inps, nei casi previsti dalla circolare n.172 del 31/12/10.
Precisiamo che l’unità operativa è stata inclusa nella denuncia UniEmens a partire dalla versione 1.2.2 del Documento Tecnico. La prima denuncia utile per la trasmissione di tale informazione è quella relativa al mese di aprile 2011.

Il codice unità operativa può essere indicato sul servizio ‘Ditta – Sedi Attività’, in corrispondenza della sede lavorativa interessata, compilando il nuovo campo ‘Denuncia UniEmens – Unità Operativa’. Precisiamo che tale campo NON deve essere compilato a meno che non sia stato espressamente assegnato un codice unità operativa da parte dell’Inps.
Al momento della generazione dei dati UniEmens, per ciascun dipendente viene rilevato il codice unità operativa eventualmente presente sulla sede lavorativa alla quale risulta agganciato il dipendente. Tale codice viene riportato sulla sezione individuale della denuncia UniEmens: può essere gestito tramite il servizio ‘UniEmens – Dipendenti’.

Ricordiamo che la generazione dei dati UniEmens viene effettuata dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Nel caso in cui risulti necessario indicare il codice unità operativa sulle denunce relative al mese di aprile 2011 (avendo quindi già elaborato le aziende interessate), occorre procedere nel modo seguente:

  1. indicare il codice in questione sulle corrispondenti Sedi Attività, storicizzando in data 01/04/2011;
  2. rigenerare i dati UniEmens delle aziende interessate, utilizzando la procedura Rigenerazione Dati UniEmens (menù Amministrazione del Personale –> menù Amministratore Paghe).
Marzo 2011
(acred426)
DENUNCIA UNIEMENS – CALENDARIO

Sulla denuncia UniEmens, è stato modificato il criterio di compilazione del calendario giornaliero, relativamente al trattamento delle "seste giornate", sulla base di alcuni chiarimenti inviati recentemente dall’Inps ad Assosoftware.

Ricordiamo che sussistevano alcuni dubbi in merito alla modalità di trattamento delle "seste giornate", come indicato nell’aggiornamento di febbraio 2011 – Acred422, a causa di alcune differenze tra le indicazioni presenti nel Documento Tecnico UniEmens versione 1.2 e le istruzioni relative al modello DL86/88 (sostituito appunto dal calendario giornaliero della denuncia UniEmens). In particolare, sul modello DL86/88 occorre considerare 6 giorni lavorativi (indicando come lavorata la "sesta giornata"), in caso di orario full-time o part-time orizzontale distribuito su 5 giorni settimanali. Nelle stesse istruzioni si fa riferimento, a titolo di esempio, ad alcune categorie di lavoratori (insegnanti, ecc.); le stesse categorie sono citate anche nel Documento Tecnico UniEmens, senza tuttavia precisare che si tratta di un esempio.
Dal momento che il calendario giornaliero della denuncia UniEmens sostituiva il modello DL86/88 e considerando che la normativa in materia non era cambiata, sembrava logico che le istruzioni relative al DL86/88 continuassero a valere anche per il calendario della denuncia UniEmens. Lo stesso criterio era stato applicato, con poche eccezioni, anche ai dati "provenienti" dalle denunce Emens e DM10 (in molti casi le istruzioni presenti nel Documento Tecnico non sono esaustive: continuano quindi a valere le indicazioni fornite in precedenza dall’Inps).

Tuttavia, secondo le ultime indicazioni fornite dall’Inps, per la compilazione del calendario giornaliero della denuncia UniEmens, si deve fare riferimento esclusivamente alle indicazioni riportate nel Documento Tecnico: di conseguenza, le categorie di lavoratori per le quali occorre considerare lavorate anche le "seste giornate" sono soltanto le seguenti:

  • insegnanti che concentrano l’orario settimanale di cattedra in meno di 6 giorni;
  • vigili del fuoco volontari, per i giorni di riposo compensativo.

Per tutte le altre categorie di lavoratori, in caso di orario settimanale distribuito su meno di 6 giorni, occorre considerare soltanto i giorni effettivi, indipendentemente dal regime orario applicato (full-time o part-time di qualsiasi tipo).
Abbiamo quindi modificato il criterio di compilazione automatica del calendario giornaliero, escludendo l’indicazione delle "seste giornate" lavorate, tranne che per le categorie indicate nel Documento Tecnico (come di seguito descritto).

Per gestire correttamente le categorie di dipendenti per le quali occorre considerare la "sesta giornata", è stato aggiunto un campo sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’: nella sezione Ulteriori Specifiche, è adesso disponibile la casella ‘Abilita 6° giornata su calendario UniEmens’. Barrando la suddetta casella, si ottiene il trattamento della "sesta giornata" previsto nell’aggiornamento di febbraio 2011 (Acred422), senza alcuna distinzione in base al regime orario applicato: è quindi lasciata all’Utente la scelta dei casi nei quali è opportuno barrare la casella.

Ricordiamo che il calendario giornaliero, al pari del resto della denuncia UniEmens, viene generato automaticamente dalle procedure Elaborazione Mensile Ditte (unitamente all’elaborazione delle buste paga) e Rigenerazione Dati UniEmens (disponibile sul menù Amministratore Paghe). Quest’ultima procedura, in particolare, consente di rigenerare i dati della denuncia UniEmens sulle ditte già elaborate, senza doverle rielaborare; tuttavia, in tal modo vengono perse le eventuali modifiche effettuate tramite i servizi della denuncia UniEmens.

Per quanto riguarda il mese di Gennaio 2011, per il quale sono già state inviate le denunce UniEmens, abbiamo predisposto una nuova procedura che rigenera esclusivamente il calendario giornaliero: in tal modo, quindi, non vanno perse le eventuali modifiche apportate alle altre sezioni della denuncia. La procedura, inoltre, imposta la condizione di ‘Rettificata’, sulle sole denunce per le quali viene generato un calendario diverso da quello già presente in archivio: in tal modo, possono essere inviate nuovamente le sole denunce individuali dei soggetti interessati dalla variazione (i dipendenti che svolgono un orario su 6 giorni settimanali non risentono della modifica, così come i part-time verticali o misti).
La nuova procedura è disponibile su: Amministrazione del Personale – Amministratore Paghe – Procedure di elaborazione e stampa – Rigenerazione Dati UniEmens – Calendario. La procedura richiede l’indicazione degli stessi parametri della normale elaborazione mensile (indicare il mese 01/2011). Ovviamente, si considerano le sole aziende già elaborate, rideterminando esclusivamente il calendario giornaliero (servizio UniEmens – Calendario): nel caso in cui quest’ultimo risulti diverso da quello presente in archivio al lancio della procedura, viene impostata la condizione di ‘Rettificata’ sulla denuncia individuale (servizio UniEmens – Dipendenti, campo Stato della Dichiarazione).
Una volta lanciata la procedura di rigenerazione del calendario UniEmens, è possibile effettuare l’invio telematico delle sole denunce di gennaio 2011 che hanno risentito della modifica: a tale scopo, sulla procedura Invio Telematico UniEmens devono essere selezionate le sole denunce rettificate, tramite le opzioni disponibili nel campo Opzioni di Invio (impostare ‘Tipo dichiarazioni: Solo denunce individuali’ e ‘ Modalità di invio: Solo rettificate’).
Ricordiamo che il calendario giornaliero non ha valenza contributiva: può quindi essere rettificato, tramite l’invio di una denuncia sostitutiva, anche successivamente al termine previsto per la trasmissione delle denunce.

Per quanto riguarda il mese di Febbraio 2011, relativamente alle aziende già elaborate, consigliamo di rigenerare tutte le denunce UniEmens, tramite la procedura Rigenerazione Dati UniEmens (disponibile sul menù Amministratore Paghe). I parametri richiesti sono gli stessi della procedura di elaborazione (indicare il mese 02/2011).
Nel caso in cui siano già state effettuate delle modifiche anche sulle denunce UniEmens di febbraio, è possibile utilizzare la procedura Rigenerazione Dati UniEmens – Calendario (sempre indicando il mese 02/2011).
In entrambi i casi, al momento dell’invio telematico delle denunce di febbraio, sulla procedura Invio Telematico UniEmens devono essere selezionate tutte le denunce, lasciando impostate le opzioni standard nel campo Opzioni di Invio (‘Tipo dichiarazioni: Tutte’ e ‘ Modalità di invio: Normale’).

Febbraio 2011
(acred422)
NUOVA VERSIONE DENUNCIA UNIEMENS

Con il presente aggiornamento è disponibile la versione 1.2 della denuncia UniEmens, in vigore dal mese di gennaio 2011.
Come anticipato nell’aggiornamento Acred419 del 26/01/11, è necessario effettuare la rigenerazione dei dati UniEmens relativi al mese di gennaio, secondo le modalità indicate più avanti, prima di procedere all’invio delle denunce.

Le caratteristiche della nuova denuncia sono descritte nel Documento Tecnico UniEmens versione 1.2, scaricabile dal sito dell’Inps. Le novità previste, tuttavia, non sono tutte applicabili dal mese di gennaio: in particolare, segnaliamo che è previsto un nuovo criterio di esposizione delle informazioni relative alla CIG, utilizzabile soltanto quando l’Inps adotterà una nuova modalità di richiesta ed autorizzazione (la partenza è prevista nei prossimi mesi).

Tra le novità che devono essere applicate già nel mese di gennaio, la principale è il calendario giornaliero.
Si tratta di una nuova sezione della denuncia, visibile e modificabile tramite il nuovo servizio ‘UniEmens – Calendario’, generata automaticamente seguendo criteri simili a quelli adottati per la sezione Settimane.
La nuova sezione ha lo scopo di sostituire i modelli per la richiesta di disoccupazione con requisiti ridotti (DL86/88), a partire dal periodo di competenza di gennaio 2011 (quindi con effetto dal 2012). In futuro, il calendario giornaliero arriverà a sostituire anche la sezione Settimane (obbiettivo dichiarato dall’Inps).

Sul calendario giornaliero, per il momento, deve essere indicata semplicemente la condizione di giorno lavorato o non lavorato, analogamente a quanto avviene per il modello DL86/88. In seguito, verrà indicata anche l’assenza dovuta alla CIG, quando quest’ultima sarà gestita secondo la nuova modalità.
Le istruzioni pubblicate dall’Inps fino ad oggi, in merito alla compilazione del calendario giornaliero, fanno sorgere un dubbio: secondo quanto indicato nel Documento Tecnico versione 1.2, in caso di orario distribuito su 5 giorni settimanali, le "seste giornate" dovrebbero essere considerate lavorate soltanto per determinate categorie di dipendenti (insegnanti, ecc.). Facendo riferimento alle istruzioni del modello DL86/88, invece, le "seste giornate" devono essere considerate lavorate per tutti i dipendenti con orario distribuito su 5 giorni settimanali, se in regime di full-time o part-time orizzontale (restano esclusi soltanto i part-time verticali o misti); nelle stesse istruzioni, alcune categorie in particolare, come gli insegnanti, sono citate soltanto a titolo di esempio (questa precisazione non è riportata nel Documento Tecnico).
In attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps, riteniamo opportuno applicare, nella generazione del calendario giornaliero UniEmens, la stessa modalità di trattamento delle "seste giornate" richiesta sul modello DL86/88. In tal modo, evitiamo di generare delle incongruenze rispetto ai dati forniti col modello DL86/88, oltre che con la sezione Settimane della stessa denuncia UniEmens (dove pure vengono considerate lavorate le "seste giornate"). Occorre tenere presente che il calendario giornaliero non ha valenza contributiva: potrebbe quindi essere oggetto di successive rettifiche senza incorrere in sanzioni (nel caso che l’Inps dia indicazione di seguire una diversa interpretazione).

Il calendario giornaliero viene generato automaticamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte, analogamente alle altre sezioni della denuncia UniEmens. Lo stesso risultato si ottiene utilizzando la procedura Rigenerazione Dati UniEmens, relativamente alle aziende già elaborate (operazione da effettuare per il mese di gennaio 2011).
Sul servizio ‘UniEmens – Calendario’, è possibile verificare (ed eventualmente modificare) i dati generati in automatico: in corrispondenza di ogni giorno del mese, viene riportata la condizione di "lavorato" o "non lavorato", corrispondenti rispettivamente alle opzioni ‘Si’ oppure ‘No’ della colonna ‘Lavorato’. Sulla stessa colonna, è disponibile anche l’opzione ‘Escluso’, utilizzata appunto per escludere uno o più giorni dal calendario di una denuncia. Tale condizione viene attribuita, in automatico, quando occorre generare due o più denunce nello stesso mese: su ciascuna denuncia vengono esclusi i giorni ricadenti nel periodo di competenza delle altre denunce.

Di seguito sono elencate le altre variazioni previste nella denuncia UniEmens versione 1.2, applicabili già dal mese di gennaio 2011.

  • È stato aggiunto il campo ‘Regolarizzazione’ sulla denuncia individuale (servizio ‘UniEmens – Dipendenti’). Il nuovo campo può essere avvalorato selezionando uno dei codici riportati nel corrispondente elenco, nei casi previsti dalle istruzioni Inps: in particolare, segnaliamo che deve essere utilizzato quando si ha necessità di inviare una rettifica della denuncia, successivamente alla scadenza prevista, con modifiche sui dati che hanno valenza contributiva.

  • Sul servizio ‘UniEmens – Dipendenti’, è stata aggiunta la casella ‘Imponibile a zero con settimane contributive’, compilata automaticamente al momento della generazione della denuncia. La casella in questione serve ad evitare un errore bloccante, al momento dell’invio telematico, nel caso in cui siano presenti delle settimane "retribuite" (ai fini pensionistici) in assenza dell’imponibile del mese. Tale condizione può derivare, ad esempio, dalle gestione delle presenze "differite" (assunzione di un dipendente a fine mese, rettifica di un evento di assenza, ecc.).

  • Sempre sul servizio ‘UniEmens – Dipendenti’, sono stati aggiunti alcuni campi che consentono di comunicare diverse informazioni relative al recapito dei dipendenti (telefono fisso / cellulare, email). Al momento, i campi in questione non vengono avvalorati automaticamente (non è previsto alcun obbligo di comunicazione all’Inps); in futuro, prevediamo di aggiungere le informazioni mancanti nella gestione anagrafica del dipendente, unitamente alle opzioni che permettano di scegliere se riportarle o meno sulla denuncia mensile.

  • Nella sezione ‘CIG Pregressa’ del servizio ‘UniEmens – Settimane’, sono stati aggiunti i dati relativi all’inquadramento del dipendente (qualifica, tipo contribuzione, matricola Inps). I campi in questione vengono compilati automaticamente, nel caso in cui l’inquadramento presente sulla denuncia UniEmens del mese a cui si riferisce la CIG, risulti diverso dall’inquadramento del mese in cui la CIG viene conguagliata e riportata sulla denuncia.

RIGENERAZIONE DATI UNIEMENS DI GENNAIO 2011:

Come già precisato, è necessario rigenerare i dati UniEmens relativi al mese di gennaio 2011, prima di effettuare l’invio telematico delle denunce.
A tale scopo, occorre lanciare la procedura Rigenerazione Dati UniEmens, presente sul menù Amministratore Paghe, selezionando il mese di gennaio 2011; ricordiamo che la procedura considera tutte le ditte già elaborate.
Secondo quanto anticipato nell’aggiornamento di gennaio 2011 (Acred419), se fossero state apportate delle modifiche manuali sui dati UniEmens, occorrerebbe ripetere tali modifiche dopo la rigenerazione dei dati.

Una volta rigenerati i dati UniEmens del mese di gennaio, consigliamo di lanciare la procedura Stampa Mensile Ditte, richiedendo la stampa della Nota Contabile mensile a livello di ditta. Ovviamente NON occorre ristampare la Nota Contabile: la stampa viene richiesta al solo scopo di effettuare nuovamente il controllo sull’arrotondamento Inps. Ricordiamo che le eventuali segnalazioni relative all’arrotondamento Inps vengono riportate sulla stampa ‘erronotac.STA’. In assenza di segnalazioni di errore, viene generata la sola stampa della Nota Contabile.

Dopo aver rigenerato i dati UniEmens del mese di gennaio 2011, a meno di segnalazioni di errore, è possibile effettuare l’invio telematico delle denunce, utilizzando la procedura Invio Telematico UniEmens secondo le normali modalità.

Gennaio 2011
(acred419)
CONVENZIONI BILATERALI: UNIEMENS – F24

Sulla gestione delle convenzioni tra l’Inps e gli Enti Bilaterali (aggiornamenti Acred412 del 24/09/10 e Acred415 del 25/11/10), sono state aggiunte le nuove codifiche previste nel Documento Tecnico UniEmens versione 1.1.6.
Ricordiamo che i dati in questione sono riportati nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’ (l’elenco delle codifiche previste è disponibile in corrispondenza del campo Codice).
Ricordiamo che le somme dovute agli Enti Bilaterali o ad altri fondi previsti contrattualmente, devono essere riportate sulla denuncia UniEmens soltanto se il corrispondente versamento avviene tramite il modello F24.

Con il presente aggiornamento, abbiamo automatizzato la compilazione, sulla denuncia UniEmens, dei dati relativi alle Convenzioni Bilaterali, per quanto riguarda le somme relative al mese corrente.
Inoltre, abbiamo predisposto un nuovo programma, sulla procedura Stampe Accessorie, che trasferisce sul modello F24 (Archivio Tributi) tutte le causali relative alle Convenzioni Bilaterali, seguendo lo stesso criterio adottato per la l’indicazione degli stessi dati sulla denuncia UniEmens.
Per ottenere la compilazione delle Convenzioni Bilaterali sulla denuncia UniEmens e sul modello F24, occorre indicare la causale da utilizzare per il versamento in uno dei nuovi campi predisposti sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’: si tratta dei campi ‘Enti Bilaterali’ e ‘Cassa Assistenza Integrativa’, aggiunti in corrispondenza della nuova sezione ‘Codici DM10 / UniEmens’, unitamente al preesistente campo ‘Contributi Associativi’.
Analogamente a quanto previsto per il campo dei contributi associativi, nei nuovi campi occorre indicare il codice causale utilizzato per il versamento dei contributi dovuti all’ente bilaterale e/o alla cassa di assistenza integrativa. I due nuovi campi, tuttavia, devono essere compilati soltanto nel caso in cui il che il versamento avvenga direttamente su F24.
Se, per qualsiasi motivo, l’indicazione dei codici causale sulle posizioni Inps risulta troppo onerosa o insufficiente (ad esempio se vengono utilizzate causali diverse all’interno della stessa posizione Inps), è possibile indicare un codice numerico, corrispondente alle diverse causali, direttamente sulle voci utilizzate per gestire i contributi in oggetto.
In particolare, le voci 78B / 78D / 78T (enti bilaterali) o 57F (cassa assistenza integrativa) possono essere indicate sulle Voci Fisse, a livello di dipendente / ditta / contratto, selezionando uno dei codici causali previsti (sulla voce viene riportato un corrispondente codice numerico). Le voci in questione si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al nuovo punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’. Non è invece possibile attribuire il codice causale direttamente sulla voce 578.
Precisiamo che il codice causale attribuito sulle voci ha maggiore priorità rispetto al codice indicato sulle posizioni Inps. Ovviamente, se la voce viene impostata a livello di contratto, è possibile differenziarla sulle singole ditte.
Da parte nostra, consigliamo di indicare le causali utilizzate per il versamento tramite il servizio delle posizioni Inps.

Per le aziende sulle quali sono stati indicati i codici causale utilizzati per il versamento, indipendentemente dal metodo utilizzato (posizioni Inps e/o Voci Fisse), al momento dell’elaborazione mensile viene automaticamente compilata la sezione ‘Convenzioni Bilaterali’ della denuncia UniEmens, riportando i contributi con l’indicazione del mese corrente.

Per trasferire sul modello F24 (Archivio Tributi) gli stessi contributi trasferiti nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’ della denuncia UniEmens, occorre utilizzare la procedura Stampe Accessorie. Nell’elenco dei programmi è stato aggiunto il nuovo programma ‘ENTIBF24’: si trova in coda al punto 1.1 (‘Stampe periodiche’) e sostituisce i due programmi già utilizzati per il trasferimento delle somme in questione sul modello F24 (‘CONTRF24’ / ‘QUOTEF24’).
Il programma ‘ENTIB24’ adotta gli stessi criteri utilizzati per la compilazione della sezione ‘Convenzioni Bilaterali’: in particolare, considera le sole aziende per le quali è stato indicato il codice causale (tramite le posizioni Inps e/o le Voci Fisse). Per coerenza con i programmi ‘QUOTEF24’ e ‘CONTRF24’, anche sul programma ‘ENTIBF24’ è prevista la selezione di un singolo contratto e la "forzatura" di un codice causale. L’uso di quest’ultima opzione è subordinato alla selezione di un singolo contratto, in quanto vengono considerate anche le aziende sulle quali non risulta indicato il codice causale (è sconsigliato l’uso di tale opzione, a meno di particolari necessità).
Precisiamo che i programmi ‘CONTRF24’ e ‘QUOTEF24’ risultano tuttora funzionanti, anche se ne viene sconsigliato l’uso a partire dal mese di gennaio 2011.

ATTENZIONE: Per la convenzione codice ‘ASSP’, relativa alle contribuzioni previste nel CCNL degli Studi Professionali, abbiamo mantenuto l’automatismo già previsto nei precedenti aggiornamenti (vedere Acred415 del 25/11/10).
La causale ‘ASSP’ viene attribuita automaticamente per i dipendenti inquadrati nei contratti 011 / 012, in relazione alle voci 578 (CADIPROF) e 78A / 78B (EBIPRO), sia per quanto riguarda la compilazione della sezione ‘Convenzioni Bilaterali’, sia nel trasferimento sul modello F24 tramite il programma ‘ENTIBF24’. Anche per le aziende in questione, comunque, consigliamo di indicare il codice causale (appunto ‘ASSP’) sul servizio delle posizioni Inps.

Novembre 2010
(acred415)
UNIEMENS – CONVENZIONI BILATERALI

Sulla gestione delle convenzioni tra l’Inps ed Enti Bilaterali, rilasciata con l’aggiornamento Acred412 del 24/09/10, sono state aggiunte le nuove codifiche previste nel Documento Tecnico UniEmens versione 1.1.5. Ricordiamo che i dati in questione sono riportati nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’, sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’.

Le codifiche aggiunte nella sezione Convenzioni Bilaterali sono le seguenti:

  • ASSP’ (Cassa Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali)
  • CIFE’ (Ente Bilaterale Nazionale del Settore Privato)
  • EBUC’ (Ente Bilaterale Unci / Confsal)
  • EST1’ (Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, turismo e servizi)

Occorre tenere presente che le somme dovute ad Enti o Casse previsti contrattualmente devono essere indicati nella sezione Convenzioni Bilaterali della denuncia UniEmens soltanto se il corrispondente versamento avviene tramite il modello F24.
Per il momento le nuove codifiche non vengono generate in automatico: nel caso in cui il versamento sia stato effettuato tramite modello F24, occorrerà inserire manualmente il dato sul servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’.
Fa eccezione la sola convenzione codice ‘ASSP’, relativa alle contribuzioni previste nel CCNL degli Studi Professionali, in quanto tale convenzione ha previsto, fin dall’origine, il versamento esclusivamente tramite modello F24. Di conseguenza, a partire dal mese di novembre 2010, per i dipendenti inquadrati nei contratti 011 / 012, le somme dovute ai fondi CADIPROF (voce 578) ed EBIPRO (voci 78A / 78B) vengono riportate automaticamente sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’, in corrispondenza del codice ‘ASSP’. Precisiamo che l’importo indicato sulla denuncia UniEmens corrisponde alla quota di competenza del solo mese corrente, al netto di eventuali quote arretrate indicate nel campo Importo Unitario della voce 578: si tratta dello stesso criterio adottato nel trasferimento della somma da versare sul modello F24, attraverso il programma ‘QUOTEF24’ (procedura Stampe Accessorie – 1.1 Stampe Periodiche).
Precisiamo inoltre che, relativamente alle convenzioni ‘EBNA’ e ‘VITA’, restano valide le indicazioni operative riportate nell’aggiornamento Acred412 del 24/09/10.

Settembre 2010
(acred412)
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE

Sulla base del messaggio Inps n. 21389 del 17/08/10, sono stati modificati i codici da indicare sulla denuncia UniEmens, per effettuare il recupero degli sgravi derivanti dalla decontribuzione dei contratti di secondo livello, relativamente all’anno di competenza 2009.

Le voci da utilizzare per gestire la decontribuzione sono le stesse indicate negli aggiornamenti Acred362 del 25/02/09 e Acred404 del 25/05/10, presenti nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’:

  • Voce 85A – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 55A – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 85B – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale;
  • Voce 55B – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale.

In presenza delle voci sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono predisposti i codici da utilizzare per il recupero dello sgravio, con l’indicazione delle corrispondenti somme a credito:

  • ‘L944’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale, quota (voce 85A);
  • ‘L945’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (voce 55A);
  • ‘L946’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (voce 85B);
  • ‘L947’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (voce 55B).

Tutti i codici sono riportati nella sezione ‘Altre Somme a Credito’, presente sul servizio UniEmens – Denuncia Aziendale.

Ricordiamo che la somma a favore del dipendente viene inclusa nell’imponibile fiscale relativo al mese di erogazione.
Nel caso in cui si ritenga corretto applicare la detassazione D.L. 93/08 sullo sgravio a favore del dipendente, occorre inserire anche la voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’), presente nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’. La voce 48F può essere indicata senza alcun importo: in tal caso, viene rilevato automaticamente il valore presente sulle voci 55A e 55B. Precisiamo che la voce 48F segue la stessa gestione delle altre voci relative alle somme detassabili (da 48A a 48E – aggiornamento Acred390 del 26/01/10).

Segnaliamo inoltre che, secondo una diversa interpretazione, lo sgravio a favore del dipendente potrebbe essere soggetto a tassazione separata sugli arretrati: se si ritiene corretta tale interpretazione, il valore dello sgravio a favore del dipendente deve essere indicato nel campo Importo Totale delle voci 128 (‘Esenzione Irpef’) e 486 (‘Imponibile arretrati anni precedenti’). In questo caso, ovviamente, non può essere utilizzata la voce 48F descritta al paragrafo precedente.

Settembre 2010
(acred412)
UNIEMENS – CONVENZIONI BILATERALI

E stata predisposta la gestione delle convenzioni tra l’Inps e gli Enti Bilaterali, sulla base di quanto indicato nel Documento Tecnico versioni 1.1.3 e 1.1.4. Tali convenzioni prevedono, generalmente, il versamento tramite modello F24 delle somme dovute agli Enti Bilaterali e l’indicazione dettagliata delle stesse somme sulla denuncia UniEmens.

Con la generazione dei dati UniEmens (operazione effettuata dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte), i dati in oggetto possono essere riportati automaticamente nella nuova sezione Convenzioni Bilaterali, presente sul servizio UniEmens – Dati Particolari. Al momento, le convenzioni riguardano la Cassa Assicurativa Rischio Vita dell’industria alimentare (codice UniEmens ‘VITA’) e l’Ente Bilaterale Nazionale del settore artigianato (codice ‘EBNA’).

Nella sezione Convenzioni Bilaterali possono essere riportate automaticamente le somme gestite tramite le voci relative agli enti bilaterali (voci 78A / 78B / 78C / 78D / 78S / 78T), attribuendo il codice UniEmens della convenzione interessata (attualmente ‘EBNA’ / ‘VITA’). A tale scopo, occorre indicare un’apposita opzione sul servizio Voci Fisse:

  • ‘EBNA’: deve essere indicato il codice ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce utilizzata per gestire il contributo a carico del dipendente (78B / 78D / 78T). Nella sezione Convenzioni Bilaterali viene riportato sia il contributo gestito tramite la voce in questione, sia il contributo gestito tramite la corrispondente voce a carico del datore di lavoro (rispettivamente 78A / 78C / 78S).

  • ‘VITA’: deve essere indicato il codice ‘2’ nel campo Importo Unitario della voce utilizzata per gestire la ritenuta a carico del dipendente (78B / 78D / 78T). Nella sezione Convenzioni Bilaterali viene riportata sia la ritenuta gestita tramite la voce in questione, sia la somma presente sulla corrispondente voce a carico del datore di lavoro (rispettivamente 78A / 78C / 78S).

Le nuove opzioni sono state riportate nell’elenco delle voci disponibili sul servizio Voci Fisse.
Precisiamo che, nella denuncia UniEmens, viene sempre riportato un unico importo corrispondente al totale delle voci interessate, indicando come periodo di riferimento il mese corrente. Nel caso in cui il versamento si riferisca a più mesi (arretrati, ecc.), occorrerà dettagliare gli importi mensili intervenendo sul servizio UniEmens – Dati Particolari.

Maggio 2010
(acred404)
UNIEMENS – SEZIONE ‘INCENTIVO’

Nella generazione dei dati UniEmens (operazione effettuata automaticamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte), è stata predisposta la gestione dell’incentivo spettante in caso di assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (art. 7 ter, comma 7, D.L. n. 5 del 10/02/09). I dati relativi a tale agevolazione contributiva vengono riportati nella sezione ‘Incentivo’, presente sul servizio UniEmens – Dati Particolari.

Per gestire il suddetto incentivo in fase di elaborazione delle buste paga, sono state predisposte le seguenti voci:

  • Voce 96A: deve essere indicato, nel campo Importo Totale, il valore dell’incentivo relativo al mese corrente. Inoltre, nel campo Importo Unitario occorre indicare il codice dell’Ente Finanziatore, selezionandolo dall’apposita tabella; nel caso in cui tale codice non venga indicato, viene attribuito lo Stato (codice ‘H00’). La voce 96A è riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’; eventualmente, il solo codice dell’Ente Finanziatore (campo Importo Unitario) può essere indicato sul servizio Voci Fisse, in modo che non occorra ripeterlo per ogni mese di applicazione del beneficio.
  • Voce 96B: può essere indicato, nel campo Importo Totale, il valore dell’incentivo relativo ai mesi pregressi. Anche la voce 96B si trova nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.

In presenza delle voci sopra indicate, sulla denuncia UniEmens viene compilata la sezione ‘Incentivo’, riportando il codice ‘LASD’ ("Incentivo per assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga").

Maggio 2010
(acred404)
UNIEMENS – CIGS IN DEROGA

In presenza di autorizzazioni relative a periodi di CIGS in deroga, viene generato automaticamente il nuovo codice ‘GF02’, previsto nella sezione ‘CIG Straordinaria – Dati Statistici’ (servizio UniEmens – Prestazioni).
Il codice in questione deve essere attribuito in caso di prima concessione della CIGS in deroga; nel caso in cui si tratti di una proroga, occorre modificare tale codice, intervenendo sul servizio UniEmens – Prestazioni.
In corrispondenza del codice ‘GF02’ viene riportato automaticamente il numero complessivo delle ore di CIGS conguagliate; le stesse ore sono indicate dettagliatamente nella tabella relativa alle singole autorizzazioni.

Maggio 2010
(acred404)
UNIEMENS – DECONTRIBUZIONE

A partire dalle buste paga relative al mese di maggio 2010, è possibile recuperare gli sgravi derivanti dalla decontribuzione dei contratti di secondo livello, per quanto riguarda l’anno di competenza 2009.

Le voci relative alla decontribuzione sono le stesse indicate nell’aggiornamento Acred362 del 25/02/09:

  • Voce 85A – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 55A – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale;
  • Voce 85B – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale;
  • Voce 55B – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale.

Le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri enti’; su ciascuna voce, occorre indicare il valore contributi da recuperare (campo Importo Totale).

Ricordiamo che la somma a favore del dipendente viene inclusa nell’imponibile fiscale relativo al mese di erogazione.

Nel caso in cui si ritenga corretto applicare la detassazione D.L. 93/08 sullo sgravio a favore del dipendente, occorre inserire anche la nuova voce 48F (‘Erogazioni D.L. 93/08 esenti da contributi’), presente nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’. La voce 48F può essere indicata senza alcun importo: viene rilevato automaticamente il valore presente sulle voci 55A e 55B. Precisiamo che la voce 48F segue la stessa gestione delle altre voci relative alle somme detassabili (da 48A a 48E – aggiornamento Acred390 del 26/01/10).

Segnaliamo inoltre che, secondo una particolare interpretazione, lo sgravio a favore del dipendente potrebbe essere escluso da qualsiasi tassazione da parte del sostituto d’imposta: se si ritiene corretta tale interpretazione, il valore dello sgravio a favore del dipendente può essere indicato sulla voce 128 (‘Esenzione Irpef’ – elenco Variazioni Mensili punto 3.1). In questo caso, ovviamente, non può essere utilizzata la voce 48F.

In presenza delle voci relative alla decontribuzione, sopra elencate, sulla denuncia UniEmens vengono predisposti i codici da utilizzare per il recupero dello sgravio spettante:

  • ‘L934’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto aziendale, quota (voce 85A);
  • ‘L935’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto aziendale (voce 55A);
  • ‘L936’ – sgravio a favore del datore di lavoro derivante da un contratto territoriale (voce 85B);
  • ‘L937’ – sgravio a favore del dipendente derivante da un contratto territoriale (voce 55B).

Tutti i codici sopra elencati sono riportati nella sezione ‘Altre Somme a Credito’, sul servizio UniEmens – Denuncia Aziendale (non è prevista l’indicazione dello sgravio nella denuncia individuale).

Maggio 2010
(acred404)
UNIEMENS – CONTROLLO ARROTONDAMENTO

E’ stata predisposta una nuova procedura di controllo delle somme a debito ed a credito presenti sulla denuncia UniEmens. Il controllo viene effettuato determinando l’arrotondamento Inps a livello di singolo dipendente e segnalando i soggetti per i quali tale arrotondamento risulta troppo elevato.

Ricordiamo che l’arrotondamento Inps viene determinato, a livello di ditta, attraverso la stampa della Nota Contabile: il valore dell’arrotondamento corrisponde alla differenza tra l’importo risultante dalla sommatoria dei movimenti che interessano il conto ‘Inps c/contributi’ e l’importo da versare tramite F24 (causale ‘DM10’), risultante dalla somma degli importi a debito ed a credito presenti sulle denunce UniEmens. Ricordiamo, inoltre, che l’importo da versare tramite F24 è riportato nella prima pagina della Nota Contabile.
Nel caso in cui il valore dell’arrotondamento Inps risulti troppo elevato (superiore ad E. 10,00 su base mensile), viene emessa un’apposita segnalazione, sulla stampa ‘erronotac.ELA’; in tale situazione, tuttavia, può risultare difficoltoso risalire alla causa di tali differenze, soprattutto nel caso di aziende che occupano un certo numero di dipendenti.

Abbiamo quindi predisposto un’apposita procedura di controllo, da usare soltanto a seguito della segnalazione relativa all’arrotondamento Inps. La procedura di controllo deve essere utilizzata selezionando l’azienda per la quale è stato segnalato l’arrotondamento troppo elevato: per tale azienda, il valore dell’arrotondamento Inps viene determinato a livello di singolo dipendente, segnalando i soggetti per i quali risulta superato un determinato limite (in questo caso corrispondente ad E. 3,00); in tal modo, viene facilitata l’individuazione della situazione che ha dato origine al problema.

La nuova procedura per il controllo dell’arrotondamento Inps a livello di dipendente è disponibile sul menù Amministratore Paghe – Procedure di elaborazione e stampa: ‘Controllo arrotondamento UniEmens’.

Sulla procedura, oltre al mese elaborato ed al codice dell’azienda interessata, sono disponibili le seguenti opzioni:

  • Stampa solo differenze – da attivare se si vuole ottenere le stampe previste relativamente ai soli dipendenti che presentano un arrotondamento Inps superiore al limite di E. 3,00;
  • Stampa sezione aziendale UniEMens dipendente – da attivare se si vuole produrre la stampa della sezione Aziendale della denuncia UniEmens, generata a livello di singolo dipendente; ricordiamo che, in tale sezione, sono riportati i totali delle somme a debito (‘Totale A’) ed a credito (‘Totale B’); la stampa in questione è identificata col nome ‘uniemens-dett-aziendale.UNX’.

La procedura di controllo produce la stampa ‘arrotondamenti-uniemens.UNX’, sulla quale viene effettuato un confronto, a livello di singolo dipendente, tra il totale risultante dai movimenti contabili ed il totale risultante dalla denuncia UniEmens. La differenza tra i due totali viene riportata sulla colonna ‘Differenza’.
Occorre tenere presente che la procedura di controllo non considera le eventuali variazioni effettuate manualmente sulla sezione Aziendale della denuncia UniEmens (effettiva): il controllo tiene conto dei soli dati generati in automatico su tale sezione. Vengono invece considerate le eventuali variazioni effettuate sulle singole denunce individuali.

Maggio 2010
(acred403)
UNIEMENS - NUOVA VERSIONE

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate alcune modifiche in merito alla gestione della denuncia UniEmens, sulla base delle novità previste nelle versioni 1.1.1 e 1.1.2 del Documento Tecnico UniEmens.

La nuova gestione della denuncia è pienamente compatibile con la precedente: non occorre effettuare alcun intervento sulle denunce relative al mese di aprile, indipendentemente dal fatto che siano, o non siano, già state inviate all'Inps.

Segnaliamo che, sui servizi relativi alla denuncia UniEmens, sono state predisposte alcune nuove codifiche, previste nel Documento Tecnico di cui sopra: al momento, per i nuovi codici è previsto esclusivamente un inserimento manuale. Con il prossimo aggiornamento saranno descritte dettagliatamente le nuove gestioni (in vigore dal mese di maggio).

Marzo 2010
(acred399)
DENUNCIA UNIEMENS

Segnaliamo che la nuova versione del Documento Tecnico UniEmens, annunciata dall'Inps per l'inizio del mese di marzo, è al momento disponibile solo in versione non ufficiale. In ogni caso, le modifiche annunciate non hanno effetto sulle denunce relative al mese di febbraio.

Febbraio 2010
(acred397)
DENUNCIA UNIEMENS

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate alcune modifiche relative sia alla generazione dei dati UniEmens (ad uso delle denunce di febbraio), sia all'invio telematico delle stesse denunce.
Relativamente alla fase di generazione dei dati, effettuata automaticamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte, segnaliamo che è stata apportata una correzione per quanto riguarda la compilazione delle sezioni Destinazione Tfr e Previdenza Complementare. Ricordiamo che le sezioni in oggetto riportano esclusivamente le informazioni relative alla scelta in merito alla destinazione del Tfr, effettuata dai dipendenti di nuova assunzione tramite il modello TFR2.
Abbiamo verificato che, nella denuncia relativa al mese di gennaio, le sezioni in oggetto non risultavano compilate nei casi previsti. Sulla denuncia UniEmens di gennaio, secondo lo stesso criterio già adottato per la denuncia Emens, dovevano essere riportate le scelte effettuate nello stesso mese di gennaio, oltre a quelle effettuate nel mese di dicembre ed inserite in archivio successivamente alla generazione della denuncia Emens di dicembre.
Precisiamo che le sezioni in oggetto non hanno valenza contributiva. Inoltre, la trasmissione delle stesse sezioni non è legata ad un determinato mese di competenza: secondo quanto già previsto per la denuncia Emens, è possibile inviare tali sezioni nei mesi successivi rispetto alla data in cui viene effettuata la scelta.
Sulla denuncia UniEmens, analogamente a quanto avveniva sulla denuncia Emens, le sezioni Destinazione Tfr e Previdenza Complementare vengono compilate automaticamente nello stesso mese in cui ricade la data di scelta. Tuttavia, nel caso dell'UniEmens, la data di scelta e le altre informazioni relative alla destinazione del Tfr devono essere inserite, sul servizio Inquadramento Contrattuale, prima di effettuare l'elaborazione mensile delle ditte. Nel caso in cui l'inserimento avvenga successivamente all'elaborazione mensile, è comunque possibile rigenerare i dati UniEmens tramite l'apposita procedura.
Se, per qualsiasi motivo, le informazioni relative alla destinazione del Tfr non vengono riportate sulla denuncia UniEmens relativa al mese della scelta, le stesse informazioni vengono poi automaticamente riportate sulla denuncia del mese successivo, come già avveniva per la denuncia Emens (vedere aggiornamento di luglio 2007 - Acred316).
Di conseguenza, sulla denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio, vengono automaticamente compilate le sezioni Destinazione Tfr e Previdenza Complementare in relazione sia alle scelte effettuate nel mese di febbraio (se inserite prima dell'elaborazione mensile), sia alle scelte effettuate nel mese di gennaio (se non sono state riportate sulla denuncia dello stesso mese). Inoltre, per il solo mese di febbraio 2010, le sezioni in oggetto vengono compilate anche per le scelte effettuate nel mese di dicembre 2009, nel caso in cui non siano state riportate sulle denunce Emens dello stesso mese (in quanto sono state erroneamente escluse anche dalle denunce UniEmens di gennaio).

Per quanto riguarda la procedura di invio telematico delle denunce, abbiamo effettuato alcune modifiche di natura formale, relativamente alla modalità di indicazione di alcuni dati sul file XML.
Precisiamo che le modifiche riguardano esclusivamente la modalità di indicazione di campi non avvalorati: abbiamo verificato che, in alcuni casi, occorre comunque indicare sul file i campi in questione, riportando il valore '0' (zero), per evitare di incorrere in errori bloccanti da parte del programma di controllo Inps. Precisiamo che tale criterio, al momento, non trova riscontro nella documentazione rilasciata dall'Inps (Documento Tecnico UniEmens versione 1.1). Secondo le istruzioni Inps, al contrario, in generale non occorre riportare sul file XML i campi avvalorati con zero (con alcune precise eccezioni indicate chiaramente nel Documento Tecnico).
Tra i casi interessati dalla presente modifica, segnaliamo in particolare le seguenti situazioni:

  • lavoratori intermittenti che non hanno lavorato e non hanno percepito somme imponibili nel mese - occorre indicare '0' nell'elemento Ore Contribuite;
  • lavoratori svantaggiati occupati nelle cooperative sociali (situazione contributiva '19') - occorre indicare '0' nell'elemento Contributo.

Nei casi in questione, il file XML viene adesso prodotto in modo da evitare la segnalazione di errore.

Segnaliamo, inoltre, che l'Inps prevede di rilasciare una nuova versione del Documento Tecnico UniEmens, all'inizio del mese di marzo. Consigliamo, quindi, di aspettare la pubblicazione di tale documento (ed una eventuale conferma da parte nostra, in caso di modifiche rilevanti), prima di inviare le denunce relative al mese di febbraio.

Febbraio 2010
(acred396)
UNIEMENS - INVIO TELEMATICO

Con il presente aggiornamento vengono risolti alcuni problemi relativi alla procedura di invio telematico della denuncia UniEmens, individuati grazie alle segnalazioni pervenuteci dagli Utenti.
In alcuni casi, il programma Inps di controllo emetteva una segnalazione di errore bloccante. In altri casi, invece, non veniva emessa alcuna segnalazione (in particolare quando si trattava di errori su dati privi di valenza contributiva).

Di conseguenza, nel caso in cui sia già stato effettuato l'invio telematico delle denunce, consigliamo di rigenerare il file telematico, tramite la procedura Invio Telematico UniEmens, ed inviarlo nuovamente all'Inps.
A tale proposito, ricordiamo che è possibile inviare più volte le denunce UniEmens entro la scadenza prevista (28 febbraio): ad ogni invio successivo al primo, le nuove denunce andranno a sostituire quelle precedentemente inviate, a parità di dati identificativi della ditta e del dipendente (codice fiscale, posizione Inps, inquadramento, ecc.).

Febbraio 2010
(acred395)
GENERAZIONE DATI UNIEMENS

E' disponibile una nuova opzione per quanto riguarda la generazione dei dati UniEmens.
Sul servizio 'Ditta - Posizioni Inps' è stata predisposta l'opzione 'Esclusione da generazione dati', tramite la quale è possibile escludere la posizione Inps (e tutti i dipendenti ad essa collegati) dalla generazione dei dati UniEmens.
Ricordiamo che la generazione dei dati UniEmens avviene automaticamente con l'elaborazione o rielaborazione mensile delle ditte. Allo stesso scopo, inoltre, è disponibile la procedura Rigenerazione Dati UniEmens, sul menù Amministratore Paghe, tramite la quale è possibile rigenerare i dati delle denunce senza dover rielaborare le ditte.
La nuova opzione 'Esclusione da generazione dati' ha effetto su tutte le procedure sopra descritte (Elaborazione o Rielaborazione Ditte, Rigenerazione Dati UniEmens). Inoltre, se i dati UniEmens fossero stati generati prima di attivare tale opzione, le denunce verrebbero comunque escluse dall'invio telematico e, per quanto riguarda i totali a debito o a credito risultanti, anche dal modello F24 e dalla Nota Contabile.

Ricordiamo che, sul servizio 'Ditta - Posizioni Inps', sono disponibili altre due opzioni:

  • 'Esclusione da invio telematico UniEmens', tramite la quale è possibile escludere la posizione Inps (denuncia aziendale e denunce individuali ad essa collegate) dall'invio telematico delle denunce;
  • 'Esclusione da F24', tramite la quale viene escluso, dal modello F24 (Archivio Tributi), il totale a debito o a credito risultante dalla denuncia aziendale; quest'ultima opzione viene considerata esclusivamente nella fase di trasferimento dei tributi verso il modello F24, sulle procedure di Elaborazione / Rielaborazione / Stampa Mensile Ditte.

Le diverse opzioni disponibili possono essere utilizzate in varie combinazioni, per ottenere la gestione desiderata.
In particolare, per quanto riguarda posizioni Inps "fittizie" attribuite agli operai agricoli, consigliamo attivare le sole opzioni di esclusione da invio telematico e da F24: in tal modo, i dati UniEmens verranno comunque generati in archivio, ottenendo un totale a debito o a credito risultante dalla denuncia aziendale (ovviamente non valida, al pari delle denunce individuali). La presenze del totale a debito o a credito, tuttavia, permette di calcolare correttamente l'arrotondamento Inps sulla Nota Contabile mensile.

RIGENERAZIONE DATI UNIEMENS DI GENNAIO 2010:

Per quanto riguarda il mese di GENNAIO 2010, è opportuno rigenerare i dati UniEmens, prima di effettuare l'invio telematico delle denunce.
A tale scopo, occorre lanciare la procedura Rigenerazione Dati UniEmens, presente sul menù Amministratore Paghe, selezionando il mese di gennaio 2010; ricordiamo che la procedura considera tutte le ditte già elaborate.
Rigenerando i dati UniEmens, si avrà la certezza che gli stessi dati siano stati elaborati utilizzando la versione più recente dei programmi di generazione, comprensivi delle correzioni effettuate in seguito alle segnalazioni degli Utenti.
Precisiamo che, nei prossimi mesi, non sarà necessario effettuare la rigenerazione dei dati UniEmens, una volta elaborate le ditte, a meno di una specifica segnalazione da parte nostra.
Segnaliamo che, se fossero state apportate delle modifiche manuali sui dati UniEmens, occorrerà ripetere tali modifiche una volta effettuata la rigenerazione dei dati.

Una volta rigenerati i dati UniEmens di gennaio, consigliamo di lanciare la procedura Stampa Mensile Ditte, richiedendo la stampa della Nota Contabile mensile, a livello di ditta. Ovviamente NON occorre ristampare la Nota Contabile: la stampa viene richiesta al solo scopo di effettuare nuovamente il controllo sull'arrotondamento Inps. Ricordiamo che le eventuali segnalazioni relative all'arrotondamento Inps vengono riportate sulla stampa 'erronotac.STA'. In assenza di segnalazioni di errore, verrà generata la sola stampa della Nota Contabile.

Febbraio 2010
(acred395)
INVIO TELEMATICO UNIEMENS

E' possibile effettuare l'invio telematico della denuncia UniEmens.
Ricordiamo che, prima di effettuare l'invio telematico della denuncia relativa al mese di gennaio 2010, è opportuno rigenerare i dati UniEmens, seguendo le istruzioni riportate sulla 'Generazione dati uniemens'.

Per effettuare l'invio telematico della denuncia è sufficiente lanciare la procedura Invio Telematico UniEmens, disponibile sul menù Amministrazione del Personale.
La nuova procedura richiede gli stessi parametri che erano previsti sulla procedura Invio Telematico Emens.
In particolare, ricordiamo che occorre selezionare il soggetto autorizzato all'invio (in generale, lo stesso soggetto abilitato all'invio dell'Emens), gestito tramite il servizio 'Autorizzazioni Bollato e DM10', sul menù Amministratore Paghe.

Vengono inviate tutte le denunce presenti in archivio, relativamente alle aziende elaborate nel periodo richiesto.
Ricordiamo che, sulla denuncia UniEmens, esistono tre diverse sezioni: Individuale (a livello di dipendente), Aziendale (a livello di posizione Inps) ed Autonomi (soggetti iscritti alla gestione separata Inps).
Relativamente alla sezione Autonomi (collaboratori, associati in partecipazione, autonomi occasionali), la modalità di gestione corrisponde a quella già prevista sulla denuncia Emens. In particolare, ricordiamo che il mese di riferimento, nella sezione Autonomi, è determinato tenendo conto del criterio di "cassa" o "competenza" adottato per il versamento dei tributi fiscali. Per le aziende che adottano il criterio di "cassa", quindi, la sezione Autonomi derivante dall'elaborazione di gennaio 2010 riporta 'Febbraio 2010' come mese di riferimento: verrà quindi inviata insieme alla sezione Individuale e Aziendale (dipendenti e relative posizioni Inps) relative al mese di febbraio.
Segnaliamo che, tramite il campo 'Opzioni di Invio', è possibile selezionare soltanto alcune denunce tra quelle presenti in archivio (per il momento, consigliamo di usare le opzioni di default).

La procedura genera il file in formato XML da utilizzare per l'invio telematico, identificato col nome 'uniemens.xml'.
Il file generato deve essere scaricato sul PC nel quale è installato il programma Inps di controllo. A tale proposito, segnaliamo che il programma di controllo da utilizzare è 'UniEmens Individuale', disponibile sul sito Inps.

La procedura Invio Telematico UniEmens genera anche le stampe delle varie denunce incluse nel file XML: 'unimens-individuali.UNI' (denunce individuali dei dipendenti), 'uniemens-aziendali.UNI' (denunce aziendali delle posizioni Inps), 'uniemens-autonomi.UNI' (soggetti che rientrano nella gestione separata Inps). Nel caso in cui alcuni soggetti o posizioni Inps vengano esclusi dall'invio, viene prodotto l'elenco 'uniemens-esclusi.UNI', con le relative segnalazioni.
Occorre tenere presente che non è obbligatorio stampare effettivamente le denunce prodotte tramite la procedura Invio Telematico UniEmens; per i primi mesi di utilizzo, tuttavia, consigliamo di stampare e controllare almeno la denuncia aziendale (oltre ovviamente alle ricevute predisposte dall'Inps a seguito dell'invio telematico).

Febbraio 2010
(acred394)
UNIEMENS - ULTERIORI SEGNALAZIONI

Con il presente aggiornamento vengono risolte alcune particolari situazioni, segnalateci dagli Utenti, che generavano dei problemi nella gestione della denuncia UniEmens.
Precisiamo che, nei casi in questione, è stata prodotta la segnalazione relativa all'arrotondamento Inps troppo elevato (stampando la Nota Contabile) o all'incongruenza rispetto alla denuncia DM10 (trasferendo i tributi sul modello F24): se non si sono ottenute tali segnalazioni, non occorre effettuare alcuna operazione.
In particolare, la segnalazione relativa all'arrotondamento veniva prodotta in presenza di prestazioni a carico Inps (ANF arretrati, CIG pregressa, ecc.) erogate a dipendenti cessati nei mesi precedenti. Nella versione attuale, anche per i soggetti in questione viene prodotta la denuncia individuale, riportando le somme a carico Inps nella sezione Prestazioni.

Febbraio 2010
(acred393)
UNIEMENS - RIGENERAZIONE DATI

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate ulteriori rettifiche relative alla denuncia UniEmens, limitatamente a dati di natura non contributiva: non ci sono quindi variazioni in merito alle somme a debito o a credito da riportare sul modello F24 e, di conseguenza, NON occorre rielaborare le aziende già elaborate.

Le rettifiche relative alla denuncia UniEmens riguardano essenzialmente la sezione Settimane e alcuni dati statistici.
Per ottenere le suddette correzioni è sufficiente rigenerare i dati UniEmens delle aziende già elaborate. A tale scopo, occorre utilizzare la procedura Rigenerazione Dati UniEmens, disponibile sul menù Amministratore Paghe (la procedura richiede gli stessi parametri delle procedure di elaborazione o stampa mensile).
La procedura in questione rigenera i dati UniEmens, sia individuali che aziendali, relativamente alle sole ditte già elaborate, analogamente a quanto avveniva, per la denuncia Emens, con la procedura Generazione Dati Emens. Precisiamo che la procedura Rigenerazione Dati UniEmens può essere utilizzata in tutti i casi in cui risulta necessario effettuare una nuova generazione dei dati UniEmens a seguito di una correzione di natura formale o, comunque, di un intervento che non determini un diverso totale da versare o compensare tramite F24.
Segnaliamo che è possibile, a discrezione dell'Utente, aspettare di aver elaborato tutte le aziende gestite, per effettuare la rigenerazione dei dati UniEmens. A tale proposito ricordiamo che, per il momento, è opportuno evitare di fare modifiche, anche soltanto di natura formale, sui servizi della denuncia UniEmens: le eventuali modifiche potranno essere apportate dopo la rigenerazione dei dati e, ovviamente, prima di effettuare l'invio telematico.

Abbiamo inoltre verificato che, in presenza di un totale a credito nei confronti dell'Inps, sulla Nota Contabile viene indicato (erroneamente) un arrotondamento troppo elevato. In questo caso la correzione interessa esclusivamente la stampa della Nota Contabile: il totale a credito da UniEmens, riportato sul modello F24, risulta invece corretto.
Nel caso in questione, è quindi sufficiente ristampare la Nota Contabile tramite la procedura Stampa Mensile Ditte: non occorre né rielaborare la ditta, né rigenerare i dati UniEmens.

Gennaio 2010
(acred392)
UNIEMENS - DENUNCIA AZIENDALE

Il presente aggiornamento riporta ulteriori rettifiche in merito alla gestione della nuova denuncia UniEmens, in conseguenza delle segnalazioni pervenuteci dagli Utenti.
Precisiamo che, nei casi interessati dalle rettifiche, è sempre stata prodotta la segnalazione relativa all'arrotondamento Inps troppo elevato (stampando la Nota Contabile) o all'incongruenza rispetto alla denuncia DM10 (effettuando il trasferimento sull'Archivio Tributi): per le aziende interessate da tali segnalazioni, è sufficiente rielaborare il mese di gennaio 2010.
Consigliamo, inoltre, di verificare le eventuali segnalazioni, non bloccanti, riportate nell'elenco delle denunce aziendali generate al momento dell'elaborazione delle buste paga ('lis.denunceAziendali.UNI').

Gennaio 2010
(acred391)
UNIEMENS - DENUNCIA AZIENDALE

Con l'aggiornamento Acred390 del 26/01/10 è stata rilasciata la generazione della nuova denuncia UniEmens.
Sulla base delle segnalazioni pervenuteci dagli Utenti, abbiamo rilevato che, in alcune situazioni, la sezione 'Aziendale' della denuncia UniEmens non veniva generata correttamente.
Nelle situazioni in cui si verificava il problema, veniva comunque prodotta la segnalazione relativa all'arrotondamento Inps troppo elevato (stampando la Nota Contabile) o all'incongruenza rispetto alla precedente denuncia DM10 (effettuando il trasferimento sull'Archivio Tributi). Se, elaborando il mese di gennaio 2010, si sono ottenute tali segnalazioni, occorre quindi rielaborare le aziende interessate.

Gennaio 2010
(acred390)
DENUNCIA UNIEMENS

A partire dal mese di Gennaio 2010, la nuova denuncia UniEmens diventa obbligatoria e sostituisce, a tutti gli effetti, le denunce Emens e DM10. Le denunce Emens e DM10, tuttavia, possono ancora essere utilizzate per inviare le dichiarazioni relative a periodi pregressi, fino al mese di competenza di Dicembre 2009.

Sulla denuncia UniEmens sono previste tutte le informazioni precedentemente riportate sulle denunce Emens e DM10.
Rispetto alle informazioni già presenti sulla denuncia Emens, ci sono pochissime differenze nella modalità di esposizione dei dati. Nel caso del DM10, invece, la modalità di esposizione dei dati cambia notevolmente, in quanto quasi tutte le informazioni richieste su UniEmens sono riportate a livello di singolo dipendente.

Con il presente aggiornamento, è disponibile la procedura per la generazione automatica dei dati UniEmens, oltre ai servizi per la visualizzazione e l'eventuale modifica dei dati generati. Con il prossimo aggiornamento, che sarà rilasciato nella prima metà di febbraio, renderemo disponibile la procedura per l'invio telematico della denuncia (scadenza 28/02).

La generazione dei dati UniEmens viene effettuata automaticamente dalla procedura di elaborazione mensile delle buste paga: a partire dal mese di Gennaio 2010, elaborando ogni singolo mese tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte, vengono automaticamente generati i dati UniEmens di competenza del mese elaborato. Ad ogni successiva rielaborazione dello stesso mese (effettuata tramite le procedure Elaborazione Mensile Ditte o Rielaborazione Ditte), i dati UniEmens vengono altrettanto rielaborati, in modo che risultino sempre allineati con le buste paga.

I dati UniEmens generati al momento dell'elaborazione mensile, sono visibili sui servizi del ramo UniEmens, accessibili dal menù Amministrazione del Personale. Facciamo presente che i servizi della denuncia Emens sono tuttora disponibili: per accedervi occorre entrare sui servizi UniEmens (o su qualsiasi altro servizio del menù Amministrazione del Personale) e spostarsi poi sul ramo Emens, tramite il menù presente nella parte sinistra. Facciamo presente che i dati Emens non devono più essere generati (e comunque non possono essere inviati) a partire dal mese di competenza di Gennaio 2010.

I servizi relativi alla denuncia UniEmens sono i seguenti:

  • 'Dipendenti' - Corrisponde al servizio 'Dipendenti' della denuncia Emens e vi sono riportate tutte le corrispondenti informazioni (ad eccezione dei dati relativi al Tfr mensile). Figurano molti dati aggiuntivi rispetto all'Emens: in generale, si tratta delle informazioni richieste precedentemente sul modello DM10, indicate tuttavia a livello di singolo dipendente: i giorni o le ore "contribuiti" (corrispondenti ai dati indicati nel quadro B del DM10), la condizione di rispetto del minimale (determinata dalla presenza o meno di eventi per i quali è prevista la contribuzione figurativa), varie informazioni statistiche tra cui la cittadinanza. Inoltre, sono presenti gli importi dei contributi dovuti (ditta + dipendente), esposti al netto delle eventuali agevolazioni, analogamente a quanto avveniva nel quadro C del DM10. Separatamente dalla contribuzione principale, sono riportati l'imponibile ed il contributo aggiuntivo 1%, il relativo conguaglio, l'eccedenza sul massimale ed i corrispondenti contributi. Precisiamo, infine, che l'indennità di preavviso risulta adesso inclusa nell'imponibile previdenziale, a differenza di quanto avveniva sulla denuncia Emens.

  • 'Settimane' - Corrisponde al servizio Settimane della denuncia Emens. Non ci sono differenze rilevanti tra le due denunce, ad eccezione del nuovo codice evento 'CGD', da utilizzare per l'indicazione della CIG in deroga (a riguardo, vedere quanto indicato al successivo punto 5.2). Precisiamo che anche la compilazione della sezione 'CIG Pregressa', effettuata automaticamente al momento dell'autorizzazione (e relativo conguaglio) di un'assenza per CIG, viene gestita secondo le stesse modalità previste per la denuncia Emens.

  • 'TFR' - Prevede tutti i dati già indicati sulla denuncia Emens, relativamente a: scelta per la destinazione del Tfr, calcolo delle quote mensili maturate, gestione dei fondi di previdenza complementare e/o del Fondo Tesoreria. In aggiunta a quanto richiesto sulla denuncia Emens, sono indicate le misure compensative spettanti in caso di versamento del Tfr ai fondi di previdenza o al Fondo Tesoreria (0,20% + 0,23% nell'anno 2010). Relativamente alle quote pregresse versate al Fondo Tesoreria, è prevista l'indicazione del mese iniziale del conguaglio e degli interessi dovuti (quest'ultimo dato è utilizzato esclusivamente per determinare il rigo 'CF11' nella sezione 'Aziendale').

  • 'Prestazioni' - Prevede tutte le somme relative alle indennità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps (ANF, malattia, maternità, allattamento, donazione sangue, CIG, ecc.), in precedenza riportate sulla denuncia DM10. Relativamente agli ANF, è prevista l'indicazione della particolare contribuzione dovuta nel settore del credito in caso di assenza non retribuita (ex 'T4'). Per quanto riguarda la CIG ordinaria e straordinaria, vengono esposte le indennità conguagliate a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps, oltre agli eventuali contributi addizionali dovuti ed alle informazioni relative alle singole autorizzazioni (numero autorizzazione e numero ore).

  • 'Dati Particolari' - Raccoglie diversi tipi di dati previsti sulla denuncia UniEmens, precedentemente indicati sul DM10. Tra i dati generati automaticamente, figurano le ritenute di pensione, le agevolazioni contributive spettanti per i soggetti diversamente abili, varie somme a debito o a credito (congedo matrimoniale 'L051', indennità di mobilità recuperata dall'azienda 'L400', contributi di malattia / maternità indicati separatamente 'P300' / 'P400', ecc.).

  • 'Var. Retributive' - Corrisponde ad una specifica sezione della denuncia UniEmens e presenta notevoli differenze rispetto all'analoga sezione presente sulla denuncia Emens. L'unico dato attualmente generato in automatico consiste nella causale 'FERIE', corrispondente all'imponibile scorporato dalla contribuzione del mese corrente in quanto relativo ad un periodo di ferie usufruite già assoggettate a contribuzione nei mesi precedenti (voce 505 - gestione già predisposta sulla denuncia Emens). Con i prossimi aggiornamenti, verranno gestite automaticamente anche altre causali tra quelle previste dall'Inps (precisiamo che si tratta di casistiche particolari, tuttora in corso di approfondimento).

  • 'Aziendale' - Corrisponde alla sezione 'Denuncia Aziendale' dell'UniEmens: tale sezione prevede l'indicazione dei dati totalizzati per posizione Inps, analogamente alla denuncia DM10 (tutti i servizi precedentemente elencati rientrano invece nella sezione 'Denuncia Individuale' dell'UniEmens). Tra le informazioni previste nella denuncia aziendale, figurano la dichiarazione sulla trattenuta dei contributi a carico dei dipendenti, vari dati statistici (in particolare la Forza Aziendale - ex 'FZ00'), la scelta dei fondi interprofessionali, i contributi contrattuali e le quote associative, varie altre somme a debito o a credito indicate in modo cumulativo (multe disciplinari 'A700', oneri accessori 'Q900', sanzioni civili 'Q920', ecc.). E' inoltre prevista un'apposita tabella per indicare le prestazioni anticipate per conto del Fondo Tesoreria (acconto 'PA10' / 'PA20' e saldo 'PF10' / 'PF20'), oltre al recupero della corrispondente imposta sostitutiva ('PF30') e ad altre somme conguagliate con lo stesso Fondo. Nella parte finale del servizio (Quadratura Denuncia) è indicato il riepilogo complessivo delle somme a debito ed a credito, corrispondenti rispettivamente al 'Totale A' e 'Totale B' della precedente denuncia DM10. I dati in questione vengono determinati automaticamente, considerando sia le denunce individuali, sia le varie sezioni della denuncia aziendale: i totali così ottenuti sono riportati nella colonna 'Calcolato', non modificabile manualmente. Tramite la colonna 'Variazione', è possibile inserire manualmente dei valori che vanno a sommarsi ai totali calcolati: tale gestione è necessaria soltanto nel caso in cui si debbano considerare delle denunce individuali non presenti in archivio e sarà descritta dettagliatamente con l'aggiornamento relativo all'invio telematico (per il momento è opportuno non indicare alcun dato nella colonna 'Variazione'). Precisiamo che, tramite il pulsante 'Aggiorna', è possibile effettuare un ricalcolo del totale 'Calcolato': tale operazione è necessaria nel caso in cui si siano apportate delle modifiche sostanziali alle somme a debito o a credito presenti sulle denunce individuali o sulla denuncia aziendale (modalità di lavoro sconsigliata). Precisiamo, comunque, che il ricalcolo dei totali a debito ed a credito viene effettuato automaticamente al momento dell'invio telematico.

  • 'Autonomi' - Corrisponde al servizio 'Autonomi' della denuncia Emens (soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps). In questo caso, non ci sono differenze di alcun genere tra le due denunce. Segnaliamo che sono già state aggiornate le aliquote previste per l'anno 2010, in attesa della circolare Inps che ne confermi la validità.

Come già descritto, i dati relativi alle denunce UniEmens vengono generati automaticamente dalla stessa procedura di elaborazione mensile. Tale impostazione è necessaria, in quanto le somme da versare tramite il modello F24 devono essere rilevate dalla sezione 'Aziendale' della denuncia UniEmens. Per la precisione, sul modello F24 viene riportata, per ogni posizione Inps, la somma corrispondente alla differenza tra il 'Totale A' ed il 'Totale B' della sezione 'Aziendale'. Nel caso in cui tale differenza risulti positiva, si avrà un importo a debito da versare, mentre se risulta negativa si otterrà un importo a credito da compensare (secondo le regole già in vigore per la denuncia DM10).
Di conseguenza, a partire dal mese di Gennaio 2010, sulle procedure Elaborazione Mensile Ditte / Stampa Mensile Ditte / Rielaborazione Ditte, abilitando il trasferimento dei tributi sul modello F24 ('S' nell'opzione 'Tributi su F24'), vengono rilevati i totali presenti nella sezione 'Aziendale' della denuncia UniEmens, in corrispondenza di ciascun posizione Inps. Precisiamo inoltre, che le somme derivanti dall'UniEmens vengono attualmente indicate sul modello F24 utilizzando la causale 'DM10' (non risultano variazioni in merito, da parte dell'Inps). Come in precedenza, sul modello F24 viene riportata, oltre alla posizione Inps, anche il codice della sede Inps ed il periodo di competenza.

Per quanto riguarda la Nota Contabile, precisiamo che il totale a debito o a credito nei confronti dell'Inps, indicato nella prima pagina del prospetto, a partire dal mese di Gennaio 2010 viene rilevato direttamente dalla sezione 'Aziendale' della denuncia UniEmens (fino a Dicembre 2009 veniva indicato il totale rilevato dalla denuncia DM10). Ricordiamo inoltre che, nella seconda pagina della Nota Contabile, tra i vari movimenti contabili figura anche il valore dell'arrotondamento Inps (ex DM10 - attuale UniEmens): quando il valore di tale arrotondamento supera un determinato limite (E. 10,00 mensili / E. 30,00 annuali) viene emessa un'apposita segnalazione non bloccante, in quanto può derivare da un'errata compilazione della denuncia mensile Inps (DM10 fino al 2009, UniEmens a partire dal 2010).

Precisiamo che, limitatamente ai primi mesi dell'anno 2010, le procedure di elaborazione e stampa mensile continueranno a calcolare anche i totali da DM10, secondo i criteri in vigore fino a dicembre 2009 (a scopo di controllo, il modello DM10 può anche essere stampato). Al momento del trasferimento dei tributi sul modello F24, le stesse procedure effettuano un confronto tra il totale risultante dal modello DM10 ed il totale presente nella sezione 'Aziendale' della denuncia UniEmens: anche in questo caso, se la differenza supera il limite di E. 10,00 (in quanto gli arrotondamenti seguono criteri diversi tra le due denunce) viene emessa un'apposita segnalazione, riportata sulla stampa 'tributi.err'.
Inoltre, al momento dell'elaborazione mensile consigliamo di controllare la presenza di eventuali segnalazioni di errore relative alla generazione dei dati UniEmens (oltre alla già citata stampa 'tributi.err', generata dal trasferimento su F24): le stampe in questione sono identificate dal suffisso '.UNI' e riportano anche segnalazioni non bloccanti.
Al momento dell'elaborazione mensile viene prodotto anche un elenco delle denunce aziendali generate (corrispondenti all'elenco delle posizioni Inps gestite), identificato col nome 'lis.denunceAziendali.UNI'.

Nel caso in cui risulti necessario, è possibile utilizzare i servizi UniEmens per effettuare delle modifiche sui dati generati in automatico. Tuttavia, è opportuno limitare tali interventi ai soli aspetti "formali" (variazione dei codici utilizzati, ecc.), evitando di modificare il valore delle somme a debito o a credito: occorre tenere presente che, modificando tali somme, si verrebbe a creare un disallineamento tra i dati risultanti dai cedolini elaborati e quelli presenti sulla denuncia UniEmens.
Consigliamo, in ogni caso, di attendere il rilascio della procedura per l'invio telematico dell'UniEmens, prima di intervenire anche soltanto per le modifiche di natura formale.
Segnaliamo, inoltre, che è disponibile una procedura che consente, in caso di necessità, di generare nuovamente i dati UniEmens delle ditte già elaborate, senza dover rielaborare i cedolini. La procedura in questione è descritta come 'Rigenerazione Dati UniEmens' e si trova sul menù Amministratore Paghe: per il momento, consigliamo di usarla soltanto a seguito di una specifica indicazione da parte dell'assistenza.

Marzo 2009
(acred364)
MODELLO DM10 - CODICE STATISTICO

E' stata predisposta la voce 520 per indicare, sul modello DM10, il codice statistico relativo al numero dei lavoratori interinali occupati ('Z000'). E' possibile inserire la voce in questione sulle Variazioni Mensili di un solo dipendente, indicando il numero totale dei suddetti lavoratori interinali. La voce si trova nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 5.4 ('Varie Inps e altri Enti').