Ccnl Commercio, Terziario e Servizi (001) / Viaggiatori e Piazzisti (014)

Elenco Contratti

Giugno 2023
(acred863)

Su richiesta, è stata predisposta una nuova opzione in merito al pagamento delle festività per i dipendenti a paga oraria, utile soprattutto in caso di orario settimanale diversificato o variabile.
La nuova opzione, disponibile dal mese di giugno 2023, può essere attivata indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 02G. In tal modo, per le festività ricadenti di domenica viene elaborata la voce 115 sulla base delle ore medie giornaliere (ore settimanali / giorni settimanali). Per le festività ricadenti nei giorni infrasettimanali, invece, viene elaborata la voce 295 considerando le ore lavorabili previste nel giorno in cui ricade la festività.

Aprile 2023
(acred859)

Ricordiamo che, a partire dal mese di aprile 2023, inizia ad essere applicato il nuovo elemento “acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali” previsto nell’accordo sottoscritto il 12/12/2022 (Confcommercio / Confesercenti).
La modalità di gestione di tale elemento è descritta dettagliatamente nell’aggiornamento di febbraio 2023 Acred855.

Marzo 2023
(acred857)

Con la busta paga del mese di marzo 2023, viene erogata automaticamente la seconda tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel “protocollo straordinario” sottoscritto il 12/12/2022 (Confcommercio / Confesercenti). L’indennità spetta ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, a copertura del periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022.
La somma da erogare viene calcolata su 36 quote mensili, determinate in base ai ratei di ulteriore mensilità maturati nel suddetto periodo. Per ogni mese dello stesso periodo, viene considerato il livello retributivo effettivamente applicato (anche in relazione all’apprendistato) e l’eventuale percentuale di part-time. Inoltre, vengono considerati i mesi nei quali i ratei non risultano maturati a causa delle particolari condizioni descritte nell’aggiornamento di gennaio 2023 Acred851 (congedo parentale o assenza per CIG / FIS con opzione ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 473).
L’importo erogato è riportato sulla voce 040, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Febbraio 2023
(acred855)

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata (anticipatamente rispetto al mese di applicazione) la gestione del nuovo elemento definito come “acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali” nell’accordo sottoscritto il 12/12/2022.

Precisiamo che il nuovo elemento viene erogato automaticamente a partire dalle buste paga relative al mese di aprile 2023.
E’ comunque possibile ottenere il calcolo automatico del suddetto elemento nell’elaborazione del costo preventivo sul Budget del Personale, unitamente all’erogazione della seconda tranche di Una-tantum nel mese di marzo 2023 (come previsto dal suddetto accordo). Ricordiamo che il Budget del Personale è utilizzabile dagli Utenti abilitati.

Gli importi del nuovo elemento sono riportati sulla colonna 3 delle tabelle 9001 / 9401 (contratto 001) e 9014 / 9314 (contratto 014). Ricordiamo che si tratta delle stesse tabelle sulle quali sono riportati i valori dell’Una-tantum prevista nell’accordo del 12/12/2022 (a riguardo, vedere quanto precisato nell’aggiornamento di dicembre 2022 Acred845).
L’importo da erogare è riportato sulla nuova voce 00A, indicata nella parte alta del cedolino.

Precisiamo che l’importo erogato tramite la voce 00A viene considerato nel calcolo effettuato dalla voce di superminino riassorbibile (01C), per diminuire automaticamente l’importo da erogare.

Gennaio 2023
(acred851)

Con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023, è stata rilasciata la gestione automatica delle indennità Una-tantum previste nei “protocolli straordinari” sottoscritti in data 12/12/2022, relativamente ai CCNL del Commercio (contratti 001 / 014) e delle Cooperative di Consumo (contratto 082).
Come indicato nell’aggiornamento Acred849, con la busta paga del mese di gennaio 2023 viene erogata automaticamente la prima tranche dell’indennità Una-tantum e, in caso di cessazione, anche la seconda tranche.
Il calcolo dell’indennità spettante viene effettuato sulla base di 36 quote mensili, determinate considerando i ratei delle mensilità aggiuntive maturati nel periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022.

Secondo quanto indicato nei suddetti accordi, le quote mensili dell’Una-tantum devono essere conteggiate anche in caso di assenza per congedo parentale (maternità facoltativa). Occorre tuttavia tenere presente che, se il periodo coperto da tale assenza supera i limiti previsti, nei mesi interessati non maturano i ratei delle mensilità aggiuntive.
Per essere precisi, in caso di assenza per congedo parentale, i ratei non maturavano prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs n. 105/2022, a causa delle quali abbiamo previsto un’opzione che consente di far maturare i ratei anche in relazione ai periodi di congedo parentale (aggiornamenti di dicembre 2022 Acred845 e ottobre 2022 Acred839 / Acred841).

Inoltre, i ratei delle mensilità aggiuntive potrebbero non essere maturati nei periodi di assenza per CIG / FIS a zero ore, nel caso in cui sia stata utilizzata la particolare opzione rilasciata con l’aggiornamento di marzo 2020 Acred751, corrispondente alla voce 473 con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario. Tramite tale opzione, se l’assenza per CIG / FIS superava i limiti previsti, non maturavano i ratei delle mensilità aggiuntive. Precisiamo che, se è stata attivata la voce 473 senza la suddetta opzione, i ratei delle mensilità aggiuntive sono maturati anche nei periodi di assenza per CIG / FIS, sebbene sia stata recuperata la quota dei ratei corrispondente alle ore di assenza (recupero effettuato proprio tramite la voce 473).

Con il presente aggiornamento, i ratei dell’indennità Una-tantum vengono calcolati anche nei mesi in cui non risultano maturati i ratei delle mensilità aggiuntive, a causa delle particolari condizioni sopra descritte (congedo parentale e/o assenza per CIG / FIS con opzione ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 473).

Gennaio 2023
(acred849)

Con la busta paga del mese di gennaio 2023, viene erogata automaticamente la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel “protocollo straordinario” sottoscritto in data 12/12/2022 (Confcommercio / Confesercenti).
L’indennità spetta ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo e viene considerata a copertura del periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022. In caso di cessazione, viene erogata anche la seconda tranche.
La somma da erogare viene calcolata sulla base di 36 quote mensili, determinate sulla base dei ratei di ulteriore mensilità maturati nel suddetto periodo. Per ogni singolo mese dello stesso periodo, viene considerato il livello retributivo effettivamente applicato (anche in relazione all’apprendistato) e l’eventuale percentuale di part-time.
L’importo erogato è riportato sulla voce 040, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Come precisato nell’aggiornamento di dicembre 2022 Acred845, l’importo delle due tranche di Una-tantum, differenziato per livello, è riportato sulle colonne 1 e 2 delle tabelle 9001 / 9401 (contratto 001) e 9014 / 9314 (contratto 014).

Dicembre 2022
(acred845)

In data 12/12/2022 è stato sottoscritto, sia da Confcommercio che da Confesercenti, un “protocollo straordinario” nell’ambito delle trattative per il rinnovo del Ccnl del settore terziario, distribuzione e servizi (contratti 001 / 014).

Nel suddetto accordo è prevista un’indennità Una-tantum, spettante ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, da erogare in due tranche nei mesi di gennaio e marzo 2023. Dal momento che non sono specificate altre condizioni, per avere diritto all’Una-tantum, riteniamo che la stessa debba essere erogata anche ai dipendenti cessati nel mese di dicembre 2022, nel caso in cui fossero in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo.

Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto l’erogazione automatica dell’Una-tantum (entrambe le tranche) sulla busta paga di dicembre 2022, ai dipendenti cessati nello stesso mese, che erano in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo sopra citato (12 dicembre).
La somma da erogare viene calcolata sulla base di 36 quote mensili, in riferimento al periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022. Per determinare il numero di quote spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Il valore di ciascuna quota mensile viene determinato sulla base del livello retributivo effettivamente applicato in ogni mese del periodo (anche per quanto riguarda i periodi di apprendistato).
Sulla busta paga di dicembre 2022, l’importo da erogare è riportato sulla voce 040, soggetta a tassazione separata, in relazione agli anni 2020 – 2021, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, in relazione all’anno 2022. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Segnaliamo che l’importo delle due tranche di Una-tantum, differenziato per livello, è riportato sulle colonne 1 e 2 delle tabelle 9001 / 9401 (contratto 001) e 9014 / 9314 (contratto 014). Le tabelle in questione sono state rilasciate con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred671, prevedendo l’aggancio automatico attraverso il contratto applicato (era possibile sostituire la tabella 9001 con la 9401 e la tabella 9014 con la 9314). E’ comunque opportuno verificare che una delle suddette tabelle risulti agganciata, sul servizio Aggancio Tabelle.
Precisiamo che, dal mese di dicembre 2022, gli importi presenti sulla tabella 9001 corrispondono a quelli presenti sulla tabella 9401 (contratto 001), così come gli importi presenti sulla tabella 9014 corrispondono a quelli presenti sulla tabella 9314 (contratto 014). E’ quindi indifferente quale delle due tabelle risulti agganciata, per ciascun contratto.

Gennaio 2020
(acred743)

Sulla base dell’accordo sottoscritto da Confcommercio in data10/09/2019, sono state allineate le retribuzioni sulle tabelle 1001 / 1014, con effetto da gennaio 2020. Precisiamo che, rispetto ai valori rilasciati in precedenza, le variazioni sono di pochi centesimi e riguardano esclusivamente le aziende che adottano il CCNL di Confcommercio.

Marzo 2019
(acred717)

Segnaliamo che, a seguito delle modifiche rilasciate con l’aggiornamento Acred716 del 26/03/2019, sugli apprendisti si presentava un errore nella maturazione dei permessi per riduzione orario (voce 153).
Con il presente aggiornamento, l’errore è stato risolto: occorre quindi rielaborare le buste paga relative al mese di marzo, nel caso in cui fossero state elaborate prima del presente aggiornamento (la rielaborazione è necessaria per le sole ditte che applicano il contratto del Commercio e hanno in forza degli apprendisti).

Marzo 2019
(acred716)

A seguito di un approfondimento, abbiamo ritenuto opportuno modificare alcune gestioni automatiche relative agli apprendisti, adottando un’interpretazione letterale delle relative disposizioni contrattuali. Le variazioni rilasciate, di seguito descritte, hanno effetto dal mese di marzo 2019 ed è comunque prevista la possibilità di continuare ad applicare i criteri adottati in precedenza (nel caso in cui non si ritenga corretta la nuova interpretazione).

  • Agli apprendisti viene erogato automaticamente il terzo elemento (voce 007) nella misura prevista per i dipendenti qualificati (E. 2,07), in assenza di un importo stabilito a livello territoriale (assegno provinciale, voce 006).
    È stata comunque predisposta un’opzione che consente di bloccare l’erogazione del terzo elemento agli apprendisti (da utilizzare nel caso in cui si intenda seguire una diversa interpretazione): a tale scopo, è sufficiente selezionare l’apposita opzione riportata in corrispondenza della voce 007, al punto 1.2 ‘Retribuzione complessiva – Opzioni contrattuali’ nell’elenco delle Voci Fisse (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario).

  • Per gli ex-apprendisti che proseguono il rapporto come qualificati, è stato modificato il criterio di maturazione dei permessi per riduzione orario, nel caso in cui la durata dell’apprendistato sia inferiore a 4 anni.
    Prima del presente aggiornamento, una volta terminato l’apprendistato veniva applicato lo stesso criterio di maturazione previsto per i dipendenti qualificati: i permessi per riduzione orario non maturano nei primi 2 anni dall’assunzione (considerando come assunzione l’inizio dell’apprendistato), poi maturano al 50% nei successivi 2 anni e infine maturano al 100% dal 5° anno. Tuttavia, le disposizioni contrattuali prevedono che, per gli apprendisti, i permessi per riduzione orario maturino al 100% dal termine del periodo di apprendistato (quindi anche nel caso in cui non abbiano ancora raggiunto il 5° anno dall’assunzione): con il presente aggiornamento, per gli ex-apprendisti viene adottato automaticamente quest’ultimo criterio di maturazione.
    Occorre sottolineare che, a seguito della suddetta variazione, il criterio di maturazione dei permessi adottato per gli ex-apprendisti risulta più vantaggioso di quello adottato per i dipendenti assunti come qualificati, nel caso in cui l’apprendistato duri meno di 4 anni. E’ possibile continuare ad applicare il criterio di maturazione previsto prima del presente aggiornamento (nel caso in cui si intenda seguire una diversa interpretazione): a tale scopo, è sufficiente impostare la voce 153 sulle Voci Fisse, selezionando l’apposita opzione dall’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 ‘Maturazione ratei’ (viene riportato -1 nel campo Importo Unitario).
    Nel caso in cui si intenda reintegrare le ore di permesso per i casi interessati, è possibile utilizzare la voce 15R sulle Variazioni Mensili (elenco voci, 1.4 ‘Flessibilità e residui’), indicando le ore da aggiungere.

Ottobre 2018
(acred704)

Sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 3580 del 28/09/2018, a decorrere dal mese di ottobre 2018, per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confesercenti, occorre riportare il codice contratto ‘496’ sulla denuncia Uniemens, in luogo del precedente codice ‘042’. Precisiamo che il codice contratto ‘042’ rimane valido per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confcommercio.

Come già previsto nel settore del Turismo, anche per il Commercio è stata predisposta la voce 02A, tramite la quale è possibile indicare la scelta del contratto adottato: per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confesercenti, occorre impostare la voce 02A sulle Voci Fisse, a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario (la voce può essere selezionata, con la suddetta opzione, dall’elenco delle voci fisse al punto 1.2 ‘Retribuzione complessiva’).

A partire dal mese di ottobre 2018, la presenza o l’assenza della voce 02A con la suddetta opzione, viene considerata per riportare il codice contratto ‘042’ (Confcommercio) oppure ‘496’ (Confesercenti) sulla denuncia Uniemens.

Luglio 2018
(acred697)

Sul contratto dei Viaggiatori e piazzisti (014), è stata effettuata una correzione al calcolo degli ANF, bloccando il controllo sul numero di ore previsto per i lavoratori full-time, rilasciato con l’aggiornamento Acred688 del 25/05/2018. Precisiamo che la stessa modifica è stata effettuata anche sui contratti dei Dirigenti (013 / 040), sebbene per questi ultimi risulti improbabile che spettino gli ANF. Sia per i viaggiatori che per i dirigenti, non è possibile effettuare un controllo sul numero di ore (in quanto non hanno un orario contrattuale previsto). Prima della presente correzione, il suddetto controllo portava al proporzionamento degli ANF rispetto ai giorni utili ai fini previdenziali: se il numero di tali giorni era inferiore a 26, l’importo dell’ANF risultava ridotto.

Luglio 2018
(acred694)

Per quanto riguarda le aziende che adottano il contratto sottoscritto da Confesercenti, ricordiamo che, con la busta paga del mese di agosto 2018, deve essere erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 12/07/2016.
La modalità di gestione di tale indennità è descritta dettagliatamente nell’aggiornamento di novembre 2016 Acred628.

Relativamente alle aziende che adottano il contratto Viaggiatori e Piazzisti (014), segnaliamo che, a partire dalla denuncia Uniemens relativa al mese di agosto 2018, il codice contratto riportato sarà ‘042’ e non più ‘170’, come indicato nel messaggio Inps n. 2723 del 5/07/2018.

Aprile 2018
(acred686)

Per quanto riguarda le aziende che adottano il contratto sottoscritto da Confesercenti, ricordiamo che, con la busta paga del mese di aprile 2018, deve essere erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 12/07/2016.
La modalità di gestione di tale indennità è descritta dettagliatamente nell’aggiornamento di novembre 2016 Acred628.

Marzo 2018
(acred685)

Dal mese di marzo 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 26/09/17, sottoscritto da Confcommercio. Ricordiamo che l’aumento in questione era stato originariamente previsto per novembre 2016 e, successivamente, era stato sospeso con l’accordo del 24/10/16; l’accordo del 26/09/17 lo ha ripristinato con effetto da marzo 2018.
L’aumento interessa le tabelle 1001 (contratto 001 – commercio) e 1014 (contratto 014 – viaggiatori e piazzisti), ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2017 Acred669.

Dicembre 2017
(acred674)

Per quanto riguarda le aziende che adottano il contratto di Confesercenti, nel mese di dicembre 2017 deve essere erogato l’elemento economico di garanzia previsto nell’accordo del 12/07/2016. Le modalità di gestione del suddetto elemento sono descritte dettagliatamente nell’aggiornamento di novembre 2017 Acred671.

Con il presente aggiornamento, è stata resa automatica l’attivazione del contributo al Fondo EST per quanto riguarda gli apprendisti, conformemente alle precisazioni riportate nella circolare n. 3/2017 dello stesso fondo.
A partire dal mese di dicembre, quindi, in presenza delle voci 578 / 57G, il contributo viene sempre calcolato anche per gli apprendisti (in precedenza, esisteva un’opzione per attivare il contributo per gli apprendisti).

Novembre 2017
(acred672)

Con il presente aggiornamento, sulle tabelle relative all’elemento economico di garanzia (9001 / 9401), rilasciate con l’aggiornamento Acred671 del 24/11/2017, è stato riportato anche il valore relativo al 7° livello retributivo.
Precisiamo che, nel testo degli accordi relativi all’elemento economico di garanzia, non figura l’importo da erogare al 7° livello. Tuttavia, Confcommercio ha successivamente comunicato che il suddetto elemento spetta anche al 7° livello, nella stessa misura prevista per i livelli 5° e 6°.

Novembre 2017
(acred671)

Per quanto riguarda le aziende che adottano il contratto sottoscritto da Confesercenti, ricordiamo che, con la busta paga del mese di novembre 2017, deve essere erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 12/07/2016.
La modalità di gestione di tale indennità è descritta dettagliatamente nell’aggiornamento di novembre 2016 Acred628.

Con il presente aggiornamento, inoltre, abbiamo predisposto il calcolo automatico dell’elemento economico di garanzia, previsto negli accordi del 30/03/2015 (Confcommercio) e del 12/07/2016 (Confesercenti).
Per quanto riguarda le aziende che adottano il contratto di Confcommercio, l’elemento deve essere erogato con la busta paga relativa al mese di novembre 2017, in relazione ai dipendenti in forza al 31/10/2017.
Per quanto riguarda le aziende che adottano il contratto di Confesercenti, l’elemento deve essere erogato con la busta paga relativa al mese di dicembre 2017, in relazione ai dipendenti in forza nel mese di novembre; abbiamo quindi previsto la possibilità di erogare tale elemento con la busta di novembre, relativamente ai dipendenti cessati nello stesso mese.
Segnaliamo, inoltre, che il suddetto elemento deve essere erogato in assenza di trattamenti economici aggiuntivi: tale condizione deve essere verificata da parte dell’Utente.

Per attivare l’erogazione dell’elemento economico di garanzia, occorre inserire le seguenti voci sul servizio Voci Fisse:

  • Voce 04A, nel caso in cui si intenda assoggettare a tassazione ordinaria l’intera somma erogata.
  • Voci 041 e 043, in alternativa alla voce 04A, nel caso in cui si intenda assoggettare a tassazione separata la parte relativa agli anni 2015 / 2016 ed a tassazione ordinaria la parte relativa all’anno 2017.

Sulle voci 04A oppure 041 / 043 occorre obbligatoriamente indicare una delle seguenti opzioni nel campo Quantità:

  • 1’ nel caso in cui si intenda adottare il criterio indicato nell’accordo di Confcommercio (erogazione con la busta paga relativa al mese di novembre, per i dipendenti in forza al 31/10/2017);
  • 2’ nel caso in cui si intenda adottare il criterio indicato nell’accordo di Confesercenti (erogazione con la busta paga relativa al mese di dicembre per i dipendenti ancora in forza alla fine di novembre; erogazione con la busta paga relativa al mese di novembre per i dipendenti cessati nello stesso mese).

Se l’erogazione riguarda la maggior parte delle aziende o dei dipendenti gestiti, è possibile operare sulle Voci Fisse a livello di contratto, inserendo le voci in corrispondenza dei contratti 001 e 014; in tal caso, occorrerà bloccare le stesse voci su eventuali aziende o dipendenti per i quali non deve essere erogato il suddetto elemento.
In alternativa, se risulta più conveniente, è possibile operare sulle Voci Fisse a livello di ditta, inserendo le voci sulle sole aziende interessate; anche in questo caso, occorre bloccare le stesse voci su eventuali dipendenti da escludere.

Le voci 04A oppure 041 / 043 erogano la somma prevista, effettuando automaticamente le seguenti verifiche:

  • considerano i soli dipendenti in forza al 31/10/2017 (Confcommercio) o al 1/11/2017 (Confesercenti), che risultano assunti da almeno 6 mesi (data assunzione uguale o precedente al 1/05/2017); a tale proposito, vengono controllate esclusivamente le date di assunzione e cessazione presenti sul servizio Dipendente – Anagrafico;
  • tra i dipendenti che rispettano le condizioni sopra indicate, vengono considerati soltanto quelli che (nel mese di erogazione) hanno un contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato o contratto di inserimento.

L’importo previsto per ogni livello retributivo, relativamente alle aziende fino a 10 dipendenti, è riportato sulle tabelle 9001 (contratto 001) e 9014 (contratto 014): tali tabelle risultano agganciate automaticamente a livello di contratto.
Sulle aziende che occupano oltre 10 dipendenti, occorre invece agganciare le tabelle 9401 (contratto 001 –  in sostituzione della tabella 9001) e 9314 (contratto 014 – in sostituzione della tabella 9014), operando sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle a livello di ditta (per il contratto 014 è opportuno operare a livello di dipendente
Su tutte le tabelle sopra elencate, il valore dell’elemento economico di garanzia è riportato sulla prima colonna.
Viene considerato il livello retributivo risultante al 31/10/2017.

Il valore riportato sulla tabella utilizzata, viene automaticamente proporzionato al numero di mesi utili, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. A tale scopo, vengono rilevati i ratei di mensilità aggiuntiva (voce 474) maturati nel periodo di riferimento (gennaio 2015 – ottobre 2017).
L’importo erogato è riportato nel campo Importo Totale delle voci utilizzate: sulla voce 04A viene riportata la somma da relativa all’intero periodo (gennaio 2015 – ottobre 2017), assoggettata a tassazione ordinaria; in alternativa, sulle voci 041 e 043 vengono riportate rispettivamente la parte relativa agli anni 2015 – 2016, assoggettata a soggetta a tassazione separata, e la parte relativa all’anno 2017, assoggettata a tassazione ordinaria.
Tutte le voci in questione (04A oppure 041 / 043) sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Nel caso in cui debbano essere erogati importi inferiori a quelli previsti (presenza di trattamenti economici aggiuntivi, di importo inferiore a quello dell’elemento economico di garanzia), è possibile impostare il valore da considerare per il calcolo, indicandolo (a livello di dipendente) nel campo Importo Unitario delle voci 04A oppure 041 / 043.
Rimane possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale delle stesse voci.

Ottobre 2017
(acred669)

In data 26/09/2017 è stato sottoscritto, da parte di Confcommercio, un accordo per ripristinare l’aumento retributivo originariamente previsto per novembre 2016, che era stato sospeso con l’accordo del 24/10/2016 (vedere aggiornamenti di novembre 2016 Acred627 e agosto 2017 Acred663).
Sulla base del nuovo accordo, l’aumento in questione decorrerà dal mese di marzo 2018. Con il presente aggiornamento, quindi, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1001 / 1014, alla decorrenza di marzo 2018.

Agosto 2017
(acred664)

Con il presente aggiornamento, sulla tabella 1001 viene rettificato l’importo della paga base relativa al 7’ livello, rispetto al valore rilasciato con l’aggiornamento Acred663 del 07/08/2017.

Agosto 2017
(acred663)

Ricordiamo che, dal mese di agosto 2017, decorrono gli aumenti retributivi previsti negli accordi contrattuali del 30/03/2015 sottoscritto da Confcommercio e del 12/07/2016 sottoscritto da Confesercenti.
Gli aumenti in questione riguardano le seguenti tabelle:

  • 1001 / 1014 (Confcommercio) predisposte con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred569;
  • 1301 / 1314 (Confesercenti) predisposte con l’aggiornamento di luglio 2016 Acred616.

Con il presente aggiornamento sono state ulteriormente modificate le tabelle 1001 / 1014: a seguito del comunicato di Confcommercio del 26/07/2017, le retribuzioni previste per il mese di agosto 2017 sono state decurtate dell’aumento retributivo che doveva decorrere dal mese di novembre 2016. Ricordiamo che l’aumento di novembre 2016 era stato temporaneamente sospeso a seguito dell’accordo del 24/10/2016 (aggiornamento di novembre 2016 Acred627).
Ricordiamo, inoltre, che la sospensione dell’aumento di novembre 2016 era stata revocata da Confesercenti con il comunicato del 16/12/2016 (aggiornamento di dicembre 2016 Acred629).

Nel caso in cui si intenda applicare, da agosto 2017, anche il precedente aumento previsto per novembre 2016, occorre agganciare le tabelle 1301 (contratto 001) / 1314 (contratto 014), in sostituzione delle tabelle 1001 / 1014.

Precisiamo che anche le tabelle 1701 / 1714, predisposte con l’aggiornamento di novembre 2016 Acred627, includono sia l’aumento previsto da novembre 2016 che quello previsto da agosto 2017.

Gennaio 2017
(acred632)

Per quanto riguarda le aziende che adottano il contratto sottoscritto da Confesercenti, ricordiamo che, con la busta paga del mese di gennaio 2017, deve essere erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 12/07/2016.
La modalità di gestione di tale indennità è descritta dettagliatamente nell’aggiornamento di novembre 2016 Acred628.

Ricordiamo che la suddetta indennità non deve essere erogata da parte delle aziende che adottano il contratto sottoscritto da Confcommercio (accordo del 30/03/2015).

Dicembre 2016
(acred629)

In data 16/12/2016 Confesercenti ha comunicato la revoca della sospensione temporanea dell’aumento retributivo originariamente previsto per il mese di novembre 2016. Ricordiamo che la suddetta sospensione è stata rilasciata, unitamente a quella prevista da Confcommercio, con l’aggiornamento di novembre 2016 Acred627.

Per quanto riguarda Confesercenti, è stato quindi ripristinato il suddetto aumento retributivo, riportandolo sulle tabelle 1301/1314 (Confesercenti) con decorrenza dal 01/12/2016.

Per quanto riguarda Confcommercio, il suddetto aumento rimane invece sospeso: di conseguenza, le tabelle 1001/1014 (Confcommercio) non sono variate rispetto all’aggiornamento di novembre 2016 Acred627.

Per gli Utenti che avevano richiesto una versione “personalizzata” delle tabelle 1001/1014, sarà rilasciata un’apposita variazione successivamente al presente aggiornamento.

Relativamente alle aziende che applicano il contratto di Confesercenti, è inoltre possibile erogare automaticamente gli arretrati relativi al mese di novembre 2016 (a condizione che l’aumento di novembre sia stato effettivamente sospeso): a tale scopo, occorre inserire la voce 042 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta (o di contratto, se riguarda tutte le ditte gestite), indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle presenze effettive, considerando anche gli straordinari e le maggiorazioni contrattuali, le festività usufruite o pagate, le assenze retribuite o non retribuite (restano escluse le eventuali indennità a carico degli istituti). La somma spettante a titolo di arretrati viene riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella retribuzione utile per il Tfr.
Ovviamente, la voce 042 non deve essere utilizzata nel caso in cui venga applicato il contratto di Confcommercio.

Novembre 2016
(acred628)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2016 Acred616, è stata predisposta la gestione dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 12/07/2016 sottoscritto da Confesercenti, per quanto riguarda l’erogazione da effettuare in caso di cessazione del rapporto nei mesi da luglio a dicembre 2016.

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta l’erogazione della suddetta indennità alla generalità dei dipendenti in forza, da effettuare nei mesi di gennaio 2017 / novembre 2017 / aprile 2018 / agosto 2018 (l’erogazione dell’indennità risulta utile anche per l’eventuale elaborazione del costo preventivo tramite il Budget del Personale).
A tale scopo, sono state aggiornate le tabelle 9001 / 9401, sulle quali è riportato il valore dell’Una-tantum: a partire dalla decorrenza di gennaio 2017, i valori delle singole rate sono indicati sulle colonne da 2 a 5. Ricordiamo che le tabelle 9001 / 9401, erano state precedentemente utilizzate per l’erogazione dell’elemento economico di garanzia (aggiornamento di novembre 2013 Acred513): già dal mese di luglio 2016, quindi, è stato consigliato di verificare che una delle suddette tabelle (normalmente la 9001) risulti agganciata sul servizio Aggancio Tabelle.
Per erogare l’indennità Una-tantum ai dipendenti in forza, a partire dal mese di gennaio 2017, è necessario che la voce 040 risulti indicata sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità (la stessa voce era già prevista nell’aggiornamento di luglio 2016, per l’erogazione ai dipendenti cessati).
Ricordiamo che il calcolo dell’Una-tantum viene effettuato sulla base di 18 quote mensili, a copertura del periodo da gennaio 2015 a giugno 2016. Per determinare il numero di quote spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Il valore di ciascuna quota mensile viene determinata sulla base del livello effettivamente applicato in ogni singolo mese (anche per gli apprendisti). Dall’importo spettante viene escluso quanto eventualmente fosse già stato erogato a titolo di IVC (voce 016) nel periodo di riferimento, recuperando 1/4 dell’importo su ciascuna rata. A partire dalle buste paga di gennaio 2017, l’importo da erogare viene riportato interamente sulla voce 040, soggetta a tassazione separata.

Precisiamo che l’indennità Una-tantum sopra descritta NON spetta in caso di applicazione dell’accordo del 30/03/2015, sottoscritto da Confcommercio.

Novembre 2016
(acred627)

In data 24/10/2016 è stato sottoscritto, da parte di Confcommercio, un accordo per la sospensione temporanea della tranche di aumento retributivo che doveva decorrere dal mese di novembre 2016. Ricordiamo che l’aumento in questione era stato previsto con il rinnovo contrattuale del 30/03/2015 (aggiornamento di aprile 2015 Acred569).
Da parte di Confesercenti è stata decisa unilateralmente la sospensione temporanea della stessa tranche di aumento, prevista con il rinnovo contrattuale del 12/07/2016 (aggiornamento di luglio 2016 Acred616).

Sono stati quindi eliminati gli aumenti retributivi predisposti sulle tabelle 1001/1014 (Confcommercio) e 1301/1314 (Confesercenti), con decorrenza dal 01/11/2016. Segnaliamo che, per il momento, sulle stesse tabelle sono state lasciate inalterate le retribuzioni previste alla decorrenza della successiva tranche di aumento (agosto 2017).

Nel caso in cui si intenda applicare gli aumenti previsti per il mese di novembre 2016 su una o più aziende, occorre agganciare la tabella 1701 (contratto 001) o 1714 (contratto 014), selezionandole dall’apposito elenco. Se l’applicazione dell’aumento dovesse interessare tutte le aziende gestite, rimarrebbe comunque possibile richiedere, all’assistenza, il ripristino dell’aumento retributivo sulle tabelle originarie (1001 / 1014 / 1301 / 1314).

Con il presente aggiornamento, inoltre, sono state definite la tabella 5001 e la voce 02A, che consentono di gestire in automatico la progressione della retribuzione prevista per l’apprendistato professionalizzante e dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, tenendo conto anche di quanto previsto nell’accordo del 19/10/2016.
La nuova gestione prevede che l’apprendista interessato venga agganciato al livello di destinazione (ossia il livello che otterrà al termine dell’apprendistato) sul servizio Dipendente – Inquadramento, e che venga attivata la nuova voce 02A sul servizio Voci Fisse. Operando in tal modo, in fase di elaborazione viene calcolata automaticamente la retribuzione relativa al secondo livello inferiore nella prima metà del periodo di apprendistato ed al primo livello inferiore nella seconda metà del periodo di apprendistato, ovviamente in riferimento al livello agganciato nell’inquadramento.

Per attivare la nuova gestione automatica dell’apprendistato professionalizzante o dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

  1. agganciare all’apprendista il livello di destinazione (ossia il livello che otterrà al termine dell’apprendistato);
  2. impostare la voce 02A sulle Voci Fisse, a livello di dipendente (o eventualmente anche di ditta / contratto), selezionandola dall’elenco delle voci al punto 1.2 ‘Retribuzione complessiva’; precisiamo che viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce.

Occorre tenere presente che la gestione automatica della retribuzione spettante, effettuata tramite la voce 02A, funziona soltanto se risulta agganciato, all’apprendista, il livello finale di destinazione. Diversamente, se l’apprendista risulta agganciato al livello (inferiore) da attribuire nella prima o nella seconda metà del periodo, NON deve essere attivata la voce 02A. Ovviamente, rimane possibile attivare la voce 02A soltanto su alcuni apprendisti (ad esempio sui nuovi assunti), continuando a gestire gli altri apprendisti secondo le precedenti modalità.
Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, e determinare quindi se il mese da elaborare rientra nella prima o nella seconda metà del periodo, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (come inizio apprendistato) e la data termine contratto (come fine apprendistato).

Agosto 2016
(acred618)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO EST

E’ stato modificato il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo EST, effettuato tramite la voce 578 sui contratti del Commercio (001 / 014), Turismo (003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009), Palestre e impianti sportivi (015).
La modifica interessa esclusivamente il mese di assunzione: in tale mese, la quota dovuta al fondo viene calcolata sempre, indipendentemente dal giorno di assunzione, come indicato nella circolare del fondo EST n. 2/16 del 28/07/16. La modifica ha effetto da agosto 2016. Ricordiamo che, in precedenza, la quota veniva calcolata nel mese di assunzione soltanto se il giorno di assunzione corrispondeva al primo giorno del mese (aggiornamento di marzo 2013 Acred490).
Precisiamo che, in caso di cessazione nel mese, la quota continua ad essere calcolata per intero.

Luglio 2016
(acred616)

In data 12/07/2016 è stata sottoscritta, da parte di Confesercenti, un’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale del settore terziario, distribuzione e servizi (contratti 001 / 014).
Ricordiamo che, in data 30/03/2015, era stato sottoscritto un analogo accordo da parte di Confcommercio, rilasciato con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred569.

Sulla base di quanto stabilito nell’ipotesi di accordo sottoscritta da Confesercenti, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1301 (contratto 001 – commercio) e 1314 (contratto 014 – viaggiatori e piazzisti), alle seguenti decorrenze: luglio 2016 / novembre 2016 / agosto 2017.
Ricordiamo che, per l’accordo del 30/03/2015 sottoscritto da Confcommercio, erano state aggiornate le tabelle 1001 (contratto 001 – commercio) e 1014 (contratto 014 – viaggiatori e piazzisti): in quell’occasione, sulle tabelle 1301 e 1314 erano state riportate le retribuzioni prive degli aumenti previsti, da utilizzare per le aziende che adottavano il contratto Confesercenti (o che, comunque, non intendevano applicare tali aumenti).
Segnaliamo inoltre che, a partire dal mese di luglio 2016, le retribuzioni previste dai due accordi risultano allineate.

Nell’accordo del 12/07/2016 sottoscritto da Confesercenti, è prevista un’indennità Una-tantum, per i soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, da erogare nei mesi di gennaio 2017 / novembre 2017 / aprile 2018 / agosto 2018.
A partire dall’elaborazione del mese di luglio 2016, occorre erogare tale indennità ai dipendenti cessati: a tale scopo, è sufficiente indicare le voci 040 e 050 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’) e riportando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità di ciascuna voce.
Il calcolo dell’Una-tantum viene effettuato sulla base di 18 quote mensili, a copertura del periodo da gennaio 2015 a giugno 2016. Per determinare il numero di quote spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Il valore di ciascuna quota mensile viene determinata sulla base del livello effettivamente applicato in ogni singolo mese (anche per gli apprendisti).
Segnaliamo che il valore dell’Una-tantum è riportato sulla colonna 2 delle tabelle 9001 / 9401, precedentemente utilizzate per erogare l’elemento economico di garanzia (aggiornamento di novembre 2013 Acred513). E’ quindi opportuno verificare che una delle suddette tabelle (normalmente la 9001) risulti agganciata sul servizio Aggancio Tabelle.
L’importo da erogare viene riportato sulla voce 040, soggetta a tassazione separata, per il periodo da gennaio a dicembre 2015, oltre che sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo da gennaio a giugno 2016.
Precisiamo che non è stata prevista l’erogazione automatica dell’Una-tantum sul contratto 014 (viaggiatori e piazzisti), dal momento che sull’accordo del 12/07/2016 non sono riportate indicazioni a tale proposito.
La suddetta Una-tantum non spetta in caso di applicazione dell’accordo del 30/03/2015 sottoscritto da Confcommercio.

NOTA: Per quanto riguarda i Clienti che avevano richiesto un’impostazione “personalizzata” delle tabelle 1001 / 1014 in occasione dell’aggiornamento di aprile 2015, segnaliamo che forniremo un successivo aggiornamento integrativo.

Giugno 2016
(acred613)

Dal mese di giugno 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 30/03/15, sottoscritto da Confcommercio. Ricordiamo che, ad oggi, l’accordo non è stato sottoscritto da Confesercenti.
L’aumento interessa le tabelle retributive 1001 (contratto 001 – commercio) e 1014 (contratto 014 – viaggiatori e piazzisti), ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred569.

Ricordiamo inoltre che, con l’aggiornamento Acred569, sono state predisposte le tabelle retributive 1301 (contratto 001 – commercio) e 1314 (contratto 014 – viaggiatori e piazzisti), senza l’aumento previsto dal suddetto accordo.

Novembre 2015
(acred587)

Dal mese di novembre 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 30/03/15, sottoscritto da Confcommercio. Ricordiamo che, ad oggi, l’accordo non è stato sottoscritto da Confesercenti.
L’aumento interessa le tabelle retributive 1001 (contratto 001 – commercio) e 1014 (contratto 014 – viaggiatori e piazzisti), ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred569.

Ricordiamo inoltre che, con l’aggiornamento Acred569, sono state predisposte le tabelle retributive 1301 (contratto 001 – commercio) e 1314 (contratto 014 – viaggiatori e piazzisti), senza l’aumento previsto dal suddetto accordo.

Aprile 2015
(acred569)

In data 30/03/15 è stata sottoscritta, da parte di Confcommercio, l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale del settore terziario, distribuzione e servizi. Precisiamo che, ad oggi, l’accordo non è stato sottoscritto da Confesercenti.

Sulla base di quanto stabilito nella suddetta ipotesi, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1001 (contratto 001 – commercio) e 1014 (contratto 014 – viaggiatori e piazzisti), alle seguenti decorrenze: aprile 2015  / novembre 2015 / giugno 2016 / novembre 2016 / agosto 2017.

Se, per alcune aziende, non si vuole applicare l’aumento previsto dal suddetto accordo, è possibile operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta o di dipendente, selezionando dall’elenco delle tabelle retributive la tabella 1301 (contratto 001 – commercio) o 1314 (contratto 014 – viaggiatori e piazzisti), corrispondente alle retribuzioni in vigore prima dell’accordo di rinnovo. Ricordiamo che, se le tabelle retributive sono già state agganciate a livello di dipendente, la variazione sopra descritta deve essere effettuata sui singoli dipendenti interessati.

Nel caso in cui non si intenda applicare il suddetto accordo per la generalità delle aziende inquadrate nei contratti 001 / 014, è possibile richiedere all’assistenza un apposito aggiornamento, tramite il quale vengono annullati gli aumenti riportati sulle tabelle 1001 / 1014. Precisiamo che, in tale ipotesi, rimane comunque possibile applicare (eventualmente) l’aumento su singole aziende, agganciando a tali aziende delle apposite tabelle retributive.

Segnaliamo che, nell’ipotesi di accordo del 30/03/15, risulta aumentato anche l’importo dell’EDR sostitutivo dell’iscrizione al fondo di assistenza sanitaria integrativa (EST): tale importo è stato portato ad E. 16,00 per 14 mensilità.

Marzo 2015
(acred566)

Ricordiamo che, a partire dal mese di marzo 2011 (aggiornamento Acred427), per i dipendenti assunti successivamente alla stipula dell’ultimo accordo di rinnovo, la maturazione dei permessi per riduzione orario varia in base all’anno di anzianità.
A partire dal presente aggiornamento, per stabilire l’anzianità relativa ai dipendenti qualificati, oltre alla data di assunzione viene considerata anche l’eventuale data di anzianità convenzionale, se indicata sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’.

Gennaio 2015
(acred557)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – QUADRI

E’ stato predisposto il calcolo automatico della quota annuale dovuta al Fondo Assistenza Sanitaria “QU.A.S.”, secondo la nuova modalità di versamento tramite modello F24, con conseguente esposizione sulla denuncia Uniemens.
La gestione di seguito descritta è disponibile sui contratti del Commercio (001) e del Turismo (003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009), per i soli dipendenti con qualifica di ‘Quadro’. Precisiamo che tale gestione deve essere attivata soltanto se l’azienda ha scelto la nuova modalità di versamento, come previsto nel manuale operativo disponibile sul sito del fondo QUAS.

Per attivare il calcolo automatico della quota annuale dovuta al fondo QUAS, è sufficiente impostare le voci 57E / 57F sul servizio Voci Fisse, a livello di dipendente, ditta o contratto (eventualmente barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci 57E e 57F effettuano il calcolo automatico esclusivamente per i dipendenti aventi la qualifica di ‘Quadro’.
Per ogni dipendente interessato, la voce 57E calcola l’importo annuale a carico dell’azienda, pari ad E. 350,00 per il settore Commercio e ad E. 340,00 per il settore Turismo, mentre la voce 57F calcola l’importo annuale a carico del dipendente, pari a E. 56,00 per il settore Commercio e ad E. 50,00 per il settore Turismo.
Il calcolo del contributo viene effettuato sul mese di gennaio per i dipendenti in forza ad inizio anno o assunti entro il 15/01. Per i dipendenti assunti dopo il 16/01 o nei mesi successivi, il calcolo viene effettuato sul mese di assunzione (se assunti entro il giorno 15) o sul mese successivo (se assunti dal giorno 16 in poi). Il contributo a carico della ditta viene ridotto in proporzione al numero di mesi, determinati come sopra, mentre la quota a carico del dipendente rimane invariata.

Relativamente all’esposizione del contributo QUAS sul modello F24 (sezione Inps) e sulla denuncia Uniemens (sezione Convenzioni Bilaterali), precisiamo che l’indicazione del periodo di competenza avviene sempre nella forma MM.AAAA (mese e anno di competenza), conformemente a quanto specificato nella circolare Inps n. 88 del 8/04/14. Facciamo presente che, sul manuale operativo QUAS, è invece prevista l’indicazione del solo anno: tale modalità di indicazione, se adottata, non risulterebbe conforme alle specifiche tecniche sia del modello F24 che della denuncia Uniemens.
La quote a carico ditta vengono assoggettate automaticamente al contributo di Solidarietà (10%) tramite la voce 836, riportata sulla denuncia Uniemens (sezione ‘Aziendale’) con la causale ‘M980’.

Gennaio 2014
(acred519)

A partire dal mese di gennaio 2014, è stato aumentato di E. 3,00 il contributo a carico del datore di lavoro, per i dipendenti part-time, dovuto al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, secondo quanto previsto nei rinnovi contrattuali del 26/02/11 (Confcommercio – Fondo Est) e 15/03/11 (Confesercenti – Fondo Aster).
Di conseguenza, il contributo a carico del datore di lavoro, gestito tramite la voce 578, dal mese di gennaio corrisponde ad E. 10,00 sia per i dipendenti full-time sia per i dipendenti part-time.
Ricordiamo che il contributo a carico del dipendente, gestito tramite la voce 57G, corrisponde ad E. 2,00 mensili a carico del dipendente. Le modalità di utilizzo della voce 57G sono indicate negli aggiornamenti di giugno 2011 (Acred432) e luglio 2011 (Acred437).

Novembre 2013
(acred513)

Con la busta paga relativa al mese di novembre 2013, è possibile erogare l’elemento economico di garanzia, secondo quanto previsto nei rinnovi contrattuali del 26/02/11 (Confcommercio) e 15/03/11 (Confesercenti).
Il nuovo elemento deve essere erogato alle condizioni indicate nei suddetti accordi: segnaliamo che, tra le condizioni previste, l’assenza di trattamenti economici aggiuntivi deve essere verificata da parte dell’Utente.

Per attivare l’erogazione dell’elemento economico di garanzia, occorre inserire le seguenti voci sul servizio Voci Fisse:

  • Voce 04A, nel caso in cui si intenda assoggettare a tassazione ordinaria l’intera somma erogata.
  • Voci 041 e 043, in alternativa alla voce 04A, nel caso in cui si intenda assoggettare a tassazione separata la parte relativa agli anni 2011 / 2012 ed a tassazione ordinaria la parte relativa all’anno 2013.

Se l’erogazione riguarda la maggior parte delle aziende o dei dipendenti gestiti, è possibile operare a livello di contratto, inserendo le voci utilizzate sui contratti 001 e 014; in tal caso, occorre bloccare le stesse voci su eventuali aziende o dipendenti da escludere. In alternativa, se risulta più conveniente, è possibile operare a livello di ditta, inserendo le voci sulle sole aziende interessate; anche in questo caso, occorre bloccare le stesse voci su eventuali dipendenti da escludere.
Ricordiamo che, per le voci inserite a livello di ditta o di contratto, deve risultare abilitata l’opzione ‘Esteso a tutti i dipendenti’. Ricordiamo inoltre che, per bloccare una voce a livello di dipendente o di ditta (se risulta inserita a livello superiore), occorre indicare la stessa voce, impostando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Le voci 04A / 041 / 043 erogano la somma prevista, effettuando automaticamente le seguenti verifiche:

  • considerano i soli dipendenti in forza al 31/10/13 (escludono quelli cessati entro il 30/10/13), che risultano assunti da almeno 6 mesi (assunzione uguale o precedente al 1/05/13); a tale proposito, vengono controllate esclusivamente le date di assunzione e cessazione presenti sul servizio Dipendente – Anagrafico;
  • tra i dipendenti che rispettano le condizioni sopra indicate, vengono considerati soltanto quelli che (nel mese di erogazione) hanno un contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato o contratto di inserimento.

L’importo previsto per ogni livello retributivo, relativamente alle aziende fino a 10 dipendenti, è riportato sulle tabelle 9001 (contratto 001) e 9014 (contratto 014): tali tabelle risultano agganciate automaticamente a livello di contratto.
Relativamente alle aziende che occupano oltre 10 dipendenti, occorre invece agganciare le tabelle 9401 (contratto 001 – in sostituzione della tabella 9001) e 9314 (contratto 014 – in sostituzione della tabella 9014), operando sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle a livello di ditta (per il contratto 014 è opportuno operare a livello di dipendente).
Precisiamo che il livello retributivo preso a riferimento è quello risultante al 31/10/13.

Il valore riportato sulla tabella utilizzata, viene automaticamente proporzionato al numero di mesi utili, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. A tale scopo, vengono rilevati i ratei di mensilità aggiuntiva (voce 474) maturati nel periodo di riferimento (gennaio 2011 – ottobre 2013).
L’importo erogato è riportato nel campo Importo Totale delle voci utilizzate: sulla voce 04A è riportata la somma da erogare in relazione all’intero periodo (gennaio 2011 – ottobre 2013), assoggettata a tassazione ordinaria; in alternativa, sulle voci 041 e 043 sono riportate rispettivamente la parte relativa agli anni 2011 – 2012, assoggettata a soggetta a tassazione separata, e la parte relativa all’anno 2013, assoggettata a tassazione ordinaria.
Tutte le voci sopra elencate sono escluse dalla retribuzione utile per il Tfr.

Nel caso in cui debbano essere erogati importi diversi da quelli riportati nelle suddette tabelle (presenza di trattamenti economici aggiuntivi, di importo inferiore all’elemento economico di garanzia), è possibile impostare il valore da considerare per il calcolo, indicandolo (a livello di dipendente) nel campo Importo Unitario delle voci 04A / 041 / 043.
Nel caso in cui l’azienda non sia stata elaborata, sulla procedura Paghe, per l’intero periodo interessato, è possibile indicare il numero di quote da erogare, nel campo Quantità delle voci 04A / 041 / 043. In alternativa, rimane possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale delle stesse voci.

Ottobre 2013
(acred510)

Dal mese di ottobre 2013 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 26/02/11 (Confcommercio) e 15/03/11 (Confesercenti). Ricordiamo che i suddetti aumenti interessano le tabelle 1001 – 1014 e sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2011 ‘Acred427’.
Nota: per quanto riguarda il settore dei Viaggiatori e Piazzisti (014), segnaliamo che, nella definizione dei parametri contrattuali, è stato modificato il coefficiente di trasformazione, portandolo da orario (173) a giornaliero (26). La modifica non comporta alcuna variazione sulle gestioni previste: è stata effettuata unicamente per rendere tale parametro coerente con le altre impostazioni contrattuali (ricordiamo che, a livello di contratto, non è definito un numero di ore giornaliere o settimanali). Precisiamo anche che la modifica non ha effetto sul servizio Accessori – Orario Settimanale, nel caso in cui le informazioni siano state inserite a livello di ditta o di singolo dipendente.

Aprile 2013
(acred493)

Dal mese di aprile 2013 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 26/02/11 (Confcommercio) e 15/03/11 (Confesercenti). Ricordiamo che i suddetti aumenti interessano le tabelle 1001 – 1014 e sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2011 ‘Acred427’.

Segnaliamo, inoltre, che è stato predisposto un "evento" da utilizzare in caso di ricovero dell’apprendista (nei casi previsti dal contratto): selezionando l’evento ‘MA 70 - Integrazione ricovero apprendista’, in aggiunta ai normali eventi di malattia e di ricovero, si ottiene l’integrazione al 60% dal 4° al 20° giorno, a carico del datore di lavoro.

Marzo 2013
(acred490)
VIAGGIATORI COMMERCIO

Segnaliamo che, in data 25/02/13, è stato sottoscritto l’accordo relativo alla disciplina dell’apprendistato: la gestione degli apprendisti attualmente prevista sulla procedura risulta conforme alle disposizioni presenti nell’accordo.

Marzo 2013
(acred490)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – COMMERCIO / TURISMO

E’ stato modificato il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo EST, effettuato tramite la voce 578: nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo viene calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione. Precisiamo che il suddetto criterio è specificato nel regolamento del fondo EST.

Febbraio 2013
(acred489)

Secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 26/02/11 (Confcommercio) e 15/03/11 (Confesercenti), l’indennità sostitutiva del preavviso (voce 130 – elenco variazioni mensili 3.5 ‘Termine del rapporto’) è stata esclusa dalla base di calcolo del Tfr; la modifica ha effetto a partire dall’elaborazione di febbraio 2013.

Gennaio 2013
(acred483)

A partire dal mese di gennaio 2013, è stata aggiornata l'indennità di funzione dei quadri (voce 010), secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale (aumento E. 10,00 / totale E. 260,76). Ricordiamo che l’importo spettante deve essere modificato in presenza di eventuali somme aggiuntive che comportino un riassorbimento parziale dell'indennità di funzione, oppure nel caso in cui l'aumento debba essere applicato ad un valore precedentemente impostato sulle Voci Fisse.

Ottobre 2012
(acred476)

Dal mese di ottobre 2012 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 26/02/11 (Confcommercio) e 15/03/11 (Confesercenti). Ricordiamo che i suddetti aumenti interessano le tabelle 1001 – 1014 e sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2011 – ‘Acred427’.

Aprile 2012
(acred464)

Dal mese di aprile 2012 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 26/02/11 (Confcommercio) e 15/03/11 (Confesercenti). Ricordiamo che i suddetti aumenti interessano le tabelle 1001 – 1014 e sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2011 – Acred427.

Sempre a partire dal mese di aprile, è stata predisposta la gestione automatica dell’elemento distinto delle retribuzione, spettante per i dipendenti inquadrati con il 7° livello. Per i dipendenti interessati, l’importo in questione (E. 5,16) è riportato automaticamente sulla voce 009. Non è necessario alcun intervento, da parte degli Utenti, nel caso in cui il suddetto importo fosse già stato inserito sul servizio Voci Fisse, utilizzando la voce 009. Diversamente, se fosse stata utilizzata una voce diversa, è possibile bloccare tale voce ed ottenere l’automatismo sulla voce 009, oppure bloccare la voce 009 a livello di contratto e continuare ad utilizzare la voce precedentemente inserita (sconsigliato).

Segnaliamo che, in data 24/03/12, è stato sottoscritto l’accordo di riordino sulla disciplina dell’apprendistato. Precisiamo che la gestione degli apprendisti attualmente prevista sulla procedura è conforme alle disposizioni presenti nell’accordo.
Precisiamo anche che, in merito alla maturazione dei permessi per riduzione orario, spettanti agli apprendisti assunti successivamente alla data dell’ultimo rinnovo contrattuale, l’indicazione riportata nell’aggiornamento di marzo 2011 ‘Acred427’ non risulta corretta: sulla base di ulteriori precisazioni, infatti, per gli apprendisti era rimasto in vigore il criterio precedente all’ultimo rinnovo (vedere in proposito l’aggiornamento di settembre 2008 ‘Acred349’). Tale criterio è stato nuovamente confermato dall’accordo di riordino del 24/03/12.

Gennaio 2012
(acred455)

A partire dal mese di gennaio 2012, è stato aumentato di E. 1,00 il contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, secondo quanto previsto nei rinnovi contrattuali del 26/02/11 (Confcommercio – Fondo Est) e 15/03/11 (Confesercenti – Fondo Aster).
Il contributo in questione, gestito tramite la voce 57G, è quindi pari ad E. 2,00 mensili a carico del dipendente. Le modalità di utilizzo della voce 57G sono indicate negli aggiornamenti di giugno 2011 (Acred432) e luglio 2011 (Acred437).
Ricordiamo che il contributo a carico del datore di lavoro, gestito tramite la voce 578, corrisponde ad E. 10,00 per i dipendenti full-time ed E. 7,00 per i dipendenti part-time (aggiornamento di gennaio 2009 – Acred357).

Dicembre 2011
(acred448)

Ricordiamo che, secondo quanto indicato nell’accordo di rinnovo del 26/02/11 (Confcommercio) e 15/03/11 (Confesercenti), a decorrere dal mese di dicembre 2011 i dipendenti con qualifica ‘Quadro’ devono versare il contributo alla Cassa di assistenza sanitaria per i Quadri del Settore Terziario (Qu.A.S.).
Per impostare la trattenuta del suddetto contributo devono essere utilizzare le voci 57E e 57F, presenti sul servizio ‘Accessori - Voci fisse’ al paragrafo 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’. Ricordiamo anche che la voce 57E (contributo a carico ditta) viene assoggettata automaticamente al contributo di solidarietà M980 (voce 836).

Settembre 2011
(acred438)

Dal mese di settembre 2011 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 26/02/11 (Confcommercio) e 15/03/11 (Confesercenti). Ricordiamo che i suddetti aumenti interessano le tabelle 1001 – 1014 e sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2011 – Acred427.

Luglio 2011
(acred437)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – COMMERCIO / TURISMO

E’ stata predisposta una nuova opzione che consente di escludere i lavoratori intermittenti dal calcolo della quota dovuta al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (aggiornamenti di giugno 2011 ‘Acred432’ e gennaio 2009 ‘Acred357’).
Ricordiamo che le voci 578 e 57G, utilizzate per il calcolo delle somme dovute al fondo assistenza sanitaria, escludono automaticamente i dipendenti con qualifica di quadro, i contratti a tempo determinato e gli apprendisti; nel caso in cui si ritenga corretto escludere anche i lavoratori intermittenti, è possibile utilizzare l’apposita opzione, selezionandola tra quelle disponibili nell’elenco delle Voci Fisse, al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’.
La nuova opzione relativa ai lavoratori intermittenti è disponibile con effetto dal mese di agosto 2011.

Con il presente aggiornamento, inoltre, è stata predisposta una nuova opzione sul programma ‘DISTPRE3’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.1 ‘Stampe Periodiche’): tramite la nuova opzione, è possibile selezionare i dipendenti sui quali è stata attivata la voce 57G (ritenuta a carico del dipendente), anche nel caso in cui risultasse assente la voce 578 (quota a carico ditta).

Giugno 2011
(acred432)

E’ stato predisposto il calcolo automatico di un nuovo contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa a partire dal mese di giugno 2011, secondo quanto previsto nei rinnovi contrattuali del 26/02/11 (Confcommercio – Fondo Est) e 15/03/11 (Confesercenti – Fondo Aster).
Il contributo in questione è pari ad E. 1,00 mensili a carico del dipendente, e va ad aggiungersi al contributo a carico del datore di lavoro, pari mensilmente ad E. 10,00 per i dipendenti full-time ed E. 7,00 per i dipendenti part-time (vedere aggiornamento di gennaio 2009 – Acred357).
Per attivare il calcolo del contributo a carico del dipendente, occorre impostare la nuova voce 57G sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. In tal modo, il contributo viene calcolato automaticamente per i soli soggetti sui quali risulta già presente la quota a carico ditta, gestita tramite la voce 578 (sempre aggiornamento di gennaio 2009 – Acred357).
Nel caso in cui si intenda attivare il calcolo della nuova voce 57G anche in assenza della voce 578, è sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 57G. In quest’ultima ipotesi, se si intende attivare il calcolo della voce 57G anche per gli apprendisti (altrimenti esclusi), occorre indicare il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità (quando è già presente la voce 578, la voce 57G non effettua alcun ulteriore controllo sulla qualifica).

Aprile 2011
(acred428)

L’ipotesi di rinnovo del CCNL è stata ratificata in data 06/04/11 (Confcommercio) e 07/04/11 (Confesercenti).

Nella versione definitiva dell’accordo, sono state introdotte ulteriori modifiche al trattamento della carenza di malattia (vedi aggiornamento di marzo 2011 ‘Acred427’): la carenza relativa al 3° evento di malattia nell’anno deve essere retribuita al 66% anziché al 50%. Inoltre, è stato chiarito che le nuove disposizioni relative alla carenza si applicano a partire dal mese di aprile 2011 e che tali disposizioni non riguardano gli apprendisti; per questi ultimi continua ad essere applicato il trattamento previsto dall’art.54 del CCNL (carenza malattia al 60% per i primi 6 eventi).
Ricordiamo che, per ottenere la riduzione del trattamento economico relativo al periodo di carenza, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili occorre selezionare un apposito evento nella finestra Malattia / Maternità / Infortunio, in aggiunta al normale evento di malattia (o di continuazione malattia). In particolare, per ottenere la carenza al 66% occorre selezionare l’evento ‘Carenza malattia 66%’ (MA 17): nell’elenco delle variazioni mensili viene riportata la nuova voce 42C, la quale determina un diverso calcolo della voce di carenza (430).
Precisiamo che la voce 430 effettua adesso il calcolo corretto anche in presenza di più eventi di malattia nel mese, con diversi trattamenti del periodo di carenza (in marzo erano stati segnalati alcuni problemi in tale situazione).

Nella versione definitiva dell’accordo di rinnovo è stato aumentato anche l’importo dell’EDR sostitutivo dell’iscrizione al fondo di assistenza sanitaria integrativa (Est per Confcommercio / Aster per Confesercenti): tale importo è stato portato ad E. 15,00 da erogare per 14 mensilità.

Marzo 2011
(acred427)

In data 26/02/11 (Confcommercio) e 15/03/11 (Confesercenti) sono state sottoscritte le ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale del settore terziario, distribuzione e servizi.
Sulla base di quanto stabilito nelle suddette ipotesi, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1001 (commercio) e 1014 (viaggiatori e piazzisti), alle seguenti decorrenze: marzo 2011 (validità gennaio 2011) / settembre 2011 / aprile 2012 / ottobre 2012 / aprile 2013 / ottobre 2013.

Il primo aumento retributivo ha effetto dal mese di gennaio 2011: con la busta paga del mese di marzo, quindi, vengono automaticamente erogati gli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio.
Gli arretrati spettano per i soli rapporti di lavoro in essere alla data di stipula del contratto (si fa riferimento alla data del 26/02/11). Nel calcolo degli arretrati, relativamente a ciascun mese, si tiene conto delle presenze effettive, considerando anche gli straordinari e le maggiorazioni contrattuali, le festività usufruite o pagate, le assenze retribuite o non retribuite (restano escluse le eventuali indennità a carico degli istituti). La somma spettante a titolo di arretrati è riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella retribuzione utile per il Tfr.
Ricordiamo che il calcolo automatico degli arretrati è possibile soltanto se le buste paga relative al periodo interessato sono state elaborate tramite la nostra procedura paghe. In caso contrario, occorre inserire la somma spettante sulle variazioni mensili di marzo, indicandola nel campo Importo Totale della voce 04A.

Secondo quanto stabilito nell’art.146 dell’accordo di rinnovo, per i dipendenti assunti successivamente alla data di stipula dell’accordo (26/02/11) è stato modificato il criterio di maturazione dei permessi per riduzione orario.
Sui dipendenti in questione, viene automaticamente bloccata la maturazione dei permessi per riduzione orario nei primi 2 anni del rapporto di lavoro (calcolati a partire dalla data di assunzione presente sul servizio Dipendente – Anagrafico); nei 2 anni successivi, gli stessi permessi maturano automaticamente nella misura del 50%; infine, a partire dal 5° anno dall’inizio del rapporto, i permessi per riduzione orario maturano in misura intera.
Per quanto riguarda gli apprendisti assunti successivamente alla data di stipula del contratto, il criterio sopra descritto viene applicato in sostituzione di quello previsto nel precedente rinnovo contrattuale (aggiornamento di settembre 2008 – Acred349). La diminuzione dei permessi non interessa la categoria dei viaggiatori e piazzisti.
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si intenda mantenere la piena maturazione dei permessi fino dal primo anno, per i dipendenti assunti successivamente all’accordo di rinnovo, è sufficiente indicare la voce 153 sul servizio Voci Fisse, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 2.3 ‘Maturazione Ratei’, in corrispondenza dell’opzione ‘Maturazione permessi per intero dal 1° anno’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario). Tale operazione può essere effettuata anche a livello di ditta o di contratto, in quanto non influisce sui dipendenti già in forza. Nel caso in cui la voce 153 sia già presente sulle Voci Fisse, occorre intervenire sullo stesso rigo sul quale si trova la voce.
Ricordiamo che i permessi per riduzione orario consistono in 56 ore, relativamente alle aziende fino a 15 dipendenti. Per le aziende che occupano oltre 15 dipendenti, i permessi devono essere aumentati di ulteriori 16 ore: a tale scopo, occorre inserire la voce 153 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 2.3 ‘Maturazione Ratei’, con l’indicazione delle 16 ore aggiuntive (vengono riportate nel campo Importo Totale).

L’articolo 176 dell’accordo di rinnovo prevede una modifica del trattamento economico relativo ai primi 3 giorni di assenza per malattia (cosiddetta "carenza"). Nel corso di un anno solare, per i primi 2 eventi di malattia la carenza deve essere retribuita al 100%, per i successivi 2 eventi al 50%, a partire dal 5° evento non deve essere retribuita.
Dal conteggio degli eventi, ai fini del trattamento della carenza, sono escluse le malattie con particolari requisiti (durata superiore a 11 giorni da prognosi iniziale, ricovero ospedaliero, ecc.), elencati nell’art.176.
Per ottenere la riduzione o l’annullamento del trattamento economico del periodo di carenza, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili sono stati predisposti degli appositi eventi nella finestra Malattia / Maternità / Infortunio: tali eventi devono essere selezionati in aggiunta al normale evento di malattia.
In particolare, per ottenere la carenza al 50% occorre selezionare l’evento ‘Riduzione carenza malattia 50%’ (MA 15), mentre per annullare il trattamento della carenza occorre selezionare l’evento ‘Esclusione carenza malattia’ (MA 16). Nel primo caso viene riportata, nell’elenco delle variazioni mensili, la voce 42A, nel secondo caso la voce 42B: la presenza di tali voci determina un diverso calcolo della voce di carenza (430), riducendo o annullando l’importo spettante. Precisiamo che, sugli apprendisti, le voci 42A e 42B producono un effetto analogo sul calcolo della carenza al 60% (voce 443), tuttora prevista dall’art.54 del CCNL.
I nuovi eventi sopra descritti devono essere selezionati, in aggiunta al normale evento di malattia, soltanto dopo aver verificato se sussistono le condizioni per ridurre o annullare il calcolo della carenza. Per effettuare tale verifica, può risultare utile la statistica degli eventi di malattia / maternità / infortunio, generata tramite il programma ‘STADIPMA’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi disponibili, punto 3.1 ‘Controlli e statistiche’).
Con i prossimi aggiornamenti, prevediamo di rendere disponibile la stessa statistica direttamente sul servizio delle Presenze e Variazioni Mensili, senza dover lanciare la procedura Stampe Accessorie.

L’ipotesi di accordo prevede un aumento dell’elemento distinto della retribuzione (EDR) da corrispondere ai dipendenti in sostituzione del contributo dovuto all’Ente Bilaterale: a partire dal mese di marzo 2011, la somma in questione è aumentata allo 0,30% su paga base e contingenza, erogata per 14 mensilità, inclusa nella retribuzione utile per il Tfr e rientrante nella "retribuzione di fatto" di cui all’art.195.
Per gestire l’erogazione di tale somma, occorre utilizzare una delle nuove voci descritte al paragrafo Nuove voci disponibili: la scelta della voce da utilizzare, tra la 01A (parte alta del cedolino) e la 12A (parte centrale del cedolino), è lasciata all’Utente, sulla base della propria interpretazione della norma contrattuale (art.21). In entrambi i casi, occorre indicare la percentuale da applicare su paga base e contingenza (0,30%).
Nel caso in cui l’EDR sostitutivo del contributo Ente Bilaterale venga già erogato tramite la voce 131 (anch’essa disponibile sul servizio Voci Fisse), facciamo presente che occorre sostituire tale voce con una delle nuove voci sopra elencate (in quanto la voce 131 non prevede il trattamento richiesto dal nuovo accordo contrattuale). La voce 131 rimane comunque disponibile per la gestione richiesta da altri accordi nazionali o integrativi.

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est per Confcommercio / Fondo Aster per Confesercenti), l’accordo di rinnovo prevede, in sostituzione dell’adesione al Fondo, l’erogazione al dipendente di una somma a titolo di elemento distinto della retribuzione (EDR), pari ad E. 10,00 per 14 mensilità, rientrante nella "retribuzione di fatto" di cui all’art.195 (di conseguenza, inclusa anche nella retribuzione utile per il Tfr).
Come ulteriore alternativa, l’azienda deve assicurare le stesse prestazioni garantite dal Fondo.
Per erogare la somma a titolo di EDR, occorre utilizzare una delle nuove voci descritte al paragrafo Nuove voci disponibili; anche in questo caso, la scelta della voce da utilizzare, tra la 01B (parte alta del cedolino) e la 12B (parte centrale del cedolino), è lasciata all’Utente, sulla base della propria interpretazione della norma contrattuale. In entrambi i casi, occorre indicare l’importo lordo da erogare (E. 10,00).

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si abbia la necessità di non applicare l’ipotesi di accordo su una o più aziende, occorrere operare come segue:

  • sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta, selezionare dall’elenco delle tabelle retributive la tabella 1301, corrispondente alle retribuzioni in vigore prima dell’accordo di rinnovo;
  • sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, bloccare la voce 04A in modo da non erogare gli arretrati; sullo stesso servizio, impostare la voce 153 indicando il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario;
  • non usare i nuovi eventi per la riduzione della carenza di malattia o le nuove voci per l’erogazione dell’EDR.

Precisiamo che, ad oggi, non abbiamo alcuna indicazione contraria rispetto all’applicazione immediata dell’ipotesi di accordo – nella stessa ipotesi è espressamente previsto che gli arretrati vengano corrisposti con la retribuzione del mese di marzo e che le altre variazioni (malattia, ecc.) entrino in vigore a partire dalla data di sottoscrizione.

Settembre 2010
(acred412)

Dal mese di settembre 2010 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 18/07/08 (Confcommercio) e 23/07/08 (Confesercenti). Ricordiamo che i suddetti aumenti interessano le tabelle 1001 – 1014 e sono stati predisposti con l’aggiornamento di settembre 2008 – Acred349.

Marzo 2010
(acred399)
Dal mese di marzo 2010 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 18/07/08 (Confcommercio) e 23/07/08 (Confesercenti). Ricordiamo che i suddetti aumenti interessano le tabelle 1001 - 1014 e sono stati predisposti con l'aggiornamento di settembre 2008 - Acred349.
Settembre 2009
(acred384)

Dal mese di settembre 2009 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 18/07/08 (Confcommercio) e 23/07/08 (Confesercenti). Ricordiamo che i suddetti aumenti interessano le tabelle 1001 - 1014 e sono stati predisposti con l'aggiornamento di settembre 2008 - Acred349.

Luglio 2009
(acred378)
LAVORO A CHIAMATA - MATURAZIONE RATEI

Abbiamo effettuato alcune modifiche nella gestione del lavoro a chiamata, riguardanti esclusivamente le buste paga elaborate nei mesi in cui non figurano ore lavorate o comunque retribuite. Precisiamo che tale eventualità può verificarsi nei mesi di assunzione o cessazione, anche a causa degli adempimenti formali previsti per il Libro Unico del Lavoro.
Nella situazione sopra descritta, sui contratti del Commercio e del Turismo poteva comunque avvenire la maturazione dei ratei di permesso (voce 161 nel Dettaglio del cedolino) e di mensilità aggiuntive (voce 474). Con il presente aggiornamento, abbiamo effettuato le modifiche necessarie per evitare la maturazione dei ratei in questione.

Gennaio 2009
(acred357)

E' stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al Fondo Assistenza Sanitaria, sulla base di quanto previsto nei rinnovi contrattuali del 18/07/08 (Confcommercio - Fondo Est) e 23/07/08 (Confesercenti - Fondo Aster).
Per attivare il calcolo automatico delle quote, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. La voce 578 calcola l'importo fisso mensile, dovuto per ogni dipendente a tempo indeterminato, pari a E. 10,00 per i dipendenti a tempo pieno e E. 7,00 per i dipendenti part-time.
Dal calcolo vengono esclusi gli apprendisti; nel caso in cui si intenda attivare il calcolo anche per questi ultimi, è sufficiente impostare sulla voce 578 il valore '1' nel campo Quantità.
Le quote calcolate vengono assoggettate al contributo di Solidarietà, tramite la voce 836: tale voce effettua mensilmente il calcolo del contributo (10%) e riporta il dato sul modello DM10, in corrispondenza del rigo 'M980'.

Ovviamente, rimane a discrezione dell'Utente la scelta di effettuare il calcolo automatico su base mensile, oppure, in alternativa, inserire periodicamente la voce 578, indicando l'importo calcolato esternamente alla procedura.

Dicembre 2008
(acred355)

Dal mese di dicembre 2008 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 18/07/08 (Confcommercio) e 23/07/08 (Confesercenti). Ricordiamo che i suddetti aumenti interessano le tabelle 1001 - 1014 e che sono stati inseriti con l'aggiornamento di settembre 2008 - Acred349.

Novembre 2008
(acred353)

Con la busta paga del mese di novembre 2008, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche degli arretrati previsti nei rinnovi contrattuali del 18/07/08 (Confcommercio) e 23/07/08 (Confesercenti); precisiamo che la gestione degli arretrati è stata predisposta e documentata con l'aggiornamento di settembre 2008 (acred349).
Per ogni mese ricadente nel periodo interessato dagli arretrati (febbraio - giugno 2008) viene attribuita una quota corrispondente a 1/6 del valore indicato sul rinnovo contrattuale (quest'ultimo corrispondente a 5 mensilità ordinarie più la quattordicesima). Una quota mensile di arretrato viene attribuita anche in relazione alla quattordicesima mensilità corrisposta nel mese di giugno, in proporzione al numero ed alla percentuale dei ratei effettivamente erogati.
Nel calcolo degli arretrati, relativamente a ciascun mese del periodo di competenza, si tiene conto delle ore ordinarie lavorate o comunque retribuite da parte del datore di lavoro: tra queste ultime rientrano le assenze per ferie, permessi, malattia, maternità e infortunio, escludendo la parte eventualmente a carico degli istituti. Restano inoltre esclusi gli straordinari, le maggiorazioni, le festività non usufruite ed ogni altra somma aggiuntiva. Inoltre, nel calcolo si tiene conto sia del livello retributivo che dell'eventuale percentuale di part-time presenti in ogni singolo mese.
L'importo spettante a titolo di arretrati è riportato sulla voce 042, rinominata 'Arretrati rinnovo contrattuale', soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il TFR.
Il valore degli arretrati indicato nel rinnovo contrattuale è visibile sulle tabelle 9001 (commercio) e 9014 (viaggiatori e piazzisti), riportate automaticamente sul servizio 'Accessori - Aggancio Tabelle'. Sulle tabelle in questione, sono indicati separatamente il valore della prima tranche ed il valore complessivo delle due tranche.

Ricordiamo che è possibile calcolare automaticamente gli arretrati a condizione che tutte le buste paga relative al periodo interessato (febbraio - giugno 2008) siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, occorre inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della stessa voce utilizzata nel calcolo automatico (042).

Settembre 2008
(acred349)
VARIAZIONI CONTRATTUALI CON DECORRENZA FUTURA

Sulla base dei rinnovi contrattuali del 18/07/08 (Confcommercio) e 23/07/08 (Confesercenti), sono stati inseriti gli aggiornamenti retributivi sulle tabelle 1001 - 1014, con le seguenti decorrenze: dicembre 2008 / settembre 2009 / marzo 2010 / settembre 2010.

Con la busta paga del mese di novembre 2008, viene erogata la seconda tranche di arretrati contrattuali previsti nei suddetti aggiornamenti. Per il calcolo degli arretrati viene seguito lo stesso criterio descritto nell'aggiornamento del mese di luglio 2008 (Acred347). Ricordiamo che, nei mesi di settembre e ottobre 2008, la seconda tranche di arretrati viene erogata automaticamente in caso di cessazione del rapporto. L'importo spettante è riportato sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il TFR.

Settembre 2008
(acred349)

Sulla base dei rinnovi contrattuali del 18/07/08 (Confcommercio) e 23/07/08 (Confesercenti), è stata modificata la maturazione dei permessi per gli apprendisti assunti a partire dalla data di stipula del contratto.
Secondo la nuova normativa, i permessi per riduzione orario (art. 140 commi 3 e 4) non maturano nella prima metà del periodo di apprendistato e maturano in misura pari al 50% nella seconda metà. Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell'apprendistato, si prendono a riferimento la data termine contratto (fine apprendistato) e la data di assunzione o, se presente, la data di anzianità convenzionale (inizio apprendistato).
Per ogni mese elaborato, il monte ore annue dei permessi per riduzione orario viene riportato nel campo Quantità della voce 153 (visibile nel Dettaglio del cedolino). Nel caso in cui sia necessario modificare il risultato del calcolo automatico, la voce 153 può essere inserita sulle Voci Fisse del dipendente, indicando il numero di ore spettanti nel campo Quantità.
Ricordiamo che, sul contratto del Commercio, nel campo Importo Totale della stessa voce 153 possono essere indicate le ore aggiuntive spettanti per le aziende che occupano oltre 15 dipendenti (elenco Voci Fisse punto 2.3).

Agosto 2008
(acred348)

Nel caso in cui per alcune aziende, nel mese di luglio 2008, non siano stati applicati gli aumenti retributivi previsti dal rinnovo contrattuale (aggiornamento di luglio 2008 - Acred347), occorre contattare preventivamente l'assistenza per ricevere le necessarie istruzioni operative.

Luglio 2008
(acred347)

Sulla base dei rinnovi contrattuali del 18/07/08 (Confcommercio) e 23/07/08 (Confesercenti), sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1001 (commercio) e 1014 (viaggiatori e piazzisti), con decorrenza dal mese di luglio 2008. Dallo stesso mese è stata bloccata l'erogazione automatica dell'IVC (voce 016).

L'accordo di rinnovo prevede che l'aumento retributivo abbia effetto dal mese di febbraio 2008 e riporta i valori degli arretrati complessivamente spettanti al netto dell'IVC, da erogare in due tranche di uguale importo, rispettivamente con le buste paga dei mesi di luglio e novembre 2008. Viene inoltre precisato che gli arretrati non sono utili ai fini dei vari istituti contrattuali, con l'eccezione delle mensilità aggiuntive e del TFR.
Abbiamo predisposto il calcolo automatico dei suddetti arretrati: con la busta paga del mese di luglio viene automaticamente erogata la prima tranche, considerando i soli rapporti di lavoro in essere alla data di stipula del contratto. Per ogni mese ricadente nel periodo di competenza (febbraio - giugno 2008) viene attribuita una quota corrispondente a 1/6 del valore degli arretrati indicato sul rinnovo contrattuale (quest'ultimo corrispondente a 5 mensilità ordinarie più la quattordicesima). Una quota mensile di arretrato viene attribuita anche in relazione alla quattordicesima mensilità corrisposta nel mese di giugno, in proporzione al numero ed alla percentuale dei ratei effettivamente erogati.
Nel calcolo degli arretrati, relativamente a ciascun mese del periodo di competenza, si tiene conto delle ore ordinarie lavorate o comunque retribuite da parte del datore di lavoro: tra queste ultime rientrano le assenze per ferie, permessi, malattia, maternità e infortunio, escludendo la parte eventualmente a carico degli istituti. Restano inoltre esclusi gli straordinari, le maggiorazioni, le festività non usufruite ed ogni altra somma aggiuntiva. Inoltre, nel calcolo si tiene conto sia del livello retributivo che dell'eventuale percentuale di part-time presenti in ogni singolo mese.
In caso di cessazione del rapporto nel mese di luglio (successivamente alla data di stipula del contratto) o anche nei mesi successivi, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche di arretrati.
L'importo complessivamente spettante a titolo di arretrati è riportato sulla voce 042, rinominata 'Arretrati rinnovo contrattuale', soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il TFR.
Il valore degli arretrati indicato nel rinnovo contrattuale è visibile sulle tabelle 9001 (commercio) e 9014 (viaggiatori e piazzisti), riportate automaticamente sul servizio 'Accessori - Aggancio Tabelle'. Sulle tabelle in questione, sono indicati separatamente il valore della prima tranche ed il valore complessivo delle due tranche.

Ricordiamo che il calcolo automatico degli arretrati è possibile a condizione che tutte le buste paga relative al periodo interessato (febbraio - giugno 2008) siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, occorre inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della stessa voce utilizzata per l'erogazione automatica (042).

A partire dal mese di luglio, è stata aggiornata anche l'indennità di funzione dei quadri (voce 010), secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale (aumento E. 70,00 / totale E. 250,76). Ovviamente, l'importo spettante deve essere modificato in presenza di eventuali somme aggiuntive che comportino un riassorbimento parziale dell'indennità di funzione, oppure nel caso in cui l'aumento debba essere applicato ad un valore precedentemente impostato sulle Voci Fisse.

Precisiamo che altre eventuali modifiche derivanti dal rinnovo contrattuale verranno incluse nei prossimi aggiornamenti.

Segnaliamo, inoltre, che l'accordo di rinnovo non è stato sottoscritto da CGIL: nel caso in cui si intendesse elaborare il mese di luglio senza applicare il rinnovo contrattuale, occorrerebbe operare secondo modalità analoghe a quelle descritte al successivo punto 1.4 (contattare l'assistenza per ricevere le necessarie istruzioni operative).

ATTENZIONE: Nel caso in cui sia stato applicato l'aumento di IVC previsto nel comunicato di Confcommercio del 20/03/08 (aggiornamento Acred336 del 28/04/08), occorrerà sostituire la tabella 9301, relativa al suddetto aumento, con la tabella 9001, utilizzata per il calcolo degli arretrati. Precisiamo che la tabella 9001 viene riportata automaticamente su tutte le aziende, ad eccezione di quelle sulle quali risulta agganciata la tabella 9301. Segnaliamo, inoltre, che l'aumento di IVC riportato sulla tabella 9301 determina un annullamento della corrispondentequota mensile di arretrato, in quanto i valori della quota di arretrato e dell'aumento di IVC coincidono.


AZIENDE GIA' ELABORATE

E' possibile che, prima del presente aggiornamento, le buste paga relative al mese di luglio siano già state elaborate per alcune aziende inquadrate nei contratti elencati ai punti precedenti. Sulle buste paga già elaborate, di conseguenza, non sono stati applicati gli aumenti retributivi e le altre variazioni previsti dai rinnovi contrattuali.

Per le aziende in questione è possibile procedere in uno dei seguenti modi:

  • se non è stato ancora prodotto il cedolino bollato, è possibile rielaborare le buste paga relative al mese di luglio per adeguare le retribuzioni agli aumenti contrattuali: a tal fine, è sufficiente annullare la condizione di "elaborato" (servizio Ditta - Abilitazione Paghe) ed elaborare nuovamente l'azienda con la normale procedura mensile;

  • se è già stato prodotto il cedolino bollato o comunque se (per qualsiasi motivo) non si intende modificare il risultato presente sulle buste paga già elaborate, NON occorre effettuare alcuna operazione: la procedura non effettuerà alcun ricalcolo sui cedolini presenti in archivio (anche in caso di successiva stampa o ristampa del bollato), a meno che la ditta non venga volontariamente rielaborata.

Nella seconda ipotesi, occorre tenere presente che, con l'aggiornamento relativo al mese di agosto, renderemo disponibile un'opzione che consentirà di erogare le somme arretrate tramite la busta paga dello stesso mese, sia per quanto riguarda il mancato aumento relativo al mese di luglio, sia le somme spettanti in relazione ai mesi precedenti (Commercio).

ATTENZIONE: Se si ha necessità di rielaborare il mese di luglio per un'azienda già elaborata prima del presente aggiornamento, senza che venga modificato il risultato ottenuto con la precedente elaborazione, occorre contattare preventivamente l'assistenza per ricevere alcune specifiche istruzioni operative.

Aprile 2008
(acred336)

E' stata predisposta l'erogazione di una somma integrativa dell'indennità di vacanza contrattuale, sulla base del comunicato di Confcommercio del 20/03/08.
Precisiamo che è facoltà dell'Utente scegliere se erogare o meno tale somma, eventualmente anche diversificando la scelta per ogni azienda gestita. Per attivare l'erogazione, occorre operare sul servizio Accessori - Aggancio Tabelle a livello di ditta: nella prima casella libera, agganciare la nuova tabella 9301, selezionandola dall'elenco delle tabelle.
La somma integrativa viene riportata in busta paga cumulata all'indennità di vacanza contrattuale (voce 016).

Luglio 2007
(acred316)
INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di luglio 2007, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sui seguenti contratti:

  • Commercio (001 - 014)
  • Dirigenti Commercio (013)
  • Pompe Funebri (023)
  • Proprietari di Fabbricati (026)
  • Autotrasportatori (048)
  • Cooperative di Consumo (082)
  • Nettezza Urbana (089)
  • Telecomunicazioni (091)
  • Ortofrutticoli (093)

Per i contratti sopra elencati, la percentuale utilizzata nel calcolo automatico della voce 016 è stata portata al 1,00% (50% del tasso di inflazione programmata), da applicare a paga base e contingenza.
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Aprile 2007
(acred310)

Con il mese di aprile 2007, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sui seguenti contratti:

  • Commercio (001 - 014)
  • Dirigenti Commercio (013)
  • Pompe Funebri (023)
  • Proprietari di Fabbricati (026)
  • Autotrasportatori (048)
  • Cooperative di Consumo (082)
  • Nettezza Urbana (089)
  • Telecomunicazioni (091)
  • Ortofrutticoli (093)

Per i contratti sopra elencati è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,60% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza.
E' stata inoltre effettuata una correzione sulla IVC delle Farmacie Private (021): in seguito alle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che, in alcuni casi, l'indennità non veniva erogata automaticamente.
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Settembre 2006
(acred293)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1001 (commercio) e 1014 (viaggiatori e piazzisti), con decorrenza dal mese di settembre 2006.

Settembre 2006
(acred293)
Settore COMMERCIO - Accordo Territoriale Firenze

Su richiesta, è stata predisposta la gestione del premio variabile previsto dall'accordo territoriale del settore Commercio, valido per la provincia di Firenze.
Gli Utenti interessati possono contattare l'assistenza per ricevere le istruzioni relative alla gestione del premio.

Gennaio 2006
(acred274)
AGGIORNAMENTO GENNAIO

Ricordiamo che eventuali variazioni contrattuali diverse da quelle elencate ai punti precedenti (e quindi non gestite automaticamente dalla procedura), devono essere effettuate direttamente dagli Utenti.
In particolare, per quanto riguarda gli aumenti contributivi della previdenza complementare, previsti in alcuni contratti (compreso il Commercio e le Cooperative di Consumo), segnaliamo che le variazioni delle aliquote devono essere effettuate sul servizio Voci Fisse, a livello dei singoli soggetti interessati.
Lo stesso criterio vale per le erogazioni di particolari premi o indennità, previsti in alcuni contratti nazionali (ad esempio Nettezza Urbana), ma legati a determinate condizioni aziendali.
Ricordiamo infine che le disposizioni derivanti da accordi territoriali vengono gestite in automatico, da parte nostra, solo a seguito di una specifica richiesta da parte dell'Utente.

Luglio 2005
(paghe167)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1001 (commercio) e 1014 (viaggiatori e piazzisti), con decorrenza dal mese di luglio 2005.

Maggio 2005
(paghe164)

Con il presente aggiornamento, è stata rettificata la gestione automatica della maternità anticipata : secondo quanto previsto contrattualmente, in caso di maternità anticipata non viene più erogata l'integrazione a carico dell'azienda (voce 448), a differenza di quanto avviene nel restante periodo di maternità obbligatoria.

Gennaio 2005
(paghe158)

Con la retribuzione del mese di gennaio 2005, viene automaticamente erogata la seconda tranche di indennità Una-tantum, secondo quanto previsto dai rinnovi contrattuali del 2/7/04 (Confcommercio) e del 6/7/04 (Confesercenti).
La presente erogazione è a copertura del periodo da gennaio a giugno 2004; le modalità di calcolo sono descritte nella documentazione dell'aggiornamento 'Paghe151' (luglio 2004). La somma risultante viene riportata sulla voce 041 ('Una-tantum - anni precedenti'), soggetta a tassazione separata sugli arretrati ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.
Segnaliamo inoltre che, con decorrenza dal mese di gennaio, è previsto un aumento delle aliquote relative ai fondi di previdenza complementare: per i dipendenti interessati, occorre aggiornare tali aliquote sul servizio Voci Fisse.

ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum soggetta a tassazione separata).

Dicembre 2004
(paghe156)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1001 (commercio) e 1014 (viaggiatori e piazzisti), con decorrenza dal mese di dicembre 2004.

Luglio 2004
(paghe151)

Sulla base dei rinnovi contrattuali del 2/7/2004 (Confcommercio) e del 6/7/2004 (Confesercenti), sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1001 (commercio) e 1014 (viaggiatori e piazzisti), con decorrenza dal mese di luglio 2004. Dallo stesso mese è stata bloccata l'erogazione automatica della IVC (voce 016).
Con la retribuzione del mese di luglio viene automaticamente corrisposta la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio a dicembre 2003. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di ulteriore mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Nel calcolo automatico, si tiene conto sia di eventuali cambiamenti di livello, sia delle percentuali retributive relative ai diversi periodi di apprendistato.
Dalla somma così calcolata, vengono recuperati gli importi di IVC effettivamente erogati nel periodo.
La somma risultante è riportata sulla voce 041 ('Una-tantum - anni precedenti'), soggetta a tassazione separata sugli arretrati ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche dell'indennità Una-tantum, in questo caso a copertura del periodo da gennaio a giugno 2004. Nel calcolo, vengono adottati gli stessi criteri della prima tranche, con la sola differenza che l'importo risultante è riportato sulla voce 050 ('Una-tantum'), soggetta a tassazione ordinaria.

Luglio 2004
(paghe151)
NOTE RELATIVE AI RINNOVI CONTRATTUALI

Negli accordi in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra Procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 / 043 / 050 secondo quanto indicato per il contratto in questione).
Inoltre, l'erogazione automatica avviene alle condizioni indicate negli accordi di rinnovo: generalmente l'Una-tantum viene riconosciuta ai soli dipendenti in forza alla data di stipula dell'accordo.
Le somme erogate vengono automaticamente assoggettate a tassazione separata soltanto se il periodo a cui si riferiscono ricade interamente in anni precedenti (voce 041). In tale ipotesi, la tassazione fa riferimento agli imponibili fiscali dei due anni precedenti: gli importi in questione possono essere visualizzati, oppure inseriti, tramite il servizio 'Cedolini - Anno Precedente', in corrispondenza dei mesi di dicembre 2002 e dicembre 2003 (campo 'Imponibile Irpef annuale').
Non è prevista, per il momento, alcuna gestione automatica delle trattenute a sostegno della previdenza complementare, da effettuare, per alcuni contratti, al momento dell'erogazione della prima tranche di Una-tantum.
Segnaliamo infine che la nuova normativa degli apprendisti, prevista in alcuni contratti con riferimento alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante, sarà rilasciata con gli aggiornamenti relativi ai prossimi mesi.

Ottobre 2003
(paghe137)
PRESENZE MENSILI : NUOVO SERVIZIO ‘ORARIO’

Tramite l'orario 'Straordinario Diurno' si ottiene la ripartizione automatica dello straordinario tra le voci 215 (prime 8 ore settimanali), 216 (oltre 8 ore settimanali) e 220 (straordinario in giorni festivi); esistono inoltre gli orari relativi allo straordinario notturno e al lavoro supplementare del part-time.

Luglio 2003
(paghe132)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con l'aggiornamento relativo al mese di aprile 2003 ('Paghe128'), è stata attivata l'indennità di vacanza contrattuale su una serie di contratti. Per i CCNL ancora in attesa di rinnovo, a partire dal mese di luglio viene aumentato l'importo della IVC (voce 016), portandolo allo 0,70% su paga base e contingenza.
In particolare, l'aumento riguarda i contratti del Commercio, Terziario e Servizi (001-014), Agenzie di Assicurazione (010), Proprietari di Fabbricati (026), Cooperative di Consumo (082), Cooperative Sociali (087).
Ricordiamo che è possibile bloccare il calcolo automatico della voce interessata, semplicemente impostando la voce 016 sul servizio 'Accessori - Voci Fisse' a livello di ditta, attivando le opzioni 'Blocco Voce' e 'Esteso a tutti i dipendenti'. Nel caso in cui tale operazione sia stata effettuata per il mese di aprile, avrà effetto anche sull'attuale aumento.

Aprile 2003
(paghe128)
INDENNITA’ VACANZA CONTRATTUALE

Seguendo il criterio proposto con l’aggiornamento ‘Paghe109’ e confermato con l’aggiornamento 'Paghe117’, l’indennità di vacanza contrattuale viene automaticamente attivata a partire dal quarto mese successivo alla scadenza del CCNL, anche in assenza di comunicazioni ufficiali da parte delle rappresentanze datoriali o sindacali.
Con il mese di aprile, il suddetto termine viene raggiunto dai contratti del Commercio, Terziario e Servizi (001), compresi i relativi Viaggiatori e Piazzisti (014), Agenzie di Assicurazione (010), Proprietari di Fabbricati (026), Metalmeccanici Industria (041), Cooperative di Consumo (082).
Sui contratti sopra elencati, a partire dal mese di aprile, è stato attivato il calcolo automatico della IVC (voce 016), nella misura dello 0,42% su paga base e contingenza. Tale calcolo è stato attivato anche sui vari contratti integrativi, da noi gestiti, facenti riferimento al contratto del Commercio.
Inoltre, a seguito di una comunicazione ufficiale da parte delle categorie interessate, abbiamo predisposto lo stesso calcolo anche sul contratto delle Cooperative Sociali (087).
Nel caso in cui si preferisca attendere una comunicazione ufficiale, prima di erogare la IVC, è possibile bloccare il calcolo automatico della voce interessata, semplicemente impostando la voce 016 sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’, a livello di ditta, e attivando le opzioni ‘blocco Voce’ e ‘Esteso a tutti i dipendenti’.

Gennaio 2003
(paghe121)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1001 – 1014, con decorrenza 1/1/2003.
Gli stessi aumenti, sono stati riportati sulle tabelle retributive dei contratti integrativi collegati al Ccnl del Commercio.

Luglio 2002
(paghe113)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1001 - 1014, con decorrenza 1/7/2002.
Gli stessi aumenti sono stati riportati sulle tabelle dei contratti integrativi collegati al Ccnl del Commercio.

Gennaio 2002
(paghe101)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1001 - 1014, con decorrenza 1/1/2002.
Gli stessi aumenti, sono stati riportati sulle tabelle retributive dei contratti integrativi collegati al Ccnl del Commercio.

Ottobre 2001
(paghe095)

A partire dall'elaborazione del mese di ottobre, in caso di cessazione del rapporto, viene effettuato automaticamente il "conguaglio" sull'importo dell'Una-tantum spettante in base al rinnovo contrattuale.
Come indicato nell'aggiornamento 'Paghe093', l'importo di Una-tantum è stato calcolato facendo una previsione della situazione relativa ai mesi da ottobre a dicembre. Ovviamente, nel suddetto periodo può verificarsi la cessazione del rapporto, oppure un altro evento che determina la maturazione di un diverso numero di ratei (passaggio da full-time a part-time, maternità facoltativa, ecc.). In questi casi, riteniamo opportuno effettuare un conguaglio dell'importo di Una-tantum, nonostante il rinnovo contrattuale non lo preveda espressamente.
Per i dipendenti licenziati, viene determinato l'importo di Una-tantum effettivamente spettante, adottando gli stessi criteri indicati nell'aggiornamento 'Paghe093', ma tenendo anche conto della situazione presente nei mesi successivi a settembre. L'eventuale differenza risultante, rispetto all'importo erogato nel mese di settembre, viene esposta in busta paga con la descrizione 'Recupero - Una-tantum' (voce 045), oppure 'Arretrati - Una-tantum' (voce 043), a seconda che il nuovo importo sia rispettivamente minore o maggiore rispetto al precedente.
Nel mese di dicembre, il suddetto conguaglio verrà effettuato per tutti i dipendenti. E' bene sottolineare che l'Una-tantum verrà erogata, in fase di conguaglio, anche ai dipendenti assunti successivamente al mese di settembre. Ricordiamo che il rinnovo contrattuale stabilisce che il periodo di "maturazione" dell'Una-tantum va da gennaio a dicembre 2001, senza porre alcun vincolo sulla data di assunzione dei dipendenti ai quali spetta tale indennità.
Nel caso in cui non si desideri effettuare il conguaglio automatico dell'Una-tantum, occorre impostare le voci 043 e 045 sulle Voci Fisse (anche a livello di ditta), abilitando la condizione di 'Blocco voce' (ed eventualmente di 'Estesa a tutti i dipendenti, se inserite a livello di ditta). In alternativa, se si intende bloccare il conguaglio per un singolo caso particolare, è sufficiente indicare le due voci sulle Variazioni Mensili, riportando il valore '1' nel campo Quantità.
Il conguaglio automatico dell'Una-tantum viene effettuato, secondo le stesse modalità, anche sui vari contratti integrativi collegati al Ccnl del Commercio.

Settembre 2001
(paghe093)

Con la retribuzione del mese di settembre, viene corrisposta l'Una-tantum a tutti i dipendenti in forza. Il calcolo viene effettuato automaticamente, secondo le modalità indicate nel rinnovo contrattuale (aggiornamento 'Paghe091').
In particolare, segnaliamo che la somma in questione spetta sulla base di 12 quote mensili, che "maturano" nel periodo da gennaio a dicembre 2001. Per i mesi già elaborati, si utilizza lo stesso criterio di maturazione dei ratei di 13° e 14° : in tal modo, si tiene conto della percentuale di part-time relativa a ciascun mese, e si escludono i mesi in cui prevale la condizione di assenza per maternità facoltativa, sospensione dal lavoro, e altre assenze non retribuite. La situazione presente nel mese di settembre (comprese le condizioni di part-time, aspettativa, ecc), viene poi estesa ai mesi da ottobre a dicembre, nel tentativo di avvicinarsi il più possibile alla situazione che realmente si presenterà nei mesi futuri. Ovviamente, i ratei da ottobre a dicembre non vengono calcolati nel caso in cui il dipendente risulti licenziato nel mese di settembre.
Il calcolo automatico dell'Una-tantum viene effettuato anche sui vari contratti integrativi collegati al Ccnl del Commercio.
Facciamo presente che, nei prossimi mesi, sarà probabilmente necessario effettuare un conguaglio dell'importo di Una-tantum, nel caso in cui ci siano state variazioni rispetto alla condizione prevista nel mese di settembre (siamo in attesa di chiarimenti ufficiali in tal senso).

Luglio 2001
(paghe091)

Sulla base del rinnovo contrattuale, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1001-1014, in data 1/7/2001.
Inoltre, sono state modificate le tabelle retributive relative agli accordi integrativi collegati al Commercio.
A partire dal mese di luglio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, viene automaticamente corrisposta la parte di Una-Tantum spettante (voce 050), calcolata secondo i criteri indicati nel rinnovo contrattuale. In particolare, segnaliamo che l'importo viene calcolato tenendo conto del numero di mesi utili e della percentuale di part-time. Inoltre, facciamo presente che la somma in questione va ad aggiungersi a quanto già corrisposto a titolo di IVC (da aprile a giugno).
Per la gestione dell'Una-Tantum, sono state inserite le nuove tabelle 9001-9014, che possono essere visualizzate tramite il servizio Accessori - Aggancio Tabelle. Le tabelle in questione risultano "agganciate" anche nel caso in cui fossero già state inserite in precedenza altre tabelle (a livello di ditta o di dipendente), grazie ad una particolare opzione inserita a livello di contratto (campo 'Riporto su dipendente' impostato a 'si'). Di conseguenza, non è necessaria alcuna operazione manuale da parte dell'Utente per ottenere l'erogazione dell'Una-Tantum.

Aprile 2001
(paghe087)

A partire dalla busta paga del mese di aprile, viene automaticamente calcolata l'indennità di vacanza contrattuale (IVC), riportata sulla voce 016, corrispondente allo 0,51% su paga base e contingenza.
La modifica è stata predisposta sui contratti 001 (Commercio), 014 (Operatori di Vendita settore Commercio), oltre che sui vari contratti integrativi, da noi gestiti, collegati al Ccnl del Commercio. Nel caso in cui, per una singola azienda, non si debba erogare la vacanza contrattuale, è sufficiente impostare la voce 016 sulle Voci Fisse a livello della ditta, abilitando le opzioni 'Blocco Voce' e 'Estesa a Tutti i Dipendenti'.

Gennaio 2001
(paghe081)

E' stata aggiornata la voce 448, da utilizzare per l'integrazione al 100% del periodo di assenza per maternità obbligatoria. Tale voce viene inserita automaticamente sulle variazioni mensili tramite la finestra per la gestione degli eventi di malattia / maternità / infortuni, unitamente alle voci per l'indennità Inps.
Inoltre, a seguito di una specifica segnalazione, l'assegno provinciale (voce 006) valido per la provincia di Pistoia è stato portato a L. 4.000 per tutti i livelli, compresi gli apprendisti.