GESTIONE FERIE E PERMESSI

Aprile 2021
(acred792)
PROSPETTO FERIE / PERMESSI

Sul prospetto ferie e permessi in formato CSV (‘listaferie.csv’), generato dalle procedure ‘Elaborazione Mensile Ditte’ e ‘Stampa Mensile Ditte’ abilitando la corrispondente opzione, sono state aggiunte le seguenti colonne:

  • 12 colonne per indicare le ore di ferie usufruite su ogni mese dell’anno
  • 12 colonne per indicare le ore di permessi usufruiti su ogni mese dell’anno
  • 6 colonne per indicare i campi ‘Altre informazioni’ presenti sul servizio Dipendente – Altri dati.

Precisiamo che le nuove colonne sono state aggiunte su richiesta, riportandole in coda a quelle già previste.

Marzo 2020
(acred751)
CIG / FIS / FSBA : TRATTAMENTO RATEI

Con l’aggiornamento Acred750 del 30/03/2020 e la successiva comunicazione del 01/04/2020, sono state documentate le preesistenti voci 123 e 473, da utilizzare per ottenere la riduzione dei ratei di ferie e permessi (voce 123) e di mensilità aggiuntive (voce 473), in proporzione alle ore di assenza per CIG / FIS / FSBA.

Su richiesta, con il presente aggiornamento è stata predisposta una nuova opzione sulle stesse voci, tramite la quale è possibile attivare un diverso criterio di controllo, alternativo alla riduzione proporzionale sulla base delle ore di assenza. Indicando il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario delle voci 123 e/o 473, i giorni di calendario coperti dall’assenza per CIG / FIS / FSBA vengono considerati non validi per la maturazione dei ratei: nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di giorni previsto contrattualmente, viene bloccata la maturazione del rateo. Precisiamo che, ai fini del suddetto controllo, vengono considerati anche i giorni delle altre assenze (aspettative, ecc.) specificate nei vari Ccnl.
La nuova opzione può essere utilizzata dagli Utenti che ritengono corretto adottare il suddetto criterio, anziché la riduzione dei ratei in proporzione alle ore di assenza (precisiamo che, a nostro avviso, rimane valida la riduzione proporzionale).

Le voci 123 e 473 sono riportate nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 ‘Maturazione Ratei’, con entrambe le opzioni sopra descritte (per la riduzione proporzionale alle ore di assenza, viene riportato soltanto il codice della voce). Ricordiamo che possono essere inserite a qualsiasi livello (generale, contratto, ecc.), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Gennaio 2020
(acred743)
PREVISIONE ANNUA FERIE E PERMESSI

Su richiesta, è stata predisposta un’opzione che consente di esporre, nella parte finale del cedolino, le ore di ferie e permessi che (prevedibilmente) matureranno fino alla fine dell’anno o al termine del rapporto.
La nuova opzione è disponibile dal mese di gennaio 2020: per attivarla, occorre indicare la voce 16P sul servizio Voci Fisse (elenco voci, 2.4.1 ‘Indicazioni sul cedolino’), operando a qualsiasi livello (ditta / dipendente / ecc.).

Per calcolare i ratei di ferie e permessi che matureranno nei mesi futuri, si parte dai corrispondenti ratei maturati nel mese corrente. I ratei del mese corrente vengono moltiplicati per il numero di mesi che intercorrono fino alla più recente tra la data di fine anno e la data di fine rapporto; quest’ultima, a sua volta, corrisponde alla data di cessazione oppure alla data termine contratto (ovviamente, se indicate sul dipendente interessato).
Sulla voce 16P (visibile nel Dettaglio del cedolino) vengono riportate le seguenti informazioni: nel campo Quantità il numero di mesi futuri per i quali viene effettuata la previsione, nel campo Importo Unitario le ore di ferie previste e nel campo Importo Totale le ore di permesso previste per i mesi in questione.
Precisiamo che la voce 16P ha effetto esclusivamente sulle ore di ferie e di permesso riportate nella parte finale del cedolino: non produce invece alcun effetto sui dati contabili, sul costo del personale o su altre stampe.

Luglio 2019
(acred728)
RIEPILOGO FERIE E PERMESSI

Sul prospetto ferie e permessi “dettagliato” per singolo dipendente (stampa ‘riepiferie’, disponibile sulle procedure Elaborazione Mensile Ditte e Stampa Mensile Ditte), non viene più riportata l’indicazione del “residuo annuo”.
Il dato in questione corrispondeva alla differenza tra le ore maturate e quelle usufruite o pagate nel corso dell’anno di competenza: si trattava, quindi, di un semplice totale parziale, che non comprendeva le ferie residue dell’anno precedente.

Aprile 2019
(acred720)
RIEPILOGO FERIE E PERMESSI

Ricordiamo che, sulle procedure Elaborazione Mensile Ditte e Stampa Mensile Ditte, abilitando la stampa del prospetto ferie e permessi vengono prodotti anche i files ‘listaferie.csv’ e ‘listaferie-comp.csv’.
Col presente aggiornamento, sui files in questione sono state aggiunte ulteriori colonne, sulle quali vengono riportate le ore residue (mese corrente e mese precedente) relative alla flessibilità ed alla banca ore.

Gennaio 2019
(acred711)
ESONERO CONTRIBUTI SU FERIE / PERMESSI RESIDUI

Sono state predisposte alcune nuove voci per recuperare la contribuzione precedentemente versata sulle ore residue di ferie e permessi. Le nuove voci vanno utilizzate nel mese in cui vengono usufruite le suddette ore, nel caso in cui tale fruizione avvenga oltre i termini previsti per poter effettuare il recupero sulla denuncia Uniemens, tramite le causali ‘FERIE’ / ‘ROL’ (circolare Inps n. 106 del 09/11/2018 e messaggio Inps n. 456 del 31/01/2019).

Ricordiamo che, per effettuare il suddetto recupero tramite le causali ‘FERIE’ / ‘ROL’, sono già disponibili le voci 32M / 32N (aggiornamento di settembre 2011 Acred438): occorre quindi continuare ad utilizzare tali voci, nel caso in cui il recupero avvenga entro i termini previsti (12 mesi dall’assoggettamento, aumentati a 18 mesi per l’anno 2019).

Quando, invece, il suddetto recupero avviene oltre il termine previsto, occorre utilizzare le nuove voci 32U (“Esonero ferie usufruite già assoggettate a contribuzione”) / 32V (“Esonero permessi usufruiti già assoggettati a contribuzione”).
A differenza delle voci 32M / 32N, le nuove voci 32U / 32V NON vengono conguagliate sulla denuncia Uniemens.

Le nuove voci, come le precedenti, sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Inps e altri Enti’.
Anche le nuove voci richiedono l’indicazione delle ore usufruite, per le quali devono essere recuperati i contributi già versati (campo Quantità); inoltre, occorre indicare il mese nel quale è avvenuto l’assoggettamento a contributi (campo Competenza). L’imponibile sul quale devono essere recuperati i contributi, viene calcolato facendo riferimento alla quota oraria contrattuale (voce 031) rilevata dal mese di assoggettamento.

Sulla stampa del cedolino vengono riportati sia il numero delle ore che il corrispondente imponibile. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Unitario delle voci 505 (ferie) e 506 (permessi), mentre i corrispondenti contributi vengono calcolati e recuperati tramite le voci 53P / 53Q (ferie: recupero contributo complessivo / recupero contributo dipendente) oppure 53U / 53V (permessi: recupero contributo complessivo / recupero contributo dipendente).
Nel caso in cui il mese di assoggettamento delle ferie o dei permessi residui non sia stato elaborato tramite la procedura Paghe, occorre indicare alcune informazioni aggiuntive (quota oraria, aliquota contributiva) al momento della fruizione delle ore già assoggettate, tramite le apposite voci elencate al punto 5.4 ‘Inps e altri Enti’.
Le voci 32U / 32V vengono riportate anche sulla nota contabile, unitamente ad altri recuperi di contributi.

Come già detto, le nuove voci 32U / 32V non vengono conguagliate sulla denuncia UniEmens e possono perciò essere utilizzate per recuperate le ore di ferie e permessi che sono state assoggettate oltre 12 mesi prima (oltre 18 mesi prima per il solo anno 2019). Ovviamente, in tale situazione sarà necessario effettuare la regolarizzazione, operando secondo le modalità descritte nel messaggio Inps sopra citato.
Occorre tenere presente che l’utilizzo delle nuove voci comporta l’emissione della segnalazione “Arrotondamento Inps troppo elevato”, al momento della stampa della nota contabile: in questo caso, tale segnalazione non è sintomo di un errore, ma è dovuta all’assenza, sulla denuncia Uniemens, dei contributi recuperati tramite le nuove voci.

Settembre 2018
(acred703)
RECUPERO CONTRIBUTI SU FERIE / PERMESSI RESIDUI

Con effetto dal mese di settembre 2018, è stato rettificato il calcolo del recupero dei contributi su ferie e permessi già assoggettati a contribuzione (voci 536 / 537, aggiornamento di settembre 2011 Acred438). In precedenza, nei contributi recuperati non veniva considerato il contributo FIS (voci 51C /51D) e, per i soli ex-apprendisti L. 56/87, non venivano considerati gli eventuali contributi Aspi e CIG.

Luglio 2018
(acred697)
ULTERIORI RETTIFICHE

Sul contratto dei Dirigenti commercio (013), è stata effettuata una correzione al calcolo del rateo di ferie (voce 141), a causa di un errore che si presentava sul cedolino di luglio, in conseguenza delle modifiche relative alla maturazione dei ratei per gli intermittenti rilasciate con l’aggiornamento Acre694 del 18/07/2018.

Luglio 2018
(acred696)
MATURAZIONE RATEI – RETTIFICA

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acre694 del 18/07/2018, è stata rilasciata una modifica al criterio di maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive per i lavoratori intermittenti, su tutti contratti gestiti.

A seguito di successive segnalazioni e verifiche, sono stati individuati alcuni errori su determinati contratti interessati da tale modifica. Con il presente aggiornamento, rilasciamo le correzioni necessarie, relative ai seguenti contratti:

  • rateo di ferie (voce 141), sui contratti Chimici industria (058), Laterizi industria (059), Metalmeccanici Confapi (061), Istituti socio-assistenziali Agidae (079);
  • rateo di permessi (voce 161), sui contratti Cinematografi (110), Tessili Confapi (132).

Nel caso in cui, per i contratti sopra elencati, siano già state elaborate le buste paga di luglio, occorre rielaborarle.

Luglio 2018
(acred694)
LAVORO INTERMITTENTE – MATURAZIONE RATEI

Dal mese di luglio 2018, a seguito di alcuni approfondimenti, per i lavoratori intermittenti è stato uniformato il criterio di maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive, tra i vari contratti gestiti.
In particolare, i ratei in questione maturano sempre ed esclusivamente in proporzione all’orario “lavorabile” di ogni mese (ricordiamo che si tratta dell’orario gestito sulla finestra ‘Orario lavorabile’, sul servizio Variazioni Mensili).

Come in precedenza, dall’orario del lavoratore intermittente si ricava una percentuale analoga a quella prevista per il part-time, riportata nel campo Quantità della voce 032. Tale percentuale corrisponde alla proporzione tra l’orario del lavoratore intermittente e l’orario previsto per il full-time (in caso di paga mensilizzata) oppure il coefficiente contrattuale (in caso di paga oraria). La suddetta percentuale veniva già considerata, in generale, per la maturazione dei ratei degli intermittenti. Inoltre, su alcuni contratti (Commercio / Turismo) i ratei venivano automaticamente bloccati in caso di elaborazione del cedolino senza che il lavoratore intermittente avesse svolto alcun orario.

A seguito del presente aggiornamento, per i lavoratori intermittenti di tutti i contratti, la maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive avviene esclusivamente in base alla suddetta percentuale, senza alcun controllo in merito al numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese. I ratei, quindi, maturano anche nel caso in cui l’assunzione o la cessazione siano avvenute rispettivamente a fine o ad inizio mese (ovviamente in proporzione all’orario del lavoratore intermittente). Alcuni contratti (ad esempio quelli del settore edile) presentano comunque criteri particolari di maturazione dei ratei, che restano validi anche per i lavoratori intermittenti.

Novembre 2017
(acred671)
FERIE E PERMESSI RESIDUI

Su richiesta, è stata predisposta la gestione di un eventuale residuo di ferie e/o permessi superiore a 1.000 ore: a partire dal mese di novembre 2017, è possibile gestire un residuo di ferie o permessi superiore a tale limite.
Facciamo tuttavia presente che l’eventuale residuo pregresso (se già superiore al limite di 1.000 ore) dovrà essere inserito manualmente sul servizio Cedolino – Anno Precedente, a partire dal mese di competenza di dicembre 2017. Ovviamente, tale inserimento potrà essere effettuato soltanto dopo aver elaborato in maniera definitiva il mese di dicembre (quindi successivamente alla rielaborazione necessaria per la rivalutazione del TFR): in tale situazione, quindi, il residuo superiore a 1.000 ore sarà gestito automaticamente a partire dall’anno 2018, rilevando tale residuo dal mese 12/2017.

Segnaliamo che nei contratti del settore edilizia (036 / 050 / 131) e dei lavoratori domestici (088) non è prevista la gestione del residuo ferie / permessi superiore a 1.000 ore.

Luglio 2015
(acred577)
RIEPILOGO FERIE E PERMESSI

Ricordiamo che, sulle procedure Elaborazione Mensile Ditte e Stampa Mensile Ditte, abilitando la stampa del prospetto ferie e permessi vengono prodotti anche i files ‘listaferie.csv’ e ‘listaferie-comp.csv’.
Col presente aggiornamento, sui files in questione sono state aggiunte le informazioni relative al centro di costo ed alla sede lavorativa di ogni singolo dipendente (non riportate in stampa).

Giugno 2015
(acred574)
GESTIONE FERIE / PERMESSI

Col presente aggiornamento, sono state predisposte due nuove voci opzionali relative alla gestione delle ferie e dei permessi contrattuali, utilizzabili a partire dall’elaborazione del mese di giugno 2015.
Tramite le due nuove voci 12MOre ferie annue’ e 12NOre permessi annui’ è possibile modificare (“forzare”) il numero di ore spettanti annue, senza che si debba tenere conto della percentuale di part-time dei singoli dipendenti interessati.
Ricordiamo che la suddetta “forzatura” poteva già essere effettuata tramite le voci 139 (ferie) e 155 (permessi): utilizzando tali voci, tuttavia, occorre impostare il numero di ore spettanti tenendo conto della percentuale di part-time.
Utilizzando le nuove voci 12M (ferie) e 12N (permessi), è invece possibile indicare il numero delle ore previste per un full-time: per i dipendenti part-time le ore indicate verranno automaticamente proporzionate alla relativa percentuale.
Le nuove voci 12M e 12N si trovano nell’elenco delle Voci Fisse, al punto 2.3 ‘Maturazione Ratei’.
Precisiamo che le nuove voci (analogamente alle preesistenti voci 139 e 155) devono essere utilizzate soltanto nel caso in cui risulti necessario modificare il numero di ore spettanti attribuite in automatico (corrispondenti generalmente a quanto previsto dai contratti nazionali); tale necessità, ovviamente, può derivare da un accordo integrativo aziendale o territoriale, oppure da una diversa interpretazione della normativa contrattuale.

Dicembre 2012
(acred479)
RESIDUO FERIE / PERMESSI – NUOVA OPZIONE

Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto una nuova opzione che consente, se attivata, di azzerare automaticamente il residuo di ferie e permessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti di valore minimo (generalmente, pochi centesimi derivanti dall’arrotondamento del rateo mensile).
L’utente deve stabilire qual è il valore minino al di sotto del quale intende azzerare automaticamente il residuo. A tale condizione, l’azzeramento del residuo può essere attivato a livello di dipendente / ditta / contratto / generale (secondo le necessità); inoltre, può interessare il solo mese di dicembre, oppure tutti i mesi dell’anno.
Precisiamo che l’azzeramento ha effetto solamente sui totali residui relativi a ferie e permessi (voci 150 e 170), riportati nella parte finale del cedolino; ha inoltre effetto sull’eventuale pagamento degli stessi residui, in caso di cessazione del rapporto (voci 151 e 171). Non vengono invece modificati, in alcun modo, i totali relativi alle ferie ed ai permessi maturati e goduti (usufruiti o pagati); in caso di azzeramento del residuo, quindi, il risultato della formula residuo anno precedente + maturato anno corrente – goduto anno corrente continuerà ad essere diverso da zero.
Nel caso in cui l’azzeramento del residuo venga effettuato nel mese di dicembre, risulta azzerato il residuo di fine anno: nell’anno successivo, quindi, non viene rilevato alcun residuo anno precedente. Negli altri mesi dell’anno, invece, l’azzeramento del residuo non influisce sul riepilogo delle ferie e dei permessi effettuato nei mesi successivi, in quanto il residuo viene determinato, in ogni mese, considerando le ore maturate e godute nel corso dell’intero anno.
L’azzeramento del residuo viene considerato sia sulla stampa riepilogativa delle ferie e dei permessi, sia sulla stampa della nota contabile o del costo del personale, se prodotte nelle modalità "con residui".

Per attivare l’azzeramento automatico del residuo, è possibile indicare le seguenti voci sul servizio Voci Fisse, operando a livello di dipendente / ditta / contratto / generale (a scelta dell’Utente):

  • voce 150 (‘Ferie Residue’) allo scopo di azzerare il residuo delle ferie;
  • voce 170 (‘Permessi Residui’) allo scopo di azzerare il residuo dei permessi.

Su entrambe le voci occorre indicare, nel campo Importo Totale, il limite (espresso in ore, con decimali) a partire del quale si intende azzerare automaticamente il residuo; a titolo di esempio, inserendo le voce 150 e 170 e indicando 0,10 nel campo Importo Totale di entrambe le voci, si ottiene l’azzeramento dei residui delle ferie e/o dei permessi, nel caso in cui tali residui risultino uguali o inferiori a 10 centesimi di ora (corrispondenti a 6 minuti).
Ovviamente, è facoltà dell’Utente decidere se utilizzare o meno la nuova opzione (ed eventualmente con quale criterio): nel caso in cui non vengano inserite le voci 150 e 170 sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, o comunque non risulti indicato un valore nel campo Importo Totale delle stesse voci, il residuo delle ferie e dei permessi continua ad essere calcolato e gestito secondo gli stessi criteri adottati fino ad oggi.

Settembre 2011
(acred438)
CONTRIBUTI SU FERIE / PERMESSI RESIDUI

Sono state predisposte alcune voci da utilizzare, a partire dal mese di Settembre 2011, per assoggettare a contribuzione le ore residue di ferie e permessi, oltre che per recuperare la contribuzione precedentemente versata al momento della fruizione delle ore già assoggettate. Le voci in questione devono essere utilizzate soltanto nel caso in cui sussistano le condizioni per l’assoggettamento. A tale proposito, ricordiamo che esistono delle apposite stampe di controllo (‘CONTRPER’ / ‘CONTRRES’ sulla procedura Stampe Accessorie, elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), da utilizzare per individuare i casi in cui potrebbe essere necessario assoggettare a contribuzione le ferie o i permessi residui (vedere aggiornamenti di luglio 2011 - Acred436 / giugno 2010 - Acred407).

Le nuove voci disponibili per le gestioni sopra descritte, sono le seguenti:

32AAssoggettamento Ferie a contribuzione’ / 32BAssoggettamento Permessi a contribuzione’ – richiedono l’indicazione delle ore residue da assoggettare a contribuzione Inps (campo Quantità); l’imponibile da assoggettare a contributi viene calcolato facendo riferimento alla quota oraria contrattuale (voce 031).
32MEsonero ferie usufruite già assoggettate a contribuzione / 32NEsonero permessi usufruiti già assoggettati a contribuzione’ – richiedono l’indicazione delle ore usufruite, per le quali vanno recuperati i contributi già versati (campo Quantità); occorre indicare anche il mese nel quale è avvenuto l’assoggettamento a contributi (campo Competenza); l’imponibile sul quale recuperare i contributi viene calcolato facendo riferimento alla quota oraria contrattuale (voce 031) relativa al mese di assoggettamento.

Tutte le voci sopra descritte sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ‘Inps e altri Enti’.
Sulla stampa del cedolino vengono riportati sia il numero delle ore che il corrispondente imponibile, per quanto riguarda l’assoggettamento delle ferie o dei permessi residui, evidenziando le singole voci utilizzate per tale gestione (32A / 32B). La somma imponibile complessiva viene riportata anche sulla voce 497 (‘Altre somme imponibili Inps’, visibile nel Dettaglio del cedolino), unitamente ad altre somme da assoggettare a contributi.
Un criterio analogo, sulla stampa del cedolino, viene seguito anche per quanto riguarda le voci di esonero delle ferie o dei permessi usufruiti già assoggettati a contributi (voci 32M / 32N). In questo caso, la somma da rendere esente viene riportata automaticamente sulle voci 505 (ferie) o 506 (permessi), mentre i corrispondenti contributi vengono calcolati tramite le voci 536 / 537 (ferie – recupero contributo complessivo / recupero ritenuta dipendente) oppure 53A / 53B (permessi – recupero contributo complessivo / recupero ritenuta dipendente).
Precisiamo che, se il mese di assoggettamento delle ferie o dei permessi residui non risulta elaborato tramite la procedura Paghe, occorre indicare alcune informazioni aggiuntive (quota oraria, aliquota contributiva) al momento della fruizione delle ore già assoggettate, tramite le apposite voci elencate al punto 5.4 ‘Inps e altri Enti’.

Sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Var. Retributive’, vengono compilati automaticamente le causali ‘FERIE’ in presenza della voce 32M, oppure ‘ROL’ in presenza della voce 32N.
Su entrambe le causali vengono riportati sia l’imponibile che il corrispondente contributo da recuperare (aggiunto al totale delle somme a credito), oltre al periodo di competenza (mese e anno) in cui è avvenuto l’assoggettamento. Inoltre, in presenza di una variazione nella situazione contributiva avvenuta tra il mese di assoggettamento e quello di recupero, vengono automaticamente compilati tutti i campi relativi all’inquadramento del dipendente, previsti in corrispondenza di ciascuna causale, riportando la condizione esistente nel mese di assoggettamento.

Segnaliamo che, secondo il parere del Ministero del Lavoro, la quota di contributi a carico del dipendente derivante dell’assoggettamento delle ore di permesso residue non dovrebbe essere trattenuta in busta paga (stranamente, lo stesso criterio non viene invece indicato per quanto riguarda l’assoggettamento delle ferie). Da parte nostra, riteniamo necessario attendere che l’Inps emani le necessarie indicazioni operative. Nel frattempo, tuttavia, abbiamo predisposto una voce opzionale che consente (a discrezione dell’Utente) di applicare quanto ha indicato il Ministero del Lavoro.
Se si intende "annullare" l’effetto economico della trattenuta a carico del dipendente, per la parte di imponibile Inps derivante dall’assoggettamento dei permessi residui, occorre indicare la nuova voce 53C sulle Voci Fisse, senza alcun importo; dal momento che, in tale ipotesi, occorre annullare anche la restituzione dei contributi che verrebbe effettuata al momento della fruizione delle ore già assoggettate, sulle Voci Fisse deve essere indicata anche la voce 53B, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’. Le voci 53B / 53C possono essere riportate sulle Voci Fisse valide a livello di contratto o generale (menù Amministratore Paghe), attivando l’opzione ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Gennaio 2010
(acred390)
MATURAZIONE RATEI

Sono state predisposte alcune nuove voci, da utilizzare, a partire dal mese di Gennaio 2010, nel caso in cui si intendano ridurre i ratei di ferie, permessi e/o mensilità aggiuntive, sulla base delle ore di assenza per CIG.
Inoltre, sempre a partire dal mese di Gennaio 2010, è stata modificata la gestione automatica della riduzione dei ratei di mensilità aggiuntiva, in caso di assenza per maternità obbligatoria o anticipata.

Relativamente all'assenza per CIG, per ottenere la riduzione dei ratei è possibile utilizzare le seguenti voci, indicandole sul servizio Voci Fisse (a livello di dipendente / ditta / contratto), oppure sulle Variazioni Mensili (nel mese di assenza):

  • 123 - 'Riduzione ratei ferie e permessi', tramite la quale i ratei di ferie e di permessi vengono ridotti in proporzione alle ore di assenza per CIG; la misura della riduzione si ottiene rapportando le ore di CIG alle ore lavorabili del mese;
  • 473 - 'Recupero ratei 13° e 14° mensilità', tramite la quale i ratei di 13° e (se prevista) di 14° vengono ridotti sulla base delle ore di assenza per CIG; in questo caso, viene determinato un importo da recuperare, corrispondente alla quota di rateo non maturata, calcolata in proporzione alle ore di assenza per CIG.

Le voci 123 e 473 si trovano nell'elenco delle Voci Fisse, al punto 2.3 'Maturazione Ratei'.
Occorre sottolineare che le voci 123 e/o 473 possono essere utilizzate, a discrezione dell'Utente, soltanto per la CIG a zero ore oppure (se si hanno disposizioni in tal senso) anche per la CIG a orario ridotto.

Relativamente all'assenza per maternità obbligatoria o anticipata, ricordiamo che, fino al mese di Dicembre 2009, la procedura calcolava automaticamente un importo da recuperare sulle mensilità aggiuntive, corrispondente al valore dell'indennità Inps derivante dai ratei. Tale recupero poteva essere inibito, impostando la voce 472 sul servizio Voci Fisse (elenco voci 2.3 'Maturazione Ratei'), con l'opzione 'Blocco voce - Tutti i mesi'.
Dalle richieste pervenuteci, ci risulta che siano ormai più frequenti i casi in cui il recupero viene inibito, considerando che la maggior parte dei contratti è arrivata a stabilire un'integrazione al 100%, nel periodo di maternità obbligatoria: in tale situazione, l'interpretazione più diffusa prevede che non debba essere effettuato alcun recupero sulle mensilità aggiuntive (in alcuni casi tale interpretazione è stata anche confermata dallo stesso contratto).

A partire dal mese di Gennaio 2010, quindi, abbiamo ritenuto opportuno NON determinare più, in automatico, il recupero sulle mensilità aggiuntive, in caso di assenza per maternità obbligatoria o anticipata.
Precisiamo, tuttavia, che rimane possibile attivare nuovamente il suddetto recupero: a tale scopo, è sufficiente inserire la voce 472 ('Recupero ratei per maternità') sul servizio Voci Fisse, senza indicare alcun importo. Tale operazione può essere effettuata a livello di dipendente, ditta o contratto (opzione 'Estesa a tutti i dipendenti'). In alternativa, la voce 472 può essere inserita sulle Variazioni Mensili, unitamente alle voci di assenza per maternità, nei singoli casi in cui si ritiene necessario effettuare il recupero (ad esempio per il solo periodo di maternità anticipata).
Precisiamo che il calcolo dell'importo da recuperare non è cambiato, rispetto a quello effettuato fino a Dicembre 2009: a partire dal mese di Gennaio 2010, tuttavia, la voce 472 viene invece elaborata soltanto a seguito di una scelta dell'Utente.

Precisiamo, infine, che NON occorre intervenire nei casi in cui la voce 472 era stata precedentemente inibita, inserendola sul servizio Voci Fisse con l'opzione 'Blocco Voce': è possibile (a discrezione dell'Utente) lasciare impostata la voce 472 con l'opzione 'Blocco Voce', oppure cancellarla dal servizio Voci Fisse.

Luglio 2005
(paghe167)
INDENNITA' FERIE NON GODUTE

La Corte di Cassazione (sez. Lavoro), con la sentenza n.11960 del 8/6/05, ha stabilito che l'indennità per ferie non godute, in determinate condizioni, deve essere inclusa nella retribuzione utile per il Tfr.
Visti i numerosi dubbi che sorgono in merito, per il momento riteniamo opportuno NON modificare il calcolo automatico della retribuzione utile per il Tfr (che quindi continua ad escludere l'indennità per ferie o permessi non goduti), lasciando comunque all'Utente la possibilità di intervenire sul risultato, nel caso in cui lo ritenga necessario.
Ricordiamo che, per aggiungere una somma alla retribuzione utile per il Tfr, occorre utilizzare la voce 241, presente nell'elenco delle voci disponibili al punto 3.4 (si tratta del paragrafo relativo agli arretrati, in quanto normalmente la voce 241 è abbinata ad un arretrato di retribuzione dovuto ad un aumento contrattuale retroattivo).
L'indennità per ferie non godute, erogata ad esempio al momento della cessazione del rapporto, a discrezione dell'Utente può essere inclusa nella retribuzione utile per il Tfr, semplicemente indicando l'importo erogato sulla voce 241. In tal senso, risulta conveniente elaborare una prima volta il cedolino per verificare il valore dell'indennità erogata (voce 151), per poi reinserire tale somma sulle Variazioni Mensili nel campo Importo Totale della voce 241. Tale criterio può essere adottato (se lo si ritiene opportuno) anche per quanto riguarda i permessi non goduti spettanti per contratto.

Luglio 2004
(paghe151)
FERIE E PERMESSI: TOTALE RATEI ANNO CORRENTE

Sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, nella finestra 'Residuo Ferie / Permessi', viene visualizzato anche il totale delle ferie e dei permessi residui alla fine dell'anno corrente (o al termine del rapporto di lavoro, se precedente).
Come segnalato nell'aggiornamento del mese di giugno ('Paghe150'), per il mese corrente ed i mesi futuri viene effettuata una previsione sulla base del rateo rilevato dal cedolino del mese precedente.

Ottobre 2003
(paghe137)
PRESENZE MENSILI: NUOVA VERSIONE DEL SERVIZIO

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una nuova versione del servizio 'Presenze e Variazioni Mensili'.
Sono state aggiunte alcune nuove funzionalità; e ne sono statemigliorate altre già; esistenti nella precedente versione.

  • E' stata predisposta una apposita finestra per visualizzare il residuo di ferie e permessi risultante dal cedolino del mese precedente. La finestra viene aperta cliccando in corrispondenza della dizione 'Residuo Ferie e Permessi' (dopo l'orario lavorato). Vengono indicate le ore residue complessive, la parte di residuo derivante dall'anno precedente, ed infine un totale delle ferie e dei permessi usufruiti sul mese corrente (aggiornato rispetto a quanto inserito sulle Presenze del mese). Segnaliamo che non viene fatta alcuna previsione sulla maturazione del rateo relativo al mese corrente; inoltre, è necessario che, a livello di ditta, risulti abilitato il riepilogo mensile delle ferie e dei permessi.

  • Sulla finestra per la gestione dell'orario lavorabile mensile (da utilizzare esclusivamente per impostare particolari tipologie di orario variabile), è possibile inserire manualmente i codici relativi alle festività; ('FS' / 'F1'), nel caso in cui questi non vengano predisposti automaticamente. Come già; precisato, si tratta di interventi necessari solo in casi particolari, dal momento che tutte le festività; vengono gestite automaticamente (compreso il Patrono nel caso in cui venga preventivamente inserito sulla sede attività; lavorativa).

  • Sulla finestra per la gestione degli eventi di malattia, maternità; e infortunio, sono state apportate diverse modifiche, descritte dettagliatamente al successivo punto 'Presenze Mensili: Malattia - Maternita' - Infortunio'. Segnaliamo inoltre che, con i prossimi aggiornamenti, verrà; predisposta la stampa laser del prospetto di malattia e maternità;.

  • Nella parte destra del servizio, è presente il pulsante 'Orario', attraverso il quale si passa ad un nuovo servizio, descritto dettagliatamente al successivo punto 'Presenze Mensili: Nuovo servizio Orario'

Aprile 2002
(paghe109)
ASSENZE NON RETRIBUITE

Sono state aggiunte alcune nuove voci per la gestione delle assenze non retribuite : 913 ‘Ore Non Lavorate’, 914 ‘Assenza per Sciopero’, 915 ‘Permessi/Assenze Non Retribuite’.
Precisiamo subito che le voci relative allo sciopero e ai permessi/assenze non retribuiti erano già; presenti, rispettivamente con i codici 189 e 190. Le nuove voci differiscono dalle precedenti solo per quanto riguarda il trattamento ai fini delle retribuzioni differite (13° e 14° mensilità;), in quanto non producono effetto su tali retribuzioni. Di conseguenza, non hanno alcun effetto neppure sui giorni utili ai fini delle detrazioni. L’Utente può scegliere se utilizzare le voci preesistenti, per le quali il trattamento è rimasto invariato, oppure se utilizzare le nuove voci, sulla base del trattamento richiesto.
E’ necessario precisare che le nuove voci hanno l’effetto di ridurre, oltre alla retribuzione del mese, anche la retribuzione utile ai fini del Tfr (voce 700 nel Dettaglio del cedolino), analogamente alle altre voci di assenza non retribuita.
Tutte le voci sono presenti sull’elenco delle Variazioni Mensili nella parte relativa alle Assenze Non Retribuite.

Aprile 2002
(paghe109)
PRESENZE E VARIAZIONI MENSILI

E’ stato modificato il controllo, nella fase di inserimento, sulle voci di permesso retribuito o non retribuito : nel caso in cui il permesso sia relativo ad una singola giornata intera, adesso è sufficiente impostare il giorno iniziale (campo ‘Dal’), senza dover indicare le corrispondenti ore nel campo ‘Quantità;’.

Ottobre 2001
(paghe094)
FERIE/PERMESSI RESIDUI PER PASSAGGI DIRETTI

In caso di assunzione di un dipendente tramite "passaggio diretto" da un'altra azienda, può essere necessario inserire un certo numero di ore spettanti per ferie e permessi, corrispondenti alle ore residue del precedente rapporto di lavoro. A tale scopo, devono essere utilizzate le nuove voci 143 e 163, presenti sull'Elenco delle Voci al paragrafo 1.1 (Ferie e Permessi). Le ore così inserite, vanno ad aggiungersi a quelle maturate nel periodo corrente.

Giugno 2001
(paghe090)
ASSOGGETTAMENTO FERIE NON GODUTE

E’ possibile utilizzare la voce 497 - "Altre somme imponibili Inps" per assoggettare a contribuzione l’importo derivante da un residuo di ferie non godute (maturate entro il 31/12/1999). La voce viene riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili, (categoria Inps e altri Enti) ed è necessario inserirla con il relativo importo. La somma in questione verrà inclusa nell’imponibile previdenziale dello stesso mese, senza influire sull’imponibile fiscale o sul netto in busta.