DENUNCIA EMENS

Settembre 2009
(acred384)
EMENS - NUMERO MENSILITA' OPERAI EDILI

Sulla base dei chiarimenti riportati nelle ultime versioni del Documento Tecnico EMens (ed a seguito di alcune conferme) abbiamo ritenuto necessario modificare il criterio di calcolo del campo 'Numero Mensilità', presente sulla denuncia EMens, relativamente agli operai ed apprendisti operai del settore edile (contratti 036 e 050).

Con il presente aggiornamento, per tali soggetti il campo 'Numero Mensilità' viene sempre impostato a '12', corrispondente al numero delle mensilità effettivamente erogate dal datore di lavoro (in precedenza veniva generalmente impostato '13', corrispondente al numero delle mensilità spettanti). Precisiamo che, per gli stessi soggetti, nel campo 'Retribuzione Teorica' viene incluso l'accantonamento sul lordo (in generale corrispondente al 18,50%), anche nel caso in cui l'accantonamento sul netto non venga poi versato alla Cassa Edile. A quest'ultimo proposito, il Documento Tecnico EMens attualmente in vigore conferma che deve essere inclusa, nella retribuzione teorica, anche la parte di accantonamento relativa alle ferie (come già previsto nell'aggiornamento di luglio 2008 - Acred346). Ricordiamo che, nello stesso campo, viene sommato anche il 15% dei contributi dovuti alla Cassa Edile (sempre in conformità al Documento Tecnico EMens).

La modifica sopra descritta riguarda la procedura Generazione Dati EMens ed ha effetto anche in caso di rigenerazione delle denunce relative ai mesi pregressi. In tal modo, nei casi in cui lo si ritiene necessario, si ha la possibilità di rigenerare ed inviare nuovamente le denunce relative ai mesi precedenti. Ricordiamo che i campi 'Numero Mensilità' e 'Retribuzione Teorica' sono stati inclusi nella denuncia EMens al solo scopo di fornire all'Inps le informazioni necessarie per il calcolo dell'indennità di mobilità o di disoccupazione, in sostituzione del modello DS22 (dalle segnalazioni degli Utenti, risulta che diverse sedi Inps richiedano tuttora il modello DS22, sebbene abolito).

Agosto 2009
(acred382)
EMENS - CODIFICA AMMINISTRATORI

Sulle denunce EMens, a partire dal periodo di competenza Luglio 2009, cambia il codice Tipo Rapporto da utilizzare per gli amministratori, passando '01' a '1A' (Documento Tec nico EMens, versione 2.3.3). Con la stessa decorrenza, inoltre, sono previsti nuovi codici Tipo Rapporto per i sindaci ('1B'), i revisori ('1C') ed i liquidatori ('1D') gestiti tramite un rapporto di collaborazione, precedentemente inclusi nel codice Tipo Rapporto '01'.
Con il presente aggiornamento, le nuove codifiche possono essere indicate nel campo Tipo Rapporto, presente sia sul servizio Dipendente - Altri Dati, sia sul servizio EMens - Autonomi. Inoltre, a partire dalle denunce relative al mese di Luglio 2009, la procedura Generazione Dati EMens trasforma automaticamente il codice '01' (se presente sul servizio Dipendente - Altri Dati) nel codice '1A', nel momento in cui genera la sezione Autonomi dell'EMens.

Dal momento che le denunce degli amministratori, interessate dalla variazione, potrebbero essere state generate prima del presente aggiornamento, la procedura Invio Telematico EMens provvede a cambiare automaticamente il codice tipo rapporto da '01' ad '1A', al momento della generazione del file XML. Di conseguenza, NON occorre intervenire sulle denunce relative agli amministratori di società, per quanto riguarda l'invio relativo al mese di Luglio 2009. Consigliamo comunque, senza alcuna urgenza, di modificare il codice Tipo Rapporto sul servizio Dipendente - Altri Dati.
E' necessario, invece, intervenire sulle denunce relative ai sindaci, revisori o liquidatori di società (sempre che siano gestiti tramite un rapporto di collaborazione), per attribuire la nuova codifica prevista dall'Inps. In quest'ultima ipotesi, ricordiamo che le denunce EMens interessate dalla variazione sono quelle derivanti dall'elaborazione di giugno, se la ditta adotta il criterio di "cassa", oppure di luglio se adotta il criterio di "competenza". Se le de c e in questione sono già state generate, è possibile modificare il codice Tipo Rapporto direttamente sul servizio EMens - Autonomi.

Giugno 2009
(acred371)
EMENS - INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile una nuova modalità di indicazione, sulla denuncia EMens, dei dati relativi all'indennità sostitutiva del preavviso (voce 130), nel caso in cui quest'ultima venga erogata in un mese successivo rispetto a quello di cessazione del rapporto.
Ricordiamo che il caso in questione si presenta quando il Tfr viene erogato nel mese successivo a quello di cessazione del rapporto: dal momento che l'indennità sostitutiva del preavviso deve essere assoggettata a tassazione separata applicando l'aliquota determinata sul Tfr, è opportuno che le due somme vengano erogate tramite la stessa busta paga. In tale situazione, tuttavia, il programma Inps per il controllo della denuncia EMens rileva un errore relativo all'indicazione del periodo di preavviso, sulla denuncia del mese di erogazione.
Secondo le istruzioni Inps (Documento Tecnico EMens), per evitare il suddetto errore è necessario indicare i dati inerenti al periodo di preavviso sulla denuncia EMens relativa al mese di cessazione, mentre il corrispondente imponibile, derivante dall'indennità di preavviso, deve essere indicato sulla denuncia EMens relativa al mese di erogazione (in quanto l'imponibile viene utilizzato per verificare la quadratura rispetto al DM10 dello stesso mese).

La nuova gestione, rilasciata con il presente aggiornamento, prevede esattamente quanto richiesto dalle istruzioni Inps: in caso di erogazione dell'indennità di preavviso in un mese successivo alla cessazione, il valore imponibile viene indicato sulla denuncia EMens del mese di erogazione (come già avveniva in precedenza), mentre i dati relativi al periodo di preavviso (data iniziale e finale, settimane contributive ed eventuali settimane utili) vengono riportati sulla denuncia EMens del mese di cessazione. Dal momento che quest'ultima denuncia risulterà già inviata, sulla stessa viene impostata la condizione di 'Rettificata': in tal modo, sarà possibile selezionarla, tramite un apposito lancio della procedura di invio telematico, per trasmetterla nuovamente all'Inps.

La procedura Generazione Dati EMens, nella versione attuale, segnala (stampa 'err-dipendenti2.EME') la presenza di un'indennità sostituiva del preavviso relativa ad una cessazione avvenuta in mesi precedenti. Sulla denuncia del mese di cessazione vengono automaticamente trasferiti i dati inerenti al periodo di preavviso e la stessa denuncia viene impostata a 'Rettificata'. Sulla denuncia del mese di erogazione viene invece indicato il solo valore imponibile del preavviso.
In tale situazione, quindi, occorre effettuare un apposito lancio della procedura Invio Telematico EMens, indicando il mese di cessazione e selezionando le sole denunce 'Rettificate' (opzione 'X' sul campo Modalità di Invio). Ovviamente, tale invio va ad aggiungersi a quello relativo alle denunce del mese corrente, da effettuare secondo le normali modalità.
Segnaliamo inoltre che, sul programma di controllo Inps, la denuncia "rettificata" relativa al mese di cessazione richiede la conferma di un errore non bloccante, per poter essere trasmessa; in particolare, viene segnalata la mancanza dell'imponibile derivante dal preavviso (come già precisato, tale dato deve essere necessariamente trasmesso con la denuncia del mese di erogazione, per poter effettuare la quadratura rispetto al modello DM10).

Luglio 2008
(acred346)
DENUNCIA EMENS - NUOVA VERSIONE

Come anticipato nella documentazione dell'aggiornamento Acred344, abbiamo aggiornato la denuncia EMens sulla base delle novità previste nel Documento Tecnico versione 2.3, disponibile sul sito Inps al seguente indirizzo:
http://www.inps.it/servizi/emens/intro.htm (cliccare sul link 'documenti').
Secondo quanto precisato nel suddetto documento, le nuove specifiche diventeranno obbligatorie a partire dalla denuncia relativa al mese di luglio 2008, ma possono essere applicate già dalla denuncia relativa al mese di giugno.

In accordo con quanto previsto dalle nuove specifiche tecniche Inps, sono stati predisposti alcuni nuovi campi sul servizio EMens - Dipendente, nella sezione relativa ai Dati Contrattuali. I nuovi campi sono elencati di seguito.

  • Orario Contrattuale: il campo viene compilato automaticamente con il numero di ore settimanali previste per l'orario del dipendente full-time. Il dato in questione viene rilevato dal corrispondente campo presente sul servizio Accessori - Orario Settimanale, secondo il consueto ordine di priorità (dipendente - ditta - contratto).
  • Percentuale Part-Time: il campo viene compilato automaticamente con la percentuale stabilita nell'accordo tra azienda e dipendente. La percentuale in questione viene rilevata dal corrispondente campo presente sul servizio Dipendente - Altri Dati (tenendo conto eventualmente delle percentuali diversificate per mese, se indicate nella tabella sottostante). Non vengono invece considerate le differenze derivanti dalle variazioni effettuate sulle Presenze mensili.
  • Numero Mensilità: il campo viene compilato automaticamente con il numero di mensilità previste contrattualmente (ricordiamo che il numero di mensilità aggiuntive è riportato nel campo Quantità della voce 035, visibile nel dettaglio del cedolino). Per alcuni contratti, il numero di mensilità non corrisponde ad un valore intero, in quanto la mensilità aggiuntiva viene calcolata sulla base di 200/173 (oppure 30/26) della retribuzione contrattuale; i contratti interessati da tale conteggio sono i grafici industria (043), cartai industria (044), fotolaboratori (092), giornalisti (096).
  • Retribuzione Teorica: il campo viene compilato automaticamente con il valore della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito nel caso in cui avesse lavorato per l'intero mese; il risultato è arrotondato all'unità di Euro. Nel conteggio della retribuzione teorica rientrano tutti i periodi di assenza non retribuita, compresi quelli che non danno luogo ad alcun accredito figurativo (aspettative non indennizzate, scioperi, ecc.). Restano escluse le festività ricadenti in giorni non lavorativi, oltre ai periodi precedenti all'assunzione o successivi alla cessazione (quando tali eventi ricadono nel mese). L'importo viene calcolato facendo riferimento al totale degli elementi retributivi, escludendo ogni erogazione indicata nella parte centrale del cedolino. Per gli operai edili, viene incluso anche il totale accantonamento sul lordo (come precisato negli incontri tra Inps e Assosoftware), oltre all'imponibile Inps derivante dai contributi Cassa Edile. Segnaliamo che, secondo quanto risulta dagli incontri con Assosoftware, il calcolo della retribuzione teorica è tuttora oggetto di approfondimenti da parte della stessa Inps.

Un'ulteriore variazione riguarda il codice attività da indicare nella sezione relativa ai collaboratori: a partire dalla denuncia relativa al mese di giugno, sul file telematico viene riportato il codice attività previsto dalla tabella Ateco 2007.

Segnaliamo inoltre che, sul servizio EMens - Dipendente, è stato aggiunto un controllo in merito alla funzione di cancellazione (pulsante 'Elimina'): non viene consentita la cancellazione, a meno che non sia stata precedentemente eliminata la sezione Settimane relativa alla stessa denuncia. In tal modo, si evita di produrre un errore che verrebbe rilevato nella fase di controllo del file telematico. Precisiamo che l'eliminazione di una denuncia può essere effettuata nel caso in cui risulti necessario unificare due diverse denunce relative allo stesso dipendente (situazioni particolari).

Giugno 2008
(acred344)
EMENS - NUOVA VERSIONE

Segnaliamo che l'Inps ha predisposto una nuova versione della denuncia EMens, che richiede l'indicazione di alcune nuove informazioni contrattuali, relativamente alla generalità dei dipendenti. Da parte nostra, riteniamo che tutte le informazioni aggiuntive possano essere prodotte in automatico, senza alcun intervento preventivo da parte dell'Utente.
Le nuove specifiche della denuncia EMens sono riportate nel Documento Tecnico versione 2.3, disponibile sul sito Inps al seguente indirizzo: http://www.inps.it/servizi/emens/intro.htm (cliccare sul link 'documenti').
Come indicato nella documentazione Inps, la nuova versione dell'EMens entrerà in vigore a partire dalla denuncia relativa al mese di luglio 2008; tuttavia, sarà già possibile includere le modifiche nella denuncia relativa al mese di giugno.
Nella prima metà di luglio, rilasceremo un apposito aggiornamento comprendente la nuova versione dell'EMens: è quindi opportuno attendere tale aggiornamento prima di generare le denunce relative al mese di giugno 2008.

Gennaio 2008
(acred328)
NUOVE CODIFICHE PER EMENS

Sui servizi 'Dipendente - Anagrafico' e 'Dipendente - Inquadramento Contrattuale' sono stati aggiunti o modificati alcuni codici nei campi relativi al tipo di assunzione e al tipo di cessazione, secondo quanto previsto nel nuovo Documento Tecnico EMens versione 2.2.1 del 25/01/08.

Ricordiamo che alcuni dei suddetti codici devono essere indicati sul servizio 'Dipendente - Inquadramento Contrattuale' (anziché 'Dipendente - Anagrafico'), in corrispondenza delle date di sospensione o di rientro da sospensione.

Segnaliamo, inoltre, che i codici di assunzione '2' e '2T', relativi ai trasferimenti e ai passaggi diretti, richiedono l'indicazione della posizione Inps di provenienza. Allo stato attuale, la posizione Inps nella quale risultava inquadrato il dipendente può essere indicata solo sul servizio 'EMens - Dipendenti', tramite l'apposito campo predisposto nella sezione relativa al rapporto di lavoro. A tale proposito, precisiamo che la posizione di provenienza può essere selezionata tramite l'apposita finestra (se relativa alla stessa azienda), oppure digitata direttamente nel campo (se relativa ad altre aziende).

Dicembre 2007
(acred323)
DENUNCIA EMENS - NUOVA VERSIONE

Come anticipato nella documentazione dell'aggiornamento Acred322, abbiamo aggiornato la denuncia EMens in base al Documento Tecnico versione 2.2, disponibile sul sito Inps al seguente indirizzo:
http://www.inps.it/servizi/emens/intro.htm (cliccare sul link 'documenti').
Secondo quanto precisato nel Documento Tecnico, la nuova versione della denuncia è utilizzabile a partire dal 3/12/07.

Segnaliamo, in particolare, che nella nuova versione della denuncia è prevista l'aliquota del 23,72%, per quanto riguarda i collaboratori senza altra assicurazione, relativamente ai compensi corrisposti a partire dal 7/11/07.

In accordo con quanto previsto dalle nuove specifiche dell'EMens, sono stati predisposti alcuni nuovi campi sul servizio EMens - Dipendente, nelle varie sezioni relative alla gestione del Tfr. I nuovi campi sono elencati di seguito.

  • Recupero del Tfr versato erroneamente al Fondo Tesoreria: il campo viene compilato automaticamente, riportando il valore indicato sulla voce 704 (aggiornamento di settembre 2007 - Acred319). Precisiamo che, fino al mese di ottobre, il recupero in questione comportava la necessità di rettificare ed inviare nuovamente le denunce EMens relative ai mesi in cui era stato versato, per errore, il Tfr al Fondo Tesoreria.
  • Rivalutazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria e relativa Imposta Sostitutiva: tali campi inizieranno ad essere compilati con le rivalutazioni effettuate nel 2008, relative al Tfr versato al Fondo Tesoreria nel corso del 2007.
  • Quote di Tfr versate a Fondinps: per i soggetti interessati, i campi in questione devono essere compilati manualmente.

Sul servizio EMens - Dipendente, inoltre, sono stati aggiunti alcuni nuovi codici nella tabella relativa al tipo di assunzione (o rientro da sospensione). Gli stessi codici sono riportati sul servizio Dipendente - Anagrafico, in corrispondenza della data di assunzione, oppure Dipendente - Inquadramento Contrattuale, in corrispondenza della data di rientro.
Sullo stesso servizio EMens - Dipendente, è stato aggiunto anche il campo relativo alla matricola Inps di provenienza, da compilare in presenza dei nuovi codici di assunzione '2' e '2T'. Allo stato attuale, non è prevista la compilazione automatica della matricola di provenienza, in quanto non è chiaro in quali casi debbano essere utilizzati i codici suddetti: soltanto in caso di variazioni societarie o aziendali che comportino il cambio della posizione Inps (come è letteralmente indicato nel Documento Tecnico), oppure anche per il semplice trasferimento del dipendente presso una nuova sede lavorativa, che faccia riferimento ad una diversa posizione Inps della stessa azienda. Precisiamo che, al momento, occorre compilare manualmente la matricola di provenienza, nel caso in cui vengano utilizzati i codici '2' o '2T'.

Luglio 2007
(acred316)
DENUNCIA EMENS - GESTIONE TFR

E' possibile generare ed inviare le denunce EMens relative al mese di giugno 2007.
Nel caso in cui i dati relativi alle denunce EMens del mese di giugno siano stati prodotti prima del presente aggiornamento (contrariamente a quanto indicato nella documentazione dell'aggiornamento Acred314, gli stessi dati dovranno essere nuovamente generati tramite la procedura 'Generazione Dati EMens'.

Sulle denunce EMens, a partire dal mese di giugno, vengono riportate automaticamente le nuove informazioni previste nel Documento Tecnico versione 2.1.1. Ricordiamo che il documento è disponibile sul sito Inps al seguente indirizzo: http://www.inps.it/servizi/emens/intro.htm (una volta richiamata la pagina, cliccare sul link 'documenti').

Le nuove informazioni predisposte sulle denunce EMens possono essere suddivise in due categorie:

  • dati relativi alla destinazione del Tfr, corrispondenti all'elemento <DestinazioneTFR> del documento tecnico (pag. 41); tali dati devono essere compilati una sola volta nel corso della storia lavorativa del dipendente, a meno di successive variazioni in merito alla stessa destinazione del Tfr (cambio di fondo di previdenza, ecc.);
  • importi mensili relativi alla gestione del Tfr, corrispondenti all'elemento <MeseTFR> del documento tecnico (pag. 44); tali dati devono essere compilati tutti i mesi e devono coincidere con quelli presenti nelle buste paga e nel DM10.

Tutte le nuove informazioni richieste vengono prodotte automaticamente, facendo riferimento a quanto è stato inserito sul servizio di Inquadramento Contrattuale del dipendente (sezione 'Destinazione TFR'), oltre che sul servizio Voci Fisse, in caso di versamento del Tfr ad un fondo di previdenza complementare (voce 706).

Precisiamo che, in base alle attuali disposizioni Inps, non è chiaro su quale denuncia mensile sia obbligatorio indicare i dati relativi alla scelta della destinazione del Tfr. Per il momento, quindi, abbiamo adottato il seguente criterio:

  • le scelte effettuate dai dipendenti entro il 31/05/07 (compreso il caso di 'Scelta Precedente' con data convenzionale 31/12/06), vengono riportate, in automatico, esclusivamente sulla denuncia relativa al mese di giugno;

  • le scelte effettuate nel mese di giugno (compreso il caso di 'Scelta Implicita' con data convenzionale 30/06/07), vengono riportate sulla denuncia relativa allo stesso mese di giugno, a condizione che siano state inserite, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, con data di decorrenza uguale o precedente al 30/06/07; inoltimento deve essere effettuato prima della generazione dei dati EMens (ricordiamo che, in alcuni casi, la scelta può essere inserita anche successivamente all'elaborazione delle buste paga, come descritto nell'aggiornamento Acred314;

  • in alternativa, le scelte effettuate nel mese di giugno (compresa la 'Scelta Implicita') vengono riportate sulla denuncia relativa al mese di luglio, a condizione che vengano inserite sul servizio di Inquadramento Contrattuale con data di decorrenza successiva al 30/06/07 (in generale con decorrenza 01/07/07); precisiamo che le stesse scelte vengono riportate sulla denuncia di luglio anche se sono state inserite, erroneamente, con data di decorrenza precedente al 01/07/07, ma l'inserimento è avvenuto successivamente alla generazione dei dati EMens di giugno (di conseguenza, le informazioni sulla destinazione del Tfr non sono presenti nella denuncia relativa al mese di giugno);

  • sulla denuncia relativa al mese di luglio verranno riportate, ovviamente, anche le scelte effettuate nello stesso mese di luglio (assunzioni successive al 31/12/06), se inserite sul servizio di Inquadramento Contrattuale con decorrenza uguale o precedente al 31/07/07 e prima della generazione dei dati EMens di luglio; in caso contrario, le scelte effettuate nel mese di luglio verranno riportate sulle denunce relative al mese di agosto.

In pratica, al momento della generazione dei dati EMens di un determinato mese, si considerano sia le scelte effettuate nel mese stesso (se inserite con decorrenza non successiva alla fine del mese), sia quelle effettuate nel mese precedente - per queste ultime, viene controllato che non siano già state riportate sulla denuncia relativa al mese precedente.
Precisiamo che, per "scelta effettuata" in un determinato mese, si intende che la data presente nel campo 'Data Scelta', sul servizio di Inquadramento Contrattuale, ricadenel mese in questione. In tal senso, non assume alcuna rilevanza quanto viene eventualmente indicato nel campo 'Data Adesione Fondo' (in caso di adesione alla previdenza complementare).

Le nuove informazioni richieste sulle denunce EMens vengono predisposte dalla procedura 'Generazione Dati EMens'.
Una volta lanciata la procedura, le stesse informazioni possono essere visualizzate ed eventualmente modificate tramite il servizio 'EMens - Dipendenti': sul servizio sono stati aggiuntii campi di seguito elencati.

  • Base Calcolo Tfr (sezione Gestione TFR): si tratta di un dato compilato mensilmente per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla presenza di un fondo di previdenza complementare o dall'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria Inps. Coincide con la retribuzione utile per il calcolo del Tfr, generalmente presente nel campo Importo Totale della voce 700, visibile nel dettaglio del cedolino (la voce 700 non deve essere considerata nel caso in cui maturi soltanto la quota derivante dalle mensilità aggiuntive, per effetto di un periodo di lavoro inferiore a 15 giorni nel mese di cessazione del rapporto). Il dato si deve riferire al solo mese corrente, anche quando sulla denuncia figurano gli arretrati da versare al Fondo Tesoreria. Nella stessa sezione 'Gestione Tfr' è riportato anche il preesistente campo Fondo Tfr - ricordiamo che quest'ultimo dato deve essere compilato sulle sole denunce del mese di febbraio e si riferisce al fondo Tfr accantonato alla fine dell'anno precedente.

  • Tipo di Scelta (sezione Destinazione TFR): corrisponde al modello compilato dai dipendenti (TFR1 / TFR2), oppure alla condizione di 'Scelta Precedente' o 'Scelta Implicita'. Viene avvalorato in base a quanto indicato nel campo Modulo Compilato, sul servizio di Inquadramento Contrattuale.

  • Data Scelta (sezione Destinazione TFR): corrisponde alla data presente nel campo Data Scelta, sul servizio di Inquadramento Contrattuale.

  • Previdenza Obbligatoria (sezione Destinazione TFR): deve essere compilato solo in caso di scelta effettuata tramite i modelli TFR1 / TFR2 e corrisponde alla condizione dichiarata dal dipendente. Viene avvalorato in base alla sezione indicata nel campo Modulo Compilato, sul servizio di Inquadramento Contrattuale. In particolare, viene riportata la condizione di 'Iscritto dopo il 28/04/93' se risulta compilata la sezione 1 dei modelli TFR1 / TFR2, mentre per tutte le altre sezioni degli stessi modelli viene riportata la condizione di 'Iscritto entro il 28/04/93'.

  • Previdenza Complementare (sezione Destinazione TFR): deve essere compilato solo in caso di scelta effettuata tramite i modelli TFR1 / TFR2 e corrisponde alla condizione dichiarata dal dipendente. Viene avvalorato in base alla sezione indicata nel campo Modulo Compilato, sul servizio di Inquadramento Contrattuale. In particolare, viene riportata la condizione di 'Iscritto entro il 31/12/06 con TFR' se risulta compilata la sezione 2 del modello TFR1, mentre per tutte le altre sezioni degli stessi modelli viene riportata la condizione di 'Non iscritto entro il 31/12/06'.

  • Fondo Tesoreria (sezione Destinazione TFR): deve essere sempre compilato sia in presenza della scelta esplicita tramite i modelli TFR1 / TFR2, sia in presenza della scelta implicita o precedente al 31/12/06. Viene riportata automaticamente la condizione di 'Obbligo di Versamento' se il dipendente si trova nelle condizioni previste per il versamento delle quote di Tfr tramite il modello DM10 (vedere aggiornamento Acred313). Sulla denuncia EMens, tuttavia, l'obbligo di versamento viene indicato già nel mese della scelta (a condizione che venga compilata la sezione 'Destinazione TFR' nello stesso mese, sul servizio di Inquadramento Contrattuale), mentre sul modello DM10 il versamento inizia nel mese successivo. Precisiamo che il campo Fondo Tesoreria non viene compilato se il campo Destinatario, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, risulta compilato con l'opzione 'Previdenza Complementare' (corrispondente alla destinazione dell'intero Tfr ad un fondo di previdenza).

  • Data Adesione (sezione Previdenza Complementare): corrisponde alla data presente nel campo Data Adesione Fondo, sul servizio di Inquadramento Contrattuale.

  • Fondo Previdenza (sezione Previdenza Complementare): corrisponde al codice identificativo del fondo di previdenza complementare, presente nel campo Fondo Previdenza, sul servizio di Inquadramento Contrattuale.

  • Tipo di Calcolo (sezione Previdenza Complementare): quando è presente un fondo di previdenza complementare ed è stata inserita la voce 706 sul servizio Voci Fisse, con la percentuale nel campo Quantità, viene attribuita la condizione 'Percentuale su TFR'. Fanno eccezione quei fondi negoziali per i quali è previsto il calcolo su una retribuzione convenzionale, come ad esempio il Previmoda (contratto Tessili industria) ed il Previndai (contratto Dirigenti industria): in tali casi viene attribuita l'opzione 'Percentuale su Retribuzione'. Il tipo di calcolo 'Importo Fisso' (previsto da alcuni fondi aperti) viene attribuito automaticamente solo a partire dalle denunce EMens di luglio, e corrisponde al caso in cui sia stata inserita la voce 706 con un valore nel campo Importo Totale; per quanto riguarda le denunce relative al mese di giugno, nel caso in cui debba essere indicato il tipo di calcolo 'Importo Fisso', segnaliamo che occorre impostare tale opzione manualmente.

  • Percentuale (sezione Previdenza Complementare): viene compilato rilevando la percentuale dal campo Quantità della voce 706, sia in caso di calcolo sulla quota di Tfr, sia in caso di calcolo su una retribuzione convenzionale.

  • Base Calcolo Quota (sezione Previdenza Complementare): viene compilato mensilmente con il dato utilizzato per calcolare l'importo da versare al fondo di previdenza. In particolare, si riporta il valore della quota di Tfr maturata nel mese, quando nel Tipo di Calcolo è stata indicata l'opzione 'Percentuale su TFR', oppure si riporta il valore della retribuzione convenzionale (che si trova generalmente nel campo Importo Unitario della voce 706) quando nel Tipo di Calcolo è stata indicata l'opzione 'Percentuale su Retribuzione'. Se nel Tipo di Calcolo è stata indicata l'opzione 'Importo Fisso', viene riportato il valore fisso che si trova nel campo Importo Totale della voce 706.

  • Contribuzione Corrente / Pregressa (sezione Fondo Tesoreria): il campo Contribuzione Corrente viene compilato mensilmente con il valore del Tfr versato al Fondo Tesoreria e relativo al mese corrente, presente nel campo Importo Totale della voce 708. Il campo Contribuzione Pregressa viene compilato nel mese in cui inizia il versamento al Fondo Tesoreria, rilevando il valore dal campo Importo Totale della voce 709 (Acred313).

  • Prestazione Liquidazione / Anticipo (sezione Fondo Tesoreria): i campi sono compilati nei mesi in cui viene erogato, in busta paga, il Tfr accantonato al Fondo Tesoreria. Per la compilazione del campo Liquidazione si fa riferimento al valore presente nel campo Importo Totale della voce 731, mentre per l'Anticipo si rileva il valore dal campo Importo Totale della voce 724 (Acred313).

Tutti i campi presenti nelle sezioni 'Destinazione TFR' e 'Previdenza Complementare' (ad eccezione del campo Base Calcolo Quota) rientrano nell'elemento <DestinazioneTFR> della denuncia EMens. Di conseguenza, tali informazioni devono essere comunicate una sola volta all'Inps, a meno di successive variazioni o rettifiche.
Consigliamo quindi, in caso di adesione ad un fondo di previdenza complementare, di effettuare un controllo sulle informazioni riportate nella denuncia EMens di giugno. In particolare, ricordiamo che non è chiaro, in alcune situazioni, come debba essere compilata la data di adesione al fondo (ad esempio in caso di iscrizione precedente al 31/12/06 con successivo aumento della percentuale di Tfr versata al fondo).

Ricordiamo che il campo Destinatario, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, deve essere compilato con l'opzione 'Previdenza Complementare' soltanto nel caso in cui venga versato, al fondo di previdenza, l'intero Tfr maturando. In caso di versamento parziale del Tfr (compresi i casi di calcolo su retribuzione convenzionale o con importo fisso), la corretta opzione da indicare nel campo Destinatario è 'Misto (azienda / previdenza complementare)'.

Segnaliamo inoltre che, a partire dall'elaborazione del mese di luglio, sui contratti dei Metalmeccanici industria e Tessili industria sono stati risolti i problemi relativi alla gestione di determinati fondi aperti (in alcune situazioni, venivano automaticamente applicati i criteri di calcolo previsti dai relativi fondi negoziali, rendendo quindi necessaria una "forzatura" da parte dell'Utente). In particolare segnaliamo che, sul contratto dei Metalmeccanici industria, in presenza di un fondo aperto non deve più essere indicata la voce 573 per attivare il versamento del Tfr; l'indicazione della voce 573 rimane comunque necessaria per la gestione del fondo Cometa.

IMPORTANTE: Se i dati relativi alle denunce EMens di GIUGNO sono stati prodotti prima del presente aggiornamento, occorre generarli di nuovo rilanciando la procedura 'Generazione Dati EMens'.

Giugno 2007
(acred314)
DESTINAZIONE TFR

Successivamente al nostro aggiornamento Acred313, è stato pubblicato il Documento Tecnico EMens versione 2.1.1, che ha introdotto una nuova sezione per l'indicazione delle informazioni relative alla destinazione del Tfr. Nel documento non è specificato alcun termine entro il quale dovranno essere comunicate le suddette informazioni per la generalità dei dipendenti (rimane comunque valido quanto indicato nell'aggiornamento Acred313, in relazione all'inserimento di tali informazioni sulla procedura Paghe, per le aziende che hanno l'obbligo di versamento al Fondo Tesoreria).
Nella nuova versione della denuncia EMens è prevista anche l'indicazione mensile della retribuzione utile per il calcolo della quota di Tfr maturata. In questo caso, l'obbligo decorre dallo stesso mese di giugno e, come precisato nel Documento Tecnico, riguarda TUTTI i dipendenti per i quali viene presentata la denuncia, indipendentemente dal versamento della quota di Tfr al Fondo Tesoreria o ad un Fondo di Previdenza Complementare.

Il sopra citato Documento Tecnico EMens versione 2.1.1 è disponibile sul sito Inps, al seguente indirizzo:
http://www.inps.it/servizi/emens/intro.htm (una volta richiamata la pagina, occorre cliccare sul link 'documenti').
Sulla base dello stesso documento, possiamo confermare la validità delle variazioni inviate con l'aggiornamento Acred313. Riteniamo, tuttavia, che l'Inps debba emanare ulteriori disposizioni, tramite appositi messaggi o circolari, per specificare più dettagliatamente come dovranno essere compilati i nuovi campi previsti sulla denuncia, soprattutto in determinate situazioni relative alla previdenza complementare. Inoltre, dovrà essere specificato il termine entro il quale diventerà obbligatorio comunicare all'Inps le informazioni sulla destinazione del Tfr.

Per quanto riguarda la compilazione della sezione Destinazione TFR, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, forniamo ulteriori precisazioni, che vanno ad aggiungersi a quanto riportato nella documentazione dell'aggiornamento Acred313.

  • In caso di adesione ad un fondo di previdenza complementare, avvenuta entro il 31/12/06 con versamento parziale del Tfr, e successiva conferma o aumento del Tfr versato a seguito della scelta effettuata sul modello TFR1, non è chiaro come vada compilato il campo Data Adesione al fondo. In tale situazione, potrebbe essere corretto indicare la data di iscrizione originaria, oppure la data della conferma o dell'aumento. Consigliamo, per il momento, di non compilare il campo Data Adesione, indicando comunque tutti gli altri dati previsti nella sezione Destinazione TFR (compreso il codice del fondo di previdenza), secondo gli stessi criteri adottati per la generalità dei dipendenti.

  • In caso di adesione ad un fondo di previdenza complementare, avvenuta entro il 31/12/06 con versamento totale del Tfr (situazione in cui non deve essere compilato il modello TFR1), nel campo Data Adesione deve essere indicata la data di iscrizione originaria. Ricordiamo che, in tale ipotesi, occorre inserire la data convenzionale '31/12/2006' nel campo Data Scelta e selezionare l'opzione 'Scelta Precedente' nel campo Modulo Compilato.

Nella prima situazione sopra descritta, in caso di aumento della percentuale del Tfr versato al fondo, se risultasse necessario versare un maggior importo di Tfr in relazione ad alcuni mesi pregressi, occorrerà calcolare la differenza da versare ed indicarla nel campo Importo Totale della voce 456. Ovviamente, tale operazione non è necessaria se la percentuale di Tfr (indicata sulla voce 706) è stata variata in tempo utile per l'elaborazione del mese dal quale decorre l'aumento.

ATTENZIONE: In tutti i casi in cui il Tfr non deve essere versato al Fondo Tesoreria o ad un fondo di previdenza complementare, è possibile compilare la sezione Destinazione TFR, sul servizio di Inquadramento Contrattuale, anche successivamente all'elaborazione delle buste paga di giugno.
Ricordiamo, inoltre, che NON deve essere generata o inviata la denuncia EMens relativa al mese di GIUGNO, prima di un nostro specifico aggiornamento.

Giugno 2007
(acred313)
SCELTA DESTINAZIONE TFR

Ricordiamo che le informazioni relative alla scelta della destinazione del Tfr, per la generalità dei dipendenti, dovranno essere trasmesse all'Inps tramite la denuncia EMens. Ad oggi (25/06/07), da parte dell'Istituto non è stata emanata alcuna disposizione ufficiale in merito ai tempi o alle modalità di comunicazione delle suddette informazioni.
Tramite Assosoftware, abbiamo ottenuto alcune anticipazioni che ci hanno consentito di predisporre la sezione Destinazione TFR, sul servizio di Inquadramento Contrattuale (aggiornamento Acred310 del 24/04/07).
Con il presente aggiornamento, nella stessa sezione vengono aggiunte alcune informazioni necessarie per la gestione dei Fondi di Previdenza Complementare: il Codice Identificativo del fondo e la Data di Adesione. La documentazione relativa alle suddette informazioni (e in generale alla gestione dei fondi di previdenza) è riportata in Fondi previdenza Complementare.

Sempre per quanto riguarda la sezione Destinazione TFR, segnaliamo che abbiamo apportato alcune modifiche al campo Modulo Compilato, tramite il quale viene identificata la sezione dei modelli TFR1 o TFR2 compilata dai dipendenti.
In particolare, è stata aggiunta l'opzione 'Scelta implicita', che dovrà essere selezionata per attribuire la condizione di "silenzio - assenso" su tutti i dipendenti che non consegneranno i modelli TFR1 o TFR2 entro il termine previsto (sei mesi a partire dal 1/01/07 o dalla data di assunzione, se successiva). Ricordiamo che è possibile ottenere un elenco dei dipendenti che raggiungono il termine del periodo utile per la scelta: a tale scopo, deve essere utilizzato il programma 'STAMMTFR' sulla procedura Stampe Accessorie (vedere aggiornamento Acred311 del 24/05/07).
Inoltre, dalle ultime anticipazioni ricevute, risulta che l'opzione 'Scelta precedente' (disponibile nello stesso campo Modulo Compilato), deve essere utilizzata per indicare l'adesione ad un fondo di previdenza complementare effettuata prima del 31/12/06, con versamento totale del Tfr (situazione in cui non sussiste l'obbligo di compilazione del modello TFR1). Non è invece confermato che la stessa opzione debba essere utilizzata anche per indicare il caso della scelta effettuata nel corso un precedente rapporto di lavoro (in questo caso non deve essere compilato il modello TFR2).
Relativamente al campo Data Scelta, precisiamo che deve essere compilato tenendo conto dei chiarimenti pubblicati successivamente al nostro aggiornamento (Acred310 del 24/04/07), in base ai quali occorre considerare la data di consegna dei modelli TFR1 o TFR2 (quest'ultima data, tuttavia, non è prevista sugli stessi modelli ministeriali).
In caso di scelta implicita ("silenzio - assenso"), dalle informazioni ricevute risulta che debba essere indicata, come data della scelta, il termine del periodo di sei mesi utile per effettuare la scelta da parte del dipendente.
Ricordiamo che, quando vengono inserite le informazioni relative alla destinazione del Tfr, è preferibile effettuare una storicizzazione all'inizio del mese da elaborare (è comunque possibile effettuare una modifica anziché una storicizzazione). Inoltre, è obbligatorio aggiornare le eventuali versioni "future", se presenti in archivio: a tale riguardo, risulta utile la nuova segnalazione riportata in corrispondenza della data di decorrenza (Servizi Anagrafici - Nuova Segnalazione).

ATTENZIONE: L'Inps ha annunciato una serie di modifiche sulle denunce EMENS, che riguarderanno la generalità dei dipendenti e serviranno a comunicare i dati relativi alla destinazione del Tfr. A causa di tali modifiche, NON devono essere inviate le denunce relative al mese di GIUGNO 2007, prima di uno specifico aggiornamento da parte nostra.

Aprile 2007
(acred310)
DESTINAZIONE TFR - DENUNCIA EMENS

Sul servizio 'Dipendente - Inquadramento Contrattuale', abbiamo predisposto la nuova sezione 'Destinazione Tfr', nella quale possono essere inserite le informazioni relative alla scelta effettuata dal dipendente, tramite i modelli TFR1 o TFR2, in merito alla destinazione delle quote di Tfr maturate a partire dall'anno 2007.
Le informazioni in questione dovranno essere comunicate all'Inps, tramite la denuncia EMens: sebbene siano state ancora emanate disposizioni ufficiali, tali informazioni saranno probabilmente richieste con le denunce relative ai mesi di giugno o di luglio, relativamente ai dipendenti in forza presso tutte le aziende (non soltanto quelli in forza presso aziende soggette al versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria).

Nella sezione 'Destinazione Tfr', al momento, abbiamo predisposto i seguenti campi:

  • Data Scelta - corrispondente alla data in cui il dipendente ha effettuato la scelta, consegnando il modello TFR1 oppure TFR2, opportunamente compilato, al proprio datore di lavoro.
  • Modulo Compilato - corrispondente al tipo di modello utilizzato (TFR1 oppure TFR2) e alla specifica sezione che è stata compilata dal dipendente per effettuare la scelta; abbiamo previsto anche l'opzione 'Scelta Precedente', da utilizzare per indicare che la scelta è avvenuta in un precedente rapporto di lavoro (in quanto il nuovo datore di lavoro non dovrebbe comunicare nuovamente all'Inps le informazioni relative alla scelta).
  • Destinatario - corrispondente al soggetto destinatario delle quote di Tfr maturate a partire dall'anno 2007 (azienda, fondo previdenza complementare, misto tra azienda e previdenza complementare).

Occorre tenere presente che, in base alle disposizioni ufficiali che verranno emanate, potrà essere necessario aggiungere ulteriori informazioni oppure modificare la gestione di quelle attualmente previste. In particolare, è possibile che sia necessario predisporre ulteriori opzioni (insieme ad eventuali stampe di controllo) per gestire i casi in cui non viene effettuata una scelta esplicita, oppure per le situazioni in cui la scelta del destinatario viene successivamente modificata (passando da azienda a fondo di previdenza complementare).

Per quanto riguarda le aziende obbligate al versamento del Tfr, che risultano già abilitate in tal senso tramite l'opzione 'Obbligo di Versamento' sul servizio 'Ditta - Abilitazione' (vedi precedente punto 2.3), nella sezione 'Destinazione Tfr' del servizio 'Dipendente - Inquadramento Contrattuale' compare un'ulteriore informazione:

  • Esclusione Dipendente - che consente di escludere un singolo dipendente dall'obbligo di versamento del Tfr.

Al momento, non possiamo indicare con certezza in quali casi sarà necessario utilizzare la suddetta opzione; le istruzioni in tal senso verranno inviate con l'aggiornamento relativo al versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria.

Aprile 2007
(acred309)
EMENS - COLLABORATORI

Sulle denunce EMens relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione e ai lavoratori autonomi occasionali, è stato aggiunto il codice catastale del comune di lavoro, corrispondente al comune nel quale viene svolta prevalentemente l'attività lavorativa dal soggetto interessato.
Secondo quanto previsto dal Documento Tecnico EMens versione 2.0 del 18/01/07 (confermato anche dalla successiva versione 2.0.1 del 16/02/07), il dato in questione diventa obbligatorio con le denunce relative al mese di aprile 2007.

Ricordiamo che, relativamente ai contributi Inps dei collaboratori e degli altri soggetti iscritti alla gestione separata, il periodo indicato sulla denuncia EMens segue lo stesso criterio di "cassa" o di "competenza" (a seconda dell'opzione scelta a livello di ditta) adottato per il versamento dei tributi fiscali.
Di conseguenza, per le ditte che adottano il criterio di "cassa", i contributi Inps derivanti dall'elaborazione del mese di marzo, prodotti tramite la procedura 'Generazione Dati EMens' con riferimento al mese '03', riportano il mese aprile come periodo di competenza e vengono inviati con la procedura 'Invio Telematico EMens' relativa al mese '04'.

A partire dall'elaborazione del mese di marzo 2007 (criterio di "cassa"), oppure di aprile 2007 (criterio di "competenza"), la procedura 'Generazione Dati EMens' riporta il codice catastale del comune di lavoro sulle denunce relative ai soggetti iscritti alla gestione separata (collaboratori, associati in partecipazione, autonomi occasionali).
Il comune di lavoro viene ricavato dalla sede attività della ditta che risulta agganciata nel campo Sede Lavorativa, sul servizio 'Dipendente - Inquadramento Contrattuale' del soggetto interessato (si tratta dello stesso criterio adottato per compilare il comune di lavoro delle denunce EMens relative ai dipendenti).
Il codice catastale del comune di lavoro riportato sulla denuncia EMens, è visibile sul servizio 'EMens - Autonomi'.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, prima del presente aggiornamento, fossero già stati generati i dati EMens derivanti dall'elaborazione del mese di marzo 2007 (procedura 'Generazione Dati EMens'), occorrerà generare nuovamente i dati in questione (rilanciare la procedura 'Generazione Dati EMens'), almeno per quanto riguarda le aziende che adottano il criterio di cassa ed occupano collaboratori o altri soggetti iscritti alla gestione separata.
La modifica rilasciata con il presente aggiornamento NON interessa, comunque, l'invio telematico relativo al mese di marzo 2007 (che quindi risulta corretto anche se effettuato prima dell'aggiornamento), in quanto le denunce interessate dalla modifica sono quelle che verranno riportate nell'invio telematico relativo al mese di aprile.

Febbraio 2007
(acred304)
EMENS - INVIO MESE DI GENNAIO 2007

Sono state aggiornate le procedure per la gestione delle denunce Emens relative al mese di gennaio 2007, sulla base delle ultime variazioni introdotte dall'Inps, riportate nel Documento Tecnico versione 2.0.1 del 16/02/07.

Le variazioni riguardano esclusivamente gli apprendisti: a partire dal mese di gennaio, i nuovi codici tipo contribuzione utilizzati, sul modello DM10, per indicare le retribuzioni degli apprendisti, devono essere riportati anche sulla denuncia Emens. Ricordiamo che i codici in questione derivano sia dalla tipologia di apprendistato (attribuita compilando il campo Situazione Contributiva del dipendente), sia dall'aliquota applicata nel mese (10% oppure aliquota ridotta, se attribuita tramite il campo Ulteriori Specifiche, calcolata considerando l'anzianità di servizio).

Segnaliamo che il campo Tipo Contribuzione della denuncia Emens può assumere i seguenti valori:

  • 'B0' - apprendistato professionalizzante con aliquota 10%
  • 'B1' - apprendistato professionalizzante con aliquota 1,5% (riduzione 1° anno)
  • 'B2' - apprendistato professionalizzante con aliquota 3% (riduzione 2° anno)
  • 'D0' - apprendistato legge 196/97 con aliquota 10%
  • 'D1' - apprendistato legge 196/97 con aliquota 1,5% (riduzione 1° anno)
  • 'D2' - apprendistato legge 196/97 con aliquota 3% (riduzione 2° anno)

Codifiche analoghe a quelle sopra elencate sono previste in relazione all'apprendistato per il diritto-dovere di formazione (codice 'A') e all'apprendistato per l'alta formazione (codice 'C').
Occorre tenere presente che alcuni codici tipo contribuzione assumono un diverso significato a seconda della qualifica del dipendente: ad esempio, il codice 'B1' in corrispondenza della qualifica '5' (apprendista) è relativo all'apprendistato professionalizzante con aliquota ridotta per il primo anno, mentre lo stesso codice 'B1' in corrispondenza della qualifica di operaio o impiegato identifica un determinato tipo di contratto di inserimento con riduzione del 25% dei contributi.

Le procedure 'Generazione Dati Emens' e 'Invio Telematico Emens' (menù Amministrazione del Personale) sono state aggiornate con le modifiche descritte al paragrafo precedente. E' quindi possibile effettuare la preparazione dei dati e la generazione del file telematico Emens, relativamente al mese di gennaio 2007.

ATTENZIONE: Nel caso in cui la procedura 'Generazione Dati Emens' sia stata lanciata prima del presente aggiornamento, occorrerà lanciarla nuovamente, prima di procedere all'invio telematico della denuncia.

Febbraio 2007
(acred303)
EMENS - INVIO MESE DI GENNAIO 2007

Sono state aggiornate le procedure per la gestione delle denunce Emens relative al mese di gennaio 2007.
Come comunicato nell'aggiornamento ACRED301 del 29/01/07, non era possibile inviare le denunce Emens relative al mese di gennaio fino a quando l'Inps non avesse messo a disposizione le specifiche tecniche della nuova versione (2.0) da adottare a partire dall'anno 2007, già annunciate in precedenti comunicati.
La nuova versione della denuncia Emens è stata resa disponibile, sul sito Inps, nei primi giorni di febbraio.
Con il presente aggiornamento, le procedure 'Generazione Dati Emens' e 'Invio Telematico Emens' (menù Amministrazione del Personale) sono state aggiornate di conseguenza: è quindi possibile effettuare la preparazione dei dati e la generazione del file telematico Emens relativamente al mese di gennaio 2007.

ATTENZIONE: Nel caso in cui la procedura 'Generazione Dati Emens' sia stata lanciata prima del presente aggiornamento, occorrerà lanciarla nuovamente, prima di procedere all'invio telematico della denuncia.
Segnaliamo, inoltre, che occorre scaricare l'aggiornamento del software di controllo Inps relativo all'Emens (versione 3.0).

Dicembre 2006
(acred299)
EMENS: INVIO MODELLI RETTIFICATI

E' possibile selezionare i singoli modelli EMens da inviare nuovamente all'Inps, a seguito di una rettifica.

A tale scopo, sui servizi per la gestione dell'EMens, nelle sezioni relative ai dati dei dipendenti oppure degli autonomi, è stato predisposto il nuovo campo 'Stato della Dichiarazione', che sostituisce il precedente campo 'Annulla dichiarazione inviata'. Nel campo 'Stato della Dichiarazione' sono previste tre opzioni:

  • 'Normale', attribuita automaticamente su tutte le denunce generate dalla procedura 'Generazione Dati EMens' oppure inserite manualmente dall'Utente;
  • 'Annullata', da attribuire manualmente per annullare eventuali denunce inviate all'Inps con dati identificativi errati (corrisponde alla vistatura della precedente opzione 'Annulla dichiarazione inviata');
  • 'Rettificata', da attribuire manualmente sulle denunce che si intende inviare nuovamente a seguito di una rettifica.

Lo stato della dichiarazione viene considerato esclusivamente dalla procedura 'Invio Telematico EMens'. Su tale procedura, nel campo 'Modalità di invio' sono state predisposte le seguenti opzioni:

  • 'Invio in modalità Normale' (opzione 'N' attribuita automaticamente), tramite la quale vengono selezionate tutte le denunce che presentano la condizione 'Normale' oppure 'Rettificata' nel campo 'Stato della dichiarazione';
  • 'Invio delle sole dichiarazioni Annullate' (opzione 'S'), tramite la quale vengono selezionate le sole denunce che presentano la condizione 'Annullata' nel campo 'Stato della dichiarazione';
  • 'Invio delle sole dichiarazioni Rettificate' (opzione 'X'), tramite la quale vengono selezionate le sole denunce che presentano la condizione 'Rettificata' nel campo 'Stato della dichiarazione'.

Ricordiamo che, in caso di rettifica dei dati identificativi di una denuncia già inviata, secondo le istruzioni Inps occorre prima inviare nuovamente la stessa denuncia con i dati identificativi errati e la condizione di dichiarazione annullata. A tale scopo, è necessario selezionare l'opzione 'Annullata' nel campo 'Stato della dichiarazione' ed effettuare un apposito invio utilizzando l'opzione 'Invio delle sole dichiarazioni annullate' sulla procedura 'Invio Telematico EMens'.
Quindi, è possibile correggere i dati identificativi ed impostare l'opzione 'Rettificata' nel campo 'Stato della dichiarazione', effettuando un ulteriore invio tramite l'opzione 'Invio delle sole dichiarazioni rettificate'.

Secondo le istruzioni Inps, i dati da considerare "identificativi" di una denuncia sono i seguenti:

  • per i dipendenti la posizione Inps, il codice fiscale del lavoratore e i dati riportati nella sezione Inquadramento (qualifica, tempo pieno / parziale, tempo determinato / indeterminato, tipo di contribuzione);
  • per gli autonomi il codice fiscale del lavoratore, il tipo di rapporto e l'aliquota applicata.

Ovviamente, vengono considerati dati identificativi anche il codice fiscale del datore di lavoro ed il periodo di competenza della denuncia (che per gli autonomi deve corrispondere al mese di erogazione del compenso).

Precisiamo che, in caso di correzioni relative a dati diversi da quelli elencati al paragrafo precedente, è possibile effettuare subito le modifiche, selezionare la condizione 'Rettificata' nel campo 'Stato della dichiarazione' ed inviare immediatamente la denuncia corretta, utilizzando la selezione delle sole dichiarazioni rettificate.

Febbraio 2006
(acred277)
GESTIONE LAVORO INTERMITTENTE

L'Inps, con la circolare n.17 del 8/02/06, ha emanato le disposizioni per la gestione dei lavoratori intermittenti, comprese le modalità di compilazione delle denunce DM10 e EMens.
In particolare, sono stati istituiti due nuovi codici tipo contribuzione: 'G0' (lavoratori intermittenti a tempo indeterminato) e 'H0' (lavoratori intermittenti a tempo determinato), da utilizzare nella compilazione delle denunce mensili.

Sulla procedura Paghe, i lavoratori intermittenti sono identificati dal nuovo codice '60', che deve essere indicato nel campo Situazione Contributiva del dipendente (servizio Inquadramento Contrattuale). In presenza di tale codice, sul modello DM10 vengono generati i righi '1G00' / '2G00' (operai / impiegati a tempo indeterminato) oppure '1H00' / '2H00' (operai / impiegati a tempo determinato). La condizione di contratto a tempo determinato o indeterminato viene ovviamente rilevata dal campo Tipo di Contratto (servizio Inquadramento Contrattuale).

Nella circolare Inps sopra citata, viene chiarito che i lavoratori intermittenti non rientrano nella disciplina previdenziale del part-time. Tuttavia, sul modello DM10 devono essere indicate le ore retribuite, in quanto viene applicato comunque il minimale orario, secondo lo stesso criterio del part-time. Abbiamo inoltre verificato che, sulla denuncia EMens, i lavoratori in questione vanno essere necessariamente identificati come full-time, nonostante debbano essere compilate le settimane utili (sempre secondo il criterio del part-time).

Sulla procedura Paghe, i lavoratori intermittenti devono essere inseriti come part-time di tipo verticale (servizio Altri Dati del dipendente). In tal modo, diventa possibile NON compilare la percentuale di part-time; è comunque possibile compilare la percentuale se tale impostazione risulta più conveniente per la gestione dell'orario mensile.
Nell'elaborazione delle buste paga, sia la retribuzione mensile che i ratei vengono calcolati sulla base delle ore lavorate, rapportandole alle ore mensili del full-time (paga mensilizzata) oppure al coefficiente contrattuale (paga oraria).
Ai fini Inps, viene effettuato il calcolo del minimale su base oraria. Tuttavia, essendo presente il codice '60' nel campo Situazione Contributiva, i soggetti in questione sono riportati sulla denuncia EMens come full-time, pur conservando tutte le gestioni previste per i part-time (settimane utili, ecc.).
Per quanto riguarda il calcolo della deduzione da lavoro dipendente, in attesa di chiarimenti rimane necessario indicare il numero di giorni utili sulla voce 625 (campo Importo Unitario - elenco voci al punto 4.6), nel caso in cui si intenda considerare i soli giorni effettivamente lavorati.

Sussistono dubbi sulle modalità di applicazione di alcune disposizioni riportate nella circolare Inps n.17/2006.
In particolare, nella compilazione del DM10 per i lavoratori intermittenti, il dato relativo alla forza aziendale (codice 'FZ00') dovrebbe essere compilato considerando le ore lavorate "del semestre" (supponiamo si tratti dell'ultimo semestre, comprensivo del mese corrente). Le ore in questione dovrebbero essere rapportate alle ore del full-time relative non allo stesso semestre, ma ad un solo mese. In tal modo, non si otterrebbe una media su base semestrale, bensì una sommatoria delle medie dei singoli mesi compresi nel semestre (in pratica, nel caso di una media semestrale del 50%, il dipendente verrebbe conteggiato come 3 unità). Riteniamo sia necessario un chiarimento, da parte dell'Inps, prima di procedere alla modifica in questione. In attesa del chiarimento, il dato relativo alla forza aziendale viene compilato secondo lo stesso criterio dei dipendenti part-time (si continua a riportare la media mensile).
Inoltre, per quanto riguarda l'indennità di disponibilità, per il momento non è stata predisposta la gestione prevista dalla circolare Inps, relativamente alle denunce DM10 e EMens. Tale gestione sarà disponibile con i prossimi aggiornamenti.

Febbraio 2006
(acred277)
ULTERIORI CODIFICHE SU DM10 / EMENS

Le nuove codifiche previste per le denunce DM10 e EMens, riportate sulla circolare Inps n.12 del 2/02/06 e poi rettificate dal messaggio Inps n.3558 del 3/02/06, saranno disponibili con i prossimi aggiornamenti.
Si tratta dei nuovi codici tipo contribuzione da 'M4' a 'M9', da utilizzare per alcune tipologie di assunzioni agevolate concesse in particolari condizioni. Nel caso si debbano utilizzare le codifiche in questione prima che siano state rese disponibili sui nostri aggiornamenti, contattare l'assistenza Paghe.

Febbraio 2006
(acred276)
DENUNCIA EMENS - AGGIORNAMENTO

Sono state effettuate alcune modifiche nella gestione della denuncia EMens, sulla base di quanto riportato nel Documento Tecnico versione 1.2, predisposto dall'Inps in data 1/02/06.

Sul servizio anagrafico del dipendente sono stati aggiunti due nuovi codici nel campo Tipo di Cessazione :

  • '1D' corrispondente a 'Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo'
  • '4' corrispondente a 'Decesso'

Inoltre, è stata modificata la descrizione del codice '1A', corrispondente adesso a 'Licenziamento anche per giustificato motivo oggettivo' (in precedenza figurava solo come 'Licenziamento').

Nei dati EMens relativi ai dipendenti, è stato aggiunto il campo 'Preavviso - Settimane Utili', compilato automaticamente per i dipendenti part-time che percepiscono l'indennità di mancato preavviso; il dato corrisponde ovviamente al numero di settimane utili risultanti dal periodo di mancato preavviso da parte dell'azienda.
In precedenza, il numero di settimane utili derivanti dal mancato preavviso veniva sommato alle settimane utili relative al periodo lavorato (secondo quanto previsto dalle disposizioni Inps - vedi aggiornamento luglio 2005 'Paghe167').
Le settimane utili relative al preavviso vengono riportate nel nuovo campo a partire dalla denuncia di gennaio 2006.

Settembre 2005
(acred266)
EMENS : NUOVE GESTIONI

Con il presente aggiornamento sono state rilasciate alcune nuove gestioni nell'ambito della denuncia EMens, che tengono conto delle indicazioni riportate nel nuovo documento tecnico rilasciato dall'Inps (versione 1.1.4).

La principale modifica riguarda la gestione delle codifiche relative al Tipo di Assunzione e al Tipo di Cessazione.
Sul servizio anagrafico del dipendente, così come sul servizio del collocamento, nell'elenco dei codici disponibili sul Tipo di Assunzione figurano adesso solo le opzioni '1' (assunzione) e '9' (altre motivazioni); sul Tipo di Cessazione è possibile scegliere tra '1A' (licenziamento), '1B' (dimissioni), '1C' (fine contratto) e '9' (altre motivazioni).

Le altre codifiche, relative ad alcune tipologie di sospensione e di variazione societaria, sono state riportate sul servizio di Inquadramento Contrattuale del dipendente, in corrispondenza dei nuovi campi Data Sospensione e Data Rientro.
Entrambe le nuove date svolgono un ruolo esclusivamente nella compilazione automatica della denuncia EMens, mentre non producono alcun effetto sull'elaborazione del cedolino o sulle presenze mensili.
Ai fini della denuncia EMens, la Data Sospensione ha la stessa funzione della data di cessazione: nel mese in cui ricade la sospensione, viene riportato sulla denuncia il giorno di sospensione con l'indicazione del corrispondente codice Tipo. Nei mesi successivi, il dipendente viene automaticamente escluso dalla denuncia EMens (con un'apposita segnalazione sulla procedura di generazione dei dati), fino al mese del rientro dalla sospensione. In quest'ultimo mese deve essere compilata la Data Rientro, che svolge quindi un ruolo simile alla data di assunzione: sulla denuncia viene compilato il giorno di rientro con il corrispondente codice Tipo. Precisiamo che, in caso di variazioni societarie che comportano il cambio della posizione Inps nel corso del mese, è opportuno elaborare due diversi cedolini su ogni dipendente, storicizzando il servizio di Inquadramento Contrattuale (compilare la data sospensione sulla versione precedente e la data rientro sulla versione successiva).

Relativamente alla denuncia EMens, segnaliamo inoltre che sono stati aggiunti alcuni controlli nella fase di generazione dei dati, al fine di ridurre il numero di segnalazioni emesse dal programma Inps.
E' stato inoltre modificato il listato 'lista-EMens.TEM', prodotto dalla procedura per la generazione del file telematico: in corrispondenza di ogni dipendente o collaboratore viene adesso riportato l'imponibile previdenziale presente sulla denuncia, indicando poi il totale a livello di posizione Inps (separato tra dipendenti e collaboratori).

Settembre 2005
(acred266)
COLLABORATORI : PERIODO ATTIVITA'

E' possibile inserire il periodo di attività relativo al compenso corrisposto ai collaboratori, utilizzando alcune voci disponibili sul servizio Presenze e Variazioni Mensili. Il periodo di attività viene riportato sulla denuncia EMens ed è inoltre utilizzato per calcolare il numero di giorni e di mesi utili ai fini fiscali (con alcune limitazioni).
Fino ad oggi, il periodo di attività veniva compilato facendo riferimento al mese di elaborazione del cedolino e tenendo conto delle date di assunzione e cessazione (se ricadenti nello stesso mese). Tale criterio viene tuttora seguito, a meno che, sulle Presenze del mese, non sia stato inserito un diverso periodo di attività secondo le modalità qui esposte.

Occorre tenere presente che è necessario indicare il periodo di attività soltanto quando quest'ultimo NON corrisponde al mese di elaborazione del cedolino. Ricordiamo che il mese di elaborazione coincide con il mese di pagamento del compenso per le ditte che seguono il criterio di "competenza", mentre corrisponde al mese precedente a quello di pagamento per le aziende che seguono il criterio di "cassa". Ovviamente, in caso di compenso erogato con periodicità plurimensile o senza alcuna regolarità (amministratori), il periodo di attività non coinciderà mai con il mese di elaborazione del cedolino.

Nei casi in cui risulta necessario inserire un periodo di attività diverso dal mese di elaborazione, sul servizio delle Presenze devono essere utilizzate due voci relative ai Collaboratori (punto 6.1 nell'elenco delle voci disponibili) per indicare la data di inizio e di fine del periodo in questione. Le date vengono riportate nel campo Competenza delle voci 108 (data inizio periodo) e 104 (data fine periodo). Precisiamo che entrambe le voci sono utilizzate anche per l'inserimento di altri dati e possono quindi essere già presenti su righi diversi delle variazioni mensili (in particolare, la voce 108 viene utilizzata per inserire il compenso corrisposto, riportandolo nel campo Importo Totale).
Precisiamo che le date di inizio e fine del periodo di attività vengono riportate sulla denuncia EMens (sezione lavoro autonomo) esattamente come sono state inserite sulle voci 108 e 104. Come già detto, in assenza delle voci in questione, le date di inizio e fine attività continuano ad essere compilate secondo lo stesso criterio già adottato nei mesi precedenti (ossia con riferimento al mese di elaborazione dei cedolini, oltre che alle date di assunzione e cessazione).

Nell'elaborazione del cedolino, il periodo di attività viene considerato per determinare il numero di giorni e di mesi utili ai fini fiscali. Ricordiamo che il numero di giorni è utilizzato nel calcolo della deduzione per redditi da lavoro dipendente, mentre il numero di mesi determina sia l'importo delle deduzioni per familiari a carico, sia la tabella degli scaglioni di reddito da considerare per il calcolo della ritenuta Irpef (mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.).
E' importante precisare che il periodo di attività considerato utile ai fini fiscali è sempre limitato all'anno corrente. Nel caso di un periodo di attività, indicato sulle voci 108 e 104, che inizia o finisce in anni precedenti o successivi, il numero di giorni e di mesi utili viene calcolato limitando gli estremi del periodo al 1 gennaio e al 31 dicembre dell'anno corrente. Se, ad esempio, per un compenso corrisposto con il cedolino di febbraio 2006, il periodo di attività andasse dal 1 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006 (complessivamente 90 giorni / 3 mesi a cavallo di due anni solari), ai fini fiscali verrebbero considerati soltanto 59 giorni (dal 01/01/2006 al 28/02/2006) corrispondenti a 2 mesi (gennaio e febbraio 2006).
Nel caso in cui, ai fini fiscali, si debba fare riferimento ad un numero di giorni o di mesi diverso da quello calcolato in automatico, possono essere utilizzate le voci 622 (numero giorni nel campo Importo Unitario) e 108 (numero mesi nel campo Quantità), tuttora disponibili nell'elenco delle voci relative ai Collaboratori. Ricordiamo che, in fase di conguaglio fiscale, il numero di giorni utili per le deduzioni viene automaticamente limitato ad un massimo di 365.

Luglio 2005
(paghe167)
EMENS : GESTIONE CIG PREGRESSA

Con il presente aggiornamento, nella fase di generazione dei dati EMens (procedura 'Generazione Dati EMens') viene compilata automaticamente anche la sezione 'CIG Pregressa'.

La sezione 'CIG Pregressa' deve essere compilata nello stesso mese in cui uno o più periodi di assenza per CIG, a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps, vengono pagati in busta paga e conguagliati sul modello DM10.
Per quanto riguarda la gestione automatica del pagamento e del conguaglio della CIG, consigliamo di fare riferimento alle documentazioni degli aggiornamenti 'Paghe155' e 'Paghe156' (novembre e dicembre 2004), riportate sulla documentazione in linea (Indice Documentazioni) al punto 5.1 - Presenze e Cedolini (cliccare su 'Gestione Pagamento CIG').
Ricordiamo, in particolare, che è necessario indicare gli estremi delle autorizzazioni sul servizio 'Ditta - Posizioni Inps' e che le buste paga dei mesi interessati dall'assenza per CIG devono essere state elaborate tramite la Procedura Paghe.

La sezione 'CIG Pregressa' deve essere utilizzata per comunicare i dati delle settimane soggette a contribuzione figurativa, dovute a periodi di assenza per CIG non antecedenti al mese di gennaio 2005.
Di conseguenza, la procedura 'Generazione Dati EMens' non considera eventuali periodi di assenza per CIG relativi al 2004 o ad anni precedenti, nel caso in cui vengano conguagliati sulle buste paga dell'anno corrente.
Per ogni mese in cui si sono verificata le assenze per CIG conguagliate nel mese corrente, nella sezione 'CIG Pregressa' viene generata una corrispondente denuncia, con l'indicazione del mese di riferimento ('Mese e anno CIG').
Precisiamo che, nella sezione 'CIG Pregressa', vengono riportate le sole settimane interessate dalla CIG, con il relativo tipo ('1' oppure '2') e la corrispondente differenza da accreditare. Relativamente a quest'ultimo dato, precisiamo che nel settore edile l'importo risulta maggiorato dell'accantonamento dovuto alla Cassa Edile (18,50%) e dell'indennità sostitutiva dei permessi (4,95%), in quanto tali somme, nei periodi di assenza per CIG, non vengono erogate al dipendente.
Il codice evento viene predisposto in base alla voce utilizzata per indicare l'assenza : le voci 850 (non edili) e 852 (edili) corrispondono all'evento 'CGO' (CIG ordinaria), mentre la voce 851 corrisponde all'evento 'CGS' (CIG straordinaria).

Luglio 2005
(paghe167)
EMENS : ALTRE VARIAZIONI

Relativamente alla denuncia EMens, l'Inps ha rilasciato un nuovo documento tecnico (versione 1.1.4), nel quale sono riportate diverse precisazioni, che in alcuni casi comportano anche delle modifiche al programma di controllo Inps.
In particolare, per quanto riguarda l'indicazione delle settimane utili del part-time, è stato modificato il criterio di controllo, in modo tale che possano essere incluse anche le settimane derivanti dall'indennità sostitutiva del preavviso. Abbiamo verificato che la modifica in questione è stata recepita dal programma di controllo nella versione 1.2, disponibile sul sito Inps dalla fine del mese di giugno 2005 (in precedenza, il programma di controllo non consentiva di includere le settimane derivanti dal preavviso nel campo settimane utili, segnalando un errore bloccante).
Di conseguenza, abbiamo apportato una modifica alla fase di generazione dei dati EMens, in modo tale che le settimane derivanti dall'indennità di preavviso, opportunamente proporzionate alla percentuale di part-time, vengano incluse nelle settimane utili. La modifica ha effetto anche in caso di rigenerazione dei dati EMens relativi ai mesi pregressi.
Segnaliamo inoltre che, con i prossimi aggiornamenti, saranno rilasciate ulteriori modifiche in merito alla gestione EMens, tra cui la possibilità di indicare preventivamente le date di inizio e fine attività dei collaboratori, e le opzioni necessarie per sospendere l'invio delle dichiarazioni per un dipendente in aspettativa sindacale.

Comunicazione
(26 Aprile 2005)
COMUNICAZIONE PROCEDURA PAGHE

L'Inps, con il messaggio n.16329 del 22/04/05, ha finalmente fornito le istruzioni dettagliate in merito alla compilazione dei vari dati richiesti nella nuova denuncia mensile (EMens).

Tutte le interpretazioni da noi adottate, nella generazione dei dati per l'EMens, sono state confermate dai chiarimenti riportati nel messaggio Inps, con la sola eccezione del trattamento relativo alla prima settimana dell'anno.

In merito a tale settimana (che va dal 26/12/04 al 01/01/05), viene richiesta l'indicazione degli eventi che interessano anche la porzione di settimana ricadente nel mese di dicembre 2004; riteniamo quindi che debba essere rilevata anche la condizione di settimana "retribuita", tenendo conto di quanto corrisposto dal datore di lavoro in relazione al periodo dal 26 al 31 dicembre.

La precisazione riportata nel messaggio Inps, relativamente alla prima settimana dell'anno, è in netto contrasto sia con quanto riportato sia nelle altre istruzioni Inps in merito all'EMens, sia con le stesse risposte ai quesiti tuttora presenti sul sito Inps (si veda, ad esempio, la FAQ n.13 all'indirizzo http://www.inps.it/servizi/emens/).

Ovviamente, è necessario adeguare il nostro software alle nuove disposizioni Inps.

Abbiamo quindi apportato le necessarie modifiche alla procedura di generazione dei dati, per quanto riguarda il solo mese di gennaio 2005. In particolare, abbiamo fatto in modo che vengano rilevati i dati relativi al mese di dicembre 2004 (giorni dal 26/12 al 31/12), per la compilazione della prima settimana dell'anno 2005.

Occorre perciò lanciare nuovamente la procedura 'Generazione Dati EMens' per il mese di gennaio 2005, adottando le stesse modalità seguite in precedenza. Ricordiamo che, in tal modo, qualunque modifica effettuata direttamente sui servizi dell'EMens viene annullata.

Nella versione attuale, per compilare i dati relativi alla prima settimana dell'anno 2005, vengono considerati anche i giorni dal 26 al 31 dicembre 2004. A tal fine, è ovviamente necessario che il mese di dicembre 2004 sia stato elaborato tramite la procedura Paghe.

Per quanto riguarda le aziende che, nel mese di dicembre 2004, NON sono state elaborate tramite la procedura Paghe, la prima settimana dell'anno 2005 viene automaticamente considerata come retribuita, anche nei casi in cui la festività del 1 gennaio 2005 non è stata pagata.

Una volta rigenerati i dati, occorre produrre nuovamente il file per l'invio telematico ed eseguire tutti i passi successivi, secondo le normali modalità. Tali operazioni devono essere effettuate anche nel caso in cui il file relativo al mese di gennaio sia già stato inviato all'Inps. Ricordiamo che, come precisato nelle istruzioni Inps, viene considerato valido l'ultimo invio delle denunce relative ad un determinato mese.

Un'ultima precisazione: a causa del lavoro richiesto dalla nuova denuncia mensile Inps, l'aggiornamento relativo al mese di aprile 2005 verrà posticipato di alcuni giorni (sarà comunque disponibile entro il 29/04).

Aprile 2005
(paghe162)
DENUNCIA RETRIBUTIVA MENSILE INPS (EMENS)

E' possibile effettuare la generazione dei dati per la nuova denuncia mensile Inps (EMens), relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005. I dati generati possono essere visualizzati e, se necessario, modificati tramite degli appositi servizi. Una volta effettuate le eventuali correzioni, è possibile produrre il file per l'invio telematico.

Aprile 2005
(paghe162)
GENERAZIONE DATI EMENS

La prima operazione da effettuare è la generazione dei dati: a tale scopo deve essere utilizzata la nuova procedura 'Generazione Dati EMens', disponibile sul menu Amministrazione del Personale (punto 8 nella parte destra).

E' necessario indicare il mese e l'anno di elaborazione: occorre quindi effettuare un lancio per ogni mese. La procedura considera le sole aziende che risultano effettivamente elaborate in ciascun mese (condizione di 'Elaborato' sul primo servizio della Ditta), secondo lo stesso criterio adottato nella generazione del file telematico del DM10.
La procedura tratta tutti i dipendenti e i lavoratori autonomi che risultano in forza nel mese, oltre ai soggetti abilitati all'elaborazione nei mesi successivi alla cessazione. Vengono esclusi e segnalati i casi in cui non sono presenti dati utili ai fini Inps (esempio: cedolino successivo alla cessazione con erogazione del solo Tfr).

Vengono generate le stampe 'lis-dipendenti.EME' e 'lis-autonomi.EME', corrispondenti rispettivamente all'elenco dei dipendenti e dei lavoratori autonomi (collaboratori e associati in partecipazione) per i quali sono stati prodotti i dati della denuncia mensile. Nel caso vengano generate diverse denunce per uno stesso soggetto, il nominativo in questione viene ripetuto con l'indicazione del numero progressivo delle denunce prodotte.
Gli eventuali errori e segnalazioni sono riportate sulle stampe 'err-dipendenti.EME' e 'err-autonomi.EME'. E' opportuno stampare tutti gli elenchi relativi ad un determinato mese, prima di generare i dati del mese successivo, in quanto le nuove stampe vanno a sostituire le precedenti.

E' possibile generare più volte i dati della stessa denuncia mensile, al fine di correggere eventuali errori derivanti dalla situazione "anagrafica" del soggetto. Ad esempio, nel caso venga segnalata la mancanza del tipo di cessazione per un dipendente, è opportuno inserire l'informazione mancante sul servizio anagrafico, per poi lanciare nuovamente la procedura di generazione dei dati. Precisiamo che, in assenza del tipo di assunzione, viene automaticamente riportato il codice '1' ('Assunzione'); relativamente alla cessazione, non è invece possibile attribuire alcun codice in automatico (vedi aggiornamento Paghe161). Un altro caso segnalato è la mancanza dei codici relativi ai lavoratori autonomi (tipo rapporto, attività, altra assicurazione), da compilare sul servizio 'Dipendente - Altri Dati'.

Alcune correzioni devono invece essere effettuate sui nuovi servizi per la gestione dell'EMens. In particolare, rientrano in questa categoria le eventuali modifiche sui giorni o sulle settimane retribuite, nel caso che il programma di controllo Inps segnali delle incongruenze. Una volta effettuato questo tipo di correzioni, occorre fare attenzione a non rigenerare i dati dello stesso mese per l'azienda interessata (in quanto andrebbero perse le correzioni effettuate).
Relativamente alle settimane retribuite o soggette ad accredito figurativo, nella generalità dei casi non è previsto alcun tipo di intervento da parte dell'Utente: sulla base dei test effettuati, risultano gestite automaticamente anche le situazioni per le quali era necessario un intervento sui dati previdenziali del CUD (ad esempio quando un'integrazione a carico della ditta non risultava erogata a causa di un valore troppo elevato dell'indennità Inps o Inail). Sussistono comunque alcuni dubbi sui criteri da adottare nel calcolo della differenza da accreditare, come indicato al successivo paragrafo 1.4.

ATTENZIONE: sulle procedure 'Generazione Dati EMens' e 'Invio Telematico EMens', gli Utenti che effettuano il riallineamento dei dati, devono obbligatoriamente selezionare la singola zona di propria competenza.

Aprile 2005
(paghe162)
SERVIZI PER GESTIONE DATI EMENS

I dati relativi alla nuova denuncia mensile possono essere visualizzati e modificati tramite i servizi 'EMens : denuncia mensile Inps', disponibili sul menu Amministrazione del Personale (punto 7 nella parte sinistra). Gli stessi servizi sono accessibili da qualunque altro servizio Paghe (Presenze, Cedolini, Dipendente, ecc.), semplicemente cliccando nella parte alta sulla scritta 'EMens' - il servizio rimarrà posizionato sullo stesso soggetto e sullo stesso mese.
Segnaliamo che è stata cambiata la denominazione dei servizi relativi al modello CUD (in precedenza identificati come 'Riepiloghi') : sul menu figurano come 'CUD : dati previdenziali e fiscali', mentre nella parte alta dei servizi compare la sigla 'CUD' - la gestione dei dati, compresi quelli previdenziali Inps, non è stata comunque modificata.

I servizi relativi nuova alla denuncia mensile Inps sono tre: sul primo ('Dipendenti') vengono gestiti i dati previsti nella denuncia dei dipendenti, con l'eccezione delle informazioni relative alle settimane e alle differenze di accredito, riportati invece sul secondo servizio ('Settimane'), accessibile tramite l'apposito pulsante nella parte destra. Sul terzo servizio sono gestiti i dati relativi ai collaboratori e agli associati in partecipazione (pulsante 'Autonomi').
Su ciascun servizio, possono essere gestite più denunce, nello stesso mese, relative allo stesso soggetto: tale condizione viene segnalata tramite un'apposita segnalazione nella parte alta ('Presenti altri modelli') e ciascuna denuncia può essere selezionata tramite la finestra sul campo 'Mese e Anno'. Inoltre, nella finestra relativa al campo 'Matricola', vengono evidenziati tutti i soggetti per i quali sono presenti dei dati in archivio, relativamente al servizio sul quale si è posizionati.

Le condizioni alle quali vengono generate diverse denunce per uno stesso soggetto, sono le seguenti :

  • Per i dipendenti, quando sono stati elaborati due o più cedolini nello stesso mese, a condizione che sia cambiata la qualifica, il tipo di contratto (da tempo determinato a indeterminato), il tipo di orario (da full-time a part-time o viceversa) o il tipo di contribuzione (corrispondente al campo 'Situazione Contributiva'). Se fra i cedolini elaborati non vi è nessuna differenza significativa nell'inquadramento del dipendente, tutti i dati vengono riportati su un'unica denuncia mensile. A quest'ultimo risultato si arriva anche nel caso in cui, pur in presenza di variazioni significative nel corso del mese, sia stato elaborato un solo cedolino, con riferimento alla condizione di fine mese.
  • Per i lavoratori autonomi, vengono prodotte due denunce nel caso in cui siano state applicate due diverse aliquote nello stesso mese. Tale condizione può verificarsi anche in presenza di un solo cedolino, nel caso in cui soltanto una parte dell'imponibile sia stata assoggettata al contributo aggiuntivo 1%. Ricordiamo che tale imponibile viene ricostruito, nella denuncia mensile, secondo lo stesso criterio adottato per il modello GLA/C relativo all'anno 2004 (vedi aggiornamento Paghe161).

Relativamente ai dati presenti sul servizio 'Dipendenti', segnaliamo che l'imponibile previdenziale corrisponde a quello riportato sulla buste paga e sul modello DM10. Fanno eccezione i casi in cui è stata erogata l'indennità di preavviso, il cui valore imponibile viene indicato separatamente nell'apposito campo.
I giorni contributivi corrispondono anch'essi a quelli riportati sul cedolino e, per i soli dipendenti full-time, anche sul modello DM10. In presenza di un periodo di malattia o infortunio in cui è prevista un'integrazione a carico dell'azienda, che non è stata erogata a causa di un valore elevato delle indennità Inps o Inail, i corrispondenti giorni non vengono considerati nel numero dei giorni contributivi (a differenza di avviene sul cedolino).
Per i dipendenti part-time, nel calcolo delle settimane utili si considerano tutte le ore comunque retribuite nel mese (anche in misura ridotta), compreso il lavoro supplementare o straordinario e le festività retribuite, comprese quelle ricadenti in giorni non lavorativi. Il totale delle ore retribuite viene diviso per il numero delle ore settimanali relative al full-time, presente sul servizio 'Accessori - Orario' e il risultato viene arrotondato al centesimo.
Il fondo Tfr viene avvalorato nella sola dichiarazione relativa al mese di febbraio, per i soli dipendenti in forza nello stesso mese (come richiesto dalle istruzioni Inps), facendo riferimento all'importo che figura sul servizio 'Cedolini - Anno Precedente', in corrispondenza del mese di dicembre dell'anno precedente.
In presenza di situazioni nelle quali occorre compilare la sezione 'Variazioni retributive', viene prodotta un'apposita segnalazione dalla procedura 'Generazione Dati EMens'. Si tratta dei casi di superamento del massimale contributivo annuo (voce 498), oppure di recupero dell'imponibile relativo a ferie già assoggettate a contribuzione (voce 505).
Infine, segnaliamo che i campi previsti nella sezione 'Rettifiche mese precedente', possono essere utilizzati per rettificare un'informazione che è stata comunicata in maniera errata con la denuncia del mese precedente (è prevista una compilazione esclusivamente manuale, a differenza di quanto avviene con la corrispondente sezione del servizio 'Settimane').

Per quanto riguarda il servizio 'Settimane', sono presenti tre diverse sezioni : 'Mese Corrente', 'Mese Precedente' e 'CIG Pregressa'. La sezione 'Mese Corrente' viene compilata automaticamente dalla procedura 'Generazione Dati Emens'; per quanto riguarda le altre due sezioni, consultare il successivo paragrafo 1.4.
Segnaliamo inoltre che, sul servizio 'Presenze e Variazioni Mensili', viene adesso riportata l'indicazione del numero della settimana (progressivo annuale), al fine di agevolare il controllo dei dati presenti nella sezione 'Settimane' della nuova denuncia mensile. Ricordiamo comunque che, ai fini Inps, la settimana inizia con la domenica e termina con il sabato; di conseguenza, sul servizio EMens relativo alle settimane, è stata predisposta una finestra che riporta l'inizio e la fine di ogni settimana presente nel mese (cliccare in corrispondenza del campo 'Numero' nella tabella 'Settimane').

Per compilare automaticamente i dati relativi alle settimane del mese corrente, vengono considerate le informazioni risultanti dal servizio 'Presenze e Variazioni Mensili', oltre che dai cedolini elaborati per lo stesso mese.
Per quanto riguarda le settimane a cavallo del mese precedente o successivo, dalle istruzioni Inps risulta che debbano essere considerate esclusivamente le porzioni di tali settimane che rientrano nel mese corrente.
Ad ogni settimana del mese corrente viene attribuita la condizione di "retribuita" (tipo 'X') in presenza di almeno un'ora retribuita (anche in misura ridotta) da parte dell'azienda, anche a causa di festività retribuite (comprese quelle ricadenti in giorni non lavorativi). Se, nel corso della settimana, sono presenti uno o più eventi che danno luogo all'accredito della contribuzione figurativa, alla settimana viene attribuito il tipo '2' quando risulta retribuita, oppure il tipo '1' quando risulta non retribuita (tenendo conto anche della parte di settimana non interessata dall'evento). A tale riguardo, precisiamo che, in presenza di un'integrazione a carico della ditta, che non è stata erogata per effetto di un valore troppo elevato delle indennità Inps o Inail, il periodo in questione viene considerato a tutti gli effetti come non retribuito.
Le settimane che risultano non retribuite e per le quali non sono presenti eventi che danno luogo alla contribuzione figurativa, non vengono indicate nella denuncia mensile (in alternativa, sarebbe possibile indicarle attribuendo il tipo '0').

Di seguito, sono elencati gli eventi, gestiti automaticamente, che danno luogo all'accredito della contribuzione figurativa.

  • 'MAL' : Malattia di durata non inferiore a sette giorni.
  • 'INF' : Infortunio di durata non inferiore a sette giorni.
  • 'MA1' : Maternità obbligatoria o anticipata.
  • 'MA2' : Maternità facoltativa.
  • 'MA5' : Permessi mensili per figli con handicap (art.33 comma 3 L.104/92), gestiti tramite la voce 181.
  • 'MB1' : Permessi per allattamento, gestiti tramite la voce 182.
  • 'MC1' : Congedi art.42 comma 5 D.Lgs.151/01 (anche art.80 L.388/00), gestiti tramite le voci 315 - 316.
  • 'DON' : Permessi per donazione sangue, gestiti tramite la voce 183.

Precisiamo che, in caso di malattia o infortunio di durata inferiore a sette giorni, l'evento viene considerato come una qualsiasi altra assenza retribuita o non retribuita: le settimane in cui ricadono tali assenze saranno quindi classificate come retribuite (tipo 'X') oppure escluse dalla denuncia se totalmente non retribuite (tenendo ovviamente conto anche di quanto avviene nella porzione di settimana non interessata dall'evento in questione).
In presenza di una malattia o un infortunio che interessa la parte finale del mese, vengono memorizzati alcuni dati che risultano utili in caso di prosecuzione dell'evento nel mese successivo: sul servizio 'Settimane', i dati in questione si trovano nella parte 'Malattia / Infortunio a fine mese' (vedere anche successivo paragrafo 1.4).
Per quanto riguarda gli eventi relativi alla CIG ordinaria ('CGO') e straordinaria ('CGS'), la compilazione non interessa il mese corrente, in quanto tali eventi possono essere considerati solo a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Inps: deve essere quindi utilizzata la sezione 'CIG Pregressa'. Per il momento non è prevista una compilazione automatica di tale sezione (sarà comunque oggetto dei prossimi aggiornamenti), in quanto i periodi di CIG usufruiti nell'anno 2004 sono già stati indicati nel modello CUD e, per il momento, non sono stati ancora autorizzati i periodi che interessano l'anno 2005.

Tutti gli eventi che danno luogo all'accredito della contribuzione figurativa vengono indicati in corrispondenza delle settimane nelle quali ricadono. Inoltre, gli stessi eventi sono riportati nella tabella relativa alle differenze da accreditare.
La differenza da accreditare viene determinata ricostruendo la retribuzione spettante per il periodo interessato dall'evento e decurtando quanto è stato corrisposto dall'azienda per lo stesso periodo (sotto forma di carenza, integrazione o retribuzione per malattia, maternità e infortunio). In caso di festività, ricadenti in giorni lavorativi, indennizzate dall'Inps (impiegati del settore commercio), viene considerato anche il trattamento a carico dell'azienda per le stesse festività.
Per quanto riguarda l'allattamento (evento 'MB1') il calcolo avviene dividendo il totale delle ore relative all'evento per il numero delle ore settimanali relative al full-time, presenti sul servizio 'Accessori - Orario'. Il risultato, corrispondente alle settimane da accreditare, viene espresso in centesimi (1 settimana = 100), come richiesto nelle istruzioni Inps.

Infine, segnaliamo che i dati riportati sul servizio 'Autonomi', vengono compilati secondo gli stessi criteri adottati per il modello GLA/C. Relativamente ai casi in cui si prevede di applicare il contributo aggiuntivo 1%, per l'elaborazione dei cedolini consigliamo di abilitare il controllo mensile sul superamento del limite annuale (voce 501 - elenco Voci Fisse, sezione Lavoro Autonomo). Non si incorre in alcun problema se tale opzione viene utilizzata per tutte le collaborazioni gestite, compresi i casi in cui non viene effettivamente superato il limite annuale.
Per quanto riguarda i dati EMens, l'unico caso in cui è necessario intervenire da parte dell'Utente, si presenta quanto il periodo di attività a cui si riferisce il compenso erogato non corrisponde al mese corrente. A tale riguardo, con i prossimi aggiornamenti daremo la possibilità di indicare tale periodo al momento dell'elaborazione dei cedolini.
Precisiamo inoltre che, in caso di applicazione dell'aliquota relativa ai collaboratori titolari di pensione (15,00%), viene automaticamente attribuito il codice '002' nel campo 'Altra assicurazione'.

Importante: sul servizio 'Autonomi' è stato previsto il campo 'Periodo di competenza', corrispondente al mese di erogazione del compenso. Come già avviene nella compilazione dei modelli F24 e GLA/C, per le aziende che adottano il criterio di "cassa" il compenso si considera corrisposto nel mese successivo a quello di elaborazione dei cedolini. Al contrario, per le aziende che seguono il criterio di "competenza" (campo 'Tributi fiscali per competenza' sul primo servizio della ditta), il mese di corresponsione corrisponde a quello di elaborazione dei cedolini. Il campo 'Periodo di competenza' è determinante nella generazione del file per l'invio telematico, come descritto al punto File per invio telematico EMens.

Aprile 2005
(paghe162)
FILE PER INVIO TELEMATICO EMENS

Prima di preparare il file per l'invio telematico, sul servizio 'Amministratore - Autorizzazioni bollato e DM10' occorre compilare il nuovo campo 'Codice fiscale persona mittente EMens', predisposto nella sezione relativa all'invio del DM10 e dell'EMens. Il codice fiscale in questione potrebbe quindi differire da quello del soggetto autorizzato all'invio, in particolare nel caso in cui quest'ultimo corrisponda ad una società.

Una volta effettuate le eventuali correzioni, nelle situazioni segnalate dalla procedura di generazione dei dati, è possibile produrre il file per l'invio telematico tramite la nuova procedura 'Invio Telematico EMens', disponibile sul menu Amministrazione del Personale (punto 9 nella parte destra). La procedura prepara anche una stampa delle denunce inviate.

La procedura per l'invio telematico richiede il periodo (mese e anno) di competenza.
Per i lavoratori dipendenti, il periodo di competenza corrisponde sempre a quello di elaborazione dei cedolini; nel mese in questione, viene comunque verificata non solo la presenza dei dati EMens, ma anche la condizione di ditta elaborata.
Per i lavoratori autonomi, il periodo richiesto corrisponde invece a quello di erogazione dei compensi (come precisato al precedente paragrafo 1.2). Di conseguenza, per gli autonomi la procedura verifica la presenza di denunce relative al periodo di competenza richiesto, considerando sia il mese di elaborazione corrispondente a quello di competenza (nel caso la ditta segua il criterio di "competenza"), sia il mese di elaborazione precedente (criterio di "cassa"). Vengono comunque considerate le sole denunce individuali per le quali il periodo di competenza, presente sul servizio 'Autonomi', corrisponde al mese e anno di competenza indicato sulla procedura per l'invio telematico. Per ciascuno dei mesi in cui vengono rilevate le denunce, è inoltre necessario che la ditta risulti elaborata (analogamente a quanto avviene per i dipendenti).

Sulla procedura per l'invio telematico, il campo 'Soggetto autorizzato' deve essere utilizzato in presenza di diversi soggetti abilitati all'invio telematico (inseriti sul servizio 'Amministratore - Autorizzazioni bollato e DM10') : in tal caso, nel campo in questione deve essere indicato il numero del soggetto che va riportato come mittente sul file generato. Non occorre invece compilare tale campo in presenza di un solo soggetto autorizzato all'invio telematico.
L'opzione 'Modalità di invio' consente di preparare un file con le sole denunce annullate (vedi paragrafo 1.4) : nella modalità normale (invio di tutte le denunce preparate) non occorre compilare tale opzione.
L'opzione 'Modalità di stampa' permette di generare la stampa degli stessi dati presenti sul file riportando ogni denuncia individuale su una nuova pagina (modalità standard), oppure accodando le varie denunce relative alla stessa azienda. Ovviamente, non sussiste alcun obbligo di effettuare la stampa dei dati in questione.

La procedura prepara il file da utilizzare per l'invio telematico, con il nome 'telemens.xml'.
Tale file deve essere scaricato sul personal computer in cui è stato installato il programma di controllo Inps. Precisiamo che, nell'operazione di scarico, è possibile rinominare il file, purché venga mantenuto il suffisso '.xml' (maiuscolo o minuscolo). Occorre quindi entrare sul programma Inps, selezionare il file scaricato ed effettuare tutte le operazioni previste (controllo ed invio effettivo). In caso di errori, dopo le relative correzioni è possibile generare nuovamente il file, semplicemente rilanciando la procedura 'Invio Telematico EMens'.
La procedura genera anche una lista dei soggetti trattati ('lista-emens.TEM'), un elenco di eventuali errori o segnalazioni ('errori-emens.TEM') e una stampa dettagliata di tutti i dati presenti sul file ('stampa-emens.TEM'). Quest'ultima stampa può essere prodotta sul foglio A4 impostando l'opzione Compresso a '12'.

Segnaliamo che, tra i messaggi di errore prodotti dal programma Inps, alcuni risultano purtroppo di difficile comprensione.
In particolare, la mancanza di alcuni dati obbligatori, quali ad esempio il codice tipo rapporto per i collaboratori, portano ad una segnalazione in cui non viene indicato il collaboratore interessato e, nel caso specifico, neppure il campo soggetto ad errore (il messaggio figura come "Collaboratore con elemento figlio Imponibile errato", come se l'errore riguardasse l'imponibile anziché il codice tipo rapporto). Il problema viene risolto compilando correttamente i campi obbligatori.
Risultano invece molto più chiari gli errori segnalati nella fase del programma Inps denominata "Controlli estesi" : oltre a segnalare i singoli soggetti interessati, viene anche data la possibilità di effettuare l'invio delle denunce prive di errore.

Nel caso in cui si desideri escludere, dall'invio telematico, le denunce dei dipendenti inquadrati in una determinata posizione Inps, occorre barrare la casella 'Esclusione da invio telematico' sul servizio 'Ditta - Posizioni Inps'.

ATTENZIONE: sulle procedure 'Generazione Dati EMens' e 'Invio Telematico EMens', gli Utenti che effettuano il riallineamento dei dati, devono obbligatoriamente selezionare la singola zona di propria competenza.

Aprile 2005
(paghe162)
GESTIONE EMENS : SITUAZIONI PARTICOLARI
  • Malattia o infortunio a FINE mese e di durata inferiore a sette giorni nel mese corrente : Relativamente alla denuncia del mese corrente, l'evento NON viene considerato utile per l'accredito della contribuzione figurativa (anche nel caso in cui sia già stata inserita la continuazione dell'evento nel mese successivo). Sul servizio 'Settimane', viene compilata automaticamente la parte 'Malattia / Infortunio a fine mese' con l'indicazione di tutti i dati previsti. Nella generazione dei dati EMens relativi al mese successivo, viene rilevata la presenza di tale condizione alla fine del mese precedente: nel caso che l'evento superi complessivamente i sei giorni, sul servizio 'Settimane' del mese successivo viene generata automaticamente la sezione 'Mese Precedente', riportando i dati relativi alle settimane (o porzioni di settimana) interessate dall'evento nel mese precedente, con le relative differenze da accreditare.
  • Malattia o infortunio a INIZIO mese e di durata inferiore a sette giorni nel mese corrente : Nel caso in cui l'evento prosegua dal mese precedente, sul servizio 'Settimane' relativo allo stesso mese precedente risulterà compilata la sezione 'Malattia / Infortunio a fine mese' (figurerà soltanto il tipo di evento e il numero di giorni se l'evento risultava di durata superiore a sei giorni, oppure tutti i dati previsti se risultava di durata inferiore). I giorni in questione vengono comunque considerati, unitamente a quelli relativi al mese corrente, per stabilire se si tratta o meno di un evento utile per l'accredito della contribuzione figurativa.
  • Festività retribuite ricadenti in giorni non lavorativi : Le festività in questione, comprese quelle ricadenti di domenica, vengono comunque considerate ai fini del conteggio delle settimane retribuite e, per i part-time, nel calcolo delle settimane utili. Precisiamo che non esistono in tal senso istruzioni chiare da parte dell'Inps: le festività in questione dovevano essere escluse da alcuni conteggi relativi alle retribuzioni ridotte esposte sul modello CUD, ma in tal senso si faceva riferimento alla distinzione tra "competenze correnti" e "altre competenze", che invece non è più prevista nella nuova denuncia mensile (le istruzioni Inps attualmente disponibili parlano genericamente di ore "retribuite").
  • Calcolo della differenza da accreditare per tutti gli eventi (escluso 'MB1'): Nel calcolo dell'importo in questione non vengono considerati i ratei delle mensilità aggiuntive. Le istruzioni Inps non chiariscono se, ed eventualmente a quali condizioni, debbano essere considerati o meno i ratei: l'unico precedente in tal senso riguarda la differenza da accreditare per CIG, che faceva però riferimento ad una serie di normative specifiche. Un possibile riscontro del criterio applicato può essere individuato nella circolare Inps n.171 del 24/7/82, al punto 3.1. Visti i dubbi esistenti, che si aggiungono a quelli già esposti al paragrafo precedente, non escludiamo la possibilità di effettuare delle modifiche nella fase di generazione dei dati, nel caso in cui l'Inps rilasci (finalmente) delle istruzioni più dettagliate in merito alle informazioni richieste nelle nuove denunce mensili.
  • Dipendenti esclusi dall'accredito della contribuzione figurativa: Per identificare tali soggetti, sul servizio 'Dipendente - Altri Dati' è stata predisposta un'apposita casella (si tratta, ad esempio, dei soci lavoratori di cooperative che versano i contributi su un imponibile convenzionale). Nei casi in questione, le settimane vengono considerate esclusivamente come retribuite (tipo 'X') se figura almeno un'ora lavorata nell'arco della settimana, oppure come non retribuite.
  • Annullamento di denunce individuali già inviate : Sui servizi EMens 'Dipendenti' e 'Autonomi', è stato prevista la casella 'Annulla dichiarazione inviata', da utilizzare esclusivamente per annullare una denuncia individuale già inviata e relativa ad un soggetto per il quale non deve essere inviata alcuna denuncia nel mese corrente. In tali condizioni, oltre a barrare la suddetta casella, sulla procedura 'Invio Telematico EMens' deve essere utilizzato il campo 'Modalità di invio', selezionando l'opzione 'Invio delle dichiarazioni annullate': in tal modo viene generato un file contenente le sole denunce da annullare. Precisiamo che, se la denuncia inviata non deve essere annullata, ma semplicemente rettificata entro la scadenza prevista (fine del mese successivo), è sufficiente inviare nuovamente la stessa denuncia, unitamente a tutte le altre denunce relative alla stessa azienda.

ULTERIORI PRECISAZIONI

Cogliamo l'occasione per fornire alcune precisazioni in merito ad una particolare situazione (il caso descritto di seguito non ha alcuna attinenza con il problema trattato nel paragrafo precedente).

Secondo quanto indicato nella documentazione dell'aggiornamento, nella denuncia di un determinato mese le settimane a cavallo con il mese precedente e successivo sono considerate retribuite (tipo 'X') quando, nella porzione di settimana ricadente nel mese corrente, figurano delle ore retribuite a carico dell'azienda, anche sotto forma di festività pagata.

Di conseguenza, la prima settimana dell'anno 2005, costituita dal solo giorno di sabato 1 gennaio, viene considerata retribuita quando la festività ricadente in tale giorno risulta effettivamente pagata, oppure quando sullo stesso giorno figurano delle ore lavorate (pubblici esercizi).
Se, a causa di quanto previsto contrattualmente, la festività in questione non risulta lavorata e neanche pagata (tramite la voce 115), la settimana non è considerata retribuita e quindi non figura nella denuncia relativa al mese di gennaio.
In entrambi i casi, non si tiene conto di quanto è avvenuto nella porzione di settimana ricadente nel mese di dicembre 2004, conformemente a quanto previsto dalle attuali istruzioni Inps.

La correttezza del comportamento sopra descritto ci è stata confermata (solo per via telefonica) dall'assistenza Inps al programma di controllo della denuncia EMens.