INPS: CONTRIBUTI

Minimali Contratti di inserimento
Contributi lavoratori domestici Aspettativa legge 388/2000
Riduzione CUAF

Aprile 2024
(acred889)
CONTROLLO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS

Con il presente aggiornamento, sul servizio Uniemens – Dipendenti, in corrispondenza del campo Contributo, viene resa disponibile una nuova finestra che consente di visualizzare (a scopo di controllo) le aliquote contributive applicate.
La nuova finestra è disponibile a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di marzo 2024 e può essere richiamata cliccando sul pulsante radio che compare in corrispondenza del campo Contributo, sulle denunce elaborate.

Sulla finestra è riportata l’aliquota Inps risultante dalla tabella contributiva applicata, la corrispondente aliquota a carico del dipendente, la riduzione sul contributo CUAF o altri contributi (1,80%), le aliquote relative alla contribuzione CIGS e alla contribuzione FIS / Fondi Solidarietà (solo se effettivamente applicate), l’aliquota totale al netto della riduzione CUAF e comprensiva delle aliquote CIGS e FIS / Fondi, la corrispondente aliquota totale a carico del dipendente.

Nel caso in cui sia stata applicata un’agevolazione contributiva che opera direttamente sul campo Contributo, viene indicata anche la percentuale di riduzione della quota a carico ditta ed eventualmente a carico dipendente. Precisiamo che tale modalità di gestione riguarda soltanto alcune agevolazioni, quali ad esempio l’assunzione di ultracinquantenni o donne (codice ‘55’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento), l’assunzione per sostituzione di maternità (codice ‘82’), i lavoratori svantaggiati di cooperative sociali (codice ‘19’).
Precisiamo inoltre che le agevolazioni o gli esoneri (a favore della ditta o del dipendente) che operano tramite l’indicazione di una somma a credito in altre sezioni della denuncia (come ad esempio gli esoneri contributivi a favore dei dipendenti) non sono evidenziate nella suddetta finestra, in quanto non producono effetti sul campo Contributo.

Con il presente aggiornamento, viene resa disponibile anche una stampa di controllo delle aliquote contributive applicate sulle denunce Uniemens elaborate (le stesse aliquote visualizzate sulla nuova finestra sopra descritta).
La stampa in questione può essere prodotta tramite la procedura Stampe Accessorie, selezionando il nuovo programma ‘SEGNAUNI’ dall’elenco dei programmi disponibili al punto 1.3 ‘Stampe di controllo’. Tramite le opzioni del programma, è possibile selezionare una singola zona, oppure scegliere l’ordinamento delle ditte e dei dipendenti.
Sulla procedura occorre indicare, nei campi Data Iniziale e Data Finale, il singolo mese di competenza delle denunce.
Viene prodotta la stampa ‘dipendenti-uniemens’, da convertire in PDF impostando ‘A4 Orizzontale’, compresso ‘18’. Sulla stampa, oltre alle aliquote, vengono indicati gli importi presenti nei campi Imponibile e Contributo delle denunce.
Viene prodotto anche il report ‘dipendenti-uniemens.csv’, con le stesse informazioni della stampa, apribile in Excel.
Infine, viene prodotto il report ‘ditte-uniemens.csv’, anch’esso apribile in Excel, con l’elenco delle ditte trattate.

Aprile 2024
(acred889)
CONTRIBUZIONE SETTORE SPETTACOLO

Come anticipato nella nostra comunicazione del 15/04/2024, l’Inps, con la circolare n. 56 del 8/04/2024, ha fornito le indicazioni necessarie per applicare le variazioni previste dal D.lgs. n. 175 del 30/11/2023, in merito alla contribuzione dovuta nel settore dello spettacolo dall’anno 2024.

Con il presente aggiornamento vengono rilasciate le variazioni contributive descritte nella suddetta circolare, predisposte in modo che producano il loro effetto a partire dal mese di aprile 2024.

In sintesi, le variazioni contributive previste nella circolare Inps sono le seguenti:

  • applicazione del nuovo contributo di discontinuità, per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo;
  • riduzione dell’aliquota relativa al contributo addizionale Naspi, per le stesse categorie di lavoratori;
  • abolizione del contributo Alas, precedentemente dovuto dai lavoratori autonomi dello spettacolo;
  • aumento del contributo di solidarietà, dovuto oltre i massimali previsti nel settore dello spettacolo.

Le suddette variazioni decorrono, in realtà, dal mese di gennaio 2024, tuttavia nella circolare Inps non è stata prevista la possibilità di conguagliare i mesi pregressi: nei casi in cui l’Istituto riscontrerà una differenza rispetto ai contributi versati, emetterà delle note di rettifica (come precisato ai punti 3/A, 3/C e 3.1 della circolare).

TIPO LAVORATORE ‘SB’ / ‘SG’
Con la circolare Inps sono stati istituiti i nuovi codici Tipo Lavoratore ‘SB’ / ‘SG’, da indicare sui dipendenti del settore spettacolo con contratto a tempo determinato, che NON sono soggetti al nuovo contributo di discontinuità.

Nella circolare è precisato che, nei casi in cui occorre indicare i suddetti codici, diventa necessario reinviare le denunce Uniemens relative ai mesi pregressi (punto 3/B della circolare), nella forma di “flussi regolarizzativi”; non è chiaro se tale operazione comporti l’uso del procedimento Uniemens/Vig, oppure se sia sufficiente reinviare le denunce.

A tale riguardo, nella nostra comunicazione del 15/04 abbiamo precisato che i codici Tipo Lavoratore ‘SB’ / ‘SG’ vengono riportati automaticamente sul file XML delle denunce, nei casi previsti, tramite la procedura ‘Invio telematico Uniemens’ (quindi senza rielaborare i mesi pregressi), limitatamente al periodo di competenza da gennaio a marzo 2024.

Dal mese di aprile 2024, invece, occorre attribuire espressamente i codici Tipo Lavoratore ‘SB’ / ‘SG sui dipendenti interessati, indicandoli nel campo ‘Tipo Lavoratore’ sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’, presente sul servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che, sul servizio, è opportuno effettuare una storicizzazione in data 01/04/2024.

I lavoratori del settore spettacolo, sui quali occorre indicare i codici Tipo Lavoratore ‘SB’ / ‘SG’ dal mese di aprile 2024, sono quelli che presentano tutte le condizioni di seguito elencate:

  • contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (non è chiaro se vi rientrano le varie tipologie di stagionali);
  • codice tipo lavoratore uguale a ‘SC’ / ‘SI’ / ‘SR’ / ‘SX’ / ‘SY’ (da sostituire con ‘SB’ / SG’);
  • codice qualifica ex-Enpals uguale a 154 / 211 / 212 / 215 / 216 / 217 / 218 / 219 / 235 / 236 / 237 / 238 / 791 / 772 / 773 / 774 / 795 / 776 / 797.

Restano esclusi i lavoratori autonomi ed i collaboratori; restano esclusi anche i lavoratori intermittenti, indipendentemente dal tipo di contratto a tempo determinato o indeterminato.
Nei casi in cui vanno attribuiti i nuovi codici Tipo Lavoratore, la scelta tra il codice ‘SB’ ed il codice ‘SG’ è determinata dalla presenza di anzianità contributiva al 31/12/1995:

  • se il dipendente ha anzianità contributiva al 31/12/1995 occorre indicare il codice Tipo Lavoratore ‘SG’,
  • se il dipendente NON ha anzianità contributiva al 31/12/1995 occorre indicare il codice Tipo Lavoratore ‘SB’.

Per tali lavoratori, una volta attribuiti i codici ‘SB’ oppure ‘SG’, NON viene calcolato il nuovo contributo di discontinuità, altrimenti applicato in automatico dal mese di aprile 2024 (vedere paragrafo successivo).

CONTRIBUTO DI DISCONTINUITA’
Con il presente aggiornamento, dal mese di aprile 2024 viene applicato in automatico il nuovo contributo di discontinuità.

Il nuovo contributo viene calcolato automaticamente sui lavoratori del settore spettacolo, ossia i lavoratori sui quali risulta presente uno dei seguenti codici Tipo Lavoratore: ‘SC’ / ‘SI’ / ‘SR’ / ‘SX’ / ‘SY’.
In presenza di uno dei suddetti codici, il contributo viene calcolato se sussiste una delle seguenti condizioni:

  • contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (comprese le varie tipologie di stagionali);
  • contratto di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità (voce 046);
  • contratto di lavoro autonomo o di collaborazione (contratto 118).

Per i soggetti in questione, dal mese di aprile 2024 viene elaborata automaticamente la nuova voce 51X, sulla quale è riportato il contributo di discontinuità, corrispondente al 1% sull’imponibile previdenziale (anche oltre il massimale).

Tra i lavoratori del settore spettacolo, restano esclusi dal contributo di discontinuità i seguenti casi:

  • dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
  • intermittenti con indennità di disponibilità (voce 046);
  • dipendenti a tempo determinato sui quali sono stati indicati i nuovi codici Tipo Lavoratore ‘SB’ / ‘SG’.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI
Con effetto dal mese di aprile 2024, sui dipendenti per i quali viene calcolato il nuovo contributo di discontinuità (vedere paragrafo precedente), viene anche ridotta l’aliquota relativa al contributo addizionale Naspi.

Per i lavoratori in questione, l’aliquota del contributo addizionale Naspi passa dal 1,40% al 1,10%.
Ricordiamo che il contributo addizionale Naspi viene calcolato automaticamente ed è riportato sulla voce 52B, visibile nel Dettaglio del cedolino. Precisiamo che resta invariato il calcolo dell’eventuale contributo aggiuntivo dello 0,50% per ogni rinnovo, calcolato automaticamente e riportato sulla voce 5AA (aggiornamento di settembre 2019 Acred733).

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’
Con il presente aggiornamento, dal mese di aprile 2024 è stata incrementata l’aliquota del contributo di solidarietà previsto nel settore dello spettacolo, passata dal 5,00% al 5,50%.
Il contributo in questione è gestito tramite specifiche voci, comunicate agli Utenti interessati.

CONTRIBUTO ALAS
Dal mese di aprile 2024 risulta abolito il contributo Alas, precedentemente dovuto dai lavoratori autonomi dello spettacolo.
Nei casi interessati, il suddetto contributo veniva gestito indicando l’aliquota complessivamente dovuta sulla voce 521; è quindi necessario intervenire nei casi in questione, modificando di conseguenza la suddetta aliquota.

Marzo 2024
(acred888)
CONTRIBUZIONE COOPERATIVE DPR 602/70

Segnaliamo che l’Inps, con il messaggio n. 1167 del 19/03/2024 (che fa riferimento alla precedente circolare n. 101 del 12/12/2023), ha fornito indicazioni dettagliate in merito alla contribuzione CIGS / FIS per le cooperative Dpr 602/70.

In sintesi, per le cooperative Dpr 602/70 è dovuta sia la contribuzione CIGS che la contribuzione FIS, secondo i “normali” criteri previsti per la generalità delle aziende che non rientrano nella disciplina CIGO.
Inoltre, entrambe le contribuzioni (CIGS / FIS) si applicano sia ai soci lavoratori che ai dipendenti.

La suddetta modalità di gestione della contribuzione CIGS / FIS può essere ottenuta senza che sia necessario attendere alcun aggiornamento; per le indicazioni operative, è possibile fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di luglio 2022 Acred830 (riportato nell’Indice Documentazioni al punto 2.1 ‘Variazioni contributive’).

Nel messaggio Inps è anche precisato che la contribuzione CIGS / FIS, secondo i criteri sopra descritti, decorrerebbe dal mese di gennaio 2024, tuttavia sarebbe possibile applicarla solo dal mese di aprile 2024 (a causa dei tempi necessari per l’adeguamento da parte dell’Inps), effettuando eventuali conguagli in relazione al periodo da gennaio a marzo 2024.
Francamente queste ultime indicazioni appaiono poco condivisibili, sia perché che le disposizioni normative inerenti alla contribuzione CIGS / FIS (citate nel suddetto messaggio) sono in vigore da luglio 2022, sia perché non è chiaro quale diverso tipo di contribuzione dovrebbe essere applicato fino al mese di marzo 2024.

Riguardo ad eventuali conguagli del periodo da gennaio a marzo 2024, al momento non prevediamo di predisporre degli automatismi, a meno di richieste in tal senso da parte degli Utenti. Nel caso in cui si abbia necessità di un effettuare un conguaglio del suddetto periodo, consigliamo di segnalare tale necessità all’assistenza con congruo anticipo (il conguaglio può essere effettuato entro giugno 2024), indicando quale criterio è stato adottato nel periodo interessato dal conguaglio.

Marzo 2024
(acred887)
CONTRIBUZIONE DISTACCO ESTERO

Su richiesta, è stata predisposta la gestione delle particolari contribuzioni previste in caso di distacco del lavoratore in paesi aventi convezioni parziali. A tale scopo, sono state predisposte nuove voci da utilizzare per i suddetti lavoratori.

Innanzitutto, sui lavoratori in questione occorre “forzare” il tipo contribuzione ‘01’, indicandolo nel campo ‘Forzatura tipo contribuzione’ della finestra Ulteriori Dati Inps (servizio Dipendente – Inquadramento).

Inoltre, occorre indicare le nuove voci sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente (le voci si trovano nell’elenco delle voci fisse al punto 3.1.3 ‘Altre gestioni Inps’). Ciascuna voce corrisponde ad una particolare aliquota contributiva: occorre selezionare soltanto le voci che corrispondono alle aliquote effettivamente applicate.
Le nuove voci rilevano l’aliquota dalla tabella Inps agganciata, tuttavia è possibile indicare una diversa aliquota nel campo Quantità della voce. Le aliquote vengono calcolate sull’imponibile contributivo (voce 500); in caso di applicazione di un imponibile convenzionale, è possibile indicarne il valore nel campo Importo Unitario. Nel campo Importo Totale di ogni voce viene riportato il contributo calcolato: quest’ultimo viene sommato ai contributi a carico ditta (voce 521).

Le nuove voci, da indicare sulle Voci Fisse del dipendente, sono le seguenti:

  • 50T – contributo Aspi, riportato in Uniemens con il codice ‘04’
  • 50U – contributo mobilità, riportato in Uniemens con il codice ‘05’
  • 50V – contributo Tfr, riportato in Uniemens con il codice ‘06’
  • 50W – contributo Cuaf, riportato in Uniemens con il codice ‘07’
  • 50X – contributo malattia, riportato in Uniemens con il codice ‘08’
  • 50Y – contributo maternità, riportato in Uniemens con il codice ‘09’

Sulla denuncia Uniemens, le voci sopra elencate vengono riportate nella sezione ‘Convenzioni con paesi esteri’; tale sezione può essere visualizzata / modificata sul servizio ‘Uniemens – Premi e varie’.

Precisiamo che, sulle Voci Fisse del dipendente, è anche necessario “forzare” l’aliquota del contributo IVS, indicandola nel campo Quantità della voce 521 (normalmente corrispondente al contributo Inps complessivo). Sempre sulle Voci Fisse del dipendente, occorre bloccare le voci 581 – 582 – 583 – 584, relative al recupero del 1,80% sulla contribuzione Cuaf e su altre contribuzioni minori.

Febbraio 2024
(acred884)
FONDO SERVIZI AMBIENTALI – CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

Come segnalato negli aggiornamenti di novembre e dicembre 2023 Acred874 / Acred875 e nell’aggiornamento Acred883 del 27/02/2024, con la denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2024 occorre effettuare il conguaglio del contributo aggiuntivo arretrato dovuto al Fondo Servizi Ambientali, in relazione al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023.

Ricordiamo che il contributo aggiuntivo relativo al mese corrente viene applicato automaticamente dalla competenza di dicembre 2023 (come previsto dal messaggio Inps n. 4104 del 20/11/2023) e consiste in un importo mensile di E. 10,00 per ogni dipendente a tempo indeterminato (esclusi i dirigenti) che abbia superato il periodo di prova.

Ricordiamo inoltre che il suddetto contributo rimane a carico del datore di lavoro, quindi non ha effetto sul netto in busta.
Tuttavia, per le aziende interessate, le operazioni descritte nei paragrafi successivi devono essere effettuate PRIMA di elaborare il mese di febbraio 2024. Nel caso in cui il mese di febbraio sia già stato elaborato, occorre rielaborarlo dopo aver eseguito le operazioni di seguito descritte (il netto in busta non cambierà a causa di tali operazioni).

CALCOLO CONTRIBUTO AGGIUNTIVO ARRETRATO
Per calcolare il contributo aggiuntivo arretrato relativo al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023, occorre eseguire il programma ‘CARRFOSA’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’).

Dal momento che il conguaglio interessa soltanto le ditte che operano nel settore dei servizi ambientali (generalmente agganciate al contratto 089), consigliamo di eseguire il programma ‘CARRFOSA’ sulle singole ditte interessate. Rimane comunque possibile effettuare un lancio massivo (almeno in modalità ‘Provvisoria’, di seguito descritta).

È opportuno eseguire il programma ‘CARRFOSA’ prima in modalità ‘Provvisoria’, impostando la corrispondente opzione nel campo ‘Modalità di lancio’: in tal modo sarà possibile controllare il contributo aggiuntivo riportato sulla stampa prodotta, oltre a verificare le eventuali segnalazioni, senza che il contributo venga riportato in archivio.
Una volta verificate le stampe prodotte, occorre eseguire nuovamente il programma ‘CARRFOSA’ selezionando l’opzione ‘Definitiva’ nel campo ‘Modalità di lancio’: in tal modo, il contributo aggiuntivo arretrato viene riportato in archivio, dove può essere gestito tramite il servizio ‘Cedolini - Arretrati Inps’, in corrispondenza del mese di febbraio 2024.

Sulla procedura Stampe Accessorie, dopo aver selezionato il programma, occorre indicare Data Iniziale ‘01/02/2024’ e Data Finale ‘29/02/2024’ (ossia il mese in cui viene effettuato il conguaglio del contributo arretrato).

Viene prodotta la stampa ‘arretrati.fsa’, con l’elenco delle posizioni Inps sulle quali risulta attiva la contribuzione al Fondo Servizi Ambientali. Ricordiamo che la contribuzione al suddetto Fondo viene attivata selezionando la corrispondente opzione nel campo ‘FIS – Fondi Solidarietà’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps.

Le eventuali segnalazioni, anche relative ai parametri di lancio, sono riportate sulla stampa ‘segnal.arretrati.fsa’.
Tra i casi segnalati, vi sono anche le ditte (con il Fondo Servizi Ambientali selezionato) cessate nel periodo ottobre 2019 – novembre 2023: per queste ditte vengono riportati in stampa gli eventuali contributi arretrati dovuti, solo in caso di lancio ‘Provvisorio’; in caso di lancio ‘Definitivo’ non vengono considerate.

Sulla stampa ‘arretrati.fsa’, in corrispondenza delle posizioni Inps sulle quali risulta attivo il Fondo Servizi Ambientali, viene indicata la media della forza aziendale relativa al semestre precedente, rispetto a ciascun mese del periodo ottobre 2019 – novembre 2023. Per i mesi con una media superiore a 5, risulta dovuto il contributo arretrato.
Abbiamo comunque previsto un parametro che consente di considerare, a scopo di controllo (quindi soltanto in modalità ‘Provvisoria’), anche i mesi con media semestrale precedente minore o uguale a 5.
Precisiamo che, per il solo mese di novembre 2023, il contributo aggiuntivo è dovuto anche se la media semestrale risulta inferiore o uguale a 5, secondo lo stesso criterio applicato, da novembre 2023, per il contributo ordinario.

Per ogni posizione Inps viene riportato l’elenco dei dipendenti interessati dal conguaglio del contributo aggiuntivo, con l’indicazione, per ciascun soggetto, del contributo arretrato complessivamente dovuto.
L’importo del contributo arretrato relativo a ciascun dipendente viene indicato sulla stampa prodotta, e riportato sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ in corrispondenza del mese di febbraio 2024 (nel lancio in modalità ‘Definitiva’), nella stessa forma in cui deve essere indicato sulla denuncia Uniemens (causale ‘M074’).

Precisiamo che vengono considerati anche i dipendenti cessati nei mesi precedenti a febbraio 2024, nel caso in cui siano stati in forza (a tempo indeterminato) nel periodo ottobre 2019 – novembre 2023. Per tali dipendenti viene quindi calcolato il contributo arretrato, riportandolo sul servizio Cedolini – Arretrati Inps’ (nel lancio in modalità ‘Definitiva’).

Per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, la presenza di causali sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ ha l’effetto di abilitare l’elaborazione del cedolino, anche nel caso in cui gli stessi dipendenti non risultino abilitati all’elaborazione.

Anche per i dipendenti che risultano abilitati all’elaborazione tramite conferma delle presenze, la presenza di causali sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ determina l’elaborazione del cedolino, senza che sia necessario confermare le presenze.

A riguardo, precisiamo che l’elaborazione del cedolino relativo al mese del conguaglio contributivo è indispensabile per poter generare automaticamente le denunce Uniemens individuali, sulle quali devono essere riportate le causali relative allo stesso conguaglio. Inoltre, il cedolino è necessario per elaborare i dati contabili relativi al conguaglio contributivo.

NOTA: Per le ditte cessate nel periodo ottobre 2019 – novembre 2023, l’importo del contributo aggiuntivo arretrato viene indicato sulla stampa, ma non è riportato in archivio (neppure sul lancio in modalità ‘Definitiva’). Nei casi in questione, l’Utente dovrà effettuare la procedura di regolarizzazione (Uniemens/Vig) descritta nel messaggio Inps.

ELABORAZIONE CEDOLINO / DENUNCIA UNIEMENS
Al momento dell’elaborazione del cedolino del mese di febbraio 2024, viene rilevata la causale presente sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ in corrispondenza dello stesso mese.

Il valore della causale ‘M074’ viene riportato nel campo Importo Totale della voce 81D, visibile nel dettaglio del cedolino.
Come già detto, il contributo aggiuntivo (corrente o arretrato) rimane totalmente a carico del datore di lavoro.

Sulla denuncia Uniemens, la causale ‘M074’ è riportata nella sezione ‘Info Causali’, rilevandola direttamente dal servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ e sommandola al totale a debito della denuncia.

Sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ è stata prevista anche la causale ‘M075’, che può essere eventualmente utilizzata per indicare il 50% della trattenuta per “malattie brevi” citata nel messaggio Inps 4104/2023, nel caso in cui tale trattenuta sia stata operata entro il 31/12/2022 (la disposizione in oggetto risulta cessata in tale data, come precisato nel messaggio Inps).
Se viene inserita la causale ‘M075’, la corrispondente somma è riportata sulla voce 81E (senza produrre alcun effetto economico sul cedolino) e nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia Uniemens come somma a debito.

Sulla nota contabile, le somme a debito derivanti dal conguaglio del contributo aggiuntivo sono riportate sul movimento contabile contributi Inps c/ditta (codice 2020001, preesistente).

DIPENDENTI CESSATI MESI PRECEDENTI
Come già precisato, il programma ‘CARRFOSA’ considera anche i dipendenti cessati nei mesi precedenti a febbraio 2024, se sono stati in forza (a tempo indeterminato) nel periodo ottobre 2019 – novembre 2023: per tali soggetti, sulla stampa ‘arretrati-fsa’ è indicato il valore del contributo aggiuntivo arretrato, segnalando la data di cessazione.

Anche per tali dipendenti il contributo arretrato viene riportato sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ e la presenza di tale servizio comporta l’elaborazione automatica del cedolino relativo al mese del conguaglio.
Non è quindi necessario abilitare i dipendenti cessati all’elaborazione, per ottenere il conguaglio del contributo arretrato.

Sulla denuncia Uniemens, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti viene riportato il codice lavoratore statistico ‘NFOR’, oltre ovviamente alle causali relative al conguaglio del contributo aggiuntivo.

Febbraio 2024
(acred883)
FONDO SERVIZI AMBIENTALI

Con la denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2024, occorre effettuare il conguaglio del contributo aggiuntivo al Fondo Servizi Ambientali (causale ‘M074’ – aggiornamenti di novembre e dicembre 2023 Acred874 / Acred875).
Le indicazioni operative per effettuare il calcolo automatico del contributo arretrato saranno fornite con una successiva comunicazione. Ricordiamo che il contributo in questione rimane a carico del datore di lavoro.

Gennaio 2024
(acred880)
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

L’Inps, con la circolare n. 21 del 25/01/2024, ha comunicato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dell’indennità di maternità a carico dello Stato.
I valori comunicati dall’Inps coincidono con quelli che avevamo rilasciato con l’aggiornamento Acred879 del 23/01/2024.

Gennaio 2024
(acred880)
MASSIMALI CIG / FIS / NASPI

Con la circolare Inps n. 25 del 29/01/2024, sono stati pubblicati i valori dei massimali relativi alle indennità CIG / FIS ed al trattamento Naspi (da quest’ultimo si ricava l’importo del contributo di licenziamento), validi per l’anno 2024.
Rispetto agli importi rilasciati con l’aggiornamento Acred879 del 23/01/2024, risulta la sola differenza di 1 centesimo sul massimale CIG / FIS non edili: tale massimale è stato adeguato con il presente aggiornamento.

Gennaio 2024
(acred880)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono state aggiornate le tabelle contributive da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18038), sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 23 del 29/01/2024.

Gennaio 2024
(acred880)
FONDO TERRITORIALE TRENTO

Con effetto dal mese di gennaio 2024, è stata aggiornata la contribuzione ordinaria dovuta al Fondo Territoriale della provincia di Trento, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 370 del 26/01/2024.

Di seguito sono elencate le nuove aliquote, applicate automaticamente dal mese di gennaio 2024:

  • 0,50% in caso di media semestrale fino a 5 dipendenti;
  • 0,80% in caso di media semestrale oltre 5 e fino a 15 dipendenti;
  • 0,90% in caso di media semestrale oltre 15 dipendenti.

Ricordiamo che la contribuzione al fondo territoriale della provincia di Trento viene attivata selezionando il fondo in questione nel campo ‘FIS – Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps (aggiornamento di luglio 2022 Acred830).

Gennaio 2024
(acred879)
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati pubblicati, da parte dell’Inps, i valori rivalutati per l’anno 2024 relativamente a: minimali, limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, massimale contributivo ai fini pensionistici, massimale indennità Naspi (per contributo di licenziamento), massimali indennità CIG / FIS.
Con il presente aggiornamento, rilasciamo i valori calcolati da parte nostra, per l’elaborazione delle buste paga di gennaio 2024. Nel caso in cui i valori stabiliti dall’Inps risultassero diversi da quelli di seguito indicati, rilasceremo un ulteriore aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

Il valore del minimale giornaliero è stato aumentato ad E. 56,87 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Ricordiamo che il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite relativo al contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 55.008,00 annuali, corrispondenti ad E. 4.584,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo nei singoli mesi in cui l’imponibile supera il limite mensile: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 ‘Contributi aggiuntivi’). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene comunque effettuato, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, sull’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 119.650,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4 ‘Gestione Inps’).

È stato rivalutato anche il massimale dell’indennità di disoccupazione Naspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo di licenziamento è passato ad E. 635,67 (41% di E. 1.550,42) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2024. In caso di cessazione nel mese di dicembre 2023 e pagamento del contributo nel mese di gennaio 2024, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2023 (E. 603,11).

Il massimale dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.488,14 per gli eventi dell’anno 2024.

Il massimale giornaliero dell’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000) è passato a E. 116,57 per gli eventi dell’anno 2024.

Per quanto riguarda le indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2024, i valori dei “massimali unici” sono stati rivalutati come di seguito indicato (gli importi sono al netto del contributo 5,84%):

  • massimale unico CIG / FIS escluso settore edili E. 1.311,55
  • massimale unico CIG edili (eventi atmosferici) E. 1.573,87

Ricordiamo che i suddetti importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens a seguito di autorizzazione.

Infine, segnaliamo che è stato modificato il massimale FSBA, passato da E. 1.321,53 ad E. 1.392.89 (su tale massimale non si applica il contributo 5,84%, conformemente alle indicazioni fornite dallo stesso fondo).
Precisiamo che quest’ultimo massimale viene considerato esclusivamente sulle voci 8B5 / 8B6.

Gennaio 2024
(acred879)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP

In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell’Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2024.
Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.

Gennaio 2024
(acred879)
FONDO TELECOMUNICAZIONI – CONTRIBUZIONE

Con la circolare Inps n. 107 del 21/12/2023 sono state fornite le indicazioni per il versamento della contribuzione ordinaria al nuovo fondo di solidarietà bilaterale relativo al settore delle telecomunicazioni. Nella circolare sono indicate le modalità di attribuzione dei nuovi Codici Autorizzazione, mentre nell’allegato 2 è riportato l’elenco delle attività interessate. Alcune delle attività interessate rientrano tra quelle precedentemente comprese nel FIS.

Per attivare la contribuzione ordinaria al nuovo fondo del settore telecomunicazioni, occorre selezionare la nuova opzione ‘Fondo Telecomunicazioni’ nel campo ‘Tipologia di Fondo’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps.
Le aziende soggette al Fondo Telecomunicazioni’ restano escluse dalla contribuzione CIGS: di conseguenza, sul servizio Ditta – Posizioni Inps occorre anche impostare ‘Non dovuta’ nel campo ‘Contribuzione CIGS’.
Le suddette variazioni devono essere effettuate storicizzando il servizio in data 01/01/2024; inoltre, se risultano già presenti delle decorrenze successive al 01/01/2024, le variazioni vanno effettuate anche su tali decorrenze.

Per le aziende soggette al Fondo Telecomunicazioni, dal mese di gennaio 2024 è previsto il versamento di un contributo ordinario, applicando le seguenti aliquote complessive:

  • 0,45% per tutte le aziende rientranti nell’ambito del Fondo Telecomunicazioni;

  • 1,25% per le sole aziende che, oltre a rientrare nell’ambito del Fondo Telecomunicazioni, non sono soggette alla contribuzione CIGO (l’aliquota 1,25% corrisponde alla somma delle aliquote 0,45% + 0,80%).

Per controllare se l’azienda è soggetta alla contribuzione CIGO, si verifica se è presente un’aliquota in corrispondenza del rigo “CIG”, sulla tabella contributiva Inps che risulta agganciata sul servizio Accessori – Aggancio tabelle.

Come indicato nella circolare Inps sopra citata, il contributo ordinario è dovuto per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti (di qualsiasi tipo); restano invece esclusi i dirigenti.
Analogamente a quanto previsto per gli altri fondi di solidarietà bilaterali o territoriali, l’aliquota complessiva relativa al Fondo Telecomunicazioni è riportata nel campo Quantità della voce 0P1 (visibile nel dettaglio del cedolino), mentre il relativo contributo è riportato sulla voce 51C (contributo complessivo) e 51D (contributo c/dipendente).

Analogamente a quanto previsto per i contributi CIGS / FIS, il contributo al Fondo Telecomunicazioni è ripartito nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente.
Sulla denuncia Uniemens, il contributo al Fondo Telecomunicazioni, relativo al mese corrente, deve essere riportato nel campo ‘Contributo’ della denuncia individuale (servizio Uniemens – Dipendenti), sommandolo agli altri contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (analogamente a quanto previsto per i contributi CIGS / FIS).

Facciamo presente che le aziende rientranti nel Fondo Telecomunicazioni potevano essere soggette alla contribuzione FIS e/o alla contribuzione CIGS. È quindi necessario individuare le aziende interessate al nuovo fondo.

Per controllare quali sono le aziende potenzialmente interessate al nuovo fondo ed impostare automaticamente la nuova opzione ‘Fondo Telecomunicazioni’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è possibile utilizzare il programma ‘CONTFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di Controllo’).
Nei parametri del programma, selezionare l’opzione ‘Fondo telecomunicazioni’ nel campo ‘Tipo di controllo da effettuare’: così facendo, vengono riportate in stampa le sole aziende rientranti nell’ambito di tale fondo.
Consigliamo di effettuare un primo lancio in modalità ‘Provvisoria’, allo scopo di verificare se sono presenti aziende interessate al nuovo fondo: in tal caso, sarà possibile effettuare un secondo lancio in modalità ‘Definitiva’ per attivare automaticamente il ‘Fondo Telecomunicazioni’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps. In alternativa, se si preferisce, rimane possibile intervenire manualmente sul servizio Ditta – Posizioni Inps.
Le altre opzioni disponibili sul programma ‘CONTFOND’ sono state descritte nell’aggiornamento di luglio 2022 Acred830.
Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, indicare rispettivamente ‘01/01/2024’ e ‘31/01/2024’.

Il programma ‘CONTFOND’ genera un elenco delle aziende rientranti nell’ambito del Fondo Telecomunicazioni, sulla base delle informazioni presenti in archivio (CSC, Codici Autorizzazione, Codici Attività). Vengono considerate le sole aziende con posizioni Inps attive nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura.
Come risulta dalla circolare Inps sopra citata, le posizioni Inps rientranti nell’ambito del Fondo Telecomunicazioni saranno contraddistinte dal Codice Autorizzazione ‘2T’: anche la presenza di tale codice viene verificata dal programma ‘CONTFOND’, per stabilire se occorre attribuire il ‘Fondo Telecomunicazioni’ sulla posizione Inps.

L’elenco prodotto, in formato PDF, viene denominato ‘controllo-Inps.pdf’ (rimane disponibile anche in formato testo).
Eventuali segnalazioni di errore, anche relative ai parametri di lancio, sono riportate sulla stampa ‘segnal.controllo.Inps’.
Sull’elenco prodotto, sono segnalate le variazioni da effettuare sui campi ‘Contribuzione CIGS’, ‘FIS / Fondi Solidarietà’ del servizio Ditta – Posizioni Inps (sono indicati anche altri campi non significativi).
Tramite il lancio in modalità ‘Provvisoria’, la condizione presente nei suddetti campi viene riportata sulla stampa nel rigo “Situazione attuale”, mentre la nuova condizione da attribuire viene indicata sul rigo “Situazione da attribuire”. Inoltre, viene segnalata la presenza di “Differenze” tra la situazione “attuale” e quella “da attribuire”.
Le variazioni segnalate sulla stampa in modalità ‘Provvisoria’ possono essere effettuate dall’Utente, operando sul servizio Ditta – Posizioni Inps: in tal caso, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/01/2024; se risulta già presente una decorrenza successiva a tale data (purché entro il 31/01/2024), le variazioni vanno riportate su tale decorrenza.
In alternativa, le variazioni segnalate sulla stampa possono essere effettuate in automatico dal programma ‘CONTFOND’, lanciandolo nuovamente in modalità ‘Definitiva’: in tal caso, viene effettuata automaticamente una storicizzazione in data 01/01/2024; se risulta già presente in archivio una decorrenza successiva a tale data (purché entro il 31/01/2024), le variazioni vengono invece riportate su tale decorrenza.

Dicembre 2023
(acred875)
FONDO SERVIZI AMBIENTALI – CONTRIBUTO AGGIUNTIVO

Sulla base del messaggio Inps n. 4104 del 20/11/2023, è stata predisposta la gestione del contributo aggiuntivo dovuto al Fondo Servizi Ambientali, con effetto dall’elaborazione del mese di dicembre 2023.
Il contributo aggiuntivo è dovuto negli stessi casi in cui risulta dovuta la contribuzione ordinaria al Fondo Servizi Ambientali: a tale riguardo, ricordiamo che la contribuzione al Fondo Servizi Ambientali viene attivata selezionando la corrispondente opzione nel campo ‘FIS – Fondi Solidarietà’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps (vedere aggiornamenti di novembre 2023 Acred874 e luglio 2022 Acred830).
Il contributo aggiuntivo consiste in un valore fisso mensile di E. 10,00 per ogni dipendente a tempo indeterminato che abbia superato il periodo di prova (esclusi i dirigenti). Il contributo rimane a carico della ditta e viene riportato sulla nuova voce 81C, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.
Sulla denuncia Uniemens, il contributo è indicato nella sezione Info Causali con il codice causale ‘M074’, sommata nel totale a debito della denuncia; nella colonna ‘Identificativo’ viene indicato ‘N’ (come previsto nel messaggio Inps).
Il contributo aggiuntivo è dovuto dal mese di ottobre 2019: con i prossimi aggiornamenti sarà rilasciata la gestione dei contributi relativi ai mesi pregressi, che devono essere conguagliati entro il mese di febbraio 2024.

Per ottenere il calcolo automatico del contributo aggiuntivo sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato, occorre compilare la data fine del periodo di prova (vedere Dipendente - Data fine periodo prova). Per quanto riguarda gli arretrati, la stessa data dovrà essere compilata anche per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate da ottobre 2019 in poi.
Nel caso in cui risulti compilata la data fine del periodo di prova, il contributo aggiuntivo viene calcolato a partire dal mese in cui termina il periodo di prova; se il periodo di prova termina alla fine del mese, in contributo aggiuntivo viene calcolato a partire dal mese successivo. Nel caso in cui non risulti compilata la data fine del periodo di prova, il contributo aggiuntivo viene calcolato a partire dal mese di assunzione.

Novembre 2023
(acred874)
FONDO SERVIZI AMBIENTALI

Con effetto dal mese di novembre 2023, è stata aggiornata la contribuzione ordinaria dovuta al Fondo Servizi Ambientali, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 3901 del 07/11/2023.
Ricordiamo che la contribuzione al Fondo Servizi Ambientali (“FSA”) viene attivata selezionando il fondo in questione nel campo ‘FIS – Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps (aggiornamento di luglio 2022 Acred830).

Ricordiamo inoltre che, nel periodo da gennaio a ottobre 2023, per il FSA sono state applicate automaticamente le aliquote vigenti, descritte nell’aggiornamento di gennaio 2023 Acred849 e corrispondenti a:

  • 0,50% in caso di media semestrale fino a 5 dipendenti (contributo dovuto al FIS);
  • 0,45% in caso di media semestrale oltre 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti (contributo dovuto al FSA);
  • 0,65% in caso di media semestrale oltre 15 dipendenti (contributo dovuto al FSA).

A partire dal mese di novembre 2023, il contributo risulta sempre dovuto al FSA e le aliquote (applicate automaticamente) corrispondono a quelle di seguito elencate:

  • 0,45% in caso di media semestrale fino a 15 dipendenti;
  • 0,65% in caso di media semestrale oltre 15 dipendenti.

Di fatto, quindi, l’aliquota cambia soltanto nei casi di media semestrale inferiore a 5 dipendenti, rispetto alla contribuzione applicata fino al mese di ottobre 2023. Inoltre, considerando che le nuove aliquote decorrono dal mese di novembre 2023, non è necessario effettuare alcun conguaglio in relazione ai mesi pregressi

Segnaliamo che, oltre alla contribuzione ordinaria (sopra descritta), il FSA prevede anche una contribuzione aggiuntiva, in merito alla quale è stato pubblicato il messaggio Inps n. 4104 del 20/11/2023. Come indicato nel messaggio Inps, tale contribuzione deve essere gestita a partire dalla competenza di dicembre 2023 relativamente al mese corrente, mentre per quanto riguarda i mesi pregressi il conguaglio deve avvenire entro la competenza di febbraio 2024.
La gestione della contribuzione aggiuntiva sarà rilasciata con l’aggiornamento del mese di dicembre e dei mesi successivi.

Ottobre 2023
(acred872)
FONDO SOLIDARIETA’ BOLZANO

Con effetto dal mese di ottobre 2023, è stata aggiornata la contribuzione dovuta al Fondo Intersettoriale della Provincia di Bolzano, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 3641 del 18/10/2023.
Ricordiamo che il fondo in questione può essere attribuito sul servizio Ditta – Posizioni Inps, selezionandolo nel campo ‘FIS – Fondi Solidarietà’ (aggiornamento di luglio 2022 Acred830). Ricordiamo inoltre che, nel periodo da gennaio a settembre 2023, per tale fondo sono state applicate automaticamente le aliquote dovute, corrispondenti a:

  • 0,50% in caso di media semestrale fino a 5 dipendenti (contributo dovuto al FIS);
  • 0,45% in caso di media semestrale oltre 5 dipendenti (contributo dovuto al Fondo della Provincia di Bolzano).

A partire dal mese di ottobre 2023, il contributo risulta sempre dovuto al Fondo Intersettoriale della Provincia di Bolzano e le aliquote (applicate automaticamente) corrispondono a:

  • 0,50% in caso di media semestrale fino a 5 dipendenti;
  • 0,80% in caso di media semestrale oltre 5 dipendenti.

Di fatto, quindi, l’aliquota cambia solo nei casi di media semestrale superiore a 5 dipendenti. Tuttavia, in presenza del suddetto fondo, occorre rielaborare le buste paga di ottobre, se sono state elaborate prima del presente aggiornamento.

Ottobre 2023
(acred872)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1% GIORNALISTI

A seguito delle richieste pervenuteci, è stata predisposta un’opzione sul calcolo degli arretrati del contributo aggiuntivo 1%, rilasciato con l’aggiornamento Acred871 del 26/10/2023.
Ricordiamo che il calcolo degli arretrati viene attivato indicando la voce 51V sui soggetti interessati, nel mese in cui si intende effettuare il recupero. Così facendo, viene calcolato il contributo 1% arretrato in relazione al periodo da gennaio a giugno 2022, a condizione che NON sia già stato trattenuto il contributo 1% tramite la voce 568.
Nel caso in cui si intenda calcolare gli arretrati anche in presenza della voce 568, occorre indicare il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 51V. La voce 51V, con le opzioni previste, si trova nell’elenco delle voci variabili al punto 5.2.5.

Ottobre 2023
(acred871)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO 1% GIORNALISTI

A seguito del messaggio Inps n. 3596 del 13/10/2023, abbiamo predisposto la nuova voce 51V, tramite la quale è possibile calcolare automaticamente gli arretrati del contributo aggiuntivo 1% a carico dei giornalisti, in relazione al periodo da gennaio a giugno 2022. Per attivare il calcolo degli arretrati, occorre inserire la voce 51V sulle Variazioni Mensili, senza alcun importo, nel mese in cui si intende effettuare la trattenuta ed il relativo versamento. Come indicato nel messaggio Inps, tale operazione può essere effettuata in un qualsiasi mese tra ottobre, novembre e dicembre 2023.
La voce 51V si trova nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.2.5 ‘Altri contributi’. Precisiamo che la voce deve essere inserita sui soli dipendenti per i quali si ritiene che sia dovuto il contributo arretrato.

La voce 51V rileva l’imponibile previdenziale (voce 500) dai cedolini del periodo gennaio – giugno 2022, a condizione che siano stati trattenuti i contributi Inpgi a carico del giornalista tramite la voce 567 e che NON sia già stato trattenuto il contributo aggiuntivo 1% tramite la voce 568 (elenco Voci Fisse, 3.2.3 ‘Giornalisti’). Sull’imponibile previdenziale così determinato (riportato nel campo Importo Unitario della voce 51V) viene calcolato il contributo aggiuntivo arretrato 1%, riportandolo nel campo Importo Totale della voce 51V. La voce 51V viene esposta sul cedolino nella colonna Ritenute, sommandola ai contributi esenti da Irpef; sulla nota contabile, la voce viene sommata ai contributi a carico del dipendente.

Sulla denuncia Uniemens, il contributo arretrato viene riportato nella sezione Info Causali con il codice causale ‘M044’, dettagliata per mese di competenza e sommata nel totale a debito della denuncia aziendale.
Come previsto nel messaggio Inps, nella colonna ‘Identificativo’ viene riportato ‘N’, mentre nella colonna ‘Importo Base’ viene riportato l’imponibile previdenziale relativo a ciascun mese di competenza.
Se il recupero del contributo arretrato viene effettuato in un mese successivo alla cessazione (elaborando appositamente un cedolino), sulla denuncia Uniemens viene riportato il codice ‘NFOR’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico.

Marzo 2023
(acred857)
CALCOLO MEDIA SEMESTRALE FORZA AZIENDALE

A seguito di alcuni approfondimenti, abbiamo parzialmente modificato il criterio adottato nel calcolo automatico della media semestrale relativa alla forza aziendale, rilasciato con l’aggiornamento Acred830 di Luglio 2022.
In particolare, è variato il criterio con il quale viene determinato il divisore, corrispondente al numero di mesi “utili” del semestre precedente, in caso di assenza della denuncia aziendale Uniemens per uno o più mesi di tale semestre.

La modifica ha effetto dal mese di marzo 2023 e riguarda fondamentalmente i casi di aziende con attività stagionale.
Per le attività stagionali, il calcolo della media semestrale deve essere effettuato applicando sempre un divisore uguale a 6, ossia considerando come “utili” anche i mesi nei quali non viene svolta alcuna attività (mesi nei quali non è presente la denuncia aziendale Uniemens). Al contrario, per le aziende o posizioni Inps di nuova costituzione, il divisore deve includere soltanto i mesi decorrenti dall’inizio dell’attività (mesi nei quali è presente la denuncia aziendale Uniemens).
Occorre anche tenere conto delle aziende che sono state inserite negli archivi Paghe successivamente all’inizio dell’attività, per le quali, ovviamente, non saranno presenti le denunce aziendali relative ai mesi precedenti all’inserimento.

Tenendo conto di quanto sopra indicato, a partire dal mese di marzo 2023 (semestre di riferimento da settembre 2022 a febbraio 2023), il numero di mesi utili (e quindi il divisore) viene calcolato secondo il seguente criterio:

  • ciascun mese del semestre nel quale è presente la denuncia aziendale Uniemens viene considerato utile (quindi va ad aumentare il divisore), anche se la forza aziendale indicata sulla denuncia è uguale a zero;

  • se in un mese del semestre non è presente la denuncia aziendale Uniemens, si procede come segue:

    • se il mese è precedente alla data di attivazione del servizio Paghe indicata sul servizio Ditta – Abilitazione, oppure alla data di attivazione della posizione Inps indicata sul servizio Ditta – Posizioni Inps, allora tale mese non viene considerato utile (quindi non va ad aumentare il divisore);

    • se il mese è successivo ad entrambe le date di attivazione sopra indicate, allora tale mese è considerato utile (quindi va ad aumentare il divisore), ovviamente con una forza aziendale uguale a zero.

Naturalmente, per quanto riguarda i mesi precedenti alla data di attivazione del servizio Paghe, non è possibile stabilire quale sia la forza aziendale effettiva: nei casi in questione, è possibile impostare temporaneamente una “forzatura” della media semestrale sul servizio Ditta – Posizioni Inps, come già indicato nell’aggiornamento di luglio 2022 Acred830.

Segnaliamo inoltre che, a scopo di controllo, sulla finestra ‘Visualizza media semestrale della forza aziendale’, disponibile sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è stata aggiunta la colonna ‘N. mesi utili’, avvalorata in corrispondenza del mese per il quale si calcola la media semestrale (riga in grassetto): come già detto, tale numero corrisponde al divisore utilizzato per il calcolo della media relativa al semestre precedente.

Marzo 2023
(acred857)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – NUOVA TABELLA

Segnaliamo che è stata predisposta la tabella contributiva Inps 12290, corrispondente alla tabella Inps “7.20 Operai/pulitori e impiegati” del settore “Condomini, proprietari di fabbricati e servizi di culto”.

Gennaio 2023
(acred852)
MASSIMALI CIG / FIS / NASPI

Con la circolare Inps n. 14 del 3/02/2023, sono stati pubblicati i valori dei massimali relativi alle indennità CIG / FIS ed al trattamento Naspi (da quest’ultimo si ricava l’importo del contributo di licenziamento), validi per l’anno 2023.

Rispetto agli importi da noi calcolati, rilasciati con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023, risulta la sola differenza di 1 centesimo sul massimale CIG / FIS non edili: tale massimale è stato adeguato con il presente aggiornamento.

Gennaio 2023
(acred851)
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

L’Inps, con la circolare n. 11 del 1/02/2023, ha comunicato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dell’indennità di maternità a carico dello Stato.
Rispetto ai valori rilasciati con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023, risulta soltanto una differenza di 1 euro sul massimale contributivo ai fini pensionistici: tale massimale è stato adeguato con il presente aggiornamento.

Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, non risultano ancora confermati i valori dei massimali relativi alle indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2023, rilasciati con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023.
Per quanto riguarda, invece, le indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2022 e conguagliate nell’anno 2023, precisiamo che con il presente aggiornamento vengono applicati automaticamente i “massimali unici” previsti nell’anno 2022 (documentati con l’aggiornamento di febbraio 2022 Acred818).

Gennaio 2023
(acred849)
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati pubblicati, da parte dell’Inps, i valori rivalutati per l’anno 2023 relativamente a: minimali, limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, massimale contributivo ai fini pensionistici, massimale indennità Naspi (per contributo di licenziamento), massimali indennità CIG / FIS.
Con il presente aggiornamento, rilasciamo i valori calcolati da parte nostra, per l’elaborazione delle buste paga di gennaio 2023. Nel caso in cui i valori calcolati dall’Inps risultassero diversi da quelli di seguito indicati, rilasceremo un ulteriore aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

Il valore del minimale giornaliero è stato aumentato ad E. 53,95 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Ricordiamo che il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite relativo al contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 52.190,00 annuali, corrispondenti ad E. 4.349,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo nei singoli mesi in cui l’imponibile supera il limite mensile: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 ‘Contributi aggiuntivi e CIG’). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene sempre effettuato, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, sull’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 113.521,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4 ‘Gestione Inps’).

E’ stato rivalutato anche il massimale dell’indennità di disoccupazione Naspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo di licenziamento è passato ad E. 603,11 (41% di E. 1.470,99) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2023. In caso di cessazione nel mese di dicembre 2022 e pagamento del contributo nel mese di gennaio 2023, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2022 (E. 557,92).

Il massimale dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.360,66 per gli eventi dell’anno 2023.

Il massimale giornaliero dell’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000) è passato a E. 110,60 per gli eventi dell’anno 2023.

Per quanto riguarda le indennità CIG / FIS usufruite nell’anno 2023, i valori dei “massimali unici” sono stati rivalutati come di seguito indicato (gli importi sono al netto del 5,84%):

  • massimale unico CIG / FIS escluso settore edili E. 1.244,35
  • massimale unico CIG edili (eventi atmosferici) E. 1.493,23

Ricordiamo che i suddetti importi vengono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens a seguito di autorizzazione.

Conformemente a quanto indicato nella circolare Inps n. 26 del 16/02/2022, a partire dall’anno 2022 è stato predisposto il “massimale unico” per le indennità CIG / FIS, prevedendo comunque un’opzione per attivare il doppio massimale (aggiornamento di febbraio 2022 Acred818). Anticipiamo che tale opzione sarà dismessa con i prossimi aggiornamenti, in quanto non ci risulta che sussistano ancora dei casi in cui occorre applicare il doppio massimale.

Gennaio 2023
(acred849)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP

In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell’Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2023.
Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.

Gennaio 2023
(acred849)
CONTRIBUZIONE CIGS / FIS – ANNO 2023

Come comunicato dall’Inps nella circolare n. 76 del 30/06/2022 e poi confermato nel messaggio n. 316 del 19/01/2023, dall’anno 2023 la contribuzione CIGS / FIS risulta dovuta in misura intera, senza le riduzioni previste per l’anno 2022.
Con il presente aggiornamento, quindi, vengono annullate le riduzioni CIGS / FIS, con effetto dal mese di gennaio 2023.

Elaborando le buste paga dei dipendenti agganciati a posizioni Inps sulle quali risulta attivata la contribuzione CIGS / FIS, dal mese di gennaio 2023 vengono applicate automaticamente le seguenti aliquote:

  • Contribuzione CIGS (gestita sulla voce 0P5):
    • 0,90% complessiva in caso di media semestrale superiore a 15 o contribuzione dovuta sempre.
  • Contribuzione FIS (gestita sulla voce 0P3):
    • 0,50% complessiva in caso di media semestrale non superiore a 5;
    • 0,80% complessiva in caso di media semestrale superiore a 5.

Precisiamo che le modalità di gestione della contribuzione CIGS / FIS non sono cambiate rispetto a quanto documentato con l’aggiornamento di luglio 2022 Acred830.
Relativamente a tale gestione, ricordiamo che:

  • La contribuzione CIGS / FIS deve essere attivata “una-tantum” sul servizio Ditta – Posizioni Inps, sulla base della classificazione attribuita dall’Inps (CSC, CA), senza preoccuparsi di verificare la media semestrale.
  • La media semestrale viene calcolata in automatico, sulla base della “forza aziendale” riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio).
  • In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps) occorre impostare una “forzatura” temporanea della media semestrale.
  • Le aliquote CIGS / FIS sono ripartite per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente.

Precisiamo, inoltre, che sul servizio Ditta – Posizioni Inps e sulla stampa prodotta dal programma ‘CONTFOND’ (aggiornamento Acred830), continuano ad essere indicate le riduzioni CIGS / FIS previste per l’anno 2022. Tali riduzioni, anche se risultano abilitate sul servizio, non provocano più alcun effetto dal mese di gennaio 2023.
Naturalmente, per le ditte e posizioni Inps gestite a partire dall’anno 2023, non occorre abilitare le suddette riduzioni.

Gennaio 2023
(acred849)
CONTRIBUZIONE FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALI

Segnaliamo che, per il momento, le aliquote contributive relative ai fondi di solidarietà bilaterali gestiti in automatico (Fondo Attività Professionali / Fondo Servizi Ambientali), restano invariate sull’anno 2023 rispetto all’anno 2022.
Tali aliquote, gestite tramite la voce 0P1, sono le seguenti:

  • 0,45% complessiva in caso di media semestrale non superiore a 15 (purché pari o superiore al minimo previsto);
  • 0,65% complessiva in caso di media semestrale superiore a 15.

Le modalità di gestione dei suddetti fondi sono state documentate con l’aggiornamento di luglio 2022 Acred830.
A tale riguardo, ricordiamo che:

  • Il fondo prescelto deve essere selezionato sul servizio Ditta – Posizioni Inps, sulla base della classificazione attribuita dall’Inps (CSC, CA), senza preoccuparsi di verificare la media semestrale.
  • La media semestrale viene calcolata in automatico, sulla base della “forza aziendale” riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio).
  • In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps) occorre impostare una “forzatura” temporanea della media semestrale.
  • Le aliquote CIGS / FIS sono ripartite per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente.

Precisiamo che la contribuzione ai suddetti fondi continua ad essere applicata soltanto se la media semestrale raggiunge il numero minimo previsto: 3 per il Fondo Attività Professionali / 5 per il Fondo Servizi Ambientali.
Se la media semestrale risulta inferiore al minimo previsto, si continua ad applicare la contribuzione FIS: quest’ultima, dal mese di gennaio 2023, corrisponde allo 0,50% complessivo (media semestrale inferiore a 5).
Ricordiamo che, nella suddetta condizione, la contribuzione FIS viene applicata automaticamente, senza che sia necessario cambiare il tipo di contribuzione sul servizio Ditta – Posizioni Inps (aggiornamento Acred830).

Come precisato nel messaggio Inps n. 316 del 19/01/2023, i fondi di solidarietà bilaterali dovevano adeguare la propria contribuzione entro il 31/12/2022, prevedendola anche in presenza di 1 solo dipendente. Il suddetto termine, tuttavia, è stato prorogato al 30/06/2023 (art. 9, comma 3, D.L. 198/2022). Fino a tale termine, o all’adeguamento dei fondi, si continua quindi ad applicare la gestione descritta nei paragrafi precedenti.

Per quanto riguarda il Fondo Servizi Ambientali, segnaliamo che in data 27/12/2022 è stato sottoscritto un accordo per la costituzione di un nuovo fondo, con conseguente adeguamento della contribuzione.
Il nuovo fondo, tuttavia, non risulta ancora istituito: a tale riguardo, nell’art. 11 dell’accordo è stato precisato quanto segue: “3. Ai fini dell'istituzione del Fondo presso l'Inps, provvederà il D.I. dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze entro 90 giorni dalla data di stipulazione del presente accordo”.
In attesa dell’istituzione del nuovo fondo, riteniamo che sia opportuno continuare ad applicare la contribuzione secondo i criteri previsti per il vecchio fondo, descritti nei paragrafi precedenti (compresa la contribuzione FIS in caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto).

Ottobre 2022
(acred839)
CONGUAGLIO CONTRIBUZIONE CIGS/FIS

Con il messaggio Inps n. 3649 del 5/10/2022, è stata prevista la possibilità di effettuare il conguaglio della contribuzione CIGS / FIS arretrata, relativa al periodo gennaio – giugno 2022, anche sulla competenza di ottobre 2022.

Con il presente aggiornamento, abbiamo previsto la suddetta possibilità: nel caso in cui il conguaglio contributivo NON sia stato effettuato sul mese di settembre, è possibile effettuarlo sul mese di ottobre. A tale scopo, occorre adottare le stesse modalità previste per il mese di settembre, documentate nell’aggiornamento Acred837 del 27/09/2022.
Relativamente al conguaglio sul mese di ottobre, precisiamo che:

  • per eseguire il programma ‘CARRFOND’ occorre indicare Data Iniziale ‘01/10/2022’ e Data Finale ‘31/10/2022’;
  • il programma ‘CARRFOND’ non effettua alcun controllo in merito all’eventuale presenza del conguaglio sul mese di settembre (tale condizione deve essere verificata dall’Utente).
Ottobre 2022
(acred839)
CONTRIBUZIONE AUTONOMI SPETTACOLO

Sulla base del messaggio Inps n. 2694 del 5/07/2022, per i lavoratori autonomi del settore spettacolo è stata predisposta una nuova causale per gestire il versamento del contributo ‘ALAS’ arretrato, relativo al periodo gennaio – aprile 2022.
La voce 97Z va selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’, scegliendo il codice causale da indicare sulla denuncia Uniemens: per la nuova causale ‘M220’ viene riportato il valore ‘2’ nel campo Quantità.
Sulla voce deve essere indicato il valore dell’imponibile arretrato, riportato nel campo Importo Unitario, e del contributo arretrato, riportato nel campo Importo Totale (entrambi devono essere determinati dall’Utente).
La voce 97Z, se inserita come sopra indicato, viene riportata sulla denuncia Uniemens individuale, nella sezione ‘Altre somme ex DM10 – A Debito’ (servizio Uniemens – Dati Particolari), con la causale selezionata (‘M219’ o ‘M220’).

Settembre 2022
(acred838)
FONDI SOLIDARIETA’ TRENTO / BOLZANO

Segnaliamo che, a seguito di un approfondimento, per i fondi di solidarietà territoriali delle province di Trento e di Bolzano viene applicata automaticamente una sola aliquota, corrispondente allo 0,45%.

Ricordiamo che i fondi in questione possono essere attivati selezionando le corrispondenti opzioni nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps (aggiornamento di luglio 2022 Acred830).
Ricordiamo inoltre che i fondi di solidarietà bilaterale o territoriale NON sono interessati dal conguaglio delle contribuzioni effettuato sul mese di settembre (ad eccezione dei lavoratori a domicilio e degli apprendisti di primo e terzo livello).

Settembre 2022
(comunicazione
29/09/2022
)
CONTRIBUZIONE CIGS / FIS ARRETRATA – SEGNALAZIONI

Per quanto riguarda il calcolo delle contribuzioni CIGS / FIS arretrate, effettuato automaticamente tramite il programma ‘CARRFOND’ (aggiornamento Acred837 del 27/09/2022), riportiamo le seguenti segnalazioni:

  • I dipendenti con qualifica di ‘Dirigente’ venivano considerati nel calcolo delle contribuzioni arretrate. Ricordiamo che i dirigenti sono sempre esclusi dalle contribuzioni CIGS / FIS.
    Il problema è stato risolto: è quindi possibile eseguire nuovamente il programma ‘CARRFOND’ per rettificare i casi interessati. Precisiamo che, se si è già intervenuti sul servizio ‘Arretrati Inps’ eliminando le causali riportate in corrispondenza dei dirigenti, non occorre eseguire nuovamente il programma ‘CARRFOND’.

  • Sulle aziende e/o sulle posizioni Inps attivate nell’anno 2022, in corrispondenza del primo mese di arretrato, viene segnalato che non è possibile calcolare la media della forza aziendale relativa al semestre precedente (in quanto non sono presenti in archivio le denunce Uniemens relative ai mesi precedenti). Dal momento che mancava la media semestrale, per il primo mese di arretrato non venivano calcolate le contribuzioni CIGS / FIS.
    Nei casi in questione, per evitare che l’Utente debba intervenire manualmente, abbiamo modificato il programma ‘CARRFOND’ in modo che, nel primo mese di arretrato, consideri, come media per il calcolo delle contribuzioni, la forza aziendale presente sulla denuncia Uniemens dello stesso mese. Precisiamo che viene comunque emessa la segnalazione relativa al calcolo della media, indicando però che si considera la forza aziendale del mese.
    E’ quindi possibile eseguire nuovamente il programma ‘CARRFOND’ per ottenere il calcolo automatico anche in relazione al primo mese di arretrato, sulle aziende e posizioni Inps attivate nell’anno 2022.

Entrambe le modifiche sopra descritte vengono rese disponibili contestualmente alla presente comunicazione.

Settembre 2022
(comunicazione
29/09/2022
)
CONTRIBUZIONE FIS ARRETRATA – SEGNALAZIONE

A seguito di alcune segnalazioni e dei conseguenti approfondimenti, siamo arrivati alla conclusione che le agevolazioni e gli incentivi considerati dal programma ‘CARRFOND’ nel calcolo delle contribuzioni arretrate (aggiornamento Acred837 del 27/09/2022), NON devono produrre alcun effetto sulla contribuzione FIS.
Il motivo di tale conclusione è che le agevolazioni e gli incentivi in questione non si applicano sulle contribuzioni dovute ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs 148/2015, ossia ai vari fondi di solidarietà e al FIS (art. 29).

Gli stessi incentivi e agevolazioni hanno invece effetto sulla contribuzione CIGS, sebbene da parte dell’Inps non siano state rilasciate indicazioni in merito alla modalità di applicazione sulle contribuzioni arretrate.
A tale riguardo, ricordiamo che, nella documentazione dell’aggiornamento Acred837, abbiamo segnalato la totale assenza di indicazioni, da parte dell’Inps, in merito alla gestione delle agevolazioni e degli incentivi sul conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS arretrate, nonostante i numerosi quesiti riportati sul forum di Assosoftware.

Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo disponibile la seguente modifica al programma ‘CARRFOND: sugli arretrati relativi al FIS, non si applicano più le agevolazioni e gli incentivi indicati nell’aggiornamento Acred837.

Ricordiamo che, sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’, prodotta dal programma ‘CARRFOND’, sono indicate le agevolazioni e gli incentivi applicati in corrispondenza di ciascun dipendente e dei singoli mesi di arretrato.
Se la stampa in questione è stata prodotta prima della presente comunicazione, è possibile individuare i casi interessati: si tratta dei dipendenti sui quali è indicata un’agevolazione o un incentivo, in corrispondenza di una causale di arretrato relativa al FIS. Nei casi in questione, occorre eseguire nuovamente il programma ‘CARRFOND: si otterrà così il calcolo delle contribuzioni FIS arretrate senza l’applicazione delle agevolazioni o degli incentivi; inoltre, sulla stampa così prodotta, non risulteranno indicati gli incentivi o le agevolazioni che erano presenti nella stampa precedente.

Di seguito, elenchiamo le causali relative alla contribuzione FIS: M029 / M030 / M031 / M033 / M034 / M037.
Elenchiamo inoltre le agevolazioni e gli incentivi considerati: tipo contribuzione ‘55’ (ultracinquantenni e donne), ‘82’ (sostituzione maternità), ‘19’ (soci svantaggiati cooperative sociali), ‘78’ (detenuti o internati), percettori reddito di cittadinanza, donne svantaggiate, under 36, ‘GECO’ / ‘GALT’, decontribuzione Sud.

Come già detto, i suddetti incentivi ed agevolazioni continuano ad essere applicati sulla contribuzione CIGS, riportata sulle causali L027 / L028 / M027 / M032. In tali casi, quindi, non occorre eseguire nuovamente il programma ‘CARRFOND’.

Settembre 2022
(acred837)
CONGUAGLIO CONTRIBUZIONI CIGS / FIS

Con il presente aggiornamento viene rilasciato il conguaglio della contribuzione CIGS / FIS arretrata, relativa al periodo gennaio – giugno 2022, da effettuare obbligatoriamente sulla competenza di settembre 2022.

Ricordiamo che la contribuzione CIGS / FIS viene applicata, secondo le nuove disposizioni, a partire a partire dal mese di luglio 2022 (come disposto dall’Inps) ed è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022.
Le disposizioni operative per gestire sia la contribuzione corrente che il conguaglio di quella arretrata, sono state fornite dall’Inps con la circolare n. 76 del 30/06/2022 e con il messaggio n. 2637 del 1/07/2022.

Come precisato nell’aggiornamento Acred830, la nuova contribuzione decorre dalla competenza di gennaio 2022, sebbene sia stato possibile applicarla soltanto dalla competenza di luglio (come era stato anticipato anche nel messaggio n. 637 del 9/02/2022). E’ quindi necessario effettuare un conguaglio della contribuzione relativa ai mesi da gennaio a giugno 2022: tale  conguaglio deve essere effettuato obbligatoriamente con le denunce Uniemens relative al mese di settembre 2022.

Il conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS ha effetto sulle buste paga, in quanto 1/3 del contributo complessivo rimane a carico del dipendente (i contributi arretrati hanno quindi effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta).

Prima di elaborare le buste paga di settembre, perciò, devono essere effettuate le operazioni di seguito descritte.

NOTA: Per quanto riguarda le caratteristiche e le modalità di gestione della nuova contribuzione CIGS / FIS, occorre fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022, sopra citato.

1.1) CALCOLO CONTRIBUZIONE CIGS / FIS ARRETRATA

E’ possibile effettuare automaticamente il calcolo della contribuzione arretrata CIGS / FIS relativa al periodo da gennaio a giugno 2022. A tale scopo, è stato predisposto il programma ‘CARRFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie.

Il programma ‘CARRFOND’ deve essere eseguito PRIMA di elaborare le buste paga del mese di settembre 2022.

Il programma ‘CARRFOND’ si trova sulla procedura Stampe Accessorie, nell’elenco dei programmi disponibili al punto 1.3 ‘Stampe di Controllo’; prima di selezionarlo, occorre verificare ed eventualmente modificare le opzioni previste.

E’ possibile eseguire il programma in modalità ‘Provvisoria’, per generare soltanto la stampa delle differenze contributive e delle eventuali segnalazioni, oppure in modalità ‘Definitiva’, per riportare in archivio le stesse differenze contributive.

Consigliamo di eseguire il programma una prima volta in modalità ‘Provvisoria’, impostando la corrispondente opzione nel campo ‘Modalità di lancio’: in tal modo sarà possibile controllare le differenze contributive riportate sulla stampa prodotta, oltre a verificare le eventuali segnalazioni, senza che vengano riportate nell’archivio Paghe.
Una volta verificate le stampe prodotte, occorre eseguire nuovamente il programma selezionando l’opzione ‘Definitiva’ nel campo ‘Modalità di lancio’: in tal modo, le differenze contributive vengono riportate nell’archivio Paghe, dove possono essere gestite tramite il nuovo servizio ‘Arretrati Inps’ descritto al successivo punto 1.3. Naturalmente, anche in modalità ‘Definitiva’ vengono generate le stampe previste (differenze contributive ed eventuali segnalazioni).

Di seguito sono descritte le altre opzioni disponibili sul programma:

  • E’ possibile selezionare una singola zona e/o un singolo utente (quest’ultimo, solo se viene utilizzato l’aggancio tra ditte e utenti). Gli Utenti che effettuano le operazioni di elaborazione / aggiornamento degli archivi per zona o per utente, possono utilizzare le suddette opzioni secondo le stesse modalità previste su altre procedure.

  • Nella tendina ‘Contribuzione da controllare’, è possibile scegliere un solo tipo di contribuzione, selezionandolo in luogo dell’opzione ‘Tutti (CIGS / FIS / Fondi)’ (impostata in automatico). Tale possibilità può essere utilizzata se si ha necessità di controllare le aziende interessate da una specifica contribuzione.

  • Barrando la casella ‘Controlla opzioni su posizioni Inps’, viene effettuato un controllo sulle condizioni relative alla contribuzione CIGS / FIS impostate sulle posizioni Inps dal mese di luglio 2022 (aggiornamento Acred830), segnalando eventuali discordanze tra la condizione presente in archivio e quella determinata sulla base del CSC, Codice Autorizzazione e, in alcuni casi, codice Ateco. Si tratta dello stesso controllo effettuato dal programma ‘CONTFOND’, rilasciato e documentato con l’aggiornamento Acred830. Precisiamo che non è indispensabile effettuare questo controllo – si tratta di una funzionalità opzionale che può risultare utile nel caso in cui si preferisca effettuare nuovamente tale controllo.

Sulla procedura Stampe Accessorie, dopo aver selezionato il programma, occorre indicare il mese del conguaglio, ossia settembre 2022: indicare Data Iniziale ‘01/09/2022’ e Data Finale ‘30/09/2022’.

La stampa prodotta, in formato PDF, viene denominato ‘arretrati-Inps.pdf’ (rimane disponibile anche in formato testo).
Eventuali segnalazioni, anche relative ai parametri di lancio, sono riportate sulla stampa ‘segnal-controllo.Inps.pdf’. Tra i casi segnalati, sono indicate le ditte che risultano cessate nel periodo gennaio – agosto 2022, per le quali non vengono riportate le differenze contributive sull’Archivio Paghe, nemmeno in modalità ‘Definitiva’: al momento non ci sono indicazioni, da parte dell’Istituto, su come si debba procedere per le posizioni Inps cessate prima del mese del conguaglio.

Sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’ sono riportate le sole ditte interessate dal conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS.
Per ogni ditta vengono elencate le posizioni Inps e, in corrispondenza di ciascuna posizione, sono indicate le condizioni relative alle contribuzioni CIGS / FIS (ossia i nuovi campi rilasciati con l’aggiornamento Acred830). Tali informazioni, utilizzate per il calcolo delle contribuzioni dovute nel periodo gennaio – giugno 2022, vengono rilevate dalla versione valida alla data del 30/09/2022  (nelle versioni precedenti al mese di luglio, i nuovi campi non risulterebbero avvalorati).

In corrispondenza di ciascuna posizione Inps, viene indicata la media della forza aziendale relativa al semestre precedente rispetto a ciascun mese del periodo gennaio – giugno 2022: da tale media dipende l’aliquota delle contribuzioni CIGS / FIS dovute. I criteri adottati per calcolare la media sono gli stessi descritti nell’aggiornamento Acred830.

Per ogni posizione Inps viene riportato l’elenco dei dipendenti interessati dal conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS, indicando, per ciascun soggetto, le differenze contributive c/dipendente e quelle complessive (ditta + dipendente).
Le differenze contributive vengono determinate, per ogni cedolino relativo al periodo gennaio – giugno 2022, confrontando le contribuzioni CIGS / FIS applicate (o non applicate) con quelle dovute (o non dovute) secondo i nuovi criteri.

Le contribuzioni applicate sono determinate, su ogni cedolino, secondo i seguenti criteri:

  • per la contribuzione CIGS, verificando la presenza della maggiorazione 0,30% nel campo Quantità della voce 527 (contributi Inps c/dipendente); le possibili aliquote in caso di applicazione della CIGS sono 9,49% (9,19 + 0,30) per la generalità dei casi, oppure 9,14% (8,84 + 0,30, teoricamente relativa all’agricoltura);
  • per la contribuzione FIS, verificando la presenza della voce 51C e rilevando l’aliquota applicata (campo Quantità).

Le contribuzioni dovute sono determinate, come già detto, in base alle condizioni presenti sulla posizione Inps ed alla media della forza aziendale relativa al semestre precedente di ciascun mese del periodo gennaio – giugno 2022.
Come già detto, le differenze contributive corrispondono alla differenza tra le contribuzioni dovute e quelle applicate.

Per ogni mese, le differenze contributive vengono riportate, sulla stampa prodotta, nella stessa forma in cui devono essere indicate sulla denuncia Uniemens. Ogni possibile differenza tra le contribuzioni CIGS / FIS dovute e quelle applicate è individuata da uno specifico codice causale, a cui corrisponde una determinata aliquota a debito o a credito.
Per ogni differenza contributiva viene inoltre indicato il mese di competenza a cui si riferisce, l’imponibile Inps dello stesso mese, la differenza contributiva a carico del dipendente e quella complessiva (ditta + dipendente).

Sulla denuncia Uniemens, le differenze in questione sono riportate nella sezione ‘Info Causali’, secondo le modalità previste dalle disposizioni Inps (circolare n. 76 del 30/06/2022 e messaggio n. 2637 del 1/07/2022). Precisiamo, in particolare, che l’imponibile Inps deve essere riportato sulla colonna ‘Identificativo’, mentre non va indicato l’importo c/dipendente.

Occorre precisare che le differenze contributive vengono determinate esclusivamente in relazione alle situazioni previste dall’Inps nella circolare n. 76 del 30/06/2022 e nel messaggio n. 2637 del 1/07/2022. Eventuali differenze derivanti da altri motivi, non possono essere conguagliate utilizzando le causali previste nelle suddette disposizioni.

Le causali previste per il conguaglio della contribuzione CIGS sono:

  • L027 – recupero della riduzione CIGS (a credito), aliquota 0,63%, nel caso in cui occorra recuperare la riduzione, avendo applicato l’aliquota piena dello 0,90%. Si tratta delle aziende che versavano già la contribuzione CIGS e adesso devono recuperare la differenza corrispondente alla riduzione prevista per l’anno 2022 (in particolare, le aziende del terziario oltre un certo numero di dipendenti, già soggette alla CIGS).

  • L028 – recupero della contribuzione CIGS (a credito), aliquota 0,90%, nel caso in cui occorra recuperare l’intera contribuzione CIGS, in quanto applicata secondo le precedenti regole, ma non dovuta secondo i nuovi criteri.

  • M027 – versamento della contribuzione CIGS con riduzione 2022, aliquota 0,27%, nel caso in cui sia dovuta la contribuzione ridotta secondo i nuovi criteri, mentre non veniva applicata secondo le precedenti regole. Riguarda le aziende del terziario oltre 15 dipendenti, che diventano soggette alla CIGS secondo i nuovi criteri.

  • M032 – versamento della contribuzione CIGS senza riduzione 2022, aliquota 0,90%, riguarda la stessa situazione della causale M027, nei casi in cui non spetta la riduzione per l’anno 2022, ossia le aziende soggette alla CIGS sebbene non superino i 15 dipendenti (settore aeroportuale e partiti politici).

Le causali previste per il conguaglio della contribuzione FIS sono:

  • M029 – versamento della contribuzione FIS, fascia fino a 5 dipendenti, aliquota 0,15%. Si tratta di uno dei casi più frequenti, in quanto riguarda sia le aziende rientranti nell’ambito del FIS che non hanno versato la contribuzione a causa della media semestrale inferiore al limite previsto secondo le vecchie regole (5 dipendenti), sia le aziende rientranti nell’ambito dei Fondi Bilaterali (Fondo Attività Professionali, Fondo Servizi Ambientali) con una media semestrale inferiore al limite previsto da ciascun fondo (3 dipendenti per FAP, 5 dipendenti per FSA).

  • M030 – versamento della differenza contributiva FIS, fascia oltre 5 e fino a 15 dipendenti, aliquota 0,10%, corrispondente alla differenza tra l’aliquota dovuta 0,55% e quella applicata 0,45%. Sono le aziende che hanno versato regolarmente la contribuzione FIS secondo le precedenti regole e adesso devono versare la differenza.

  • M031 – versamento della differenza contributiva FIS, fascia oltre 15 dipendenti, aliquota 0,04%, corrispondente alla differenza tra l’aliquota dovuta 0,69% e quella applicata 0,65%. Sono le aziende che hanno versato regolarmente la contribuzione FIS secondo le precedenti regole e adesso devono versare la differenza.

  • M033 – versamento della contribuzione FIS, fascia oltre 50 dipendenti, aliquota 0,24%. Si tratta delle aziende che hanno una media semestrale superiore a 50 dipendenti e rientrano nei settori commercio, logistica e agenzie di viaggi, per le quali è prevista l’aliquota FIS ridotta, ma che in precedenza non erano soggette al FIS.

  • M034 – versamento della contribuzione FIS, fascia oltre 5 e fino a 15 dipendenti, aliquota 0,55%. Aziende (o categorie) precedentemente escluse dal FIS, che rientrano nell’ambito del FIS in base alla nuove regole.

  • M037 – versamento della contribuzione FIS, fascia oltre 15 dipendenti, aliquota 0,69%. Aziende (o categorie) precedentemente escluse dal FIS, che rientrano nell’ambito del FIS in base alla nuove regole.

Precisiamo che due codici causale previsti nelle disposizioni Inps sopra citate, non sono stati riportati nell’Allegato Tecnico Uniemens attualmente in vigore (versione 4.16.2 del 29/07/2022). Si tratta delle causali ‘L029’ e ‘L030’, relative al recupero “totale” dei contributi FIS, rispettivamente nella misura dello 0,45% e 0,65%.
In merito a tale discordanza, segnalata all’Inps sul forum di Assosoftware, l’Inps ha risposto che il recupero totale dei contributi FIS era previsto esclusivamente per il settore pesca, il quale sarebbe dovuto passare dal FIS alla CISOA (come indicato nella circolare n. 76/2022), tuttavia, “a seguito di chiarimenti ministeriali”, tale settore rimane nell’ambito del FIS. E’ quindi confermato (almeno sul forum di Assosoftware) che le causali ‘L029’ e ‘L030’ non devono essere utilizzate.

Facciamo presente che il programma ‘CARRFOND’ considera anche i dipendenti cessati nei mesi precedenti a quello del conguaglio (ossia cessati nel periodo gennaio – agosto 2022): per tali soggetti, sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’ sono riportate le causali relative al conguaglio contributivo, segnalando la data di cessazione.

Inoltre, per i dipendenti in forza nel mese di settembre, viene segnalata l’eventuale condizione di elaborazione del cedolino ‘Abilitata tramite conferma delle presenze’, se impostata nell’apposito campo del servizio Dipendente – Anagrafico.

In corrispondenza di ogni mese arretrato, viene segnalata la presenza di alcune agevolazioni contributive o incentivi Inps: nei casi in questione, l’aliquota (sia dovuta che applicata) risulterà ridotta o anche annullata.
Le agevolazioni e gli incentivi considerati nel calcolo degli arretrati sono i seguenti:

  • Tipo contribuzione ‘19’ (soci svantaggiati di cooperative sociali) o ‘78’ (assunzione di detenuti o internati), oppure incentivo assunzione percettori reddito di cittadinanza (aggiornamento novembre 2019 Acred736), i quali comportano l’annullamento delle contribuzioni sia c/ditta che c/dipendente. Nei casi in questione si ha la sola segnalazione sulla stampa, senza che venga riportato alcun dato sull’archivio Paghe o sull’Uniemens.

  • Riduzione contributiva per assunzione di “donne svantaggiate” (aggiornamento di novembre 2021 Acred807) o di giovani “under 36” (aggiornamento di ottobre 2021 Acred805), incentivo per contratto di rioccupazione (stesso aggiornamento di ottobre 2021 Acred805), incentivo ‘GALT’ (aggiornamento di giugno 2020 Acred766), i quali comportano l’annullamento della parte c/ditta, mentre resta immutata la parte c/dipendente. Nei casi in questione, il contributo complessivo corrisponderà alla sola parte a carico del dipendente (1/3 del totale).

  • Tipo contribuzione ‘55’ (assunzione donne e/o ultracinquantenni) o ‘82’ (assunzione per sostituzione di maternità), oppure incentivo ‘GECO’ (aggiornamento di giugno 2020 Acred766), per i quali è prevista la riduzione del 50% della parte c/ditta, mentre resta immutata la parte c/dipendente. In tali casi, il contributo complessivo corrisponderà alla parte a carico del dipendente (1/3 del totale) sommata al 50% della parte a carico della ditta.

  • Decontribuzione SUD (aggiornamento di gennaio 2022 Acred813), che prevede la riduzione del 30% della parte c/ditta, mentre resta immutata la parte c/dipendente. Nei casi interessati, il contributo complessivo corrisponderà alla parte a carico del dipendente (1/3 del totale) sommata al 70% della parte a carico della ditta.

Nei casi di riduzione parziale o totale della parte c/ditta, non ci sono indicazioni da parte dell’Inps in merito alla modalità di compilazione delle causali sulla denuncia Uniemens. Non è possibile neppure fare riferimento a precedenti conguagli, dal momento che, in questo caso, è interessata solo una parte dei contributi (appunto le aliquote CIGS / FIS) tra quelli che sono oggetto di sgravio in presenza delle agevolazioni e incentivi sopra elencati.
In assenza di indicazioni da parte dell’Inps, l’effetto dell’agevolazione o dell’incentivo viene applicato sull’importo delle causali utilizzate per il conguaglio (ossia le causali elencate nei paragrafi precedenti). Facciamo presente che tale modo di procedere potrebbe non essere accettato dall’Inps, dopo la ricezione delle denunce Uniemens.
D’altra parte, quella sopra descritta rimane l’unica scelta possibile, dal momento che non sarebbe corretto effettuare i conguagli senza tenere conto delle agevolazioni o incentivi. Altri modi di procedere, come ad esempio indicare su altre causali la parte relativa alle agevolazioni (come è avvenuto in precedenti conguagli), potrebbero risultare ancora più “rischiosi”, in quanto le denunce Uniemens verrebbero probabilmente bloccate già in fase di invio.

Precisiamo che non viene considerato, per i suddetti conguagli, l’esonero contributivo a favore del dipendente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge 234/2021, in quanto l’effetto di tale esonero sulle contribuzioni CIGS / FIS è irrilevante (risulta sempre inferiore allo 0,01%). A titolo di esempio, per l’aliquota dello 0,90% (la più alta tra quelle oggetto di conguaglio), la parte c/dipendente è lo 0,30% e la quota derivante dall’applicazione dell’esonero corrisponderebbe allo 0,0024%, che rimarrebbe inferiore allo 0,01% anche dopo l’arrotondamento alla 2° cifra decimale.

Come già detto, dopo aver verificato le stampe prodotte nella modalità ‘Provvisoria’, occorre eseguire nuovamente il programma ‘CARRFOND’ nella modalità ‘Definitiva’ (campo ‘Modalità di lancio’).
Così facendo, le causali con le differenze contributive vengono riportate in archivio, dove possono essere visualizzate o modificate tramite il nuovo servizio ‘Arretrati Inps’, descritto al punto 1.3.
Precisiamo che, se l’importo di una causale risulta annullato per effetto di un’agevolazione totale che interessa anche la parte c/dipendente, la causale non viene riportata sul servizio, sebbene sia indicata sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’.
Segnaliamo inoltre che, per le ditte cessate nel periodo gennaio – agosto 2022, le differenze contributive vengono indicate sulla stampa, ma non sono mai riportate sul servizio (neppure sul lancio in modalità ‘Definitiva’).

1.2) LAVORATORI A DOMICILIO E APPRENDISTI 1° / 3° LIVELLO

Il programma ‘CARRFOND’, descritto al precedente punto 1.1, calcola automaticamente anche le specifiche differenze contributive previste per i lavoratori a domicilio e per gli apprendisti di primo e terzo livello.

Per le suddette categorie, oltre alle differenze contributive CIGS / FIS previste per tutti gli altri dipendenti, occorre calcolare anche la contribuzione arretrata relativa alla CIGO ed ai Fondi di Solidarietà bilaterali (ovviamente, soltanto se la relativa posizione Inps è soggetta a tali contribuzioni), in quanto in precedenza i soggetti in questione restavano esclusi.

Sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’, per i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di primo e terzo livello, vengono riportate anche le seguenti causali (in aggiunta a quelle relative alle contribuzioni CIGS / FIS, laddove previste):

  • M026 – versamento della contribuzione CIGO, applicando l’aliquota risultante dalla tabella contributiva Inps (viene individuata la tabella agganciata a livello di dipendente / ditta / contratto).

  • M036 – versamento della contribuzione relativa ai Fondi di Solidarietà bilaterali (FAP / FSA), determinando l’aliquota in base forza aziendale media del semestre precedente. Da tenere presente che, se la media risulta inferiore al limite previsto dal fondo, viene applicata la contribuzione FIS, con le causali indicate al punto 1.1.

Naturalmente, anche le causali M026 / M036 vengono riportate sul nuovo servizio descritto al punto 1.3, nel momento in cui il programma ‘CARRFOND’ viene eseguito in modalità ‘Definitiva’.

Per quanto riguarda gli ex-apprendisti L. 56/87 di primo e terzo livello, al punto 1.1 della circolare n. 76/2022 è specificato che per tali soggetti non deve essere effettuata alcuna regolarizzazione in merito ai periodi precedenti al mese di giugno, ossia al mese dal quale doveva essere adeguato il calcolo delle nuove contribuzioni; il mese in questione è stato posticipato a luglio dal messaggio n. 2637/2022. Di conseguenza, per tali soggetti non viene effettuato alcun conguaglio contributivo.
Ricordiamo che gli ex-apprendisti di primo e terzo livello sono identificati dalla presenza dei codici ‘56’ o ‘59’ nel campo Situazione Contributiva e del codice ‘156’ nel campo Ulteriori Specifiche (aggiornamento di gennaio 2016 Acred594).

1.3) NUOVO SERVIZIO ‘ARRETRATI INPS’

Come già detto al precedente punto 1.1, è stato predisposto un nuovo servizio che consente gestire le causali relative alle contribuzioni arretrate calcolate automaticamente dal programma ‘CARRFOND’.

Il nuovo servizio ‘Arretrati Inps’ si trova sul ramo Cedolini del menù Amministrazione del Personale.

Sul servizio possono essere visualizzate, ed eventualmente modificate / cancellate / inserite, le causali relative al conguaglio delle contribuzioni CIGS / FIS (elencate al punto 1.1) e CIGO / Fondi Bilaterali (punto 1.2).

Eseguendo il programma ‘CARRFOND’ in modalità ‘Definitiva’, le causali indicate sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’ (ad eccezione di quelle con importo uguale a zero) vengono riportate sul servizio ‘Arretrati Inps’, in corrispondenza del mese in cui viene effettuato il conguaglio (settembre 2022).
Dal servizio, le singole causali possono essere modificate o cancellate (annullando tutti i campi), ed è possibile inserirne di nuove. Tramite il pulsante ‘Elimina tutto’ vengono cancellate tutte le causali presenti.
Nel caso in cui venga eseguito nuovamente il programma ‘CARRFOND’ in modalità ‘Definitiva’, tutte le causali presenti sul servizio vengono sovrascritte con quelle calcolate dal programma.

Sul servizio è possibile visualizzare l’elenco completo delle causali presenti, tramite la finestra ‘Visualizza riepilogo’.
Sulla finestra è possibile visualizzare l’elenco ordinato per codice causale o per periodo di competenza, oppure ottenere gli importi complessivi per codice causale (a tale scopo, cliccare sugli appositi pulsanti).

Le causali presenti sul servizio ‘Arretrati Inps’ vengono considerate al momento dell’elaborazione dei cedolini relativi al mese del conguaglio (settembre 2022), riportandole su apposite voci nel Dettaglio del cedolino. Tale procedimento viene eseguito sia elaborando le singole buste paga dal servizio Cedolini – Elaborazione, sia elaborando (o rielaborando) tutte le buste paga di una o più aziende tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, qualsiasi modifica si intenda fare sul servizio ‘Arretrati Inps’, occorre farla prima di elaborare le buste paga interessate. Nel caso in cui le buste paga interessate siano già state elaborate, è sufficiente (ma anche indispensabile) rielaborarle, per “acquisire” le modifiche effettuate sul servizio ‘Arretrati Inps’.
Per evitare “disallineamenti” tra le causali presenti sul servizio ‘Arretrati Inps’ e le buste paga dello stesso mese, le causali in questione non possono essere modificate (né dal servizio, né tramite il programma ‘CARRFOND’) se la ditta risulta già elaborata nel mese del conguaglio (settembre 2022). Per modificare le causali, quindi, occorre prima annullare la condizione di ‘Elaborato’ e poi, dopo aver effettuato le modifiche, è necessario rielaborare la ditta.

IMPORTANTE: La presenza delle causali sul servizio ‘Arretrati Inps’, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, ha l’effetto di abilitare l’elaborazione del cedolino relativo al mese del conguaglio contributivo.
Per la precisione, il cedolino relativo al mese del conguaglio, in presenza del servizio ‘Arretrati Inps’, viene elaborato per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, anche se non risultano abilitati all’elaborazione dopo la cessazione.

Altra segnalazione importante: per i dipendenti che vengono abilitati all’elaborazione tramite conferma delle presenze, in presenza del servizio ‘Arretrati Inps’ viene elaborato il cedolino relativo al mese del conguaglio, anche se le presenze dello stesso mese non sono state ancora confermate (o non vengono mai confermate).

Ricordiamo che le condizioni di elaborazione ‘Abilitata dopo la cessazione’ e ‘Abilitata tramite conferma delle presenze’, possono essere impostate sul servizio Dipendente – Anagrafico, nel campo ‘Elaborazione cedolino’, il quale, generalmente, è impostato ad ‘Abilitata automaticamente’. In presenza del servizio ‘Arretrati Inps’, le suddette opzioni non vengono considerate ed il cedolino del mese del conguaglio contributivo viene sempre elaborato.

A riguardo, precisiamo che l’elaborazione del cedolino relativo al mese del conguaglio contributivo è indispensabile per poter generare automaticamente le denunce Uniemens individuali, sulle quali viene riportato lo stesso conguaglio. Inoltre, il cedolino è necessario per elaborare i dati contabili relativi al conguaglio contributivo.

Come già detto, le contribuzioni CIGS / FIS sono per 1/3 a carico del dipendente. Di conseguenza, le causali presenti sul servizio ‘Arretrati Inps’ producono un effetto economico sulle buste paga relative al mese del conguaglio.
Per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti, l’effetto economico sulla busta paga del mese del conguaglio è “disabilitato” e può essere eventualmente abilitato tramite l’opzione descritta al punto 1.5.

1.4) ELABORAZIONE CEDOLINO / DENUNCIA UNIEMENS

Al momento dell’elaborazione del cedolino relativo al mese del conguaglio, vengono rilevate le causali presenti sul servizio ‘Arretrati Inps’, in corrispondenza dello stesso mese (periodo indicato nella parte alta del servizio).
Il valore complessivo di ciascuna causale (ossia la somma della causale tra i diversi periodi di competenza) viene riportato su apposite voci del cedolino, ciascuna corrispondente ad una diversa causale. Naturalmente, le voci e le relative causali possono essere utilizzate soltanto sui mesi di conguaglio previsti dalle disposizioni Inps (per adesso, settembre 2022).

Di seguito sono elencate le voci relative al conguaglio contributivo CIGS / FIS, effettuato nel mese di settembre 2022:

  • voce 8F1 – causale L027 – recupero riduzione CIGS, aliquota 0,63% (a credito)
  • voce 8F2 – causale L028 – recupero contribuzione CIGS, aliquota 0,90% (a credito)
  • voce 8F6 – causale M027 – versamento contribuzione CIGS ridotta, aliquota 0,27%
  • voce 8FA – causale M032 – versamento contribuzione CIGS intera, aliquota 0,90%
  • voce 8F7 – causale M029 – versamento contribuzione FIS fino a 5 dipendenti, aliquota 0,15%
  • voce 8F8 – causale M030 – versamento differenza contribuzione FIS 5 - 15 dipendenti, aliquota 0,10%
  • voce 8F9 – causale M031 – versamento differenza contribuzione FIS oltre 15 dipendenti, aliquota 0,04%
  • voce 8FB – causale M033 – versamento contribuzione FIS commercio oltre 50 dipendenti, aliquota 0,24%
  • voce 8FC – causale M034 – versamento contribuzione FIS 5 - 15 dipendenti, aliquota 0,55%
  • voce 8FE – causale M037 – versamento contribuzione FIS oltre 15 dipendenti, aliquota 0,69%
  • voce 8F5 – causale M026 – versamento contribuzione CIGO, lavoratori domicilio e apprendisti 1°-3° livello
  • voce 8FD – causale M036 – versamento fondi solid. bilaterale, lavoratori domicilio e apprendisti 1°-3° livello

Per tutte le voci sopra elencate, nel campo Importo Totale è riportato il contributo complessivo (ditta + dipendente), mentre nel campo Importo Unitario è riportato il contributo c/dipendente (la voce 8F5, relativa alla CIGO, è interamente c/ditta).

Sulla busta paga, i contributi a carico del dipendente sono indicati soltanto come valore complessivo a debito o a credito, distinguendo tra le contribuzioni CIGS e FIS (o fondi bilaterali). Naturalmente, i suddetti contributi vanno ad aumentare (se a credito) oppure a diminuire (se a debito) l’imponibile Irpef del mese ed il netto in busta.

Sulla nota contabile, le somme derivanti dal conguaglio sono riportate sui seguenti movimenti contabili (preesistenti):

  • somme a debito: contributi Inps c/dipendente (codice 2002001) e contributi Inps c/ditta (codice 2020001);
  • somme a credito: recupero contributi Inps c/dipendente (2002002) e recupero contributi Inps c/ditta (2020002).

Precisiamo che nei suddetti movimenti vengono riportate anche le somme a debito non trattenute e le somme a credito non restituite, per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti (vedere punto 1.5).

Sulla denuncia Uniemens, le causali relative al conguaglio contributivo vengono riportate nella sezione ‘Info Causali’, rilevandole dal servizio ‘Arretrati Inps’. Le causali in questione hanno valenza contributiva e vengono sommate al totale a debito (versamenti) o al totale a credito (recuperi) della denuncia.
Come già detto, le causali con importo a zero non vengono trasferite sulla denuncia Uniemens. Precisiamo inoltre che, nella sezione ‘Info Causali’ della denuncia, non è prevista l’indicazione separata dei contributi c/dipendente (viene riportato solo l’importo complessivo ditta + dipendente) e il valore imponibile di ogni mese va riportato nel campo Identificativo.

NOTA: Al momento, non è chiaro come debba essere effettuato il conguaglio contributivo relativo ai giornalisti, passati alla gestione Inps dal mese di luglio 2022. Per i giornalisti soggetti alla CIG, è possibile indicare le causali e gli importi da conguagliare direttamente sul servizio ‘Arretrati Inps’, in modo che vengano considerati sulla busta paga di luglio.

1.5) DIPENDENTI CESSATI MESI PRECEDENTI

Il calcolo delle contribuzioni arretrate viene effettuato, in automatico, anche per i dipendenti cessati nei mesi precedenti rispetto al mese del conguaglio (ossia cessati nel periodo gennaio – agosto 2022).

I soggetti in questione sono considerati, dal programma ‘CARRFOND’, alla stessa stregua dei dipendenti ancora in forza: vengono riportati sulla stampa ‘arretrati-Inps.pdf’ con le causali relative alle differenze contributive arretrate; sul lancio in modalità ‘Definitiva’, le suddette causali vengono riportate in archivio sul nuovo servizio ‘Arretrati Inps’.

Come precisato al punto 1.3, in presenza del servizio ‘Arretrati Inps’ viene automaticamente elaborato il cedolino relativo al mese del conguaglio (ossia il mese indicato nella parte del servizio ‘Arretrati Inps’), anche se il dipendente non risulta abilitato all’elaborazione nei mesi successivi a quello di cessazione.

Anche per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, quindi, il conguaglio contributivo avviene completamente in automatico, senza che sia necessario abilitarli all’elaborazione dopo la cessazione e/o confermare le presenze del mese del conguaglio.
Tuttavia, occorre decidere se si intende produrre un effetto economico sulle buste paga del mese del conguaglio.

Precisiamo che, a meno di una diversa scelta da parte dell’Utente, sulle buste paga dei dipendenti cessati nei mesi precedenti NON viene prodotto alcun effetto economico dalle voci del conguaglio contributivo: i contributi a carico del dipendente, che risultino a debito o a credito, vengono elaborati e riportati sulla stampa del cedolino, ma non generano alcun effetto sull’imponibile fiscale o sul netto in busta. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 8FF, che calcola il risultato del conguaglio contributivo a carico del dipendente ed annulla l’effetto sulla busta paga. Sulla stampa del cedolino, viene riportato un ulteriore rigo, con l’indicazione del risultato del conguaglio a carico del dipendente (voce 8FF) e la descrizione “Contributi CIGS / FIS non trattenuti” (se a debito) o “Contributi CIGS / FIS non restituiti” (se a credito).

Nella suddetta condizione (contributi arretrati c/dipendente non trattenuti o non restituiti), sulla nota contabile vengono generati due nuovi movimenti contabili (in aggiunta a quelli preesistenti, descritti al punto 1.4), di seguito descritti:

  • conguaglio contributivo a debito: descrizione ‘Contributi non trattenuti’, dare ‘Spese e perdite varie’, avere ‘Dipendenti c/retribuzioni’, codice movimento 2002101;
  • conguaglio contributivo a credito: descrizione “Contributi non restituiti”, dare “Dipendenti c/retribuzioni” avere “Sopravvenienze attive (E)”, codice movimento 2002102.

Nel caso in cui si intenda produrre un effetto economico anche sulle buste paga dei dipendenti cessati nei mesi precedenti, occorre impostare la voce 8FF sulle Voci Fisse con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. In tal caso, la voce 8FF può essere impostata a qualsiasi livello (dipendente / ditta / contratto / generale).
Impostando la voce 8FF come sopra indicato, la differenza contributiva a carico del dipendente, che sia a debito o a credito, produce il suo effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta. In tale situazione, quindi, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti sarebbe necessario riattivare il conguaglio fiscale (voce 605 con ‘1’ in Quantità).

Sulla denuncia Uniemens, per i dipendenti cessati nei mesi precedenti viene riportato il codice lavoratore statistico ‘NFOR’, oltre ovviamente alle causali relative al conguaglio contributivo, descritte al punto 1.4.

Settembre 2022
(acred837)
CONTRIBUZIONE GIORNALISTI – CASAGIT

Con effetto dal mese di settembre 2022, è stata modificata la gestione del fondo Casagit (assistenza sanitaria).

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2022 Acred832, era stato precisato che la gestione di tale fondo continuava ad essere effettuata, per il momento, tramite le voci 566 / 569 / 570.

Dal mese di settembre 2022, per gestire i contributi dovuti al fondo Casagit occorre utilizzare le seguenti voci, che devono essere impostate sulle Voci Fisse a livello di dipendente (in luogo delle precedenti voci 566 / 569 / 570):

  • voce 578 con l’indicazione dell’aliquota Casagit a carico della ditta nel campo Quantità;
  • voce 57G con l’indicazione dell’aliquota Casagit a carico del dipendente nel campo Quantità.

In tal modo, oltre ai contributi Casagit, viene elaborato automaticamente anche il relativo contributo di solidarietà 10%, riportato sulla denuncia Uniemens con il codice causale ‘M910’, come previsto dalla circolare Inps n. 82 del 14/07/2022.
Naturalmente, la suddetta gestione interessa esclusivamente i giornalisti iscritti al fondo Casagit.

Agosto 2022
(comunicazione
4/08/2022
)
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI – PRECISAZIONE

Ad integrazione di quanto documentato con l’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022, precisiamo che le nuove aliquote CIGS vengono applicate, dal mese di luglio 2022, anche agli apprendisti ed ex-apprendisti professionalizzanti, sia per la parte a carico del datore di lavoro che per quella a carico del dipendente.

Nella documentazione dell’aggiornamento Acred830, al punto 1.6, abbiamo segnalato che gli apprendisti ed ex-apprendisti di primo e terzo livello vengono assoggettati alle contribuzioni CIGO / CIGS / FIS dal mese di luglio 2022.
Per una semplice dimenticanza, non è stato precisato che gli apprendisti ed ex-apprendisti professionalizzanti, già soggetti alle contribuzioni CIGO / FIS, dal mese di luglio rientrano a pieno titolo anche nella contribuzione CIGS. In precedenza, i soli ex-apprendisti erano soggetti alla contribuzione CIGS, ma soltanto in determinate situazioni.

Luglio 2022
(acred832)
CONTRIBUZIONE GIORNALISTI – CASAGIT

Forniamo ulteriori indicazioni in merito alla gestione contributiva dei Giornalisti secondo le modalità in vigore dal mese di luglio 2022, in aggiunta a quanto già documentato con gli aggiornamenti Acred830 del 22/07 e Acred831 del 27/07.

Per gestire i contributi dovuti al fondo Casagit (assistenza sanitaria), dal mese di luglio 2022 occorre utilizzare le seguenti voci, da impostare sulle Voci Fisse a livello di dipendente:

  • voce 566 con l’indicazione dell’aliquota Casagit a carico del dipendente nel campo Quantità;
  • voce 569 con l’indicazione dell’aliquota Casagit complessiva (ditta + dipendente) nel campo Quantità;
  • voce 570 senza compilare alcun campo.

In tal modo, oltre ai contributi Casagit, viene elaborato automaticamente anche il relativo contributo di solidarietà 10%, riportato sulla denuncia Uniemens con il nuovo codice causale ‘M910’, previsto dalla circolare Inps n. 82 del 14/07/2022.
Naturalmente, la suddetta gestione interessa esclusivamente i soggetti iscritti al fondo Casagit.

Segnaliamo che, per i Giornalisti, è stato predisposto anche il nuovo codice causale ‘M981’, per l’indicazione del contributo di solidarietà 10% sui contributi previdenza complementare (anch’esso previsto dalla circolare Inps n. 82 sopra citata).

Luglio 2022
(acred831)
CONTRIBUZIONE GIORNALISTI – PRECISAZIONI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022, sono state rilasciate le modifiche e le indicazioni operative per poter applicare, dalla competenza di luglio 2022, la nuova gestione contributiva dei Giornalisti (dipendenti), secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 82 del 14/07/2022.

In aggiunta a quanto documentato con l’aggiornamento Acred830, precisiamo che il campo Regime Contributivo (servizio Dipendente – Inquadramento), deve essere compilato selezionando una delle opzioni ‘Iscritto dopo il 31/12/95’ oppure ‘Iscritto entro il 31/12/95’, in base alla condizione che si deve riportare nell’elemento ‘Regime post 95’ della denuncia Uniemens. Per stabilire se occorre riportare ‘S’ oppure ‘N’ nel campo ‘Regime post 95’ (corrispondenti rispettivamente a ‘Iscritto dopo il 31/12/95’ e ‘Iscritto entro il 31/12/95’ del campo Regime Contributivo), occorre seguire i particolari criteri indicati al punto 4 della circolare Inps 82/2022 sopra citata.
Ricordiamo (per un eventuale controllo) che il campo ‘Regime post 95’ è riportato sul servizio Uniemens – Dipendenti.

Facciamo presente che, secondo quanto indicato nella circolare Inps 82/2022, la gestione del massimale contributivo ai fini pensionistici dovrebbe funzionare secondo gli stessi criteri previsti per tutti gli altri dipendenti. A tale riguardo, tuttavia, permangono dei dubbi dovuti alla diversa gestione applicata dall’Inpgi fino al mese di giugno 2022.
In attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps, per la gestione del massimale contributivo vengono applicate le stesse modalità previste per gli altri dipendenti (vedere aggiornamento di dicembre 2021 Acred808).

Luglio 2022
(acred830)
NUOVA CONTRIBUZIONE CIGS / FIS

Come anticipato nell’aggiornamento Acred829 del 11/07/2022, con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione della nuova contribuzione CIGS / FIS, che deve essere applicata obbligatoriamente dalla competenza di luglio 2022.

Le indicazioni necessarie per applicare la nuova contribuzione sono state fornite, da parte dell’Inps, con la circolare n. 76 del 30/06/2022 ed il messaggio n. 2637 del 1/07/2022. In precedenza, l’Inps aveva fornito alcune indicazioni sommarie con la circolare n. 18 del 1/02/2022, precisando tuttavia, nel successivo messaggio n. 637 del 9/02/2022, che era necessario continuare ad applicare le disposizioni in vigore al 31/12/2021, fino alla pubblicazione di una successiva circolare con le “istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi” (ossia la circolare n. 76 sopra citata).

Sebbene la nuova contribuzione debba essere applicata dalla competenza di luglio 2022, essa decorre dalla competenza di gennaio 2022. Il conguaglio relativo ai periodi pregressi (da gennaio a giugno 2022) deve essere effettuato entro la competenza di settembre 2022. Come anticipato nell’aggiornamento Acred829, in conseguenza dei numerosi adempimenti previsti nel mese di luglio, la gestione del suddetto conguaglio sarà rilasciata con l’aggiornamento di settembre.

Ricordiamo che le contribuzioni CIGS / FIS hanno effetto anche sulle buste paga, in quanto 1/3 del contributo complessivo rimane a carico del dipendente (tali contributi hanno quindi effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta).

NOTA: In tutta la presente documentazione, quando si parla di “numero medio di dipendenti” o “media semestrale”, ci si riferisce sempre al numero medio di dipendenti nel semestre precedente, calcolato sulla base della Forza Aziendale presente sulle denunce Uniemens dello stesso semestre, secondo le modalità descritte più avanti.

1.1) CARATTERISTICHE DELLA NUOVA CONTRIBUZIONE

Secondo le nuove disposizioni, le contribuzioni CIGS e FIS riguardano una platea di soggetti molto più ampia rispetto a quella interessata sulla base delle precedenti disposizioni.

Di seguito, riepiloghiamo quali sono le casistiche interessate dalle nuove contribuzioni:

  • CIGS: La contribuzione CIGS è stata estesa a tutte le aziende con un numero medio di dipendenti superiore a 15. Restano escluse soltanto le aziende soggette ad un fondo di solidarietà bilaterale (attività professionali, servizi ambientali), territoriale (province di Trento / Bolzano) o alternativo (FSBA). Inoltre, restano escluse particolari attività (aziende dello spettacolo, aziende industriali a capitale pubblico).

  • FIS: La contribuzione FIS è stata estesa a tutte le aziende che hanno in forza almeno 1 dipendente, purché non risultino soggette alla contribuzione CIGO o ad un fondo di solidarietà bilaterale (attività professionali, servizi ambientali), territoriale (province di Trento / Bolzano) o alternativo (FSBA). Inoltre, per il solo anno 2022, la contribuzione FIS è dovuta anche dalle aziende rientranti nell’ambito di un fondo di solidarietà bilaterale, qualora non raggiungano il numero minino di dipendenti previsto per versare la contribuzione a tale fondo.

Come risulta evidente, le aziende interessate dalle nuove contribuzioni (in particolare dal FIS nel settore terziario) sono molto più numerose che in precedenza, anche a causa del fatto che le due contribuzioni possono coesistere.

Occorre inoltre considerare che l’Inps non ha ancora fornito le tabelle contributive aggiornate: di conseguenza, risulta difficoltoso individuare, con certezza, tutte le casistiche interessate dalle nuove contribuzioni (a tale scopo, occorrerebbe avere un elenco “ufficiale “ dei CSC, Codici Autorizzazione e codici Ateco interessati).

Le aliquote relative alle nuove contribuzioni CIGS / FIS variano in base al numero medio di dipendenti.
Inoltre, per l’anno 2022 sono state previste alcune riduzioni, anch’esse variabili in base al numero medio di dipendenti.

Di seguito riportiamo i valori delle nuove aliquote, al netto delle riduzioni previste per l’anno 2022:

  • CIGS: L’aliquota resta invariata a 0,90% per le aziende industriali che rientrano nell’ambito della CIGO (per le quali era già prevista la CIGS oltre 15 dipendenti). Per le aziende rientranti nell’ambito del FIS è prevista, per l’anno 2022, una riduzione che porta l’aliquota complessiva netta allo 0,27%. La riduzione non spetta nei casi particolari di aziende soggette alla CIGS pur avendo un numero medio di dipendenti inferiore a 15.

  • FIS: L’aliquota complessiva sarebbe 0,50% fino a 5 dipendenti e 0,80% oltre 5 dipendenti (media semestrale). Tuttavia, per l’anno 2022 sono previste diverse riduzioni, dalle quali risultano le seguenti aliquote complessive nette: 0,15% fino a 5 dipendenti, 0,55% oltre 5 e fino a 15 dipendenti, 0,69% oltre 15 dipendenti, 0,24% oltre 50 dipendenti per determinate attività del settore terziario.

Tutte le aliquote sopra elencate sono ripartite nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente.

1.2) GESTIONE DELLA NUOVA CONTRIBUZIONE

In sintesi, la gestione della nuova contribuzione CIGS / FIS è stata sviluppata secondo i seguenti criteri:

  • Su ciascuna posizione Inps occorre “attribuire” le nuove contribuzioni CIGS / FIS. Tale operazione consiste nel confermare che la posizione Inps rientra nell’ambito delle suddette contribuzioni. A questo scopo, NON occorre verificare se la ditta raggiunge il numero medio di dipendenti necessario per applicare effettivamente le suddette contribuzioni. E’ invece sufficiente verificare la classificazione attribuita dall’Inps (CSC, CA), tramite la quale è possibile stabilire se la posizione rientra, o meno, nell’ambito di ciascuna contribuzione.

  • Per individuare le posizioni Inps interessate ed “attribuire” le nuove contribuzioni CIGS / FIS, è stato predisposto il programma ‘CONTFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie (vedere punto 1.4). Eseguendo tale programma, si ottiene un elenco delle posizioni Inps con l’indicazione delle contribuzioni da attribuire. Inoltre, eseguendo il programma in modalità ‘Definitiva’, si ottiene l’aggiornamento automatico delle posizioni Inps interessate.

  • Le nuove aliquote CIGS / FIS sono estremamente variabili in base al numero medio di dipendenti nel semestre precedente. Di conseguenza, la “media semestrale” viene calcolata e controllata automaticamente, al momento dell’elaborazione delle buste paga (anche in caso di elaborazione di un singolo cedolino). Il suddetto controllo provvede anche a bloccare o riattivare automaticamente le contribuzioni CIGS / FIS.

  • La “media semestrale” viene determinata automaticamente sulla base della Forza Aziendale. Quest’ultima viene rilevata dalle denunce Uniemens (sezione ‘Aziendale’) presenti in archivio e relative al semestre precedente. E’ comunque prevista la possibilità di “forzare” il valore della media semestrale, ai fini delle nuove contribuzioni.

  • In conseguenza di quanto detto sopra, NON è più necessario controllare periodicamente la media semestrale, per quanto riguarda le contribuzioni CIGS / FIS / Fondi Solidarietà Bilaterale. Per il momento, tale controllo rimane invece necessario per la contribuzione CIGO nel settore industria (limite di 50 dipendenti).

  • Sempre in conseguenza della nuova gestione, le aliquote CIGS non sono più presenti sulle tabelle contributive Inps (con effetto dal mese di luglio 2022). Non occorre quindi agganciare una diversa tabella contributiva per qualsiasi cambiamento nella contribuzione CIGS da applicare. Come già detto, tale operazione rimane invece necessaria, per il momento, in relazione ai cambiamenti nella contribuzione CIGO da applicare.

1.3) SERVIZIO ‘DITTA – POSIZIONI INPS’

Sul servizio Ditta – Posizioni Inps sono stati predisposti i nuovi campi necessari per gestire la contribuzione CIGS / FIS.

Tutti i campi in questione, di seguito descritti, sono riportati nella nuova sezione ‘Integrazioni Salariali’.

  • Contribuzione CIGS: consente di attribuire la contribuzione CIGS. Sono previste le seguenti opzioni:

    • Non dovuta’ – il contributo CIGS non viene mai calcolato.

    • Dovuta oltre 15 dipendenti’ – il contributo CIGS viene calcolato automaticamente nei mesi in cui risulta superata la media semestrale di 15 dipendenti.

    • Dovuta sempre (casi particolari)’ – il contributo CIGS viene calcolato tutti i mesi, indipendentemente dal numero medio di dipendenti. I casi interessati sono il settore aeroportuale ed i partiti politici.

  • FIS / Fondi Solidarietà: consente di attribuire il fondo di competenza (ha sostituito il campo ‘Tipologia di fondo’, utilizzato fino all’anno 2021). Sono previste le seguenti opzioni:

    • Nessun fondo’ – non è prevista la contribuzione al FIS o ad un Fondo di Solidarietà.

    • Fondo Integrazione Salariale (dal 2022)’ – nuova opzione da indicare sulle posizioni soggette al FIS (comprese le posizioni già soggette in precedenza). Viene calcolata automaticamente la contribuzione FIS, applicando le aliquote e le riduzioni previste sulla base della media semestrale.

    • Integrazione Salariale (fino al 2021)’ – corrisponde all’opzione utilizzata, fino all’anno 2021, per attivare il contributo FIS. Anche con questa opzione viene calcolata automaticamente la contribuzione FIS, tuttavia è preferibile utilizzare la nuova opzione ‘Fondo Integrazione Salariale (dal 2022)’.
      NOTA: laddove è presente la vecchia opzione “fino al 2021”, per attribuire la nuova opzione “dal 2022” occorre anche selezionare la riga vuota nel successivo campo ‘FIS / Fondi fino al 2021’.

    • Fondo Attività Professionali’ – corrisponde all’opzione già disponibile nel 2021 per attribuire il suddetto fondo (FAP). Viene calcolato automaticamente il contributo FAP secondo le aliquote previste: 0,45% oltre 3 e fino a 15 dipendenti, oppure 0,65% oltre 15 dipendenti. Se il numero di dipendenti non è superiore a 3, viene calcolato automaticamente il contributo FIS per la fascia fino a 5 dipendenti (0,15%).

    • Fondo Servizi Ambientali’ – corrisponde all’opzione già disponibile nel 2021 per attribuire il suddetto fondo (FSA). Viene calcolato automaticamente il contributo FSA secondo le aliquote previste: 0,45% oltre 5 e fino a 15 dipendenti, oppure 0,65% oltre 15 dipendenti. Se il numero di dipendenti non è superiore a 5, viene calcolato automaticamente il contributo FIS per la fascia fino a 5 dipendenti (0,15%).

    • Fondo Provincia Trento’ – corrisponde all’opzione già disponibile nel 2021 per attribuire il Fondo Intersettoriale della Provincia di Trento. Viene calcolato automaticamente il contributo secondo le aliquote previste: 0,45% fino a 15 dipendenti, oppure 0,65% oltre 15 dipendenti. Non essendo previsto un numero minimo di dipendenti, non è mai necessario calcolare il contributo FIS.

    • Fondo Provincia Bolzano’ – corrisponde all’opzione già disponibile nel 2021 per attribuire il Fondo Intersettoriale della Provincia di Bolzano. Viene calcolato automaticamente il contributo secondo le aliquote previste: 0,45% fino a 15 dipendenti, oppure 0,65% oltre 15 dipendenti. Se il numero di dipendenti è inferiore a 5, viene calcolato automaticamente il contributo FIS (0,15%).

    • Fondi Alternativi (es. FSBA)’ – consente di dichiarare che la posizione rientra in un fondo di solidarietà alternativo, in particolare FSBA del settore artigianato. Precisiamo che tale opzione NON produce alcun effetto sul contributo FSBA: per attivare il contributo, occorre procedere come indicato nelle istruzioni dei relativi aggiornamenti (gennaio 2016 Acred596, luglio 2016 Acred616, giugno 2022 Acred828).

  • FIS / Fondi fino al 2021: corrisponde al campo precedentemente descritto come ‘Fondo Solidarietà Bilaterale’, utilizzato per attivare il contributo al FIS o ad un Fondo. Sono previste le seguenti opzioni:

    • (rigo a spazio)’ – da attribuire per gestire le nuove contribuzioni rilasciate con il presente aggiornamento. Attribuendo questa opzione (rigo a spazio), nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ può essere selezionato ‘Fondo Integrazione Salariale (dal 2022)’, oppure uno dei Fondi di Solidarietà previsti.

    • Contributo fino a 15 dipendenti’ / ‘Contributo oltre 15 dipendenti’ – corrispondono alle opzioni utilizzate in precedenza per attivare il contributo al FIS o ad un Fondo. Non devono più essere utilizzate a seguito del presente aggiornamento (selezionare il rigo a spazio).

  • Riduzioni anno 2022: consente di attivare le riduzioni delle aliquote previste nell’anno 2022, ad eccezione delle riduzioni “ordinarie” relative al FIS, le quali vengono applicate in automatico. Sono previste le seguenti caselle:

    • CIGS’ – consente di attivare la riduzione dell’aliquota CIGS spettante nei settori non soggetti alla CIGO.  Barrando la casella, viene calcolata automaticamente la riduzione dell’aliquota complessiva dallo 0,90% allo 0,27%, nei mesi in cui risulta superata la media semestrale di 15 dipendenti.

    • FIS +50 dip.’ – consente di attivare la riduzione dell’aliquota FIS spettante nei settori commercio e logistica (in caso di superamento dei 50 dipendenti).  Barrando la casella, viene calcolata automaticamente la riduzione dell’aliquota complessiva dallo 0,80% allo 0,24%, nei mesi in cui risulta superata la media semestrale di 50 dipendenti. Come già detto, le altre riduzioni dell’aliquota FIS previste per l’anno 2022 vengono calcolate ed applicate automaticamente, sulla base del numero medio di dipendenti.

  • Forzatura media semestrale: deve essere utilizzata soltanto nel caso in cui risulti necessario impostare un valore della media diverso da quello calcolato automaticamente. Tale eventualità si presenta, in particolare, per le aziende che vengono gestite da meno di 6 mesi, ma che avevano già in forza dei dipendenti. Sono previsti due campi distinti per le medie relative a CIGS e FIS / Fondi: le due medie possono differire in presenza di più posizioni Inps relative a settori diversi (nella generalità dei casi, quindi, le due medie sono identiche).

    • CIGS’ – consente di “forzare” la media semestrale da considerare nel calcolo del contributo CIGS. Da tenere presente che il contributo viene calcolato (considerando la media “forzata”) soltanto se risulta dovuto in base all’opzione selezionata nel campo ‘Contribuzione CIGS’.

    • FIS / Fondi’ – consente di “forzare” la media semestrale da considerare nel calcolo del contributo FIS / Fondi Solidarietà. Da tenere presente che il contributo viene calcolato (considerando la media “forzata”) soltanto se risulta selezionato il FIS o un Fondo di Solidarietà nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’.

  • Considera la media per ditta (in presenza di più posizioni): da utilizzare soltanto se sono presenti più posizioni Inps. In tale situazione, se ci sono le condizioni per fare riferimento alla media complessiva dell’azienda (anziché alle medie delle singole posizioni), occorre barrare le seguenti caselle:

    • CIGS’ – per indicare che, ai fini della contribuzione CIGS, va considerata la media complessiva della ditta. In tal modo, nel calcolo del contributo CIGS viene considerato il totale delle medie relative alle posizioni sulle quali risulta attivata la contribuzione CIGS.

    • FIS / Fondi’ – per indicare che, ai fini della contribuzione FIS / Fondi Solidarietà, va considerata la media complessiva della ditta. In tal modo, nel calcolo del relativo contributo viene considerato il totale delle medie relative alle posizioni sulle quali risulta selezionato il FIS o un Fondo di Solidarietà.

  • Visualizza la media semestrale della forza aziendale: la finestra consente di visualizzare le medie semestrali che sono utilizzate automaticamente nel calcolo della contribuzione, in ciascun mese del periodo richiesto.
    Vengono presentate le medie semestrali relative agli ultimi 3 mesi, partendo dal mese precedente o (dal giorno 20) dal mese corrente.  E’ possibile richiedere un diverso mese iniziale e/o un diverso numero di mesi (max 12).

    • Nella colonna ‘Periodo – Semestre’ sono evidenziati, in grassetto, i mesi per i quali viene visualizzata la media semestrale. Nelle righe successive a ciascun mese sono riportati, in corsivo, i singoli mesi che compongono il semestre precedente (ossia i mesi considerati nel calcolo della media).

    • Nella colonna ‘Media calcolata – Forza aziendale’ è indicata la media del semestre precedente, calcolata considerando la Forza Aziendale presente sulle denunce Uniemens. Nelle righe successive sono indicati, in corsivo, i valori della Forza Aziendale di ciascun mese del semestre precedente.

    • Sulle colonne ‘Media CIGS’ e ‘Media FIS / Fondi’ è riportata la media considerata rispettivamente per le contribuzioni CIGS e FIS / Fondi Solidarietà. Ciascuna colonna viene compilata se risulta attivata la corrispondente contribuzione. Le medie in questione tengono conto delle eventuali “forzature”, oltre che della casella per considerare la media a livello di ditta (in presenza di più posizioni).

    • I valori riportati sulle colonne ‘Media CIGS’ e ‘Media FIS / Fondi’ corrispondono a quelli effettivamente considerati nel calcolo dei contributi CIGS e FIS / Fondi Solidarietà. A questo riguardo, facciamo presente che NON è necessario controllare i valori delle medie per attivare o disattivare le contribuzioni, in quanto i suddetti valori sono considerati automaticamente al momento dell’elaborazione, eventualmente anche per bloccare o riattivare le contribuzioni nel caso in cui la media oscilli intorno al limite previsto.

    • Sulla colonna ‘Note’ vengono segnalate le condizioni di “forzatura” e/o media a livello di ditta.

Relativamente alla media semestrale, precisiamo che viene calcolata secondo il seguente criterio: somma del valore presente nel campo ‘Forza Aziendale’ delle denunce Uniemens relative ai 6 mesi precedenti, diviso per il numero di mesi in cui risultano presenti le stesse denunce. Il risultato viene considerato con 2 cifre decimali, senza arrotondamento all’unità.

Precisiamo che qualsiasi variazione effettuata sul servizio Ditta – Posizioni Inps, relativa alla contribuzione CIGS / FIS o comunque ai campi sopra descritti, deve essere storicizzata in data 01/07/2022. Le variazioni possono essere riportate anche su un’eventuale decorrenza successiva al 01/07/2022, purché ricadente entro il 31/07/2022.

IMPORTANTE: In caso di inserimento di una nuova azienda, per l’elaborazione del primo mese occorre indicare il numero di dipendenti sul rigo ‘Forzatura media semestrale – CIGS / FIS / Fondi’ (se occorre applicare tali contribuzioni).
La necessità di compilare tali campi quando si inserisce una nuova azienda, per il momento, si presenta sia se l’azienda ha già dei dipendenti in forza, sia se l’azienda assume per la prima volta dei dipendenti, aprendo una posizione Inps. Entrambi i casi saranno successivamente gestiti tramite dei controlli automatici effettuati dal servizio Ditta – Posizioni Inps.
Con i prossimi aggiornamenti, inoltre, sul servizio Ditta – Posizioni Inps saranno predisposti dei controlli automatici per indicare quali contribuzioni CIGS / FIS / Fondi devono essere attribuite, sulla base dei CSC / CA indicati.

1.4) CONTROLLO E AGGIORNAMENTO POSIZIONI INPS

Per controllare ed avvalorare automaticamente i nuovi campi previsti sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è stato predisposto il programma ‘CONTFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di Controllo’).

Il programma ‘CONTFOND’ deve essere obbligatoriamente eseguito PRIMA di elaborare le buste paga di luglio 2022.

Il programma genera un elenco delle aziende potenzialmente interessate dalle nuove contribuzioni CIGS / FIS.
Inoltre, se il programma viene eseguito in modalità ‘Definitiva’ (come descritto nei paragrafi successivi), effettua anche l’avvaloramento automatico dei nuovi campi previsti sul servizio Ditta – Posizioni Inps. Ricordiamo che l’avvaloramento (automatico o manuale) di tali campi è indispensabile per la corretta gestione delle nuove contribuzioni CIGS / FIS.

Il programma ‘CONTFOND’ deve essere eseguito dalla procedura Stampe Accessorie: si trova nell’elenco dei programmi disponibili al punto 1.3 ‘Stampe di Controllo’ (prima di selezionarlo, verificare i parametri di lancio).
Viene generato un elenco delle ditte con le posizioni Inps che risultano attive nel periodo indicato sulla procedura.
L’elenco, in formato PDF, viene denominato ‘controllo-Inps.pdf’ (rimane disponibile anche in formato testo).
Eventuali segnalazioni di errore, anche relative ai parametri di lancio, sono riportate sulla stampa ‘segnal.controllo.Inps’.

Il programma deve essere eseguito una prima volta con l’opzione ‘Provvisoria’ nel campo ‘Modalità di lancio’, allo scopo di generare l’elenco delle ditte interessate, senza aggiornare l’archivio.
Una volta verificato l’elenco prodotto, se non si rilevano problemi, occorre eseguire nuovamente il programma selezionando l’opzione ‘Definitiva’ nel campo ‘Modalità di lancio’: in tal modo, vengono automaticamente aggiornati i campi relativi alle nuove contribuzioni, sulle posizioni Inps riportate nell’elenco prodotto.

Di seguito sono descritte le altre opzioni disponibili al lancio del programma:

  • E’ possibile selezionare una singola zona e/o un singolo utente (quest’ultimo, solo se viene utilizzato l’aggancio tra ditte e utenti). Gli utenti che effettuano le operazioni di elaborazione / aggiornamento degli archivi per zona o per utente, possono utilizzare le suddette opzioni secondo le stesse modalità previste su altre procedure.
  • Nella tendina ‘Contribuzione da controllare’, è possibile selezionare un solo tipo di contribuzione, selezionandolo in luogo dell’opzione ‘Tutti (CIGS / FIS / Fondi)’ (impostata in automatico). Tale possibilità può essere utilizzata se si ha necessità di controllare le aziende interessate da una specifica contribuzione.
  • Barrando la casella ‘Riporta in stampa solo le ditte con variazioni’, vengono escluse dall’elenco le aziende sulle quali non deve essere effettuata alcuna variazione.

Sulla procedura occorre indicare il mese di riferimento nei campi Data Iniziale e Data Finale: dal momento che l’operazione si riferisce al mese di luglio 2022, indicare Data Iniziale ‘01/07/2022’ e Data Finale ‘31/07/2022’ (per il momento, le date in questione vengono impostate forzatamente dallo stesso programma).

Sulla stampa prodotta, sono segnalate le variazioni da effettuare sui seguenti campi del servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’: ‘Contribuzione CIGS’, ‘FIS / Fondi Solidarietà’, ‘Riduzioni anno 2022’ – caselle ‘CIGS’ e ‘FIS +50 dip.’.

Tramite il lancio in modalità ‘Provvisoria’, la condizione presente nei suddetti campi viene riportata sulla stampa nel rigo “Situazione attuale”, mentre la condizione da attribuire viene indicata sul rigo “Situazione da attribuire”. Inoltre, viene segnalata  la presenza di “DIFFERENZE” tra la situazione “ATTUALE” e quella “DA ATTRIBUIRE”.

Le variazioni segnalate sulla stampa in modalità ‘Provvisoria’ possono essere effettuate dall’Utente, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’: in tal caso, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/07/2022. Se risulta già presente una decorrenza successiva a tale data (purché entro il 31/07/2022), le variazioni possono essere riportate su tale decorrenza.
Insieme alle altre variazioni, occorre anche annullare il campo ‘FIS / Fondi fino al 2021’ (non segnalato sulla stampa).

In alternativa, le variazioni segnalate sulla stampa possono essere effettuate in automatico dal programma ‘CONTFOND’, lanciandolo nuovamente in modalità ‘Definitiva’, come di seguito descritto.

Effettuando il lancio in modalità ‘Definitiva’, vengono effettuate automaticamente le variazioni segnalate sulla stampa, riportando la condizione necessaria in ciascuno dei campi sopra elencati.
A tale scopo, viene effettuata, in automatico, una storicizzazione in data 01/07/2022. Se risulta già presente in archivio una decorrenza successiva a tale data (purché entro il 31/07/2022), le variazioni sono riportate su tale decorrenza.
Sempre sul lancio ‘Definitivo’, in caso di variazioni viene anche annullato il campo ‘FIS / Fondi fino al 2021’.

Sulla stampa prodotta in modalità ‘Definitiva’, la condizione presente nei campi sopra elencati viene riportata sul rigo “Situazione precedente”, mentre la condizione attribuita viene indicata sul rigo “Situazione aggiornata”. Anche in questo caso, viene segnalata  la presenza di “DIFFERENZE” tra la situazione “PRECEDENTE” e quella “AGGIORNATA”.

Una volta che è stato effettuato il lancio in modalità ‘Definitiva’, se viene eseguito nuovamente il programma non si ottiene alcuna segnalazione di variazioni: è quindi importante scaricare e salvare la stampa prodotta dal lancio ‘Definitivo’.

Facciamo presente che, dopo aver effettuato il lancio in modalità ‘Definitiva’, NON è possibile ripristinare automaticamente la condizione precedente: se necessario, occorre intervenire manualmente sul servizio Ditta – Posizioni Inps.
Naturalmente, rimane possibile intervenire sul servizio Ditta – Posizioni Inps anche per modificare particolari situazioni che non fossero state impostate come necessario dal programma.

Ricordiamo che, sia in modalità ‘Provvisoria’ che in modalità ‘Definitiva’, se nei campi interessati è già presente l’opzione “da attribuire”, non viene segnalata alcuna variazione. In tal caso, la ditta viene comunque riportata sulla stampa prodotta, a meno che non venga barrata la casella ‘Riporta solo le ditte con variazioni’.

Come già detto, il programma controlla quali contribuzioni devono essere attribuite sulle posizioni Inps. A tale scopo, viene considerato il CSC e, laddove necessario, i Codici Autorizzazione (CA) presenti sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’.

Per quanto riguarda i principali settori, individuati dalla prima cifra del CSC, vengono effettuati i seguenti controlli:

  • Posizioni del settore industria, individuate dal CSC 1.xx.xx:
    • nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata ‘Dovuta oltre 15 dipendenti’;
    • nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Nessun fondo’;
    • le caselle ‘Riduzioni anno 2022’ non devono essere barrate.
  • Posizioni del settore artigianato, individuate dal CSC 4.xx.xx, con esclusione dei CSC da 4.13.01 a 4.13.05 relativi al settore edilizia, e del CA 3H, relativo al settore lapidei (entrambi i settori prevedono la contribuzione CIGO):
    • nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata ‘Non dovuta’;
    • nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Fondi Alternativi (FSBA)’;
    • le caselle ‘Riduzioni anno 2022’ non devono essere barrate.
  • Posizioni dei settori credito/assicurazioni ed enti pubblici, individuati dai CSC 6.xx.xx e 2.xx.xx:
    • nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata ‘Dovuta oltre 15 dipendenti’;
    • nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Nessun fondo’;
    • la casella ‘Riduzioni anno 2022 – CIGS’ deve essere barrata;
    • la casella ‘Riduzioni anno 2022 – FIS +50 dip.’ non deve essere barrata.
  • Posizioni del settore terziario (commercio, turismo, servizi, ecc.), individuate dal CSC 7.xx.xx:
    • nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata l’opzione ‘Dovuta oltre 15 dipendenti’;
    • nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’;
    • la casella ‘Riduzioni anno 2022 – CIGS’ deve essere barrata;
    • la casella ‘Riduzioni anno 2022 – FIS +50 dip.’:
      • deve essere barrata per i CSC 7.01.xx / 7.02.xx / 7.03.01 / 7.04.01 (con CA 3B / 3X);
      • non deve essere barrata in tutti gli altri casi.

Di seguito sono riportati i casi che rappresentano delle eccezioni rispetto al precedente elenco:

  • Posizioni del settore industria (CSC 1.xx.xx) sulle quali è presente il CA 0J (soggetto FIS) o anche un CA tra 1D / 1E / 1F / 4A (esclusione contributo CIGO):
    • nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’.
  • Posizioni dei settori credito o enti (CSC 6.xx.xx o 2.xx.xx) sulle quali è presente il CA 0J (soggetto FIS):
    • nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’.
  • Posizioni del settore terziario (CSC 7.xx.xx) sulle quali è presente un CA tra 9A / 9U (casi particolari):
    • nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Nessun fondo’.
  • Posizioni del settore spettacolo, individuate dai CSC 1.12.10 / 1.18.08 / 1.18.09 / 1.18.10 / 7.07.09:
    • nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata ‘Non dovuta’;
    • nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’;
    • le caselle ‘Riduzioni anno 2022’ non devono essere barrate.
  • Posizioni del settore aeroportuale, individuate dal CA 4P in combinazione con i CSC 1.15.04 / 1.15.05 / 1.15.06 / 7.xx.xx, oppure dei partiti politici, individuate dal CSC 7.07.10:
    • nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata ‘Dovuta sempre (casi particolari)’;
    • nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ deve essere selezionato ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’;
    • la casella ‘Riduzioni anno 2022 – CIGS’ deve essere barrata;
    • la casella ‘Riduzioni anno 2022 – FIS +50 dip.’ non deve essere barrata.

Per attribuire uno dei Fondi di Solidarietà nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, il programma ‘CONTFOND’ verifica la presenza delle stesse combinazioni di CSC / CA / Ateco previste negli aggiornamenti relativi a tali fondi:

  • Fondo Attività Professionali: il fondo viene attribuito in presenza delle combinazioni di CSC / Ateco riportate nell’allegato 2 alla circolare Inps n. 77 del 26/05/2021 (comunicazione del 04/06/2021), con l’esclusione del CSC 70205 / Ateco 477310 relativi alle Farmacie, rientrate nel FIS (aggiornamento di marzo 2022 Acred821).

  • Fondo Servizi Ambientali: il fondo viene attribuito in presenza delle combinazioni di CSC / Ateco riportate nell’allegato 2 alla circolare Inps n. 86 del 17/09/2021 (aggiornamento di agosto 2021 Acred801).

  • Fondo Provincia Trento: il fondo viene attribuito in presenza CA 7V.

  • Fondo Provincia Bolzano: il fondo viene attribuito in presenza CA 6P.

Precisiamo che, in precedenza, dal Fondo Attività Professionali (FAP) e Fondo Servizi Ambientali (FSA) erano escluse le posizioni sulle quali risultava presente un CA tra 3B / 3X / 5J / 5K, che indicano l’assoggettamento al contributo CIGS.
A seguito del presente aggiornamento, i suddetti CA non sono più considerati ai fini dell’attribuzione del FAP o FSA: secondo quanto indicato nella circolare 76/2022, infatti, le aziende che rientrano nell’ambito di un Fondo di Solidarietà restano escluse dalla contribuzione CIGS ed incluse nel fondo in questione, indipendentemente dal numero di dipendenti.

IMPORTANTE: Se uno dei Fondi di Solidarietà sopra elencati risulta già attribuito nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ (in quanto selezionato precedentemente nell’ex-campo ‘Tipologia di fondo’), il programma ‘CONTFOND’ considera valido il fondo in questione e non effettua ulteriori controlli a riguardo.

Nei casi in cui risulta attribuito uno dei suddetti Fondi di Solidarietà, deve essere impostata la seguente condizione:

  • nel campo ‘Contribuzione CIGS’ deve essere selezionata ‘Non dovuta’;
  • le caselle ‘Riduzioni anno 2022’ non devono essere barrate.

Precisiamo che la stessa condizione sopra indicata (contribuzione CIGS non dovuta e riduzioni 2022 non abilitate) deve essere impostata anche quando nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ è attribuita l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’, quindi, in particolare, nel settore artigianato.

Sulla stampa prodotta è indicato anche il numero medio di dipendenti relativo al semestre precedente a luglio 2022.
Se risultano già attivate le contribuzioni CIGS o FIS / Fondi, viene indicata la media relativa a tali contribuzioni, che tiene conto anche delle eventuali forzature o (in presenza di più posizioni) delle caselle relative alla media per ditta.
Se non risulta attivata nessuna contribuzione, oppure se sono presenti delle DIFFERENZE tra la situazione presente in archivio e quella determinata dal programma ‘CONTFOND’, viene indicata la media “calcolata”, ossia determinata in base alla forza aziendale del semestre precedente, senza tenere conto di eventuali forzature o della media per ditta.

Precisiamo che il numero medio di dipendenti NON ha alcun effetto sulle contribuzioni e riduzioni da attribuire.
Le contribuzioni da attribuire (manualmente o automaticamente) dipendono esclusivamente dal settore di attività della ditta, secondo la classificazione Inps: CSC, CA (esclusi i CA assegnati in base al numero medio di dipendenti) e Codice Ateco (quest’ultimo non assegnato dall’Inps, ma necessario per individuare l’assoggettamento ad alcuni Fondi Bilaterali).

Per fare un esempio concreto: sulla posizione Inps di una ditta del settore commercio con un solo dipendente, inquadrata ad esempio nel CSC 7.02.01 (commercio al dettaglio di generi alimentari), devono essere attribuite le seguenti condizioni: Contribuzione CIGS ‘Dovuta oltre 15 dipendenti’, FIS / Fondi Solidarietà ‘Fondo Integrazione Salariale (anno 2022)’, Riduzioni anno 2022 – barrare le caselle ‘CIGS’ e ‘FIS +50 dipendenti’.
Naturalmente, finché la ditta ha in forza 1 solo dipendente, viene effettivamente applicata la sola contribuzione FIS nella fascia fino a 5 dipendenti, con la relativa riduzione che porta l’aliquota netta allo 0,15%. Tuttavia, se la ditta assumesse ulteriori dipendenti, le contribuzioni (e relative riduzioni) applicate cambierebbero automaticamente: se superasse la media di 5 dipendenti, il FIS passerebbe automaticamente allo 0,55%; se superasse la media di 15 dipendenti, si attiverebbe in automatico la contribuzione CIGS e la relativa riduzione per un’aliquota dello 0,27%, mentre il FIS passerebbe allo 0,69%; infine, superando la media di 50 dipendenti, si attiverebbe la riduzione FIS specifica del settore commercio (già abilitata sulla posizione Inps), portando automaticamente l’aliquota allo 0,24%. Gli stessi automatismi sono previsti anche in caso di diminuzione del numero medio di dipendenti, con l’effetto di disattivare le contribuzioni e riduzioni non più dovute.

Ribadiamo quindi che, per attribuire le contribuzioni CIGS / FIS / Fondi e le relative riduzioni, NON si deve tenere conto del numero medio di dipendenti, ma soltanto della classificazione attribuita dall’Inps al datore di lavoro.

1.5) NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CIGS / FIS

Come anticipato nell’aggiornamento Acred829, con effetto dal mese di luglio 2022 sono state eliminate le aliquote relative alla CIGS, sulle tabelle contributive Inps. Sulle stesse tabelle, ovviamente, sono state ricalcolate le percentuali complessive, sia per la parte a carico del datore di lavoro che per quella a carico del dipendente. Inoltre, nella descrizione delle tabelle interessate sono stati eliminati i riferimenti alla CIGS (laddove possibile, è stato indicato “ex-CIGS”).

In conseguenza della suddetta modifica, alcune tabelle contributive risultano equivalenti tra loro. A titolo di esempio, la tabella 12091 “Commercio non iscritti IVS oltre 50 dipendenti” (che in precedenza riportava l’aliquota CIGS) corrisponde adesso alla tabella 12071 “Commercio non iscritti IVS”. Altro esempio: la tabella 12016 “Industria 16 – 50 dipendenti” (in precedenza comprensiva della CIGS) corrisponde adesso alla tabella 12011 “Industria fino a 15 dipendenti”.

Precisiamo che NON occorre intervenire sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, per ottenere la corretta contribuzione CIGS / FIS in vigore da luglio 2022. A tale scopo, è invece necessario avvalorare i nuovi campi predisposti sul servizio Ditta – Posizioni Inps, utilizzando il programma ‘CONTFOND’ sulla procedura Stampe Accessorie (vedere punto 1.4).

Le tabelle contributive Inps che risultano agganciate (anche automaticamente) sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, non devono più essere modificate in relazione alle variazioni nella contribuzione CIGS.
Naturalmente, rimane la necessità di agganciare una diversa tabella contributiva Inps per qualsiasi altro motivo, compreso il superamento del limite di 50 dipendenti nel settore industria (che comporta una variazione dell’aliquota CIGO).

Relativamente all’aliquota CIGS, precisiamo che la riduzione dallo 0,90% allo 0,27% spetta solo ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito del FIS, mentre non spetta ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito della CIGO (in particolare, il settore industria oltre 15 dipendenti, nel quale era già prevista l’aliquota CIGS dello 0,90%).
Il suddetto criterio, sebbene non espressamente indicato nella circolare n. 76/2022, è stato più volte ribadito dall’Inps sul forum di Assosoftware, in risposta a diversi quesiti sull’argomento. Come precisato dall’Inps, la limitazione della riduzione dell’aliquota CIGS ai soli datori di lavoro rientranti nell’ambito del FIS, è specificata nel comma 220, art. 1, della legge 234/2021, il quale prevede che la suddetta riduzione si applica ai “datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 219”; la lettera c) del comma 219 riguarda i datori di lavoro soggetti al FIS che occupano mediamente più di 15 dipendenti. Soltanto per tali datori di lavoro, quindi, è prevista la riduzione dell’aliquota CIGS dallo 0,90% allo 0,27%.
Per inciso, i suddetti riferimenti normativi erano già stati riportati al punto 6 della circolare Inps n. 18 del 1/02/2022.

Per quanto riguarda la media semestrale, ricordiamo che viene calcolata sommando la ‘Forza Aziendale’ riportata sulle denunce Uniemens relative ai 6 mesi precedenti e dividendo tale somma per il numero di mesi in cui risultano presenti le stesse denunce. Il risultato viene considerato con 2 cifre decimali, senza arrotondamento all’unità.

A partire dal mese di luglio 2022, vengono calcolate automaticamente le aliquote relative alle contribuzioni CIGS / FIS / Fondi Solidarietà, sulla base della media relativa al semestre precedente (anch’essa calcolata in automatico).
Le aliquote relative alle suddette contribuzioni sono riportate sulle seguenti voci (visibili nel Dettaglio del cedolino):

  • Voce 0P1: Aliquota contributo Fondo Solidarietà Bilaterale. Viene determinata automaticamente l’aliquota relativa al fondo di solidarietà (bilaterale o territoriale) che risulta selezionato nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’: Fondo Attività Professionali / Fondo Servizi Ambientali / Fondo Provincia Trento / Fondo Provincia Bolzano. Per ciascun fondo, il contributo viene calcolato solo se risulta superato il numero minimo di dipendenti previsto (media semestrale). Ovviamente, anche l’aliquota viene determinata in automatico sulla base della media semestrale.

  • Voce 0P3: Aliquota contributo Fondo Integrazione Salariale. Viene determinata in automatico l’aliquota relativa al Fondo Integrazione Salariale, se si verifica una delle seguenti condizioni:

    • nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ è selezionata l’opzione ‘Fondo Integrazione Salariale (dal 2022)’ oppure ‘Fondo Integrazione Salariale (fino al 2021)’ (quest’ultima corrisponde alla vecchia opzione);

    • nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’ è selezionato un Fondo di Solidarietà (tra quelli elencati sulla voce 0P1) ma non viene superato il numero minimo di dipendenti previsto da tale fondo.

    L’aliquota relativa al FIS viene calcolata in automatico sulla base della media semestrale, applicando le “normali” riduzioni spettanti per l’anno 2022, secondo le fasce previste (fino a 5 / oltre 5 fino a 15 / oltre 15). Se risulta barrata la casella ‘FIS +50 dip.’, viene applicata tale riduzione nei mesi in cui la media è superiore a 50.

  • Voce 0P5: Aliquota contributo CIGS. Viene determinata in automatico l’aliquota relativa alla CIGS, a condizione che nel campo ‘Contribuzione CIGS’ risulti selezionata una delle seguenti opzioni: ‘Dovuta oltre 15 dipendenti’ (in tal caso, l’aliquota viene calcolata solo se la media semestrale è superiore a 15), oppure ‘Dovuta sempre’ (in tal caso l’aliquota viene calcolata sempre). Se risulta barrata la casella ‘CIGS’ del rigo ‘Riduzioni anno 2022’, viene applicata la riduzione prevista, a condizione che media semestrale risulti superiore a 15.

Su tutte le voci sopra elencate, l’aliquota complessiva (ditta + dipendente) è riportata nel campo Quantità, mentre l’aliquota a carico del dipendente (corrispondente a 1/3 dell’aliquota complessiva) si trova nel campo Importo Unitario. Nel campo Importo Totale è generalmente presente un codice per identificare il tipo di contribuzione applicata.

Le aliquote contributive relative ai Fondi Solidarietà Bilaterali (voce 0P1) sono le seguenti:

  • 0,45% complessiva, di cui 0,15% a carico del dipendente, nel caso in cui la media semestrale sia superiore al numero minimo di dipendenti previsto dal fondo e non superiore a 15;

  • 0,65% complessiva, di cui 0,22% a carico del dipendente, nel caso in cui la media semestrale sia superiore a 15.

Il numero minimo di dipendenti è attualmente superiore a 3 per il Fondo Attività Professionali, superiore a 5 per il Fondo Servizi Ambientali e il Fondo della Provincia di Bolzano, mentre non è previsto per il Fondo della Provincia di Trento.
Nel caso in cui la media semestrale sia inferiore o pari al numero minimo previsto da ciascun Fondo, in luogo della voce 0P1 (contributo Fondi) viene elaborata automaticamente la voce 0P3 (contributo FIS) con l’aliquota dello 0,15%.

Le aliquote contributive relative al FIS (voce 0P3), al netto delle riduzioni spettanti, sono le seguenti:

  • 0,15% complessiva, di cui 0,05% a carico del dipendente, nel caso in cui la media semestrale non sia superiore a 5; la percentuale risulta dalla differenza tra l’aliquota dello 0,50% e la riduzione dello 0,35%;

  • 0,55% complessiva, di cui 0,18% a carico del dipendente, nel caso in cui la media semestrale sia superiore a 5 e fino a 15; la percentuale risulta dalla differenza tra l’aliquota dello 0,80% e la riduzione dello 0,25%;

  • 0,69% complessiva, di cui 0,23% a carico del dipendente, nel caso in cui la media semestrale sia superiore a 15; la percentuale risulta dalla differenza tra l’aliquota dello 0,80% e la riduzione dello 0,11%;

  • 0,24% complessiva, di cui 0,08% a carico del dipendente, nel caso in cui la media semestrale sia superiore a 50 e risulti barrata la casella ‘FIS +50 dip.’; la percentuale corrisponde alla differenza tra l’aliquota dello 0,80% e la riduzione dello 0,56%.

Le aliquote contributive relative alla CIGS (voce 0P5) sono le seguenti:

  • 0,27% complessiva, di cui 0,09% a carico del dipendente, nei casi in cui viene applicata la riduzione prevista per l’anno 2022 (settore terziario o altri settori non rientranti nell’ambito della CIGO);

  • 0,90% complessiva, di cui 0,30% a carico del dipendente, nei casi in cui non viene applicata la riduzione prevista per l’anno 2022 (settore industria o altri settori rientranti nell’ambito della CIGO); la riduzione non viene applicata (anche se risulta abilitata sulla posizione Inps), nel caso in cui non venga superata la media di 15 dipendenti (tale eventualità si può presentare solo nei casi di applicazione della CIGS al di sotto dei 15 dipendenti).

Le aliquote presenti sulle voci 0P1 / 0P3 (Fondi / FIS), al momento dell’elaborazione vengono riportate sulle voci 51C (contributo FIS / Fondi ditta + dipendente) e 51D (contributo FIS / Fondi c/dipendente). Ricordiamo che si tratta delle stesse voci utilizzate, fino al mese di giugno 2022, per gestire la contribuzione al FIS o ai Fondi sopra elencati.
Precisiamo che sulla voce 51D viene calcolato il contributo a carico del dipendente nella misura esatta di 1/3 del contributo complessivo presente sulla voce 51C, anche nel caso in cui l’aliquota a carico del dipendente sia stata arrotondata al centesimo superiore o inferiore (calcolandola come 1/3 dell’aliquota complessiva).

Le aliquote presenti sulla voce 0P5 (CIGS), al momento dell’elaborazione vengono sommate alle aliquote risultanti dalle tabelle contributive, sulle voci 521 (contributo Inps ditta + dipendente) e 527 (contributo Inps c/dipendente). Anche in questo caso, si tratta delle stesse voci sulle quali era riportato, fino al mese di giugno 2022, il contributo CIGS, unitamente agli altri contributi Inps. Ricordiamo che la voce 521 riporta l’aliquota ed il contributo al lordo del recupero 1,80% sulle contribuzioni Cuaf / maternità / disoccupazione / malattia ed altre (voci 581 / 582 / 583 / 584).

In conseguenza di quanto sopra indicato, non è necessaria alcuna variazione sul cedolino, la nota contabile e la denuncia Uniemens, per quanto riguarda l’indicazione della contribuzione CIGS / FIS / Fondi relativa al mese corrente.
Naturalmente, sarà predisposta l’apposita indicazione della contribuzione CIGS / FIS arretrata sulla denuncia Uniemens, con l’aggiornamento relativo al mese di settembre.

1.6) APPRENDISTI E LAVORATORI A DOMICILIO

Come anticipato nell’aggiornamento Acred829, dal mese di luglio 2022 vengono assoggettati alle contribuzioni relative alle integrazioni salariali (CIGO / CIGS / FIS) anche le seguenti categorie di dipendenti:

  • lavoratori a domicilio, individuati dalla corrispondente Qualifica;
  • apprendisti di primo e terzo livello, individuati dai codici ‘01’ e ‘03’ nel campo Situazione Contributiva;
  • ex-apprendisti di primo e terzo livello nei 12 mesi successivi alla qualifica (L. 56/87), individuati dai codici ‘56’ o ‘59’ nel campo Situazione Contributiva e dal codice ‘156’ nel campo Ulteriori Specifiche.

Le categorie sopra elencate diventano soggette alle contribuzioni CIGO / CIGS / FIS, allineandosi agli altri dipendenti.

Per quanto riguarda i lavoratori a domicilio, le aliquote CIGO (laddove previste) sono state riportate sulla corrispondente qualifica, sulle tabelle contributive Inps. Per gli apprendisti, le aliquote CIGO erano già presenti sulle tabelle contributive.
Relativamente agli apprendisti ed ex-apprendisti di primo e terzo livello, sono state annullate le eccezioni previste, in precedenza, per escluderli dalle contribuzioni CIGO / CIGS (laddove previste).

Per quanto riguarda le nuove contribuzioni CIGS / FIS / Fondi Solidarietà, le voci 0P1 / 0P3 / 0P5 determinano le aliquote previste anche per i lavoratori a domicilio e per gli apprendisti ed ex-apprendisti di primo e terzo livello.
A quest’ultimo riguardo, facciamo presente che i Fondi di Solidarietà, in precedenza, non prevedevano l’assoggettamento degli apprendisti di primo e terzo livello: tali apprendisti, adesso, vengono inclusi nella contribuzione a tali fondi.

Luglio 2022
(acred830)
CONTRIBUZIONE GIORNALISTI – GESTIONE INPS

Con il presente aggiornamento, rilasciamo le modifiche e le indicazioni operative necessarie per applicare la nuova gestione contributiva dei Giornalisti (dipendenti), secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 82 del 14/07/2022.

Innanzitutto precisiamo che la nuova gestione decorre obbligatoriamente dal mese di luglio 2022.
Le operazioni di seguito descritte, quindi, devono essere effettuate PRIMA di elaborare le buste paga di luglio.

In sintesi, la gestione contributiva dei Giornalisti passa dall’Inpgi all’Inps: secondo quanto indicato nella circolare 82/2022 sopra citata, dal mese di luglio i Giornalisti (dipendenti) devono essere assoggettati alle stesse contribuzioni Inps previste per la qualifica di impiegati. Come per gli altri dipendenti, le contribuzioni dovute devono essere individuate in base all’inquadramento assegnato dall’Inps al datore di lavoro (quindi sulla base dell’attività svolta da quest’ultimo).
Per quanto risulta dalla circolare Inps, al suddetto criterio farebbe eccezione soltanto la contribuzione CIGS, la quale (nei casi in cui è prevista) continuerebbe ad essere applicata nella misura del 1% (come sarebbe previsto dall’Inpgi).

Con effetto dal mese di luglio 2022, quindi, occorre modificare la tabella contributiva Inps agganciata ai Giornalisti: sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, la preesistente tabella 12101 (“Giornalisti”), sulla quale è riportata la sola aliquota relativa alla maternità, deve essere sostituita con una “normale” tabella scelta in base all’inquadramento del datore di lavoro. Per effettuare tale variazione, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/07/2022.

Inoltre, le aliquote contributive indicate sulle Voci Fisse per gestire la contribuzione Inpgi (voci 566 / 567 / 568 / 569 / 570) devono essere annullate, anche in questo caso effettuando una storicizzazione in data 01/07/2022.
A questo riguardo facciamo presente che, se fossero previste particolari contribuzioni che occorre continuare a versare ad un ente diverso dall’Inps, sarebbe necessario continuare ad utilizzare la stessa voce adoperata fino ad oggi.
Segnaliamo che occorre anche annullare eventuali “forzature” impostate sulle voci 521 / 527 (contribuzione Inps).

Per quanto riguarda l’aliquota CIGS, nei casi in cui risulta dovuta, per il momento occorre “forzare” l’aliquota complessiva (ditta + dipendente) nel campo Quantità della nuova voce 0P5; l’aliquota a carico del dipendente va indicata nel campo Importo Unitario della stessa voce (in merito alla voce 0P5, vedere quanto riportato al punto 1.5).

Relativamente alla compilazione della denuncia Uniemens, ricordiamo che era già prevista l’indicazione dei Giornalisti per la sola contribuzione di maternità. Dal mese di luglio 2022, per i Giornalisti occorre compilare la denuncia sostanzialmente secondo gli stessi criteri previsti per la qualifica di impiegati.
Per i Giornalisti, vanno compilati in modo specifico i seguenti campi della denuncia (servizio Uniemens – Dipendenti):

  • Qualifica, nella quale già in precedenza occorreva riportare il codice ‘P’;
  • Tipo Lavoratore, nel quale occorre riportare uno dei nuovi codici da ‘G2’ a ‘G7’, istituiti dalla circolare 82/2022.

Per compilare automaticamente i suddetti campi della denuncia Uniemens, occorre indicare i codici necessari sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’, presente sul servizio Dipendente – Inquadramento.
Sulla finestra in questione, era già prevista l’indicazione del codice ‘P’ nel campo ‘Forzatura qualifica’.
Il nuovo codice tipo lavoratore (da ‘G2’ a ‘G7’) deve essere indicato nel campo ‘Tipo lavoratore’.
Anche sul servizio Dipendente – Inquadramento, è opportuno effettuare una storicizzazione in data 01/07/2022.

Segnaliamo che, al momento, non si hanno indicazioni in merito all’assoggettamento Inail dei Giornalisti (in precedenza, i contributi assicurativi Inail erano inclusi nella contribuzione Inpgi).

Luglio 2022
(acred829)
CONTRIBUZIONE CIGS / FIS – LUGLIO 2022

Come segnalato nella comunicazione del 04/07/2022, a seguito della circolare Inps n. 76 del 30/06/2022 e del messaggio n. 2637 del 1/07/2022, dal mese di luglio 2022 è obbligatorio applicare la nuova contribuzione CIGS / FIS.

Secondo quanto anticipato nella stessa comunicazione del 04/07/2022, la nuova contribuzione CIGS / FIS relativa ai mesi correnti sarà resa disponibile con l’aggiornamento di luglio, il cui rilascio è previsto entro venerdì 22 luglio.
Il conguaglio della contribuzione relativa ai mesi pregressi (gennaio – giugno) sarà invece rilasciato con l’aggiornamento di settembre. Relativamente ai rapporti cessati nei mesi precedenti, non sarà necessario elaborare le buste paga di settembre per effettuare il suddetto conguaglio sulla denuncia Uniemens.

Ricordiamo che le contribuzioni CIGS / FIS hanno effetto anche sulle buste paga, in quanto 1/3 del contributo complessivo rimane a carico del dipendente. Di conseguenza, è necessario attendere l’aggiornamento relativo al mese di luglio, per poter elaborare le buste paga dei soggetti interessati dalle suddette contribuzioni.

Con il presente aggiornamento, forniamo le prime indicazioni relative alla gestione delle nuove contribuzioni CIGS / FIS.

Innanzitutto, facciamo presente che le nuove contribuzioni CIGS / FIS riguardano una platea di soggetti molto più ampia rispetto alle precedenti disposizioni. Segnaliamo, in sintesi, quali sono le casistiche interessate:

  • CIGS: Tutte le aziende (non solo quelle del settore industriale) con un numero medio di dipendenti nel semestre precedente superiore a 15. Sono escluse le sole aziende soggette ad un fondo di solidarietà bilaterale (attività professionali, servizi ambientali) o alternativo (FSBA). Inoltre, restano escluse particolari attività (aziende dello spettacolo con determinati CSC, aziende industriali a capitale pubblico).

  • FIS: Tutte le aziende, anche con 1 solo dipendente, non soggette alla CIGO oppure ad un fondo di solidarietà bilaterale (attività professionali, servizi ambientali) o alternativo (FSBA). Per l’anno 2022, la contribuzione FIS è dovuta anche dalle aziende rientranti nell’ambito di un fondo di solidarietà bilaterale, qualora rimangano al di sotto del numero minino di dipendenti previsto per la contribuzione a tale fondo.

Come risulta evidente, il numero di aziende interessate dalle contribuzioni CIGS / FIS aumenta notevolmente, anche a causa del fatto che le due contribuzioni possono coesistere (non si escludono a vicenda).
Occorre inoltre considerare che l’Inps non ha ancora fornito le tabelle contributive aggiornate: questo crea difficoltà non tanto per stabilire i valori delle nuove aliquote (che sono indicati nella circolare 76/2022), quanto piuttosto per individuare le casistiche interessate dalle nuove contribuzioni, attraverso i relativi CSC, Codici Autorizzazione e Codici Ateco.

Di seguito riportiamo i valori delle nuove aliquote, al netto delle riduzioni previste per l’anno 2022:

  • CIGS: L’aliquota resta invariata (0,90%) per le aziende industriali già rientranti nell’ambito della CIGS, mentre per le aziende rientranti nell’ambito del FIS è prevista, per il solo anno 2022, una riduzione che porta l’aliquota complessiva netta allo 0,27%, di cui 0,09% a carico del dipendente. La riduzione non spetta nei casi particolari di aziende soggette alla CIGS con un numero medio di dipendenti inferiore a 15 (vedi più avanti).

  • FIS: L’aliquota complessiva sarebbe 0,50% per un numero medio di dipendenti pari o inferiore a 5, oppure 0,80% per un numero medio di dipendenti superiore a 5. Tuttavia, per il solo anno 2022 sono previste diverse riduzioni, dalle quali risultano le seguenti aliquote complessive nette: 0,15% fino a 5 dipendenti, 0,55% oltre 5 e fino a 15 dipendenti, 0,69% oltre 15 dipendenti, 0,24% oltre 50 dipendenti per determinate attività. Tutte le aliquote sopra elencate sono ripartite nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente.

In conseguenza di quanto sopra indicato, il valore delle aliquote applicate diventa soggetto a continue variazioni (soprattutto per le riduzioni previste nell’anno 2022), sulla base del numero medio dei dipendenti in forza nel semestre precedente.

Per completezza, segnaliamo che la contribuzione varia anche nei seguenti casi particolari:

  • gli apprendisti ed ex-apprendisti di primo e terzo livello, come pure i lavoratori a domicilio, diventano soggetti alle contribuzioni CIGO / CIGS / FIS (secondo le caratteristiche del datore di lavoro);
  • per alcune particolari attività (settore aeroportuale, partiti politici) è previsto l’assoggettamento alla contribuzione CIGS indipendentemente dal numero di dipendenti.

Forniamo alcune anticipazioni sui criteri che saranno adottati per gestire la nuova contribuzione CIGS / FIS. Precisiamo che tutte le gestioni di seguito descritte saranno rilasciate con l’aggiornamento relativo al mese di luglio.

  • La contribuzione CIGS non figurerà più sulle tabelle contributive Inps. Di conseguenza, non sarà più necessario intervenire sul servizio Aggancio Tabelle, per applicare la corretta contribuzione CIGS in base al numero medio di dipendenti. La contribuzione CIGO, invece, rimarrà sulle tabelle contributive Inps (almeno per il momento).

  • Il numero medio di dipendenti nel semestre precedente sarà calcolato in automatico al momento dell’elaborazione delle buste paga (anche elaborando un singolo cedolino). Il suddetto numero medio sarà determinato in base al valore della ‘Forza aziendale’, riportata sulle denunce Uniemens (sezione Aziendale) del semestre interessato. Sarà comunque possibile effettuare una “forzatura” del numero medio di dipendenti, laddove necessario.

  • Sul servizio Posizioni Inps sarà sufficiente “attivare” le contribuzioni previste in base alla classificazione Inps del datore di lavoro, senza considerare il numero medio di dipendenti. A titolo di esempio: su un’impresa del settore distribuzione dovranno essere attivate le contribuzioni CIGS e FIS, mentre su uno studio professionale dovrà essere attivato il Fondo Attività Professionali (FAP). Le contribuzioni “attivate” saranno effettivamente applicate, su ciascun mese elaborato, soltanto quando risulterà raggiunto il numero medio di dipendenti previsto. Come già detto, quest’ultima verifica sarà effettuata in automatico al momento dell’elaborazione.

  • Se sulla posizione Inps risulta attivato un fondo di solidarietà bilaterale, ma non viene raggiunto il numero minimo di dipendenti previsto, sarà applicata automaticamente la contribuzione FIS. Nell’esempio precedente, sullo studio professionale per il quale risulta attivato il FAP, nei mesi in cui non risulterà raggiunta la media di 3 dipendenti (limite minimo previsto dal FAP), verrà applicata automaticamente la contribuzione FIS.

  • L’attivazione delle contribuzioni previste, tramite appositi campi sul servizio Posizioni Inps, potrà essere effettuata manualmente dall’Utente oppure automaticamente tramite un programma di controllo. Per ottenere l’attivazione automatica tramite il programma di controllo, sulle posizioni Inps dovranno risultare correttamente compilati il CSC ed i Codici Autorizzazione; anche il Codice Attività (Ateco) indicato sul servizio Azienda potrà essere utilizzato per individuare le contribuzioni da attivare. Rimarrà comunque possibile (e necessario) intervenire nei casi in cui non risulterà possibile individuare automaticamente il tipo di contribuzione da attivare.

Precisiamo che i campi per l’attivazione delle nuove contribuzioni, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, saranno rilasciati con l’aggiornamento di luglio. Sullo stesso servizio, per il momento, rimane possibile verificare ed eventualmente aggiornare il CSC ed i Codici Autorizzazione, al fine di ottenere un maggior automatismo con il nuovo programma di controllo.

Precisiamo, inoltre, che la nuova gestione interesserà parzialmente anche i Fondi Bilaterali (Fondo Attività Professionali, Fondo Servizi Ambientali, Fondi delle province di Trento e di Bolzano), in quanto correlati alla contribuzione FIS nei casi sopra descritti. La contribuzione relativa ai Fondi Bilaterali, tuttavia, non sarà interessata da modifiche.

Luglio 2022
(comunicazione
04/07/2022
)
CONTRIBUZIONE CIGO / CIGS / FIS – ANNO 2022

La circolare Inps n. 76 del 30/06/2022 ha fornito le indicazioni che consentono di applicare la nuova contribuzione ordinaria CIGO / CIGS / FIS in vigore dall’anno 2022. Nella circolare è indicata la competenza di giugno come mese di inizio della nuova contribuzione “corrente”. Il successivo messaggio Inps n. 2637 del 1/07/2022 ha poi rettificato tale indicazione, posticipando l’applicazione della nuova contribuzione “corrente” alla competenza di luglio.
Ovviamente, non era possibile iniziare ad applicare la nuova contribuzione dalla competenza di giugno, considerando la complessità delle variazioni previste (le quali, per inciso, producono un effetto economico anche sulle buste paga).
Ovviamente, includeremo le modifiche relative alla contribuzione “corrente” nell’aggiornamento di luglio.

Per quanto riguarda il conguaglio dei mesi pregressi (da gennaio a giugno 2022), il messaggio Inps n. 2637 sopra citato ha previsto che debba essere effettuato entro la competenza di settembre.
Da parte nostra, intendiamo rilasciare il suddetto conguaglio con l’aggiornamento di settembre.
A questo riguardo, precisiamo che sarà possibile conguagliare i contributi relativi ai mesi pregressi, per i rapporti cessati, anche senza elaborare una busta paga successiva alla cessazione, mantenendo comunque tutti gli automatismi previsti. In particolare, per i rapporti cessati sarà lasciata all’Utente la scelta tra elaborare una busta paga successiva alla cessazione (se si vuole che il conguaglio produca un effetto economico nei confronti del dipendente), oppure ottenere esclusivamente il conguaglio sulla denuncia Uniemens (quindi senza un effetto economico nei confronti del dipendente).

Con l’occasione, ricordiamo che NON era assolutamente consentito iniziare ad applicare la nuova contribuzione prima della pubblicazione delle disposizioni Inps, come espressamente indicato al punto 8 del messaggio Inps n. 637 del 9/02/2022.

Giugno 2022
(acred828)
SGRAVIO FILIERE AGRICOLE

È stato predisposto il recupero dello sgravio contributivo spettante alle filiere agricole, in relazione al periodo da novembre 2020 a gennaio 2021, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 1480 del 01/04/2022. Ricordiamo che il recupero dello sgravio relativo allo stesso periodo, era già stato previsto con l’aggiornamento di ottobre 2021 Acred805.

Come indicato nel messaggio Inps, a seguito dell’esito favorevole dell’istanza (codice autorizzazione ‘8J’), lo sgravio può essere recuperato sulle denunce Uniemens fino alla competenza del mese di giugno 2022, riportando la causale ‘L548’ nella sezione ‘Altre somme a credito’ della denuncia aziendale Uniemens.
E’ possibile attivare il recupero automatico dello sgravio arretrato, secondo modalità analoghe a quelle documentate con l’aggiornamento Acred805: nel mese in cui si intende effettuare il recupero, è sufficiente inserire la voce 9F3 sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco al punto 5.4.2 ‘Incentivi’. Sulla voce 9F3 viene proposto il codice causale ‘L548 (recupero nel 2022)’, corrispondente al valore ‘5’ nel campo Quantità.
Se occorre “forzare” il valore dello sgravio, è sufficiente indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9F3.

I contributi inclusi ed esclusi dallo sgravio, le agevolazioni compatibili ed il criterio di calcolo dello sgravio per ciascun mese pregresso, sono rimasti invariati rispetto a quanto documentato con l’aggiornamento Acred805.

Nel caso in cui il recupero dello sgravio sia stato attivato nel mese di ottobre 2021, a seguito dell’aggiornamento Acred805, non deve essere attivato nuovamente (non viene effettuato un controllo automatico a tale riguardo).

Giugno 2022
(acred828)
CONTRIBUZIONE AUTONOMI SPETTACOLO

A seguito del messaggio Inps n. 2260 del 30/05/2022, per i lavoratori autonomi del settore spettacolo è stata predisposta una nuova voce per gestire il versamento del contributo ‘ALAS’ arretrato, relativo al periodo gennaio – maggio 2022.
La nuova voce 97Z può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’. Sulla voce deve essere indicato il valore dell’imponibile arretrato, riportato nel campo Importo Unitario, e del contributo arretrato, riportato nel campo Importo Totale (entrambi devono essere determinati dall’Utente). Selezionando la voce dall’elenco, viene riportato anche il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
La voce 97Z, se inserita come sopra indicato, viene riportata sulla denuncia Uniemens individuale, nella sezione ‘Altre somme ex DM10 – A Debito’ (servizio Uniemens – Dati Particolari), con la causale ‘M219’.

Aprile 2022
(comunicazione
04/04/2022
)
FARMACIE – CONGUAGLIO CONTRIBUTI FAP / FIS

Con l’aggiornamento Acred821 del 31/03/2022, abbiamo rilasciato la gestione del conguaglio contributivo derivante dallo “spostamento” delle Farmacie dal Fondo Attività Professionali (FAP) al Fondo Integrazione Salariale (FIS)

Nell’aggiornamento è indicato che occorre lanciare due stampe di controllo (programmi ‘STACONF1’ e ‘STAMFSB1’ sulle Stampe Accessorie), riportando nella Data Iniziale il mese nel quale era stato effettuato il precedente conguaglio contributivo da FIS a FAP (aggiornamento di giugno 2021 Acred796). Dal momento che tale conguaglio poteva essere effettuato su giugno oppure su luglio 2021, le date indicate erano ‘01/06/2021’ oppure ‘01/07/2021’.
Segnaliamo che la suddetta indicazione non è corretta: nella Data Iniziale deve essere indicato il mese dal quale è iniziata la “gestione corrente” del FAP, ossia maggio 2021 oppure giugno 2021.

Per entrambi i programmi, quindi, nella Data Iniziale occorre indicare ‘01/05/2021’ oppure ‘01/06/2021’, a seconda che la “gestione corrente” del FAP sia iniziata nel mese di maggio oppure di giugno 2021.
Confermiamo che nella Data Finale va riportato ‘31/12/2021’ (come indicato nell’aggiornamento Acred821).

Segnaliamo, inoltre, che il programma ‘STACONF1’ presentava un problema nel calcolo della media relativa al semestre precedente: in diversi casi, quindi, il calcolo della media poteva essere errato. Tale problema è stato risolto e la versione corretta del programma ‘STACONF1’ è già in linea al momento della presente comunicazione.

Per ottenere la corretta rilevazione dei contributi e degli imponibili da conguagliare, quindi, occorre eseguire i programmi ‘STACONF1’ e ‘STAMFSB1’ (procedura Stampe Accessorie), compilando la Data Iniziale come sopra precisato.

Marzo 2022
(acred821)
FARMACIE – CONGUAGLIO CONTRIBUTI FAP / FIS

Con il messaggio Inps n. 772 del 16/02/2022 sono state fornite le indicazioni operative relative al conguaglio contributivo derivante dallo “spostamento” dei datori di lavoro connotati dai codici CSC 70205 e Ateco 477310 (Farmacie) dal Fondo Attività Professionali al Fondo Integrazione Salariale, già anticipato dalla circolare Inps n. 16 del 31/01/2022.
In sostanza, occorre recuperare la contribuzione versata al Fondo Attività Professionali (da ora in poi “FAP”) e versare la contribuzione dovuta al Fondo Integrazione Salariale (FIS), in relazione al periodo da marzo 2020 a dicembre 2021.
Il conguaglio in questione, rilasciato con il presente aggiornamento, deve essere effettuato sul mese di marzo 2022.

Le contribuzioni previste dai suddetti fondi, nel periodo sopra indicato, coincidevano nelle fasce 5 – 15 dipendenti ed oltre 15 dipendenti: nei casi in questione, quindi, il conguaglio è solo “figurativo”. Nella fascia oltre 3 e fino a 5 dipendenti, invece, era prevista la contribuzione FAP, ma non la contribuzione FIS: di conseguenza, nella fascia in questione, il conguaglio produce un effetto economico sia sulle buste paga che sulle somme da versare.
Ricordiamo che, ai fini della contribuzione ai suddetti fondi, il numero di dipendenti da considerare corrisponde alla media del semestre precedente a ciascun mese del periodo interessato (marzo 2020 – dicembre 2021).
Precisiamo che, in presenza di una media di dipendenti non superiore a 3 (per ciascun mese del periodo), non occorre effettuare alcun conguaglio, in quanto non era dovuta la contribuzione a nessuno dei due fondi.

Ricordiamo che la gestione del Fondo Attività Professionali è stata rilasciata con gli aggiornamenti di maggio e giugno 2021 Acred795 / Acred796, sulla base della circolare Inps n. 77 del 26/05/2021. In tale occasione, è stato predisposto anche il conguaglio dei contributi dovuti al FAP da marzo 2020, con eventuale recupero della contribuzione versata al FIS.
Il suddetto conguaglio, effettuato nei mesi di giugno o luglio 2021, è stato solo “figurativo” nelle fasce 5 – 15 dipendenti ed oltre 15 dipendenti, mentre ha avuto un effetto economico nella fascia oltre 3 e fino a 5 dipendenti.

Con il presente aggiornamento, rilasciamo il conguaglio contributivo FAP – FIS previsto per le Farmacie, da effettuare sulle denunce Uniemens relative al mese di marzo 2022, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps 772/2022.

Per le farmacie che hanno avuto almeno un mese con media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti deve essere recuperata la contribuzione versata al FAP nei mesi interessati, senza versare alcuna contribuzione al FIS. Il recupero interessa anche la quota a carico del dipendente (1/3) e provoca quindi un effetto sulle buste paga.
Il suddetto recupero deve essere gestito utilizzando il programma ‘STACONF1’ e le voci 51U / 51S, descritti più avanti. Naturalmente, il recupero in questione ha effetto anche sulle somme da versare.

Inoltre, per tutte le farmacie che hanno versato la contribuzione FAP per almeno un mese, occorre effettuare il conguaglio da FAP a FIS. Precisiamo che tale conguaglio deve comprendere i mesi con media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, per i quali deve essere effettuato anche il recupero del contributo FAP con effetto economico su buste paga e somme da versare, descritto nel paragrafo precedente (programma ‘STACONF1’ e voci 51U / 51S).
Il conguaglio FAP – FIS deve essere gestito tramite il programma ‘STAMFSB1’ e le voci C10 / C11, descritti più avanti.

Relativamente ai mesi con media occupazionale superiore a 5 dipendenti, il contributo FAP era dovuto nelle stesse misure previste per il contributo FIS. In questi casi, quindi, il conguaglio FAP – FIS è soltanto “figurativo” e non provoca alcun effetto economico sulle buste paga o sulle somme da versare (anche la quota a carico del dipendente rimane invariata).

RECUPERO FAP (OLTRE 3 E FINO A 5 DIPENDENTI)
Come già detto, per i mesi che rientrano nella fascia superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, occorre effettuare un recupero del contributo FAP, con effetto economico sulle buste paga e sulle somme da versare risultanti dalla denuncia Uniemens.

Per individuare le farmacie interessate dal suddetto recupero, deve essere utilizzato il programma ‘STACONF1’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’).
E’ sufficiente effettuare un unico lancio del programma, impostando ‘01/06/2021’ nel campo Data Iniziale e ‘31/12/2021’ nel campo Data Finale. Nel caso in cui il precedente conguaglio da FIS a FAP sia stato effettuato nel mese di luglio 2021 (anziché nel mese di giugno), deve essere indicato ‘01/07/2021’ nella Data Iniziale (anziché ‘01/06/2021’).

Nei parametri del programma ‘STACONF1’ sono disponibili le opzioni per attivare il controllo su CSC e Codice Ateco, che risulta abilitata automaticamente, e per effettuare l’arrotondamento mensile del numero di dipendenti: quest’ultima opzione deve essere abilitata se, nelle verifiche periodiche effettuate tramite il programma ‘STADIPEM’, si abilita la corrispondente opzione disponibile su tale programma (aggiornamento di ottobre 2016 Acred623).

Il programma ‘STACONF1’ effettua il controllo su ogni mese del periodo indicato, calcolando la media dei dipendenti occupati nel semestre precedente a ciascun mese e verificando se rientra nella fascia oltre 3 e fino a 5 dipendenti.
Inoltre vengono automaticamente considerate le voci di contributi arretrati, relative alla fascia oltre 3 e fino a 5 dipendenti, presenti nel mese in cui è stato effettuato il precedente conguaglio da FIS a FAP (giugno / luglio 2021). Le voci in questione (51P / 51Q) riportano il valore dei contributi relativi al periodo marzo 2020 – maggio 2021, versati al FAP in occasione del precedente conguaglio: in tal modo, viene quindi conguagliato anche il periodo marzo 2020 – maggio 2021.

Sulla stampa prodotta (‘recuperoFAP’) sono riportate tutte le farmacie interessate dalla contribuzione FAP, indicando il solo contributo da recuperare (se presente in almeno un mese del periodo da giugno / luglio a dicembre 2021). Il contributo indicato corrisponde a quello versato in relazione ad una media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, ossia lo 0,45% dell’imponibile previdenziale, di cui 1/3 a carico del dipendente. I contributi relativi ai soli mesi nei quali si verifica tale condizione, sono riportati in stampa a livello di singolo dipendente (oltre che come totale). Sulla stampa sono anche indicati i dipendenti il cui rapporto è cessato nel periodo interessato dal conguaglio: i contributi relativi ai dipendenti cessati vengono evidenziati separatamente nella riga relativa al totale.

Sui dipendenti che risultano ancora in forza, occorre inserire la voce 51S sulle Variazioni Mensili del mese del conguaglio, indicando il contributo relativo al singolo dipendente (riportato sulla stampa prodotta) nel campo Importo Totale.
La voce 51S calcola il corrispondente imponibile e lo riporta nel campo Importo Unitario (visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino). Inoltre, viene restituita la parte a carico del dipendente (1/3 del contributo complessivo), riportata sulla voce 51T (anch’essa visibile nel Dettaglio del cedolino). Precisiamo che l’inserimento del contributo deve essere effettuato sui singoli dipendenti proprio perché occorre restituire la quota a loro carico.

Per quanto riguarda i dipendenti cessati, non è possibile (sul piano pratico) restituire la quota a loro carico. Di conseguenza, i contributi complessivi dei dipendenti cessati (evidenziati sulla stampa, nella riga del totale) devono essere inseriti su un qualsiasi dipendente ancora in forza nel mese del conguaglio, agganciato alla stessa posizione Inps, indicandoli nel campo Importo Totale della voce 51U. Tale voce calcola il corrispondente imponibile e lo riporta nel campo Importo Unitario (visibile nel Dettaglio del cedolino), senza alcun effetto sulla busta paga del dipendente sul quale viene indicata la voce. Nei casi in questione, l’intero contributo viene recuperato dal datore di lavoro.

Anche i contributi arretrati relativi al periodo marzo 2020 – maggio 2021, presenti sulle voci 51P / 51Q nei mesi in cui è stato effettuato il precedente conguaglio (giugno o luglio 2021), sono riportati sulla stampa in corrispondenza dei singoli dipendenti (se ancora in forza) o come totale relativo ai dipendenti cessati.

Le voci 51S e 51U possono essere selezionate dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.2.3 ‘Contributo Fondo Solidarietà Bilaterale’, indicando il contributo da recuperare (che viene riportato nel campo Importo Totale).

Sulla stampa prodotta, in presenza di dipendenti cessati (quindi nei casi in cui occorre indicare il relativo contributo sulla voce 51U), viene emessa la segnalazione ‘Sono presenti dipendenti cessati con contributo versato’.
Precisiamo che sulla stampa vengono riportate tutte le ditte identificate dal CSC e codice Ateco sopra indicati (Farmacie), tuttavia non viene riportato alcun importo se non è presente neppure un mese per il quale occorre recuperare il contributo versato al FAP nella fascia oltre 3 e fino a 5 dipendenti. Ricordiamo che il recupero può riguardare sia i contributi correnti del periodo giugno – dicembre 2021, sia i contributi arretrati del periodo marzo 2020 – maggio 2021 (voci 51P / 51Q).

Il contributo da recuperare relativo ai periodi con media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, indicato sulle  voci 51S e 51U nel mese di marzo 2022, deve essere recuperato sulla denuncia Uniemens tramite la causale ‘L221’. A tale scopo, occorre utilizzare la voce C10 relativa al conguaglio FAP – FIS, descritta nel paragrafo successivo.

CONGUAGLIO FAP – FIS (OLTRE 3 DIPENDENTI)
Le farmacie che hanno versato la contribuzione al FAP, quindi con una media occupazionale superiore a 3 dipendenti per almeno un mese del periodo marzo 2020 – dicembre 2021, devono recuperare tale contribuzione sulla denuncia Uniemens di marzo 2022. Relativamente ai soli mesi con media occupazionale superiore a 5 dipendenti, le stesse aziende devono anche versare la contribuzione al FIS, sempre sulla denuncia Uniemens di marzo 2022.

Come già detto, nei casi di media occupazionale superiore a 5 dipendenti, il suddetto conguaglio è solo “figurativo”, in quanto la contribuzione FAP da recuperare corrisponde alla contribuzione FIS da versare.
Ricordiamo che il conguaglio FAP – FIS deve essere effettuato anche per le farmacie interessate dal recupero del contributo FAP nella fascia oltre 3 e fino a 5 dipendenti (con effetto economico), descritto nei paragrafi precedenti.

Per individuare tutte le farmacie interessate dal conguaglio FAP – FIS, deve essere utilizzato il programma ‘STAMFSB1’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’).
E’ sufficiente effettuare un unico lancio del programma, impostando ‘01/06/2021’ nel campo Data Iniziale e ‘31/12/2021’ nel campo Data Finale. Nel caso in cui il precedente conguaglio da FIS a FAP sia stato effettuato nel mese di luglio 2021 (anziché nel mese di giugno), deve essere indicato ‘01/07/2021’ nella Data Iniziale (anziché ‘01/06/2021’).

Precisiamo che il programma considera tutti i mesi nei quali risulta presente il contributo FAP (voce 51C nel Dettaglio del cedolino), senza effettuare alcun controllo sulla media occupazionale del semestre precedente.
Vengono inoltre considerate le voci 51P / 51Q / C10 / C11, utilizzate nel precedente conguaglio FIS – FAP effettuato nei mesi di giugno o luglio 2021, per indicare i contributi arretrati relativi al periodo marzo 2020 – maggio 2021.

Nei parametri del programma ‘STAMFSB1’ è disponibile l’opzione per attivare il controllo su CSC e Codice Ateco (che risulta abilitata automaticamente). Precisiamo che non viene verificata la tipologia di fondo presente sulla posizione Inps, tuttavia vengono segnalati i casi in cui risulti ancora indicato il FAP (sulla stampa FIS-segnalazioni).

Sulla stampa prodotta (‘conguaglioFIS’) sono riportate tutte le aziende interessate dal conguaglio FAP / FIS, comprese quelle già individuate tramite il programma ‘STACONF1’ descritto nei paragrafi precedenti.

Vengono elencati i dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al FAP nel periodo giugno / luglio – dicembre 2021, indicando separatamente gli imponibili ed i contributi relativi alle due fasce previste: oltre 3 e fino 15 dipendenti (aliquota 0,45%) ed oltre 15 dipendenti (aliquota 0,65%). Precisiamo che la fascia viene individuata sulla base dell’aliquota presente nel campo Quantità della voce 51C (visibile nel Dettaglio del cedolino), relativa al contributo FAP.

Anche i contributi arretrati relativi al periodo marzo 2020 – maggio 2021, se presenti sulle voci 51P / 51Q / C10 / C11 nel mese in cui è stato effettuato il precedente conguaglio (giugno o luglio 2021), sono riportati sulla stampa in corrispondenza dei singoli dipendenti (se ancora in forza) o come totale relativo ai dipendenti cessati.

I valori totali dell’imponibile e del contributo FAP, riportati sulla stampa prodotta, devono essere indicati sulle voci C10 / C11, inserendole sulle Variazioni Mensili di marzo 2022 in corrispondenza di un solo dipendente.
Sulla voce C10 vanno indicati l’imponibile ed il contributo relativi alla fascia oltre 3 e fino a 15 dipendenti, mentre sulla voce C11 vanno indicati l’imponibile ed il contributo relativi alla fascia oltre 15 dipendenti.
Le voci C10 e C11 possono essere selezionate dall’elenco al punto 5.2.3 ‘Contributo Fondo Solidarietà Bilaterale’: per ciascuna voce, l’imponibile viene riportato nel campo Importo Unitario ed il contributo nel campo Importo Totale.

Su entrambe le voci, è possibile indicare anche il solo imponibile (campo Importo Unitario), lasciando calcolare alla voce il corrispondente contributo; in questo caso, tuttavia, potrebbero risultare delle differenze rispetto ai contributi effettivamente presenti nei cedolini e nelle denunce Uniemens dei mesi pregressi, in quanto tali contributi sono stati calcolati arrotondando gli importi (al centesimo) mensilmente e per singolo dipendente. Consigliamo quindi di indicare, sulle voci C10 e C11, sia il valore dell’imponibile, sia quello del contributo.

Precisiamo, inoltre, che i contributi indicati sulla voce C10 devono essere comprensivi dei contributi eventualmente indicati sulle voci 51S / 51U, nel caso in cui l’azienda sia interessata, per almeno un mese, al recupero del contributo FAP previsto nella fascia oltre 3 e fino a 5 dipendenti. Anche nel caso in cui tutti i mesi del periodo interessato rientrino nella fascia oltre 3 e fino a 5 dipendenti, è necessario indicare sia la voce C10, sia le voci 51S / 51U.
Sulla denuncia Uniemens, per compilare la causale di versamento al FIS viene considerata la voce C10 al netto delle somme presenti sulle voci 51S / 51U; per compilare la causale di recupero dal FAP, la voce C10 viene invece considerata per intero.

Gli importi presenti sulle voci C10 e C11 sono riportati sulla denuncia aziendale Uniemens:

  • per il versamento al FIS, nella sezione ‘Altre somme a debito’, sulla causale ‘M149’ per la fascia oltre 5 e fino a 15 dipendenti (voce C10 al netto delle voci 51S / 51U) e sulla causale ‘M131’ per la fascia oltre 15 dipendenti (voce C11); in tale sezione viene riportato sia il valore dell’imponibile che quello del contributo;
  • per il recupero di quanto versato al FAP, nella sezione ‘Altre somme a credito’, sulla causale ‘L221’ per la fascia oltre 3 e fino a 15 dipendenti (voce C10) e sulla causale ‘L222’ per la fascia oltre 15 dipendenti (voce C11); in tale sezione viene riportato soltanto il valore del contributo.

In presenza delle voci 51S / 51U, viene quindi prodotta una differenza (positiva) tra i contributi da recuperare presenti sulla causale ‘L221’ ed i contributi da versare presenti sulla causale ‘M149’. In tal modo, si genera un credito corrispondente al contributo FAP versato in relazione ai mesi con media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti.

Per quanto riguarda le causali ‘M131’ e ‘M149’, da utilizzare per il versamento della contribuzione FIS, facciamo presente che il messaggio Inps n. 1147 del 14/03/2022 ha rettificato le indicazioni riportate nel precedente messaggio n. 772 del 16/02/2022. In particolare, la causale ‘M131’ va utilizzata per la fascia oltre 15 dipendenti (aliquota 0,65%) e la causale ‘M149’ va utilizzata per la fascia oltre 5 e fino a 15 dipendenti (aliquota 0,45%).

Marzo 2022
(acred820)
PROSSIMI AGGIORNAMENTI

Anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, saranno rilasciate le seguenti gestioni:

  • Conguaglio contributivo dal Fondo Attività Professionali (FAP) a Fondo Integrazione Salariale (FIS) per il settore delle farmacie (messaggio Inps n. 772 del 16/02/2022); tale gestione sarà rilasciata con il prossimo aggiornamento entro i primi giorni di aprile, per poter effettuare il conguaglio sulle buste paga relative al mese di marzo.

  • Esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti (0,80%), secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 43 del 22/03/2022. Tale gestione sarà rilasciata con l’aggiornamento relativo al mese di aprile, in quanto la circolare Inps non è stata pubblicata in tempo utile per le buste paga relative al mese di marzo. Precisiamo che la stessa circolare prevede la possibilità di iniziare a gestire l’esonero “corrente” entro le denunce Uniemens relative al mese di maggio, recuperando l’esonero arretrato da gennaio fino al mese precedente.

Febbraio 2022
(comunicazione
07/02/2022
)
CONTRIBUZIONE INPS – ANNO 2022

Nell’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022, abbiamo elencato le variazioni contributive previste per l’anno 2022, sottolineando che non potevano essere applicate in assenza delle necessarie indicazioni da parte dell’Inps.
Di seguito, riportiamo le variazioni già elencate nell’aggiornamento Acred812:

  • riduzione 0,80% dell’aliquota a carico del dipendente, entro un certo limite di retribuzione;
  • estensione della CIGS e del FIS ad aziende attualmente non soggette, con versamento dei relativi contributi;
  • applicazione di un’aliquota aggiuntiva (“Dis-Coll”) ai collaboratori ed altri parasubordinati.

Successivamente, è stata pubblicata la circolare Inps n. 18/2022, che ha illustrato la nuova contribuzione CIGS / FIS, senza tuttavia fornire alcuna indicazione operativa o procedurale e annunciando una successiva circolare con tali indicazioni. Di conseguenza, nell’aggiornamento Acred814 del 02/02/2022, abbiamo precisato che la suddetta contribuzione potrà essere applicata soltanto dopo la pubblicazione della successiva circolare Inps.

In data 05/02/2022, l’Inps ha fornito le seguenti indicazioni sul forum di Assosoftware:
Abbiamo predisposto una bozza di messaggio con la quale, nel delineare il nuovo assetto delle contribuzioni, precisiamo che l’Istituto provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.
Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022, nelle more di adeguamento delle procedure operative di denuncia e riscossione della contribuzione, i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Da parte dell’Inps, quindi, viene confermato che è necessario attendere ulteriori indicazioni, per poter applicare le variazioni decorrenti da gennaio 2022. Nel frattempo, occorre continuare ad applicare le disposizioni in vigore al 31/12/2021.

Febbraio 2022
(acred814)
CONTRIBUZIONE CIGS / FIS

L’Inps, con la circolare n. 18 del 01/02/2022, ha comunicato le variazioni relative alle integrazioni salariali, decorrenti dall’anno 2022. In particolare, nella circolare sono illustrate le modifiche delle aliquote contributive CIGS / FIS, oltre all’estensione di tali contribuzioni a diverse tipologie di aziende attualmente non soggette. Tra le variazioni previste, risulta anche una riduzione delle aliquote CIGS / FIS, valida solo per l’anno 2022.

L’estensione della contribuzione CIGS / FIS e la riduzione delle relative aliquote, decorrono entrambe da gennaio 2022. Tuttavia, per la loro applicazione occorrerà attendere una successiva circolare Inps, con la quale saranno fornite le istruzioni operative e procedurali. Al punto 6 della circolare 18/2022, viene infatti precisato quanto segue:
"Si fa riserva di dettare, con successiva circolare, le istruzioni operative concernenti le predette modifiche, apportate dalle disposizioni in esame, alla misura della contribuzione ordinaria di finanziamento a carico dei soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale e altresì dei destinatari della disciplina delle integrazioni salariali straordinarie.
Analogamente, verranno fornite indicazioni, sotto il profilo procedurale, in ordine alle riduzioni previste, in riferimento alla suddetta contribuzione ordinaria di finanziamento, per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022."

Per inciso, nella circolare 18/2022 non sono riportate “istruzioni operative” o “procedurali” di alcun genere, sia per quanto riguarda l’applicazione delle contribuzione CIGS / FIS sulle aziende attualmente non soggette, sia in merito alla riduzione delle relative aliquote. A titolo di esempio, non è affatto chiaro se la riduzione vada operata direttamente sui contributi riportati nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens, oppure debba essere esposta separatamente su una causale a credito (essendo, oltretutto, una misura temporanea). Qualsiasi scelta effettuata in assenza delle istruzioni Inps, comporta il rischio che le denunce Uniemens di gennaio non vengano accettate in fase di invio oppure generino delle note di rettifica. Lo stesso rischio si presenta anche lasciando le aliquote invariate, tuttavia quest’ultima scelta è perlomeno supportata dalle indicazioni presenti al punto 6 della circolare 18/2022. Tra l’altro, le stesse indicazioni dimostrano la necessità di un’ulteriore circolare con le istruzioni operative, per poter applicare le variazioni.

A riguardo segnaliamo che, sul forum di Assosoftware, è stata chiesta all’Inps una conferma ufficiale di quanto sopra indicato, ossia che tutte le modifiche descritte nella circolare 18/2022 possano essere applicate soltanto a seguito della pubblicazione della successiva circolare con le istruzioni operative e procedurali.

Occorre anche considerare che le contribuzioni CIGS / FIS producono un effetto economico sulla busta paga, in quanto una parte delle relative aliquote rimane a carico del dipendente. Anche partendo dal presupposto che la parte a carico del dipendente corrisponda ad 1/3 dell’aliquota complessiva, per poter applicare le nuove aliquote sull’elaborazione di gennaio occorrerebbe rielaborare le ditte già elaborate, ottenendo una variazione del netto in busta.

Naturalmente, a seguito della pubblicazione dell’ulteriore circolare Inps con le istruzioni operative, predisporremo i conguagli della contribuzione CIGS / FIS di gennaio, secondo le modalità che saranno indicate dall’Inps.

Gennaio 2022
(acred814)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Con la circolare Inps n. 17 del 01/02/2022, sono stati pubblicati i valori dei contributi relativi ai lavoratori domestici, per l’anno di competenza 2022. Rispetto ai valori predisposti con l’aggiornamento Acred813 del 31/01/2022, risultano differenze (di pochi centesimi) i soli contributi relativi al terzo scaglione delle tabelle 18008 / 18018.
Con il presente aggiornamento, oltre alla modifica delle due tabelle sopra indicate, sono stati aggiornati anche i valori delle retribuzioni convenzionali sulle tabelle da 18001 a 18018.

Gennaio 2022
(acred813)
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

L’Inps, con la circolare n. 15 del 28/01/2022, ha comunicato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dell’indennità di maternità a carico dello Stato.
Rispetto ai valori rilasciati con l’aggiornamento Acred812 del 24/01/2022, risulta soltanto una differenza di 1 euro sul massimale contributivo ai fini pensionistici: tale massimale è stato adeguato con il presente aggiornamento.

Gennaio 2022
(acred813)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono state aggiornate le tabelle contributive relative ai lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018) per l’anno 2022.
Precisiamo che non è stata ancora pubblicata la circolare Inps con i valori ufficiali dei suddetti contributi. Al momento della pubblicazione, se risultasse necessario, adegueremo i valori rilasciati con il presente aggiornamento.

Gennaio 2022
(acred812)
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG.
Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps risultassero sostanzialmente diversi da quelli di seguito indicati, rilasceremo un ulteriore aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).
Come più avanti precisato, la gestione del massimale unico della CIG (da applicare alla CIG iniziata nell’anno 2022) sarà rilasciata con un successivo aggiornamento, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall’Inps.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 49,91 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 48.279,00 annuali, corrispondenti ad E. 4.023,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile Inps su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo quando l’imponibile supera il limite mensile sopra indicato: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 ‘Contributi aggiuntivi e CIG’). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene effettuato sempre, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 105.013,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4 ‘Gestione Inps’).

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Naspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 557,92 (41% di E. 1.360,77) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2022. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2021 (E. 547,51).

Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.183,77 per gli eventi dell’anno 2022.

Per quanto riguarda l’adeguamento automatico al massimale previsto per l’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000), il valore giornaliero è passato a E. 102,31 per gli eventi dell’anno 2022.

Per quanto riguarda l’indennità CIG usufruita nell’anno 2022, per il momento abbiamo aggiornato i seguenti valori:

  • limite di retribuzione per l’individuazione del massimale E. 2.200,51
  • massimale non edili E. 957,75 (1° fascia) ed E. 1.151,12 (2° fascia)
  • massimale edili E. 1.149,30 (1° fascia) ed E. 1.381,34 (2° fascia)

Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione).

NOTA: La Legge di Bilancio 2022 (Legge 30/12/2021 n. 234) ha previsto l’applicazione di un solo massimale per la CIG dall’anno 2022. Come indicato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 3/01/2022, tale disposizione deve essere applicata alle sole integrazioni salariali che iniziano nell’anno 2022, mentre NON deve essere applicata alle integrazioni salariali iniziate nell’anno 2021 che proseguono  nell’anno 2022. Considerando l’attuale assenza di indicazioni da parte dell’Inps, per il momento abbiamo previsto la rivalutazione e l’applicazione di entrambi i massimali, aggiornando il calcolo che deve essere effettuato per le integrazioni salariali che proseguono dall’anno 2021. Con i prossimi aggiornamenti, predisporremo anche la gestione del massimale unico, previsto per le integrazioni salariali che iniziano nell’anno 2022.

Gennaio 2022
(acred812)
ULTERIORI VARIAZIONI CONTRIBUTIVE

Segnaliamo che, dal mese di gennaio 2022, sono previste ulteriori variazioni contributive – di seguito, riepiloghiamo quelle più rilevanti per quanto riguarda la gestione del personale:

  • riduzione 0,80% dell’aliquota a carico del dipendente, entro un certo limite di retribuzione;
  • estensione della CIGS e del FIS ad aziende attualmente non soggette, con versamento dei relativi contributi;
  • applicazione di un’aliquota aggiuntiva (“Dis-Coll”) ai collaboratori ed altri parasubordinati.

Precisiamo che le suddette disposizioni non possono essere applicate senza le necessarie indicazioni da parte dell’Inps. Al momento del presente aggiornamento, l’Inps non ha fornito alcuna indicazione, neppure tramite Assosoftware.
Non appena saranno disponibili le indicazioni Inps, rilasceremo le conseguenti variazioni con appositi aggiornamenti.

Gennaio 2022
(acred812)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP

In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell’Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2022.
Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.

Ottobre 2021
(acred805)
SGRAVIO FILIERE AGRICOLE

E’ stato predisposto il recupero dello sgravio contributivo spettante alle filiere agricole, relativo al periodo da novembre 2020 a gennaio 2021, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 131 del 08/09/2021.

Come indicato nella circolare, a seguito dell’esito favorevole dell’istanza presentata dal datore di lavoro (codice autorizzazione ‘8J’), lo sgravio può essere recuperato sulle denunce Uniemens relative al solo mese di ottobre 2021, riportando la nuova causale ‘L548’ nella sezione ‘Altre somme a credito’ della denuncia aziendale.
A tale scopo, è possibile attivare il calcolo automatico dello sgravio relativo al periodo pregresso sopra indicato: nel mese in cui si intende effettuare il recupero, è sufficiente inserire la voce 9F3 sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 5.4.2 ‘Incentivi’. Sulla voce 9F3 viene proposto il codice causale ‘L548’ (corrispondente al valore ‘3’ nel campo Quantità), tuttavia nei casi previsti dalla circolare è possibile selezionare il codice causale ‘L550’ (corrispondente al valore ‘4’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che la voce 9F3 è stata predisposta con l’aggiornamento di aprile 2021 Acred792, per quanto riguarda la gestione dello stesso sgravio relativo al periodo da gennaio a giugno 2020.

Lo sgravio corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con le seguenti esclusioni:

  • viene escluso il contributo al fondo di garanzia del Tfr (0,20%), se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria o di un fondo previdenza complementare;
  • viene esclusa l’ulteriore misura compensativa (0,28%), sempre spettante in presenza del Fondo Tesoreria o di un fondo previdenza complementare;
  • viene escluso il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (0,30%);
  • vengono esclusi il contributo dovuto al FIS o ai fondi di solidarietà bilaterali, il contributo di solidarietà (10%) dovuto sull’assistenza sanitaria o su altre prestazioni, il contributo di licenziamento.

In assenza di indicazioni specifiche, restano inclusi nello sgravio i contributi addizionale (1,40%) ed aggiuntivo (0,50%) dovuti per i contratti a termine, ed il contributo 10% dovuto per gli apprendisti ed ex apprendisti L. 56/87.

Come indicato nella circolare Inps sopra citata, lo sgravio è compatibile con altri incentivi o sgravi “parziali”, nei limiti della contribuzione residua effettivamente dovuta dal datore di lavoro.
Per ciascun mese del periodo interessato, l’importo dello sgravio viene calcolato determinando il valore dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto di ogni agevolazione o incentivo presente. Nel calcolo si tiene conto dei contributi da escludere (fondo formazione, contributo licenziamento, ecc.) e da includere (contributo addizionale e aggiuntivo Naspi, contributo 10% apprendisti) secondo quanto sopra indicato.

Il valore dello sgravio è riportato nel campo Importo Totale della voce 9F3, visibile nel Dettaglio del cedolino.
Se occorre “forzare” il valore dello sgravio, quindi, è sufficiente indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9F3.
Sulla denuncia Uniemens, lo sgravio è riportato sulla causale ‘L548’ (oppure ‘L550’), nella sezione Aziendale. Tale causale ha valenza contributiva e viene sommata nel totale a credito della denuncia.

Nel mese in cui viene recuperato lo sgravio arretrato, si reintegra automaticamente il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi interessati. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Ottobre 2021
(acred805)
RESTITUZIONE SGRAVIO SOSTITUTIVO CIG / FIS

E’ stata predisposta una voce che consente di “restituire” parzialmente lo sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dal D.L. 104/2020, nei casi e secondo le modalità stabilite dal messaggio Inps n. 3475 del 14/10/2021.
Nel caso in cui si intenda restituire una parte dello sgravio in questione, dal mese di ottobre 2021 è possibile utilizzare la voce 97M, riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.1 ‘Rettifiche Inps’. Sulla voce occorre indicare l’importo della restituzione (determinato dall'utente), riportato nel campo Importo Totale. Inoltre, selezionando la voce dall’elenco, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità.
La voce 97M, se inserita come sopra indicato, viene riportata sulla denuncia Uniemens individuale, nella sezione ‘Altre somme ex DM10 - A Debito’ (servizio ‘Dati particolari’), con la causale ‘M903’.

Settembre 2021
(acred803)
INPS – CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

L’Inps, con la circolare n. 137 del 17/09/2021, ha chiarito che il valore del contributo di licenziamento deve essere calcolato prendendo a riferimento il massimale Naspi, anziché l’imponibile Naspi, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 31, della legge 92/2012. Nella stessa circolare viene anche precisato che, a seguito di “recenti controlli effettuati sulle banche dati dell’Istituto”, è risultato che il calcolo non è sempre stato effettuato secondo il suddetto criterio.

Il motivo delle suddette “irregolarità” nel calcolo del contributo è, in realtà, molto semplice: dall’anno 2013 in poi, in diversi messaggi e circolari Inps, il contributo di licenziamento è stato calcolato (dall’Inps) considerando il valore dell’imponibile Aspi / Naspi, anziché il valore del corrispondente massimale. Nello stesso periodo, inoltre, i controlli effettuati dall’Inps sulle denunce Uniemens, imponevano di applicare esattamente il valore indicato nelle suddette circolari o messaggi, se si volevano evitare le conseguenti note di rettifica (a debito o a credito). Di conseguenza, fino ad oggi, tutti i datori di lavoro dovevano necessariamente applicare gli importi riportati nelle circolari e nei messaggi Inps, ossia quegli stessi importi che, secondo quanto precisato nella circolare 137/2021, risultano errati.

A titolo di esempio, riportiamo alcune circolari e messaggi Inps nei quali è stato espressamente indicato il calcolo del contributo di licenziamento sul valore dell’imponibile Aspi / Naspi, anziché sul valore del relativo massimale:

  • Circolare n. 44 del 22/03/2013: al punto 2 “Misura del contributo”, il calcolo del contributo viene effettuato sul valore dell’imponibile Aspi (E. 1.1180,00), anziché sul valore del massimale Aspi (E. 1.152,90).
  • Messaggio n. 4441 del 30/06/2015: al punto 2.3 “Contributo sulla interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato”, il calcolo del contributo viene effettuato sul valore dell’imponibile Naspi (E. 1.1195,00), anziché sul valore del massimale Naspi (E. 1.300,00).
  • Messaggio n. 594 del 8/02/2018: al punto 4 “Decorrenza e misura del contributo”, il calcolo del contributo viene effettuato sul valore dell’imponibile Naspi (E. 1.208,15), anziché sul valore del massimale (E. 1.314,30).

Occorre tuttavia sottolineare che, in alcune circolari o messaggi (come la circolare 40/2020 o il messaggio 594/2018 sopra citato), veniva precisato che il calcolo doveva essere effettuato sul massimale, anche se poi i valori del contributo, determinati dalla stessa Inps, erano calcolati sul valore dell’imponibile.

Con effetto dall’elaborazione del mese di settembre 2021, è stato modificato l’importo del contributo di licenziamento, determinandolo sulla base del massimale Naspi. Dal mese di settembre 2021, il valore “base” del contributo corrisponde ad E. 547,51, ossia il 41% di E. 1.335,40 (valore del massimale Naspi per gli anni 2020 e 2021).
In questo modo, il contributo di licenziamento versato alle scadenze successive alla pubblicazione della circolare 137/2021, risulta calcolato secondo i criteri indicati nella stessa circolare.

Anche il calcolo effettuato dalla stampa di controllo ‘CONTRLIC’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie, è stato modificato per considerare i valori indicati nella circolare 137/2021, anche in relazione ai periodi pregressi.
Sul programma ‘CONTRLIC’, inoltre, è stata predisposta un’opzione che consente di calcolare il contributo sulla base dei valori applicati in precedenza: tale opzione va utilizzata soltanto nel caso in cui si desideri riprodurre il calcolo effettuato precedentemente; non va invece utilizzata per i mesi correnti o per l’eventuale ricalcolo dei periodi pregressi.

In relazione ai periodi pregressi, nella circolare 137/2021 è precisato che saranno fornite apposite indicazioni tramite un successivo messaggio. A tale riguardo, secondo alcune anticipazioni (NON ancora confermate), risulta che l’Inps stia considerando la possibilità di effettuare autonomamente il calcolo delle differenze relative ai periodi dal 2015 in poi, comunicando direttamente l’importo da versare.

Settembre 2021
(acred803)
FONDO SERVIZI AMBIENTALI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di agosto 2021 Acred801, abbiamo rilasciato le indicazioni operative per la gestione del nuovo Fondo Servizi Ambientali. In particolare, è stata prevista la possibilità di individuare le aziende interessate utilizzando il programma ‘STADIPEM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie.
Con il presente aggiornamento, sul programma ‘STADIPEM’ è stata aggiunta una nuova segnalazione, per informare che sul servizio Ditta – Posizioni Inps non è presente uno dei Codici Autorizzazione previsti per il suddetto Fondo. La nuova segnalazione viene emessa nel caso in cui sia attivato il controllo su CSC e Codice Ateco, limitatamente alle aziende che rientrano nei settori di attività previsti (individuati appunto dalla combinazione di CSC e Codice Ateco).
Naturalmente, l’assenza dei Codici Autorizzazione sul servizio Ditta – Posizioni Inps potrebbe derivare da una mancata indicazione da parte  dell’Utente (in quanto i codici in questione non devono essere riportati sulle denunce Uniemens); di conseguenza, rimane all’Utente l’onere di stabilire se la mancanza del Codice Autorizzazione previsto sia, o meno, un motivo valido per escludere la ditta dall’assoggettamento al Fondo Servizi Ambientali.

Agosto 2021
(acred801)
FONDO SERVIZI AMBIENTALI – CONTRIBUZIONE

Con la circolare Inps n. 86 del 17/06/2021 sono state fornite le indicazioni per il versamento della contribuzione al nuovo Fondo di Solidarietà Bilaterale relativo al settore dei servizi ambientali. Nella circolare sono indicate le modalità di attribuzione dei nuovi Codici Autorizzazione, mentre nell’allegato 2 è riportato l’elenco delle attività interessate.

Segnaliamo che le aliquote contributive e le modalità di versamento della contribuzione ordinaria, coincidono con quelle previste per il FIS. Anche le attività interessate rientrano tra quelle precedentemente comprese nel FIS.
Il contributo al nuovo fondo prevede le seguenti aliquote complessive (le stesse del FIS):

  • 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti;
  • 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;

Analogamente al FIS, l’aliquota è ripartita nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente.
Sulla denuncia Uniemens, le modalità di esposizione della contribuzione ordinaria sono le stesse previste per il FIS: il contributo corrente deve essere versato unitamente agli altri contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, sommandolo nel campo ‘Contributo’ della denuncia individuale (servizio Uniemens – Dipendenti).

In generale, le aziende che versavano la contribuzione al FIS, devono continuare a versare la stessa contribuzione al nuovo fondo. Tuttavia, è necessario individuare le aziende interessate al nuovo fondo, in quanto occorre effettuare un “conguaglio” (senza alcun effetto economico) dei contributi versati al FIS a partire dal mese di ottobre 2019.

Analogamente a quanto previsto per il Fondo Attività Professionali (vedere comunicazione del 4/06/2021), sul servizio Ditta – Posizioni Inps è stata aggiunta l’opzione ‘Fondo Servizi Ambientali’ nel campo ‘Tipologia di Fondo’. Precisiamo che è opportuno (sebbene non obbligatorio) attribuire la suddetta opzione sulle ditte interessate al nuovo fondo.

Tramite il programma ‘STADIPEM’, è possibile individuare le ditte interessate al nuovo Fondo Servizi Ambientali.
Ricordiamo che il programma ‘STADIPEM’ è disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (1.1 ‘Stampe Mensili’) e consente di individuare le ditte da assoggettare al FIS, al Fondo Attività Professionali o ad altri fondi analoghi.
Per individuare automaticamente le aziende interessate al Fondo Servizi Ambientali, è necessario che risulti correttamente indicato il CSC sul servizio Ditta – Posizioni Inps ed il codice attività (Codice Ateco) sul servizio Ditta – Azienda. Se tale condizione è rispettata, nei parametri del programma ‘STADIPEM’ è possibile barrare la casella ‘Effettua il controllo su CSC e Codice Ateco’: le ditte che rientrano nei settori del Fondo Servizi Ambientali vengono individuate controllando le combinazioni di CSC e Codice Ateco riportate nell’allegato 2 alla circolare Inps (per confermare l’assoggettamento al nuovo fondo, occorre comunque verificare l’attribuzione dei Codici Autorizzazione previsti nella circolare).
Inoltre, per considerare le aziende già assoggettate al contributo FIS, nei parametri di ‘STADIPEM’ occorre barrare anche la casella ‘Controlla Fondo Attività Professionali / Fondo Servizi Ambientali anche per ditte già assoggettate al FIS’.
Una volta individuate le aziende interessate, è opportuno indicare il nuovo fondo nel campo ‘Tipologia di Fondo’.

Per le aziende assoggettate al Fondo Servizi Ambientali, occorre effettuare un “conguaglio figurativo” dei contributi versati al FIS nel periodo da ottobre 2019 a giugno 2021. Il suddetto conguaglio deve essere indicato sulla denuncia Uniemens relativa al mese di agosto 2021: il contributo precedentemente versato al FIS deve essere recuperato (indicandolo su una causale a credito) e contestualmente versato al Fondo Servizi Ambientali (indicandolo su una causale a debito). Non si produce, quindi, alcun effetto economico, né sulle buste paga, né sulle somme da versare tramite F24.

Per individuare il contributo da conguagliare secondo le suddette modalità, occorre utilizzare il programma ‘STASERAM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’).
E’ sufficiente effettuare un unico lancio del programma ‘STASERAM’, impostando nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura il periodo interessato: ‘01/10/2019’ nella Data Iniziale e ‘30/06/2021’ nella Data Finale. Segnaliamo che nella circolare Inps non è prevista la possibilità di includere il mese di luglio 2021 nel periodo interessato dal conguaglio. Precisiamo che il programma considera esclusivamente i mesi nei quali risulta presente il contributo FIS (voce 51C nel Dettaglio del cedolino), senza effettuare alcun controllo sulla media occupazionale del semestre precedente, in quanto occorre semplicemente “trasferire” il contributo dal FIS al Fondo Servizi Ambientale.
Nei parametri del programma ‘STASERAM’ è disponibile l’opzione per attivare il controllo su CSC e Codice Ateco (abilitata automaticamente). Inoltre, vengono sempre considerate le ditte sulle quali risulta impostato il ‘Fondo Servizi Ambientali’, nel campo ‘Tipologia di Fondo’ del servizio Ditta – Posizioni Inps.

Sulla stampa prodotta (‘conguaglioFondoSAmb’) sono riportate le sole aziende interessate dal conguaglio “figurativo”: vengono elencati i dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al FIS nel periodo ottobre 2019 – giugno 2021, indicando separatamente gli imponibili ed i contributi relativi alle due fasce previste: oltre 5 e fino 15 dipendenti (aliquota 0,45%) ed oltre 15 dipendenti (aliquota 0,65%). Precisiamo che la fascia viene individuata sulla base dell’aliquota presente nel campo Quantità della voce 51C (visibile nel Dettaglio del cedolino e relativa al contributo FIS).
In presenza di più posizioni Inps per una stessa ditta, sulla stampa sono riportati i totali di ciascuna posizione.

Il valore complessivo dell’imponibile e del contributo FIS, riportati sulla stampa prodotta, devono essere indicati sulle voci C10 e C11, selezionandole dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.2.3 ‘Contributo Fondo Solidarietà Bilaterale’: l’imponibile viene riportato nel campo Importo Unitario ed il contributo nel campo Importo Totale.
Precisiamo che entrambe le voci possono essere indicate su un solo dipendente in forza nel mese di agosto 2021 (o almeno su un solo dipendente per ogni posizione Inps), riportando i valori complessivi dell’imponibile e del contributo.
Sulla voce C10 vanno indicati l’imponibile ed il contributo relativi alla fascia oltre 5 e fino a 15 dipendenti, mentre sulla voce C11 vanno indicati l’imponibile ed il contributo per la fascia oltre 15 dipendenti.
Su entrambe le voci, è possibile indicare anche il solo imponibile, lasciando calcolare alla voce il corrispondente contributo; in questo caso, tuttavia, potrebbero risultare delle differenze rispetto ai contributi effettivamente presenti nei cedolini e nelle denunce Uniemens, il calcolo mensile è stato effettuato arrotondando al centesimo gli importi per singolo dipendente. Consigliamo quindi di indicare, sulle voci C10 e C11, sia il valore dell’imponibile, sia quello del contributo.
Ricordiamo che le voci C10 e C11 sono già state utilizzate, nei mesi di giugno o luglio 2021, per l’analogo conguaglio figurativo previsto per il Fondo Attività Professionali (aggiornamento di giugno 2021 Acred796).

Gli importi presenti sulle voci C10 e C11 sono riportati sulla denuncia aziendale Uniemens:

  • per il versamento al Fondo Servizi Ambientali, nella sezione ‘Altre somme a debito’, sulla causale ‘M072’ (voce C10, fascia oltre 5 e fino a 15 dipendenti) e sulla causale ‘M073’ (voce C11, fascia oltre 15 dipendenti); in tale sezione viene indicato sia l’imponibile che il contributo;
  • per il recupero nei confronti del FIS, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con la causale unica ‘L220’, indicando il solo contributo.
Giugno 2021
(acred796)
FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI – CONGUAGLIO ARRETRATI

Con l’aggiornamento Acred795 del 27/05/2021 e con le successive comunicazioni del 4/06/2021 e del 8/06/2021, abbiamo rilasciato le indicazioni per la gestione del nuovo Fondo Attività Professionali, per quanto riguarda la contribuzione del mese corrente, sulla base di quanto previsto dalla circolare Inps n. 77 del 26/05/2021.

Con il presente aggiornamento, rilasciamo la gestione dei contributi arretrati relativi al periodo da marzo 2020 in poi, che devono essere conguagliati sulle denunce Uniemens relative ai mesi di giugno o luglio 2021.

Per le aziende con una media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, fino al mese di aprile 2021 NON era dovuto il contributo FIS: nei casi in questione, occorre determinare il contributo arretrato dovuto al Fondo Attività Professionali e versarlo indicandolo sulla denuncia Uniemens con l’apposita causale a debito (‘M179’). Per le stesse aziende, inoltre, il messaggio Inps n. 2265 del 11/06/2021 ha previsto la possibilità che il contributo “corrente” possa essere versato dal mese di giugno 2021: in tale situazione, il mese di maggio 2021 deve essere incluso nel periodo interessato dagli arretrati.
Il versamento del contributo arretrato, per le aziende con una media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, deve essere gestito utilizzando il programma ‘STADIPEP’ e le voci 51P / 51Q, descritti più avanti.

Per le aziende con una media occupazionale superiore a 5 dipendenti, era già dovuto il contributo FIS, nella stessa misura prevista per il Fondo Attività Professionali: di conseguenza, in questi casi non occorre versare effettivamente un contributo arretrato. Tuttavia, nei casi in questione, occorre effettuare un “conguaglio” sulla denuncia Uniemens, sia pure a titolo esclusivamente figurativo: il contributo precedentemente versato al FIS deve essere recuperato (indicandolo su una causale a credito) e contestualmente versato al Fondo Attività Professionali (indicandolo anche su una causale a debito).
Il suddetto conguaglio “figurativo” deve essere gestito utilizzando il programma ‘STAFONPR’ e le voci C10 / C11, descritti più avanti. Anche in questo caso, il conguaglio va effettuato nei mesi di giugno o luglio 2021.

Precisiamo che, quando parliamo di “media occupazionale”, ci riferiamo sempre alla media del semestre precedente a ciascun mese del periodo interessato dal Fondo Attività Professionali (ossia i mesi da marzo 2020 in poi).
Inoltre, occorre tenere presente che alcune aziende potrebbero essere interessate da entrambi i conguagli, nel caso in cui la media occupazionale sia variata nel periodo interessato dagli arretrati, superando il limite di 5 dipendenti in alcuni mesi (nei quali sarà stato versato il contributo FIS) e scendendo al di sotto di tale limite in altri mesi.

MEDIA OCCUPAZIONALE SUPERIORE A 3 E FINO A 5 DIPENDENTI
Come già detto, nei casi in cui la media occupazionale era superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, non era dovuto il contributo FIS e, quindi, occorre determinare e versare il contributo arretrato al Fondo Attività Professionali.

Per individuare i casi in questione, deve essere utilizzato il nuovo programma ‘STADIPEP’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’).
E’ sufficiente effettuare un unico lancio del programma ‘STADIPEP’, impostando nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura il periodo interessato dagli arretrati: ‘01/03/2020’ nella Data Iniziale e ‘30/04/2021’ nella Data Finale. Nel caso in cui il versamento del contributo “corrente” sia iniziato nel mese di giugno 2021 (anziché nel mese di maggio), deve essere indicato ‘31/05/2021’ nella Data Finale (anziché ‘30/04/2021’). In ogni caso, restano esclusi i mesi nei quali risulta già presente il contributo FIS (voce 51C nel Dettaglio del cedolino).
Il programma ‘STADIPEP’ effettua automaticamente il controllo su ogni mese del periodo interessato dagli arretrati, calcolando la media dei dipendenti occupati nel semestre precedente a ciascun mese.

Nei parametri del programma ‘STADIPEP’, è disponibile l’opzione per attivare il controllo su CSC e Codice Ateco (abilitata automaticamente). In ogni caso, vengono sempre considerate le ditte sulle quali risulta impostato il Fondo Attività Professionali, nel campo Tipologia di Fondo del servizio Ditta – Posizioni Inps (comunicazione del 4/06/2021).
Inoltre, è disponibile l’opzione per effettuare l’arrotondamento mensile del numero di dipendenti: tale opzione ha lo stesso effetto previsto sul programma ‘STADIPEM’ (aggiornamento di ottobre 2016 Acred623).

Sulla stampa prodotta (‘arretratiFondoProf’) sono riportate le sole aziende interessate dal contributo arretrato, per almeno un mese del periodo da marzo 2020 in poi. Il contributo arretrato corrisponde a quello dovuto per la media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, ossia lo 0,45% dell’imponibile Inps, di cui 1/3 a carico del dipendente. Viene quindi considerato l’imponibile relativo ai soli mesi che presentano la suddetta condizione, riportandolo sulla stampa a livello di singolo dipendente (oltre che come totale). Inoltre, sono indicati i dipendenti il cui rapporto è cessato entro la fine del periodo: l’imponibile relativo a tali dipendenti viene evidenziato separatamente nella riga relativa al totale.

Sui dipendenti che risultano ancora in forza al termine del periodo, occorre inserire la voce 51P sulle Variazioni Mensili del mese del conguaglio, indicando l’imponibile relativo al singolo dipendente (riportato sulla stampa prodotta) nel campo Importo Unitario della voce. La voce 51P calcola il contributo complessivo (applicando l’aliquota 0,45%) ed effettua la trattenuta della parte a carico del dipendente (1/3 del contributo complessivo). Precisiamo che l’inserimento dell’imponibile arretrato deve essere effettuato sui singoli dipendenti proprio perché occorre trattenere la quota a loro carico.

Per quanto riguarda i dipendenti cessati nel periodo interessato dagli arretrati, non risulta possibile trattenere la quota a loro carico. Di conseguenza, l’imponibile complessivo dei dipendenti cessati (evidenziato sulla stampa, nella riga del totale) deve essere inserito su un qualsiasi dipendente ancora in forza nel mese del conguaglio (purché agganciato alla stessa posizione Inps), riportandolo nel campo Importo Unitario della voce 51Q. Tale voce calcola il contributo complessivo (applicando l’aliquota 0,45%), senza tuttavia trattenere la parte che risulterebbe a carico dei dipendenti cessati. Occorre tenere presente che, in questo caso, l’intero contributo rimane a carico del datore di lavoro.

Le voci 51P e 51Q possono essere selezionate dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.2.3 ‘Contributo Fondo Solidarietà Bilaterale’, indicando l’imponibile previsto (che viene riportato nel campo Importo Unitario).

Sulla stampa prodotta, in presenza di dipendenti cessati (quindi nei casi in cui occorre indicare il relativo imponibile sulla voce 51Q), viene emessa la segnalazione ‘Sono presenti dipendenti cessati con imponibile’.
Nel caso in cui, per alcuni mesi del periodo interessato dagli arretrati, la media occupazionale abbia superato i 5 dipendenti e, quindi, il contributo FIS sia stato calcolato (voce 51C), sulla stampa viene emessa la segnalazione ‘Per alcuni mesi il contributo è già stato versato’; naturalmente, l’imponibile dei mesi in questione non viene riportato in stampa.
Se gli arretrati non vengono calcolati per uno o più mesi del periodo (ad esempio, se in alcuni mesi la media occupazionale non è superiore a 3), sulla stampa viene emessa la segnalazione ‘Per alcuni mesi il contributo non è dovuto’.
Precisiamo che la stampa non viene prodotta se non è presente alcuna ditta con una media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti, per la quale occorre versare il contributo arretrato al Fondo Attività Professionali.

Il contributo arretrato dovuto per i periodi con media occupazionale superiore a 3 e fino a 5 dipendenti (corrispondente alla somma dei contributi calcolati dalle voci 51P e 51Q), viene riportato sulla denuncia aziendale Uniemens, nella sezione ‘Altre somme a debito’, con la causale ‘M179’. In corrispondenza di tale causale, viene riportato anche il relativo imponibile (corrispondente al valore indicato nel campo Importo Unitario delle voci 51P e 51Q).

MEDIA OCCUPAZIONALE SUPERIORE A 5 DIPENDENTI
Come già detto, nei casi in cui la media occupazionale era superiore a 5 dipendenti, era già dovuto il contributo FIS, nella stessa misura prevista adesso per il Fondo Attività Professionali: in questi casi, perciò, è sufficiente effettuare un conguaglio “figurativo”, recuperando il contributo FIS e versandolo contestualmente al Fondo Attività Professionali.

Per individuare i casi in questione, deve essere utilizzato il nuovo programma ‘STAFONPR’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.1 ‘Controlli e statistiche’).
E’ sufficiente effettuare un unico lancio del programma ‘STAFONPR’, impostando nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura il periodo interessato dagli arretrati: ‘01/03/2020’ nella Data Iniziale e ‘30/04/2021’ nella Data Finale. In questo caso, l’Inps non ha previsto (almeno ufficialmente) la possibilità di includere anche il mese di maggio 2021 nel periodo interessato dagli arretrati. Precisiamo che il programma considera esclusivamente i mesi nei quali risulta presente il contributo FIS (voce 51C nel Dettaglio del cedolino), senza effettuare alcun controllo sulla media occupazionale del semestre precedente (dal momento che occorre semplicemente rilevare il contributo versato al FIS, nei casi in cui tale contributo deve essere “trasferito” al Fondo Attività Professionali).

Nei parametri del programma ‘STAFONPR’ è disponibile l’opzione per attivare il controllo su CSC e Codice Ateco (abilitata automaticamente). In ogni caso, vengono sempre considerate le ditte sulle quali risulta impostato il Fondo Attività Professionali, nel campo Tipologia di Fondo del servizio Ditta – Posizioni Inps (comunicazione del 4/06/2021).

Sulla stampa prodotta (‘conguaglioFondoProf’) sono riportate le sole aziende interessate dal conguaglio “figurativo”: vengono elencati tutti i dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento al FIS nel periodo marzo 2020 – aprile 2021, indicando separatamente gli imponibili ed i contributi relativi alle due fasce previste: oltre 5 e fino 15 dipendenti (aliquota 0,45%) ed oltre 15 dipendenti (aliquota 0,65%). Precisiamo che la fascia viene individuata sulla base dell’aliquota presente nel campo Quantità della voce 51C (visibile nel Dettaglio del cedolino), relativa al contributo FIS.
In presenza di più posizioni Inps per una stessa ditta, sulla stampa sono riportati i totali di ciascuna posizione.

Il valore complessivo dell’imponibile e del contributo FIS, riportati sulla stampa prodotta, devono essere indicati sulle nuove voci C10 e C11, selezionandole dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.2.3 ‘Contributo Fondo Solidarietà Bilaterale’: l’imponibile viene riportato nel campo Importo Unitario ed il contributo nel campo Importo Totale.
Sulla voce C10 vanno indicati l’imponibile ed il contributo relativi alla fascia oltre 5 e fino a 15 dipendenti, mentre sulla voce C11 vanno indicati l’imponibile ed il contributo per la fascia oltre 15 dipendenti.
Su entrambe le voci, è possibile indicare anche il solo imponibile (riportato nel campo Importo Unitario), lasciando calcolare alla voce il corrispondente contributo; in questo caso, tuttavia, potrebbero risultare delle differenze (sia pure esigue) rispetto ai contributi effettivamente presenti nei cedolini e nelle denunce Uniemens, in quanto tali contributi sono stati calcolati arrotondando gli importi (al centesimo) mensilmente e per singolo dipendente. Consigliamo quindi di indicare, sulle voci C10 e C11, sia il valore dell’imponibile, sia quello del contributo.

Gli importi presenti sulle voci C10 e C11 sono riportati sulla denuncia aziendale Uniemens:

  • per il versamento al Fondo Attività Professionali, nella sezione ‘Altre somme a debito’, sulla causale ‘M179’ (voce C10, fascia oltre 5 e fino a 15 dipendenti) e sulla causale ‘M189’ (voce C11, fascia oltre 15 dipendenti); in tale sezione viene riportato sia l’imponibile che il contributo;
  • per il recupero di quanto versato al FIS, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con la causale unica ‘L220’, indicando il solo contributo.
Giugno 2021
(comunicazione
08/06/2021
)
FONDO ATTIVITA’ PROFESSIONALI – ULTERIORE OPZIONE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred795 del 27/05/2021 e con la successiva comunicazione del 4/06/2021, abbiamo rilasciato le indicazioni relative alla gestione del nuovo Fondo Attività Professionali, in relazione alla contribuzione corrente per il mese di maggio 2021, secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 77 del 26/05/2021.

Come indicato nella comunicazione del 4/06/2021, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEM’ per individuare le aziende che non erano soggette al FIS a causa del requisito dimensionale e che devono invece essere assoggettate al nuovo Fondo. Le aziende in questione sono quelle che occupano mediamente più di 3 dipendenti e fino a 5 dipendenti, e che rientrano nelle combinazioni di CSC / Codice Ateco elencate nell’allegato 2 alla circolare Inps 77/2021.
Per le suddette aziende, fino al mese di aprile 2021 non era stato attivato l’assoggettamento al contributo FIS, sul servizio Ditta – Posizioni Inps. Di conseguenza, anche il nuovo campo ‘Tipologia di Fondo’ (che permette di indicare il fondo al quale è destinato il contributo), rilasciato con l’aggiornamento Acred795, non risultava compilato.

Sempre secondo quanto indicato nella comunicazione del 4/06/2021, per individuare le aziende soggette al Fondo Attività Professionali occorre attivare il controllo su CSC / Codice Ateco nei parametri del programma ‘STADIPEM’.
Negli stessi parametri, è anche possibile selezionare una sola tipologia di fondo, tra quelle previste: in tal caso, viene considerata, con maggiore priorità, la tipologia eventualmente già attribuita sul servizio Ditta – Posizioni Inps, rispetto al controllo sulla combinazione CSC / Codice Ateco (quest’ultimo, solo se attivato).

Contestualmente alla presente comunicazione, sul programma ‘STADIPEM’ abbiamo predisposto un’ulteriore opzione, che può essere utilizzata per individuare le aziende che erano già soggette al contributo FIS (quindi, presentavano già la tipologia ‘Fondo Integrazione Salariale’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps), pur rientrando nel Fondo Attività Professionali.
A tale scopo, occorre attivare il controllo su CSC / Codice Ateco e barrare la nuova casella ‘Controlla Fondo Attività Professionali anche per ditte già assoggettate al FIS’ (nell’opzione ‘Tipologia fondo solidarietà bilaterale’ è possibile non effettuare alcuna scelta, oppure scegliere il Fondo Attività Professionali). In tal modo, sulle aziende che presentano la situazione sopra descritta, viene riportata in stampa un’ulteriore segnalazione, per informare che la tipologia di fondo deve essere modificata, passando da ‘Fondo Integrazione Salariale’ a ‘Fondo Attività Professionali’.

Come precisato nella comunicazione del 4/06/2021, sulle aziende già assoggettate al FIS non occorre intervenire, per ottenere sia il calcolo, sia l’indicazione su Uniemens, del contributo corrente dovuto al Fondo Attività Professionali.
Tuttavia, anche per le aziende in questione è opportuno compilare correttamente la Tipologia di Fondo, sul servizio Ditta – Posizioni Inps: tale informazione risulterà utile, in particolare, per la gestione dei contributi arretrati relativi al periodo marzo 2020 – aprile 2021, che sarà rilasciata con i prossimi aggiornamenti.

Giugno 2021
(comunicazione
04/06/2021
)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE – ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Con l’aggiornamento Acred795 del 27/05/2021, abbiamo rilasciato le prime indicazioni relative al nuovo Fondo Solidarietà Bilaterale per le attività professionali, secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 77 del 26/05/2021.
Come indicato nell’aggiornamento Acred795, la contribuzione relativa al suddetto Fondo prevede aliquote (e modalità di indicazione sulla denuncia Uniemens) identiche a quelle previste per il Fondo Integrazione Salariale (FIS). Inoltre, le attività per le quali è previsto il nuovo Fondo rientravano tra quelle per le quali era previsto il FIS.
Tuttavia, la contribuzione al nuovo Fondo è dovuta dalle ditte che occupano mediamente più di 3 dipendenti (anziché più di 5 dipendenti, come previsto invece per il FIS). Occorre quindi individuare le ditte per le quali non era dovuto il contributo al FIS (a causa del limite dimensionale) e, per le stesse ditte, attivare il contributo a partire dal mese di maggio 2021.

Come anticipato nell’aggiornamento Acred795, abbiamo predisposto alcune modifiche sulla stampa di controllo utilizzata per individuare le aziende soggette al contributo FIS (programma ‘STADIPEM’ sulla procedura Stampe Accessorie).
Inoltre, abbiamo previsto la possibilità di indicare, a livello di posizione Inps, il fondo al quale è dovuta la contribuzione, distinguendo tra FIS e  Fondo Attività Professionali (ed anche altri fondi analoghi).

NOTA: Tutte le modifiche di seguito descritte sono state rese disponibili contestualmente alla presente comunicazione.

Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, la descrizione del campo ‘Fondo Integrazione Salariale’ (che deve essere utilizzato per attivare il contributo) è stata modificata in ‘Fondo Solidarietà Bilaterale’. Come indicato nell’aggiornamento Acred795, lo stesso campo deve essere utilizzato per attivare sia il contributo FIS, sia il contributo al Fondo Attività Professionali.
Tra le opzioni previste nella tendina relativa al ‘Fondo Solidarietà Bilaterale’, la descrizione ‘Contributo 5 – 15 dipendenti’ è stata modificata in ‘Contributo fino a 15 dipendenti’, in quanto, per i fondi diversi dal FIS, può essere necessario attivare il contributo anche se il numero medio di dipendenti non è superiore a 5 (per il nuovo Fondo Attività Professionali, il contributo deve essere attivato quando si supera la media di 3 dipendenti).

Sempre sul servizio Ditta – Posizioni Inps, è stato aggiunto il campo ‘Tipologia di Fondo’, tramite il quale è possibile indicare il fondo al quale viene versata la contribuzione. Le opzioni previste sono le seguenti:

  • Fondo Integrazione Salariale’, che risulta automaticamente attribuito a tutte le ditte per le quali era stato attivato il contributo al FIS; la stessa opzione viene attribuita in automatico anche alle ditte per le quali viene attivato, da ora in poi, il contributo al Fondo Solidarietà Bilaterale, ovviamente a meno che non venga scelto un altro fondo;
  • Fondo Attività Professionali’, da attribuire alle ditte che rientrano nei settori previsti dalla circolare Inps 77/2021;
  • Fondo Provincia Trento’ (preesistente, con gestione analoga al FIS), da attribuire alle aziende interessate;
  • Fondo Provincia Bolzano’ (preesistente), da attribuire alle aziende interessate.

Come sopra precisato, in questo momento risulta attribuita la tipologia ‘Fondo Integrazione Salariale’ su tutte le posizioni Inps per le quali era stato attivato il corrispondente contributo. Tramite il programma ‘STADIPEM’, descritto più avanti, è possibile individuare le ditte per le quali è opportuno indicare il nuovo ‘Fondo Attività Professionali’.
Precisiamo che la suddetta operazione (ossia l’indicazione del nuovo fondo nel campo ‘Tipologia di Fondo’), sebbene consigliata, non è comunque indispensabile per l’elaborazione delle buste paga e l’invio della denuncia Uniemens, almeno per quanto riguarda le ditte già assoggettate al FIS. Il nuovo campo ‘Tipologia di Fondo’, infatti, NON ha alcun effetto sul calcolo del contributo e sull’indicazione di quest’ultimo nella denuncia Uniemens. L’informazione relativa alla tipologia di fondo viene utilizzata solo sulla stampa di controllo del numero medio di dipendenti (programma ‘STADIPEM’); la stessa informazione risulta comunque utile anche per la gestione da parte dell’Utente.
Precisiamo che la tipologia ‘Fondo Attività Professionali’ può rimanere attribuita anche nel caso in cui venga disattivato il contributo, a causa di una diminuzione del numero medio dei dipendenti occupati.

Precisiamo che, per il calcolo ed il versamento del contributo dovuto, continua ad essere necessario compilare correttamente il campo ‘Fondo Solidarietà Bilaterale’ (ex ‘Fondo Integrazione Salariale’), indicando la fascia nella quale rientra la ditta.
A questo proposito, ricordiamo che le fasce previste per il suddetto contributo sono le seguenti:

  • Contributo fino a 15 dipendenti’, corrispondente all’aliquota complessiva dello 0,45%;
  • Contributo oltre 15 dipendenti’, corrispondente all’aliquota complessiva dello 0,65%.

Per tutte le tipologie di fondo, il contributo complessivo viene riportato nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens (servizio Uniemens – Dipendenti), unitamente agli altri contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
Ricordiamo, inoltre, che 1/3 del contributo complessivo è a carico del dipendente e, quindi, viene trattenuto in busta paga.

Per quanto riguarda il programma ‘STADIPEM’ (Stampe Accessorie, 1.1 ‘Stampe Mensili’), precisiamo innanzitutto che sono state modificate alcune descrizioni che facevano riferimento al FIS, sia nei parametri di lancio del programma, sia sulla stampa prodotta, riportando (dove necessario) la più generale indicazione ‘Fondo Solidarietà Bilaterale’.

Il programma ‘STADIPEM’ consente adesso di individuare le ditte che rientrano nel nuovo Fondo Attività Professionali, sulla base del tipo di attività svolto. Per poter effettuare tale verifica, è quindi necessario che risulti correttamente indicato il CSC sul servizio Ditta – Posizioni Inps ed il codice attività (Codice Ateco) sul servizio Ditta – Azienda (quest’ultimo si riferisce all’attività principale, tuttavia per questo tipo di ditte generalmente è prevista un’unica attività).
Se i codici sopra indicati sono stati attribuiti correttamente, nei parametri del programma è sufficiente barrare la casella ‘Controlla CSC, Codice Ateco e Codici Autorizzazione’: le ditte che rientrano nel nuovo Fondo Attività Professionali vengono individuate controllando la combinazione di CSC e Codice Ateco, sulla base della tabella riportata nell’allegato 2 alla circolare Inps 77/2021. Precisiamo che, per lo stesso Fondo, non vengono considerati i Codici Autorizzazione presenti sulla posizione Inps (questi ultimi sono invece rilevanti per alcune casistiche relative al FIS).
Per le ditte che presentano una delle combinazioni di CSC e Codice Ateco indicate nell’allegato 2 alla circolare Inps sopra citata, il limite minimo per l’attivazione del contributo viene diminuito a 3 dipendenti: più precisamente, il contributo deve essere attivato se il numero medio di dipendenti è maggiore di 3.

Inoltre, il programma ‘STADIPEM’ considera quanto indicato nel nuovo campo ‘Tipologia di Fondo’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps. Nel caso in cui, su una posizione Inps, sia stato attribuito il ’Fondo Attività Professionali’, il limite minimo per l’attivazione del contributo viene diminuito a 3 dipendenti (come già detto, il contributo deve essere attivato quando il numero medio di dipendenti è maggiore di 3). La condizione presente nel campo ‘Tipologia di Fondo’ viene considerata sempre con maggiore priorità rispetto all’eventuale controllo sul CSC e Codice Ateco.

Ricordiamo che, per il controllo relativo al FIS, sul programma ‘STADIPEM’ era stata prevista un’opzione per arrotondare mensilmente il numero di dipendenti ed effettuare il controllo sul numero arrotondato (aggiornamento di ottobre 2016 Acred623). In assenza di diverse indicazioni, dobbiamo concludere che la stessa opzione possa essere utilizzata anche per il Fondo Attività Professionali. Se si ritiene corretto effettuare il controllo sul numero medio arrotondato mensilmente, occorre barrare la casella ‘Calcola il totale dei dipendenti arrotondato su singolo mese’.

Sulla stampa prodotta (‘numerodipe’), viene adesso riportata l’indicazione che risulta dovuto il contributo al Fondo Attività Professionali, nel caso in cui sia stato attivato il controllo su CSC e Codice Ateco, oppure se è già stato attribuito il fondo in questione nel campo ‘Tipologia di Fondo’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps. Analogamente a quanto previsto per il FIS, sono segnalati sia i casi in cui il contributo risulta dovuto ma non è stato ancora attivato, sia i casi in cui il contributo è stato attivato ma non risulta più dovuto (generalmente per una diminuzione nel numero medio di dipendenti).

Ricordiamo che il contributo “corrente” al Fondo Attività Professionali deve essere versato a partire dalla competenza di maggio 2021. Come precisato nell’aggiornamento Acred795, le ditte che occupano mediamente più di 5 dipendenti erano già assoggettate al FIS: su tali soggetti, quindi, non è necessario intervenire, per ottenere il calcolo del contributo (compresa la ritenuta in busta paga) e l’indicazione sulla denuncia Uniemens. Come già detto, l’indicazione del nuovo Fondo nel campo ‘Tipologia di Fondo’ è utile e consigliata, ma non indispensabile per il calcolo ed il versamento del contributo.

Occorre invece intervenire sulle ditte che rientrano nell’ambito del Fondo Attività Professionali, ma che hanno occupato mediamente più di 3 e fino a 5 dipendenti: su tali soggetti occorre attivare il contributo al Fondo, impostando l’opzione ‘Contributo fino a 15 dipendenti’ nel campo ‘Fondo Solidarietà Bilaterale’ (servizio Ditta – Posizioni Inps). Consigliamo di effettuare una storicizzazione in data 01/05/2021, per attivare il contributo in questione.
Per individuare i soggetti che rientrano nella suddetta situazione (ossia quelli per i quali occorre attivare il contributo al Fondo Attività Professionali, in quanto precedentemente non avevano i requisiti dimensionali per il FIS), è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEM’, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.
Ricordiamo che, per controllare il numero medio di dipendenti tramite il programma ‘STADIPEM’ (sia per il FIS che per il Fondo Attività Professionali), occorre indicare il semestre precedente nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura: per il mese di maggio 2021, quindi, indicare ‘01/11/2020’ nella Data Iniziale e ‘30/04/2021’ nella Data Finale.

Per quanto riguarda i contributi arretrati dovuti Fondo Attività Professionali, relativi al periodo da marzo 2020 ad aprile 2021, ricordiamo che il versamento deve essere effettuato entro il terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare Inps sopra citata (quindi entro la scadenza del 20/08/2021). La gestione degli arretrati sarà rilasciata con gli aggiornamenti relativi ai mesi di giugno o di luglio, unitamente alle necessarie indicazioni operative.

Maggio 2021
(acred795)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE – ATTIVITA’ PROFESSIONALI

L’Inps, con la circolare n. 77 del 26/05/2021, ha emanato le disposizioni operative per gestire il versamento della contribuzione al nuovo Fondo di Solidarietà Bilaterale relativo al settore delle attività professionali. L’elenco delle attività interessate (che comprende studi professionali, studi medici e farmacie) è riportato nell’allegato 2 della circolare.
Nella circolare sono anche indicate le modalità di attribuzione dei nuovi Codici Autorizzazione da parte dell’Inps.

Segnaliamo, innanzitutto, che le aliquote contributive e le modalità di versamento della contribuzione ordinaria corrente relativa al nuovo fondo, coincidono con quelle previste per il FIS. Il nuovo fondo, tuttavia, interessa i datori di lavoro che occupano più di 3 dipendenti (anziché più di 5 dipendenti, come previsto per il FIS).
Il contributo al nuovo fondo prevede le seguenti aliquote complessive:

  • 0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 e fino a 15 dipendenti;
  • 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;

In entrambi i casi, l’aliquota è ripartita nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente (come previsto anche per la contribuzione ordinaria al FIS): l’attivazione del contributo ha quindi effetto sulle buste paga.
La contribuzione “corrente” deve essere versata a partire dalle denunce Uniemens relative al mese di maggio 2021 (nonostante la circolare sia stata pubblicata il 26 maggio). La stessa contribuzione, inoltre, decorre dal mese di marzo 2020, tuttavia i contributi arretrati possono essere versati entro il terzo mese successivo (scadenza 20/08/2021).

Visti i tempi di pubblicazione della circolare, non è stato possibile includere alcuna modifica nel presente aggiornamento.
Relativamente alla contribuzione corrente, comunque, non sono necessarie variazioni per quanto riguarda i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, in quanto tali soggetti versano già il contributo al FIS e trattengono la quota a carico del dipendente, secondo le stesse modalità e nella stessa misura prevista per il nuovo fondo (anche le modalità di indicazione sulla denuncia Uniemens restano invariate, rispetto a quanto previsto per il FIS).
Per quanto riguarda, invece, i datori di lavoro che occupano mediamente più di 3 e fino a 5 dipendenti, occorre attivare l’assoggettamento al nuovo fondo: a tale scopo, sul servizio Ditta – Posizioni Inps deve essere selezionata l’opzione ‘Contributo 5 – 15 dipendenti’ (sebbene non superino i 5 dipendenti) nel campo relativo al Fondo Integrazione Salariale.
Per i datori di lavoro in questione, è necessario attivare la contribuzione al nuovo fondo prima di elaborare le buste paga relative al mese di maggio, dal momento che occorre trattenere la quota a carico del dipendente.

Entro la prima settimana di giugno, rilasceremo una modifica alla stampa di controllo utilizzata per determinare le aziende sulle quali occorre attivare la contribuzione al FIS (programma ‘STADIPEM’ sulla procedura Stampe Accessorie), in modo da considerare anche i datori di lavoro interessati al nuovo fondo, che occupano più di 3 e fino a 5 dipendenti.
Inoltre, modificheremo la descrizione delle opzioni disponibili sul servizio Ditta – Posizioni Inps, che attualmente fanno riferimento esclusivamente al FIS, in modo da renderne più chiaro l’utilizzo in relazione al nuovo fondo.

Maggio 2021
(acred795)
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI

Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile, sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, la gestione dell’ulteriore sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali previsto dal D.L. 137/2020, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 1836 del 06/05/2021.
Il suddetto sgravio spetta alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nel mese di giugno 2020, a condizione che non vengano richieste ulteriori integrazioni salariali secondo i criteri indicati nella circolare Inps n. 24 del 11/02/2021 (la verifica di tale condizione rimane a carico dell’Utente).

Ricordiamo che la Legge 178/2020 ha previsto un ulteriore sgravio sostitutivo, per le aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e giugno 2020. Relativamente a quest’ultimo sgravio è stata pubblicata la circolare Inps n. 30 del 19/02/2021, tuttavia mancano ancora le indicazioni che ne consentano la fruizione e, a quanto risulta, anche l’autorizzazione della Commissione Europea (vedere aggiornamento di febbraio 2021 Acred790).

Per individuare le aziende potenzialmente interessate allo sgravio previsto dal D.L. 137/2020, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Ricordiamo che si tratta dello stesso programma utilizzato per la gestione del precedente sgravio sostitutivo previsto dal D.L. 104/2020 (aggiornamento di novembre 2020 Acred780 e comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020).
L’importo del nuovo sgravio corrisponde al valore dei contributi a carico del datore di lavoro, che sarebbero stati dovuti sulla retribuzione spettante per il periodo in cui sono state usufruite le integrazioni salariali nel mese di giugno 2020. Ricordiamo che, per il precedente sgravio, il valore dei contributi andava raddoppiato: in questo caso, invece, il valore dei contributi va calcolato senza raddoppiarlo. Per determinare l’importo del nuovo sgravio tramite il programma ‘STADIPEC’, occorre quindi selezionare l’opzione ‘Misura singola’ nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’.

Le altre opzioni previste sul programma ‘STADIPEC’ possono invece essere utilizzate secondo le modalità descritte nelle comunicazioni relative al precedente sgravio (comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020).
Sulla stampa prodotta, sono riportate alcune informazioni richieste sull’istanza da presentare all’Inps.

Precisiamo che il programma ‘STADIPEC’ non effettua controlli in merito all’eventuale superamento della “contribuzione datoriale relativa al mese o ai mesi di astratta spettanza dell’esonero (ossia ricadenti nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane)”: tale indicazione, riportata nel messaggio Inps 1836/2020, non appare affatto chiara e non si capisce assolutamente come debba essere applicata. Rimane quindi a carico dell’Utente un’eventuale verifica in tal senso, secondo l’interpretazione che riterrà opportuna.
Nei mesi di fruizione dell’esonero, viene invece verificata automaticamente la “capienza”, costituita dalla “contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 – agosto 2021)”. Tale verifica viene effettuata secondo le modalità più avanti indicate.

Le aziende alle quali viene riconosciuto lo sgravio, possono compensarlo nel periodo da aprile ad agosto 2021, procedendo secondo modalità analoghe a quelle previste per il precedente sgravio D.L. 104/2020. Dal momento che il mese di aprile è già stato elaborato, il primo mese in cui è possibile compensare lo sgravio “corrente” è maggio 2021.
Per gestire automaticamente lo sgravio “corrente” sulle elaborazioni mensili e sulle corrispondenti denunce Uniemens, è sufficiente indicare l’importo spettante sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel campo ‘Importo sgravio spettante’.
Inoltre, occorre indicare il tipo di sgravio nel nuovo campo Tipologia di sgravio, selezionando ‘DL 137/2020’.
Precisiamo che, per gli sgravi compensati nell’anno 2020, risulta invece attribuita la tipologia ‘DL 104/2020’.

Sulle posizioni Inps interessate, è opportuno effettuare una storicizzazione nel mese in cui si intende iniziare a compensare lo sgravio (ad esempio in data 01/05/2021 se si intende iniziare a compensarlo dal mese di maggio). Nel caso in cui le denunce dei mesi correnti (fino ad agosto) non siano sufficienti a compensare lo sgravio, è possibile compensare la parte residua sui mesi pregressi, tramite lo stesso procedimento adottato per lo sgravio D.L. 104/2020 (Unimens-VIG).
Sul servizio Ditta – Posizioni Inps, indicando l’importo dello sgravio spettante ed la corrispondente tipologia, viene mostrato il valore già compensato sulle denunce Uniemens elaborate (inizialmente uguale a zero) ed il valore residuo da compensare (inizialmente uguale al valore dello sgravio spettante).

Elaborando i mesi di da maggio ad agosto 2021, l’importo dello sgravio viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista: quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni specificate nella circolare Inps 24/2021 (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare).
In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, vengono considerati utili anche i contributi Naspi addizionale (1,40%) e aggiuntivo (0,50%), il contributo FIS, il contributo 10% per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87.
Nel calcolo della capienza per la compensazione dello sgravio, vengono decurtate dai contributi tutte le riduzioni contributive per le assunzioni agevolate (sostituzione di maternità, L. 92/2012, contratti di inserimento, ecc.) e le altre agevolazioni in forma di “incentivo”. Secondo quanto precisato nel messaggio Inps 1836/2021, lo sgravio rimane compatibile con qualsiasi agevolazione contributiva per la quale non sia espressamente vietata la cumulabilità con altri incentivi. Nello stesso messaggio viene anche precisato che lo sgravio non è cumulabile con l’incentivo ‘GECO’: in presenza di tale incentivo, quindi, viene bloccata automaticamente la fruizione dello sgravio D.L. 137/2020.
Sulla base delle precisazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, dalla capienza viene decurtato anche il recupero del contributo 0,50% sulla quota di Tfr maturata (il cui valore è riportato nel campo Importo Totale della voce 703).
Per determinare la suddetta capienza, viene elaborata automaticamente la voce CN0, visibile nel Dettaglio del cedolino: il valore della capienza relativa allo sgravio è riportato nel campo Importo Totale. Ricordiamo che la voce CN0 è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2020 Acred780, per la gestione dello sgravio D.L. 104/2020.

Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio D.L. 137/2020 usufruito (compensato) nel mese, viene riportato sul servizio Uniemens – Aziendale, nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L904’.
Sempre sul servizio Uniemens – Aziendale, viene riportato anche il valore dei contributi utili (voce CN0), corrispondente alla capienza per la fruizione dello sgravio (il valore in questione non viene riportato sulla denuncia inviata).

Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito è riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, lo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0).
Nel caso in cui la nota contabile sia prodotta a livello di dipendente o di centro di costo, l’importo dello sgravio usufruito viene determinato effettuando la proporzione tra la capienza (voce CN0) relativa al dipendente o al centro di costo e la capienza complessiva della ditta (calcolata considerando le sole posizioni Inps abilitate allo sgravio).
L’importo dello sgravio usufruito (eventualmente proporzionato al singolo dipendente) viene considerato nel costo del personale, secondo le stesse modalità previste per altre agevolazioni contributive in forma di incentivo.

Segnaliamo che, da parte dell’Inps, non è stato chiarito se, per la fruizione degli sgravi sostitutivi delle integrazioni salariali, possono essere utilizzati anche i contributi relativi alle mensilità aggiuntive. In particolare, il problema si pone nel mese di erogazione della quattordicesima alla generalità dei dipendenti (giugno o luglio per alcuni contratti). In attesa di indicazioni ufficiali, i contributi sulle mensilità aggiuntive vengono considerati utili per la compensazione dello sgravio.

Aprile 2021
(acred792)
SGRAVIO FILIERE AGRICOLE

E’ stato predisposto il recupero dello sgravio contributivo spettante alle filiere agricole (art. 222, D.L. 34/2020), relativo al periodo da gennaio a giugno 2020, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 57 del 12/04/2021.

Come indicato nella circolare, a seguito dell’esito favorevole dell’istanza presentata dal datore di lavoro (e la conseguente attribuzione del codice autorizzazione ‘8J’), lo sgravio può essere recuperato sulle denunce Uniemens relative al mese corrente, riportando la nuova causale ‘L551’ nella sezione ‘Altre somme a credito’ della denuncia aziendale.
A tale scopo, è possibile attivare il calcolo automatico dello sgravio relativo al periodo pregresso sopra indicato: nel mese in cui si intende effettuare il recupero, è sufficiente inserire la nuova voce 9F3 sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 5.4.2 ‘Incentivi’. Sulla voce 9F3 è possibile scegliere il codice della causale da riportare sull’Uniemens: viene proposto il codice ‘L551’ (corrispondente al valore ‘1’ nel campo Quantità), ma nei casi previsti dalla circolare è possibile selezionare il codice ‘L552’ (valore ‘2’ nel campo Quantità).

Lo sgravio corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, con le seguenti esclusioni:

  • il contributo al fondo di garanzia del Tfr (0,20%) viene escluso dallo sgravio se risulta presente la corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria o di un fondo previdenza complementare;
  • viene esclusa l’ulteriore misura compensativa (0,28%) spettante in presenza del Fondo Tesoreria o di un fondo previdenza complementare;
  • viene escluso il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (0,30%);
  • vengono esclusi il contributo dovuto al FIS o ai fondi di solidarietà bilaterali, il contributo di solidarietà (10%) dovuto sull’assistenza sanitaria o su altre prestazioni, il contributo di licenziamento.

In assenza di indicazioni specifiche, restano inclusi nello sgravio i contributi addizionale (1,40%) ed aggiuntivo (0,50%) dovuti per i contratti a termine, ed il contributo 10% dovuto per gli apprendisti ed ex apprendisti L. 56/87
Come indicato nella circolare Inps sopra citata, lo sgravio è compatibile con altri incentivi o sgravi “parziali”, nei limiti della contribuzione residua effettivamente dovuta dal datore di lavoro.
Per ciascun mese del periodo interessato (gennaio – giugno 2020), l’importo dello sgravio viene calcolato determinando il valore dei contributi a carico del datore di lavoro, al netto di ogni agevolazione o incentivo presente. Nel calcolo si tiene conto dei contributi da escludere (fondo formazione, contributo licenziamento, ecc.) e da includere (contributo addizionale e aggiuntivo Naspi, contributo 10% apprendisti) secondo quanto sopra indicato.
Il valore dello sgravio è riportato nel campo Importo Totale della voce 9F3, visibile nel Dettaglio del cedolino.
Se occorre “forzare” il valore dello sgravio, quindi, è sufficiente indicarlo nel campo Importo Totale della voce 9F3.
Sulla denuncia Uniemens, lo sgravio è riportato sulla causale ‘L551’ (oppure ‘L552’), nella sezione Aziendale. Tale causale ha valenza contributiva e viene sommata nel totale a credito della denuncia.

Nel mese in cui viene recuperato lo sgravio arretrato, si reintegra automaticamente il contributo 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi interessati. Tale recupero viene riportato sulla quota di Tfr relativa al mese corrente: a tale scopo, viene elaborata la voce 69R, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino.

Marzo 2021
(acred791)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – CONTRIBUZIONE NASPI

Segnaliamo che è possibile attivare il calcolo del contributo addizionale Naspi anche per gli operai a tempo determinato agganciati ai contratti del settore agricoltura, nel caso in cui siano stati inquadrati dall’Inps in altri settori, rendendo di conseguenza dovuto il suddetto contributo (si tratta di situazioni particolari). Nel caso in cui occorra attivare il contributo addizionale Naspi su un operaio a tempo determinato agganciato ad un contratto del settore agricoltura, è sufficiente indicare la voce 52B sulle Voci Fisse, riportando l’aliquota dovuta nel campo Quantità.

Febbraio 2021
(acred790)
NUOVO CODICE TIPO CESSAZIONE

Sul servizio Dipendente – Anagrafico, nella finestra relativa al Tipo Cessazione, è stato aggiunto il nuovo codice ‘2A’, previsto dal messaggio Inps n. 528 del 05/02/2021 e relativo all’interruzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale. Il nuovo codice è stato previsto anche sui servizi del Collocamento (cessazione) e dell’UniEmens.

Come indicato nel messaggio Inps sopra citato, nei casi in cui deve essere attribuito il nuovo codice tipo cessazione ‘2A’, risulta dovuto anche il contributo di licenziamento. Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2019 Acred735, è stato rilasciato il calcolo automatico del contributo di licenziamento, in presenza dei codici tipo cessazione che prevedono il suddetto contributo (quest’ultimo viene riportato sulla voce 52P). A seguito del presente aggiornamento, il contributo di licenziamento viene calcolato automaticamente anche in presenza del nuovo codice tipo cessazione ‘2A’.
Relativamente ai rapporti cessati dal mese di febbraio in poi, è sufficiente indicare il codice tipo cessazione ‘2A’ per ottenere il calcolo automatico del contributo di licenziamento e la corrispondente indicazione sulla denuncia Uniemens.

Per quanto riguarda i rapporti cessati nei mesi precedenti, nei casi in cui deve essere attribuito il codice ‘2A’, il messaggio Inps sopra citato prevede che il corrispondente contributo di licenziamento venga versato entro il termine previsto per il versamento della denuncia Uniemens relativa al mese di marzo 2021 (quindi entro il 16/04/2021). Tuttavia, lo stesso messaggio non riporta indicazioni in merito alla modalità di compilazione della denuncia Uniemens interessata.
Supponendo che, per un dipendente cessato nei mesi precedenti, il contributo di licenziamento debba essere esposto sulla denuncia Uniemens relativa a marzo 2021, non è chiaro come, sulla stessa denuncia, si possa indicare anche il codice ‘2A’ (necessario per giustificare il contributo di licenziamento). Sull’Uniemens, infatti, è possibile indicare il tipo di cessazione soltanto se viene compilato anche il giorno di cessazione: quest’ultimo, tuttavia, deve obbligatoriamente ricadere nel mese di competenza della denuncia e tale condizione non risulta soddisfatta per i rapporti cessati nei mesi precedenti.
Come possibilità alternativa, il codice ‘2A’ ed il relativo contributo di licenziamento potrebbero essere indicati sulla denuncia relativa al mese di cessazione, effettuando in tal caso l’invio in modalità rettificativa (Uniemens VIG).
Nel caso in cui si debba attribuire il codice ‘2A’ e versare il contributo di licenziamento, per dei rapporti cessati nei mesi precedenti, consigliamo di contattare l’Inps per ricevere indicazioni in merito alla modalità da adottare. Da parte nostra, potremo fornire ulteriori istruzioni operative soltanto a seguito delle necessarie indicazioni da parte dell’Inps.

NOTA: Sul servizio Uniemens – Dipendenti sono stati aggiunti i campi ‘Abilita sezione mesi precedenti’ e ‘Includi nella sezione mesi precedenti della denuncia’ (sono indicati in colore blu, nella parte iniziale del servizio). I campi in questione saranno documentati con i prossimi aggiornamenti e, per il momento, NON devono essere compilati.

Febbraio 2021
(acred790)
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI – ANNO 2021

L’Inps, con la circolare n. 30 del 19/02/2021, ha fornito le prime indicazioni in merito al nuovo esonero contributivo previsto dalla L. 178/2020, spettante ai datori di lavoro che non usufruiscono delle ulteriori integrazioni salariali previste dalla stessa legge ed a condizione che abbiano usufruito di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020.
Nella circolare sono specificate le condizioni alle quali spetta l’esonero (precisando che rimane comunque subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea). E’ anche precisato che le disposizioni per l’applicazione dell’esonero saranno fornite con un successivo messaggio: di conseguenza, da parte nostra potremo rilasciare le indicazioni operative soltanto a seguito delle ulteriori disposizioni che saranno fornite dall’Inps con il suddetto messaggio.

Nel caso in cui si intenda effettuare un calcolo “preliminare” dell’esonero spettante, è possibile utilizzare il programma ‘STADIPEC’, predisposto sulla procedura Stampe Accessorie (3.2 ‘Comunicazioni varie’) per la gestione del precedente esonero previsto dal D.L. 104/2020 (vedere nostre comunicazioni del 24/11/2020, 25/11/2020 e 3/12/2020).
L’importo del nuovo esonero corrisponde al valore dei contributi a carico del datore di lavoro, che sarebbero stati dovuti sulla retribuzione spettante nel periodo in cui sono state usufruite le integrazioni salariali nei mesi di maggio e giugno 2020. Ricordiamo che, per il precedente esonero, il valore dei suddetti contributi andava invece raddoppiato. Per calcolare l’importo del nuovo esonero tramite il programma ‘STADIPEC’, occorre quindi selezionare l’opzione ‘Misura singola’, nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’. Le altre opzioni previste sul programma ‘STADIPEC’ possono invece essere utilizzate secondo le modalità descritte nelle comunicazioni relative al precedente sgravio. Precisiamo che saranno possibili eventuali variazioni a seguito del messaggio annunciato da parte dell’Inps.

Gennaio 2021
(acred786)
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

L’Inps, con la circolare n. 10 del 29/01/2021, ha confermato che, per l’anno 2021, si continuano ad applicare i valori dei minimali e massimali in vigore nell’anno 2020, come anticipato nell’aggiornamento Acred785 del 22/01/2021.

Gennaio 2021
(acred785)
MINIMALI E MASSIMALI CONTRIBUTIVI

Per l’anno di competenza 2021, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai minimali contributivi, al limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% ed al massimale contributivo ai fini pensionistici, risulterebbe negativo.
Ricordiamo che, sulla base di quanto stabilito dal comma 287 della Legge n. 208/2015, i valori in questione non possono variare in diminuzione. Tale criterio è stato confermato, dall’Inps, negli anni 2016 e 2017, quando si presentò una situazione analoga (circolari Inps n.11/2016 e n.19/2017 – aggiornamenti di gennaio 2016 Acred596 e gennaio 2017 Acred635).

Per l’anno di competenza 2021, quindi, si continuano ad applicare gli stessi importi in vigore nell’anno 2020.
A tale riguardo, rimaniamo comunque in attesa di una conferma ufficiale da parte dell’Inps.

Gennaio 2021
(acred785)
MASSIMALI INTEGRAZIONI SALARIALI

La circolare Inps n. 7 del 21/01/2021 ha confermato che, per l’anno di competenza 2021, i massimali ed il limite di reddito utilizzati per il calcolo delle integrazioni salariali, restano invariati rispetto all’anno 2020.

La stessa circolare, inoltre, ha confermato che il valore dell’indennità di disoccupazione Naspi resta invariato, di conseguenza anche gli importi del contributo di licenziamento rimangono gli stessi dell’anno precedente.

Gennaio 2021
(acred785)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP

In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell’Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2021.
Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.

Gennaio 2021
(acred785)
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI

Nel caso in cui, dopo l’elaborazione del mese di dicembre, risulti ancora disponibile una parte dello sgravio in oggetto, occorrerà compensarlo sui mesi pregressi (a partire dalla competenza di agosto 2020).
Come indicato nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020, per compensare lo sgravio residuo sui mesi pregressi occorre trasmettere (per ciascun mese interessato) una denuncia Uniemens rettificativa (Uniemens VIG), con l’importo dello sgravio residuo che viene compensato sulla denuncia in questione.
A tale scopo, occorre indicare la voce CN0 sulle Voci Fisse della ditta, indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce CN0 deve essere inserita su una data di decorrenza corrispondente al mese pregresso in cui si intende compensare lo sgravio residuo. Anche sul servizio Ditta – Posizioni Inps, occorre indicare lo sgravio su una data di decorrenza corrispondente allo stesso mese pregresso.
A questo punto, è possibile rielaborare il mese interessato, tramite la procedura ‘Rielaborazione Ditte’, selezionando l’opzione ‘Rielabora tutti i cedolini’ (‘X’) nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare’. Precisiamo che, sulla procedura, l’opzione ‘Blocca rigenerazione Uniemens’ deve essere impostata a ‘N’.
In tal modo, l’importo dello sgravio che può essere compensato con i contributi “utili” del mese in questione, viene automaticamente calcolato e riportato sulla denuncia Uniemens aziendale. Ricordiamo che lo sgravio viene compensato riportandolo sulla causale ‘L903’, nella sezione ‘Altre somme a credito’ del servizio Uniemens – Aziendale.
Operando come sopra descritto, lo sgravio compensato sul mese pregresso viene riportato sulla nota contabile (nel caso in cui venga ristampata) e, soprattutto, considerato sul costo del personale, anche ai fini delle deduzioni Irap.

In alternativa, è possibile indicare il valore dello sgravio compensato direttamente sulla denuncia Uniemens (servizio Uniemens – Aziendale). Tuttavia, procedendo in questo modo, l’importo dello sgravio non sarà riportato sulla nota contabile e non sarà neppure considerato ai fini del costo del personale e delle deduzioni Irap.

Dicembre 2020
(acred782)
SGRAVIO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI – PRECISAZIONI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di novembre 2020 Acred780, è stata rilasciata la gestione dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali, secondo le indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020. Ulteriori indicazioni in merito allo sgravio sono state fornite con il successivo messaggio Inps n. 4781 del 21/12/2020.

Segnaliamo che, se lo sgravio viene applicato dal mese di dicembre (anziché dal mese di novembre), è opportuno indicare l’importo dello sgravio, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, effettuando una storicizzazione in data 01/12/2020.

Come ha precisato il nuovo messaggio Inps 4781/2020, se l’importo dello sgravio non viene interamente compensato sulle denunce correnti (quindi novembre e dicembre, oppure solo dicembre, a seconda di quanto si è iniziato ad applicarlo), è possibile utilizzare le denunce dei mesi pregressi (da agosto in poi) per compensare la parte residua.
In tale situazione, tuttavia, sarà necessario reinviare le denunce pregresse adottando il procedimento di rettifica “Uniemens VIG”, come indicato in entrambi i messaggi Inps. Relativamente a quest’ultima gestione, forniremo ulteriori indicazioni operative (in caso di necessità, rimane comunque possibile contattare l’assistenza).

Novembre 2020
(comunicazione
03/12/2020
)
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Con le comunicazioni del 24/11 e del 25/11, abbiamo reso disponibile il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie, tramite il quale è possibile determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali.
Ricordiamo che il programma prevede una serie di opzioni che consentono di effettuare alcune scelte in merito ai contributi ed alle agevolazioni contributive che si intende includere o escludere dal calcolo dello sgravio.

Contestualmente alla presente comunicazione, sul programma ‘STADIPEC’ rendiamo disponibile un’ulteriore opzione, che consente di escludere, dal calcolo dello sgravio, il contributo destinato all’Inail che rimane compreso nel contributo 10% versato all’Inps per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 (voce 532 nel Dettaglio del cedolino).
Precisiamo che i premi Inail devono rimanere esclusi dallo sgravio in questione. Tuttavia, in questo caso si tratta di una contribuzione che viene comunque versata all’Inps, rimanendo inclusa nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens.
Il contributo destinato all’Inail corrisponde allo 0,30% in caso di aliquota piena (10%), oppure allo 0,09% o 0,04% in caso di aliquota ridotta nei primi due anni di apprendistato (rispettivamente 3% e 1,5%).
Per escludere il contributo destinato all’Inail dal calcolo dello sgravio, è sufficiente togliere la spunta dalla nuova casella ‘Considera contributo Inail apprendisti’ nei parametri del programma ‘STADIPEC’.
Facciamo presente che la differenza risultante dall’inclusione o esclusione del suddetto contributo è di importo esiguo e, comunque, limitata ai soli apprendisti ed ex apprendisti L. 56/87.

Novembre 2020
(acred780)
INCENTIVO SOSTITUTIVO INTEGRAZIONI SALARIALI

Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile la gestione, sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, del nuovo sgravio spettante alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali nei mesi di maggio e/o giugno 2020, secondo le modalità previste nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020.
Ricordiamo che lo sgravio spetta nel caso in cui non vengano richieste ulteriori integrazioni salariali, individuate secondo i criteri indicati nella circolare Inps n. 105 del 18/09/2020 (la verifica di tale condizione rimane a carico dell’Utente).

Con le comunicazioni del 24/11/2020 e del 25/11/2020, è stato rilasciato il programma ‘STADIPEC’ (procedura Stampe Accessorie, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), che consente di individuare le aziende potenzialmente interessate dallo sgravio, calcolando l’importo dello sgravio stesso e fornendo le informazioni richieste sull’istanza da presentare all’Inps.
Ricordiamo che l’importo dello sgravio corrisponde al doppio dei contributi a carico del datore di lavoro, calcolati sulla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di integrazione salariale usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020. I criteri per il calcolo della retribuzione e dei contributi sono descritti nelle suddette comunicazioni, unitamente alle opzioni che consentono di impostare i calcoli secondo l’interpretazione che si preferisce adottare.

Per gestire automaticamente lo sgravio sulle elaborazioni mensili e sulle denunce Uniemens, è sufficiente indicare l’importo dello sgravio sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel nuovo campo ‘Importo sgravio spettante’, riportato nella sezione ‘Sgravio sostitutivo della CIG’ (la sezione si trova in corrispondenza della tabella relativa alle Autorizzazioni CIG). Precisiamo che l’importo indicato deve coincidere con quello riportato sull’istanza presentata all’Inps.
Sulle posizioni Inps interessate, è consigliabile (ma non obbligatorio) effettuare una storicizzazione in data 01/08/2020, in quanto potrebbe essere necessario compensare lo sgravio anche sulle denunce dei mesi di agosto, settembre ed ottobre, nel caso in cui le denunce di novembre e dicembre non fossero sufficienti a compensarlo per intero. Se sono presenti delle decorrenze più recenti rispetto al mese di agosto, anche su tali decorrenze deve essere riportato il valore dello sgravio.
Indicando l’importo dello sgravio spettante nell’apposito campo, viene mostrato il valore già compensato sulle denunce Uniemens (inizialmente uguale a zero) ed il residuo da compensare (inizialmente uguale al valore dello sgravio spettante).

Elaborando i mesi di novembre e dicembre 2020, l’importo dello sgravio viene compensato sulle denunce Uniemens, limitandolo automaticamente alla “capienza” prevista: quest’ultima è costituita dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con le eccezioni specificate nel messaggio Inps 4254/2020 (contributo di formazione 0,30%, misure compensative in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare).
In assenza di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, vengono considerati utili anche i contributi Naspi addizionale (1,40%) e aggiuntivo (0,50%), il contributo FIS, il contributo 10% per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87.
Nel calcolo della capienza per la compensazione del nuovo sgravio, vengono decurtate dai contributi tutte le riduzioni contributive previste per le assunzioni agevolate (sostituzione di maternità, L. 92/2012, contratti di inserimento, ecc.) ed anche tutte le altre agevolazioni in forma di “incentivo” (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.).
Sulla base delle precisazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, dalla capienza viene decurtato anche il recupero del contributo 0,50% sulla quota di Tfr maturata (il cui valore è riportato nel campo Importo Totale della voce 703).
Per determinare la suddetta capienza, a partire dal mese di novembre viene elaborata automaticamente la voce CN0, visibile nel Dettaglio del cedolino: il valore della capienza relativa al nuovo sgravio è riportato nel campo Importo Totale.

Sulla denuncia Uniemens, l’importo dello sgravio usufruito (compensato) nel mese viene riportato sulla denuncia aziendale (servizio Uniemens – Aziendale), nella sezione ‘Altre somme a credito’, con il codice causale ‘L903’.
Sempre sul servizio Uniemens – Aziendale, viene riportato anche il valore dei contributi utili (voce CN0), che costituisce la “capienza” per l’utilizzo dello sgravio (il valore in questione non è riportato sulla denuncia Uniemens inviata).

Sulla nota contabile, l’importo dello sgravio usufruito viene riportato sul movimento contabile relativo agli incentivi Inps, unitamente ad altri incentivi eventualmente presenti (‘GECO’, ‘NEET’, Decontribuzione Sud, ecc.). Inoltre, il nuovo sgravio viene evidenziato separatamente nella sezione Dettaglio della nota contabile, indicando l’importo usufruito e, a scopo di controllo, la capienza costituita dai contributi utili al netto di tutte le altre agevolazioni (voce CN0).
Nel caso in cui la nota contabile venga prodotta a livello di dipendente o di centro di costo, l’importo dello sgravio usufruito viene determinato effettuando la proporzione tra la capienza (voce CN0) relativa al dipendente o al centro di costo e la capienza complessiva della ditta (calcolata considerando le sole posizioni Inps abilitate allo sgravio).
L’importo dello sgravio usufruito (eventualmente proporzionato per singolo dipendente) viene considerato nel costo del personale, secondo le stesse modalità previste per altre agevolazioni contributive in forma di incentivo.

Relativamente al mese di dicembre, segnaliamo che sussistono dei dubbi in merito ad una possibile interpretazione della norma, secondo la quale occorrerebbe escludere i contributi relativi alla tredicesima (o ad una parte di essa) dalla capienza utile per la compensazione dello sgravio. La questione è in fase di approfondimento da parte dell’Inps, quindi rimaniamo in attesa di indicazioni ufficiali a tale riguardo. Precisiamo che, per il momento, i contributi sulla tredicesima vengono considerati utili ai fini della capienza per la compensazione dello sgravio. A tale riguardo, facciamo presente che, sulla denuncia Uniemens, i contributi relativi alle mensilità aggiuntive non devono mai essere indicati separatamente da quelli relativi alla retribuzione del mese in cui le stesse mensilità vengono erogate.

Segnaliamo, inoltre, che secondo un’interpretazione “restrittiva”, lo sgravio spetterebbe soltanto nel caso in cui l’azienda abbia usufruito di integrazioni salariali sia nel mese di maggio che nel mese di giugno, mentre non spetterebbe nel caso in cui ne abbia usufruito soltanto in uno dei due mesi. Anche in merito a questa interpretazione, non ci sono indicazioni specifiche da parte dell’Inps o del Ministero del Lavoro.

Successivamente all’elaborazione del mese di dicembre 2020, se lo sgravio spettante non fosse stato ancora interamente usufruito, occorrerà utilizzare le denunce dei mesi di agosto, settembre e ottobre per compensare la parte residua. Come indicato nel messaggio Inps 4254/2020, se le denunce relative a tali mesi fossero interessate dalla compensazione, andrebbero reinviate effettuando il procedimento di rettifica (Uniemens VIG). Relativamente a tale gestione, forniremo ulteriori indicazioni operative (in caso di necessità, rimane comunque possibile contattare l’assistenza).

Novembre 2020
(acred780)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AGENZIE INTERINALI

Su richiesta, sono state predisposte le tabelle contributive Inps relative alle Agenzie di Somministrazione:

  • 12297, corrispondente alla tabella Inps 7.34 (lavoratori somministrati);
  • 12298, corrispondente alla tabella Inps 7.34/A (assunti per il funzionamento della struttura).
Novembre 2020
(comunicazione
25/11/2020
)
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI

Con la comunicazione del 24/11/2020, abbiamo reso disponibile il programma ‘STADIPEC’ sulla procedura Stampe Accessorie, tramite il quale è possibile determinare l’importo dello sgravio sostitutivo delle integrazioni salariali.

Come indicato nella comunicazione del 24/11, il programma ‘STADIPEC’ considera i trattamenti CIG / FIS usufruiti nei mesi di maggio e giugno 2020. A seguito di alcuni approfondimenti è risultato che, seguendo un’interpretazione letterale della norma, lo sgravio spetterebbe anche in relazione ai trattamenti FSBA usufruiti negli stessi mesi (naturalmente, rispettando le condizioni di incompatibilità rispetto ad eventuali trattamenti successivi).
Tuttavia, la circolare Inps n. 105 del 18/09/2020 ed il messaggio n. 4254 del 13/11/2020 non riportano indicazioni specifiche in merito ai trattamenti FSBA. Di conseguenza, dobbiamo lasciare all’Utente la scelta dell’interpretazione da adottare. Sul programma ‘STADIPEC’, quindi, abbiamo previsto un’opzione che consente di considerare anche le assenze relative ai trattamenti FSBA, ai fini del calcolo dello sgravio.

Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo perciò disponibile la nuova casella ‘Considera assenze FSBA’ nei parametri del programma ‘STADIPEC’. La nuova casella risulta automaticamente barrata: in tal modo, vengono considerate anche le ore di assenza per FSBA usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (voci di assenza 8B5 / 8BC).
Nel caso in cui si ritenga corretto non considerare le ore di assenza FSBA, occorre togliere la spunta dalla casella.

Inoltre, secondo le indicazioni fornite, in data odierna, dall’Inps ad Assosoftware, risulta che i contributi elencati al punto 3 della circolare 105/2020 (ossia quei contributi che non possono essere utilizzati per “compensare” lo sgravio) sarebbero invece utili ai fini del calcolo dello sgravio spettante. Di conseguenza, abbiamo modificato il programma ‘STADIPEC’ per considerare anche i contributi in questione (contributo di formazione e misure compensative), prevedendo comunque un’opzione che consente di escluderli, nel caso in cui si preferisca adottare quest’ultima interpretazione.

Contestualmente alla presente comunicazione, tra i parametri del programma ‘STADIPEC’ rendiamo quindi disponibile anche la nuova casella ‘Considera contributo formazione e misure compensative’. La nuova casella risulta automaticamente barrata: in tal modo, il contributo di formazione (0,30%) viene considerato utile per il calcolo dello sgravio e le misure compensative (previste in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare) non vengono decurtate dai contributi utili per il calcolo dello sgravio. Nel caso in cui si ritenga corretto continuare ad escludere tali contribuzioni dal calcolo dello sgravio spettante, occorre togliere la spunta dalla suddetta casella.

Segnaliamo che l’opzione ‘Escludi integrazioni CIG/FIS’ è stata rinominata ‘Escludi integrazioni c/ditta’. Ricordiamo che tale opzione consente di decidere se le integrazioni eventualmente erogate a carico della ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE) devono essere decurtate dalla retribuzione spettante, ai fini del calcolo dei contributi e, quindi, dello sgravio spettante. Precisiamo che, tra le suddette integrazioni, viene adesso considerata anche quella relativa alle assenze FSBA (voce 4CF), nel caso in cui risulti abilitata la nuova casella descritta nei paragrafi precedenti.

Infine, a seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un’opzione che consente di ottenere il salto pagina in corrispondenza di ogni ditta riportata in stampa: a tale scopo, è stata aggiunta la casella ‘Salto pagina a cambio ditta’.

Novembre 2020
(comunicazione
24/11/2020
)
SGRAVIO SOSTITUTIVO DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI (CIG / FIS)

Con l’aggiornamento di novembre 2020 (il cui rilascio è previsto entro il 27/11), renderemo disponibile la gestione del nuovo sgravio spettante alle aziende che hanno beneficiato di integrazioni salariali (CIG / FIS) nei mesi di maggio e/o giugno 2020, alle condizioni previste dall’art. 3 del D.L. 104/2020.
Occorre tenere presente che lo sgravio spetta nel caso in cui non vengano richiesti ulteriori trattamenti di CIG / FIS: le condizioni di spettanza sono specificate dettagliatamente nella circolare Inps n. 105 del 18/09/2020 e la verifica di tali condizioni rimane necessariamente a carico dell’Utente.
Per beneficiare dello sgravio, occorre presentare un’apposita istanza all’Inps, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 4254 del 13/11/2020. Nello stesso messaggio, sono indicati anche i criteri di calcolo dello sgravio (sebbene non in modo esaustivo) e le modalità di esposizione e compensazione sulla denuncia Uniemens.
La misura dello sgravio corrisponde al doppio dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, che sarebbero stati dovuti sulla retribuzione percepita in sostituzione delle ore di CIG / FIS usufruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

Contestualmente alla presente comunicazione, rendiamo disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di determinare la misura dello sgravio teoricamente spettante (se sussistono le condizioni di cui sopra). Sulla stampa sono anche riportati i dati richiesti sull’istanza da presentare all’Inps.
Per generare la stampa in questione, occorre utilizzare il nuovo programma ‘STADIPEC’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).

Il programma ‘STADIPEC’ considera i soggetti che hanno usufruito di CIG / FIS nei mesi di maggio e/o giugno 2020, elencando i dipendenti interessati dalle voci di assenza previste (86A / 8AC / 8AD / 8B0 / 8BA). Per ciascun dipendente, viene riportato il numero delle ore di assenza, la retribuzione che sarebbe spettata per tali ore ed infine, se richiesto tramite un’apposita opzione (descritta più avanti), il valore dei contributi a carico ditta e l’importo del corrispondente sgravio.
Sulla procedura Stampe Accessorie, occorre indicare il periodo di assenza per CIG / FIS da considerare ai fini del calcolo dello sgravio: ‘01/05/2020’ nella Data Iniziale e ‘30/06/2020’ nella Data Finale.

Nei parametri del programma, è presente la tendina ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’, nella quale risulta selezionata l’opzione ‘Misura doppia’, corrispondente al calcolo dello sgravio in misura doppia rispetto ai contributi (come previsto dalla circolare e dal messaggio Inps sopra citati).
Precisiamo che l’opzione ‘Misura singola’ è stata predisposta per l’ulteriore sgravio previsto dal D.L. 149/2020, al momento non applicabile e per il quale non esistono indicazioni da parte dell’Inps.
L’opzione ‘Non calcolati’ può essere utilizzata nel caso in cui si intenda ottenere rapidamente (a scopo di controllo) un elenco di tutte le aziende che hanno usufruito delle integrazioni CIG/FIS nei mesi di maggio e giugno 2020, in quanto il calcolo dei contributi e dello sgravio rende l’esecuzione del programma più “pesante” (richiede più tempo). Con tale modalità, sulla stampa vengono riportati tutti i soggetti interessanti, con l’indicazione delle sole ore di assenza e della corrispondente retribuzione, mentre non viene effettuato il calcolo dei contributi e dello sgravio.

Facciamo presente che la circolare ed il messaggio Inps hanno lasciato alcuni dubbi irrisolti, sia in merito al calcolo della retribuzione che dei contributi. Di conseguenza abbiamo dovuto prevedere alcune opzioni, nei parametri del programma, che consentono all’Utente di effettuare determinate scelte in merito ai criteri di calcolo.

La retribuzione spettante per le ore di assenza viene calcolata rilevando la retribuzione oraria (voce 105) da ciascun cedolino interessato. Ricordiamo che la retribuzione oraria viene calcolata sulla base delle ore lavorabili per la paga mensilizzata e del coefficiente contrattuale per la paga oraria. Tale retribuzione viene maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, tenendo conto del numero di tali mensilità riportato nel campo Quantità della voce 035. Dalla retribuzione risultante, vengono decurtate le eventuali integrazioni erogate dalla ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE).
Per gli operai e gli apprendisti operai del settore edile, anziché considerare i ratei della mensilità aggiuntiva, vengono applicate le “maggiorazioni” relative all’indennità sostitutiva dei permessi (generalmente 4,95%), agli accantonamenti sul lordo (generalmente 8,50% + 10%) oltre al 15% dei contributi dovuti alla Cassa Edile. Le percentuali dei suddetti trattamenti vengono rilevate dalle voci presenti nei cedolini (rispettivamente voci 132 / 467 / 468 / 495).

Nei parametri del programma, sono disponibili le seguenti opzioni relative al calcolo della retribuzione:

  • Retribuzione oraria: consente di scegliere tra la voce 105 (selezionata automaticamente) e la voce 031 per il calcolo della retribuzione relativa alle ore di assenza. Ricordiamo che la voce 031 corrisponde alla quota oraria calcolata in base al coefficiente contrattuale (anche per la paga mensilizzata). Precisiamo che, sulla denuncia Uniemens, la “differenza da accreditare” viene calcolata considerando la voce 105.
  • Escludi integrazioni CIG/FIS: consente di decidere se, dalla retribuzione sulla quale calcolare i contributi, devono essere scorporate le integrazioni di CIG/FIS eventualmente erogate dalla ditta (voci 4CC / 4CD / 4CE). Precisiamo che, sulla denuncia Uniemens, tali integrazioni vengono scorporate dalla “differenza da accreditare”.
  • Applica maggiorazioni operai edili: consente di decidere se, per gli operai ed apprendisti operai del settore edile, sulla retribuzione devono essere applicate le “maggiorazioni” relative all’indennità sostitutiva dei permessi, agli accantonamenti sul lordo (18,50%) ed all’assoggettamento (al 15%) dei contributi Cassa Edile. Precisiamo che tali maggiorazioni vengono considerate nel calcolo della “retribuzione teorica” sulla denuncia Uniemens. Per escluderle, occorre togliere la spunta dalla casella: in tal caso, la retribuzione viene maggiorata del rateo di tredicesima (verificando la Quantità della voce 035), secondo il criterio previsto per la generalità dei dipendenti.

I contributi a carico del datore di lavoro, utilizzati per determinare il valore dello sgravio, vengono calcolati considerando le aliquote applicate nei mesi di maggio e giugno 2020, su ciascun dipendente interessato.
I contributi considerati “utili” sono quelli riportati nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens (per la sola parte a carico del datore di lavoro). Vengono quindi decurtate soltanto le riduzioni contributive che intervengono direttamente su tale campo, secondo il criterio della “nettizzazione”, quali ad esempio la riduzione per ex-apprendisti L. 56/87, la riduzione del 50% per sostituzione di maternità (tipo contribuzione ‘82’) o per assunzioni L. 92/2012 (tipo contribuzione ‘55’) e le riduzioni previste per i contratti di inserimento. In caso di riduzione totale dei contributi (ad esempio per i soci svantaggiati di cooperative sociali, tipo contribuzione ‘19’) non viene determinato alcun contributo utile.
Non vengono invece decurtate, dai contributi utilizzati per il calcolo dello sgravio, le agevolazioni contributive in forma di “incentivo”, quali ad esempio il ‘GECO’, il ‘NEET’, la Decontribuzione Sud.
Non sono considerati utili, per il calcolo dello sgravio, i contributi elencati al punto 3 della circolare 105/2020 (ossia gli stessi contributi che non possono essere utilizzati per usufruire dello sgravio): il contributo di formazione (0,30%) e le misure compensative previste in caso di versamento del Tfr al Fondo Tesoreria o alla previdenza complementare.
Restano anche esclusi il contributo di solidarietà (10%) ed i contributi versati ad enti diversi dall’Inps.
Sono invece considerati utili, per il calcolo dello sgravio, i seguenti contributi: contributo 10% dovuto per apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 (voce 532), contributi Naspi addizionale 1,40% (voce 52B) ed aggiuntivo 0,50% (voce 5AA), contributo dovuto al FIS (voce 51C, al netto della parte a carico del dipendente riportata sulla voce 51D). Tutti i contributi elencati (ad eccezione dell’aggiuntivo Naspi) sono riportati nel campo ‘Contributo’ della denuncia Uniemens. Precisiamo tuttavia che, per i suddetti contributi, non sono state fornite indicazioni specifiche da parte dell’Inps.

Nei parametri del programma, sono disponibili le seguenti opzioni relative al calcolo dei contributi:

  • Considera contributi addizionali Naspi: consente di escludere i contributi Naspi (addizionale ed aggiuntivo) dai contributi utili per il calcolo dello sgravio. Per escluderli, occorre togliere la spunta dalla casella.
  • Considera contributo FIS: consente di escludere il contributo FIS (a carico del datore di lavoro) dai contributi utili per il calcolo dello sgravio. Per escluderlo, occorre togliere la spunta dalla casella.
  • Considera riduzioni contributive: consente di non decurtare le riduzioni contributive che vanno direttamente in diminuzione del campo ‘Contributo’ sulla denuncia Uniemens (ex-apprendisti, sostituzione di maternità, L. 92/2012, contratti di inserimento, soci svantaggiati, ecc.). Se si intende calcolare lo sgravio considerando i contributi datoriali al lordo delle suddette riduzioni, occorre togliere la spunta dalla casella.

Tramite il campo ‘Raggruppamento’ è possibile determinare il valore lo sgravio a livello di: ditta / posizione Inps / sede lavorativa / centro di costo. In automatico, risulta selezionato il raggruppamento a livello di posizione Inps, ottenendo così il valore dello sgravio da indicare nell’istanza (viene comunque riportato il totale a livello di ditta).
Sulla stampa prodotta, sono riportati anche i totali relativi alle ore di assenza per CIG/FIS, alla retribuzione ed ai contributi datoriali, corrispondenti ai dati necessari per compilare l’istanza da presentare all’Inps.
Come già precisato, rimane a carico dell’Utente la verifica delle condizioni necessarie per avere diritto allo sgravio. In particolare, occorre verificare se è già stata usufruita, o se l’azienda intende comunque usufruire, di ulteriori integrazioni salariali non compatibili con lo sgravio (nella circolare Inps sono riportate le indicazioni a tale riguardo).

Nei parametri del programma, sono disponibili i consueti campi che consentono di selezionare le aziende interessate per codice zona e/o per utente abbinato. Come già precisato, se si intende effettuare un lancio “massivo” a scopo di controllo (soltanto per individuare le ditte che hanno usufruito di CIG/FIS nei mesi di maggio e giugno 2020), consigliamo di selezionare l’opzione ‘Non calcolati’ nel campo ‘Calcolo contributi e corrispondente sgravio’.

Sulla stampa prodotta (‘CIG-sgravio’) è riportato l’elenco dei dipendenti con le ore di assenza per CIG/FIS usufruite, la retribuzione corrispondente a tali ore ed i relativi contributi utili per il calcolo dello sgravio. Inoltre, sono riportati i totali dei suddetti valori (richiesti sull’istanza da presentare all’Inps) e l’importo dello sgravio teoricamente spettante.
Viene generato anche un elenco dei singoli cedolini considerati, in formato csv (‘CIG-dipendenti.csv’), con gli stessi valori presenti sulla stampa, che può essere eventualmente utilizzato a scopo di controllo.

Come già detto, la gestione dello sgravio sull’elaborazione mensile e sulla denuncia Uniemens, sarà resa disponibile con l’aggiornamento di novembre, il cui rilascio è previsto entro venerdì 27/11.

Settembre 2020
(acred774)
CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI – NUOVE ESENZIONI

Sono state predisposte le esenzioni dal contributo addizionale Naspi previste dalla circolare Inps n. 91 del 4/08/2020.
L’esenzione dal suddetto contributo riguarda le seguenti categorie: stagionali da avvisi comuni / Ccnl, dipendenti “extra” del settore turismo, stagionali della provincia di Bolzano, portuali per lavoro temporaneo.
L’esenzione si applica ai soli rapporti di lavoro iniziati a partire dall’anno 2020 e interessa sia il contributo addizionale Naspi 1,40%, sia l’incremento dello 0,50% previsto per i rinnovi successivi al 14/07/2018.
Come specificato nella circolare, l’esenzione deve essere applicata a partire dal mese di competenza di settembre 2020 ed è possibile effettuare un recupero dei periodi pregressi entro il mese di competenza di novembre 2020.

Ricordiamo che, per gli ‘Stagionali da avvisi comuni / Ccnl’ è prevista un apposita tipologia nel campo Tipo di Contratto, sui servizi ‘Dipendente – Inquadramento’ e ‘Gestione Collocamento Telematico’.
Fino al mese di agosto 2020, tale tipologia di stagionali è stata correttamente assoggettata al contributo addizionale 1,40% (voce 52B) e all’eventuale contributo aggiuntivo 0,50% (voce 5AA); relativamente al contributo aggiuntivo, ricordiamo che è prevista la compilazione del campo Numero Rinnovo (aggiornamento di settembre 2019 Acred733).
A seguito del presente aggiornamento e con effetto dal mese di settembre 2020, la stessa tipologia di stagionali non viene più assoggettata ai suddetti contributi (per il contributo aggiuntivo, il dipendente non viene più assoggettato neppure nel caso in cui risulti già compilato il campo Numero Rinnovo). A tal fine, viene automaticamente controllato che la data di assunzione (Dipendente – Anagrafico) risulti non antecedente al 1/01/2020 (comunque, per gli stagionali in forza nel mese di settembre, è alquanto improbabile che la data di assunzione sia antecedente al 1 gennaio).

Con il presente aggiornamento, inoltre, nel campo Tipo di Contratto sono state aggiunte le nuove tipologie previste dalla circolare Inps:‘Extra settore Turismo’, ‘Stagionale provincia Bolzano’, ‘Portuali lavoro temporaneo’.
Le suddette tipologie devono essere attribuite, nei casi previsti, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato successivamente al 1/01/2020 (anche in questo caso, è estremamente improbabile che i rapporti di lavoro in corso nel mese di settembre siano iniziati prima del 1 gennaio). Le stesse tipologie di contratto vengono automaticamente escluse dai contributi addizionale 1,40% e aggiuntivo 0,50%.

Relativamente al contributo aggiuntivo 0,50%, precisiamo che il campo Numero Rinnovo non può essere compilato per le tipologie di contratto esenti (viene emesso un errore nel caso in cui si tenti di compilarlo). Per gli stagionali da avvisi comuni / Ccnl assunti nel corso del 2020, se il campo Numero Rinnovo risulta già compilato, occorrerà annullarlo nel momento in cui sarà effettuata una modifica o storicizzazione sul servizio Inquadramento. Tuttavia, anche se il campo Numero Rinnovo dovesse rimanere compilato, non verrebbe comunque calcolato il contributo aggiuntivo.
Inoltre, le tipologie di contratto esenti vengono escluse dalla finestra relativa al campo Numero Rinnovo (non viene presentato il richiamo alla finestra) e dalla stampa di controllo ‘STADIPET’ (aggiornamento Acred733).

Con effetto dal mese di competenza di settembre, sulla denuncia Uniemens vengono riportati i seguenti codici nel campo ‘Tempo determinato / indeterminato’ (servizio Uniemens – Dipendenti):

  • G’ per gli stagionali da avvisi comuni / Ccnl; ricordiamo che, per i soggetti in questione, in precedenza veniva riportato il codice ‘S’ (stagionale “generico”) sulla denuncia Uniemens, in quanto occorreva assoggettarli ai contributi addizionale 1,40% e aggiuntivo 0,50% (aggiornamento di gennaio 2020 Acred743);
  • X’ per i lavoratori “extra” del settore Turismo;
  • B’ per gli stagionali della provincia di Bolzano;
  • D’ per i portuali assunti per lavoro temporaneo (quest’ultimo codice, indicato nella circolare Inps sopra citata, corrisponde stranamente a quello previsto per il “normale” contratto a termine).

E’ stato predisposto anche il recupero dei contributi arretrati (addizionale 1,40% e aggiuntivo 0,50%) versati nel periodo da gennaio ad agosto 2020. Allo stato attuale, tuttavia, sussistono alcuni dubbi in merito alla modalità di indicazione di tale recupero sulla denuncia Uniemens: in particolare, non è chiaro come l’Inps possa verificare la tipologia di contratto attribuita, nei mesi precedenti, ai dipendenti interessati dal recupero (dal momento che le nuove codifiche del tipo di contratto possono essere indicate esclusivamente in riferimento al mese di settembre ed ai mesi successivi).
Di conseguenza, abbiamo previsto che il recupero dei contributi arretrati venga attivato a discrezione dell’Utente: a tale riguardo, occorre tenere presente che il recupero può essere effettuato nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Per attivare il recupero dei contributi relativi ai mesi pregressi, è sufficiente indicare la voce 52A sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
La voce 52A procede al recupero sui soli dipendenti ai quali risultano attribuite le nuove tipologie di contratto (extra del settore turismo, ecc.), oppure la tipologia di stagionali da avvisi comuni / Ccnl con assunzione nell’anno 2020. Vengono recuperati i contributi addizionale (voce 52B) e aggiuntivo (voce 5AA) dei mesi precedenti, fino alla data di assunzione (comunque non oltre gennaio 2020). Nel caso in cui risulti necessario, è possibile “forzare” una diversa data di inizio del periodo da recuperare, indicandola nel campo Competenza della voce 52A. E’ anche possibile “forzare” il recupero su dipendenti ai quali risultano attribuite tipologie di contratto diverse da quelle “esentate”, indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 52A (entrambe le “forzature” vanno inserite sulle Variazioni Mensili del dipendente).
Il valore degli arretrati da recuperare viene riportato automaticamente nel campo Importo Totale della voce 52A.
Precisiamo che la voce 52A può essere attivata (a scelta dell’Utente) nei mesi di settembre, ottobre o novembre.

Segnaliamo che la circolare Inps non fornisce alcuna indicazione in merito alla modalità di recupero dei contributi arretrati per i rapporti di lavoro cessati nei mesi precedenti. E’ plausibile che, per tali casi, venga richiesto di inviare una denuncia Uniemens individuale con il codice statistico ‘NFOR’ (“non in forza”): per generare una denuncia del genere, occorre elaborare un cedolino nel mese in cui viene effettuato il recupero, abilitando il dipendente all’elaborazione dopo la cessazione (per tali situazioni, consigliamo, a maggior ragione, di attendere una conferma da parte dell’Inps).

Se viene attivato il recupero degli arretrati, l’importo presente sulla voce 52A è riportato sulla denuncia Uniemens con la causale ‘L810’, nella sezione ‘Altre somme a credito’ (servizio ‘Dati Particolari’). Precisiamo che si tratta della stessa causale utilizzata per il recupero dei contributi aggiuntivo e addizionale nei casi di successiva assunzione a tempo indeterminato entro i termini previsti. In presenza della voce 52A, la causale ‘L810’ viene riportata anche nella sezione ‘Info Causali’, suddividendo l’importo dei contributi arretrati tra i singoli mesi di competenza interessati; come previsto dalla circolare Inps, nel campo Identificativo viene riportato ‘N’.

Febbraio 2020
(acred749)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

La circolare Inps n. 20 del 10/02/2020 ha confermato i valori dei massimali relativi alla CIG ed il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, predisposti con l’aggiornamento di gennaio 2020 Acred743.
Precisamente, è risultata una differenza di un centesimo sul massimale della CIG edili (E. 1.127,87 anziché E. 1.127,86), che viene allineato con il presente aggiornamento.

Inoltre, la circolare Inps n. 17 del 06/02/2020 ha confermato i valori dei contributi relativi ai lavoratori domestici, rilasciati con l’aggiornamento di gennaio 2020 Acred746. Con il presente aggiornamento vengono allineate anche le corrispondenti retribuzioni convenzionali (sempre con decorrenza gennaio 2020).

Gennaio 2020
(acred746)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono state aggiornate le tabelle contributive relative ai lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018) per l’anno 2020.
Precisiamo che, al momento del presente aggiornamento, non risulta ancora pubblicata la circolare Inps con i nuovi valori dei contributi. Gli stessi valori, tuttavia, sono riportati su diverse pubblicazioni e vengono già adottati anche dai servizi online disponibili sul sito Inps.

Gennaio 2020
(acred743)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG.
Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps risultassero sostanzialmente diversi da quelli di seguito indicati, rilasceremo un ulteriore aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 48,98 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 47.379,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.948,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile Inps su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo quando l’imponibile supera il limite mensile sopra indicato: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1 ‘Contributi aggiuntivi e CIG’). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, viene effettuato sempre, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 103.055,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4 ‘Gestione Inps’).

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 503,30 (41% di E. 1.227,55) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2020. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2019 (E. 500,61).

Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.143,05 per gli eventi dell’anno 2020.

Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2020, abbiamo aggiornato i seguenti valori:

  • limite di retribuzione per l’individuazione del massimale E. 2.159,48
  • massimale non edili E. 939,89 (1° fascia) ed E. 1.129,66 (2° fascia)
  • massimale edili E. 1.127,86 (1° fascia) ed E. 1.355,58 (2° fascia)

Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione).

Per quanto riguarda l’adeguamento automatico al massimale previsto per l’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000), il valore giornaliero è passato a E. 100,40 per gli eventi dell’anno 2020.

Gennaio 2020
(acred743)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP

In attesa delle disposizioni Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2020.
Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.

Novembre 2019
(acred736)
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

Ricordiamo che la voce 52H può essere utilizzata nel caso in cui non siano presenti, in archivio, i dati relativi all’intero periodo richiesto per il calcolo del contributo di licenziamento (in generale, gli ultimi tre anni).

Dal mese di novembre 2019, la voce 52H può essere attivata indicandola sulle Voci Fisse a livello di ditta, per quanto riguarda le aziende che vengono gestite da meno di tre anni; se tale condizione riguarda tutte le aziende gestite (nuovi clienti), la stessa voce può essere attivata a livello generale. In ogni caso, consigliamo di disattivarla a partire dal quarto anno, impostando opportunamente la data di scadenza in corrispondenza della voce. Disattivando la voce 52H, sarà elaborata automaticamente la voce 52P nei casi previsti (aggiornamento di ottobre 2019 Acred735).

Precisiamo che la voce 52H viene adesso elaborata esclusivamente nel mese di cessazione, a condizione che il tipo di cessazione risulti “valido” per il contributo di licenziamento (codici ‘1A’ / ‘1D’ / ‘1H’ / ‘1Q’ / ‘1S’ / ‘1U’).

Ottobre 2019
(acred735)
CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione automatica del contributo di licenziamento, con effetto dal mese di ottobre 2019. Ricordiamo che, in precedenza, il contributo di licenziamento doveva essere attivato indicando un’apposita voce sulle Variazioni Mensili del dipendente interessato (aggiornamento di aprile 2013 Acred493 e successivi).

Il contributo di licenziamento viene calcolato automaticamente in caso di cessazione di un rapporto a tempo indeterminato o di apprendistato, a condizione che nel campo Tipo Cessazione (servizio Dipendente – Anagrafico) risulti indicato uno dei seguenti codici: ‘1A’ / ‘1D’ / ‘1H’ / ‘1Q’  / ‘1S’ / ‘1U’.

Per gestire tutti i criteri di calcolo previsti, sui servizi Dipendente – Anagrafico e Gestione Collocamento sono stati aggiunti i codici Tipo Cessazione ‘SQ’ / ‘SU’, corrispondenti a ‘1Q’ / ‘1Uin assenza di accordo sindacale. I nuovi codici hanno unicamente l’effetto di triplicare il valore del contributo di licenziamento, secondo i criteri descritti più avanti (precisiamo che vengono riportati sulla denuncia Uniemens come ‘1Q’ / ‘1U’).

Il contributo di licenziamento viene calcolato tramite la nuova voce 52P, elaborata automaticamente nel mese di cessazione (tale voce sostituisce la preesistente voce 52F, che doveva essere impostata dall’Utente).
Per i codici Tipo Cessazione ‘1A’ / ‘1D’ / ‘1H’ / ‘1S’ / ‘1U’, il contributo viene calcolato nella misura ordinaria (41% del massimale Naspi ogni 12 mesi di anzianità) e riportato sulla denuncia Uniemens con la causale ‘M400’.
In presenza del codice ‘1Q’, il contributo viene calcolato in misura doppia (82% del massimale Naspi ogni 12 mesi di anzianità) e riportato sulla denuncia Uniemens con la causale ‘M501’.
Per i codici ‘SQ’ / ‘SU’ il contributo viene triplicato e riportato sulla denuncia Uniemens rispettivamente con le causali ‘M502’ (misura sestupla, ossia il triplo del 82%) e ‘M503’ (misura tripla, ossia il triplo del 41%).

Nel caso in cui si intenda calcolare il contributo di licenziamento nel mese successivo a quello di cessazione, occorre bloccare la voce 52P nel mese di cessazione, abilitare l’elaborazione del mese successivo a quello di cessazione (secondo le consuete modalità) ed indicare la preesistente voce 52F nello stesso mese successivo.
La voce 52F, inoltre, permette di attivare il contributo di licenziamento anche in presenza di un codice Tipo Cessazione diverso da quelli sopra elencati (ad esempio il codice ‘9 – Altre motivazioni’).

Per gestire il contributo di licenziamento in particolari condizioni, continuano ad essere disponibili le seguenti voci:

  • 52H per effettuare il calcolo del contributo sulla base delle date di assunzione e cessazione; tale voce può essere utilizzata per le aziende gestite da meno di 3 anni (aggiornamento di aprile 2013 Acred493);
  • 52L per effettuare il calcolo del contributo in proporzione alle ore lavorate; tale criterio può essere utilizzato per i lavoratori intermittenti, se lo si ritiene corretto (aggiornamento di giugno 2013 Acred501).

Le voci sopra descritte possono essere attivate, da parte dell’Utente, indicandole sulle Variazioni Mensili dei soggetti interessati. Analogamente alla voce 52F, anche le voci 52H / 52L possono essere utilizzate nel mese successivo a quello di cessazione e/o in presenza di un codice Tipo Cessazione diverso da quelli precedentemente elencati.

In presenza, nel mese di cessazione, delle voci opzionali 52F / 52H / 52L, la nuova voce 52P non viene elaborata.
Precisiamo che le suddette voci opzionali tengono conto dei codici Tipo Cessazione per i quali è previsto un maggior importo del contributo di licenziamento (‘1Q’ misura doppia / ‘SQ’ misura sestupla / ‘SU’ misura tripla).

Infine segnaliamo che, su tutte le voci relative al contributo di licenziamento (52F / 52H / 52L / 52P), è possibile “forzare” il numero di mesi da considerare, indicandoli nel campo Quantità della voce utilizzata.

Ottobre 2019
(acred735)
RECUPERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps nella circolare n. 121 del 06/09/2019 (e nei successivi chiarimenti sul forum di Assosoftware), è stato modificato il criterio di recupero del contributo addizionale Naspi, effettuato automaticamente in caso di trasformazione o riassunzione a tempo indeterminato.

Le modifiche hanno effetto dal mese di ottobre 2019 ed interessano la voce 52D, attraverso la quale viene effettuato il recupero automatico del contributo addizionale versato nel periodo di lavoro a tempo determinato.
Secondo il nuovo criterio, il recupero automatico viene effettuato considerando esclusivamente l’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato (in precedenza, tale limite non era mai stato esplicitato da parte dell’Inps). Inoltre, in caso di riassunzione, questa deve essere avvenuta entro 6 mesi dal precedente rapporto ed il numero di mesi intercorsi tra i due rapporti viene “scalato” dal recupero (per convenzione, si escludono i mesi iniziali del precedente rapporto).

In merito al recupero del contributo addizionale, precisiamo quanto segue:

  • Il recupero interessa anche il contributo aggiunto 0,50% (aggiornamento di settembre 2019 Acred733).
  • Nel mese in cui avviene una trasformazione a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano elaborati due cedolini, il contributo addizionale relativo al cedolino a tempo determinato continua ad essere recuperato automaticamente dalla voce 52E, a condizione che venga effettuata una doppia elaborazione (analogamente a quanto previsto per la gestione dell’imponibile fiscale unico – aggiornamento di febbraio 2013 Acred489).
  • Non è più necessario utilizzare la voce 52C, precedentemente disponibile nei casi in cui occorreva limitare il numero di mesi da recuperare (aggiornamento di luglio 2014 Acred538).
Ottobre 2019
(acred735)
GESTIONE NUMERO RINNOVO

Sono state apportate alcune modifiche alla gestione del campo ‘Numero Rinnovo’, utilizzato per il calcolo del contributo aggiuntivo Naspi 0,50%. Ricordiamo che il campo in questione è stato aggiunto sul servizio Dipendente – Inquadramento con l’aggiornamento di settembre 2019 Acred733.

Con il presente aggiornamento, il campo ‘Numero Rinnovo’ può essere gestito anche sul servizio del Collocamento.
Sul servizio del Collocamento, il campo  ‘Numero Rinnovo’ viene incrementato automaticamente, per quanto riguarda le comunicazioni di Assunzione a tempo determinato, a condizione che il dipendente abbia avuto un precedente rapporto (sempre a tempo determinato) con la stessa azienda e venga utilizzata la stessa matricola anagrafica.
Inoltre, sulle comunicazioni di assunzione a tempo determinato viene sempre emessa una segnalazione bloccante, per obbligare l’Utente a confermare il campo ‘Numero Rinnovo’ (anche quando non è valorizzato), barrando un’apposita casella in corrispondenza del campo. Tale conferma non è richiesta se il campo viene compilato dall’Utente.
Precisiamo che, per le comunicazioni di Proroga, rimane a carico dell’Utente verificare se ci sono o meno le condizioni per incrementare il numero del rinnovo e, nel caso, indicare il nuovo numero.

Ricordiamo che, in corrispondenza del campo ‘Numero Rinnovo’, per i contratti a tempo determinato compare una finestra, sulla quale viene visualizzato il numero calcolato automaticamente; tale numero può essere selezionato per valorizzare il campo sul servizio. Naturalmente, la stessa finestra è disponibile anche sul servizio del Collocamento.
Con il presente aggiornamento, sulla finestra in questione è stata aggiunta una colonna nella quale è riportato il valore presente nel campo ‘Numero Rinnovo’ (colonna ‘Inserito’). Tale valore, inoltre, viene considerato dalla finestra per calcolare il successivo ‘Numero Rinnovo’ (colonna ‘Calcolato’). Il valore calcolato secondo tale criterio può differire da quello calcolato tenendo conto dei soli rapporti presenti in archivio (ad esempio se alcuni rapporti sono stati gestiti su una diversa matricola anagrafica): in tal caso, sulla finestra viene visualizzato (tra parentesi e solo a scopo informativo) anche il valore calcolato senza considerare quanto è stato inserito nel campo ‘Numero Rinnovo’.
Se il numero del rinnovo calcolato risulta diverso da quello presente nel campo ‘Numero Rinnovo’, sulla finestra entrambi i valori vengono evidenziati in rosso e compare il messaggio ‘Aggiornare numero rinnovo’ (precisiamo che rimane facoltà dell’Utente decidere se il campo ‘Numero Rinnovo’ deve essere aggiornato).

Sulla stampa di controllo ‘STADIPET’ (anch’essa rilasciata con l’aggiornamento Acred733) sono state predisposte le stesse variazioni effettuate sulla finestra relativa al campo ‘Numero Rinnovo’, descritte nel paragrafo precedente.
In particolare, è stato aggiunto il valore effettivamente presente nel campo ‘Numero Rinnovo’ (colonna ‘Inserito’) e tale valore viene adesso considerato nel calcolo del successivo numero di rinnovo (colonna ‘Calcolato’).
Inoltre, per quanto riguarda gli arretrati, si tiene conto del numero di rinnovo eventualmente inserito sulle precedenti storicizzazioni del servizio Dipendente – Inquadramento. Precisiamo che NON è obbligatorio compilare il campo ‘Numero Rinnovo’ sulle storicizzazioni precedenti a settembre 2019. Tuttavia, se il campo in questione viene compilato su una storicizzazione precedente, la stampa di controllo ne tiene conto per calcolare i corrispondenti arretrati.

Infine segnaliamo che, sulla base dei chiarimenti forniti dall’Inps sul forum di Assosoftware, dal conteggio dei rapporti a tempo determinato vengono adesso esclusi i rapporti cessati prima del 1/01/2013, in quanto non soggetti al contributo addizionale. A questo proposito, ricordiamo che i rapporti a tempo determinato iniziati prima del 14/07/2018 vengono conteggiati esclusivamente come “primo rapporto”, indipendentemente dal loro numero effettivo: di conseguenza, è poco probabile che i rapporti cessati prima del 2013 abbiamo effetto sul conteggio dei rinnovi soggetti al contributo.
La suddetta modifica riguarda sia la finestra sul campo ‘Numero Rinnovo’, sia la stampa di controllo ‘STADIPET’.

Settembre 2019
(acred734)
STAMPA DI CONTROLLO ‘STADIPET’

Sono state apportate alcune modifiche alla stampa di controllo ‘STADIPET’, da utilizzare per individuare i soggetti interessati dal contributo aggiuntivo Naspi (aggiornamento Acred733 del 26/09/2019).

In particolare, è stata aggiunta una segnalazione che viene emessa nel caso in cui un dipendente abbia avuto precedenti rapporti a tempo determinato gestiti su matricole diverse (naturalmente, all’interno della stessa azienda).
Nel caso sopra descritto, in corrispondenza del dipendente viene riportata la segnalazione “Attenzione: soggetto presente anche su matricola NNNN con rapporto a tempo determinato” (dove NNNN corrisponde all’altro codice matricola sul quale è stato gestito il dipendente). Per verificare la suddetta condizione, il programma si basa sul codice fiscale del dipendente. Vengono considerati anche i rapporti di lavoro interinale, se a tempo determinato.

La suddetta segnalazione viene emessa anche nel caso in cui, sugli altri codici matricola, siano presenti esclusivamente dei rapporti di lavoro (a tempo determinato) terminati prima del periodo richiesto. In tal caso, però, gli altri codici matricola non saranno riportati sulla stampa: occorrerà quindi effettuare le relative verifiche tramite le nuove finestre disponibili sul servizio Dipendente – Inquadramento (aggiornamento Acred733).

Inoltre, dalla stampa restano adesso esclusi quei soggetti che hanno avuto soltanto rapporti a tempo determinato cessati prima della data iniziale del periodo richiesto (in quanto non risultano utili ai fini della gestione del nuovo contributo). Prima del presente aggiornamento, i soggetti in questione venivano riportati in stampa, se risultavano in forza (con contratto a tempo indeterminato) nel corso del periodo richiesto.
Infine, a seguito delle segnalazioni pervenuteci, è stata effettuata una correzione relativa ad alcuni casi potenzialmente utili (ai fini del contributo aggiuntivo) che rimanevano erroneamente esclusi dalla stampa.

In considerazione delle modifiche sopra descritte, consigliamo di generare nuovamente la stampa di controllo, nel caso in cui fosse stata prodotta prima del presente aggiornamento (a tale riguardo, ci scusiamo per l’inconveniente).

Settembre 2019
(acred733)
INCREMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione del nuovo contributo aggiuntivo 0,50%, sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 121 del 06/09/2019 e nel messaggio n. 3447 del 24/09/2019.

Il nuovo contributo aggiuntivo interessa i contratti a tempo determinato già soggetti al contributo addizionale 1,40% ed è dovuto in caso di rinnovo avvenuto a partire dal 14/07/2018.
Restano quindi escluse, dal nuovo contributo, le seguenti categorie di dipendenti (in quanto non soggette al contributo addizionale): apprendisti, operai agricoli, lavoratori domestici, assunti in sostituzione, stagionali per attività indicate nel Dpr 1525/63, dipendenti di pubbliche amministrazioni. Restano inoltre esclusi i rapporti a tempo determinato per le attività indicate al punto 2.2 della circolare Inps (sebbene soggetti al contributo addizionale).

Il nuovo contributo aggiuntivo deve essere applicato, per quanto riguarda il mese corrente, a partire dalla competenza di settembre 2019. Inoltre, entro il mese di competenza di ottobre 2019, devono essere conguagliati i periodi pregressi, che interessano i mesi da luglio 2018 ad agosto 2019.

L’aliquota “base” del nuovo contributo corrisponde allo 0,50%, interamente a carico del datore di lavoro.
Tale aliquota deve essere moltiplicata per il numero del rinnovo, calcolato secondo i criteri indicati nella circolare Inps. Inoltre, la stessa aliquota deve essere ridotta in presenza di agevolazioni contributive che abbiano effetto direttamente sull’aliquota contributiva (restano quindi esclusi i vari “incentivi” riportati nell’apposita sezione dell’Uniemens).

Nell’aggiornamento è inclusa una nuova versione della stampa di controllo ‘STADIPET’ (vedere Stampe Accessorie – Contratti a tempo determinato), da utilizzare per individuare i casi nei quali è dovuto il contributo aggiuntivo per il mese corrente o per i mesi pregressi. Inoltre, sono incluse due nuove finestre, richiamate dai servizi del dipendente (vedere Servizi dipendente - Elenco rapporti), sulle quali vengono elencati i rapporti di lavoro presenti in archivio. Sulla stampa di controllo e su una delle nuove finestre, vengono conteggiati automaticamente i rinnovi per l’applicazione del nuovo contributo, secondo i criteri di seguito descritti.

Nella presente documentazione, si definiscono “rapporti validi” (ai fini del contributo aggiuntivo) i contratti a termine e gli stagionali non rientranti nel Dpr 1525/63, escludendo comunque i casi di assunzione in sostituzione.
Il conteggio automatico dei rinnovi, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, viene effettuato considerando i soli rapporti validi instaurati a partire dal 14/07/2018. I rapporti validi instaurati prima di tale data, vengono considerati esclusivamente come “primo rapporto” (indipendentemente dal loro numero), ai fini del conteggio dei rinnovi.

Nei rapporti validi  rientrano anche i lavoratori interinali con contratto a tempo determinato (per quanto riguarda la ditta utilizzatrice). Naturalmente, il conteggio di tali rapporti produce un effetto soltanto se gli stessi soggetti sono stati successivamente assunti come dipendenti (in quanto, per i lavoratori interinali, la ditta utilizzatrice non versa i contributi). Affinché vengano considerati nel conteggio automatico dei rinnovi, i rapporti di lavoro interinale devono avere la condizione di contratto a termine o stagionale, nel campo Tipo di Contratto.

Precisiamo che, nel conteggio automatico dei rinnovi, vengono considerati esclusivamente i rapporti di lavoro presenti in archivio su uno stesso codice matricola: nel caso in cui alcuni rapporti di lavoro siano stati gestiti su un codice matricola diverso, oppure non siano presenti in archivio in quanto cessati precedentemente all’inizio della gestione Paghe, il conteggio dei rinnovi deve essere effettuato da parte dell’Utente, utilizzando gli strumenti di controllo disponibili.

Come indicato nella circolare Inps, la proroga di un contratto a termine non deve essere considerata nel conteggio dei rinnovi (anche se è avvenuta dopo il 14/07/2018), a meno che non venga modificata la causale originaria. Ricordiamo che la proroga di un contratto a termine o stagionale può essere rilevata esclusivamente se è stata gestita tramite il servizio del Collocamento; in ogni caso, non può essere verificato automaticamente il cambio della causale.

Per assoggettare un dipendente al contributo aggiuntivo “corrente”, occorre compilare il nuovo campo ‘Numero Rinnovo’, predisposto sul servizio Dipendente – Inquadramento (sezione Inquadramento Inps). Nel campo in questione deve essere indicato il numero del rinnovo, determinato secondo i criteri descritti nei paragrafi precedenti.
In corrispondenza del nuovo campo compare il richiamo ad una nuova finestra, tramite la quale è possibile visualizzare, ed eventualmente avvalorare in automatico, il numero del rinnovo relativo al rapporto di lavoro visualizzato sul servizio. Precisiamo che il richiamo alla finestra compare solo per i lavoratori dipendenti a tempo determinato.
Sulla finestra sono elencati i soli rapporti di lavoro a termine o stagionale (compresi quelli interinali) intercorsi fino al rapporto visualizzato sul servizio. Per ciascun rapporto viene indicata la condizione di assunzione in sostituzione e le eventuali proroghe (se gestite sul servizio del Collocamento). In corrispondenza dei rapporti validi viene riportato l’eventuale numero del rinnovo e, per il solo rapporto visualizzato sul servizio, compare un “pulsante radio” che consente di riportare tale valore nel campo ‘Numero Rinnovo’ del servizio (da confermare con ‘Modifica’ o ‘Storicizza’).
Il conteggio dei rinnovi avviene secondo i criteri descritti nei paragrafi precedenti: si considerano i soli rapporti validi instaurati dopo il 14/07/2018 (escludendo, quindi, le assunzioni in sostituzione e gli stagionali rientranti nel Dpr 1525/63), conteggiando come “primo rapporto” tutti quelli iniziati prima della suddetta data.
Precisiamo che le proroghe vengono soltanto visualizzate, per segnalare all’Utente che occorre verificare se è avvenuto un cambio di causale e, di conseguenza, se vanno considerate o meno nel conteggio dei rinnovi.
Ricordiamo che la finestra può fare riferimento ai soli rapporti di lavoro presenti in archivio sullo stesso codice matricola: eventuali rapporti di lavoro gestiti su altri codici matricola, oppure non presenti in quanto cessati precedentemente alla gestione sul software Paghe, devono essere conteggiati da parte dell’Utente.
Nei casi sopra descritti, quindi, può essere necessario compilare manualmente il campo ‘Numero Rinnovo’.

Segnaliamo che, sui servizi ‘Dipendente – Anagrafico’ e ‘Dipendente – Inquadramento’, è stata predisposta anche la nuova finestra ‘Elenco rapporti di lavoro’, tramite la quale è possibile visualizzare tutti i rapporti di lavoro presenti in archivio (ulteriori indicazioni relative ad entrambe le finestre sono riportate al paragrafo Servizi dipendente - Elenco rapporti).

Come già detto, è possibile individuare i casi nei quali è dovuto il contributo aggiuntivo per il mese corrente o per i mesi precedenti: a tale scopo, occorre utilizzare il programma ‘STADIPET’, sulla procedura Stampe Accessorie.
Il programma in questione è stato rilasciato con l’aggiornamento di settembre 2018 Acred703 e produce un elenco dei contratti a tempo determinato. Con il presente aggiornamento, il programma è stato modificato per poter essere utilizzato nella gestione del contributo aggiuntivo (le modifiche sono descritte dettagliatamente al paragrafo Stampe Accessorie – Contratti a tempo determinato).
In particolare segnaliamo che, nell’elenco dei lavoratori a tempo determinato, non vengono riportati gli operai agricoli ed i lavoratori domestici, in quanto non soggetti al contributo aggiuntivo (sono comunque disponibili le opzioni che consentono di includerli). Come in precedenza, vengono automaticamente esclusi anche gli apprendisti.

Per individuare i dipendenti da assoggettare al contributo aggiuntivo nel mese di settembre 2019, occorre generare la stampa indicando Data Iniziale ‘01/09/2019’ e Data Finale ‘30/09/2019’. Le opzioni del programma possono essere lasciate nelle condizioni proposte automaticamente – in particolare, nel campo ‘Seleziona dipendenti’ deve risultare impostata l’opzione ‘In forza nel periodo’. A partire dal mese di ottobre, la stessa stampa può essere generata indicando la data iniziale e finale del mese corrente e selezionando l’opzione ‘Assunti nel periodo’: in tal modo, vengono elencate soltanto le nuove assunzioni (precisiamo che, sebbene sia consigliabile, non è obbligatorio generare tale stampa tutti i mesi).
Per individuare i casi nei quali devono essere conguagliati dei periodi pregressi, occorre generare la stampa la stampa indicando Data Iniziale ‘14/07/2018’ e Data Finale ‘31/08/2019’. Nel campo ‘Seleziona dipendenti’ deve risultare impostata l’opzione ‘In forza nel periodo’ e la casella ‘Arretrati contributo aggiuntivo’ deve essere barrata, in modo che vengano riportati in stampa i dati relativi ai periodi pregressi, necessari per il conguaglio.

Sulla stampa prodotta, sono riportati tutti i dipendenti che hanno avuto almeno un rapporto di lavoro a termine o stagionale nel periodo indicato. In corrispondenza dei rapporti validi viene indicato l’eventuale numero del rinnovo: i rapporti di lavoro che riportano tale indicazione devono essere assoggettati al contributo aggiuntivo.
Relativamente alla gestione corrente, per assoggettare il dipendente al contributo aggiuntivo è sufficiente il numero del rinnovo nel campo ‘Numero Rinnovo’, sul servizio Dipendente – Inquadramento. Ovviamente, il numero del rinnovo indicato sulla stampa corrisponde a quello riportato sulla finestra relativa al campo ‘Numero Rinnovo’ (valgono quindi le stesse indicazioni, per quanto riguarda i casi in cui è necessario compilare manualmente tale campo).
Per quanto riguarda il conguaglio degli arretrati, NON occorre indicare il numero del rinnovo nel campo previsto sul servizio Dipendente – Inquadramento. E’ invece necessario inserire i dati relativi ai periodi pregressi (riportati in stampa) sulle apposite voci da utilizzare per i conguagli, descritte nei paragrafi successivi.

Il contributo aggiuntivo relativo al mese corrente viene calcolato automaticamente, alle seguenti condizioni:

  • il campo ‘Numero Rinnovo’ deve essere compilato (servizio Dipendente – Inquadramento);
  • il contributo addizionale deve risultare dovuto (figura sulla voce 52B, nel Dettaglio del cedolino).

In tale situazione, vengono elaborate automaticamente le nuove voci di seguito elencate:

  • voce 5A1, riportando i giorni contribuiti nel campo Quantità (se full-time) oppure le ore contribuite nel campo Importo Unitario (se part-time), oltre al valore imponibile nel campo Importo Totale;
  • voce 5AA, riportando l’aliquota del contributo aggiuntivo nel campo Quantità, il numero del rinnovo nel campo Importo Unitario ed il valore del contributo nel campo Importo Totale.

Per quanto riguarda l’aliquota, precisiamo che vengono calcolate automaticamente le riduzioni (applicabili ai contratti a tempo determinato) che hanno effetto direttamente sull’aliquota contributiva. Nel campo Quantità della voce 5AA viene quindi riportata l’aliquota risultante dal numero del rinnovo, al netto di tali riduzioni.

Per conguagliare il contributo aggiuntivo relativo ai periodi pregressi, sono state predisposte altre 4 “coppie” di voci analoghe alle voci 5A1 – 5AA: tali  voci devono essere inserite sulle Variazioni Mensili di settembre o ottobre 2019.
Le voci in questione (5A2 – 5AB  /  5A3 – 5AC  /  5A4 – 5AD  /  5A5 – 5AE) sono riportate nell’elenco delle voci variabili al punto 5.2.2 ‘Contributo addizionale Naspi’ e richiedono l’indicazione dei seguenti dati relativi ai periodi da conguagliare: giorni contribuiti (full-time) oppure ore contribuite (part-time), aliquota (se diversa da 0,50%), imponibile, numero del rinnovo. Selezionando le voci dall’elenco, i dati vengono riportati negli campi previsti su ciascuna voce.

Come già detto, i dati relativi ai periodi pregressi (ore o giorni, aliquota, imponibile, numero rinnovo), che devono essere indicati sulle apposite voci, sono riportati sulla stampa ‘STADIPET’, generata in relazione al periodo da luglio 2018 ad agosto 2019, barrando l’apposita casella ‘Arretrati contributo aggiuntivo’.
Sulla stampa, i dati in questione sono suddivisi in base al numero del rinnovo, all’aliquota da applicare (al netto delle eventuali riduzioni) e alla condizione di full-time o part-time (che comporta l’indicazione dei giorni o delle ore). Precisiamo che tutti i dati relativi ai periodi pregressi vengono rilevati dalle denunce Uniemens presenti in archivio.
Ciascuna combinazione dei suddetti dati, riportata sulla stampa, deve essere inserita su una diversa coppia di voci (5A2 – 5AB per la prima combinazione, 5A3 – 5AC per la seconda, 5A4 – 5AD per la terza, 5A5 – 5AE per la quarta), da inserire sulle Variazioni Mensili del mese del conguaglio. Nel caso in cui fossero presenti più di quattro rinnovi arretrati, soggetti al contributo aggiuntivo, consigliamo di contattare l’assistenza per ulteriori indicazioni.

Nel caso in cui il soggetto interessato dal conguaglio risulti in forza nei mesi di settembre o ottobre 2019 (eventualmente anche con contratto a tempo indeterminato), è sufficiente inserire le voci relative agli arretrati con i dati previsti.
Se, invece, il dipendente non è più in forza, occorre abilitarlo all’elaborazione: a tale scopo, deve essere impostata la condizione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando sul mese del conguaglio; poi, occorre effettuare una nuova storicizzazione sul mese successivo, riportando nuovamente la condizione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’. A questo punto, è possibile inserire le voci relative agli arretrati sul mese del conguaglio, ottenendo così l’elaborazione del cedolino per gli arretrati.

Sulla denuncia Uniemens, il nuovo contributo aggiuntivo è riportato nella sezione ‘Altre a Debito’ (servizio Uniemens – Dati Particolari), con le nuove causali ‘M7NN’, dove ‘NN’ corrisponde al numero del rinnovo.
Come precisato nel messaggio Inps sopra citato, per i soli mesi di settembre e ottobre 2019 è possibile indicare le suddette causali anche su denunce individuali relative a rapporti di lavoro a tempo indeterminato (condizione che può essere presente nel mese del conguaglio), al fine di indicare il contributo aggiuntivo relativo ai periodi pregressi.
Per i soggetti non in forza nel mese del conguaglio, viene riportato anche il codice ‘NFOR’ nel campo Tipo Lavoratore Statistico della denuncia Uniemens (come specificato nella circolare Inps). Se la posizione Inps risulta cessata, occorre invece effettuare la procedura di regolarizzazione (sempre secondo quanto indicato nella circolare Inps).
Per poter gestire il conguaglio dei periodi pregressi, sul servizio Uniemens – Dati Particolari è stata prevista la possibilità di gestire un maggior numero di righe nella sezione ‘Altre a Debito’. Se si ha necessità di visualizzare o compilare ulteriori righe, in aggiunta alle 3 previste, occorre utilizzare il pulsante ‘Avanti’: il tal modo è possibile inserire ulteriori 3 righe nella sezione ‘Altre a Debito’, fino ad inserire un massimo di 15 righe complessive (le ulteriori righe sono state previste anche nella sezione ‘Altre a Credito’, sebbene attualmente non risultino necessarie).

A partire dal mese di settembre 2019, in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine, viene effettuato il recupero del nuovo contributo aggiuntivo (0,50%), secondo gli stessi criteri previsti per il contributo addizionale (1,40%.) Le modalità con cui viene effettuato tale recupero, tramite le voci 52C / 52D / 52E, sono descritte negli aggiornamenti di febbraio 2013 Acred489, gennaio 2014 Acred521 e luglio 2014 Acred538.
Precisiamo che il recupero effettuato in automatico considera esclusivamente la voce di contributo aggiuntivo relativa al mese corrente (5AA), escludendo quelle relative ad eventuali periodi pregressi (5AB / 5AC / 5AD / 5AE).
Per quanto riguarda il conguaglio dei periodi pregressi da effettuare nei mesi di settembre o ottobre 2019, nel caso in cui si debba recuperare una parte del contributo aggiuntivo a seguito della successiva assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, occorre inserire anche la voce 52D sulle Variazioni Mensili del mese del conguaglio, indicando il valore complessivo del contributo da recuperare nel campo Importo Totale.
Ricordiamo che il contributo complessivamente recuperato a seguito di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, viene riportato sulla denuncia Uniemens nella sezione ‘Altre a Credito’, con la causale ‘L810’.

Segnaliamo che, in presenza di più rapporti di lavoro nello stesso mese, se vengono elaborati cedolini separati per ciascun rapporto, compilando (dove previsto) il campo ‘Numero Rinnovo’ sulle relative storicizzazioni, si ottiene la corretta gestione dell’eventuale contributo aggiuntivo. In tale situazione, sulla denuncia Uniemens viene riportata una diversa causale per ciascun rapporto soggetto al contributo aggiuntivo. A questo proposito, ricordiamo che viene automaticamente generata una sola denuncia Uniemens, se l’inquadramento previdenziale rimane lo stesso tra i diversi cedolini.
Nei casi in cui in cui è opportuno elaborare un solo cedolino (in particolare: proroga con cambio di causale), per gestire correttamente il contributo aggiuntivo relativo ad una porzione del mese, occorre “forzare” i dati previsti sulle voci relative al contributo corrente (5A1 – 5AA), compilando comunque il campo ‘Numero Rinnovo’ (per i mesi successivi).

Nella circolare Inps sopra citata, è prevista l’indicazione del nuovo codice Tipo Assunzione ‘1R, in caso di applicazione del contributo aggiuntivo a partire dal mese corrente. A tale scopo, occorre indicare il suddetto codice nel corrispondente campo del servizio Dipendente – Anagrafico (o anche sul Collocamento).
Facciamo tuttavia presente i codici Tipo Assunzione vengono riportati, sulla denuncia Uniemens, esclusivamente in corrispondenza del mese di assunzione (come previsto dalle specifiche tecniche). Di conseguenza, nel mese di settembre 2019 (corrispondente al mese di prima applicazione del contributo aggiuntivo), il codice ‘1R’ non viene riportato sulla denuncia, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato in un mese precedente.

Comunichiamo che, alla data del presente aggiornamento, non è ancora disponibile il software di controllo della denuncia Uniemens, nella versione aggiornata rispetto a quanto previsto dalla circolare e dal messaggio Inps sopra citati.
Per il momento, quindi, non è possibile effettuare alcuna verifica sulla correttezza del file da inviare, in formato XML, generato tramite la procedura di invio telematico della denuncia Uniemens.
In conseguenza di tale situazione, la procedura di invio telematico della denuncia Uniemens sarà rilasciata con un prossimo aggiornamento, prevedibilmente nei primi giorni di ottobre.

Marzo 2019
(acred716)
CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA

Segnaliamo che la circolare Inps n.37 del 7/03/2019 ha confermato le nuove aliquote contributive relative al settore agricoltura rilasciate con l’aggiornamento Acred710 del 24/01/2019, da applicare per l’anno 2019.

Gennaio 2019
(acred711)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono state aggiornate le tabelle contributive da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018), sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 16 del 01/02/2019.

Gennaio 2019
(acred711)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Segnaliamo che le circolari Inps n. 5 e 6 del 25/01/2019 hanno confermato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo, del massimale ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG, predisposti con l’aggiornamento Acred710 del 24/01/2019.

Con il presente aggiornamento, viene invece rettificato il valore del contributo di licenziamento per le cessazioni avvenute nell’anno 2019, passato da E. 500,61 ad E. 500,79 (41% di E. 1.221,44) ogni 12 mesi di anzianità.

Gennaio 2019
(acred710)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG.
Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps risultassero sostanzialmente diversi da quelli di seguito indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 48,74 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 47.143,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.929,00 mensili. Ricordiamo che è possibile attivare il controllo dell’imponibile Inps su base mensile, se si intende applicare il suddetto contributo quando l’imponibile supera il limite mensile sopra indicato: a tale scopo, occorre indicare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Indipendentemente dalla presenza della voce 542, la procedura effettua sempre, in automatico, il conguaglio annuale del contributo aggiuntivo, sull’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 102.543,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 500,61 (41% di E. 1.221) ogni 12 mesi di anzianità, per le cessazioni avvenute nell’anno 2019. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2018 (E. 495,28).

Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.132,39 per gli eventi dell’anno 2019.

Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2019, abbiamo aggiornato i seguenti valori:

  • limite di retribuzione per l’individuazione del massimale E. 2.148,74
  • massimale non edili E. 935,21 (1° fascia) ed E. 1.124,04 (2° fascia)
  • massimale edili E. 1.122,25 (1° fascia) ed E. 1.348,84 (2° fascia)

Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione).

Per quanto riguarda l’adeguamento automatico al massimale previsto per l’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000), il valore giornaliero è passato a E. 99,90 per gli eventi dell’anno 2019.

Gennaio 2019
(acred710)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP

In attesa delle disposizioni Inps, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2019.
Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.

Ottobre 2018
(acred704)
ASSENZE NON RETRIBUITE – ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE

Su richiesta, è stata predisposta la voce 32S, tramite la quale è possibile assoggettare a contribuzione le assenze non retribuite, nei casi (particolari) in cui si ritenga necessario effettuare tale calcolo.

La voce 32S si trova nell’elenco delle Voci Variabili al paragrafo 5.4 (‘Varie Inps’) e può essere utilizzata a partire dal mese di ottobre 2018: indicandola sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, la voce calcola automaticamente un imponibile corrispondente alla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di assenza non retribuita.
In automatico, la voce considera le ore di assenza riportate sulle voci 188 / 190 / 19C / 19D / 913 / 915 / 91C / 91D; eventualmente, è possibile indicare un diverso numero di ore, riportandole nel campo Quantità della voce 32S.
La voce 32S è visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino e viene automaticamente sommata alla voce 497 (somme aggiunte all’imponibile previdenziale); ricordiamo che la voce 497 è riportata sulla stampa del cedolino.

Precisiamo che la voce 32S non è stata predisposta in riferimento ad una specifica disposizione normativa: la scelta di utilizzare tale voce rimane quindi esclusivamente a carico dell’Utente.
Ricordiamo inoltre che, nel settore edile, l’assoggettamento di eventuali assenze non retribuite, per il raggiungimento delle 40 ore settimanali previsto per gli operai full-time, viene (da sempre) effettuato sulla base delle specifiche disposizioni Inps, attraverso l’elaborazione automatica della voce 493 (‘Differenza retributiva imponibile’).

Novembre 2018
(acred705)
CONTRIBUTO CIG – APPRENDISTI AGRICOLI

Come segnalato nell’aggiornamento di luglio 2018 Acred694, è stata predisposta un’apposita voce per il ricalcolo del contributo CIG (1,50%) relativo agli apprendisti ed ex-apprendisti professionalizzanti, nel settore dell’agricoltura.

Per attivare il suddetto ricalcolo, occorre indicare la voce 50R sulle Variazioni Mensili dei singoli dipendenti interessati, operando sul mese di novembre oppure di dicembre dell’anno 2018. La voce 50R calcola automaticamente i contributi arretrati dovuti per il periodo gennaio – giugno 2018 e li riporta sulla nota contabile del mese (di conseguenza, può provocare l’emissione della segnalazione ‘Arrotondamento Inps troppo elevato’, in questo caso da non considerare).
Ricordiamo che il suddetto ricalcolo ha effetto esclusivamente sui dati contabili e sul costo del personale.

Luglio 2018
(acred694)
CONTRIBUTO CIG – APPRENDISTI EDITORIA

Sono state predisposte due nuove tabelle contributive Inps, relative al settore editoria (12212 fino a 50 dipendenti / 12216 oltre 50 dipendenti), sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 2449 del 19/06/2018.
Sulle nuove tabelle contributive, in corrispondenza degli apprendisti viene riportata l’aliquota CIG sia ordinaria che straordinaria. Ricordiamo che il contributo CIG viene versato per l’apprendistato professionalizzante (aggiornamento di gennaio 2016 Acred594) e, nella generalità dei casi, è dovuta soltanto una delle due aliquote (ordinaria o straordinaria). Nel settore editoria, invece, per l’apprendistato professionalizzante sono dovute entrambe le aliquote.

Le nuove aliquote contributive hanno effetto dal 1/07/2018: sui datori di lavoro del settore editoria, occorre agganciare una delle nuove tabelle contributive, tramite il servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, storicizzando in data 01/07/2018.

Luglio 2018
(acred694)
CONTRIBUTO CIG – APPRENDISTI AGRICOLTURA

A seguito di una segnalazione e dei conseguenti approfondimenti, nel settore agricoltura è stata attivata l’aliquota CIG per l’apprendistato professionalizzante. A tale riguardo, precisiamo che la circolare Inps n. 77 del 27/04/2017, relativa alla CIG del settore agricolo (CISOA), non accennava alla contribuzione CIG per gli apprendisti.
Abbiamo trovato conferma che il contributo CIG è dovuto anche per gli apprendisti del settore agricolo soltanto nella circolare di Confagricoltura n. 15691 del 28/07/2017 (anche questa circolare, comunque, conferma che da parte dell’Inps non è mai stata emanata una direttiva specifica in merito alla contribuzione CIG per gli apprendisti).

La modifica ha effetto dal mese di luglio 2018 e l’aliquota CIG applicata per gli apprendisti professionalizzanti corrisponde sempre a 1,50%. Le tabelle contributive interessate dalla modifica sono le seguenti: 12096 / 12277 / 12278.
Con i prossimi aggiornamenti, prevederemo la possibilità di calcolare anche i contributi pregressi, per gli apprendisti in questione (allo scopo di ricalcolare i contributi a carico ditta ed il corrispondente costo del personale).

Marzo 2018
(acred685)
CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA

Sulla base della circolare Inps n. 44 del 9/03/2018, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%, con effetto dal mese di gennaio 2018.
Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.

Per i soggetti in questione, il versamento dei contributi NON viene effettuato mensilmente tramite il modello F24. Tuttavia, occorre rideterminare i dati contabili ed il costo del personale, relativamente ai mesi di gennaio e febbraio 2018, tenendo conto dell’aumento dei contributi a carico del datore di lavoro.

Per rideterminare i dati contabili ed il costo del personale, è possibile rielaborare i mesi di gennaio e febbraio 2018. A tale scopo, sulle aziende interessate occorre effettuare le seguenti operazioni:

  • Stampare la nota contabile e l’elenco del netto in busta, per i mesi di gennaio e di febbraio, tramite la procedura Stampa Mensile Ditte (tali stampe saranno utilizzate per un controllo al termine della rielaborazione).
  • Annullare la condizione di ‘Elaborato’, sul servizio Ditta – Abilitazione, per i mesi di gennaio e febbraio.
  • Lanciare la procedura ‘Rielaborazione Ditte’ (menù Amministratore Paghe), prima per il mese di gennaio e poi per il mese di febbraio. Nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare’ deve essere selezionata l’opzione ‘Rielabora tutti i cedolini’ (‘X’) e deve essere abilitata la stampa della nota contabile. Ovviamente, la procedura segnalerà che risulteranno variati i contributi a carico del datore di lavoro.
  • Verificare che non sia cambiato il netto in busta, confrontando la nota contabile generata precedentemente alla rielaborazione, con la nota contabile generata dalla procedura di rielaborazione. In caso di variazione del netto, è possibile utilizzare l’elenco del netto in busta per controllare gli importi relativi ai singoli dipendenti.

In alternativa alla rielaborazione dei mesi di gennaio e febbraio 2018, è possibile determinare i contributi arretrati tramite l’elaborazione del mese di marzo. Tale procedimento non consente di ottenere l’aumento dei contributi in corrispondenza dei singoli mesi interessati e richiede un intervento da parte dell’Utente in relazione ai dipendenti cessati.
Se si decide di utilizzare tale modalità, occorre inserire la voce 50R sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto. La voce 50R calcola automaticamente i contributi arretrati (riportandoli nel campo Importo Totale) relativamente ai soli dipendenti ancora in forza nel mese di marzo 2018. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro cessati nei mesi di gennaio e febbraio, occorre calcolare i contributi arretrati ed indicarli nel campo Importo Unitario della voce 50R, inserendo tale voce sulle Variazioni Mensili di marzo, in corrispondenza di un dipendente ancora in forza.

Febbraio 2018
(acred683)
AGRICOLTURA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Segnaliamo che non è ancora stata pubblicata, da parte dell’Inps, la circolare relativa all’aumento dell’aliquota FAP per gli operai agricoli (OTI / OTD), per quanto riguarda l’anno 2018. Inoltre, diverse pubblicazioni hanno riportato (e stanno tuttora riportando), per l’anno 2018, le stesse aliquote in vigore nell’anno 2017.
Di conseguenza, per il momento non sono state aggiornate le tabelle contributive relative agli operai agricoli.
Nel momento in cui l’Inps dovesse confermare tale aumento, provvederemo ad aggiornare le tabelle interessante, dando inoltre la possibilità di ricalcolare i contributi relativi ai mesi pregressi.

Febbraio 2018
(acred683)
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO

Con l’aggiornamento Acred681 del 26/02/2018, è stata rilasciata la gestione delle nuove causali relative al contributo di licenziamento, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 594 del 8/02/2018.
Come precisato nella documentazione dell’aggiornamento Acred681, le specifiche dell’Uniemens non prevedevano ancora le nuove causali ‘M501’ / ‘M502’ / ‘M503’ (ricordiamo che tali causali si ottengono impostando le opzioni per raddoppiare, triplicare o sestuplicare il valore del contributo).

Segnaliamo che è stata pubblicata, sul sito Inps, una nuova versione delle specifiche dell’Uniemens (Allegato Tecnico versione 4.0.2 del 27/02/2018), nella quale sono incluse le nuove causali relative al contributo di licenziamento.
Ricordiamo che le stesse causali devono essere indicate, nei casi previsti, anche sulle denunce Uniemens relative al mese di gennaio 2018, reinviando le singole denunce individuali interessate (a tale scopo, restano valide le indicazioni riportate nell’aggiornamento Acred681).

Febbraio 2018
(acred681)
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO

Sulla base del messaggio Inps n. 594 del 8/02/2018, è stata predisposta un’ulteriore opzione, utilizzabile a partire dal mese di febbraio 2018, che permette di moltiplicare per 6 l’importo del contributo di licenziamento.
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677, è stata rilasciata l’opzione per raddoppiare o triplicare l’importo del suddetto contributo.

Ricordiamo che, per attivare il contributo di licenziamento, occorre inserire sulle Variazioni Mensili una delle voci previste a tale scopo (52F / 52H / 52L), selezionandole dall’elenco delle voci disponibili al punto 5.2 ‘Contributi Inps’.
Nel caso in cui si debba moltiplicare per 6 il valore del contributo, occorre selezionare la corrispondente opzione sulla voce prescelta (viene riportato il valore ‘6’ nel campo Importo Unitario).

Sempre sulla base del messaggio Inps n. 594 del 8/02/2018, a partire dal mese di gennaio 2018, l’importo del contributo è riportato sulla denuncia UniEmens individuale, con le seguenti causali:

  • M400’ (preesistente) se si applica il contributo in misura singola (41% di E. 1.208 ogni 12 mesi di anzianità)
  • M501’ se si applica il contributo in misura doppia (82% di E. 1.208 ogni 12 mesi di anzianità)
  • M503’ se si applica il contributo in misura tripla (3 volte 41% di E. 1.208 ogni 12 mesi di anzianità)
  • M502’ se si applica il contributo in misura sestupla (3 volte 82% di E. 1.208 ogni 12 mesi di anzianità)

Nel caso in cui, nel mese di gennaio 2018, sia stata utilizzata l’opzione per raddoppiare o triplicare il valore del contributo (aggiornamento Acred677), è possibile ottenere l’indicazione della nuova causale prevista rigenerando i dati Uniemens. In alternativa, rimane possibile modificare manualmente il codice della causale, intervenendo sul servizio Uniemens – Dati Particolari). In ogni caso, le denunce individuali di gennaio 2018, che fossero interessate dalle nuove causali (‘M501’ / ‘M502’ / ‘M503’), devono essere reinviate.

Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, le specifiche dell’Uniemens (Allegato Tecnico versione 4.0.1 del 25/01/2018) non prevedono ancora le nuove causali sopra indicate.

Gennaio 2018
(acred678)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Con la circolare n. 13 del 26/01/2018, l’Inps ha confermato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo e del massimale ai fini pensionistici, predisposti con l’aggiornamento Acred677 del 24/01/2018.
Col presente aggiornamento, abbiamo rettificato esclusivamente il valore del massimale ai fini pensionistici, che risulta diminuito di 1 euro rispetto a quanto predisposto con l’aggiornamento Acred677.

Inoltre, con la circolare Inps n. 19 del 31/01/2018, sono stati confermati i valori dei massimali utilizzati nel calcolo della CIG e dell’indennità a carico del FIS, ed il valore dell’indennità di disoccupazione utilizzato nel calcolo del contributo di licenziamento, predisposti sempre con l’aggiornamento Acred677.

Segnaliamo che, con il presente aggiornamento, è stato predisposto un adeguamento automatico al massimale previsto per l’indennità relativa al congedo dei familiari di disabili gravi (art. 80, c. 2, Legge 388/2000): il valore giornaliero di tale indennità, a partire dal mese di gennaio 2018, viene automaticamente limitato al massimale di E. 98,81 (l’importo in questione è stato da noi rivalutato per l’anno 2018, in attesa di conferma da parte dell’Inps).
Ricordiamo che il congedo in questione viene gestito utilizzando le voci 315 / 316, presenti nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2 ‘Assenze indennizzate’. In particolare, nel campo Importo Totale della voce 315 (utilizzata per indicare l’assenza) viene riportato il valore del massimale giornaliero; tale valore viene quindi considerato, sulla voce 316, nel calcolo dell’indennità da anticipare al dipendente e conguagliare sulla denuncia Uniemens.

Gennaio 2018
(acred678)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono state aggiornate le tabelle contributive da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018), sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 15 del 29/01/2018.

Gennaio 2018
(acred677)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora stati determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG.
Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps risultassero sostanzialmente diversi da quelli di seguito indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 48,20 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 46.630,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.886,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 101.428,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 495,28 (41% di E. 1.208), per ogni 12 mesi di anzianità, relativamente alle cessazioni avvenute nell’anno 2018. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2017 (E. 489,95).

Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.109,19 per gli eventi dell’anno 2018.

Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2018, abbiamo aggiornato i seguenti valori:

  • limite di retribuzione per l’individuazione del massimale E. 2.125,36
  • massimale non edili E. 925,03 (1° fascia) ed E. 1.111,80 (2° fascia)
  • massimale edili E. 1.110,03 (1° fascia) ed E. 1.334,16 (2° fascia)

Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione).

Gennaio 2018
(acred677)
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO

E’ stata predisposta una nuova opzione, utilizzabile a partire dal mese di gennaio 2018, che permette di raddoppiare o triplicare l’importo del contributo di licenziamento, nei casi previsti dalla Legge 27/12/2017 n. 205, art. 1, comma 137.

Ricordiamo che, per attivare il contributo di licenziamento, occorre inserire sulle Variazioni Mensili una delle voci previste a tale scopo (52F / 52H / 52L), selezionandole dall’elenco delle voci disponibili al punto 5.2 ‘Contributi Inps’.
Nel caso in cui si debba raddoppiare il valore del contributo, occorre selezionare la corrispondente opzione sulla voce prescelta (viene riportato il valore ‘2’ nel campo Importo Unitario). Analogamente, per triplicare il valore del contributo, occorre selezionare la corrispondente opzione (viene riportato il valore ‘3’ nel campo Importo Unitario).
Se si deve applicare il contributo in misura “normale”, tramite la corrispondente opzione (selezionata in automatico) non viene riportato alcun valore nel campo Importo Unitario della voce prescelta.

Ricordiamo che è disponibile la stampa di controllo ‘CONTRLIC’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), tramite la quale si ottiene l’elenco dei dipendenti cessati, con contratto a tempo indeterminato. Nel caso in cui, tramite le opzioni disponibili, si richieda il calcolo del contributo “presunto”, utilizzando la nuova opzione
‘Valore del contributo’ è possibile scegliere se il contributo deve essere raddoppiato o triplicato.

Dicembre 2017
(acred674)
ESONERO CONTRIBUTIVO TRASPORTO INTERNAZIONALE

E’ stata predisposta la gestione dell’esonero contributivo spettante per i conducenti che effettuano servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, alle condizioni indicate nella circolare Inps n. 167 del 10/11/2017.
Come indicato nella circolare, il nuovo esonero può essere applicato fino al mese di novembre 2018, recuperando gli eventuali arretrati a partire dal mese di gennaio 2016.

Nei casi in cui spetta l’esonero, per abilitare il calcolo automatico dell’agevolazione, occorre impostare la nuova voce 89L sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, indicando il valore dell’esonero complessivamente riconosciuto nel campo Importo Totale ed effettuando una storicizzazione sul primo mese di applicazione.
Inoltre, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’ occorre indicare il nuovo tipo contribuzione ‘T1’, riportandolo nel campo ‘Forzatura tipo contribuzione’ presente nella finestra ‘Ulteriori dati Inps’.

In tal modo, viene elaborata automaticamente la voce 89N, che provvede a determinare il valore mensile del contributo “sgravabile”: tale valore corrisponde ai contributi soggetti all’esonero e viene riportato nel campo Importo Unitario.

Per determinare i contributi soggetti all’esonero, vengono considerati i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro, con le seguenti eccezioni (le stesse previste per lo sgravio triennale o biennale):

  • il contributo dovuto al fondo di garanzia del Tfr (generalmente pari allo 0,20%) viene escluso dal contributo soggetto all’incentivo in presenza della corrispondente misura compensativa, spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir;
  • l’ulteriore misura compensativa spettante in presenza del Fondo Tesoreria, della previdenza complementare o della Quir (0,28%), viene esclusa dal contributo soggetto all’incentivo;
  • il contributo destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione (pari allo 0,30%) viene sempre escluso dal contributo soggetto all’incentivo;
  • i dipendenti abilitati all’incentivo sono automaticamente esclusi dallo sgravio previsto per il settore edile.

Occorre tenere presente che il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr, risulta soggetto all’applicazione dell’esonero (analogamente a quanto previsto per lo sgravio triennale o biennale).

In ciascun mese, viene totalizzato l’esonero usufruito fino al mese precedente, riportandolo nel campo Importo Unitario della voce 89L. Quest’ultimo valore viene utilizzato per verificare il superamento dell’importo complessivamente spettante e limitare, di conseguenza, l’importo dell’esonero relativo al mese corrente.
Il valore dell’esonero effettivamente spettante per il mese corrente viene riportato nel campo Importo Totale della voce 89N, mentre nel campo Quantità della stessa voce viene riportata l’aliquota corrispondente allo sgravio.

Nel primo mese di applicazione dell’esonero è possibile effettuare anche il recupero automatico dell’eventuale esonero arretrato, relativo al periodo da gennaio 2016 fino al mese precedente. A tale scopo, sulle Variazioni Mensili occorre indicare la nuova voce 89M, tramite la quale viene effettuato il recupero dei mesi pregressi. Nel caso in cui occorra recuperare l’esonero da un mese successivo a gennaio 2016, la corrispondente data deve essere indicata nel campo Competenza della voce 89M (la voce si trova nell’elenco delle voci disponibili, al punto 5.4 ‘Varie Inps e altri Enti’).

Per reintegrare il contributo dello 0,50% sulle quote di Tfr maturate nei mesi precedenti, è possibile indicare la quota da reintegrare nel campo Importo Totale della voce 69R (viene aggiunto alla quota di Tfr relativa al mese corrente).

Sulla denuncia Uniemens, il valore dell’esonero relativo al mese corrente viene automaticamente decurtato dai contributi dovuti (campo Contributi, servizio ‘Uniemens – Dipendenti’), mentre l’eventuale recupero dei mesi pregressi viene riportato sulla causale ‘R668’ (sezione ‘Altre somme a credito’, servizio ‘Uniemens – Dati Particolari’).

Ottobre 2017
(acred669)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – TABELLA 12065

A seguito di una segnalazione, con effetto dal mese di ottobre 2017 è stata rettificata la tabella 12065, relativa alle imprese assicuratrici e società di assistenza per le quali è dovuto il contributo al fondo di solidarietà di settore, contraddistinte dalla presenza del codice autorizzazione ‘2V’ (circolare Inps n. 56 del 10/03/2015).
La tabella 12065 era stata modificata con l’aggiornamento di gennaio 2017 Acred632, nell’ambito delle variazioni relative all’abrogazione del contributo di mobilità (messaggio Inps n. 99 del 11/01/2017), la cui aliquota corrisponde allo 0,30%.
Tuttavia, sulla tabella 12065 l’aliquota dello 0,30% riguardava il contributo al fondo di solidarietà di settore: tale aliquota è stato quindi ripristinata con il presente aggiornamento.

Settembre 2017
(acred668)
CONTRIBUTO MALATTIA – SPETTACOLO

Sulla base della circolare Inps n. 124 del 03/08/2017, il contributo di malattia risulta dovuto per tutti i lavoratori del settore Spettacolo, indipendentemente dalla qualifica (con le sole eccezioni indicate nella stessa circolare).
Con effetto dal mese di settembre 2017, il contributo di malattia è stato riportato sulle tabelle contributive del settore Spettacolo - Industria (12083 / 12084 / 12087), in corrispondenza delle qualifiche impiegati / quadri.
Precisiamo che, sulle altre tabelle contributive del settore Spettacolo, il contributo di malattia era già presente in corrispondenza di tutte le qualifiche.
Sempre con effetto dal mese di settembre, sui seguenti contratti del settore Spettacolo è stata predisposta la gestione dell’indennità di malattia per le qualifiche impiegati / quadri: 022 Radio Private, 111 Cineaudiovisivi.

Febbraio 2017
(acred638)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Segnaliamo che la circolare Inps n. 36 del 21/02/2017 ha indicato i valori dei massimali da considerare nel calcolo della CIG per l’anno 2017, confermando gli importi già in vigore negli anni 2015 e 2016.

Gennaio 2017
(acred635)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

La circolare Inps n. 19 del 31/01/2017 ha confermato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale ai fini pensionistici, indicati nell’aggiornamento Acred632 del 20/01/2017.
Per l’anno 2017, quindi, si continua ad applicare gli importi in vigore negli anni 2015 e 2016.

Gennaio 2017
(acred635)
CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA

La circolare Inps n. 18 del 31/01/2017 ha confermato le nuove aliquote contributive relative al settore agricoltura, rilasciate con l’aggiornamento Acred632 del 20/01/2017, da applicare per l’anno di competenza 2017.

Gennaio 2017
(acred634)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – SETTORE EDILIZIA

Con effetto dal mese di gennaio 2017, risulta abrogato il contributo speciale di disoccupazione previsto nel settore edile, come confermato dal messaggio Inps n. 99 del 11/01/2017. Di conseguenza, con il presente aggiornamento è stata annullata la corrispondente aliquota dello 0,80% a carico del datore di lavoro.
Le tabelle interessate dalla suddetta variazione sono le seguenti: 12014 / 12017 / 12022 / 12023 / 12044.

Nel caso in cui le aziende interessate fossero già state elaborate prima del presente aggiornamento, occorre rielaborarle (la variazione interessa esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro).

Gennaio 2017
(acred634)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – SETTORE AGRICOLTURA

Segnaliamo che, col presente aggiornamento, sono state rettificate le tabelle contributive 12279 / 12281, tra quelle elencate nell’aggiornamento di gennaio 2017 Acred632, in quanto su tali tabelle l’aumento dello 0,20% risulta non dovuto.

Nel caso in cui le aziende interessate fossero già state elaborate prima del presente aggiornamento, occorre rielaborarle (la variazione interessa esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro).

Gennaio 2017
(acred634)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

La circolare Inps n. 13 del 27/01/2017 ha confermato, per l’anno 2017, gli stessi valori dei contributi relativi ai lavoratori domestici in vigore nell’anno 2016. Le tabelle contributive interessate (da 18001 a 18018) restano quindi invariate.

Gennaio 2017
(acred632)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – ABROGAZIONE CONTRIBUTO MOBILITA’

Con effetto dal mese di gennaio 2017, risulta abrogato il contributo di mobilità, come confermato dal messaggio Inps n. 99 del 11/01/2017. Di conseguenza, è stata annullata la corrispondente aliquota dello 0,30% a carico del datore di lavoro.
Le tabelle interessate dalla suddetta variazione sono le seguenti: 12012 / 12016 / 12018 / 12019 / 12024 / 12046 / 12065 / 12077 / 12084 / 12089 / 12091 / 12172 / 12173 / 12175 / 12178 / 12295.

Gennaio 2017
(acred632)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP

Con effetto dal mese di gennaio 2017, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%. Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278 / 12279 / 12281.

Sempre dal mese di gennaio 2017, sulla base della circolare Inps n. 101 del 03/09/14, l’aliquota Aspi (a carico del datore di lavoro) relativa ai soci di cooperative ed al settore spettacolo è aumentata dello 0,33%. Le tabelle interessate dall’aumento sono le seguenti: 12093 / 12094 / 12095 / 12097 / 12193 / 12194 / 12195 / 12198 / 12293.

Gennaio 2017
(acred632)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Per l’anno di competenza 2017, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai minimali, al limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, al massimale contributivo ai fini pensionistici ed ai massimali relativi alla CIG risulterebbe negativo.
Tuttavia, sulla base di quanto stabilito dal comma 287 della Legge n. 208 del 28/12/2015, i valori in questione non possono variare in diminuzione. Ricordiamo che la suddetta interpretazione è già stata confermata, da parte dell’Inps, per quanto riguarda l’anno di competenza 2016 (circolare Inps n. 11 del 27/01/2016).

Per l’anno di competenza 2017, quindi, si continua ad applicare automaticamente gli importi in vigore nell’anno 2016, ovviamente in attesa della conferma ufficiale da parte dell’Inps.

Dicembre 2016
(acred630)
STAMPE ACCESSORIE – SEGNALAZIONE SCADENZE

E’ stata aggiunta l’indicazione del tipo di cessazione sulla stampa di controllo delle scadenze mensili, generata tramite il programma ‘SEGNADIP’ dalla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’).

Ricordiamo che, sulla stampa in questione, viene segnalato di verificare se è dovuto il contributo di licenziamento, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale segnalazione viene riportata, sulla stampa prodotta dal programma ‘SEGNADIP’, sia quando vengono selezionate le scadenze relative all’inquadramento contrattuale, sia quando viene richiesto l’elenco delle cessazioni avvenute nel periodo (aggiornamento di gennaio 2014 Acred517).

Il tipo di cessazione, riportato secondo la codifica prevista sulla denuncia Uniemens, può risultare utile per stabilire se è dovuto o meno il contributo di licenziamento. Ricordiamo tuttavia che, tramite il tipo di cessazione (o altre informazioni presenti negli archivi Paghe) non è possibile stabilire con certezza se è dovuto il contributo di licenziamento, in tutte le situazioni previste dalla normativa. A titolo di esempio: in presenza del tipo cessazione ‘1A’ il contributo sarebbe dovuto, tranne nel caso di licenziamento collettivo (rientrante comunque nel tipo ‘1A’); in presenza del tipo cessazione ‘1H’ il contributo non sarebbe dovuto, tranne che in alcune casistiche di conciliazione (rientranti comunque nel tipo ‘1H’).

Dicembre 2016
(acred629)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Su richiesta, è stata predisposta la tabella contributiva 12065, relativa alle imprese assicuratrici e società di assistenza contraddistinte dal codice autorizzazione ‘2V’, previsto nella circolare Inps n. 56 del 10/03/2015.
La suddetta tabella comprende l’aliquota relativa al contributo ordinario al fondo intersettoriale di solidarietà (0,30% complessivo di cui 0,10% a carico del dipendente), previsto per le imprese in questione. Precisiamo che tale contributo è dovuto per i soli contratti a tempo indeterminato: la tabella 12065, quindi, non deve essere utilizzata per i contratti a termine. Con i prossimi aggiornamenti, predisporremo una gestione automatica del suddetto contributo.

Novembre 2016
(acred627)
OPERAI AGRICOLI – ZONE TARIFFARIE

Sulla base delle richieste pervenuteci, è stata prevista la gestione automatica delle riduzioni contributive spettanti per gli operai agricoli che lavorano nelle zone tariffarie con riduzioni contributive.

Per ottenere il calcolo automatico delle suddette riduzioni contributive occorre:

  1. Impostare la nuova voce 97C sulle Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto; la voce 97C può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’, tabella ‘Sgravi Inps’.
  2. Avvalorare la Zona Tariffaria sui servizi Paghe; precisiamo che la Zona Tariffaria non viene considerata se è stata compilata direttamente sui servizi della denuncia DMAG.

Per quanto riguarda la Zona Tariffaria, ricordiamo che, prima del presente aggiornamento, poteva essere indicata sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, riportandola nell’apposito campo previsto sulla finestra ‘Ulteriori dati Inps’.
Con il presente aggiornamento, è stato predisposto il campo Zona Tariffaria anche sul servizio ‘Ditta – Sedi Attività’: è quindi possibile indicare la Zona Tariffaria sulle singole sedi attività.
Precisiamo che la Zona Tariffaria indicata sulla Sede Attività avrà effetto su tutti i dipendenti agganciati alla sede in questione (come ‘Sede Lavorativa’), a meno che non risulti compilato l’analogo campo Zona Tariffaria sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’ del servizio ‘Dipendente – Inquadramento: in questo caso avrà maggior peso la Zona Tariffaria indicata a livello di dipendente. Questo criterio permette anche di gestire delle eccezioni, impostando su dei singoli dipendenti una Zona Tariffaria diversa da quella indicata a livello di sede lavorativa.

Le zone tariffarie che produco il calcolo automatico della riduzione contributiva sono le seguenti:

  • 03’ zona svantaggiata nord: riduzione dei contributi carico ditta del 68%
  • 04’ zona svantaggiata sud: riduzione dei contributi carico ditta del 68%
  • 05’ territori montani: riduzione dei contributi carico ditta del 75%

Segnaliamo che dai contributi a carico ditta da ridurre è escluso il contributo di formazione, corrispondente allo 0,30%.
Le zone tariffarie ‘01’ e ‘02’ non comportano il calcolo automatico di una riduzione contributiva.

In fase di elaborazione delle buste paga, viene prodotta la nuova voce 97C con le seguenti informazioni:

  • nel campo Quantità la percentuale di riduzione spettante (68% oppure 75%);
  • nel campo Importo Unitario la percentuale da escludere dalla riduzione (0,30% fondo formazione ed eventuali agevolazioni previste in presenza di Quir, Fondo Tesoreria, previdenza complementare);
  • nel campo Importo Totale l’importo della riduzione,che viene decurtato dai contributi.

E’ importante sottolineare che la nuova voce 97C deve essere attivata soltanto se NON sono state effettuate “forzature” sull’aliquota contributiva da applicare (ad esempio impostando l’aliquota ridotta sulla voce 521). Nel caso in cui siano state impostate le suddette “forzature”, occorrerà eliminarle prima di attivare la voce 97C.

Sulla denuncia DMAG è stata variata la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’ per quanto riguarda la compilazione del campo Zona Tariffaria: tale informazione viene rilevata dalla Sede Attività lavorativa, a condizione che non risulti indicata sulla finestra ‘Ulteriori Dati Inps’ (in tal caso viene considerata quest’ultima). Come in precedenza, se la Zona Tariffaria non risulta indicata sui servizi Paghe, viene ripresa dal trimestre precedente della denuncia DMAG.

Per i soggetti che dovessero eventualmente essere riportati sulla denuncia Uniemens (in genere gli operai agricoli vanno invece dichiarati tramite la denuncia DMAG), la voce 97C viene riportata nella sezione ‘Altre somme – A Credito’ del servizio ‘Uniemens – Dati particolari’, utilizzando i codici causale ‘L194’ (riduzione 75%) e ‘L196’ (riduzione 68%).

Novembre 2016
(acred627)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Su richiesta, è stata predisposta la nuova tabella contributiva 12373, corrispondente alla tabella Inps 7.28/A (“Enti morali ed ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

Novembre 2016
(acred627)
INPS – FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE

Segnaliamo che è stato modificato il calcolo automatico effettuato dalla voce 51P, relativa ai contributi arretrati dovuti al Fondo Integrazione Salariale dalle aziende che hanno occupato tra 5 e 15 dipendenti, rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento di ottobre 2016 Acred623.
Con il presente aggiornamento, la voce 51P non viene più elaborata per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, anche quando questi risultano abilitati all’elaborazione dopo la cessazione. In tal modo, rimane possibile indicare l’intero imponibile relativo ai dipendenti cessati sulla voce 51Q (per quanto riguarda il contributo dovuto tra 5 e 15 dipendenti). Ricordiamo che l’imponibile relativo ai dipendenti cessati è riportato sulla stampa di controllo ‘STADIPEF’.

Nella documentazione dell’aggiornamento di ottobre 2016 Acred623 è indicato che, nei casi in cui risulta dovuto il contributo arretrato oltre 15 dipendenti, l’imponibile relativo a tale contributo deve essere indicato sulla voce 51L a livello di singolo dipendente, rilevandolo sempre dalla stampa ‘STADIPEF’. Tale contributo, tuttavia, potrebbe essere dovuto anche per i dipendenti cessati nei mesi precedenti: in tal caso, l’imponibile relativo ai dipendenti cessati nei mesi precedenti (per quanto riguarda il contributo dovuto oltre 15 dipendenti) deve essere indicato sulla voce 51M.

Ottobre 2016
(acred623)
INPS – FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE

Con il presente aggiornamento, viene modificata la gestione del contributo ordinario al Fondo Integrazione Salariale (FIS) sulla base delle disposizioni riportate nella circolare Inps n. 176 del 09/09/2016.
La principale novità è costituita dall’applicazione del contributo anche per le aziende che occupano tra 5 e 15 dipendenti, nella misura dello 0,45% dell’imponibile Inps, di cui 1/3 a carico del dipendente.
Il conteggio dei dipendenti continua ad essere effettuato calcolando la media relativa al semestre precedente.
Ricordiamo che, per le aziende che occupano mediamente oltre 15 dipendenti, dal mese di gennaio 2016 è stata aumentata l’aliquota, portandola allo 0,65% di cui 1/3 a carico del dipendente (aggiornamento di gennaio 2016 Acred594).

Come precisato nella suddetta circolare, le nuove disposizioni si applicano a partire dal mese di competenza di ottobre 2016 (scadenza per il versamento dei contributi 16/11/2016), per quanto riguarda il contributo corrente.
Le nuove disposizioni decorrono dal mese di gennaio 2016: gli arretrati relativi al periodo gennaio – settembre 2016 devono essere versati entro il 16/12/2016, quindi con il mese di competenza di novembre 2016.
Precisiamo che il mese di ottobre 2016 NON può rientrare nella gestione degli arretrati: il contributo corrente deve quindi essere attivato (seguendo le indicazioni riportate di seguito) a partire dall’elaborazione del mese di ottobre.

Per individuare le aziende potenzialmente interessate dal contributo al Fondo Integrazione Salariale, occorre continuare ad utilizzare la stampa di controllo ‘STADIPEM’: con il presente aggiornamento, tale stampa è stata aggiornata per includere anche le aziende che hanno occupato mediamente tra 5 e 15 dipendenti nel semestre richiesto.
Ricordiamo che la stampa in questione era già stata aggiornata per includere gli apprendisti nel conteggio dei dipendenti (aggiornamento di febbraio 2016 Acred603). La documentazione dettagliata della stampa di controllo ‘STADIPEM’ è stata rilasciata con gli aggiornamenti di ottobre e novembre 2014 (Acred545 e Acred548).

A partire dal presente aggiornamento, il programma ‘STADIPEM’ verifica l’obbligo di versamento del contributo al Fondo Integrazione Salariale (FIS) anche per le aziende tra 5 e 15 dipendenti, oltre che per quelle che superano i 15 dipendenti.
Il numero di dipendenti continua ad essere calcolato considerando la media dei dipendenti occupati nel semestre precedente: come in precedenza, quindi, tale controllo deve essere ripetuto in relazione ad ogni mese da elaborare.
Le indicazioni operative relative all’utilizzo del programma ‘STADIPEM’ sono riportate al paragrafo Controllo contributo F.I.S. corrente – ‘STADIPEM’.

Una volta individuate, tramite il programma ‘STADIPEM’, le aziende per le quali è dovuto il contributo corrente al Fondo Integrazione Salariale, occorre abilitare il suddetto contributo, intervenendo sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’.

Con il presente aggiornamento, la preesistente casella ‘Fondo Solidarietà Residuale’ sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (aggiornamento di ottobre 2014 Acred546), è stata sostituita dal nuovo campo ‘Fondo Integrazione Salariale’.
Nel nuovo campo sono disponibili tre diverse opzioni:

  • (nessun contributo)’, corrispondente alla condizione di contributo NON dovuto (aziende che occupano meno di 5 dipendenti oppure aziende inquadrate in settori esclusi dal FIS); tale opzione risulta già selezionata sulle posizioni per le quali NON era stata barrata la precedente casella ‘Fondo Solidarietà Residuale’;
  • Contributo 5 – 15 dipendenti’, da selezionare sulle aziende che occupano tra 5 e 15 dipendenti;
  • Contributo oltre 15 dipendenti’, da selezionare sulle aziende che occupano oltre 15 dipendenti; tale opzione risulta già selezionata sulle posizioni per le quali era stata barrata la precedente casella ‘Fondo Solidarietà Residuale’.

Quando viene selezionato uno dei due contributi previsti, il servizio effettua un controllo rispetto ai Codici Autorizzazione: nel caso in cui non risulti presente uno dei codici ‘0J’ / ‘2C’ / ‘6G’ (relativi al Fondo Integrazione Salariale) viene emesso un messaggio di errore bloccante. In tale ipotesi, è sufficiente aggiungere uno dei Codici Autorizzazione sopra indicati.

Selezionando l’opzione ‘Contributo oltre 15 dipendenti’, viene effettuato il calcolo già previsto in precedenza: sulla voce 51C viene riportato il contributo complessivo (ditta + dipendente), corrispondente allo 0,65% dell’imponibile Inps.
Selezionando l’opzione ‘Contributo 5 – 15 dipendenti’, sulla voce 51C viene riportato il nuovo contributo complessivo (ditta + dipendente) previsto in tale situazione, corrispondente allo 0,45% dell’imponibile Inps.
In entrambi i casi, tramite la voce 51D viene automaticamente calcolata la ritenuta a carico del dipendente, corrispondente ad 1/3 del contributo complessivo presente sulla voce 51C.
Ricordiamo che i dirigenti sono automaticamente esclusi dal calcolo del contributo al Fondo Integrazione Salariale.

Il contributo corrente al Fondo Integrazione Salariale, nella misura dello 0,65% (oltre 15 dipendenti) o dello 0,45% (5 – 15 dipendenti), viene sempre riportato sulla denuncia Uniemens nel campo ‘Contributo’ (servizio ‘Uniemens – Dipendenti’, sezione ‘Dati retributivi’, campo ‘Contributo’), unitamente alla contribuzione “ordinaria”.
Come già precisato, il contributo corrente deve essere versato a partire dalla denuncia relativa al mese di ottobre 2016.

Con l’elaborazione del mese di novembre 2016, vengono automaticamente calcolati anche gli arretrati relativi al periodo gennaio – settembre 2016. Il calcolo degli arretrati viene effettuato automaticamente per le sole aziende sulle quali risulta selezionata l’opzione ‘Contributo tra 5 e 15 dipendenti’, nel nuovo campo ‘Fondo Integrazione Salariale’.
Per il calcolo degli arretrati vengono elaborate le nuove voci 51P ‘Contributo arretrato FIS’ e 51R ‘Ritenuta arretrato FIS’. Tali voci rilevano l’imponibile relativo ai mesi da gennaio a settembre 2016, escludendo i mesi nei quali risulta eventualmente applicato il contributo oltre 15 dipendenti. Sull’imponibile così determinato, viene calcolato il contributo complessivo tramite la voce 51P (0,45%) e la ritenuta a carico del dipendente tramite la voce 51R (0,15%).

Per individuare i casi in cui gli arretrati non vengono gestiti in automatico (ed anche per effettuare una verifica sui casi gestiti in automatico), è stata predisposta la nuova stampa di controllo ‘STADIPEF’, descritta al paragrafo Controllo contributo F.I.S. arretrato – ‘STADIPEF’.

Tra i casi non gestiti in automatico, rientrano i dipendenti cessati nei mesi precedenti, in quanto le voci 51P / 51R, relative al contributo arretrato vengono elaborate in automatico soltanto sui dipendenti ancora in forza.
Per i dipendenti cessati nei mesi precedenti, viene riportata un’apposita indicazione sulla stampa di controllo ‘STADIPEF’. Da tale stampa, occorre rilevare l’imponibile relativo ai dipendenti cessati e indicarlo nel campo Importo Unitario della nuova voce 51Q (‘Contributo arretrato dipendenti cessati’). La voce 51Q deve essere inserita sulle Variazioni Mensili di un qualsiasi dipendente in forza (in presenza di più posizioni Inps, occorre utilizzare un dipendente per ciascuna posizione interessata). Precisiamo che il contributo gestito tramite la voce 51Q non prevede la corrispondente ritenuta a carico del dipendente (in quanto i dipendenti interessati non sono più in forza).
Segnaliamo che, se viene elaborato il cedolino corrente per un dipendente cessato nei mesi precedenti, su tale cedolino vengono elaborate le voci 51P e 51R, secondo gli stessi criteri previsti per i dipendenti in forza. Tuttavia, su tale cedolino occorrerebbe avere a disposizione una somma sulla quale sia possibile effettuare la ritenuta a carico del dipendente (generalmente una somma del genere non è presente sui cedolini successivi alla cessazione). In tale situazione, quindi, consigliamo di bloccare le voci 51P e 51R, rientrando così nella gestione effettuata tramite la voce 51Q.

Tramite la stampa di controllo ‘STADIPEF’, inoltre, viene verificata la situazione relativa ad ogni singolo mese del periodo gennaio – settembre 2016, calcolando la media dei dipendenti occupati del semestre precedente e stabilendo così se il contributo arretrato risulta effettivamente dovuto per ciascun mese del periodo. Nei casi in cui il contributo non fosse dovuto per tutti i mesi del periodo, occorre rilevare il valore dell’imponibile dalla stampa prodotta.
La stessa gestione deve essere adottata anche nel caso in cui il contributo non risulti abilitato per il mese corrente.

Nel caso in cui il contributo arretrato previsto tra 5 e 15 dipendenti non risulti dovuto per alcuni mesi del periodo gennaio – settembre 2016 (e risulti invece dovuto per gli altri mesi dello stesso periodo) sulla stampa ‘STADIPEF’ viene riportato l’imponibile da considerare nel calcolo degli arretrati, per ciascun dipendente interessato. In tale situazione, occorre indicare il valore dell’imponibile relativo agli arretrati, rilevandolo dalla stampa prodotta e riportandolo nel campo Importo Unitario della voce 51P; tale voce deve essere inserita sulle Variazioni del mese corrente, per ciascun dipendente interessato.
Precisiamo che l’operazione sopra descritta è necessaria soltanto se, per alcuni mesi del periodo gennaio – settembre 2016, il contributo non risulta dovuto in quanto l’azienda ha occupato meno di 5 dipendenti nel semestre precedente. Se, invece, l’azienda ha superato per alcuni mesi i 15 dipendenti (sempre in riferimento al semestre precedente) ed è quindi stata assoggettata al contributo previsto oltre 15 dipendenti, non occorre indicare l’imponibile arretrato, in quanto i mesi già assoggettati a tale contributo vengono automaticamente esclusi dal calcolo automatico effettuato dalla voce 51P.

Nel caso in cui il contributo previsto tra 5 e 15 dipendenti non risulti dovuto per il mese corrente (novembre 2016) (e risulti invece dovuto per alcuni mesi del periodo gennaio – settembre 2016), occorre rilevare l’imponibile relativo agli arretrati dalla stampa ‘STADIPEF’, a livello di singolo dipendente, inserendolo poi nel campo Importo Unitario della voce 51P; anche in questo caso, la voce 51P deve essere inserita sulle Variazioni del mese corrente, per ciascun dipendente interessato.

Dalla stampa di controllo ‘STADIPEF’, potrebbe eventualmente risultare che, per una determinata azienda, non sia stato versato il contributo previsto oltre i 15 dipendenti, relativamente ad uno o più mesi del periodo gennaio – settembre 2016 (tale situazione si può presentare, in particolare, per le aziende inquadrate nei codici Ateco che in precedenza risultavano esclusi dal Fondo Solidarietà Residuale).
In tale situazione, occorre rilevare, dalla stampa prodotta, l’imponibile relativo al contributo oltre 15 dipendenti: tale imponibile deve essere indicato sulle Variazioni del mese corrente, per ciascun dipendente interessato, riportandolo nel campo Importo Unitario della voce 51L. L’imponibile indicato sulla voce 51L viene decurtato dall’imponibile dei mesi precedenti, rilevato automaticamente tramite la voce 51P.

Il contributo arretrato complessivamente dovuto (tra 5 e 15 dipendenti), corrispondente alla somma delle voci 51P e 51Q, viene riportato sulla denuncia aziendale, nella sezione ‘Altre somme a debito’, con la causale ‘M149’. In corrispondenza di tale causale, viene compilato anche il relativo l’imponibile (campo Importo Unitario delle stesse voci).
L’eventuale arretrato relativo alla contribuzione oltre 15 dipendenti, corrispondente alla voce 51L, continua ad essere riportato sulla preesistente causale ‘M131’, insieme al corrispondente imponibile.

Precisiamo che il recupero dei contributi arretrati può essere effettuato anche sull’elaborazione del mese di ottobre (anziché di novembre): in tale ipotesi, tuttavia, occorre considerare che la denuncia Uniemens relativa al mese di ottobre potrebbe essere scartata per la presenza della nuova causale ‘M149’, relativa ai suddetti arretrati. Ad oggi, tale causale non è prevista nell’Allegato Tecnico Uniemens attualmente in vigore (versione 3.4.2 del 30/09/2016) e non ci sono indicazioni da parte dell’Inps in merito alla possibilità di utilizzarla già sulla competenza di ottobre.
Comunque, nel caso in cui si intendesse attivare il recupero automatico dei contributi arretrati sul mese di ottobre, sarebbe sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 51P, impostandola sulle Voci Fisse a livello generale. Nei casi in cui il recupero non avviene in automatico (dipendenti cessati e altre situazioni descritte nei paragrafi precedenti) rimane sufficiente indicare il valore dell’imponibile nel campo Importo Unitario delle corrispondenti voci (51Q / 51P / 51L), secondo le stesse modalità previste per il mese di novembre.

CONTROLLO CONTRIBUTO F.I.S. CORRENTE – ‘STADIPEM’

Ricordiamo che occorre verificare mensilmente le condizioni di assoggettamento al Fondo Integrazione Salariale, tramite il programma ‘STADIPEM’ disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (si trova nell’elenco dei programmi ai punti 1.1 ‘Stampe mensili’ e 3.1 ‘Controlli e statistiche’).
Come già avveniva in precedenza, il programma ‘STADIPEM’ determina il numero medio di dipendenti occupati nel semestre precedente, segnalando i casi in cui occorre intervenire per abilitare o disabilitare il contributo.

Prima di elaborare ciascun mese, occorre lanciare il programma ‘STADIPEM’, indicando come periodo da controllare il semestre precedente al mese da elaborare (secondo lo stesso criterio previsto per il Fondo Solidarietà Residuale – aggiornamento di ottobre 2014 Acred545). Ricordiamo che il semestre precedente deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura Stampe Accessorie: a titolo di esempio, per effettuare il controllo relativo al mese di ottobre 2016, occorre indicare Data Iniziale ‘01/04/2016’ e Data Finale ‘30/09/2016’.

Al lancio del programma ‘STADIPEM’, restano disponibili tutte le opzioni già previste in precedenza (in proposito, vedere gli aggiornamenti di ottobre 2014 Acred545 e novembre 2014 Acred548).

In particolare, precisiamo che deve risultare selezionata la modalità di controllo relativa al ‘Fondo integrazione salariale’. Tramite tale opzione, viene automaticamente prodotto il raggruppamento per posizione Inps (anche senza selezionare la corrispondente opzione), riportando sia la media per posizione Inps, sia la media complessiva a livello di azienda.

Ricordiamo che, barrando la casella ‘Effettua il controllo su CSC e Codici Autorizzazione’, viene effettuato il controllo sulle corrispondenti codifiche presenti sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, per includere o escludere automaticamente alcune aziende dalla stampa prodotta. Con il presente aggiornamento, tale controllo è stato adeguato ai nuovi criteri di codifica riportati nell’allegato 1 alla circolare Inps n. 176 del 09/09/2016. Nello stesso controllo, quindi, non vengono più considerati i codici Ateco previsti nell’allegato 1 al messaggio Inps n. 8673 del 12/11/2014.
Precisiamo che, se il programma ‘STADIPEM’ viene utilizzato in relazione ad un semestre precedente rispetto all’entrata in vigore del Fondo Integrazione Salariale (in pratica, se il semestre richiesto termina prima del 31/12/2015), il suddetto controllo viene effettuato secondo i precedenti criteri, validi per il Fondo di Solidarietà Residuale.

Come già detto, barrando la casella ‘Effettua il controllo su CSC e Codici Autorizzazione’, vengono effettuati i controlli sui campi in questione, includendo o escludendo le singole posizioni Inps sulla base del CSC e dei Codici Autorizzazione presenti in archivio. Di conseguenza, tale opzione deve essere abilitata soltanto se tali campi risultano compilati in modo corretto, sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’. Per quanto riguarda i Codici Autorizzazione, ricordiamo che devono essere indicati come una serie di codici di 2 caratteri, senza alcun carattere di separazione (esempio: “1C0J”). Nel caso in cui queste condizioni non siano rispettate, è opportuno NON attivare il controllo su CSC e Codici Autorizzazione, riportando in stampa tutte le aziende ed effettuando un successivo controllo da parte dell’Utente.
Segnaliamo inoltre che, attivando il controllo su CSC e Codici Autorizzazione, vengono escluse le aziende che occupano mediamente oltre 50 dipendenti, nel caso in cui riportino uno dei CSC che prevedono tale esclusione.
Precisiamo infine che, in presenza dei Codici Autorizzazione ‘0J’ / ‘2C’ / ‘6G’ (che determinano l’attivazione del Fondo Integrazione Salariale), il programma ‘STADIPEM’ considera valida la posizione Inps interessata, senza effettuare i controlli sopra descritti su CSC e Codici Autorizzazione (anche se richiesti tramite l’apposita opzione).

Barrando la casella ‘Stampa le sole ditte che superano il limite previsto’, vengono riportate in stampa soltanto le aziende che hanno una media di dipendenti superiore a 5. Se la casella non viene barrata, sono riportate in stampa anche le aziende che restano al di sotto di tale limite. Il controllo sul limite di 5 dipendenti viene effettuato sulla media complessiva a livello di azienda. In presenza di più posizioni Inps sulla stessa ditta, la media complessiva viene calcolata considerando tutte le posizioni riportate in stampa (quindi con esclusione delle posizioni che non rientrano nel campo di applicazione, se è stata barrata la casella relativa ai controlli sul CSC e Codici Autorizzazione).

E’ stata inoltre prevista la nuova opzione ‘Calcola il totale dei dipendenti arrotondato per singolo mese’: barrando tale casella, la media dei dipendenti relativa ad ogni singolo mese viene arrotondata all’unità, prima di essere considerata nella media complessiva del semestre. Tale opzione è stata aggiunta in conseguenza delle indicazioni (verbali) ricevute da alcune sedi Inps, in merito ai criteri di verifica, da parte dell’Inps, della media semestrale. Consigliamo quindi di utilizzarla soltanto se si ritiene che tale criterio sia valido, tenendo conto delle indicazioni ricevute dalle sedi Inps di riferimento.
Attivando l’opzione relativa all’arrotondamento, tuttavia, non è possibile ottenere l’elenco dei singoli dipendenti, anche se richiesto tramite l’apposita opzione.

Come già detto, una volta selezionato il programma ‘STADIPEM’, nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare il semestre precedente al mese da elaborare: a titolo di esempio, per l’elaborazione del mese di ottobre 2016, deve essere indicato ‘01/04/2016’ nel campo Data Iniziale e ‘30/09/2016’ nel campo Data Finale.
Precisiamo che il semestre richiesto deve risultare interamente elaborato tramite la procedura Paghe.

La stampa prodotta (‘numerodipe’) permette di individuare sia le aziende che hanno occupato mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti, sia quelle che hanno occupato mediamente oltre 15 dipendenti.

Sulla stampa sono riportate le aziende individuate in base ai parametri impostati, con l’indicazione del numero medio di dipendenti nel periodo semestrale richiesto. Ricordiamo che, dai dipendenti validi per il calcolo della media, vengono esclusi i contratti di inserimento ed i lavoratori assunti in sostituzione (non essendo possibile identificare quelli “sostituiti”), verificando la situazione di ciascun dipendente in ogni singolo mese del periodo considerato.
Sulla stampa, in corrispondenza di ogni posizione Inps, viene riportato anche il CSC ed i Codici Autorizzazione.

Come in precedenza, sulla stampa viene riportata la condizione di contributo abilitato, distinguendo tra ‘Contributo 5 – 15 dipendenti’ e ‘Contributo oltre 15 dipendenti’, oppure la condizione di contributo non abilitato.

Infine, viene riportata la segnalazione relativa all’eventuale operazione da effettuare sulle singole aziende, anche in questo caso precisando se occorre abilitare il ‘Contributo 5 – 15 dipendenti’ / abilitare il ‘Contributo oltre 15 dipendenti’ / disabilitare il contributo. Ovviamente, la segnalazione viene riportata soltanto se la condizione richiesta non è già presente sulle posizioni Inps interessate. Ricordiamo che tale segnalazione deve essere considerata puramente indicativa: spetta comunque all’Utente stabilire se è corretto abilitare o disabilitare il contributo al Fondo Integrazione Salariale.

CONTROLLO CONTRIBUTO F.I.S. ARRETRATO – ‘STADIPEF’

Per verificare le condizioni di assoggettamento al Fondo Integrazione Salariale, relativamente ai singoli mesi del periodo gennaio – settembre 2016, occorre utilizzare il programma ‘STADIPEF’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie, nell’elenco dei programmi al punto 3.1 ‘Controlli e statistiche’.

E’ sufficiente effettuare un unico lancio del programma ‘STADIPEF’, impostando, nei campi Data Iniziale e Data Finale, il mese in cui viene effettuato il recupero degli arretrati. Dal momento che tale recupero risulta automaticamente attivato nel mese di novembre 2016, occorre indicare ‘01/11/2016’ nel campo Data Iniziale e ‘30/11/2016’ nel campo Data Finale.
I campi Data Iniziale e Data Finale vengono considerati esclusivamente per segnalare l’imponibile dei dipendenti cessati nei mesi precedenti (quindi, se si intendesse attivare il recupero sul mese di ottobre, occorrerebbe indicare ‘01/10/2016’ nel campo Data Iniziale e ‘31/10/2016’ nel campo Data Finale).

Precisiamo che il programma effettua automaticamente il controllo su ciascun mese del periodo gennaio – settembre 2016, calcolando la media dei dipendenti occupati nel semestre precedente ad ogni singolo mese di tale periodo.

Al lancio del programma ‘STADIPEF’, sono disponibili le opzioni relative al controllo su CSC e Codici Autorizzazione e all’arrotondamento del numero di dipendenti: tali opzioni hanno lo stesso effetto previsto sul programma ‘STADIPEM’, secondo i criteri descritti al paragrafo Controllo contributo F.I.S. corrente – ‘STADIPEM’.

Sulla stampa prodotta (‘arretFIS’), sono riportate tutte le aziende interessate dal versamento del contributo arretrato relativo alla condizione ‘Contributo 5 – 15 dipendenti’, con l’indicazione dell’imponibile complessivo e, separatamente, di quello relativo ad eventuali dipendenti cessati nei mesi precedenti rispetto al mese indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale.
Ricordiamo che l’imponibile relativo agli arretrati, per i dipendenti ancora in forza nel mese in cui viene effettuato il recupero, viene rilevato automaticamente dalla voce 51P, mentre l’eventuale imponibile relativo ai dipendenti cessati nei mesi precedenti deve essere inserito nel campo Importo Unitario della voce 51Q, come indicato al paragrafo Inps - Fondo integrazione salariale.
In presenza di dipendenti cessati con imponibile da assoggettare al contributo (quindi nei casi in cui è richiesta l’indicazione di tale imponibile sulla voce 51Q), viene emessa la segnalazione ‘Sono presenti dipendenti cessati con imponibile’.

Nel caso in cui, per alcuni mesi del periodo gennaio – settembre 2016, il numero medio di dipendenti relativo al semestre precedente risulti inferiore a 5, mentre in altri mesi risulta superiore a 5, sulla stampa prodotta viene emessa la segnalazione ‘Per alcuni mesi il contributo non è dovuto’ e viene riportato l’imponibile relativo ai soli mesi in cui il contributo risulta dovuto (ossia i mesi nei quali la media del semestre precedente è superiore a 5).
Ricordiamo che, in tale condizione, l’imponibile riportato in stampa deve essere inserito sui singoli dipendenti interessati, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 51P, secondo le modalità descritte al paragrafo Inps - Fondo integrazione salariale.

Se, per uno o più del periodo gennaio – settembre 2016, il precedente contributo previsto oltre 15 dipendenti risulta dovuto ed è stato versato, sulla stampa prodotta viene emessa la segnalazione ‘Per alcuni mesi il contributo è già stato versato’. L’imponibile dei mesi in questione viene automaticamente escluso dalla stampa, oltre che dal calcolo automatico effettuato tramite la voce 51P (vedere paragrafo Inps - Fondo integrazione salariale). Ovviamente, se il contributo previsto oltre 15 dipendenti risulta dovuto e versato per tutti i mesi del periodo, sulla stampa la ditta viene riportata senza alcun imponibile (anche in questo caso, la voce 51P effettua correttamente il calcolo automatico degli arretrati, escludendo tutti i mesi del periodo).

Se, invece, il contributo previsto oltre 15 dipendenti risulta dovuto per uno o più mesi del periodo gennaio – settembre 2016, ma tale contributo non è stato versato, sulla stampa prodotta viene emessa la segnalazione ‘Per alcuni mesi è dovuto il contributo oltre 15 dipendenti’. L’imponibile dei mesi in questione viene evidenziato sulla stampa come ‘Imp. oltre 15’. Ricordiamo che tale imponibile deve essere inserito sui singoli dipendenti interessati, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 51L, secondo le modalità descritte al paragrafo Inps - Fondo integrazione salariale.

Consigliamo di utilizzare il programma ‘STADIPEF’ soltanto DOPO aver inserito, sul servizio Dipendenti – Anagrafico, le date di cessazione relative ai rapporti cessati nel mese di ottobre 2016 (in tal modo, si otterrà l’indicazione corretta degli imponibili relativi ai dipendenti cessati prima del mese di novembre 2016).

Luglio 2016
(acred617)
INPS – PART-TIME AGEVOLATO

E’ stata predisposta una gestione parzialmente automatizzata del part-time agevolato, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 90 del 26/05/2016 e del Documento Tecnico Uniemens versione 3.4 del 28/06/2016.
In teoria, i primi casi di part-time agevolato potrebbero decorrere dal mese di luglio 2016 – gli Utenti eventualmente interessati possono contattare l’assistenza per ricevere le indicazioni operative.
La gestione completamente automatizzata del part-time agevolato, con la relativa documentazione dettagliata, sarà rilasciata con l’aggiornamento di settembre 2016.

Marzo 2016
(acred606)
CONTRIBUZIONE ARRETRATA CIG – EX APPRENDISTI L. 56/87

Con l’aggiornamento ‘Acred604’ del 23/03/2016, è stato rilasciato il conguaglio automatico della contribuzione CIG arretrata dovuta per gli apprendisti e gli ex-apprendisti L. 56/87, relativamente al periodo settembre – dicembre 2015.

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che, per i soli ex-apprendisti L. 56/87, il recupero della contribuzione CIG arretrata provocava un calcolo errato dei contributi a carico del datore di lavoro, relativi al mese di marzo 2016.

Con il presente aggiornamento, l’errore in questione è stato corretto: di conseguenza, consigliamo di rielaborare il mese di marzo 2016 per le sole aziende che occupano ex-apprendisti L. 56/87, interessate al versamento della contribuzione CIG.
Precisiamo che la rielaborazione è necessaria esclusivamente per rettificare la denuncia Uniemens ed il corrispondente versamento da effettuare sul modello F24 (causale DM10); la correzione NON interessa in alcun modo la busta paga.

Per individuare le aziende interessate, è possibile utilizzare il programma ‘SEGNADI3’ sulla procedura Stampe Accessorie (documentato con gli aggiornamenti di marzo Acred604 e Acred605), impostando l’opzione ‘Riporta anche gli apprendisti non cessati’. Sulla stampa prodotta, per ogni soggetto viene indicato se si tratta di un apprendista o di un ex-apprendista: soltanto in presenza di un ex-apprendista, occorre rielaborare l’azienda interessata.

Per effettuare la rielaborazione delle aziende interessate, occorre effettuare le seguenti operazioni:

  • annullare la condizione di ‘Elaborato’ relativa al mese di marzo, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’;
  • annullare la condizione di ‘Definitivo’ sul modello F24 relativo alla scadenza del 16/04/2016, sul servizio ‘Tributi per scadenza’ del menu ‘Archivio Tributi’;
  • rielaborare il mese di marzo tramite la procedura ‘Rielaborazione Ditte’, sul menù Amministratore Paghe, impostando l’opzione ‘Rielabora tutti i cedolini’ (‘X’) nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare’; in alternativa, è possibile eliminare il cedolino del soggetto interessato ed utilizzare l’opzione ‘Rielabora eventuali cedolini eliminati’ (‘S’); in ogni caso, sulla procedura di rielaborazione occorre abilitare il trasferimento dei tributi sul modello F24 e la stampa della nota contabile mensile;
  • una volta effettuata la rielaborazione, ristampare il modello F24 e/o rigenerare il corrispondente file per l’invio telematico, attraverso la normale procedura ‘Stampa Modello F24’.

Precisiamo che la denuncia Uniemens viene automaticamente aggiornata al momento della rielaborazione della ditta.

Marzo 2016
(acred605)
CONTRIBUZIONE ARRETRATA CIG APPRENDISTI

Con l’aggiornamento ‘Acred604’ del 23/03/16 è stato rilasciato il programma ‘SEGNADI3’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), da utilizzare per individuare gli eventuali apprendisti o ex-apprendisti cessati nel periodo da settembre 2015 a febbraio 2016.

Sulla base delle richieste pervenuteci, sul programma ‘SEGNADI3’ abbiamo aggiunto il controllo automatico della tabella contributiva, agganciata a livello di contratto / ditta / dipendente (servizio Accessori – Aggancio tabelle): in assenza dell’aliquota CIG, gli apprendisti o ex-apprendisti non vengono riportati in stampa
A tale riguardo, è stata predisposta anche l’opzione ‘Considera anche le aziende non soggette a CIG’, che consente di riportare in stampa anche gli apprendisti o ex-apprendisti dipendenti di aziende non soggette a CIG.
Inoltre, è stata predisposta l’opzione ‘Riporta anche gli apprendisti non cessati’, tramite la quale è possibile riportare in stampa anche gli apprendisti o ex-apprendisti non cessati nel periodo indicato.
Precisiamo che il programma ‘SEGNADI3’ (analogamente alle voci 538 / 539 documentate con l’aggiornamento Acred604) verifica la presenza dell’aliquota CIG in relazione al mese di marzo 2016.

Marzo 2016
(acred604)
FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE / FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE

Segnaliamo che sono disponibili le voci per la gestione degli eventuali contributi arretrati al Fondo di Integrazione Salariale (ex Fondo Solidarietà Residuale), relativamente ai primi mesi dell’anno 2016.
Per il calcolo degli arretrati occorre indicare l’imponibile previdenziale relativo al periodo interessato, riportandolo nel campo Importo Unitario della voce 51L. Se l’imponibile viene indicato a livello di singolo dipendente, si ottiene sia il calcolo del contributo arretrato complessivo, sia la trattenuta della parte a carico dipendente (voce 51N). Ricordiamo che la voce 51L si trova nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, al punto 5.2 ‘Inps e altri enti’.

Marzo 2016
(acred604)
STAGIONALI DPR 1525/63

A parziale rettifica di quanto indicato nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594, per i dipendenti inquadrati come stagionali per le attività indicate nel Dpr 1525/63 non risulta dovuto il contributo addizionale Aspi (1,40%).
La suddetta variazione ha effetto dal mese di marzo 2016. Precisiamo che il contributo addizionale Aspi rimane invece dovuto per gli stagionali rientranti nelle attività definite da avvisi comuni e dai Ccnl.
Ricordiamo che le suddette tipologie di lavoratori stagionali possono essere attribuite attraverso le apposite opzioni previste nel campo Tipo Contratto, sul servizio Dipendente – Inquadramento.

Marzo 2016
(acred604)
CONTRIBUZIONE ARRETRATA CIG APPRENDISTI

Come anticipato nell’aggiornamento Acred594 del 20/01/2016, con l’elaborazione del mese di marzo 2016 viene effettuato il conguaglio automatico della contribuzione CIG relativa al periodo settembre – dicembre 2015, per quanto riguarda gli apprendisti professionalizzanti e gli ex-apprendisti  professionalizzanti inquadrati come L. 56/87.
Per i soggetti interessati, se risultano in forza nel mese di marzo 2016, viene calcolato automaticamente il contributo arretrato complessivo (ditta + dipendente), riportandolo nel campo Importo Totale della voce 538, visibile nel Dettaglio del cedolino. Nel campo Quantità della stessa voce viene riportata l’aliquota CIG dovuta e nel campo Importo Unitario figura il corrispondente imponibile. Il contributo arretrato viene riportato sulla denuncia Uniemens individuale (sezione ‘Altre somme a debito’ sul servizio ‘Dati particolari’), utilizzando il codice ‘M201’ in caso di contribuzione CIG ordinaria, oppure il codice ‘M202’ in caso di contribuzione CIG straordinaria.
L’eventuale contributo arretrato di CIG straordinaria a carico del dipendente, viene calcolato automaticamente tramite la voce 539: tale valore risulta trattenuto in busta paga e decurtato dall’imponibile fiscale.

Precisiamo che, per effettuare il conguaglio di eventuali apprendisti o ex-apprendisti cessati nel periodo da settembre 2015 a febbraio 2016, occorre abilitare l’elaborazione del cedolino relativo al mese di marzo 2016.
Per individuare i soggetti che presentano tale condizione, occorre lanciare il programma ‘SEGNADI3’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), indicando data iniziale ‘01/09/2015’ e data finale ‘29/02/2016’. Viene generata la stampa ‘apprendisti.cessati’, nella quale sono elencati gli apprendisti ed ex-apprendisti cessati nel periodo; in assenza di soggetti che presentano le suddette condizioni, non viene generata alcuna stampa.
Sugli eventuali apprendisti o ex-apprendisti cessati (elencati sulla stampa prodotta), occorre abilitare l’elaborazione del mese di marzo 2016: a tale scopo, è sufficiente impostare l’opzione ‘Abilita anche dopo la cessazione’ nel campo Elaborazione Cedolino del servizio Dipendente – Anagrafico, effettuando una storicizzazione in data 01/03/2016. Occorre poi effettuare un’ulteriore storicizzazione in data 01/04/2016, riportando tale campo alla normale condizione ‘Abilitata automaticamente’. Infine, è necessario confermare le Presenze del mese di marzo 2016, semplicemente tramite il pulsante Inserisci (ovviamente non viene presentato l’orario lavorabile del mese).
Operando in tal modo, nel mese di marzo viene elaborato un cedolino nel quale è riportato il conguaglio del contributo complessivo (voce 538). Su tale cedolino, l’eventuale trattenuta della parte a carico del dipendente (voce 539) non viene effettuata a meno che risultino presenti altre somme imponibili, in modo da evitare di ottenere un netto negativo.

Gennaio 2016
(extra260)
CONTRIBUZIONE CIGS – EX-APPRENDISTI LEGGE 56/87

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una correzione in merito al calcolo dell’eventuale contributo CIGS a carico del dipendente (0,30%), rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2016 ‘Acred594’.
Precisiamo che la correzione interessa esclusivamente gli ex-apprendisti assunti a tempo indeterminato, inquadrati come Legge 56/87 (tipo contribuzione ‘56’), in forza presso aziende per le quali è dovuta la contribuzione CIGO + CIGS.

Ricordiamo che, in presenza della contribuzione CIGO + CIGS, il contributo CIGS a carico del dipendente risulta dovuto dagli ex-apprendisti Legge 56/87, mentre gli apprendisti (anche professionalizzanti) restano esclusi da tale contributo (per gli apprendisti professionalizzanti è dovuto il solo contributo CIGO, che risulta a carico del datore di lavoro).
Prima del presente aggiornamento, in presenza della contribuzione CIGO + CIGS, per gli ex-apprendisti Legge 56/87 non veniva calcolato il contributo CIGS a carico del dipendente (per quanto riguarda il mese di gennaio 2016).

Ricordiamo che le aziende che versano la contribuzione CIGO + CIGS sono quelle del settore industriale che occupano oltre 15 dipendenti (tabelle contributive 12012 – 12016 – 12017 – 12018 – 12019 – 12022 – 12024 – 12084).
Nel caso in cui, per le aziende in questione, fossero già state elaborate le buste paga di gennaio 2016, è possibile verificare se vi sono soggetti interessati dalla rettifica (appunto gli ex-apprendisti Legge 56/87) ed eventualmente rielaborare le sole buste paga di tali soggetti. Se necessario, contattare l’assistenza per avere ulteriori indicazioni operative.

Gennaio 2016
(acred596)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

La circolare Inps n. 11 del 27/01/16 ha confermato il criterio di determinazione dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale ai fini pensionistici, indicato nell’aggiornamento di gennaio 2016 ‘Acred594’: in presenza di una variazione in diminuzione, i suddetti valori restano invariati rispetto all’anno precedente.
Per l’anno 2016, quindi, si continua ad applicare gli importi in vigore nell’anno 2015.

Gennaio 2016
(acred596)
CONTRIBUTI SETTORE AGRICOLTURA

La circolare Inps n. 17 del 29/01/16 ha confermato le nuove aliquote contributive relative al settore agricoltura, rilasciate con l’aggiornamento ‘Acred594’ del 20/01/16, da applicare per l’anno di competenza 2016.
Segnaliamo che, col presente aggiornamento, sono state rettificate solamente le tabelle 12279 / 12281, tra quelle elencate nell’aggiornamento Acred594, in quanto su tali tabelle l’aumento dello 0,20% è risultato non dovuto.

Gennaio 2016
(acred594)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – AUMENTO FAP

Con effetto dal mese di gennaio 2016, per gli operai agricoli (OTI / OTD) l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%. Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278 / 12279 / 12281.

Sempre dal mese di gennaio 2016, sulla base della circolare Inps n. 101 del 03/09/14, l’aliquota Aspi (a carico del datore di lavoro) relativa ai soci di cooperative ed al settore spettacolo è aumentata dello 0,32%. Le tabelle interessate dall’aumento sono le seguenti: 12093 / 12094 / 12095 / 12097 / 12193 / 12194 / 12195 / 12198 / 12293.

Gennaio 2016
(acred594)
CONTRIBUZIONE CIG – APPRENDISTI

Sono state inserite le nuove aliquote CIG dovute per l’apprendistato professionalizzante, con effetto dall’elaborazione del mese di gennaio 2016, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 24 del 05/01/2016.

Le aziende destinatarie della contribuzione CIGO (o anche CIGO + CIGS), dovranno versare il solo contributo CIGO nella stessa misura prevista per gli operai, sia per quanto riguarda gli apprendisti operai che di apprendisti impiegati. Di seguito sono indicate le nuove aliquote a carico delle aziende in questione:

  • imprese industriali fino a 50 dipendenti: 1,70%
  • imprese industriali oltre 50 dipendenti: 2,00%
  • settore edile: 4,70%
  • settore lapideo: 3,30%

Le aziende destinatarie della sola contribuzione CIGS dovranno versare il relativo contributo, pari allo 0,90% complessivo di cui 0,30% a carico dell’apprendista.

La nuova contribuzione CIG è dovuta anche per gli ex-apprendisti professionalizzanti, nel periodo in cui spetta il beneficio contributivo previsto dalla Legge 56/87: a partire dall’elaborazione del mese di gennaio, quindi, le nuove aliquote CIG sopra elencate vengono applicate automaticamente anche ai soggetti ai quali risulta attribuito il beneficio Legge 56/87, corrispondente al codice ‘56’ (o ‘59’) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento.

In conseguenza della nuova normativa, si è reso necessario distinguere gli ex-apprendisti professionalizzanti da quelli non professionalizzanti, inquadrati sempre secondo la Legge 56/87, per i quali non risulta dovuta la nuova contribuzione CIG. A tale scopo, è stata prevista una nuova codifica nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento: il nuovo codice ‘156’ deve essere attribuito ai soli ex-apprendisti NON professionalizzanti Legge 56/87, in aggiunta al codice ‘56’ nel campo Situazione Contributiva. Occorre tenere presente che, anche per questi soggetti, continua ad essere dovuto il contributo 0,30% a carico del dipendente, in presenza della contribuzione CIGS.

Sulla denuncia Uniemens, a partire dal mese di gennaio 2016, per gli apprendisti viene compilato automaticamente il campo Tipo Lavoratore, riportando uno dei seguenti codici:

  • PA’ – apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in presenza del codice ‘01’ (preesistente) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento;
  • PB’ – apprendistato professionalizzante, in presenza del codice ‘02’ (preesistente) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento;
  • PC’ – apprendistato di alta formazione e ricerca, in presenza del codice ‘03’ (preesistente) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento.

Ricordiamo che, per gli apprendisti, occorre indicare uno dei codici sopra elencati (‘01’ / ‘02’ / ‘03’) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento, come indicato nell’aggiornamento di gennaio 2013 ‘Acred483’.
Sempre dal mese di gennaio 2016, non viene più compilato il campo Tipo Apprendistato.
Occorre tenere presente che le nuove codifiche previste per gli apprendisti non sono ancora riportate nell’Allegato Tecnico Uniemens attualmente in vigore (versione 3.2.1 del 17/12/2015).

Precisiamo che le nuove aliquote CIG decorrono dal mese di settembre 2015: il messaggio Inps sopra citato ha previsto una nuova causale per il versamento della contribuzione arretrata degli apprendisti, da effettuarsi entro il 16/04/2016. Con i prossimi aggiornamenti, quindi, predisporremo il ricalcolo automatico dei contributi arretrati degli apprendisti.
Ricordiamo che, per il recupero (a favore delle aziende) della contribuzione CIG relativa alla generalità dei dipendenti, l’Inps ha invece previsto esclusivamente l’emissione di note di rettifica (circolare Inps n. 197 del 02/12/2015).

Gennaio 2016
(acred594)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Alla data del presente aggiornamento, non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici, dei massimali relativi alla CIG e del massimale dell’indennità di disoccupazione (quest’ultimo utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento), da applicare per l’anno di competenza 2016.

Quest’anno, per la prima volta, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai suddetti valori (ricavato dall’indice dei prezzi al consumo) risulterebbe negativo, determinando così una variazione in diminuzione rispetto all’anno precedente. Tuttavia, tenendo conto di quanto stabilito dal comma 287 della Legge n. 208 del 28/12/2015, riteniamo che i valori in questione non possano variare in diminuzione (tale interpretazione, ovviamente, dovrà essere confermata dall’Inps).
Per il momento, quindi, riteniamo che sia opportuno continuare ad applicare i valori in vigore nell’anno 2015 (indicati nella documentazione degli aggiornamenti di gennaio 2015 ‘Acred555’ e ‘Acred557’), almeno fino alla pubblicazione di una indicazione ufficiale da parte dell’Inps.

Gennaio 2016
(acred594)
FONDO SOLIDARIETA’ RESIDUALE / FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE

Sulla base di quanto stabilito dall’art. 29 del D.Lgs 148/2015, dal mese di gennaio 2016 il Fondo di Solidarietà Residuale viene sostituito dal nuovo Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Ricordiamo che le aziende soggette al Fondo di Solidarietà Residuale erano individuate dal codice autorizzazione ‘0J’, attribuito ovviamente dall’Inps.
Il nuovo Fondo prevede un contributo dello 0,65% complessivo (di cui 1/3 a carico del dipendente) per le aziende che occupano più di 15 dipendenti, sostanzialmente alle stesse condizioni del precedente Fondo di Solidarietà Residuale.
Inoltre, è previsto un contributo corrispondente allo 0,45% complessivo (di cui 1/3 a carico del dipendente) per le aziende che occupano tra 5 e 15 dipendenti, escluse dal precedente Fondo di Solidarietà Residuale.

Alla data del presente aggiornamento, non è stata rilasciata alcuna indicazione da parte dell’Inps, in merito all’applicazione del nuovo Fondo di Integrazione Salariale o, comunque, al comportamento da tenere per il mese di gennaio 2016.
E’ stata invece emanata una nota del Ministero del Lavoro, in data 18/01/2016, che riporta le seguenti indicazioni:

  • per le aziende escluse dal precedente Fondo di Solidarietà Residuale (comprese, quindi, quelle che occupano tra 5 e 15 dipendenti) occorre attendere il previsto decreto interministeriale per procedere al versamento del contributo;
  • per le aziende già iscritte al precedente Fondo di Solidarietà Residuale (individuate dal codice autorizzazione ‘0J’) occorre invece applicare la nuova aliquota dal mese di gennaio 2016, anche in assenza del suddetto decreto.

Col presente aggiornamento, quindi, abbiamo aumentato l’aliquota del contributo relativo al Fondo di Solidarietà Residuale, portandola allo 0,65% complessivo, di cui 1/3 a carico del dipendente. La variazione interessa le voci 51C (contributo complessivo) e 51D (contributo a carico del dipendente). Ricordiamo che la gestione del Fondo di Solidarietà Residuale è descritta negli aggiornamenti di ottobre 2014 ‘Acred545’ e ‘Acred546’.

Gennaio 2016
(acred594)
CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI

Con effetto dal mese di gennaio 2016, è stata variata la gestione automatica del contributo addizionale Aspi (aggiornamento di gennaio 2013 Acred483), secondo quanto indicato all’art. 2, comma 29, lettera b, della Legge 92/2012.
A partire dall’elaborazione di gennaio 2016, i dipendenti inquadrati come stagionali per attività indicate nel Dpr 1525/63 o per attività definite da avvisi comuni e dai Ccnl, non risultano più esentati dal suddetto contributo.
Ricordiamo che le suddette tipologie di lavoratori stagionali possono essere attribuite attraverso le apposite opzioni previste nel campo Tipo Contratto, sul servizio Dipendente – Inquadramento.

Dicembre 2015
(acred591)
CONTRIBUZIONE CIG

Sono state aggiornate le aliquote CIGO con effetto dal mese di dicembre 2015, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 197 del 02/12/15.

Per tutti settori interessati dalla contribuzione CIGO, le aliquote sono state ridotte in misura variabile dallo 0,20% allo 0,50%: I settori interessati dalla suddetta riduzione sono i seguenti:

  • imprese industriali fino a 50 dipendenti – riduzione 0,20% – tabelle 12011, 12016, 12021, 12024, 12083
  • imprese industriali oltre 50 dipendenti – riduzione 0,20% – tabelle 12012, 12019, 12084, 12196
  • operai del settore edile – riduzione 0,50% – tabelle 12014, 12017, 12022, 12023, 12044
  • operai del settore lapideo – riduzione 0,40% – tabelle 12013, 12018, 12045
  • impiegati del settore edile e lapideo fino a 50 dipendenti – riduzione 0,20% – tabelle 12013, 12014, 12017, 12018, 12023, 12044, 12045
  • impiegati del settore edile e lapideo oltre 50 dipendenti – riduzione 0,20% – tabelle 12022

Le nuove aliquote decorrono dal mese di settembre 2015. Come anticipato nell’aggiornamento ‘Acred589’ del 04/12/15, l’Inps non ha previsto la possibilità di conguagliare i mesi pregressi (settembre 2015 – novembre 2015) tramite apposite causali da esporre sulla denuncia Uniemens: l’Istituto ha invece confermato l’intenzione di procedere alle restituzioni esclusivamente attraverso l’emissione di note di rettifica a credito.

Ricordiamo che la circolare Inps n. 197 del 02/12/15 non riporta le indicazioni operative necessarie per procedere all’applicazione della nuova contribuzione per l’apprendistato professionalizzante, né per iniziare ad applicare il nuovo criterio di calcolo del contributo addizionale dovuto in caso di fruizione della CIG.
Ricordiamo, inoltre, che i criteri di calcolo descritti negli allegati alla circolare Inps, coincidono con quelli attualmente adottati per la CIG gestita tramite “ticket”. La circolare non precisa se tali criteri debbano essere estesi alle altre forme di CIG: rimaniamo quindi in attesa di indicazioni più precise, prima di procedere ad eventuali modifiche in tal senso.

Novembre 2015
(acred589)
CONTRIBUZIONE CIG

L’Inps, con la circolare n. 197 del 2/12/15, ha rilasciato le prime indicazioni relative alle modifiche previste dal D.Lgs. n. 148 del 14/09/15, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/09/15.

Nella circolare sono riportate le nuove aliquote CIGO. Per quanto riguarda la contribuzione relativa all’apprendistato professionalizzante e la contribuzione addizionale, viene invece annunciata un’ulteriore circolare esplicativa.
La modifica delle aliquote CIGO consiste in una riduzione (in misura variabile dallo 0,20% allo 0,50%), con effetto dal mese di settembre 2015. Da sottolineare che l’Inps non ha previsto la possibilità di conguagliare i mesi pregressi, confermando l’intenzione di procedere alle restituzioni attraverso l’emissione di note di rettifica a credito.

Considerando che l’elaborazione delle buste paga relative al mese di novembre è già avviata, riteniamo preferibile rilasciare la variazione delle tabelle contributive (limitatamente a quelle interessate dalla contribuzione CIGO) con l’aggiornamento relativo al mese di dicembre. A riguardo, facciamo presente che l’applicazione delle nuove aliquote sul mese di novembre non eviterebbe comunque l’emissione delle note di rettifica a credito, relativamente ai mesi di settembre ed ottobre; inoltre, le nuove aliquote potrebbero non essere ancora recepite dai programmi di controllo dell’Uniemens. Tuttavia, nel caso in cui un Utente ritenesse necessario applicare le nuove aliquote per l’elaborazione del mese di novembre, può farne richiesta (tramite mail) all’assistenza.

Un’ultima precisazione: negli allegati alla circolare Inps sopra citata, sono descritti i criteri di calcolo dell’indennità CIG. Facciamo presente che i criteri descritti negli allegati coincidono sostanzialmente con quelli attualmente adottati per la CIG gestita tramite “ticket”. La circolare non precisa se tali criteri debbano essere estesi, a questo punto, anche alle altre forme di CIG: rimaniamo quindi in attesa di indicazioni più precise da parte dell’Inps, prima di procedere ad eventuali modifiche in tal senso (a riguardo, sono stati posti dei quesiti sul forum di Assosoftware).

Ottobre 2015
(acred585)
TABELLE CONTRIBUTIVE INPS

Alla data del presente aggiornamento, non sono ancora disponibili le indicazioni Inps relative alle variazioni contributive previste dal D.Lgs. n. 148 del 14/09/15, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/09/15. L’Inps ha annunciato, ad Assosoftware, una circolare nella quale saranno chiariti i dubbi in merito all’applicazione delle novità normative: tra questi, l’applicazione della contribuzione CIG agli apprendisti e l’eventuale esclusione di alcuni settori dall’applicazione degli ammortizzatori sociali. Nella stessa sede, l’Inps ha annunciato che saranno istituiti appositi codici causale per i necessari conguagli.
Riteniamo necessario attendere ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps (eventualmente anche tramite Assosoftware), prima di procedere all’aggiornamento delle tabelle contributive.

Con l’occasione, segnaliamo che l’elenco delle tabelle contributive Inps, visibile sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle (cliccare in corrispondenza del campo Codice Tabella e andare al punto 2 ‘Contribuzione Inps’), è stato integrato con ulteriori informazioni, allo scopo di semplificare la ricerca della tabella contributiva da utilizzare.
In corrispondenza di ogni tabella contributiva, viene adesso riportato il numero della tabella indicato nell’elenco ufficiale fornito periodicamente dall’Inps. Inoltre, cliccando sul link ‘Elenco Inps’, riportato in corrispondenza dei diversi gruppi di tabelle (industria, artigianato, ecc.), è possibile consultare l’elenco ufficiale delle tabelle fornito dall’Inps: la versione attualmente in vigore è stata pubblicata come allegato alla circolare n. 194 del 30/12/14.
Facciamo presente che, per alcune particolari tabelle (generalmente inserite su richiesta di singoli clienti) non è stato possibile risalire alla corrispondente codifica prevista dall’Inps – in tali casi, quindi, non è stato indicato il riferimento.

Settembre 2015
(acred584)
CONTRIBUZIONE CIG

Segnaliamo che, alla data del presente aggiornamento, non sono ancora disponibili le indicazioni Inps relative alle variazioni contributive previste dal D.Lgs. n. 148 del 14/09/15, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 23/09/15.

Le variazioni contributive previste dal suddetto decreto decorrono dal mese di settembre 2015 e consistono in:

  • una riduzione, diversificata per settore, della contribuzione destinata alla CIGO;
  • l’istituzione del contributo CIGS anche per l’apprendistato professionalizzante;
  • la modifica dei criteri di calcolo dei contributi addizionali sulla CIG erogata;

Nello stesso decreto, inoltre, sono previste ulteriori modifiche in merito alla durata della CIG, ai requisiti di anzianità, alle modalità di presentazione della domanda ed alla gestione dei contratti di solidarietà.

Vista la complessità delle modifiche sopra elencate, riteniamo che per la loro applicazione (anche limitatamente all’aspetto contributivo) siano indispensabili le indicazioni operative che saranno emanate da parte dell’Inps. Per il momento, quindi, non sono state apportate variazioni alle aliquote contributive disponibili sulla procedura Paghe.
Da parte nostra, stiamo monitorando costantemente la situazione e predisporremo i necessari aggiornamenti non appena l’Inps emanerà le indicazioni necessarie. Tuttavia, riteniamo improbabile che l’Inps possa emanare le indicazioni operative in tempo utile per poterle applicare già sull’elaborazione di settembre. Di conseguenza, se l’applicazione dovesse iniziare con l’elaborazione di ottobre, provvederemo a predisporre quanto necessario per effettuare i relativi conguagli, secondo le modalità che saranno previste dall’Inps.

Gennaio 2015
(acred557)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018), sulla base di quanto indicato dallo stesso Istituto nella circolare n. 12 del 23/01/15.
Precisiamo che alcuni valori sono rimasti invariati, rispetto all’anno precedente, a causa dell’entità minima della percentuale di variazione (0,2%).

Gennaio 2015
(acred557)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

La circolare Inps n. 11 del 23/01/15, ha confermato i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo e del massimale ai fini pensionistici, predisposti con l’aggiornamento ‘Acred555’ del 21/01/15.
Col presente aggiornamento, abbiamo rettificato esclusivamente il valore del massimale ai fini pensionistici, che risulta aumentato di 1 euro rispetto a quanto predisposto con l’aggiornamento ‘Acred555’.

Gennaio 2015
(acred555)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – AUMENTO FAP

Con effetto dal mese di gennaio 2015, è aumentata l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro, per diverse categorie (dirigenti / esenzione dal contributo CUAF). L’aumento previsto corrisponde allo 0,50% e deve essere applicato fino al raggiungimento della percentuale 33,00%. L’unica tabella interessata (tra quelle presenti in archivio) è la 12100, in quanto sulle altre tabelle era già stata raggiunta la percentuale del 33,00%.

Dal mese di gennaio 2015, per gli operai agricoli (OTI / OTD), l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%. Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.

Sempre dal mese di gennaio 2015, sulla base della circolare Inps n. 101 del 03/09/14, l’aliquota Aspi (a carico del datore di lavoro) relativa ai soci di cooperative ed al settore spettacolo è aumentata dello 0,32%. Le tabelle interessate dall’aumento sono le seguenti: 12093 / 12094 / 12095 / 12097 / 12193 / 12194 / 12195 / 12198 / 12293.

Gennaio 2015
(acred555)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – SETTORE SPETTACOLO

A partire dal mese di gennaio 2015, la denuncia contributiva relativa ai dipendenti del settore sport e spettacolo (ex-Enpals) è stata integrata nella sezione relativa alle posizioni Inps (“PosContributiva”) della denuncia UniEmens, come indicato nella circolare Inps n. 154 del 3/12/14. Di conseguenza, la denuncia Uniemens è stata modificata, in modo da rendere possibile l’indicazione dei dati relativi al settore sport e spettacolo (Documento Tecnico Uniemens versione 3.0).
La gestione della nuova denuncia Uniemens, in vigore dal mese di gennaio 2015, sarà inclusa in un apposito aggiornamento, rilasciato nei primi giorni di febbraio. In tal modo, sarà possibile effettuare l’invio telematico delle denunce Uniemens relative al mese di dicembre 2014 (da completare entro la fine di gennaio 2015), senza risentire in alcun modo delle modifiche apportate alla nuova versione della denuncia Uniemens.

In conseguenza dell’integrazione del settore spettacolo nella sezione Inps della denuncia Uniemens, con effetto dal mese di gennaio 2015 è stata inserita l’aliquota FAP sulle tabelle contributive Inps relative al settore spettacolo.
Le tabelle contributive interessate da tale variazione sono: 12082 / 12083 / 12084 / 12087 (segnaliamo che la tabella 12193 non è stata aggiornata in quanto inserita su richiesta, senza riferimenti alle tabelle pubblicate sul sito Inps).
Per le aziende che applicano le tabelle sopra elencate, a partire dal mese di gennaio 2015 la contribuzione FAP viene riportata sulle voci elaborate, in automatico, per la generalità dei dipendenti (voci 521 / 527 / 969). Le voci in questione vengono trasferite automaticamente sulla denuncia Uniemens, nel campo ‘Contributo’ della sezione ‘Dati Retributivi’ (servizio ‘Uniemens – Dipendenti’). Ulteriori informazioni relative alla compilazione della denuncia Uniemens, per i dipendenti del settore spettacolo, saranno fornite con l’aggiornamento relativo alla nuova denuncia.

ATTENZIONE: a partire dal mese di gennaio 2015, devono essere annullate le aliquote FAP gestite tramite le voci dei “contributi altri enti” (569-570 / 56A-56D / 56B-56E / 56C-56F / 56J-56K / 56P-56Q / 56R-56S / 56T- 56U), inserite sul servizio Voci Fisse a livello di contratto / ditta / dipendente. A tale scopo, occorre effettuare un’apposita storicizzazione in data 01/01/2015, eliminando le voci in questione. Precisiamo, tuttavia, che le stesse voci possono essere utilizzate per gestire eventuali contributi particolari, non calcolati in automatico attraverso le voci descritte al paragrafo precedente.

Gennaio 2015
(acred555)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Alla data del presente aggiornamento, non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG.
Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps risultassero notevolmente diversi da quelli di seguito indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 47,68 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 46.123,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.844,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 100.323,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 490,10 (41% di E. 1.195,37), per ogni 12 mesi di anzianità, relativamente alle cessazioni avvenute nell’anno 2015. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2014 (E. 489,12).

Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.086,24 per gli eventi dell’anno 2015.

Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2015, abbiamo aggiornato i seguenti importi:

  • limite di retribuzione per l’individuazione del massimale E. 2.102,24
  • massimale non edili E. 914,96 (1° fascia) ed E. 1.099,70 (2° fascia)
  • massimale edili E. 1.097,95 (1° fascia) ed E. 1.319,65 (2° fascia)

Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione).

Novembre 2014
(acred548)
INPS – FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE

Ricordiamo che le indicazioni operative per la gestione del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale, sono state rilasciate con gli aggiornamenti di ottobre 2014 ‘Acred545’ e ‘Acred546’.
Col presente aggiornamento, viene messa a disposizione la gestione dei contributi arretrati; inoltre, vengono fornite ulteriori indicazioni per la gestione del contributo corrente.

La gestione degli arretrati, relativamente al periodo gennaio – settembre 2014, è stata predisposta sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 100 del 02/09/14.
Con l’elaborazione del mese di novembre 2014, vengono automaticamente elaborate le nuove voci 51L ‘Contributo arretrato Fondo solidarietà residuale’ e 51N ‘Ritenuta arretrato Fondo solidarietà residuale’, limitatamente alle aziende sulle quali risulta barrata la casella ‘Fondo solidarietà residuale’ (servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ – aggiornamento Acred546). Tali voci provvedono a recuperare l’imponibile dei mesi da gennaio a settembre 2014, calcolando il corrispondente contributo (voce 51L) ed effettuando la ritenuta della parte a carico del dipendente (voce 51N). Le voci in questione vengono elaborate in automatico soltanto sui dipendenti ancora in forza nel mese di novembre, recuperando sempre l’imponibile complessivo dell’intero periodo.
Tuttavia, il contributo arretrato è dovuto anche per i dipendenti cessati nei mesi precedenti. Inoltre, per ogni mese del periodo gennaio – settembre 2014, occorre verificare la media del semestre precedente, per stabilire se il contributo è effettivamente dovuto. Le voci 51L e 51N non possono effettuare tali verifiche: a tale scopo, quindi, è stata predisposta un’apposita stampa, da utilizzare unicamente per la gestione degli arretrati in questione.

Sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 3.1 (‘Controlli e statistiche’), è disponibile il programma ‘STADIPER’, da utilizzare per verificare se il contributo al Fondo di solidarietà è dovuto in tutto il periodo gennaio – settembre 2014: in particolare, il programma calcola la media dei dipendenti nel semestre precedente ad ogni mese del periodo.
Nelle opzioni del programma, è disponibile la casella ‘Effettua il controllo su CSC, Codici Autorizzazione e codice attività’, con lo stesso effetto previsto sul programma ‘STADIPEM’ (aggiornamento Acred545). Ricordiamo che il controllo di CSC, Codici Autorizzazione e codice attività comporta che tali codifiche siano inserite correttamente in archivio (non occorre inserirle in data pregressa: vengono verificate alla decorrenza di novembre 2014).
Al lancio della procedura, indicare ‘01/01/2014’ come Data Iniziale e ‘30/09/2014’ come Data Finale.

Sulla stampa prodotta (‘arretfondo’) sono riportate le sole aziende per le quali viene superata la media prevista (15 dipendenti) in almeno un semestre e, di conseguenza, risultano dovuti gli arretrati. Facciamo presente che la verifica delle medie relative all’intero periodo può essere effettuata soltanto se sono state elaborate anche le buste paga dell’anno 2013 (il semestre precedente a gennaio 2014 va da luglio a dicembre 2013).
Per ogni ditta interessata, vengono riportate in stampa le medie dei semestri in cui risulta superato il limite di 15 dipendenti. Inoltre, vengono riportati tutti i dipendenti per i quali è dovuto il contributo e, in corrispondenza di ciascun dipendente, il valore complessivo dell’imponibile da assoggettare: tale imponibile è rilevato dai soli mesi nei quali risulta dovuto il contributo, in quanto l’azienda supera il limite di 15 dipendenti nel semestre precedente.
Nel caso in cui, per un’azienda riportata in stampa, la media dei 15 dipendenti non venga superata in tutti i semestri, viene indicata un’apposita segnalazione: “Il contributo NON è dovuto per tutti i mesi del periodo”.

Tramite la stampa di controllo prodotta dal programma STADIPER, è quindi possibile verificare se il contributo risulta dovuto per tutti i mesi del periodo gennaio – settembre 2014, oppure soltanto per alcuni mesi.
Se il contributo risulta dovuto per tutti i mesi del periodo, allora la voce 51L effettua già, in automatico, il calcolo dei contributi arretrati, relativamente ai dipendenti in forza nel mese di novembre 2014.
Se, invece, il contributo è dovuto soltanto per alcuni mesi del periodo, allora occorre rilevare dalla stampa prodotta il valore dell’imponibile da considerare nel calcolo degli arretrati, per ogni singolo dipendente. Tale valore deve essere riportato nel campo Importo Unitario della voce 51L, inserendo la stessa voce sulle Variazioni Mensili di novembre, per ciascun dipendente elencato sulla stampa. Precisiamo che la suddetta operazione è necessaria esclusivamente se il contributo arretrato risulta dovuto soltanto per alcuni mesi del periodo gennaio – settembre 2014.

In ogni caso, occorre rilevare dalla stampa prodotta il valore dell’imponibile relativo ai dipendenti cessati: tale valore deve essere indicato nel campo Importo Unitario della nuova voce 51M ‘Contributo arretrato dipendenti cessati’: la stessa voce deve essere inserita sulle Variazioni Mensili di un qualsiasi dipendente in forza nel mese di novembre.
Occorre tenere presente che il contributo arretrato viene riportato sulla denuncia aziendale: di conseguenza, in presenza di più posizioni Inps occorre utilizzare un dipendente per ciascuna posizione interessata.
Precisiamo che il contributo gestito tramite la voce 51M non prevede la corrispondente ritenuta a carico del dipendente, in quanto i dipendenti in questione non sono più in forza. Comunque, se viene elaborato il cedolino di novembre per un dipendente cessato nei mesi precedenti, su tale cedolino vengono elaborate le voci 51L e 51N, rientrando così nella stessa modalità di gestione dei dipendenti in forza. Tuttavia, su tale cedolino occorre avere a disposizione una somma sulla quale sia possibile effettuare la ritenuta (in alternativa, rimane possibile bloccare le voci 51L e 51N e far rientrare tale dipendente nella gestione effettuata tramite la voce 51M).

Occorre tenere presente che la stampa prodotta dal programma STADIPER effettua le verifiche previste anche in relazione alle aziende per le quali il contributo non risulta dovuto nel mese di novembre: anche per tali aziende, occorre indicare il valore dell’imponibile nel campo Importo Unitario della voce 51L, inserendo la stessa voce sulle Variazioni Mensili di novembnre, per ogni dipendente elencato sulla stampa. Anche per tali aziende, ovviamente, è possibile utilizzare la voce 51M, per gestire il contributo relativo ai dipendenti cessati nei mesi precedenti.

Il contributo arretrato complessivo, corrispondente alla somma delle voci 51L e 51M (campo Importo Totale), viene riportato sulla denuncia aziendale, nella sezione ‘Altre somme a debito’, con la causale ‘M131’. In corrispondenza di tale causale, viene compilato anche il relativo l’imponibile (campo Importo Unitario delle stesse voci).

Per quanto riguarda la gestione del contributo corrente, sulla stampa prodotta dal programma STADIPEM sono state aggiunte alcune informazioni rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento ‘Acred545’.
In corrispondenza di ogni posizione Inps, viene indicata la condizione di contributo abilitato o non abilitato. Inoltre, viene riportata un’apposita segnalazione, a livello di ditta, nel caso in cui occorra abilitare o disabilitare il contributo, sulla base della media complessiva dei dipendenti in forza nel semestre precedente (sempre relativa all’intera ditta).
La segnalazione viene emessa soltanto nel caso in cui sia necessario intervenire, ossia se:

  • la media supera il limite previsto, ma il contributo risulta non abilitato su una o più posizioni Inps;
  • la media non supera il limite previsto, ma il contributo risulta abilitato su una o più posizioni Inps; in quest’ultimo caso, la ditta viene riportata in stampa anche se è stata barrata la casella per escludere le aziende che non superano il limite previsto (in tal modo, diventa possibile emettere la segnalazione).

Ovviamente, la suddetta segnalazione rappresenta soltanto un’indicazione ricavata dalle informazioni a disposizione del programma: spetta comunque all’Utente decidere se occorre abilitare o disabilitare il contributo, tenendo conto della situazione specifica dell’azienda (a titolo di esempio, vedere quanto riportato nell’aggiornamento ‘Acred545’ per quanto riguarda le aziende con più posizioni Inps relative a tipi di attività differenti).

Sul programma STADIPEM, inoltre, è stato aggiornato il controllo relativo a CSC, Codici Autorizzazione e codice attività, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 8673 del 12/11/14. Nello stesso messaggio, sono indicate le modalità di conguaglio per le aziende che fossero state escluse dal contributo per il mese di ottobre, a causa del precedente elenco di codifiche fornite col messaggio Inps n. 6897 del 08/09/14. A tale proposito, facciamo presente che è possibile lanciare nuovamente il programma STADIPEM in relazione al mese di ottobre (data iniziale ‘01/04/2014’, data finale ‘30/09/2014’), attivando il controllo su CSC, Codici Autorizzazione e codice attività, per verificare se alcune aziende precedentemente escluse risultano adesso incluse nell’obbligo di versamento. Per le aziende eventualmente interessate, nel mese di novembre occorre modificare l’imponibile relativo agli arretrati (campo Importo Unitario della voce 51L), includendovi anche l’imponibile Inps relativo al mese di ottobre; tale imponibile è riportato nel campo Importo Totale della voce 500, della quale può essere prodotto un elenco tramite i programmi SEGNAVOX o SEGNAVOT sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’).

Ottobre 2014
(acred546)
INPS – FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE

Nel presente aggiornamento sono incluse alcune integrazioni alla gestione del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale, in aggiunta a quanto riportato nel precedente aggiornamento ‘Acred545’ del 22/10/14.

A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un nuovo campo sul servizio Ditta – Posizioni Inps, da utilizzare per indicare l’assoggettamento al Fondo di solidarietà residuale.
Il nuovo campo corrisponde alla casella ‘Fondo solidarietà residuale’, posizionata subito dopo i Codici Autorizzazione: barrando tale casella, viene attivato il calcolo del contributo ordinario, relativamente ai soli dipendenti inquadrati in una determinata posizione Inps. Come in precedenza, risultano automaticamente esclusi i soli dirigenti.
Quando viene barrata la nuova casella, il servizio effettua un controllo rispetto ai Codici Autorizzazione: nel caso in cui non risultino presenti i codici ‘0J’ oppure ‘2C’ (descritti nell’aggiornamento ‘Acred545’) viene emesso un messaggio di errore bloccante; in tale ipotesi, è sufficiente aggiungere uno dei due Codici Autorizzazione sopra indicati.

Tramite la nuova casella ‘Fondo solidarietà residuale’, è possibile attivare il calcolo del contributo al Fondo di solidarietà operando a livello di posizione Inps. Di conseguenza, non è più necessario inserire la voce 51C sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta (come riportato nella documentazione dell’aggiornamento ‘Acred545’).

Nel caso in cui la voce 51C fosse già stata inserita sulle Voci Fisse, precisiamo che non occorre eliminarla; tuttavia, anche in presenza della voce 51C rimane indispensabile barrare la nuova casella ‘Fondo solidarietà residuale’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, per ottenere l’assoggettamento dei dipendenti al contributo ordinario. Tale operazione deve essere effettuata anche per le aziende eventualmente già elaborate in via definitiva (senza che si renda necessario rielaborarle).

Segnaliamo inoltre che, in assenza di diverse indicazioni, col presente aggiornamento viene tenuto conto della parte a carico del dipendente relativa alla contribuzione al Fondo di solidarietà, nello sviluppo dei seguenti calcoli:

  • integrazione a carico della ditta dei periodi di assenza per malattia / maternità / infortunio, per quanto riguarda il calcolo della “lordizzazione” (dove prevista);
  • imponibili fiscali relativi alle somme detassate, all’indennità di preavviso ed agli arretrati anni precedenti, in conseguenza dell’aumento dei contributi obbligatori a carico del dipendente.

Precisiamo che la percentuale a carico del dipendente, arrotondata alla seconda cifra decimale, corrisponde allo 0,17%.

Ottobre 2014
(acred545)
INPS – FONDO DI SOLIDARIETA’ RESIDUALE

Sulla base di quanto indicato dall’Inps nella circolare n. 100 del 02/09/14 e nel messaggio n. 6897 del 08/09/14, abbiamo predisposto il calcolo ed il versamento del contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale.
Inoltre, abbiamo predisposto un’apposita stampa di controllo, da utilizzare mensilmente per individuare le aziende potenzialmente interessate dall’obbligo di versamento del suddetto contributo.
Ricordiamo che il versamento del contributo corrente deve essere effettuato a partire dalla denuncia relativa al mese di ottobre (scadenza 16/11/2014). Per quanto riguarda il versamento dei contributi arretrati, relativi al periodo gennaio – settembre 2014, la scadenza è fissata per il 16/12/2014 (quindi con la denuncia relativa al mese di novembre).

I datori di lavoro per i quali è dovuto il contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale, devono essere individuati secondo i criteri indicati nelle disposizioni sopra citate, oltre che nella circolare Inps n. 99 del 08/08/14.
In sintesi, il nuovo contributo è dovuto se il datore di lavoro ha i seguenti requisiti:

  • ha impiegato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente; per il calcolo del numero di dipendenti devono essere considerate tutte le qualifiche, ad eccezione degli apprendisti, dei contratti di inserimento e dei lavoratori “sostituiti”; i part-time ed i lavoratori intermittenti vanno conteggiati in percentuale;

  • non rientra nel campo di applicazione della CIG o CIGS (settore industria oltre 15 dipendenti, settore commercio oltre 50 dipendenti, ecc.);

  • non versa i contributi ad un fondo di solidarietà contrattuale o inteprofessionale, avente i requisiti previsti.

Segnaliamo, inoltre, che nel messaggio Inps n. 6897 sono riportate alcune tabelle relative a CSC, Codici Autorizzazione e codici attività (Ateco 2007) da considerare inclusi o esclusi dal Fondo di solidarietà residuale.

Per individuare i datori di lavoro potenzialmente interessati dall’obbligo di versamento del contributo, abbiamo predisposto un’apposita stampa di controllo, da produrre mensilmente tramite il programma ‘STADIPEM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.1 ‘Controlli e statistiche’).
La stampa permette di individuare le aziende che hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Inoltre, consente di tenere conto delle codifiche presenti sull’anagrafico dell’azienda (Ateco 2007) e sulla posizione Inps (CSC, Codici Autorizzazione), per includere o escludere le aziende interessate.
Nelle opzioni del programma, occorre selezionare la modalità di controllo relativa al ‘Fondo di solidarietà residuale’. In tal modo, viene automaticamente prodotto il raggruppamento per posizione Inps (anche senza selezionare la corrispondente opzione), riportando sia la media per posizione Inps, sia la media complessiva a livello di azienda.
Barrando la casella ‘Effettua il controllo su CSC, Codici Autorizzazione e codice attività’, vengono effettuati i controlli rispetto alle suddette codifiche, includendo o escludendo le aziende (in base al codice attività) o le singole posizioni Inps (sulla base del CSC e dei Codici Autorizzazione), secondo i criteri indicati nel messaggio Inps. Precisiamo che tale opzione deve essere abilitata soltanto se le codifiche in questione risultano correttamente aggiornate, negli archivi Paghe. A tale proposito, ricordiamo che il codice attività è gestito sul servizio Ditta – Azienda, mentre il CSC ed i Codici Autorizzazione sono gestiti sul servizio Ditta – Posizione Inps. Per quanto riguarda i Codici Autorizzazione, ricordiamo che devono essere indicati come una serie di codici di 2 caratteri, senza alcun carattere di separazione (esempio: “1C0J”). Nel caso in cui le suddette condizioni non siano rispettate, può risultare conveniente NON applicare il controllo sulle codifiche previste nel messaggio Inps, riportando in stampa tutte le aziende ed effettuando un successivo controllo da parte dell’Utente.
Barrando la casella ‘Stampa le sole ditte che superano il limite previsto’, vengono riportate in stampa soltanto le aziende che hanno una media di dipendenti superiore a 15. Se la casella non viene barrata, sono riportate in stampa anche le aziende che restano al di sotto di tale limite (è anche possibile impostare un diverso valore per il suddetto limite, ma tale possibilità risulta utile soltanto per altre modalità di controllo). Il controllo sul limite di 15 dipendenti viene effettuato sulla media complessiva a livello di azienda. In presenza di più posizioni Inps sulla stessa ditta, la media complessiva viene calcolata considerando tutte le posizioni riportate in stampa (quindi con esclusione delle posizioni che non rientrano nel campo di applicazione, se è stata barrata la casella relativa ai controlli sul CSC e Codici Autorizzazione).
Una volta selezionato il programma ‘STADIPEM’, nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare il semestre precedente al mese da elaborare (esempio: per l’elaborazione del mese di ottobre 2014, deve essere indicato ‘01/04/2014’ nel campo Data Iniziale e ‘30/09/2014’ nel campo Data Finale).
Sulla stampa prodotta (‘numerodipe’), sono riportate le aziende individuate in base ai parametri impostati, con l’indicazione del numero medio di dipendenti nel semestre. Precisiamo che, dai dipendenti validi per il calcolo della media, vengono esclusi gli apprendisti, i contratti di inserimento ed i lavoratori assunti in sostituzione (non essendo possibile identificare quelli “sostituiti”), verificando la situazione di ciascun dipendente in ogni singolo mese del periodo considerato.

Secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 100, per i datori di lavoro potenzialmente interessati dal nuovo contributo (senza considerare la valutazione del numero medio dei dipendenti occupati), l’Inps dovrebbe attribuire il nuovo Codice Autorizzazione ‘0J’, rendendolo visibile nel Cassetto previdenziale.
Per quanto riguarda le aziende che hanno più posizioni Inps e superano il limite previsto considerando la totalità delle posizioni, occorre effettuare la comunicazione indicata nella circolare Inps n. 100, per consentire l’attribuzione del Codice Autorizzazione ‘2C’. Tuttavia, nel caso in cui le diverse posizioni Inps della ditta si riferiscano a tipologie di attività differenti tra loro, a nostro avviso rimangono dei dubbi su quale debba essere il criterio da adottare nel calcolo della media: in questi casi, consigliamo di produrre la stampa della media dei dipendenti senza applicare i limiti o i controlli automatici, chiedendo indicazioni all’Inps per stabilire se sussiste o meno l’obbligo di applicazione del contributo.
Segnaliamo che i Codici Autorizzazione sopra indicati vengono considerati dal programma ‘STADIPEM’, nel caso in cui venga attivata l’opzione relativa al controllo su CSC, Codici Autorizzazione e codice attività: in presenza del codice ‘0J’, oppure del codice ‘2C’, la posizione Inps interessata viene considerata valida, senza effettuare ulteriori controlli rispetto alle tabelle dei CSC e Codici Autorizzazioni riportate nel messaggio Inps.

Nel caso in cui, per un’azienda, risulti dovuto il contributo ordinario al Fondo di solidarietà residuale (a seguito di tutte le verifiche descritte nei paragrafi precedenti), occorre abilitare il calcolo del suddetto contributo.
Per abilitare il calcolo del contributo, è sufficiente inserire la nuova voce 51C sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’, operando a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). In presenza di più posizioni Inps sulla stessa ditta, se il contributo risultasse dovuto soltanto per alcune posizioni Inps, occorrerebbe inserire la voce 51C sui singoli dipendenti interessati (la voce può essere inserita a livello di ditta soltanto se il contributo riguarda tutte le posizioni).
La voce 51C (‘Contributo fondo solidarietà residuale complessivo’) calcola il contributo dovuto nella misura dello 0,50% dell’imponibile Inps; dal calcolo, sono automaticamente esclusi i dirigenti. Precisiamo che il contributo viene sempre calcolato in misura intera, anche in presenza di agevolazioni contributive di qualsiasi genere (apprendistato, assunzione da liste di mobilità, ecc.), come risulta dalle indicazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware.
Abilitando la voce 51C, viene automaticamente elaborata anche la voce 51D (‘Contributo fondo solidarietà residuale a carico del dipendente’): tale voce calcola la ritenuta a carico del dipendente, corrispondente ad un terzo della voce 51C.

Precisiamo che, in assenza di diverse indicazioni, il nuovo contributo viene gestito secondo le stesse modalità previste per i contributi CIG o CIGS: la parte a carico dell’azienda non viene assoggettata ad Irpef o al contributo di solidarietà (10%), mentre la ritenuta a carico del dipendente viene resa esente da Irpef.
Sulla denuncia Uniemens, il nuovo contributo è riportato nel campo relativo alla contribuzione ordinaria (servizio Uniemens – Dipendenti, sezione Dati Retributivi, campo Contributo), come indicato nella circolare Inps n. 100.
Sulla nota contabile, il nuovo contributo è riportato sul movimento relativo ai contributi Inps a carico del dipendente (codice 2002001) e sugli analoghi contributi a carico azienda (codice 2020001).

Con l’aggiornamento relativo al mese di novembre, forniremo le indicazioni per la gestione dei contributi arretrati, relativi al periodo gennaio – settembre 2014 (sarà predisposta anche un’apposita stampa). Inoltre, forniremo ulteriori indicazioni per la gestione del contributo corrente, nel caso in cui per una ditta decada l’obbligo di versamento.

Settembre 2014
(acred543)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE EDILIZIA

A seguito di una segnalazione, è stata effettuata una rettifica sulle tabelle contributive Inps 12014 – 12017 – 12022 – 12023, relative al settore edile: con effetto dal mese di settembre, il contributo addizionale per la disoccupazione (0,80%) è stato riportato su un rigo separato rispetto al contributo Aspi (1,61%).
Precisiamo che, nella generalità dei casi, la suddetta modifica NON ha effetto sull’aliquota complessivamente dovuta. La variazione interviene esclusivamente sulla riduzione contributiva spettante per gli ex-apprendisti qualificati Legge 56/87, per i quali risulta dovuto il solo contributo Aspi (con l’esclusione, quindi, del contributo addizionale per disoccupazione).

Agosto 2014
(acred542)
INPS – CONTRIBUTO DI MATERNITA’

Come anticipato nell’aggiornamento Acred538 del 15/07/14, sono state predisposte le voci da utilizzare per il conguaglio del contributo ordinario Cigs, relativamente al periodo gennaio – giugno 2014, per quanto riguarda il settore dei partiti e movimenti politici (circolare Inps n. 87 del 8/07/14).
Per effettuare il conguaglio dei mesi da gennaio a giugno, occorre inserire il valore del contributo pregresso da versare, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 538 (elenco Variazioni Mensili, punto 5.4 ‘Varie Inps’). Tale valore viene riportato sulla denuncia Unimens con il codice ‘M132’ (sezione ‘Altre somme a debito’ sul servizio ‘Dati particolari’).
Occorre inserire anche la parte di contributo a carico del dipendente, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 539 (elenco Variazioni Mensili, punto 5.4 ‘Varie Inps’). Tale valore viene trattenuto ed evidenziato in busta paga, oltre che decurtato dall’imponibile fiscale, al pari degli altri contributi Inps.
Entrambe le voci devono essere inserite a livello di singolo dipendente. Precisiamo, inoltre, che il contributo a carico del dipendente, indicato sulla voce 539, deve essere compreso nel contributo complessivo, indicato sulla voce 538.
Sulla circolare Inps non sono riportate indicazioni in merito alla modalità di conguaglio di eventuali dipendenti cessati nei mesi precedenti (il codice ‘M132’ viene riportato nella denuncia individuale).

Luglio 2014
(acred538)
RECUPERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI

Col presente aggiornamento, rilasciamo una modifica in merito alla modalità di recupero del contributo addizionale Aspi, rispetto a quanto previsto con l’aggiornamento di gennaio 2014 Acred521.

A partire dal mese di luglio 2014, in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, di un dipendente che ha avuto precedenti periodi di lavoro a tempo determinato, viene effettuato automaticamente il recupero totale del contributo addizionale versato nei mesi pregressi, tramite l’elaborazione (automatica) della voce 52D.
Sempre a partire dal mese di luglio, la voce 52C (introdotta con l’aggiornamento Acred521), deve essere invece utilizzata nei casi in cui sia necessario limitare il suddetto recupero ad un massimo di sei mesi (tale limite, in precedenza, era previsto sulla voce 52D). La voce 52C, quindi, deve essere inserita sulle variazioni del mese di assunzione a tempo indeterminato, quando non sussistono le condizioni per effettuare il recupero totale del contributo versato. Ovviamente, nel caso in cui venga inserita la voce 52C, la voce 52D risulta automaticamente bloccata.

Ricordiamo che, in caso di elaborazione di due diverse buste paga nel mese della trasformazione da tempo determinato ad indeterminato, occorre adottare il procedimento descritto nell’aggiornamento di febbraio 2013 Acred489 (consistente in una doppia elaborazione del dipendente interessato).

Luglio 2014
(acred538)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS

Sono state predisposte alcune nuove tabelle contributive Inps, relative a partiti e movimenti politici e comprensive del contributo ordinario Cigs, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 87 del 8/07/14.
Le nuove aliquote hanno effetto dal 1/01/2014, ma devono essere applicate a partire dal mese di luglio: a tale scopo, occorre agganciare una nuova tabella sui singoli datori di lavoro interessati, operando sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’ a livello di ditta. Le nuove tabelle (12178 / 12179) si trovano nell’elenco delle tabelle disponibili, al  punto 2.4 ‘Aliquote altri settori’ e possono essere agganciate effettuando una storicizzazione in data 01/07/2014.
Per quanto riguarda il conguaglio del periodo pregresso (gennaio – giugno 2014), con i prossimi aggiornamenti rilasceremo le voci da utilizzare a tale scopo, secondo le modalità previste nella circolare Inps.

Febbraio 2014
(acred523)
ALIQUOTE COOPERATIVE INDUSTRIA

E’ stata effettuata una correzione sulla tabella contributiva Inps 12097, relativa ai soci lavoratori di cooperative inquadrate nel settore Industria: sulla tabella in questione, non era stato riportato correttamente l’aumento del contributo Aspi previsto dal mese di gennaio 2014. Col presente aggiornamento, la tabella risulta aggiornata correttamente ed è possibile rielaborare le aziende interessate. Precisiamo che è stata modificata la sola aliquota a carico del datore di lavoro, quindi, in caso di rielaborazione, il netto in busta non risulterà modificato.

Febbraio 2014
(acred522)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018), sulla base di quanto indicato dallo stesso Istituto nel comunicato del 31/01/14.
Tutte le variazioni sono state inserite con effetto dal mese di gennaio 2014: in tal modo, diventa possibile rielaborare le buste paga di gennaio, al fine di rettificare gli importi dei contributi eventualmente già elaborati.

Gennaio 2014
(acred521)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – PRECISAZIONE

Precisiamo che, con l’aggiornamento ‘Acred519’ del 20/01/14, l’aliquota Aspi relativa ai soci di cooperative era stata correttamente aumentata dello 0,32%, come successivamente confermato dalla circolare Inps n. 15 del 29/01/14.
(Nota: nella documentazione dell’aggiornamento ‘Acred519’ era stato erroneamente indicato un aumento dello 0,30%).

Gennaio 2014
(acred521)
RECUPERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE ASPI

A seguito della circolare Inps n. 15 del 29/01/14, abbiamo predisposto il recupero del contributo addizionale Aspi, secondo le modalità previste in caso di trasformazione a tempo indeterminato occorsa a partire dal 1/01/2014.
Nei casi in questione, occorre utilizzare la nuova voce 52C ‘Recupero contributo addizionale Aspi per trasformazione’, in luogo della preesistente voce 52D (aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’). La voce 52C effettua il recupero senza considerare il limite di 6 mesi, previsto invece sulla voce 52D. Anche la voce 52C si trova nell’elenco delle voci al punto 5.2 (‘Contributi Inps’) e deve essere inserita sulle Variazioni Mensili dei soggetti interessati.
Ricordiamo che, in caso di elaborazione di due diverse buste paga nel mese della trasformazione, occorre adottare il procedimento descritto nell’aggiornamento di febbraio 2013 ‘Acred489’.

Gennaio 2014
(acred519)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – AUMENTO FAP

Dal mese di gennaio 2014, per gli operai agricoli (OTI / OTD), l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata dello 0,20%. Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.
Sempre dal mese di gennaio 2014, l’aliquota Aspi (a carico del datore di lavoro) relativa ai soci di cooperative è aumentata dello 0,30%. Le tabelle interessate dall’aumento sono le seguenti: 12093 / 12094 / 12095 / 12097 / 12194 / 12195 / 12198.

Gennaio 2014
(acred519)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Alla data del presente aggiornamento, non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG.
Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps risultassero notevolmente diversi da quelli di seguito indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 47,58 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato ad E. 46.031,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.836,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 100.123,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Ricordiamo che, per tali soggetti, in presenza di compensi sufficientemente elevati è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di disoccupazione Aspi, utilizzato per il calcolo del contributo di licenziamento: l’importo del contributo è passato ad E. 489,12 (41% di E. 1.192,98), per ogni 12 mesi di anzianità, relativamente alle cessazioni avvenute nell’anno 2014. In caso di cessazione avvenuta nel mese di dicembre e pagamento del contributo nel successivo mese di gennaio, viene applicato il valore del contributo in vigore nell’anno 2013 (E. 483,80). A tale proposito, comunque, sarebbe opportuno che l’Inps fornisse ulteriori precisazioni.

Il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato è passato ad E. 2.082,08 per gli eventi dell’anno 2014.

Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2014, abbiamo aggiornato i seguenti importi:

  • limite di retribuzione per l’individuazione del massimale E. 2.098,04
  • massimale non edili E. 913,14 (1° fascia) ed E. 1.097,51 (2° fascia)
  • massimale edili E. 1.095,76 (1° fascia) ed E. 1.317,01 (2° fascia)

Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione).

Per quanto riguarda i contratti di solidarietà, abbiamo modificato la percentuale relativa alla "maggiorazione", riducendola dal 20% al 10%, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014.
Per il momento, la modifica è stata effettuata esclusivamente sulle voci utilizzate per il pagamento delle somme anticipate in busta paga, SENZA conguaglio sulla denuncia UniEmens. Le voci interessate sono quindi la 19N (maggiorazione indennità) e 19Q (maggiorazione ratei), passate entrambe dal 20% al 10%.
Sulla base delle indicazioni Inps, provvederemo poi a modificare o predisporre le voci necessarie per conguagliare, su UniEmens, le corrispondenti somme (attualmente gestite tramite le voci 18N e 18Q). In particolare, occorre capire se l’Inps istituirà nuove causali, oppure sceglierà di continuare ad utilizzare quelle attuali.

Per quanto riguarda le modifiche relative al recupero del contributo addizionale Aspi, previste dalla Legge di Stabilità 2014, occorre attendere le disposizioni Inps, per predisporre eventuali automatismi. Nei casi interessati, per il momento, rimane possibile modificare l’importo da recuperare, intervenendo sulla voce 52D (campo Importo Totale).

Gennaio 2014
(acred517)
STAMPE ACCESSORIE – SEGNALAZIONE SCADENZE

Su richiesta, abbiamo apportato una modifica alla stampa per la segnalazione delle scadenze mensili, generata tramite il programma ‘SEGNADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’).
Selezionando una delle opzioni relative all’inquadramento contrattuale, viene emessa una segnalazione in caso di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con l’indicazione di verificare se è dovuto il contributo di licenziamento. La stessa indicazione è riportata anche nel caso in cui venga prodotto l’elenco delle cessazioni.

Precisiamo che la suddetta segnalazione non comporta l’obbligo di versare il contributo di licenziamento: serve soltanto a ricordare, all’Utente, che occorre verificare se sussistono le condizioni per l’applicazione di tale contributo (a questo proposito, ricordiamo che esiste anche la stampa di controllo ‘CONTRLIC’, descritta nell’aggiornamento di aprile 2013 Acred493). Di conseguenza, la segnalazione emessa tramite la stampa ‘SEGNADIP’ non può essere considerata bloccante e, quindi, non viene considerata al momento dell’elaborazione mensile.

Giugno 2013
(acred501)
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO

E’ stata predisposta una nuova voce, utilizzabile a partire dal mese di giugno 2013, che effettua un diverso calcolo del contributo di licenziamento, tenendo conto delle particolarità del lavoro intermittente ("a chiamata").
La nuova voce 52L (‘Contributo per licenziamento – dipendenti a chiamata’), effettua il calcolo del contributo tenendo conto delle ore di lavoro svolte dai soggetti in questione, in ogni mese del periodo considerato.
Occorre sottolineare che l’Inps non ha emanato alcuna disposizione specifica, che preveda un diverso calcolo del contributo nel caso del lavoro intermittente. E’ quindi facoltà dell’Utente scegliere se utilizzare, o meno, la nuova voce: nel caso in cui venga utilizzata una delle voci già previste (52F / 52H – aggiornamento di aprile 2013 Acred493), il calcolo verrà effettuato su base mensile, senza proporzionamento al periodo effettivamente lavorato (come nella generalità dei casi). La nuova voce, comunque, può essere usata per i soli lavoratori intermittenti con contratto a tempo indeterminato.

La nuova voce 52L è riportata nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, al punto 5.2 ‘Contributi Inps’, insieme alle analoghe voci 52F e 52H. Scegliendo l’opzione ‘Calcolo automatico’, vengono rilevati i mesi "utili" secondo lo stesso criterio adottato dalla voce 52F; la voce 52L, tuttavia, considera anche la percentuale mensile derivante dal rapporto tra le ore lavorate e le ore del full-time, rilevandola dal campo quantità della voce 474. Rimane comunque possibile "forzare" il numero di mesi utili per il contributo, indicandoli nel campo Quantità della voce 52L (in questo caso è possibile indicare 2 cifre decimali, in quanto dalla proporzione rispetto alle ore si ottiene un risultato non intero).
L’importo del contributo è riportato sulla denuncia UniEmens individuale, con il codice ‘M400’ (servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, sezione ‘Altre Somme – A Debito’), analogamente a quanto previsto per le voci 52F e 52H.

Maggio 2013
(acred497)
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO – INTEGRAZIONE

Il presente aggiornamento va ad integrare la gestione del contributo di licenziamento, rilasciata con gli aggiornamenti ‘Acred493’ del 23/04/13 e ‘Acred494’ del 2/05/13.

Sulle voci 52F / 52H, utilizzate per attivare il contributo di licenziamento, sono state apportate le modifiche necessarie per effettuare il calcolo automatico del contributo anche nel mese successivo a quello di cessazione del rapporto.
E’ quindi possibile indicare una delle suddette voci nel mese successivo a quello del licenziamento. Ricordiamo che, in tale situazione, occorre abilitare l’elaborazione del cedolino per il mese successivo a quello di cessazione (servizio Dipendente – Anagrafico, campo Elaborazione Cedolino), prima di inserire la voce del contributo su tale mese; ricordiamo anche che la stessa abilitazione deve essere annullata a partire dal mese ancora successivo.

Occorre tenere presente che la circolare Inps n. 44 del 22/03/13 prevede la possibilità (ma non l’obbligo) di versare il contributo di licenziamento con la denuncia relativa al mese successivo a quello di cessazione; tale previsione tiene conto delle necessità derivanti dalla gestione delle variazioni mensili "differite", per le aziende che applicano tale modalità.
Ovviamente, rimane possibile continuare ad indicare la voce relativa al contributo di licenziamento sul mese di cessazione, effettuando così il versamento tramite la denuncia UniEmens dello stesso mese.

Maggio 2013
(acred494)
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO – INTEGRAZIONE

Il presente aggiornamento va ad integrare la gestione del contributo di licenziamento rilasciata con l’aggiornamento ‘Acred493’ del 23/04/13, sulla base delle segnalazioni e delle notizie pervenuteci negli ultimi giorni.

Le modifiche apportate alla voce 52F, per il calcolo del contributo di licenziamento, sono le seguenti:

  • in caso di cessazione nella prima metà del mese, il conteggio dei mesi utili per il calcolo del contributo inizia dal mese precedente rispetto a quello di cessazione (limitando comunque il numero dei mesi ad un massimo di 36); precisiamo che il suddetto procedimento è descritto in una risposta dell’Inps ad un quesito presente sul forum di Assosoftware (la circolare Inps n. 44 del 22/03/13 non riporta un’indicazione specifica in tal senso);
  • per gli operai edili, è stata predisposta una diversa modalità di conteggio dei mesi utili, con riferimento ai ratei mensili di Tfr (voce 705) anziché di mensilità aggiuntiva (voce 474), in quanto quest’ultima segue una gestione particolare (viene inclusa nell’accantonamento versato alla Cassa Edile).

Inoltre, sulla stessa voce 52F sono stati risolti alcuni casi nei quali il mese corrente risultava escluso dal conteggio dei mesi utili, nonostante il rapporto fosse cessato nella seconda metà del mese.
Consigliamo, quindi, di rielaborare le buste paga nelle quali è stata utilizzata la voce 52F (ovviamente se elaborate prima del presente aggiornamento); la rielaborazione non è necessaria nel caso in cui sia stato "forzato" il numero di mesi utili.

Sulla stampa di controllo dei dipendenti cessati (programma ‘CONTRLIC’ sulla procedura Stampe Accessorie), sono state riportate le stesse modifiche effettuate sulla voce 52F, descritte al paragrafo precedente.
Inoltre, sulla stessa stampa, è stata aggiunta un’opzione che consente di elencare anche i dipendenti cessati con contratto a tempo determinato (quindi sicuramente esclusi dal contributo di licenziamento): in tal modo, è possibile ottenere un elenco completo dei dipendenti cessati in un determinato periodo, con l’indicazione del motivo di cessazione. Ovviamente, per i dipendenti a tempo determinato non viene indicato il contributo di licenziamento "presunto".

Aprile 2013
(acred493)
CONTRIBUTO PER LICENZIAMENTO

Con la circolare n. 44 del 22/03/13, l’Inps ha emanato le disposizioni per il calcolo ed il versamento del "contributo di licenziamento", dovuto (in una serie di casistiche) per l’interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Precisiamo innanzitutto che, allo stato attuale, non è possibile stabilire automaticamente in quali casi è effettivamente dovuto il contributo: il motivo della cessazione, individuato attraverso il campo Tipo Cessazione della denuncia UniEmens (codifica stabilita dall’Inps), NON permette di individuare tutte le situazioni in cui il contributo risulta dovuto o non dovuto. Anche a seguito delle ultime integrazioni della denuncia UniEmens, annunciate dall’Inps (Allegato Tecnico UniEmens versione 2.4.1 – ad oggi non ancora disponibile sul sito Inps), il problema rimane irrisolto.

Dal momento che la procedura di elaborazione non può "decidere" automaticamente quando il contributo di licenziamento risulta dovuto, abbiamo previsto che tale scelta venga effettuata dall’Utente, attraverso l’indicazione di un’apposita voce sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, in corrispondenza del mese di cessazione.
Per attivare il contributo di licenziamento occorre inserire la nuova voce 52FContributo per licenziamento’, riportata nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, al punto 5.2 ‘Contributi Inps’.
Scegliendo l’opzione ‘Calcolo automatico’, la voce 52F calcola il numero di mesi da considerare nel calcolo del contributo, prendendo a riferimento i ratei di ulteriore mensilità maturati negli ultimi 3 anni (mese di cessazione e 35 mesi precedenti). E’ comunque possibile "forzare" il numero di mesi da considerare nel calcolo (campo Quantità della voce).

Esiste un’eccezione all’uso della voce 52F: nel caso in cui l’azienda interessata risulti gestita da meno di 3 anni (36 mesi) sulla procedura, è opportuno utilizzare la nuova voce 52H, al posto della 52F, per attivare il contributo di licenziamento (anche la voce 52H è riportata nell’elenco al punto 5.2 ‘Contributi Inps’). In questo caso, non avendo a disposizione i ratei mensili, il calcolo automatico viene effettuato considerando il numero di mesi decorrenti tra la data di assunzione (o anzianità convenzionale, se presente) e la data di cessazione, arrotondando sempre per eccesso l’eventuale frazione di mese. Dal momento che tale conteggio può risultare approssimativo, sulla voce 52H è consigliabile indicare il numero di mesi da considerare nel calcolo del contributo (riportati nel campo Quantità).

Precisiamo che le voci 52F / 52H effettuano il calcolo previsto soltanto se inserite nel mese di cessazione, a condizione che il dipendente cessato risulti avere un contratto a tempo indeterminato (e/o la qualifica di apprendista).

Indipendentemente dalla voce utilizzata (52F / 52H), l’importo del contributo di licenziamento è riportato sulla denuncia UniEmens individuale, con il codice ‘M400’ (servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, sezione ‘Altre Somme – A Debito’).
Precisiamo che il codice ‘M400’ risulta utilizzabile a partire dalla denuncia relativa al mese di aprile 2013 (secondo quanto indicato nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.4.1, sopra citato).

Abbiamo predisposto anche la voce da utilizzare per gli eventuali arretrati del contributo di licenziamento, nei casi previsti dalla circolare Inps n. 44/2013 (dipendenti cessati nel periodo gennaio – marzo 2013).
La nuova voce 52GArretrati contributo per licenziamento’, può essere inserita manualmente sulle Variazioni Mensili di un dipendente in forza, indicando sia il numero dei dipendenti interessati che il numero complessivo dei mesi da considerare nel calcolo. Anche la voce 52G si trova nell’elenco delle voci disponibili al punto 5.2 ‘Contributi Inps’; il numero dei dipendenti è riportato nel campo Importo Unitario ed il numero complessivo dei mesi nel campo Quantità.
Per individuare i dipendenti e determinare, di conseguenza, il numero complessivo dei mesi utili per il contributo arretrato, è possibile utilizzare un’apposita stampa accessoria, descritta nei paragrafi successivi.

L’importo del contributo di licenziamento arretrato viene riportato sulla denuncia UniEmens aziendale, totalizzato per posizione Inps, con il codice ‘M401’ (servizio ‘UniEmens – Aziendale’, sezione ‘Altre Somme – A Debito’).

Allo scopo di facilitare l’individuazione dei casi nei quali è dovuto il contributo di licenziamento, sia corrente che arretrato, abbiamo predisposto il programma ‘CONTRLIC’, sulla procedura Stampe Accessorie (1.3 ‘Stampe di controllo’).
Tramite tale programma, viene prodotto un elenco dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato (e/o apprendisti), il cui rapporto è cessato nel periodo compreso tra la data iniziale e la data finale. Sulla stampa viene riportato il codice Tipo Cessazione (se indicato sul servizio anagrafico del dipendente), con relativa descrizione. Ovviamente, spetta all’Utente decidere quali dipendenti, tra quelli elencati in stampa, sono soggetti al contributo di licenziamento.
Nel caso in cui sia già stato elaborato il cedolino del mese di cessazione e, sullo stesso mese siano state inserite le voci 52F / 52H, viene riportato in stampa anche il valore del contributo "effettivo" (determinato con l’elaborazione mensile e riportato sulla denuncia UniEmens), insieme al numero di mesi considerati nel calcolo dello stesso contributo.
Eventualmente, attraverso un’apposita opzione, è possibile richiedere anche l’indicazione del contributo "presunto" (calcolato direttamente dal programma ‘CONTRLIC’), insieme al corrispondente numero di mesi.
La suddetta opzione può essere utilizzata, in particolare, per ricavare il numero dei mesi utili per il calcolo del contributo arretrato, relativamente al periodo da gennaio a marzo 2013, da indicare manualmente sulla voce 52G.
Occorre tenere presente che, anche per quanto riguarda il contributo "presunto", è possibile scegliere se il calcolo deve essere effettuato considerando i ratei maturati (per le aziende elaborate da almeno 3 anni), oppure soltanto sulla base delle date di assunzione / anzianità convenzionale e cessazione (per le aziende gestite da meno di 3 anni).

Marzo 2013
(acred492)
CONTRIBUZIONE ASPI

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio e febbraio 2013 (Acred483 / Acred484 / Acred488), è stata rilasciata la gestione della contribuzione ASPI, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 140 del 14/12/12.
Con la nuova circolare n. 44 del 22/03/13, l’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in merito al contributo addizionale ed ha rilasciato le disposizioni per il calcolo ed il versamento del contributo di licenziamento.

Per quanto riguarda il contributo addizionale ASPI, è stato chiarito che devono essere applicate le riduzioni previste per tutte le assunzioni agevolate compatibili col contratto a termine. Di conseguenza, a partire dal mese di marzo, viene automaticamente ridotto il contributo addizionale, secondo le percentuali previste, nei seguenti casi:

  • tipo contribuzione ‘82’, relativo ai lavoratori assunti in sostituzione di personale in astensione dal lavoro, individuati dal codice ‘82’ nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale, per i quali spetta la riduzione del 50% dei contributi;
  • tipi contribuzione ‘84’ / ‘85’, relativi ai lavoratori assunti con contratto di reinserimento, individuati dai codici ‘84’ / ‘85’ nel campo Situazione Contributiva, per i quali spetta la riduzione del 75% / 37,5% dei contributi;
  • contratti di inserimento con esenzione al 25%, individuati dal codice ‘001’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale;
  • contratti di inserimento con esenzione al 40%, individuati dal codice ‘002’ nel campo Ulteriori Specifiche;
  • contratti di inserimento con esenzione al 50%, individuati dal codice ‘003’ nel campo Ulteriori Specifiche.

Ricordiamo che, con i precedenti aggiornamenti, il contributo addizionale era già stato inibito nei casi in cui era prevista la stessa contribuzione degli apprendisti o la riduzione totale dei contributi.

Relativamente al contributo di licenziamento, la circolare n. 44 prevede che le somme dovute per il periodo da gennaio a marzo 2013 possano essere versate, senza oneri accessori, con la denuncia relativa al mese di maggio (entro il 16 giugno, corrispondente al 3° mese successivo a quello di emanazione della circolare). Inoltre, occorre considerare che le attuali specifiche tecniche dell’UniEmens (Documento Tecnico versione 2.4 e Allegato Tecnico versione 2.4.0, entrambi del 14/03/13), non prevedono le codifiche da utilizzare per il contributo di licenziamento (M400 / M401). Di conseguenza, se il contributo di licenziamento fosse calcolato sulle buste paga di marzo e venisse versato entro il 16 aprile, potrebbe risultare impossibile inviare la denuncia UniEmens, a meno che non venisse rilasciata in tempo utile un’apposita modifica delle specifiche tecniche (sulla circolare non vi sono indicazioni a riguardo).
Riteniamo quindi opportuno iniziare a calcolare il contributo "corrente" a partire dalle buste paga relative al mese di aprile. Per quanto riguarda i contributi arretrati, sarà sviluppata un’apposita stampa accessoria, che rileverà i soggetti interessati ed effettuerà i calcoli necessari.

Febbraio 2013
(acred489)
CONTRIBUZIONE ASPI – RECUPERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE

Come anticipato nell’aggiornamento Acred488 del 21/02/13, abbiamo predisposto una gestione automatica del recupero del contributo addizionale ASPI, nei casi previsti dalla circolare Inps n. 140 del 14/12/12.
Ricordiamo che il recupero in oggetto deve essere effettuato in caso di trasformazione, a tempo indeterminato, di un contratto a termine. Il recupero, inoltre, è previsto in caso di riassunzione, a tempo indeterminato, di un dipendente precedentemente assunto con contratto a termine; in questo caso, tuttavia, la nuova assunzione deve decorrere entro 6 mesi dal termine del precedente rapporto; inoltre, sull’importo da recuperare opera una riduzione proporzionale al numero di mesi trascorsi dal termine del precedente rapporto.

Nei casi interessati, a seguito del presente aggiornamento viene automaticamente elaborata la voce 52D (‘Recupero contributo addizionale ASPI mesi precedenti’), che provvede a recuperare l’importo del contributo già versato nei mesi pregressi. In caso di riassunzione a distanza di alcuni mesi (fino ad un massimo di 6), la stessa voce provvede anche a proporzionare l’importo da recuperare, secondo il criterio indicato nella circolare Inps sopra citata.
In caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato ad indeterminato, nel corso dello stesso mese, con elaborazione di due buste paga (e relative denunce UniEmens), il contributo addizionale viene versato sulla denuncia relativa al contratto a termine ed immediatamente recuperato su quella relativa al tempo indeterminato. A tale scopo, viene automaticamente elaborata la voce 52E (‘Recupero contributo addizionale ASPI mese corrente’), sulla busta paga relativa al tempo indeterminato. Nella suddetta ipotesi, occorre effettuare una doppia elaborazione del cedolino, analogamente a quanto previsto in caso di "imponibile fiscale unico" (Indice Documentazioni – 6.1 ‘Presenze e variazioni mensili’, cliccare su ‘Doppio cedolino nel mese’); precisiamo che la doppia elaborazione deve essere effettuata esclusivamente per il dipendente interessato, tramite il servizio ‘Cedolino – Elaborazione’, prima di elaborare l’intera azienda tramite la normale procedura di elaborazione mensile.
Entrambe le voci relative al recupero (52D / 52E) sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Altre Somme a Credito’ della denuncia individuale (servizio UniEmens – Dati Particolari), con il codice ‘L810’.

Precisiamo che, in merito al recupero del contributo addizionale, sussistono diversi dubbi che non trovano soluzione nelle disposizioni emanate dall’Inps. A titolo di esempio, non è chiaro come ci si debba comportare nel caso in cui i rapporti di lavoro coinvolti interessino una frazione di mese, oppure quando si sono avuti due diversi rapporti a termine prima di quello a tempo indeterminato. Di conseguenza, la gestione attuale sarà soggetta ad eventuali variazioni sulla base delle indicazioni che saranno successivamente fornite dall’Inps.

Febbraio 2013
(acred488)
CONTRIBUZIONE ASPI

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti Acred483 del 24/01/13 e Acred484 del 29/01/13, è stata rilasciata la gestione della contribuzione ASPI (ordinaria e addizionale), secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 140 del 14/12/12.

Col presente aggiornamento, anche a seguito di alcuni chiarimenti da parte dell’Inps, abbiamo provveduto a bloccare automaticamente il calcolo del contributo addizionale ASPI nei seguenti casi:

  • Operai agricoli a tempo determinato (OTD), inquadrati nei contratti 067 ‘Manutenzione del Verde’ / 068 ‘Cooperative Agricole – Operai’ / 084 ‘Agricoltura – Operai’;
  • Contratti di inserimento con esenzione al 100%, caratterizzati dal codice ‘004’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale.

Inoltre, abbiamo predisposto la voce da utilizzare per l’eventuale recupero del contributo addizionale ASPI, nei casi previsti dalla suddetta circolare (trasformazione o assunzione a tempo indeterminato di un contratto a termine).
La nuova voce 52D ‘Recupero contributo addizionale Aspi’, può essere inserita manualmente sulle Variazioni Mensili del dipendente interessato, indicando (per il momento) l’importo del contributo da recuperare. La voce 52D si trova nell’elenco delle voci al punto 5.2 (‘Contributi Inps’); il contributo da recuperare viene riportato nel campo Importo Totale. Col prossimo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro la fine del mese di febbraio, provvederemo ad automatizzare il suddetto recupero, almeno nei casi in cui le indicazioni fornite dall’Inps risultino esaustive.

Ricordiamo, infine, che l’Inps non ha ancora fornito le indicazioni necessarie per il calcolo ed il versamento del contributo dovuto in caso di licenziamento di dipendenti con contratto a tempo indeterminato (a riguardo, vedere anche quanto riportato nell’aggiornamento Acred484 del 29/01/13).

Febbraio 2013
(acred486)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18018), sulla base di quanto indicato dallo stesso istituto nella circolare n. 25 del 8/02/13.
Segnaliamo che sono state aggiunte le nuove tabelle relative alla contribuzione comprensiva del contributo addizionale ASPI (tabelle da 18011 a 18018), da agganciare ai lavoratori con contratto a tempo determinato.
Tutte le variazioni sono state inserite con effetto dal mese di gennaio 2013: in tal modo, diventa possibile rielaborare le buste paga di gennaio, al fine di rettificare gli importi dei contributi eventualmente già elaborati.

Gennaio 2013
(acred484)
CONTRIBUZIONE ASPI – ULTERIORI VARIAZIONI

Con l’aggiornamento Acred483 del 24/01/13 è stata rilasciata la gestione della contribuzione ASPI (contributo ordinario e addizionale), secondo quanto previsto dalla circolare Inps n. 140 del 14/12/12.

Col presente aggiornamento, viene bloccato automaticamente il contributo addizionale ASPI, in alcune situazioni nelle quali risulterebbe non dovuto. I casi nei quali viene bloccato il contributo addizionale sono i seguenti:

  • Tipi Contribuzione ‘76’ / ‘77’ / ‘P6’ / ‘P7’, relativi ai lavoratori iscritti (anche in deroga) nelle liste di mobilità, assunti con contratto a tempo determinato; ricordiamo che i soggetti in questione sono identificati dai codici ‘76’ / ‘77’ nel campo Situazione Contributiva (eventualmente in combinazione col codice ‘105’ nel campo Ulteriori Specifiche), sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale;
  • Tipo Contribuzione ‘19’, relativo ai lavoratori svantaggiati di cooperative sociali, per i quali spetta l’esonero totale dei contributi (codice ‘19’ nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Inquadramento Contrattuale).

Occorre precisare che le suddette variazioni, per il momento, non sono confermate dalle disposizioni Inps.

Nel presente aggiornamento, inoltre, abbiamo incluso una rettifica in merito agli ex-apprendisti qualificati Legge 56/87: per tali soggetti (identificati dai codici ‘56’ / ‘59’ nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale), erroneamente non veniva calcolato il contributo ordinario ASPI.
Come indicato nella documentazione dell’aggiornamento Acred483, tale contributo risulterebbe invece dovuto nei casi in questione (manca comunque una conferma specifica da parte dell’Inps). Col presente aggiornamento, quindi, il contributo ordinario ASPI viene calcolato anche per gli ex-apprendisti qualificati Legge 56/87.

In merito al contributo dovuto in caso di licenziamento di dipendenti con contratto a tempo indeterminato, segnaliamo che, ad oggi (29/01/13), l’Inps non ha ancora fornito alcuna indicazione per quanto riguarda sia il calcolo del contributo che l’esposizione sulla denuncia UniEmens ed il conseguente versamento.
A titolo di esempio, citiamo due dei principali dubbi in merito al calcolo del contributo: 1) non è chiaro se l’anzianità aziendale deve essere determinata su base mensile o annuale; 2) non è chiaro se l’importo del contributo va proporzionato o meno alla percentuale di part-time (ed eventualmente a quale periodo deve riferirsi la percentuale).
Tramite la circolare n. 140 del 14/12/12, l’Inps si è riservata di fornire successivamente le necessarie indicazioni. Per il momento, quindi, non risulta possibile predisporre alcuna gestione del nuovo contributo.

Gennaio 2013
(acred483)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – AUMENTO FAP

Con effetto dal mese di gennaio 2013, è aumentata l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro, relativamente a diverse tipologie di aziende (in particolare quelle esentate dal versamento del contributo CUAF). Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12020 / 12025 / 12062 / 12079 / 12080 / 12086 / 12088 / 12092 / 12100 / 12191.
L’aumento previsto è 0,50% e viene applicato sull’aliquota FAP fino al raggiungimento della percentuale 33,00% (in molti casi l’aumento è quindi inferiore a 0,50% o nullo). Sono escluse dall’aumento le aliquote relative agli apprendisti.

Sempre dal mese di gennaio 2013, per gli operai agricoli (OTI / OTD) è aumentata dello 0,20% l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro. Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.

Gennaio 2013
(acred483)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – CONTRIBUZIONE ASPI

Con effetto dal mese di gennaio 2013, è stata predisposta la gestione automatica della contribuzione ASPI (contributo ordinario e addizionale), secondo quanto indicato nella circolare Inps n. 140 del 14/12/12.
Per quanto riguarda il contributo dovuto in caso di licenziamento, attendiamo le necessarie disposizioni da parte dell’Inps.

In generale, il contributo ordinario ASPI viene gestito secondo le stesse modalità adottate per il precedente contributo DS: sulle tabelle contributive Inps, il rigo relativo al contributo DS è stato sostituito dal rigo relativo al contributo ordinario ASPI; l’aliquota di tale contributo è rimasta invariata (1,61% = 1,31% + 0,30%).
Il contributo ordinario ASPI, tuttavia, è dovuto anche per gli apprendisti: sulle tabelle contributive interessate, quindi, l’aliquota ASPI (1,61%) è stata riportata anche sulla colonna relativa agli apprendisti.

Inoltre, il contributo ordinario ASPI è stato riportato anche sulle tabelle contributive che non prevedevano il contributo DS: in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps, sulle tabelle interessate è stato predisposto un allineamento graduale della nuova aliquota (come suggerito dalla circolare Inps n. 140 sopra citata). A partire dal mese di gennaio 2013, quindi, sulle tabelle di seguito elencate è stata aggiunta un’aliquota ASPI dello 0,32% (026% + 0,06%): 12093 / 12094 / 12095 / 12097 / 12193 / 12195 / 12198 / 12293 (soci di cooperative Dpr 602/70 e settore spettacolo).

Precisiamo che, sul contributo ordinario ASPI, viene recuperata (nella misura prevista) la riduzione sulla CUAF, nei settori in cui l’aliquota CUAF non risulta sufficiente per assorbire l’intera riduzione (1,80%).
Inoltre, in assenza di diverse indicazioni da parte dell’Inps, il contributo ordinario ASPI risente delle riduzioni contributive previste per le assunzioni agevolate (assunzioni da liste di mobilità, contratti di inserimento, assunzione disabili, ecc.). Sono, invece, interamente assoggettati al contributo ordinario, sia gli apprendisti (esclusa la nuova tipologia di assunti da liste di mobilità – vedi successivo punto APPRENDISTATO - NUOVE AGEVOLAZIONI) che gli ex-apprendisti qualificati Legge 56/87.

Per gestire il contributo addizionale ASPI, dovuto per i contratti a termine, viene automaticamente elaborata la nuova voce 52B, visibile nel Dettaglio del cedolino (anche tale contributo rimane a carico del datore di lavoro).
Il contributo addizionale corrisponde sempre all’1,40% sull’imponibile previdenziale; in attesa di indicazioni specifiche da parte dell’Inps, su tale contributo non operano le riduzioni contributive previste per le assunzioni agevolate.
Dal contributo addizionale sono esclusi gli apprendisti, indipendentemente dal tipo di contratto (a tempo indeterminato, a termine o stagionale) che è stato attribuito nell’inquadramento contrattuale del dipendente.

Inoltre, dal contributo addizionale ASPI sono escluse le seguenti categorie:

  • dipendenti con contratto a termine assunti per sostituzione di lavoratori assenti;
  • dipendenti stagionali per attività indicate nel Dpr 1525/63 o per attività definite da avvisi dei comuni e dai ccnl (fare riferimento alla circolare Inps n.140 per indicazioni più dettagliate a riguardo).

Per identificare i dipendenti che rientrano nelle tipologie sopra elencate, sono stati predisposte alcune nuove opzioni sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, come indicato al successivo punto CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO - NUOVE OPZIONI

Segnaliamo che il recupero del contributo addizionale ASPI, previsto in caso di trasformazione o riassunzione del contratto a termine come contratto a tempo indeterminato, sarà rilasciato con l’aggiornamento relativo al mese di febbraio.

Sulla denuncia UniEmens, i contributi ASPI (ordinario + addizionale) vengono riportati nel campo Contributo della sezione Dati Retributivi (servizio UniEmens – Dipendenti), unitamente alla "normale" contribuzione Inps.

Gennaio 2013
(acred483)
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – NUOVE OPZIONI

Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’ sono state predisposte alcune nuove opzioni, relative ai lavoratori con contratto a termine ed ai lavoratori stagionali.
Le nuove opzioni permettono di definire quali soggetti devono essere esclusi dal contributo addizionale ASPI, descritto al punto ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS - CONTRIBUZIONE ASPI. E’ quindi necessario che le nuove opzioni vengano attribuite ai dipendenti interessati (sia già in forza che di nuova assunzione), prima di elaborare la busta paga del mese di gennaio 2013.

Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, nel campo Tipo di Contratto, sono state aggiunte le opzioni ‘Stagionali attività Dpr 1525/63’ e ‘Stagionali per avvisi comuni/Ccnl’, corrispondenti alle tipologie di lavoratori stagionali esclusi dal contributo addizionale ASPI (circolare Inps n. 140 del 14/12/12 – vedere punto ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS - CONTRIBUZIONE ASPI).
Precisiamo che soltanto le suddette tipologie di stagionali vengono escluse dal contributo addizionale ASPI: il tipo di contratto ‘Stagionale’ (opzione già prevista prima del presente aggiornamento) viene invece assoggettato a tale contributo. Le nuove opzioni devono quindi essere attribuite ai dipendenti che rientrano nelle corrispondenti tipologie di lavoratori stagionali, prima di elaborare la busta paga di gennaio 2013.

Sempre sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, è stata aggiunta la casella ‘Assunzione per sostituzione’, relativa alla condizione di lavoratore assunto per sostituzione di un altro lavoratore assente.
I dipendenti con contratto a termine, che risultano assunti per sostituzione di lavoratori assenti, sono esclusi dal contributo addizionale ASPI (circolare Inps n. 140 sopra citata – vedere punto ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS - CONTRIBUZIONE ASPI). Anche in questo caso, quindi, è necessario che la casella ‘Assunzione per sostituzione’ venga barrata (sui lavoratori in forza interessati da tale condizione), prima di elaborare la busta paga del mese di gennaio 2013.

Le nuove opzioni, sopra descritte, sono state predisposte anche sui servizi relativi al ‘Collocamento telematico’ ed al ‘Budget del personale’, nelle sezioni relative all’inquadramento contrattuale del dipendente.
Segnaliamo che il campo ‘Assunzione per sostituzione’ era già previsto sulla finestra ‘Dati Agg. 1’ del Collocamento: per le nuove assunzioni, quindi, tale informazione viene automaticamente riportata sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, al momento del trasferimento del dipendente verso l’archivio Paghe.

Gennaio 2013
(acred483)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Precisiamo che, ad oggi (24/01/13), non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1%, del massimale contributivo ai fini pensionistici e dei massimali relativi alla CIG.
Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps risultassero notevolmente diversi da quelli di seguito indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il valore del minimale giornaliero ad E. 47,07 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 45.530,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.794,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 99.034,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Per i soggetti in questione, in presenza di compensi sufficientemente elevati, è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

Per quanto riguarda l’indennità CIG relativa all’anno 2013, abbiamo aggiornato i seguenti importi:

  • limite di retribuzione per l’individuazione del massimale E. 2.075,21
  • massimale non edili E. 903,20 (1° fascia) ed E. 1.085,57 (2° fascia)
  • massimale edili E. 1.083,85 (1° fascia) ed E. 1.302,68 (2° fascia)

Ricordiamo che i suddetti importi sono utilizzati sia per il calcolo dell’eventuale anticipazione da parte del datore di lavoro, sia per il conguaglio sulla denuncia UniEmens (a seguito di ticket e/o di autorizzazione).

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato, passato a E. 2.059,43 per gli eventi relativi all’anno 2013.

Novembre 2012
(acred477)
INPS – CONTRIBUTO SOLIDARIETA’ DL 201/11

Sono state predisposte delle apposite voci, di seguito elencate, per gestire il contributo di solidarietà previsto dalla circolare Inps n. 99 del 18/07/12 (soggetti iscritti a gestioni previdenziali confluite nel Fpld).

  • Voce 54A: da indicare sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’ (elenco delle voci variabili 5.4 ‘Varie Inps’) per attivare il calcolo del contributo ed il corrispondente versamento sulla denuncia UniEmens. La voce determina automaticamente il contributo relativo al mese corrente, riportando il valore nel campo Importo Totale. Il contributo viene calcolato nella misura dello 0,5% sull’imponibile Inps (voce 500). E' possibile "forzare" una diversa aliquota riportandone il valore nel campo Quantità, e un diverso imponibile indicandone il valore nel campo Importo Unitario.
  • Voce 54B: da utilizzare sul servizio ‘Presenze e Variazioni Mensili’ (elenco delle voci variabili 5.4 ‘Varie Inps’), per effettuare il calcolo del contributo relativo ai mesi pregressi ed il corrispondente versamento sulla denuncia UniEmens. Occorre inserire il valore dell’imponibile relativo ai mesi pregressi, su cui dovrà essere calcolato il contributo arretrato.
Entrambe le voci sopra elencate vengono riportate nella sezione ‘Altre Somme – A Debito’ del servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, utilizzando i codici causale ‘M240’ (per il contributo corrente) e ‘M241’ (per il contributo arretrato).
Febbraio 2012
(acred459)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Con la circolare Inps n. 21 del 9/02/12 sono stati determinati i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l’anno 2012.
Gli importi indicati nella circolare Inps coincidono con quelli predisposti tramite l’aggiornamento di gennaio 2012 (Acred455 del 25/01/12). Risulta solamente la differenza di 1 Euro sul massimale contributivo annuale, dovuta ad un diverso arrotondamento: tale differenza viene rettificata col presente aggiornamento.

Inoltre, con la circolare Inps n. 20 del 8/02/12, sono stati determinati i valori dei massimali da utilizzare nel calcolo della CIG, relativamente agli eventi di competenza dell’anno 2012. Anche in questo caso, gli importi indicati nella circolare Inps coincidono con quelli inclusi nell’aggiornamento di gennaio 2012 (Acred455).

Febbraio 2012
(acred459)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18008), sulla base di quanto indicato dallo stesso istituto nella circolare n. 17 del 3/02/12.
Le variazioni sono state effettuate con decorrenza dal mese di gennaio 2012. In tal modo, diventa possibile rielaborare le buste paga di gennaio, al fine di rettificare gli importi presenti in archivio (i contributi a carico del dipendente sono stati modificati con effetto da febbraio, per non modificare il netto del cedolino di gennaio).

Gennaio 2012
(acred455)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – DIPENDENTI

Per quanto riguarda gli operai agricoli (OTI / OTD), l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro è aumentata di 0,20 punti percentuali, con effetto dal mese di gennaio 2012.
Le tabelle contributive interessate dal suddetto aumento sono le seguenti: 12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278.

Gennaio 2012
(acred455)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Precisiamo che, ad oggi (24/01/12), non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il minimale giornaliero al valore di E. 45,70 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 44.204,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.684,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 96.150,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Per i soggetti in questione, in presenza di compensi sufficientemente elevati, è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato (ex-codice ‘M053’ sulle denunce mensili), passato a E. 1.999,45, per gli eventi relativi all’anno 2012.

Febbraio 2011
(acred421)
MINIMALI E MASSIMALI INPS

Con la circolare Inps n.24 del 1/02/11 sono stati determinati i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l’anno 2011.
Gli importi indicati nella circolare Inps risultano più alti rispetto a quelli rilasciati con l’aggiornamento di gennaio 2011 (Acred419 del 26/01/11). In particolare, il minimale giornaliero risulta più alto di E. 0,08: la differenza massima, sul minimale mensile di un full-time, diventerebbe perciò di E. 2,08 (E. 0,08 x 26 gg).
Riteniamo quindi opportuno aggiornare tutti gli importi indicati nella suddetta circolare. Ricordiamo che gli importi inclusi nell’aggiornamento Acred419 erano stati determinati in via provvisoria, in attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell’Inps: tali importi coincidevano comunque con quelli riportati, sempre a titolo provvisorio, su alcune pubblicazioni (ad esempio Italia Oggi del 29/12/10 e del 8/01/11).
Occorre tenere presente che la variazione produce un effetto, sulle buste paga di gennaio, soltanto nel caso in cui queste ultime vengano elaborate (o rielaborate) successivamente al presente aggiornamento. Sono interessati alla variazione esclusivamente i soggetti aventi un imponibile inferiore al minimale o superiore al limite del contributo aggiuntivo 1%. Relativamente al contributo aggiuntivo, ricordiamo che viene comunque effettuato un conguaglio automatico a fine anno o nel mese di cessazione del rapporto.

Febbraio 2011
(acred421)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE OPERAI AGRICOLI

In allegato alla circolare Inps n.24 del 1/02/11, sono riportate le aliquote da applicare agli operai agricoli (OTI e OTD), per l’anno 2011. Le aliquote in questione risultano aumentate di 0,20 punti percentuali rispetto all’anno 2010.
Di conseguenza, abbiamo aggiornato le corrispondenti tabelle contributive (12096 / 12275 / 12276 / 12277 / 12278).

Gennaio 2011
(acred419)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Precisiamo che ad oggi (25/01/11) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il minimale giornaliero al valore di E. 44,41 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.958,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.580,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 93.437,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Per i soggetti in questione, in presenza di compensi sufficientemente elevati, è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato (ex-codice ‘M053’ sulle denunce mensili), passato a E. 1.943,05, per gli eventi relativi all’anno 2011.

Gennaio 2011
(acred419)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS

Con effetto dal mese di gennaio 2011, è stata aumentata l’aliquota FAP a carico del datore di lavoro, relativamente a diverse tipologie di aziende, tra le quali associazioni ed enti esentati dal versamento del contributo CUAF (codice autorizzazione ‘1C’). Le tabelle contributive interessate dall’aumento sono le seguenti: 12020 - 12025 -12062 - 12079 - 12080 - 12086 - 12088 - 12092 - 12100 - 12191 (alcune tabelle sono state inserite su richiesta).
L’aumento previsto è 0,50% e viene applicato sull’aliquota FAP fino al raggiungimento della percentuale 33,00% (in molti casi l’aumento effettivo è quindi inferiore a 0,50%). Sono escluse dall’aumento le aliquote relative agli apprendisti.

Febbraio 2010
(acred397)
MINIMALI INPS ANNO 2010

Con la circolare Inps n.16 del 2/02/10 sono stati determinati i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l'anno 2010.
Gli importi indicati nella circolare Inps coincidono con quelli che abbiamo incluso nell'aggiornamento di gennaio 2010 (Acred390). Risulta solamente la differenza di 1 Euro su alcuni valori annuali, dovuta ad un diverso arrotondamento: tale differenza viene rettificata con il presente aggiornamento.

Gennaio 2010
(acred390)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS - COLLABORATORI

Sono state aggiornate le aliquote Inps relative ai collaboratori, agli associati in partecipazione ed ai lavoratori autonomi occasionali, limitatamente ai soggetti non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Per i collaboratori privi di altra assicurazione e per gli associati in partecipazione con aliquota intera si è passati dal 25,72% al 26,72%. Per i soggetti coperti da altra assicurazione o titolari di pensione, l'aliquota ridotta è rimasta invariata al 17,00%. Ricordiamo, inoltre, che i lavoratori autonomi occasionali, relativamente ai compensi eccedenti il limite annuale di E. 5.000, fanno riferimento alle stesse aliquote dei collaboratori.

Gennaio 2010
(acred390)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Precisiamo che ad oggi (25/01/10) non sono stati ancora determinati, da parte dell'Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il minimale giornaliero al valore di E. 43,79 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite di imponibile per l'applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.363,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.530,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull'imponibile Inps, per l'applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Indipendentemente dall'attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 92.148,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti ai quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Per i soggetti in questione, in presenza di compensi sufficientemente elevati, è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

Nel caso in cui i valori determinati dall'Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

E' stato aggiornato anche il valore massimo dell'indennità di maternità a carico dello Stato (codice 'M053' sulle denunce mensili), passato a E. 1.916,22, per gli eventi relativi all'anno 2010.
Infine segnaliamo che, a partire dall'anno 2010, per le cooperative sociali non è più possibile applicare il valore imponibile convenzionale: la corrispondente tabella (12710) è stata quindi annullata.

Febbraio 2009
(acred362)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Con la circolare Inps n.14 del 2/02/09 sono stati determinati i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l'anno 2009.
Gli importi indicati nella circolare Inps coincidono con quelli che abbiamo incluso nell'aggiornamento di gennaio 2009 (Acred357). Risulta esclusivamente la differenza di 1 Euro su alcuni valori annuali, dovuta ad un diverso arrotondamento: tale differenza viene rettificata con il presente aggiornamento.

Febbraio 2009
(acred362)
COOPERATIVE SOCIALI - IMPONIBILE CONVENZIONALE

E' stata aggiornata la tabella 12710, relativa all'imponibile convenzionale Inps delle Cooperative Sociali.
Sulla tabella 12710, i valori convenzionali risultano differenziati in base al livello retributivo contrattuale: gli importi sono stati calcolati secondo i criteri indicati nella circolare Inps n.14 del 2/02/09.
Ricordiamo che il suddetto imponibile convenzionale può essere applicato soltanto in alcune province: tale condizione deve essere verificata presso la sede Inps competente. Nel caso in cui si debba applicare l'imponibile convenzionale, occorre agganciare la tabella 12710 a livello di ditta (se riguarda tutti i dipendenti) oppure a livello di singolo dipendente, tramite il servizio Accessori - Aggancio Tabelle; la tabella in questione si trova al punto 2.5 nell'elenco delle tabelle disponibili.

In caso di applicazione dell'imponibile convenzionale, è possibile effettuare il conguaglio relativo al mese di gennaio 2009. Per attivare il conguaglio, è sufficiente indicare la voce 497 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di singolo dipendente. In tal modo, la differenza di imponibile derivante dal mese di gennaio viene automaticamente sommata all'imponibile relativo al mese di febbraio (modalità prevista al punto 12.1 della circolare Inps sopra citata).
Precisiamo che il conguaglio non viene effettuato in caso di cessazione del rapporto nel mese di gennaio, oppure in presenza di un imponibile, nel mese di gennaio, superiore al valore convenzionale.

Gennaio 2009
(acred357)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS - DIPENDENTI

Con effetto dal mese di gennaio 2009, è stata aumentata dello 0,50% l'aliquota FAP a carico del datore di lavoro, relativamente a diverse tipologie di aziende, tra le quali associazioni ed enti esentati dal versamento del contributo CUAF (codice autorizzazione 1C). Le tabelle contributive interessate dall'aumento sono le seguenti: 12020 - 12025 -12062 - 12079 - 12080 - 12086 - 12088 - 12092 - 12100 - 12191 (alcune tabelle sono state inserite su richiesta degli Utenti).

Gennaio 2009
(acred357)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Precisiamo che ad oggi (26/01/09) non sono stati ancora determinati, da parte dell'Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il minimale giornaliero al valore di E. 43,49 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite di imponibile per l'applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.070,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.506,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull'imponibile Inps, per l'applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Indipendentemente dall'attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo sull'elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 91.506,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti ai quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Per i soggetti in questione, in presenza di compensi sufficientemente elevati, è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

Nel caso in cui i valori determinati dall'Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

E' stato aggiornato anche il valore massimo dell'indennità di maternità a carico dello Stato (codice 'M053' sul DM10), passato a E. 1.902,90, per gli eventi relativi all'anno 2009.
Segnaliamo che, per il momento, l'imponibile convenzionale delle cooperative sociali (tabella 12710) è rimasto inalterato, in attesa delle disposizioni Inps.

Febbraio 2008
(acred331)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18004), sulla base di quanto comunicato dallo stesso istituto in data 1/02/08.
Le variazioni sono state effettuate con decorrenza dal mese di gennaio 2008. In tal modo, è possibile rielaborare le buste paga di gennaio, al fine di rettificare gli importi presenti in archivio (i contributi a carico del dipendente sono stati modificati con effetto da febbraio, in modo da non modificare il netto del cedolino di gennaio).

Febbraio 2008
(acred331)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Con la circolare Inps n.11 del 1/02/08 sono stati determinati i valori dei minimali, del contributo fisso settimanale, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l'anno 2008.
Gli importi indicati nella circolare Inps coincidono con quelli che abbiamo incluso nell'aggiornamento di gennaio 2008 (è risultata soltanto la differenza di 1 Euro sul massimale contributivo annuo, dovuta ad un diverso arrotondamento).

Gennaio 2008
(acred327)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Precisiamo che ad oggi (28/01/08) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo portato il minimale giornaliero al valore di E. 42,14 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato per la generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato a E. 40.765,00 annuali, corrispondenti a E. 3.397,00 mensili. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato a E. 88.670,00 annuali.
I suddetti limiti si applicano sia ai dipendenti, sia ai lavoratori autonomi (relativamente al massimale).
Per quanto riguarda i collaboratori, ricordiamo che è possibile attivare il controllo mensile sul superamento del massimale contributivo annuale: a tale scopo, è sufficiente indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 5.4).

Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

Segnaliamo che è stato aggiornato anche l’importo massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato (codice ‘M053’ sul DM10), passato a E. 1.843,90, per gli eventi relativi all’anno 2008.
Segnaliamo che, per il momento, l’imponibile convenzionale delle cooperative sociali (tabelle 12700 / 12710) è rimasto inalterato, in attesa delle disposizioni Inps.

Gennaio 2008
(acred327)
BLOCCO CONTRIBUTI SU STRAORDINARI

Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 71, legge 247/07, a partire dal 1 gennaio 2008 sono soppressi i contributi aggiuntivi sul lavoro straordinario.
Ricordiamo che i contributi in questione sono gestiti tramite le voci 960 – 961 – 962, inserite sul servizio Voci Fisse (limitatamente alla voce 960 per le aziende del terziario con più di 15 dipendenti) oppure riportate sulle Presenze Mensili, tramite gli automatismi previsti nella sezione Orario.
Con effetto dall’elaborazione del mese di gennaio, il calcolo dei contributi aggiuntivi risulta automaticamente bloccato: nel caso in cui le voci 960 – 961 – 962 vengano riportate sulle Presenze Mensili, con l’indicazione del relativo numero di ore, il contributo aggiuntivo NON viene comunque calcolato e non si ottiene alcuna indicazione sul modello DM10.
Non occorre quindi modificare le attuali impostazioni, sia per quanto riguarda il servizio Voci Fisse, sia relativamente alle Presenze Mensili (compresa la sezione Orario).

Ottobre 2007
(acred321)
INPS - CONTRIBUTO DI MATERNITA'

Per il settore credito e assicurazioni, è stata effettuata una correzione sul calcolo automatico del contributo di maternità arretrato, relativo ai mesi da luglio a settembre 2007, rilasciato con l'aggiornamento Acred320 del 23/10/07.
Prima del presente aggiornamento, il recupero del contributo arretrato portava, in alcuni casi, all'indicazione di un totale di contributi errato sul modello DM10. I contributi a carico del dipendente risultavano sempre calcolati in modo corretto.

E' necessario rielaborare le aziende del settore credito e assicurazioni (contratto 010) che sono state elaborate prima del presente aggiornamento, in modo da rideterminare gli importi indicati sul modello DM10. E' necessario ristampare anche la nota contabile, mentre non occorre, in nessun caso, riprodurre la stampa dei cedolini (bollati o meno).
Se non sono stati ancora prodotti i cedolini bollati, è possibile rielaborare le aziende tramite la normale procedura 'Elaborazione Mensile Ditte'. Se, al contrario, sono già stati prodotti i cedolini bollati, occorre utilizzare la procedura 'Rielaborazione Ditte', disponibile sul menù Amministratore Paghe, indicando l'opzione per la rielaborazione dei cedolini già bollati ('X' nel campo Selezione Cedolini da Rielaborare). In entrambi i casi, ricordiamo che occorre togliere la spunta dalla casella 'Elaborato' sul servizio 'Ditta - Abilitazione', in corrispondenza del mese di ottobre.
Segnaliamo che, dopo la rielaborazione, nel dettaglio del cedolino non sarà più visibile il valore imponibile relativo ai mesi pregressi (voce 538 campo Importo Unitario), mentre continuerà ad essere riportato il valore dei contributi arretrati (voce 538 campo Importo Totale). Confermiamo l'uso della voce 507 (campo Importo Totale) per l'indicazione di un'eventuale imponibile aggiuntivo derivante da rapporti cessati nei mesi precedenti.

Ottobre 2007
(acred320)
INPS - CONTRIBUTO DI MATERNITA'

Sono state aggiornate le aliquote Inps relative al settore credito e assicurazioni (con l'eccezione delle aziende esattoriali), in conseguenza dell'aumento del contributo di maternità disposto dalla legge n. 127 del 3/08/07.
Il contributo in questione è passato dallo 0,13% allo 0,46%, con decorrenza dal mese di luglio 2007.
Le istruzioni operative per procedere all'aggiornamento delle aliquote e al conguaglio dei periodi pregressi, sono state emanate dall'Inps con la circolare n. 117 del 28/09/07.

Da parte nostra, abbiamo aggiornato le tabelle Inps relative al settore in questione (12060 / 12061 / 12064), in modo che l'aumento del contributo venga applicato automaticamente a partire dall'elaborazione del mese di ottobre.
La differenza contributiva relativa ai mesi da luglio a settembre, viene recuperata automaticamente con l'elaborazione del mese di ottobre. La stessa differenza viene versata tramite il modello DM10, riportandola sul codice 'M232'.
Precisiamo che la procedura effettua il conguaglio dei periodi pregressi per le sole aziende il cui CSC inizia per '6' (settore credito e assicurazioni). Per tali aziende, viene elaborata automaticamente la voce 538 ('Inps - ricalcolo contributi'), memorizzando nel campo Importo Totale la differenza contributiva da versare; a scopo di controllo, nel campo Importo Unitario della stessa voce viene memorizzato l'imponibile relativo al periodo interessato dal conguaglio.
La voce 538 non viene elaborata nel caso in cui il contributo non sia dovuto (apprendisti e alcune assunzioni agevolate), oppure viene elaborata con un importo ridotto (al 50% in caso di sostituzione di maternità, ecc.). Ovviamente, la voce 538 non produce alcun effetto sulla busta paga, in quanto il contributo rimane interamente a carico dell'azienda.
Segnaliamo che il conguaglio non viene effettuato, in automatico, per i rapporti cessati nei mesi da luglio a settembre. L'imponibile relativo a tali rapporti (sempre che fosse dovuto il contributo di maternità), deve quindi essere riportato su un dipendente ancora in forza nel mese di ottobre: a tale scopo, è sufficiente inserire la voce 507 ('Importo per conguaglio Inps') sulle Variazioni Mensili del dipendente in forza, indicando nel campo Importo Totale il valore imponibile derivante dai rapporti cessati nei mesi precedenti.

Febbraio 2007
(acred305)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18004), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.40 del 16/02/07.
Le variazioni sono state effettuate con decorrenza dal mese di gennaio 2007. In tal modo, è possibile rielaborare le buste paga di gennaio, al fine di rettificare gli importi presenti in archivio (i contributi a carico del dipendente sono stati modificati con effetto da febbraio, in modo da non modificare il netto del cedolino di gennaio).

Febbraio 2007
(acred305)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Con la circolare Inps n.34 del 6/02/07 sono stati determinati i valori dei minimali, del contributo fisso settimanale, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l'anno 2007.
Gli importi indicati nella circolare Inps coincidono con quelli che abbiamo incluso nell'aggiornamento di gennaio 2007 (Acred301).

Gennaio 2007
(acred301)
ELENCO APPRENDISTI E MEDIA DIPENDENTI

Prima di elaborare il mese di gennaio 2007, è necessario inserire alcune informazioni aggiuntive per quanto riguarda gli apprendisti, sulla base delle disposizioni riportate nella circolare Inps n.22 del 23/01/07. Ulteriori informazioni in merito alle nuove aliquote contributive degli apprendisti, sono riportate al successivo punto 3.1.
Innanzitutto, occorre specificare il tipo di apprendistato, secondo la nuova classificazione Inps: a tale riguardo, segnaliamo che è previsto l'apprendistato professionalizzante (tipo 'B') ed il "vecchio" apprendistato legge 196/97 (tipo 'D').
E' inoltre necessario definire per quali apprendisti spetta la riduzione del nuovo contributo a carico dell'azienda previsto dalla Legge 296/06 (Finanziaria 2007), limitatamente ai primi due anni del periodo di apprendistato. In questo caso, occorre individuare le aziende che, nel corso dell'anno 2006, hanno avuto un numero medio di dipendenti non superiore a nove; nella circolare Inps sono elencate le tipologie di rapporto escluse dal calcolo della media.

Per poter gestire correttamente gli apprendisti in forza nel mese di gennaio, abbiamo predisposto un'apposita stampa sulla procedura Stampe Accessorie: lanciare il programma 'MEDIAAPP', presente nell'elenco programmi disponibili al punto 1.3 ('Stampe di Controllo'), indicando come Data Inizio '01-01-2006' e Data Fine '31-12-2006'.

Viene prodotta la stampa 'media-apprendisti', nella quale sono riportate tutte le aziende gestite con l'indicazione della media dei dipendenti in forza nell'anno precedente (2006). Tramite un'opzione disponibile al lancio del programma, è possibile riportare sulla stampa l'elenco di tutti i soggetti considerati nel conteggio della media, con l'indicazione della percentuale derivante dal regime orario (100% per il full-time) ed il corrispondente numero di giorni utili. Relativamente al conteggio dei giorni, precisiamo che si tratta del numero di giorni di calendario in cui il dipendente è stato in forza presso l'azienda, con un tipo di rapporto utile ai fini della media (sono esclusi gli apprendisti e alcune assunzioni agevolate).

Sulla stampa 'media-apprendisti' sono inoltre elencati tutti gli apprendisti in forza nel mese di gennaio 2007.
Per ciascun apprendista, viene sernalata la necessità di inserire il tipo di apprendistato e, nel caso in cui la media calcolata sia uguale o inferiore a nove, viene segnalato anche che è necessario attribuire la riduzione dell'aliquota.
Per inserire il tipo di apprendistato, occorre intervenire sul servizio Inquadramento Contrattuale del dipendente, riportando nel campo Situazione Contributiva uno dei nuovi codici predisposti per gli apprendisti (da 01 a 04). La mancanza di tale codice comporterà un errore bloccante al momento dell'invio del modello DM10, mentre non produrrà alcun effetto sui conteggi effettuati in busta paga (il totale del DM10 può cambiare in presenza di diverse tipologie di apprendista sulla stessa azienda, per effetto di un diverso arrotondamento delle righe relative agli apprendisti).
Anche per inserire, dove necessario, la riduzione dell'aliquota occorre operare sul servizio Inquadramento Contrattuale, riportando nel campo Ulteriori Specifiche il codice '050'. A tale proposito, segnaliamo che il codice può essere inserito senza considerare la data di inizio apprendistato (comunque riportata in stampa), in quanto al momento dell'elaborazione viene automaticamente determinata l'aliquota dovuta, tenendo conto del tempo trascorso dall'inizio dell'apprendistato. A tale riguardo precisiamo che, sia sull'elenco degli apprendisti che nell'elaborazione mensile, viene considerata come data di inizio dell'apprendistato la data di assunzione oppure, se compilata, la data di anzianità convenzionale (già utilizzata per determinare la percentuale di retribuzione spettante). Una volta raggiunto il terzo anno di apprendistato, la procedura attribuisce automaticamente l'aliquota intera, senza dover intervenire sul campo Ulteriori Specifiche.

Precisiamo che i codici relativi al tipo di apprendistato e all'eventuale aliquota ridotta devono essere inseriti effettuando una storicizzazione in data 01/01/2007 (o successiva per i nuovi assunti).
I codici in questione devono essere cancellati dai rispettivi campi (Situazione Contributiva e Ulteriori Specifiche) soltanto al termine del periodo di apprendistato, nel caso in cui il rapporto prosegua come dipendente qualificato (in tal caso, occorrerà attribuire il codice relativo all'agevolazione Legge 56/87, come già avveniva in precedenza).
Precisiamo che non è richiesto alcun intervento, da parte dell'Utente, riguardo alle assunzioni agevolate per le quali sono previsti gli stessi contributi, a carico dell'azienda, dovuti per gli apprendisti. Come specificato nella circolare Inps, per i casi in questione non è prevista alcuna riduzione delle nuove aliquote previste dalla Legge 296/06.
Segnaliamo, infine, che con il prossimo aggiornamento renderemo disponibile un programma di controllo che effettuerà il conteggio dei dipendenti in forza presso l'azienda al momento dell'assunzione di un nuovo apprendista; il programma in questione potrà essere utilizzato per i soggetti assunti a partire dal 1/01/07.

Gennaio 2007
(acred301)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS – DIPENDENTI

Sono state aggiornate le aliquote Inps relative ai lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti), secondo quanto indicato nelle circolari Inps n.22 del 23/01/07 e n.23 del 24/01/07.

Le tabelle contributive sono state aggiornate riportando l'aumento dello 0,30% sull'aliquota FAP a carico del dipendente, compresi gli apprendisti, con effetto a partire dal mese di gennaio 2007. Il suddetto aumento viene quindi applicato automaticamente su tutte le buste paga elaborate.
Fanno eccezione le sole aziende che versano il contributo FAP ad altri enti (in particolare Enpals o Inpdap), per le quali eventualmente occorrerà intervenire sul servizio Voci Fisse, modificando le aliquote riportate sulle voci 569 (contributi complessivi) e 570 (contributi a carico del dipendente).
Segnaliamo che, con l'occasione, sulle tabelle contributive Inps è stato conglobato nel contributo FAP anche il preesistente contributo addizionale FAP (0,50%), esposto in precedenza su una riga separata.

Sempre con effetto dal mese di gennaio 2007, è stata aumentata dello 0,50% l'aliquota FAP a carico del datore di lavoro, relativamente a diverse tipologie di aziende, tra le quali associazioni ed enti esentati dal versamento del contributo CUAF (codice autorizzazione 1C). Le tabelle contributive interessate dall'aumento sono le seguenti: 12020 - 12025 -12062 - 12079 - 12080 - 12086 - 12088 - 12092 - 12100 - 12191 (alcune tabelle sono state inserite su richiesta degli Utenti).
Segnaliamo che sono state annullate le tabelle 12030, 12031 e 12085 (settori particolari non più gestiti).
Inoltre, a partire dal mese di gennaio 2007 non viene più calcolato il contributo fisso settimanale dovuto per gli apprendisti e per alcune categorie di assunzioni agevolate (tabella 12006).

Per quanto riguarda gli apprendisti, precisiamo che la nuova aliquota a carico del datore di lavoro (10%) non figura sulle tabelle contributive Inps, sulle quali è riportata la sola aliquota a carico del dipendente (5,84%).
Il contributo del 10% dovuto per gli apprendisti e per le alcune categorie di assunzioni agevolate figura esclusivamente in busta paga (finestra Dettaglio del cedolino), in corrispondenza della voce 532: tale voce, utilizzata in precedenza per il contributo settimanale, dal mese di gennaio 2007 riporta la descrizione "Contributo aggiuntivo apprendisti a carico ditta".
A titolo informativo, segnaliamo che nel campo Importo Totale della voce 532 è riportato il valore del contributo a carico dell'azienda, mentre nel campo Importo Unitario viene riportato un codice ('1' o '2') in presenza dell'aliquota ridotta per gli apprendisti (vedi precedente punto 1.1). Nel campo Quantità della voce 532 viene riportata l'aliquota applicata, corrispondente per gli apprendisti al 10,00% (in assenza di agevolazioni), oppure al 1,50% e 3,00% (rispettivamente 1' e 2' anno con riduzione dell'aliquota). L'aliquota del 10,00% viene applicata automaticamente anche su tutte le categorie di assunzioni agevolate per le quali è previsto un onere, a carico del datore di lavoro, uguale a quello dovuto per gli apprendisti (in precedenza per le stesse categorie era dovuto il contributo settimanale).
Ricordiamo che, come indicato al precedente punto 1.1, la condizione relativa all'aliquota ridotta per gli apprendisti (cod. 050 nel campo Ulteriori Specifiche) deve essere attribuita al momento dell'assunzione, ovvero in data 01/01/07 per tutti gli apprendisti già in forza. Tale condizione viene mantenuta indipendentemente dalle variazioni del numero di dipendenti in forza presso l'azienda. La procedura di elaborazione provvede ad aumentare automaticamente l'aliquota applicata una volta raggiunto il secondo anno di apprendistato e ad applicare l'aliquota piena al raggiungimento del terzo anno.

E' stato inoltre previsto il recupero del contributo relativo al fondo di garanzia del Tfr (0,20% oppure 0,40%), per i soggetti che versano già le quote di Tfr ai fondi di previdenza complementare.
A tale scopo, per i soggetti interessati occorre inserire la nuova voce 875 ("Recupero contributo Tfr") sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, insieme alle altre voci relative alla previdenza complementare (580 - 575 - 706 - 835). Ricordiamo che tutte le voci relative alla previdenza complementare si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2.
Attivando la nuova voce 875, sul modello DM10 viene automaticamente riportato il codice 'TF01' (quadro 'D'), con il recupero relativo al contributo in questione. In caso di versamento delle quote di Tfr nella misura del 50% (la percentuale viene indicata nel campo Quantità della voce 706), il recupero del contributo viene calcolato secondo la stessa percentuale (si passa quindi dallo 0,20% allo 0,10% oppure dallo 0,40% allo 0,20%). Precisiamo che, nel caso le quote di Tfr versate siano calcolate secondo altri criteri (percentuale su retribuzione utile), sulla voce 875 viene recuperata l'aliquota intera: se necessario, è possibile indicare una diversa aliquota da recuperare, riportandola nel campo Quantità della voce 875.
Facciamo presente che è possibile ottenere un elenco dei soggetti per i quali vengono versate le quote di Tfr alla previdenza complementare: a tale scopo, è sufficiente produrre la stampa della voce 706, campo Importo Totale, relativamente al mese di dicembre 2006, tramite il programma 'SEGNAVOX' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.1).

Attenzione: La variazione automatica delle aliquote contributive non ha effetto nel caso in cui, sul servizio Voci Fisse, siano state inserite le voci 521 (contributi Inps complessivi) e/o 527 (contributi Inps a carico del dipendente), con una particolare aliquota nel campo Quantità. In tal caso, per ottenere la variazione occorre effettuare una storicizzazione in data 01/01/07, cancellando le voci in questione (se possibile) oppure modificando le aliquote nel campo Quantità.

Gennaio 2007
(acred301)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Segnaliamo che ad oggi (29/01/07), non sono stati ancora determinati, dall'Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo portato il minimale giornaliero al valore di E. 41,43 (il minimale orario dei part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione è applicato per la generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto particolari categorie, come i dirigenti.
Il limite di imponibile per l'applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato a E. 40.083,00 annuali, corrispondente a E. 3.340,00 mensili. Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato a E. 87.187,00 annuali.
I suddetti limiti si applicano sia ai dipendenti, sia ai lavoratori autonomi (massimale), secondo le modalità in vigore.
E' stato aggiornato anche l'importo massimo dell'indennità di maternità a carico dello Stato (codice 'M053' sul DM10), passato a E. 1.813,08, per gli eventi relativi all'anno 2007.
Nel caso in cui i valori determinati dall'Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli già predisposti, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

Segnaliamo che, per il momento, l'imponibile convenzionale delle cooperative sociali (tabella 12700) è rimasto inalterato, in attesa di disposizioni da parte dell'Inps.
Per le cooperative Dpr 602/70 (tabella 12702) gli imponibili convenzionali sono stati annullati con effetto da gennaio 2007, in modo che il calcolo possa essere effettuato sulle retribuzioni effettive. Da parte dell'Utente, occorre comunque verificare se sono stati impostati i valori degli imponibili convenzionali sul servizio Voci Fisse (voci 205 e 305, campo Importo Totale). In tal caso, per ottenere l'assoggettamento delle retribuzioni effettive occorrerà effettuare una storicizzazione in data 01/01/07, cancellando le voci in questione dall'elenco.

Novembre 2006
(acred298)
MODELLO DM10 - NUOVE CODIFICHE

Sul modello DM10 è stata predisposta la gestione di alcuni nuovi codici, mentre alcuni codici preesistenti hanno subito delle modifiche. Di seguito sono elencate tutte le variazioni apportate alla stampa e all'invio telematico del DM10.

  • Codici relativi al tipo contribuzione '86': sono stati predisposti i codici relativi al tipo contribuzione '86', da utilizzare per le assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori ex cassaintegrati. E' stato quindi aggiunto il corrispondente codice nel campo 'Situazione Contributiva', sul servizio Inquadramento Contrattuale del dipendente. Precisiamo che l'utilizzo del tipo contribuzione '86' ha effetto anche sui codici utilizzati per l'eventuale recupero dell'indennità di mobilità, gestita tramite le voci 966 / 967 ('L600' / 'L601' in sostituzione di 'L400' / 'L401').

  • Codici relativi alle assunzioni agevolate dei soci di cooperative: è stata predisposta la gestione dei codici tipo contribuzione relativi alle assunzioni agevolate dei soci delle cooperative di lavoro, secondo quanto indicato nella circolare Inps n.77 del 25/05/06. Per indicare i codici contribuzione in oggetto (da 'S1' a 'S9'), occorre procedere nel modo seguente: sulla posizione Inps della ditta, nel nuovo campo Situazioni Particolari, selezionare l'opzione 'Cooperative di Lavoro'; sui lavoratori interessati dall'agevolazione, compilare i campi Situazione Contributiva e Ulteriori Specifiche in modo da ottenere la corrispondente agevolazione (ad esempio, per ottenere il codice 'S1', corrispondente al codice 'P5' per la generalità delle aziende, indicare '75' nella Situazione Contributiva e '105' nelle Ulteriori Specifiche). Operando in tal modo, i codici tipo contribuzione relativi alle cooperative di lavoro saranno indicati sul modello DM10 in sostituzione dei normali codici previsti per la generalità delle aziende.

Luglio 2006
(acred290)
INPS : RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 1%

E' stata predisposta la riduzione contributiva 1% per le aziende esonerate dal versamento del contributo CUAF, spettante in seguito alle precisazioni riportate nella circolare Inps n.73 del 19/05/06, che hanno invalidato le precedenti disposizioni, relative alla stessa tipologia di aziende, riportate nella circolare Inps n.3 del 5/01/06.
Per le aziende in questione (associazioni, partiti, ecc.), a partire dal mese di luglio 2006 viene automaticamente applicata la riduzione contributiva 1%, secondo le stesse modalità previste per la generalità delle aziende (a riguardo, fare riferimento alla documentazione dell'aggiornamento di gennaio 2006 - 'Acred274' al punto 3.3).
Ricordiamo che, per le aziende in questione, la precedente riduzione contributiva ex art.120 legge 388/2000 spetta in misura ridotta rispetto alla generalità delle aziende (0,40% anziché 0,80%).

Il recupero della riduzione contributiva relativa al periodo gennaio - giugno 2006 viene effettuato automaticamente, per i dipendenti in forza nel mese di luglio. A tale scopo, sulle sole ditte interessate dal recupero, occorre impostare la voce 825 nel servizio 'Voci Fisse' a livello di ditta (elenco voci al punto 3.1 'Contributi e varie Inps'), barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Il recupero così calcolato viene riportato sul modello DM10, nel quadro 'D', con il codice 'L214'.
Per quanto riguarda gli eventuali dipendenti cessati nel periodo gennaio - giugno, il recupero può essere effettuato forzando il valore della voce 825 su un dipendente in forza nel mese di luglio. A tal fine, occorre elaborare il cedolino del dipendente in forza, rilevare il valore della voce 825 nel Dettaglio del cedolino, sommare l'importo relativo ai dipendenti cessati e indicare quindi il totale sulla stessa voce 825, riportandola nelle Variazioni Mensili del dipendente in forza.

Attenzione: La circolare Inps n.73/2006 chiarisce che la riduzione contributiva 1% NON spetta agli Enti Pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF. Di conseguenza, a partire dal mese di luglio, per gestire le buste paga degli enti in questione occorre impostare sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, le voci relative alla riduzione contributiva (581 - 582 - 583 - 584) barrando le caselle 'Blocco Voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Giugno 2006
(acred288)
INPS - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 1%

Per quanto riguarda le aziende esonerate dal versamento del contributo CUAF (associazioni, partiti, ecc.), la riduzione contributiva 1%, spettante in seguito alla circolare Inps n.73 del 19/05/06, verrà applicata automaticamente a partire dal mese di luglio. Segnaliamo che, ad oggi, sul sito dell'Inps non sono state aggiornate le tabelle delle aliquote contributive, tramite le quali possiamo verificare la correttezza dell'aliquota da applicare per le aziende in questione.
In ogni caso, con l'elaborazione dello stesso mese di luglio, verrà effettuato automaticamente anche il recupero della riduzione spettante per i mesi pregressi (da gennaio a giugno 2006).

Maggio 2006
(acred286)
EDILIZIA - SGRAVIO CONTRIBUTIVO INPS

Con l'elaborazione del mese di maggio, è possibile effettuare il recupero dello sgravio contributivo Inps, spettante per il settore edile relativamente all'anno 2005, secondo le disposizioni riportate nella circolare Inps n.61 del 21/04/06.
Per attivare il recupero, è necessario inserire la voce 829 ('Conguaglio sgravio settore edile') sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, impostando l'opzione 'Estesa a tutti i dipendenti'.
Il recupero interessa i soli dipendenti che, nel corso dell'anno 2005, sono stati inquadrati come operai full-time e per i quali l'azienda non ha beneficiato di altre agevolazioni. Inoltre, per poter effettuare il calcolo automatico, è necessario che l'intero anno sia stato elaborato tramite la procedura Paghe e che i dipendenti interessati risultino tuttora in forza.
Quando le condizioni sopra indicate non sono rispettate, occorre modificare l'importo da recuperare, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 829 (è possibile inserire il totale della ditta su un unico dipendente).
L'importo risultante viene riportato nel quadro 'D' del modello DM10, con il codice 'L207'.

Maggio 2006
(acred286)
INPS - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 1%

Ricordiamo che, a partire dal mese di gennaio 2006, le aziende beneficiano di una riduzione contributiva nella misura del 1%, gestita automaticamente dalla nostra procedura (aggiornamento 'Acred274').
La recente circolare Inps n.73 del 19/05/06 ha introdotto alcune modifiche relativamente al criterio di applicazione della suddetta riduzione, rispetto a quanto indicato nella precedente circolare Inps n.3 del 5/01/06.
In particolare, non risulta più necessaria la presenza della contribuzione CUAF per avere diritto alla riduzione. Di conseguenza, la riduzione del 1% spetta anche alle aziende esonerate dal versamento della CUAF (associazioni, partiti, ecc.) e per i giornalisti assoggettati al solo contributo di maternità; rimangono esclusi dalla riduzione soltanto gli enti pubblici non soggetti alla disciplina della CUAF. Sulla stessa circolare, inoltre, sono indicate le modalità di recupero dei contributi relativi ai periodi pregressi, precisando che il conguaglio può avvenire entro il 16/08/06.
Con l'aggiornamento relativo al mese di giugno, verranno modificate le aliquote contributive relative alle situazioni sopra descritte; inoltre, saranno predisposte le voci necessarie per effettuare il conguaglio automatico dei contributi.

Febbraio 2006
(acred277)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Con la circolare Inps n.18 del 8/02/06 sono stati determinati i valori dei minimali, del contributo fisso settimanale, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l'anno 2006.
Gli importi indicati nella circolare Inps coincidono, in generale, con quelli (calcolati preventivamente da parte nostra) che abbiamo incluso nell'aggiornamento di gennaio 2006 ('Acred274').
E' risultata una differenza minima sul contributo fisso settimanale (E. 2,98 anziché E. 2,99), che riteniamo non significativa in quanto l'importo effettivamente versato tramite il DM10 viene arrotondato all'unità di Euro.
Inoltre, il limite mensile per l'applicazione del contributo aggiuntivo 1%, arrotondato per difetto dall'Inps, è risultato inferiore di 1 Euro rispetto a quello calcolato da parte nostra (E. 3.274,00 anziché E. 3.275,00). Dal momento che il valore annuale è comunque corretto, la differenza sul limite mensile non comporta alcun problema, in quanto il contributo viene automaticamente conguagliato, rispetto al limite annuale, nel mese della cessazione oppure a fine anno.
Con il presente aggiornamento, i suddetti importi sono stati rettificati, con effetto a partire dalle buste paga di febbraio.

Febbraio 2006
(acred277)
CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono state aggiornate le tabelle contributive Inps da utilizzare per i lavoratori domestici (tabelle da 18001 a 18004), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.19 del 8/02/06.
Le variazioni sono state effettuate con decorrenza dal mese di gennaio 2006, in quanto è opportuno rielaborare le buste paga di gennaio al fine di rettificare gli importi presenti in archivio (non cambiano i contributi a carico del dipendente).

Gennaio 2006
(acred274)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Segnaliamo che ad oggi (26/01/06), non risultano ancora determinati i valori dei minimali, del contributo fisso settimanale, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo e del massimale contributivo ai fini pensionistici.
In attesa delle disposizioni ufficiali, abbiamo aggiornato il minimale giornaliero con il valore di E. 40,62 (il minimale orario dei part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato per la generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto particolari categorie, come i dirigenti.
Il contributo fisso settimanale degli apprendisti, per le aziende non artigiane, è stato portato a E. 2,99 (soggetti Inail).
Il limite di imponibile per l'applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aumentato a E. 39.297,00 annuali, corrispondente a E. 3.275,00 mensili. Il massimale della base contributiva è stato portato a E. 85.478,00 annuali.
I suddetti limiti si applicano sia ai dipendenti, sia ai lavoratori autonomi, secondo le modalità già in vigore.
E' stato aggiornato anche l'importo massimo dell'indennità di maternità a carico dello Stato (codice 'M053' sul DM10), passato a E. 1.777,53, per gli eventi in corso nell'anno 2006.
L'imponibile convenzionale delle cooperative sociali è stato portato a E. 741,00 (tabella 12700), mentre per le cooperative Dpr 602/70 il valore è aumentato a E. 1.056,00 (tabella 12702).
Nel caso in cui i valori ufficiali dovessero differire in misura rilevante da quelli già predisposti, provvederemo ad inviare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

Gennaio 2006
(acred274)
NETTIZZAZIONE E RIDUZIONE CONTRIBUTI

Secondo quanto previsto nella circolare Inps n. 115 del 10/11/05, a partire dal mese di gennaio 2006 i contributi devono essere esposti, nel quadro B-C del modello DM10, al netto dei recuperi derivanti dalla riduzione CUAF ex art.120 legge 388/2000. Fino ad oggi, tali recuperi venivano esposti nel quadro D con i codici R600 / R601 / R602 / R603.
Lo stesso criterio deve essere seguito anche per la maggior parte delle riduzioni contributive, quali ad esempio i CFL, le assunzioni in sostituzione di maternità, le assunzioni da liste di mobilità e altre assunzioni agevolate (per i contratti di inserimento veniva già seguito il criterio della "nettizzazione").
Sono invece escluse dal criterio della "nettizzazione" alcune particolari agevolazioni, come quelle previste per i lavoratori disabili (tipo contribuzione 66 / 67) e per i CFL "de minimis" (tipo contribuzione 69).
Con il presente aggiornamento, il modello DM10 risulta automaticamente aggiornato rispetto alle suddette disposizioni.
Ovviamente, nel caso in cui venga prodotto un modello DM10 relativo ad un periodo precedente, continueranno ad essere generati i codici di recupero nel quadro D, secondo le modalità valide per il periodo in questione.

Dallo stesso mese di gennaio 2006, ai datori di lavoro tenuti al versamento del contributo CUAF (anche quando il contributo risulta azzerato dalla riduzione ex art.120 legge 388/2000), spetta un'ulteriore riduzione nella misura del 1%.
La riduzione non spetta ai datori di lavoro non soggetti alla disciplina CUAF (enti pubblici) o esonerati dal versamento del relativo contributo (associazioni, ecc.), secondo quanto previsto dalla circolare Inps n.3 del 5/01/06.
La stessa circolare ha precisato che la suddetta riduzione, nel caso non trovi capienza sul contributo CUAF, può interessare i contributi di maternità, disoccupazione, malattia e CIG. Non devono invece essere utilizzati i contributi relativi al fondo di garanzia sul Tfr e ai fondi interprofessionali per la formazione continua, corrispondenti rispettivamente allo 0,20% e 0,30% per la generalità dei lavoratori. In alcune situazioni, la riduzione applicabile potrebbe quindi risultare inferiore al 1% (cooperative Dpr 602/70 settore terziario, dirigenti commercio in caso di CUAF ridotta).
La riduzione contributiva 1% viene gestita automaticamente, senza alcun intervento da parte dell'Utente.

Precisiamo che sulle tabelle contributive Inps utilizzate dalla procedura Paghe (visibili sul servizio 'Accessori - Tabelle'), figurano tuttora le aliquote al lordo di tutte le riduzioni contributive sopra descritte: in tal modo, è sempre possibile conoscere le aliquote dei contributi "dovuti" dal datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che gli stessi contributi risultino azzerati per effetto di una riduzione (CUAF) o di una agevolazione (CFL, ecc.). Sulla procedura Paghe, la conoscenza delle suddette aliquote è necessaria per poter effettuare diverse gestioni automatiche.
Visualizzando il 'Dettaglio' del cedolino, si trovano tuttora le voci per il recupero del contributo CUAF (581, 582, ecc.) e sulla voce 521 ('Contributo Inps complessivo ditta + dipendente') figurano i contributi al lordo del suddetto recupero. Il totale dei recuperi che, in precedenza, venivano indicati nel quadro D (compresi quelli relativi alle assunzioni agevolate) viene adesso riportato sulla nuova voce 969 ('Recupero contributi per nettizzazione').
Ricordiamo che, sulla Nota Contabile, figura il valore dell'arrotondamento Inps relativo al modello DM10. Quando tale valore supera un determinato limite (E. 10,00) viene generata la segnalazione 'Arrotondamento DM10 troppo elevato' sulla stampa 'erronotac'. Dalle prove effettuate, abbiamo verificato che la misura dell'arrotondamento risulta generalmente ridotta dal meccanismo della nettizzazione. Consigliamo, quindi, di fare particolare attenzione alla suddetta segnalazione, in quanto potrebbe essere dovuta ad un errore nella gestione della nettizzazione (come pure a cause diverse, quali ad esempio un'incongruenza nell'inquadramento di un dipendente).

Gennaio 2005
(paghe158)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Segnaliamo che ad oggi (26/1/05), non risultano ancora determinati i valori dei minimali, del contributo fisso settimanale, del limite oltre il quale applicare il contributo aggiuntivo e del massimale contributivo ai fini pensionistici.
In attesa delle disposizioni ufficiali, abbiamo aggiornato il minimale giornaliero con il valore di E. 39,94 (il minimale orario dei part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato per la generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto particolari categorie, come i dirigenti.
Il contributo fisso settimanale degli apprendisti, per le aziende non artigiane, è stato portato a E. 2,94 (soggetti Inail).
Il limite di imponibile per l'applicazione del contributo aggiuntivo del 1% è stato aumentato a E. 38.641,00 annuali, corrispondente a E. 3.220,00 mensili. Il massimale della base contributiva è stato portato a E. 84.049,00 annuali.
I suddetti limiti si applicano sia ai dipendenti, sia ai lavoratori autonomi, secondo le modalità già in vigore.
E' stato aggiornato anche l'importo massimo dell'indennità di maternità a carico dello Stato (codice 'M053' sul modello DM10), passato a E. 1.747,82, per gli eventi in corso nell'anno 2005.
L'imponibile convenzionale delle cooperative sociali è stato portato a E. 729,00 (tabella 12700), mentre per le cooperative Dpr 602/70 il valore è stato aggiornato a E. 961,00 (tabella 12702).
Nel caso in cui i valori ufficiali dovessero differire in misura rilevante rispetto a quelli già predisposti, provvederemo ad inviare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

Gennaio 2005
(paghe158)
GESTIONE INPS : ALTRE VARIAZIONI
  • Per quanto riguarda gli ANF, occorre tenere presente che le disposizioni contenute nella Legge Finanziaria per il 2005 (comma 559) non possono essere applicate fino all'emanazione di un apposito decreto. Di conseguenza, per il momento non è stata effettuata alcuna variazione nella gestione degli stessi ANF (è comunque possibile bloccare l'erogazione intervenendo sul servizio 'Dipendente - Detrazioni e ANF', se lo si ritiene opportuno).
  • Con decorrenza dal mese di gennaio 2005, è stata aumentata di 0,50 punti percentuali l'aliquota FAP relativa a diverse tipologie di aziende, secondo quanto previsto dalla circolare Inps n.103 del 15/05/1996; si tratta delle situazioni in cui viene applicata un'aliquota ridotta, come ad esempio in presenza del codice autorizzazione '1C'. Le tabelle contributive interessate da tale variazione sono le seguenti: 12020 - 12030 - 12031 - 12062 - 12079 - 12080 - 12086 - 12088 - 12092 - 12096 - 12100 - 12191. In alcuni casi, si tratta di tabelle inserite su richiesta per determinate aziende.
  • Segnaliamo che, ad oggi, non risulta prorogata la CIG straordinaria per diverse tipologie di aziende (comprese quelle commerciali tra 51 e 200 dipendenti). A meno di differenti disposizioni, sarà quindi necessario intervenire sul servizio 'Accessori - Tabelle' e selezionare, per le aziende interessate, una diversa tabella contributiva Inps.
  • A partire dal mese di gennaio 2005, non devono più essere applicate le imposte sostitutive relative al lavoro emerso (contribuzione a carico della ditta e tassazione a carico del dipendente); occorre quindi eliminare le voci in questione (499-609) dal servizio 'Accessori - Voci Fisse' dei soggetti interessati.
Novembre 2004
(paghe155)
BONUS PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

E' stata predisposta la gestione del "bonus" per il posticipo del pensionamento, previsto dalla Legge n.243 del 23/8/04, sulla base delle disposizioni riportate nella circolare Inps n.150 del 11/11/04.
Per attivare la gestione del bonus ai dipendenti che ne hanno fatta richiesta (una volta ricevuta la certificazione da parte dell'Inps), è sufficiente inserire il codice '80' nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Inquadramento Contrattuale.
L'attivazione del bonus ha effetto sia sulla busta paga, sia sulla modalità di compilazione del modello DM10.
Sulla busta paga, il bonus viene esposto in maniera dettagliata, evidenziando la parte derivante dai contributi a carico del dipendente separatamente dalla parte relativa ai contributi a carico dell'azienda.
In particolare, i contributi previdenziali a carico del dipendente (compreso l'eventuale contributo aggiuntivo del 1%) non risultano più trattenuti, ma sono comunque opportunamente calcolati e riportati nella colonna 'dato base', al fine di evidenziare le somme esenti dall'imponibile fiscale. Precisiamo che, in presenza del contributo per la mobilità a carico del dipendente (0,30%), quest'ultimo continua ad essere trattenuto seguendo le precedenti modalità.
I contributi previdenziali a carico dell'azienda sono riportati in busta paga nella colonna 'competenze', andando ad aumentare ulteriormente il netto in busta (non rientrano negli imponibili previdenziale e fiscale).
Questa modalità di esposizione del bonus sulla busta paga, risulta essere pienamente compatibile con quanto viene richiesto per la contabilizzazione del personale. Sulla Nota Contabile, infatti, non deve più figurare la trattenuta dei contributi previdenziali a carico del dipendente, mentre i contributi previdenziali a carico dell'azienda devono essere imputati sul conto economico alla voce 'Stipendi e Salari' (non più come 'Oneri Sociali'). Nella parte di Dettaglio dei dati contabili, viene comunque riportato anche il bonus derivante dai contributi a carico del dipendente. Ovviamente, gli altri contributi a carico dell'azienda e, eventualmente, del dipendente (0,30%), continuano ad essere esposti secondo le normali modalità.

Nel caso in cui il bonus venga attivato in un mese successivo, rispetto al conseguimento del diritto da parte del dipendente, è possibile effettuare automaticamente il recupero dei contributi trattenuti e versati nei mesi precedenti.
A tale scopo, occorre inserire la nuova voce 778 sulle Variazioni Mensili del dipendente, in corrispondenza del mese nel quale si vuole effettuare il recupero. La voce 778 si trova nell'elenco delle voci disponibili al paragrafo '5.1 Rettifiche Inps' e richiede l'indicazione della data di inizio del periodo da conguagliare (corrispondente alla decorrenza effettiva del bonus). La data inserita può corrispondere ad un qualsiasi giorno del mese di decorrenza del bonus: ad esempio, in caso di attivazione nel mese di gennaio 2005 di un bonus valido da novembre 2004, come data si potrà indicare '30112004', oppure '01112004'. La data in questione non deve comunque essere antecedente all'inizio dell'anno precedente.
La voce 778 provvede a calcolare, in automatico, i contributi previdenziali a carico della ditta e del dipendente, sulla base dell'imponibile Inps presente nei mesi interessati dal recupero. Viene recuperato anche l'eventuale contributo aggiuntivo del 1% a carico del dipendente. I contributi così calcolati vengono erogati al dipendente, evidenziandoli sulla busta paga nella colonna 'competenze' (anche in questo caso, si tratta di una somma che non rientra negli imponibili previdenziale e fiscale).
Sulla Nota Contabile, viene generato un apposito movimento che interessa due conti patrimoniali (da 'Inps c/contributi' a 'Dipendenti c/retribuzioni'). Nella parte di Dettaglio dei dati contabili, sono comunque riportati separatamente i contributi arretrati a carico dell'azienda e quelli a carico del dipendente.

Sul modello DM10, il bonus relativo al mese corrente viene gestito semplicemente riportando i soli contributi, a carico della ditta o del dipendente, che continuano ad essere versati all'Inps. A tal fine, i dipendenti interessati dal bonus vengono evidenziati nel quadro 'B/C' utilizzando il codice tipo rapporto '80' (codici rigo: '180' operai full-time, '280' impiegati full-time, 'O80' operai part-time, 'Y80' impiegati part-time, ecc.). Nel quadro carattere, viene eventualmente aggiunto il codice 'M' in presenza di retribuzioni ridotte per malattia o altre assenze indennizzate. Sono stati previsti anche i codici relativi ai dirigenti ('380' / '380P') e ai viaggiatori e piazzisti ('880' / '880P').
L'eventuale recupero dei contributi arretrati, effettuato tramite la voce 778, viene riportato nel quadro 'D' con il codice 'L801' (oppure 'L802' per i dirigenti industria).

Novembre 2004
(paghe155)

Con decorrenza dal mese di novembre, sulla tabella contributiva 12061, relativa al settore Credito e Assicurazioni, sono state modificate le aliquote relative agli operai, eliminando il contributo di Malattia.
Segnaliamo che, in caso di assunzione di operai, per poter applicare le aliquote ridotte è comunque necessario che sulla posizione Inps sia presente il codice autorizzazione '8G'.
Le aliquote comprensive del contributo di Malattia, da applicare ad alcune tipologie di operai ("salariati"), sono state riportate sulla nuova tabella 12064, che può essere agganciata alle aziende eventualmente interessate.

Aprile 2004
(paghe148)
GESTIONE CONTRATTI DI INSERIMENTO

E' possibile gestire i contratti di inserimento, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 51 del 16/3/04.
A tal fine, sul servizio Inquadramento Contrattuale del dipendente sono stati aggiunti alcuni codici nel campo Situazione Contributiva e, inoltre, è stato predisposto il nuovo campo Ulteriori Specifiche.

Nel campo Situazione Contributiva sono disponibili i codici corrispondenti alle varie situazioni per le quali è possibile stipulare un contratto di inserimento, classificate dall'Inps in sei diverse categorie (dalla 'A' alla 'F').
Nel campo Ulteriori Specifiche sono invece disponibili i codici che definiscono la misura della riduzione contributiva, da applicare in base alla tipologia del datore di lavoro. Le riduzioni, classificate dall'Inps con i numeri da '1' a '4', sono applicabili a tutte le categorie, ad eccezione della sola categoria 'A' che non prevede alcuna agevolazione contributiva. In quest'ultimo caso, non deve essere indicato alcun codice nel campo Ulteriori Specifiche.
Inoltre, dal momento che i contratti di inserimento consistono in rapporti di lavoro a tempo determinato, devono essere opportunamente compilati anche i campi Tipo di Contratto e Data Termine Contratto.

Sul modello DM10, il codice sul quale vengono riportati i contributi dei contratti di inserimento è dato dalla combinazione della Qualifica (operaio o impiegato), della categoria indicata nel campo Situazione Contributiva (da 'A' ad 'F') e della riduzione contributiva presente nel campo Ulteriori Specifiche (da '1' a '4'). Il codice viene completato normalmente con il carattere '0' oppure 'M', secondo le stesse modalità seguite per tutte le altre tipologie di dipendenti.
Occorre tenere presente che le riduzioni contributive relative ai contratti di inserimento vengono decurtate dai contributi esposti nel quadro 'B/C', anziché essere recuperate nel quadro 'D'. Inoltre, anche il recupero dello 0,80% sul contributo Cuaf (ed eventualmente su altre contribuzioni minori) viene effettuato direttamente nel quadro 'B/C'.
Precisiamo che, sulla finestra di Dettaglio del cedolino, i contributi continuano ad essere memorizzati in archivio secondo le stesse modalità adottate per tutte le altre agevolazioni contributive. In particolare, la riduzione contributiva spettante viene riportata sulla nuova voce 802 (sia come aliquota che come importo), mentre le riduzioni relative alla Cuaf o ad altre contribuzioni figurano sulle voci da 581 a 584, come per la generalità dei dipendenti.
Con i prossimi aggiornamenti, sarà rilasciata la gestione dei contratti di inserimento sul modello CUD (sezione Inps).

Febbraio 2004
(paghe144)
INPS : IMPONIBILI CONVENZIONALI COOPERATIVE

Sono stati aggiornati i valori degli imponibili convenzionali Inps da adottare per le Cooperative Sociali (tabella 12700) e per le Cooperative Dpr 602/70 (tabella 12702 - imponibile relativo alle contribuzioni minori), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.21 del 3/2/2004.

Febbraio 2004
(paghe144)
INPS : CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI

Sono stati aggiornati i valori dei contributi Inps relativi ai Lavoratori Domestici, sulle tabelle 18001 (orario oltre 24 ore settimanali) – 18002 (orario fino a 24 ore settimanali) – 18003 (oltre 24 ore senza Cuaf) – 18004 (fino a 24 ore senza Cuaf).

Febbraio 2004
(paghe144)
INPS : TRATTAMENTO PERMESSI OPERAI EDILI

A partire dal mese di febbraio, il trattamento previsto dall'Inps per le giornate di ferie usufruite dagli operai (voce 780), è stato esteso anche alle giornate di assenza coperte dai permessi contrattuali, gestiti tramite la voce 781. Entrambe le voci si trovano, nell'elenco delle Variazioni Mensili, al paragrafo 2 - 'Straordinari e Voci Contrattuali'.
I giorni in questione vengono considerati retribuiti per quanto riguarda i modelli DM10 e CUD, nonostante risultino esclusi dalla base di calcolo del minimale. Di conseguenza, i dipendenti interessati sono indicati, nel modello DM10, sullo stesso codice utilizzato in presenza di malattia o maternità parzialmente retribuita ('100M').
Precisiamo che, sulla circolare Inps n.1 del 7/1/2003, venivano espressamente citati i periodi di ferie pagati direttamente dalla Cassa Edile, senza alcun riferimento ai permessi contrattuali. Le istruzioni del modello CUD/2004 prevedono, invece, lo stesso trattamento, ai fini previdenziali, sia in caso di ferie che di permessi. Di conseguenza, abbiamo modificato la gestione mensile dei permessi, relativamente al numero di giorni da indicare sul modello DM10; la stessa modifica avrà effetto sui giorni da riportare nel modello CUD relativo all'anno di competenza 2004.
Ricordiamo che i permessi degli operai edili non vengono retribuiti nel momento in cui risultano usufruiti, bensì tramite una maggiorazione corrisposta mensilmente al dipendente (voce 132 - calcolata automaticamente).

Gennaio 2004
(paghe141)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Segnaliamo che ad oggi (26/01/2004), non risultano ancora determinati i minimali contributivi, il contributo fisso settimanale ed il limite di imponibile oltre il quale applicare il contributo aggiuntivo del 1%.
In attesa delle disposizioni ufficiali, abbiamo aggiornato il minimale giornaliero con il valore di E. 39,16 (il minimale orario dei part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato per la generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto particolari categorie, come i dirigenti ed i lavoratori agricoli.
Il contributo fisso settimanale degli apprendisti, per le aziende non artigiane, è stato portato a E. 2,87 (soggetti Inail).
Il limite minimo di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo del 1% è stato aumentato a E. 3.157,00 mensili (E. 37.883,00 annuali). Il massimale annuo della base contributiva è stato portato a E. 82.401,00.
E’ stato aggiornato anche l’importo di indennità di maternità a carico dello Stato (codice ‘M053’ sul modello DM10), passato a E. 1.713,55, per gli eventi in corso nell’anno 2004.
Nel caso in cui i valori ufficiali, una volta pubblicati dall’Inps, dovessero differire in misura rilevante rispetto a quelli già predisposti, provvederemo ad inviare il relativo aggiornamento. Precisiamo che non sono stati aggiornati, per il momento, i valori convenzionali delle cooperative Dpr 602/70 e delle cooperative sociali.
Segnaliamo inoltre che, ad oggi, non risulta prorogata la CIG straordinaria per diverse tipologie di aziende (in particolare quelle commerciali tra 51 e 200 dipendenti). A meno di differenti disposizioni, sarà quindi necessario intervenire sul servizio ‘Accessori – Tabelle’ e selezionare, per le aziende interessate, una diversa tabella contributiva Inps.

ATTENZIONE : Ricordiamo che è necessario variare le aliquote Inps dei collaboratori coordinati e continuativi, nei casi previsti dalla normativa. In particolare, nel caso in cui la precedente aliquota sia stata inserita sul servizio Voci Fisse, occorrerà effettuare una storicizzazione in data 1/01/2004, per inserire la nuova aliquota da applicare nell’anno 2004.

Giugno 2003
(paghe131)
TABELLE CONTRIBUTIVE INPS

Sono state predisposte le tabelle delle aliquote contributive Inps relative ai dipendenti extracomunitari stagionali.
Ricordiamo che, per i dipendenti in questione, deve essere attribuito il codice '88' nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Inquadramento Contrattuale del dipendente. Per gli stessi soggetti, è necessario agganciare una specifica tabella di aliquote Inps, dal momento che non risulta dovuto il contributo relativo al fondo di garanzia del Tfr (0,20%).
Le tabelle in oggetto sono riportate al paragrafo 2.4 nell'elenco delle tabelle disponibili (codici tabella da 12271 a 12274).

Gennaio 2003
(paghe123)
MININALI INPS ANNO 2003

La circolare Inps n. 26 del 6/2/2003 ha stabilito i valori dei minimali da adottare per l'anno 2003.
Gli importi indicati sulla circolare corrispondono a quelli da noi predisposti con l'aggiornamento 'Paghe121', inviato il 27/1/2003. Di conseguenza, non sarà necessario effettuare alcuna operazione di conguaglio, relativamente alle buste paga elaborate per il mese di gennaio.

Gennaio 2003
(paghe121)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI

Segnaliamo che ad oggi (27/1/2003), non risultano ancora determinati i minimali contributivi, il contributo fisso settimanale ed il limite di imponibile oltre il quale applicare il contributo aggiuntivo del 1%.
In attesa delle disposizioni ufficiali, abbiamo aggiornato le tabelle dei minimali con il valore giornaliero di E. 38,20. Tale importo viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail.
Il contributo fisso settimanale degli apprendisti, per le aziende non artigiane, è stato portato a E. 2,81 (compreso Inail).
Infine, il limite minimo dell’imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo (1%) è stato aumentato a E. 3.080,00 mensili e E. 36.960,00 annuali.
Nel caso in cui i valori ufficiali, una volta pubblicati dall’Inps, risultassero diversi, in misura rilevante, rispetto a quelli predisposti da noi, provvederemo ad inviare il relativo aggiornamento. Precisiamo che non sono stati aggiornati, per il momento, il massimale contributivo ed i valori convenzionali delle cooperative Dpr 602/70.

Gennaio 2003
(paghe121)
AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Sulla base della circolare Inps n. 103 del 15/5/1996, il contributo Fap di diversi settori (per i quali era prevista un’aliquota ridotta) subisce un aumento di 0,50 punti percentuali a partire da gennaio 2003.
Di conseguenza, abbiamo aggiornato le aliquote contributive sulle tabelle 12020 – 12062 – 12079 – 12080 – 12086 – 12088 – 12092 – 12100, con decorrenza 1/1/2003.

Dicembre 2002
(paghe119)
CASSA EDILE : AGGIORNAMENTO ALIQUOTE

Sono state aggiornate le aliquote contributive della Cassa Edile, relativamente alla provincia di Pisa. Le nuove aliquote sono state riportate sulla tabella 17001, in data 1/12/2002.
Ricordiamo che, per quanto riguarda il settore Edile, nell'elenco delle Voci Fisse è prevista la voce 596, da utilizzare per assoggettare ad Irpef una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile (paragrafo 'Inps e Altri Enti'). La stessa voce può essere impostata con un determinato importo, sulle Variazioni Mensili di dicembre, al fine di assoggettare ad Irpef le somme relative a periodi pregressi.

Febbraio 2002
(paghe105)
INPS : MINIMALI – MASSIMALI – CONTRIBUTI SETTIMANALI

Sulla base della circolare Inps n.36 del 8/2/2002, sono stati aggiornati i valori dei minimali (tabella 12004) e dei contributi fissi settimanali (tabella 12006). E stato modificato anche il limite imponibile per il contributo aggiuntivo del 1% ed il massimale annuo della base contributiva, valido anche per i collaboratori coordinati e continuativi.
E’ stata inoltre aggiornata la tabella contributiva Inpdai (19001), relativamente al limite per il contributo aggiuntivo 1%.
Tutte le modifiche sono state effettuate con decorrenza 1/2/2002, e hanno quindi effetto a partire dall’elaborazione delle buste paga di febbraio 2002. Questa impostazione garantisce, in caso di rielaborazione del cedolino di gennaio, di ottenere lo stesso risultato dell’elaborazione originaria.
Relativamente al minimale Inps, facciamo notare che la differenza rispetto a quello applicato nel mese di gennaio è minima (0,01 Euro sul valore giornaliero), ragione per cui non riteniamo necessario effettuare un conguaglio. Per quanto riguarda il limite del contributo aggiuntivo 1%, che può essere applicato anche su base mensile tramite la voce 542, ricordiamo che viene effettuato automaticamente un conguaglio nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto.

Febbraio 2002
(paghe103)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS

Per quanto riguarda le aziende commerciali con più di 50 dipendenti, dal mese di gennaio 2002 non risulta più dovuta la contribuzione per CIG e Mobilità. Dal momento che sembra molto probabile una proroga, non abbiamo modificato la tabella contributiva in questione (codice tabella 12091). E’ comunque possibile applicare la normale aliquota contributiva per le aziende interessate, semplicemente agganciando la tabella 12071 ("Contributi Inps – non iscritti Ivs") in sostituzione della tabella 12091.
Sempre relativamente alla gestione contributiva Inps, segnaliamo che dal mese di gennaio 2002 risulta automaticamente inibito il calcolo dello Sgravio Capitario (voce 892).

Febbraio 2002
(paghe103)
AGGIORNAMENTO TABELLE INPS

In attesa delle disposizioni ufficiali da parte dell’Inps, abbiamo aggiornato il contributo fisso settimanale degli apprendisti (tabella 12006) con i seguenti valori : senza quota Inail Euro 2,66 – compresa quota Inail Euro 2,75.
Confermiamo la nostra intenzione di predisporre un aggiornamento relativo alle tabelle Inps, non appena verranno resi ufficiali i nuovi valori dei minimali, contributi apprendisti e limite imponibile per il contributo aggiuntivo del 1%.

Gennaio 2002
(paghe101)
MINIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente alla gestione Inps, segnaliamo che ad oggi (23/1/2002), non risultano ancora determinati i minimali contributivi, il contributo fisso settimanale ed il limite di imponibile oltre il quale applicare il contributo aggiuntivo del 1%.
In attesa delle disposizioni ufficiali, abbiamo aggiornato le tabelle dei minimali con il valore giornaliero di 37,30 Euro. Tale importo viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail (eventualmente trasformato in valore orario per i dipendenti part-time).

Dicembre 2001
(paghe098)
INPS: SGRAVIO TOTALE DECENNALE

A partire dal mese di dicembre 2001, risulta decaduto lo sgravio totale decennale per il Mezzogiorno, derivante dalla Legge 183/76. Di conseguenza, abbiamo provveduto a bloccare automaticamente il calcolo dello sgravio in questione (voce 890), con decorrenza 1/12/2001, in modo tale che non sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente.

Ottobre 2001
(paghe094)
RIDUZIONE CONTRIBUTICA CODICE '69'

E' stata inserita una nuova agevolazione contributiva, corrispondente al codice Inps '69' (circolare Inps n.85 del 9/4/2001). Le disposizioni Inps prevedono tre diverse percentuali di riduzione dei contributi per il caso in questione. Di conseguenza, nel campo Situazione Contributiva (servizio Inquadramento Contrattuale del dipendente), abbiamo previsto il codice '69' corrispondente alla riduzione del 100%, '70' corrispondente alla riduzione del 50%, '71' corrispondente alla riduzione del 40%.

Sul modello DM10, il dipendente viene in ogni caso riportato nel quadro B/C sui codici '169' - '269' - 'O69' - 'Y69' - '869', oltre ai contributi fissi 'S140' - 'S150' in caso di riduzione del 100%. Nel quadro D, i codici di recupero contributivo variano in base alla percentuale di riduzione : 'L900' per il 100%, 'L950' per il 50%, 'L940' per il 40%.

Ottobre 2001
(paghe094)
CONTRIBUTO DI MOBILITA'

Sono state predisposte le voci da utilizzare per il versamento del contributo di Mobilità (circolare Inps n.132 del 14/6/1999 e n.273 del 27/11/1992). Si tratta delle nuove voci 971 e 972 , riportate nell'Elenco delle Voci al paragrafo 5.2 (Contributi Inps). Gli importi corrispondenti vengono esposti nel quadro B/C del modello DM10, con i codici 'M000' e 'M001', mentre sulla nota contabile vengono evidenziati nel campo 'Altri Contributi' del Dettaglio.

Luglio 2001
(paghe091)
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Sulla base delle richieste pervenuteci, sono state inserite alcune nuove agevolazioni contributive, corrispondenti ai codici Inps '46' (circolare Inps n.174 del 31/7/97) e '65' (circolare Inps n.85 del 9/4/01).
Entrambi i codici, nei casi previsti dalla normativa, possono essere inseriti nel campo Situazione Contributiva sul servizio Inquadramento Contrattuale del dipendente.
Sul modello DM10, il codice '46' porta ad esporre il dipendente sui righi '146' - '246' - 'O46' - 'Y46', oltre ai contributi fissi settimanali ('S140' - 'S150') e al codice di recupero contributivo 'L210' (100% dei contributi a carico ditta).
Il codice '65' comporta invece l'esposizione del dipendente con i codici '165' - '265' - 'O65' - 'Y65', oltre naturalmente al codice di recupero contributivo 'L525' (25% dei contributi a carico ditta).

Luglio 2001
(paghe091)
ASPETTATIVA LEGGE 388/2000

E' possibile gestire l'aspettativa prevista dall'art.80, comma 2, della Legge 388/2000 (genitori o parenti di disabili gravi), sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n.64 del 15/3/2001.
Sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, per inserire l'aspettativa in questione, occorre selezionare la voce in questione tra quelle previste nell'elenco, precisamente nel capitolo relativo alle Assenze Indennizzate. Facciamo presente che vengono riportate due diverse voci (315 e 316) sulle Variazioni Mensili e quindi devono essere disponibili i righi necessari.
Viene calcolata automaticamente l'indennità spettante, sulla base della retribuzione di riferimento, presa dal mese precedente rispetto a quello di inizio dell'evento. Nel caso in cui l'evento prosegua, in modo continuativo, su diversi mesi, la procedura continua a prendere la retribuzione di riferimento originaria. Se, invece, l'evento subisce un'interruzione di diversi mesi, per poi ripartire, diventerà necessario indicare da quale mese prendere la retribuzione di riferimento, riportando la data del mese in questione nel campo 'Competenza' della voce 316.

Aprile 2001
(paghe086)
ALIQUOTE INPS : RIDUZIONE CUAF

Come segnalato nel precedente aggiornamento 'Paghe083', la legge 388/2000 prevede una riduzione di 0,8 punti percentuali sul contributo Cuaf, a partire dal mese di febbraio 2001. Nel caso in cui il contributo Cuaf sia dovuto in misura inferiore alla riduzione spettante, devono essere ridotti altri contributi, diversi dal fondo pensione, per complessivi 0,4 punti percentuali, verificando di non superare la riduzione massima complessiva di 0,8 punti.
Con la circolare Inps n.52 del 6/3/2001, è stato chiarito che le suddette riduzioni contributive devono essere calcolate indicando nel quadro 'D' del modello DM10 i corrispondenti recuperi (a credito per l'azienda), lasciando quindi invariate le aliquote per il calcolo dei contributi esposti nel quadro 'C' dello stesso modello. Sono inoltre stati previsti i codici da utilizzare per il recupero della riduzione contributiva relativa al mese di febbraio.

A partire dall'elaborazione del mese di marzo 2001, vengono quindi calcolate automaticamente le riduzioni contributive, facendo riferimento alle aliquote applicate ad ogni singolo dipendente.
In particolare, vengono elaborate automaticamente le seguenti voci (visibili sulla finestra Dettaglio del Cedolino) :

· voce 581 - riduzione sul contributo Cuaf, corrispondente al codice 'R600' sul DM10;
· voce 582 - riduzione sul contributo Maternità, codice 'R601' sul DM10;
· voce 583 - riduzione sul contributo Disoccupazione, codice 'R602' sul DM10;
· voce 584 - riduzione sui contributi Fondo Garanzia Tfr / Cassa Integrazione / Malattia, codice 'R603' sul DM10.

Su ciascuna delle voci sopra indicate, viene riportata la percentuale corrispondente alla riduzione nel campo Quantità, ed il relativo recupero di contributi nel campo Importo Totale.

Precisiamo che la voce 581 (riduzione Cuaf) prevederà un'aliquota massima dello 0,8%, arrivando comunque fino a concorrenza del contributo Cuaf presente sulla tabella contributiva adottata. Le altre voci verranno calcolate solo nel caso in cui sulla voce 581 non sia possibile recuperare tale valore massimo, a causa di un contributo Cuaf dovuto in misura ridotta (ad esempio per le aziende artigiane o commerciali con titolari iscritti Ivs). In questo caso verranno elaborate, secondo il seguente ordine, le voci 582 (Maternità), 583 (Disoccupazione) e 584 (altri contributi), sempre sulla base delle aliquote Inps adottate, fino ad arrivare ad una riduzione complessiva dello 0,4% e comunque fino al raggiungimento del recupero massimo dello 0,8% (comprendendo anche la voce 581).
Per quanto riguarda i dipendenti per i quali spettano agevolazioni contributive (contratti di formazione, legge 56/87, ecc.), le riduzioni della Cuaf e degli altri contributi devono essere calcolate sulla base delle aliquote Inps, ossia nella stessa misura degli altri dipendenti, mentre il recupero derivante dall'agevolazione (esposto anch'esso nel quadro 'D' del modello DM10) deve essere calcolato sulla parte a carico dell'azienda al netto delle riduzioni su Cuaf e altri contributi. Fanno eccezione gli apprendisti ed i contratti di formazione codice '53', per i quali non viene calcolato nessun contributo a carico dell'azienda (sul modello DM10 figura solo la parte a carico del dipendente), con la conseguenza che non deve essere calcolata nessuna riduzione della Cuaf e degli altri contributi.
In generale, tutte le riduzioni contributive vengono calcolate sulla base dell'imponibile Inps (voce 500), con l'eccezione delle Cooperative Dpr 602/70 (contratto 083), per le quali viene fatto riferimento all'imponibile convenzionale relativo ai contributi diversi dal Fondo Pensione (voce 305).

Con l'elaborazione del mese di marzo, viene inoltre effettuato il recupero delle riduzioni sulla Cuaf e sugli altri contributi, relative al mese di febbraio, secondo le modalità previste dalla circolare Inps.
Il valore delle riduzioni relative al mese di febbraio, viene calcolato automaticamente e riportato nel campo 'Importo Unitario' delle stesse voci utilizzate per le riduzioni del mese corrente (581 - 582 - 583 - 584). Nel quadro 'D' del modello DM10 vengono indicati i corrispondenti codici, rispettivamente 'R604' - 'R605' - 'R606' - 'R607'.
In presenza di un'agevolazione contributiva, il conguaglio delle riduzioni relative al mese di febbraio viene calcolato al netto dell'agevolazione stessa, contrariamente a quanto avviene per il mese corrente. A tale proposito, facciamo presente che la circolare Inps non fornisce alcun chiarimento : l'impostazione da noi scelta appare la sola che consenta di esporre correttamente il conguaglio sul modello DM10, senza inficiare i dati relativi al mese corrente.
Il solo caso in cui il conguaglio non viene effettuato automaticamente, si presenta per i dipendenti licenziati nel mese di febbraio. Di conseguenza, è stata predisposta una stampa che evidenzi i dipendenti in questione, da generare lanciando la procedura Stampe Accessorie con i seguenti parametri : Programma da Eseguire 'SEGNAV10', Data Iniziale '01-02-2001', Data Finale '28-02-2001'. Nel campo Opzioni del Programma deve essere riportato 'V500', seguito eventualmente dal codice della zona che si intende selezionare (opzionale). Il nome della stampa generata è 'PAGVOCI.CUAF'.
Sulla stampa sopra descritta viene riportato l'imponibile Inps dei dipendenti licenziati nel mese di febbraio, eventualmente già ridotto sulla base delle agevolazioni contributive. Il valore 'Totale per ditta' deve essere riportato sulla nuova voce 507 ("Importo per conguaglio Inps" - campo Importo Totale), sulle Variazioni Mensili di un qualsiasi dipendente in forza nel mese di marzo (possibilmente non soggetto ad agevolazioni contributive). In tal modo verrà effettuato, tramite il modello DM10, anche il recupero dei dipendenti già licenziati.

Facciamo presente che tutte le modifiche sopra descritte hanno effetto soltanto sui contributi a carico del datore di lavoro, e non influiscono in alcun modo con le ritenute Inps che figurano in busta paga. In ogni caso, è necessario rielaborare i cedolini del mese di marzo nel caso in cui siano stati elaborati prima dello scarico del presente aggiornamento, utilizzando a tale scopo la normale procedura di Elaborazione Mensile (non deve essere usata la procedura di Rielaborazione presente sul menù Amministratore Paghe).

Febbraio 2001
(paghe083)
MINIMALI E ALIQUOTE INPS

Confermiamo la correttezza delle tabelle contributive Inps, inviate con l'aggiornamento 'Paghe081' ('Minimali contributivi Inps' e ' Aliquote contributive Inps') ed utilizzate per l'elaborazione del mese di gennaio 2001. I valori del minimale, del contributo fisso settimanale e delle aliquote soggette a variazione dal 1/1/2001, coincidono con quelli ufficiali indicati nelle circolari Inps n. 33 del 8/2/2001 e n. 35 del 15/2/2001.
La sola differenza riscontrata riguarda il limite mensile di reddito per l'applicazione del contributo aggiuntivo Ivs (1%). Tale importo è risultato essere di L. 5.671.000 (anziché 5.676.000) : la differenza verrà automaticamente recuperata in fase di conguaglio Inps annuale.

Febbraio 2001
(paghe083)
ALIQUOTE INPS : ULTERIORI MODIFICHE

Secondo quanto disposto dalla Legge 388/2000 (finanziaria 2001), a partire dal mese di febbraio 2001 il contributo Cuaf deve essere ridotto di 0,8 punti percentuali. Nel caso in cui il contributo sia dovuto in misura inferiore alla riduzione spettante, devono essere diminuiti i contributi di disoccupazione e maternità per complessivi 0,4 punti percentuali, verificando di non superare la riduzione massima di 0,8 punti (compreso il contributo Cuaf).
In assenza di disposizioni Inps, sussistono diversi dubbi su come si debbano distribuire le varie riduzioni, nel caso di incapienza sul contributo Cuaf (ipotesi che si verifica per le ditte artigianali e commerciali con titolari iscritti Ivs). Inoltre, non è chiaro se la riduzione spetta anche quando il contributo Cuaf non è dovuto (enti, associazioni, ecc.).
Da parte dell'Inps, sia a livello nazionale che provinciale, abbiamo avuto risposte (verbali) discordanti, talvolta anche in merito all'applicazione della suddetta riduzione nei casi più semplici. Di conseguenza, riteniamo opportuno attendere l'uscita della relativa circolare Inps, prima di provvedere alla modifica delle aliquote contributive.
Facciamo presente che tale modifica ha effetto soltanto sui contributi a carico del datore di lavoro, e non influisce in alcun modo con le ritenute che figurano in busta paga. Comunque, nel caso in cui non fosse possibile applicare le nuove aliquote con l'elaborazione del mese di febbraio, provvederemo ad effettuare un recupero (automatico) nel mese successivo.

Gennaio 2001
(paghe081)
MINIMALI CONTRIBUTIVI INPS

In assenza di specifiche disposizioni da parte degli Enti competenti, le tabelle 12004 (minimali Inps), 13001 (mininali Inail) e 12006 (contributo fisso settimanale Inps) sono state aggiornate con valori NON ufficiali, calcolati sulla base dell'importo minimo di pensione e dell'indice Istat relativo all'anno 2000. Consigliamo agli Utenti di controllare i valori riportati sulle tabelle sopra segnalate, in quanto non possiamo garantire che coincidano con quelli ufficiali che verranno stabiliti dall'Inps. A titolo di esempio, il minimale giornaliero da applicare ad operai ed impiegati dei settori industria, artigianato, credito e commercio, è stato impostato a L. 70.333.
In modo analogo è stato modificato il limite mensile per il calcolo del contributo aggiuntivo 1% (voce 542), corrispondente a L. 5.676.000 (ossia L. 68.116.000 annuali).
Non appena verranno pubblicati i valori ufficiali da parte dell'Inps, provvederemo ad inviare il relativo aggiornamento.

Gennaio 2001
(paghe081)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS

Sulla base della circolare Inps n.103 del 15/5/1996, il contributo Fap di diverse categorie (per le quali era prevista un'aliquota ridotta) subisce un aumento di 0,50 punti percentuali a partire da gennaio 2001.
A tale riguardo, abbiamo aggiornato le tabelle 12020, 12062, 12079, 12080, 12086, 12088, 12092, 12100, in data 1/1/2001.