INPS: CONGUAGLIO FINE ANNO


Dicembre 2023
(acred877)
CONGUAGLIO FRINGE-BENEFIT – RETTIFICA

Con l’aggiornamento Acred875 del 22/12/2023, è stato rilasciato il calcolo automatico del limite di esenzione dei fringe-benefit, compreso l’eventuale conguaglio rispetto a quanto assoggettato o considerato esente nel corso dell’anno.

A seguito delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo riscontrato che il suddetto conguaglio presentava i seguenti problemi:

  • la voce 0C1 (retribuzioni in natura da welfare) percepita nei mesi precedenti, non veniva considerata nel totale dei fringe-benefit, quando il limite di esenzione risultava di E. 258,23;
  • in presenza di fringe-benefit considerati imponibili nei mesi precedenti, da rendere esenti in fase di conguaglio, la voce 4D3 non effettuava correttamente i controlli previsti.

Precisiamo che i suddetti problemi riguardavano solo il conguaglio effettuato sulle buste paga di dicembre: sulla stampa di controllo generata dal programma ‘SEGNAES1’, invece, le somme da conguagliare venivano indicate correttamente.

Con il presente aggiornamento, entrambi i problemi sono stati risolti: occorre quindi rielaborare le buste paga di dicembre interessate dalle suddette situazioni (voce 0C1 con limite esenzione ad E. 258,23 e/o fringe-benefit assoggettati da rendere esenti in fase di conguaglio), nel caso in cui siano state elaborate prima del 03/01/2024.

Dicembre 2023
(acred875)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2023, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici è stabilito in E. 52.190,00 annuali, corrispondenti a E. 4.349,00 mensili. Tali importi sono stati predisposti con l’aggiornamento di gennaio 2023 Acred849 e poi confermati dalla circolare Inps n. 11 del 01/02/2023.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto, viene automaticamente effettuato il conguaglio del contributo aggiuntivo 1%.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci – punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2023
(acred875)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2023, il massimale contributivo ai fini pensionistici è stabilito in E. 113.520,00, come indicato nella circolare Inps n. 11 del 01/02/2023.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo dell’imponibile Inps annuale: la parte eccedente il massimale annuo viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 ed esposti sulla denuncia UniEmens nella sezione ‘Dipendenti – Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto, viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.
Una volta effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi dall’Inps, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).

Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, per rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti il massimale. A tale scopo occorre impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al paragrafo Contributo aggiuntivo inps.
La voce 504, per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2023
(acred875)
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT ANNO 2023

Con il presente aggiornamento, è possibile determinare l’esenzione spettante per i fringe-benefit ed i buoni carburante corrisposti nell’anno 2023, conguagliando quanto è stato assoggettato o reso esente nei mesi precedenti.

Per l’anno 2023, sono previsti due diversi limiti di esenzione per i fringe-benefit:

  • E. 3.000 in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico alla data del 31/12/2023, indipendentemente dalla percentuale di carico, dall’età del figlio e dall’applicazione delle detrazioni per figli;

  • E. 258,23 in assenza di figli fiscalmente a carico alla data del 31/12/2023.

Rientrano nei suddetti limiti i fringe-benefit relativi ai dipendenti e ai collaboratori (voci 063 / 064 / 06F / 06G / 062 / 0C1). Precisiamo che restano esclusi i buoni pasto (per i quali è prevista un’esenzione su base giornaliera) ed i valori convenzionali di retribuzioni in natura previsti in alcuni contratti nazionali o territoriali (ad esempio il “vitto” previsto nei pubblici esercizi oppure il “caro-pane” previsto per i panificatori).
Restano inoltre escluse alcune prestazioni esenti rientranti nel welfare aziendale, ovviamente ad eccezione di quelle che hanno le caratteristiche per rientrare nei limiti di esenzione sopra descritti.

I rimborsi delle utenze domestiche (voci 07T / 07U, aggiornamento di settembre 2022 Acred838) possono rimanere esenti solo se viene applicato il limite di E. 3.000 (quindi in presenza di figli a carico al 31/12/2023). Nel caso in cui si applichi il limite di E. 258,23 (assenza di figli a carico al 31/12/2023), i rimborsi utenze domestiche restano imponibili e non vengono considerati ai fini del controllo del suddetto limite di esenzione.

I buoni carburante (voci 07R / 07S, aggiornamento di marzo 2022 Acred821) possono rientrare sia nel limite di E. 3.000 che nel limite di E. 258,23. Per i buoni carburante è prevista un’ulteriore esenzione di E. 200 valida solo ai fini fiscali: i buoni carburante che rientrano in tale esenzione, quindi, rimangono imponibili ai fini contributivi. Ricordiamo che, con l’aggiornamento di marzo 2023 Acred857, è stata rilasciata la voce 40P, tramite la quale è stato possibile assoggettare a contributi il valore dei buoni carburante che si intendeva far rientrare nel limite di E. 200.
Per i buoni carburante, quindi, nell’anno 2023 risulta più conveniente applicare prioritariamente il limite relativo ai fringe-benefit (E. 3.000 o E. 258,23), nel caso in cui vi sia capienza al netto degli altri fringe-benefit; la parte dei buoni carburante che non trova capienza nel suddetto limite, può essere resa esente (solo fiscalmente) fino al limite di E. 200, assoggettandola comunque a contribuzione.

Nel caso in cui si superino i suddetti limiti, l’intero importo diventa imponibile, sia ai fini previdenziali che fiscali: tale criterio vale sia per il superamento del limite relativo ai fringe-benefit (E. 3.000 o E. 258,23), sia per il superamento del limite relativo ai buoni carburante (E. 200), tenendo presente che quest’ultimo viene verificato soltanto se i buoni carburante non trovano capienza nel limite relativo ai fringe-benefit.

Occorre sottolineare che l’applicazione del maggior limite di esenzione per i fringe-benefit (E. 3.000 anziché E. 258,23) può essere stabilita solo nel mese di dicembre, in quanto si deve verificare la presenza di figli a carico al 31/12/2023. Ovviamente, nei mesi precedenti le somme in questione potrebbero essere state assoggettate o rese esenti in modo non conforme rispetto al limite di esenzione effettivamente spettante.

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile il controllo automatico del limite di esenzione per tutte le somme sopra elencate: fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante, corrisposti nell’anno 2023.
Dal suddetto controllo, può risultare una differenza che deve essere assoggettata o recuperata dall’imponibile.

Per attivare il suddetto controllo e determinare la differenza da assoggettare o recuperare, occorre inserire la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità. La voce può essere inserita sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati oppure, se risulta più comodo, sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale). Precisiamo che si tratta della stessa voce che consentiva di attivare il controllo sul mese di dicembre 2022 (aggiornamento Acred845)

Attivando il controllo, vengono rilevate le seguenti somme, considerando sia i mesi precedenti che il mese corrente:

  1. Buoni carburante imponibili e non imponibili (voci 07R / 07S), riportati sulla voce 4D0 per quanto riguarda la gestione contributiva e sulla voce 4D1 per quanto riguarda la gestione fiscale.

  2. Fringe-benefit imponibili e non imponibili (voci 062 / 063 / 064 / 06F / 06G / 0C1), riportati sulla voce 4D2. Ricordiamo che la voce 0C1 (retribuzioni in natura da welfare) prevede l’indicazione del solo valore esente.

  3. Rimborsi utenze domestiche imponibili e non imponibili (voci 07T / 07U), riportati sulla voce 4CZ.

Sulle voci 4D0 / 4D1 / 4D2, le somme che sono state gestite come imponibili sono riportate nel campo Importo Totale, mentre le somme che sono state gestite come esenti sono riportate nel campo Importo Unitario.

Come già detto, viene determinato il limite di esenzione spettante per i fringe-benefit, verificando se sono presenti dei figli fiscalmente a carico al 31/12/2023: a tale scopo, si considerano i figli presenti sul servizio Detrazioni e Anf, sui quali risulta barrata la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’ nella decorrenza valida rispetto al 31/12/2023. Ricordiamo che i figli presenti sul servizio possono essere controllati singolarmente dalla finestra ‘Gestione singoli familiari’.
Precisiamo che la condizione necessaria per considerare i figli “fiscalmente a carico” (casella ‘Detrazioni / Deduzioni’ barrata), corrisponde alla condizione che viene verificata per riportare i figli nella sezione ‘Familiari a carico’ della CU, con la sola differenza che per il limite di esenzione vengono considerati soltanto i figli che hanno la suddetta condizione al 31/12/2023, mentre sulla CU saranno riportati tutti i figli che hanno avuto la stessa condizione nell’arco dell’anno 2023 (anche nel caso in cui la situazione sia cambiata prima del 31/12/2023).

Una volta stabilito il limite di esenzione dei fringe-benefit, si possono verificare le seguenti condizioni:

  • se i limiti di esenzione non vengono superati, l’intero importo viene considerato esente; in tal caso, le somme che sono assoggettate nei mesi precedenti devono essere recuperate dall’imponibile;
  • se i limiti di esenzione vengono superati, l’intero importo viene considerato imponibile; in tal caso, le somme che sono state rese esenti nei mesi precedenti devono essere incluse nell’imponibile.

A tale riguardo, occorre considerare le seguenti eccezioni (già descritte nei paragrafi precedenti):

  • se il limite di esenzione dei fringe-benefit vale E. 258,23 (assenza di figli a carico al 31/12/2023), i rimborsi utenze domestiche risultano imponibili e non vengono considerati per il raggiungimento di tale limite;
  • per i buoni carburante che non rientrano nel limite previsto per i fringe-benefit (E. 258,23 oppure E. 3.000), viene applicato l’ulteriore limite di E. 200 (valido solo per l’esenzione fiscale).

La differenza da assoggettare o recuperare, risultante dai controlli sopra descritti, è riportata sulla voce 4D3:

  • nel campo Importo Unitario viene riportata la differenza relativa all’imponibile contributivo;
  • nel campo Importo Totale viene riportata la differenza relativa all’imponibile fiscale.

Precisiamo che le differenze riportate nei due campi della voce 4D3 hanno valore positivo se devono essere assoggettate (sommate all’imponibile) oppure hanno valore negativo se devono essere recuperate (sottratte dall’imponibile).
Per i motivi spiegati più avanti, il campo Importo Unitario della voce 4D3 viene avvalorato soltanto se l’importo che dovrebbe esserci riportato (ossia la differenza relativa all’imponibile contributivo) risulta positivo.

Per quanto riguarda l’imponibile fiscale, la differenza risultante (riportata nel campo Importo Totale della voce 4D3) viene sommata o sottratta dall’imponibile Irpef del mese di dicembre. Precisiamo che, se l’imponibile fiscale diventasse negativo (a causa di una differenza da recuperare di importo superiore all’imponibile del mese), il recupero produrrebbe comunque il suo effetto sull’imponibile Irpef annuale e, di conseguenza, sul conguaglio fiscale di fine anno.

Per quanto riguarda l’imponibile contributivo, la differenza risultante (campo Importo Unitario della voce 4D3) può produrre un effetto sull’imponibile Inps del mese del conguaglio soltanto se è positiva, ossia se deve essere sommata all’imponibile Inps del mese del conguaglio, come confermato nel messaggio Inps n. 3884 del 6/11/2023.
Di conseguenza, il campo Importo Unitario della voce 4D3 non viene avvalorato se l’importo che dovrebbe esserci riportato risulta negativo (ossia se la differenza risultante va recuperata dall’imponibile contributivo).
Nel caso in cui la differenza calcolata dalla voce 4D3 risulti negativa, ossia se deve essere recuperata dall’imponibile contributivo, il procedimento da adottare risulta più complesso: come indicato nel messaggio Inps n. 3884 sopra citato, occorre generare la variabile retributiva ‘FRIBEN’, nella sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens, con l’indicazione dell’imponibile e dei contributi da recuperare in riferimento alle singole mensilità nelle quali sono state assoggettate le somme che adesso risultano esenti (fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche, buoni carburante).
Per generare automaticamente la variabile retributiva ‘FRIBEN’ nei casi interessati, occorre utilizzare il programma ‘SEGNAES1’ sulla procedura Stampe Accessorie, documentato al paragrafo Controllo esenzione fringe-benefit. Lo stesso programma può essere utilizzato anche per effettuare un controllo delle somme considerate ai fini dell’esenzione dei fringe-benefit.

NOTA: a seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo previsto la possibilità di recuperare l’eventuale differenza relativa all’imponibile contributivo, decurtandola dall’imponibile Inps del mese di dicembre.
Precisiamo che quest’ultimo criterio, alternativo a quello descritto nel paragrafo precedente, non è conforme a quanto previsto dall’Inps: la scelta di adottare il criterio alternativo rimane perciò a carico dell’Utente.
Se si sceglie di adottare il criterio alternativo, occorre verificare che sia rispettato il minimale Inps anche sottraendo la differenza da recuperare (tale verifica deve essere effettuata dall’Utente). Se il minimale risulta rispettato, è possibile indicare il valore ‘2’ (anziché ‘1’) nel campo Quantità della voce 4D3. In tal modo, la differenza di imponibile contributivo viene riportata nel campo Importo Unitario della voce 4D3 anche nel caso in cui risulti negativa: così facendo, tale differenza viene sottratta dall’imponibile Inps del mese.
Precisiamo che l’opzione ‘2’ sopra descritta va utilizzata nel caso in cui si debba effettuare un recupero sull’imponibile Inps dei collaboratori / amministratori, come indicato al paragrafo Controllo esenzione fringe-benefit.

Dicembre 2023
(acred875)
CONTROLLO ESENZIONE FRINGE-BENEFIT

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una stampa di controllo, che consente di rilevare il valore dei fringe-benefit, dei rimborsi utenze domestiche e dei buoni carburante percepiti nei mesi precedenti dell’anno 2023.
Sulla stampa prodotta, i fringe-benefit ed i rimborsi utenze domestiche sono indicati ciascuno su 2 colonne distinte, separando la parte che è stata considerata esente da quella che è stata considerata imponibile. I buoni carburante sono ripartiti su 4 colonne, indicando separatamente i valori esenti e imponibili ai fini contributivi e fiscali.

Per generare la stampa in questione, selezionare il programma ‘SEGNAES1’ sulla procedura Stampe Accessorie (il programma si trova al punto 1.2 ‘Stampe di fine anno’ nell’elenco dei programmi disponibili).
Sono riportati in stampa i dipendenti ed i collaboratori che hanno percepito fringe-benefit (voci 062 / 063 / 064 / 06F / 06G / 0C1), rimborsi utenze domestiche (voci 07T / 07U), buoni carburante (voci 07R / 07S).
Le somme in questione vengono rilevate dalle buste paga relative al periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura: prima di elaborare il mese di dicembre, è possibile indicare ‘01/01/2023’ nella Data Iniziale e ‘30/11/2023’ nella Data Finale, allo scopo di controllare i fringe-benefit erogati fino al mese di novembre.
Eventualmente, dopo aver elaborato il mese di dicembre (anche in via non definitiva), è possibile eseguire nuovamente la procedura indicando sempre ‘01/01/2023’ nella Data Iniziale e ‘31/12/2023’ nella Data Finale, in modo da includere anche il mese di dicembre nel controllo effettuato dal programma.
Gli importi vengono totalizzati a livello di dipendente e dettagliati per mese di erogazione (il dettaglio è necessario per ottenere l’indicazione dell’imponibile Inps da recuperare in relazione ad ogni mese di competenza).

Viene prodotta la stampa 'fringe-benefit-2023' ed il file 'fringe-benefit-2023.csv' (apribile in Excel).
La stampa può essere utilizzata per individuare i soggetti sui quali occorre attivare il controllo dei limiti di esenzione, per l’elaborazione delle buste paga di dicembre. Ricordiamo che il controllo in questione viene attivato indicando la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità, secondo le modalità descritte al paragrafo Esenzione fringe-benefit anno 2023.

Sulla stampa prodotta, in corrispondenza di ciascun dipendente o collaboratore, sono riportate le somme percepite, distinguendo tra importi considerati esenti e imponibili; inoltre, vengono compilate le seguenti colonne:

  1. Conguaglio imponibile Irpef: se avvalorata, indica l’importo da assoggettare a tassazione (valore positivo), oppure l’importo da rendere esente da tassazione (valore negativo); precisiamo che l’importo in questione figura al lordo dei corrispondenti contributi a carico del dipendente;
  2. Conguaglio imponibile Inps: se avvalorata, indica l’importo da assoggettare a contributi (valore positivo), oppure l’importo da rendere esente da contributi (valore negativo);
  3. Recupero contributi dipendente: contributi a carico del dipendente da recuperare, indicati soltanto nel caso in cui il valore presente nella colonna ‘Conguaglio imponibile Inps’ risulti negativo;
  4. Recupero contributi complessivi: contributi complessivi (ditta + dipendente) da recuperare, indicati soltanto nel caso in cui il valore presente nella colonna ‘Conguaglio imponibile Inps’ risulti negativo.

Precisiamo che, per determinare i contributi (sia complessivi che c/dipendente), viene considerata la contribuzione effettivamente applicata in ogni singolo mese, al netto di eventuali riduzioni o agevolazioni. Precisiamo che, da parte dell’Inps, non è stata fornita alcuna indicazione precisa su come devono essere calcolati i contributi da esporre nella sezione ‘Var. Retributive’: di conseguenza è stato adottato il criterio (relativamente semplice) sopra descritto, in quanto consente un immediato riscontro rispetto alle denunce Uniemens dei singoli mesi di competenza.

In presenza di fringe-benefit, rimborsi utenze o buoni carburante da conguagliare, viene riportata la segnalazione “(1)” nella colonna ‘Diff. Imp.’, con una nota esplicativa a fine pagina.
In tal caso, non deve essere compilata la sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens, quindi sulla stampa non vengono compilate le colonne relative al recupero dell’imponibile e dei contributi. Come già detto, in questo caso la differenza da assoggettare viene sommata all’imponibile Inps del mese corrente.

Per ogni soggetto elencato, viene indicato anche il tipo di rapporto (dipendente / collaboratore) in vigore alla fine del periodo richiesto. Se il soggetto risulta avere un rapporto di collaborazione (compresi gli amministratori), non deve essere compilata la sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens. Anche in questo caso, sulla stampa non vengono compilate le colonne relative al recupero dei contributi Inps: viene invece riportata la segnalazione ‘(2)’ nella colonna ‘Diff. Imp.’, con la corrispondente nota esplicativa a fine pagina., nella quale si precisa che per recuperare l’imponibile Inps dei collaboratori, occorre indicare l’opzione ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3.

Sui lavoratori dipendenti per i quali occorre recuperare l’imponibile ed i contributi relativi a somme precedentemente assoggettate e che adesso risultano esenti ai fini Inps, il programma ‘SEGNAES1’ consente di generare, in automatico, le causali da riportare nella sezione ‘Var. Retributive’ delle denunce Uniemens.
Per generare automaticamente le causali in questione, occorre selezionare l’opzione ‘Definitiva (aggiorna l’archivio)’ nel campo ‘Modalità di lancio’ previsto nei parametri del programma.
Come di consueto, è consigliabile effettuare un primo lancio in modalità ‘Provvisoria’ (selezionata automaticamente), allo scopo di controllare i casi riportati in stampa, dopodiché può essere effettuato il lancio in modalità ‘Definitiva’.

Nella modalità ‘Definitiva’, viene generata automaticamente la causale ‘FRIBEN’, inserendola momentaneamente sul servizio Cedolini – Arretrati Inps, in corrispondenza del mese di dicembre 2023.
La causale in questione viene generata solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

  1. sono presenti fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante precedentemente considerati imponibili, che adesso risultano esenti sulla base dei limiti di esenzione effettivamente spettanti;
  2. il soggetto risulta inquadrato come dipendente (non come collaboratore / amministratore);
  3. il soggetto risulta in forza nel mese di dicembre (ossia non deve essere cessato prima del 1/12/2023);
  4. il mese di dicembre non risulta elaborato sul servizio Ditta – Abilitazione.

La causale ‘FRIBEN’ è riportata, sul servizio Cedolini – Arretrati Inps, dettagliata per singolo mese di competenza (come richiesto sulle denunce Uniemens), con l’indicazione dell’imponibile e dei contributi da recuperare. L’imponibile è riportato nella colonna ‘Imp. base’ del servizio. I contributi sono indicati come valore complessivo (da conguagliare sulle denunce Uniemens di dicembre) e a carico del dipendente (per il recupero sulla busta paga di dicembre).
Precisiamo che viene generata automaticamente la sola causale ‘FRIBEN’, relativa all’imponibile entro il massimale contributivo ai fini pensionistici. Nel caso in cui il recupero vada ad interessare anche l’eccedenza sul massimale (laddove applicato) occorre intervenire sul servizio Cedolini – Arretrati Inps, indicando le somme da recuperare ed i relativi contributi sulle causali ‘FRBDIM’ / ‘FRBMAS’ (eventualmente modificare la causale ‘FRIBEN’).

Gli imponibili indicati sulle causali sopra descritte, presenti sul servizio Cedolini – Arretrati Inps in corrispondenza del mese 12/2023, con l’elaborazione del mese di dicembre vengono riportati automaticamente sulla voce 4D4.
La voce 4D4 viene elaborata solo se risulta attivato il controllo del limite di esenzione tramite la voce 4D3 con l’opzione ‘1’ nel campo Quantità (come descritto al paragrafo Esenzione fringe-benefit anno 2023); precisiamo che la voce 4D4 non viene elaborata se la voce 4D3 non è stata inserita oppure è stata inserita con l’opzione ‘2’ nel campo Quantità.
Nel campo Importo Unitario della voce 4D4 viene riportato l’imponibile complessivo da recuperare presente sulla causale ‘FRIBEN’ (ossia la somma degli imponibili riportati sulla causale ‘FRIBEN’ in corrispondenza dei singoli mesi). Nel caso in cui siano presenti anche le causali ‘FRBDIM’ e ‘FRBMAS’, la somma dei relativi imponibili viene riportata nel campo Importo Totale della voce 4D4 (quest’ultima corrisponde al recupero sull’eccedenza massimale).

In presenza della voce 4D4, sulla busta paga di dicembre vengono recuperati i contributi a carico del dipendente, mentre sulla denuncia Uniemens di dicembre vengono conguagliati i contributi complessivi (ditta + dipendente), rilevandoli dalle causali ‘FRIBEN’ / ‘FRBDIM’ / ‘FRBMAS’ presenti sul servizio Cedolini – Arretrati Inps.
I contributi da recuperare sono riportati nei campi Importo Unitario delle voci 4D5 (a carico del dipendente) e 4D6 (complessivi ditta + dipendente). Se è presente un recupero sull’eccedenza massimale, i corrispondenti contributi da recuperare sono riportati nei campi Importo Totale delle voci 4D5 (c/dipendente) e 4D6 (ditta + dipendente).

Sui dipendenti per i quali risultano presenti sia le voci 4D4 / 4D5 / 4D6 nel Dettaglio del cedolino, sia le causali di recupero sul servizio Cedolini – Arretrati Inps, viene generata automaticamente la sezione ‘Var. Retributive’ sulla denuncia Uniemens di dicembre. In tale sezione vengono riportate le causali ‘FRIBEN’ / ‘FRBDIM’ / ‘FRBMAS’ presenti sul servizio Cedolini – Arretrati Inps, dettagliate per singolo mese, con l’indicazione dell’imponibile e dei contributi complessivi (ditta + dipendente) da recuperare. Il totale dei contributi da recuperare viene incluso nel totale delle somme a credito, nella sezione ‘Aziendale’ della denuncia Uniemens.

Nel caso in cui la stampa venga prodotta includendo anche il mese di dicembre (avendolo già elaborato almeno in via provvisoria), occorre tenere presente che la causale ‘FRIBEN’ non viene generata in riferimento allo stesso mese di dicembre, in quanto tale causale si può riferire soltanto ai mesi precedenti; l’eventuale differenza derivante dal mese di dicembre viene invece recuperata direttamente dall’imponibile del mese, tramite la voce 4D3.

Infine, segnaliamo che nella circolare Inps n. 106 del 20/12/2023 è stata riportata un’indicazione alquanto “discutibile”, per quanto riguarda l’eventuale presenza dell’esonero contributivo a favore dei dipendenti, nei mesi pregressi interessati dal conguaglio dei fringe-benefit (ossia i mesi per i quali viene effettuato il recupero tramite la causale ‘FRIBEN’).
Al punto 7 della circolare Inps è indicato quanto segue: “Nelle ipotesi in cui a seguito di variazione della retribuzione imponibile, derivante dalla applicazione della suddetta disciplina relativa ai fringe benefits, i datori di lavoro debbano provvedere al recupero o al versamento delle quote di esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, i medesimi dovranno avvalersi dell’invio di flussi di regolarizzazione DMVig”.
Essendo la suddetta circolare di recente pubblicazione, non è stato ancora possibile approfondire la questione, per capire in quali casi occorre effettuare il procedimento di regolarizzazione. Il dubbio è se tale procedimento deve essere adottato solo nei casi in cui si dovrebbe rideterminare l’esonero a causa di un diverso assoggettamento dei fringe-benefit, oppure se tale procedimento deve essere adottato in tutti i casi in cui è presente l’esonero (anche quando non cambiano le condizioni che hanno dato diritto all’esonero a causa del diverso assoggettamento dei fringe-benefit): nella seconda ipotesi, per la maggior parti dei dipendenti non sarebbe possibile utilizzare la causale ‘FRIBEN’.
Occorre considerare che la causale ‘FRIBEN’ viene generata esclusivamente per recuperare l’imponibile ed i contributi relativi a fringe-benefit precedentemente assoggettati e poi risultati esenti: a seguito di tale recupero, l’imponibile del mese interessato risulterà sempre inferiore a quello originario, quindi non si verificherà mai il caso che l’esonero debba essere restituito (semmai potrebbe verificarsi il caso contrario, ossia che l’esonero non sia stato applicato e che se ne abbia diritto a seguito del recupero). A tale riguardo, ricordiamo che i contributi da recuperare vengono calcolati al netto dell’esonero applicato, analogamente a quanto è stato effettuato sul mese di dicembre 2022.
In attesa di chiarimenti da parte dell’Inps, per il momento è stata aggiunta la segnalazione della presenza dell’esonero contributivo nei singoli mesi interessati dal conguaglio dei fringe-benefit: sulla stampa generata da ‘SEGNAES1’, la presenza dell’esonero viene segnalata tramite la nota ‘(*)’ riportata in corrispondenza dei singoli mesi.

Dicembre 2022
(acred847)
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT – CASI PARTICOLARI

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti Acred845 del 22/12/2022 e Acred846 del 4/01/2023, è stato rilasciato il controllo automatico dei nuovi limiti di esenzione relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante, con la possibilità di conguagliare, sulla busta paga di dicembre, il trattamento fiscale e previdenziale delle somme in questione.

Di seguito, riportiamo le indicazioni relative ad alcuni casi particolari, che potrebbero essere interessati dalla gestione dei fringe-benefit o di altre retribuzioni in natura. Per alcuni di questi casi, inoltre, con il presente aggiornamento rilasciano delle modifiche rispetto alla gestione predisposta con gli aggiornamenti Acred845 / Acred846.

PANIFICATORI (CONTRATTI 024 / 025)
Sui contratti 024 e 025, relativi ai panificatori, la voce 063 prevede una gestione particolare del campo Importo Unitario, diversa da quella prevista a livello generale. Ricordiamo che la voce 063 può essere utilizzata, in generale, per indicare una retribuzione in natura (fringe-benefit) esente e/o imponibile.

Sui contratti 024 e 025, nel campo Importo Unitario della voce 063 è riportato il valore teorico mensile della retribuzione in natura descritta come “caro pane” (specifica dei panificatori). Su tutti gli altri contratti, invece, nel campo Importo Unitario della voce 063 è prevista l’indicazione del valore esente di una retribuzione in natura.

Tenendo conto di quanto sopra indicato, per i soli contratti 024 e 025 non viene più considerato il campo Importo Unitario della voce 063, nella totalizzazione dei fringe-benefit esenti. Tale modifica ha effetto dal presente aggiornamento e riguarda sia il calcolo attivato tramite la voce 4D3, sia il controllo effettuato dal programma ‘SEGNAESE’.

Precisiamo che nel campo Importo Totale della voce 063 è prevista l’indicazione del valore imponibile di una retribuzione in natura e tale criterio vale sia per i panificatori che per gli altri contratti. Il campo Importo Totale della voce 063, quindi, continua ad essere considerato come valore imponibile di un fringe-benefit, sia nel calcolo attivato tramite la voce 4D3, sia nel controllo effettuato dal programma ‘SEGNAESE’.

Facciamo presente che non risulta chiaro se la retribuzione in natura “caro pane” rientra, o meno, tra quelle che possono essere considerate esenti fino al limite di E. 3.000 (per l’anno 2022). Rimane perciò all’Utente la scelta di attivare / non attivare le voci 4D3 e 4D4 in relazione a questa specifica retribuzione in natura.

VOCE 062 (ALLOGGIO)
Ricordiamo che la voce 062 può essere utilizzata per gestire la retribuzione in natura relativa all’alloggio (gestione prevista soprattutto in alcuni settori, quali ad esempio gli alberghi o i proprietari di fabbricati).

Nel campo Importo Unitario della voce 062 è prevista l’indicazione del valore teorico mensile dell’alloggio, mentre nel campo Importo Totale è riportato il valore imponibile (ottenuto da un proporzionamento rispetto ai giorni).

Nel controllo automatico attivato tramite la voce 4D3, veniva erroneamente considerato il campo Importo Unitario della voce 062, anziché il campo Importo Totale. Con il presente aggiornamento, anche nel controllo automatico attivato tramite la voce 4D3, si considera correttamente il campo Importo Totale della voce 062.

Precisiamo che il programma ‘SEGNAESE’ considerava già (correttamente) il campo Importo Totale della voce 062.

Facciamo presente che non risulta chiaro se la retribuzione in natura relativa all’alloggio rientra, o meno, tra quelle che possono essere considerate esenti fino al limite di E. 3.000 (per l’anno 2022). Rimane perciò all’Utente la scelta di attivare / non attivare le voci 4D3 e 4D4 in relazione a questa specifica retribuzione in natura.

LAVORATORI DOMESTICI (CONTRATTO 088)
Con il presente aggiornamento, i lavoratori domestici restano esclusi dalla stampa prodotta dal programma ‘SEGNAESE’, in quanto il datore di lavoro non riveste (generalmente) il ruolo di sostituto d’imposta.
Precisiamo che i soggetti in questione vengono comunque considerati, dal programma ‘SEGNAESE’, nel caso in cui il datore di lavoro svolga il ruolo di sostituto d’imposta (come, ad esempio, avviene per i lavoratori domestici interinali).

Dicembre 2022
(acred846)
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT ANNO 2022

Con l’aggiornamento Acred845 del 22/12/2022, sono state fornite le indicazioni per attivare il controllo automatico dei nuovi limiti di esenzione relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante.
Nel suddetto aggiornamento è stato precisato che non esistevano indicazioni in merito al conguaglio contributivo (tranne alcune anticipazioni, da parte dell’Inps, circa la possibilità di effettuare delle “regolarizzazioni d’ufficio”), soprattutto per quanto riguarda il recupero dell’imponibile derivante da una somma precedentemente assoggettata e poi risultata esente in base ai nuovi limiti. Non sussistevano problemi, invece, ad effettuare il suddetto recupero sul conguaglio fiscale.

Successivamente all’aggiornamento Acred845, è stato pubblicato il messaggio Inps n. 4616 del 22/12/2022 (disponibile dal 23/12), contenente le disposizioni relative al conguaglio contributivo delle somme in questione. Nel suddetto messaggio è stata prevista una nuova modalità di conguaglio, alternativa alle regolarizzazioni (“standard” o “d’ufficio”) e molto più semplice di queste ultime. La nuova modalità (della quale non era stata fornita alcuna anticipazione da parte dell’Inps), prevede che l’imponibile ed i contributi da recuperare vengano conguagliati sulla denuncia Uniemens relativa al mese di dicembre, indicandoli su causali appositamente predisposte nella sezione ‘Var. Retributive’.

Abbiamo quindi inviato la comunicazione del 28/12/2022, allo scopo di fornire le prime indicazioni operative agli Utenti che intendono adottare la nuova modalità di conguaglio contributivo. Nella comunicazione è stato precisato che la nuova modalità può essere adottata esclusivamente sulle denunce Uniemens relative al mese di dicembre (come espressamente previsto nel messaggio Inps); inoltre, è stato ricordato e che il conguaglio contributivo ha effetto sia sull’imponibile fiscale che sul netto in busta, quindi occorre attivarlo prima di elaborare (in via definitiva) il mese di dicembre.

Con il presente aggiornamento, rilasciamo la nuova modalità di conguaglio contributivo prevista nel messaggio Inps n. 4616 sopra citato, riportando le indicazioni operative relative a tale modalità. Nel caso in cui si abbia necessità di adottare una delle altre modalità previste, occorre fare riferimento alla comunicazione del 28/12/2022.
Precisiamo che niente è cambiato, rispetto a quanto già comunicato, per quanto riguarda il conguaglio fiscale.

Innanzitutto ricordiamo che è possibile ottenere un elenco dei soggetti che, nei mesi precedenti, hanno percepito fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante. Come indicato nell’aggiornamento Acred845, a tale scopo occorre utilizzare il programma ‘SEGNAESE’ sulla procedura Stampe Accessorie (1.2 ‘Stampe di fine anno’).
Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, indicare rispettivamente ‘01/01/2022’ e ‘30/11/2022’. In alternativa, nella Data Finale è possibile indicare ‘31/12/2022’, alle condizioni indicate nella NOTA riportata in calce.
Viene generata una stampa dei dipendenti e collaboratori sui quali risultano presenti voci relative a fringe-benefit (062 / 063 / 064 / 06F / 06G / 0C1), rimborsi utenze (07T / 07U ), buoni carburante (07R / 07S). Ricordiamo che, sulla stampa, la parte assoggettata viene indicata separatamente da quella considerata esente (in riferimento al trattamento applicato nei mesi precedenti). Inoltre, i buoni carburante sono mantenuti separati dai fringe-benefit e rimborsi utenze.
Tramite un’opzione, è possibile ottenere il dettaglio dei singoli mesi nei quali sono state utilizzate le voci sopra elencate.

Con il presente aggiornamento, il programma ‘SEGNAESE’ determina automaticamente l’imponibile ed i contributi da recuperare, per effettuare il conguaglio contributivo secondo le modalità previste nel messaggio Inps n. 4616. A tale scopo, si tiene conto del trattamento (assoggettamento / esenzione) precedentemente applicato e dei nuovi limiti di esenzione.

Sulla stampa e sul file csv prodotti (‘fringe-benefit’ e ‘fringe-benefit.csv’), sono state aggiunte le seguenti colonne:

  • Recupero imponibile Inps’, somma precedentemente assoggettata, che adesso risulta esente;
  • Recupero contributi dipendente’, contributi a carico del dipendente sulla somma di cui sopra;
  • Recupero contributi complessivi’, contributi complessivi (ditta + dipendente) sulla stessa somma.

Precisiamo che, per determinare i contributi (sia complessivi che c/dipendente), viene considerata la contribuzione calcolata in ogni singolo mese, al netto di eventuali riduzioni o agevolazioni. Non si tiene conto di eventuali ricalcoli o conguagli dei contributi effettuati nei mesi successivi (come, ad esempio, il ricalcolo della contribuzione CIGS / FIS avvenuto nel mese di settembre 2022). Precisiamo che, da parte dell’Inps, non è stata fornita alcuna indicazione precisa su come devono essere calcolati i contributi da esporre nella sezione ‘Var. Retributive’: di conseguenza è stato adottato un criterio relativamente semplice, che consente un immediato riscontro rispetto alle denunce Uniemens dei singoli mesi di competenza.

Nel caso in cui le somme oggetto di conguaglio siano state precedentemente considerate esenti e risultino adesso imponibili, viene riportata la segnalazione “(1)” nella colonna ‘Diff. Imp.’, con una nota esplicativa a fine pagina.
In tal caso, non deve essere compilata la sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens, quindi sulla stampa non vengono compilate le colonne relative al recupero dell’imponibile e dei contributi. L’importo da assoggettare deve essere invece sommato all’imponibile del mese corrente: tale gestione avviene adesso in automatico, come più avanti indicato.

Per ogni soggetto riportato in stampa, viene adesso indicato il tipo di rapporto (dipendente / collaboratore), rilevandolo dall’inquadramento in vigore alla fine del periodo richiesto. Se il soggetto risulta avere un rapporto di collaborazione (ivi compresi gli amministratori), NON deve essere compilata la sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens.
Anche in questo caso, sulla stampa non vengono compilate le colonne relative al recupero dell’imponibile e dei contributi. Viene invece riportata la segnalazione “(2)” nella colonna ‘Diff. Imp.’, con la corrispondente nota esplicativa a fine pagina., nella quale si precisa che per i collaboratori è possibile indicare l’opzione ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3.

Sui lavoratori dipendenti per i quali occorre recuperare l’imponibile ed i contributi relativi a somme precedentemente assoggettate e adesso risultate esenti, il programma ‘SEGNAESE’ genera automaticamente le causali da riportare nella sezione ‘Var. Retributive’ delle denunce Uniemens. Ovviamente, tale automatismo va attivato soltanto se si intende adottare la nuova modalità di conguaglio contributivo, prevista dal messaggio Inps n. 4616 sopra citato.
Per generare automaticamente le causali da riportare nella sezione ‘Var. Retributive’, è sufficiente selezionare l’opzione ‘Definitiva (aggiorna l’archivio)’ nel campo ‘Modalità di lancio’ del programma ‘SEGNAESE’.
Come di consueto, è consigliabile effettuare un primo lancio in modalità ‘Provvisoria’ (selezionata automaticamente), allo scopo di controllare i casi riportati in stampa, dopodiché può essere effettuato il lancio in modalità ‘Definitiva’.

Nella modalità ‘Definitiva’, vengono generate automaticamente le causali previste sulle denunce Uniemens, riportandole momentaneamente sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’, in corrispondenza del mese di dicembre 2022.
Le causali in questione vengono generate solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • sono presenti fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante precedentemente considerati imponibili, che adesso risultano esenti sulla base dei limiti di esenzione in vigore nell’anno 2022;
  • il soggetto risulta inquadrato come lavoratore dipendente (non come collaboratore / amministratore);
  • il soggetto risulta in forza nel mese di dicembre (ossia non deve essere cessato prima del 1/12/2022);
  • il mese di dicembre non risulta elaborato sul servizio Ditta – Abilitazione.

Le causali previste sono riportate, sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’, dettagliate per singolo mese di competenza (come richiesto sulle denunce Uniemens), con l’indicazione dell’imponibile e dei contributi da recuperare. L’imponibile è riportato nella colonna ‘Imp. base’ del servizio. I contributi sono indicati come valore complessivo (da conguagliare sulle denunce Uniemens di dicembre) e a carico del dipendente (per il recupero sulla busta paga di dicembre).

Come anticipato nella comunicazione del 28/12/2022, viene generata in automatico la sola causale ‘FRIBEN’, relativa all’imponibile entro il massimale contributivo ai fini pensionistici (o l’unico imponibile, nei casi in cui non viene applicato il massimale). Nel caso in cui il recupero vada ad interessare anche l’eccedenza sul massimale (laddove applicato) occorre intervenire sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’, indicando le somme da recuperare ed i relativi contributi sulle causali ‘FRBDIM’ / ‘FRBMAS’ (eventualmente, è anche possibile modificare gli importi indicati sulla causale ‘FRIBEN’)

Le causali presenti sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ vengono considerate, sull’elaborazione del mese di dicembre, soltanto se viene indicata la nuova voce 4D4, senza alcun importo, sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili.
In presenza della voce 4D4, sulla busta paga di dicembre vengono recuperati i contributi (a carico del dipendente) presenti sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’. Sempre in presenza della voce 4D4, sulla denuncia Uniemens di dicembre vengono conguagliati i contributi complessivi presenti sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’.

Ricordiamo che, nei casi interessati dal conguaglio di fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante, occorre attivare il controllo dei nuovi limiti di esenzione, inserendo la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità (come indicato nell’aggiornamento Acred845 e nella comunicazione del 28/12). Tramite la voce 4D3, la differenza da assoggettare o recuperare viene considerata nel conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto.

Precisiamo che la nuova voce 4D4, tramite la quale viene attivato il conguaglio contributivo secondo la nuova modalità prevista dal messaggio Inps n. 4616, va sempre utilizzata in combinazione con la voce 4D3. Al contrario, la voce 4D3 può essere utilizzata anche in assenza della voce 4D4 (ad esempio, per i collaboratori / amministratori).

Sia la voce 4D3 (con il valore ‘1’ in Quantità) che la voce 4D4 (senza alcun importo) possono essere inserite sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello, oppure sulle Variazioni Mensili di dicembre, operando sui soli soggetti interessati.

Nel campo Importo Unitario della voce 4D4 viene riportato l’imponibile complessivo da recuperare presente sulla causale ‘FRIBEN’ (ossia la somma degli imponibili riportati sulla causale ‘FRIBEN’ in corrispondenza dei singoli mesi). Nel caso in cui siano presenti anche le causali ‘FRBDIM’ e ‘FRBMAS’, la somma dei relativi imponibili viene riportata nel campo Importo Totale della voce 4D4 (quest’ultima corrisponde al recupero sull’eccedenza massimale).

Nei casi in cui risulta presente un imponibile da recuperare sulla voce 4D4, i corrispondenti contributi da recuperare sono riportati nei campi Importo Unitario delle voci 4D5 (a carico del dipendente) e 4D6 (complessivi ditta + dipendente). Se è presente un recupero sull’eccedenza massimale, i corrispondenti contributi da recuperare sono riportati nei campi Importo Totale delle voci 4D5 (c/dipendente) e 4D6 (ditta + dipendente).

Sui soggetti per i quali risultano presenti sia le voci 4D4 / 4D5 / 4D6 nel cedolino, sia le causali di recupero sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’, viene generata automaticamente la sezione ‘Var. Retributive’ sulla denuncia Uniemens.
Nella sezione ‘Var. Retributive’ vengono riportate le causali presenti sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’, dettagliate per singolo mese. Per ciascuna causale, si riporta l’imponibile ed i contributi complessivi da recuperare. Il valore dei contributi da recuperare viene incluso nel totale delle somme a credito, nella sezione ‘Aziendale’ della denuncia.

Facciamo presente che il messaggio Inps n. 4616 non è molto chiaro in merito alle modalità di compilazione della sezione ‘Var. Retributive’. Dagli articoli pubblicati sui media del settore, risulta che le nuove causali riportate nella sezione ‘Var. Retributive’ debbano essere utilizzate per conguagliare sia l’imponibile che i contributi da recuperare.
Inoltre, l’indicazione dei contributi da recuperare, sulle causali in questione, rappresenta l’unico modo per effettuare il conguaglio direttamente sulla denuncia Uniemens di dicembre, evitando così di ricorrere alle regolarizzazioni.

Riepiloghiamo le operazioni da effettuare se si intende applicare la nuova modalità di conguaglio contributivo prevista dal messaggio Inps n. 4616, nei casi in cui occorre recuperare l’imponibile ed i contributi su somme assoggettate nei mesi precedenti e poi risultate esenti in base ai nuovi limiti di esenzione:

  • eseguire il programma ‘SEGNAESE’ con l’opzione ‘Definitivo’, allo scopo di generare automaticamente la causale ‘FRIBEN’ sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’; se necessario, sul servizio è possibile aggiungere le altre causali previste (‘FRBDIM’ / ‘FRBMAS’) o modificare i valori riportati in automatico;

  • indicare la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità, allo scopo attivare il controllo dei limiti di esenzione ed effettuare il conguaglio fiscale delle somme precedentemente assoggettate; tramite la stessa voce vengono attivate anche le gestioni descritte nei paragrafi successivi (assoggettamento di somme precedentemente considerate esenti, gestione automatica di esenzione o assoggettamento delle somme presenti nel mese di dicembre);

  • indicare la voce 4D4 senza alcun importo, per recuperare i contributi sulle somme precedentemente assoggettate, riportate sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’; tramite la stessa voce, si attiva anche la compilazione della sezione ‘Var. Retributive’ sulla denuncia Uniemens di dicembre, nella quale vengono trasferite le causali presenti sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’, al momento dell’elaborazione della ditta.

La nuova modalità di conguaglio contributivo, sopra descritta, può essere applicata solo per i lavoratori dipendenti.

Come già detto, per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (collaboratori / amministratori) non è possibile generare la sezione ‘Var. Retributive’, in quanto la denuncia Uniemens verrebbe scartata dal software di controllo.
In assenza di indicazioni da parte dell’Inps, per tali soggetti, al momento, è possibile recuperare l’imponibile pregresso ed i relativi contributi soltanto indicando l’opzione ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3. In tal modo, la somma da recuperare viene decurtata dall’imponibile contributivo del mese di dicembre (occorre verificare che vi sia capienza). Tale possibilità, descritta nelle precedenti documentazioni, viene segnalata anche sulla stampa generata dal programma ‘SEGNAESE’.
Ricordiamo che, per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti, è comunque possibile effettuare il conguaglio fiscale delle somme in questione, attraverso l’indicazione della voce 4D3 (indifferentemente con ‘1’ o ‘2’ nel campo Quantità).

Nei casi in cui risultano superati i limiti di esenzione ed occorre assoggettare le somme precedentemente considerate esenti, è sufficiente la presenza della voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità (come previsto nella generalità dei casi), per ottenere l’assoggettamento automatico delle somme in questione, sia ai fini contributivi che fiscali.
In tale condizione, sulla voce 4D3, l’importo da assoggettare viene riportato sia nel campo Importo Totale (per sommarlo all’imponibile fiscale del mese) che nel campo Importo Unitario (per sommarlo all’imponibile previdenziale del mese).
Precisiamo che il criterio di assoggettamento sopra descritto viene applicato automaticamente sia per i lavoratori dipendenti (anche se risulta presente la voce 4D4, che in questo caso non ha alcun effetto), sia per i collaboratori / amministratori (anche se per questi ultimi risulta impostata l’opzione ‘2’ nella Quantità della voce 4D3).
Facciamo inoltre presente che il suddetto automatismo è stato predisposto con il presente aggiornamento: in precedenza, occorreva indicare l’opzione ‘2’ nella Quantità della voce 4D3, per ottenere lo stesso effetto.

Infine, segnaliamo che le voci relative a fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante, presenti sul mese di dicembre, adesso vengono considerate automaticamente esenti oppure imponibili, sia ai fini previdenziali che fiscali.
Per ottenere tale automatismo, è sufficiente la presenza della voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità (ossia nella stessa modalità prevista per la generalità dei casi). L’automatismo viene mantenuto anche se risulta presente la voce 4D4 o se è stata impostata l’opzione ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3.
Nel caso in cui le somme presenti su dicembre siano state dichiarate imponibili (indicandole negli appositi campi delle voci previste), se non risultano superati i limiti di esenzione, il valore delle somme dichiarate imponibili viene automaticamente riportato nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 4D3, con segno negativo, in modo da decurtarlo sia dall’imponibile fiscale che dall’imponibile previdenziale del mese di dicembre.
Nel caso opposto, se le voci presenti su dicembre sono state dichiarate esenti (indicandole negli appositi campi delle voci previste) e risultano superati i limiti di esenzione, il valore delle somme dichiarate esenti viene automaticamente riportato nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 4D3, con segno positivo, in modo da sommarlo sia sull’imponibile fiscale che sull’imponibile previdenziale del mese di dicembre.

Sulla busta paga del mese di dicembre, viene riportato il valore imponibile da recuperare o da assoggettare, a seguito del controllo sui limiti di esenzione. Tale valore, corrispondente al campo Importo Totale della voce 4D3, è riportato nella parte centrale del cedolino, sulla colonna ‘Dato Base’, e viene descritto come ‘Esenzione fringe-benefit’ (in caso di recupero) oppure ‘Assoggettamento fringe-benefit’ (in caso di assoggettamento).
Nel caso in venga effettuato il recupero dei contributi secondo la nuova modalità (attivata tramite la voce 4D4), nella parte centrale del cedolino vengono riportati anche i contributi recuperati a favore del dipendente (campi Importo Unitario e Importo Totale della voce 4D5), con la descrizione ‘Recupero contributi fringe-benefit’.

NOTA: CONTROLLO SUL MESE DI DICEMBRE
Se, sul mese di dicembre, sono presenti voci relative a fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante, è possibile utilizzare il programma ‘SEGNAESE’ per estendere il controllo fino al mese di dicembre e considerare così anche le voci in questione, ai fini del superamento dei limiti di esenzione.
A tale scopo, è necessario effettuare una prima elaborazione (provvisoria) delle buste paga di dicembre, in modo che risultino presenti, in archivio, i cedolini relativi allo stesso mese, con le voci da considerare nel controllo (se si preferisce, è possibile elaborare soltanto i cedolini dei soggetti interessati, tramite il servizio Cedolini – Elaborazione).
Dopo aver elaborato le buste paga interessate, è possibile eseguire il programma ‘SEGNAESE’ indicando ‘31/12/2022’ nel campo Data Finale: così facendo, il programma prenderà in considerazione anche le voci presenti nei cedolini di dicembre, per controllare se sono stati superati i limiti di esenzione. Naturalmente, le causali che saranno eventualmente riportate sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ riguarderanno soltanto i mesi pregressi.

Dicembre 2022
(comunicazione
28/12/2022
)
CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO FRINGE-BENEFIT

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred845 del 22/12/2022 (punto 2.5), sono state fornite le indicazioni operative per effettuare il conguaglio fiscale (ed eventualmente anche un recupero contributivo), causato dall’aumento dei limiti di esenzione relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante.

Per quanto riguarda il conguaglio contributivo, le indicazioni riportate nell’aggiornamento Acred845 si sono basate sulle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware (oltre alle richieste pervenute da alcuni Utenti).

Successivamente al rilascio dell’aggiornamento Acred845, l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 4616 del 22/12/2022 (in realtà disponibile dal 23/12), contenente le disposizioni relative al conguaglio contributivo.

Contrariamente a quanto era stato comunicato dall’Inps ad Assosoftware (fino al 21/12), nel suddetto messaggio è stata prevista la possibilità di effettuare il conguaglio contributivo sul mese di dicembre 2022, tramite delle nuove causali da riportare nella sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens relativa al mese di dicembre.
Quest’ultima modalità di conguaglio, descritta al punto 3.1 del messaggio Inps, rappresenta una possibile alternativa alle “regolarizzazioni d’ufficio”, descritte al punto 3.2 del messaggio e presentate, fino al giorno precedente alla pubblicazione dello stesso messaggio, come unica alternativa alle “regolarizzazioni standard”.

Appare ovvio che la nuova modalità di conguaglio risulta di gran lunga più semplice e conveniente, sotto tutti i punti di vista, rispetto a qualsiasi tipo di regolarizzazione: innanzitutto, il conguaglio contributivo viene effettuato sul mese di dicembre dell’anno di competenza, evitando di posticiparlo all’anno successivo; inoltre, si evitano tutti i passaggi necessari per le regolarizzazioni (comprese quelle cosiddette “d’ufficio”).

D’altra parte, la nuova modalità di conguaglio presenta un problema: può essere adottata esclusivamente sulle denunce Uniemens relative al mese di dicembre (come espressamente indicato nel messaggio Inps). Il problema nasce dal fatto che non era stata fornita alcuna anticipazione, da parte dell’Inps, in merito a questa modalità di conguaglio. Le prime notizie a tale riguardo sono state pubblicate (sia su Assosoftware che sui media) nelle giornate del 22 – 23 dicembre, rendendo impossibile qualsiasi intervento preparatorio da parte dei soggetti interessati (in prima battuta, le software-house).
Ad essere precisi, la suddetta modalità di conguaglio era stata addirittura esclusa, dai rappresentanti dell’Inps, in occasione del convegno di Assosoftware del 29/11/2022, con la motivazione che alcune causali precedentemente previste nella sezione ‘Var. Retributive’, tramite le quali era possibile recuperare imponibili e contributi pregressi, erano state abrogate in quanto non consentivano un’adeguata attività di verifica e rendicontazione da parte dell’Istituto (a titolo di esempio, la causale ‘IMPNEG’, abrogata con il messaggio Inps n. 456 del 31/01/2019).
A quanto pare, le suddette problematiche sono state superate: con il messaggio n. 4616, infatti, l’Inps ha previsto nuove causali nella sezione ‘Var. Retributive’, tramite le quali è possibile recuperare l’imponibile ed i contributi relativi a mesi pregressi, conguagliandoli sulle denunce Uniemens ordinarie. In questo caso, naturalmente, l’imponibile ed i contributi da recuperare sono quelli relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante, assoggettati nei mesi precedenti e poi risultati non imponibili a causa dell’aumento dei limiti di esenzione.

Non appena abbiamo avuto notizia del messaggio Inps sopra citato, abbiamo iniziato a predisporre la nuova modalità di conguaglio. Come già detto, tale modalità può essere adottata solo sulle denunce Uniemens relative al mese di dicembre, quindi, per poterla applicare, occorre attivarla sull’elaborazione delle buste paga di dicembre (in quanto il conguaglio dei contributi a carico del dipendente produce un effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta).

Facciamo presente che dovremo conciliare il tempo limitato a disposizione con un sufficiente livello di automatismo: a tale riguardo, anticipiamo che sarà prevista la gestione automatica della sola causale ‘FRIBEN’ (che copre la quasi totalità dei casi interessati, tra i lavoratori dipendenti), mentre non sarà prevista la gestione automatica delle causali ‘FRBDIM’ e ‘FRBMAS’ (relative ai casi in cui si è già stato raggiunto il massimale contributivo ai fini pensionistici).

L’aggiornamento che consentirà di effettuare automaticamente il conguaglio contributivo secondo la nuova modalità, sarà rilasciato nei primi giorni di gennaio (attualmente, il rilascio è previsto nei giorni 3 o 4 gennaio).
Precisiamo che, se si ha necessità di elaborare le buste paga di dicembre prima che sia rilasciato il suddetto aggiornamento (ovviamente, in presenza di fringe-benefit o altre somme interessate dal conguaglio in questione), rimane possibile applicare  le modalità rilasciate e documentate con l’aggiornamento Acred845 (riepilogate più avanti).

Inoltre, facciamo presente che il messaggio Inps n. 4616, sopra citato, considera soltanto i lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda i collaboratori e gli amministratori, l’unica certezza è che non può essere adottata la nuova modalità di conguaglio descritta nel messaggio Inps, in quanto, per tali soggetti, non può essere compilata la sezione ‘Var. Retributive’.
Precisiamo che, da parte dell’Inps, non sono state fornite indicazioni in merito ai criteri da adottare per i collaboratori e gli amministratori. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 4/11/2022, è stato precisato che i nuovi criteri di esenzione si applicano anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Secondo il principio di unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale, i nuovi criteri di esenzione andrebbero applicati anche alla contribuzione Inps dovuta sui redditi in questione; ad oggi, tuttavia, non si hanno conferme in tal senso.

Al fine di agevolare gli Utenti che devono elaborare le buste paga di dicembre (nei casi interessati dal suddetto conguaglio), riportiamo alcune indicazioni operative che resteranno valide anche dopo il rilascio del prossimo aggiornamento:

  • Per attivare il controllo automatico dei limiti di esenzione ed effettuare il conguaglio fiscale, occorre indicare la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità (modalità documentata con l’aggiornamento Acred845).

  • Se si ha necessità di elaborare le buste paga di dicembre prima che sia disponibile la nuova modalità di conguaglio (prossimo aggiornamento), il conguaglio contributivo dovrà essere effettuato nei mesi successivi, tramite le “regolarizzazioni d’ufficio”. In tale condizione, sul mese di dicembre può essere effettuato soltanto il conguaglio fiscale, indicando la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità (vedere punto precedente).

  • Sempre nel caso in cui si abbia necessità di elaborare le buste paga di dicembre prima del prossimo aggiornamento, se si preferisce recuperare la somma precedentemente assoggettata, decurtandola dall’imponibile Inps del mese, è possibile indicare il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3. In questo modo, viene attivato il controllo automatico del limite di esenzione ed effettuato il conguaglio fiscale (come per l’opzione ‘1’), tuttavia occorre verificare che sia rispettato il minimale Inps. Ricordiamo che questa modalità è stata predisposta su richiesta e non corrisponde ai criteri di recupero previsti dall’Inps (almeno per quanto riguarda i lavoratori dipendenti).

  • Per quanto riguarda collaboratori e amministratori, se si ritiene corretto effettuare il conguaglio contributivo (in assenza di indicazioni da parte dell’Inps), è possibile indicare il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3. Così facendo, anche per tali soggetti le somme da recuperare vengono decurtate dall’imponibile Inps del mese di dicembre; occorre quindi verificare che vi sia la “capienza” necessaria sull’imponibile del mese.

  • Infine, sia per i dipendenti che per i collaboratori / amministratori, se si superano i limiti di esenzione ed occorre assoggettare le somme precedentemente considerate esenti, è corretto aggiungere tali somme all’imponibile Inps del mese di dicembre (relativamente ai dipendenti, tale modalità è espressamente indicata nel messaggio n. 4616). In questa situazione, quindi, occorre indicare il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3.

Anticipiamo che, con il prossimo aggiornamento, sarà rilasciata una nuova voce opzionale, tramite la quale potrà essere attivata la nuova modalità di conguaglio prevista dall’Inps, ossia il recupero di imponibile e contributi pregressi sul mese di dicembre, con indicazione delle nuove causali nella sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens.
La nuova voce potrà essere utilizzata insieme all’opzione ‘1’ sulla voce 4D3 (con la quale viene attivato il conguaglio fiscale), mentre NON potrà essere utilizzata insieme all’opzione ‘2’ sulla voce 4D3 (con la quale viene attivato, oltre al conguaglio fiscale, anche il recupero sull’imponibile Inps del mese). Nel caso in cui si intenda utilizzare la nuova modalità per il conguaglio contributivo, è possibile inserire preventivamente la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità (oppure attendere il rilascio del prossimo aggiornamento, a discrezione dell’Utente).

Dicembre 2022
(acred845)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2022, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici è stabilito in E. 48.279,00 annuali, corrispondenti a E. 4.023,00 mensili. Tali importi sono stati predisposti con l’aggiornamento di gennaio 2022 Acred812 e poi confermati dalla circolare Inps n. 15 del 28/01/2022.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre o del mese di cessazione del rapporto, viene automaticamente effettuato il conguaglio del contributo aggiuntivo 1%.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci – punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2022
(acred845)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2022, il massimale contributivo ai fini pensionistici è stabilito in E. 105.014,00 (tale importo è indicato nella circolare Inps n. 15 del 28/01/2022).

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo dell’imponibile Inps annuale: la parte eccedente il massimale annuo viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 ed esposti sulla denuncia UniEmens nella sezione ‘Dipendenti – Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto, viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.
Una volta effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi dall’Inps, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, per rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti il massimale. A tale scopo occorre impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al paragrafo Contributo aggiuntivo inps.
La voce 504, per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2021
(acred808)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2021, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici è stabilito in E. 47.379,00 annuali, corrispondenti a E. 3.948,00 mensili (si tratta degli stessi importi applicati nell’anno 2020, come confermato dalla circolare Inps n. 10 del 29/01/2021).
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci – punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2021
(acred808)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2021, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde ad E. 103.055,00 (stesso importo applicato nell’anno 2020, circolare Inps n. 10 del 29/01/2021).

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.
Una volta effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi dall’Inps, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al paragrafo Contributo aggiuntivo inps.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2020
(acred781)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2020, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici è stabilito in E. 47.379,00 annuali, corrispondenti a E. 3.948,00 mensili.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci – punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2020
(acred781)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2020, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde ad E. 103.055,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.
Una volta effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi dall’Inps, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al paragrafo Contributo aggiuntivo inps.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2019
(acred738)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2019, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici è stabilito in E. 47.143,00 annuali, corrispondenti a E. 3.929,00 mensili.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci – punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2019
(acred738)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2019, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde ad E. 102.543,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.
Una volta effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi dall’Inps, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al paragrafo Contributo aggiuntivo inps.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2018
(acred707)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2018, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici è stabilito in E. 46.630,00 annuali, corrispondenti a E. 3.886,00 mensili.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci – punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2018
(acred707)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2018, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde ad E. 101.427,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti – Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.
Una volta effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi dall’Inps, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al precedente paragrafo Contributo aggiuntivo inps.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2017
(acred674)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2017, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici è rimasto invariato ad E. 46.123,00 annuali, corrispondenti a E. 3.844,00 mensili.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci – punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2017
(acred674)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2017, il massimale contributivo ai fini pensionistici è rimasto invariato ad E. 100.324,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzia nitàcontributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.
Una volta effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi dall’Inps, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al precedente paragrafo Contributo aggiuntivo inps.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2016
(acred629)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2016, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici è rimasto invariato ad E. 46.123,00 annuali, corrispondenti a E. 3.844,00 mensili.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci – punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2016
(acred629)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2016, il massimale contributivo ai fini pensionistici è rimasto invariato ad E. 100.324,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON sono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.
Una volta che si sia effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico dell’azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al precedente paragrafo Contributo aggiuntivo inps.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2015
(acred591)
CONGUAGLIO INPS E INAIL

Precisiamo che i criteri adottati per i conguagli Inps e Inail non sono cambiati rispetto all’anno precedente.

L’unica novità, per l’anno 2015, è costituita dal conguaglio relativo all’eccedenza dell’esonero contributivo triennale.
A riguardo, facciamo presente che nel mese di dicembre il calcolo dell’eccedenza continua ad operare secondo le stesse modalità previste nei mesi precedenti: l’eccedenza viene calcolata soltanto se è stata impostata la voce 97L sul servizio Voci Fisse (aggiornamento di marzo 2015 Acred566). Precisiamo che la voce 97L può essere eventualmente inserita sulle Voci Fisse a livello “generale”, in quanto ha effetto sui soli dipendenti abilitati allo sgravio triennale.
Segnaliamo, inoltre, che a partire dal mese di gennaio 2016, il conguaglio dell’eccedenza dovrà considerare sia il periodo relativo ai 12 mesi precedenti (per gli assunti a gennaio 2015), sia il periodo relativo ai 12 mesi successivi. Da parte dell’Inps, non sono state ancora fornite indicazioni esaurienti in merito a tale “doppia” gestione; di conseguenza, le istruzioni operative potranno essere rilasciate, da parte nostra, soltanto con l’aggiornamento di gennaio.

Dicembre 2015
(acred591)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2015, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici, è stabilito in E. 46.123,00 annuali, corrispondenti a E. 3.844,00 mensili.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci – punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2015
(acred591)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2015, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 100.324,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON sono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.
Una volta che si sia effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico dell’azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al precedente paragrafo: Contributo aggiuntivo inps.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2014
(acred550)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2014, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici, è stabilito in E. 46.031,00 annuali, corrispondenti a E. 3.836,00 mensili.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci – punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2014
(acred550)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2014, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 100.123,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON sono rimborsati automaticamente al collaboratore, né recuperati automaticamente dall’azienda nei confronti dell’Inps.
Una volta che si sia effettuato quanto necessario per recuperare tali contributi, è possibile restituire, al collaboratore, l’eccedenza dei contributi trattenuti, indicandola sulla voce 55J; inoltre, è possibile indicare, sulla nota contabile, il recupero dei contributi a carico dell’azienda, riportandoli sulla voce 55K (aggiornamento di maggio 2014 Acred535).
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al precedente paragrafo: Contributo aggiuntivo inps.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2013
(acred515)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2013, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici, è stabilito in E. 45.530,00 annuali, corrispondenti a E. 3.794,00 mensili.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2013
(acred515)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2013, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 99.034,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON sono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall’azienda nei confronti dell’Inps, in quanto non è possibile compensare automaticamente tali contributi.
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al paragrafo contributo aggiuntivo inps.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2012
(acred479)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2012, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici, è stabilito in E. 44.204,00 annuali, corrispondenti a E. 3.684,00 mensili.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2012
(acred479)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2012, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 96.149,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON sono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall’azienda nei confronti dell’Inps, in quanto non è possibile compensare automaticamente tali contributi.
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al paragrafo contributo aggiuntivo inps.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2011
(acred448)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all’anno 2011, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici, è stabilito in E. 43.042,00 annuali, corrispondenti a E. 3.587,00 mensili.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio viene effettuato, sempre in automatico, anche nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci sono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2011
(acred448)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2011, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 93.622,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione; i contributi in questione sono riportati sulla voce 563 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, sono riportati sulla voce 564 e vengono esposti sulla denuncia UniEmens, nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, sono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio rispetto al massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON sono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall’azienda nei confronti dell’Inps, in quanto non è possibile compensare automaticamente tali contributi.
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al paragrafo contributo aggiuntivo inps.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Gennaio 2011
(acred419)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Precisiamo che ad oggi (25/01/11) non sono stati ancora determinati, da parte dell’Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il minimale giornaliero al valore di E. 44,41 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite di imponibile per l’applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.958,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.580,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull’imponibile Inps, per l’applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci disponibili, punto 3.1). Indipendentemente dall’attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 93.437,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti per i quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Per i soggetti in questione, in presenza di compensi sufficientemente elevati, è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

Nel caso in cui i valori determinati dall’Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

E’ stato aggiornato anche il valore massimo dell’indennità di maternità a carico dello Stato (ex-codice ‘M053’ sulle denunce mensili), passato a E. 1.943,05, per gli eventi relativi all’anno 2011.

Dicembre 2010
(acred416)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Precisiamo che i criteri adottati per i conguagli Inps e Inail non sono cambiati rispetto all’anno precedente.

Relativamente all’anno 2010, il limite imponibile per l’applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici, è stabilito in E. 42.364,00 annuali, corrispondenti a E. 3.530,00 mensili.
Ricordiamo che, con l’elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio automatico è stato effettuato, nel corso dell’anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, in fase di conguaglio vengono elaborate le voci 543 (a debito) oppure 544 (a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell’anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci vengono riportate sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Contribuzione aggiuntiva 1%’.
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’). In tal modo, il contributo aggiuntivo viene calcolato sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; ovviamente, anche tale contributo viene esposto sulla denuncia UniEmens.

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l’imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l’eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell’elenco delle voci al punto 5.4 ‘Varie Inps’. L’imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2010
(acred416)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Precisiamo che i criteri adottati per i conguagli Inps e Inail non sono cambiati rispetto all’anno precedente.

Relativamente all’anno 2010, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 92.147,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 ‘Contributi e varie Inps’).
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull’imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione, riportando tali contributi sulla voce 563 ed esponendoli sulla denuncia UniEmens, nella sezione ‘Dipendenti’ – ‘Eccedenza massimale’.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, vengono riportati sulla voce 564 ed esposti sulla denuncia UniEmens nelle sezioni sopra indicate. Sulla busta paga, vengono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio sul massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall’azienda nei confronti dell’Inps, in quanto non è possibile compensare automaticamente tali contributi.
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall’elenco voci al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’ (viene riportato ‘1’ nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l’imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al precedente punto 3.1.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili al punto 6.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps’, indicando il solo valore imponibile.

Febbraio 2010
(acred397)
MINIMALI INPS ANNO 2010

Con la circolare Inps n.16 del 2/02/10 sono stati determinati i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici, validi per l'anno 2010.
Gli importi indicati nella circolare Inps coincidono con quelli che abbiamo incluso nell'aggiornamento di gennaio 2010 (Acred390). Risulta solamente la differenza di 1 Euro su alcuni valori annuali, dovuta ad un diverso arrotondamento: tale differenza viene rettificata con il presente aggiornamento.

Gennaio 2010
(acred390)
MINIMALI E VALORI CONVENZIONALI INPS

Precisiamo che ad oggi (25/01/10) non sono stati ancora determinati, da parte dell'Inps, i valori dei minimali, del limite di reddito per il contributo aggiuntivo 1% e del massimale contributivo ai fini pensionistici.

In attesa delle disposizioni Inps, abbiamo aumentato il minimale giornaliero al valore di E. 43,79 (il minimale orario del part-time viene calcolato sulla base di tale importo). Il valore in questione viene applicato alla generalità dei dipendenti, sia ai fini Inps che Inail; fanno eccezione soltanto alcune particolari categorie, come i dirigenti.

Il limite di imponibile per l'applicazione del contributo aggiuntivo 1% è stato aggiornato ad E. 42.363,00 annuali, corrispondenti ad E. 3.530,00 mensili. Ricordiamo che il controllo mensile sull'imponibile Inps, per l'applicazione del contributo aggiuntivo, può essere attivato indicando la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1). Indipendentemente dall'attivazione del controllo mensile, la procedura effettua comunque il conguaglio del suddetto contributo con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che nel mese di cessazione del rapporto.

Il massimale contributivo ai fini pensionistici è stato portato ad E. 92.148,00 annuali. Ricordiamo che il suddetto limite si applica ai soli dipendenti ai quali è stata inserita la voce 498 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 3.1).
Lo stesso massimale viene applicato automaticamente, in fase di conguaglio annuale, ai collaboratori, agli associati in partecipazione e agli autonomi occasionali. Per i soggetti in questione, in presenza di compensi sufficientemente elevati, è necessario attivare il controllo mensile sul superamento del massimale annuale: a tale scopo, occorre indicare la voce 508 sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 5.4).

Nel caso in cui i valori determinati dall'Inps dovessero differire in misura rilevante da quelli sopra indicati, provvederemo a rilasciare un apposito aggiornamento (a condizione che vengano pubblicati in tempo utile per le buste paga di gennaio).

E' stato aggiornato anche il valore massimo dell'indennità di maternità a carico dello Stato (codice 'M053' sulle denunce mensili), passato a E. 1.916,22, per gli eventi relativi all'anno 2010.
Infine segnaliamo che, a partire dall'anno 2010, per le cooperative sociali non è più possibile applicare il valore imponibile convenzionale: la corrispondente tabella (12710) è stata quindi annullata.

Dicembre 2009
(acred388)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Precisiamo che i criteri adottati per i conguagli Inps e Inail non sono cambiati rispetto all'anno precedente.

Relativamente all'anno 2009, il limite imponibile per l'applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici, è stabilito in E. 42.069,00 annuali, corrispondenti a E. 3.506,00 mensili.
Ricordiamo che, con l'elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio automatico è stato effettuato, nel corso dell'anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, vengono elaborate le voci 543 (conguaglio a debito) oppure 544 (conguaglio a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell'anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci vengono poi riportate sul modello DM10, rispettivamente con i codici 'M951' e 'L951' (che diventano 'M952' e 'L954' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai).
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 3.1 'Contributi e varie Inps'). In tal modo, viene calcolato il contributo aggiuntivo sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; tale contributo viene esposto sul modello DM10 con il codice 'M950' ('M960' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai).

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l'imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che consente di indicare sia l'imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l'eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell'elenco delle voci al punto 5.4 'Varie Inps'. L'imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2009
(acred388)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Precisiamo che i criteri adottati per i conguagli Inps e Inail non sono cambiati rispetto all'anno precedente.

Relativamente all'anno 2009, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 91.507,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall'Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 'Contributi e varie Inps').
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull'imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione, riportando i contributi in questione sulla voce 563 ed esponendoli sul modello DM10 con i codici '298' (impiegati) - '398' / '998' (dirigenti) - '898' (viaggiatori e piazzisti). L'imponibile Inps viene decurtato delle somme eccedenti il massimale.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, vengono riportati sulla voce 564, ed esposti sul modello DM10 con il codice 'L952' ('L953' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai); l'imponibile relativo a tali contributi figura sul codice 'H400'. Sulla busta paga, vengono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio sul massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall'azienda nei confronti dell'Inps, in quanto non è possibile compensare automaticamente tali contributi.
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall'elenco voci al punto 5.4 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps' (viene riportato '1' nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l'imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al precedente punto 3.1.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall'elenco delle voci disponibili al punto 6.4 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps', indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2008
(acred355)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all'anno 2008, il limite di imponibile per l'applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici, è stabilito in E. 40.765,00 annuali, corrispondenti a E. 3.397,00 mensili.
Ricordiamo che, con l'elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio automatico è stato effettuato, nel corso dell'anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, vengono elaborate le voci 543 (conguaglio a debito) oppure 544 (conguaglio a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell'anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci vengono poi riportate sul modello DM10, rispettivamente con i codici 'M951' e 'L951' (che diventano 'M952' e 'L954' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai).
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 3.1 'Contributi e varie Inps'). In tal modo, viene calcolato un contributo sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; tale contributo viene esposto sul modello DM10 con il codice 'M950' ('M960' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai).

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l'imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che permette di indicare sia l'imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l'eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 deve essere inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti, si trova nell'elenco voci disponibili al punto 5.4 'Varie Inps'. L'imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Per i lavoratori autonomi, ricordiamo che dall'anno 2007 non è più dovuto il contributo aggiuntivo 1%.

Dicembre 2008
(acred355)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all'anno 2008, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 88.669,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall'Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 'Contributi e varie Inps').
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull'imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione, riportando i contributi in questione sulla voce 563 ed esponendoli sul modello DM10 con i codici '298' (impiegati) - '398' / '998' (dirigenti) - '898' (viaggiatori e piazzisti). L'imponibile Inps viene decurtato delle somme eccedenti il massimale.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, vengono riportati sulla voce 564, ed esposti sul modello DM10 con il codice 'L952' ('L953' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai); l'imponibile relativo a tali contributi figura sul codice 'H400'. Sulla busta paga, vengono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio sul massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall'azienda nei confronti dell'Inps, in quanto non è possibile recuperare automaticamente tali contributi.
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall'elenco voci al punto 5.4 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps' (viene riportato '1' nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l'imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al precedente punto 3.1.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall'elenco delle voci disponibili al punto 6.4 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps', indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2007
(acred324)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all'anno 2007, il limite di imponibile per l'applicazione del contributivo aggiuntivo 1% ai fini pensionistici, è stabilito in E. 40.083,00 annuali, corrispondenti a E. 3.340,00 mensili.
Ricordiamo che, con l'elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Lo stesso conguaglio automatico è stato effettuato, nel corso dell'anno, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, vengono elaborate le voci 543 (conguaglio a debito) oppure 544 (conguaglio a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell'anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci vengono poi riportate sul modello DM10, rispettivamente con i codici 'M951' e 'L951' (che diventano 'M952' e 'L954' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai).
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 3.1 'Contributi e varie Inps'). In tal modo, viene calcolato un contributo sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; tale contributo viene esposto sul modello DM10 con il codice 'M950' ('M960' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai).

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l'imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, che permette di indicare sia l'imponibile previdenziale relativo agli altri rapporti di lavoro, sia l'eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 va inserita sulle Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps: per i lavoratori dipendenti si trova nell'elenco voci disponibili al punto 5.4 'Varie Inps'. L'imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.

Per i lavoratori autonomi, ricordiamo che non è più dovuto il contributo aggiuntivo 1%, a partire dall'anno 2007.

Dicembre 2007
(acred324)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all'anno 2007, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 87.187,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall'Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 'Contributi e varie Inps').
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull'imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione, riportando i contributi in questione sulla voce 563 ed esponendoli sul modello DM10 con i codici '298' (impiegati) - '398' / '998' (dirigenti) - '898' (viaggiatori e piazzisti). L'imponibile Inps viene decurtato delle somme eccedenti il massimale.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, vengono riportati sulla voce 564, ed esposti sul modello DM10 con il codice 'L952' ('L953' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai); l'imponibile relativo a tali contributi figura sul codice 'H400'. Sulla busta paga, vengono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio sul massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall'azienda nei confronti dell'Inps, in quanto non è possibile recuperare automaticamente tali contributi.
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall'elenco voci al punto 5.4 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps' (viene riportato '1' nel campo Quantità).

Ricordiamo che, ai fini del conguaglio sul massimale contributivo, è possibile indicare l'imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta al precedente punto 3.1.
Precisiamo che la voce 504, se utilizzata per i lavoratori autonomi, può essere selezionata dall'elenco delle voci disponibili al punto 6.4 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps', indicando il solo valore imponibile.

Dicembre 2006
(acred299)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all'anno 2006, il limite imponibile per l'applicazione del contributivo aggiuntivo ai fini pensionistici (1%) corrisponde a E. 39.297,00 annuali, corrispondenti a E. 3.274,00 mensili.
Ricordiamo che, con l'elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo, sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori autonomi. Lo stesso conguaglio, nel corso dell'anno, viene effettuato automaticamente in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, vengono elaborate le voci 543 (conguaglio a debito) oppure 544 (conguaglio a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell'anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci vengono poi riportate sul modello DM10, rispettivamente con i codici 'M951' e 'L951' (che diventano 'M952' e 'L954' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai).
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 3 'Inps e Altri Enti'). In tal modo, viene calcolato un contributo sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; tale contributo viene esposto sul modello DM10 con il codice 'M950' ('M960' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai).

Per i lavoratori autonomi, il contributo aggiuntivo 1% è dovuto esclusivamente per i soggetti privi di altra assicurazione: in tal caso, nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Come negli anni precedenti, l'eventuale contributo versato in eccedenza viene recuperato fino a capienza dei contributi dovuti, per lo stesso soggetto, sull'imponibile del mese corrente.
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare il controllo mensile sul superamento del limite annuale per l'applicazione del contributo aggiuntivo: a tale scopo, occorre impostare la voce 501 sul servizio Voci Fisse, selezionandola dal corrispondente elenco voci al punto 5.4 'Lavoro autonomo - Gestione Inps' (viene riportato '1' nel campo Quantità).

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l'imponibile Inps relativo ad altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, occorre inserire la voce 504, che permette di indicare sia l'imponibile previdenziale derivante da altri rapporti di lavoro, sia l'eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 va inserita sulle Variazioni Mensili, nei mesi in cui viene effettuato il conguaglio Inps. Può essere utilizzata sia per i lavoratori dipendenti (elenco voci al punto 5.4 'Varie Inps'), sia per i lavoratori autonomi (elenco voci al punto 6.4 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps'). L'imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce 504, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.
Nel caso dei lavoratori autonomi, il contributo aggiuntivo da indicare è quello complessivamente dovuto (1%), comprensivo della parte a carico del datore di lavoro. Riteniamo che, per i lavoratori autonomi che hanno avuto un precedente rapporto, debba essere sempre indicato l'importo del contributo aggiuntivo dovuto sull'imponibile derivante da tale rapporto (indipendentemente dall'effettivo versamento di tale contributo da parte del precedente datore di lavoro).

Dicembre 2006
(acred299)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all'anno 2006, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 85.478,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall'Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 'Contributi e varie Inps').
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull'imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione, riportando i contributi in questione sulla voce 563 ed esponendoli sul modello DM10 con i codici '298' (impiegati) - '398' / '998' (dirigenti) - '898' (viaggiatori e piazzisti). L'imponibile Inps viene decurtato delle somme eccedenti il massimale.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo 1%, vengono riportati sulla voce 564, ed esposti sul modello DM10 con il codice 'L952' ('L953' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai); l'imponibile relativo a tali contributi figura sul codice 'H400'. Sulla busta paga, vengono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio sul massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall'azienda nei confronti dell'Inps (in quanto non è possibile recuperare automaticamente tali contributi).
Relativamente ai lavoratori autonomi che percepiscono compensi di importo sufficientemente elevato, ricordiamo che è consigliabile attivare un controllo mensile sul superamento del massimale annuo, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti lo stesso massimale. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508, selezionandola dall'elenco voci al punto 5.4 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps' (viene riportato '1' nel campo Quantità).

Anche per quanto riguarda il conguaglio del massimale contributivo, è possibile indicare l'imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, nella modalità descritta in Contributo aggiuntivo Inps.

Dicembre 2005
(acred272)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all'anno 2005, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 84.049,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall'Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 'Contributi e varie Inps').
In presenza della voce 498, viene effettuato mensilmente il controllo sull'imponibile Inps annuale. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione, riportando i contributi in questione sulla voce 563 ed esponendoli sul modello DM10 con i codici '298' (impiegati) - '398' (dirigenti) - '898' (viaggiatori e piazzisti). L'imponibile Inps del mese viene decurtato delle somme eccedenti il massimale.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo del 1%, vengono riportati sulla voce 564, ed esposti sul modello DM10 con il codice 'L952' ('L953' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai); l'imponibile relativo a tali contributi figura sul codice 'H400'. Sulla busta paga, vengono evidenziate le somme imponibili eccedenti il massimale ed i contributi restituiti al dipendente.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio sul massimale contributivo viene effettuato con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale, risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall'azienda. Ciò è dovuto al fatto che, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, non esiste un metodo per recuperare direttamente tali contributi, tramite il modello F24.
Ricordiamo che, anche per i lavoratori autonomi, è possibile attivare un controllo mensile sull'imponibile Inps, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti il massimale annuo. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508 (elenco voci al punto 5.4 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps').

Anche per quanto riguarda il conguaglio del massimale contributivo, è possibile considerare l'imponibile Inps derivante da altri rapporti di lavoro. A tale scopo, occorre utilizzare la voce 504, descritta in Contributo aggiuntivo Inps.

Dicembre 2005
(acred272)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all'anno 2005, il limite imponibile per l'applicazione del contributivo aggiuntivo ai fini pensionistici (1%) corrisponde a E. 38.641,00 annuali, corrispondente a E. 3.220,00 mensili.
Ricordiamo che, con l'elaborazione del mese di dicembre, viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo, sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori autonomi. Lo stesso conguaglio viene attivato, nel corso dell'anno, sul mese di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, vengono elaborate automaticamente le voci 543 (conguaglio a debito) oppure 544 (conguaglio a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell'anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci vengono poi riportate sul modello DM10, rispettivamente con i codici 'M951' e 'L951' (che diventano 'M952' e 'L954' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai).
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 3 'Inps e Altri Enti'). In tal modo, viene calcolato un contributo sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile; tale contributo viene esposto sul modello DM10 con il codice 'M950' ('M960' per i dirigenti del settore industria con anzianità contributiva Inpdai).

Per i lavoratori autonomi, il contributo aggiuntivo 1% è dovuto per i soli soggetti privi di altra assicurazione.
In tali casi, nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato il conguaglio del contributo aggiuntivo. Secondo lo stesso criterio adottato negli anni precedenti, l'eventuale contributo versato in eccedenza viene recuperato fino a capienza dei contributi dovuti, per lo stesso soggetto, sull'imponibile del mese corrente.
Ricordiamo che è possibile attivare un controllo mensile sul superamento del limite del contributo aggiuntivo. Il controllo può essere effettuato rispetto al limite mensile oppure annuale (da noi consigliato), impostando rispettivamente le voci 571 oppure 501 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 5.4 'Lavoro autonomo - Gestione Inps').

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l'imponibile Inps relativo ad altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, è stata predisposta la nuova voce 504, che permette di inserire sia l'imponibile previdenziale derivante da altri rapporti di lavoro, sia l'eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 va inserita sulle Variazioni Mensili, nei mesi in cui viene effettuato il conguaglio Inps. Può essere utilizzata sia per i lavoratori dipendenti (elenco voci al punto 5.4 'Varie Inps'), sia per i lavoratori autonomi (elenco voci al punto 6.4 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps'). L'imponibile viene riportato nel campo Importo Totale della voce 504, mentre il contributo aggiuntivo, se indicato, viene riportato nel campo Importo Unitario.
Nel caso dei lavoratori autonomi, il contributo da indicare è quello complessivamente dovuto (1%), comprensivo della parte a carico del datore di lavoro. Riteniamo che, per i lavoratori autonomi che hanno avuto un precedente rapporto, debba essere sempre indicato l'importo del contributo aggiuntivo dovuto sull'imponibile derivante da tale rapporto (indipendentemente dall'effettivo versamento di tale contributo da parte del precedente datore di lavoro).

Dicembre 2004
(paghe156)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Relativamente all'anno 2004, il limite imponibile per l'applicazione del contributivo aggiuntivo ai fini pensionistici (1%) corrisponde a E. 37.883,00.
Ricordiamo che, con l'elaborazione del mese di dicembre, la procedura effettua automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo, sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori autonomi. Lo stesso conguaglio viene effettuato, in qualunque altro mese, in caso di cessazione del rapporto.

Per i lavoratori dipendenti, vengono elaborate automaticamente le voci 543 (conguaglio a debito) oppure 544 (conguaglio a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto, nel corso dell'anno, un contributo di importo inferiore oppure superiore rispetto a quello dovuto. Tali voci vengono poi riportate sul modello DM10, rispettivamente con i codici 'M951' e 'L951' (che diventano 'M952' e 'L954' per i dirigenti del settore industria).
Ricordiamo che, per calcolare mensilmente il contributo aggiuntivo, occorre impostare la voce 542 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 3 'Inps e Altri Enti'). In tal modo, viene calcolato un contributo sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile, corrispondente a E. 3.157,00 per l'anno 2004; tale contributo viene esposto sul modello DM10 con il codice 'M950' ('M960' per i dirigenti del settore industria).

Per i lavoratori autonomi, il contributo aggiuntivo 1% è dovuto per i collaboratori privi di altra assicurazione, oltre che per gli associati in partecipazione (aggiornamenti 'Paghe146' e 'Paghe148').
In tali casi, nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. Come precisato nell'aggiornamento 'Paghe146', l'eventuale recupero del contributo versato in eccedenza viene effettuato sottraendo l'importo da recuperare dal totale dei contributi dovuti (sulla stessa tipologia di contribuzione). In attesa di ulteriori istruzioni, l'importo effettivamente recuperato per ogni soggetto viene limitato al valore dei contributi del mese corrente dovuti per lo stesso soggetto (allo scopo di evitare problemi nella compilazione del modello GLA/C).
Ricordiamo che è possibile attivare un controllo mensile per quanto riguarda il superamento del limite per l'applicazione del contributo. Il controllo può essere effettuato rispetto al valore mensile oppure annuale, impostando rispettivamente le voci 571 oppure 501 sul servizio Voci Fisse (elenco voci al punto 5.3 'Lavoro autonomo - Gestione Inps').

Nel conguaglio del contributo aggiuntivo, è possibile considerare l'imponibile Inps relativo ad altri rapporti di lavoro.
A tale scopo, è stata predisposta la nuova voce 504, che permette di inserire sia l'imponibile previdenziale derivante dagli altri rapporti di lavoro, sia l'eventuale contributo aggiuntivo già trattenuto nel corso degli stessi rapporti.
La voce 504 va inserita sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, nel mese in cui viene effettuato il conguaglio Inps. Può essere utilizzata sia per i lavoratori dipendenti (elenco voci al punto 5.4 'Varie Inps'), sia per i lavoratori autonomi (elenco voci al punto 6.3 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps'). Il valore dell'imponibile viene riportato nel campo Importo Totale, della voce 504, mentre il contributo aggiuntivo, se presente, viene riportato nel campo Importo Unitario.
Nel caso dei lavoratori autonomi, il contributo da indicare è quello complessivamente dovuto (1%), comprensivo della parte a carico del datore di lavoro. Riteniamo che, per i lavoratori autonomi che hanno avuto un precedente rapporto, debba essere sempre indicato l'importo del contributo aggiuntivo dovuto sull'imponibile corrisposto dal precedente datore di lavoro (indipendentemente dall'effettivo versamento di tale contributo). In tal modo, si eviterà che l'attuale datore di lavoro subisca gli effetti economici di un eventuale assoggettamento errato da parte del precedente datore. Precisiamo inoltre che, in caso di rapporti di collaborazione contemporanei, può essere necessario modificare il risultato di alcune voci per ottenere il corretto calcolo del contributo aggiuntivo da parte di entrambi i datori di lavoro (nel caso contattare l'assistenza).

Dicembre 2004
(paghe156)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all'anno 2004, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 82.401,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale deve essere applicato soltanto nel caso in cui non ci sia anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall'Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (elenco voci al punto 3.1 'Contributi e varie Inps').
In presenza della voce 498, viene effettuato il controllo, mese per mese, sul valore annuale dell'imponibile Inps. Una volta superato il massimale annuo, la parte eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione, riportando i contributi in oggetto sulla voce 563 ed esponendoli sul modello DM10 con i codici '298' (impiegati) - '398' (dirigenti) - '898' (viaggiatori e piazzisti). L'imponibile Inps del mese risulta decurtato delle somme eccedenti il massimale e può anche essere annullato, nel caso in cui il massimale sia già stato superato nei mesi precedenti.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto viene effettuato automaticamente il recupero degli eventuali contributi versati sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo del 1%, vengono riportati sulla voce 564, ed esposti sul modello DM10 con il codice 'L952' ('L953' per i dirigenti del settore industria); l'imponibile relativo a tali contributi figura sul codice 'H400'. Sulla busta paga, vengono evidenziate sia le somme imponibili eccedenti il massimale, sia i contributi restituiti al dipendente a seguito del conguaglio.

Per i lavoratori autonomi, il conguaglio sul massimale contributivo viene effettuato automaticamente con l'elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale, risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall'azienda. Ciò è dovuto al fatto che, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, non esiste un metodo per recuperare direttamente tali contributi, tramite il modello di versamento F24. Ricordiamo, comunque, che è possibile attivare un controllo mensile sull'imponibile Inps, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti il massimale annuo. A tale scopo è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508 (elenco voci al punto 5.3 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps'). Precisiamo che il conguaglio annuale viene effettuato comunque nel mese di dicembre o di termine del rapporto, indipendentemente dalla presenza della voce 508 sulle Voci Fisse.

Anche per quanto riguarda il conguaglio del massimale contributivo, può essere necessario considerare l'imponibile Inps relativo ad altri rapporti di lavoro. A tale scopo, viene utilizzata la voce 504, già descritta al precedente punto (Contributo aggiuntivo Inps).

Dicembre 2003
(paghe139)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Per i lavoratori dipendenti, il contributo aggiuntivo ai fini pensionistici (1%) è dovuto sulla parte di imponibile eccedente il limite annuale di E. 36.959,00 (relativamente all’anno 2003).
Con l’elaborazione del mese di dicembre, la procedura effettua automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. A tale proposito, vengono elaborate le voci 543 (conguaglio a debito) o 544 (conguaglio a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto un importo inferiore o superiore rispetto a quanto dovuto. Tali voci vengono poi inserite sul modello DM10, rispettivamente con il codice ‘M951’ e ‘L951’ (oppure ‘M952’ e ‘L954’ per i dirigenti del settore industria).
Ricordiamo che, sul servizio Voci Fisse del dipendente, può essere impostata la voce 542 (‘Contributo aggiuntivo 1%’), presente nell’elenco delle voci al paragrafo 3 – ‘Inps e Altri Enti’; in tal modo, viene calcolato mensilmente un contributo sulla parte di imponibile eccedente il limite mensile (E. 3080,00 per l’anno 2003). Tale contributo viene esposto sul modello DM10 con il codice ‘M950’ (oppure ‘M960’ per i dirigenti del settore industria).
Precisiamo che il conguaglio annuale viene effettuato automaticamente sia nel mese di dicembre, sia nel mese di cessazione del rapporto, indipendentemente dalla presenza della voce 542 sul servizio Voci Fisse.

Dicembre 2003
(paghe139)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2003, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 80.391,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale trova applicazione soltanto nel caso in cui non risulti anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’Utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 (‘Controllo Massimale Inps’), presente nell’elenco al paragrafo 3 – ‘Inps e Altri Enti’.
In presenza della voce 498, viene automaticamente effettuato il controllo mensile sull’imponibile annuale Inps. Una volta superato il massimale annuo, la parte imponibile eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione, riportando i contributi in oggetto sulla voce 563 ed esponendoli sul modello DM10 con il codice ‘298’ (impiegati) – ‘398’ (dirigenti) – ‘898’ (viaggiatori e piazzisti). L’imponibile Inps del mese risulta decurtato delle somme eccedenti il massimale e può anche essere annullato, nel caso in cui il massimale sia già stato superato nel corso dei mesi precedenti.
el mese di dicembre o di cessazione del rapporto, viene effettuato automaticamente il recupero dei contributi sulle somme eccedenti il massimale. I contributi da recuperare, compreso il contributo aggiuntivo del 1%, vengono riportati sulla voce 564, ed esposti sul modello DM10 con il codice ‘L952’ (oppure ‘L953’ per i dirigenti del settore industria); l’imponibile relativo ai contributi recuperati figura sul codice ‘H400’. Sulla busta paga, vengono evidenziate sia le somme imponibili eccedenti il massimale, sia i contributi restituiti al dipendente a seguito del conguaglio.

Per i collaboratori coordinati e continuativi, il massimale viene controllato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale, risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati al collaboratore, né recuperati dall’azienda. Ciò è dovuto al fatto che, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, non esiste un metodo per recuperare direttamente i contributi, utilizzando il modello F24. Ricordiamo, comunque, che è possibile attivare un controllo mensile sull’imponibile Inps, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti il massimale annuo. A tale scopo, è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508 (‘Controllo massimale Inps collaboratori’), reperibile sull’elenco delle voci al paragrafo ‘Collaborazioni’. Precisiamo che il conguaglio annuale viene effettuato in ogni caso nel mese di dicembre o di fine rapporto, indipendentemente dalla presenza della voce 508 sulle Voci Fisse.

Dicembre 2002
(paghe119)
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO INPS

Per i lavoratori dipendenti, il contributo aggiuntivo ai fini pensionistici (1%) è dovuto sulla parte di imponibile eccedente il limite annuale di E. 36.093,00 (relativamente all’anno 2002).
Con l’elaborazione del mese di dicembre, la procedura effettua automaticamente il conguaglio del contributo aggiuntivo. A tale proposito, vengono elaborate le voci 543 (conguaglio a debito) o 544 (conguaglio a credito), nel caso in cui sia stato trattenuto un importo inferiore o superiore rispetto a quanto dovuto. Tali voci vengono poi inserite sul modello DM10, rispettivamente nel quadro b/C con il codice ‘M951’ e nel quadro D con il codice ‘L951’.
Ricordiamo che, sul servizio Voci Fisse del dipendente, può essere impostata la voce 542 ("Contributo aggiuntivo 1%"), presente nell’elenco delle voci al paragrafo ‘Inps e Altri Enti’. In tal modo, viene calcolato un contributo sulla parte di imponibile mensile eccedente E. 3008,00; tale contributo viene esposto sul modello DM10 con il codice ‘M950’.
Precisiamo che il conguaglio annuale viene effettuato automaticamente anche nel mese di cessazione del rapporto e indipendentemente dalla presenza della voce 542 sul servizio Voci Fisse.

Dicembre 2002
(paghe119)
MASSIMALE CONTRIBUTIVO INPS

Relativamente all’anno 2002, il massimale contributivo ai fini pensionistici corrisponde a E. 78.507,00.

Per i lavoratori dipendenti, il massimale trova applicazione soltanto nel caso in cui non risulti anzianità contributiva antecedente al 31/12/1995. Di conseguenza, il controllo sul massimale deve essere attivato dall’utente, impostando sul servizio Voci Fisse la voce 498 ("Controllo Massimale Inps"), presente sull’elenco al paragrafo ‘Inps e Altri Enti’.
In presenza della voce 498, viene automaticamente effettuato il controllo mensile sull’imponibile annuale Inps. una volta superato il massimale annuo, la parte imponibile eccedente viene assoggettata alle sole contribuzioni diverse dal fondo pensione, riportando i contributi in oggetto sulla voce 563 ed esponendoli sul modello DM10 con il codice ‘298’ (impiegati) – ‘398’ (dirigenti) – ‘898’ (viaggiatori e piazzisti). L’imponibile Inps del mese (voce 500) risulta decurtato delle somme eccedenti il massimale e può anche essere annullato nel caso in cui sia già stato superato il massimale nei mesi precedenti.
Nel mese di dicembre o di cessazione del rapporto, viene effettuato automaticamente il recupero dei contributi sulle somme eccedenti il massimale (nel caso fossero stati pagati prima di attivare il controllo mensile). I contributi da recuperare vengono riportati sulla voce 564, ed esposti sul modello DM10 con il codice ‘L952’ (viene recuperato anche il contributo aggiuntivo del 1%). Sulla busta paga, risultano evidenziate sia le somme imponibili eccedenti il massimale, sia i contributi eventualmente restituiti in occasione del conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Per i collaboratori coordinati e continuativi, il massimale viene controllato automaticamente con l’elaborazione del mese di dicembre, oltre che in caso di cessazione del rapporto. Gli eventuali contributi già pagati sulle somme eccedenti il massimale, risultano evidenziati in busta paga, ma NON vengono rimborsati, in automatico, al collaboratore, né recuperati dall’azienda. Ciò è dovuto al fatto che, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, non esiste alcun metodo per recuperare direttamente i contributi, utilizzando i versamenti effettuati tramite il modello F24. Ricordiamo, comunque, che è possibile attivare un controllo mensile sull’imponibile Inps, in modo da rendere automaticamente esenti i compensi eccedenti il massimale annuo. A tale scopo, è sufficiente impostare, sul servizio Voci Fisse, la voce 508 ("Controllo massimale Inps per collaboratori"), reperibile sull’elenco delle voci al paragrafo ‘Collaborazioni’. Precisiamo che il conguaglio annuale viene effettuato in ogni caso, indipendentemente dalla presenza della voce 508 sulle Voci Fisse.