FRINGE-BENEFIT, WELFARE E ALTRE RETRIBUZIONI IN NATURA

Febbraio 2024
(acred883)
DICHIARAZIONE ESENZIONE FRINGE-BENEFIT

Segnaliamo che è stata aggiornata la stampa della dichiarazione relativa ai fringe-benefit, indicando i riferimenti normativi ed i limiti di esenzione validi per l’anno di competenza 2024.
Ricordiamo che la stampa in questione può essere prodotta tramite il programma ‘STADIBEN’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Le modalità di utilizzo del programma ‘STADIBEN’ restano invariate rispetto a quanto documentato con l’aggiornamento Acred872 del 2/11/2023. Precisiamo che nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare il periodo (ricadente nell’anno 2024) da considerare per individuare i dipendenti in forza.

Per l’anno di competenza 2024, il limite di esenzione corrisponde ad E. 1.000 in assenza di figli a carico al 31/12/2024, oppure ad E. 2.000 in presenza di almeno un figlio a carico al 31/12/2024.
Con i prossimi aggiornamenti, predisporremo il conguaglio automatico dei fringe-benefit rispetto ai suddetti valori.

Gennaio 2024
(acred879)
NUOVE VOCI – FRINGE BENEFIT

Sono state predisposte alcune nuove voci relative sia ai fringe benefit (retribuzioni in natura), sia ai particolari rimborsi che rientrano nello stesso limite di esenzione dei fringe benefit.
Le nuove voci, di seguito elencate, possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili oppure sulle Voci Fisse.

  • Fringe benefit: sono state predisposte le nuove voci 06Q / 06Z (dipendenti) e 07Z (collaboratori) per inserire ulteriori fringe-benefit (retribuzioni in natura) che prevedono l’indicazione di un importo mensile.
    Le voci 06Q / 06Z / 07Z possono essere utilizzate con modalità analoghe a quelle già previste per le voci 06F (dipendenti) e 06G (collaboratori): le somme imponibili vanno indicate nel campo Importo Totale, mentre le somme non imponibili vanno indicate nel campo Importo Unitario.

  • Rimborsi rientranti nel limite di esenzione dei fringe benefit: sono state predisposte le nuove voci 07V / 07WRimborsi affitto o interessi mutuo’, corrispondenti alle nuove tipologie di rimborso che rientrano nello stesso limite di esenzione dei fringe benefit per l’anno 2024 (art.1, commi 16-17, L. 213/2023).
    Inoltre, sono state predisposte le voci 07X / 07Y, descritte genericamente come ‘Rimborsi fringe benefit’, la cui descrizione può essere personalizzata secondo le necessità dell’Utente.
    Le voci 07W e 07Y consentono di indicare le somme erogate in busta paga a titolo di rimborso (quindi sono descritte come “rimborsi effettivi” nell’elenco delle voci), mentre le voci 07V e 07X consentono di indicare le somme rimborsate al di fuori della busta paga (quindi sono descritte come “valori indicativi”).
    Su tutte le voci, nel campo Importo Totale va indicato il valore del rimborso (che sia erogato in busta o al di fuori della busta), mentre nel campo Importo Unitario è possibile indicare l’eventuale imponibile derivante dal rimborso; quest’ultimo valore, quindi, non può eccedere quello indicato nell’Importo Totale.
    Ovviamente, il valore indicato nel campo Importo Totale delle voci 07W e 07Y (ossia le voci descritte come “rimborsi effettivi”) viene sommato al netto in busta.
    Nel caso in cui, su qualsiasi voce, sia stato indicato anche un valore imponibile (campo Importo Unitario), questo viene esposto su una riga a parte del cedolino, con un’apposita descrizione non modificabile.
    Sulla nota contabile viene riportato solamente il rimborso erogato in busta paga (campo Importo Totale delle voci 07W e 07Y), sommandolo ai rimborsi spese dipendenti (codici 2001002 e 3006301, preesistenti).

Le nuove voci utilizzabili per i dipendenti si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.9.1 e nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.2.1 (entrambi descritti come ‘Retribuzioni in Natura’). Le voci utilizzabili per i collaboratori si trovano al paragrafo ‘Lavoro Autonomo – Collaboratori’, riportato sia nell’elenco delle Variazioni Mensili (punto 6.1) che nell’elenco delle Voci Fisse (punto 5.1).

Per quanto riguarda i nuovi limiti di esenzione dei fringe benefit, previsti dalla L. 213/2023 in relazione all’anno 2024, anticipiamo che con i prossimi aggiornamenti sarà predisposta una gestione automatica.

Dicembre 2023
(acred877)
CONGUAGLIO FRINGE-BENEFIT – RETTIFICA

Con l’aggiornamento Acred875 del 22/12/2023, è stato rilasciato il calcolo automatico del limite di esenzione dei fringe-benefit, compreso l’eventuale conguaglio rispetto a quanto assoggettato o considerato esente nel corso dell’anno.

A seguito delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo riscontrato che il suddetto conguaglio presentava i seguenti problemi:

  • la voce 0C1 (retribuzioni in natura da welfare) percepita nei mesi precedenti, non veniva considerata nel totale dei fringe-benefit, quando il limite di esenzione risultava di E. 258,23;
  • in presenza di fringe-benefit considerati imponibili nei mesi precedenti, da rendere esenti in fase di conguaglio, la voce 4D3 non effettuava correttamente i controlli previsti.

Precisiamo che i suddetti problemi riguardavano solo il conguaglio effettuato sulle buste paga di dicembre: sulla stampa di controllo generata dal programma ‘SEGNAES1’, invece, le somme da conguagliare venivano indicate correttamente.

Con il presente aggiornamento, entrambi i problemi sono stati risolti: occorre quindi rielaborare le buste paga di dicembre interessate dalle suddette situazioni (voce 0C1 con limite esenzione ad E. 258,23 e/o fringe-benefit assoggettati da rendere esenti in fase di conguaglio), nel caso in cui siano state elaborate prima del 03/01/2024.

Dicembre 2023
(acred876)
FIGLI A CARICO – PRECISAZIONI

Riportiamo alcune precisazioni in merito alla gestione dei figli “fiscalmente a carico”, in aggiunta a quanto documentato con l’aggiornamento Acred875 del 22/12/2023.
Innanzitutto, ricordiamo che i figli in questione vengono considerati per determinare il limite di esenzione dei fringe-benefit valido per l’anno 2023, oltre che per le detrazioni previste su alcune addizionali regionali nell’anno 2023. Gli stessi figli, inoltre, andranno riportati nella sezione ‘Familiari a carico’ della CU/2024.

Come precisato nell’aggiornamento Acred875, vengono considerati “fiscalmente a carico” i figli sui quali risulta barrata la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’, nella finestra ‘Gestione singoli familiari’ del servizio Detrazioni e Anf.
Precisiamo che si tratta dello stesso criterio adottato per riportare i figli nella sezione ‘Familiari a carico’ della CU/2023 (aggiornamento di febbraio 2023 Acred853) e che sarà adottato anche sulla CU/2024.
Per gli stessi figli, è corretto barrare anche la casella ‘A carico’, sempre sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’, tuttavia quest’ultima casella non ha alcun effetto sulle gestioni fiscali, in quanto viene considerata esclusivamente per il calcolo dell’indennità di malattia in caso di ricovero (l’indennità viene ridotta a 2/5 in assenza di familiari a carico).

Come precisato in diversi aggiornamenti (Acred821 di marzo 2022, Acred845 di dicembre 2022 e Acred875 sopra citato), nel calcolo delle detrazioni fiscali vengono considerati soltanto i figli di età pari o superiore a 21 anni, tra quelli sui quali risulta barrata la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’ (fanno eccezione le detrazioni previste nel calcolo di alcune addizionali regionali dell’anno 2023, documentate dettagliatamente nell’aggiornamento Acred875).
Tuttavia, è possibile che non si debbano applicare le detrazioni neppure per i figli di età pari o superiore a 21 anni e che risultano “fiscalmente a carico”: tale eventualità si presenta se l’altro coniuge usufruisce totalmente delle detrazioni per gli stessi figli. In tale condizione, i figli devono essere inseriti barrando comunque la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’ sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’, ma in questo caso occorre selezionare l’opzione ‘Disabilitate per familiari a carico’ nel campo ‘Detrazioni fiscali’ del servizio Dipendente – Detrazioni e Anf.

Dicembre 2023
(acred875)
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT ANNO 2023

Con il presente aggiornamento, è possibile determinare l’esenzione spettante per i fringe-benefit ed i buoni carburante corrisposti nell’anno 2023, conguagliando quanto è stato assoggettato o reso esente nei mesi precedenti.

Per l’anno 2023, sono previsti due diversi limiti di esenzione per i fringe-benefit:

  • E. 3.000 in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico alla data del 31/12/2023, indipendentemente dalla percentuale di carico, dall’età del figlio e dall’applicazione delle detrazioni per figli;

  • E. 258,23 in assenza di figli fiscalmente a carico alla data del 31/12/2023.

Rientrano nei suddetti limiti i fringe-benefit relativi ai dipendenti e ai collaboratori (voci 063 / 064 / 06F / 06G / 062 / 0C1). Precisiamo che restano esclusi i buoni pasto (per i quali è prevista un’esenzione su base giornaliera) ed i valori convenzionali di retribuzioni in natura previsti in alcuni contratti nazionali o territoriali (ad esempio il “vitto” previsto nei pubblici esercizi oppure il “caro-pane” previsto per i panificatori).
Restano inoltre escluse alcune prestazioni esenti rientranti nel welfare aziendale, ovviamente ad eccezione di quelle che hanno le caratteristiche per rientrare nei limiti di esenzione sopra descritti.

I rimborsi delle utenze domestiche (voci 07T / 07U, aggiornamento di settembre 2022 Acred838) possono rimanere esenti solo se viene applicato il limite di E. 3.000 (quindi in presenza di figli a carico al 31/12/2023). Nel caso in cui si applichi il limite di E. 258,23 (assenza di figli a carico al 31/12/2023), i rimborsi utenze domestiche restano imponibili e non vengono considerati ai fini del controllo del suddetto limite di esenzione.

I buoni carburante (voci 07R / 07S, aggiornamento di marzo 2022 Acred821) possono rientrare sia nel limite di E. 3.000 che nel limite di E. 258,23. Per i buoni carburante è prevista un’ulteriore esenzione di E. 200 valida solo ai fini fiscali: i buoni carburante che rientrano in tale esenzione, quindi, rimangono imponibili ai fini contributivi. Ricordiamo che, con l’aggiornamento di marzo 2023 Acred857, è stata rilasciata la voce 40P, tramite la quale è stato possibile assoggettare a contributi il valore dei buoni carburante che si intendeva far rientrare nel limite di E. 200.
Per i buoni carburante, quindi, nell’anno 2023 risulta più conveniente applicare prioritariamente il limite relativo ai fringe-benefit (E. 3.000 o E. 258,23), nel caso in cui vi sia capienza al netto degli altri fringe-benefit; la parte dei buoni carburante che non trova capienza nel suddetto limite, può essere resa esente (solo fiscalmente) fino al limite di E. 200, assoggettandola comunque a contribuzione.

Nel caso in cui si superino i suddetti limiti, l’intero importo diventa imponibile, sia ai fini previdenziali che fiscali: tale criterio vale sia per il superamento del limite relativo ai fringe-benefit (E. 3.000 o E. 258,23), sia per il superamento del limite relativo ai buoni carburante (E. 200), tenendo presente che quest’ultimo viene verificato soltanto se i buoni carburante non trovano capienza nel limite relativo ai fringe-benefit.

Occorre sottolineare che l’applicazione del maggior limite di esenzione per i fringe-benefit (E. 3.000 anziché E. 258,23) può essere stabilita solo nel mese di dicembre, in quanto si deve verificare la presenza di figli a carico al 31/12/2023. Ovviamente, nei mesi precedenti le somme in questione potrebbero essere state assoggettate o rese esenti in modo non conforme rispetto al limite di esenzione effettivamente spettante.

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile il controllo automatico del limite di esenzione per tutte le somme sopra elencate: fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante, corrisposti nell’anno 2023.
Dal suddetto controllo, può risultare una differenza che deve essere assoggettata o recuperata dall’imponibile.

Per attivare il suddetto controllo e determinare la differenza da assoggettare o recuperare, occorre inserire la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità. La voce può essere inserita sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati oppure, se risulta più comodo, sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale). Precisiamo che si tratta della stessa voce che consentiva di attivare il controllo sul mese di dicembre 2022 (aggiornamento Acred845)

Attivando il controllo, vengono rilevate le seguenti somme, considerando sia i mesi precedenti che il mese corrente:

  1. Buoni carburante imponibili e non imponibili (voci 07R / 07S), riportati sulla voce 4D0 per quanto riguarda la gestione contributiva e sulla voce 4D1 per quanto riguarda la gestione fiscale.

  2. Fringe-benefit imponibili e non imponibili (voci 062 / 063 / 064 / 06F / 06G / 0C1), riportati sulla voce 4D2. Ricordiamo che la voce 0C1 (retribuzioni in natura da welfare) prevede l’indicazione del solo valore esente.

  3. Rimborsi utenze domestiche imponibili e non imponibili (voci 07T / 07U), riportati sulla voce 4CZ.

Sulle voci 4D0 / 4D1 / 4D2, le somme che sono state gestite come imponibili sono riportate nel campo Importo Totale, mentre le somme che sono state gestite come esenti sono riportate nel campo Importo Unitario.

Come già detto, viene determinato il limite di esenzione spettante per i fringe-benefit, verificando se sono presenti dei figli fiscalmente a carico al 31/12/2023: a tale scopo, si considerano i figli presenti sul servizio Detrazioni e Anf, sui quali risulta barrata la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’ nella decorrenza valida rispetto al 31/12/2023. Ricordiamo che i figli presenti sul servizio possono essere controllati singolarmente dalla finestra ‘Gestione singoli familiari’.
Precisiamo che la condizione necessaria per considerare i figli “fiscalmente a carico” (casella ‘Detrazioni / Deduzioni’ barrata), corrisponde alla condizione che viene verificata per riportare i figli nella sezione ‘Familiari a carico’ della CU, con la sola differenza che per il limite di esenzione vengono considerati soltanto i figli che hanno la suddetta condizione al 31/12/2023, mentre sulla CU saranno riportati tutti i figli che hanno avuto la stessa condizione nell’arco dell’anno 2023 (anche nel caso in cui la situazione sia cambiata prima del 31/12/2023).

Una volta stabilito il limite di esenzione dei fringe-benefit, si possono verificare le seguenti condizioni:

  • se i limiti di esenzione non vengono superati, l’intero importo viene considerato esente; in tal caso, le somme che sono assoggettate nei mesi precedenti devono essere recuperate dall’imponibile;
  • se i limiti di esenzione vengono superati, l’intero importo viene considerato imponibile; in tal caso, le somme che sono state rese esenti nei mesi precedenti devono essere incluse nell’imponibile.

A tale riguardo, occorre considerare le seguenti eccezioni (già descritte nei paragrafi precedenti):

  • se il limite di esenzione dei fringe-benefit vale E. 258,23 (assenza di figli a carico al 31/12/2023), i rimborsi utenze domestiche risultano imponibili e non vengono considerati per il raggiungimento di tale limite;
  • per i buoni carburante che non rientrano nel limite previsto per i fringe-benefit (E. 258,23 oppure E. 3.000), viene applicato l’ulteriore limite di E. 200 (valido solo per l’esenzione fiscale).

La differenza da assoggettare o recuperare, risultante dai controlli sopra descritti, è riportata sulla voce 4D3:

  • nel campo Importo Unitario viene riportata la differenza relativa all’imponibile contributivo;
  • nel campo Importo Totale viene riportata la differenza relativa all’imponibile fiscale.

Precisiamo che le differenze riportate nei due campi della voce 4D3 hanno valore positivo se devono essere assoggettate (sommate all’imponibile) oppure hanno valore negativo se devono essere recuperate (sottratte dall’imponibile).
Per i motivi spiegati più avanti, il campo Importo Unitario della voce 4D3 viene avvalorato soltanto se l’importo che dovrebbe esserci riportato (ossia la differenza relativa all’imponibile contributivo) risulta positivo.

Per quanto riguarda l’imponibile fiscale, la differenza risultante (riportata nel campo Importo Totale della voce 4D3) viene sommata o sottratta dall’imponibile Irpef del mese di dicembre. Precisiamo che, se l’imponibile fiscale diventasse negativo (a causa di una differenza da recuperare di importo superiore all’imponibile del mese), il recupero produrrebbe comunque il suo effetto sull’imponibile Irpef annuale e, di conseguenza, sul conguaglio fiscale di fine anno.

Per quanto riguarda l’imponibile contributivo, la differenza risultante (campo Importo Unitario della voce 4D3) può produrre un effetto sull’imponibile Inps del mese del conguaglio soltanto se è positiva, ossia se deve essere sommata all’imponibile Inps del mese del conguaglio, come confermato nel messaggio Inps n. 3884 del 6/11/2023.
Di conseguenza, il campo Importo Unitario della voce 4D3 non viene avvalorato se l’importo che dovrebbe esserci riportato risulta negativo (ossia se la differenza risultante va recuperata dall’imponibile contributivo).
Nel caso in cui la differenza calcolata dalla voce 4D3 risulti negativa, ossia se deve essere recuperata dall’imponibile contributivo, il procedimento da adottare risulta più complesso: come indicato nel messaggio Inps n. 3884 sopra citato, occorre generare la variabile retributiva ‘FRIBEN’, nella sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens, con l’indicazione dell’imponibile e dei contributi da recuperare in riferimento alle singole mensilità nelle quali sono state assoggettate le somme che adesso risultano esenti (fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche, buoni carburante).
Per generare automaticamente la variabile retributiva ‘FRIBEN’ nei casi interessati, occorre utilizzare il programma ‘SEGNAES1’ sulla procedura Stampe Accessorie, documentato al paragrafo Controllo esenzione fringe-benefit. Lo stesso programma può essere utilizzato anche per effettuare un controllo delle somme considerate ai fini dell’esenzione dei fringe-benefit.

NOTA: a seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo previsto la possibilità di recuperare l’eventuale differenza relativa all’imponibile contributivo, decurtandola dall’imponibile Inps del mese di dicembre.
Precisiamo che quest’ultimo criterio, alternativo a quello descritto nel paragrafo precedente, non è conforme a quanto previsto dall’Inps: la scelta di adottare il criterio alternativo rimane perciò a carico dell’Utente.
Se si sceglie di adottare il criterio alternativo, occorre verificare che sia rispettato il minimale Inps anche sottraendo la differenza da recuperare (tale verifica deve essere effettuata dall’Utente). Se il minimale risulta rispettato, è possibile indicare il valore ‘2’ (anziché ‘1’) nel campo Quantità della voce 4D3. In tal modo, la differenza di imponibile contributivo viene riportata nel campo Importo Unitario della voce 4D3 anche nel caso in cui risulti negativa: così facendo, tale differenza viene sottratta dall’imponibile Inps del mese.
Precisiamo che l’opzione ‘2’ sopra descritta va utilizzata nel caso in cui si debba effettuare un recupero sull’imponibile Inps dei collaboratori / amministratori, come indicato al paragrafo Controllo esenzione fringe-benefit.

Dicembre 2023
(acred875)
CONTROLLO ESENZIONE FRINGE-BENEFIT

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una stampa di controllo, che consente di rilevare il valore dei fringe-benefit, dei rimborsi utenze domestiche e dei buoni carburante percepiti nei mesi precedenti dell’anno 2023.
Sulla stampa prodotta, i fringe-benefit ed i rimborsi utenze domestiche sono indicati ciascuno su 2 colonne distinte, separando la parte che è stata considerata esente da quella che è stata considerata imponibile. I buoni carburante sono ripartiti su 4 colonne, indicando separatamente i valori esenti e imponibili ai fini contributivi e fiscali.

Per generare la stampa in questione, selezionare il programma ‘SEGNAES1’ sulla procedura Stampe Accessorie (il programma si trova al punto 1.2 ‘Stampe di fine anno’ nell’elenco dei programmi disponibili).
Sono riportati in stampa i dipendenti ed i collaboratori che hanno percepito fringe-benefit (voci 062 / 063 / 064 / 06F / 06G / 0C1), rimborsi utenze domestiche (voci 07T / 07U), buoni carburante (voci 07R / 07S).
Le somme in questione vengono rilevate dalle buste paga relative al periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura: prima di elaborare il mese di dicembre, è possibile indicare ‘01/01/2023’ nella Data Iniziale e ‘30/11/2023’ nella Data Finale, allo scopo di controllare i fringe-benefit erogati fino al mese di novembre.
Eventualmente, dopo aver elaborato il mese di dicembre (anche in via non definitiva), è possibile eseguire nuovamente la procedura indicando sempre ‘01/01/2023’ nella Data Iniziale e ‘31/12/2023’ nella Data Finale, in modo da includere anche il mese di dicembre nel controllo effettuato dal programma.
Gli importi vengono totalizzati a livello di dipendente e dettagliati per mese di erogazione (il dettaglio è necessario per ottenere l’indicazione dell’imponibile Inps da recuperare in relazione ad ogni mese di competenza).

Viene prodotta la stampa 'fringe-benefit-2023' ed il file 'fringe-benefit-2023.csv' (apribile in Excel).
La stampa può essere utilizzata per individuare i soggetti sui quali occorre attivare il controllo dei limiti di esenzione, per l’elaborazione delle buste paga di dicembre. Ricordiamo che il controllo in questione viene attivato indicando la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità, secondo le modalità descritte al paragrafo Esenzione fringe-benefit anno 2023.

Sulla stampa prodotta, in corrispondenza di ciascun dipendente o collaboratore, sono riportate le somme percepite, distinguendo tra importi considerati esenti e imponibili; inoltre, vengono compilate le seguenti colonne:

  1. Conguaglio imponibile Irpef: se avvalorata, indica l’importo da assoggettare a tassazione (valore positivo), oppure l’importo da rendere esente da tassazione (valore negativo); precisiamo che l’importo in questione figura al lordo dei corrispondenti contributi a carico del dipendente;
  2. Conguaglio imponibile Inps: se avvalorata, indica l’importo da assoggettare a contributi (valore positivo), oppure l’importo da rendere esente da contributi (valore negativo);
  3. Recupero contributi dipendente: contributi a carico del dipendente da recuperare, indicati soltanto nel caso in cui il valore presente nella colonna ‘Conguaglio imponibile Inps’ risulti negativo;
  4. Recupero contributi complessivi: contributi complessivi (ditta + dipendente) da recuperare, indicati soltanto nel caso in cui il valore presente nella colonna ‘Conguaglio imponibile Inps’ risulti negativo.

Precisiamo che, per determinare i contributi (sia complessivi che c/dipendente), viene considerata la contribuzione effettivamente applicata in ogni singolo mese, al netto di eventuali riduzioni o agevolazioni. Precisiamo che, da parte dell’Inps, non è stata fornita alcuna indicazione precisa su come devono essere calcolati i contributi da esporre nella sezione ‘Var. Retributive’: di conseguenza è stato adottato il criterio (relativamente semplice) sopra descritto, in quanto consente un immediato riscontro rispetto alle denunce Uniemens dei singoli mesi di competenza.

In presenza di fringe-benefit, rimborsi utenze o buoni carburante da conguagliare, viene riportata la segnalazione “(1)” nella colonna ‘Diff. Imp.’, con una nota esplicativa a fine pagina.
In tal caso, non deve essere compilata la sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens, quindi sulla stampa non vengono compilate le colonne relative al recupero dell’imponibile e dei contributi. Come già detto, in questo caso la differenza da assoggettare viene sommata all’imponibile Inps del mese corrente.

Per ogni soggetto elencato, viene indicato anche il tipo di rapporto (dipendente / collaboratore) in vigore alla fine del periodo richiesto. Se il soggetto risulta avere un rapporto di collaborazione (compresi gli amministratori), non deve essere compilata la sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens. Anche in questo caso, sulla stampa non vengono compilate le colonne relative al recupero dei contributi Inps: viene invece riportata la segnalazione ‘(2)’ nella colonna ‘Diff. Imp.’, con la corrispondente nota esplicativa a fine pagina., nella quale si precisa che per recuperare l’imponibile Inps dei collaboratori, occorre indicare l’opzione ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3.

Sui lavoratori dipendenti per i quali occorre recuperare l’imponibile ed i contributi relativi a somme precedentemente assoggettate e che adesso risultano esenti ai fini Inps, il programma ‘SEGNAES1’ consente di generare, in automatico, le causali da riportare nella sezione ‘Var. Retributive’ delle denunce Uniemens.
Per generare automaticamente le causali in questione, occorre selezionare l’opzione ‘Definitiva (aggiorna l’archivio)’ nel campo ‘Modalità di lancio’ previsto nei parametri del programma.
Come di consueto, è consigliabile effettuare un primo lancio in modalità ‘Provvisoria’ (selezionata automaticamente), allo scopo di controllare i casi riportati in stampa, dopodiché può essere effettuato il lancio in modalità ‘Definitiva’.

Nella modalità ‘Definitiva’, viene generata automaticamente la causale ‘FRIBEN’, inserendola momentaneamente sul servizio Cedolini – Arretrati Inps, in corrispondenza del mese di dicembre 2023.
La causale in questione viene generata solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

  1. sono presenti fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante precedentemente considerati imponibili, che adesso risultano esenti sulla base dei limiti di esenzione effettivamente spettanti;
  2. il soggetto risulta inquadrato come dipendente (non come collaboratore / amministratore);
  3. il soggetto risulta in forza nel mese di dicembre (ossia non deve essere cessato prima del 1/12/2023);
  4. il mese di dicembre non risulta elaborato sul servizio Ditta – Abilitazione.

La causale ‘FRIBEN’ è riportata, sul servizio Cedolini – Arretrati Inps, dettagliata per singolo mese di competenza (come richiesto sulle denunce Uniemens), con l’indicazione dell’imponibile e dei contributi da recuperare. L’imponibile è riportato nella colonna ‘Imp. base’ del servizio. I contributi sono indicati come valore complessivo (da conguagliare sulle denunce Uniemens di dicembre) e a carico del dipendente (per il recupero sulla busta paga di dicembre).
Precisiamo che viene generata automaticamente la sola causale ‘FRIBEN’, relativa all’imponibile entro il massimale contributivo ai fini pensionistici. Nel caso in cui il recupero vada ad interessare anche l’eccedenza sul massimale (laddove applicato) occorre intervenire sul servizio Cedolini – Arretrati Inps, indicando le somme da recuperare ed i relativi contributi sulle causali ‘FRBDIM’ / ‘FRBMAS’ (eventualmente modificare la causale ‘FRIBEN’).

Gli imponibili indicati sulle causali sopra descritte, presenti sul servizio Cedolini – Arretrati Inps in corrispondenza del mese 12/2023, con l’elaborazione del mese di dicembre vengono riportati automaticamente sulla voce 4D4.
La voce 4D4 viene elaborata solo se risulta attivato il controllo del limite di esenzione tramite la voce 4D3 con l’opzione ‘1’ nel campo Quantità (come descritto al paragrafo Esenzione fringe-benefit anno 2023); precisiamo che la voce 4D4 non viene elaborata se la voce 4D3 non è stata inserita oppure è stata inserita con l’opzione ‘2’ nel campo Quantità.
Nel campo Importo Unitario della voce 4D4 viene riportato l’imponibile complessivo da recuperare presente sulla causale ‘FRIBEN’ (ossia la somma degli imponibili riportati sulla causale ‘FRIBEN’ in corrispondenza dei singoli mesi). Nel caso in cui siano presenti anche le causali ‘FRBDIM’ e ‘FRBMAS’, la somma dei relativi imponibili viene riportata nel campo Importo Totale della voce 4D4 (quest’ultima corrisponde al recupero sull’eccedenza massimale).

In presenza della voce 4D4, sulla busta paga di dicembre vengono recuperati i contributi a carico del dipendente, mentre sulla denuncia Uniemens di dicembre vengono conguagliati i contributi complessivi (ditta + dipendente), rilevandoli dalle causali ‘FRIBEN’ / ‘FRBDIM’ / ‘FRBMAS’ presenti sul servizio Cedolini – Arretrati Inps.
I contributi da recuperare sono riportati nei campi Importo Unitario delle voci 4D5 (a carico del dipendente) e 4D6 (complessivi ditta + dipendente). Se è presente un recupero sull’eccedenza massimale, i corrispondenti contributi da recuperare sono riportati nei campi Importo Totale delle voci 4D5 (c/dipendente) e 4D6 (ditta + dipendente).

Sui dipendenti per i quali risultano presenti sia le voci 4D4 / 4D5 / 4D6 nel Dettaglio del cedolino, sia le causali di recupero sul servizio Cedolini – Arretrati Inps, viene generata automaticamente la sezione ‘Var. Retributive’ sulla denuncia Uniemens di dicembre. In tale sezione vengono riportate le causali ‘FRIBEN’ / ‘FRBDIM’ / ‘FRBMAS’ presenti sul servizio Cedolini – Arretrati Inps, dettagliate per singolo mese, con l’indicazione dell’imponibile e dei contributi complessivi (ditta + dipendente) da recuperare. Il totale dei contributi da recuperare viene incluso nel totale delle somme a credito, nella sezione ‘Aziendale’ della denuncia Uniemens.

Nel caso in cui la stampa venga prodotta includendo anche il mese di dicembre (avendolo già elaborato almeno in via provvisoria), occorre tenere presente che la causale ‘FRIBEN’ non viene generata in riferimento allo stesso mese di dicembre, in quanto tale causale si può riferire soltanto ai mesi precedenti; l’eventuale differenza derivante dal mese di dicembre viene invece recuperata direttamente dall’imponibile del mese, tramite la voce 4D3.

Infine, segnaliamo che nella circolare Inps n. 106 del 20/12/2023 è stata riportata un’indicazione alquanto “discutibile”, per quanto riguarda l’eventuale presenza dell’esonero contributivo a favore dei dipendenti, nei mesi pregressi interessati dal conguaglio dei fringe-benefit (ossia i mesi per i quali viene effettuato il recupero tramite la causale ‘FRIBEN’).
Al punto 7 della circolare Inps è indicato quanto segue: “Nelle ipotesi in cui a seguito di variazione della retribuzione imponibile, derivante dalla applicazione della suddetta disciplina relativa ai fringe benefits, i datori di lavoro debbano provvedere al recupero o al versamento delle quote di esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, i medesimi dovranno avvalersi dell’invio di flussi di regolarizzazione DMVig”.
Essendo la suddetta circolare di recente pubblicazione, non è stato ancora possibile approfondire la questione, per capire in quali casi occorre effettuare il procedimento di regolarizzazione. Il dubbio è se tale procedimento deve essere adottato solo nei casi in cui si dovrebbe rideterminare l’esonero a causa di un diverso assoggettamento dei fringe-benefit, oppure se tale procedimento deve essere adottato in tutti i casi in cui è presente l’esonero (anche quando non cambiano le condizioni che hanno dato diritto all’esonero a causa del diverso assoggettamento dei fringe-benefit): nella seconda ipotesi, per la maggior parti dei dipendenti non sarebbe possibile utilizzare la causale ‘FRIBEN’.
Occorre considerare che la causale ‘FRIBEN’ viene generata esclusivamente per recuperare l’imponibile ed i contributi relativi a fringe-benefit precedentemente assoggettati e poi risultati esenti: a seguito di tale recupero, l’imponibile del mese interessato risulterà sempre inferiore a quello originario, quindi non si verificherà mai il caso che l’esonero debba essere restituito (semmai potrebbe verificarsi il caso contrario, ossia che l’esonero non sia stato applicato e che se ne abbia diritto a seguito del recupero). A tale riguardo, ricordiamo che i contributi da recuperare vengono calcolati al netto dell’esonero applicato, analogamente a quanto è stato effettuato sul mese di dicembre 2022.
In attesa di chiarimenti da parte dell’Inps, per il momento è stata aggiunta la segnalazione della presenza dell’esonero contributivo nei singoli mesi interessati dal conguaglio dei fringe-benefit: sulla stampa generata da ‘SEGNAES1’, la presenza dell’esonero viene segnalata tramite la nota ‘(*)’ riportata in corrispondenza dei singoli mesi.

Marzo 2023
(acred857)
BUONI CARBURANTE - ASSOGGETTAMENTO INPS

Con il presente aggiornamento, abbiamo previsto la possibilità di assoggettare a contribuzione i buoni carburante, a seguito della pubblicazione, sulla G.U. 63/2023, della Legge 23/2023 di conversione del D.L. 5/2023.

Il suddetto decreto ha previsto che l'esenzione dei buoni carburante, fino al limite annuale di E. 200, rimanga valida ai soli fini fiscali, per l'anno 2023. Di conseguenza, i buoni carburante dovrebbero essere assoggettati a contribuzione.
Al momento non si hanno indicazioni ufficiali, da parte dell'Inps, per quanto riguarda l'assoggettamento dei buoni carburante erogati nel mese corrente o nei mesi precedenti. E' quindi indispensabile attendere le indicazioni operative da parte dell'Inps, per procedere al recupero dell'imponibile relativo ai mesi di gennaio e febbraio.
Anche in merito all'assoggettamento dei buoni carburante erogati nel mese corrente, permangono alcuni dubbi: in particolare, è logico presumere che i buoni carburante possano rientrare nel limite di esenzione previsto per la generalità dei fringe-benefit (E. 258,23), rimanendo esenti anche ai fini contributivi fino al superamento di tale limite (cumulati con gli altri fringe-benefit). Su tale punto, tuttavia, al momento non ci sono indicazioni ufficiali.

Abbiamo perciò predisposto una voce opzionale che può essere utilizzata, dal mese di marzo 2023, per assoggettare a contribuzione il valore dei buoni carburante. Precisiamo che rimane facoltà dell'Utente decidere se utilizzare tale voce oppure attendere le indicazioni Inps, soprattutto in relazione alla possibilità che i buoni carburante rientrino nel limite di esenzione "generale" dei fringe-benefit (E. 258,33). Naturalmente, se tale limite risulta già "utilizzato" per l'esenzione di altri fringe-benefit, allora il valore dei buoni carburante deve sicuramente essere assoggettato a contribuzione.

La voce da utilizzare per ottenere l'assoggettamento a contribuzione dei buoni carburante è la 40P, riportata nell'elenco delle Voci Fisse (2.2.1 'Retribuzioni in natura') e delle Variazioni Mensili (3.9.1 'Retribuzioni in natura') in corrispondenza delle voci relative ai buoni carburante. L'importo assoggettato tramite la voce 40P è quello che, altrimenti, rimarrebbe esente (ricordiamo che, sulle voci relative ai buoni carburante, è possibile indicare anche un valore imponibile).
Impostando la voce 40P senza alcun importo, si ottiene l'assoggettamento a contribuzione del valore esente dei buoni carburante, gestiti tramite le voci 07R e 07S. Per entrambe le voci, il valore esente corrisponde all'importo dei buoni (campo Importo Totale) al netto dell'eventuale parte imponibile (campo Importo Unitario). Se l'Utente lo ritiene opportuno, la voce 40P può essere impostata, senza alcun importo, sulle Voci Fisse a livello generale.
Se necessario, sulla voce 40P può essere indicato (campo Importo Totale) il valore imponibile ai fini contributivi.

Con l'occasione, facciamo presente che le voci utilizzate, nel mese di dicembre 2022, per conguagliare automaticamente l'assoggettamento dei fringe-benefit relativi all'anno 2022 (aggiornamenti di dicembre 2022 Acred846 / Acred847), per il momento non producono alcun effetto sulle somme relative all'anno 2023. Le voci in questione saranno aggiornate nel momento in cui risulteranno disponibili le indicazioni ufficiali per l'anno 2023.

Dicembre 2022
(acred847)
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT - CASI PARTICOLARI

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti Acred845 del 22/12/2022 e Acred846 del 4/01/2023, è stato rilasciato il controllo automatico dei nuovi limiti di esenzione relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante, con la possibilità di conguagliare, sulla busta paga di dicembre, il trattamento fiscale e previdenziale delle somme in questione.

Di seguito, riportiamo le indicazioni relative ad alcuni casi particolari, che potrebbero essere interessati dalla gestione dei fringe-benefit o di altre retribuzioni in natura. Per alcuni di questi casi, inoltre, con il presente aggiornamento rilasciano delle modifiche rispetto alla gestione predisposta con gli aggiornamenti Acred845 / Acred846.

PANIFICATORI (CONTRATTI 024 / 025)
Sui contratti 024 e 025, relativi ai panificatori, la voce 063 prevede una gestione particolare del campo Importo Unitario, diversa da quella prevista a livello generale. Ricordiamo che la voce 063 può essere utilizzata, in generale, per indicare una retribuzione in natura (fringe-benefit) esente e/o imponibile.

Sui contratti 024 e 025, nel campo Importo Unitario della voce 063 è riportato il valore teorico mensile della retribuzione in natura descritta come "caro pane" (specifica dei panificatori). Su tutti gli altri contratti, invece, nel campo Importo Unitario della voce 063 è prevista l'indicazione del valore esente di una retribuzione in natura.

Tenendo conto di quanto sopra indicato, per i soli contratti 024 e 025 non viene più considerato il campo Importo Unitario della voce 063, nella totalizzazione dei fringe-benefit esenti. Tale modifica ha effetto dal presente aggiornamento e riguarda sia il calcolo attivato tramite la voce 4D3, sia il controllo effettuato dal programma 'SEGNAESE'.

Precisiamo che nel campo Importo Totale della voce 063 è prevista l'indicazione del valore imponibile di una retribuzione in natura e tale criterio vale sia per i panificatori che per gli altri contratti. Il campo Importo Totale della voce 063, quindi, continua ad essere considerato come valore imponibile di un fringe-benefit, sia nel calcolo attivato tramite la voce 4D3, sia nel controllo effettuato dal programma 'SEGNAESE'.

Facciamo presente che non risulta chiaro se la retribuzione in natura "caro pane" rientra, o meno, tra quelle che possono essere considerate esenti fino al limite di E. 3.000 (per l'anno 2022). Rimane perciò all'Utente la scelta di attivare / non attivare le voci 4D3 e 4D4 in relazione a questa specifica retribuzione in natura.

VOCE 062 (ALLOGGIO)
Ricordiamo che la voce 062 può essere utilizzata per gestire la retribuzione in natura relativa all'alloggio (gestione prevista soprattutto in alcuni settori, quali ad esempio gli alberghi o i proprietari di fabbricati).

Nel campo Importo Unitario della voce 062 è prevista l'indicazione del valore teorico mensile dell'alloggio, mentre nel campo Importo Totale è riportato il valore imponibile (ottenuto da un proporzionamento rispetto ai giorni).

Nel controllo automatico attivato tramite la voce 4D3, veniva erroneamente considerato il campo Importo Unitario della voce 062, anziché il campo Importo Totale. Con il presente aggiornamento, anche nel controllo automatico attivato tramite la voce 4D3, si considera correttamente il campo Importo Totale della voce 062.

Precisiamo che il programma 'SEGNAESE' considerava già (correttamente) il campo Importo Totale della voce 062.

Facciamo presente che non risulta chiaro se la retribuzione in natura relativa all'alloggio rientra, o meno, tra quelle che possono essere considerate esenti fino al limite di E. 3.000 (per l'anno 2022). Rimane perciò all'Utente la scelta di attivare / non attivare le voci 4D3 e 4D4 in relazione a questa specifica retribuzione in natura.

LAVORATORI DOMESTICI (CONTRATTO 088)
Con il presente aggiornamento, i lavoratori domestici restano esclusi dalla stampa prodotta dal programma 'SEGNAESE', in quanto il datore di lavoro non riveste (generalmente) il ruolo di sostituto d'imposta.
Precisiamo che i soggetti in questione vengono comunque considerati, dal programma 'SEGNAESE', nel caso in cui il datore di lavoro svolga il ruolo di sostituto d'imposta (come, ad esempio, avviene per i lavoratori domestici interinali).

Dicembre 2022
(acred846)
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT ANNO 2022

Con l'aggiornamento Acred845 del 22/12/2022, sono state fornite le indicazioni per attivare il controllo automatico dei nuovi limiti di esenzione relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante.
Nel suddetto aggiornamento è stato precisato che non esistevano indicazioni in merito al conguaglio contributivo (tranne alcune anticipazioni, da parte dell'Inps, circa la possibilità di effettuare delle "regolarizzazioni d'ufficio"), soprattutto per quanto riguarda il recupero dell'imponibile derivante da una somma precedentemente assoggettata e poi risultata esente in base ai nuovi limiti. Non sussistevano problemi, invece, ad effettuare il suddetto recupero sul conguaglio fiscale.

Successivamente all'aggiornamento Acred845, è stato pubblicato il messaggio Inps n. 4616 del 22/12/2022 (disponibile dal 23/12), contenente le disposizioni relative al conguaglio contributivo delle somme in questione. Nel suddetto messaggio è stata prevista una nuova modalità di conguaglio, alternativa alle regolarizzazioni ("standard" o "d'ufficio") e molto più semplice di queste ultime. La nuova modalità (della quale non era stata fornita alcuna anticipazione da parte dell'Inps), prevede che l'imponibile ed i contributi da recuperare vengano conguagliati sulla denuncia Uniemens relativa al mese di dicembre, indicandoli su causali appositamente predisposte nella sezione 'Var. Retributive'.

Abbiamo quindi inviato la comunicazione del 28/12/2022, allo scopo di fornire le prime indicazioni operative agli Utenti che intendono adottare la nuova modalità di conguaglio contributivo. Nella comunicazione è stato precisato che la nuova modalità può essere adottata esclusivamente sulle denunce Uniemens relative al mese di dicembre (come espressamente previsto nel messaggio Inps); inoltre, è stato ricordato e che il conguaglio contributivo ha effetto sia sull'imponibile fiscale che sul netto in busta, quindi occorre attivarlo prima di elaborare (in via definitiva) il mese di dicembre.

Con il presente aggiornamento, rilasciamo la nuova modalità di conguaglio contributivo prevista nel messaggio Inps n. 4616 sopra citato, riportando le indicazioni operative relative a tale modalità. Nel caso in cui si abbia necessità di adottare una delle altre modalità previste, occorre fare riferimento alla comunicazione del 28/12/2022.
Precisiamo che niente è cambiato, rispetto a quanto già comunicato, per quanto riguarda il conguaglio fiscale.

Innanzitutto ricordiamo che è possibile ottenere un elenco dei soggetti che, nei mesi precedenti, hanno percepito fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante. Come indicato nell'aggiornamento Acred845, a tale scopo occorre utilizzare il programma 'SEGNAESE' sulla procedura Stampe Accessorie (1.2 'Stampe di fine anno').
Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, indicare rispettivamente '01/01/2022' e '30/11/2022'. In alternativa, nella Data Finale è possibile indicare '31/12/2022', alle condizioni indicate nella NOTA riportata in calce.
Viene generata una stampa dei dipendenti e collaboratori sui quali risultano presenti voci relative a fringe-benefit (062 / 063 / 064 / 06F / 06G / 0C1), rimborsi utenze (07T / 07U ), buoni carburante (07R / 07S). Ricordiamo che, sulla stampa, la parte assoggettata viene indicata separatamente da quella considerata esente (in riferimento al trattamento applicato nei mesi precedenti). Inoltre, i buoni carburante sono mantenuti separati dai fringe-benefit e rimborsi utenze.
Tramite un'opzione, è possibile ottenere il dettaglio dei singoli mesi nei quali sono state utilizzate le voci sopra elencate.

Con il presente aggiornamento, il programma 'SEGNAESE' determina automaticamente l'imponibile ed i contributi da recuperare, per effettuare il conguaglio contributivo secondo le modalità previste nel messaggio Inps n. 4616. A tale scopo, si tiene conto del trattamento (assoggettamento / esenzione) precedentemente applicato e dei nuovi limiti di esenzione.

Sulla stampa e sul file csv prodotti ('fringe-benefit' e 'fringe-benefit.csv'), sono state aggiunte le seguenti colonne:

  • 'Recupero imponibile Inps', somma precedentemente assoggettata, che adesso risulta esente;
  • 'Recupero contributi dipendente', contributi a carico del dipendente sulla somma di cui sopra;
  • 'Recupero contributi complessivi', contributi complessivi (ditta + dipendente) sulla stessa somma.

Precisiamo che, per determinare i contributi (sia complessivi che c/dipendente), viene considerata la contribuzione calcolata in ogni singolo mese, al netto di eventuali riduzioni o agevolazioni. Non si tiene conto di eventuali ricalcoli o conguagli dei contributi effettuati nei mesi successivi (come, ad esempio, il ricalcolo della contribuzione CIGS / FIS avvenuto nel mese di settembre 2022). Precisiamo che, da parte dell'Inps, non è stata fornita alcuna indicazione precisa su come devono essere calcolati i contributi da esporre nella sezione 'Var. Retributive': di conseguenza è stato adottato un criterio relativamente semplice, che consente un immediato riscontro rispetto alle denunce Uniemens dei singoli mesi di competenza.

Nel caso in cui le somme oggetto di conguaglio siano state precedentemente considerate esenti e risultino adesso imponibili, viene riportata la segnalazione "(1)" nella colonna 'Diff. Imp.', con una nota esplicativa a fine pagina.
In tal caso, non deve essere compilata la sezione 'Var. Retributive' della denuncia Uniemens, quindi sulla stampa non vengono compilate le colonne relative al recupero dell'imponibile e dei contributi. L'importo da assoggettare deve essere invece sommato all'imponibile del mese corrente: tale gestione avviene adesso in automatico, come più avanti indicato.

Per ogni soggetto riportato in stampa, viene adesso indicato il tipo di rapporto (dipendente / collaboratore), rilevandolo dall'inquadramento in vigore alla fine del periodo richiesto. Se il soggetto risulta avere un rapporto di collaborazione (ivi compresi gli amministratori), NON deve essere compilata la sezione 'Var. Retributive' della denuncia Uniemens.
Anche in questo caso, sulla stampa non vengono compilate le colonne relative al recupero dell'imponibile e dei contributi. Viene invece riportata la segnalazione "(2)" nella colonna 'Diff. Imp.', con la corrispondente nota esplicativa a fine pagina., nella quale si precisa che per i collaboratori è possibile indicare l'opzione '2' nel campo Quantità della voce 4D3.

Sui lavoratori dipendenti per i quali occorre recuperare l'imponibile ed i contributi relativi a somme precedentemente assoggettate e adesso risultate esenti, il programma 'SEGNAESE' genera automaticamente le causali da riportare nella sezione 'Var. Retributive' delle denunce Uniemens. Ovviamente, tale automatismo va attivato soltanto se si intende adottare la nuova modalità di conguaglio contributivo, prevista dal messaggio Inps n. 4616 sopra citato.
Per generare automaticamente le causali da riportare nella sezione 'Var. Retributive', è sufficiente selezionare l'opzione 'Definitiva (aggiorna l'archivio)' nel campo 'Modalità di lancio' del programma 'SEGNAESE'.
Come di consueto, è consigliabile effettuare un primo lancio in modalità 'Provvisoria' (selezionata automaticamente), allo scopo di controllare i casi riportati in stampa, dopodiché può essere effettuato il lancio in modalità 'Definitiva'.

Nella modalità 'Definitiva', vengono generate automaticamente le causali previste sulle denunce Uniemens, riportandole momentaneamente sul servizio 'Cedolini - Arretrati Inps', in corrispondenza del mese di dicembre 2022.
Le causali in questione vengono generate solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • sono presenti fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante precedentemente considerati imponibili, che adesso risultano esenti sulla base dei limiti di esenzione in vigore nell'anno 2022;
  • il soggetto risulta inquadrato come lavoratore dipendente (non come collaboratore / amministratore);
  • il soggetto risulta in forza nel mese di dicembre (ossia non deve essere cessato prima del 1/12/2022);
  • il mese di dicembre non risulta elaborato sul servizio Ditta - Abilitazione.

Le causali previste sono riportate, sul servizio 'Cedolini - Arretrati Inps', dettagliate per singolo mese di competenza (come richiesto sulle denunce Uniemens), con l'indicazione dell'imponibile e dei contributi da recuperare. L'imponibile è riportato nella colonna 'Imp. base' del servizio. I contributi sono indicati come valore complessivo (da conguagliare sulle denunce Uniemens di dicembre) e a carico del dipendente (per il recupero sulla busta paga di dicembre).

Come anticipato nella comunicazione del 28/12/2022, viene generata in automatico la sola causale 'FRIBEN', relativa all'imponibile entro il massimale contributivo ai fini pensionistici (o l'unico imponibile, nei casi in cui non viene applicato il massimale). Nel caso in cui il recupero vada ad interessare anche l'eccedenza sul massimale (laddove applicato) occorre intervenire sul servizio 'Cedolini - Arretrati Inps', indicando le somme da recuperare ed i relativi contributi sulle causali 'FRBDIM' / 'FRBMAS' (eventualmente, è anche possibile modificare gli importi indicati sulla causale 'FRIBEN')

Le causali presenti sul servizio 'Cedolini - Arretrati Inps' vengono considerate, sull'elaborazione del mese di dicembre, soltanto se viene indicata la nuova voce 4D4, senza alcun importo, sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili.
In presenza della voce 4D4, sulla busta paga di dicembre vengono recuperati i contributi (a carico del dipendente) presenti sul servizio 'Cedolini - Arretrati Inps'. Sempre in presenza della voce 4D4, sulla denuncia Uniemens di dicembre vengono conguagliati i contributi complessivi presenti sul servizio 'Cedolini - Arretrati Inps'.

Ricordiamo che, nei casi interessati dal conguaglio di fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante, occorre attivare il controllo dei nuovi limiti di esenzione, inserendo la voce 4D3 con il valore '1' nel campo Quantità (come indicato nell'aggiornamento Acred845 e nella comunicazione del 28/12). Tramite la voce 4D3, la differenza da assoggettare o recuperare viene considerata nel conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto.

Precisiamo che la nuova voce 4D4, tramite la quale viene attivato il conguaglio contributivo secondo la nuova modalità prevista dal messaggio Inps n. 4616, va sempre utilizzata in combinazione con la voce 4D3. Al contrario, la voce 4D3 può essere utilizzata anche in assenza della voce 4D4 (ad esempio, per i collaboratori / amministratori).

Sia la voce 4D3 (con il valore '1' in Quantità) che la voce 4D4 (senza alcun importo) possono essere inserite sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello, oppure sulle Variazioni Mensili di dicembre, operando sui soli soggetti interessati.

Nel campo Importo Unitario della voce 4D4 viene riportato l'imponibile complessivo da recuperare presente sulla causale 'FRIBEN' (ossia la somma degli imponibili riportati sulla causale 'FRIBEN' in corrispondenza dei singoli mesi). Nel caso in cui siano presenti anche le causali 'FRBDIM' e 'FRBMAS', la somma dei relativi imponibili viene riportata nel campo Importo Totale della voce 4D4 (quest'ultima corrisponde al recupero sull'eccedenza massimale).

Nei casi in cui risulta presente un imponibile da recuperare sulla voce 4D4, i corrispondenti contributi da recuperare sono riportati nei campi Importo Unitario delle voci 4D5 (a carico del dipendente) e 4D6 (complessivi ditta + dipendente). Se è presente un recupero sull'eccedenza massimale, i corrispondenti contributi da recuperare sono riportati nei campi Importo Totale delle voci 4D5 (c/dipendente) e 4D6 (ditta + dipendente).

Sui soggetti per i quali risultano presenti sia le voci 4D4 / 4D5 / 4D6 nel cedolino, sia le causali di recupero sul servizio 'Cedolini - Arretrati Inps', viene generata automaticamente la sezione 'Var. Retributive' sulla denuncia Uniemens.
Nella sezione 'Var. Retributive' vengono riportate le causali presenti sul servizio 'Cedolini - Arretrati Inps', dettagliate per singolo mese. Per ciascuna causale, si riporta l'imponibile ed i contributi complessivi da recuperare. Il valore dei contributi da recuperare viene incluso nel totale delle somme a credito, nella sezione 'Aziendale' della denuncia.

Facciamo presente che il messaggio Inps n. 4616 non è molto chiaro in merito alle modalità di compilazione della sezione 'Var. Retributive'. Dagli articoli pubblicati sui media del settore, risulta che le nuove causali riportate nella sezione 'Var. Retributive' debbano essere utilizzate per conguagliare sia l'imponibile che i contributi da recuperare.
Inoltre, l'indicazione dei contributi da recuperare, sulle causali in questione, rappresenta l'unico modo per effettuare il conguaglio direttamente sulla denuncia Uniemens di dicembre, evitando così di ricorrere alle regolarizzazioni.

Riepiloghiamo le operazioni da effettuare se si intende applicare la nuova modalità di conguaglio contributivo prevista dal messaggio Inps n. 4616, nei casi in cui occorre recuperare l'imponibile ed i contributi su somme assoggettate nei mesi precedenti e poi risultate esenti in base ai nuovi limiti di esenzione:

  • eseguire il programma 'SEGNAESE' con l'opzione 'Definitivo', allo scopo di generare automaticamente la causale 'FRIBEN' sul servizio 'Cedolini - Arretrati Inps'; se necessario, sul servizio è possibile aggiungere le altre causali previste ('FRBDIM' / 'FRBMAS') o modificare i valori riportati in automatico;

  • indicare la voce 4D3 con il valore '1' nel campo Quantità, allo scopo attivare il controllo dei limiti di esenzione ed effettuare il conguaglio fiscale delle somme precedentemente assoggettate; tramite la stessa voce vengono attivate anche le gestioni descritte nei paragrafi successivi (assoggettamento di somme precedentemente considerate esenti, gestione automatica di esenzione o assoggettamento delle somme presenti nel mese di dicembre);

  • indicare la voce 4D4 senza alcun importo, per recuperare i contributi sulle somme precedentemente assoggettate, riportate sul servizio 'Cedolini - Arretrati Inps'; tramite la stessa voce, si attiva anche la compilazione della sezione 'Var. Retributive' sulla denuncia Uniemens di dicembre, nella quale vengono trasferite le causali presenti sul servizio 'Cedolini - Arretrati Inps', al momento dell'elaborazione della ditta.

La nuova modalità di conguaglio contributivo, sopra descritta, può essere applicata solo per i lavoratori dipendenti.

Come già detto, per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (collaboratori / amministratori) non è possibile generare la sezione 'Var. Retributive', in quanto la denuncia Uniemens verrebbe scartata dal software di controllo.
In assenza di indicazioni da parte dell'Inps, per tali soggetti, al momento, è possibile recuperare l'imponibile pregresso ed i relativi contributi soltanto indicando l'opzione '2' nel campo Quantità della voce 4D3. In tal modo, la somma da recuperare viene decurtata dall'imponibile contributivo del mese di dicembre (occorre verificare che vi sia capienza). Tale possibilità, descritta nelle precedenti documentazioni, viene segnalata anche sulla stampa generata dal programma 'SEGNAESE'.
Ricordiamo che, per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti, è comunque possibile effettuare il conguaglio fiscale delle somme in questione, attraverso l'indicazione della voce 4D3 (indifferentemente con '1' o '2' nel campo Quantità).

Nei casi in cui risultano superati i limiti di esenzione ed occorre assoggettare le somme precedentemente considerate esenti, è sufficiente la presenza della voce 4D3 con il valore '1' nel campo Quantità (come previsto nella generalità dei casi), per ottenere l'assoggettamento automatico delle somme in questione, sia ai fini contributivi che fiscali.
In tale condizione, sulla voce 4D3, l'importo da assoggettare viene riportato sia nel campo Importo Totale (per sommarlo all'imponibile fiscale del mese) che nel campo Importo Unitario (per sommarlo all'imponibile previdenziale del mese).
Precisiamo che il criterio di assoggettamento sopra descritto viene applicato automaticamente sia per i lavoratori dipendenti (anche se risulta presente la voce 4D4, che in questo caso non ha alcun effetto), sia per i collaboratori / amministratori (anche se per questi ultimi risulta impostata l'opzione '2' nella Quantità della voce 4D3).
Facciamo inoltre presente che il suddetto automatismo è stato predisposto con il presente aggiornamento: in precedenza, occorreva indicare l'opzione '2' nella Quantità della voce 4D3, per ottenere lo stesso effetto.

Infine, segnaliamo che le voci relative a fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante, presenti sul mese di dicembre, adesso vengono considerate automaticamente esenti oppure imponibili, sia ai fini previdenziali che fiscali.
Per ottenere tale automatismo, è sufficiente la presenza della voce 4D3 con il valore '1' nel campo Quantità (ossia nella stessa modalità prevista per la generalità dei casi). L'automatismo viene mantenuto anche se risulta presente la voce 4D4 o se è stata impostata l'opzione '2' nel campo Quantità della voce 4D3.
Nel caso in cui le somme presenti su dicembre siano state dichiarate imponibili (indicandole negli appositi campi delle voci previste), se non risultano superati i limiti di esenzione, il valore delle somme dichiarate imponibili viene automaticamente riportato nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 4D3, con segno negativo, in modo da decurtarlo sia dall'imponibile fiscale che dall'imponibile previdenziale del mese di dicembre.
Nel caso opposto, se le voci presenti su dicembre sono state dichiarate esenti (indicandole negli appositi campi delle voci previste) e risultano superati i limiti di esenzione, il valore delle somme dichiarate esenti viene automaticamente riportato nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 4D3, con segno positivo, in modo da sommarlo sia sull'imponibile fiscale che sull'imponibile previdenziale del mese di dicembre.

Sulla busta paga del mese di dicembre, viene riportato il valore imponibile da recuperare o da assoggettare, a seguito del controllo sui limiti di esenzione. Tale valore, corrispondente al campo Importo Totale della voce 4D3, è riportato nella parte centrale del cedolino, sulla colonna 'Dato Base', e viene descritto come 'Esenzione fringe-benefit' (in caso di recupero) oppure 'Assoggettamento fringe-benefit' (in caso di assoggettamento).
Nel caso in venga effettuato il recupero dei contributi secondo la nuova modalità (attivata tramite la voce 4D4), nella parte centrale del cedolino vengono riportati anche i contributi recuperati a favore del dipendente (campi Importo Unitario e Importo Totale della voce 4D5), con la descrizione 'Recupero contributi fringe-benefit'.

NOTA: CONTROLLO SUL MESE DI DICEMBRE
Se, sul mese di dicembre, sono presenti voci relative a fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante, è possibile utilizzare il programma 'SEGNAESE' per estendere il controllo fino al mese di dicembre e considerare così anche le voci in questione, ai fini del superamento dei limiti di esenzione.
A tale scopo, è necessario effettuare una prima elaborazione (provvisoria) delle buste paga di dicembre, in modo che risultino presenti, in archivio, i cedolini relativi allo stesso mese, con le voci da considerare nel controllo (se si preferisce, è possibile elaborare soltanto i cedolini dei soggetti interessati, tramite il servizio Cedolini - Elaborazione).
Dopo aver elaborato le buste paga interessate, è possibile eseguire il programma 'SEGNAESE' indicando '31/12/2022' nel campo Data Finale: così facendo, il programma prenderà in considerazione anche le voci presenti nei cedolini di dicembre, per controllare se sono stati superati i limiti di esenzione. Naturalmente, le causali che saranno eventualmente riportate sul servizio 'Cedolini - Arretrati Inps' riguarderanno soltanto i mesi pregressi.

Dicembre 2022
(comunicazione
28/12/2022
)
CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO FRINGE-BENEFIT

Ricordiamo che, con l'aggiornamento Acred845 del 22/12/2022 (punto 2.5), sono state fornite le indicazioni operative per effettuare il conguaglio fiscale (ed eventualmente anche un recupero contributivo), causato dall'aumento dei limiti di esenzione relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante.

Per quanto riguarda il conguaglio contributivo, le indicazioni riportate nell'aggiornamento Acred845 si sono basate sulle anticipazioni fornite dall'Inps ad Assosoftware (oltre alle richieste pervenute da alcuni Utenti).

Successivamente al rilascio dell'aggiornamento Acred845, l'Inps ha pubblicato il messaggio n. 4616 del 22/12/2022 (in realtà disponibile dal 23/12), contenente le disposizioni relative al conguaglio contributivo.

Contrariamente a quanto era stato comunicato dall'Inps ad Assosoftware (fino al 21/12), nel suddetto messaggio è stata prevista la possibilità di effettuare il conguaglio contributivo sul mese di dicembre 2022, tramite delle nuove causali da riportare nella sezione 'Var. Retributive' della denuncia Uniemens relativa al mese di dicembre.
Quest'ultima modalità di conguaglio, descritta al punto 3.1 del messaggio Inps, rappresenta una possibile alternativa alle "regolarizzazioni d'ufficio", descritte al punto 3.2 del messaggio e presentate, fino al giorno precedente alla pubblicazione dello stesso messaggio, come unica alternativa alle "regolarizzazioni standard".

Appare ovvio che la nuova modalità di conguaglio risulta di gran lunga più semplice e conveniente, sotto tutti i punti di vista, rispetto a qualsiasi tipo di regolarizzazione: innanzitutto, il conguaglio contributivo viene effettuato sul mese di dicembre dell'anno di competenza, evitando di posticiparlo all'anno successivo; inoltre, si evitano tutti i passaggi necessari per le regolarizzazioni (comprese quelle cosiddette "d'ufficio").

D'altra parte, la nuova modalità di conguaglio presenta un problema: può essere adottata esclusivamente sulle denunce Uniemens relative al mese di dicembre (come espressamente indicato nel messaggio Inps). Il problema nasce dal fatto che non era stata fornita alcuna anticipazione, da parte dell'Inps, in merito a questa modalità di conguaglio. Le prime notizie a tale riguardo sono state pubblicate (sia su Assosoftware che sui media) nelle giornate del 22 - 23 dicembre, rendendo impossibile qualsiasi intervento preparatorio da parte dei soggetti interessati (in prima battuta, le software-house).
Ad essere precisi, la suddetta modalità di conguaglio era stata addirittura esclusa, dai rappresentanti dell'Inps, in occasione del convegno di Assosoftware del 29/11/2022, con la motivazione che alcune causali precedentemente previste nella sezione 'Var. Retributive', tramite le quali era possibile recuperare imponibili e contributi pregressi, erano state abrogate in quanto non consentivano un'adeguata attività di verifica e rendicontazione da parte dell'Istituto (a titolo di esempio, la causale 'IMPNEG', abrogata con il messaggio Inps n. 456 del 31/01/2019).
A quanto pare, le suddette problematiche sono state superate: con il messaggio n. 4616, infatti, l'Inps ha previsto nuove causali nella sezione 'Var. Retributive', tramite le quali è possibile recuperare l'imponibile ed i contributi relativi a mesi pregressi, conguagliandoli sulle denunce Uniemens ordinarie. In questo caso, naturalmente, l'imponibile ed i contributi da recuperare sono quelli relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante, assoggettati nei mesi precedenti e poi risultati non imponibili a causa dell'aumento dei limiti di esenzione.

Non appena abbiamo avuto notizia del messaggio Inps sopra citato, abbiamo iniziato a predisporre la nuova modalità di conguaglio. Come già detto, tale modalità può essere adottata solo sulle denunce Uniemens relative al mese di dicembre, quindi, per poterla applicare, occorre attivarla sull'elaborazione delle buste paga di dicembre (in quanto il conguaglio dei contributi a carico del dipendente produce un effetto sull'imponibile fiscale e sul netto in busta).

Facciamo presente che dovremo conciliare il tempo limitato a disposizione con un sufficiente livello di automatismo: a tale riguardo, anticipiamo che sarà prevista la gestione automatica della sola causale 'FRIBEN' (che copre la quasi totalità dei casi interessati, tra i lavoratori dipendenti), mentre non sarà prevista la gestione automatica delle causali 'FRBDIM' e 'FRBMAS' (relative ai casi in cui si è già stato raggiunto il massimale contributivo ai fini pensionistici).

L'aggiornamento che consentirà di effettuare automaticamente il conguaglio contributivo secondo la nuova modalità, sarà rilasciato nei primi giorni di gennaio (attualmente, il rilascio è previsto nei giorni 3 o 4 gennaio).
Precisiamo che, se si ha necessità di elaborare le buste paga di dicembre prima che sia rilasciato il suddetto aggiornamento (ovviamente, in presenza di fringe-benefit o altre somme interessate dal conguaglio in questione), rimane possibile applicare le modalità rilasciate e documentate con l'aggiornamento Acred845 (riepilogate più avanti).

Inoltre, facciamo presente che il messaggio Inps n. 4616, sopra citato, considera soltanto i lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda i collaboratori e gli amministratori, l'unica certezza è che non può essere adottata la nuova modalità di conguaglio descritta nel messaggio Inps, in quanto, per tali soggetti, non può essere compilata la sezione 'Var. Retributive'.
Precisiamo che, da parte dell'Inps, non sono state fornite indicazioni in merito ai criteri da adottare per i collaboratori e gli amministratori. Nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35 del 4/11/2022, è stato precisato che i nuovi criteri di esenzione si applicano anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Secondo il principio di unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale, i nuovi criteri di esenzione andrebbero applicati anche alla contribuzione Inps dovuta sui redditi in questione; ad oggi, tuttavia, non si hanno conferme in tal senso.

Al fine di agevolare gli Utenti che devono elaborare le buste paga di dicembre (nei casi interessati dal suddetto conguaglio), riportiamo alcune indicazioni operative che resteranno valide anche dopo il rilascio del prossimo aggiornamento:

  • Per attivare il controllo automatico dei limiti di esenzione ed effettuare il conguaglio fiscale, occorre indicare la voce 4D3 con il valore '1' nel campo Quantità (modalità documentata con l'aggiornamento Acred845).

  • Se si ha necessità di elaborare le buste paga di dicembre prima che sia disponibile la nuova modalità di conguaglio (prossimo aggiornamento), il conguaglio contributivo dovrà essere effettuato nei mesi successivi, tramite le "regolarizzazioni d'ufficio". In tale condizione, sul mese di dicembre può essere effettuato soltanto il conguaglio fiscale, indicando la voce 4D3 con il valore '1' nel campo Quantità (vedere punto precedente).

  • Sempre nel caso in cui si abbia necessità di elaborare le buste paga di dicembre prima del prossimo aggiornamento, se si preferisce recuperare la somma precedentemente assoggettata, decurtandola dall'imponibile Inps del mese, è possibile indicare il valore '2' nel campo Quantità della voce 4D3. In questo modo, viene attivato il controllo automatico del limite di esenzione ed effettuato il conguaglio fiscale (come per l'opzione '1'), tuttavia occorre verificare che sia rispettato il minimale Inps. Ricordiamo che questa modalità è stata predisposta su richiesta e non corrisponde ai criteri di recupero previsti dall'Inps (almeno per quanto riguarda i lavoratori dipendenti).

  • Per quanto riguarda collaboratori e amministratori, se si ritiene corretto effettuare il conguaglio contributivo (in assenza di indicazioni da parte dell'Inps), è possibile indicare il valore '2' nel campo Quantità della voce 4D3. Così facendo, anche per tali soggetti le somme da recuperare vengono decurtate dall'imponibile Inps del mese di dicembre; occorre quindi verificare che vi sia la "capienza" necessaria sull'imponibile del mese.

  • Infine, sia per i dipendenti che per i collaboratori / amministratori, se si superano i limiti di esenzione ed occorre assoggettare le somme precedentemente considerate esenti, è corretto aggiungere tali somme all'imponibile Inps del mese di dicembre (relativamente ai dipendenti, tale modalità è espressamente indicata nel messaggio n. 4616). In questa situazione, quindi, occorre indicare il valore '2' nel campo Quantità della voce 4D3.

Anticipiamo che, con il prossimo aggiornamento, sarà rilasciata una nuova voce opzionale, tramite la quale potrà essere attivata la nuova modalità di conguaglio prevista dall'Inps, ossia il recupero di imponibile e contributi pregressi sul mese di dicembre, con indicazione delle nuove causali nella sezione 'Var. Retributive' della denuncia Uniemens.
La nuova voce potrà essere utilizzata insieme all'opzione '1' sulla voce 4D3 (con la quale viene attivato il conguaglio fiscale), mentre NON potrà essere utilizzata insieme all'opzione '2' sulla voce 4D3 (con la quale viene attivato, oltre al conguaglio fiscale, anche il recupero sull'imponibile Inps del mese). Nel caso in cui si intenda utilizzare la nuova modalità per il conguaglio contributivo, è possibile inserire preventivamente la voce 4D3 con il valore '1' nel campo Quantità (oppure attendere il rilascio del prossimo aggiornamento, a discrezione dell'Utente).

Dicembre 2022
(acred845)
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT ANNO 2022

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di novembre 2022 Acred844, sono state fornite le prime indicazioni per gestire l'aumento dei limiti di esenzione relativi ad alcune categorie di fringe-benefit e di rimborsi.

Per il solo anno 2022, l'art. 2 del D.L. 21/2022 ha previsto l'esenzione dei buoni carburante fino a 200 euro; inoltre, l'art. 3, comma 10, del D.L. 176/2022 ha aumentato l'esenzione di alcune categorie di fringe-benefit a 3.000 euro (in precedenza, l'art. 12 del D.L. 115/2022 aveva previsto un aumento a 600 euro).
Nel limite di 3.000 euro sono stati inclusi anche i rimborsi di alcune utenze domestiche (acqua, gas, energia elettrica). Nello stesso limite, inoltre, può rientrare anche l'eccedenza dei buoni carburante rispetto al limite di 200 euro.
Nel caso in cui si superino i suddetti limiti, l'intero importo diventa imponibile, sia ai fini previdenziali che fiscali.

Per quanto riguarda i buoni carburante, viene controllato prioritariamente il limite di 200 euro: se l'importo dei buoni è inferiore a tale limite, viene considerato esente, indipendentemente dall'esito del controllo sul limite di 3.000 euro per i fringe-benefit ed i rimborsi utenze domestiche. Se, invece, l'importo dei buoni carburante supera il limite di 200 euro, l'eccedenza viene "cumulata" con i fringe-benefit ed i rimborsi utenze domestiche: nel caso che questo totale superi il limite di 3.000 euro, l'intero importo diventa imponibile (compresi i 200 euro iniziali).

Dai controlli sopra descritti, restano esclusi i buoni pasto, la mensa aziendale (o la corrispondente indennità sostitutiva) e l'indennità di trasposto, per i quali continuano ad essere applicati i consueti limiti giornalieri.
Restano inoltre escluse eventuali prestazioni (già esenti) rientranti nel welfare aziendale, ovviamente ad eccezione di quelle che hanno le caratteristiche per rientrare nei limiti di esenzione sopra descritti.

Occorre considerare che, nei mesi precedenti all'aumento dei limiti di esenzione, i fringe-benefit, i rimborsi utenze domestiche ed i buoni carburante potrebbero essere stati assoggettati sia a contribuzione che a tassazione.
Con il presente aggiornamento, rendiamo perciò disponibili le voci che consentono di controllare automaticamente il limite di esenzione annuale per fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante.
Le stesse voci, inoltre, determinano automaticamente l'eventuale differenza che deve essere assoggettata o recuperata dalle somme imponibili, in base a quanto è stato assoggettato o considerato esente nel corso dell'anno.

Per attivare il suddetto controllo e determinare la differenza da assoggettare o recuperare, occorre inserire la voce 4D3 con il valore convenzionale '1' nel campo Quantità. La voce può essere inserita sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati oppure, se risulta più comodo, sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale).

In tal modo, vengono totalizzate le seguenti somme, rilevandole sia dai mesi precedenti che dal mese corrente:

  • Buoni carburante imponibili e non imponibili, riportati rispettivamente nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 4D1. A questo scopo vengono considerate esclusivamente le voci 07R / 07S, rilasciate con l'aggiornamento di marzo 2022 Acred821.

  • Fringe-benefit e rimborsi utenze domestiche imponibili e non imponibili, riportati rispettivamente nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 4D2. Vengono considerate le voci 07T / 07U (rimborsi utenze domestiche, aggiornamento di settembre 2022 Acred838) e le voci 062 / 063 / 064 / 06F / 06G (retribuzioni in natura / fringe-benefit per dipendenti e collaboratori). Inoltre, viene rilevata la voce 0C1 (retribuzioni in natura previste dal welfare), che prevede l'indicazione del solo valore non imponibile.

Il valore dei buoni carburanti viene "scalato" prioritariamente dal limite di 200 euro; la parte eccedente tale limite viene eventualmente cumulata con i fringe-benefit ed i rimborsi utenze domestiche per la verifica del limite di 3.000 euro.

A questo punto, si possono verificare le seguenti condizioni:

  • se i limiti di esenzione risultano rispettati, l'intero importo viene considerato esente;
  • se i limiti di esenzione non risultano rispettati, l'intero importo viene considerato imponibile.

Relativamente ai buoni carburante, nei paragrafi precedenti è stato precisato come viene controllato il rispetto dei due limiti di esenzione (200 euro e 3.000 euro) e l'eventuale assoggettamento.

Infine, si considera quanto è stato eventualmente assoggettato, per le stesse somme, nei mesi precedenti, e si determina così la differenza da assoggettare o recuperare, sommandola o sottraendola dall'imponibile.
Tale differenza è riportata nel campo Importo Totale della voce 4D3, con valore positivo se va assoggettata (sommata all'imponibile) o negativo se va recuperata (sottratta dall'imponibile).

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, la suddetta differenza viene sommata o sottratta dall'imponibile Irpef del mese del conguaglio (dicembre). Per inciso, nel caso in cui l'imponibile risultante da tale operazione fosse negativo (a causa di una differenza da recuperare di importo superiore alle somme imponibili del mese), il recupero produrrebbe comunque il suo effetto sull'imponibile Irpef annuale e, di conseguenza, sul conguaglio fiscale di fine anno.

Per quanto riguarda l'imponibile ed i contributi Inps, il procedimento da adottare risulta più problematico.
Innanzitutto, se la differenza viene sottratta dall'imponibile Inps del mese, quest'ultimo può scendere al di sotto del minimale (condizione ovviamente da evitare). Inoltre, l'aliquota contributiva applicata nel mese di dicembre potrebbe essere diversa da quella applicata nel mese di competenza delle somme interessate.
Come confermato dall'Inps in occasione dell'ultimo convegno di Assosoftware (29/11/2022), l'unico procedimento che consente di modificare l'imponibile di un mese pregresso è la presentazione di una denuncia rettificativa.
Da parte dell'Inps, è stato anche annunciato un apposito procedimento, denominato "regolarizzazione d'ufficio", che consentirà di conguagliare l'imponibile (a causa dell'aumento dei limiti di esenzione) senza dover presentare le denunce rettificative. Secondo quanto annunciato dall'Inps, occorrerà richiedere un ticket tramite il cassetto previdenziale, fornendo la documentazione necessaria. Questo ticket dovrà poi essere riportato su apposite causali nelle denunce Uniemens relative ai mesi di gennaio o febbraio 2023, indicando la differenza di imponibile relativa ai singoli mesi pregressi. Tramite queste causali, l'Inps genererà automaticamente le denunce di regolarizzazione, comunicando nel cassetto previdenziale la differenza dei contributi (a credito o a debito) che il datore di lavoro potrà conguagliare.
Adottando il criterio sopra descritto, sul mese di dicembre NON può essere effettuato alcun conguaglio contributivo, né per la parte a carico ditta, né per quella a carico del dipendente: il conguaglio contributivo sarà invece effettuato nei mesi di gennaio o febbraio, secondo le modalità (ed i tempi) che saranno stabiliti dall'Inps.

A seguito delle richieste pervenuteci, comunque, abbiamo previsto la possibilità di conguagliare la differenza derivante dall'aumento dei limiti di esenzione, sommandola o sottraendola dall'imponibile Inps del mese di dicembre.
Precisiamo che quest'ultimo criterio, alternativo a quello descritto nel paragrafo precedente, non è conforme a quanto previsto dall'Inps: la scelta di adottare questo criterio alternativo rimane perciò a carico dell'Utente.
Se si sceglie di adottare il criterio alternativo, nel caso in cui la differenza debba essere sottratta dall'imponibile del mese, occorre verificare che venga rispettato il minimale (tale verifica deve essere effettuata dall'Utente). Se il minimale risulta rispettato, oppure se la differenza deve essere sommata all'imponibile (anziché sottratta), è possibile indicare il valore '2' (anziché '1') nel campo Quantità della voce 4D3. In tal modo, la differenza di imponibile, calcolata dalla voce 4D3, viene riportata anche nel campo Importo Unitario della stessa voce (oltre che nel campo Importo Totale). Il campo Importo Unitario della voce 4D3 viene sommato o sottratto dall'imponibile Inps del mese.
Precisiamo che tale opzione ha effetto anche sull'imponibile Inps dei collaboratori / amministratori.

Occorre tenere presente che la scelta di effettuare, o meno, il conguaglio contributivo, produce un effetto anche sul conguaglio fiscale, a causa dei contributi a carico del dipendente sull'importo da conguagliare (voce 4D3).

Nel caso in cui l'importo presente sulla voce 4D3 debba essere sommato all'imponibile, se viene effettuato anche il conguaglio contributivo, tale importo va ad aumentare l'imponibile Inps del mese: di conseguenza, i contributi su tale importo vengono trattenuti al dipendente e decurtati dall'imponibile fiscale. Se, invece, non viene effettuato il conguaglio contributivo, gli stessi contributi non vengono trattenuti al dipendente e, quindi, non possono essere decurtati dall'imponibile fiscale (dal momento che l'imponibile fiscale segue il criterio di "cassa").

Analogamente, nel caso in cui l'importo presente sulla voce 4D3 debba essere sottratto dall'imponibile, se viene effettuato anche il conguaglio contributivo, tale importo va a diminuire l'imponibile Inps del mese: così facendo, i contributi sullo stesso importo vengono, di fatto, restituiti al dipendente, andando così ad aumentare l'imponibile fiscale. Se, invece, non viene effettuato il conguaglio contributivo, gli stessi contributi non vengono restituiti al dipendente e, quindi, non possono essere sommati all'imponibile fiscale.

In conclusione, se il conguaglio contributivo non viene effettuato sul mese di dicembre (decidendo di effettuarlo nei mesi successivi, secondo le modalità annunciate dall'Inps), la differenza di imponibile da assoggettare o recuperare, riportata sulla voce 4D3, viene sommata o sottratta dall'imponibile fiscale, senza considerare i relativi contributi a carico del dipendente, in quanto tali contributi non vengono trattenuti o restituiti nel mese (e neppure nell'anno).
I contributi a carico del dipendente saranno trattenuti o restituiti quando sarà effettuato il conguaglio contributivo, secondo le modalità annunciate dall'Inps (quindi nei primi mesi dell'anno 2023). In quel momento, i suddetti contributi produrranno il loro effetto sull'imponibile fiscale; rimane da stabilire se l'imponibile interessato sarà quello a tassazione ordinaria (relativo all'anno 2023) oppure a tassazione separata.

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata anche una stampa di controllo, che consente di rilevare il valore dei fringe-benefit, rimborsi utenze e buoni carburante percepiti nei mesi precedenti. Sulla stampa, la parte esente viene indicata separatamente da quella imponibile (con riguardo al solo trattamento applicato nei mesi precedenti). Inoltre, il valore dei buoni carburante viene tenuto separato da quello dei fringe-benefit e dei rimborsi utenze domestiche.
Per generare la stampa, selezionare il programma SEGNAESE sulla procedura Stampe Accessorie (1.2 'Stampe di fine anno'). Sono riportati in stampa i soli dipendenti o collaboratori che hanno percepito fringe-benefit (voci 062 / 063 / 064 / 06F / 06G / 0C1), rimborsi utenze domestiche (voci 07T / 07U ), buoni carburante (voci 07R / 07S).
Le somme in questione vengono rilevate dalle buste paga elaborate nei mesi precedenti. Il periodo da considerare deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura.
Gli importi vengono totalizzati a livello di dipendente; se si desidera ottenere anche il dettaglio per singolo mese di erogazione, è possibile barrare l'apposita casella tra le opzioni del programma.
Viene prodotta la stampa 'fringe-benefit' ed il file 'fringe-benefit.csv' (apribile in Excel).
La stampa può essere utilizzata per individuare i soggetti sui quali occorre attivare il controllo dei limiti di esenzione, per l'elaborazione delle buste paga di dicembre. Ricordiamo che il controllo in questione viene attivato indicando la voce 4D3 con il valore '1' o '2' nel campo Quantità, secondo le modalità sopra descritte.

Novembre 2022
(acred844)
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT ANNO 2022

Con il presente aggiornamento, forniamo le prime indicazioni operative per la gestione dell'aumento dei limiti di esenzione relativi a diverse tipologie di fringe-benefit e rimborsi, attualmente previsto per il solo anno 2022.

L'art. 2 del D.L. 21/2022 ha previsto l'esenzione dei buoni carburante fino a 200 euro, con la possibilità di rendere esente anche l'eccedenza nel caso in cui vi sia capienza sul limite di esenzione relativo agli altri fringe-benefit.
Per la generalità dei fringe-benefit, il limite di esenzione è stato aumentato prima a 600 euro dall'art. 12 del D.L. 115/2022, poi a 3.000 euro dall'art. 3, comma 10, del D.L. 176/2022. Nel suddetto limite di esenzione sono stati inclusi anche i pagamenti o rimborsi di alcune utenze domestiche (acqua, gas, energia elettrica), nel rispetto delle condizioni previste.
Nel caso in cui vengano superati i suddetti limiti, l'intero importo diventa imponibile (sia previdenziale che fiscale).
Dai criteri sopra descritti, restano esclusi i buoni pasto, per i quali continua ad essere valido il consueto limite giornaliero.

Relativamente alle novità introdotte per l'anno 2022, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le circolari n. 27 del 14/04/2022, relativa ai buoni carburante, e n. 35 del 4/11/2022, relativa alla generalità dei fringe-benefit. Entrambe le circolari sono precedenti al D.L. n. 176 del 18/11/2022, che ha previsto l'ulteriore aumento del limite a 3.000 euro.

Per quanto riguarda il rimborso delle utenze domestiche, è prevista la possibilità di trasmettere al datore di lavoro, in sostituzione della documentazione originale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il dipendente deve elencare le utenze delle quali chiede il rimborso. Nella dichiarazione occorre indicare gli estremi dei singoli documenti e alcune informazioni relative all'abitazione alla quale si riferiscono le utenze.

Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto la stampa della suddetta dichiarazione: per generarla, occorre eseguire il programma 'STABONFR' sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 'Comunicazioni varie').
La stampa può essere prodotta in forma di modello interamente da compilare (una sola pagina), oppure possono essere riportati i dati anagrafici della ditta e del dipendente (una pagina per ogni dipendente). Nel secondo caso, è possibile richiedere la suddivisione della stampa a livello di ditta o di dipendente. Sulla procedura, occorre impostare i range ditta e matricola e la date iniziale e finale soltanto se si sceglie di generare il modello con i dati anagrafici.
La stampa prodotta è 'utenze-domestiche', in formato pdf, suffissata con i codici ditta e matricola in caso di suddivisione.
Naturalmente, è possibile fornire ai dipendenti un diverso modello da utilizzare per la dichiarazione.

Ricordiamo che, per la gestione dei rimborsi relativi alle utenze domestiche (cd. "bonus bollette"), con l'aggiornamento di settembre 2022 Acred838 sono state rilasciate le voci 07T (rimborso figurativo) e 07U (rimborso effettivo). Entrambe le voci prevedono la possibilità di indicare anche l'eventuale valore imponibile.

Ricordiamo inoltre che, con l'aggiornamento di marzo 2022 Acred821, sono state rilasciate le voci 07R e 07S, da utilizzare per la gestione dei buoni carburante, con la possibilità di indicare sia il valore esente che quello imponibile.

Infine, ricordiamo che sono disponibili alcune voci generiche da utilizzare per l'indicazione di qualsiasi fringe-benefit (retribuzioni in natura), oltre ad alcune voci specifiche da utilizzare per particolari tipologie (ad esempio i buoni pasto).
Tutte le voci in questione sono riportate nell'elenco delle Variazioni Mensili ai punti 3.9 (dipendenti) e 6.1 (collaboratori), ed anche nell'elenco delle Voci Fisse ai punti 2.2 (dipendenti) e 5.1 (collaboratori). Su tutte le voci è possibile indicare sia la parte esente che quella imponibile, ed eventualmente personalizzare la descrizione.

Dal momento che, nei mesi precedenti all'aumento dei limiti di esenzione, i fringe-benefit percepiti potrebbero essere stati assoggettati sia a contribuzione che a tassazione, occorrerà rideterminare le somme imponibili ed effettuare un recupero dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali applicati sulle somme che risultano esenti secondo le nuove disposizioni.

Per quanto riguarda l'imponibile e le ritenute fiscali, il suddetto recupero può essere effettuato in fase di conguaglio di fine anno o fine rapporto. A tale scopo, con l'aggiornamento relativo al mese di dicembre saranno rilasciate apposite voci che consentiranno di determinare automaticamente la parte esente dei fringe-benefit precedentemente assoggettati a tassazione.
Nel caso in cui occorra effettuare il suddetto conguaglio sul mese di novembre (rapporti cessati), per il momento è possibile utilizzare la voce 128, indicando nel campo Importo Totale il valore dei fringe-benefit precedentemente assoggettati, che devono essere decurtati dall'imponibile fiscale (a rigor di logica, per determinare il valore da indicare sulla voce 128, si dovrebbe tenere conto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, determinati sugli stessi fringe-benefit).

Relativamente al recupero dei contributi previdenziali e assistenziali di competenza dell'Inps, al momento non si ha alcuna indicazione da parte dell'Istituto. Sicuramente NON è possibile recuperare l'imponibile previdenziale relativo ai mesi pregressi decurtandolo dall'imponibile previdenziale del mese corrente: anche senza considerare le possibili differenze di aliquote contributive, sorgerebbero comunque problemi dovuti al mancato rispetto del minimale.
Il vero problema consiste nel fatto che, sulla denuncia Uniemens, non esistono causali che consentono di effettuare questo tipo di conguaglio: la causale 'IMPNEG' nella sezione 'Var. Retributive', che poteva essere utilizzata a tale scopo, è stata abolita con effetto dal mese di gennaio 2019 (messaggio Inps n. 456 del 31/01/2019).
Rimane la possibilità, confermata recentemente al convegno di Assosoftware, di procedere all'invio di denunce rettificative in relazione ai singoli mesi in cui sono stati assoggetti i fringe-benefit. Naturalmente, sarà opportuno che l'Inps pubblichi delle indicazioni ufficiali in merito al modo di effettuare i suddetti conguagli.
In attesa (e nella speranza) che l'Inps trovi una diversa soluzione, meno pesante dal punto di vista operativo, prevediamo comunque di predisporre alcune voci, che consentiranno di calcolare l'imponibile ed i contributi Inps da recuperare (almeno per quanto riguarda la parte a carico del dipendente). Se non vi saranno ulteriori indicazioni da parte dell'Inps, tuttavia, dovremo lasciare all'Utente la scelta di effettuare il recupero dei suddetti contributi.

Settembre 2022
(acred838)
BONUS BOLLETTE - NUOVE VOCI

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili due nuove voci da utilizzare per i rimborsi delle utenze domestiche, secondo il regime previsto dall'art. 12, c. 1, del D.L. 115/2022.

Le nuove voci consentono di indicare sia le somme erogate in busta paga a titolo di rimborso, sia le somme rimborsate al di fuori della busta paga (che comunque devono essere indicate sul LUL).
Su entrambe le voci, è prevista anche la possibilità di indicare l'eventuale valore imponibile, nel caso in cui l'importo del rimborso dovesse superare il limite previsto di E. 600 (per l'anno 2022).

Le nuove voci relative ai rimborsi delle utenze domestiche sono le seguenti:

  • 07T - Rimborso utenze domestiche - solo indicativo: il valore del rimborso va indicato nel campo Importo Totale; l'eventuale valore imponibile può essere indicato nel campo Importo Unitario.
  • 07U - Rimborso utenze domestiche - erogato in busta paga: il valore del rimborso va indicato nel campo Importo Totale; l'eventuale valore imponibile può essere indicato nel campo Importo Unitario.

Le voci 07T e 07U si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 2.2.1 e nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.9.1, entrambi denominati 'Retribuzioni in natura'.

Precisiamo che soltanto la somma indicata nel campo Importo Totale della voce 07U viene riportata sul netto in busta.
Nel campo Importo Totale della voce 07T, invece, può essere indicato l'importo rimborsato al di fuori della busta paga.

Nel caso in cui sia stato indicato anche un valore imponibile (campo Importo Unitario), questo viene esposto su una riga a parte del cedolino, con un'apposita descrizione (non modificabile).

Sulla nota contabile viene riportato solamente il rimborso erogato in busta paga (campo Importo Totale della voce 07U), sommandolo ai rimborsi spese dipendenti (codici 2001002 e 3006301).

Marzo 2022
(acred821)
BUONI CARBURANTE - NUOVE VOCI

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili alcune nuove voci per la gestione dei buoni carburante.

Le nuove voci consentono di indicare, in busta paga, il valore dei buoni carburante, distinguendolo dalle altre retribuzioni in natura. E' prevista anche la possibilità di indicare il valore esente ai sensi dell'art. 2 D.L. 21/2022 (fino a E. 200 annuali) separatamente dal valore esente ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR (fino ad E. 258,23 annuali). Quest'ultimo limite, naturalmente, riguarda la generalità delle retribuzioni in natura.
Precisiamo che, al momento, non sono previsti controlli automatici in merito al superamento dei limiti di esenzione.
L'eventuale valore imponibile (sia ai fini previdenziali che fiscali) dei buoni carburante può essere indicato dall'Utente in un altro campo delle stesse voci, anche su un mese diverso rispetto al valore precedentemente inserito come esente.

Le nuove voci relative ai buoni carburante sono le seguenti:

  • 07R - Buoni carburante D.L. 21/2022: il valore esente va indicato nel campo Importo Totale, l'eventuale valore imponibile può essere riportato nel campo Import Unitario;
  • 07S - Buoni carburante art. 51 c. 3 TUIR: il valore esente va indicato nel campo Importo Totale, l'eventuale valore imponibile può essere riportato nel campo Import Unitario.

Precisiamo che la voce 07R riporta, sul cedolino, il riferimento al D.L. 21/2022, mentre la 07S riporta la sola descrizione generica "Buoni carburante". La descrizione di entrambe le voci può essere personalizzata (per la parte esente).
Il valore imponibile complessivo di entrambe le voci (se indicato nel campo Importo Unitario) viene esposto su una riga a parte del cedolino, con descrizione non modificabile.

Le voci 07R e 07S si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 2.2.1 e nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.9.1, entrambi denominati 'Retribuzioni in natura'.

Marzo 2022
(acred821)
WELFARE AZIENDALE - NUOVE VOCI

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili alcune nuove voci per la gestione del welfare aziendale.

Le nuove voci possono essere utilizzate per indicare, in busta paga, i rimborsi delle spese relative ad istruzione, assistenza sanitaria e socio-sanitaria, trasporto pubblico ed altri servizi previsti negli accordi del welfare aziendale.
Tramite le nuove voci è possibile erogare effettivamente l'importo del rimborso in busta paga, oppure indicarlo soltanto come rimborso "figurativo" (nel caso in cui sia stato erogato precedentemente). In entrambi i casi, l'importo rimane esente sia ai fini previdenziali che fiscali, oltre che escluso da qualsiasi istituto contrattuale (compreso il Tfr).

Alcune voci corrispondono alle tipologie di rimborsi da indicare nella sezione 'Rimborsi di beni e servizi' della CU. Le voci in questione saranno quindi riportate nel campo 704 della CU ed i corrispondenti codici saranno indicati automaticamente nei campi 702 o 703 (precisiamo che si tratta di campi "multimodulo", ossia con più occorrenze). Naturalmente, il suddetto automatismo sarà previsto sulla CU/2023, relativa all'anno di competenza 2022.
E' prevista anche una voce "generica", da utilizzare per eventuali rimborsi che non corrispondono ad alcuna tipologia prevista sulla CU (sebbene rientrino nel welfare aziendale): tali voci, quindi, non saranno riportate sulla CU.

Le nuove voci relative al welfare aziendale sono le seguenti:

  • 0B1 : Welfare - Spese asilo nido: corrispondente al codice '33' nel campo 702 della CU;
  • 0B2 : Welfare - Spese istruzione scolastica: corrispondente al codice '12' nel campo 702 della CU;
  • 0B3 : Welfare - Spese università / master: corrispondente al codice '13' nel campo 702 della CU;
  • 0B4 : Welfare - Spese interpretariato soggetti sordi: corrispondente al codice '30' nel campo 702 della CU;
  • 0B5 : Welfare - Spese assistenza socio-sanitaria: corrispondente al codice '15' nel campo 702 della CU;
  • 0B6 : Welfare - Spese abbonamenti trasporto pubblico: corrispondente al codice '40' nel campo 702 della CU;
  • 0BB : Welfare - Contributi addetti assistenza sanitaria: corrispondente al codice '03' nel campo 703 della CU;
  • 0BA : Welfare - Spese servizi scolastico-educativi: non riportata sulla CU (nessun codice corrispondente).

Tutte le nuove voci si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 2.2.2 o nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.9.2, entrambi denominati 'Welfare aziendale'.

Su tutte le voci sopra elencate, è possibile indicare il valore del "rimborso effettivo", riportato nel campo Importo Totale, ottenendo l'erogazione di tale somma in busta paga. In alternativa, è possibile indicare il valore del "rimborso figurativo", riportato nel campo Importo Unitario, ottenendo la sola indicazione in busta paga, senza erogare la somma in questione. Come già precisato, in entrambi i casi la somma indicata rimane esclusa dagli imponibili previdenziali e fiscali.

Ricordiamo che, nello stesso elenco delle voci disponibili, sono presenti altre voci relative al welfare, tra cui la voce 0C2 che consente di indicare un rimborso ("effettivo" o "figurativo") che viene riportato nel campo 704 della CU, lasciando però all'Utente l'indicazione del codice nel punto 702 o 703.

In particolare, segnaliamo che è disponibile la voce 0C1, che consente di indicare il valore di qualsiasi retribuzione in natura prevista dal welfare (quindi esente al pari dei rimborsi), riportando il valore nel campo 474 della CU.

Giugno 2021
(acred796)
WELFARE AZIENDALE - NUOVA OPZIONE

A partire dal mese di giugno 2021, è disponibile una nuova opzione sulla voce 0C2, relativa al rimborso di beni e servizi nell'ambito del welfare aziendale (aggiornamento di dicembre 2017 Acred674).
Indicando il valore del rimborso nel campo Importo Unitario della voce 0C2, l'importo indicato viene erogato sulla busta paga e, quindi, sommato al netto in busta. Se, invece, il valore del rimborso viene indicato nel campo Importo Totale della stessa voce 0C2, assume un valore solo "figurativo" (viene considerato rimborsato al di fuori della busta paga), come già avveniva in precedenza. Precisiamo che il valore indicato nel campo Importo Unitario viene comunque riportato nel campo Importo Totale, al momento dell'elaborazione del cedolino. Per quanto riguarda la CU, entrambe le modalità di gestione del rimborso vengono considerate per la compilazione dell'apposita sezione (campi da 701 a 705).
Sulla nota contabile, il valore del rimborso erogato in busta paga viene riportato nei movimenti relativi ai rimborsi spese (codici 2001002 nella parte centrale e 3006301 nella parte di dettaglio).

Gennaio 2020
(acred743)
BUONI PASTO - PARTE ESENTE

Segnaliamo che, dal 1 gennaio 2020, sono previste le seguenti variazioni relative alla parte esente dei buoni pasto:

  • per i buoni pasto cartacei, la parte esente diminuisce da E. 5,29 ad E. 4,00 giornalieri;
  • per i buoni pasto elettronici, la parte esente aumenta da E. 7,00 ad E. 8,00 giornalieri.

Ricordiamo che il valore dei buoni pasto può essere indicato sulle voci 06H (valore esente) e 06E (valore imponibile), documentate con l'aggiornamento di ottobre 2008 Acred351.

Dicembre 2018
(acred707)
WELFARE AZIENDALE

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di luglio 2017 Acred660, è stata predisposta la voce 06Y, da utilizzare per inserire il valore del welfare aziendale e riportarlo sulla stampa del cedolino. Inoltre, con l'aggiornamento di dicembre 2017 Acred674, sono state predisposte le voci 0C1 / 0C2 / 0C3 relative all'indicazione del welfare sulla CU.

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili ulteriori voci, da utilizzare nei casi in cui l'importo del welfare aziendale deve essere evidenziato sulla CU e/o considerato ai fini della detassazione. Precisiamo che le nuove voci devono essere utilizzate unitamente alla voce 06Y e, in presenza di altre somme detassate, alla voce 0C3.

Le nuove voci consentono indicare l'importo relativo alle seguenti tipologie di welfare aziendale:

  • Welfare in sostituzione del premio di produzione, in forma di contributo previdenza complementare: voce 0C4, indicando il contributo nel campo Importo Totale; lo stesso importo deve essere indicato anche sulla voce 580 (eventualmente sommandolo al contributo calcolato in automatico dalla stessa voce). Nel caso in cui, per lo stesso dipendente, venga erogata anche una parte del premio detassato, occorre inserire anche la voce 0C3, senza alcun importo. L'importo indicato sulla voce 0C4 sarà riportato nella casella 574 della CU/2019; inoltre sarà incluso nella casella 573 ed escluso dalla casella 412.
  • Welfare in sostituzione del premio di produzione, in forma di contributo assistenza sanitaria: voce 0C5, indicando il contributo nel campo Importo Totale; lo stesso importo deve essere indicato anche sulla voce 578 (eventualmente sommandolo al contributo calcolato in automatico dalla stessa voce). Nel caso in cui, per lo stesso dipendente, venga erogata anche una parte del premio detassato, occorre inserire anche la voce 0C3, senza alcun importo. L'importo indicato sulla voce 0C5 sarà riportato nella casella 575 della CU/2019; inoltre sarà incluso nella casella 573 ed escluso dalla casella 441.

Tutte le voci relative al welfare si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 2.2 'Retribuzioni in natura' (possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, in base alla situazione che occorre gestire).

Dicembre 2017
(acred674)
WELFARE AZIENDALE

Ricordiamo che con l'aggiornamento di luglio 2017 Acred660, è stata predisposta la voce 06Y, da utilizzare per inserire il valore del welfare aziendale e riportarlo sulla stampa del cedolino.
Con il presente aggiornamento, mettiamo a disposizione ulteriori voci, da utilizzare nei casi in cui l'importo del welfare aziendale deve essere evidenziato sulla CU e/o considerato ai fini della detassazione. Precisiamo che le nuove voci devono essere utilizzate (nei casi previsti) unitamente alla voce 06Y; tuttavia, rimane possibile indicarle anche in mesi successivi rispetto a quello in cui è stata inserita la voce 06Y (purché nello stesso anno di competenza).

Le nuove voci vanno utilizzate per indicare l'importo relativo alle seguenti tipologie di welfare aziendale:

  • Welfare in forma di retribuzione in natura esente: voce 0C1, nel campo Importo Totale viene riportato automaticamente il valore presente nella voce 06Y (se utilizzata nello stesso mese). Nel caso in cui i due valori differiscano, oppure la voce 06Y sia stata inserita in un mese precedente, l'importo della voce 0C1 deve essere indicato dall'utente. L'importo della voce 0C1 verrà riportato nelle annotazioni della CU con il codice 'AH'.
  • Welfare in forma di rimborsi di beni e servizi: voce 0C2, nel campo Importo Totale viene riportato automaticamente il valore presente nella voce 06Y (se utilizzata nello stesso mese) al netto di quanto indicato sulla precedente voce 0C1. Nel caso in cui il valore riportato in automatico sia diverso da quello effettivo, oppure la voce 06Y sia stata inserita in un mese precedente, l'importo della voce 0C2 deve essere indicato dall'utente. L'importo della voce 0C2 verrà riportato nella casella 704 della CU.
  • Welfare in sostituzione del premio di produzione: voce 0C3, nel campo Importo Totale viene riportato automaticamente il valore presente nella voce 06Y (se utilizzata nello stesso mese) al netto di quanto indicato sulle precedenti voci 0C1 e 0C2. Nel caso in cui il valore riportato in automatico sia diverso da quello effettivo, oppure la voce 06Y sia stata inserita in un mese precedente, l'importo della voce 0C3 deve essere indicato dall'utente. La voce 0C3 deve essere inserita sul servizio Variazioni Mensili, avvalorando l'importo secondo i criteri sopra descritti. Inoltre, la stessa voce 0C3 deve essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente (senza indicare alcun importo). L'importo della voce 0C3 viene considerato per il controllo del limite di reddito detassabile (in presenza di ulteriori somme detassate). Inoltre, L'importo della voce 0C3 verrà riportato nella casella 573 della CU.

Le nuove voci, insieme alla voce 06Y, si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 2.2 'Retribuzioni in natura' (possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, in base alla situazione che occorre gestire).

Luglio 2017
(acred660)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Le voci di seguito elencate, possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili, a partire dal mese di luglio 2017.

  • Restituzione contributi altri enti: sono state predisposte le voci 56V e 56Z, da utilizzare per l'eventuali restituzione di contributi da parte di enti diversi dall'Inps, rispettivamente alla ditta ed al dipendente. Precisiamo che la voce 56Z, relativa al dipendente, viene automaticamente assoggettata ad Irpef.
    Le nuove voci si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 ('Varie Inps e altri Enti').
    Sulla nota contabile, la voce 56Z viene sottratta dal movimento 'Contributi altri enti a carico del dipendente', mentre la voce 56V viene sottratta dal movimento 'Contributi altri Enti a carico ditta'.

  • Compensazione Ore Flessibilità / Banca Ore: sono state predisposte le nuove voci 209 / 20D, che possono essere utilizzate per compensare le ore residue della Flessibilità (voce 209, in relazione alle voci 203 / 204 / 212) o della Banca Ore (voce 20D, in relazione alle voci 20F / 20G / 20H). Le nuove voci possono essere indicate sul servizio Variazioni Mensili, indicando nel campo Quantità le ore che si intende compensare. Entrambe le voci si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.4 'Flessibilità e residui'.

  • Welfare aziendale: è stata predisposta la voce 06Y per inserire il valore del welfare aziendale, evidenziandolo sul cedolino. Precisiamo che l'importo inserito sulla voce 06Y non viene assoggettato ad alcun tipo di tassazione. Con i prossimi aggiornamenti, la voce 06Y sarà considerata nella verifica del limite annuo delle somme detassabili. Inoltre, la nuova sarà riportata automaticamente nella casella prevista sulla CU. La voce 06Y si trova nell'elenco delle Voci Fisse al punto 2.2 'Retribuzioni in natura' (può essere inserita anche sulle Variazioni Mensili).

Ottobre 2008
(acred351)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, utilizzabili sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse.

  • Indennità Orarie o Giornaliere : sono state aggiunte due serie di voci "parallele" alle voci 036 / 037 / 038 / 039. Sulla serie di voci 08A / 08B / 08C / 08D il calcolo viene effettuato sulla base della quota oraria o giornaliera contrattuale (la quota giornaliera corrisponde alla quota oraria moltiplicata per il numero di ore medie giornaliere); è comunque possibile indicare una diversa quota nel campo Importo Unitario, riportando il valore in millesimi di Euro. Sulla serie di voci 08E / 08F / 08G / 08H è invece necessario indicare la quota oraria o giornaliera, impostando un valore in Euro (2 cifre decimali) nel campo Importo Unitario. Su entrambe le nuove serie di voci, per ottenere l'elaborazione è necessario indicare il numero di ore o giorni nel campo Quantità; in questo senso, le nuove voci differiscono dalle voci 036 / 037 / 038 / 039 (ricordiamo che queste ultime fanno automaticamente riferimento alle ore o ai giorni lavorati nel mese, se non viene indicato niente nel campo Quantità).

  • Premi di Produttività : sono state aggiunte le voci 11A / 11B, gestite in modo analogo alle voci 052 / 053. Tuttavia, le voci 11A / 11B vengono automaticamente assoggettate a detassazione D.L. 93/08, nel caso in cui la voce 48C sia stata inserita, senza alcun importo o opzione, sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse (vedere Detassazione decreto Legge 93/2008 ).

  • Trasferte : sono state aggiunte le voci 06A / 06B / 06C / 06D, analoghe alle voci di trasferta 075 / 085, utilizzabili per i soli lavoratori dipendenti. Tramite le nuove voci è possibile inserire diversi tipi di trasferta, ciascuno con un proprio valore giornaliero, sulla stessa busta paga. Il trattamento previdenziale e fiscale delle nuove voci di trasferta è analogo a quello previsto per le voci 075 / 085 (ricordiamo che vengono determinate automaticamente le eventuali somme imponibili in caso di importi giornalieri superiori a E. 46,48).

  • Rimborsi Chilometrici : per i lavoratori dipendenti sono state aggiunte le voci 05A / 05B, analoghe alla voce 057, mentre per i collaboratori sono state aggiunte le voci 05C / 05D, analoghe alla voce 058. Inoltre, su tutte le voci sopra elencate, comprese le preesistenti 057 / 058, nel campo Importo Unitario è stata prevista una doppia possibilità: il valore della quota chilometrica può essere indicato in Euro (come avveniva in precedenza) OPPURE in millesimi di Euro; in quest'ultimo caso, occorre moltiplicare per 1.000 il valore espresso in Euro ed indicare l'importo risultante. Ad esempio: se la quota per chilometro corrisponde a E. 0,54321 , nel campo Importo Unitario è possibile indicare 0,54 (valore in Euro) oppure 543,21 (valore in millesimi di Euro). Ovviamente, l'indicazione in millesimi di Euro porta ad un risultato più preciso sul totale del rimborso. Resta inteso che, nel campo Quantità delle voci in questione, deve essere indicato il numero di chilometri.

  • Rimborsi già Erogati : è possibile utilizzare tutte le voci di rimborso disponibili, sia a piè di lista che chilometrico, anche per indicare le somme rimborsate extra busta paga (ricordiamo che tale indicazione è richiesta dalla normativa relativa al Libro Unico del Lavoro). Nel caso in cui i rimborsi indicati sul cedolino siano già stati corrisposti in tutto o in parte, occorre utilizzare le nuove voci 77A (dipendenti) o 77B (collaboratori) nella seguente modalità: se le somme già rimborsate costituiscono solo una parte del totale, sulle voci 77A / 77B deve essere indicato il valore già rimborsato (campo Importo Totale); se, invece, tutti i rimborsi risultano già corrisposti, è sufficiente inserire le voci 77A / 77B senza alcun importo. Le voci in questione possono essere inserite sulle Variazioni Mensili oppure sulle Voci Fisse; nel secondo caso, è possibile operare anche a livello di ditta, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Precisiamo che l'inserimento sulle Voci Fisse risulta particolarmente utile nel caso in cui l'azienda eroghi abitualmente i rimborsi al di fuori della busta paga (ovviamente le voci 77A / 77B producono il loro effetto solo in presenza delle altre voci di rimborso). Sul cedolino, le somme già rimborsate vengono escluse dal netto in busta. Sulla nota contabile, le stesse somme sono riportate su un apposito movimento, in aggiunta al normale movimento previsto per l'indicazione dei rimborsi, utilizzando il conto 'Dipendenti c/retribuzioni' in dare e 'Conto anticipi' in avere.

  • Retribuzioni in Natura (fringe benefit) : sono state predisposte le voci 06H / 06E per inserire i buoni pasto o altre forme di retribuzioni in natura erogate su base giornaliera, relativamente ai lavoratori dipendenti. In particolare, sulla voce 06H deve essere indicata la parte non imponibile, mentre sulla voce 06E è possibile inserire l'eventuale parte imponibile. Su entrambe le voci è sufficiente indicare il valore giornaliero (campo Importo Unitario): il calcolo viene effettuato automaticamente sulla base dei giorni effettivamente lavorati nel mese; se necessario, è possibile inserire un diverso numero di giorni (campo Quantità). Inoltre, sono state aggiunte le voci 06F (dipendenti) e 06G (collaboratori) per inserire ulteriori retribuzioni in natura che prevedono l'indicazione di un importo mensile. Le voci 06F / 06G possono essere utilizzate con modalità analoghe a quelle già previste per la voce 063: le somme imponibili vanno indicate nel campo Importo Totale, mentre eventuali somme non imponibili possono essere indicate nel campo Importo Unitario.

Le nuove voci utilizzabili per i lavoratori dipendenti si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili ai punti 3.1 ('Somme da erogare') e 3.2 ('Rimborsi e trasferte'), oltre che nell'elenco delle Voci Fisse ai punti 2.1 ('Indennità e maggiorazioni') e 2.2 ('Retribuzioni in natura'). Le voci utilizzabili per i collaboratori si trovano al paragrafo 'Lavoro Autonomo - Collaboratori', accessibile sia dalla Variazioni Mensili (punto 6.1) che dalle Voci Fisse (punto 5.1).

Aprile 2002
(paghe109)
EROGAZIONE LIBERALE NON IMPONIBILE

E' stata predisposta una nuova voce relativa alle erogazioni liberali per festività o ricorrenze : 134 'Erogazione Liberale non imponibile', presente sull'elenco delle Variazioni Mensili nella parte relativa alle Indennità e Maggiorazioni.
Tale voce è esente sia ai fini previdenziali che fiscali e viene automaticamente riportata nelle Annotazioni del Modello CUD (a partire dall'anno di competenza 2002).