ADDIZIONALI

Gennaio 2024
(acred879)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2024

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza (2024). Per individuare il comune di residenza al 1° gennaio di tale anno, viene adottato lo stesso criterio previsto negli anni precedenti (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305).

La trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

Ricordiamo che, per le aziende attivate a partire dal mese di gennaio 2024 (con dipendenti già in forza), se si vuole ottenere il calcolo automatico dell’acconto addizionale comunale, è necessario indicare il valore dell’imponibile Irpef annuale e della ritenuta Irpef netta annuale sul servizio Cedolini – Anno Precedente, in corrispondenza del mese di dicembre 2023.
In alternativa, l’importo dell’acconto addizionale comunale può essere indicato sulla voce 753, inserendola sulle Variazioni Mensili di gennaio 2024 (elenco voci variabili, 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’).

ATTENZIONE: Per quanto riguarda i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire dal mese di gennaio 2024, segnaliamo che è necessario effettuare preventivamente l’aggiornamento delle aliquote relative alle addizionali comunali, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di dicembre 2023 Acred875.

Dicembre 2023
(acred875)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

È possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2023, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 20/12/2023.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale → Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa → Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
È necessario entrare sulla finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2023 pubblicate entro il 20/12/23’ (viene riportato il codice ‘R’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: impostare ‘01/12/2023’.
Inoltre è necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2023’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2023’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

  • aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;
  • limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;
  • aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);
  • modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 20/12/2023. Sui comuni per i quali, nel file in questione, risultano presenti aliquote differenziate in base al reddito senza indicazione della modalità di calcolo, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni. Fanno eccezione, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (“limite di esenzione”), superato il quale deve essere applicata l’aliquota sull’intero reddito.
Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal menù di sinistra, sul menù Amministrazione del Personale).

Nell’elenco delle addizionali da aggiornare, sono presenti alcuni nuovi comuni derivanti da “fusione”, che hanno deliberato di mantenere (per il momento) le aliquote differenziate in base ai comuni originari. In tale situazione, l’aggiornamento viene effettuato sui comuni originari, prendendo a riferimento i codici catastali preesistenti.
Sui comuni originari, inoltre, con l’aggiornamento viene riportato il codice catastale del nuovo comune, nel campo ‘Codice catastale da fusione comuni’, predisposto sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ (lo stesso campo viene indicato anche sulla stampa prodotta). Il codice in questione sarà utilizzato, insieme ai codici catastali dei comuni originari, per la compilazione dei dati anagrafici del percipiente sul modello CU/2024.

NOTA: I nuovi Utenti, che effettuano per la prima volta l’aggiornamento delle addizionali comunali, possono avere un numero consistente di segnalazioni relative a codici catastali non presenti in archivio, sulla stampa ‘erraddirpef.2023’.
Gli Utenti in questione possono inserire automaticamente i codici catastali mancanti, utilizzando la procedura ‘Tabelle: inserimento comuni e codici catastali’, disponibile sul menù Amministrazione → Amministratore dello Studio → Procedure di elaborazione e stampa. La procedura prevede l’opzione Provvisorio (‘P’) o Definitivo (‘D’): occorre eseguirla prima con l’opzione ‘P’ per controllare l’elenco dei comuni / codici catastali che saranno inseriti, poi con l’opzione ‘D’ per inserirli effettivamente in archivio. In entrambi i casi, viene prodotta la stampa ‘comuni-aggiunti’.
Una volta eseguita la procedura ‘Tabelle: inserimento comuni e codici catastali’, è possibile eseguire nuovamente la procedura ‘Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale’ per ottenere l’aggiornamento delle addizionali comunali.
Facciamo presente che la procedura ‘Tabelle: inserimento comuni e codici catastali’ non deve essere eseguita da parte degli Utenti che l’hanno già utilizzata l’anno precedente (in quanto non produrrebbe alcun effetto).

Dicembre 2023
(acred875)
ADDIZIONALE REGIONALE

Ricordiamo che l’addizionale regionale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1° gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento dicembre 2014 Acred550). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza (dal quale si ricava la regione di residenza) presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente alla data 01/01/2023. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente alla data 01/01/2023, viene considerata la prima decorrenza successiva (più recente) rispetto a tale data.

Ricordiamo, inoltre, che le addizionali (sia regionali che comunali) vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, a causa di un importo delle detrazioni maggiore della ritenuta lorda; tale controllo viene effettuato automaticamente in fase di conguaglio.

Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del presente aggiornamento.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto all’aliquota prevista a livello nazionale (1,73%).

  • Basilicata: aliquota prevista a livello nazionale (1,23%).

  • Bolzano: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000). Viene applicata la detrazione di E. 430,50 per tutti i contribuenti e l’ulteriore detrazione per redditi superiori ad E. 50.000 (pari a E. 125,00 moltiplicato per il rapporto tra il reddito diminuito di 50.000 e l’importo di 25.000); tali detrazioni sono riportate sulla voce 66X. Per i redditi fino ad E. 70.000, in presenza di figli a carico, viene applicata la detrazione di E. 252,00 per ogni figlio, in proporzione alla percentuale di carico. La detrazione per figli è riportata sulla voce 66U e non viene proporzionata ai mesi utili, bensì calcolata per l’intero anno; se necessario, è possibile indicare il numero complessivo dei mesi utili nel campo Importo Unitario della voce 66U.

  • Calabria: aliquota maggiorata (1,73%) rispetto all’aliquota prevista a livello nazionale.

  • Campania: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 2,96% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 3,20% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 3,33% oltre E. 50.000). Per i redditi fino ad E. 28.000 e in presenza di almeno due figli a carico, viene applicata la detrazione di E. 30,00 per ogni figlio, in proporzione alla percentuale di carico. La detrazione per figli è riportata sulla voce 66U e non viene proporzionata ai mesi utili, bensì calcolata per l’intero anno; se necessario, è possibile indicare il numero complessivo dei mesi utili nel campo Importo Unitario della voce 66U. Non viene applicata automaticamente la detrazione di E. 40,00 prevista per ogni figlio portatore di handicap per i redditi fino a E. 28.000.

  • Emilia-Romagna: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,03% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,27% oltre E. 50.000).

  • Friuli-Venezia Giulia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (ridotta 0,70% per redditi fino ad E. 15.000 / aliquota intera 1,23% per redditi superiori al predetto limite).

  • Lazio: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 3,33% oltre E. 15.000).

  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,79% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,33% oltre E. 50.000). Per i redditi fino ad E. 28.000 e in presenza di almeno due figli a carico, viene applicata la detrazione di E. 40,00 per ogni figlio, in proporzione alla percentuale di carico. La detrazione per figli è riportata sulla voce 66U e viene determinata sempre per l’intero anno, in quanto non deve essere rapportata al periodo in cui i figli risultano a carico. Non viene applicata automaticamente la detrazione di E. 45,00 prevista per ogni figlio portatore di handicap.

  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,72% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000).

  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000). Non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni (aliquota 1,23% per figli portatori di handicap e reddito fino ad E. 50.000; il reddito va individuato considerando tutti i soggetti di cui i suddetti figli risultano a carico).

  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (2,03% fino ad E. 15.000 + 2,23% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,43% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,63% oltre E. 50.000).

  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,75% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 3,33% oltre E. 50.000). Per i dipendenti con più di tre figli a carico, viene applicata la detrazione di E. 100,00 per ogni figlio, in proporzione alla percentuale di carico. La detrazione per figli è riportata sulla voce 66U e non viene proporzionata ai mesi utili, bensì calcolata per l’intero anno; se necessario, è possibile indicare il numero complessivo dei mesi utili nel campo Importo Unitario della voce 66U. Non viene applicata automaticamente la detrazione di E. 250,00 prevista per ogni figlio portatore di handicap.

  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,63% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,85% oltre E. 75.000). Per i dipendenti con più di tre figli a carico, viene applicata la detrazione di E. 20,00 per ogni figlio, in proporzione alla percentuale di carico. La detrazione per figli è riportata sulla voce 66U e non viene proporzionata ai mesi utili, bensì calcolata per l’intero anno; se necessario, è possibile indicare il numero complessivo dei mesi utili nel campo Importo Unitario della voce 66U. Non viene applicato automaticamente l’aumento della detrazione ad E. 375,00 previsto per ogni figlio portatore di handicap.

  • Sardegna: aliquota prevista a livello nazionale (1,23%). Per i redditi fino ad E. 50.000 e in presenza di almeno due figli minorenni a carico, è prevista una detrazione di E. 200,00 per ogni figlio minorenne, in proporzione alla percentuale di carico e ai mesi utili. Non è possibile applicare automaticamente tale detrazione: nei casi in cui spetta, occorre indicare il numero complessivo dei mesi utili nel campo Importo Unitario della voce 66U. Non viene applicato automaticamente l’aumento della detrazione a E. 100,00 per ogni figlio portatore di handicap.

  • Sicilia: aliquota prevista a livello nazionale (1,23%).

  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000).

  • Trento: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000) con deduzione di E. 25.000 sui redditi non superiori ad E. 25.000; la deduzione è riportata sulla voce 66R.

  • Umbria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,62% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,67% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,83% oltre E. 50.000).

  • Valle D’Aosta: aliquota prevista a livello nazionale (1,23%), con esenzione per i redditi inferiori ad E. 15.000.

  • Veneto: aliquota prevista a livello nazionale (1,23%). Non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni (aliquota 0,90% per soggetti disabili o aventi un familiare disabile a carico e reddito fino ad E. 50.000; il reddito va individuato considerando tutti i soggetti di cui è a carico).

Precisiamo che le detrazioni per figli previste da alcune regioni vengono applicate automaticamente considerando il numero dei figli che sono stati fiscalmente a carico per almeno un mese nell’anno. A tale scopo, vengono considerati i figli sui quali risulta barrata la casella ‘Detrazioni / Deduzioni’, indipendentemente dall’età del figlio. Precisiamo che si tratta dello stesso criterio adottato per riportare i figli nella sezione ‘Familiari a carico’ della CU. Ricordiamo che i singoli figli sono visibili sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’ del servizio Dipendente – Detrazioni e Anf.
Per le regioni Piemonte, Campania, Puglia e per la provincia di Bolzano, le detrazioni per figli devono essere calcolate secondo un criterio diverso da quello adottato per le detrazioni fiscali, in quanto occorre considerare anche i figli di età inferiore a 21 anni. Dal momento che non è possibile fare riferimento ai mesi utili determinati automaticamente per le detrazioni fiscali, le detrazioni per figli previste in tali regioni possono essere calcolate soltanto in relazione all’intero anno. Nei casi in cui occorre considerare un periodo inferiore, il numero complessivo dei mesi utili (sommatoria dei mesi utili relativi a tutti i figli) deve essere indicato nel campo Importo Unitario della voce 66U.
Sempre per quanto riguarda le detrazioni per figli, nel caso della Liguria le disposizioni regionali non prevedono di proporzionare la detrazione al numero di mesi utili, quindi è corretto applicare sempre la detrazione per l’intero anno.
Nel caso della Sardegna, occorre considerare soltanto i figli minorenni ed il periodo in cui questi ultimi risultano a carico: laddove spetta la detrazione per figli (reddito inferiore ad E. 50.000 e almeno due figli minorenni a carico), occorre indicare il numero complessivo dei mesi utili nel campo Importo Unitario della voce 66U.
Per quanto riguarda i casi in cui occorre considerare il reddito familiare oppure il reddito di tutti i soggetti tra i quali è ripartito il carico dei figli o familiari disabili (informazioni generalmente non disponibili per il sostituto d’imposta), non vengono applicate automaticamente le detrazioni o le altre agevolazioni previste.

A scopo di controllo, è disponibile una stampa dei dipendenti e dei collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza e dell’imponibile Irpef annuale. La stampa può essere utilizzata, eventualmente, anche per individuare le particolari situazioni non gestite in automatico, descritte nei paragrafi precedenti.
Per generare la suddetta stampa, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01/12/2023’ e Data Finale ‘31/12/2023’ (deve essere lanciata dopo aver elaborato il mese di dicembre). Il valore dell’imponibile Irpef annuale corrisponde alla somma degli imponibili mensili, calcolata considerando i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente. Ricordiamo che la regione di residenza viene determinata in base alla versione anagrafica valida al 1° gennaio dell’anno di competenza.

Dicembre 2023
(acred875)
ADDIZIONALE COMUNALE

Ricordiamo che l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1° gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente alla data 01/01/2023. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente alla data 01/01/2023, viene considerata la prima decorrenza successiva (più recente) rispetto a tale data.

Ricordiamo, inoltre, che le addizionali (sia regionali che comunali) vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, a causa di un importo delle detrazioni maggiore della ritenuta lorda; tale controllo viene effettuato automaticamente in fase di conguaglio.

Le aliquote relative all’addizionale comunale devono essere aggiornate secondo le modalità indicate al paragrafo Aliquote addizionale comunale.
A tale proposito precisiamo che, per il calcolo dell’addizionale, vengono adottati i seguenti criteri:

  • se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;
  • se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo selezionata nell’apposito campo: calcolo “progressivo” per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, sull’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate per scaglione possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;
  • se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate per scaglione.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra sul menù Amministrazione del Personale).

Per quanto riguarda i nuovi comuni derivanti da “fusione”, nel caso in cui vengano mantenute aliquote differenziate tra i comuni originari, è opportuno continuare ad utilizzare (ed aggiornare) questi ultimi. Per gestire tale situazione, sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ è disponibile il campo ‘Codice catastale da fusione comuni’: tale campo va utilizzato, sui comuni originari, per indicare il codice catastale del nuovo comune derivante dalla fusione, ottenendo così la corretta compilazione dei dati anagrafici del percipiente sulla CU/2024 (vedere anche paragrafo Aliquote addizionale comunale).
Nel caso in cui sia già stato inserito (ed utilizzato sugli anagrafici) il nuovo comune derivante da fusione, è comunque possibile riportare le aliquote di uno dei due comuni originari in corrispondenza del nuovo comune.

Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo.

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno successivo viene effettuato automaticamente sulla busta paga relativa al mese di gennaio dello stesso anno (in quanto occorre considerare il comune di residenza al 1° gennaio). L’acconto 2024 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/2023.

Ricordiamo che è disponibile la voce opzionale 75D, che può essere utilizzata per effettuare il calcolo dell’acconto sulla busta paga del mese di dicembre. Precisiamo che la voce in questione va utilizzata esclusivamente sulle aziende per le quali NON sarà elaborata la busta paga del mese di gennaio dell’anno successivo, a causa della cessazione del servizio Paghe o per qualsiasi altro motivo. Per tali aziende, indicando la voce 75D sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’), si ottiene il calcolo dell’acconto sulla busta paga di dicembre, tenendo conto di eventuali variazioni di residenza o di aliquota dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Precisiamo che l’acconto calcolato tramite la voce 75D viene semplicemente indicato sulla busta paga di dicembre e riportato nell’apposita casella della CU: tale voce non ha alcun effetto sulle buste paga dell’anno successivo (nel caso in cui vengano poi elaborate), in quanto con l’elaborazione di gennaio l’acconto viene comunque ricalcolato.

Febbraio 2023
(acred855)
ADDIZIONALE REGIONALE

E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale relativa all’anno 2023, per le regioni di seguito elencate.

  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,79% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,33% oltre E. 50.000). Per i redditi fino ad E. 28.000 e con almeno due figli “fiscalmente a carico”, viene applicata la detrazione di E. 40,00 per ogni figlio, in proporzione alla percentuale di carico ed ai mesi utili (tale detrazione è riportata sulla voce 66U). Precisiamo che non viene applicata automaticamente la detrazione di E. 45,00 prevista per ogni figlio portatore di handicap.

  • Lazio: aliquota fissa 1,73% per redditi non superiori ad E. 35.000; aliquote progressive per i redditi oltre E. 35.000 (1,73% fino ad E. 15.000 + 3,33% oltre E. 15.000).

  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,13% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,33% oltre E. 50.000).

Gennaio 2023
(acred849)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2023

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza (2023). Per individuare il comune di residenza al 1 gennaio di tale anno, viene adottato lo stesso criterio previsto negli anni precedenti (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305).

La trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

ATTENZIONE: Per quanto riguarda i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire del  mese di gennaio 2023, segnaliamo che è necessario effettuare preventivamente l’aggiornamento delle aliquote relative alle addizionali comunali, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di dicembre 2022 Acred845.

Dicembre 2022
(comunicazione
27/12/2022
)
INSERIMENTO CODICI CATASTALI COMUNI

Come anticipato nell’aggiornamento Acred845 del 22/12/2022 (precisamente al punto 2.1, relativo all’aggiornamento delle addizionali comunali), abbiamo predisposto una nuova procedura che consente di inserire automaticamente i comuni ed i codici catastali non presenti in archivio. La nuova procedura può essere utilizzata, laddove necessario, in combinazione con la procedura di aggiornamento delle addizionali comunali, rilasciata con l’aggiornamento Acred845.

Ricordiamo che la procedura di aggiornamento delle addizionali comunali segnala l’assenza dei comuni / codici catastali non presenti in archivio. Nel caso in cui le suddette segnalazioni siano in numero elevato, può risultare conveniente inserire i comuni / codici catastali mancanti, tramite un’apposita procedura resa disponibile con la presente comunicazione.

Sul menù AmministrazioneAmministratore dello StudioProcedure di elaborazione e stampa, è adesso disponibile la nuova procedura ‘Tabelle: inserimento comuni e codici catastali’.

La nuova procedura richiede di indicare soltanto l’opzione Provvisorio (‘P’) o Definitivo (‘D’).
Consigliamo di eseguire la procedura prima con l’opzione ‘P’ (Provvisorio), per controllare l’elenco dei comuni / codici catastali che saranno inseriti, dopodiché eseguire la procedura con l’opzione ‘D’ (Definitivo), controllando l’elenco dei comuni / codici catastali effettivamente inseriti. In entrambi i casi, la stampa prodotta è  ‘comuni-aggiunti’.

La nuova procedura verifica se sono presenti, in archivio, i codici catastali di tutti i comuni, controllandoli rispetto ad un elenco ufficiale scaricato dal sito dell’Istat. Nel caso in cui un codice catastale non risulti presente in archivio, viene inserito attribuendo il codice Istat ufficialmente previsto (ricordiamo che i comuni sono gestiti con la codifica Istat, di 6 cifre), insieme alla descrizione del comune ed alla sigla della provincia. Precisiamo che la procedura non effettua modifiche di alcun genere sui comuni / codici catastali che risultano già presenti in archivio.
Sulla stampa prodotta vengono elencati i comuni da inserire (lancio provvisorio) / inseriti (lancio definitivo), oppure i codici catastali da inserire (lancio provvisorio) / inseriti (lancio definitivo). Nei casi in cui viene segnalato l’inserimento del solo codice catastale, significa che il comune era già presente in archivio ma senza il codice catastale.
Sulla stessa stampa, potrebbe figurare la segnalazione ‘Cod. comune presente con altro cod. catastale’: in tal caso, il codice Istat del comune è presente in archivio, ma risulta agganciato ad un altro codice catastale, quindi è opportuno controllare il comune segnalato (cercandolo tramite il codice Istat) ed eventualmente aggiornare il codice catastale.

Dopo aver eseguito la procedura di inserimento dei comuni / codici catastali in modalità definitiva, è possibile eseguire nuovamente la procedura di aggiornamento delle addizionali comunali, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento Acred845. Precisiamo che la procedura di aggiornamento delle addizionali comunali può essere eseguita una seconda volta, anche nel caso in cui fosse già stata eseguita in modalità definitiva (in tal caso, sul secondo lancio definitivo risulteranno “modificati” tutti i comuni, compresi quelli aggiornati sul primo lancio).
A questo punto, nelle segnalazioni relative all’aggiornamento delle addizionali comunali, non compariranno più i comuni / codici catastali inseriti in archivio tramite la nuova procedura (ossia quelli riportati nell’elenco ‘comuni-aggiunti’).
Nel caso in cui fossero comunque segnalati dei comuni / codici catastali non presenti in archivio, è possibile aggiornarli manualmente oppure ignorare queste ultime segnalazioni (in quanto si tratterebbe di comuni non gestiti).

Precisiamo che NON è obbligatorio eseguire la nuova procedura di inserimento dei comuni / codici catastali, in quanto la stessa operazione di inserimento può essere effettuata manualmente. L’inserimento manuale può risultare conveniente nel caso in cui il numero dei comuni / codici catastali mancanti sia esiguo.

Dicembre 2022
(acred845)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2022, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 20/12/2022.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale → Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa → Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2022 pubblicate entro il 20/12/22’ (viene riportato il codice ‘5’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2022’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2022’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2022’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

  • aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;
  • limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;
  • aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);
  • modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 20/12/2022. Sui comuni per i quali, nel file in questione, risultano presenti aliquote differenziate in base al reddito senza indicazione della modalità di calcolo, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni. Fanno eccezione, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (“limite di esenzione”), superato il quale deve essere applicata l’aliquota sull’intero reddito.
Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal menù di sinistra, sul menù Amministrazione del Personale).

Nell’elenco delle addizionali da aggiornare, sono presenti alcuni nuovi comuni derivanti da “fusione”, che hanno deliberato di mantenere (per il momento) le aliquote differenziate in base ai comuni originari. In tale situazione, l’aggiornamento viene effettuato sui comuni originari, prendendo a riferimento i codici catastali preesistenti.
Sui comuni originari, inoltre, con l’aggiornamento viene riportato il codice catastale del nuovo comune, nel campo ‘Codice catastale da fusione comuni’, predisposto sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ (lo stesso campo viene indicato anche sulla stampa prodotta). Il codice in questione sarà utilizzato, insieme ai codici catastali dei comuni originari, per la compilazione dei dati anagrafici del percipiente sul modello CU/2023.

NOTA: Nel caso in cui i codici catastali non presenti in archivio, segnalati sulla stampa ‘erraddirpef.2022’, fossero in numero consistente, sarà possibile inserirli automaticamente tramite un’apposita procedura, che renderemo disponibile nei prossimi giorni (invieremo una comunicazione con le istruzioni operative). Precisiamo che l’inserimento dei codici catastali tramite la nuova procedura rimane facoltativo: se il numero dei codici catastali mancanti è esiguo, è comunque possibile inserirli manualmente, anziché attendere la nuova procedura.

Dicembre 2022
(acred845)
ADDIZIONALE REGIONALE

Ricordiamo che, per effetto del D.Lgs n. 175 del 21/11/2014, l’addizionale regionale deve essere calcolata tenendo conto del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento dicembre 2014 Acred550).
Di conseguenza, per calcolare l’addizionale regionale relativa all’anno 2022, viene considerato il comune di residenza (dal quale si ricava la regione di residenza) presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2022. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2022, viene considerata la prima decorrenza successiva (più recente) rispetto a tale data.

Ricordiamo, inoltre, che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del presente aggiornamento.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella prevista a livello nazionale (1,73%).

  • Basilicata: aliquota prevista a livello nazionale (1,23%).

  • Bolzano: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000). Viene applicata la detrazione di E. 430,50 spettante a tutti i contribuenti e l’ulteriore detrazione per i redditi superiori ad E. 50.000 (pari a E. 125,00 moltiplicato per il rapporto tra il reddito diminuito di 50.000 e l’importo di 25.000). Tale detrazione è riportata sulla voce 66X. Non viene applicata la detrazione prevista per “figli a carico”.

  • Calabria: aliquota maggiorata (1,73%) rispetto a quella prevista a livello nazionale.

  • Campania: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 2,96% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 3,20% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 3,33% oltre E. 50.000). Per i redditi fino ad E. 28.000 e con almeno due figli “fiscalmente a carico”, viene applicata la detrazione di E. 30,00 per ogni figlio, in proporzione alla percentuale di carico ed ai mesi utili. Tale detrazione è riportata sulla voce 66U.

  • Emilia-Romagna: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,03% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,27% oltre E. 50.000).

  • Friuli-Venezia Giulia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (ridotta 0,70% per redditi fino ad E. 15.000 / intera 1,23% per redditi superiori al predetto limite).

  • Lazio: aliquota fissa 1,73% per redditi non superiori ad E. 35.000; aliquote progressive per i redditi oltre E. 35.000 (1,73% fino ad E. 15.000 + 3,33% oltre E. 15.000). Non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni (aliquota 1,73% per redditi fino ad E. 50.000 in presenza di almeno 3 figli a carico o figlio disabile; il reddito va individuato considerando tutti i soggetti di cui sono a carico). Inoltre, non viene applicata la detrazione prevista per redditi fino ad E. 40.000 che “non beneficiano dell'esenzione dalla maggiorazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. a, LR 17/2016”.

  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,81% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,33% oltre E. 50.000). Per i redditi fino ad E. 28.000 e con almeno due figli “fiscalmente a carico”, viene applicata la detrazione di E. 40,00 per ogni figlio, in proporzione alla percentuale di carico ed ai mesi utili. Tale detrazione è riportata sulla voce 66U.

  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,72% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000).

  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000). Non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni (aliquota 1,23% per figli portatori di handicap e reddito fino ad E. 50.000; il reddito va individuato considerando tutti i soggetti di cui sono a carico).

  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (2,03% fino ad E. 15.000 + 2,23% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,43% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,63% oltre E. 50.000).

  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,75% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 3,33% oltre E. 50.000). Non vengono applicate automaticamente le detrazioni previste per “figli a carico” (le detrazioni spettano soltanto in presenza di almeno 4 figli a carico ed è prevista una detrazione aggiuntiva in presenza di un figlio disabile).

  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,63% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,85% oltre E. 75.000). Non vengono applicate automaticamente le detrazioni previste per “figli a carico” (le detrazioni spettano soltanto in presenza di almeno 4 figli a carico ed è prevista una detrazione aggiuntiva in presenza di un figlio disabile).

  • Sardegna: aliquota prevista a livello nazionale (1,23%). Non vengono applicate automaticamente le detrazioni previste per “figli minorenni fiscalmente a carico” (occorrerebbe considerare i figli minorenni anche per i mesi successivi a febbraio 2022, in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs 230/2021).

  • Sicilia: aliquota prevista a livello nazionale (1,23%).

  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000).

  • Trento: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000) con deduzione di E. 25.000 sui redditi non superiori ad E. 25.000; la deduzione è riportata sulla voce 66R.

  • Umbria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,62% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,67% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,83% oltre E. 50.000).

  • Valle D’Aosta: aliquota prevista a livello nazionale (1,23%), con esenzione per i redditi inferiori ad E. 15.000.

  • Veneto: aliquota prevista a livello nazionale (1,23%). Non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni (aliquota 0,90% per soggetti disabili o aventi a carico un familiare disabile e reddito fino ad E. 45.000; il reddito va individuato considerando tutti i soggetti di cui è a carico).

Precisiamo che le detrazioni per figli vengono applicate automaticamente soltanto se i figli sono stati definiti, nelle disposizioni regionali, come “fiscalmente a carico” tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs 230/2021. Nei casi in questione, il numero complessivo di figli viene determinato considerando quelli che sono stati a carico per almeno un mese nell’anno. Inoltre, il valore delle detrazioni viene proporzionato alla percentuale di carico ed al numero di mesi in cui i figli risultano “utili” per le detrazioni (quindi solo di età pari o superiore a 21 anni, da marzo 2022).

In conseguenza di quanto sopra precisato, su alcune regioni non vengono applicate automaticamente le detrazioni per “figli a carico”, in quanto non risulta chiaro il criterio da adottare per individuare i figli da considerare nel calcolo e/o il numero di mesi per i quali vanno considerati a carico. In alcuni casi, inoltre, occorre considerare il reddito familiare oppure il reddito di tutti i soggetti tra i quali è ripartito il carico dei figli (informazioni non disponibili per il sostituto d’imposta). Nei casi in cui non vengono applicate automaticamente le detrazioni per figli, se lo si ritiene opportuno è possibile forzare il valore delle stesse detrazioni, indicandolo nel campo Importo Totale della voce 66X.

Su alcune regioni non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni, qualora queste ultime non siano (a nostro avviso) verificabili dal sostituto d’imposta. Nei casi in questione, se lo si ritiene opportuno, è possibile “forzare” l’aliquota ridotta, indicandola nel campo Quantità della voce 676.

A scopo di controllo, è disponibile una stampa dei dipendenti e dei collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza e dell’imponibile Irpef annuale. La stampa può essere utilizzata, eventualmente, anche per individuare le particolari situazioni non gestite in automatico, descritte nei paragrafi precedenti.
Per generare la suddetta stampa, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01/12/2022’ e Data Finale ‘31/12/2022’ (deve essere lanciata dopo aver elaborato il mese di dicembre). Il valore dell’imponibile Irpef annuale corrisponde alla somma degli imponibili mensili, calcolata considerando i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente. Ricordiamo che la regione di residenza viene determinata in base alla versione anagrafica valida al 1 gennaio dell’anno di competenza.

Dicembre 2022
(acred845)
ADDIZIONALE COMUNALE

Ricordiamo che l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2022. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2022, viene considerata la prima decorrenza successiva (più recente) rispetto a tale data.

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Le aliquote relative all’addizionale comunale devono essere aggiornate secondo le modalità indicate al paragrafo Aliquote addizionale comunale.
A tale proposito precisiamo che, per il calcolo dell’addizionale, vengono adottati i seguenti criteri:

  • se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;
  • se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo selezionata nell’apposito campo: calcolo “progressivo” per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, sull’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate per scaglione possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;
  • se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate per scaglione.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra sul menù Amministrazione del Personale).

Per quanto riguarda i nuovi comuni derivanti da “fusione”, nel caso in cui vengano mantenute aliquote differenziate tra i comuni originari, è opportuno continuare ad utilizzare (ed aggiornare) questi ultimi. Per gestire tale situazione, sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ è disponibile il campo ‘Codice catastale da fusione comuni’: tale campo va utilizzato, sui comuni originari, per indicare il codice catastale del nuovo comune derivante dalla fusione, ottenendo così la corretta compilazione dei dati anagrafici del percipiente sulla CU/2023 (vedere anche Aliquote addizionale comunale).
Nel caso in cui sia già stato inserito (ed utilizzato sugli anagrafici) il nuovo comune derivante da fusione, è comunque possibile riportare le aliquote di uno dei due comuni originari in corrispondenza del nuovo comune.

Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo.

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno successivo viene effettuato automaticamente sulla busta paga relativa al mese di gennaio dello stesso anno (in quanto occorre considerare il comune di residenza al 1° gennaio). L’acconto 2023 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/2022.

Ricordiamo che è disponibile la voce opzionale 75D, che può essere utilizzata per effettuare il calcolo dell’acconto sulla busta paga del mese di dicembre. Precisiamo che la voce in questione va utilizzata esclusivamente sulle aziende per le quali NON sarà elaborata la busta paga del mese di gennaio dell’anno successivo, a causa della cessazione del servizio Paghe o per qualsiasi altro motivo. Per tali aziende, indicando la voce 75D sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’), si ottiene il calcolo dell’acconto sulla busta paga di dicembre, tenendo conto di eventuali variazioni di residenza o di aliquota dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Precisiamo che l’acconto calcolato tramite la voce 75D viene semplicemente indicato sulla busta paga di dicembre e riportato nell’apposita casella della CU: tale voce non ha alcun effetto sulle buste paga dell’anno successivo (nel caso in cui vengano poi elaborate), in quanto con l’elaborazione di gennaio l’acconto viene comunque ricalcolato.

Maggio 2022
(acred826)
ADDIZIONALE REGIONALE

E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale relativa all’anno 2022, per le regioni di seguito elencate.

I nuovi criteri di calcolo dell’addizionale regionale relativa all’anno 2022 sono i seguenti:

  • Basilicata: aliquota maggiorata rispetto a quella prevista su base nazionale (1,73%).
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,72% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000).
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,63% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,85% oltre E. 75.000). Al momento non vengono applicate le detrazioni previste per figli a carico (almeno tre figli o un figlio disabile), in quanto non è chiaro quali figli debbano essere considerati nel calcolo delle addizionali, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 230/2021.
Aprile 2022
(acred822)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2022

E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale per alcune regioni, relativamente all’anno di competenza 2022.

Precisiamo che, al momento, non vengono applicate le detrazioni previste, su alcune regioni, in presenza di figli a carico (con o senza disabilità), in quanto sono necessari dei chiarimenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, per individuare i figli da considerare nel calcolo delle addizionali, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 230/2021.

Sulle regioni di seguito elencate, i nuovi criteri di calcolo si applicano a partire dall’elaborazione di aprile 2022:

  • Calabria: aliquota maggiorata (1,73%) rispetto a quella prevista a livello nazionale.
  • Campania: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 2,96% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 3,20% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 3,33% oltre E. 50.000). Per i motivi sopra indicati, al momento non vengono applicate le detrazioni previste per figli a carico (almeno due figli o un figlio disabile).
  • Emilia-Romagna: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,03% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,27% oltre E. 50.000).
  • Lazio: aliquota fissa 1,73% per redditi non superiori ad E. 35.000; aliquote progressive per i redditi oltre E. 35.000 (1,73% fino ad E. 15.000 + 3,33% oltre E. 15.000).
  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,81% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,33% oltre E. 50.000). Per i motivi sopra indicati, al momento non vengono applicate le detrazioni previste per figli a carico (almeno due figli).
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000). Non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni (aliquota 1,23% per figli portatori di handicap e reddito fino ad E. 50.000; il reddito va individuato considerando tutti i soggetti di cui sono a carico).
  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,13% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 2,33% oltre E. 50.000).
  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,75% da E. 28.000 ad E. 50.000 +  3,33% oltre E. 50.000).  Per i motivi sopra indicati, al momento non vengono applicate le detrazioni previste per figli a carico (figlio portatore di handicap o più di tre figli).
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000).
  • Trento: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 50.000 + 1,73% oltre E. 50.000). Viene applicata la deduzione di E. 15.000 sui redditi fino ad E. 15.000; la deduzione è riportata sulla voce 66R.
  • Umbria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,62% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,67% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 1,83% oltre E. 50.000).
  • Veneto: aliquota valida su base nazionale (1,23%). Non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni (aliquota 0,90% per soggetti disabili o aventi a carico un familiare disabile e reddito fino ad E. 45.000; il reddito va individuato considerando tutti i soggetti di cui è a carico).
Gennaio 2022
(acred812)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2022

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza (2022). Per individuare il comune di residenza al 1 gennaio viene adottato lo stesso criterio degli anni precedenti (aggiornamento Acred305 del 23/02/2007).

La trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

ATTENZIONE: Per quanto riguarda i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire del  mese di gennaio 2022, segnaliamo che è necessario effettuare preventivamente l’aggiornamento delle aliquote relative alle addizionali comunali, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di dicembre 2021 Acred808.

Dicembre 2021
(acred808)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2021, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 20/12/2021.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale → Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa → Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2021 pubblicate entro il 20/12/21’ (viene riportato il codice ‘4’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2021’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’. A riguardo facciamo presente che, nel corso del 2022, sarà rilasciato un aggiornamento per inserire automaticamente i comuni e/o codici catastali non presenti.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2021’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2021’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

  • aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;
  • limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;
  • aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);
  • modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 20/12/2021. Sui comuni per i quali, nel file in questione, risultano presenti aliquote differenziate in base al reddito senza indicazione della modalità di calcolo, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni. Fanno eccezione, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (“limite di esenzione”), superato il quale deve essere applicata l’aliquota sull’intero reddito.
Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal menù di sinistra, sul menù Amministrazione del Personale).

Nell’elenco delle addizionali da aggiornare, sono presenti alcuni nuovi comuni derivanti da “fusione”, che hanno deliberato di mantenere (per il momento) le aliquote differenziate in base ai comuni originari. In tale situazione, l’aggiornamento viene effettuato sui comuni originari, prendendo a riferimento i codici catastali preesistenti.
Sui comuni originari, inoltre, con l’aggiornamento viene riportato il codice catastale del nuovo comune, nel campo ‘Codice catastale da fusione comuni’, predisposto sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ (lo stesso campo viene indicato anche sulla stampa prodotta). Il codice in questione sarà utilizzato, insieme ai codici catastali dei comuni originari, per la compilazione dei dati anagrafici del percipiente sulla CU/2022 (ed eventualmente su altri modelli fiscali).

Dicembre 2021
(acred808)
ADDIZIONALE REGIONALE

Ricordiamo che, per effetto del D.Lgs n. 175 del 21/11/2014, l’addizionale regionale deve essere calcolata tenendo conto del domicilio fiscale valido al 1° gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento dicembre 2014 Acred550).
Di conseguenza, per calcolare l’addizionale regionale relativa all’anno 2021, viene considerato il comune di residenza (dal quale si ricava la regione di residenza) presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2021. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2021, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo, inoltre, che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, diverse regioni seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all’aliquota applicata su base nazionale (1,23%).
Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del presente aggiornamento (le variazioni relative alle addizionali regionali devono essere comunicate al MEF entro il 31 gennaio dell’anno di competenza).

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%).
  • Basilicata: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi fino ad E. 55.000 / 1,73% per redditi superiori ad E. 55.000 e fino ad E. 75.000 / 2,33% per redditi superiori ad E. 75.000) .
  • Bolzano: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000) con deduzione pari ad E. 35.000, riportata sulla voce 66R. Inoltre, viene inoltre applicata la detrazione di E. 252 per ogni figlio a carico, in proporzione alla percentuale di carico ed ai mesi utili; tale detrazione è riportata sulla voce 66X ed è applicata per i soli redditi non superiori ad E. 70.000 (si considera il reddito al lordo della deduzione, determinato secondo gli stessi criteri previsti per le altre detrazioni).
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%).
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%).
  • Emilia-Romagna: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,03% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000).
  • Friuli-Venezia Giulia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (ridotta 0,70% per redditi fino ad E. 15.000 / intera 1,23% per redditi superiori al predetto limite).
  • Lazio: aliquota fissa 1,73% per redditi non superiori ad E. 35.000 / aliquote progressive per scaglioni per i redditi oltre E. 35.000 (1,73% fino ad E. 15.000 + 2,73% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,93% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000).
  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,81% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000).
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,72% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,74% oltre E. 75.000).
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000).
  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (2,03% fino ad E. 15.000 + 2,23% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,43% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,53% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,63% oltre E. 75.000).
  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,75% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000).
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,71% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000).
  • Sardegna: aliquota su base nazionale (1,23%). Viene applicata la detrazione di E. 200 per ogni figlio minore a carico, in proporzione alla percentuale di carico ed ai mesi utili; la detrazione è riportata sulla voce 66U.
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000).
  • Trento: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 55.000 + 1,73% oltre E. 55.000) con deduzione di E. 15.000 sui redditi non superiori ad E. 15.000; la deduzione è riportata sulla voce 66R.
  • Umbria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,63% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,83% oltre E. 75.000).
  • Valle D’Aosta: aliquota su base nazionale (1,23%), con esenzione per i redditi inferiori ad E. 15.000.
  • Tutte le altre Regioni (Sicilia / Veneto): aliquota valida su base nazionale (1,23%).

Per quanto riguarda le variazioni rilasciate col presente aggiornamento, i riferimenti normativi sono i seguenti:

  • Calabria: norma dell'art. 2, comma 86, della Legge n. 191/2009, per il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal deficit sanitario.
  • Molise: norma dell'art. 2, comma 86, della Legge n. 191/2009, per il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro dal deficit sanitario.
  • Valle d’Aosta: legge regionale n.15 del 16 giugno 2021.

Precisiamo che, sebbene nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale regionale venga effettuato automaticamente, esistono alcune eccezioni, non gestite in automatico, che prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta o una diversa agevolazione, in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali. Nei casi in questione, è possibile modificare il calcolo automatico della voce 676 (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’), impostando un’aliquota ridotta nel campo Quantità oppure (dove necessario) forzando il valore nel campo Importo Totale.
A riguardo segnaliamo che, per le regioni Lazio, Basilicata e Veneto, non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali (3 figli a carico o disabile per il Lazio, 2 figli a carico per la Basilicata, dipendente o familiare disabile per il Veneto, sempre su determinate fasce di reddito); per le regioni Piemonte, Puglia e Liguria non vengono applicate automaticamente le particolari detrazioni previste (figlio portatore di handicap oppure più di tre figli a carico per Piemonte e Puglia, due figli a carico per la Liguria).

A scopo di controllo, è disponibile una stampa dei dipendenti e collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza e dell’imponibile Irpef annuale. La stampa può essere utilizzata, eventualmente, anche per individuare le particolari situazioni non gestite in automatico, descritte al paragrafo precedente.
Per generare la suddetta stampa, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01/12/2021’ e Data Finale ‘31/12/2021’ (deve essere lanciata dopo aver elaborato il mese di dicembre). Occorre tenere presente che il valore dell’imponibile Irpef annuale corrisponde alla sommatoria degli imponibili mensili, calcolata considerando tutti i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente. Ricordiamo nuovamente che la regione di residenza viene determinata sulla base della versione anagrafica valida al 1° gennaio dell’anno di competenza.

Dicembre 2021
(acred808)
ADDIZIONALE COMUNALE

Come negli anni precedenti, l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1° gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2021. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2021, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Le aliquote relative all’addizionale comunale devono essere aggiornate secondo le modalità indicate al paragrafo Aliquote addizionale comunale.
A tale proposito precisiamo che, per il calcolo dell’addizionale, vengono adottati i seguenti criteri:

  • se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;
  • se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo selezionata nell’apposito campo: calcolo “progressivo” per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, sull’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate per scaglione possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;
  • se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate per scaglione.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra sul menù Amministrazione del Personale).

Per quanto riguarda i nuovi comuni derivanti da “fusione”, nel caso in cui vengano mantenute aliquote differenziate tra i comuni originari, è opportuno continuare ad utilizzare (ed aggiornare) questi ultimi. Per gestire tale situazione, sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ è disponibile il campo ‘Codice catastale da fusione comuni’: tale campo va utilizzato, sui comuni originari, per indicare il codice catastale del nuovo comune derivante dalla fusione, ottenendo così la corretta compilazione dei dati anagrafici del percipiente sulla CU/2022 (vedere anche paragrafo Aliquote addizionale comunale).
Nel caso in cui sia già stato inserito (ed utilizzato sugli anagrafici) il nuovo comune derivante da fusione, è comunque possibile riportare le aliquote di uno dei due comuni originari in corrispondenza del nuovo comune.

Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo.

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno successivo viene effettuato automaticamente sulla busta paga relativa al mese di gennaio dello stesso anno (in quanto occorre considerare il comune di residenza al 1° gennaio). L’acconto 2022 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/2021.

Ricordiamo che è disponibile la voce opzionale 75D, che può essere utilizzata per effettuare il calcolo dell’acconto sulla busta paga del mese di dicembre. Precisiamo che la voce in questione può essere utilizzata esclusivamente sulle aziende per le quali NON viene elaborata la busta paga del mese di gennaio dell’anno successivo, a causa della cessazione del servizio Paghe o per qualsiasi altro motivo. Per tali aziende, indicando la voce 75D sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’), si ottiene il calcolo dell’acconto sulla busta paga di dicembre, tenendo conto di eventuali variazioni di residenza o di aliquota dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Precisiamo che l’acconto calcolato tramite la voce 75D viene semplicemente indicato sulla busta paga di dicembre e riportato nell’apposita casella della CU: tale voce non ha alcun effetto sulle buste paga dell’anno successivo (nel caso in cui vengano poi elaborate), in quanto con l’elaborazione di gennaio l’acconto viene comunque ricalcolato.

Febbraio 2021
(acred789)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2021

E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale per le regioni Calabria, Molise e Valle D’Aosta, per l’anno di competenza 2021.

Per le suddette regioni, i nuovi criteri di calcolo dell’addizionale regionale sono i seguenti:

  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,13% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000).
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella prevista su base nazionale (1,73%).
  • Valle D’Aosta: aliquota unica 1,23%.
Gennaio 2021
(acred785)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2021

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza (2021). Per individuare il comune di residenza al 1 gennaio viene adottato lo stesso criterio degli anni precedenti (aggiornamento Acred305 del 23/02/2007).

La trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

ATTENZIONE: Per quanto riguarda i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire del  mese di gennaio 2021, segnaliamo che è necessario effettuare preventivamente l’aggiornamento delle aliquote relative alle addizionali comunali, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di dicembre 2020 Acred781.

Dicembre 2020
(acred781)
ADDIZIONALE REGIONALE

Ricordiamo che, per effetto del D.Lgs n. 175 del 21/11/2014, l’addizionale regionale deve essere calcolata tenendo conto del domicilio fiscale valido al 1° gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento dicembre 2014 Acred550).
Di conseguenza, per calcolare l’addizionale regionale relativa all’anno 2020, viene considerato il comune di residenza (dal quale si ricava la regione di residenza) presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2020. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2020, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo, inoltre, che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, diverse regioni seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all’aliquota applicata su base nazionale (1,23%).
Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del presente aggiornamento (le variazioni relative alle addizionali regionali devono essere comunicate al MEF entro il 31 gennaio dell’anno di competenza).

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%).
  • Basilicata: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi fino ad E. 55.000 / 1,73% per redditi superiori ad E. 55.000 e fino ad E. 75.000 / 2,33% per redditi superiori ad E. 75.000).
  • Bolzano: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000) con deduzione pari ad E. 35.000, riportata sulla voce 66R. Inoltre, viene inoltre applicata la detrazione di E. 252 per ogni figlio a carico, in proporzione alla percentuale di carico ed ai mesi utili; tale detrazione è riportata sulla voce 66X ed è applicata per i soli redditi non superiori ad E. 70.000 (si considera il reddito al lordo della deduzione, determinato secondo gli stessi criteri previsti per le altre detrazioni).
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%).
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%).
  • Emilia-Romagna: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,03% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000).
  • Friuli-Venezia Giulia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (ridotta 0,70% per redditi fino ad E. 15.000 / intera 1,23% per redditi superiori al predetto limite).
  • Lazio: aliquota fissa 1,73% per redditi non superiori ad E. 35.000 / aliquote progressive per scaglioni per i redditi oltre E. 35.000 (1,73% fino ad E. 15.000 + 2,73% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,93% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000).
  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,81% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000).
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,72% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,74% oltre E. 75.000).
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000).
  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (2,03% fino ad E. 15.000 + 2,23% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,43% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,53% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,63% oltre E. 75.000).
  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,75% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000).
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,71% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000).
  • Sardegna: aliquota su base nazionale (1,23%). Viene applicata la detrazione di E. 200 per ogni figlio minore a carico, in proporzione alla percentuale di carico ed ai mesi utili; la detrazione è riportata sulla voce 66U.
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000).
  • Trento: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 55.000 + 1,73% oltre E. 55.000) con deduzione di E. 15.000 sui redditi non superiori ad E. 15.000; la deduzione è riportata sulla voce 66R.
  • Umbria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,63% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,83% oltre E. 75.000).
  • Valle D’Aosta: aliquota su base nazionale (1,23%), con esenzione per i redditi inferiori ad E. 15.000.
  • Tutte le altre Regioni (Sicilia / Veneto): aliquota valida su base nazionale (1,23%)

Precisiamo che, sebbene nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale regionale venga effettuato automaticamente, esistono alcune eccezioni, non gestite in automatico, che prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta o una diversa agevolazione, in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali. Nei casi in questione, è possibile modificare il calcolo automatico della voce 676 (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’), impostando un’aliquota ridotta nel campo Quantità oppure (dove necessario) forzando il valore nel campo Importo Totale.
A riguardo segnaliamo che, per le regioni Lazio, Basilicata e Veneto, non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali (3 figli a carico o disabile per il Lazio, 2 figli a carico per la Basilicata, dipendente o familiare disabile per il Veneto, sempre su determinate fasce di reddito); per le regioni Piemonte, Puglia e Liguria non vengono applicate automaticamente le particolari detrazioni previste (figlio portatore di handicap oppure più di tre figli a carico per Piemonte e Puglia, due figli a carico per la Liguria).

A scopo di controllo, è disponibile una stampa dei dipendenti e collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza e dell’imponibile Irpef annuale. La stampa può essere utilizzata, eventualmente, anche per individuare le particolari situazioni non gestite in automatico, descritte al paragrafo precedente.
Per generare la suddetta stampa, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01/12/2020’ e Data Finale ‘31/12/2020’ (deve essere lanciata dopo aver elaborato il mese di dicembre). Occorre tenere presente che il valore dell’imponibile Irpef annuale corrisponde alla sommatoria degli imponibili mensili, calcolata considerando tutti i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente. Ricordiamo nuovamente che la regione di residenza viene determinata sulla base della versione anagrafica valida al 1° gennaio dell’anno di competenza.

Dicembre 2020
(acred781)
ADDIZIONALE COMUNALE

Come negli anni precedenti, l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1° gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2020. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2020, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Le aliquote relative all’addizionale comunale devono essere aggiornate secondo le modalità indicate al paragrafo Aliquote addizionale comunale.
A tale proposito precisiamo che, per il calcolo dell’addizionale, vengono adottati i seguenti criteri:

  • se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;
  • se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo selezionata nell’apposito campo: calcolo “progressivo” per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, sull’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate per scaglione possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;
  • se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate per scaglione.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra sul menù Amministrazione del Personale).

Per quanto riguarda i nuovi comuni derivanti da “fusione”, nel caso in cui vengano mantenute aliquote differenziate tra i comuni originari, è opportuno continuare ad utilizzare (ed aggiornare) questi ultimi. Per gestire tale situazione, sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ è stato predisposto il campo ‘Codice catastale da fusione comuni’: tale campo va utilizzato, sui comuni originari, per indicare il codice catastale del nuovo comune derivante dalla fusione, ottenendo così la corretta compilazione dei dati anagrafici del percipiente sulla CU/2021 (vedere anche paragrafo Aliquote addizionale comunale).
Nel caso in cui sia già stato inserito (ed utilizzato sugli anagrafici) il nuovo comune derivante da fusione, è comunque possibile riportare le aliquote di uno dei due comuni originari in corrispondenza del nuovo comune.

Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo.

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno successivo viene effettuato automaticamente sulla busta paga relativa al mese di gennaio dello stesso anno (in quanto occorre considerare il comune di residenza al 1° gennaio). L’acconto 2021 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/2020.

Ricordiamo che è disponibile la voce opzionale 75D, che può essere utilizzata per effettuare il calcolo dell’acconto sulla busta paga del mese di dicembre. Precisiamo che la voce in questione può essere utilizzata esclusivamente sulle aziende per le quali NON viene elaborata la busta paga del mese di gennaio dell’anno successivo, a causa della cessazione del servizio o per qualsiasi altro motivo. Per tali aziende, indicando la voce 75D sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’), si ottiene il calcolo dell’acconto sulla busta paga di dicembre, tenendo conto di eventuali variazioni di residenza o di aliquota dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Precisiamo che l’acconto calcolato tramite la voce 75D viene semplicemente indicato sulla busta paga di dicembre e riportato nell’apposita casella della CU: tale voce non ha alcun effetto sulle buste paga dell’anno successivo (nel caso in cui vengano poi elaborate), in quanto con l’elaborazione di gennaio l’acconto viene comunque ricalcolato.

Dicembre 2020
(acred781)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2020, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 20/12/2020.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale → Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa → Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2020 pubblicate entro il 20/12/20’ (viene riportato il codice ‘3’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2020’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2020’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2020’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

  • aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;
  • limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;
  • aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);
  • modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 20/12/2020. Sui comuni per i quali, nel file in questione, risultano presenti aliquote differenziate in base al reddito senza indicazione della modalità di calcolo, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni. Fanno eccezione, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (“limite di esenzione”), superato il quale deve essere applicata l’aliquota sull’intero reddito.
Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra, sul menù Amministrazione del Personale).

Nell’elenco delle addizionali da aggiornare, sono presenti alcuni nuovi comuni derivanti da “fusione”, che hanno deliberato di mantenere (per il momento) le aliquote differenziate in base ai comuni originari. In tale situazione, l’aggiornamento viene effettuato sui comuni originari, prendendo a riferimento i codici catastali preesistenti.
Sui comuni originari, inoltre, con l’aggiornamento viene riportato il codice catastale del nuovo comune, nel campo ‘Codice catastale da fusione comuni’, predisposto sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ (lo stesso campo viene indicato anche sulla stampa prodotta). Il codice in questione sarà utilizzato, insieme ai codici catastali dei comuni originari, per la compilazione dei dati anagrafici del percipiente sulla CU/2021 (ed eventualmente su altri modelli fiscali).

Settembre 2020
(acred774)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2020

E’ stato modificato il calcolo dell’addizionale regionale per le regioni Calabria e Molise, per l’anno di competenza 2020.
Per le suddette regioni, i nuovi criteri di calcolo dell’addizionale regionale sono i seguenti:

  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (2,03% fino ad E. 15.000 + 2,23% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,43% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,53% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,63% oltre E. 75.000)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella prevista su base nazionale (2,03%).
Giugno 2020
(acred766)
ADDIZIONALE REGIONALE – VALLE D’AOSTA

Per la Valle d’Aosta, è stato modificato il criterio di calcolo dell’addizionale regionale, sulla base della legge regionale n. 5 del 21/04/2020: per l’anno di competenza 2020, viene applicata l’aliquota unica 1,23%, con esenzione per i redditi inferiori ad E. 15.000.

Gennaio 2020
(acred745)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2020

E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale per le regioni Calabria e Molise, per l’anno di competenza 2020.

Per le suddette regioni, i nuovi criteri di calcolo dell’addizionale regionale sono i seguenti:

  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,13% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella prevista su base nazionale (1,73%).
Gennaio 2020
(acred743)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2020

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza (2020). Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza al 1 gennaio (aggiornamento Acred305 del 23/02/2007).

La trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

ATTENZIONE: Per quanto riguarda i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire del  mese di gennaio 2020, segnaliamo che è necessario effettuare preventivamente l’aggiornamento delle aliquote relative alle addizionali comunali, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738.

Gennaio 2020
(acred743)
ADDIZIONALE REGIONALE

E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la regione Sardegna, relativamente all’anno di competenza 2020.

Per le suddette regioni, i nuovi criteri di calcolo dell’addizionale regionale sono i seguenti:

  • Trento: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 55.000 + 1,73% oltre E. 55.000) con deduzione pari ad E. 15.000, da applicare ai soli redditi imponibili non superiori a 15.000. La deduzione è riportata sulla nuova voce 66R (visibile solo nel Dettaglio del cedolino).

  • Bolzano: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000) con deduzione pari ad E. 35.000, riportata sulla nuova voce 66R. Inoltre, viene applicata la detrazione di E. 252 per ogni figlio a carico, in proporzione alla percentuale di carico ed ai mesi utili nell’anno. La detrazione è riportata sulla nuova voce 66X e viene applicata per i soli redditi non superiori ad E. 70.000 (si considera il reddito al lordo della deduzione, determinato secondo gli stessi criteri previsti per le altre detrazioni).

  • Sardegna: aliquota valida su base nazionale (1,23%). Inoltre, viene applicata automaticamente la detrazione prevista, pari ad E. 200 per ogni figlio minore a carico, in proporzione alla percentuale di carico ed ai mesi utili nell’anno. La detrazione è riportata sulla nuova voce 66U.

Precisiamo che le detrazioni relative alle addizionali regionali, dove previste, vengono calcolate al momento del conguaglio fiscale (al pari delle stesse addizionali) e, in questa fase, sono evidenziate nella parte centrale del cedolino.
Per quanto riguarda la detrazione della regione Sardegna, inoltre, è necessario calcolare mensilmente i “ratei” della detrazione per figli minori, in quanto tale tipologia non corrisponde a quelle attualmente previste per le detrazioni relative ai familiari a carico (ricordiamo che i “ratei” delle detrazioni sono gestiti sul servizio Cedolino – Anno Corrente). A tale scopo, viene elaborata mensilmente la voce 66U, riportando i ratei relativi ai figli minori nel campo Quantità (tale campo è visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino). I ratei così memorizzati vengono poi utilizzati, al momento del conguaglio fiscale, per determinare il valore della detrazione relativa ai figli minori a carico.

Le nuove detrazioni regionali possono essere gestite anche in relazione all’anno 2019, nel caso in cui venga attivato il conguaglio fiscale dell’anno precedente sul mese di gennaio 2020, secondo le modalità descritte al paragrafo Conguaglio anno precedente.

Per quanto riguarda la provincia di Bolzano, in caso di reddito inferiore ad E. 70.000 ed in presenza di figli a carico, per l’anno precedente (2019) viene automaticamente applicata la detrazione prevista, riportandola sulla nuova voce 66Y.

Relativamente alla regione Sardegna, non è possibile ottenere il calcolo automatico della detrazione per l’anno precedente, in quanto non sono stati determinati i “ratei” relativi ai figli minori a carico nell’anno 2019. Nel caso in cui si intenda effettuare il conguaglio della detrazione per l’anno 2019, è necessario indicare il numero di ratei (corrispondenti al numero di figli minori moltiplicati per il numero di mesi utili) nel campo Importo Unitario della nuova voce 66V.
Per agevolare la suddetta gestione, sulla stampa generata da ‘STAREGDP’ (Stampe Accessorie, 1.3 ‘Stampe di controllo’)  in relazione all’anno 2019, è stata aggiunta l’indicazione del numero di figli minori e del numero totale di mesi in cui risultano a carico. Quest’ultimo corrisponde al numero di ratei da indicare sulla voce 66V, nel caso in cui il dipendente abbia chiesto di applicare le detrazioni a partire dalla data di nascita del figlio (in caso contrario, occorre ridurre il numero di ratei, rispetto al numero di mesi indicato sulla stampa). Le suddette indicazioni sono riportate in stampa per i soli dipendenti residenti nella regione Sardegna, limitatamente all’anno 2019: in tal modo, è possibile individuare i soggetti interessati dalla nuova detrazione (considerando quelli ancora in forza nel mese di gennaio 2020). Ricordiamo che, per conguagliare la detrazione, occorre attivare il conguaglio dell’anno precedente sui dipendenti interessati.

Gennaio 2020
(acred743)
ADDIZIONALE COMUNALE – FUSIONE COMUNI

Per i comuni derivanti da fusione, nel caso in cui risulti compilato il nuovo campo ‘Codice catastale da fusione comuni’, descritto nell’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738, a partire dall’elaborazione del mese di gennaio 2020 viene riportato, sul modello F24 (Archivio Tributi) il suddetto codice catastale, in luogo del codice catastale originario.
I tributi interessati da tale indicazione sono, ovviamente, quelli relativi all’addizionale comunale (rate anno precedente, saldo e acconto anno corrente, saldo e acconto da 730), derivanti dall’elaborazione di gennaio o dei mesi successivi.

Dicembre 2019
(acred738)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2019, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 20/12/2019.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale → Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa → Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2019 pubblicate entro il 20/12/19’ (viene riportato il codice ‘2’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2019’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2019’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2019’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

  • aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;
  • limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;
  • aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);
  • modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 20/12/2019. Sui comuni per i quali, nel file in questione, risultano presenti aliquote differenziate in base al reddito senza indicazione della modalità di calcolo, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni. Fanno eccezione, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (“limite di esenzione”), superato il quale deve essere applicata l’aliquota sull’intero reddito.
Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra, sul menù Amministrazione del Personale).

Nell’elenco delle addizionali da aggiornare, sono presenti alcuni nuovi comuni derivanti da “fusione”, che hanno deliberato di mantenere (per il momento) le aliquote differenziate in base ai comuni originari. In tale situazione, l’aggiornamento viene effettuato sui comuni originari, prendendo a riferimento i codici catastali preesistenti.
Sui comuni originari, inoltre, con l’aggiornamento viene riportato il codice catastale del nuovo comune, nel campo ‘Codice catastale da fusione comuni’, predisposto sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ (lo stesso campo viene indicato anche sulla stampa prodotta).
Naturalmente, una volta che le aliquote saranno uniformate tra i comuni originari, diventerà possibile aggiornare direttamente il nuovo comune derivante da fusione, sulla base del nuovo codice catastale.

Dicembre 2019
(acred738)
ADDIZIONALE REGIONALE

Ricordiamo che, per effetto del D.Lgs n. 175 del 21/11/2014, l’addizionale regionale deve essere calcolata tenendo conto del domicilio fiscale valido al 1° gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento dicembre 2014 Acred550).
Di conseguenza, per calcolare l’addizionale regionale relativa all’anno 2019, viene considerato il comune di residenza (dal quale si ricava la regione di residenza) presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2019. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2019, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo, inoltre, che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, diverse regioni seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all’aliquota applicata su base nazionale (1,23%).
Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del presente aggiornamento (le variazioni relative alle addizionali regionali devono essere comunicate al MEF entro il 31 gennaio dell’anno di competenza).

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Basilicata: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi fino ad E. 55.000 / 1,73% per redditi superiori ad E. 55.000 e fino ad E. 75.000 / 2,33% per redditi superiori ad E. 75.000)
  • Bolzano: aliquota valida su base nazionale (1,23%) con deduzione pari ad E. 28.000
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Emilia-Romagna: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,03% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Friuli-Venezia Giulia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (ridotta 0,70% per redditi fino ad E. 15.000 / intera 1,23% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lazio: aliquota fissa 1,73% per redditi non superiori ad E. 35.000 / aliquote progressive per scaglioni per i redditi oltre E. 35.000 (1,73% fino ad E. 15.000 + 2,73% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,93% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000)
  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,81% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,72% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,74% oltre E. 75.000)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (2,03% fino ad E. 15.000 + 2,23% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,43% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,53% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,63% oltre E. 75.000)
  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,75% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000)
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,71% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Trento: aliquota valida su base nazionale (1,23%) con limite di esenzione pari ad E. 20.000.
  • Umbria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,63% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,83% oltre E. 75.000)
  • Tutte le altre Regioni (Sardegna / Sicilia / Valle d’Aosta / Veneto): aliquota valida su base nazionale (1,23%)

Precisiamo che, sebbene nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale regionale venga effettuato automaticamente, esistono alcune eccezioni, non gestite in automatico, che prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta o una diversa agevolazione, in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali. Nei casi in questione, è possibile modificare il calcolo automatico della voce 676 (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’), forzando il campo Importo Totale oppure impostando un’aliquota ridotta nel campo Quantità.
A riguardo segnaliamo che, per le regioni Lazio, Basilicata e Veneto, non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali (3 figli a carico o disabile per il Lazio, 2 figli a carico per la Basilicata, dipendente o familiare disabile per il Veneto, sempre su determinate fasce di reddito); per le regioni Piemonte, Puglia e Sardegna e per la provincia autonoma di Bolzano non vengono applicate automaticamente le particolari detrazioni previste (figlio portatore di handicap o più di tre figli a carico per Piemonte e Puglia).

A scopo di controllo, è disponibile una stampa dei dipendenti e collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza e dell’imponibile Irpef annuale. La stampa può essere utilizzata, eventualmente, anche per individuare le particolari situazioni non gestite in automatico, descritte al paragrafo precedente.
Per generare la suddetta stampa, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01/12/2019’ e Data Finale ‘31/12/2019’ (deve essere lanciata dopo aver elaborato il mese di dicembre). Occorre tenere presente che il valore dell’imponibile Irpef annuale corrisponde alla sommatoria degli imponibili mensili, calcolata considerando tutti i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente. Ricordiamo che la regione di residenza viene determinata sulla base della versione anagrafica valida al 1° gennaio dell’anno di competenza.

Dicembre 2019
(acred738)
ADDIZIONALE COMUNALE

Come negli anni precedenti, l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1° gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2019. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2019, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Le aliquote relative all’addizionale comunale devono essere aggiornate secondo le modalità indicate al paragrafo Aliquote addizionale comunale.
A tale proposito precisiamo che, per il calcolo dell’addizionale, vengono adottati i seguenti criteri:

  • se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;
  • se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo selezionata nell’apposito campo: calcolo “progressivo” per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, sull’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate per scaglione possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;
  • se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate per scaglione.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra sul menù Amministrazione del Personale).

Per quanto riguarda i nuovi comuni derivanti da “fusione”, nel caso in cui vengano mantenute aliquote differenziate tra i comuni originari, è opportuno continuare ad utilizzare (ed aggiornare) questi ultimi. Per gestire tale situazione, sulla finestra ‘Tabelle – Comuni’ è stato predisposto il campo ‘Codice catastale da fusione comuni’: tale campo va utilizzato, sui comuni originari, per indicare il codice catastale del nuovo comune derivante dalla fusione, ottenendo così la corretta compilazione dei dati anagrafici del percipiente sulla CU/2020 (vedere anche paragrafo Aliquote addizionale comunale).
Nel caso in cui sia già stato inserito (ed utilizzato sugli anagrafici) il nuovo comune derivante da fusione, è comunque possibile riportare le aliquote di uno dei due comuni originari in corrispondenza del nuovo comune.

Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo.

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno successivo viene effettuato automaticamente sulla busta paga relativa al mese di gennaio dello stesso anno (in quanto occorre considerare il comune di residenza al 1° gennaio). L’acconto 2020 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/2019.

Ricordiamo che è disponibile la voce opzionale 75D, che può essere utilizzata per effettuare il calcolo dell’acconto sulla busta paga del mese di dicembre. Precisiamo che la voce in questione può essere utilizzata esclusivamente sulle aziende per le quali NON viene elaborata la busta paga del mese di gennaio dell’anno successivo, a causa della cessazione del servizio o per qualsiasi altro motivo. Per tali aziende, indicando la voce 75D sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’), si ottiene il calcolo dell’acconto sulla busta paga di dicembre, tenendo conto di eventuali variazioni di residenza o di aliquota dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Precisiamo che l’acconto calcolato tramite la voce 75D viene semplicemente indicato sulla busta paga di dicembre e riportato nell’apposita casella della CU: tale voce non ha alcun effetto sulle buste paga dell’anno successivo (nel caso in cui vengano poi elaborate), in quanto con l’elaborazione di gennaio l’acconto viene comunque ricalcolato.

Luglio 2019
(acred728)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2019

E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale per le regioni Calabria e Molise, relativamente all’anno di competenza 2019.

Per le suddette regioni, i nuovi criteri di calcolo dell’addizionale regionale sono i seguenti:

  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (2,03% fino ad E. 15.000 + 2,23% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,43% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,53% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,63% oltre E. 75.000)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%).
Gennaio 2019
(acred711)
ADDIZIONALE REGIONALE – SICILIA

Per la regione Sicilia, è stato modificato il calcolo dell’addizionale regionale, sulla base di quanto pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate: per l’anno di competenza 2019, viene applicata l’aliquota 1,23% sull’intero reddito.

Gennaio 2019
(acred710)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2019

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza (2019). Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza al 1 gennaio (aggiornamento Acred305 del 23/02/2007).

La trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

ATTENZIONE: Per quanto riguarda i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire del  mese di gennaio 2019, segnaliamo che è necessario effettuare preventivamente l’aggiornamento delle aliquote relative alle addizionali comunali, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di dicembre 2018 Acred707.

Dicembre 2018
(acred707)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2018, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 20/12/2018.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale → Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa → Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2018 pubblicate entro il 20/12/18’ (viene riportato il codice ‘P’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2018’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2018’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2018’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

  • aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;
  • limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;
  • aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);
  • modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 20/12/2018. Sui comuni per i quali, nel file in questione, risultano presenti aliquote differenziate in base al reddito senza indicazione della modalità di calcolo, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni. Fanno eccezione, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (“limite di esenzione”), superato il quale deve essere applicata l’aliquota sull’intero reddito.
Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra, sul menù Amministrazione del Personale).

Dicembre 2018
(acred707)
ADDIZIONALE REGIONALE

Ricordiamo che, per effetto del D.Lgs n. 175 del 21/11/2014, l’addizionale regionale deve essere calcolata tenendo conto del domicilio fiscale valido al 1° gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento dicembre 2014 Acred550).
Di conseguenza, per calcolare l’addizionale regionale relativa all’anno 2018, viene considerato il comune di residenza (dal quale viene ricavata la regione di residenza) presente sul servizio Dipendente - Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2017. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2018, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo, inoltre, che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, diverse regioni seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all’aliquota applicata su base nazionale (1,23%).
Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 31/01/2018.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Basilicata: aliquotedifferenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi fino ad E. 55.000 / 1,73% per redditi superiori ad E. 55.000 e fino ad E. 75.000 / 2,33% per redditi superiori ad E. 75.000)
  • Bolzano: aliquota valida su base nazionale (1,23%) con deduzione pari ad E. 28.000
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Emilia-Romagna: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,03% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Friuli-Venezia Giulia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (ridotta 0,70% per redditi fino ad E. 15.000 / intera 1,23% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lazio: aliquota fissa 1,73% per redditi non superiori ad E. 35.000 / aliquote progressive per scaglioni per i redditi oltre E. 35.000 (1,73% fino ad E. 15.000 + 2,73% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,93% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000)
  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,81% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,72% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,74% oltre E. 75.000)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,13% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,75% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000)
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,71% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,50%)
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Trento: aliquota valida su base nazionale (1,23%) con limite di esenzione pari ad E. 20.000.
  • Umbria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,63% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,83% oltre E. 75.000)
  • Tutte le altre Regioni (Sardegna / Valle d’Aosta / Veneto): aliquota valida su base nazionale (1,23%)

Precisiamo che, sebbene nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale regionale venga effettuato automaticamente, esistono alcune eccezioni, non gestite in automatico, che prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta o una diversa agevolazione, in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali. Nei casi in questione, è possibile modificare il calcolo automatico della voce 676 (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’), forzando il campo Importo Totale oppure impostando un’aliquota ridotta nel campo Quantità.
A riguardo segnaliamo che, per le regioni Lazio, Basilicata e Veneto, non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali (3 figli a carico o disabile per il Lazio, 2 figli a carico per la Basilicata, dipendente o familiare disabile per il Veneto, sempre su determinate fasce di reddito); per le regioni Piemonte e Puglia e per la provincia autonoma di Bolzano non vengono applicate automaticamente le particolari detrazioni previste (figlio portatore di handicap o più di tre figli a carico per Piemonte e Puglia).

A scopo di controllo, è disponibile una stampa dei dipendenti e collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza e dell’imponibile Irpef annuale. La stampa può essere utilizzata, eventualmente, anche per individuare le particolari situazioni non gestite in automatico, descritte al paragrafo precedente.
Per generare la stampa in questione, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01/12/2018’ e Data Finale ‘31/12/2018’ (deve essere lanciata dopo aver elaborato il mese di dicembre). Occorre tenere presente che il valore dell’imponibile Irpef annuale corrisponde alla sommatoria degli imponibili mensili, calcolata considerando tutti i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente. Ricordiamo che la regione di residenza viene determinata sulla base della versione anagrafica valida al 1° gennaio dell’anno di competenza.

Dicembre 2018
(acred707)
ADDIZIONALE COMUNALE

Come negli anni precedenti, l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1° gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2018. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2018, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Le aliquote relative all’addizionale comunale devono essere aggiornate secondo le modalità indicate al paragrafo Aliquote addizionale comunale.
A tale proposito precisiamo che, per il calcolo dell’addizionale, vengono adottati i seguenti criteri:

  • se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;
  • se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo selezionata nell’apposito campo: calcolo “progressivo” per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, sull’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate per scaglione possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;
  • se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate per scaglione.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra sul menù Amministrazione del Personale).
Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo.

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno successivo viene effettuato automaticamente sulla busta paga relativa al mese di gennaio dello stesso anno (in quanto occorre considerare il comune di residenza al 1° gennaio). L’acconto 2019 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/2018.

Per quanto riguarda il calcolo dell’acconto, abbiamo predisposto una voce opzionale che può essere utilizzata per effettuare il calcolo sulla busta paga del mese di dicembre. Precisiamo che la voce in questione può essere utilizzata esclusivamente sulle aziende per le quali NON viene elaborata la busta paga del mese di gennaio dell’anno successivo (a causa della cessazione del servizio o per altri motivi particolari). Per tali aziende, indicando la nuova voce 75D sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’), si ottiene il calcolo dell’acconto sulla busta paga di dicembre, tenendo conto di eventuali variazioni di residenza (o di aliquota) dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Precisiamo che l’acconto, se calcolato tramite la voce 75D, viene solamente indicato sulla busta paga di dicembre e riportato nell’apposita casella della CU: tale voce non avrebbe alcun effetto sulle buste paga dell’anno 2019 (nel caso in cui venissero elaborate), in quanto con l’elaborazione di gennaio l’acconto verrebbe comunque ricalcolato.

Gennaio 2018
(acred678)
ADDIZIONALE REGIONALE – SICILIA

Per la regione Sicilia, è stato modificato il calcolo dell’addizionale regionale, sulla base di quanto pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate: per l’anno di competenza 2018, viene applicata l’aliquota unica 1,50% sull’intero reddito.

Gennaio 2018
(acred677)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2018

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza (2018). Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza al 1 gennaio (aggiornamento Acred305 del 23/02/2007).

La trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

ATTENZIONE: Per quanto riguarda i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire del  mese di gennaio 2018, segnaliamo che è necessario effettuare l’aggiornamento delle aliquote relative alle addizionali comunali, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di dicembre 2017 Acred674.

Dicembre 2017
(acred674)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2017, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 20/12/2017.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale → Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa → Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2017 pubblicate entro il 20/12/17’ (viene riportato il codice ‘N’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2017
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2017’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2017’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

  • aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;
  • limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;
  • aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);
  • modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 20/12/2017. Sui comuni per i quali, nel file in questione, risultano presenti aliquote differenziate in base al reddito senza indicazione della modalità di calcolo, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni. Fanno eccezione, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (“limite di esenzione”), superato il quale deve essere applicata l’aliquota sull’intero reddito.
Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra, sul menù Amministrazione del Personale).

Dicembre 2017
(acred674)
ADDIZIONALE REGIONALE

Ricordiamo che, per effetto del D.Lgs n. 175 del 21/11/2014, l’addizionale regionale deve essere calcolata tenendo conto del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento dicembre 2014 Acred550).
Di conseguenza, per calcolare l’addizionale regionale relativa all’anno 2017, viene considerato il comune di residenza (dal quale viene ricavata la regione di residenza) presente sul servizio Dipendente - Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2017. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2017, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo, inoltre, che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, diverse regioni seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all’aliquota applicata su base nazionale (1,23%).
Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sui siti ufficiali delle singole regioni, alla data del 20/12/2017.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Basilicata: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi fino ad E. 55.000 / 1,73% per redditi superiori ad E. 55.000 e fino ad E. 75.000 / 2,33% per redditi superiori ad E. 75.000)
  • Bolzano: aliquota valida su base nazionale (1,23%) con deduzione pari ad E. 28.000
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Emilia-Romagna: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,03% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Friuli-Venezia Giulia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (ridotta 0,70% per redditi fino ad E. 15.000 / intera 1,23% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lazio: aliquota fissa 1,73% per redditi non superiori ad E. 35.000 / aliquote progressive per scaglioni per i redditi oltre E. 35.000 (1,73% fino ad E. 15.000 + 2,73% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,93% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000)
  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,81% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,72% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,74% oltre E. 75.000)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,13% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,75% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000)
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,71% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Trento: aliquota valida su base nazionale (1,23%) con limite di esenzione pari ad E. 20.000.
  • Umbria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,63% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,83% oltre E. 75.000)
  • Tutte le altre Regioni (Sardegna / Valle d’Aosta / Veneto): aliquota valida su base nazionale (1,23%)

Precisiamo che, sebbene nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale regionale venga effettuato automaticamente, esistono alcune eccezioni, non gestite in automatico, che prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta o una diversa agevolazione, in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali. Nei casi in questione, è possibile modificare il calcolo automatico della voce 676 (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’), forzando il campo Importo Totale oppure impostando un’aliquota ridotta nel campo Quantità.
A riguardo segnaliamo che, per le regioni Lazio, Basilicata e Veneto, non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali (3 figli a carico o disabile per il Lazio, 2 figli a carico per la Basilicata, dipendente o familiare disabile per il Veneto, sempre su determinate fasce di reddito); per le regioni Piemonte e Puglia e per la provincia autonoma di Bolzano non vengono applicate automaticamente le particolari detrazioni previste (figlio portatore di handicap o più di tre figli a carico per Piemonte e Puglia).

A scopo di controllo, è disponibile una stampa dei dipendenti e collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza e dell’imponibile Irpef annuale. La stampa può essere utilizzata, eventualmente, anche per individuare le particolari situazioni non gestite in automatico, descritte al paragrafo precedente.
Per generare la stampa in questione, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01/12/2017’ e Data Finale ‘31/12/2017’ (deve essere lanciata dopo aver elaborato il mese di dicembre). Occorre tenere presente che il valore dell’imponibile Irpef annuale corrisponde alla sommatoria degli imponibili mensili, calcolata considerando tutti i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente. Ricordiamo che la regione di residenza viene determinata sulla base della versione anagrafica valida al 1 gennaio dell’anno di competenza.

Dicembre 2017
(acred674)
ADDIZIONALE COMUNALE

Come negli anni precedenti, l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2017. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2017, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Le aliquote relative all’addizionale comunale devono essere aggiornate secondo le modalità indicate al paragrafo Aliquote addizionale comunale.
A tale proposito precisiamo che, per il calcolo dell’addizionale, vengono adottati i seguenti criteri:

  • se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;
  • se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo selezionata nell’apposito campo: calcolo “progressivo” per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, sull’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate per scaglione possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;
  • se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate per scaglione.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile dal frame di sinistra sul menù Amministrazione del Personale).
Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo.

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto addizionale comunale dovuto per l’anno successivo verrà effettuato sulla busta paga del mese di gennaio (in quanto occorre considerare il comune di residenza al 1 gennaio dello stesso anno). L’acconto 2018 non sarà dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/2017.

Gennaio 2017
(acred634)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2017

Relativamente all’anno di competenza 2017, sono stati modificati i criteri di calcolo dell’addizionale regionale, per quanto riguarda la regione Lazio, sulla base della legge regionale n. 17 del 31/12/2016.

I nuovi criteri di calcolo, applicati automaticamente al momento del conguaglio fiscale, sono i seguenti:

  • 1,73% per redditi non superiori ad E. 35.000
  • Per i redditi superiori a E. 35.000, 1,73% fino ad E. 15.000 + 2,73% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,93% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000)

Ricordiamo che la riduzione prevista, dalla regione Lazio, in presenza di tre figli a carico o di un figlio portatore di handicap non viene applicata in automatico: nei casi interessati, occorre procedere secondo le modalità descritte nell’aggiornamento di dicembre 2016 Acred629.

Gennaio 2017
(acred632)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2017

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza (2017). Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza al 1 gennaio (aggiornamento Acred305 del 23/02/2007).

La trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

Gennaio 2017
(acred632)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE – NUOVI UTENTI

Per quanto riguarda i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire del  mese di gennaio 2017, segnaliamo che è necessario effettuare l’aggiornamento delle aliquote relative alle addizionali comunali, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di dicembre 2016 Acred629.

Dicembre 2016
(acred629)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2016, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 20/12/2016.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale → Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa → Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2016 pubblicate entro il 20/12/16’ (viene riportato il codice ‘M’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2016’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2016’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2016’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

  • aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;

  • limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;

  • aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);

  • modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 20/12/2016. Sui comuni per i quali, nel file in questione, risultano presenti aliquote differenziate in base al reddito senza indicazione della modalità di calcolo, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni. Fanno eccezione, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (“limite di esenzione”), superato il quale deve essere applicata l’aliquota sull’intero reddito.
Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile da un qualsiasi servizio del menù Amministrazione del Personale).

Dicembre 2016
(acred629)
ADDIZIONALE REGIONALE

Ricordiamo che, per effetto del D.Lgs n. 175 del 21/11/2014, l’addizionale regionale deve essere calcolata tenendo conto del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento dicembre 2014 Acred550).
Di conseguenza, per calcolare l’addizionale regionale relativa all’anno 2016, viene considerato il comune di residenza (dal quale viene ricavata la regione di residenza) presente sul servizio Dipendente - Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2016. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2016, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo, inoltre, che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, diverse regioni seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all’aliquota applicata su base nazionale (1,23%).
Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sui siti ufficiali delle singole regioni, alla data del 20/12/2016.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Basilicata: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi fino ad E. 55.000 / 1,73% per redditi superiori ad E. 55.000 e fino ad E. 75.000 / 2,33% per redditi superiori ad E. 75.000)
  • Bolzano: aliquota valida su base nazionale (1,23%) con deduzione pari ad E. 28.000
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Emilia Romagna: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,03% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Friuli Venezia Giulia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (ridotta 0,70% per redditi fino ad E. 15.000 / intera 1,23% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lazio: aliquota fissa 1,73% per i redditi non superiori ad E. 35.000 / aliquote progressive per scaglioni per i redditi oltre 35.000 (1.73% fino ad E. 15.000 + 3,33% oltre E. 15.000)
  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,81% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,72% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,74% oltre E. 75.000)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,13% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,75% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000)
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,71% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Trento: aliquota valida su base nazionale (1,23%) con limite di esenzione pari ad E. 20.000.
  • Umbria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,63% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,83% oltre E. 75.000)
  • Tutte le altre Regioni (Sardegna / Valle d’Aosta / Veneto): aliquota valida su base nazionale (1,23%)

Precisiamo che, sebbene nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale regionale venga effettuato automaticamente, esistono alcune eccezioni, non gestite in automatico, che prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta o una diversa agevolazione, in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali. Nei casi in questione, è possibile modificare il calcolo automatico della voce 676 (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’), forzando il campo Importo Totale oppure impostando un’aliquota ridotta nel campo Quantità.
A riguardo segnaliamo che, per le regioni Lazio, Basilicata e Veneto, non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali (3 figli a carico per il Lazio, 2 figli a carico per la Basilicata, dipendente o familiare disabile per il Veneto, sempre su determinate fasce di reddito); per le regioni Piemonte e Puglia e per la provincia autonoma di Bolzano non vengono applicate automaticamente le particolari detrazioni previste (figlio portatore di handicap o più di tre figli a carico per Piemonte e Puglia).

A scopo di controllo, è disponibile una stampa dei dipendenti e collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza e dell’imponibile Irpef annuale. La stampa può essere utilizzata, eventualmente, anche per individuare le particolari situazioni non gestite in automatico, descritte al paragrafo precedente.
Per generare la stampa in questione, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01/12/2016’ e Data Finale ‘31/12/2016’ (deve essere lanciata dopo aver elaborato il mese di dicembre). Occorre tenere presente che il valore dell’imponibile Irpef annuale corrisponde alla sommatoria degli imponibili mensili, calcolata considerando tutti i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente. Ricordiamo che la regione di residenza viene determinata sulla base della versione anagrafica valida al 1 gennaio dell’anno di competenza.

Dicembre 2016
(acred629)
ADDIZIONALE COMUNALE

Come negli anni precedenti, l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2016. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2016, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Le aliquote relative all’addizionale comunale devono essere aggiornate secondo le modalità indicate al paragrafo Aliquote addizionale comunale.
A tale proposito precisiamo che, per il calcolo dell’addizionale, vengono adottati i seguenti criteri:

  • se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;

  • se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo selezionata nell’apposito campo: calcolo “progressivo” per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, sull’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate per scaglione possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;

  • se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate per scaglione.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile da un qualsiasi servizio del menù Amministrazione del Personale).
Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo.

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto addizionale comunale dovuto per l’anno successivo verrà effettuato sulla busta paga del mese di gennaio (in quanto occorre considerare il comune di residenza al 1 gennaio dello stesso anno). L’acconto 2017 non sarà dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/2016.

Luglio 2016
(acred616)
ADDIZIONALE REGIONALE – SARDEGNA

Per la regione Sardegna, è stato modificato il criterio di calcolo dell’addizionale regionale, sulla base della legge regionale n. 5 del 11/04/2016: per l’anno di competenza 2016, l’aliquota unica 1,23% viene applicata all’intero reddito.

Gennaio 2016
(acred596)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2016

Relativamente all’anno di competenza 2016, sono stati modificati i criteri di calcolo dell’addizionale regionale, per quanto riguarda le regioni Sardegna e Molise e le province autonome di Bolzano e Trento.

Di seguito, sono riepilogati i criteri di calcolo dell’addizionale regionale, per l’anno di competenza 2016, in merito alle regioni e provincie autonome che hanno subito variazioni rispetto all’anno 2015:

  • Sardegna: aliquote progressive per scaglioni di reddito (0,95% fino ad E. 15.000 + 1,20% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,70% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,20% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000)
  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,13% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Bolzano: aliquota valida su base nazionale (1,23%) con deduzione pari ad E. 28.000
  • Trento: aliquota valida su base nazionale (1,23%) con limite di esenzione pari ad E. 20.000.
Gennaio 2016
(acred596)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE – NUOVI UTENTI

Per quanto riguarda i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire del  mese di gennaio 2016, segnaliamo che è necessario effettuare l’aggiornamento delle aliquote relative alle addizionali comunali, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di dicembre 2015 ‘Acred591’.

Gennaio 2016
(acred594)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2016

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza (2016). Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza al 1 gennaio (aggiornamento Acred305 del 23/02/07).

La trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

Dicembre 2015
(acred591)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2015, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 20/12/2015.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale - Amministratore Paghe - Procedure di elaborazione e stampa - Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2015 pubblicate entro il 20/12/15’ (viene riportato il codice ‘K’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2015’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2015’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2015’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

  • aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;
  • limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;
  • aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);
  • modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 15/12/2015. Nel caso in cui, sul file in questione, per un comune fossero presenti aliquote differenziate in base al reddito senza indicazione della modalità di calcolo, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni. Fanno eccezione, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (“limite di esenzione”), superato il quale deve essere applicata l’aliquota sull’intero reddito.
Ricordiamo, comunque, che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile da un qualsiasi servizio del menù Amministrazione del Personale).

Dicembre 2015
(acred591)
ADDIZIONALE REGIONALE

Ricordiamo che, per effetto del D.Lgs n. 175 del 21/11/14, l’addizionale regionale deve essere calcolata tenendo conto del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento dicembre 2014 Acred550).
Di conseguenza, per calcolare l’addizionale regionale relativa all’anno 2015, viene considerato il comune di residenza (dal quale viene ricavata la regione di residenza) presente sul servizio Dipendente - Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2015. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2015, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.
Precisiamo che si tratta dello stesso criterio adottato, da sempre, nella gestione dell’addizionale comunale.

Ricordiamo, inoltre, che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, diverse regioni seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all’aliquota applicata su base nazionale (1,23%).
Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sui siti ufficiali delle singole regioni, alla data del 20/12/2015.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Basilicata: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi fino ad E. 55.000 / 1,73% per redditi superiori ad E. 55.000 e fino ad E. 75.000 / 2,33% per redditi superiori ad E. 75.000)
  • Bolzano (provincia autonoma): aliquota valida su base nazionale (1,23%) con deduzione pari ad E. 20.000
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Emilia Romagna: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,03% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Friuli Venezia Giulia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (ridotta 0,70% per redditi fino ad E. 15.000 / intera 1,23% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lazio: aliquota fissa 1,73% per i redditi non superiori ad E. 35.000 / aliquote progressive per scaglioni per i redditi oltre 35.000 (1.73% fino ad E. 15.000 + 3,33% oltre E. 15.000)
  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,81% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,72% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,74% oltre E. 75.000)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (2,03% fino ad E. 15.000 + 2,23% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,43% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,53% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,63% oltre E. 75.000)
  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,75% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000)
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,71% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Umbria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,63% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,83% oltre E. 75.000)
  • Tutte le altre Regioni (Trento / Sardegna / Valle d’Aosta / Veneto): aliquota valida su base nazionale (1,23%)

Precisiamo che, sebbene nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale regionale venga effettuato automaticamente, esistono alcune eccezioni, non gestite in automatico, che prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta o una diversa agevolazione, in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali. Nei casi in questione, è possibile modificare il calcolo automatico della voce 676 (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’), forzando il campo Importo Totale oppure impostando un’aliquota ridotta nel campo Quantità.
A riguardo segnaliamo che, per le regioni Lazio, Basilicata e Veneto, non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta prevista in presenza di particolari condizioni familiari e reddituali (3 figli a carico per il Lazio, 2 figli a carico per la Basilicata, dipendente o familiare disabile per il Veneto, sempre su determinate fasce di reddito); per le regioni Piemonte e Puglia e per la provincia autonoma di Bolzano non vengono applicate automaticamente le particolari detrazioni previste (figlio portatore di handicap o più di tre figli a carico per Piemonte e Puglia).

A scopo di controllo, è disponibile una stampa dei dipendenti e collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza e dell’imponibile Irpef annuale. La stampa può essere utilizzata, eventualmente, anche per individuare le particolari situazioni non gestite in automatico, descritte al paragrafo precedente.
Per generare la stampa in questione, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01-12-2015’ e Data Finale ‘31-12-2015’ (deve essere lanciata dopo aver elaborato il mese di dicembre). Occorre tenere presente che il valore dell’imponibile Irpef annuale corrisponde alla sommatoria degli imponibili mensili, calcolata considerando tutti i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente. Ricordiamo che la regione di residenza viene determinata sulla base della versione anagrafica valida al 1 gennaio dell’anno di competenza.

Dicembre 2015
(acred591)
ADDIZIONALE COMUNALE

Come negli anni precedenti, l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2015. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente allo 01/01/2015, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Le aliquote relative all’addizionale comunale devono essere aggiornate secondo le modalità indicate al paragrafo Aliquote addizionale comunale.
A tale proposito precisiamo che, per il calcolo dell’addizionale, vengono adottati i seguenti criteri:

  • se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;
  • se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo selezionata nell’apposito campo: calcolo “progressivo” per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, sull’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate per scaglione possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;
  • se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate per scaglione.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile da un qualsiasi servizio del menù Amministrazione del Personale).
Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo.

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto addizionale comunale dovuto per l’anno successivo verrà effettuato sulla busta paga del mese di gennaio, in quanto sarà necessario considerare il comune di residenza valido alla data del 1 gennaio 2016. L’acconto 2016 non sarà dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/2015.

Settembre 2015
(acred584)
ADDIZIONALE REGIONALE – LAZIO

E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale per la regione Lazio, relativamente all’anno di competenza 2015, sulla base della legge regionale n. 11 del 29/07/15.

I nuovi criteri di calcolo, applicati automaticamente al momento del conguaglio fiscale, sono i seguenti:

  • 1,73% per redditi non superiori ad E. 35.000
  • 1,73% fino ad E. 15.000 + 3,33% oltre E. 15.000 per redditi superiori ad E. 35.000

Ricordiamo che non viene applicata automaticamente la riduzione prevista, dalla regione Lazio, in presenza di tre figli a carico o di un figlio portatore di handicap: nei casi interessati, occorre procedere secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di dicembre 2014 ‘Acred550’.

Giugno 2015
(acred574)
ADDIZIONALE REGIONALE – MOLISE

E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale, relativamente all’anno di competenza 2015, per la regione del Molise, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 15/06/2015.

I nuovi criteri di calcolo, applicati automaticamente al momento del conguaglio fiscale, sono i seguenti:

  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (2,03% fino ad E. 15.000 + 2,23% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,43% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,53% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,63% oltre E. 75.000).
Maggio 2015
(acred571)
ADDIZIONALE REGIONALE – CALABRIA / LAZIO

E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale, relativamente all’anno di competenza 2015, per le regioni sopra indicate, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 04/05/2015.

I nuovi criteri di calcolo, applicati automaticamente al momento del conguaglio fiscale, sono i seguenti:

  • Calabria: aliquota unica 1,73% da applicare all’intero reddito
  • Lazio: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 3,33% oltre E. 15.000)
Aprile 2015
(acred570)
ADDIZIONALE REGIONALE – MOLISE / TRENTO / LIGURIA

E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale, relativamente all’anno di competenza 2015, per le regioni sopra indicate, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 29/4/2015.

I nuovi criteri di calcolo, applicati automaticamente al momento del conguaglio fiscale, sono i seguenti:

  • Trento: aliquota unica 1,23% da applicare all’intero reddito.
  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,13% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,81% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)

Per quanto riguarda la regione Liguria, precisiamo che è stato corretto il limite del primo scaglione di reddito, che era stato erroneamente indicato come E. 28.000 invece di E. 15.000 (con effetto da gennaio 2015). Riteniamo che i casi interessati (cessazione nel periodo gennaio – marzo 2015, con superamento del primo scaglione di reddito) siano particolarmente rari. Comunque, è possibile ottenere un elenco dei soggetti interessati: a tale scopo, occorre lanciare il programma STAREGDI sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), indicando Data Iniziale ‘01/01/2015’ e Data Finale ‘31/03/2015’. Precisiamo che, se non esiste neppure un soggetto interessato (residente nella regione Liguria, cessato nel periodo, con reddito superiore ad E. 15.000), il programma non genera alcuna stampa.

Aprile 2015
(acred569)
ADDIZIONALE REGIONALE – BOLZANO

Ricordiamo che, per la provincia autonoma di Bolzano, l’aliquota dell’addizionale regionale corrisponde a 1,23%.
A partire dall’elaborazione relativa al mese di aprile, in fase di conguaglio fiscale viene applicata automaticamente la deduzione pari ad E. 20.000 prevista per la generalità dei dipendenti. Facciamo comunque presente che non vengono gestite, in automatico, le particolari detrazioni previste per figli a carico.

Marzo 2015
(acred568)
ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO

Ricordiamo che, con l’aggiornamento ‘Acred566’ del 19/03/15, è stata rilasciata la gestione del nuovo codice tributo 1671, relativo all’eventuale credito di addizionale comunale derivante dai conguagli fiscali (cessazione del rapporto).
Come indicato nella documentazione dell’aggiornamento ‘Acred566’, il credito in questione non veniva considerato sulla prima pagina della nota contabile. Col presente aggiornamento, il credito relativo all’addizionale comunale viene invece riportato nella casella ‘Crediti vari’, sulla prima pagina della nota contabile. Precisiamo che tale indicazione è possibile soltanto per le aziende elaborate (o rielaborate) dopo il presente aggiornamento.

Marzo 2015
(acred566)
ADDIZIONALE COMUNALE A CREDITO

A seguito di quanto indicato nell’aggiornamento ‘Acred562’ del 24/02/15, col presente aggiornamento viene rilasciata la gestione del nuovo codice tributo da utilizzare per compensare l’eventuale credito di addizionale comunale, previsto dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 10/02/15.

Facciamo presente che, a partire dal mese di marzo, è possibile che venga prodotto un credito dell’addizionale comunale relativa all’anno corrente, a seguito del conguaglio fiscale effettuato in caso di cessazione del rapporto (il credito si può generare a causa del recupero dell’acconto già versato, se l’addizionale non risulta dovuta in sede di conguaglio).
In tale situazione, la procedura Elaborazione Mensile Ditte riporta il valore del credito di addizionale comunale sul nuovo codice tributo 1671, al momento del trasferimento dei tributi sul modello F24 (‘Archivio Tributi’).
Ricordiamo che, a seguito delle precisazioni dell’Agenzia delle Entrate riportate sul forum di Assosoftware, gli importi relativi ai singoli conguagli a credito devono essere indicati sui nuovi codici tributo, senza effettuare alcuna compensazione “interna” rispetto alle ritenute effettuate su altri dipendenti. Come anticipato nell’aggiornamento ‘Acred562’, sarebbe opportuno che tale criterio (non indicato nella risoluzione 13/E), venisse confermato in una disposizione ufficiale.

Sul modello F24 (‘Archivio Tributi’), il nuovo tributo 1671 viene riportato con l’indicazione del solo anno di competenza, come previsto dalle disposizioni; la data di scadenza viene impostata come sugli altri tributi fiscali, tenendo quindi conto del criterio di “cassa” o “competenza” adottato per ciascuna azienda.
Sulla nota contabile, nella prima pagina viene riportato il valore dei soli tributi a debito relativi all’addizionale comunale (al momento, il nuovo tributo a credito non viene evidenziato). Sempre sulla nota contabile, sia nella prima che nella seconda pagina, le ritenute di addizionale comunale vengono riportate al netto degli eventuali conguagli a credito.

Febbraio 2015
(acred564)
CREDITI FISCALI RESIDUI ANNO 2014

In aggiunta a quanto indicato nell’aggiornamento ‘Acred563’ del 02/03/15, segnaliamo che il programma ‘STATCOM’ è stato modificato in modo da trasferire i crediti residui di addizionale regionale e comunale su una data di competenza diversa da quella utilizzata dal programma ‘STAXIRP1’ (la data di competenza è puramente convenzionale).
Ricordiamo che entrambi i programmi sono disponibili sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 1.2 ‘Stampe di fine anno’ nell’elenco dei programmi disponibili.

Gennaio 2015
(acred557)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

Abbiamo predisposto un ulteriore aggiornamento delle aliquote relative all’anno di competenza 2014, pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze successivamente alla predisposizione dell’aggiornamento ‘Acred550’ del 19/12/14 (ricordiamo che l’aggiornamento riportava le aliquote pubblicate entro il 15/12/14).
Inoltre, abbiamo predisposto un diverso aggiornamento delle addizionali comunali, ad uso esclusivo dei nuovi Utenti che iniziano ad elaborare le buste paga a partire dal mese di gennaio 2015 (nel caso che non abbiano ancora effettuato gli aggiornamenti delle addizionali comunali relativi agli anni 2013 e 2014).

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre utilizzare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).

Per quanto riguarda gli Utenti già in essere, occorre aggiornare soltanto le aliquote relative all’anno 2014 pubblicate dopo l’aggiornamento ‘Acred550’, impostando i seguenti parametri:

  • nel campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2014 pubblicate entro il 20/12/14’ (viene riportato il codice ‘Y’ nel campo Selezione Aggiornamento);
  • nel campo Data Storicizzazione impostare ‘31/12/2014’;
  • nel campo Definitivo o Provvisorio impostare ‘P’ ed effettuare un primo lancio per verificare e correggere gli errori eventualmente segnalati, quindi impostare ‘D’ ed effettuare un secondo lancio.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2014’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2014’.
Facciamo presente che, nell’elenco dei comuni aggiornati, sono presenti anche quelli che hanno semplicemente confermato le aliquote relative all’anno precedente (la conferma generalmente è stata pubblicata in data 19/12/14).

Per quanto riguarda, invece, i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire dal mese di gennaio 2015, occorre aggiornare TUTTE le aliquote relative all’anno 2014, impostando i seguenti parametri:

  • nel campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2014 (riepilogo) pubblicate entro il 20/12/14’ (viene riportato il codice ‘E’ nel campo Selezione Aggiornamento);
  • nel campo Data Storicizzazione impostare ‘31/12/2014’;
  • nel campo Definitivo o Provvisorio impostare ‘P’ ed effettuare un primo lancio per verificare e correggere gli errori eventualmente segnalati, quindi impostare ‘D’ ed effettuare un secondo lancio.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2014’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2014’.

Precisiamo nuovamente che gli Utenti già in essere, che hanno effettuato gli aggiornamenti delle addizionali comunali relativi agli anni 2013 e 2014, devono adesso effettuare soltanto l’aggiornamento delle aliquote pubblicate entro il 20/12/14 (codice ‘Y’ nel campo Selezione Aggiornamento). L’aggiornamento completo delle aliquote relative all’anno 2014 (codice ‘E’ nel campo Selezione Aggiornamento) deve essere invece effettuato dai nuovi Utenti.

Ricordiamo che le correzioni degli eventuali errori segnalati devono essere effettuate sul servizio Tabelle (accessibile dai servizi del menù Amministrazione del Personale). In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle.

Anche quest’anno, è possibile rideterminare l’addizionale comunale relativa all’anno precedente, per quei comuni che hanno effettivamente modificato le aliquote (in tutto si tratta di circa 30 comuni).
Per individuare i soggetti interessati, sulla procedura Stampe Accessorie è disponibile il programma ‘STACOMDI’ (1.3 ‘Stampe di controllo’): occorre selezionarlo, impostando Data Iniziale ‘01-01-2015’ e Data Finale ‘31-01-2015’.
Vengono considerati tutti i dipendenti e collaboratori in forza nel mese di gennaio 2015, residenti nei comuni per i quali occorre rideterminare l’addizionale comunale (non vengono effettuate verifiche in merito al reddito).
Il programma genera la stampa ‘conguaglio.addizcom’, con l’elenco dei soggetti per i quali occorre ricalcolare l’addizionale comunale. Precisiamo che la stampa non viene generata se non ci sono soggetti residenti nei comuni interessati.

Ricordiamo che, per rideterminare l’addizionale comunale dell’anno precedente, occorre riattivare il conguaglio fiscale dell’anno 2014 sulla busta paga di gennaio 2015. A tale scopo, è sufficiente inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci disponibili al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.

Gennaio 2015
(acred555)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2015

Per quanto riguarda l’anno di competenza 2015, sono stati modificati i criteri di calcolo dell’addizionale regionale, per quanto riguarda le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte.

Di seguito, sono riepilogati i criteri di calcolo dell’addizionale regionale, per l’anno di competenza 2015, relativamente alle regioni che hanno subito delle variazioni rispetto all’anno 2014:

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Emilia-Romagna: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,03% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Liguria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,81% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,72% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,74% oltre E. 75.000)
  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,75% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 3,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 3,33% oltre E. 75.000)
Gennaio 2015
(acred555)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2015

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza (2015). Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza al 1 gennaio (aggiornamento Acred305 del 23/02/07).
La trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di “cassa”), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di “competenza”). Come negli anni precedenti, se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata automaticamente in un’unica soluzione.

Dicembre 2014
(acred553)
ADDIZIONALE REGIONALE – LIGURIA

Col presente aggiornamento, viene modificato il calcolo automatico dell’addizionale per la regione Liguria, sulla base di quanto previsto dall’art. 34 della legge regionale n. 40 del 19/12/2014.
La modifica interessa i redditi compresi tra E. 20.000 ed E. 28.000: per tali redditi, deve essere nuovamente applicata l’aliquota del 1,23%. Ricordiamo che, con l’aggiornamento di gennaio 2014 ‘Acred519’, il limite di applicazione della suddetta aliquota era stato diminuito ad E. 20.000, come previsto dalla legge regionale n. 15 del 26/04/2012; tale variazione risultava confermata, sul sito della regione Liguria, al momento del rilascio dell’aggiornamento di dicembre.

Il calcolo effettuato automaticamente per la regione Liguria, per l’anno di competenza 2014, è quindi il seguente:

  • 1,23% per redditi fino ad E. 28.000
  • 1,73% per redditi superiori ad E. 28.000

Come in precedenza, l’aliquota viene applicata sull’intero reddito; resta inoltre confermata la mancanza di automatismo nell’applicazione del correttivo previsto, in questo caso per i redditi compresi tra 28.000 e 28.142,46 euro.
Nel caso in cui, per i soggetti interessati dalla variazione, siano già state elaborate le buste paga relative al mese di dicembre (e non sia possibile rielabolarle), facciamo presente che sarà possibile ricalcolare l’addizionale regionale anche sulla busta di gennaio 2015, abilitando appositamente il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente.

Dicembre 2014
(acred552)
ADDIZIONALE REGIONALE – LAZIO

Col presente aggiornamento, viene parzialmente rettificato il calcolo automatico dell’addizionale regionale predisposto per la regione Lazio, rispetto a quanto indicato nell’aggiornamento ‘Acred550’ del 19/12/14.
La rettifica interessa esclusivamente i redditi superiori ad E. 28.000: per tali redditi, l’aliquota del 2,33% viene applicata a partire dal reddito eccedente E. 15.000. Il calcolo effettuato automaticamente per la regione Lazio è quindi il seguente:

  • 1,73% per redditi non superiori ad E. 28.000
  • 1,73% fino ad E. 15.000 + 2,33% oltre E. 15.000 per redditi superiori ad E. 28.000

Restano confermate le eccezioni (non gestite in automatico) indicate nell’aggiornamento ‘Acred550’.

Dicembre 2014
(acred550)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2014, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 15 dicembre 2014.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2014 pubblicate entro il 15/12/14’ (viene riportato il codice ‘X’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2014’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2014’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2014’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

  • aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;
  • limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;
  • aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);
  • modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Facciamo presente che le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 15/12/2014. Sul file in questione, figurano alcuni comuni che hanno determinato aliquote differenziate in base al reddito, senza tuttavia specificare la modalità di calcolo (progressivo per scaglioni oppure con applicazione, sull’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione): in tali situazioni dubbie, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni.
Fanno eccezione, al suddetto criterio, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (riportato nel campo “limite di esenzione”), superato il quale deve essere applicata l’aliquota (unica) all’intero reddito.
Ricordiamo, comunque, che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile da un qualsiasi servizio del menù Amministrazione del Personale).

Dicembre 2014
(acred550)
ADDIZIONALE REGIONALE

Per effetto del D.Lgs n. 175 del 21/11/14, l’addizionale regionale relativa all’anno di competenza 2014 deve essere calcolata tenendo conto del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dello stesso anno.
A partire dall’elaborazione del mese di dicembre 2014, quindi, nel calcolo dell'addizionale regionale viene considerato il comune di residenza (dal quale viene ricavata la regione di residenza) presente sul servizio Dipendente - Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente al 1/01/2014. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente al 1/01/2014, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.
Precisiamo che si tratta dello stesso criterio adottato, da sempre, nella gestione dell’addizionale comunale.

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, diverse regioni seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all’aliquota applicata su base nazionale (1,23%).
Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sui siti ufficiali delle singole regioni, alla data del 15/12/14.

  • Abruzzo: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,54% fino ad E. 15.000 + 1,66% da E. 15.000 ad 28.000 + 1,73% oltre E. 28.000)
  • Basilicata: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi fino ad E. 55.000 / 1,73% per redditi superiori ad E. 55.000 e fino ad E. 75.000 / 2,33% per redditi superiori ad E. 75.000)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Emilia Romagna: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,43% per redditi fino ad E. 15.000 / 1,53% per redditi superiori ad E. 15.000 e fino ad E. 20.000 / 1,63% per redditi superiori ad E. 20.000 e fino ad E. 25.000 / 1,73% per redditi superiori ad E. 25.000)
  • Friuli Venezia Giulia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (ridotta 0,70% per redditi fino ad E. 15.000 / intera 1,23% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lazio: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 28.000 + 2,33% oltre E. 28.000)
  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi fino ad E. 20.000 / 1,73% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,73% oltre E. 28.000)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (2,03% fino ad E. 15.000 + 2,23% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,43% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,53% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,63% oltre E. 75.000)
  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,71% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Trento (provincia autonoma): aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (0,50% per redditi fino ad E. 15.000 / 1,23% per redditi superiori al predetto limite)
  • Umbria: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,63% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,73% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,83% oltre E. 75.000)
  • Tutte le altre Regioni (Bolzano / Sardegna / Valle d’Aosta / Veneto): aliquota valida su base nazionale (1,23%)

Per quanto riguarda le variazioni rilasciate col presente aggiornamento, i riferimenti normativi sono i seguenti:

  • Basilicata: legge regionale n. 30 del 30/04/2014
  • Lazio: legge regionale n. 7 del 14/07/2014
  • Molise: legge regionale n. 9 del 25/07/2013
  • Trento: legge provinciale n. 8 del 26/09/2014

Precisiamo che, sebbene nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale regionale venga effettuato automaticamente, esistono alcune eccezioni, non gestite in automatico, riguardanti l’applicazione di un’aliquota ridotta o una diversa agevolazione, in presenza di particolari condizioni reddituali o familiari. Nei casi in questione, è possibile modificare il calcolo automatico della voce 676 (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’), forzando il campo Importo Totale oppure impostando un’aliquota ridotta nel campo Quantità.
A riguardo, segnaliamo che: per le regioni Lazio e Basilicata non viene applicata automaticamente l’aliquota ridotta in presenza di un certo numero di figli a carico (3 per il Lazio, 2 per la Basilicata, su determinate fasce di reddito); per la regione Liguria non viene applicato automaticamente il correttivo previsto per i redditi compresi tra 20.000 e 20.101,76 euro; per la provincia di Bolzano non viene applicata automaticamente la particolare deduzione prevista.

A scopo di controllo, è disponibile una stampa dei dipendenti e collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza e dell’imponibile Irpef annuale. La stampa può essere utilizzata, eventualmente, anche per individuare le particolari situazioni non gestite in automatico, descritte al paragrafo precedente.
Per generare la stampa in questione, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01-12-2014’ e Data Finale ‘31-12-2014’ (deve essere lanciata dopo aver elaborato il mese di dicembre). Occorre tenere presente che il valore dell’imponibile Irpef annuale corrisponde alla sommatoria degli imponibili mensili, calcolata considerando tutti i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente. Precisiamo che la regione di residenza, a partire dal mese di dicembre 2014, viene determinata sulla base della versione anagrafica valida al 1 gennaio dell’anno di competenza.

Ricordiamo che l’eventuale credito derivante dal conguaglio dell’addizionale regionale, viene gestito secondo gli stessi criteri adottati per il credito relativo all’addizionale comunale (aggiornamento di gennaio 2012 ‘Acred451’).
In particolare, l’eventuale credito di addizionale regionale viene automaticamente restituito al dipendente. Sui versamenti, l’importo restituito viene posto a conguaglio con le eventuali trattenute relative alla stessa regione ed allo stesso periodo d’imposta. Nel caso in cui, a parità di tributo / regione / periodo d’imposta, si ottenga un totale a credito, quest’ultimo non viene compensato immediatamente sul modello F24: il credito viene trasferito sull’Archivio Tributi con la condizione di “sospeso” e può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo, secondo la stessa modalità già adottata per l’analogo credito dell’addizionale comunale.
I crediti “sospesi” relativi sia all’addizionale regionale che comunale, possono essere rilevati tramite il programma ‘STATCOM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie al punto 1.2 ‘Stampe annuali’. Ricordiamo che il programma ‘STATCOM’ consente anche di rendere disponibili gli stessi crediti per la compensazione sul modello F24, trasferendoli sul codice tributo ‘6781’, a partire dall’anno successivo a quello di competenza.

Dicembre 2014
(acred550)
ADDIZIONALE COMUNALE

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Come negli anni precedenti, l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 Acred305). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente al 1 gennaio 2014. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente al 1/01/2014, viene considerata la prima decorrenza più recente rispetto a tale data.

Le aliquote relative all’addizionale comunale devono essere aggiornate secondo le modalità indicate al paragrafo Aliquote addizionale comunale.
A tale proposito precisiamo che, per il calcolo dell’addizionale, vengono adottati i seguenti criteri:

  • se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;

  • se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo selezionata nell’apposito campo: calcolo “progressivo” per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, sull’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate per scaglione possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;

  • se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate per scaglione.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile da un qualsiasi servizio del menù Amministrazione del Personale).
Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo. Ricordiamo che il credito in questione viene compensato sul versamento delle addizionali comunali trattenute nel mese corrente, limitatamente allo stesso comune. L’eventuale credito residuo non compensato può essere rilevato tramite il programma ‘STATCOM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie al punto 1.2 ‘Stampe annuali’. Tramite lo stesso programma ‘STATCOM’, il credito può essere anche trasferito in automatico sull’Archivio Tributi, a partire dall’anno successivo a quello di competenza (vedere aggiornamento di settembre 2009 Acred384).

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno 2015 verrà effettuato sulla busta paga del mese di gennaio, in quanto sarà necessario considerare il comune di residenza valido alla data del 1 gennaio 2015. Ricordiamo che l’acconto 2015 non sarà dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/2014.

Agosto 2014
(acred541)
ADDIZIONALE REGIONALE – ABRUZZO / UMBRIA

Sono state aggiornate le aliquote utilizzate nel calcolo dell’addizionale regionale, relativamente all’anno di competenza 2014, per le regioni Abruzzo e Umbria.

Per la regione Abruzzo, sulla base della legge regionale n.32 del 21/05/14, sono state rideterminate le aliquote progressive ed i relativi scaglioni. Le nuove aliquote, applicate per scaglione di reddito, sono le seguenti: 1,54% per i redditi fino ad E. 15.000; 1,66% per i redditi fino ad E. 28.000; 1,73% per i redditi oltre il predetto limite.

Per la regione Umbria, sulla base della legge regionale n.29 del 16/12/2013, sono state rideterminate le aliquote progressive ed i relativi scaglioni. Le nuove aliquote, applicate per scaglione di reddito, sono le seguenti: 1,23% per i redditi fino ad E. 15.000; 1,63% per i redditi fino ad E. 28.000; 1,68% per i redditi fino ad E. 55.000; 1,73% per i redditi fino ad E. 75.000; 1,83% per i redditi oltre il predetto limite.

Le suddette variazioni hanno effetto soltanto al momento del conguaglio fiscale (quindi in caso di cessazione del rapporto), a partire dall’elaborazione relativa al mese di luglio 2014.
Per quanto riguarda eventuali rapporti cessati nel mese di luglio, nel caso in cui le corrispondenti buste paga siano state elaborate prima del presente aggiornamento, precisiamo che l’addizionale delle regioni Abruzzo e Umbria viene ricalcolata soltanto se le buste paga interessate vengono rielaborate; in caso contrario, la variazione riportata nel presente aggiornamento non ha effetto sulle buste paga precedentemente elaborate.

Gennaio 2014
(acred521)
ADDIZIONALE COMUNALE – RIEPILOGO ALIQUOTE 2013

Il presente aggiornamento delle aliquote per le addizionali comunali interessa esclusivamente i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire dal mese di gennaio 2014 e NON hanno ancora effettuato gli aggiornamenti delle addizionali comunali relativi agli anni 2013 e 2014. Gli Utenti in questione, devono aggiornare prima le aliquote in vigore al 31/12/2013, poi quelle valide dal 01/01/2014, operando secondo le modalità di seguito descritte.

Per effettuare gli aggiornamenti delle aliquote comunali, utilizzare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).

Eseguire prima l’aggiornamento delle aliquote relative all’anno 2013, impostando le seguenti opzioni:

  • nel campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2013 (riepilogo) pubblicate entro il 21/01/14’ (viene riportato il codice ‘V’ nel campo Selezione Aggiornamento);
  • nel campo Data Storicizzazione impostare ‘31/12/2013’;
  • nel campo Definitivo o Provvisorio impostare ‘P’ ed effettuare un primo lancio per verificare e correggere gli eventuali errori, quindi impostare ‘D’ ed effettuare un secondo lancio.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2013’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2013’.

Eseguire poi l’aggiornamento delle aliquote relative all’anno 2014, impostando le seguenti opzioni:

  • nel campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2014 pubblicate entro il 21/01/14’ (viene riportato il codice ‘U’ nel campo Selezione Aggiornamento);
  • nel campo Data Storicizzazione impostare ‘01/01/2014’;
  • nel campo Definitivo o Provvisorio impostare ‘P’ ed effettuare un primo lancio per verificare e correggere gli eventuali errori, quindi impostare ‘D’ ed effettuare un secondo lancio.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2014’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2014’.

Ricordiamo che le correzioni degli errori segnalati devono essere effettuate sul servizio Tabelle (accessibile da tutti i servizi del menù Amministrazione del Personale). In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle.

ATTENZIONE: gli Utenti che hanno già effettuato gli aggiornamenti delle addizionali comunali relativi agli anni 2013 e 2014, rilasciate con gli aggiornamenti ‘Acred483’ di gennaio 2013, ‘Acred515’ di dicembre 2013, ‘Acred520’ di gennaio 2014, NON devono eseguire le operazioni di aggiornamento sopra indicate.

Gennaio 2014
(acred520)
ADDIZIONALE REGIONALE – LAZIO

Per la regione Lazio, sono state aggiornate le aliquote e gli scaglioni di reddito utilizzati nel calcolo dell’addizionale regionale, relativamente all’anno di competenza 2014, sulla base della legge regionale n. 2 del 29/04/13.
Le nuove aliquote sono applicate col seguente calcolo "progressivo" per scaglioni di reddito: 1,73% per i redditi fino ad E. 15.000; 2,33% per i redditi oltre il predetto limite. Le variazioni hanno effetto a partire dall’elaborazione di gennaio 2014, in presenza del conguaglio fiscale relativo allo stesso anno (rapporti cessati).

Gennaio 2014
(acred520)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote valide per l’addizionale comunale di competenza dell’anno 2014, da utilizzare per il calcolo dell’acconto, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 21/01/14.

Inoltre, abbiamo predisposto un ulteriore aggiornamento delle aliquote relative all’anno di competenza 2013, pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze successivamente all’aggiornamento ‘Acred515’ del 18/12/13.

Per effettuare i suddetti aggiornamenti, occorre utilizzare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).

Effettuare prima l’aggiornamento delle aliquote relative all’anno 2013, impostando le seguenti opzioni:

  • nel campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2013 pubblicate entro il 21/01/14’ (viene riportato il codice ‘S’ nel campo Selezione Aggiornamento);
  • nel campo Data Storicizzazione impostare ‘31/12/2013’;
  • nel campo Definitivo o Provvisorio impostare ‘P’ ed effettuare un primo lancio per verificare e correggere gli errori eventualmente segnalati, quindi impostare ‘D’ ed effettuare un secondo lancio.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2013’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2013’.

Una volta terminato l’aggiornamento delle aliquote relative all’anno 2013, effettuare l’aggiornamento delle aliquote relative all’anno 2014, impostando le seguenti opzioni:

  • nel campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2014 pubblicate entro il 21/01/14’ (viene riportato il codice ‘U’ nel campo Selezione Aggiornamento);
  • nel campo Data Storicizzazione impostare ‘01/01/2014’;
  • nel campo Definitivo o Provvisorio impostare ‘P’ ed effettuare un primo lancio per verificare e correggere gli errori eventualmente segnalati, quindi impostare ‘D’ ed effettuare un secondo lancio.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2014’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2014’.

Ricordiamo che le correzioni degli eventuali errori devono essere effettuate sul servizio Tabelle (accessibile da tutti i servizi del menù Amministrazione del Personale). In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle.
Anche quest’anno, è possibile rideterminare l’addizionale comunale relativa all’anno precedente, per i comuni che hanno aggiornato tardivamente tali aliquote (circa 250 comuni).
A tale scopo, sulla procedura Stampe Accessorie è disponibile il programma ‘STACOMDI’ (1.3 ‘Stampe di controllo’): occorre selezionarlo, impostando Data Iniziale ‘01-01-2014’ e Data Finale ‘31-01-2014’.
Vengono considerati tutti i dipendenti in forza nel mese di gennaio 2014, residenti nei comuni o nelle regioni per i quali occorre rideterminare l’addizionale comunale o regionale. Per quanto riguarda l’addizionale comunale, precisiamo che sono considerati tutti i soggetti residenti nei comuni interessati, senza verificare se rientrano nelle fasce di reddito che comportano un cambiamento effettivo del valore calcolato. Relativamente all’addizionale regionale, invece, viene verificato anche che risulti un reddito compreso nella fascia interessata dalla variazione.
A tale proposito, ricordiamo che il programma ‘STACOMDI’ segnala i dipendenti residenti nella regione Liguria, interessati dal ricalcolo dell’addizionale regionale 2013 (aggiornamento ‘Acred519’ del 20/01/14).
Il programma genera la stampa ‘conguaglio.addizcom’, con l’elenco dei soggetti interessati dal ricalcolo dell’addizionale comunale, oltre alla stampa ‘conguaglio.annoprec’ relativa ai soggetti interessati dal ricalcolo dell’addizionale regionale. Precisiamo che non viene generata alcuna stampa, se non ci sono soggetti che presentano le condizioni sopra descritte.

Ricordiamo che, per attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2013 sulla busta paga di gennaio 2014, occorre inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’). La voce 606 deve essere selezionata in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.

Gennaio 2014
(acred519)
ADDIZIONALE REGIONALE – CONGUAGLIO ANNO 2013

Successivamente all’aggiornamento di dicembre 2013 ‘Acred515’, è stata pubblicata una variazione in merito al calcolo dell’addizionale per la regione Liguria, relativamente all’anno di competenza 2013.

Il nuovo criterio di calcolo per l’anno 2013, stabilito dalla legge regionale n. 41 del 23/12/13, prevede le seguenti aliquote da applicare all’intero reddito: 1,23% per redditi inferiori a E. 28.000 (in precedenza il limite era di E. 20.000), oppure 1,73% per redditi superiori al predetto limite.
Di conseguenza, occorre rideterminare l’addizionale regionale per i redditi compresi tra E. 20.000 ed E. 28.000.
A tale scopo, è sufficiente attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente, sulla busta paga del mese di gennaio 2014. Il conguaglio dell’anno precedente va abilitato secondo le consuete modalità: sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionare la voce 606 dall’elenco delle voci, al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’; in tal modo, sulla voce 606 viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.

I soggetti interessati dalla variazione dell’addizionale regionale, sono segnalati sulla stampa di controllo generata dal programma ‘STACOMDI’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’). Sulla stampa generata (‘conguaglio.annoprec’), sono segnalati i dipendenti ed i collaboratori residenti nella regione Liguria, che rientrano nella fascia di reddito interessata dalla variazione.

Gennaio 2014
(acred519)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2014

Per quanto riguarda l’anno di competenza 2014, sono stati modificati i criteri di calcolo relativi alle regioni Liguria, Molise e Piemonte. Segnaliamo che, sulla regione Liguria, è stato ripristinano il calcolo previsto per l’anno di competenza 2013 (prima della variazione descritta su Addizionale regionale - Conguaglio anno 2012), secondo quanto indicato sul sito della stessa regione.

Di seguito, sono riepilogati i criteri di calcolo dell’addizionale regionale, per l’anno di competenza 2014, relativamente alle regioni che hanno subito delle variazioni rispetto all’anno 2013:

  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi fino ad E. 20.000; 1,73% per redditi superiori al predetto limite)
  • Molise: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,73% fino ad E. 15.000 + 1,93% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,13% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,23% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,62% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 2,31% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 2,32% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 2,33% oltre E. 75.000)
Gennaio 2014
(acred519)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2013

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza.
Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza (vedere aggiornamento Acred305 del 23/02/07). Sono rimaste invariate anche le voci utilizzate per il calcolo dell’acconto (752) e per la successiva trattenuta a rate o in un’unica soluzione (753 / 771).
La trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure dalla busta del mese di marzo (criterio di "competenza"). Come negli anni precedenti, se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata automaticamente in un’unica soluzione.

Segnaliamo che, col prossimo aggiornamento, rilasceremo le ultime variazioni relative alle aliquote delle addizionali comunali, pubblicate successivamente all’aggiornamento Acred515 del 18/12/13.

Dicembre 2013
(acred515)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2013, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 12 dicembre 2013.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2013 pubblicate entro il 12/12/13’ (viene riportato il codice ‘R’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2013’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2013’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2013’.

Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

  • aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;
  • limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;
  • aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);
  • modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Facciamo presente che le informazioni relative alle addizionali comunali sono ricavate dal file riepilogativo (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 12/12/13. Sul file in questione, figurano diversi comuni che hanno determinato aliquote differenziate in base al reddito, senza tuttavia specificare la modalità di calcolo (progressivo per scaglioni oppure con applicazione, sull’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione). Precisiamo che, in tali situazioni dubbie, abbiamo comunque impostato il calcolo progressivo per scaglioni.
Fanno eccezione, al suddetto criterio, quei comuni che hanno previsto esclusivamente un limite minimo di reddito (riportato nel campo "limite di esenzione"), superato il quale deve essere applicata l’aliquota (unica) all’intero reddito.
Ricordiamo, comunque, che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile da un qualsiasi servizio del menù Amministrazione del Personale).

Dicembre 2013
(acred515)
ADDIZIONALE REGIONALE

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, diverse regioni seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all’aliquota applicata su base nazionale (1,23%).
Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sui siti ufficiali delle singole regioni, alla data del 17/12/12.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Emilia Romagna: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,43% per redditi fino ad E. 15.000; 1,53% per redditi compresi tra E. 15.000,01 ed E. 20.000; 1,63% per redditi compresi tra E. 20.000,01 ed E. 25.000; 1,73% per redditi superiori ad E. 25.000)
  • Friuli Venezia Giulia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (ridotta 0,70% per redditi fino ad E. 15.000; intera 1,23% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lazio: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi fino ad E. 20.000; 1,73% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,58% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,73% oltre E. 28.000)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino ad E. 15.000 + 1,53% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,70% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Molise: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Piemonte: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,69% fino ad E. 15.000 + 1,70% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,71% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,71% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,42% fino ad E. 15.000 + 1,43% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 1,68% da E. 28.000 ad E. 55.000 + 1,72% da E. 55.000 ad E. 75.000 + 1,73% oltre E. 75.000)
  • Umbria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi fino ad E. 15.000; 1,43% per redditi superiori al predetto limite)
  • Tutte le altre Regioni: aliquota valida su base nazionale (1,23%)

Precisiamo che, sebbene nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale venga effettuato automaticamente, esistono alcune eccezioni (in particolare la regione Liguria e la provincia di Bolzano) che prevedono l’esenzione o l’applicazione di un’aliquota ridotta, in presenza di particolari condizioni non rilevabili in automatico. Nei casi in questione, è possibile modificare il calcolo automatico della voce 676 (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’), bloccandone l’elaborazione oppure impostando l’aliquota ridotta nel campo ‘Quantità’.
Per quanto riguarda la regione Campania, precisiamo che l'aliquota è stata aumentata (da 1,73% a 2,03%) sulla base di quanto indicato sul sito della stessa regione, relativamente all'anno di competenza 2013.

A scopo di controllo, è disponibile una stampa di tutti i dipendenti e collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza (rispetto alla data di fine periodo) e dell’imponibile Irpef annuale.
Per generare la stampa in questione, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01-12-2013’ e Data Finale ‘31-12-2013’. Occorre tenere presente che il valore dell’imponibile annuale corrisponde alla sommatoria degli imponibili mensili, calcolata considerando tutti i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente.

Ricordiamo che l’eventuale credito derivante dal conguaglio dell’addizionale regionale, viene gestito secondo gli stessi criteri adottati per il credito relativo all’addizionale comunale (aggiornamento di dicembre 2011 ‘Acred451’).
In particolare, l’eventuale credito di addizionale regionale viene automaticamente restituito al dipendente. Sui versamenti, l’importo restituito viene posto a conguaglio con le eventuali trattenute relative alla stessa regione ed allo stesso periodo d’imposta. Nel caso in cui, a parità di tributo / regione / periodo d’imposta, si ottenga un totale a credito, quest’ultimo non viene compensato immediatamente sul modello F24: il credito viene trasferito sull’Archivio Tributi con la condizione di "sospeso" e può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo, secondo la stessa modalità già adottata per l’analogo credito dell’addizionale comunale.
I crediti "sospesi" relativi sia all’addizionale regionale che comunale, possono essere rilevati tramite il programma ‘STATCOM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie al punto 1.2 ‘Stampe annuali’. Ricordiamo che il programma ‘STATCOM’ consente anche di rendere disponibili gli stessi crediti per la compensazione sul modello F24, trasferendoli sul codice tributo ‘6781’, a partire dall’anno successivo a quello di competenza.

Dicembre 2013
(acred515)
ADDIZIONALE COMUNALE

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Ricordiamo, inoltre, che l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 ‘Acred305’). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente al 1 gennaio 2013. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente al 1/01/13, viene considerata la prima decorrenza utile.

Le aliquote relative all’addizionale comunale devono essere aggiornate secondo le modalità indicate al paragrafo Aliquote addizionale comunale.
A tale proposito precisiamo che, per il calcolo dell’addizionale, vengono adottati i seguenti criteri:

  • se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;
  • se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo selezionata nell’apposito campo: calcolo "progressivo" per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, sull’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate per scaglione possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;
  • se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate per scaglione.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile da un qualsiasi servizio del menù Amministrazione del Personale).
Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo. Ricordiamo che il credito in questione viene compensato sul versamento delle addizionali comunali trattenute nel mese corrente, limitatamente allo stesso comune. L’eventuale credito residuo non compensato può essere rilevato tramite il programma ‘STATCOM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie al punto 1.2 ‘Stampe annuali’. Tramite lo stesso programma ‘STATCOM’, il credito può essere anche trasferito in automatico sull’Archivio Tributi, a partire dall’anno successivo a quello di competenza (vedere aggiornamento di settembre 2009 ‘Acred384’).

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno 2014 verrà effettuato sulla busta paga del mese di gennaio, in quanto sarà necessario considerare sia il comune di residenza valido alla data del 1 gennaio 2014 che le aliquote comunali aggiornate per lo stesso anno. Ricordiamo che l’acconto 2014 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/2013.

Ottobre 2013
(acred510)
ADDIZIONALE REGIONALE – MOLISE / CALABRIA

E’ stato aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale, relativamente all’anno di competenza 2013, per le regioni Molise e Calabria, sulla base di quanto indicato nel Comunicato Stampa 27/09/13 dell’Agenzia delle Entrate.
Per entrambe le regioni, l’aliquota relativa all’anno 2013 è aumentata al 2,03%. La nuova aliquota viene applicata a partire dall’elaborazione del mese di ottobre (rapporti cessati e conguaglio di fine anno).

Settembre 2013
(acred509)
ADDIZIONALE REGIONALE – PUGLIA

Per la regione Puglia, sulla base della legge regionale n. 26 del 7/08/13, sono state aggiornate le aliquote e gli scaglioni utilizzati nel calcolo dell’addizionale regionale, relativamente all’anno di competenza 2013.
Le nuove aliquote sono determinate per scaglione di reddito: 1,33% per i redditi fino ad E. 15.000; 1,43% per i redditi fino ad E. 28.000; 1,71% per i redditi fino ad E. 55.000; 1,72% per i redditi fino ad E. 75.000; 1,73% per i redditi oltre il predetto limite. Le variazioni hanno effetto (in caso di cessazione) a partire dall’elaborazione del mese di settembre 2013.

Luglio 2013
(acred506)
ADDIZIONALE REGIONALE PIEMONTE – RETTIFICA

Col presente aggiornamento viene rettificato il calcolo dell’addizionale regionale, limitatamente alla regione Piemonte, rispetto a quanto rilasciato col precedente aggiornamento Acred505 del 25/07/13.

Per la regione Piemonte, a partire dall’anno di competenza 2013, il calcolo deve essere effettuato applicando le aliquote per scaglioni di reddito (anziché applicando un’unica aliquota, individuata in base allo scaglione, sull’intero reddito).
Il criterio di calcolo applicato, a partire dal mese di luglio 2013, è quindi il seguente: 1,69% per i redditi fino ad E. 15.000 / 1,70% per i redditi fino ad E. 28.000 / 1,71% per i redditi fino ad E. 55.000 / 1,72% per i redditi fino ad E. 75.000 / 1,73% per i redditi oltre il predetto limite; le aliquote vengono applicate per scaglioni di reddito.

Luglio 2013
(acred505)
ADDIZIONALE REGIONALE – PIEMONTE / TOSCANA / MARCHE

Sono state aggiornate le aliquote utilizzate nel calcolo dell’addizionale regionale, relativamente all’anno di competenza 2013, per le regioni Piemonte, Toscana e Marche.

Per la regione Piemonte, sulla base del decreto regionale n. 48 del 05/07/13, l’aliquota è aumentata a: 1,69% per i redditi fino ad E. 15.000 / 1,70% per i redditi fino ad E. 28.000 / 1,71% per i redditi fino ad E. 55.000 / 1,72% per i redditi fino ad E. 75.000 / 1,73% per i redditi oltre il predetto limite; l’aliquota viene applicata sull’intero reddito.

Per la regione Toscana, sulla base della legge regionale n. 19 del 2/05/2013, l’aliquota è aumentata a: 1,42% per i redditi fino ad E. 15.000 / 1,43% per i redditi fino ad E. 28.000 / 1,68% per i redditi fino ad E. 55.000 / 1,72% per i redditi fino ad E. 75.000 / 1,73% per i redditi oltre il predetto limite; le aliquote vengono applicate per scaglioni di reddito.

Per la regione Marche, sulla base della legge regionale n. 37 del 27/11/12, l’aliquota è aumentata a: 1,23% per i redditi fino ad E. 15.000 / 1,53% per i redditi fino ad E. 28.000 / 1,70% per i redditi fino ad E. 55.000 / 1,72% per i redditi fino ad E. 75.000 / 1,73% per i redditi oltre il predetto limite; le aliquote vengono applicate per scaglioni di reddito.

Le suddette variazioni hanno effetto, in caso di cessazione del rapporto, a partire dall’elaborazione del mese di luglio 2013.
Per quanto riguarda i rapporti cessati nel mese di luglio (nel caso che le buste paga siano state elaborate prima del presente aggiornamento), occorre tenere presente che, se le buste paga vengono rielaborate, l’addizionale regionale viene ricalcolata.

Febbraio 2013
(acred485)
ADDIZIONALE COMUNALE – RIEPILOGO ALIQUOTE 2012

Il presente aggiornamento delle aliquote comunali interessa esclusivamente i nuovi Utenti, che iniziano ad elaborare le buste paga a partire dal mese di gennaio 2013 e NON hanno effettuato gli aggiornamenti delle addizionali comunali relativi all’anno 2012. Gli Utenti in questione, devono aggiornare prima le aliquote in vigore al 31/12/2012, poi quelle valide dal 1/01/2013, operando secondo le modalità di seguito descritte.

Per effettuare gli aggiornamenti delle aliquote comunali, utilizzare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).

Eseguire prima l’aggiornamento delle aliquote relative all’anno 2012, impostando le seguenti opzioni:

  • nel campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2012 (riepilogo) pubblicate entro il 10/01/13’ (viene riportato il codice ‘6’ nel campo Selezione Aggiornamento);
  • nel campo Data Storicizzazione impostare ‘31/12/2012’;
  • nel campo Definitivo o Provvisorio impostare ‘P’ ed effettuare un primo lancio per verificare e correggere gli eventuali errori, quindi impostare ‘D’ ed effettuare un secondo lancio.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2012’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2012’.

Eseguire poi l’aggiornamento delle aliquote relative all’anno 2013, impostando le seguenti opzioni:

  • nel campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2013 pubblicate entro il 10/01/13’ (viene riportato il codice ‘5’ nel campo Selezione Aggiornamento);
  • nel campo Data Storicizzazione impostare ‘01/01/2013’;
  • nel campo Definitivo o Provvisorio impostare ‘P’ ed effettuare un primo lancio per verificare e correggere gli eventuali errori, quindi impostare ‘D’ ed effettuare un secondo lancio.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2013’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2013’.

Ricordiamo che le correzioni degli errori segnalati devono essere effettuate sul servizio Tabelle (accessibile da tutti i servizi del menù Amministrazione del Personale). In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle.

Attenzione: gli Utenti che hanno già effettuato gli aggiornamenti delle addizionali comunali relativi agli anni 2012 e 2013 (rilasciate con gli aggiornamenti Acred455 di gennaio 2012, Acred479 e Acred480 di dicembre 2012, Acred483 di gennaio 2013), non devono eseguire le operazioni di aggiornamento sopra indicate.

Gennaio 2013
(acred484)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2013

Relativamente all’anno di competenza 2013, per le regioni Abruzzo e Liguria sono stati ulteriormente aggiornati i criteri di calcolo, secondo quanto di seguito indicato:

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 20.000,00; 1,73% per redditi superiori al predetto limite).
Gennaio 2013
(acred483)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote valide per l’addizionale comunale di competenza dell’anno 2013, da utilizzare per il calcolo dell’acconto, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 10/01/13.
Inoltre, abbiamo predisposto un ulteriore aggiornamento delle aliquote relative all’anno di competenza 2012, pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze successivamente all’aggiornamento Acred479 del 20/12/2012.

Per effettuare i suddetti aggiornamenti, occorre utilizzare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).

Effettuare prima l’aggiornamento delle aliquote relative all’anno 2012, impostando le seguenti opzioni:

  • nel campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2012 pubblicate entro il 10/01/13’ (viene riportato il codice ‘4’ nel campo Selezione Aggiornamento);
  • nel campo Data Storicizzazione impostare ‘31/12/2012’;
  • nel campo Definitivo o Provvisorio impostare ‘P’ ed effettuare un primo lancio per verificare e correggere gli errori eventualmente segnalati, quindi impostare ‘D’ ed effettuare un secondo lancio.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2012’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2012’.

Una volta terminato l’aggiornamento delle aliquote relative all’anno 2012, effettuare l’aggiornamento delle aliquote relative all’anno 2013, impostando le seguenti opzioni:

  • nel campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2013 pubblicate entro il 10/01/13’ (viene riportato il codice ‘5’ nel campo Selezione Aggiornamento);
  • nel campo Data Storicizzazione impostare ‘01/01/2013’;
  • nel campo Definitivo o Provvisorio impostare ‘P’ ed effettuare un primo lancio per verificare e correggere gli errori eventualmente segnalati, quindi impostare ‘D’ ed effettuare un secondo lancio.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2013’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2013’.

Ricordiamo che le correzioni degli eventuali errori devono essere effettuate sul servizio Tabelle (accessibile da tutti i servizi del menù Amministrazione del Personale). In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle.

Gennaio 2013
(acred483)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2012 (CONGUAGLIO)

Successivamente all’aggiornamento Acred479 del 20/12/12, sono state pubblicate alcune variazioni in merito al calcolo delle addizionali per le regioni Abruzzo / Liguria / Friuli Venezia Giulia, relativamente all’anno di competenza 2012.

Di seguito, sono riportati i criteri di calcolo delle suddette addizionali regionali, per l’anno 2012:

  • Abruzzo: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,50% fino a E. 15.000,00 + 1,62% da E. 15.000,01 a E. 28.000,00 + 1,73% oltre E. 28.000,00)
  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 27.000,00; 1,73% per redditi superiori al predetto limite)
  • Friuli Venezia Giulia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (aliquota ridotta 0,70% per redditi inferiori ad E. 15.000,00; 1,23% per redditi superiori al predetto limite)

In particolare, occorre rideterminare l’addizionale regionale nei seguenti casi:

  • per la regione Abruzzo (legge regionale n.70 del 28/12/12), relativamente a tutti i redditi;
  • per la regione Liguria (legge regionale n.51 del 21/12/12), relativamente ai soli redditi compresi tra E. 20.000 ed E. 27.000 (a causa dell’aumento della prima fascia di reddito);
  • per la regione Friuli Venezia Giulia, relativamente ai soli redditi inferiori ad E. 15.000.

Per rideterminare l’addizionale regionale relativa all’anno 2012, occorre attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente, sulla busta paga del mese di gennaio 2013. Ricordiamo che il conguaglio dell’anno precedente deve essere abilitato secondo la modalità indicata in Conguaglio anno precedente: sulle Variazioni Mensili di gennaio 2013, selezionare la voce 606 dall’elenco delle voci, al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’; in tal modo, sulla voce 606 viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.

I soggetti interessati dalla variazione dell’addizionale regionale, risultano segnalati sulla stampa di controllo generata dal programma ‘STACOMDI’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (vedere Conguaglio anno precedente).
Sulla stampa di controllo ‘conguaglio.annoprec’, sono segnalati i residenti nelle regioni Abruzzo, Liguria e Friuli Venezia Giulia, che rientrano nella fascia di reddito interessata dalla variazione.

Gennaio 2013
(acred483)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2013

Per quanto riguarda l’anno di competenza 2013, sono stati modificati i criteri di calcolo relativi alle regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Toscana. In particolare, sulle regioni Calabria, Campania e Molise è stato decurtato l’aumento dello 0,30%, aggiunto nell’anno 2012 per il rientro del deficit del servizio sanitario regionale.

Di seguito sono riepilogati i criteri di calcolo dell’addizionale regionale, per l’anno di competenza 2013, relativamente alle regioni che hanno subito delle variazioni rispetto all’anno 2012:

  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Molise: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,33% fino a E. 15.000,00 + 1,43% da E. 15.000,01 a E. 28.000,00 + 1,73% oltre E. 28.000,00)
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,43% fino a E. 28.000,00 + 1,68% da E. 28.000,01 a E. 55.000,00 + 1,73% oltre E. 55.000,00)
Gennaio 2013
(acred483)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2013

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza.
Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza (vedere aggiornamento Acred305 del 23/02/07). Sono rimaste invariate anche le voci utilizzate per il calcolo dell’acconto (752) e per la successiva trattenuta a rate o in un’unica soluzione (753 / 771).
Ricordiamo che la trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure dalla busta del mese di marzo (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata automaticamente in un’unica soluzione.

Dicembre 2012
(acred480)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE – CALCOLO PROGRESSIVO

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred479 del 20/12/12 sono state rilasciate le variazioni delle aliquote relative all’addizionale comunale di competenza dell’anno 2012, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 14 dicembre 2012.

Nel suddetto aggiornamento, erano espressi alcuni dubbi in merito al criterio di calcolo da adottare su alcuni comuni, per i quali mancava un’indicazione esaustiva nel file scaricato dal sito del Ministero delle Finanze.
Successivamente al rilascio dell’aggiornamento Acred479, alcune pubblicazioni hanno dato interpretazioni molto precise in merito alla modalità di calcolo dell’addizionale comunale (in particolare, il Sole 24 Ore del 20/12/12 a pag.27). Secondo tali interpretazioni, la normativa consentirebbe ai comuni di applicare aliquote differenziate in base al reddito, solamente adottando il calcolo progressivo per scaglioni (lo stesso criterio previsto per il calcolo dell’Irpef).
Di conseguenza, abbiamo predisposto un ulteriore aggiornamento delle aliquote, che consente di estendere il suddetto criterio anche a quei comuni per i quali era stata prevista, nell’aggiornamento Acred479, una diversa modalità di calcolo. Ricordiamo che la diversa modalità di calcolo prevedrebbe l’applicazione, sull’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione (ovviamente in presenza di aliquote differenziate sulla base del reddito).
Tramite il presente aggiornamento, quindi, è possibile impostare il calcolo progressivo per scaglioni (stesso criterio previsto per l’Irpef) su tutti i comuni che hanno adottano aliquote differenziate in base al reddito.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote comunali secondo le modalità sopra descritte, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, disponibile sul menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
Dalla finestra sul campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Variazione per calcolo progressivo sulle aliquote pubblicate entro il 14/12/12’ (viene riportato il codice lsquo;3’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle aliquote: anche per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2012’ (la stessa indicata nell’aggiornamento Acred479).
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, per verificare eventuali segnalazioni di errore, quindi lanciarla nuovamente con l’opzione ‘D’.

Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2012’, corrispondente all’elenco completo dei comuni aggiornati; precisiamo che in tale elenco sono riportati sia i comuni per i quali è variata la modalità di calcolo (passata da “Intero” a “Progressivo”), sia i comuni rimasti invariati rispetto all’aggiornamento Acred479. Le eventuali segnalazioni di errore sono riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2012’.

Nota: a seguito dell’aggiornamento Acred479, alcuni Utenti hanno segnalato la perdita dell’eventuale CAP abbinato al comune; eseguendo l’aggiornamento dei comuni sopra descritto, il CAP viene ripristinato automaticamente.

Dicembre 2012
(acred479)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2012, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 14 dicembre 2012.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2012 pubblicate entro il 14/12/12’ (viene riportato il codice ‘2’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2012’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2012’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2012’.

A partire da quest’anno, nella stampa delle aliquote aggiornate sono riportate le seguenti informazioni:

  • aliquota unica, corrispondente all’aliquota da applicare all’intero reddito;
  • limite di esenzione, corrispondente al reddito minino affinché risulti dovuta l’addizionale comunale; tale valore viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate;
  • aliquote differenziate per scaglioni di reddito (in alternativa all’aliquota unica);
  • modalità di calcolo in caso di aliquote differenziate: calcolo progressivo per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure applicazione, all’intero reddito, dell’aliquota individuata in base allo scaglione; la prima modalità è indicata in stampa con la sigla ‘Progr.’, la seconda con la sigla ‘Intero’.

Facciamo presente che la fonte delle informazioni è il file riepilogativo delle addizionali comunali (formato CSV), disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla data del 14/12/12. Da tale fonte, risulta che diversi comuni abbiano determinato le aliquote differenziate in base al reddito, senza tuttavia indicare la modalità di calcolo da adottare ("progressivo" per scaglioni oppure applicando, sull’intero reddito, l’aliquota individuata in base allo scaglione). In tali situazioni dubbie, abbiamo impostato il calcolo "progressivo" soltanto se, sul file in questione, è riportata la descrizione "scaglioni di reddito", altrimenti abbiamo impostato il calcolo che prevede l’applicazione dell’aliquota sull’intero reddito (in particolare dove si fa riferimento a "fasce di reddito" o semplicemente a "reddito").
Ricordiamo, comunque, che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale possono essere inseriti o modificati direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile da un qualsiasi servizio del menù Amministrazione del Personale).

Dicembre 2012
(acred479)
ADDIZIONALE REGIONALE

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, diverse regioni seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all’aliquota applicata su base nazionale (1,23%).
Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sui siti ufficiali delle singole regioni, alla data del 17/12/12.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Emilia Romagna: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,43% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,53% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 20.000,00; 1,63% per redditi compresi tra E. 20.000,01 e 25.000,00; 1,73% per redditi superiori a E. 25.000,00)
  • Lazio: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 20.000,00; 1,73% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino a E. 15.000,00 + 1,58% da E. 15.000,01 a E. 28.000,00 + 1,73% oltre E. 28.000,00)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino a E. 15.500,00 + 1,53% da E. 15.500,01 a E. 31.000,00 + 1,73% oltre E. 31.000,00)
  • Molise: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Piemonte: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,53% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 22.000,00; 1,73% per redditi superiori a E. 22.000,00)
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,53% fino a E. 28.000,00 + 1,73% oltre E. 28.000,00)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino a E. 75.000,00 + 1,73% oltre E. 75.000,00)
  • Umbria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,43% per redditi superiori al predetto limite)
  • Tutte le altre Regioni: aliquota valida su base nazionale (1,23%)

Precisiamo che, sebbene nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale venga effettuato automaticamente, esistono alcune eccezioni (in particolare la regione Liguria e la provincia di Bolzano) che prevedono l’esenzione o l’applicazione di un’aliquota ridotta, in presenza di particolari condizioni non rilevabili in automatico. Nei casi in questione, è possibile modificare il calcolo automatico della voce 676 (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’), bloccandone l’elaborazione oppure impostando l’aliquota ridotta nel campo ‘Quantità’.

A scopo di controllo, è disponibile una stampa di tutti i dipendenti e collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza (rispetto alla data di fine periodo) e dell’imponibile Irpef annuale.
Per generare la stampa in questione, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01-12-2012’ e Data Finale ‘31-12-2012’. Occorre tenere presente che il valore dell’imponibile annuale corrisponde alla sommatoria degli imponibili mensili, calcolata considerando tutti i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente.

Ricordiamo che l’eventuale credito derivante dal conguaglio dell’addizionale regionale, viene gestito secondo gli stessi criteri adottati per il credito relativo all’addizionale comunale (aggiornamento di dicembre 2011 ‘Acred451’).
In particolare, l’eventuale credito di addizionale regionale viene automaticamente restituito al dipendente. Sui versamenti, l’importo restituito viene posto a conguaglio con le eventuali trattenute relative alla stessa regione ed allo stesso periodo d’imposta. Nel caso in cui, a parità di tributo / regione / periodo d’imposta, si ottenga un totale a credito, quest’ultimo non viene compensato immediatamente sul modello F24: il credito viene trasferito sull’Archivio Tributi con la condizione di "sospeso" e può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo, secondo la stessa modalità già adottata per l’analogo credito dell’addizionale comunale.
I crediti "sospesi" relativi sia all’addizionale regionale che comunale, possono essere rilevati tramite il programma ‘STATCOM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie al punto 1.2 ‘Stampe annuali’. Ricordiamo che il programma ‘STATCOM’ consente anche di rendere disponibili gli stessi crediti per la compensazione sul modello F24, trasferendoli sul codice tributo ‘6781’, a partire dall’anno successivo a quello di competenza.

Dicembre 2012
(acred479)
ADDIZIONALE COMUNALE

Ricordiamo che le addizionali vengono determinate al momento del conguaglio fiscale e non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, generalmente a causa di un importo delle detrazioni maggiore del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).

Ricordiamo anche che l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (aggiornamento di febbraio 2007 ‘Acred305’). A tale scopo, viene considerato il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente al 1 gennaio 2012. Nel caso in cui non esista una decorrenza uguale o precedente al 1/01/12, viene considerata la prima decorrenza utile.

A partire da quest’anno, per il calcolo dell’addizionale comunale vengono adottati i seguenti criteri:

  • se è presente un’aliquota unica, questa viene applicata all’intero reddito; l’aliquota unica può essere presente solo in assenza delle aliquote differenziate per scaglioni di reddito;
  • se sono presenti le aliquote differenziate per scaglioni di reddito, queste vengono applicate secondo la modalità di calcolo indicata nell’apposito campo: è previsto il calcolo "progressivo" per scaglioni (analogo al calcolo dell’Irpef), oppure l’applicazione, all’intero imponibile, dell’aliquota individuata in base allo scaglione di reddito; le aliquote differenziate possono essere presenti solo in assenza dell’aliquota unica;
  • se è presente un limite di esenzione, l’addizionale viene calcolata soltanto se il reddito imponibile (derivante dal conguaglio fiscale) risulta superiore a tale limite; il limite di esenzione viene considerato sia in presenza dell’aliquota unica che delle aliquote differenziate.

Ricordiamo che le aliquote e gli altri parametri relativi al calcolo dell’addizionale comunale, oltre ad essere aggiornati automaticamente, possono essere inseriti o modificati anche direttamente dall’Utente, attraverso la finestra ‘Tabelle – Comuni’ (la finestra ‘Tabelle’ è accessibile da un qualsiasi servizio del menù Amministrazione del Personale).
Facciamo presente che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura, in quanto facenti riferimento ad informazioni non disponibili per l’elaborazione delle buste paga (il numero dei comuni interessati è comunque esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, quest’ultimo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo. Ricordiamo che il credito in questione viene compensato sul versamento delle addizionali comunali trattenute nel mese corrente, limitatamente allo stesso comune. L’eventuale credito residuo non compensato può essere rilevato tramite il programma ‘STATCOM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie al punto 1.2 ‘Stampe annuali’. Tramite lo stesso programma ‘STATCOM’, il credito può essere anche trasferito in automatico sull’Archivio Tributi, a partire dall’anno successivo a quello di competenza (vedere aggiornamento di settembre 2009 ‘Acred384’).

Come negli anni precedenti, il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno 2013 verrà effettuato sulla busta paga del mese di gennaio, in quanto sarà necessario considerare il comune di residenza valido alla data del 1 gennaio 2013 (l’acconto 2013 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/12).

Settembre 2012
(acred474)
ADDIZIONALE REGIONALE – CAMPANIA / MOLISE / CALABRIA

E’ stata aggiornata l’aliquota utilizzata nel calcolo dell’addizionale regionale, relativamente all’anno di competenza 2012, per le regioni Campania, Molise e Calabria. Sulla base di quanto indicato nel Comunicato Stampa 18/07/12 dell’Agenzia delle Entrate, l’aliquota relativa all’anno 2012 è passata da 1,73% al 2,03%.
Sempre relativamente all’anno 2012, la regione Liguria ha modificato ulteriormente gli scaglioni di reddito previsti per l’applicazione dell’aliquota maggiorata (legge regionale n. 15 del 26/04/12).
Per entrambe le casistiche sopra indicate, abbiamo aggiornato il calcolo dell’addizionale regionale relativa all’anno 2012, a partire dall’elaborazione del mese di settembre (rapporti cessati).

Gennaio 2012
(acred455)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote relative all’addizionale comunale relative all’anno 2012, utili per il calcolo dell’acconto, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 16/01/12.
E’ stato inoltre predisposto un riepilogo delle aliquote in vigore al 31/12/2011, pubblicate entro il 05/01/12, utilizzabile dai nuovi Utenti che non hanno effettuato tutti gli aggiornamenti rilasciati nel corso degli anni 2010 e 2011.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2012 pubblicate entro il 16/01/12’ (viene riportato il codice ‘P’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/01/2012’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2012’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote o i limiti di esenzione; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2012’.

Attenzione: I nuovi Utenti, che non hanno effettuato gli aggiornamenti relativi agli anni 2010 e 2011, devono innanzitutto aggiornare le aliquote in vigore al 31/12/2011, selezionando l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2011 (riepilogo) pubblicate entro il 05/01/12’ (viene riportato il codice ‘J’ nel campo Selezione Aggiornamento); sul lancio in questione, è opportuno indicare ‘31/12/2011’ come data di storicizzazione. Una volta effettuata tale operazione, occorre aggiornare anche le aliquote relative all’anno 2012, storicizzando in data 01/01/2012, secondo la modalità sopra indicata.

Precisiamo che, relativamente all’anno 2012, diversi comuni hanno adottato un criterio di calcolo con aliquote progressive, sulla base degli stessi scaglioni di reddito utilizzati nel calcolo dell’Irpef: tale modalità di calcolo sarà completamente automatizzata con i prossimi aggiornamenti, escludendo così la necessità di un successivo conguaglio (non completamente automatico) tramite le segnalazioni prodotte dal programma STACOMDI (vedi successivo punto Conguaglio anno precedente).

Gennaio 2012
(acred455)
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE

Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare nuovamente il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, in tutti i casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi o oneri comunicati dal dipendente). Ricordiamo che occorre effettuare un nuovo conguaglio fiscale anche nel caso in cui risulti necessario rideterminare le addizionali regionale o comunale.

In particolare, occorre rideterminare l’addizionale comunale, da trattenere a rate nell’anno 2012, su alcuni comuni che hanno adottato particolari criteri di calcolo, oppure che hanno pubblicato tardivamente le aliquote relative all’anno 2011 (in tutto si tratta di circa 40 comuni ed il ricalcolo interessa soltanto alcune fasce di reddito).
Inoltre, è necessario rideterminare l’addizionale regionale per la regione Puglia, relativamente all’anno di competenza 2011 (da trattenere a rate nell’anno 2012), secondo quanto indicato al successivo punto Addizionale regionale - Puglia.

E’ disponibile un apposito programma di controllo, da lanciare prima di elaborare il mese di gennaio 2012, che consente di individuare tutti i soggetti per i quali risulta necessario rideterminare l’addizionale comunale o regionale: nei casi segnalati, occorre attivare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, sulla busta paga di gennaio 2012.
Sulla procedura Stampe Accessorie, selezionare ‘STACOMDI’ dall’elenco dei programmi (1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2012’ e Data Finale ‘31-01-2012’.
Vengono considerati tutti i dipendenti in forza nel mese di gennaio 2012, residenti nei comuni / regioni per i quali occorre rideterminare l’addizionale comunale o regionale, aventi un reddito compreso nella fascia interessata dalla variazione.
Il programma genera la stampa ‘conguaglio.addizcom’, con l’elenco dei soggetti interessati dal ricalcolo dell’addizionale comunale e l’indicazione dei relativi importi (saldo 2011 e acconto 2012), ricalcolati sulla base del reddito risultante dal conguaglio di dicembre 2011. Precisiamo che non viene generata alcuna stampa, se non ci sono soggetti da segnalare.
Viene inoltre generata la stampa ‘conguaglio.annoprec’, con l’elenco dei soggetti interessati dal ricalcolo dell’addizionale regionale (residenti nella regione Puglia con un reddito compreso nella fascia interessata dalla variazione).

In tutti i casi in cui risulta necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2011 sulla busta paga di gennaio 2012, occorre inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’). La voce 606 deve essere selezionata in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Se il conguaglio è dovuto esclusivamente al ricalcolo dell’addizionale regionale (regione Puglia) non occorre indicare ulteriori voci, in aggiunta alla voce 606.
Se, invece, il conguaglio è dovuto al ricalcolo dell’addizionale comunale, occorre inserire anche:

  • la voce 768, indicando nel campo Importo Totale il valore del saldo 2011;
  • la voce 752, indicando nel campo Importo Totale il valore dell’acconto 2012

I valori delle voci 768 e 752 dati sono riportati sulla stampa ‘conguaglio.addizcom’.

Ricordiamo che la trattenuta delle addizionali regionale e comunale, di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a rate nell’anno corrente, a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno 2011 venga ripetuto nel mese di gennaio 2012, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata risulti trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Nel caso in cui l’importo complessivo delle rate risulti inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

Gennaio 2012
(acred455)
ADDIZIONALE REGIONALE – PUGLIA

Successivamente all’aggiornamento Acred450 del 29/12/11, è stata pubblicata una diversa interpretazione del criterio che deve essere adottato per calcolare l’addizionale regionale della Puglia: su Guida al Lavoro n. 3 del 13/01/2012, viene riportato che la regione Puglia ha chiarito (tramite una risposta via e-mail ad una richiesta di interpretazione) che il calcolo relativo agli anni 2011 e 2012 deve avvenire per scaglioni di reddito con aliquote progressive, analogamente a quanto avviene nel calcolo dell’Irpef. Come precisato nella documentazione dell’aggiornamento Acred450, esistevano alcuni dubbi in merito al criterio di calcolo: prima del suddetto chiarimento, sia Guida al Lavoro che altre pubblicazioni avevano dato indicazione di effettuare il calcolo secondo lo stesso criterio adottato negli anni precedenti (l’aliquota, individuata in base allo scaglione di reddito, andava applicata sull’intero reddito imponibile).

Per la regione Puglia, è quindi necessario rideterminare l’addizionale regionale (saldo 2011 da trattenere nell’anno 2012), limitatamente ai redditi superiori ad E. 28.000. A tale scopo, occorre attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2011, sulla busta paga relativa al mese di gennaio 2012. Ricordiamo che il conguaglio dell’anno precedente deve essere abilitato secondo la modalità indicata al precedente punto Conguaglio anno precedente: sulle Variazioni Mensili di gennaio 2012, selezionare la voce 606 dall’elenco delle voci, al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’; in tal modo, sulla voce 606 viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.

I soggetti interessati dalla variazione dell’addizionale regionale, risultano segnalati sulla stampa di controllo generata dal programma ‘STACOMDI’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (vedere precedente punto Conguaglio anno precedente).
Sulla stampa di controllo dell’addizionale regionale (‘conguaglio.annoprec’), sono segnalati i residenti nella regione Puglia, che rientrano nella fascia di reddito interessata dalla variazione (imponibile Irpef superiore ad E. 28.000).
Per effettuare correttamente il ricalcolo dell’addizionale regionale, è sufficiente attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente, sulla busta paga di gennaio 2012, secondo la modalità sopra indicata (voce 606).

Gennaio 2012
(acred455)
ADDIZIONALE REGIONALE – ANNO 2012

Per quanto riguarda l’anno di competenza 2012, sono stati modificati i criteri di calcolo relativi alle regioni Lombardia, Toscana, Puglia (vedi precedente punto Addizionale regionale - Puglia), Calabria, Campania e Molise.
In particolare, la Lombardia ha determinato dei diversi scaglioni di reddito, la Toscana ha previsto un’aliquota maggiorata sul reddito oltre un determinato limite; sulle regioni Calabria, Campania e Molise è stato decurtato l’aumento dello 0,30%, aggiunto, nell’anno 2011, per il rientro del deficit del servizio sanitario regionale.

Di seguito sono riepilogati i criteri adottati nel calcolo dell’addizionale regionale, per l’anno di competenza 2012, relativamente alle regioni che hanno subito delle variazioni rispetto all’anno 2011:

  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino a E. 15.000,00 + 1,58% da E. 15.000,01 a E. 28.000,00 + 1,73% oltre E. 28.000,00)
  • Molise: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Puglia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,53% fino a E. 28.000,00 + 1,73% oltre E. 28.000,00)
  • Toscana: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino a E. 75.000,00 + 1,73% oltre E. 75.000,00)
Gennaio 2012
(acred455)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO 2012

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza.
Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza (vedere aggiornamento Acred305 del 23/02/07). Sono rimaste invariate anche le voci utilizzate per il calcolo dell’acconto (752) e per la successiva trattenuta a rate o in un’unica soluzione (753 / 771).
Ricordiamo che la trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure dalla busta del mese di marzo (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata automaticamente in un’unica soluzione.

Gennaio 2012
(acred451)
ADDIZIONALE REGIONALE – GESTIONE CREDITO

Col presente aggiornamento, la gestione dell’eventuale credito derivante dal conguaglio dell’addizionale regionale, viene uniformata ai criteri adottati per gestire l’analogo credito derivante dal conguaglio dell’addizionale comunale (aggiornamenti Acred448 del 16/12/11 e Acred384 del 25/09/09).

Dal momento che per l’addizionale regionale, a differenza dell’addizionale comunale, non è dovuto alcun acconto, il credito può derivare esclusivamente dalla trattenuta effettuata al termine di un precedente rapporto di lavoro, relativamente al periodo d’imposta corrente. Sul conguaglio fiscale di fine anno, riepilogativo di entrambi i rapporti, è possibile che risultino modificati i criteri di calcolo stabiliti dalla regione (esempio: la Liguria ha innalzato il limite di reddito per l’applicazione dell’aliquota maggiorata), oppure è possibile che l’Irpef annuale non sia più dovuta, rendendo non dovute anche le addizionali (esempio: aumento delle detrazioni per familiari a carico).

Nei casi sopra descritti, l’addizionale regionale relativa all’anno corrente, trattenuta al termine del precedente rapporto, viene automaticamente restituita, in busta paga, al dipendente. Per quanto riguarda i versamenti, l’importo restituito viene posto a conguaglio con le eventuali trattenute relative alla stessa regione ed allo stesso periodo d’imposta. Nel caso in cui, a parità di tributo / regione / periodo d’imposta, si ottenga un totale a credito, quest’ultimo non viene compensato immediatamente sul modello F24: il credito viene trasferito sull’Archivio Tributi con la condizione di “sospeso” e può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo, secondo la stessa modalità già adottata per l’analogo credito dell’addizionale comunale.

I crediti “sospesi” relativi all’addizionale comunale e (dal presente aggiornamento) anche regionale, possono essere rilevati tramite il programma ‘STATCOM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie al punto 1.2 ‘Stampe annuali’. Ricordiamo che il programma ‘STATCOM’ consente anche di rendere disponibili gli stessi crediti per la compensazione sul modello F24, trasferendoli sul codice tributo ‘6781’ (aggiornamento Acred384 del 25/09/09).

Dicembre 2011
(acred450)
ADDIZIONALE COMUNALE – ULTERIORI ALIQUOTE

E’ possibile aggiornare le aliquote relative all’addizionale comunale di competenza dell’anno 2011, pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 28 dicembre 2011. Dal presente aggiornamento sono escluse le aliquote rilasciate con l’aggiornamento Acred448 del 16/12/11, come di seguito precisato.
Nel corso dell’anno 2011, sono stati rilasciati diversi aggiornamenti relativi alle aliquote delle addizionali comunali (gennaio 2011 Acred419 / luglio 2011 Acred436 / dicembre 2011 Acred448): è importante che tutti gli aggiornamenti in questione siano stati eseguiti secondo le modalità descritte nelle relative documentazioni, in quanto ogni aggiornamento non comprende le aliquote rilasciate con gli aggiornamenti precedenti.

Per inserire in archivio le aliquote incluse nel presente aggiornamento, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2011 pubblicate entro il 28/12/11’ (viene riportato il codice ‘K’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2011’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2011’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2011’.
Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate, per alcuni comuni figura anche un limite di esenzione, corrispondente al reddito minino necessario affinché risulti dovuta l’addizionale comunale. Tale importo è visibile e modificabile, al pari dell’aliquota, sul servizio ‘Tabelle’, nella parte relativa alla definizione dei comuni.

Come negli anni precedenti, con l’aggiornamento relativo al mese di gennaio 2012 sarà disponibile un’apposita stampa di controllo (programma STACOMDI sulla procedura Stampe Accessorie), tramite la quale verranno segnalati i casi in cui occorre effettuare nuovamente il calcolo dell’addizionale comunale o regionale. Ricordiamo che tale condizione può verificarsi a causa di variazioni delle aliquote successive al presente aggiornamento, oppure in presenza di particolari criteri di calcolo (ad esempio condizioni di reddito non rilevabili dalla procedura, previste da un numero esiguo di comuni), non gestite in automatico al momento dell’elaborazione relativa al mese di dicembre.

Dicembre 2011
(acred450)
ADDIZIONALE REGIONALE – AUMENTO AUTOMATICO

Ricordiamo che l’aliquota minima dell’addizionale regionale relativa all’anno 2011, è aumentata da 0,90% a 1,23%, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, D.L. 201/2011 (che ha modificato l’art. 6 del Dlgs 68/2011).
Come già precisato nel nostro precedente aggiornamento Acred448 del 16/12/11, non esistono ancora indicazioni ufficiali, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito all’effetto che il suddetto l’aumento deve produrre, nel caso in cui le aliquote regionali già in vigore risultino superiori alla nuova aliquota minima.
Nell’aggiornamento Acred448 avevamo previsto due diverse modalità di applicazione dell’aumento: aumentare solo le aliquote inferiori all’aliquota minima, adeguandole al nuovo valore di 1,23% (come sembrano indicare letteralmente le disposizioni di legge), oppure aumentare tutte le aliquote, applicando lo stesso incremento apportato all’aliquota minima (corrispondente allo 0,33%.) La prima modalità di applicazione era automatica, mentre la seconda modalità richiedeva un unico intervento da parte dell’Utente, da effettuare sulle Voci Fisse a livello generale.

Successivamente al nostro aggiornamento del 16 dicembre, alcune regioni (Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta, Veneto e provincia di Trento) hanno pubblicato, sui loro siti istituzionali, le nuove aliquote da applicare per l’anno 2011. Le regioni in questione hanno dato indicazione di applicare l’aumento dello 0,33% su tutte le aliquote, comprese quelle superiori all’aliquota minima.
Di conseguenza, abbiamo modificato la modalità automatica di applicazione dell’aumento: col presente aggiornamento, viene applicato automaticamente l’aumento dello 0,33% su tutte le aliquote, comprese quelle superiori all’aliquota minima, a meno di una diversa scelta da parte dell’Utente.

In aggiunta a quanto sopra indicato, la regione Liguria ha modificato ulteriormente gli scaglioni di reddito previsti per l’applicazione dell’aliquota maggiorata (legge regionale n. 37 del 27/12/11).
Segnaliamo anche che, per quanto riguarda la regione Puglia, esistono alcuni dubbi in merito al criterio di calcolo da applicare: nella documentazione ufficiale in nostro possesso, non risulta specificato se le aliquote debbano essere considerate "progressive" per scaglioni di reddito (come nel caso della Lombardia e delle Marche), oppure se l’aliquota relativa ad ogni scaglione debba essere applicata sull’intero reddito (come in molte altre regioni). Per il momento, il calcolo effettuato automaticamente dalla procedura segue la seconda modalità, in quanto già applicata in precedenza e corrispondente all’interpretazione riportata su alcune pubblicazioni (Guida al Lavoro n. 49/2011 e Teleconsul al 28/12).

Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Precisiamo che le aliquote indicate sono state determinate applicando l’aumento generalizzato dello 0,33%, anche sulle regioni che, alla data del presente aggiornamento, non avevano ancora pubblicato alcuna indicazione a riguardo.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Emilia Romagna: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,43% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,53% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 20.000,00; 1,63% per redditi compresi tra E. 20.000,01 e 25.000,00; 1,73% per redditi superiori a E. 25.000,00)
  • Lazio: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 30.000,00; 1,73% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino a E. 15.493,71 + 1,63% da E. 15.493,72 a E. 30.987,41 + 1,73% oltre E. 30.987,41)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino a E. 15.500,00 + 1,53% da E. 15.500,01 a E. 31.000,00 + 1,73% oltre E. 31.000,00)
  • Molise: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Piemonte: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,53% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 22.000,00; 1,73% per redditi superiori a E. 22.000,00)
  • Puglia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,53% per i redditi fino ad E. 28.000,00; 1,73% per i redditi oltre il predetto limite)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Umbria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,43% per redditi superiori al predetto limite)
  • Tutte le altre Regioni: aliquota valida su base nazionale (1,23%)

Occorre tenere presente che, in caso di ulteriori indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o delle singole regioni, potrebbe essere necessario ripetere il conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si ritenga necessario adottare la precedente modalità di calcolo automatica, corrispondente all’aumento della sola aliquota minima, è sufficiente indicare la voce 666 (‘Aumento addizionale regionale’) sul servizio Voci Fisse, a qualsiasi livello si ritenga opportuno (generale / ditta / dipendente). In particolare, per applicare l’adeguamento della sola aliquota minima, occorre selezionare la voce 666 dall’elenco delle voci al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’, scegliendo l’opzione ‘Adeguamento aliquota minima 1,23%’; in tal modo, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità.

Ricordiamo che le addizionali non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, a causa di un importo delle detrazioni più elevato del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).
Ricordiamo inoltre che, sebbene nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale venga effettuato automaticamente, esistono alcune eccezioni (casi particolari previsti dalla regione Liguria e dalla provincia di Bolzano) che prevedono l’esenzione o l’applicazione di un’aliquota ridotta, in presenza di condizioni non rilevabili in automatico. Tali situazioni saranno appositamente individuate e segnalate per un successivo conguaglio nel mese di gennaio.

Dicembre 2011
(acred448)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2011, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 7 dicembre 2011.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2011 pubblicate entro il 7/12/11’ (viene riportato il codice ‘N’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2011’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2011’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2011’.
Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate, per alcuni comuni figura anche un limite di esenzione, corrispondente al reddito minino necessario affinché risulti dovuta l’addizionale comunale. Tale importo è visibile e modificabile, al pari dell’aliquota, sul servizio ‘Tabelle’, nella parte relativa alla definizione dei comuni.

Dicembre 2011
(acred448)
ADDIZIONALE REGIONALE

L’aliquota minima dell’addizionale regionale, con effetto dall’anno 2011, è aumentata da 0,90% a 1,23%, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, D.L. 201/2011 (che ha modificato l’art. 6 del Dlgs 68/2011).

Ricordiamo che molte regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria) seguono diversi criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all’aliquota minima. Ad oggi non esistono indicazioni ufficiali, in merito all’effetto che deve avere l’aumento previsto dal D.L. 201/2011 sui criteri di calcolo adottati dalle predette regioni.

Abbiamo quindi dovuto prevedere due diverse modalità di applicazione dell’aumento dell’aliquota minima:

  • Adeguamento delle sole aliquote inferiori all’aliquota minima: le aliquote inferiori alla nuova aliquota minima (comprese quelle applicabili solo a determinati livelli o scaglioni di reddito), vengono adeguate al valore previsto del 1,23%; le eventuali aliquote superiori all’aliquota minima restano invece inalterate.
  • Aumento generalizzato di tutte le aliquote: tutte le aliquote (comprese quelle applicabili solo a determinati livelli o scaglioni di reddito) aumentano del valore corrispondente all’incremento dell’aliquota minima (0,33%); in questo caso, anche le aliquote superiori all’aliquota minima risentono dell’aumento.

A meno di una diversa indicazione da parte dell’Utente, la procedura adotta automaticamente la prima modalità di calcolo tra quelle sopra descritte (in quanto risulta essere maggiormente conforme al testo della disposizione di legge): in automatico, vengono quindi aumentate le sole aliquote inferiori all’aliquota minima, adeguandole a 1,23%.

Nel caso in cui si ritenga opportuno adottare la seconda modalità di calcolo tra quelle sopra descritte, è sufficiente indicare un’apposita voce sul servizio Voci Fisse a livello generale (servizio ‘Voci Fisse per Contratto’ sul menù Amministratore Paghe – cliccare su ‘Gestione Voci Fisse Generali’); è comunque possibile utilizzare la stessa voce a livello di singolo dipendente. Per applicare la seconda modalità di calcolo, corrispondente all’aumento generalizzato dello 0,33%, occorre selezionare la voce 666 (‘Aumento addizionale regionale’) dall’elenco delle Voci Fisse, al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’: in tal modo, viene riportato il valore ‘2’ nel campo Quantità.

Entrambe le modalità di calcolo sopra descritte sono disponibili a partire dall’elaborazione del mese di dicembre 2011; precisiamo che, in caso di necessità, potranno essere oggetto di successivi aggiornamenti.
In merito all’interpretazione da adottare, al fine di applicare correttamente l’aumento dell’addizionale regionale, è stato chiesto un chiarimento da Assosoftware all’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui le indicazioni dell’Agenzia vengano emanate in tempo utile per le buste paga di dicembre, saranno incluse in un successivo aggiornamento. In caso contrario, potranno essere considerate per l’elaborazione del mese di gennaio 2012: in tale eventualità, diventerebbe necessario ripetere il conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio.

Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale: le aliquote ufficiali, riportate sui siti delle singole regioni alla data del 14/12/11, sono state adeguate (da parte nostra) alla nuova aliquota minima del 1,23%. Ricordiamo che tale adeguamento corrisponde alla modalità di calcolo applicata automaticamente dalla procedura, a meno di una diversa scelta da parte dell’Utente.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,70%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,70%)
  • Emilia Romagna: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,23% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 20.000,00; 1,30% per redditi compresi tra E. 20.000,01 e 25.000,00; 1,40% per redditi superiori a E. 25.000,00)
  • Lazio: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 20.000,00; 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino a E. 15.493,71 + 1,30% da E. 15.493,72 a E. 30.987,41 + 1,40% oltre E. 30.987,41)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino a E. 15.500,00 + 1,23% da E. 15.500,01 a E. 31.000,00 + 1,40% oltre E. 31.000,00)
  • Molise: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,70%)
  • Piemonte: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,23% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 22.000,00; 1,40% per redditi superiori a E. 22.000,00)
  • Puglia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per i redditi fino ad E. 28.000,00; 1,40% per i redditi oltre il predetto limite)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Umbria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,23% per redditi superiori al predetto limite)
  • Tutte le altre Regioni: aliquota valida su base nazionale (1,23%)

Di seguito riepiloghiamo, invece, i criteri adottati nel calcolo dell’addizionale regionale, nel caso in cui l’Utente scelga di applicare l’aumento generalizzato dello 0,33%, impostando la voce 666 con l’opzione ‘2’ nel campo Quantità (come descritto nei paragrafi precedenti).

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Emilia Romagna: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,43% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,53% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 20.000,00; 1,63% per redditi compresi tra E. 20.000,01 e 25.000,00; 1,73% per redditi superiori a E. 25.000,00)
  • Lazio: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 20.000,00; 1,73% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino a E. 15.493,71 + 1,63% da E. 15.493,72 a E. 30.987,41 + 1,73% oltre E. 30.987,41)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,23% fino a E. 15.500,00 + 1,53% da E. 15.500,01 a E. 31.000,00 + 1,73% oltre E. 31.000,00)
  • Molise: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (2,03%)
  • Piemonte: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,53% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 22.000,00; 1,73% per redditi superiori a E. 22.000,00)
  • Puglia: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,53% per i redditi fino ad E. 28.000,00; 1,73% per i redditi oltre il predetto limite)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,73%)
  • Umbria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,23% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,43% per redditi superiori al predetto limite)
  • Tutte le altre Regioni: aliquota valida su base nazionale (1,23%)

Ricordiamo che le addizionali non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, a causa di un importo delle detrazioni più elevato del valore della ritenuta lorda (tale controllo viene effettuato automaticamente).
Ricordiamo inoltre che, sebbene nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale venga effettuato automaticamente, esistono alcune eccezioni (in particolare la provincia di Bolzano) che prevedono l’esenzione o l’applicazione di un’aliquota ridotta, in presenza di particolari condizioni non rilevabili in automatico. Nei casi in questione, è necessario modificare il calcolo automatico della voce 676 (elenco voci punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’), bloccandone l’elaborazione oppure impostando l’aliquota ridotta nel campo ‘Quantità’.

A scopo di controllo, abbiamo predisposto una stampa di tutti i dipendenti e collaboratori in forza in un determinato periodo, con l’indicazione della regione di residenza (rispetto alla data di fine periodo) e dell’imponibile Irpef annuale.
Per generare la stampa in questione, utilizzare il programma ‘STAREGDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’); consigliamo di impostare Data Iniziale ‘01-12-2011’ e Data Finale ‘31-12-2011’. Occorre tenere presente che il valore dell’imponibile annuale corrisponde alla sommatoria degli imponibili mensili, calcolata considerando tutti i cedolini elaborati o inseriti in archivio nell’anno corrente.

Dicembre 2011
(acred448)
ADDIZIONALE COMUNALE

Ricordiamo che l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (vedere aggiornamento di febbraio 2007 – Acred305). In tal senso, si considera il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente al 1 gennaio 2011.
Nel calcolo dell’addizionale, inoltre, si tiene conto dell’eventuale limite di esenzione presente nel comune di residenza (vedere precedente punto Aliquote addizionale comunale). Per i redditi superiori al suddetto limite, l’aliquota viene applicata all’intero reddito.
Segnaliamo che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura al momento dell’elaborazione della busta paga di dicembre. Come negli anni precedenti, i casi in questione saranno segnalati da un’apposita stampa di controllo, inclusa nell’aggiornamento di gennaio, che provvederà anche a rideterminare (dove necessario) l’importo dell’addizionale. La stessa modalità verrà adottata per rideterminare le addizionali di quei comuni che, alla data di preparazione dell’aggiornamento, non figuravano ancora negli elenchi disponibili sul Ministero delle Finanze (in entrambi i casi, il numero dei comuni interessati è esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, questo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo. Ricordiamo che il credito in questione viene compensato sul versamento delle addizionali comunali trattenute nel mese corrente, limitatamente allo stesso comune. L’eventuale credito residuo non compensato può essere rilevato tramite il programma ‘STATCOM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie; tramite lo stesso programma ‘STATCOM’, il credito può anche essere trasferito in automatico sull’Archivio Tributi, a partire dall’anno successivo a quello di competenza.

Ricordiamo, inoltre, che il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno 2012 verrà effettuato sulla busta paga del mese di gennaio, in quanto sarà necessario considerare il comune di residenza valido alla data del 1 gennaio 2012 (l’acconto 2012 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/11).

Luglio 2011
(acred436)
ADDIZIONALE REGIONALE – LAZIO / PUGLIA

Sono state aggiornate le aliquote utilizzate nel calcolo dell’addizionale regionale, relativamente all’anno di competenza 2011, per le regioni Puglia e Lazio; le variazioni hanno effetto a partire dall’elaborazione del mese di Luglio 2011.
Per la regione Puglia, sulla base del decreto regionale n. 2 del 30/05/11, l’aliquota è aumentata a 1,20% per i redditi fino ad E. 28.000, oppure a 1,40% per i redditi oltre il predetto limite (l’aliquota viene applicata sull’intero reddito).
Per la regione Lazio, invece, non è stato confermato l’aumento indicato nel Comunicato Stampa 2/07/10 dell’Agenzia delle Entrate; l’aliquota relativa all’anno 2011 è stata quindi riportata al valore di 1,40%.
Segnaliamo che l’aumento indicato nel Comunicato Stampa 2/07/10 dell’Agenzia delle Entrate è stato invece confermato, per l’anno 2011, relativamente alle regioni Calabria, Campania e Molise.

Luglio 2011
(acred436)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote relative all’addizionale comunale, per l’anno di competenza 2011, sulla base delle tabelle pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze entro il giorno 11/07/11.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2011 pubblicate entro 11/07/11’ dalla tabella ‘Elenco Variazioni’ (viene riportato il codice ‘M’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione è necessario indicare ‘01/07/2011’.
E’ inoltre necessario impostare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), la procedura dovrà essere rilanciata con l’opzione ‘D’.
Viene generata la stampa ‘addirpef.2011’, con l’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le eventuali segnalazioni di errore figurano sulla stampa ‘erraddirpef.2011’.

Gennaio 2011
(acred419)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote relative all’addizionale comunale, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 24/01/11.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2011 pubblicate entro il 24/01/10’ (viene riportato il codice ‘E’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/01/2011’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2011’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote o i limiti di esenzione; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2011’.

ATTENZIONE: I nuovi Utenti, che iniziano ad utilizzare la procedura Paghe nel mese di gennaio 2011, devono innanzitutto effettuare l’aggiornamento delle aliquote relative all’anno 2010 (Selezione Aggiornamento: opzione ‘Aliquote relative all’anno 2010 pubblicate entro il 17/12/10’ – codice ‘Z’), indicando come data di storicizzazione ‘31/12/2010’. Una volta effettuata tale operazione, possono aggiornare le aliquote in data 01/01/2011, secondo la modalità sopra indicata.

Gennaio 2011
(acred419)
CONGUAGLIO ANNO PRECEDENTE

Con la busta paga del mese di gennaio, è possibile effettuare nuovamente il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, in tutti i casi in cui tale operazione si rende necessaria (ad esempio in presenza di ulteriori redditi o oneri comunicati dal dipendente). Ricordiamo che occorre effettuare un nuovo conguaglio fiscale anche nel caso in cui risulti necessario rideterminare le addizionali regionale o comunale.

In particolare, occorre rideterminare l’addizionale comunale, da trattenere a rate nell’anno 2011, per alcuni comuni che hanno adottato particolari criteri di calcolo, oppure che hanno pubblicato tardivamente le aliquote relative all’anno 2010 (in tutto si tratta di circa 30 comuni ed in molti casi il ricalcolo interessa soltanto alcune fasce di reddito).
Inoltre, è necessario rideterminare l’addizionale regionale per la Liguria, relativamente all’anno di competenza 2010, da trattenere a rate nell’anno 2011, secondo quanto indicato al successivo punto 4.3. Precisiamo che, anche in questo caso, la necessità del ricalcolo è dovuta ad una pubblicazione delle nuove disposizioni con un eccessivo ritardo rispetto ai tempi di elaborazione delle buste paga di dicembre.

E’ disponibile un apposito programma di controllo, da lanciare prima di elaborare il mese di gennaio 2011, tramite il quale vengono individuati tutti i soggetti per i quali risulta necessario rideterminare l’addizionale comunale o regionale: in tali casi, quindi, sulla busta paga di gennaio occorre attivare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente.
Sulla procedura Stampe Accessorie, selezionare ‘STACOMDI’ dall’elenco dei programmi (1.3 ‘Stampe di controllo’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2011’ e Data Finale ‘31-01-2011’.
Vengono considerati tutti i dipendenti in forza nel mese di gennaio 2011, residenti nei comuni / regioni per i quali occorre rideterminare l’addizionale comunale o regionale, aventi un reddito compreso nella fascia interessata dalla variazione.
Il programma genera la stampa ‘conguaglio.addizcom’, con l’elenco dei soggetti interessati dal ricalcolo dell’addizionale comunale e l’indicazione dei relativi importi (saldo 2010 e acconto 2011), ricalcolati sulla base del reddito risultante dal conguaglio di dicembre 2010. Precisiamo che non viene generata alcuna stampa, se non ci sono soggetti da segnalare.
Viene inoltre generata la stampa ‘conguaglio.annoprec’, con l’elenco dei soggetti interessati dal ricalcolo dell’addizionale regionale (residenti nella regione Liguria con un reddito compreso nella fascia interessata dalla variazione).

In tutti i casi in cui risulta necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno 2010 sulla busta paga di gennaio 2011, occorre inserire la voce 606 sulle Variazioni Mensili di gennaio, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’). La voce 606 deve essere selezionata in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Se il conguaglio è dovuto al ricalcolo dell’addizionale comunale, occorre inserire anche la voce 768, indicando nel campo Importo Totale il valore del saldo 2010, e la voce 752, indicando nel campo Importo Totale il valore dell’acconto 2011 (entrambi i dati sono riportati sulla stampa ‘conguaglio.addizcom’).
Se, invece, il conguaglio è dovuto esclusivamente al ricalcolo dell’addizionale regionale, non occorre indicare ulteriori voci, in aggiunta alla voce 606.

Ricordiamo che la trattenuta delle addizionali regionale e comunale di competenza dell’anno precedente, viene effettuata a rate nell’anno corrente, a partire dalla prima busta paga successiva al conguaglio fiscale (in generale, quindi, inizia con la busta paga del mese di gennaio). Nel caso in cui il conguaglio dell’anno 2010 venga ripetuto nel mese di gennaio 2011, la trattenuta delle rate inizierà con la busta paga di febbraio. Il numero delle rate viene predisposto automaticamente, in modo tale che l’ultima rata venga trattenuta sulla busta paga del mese di ottobre (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure di novembre (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Nel caso in cui l’importo complessivo delle rate risulti inferiore ad E. 12,00, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.

Gennaio 2011
(acred419)
ADDIZIONALE REGIONALE – LIGURIA

Successivamente all’aggiornamento Acred416 del 23/12/10, è stata pubblicata la notizia di una variazione nel criterio di calcolo dell’addizionale regionale della Liguria: secondo il comunicato della regione Liguria del 30/12/10, è prevista una minore aliquota per la fascia di reddito compresa tra 20.000 e 30.000 Euro, in relazione al solo anno 2010.
Di conseguenza, nel caso interessato dalla variazione, occorre effettuare nuovamente il conguaglio fiscale dell’anno 2010. Ricordiamo che il conguaglio dell’anno precedente deve essere abilitato sulle Variazioni Mensili di gennaio 2011, secondo la modalità indicata al punto 4.2: occorre selezionare la voce 606 dall’elenco delle voci al punto 4.2 (‘Conguaglio Anno Precedente’), scegliendola in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’ (viene riportato ‘1’ nel campo Quantità).

I soggetti interessati dalla variazione dell’addizionale regionale, vengono segnalati dal programma di controllo delle addizionali: programma ‘STACOMDI’ sulla procedura Stampe Accessorie (vedere precedente punto 4.2).
Sulla stampa di controllo delle addizionali regionali (‘conguaglio.annoprec’), vengono segnalati i residenti nella regione Liguria che rientrano nella fascia di reddito interessata dalla variazione.
Precisiamo che, per effettuare correttamente il ricalcolo dell’addizionale regionale, è sufficiente attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente, sulla busta paga di gennaio 2011.

Gennaio 2011
(acred419)
ADDIZIONALE COMUNALE – ACCONTO

Ricordiamo che l’acconto dell’addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dell’anno di competenza.
Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza (vedere aggiornamento di febbraio 2007 – Acred305). Sono rimaste invariate anche le voci utilizzate per il calcolo dell’acconto (752) e per la successiva trattenuta a rate o in un’unica soluzione (753 / 771).
Ricordiamo che la trattenuta dell’acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure dalla busta del mese di marzo (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Se il valore dell’acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata automaticamente in un’unica soluzione.

Dicembre 2010
(acred416)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2010, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 17 dicembre 2010.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E’ necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2010 pubblicate entro il 17/12/10’ (viene riportato il codice ‘Z’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato ‘01/12/2010’.
E’ inoltre necessario indicare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l’opzione ‘D’. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l’opzione ‘D’.
Viene prodotta la stampa ‘addirpef.2010’, corrispondente all’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa ‘erraddirpef.2010’.
Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate, per alcuni comuni figura anche un limite di esenzione, corrispondente al reddito minino necessario affinché risulti dovuta l’addizionale comunale. Tale importo è visibile e modificabile, al pari dell’aliquota, sul servizio ‘Tabelle’, nella parte relativa alla definizione dei comuni.

Dicembre 2010
(acred416)
ADDIZIONALE REGIONALE

Per quanto riguarda l’addizionale regionale, diverse regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria) seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all’aliquota applicata su base nazionale (0,90%).
Per tali regioni, nella generalità dei casi il calcolo dell’addizionale viene effettuato automaticamente.
Tuttavia, esistono alcune eccezioni (in particolare le regioni Liguria) che prevedono l’applicazione di un’aliquota ridotta in presenza di particolari condizioni, non rilevabili in automatico. In questi casi, è necessario modificare il calcolo effettuato dalla procedura, impostando l’aliquota ridotta nel campo ‘Quantità’ della voce 676 (elenco voci al punto 4.1 ‘Conguaglio Irpef anno corrente’).

Segnaliamo che, con il presente aggiornamento, sono stati modificati i parametri di calcolo della regione Veneto, sulla base delle ultime disposizioni emanate dalla stessa regione (viene applicata l’aliquota dello 0,90%).

Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell’addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sui siti ufficiali delle singole regioni, alla data del 21/12/10.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,70%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,70%)
  • Emilia Romagna: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (1,10% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,20% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 20.000,00; 1,30% per redditi compresi tra E. 20.000,01 e 25.000,00; 1,40% per redditi superiori a E. 25.000,00)
  • Lazio: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,70%)
  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 20.000,00; 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (0,90% fino a E. 15.493,71 + 1,30% da E. 15.493,72 a E. 30.987,41 + 1,40% oltre E. 30.987,41)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (0,90% fino a E. 15.500,00 + 1,20% da E. 15.500,01 a E. 31.000,00 + 1,40% oltre E. 31.000,00)
  • Molise: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,70%)
  • Piemonte: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,20% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 22.000,00; 1,40% per redditi superiori a E. 22.000,00)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Umbria: aliquote differenziate da applicare all’intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,10% per redditi superiori al predetto limite)
  • Tutte le altre Regioni: aliquota valida su base nazionale (0,90%)

Ricordiamo che le addizionali non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l’Irpef su base annuale, anche a causa di un importo delle detrazioni (lavoro dipendente e familiari a carico) più elevato rispetto al valore della ritenuta lorda.

Dicembre 2010
(acred416)
ADDIZIONALE COMUNALE

Ricordiamo che l’addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell’anno di competenza (vedere aggiornamento di febbraio 2007 – Acred305). In tal senso, si considera il comune di residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente al 1 gennaio 2010.
Nel calcolo dell’addizionale, inoltre, si tiene conto dell’eventuale limite di esenzione presente nel comune di residenza (vedere precedente punto 2.1). Per i redditi superiori al suddetto limite, l’aliquota viene applicata all’intero reddito.
Segnaliamo che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell’addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura al momento dell’elaborazione della busta paga di dicembre. Come negli anni precedenti, i casi in questione saranno segnalati da un’apposita stampa di controllo, inclusa nell’aggiornamento di gennaio, che provvederà anche a rideterminare (dove necessario) l’importo dell’addizionale. La stessa modalità verrà adottata per rideterminare le addizionali di quei comuni che, alla data di preparazione dell’aggiornamento, non figuravano ancora negli elenchi disponibili sul Ministero delle Finanze (in entrambi i casi, il numero dei comuni interessati è esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, questo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo. Ricordiamo che il credito in questione viene compensato sul versamento delle addizionali comunali trattenute nel mese corrente, limitatamente allo stesso comune. L’eventuale credito residuo non compensato può essere rilevato tramite il programma ‘STATCOM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (vedere aggiornamento di settembre 2009 – Acred384); tramite lo stesso programma ‘STATCOM’, il credito può anche essere trasferito in automatico sull’Archivio Tributi, a partire dall’anno successivo a quello di competenza.

Ricordiamo, inoltre, che il calcolo dell’acconto dovuto per l’anno 2011 verrà effettuato sulla busta paga del mese di gennaio, in quanto sarà necessario considerare il comune di residenza valido alla data del 1 gennaio 2011 (l’acconto 2011 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/10).

Luglio 2010
(acred409)
ADDIZIONALE REGIONALE – LAZIO / CAMPANIA / MOLISE / CALABRIA

E’ stata aggiornata l’aliquota utilizzata nel calcolo dell’addizionale regionale, relativamente all’anno di competenza 2010, per le regioni Lazio, Campania, Molise e Calabria. Sulla base di quanto indicato nel Comunicato Stampa 2/07/10 dell’Agenzia delle Entrate, l’aliquota relativa all’anno 2010 è passata da 1,40% a 1,70%.

Luglio 2010
(acred409)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E’ possibile aggiornare le aliquote relative all’addizionale comunale, per l’anno di competenza 2010, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze entro il giorno 8/07/10.

Per effettuare l’aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l’opzione ‘Aliquote relative all’anno 2010 pubblicate entro 8/07/10’ dalla tabella ‘Elenco Variazioni’ (viene riportato il codice ‘Y’ nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione è necessario indicare ‘01/07/2010’.
E’ inoltre necessario impostare l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’) o ‘Provvisorio’ (‘P’), in modo da ottenere l’aggiornamento dell’archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l’opzione ‘P’, in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), la procedura dovrà essere rilanciata con l’opzione ‘D’.
Viene generata la stampa ‘addirpef.2010’, con l’elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le eventuali segnalazioni di errore figurano sulla stampa ‘erraddirpef.2010’.

Gennaio 2010
(acred390)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote relative all'addizionale comunale di competenza dell'anno 2010, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 21/01/10.

Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l'opzione 'Aliquote relative all'anno 2010 pubblicate entro il 21/01/10' (viene riportato il codice 'X' nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato '01/01/2010'.
E' inoltre necessario indicare l'opzione 'Definitivo' ('D') o 'Provvisorio' ('P'), in modo da ottenere l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l'opzione 'D'. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l'opzione 'D'.
Viene prodotta la stampa 'addirpef.2010', corrispondente all'elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote o i limiti di esenzione; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa 'erraddirpef.2010'.

ATTENZIONE: I nuovi Utenti che iniziano ad utilizzare la procedura nel mese di gennaio 2010, devono innanzitutto effettuare l'aggiornamento delle aliquote relative all'anno 2009 (campo Selezione Aggiornamento: opzione 'Aliquote relative all'anno 2009 pubblicate entro il 17/12/09' - codice 'W'), indicando come data di storicizzazione '31/12/2009'. Una volta effettuata tale operazione, possono essere aggiornate le aliquote relative all'anno 2010. Segnaliamo che, nell'aggiornamento delle aliquote pubblicate entro il 21/01/2010 (codice 'X'), sono state incluse anche una serie di aliquote già in vigore nell'anno precedente, relative ai comuni che non hanno deliberato modifiche.

Gennaio 2010
(acred390)
ADDIZIONALE COMUNALE

Ricordiamo che l'acconto dell'addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l'elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dello stesso anno di competenza.
Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza (vedere aggiornamento di febbraio 2007 - Acred305). Sono rimaste invariate anche le voci utilizzate per il calcolo dell'acconto (752) e per la successiva trattenuta a rate o in un'unica soluzione (753 / 771).
Ricordiamo che la trattenuta dell'acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure dalla busta del mese di marzo (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Se il valore dell'acconto risulta inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata automaticamente in un'unica soluzione.

Dicembre 2009
(acred388)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'addizionale comunale di competenza dell'anno 2009, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 17 dicembre 2009.

Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E' necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l'opzione 'Aliquote relative all'anno 2009 pubblicate entro il 17/12/09' (viene riportato il codice 'W' nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato '01/12/2009'.
E' inoltre necessario indicare l'opzione 'Definitivo' ('D') o 'Provvisorio' ('P'), in modo da ottenere l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l'opzione 'D'. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione può essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l'opzione 'D'.
Viene prodotta la stampa 'addirpef.2009', corrispondente all'elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa 'erraddirpef.2009'.
Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate, per alcuni comuni figura anche un limite di esenzione, corrispondente al reddito minino necessario affinché risulti dovuta l'addizionale comunale. Tale importo è visibile e modificabile, al pari dell'aliquota, sul servizio 'Tabelle', nella parte relativa alla definizione dei comuni.

Dicembre 2009
(acred388)
ADDIZIONALE REGIONALE

Per quanto riguarda l'addizionale regionale, diverse regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto) seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all'aliquota applicata su base nazionale (0,90%).
Per tali regioni, nella generalità dei casi il calcolo dell'addizionale viene effettuato automaticamente.
Tuttavia, esistono alcune eccezioni (in particolare le regioni Liguria e Veneto) che prevedono l'applicazione di un'aliquota ridotta in presenza di particolari condizioni, non rilevabili in automatico. In questi casi, è necessario modificare il calcolo effettuato dalla procedura, impostando l'aliquota ridotta nel campo 'Quantità' della voce 676 (elenco voci al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente').

Segnaliamo che, con il presente aggiornamento, sono stati modificati i parametri di calcolo (limiti di reddito o percentuali) della regione Liguria, sulla base delle ultime disposizioni emanate dalla stessa regione (bollettino ufficiale del 21/10/09).

Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell'addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sui siti ufficiali delle singole regioni, alla data del 21/12/09.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Emilia Romagna: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (1,10% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,20% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 20.000,00; 1,30% per redditi compresi tra E. 20.000,01 e 25.000,00; 1,40% per redditi superiori a E. 25.000,00)
  • Lazio: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 30.000,00; 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (0,90% fino a E. 15.493,71 + 1,30% da E. 15.493,72 a E. 30.987,41 + 1,40% oltre E. 30.987,41)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (0,90% fino a E. 15.500,00 + 1,20% da E. 15.500,01 a E. 31.000,00 + 1,40% oltre E. 31.000,00)
  • Molise: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Piemonte: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,20% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 22.000,00; 1,40% per redditi superiori a E. 22.000,00)
  • Puglia: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 28.000,00; 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Umbria: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,10% per redditi superiori al predetto limite)
  • Veneto: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 29.500,00; 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Tutte le altre Regioni: aliquota valida su base nazionale (0,90%)

Ricordiamo che le addizionali non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l'Irpef su base annuale, anche a causa di un importo delle detrazioni (lavoro dipendente e familiari a carico) più elevato rispetto al valore della ritenuta lorda.

Dicembre 2009
(acred388)
ADDIZIONALE COMUNALE

Ricordiamo che l'addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell'anno di competenza (vedere aggiornamento di febbraio 2007 - Acred305). In tal senso, si considera il comune di residenza presente sul servizio Dipendente - Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente al 1 gennaio 2009.
Nel calcolo dell'addizionale, inoltre, si tiene conto dell'eventuale limite di esenzione presente nel comune di residenza (vedere precedente punto 2.1). Per i redditi superiori al suddetto limite, l'aliquota viene applicata all'intero reddito.
Segnaliamo che alcuni comuni hanno previsto particolari modalità di calcolo dell'addizionale, non rapportabili alla gestione automatica effettuata dalla procedura al momento dell'elaborazione della busta paga di dicembre. Come negli anni precedenti, i casi in questione saranno segnalati da un'apposita stampa di controllo, inclusa nell'aggiornamento di gennaio, che provvederà anche a rideterminare (dove necessario) l'importo dell'addizionale. La stessa modalità verrà adottata per rideterminare le addizionali di quei comuni che, alla data di preparazione dell'aggiornamento, non figuravano ancora negli elenchi disponibili sul Ministero delle Finanze (in entrambi i casi, il numero dei comuni interessati è esiguo).

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, questo viene restituito in busta paga, indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo. Ricordiamo che il credito in questione viene compensato sul versamento delle addizionali comunali trattenute nel mese corrente, limitatamente allo stesso comune. L'eventuale credito residuo non compensato può essere rilevato tramite il programma 'STATCOM', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (vedere aggiornamento di settembre 2009 - Acred384); tramite lo stesso programma 'STATCOM', il credito può anche essere trasferito in automatico sull'Archivio Tributi, a partire dall'anno successivo a quello di competenza.

Ricordiamo, inoltre, che il calcolo dell'acconto dovuto per l'anno 2010 verrà effettuato sulla busta paga del mese di gennaio, in quanto sarà necessario considerare il comune di residenza valido alla data del 1 gennaio 2010 (l'acconto 2010 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/09).

Settembre 2009
(acred384)
ADDIZIONALE COMUNALE - COMPENSAZIONE CREDITO

Ricordiamo che i crediti di addizionale comunale, derivanti dai conguagli di fine anno o di fine rapporto, vengono trasferiti sull'Archivio Tributi con la condizione di "sospeso", in modo da bloccarne la compensazione. Tali crediti possono essere rilevati tramite il programma 'STATCOM', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi: 1.2- Stampe di fine anno), come descritto nell'aggiornamento di settembre 2008 (Acred349).

Con il presente aggiornamento, è possibile utilizzare lo stesso programma 'STATCOM' per trasferire automaticamente i crediti rilevati sul tributo '6781', tramite il quale può essere effettuata la compensazione (limitatamente al credito di competenza dell'anno precedente). Ovviamente, tale operazione non deve essere effettuata nel caso in cui il credito in questione sia già stato portato in compensazione nei mesi precedenti, tramite un'operazione manuale.

Consigliamo di effettuare un primo lancio del programma 'STATCOM' a scopo di controllo, indicando soltanto la Data Iniziale ('01/01/2008') e Finale ('31/12/2008'), senza compilare le nuove opzioni descritte di seguito: in tal modo viene semplicemente rilevato il credito di addizionale comunale presente in archivio.
Per trasferire il credito così rilevato sul tributo '6781', occorre lanciare nuovamente il programma 'STATCOM' nella seguente modalità: barrare la casella Trasferimento su Archivio Tributi, indicare il mese successivo a quello in elaborazione nel campo Mese Scadenza per Compensazione ('102009' se l'operazione viene effettuata prima di elaborare le buste paga di settembre 2009), indicare l'anno precedente ('2008') nel campo Anno di Riferimento. Anche in questo caso, occorre riportare '01/01/2008' e '31/12/2008' nei campi Data Iniziale e Data Finale.

Il tributo '6781' così generato viene portato in compensazione alla scadenza richiesta (16 ottobre 2009 nella situazione sopra descritta), ed eventualmente anche alle scadenze successive, nel caso che non venga interamente compensato.
Precisiamo che il tributo '6781' viene trasferito sull'Archivio Tributi separatamente dai tributi derivanti dall'elaborazione mensile delle buste paga (nonostante venga poi compensato sul modello F24 delle Paghe): in tal modo, il tributo '6781' non andrà perduto in caso di rielaborazione delle buste paga.
Facciamo presente che la compensazione tramite il tributo '6781' può essere effettuata soltanto se il credito residuo è stato riportato sul rigo SX32, nel quadro SX del modello 770/2009. Il campo in questione veniva compilato automaticamente dalla procedura di trasferimento dagli archivi Paghe; tuttavia, il credito potrebbe essere stato richiesto a rimborso, intervenendo manualmente sul quadro SX (il programma 'STATCOM' non effettua controlli in tal senso).

Giugno 2009
(acred374)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote relative all'addizionale comunale di competenza dell'anno 2009, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 12/06/09.

Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l'opzione 'Aliquote relative all'anno 2009 pubblicate entro il 12/06/09' dalla tabella 'Elenco Variazioni' (viene riportato il codice 'V' nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione è necessario indicare '01/06/2009'.
E' inoltre necessario impostare l'opzione "Definitivo" ('D') o "Provvisorio" ('P'), in modo da ottenere l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l'opzione 'D'.
Viene generata la stampa 'addirpef.2009', con l'elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le eventuali segnalazioni di errore figurano sulla stampa 'erraddirpef.2009'.

Giugno 2009
(acred374)
ADDIZIONALE REGIONALE - LIGURIA

Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile la nuova modalità di calcolo dell'addizionale regionale della Liguria, relativamente all'anno di competenza 2009. In particolare, è variato il limite di reddito al di sotto del quale viene applicata l'aliquota minima (0,90% fino a 20.000 Euro, 1,40% oltre tale limite).

Gennaio 2009
(acred358)
ADDIZIONALE REGIONALE - PIEMONTE

Successivamente all'aggiornamento Acred357 del 27/01/09, è stata pubblicata la notizia di una variazione nel criterio di calcolo dell'addizionale per la regione Piemonte: la legge regionale n. 35 del 30/12/08 ha previsto una diversa aliquota per la fascia di reddito compresa tra 15.000 e 22.000 Euro. La modifica interessa anche l'anno di competenza 2008.
Di conseguenza, nel caso interessato dalla variazione, occorre effettuare nuovamente il conguaglio fiscale dell'anno 2008. Ricordiamo che quest'ultimo deve essere abilitato sulle Variazioni Mensili di gennaio 2009, secondo la modalità indicata nell'aggiornamento Acred357: occorre selezionare la voce 606 dall'elenco al punto 4.2 ('Conguaglio Anno Precedente'), scegliendola in corrispondenza dell'opzione 'Attiva il conguaglio' (viene riportato '1' nel campo Quantità).

Il caso interessato dalla variazione, inoltre, è stato incluso tra quelli segnalati dal programma di controllo delle addizionali 2008, documentato nell'aggiornamento Acred357. E' quindi necessario lanciare nuovamente il programma 'STACOMDI', tramite la procedura Stampe Accessorie (elenco programmi - 1.3 'Stampe di controllo'); ricordiamo che deve essere impostata Data Iniziale '01-01-2009' e Data Finale '31-01-2009'.
Sulla stampa di controllo delle addizionali regionali ('conguaglio.annoprec'), vengono adesso segnalati anche i residenti nella regione Piemonte che rientrano nella fascia di reddito interessata dalla variazione.
Niente è cambiato riguardo alle altre casistiche segnalate dal programma di controllo (regione Calabria e addizionali comunali), rispetto a quanto indicato nell'aggiornamento Acred357. Ricordiamo che, per le addizionali regionali segnalate, è sufficiente attivare il conguaglio anno precedente, mentre per le addizionali comunali, oltre ad attivare il conguaglio, occorre inserire le voci 768 e 752 secondo la modalità descritta nell'aggiornamento Acred357.

Gennaio 2009
(acred357)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote relative all'addizionale comunale di competenza dell'anno 2009, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 16/01/09.

Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l'opzione 'Aliquote relative all'anno 2009 pubblicate entro il 16/01/09' dalla tabella 'Elenco Variazioni' (viene riportato il codice 'U' nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione è necessario impostare '01/01/2009'.
E' inoltre necessario indicare l'opzione "Definitivo" ('D') o "Provvisorio" ('P'), in modo da ottenere l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l'opzione 'D'.
Sulla stampa 'addirpef.2009' viene riportato l'elenco dei soli comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore figurano sulla stampa 'erraddirpef.2009'.

ATTENZIONE: I nuovi Utenti che iniziano ad utilizzare la procedura nel mese di gennaio 2009, devono effettuare prima l'aggiornamento delle aliquote relative all'anno 2008 (selezionare l'opzione 'Aliquote relative all'anno 2008 pubblicate entro il 19/12/08' - riporta il codice 'T'), indicando come data di storicizzazione '31/12/2008'; una volta effettuata tale operazione, potranno quindi essere aggiornate le aliquote relative all'anno 2009.

Gennaio 2009
(acred357)
ADDIZIONALE COMUNALE

Ricordiamo che l'acconto dell'addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l'elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio dello stesso anno.
Niente è cambiato, rispetto agli anni precedenti, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza (vedere aggiornamento di febbraio 2007 - Acred305). Sono rimaste invariate anche le voci utilizzate per il calcolo dell'acconto (752) e per la successiva trattenuta a rate o in un'unica soluzione (753 / 771).
Ricordiamo che la trattenuta dell'acconto viene effettuata in 9 rate, a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure dalla busta del mese di marzo (aziende che adottano il criterio di "competenza"). Quando il valore dell'acconto è inferiore ad E. 10,00, la trattenuta viene effettuata automaticamente in un'unica soluzione.

Dicembre 2008
(acred355)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'addizionale comunale di competenza dell'anno 2008, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 19 dicembre 2008.

Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E' necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l'opzione 'Aliquote relative all'anno 2008 pubblicate entro il 19/12/08' (viene riportato il codice 'T' nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato '01/12/2008'.
E' inoltre necessario indicare l'opzione 'Definitivo' ('D') o 'Provvisorio' ('P'), in modo da ottenere l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l'opzione 'D'. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione dovrà essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l'opzione 'D'.
Viene prodotta la stampa 'addirpef.2008', corrispondente all'elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa 'erraddirpef.2008'.
Ricordiamo che, nella stampa delle aliquote aggiornate, per alcuni comuni figura anche un limite di esenzione, corrispondente al reddito minino necessario affinché risulti dovuta l'addizionale comunale. Tale importo è visibile e modificabile, al pari dell'aliquota, sul servizio 'Tabelle', nella parte relativa alla definizione dei comuni.

Dicembre 2008
(acred355)
ADDIZIONALE REGIONALE

Per quanto riguarda l'addizionale regionale, segnaliamo che diverse regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto) seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all'aliquota applicata su base nazionale (0,90%).
Per tali regioni, nella generalità dei casi il calcolo dell'addizionale viene effettuato automaticamente.
Tuttavia, esistono alcune eccezioni (in particolare sulla regione Veneto) che prevedono l'applicazione di un'aliquota ridotta in presenza di particolari condizioni, non rilevabili in automatico. In questi casi, è necessario modificare il calcolo effettuato dalla procedura, impostando l'aliquota ridotta nel campo 'Quantità' della voce 676 (elenco voci al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente').

Segnaliamo che, con il presente aggiornamento, sono stati modificati i parametri di calcolo (limiti di reddito o percentuali) delle regioni Liguria e Calabria, sulla base delle ultime disposizioni emanate dalle stesse regioni e pubblicate sui siti regionali.

Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell'addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sul sito del Ministero delle Finanze, oltre che sui siti delle singole regioni, alla data del 19/12/08.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Calabria: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,20% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 20.000,00; 1,30% per redditi compresi tra E. 20.000,01 e 25.000,00; 1,40% per redditi superiori a E. 25.000,00)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Emilia Romagna: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (1,10% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,20% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 20.000,00; 1,30% per redditi compresi tra E. 20.000,01 e 25.000,00; 1,40% per redditi superiori a E. 25.000,00)
  • Lazio: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 25.000,00; 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (0,90% fino a E. 15.493,71 + 1,30% da E. 15.493,72 a E. 30.987,41 + 1,40% oltre E. 30.987,41)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (0,90% fino a E. 15.500,00 + 1,20% da E. 15.500,01 a E. 31.000,00 + 1,40% oltre E. 31.000,00)
  • Molise: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Piemonte: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Puglia: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 28.000,00; 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Umbria: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 15.000,00; 1,10% per redditi superiori al predetto limite)
  • Veneto: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 29.500,00; 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Tutte le altre Regioni: aliquota valida su base nazionale (0,90%)

Ricordiamo che le addizionali non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l'Irpef su base annuale, anche a causa di un importo delle detrazioni (lavoro dipendente e familiari a carico) più elevato rispetto al valore della ritenuta lorda.

Dicembre 2008
(acred355)
ADDIZIONALE COMUNALE

Ricordiamo che l'addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell'anno di competenza (vedere aggiornamento di febbraio 2007 - Acred305). In tal senso, si considera il comune di residenza presente sul servizio Dipendente - Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente al 1 gennaio 2008.
Nel calcolo dell'addizionale, inoltre, si tiene conto dell'eventuale limite di esenzione presente nel comune di residenza (vedere precedente punto 2.1). Per i redditi superiori al suddetto limite, l'aliquota viene applicata all'intero reddito.

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, questo viene restituito in busta paga indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo. Ricordiamo che il credito in questione viene compensato sul versamento delle addizionali comunali trattenute nel mese corrente, limitatamente allo stesso comune; l'eventuale credito residuo non compensato può essere rilevato tramite la stampa di controllo 'STATCOM' (aggiornamento di settembre 2008 - Acred349).
Precisiamo che, con i prossimi aggiornamenti, l'eventuale credito residuo di addizionale comunale potrà essere trasferito automaticamente sull'Archivio Tributi, per essere compensato sui modelli F24 in scadenza nell'anno 2009.

Ricordiamo, inoltre, che il calcolo dell'acconto dovuto per l'anno 2009 verrà effettuato sulla busta paga del mese di gennaio, in quanto sarà necessario considerare il comune di residenza valido alla data del 1 gennaio 2009 (l'acconto 2009 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/08).

Settembre 2008
(acred349)
ADDIZIONALE COMUNALE – CONTROLLO CREDITO RESIDUO

E' possibile ottenere un elenco delle ditte che presentano un credito residuo di addizionale comunale, sia relativamente all'anno 2007, sia per quanto riguarda l'anno 2008 e gli anni successivi.

Sulla procedura Stampe Accessorie è stato aggiunto il programma 'STAXCOM' (1.2- Stampe di fine anno), tramite il quale è possibile ottenere un elenco delle aziende che presentavano un credito residuo di addizionale comunale a fine 2007. Precisiamo che nei campi Data Inizio e Data Fine deve essere indicato rispettivamente '01-01-2007' e '31-12-2007'.
Il credito in questione, già riportato sul quadro SX del modello 770/2008, non è stato utilizzato in compensazione "verticale" (a monte del modello F24) nel corso dell'anno 2008, a causa delle variazioni che si sono verificate, all'inizio dello stesso anno, nella modalità di versamento dell'addizionale comunale. Ricordiamo che l'addizionale comunale veniva versata in modo cumulativo fino all'anno 2007, mentre dal 2008 il versamento viene ripartito in base al comune di residenza dei singoli dipendenti (considerando il domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell'anno di competenza).
Il credito residuo derivante dall'addizionale comunale dell'anno 2007 può essere compensato direttamente su F24, a partire dal 1/01/08, esponendolo sul codice tributo 6781 (metodo di compensazione utilizzabile per tutti i crediti indicati sul rigo SX36 del modello 770/2008). Per le aziende interessate, è necessario che il tributo 6781 venga inserito manualmente sull'Archivio Tributi, aggiungendolo ai tributi derivanti dall'elaborazione del primo mese utile. Ricordiamo che occorre indicare una data di scadenza corrispondente al giorno 16 del mese successivo.
Nel caso che la compensazione dell'intero credito derivante dal modello 770/2008 (rigo SX36) sia già stata effettuata nei mesi precedenti, seguendo il metodo sopra descritto, non occorrerà effettuare alcuna operazione sull'Archivio Tributi.

Sulla procedura Stampe Accessorie, inoltre, è stato aggiunto il programma 'STATCOM' (1.2- Stampe di fine anno), tramite il quale è possibile ottenere un elenco delle aziende interessate da un credito di addizionale comunale relativo all'anno corrente. In questo caso, il controllo può essere effettuato sui mesi già elaborati nell'anno 2008, indicando '01-01-2008' nel campo Data Inizio e '31-08-2008' (o comunque l'ultimo mese elaborato) nel campo Data Fine.
Precisiamo che l'eventuale credito relativo all'anno 2008 è stato trasferito sull'Archivio Tributi utilizzando il normale codice tributo valido per il versamento, comprensivo del codice catastale. Tuttavia, sui crediti in questione è stata impostata automaticamente la condizione di "sospeso", in modo da bloccarne (momentaneamente) la compensazione.
Ad oggi, non essendo ancora uscite disposizioni specifiche, riteniamo che sia opportuno verificare la nuova impostazione del quadro SX, presente sul futuro modello 770/2009, prima di predisporre una compensazione automatica dei crediti di addizionale comunale relativi all'anno 2008. Nel frattempo, tramite il programma 'STATCOM' è comunque possibile rilevare i crediti eventualmente presenti in archivio. Nei casi di particolare necessità (chiusura dell'azienda, ecc.), è possibile ottenere la compensazione degli stessi crediti, operando manualmente sull'Archivio Tributi.

Giugno 2008
(acred344)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'addizionale comunale di competenza dell'anno 2008, sulla base delle informazioni pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 6 giugno 2008.

Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
E' necessario entrare nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento e scegliere l'opzione 'Aliquote relative all'anno 2008 pubblicate entro il 6/6/08' (viene riportato il codice 'S' nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione deve essere impostato '06/06/2008' (va bene anche '01/06/2008').
E' inoltre necessario indicare l'opzione 'Definitivo' ('D') o 'Provvisorio' ('P'), in modo da ottenere l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l'opzione 'D'. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione dovrà essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l'opzione 'D'.
Viene prodotta la stampa 'addirpef.2008', corrispondente all'elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore sono invece riportate sulla stampa 'erraddirpef.2008'.

Gennaio 2008
(acred327)
ADDIZIONALE REGIONALE

Per quanto riguarda i conguagli fiscali relativi all'anno di competenza 2008, è stato modificato il calcolo dell'addizionale regionale sulle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia.
Di seguito, riportiamo i criteri adottati dalle regioni sopra elencate:

  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 20.000,00 oppure 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Piemonte: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 15.000,00 oppure 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (0,90% fino a E. 15.493,71 + 1,30% da E. 15.493,72 a E. 30.987,41 + 1,40% oltre E. 30.987,41)
  • Veneto: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 29.500,00 oppure 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Puglia: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 28.000,00 oppure 1,40% per redditi superiori al predetto limite)

Nel caso della regione Liguria, il nuovo criterio di calcolo deve essere applicato anche per l'anno di competenza 2007 (la disposizione è stata pubblicata alla fine del mese di dicembre). In particolare, per i redditi compresi tra 13.000 e 20.000 Euro, occorre effettuare un ricalcolo automatico dell'addizionale regionale, attivando il conguaglio dell'anno precedente sulla busta paga del mese di gennaio 2008 (vedere Conguaglio anno precedente).

Gennaio 2008
(acred327)
ADDIZIONALE COMUNALE

A partire dall'anno 2008, l'acconto dell'addizionale comunale viene calcolato automaticamente con l'elaborazione della busta paga relativa al mese di gennaio.
Sempre dall'anno 2008, nel calcolo dell'acconto occorre considerare le aliquote, in vigore nello stesso anno, che sono state pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze entro il 31/12 dell'anno precedente (vedere precedente punto 1.1).
Precisiamo che niente è cambiato, rispetto all'anno 2007, in merito al criterio di individuazione del comune di residenza (vedere aggiornamento di febbraio 2007 - Acred305). Sono rimaste invariate anche le voci utilizzate per il calcolo dell'acconto (752) e per la successiva trattenuta a rate o in un'unica soluzione (753).
Ricordiamo che la trattenuta dell'acconto viene effettuata in 9 rate a partire dalla busta paga del mese di febbraio (aziende che adottano il criterio di "cassa"), oppure dalla busta del mese di marzo (aziende che adottano il criterio di "competenza"). La trattenuta in un'unica soluzione viene predisposta automaticamente quando il valore dell'acconto è inferiore a E. 10,00.

Gennaio 2008
(acred327)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote relative all'addizionale comunale di competenza dell'anno 2008, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 31/12/07. Ricordiamo che le aliquote pubblicate entro tale data devono essere utilizzate per calcolare l'acconto relativo all'anno 2008 (vedere successivo punto 4.4)

Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l'opzione 'Aliquote relative all'anno 2008 pubblicate entro il 31/12/07' dalla tabella 'Elenco Variazioni' (viene riportato il codice 'R' nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione è necessario impostare '01/01/2008'.
E' inoltre necessario indicare l'opzione "Definitivo" ('D') o "Provvisorio" ('P'), in modo da ottenere l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l'opzione 'D'.
Sulla stampa 'addirpef.2008' viene riportato l'elenco dei soli comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore figurano sulla stampa 'erraddirpef.2008'.

Dicembre 2007
(acred324)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote relative all'addizionale comunale di competenza dell'anno 2007, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze fino alla data del 19/12/07.

Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l'opzione 'Aliquote relative all'anno 2007', dalla tabella 'Elenco Variazioni' (viene riportato il codice 'Q' nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione è necessario impostare '01/12/2007'.
E' inoltre necessario indicare l'opzione "Definitivo" ('D') o "Provvisorio" ('P'), in modo da ottenere l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le dovute correzioni (operando sul servizio 'Tabelle'), dovrà essere rilanciata la procedura con l'opzione 'D'. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione dovrà essere inserito tramite il servizio 'Tabelle', prima di lanciare nuovamente la procedura con l'opzione 'D'.

Sulla stampa 'addirpef.2007' viene riportato l'elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote (in caso di variazione rispetto a quelle già presenti); le segnalazioni di errore figurano sulla stampa 'erraddirpef.2007'.
Nella stampa delle aliquote aggiornate, per alcuni comuni figura anche un limite di esenzione, corrispondente al reddito minino necessario affinché risulti dovuta l'addizionale comunale. Tale importo è visibile e modificabile, al pari dell'aliquota, sul servizio 'Tabelle', nella parte relativa alla definizione dei comuni.

Dicembre 2007
(acred324)
ADDIZIONALE REGIONALE

Per quanto riguarda l'addizionale regionale, segnaliamo che diverse regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, Umbria, Veneto) seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all'aliquota applicata su base nazionale (0,90%).
Per tali regioni, nella generalità dei casi il calcolo dell'addizionale viene effettuato automaticamente.
Tuttavia, esistono alcune eccezioni (in particolare per la regione Veneto), in cui deve essere applicata un'aliquota ridotta. In questi casi, è necessario modificare il calcolo effettuato dalla procedura, impostando l'aliquota in questione nel campo 'Quantità' della voce 676 (elenco voci al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente').

Segnaliamo che, con il presente aggiornamento, sono stati modificati i parametri di calcolo (limiti di reddito o percentuali) della regione Umbria, sulla base delle ultime disposizioni emanate dalla stessa regione e pubblicate sul sito regionale.

Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell'addizionale regionale. Tali criteri sono conformi a quanto riportato sul sito del Ministero delle Finanze, oltre che sui siti delle singolo regioni, alla data del 19/12/07.

  • Abruzzo: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Campania: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Emilia Romagna: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (1,10% per redditi inferiori a E. 15.000,00 oppure 1,20% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 20.000,00 oppure 1,30% per redditi compresi tra E. 20.000,01 e 25.000,00 oppure 1,40% per redditi superiori a E. 25.000,00)
  • Lazio: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Liguria: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 13.000,00 oppure 1,25% per redditi compresi tra E. 13.000,01 e E. 20.000,00 oppure 1,40% per redditi superiori a E. 20.000,00)
  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,20% fino a E. 15.493,71 + 1,30% da E. 15.493,72 a E. 30.987,41 + 1,40% oltre E. 30.987,41)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (0,90% fino a E. 15.500,00 + 1,20% da E. 15.500,01 a E. 31.000,00 + 1,40% oltre E. 31.000,00)
  • Molise: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Piemonte: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 11.071,35 oppure 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Sicilia: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Umbria: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 15.000,00 oppure 1,10% per redditi superiori al predetto limite)
  • Veneto: aliquote differenziate da applicare all'intero reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 28.000,00 oppure 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Tutte le altre Regioni: aliquota valida su base nazionale (0,90%)

Ricordiamo che le addizionali non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l'Irpef su base annuale, anche a causa di un importo delle detrazioni (lavoro dipendente e familiari a carico) più elevato rispetto al valore della ritenuta lorda.

Dicembre 2007
(acred324)
ADDIZIONALE COMUNALE

Ricordiamo che l'addizionale comunale viene calcolata sulla base del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell'anno di competenza. In tal senso, si considera il comune di residenza presente sul servizio Dipendente - Anagrafico, con data di decorrenza uguale o precedente al 1 gennaio 2007 (vedere aggiornamento di febbraio 2007 - Acred305).
Nel calcolo dell'addizionale, inoltre, si tiene conto dell'eventuale limite di esenzione presente nel comune di residenza (vedere Aliquote addizionale comunale). Per i redditi superiori al suddetto limite, l'aliquota viene applicata all'intero reddito.

Per quanto riguarda il mese di dicembre, occorre tenere presente che viene effettuato un conguaglio rispetto alle somme già versate a titolo di acconto. Nel caso in cui il saldo risulti essere a credito, questo viene restituito in busta paga indicandolo sulla colonna delle ritenute con valore negativo; tale credito viene compensato sul versamento delle addizionali comunali trattenute nel mese corrente ed eventualmente nei mesi successivi (vedere aggiornamento di marzo 2007 - Acred307).

Precisiamo che il calcolo dell'acconto dovuto per l'anno 2008 verrà effettuato sulla busta paga del mese di gennaio, in quanto sarà necessario considerare il comune di residenza valido alla data del 1 gennaio 2008. A tale proposito, ricordiamo che l'acconto 2008 non è dovuto nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato entro il 31/12/07.

Maggio 2007
(acred311)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote relative all'addizionale comunale di competenza dell'anno 2007, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 15 maggio 2007. Le aliquote in questione vengono utilizzate esclusivamente per calcolare l'addizionale comunale relativa all'anno 2007, in caso di cessazione del rapporto.

Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l'opzione 'Aliquote pubblicate fino al 15/5/2007' dalla tabella 'Elenco Variazioni' (viene riportato il codice 'N' nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione è necessario impostare '15/05/2007' (va bene anche 01/05/2007).
E' inoltre necessario indicare l'opzione 'Definitivo' ('D') o 'Provvisorio' ('P'), in modo da ottenere l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l'opzione 'D'. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione dovrà essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l'opzione 'D'.
Sulla stampa 'addirpef.2007' viene riportato l'elenco dei soli comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore figurano sulla stampa 'erraddirpef.2007'.

Come già comunicato con l'aggiornamento relativo al mese di febbraio (Acred305), per alcuni comuni è stato previsto un limite di esenzione, corrispondente al reddito minino necessario affinché risulti dovuta l'addizionale comunale. Per i redditi superiori al limite di esenzione, l'aliquota viene applicata all'intero reddito.
Ricordiamo che, a partire dall'anno 2007, l'addizionale comunale viene determinata sulla base del comune di residenza risultante al 1 gennaio dell'anno di competenza. Di conseguenza, eventuali storicizzazioni presenti sul servizio anagrafico del dipendente con data successiva al 1/01/07, non verranno considerate nel calcolo dell'addizionale comunale, mentre manterranno il loro effetto sul calcolo dell'addizionale regionale.

Marzo 2007
(acred307)
CALCOLO IRPEF E ADDIZIONALI

Con la circolare del Ministero delle Finanze n. 15/E del 16/03/07 sono stati finalmente comunicati i necessari chiarimenti in merito alle numerose novità introdotte, in ambito fiscale, dalla Legge 296/06 (Finanziaria 2007).
Di conseguenza, abbiamo apportato alcune modifiche alle gestioni fiscali predisposte con l'aggiornamento relativo al mese di febbraio 2007 ('Acred305'). In particolare, è stato modificato il calcolo di alcune detrazioni in fase di conguaglio (limitatamente a determinati livelli di reddito) ed è stata predisposta l'eventuale restituzione dell'acconto addizionale comunale in caso di cessazione del rapporto.

Nella gestione dell'addizionale comunale relativa all'anno corrente, sono state apportate le seguenti modifiche:

  • In caso di cessazione del rapporto, l'acconto residuo viene trattenuto fino a concorrenza con l'addizionale dovuta. A titolo informativo, comunichiamo che, nel Dettaglio del cedolino, l'acconto residuo complessivo figura sulla voce 753, mentre la parte non trattenuta, in quanto eccedente l'addizionale dovuta, viene riportato sulla nuova voce 771. Precisiamo che, sulla stampa sia del cedolino che di tutti gli altri modelli mensili, l'acconto trattenuto del mese (corrispondente alla differenza tra le voci 753 e 771) viene comunque esposto su un unico rigo.

  • In fase di conguaglio fiscale (cessazione del rapporto o mese di dicembre), se l'acconto trattenuto nei mesi precedenti risulta superiore all'addizionale dovuta, la differenza viene restituita in busta paga a titolo di saldo addizionale comunale a credito. L'importo restituito viene recuperato automaticamente sulle somme da versare a titolo di saldo addizionale comunale relativo all'anno corrente (tributo 3816 con periodo 2007). L'eventuale credito non recuperato nel mese corrente viene accantonato, per essere poi recuperato nel primo mese successivo in cui si presenta lo stesso tributo. Il credito residuo può essere visualizzato tramite il servizio Cedolini - Residui Ditta (campo 'Tributo 3816'). Ricordiamo che, a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo (2008), diventa possibile compensare i crediti residui direttamente sul modello F24, utilizzando a tale scopo alcuni particolari codici tributo.

Con il prossimo aggiornamento verrà modificata la gestione del CUD in merito all'esposizione del saldo addizionale comunale, relativamente ai modelli prodotti per l'anno di competenza 2007.

Febbraio 2007
(acred305)
AGGIORNAMENTO ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote relative all'addizionale comunale di competenza dell'anno 2007, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 15 febbraio 2007. Ricordiamo che le aliquote pubblicate entro tale data devono essere utilizzate per calcolare l'acconto relativo all'anno 2007.

Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe (Amministrazione del Personale -> Amministratore Paghe -> Procedure di elaborazione e stampa -> Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale).
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l'opzione 'Aliquote pubblicate fino al 15/2/2007' dalla tabella 'Elenco Variazioni' (viene riportato il codice 'M' nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione è necessario impostare '15/02/2007'.
E' inoltre necessario indicare l'opzione "Definitivo" ('D') o "Provvisorio" ('P'), in modo da ottenere l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni (operando sul servizio Tabelle), dovrà essere rilanciata la procedura con l'opzione 'D'. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione dovrà essere inserito tramite il servizio Tabelle, prima di lanciare nuovamente la procedura con l'opzione 'D'.
Sulla stampa 'addirpef.2007' viene riportato l'elenco dei soli comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote; le segnalazioni di errore figurano sulla stampa 'erraddirpef.2007'.

Nella stampa delle aliquote variate al 15/02/07, per alcuni comuni figura anche un limite di esenzione, corrispondente al reddito minino necessario affinché risulti dovuta l'addizionale comunale. Tale importo è visibile e modificabile, al pari dell'aliquota, sul servizio Tabelle, nella parte relativa alla definizione dei comuni.
Nel calcolo dell'addizionale comunale relativa all'anno 2007 (compreso l'acconto), si tiene conto del predetto limite. Precisiamo che, per i redditi superiori al limite di esenzione, l'aliquota viene applicata all'intero reddito.

Sempre per quanto riguarda l'addizionale comunale relativa all'anno 2007, il calcolo deve essere effettuato tenendo conto del domicilio fiscale valido al 1 gennaio dell'anno di competenza. Precisiamo che l'addizionale regionale continua invece ad essere calcolata in base al domicilio fiscale risultante al 31 dicembre dell'anno di competenza.
Nel calcolo dell'addizionale comunale (compreso l'acconto) viene quindi considerato il comune di residenza, presente sul servizio Dipendente - Anagrafico, che riporta una data di decorrenza uguale o precedente al 1 gennaio 2007 (in presenza di diverse storicizzazioni si considera la più recente rispetto al 1/01/07).
Eventuali storicizzazioni successive al 1/01/07 non vengono quindi considerate nel calcolo dell'addizionale comunale relativa all'anno 2007 (verranno invece utilizzate per l'addizionale relativa all'anno 2008).

Febbraio 2007
(acred305)
CALCOLO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE

Una volta aggiornate le aliquote relative all'anno 2007, tramite la procedura indicata in aggiornamento aliquote addizionale comunale, è possibile determinare correttamente l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno di competenza 2007.
Il calcolo dell'acconto viene effettuato, in modo del tutto indipendente, nella elaborazione delle buste paga di febbraio e nella generazione dei dati relativi al modello CUD/2007 (anno di competenza 2006). Occorre tenere presente che i due conteggi, seppure equivalenti, non sono collegati tra loro: è possibile effettuare prima la generazione dei dati del CUD e poi l'elaborazione delle buste paga di febbraio, oppure eseguire le stesse operazioni in ordine inverso.
In entrambi i conteggi, il calcolo dell'acconto avviene in automatico, sulla base dell'imponibile fiscale, al netto delle deduzioni per familiari a carico, risultante dal conguaglio annuale relativo al 2006. Ricordiamo che tale conguaglio può essere stato effettuato nel mese di dicembre 2006 oppure di gennaio 2007 (come conguaglio anno precedente).
Nel caso in cui si debba calcolare l'acconto, sulla busta paga di febbraio, per un'azienda non gestita nell'anno 2006, l'imponibile fiscale lordo e le deduzioni per familiari a carico (come pure le altre deduzioni) possono essere inseriti sul servizio Cedolino - Anno Precedente, in corrispondenza del mese 12/2006.

In assenza di disposizioni precise, per risolvere le varie casistiche che si possono presentare nella gestione dell'acconto da parte del sostituto d'imposta, si è fatto riferimento soprattutto alle istruzioni relative al modello CUD/2007.
In particolare, dalle istruzioni in oggetto risulta che il valore dell'acconto indicato sul CUD (punto 7-bis del modello) deve essere obbligatoriamente trattenuto da parte del sostituto. Tale obbligo comporta la necessità di trattenere e versare l'acconto anche quando quest'ultimo dovesse risultare di importo superiore all'addizionale comunale dovuta, in caso di cessazione del rapporto avvenuta nel corso dell'anno 2007. Per il momento, in attesa di ulteriori disposizioni, la procedura di elaborazione delle buste paga tiene conto del suddetto obbligo: a partire dal mese di febbraio, in caso di cessazione del rapporto viene interamente trattenuto l'acconto indicato sul modello CUD. Inoltre, non viene effettuata alcuna restituzione, nel caso in cui l'addizionale comunale dovuta risulti inferiore all'acconto trattenuto nell'anno. Nel caso, invece, che l'addizionale dovuta risulti superiore all'acconto trattenuto, viene calcolato e trattenuto il corrispondente saldo a debito, secondo le modalità già in vigore negli anni precedenti.
La suddetta impostazione consente, inoltre, di non generare discordanze tra il valore dell'acconto riportato nella parte B del modello 770/2007 (corrispondente al CUD) e il valore dell'acconto trattenuto nell'anno 2007, che verrà riportato sul modello 770/2008 (sicuramente nel prospetto ST e, presumibilmente, anche nella parte B).

Seguendo lo stesso criterio descritto al paragrafo precedente (derivante dalle istruzioni del modello CUD/2007), l'acconto dell'addizionale comunale non viene determinato per quei soggetti il cui rapporto di lavoro è cessato prima del mese di febbraio 2007, in quanto, per tali soggetti, non è possibile trattenere l'acconto. Tale criterio, che risulta ovvio per i rapporti cessati entro il 31/12/06, viene esteso anche ai rapporti cessati nel mese di gennaio 2007: anche nel caso in questione, infatti, non è possibile calcolare l'acconto dovuto rispetto alle aliquote pubblicate entro il 15/02/07, trattenendolo sull'ultima una busta paga utile (che, in generale, è quella relativa al mese di gennaio). Ricordiamo, comunque, che per i dipendenti cessati nel mese di gennaio è stata determinata e trattenuta (a saldo), l'addizionale comunale dovuta per l'anno 2007.
Nei casi sopra descritti, l'acconto non viene determinato sulla busta paga di febbraio e non viene indicato sul modello CUD. Inoltre, sul modello CUD viene riportata una comunicazione non obbligatoria (senza codice), nello spazio relativo alle annotazioni, per specificare che l'acconto non è stato determinato a causa della cessazione del rapporto.
Precisiamo che, relativamente ai rapporti cessati prima del mese di febbraio 2007, per il calcolo dell'acconto non si tiene conto di eventuali riassunzioni avvenute nello stesso mese di febbraio (l'acconto non viene comunque determinato).

Occorre tenere presente che la gestione dell'acconto sopra descritta, sia per quanto riguarda l'indicazione sul modello CUD, sia per la corrispondente trattenuta in busta paga, potrebbe essere invalidata da successive istruzioni ministeriali. Ad oggi (23/02/07), non risulta emanata alcuna disposizione in merito alla gestione dell'acconto da parte del sostituto, ad eccezione del comma 142 della Legge 296/06 (Finanziaria 2007), della risoluzione ministeriale n.20 del 6/02/07 (che ha istituito i codici tributo per il versamento dell'acconto) e delle sopra citate istruzioni relative al modello CUD/2007. Ovviamente, nel caso vengano emanate ulteriori disposizioni, provvederemo ad aggiornare la Procedura Paghe.

In tutti i casi in cui risulta dovuto, l'importo dell'acconto viene calcolato con l'elaborazione della busta paga di febbraio (anche elaborando la singola busta tramite il servizio Cedolini). L'acconto dovuto viene esposto sulla busta paga dello stesso mese, nella colonna 'Dato Base'; nel dettaglio del cedolino, l'acconto dovuto è riportato nel campo Importo Totale della voce 752, elaborata esclusivamente nel mese di febbraio.

La trattenuta dell'acconto avviene in automatico, secondo le seguenti modalità:

  • in un'unica soluzione, a partire dalla stessa busta paga di febbraio, in caso di cessazione del rapporto; se la cessazione avviene nei mesi successivi a febbraio, nel mese di cessazione viene trattenuta la parte residua dell'acconto, al netto di quanto già trattenuto (sempre a titolo di acconto) nei mesi precedenti;
  • in nove rate mensili, a partire dalla busta paga di febbraio per le ditte che adottano il criterio di "cassa", oppure dalla busta paga di marzo per le ditte che adottano il criterio di "competenza";
  • in un'unica rata, sulla busta paga di febbraio (criterio di "cassa") o di marzo (criterio di "competenza"), nel caso in cui l'acconto complessivamente dovuto risulti inferiore a E. 10,00. In merito a quest'ultima modalità, analoga a quella adottata per la trattenuta delle addizionali relative all'anno precedente (se inferiori a E. 12,00), ricordiamo che il datore di lavoro ha facoltà di stabilire il numero di rate da applicare alla trattenuta delle addizionali: evitando di rateizzare somme di importo minimo, si esclude la possibilità di generare tributi di importo inferiore all'unità di Euro, che comportano svariate difficoltà al momento della compilazione del modello 770 (ad esempio, non possono essere indicate nel prospetto ST, indipendentemente dal loro effettivo versamento).

L'importo trattenuto a titolo di acconto (sia in forma rateizzata che in un'unica soluzione) sulla busta paga di un determinato mese, è riportato nel campo Importo Totale della voce 753, visibile anche nel dettaglio del cedolino.
Sul modello F24, l'importo trattenuto a titolo di acconto (anche in questo caso indipendentemente dal numero di rate) è riportato sul nuovo codice tributo 3860, istituito con la risoluzio ministeriale n.20/E del 6/02/07.

Nel caso in cui sia necessario modificare, per qualsiasi motivo, l'importo dell'acconto dovuto, è possibile inserire la voce 752 sulle Variazioni Mensili di febbraio, indicando l'importo richiesto nel campo Importo Totale.
Se, invece, si desidera modificare esclusivamente il numero delle rate, rispetto a quanto determinato in automatico, è possibile intervenire sulle Variazioni Mensili del primo mese in cui inizia la trattenuta (febbraio per il criterio di "cassa", marzo per il criterio di "competenza"), indicando il numero delle rate nel campo Quantità della voce 753.
E' anche possibile, nei mesi successivi a febbraio, inserire la trattenuta dell'acconto residuo per eventuali aziende non gestite nei mesi precedenti. In tal caso, il numero delle rate residue deve essere indicato nel campo Quantità ed il corrispondente importo residuo da trattenere deve essere indicato nel campo Importo Totale della voce 753.
Relativamente al modello CUD, eventuali modifiche dell'acconto dovuto possono essere effettuate intervenendo sul servizio CUD - IRPEF, come indicato al successivo punto 4.

Gennaio 2007
(acred302)
CONGUAGLIO ADDIZIONALE REGIONALE

E' stata effettuata una correzione sul conguaglio fiscale relativo all'anno precedente (2006), effettuato in automatico, sulla busta paga di gennaio, per i soggetti residenti nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia, allo scopo di rideterminare l'importo dell'addizionale regionale (vedere aggiornamento 'Acred301').

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo riscontrato un'anomalia che si presentava in particolari situazioni e, nei casi interessati, portava ad un diverso valore delle deduzioni rispetto a quanto calcolato sul cedolino di dicembre 2006.
Con il presente aggiornamento, abbiamo rettificato l'anomalia in questione, in modo che il conguaglio fiscale effettuato sulla busta paga di gennaio produca sempre lo stesso risultato, per quanto riguarda l'Irpef, di quello effettuato a dicembre.
Consigliamo, comunque, di ricontrollare in tal senso le buste paga dei dipendenti e dei collaboratori interessati dal ricalcolo dell'addizionale regionale (ricordiamo che è possibile produrre un elenco dei soggetti in questione).

Ricordiamo inoltre che, se si ha necessità di inibire il conguaglio anno precedente (ad esempio nel caso in cui fosse stata "forzata" l'aliquota regionale sull'elaborazione di dicembre), è sufficiente inserire la voce 606 selezionandola dall'elenco delle voci disponibili al punto 4.2, utilizzando l'opzione 'Blocca il conguaglio': seguendo tale modalità, sulla voce 606 viene riportato il valore '-1' nei campi Importo Unitario e Importo Totale. La voce 606 può essere indicata sulle Variazioni Mensili di un dipendente, oppure, se la condizione è generalizzata, può essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (in tal caso occorre barrare la casella 'Estesa a tutti i dipendenti').

Gennaio 2007
(acred301)
ELENCO DIPENDENTI PER CONGUAGLIO ADDIZIONALE

Prima di elaborare il mese di gennaio 2007, è necessario verificare se i dipendenti gestiti sono residenti in una delle regioni per le quali è necessario effettuare un ricalcolo dell'addizionale regionale, rispetto a quanto è stato determinato in sede di conguaglio fiscale, sulla busta paga del mese di dicembre 2006.
Le regioni interessate dal ricalcolo dell'addizionale sono: Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia.
A tale riguardo, precisiamo che sul sito del Ministero delle Finanze sono stati effettuati due diversi aggiornamenti, rispettivamente in data 05/01/07 e 11/01/07, con i quali sono state modificate le aliquote relative alle regioni sopra elencate. Per tali regioni, l'aliquota è stata portata al 1,40%, a causa dell'aumento previsto dalle Leggi 311/04 e 266/05.
In merito ai criteri di applicazione del suddetto aumento, occorre sottolineare che, sui siti del Ministero delle Finanze e delle regioni interessate (con la sola eccezione del Lazio), non se ne teneva conto prima del 5 gennaio 2007. Inoltre, segnaliamo che la regione Liguria, per la quale sussistono le stesse condizioni delle regioni sopra elencate, non applica l'aumento e continua ad adottare le aliquote che erano state determinate con precedenti disposizioni (disposizioni precedenti erano state emanate anche da Campania e Molise e figurano tuttora sui rispettivi siti regionali: tuttavia, per tali regioni, dal sito del Ministero delle Finanze risulta che debba essere applicato l'aumento).

Per i dipendenti residenti nelle cinque regioni sopra elencate, occorre effettuare un nuovo conguaglio sulla busta paga di gennaio, per poter ricalcolare l'addizionale regionale da trattenere nel corso del 2007.
L'operazione di conguaglio e di ricalcolo dell'addizionale, per i soli soggetti interessati, viene effettuata automaticamente dalla procedura di elaborazione mensile, senza dover attivare il conguaglio relativo all'anno precedente secondo le varie modalità previste. Nei casi interessati, la trattenuta delle addizionali inizierà quindi a partire dal cedolino del mese di febbraio, corrispondente al mese successivo al conguaglio (secondo quanto previsto dalla normativa) ed il numero delle rate verrà automaticamente rideterminato di conseguenza. Precisiamo che, ai fini del conguaglio dell'addizionale regionale, viene considerata la residenza presente in archivio rispetto al 31 dicembre 2006.
Da parte dell'Utente, è necessario intervenire sul conguaglio relativo all'anno precedente soltanto nel caso in cui debbano essere inserite delle informazioni aggiuntive (ad esempio compensi da terzi, anche se già inseriti su dicembre).
Inoltre, potrebbe essere necessario bloccare il ricalcolo dell'addizionale, nel caso in cui si fosse già stata applicata la nuova aliquota nel conguaglio di dicembre (tramite una "forzatura" da parte dell'Utente).

Per poter controllare le eventuali condizioni particolari sopra indicate, abbiamo predisposto un elenco dei dipendenti residenti nelle regioni interessate dal ricalcolo dell'addizionale. A tale scopo, sulla procedura Stampe Accessorie occorre lanciare il programma 'STAREGDI', presente nell'elenco programmi disponibili al punto 1.3 ('Stampe di Controllo'), indicando come Data Inizio '01-01-2007' e Data Fine '31-01-2007'.

Viene prodotta la stampa 'conguaglio.addiz', nella quale sono elencati tutti i dipendenti residenti nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia. Sulla stampa sono inoltre segnalate particolari condizioni di conguaglio (compensi da terzi, ecc.), per le quali è necessario intervenire sulle Variazioni Mensili di gennaio. Inoltre, viene segnalata la condizione di conguaglio non necessario (in caso di "forzatura" dell'aliquota nel conguaglio di dicembre).
In assenza di segnalazioni, il conguaglio può svolgersi in modo totalmente automatico sull'elaborazione di gennaio.

Gennaio 2007
(acred301)
ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2007

Come già segnalato al precedente punto 1.2, per le regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Sicilia l'aliquota dell'addizionale regionale è stata aumentata al 1,40%, relativamente all'anno di competenza 2006. Tale aliquota viene mantenuta anche per l'anno di competenza 2007, in caso di conguaglio fiscale dovuto alla cessazione del rapporto.

Sempre per quanto riguarda i conguagli fiscali relativi all'anno di competenza 2007, è stato modificato il calcolo dell'addizionale regionale sulle regioni Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.
Di seguito, riportiamo i criteri adottati dalle regioni sopra elencate:

  • Piemonte: aliquote differenziate in base al reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 11.071,35 / 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Veneto: aliquote differenziate in base al reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 28.000,00 / 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Emilia Romagna: aliquote differenziate in base al reddito (1,10% per redditi inferiori a E. 15.000,00 / 1,20% per redditi compresi tra E. 15.000,01 e 20.000,00 / 1,30% per redditi compresi tra E. 20.000,01 e 25.000,00 / 1,40% per redditi superiori a E. 25.000,00)
Dicembre 2006
(acred299)
ADDIZIONALE REGIONALE

Per quanto riguarda l'addizionale regionale, segnaliamo che le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Campania, Molise e Calabria seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all'aliquota applicata su base nazionale (0,90%), in alcuni casi con aliquote differenziate per scaglioni di reddito.
Per le regioni sopra elencate, nella generalità dei casi il calcolo dell'addizionale viene effettuato automaticamente.
Tuttavia, esistono alcune eccezioni (in particolare per la regione Veneto), in cui deve essere applicata un'aliquota ridotta. In questi casi, è necessario modificare il calcolo effettuato dalla procedura, impostando l'aliquota in questione nel campo 'Quantità' della voce 676 (elenco voci al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente').

Con il presente aggiornamento, sono stati modificati i parametri di calcolo (limiti di reddito o percentuali) delle regioni Piemonte, Liguria, Campania e Molise, sulla base delle ultime disposizioni emanate dalle stesse regioni e pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze (oltre che sui siti delle singole regioni) alla data del 15/12/06.

Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell'addizionale regionale:

  • Lombardia: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,20% fino a E. 15.493,71 + 1,30% da E. 15.493,72 a E. 30.987,41 + 1,40% oltre E. 30.987,41)
  • Marche: aliquote progressive per scaglioni di reddito (0,90% fino a E. 15.500,00 + 1,20% da E. 15.500,01 a E. 31.000,00 + 1,40% oltre E. 31.000,00)
  • Campania: aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,10% fino a E. 12.500,00 + 1,20% da E. 12.500,01 a E. 15.000,00 + 1,40% oltre E. 15.000,00)
  • Piemonte: aliquote differenziate in base al reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 10.854,26 oppure 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Liguria: aliquote differenziate in base al reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 13.000,00 oppure 1,25% per redditi compresi tra E. 13.000,01 e E. 20.000,00 oppure 1,40% per redditi superiori a E. 20.000,00)
  • Veneto: aliquote differenziate in base al reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 29.000,00 oppure 1,40% per redditi superiori al predetto limite)
  • Umbria: aliquote differenziate in base al reddito (0,90% per redditi inferiori a E. 26.000,00 oppure 1,10% per redditi superiori al predetto limite)
  • Molise: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,20%)
  • Calabria: aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40%)
  • Tutte le altre Regioni: aliquota valida su base nazionale (0,90%)

Ricordiamo che, dalla base imponibile utilizzata per il calcolo delle addizionali regionale e comunale, vengono escluse le sole deduzioni spettanti per familiari a carico.
Ricordiamo, inoltre, che le addizionali non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l'Irpef, anche a causa di un importo delle deduzioni (base, lavoro dipendente e familiari a carico) più elevato rispetto al totale delle somme imponibili.

Dicembre 2006
(acred299)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote relative all'addizionale comunale di competenza dell'anno 2006, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 15/12/06.
Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe.
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l'opzione 'Aliquote relative all'anno 2006' dalla tabella 'Elenco Variazioni' (viene riportato il codice 'H' nel campo Selezione Aggiornamento).
La procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione è necessario impostare '01/12/2006'.
E' inoltre necessario indicare l'opzione "Definitivo" ('D') o "Provvisorio" ('P'), in modo da ottenere l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le necessarie correzioni, dovrà essere rilanciata la procedura con l'opzione 'D'. In particolare, su alcuni comuni potrebbe essere segnalata la mancanza del codice catastale: il codice in questione dovrà essere inserito tramite il servizio 'Tabelle', prima di lanciare nuovamente la procedura con l'opzione 'D'.
Sulla stampa 'addirpef.2006' viene riportato l'elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote (in seguito ad una variazione rispetto a quelle presenti in archivio); le segnalazioni di errore figurano sulla stampa 'erraddirpef.2006'.

Sulla stessa procedura, nella finestra Selezione Aggiornamento è stata predisposta anche una diversa opzione che consente di inserire in archivio TUTTE le aliquote relative all'anno 2006, che risultano pubblicate sul Ministero delle Finanze. In questo caso, l'aliquota di ogni comune viene riportata sia in archivio che in stampa, anche se si tratta di sole conferme delle stesse aliquote applicate negli anni precedenti. Se si preferisce utilizzare tale opzione, devono essere selezionate le aliquote relative all'anno 2006 dalla tabella 'Elenchi completi pubblicati sul Ministero delle Finanze' (viene riportato il codice 'L' nel campo Selezione Aggiornamento). Anche in questo caso, per la data di storicizzazione e per l'opzione "definitivo" vale quanto indicato al paragrafo precedente.

Gennaio 2006
(acred274)
ADDIZIONALE REGIONALE

Per quanto riguarda i conguagli fiscali relativi all'anno 2006, è stato differenziato il calcolo dell'addizionale regionale sulle regioni Liguria e Campania, rispetto all'aliquota valida su base nazionale (0,90%).
Di seguito, riportiamo i criteri adottati dalle due regioni:

  • Liguria : aliquote progressive per scaglioni di reddito (0,90% fino a E. 13.000,00 + 1,25% da E. 13.000,01 a E. 20.000,00 + 1,40% oltre E. 20.000,00)
  • Campania : aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,20% fino a E. 15.000,00 + 1,40% oltre E. 15.000,00)

Inoltre, relativamente alla regione Veneto, segnaliamo che sono ulteriormente cambiate le condizioni in cui deve essere applicata un'aliquota ridotta (vedere aggiornamento di dicembre 2005 - 'Acred272').

Dicembre 2005
(acred272)
ADDIZIONALE REGIONALE

Per quanto riguarda l'addizionale regionale, segnaliamo che le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Puglia e Calabria seguono particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all'aliquota applicata su base nazionale (0,90%), in alcuni casi con aliquote progressive per scaglioni di reddito.
Nella generalità dei casi, il calcolo dell'addizionale viene effettuato automaticamente anche per le regioni sopra elencate. Tuttavia, esistono alcune eccezioni (in particolare per la regione Veneto relativamente ai disabili), in cui deve essere applicata l'aliquota dello 0,90%. In questi casi, è necessario modificare il calcolo effettuato dalla procedura, impostando l'aliquota in questione nel campo 'Quantità' della voce 676 (elenco voci al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente').

Segnaliamo che, con il presente aggiornamento, sono stati modificati i parametri di calcolo (limiti di reddito o percentuali) delle regioni Piemonte, Veneto, Umbria, Marche e Puglia (quest'ultima tornata all'aliquota dello 0,90%), sulla base delle ultime disposizioni emanate dalle stesse regioni. Come è già accaduto negli anni precedenti, alcune delle disposizioni in questione non risultano ancora pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Di seguito, riepiloghiamo i criteri adottati nel calcolo automatico dell'addizionale regionale:

  • Lombardia : aliquote progressive per scaglioni di reddito (1,20% fino a E. 15.493,71 + 1,30% da E. 15.493,72 a E. 30.987,41 + 1,40% oltre E. 30.987,41)
  • Marche : aliquote progressive per scaglioni di reddito (0,90% fino a E. 15.500,00 + 1,20% da E. 15.500,01 a E. 31.000,00 + 1,40% oltre E. 31.000,00)
  • Piemonte : aliquote differenziate in base al reddito (0,90% fino a E. 10.672,82 oppure 1,40% oltre tale limite)
  • Umbria : aliquote differenziate in base al reddito (0,90% fino a E. 26.000,00 oppure 1,10% oltre tale limite)
  • Veneto : aliquote differenziate in base al reddito (0,90% fino a E. 29.000,00 oppure 1,40% oltre tale limite)
  • Calabria : aliquota maggiorata rispetto a quella valida su base nazionale (1,40% su tutto il reddito)
  • Tutte le altre Regioni : aliquota valida su base nazionale (0,90% su tutto il reddito)

Ricordiamo che, dalla base imponibile utilizzata per il calcolo delle addizionali regionale e comunale, vengono escluse le sole deduzioni spettanti per familiari a carico.
Ricordiamo, inoltre, che le addizionali non sono dovute nel caso in cui non sia dovuta l'Irpef.

Dicembre 2005
(acred272)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote relative all'addizionale comunale di competenza dell'anno 2005, sulla base di quanto pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze alla data del 16/12/05.
Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe.
Nella finestra relativa al campo Selezione Aggiornamento, scegliere l'opzione 'Aliquote relative all'anno 2005', sulla tabella 'Elenco variazioni' (viene riportato il codice 'F' nel campo Selezione Aggiornamento).
Inoltre, la procedura richiede la data di storicizzazione delle nuove aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, nel campo Data Storicizzazione è necessario impostare '01/12/2005'.
E' inoltre necessario indicare l'opzione "Definitivo" ('D') o "Provvisorio" ('P'), in modo da ottenere rispettivamente l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni, è possibile rilanciare la procedura con l'opzione 'D'. In particolare, possono essere segnalati alcuni comuni per i quali non è presente in archivio il codice catastale: è possibile inserire il codice in questione tramite il servizio 'Tabelle' (accessibile da un qualunque servizio delle Paghe), per poi rilanciare la procedura con l'opzione 'D'.
Sulla stampa 'addirpef.2005' viene riportato l'elenco dei comuni per i quali sono state aggiornate le aliquote (a seguito di una variazione rispetto a quelle presenti in archivio); le segnalazioni di errore figurano sulla stampa 'erraddirpef.2005'.

Sulla stessa procedura, nella finestra Selezione Aggiornamento, è stata predisposta anche una diversa opzione che consente di inserire in archivio tutte le aliquote relative all'anno 2005 pubblicate sul Ministero delle Finanze. In questo caso, l'aliquota di ogni comune viene riportata sia in archivio che in stampa, anche se si tratta di sole conferme delle aliquote già presenti. Se si preferisce utilizzare tale opzione, devono essere selezionate le aliquote dell'anno 2005 dalla tabella 'Elenchi completi pubblicati sul Ministero delle Finanze' (viene riportato il codice 'G' nel campo Selezione Aggiornamento). Anche in questo caso, per la data di storicizzazione e l'opzione "definitivo" vale quanto indicato al paragrafo precedente.

Giugno 2005
(paghe166)
BASE IMPONIBILE DELLE ADDIZIONALI IRPEF

E' stato modificato il calcolo della base imponibile relativa alle addizionali regionale e comunale, secondo le indicazioni riportate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.31 del 6/6/05.
La suddetta circolare ha chiarito che le deduzioni per familiari a carico (art.12 del TUIR), in vigore a partire dall'anno 2005, devono avere effetto sulla base imponibile utilizzata per il calcolo delle addizionali, differendo in questo dalle deduzioni base e lavoro dipendente (art.11 del TUIR), già in vigore nell'anno 2004.

Come indicato nell'aggiornamento relativo al mese di gennaio 2005 ('Paghe158'), in assenza di precisazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, per le nuove deduzioni era stato adottato lo stesso criterio delle precedenti: non avevano rilevanza nella determinazione della base imponibile utilizzata per il calcolo delle addizionali regionale e comunale.
A partire dalla busta paga del mese di giugno, per i dipendenti cessati le addizionali relative all'anno corrente vengono invece calcolate considerando l'imponibile fiscale al netto delle sole deduzioni spettanti per familiari a carico.

Nella circolare ministeriale non si trovano precisazioni in merito ai conguagli effettuati prima della pubblicazione della circolare stessa: non è indicato alcun obbligo, da parte del sostituto d'imposta, di effettuare un nuovo conguaglio per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato entro il mese di maggio 2005. Di conseguenza, non è stata predisposta una specifica restituzione delle addizionali trattenute in eccesso per i casi in questione. Ovviamente, in caso di successiva riassunzione dello stesso dipendente, al momento del nuovo conguaglio fiscale vengono rideterminate correttamente le addizionali relative all'intero anno, tenendo conto anche del precedente rapporto di lavoro.

Dicembre 2004
(paghe156)
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI

Le voci relative al conguaglio fiscale di fine anno (o di fine rapporto) sono indicate nell'elenco delle Variazioni Mensili, al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente'.

In particolare, segnaliamo che è prevista la possibilità di trattenere l'intero importo delle addizionali regionale e comunale nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i lavoratori autonomi che non percepiscono compensi con frequenza mensile.

Ricordiamo che l'addizionale regionale dovuta per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche, Puglia e Calabria segue dei particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all'aliquota valida su base nazionale (0,90%), distribuite su diversi scaglioni di reddito. Nella generalità dei casi, il calcolo dell'addizionale viene effettuato automaticamente anche per le regioni in questione. Tuttavia, per le regioni Veneto e Puglia, esistono alcune situazioni (che non è possibile gestire in automatico), in cui deve essere applicata l'aliquota dello 0,90%. In questi casi, è necessario modificare il calcolo effettuato automaticamente dalla procedura, impostando l'aliquota desiderata nel campo 'Quantità' della voce 676 (elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 'Conguaglio Irpef anno corrente').
Segnaliamo inoltre che, con il presente aggiornamento, sono state predisposte le variazioni deliberate dalle regioni Piemonte, Veneto, Marche, Puglia e Calabria, sulla base delle tabelle riepilogative riportate sul n.48 del 2004 di Guida al Lavoro. Alcune delle variazioni in questione non risulta che siano state ancora pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Dicembre 2004
(paghe156)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote dell'addizionale comunale, rispetto alle variazioni pubblicate nel corso dell'anno 2004.
Si tratta dei soli comuni in cui è stata deliberata una riduzione dell'aliquota applicata negli anni precedenti. Sono inoltre presenti alcune rettifiche delle percentuali precedentemente pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze.
Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe. Nel parametro Selezione Aggiornamento è stata prevista un'ulteriore opzione, in riferimento alle aliquote relative all'anno 2004 (viene riportato il codice '9' nel campo Selezione Aggiornamento). Inoltre, la procedura richiede la data nella quale effettuare la storicizzazione delle aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, è necessario impostare la data di storicizzazione '01/12/2004'.
Come negli aggiornamenti precedenti, è necessario indicare l'opzione "definitivo" ('D') o "provvisorio" ('P'), in modo da ottenere rispettivamente l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni, è possibile rilanciare la procedura con l'opzione 'D'.
L'elenco dei comuni aggiornati, con le relative aliquote, viene riportato sulla stampa 'addirpef.2004', mentre le segnalazioni di errore figurano sulla stampa 'erraddirpef.2004'.

Segnaliamo inoltre che, in data 14/12/04, sul sito del Ministero delle Finanze sono stati riportati gli elenchi completi di tutte le aliquote pubblicate nell'anno 2004 e negli anni precedenti. Gli elenchi in questione, disponibili anche in formato Excel, si trovano alla pagina: www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/download/index.htm.
Sulla stessa pagina sono riportate alcune avvertenze in merito alla completezza di tali elenchi. In particolare, si precisa che, sul file relativo ad un determinato anno, non sono necessariamente presenti le aliquote di tutti i comuni che risultavano già in vigore negli anni precedenti. Per avere la situazione completa in vigore nell'anno 2004, occorre quindi considerare anche i files relativi agli anni precedenti: per ogni comune, dovrà essere considerata l'aliquota di più recente pubblicazione.
Da parte nostra, abbiamo messo a disposizione anche questi nuovi elenchi sulla procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale (figurano come 'Aliquote pubblicate il 14/12/2004' e sono suddivise per anno di pubblicazione). Se si preferisce aggiornare l'archivio rispetto a tali elenchi, occorre effettuare un lancio per ogni anno, procedendo dal più vecchio (2001) al più recente (2004), impostando su tutti i lanci la data di storicizzazione al giorno '01/12/2004'.
Riteniamo che gli Utenti che hanno effettuato tutti i nostri precedenti aggiornamenti, non abbiano necessità di utilizzare gli elenchi in questione. Ogni Utente può comunque scegliere se riportare in archivio soltanto le variazioni dell'anno 2004 (come descritto al paragrafo precedente), oppure aggiornare gli archivi sulla base dei nuovi elenchi.

IMPORTANTE : I nuovi Utenti, che hanno iniziato ad utilizzare la Procedura Paghe nel corso dell'anno 2004, devono obbligatoriamente effettuare gli aggiornamenti delle aliquote comunali relative agli anni precedenti, prima di effettuare l'aggiornamento relativo all'anno 2004. A tale scopo, devono lanciare la procedura descritta al paragrafo precedente selezionando prima le aliquote relative all'anno 2001 e poi, con dei lanci successivi, quelle relative agli anni 2002, 2003 e 2004. Anche in questi casi, la data di storicizzazione deve essere impostata sempre al giorno '01/12/2004'.

Dicembre 2003
(paghe139)
ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE

E' possibile aggiornare le aliquote dell'addizionale comunale, rispetto alle variazioni pubblicate nel corso dell'anno 2003.
Precisiamo che si tratta, nella maggior parte dei casi, di semplici conferme delle percentuali già utilizzate per l'anno 2002, che sono state divulgate dal Ministero delle Finanze come aliquote effettivamente applicabili per l'anno 2003.
Per effettuare l'aggiornamento delle aliquote, occorre lanciare la procedura Aggiorna Aliquote Addizionale Comunale, presente nel menù Amministratore Paghe. Nel parametro Selezione Aggiornamento è stata prevista un'ulteriore opzione, in riferimento alle aliquote relative all'anno 2003 (viene riportato il codice '8' nel campo Selezione Aggiornamento). Inoltre, la procedura richiede la data nella quale effettuare la storicizzazione delle aliquote: per quanto riguarda il presente aggiornamento, è necessario impostare la data di storicizzazione '01/12/2003'.
Come negli aggiornamenti precedenti, è necessario indicare l'opzione "definitivo" ('D') o "provvisorio" ('P'), in modo da ottenere rispettivamente l'aggiornamento dell'archivio oppure la sola stampa dei comuni con le relative percentuali. Consigliamo di lanciare, in un primo momento, la procedura con l'opzione 'P', in modo da verificare eventuali segnalazioni di errore. Una volta effettuate le relative correzioni, è possibile rilanciare la procedura con l'opzione 'D'.
L'elenco dei comuni aggiornati, con le relative aliquote, viene riportato sulla stampa 'addirpef.2003', mentre le segnalazioni di errore figurano sulla stampa 'erraddirpef.2003'.

IMPORTANTE : I nuovi Utenti, che hanno iniziato ad utilizzare la Procedura Paghe nel corso dell'anno 2003, devono obbligatoriamente effettuare gli aggiornamenti delle aliquote comunali relative agli anni 2001 e 2002, prima di effettuare l'aggiornamento relativo all'anno 2003. A tale scopo, devono lanciare la procedura descritta al paragrafo precedente selezionando prima le aliquote relative all'anno 2001 e poi, con un secondo lancio, quelle relative all'anno 2002. In entrambi i casi, la data di storicizzazione deve essere impostata al 1° gennaio dell'anno di riferimento ('01-01-2001' sul primo lancio e '01-01-2002' sul secondo lancio). Ovviamente, non è necessario ripetere tale operazione, nel caso che fosse già stata effettuata nel corso dei mesi precedenti.

Dicembre 2003
(paghe139)
CONGUAGLIO FISCALE: VOCI DISPONIBILI

Ricordiamo che è prevista la possibilità di trattenere l'intero importo delle addizionali regionale e comunale nello stesso mese in cui viene effettuato il conguaglio. Tale opzione risulta particolarmente utile per i collaboratori coordinati e continuativi che non percepiscono compensi con frequenza mensile.
Inoltre, è possibile bloccare la trattenuta dell'Irpef derivante dal conguaglio, indicandola comunque sulla busta paga. Tale opzione può essere adoperata se il collaboratore decide di effettuare autonomamente il versamento delle somme dovute, nel caso in cui non vi sia capienza sul netto in busta.
Relativamente all'anno 2003, è stata prevista la possibilità di effettuare il calcolo delle ritenute fiscali utilizzando un'aliquota più alta rispetto a quelle applicate automaticamente dalla procedura. Tale modalità può essere seguita, su richiesta del dipendente, soltanto nel calcolo mensile, oppure anche in fase di conguaglio annuale. In quest'ultima ipotesi, occorre utilizzare la voce 659, presente nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 4.1 (vedere in proposito anche l'aggiornamento 'Paghe131').

Ricordiamo inoltre che, anche per l'anno 2003, l'addizionale regionale dovuta per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Marche e Puglia segue dei particolari criteri di calcolo, che prevedono percentuali più alte rispetto all'aliquota valida su base nazionale (0,90%), talvolta distribuite su diversi scaglioni di reddito. Nella generalità dei casi, il calcolo dell'addizionale viene effettuato automaticamente anche per le regioni in questione.
Tuttavia in alcune delle regioni sopra descritte (in particolare per il Veneto), esistono situazioni particolari, riferite al dipendente, in cui deve essere applicata un'aliquota ridotta. In tale ipotesi, è possibile modificare il calcolo automatico effettuato dalla procedura, impostando l'aliquota desiderata nel campo 'Quantità' della voce 676, presente nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 4.1 - 'Conguaglio Irpef anno corrente'.
Per la regione Calabria, al momento risulta che non debba essere applicato l'aumento deliberato relativamente all'anno 2003 (è necessaria una conferma da parte del Ministero delle Finanze).

Gennaio 2003
(paghe121)
ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE

Come già precisato al paragrafo precedente, la nuova deduzione non viene considerata nella determinazione dell’imponibile da utilizzare per le addizionali regionale e comunale. La deduzione assume comunque una certa rilevanza, nel calcolo delle addizionali, nel caso in cui abbia l’effetto di annullare l’imponibile utile per il calcolo dell’Irpef lorda. In tale ipotesi, così come quando l’Irpef netta viene annullata per effetto delle detrazioni, le addizionali non sono dovute.
Le aliquote relative alle addizionali, come stabilito dall’articolo 3 della legge "finanziaria", non devono variare rispetto a quelle in vigore nell’anno 2002. Di conseguenza, per le regioni che hanno adottato aliquote diversificate per scaglioni di reddito, dovrebbero essere utilizzati gli stessi scaglioni in vigore nell’anno precedente. Attualmente è stato adottato tale criterio per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche e umbria (precisiamo che, su alcune pubblicazioni, per la regione Veneto vengono indicati i nuovi scaglioni); anche in questo caso, l’impostazione attuale è passibile di eventuali modifiche. Non sussiste alcun problema, invece, per le regioni che adottano un’unica aliquota (corrispondente allo 0,90%), compresa la regione Puglia che ha determinato un’aliquota (1,40%) diversa da quella generale.

Per quanto riguarda le addizionali relative all’anno 2002, ricordiamo che la trattenuta avviene in un’unica rata nel caso in cui l’importo complessivamente dovuto risulti essere inferiore a E. 10,33 (corrispondenti a L. 20.000); in caso contrario, viene automaticamente determinato il numero massimo di rate utilizzabili. E’ possibile intervenire per modificare tale impostazione, indicando il numero di rate che si desidera applicare sulle voci 679 (regionale) e 769 (comunale), in entrambi i casi utilizzando il campo Quantità. Le voci in questione figurano nell’elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 4.6 – ‘Rate Addizionali e Varie Irpef’ ed è sufficiente impostarle nel mese di gennaio.