LAVORO AUTONOMO

Novembre 2020
(acred780)
BONUS FISCALE – COMPENSI ANNUALI

Dal mese di novembre, in caso di erogazione di compensi su base annuale (o almeno plurimensile) agli amministratori o ad altri parasubordinati, il numero di giorni ricadenti nel periodo al quale si riferisce il compenso, viene automaticamente ripartito tra la parte utile per il bonus fiscale L. 190/2014 (fino al 30 giugno) e quella utile per il nuovo bonus fiscale e la nuova ulteriore detrazione L. 21/2020 (dal 1 luglio in poi).

Ricordiamo che, in caso di compensi relativi a più mesi, occorre indicare il periodo di competenza tramite apposite voci, riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.1 (‘Lavoro autonomo – Collaboratori’).
In particolare, è possibile indicare la data iniziale e la data finale del periodo al quale si riferisce il compenso: tali date vengono riportate nel campo Competenza delle voci 108 (data iniziale) e 104 (data finale).

In presenza di un compenso relativo a più mesi, per ottenere la ripartizione automatica dei giorni utili tra i due bonus fiscali, è necessario indicare la data iniziale e finale del periodo di competenza, secondo le modalità sopra descritte. Precisiamo che, in assenza di tale indicazione, l’intero periodo viene attribuito al bonus o all’ulteriore detrazione L. 21/2020.

Inoltre, se il compenso annuale (o plurimensile) viene erogato in un mese diverso da dicembre (o dal mese di fine rapporto), per ottenere la ripartizione automatica dei giorni tra i due bonus fiscali, occorre attivare il conguaglio fiscale. Ricordiamo che, a tale scopo, è sufficiente selezionare la voce 605 dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.1 (‘Conguaglio anno corrente’), in corrispondenza dell’opzione ‘Attiva il conguaglio’ (viene riportato ‘1’ nel campo Quantità).

Elaborando la busta paga interessata, il numero di giorni utili per il bonus fiscale L. 190/2014 viene riportato sulla voce 62A, mentre il numero di giorni utili per il bonus fiscale o l’ulteriore detrazione L. 21/2020 viene riportato sulla voce 62B. Entrambe le voci sono visibili nel Dettaglio del cedolino e vengono considerate ai fini del conguaglio fiscale.

Novembre 2018
(acred705)
COLLABORATORI / AUTONOMI EX-ENPALS

Con l’aggiornamento Acred558 di gennaio 2015 sono state rilasciate le istruzioni per la gestione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi del settore spettacolo (ex-Enpals).

Ad integrazione di quanto indicato nel suddetto aggiornamento, nel caso in cui si intenda applicare la stessa tassazione dei lavoratori autonomi (ritenuta d’acconto 20% e versamento tramite il codice tributo ‘1040’), è necessario:

  • barrare la casella ‘Esenzione Irpef’ sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’ (in alternativa, è possibile inserire la voce 128 con l’importo erogato al netto dei contributi);
  • indicare il valore imponibile, ai fini della ritenuta d’acconto, nel campo Importo Totale della voce 603.

Inoltre segnaliamo che, sul cedolino dei soggetti inquadrati con il contratto 118, è stata tolta l’indicazione del livello e dell’anzianità (in quanto non si tratta di lavoratori dipendenti).

Gennaio 2015
(acred558)
COLLABORATORI E AUTONOMI EX-ENPALS

Nel caso in cui si abbia necessità di gestire dei collaboratori o lavoratori autonomi del settore spettacolo (ex-Enpals), consigliamo di inquadrarli nel nuovo codice contratto 118Collaboratori e Autonomi Spettacolo’. Ovviamente, non si tratta di un vero “contratto nazionale”, bensì di una codifica predisposta per ottenere una più semplice gestione.

Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, i soggetti in questione devono essere inquadrati come ‘Dipendenti’ (campo Tipo di rapporto), agganciandoli al contratto 118 ed all’unico livello previsto (ovviamente fittizio).
In tal modo, risultano automaticamente bloccati gli elementi retributivi, oltre alla gestione delle ferie, dei permessi, del tfr e delle mensilità aggiuntive; sul cedolino, non vengono indicate le ore laborabili e lavorate.
Sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico, occorre impostare l’opzione ‘Escluso’ nel campo ‘Libro Unico – Presenze’.

Per gestire i compensi erogati, sono disponibili le voci 110 (‘Compenso erogato’) e 111 (‘Compenso aggiuntivo’), che possono essere “personalizzate”. Rimane comunque possibile utilizzare altre voci relative a somme erogate (indennità, premi, rimborsi, ecc.), personalizzandole secondo le necessità.
L’imponibile Inps viene calcolato totalizzando le somme erogate (escluse quelle esenti). Per il calcolo dei contributi, possono essere utilizzate le tabelle contributive attualmente disponibili per il settore Spettacolo (se risultano adeguate ai casi gestiti). In alternativa, può essere impostata, sul servizio Voci Fisse, l’aliquota complessiva (azienda + lavoratore) nel campo Quantità della voce 521 e l’aliquota a carico del lavoratore nel campo Quantità della voce 527.

Le somme erogate, al netto dei contributi Inps, sono automaticamente assoggettate a tassazione ordinaria.
Per i collaboratori, al fine di ottenere il versamento delle ritenute tramite il codice tributo ‘1004’, occorre impostare la voce 610 sul servizio Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.6 (‘Varie Irpef e addizionali’), in corrispondenza dell’opzione ‘Forzatura codice tributo da 1001 a 1004’ (viene riportato ‘2’ nel campo Quantità).
Per i lavoratori autonomi, occorre invece barrare la casella ‘Esenzione Irpef’ sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, gestendo poi (esternamente alla procedura Paghe) la ritenuta d’acconto ed il relativo versamento.

Ottobre 2005
(acred269)
ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Sul servizio di Inquadramento Contrattuale, nel campo relativo al Lavoro Autonomo, è stata aggiunta una nuova opzione relativa agli associati in partecipazione, da utilizzare nel caso in cui debba essere applicata un'aliquota ridotta (soggetti con altra assicurazione oppure titolari di pensione diretta).
Fino ad oggi, l'eventuale aliquota ridotta degli associati (17,50%) doveva essere indicata tramite la voce 551 sul servizio Voci Fisse. Con il presente aggiornamento, i casi in questione possono essere gestiti tramite i normali servizi anagrafici; di conseguenza, la voce 551 deve essere eliminata dalle Voci Fisse (attenzione: cancellarla dall'elenco, NON bloccarla).
Gli associati in partecipazione ai quali deve essere applicata la normale aliquota (18,00%), figurano adesso sul servizio di Inquadramento Contrattuale appunto come 'Associati con aliquota intera'.

Ottobre 2005
(acred269)
GESTIONE AUTONOMI OCCASIONALI

Sulla procedura Paghe è stata predisposta la gestione dei lavoratori autonomi occasionali, secondo modalità analoghe a quelle previste per i collaboratori e per gli associati in partecipazione.
I compensi corrisposti ai lavoratori autonomi occasionali sono assoggettati a ritenuta d'acconto (aliquota 20%) e, una volta superato il limite annuale di E. 5.000 (anche tra diversi committenti), alla stessa contribuzione Inps dei collaboratori.

Per gestire i lavoratori autonomi occasionali, sono state aggiunte alcune opzioni sul servizio di Inquadramento Contrattuale, nel campo relativo al Lavoro Autonomo, corrispondenti alle varie casistiche di assoggettamento a contributi.
Sono state inoltre predisposte le voci relative ai compensi corrisposti (diverse da quelle dei collaboratori), oltre che ai rimborsi, agli anticipi e alle trattenute sul netto. Le voci in questione si trovano al nuovo paragrafo 'Lavoro Autonomo - Autonomi Occasionali', nell'elenco delle voci disponibili sui servizi delle Presenze Mensili e delle Voci Fisse.
Per gli autonomi occasionali è prevista l'elaborazione del cedolino, che viene comunque escluso dalla stampa del bollato se il soggetto non risulta assicurato Inail (in proposito vedere la circolare Inail n.22 del 18/3/04).
Al momento dell'elaborazione del cedolino viene automaticamente controllato il superamento del limite annuale di E. 5.000 per l'assoggettamento (parziale o totale) del compenso corrisposto. Occorre tenere presente che ogni altro tipo di controllo, in merito all'imponibilità delle somme corrisposte, è demandato all'Utente (limiti temporali di durata del rapporto, condizioni di esenzione dei rimborsi spese, ecc.).
E' stata prevista la possibilità di indicare i compensi corrisposti da altri committenti, tramite un'apposita voce che viene considerata esclusivamente per il raggiungimento del limite annuale di esenzione. Precisiamo che la somma relativa ad un altro committente deve essere indicata una sola volta tramite il servizio Presenze: nei mesi successivi tale somma verrà rilevata automaticamente, analogamente ai compensi corrisposti nei mesi precedenti dall'attuale committente (sul cedolino compare un totale dei compensi corrisposti dall'inizio dell'anno fino al mese corrente).
Per quanto riguarda la nota contabile, segnaliamo che i movimenti relativi ai lavoratori autonomi occasionali sono riportati separatamente rispetto a quelli dei collaboratori o degli associati in partecipazione. A tale proposito, verrà inviato l'elenco aggiornato di tutti i movimenti contabili previsti agli Utenti che ne faranno richiesta.

Attenzione: Un rapporto di lavoro autonomo occasionale relativo ad un soggetto che, nel corso dello stesso anno, ha avuto un precedente rapporto con la stessa azienda come dipendente o come collaboratore, deve essere necessariamente gestito su una matricola diversa rispetto a quella utilizzata per il precedente periodo di lavoro, al fine di evitare problemi sui riepiloghi annuali (CUD e 770). Ovviamente, in caso di diversi rapporti successivi sempre come autonomo occasionale, è conveniente continuare ad utilizzare la stessa matricola relativa al primo di tali rapporti. Ricordiamo che, anche in caso di diversi rapporti successivi come dipendente e/o collaboratore, è opportuno continuare ad utilizzare la stessa matricola, in modo da ottenere automaticamente un conguaglio fiscale riepilogativo ed una gestione corretta su CUD e 770.

Settembre 2005
(acred266)
COLLABORATORI : PERIODO ATTIVITA'

E' possibile inserire il periodo di attività relativo al compenso corrisposto ai collaboratori, utilizzando alcune voci disponibili sul servizio Presenze e Variazioni Mensili. Il periodo di attività viene riportato sulla denuncia EMens ed è inoltre utilizzato per calcolare il numero di giorni e di mesi utili ai fini fiscali (con alcune limitazioni).
Fino ad oggi, il periodo di attività veniva compilato facendo riferimento al mese di elaborazione del cedolino e tenendo conto delle date di assunzione e cessazione (se ricadenti nello stesso mese). Tale criterio viene tuttora seguito, a meno che, sulle Presenze del mese, non sia stato inserito un diverso periodo di attività secondo le modalità qui esposte.

Occorre tenere presente che è necessario indicare il periodo di attività soltanto quando quest'ultimo NON corrisponde al mese di elaborazione del cedolino. Ricordiamo che il mese di elaborazione coincide con il mese di pagamento del compenso per le ditte che seguono il criterio di "competenza", mentre corrisponde al mese precedente a quello di pagamento per le aziende che seguono il criterio di "cassa". Ovviamente, in caso di compenso erogato con periodicità plurimensile o senza alcuna regolarità (amministratori), il periodo di attività non coinciderà mai con il mese di elaborazione del cedolino.

Nei casi in cui risulta necessario inserire un periodo di attività diverso dal mese di elaborazione, sul servizio delle Presenze devono essere utilizzate due voci relative ai Collaboratori (punto 6.1 nell'elenco delle voci disponibili) per indicare la data di inizio e di fine del periodo in questione. Le date vengono riportate nel campo Competenza delle voci 108 (data inizio periodo) e 104 (data fine periodo). Precisiamo che entrambe le voci sono utilizzate anche per l'inserimento di altri dati e possono quindi essere già presenti su righi diversi delle variazioni mensili (in particolare, la voce 108 viene utilizzata per inserire il compenso corrisposto, riportandolo nel campo Importo Totale).
Precisiamo che le date di inizio e fine del periodo di attività vengono riportate sulla denuncia EMens (sezione lavoro autonomo) esattamente come sono state inserite sulle voci 108 e 104. Come già detto, in assenza delle voci in questione, le date di inizio e fine attività continuano ad essere compilate secondo lo stesso criterio già adottato nei mesi precedenti (ossia con riferimento al mese di elaborazione dei cedolini, oltre che alle date di assunzione e cessazione).

Nell'elaborazione del cedolino, il periodo di attività viene considerato per determinare il numero di giorni e di mesi utili ai fini fiscali. Ricordiamo che il numero di giorni è utilizzato nel calcolo della deduzione per redditi da lavoro dipendente, mentre il numero di mesi determina sia l'importo delle deduzioni per familiari a carico, sia la tabella degli scaglioni di reddito da considerare per il calcolo della ritenuta Irpef (mensile, bimestrale, trimestrale, ecc.).
E' importante precisare che il periodo di attività considerato utile ai fini fiscali è sempre limitato all'anno corrente. Nel caso di un periodo di attività, indicato sulle voci 108 e 104, che inizia o finisce in anni precedenti o successivi, il numero di giorni e di mesi utili viene calcolato limitando gli estremi del periodo al 1 gennaio e al 31 dicembre dell'anno corrente. Se, ad esempio, per un compenso corrisposto con il cedolino di febbraio 2006, il periodo di attività andasse dal 1 dicembre 2005 al 28 febbraio 2006 (complessivamente 90 giorni / 3 mesi a cavallo di due anni solari), ai fini fiscali verrebbero considerati soltanto 59 giorni (dal 01/01/2006 al 28/02/2006) corrispondenti a 2 mesi (gennaio e febbraio 2006).
Nel caso in cui, ai fini fiscali, si debba fare riferimento ad un numero di giorni o di mesi diverso da quello calcolato in automatico, possono essere utilizzate le voci 622 (numero giorni nel campo Importo Unitario) e 108 (numero mesi nel campo Quantità), tuttora disponibili nell'elenco delle voci relative ai Collaboratori. Ricordiamo che, in fase di conguaglio fiscale, il numero di giorni utili per le deduzioni viene automaticamente limitato ad un massimo di 365.

Marzo 2005
(paghe161)
NUOVI DATI PER DENUNCIA MENSILE INPS

Sul servizio 'Dipendente - Altri Dati' sono state predisposte le varie codifiche richieste per i lavoratori autonomi : 'Codice tipo Rapporto', 'Codice Attività', 'Codice altra Assicurazione' e 'Codice Certificazione'.
Precisiamo che i nuovi campi, per quanto riguarda la Procedura Paghe, hanno un valore esclusivamente descrittivo e l'eventuale mancanza di una delle suddette informazioni non risulterà bloccante né per l'elaborazione mensile, né per la produzione dei dati relativi alla nuova denuncia Inps (anche se verrà opportunamente segnalata).
I codici attività e tipo rapporto non sono pienamente compatibili con il codice attività indicato sul modello GLA/C relativo all'anno 2004. In molti casi è comunque possibile stabilire una corrispondenza tra le vecchie e le nuove codifiche. Il codice relativo alle altre assicurazioni è invece identico a quello indicato sul modello GLA/C.
Abbiamo quindi predisposto una procedura che rileva le codifiche presenti sul modello GLA/C relativo all'anno 2004, trasferendo tali informazioni sul servizio 'Dipendente - Altri Dati'. La procedura si trova sul menu dei servizi relativi al Modello GLA e le modalità operative sono descritte al successivo punto 3.
La procedura in questione considera esclusivamente i soggetti il cui rapporto di lavoro non è ancora cessato al 1/1/05. Occorre tenere presente che in molti casi in cui viene attribuito il nuovo codice attività, non è comunque possibile stabilire quale debba essere il codice relativo al tipo di rapporto (tali casi vengono ovviamente segnalati).
Segnaliamo inoltre che, a scopo di controllo, è possibile produrre un elenco di tutti i lavoratori autonomi gestiti tramite la Procedura Paghe: utilizzare il programma 'LISTADIP' sulla procedura Stampe Accessorie ('3.1- Controlli e statistiche'), selezionando l'opzione 'Lav.Autonomo' nel parametro relativo al 'Tipo di rapporto'.

Aprile 2004
(paghe148)
GESTIONE COLLABORAZIONI

La casella denominata 'Collaborazione Coordinata e Continuativa' ha cambiato descrizione in 'Lavoro Autonomo'.
Ciò è dovuto al fatto che deve essere utilizzata per identificare, oltre ai collaboratori, anche gli Associati in Partecipazione (vedi Gestione associati in partecipazione). Per entrambe le casistiche, la casella deve essere barrata, mentre nel precedente campo 'Tipo di Rapporto' possono essere impostate le condizioni di 'Socio' oppure di 'Collaboratore'.
Sullo stesso rigo del 'Lavoro Autonomo', subito dopo la casella da barrare, è stato aggiunto un nuovo campo (anch'esso da utilizzare sia per i collaboratori che per gli associati), tramite il quale viene attribuito il trattamento previdenziale Inps.
Il nuovo campo prevede le seguenti opzioni :

  • collaboratore privo di altra assicurazione, per il quale viene automaticamente adottata l'aliquota del 17,80%, oltre al contributo aggiuntivo 1% sui redditi oltre il limite annuale previsto;

  • collaboratore con altra assicurazione, per il quale viene adottata l'aliquota del 10%;

  • collaboratore titolare di pensione diretta, al quale viene attribuita l'aliquota del 15%;

  • associato in partecipazione, la cui aliquota corrisponde al 17,30%, oltre al contributo aggiuntivo 1%; all'associato viene addebitato il 45% dei contributi risultanti (in tutti gli altri casi viene addebitato 1/3 dei contributi).

Il nuovo campo deve essere obbligatoriamente avvalorato per tutti i nuovi inserimenti e anche in caso di variazione delle collaborazioni preesistenti (il dato viene richiesto nel momento in cui si effettua una qualsiasi variazione sul servizio).
In tal modo, non è più necessario attribuire l'aliquota Inps tramite la voce 551, sui servizi Voci Fisse o Variazioni Mensili.
Inoltre, da parte nostra, diventa possibile aggiornare automaticamente le aliquote Inps dei collaboratori e degli associati.
Per ottenere la gestione automatica delle aliquote, occorre però che la voce 551 venga cancellata dal servizio Voci Fisse. Tale operazione deve essere effettuata entro la fine dell'anno - non è necessario intervenire subito sui soggetti interessati.

Sui servizi Voci Fisse e Variazioni Mensili, nell'elenco delle voci disponibili, figura adesso la nuova sezione 'Lavoro Autonomo', suddivisa in 'Collaboratori' - 'Associati in Partecipazione' - 'Gestione Inps'.
Le voci riportate nel paragrafo 'Gestione Inps' possono essere utilizzate sia per i collaboratori che per gli associati.
Si tratta, in particolare, delle opzioni disponibili in merito al controllo mensile sul contributo aggiuntivo 1% (voci 501-571) e sul massimale della retribuzione pensionabile (voce 508).

Aprile 2004
(paghe148)
GESTIONE ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Tramite la procedura Paghe, è possibile gestire le somme derivanti dalla partecipazione agli utili dei soggetti inquadrati come associati in partecipazione, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 57 del 29/3/04.
Per attribuire la condizione di associato in partecipazione, sul servizio Inquadramento Contrattuale occorre barrare la casella 'Lavoro Autonomo' e, nel campo successivo, selezionare l'opzione 'Associato in Partecipazione'. In tal modo, viene automaticamente attribuita l'aliquota Inps del 17,30%, oltre al contributo aggiuntivo 1% oltre il limite previsto. Il contributo complessivamente dovuto viene addebitato all'associato nella misura del 45%.
I soggetti in questione potrebbero già essere presenti sulla procedura Paghe, come soggetti gestiti solo ai fini Inail (cedolino bollato con imponibile convenzionale). In tal caso, è necessario effettuare una storicizzazione sul servizio Inquadramento Contrattuale, impostando le nuove condizioni a partire dal primo mese utile.

Sui servizi Voci Fisse e Variazioni Mensili, per la gestione degli associati sono possono essere utilizzate le sole voci presenti nella sezione 'Lavoro Autonomo - Associati in Partecipazione', sull'elenco delle voci disponibili. Come indicato nell'aggiornamento Gestione collaborazioni (Paghe148), possono essere utilizzate anche le voci riportate nella sezione 'Lavoro Autonomo - Gestione Inps', mentre NON deve essere utilizzata alcuna altra voce relativa sia ai dipendenti che ai collaboratori.
Per inserire le somme derivanti dalla partecipazione agli utili, sono disponibili le nuove voci 415 - 'Acconto su partecipazione agli utili' e 416 - 'Saldo partecipazione agli utili'. Utilizzando le voci in questione, oltre al trattamento previdenziale Inps, viene calcolata automaticamente anche la ritenuta d'acconto (aliquota 20%).
Precisiamo che diventa imponibile a ritenuta d'acconto l'intera somma corrisposta, al lordo dei contributi previdenziali a carico dell'associato, secondo lo stesso criterio applicato, in precedenza, per i compensi dei collaboratori (fino al momento della loro equiparazione ai redditi da lavoro dipendente).

La stampa del cedolino può essere effettuata sia sul modello bollato (se l'associato è soggetto ad Inail), sia su modello non bollato. In caso di assoggettamento ad Inail, viene automaticamente calcolato l'imponibile convenzionale.
Sulla nota contabile, i dati relativi agli associati vengono esposti separatamente da quelli dei dipendenti e dei collaboratori. Segnaliamo che le somme derivanti dalla partecipazione agli utili movimentano il conto patrimoniale "Utili associati in partecipazione", mentre i contributi a carico del datore di lavoro interessano il conto economico "Oneri sociali associati".
Precisiamo che, al momento, non è stata effettuata alcuna variazione sulla procedura 'Costo del Personale'.
Sul Modello F24, la ritenuta d'acconto viene versata utilizzando il tributo '1040', mentre i contributi Inps vengono versati utilizzando la nuova causale 'ASS' (segue gli stessi criteri adottati per i contributi dei collaboratori).

NOTA: La causale 'ASS' non è più in uso per i contributi degli associati. Al suo posto vengono invece generate le stesse causali ‘C10’ - ‘CXX’ utilizzate per versare anche i contributi dei collaboratori e degli autonomi

Aprile 2001
(paghe087)
STAMPA CEDOLINO BOLLATO

Per i collaboratori coordinati e continuativi non soggetti Inail, non deve essere prodotto il cedolino paga bollato, sulla base di quanto specificato nel messaggio Inps n.67 del 28/3/2001.
Di conseguenza, tali soggetti vengono esclusi automaticamente dalla stampa del cedolino bollato, mentre il cedolino non bollato continua ad essere prodotto secondo le modalità attuali.

Marzo 2001
(paghe084)
VERSAMENTO TRIBUTI COLLABORATORI

Come segnalato nell’aggiornamento di gennaio (‘Paghe081’), i tributi derivanti dalle collaborazioni coordinate e continuative, vengono gestiti tramite il criterio di "competenza", ossia portati in scadenza al giorno 16 del primo mese successivo a quello di elaborazione, indipendentemente dall’opzione ‘Irpef per Competenza’ inserita a livello di ditta.

A seguito delle richieste di alcuni Utenti, abbiamo predisposto un’ulteriore opzione, sempre a livello di ditta, da utilizzare per la gestione dei tributi fiscali e previdenziali dei collaboratori : il nuovo campo ‘Tributi Collaboratori per Cassa’.
Tale opzione permette di gestire il versamento dei tributi ‘1017’ - ‘C10’ - ‘CXX’ secondo lo stesso criterio adottato, in generale, per i tributi fiscali dei dipendenti, posticipando cioè la scadenza al giorno 16 del secondo mese successivo a quello utilizzato per l’elaborazione dei cedolini. E’ importante sottolineare che la scelta tra le due possibili gestioni è dettata esclusivamente dalle esigenze organizzative dell’Utente. Nel caso in cui la nuova opzione non venga attivata, il versamento dei suddetti tributi continuerà ad essere effettuato automaticamente secondo il criterio di "competenza".
Per maggiore chiarezza, l’altra opzione presente a livello di ditta è stata denominata ‘Irpef Dipendenti per Competenza’.

NOTA : Ad oggi, non sono ancora state emanate le disposizioni per il versamento delle addizionali regionale e comunale dei collaboratori, necessarie comunque solo in caso di conguaglio di fine rapporto. A tale proposito, niente è cambiato rispetto a quanto segnalato con l’aggiornamento ‘Paghe081’.

Gennaio 2001
(paghe081)
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

E’ possibile gestire le collaborazioni coordinate e continuative secondo le nuove disposizioni in vigore dall’anno 2001.

La parte anagrafica deve essere inserita con gli stessi criteri adottati per i soci e collaboratori gestiti solo ai fini Inail, con la differenza che per attivare la nuova gestione deve essere abilitato il campo Collaborazione Coordinata e Continuativa, nel servizio di Inquadramento Contrattuale del dipendente.
Il tipo di rapporto può essere impostato sia come socio che come collaboratore, mentre sconsigliamo l’uso delle altre categorie (in particolare non viene accettata l’opzione ‘dipendente’). E’ possibile abilitare alla nuova gestione anche i soggetti già presenti in archivio, dopo aver verificato che non sia stata richiesta l’esenzione fiscale (nella parte anagrafica – non necessaria neppure per la precedente gestione Inail), e che il soggetto non risulti erroneamente agganciato ad una posizione Inps o ad un livello contrattuale.

Per il trattamento fiscale vengono utilizzate le stesse tabelle e voci predisposte per i dipendenti, con la sola eccezione della detrazione per lavoro dipendente (voce 622 anziché 625), mentre per la parte retributiva e previdenziale sono state sviluppate voci specifiche, elencate di seguito. Viene calcolato anche il netto in busta ed i relativi arrotondamenti.
Tutte le voci possono essere utilizzate sia sul servizio Voci Fisse che sulle Variazioni Mensili, a seconda del periodo di validità della voce stessa (ricorrente tutti i mesi oppure valida per un singolo mese). Inoltre, tutte le voci sono state riportate nella documentazione in linea sui servizi Voci Fisse e Variazioni Mensili, al paragrafo Collaborazioni.

VoceDescrizioneCampi da compilare
108Compenso per collaborazioneImporto totale
066Rimborso speseImporto totale
067Indennità di trasfertaImporto totale
079Imponibile di trasfertaImporto totale (solo se presente una parte imponibile)
551Contributo InpsQuantità : aliquota Inps complessiva (solo se diversa dal 10%)
554Contributo InailQuantità : tasso Inail complessivo (in percentuale)

Segnaliamo che, dopo l’invio dell’aggiornamento relativo all’Autoliquidazione Inail, il tasso Inail verrà automaticamente prelevato dalla posizione di riferimento. Per il mese di gennaio, risulterà comunque necessario impostare il tasso sul singolo collaboratore, in forma percentuale, tramite la voce 554. L’importo trattenuto al collaboratore corrisponde a 1/3 del contributo complessivo, aumentato del 1% sul contributo stesso.
L’aliquota Inps deve invece essere impostata, tramite la voce 551, solo nel caso in cui risulti diversa dal 10% (ossia corrispondente al 13%, per l’anno 2001). In questo caso, l’importo trattenuto corrisponde 1/3 del contributo complessivo. Entrambi i contributi (Inps e Inail) saranno oggetti di successivi aggiornamenti, per la gestione automatica dei minimali e massimali annui ed i corrispondenti conguagli.
Nel caso in cui il compenso sia relativo ad un periodo di diversi mesi, il numero di mesi deve essere indicato nel campo Quantità della voce 108, ed avrà effetto sul calcolo della ritenuta Irpef lorda, delle detrazioni per carico familiare e dell’imponibile annuale previsto ai fini della detrazione per lavoro dipendente. Per quest’ultima detrazione, soltanto nel caso in cui la si debba calcolare su un numero di giorni diverso da quelli del mese corrente, occorre indicare il numero di giorni desiderato nel campo Importo Unitario della voce 622. A tale riguardo, verificheremo la possibilità di sviluppare una gestione automatica nei casi di compensi corrisposti regolarmente su periodi di più mesi.
Allo stato attuale, per un collaboratore che rientra nella nuova gestione, se viene sviluppato il cedolino di un mese in assenza del compenso (voce 108), la busta paga risultante sarà identica a quelle elaborate per la sola gestione Inail.

Sul primo servizio della Ditta sono stati aggiunti i campi per inserire la Sede Inps e la Matricola Inps da riportare sul modello F24, in corrispondenza dei codici tributo C10 e CXX (contributo Inps sulle collaborazioni).
Nessun nuovo dato è invece richiesto per il versamento dell’Irpef trattenuta ai collaboratori (tributo 1017), che viene gestito automaticamente con il criterio di competenza, e quindi con versamento al 16 del mese successivo, indipendentemente dall’opzione inserita a livello di ditta e valida per gli altri tributi fiscali. Attendiamo istruzioni in merito al codice tributo da utilizzare per il versamento delle addizionali regionale e comunale, derivanti dai conguagli di fine rapporto (attualmente, nel caso in cui venissero calcolate, verrebbero versate unitamente a quelle dei dipendenti).
Sulla Nota Contabile, i dati derivanti dalle collaborazioni vengono esposti su righe separate rispetto agli importi relativi ai dipendenti. Viene registrato il costo lordo, le ritenute previdenziali, assicurative e fiscali a carico dei collaboratori, gli eventuali arrotondamenti sul netto ed i contributi Inps a carico ditta.
Segnaliamo che sui cedolini non bollati, le buste paga dei collaboratori coordinati e continuativi vengono stampate insieme a quelle dei dipendenti. Consigliamo, per le ditte attualmente inserite solo ai fini Inail, nel caso in cui vengano attivati dei collaboratori con la nuova gestione, di disabilitare il campo Solo Gestione Inail, al fine di consentire la stampa della nota contabile.