ENTI BILATERALI E CASSE ASSISTENZA


Aprile 2024
(acred889)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – QUOTA ADESIONE

Con effetto dal mese di aprile 2024, sono state predisposte le voci 57R / 57S, che possono essere utilizzate per gestire le quote di adesione ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, qualora si intenda applicare il trattamento di seguito descritto.

Le quote di adesione, se indicate sulle voci 57R / 57S, NON vengono riportate nei campi 441 e 442 della CU.
Le nuove voci restano quindi escluse dai campi della CU nei quali sono riportati i contributi ai fini assistenziali considerati esenti (441) oppure assoggettati (442) all’Irpef a tassazione ordinaria.
Di conseguenza, le quote gestite tramite le nuove voci non vengono considerate ai fini del raggiungimento del limite di esenzione di E. 3.615,20, previsto in relazione ai suddetti campi della CU.
Come già precisato, le voci 57R / 57S vanno utilizzate solo se si ritiene corretto applicare il suddetto trattamento per quanto riguarda le quote di adesione ai fondi di assistenza sanitaria integrativa.

La voce 57R consente di indicare l’importo relativo alla quota di adesione a carico dell’azienda, ovviamente in relazione al singolo dipendente sul quale viene inserita la voce.
Il valore della quota di adesione può essere indicato nel campo Importo Unitario qualora si intenda assoggettarlo ad Irpef, oppure nel campo Importo Totale qualora si intenda non assoggettarlo ad Irpef.
Il valore della quota (soggetto o non soggetto ad Irpef) viene assoggettato al contributo di solidarietà 10%; se si desidera non assoggettarlo al suddetto contributo, occorre indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.
Il valore soggetto ad Irpef (campo Importo Unitario della voce) viene riportato in busta paga nella colonna ‘Dato base’. Per riportare in busta paga anche il valore esente (campo Importo Totale della voce) è necessario attivare l’apposita opzione prevista sulla voce 57K (aggiornamento di aprile 2014 Acred530).

Sulla voce 57S è possibile indicare l’eventuale quota di adesione a carico del dipendente.
In questo caso, il valore della quota (da indicare nel campo Importo Totale), viene decurtato esclusivamente dal netto in busta, quindi rimane soggetto ad Irpef. Sul cedolino, lo stesso valore viene riportato nella colonna ‘Ritenute’.

Le voci 57R / 57S si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’ e nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.5 ‘Altri enti’.

Le nuove voci sono riportate sul modello F24 (per il versamento) e sulla denuncia Uniemens (nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’) sommandole alle voci relative ai contributi di assistenza sanitaria integrativa (578 / 57G / 57E / 57F / ecc.).
Se si intende escludere le quote di adesione dal versamento e dall’indicazione su Uniemens, occorre scegliere l’opzione ‘Escludi da F24 e Uniemens’, che riporta il valore convenzionale ‘1000’ nel campo Importo Unitario della voce 57S.

Fa eccezione la causale di versamento ‘ASSP’ (Studi Professionali), per la quale è previsto un particolare automatismo: la quota di adesione viene versata su F24 indicandola su un rigo a parte, con periodo di riferimento convenzionale ’03.2006’ (come espressamente previsto nelle indicazioni fornite dal fondo).

Precisiamo che, in alternativa alle voci 57R / 57S, è possibile continuare a gestire le quote di adesione indicandole sulle stesse voci utilizzate per i contributi (578 / 57G / 57E / 57F / ecc.), ovviamente sommandole all’importo dei contributi.
In tal caso, le quote di adesione continueranno ad essere riportate nei punti 441 e 442 della CU.

Gennaio 2024
(acred880)
SETTORE ARTIGIANATO – FONDO EBER

L’accordo integrativo interconfederale sottoscritto il 23/01/2024 ha previsto un aumento delle quote dovute al fondo EBER (regione Emilia-Romagna), con effetto dal mese di gennaio 2024.
Ricordiamo che le aziende aderenti all’EBER sono individuate dalla presenza della voce 78W sulle Voci Fisse (può essere eventualmente presente anche la voce EB0, purché non riporti alcun valore nel campo Quantità).

Sui contratti di seguito elencati, le quote mensili risultano aumentate da E. 6,75 ad E. 10,00:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Orafi artigianato (037)
  • Trasporti (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Occhiali artigianato (134)

Sui contratti di seguito elencati, le quote mensili risultano aumentate da E. 10,00 ad E. 13,50, relativamente alle sole aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS:

  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Alimentaristi artigianato (039)

A seguito dei suddetti aumenti, la contribuzione dovuta al fondo EBER risulta omogenea tra le aziende soggette e quelle non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS.

Gennaio 2024
(acred879)
ENTE BILATERALE COMMERCIO / TURISMO

Su richiesta, è stata predisposta la gestione automatica del contributo aggiuntivo previsto nell’accordo quadro regionale della Toscana, sottoscritto in data 25/10/2023 da Confesercenti e dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti, riguardante le aziende che aderiscono all’EBCT (Ente Bilaterale del commercio e del turismo della Toscana).

La gestione di seguito descritta, quindi, si applica alle aziende operanti in Toscana, che adottano il Ccnl del Commercio o il Ccnl del Turismo sottoscritti da Confesercenti e che versano la contribuzione all’EBCT.
A tale proposito, vengono controllate le seguenti condizioni:

  • la sede lavorativa del dipendente deve trovarsi in Toscana;
  • per indicare l’adesione al Ccnl sottoscritto da Confesercenti, deve risultare impostata la voce 02A sulle Voci Fisse (a qualsiasi livello), con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamenti di ottobre 2018 Acred704 per il Ccnl del Commercio e di luglio 2018 Acred697 per il Ccnl del Turismo);
  • sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel campo ‘Contributi contrattuali’ deve risultare selezionato ‘Ente Bilaterale’ oppure ‘Ente Bilaterale + Contributo Associativo’; ricordiamo che, in tale condizione, il contributo dovuto all’ente bilaterale viene riportato sulla voce 786 (preesistente ed elaborata in automatico).

Per le aziende che soddisfano tutte le condizioni sopra elencate, dal mese di gennaio 2024 viene calcolato automaticamente un contributo aggiuntivo dello 0,05% su paga base e contingenza (stessa base di calcolo del contributo ente bilaterale). Il contributo aggiuntivo rimane totalmente a carico ditta e viene riportato sulla nuova voce 77D (visibile nel dettaglio del cedolino). Lo stesso contributo viene inoltre sommato al contributo dovuto all’ente bilaterale ed il valore complessivo viene riportato nel campo Importo Totale della voce 786. Precisiamo che, in tal modo, per il contributo aggiuntivo viene applicato lo stesso trattamento e le stesse modalità di versamento previsti per il contributo dovuto all’ente bilaterale.
Ricordiamo che il contributo ente bilaterale a carico ditta viene automaticamente assoggettato al contributo di solidarietà; inoltre, è possibile assoggettarlo ad Irpef, utilizzando le voci 59M / 59N (aggiornamento di ottobre 2018 Acred704).

Gennaio 2023
(acred849)
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA

Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022.

I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)

Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente fino a 15, l’aliquota rimane invariata allo 0,60% complessivo, di cui 0,45% carico ditta e 0,15% carico dipendente;

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente superiore a 15, l’aliquota viene aumentata al 1,00% complessivo, di cui 0,75% carico ditta e 0,25% carico dipendente.

Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%.
La media occupazionale viene determinata automaticamente, considerando la “forza aziendale” riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio), secondo lo stesso criterio adottato per determinare le aliquote CIGS / FIS in vigore dall ’anno 2022 (aggiornamento di luglio 2022 Acred830).
In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps), occorre “forzare” temporaneamente la media semestrale, indicandola nel campo ‘Forzatura media semestrale – FIS / Fondi’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps. In alternativa, limitatamente alla contribuzione FSBA, è possibile indicare la media nel campo Importo Unitario della voce EB0, inserendola sulle Voci Fisse dell’azienda interessata.

La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’.
Precisiamo che tale opzione non è necessaria per attivare la contribuzione FSBA (a questo scopo occorre impostare le voci 78A e 81A, vedere paragrafo successivo), ma solo per determinare automaticamente la media semestrale. In assenza della suddetta opzione, se la contribuzione FSBA risulta attivata, viene comunque applicata l’aliquota “minima” dello 0,60%.

Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA.
Sul contratto degli Autotrasportatori (048), per le sole imprese artigiane è possibile attivare la contribuzione EBNA / FSBA, inserendo la voce 78S sulle Voci Fisse a livello di ditta, in sostituzione della voce 78A.

Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA.

Giugno 2022
(acred828)
SETTORE ARTIGIANATO – EBNA

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
Di conseguenza, dal mese di giugno 2022, per le aziende che adottano i contratti di seguito elencati, nel caso in cui sia indicato un CSC che inizia con ‘7’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps, non viene più calcolato il contributo FSBA.
La suddetta variazione riguarda i seguenti contratti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)
Maggio 2022
(acred826)
SETTORE ARTIGIANATO – AUMENTO EBNA

L’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021 ha previsto un aumento delle quote dovute ad EBNA, “con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva”.
Ricordiamo che, per alcuni contratti (Metalmeccanici, Odontotecnici, Orafi, Alimentaristi, Panificatori, Autotrasportatori), l’aumento delle quote EBNA decorreva dal mese di gennaio 2022 ed è già stato rilasciato con gli aggiornamenti di gennaio e febbraio 2022 Acred814 e febbraio 2022 Acred818.

A seguito degli accordi (anche in forma di “ipotesi”) sottoscritti nel mese di maggio 2022, che prevedono espressamente la ricezione dell’accordo del 17/12/2021, con il presente aggiornamento vengono rilasciati gli aumenti delle quote EBNA sui contratti di seguito elencati, con effetto dalle buste paga relative al mese di maggio 2022:

  • Chimici artigianato (027), accordo del 04/05/2022;
  • Tessili artigianato (032), accordo del 04/05/2022;
  • Lavanderie artigianato (033), accordo del 04/05/2022;
  • Legno artigianato (035), accordo del 03/05/2022;
  • Ceramica artigianato (063), accordo del 04/05/2022;
  • Lapidei artigianato (064), accordo del 03/05/2022;
  • Occhiali artigianato (134), accordo del 04/05/2022;

Per il solo contratto Comunicazione artigianato (038), l’accordo del 16/05/2022 ha espressamente previsto l’applicazione degli aumenti delle quote EBNA con effetto dalle buste paga relative al mese di giugno 2022.

Sui contratti sopra elencati, le quote dovute all’EBNA risultano variate come segue:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: aumento da E. 10,42 ad E. 11,65;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: aumento da E. 7,65 ad E. 11,65.

I suddetti importi vengono applicati a partire dalla busta paga relativa al mese di maggio 2022, per i contratti sopra elencati, nei casi in cui risulta attivato il contributo EBNA. Ricordiamo che il contributo EBNA viene attivato indicando la voce 78A sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto. Precisiamo, inoltre, che si tratta degli stessi aumenti predisposti, per alcuni contratti, dal mese di gennaio 2022 (aggiornamenti Acred814 e febbraio 2022 Acred818 sopra citati).

Per i contratti sopra elencati, dal mese di maggio 2022 sono state modificate anche le somme da assoggettare al contributo di solidarietà, tenendo conto sia delle tabelle EBNA valide a livello nazionale, sia delle tabelle relative agli enti regionali EBER (Emilia-Romagna), EBAP (Piemonte), EBRET (Toscana). Anche in questo caso, i criteri corrispondono a quelli adottati, per alcuni contratti, dal mese di gennaio 2022 (aggiornamenti Acred814 / Acred818 / Acred820).

Infine, per i contratti sopra elencati è stata modificata la somma da corrispondere ai dipendenti, a titolo di E.A.R., da parte delle aziende che non aderiscono all’EBNA: tale somma è aumentata da E. 25,00 ad E. 30,00 per 13 mensilità. Ricordiamo che la somma in questione può essere erogata tramite la voce 131.

NOTA: Segnaliamo che, dal mese di maggio 2022, è stato modificato l’importo del contributo di solidarietà per le aziende aderenti all’EBER (regione Emilia-Romagna), sulla base delle tabelle pubblicate recentemente dallo stesso ente.
La modifica interessa le sole aziende che versano la contribuzione CIGO / CIGS e riguarda i seguenti contratti: Panificatori artigianato (024), Metalmeccanici artigianato (031), Odontotecnici artigianato (034), Alimentaristi artigianato (039).
Precisiamo che il nuovo importo del contributo di solidarietà è inferiore di 0,35 euro rispetto al precedente: vista l’esiguità della differenza, non prevediamo un conguaglio automatico di quanto già versato.

Marzo 2022
(acred820)
SETTORE ARTIGIANATO – EBRET

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred814 e febbraio 2022 Acred818, è stato rilasciato l’aumento della contribuzione EBNA e delle quote da assoggettare al contributo di solidarietà, per i seguenti contratti:

  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048 – solo aziende artigiane)

Ricordiamo, inoltre, che l’adeguamento delle quote da assoggettare a solidarietà è stato possibile soltanto a seguito della pubblicazione di specifiche tabelle da parte dell’EBNA e degli enti regionali gestiti in automatico (EBER per l’Emilia-Romagna, EBAP per il Piemonte).

Con effetto dal mese di marzo 2022, è stato aggiornato l’assoggettamento al contributo di solidarietà anche per le aziende aderenti all’EBRET (Regione Toscana), sulla base delle tabelle pubblicate dallo stesso ente.
Come per gli altri enti, non riteniamo necessario predisporre il calcolo automatico degli arretrati relativi al contributo di solidarietà, dal momento che le differenze risultano minime (pochi centesimi per ogni dipendente).

Febbraio 2022
(acred818)
SETTORE ARTIGIANATO – AUMENTO EBNA

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred814 del 2/02/2022, abbiamo rilasciato l’aumento della contribuzione EBNA, relativamente ai seguenti contratti:

  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048 – solo aziende artigiane)

Come documentato nell’aggiornamento Acred814, le somme da assoggettare al contributo di solidarietà (10%) sono state aggiornate, per il mese di gennaio, soltanto per le aziende aderenti all’EBER (Regione Emilia-Romagna), in quanto soltanto tale ente ha pubblicato le tabelle in tempo utile per le buste paga di gennaio.

In data 14/02/2022, sul sito dell’EBNA sono state pubblicate le nuove tabelle, con l’indicazione delle quote da assoggettare al contributo di solidarietà. Con effetto dal mese di febbraio, quindi, sono state aggiornate le suddette quote, relativamente alle aziende che applicano la contribuzione definita a livello nazionale:

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: contributo di solidarietà 10% su un imponibile mensile di 3,65 euro (in precedenza su 2,27 euro); la differenza sul contributo è quindi di circa 14 centesimi;
  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: contributo di solidarietà 10% su un valore imponibile mensile di 5,64 euro (in precedenza su 5,04 euro); la differenza sul contributo è quindi di 6 centesimi.

Inoltre, in data 24/02/2022 ci sono pervenute le tabelle relative all’EBAP (Regione Piemonte): anche per le aziende aderenti all’EBAP, quindi, sono state aggiornate le quote da assoggettare al contributo di solidarietà.
Per il momento, tra gli enti gestiti in automatico, restano invariate le quote da assoggettare a solidarietà per le aziende aderenti all’EBRET (Regione Toscana), che risultano comunque di importo superiore alle nuove quote stabilite a livello nazionale. Naturalmente, aggiorneremo tali quote nel momento in cui saranno pubblicate le tabelle da parte dell’EBRET.

Precisiamo che non riteniamo necessario predisporre il calcolo automatico degli arretrati relativi al contributo di solidarietà per il mese di gennaio, dal momento che le differenze risultano minime (pochi centesimi per ogni dipendente),

Segnaliamo inoltre che, con il presente aggiornamento, la nuova contribuzione EBNA definita a livello nazionale è stata aggiornata anche sul contratto Alimentari – imprese non artigiane (151), con effetto dal mese di febbraio 2022.

Gennaio 2022
(acred814)
SETTORE ARTIGIANATO – AUMENTO EBNA

Segnaliamo che l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021 ha previsto un aumento della quota dovuta ad EBNA, portandola ad E. 11,65 mensili. Secondo l’accordo, l’aumento deve essere applicato “con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva”.
Al momento del presente aggiornamento, sul sito dell’EBNA non sono state pubblicate le tabelle con i nuovi importi delle quote da versare e della parte da assoggettare a contributo di solidarietà (10%). Sullo stesso sito, non è stato pubblicato neppure l’elenco dei CCNL per i quali occorre applicare la variazione dal mese di gennaio 2022.
Tuttavia, sui siti di alcuni enti bilaterali regionali (in particolare, EBER dell’Emilia-Romagna e EBRET della Toscana) sono stati indicati i CCNL per i quali deve essere applicata la variazione da gennaio: Metalmeccanici – Odontotecnici – Orafi, Alimentaristi – Panificatori, Autotrasportatori. Si tratta dei contratti del settore artigianato che sono stati rinnovati nel mese di dicembre 2021, coerentemente con quanto indicato nell’accordo del 17/12/2021. Viene incluso anche il contratto dell’Autotrasporto, rinnovato a maggio 2021, limitatamente alle aziende artigiane.
Sul sito dell’EBER sono state pubblicate anche le tabelle con i nuovi importi delle quote dovute ad EBNA e della parte imponibile al contributo di solidarietà. Purtroppo, quest’ultimo valore (imponibile a solidarietà) è valido solo per chi versa la quota aggiuntiva dovuta all’EBER, ossia per le aziende che hanno sede nella regione Emilia-Romagna.

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciati gli aumenti delle quote EBNA sui seguenti contratti:
  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048 – solo aziende artigiane)
Sui contratti sopra elencati, le quote dovute all’EBNA risultano variate come segue:
  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: aumento da E. 10,42 ad E. 11,65;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: aumento da E. 7,65 ad E. 11,65.

I suddetti importi vengono applicati a partire dalla busta paga di gennaio 2022, per i contratti sopra elencati, nei casi in cui risulta attivato il contributo EBNA. Ricordiamo che il contributo EBNA viene attivato indicando la voce 78A sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto. Fa eccezione il contratto degli Autotrasportatori, per il quale occorre indicare la voce 78S (sulle sole aziende artigiane) per attivare il contributo EBNA.
Facciamo presente che, al momento, non risultano variazioni per quanto riguarda le quote aggiuntive previste da alcuni enti bilaterali regionali, tra quelli gestiti in automatico (EBER, EBRET, EBAP).

Limitatamente alle aziende aderenti all’EBER, sono state modificate anche le somme da assoggettare al contributo di solidarietà, secondo la tabella pubblicata sul sito dello stesso ente. Per le aziende non aderenti all’EBER (quindi al di fuori dell’Emilia-Romagna), al momento non è possibile stabilire quale sia la somma da assoggettare a solidarietà (ricordiamo che non viene assoggettata l’intera quota dovuta all’EBNA). Di conseguenza, la somma in questione è rimasta, per il momento, invariata. Facciamo comunque presente che le eventuali differenze sul contributo di solidarietà risulteranno di importo esiguo (probabilmente pochi centesimi per ogni dipendente). Ricordiamo che la parte del contributo EBNA (e dell’eventuale contributo aggiuntivo regionale) che rimane esente dal contributo di solidarietà, è riportata nel campo Importo Unitario della voce 81A, visibile nel Dettaglio del cedolino.
Ricordiamo, inoltre, che le aziende aderenti all’EBER sono individuate dalla presenza della voce 78W.

Con il presente aggiornamento è stata anche modificata la somma da corrispondere ai dipendenti, a titolo di E.A.R., da parte delle aziende che non aderiscono all’EBNA: tale somma è aumentata da E. 25,00 ad E. 30,00 per 13 mensilità. Ricordiamo che la somma in questione può essere erogata tramite la voce 131.

Gennaio 2022
(acred813)
SETTORE ARTIGIANATO – AUMENTO EBNA

Segnaliamo che l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021 ha previsto un aumento della quota versata ad EBNA, portandola ad E. 11,65. Tuttavia, al momento del presente aggiornamento, non sono disponibili indicazioni sufficienti per applicare il suddetto aumento. In particolare, non risulta chiaro per quali contratti debba essere applicato dal mese di gennaio e quale sia la parte da assoggettare al contributo di solidarietà (10%).
Alcuni enti bilaterali regionali hanno annunciato la pubblicazione delle tabelle aggiornate a partire dalla data odierna: prevediamo quindi di rilasciare un ulteriore aggiornamento con le variazioni che dovranno essere applicate da gennaio.

Aprile 2021
(acred792)
FONDO SANIMODA

E’ stata predisposta una nuova opzione sul programma ‘DISTPRE4’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’) ed utilizzato per generare il file da inviare periodicamente al fondo ‘Sanimoda’.
Adesso è possibile includere o escludere alcuni dipendenti dal file prodotto, considerando i campi ‘Altre informazioni’ presenti sul servizio Dipendente – Altri dati. Diventa quindi possibile includere o escludere i dipendenti per i quali risulta compilato il campo ‘Altre informazioni’ selezionato dai parametri.

Gennaio 2021
(acred786)
SETTORE ARTIGIANATO – FONDO EBER

In data 14/12/2020 è stato sottoscritto un accordo del settore artigianato per i contratti metalmeccanici, odontotecnici ed orafi che aderiscono all’ente bilaterale EBER (regione Emilia Romagna).

A seguito del suddetto accordo, i seguenti contratti rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER:

  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)

Ricordiamo che il fondo EBER interessa le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. La gestione del fondo è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, relativamente ad alcuni contratti del settore artigianato, diversi da quelli sopra elencati.

Nell’accordo del 14/12/2020 è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare con il modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Precisiamo che la voce 78W deve essere inserita sulle Voci Fisse in aggiunta alla voce 78A (come già detto, quest’ultima voce è relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale).

Per i contratti Metalmeccanici artigianato (031) e Odontotecnici artigianato (034) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 10,00 + EBNA E. 10,42, con un imponibile al contributo di solidarietà di E. 9,20;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 13,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, con un imponibile al contributo di solidarietà di E. 11,20.

Per il contratto Orafi artigianato (037) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 10,42, con un imponibile al contributo di solidarietà di E. 6,90;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, con un imponibile al contributo di solidarietà di E. 5,40.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, vengono gestiti anche il fondo EBRET (regione Toscana, aggiornamento di settembre 2019 Acred734) ed il fondo EBAP (regione Piemonte, aggiornamento di giugno 2016 Acred726); tali fondi richiedono l’indicazione della voce aggiuntiva EB0 con un particolare valore nel campo Quantità.

Gennaio 2021
(acred786)
ASSISTENZA SANITARIA – FONDO ENFEA

Segnaliamo che il fondo ENFEA Salute risulta iscritto all’anagrafe dei fondi a decorrere dal 6/11/2020.
Con il presente aggiornamento, quindi, non viene più assoggettata automaticamente ad Irpef la quota a carico della ditta. Precisiamo che la variazione ha effetto dall’elaborazione del mese di gennaio 2021: da tale mese non viene più elaborata in automatico la voce 58G. Facciamo comunque presente che l’assoggettamento fiscale delle quote versate ai fondi assistenza sanitaria può essere gestito tramite le apposite voci previste (aggiornamento di febbraio 2019 Acred714).
Ricordiamo che la gestione del fondo ENFEA Salute è disponibile sui seguenti contratti: Gomma e Plastica Confapi (062), Alimentari Confapi (122), Tessili Confapi (132), Grafici Confapi (149).

Dicembre 2019
(acred740)
ENTI BILATERALI - VOCI 78W / 78Z

E’ stata effettuata una correzione sulle voci 78W / 78Z (contributo ente bilaterale a carico ditta / dipendente), limitatamente alla modalità di calcolo in percentuale sull’imponibile contributivo.
La modalità di calcolo in questione è stata documentata con l’aggiornamento di maggio 2016 Acred610 e può essere attivata indicando l’opzione ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78W. Prima del presente aggiornamento, tale modalità non funzionava correttamente sull’elaborazione del mese di dicembre 2019 (non veniva calcolato il contributo).

Precisiamo che le altre modalità di calcolo previste sulle voci 78W / 78Z funzionavano correttamente anche prima del presente aggiornamento. In particolare, il calcolo di tali voci funzionava già correttamente, sul mese di dicembre 2019, nel caso in cui siano state utilizzate le modalità di calcolo relative agli enti bilaterali EBER / EBRET del settore artigianato (aggiornamenti di novembre 2017 Acred672 e settembre 2019 Acred734).

Dicembre 2019
(acred739)
FONDO SANIMODA – CALCOLO QUOTE

Con il presente aggiornamento, è stato variato l’importo delle quote dovute al fondo SANIMODA, riportate nel file generato dal programma 'DISTPRE4', sulla procedura Stampe Accessorie (aggiornamento di gennaio 2018 Acred678).

Sulla base dell’accordo del 2/08/2019, a partire dall’anno 2020 la quota mensile a carico dell’azienda passa da E.12,00 ad E. 15,00 per ciascun dipendente soggetto al fondo. La suddetta variazione è stata riportata, per il momento, soltanto sul programma 'DISTPRE4', relativamente al calcolo della quota "anticipata".
Con l’aggiornamento relativo al mese di gennaio 2020, sarà aggiornato anche il calcolo delle quote effettuato tramite la voce 578, al momento dell’elaborazione delle buste paga.
Ricordiamo che il fondo SANIMODA può essere attivato sui contratti Tessili Industria (055) e Tessili Confapi (132).

Settembre 2019
(acred734)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE TOSCANA – FONDO EBRET

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBRET, sulla base dell’accordo regionale interconfederale dell’artigianato per la Regione Toscana, sottoscritto in data 21/06/2019.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBRET, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBRET interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Toscana e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA. Il contributo aggiuntivo deve essere versato mensilmente tramite F24, utilizzando le causali previste a livello nazionale.
Ricordiamo che la contribuzione EBNA-FSBA a livello nazionale (voce 78A) è documentata negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo al fondo EBRET, è sufficiente impostare le voci 78W e EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (quest’ultimo soltanto nel caso in cui riguardi tutte le ditte gestite), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBRET dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Relativamente al fondo EBRET, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBRET E. 4,00 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 7,04;

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBRET E. 4,00 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 4,27.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, e il fondo EBAP (Regione Piemonte), rilasciato con l’aggiornamento di giugno 2016 Acred726. Tali fondi prevedono un diverso valore nel campo Quantità della voce EB0.

E’ stato predisposto anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative al fondo EBRET, relative ai mesi di luglio e agosto 2019. Per attivare il calcolo delle quote arretrate, occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza 01/09/2019, effettuando poi una storicizzazione al 01/10/2019 per eliminare la stessa voce.
Le quote relative ai mesi pregressi vengono assoggettate al contributo di solidarietà secondo gli stessi criteri sopra descritti.
Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche da parte del fondo, le quote arretrate vengono riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti.

Giugno 2019
(acred726)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE PIEMONTE – FONDO EBAP

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBAP, sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la Regione Piemonte, sottoscritto in data 4/03/2019.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBAP, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBAP interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Piemonte e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBAP è sufficiente impostare le voci 78W ed EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBAP dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Relativamente al fondo EBAP, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBAP E. 6,50 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 8,24;

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBAP E. 6,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 5,47.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672. Per il fondo EBER, sulla voce 78W viene riportato il valore ‘0’ nel campo Quantità: non occorre quindi intervenire sui soggetti per i quali è stato attivato il fondo EBER.

Febbraio 2019
(acred714)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

A decorrere dal mese di febbraio 2019, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo WILA.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 75 anni: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 57E.

Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato 031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)
Febbraio 2019
(acred714)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A partire dal mese di febbraio 2019, abbiamo previsto una voce specifica per assoggettare ad Irpef le somme dovute all’assistenza sanitaria integrativa: a tale scopo, la nuova voce 58G può essere utilizzata in sostituzione della voce 596.

Per assoggettare mensilmente ad Irpef le somme dovute all’assistenza sanitaria integrativa (gestite tramite le voci 578 / 57G / 57E / 57F), è sufficiente impostare la nuova voce 58G sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Ovviamente, tale impostazione non è necessaria per i contratti nei quali l’assoggettamento è stato previsto in automatico (i casi in questione sono opportunamente documentati).

Sempre tramite la voce 58G, al momento del conguaglio fiscale (mese di cessazione o mese di dicembre) è possibile modificare e conguagliare l’assoggettamento delle somme dovute all’assistenza sanitaria nel corso dell’anno:

  • se sulla voce 58G viene impostato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità, nel mese del conguaglio vengono automaticamente sommate all’imponibile Irpef annuale le somme dovute all’assistenza sanitaria nel corso dell’anno (nel caso in cui le stesse somme non siano state precedentemente assoggettate);
  • se sulla voce 58G viene impostato il valore convenzionale ‘-1’ nel campo Quantità, nel mese del conguaglio vengono automaticamente decurtate dall’imponibile Irpef annuale le somme dovute all’assistenza sanitaria nel corso dell’anno (nel caso in cui le stesse somme siano state precedentemente assoggettate).

La voce 58G può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’ per l’assoggettamento su base mensile, oppure al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ per modificare l’assoggettamento al momento del conguaglio fiscale (in questo caso viene riportato ‘1’ oppure ‘-1’ nel campo Quantità).

Precisiamo che l’Utente può decidere di assoggettare ad Irpef le somme versate a qualsiasi fondo o cassa di assistenza sanitaria integrativa, sulla base delle informazioni di cui è in possesso.

Per alcuni contratti, opportunamente documentati, è stato previsto l’assoggettamento automatico dei contributi dovuti al fondo assistenza sanitaria, sulla base delle informazioni disponibili.
Ricordiamo che l’assoggettamento automatico ad Irpef è stato predisposto sui contratti del settore edilizia in relazione al contributo al Fondo Sanitario Nazionale (aggiornamento di gennaio 2019 Acred710), tramite l’elaborazione automatica della voce 58G; in questo caso, occorre bloccare la voce se si ritiene che il contributo debba rimanere esente.
Inoltre, l’assoggettamento automatico ad Irpef è stato predisposto sui contratti interessati dal fondo ENFEA Salute: Gomma e Plastica Confapi (062), Alimentari Confapi (122), Tessili Confapi (132), Grafici Confapi (149). Per tali contratti veniva elaborata automaticamente la voce 596 (aggiornamento di gennaio 2019 Acred710); a partire dal mese di febbraio, si ottiene lo stesso trattamento con l’elaborazione automatica della voce 58G.

Ottobre 2018
(acred704)
ENTI BILATERALI – ASSOGGETTAMENTO FISCALE

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 24 del 2018, ha precisato che i contributi a carico del datore di lavoro, versati ad enti bilaterali e aventi finalità assistenziali, devono essere assoggettati ad Irpef.

Con il presente aggiornamento, quindi, sono state predisposte le nuove voci 59M / 59N, che consentono di assoggettare ad Irpef i contributi a carico ditta dovuti agli enti bilaterali, nei casi in cui si ritiene che tali contributi abbiano (in tutto o in parte) le suddette finalità assistenziali.
Le nuove voci possono essere utilizzate a partire dal mese di ottobre 2018, indicandole sulle Voci Fisse a livello di contratto o di ditta (in entrambi i casi, barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).

La voce 59N assoggetta ad Irpef i contributi relativi al mese corrente: in automatico, viene assoggettato l’intero importo presente sulle voci relative al contributo ente bilaterale a carico ditta (voci 786 / 78A / 78C / 78S / 78W). E’ comunque possibile “forzare” l’importo da assoggettare, indicando il valore imponibile nel campo Importo Totale.
Sulla voce 59N, inoltre, è possibile impostare un limite mensile dell’importo da assoggettare, indicandolo nel campo Importo Unitario, oppure una percentuale del contributo da assoggettare, indicandola nel campo Quantità.
La voce 59M può essere utilizzata per assoggettare i contributi relativi ai mesi precedenti: in automatico, vengono assoggettati i contributi a carico ditta calcolati dall’inizio dell’anno fino al mese precedente, riportati sulle stesse voci considerate dalla voce 59N. Per ogni mese pregresso, viene tenuto conto dell’eventuale limite o percentuale indicati sulla voce 59N. Anche in questo caso, è possibile “forzare” l’imponibile relativo ai mesi pregressi, indicandolo nel campo Importo Totale. Facciamo presente che la voce 59M deve essere impostata (sulle Voci Fisse) per l’elaborazione di un solo mese, annullandola poi tramite una storicizzazione sul mese successivo.
Le voci 59M / 59N si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al paragrafo 3.3 “Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria”.

ATTENZIONE: La scelta di assoggettare ad Irpef i contributi dovuti agli enti bilaterali rimane a carico dell’Utente.
A tale riguardo, occorre tenere presente che la circolare 55/E del 04/03/1999 (citata nella suddetta risposta a interpello) esclude, dall’assoggettamento fiscale, i contributi aventi finalità non assistenziali (sebbene obbligatori per contratto anziché per legge), quali ad esempio quelli destinati alla formazione professionale o alle spese di gestione dell’ente.
In generale, quindi, occorre stabilire quale sia la destinazione dei contributi dovuti agli enti bilaterali: a tale scopo, riteniamo che sia indispensabile un’indicazione ufficiale da parte di ciascun ente bilaterale interessato.
Inoltre, facciamo presente che, nella suddetta risposta a interpello, non sono citati i Fondi di Solidarietà Bilaterale (esempio: FSBA del settore artigianato); tali fondi, ovviamente, sono regolati da una normativa diversa rispetto agli enti bilaterali.

Giugno 2018
(acred691)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Con la circolare n. 1 del 09/04/2018, il fondo WILA ha stabilito che, a partire dal mese di giugno 2018, il contributo destinato all’assistenza sanitaria (voce 57E) aumenta da E. 3,50 ad E. 5,00, mentre il contributo di E. 1,50 destinato all’ente bilaterale (voce 78S) risulta sospeso. La somma dei due contributi (entrambi a carico del datore di lavoro) risulta quindi invariata. Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria destinato a WILA viene esposto con la causale ‘ART2’ sulla denuncia Uniemens, mentre viene versato con la causale ‘ART1’ sul modello F24 (unitamente al contributo SAN.ARTI).

Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)
Aprile 2018
(acred686)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori).

Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674).

I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151).

Gennaio 2018
(acred678)

Con il presente aggiornamento, è stato variato il calcolo automatico delle quote (voce 578) e la generazione del file da inviare al fondo SANIMODA (programma ‘DISTPRE4’), sulla base delle indicazioni riportate sul sito del fondo.

Come indicato nell’aggiornamento Acred677 del 24/01/2018, per attivare il calcolo automatico della quota dovuta è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola automaticamente l’importo mensile, a carico dell’azienda, pari ad E. 12,00, dovuto per ogni dipendente a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) oppure a tempo determinato con contratto non inferiore a 9 mesi. Nel mese di gennaio 2018, dall’importo in questione viene detratta la quota versata a titolo di anticipo nel mese di novembre 2017, riducendo così il valore della quota ad E. 10,00 (precisiamo che viene verificata la presenza della voce 578 nel cedolino di novembre 2017).

Conformemente a quanto riportato sul sito del fondo SANIMODA, con il presente aggiornamento sono state effettuate le seguenti variazioni sul calcolo automatico effettuato dalla voce 578:

  • la quota non è dovuta se il dipendente viene assunto nel trimestre di competenza (successivamente al primo giorno del mese del trimestre); in tal caso, la voce calcola il contributo a partire dal trimestre successivo;
  • per i contratti a termine, la quota è dovuta solo se la durata del rapporto di lavoro è di almeno 9 mesi “residui” a partire da gennaio 2018; di conseguenza, se gli stessi dipendenti sono stati assunti prima del 2018, la durata viene calcolata dal 1/01/2018 (anziché dalla data di assunzione) alla data termine (o data cessazione);
  • la quota viene assoggettata ad Irpef, aggiungendola all’imponibile fiscale, in quanto il fondo non risulta ancora iscritto all’Anagrafe dei Fondi Sanitari (come precisato sul sito del fondo).

Ricordiamo che il contributo non è previsto per i dipendenti che risultano ancora in prova: per tali dipendenti, quindi, occorre bloccare il contributo, impostando la voce 578 sulle Voci Fisse del dipendente, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’; una volta terminato il periodo di prova, occorre poi eliminare tale impostazione.

Sulla base delle indicazioni riportate sul sito del fondo SANIMODA, sono state effettuate alcune variazioni anche sul programma ‘DISTPRE4’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’), utilizzato per generare il file da inviare periodicamente al fondo.
L’invio del suddetto file deve essere effettuato su base trimestrale, versando anticipatamente le quote entro il giorno 20 del primo mese del trimestre. Per il primo trimestre del 2018, la scadenza è stata posticipata al 20 febbraio.

Per ottenere il file da inviare al fondo, al lancio del programma ‘DISTPRE4’ è necessario indicare, nei campi Data Iniziale e Data Finale, il primo mese del trimestre interessato (esempio: 01/01/2018 – 31/01/2018).
Analogamente a quanto previsto per il calcolo delle quote (effettuato dalla voce 578), i dipendenti assunti nel corso del trimestre restano esclusi dal file, con l’eccezione di quelli assunti nel primo giorno del trimestre.
Sempre per analogia con il calcolo delle quote, restano esclusi anche i dipendenti con contratto a termine di durata inferiore a 9 mesi (se assunti prima del 2018, la durata del rapporto viene calcolata partendo dal 1/01/2018).

Viene prodotto il file ‘FondoSanimodaCodiceDitta.txt’, corrispondente alla distinta da utilizzare per il versamento (utilizzato anche per effettuare l’iscrizione iniziale dei dipendenti). Conformemente alle specifiche richieste dal fondo, viene prodotto un file per ogni singola ditta. Inoltre, viene prodotto l’elenco dei dipendenti riportati sul file (‘listaFondoSanimoda’) ed un eventuale elenco di segnalazioni (‘scartiFondoSanimoda’).

Novembre 2017
(acred673)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER

Ricordiamo che la gestione del fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato) è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred672 del 30/11/2017.
Tra le gestioni previste, era incluso anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative ai mesi di settembre e ottobre 2017, attraverso l’indicazione della voce 78C sul servizio Voci Fisse. Tuttavia, le quote arretrate venivano riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti (come indicato nell’aggiornamento).

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta l’indicazione delle suddette quote arretrate su righi separati rispetto alle quote correnti, sia per quanto riguarda il modello F24 che la denuncia Uniemens.
Le quote arretrate vengono trasferite automaticamente, sia sul modello F24 che sulla denuncia Uniemens, al momento dell’elaborazione della ditta. Nel caso in cui le aziende interessate siano già state elaborate, occorre trasferire nuovamente i tributi sul modello F24 (procedura ‘Stampa Mensile Ditte’, opzione ‘Tributi su F24’) e rigenerare i dati Uniemens (procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens’, menù Amministratore Paghe).

Novembre 2017
(acred672)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato), sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 27/09/2017.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Legno artigianato (035)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBER interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Precisiamo che la voce 78W deve essere inserita sulle Voci Fisse, in aggiunta alla voce 78A, relative alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Per i contratti Barbieri e Parrucchieri (020), Pulizie artigianato (029), Ceramica artigianato (063) e Occhiali artigianato (134) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 6,90;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 5,40.

Per i contratti Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Legno artigianato (035), Area Comunicazione (038), Alimentaristi artigianato (039) e Lapidei artigianato (064) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 13,50 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 12,70;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 13,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 11,20.

E’ stato predisposto anche il calcolo delle quote arretrate, relative al fondo EBER, per i mesi di settembre e ottobre 2017: per attivare tale calcolo occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce.
Le quote relative ai mesi pregressi vengono assoggettate al contributo di solidarietà secondo gli stessi criteri sopra descritti.
Precisiamo, tuttavia, che le quote arretrate vengono riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti: occorre quindi intervenire, su entrambi i modelli (servizi ‘Uniemens – Dati Particolari’ e ‘Tributi per competenza’) indicando separatamente il versamento di ciascuno dei mesi pregressi.

Infine, è stata predisposta l’indennità contrattuale regionale (E. 100,00) a copertura del periodo da gennaio ad agosto 2017. Per attivare tale erogazione nei casi previsti, occorre indicare la voce 04A sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce.
L’importo viene erogato ai dipendenti assunti entro il 31/03/2017 ed in forza al 30/09/2017, secondo i criteri indicati nel suddetto accordo: in caso di dipendenti full-time a tempo indeterminato viene erogato l’intero importo, in caso di apprendisti viene erogato 80%, in caso di part-time viene rapportato alla percentuale di part-time, per i dipendenti a tempo determinato viene proporzionato sulla base della durata del contratto nell’anno 2017. Precisiamo che tutte le condizioni vengono rilevate dal mese di erogazione (l’accordo non prevede un proporzionamento in ratei  mensili).
La voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria e esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Novembre 2017
(acred672)
FONDO SANIMODA

Segnaliamo che è stato prorogato, al 15 dicembre, il termine per l’iscrizione dei dipendenti al fondo SANIMODA e per il corrispondente versamento della quota di iscrizione (circolare SMI del 22/11/2017 e comunicato sul sito di SANIMODA).

Come anticipato nell’aggiornamento Acred671 del 24/11/2017, abbiamo predisposto la generazione del file per l’iscrizione dei dipendenti, sulla base del tracciato disponibile sul sito di SANIMODA.
Per generare il file, occorre selezionare il programma ‘DISTPRE4’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi disponibili, 1.1 ‘Stampe periodiche’).

Al lancio del programma, è possibile scegliere con quale criterio devono essere individuati i dipendenti:

  • fare riferimento alla presenza della voce 578 sulla busta paga di novembre (che deve risultare già elaborata); in tal caso, è sufficiente lasciare impostata l’opzione ‘controlla la presenza della voce 578 a livello di dipendente’;
  • non tenere conto della presenza della voce 578 ed effettuare i controlli sulla base delle condizioni di inquadramento dei dipendenti (non occorre che la busta di novembre risulti già elaborata); in questo caso, occorre selezionare l’opzione ‘non controllare la presenza della voce 578’.

Nel caso in cui si faccia riferimento alla presenza della voce 578, occorre impostare Data Iniziale ‘01/11/2017’ e Data Finale ‘30/11/2017’ (in quanto la voce 578 viene rilevata dal cedolino di novembre). In questo caso, il mese di novembre deve risultare già elaborato. Ricordiamo che la voce 578 deve essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto: la voce viene automaticamente elaborata per i soli soggetti in forza al 31/10/2017, verificando che abbiano i requisiti previsti (i criteri sono descritti dettagliatamente nell’aggiornamento Acred671). Ovviamente, è possibile “forzare” o “bloccare” l’elaborazione della voce 578, per gestire le eventuali eccezioni: tali forzature hanno effetto anche per quanto riguarda la scelta dei dipendenti da riportare sul file (in quanto risulta determinante la presenza o l’assenza della voce 578). Per ciascun dipendente, sul file viene riportato il valore del contributo rilevato dalla voce 578.

Se, invece, si sceglie di non controllare la presenza della voce 578, occorre impostare Data Iniziale ‘01/10/2017’ e Data Finale ‘31/10/2017’ (in quanto occorre considerare i dipendenti in forza al 31/10). In questo caso, non è necessario che il mese di novembre risulti già elaborato. Adottando questa modalità, il programma decide se i dipendenti devono essere inclusi o esclusi effettuando gli stessi controlli previsti nel calcolo della voce 578 (descritti nell’aggiornamento Acred671), tuttavia non è possibile effettuare delle “forzature” per gestire eventuali eccezioni. L’importo del contributo riportato sul file è di E. 2,00 per ciascun dipendente (anche in questo caso, senza possibilità di “forzature”).

Viene prodotto il file ‘FondoSanimodaCodiceDitta.txt’, da utilizzare anche per effettuare l’iscrizione dei dipendenti (il file corrisponde alla distinta da utilizzare per i normali versamenti mensili). Precisiamo che, conformemente alle specifiche richieste dal fondo, viene prodotto un file per ogni singola ditta. Inoltre, viene prodotto l’elenco dei dipendenti riportati sul file (‘listaFondoSanimoda’) ed un eventuale elenco di segnalazioni (‘scartiFondoSanimoda’).

Novembre 2017
(acred671)
FONDO SANIMODA

E’ stato predisposto il calcolo automatico della quota dovuta al fondo assistenza sanitaria integrativa SANIMODA, sulla base di quanto previsto dalla circolare SMI (Sistema Moda Italia) del 20/10/2017. Segnaliamo che, al 20 novembre, la suddetta circolare non era stata ancora riportata sulle principali pubblicazioni o banche dati; di conseguenza, è stato possibile predisporre le gestioni necessarie (di seguito descritte) soltanto con l’aggiornamento di novembre.

La circolare in questione ha previsto il versamento, entro il 15/11/2017, di un “contributo anticipato” di E 2,00 a carico del datore di lavoro. Il contributo effettivo decorrerà invece dal mese di gennaio 2018.
Con l’elaborazione del mese di novembre 2017, può essere attivato il calcolo del “contributo anticipato” (anche nel caso in cui sia già stato versato), allo scopo di determinare la quota dovuta ed assoggettarla al contributo di solidarietà.

Per attivare il calcolo automatico del “contributo anticipato”, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola automaticamente la quota di E. 2,00 a carico dell’azienda, per ogni dipendente in forza al 31/10/2017 a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) oppure a tempo determinato con data termine o cessazione uguale o successiva al 30/09/2018 (per i contratti a termine è richiesta una durata residua del contratto pari ad almeno 9 mesi dal 1/01/2018). Occorre tenere presente che l’importo così calcolato viene considerato un “anticipo” del contributo dovuto nel mese di gennaio 2018.
Il suddetto “contributo anticipato” (il cui versamento doveva essere effettuato entro il 15/11/2017) viene riportato sulla nota contabile ed assoggettato al contributo di solidarietà; resta invece escluso dal modello F24 e dalla denuncia Uniemens.
A partire dal mese di gennaio 2018, il contributo aumenterà ad E. 12,00, sempre a carico dell’azienda, per 12 mensilità. Inoltre, il suddetto “contributo anticipato” sarà recuperato sul contributo dovuto nel mese di gennaio 2018.

Ricordiamo che le somme versate all’Assistenza Sanitaria Integrativa vengono assoggettate automaticamente al contributo di Solidarietà, tramite la voce 836: tale voce effettua mensilmente il calcolo del contributo (10%) e riporta il dato sulla denuncia Uniemens, in corrispondenza della causale ‘M980’.

Segnaliamo, infine, che la circolare SMI sopra citata prevede anche la trasmissione di un file per l’iscrizione dei dipendenti al fondo SANIMODA, da effettuarsi entro il 30/11/2016. Il file in questione deve essere prodotto secondo uno specifico tracciato, disponibile sul sito del fondo: a tale proposito, stiamo predisponendo un apposito programma sulla procedura Stampe Accessorie, che sarà incluso in un apposito aggiornamento. Per ulteriori indicazioni sul procedimento di iscrizione, consigliamo comunque di verificare le indicazioni riportate sul sito del fondo.

Ottobre 2017
(acred670)
FONDO METASALUTE

A seguito di una segnalazione e considerando anche quanto precisato nella circolare di MetaSalute n. 2/2017/AZ, abbiamo parzialmente modificato il controllo effettuato in automatico dalla voce 578: con il presente aggiornamento, i dipendenti con contratto a termine assunti prima del 1/10/2017, sono assoggettati al fondo soltanto se la durata prevista del contratto risulta non inferiore a 5 mesi a partire dal 1/10/2017. Per i dipendenti con contratto a termine assunti dopo il 1/10/2017, invece, la durata del contratto (per l’assoggettamento a MetaSalute) continua ad essere calcolata a partire dalla data di assunzione.

Precisiamo che, secondo il regolamento della fase transitoria (valevole dal 1/09/2017 al 31/12/2017), la durata minima di 5 mesi dovrebbe essere calcolata a decorrere dall’iscrizione e l’obbligo di iscrizione decorre dal termine del periodo di prova. Dal momento che, sulla procedura, non è gestita automaticamente la durata del periodo di prova, il controllo effettuato in automatico dalla voce 578 può tenere conto esclusivamente della data di assunzione. Fanno eccezione, come già precisato, i dipendenti assunti prima del 1/10/2017, per i quali la durata viene calcolata appunto dal 1/10/2017.
In alcuni casi, quindi, potrebbe essere necessario bloccare o forzare l’assoggettamento a MetaSalute ed il conseguente calcolo della quota dovuta, operando sulla voce 578 come di seguito descritto.

Ricordiamo che la voce 578 deve essere impostata sulle Voci Fisse, a livello di contratto o di ditta.
Nel caso in cui occorra bloccare (per qualsiasi motivo) il calcolo della quota per un singolo dipendente, è sufficiente inserire la stessa voce 578 sulle Voci Fisse a livello di dipendente, impostando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.
Nel caso, invece, in cui occorra forzare il calcolo della quota per un dipendente per il quale non verrebbe calcolata in automatico, occorre inserire la voce sulle Voci Fisse a livello di dipendente, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce (si ottiene tale indicazione selezionando la voce 578 con l’opzione di “forzatura”, nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Ente Bilaterale e Assistenza Sanitaria’, sezione ‘Metalmeccanici industria’).

Ottobre 2017
(acred669)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE - STUDI PROFESSIONALI

Segnaliamo che è stato istituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale per il settore delle attività professionali, tramite un accordo sottoscritto in data 3/10/2017 da parte di Confprofessioni.

Il Fondo prevede lo stesso tipo di contribuzione per tutte le categorie di dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti, part-time), limitatamente ai datori di lavoro che “occupano mediamente più di 3 dipendenti”.
Il contributo deve essere calcolato applicando, all’imponibile previdenziale, le seguenti aliquote:

  • 0,45% se il numero di dipendenti occupati è superiore a 3 ed inferiore a 15;
  • 0,65% se il numero di dipendenti occupati è superiore a 15.

In entrambi i casi, il contributo è ripartito nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente.

Segnaliamo che, al momento, non ci sono indicazioni in merito alla decorrenza della suddetta contribuzione.
Inoltre, da parte dell’Inps (e dell’Agenzia delle Entrate) non sono state emanate disposizioni relative ai codici da utilizzare per il versamento del contributo tramite modello F24, oltre che per l’esposizione sulla denuncia UniEmens.
Si può comunque ritenere che tale fondo debba essere applicato in sostituzione del Fondo di Integrazione Salariale.

Precisiamo che rimane all’Utente la scelta tra iniziare ad applicare il nuovo Fondo, oppure non applicarlo in attesa di ulteriori indicazioni da parte degli enti preposti. Da parte nostra, in assenza di tali indicazioni abbiamo potuto predisporre la gestione del Fondo soltanto per quanto riguarda la busta paga e la nota contabile, secondo le modalità di seguito descritte.

Sulle singole aziende che occupano oltre 3 dipendenti, è possibile attivare il contributo al Fondo: a tale scopo, è sufficiente impostare la voce 78S sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). In tal modo, viene applicata l’aliquota prevista in presenza di un numero di dipendenti compreso tra 3 e 15 (0,45%).
Nel caso in cui occorra applicare l’aliquota prevista oltre 15 dipendenti, è necessario indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78S (tale impostazione si ottiene selezionando l’apposita opzione dall’elenco delle Voci Fisse, al punto 3.3 ‘Ente Bilaterale e Assistenza Sanitaria’, sezione ‘Studi Professionali’).
Nel caso in cui occorra bloccare il contributo, su una ditta per la quale era stato precedentemente attivato, è sufficiente bloccare (o eliminare) la voce 78S dal servizio Voci Fisse, effettuando un’apposita storicizzazione.
In presenza della voce 78S, il contributo a carico del dipendente viene riportato automaticamente sulla voce 78T.

A nostro avviso, pur in assenza di indicazioni specifiche, il contributo al Fondo di Solidarietà Bilaterale dovrebbe rimanere esente dal contributo di solidarietà (10%). A tale scopo, è sufficiente indicare la voce 81A sul servizio Voci Fisse, secondo la stessa modalità adottata per la voce 78S sopra descritta.

Ottobre 2017
(acred669)
FONDO METASALUTE

Con effetto dal mese di ottobre 2017, è stato modificato il calcolo automatico delle quote mensili dovute al fondo assistenza sanitaria integrativa previsto dal Ccnl (fondo MetaSalute), sulla base di quanto indicato nel regolamento del fondo e nell’accordo di rinnovo del 26/11/2016. Segnaliamo, in particolare, che secondo il predetto accordo devono essere iscritti al fondo tutti i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, o a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi, a meno di espressa rinuncia da parte del dipendente.

Per attivare il calcolo automatico delle quote, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di contratto (oppure di ditta se tale modalità risulta più comoda) e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Una volta attivata, la voce 578 effettua il controllo sul tipo di contratto e, per il tempo determinato, sulla durata del rapporto di lavoro, effettuando il calcolo delle quote soltanto in presenza delle condizioni previste.
Nel caso in cui occorra bloccare il calcolo per un singolo dipendente (in caso di rinuncia), è sufficiente indicare la stessa voce 578 sulle Voci Fisse a livello di dipendente, impostando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.
Segnaliamo che la voce 578 è riportata nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Ente Bilaterale e Assistenza Sanitaria’, sezione ‘Metalmeccanici industria’ (è comunque possibile indicarla direttamente sul servizio).

La voce 578 calcola l’importo dovuto per ciascun dipendente, pari ad E. 13,00 mensili a carico del datore di lavoro.
Segnaliamo che, a decorrere dal mese di ottobre 2017, non è più dovuta la quota a carico del dipendente (precedentemente pari a E. 3,00 – vedere aggiornamento di aprile 2013 Acred493).
Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria integrativa a carico ditta viene assoggettato al contributo di solidarietà, attraverso l’elaborazione automatica della voce 836, riportata sulla denuncia UniEmens con il codice ‘M980’.

Per il fondo MetaSalute è stato predisposto, per il momento, il solo versamento automatico tramite modello F24, in quanto non è ancora possibile la corrispondente indicazione sulla denuncia UniEmens (aggiornamento di luglio 2017 Acred660).
Nel caso in cui si intenda attivare il versamento automatico tramite modello F24, è sufficiente impostare la causale ‘MET1 sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, in corrispondenza del campo ‘Cassa assistenza integrativa’.

Luglio 2017
(acred660)
CONVENZIONI BILATERALI

Nella gestione delle convenzioni tra l’Inps e l’Assistenza Sanitaria, è stata aggiunta la nuova causale ‘MET1’, da utilizzare per il versamento delle quote all’assistenza sanitaria METASALUTE. La nuova causale è stata inclusa negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 90  del 14/07/2017. Ad oggi, tuttavia, la stessa causale non risulta presente tra le codifiche previste sulla denuncia UniEmens (non è riportata nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 3.9.0 del 28/06/2017).

Agosto 2016
(acred618)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO EST

E’ stato modificato il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo EST, effettuato tramite la voce 578 sui contratti del Commercio (001 / 014), Turismo (003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009), Palestre e impianti sportivi (015).
La modifica interessa esclusivamente il mese di assunzione: in tale mese, la quota dovuta al fondo viene calcolata sempre, indipendentemente dal giorno di assunzione, come indicato nella circolare del fondo EST n. 2/16 del 28/07/16. La modifica ha effetto da agosto 2016. Ricordiamo che, in precedenza, la quota veniva calcolata nel mese di assunzione soltanto se il giorno di assunzione corrispondeva al primo giorno del mese (aggiornamento di marzo 2013 Acred490).
Precisiamo che, in caso di cessazione nel mese, la quota continua ad essere calcolata per intero.

Luglio 2016
(acred616)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

E’ stato predisposto il calcolo automatico del contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, a partire dal mese di luglio 2016.
Il contributo in questione è pari allo 0,15% dell’imponibile previdenziale e va ad aggiungersi al contributo a carico del datore di lavoro (aggiornamento di gennaio 2016 Acred596).
Il contributo a carico del dipendente viene riportato automaticamente sulla voce 78B, nel caso in cui risulti presente il contributo a carico ditta, gestito tramite la voce 78A.

Maggio 2016
(acred610)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Sulla base del messaggio Inps n. 1897 del 29/04/2016, a partire dal mese di maggio 2016 i contributi dovuti al fondo WILA sono riportati sulla nuova causale ‘ART2’ (limitatamente alla denuncia Uniemens). Tali contributi vengono quindi esposti separatamente da quelli dovuti al fondo SAN.ARTI, riportati sulla causale ‘ART1’.

Ricordiamo che la gestione automatica dei contributi dovuti al fondo WILA è stata rilasciata con gli aggiornamenti di dicembre 2015 ‘Acred591’ e gennaio 2016 ‘Acred594’. A tale riguardo, precisiamo che la causale ‘ART2’ viene attribuita automaticamente, a partire dal mese di maggio, in presenza della voce 57E (attraverso l’elaborazione della voce 57F).
Fino al mese di aprile, sulla denuncia Uniemens i contributi dovuti ai fondi WILA e SAN.ARTI dovevano essere cumulati sulla causale ‘ART1’, analogamente a quanto previsto sul modello F24.

Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane invariata: il versamento dei contributi ai fondi WILA e SAN.ARTI rimane unificato, in capo al preesistente codice causale ‘ART1’.

Gennaio 2016
(acred596)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

A decorrere dal mese di gennaio 2016, sui contratti del settore artigiano di seguito elencati, è stata predisposta la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).
Precisiamo che la nuova gestione va a modificare la precedente gestione dell’Ente Bilaterale del settore artigianato (EBNA), effettuata tramite la voce 78A, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’.

I contratti interessati dalla nuova gestione sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) prevede un contributo unico per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e part-time).
Il nuovo contributo, interamente a carico dell’azienda, è composto da due quote:

  • quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità, relativa alle prestazioni EBNA, soggetta al contributo di solidarietà 10% per un valore mensile di 2,27 euro;
  • quota variabile pari allo 0,45% dell’imponibile previdenziale, relativa alle prestazioni FSBA, esente dal contributo di solidarietà 10%.

Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, tuttavia, la quota EBNA risulta aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, sempre per tutte le categorie di lavoratori; tale quota è soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro.

Ricordiamo che, per attivare la gestione automatica della contribuzione EBNA (adesso anche FSBA), è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci in questione vengono elaborate per i soli dipendenti interessati.

A partire dal mese di gennaio 2016, la voce 78A calcola il contributo mensile (quota fissa + quota variabile) dovuto per ogni dipendente. La voce verifica automaticamente la presenza dell’aliquota CIGO o CIGS sulla tabella contributiva Inps agganciata, determinando così se deve essere applicata la contribuzione FSBA + EBNA, oppure la sola quota EBNA “maggiorata”. Anche la voce 81A determina automaticamente il valore da assoggettare al contributo di solidarietà.

Nel caso in cui si intenda applicare forzatamente la sola quota fissa pari a 10,42 euro, nelle aziende non destinatarie della contribuzione CIGO o CIGS, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A.
In generale, rimane comunque possibile “forzare” tutte le suddette quote: per modificare la quota fissa, è possibile indicare il valore desiderato nel campo Importo Unitario della voce 78A; per modificare l’aliquota della quota variabile, è possibile indicare la percentuale desiderata nel campo Quantità della voce 78A. Anche l’assoggettamento al contributo di solidarietà può essere variato, in questo caso indicando la parte esente nel campo Importo Unitario della voce 81A.
Ovviamente, la scelta di applicare eventuali “forzature” rimane a carico dell’Utente.

La quota fissa e la quota variabile devono essere versate tramite il modello F24, indicandole (sommate tra loro) sulla causale ‘EBNA’. La stessa causale continua ad essere riportata, secondo la stessa modalità, sulla denuncia Uniemens.

Gennaio 2016
(acred594)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Sulla base di alcuni approfondimenti, sono state apportate delle modifiche alla gestione automatica del Fondo WILA, predisposta con l’aggiornamento di dicembre 2015 ‘Acred591’.
Il fondo in questione prevede che nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo venga calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione: a decorrere dal mese di gennaio 2016, tale controllo viene effettuato automaticamente.
Sempre a decorrere dal mese di gennaio 2016, nella quota da assoggettare al contributo di solidarietà viene inclusa anche la parte del contributo WILA versata tramite la voce 78S (E. 1,50).

Dicembre 2015
(acred591)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo WILA (Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato). Per le aziende interessate, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione SAN.ARTI (voce 578) ed EBNA (voce 78A) stabilita a livello nazionale, la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’ / ‘Acred489’.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del WILA, limitatamente alle aziende che hanno unità produttive in Lombardia ed applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

Nella circolare n.1 del fondo WILA è stabilito che le imprese interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione a SAN.ARTI e ad EBNA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali.
Per le imprese interessate, quindi, i versamenti da effettuare saranno i seguenti:

  • ART1 contributo E. 3,50 da aggiungere ad E. 10,42 euro previste a livello nazionale (totale E. 13,92)
  • EBNA contributo E. 1,50 da aggiungere ad E. 10,42 euro previste a livello nazionale (totale E. 11,92)

Il contributo aggiuntivo da versare è quindi pari complessivamente ad E. 5,00 mensili, per 12 mensilità, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, oppure a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi. Sono esclusi i dipendenti di età superiore a 66 anni e 6 mesi.
Le quote aggiuntive dovute al WILA vengono assoggettate mensilmente al contributo di solidarietà.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al WILA, è sufficiente impostare le voci 57E e 78S sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Precisiamo che le voci 57E e 78S devono essere inserite, sulle Voci Fisse, in aggiunta alle voci 578 e 78A, relative alla contribuzione SAN.ARTI ed EBNA prevista a livello nazionale. Niente è cambiato, quindi, in merito alla gestione delle causali ART1 ed EBNA, rispetto a quanto indicato negli aggiornamenti ‘Acred420’ e ‘Acred488’.

Nel caso in cui un’azienda interessata decida di non aderire al fondo WILA, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato “Elemento aggiuntivo non assorbibile della retribuzione di secondo livello”, corrispondente ad E. 12,00 mensili per 13 mensilità. A tale scopo, è possibile utilizzare la voce 131, già prevista per l’erogazione dell’EAR sulle aziende che decidono di non aderire ad EBNA (aggiornamento Acred420).
Per gestire l’EAR in sostituzione del contributo WILA, sono state predisposte delle nuove opzioni sulla voce 131:

  • nessun valore nel campo Importo Unitario per erogare E. 25,00 in sostituzione dell’EBNA;
  • ‘1’ nel campo Importo Unitario per erogare E. 12,00 in sostituzione del WILA, in aggiunta ad E. 25,00 in sostituzione dell’EBNA (quindi complessivamente E. 37,00);
  • ‘2’ nel campo Importo Unitario per erogare soltanto E. 12,00 in sostituzione del WILA.
Gennaio 2015
(acred557)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – QUADRI

E’ stato predisposto il calcolo automatico della quota annuale dovuta al Fondo Assistenza Sanitaria “QU.A.S.”, secondo la nuova modalità di versamento tramite modello F24, con conseguente esposizione sulla denuncia Uniemens.
La gestione di seguito descritta è disponibile sui contratti del Commercio (001) e del Turismo (003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009), per i soli dipendenti con qualifica di ‘Quadro’. Precisiamo che tale gestione deve essere attivata soltanto se l’azienda ha scelto la nuova modalità di versamento, come previsto nel manuale operativo disponibile sul sito del fondo QUAS.

Per attivare il calcolo automatico della quota annuale dovuta al fondo QUAS, è sufficiente impostare le voci 57E / 57F sul servizio Voci Fisse, a livello di dipendente, ditta o contratto (eventualmente barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci 57E e 57F effettuano il calcolo automatico esclusivamente per i dipendenti aventi la qualifica di ‘Quadro’.
Per ogni dipendente interessato, la voce 57E calcola l’importo annuale a carico dell’azienda, pari ad E. 350,00 per il settore Commercio e ad E. 340,00 per il settore Turismo, mentre la voce 57F calcola l’importo annuale a carico del dipendente, pari a E. 56,00 per il settore Commercio e ad E. 50,00 per il settore Turismo.
Il calcolo del contributo viene effettuato sul mese di gennaio per i dipendenti in forza ad inizio anno o assunti entro il 15/01. Per i dipendenti assunti dopo il 16/01 o nei mesi successivi, il calcolo viene effettuato sul mese di assunzione (se assunti entro il giorno 15) o sul mese successivo (se assunti dal giorno 16 in poi). Il contributo a carico della ditta viene ridotto in proporzione al numero di mesi, determinati come sopra, mentre la quota a carico del dipendente rimane invariata.

Relativamente all’esposizione del contributo QUAS sul modello F24 (sezione Inps) e sulla denuncia Uniemens (sezione Convenzioni Bilaterali), precisiamo che l’indicazione del periodo di competenza avviene sempre nella forma MM.AAAA (mese e anno di competenza), conformemente a quanto specificato nella circolare Inps n. 88 del 8/04/14. Facciamo presente che, sul manuale operativo QUAS, è invece prevista l’indicazione del solo anno: tale modalità di indicazione, se adottata, non risulterebbe conforme alle specifiche tecniche sia del modello F24 che della denuncia Uniemens.
La quote a carico ditta vengono assoggettate automaticamente al contributo di Solidarietà (10%) tramite la voce 836, riportata sulla denuncia Uniemens (sezione ‘Aziendale’) con la causale ‘M980’.

Aprile 2014
(acred530)
ASSISTENZA SANITARIA - NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto la nuova voce 57K, tramite la quale è possibile ottenere l'indicazione, sulla busta paga, del contributo assistenza sanitaria a carico del datore di lavoro (voci 578 / 57E).
L'uso della nuova voce è ovviamente facoltativo: per attivare l'indicazione, in busta paga, del suddetto contributo, è sufficiente inserire la voce 57K sul servizio Voci Fisse (eventualmente a livello generale), selezionandola dall'elenco delle voci disponibili al punto 3.3 'Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria'.

Febbraio 2014
(acred526)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ENTE BILATERALE

In data 29/11/13 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, riguardante la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo del settore artigiano (FSBA).
L’accordo prevede l’aumento della quota da assoggettare al contributo di solidarietà, passata ad E. 2,83 mensili per dipendente, lasciando invariato il contributo annuale di E. 125,00 (aggiornamento di Gennaio 2011 Acred420).

I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Di conseguenza, a decorrere dal mese di febbraio 2014, la quota resa automaticamente esente, attraverso l’elaborazione automatica della voce 81A, diminuisce ad E. 7,59 mensili per ogni dipendente.
Precisiamo che alcune organizzazioni territoriali hanno determinato importi diversi rispetto a quelli sopra indicati; sulla base delle informazioni in nostro possesso, le eventuali differenze sugli imponibili risultano comunque inferiori a 1 Euro (mensile per dipendente). Nel caso in cui si intenda indicare un importo esente diverso da quello determinato a livello nazionale, è sufficiente indicare il valore mensile dell’esenzione nel campo Importo Unitario della voce 81A, impostandola sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto.
Ricordiamo che, per ogni dipendente, il valore da assoggettare al contributo di solidarietà viene cumulato all’imponibile derivante dall’assistenza sanitaria integrativa: il risultato, arrotondato all’unità di Euro, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 836 (causale UniEmens ‘M980’).

Novembre 2013
(acred514)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di novembre 2013, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 36/13 dello stesso Fondo.

Ricordiamo che la gestione delle somme da versare al Fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’.
I contratti interessati sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064).

Il fondo in questione prevede il versamento del contributo a carico delle imprese, fino all’età di 66 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene adesso controllato automaticamente dalla voce 578.
Inoltre, sulla base dell’ipotesi di accordo del 19/11/13, sui contratti Panificatori artigianato e Alimentaristi artigianato il contributo è dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi.

Ottobre 2013
(acred510)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’, è stata rilasciata la gestione del fondo SAN.ARTI. (Assistenza Sanitaria Integrativa del settore artigiano). Ricordiamo che, sui contratti dei Barbieri e Parrucchieri (020), Chimici (027), Metalmeccanici (031), Odontotecnici (034), Orafi (037), Ceramica (063), il contributo è dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi.
A tale riguardo segnaliamo che, prima del presente aggiornamento, per controllare la durata del contratto veniva considerata esclusivamente la data termine prevista; col presente aggiornamento, in assenza della data termine del contratto, viene presa a riferimento l’eventuale data di cessazione del rapporto.

Luglio 2013
(acred504)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO EST

Ricordiamo che, tramite il programma ‘DISTPRE3’ (procedura Stampe Accessorie, 1.1 ‘Stampe periodiche’), è possibile generare i files richiesti dal Fondo Est, corrispondenti all’elenco delle aziende e dei dipendenti iscritti.
Sul programma in questione, sono previste le opzioni che consentono di indicare la presenza di un contratto integrativo, sia per quanto riguarda il file delle aziende che quello dei dipendenti. Sul file dei dipendenti, tuttavia, non è possibile indicare la presenza del contratto integrativo solo per alcuni soggetti (all’interno della stessa azienda).
Per risolvere il problema, è stata predisposta una voce che consente di indicare, su ogni singolo dipendente, la presenza di un contratto integrativo, al solo scopo di riportare tale indicazione sui files richiesti dal Fondo Est.
A partire dall’elaborazione del mese di luglio, è possibile utilizzare la nuova voce 57H: è sufficiente indicarla sul servizio Voci Fisse, selezionandola tra le voci disponibili al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’. La voce consente di indicare la presenza o l’assenza del contratto integrativo (ovviamente, l’utilizzo della voce 57H è facoltativo).
Nel caso in cui sia stata utilizzata la voce 57H, sul programma ‘DISTPRE3’ non occorre abilitare le opzioni relative al contratto integrativo. Per quanto riguarda l’indicazione a livello di azienda, precisiamo che è sufficiente che la voce 57H sia stata inserita, con la condizione di presenza del contratto integrativo, su almeno un dipendente in forza.
Le suddette opzioni del programma ‘DISTPRE3’ possono comunque essere abilitate: in tal caso, continuano ad avere effetto sui soggetti (aziende e/o dipendenti) per i quali non è stata utilizzata la voce 57H.
Precisiamo, infine, che la voce 57H non produce alcun effetto economico sulla busta paga o sui dati contabili.

Marzo 2013
(acred491)
FONDO ‘SAN.ARTI.’ – UNIEMENS

Segnaliamo che il codice causale ‘ART1’, da utilizzare per il versamento delle quote dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’, è stato incluso dall’Inps nelle codifiche ufficialmente previste sulla denuncia UniEmens, secondo quanto indicato nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.4.0 del 14/03/13.
Ricordiamo che la suddetta causale viene riportata automaticamente sulla denuncia UniEmens, nella sezione Convenzioni Bilaterali del servizio UniEmens – Dati Particolari (aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’).

Marzo 2013
(acred490)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – COMMERCIO / TURISMO

E’ stato modificato il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo EST, effettuato tramite la voce 578: nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo viene calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione. Precisiamo che il suddetto criterio è specificato nel regolamento del fondo EST.

Marzo 2013
(acred490)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – SETTORE ARTIGIANATO

Dal mese di marzo 2013, a seguito della circolare n. 3/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, è stata predisposta la gestione automatica del fondo di assistenza sanitaria integrativa anche per il contratto Pulizie artigianato (029); a tale riguardo, fare riferimento alla documentazione rilasciata con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’.

La stessa circolare prevede, inoltre, l’erogazione un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per tredici mensilità, nel caso in cui un’azienda non aderisca al fondo.
Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’).

Febbraio 2013
(acred489)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Con l’aggiornamento Acred488 del 21/02/13, è stata rilasciata la gestione del fondo SAN.ARTI. (assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano), decorrente dal mese di febbraio 2013.
Ricordiamo che il fondo in questione viene attivato attraverso la voce 578, che può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di contratto o di singola ditta, secondo le esigenze di ciascun Utente; la voce 578 effettua il calcolo della quota dovuta dal datore di lavoro, escludendo i dipendenti per i quali non è previsto il versamento (fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred488 per ulteriori informazioni).
Col presente aggiornamento, viene rilasciata un’integrazione al calcolo automatico effettuato dalla voce 578: nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo viene calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione. Precisiamo che il suddetto criterio è indicato nel regolamento del fondo SAN.ARTI. (disponibile sul sito www.sanarti.it).

Per quanto riguarda la causale ‘ART1’, da utilizzare per il versamento delle quote, segnaliamo che è stata inclusa negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 20/02/13. Ad oggi, tuttavia, la stessa causale non risulta ancora presente tra le codifiche previste sulla denuncia UniEmens (non è riportata nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.3.0 del 06/02/13).

Abbiamo, inoltre, predisposto la generazione del file per l’iscrizione massiva delle aziende al fondo SAN.ARTI., secondo le specifiche previste (per inviare il file, occorre seguire le indicazioni riportate sul sito del fondo).
Il file può essere generato utilizzando il programma ‘STAPOSAR’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Consigliamo di indicare ’01/02/2013’ nel campo Data Iniziale e ‘28/02/2013’ nel campo Data Finale, in modo da selezionare le aziende attive nel mese di febbraio.
Il programma seleziona automaticamente le sole aziende agganciate ai contratti per i quali è prevista la contribuzione SAN.ARTI. (elencati in corrispondenza del programma ‘STAPOSAR’). Nel caso in cui non si intenda iscrivere tutte le aziende aderenti a tali contratti, è possibile selezionare soltanto quelle per le quali è già stata attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (servizio Ditta – Posizioni Inps, campo ‘Cassa Ass. Integrativa’).
Precisiamo che, sul file, è richiesta l’indicazione di un "referente" per ogni azienda iscritta: è possibile indicare, come referente, il titolare / rappresentante legale dell’azienda, oppure il professionista che effettua il servizio per conto dell’azienda; in quest’ultimo caso, occorre scegliere uno dei soggetti autorizzati alla stampa del Libro Unico, tra quelli inseriti sul servizio ‘Amministratore – Autorizzazioni Bollato’ (menù Amministratore Paghe). In entrambi i casi, viene riportato l’indirizzo email del referente, rilevandolo dal servizio Ditta – Anagrafico.
Viene prodotto il file ‘IscrizioneAZ.csv’: tale file deve essere aperto con Excel e salvato come ‘IscrizioneAZ.xlsx’ (oppure ‘IscrizioneAZ.xls’, se si ha a disposizione una versione meno recente di Excel).

Febbraio 2013
(acred488)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di febbraio 2013, sui contratti elencati nella circolare n. 1/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Ricordiamo che tale gestione, effettuata tramite la voce 578, era stata rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’.

I contratti interessati sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

Il fondo ‘SAN.ARTI.’ prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Sui contratti Barbieri e Parrucchieri, Chimici, Metalmeccanici, Odontotecnici, Orafi e Ceramica, il contributo è dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi.
Per attivare il calcolo automatico della quota dovuta al Fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse (elenco voci punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’), a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola, limitatamente ai dipendenti interessati, la quota mensile dovuta dal datore di lavoro, pari ad E. 10,42 per 12 mesi (rimangono escluse le mensilità aggiuntive).
Le quote dovute al Fondo SAN.ARTI. vengono assoggettate automaticamente al contributo di solidarietà.

Per i contratti sopra elencati, utilizzando la voce 578 viene automaticamente attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (attraverso l’elaborazione automatica della voce 57G, visibile nel dettaglio del cedolino). In ogni caso, la causale di versamento può essere indicata sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo Cassa Assistenza Integrativa.
La causale ‘ART1’ viene automaticamente riportata sul modello F24 (tramite l’opzione relativa al trasferimento dei tributi, sulle procedure di elaborazione e stampa mensile) e sulla denuncia UniEmens, nella sezione relativa alle Convenzioni Bilaterali (servizio UniEmens – Dati Particolari).
Segnaliamo tuttavia che, al momento dell’aggiornamento, la causale ‘ART1’ (indicata nella sopra citata circolare del fondo ‘SAN.ARTI.’), non risulta presente negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La stessa causale, inoltre, non risulta prevista nella versione attualmente in vigore dell’Allegato Tecnico UniEmens (2.3.0 del 06/02/13).

Febbraio 2012
(acred459)
STAMPE ACCESSORIE – FONDO EST

Sulla procedura Stampe Accessorie, in corrispondenza del programma DISTPRE3 (1.1 ‘Stampe Periodiche’), utilizzato per produrre i files XML da inviare al Fondo Est, sono state aggiunte alcune opzioni che consentono di:

  • indicare la presenza di un contratto integrativo sul file delle aziende e/o sul file dei dipendenti;
  • indicare la sigla della provincia di lavoro del dipendente.

Entrambe le indicazioni sono richieste a determinate condizioni, indicate nelle disposizioni del Fondo Est.

Luglio 2011
(acred437)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – COMMERCIO / TURISMO

E’ stata predisposta una nuova opzione che consente di escludere i lavoratori intermittenti dal calcolo della quota dovuta al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (aggiornamenti di giugno 2011 ‘Acred432’ e gennaio 2009 ‘Acred357’).
Ricordiamo che le voci 578 e 57G, utilizzate per il calcolo delle somme dovute al fondo assistenza sanitaria, escludono automaticamente i dipendenti con qualifica di quadro, i contratti a tempo determinato e gli apprendisti; nel caso in cui si ritenga corretto escludere anche i lavoratori intermittenti, è possibile utilizzare l’apposita opzione, selezionandola tra quelle disponibili nell’elenco delle Voci Fisse, al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’.
La nuova opzione relativa ai lavoratori intermittenti è disponibile con effetto dal mese di agosto 2011.

Con il presente aggiornamento, inoltre, è stata predisposta una nuova opzione sul programma ‘DISTPRE3’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.1 ‘Stampe Periodiche’): tramite la nuova opzione, è possibile selezionare i dipendenti sui quali è stata attivata la voce 57G (ritenuta a carico del dipendente), anche nel caso in cui risultasse assente la voce 578 (quota a carico ditta).

Gennaio 2011
(acred420)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

Come indicato nell’aggiornamento Acred419 del 26/01/11, sui contratti che rientrano nell’accordo interconfederale del settore artigiano, sono stati predisposti alcuni automatismi in merito alla gestione delle somme dovute all’Ente Bilaterale (voce 78A) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (voce 578).

I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

ENTE BILATERALE

Il giorno 23/12/10, in applicazione della delibera EBNA del 12/05/10 e dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30/06/10, è stato stabilito che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sopra elencati sono tenute ad aderire alla bilateralità, attraverso versamenti da effettuare tramite modello F24 utilizzando la causale EBNA. In assenza di adesione, l’azienda è tenuta ad erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), per tredici mensilità annue.

Il contributo da versare all’Ente Bilaterale è pari ad E. 125,00 annui, frazionato in 12 quote mensili pari ad E. 10,42, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza anche a tempo determinato. Per i dipendenti con orario part-time fino a 20 ore settimanali, la quota va ridotta del 50%.
Per attivare il calcolo automatico del contributo dovuto all’Ente Bilaterale, è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 78A calcola l’importo mensile dovuto per ogni dipendente. La voce 81A determina la parte da rendere esente dal contributo di solidarietà dovuto all’Inps (in quanto la voce 78A viene automaticamente assoggettata a solidarietà).
In particolare, la voce 81A rende automaticamente esente un valore di E. 8,00 mensili, ridotti al 50% in caso di part-time fino a 20 ore settimanali, secondo quanto previsto da diversi comunicati a livello regionale. Al momento, tuttavia, non esiste una comunicazione ufficiale a livello nazionale, che definisca l’importo da rendere esente dal contributo di solidarietà. Nel caso in cui debba essere reso esente un importo diverso da quello determinato automaticamente, occorre indicare tale valore nel campo Importo Unitario della voce 81A – l’importo in questione sarà automaticamente ridotto del 50% in caso di part-time fino a 20 ore settimanali (rimane quindi la possibilità di impostare la voce 81A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto).

Consigliamo di indicare la causale ‘EBNA’, per il versamento tramite F24 e l’esposizione su UniEmens, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (aggiornamento Acred419 del 26/01/2011).
In alternativa, la causale ‘EBNA’ può essere indicata sulla voce 78B, impostandola sul servizio Voci Fisse a livello di contratto. Ricordiamo che la voce 78B si trova nell’elenco delle voci fisse al punto 3.3 (‘Enti Bilaterali e Assistenza Integrativa’): selezionando la causale ‘EBNA’, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario; non occorre indicare le altre informazioni previste sulla voce 78B (aliquota, ecc.).

Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento aggiuntivo della retribuzione’ (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità.
A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 131 determina l’importo dovuto per ciascun dipendente, tenendo conto dell’eventuale percentuale di part-time.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Il giorno 21/09/10 è stato stipulato l’accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore artigiano.
L'accordo prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, dovuto per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato. E’ importate sottolineare che, per il momento, non sono state stabilite le modalità di versamento del suddetto contributo.

Pur in assenza delle disposizioni relative al versamento, è stata comunque predisposta la voce da utilizzare per il calcolo delle quote dovute al Fondo di assistenza. Rimane, quindi, a carico dell’utente la scelta di attivare o meno il calcolo delle suddette quote (l’accordo prevede che il periodo di competenza decorra da gennaio 2011).
Se si desidera attivare il calcolo automatico della quota dovuta al Fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola la quota mensile dovuta per ogni dipendente a tempo indeterminato, pari ad E. 10,42 per 12 mensilità,.
Precisiamo che la quota viene determinata anche per gli apprendisti: nel caso in cui si intenda disattivare il calcolo per gli apprendisti, è sufficiente impostare il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 578.
Le quote dovute al Fondo di assistenza vengono assoggettate mensilmente al contributo di solidarietà.

Gennaio 2011
(acred419)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

Sui contratti interessati dall’accordo interconfederale del settore artigiano, sono stati predisposti alcuni automatismi in merito alla gestione delle somme dovute all’Ente Bilaterale (voce 78A) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (voce 578). Nei prossimi giorni, invieremo una documentazione dettagliata a riguardo.
Precisiamo che le voci 78A e 578 possono comunque essere utilizzate secondo i criteri generali, già documentati.

Luglio 2010
(acred409)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

Sulla base dell’accordo interconfederale per il settore dell’artigianato del 23/07/09, a partire dal mese di luglio 2010 è possibile erogare l’elemento retributivo aggiuntivo (E. 25,00 mensili) ai dipendenti delle aziende che non aderiscono agli Enti Bilaterali del settore e, di conseguenza, non versano il relativo contributo.
Per attivare l’erogazione dell’elemento aggiuntivo, occorre indicare la voce 13M sul servizio Voci Fisse (elenco voci 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’), impostandola a livello di ditta e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Tale elemento viene erogato per 12 mensilità, rapportato alla percentuale di part-time ed escluso dalla base di calcolo del Tfr.