(acred889) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – QUOTA ADESIONE
Con effetto dal mese di aprile 2024, sono state predisposte le voci 57R / 57S, che possono essere utilizzate per gestire le quote di adesione ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, qualora si intenda applicare il trattamento di seguito descritto. Le quote di adesione, se indicate sulle voci 57R / 57S, NON vengono riportate nei campi 441 e 442 della CU. La voce 57R consente di indicare l’importo relativo alla quota di adesione a carico dell’azienda, ovviamente in relazione al singolo dipendente sul quale viene inserita la voce. Sulla voce 57S è possibile indicare l’eventuale quota di adesione a carico del dipendente. Le voci 57R / 57S si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’ e nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.5 ‘Altri enti’. Le nuove voci sono riportate sul modello F24 (per il versamento) e sulla denuncia Uniemens (nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’) sommandole alle voci relative ai contributi di assistenza sanitaria integrativa (578 / 57G / 57E / 57F / ecc.). Fa eccezione la causale di versamento ‘ASSP’ (Studi Professionali), per la quale è previsto un particolare automatismo: la quota di adesione viene versata su F24 indicandola su un rigo a parte, con periodo di riferimento convenzionale ’03.2006’ (come espressamente previsto nelle indicazioni fornite dal fondo). Precisiamo che, in alternativa alle voci 57R / 57S, è possibile continuare a gestire le quote di adesione indicandole sulle stesse voci utilizzate per i contributi (578 / 57G / 57E / 57F / ecc.), ovviamente sommandole all’importo dei contributi. |
(acred880) |
SETTORE ARTIGIANATO – FONDO EBER
L’accordo integrativo interconfederale sottoscritto il 23/01/2024 ha previsto un aumento delle quote dovute al fondo EBER (regione Emilia-Romagna), con effetto dal mese di gennaio 2024. Sui contratti di seguito elencati, le quote mensili risultano aumentate da E. 6,75 ad E. 10,00:
Sui contratti di seguito elencati, le quote mensili risultano aumentate da E. 10,00 ad E. 13,50, relativamente alle sole aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS:
A seguito dei suddetti aumenti, la contribuzione dovuta al fondo EBER risulta omogenea tra le aziende soggette e quelle non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS. |
(acred879) |
ENTE BILATERALE COMMERCIO / TURISMO
Su richiesta, è stata predisposta la gestione automatica del contributo aggiuntivo previsto nell’accordo quadro regionale della Toscana, sottoscritto in data 25/10/2023 da Confesercenti e dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti, riguardante le aziende che aderiscono all’EBCT (Ente Bilaterale del commercio e del turismo della Toscana). La gestione di seguito descritta, quindi, si applica alle aziende operanti in Toscana, che adottano il Ccnl del Commercio o il Ccnl del Turismo sottoscritti da Confesercenti e che versano la contribuzione all’EBCT.
Per le aziende che soddisfano tutte le condizioni sopra elencate, dal mese di gennaio 2024 viene calcolato automaticamente un contributo aggiuntivo dello 0,05% su paga base e contingenza (stessa base di calcolo del contributo ente bilaterale). Il contributo aggiuntivo rimane totalmente a carico ditta e viene riportato sulla nuova voce 77D (visibile nel dettaglio del cedolino). Lo stesso contributo viene inoltre sommato al contributo dovuto all’ente bilaterale ed il valore complessivo viene riportato nel campo Importo Totale della voce 786. Precisiamo che, in tal modo, per il contributo aggiuntivo viene applicato lo stesso trattamento e le stesse modalità di versamento previsti per il contributo dovuto all’ente bilaterale. |
(acred849) |
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA
Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022. I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:
Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:
Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%. La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’. Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA. Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA. |
(acred828) |
SETTORE ARTIGIANATO – EBNA
A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
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(acred826) |
SETTORE ARTIGIANATO – AUMENTO EBNA
L’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021 ha previsto un aumento delle quote dovute ad EBNA, “con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva”. A seguito degli accordi (anche in forma di “ipotesi”) sottoscritti nel mese di maggio 2022, che prevedono espressamente la ricezione dell’accordo del 17/12/2021, con il presente aggiornamento vengono rilasciati gli aumenti delle quote EBNA sui contratti di seguito elencati, con effetto dalle buste paga relative al mese di maggio 2022:
Per il solo contratto Comunicazione artigianato (038), l’accordo del 16/05/2022 ha espressamente previsto l’applicazione degli aumenti delle quote EBNA con effetto dalle buste paga relative al mese di giugno 2022. Sui contratti sopra elencati, le quote dovute all’EBNA risultano variate come segue:
I suddetti importi vengono applicati a partire dalla busta paga relativa al mese di maggio 2022, per i contratti sopra elencati, nei casi in cui risulta attivato il contributo EBNA. Ricordiamo che il contributo EBNA viene attivato indicando la voce 78A sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto. Precisiamo, inoltre, che si tratta degli stessi aumenti predisposti, per alcuni contratti, dal mese di gennaio 2022 (aggiornamenti Acred814 e febbraio 2022 Acred818 sopra citati). Per i contratti sopra elencati, dal mese di maggio 2022 sono state modificate anche le somme da assoggettare al contributo di solidarietà, tenendo conto sia delle tabelle EBNA valide a livello nazionale, sia delle tabelle relative agli enti regionali EBER (Emilia-Romagna), EBAP (Piemonte), EBRET (Toscana). Anche in questo caso, i criteri corrispondono a quelli adottati, per alcuni contratti, dal mese di gennaio 2022 (aggiornamenti Acred814 / Acred818 / Acred820). Infine, per i contratti sopra elencati è stata modificata la somma da corrispondere ai dipendenti, a titolo di E.A.R., da parte delle aziende che non aderiscono all’EBNA: tale somma è aumentata da E. 25,00 ad E. 30,00 per 13 mensilità. Ricordiamo che la somma in questione può essere erogata tramite la voce 131. NOTA: Segnaliamo che, dal mese di maggio 2022, è stato modificato l’importo del contributo di solidarietà per le aziende aderenti all’EBER (regione Emilia-Romagna), sulla base delle tabelle pubblicate recentemente dallo stesso ente. |
(acred820) |
SETTORE ARTIGIANATO – EBRET
Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred814 e febbraio 2022 Acred818, è stato rilasciato l’aumento della contribuzione EBNA e delle quote da assoggettare al contributo di solidarietà, per i seguenti contratti:
Ricordiamo, inoltre, che l’adeguamento delle quote da assoggettare a solidarietà è stato possibile soltanto a seguito della pubblicazione di specifiche tabelle da parte dell’EBNA e degli enti regionali gestiti in automatico (EBER per l’Emilia-Romagna, EBAP per il Piemonte). Con effetto dal mese di marzo 2022, è stato aggiornato l’assoggettamento al contributo di solidarietà anche per le aziende aderenti all’EBRET (Regione Toscana), sulla base delle tabelle pubblicate dallo stesso ente. |
(acred818) |
SETTORE ARTIGIANATO – AUMENTO EBNA
Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred814 del 2/02/2022, abbiamo rilasciato l’aumento della contribuzione EBNA, relativamente ai seguenti contratti:
Come documentato nell’aggiornamento Acred814, le somme da assoggettare al contributo di solidarietà (10%) sono state aggiornate, per il mese di gennaio, soltanto per le aziende aderenti all’EBER (Regione Emilia-Romagna), in quanto soltanto tale ente ha pubblicato le tabelle in tempo utile per le buste paga di gennaio. In data 14/02/2022, sul sito dell’EBNA sono state pubblicate le nuove tabelle, con l’indicazione delle quote da assoggettare al contributo di solidarietà. Con effetto dal mese di febbraio, quindi, sono state aggiornate le suddette quote, relativamente alle aziende che applicano la contribuzione definita a livello nazionale:
Inoltre, in data 24/02/2022 ci sono pervenute le tabelle relative all’EBAP (Regione Piemonte): anche per le aziende aderenti all’EBAP, quindi, sono state aggiornate le quote da assoggettare al contributo di solidarietà. Precisiamo che non riteniamo necessario predisporre il calcolo automatico degli arretrati relativi al contributo di solidarietà per il mese di gennaio, dal momento che le differenze risultano minime (pochi centesimi per ogni dipendente), Segnaliamo inoltre che, con il presente aggiornamento, la nuova contribuzione EBNA definita a livello nazionale è stata aggiornata anche sul contratto Alimentari – imprese non artigiane (151), con effetto dal mese di febbraio 2022. |
(acred814) |
SETTORE ARTIGIANATO – AUMENTO EBNA
Segnaliamo che l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021 ha previsto un aumento della quota dovuta ad EBNA, portandola ad E. 11,65 mensili. Secondo l’accordo, l’aumento deve essere applicato “con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva”.
I suddetti importi vengono applicati a partire dalla busta paga di gennaio 2022, per i contratti sopra elencati, nei casi in cui risulta attivato il contributo EBNA. Ricordiamo che il contributo EBNA viene attivato indicando la voce 78A sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto. Fa eccezione il contratto degli Autotrasportatori, per il quale occorre indicare la voce 78S (sulle sole aziende artigiane) per attivare il contributo EBNA. Limitatamente alle aziende aderenti all’EBER, sono state modificate anche le somme da assoggettare al contributo di solidarietà, secondo la tabella pubblicata sul sito dello stesso ente. Per le aziende non aderenti all’EBER (quindi al di fuori dell’Emilia-Romagna), al momento non è possibile stabilire quale sia la somma da assoggettare a solidarietà (ricordiamo che non viene assoggettata l’intera quota dovuta all’EBNA). Di conseguenza, la somma in questione è rimasta, per il momento, invariata. Facciamo comunque presente che le eventuali differenze sul contributo di solidarietà risulteranno di importo esiguo (probabilmente pochi centesimi per ogni dipendente). Ricordiamo che la parte del contributo EBNA (e dell’eventuale contributo aggiuntivo regionale) che rimane esente dal contributo di solidarietà, è riportata nel campo Importo Unitario della voce 81A, visibile nel Dettaglio del cedolino. Con il presente aggiornamento è stata anche modificata la somma da corrispondere ai dipendenti, a titolo di E.A.R., da parte delle aziende che non aderiscono all’EBNA: tale somma è aumentata da E. 25,00 ad E. 30,00 per 13 mensilità. Ricordiamo che la somma in questione può essere erogata tramite la voce 131. |
(acred813) |
SETTORE ARTIGIANATO – AUMENTO EBNA
Segnaliamo che l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021 ha previsto un aumento della quota versata ad EBNA, portandola ad E. 11,65. Tuttavia, al momento del presente aggiornamento, non sono disponibili indicazioni sufficienti per applicare il suddetto aumento. In particolare, non risulta chiaro per quali contratti debba essere applicato dal mese di gennaio e quale sia la parte da assoggettare al contributo di solidarietà (10%). |
(acred792) |
FONDO SANIMODA
E’ stata predisposta una nuova opzione sul programma ‘DISTPRE4’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’) ed utilizzato per generare il file da inviare periodicamente al fondo ‘Sanimoda’. |
(acred786) |
SETTORE ARTIGIANATO – FONDO EBER
In data 14/12/2020 è stato sottoscritto un accordo del settore artigianato per i contratti metalmeccanici, odontotecnici ed orafi che aderiscono all’ente bilaterale EBER (regione Emilia Romagna). A seguito del suddetto accordo, i seguenti contratti rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER:
Ricordiamo che il fondo EBER interessa le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. La gestione del fondo è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, relativamente ad alcuni contratti del settore artigianato, diversi da quelli sopra elencati. Nell’accordo del 14/12/2020 è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare con il modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Per i contratti Metalmeccanici artigianato (031) e Odontotecnici artigianato (034) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:
Per il contratto Orafi artigianato (037) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:
Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, vengono gestiti anche il fondo EBRET (regione Toscana, aggiornamento di settembre 2019 Acred734) ed il fondo EBAP (regione Piemonte, aggiornamento di giugno 2016 Acred726); tali fondi richiedono l’indicazione della voce aggiuntiva EB0 con un particolare valore nel campo Quantità. |
(acred786) |
ASSISTENZA SANITARIA – FONDO ENFEA
Segnaliamo che il fondo ENFEA Salute risulta iscritto all’anagrafe dei fondi a decorrere dal 6/11/2020. |
(acred740) |
ENTI BILATERALI - VOCI 78W / 78Z
E’ stata effettuata una correzione sulle voci 78W / 78Z (contributo ente bilaterale a carico ditta / dipendente), limitatamente alla modalità di calcolo in percentuale sull’imponibile contributivo. Precisiamo che le altre modalità di calcolo previste sulle voci 78W / 78Z funzionavano correttamente anche prima del presente aggiornamento. In particolare, il calcolo di tali voci funzionava già correttamente, sul mese di dicembre 2019, nel caso in cui siano state utilizzate le modalità di calcolo relative agli enti bilaterali EBER / EBRET del settore artigianato (aggiornamenti di novembre 2017 Acred672 e settembre 2019 Acred734). |
(acred739) |
FONDO SANIMODA – CALCOLO QUOTE
Con il presente aggiornamento, è stato variato l’importo delle quote dovute al fondo SANIMODA, riportate nel file generato dal programma 'DISTPRE4', sulla procedura Stampe Accessorie (aggiornamento di gennaio 2018 Acred678). Sulla base dell’accordo del 2/08/2019, a partire dall’anno 2020 la quota mensile a carico dell’azienda passa da E.12,00 ad E. 15,00 per ciascun dipendente soggetto al fondo. La suddetta variazione è stata riportata, per il momento, soltanto sul programma 'DISTPRE4', relativamente al calcolo della quota "anticipata". |
(acred734) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE TOSCANA – FONDO EBRET
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBRET, sulla base dell’accordo regionale interconfederale dell’artigianato per la Regione Toscana, sottoscritto in data 21/06/2019. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBRET, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBRET interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Toscana e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA. Il contributo aggiuntivo deve essere versato mensilmente tramite F24, utilizzando le causali previste a livello nazionale. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo al fondo EBRET, è sufficiente impostare le voci 78W e EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (quest’ultimo soltanto nel caso in cui riguardi tutte le ditte gestite), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBRET dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale. Relativamente al fondo EBRET, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:
Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, e il fondo EBAP (Regione Piemonte), rilasciato con l’aggiornamento di giugno 2016 Acred726. Tali fondi prevedono un diverso valore nel campo Quantità della voce EB0. E’ stato predisposto anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative al fondo EBRET, relative ai mesi di luglio e agosto 2019. Per attivare il calcolo delle quote arretrate, occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza 01/09/2019, effettuando poi una storicizzazione al 01/10/2019 per eliminare la stessa voce. |
(acred726) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE PIEMONTE – FONDO EBAP
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBAP, sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la Regione Piemonte, sottoscritto in data 4/03/2019. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBAP, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBAP interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Piemonte e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBAP è sufficiente impostare le voci 78W ed EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBAP dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale. Relativamente al fondo EBAP, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:
Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672. Per il fondo EBER, sulla voce 78W viene riportato il valore ‘0’ nel campo Quantità: non occorre quindi intervenire sui soggetti per i quali è stato attivato il fondo EBER. |
(acred714) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
A decorrere dal mese di febbraio 2019, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo WILA. Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 75 anni: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 57E. Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:
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(acred714) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A partire dal mese di febbraio 2019, abbiamo previsto una voce specifica per assoggettare ad Irpef le somme dovute all’assistenza sanitaria integrativa: a tale scopo, la nuova voce 58G può essere utilizzata in sostituzione della voce 596. Per assoggettare mensilmente ad Irpef le somme dovute all’assistenza sanitaria integrativa (gestite tramite le voci 578 / 57G / 57E / 57F), è sufficiente impostare la nuova voce 58G sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Ovviamente, tale impostazione non è necessaria per i contratti nei quali l’assoggettamento è stato previsto in automatico (i casi in questione sono opportunamente documentati). Sempre tramite la voce 58G, al momento del conguaglio fiscale (mese di cessazione o mese di dicembre) è possibile modificare e conguagliare l’assoggettamento delle somme dovute all’assistenza sanitaria nel corso dell’anno:
La voce 58G può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’ per l’assoggettamento su base mensile, oppure al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’ per modificare l’assoggettamento al momento del conguaglio fiscale (in questo caso viene riportato ‘1’ oppure ‘-1’ nel campo Quantità). Precisiamo che l’Utente può decidere di assoggettare ad Irpef le somme versate a qualsiasi fondo o cassa di assistenza sanitaria integrativa, sulla base delle informazioni di cui è in possesso. Per alcuni contratti, opportunamente documentati, è stato previsto l’assoggettamento automatico dei contributi dovuti al fondo assistenza sanitaria, sulla base delle informazioni disponibili. |
(acred704) |
ENTI BILATERALI – ASSOGGETTAMENTO FISCALE
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 24 del 2018, ha precisato che i contributi a carico del datore di lavoro, versati ad enti bilaterali e aventi finalità assistenziali, devono essere assoggettati ad Irpef. Con il presente aggiornamento, quindi, sono state predisposte le nuove voci 59M / 59N, che consentono di assoggettare ad Irpef i contributi a carico ditta dovuti agli enti bilaterali, nei casi in cui si ritiene che tali contributi abbiano (in tutto o in parte) le suddette finalità assistenziali. La voce 59N assoggetta ad Irpef i contributi relativi al mese corrente: in automatico, viene assoggettato l’intero importo presente sulle voci relative al contributo ente bilaterale a carico ditta (voci 786 / 78A / 78C / 78S / 78W). E’ comunque possibile “forzare” l’importo da assoggettare, indicando il valore imponibile nel campo Importo Totale. ATTENZIONE: La scelta di assoggettare ad Irpef i contributi dovuti agli enti bilaterali rimane a carico dell’Utente. |
(acred691) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Con la circolare n. 1 del 09/04/2018, il fondo WILA ha stabilito che, a partire dal mese di giugno 2018, il contributo destinato all’assistenza sanitaria (voce 57E) aumenta da E. 3,50 ad E. 5,00, mentre il contributo di E. 1,50 destinato all’ente bilaterale (voce 78S) risulta sospeso. La somma dei due contributi (entrambi a carico del datore di lavoro) risulta quindi invariata. Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria destinato a WILA viene esposto con la causale ‘ART2’ sulla denuncia Uniemens, mentre viene versato con la causale ‘ART1’ sul modello F24 (unitamente al contributo SAN.ARTI). Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:
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(acred686) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo. Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori). Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674). I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151). |
(acred678) |
Con il presente aggiornamento, è stato variato il calcolo automatico delle quote (voce 578) e la generazione del file da inviare al fondo SANIMODA (programma ‘DISTPRE4’), sulla base delle indicazioni riportate sul sito del fondo. Come indicato nell’aggiornamento Acred677 del 24/01/2018, per attivare il calcolo automatico della quota dovuta è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola automaticamente l’importo mensile, a carico dell’azienda, pari ad E. 12,00, dovuto per ogni dipendente a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) oppure a tempo determinato con contratto non inferiore a 9 mesi. Nel mese di gennaio 2018, dall’importo in questione viene detratta la quota versata a titolo di anticipo nel mese di novembre 2017, riducendo così il valore della quota ad E. 10,00 (precisiamo che viene verificata la presenza della voce 578 nel cedolino di novembre 2017). Conformemente a quanto riportato sul sito del fondo SANIMODA, con il presente aggiornamento sono state effettuate le seguenti variazioni sul calcolo automatico effettuato dalla voce 578:
Ricordiamo che il contributo non è previsto per i dipendenti che risultano ancora in prova: per tali dipendenti, quindi, occorre bloccare il contributo, impostando la voce 578 sulle Voci Fisse del dipendente, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’; una volta terminato il periodo di prova, occorre poi eliminare tale impostazione. Sulla base delle indicazioni riportate sul sito del fondo SANIMODA, sono state effettuate alcune variazioni anche sul programma ‘DISTPRE4’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.1 ‘Stampe periodiche’), utilizzato per generare il file da inviare periodicamente al fondo. Per ottenere il file da inviare al fondo, al lancio del programma ‘DISTPRE4’ è necessario indicare, nei campi Data Iniziale e Data Finale, il primo mese del trimestre interessato (esempio: 01/01/2018 – 31/01/2018). Viene prodotto il file ‘FondoSanimodaCodiceDitta.txt’, corrispondente alla distinta da utilizzare per il versamento (utilizzato anche per effettuare l’iscrizione iniziale dei dipendenti). Conformemente alle specifiche richieste dal fondo, viene prodotto un file per ogni singola ditta. Inoltre, viene prodotto l’elenco dei dipendenti riportati sul file (‘listaFondoSanimoda’) ed un eventuale elenco di segnalazioni (‘scartiFondoSanimoda’). |
(acred673) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER
Ricordiamo che la gestione del fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato) è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred672 del 30/11/2017. Con il presente aggiornamento, è stata predisposta l’indicazione delle suddette quote arretrate su righi separati rispetto alle quote correnti, sia per quanto riguarda il modello F24 che la denuncia Uniemens. |
(acred672) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato), sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 27/09/2017. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER, sono i seguenti:
Precisiamo che il fondo EBER interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Per i contratti Barbieri e Parrucchieri (020), Pulizie artigianato (029), Ceramica artigianato (063) e Occhiali artigianato (134) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:
Per i contratti Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Legno artigianato (035), Area Comunicazione (038), Alimentaristi artigianato (039) e Lapidei artigianato (064) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:
E’ stato predisposto anche il calcolo delle quote arretrate, relative al fondo EBER, per i mesi di settembre e ottobre 2017: per attivare tale calcolo occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce. Infine, è stata predisposta l’indennità contrattuale regionale (E. 100,00) a copertura del periodo da gennaio ad agosto 2017. Per attivare tale erogazione nei casi previsti, occorre indicare la voce 04A sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce. |
(acred672) |
FONDO SANIMODA
Segnaliamo che è stato prorogato, al 15 dicembre, il termine per l’iscrizione dei dipendenti al fondo SANIMODA e per il corrispondente versamento della quota di iscrizione (circolare SMI del 22/11/2017 e comunicato sul sito di SANIMODA). Come anticipato nell’aggiornamento Acred671 del 24/11/2017, abbiamo predisposto la generazione del file per l’iscrizione dei dipendenti, sulla base del tracciato disponibile sul sito di SANIMODA. Al lancio del programma, è possibile scegliere con quale criterio devono essere individuati i dipendenti:
Nel caso in cui si faccia riferimento alla presenza della voce 578, occorre impostare Data Iniziale ‘01/11/2017’ e Data Finale ‘30/11/2017’ (in quanto la voce 578 viene rilevata dal cedolino di novembre). In questo caso, il mese di novembre deve risultare già elaborato. Ricordiamo che la voce 578 deve essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto: la voce viene automaticamente elaborata per i soli soggetti in forza al 31/10/2017, verificando che abbiano i requisiti previsti (i criteri sono descritti dettagliatamente nell’aggiornamento Acred671). Ovviamente, è possibile “forzare” o “bloccare” l’elaborazione della voce 578, per gestire le eventuali eccezioni: tali forzature hanno effetto anche per quanto riguarda la scelta dei dipendenti da riportare sul file (in quanto risulta determinante la presenza o l’assenza della voce 578). Per ciascun dipendente, sul file viene riportato il valore del contributo rilevato dalla voce 578. Se, invece, si sceglie di non controllare la presenza della voce 578, occorre impostare Data Iniziale ‘01/10/2017’ e Data Finale ‘31/10/2017’ (in quanto occorre considerare i dipendenti in forza al 31/10). In questo caso, non è necessario che il mese di novembre risulti già elaborato. Adottando questa modalità, il programma decide se i dipendenti devono essere inclusi o esclusi effettuando gli stessi controlli previsti nel calcolo della voce 578 (descritti nell’aggiornamento Acred671), tuttavia non è possibile effettuare delle “forzature” per gestire eventuali eccezioni. L’importo del contributo riportato sul file è di E. 2,00 per ciascun dipendente (anche in questo caso, senza possibilità di “forzature”). Viene prodotto il file ‘FondoSanimodaCodiceDitta.txt’, da utilizzare anche per effettuare l’iscrizione dei dipendenti (il file corrisponde alla distinta da utilizzare per i normali versamenti mensili). Precisiamo che, conformemente alle specifiche richieste dal fondo, viene prodotto un file per ogni singola ditta. Inoltre, viene prodotto l’elenco dei dipendenti riportati sul file (‘listaFondoSanimoda’) ed un eventuale elenco di segnalazioni (‘scartiFondoSanimoda’). |
(acred671) |
FONDO SANIMODA
E’ stato predisposto il calcolo automatico della quota dovuta al fondo assistenza sanitaria integrativa SANIMODA, sulla base di quanto previsto dalla circolare SMI (Sistema Moda Italia) del 20/10/2017. Segnaliamo che, al 20 novembre, la suddetta circolare non era stata ancora riportata sulle principali pubblicazioni o banche dati; di conseguenza, è stato possibile predisporre le gestioni necessarie (di seguito descritte) soltanto con l’aggiornamento di novembre. La circolare in questione ha previsto il versamento, entro il 15/11/2017, di un “contributo anticipato” di E 2,00 a carico del datore di lavoro. Il contributo effettivo decorrerà invece dal mese di gennaio 2018. Per attivare il calcolo automatico del “contributo anticipato”, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola automaticamente la quota di E. 2,00 a carico dell’azienda, per ogni dipendente in forza al 31/10/2017 a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) oppure a tempo determinato con data termine o cessazione uguale o successiva al 30/09/2018 (per i contratti a termine è richiesta una durata residua del contratto pari ad almeno 9 mesi dal 1/01/2018). Occorre tenere presente che l’importo così calcolato viene considerato un “anticipo” del contributo dovuto nel mese di gennaio 2018. Ricordiamo che le somme versate all’Assistenza Sanitaria Integrativa vengono assoggettate automaticamente al contributo di Solidarietà, tramite la voce 836: tale voce effettua mensilmente il calcolo del contributo (10%) e riporta il dato sulla denuncia Uniemens, in corrispondenza della causale ‘M980’. Segnaliamo, infine, che la circolare SMI sopra citata prevede anche la trasmissione di un file per l’iscrizione dei dipendenti al fondo SANIMODA, da effettuarsi entro il 30/11/2016. Il file in questione deve essere prodotto secondo uno specifico tracciato, disponibile sul sito del fondo: a tale proposito, stiamo predisponendo un apposito programma sulla procedura Stampe Accessorie, che sarà incluso in un apposito aggiornamento. Per ulteriori indicazioni sul procedimento di iscrizione, consigliamo comunque di verificare le indicazioni riportate sul sito del fondo. |
(acred670) |
FONDO METASALUTE
A seguito di una segnalazione e considerando anche quanto precisato nella circolare di MetaSalute n. 2/2017/AZ, abbiamo parzialmente modificato il controllo effettuato in automatico dalla voce 578: con il presente aggiornamento, i dipendenti con contratto a termine assunti prima del 1/10/2017, sono assoggettati al fondo soltanto se la durata prevista del contratto risulta non inferiore a 5 mesi a partire dal 1/10/2017. Per i dipendenti con contratto a termine assunti dopo il 1/10/2017, invece, la durata del contratto (per l’assoggettamento a MetaSalute) continua ad essere calcolata a partire dalla data di assunzione. Precisiamo che, secondo il regolamento della fase transitoria (valevole dal 1/09/2017 al 31/12/2017), la durata minima di 5 mesi dovrebbe essere calcolata a decorrere dall’iscrizione e l’obbligo di iscrizione decorre dal termine del periodo di prova. Dal momento che, sulla procedura, non è gestita automaticamente la durata del periodo di prova, il controllo effettuato in automatico dalla voce 578 può tenere conto esclusivamente della data di assunzione. Fanno eccezione, come già precisato, i dipendenti assunti prima del 1/10/2017, per i quali la durata viene calcolata appunto dal 1/10/2017. Ricordiamo che la voce 578 deve essere impostata sulle Voci Fisse, a livello di contratto o di ditta. |
(acred669) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE - STUDI PROFESSIONALI
Segnaliamo che è stato istituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale per il settore delle attività professionali, tramite un accordo sottoscritto in data 3/10/2017 da parte di Confprofessioni. Il Fondo prevede lo stesso tipo di contribuzione per tutte le categorie di dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti, part-time), limitatamente ai datori di lavoro che “occupano mediamente più di 3 dipendenti”.
In entrambi i casi, il contributo è ripartito nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente. Segnaliamo che, al momento, non ci sono indicazioni in merito alla decorrenza della suddetta contribuzione. Precisiamo che rimane all’Utente la scelta tra iniziare ad applicare il nuovo Fondo, oppure non applicarlo in attesa di ulteriori indicazioni da parte degli enti preposti. Da parte nostra, in assenza di tali indicazioni abbiamo potuto predisporre la gestione del Fondo soltanto per quanto riguarda la busta paga e la nota contabile, secondo le modalità di seguito descritte. Sulle singole aziende che occupano oltre 3 dipendenti, è possibile attivare il contributo al Fondo: a tale scopo, è sufficiente impostare la voce 78S sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). In tal modo, viene applicata l’aliquota prevista in presenza di un numero di dipendenti compreso tra 3 e 15 (0,45%). A nostro avviso, pur in assenza di indicazioni specifiche, il contributo al Fondo di Solidarietà Bilaterale dovrebbe rimanere esente dal contributo di solidarietà (10%). A tale scopo, è sufficiente indicare la voce 81A sul servizio Voci Fisse, secondo la stessa modalità adottata per la voce 78S sopra descritta. |
(acred669) |
FONDO METASALUTE
Con effetto dal mese di ottobre 2017, è stato modificato il calcolo automatico delle quote mensili dovute al fondo assistenza sanitaria integrativa previsto dal Ccnl (fondo MetaSalute), sulla base di quanto indicato nel regolamento del fondo e nell’accordo di rinnovo del 26/11/2016. Segnaliamo, in particolare, che secondo il predetto accordo devono essere iscritti al fondo tutti i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, o a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi, a meno di espressa rinuncia da parte del dipendente. Per attivare il calcolo automatico delle quote, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di contratto (oppure di ditta se tale modalità risulta più comoda) e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Una volta attivata, la voce 578 effettua il controllo sul tipo di contratto e, per il tempo determinato, sulla durata del rapporto di lavoro, effettuando il calcolo delle quote soltanto in presenza delle condizioni previste. La voce 578 calcola l’importo dovuto per ciascun dipendente, pari ad E. 13,00 mensili a carico del datore di lavoro. Per il fondo MetaSalute è stato predisposto, per il momento, il solo versamento automatico tramite modello F24, in quanto non è ancora possibile la corrispondente indicazione sulla denuncia UniEmens (aggiornamento di luglio 2017 Acred660). |
(acred660) |
CONVENZIONI BILATERALI
Nella gestione delle convenzioni tra l’Inps e l’Assistenza Sanitaria, è stata aggiunta la nuova causale ‘MET1’, da utilizzare per il versamento delle quote all’assistenza sanitaria METASALUTE. La nuova causale è stata inclusa negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 90 del 14/07/2017. Ad oggi, tuttavia, la stessa causale non risulta presente tra le codifiche previste sulla denuncia UniEmens (non è riportata nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 3.9.0 del 28/06/2017). |
(acred618) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO EST
E’ stato modificato il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo EST, effettuato tramite la voce 578 sui contratti del Commercio (001 / 014), Turismo (003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009), Palestre e impianti sportivi (015). |
(acred616) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)
E’ stato predisposto il calcolo automatico del contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, a partire dal mese di luglio 2016. |
(acred610) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Sulla base del messaggio Inps n. 1897 del 29/04/2016, a partire dal mese di maggio 2016 i contributi dovuti al fondo WILA sono riportati sulla nuova causale ‘ART2’ (limitatamente alla denuncia Uniemens). Tali contributi vengono quindi esposti separatamente da quelli dovuti al fondo SAN.ARTI, riportati sulla causale ‘ART1’. Ricordiamo che la gestione automatica dei contributi dovuti al fondo WILA è stata rilasciata con gli aggiornamenti di dicembre 2015 ‘Acred591’ e gennaio 2016 ‘Acred594’. A tale riguardo, precisiamo che la causale ‘ART2’ viene attribuita automaticamente, a partire dal mese di maggio, in presenza della voce 57E (attraverso l’elaborazione della voce 57F). Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane invariata: il versamento dei contributi ai fondi WILA e SAN.ARTI rimane unificato, in capo al preesistente codice causale ‘ART1’. |
(acred596) |
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)
A decorrere dal mese di gennaio 2016, sui contratti del settore artigiano di seguito elencati, è stata predisposta la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA). I contratti interessati dalla nuova gestione sono i seguenti:
Il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) prevede un contributo unico per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e part-time).
Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, tuttavia, la quota EBNA risulta aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, sempre per tutte le categorie di lavoratori; tale quota è soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro. Ricordiamo che, per attivare la gestione automatica della contribuzione EBNA (adesso anche FSBA), è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci in questione vengono elaborate per i soli dipendenti interessati. A partire dal mese di gennaio 2016, la voce 78A calcola il contributo mensile (quota fissa + quota variabile) dovuto per ogni dipendente. La voce verifica automaticamente la presenza dell’aliquota CIGO o CIGS sulla tabella contributiva Inps agganciata, determinando così se deve essere applicata la contribuzione FSBA + EBNA, oppure la sola quota EBNA “maggiorata”. Anche la voce 81A determina automaticamente il valore da assoggettare al contributo di solidarietà. Nel caso in cui si intenda applicare forzatamente la sola quota fissa pari a 10,42 euro, nelle aziende non destinatarie della contribuzione CIGO o CIGS, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A. La quota fissa e la quota variabile devono essere versate tramite il modello F24, indicandole (sommate tra loro) sulla causale ‘EBNA’. La stessa causale continua ad essere riportata, secondo la stessa modalità, sulla denuncia Uniemens. |
(acred594) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Sulla base di alcuni approfondimenti, sono state apportate delle modifiche alla gestione automatica del Fondo WILA, predisposta con l’aggiornamento di dicembre 2015 ‘Acred591’. |
(acred591) |
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA
Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo WILA (Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato). Per le aziende interessate, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione SAN.ARTI (voce 578) ed EBNA (voce 78A) stabilita a livello nazionale, la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’ / ‘Acred489’. I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del WILA, limitatamente alle aziende che hanno unità produttive in Lombardia ed applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali, sono i seguenti:
Nella circolare n.1 del fondo WILA è stabilito che le imprese interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione a SAN.ARTI e ad EBNA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali.
Il contributo aggiuntivo da versare è quindi pari complessivamente ad E. 5,00 mensili, per 12 mensilità, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, oppure a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi. Sono esclusi i dipendenti di età superiore a 66 anni e 6 mesi. Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al WILA, è sufficiente impostare le voci 57E e 78S sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Nel caso in cui un’azienda interessata decida di non aderire al fondo WILA, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato “Elemento aggiuntivo non assorbibile della retribuzione di secondo livello”, corrispondente ad E. 12,00 mensili per 13 mensilità. A tale scopo, è possibile utilizzare la voce 131, già prevista per l’erogazione dell’EAR sulle aziende che decidono di non aderire ad EBNA (aggiornamento Acred420).
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(acred557) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – QUADRI
E’ stato predisposto il calcolo automatico della quota annuale dovuta al Fondo Assistenza Sanitaria “QU.A.S.”, secondo la nuova modalità di versamento tramite modello F24, con conseguente esposizione sulla denuncia Uniemens. Per attivare il calcolo automatico della quota annuale dovuta al fondo QUAS, è sufficiente impostare le voci 57E / 57F sul servizio Voci Fisse, a livello di dipendente, ditta o contratto (eventualmente barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci 57E e 57F effettuano il calcolo automatico esclusivamente per i dipendenti aventi la qualifica di ‘Quadro’. Relativamente all’esposizione del contributo QUAS sul modello F24 (sezione Inps) e sulla denuncia Uniemens (sezione Convenzioni Bilaterali), precisiamo che l’indicazione del periodo di competenza avviene sempre nella forma MM.AAAA (mese e anno di competenza), conformemente a quanto specificato nella circolare Inps n. 88 del 8/04/14. Facciamo presente che, sul manuale operativo QUAS, è invece prevista l’indicazione del solo anno: tale modalità di indicazione, se adottata, non risulterebbe conforme alle specifiche tecniche sia del modello F24 che della denuncia Uniemens. |
(acred530) |
ASSISTENZA SANITARIA - NUOVE VOCI DISPONIBILI
Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto la nuova voce 57K, tramite la quale è possibile ottenere l'indicazione, sulla busta paga, del contributo assistenza sanitaria a carico del datore di lavoro (voci 578 / 57E). |
(acred526) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ENTE BILATERALE
In data 29/11/13 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, riguardante la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo del settore artigiano (FSBA). I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:
Di conseguenza, a decorrere dal mese di febbraio 2014, la quota resa automaticamente esente, attraverso l’elaborazione automatica della voce 81A, diminuisce ad E. 7,59 mensili per ogni dipendente. |
(acred514) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di novembre 2013, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 36/13 dello stesso Fondo. Ricordiamo che la gestione delle somme da versare al Fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’. Il fondo in questione prevede il versamento del contributo a carico delle imprese, fino all’età di 66 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene adesso controllato automaticamente dalla voce 578. |
(acred510) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’, è stata rilasciata la gestione del fondo SAN.ARTI. (Assistenza Sanitaria Integrativa del settore artigiano). Ricordiamo che, sui contratti dei Barbieri e Parrucchieri (020), Chimici (027), Metalmeccanici (031), Odontotecnici (034), Orafi (037), Ceramica (063), il contributo è dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi. |
(acred504) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO EST
Ricordiamo che, tramite il programma ‘DISTPRE3’ (procedura Stampe Accessorie, 1.1 ‘Stampe periodiche’), è possibile generare i files richiesti dal Fondo Est, corrispondenti all’elenco delle aziende e dei dipendenti iscritti. |
(acred491) |
FONDO ‘SAN.ARTI.’ – UNIEMENS
Segnaliamo che il codice causale ‘ART1’, da utilizzare per il versamento delle quote dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’, è stato incluso dall’Inps nelle codifiche ufficialmente previste sulla denuncia UniEmens, secondo quanto indicato nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.4.0 del 14/03/13. |
(acred490) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – COMMERCIO / TURISMO
E’ stato modificato il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo EST, effettuato tramite la voce 578: nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo viene calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione. Precisiamo che il suddetto criterio è specificato nel regolamento del fondo EST. |
(acred490) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – SETTORE ARTIGIANATO
Dal mese di marzo 2013, a seguito della circolare n. 3/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, è stata predisposta la gestione automatica del fondo di assistenza sanitaria integrativa anche per il contratto Pulizie artigianato (029); a tale riguardo, fare riferimento alla documentazione rilasciata con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’. La stessa circolare prevede, inoltre, l’erogazione un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per tredici mensilità, nel caso in cui un’azienda non aderisca al fondo. |
(acred489) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Con l’aggiornamento Acred488 del 21/02/13, è stata rilasciata la gestione del fondo SAN.ARTI. (assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano), decorrente dal mese di febbraio 2013. Per quanto riguarda la causale ‘ART1’, da utilizzare per il versamento delle quote, segnaliamo che è stata inclusa negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 20/02/13. Ad oggi, tuttavia, la stessa causale non risulta ancora presente tra le codifiche previste sulla denuncia UniEmens (non è riportata nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.3.0 del 06/02/13). Abbiamo, inoltre, predisposto la generazione del file per l’iscrizione massiva delle aziende al fondo SAN.ARTI., secondo le specifiche previste (per inviare il file, occorre seguire le indicazioni riportate sul sito del fondo). |
(acred488) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
A decorrere dal mese di febbraio 2013, sui contratti elencati nella circolare n. 1/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Ricordiamo che tale gestione, effettuata tramite la voce 578, era stata rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’. I contratti interessati sono i seguenti:
Il fondo ‘SAN.ARTI.’ prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. Per i contratti sopra elencati, utilizzando la voce 578 viene automaticamente attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (attraverso l’elaborazione automatica della voce 57G, visibile nel dettaglio del cedolino). In ogni caso, la causale di versamento può essere indicata sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo Cassa Assistenza Integrativa. |
(acred459) |
STAMPE ACCESSORIE – FONDO EST
Sulla procedura Stampe Accessorie, in corrispondenza del programma DISTPRE3 (1.1 ‘Stampe Periodiche’), utilizzato per produrre i files XML da inviare al Fondo Est, sono state aggiunte alcune opzioni che consentono di:
Entrambe le indicazioni sono richieste a determinate condizioni, indicate nelle disposizioni del Fondo Est. |
(acred437) |
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – COMMERCIO / TURISMO
E’ stata predisposta una nuova opzione che consente di escludere i lavoratori intermittenti dal calcolo della quota dovuta al Fondo
Assistenza Sanitaria Integrativa (aggiornamenti di giugno 2011 ‘Acred432’ e gennaio 2009 ‘Acred357’). Con il presente aggiornamento, inoltre, è stata predisposta una nuova opzione sul programma ‘DISTPRE3’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.1 ‘Stampe Periodiche’): tramite la nuova opzione, è possibile selezionare i dipendenti sui quali è stata attivata la voce 57G (ritenuta a carico del dipendente), anche nel caso in cui risultasse assente la voce 578 (quota a carico ditta). |
(acred420) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
Come indicato nell’aggiornamento Acred419 del 26/01/11, sui contratti che rientrano nell’accordo interconfederale del settore artigiano, sono stati predisposti alcuni automatismi in merito alla gestione delle somme dovute all’Ente Bilaterale (voce 78A) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (voce 578). I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:
ENTE BILATERALE Il giorno 23/12/10, in applicazione della delibera EBNA del 12/05/10 e dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30/06/10, è stato stabilito che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sopra elencati sono tenute ad aderire alla bilateralità, attraverso versamenti da effettuare tramite modello F24 utilizzando la causale EBNA. In assenza di adesione, l’azienda è tenuta ad erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), per tredici mensilità annue. Il contributo da versare all’Ente Bilaterale è pari ad E. 125,00 annui, frazionato in 12 quote mensili pari ad E. 10,42, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza anche a tempo determinato. Per i dipendenti con orario part-time fino a 20 ore settimanali, la quota va ridotta del 50%. Consigliamo di indicare la causale ‘EBNA’, per il versamento tramite F24 e l’esposizione su UniEmens, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (aggiornamento Acred419 del 26/01/2011). Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento aggiuntivo della retribuzione’ (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Il giorno 21/09/10 è stato stipulato l’accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore artigiano. Pur in assenza delle disposizioni relative al versamento, è stata comunque predisposta la voce da utilizzare per il calcolo delle quote dovute al Fondo di assistenza. Rimane, quindi, a carico dell’utente la scelta di attivare o meno il calcolo delle suddette quote (l’accordo prevede che il periodo di competenza decorra da gennaio 2011). |
(acred419) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
Sui contratti interessati dall’accordo interconfederale del settore artigiano, sono stati predisposti alcuni automatismi in merito alla gestione delle somme dovute all’Ente Bilaterale (voce 78A) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (voce 578). Nei prossimi giorni, invieremo una documentazione dettagliata a riguardo. |
(acred409) |
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO
Sulla base dell’accordo interconfederale per il settore dell’artigianato del 23/07/09, a partire dal mese di luglio 2010 è possibile erogare l’elemento retributivo aggiuntivo (E. 25,00 mensili) ai dipendenti delle aziende che non aderiscono agli Enti Bilaterali del settore e, di conseguenza, non versano il relativo contributo. |