Ccnl BARBIERI E PARRUCCHIERI (020)

Elenco Contratti

Marzo 2023
(acred857)

Con la busta paga relativa al mese di gennaio 2023, viene erogata la terza ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 10/10/2022, a copertura del periodo da luglio 2016 a settembre 2022.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti viene applicata la percentuale del 70%, secondo quanto previsto nell’accordo.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Febbraio 2023
(acred855)

Dal mese di febbraio 2023 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 10/10/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1020 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2022 Acred839.

Gennaio 2023
(acred849)
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA

Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022.

I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)

Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente fino a 15, l’aliquota rimane invariata allo 0,60% complessivo, di cui 0,45% carico ditta e 0,15% carico dipendente;

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente superiore a 15, l’aliquota viene aumentata al 1,00% complessivo, di cui 0,75% carico ditta e 0,25% carico dipendente.

Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%.
La media occupazionale viene determinata automaticamente, considerando la “forza aziendale” riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio), secondo lo stesso criterio adottato per determinare le aliquote CIGS / FIS in vigore dall ’anno 2022 (aggiornamento di luglio 2022 Acred830).
In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps), occorre “forzare” temporaneamente la media semestrale, indicandola nel campo ‘Forzatura media semestrale – FIS / Fondi’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps. In alternativa, limitatamente alla contribuzione FSBA, è possibile indicare la media nel campo Importo Unitario della voce EB0, inserendola sulle Voci Fisse dell’azienda interessata.

La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’.
Precisiamo che tale opzione non è necessaria per attivare la contribuzione FSBA (a questo scopo occorre impostare le voci 78A e 81A, vedere paragrafo successivo), ma solo per determinare automaticamente la media semestrale. In assenza della suddetta opzione, se la contribuzione FSBA risulta attivata, viene comunque applicata l’aliquota “minima” dello 0,60%.

Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA.
Sul contratto degli Autotrasportatori (048), per le sole imprese artigiane è possibile attivare la contribuzione EBNA / FSBA, inserendo la voce 78S sulle Voci Fisse a livello di ditta, in sostituzione della voce 78A.

Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA.

Dicembre 2022
(acred845)

Con la busta paga relativa al mese di dicembre 2022, viene erogata la seconda tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 10/10/2022, a copertura del periodo da luglio 2016 a settembre 2022.
In caso di cessazione del rapporto, viene automaticamente erogata anche la terza tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti viene applicata la percentuale del 70%, secondo quanto previsto nell’accordo.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo luglio 2016 – dicembre 2021, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2022. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Novembre 2022
(acred843)

Con la busta paga relativa al mese di novembre 2022, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 10/10/2022, a copertura del periodo da luglio 2016 a settembre 2022.
In caso di cessazione del rapporto, vengono automaticamente erogate anche la seconda e terza tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo luglio 2016 – dicembre 2021, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2022. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Ottobre 2022
(acred840)

A seguito di segnalazione, è stata modificata la decorrenza dell’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 10/10/2022, rilasciato con l’aggiornamento Acred839 del 26/10/2022.
L’aumento in questione spetta da febbraio 2023 (anziché da gennaio 2023, come indicato nell’aggiornamento).

Ottobre 2022
(acred839)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 10/10/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1020, alle seguenti decorrenze: ottobre 2022 / gennaio 2023.

Nell’accordo di rinnovo sono riportate le nuove percentuali retributive spettanti agli apprendisti professionalizzanti, assunti non prima della sottoscrizione dell’accordo. Abbiamo predisposto la nuova tabella 5720, che deve essere agganciata tramite il servizio Accessori – Aggancio tabelle, nel caso in cui si debba applicare, le nuove percentuali di apprendistato.

A partire dalla busta paga relativa al mese di ottobre, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo, a copertura del periodo da luglio 2016 a settembre 2022.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo luglio 2016 – dicembre 2021, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2022. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Con il suddetto rinnovo, viene recepito l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021, rilasciato per altri contratti nei mesi di gennaio e febbraio 2022 (aggiornamenti Acred814 e Acred818).
Ricordiamo che l’accordo del 17/12/2021 ha previsto un aumento delle quote dovute ad EBNA, “con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva”. Di conseguenza, dal mese di ottobre 2022 viene applicato l’aumento in questione, secondo gli stessi criteri previsti per gli altri contratti.

Giugno 2022
(acred828)

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
Di conseguenza, dal mese di giugno 2022, per le aziende che adottano i contratti di seguito elencati, nel caso in cui sia indicato un CSC che inizia con ‘7’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps, non viene più calcolato il contributo FSBA.
La suddetta variazione riguarda i seguenti contratti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)
Gennaio 2020
(acred746)

Segnaliamo che, a causa di un errore in un precedente aggiornamento, sulla busta paga di gennaio 2020 non veniva erogata la retribuzione spettante per la festività del 6 gennaio, nel caso in cui il corrispondente giorno settimanale (lunedì) risultasse indicato come giorno di chiusura (privo di ore lavorabili) sul servizio Accessori – Orario Settimanale.
Con il presente aggiornamento, l’errore è stato rimosso: elaborando o rielaborando la busta paga di gennaio 2020, la festività in questione viene adesso erogata correttamente.

Dicembre 2019
(acred738)

Con effetto dal mese di dicembre 2019, è stato predisposto un nuovo livello retributivo, da utilizzare per gestire l’apprendistato professionalizzante relativo al 3° gruppo.
Al nuovo livello sono agganciate le percentuali retributive previste nell’accordo di rinnovo del 8/09/2014.
Nel caso in cui, per il contratto in questione, siano state definite delle “tabelle personalizzate”, occorre effettuare una storicizzazione delle stesse tabelle in data 01/12/2019; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia la necessità di utilizzare i nuovi codici livello.

Settembre 2019
(acred734)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE TOSCANA – FONDO EBRET

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBRET, sulla base dell’accordo regionale interconfederale dell’artigianato per la Regione Toscana, sottoscritto in data 21/06/2019.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBRET, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBRET interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Toscana e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA. Il contributo aggiuntivo deve essere versato mensilmente tramite F24, utilizzando le causali previste a livello nazionale.
Ricordiamo che la contribuzione EBNA-FSBA a livello nazionale (voce 78A) è documentata negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo al fondo EBRET, è sufficiente impostare le voci 78W e EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (quest’ultimo soltanto nel caso in cui riguardi tutte le ditte gestite), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBRET dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Relativamente al fondo EBRET, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBRET E. 4,00 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 7,04;

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBRET E. 4,00 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 4,27.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, e il fondo EBAP (Regione Piemonte), rilasciato con l’aggiornamento di giugno 2016 Acred726. Tali fondi prevedono un diverso valore nel campo Quantità della voce EB0.

E’ stato predisposto anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative al fondo EBRET, relative ai mesi di luglio e agosto 2019. Per attivare il calcolo delle quote arretrate, occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza 01/09/2019, effettuando poi una storicizzazione al 01/10/2019 per eliminare la stessa voce.
Le quote relative ai mesi pregressi vengono assoggettate al contributo di solidarietà secondo gli stessi criteri sopra descritti.
Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche da parte del fondo, le quote arretrate vengono riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti.

Giugno 2019
(acred726)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE PIEMONTE – FONDO EBAP

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBAP, sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la Regione Piemonte, sottoscritto in data 4/03/2019.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBAP, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBAP interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Piemonte e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBAP è sufficiente impostare le voci 78W ed EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBAP dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Relativamente al fondo EBAP, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBAP E. 6,50 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 8,24;

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBAP E. 6,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 5,47.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672. Per il fondo EBER, sulla voce 78W viene riportato il valore ‘0’ nel campo Quantità: non occorre quindi intervenire sui soggetti per i quali è stato attivato il fondo EBER.

Febbraio 2019
(acred714)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

A decorrere dal mese di febbraio 2019, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo WILA.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 75 anni: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 57E.

Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato 031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)
Giugno 2018
(acred691)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Con la circolare n. 1 del 09/04/2018, il fondo WILA ha stabilito che, a partire dal mese di giugno 2018, il contributo destinato all’assistenza sanitaria (voce 57E) aumenta da E. 3,50 ad E. 5,00, mentre il contributo di E. 1,50 destinato all’ente bilaterale (voce 78S) risulta sospeso. La somma dei due contributi (entrambi a carico del datore di lavoro) risulta quindi invariata. Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria destinato a WILA viene esposto con la causale ‘ART2’ sulla denuncia Uniemens, mentre viene versato con la causale ‘ART1’ sul modello F24 (unitamente al contributo SAN.ARTI).

Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)
Aprile 2018
(acred686)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori).

Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674).

I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151).

Marzo 2018
(acred685)

In data 1/02/2018 è stato stipulato l’accordo interconfederale dell’artigianato, che disciplina l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Dal mese di marzo 2018, è disponibile la gestione automatica di tale accordo, sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Edilizia artigianato (036)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)

Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 60%, 4° anno 70%).

Per attivare la gestione dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (durata superiore ad 1 anno: prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo 80%; durata inferiore ad 1 anno: tutto il periodo 80%).

Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (per l’inizio dell’apprendistato) e la data termine contratto (per la fine dell’apprendistato).

Novembre 2017
(acred673)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER

Ricordiamo che la gestione del fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato) è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred672 del 30/11/2017.
Tra le gestioni previste, era incluso anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative ai mesi di settembre e ottobre 2017, attraverso l’indicazione della voce 78C sul servizio Voci Fisse. Tuttavia, le quote arretrate venivano riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti (come indicato nell’aggiornamento).

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta l’indicazione delle suddette quote arretrate su righi separati rispetto alle quote correnti, sia per quanto riguarda il modello F24 che la denuncia Uniemens.
Le quote arretrate vengono trasferite automaticamente, sia sul modello F24 che sulla denuncia Uniemens, al momento dell’elaborazione della ditta. Nel caso in cui le aziende interessate siano già state elaborate, occorre trasferire nuovamente i tributi sul modello F24 (procedura ‘Stampa Mensile Ditte’, opzione ‘Tributi su F24’) e rigenerare i dati Uniemens (procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens’, menù Amministratore Paghe).

Novembre 2017
(acred672)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato), sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 27/09/2017.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Legno artigianato (035)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBER interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Precisiamo che la voce 78W deve essere inserita sulle Voci Fisse, in aggiunta alla voce 78A, relative alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Per i contratti Barbieri e Parrucchieri (020), Pulizie artigianato (029), Ceramica artigianato (063) e Occhiali artigianato (134) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 6,90;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 5,40.

Per i contratti Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Legno artigianato (035), Area Comunicazione (038), Alimentaristi artigianato (039) e Lapidei artigianato (064) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 13,50 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 12,70;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 13,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 11,20.

E’ stato predisposto anche il calcolo delle quote arretrate, relative al fondo EBER, per i mesi di settembre e ottobre 2017: per attivare tale calcolo occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce.
Le quote relative ai mesi pregressi vengono assoggettate al contributo di solidarietà secondo gli stessi criteri sopra descritti.
Precisiamo, tuttavia, che le quote arretrate vengono riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti: occorre quindi intervenire, su entrambi i modelli (servizi ‘Uniemens – Dati Particolari’ e ‘Tributi per competenza’) indicando separatamente il versamento di ciascuno dei mesi pregressi.

Infine, è stata predisposta l’indennità contrattuale regionale (E. 100,00) a copertura del periodo da gennaio ad agosto 2017. Per attivare tale erogazione nei casi previsti, occorre indicare la voce 04A sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce.
L’importo viene erogato ai dipendenti assunti entro il 31/03/2017 ed in forza al 30/09/2017, secondo i criteri indicati nel suddetto accordo: in caso di dipendenti full-time a tempo indeterminato viene erogato l’intero importo, in caso di apprendisti viene erogato 80%, in caso di part-time viene rapportato alla percentuale di part-time, per i dipendenti a tempo determinato viene proporzionato sulla base della durata del contratto nell’anno 2017. Precisiamo che tutte le condizioni vengono rilevate dal mese di erogazione (l’accordo non prevede un proporzionamento in ratei  mensili).
La voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria e esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Ottobre 2017
(acred669)

Sulla base di alcuni approfondimenti, è stato modificato il calcolo degli scatti di anzianità: in caso di cambio del livello retributivo, l’importo degli scatti maturati viene automaticamente ricalcolato sulla base del nuovo livello.
La modifica ha effetto a partire dal mese di ottobre 2017.

Dicembre 2016
(acred629)

A seguito di alcuni approfondimenti, è stata modificata la gestione automatica delle festività ricadenti di domenica: a partire dal mese di dicembre 2016, la voce 115 retribuisce tali festività con 1/26 della retribuzione mensile anche in caso di paga oraria (in precedenza tale calcolo veniva applicato solo alla paga mensilizzata).

Luglio 2016
(acred616)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

E’ stato predisposto il calcolo automatico del contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, a partire dal mese di luglio 2016.
Il contributo in questione è pari allo 0,15% dell’imponibile previdenziale e va ad aggiungersi al contributo a carico del datore di lavoro (aggiornamento di gennaio 2016 Acred596).
Il contributo a carico del dipendente viene riportato automaticamente sulla voce 78B, nel caso in cui risulti presente il contributo a carico ditta, gestito tramite la voce 78A.

Giugno 2016
(acred613)

Dal mese di giugno 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 09/09/14. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1020 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2014 Acred543.

Maggio 2016
(acred610)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Sulla base del messaggio Inps n. 1897 del 29/04/2016, a partire dal mese di maggio 2016 i contributi dovuti al fondo WILA sono riportati sulla nuova causale ‘ART2’ (limitatamente alla denuncia Uniemens). Tali contributi vengono quindi esposti separatamente da quelli dovuti al fondo SAN.ARTI, riportati sulla causale ‘ART1’.

Ricordiamo che la gestione automatica dei contributi dovuti al fondo WILA è stata rilasciata con gli aggiornamenti di dicembre 2015 ‘Acred591’ e gennaio 2016 ‘Acred594’. A tale riguardo, precisiamo che la causale ‘ART2’ viene attribuita automaticamente, a partire dal mese di maggio, in presenza della voce 57E (attraverso l’elaborazione della voce 57F).
Fino al mese di aprile, sulla denuncia Uniemens i contributi dovuti ai fondi WILA e SAN.ARTI dovevano essere cumulati sulla causale ‘ART1’, analogamente a quanto previsto sul modello F24.

Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane invariata: il versamento dei contributi ai fondi WILA e SAN.ARTI rimane unificato, in capo al preesistente codice causale ‘ART1’.

Febbraio 2016
(acred601)

A partire dal mese di febbraio 2016, sono state aggiunte le voci per il lavoro supplementare al 20% (216 / 246 / 276).

Gennaio 2016
(acred596)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

A decorrere dal mese di gennaio 2016, sui contratti del settore artigiano di seguito elencati, è stata predisposta la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).
Precisiamo che la nuova gestione va a modificare la precedente gestione dell’Ente Bilaterale del settore artigianato (EBNA), effettuata tramite la voce 78A, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di gennaio 2011 Acred420.

I contratti interessati dalla nuova gestione sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) prevede un contributo unico per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e part-time).
Il nuovo contributo, interamente a carico dell’azienda, è composto da due quote:

  • quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità, relativa alle prestazioni EBNA, soggetta al contributo di solidarietà 10% per un valore mensile di 2,27 euro;
  • quota variabile pari allo 0,45% dell’imponibile previdenziale, relativa alle prestazioni FSBA, esente dal contributo di solidarietà 10%.

Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, tuttavia, la quota EBNA risulta aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, sempre per tutte le categorie di lavoratori; tale quota è soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro.

Ricordiamo che, per attivare la gestione automatica della contribuzione EBNA (adesso anche FSBA), è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci in questione vengono elaborate per i soli dipendenti interessati.

A partire dal mese di gennaio 2016, la voce 78A calcola il contributo mensile (quota fissa + quota variabile) dovuto per ogni dipendente. La voce verifica automaticamente la presenza dell’aliquota CIGO o CIGS sulla tabella contributiva Inps agganciata, determinando così se deve essere applicata la contribuzione FSBA + EBNA, oppure la sola quota EBNA “maggiorata”. Anche la voce 81A determina automaticamente il valore da assoggettare al contributo di solidarietà.

Nel caso in cui si intenda applicare forzatamente la sola quota fissa pari a 10,42 euro, nelle aziende non destinatarie della contribuzione CIGO o CIGS, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A.
In generale, rimane comunque possibile “forzare” tutte le suddette quote: per modificare la quota fissa, è possibile indicare il valore desiderato nel campo Importo Unitario della voce 78A; per modificare l’aliquota della quota variabile, è possibile indicare la percentuale desiderata nel campo Quantità della voce 78A. Anche l’assoggettamento al contributo di solidarietà può essere variato, in questo caso indicando la parte esente nel campo Importo Unitario della voce 81A.
Ovviamente, la scelta di applicare eventuali “forzature” rimane a carico dell’Utente.

La quota fissa e la quota variabile devono essere versate tramite il modello F24, indicandole (sommate tra loro) sulla causale ‘EBNA’. La stessa causale continua ad essere riportata, secondo la stessa modalità, sulla denuncia Uniemens.

Gennaio 2016
(acred594)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Sulla base di alcuni approfondimenti, sono state apportate delle modifiche alla gestione automatica del Fondo WILA, predisposta con l’aggiornamento di dicembre 2015 ‘Acred591’.
Il fondo in questione prevede che nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo venga calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione: a decorrere dal mese di gennaio 2016, tale controllo viene effettuato automaticamente.
Sempre a decorrere dal mese di gennaio 2016, nella quota da assoggettare al contributo di solidarietà viene inclusa anche la parte del contributo WILA versata tramite la voce 78S (E. 1,50).

Dicembre 2015
(acred591)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo WILA (Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato). Per le aziende interessate, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione SAN.ARTI (voce 578) ed EBNA (voce 78A) stabilita a livello nazionale, la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’ / ‘Acred489’.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del WILA, limitatamente alle aziende che hanno unità produttive in Lombardia ed applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

Nella circolare n.1 del fondo WILA è stabilito che le imprese interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione a SAN.ARTI e ad EBNA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali.
Per le imprese interessate, quindi, i versamenti da effettuare saranno i seguenti:

  • ART1 contributo E. 3,50 da aggiungere ad E. 10,42 euro previste a livello nazionale (totale E. 13,92)
  • EBNA contributo E. 1,50 da aggiungere ad E. 10,42 euro previste a livello nazionale (totale E. 11,92)

Il contributo aggiuntivo da versare è quindi pari complessivamente ad E. 5,00 mensili, per 12 mensilità, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, oppure a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi. Sono esclusi i dipendenti di età superiore a 66 anni e 6 mesi.
Le quote aggiuntive dovute al WILA vengono assoggettate mensilmente al contributo di solidarietà.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al WILA, è sufficiente impostare le voci 57E e 78S sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Precisiamo che le voci 57E e 78S devono essere inserite, sulle Voci Fisse, in aggiunta alle voci 578 e 78A, relative alla contribuzione SAN.ARTI ed EBNA prevista a livello nazionale. Niente è cambiato, quindi, in merito alla gestione delle causali ART1 ed EBNA, rispetto a quanto indicato negli aggiornamenti ‘Acred420’ e ‘Acred488’.

Nel caso in cui un’azienda interessata decida di non aderire al fondo WILA, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato “Elemento aggiuntivo non assorbibile della retribuzione di secondo livello”, corrispondente ad E. 12,00 mensili per 13 mensilità. A tale scopo, è possibile utilizzare la voce 131, già prevista per l’erogazione dell’EAR sulle aziende che decidono di non aderire ad EBNA (aggiornamento Acred420).
Per gestire l’EAR in sostituzione del contributo WILA, sono state predisposte delle nuove opzioni sulla voce 131:

  • nessun valore nel campo Importo Unitario per erogare E. 25,00 in sostituzione dell’EBNA;
  • ‘1’ nel campo Importo Unitario per erogare E. 12,00 in sostituzione del WILA, in aggiunta ad E. 25,00 in sostituzione dell’EBNA (quindi complessivamente E. 37,00);
  • ‘2’ nel campo Importo Unitario per erogare soltanto E. 12,00 in sostituzione del WILA.
Novembre 2015
(acred587)

Con la busta paga relativa al mese di novembre 2015, viene erogata automaticamente la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 9/09/14, a copertura del periodo da gennaio 2013 a settembre 2014.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di importi corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali che coprono parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 041: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, è possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale della stessa voce.

Ottobre 2015
(acred585)

Dal mese di ottobre 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 09/09/14. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1020 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2014 ‘Acred543’.

Marzo 2015
(acred566)

Come anticipato nell’aggiornamento ‘Acred565’ del 4/03/2015, è stata predisposta la voce per il calcolo automatico della differenza relativa all’indennità Una-tantum, nel caso in cui le buste paga di febbraio 2015, per i soggetti interessati, fossero state elaborate prima del rilascio del suddetto aggiornamento.
Per attivare il calcolo della differenza spettante, è sufficiente indicare la voce 040 sul servizio Accessori – Voci Fisse, sulle sole aziende interessate, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Tramite la voce 040, con la busta paga di marzo viene erogata l’indennità Una-tantum relativa ai mesi di agosto e settembre 2014. Ricordiamo che tali mesi risultavano (erroneamente) esclusi dal calcolo automatico dell’Una-tantum, prima del rilascio dell’aggiornamento ‘Acred565’.

Febbraio 2015
(acred565)

Segnaliamo che, prima del presente aggiornamento, l’indennità Una-tantum da erogare nel mese di febbraio, predisposta con l’aggiornamento ‘Acred562’ del 24/02/15, non considerava l’intero periodo previsto (gennaio 2013 – settembre 2014): in particolare, restavano esclusi i ratei relativi ai mesi di agosto e settembre 2014.
Col presente aggiornamento, il calcolo dell’indennità Una-tantum viene effettuato correttamente.
Nel caso in cui le buste paga del mese di febbraio, per le aziende interessate, fossero già state elaborate in via definitiva, precisiamo che sarà possibile erogare la differenza, in automatico, con la busta paga del mese di marzo.

Febbraio 2015
(acred562)

Con la busta paga relativa al mese di febbraio 2015, viene erogata automaticamente la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 9/09/14, a copertura del periodo da gennaio 2013 a settembre 2014.
In caso di cessazione del rapporto, viene automaticamente erogata anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di importi corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali che coprono parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 041: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, è possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

Ottobre 2014
(acred545)

Dal mese di ottobre 2014 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 09/09/14. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1020 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2014 Acred543.

Settembre 2014
(acred543)

Sulla base dell’ipotesi di rinnovo contrattuale del 09/09/14, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1020, alle decorrenze di ottobre 2014 / ottobre 2015 / giugno 2016.
Inoltre, sono state previste le nuove percentuali di maggiorazione relative alla flessibilità.

A partire dalla busta paga relativa al mese di settembre, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo, a copertura del periodo da gennaio 2013 a settembre 2014.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2013, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2014. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di importi corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali che coprono parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario delle voci 041 e 050: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

Febbraio 2014
(acred526)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ENTE BILATERALE

In data 29/11/13 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, riguardante la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo del settore artigiano (FSBA).
L’accordo prevede l’aumento della quota da assoggettare al contributo di solidarietà, passata ad E. 2,83 mensili per dipendente, lasciando invariato il contributo annuale di E. 125,00 (aggiornamento di Gennaio 2011 Acred420).

I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Di conseguenza, a decorrere dal mese di febbraio 2014, la quota resa automaticamente esente, attraverso l’elaborazione automatica della voce 81A, diminuisce ad E. 7,59 mensili per ogni dipendente.
Precisiamo che alcune organizzazioni territoriali hanno determinato importi diversi rispetto a quelli sopra indicati; sulla base delle informazioni in nostro possesso, le eventuali differenze sugli imponibili risultano comunque inferiori a 1 Euro (mensile per dipendente). Nel caso in cui si intenda indicare un importo esente diverso da quello determinato a livello nazionale, è sufficiente indicare il valore mensile dell’esenzione nel campo Importo Unitario della voce 81A, impostandola sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto.
Ricordiamo che, per ogni dipendente, il valore da assoggettare al contributo di solidarietà viene cumulato all’imponibile derivante dall’assistenza sanitaria integrativa: il risultato, arrotondato all’unità di Euro, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 836 (causale UniEmens ‘M980’).

Novembre 2013
(acred514)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di novembre 2013, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 36/13 dello stesso Fondo.

Ricordiamo che la gestione delle somme da versare al Fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’.
I contratti interessati sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064).

Il fondo in questione prevede il versamento del contributo a carico delle imprese, fino all’età di 66 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene adesso controllato automaticamente dalla voce 578.
Inoltre, sulla base dell’ipotesi di accordo del 19/11/13, sui contratti Panificatori artigianato e Alimentaristi artigianato il contributo è dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi.

Ottobre 2013
(acred510)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’, è stata rilasciata la gestione del fondo SAN.ARTI. (Assistenza Sanitaria Integrativa del settore artigiano). Ricordiamo che, sui contratti dei Barbieri e Parrucchieri (020), Chimici (027), Metalmeccanici (031), Odontotecnici (034), Orafi (037), Ceramica (063), il contributo è dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi.
A tale riguardo segnaliamo che, prima del presente aggiornamento, per controllare la durata del contratto veniva considerata esclusivamente la data termine prevista; col presente aggiornamento, in assenza della data termine del contratto, viene presa a riferimento l’eventuale data di cessazione del rapporto.

Marzo 2013
(acred490)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – SETTORE ARTIGIANATO

Dal mese di marzo 2013, a seguito della circolare n. 3/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, è stata predisposta la gestione automatica del fondo di assistenza sanitaria integrativa anche per il contratto Pulizie artigianato (029); a tale riguardo, fare riferimento alla documentazione rilasciata con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’.

La stessa circolare prevede, inoltre, l’erogazione un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per tredici mensilità, nel caso in cui un’azienda non aderisca al fondo.
Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’).

Febbraio 2013
(acred489)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Con l’aggiornamento Acred488 del 21/02/13, è stata rilasciata la gestione del fondo SAN.ARTI. (assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano), decorrente dal mese di febbraio 2013.
Ricordiamo che il fondo in questione viene attivato attraverso la voce 578, che può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di contratto o di singola ditta, secondo le esigenze di ciascun Utente; la voce 578 effettua il calcolo della quota dovuta dal datore di lavoro, escludendo i dipendenti per i quali non è previsto il versamento (fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred488 per ulteriori informazioni).
Col presente aggiornamento, viene rilasciata un’integrazione al calcolo automatico effettuato dalla voce 578: nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo viene calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione. Precisiamo che il suddetto criterio è indicato nel regolamento del fondo SAN.ARTI. (disponibile sul sito www.sanarti.it).

Per quanto riguarda la causale ‘ART1’, da utilizzare per il versamento delle quote, segnaliamo che è stata inclusa negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 20/02/13. Ad oggi, tuttavia, la stessa causale non risulta ancora presente tra le codifiche previste sulla denuncia UniEmens (non è riportata nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.3.0 del 06/02/13).

Abbiamo, inoltre, predisposto la generazione del file per l’iscrizione massiva delle aziende al fondo SAN.ARTI., secondo le specifiche previste (per inviare il file, occorre seguire le indicazioni riportate sul sito del fondo).
Il file può essere generato utilizzando il programma ‘STAPOSAR’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Consigliamo di indicare ’01/02/2013’ nel campo Data Iniziale e ‘28/02/2013’ nel campo Data Finale, in modo da selezionare le aziende attive nel mese di febbraio.
Il programma seleziona automaticamente le sole aziende agganciate ai contratti per i quali è prevista la contribuzione SAN.ARTI. (elencati in corrispondenza del programma ‘STAPOSAR’). Nel caso in cui non si intenda iscrivere tutte le aziende aderenti a tali contratti, è possibile selezionare soltanto quelle per le quali è già stata attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (servizio Ditta – Posizioni Inps, campo ‘Cassa Ass. Integrativa’).
Precisiamo che, sul file, è richiesta l’indicazione di un "referente" per ogni azienda iscritta: è possibile indicare, come referente, il titolare / rappresentante legale dell’azienda, oppure il professionista che effettua il servizio per conto dell’azienda; in quest’ultimo caso, occorre scegliere uno dei soggetti autorizzati alla stampa del Libro Unico, tra quelli inseriti sul servizio ‘Amministratore – Autorizzazioni Bollato’ (menù Amministratore Paghe). In entrambi i casi, viene riportato l’indirizzo email del referente, rilevandolo dal servizio Ditta – Anagrafico.
Viene prodotto il file ‘IscrizioneAZ.csv’: tale file deve essere aperto con Excel e salvato come ‘IscrizioneAZ.xlsx’ (oppure ‘IscrizioneAZ.xls’, se si ha a disposizione una versione meno recente di Excel).

Febbraio 2013
(acred488)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di febbraio 2013, sui contratti elencati nella circolare n. 1/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Ricordiamo che tale gestione, effettuata tramite la voce 578, era stata rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’.

I contratti interessati sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

Il fondo ‘SAN.ARTI.’ prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Sui contratti Barbieri e Parrucchieri, Chimici, Metalmeccanici, Odontotecnici, Orafi e Ceramica, il contributo è dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi.
Per attivare il calcolo automatico della quota dovuta al Fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse (elenco voci punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’), a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola, limitatamente ai dipendenti interessati, la quota mensile dovuta dal datore di lavoro, pari ad E. 10,42 per 12 mesi (rimangono escluse le mensilità aggiuntive).
Le quote dovute al Fondo SAN.ARTI. vengono assoggettate automaticamente al contributo di solidarietà.

Per i contratti sopra elencati, utilizzando la voce 578 viene automaticamente attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (attraverso l’elaborazione automatica della voce 57G, visibile nel dettaglio del cedolino). In ogni caso, la causale di versamento può essere indicata sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo Cassa Assistenza Integrativa.
La causale ‘ART1’ viene automaticamente riportata sul modello F24 (tramite l’opzione relativa al trasferimento dei tributi, sulle procedure di elaborazione e stampa mensile) e sulla denuncia UniEmens, nella sezione relativa alle Convenzioni Bilaterali (servizio UniEmens – Dati Particolari).
Segnaliamo tuttavia che, al momento dell’aggiornamento, la causale ‘ART1’ (indicata nella sopra citata circolare del fondo ‘SAN.ARTI.’), non risulta presente negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La stessa causale, inoltre, non risulta prevista nella versione attualmente in vigore dell’Allegato Tecnico UniEmens (2.3.0 del 06/02/13).

Ottobre 2012
(acred476)

Dal mese di ottobre 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 3/10/11. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1020 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2011 ‘Acred448’.

Maggio 2012
(acred467)

Con la busta paga del mese di maggio 2012, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 3/10/11, a copertura del periodo da gennaio 2010 a settembre 2011.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Aprile 2012
(acred464)

Dal mese di aprile 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 3/10/11. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1020 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2011 ‘Acred448’.

Febbraio 2012
(acred459)

A seguito di una segnalazione, è stato attivato, anche per gli impiegati, il controllo sul numero minimo di giornate di malattia richieste per l’erogazione della carenza (primi 3 giorni). Il controllo in questione, prima del presente aggiornamento, veniva effettuato soltanto per gli operai.

Dicembre 2011
(acred449)

Con l’aggiornamento Acred448 del 16/12/11, abbiamo predisposto le variazioni contrattuali derivanti dall’accordo di rinnovo del 3/10/11, ratificato in data 25/11/11. Tra le variazioni contrattuali, era inclusa anche l’erogazione automatica degli arretrati relativi ai mesi di ottobre e novembre 2011 (voce 04A), oltre alla prima tranche dell’indennità Una-tantum relativa al periodo gennaio 2010 – settembre 2011 (voce 050).
A seguito di alcune segnalazioni, abbiamo verificato che le somme in questione venivano erogate, erroneamente, anche sulla busta paga separata relativa alla tredicesima mensilità; le stesse somme, venivano poi "conguagliate" sulla busta paga relativa al mese di dicembre (in definitiva, quindi, ciascuna somma veniva erogata una sola volta).
Col presente aggiornamento, sia gli arretrati che l’Una-tantum vengono erogati esclusivamente sulla busta paga relativa al mese di dicembre. Precisiamo che non è indispensabile rielaborare le buste paga relative alla tredicesima mensilità (se già definitive), in quanto le somme erogate vengono comunque "conguagliate" sulla busta paga di dicembre.

Dicembre 2011
(acred448)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 3/10/11, ratificato in data 25/11/11, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1020, alle seguenti decorrenze: dicembre 2011 / aprile 2012 / ottobre 2012.

L’aumento retributivo ha effetto dal mese di ottobre 2011: con la busta paga del mese di dicembre, quindi, è attivata l’erogazione automatica degli arretrati relativi ai mesi di ottobre e novembre.
Nel calcolo degli arretrati, relativamente a ciascun mese, si tiene conto delle presenze effettive, considerando anche gli straordinari e le maggiorazioni contrattuali, le festività usufruite o pagate, le assenze retribuite o non retribuite (restano escluse le eventuali indennità a carico degli istituti). La somma spettante a titolo di arretrati è riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella retribuzione utile per il Tfr.
Ricordiamo che il calcolo automatico degli arretrati è possibile soltanto se le buste paga relative al periodo interessato sono state elaborate tramite la nostra procedura paghe. In caso contrario, occorre inserire la somma spettante sulle variazioni mensili di dicembre, indicandola nel campo Importo Totale della voce 04A.

Secondo l’accordo di rinnovo, gli importi di paga base, contingenza ed EDR devono risultare conglobati in un’unica voce di ‘Retribuzione tabellare’, senza tuttavia che questo produca alcun effetto sulle altre gestioni contrattuali. Per ottemperare ad entrambe le esigenze, abbiamo mantenuto separati i singoli elementi retributivi, in modo che sia possibile utilizzarli per le diverse gestioni previste (compreso il calcolo dell’imponibile Inail dei part-time), facendo comunque figurare il valore della ‘Retribuzione tabellare’ sulla voce 03B, riportata nella parte centrale del cedolino (la voce è soltanto indicativa).

Con la busta paga del mese di dicembre 2011, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2010 a settembre 2011. In caso di cessazione del rapporto viene erogata anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo. La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Nell’accordo di rinnovo sono riportate le nuove percentuali retributive spettanti agli apprendisti professionalizzanti, assunti a partire da dicembre 2011. Abbiamo predisposto la nuova tabella 5320, che può essere agganciata tramite il servizio Accessori – Aggancio tabelle, nel caso in cui si debba applicare, le nuove percentuali di apprendistato.

Sempre secondo quanto previsto dal suddetto accordo, è stato modificato il calcolo della maturazione delle ferie: adesso il periodo complessivamente spettante varia automaticamente in base all’anzianità.
Inoltre, per quanto riguarda gli eventi di malattia degli operai, è stato variato il numero minimo di giornate richieste per l’erogazione della carenza (primi 3 giorni) a carico ditta.

Gennaio 2011
(acred420)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

Come indicato nell’aggiornamento Acred419 del 26/01/11, sui contratti che rientrano nell’accordo interconfederale del settore artigiano, sono stati predisposti alcuni automatismi in merito alla gestione delle somme dovute all’Ente Bilaterale (voce 78A) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (voce 578).

I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

ENTE BILATERALE

Il giorno 23/12/10, in applicazione della delibera EBNA del 12/05/10 e dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30/06/10, è stato stabilito che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sopra elencati sono tenute ad aderire alla bilateralità, attraverso versamenti da effettuare tramite modello F24 utilizzando la causale EBNA. In assenza di adesione, l’azienda è tenuta ad erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), per tredici mensilità annue.

Il contributo da versare all’Ente Bilaterale è pari ad E. 125,00 annui, frazionato in 12 quote mensili pari ad E. 10,42, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza anche a tempo determinato. Per i dipendenti con orario part-time fino a 20 ore settimanali, la quota va ridotta del 50%.
Per attivare il calcolo automatico del contributo dovuto all’Ente Bilaterale, è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 78A calcola l’importo mensile dovuto per ogni dipendente. La voce 81A determina la parte da rendere esente dal contributo di solidarietà dovuto all’Inps (in quanto la voce 78A viene automaticamente assoggettata a solidarietà).
In particolare, la voce 81A rende automaticamente esente un valore di E. 8,00 mensili, ridotti al 50% in caso di part-time fino a 20 ore settimanali, secondo quanto previsto da diversi comunicati a livello regionale. Al momento, tuttavia, non esiste una comunicazione ufficiale a livello nazionale, che definisca l’importo da rendere esente dal contributo di solidarietà. Nel caso in cui debba essere reso esente un importo diverso da quello determinato automaticamente, occorre indicare tale valore nel campo Importo Unitario della voce 81A – l’importo in questione sarà automaticamente ridotto del 50% in caso di part-time fino a 20 ore settimanali (rimane quindi la possibilità di impostare la voce 81A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto).

Consigliamo di indicare la causale ‘EBNA’, per il versamento tramite F24 e l’esposizione su UniEmens, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (aggiornamento Acred419 del 26/01/2011).
In alternativa, la causale ‘EBNA’ può essere indicata sulla voce 78B, impostandola sul servizio Voci Fisse a livello di contratto. Ricordiamo che la voce 78B si trova nell’elenco delle voci fisse al punto 3.3 (‘Enti Bilaterali e Assistenza Integrativa’): selezionando la causale ‘EBNA’, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario; non occorre indicare le altre informazioni previste sulla voce 78B (aliquota, ecc.).

Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento aggiuntivo della retribuzione’ (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità.
A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 131 determina l’importo dovuto per ciascun dipendente, tenendo conto dell’eventuale percentuale di part-time.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Il giorno 21/09/10 è stato stipulato l’accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore artigiano.
L'accordo prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, dovuto per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato. E’ importate sottolineare che, per il momento, non sono state stabilite le modalità di versamento del suddetto contributo.

Pur in assenza delle disposizioni relative al versamento, è stata comunque predisposta la voce da utilizzare per il calcolo delle quote dovute al Fondo di assistenza. Rimane, quindi, a carico dell’utente la scelta di attivare o meno il calcolo delle suddette quote (l’accordo prevede che il periodo di competenza decorra da gennaio 2011).
Se si desidera attivare il calcolo automatico della quota dovuta al Fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola la quota mensile dovuta per ogni dipendente a tempo indeterminato, pari ad E. 10,42 per 12 mensilità.
Precisiamo che la quota viene determinata anche per gli apprendisti: nel caso in cui si intenda disattivare il calcolo per gli apprendisti, è sufficiente impostare il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 578.
Le quote dovute al Fondo di assistenza vengono assoggettate mensilmente al contributo di solidarietà.

Gennaio 2010
(acred390)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1020, con decorrenza dal mese di gennaio 2010.

Novembre 2009
(acred386)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

Con la busta paga del mese di novembre, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del settore artigiano, stipulato in data 23/07/09 (vedere aggiornamento di luglio 2009 - Acred379).

I contratti interessati dall'accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

L'erogazione dell'Una-tantum viene effettuata tramite la voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'.
Dal momento che non sono stati emanati ulteriori chiarimenti, rispetto all'accordo originario, per la seconda tranche viene adottato lo stesso criterio di calcolo della prima tranche. Il calcolo dell'Una-tantum viene quindi effettuato in base alla durata del rapporto nel periodo gennaio - dicembre 2009, suddividendo l'importo spettante in 12 quote mensili (viene effettuata una previsione relativamente al mese di dicembre). Nel calcolo dell'Una-tantum si tiene conto esclusivamente della data di assunzione e dell'eventuale data termine o cessazione del rapporto, se ricadenti nell'anno, senza considerare eventuali periodi di aspettativa. Inoltre, la condizione di part-time e la relativa percentuale vengono rilevate dal mese corrente ed estese a tutto l'anno. L'indennità di vacanza contrattuale, se corrisposta nel corso dei primi mesi dell'anno, non viene comunque recuperata sulla somma da erogare.
Sulla seconda tranche viene effettuato un conguaglio rispetto a quanto già erogato a titolo di prima tranche.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso rispetto a quello calcolato automaticamente, è possibile indicare la somma spettante nel campo Importo Totale della voce 04B.
Precisiamo che la voce 04B è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Agosto 2009
(acred383)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - PRECISAZIONE

Come indicato nell'aggiornamento Acred382 del 5/08/09, a partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09, corrispondente ad un importo lordo di E. 55 per i dipendenti qualificati ed E. 40 per gli apprendisti.

Precisiamo che l'importo della seconda tranche viene calcolato rideterminando l'intera Una-tantum spettante, pari ad E. 115 per i dipendenti qualificati e ad E. 80 per gli apprendisti, e decurtando poi quanto risulta già erogato a titolo di prima tranche. A tale proposito, ricordiamo che l'importo della prima tranche deve essere conguagliato in caso di cessazione, dal momento che è stato determinato sulla base della durata del rapporto prevista per l'intero anno 2009, secondo quanto indicato nel testo dell'accordo (vedere aggiornamento Acred379 del 27/07/09). Occorre tenere presente che tale conguaglio potrebbe portare all'annullamento della seconda tranche; in attesa di ulteriori chiarimenti, abbiamo ritenuto opportuno non procedere ad eventuali recuperi a debito per il dipendente.

Agosto 2009
(acred382)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

A partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09 (aggiornamento Acred379 del 27/07/09).
L'importo della seconda tranche corrisponde ad E. 55 per i dipendenti qualificati e ad E. 40 per gli apprendisti (gli importi vengono proporzionati al numero di mesi utili nel corso dell'anno 2009). Precisiamo che, in attesa di ulteriori chiarimenti, continua ad essere adottata la modalità di calcolo indicata nell'aggiornamento Acred379.
Ricordiamo che l'indennità Una-tantum è riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Nel caso in cui non sia stato possibile, per una o più aziende, erogare la prima tranche dell'Una-tantum con la busta paga di luglio, è possibile ottenere l'erogazione sulla busta paga di agosto o di un altro mese successivo. A tale scopo, è sufficiente inserire la voce 04B sulle Voci Fisse a livello di ditta, per le singole aziende interessate, indicando il mese di erogazione nel campo Quantità (esempio: in caso di erogazione su agosto, indicare '8' nel campo Quantità). Per le aziende in questione, si otterrà l'erogazione della sola prima tranche sul mese richiesto, oppure di entrambe le tranche in caso di cessazione.

Luglio 2009
(acred379)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

In data 23/07/09 è stato siglato un accordo interconfederale per il settore dell'artigianato, relativo al nuovo sistema di assetto contrattuale. Precisiamo che l'accordo non è stato firmato da CGIL.
L'accordo prevede l'erogazione di un'indennità Una-tantum, da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di Luglio 2009 (1° tranche). Viene inoltre sancita la non applicabilità dell'indennità di vacanza contrattuale.

I contratti interessati dalle variazioni previste nell'accordo, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)

Per i contratti sopra elencati, è stata bloccata l'erogazione automatica dell'IVC (voce 016), con effetto dal mese di Luglio 2009. La modifica ha effetto soltanto se le buste paga interessate vengono elaborate (o rielaborate) successivamente al presente aggiornamento. Ricordiamo che, in caso di necessità, è comunque possibile riattivare il calcolo dell'IVC.

Per gli stessi contratti, abbiamo inoltre predisposto l'erogazione dell'Una-tantum, sulla busta paga di Luglio 2009. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la nuova voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'.
Precisiamo che la voce 04B produce il suo effetto soltanto se le buste paga interessate vengono elaborate (o rielaborate) successivamente al presente aggiornamento. Nel caso in cui si dovessero rielaborare alcune buste paga, senza tuttavia voler erogare l'Una-tantum, è possibile inibire il calcolo la voce 04B (servizio Voci Fisse, campo 'Blocco Voce').

La voce 04B viene elaborata per tutti i dipendenti in forza al 1/07/09: in caso di cessazione viene erogata l'intera somma spettante (E. 115), altrimenti la sola prima tranche (E. 60). Per gli apprendisti, l'importo risulta ridotto come previsto (E. 80 complessivi, E. 40 prima tranche). In attesa di ulteriori chiarimenti, l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nei mesi precedenti non viene recuperata sulla somma da erogare: nel caso in cui il recupero venga confermato, sarà comunque possibile effettuarlo sulla seconda tranche (erogazione sul mese di novembre 2009).
Il calcolo dell'Una-tantum deve essere effettuato in base alla durata del rapporto nel periodo gennaio - dicembre 2009, suddividendo l'importo spettante in 12 quote mensili. Sul mese di luglio, ovviamente, non è possibile effettuare un calcolo a titolo definitivo: di conseguenza, per il momento abbiamo predisposto un calcolo semplificato, che verrà poi modificato in occasione della seconda tranche. Sulla busta paga di luglio, il calcolo dell'Una-tantum viene effettuato in base alla durata del rapporto, tenendo conto esclusivamente della data di assunzione e dell'eventuale data termine o cessazione del rapporto, se ricadenti nell'anno (non vengono rilevati eventuali periodi di aspettativa da escludere dal conteggio). Inoltre, la condizione di part-time e la relativa percentuale vengono rilevate dal mese corrente ed estese a tutto l'anno.
Come già precisato, al momento dell'erogazione della seconda tranche (novembre 2009), l'indennità spettante verrà rideterminata in relazione all'intero anno, tenendo conto delle condizioni effettivamente presenti in ogni singolo mese già elaborato; verrà inoltre effettuato un conguaglio su quanto già erogato a titolo di prima tranche.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso a quello calcolato automaticamente, è possibile indicare la somma spettante nel campo Importo Totale della voce 04B. Tuttavia, per il momento consigliamo di intervenire (se necessario) solo in caso di cessazione del rapporto, dal momento che in tale situazione viene erogata anche la seconda tranche.
Precisiamo che la voce 04B è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Luglio 2009
(acred378)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di luglio 2009, è stato raggiunto il termine per l'aumento dell'IVC sui seguenti contratti:

  • Agenzie di Assicurazione (010)
  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici, gomma, vetro artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentari artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Istituti di Vigilanza Privata (074)
  • Telecomunicazioni (091)
  • Ortofrutticoli (093)

Per i contratti in questione, la percentuale utilizzata nel calcolo della voce 016 è stata portata allo 0,75% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica dell'IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.
Ricordiamo che l'accordo interconfederale del 15/04/09, relativo alla riforma degli assetti contrattuali, dovrebbe avere effetto anche sul calcolo dell'IVC; ad oggi, tuttavia, non ci risulta siano state pubblicate indicazioni ufficiali in merito.

Aprile 2009
(acred368)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di aprile 2009, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sui seguenti contratti:

  • Agenzie di Assicurazione (010)
  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici, gomma, vetro artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentari artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Istituti di Vigilanza Privata (074)
  • Telecomunicazioni (091)
  • Ortofrutticoli (093)

Per i contratti sopra elencati è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,45% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza.
Ricordiamo che è possibile inibire o modificare l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' ed 'Estesa a tutti i dipendenti'.
Segnaliamo, inoltre, che l'accordo interconfederale del 15/04/09, relativo alla riforma degli assetti contrattuali, dovrebbe avere effetto anche sul calcolo dell'IVC; ad oggi, tuttavia, non ci risulta siano state pubblicate indicazioni in merito.

Dicembre 2008
(acred355)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1020, con decorrenza dal mese di dicembre 2008.

Novembre 2008
(acred353)

Con la busta paga relativa al mese di novembre 2008, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum (E. 100,00) prevista nel rinnovo contrattuale del 7/07/08, a copertura del periodo da gennaio 2005 a luglio 2008.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time o dell'apprendistato (70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto nel periodo è compreso anche l'anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Settembre 2008
(acred349)

Sulla base dell'accordo del 09/09/08, è stato modificato il trattamento di malattia degli apprendisti, per la parte a carico azienda, equiparandolo a quello previsto per i dipendenti qualificati.

Agosto 2008
(acred348)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 7/07/08, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1020, con decorrenza dal mese di agosto 2008.

Sono stati predisposti alcuni nuovi livelli retributivi, da utilizzare per gestire l'apprendistato professionalizzante.
Ai suddetti livelli sono agganciate le percentuali di retribuzione previste nell'accordo di rinnovo (visibili sulla tabella 5020).

Inoltre, con la busta paga relativa al mese di agosto 2008, viene erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum (pari a E. 370,00), a copertura del periodo da gennaio 2005 a luglio 2008. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time o dell'apprendistato (70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche (per un totale di E. 470,00).
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto nel periodo è compreso anche l'anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Novembre 2005
(acred271)

Con la busta paga del mese di novembre, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 13/12/04, a copertura del periodo da gennaio a dicembre 2004.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma spettante è riportata sulla voce 041 ('Una-tantum - anni precedenti'), soggetta a tassazione separata sugli arretrati ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

L'importo di Una-tantum erogato ai dipendenti nel mese di novembre, risulta automaticamente decurtato della somma da versare a sostegno della previdenza complementare (E. 5,00). La somma in questione viene evidenziata sulla Nota Contabile e riportata su un elenco appositamente predisposto, da generare tramite la procedura 'Stampe Accessorie' (programma 'QUOTEDIP' alla sezione 3.2 nell'elenco dei programmi disponibili).
Nel caso in cui si intenda erogare tale somma ai dipendenti, anziché versarla al fondo di previdenza, occorre inserire la voce di Una-tantum (041) sul servizio Voci Fisse, impostando il valore '1' nel campo Quantità. Se la voce viene inserita a livello di ditta o di contratto, è necessario barrare la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (050 per l'Una-tantum a tassazione ordinaria, 041 per l'Una-tantum a tassazione separata).

Giugno 2005
(paghe166)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1020 - 1320, con decorrenza dal mese di giugno 2005.

Febbraio 2005
(paghe160)

Con la retribuzione del mese di febbraio viene automaticamente erogata la prima tranche di indennità Una-tantum, secondo quanto previsto dal rinnovo contrattuale del 13/12/04. La somma spettante è riportata sulla voce 041 ('Una-tantum - anni precedenti'), soggetta a tassazione separata sugli arretrati ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo da gennaio a dicembre 2004, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Viene recuperata l'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo da aprile a dicembre 2004, secondo le modalità indicate nell'accordo di rinnovo. Occorre sottolineare che, in caso di erogazione di IVC per l'intero periodo, l'importo da recuperare corrisponde al valore della prima tranche di Una-tantum (la somma da erogare è quindi uguale a zero).
In caso di cessazione nel mese di ferbraio o nei mesi successivi, viene erogata anche la seconda tranche di Una-tantum.

ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum soggetta a tassazione separata).

Gennaio 2005
(paghe158)

In base al rinnovo contrattuale del 13/12/04, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1020, con decorrenza dal mese di gennaio 2005. Dallo stesso mese, è stata bloccata l'erogazione automatica della IVC (voce 016).
A partire dal mese di gennaio, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio a dicembre 2004. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041 ('Una-tantum - anni precedenti'), soggetta a tassazione separata sugli arretrati ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum soggetta a tassazione separata).

Luglio 2004
(paghe151)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di luglio, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sui seguenti contratti: Impianti Sportivi (015), Barbieri e Parrucchieri (020), Radio Private (022), Edilizia artigianato (036), Autotrasportatori (048), Legno industria (051), Orafi industria (056), Istituti Socio-Assistenziali Agidae (079), Credito ABI (090).
Per i contratti sopra elencati, la percentuale utilizzata nel calcolo automatico della IVC è stata portata allo 0,85% su paga base e contingenza (50% del tasso di inflazione programmata).
A partire dallo stesso mese di luglio, sui contratti delle Pompe Funebri (023) e dei Panificatori Federpanificatori / Confesercenti (025) è stato attivato il calcolo automatico della IVC secondo la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmata). Nel caso dei Panificatori, vengono inoltre erogati gli arretrati di IVC relativi al mese di giugno (decorrenza effettiva dell'aumento), riportati automaticamente sulla voce 042 - 'Arretrati mesi precedenti'.
Ricordiamo che è possibile bloccare o modificare il calcolo della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto (utilizzare l'opzione 'Esteso a tutti i dipendenti').

Aprile 2004
(paghe148)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di aprile, è stato raggiunto il termine per l'applicazione della IVC sui seguenti contratti: Impianti Sportivi (015), Barbieri e Parrucchieri (020), Edilizia artigianato / industria (036-050), Gomma e Plastica industria (045), Pelli e Cuoio industria (046), Autotrasportatori (048), Calzature industria (054), Orafi industria (056), Istituti Socio-Assistenziali Agidae (079), Credito ABI (090).
Per i contratti sopra elencati, è stato quindi attivato il calcolo automatico della IVC (voce 016), applicando la percentuale dello 0,51% sugli importi di paga base e contingenza (30% del tasso di inflazione programmata).
Inoltre, con lo stesso mese di aprile, sui contratti degli Studi Professionali (011-012) e dei Lapidei industria (052) è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC. Per tali contratti, la percentuale applicata a paga base e contingenza è stata quindi portata allo 0,85% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile bloccare o modificare il calcolo della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto (utilizzare l'opzione 'Esteso a tutti i dipendenti').

Luglio 2003
(paghe132)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1020, con decorrenza 1/8/2003.

Maggio 2003
(paghe129)

Sulla base dell’accordo del 14/4/2003, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1020 - 1320, in data 1/5/2003.
L’aumento in questione decorre dal mese di aprile. Di conseguenza, con la retribuzione del mese di maggio vengono calcolati automaticamente gli arretrati relativi al periodo di paga precedente (voce 042 - ‘Arretrati mesi precedenti’).

Agosto 2002
(paghe114)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1020 - 1320, con decorrenza 1/8/2002.

Aprile 2002
(paghe109)

Sulla base del rinnovo contrattuale, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1020, con decorrenza 1/4/2002.

Agosto 2001
(paghe092)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1020-1320, con decorrenza 1/8/2001.