Ccnl Pubblici esercizi (003) / Aziende Alberghiere (004) / Agenzie di Viaggi (005)
Campeggi (007) / Stabilimenti balneari (008) / Alberghi diurni (009)

Elenco Contratti

Novembre 2022
(acred843)
Ccnl TURISMO – AGENZIE DI VIAGGI (005)

Per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, con la busta paga relativa al mese di novembre 2022 viene erogata la terza ed ultima tranche dell’indennità Una-Tantum.
Ricordiamo che, per il calcolo dell’Una-tantum, il numero di quote mensili da erogare viene determinato prendendo a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di competenza (da gennaio a giugno 2019), oltre all’eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione di ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Il valore delle tranche di Una-tantum è riportato sulla tabella 9005, agganciata automaticamente.

Ottobre 2022
(acred839)
Ccnl TURISMO – AGENZIE DI VIAGGI (005)

Per le aziende che adottano il Ccnl Agenzie di Viaggi sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, l’accordo del 09/03/2022 ha previsto l’erogazione della seconda tranche di Una-tantum nel mese di ottobre 2022.

Come già previsto negli aggiornamenti di aprile 2021 Acred792 e settembre 2021 Acred803, per il mese di ottobre 2022 è possibile attivare l’erogazione della seconda tranche, a condizione che NON sia già stata erogata nei mesi di marzo 2020, novembre 2020, marzo 2021 o settembre 2021, ossia nei mesi di erogazione previsti rispettivamente dai precedenti accordi del 24/07/2019, 30/03/2020, 26/11/2020 e 10/09/2021.

Per attivare l’erogazione della seconda tranche nel mese di ottobre 2022, occorre inserire la voce 041 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, indicando il valore convenzionale ‘4’ nel campo Quantità e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la terza tranche.
Ricordiamo che, per il calcolo dell’Una-tantum, il numero di quote mensili da erogare viene determinato prendendo a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di competenza (da gennaio a giugno 2019), oltre all’eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione di ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Il valore delle tranche di Una-tantum è riportato sulla tabella 9005, agganciata automaticamente.

Aprile 2022
(acred822)
Ccnl TURISMO – AGENZIE DI VIAGGI (005)

Per le aziende che adottano il Ccnl Agenzie di Viaggi sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che l’accordo del 09/03/2022 ha nuovamente posticipato l’erogazione della seconda e terza tranche di Una-tantum, rispettivamente ai mesi di ottobre 2022 (seconda tranche) e novembre 2022 (terza tranche).
A riguardo, vedere anche quanto indicato nell’aggiornamento di settembre 2021 Acred803 e aprile 2021 Acred792.

Dicembre 2021
(acred808)
Ccnl TURISMO (003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009)

Dal mese di dicembre 2021 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 08/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con gli aggiornamenti di luglio 2018 Acred697 e febbraio 2018 Acred681 ed interessano le tabelle di seguito elencate:

  • 1003 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009)
  • 1353 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – aziende minori
  • 1403 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – dipendenti extra
Novembre 2021
(acred807)
Ccnl TURISMO (Contratti 003 – 008 – 009)

Precisiamo che le variazioni descritte nel presente punto riguardano esclusivamente i settori dei Pubblici Esercizi (contratto 003), degli Stabilimenti Balneari (contratto 008) e degli Alberghi Diurni (contratto 009).

Ricordiamo che, fino al mese di ottobre 2021, gli scatti di anzianità sono rimasti esclusi dalla base di calcolo del TFR e della Quattordicesima, secondo quanto previsto nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 8/02/2018 da Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2018 Acred681) e 18/07/2018 da Confesercenti (aggiornamento di luglio 2018 Acred697).
A partire dal mese di novembre 2021, gli scatti di anzianità rientrano nuovamente nella base di calcolo del TFR.
Niente è cambiato, invece, per quanto riguarda l’esclusione degli scatti dalla base di calcolo della Quattordicesima.

Sempre secondo quanto previsto nei rinnovi contrattuali del 8/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti), con la busta paga del mese di novembre 2021 è possibile erogare l’elemento economico di garanzia (ex premio di risultato).
Il suddetto elemento deve essere erogato alle condizioni previste negli accordi (raggiungimento degli obiettivi definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale): la verifica di tali condizioni, e quindi la scelta di erogare l’elemento, rimane a carico dell’Utente. A riguardo, segnaliamo che le associazioni datoriali firmatarie dei suddetti accordi (Confcommercio / Confesercenti), hanno comunicato che le aziende sono esonerate dall’erogazione dell’elemento economico di garanzia, a fronte della difficile situazione economica del settore, causata dalle restrizioni dovute all’emergenza Covid-19.

Le indicazioni relative all’elemento di garanzia, quindi, sono valide soltanto nel caso in cui si decida di erogarlo.

Secondo i suddetti accordi, sono previste due diverse tabelle relative agli importi dell’elemento, alternative l’una all’altra: la prima tabella va applicata in presenza di un accordo integrativo, aziendale o territoriale, mentre la seconda tabella deve essere applicata in assenza di un accordo integrativo sottoscritto entro la data del 30/10/2020.
Inoltre, occorre considerare che l’elemento spetta ai dipendenti qualificati (è comunque prevista un’opzione per erogarlo anche agli apprendisti), in forza alla data stabilita dal contratto integrativo, che risultano iscritti nel LUL da almeno 6 mesi. Precisiamo che rimane a carico dell’Utente la verifica di tutte le condizioni che riguardano l’accordo integrativo.

Il calcolo automatico dell’elemento è stato predisposto sulla voce 053, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Per attivare l’erogazione dell’elemento, occorre inserire la voce, con le opzioni più avanti descritte, sulle Variazioni Mensili di novembre dei dipendenti interessati. Se l’erogazione riguarda la totalità dei dipendenti, è possibile indicare la voce sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

L’importo previsto per ogni livello retributivo è riportato sulla tabella 8003, agganciata automaticamente. In particolare, sulla colonna 1 è riportato il valore previsto in assenza di integrativo, sulla colonna 2 in presenza di integrativo secondo l’accordo di Confesercenti, sulla colonna 3 in presenza di integrativo secondo l’accordo di Confcommercio. L’importo rilevato dalla tabella viene automaticamente proporzionato all’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato.
Ricordiamo che, per applicare il Ccnl sottoscritto da Confesercenti, deve risultare impostata la voce 02A sul servizio Voci Fisse, eventualmente a livello di contratto (aggiornamento di luglio 2018 Acred697).

Sulla voce 053 sono state previste le seguenti opzioni da indicare nel campo Quantità:

  • lasciando il campo non compilato, l’elemento viene calcolato in base al valore riportato sulla colonna 1 della tabella 8003 (senza integrativo), escludendo gli apprendisti;
  • impostando il valore ‘1’, l’elemento viene calcolato in base al valore riportato sulla colonna 1 della tabella 8003 (senza integrativo), includendo anche gli apprendisti;
  • impostando il valore ‘2’, l’elemento viene calcolato in base al valore riportato sulle colonne 2 o 3 della tabella 8003 (con integrativo, accordo Confesercenti o Confcommercio), escludendo gli apprendisti;
  • impostando il valore ‘3’, l’elemento viene calcolato in base al valore riportato sulla colonna 2 o 3 della tabella 8003 (con integrativo, accordo Confesercenti o Confcommercio), includendo anche gli apprendisti.

L’importo da erogare è riportato nel campo Importo Totale della voce 053. Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto, è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 053. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale della stessa voce.

Per maggiore chiarezza precisiamo che, se NON si intende erogare l’elemento economico di garanzia, NON deve essere inserita la voce 053 sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, per i soggetti inquadrati nei contratti 003 / 008 / 009.
La scelta di non erogare l’elemento economico di garanzia, può essere dovuta sia alle indicazioni ricevute dalle associazioni datoriali sopra citate, sia al mancato raggiungimento delle condizioni previste per l’erogazione.

Settembre 2021
(acred803)
TURISMO – AGENZIE DI VIAGGI (005)

Per le aziende che adottano il Ccnl Agenzie di Viaggi sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, l’accordo del 10/09/2021 ha nuovamente posticipato l’erogazione della seconda e terza tranche di Una-tantum, rispettivamente ai mesi di aprile 2022 (seconda tranche) e giugno 2022 (terza tranche).

Ricordiamo che, in caso di cessazione del rapporto viene erogata automaticamente la terza tranche di Una-tantum.
Come già previsto nell’aggiornamento di aprile 2021 Acred792, è possibile attivare anche l’erogazione della seconda tranche, a condizione che NON sia già stata erogata nei mesi di marzo 2020, novembre 2020 o marzo 2021, corrispondenti ai mesi di erogazione previsti rispettivamente dai precedenti accordi del 24/07/2019, 30/03/2020 e 26/11/2020. Se la seconda tranche non è stata ancora erogata, è possibile erogarla nel mese di cessazione e, per la generalità dei dipendenti, nel mese di aprile 2022: a tale scopo, occorre inserire la voce 041 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, indicando il valore convenzionale ‘3’ nel campo Quantità e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Ricordiamo che, per il calcolo dell’Una-tantum, il numero di quote mensili da erogare viene determinato prendendo a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di competenza (da gennaio a giugno 2019), oltre all’eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione di ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Il valore delle tranche di Una-tantum è riportato sulla tabella 9005, agganciata automaticamente.

Maggio 2021
(acred795)
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO

Per le aziende che adottano il Ccnl di Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che l’accordo del 31/03/2021 ha ulteriormente posticipato, al mese di ottobre 2021, l’erogazione del premio di risultato, inizialmente prevista per il mese di dicembre 2020 e successivamente posticipata al mese di maggio 2021. Ricordiamo che la gestione del suddetto premio è stata documentata negli aggiornamenti di maggio, giugno e dicembre 2020 Acred761 / Acred766 / Acred781.

Aprile 2021
(acred792)
TURISMO (003 / 008 / 009)

Ricordiamo che, dal mese di marzo 2021, sono decorsi gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 8/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti), predisposti rispettivamente con gli aggiornamenti di febbraio 2018 Acred681 e luglio 2018 Acred697. Gli aumenti in questione hanno interessato i settori dei Pubblici Esercizi (contratto 003) / Stabilimenti Balneari (contratto 008) / Alberghi Diurni (contratto 009).

Per i contratti sopra elencati, con l’aggiornamento di marzo 2021 Acred791 abbiamo predisposto (su richiesta) la voce 02C, che consentiva di non applicare gli aumenti retributivi previsti dallo stesso mese di marzo.
Precisiamo che la voce 02C, se inserita sulle Voci Fisse secondo la modalità indicata nell’aggiornamento Acred791, continua ad operare anche nei mesi successivi a marzo: nei casi in cui è stato bloccato l’aumento retributivo sul mese di marzo, quindi, se si intende iniziare ad applicarlo dalle buste paga di aprile (ed eventualmente erogare anche gli arretrati relativi a marzo), occorre annullare la voce 02C, storicizzando le Voci Fisse in data 01/04/2021.

Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto una voce che consente di calcolare automaticamente gli arretrati relativi al mese di marzo, erogandoli sulla busta paga di aprile. Precisiamo che il calcolo degli arretrati viene effettuato a condizione che, sul mese di marzo, non sia stato applicato l’aumento tramite la voce 02C, e soltanto se la stessa voce 02C è stata poi annullata dal mese di aprile (eliminandola o bloccandola sulle Voci Fisse in data 01/04/2021).
Per erogare gli arretrati relativi al mese di marzo, è sufficiente inserire la voce 04A sulle Voci Fisse, indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) e di eventuali cambiamenti di livello. La somma risultante, riportata sulla voce 04A, è soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.

In merito all’aumento retributivo ed al calcolo degli arretrati, segnaliamo che i comunicati di Confcommercio del 9/04/2021 e di Confesercenti del 19/04/2021 hanno confermato l’applicazione dell’aumento contrattuale dal mese di marzo 2021.

Aprile 2021
(acred792)
TURISMO – AGENZIE DI VIAGGI (005)

Per le aziende che adottano il Ccnl Agenzie di Viaggi sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che l’accordo del 31/03/2021 ha nuovamente posticipato l’erogazione della seconda e terza tranche di Una-tantum, ai mesi di settembre 2021 (seconda tranche) e novembre 2021 (terza tranche).

Dal mese di aprile 2021, in caso di cessazione del rapporto viene comunque erogata la terza tranche di Una-tantum.
E’ possibile attivare anche l’erogazione della seconda tranche di Una-tantum, a condizione che NON sia già stata erogata nei mesi di marzo 2020,  novembre 2020 o marzo 2021, corrispondenti ai mesi di erogazione della seconda tranche previsti rispettivamente dai precedenti accordi del 24/07/2019, 30/03/2020 e 26/11/2020. Se la seconda di tranche di Una-tantum non è stata ancora erogata, è possibile erogarla nel mese di cessazione (a partire da aprile 2021) e, per la generalità dei dipendenti, nel mese di settembre 2021: in questo caso, inserire la voce 041 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, indicando il valore convenzionale ‘3’ nel campo Quantità e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Sia per la terza che, eventualmente, per la seconda tranche di Una-tantum, il numero di quote mensili da erogare viene determinato prendendo a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di competenza (da gennaio a giugno 2019), oltre all’eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione di ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Il valore delle tranche di Una-tantum è riportato sulla tabella 9005, agganciata automaticamente.

Marzo 2021
(acred791)

Dal mese di marzo 2021 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 08/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con gli aggiornamenti di luglio 2018 Acred697 e febbraio 2018 Acred681 ed interessano le tabelle di seguito elencate:

  • 1003 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009)
  • 1353 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – aziende minori
  • 1403 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – dipendenti extra

Su richiesta, abbiamo predisposto una voce che consente di non applicare l’aumento retributivo previsto dal mese di marzo. A tale scopo, è sufficiente inserire la voce 02C sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 1.2.2 ‘Opzioni contrattuali’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). La voce 02C può essere inserita a livello di contratto (per bloccare l’aumento su tutte le ditte agganciate al contratto) oppure a livello di ditta (per bloccare l’aumento soltanto su determinate ditte); in entrambi, occorre barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
IMPORTANTE: Dal momento che si tratta di un aumento retributivo previsto contrattualmente, facciamo presente che l’eventuale scelta di non applicarlo rimane a carico dell’Utente. Precisiamo inoltre che, a meno di uno specifico intervento da parte dell’Utente (tramite la voce 02C sopra descritta), l’aumento in questione viene applicato automaticamente.

Per le aziende che adottano il Ccnl Agenzie di Viaggio sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che l’accordo del 26/11/2020 ha posticipato l’erogazione della seconda e terza tranche di Una-tantum ai mesi di marzo 2021 (seconda tranche) e settembre 2021 (terza tranche). Per quanto riguarda la seconda tranche, ricordiamo che l’accordo di rinnovo del 24/07/2019 aveva previsto l’erogazione nel mese di marzo 2020 (aggiornamento Acred750), poi l’accordo del 30/03/2020 l’aveva posticipata al mese di novembre 2020 (aggiornamenti Acred754 e Acred780).
Con la busta paga relativa al mese di marzo 2021, è possibile attivare l’erogazione della seconda tranche di Una-tantum, a condizione che non sia già stata erogata già stata erogata nei mesi di marzo 2020 oppure di novembre 2020.
Per attivare l’erogazione della seconda tranche di Una-tantum sul mese di marzo 2021, occorre inserire la voce 041 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, indicando il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità e barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce verifica che nei mesi di marzo e novembre 2020 non sia già stata erogata la somma in questione. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la terza tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di competenza (da gennaio a giugno 2019), oltre all’eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione di ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. Il valore della tranche di Una-tantum è riportato sulla tabella 9005, agganciata automaticamente.

Dicembre 2020
(acred781)
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO

Per le aziende che adottano il Ccnl di Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che la circolare Fiavet  n.89 del 27/11/2020 ha previsto il posticipo, al mese di maggio 2021, dell’erogazione del premio di risultato inizialmente prevista per il mese di dicembre 2020. Ricordiamo che la gestione di tale erogazione è stata documentata negli aggiornamenti di maggio e giugno 2020 Acred761 / Acred766.

Novembre 2020
(acred780)
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO

Ricordiamo che, con l’accordo del 30/03/2020 (Fiavet – Confcommercio), l’erogazione della seconda tranche dell’indennità Una-tantum è stata posticipata al mese di novembre 2020 (aggiornamento di aprile 2020 Acred754).
Con la busta paga relativa al mese di novembre 2020, quindi, è possibile erogare la seconda tranche dell’Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 24/07/2019. In caso di cessazione, viene erogata anche la terza tranche.
Per attivare l’erogazione sul mese di novembre, occorre indicare la voce 041 sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. In ogni caso, se tale voce risulta già erogata nel mese di marzo 2020, non viene erogata ulteriormente nel mese di novembre.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, oltre all’eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione di ogni singolo mese del periodo di competenza (gennaio – giugno 2019). Il valore dell’Una-tantum (singola rata) è riportato sulla tabella 9005.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Ricordiamo che, tramite la voce 02A, è possibile indicare se vengono applicati i rinnovi sottoscritti da Confcommercio o da Confesercenti. In particolare, per applicare il rinnovo sottoscritto da Fiavet (Confcommercio) NON deve essere indicata la voce 02A sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2019 Acred731).

Ottobre 2020
(acred776)
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO

Per le aziende che adottano il Ccnl di Fiavet – Confcommercio, segnaliamo che l’accordo sottoscritto in data 30/09/2020 ha previsto il posticipo, al mese di marzo 2021, della tranche di Una-tantum inizialmente prevista per il mese di settembre 2020. Ricordiamo che la gestione di tale tranche è stata documentata nell’aggiornamento di settembre 2020 Acred774, con la precisazione che era possibile bloccare l’erogazione sul mese di settembre, impostando la voce 041 sulle Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto) con le opzioni ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ e ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Ottobre 2020
(acred776)
CCNL TURISMO (CONTRATTI 003 – 008 – 009)

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di febbraio 2018 Acred681 (Ccnl Confcommercio) e luglio 2018 Acred697 (Ccnl Confesercenti), è stata predisposta la riduzione dei permessi spettanti ai dipendenti assunti a partire dal 01/01/2018.
Come indicato nei suddetti aggiornamenti, i permessi ROL vengono automaticamente bloccati nei primi 24 mesi del rapporto di lavoro, poi maturano in misura ridotta nei successivi 24 mesi (36 ore annue per i pubblici esercizi / 38 ore annue per gli stabilimenti balneari), infine iniziano a maturare in misura intera a partire dal 49° mese.

Su richiesta, è stata predisposta un’opzione che consente di attivare la maturazione intera dei permessi indipendentemente dalla data di assunzione, per quanto riguarda le seguenti categorie di dipendenti: stagionali Dpr 1525/63, oppure tutte le tipologie di stagionali, oppure tutte le tipologie di contratti a termine.
La suddetta opzione viene attivata tramite la nuova voce 02B: quest’ultima può essere inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), selezionandola dall’elenco delle voci al punto 2.3 ‘Maturazione ratei’. Precisiamo che è possibile utilizzare la nuova opzione sia per adottare una specifica interpretazione della norma contrattuale, sia a seguito di eventuali accordi territoriali o aziendali.

Settembre 2020
(acred774)
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO

Per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Fiavet – Confcommercio, con la busta paga relativa al mese di settembre 2020, viene automaticamente erogata la tranche dell’Una-tantum prevista nel rinnovo del 24/07/2019, a copertura del periodo da gennaio a giugno 2019. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la tranche rimanente.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, oltre all’eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione di ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Segnaliamo che il valore dell’Una-tantum (singola rata) è riportato sulla tabella 9005, agganciata automaticamente.

Con l’accordo del 30/03/2020, l’erogazione della seconda tranche, prevista per il mese di marzo 2020, è stata rimandata al mese di novembre 2020 (aggiornamento Acred754 del 22/04/2020). Nello stesso accordo, tuttavia, non è riportata alcuna indicazione in merito all’erogazione della terza tranche, prevista per il mese di settembre 2020: di conseguenza, tale erogazione avviene in automatico (per le sole aziende che adottano il contratto di Fiavet – Confcommercio). Nel caso in cui si ritenga opportuno bloccare l’erogazione nel mese di settembre, è sufficiente impostare la voce 041 sulle Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto) con le opzioni ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ e ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Ricordiamo che, tramite la voce 02A, è possibile indicare se vengono applicati i rinnovi sottoscritti da Confcommercio o da Confesercenti. In particolare, per applicare il rinnovo sottoscritto da Fiavet (Confcommercio) NON deve essere indicata la voce 02A sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2019 Acred731).

Giugno 2020
(acred766)
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO

Con l’aggiornamento Acred761 del mese di maggio 2020, è stata rilasciata la gestione del premio di risultato per le agenzie di viaggi che adottano il Ccnl sottoscritto da Confcommercio.
Segnaliamo che, con l’accordo del 28/05/2020, è stato stabilito che il suddetto premio deve essere erogato nel mese di dicembre 2020.

Maggio 2020
(acred761)
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO

Per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confcommercio e che rientrano nel settore delle Agenzie di Viaggi (005), è possibile erogare il premio di risultato previsto dall’accordo del 24/07/2019.

Il premio in questione può essere determinato ed erogato secondo due diverse modalità:

  • in assenza di contratto integrativo aziendale o territoriale (entro il 30/04/2020), il premio è dovuto nella misura stabilita dall’accordo del 24/07/2019 e va erogato con la busta paga relativa al mese di maggio 2020;
  • in presenza di un contratto integrativo aziendale o territoriale, il premio è dovuto al raggiungimento degli obbiettivi previsti dal contratto integrativo e va erogato nel mese ed alle condizioni stabiliti dallo stesso contratto.

In entrambe le situazioni, il premio spetta ai dipendenti qualificati in forza nel mese precedente a quello di erogazione, che risultano iscritti nel LUL da almeno 6 mesi: a tale scopo viene controllata la data di assunzione.
La verifica delle condizioni di spettanza del premio e la scelta della tipologia di premio da erogare, rimane a carico dell’Utente (naturalmente, è anche possibile scegliere di non erogare il premio).

Per attivare l’erogazione automatica del premio, è sufficiente inserire la voce 053, senza alcun importo, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (eventualmente, la stessa voce può essere bloccata sulle aziende o sui dipendenti ai quali non deve essere erogata). La voce 053 deve essere inserita effettuando una storicizzazione nel mese di erogazione, dopodiché deve essere effettuata un’ulteriore storicizzazione nel mese successivo a quello di erogazione, eliminando o bloccando la voce 053.
Per il calcolo del premio, occorre specificare se è presente un contratto integrativo; inoltre, è possibile decidere se il premio va erogato anche agli apprendisti (secondo l’accordo, spetta ai “dipendenti qualificati”). A tale scopo, occorre selezionare le opzioni previste in corrispondenza della voce 053, nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’, tabella ‘Premi’ (le opzioni corrispondono a valori convenzionali riportati nel campo Quantità della voce).
L’importo previsto per ogni livello è riportato sulla tabella 8005 (colonna 1 senza integrativo, colonna 2 con integrativo), agganciate automaticamente. L’importo presente in tabella viene automaticamente proporzionato alla percentuale di part-time ed alle giornate lavorate (come in casi analoghi, si fa riferimento alla voce 099).
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 053. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

Ricordiamo che la voce 053 è esclusa dalla base di calcolo del Tfr e assoggettata a tassazione ordinaria.
Nel caso in cui si ritenga corretto applicare la detassazione sul premio erogato, assoggettando la voce 053 ad imposta sostitutiva, è sufficiente indicare la voce 47X sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.8 ‘Detassazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). A nostro avviso, in assenza di contratto integrativo aziendale o territoriale non ci sarebbero le condizioni per applicare la detassazione del premio.

Aprile 2020
(acred754)
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO

Secondo la circolare Fiavet n. 33 del 31/03/2020, la seconda tranche dell’indennità Una-tantum prevista per il mese di marzo (aggiornamento Acred750 del 30/03/2020) è spostata al mese di novembre 2020. Nel mese di novembre prevedremo quindi la possibilità di erogarla, nel caso in cui sia stata bloccata sul mese di marzo.

Marzo 2020
(acred750)
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO

Con la busta paga relativa al mese di marzo 2020, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 24/07/2019 sottoscritto da Fiavet (Confcommercio), a copertura del periodo da gennaio a giugno 2019. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la terza tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, oltre all’eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione di ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Segnaliamo che il valore dell’Una-tantum (singola rata) è riportato sulla tabella 9005, agganciata automaticamente.

Ricordiamo che, tramite la voce 02A, è possibile indicare se vengono applicati i rinnovi sottoscritti da Confcommercio o da Confesercenti. In particolare, per applicare il rinnovo sottoscritto da Fiavet (Confcommercio) NON deve essere indicata la voce 02A sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2019 Acred731).

Febbraio 2020
(acred749)

Dal mese di febbraio 2020 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 08/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di luglio 2018 Acred697 e febbraio 2018 Acred681 ed interessano le tabelle di seguito elencate:

  • 1003 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009)
  • 1353 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – aziende minori
  • 1403 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – dipendenti extra
Novembre 2019
(acred736)
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO

Dal mese di novembre 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 24/07/2019. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1005 – 1365 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di agosto 2019 Acred731.

Ricordiamo inoltre, che a partire dal mese di novembre 2019, è previsto l’aumento del contributo a carico del dipendente per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa (Fondo EST). Il contributo passa da E.1,00 ad E. 2,00 e tale variazione è stata rilasciata con l’aggiornamento di agosto 2019 Acred731.

Ottobre 2019
(acred735)
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO

Con la busta paga relativa al mese di ottobre 2019, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 24/07/2019 sottoscritto da Fiavet (Confcommercio), a copertura del periodo da gennaio a giugno 2019. In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate anche la seconda e terza tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, oltre all’eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione di ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Segnaliamo che il valore dell’Una-tantum (singola rata) è riportato sulla tabella 9005, agganciata automaticamente.

Ricordiamo che, tramite la voce 02A, è possibile indicare se vengono applicati i rinnovi sottoscritti da Confcommercio o da Confesercenti. In particolare, per applicare il rinnovo sottoscritto da Fiavet (Confcommercio) NON deve essere indicata la voce 02A sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (aggiornamento di luglio 2019 Acred731).

Agosto 2019
(acred731)
AGENZIE DI VIAGGIO – CONFCOMMERCIO

In data 24/07/2019 è stato rinnovato il Ccnl delle Agenzie di Viaggio da parte di Fiavet (Confcommercio).

Ricordiamo che, tramite la voce 02A, è possibile indicare se vengono applicati i rinnovi sottoscritti da Confcommercio o da Confesercenti (in particolare, per applicare i rinnovi di Confesercenti occorre inserire la voce 02A sulle Voci Fisse, con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario – aggiornamento di luglio 2018 Acred697).
Per applicare il rinnovo sottoscritto da Fiavet (Confcommercio) NON deve essere indicata la voce 02A sulle Voci Fisse (comunque non deve essere indicato il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario di tale voce).
Tutte le variazioni di seguito descritte riguardano esclusivamente le aziende che applicano il rinnovo di Fiavet.

Sulla base del suddetto rinnovo, sono state aggiornate le retribuzioni sulle 1005 – 1365 (quest’ultima relativa alle aziende minori) alle seguenti decorrenze: agosto 2019 / novembre 2019.

Gli aumenti retributivi decorrono da luglio 2019: di conseguenza, sulla busta paga relativa al mese di agosto vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) e di eventuali cambiamenti di livello. La somma risultante è riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa prevista contrattualmente (Fondo EST), il rinnovo ha istituito un contributo a carico del dipendente pari ad E. 1,00, con effetto da luglio 2019, ed un successivo aumento, sempre pari di E. 1,00 a carico del dipendente, a partire da novembre 2019.
In presenza della voce 578, relativa al contributo a carico del datore di lavoro (E. 10,00 mensili – aggiornamento di gennaio 2009 Acred357), il contributo a carico del dipendente viene calcolato automaticamente dalla voce 57G.
Sul mese di agosto, inoltre, viene calcolato anche il contributo arretrato relativo al mese di luglio. Precisiamo che i contributi arretrati vengono sommati ai contributi correnti, sia sul modello F24 che sulla denuncia Uniemens.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, a copertura del periodo da gennaio a giugno 2019 (segnaliamo che l’erogazione della prima rata di Una-tantum è prevista per il mese di ottobre).
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, oltre all’eventuale percentuale di part-time, verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Segnaliamo che l’importo dell’Una-tantum (singola rata) è riportato sulla tabella 9005, agganciata automaticamente.

Maggio 2019
(acred722)

Per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confesercenti e che rientrano nei settori delle Aziende Alberghiere (004), Agenzie di Viaggi (005), Campeggi (007), è possibile erogare il premio di risultato previsto dall’accordo del 18/07/2018 e successivamente modificato dall’accordo del 15/11/2018.

Il premio in questione può essere determinato ed erogato secondo due diverse modalità:

  • in assenza di contratto integrativo aziendale o territoriale (entro il 30/04/2019), il premio è dovuto nella misura stabilita dall’accordo del 18/07/2018 e va erogato sulla busta paga relativa al mese di maggio 2019;
  • in presenza di un contratto integrativo aziendale o territoriale, il premio è dovuto al raggiungimento degli obbiettivi previsti dal contratto integrativo e va erogato nel mese e secondo gli importi stabiliti dallo stesso contratto (riguardo a questo caso, l’accordo del 18/07/2018 riporta i valori massimi previsti).

Per entrambe le tipologie, il premio spetta ai dipendenti qualificati in forza nel mese precedente a quello di erogazione, che risultano iscritti nel LUL da almeno 6 mesi: a tale scopo viene controllata la data di assunzione.
La verifica delle condizioni di spettanza del premio e la scelta della tipologia di premio da erogare, rimane a carico dell’Utente (naturalmente, è anche possibile scegliere di non erogare il premio).

Per attivare l’erogazione automatica del premio, è sufficiente inserire la voce 053, senza alcun importo, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (eventualmente, la stessa voce può essere bloccata sulle aziende o sui dipendenti ai quali non deve essere erogata). La voce 053 deve essere inserita effettuando una storicizzazione nel mese di erogazione, dopodiché deve essere effettuata un’ulteriore storicizzazione nel mese successivo a quello di erogazione, eliminando o bloccando la voce 053.
Per poter calcolare il premio, occorre specificare se è presente o meno un contratto integrativo. Inoltre, è possibile decidere se il premio va erogato anche agli apprendisti (sebbene, secondo l’accordo, spetti ai “dipendenti qualificati”). A tale scopo, occorre selezionare le opzioni previste in corrispondenza della voce 053, riportata nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’, tabella ‘Premi’; precisiamo che le opzioni selezionate corrispondono a determinati valori convenzionali riportati nel campo Quantità della voce 053.
L’importo previsto per ogni livello è riportato sulle tabelle 8003 / 8004 / 8005 (colonna 1 senza integrativo, colonna 2 con integrativo), agganciate automaticamente. L’importo presente in tabella viene automaticamente proporzionato alla percentuale di part-time ed alle giornate lavorate (come in casi analoghi, si fa riferimento alla voce 099).
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 053. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

Ricordiamo che la voce 053 è esclusa dalla base di calcolo del Tfr e assoggettata a tassazione ordinaria.
Nel caso in cui si ritenga corretto applicare la detassazione sul premio erogato, assoggettando la voce 053 ad imposta sostitutiva, è sufficiente indicare la voce 47X sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.8 ‘Detassazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). Precisiamo che, a nostro avviso, non ci sono le condizioni per applicare la detassazione sul premio dovuto in assenza di contratto integrativo aziendale o territoriale.

Sempre per quanto riguarda il Ccnl del settore Turismo (sia Confcommercio che Confesercenti), a seguito di alcuni approfondimenti è stato parzialmente modificato il calcolo della carenza di infortunio nei settori dei Pubblici Esercizi (003), Stabilimenti Balneari (008), Alberghi Diurni(009). La modifica riguarda gli eventi di infortunio di durata complessiva inferiore a 5 giorni: in tali casi, la carenza viene retribuita al 60% (ad eccezione del giorno di infortunio, per il quale continua ad essere erogata la normale retribuzione). Per gli eventi di infortunio di durata complessiva uguale o superiore a 5 giorni, invece, la carenza continua ad essere retribuita al 100%.

Segnaliamo che, per tutti i settori del Turismo e con effetto dal mese di maggio, nelle descrizioni delle voci relative al lavoro festivo (220 / 221 / 250 / 251) sono stati tolti i riferimenti agli articoli del Ccnl, in quanto non più coerenti con i successivi rinnovi. Inoltre, nelle descrizioni delle voci che prevedono una maggiorazione (220 / 250) è stata indicata la relativa percentuale (20%). Naturalmente, le suddette variazioni non hanno alcun effetto sul calcolo effettuato dalle voci in questione. Precisiamo, inoltre, che continuano ad essere considerate (con maggiore priorità) le eventuali descrizioni “personalizzate” delle stesse voci, nel caso in cui fossero state definite a livello di ditta o di dipendente.

Marzo 2019
(acred716)

È stata predisposta una nuova opzione per il calcolo della quota dovuta al fondo assistenza sanitaria integrativa, che consente di includere i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi. Precisiamo che i soggetti in questione possono essere iscritti al fondo a seguito di una specifica richiesta da parte del dipendente.

Ricordiamo che la voce 578, utilizzata per attivare il calcolo delle somme dovute al fondo assistenza sanitaria, esclude automaticamente i dipendenti con la qualifica di quadro ed i contratti a tempo determinato. Nel caso in cui si abbia necessità di includere i contratti a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi, è possibile utilizzare l’apposita opzione riportata in corrispondenza della voce 578, nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’. La nuova opzione ha effetto dal mese di marzo 2019 e può essere utilizzata sia per il fondo EST che per il fondo ASTER.

Gennaio 2019
(acred710)

Dal mese di gennaio 2019 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 08/02/2018 (Confcommercio) e 18/07/2018 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di luglio 2018 Acred697 e febbraio 2018 Acred681 ed interessano le tabelle di seguito elencate:

  • 1003 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009)
  • 1353 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – aziende minori
  • 1403 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – dipendenti extra

Inoltre, sono state effettuate le modifiche di seguito descritte, in merito all’assistenza sanitaria integrativa.

  • Fondo EST (Confcommercio): dal mese di gennaio 2019, il contributo a carico del datore di lavoro aumenta di 1 euro, come indicato nella circolare n. 2 del 12/03/2018, disponibile sul sito del fondo.
    Di conseguenza, per i soggetti che effettuano i versamenti al fondo EST, il contributo gestito tramite la voce 578 è stato portato ad E. 12,00 mensili, con effetto dal mese di gennaio 2019.
    Il suddetto aumento riguarda i settori Pubblici Esercizi (003), Stabilimenti Balneari (008), Alberghi Diurni (009), relativamente alle aziende che applicano il rinnovo sottoscritto da Confcommercio in data 08/02/2018.
    Nei settori Aziende Alberghiere (004), Agenzie di Viaggi (005), Campeggi (007), l’importo del contributo è rimasto invariato ad E. 10,00 mensili. Ricordiamo che, con l’aggiornamento di marzo 2018 Acred685 e la successiva modifica di luglio Acred697, era stata predisposta un’opzione che consentiva di aumentare il contributo ad E. 11,00 nei settori sopra elencati; tale opzione consente, dal mese di gennaio 2019, di aumentare il contributo ad E. 12,00 negli stessi settori.

  • Fondo ASTER (Confesercenti): dal mese di gennaio 2019, il contributo a carico del datore di lavoro aumenta di 1 euro, come indicato nella comunicazione del 3/10/2018, disponibile sul sito del fondo.
    Di conseguenza, per i soggetti che effettuano i versamenti al fondo ASTER, il contributo gestito tramite la voce 578 è stato portato ad E. 12,00 mensili, con effetto dal mese di gennaio 2019.
    Il suddetto aumento riguarda tutti i settori del Turismo, per le aziende che applicano il rinnovo sottoscritto da Confesercenti in data 18/07/2018. Ricordiamo che l’applicazione di tale rinnovo è individuata dal valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 02A, come indicato nell’aggiornamento di luglio 2018 Acred697.
    Ricordiamo inoltre che, con lo stesso aggiornamento, è stato predisposto il calcolo automatico dei contributi arretrati relativi al periodo febbraio – giugno 2018: se gli arretrati in questione sono stati calcolati nel mese di luglio 2018, NON occorre effettuare alcuna ulteriore operazione nel mese di gennaio 2019.
    Se, invece, i contributi arretrati non sono stati calcolati nel mese di luglio 2018 (bloccandoli attraverso le opzioni previste), occorre calcolarli nel mese di gennaio 2019: a tale scopo, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 02B (in tal caso, viene comunque verificato se gli arretrati sono già stati calcolati nel mese di luglio 2018). I contributi arretrati così calcolati, vengono riportati nel campo Importo Unitario della voce 578 e sommati nel campo Importo Totale della stessa voce. Gli stessi arretrati vengono sommati alla quota relativa al mese di gennaio, sia sul modello F24 che sulla denuncia Uniemens.

Dicembre 2018
(acred707)

Nei settori Aziende Alberghiere (004) e Campeggi (007), con il mese di dicembre viene erogata l’ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel rinnovo sottoscritto da Confesercenti in data 18/07/2018. Le modalità di gestione del suddetto elemento sono descritte dettagliatamente nell’aggiornamento di agosto 2018 Acred700.

Ottobre 2018
(acred704)

Sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 3580 del 28/09/2018, a decorrere dal mese di ottobre 2018, per le aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confesercenti, occorre riportare il codice contratto ‘497’ sulla denuncia Uniemens. Il codice ‘497’ viene quindi attribuito automaticamente in presenza della voce 02A, con l’opzione relativa al contratto sottoscritto da Confesercenti (aggiornamento di luglio 2018 Acred697).

Ricordiamo che, nei settori dei Pubblici Esercizi (003), Stabilimenti Balneari (008) e Alberghi Diurni (009), per le aziende che applicano Ccnl sottoscritto da Confcommercio era già stato variato il codice contratto da riportare sulla denuncia Uniemens, attribuendo automaticamente il codice ‘483’ (aggiornamento di giugno 2018 Acred692), anche in questo caso tenendo conto delle opzioni eventualmente impostate sulla voce 02A.

Precisiamo, infine, che nei settori delle Aziende Alberghiere (004), Campeggi (007) e Alberghi Diurni (009), per le aziende che applicano il rinnovo del 18/01/2014 sottoscritto da Federalberghi, sulla denuncia Uniemens viene riportato il precedente codice contratto ‘167’. In assenza di diverse indicazioni, il codice contratto ‘167’ continua ad essere riportato anche per le Agenzie di Viaggi (005) aderenti a Fiavet, sebbene quest’ultima organizzazione non abbia sottoscritto alcun rinnovo (eventualmente, è possibile modificare il codice contratto da riportare sulla denuncia Uniemens, indicandolo nell’apposito campo nel servizio Dipendenti – Altri dati).

Segnaliamo, inoltre, che è stato predisposto un ricalcolo automatico degli scatti di anzianità, per quanto riguarda i settori dei Pubblici Esercizi (003), Stabilimenti Balneari (008) e Alberghi Diurni (009).
Il ricalcolo interessa esclusivamente i soggetti che dovevano maturare uno scatto nel mese di agosto 2018: a causa di un errore in un precedente aggiornamento, lo scatto in questione non è maturato; con il presente aggiornamento, tale scatto viene calcolato automaticamente, insieme agli arretrati spettanti per i mesi di agosto e settembre.

Per i soli soggetti interessati dal suddetto ricalcolo, sulla busta paga relativa al mese di ottobre viene determinato automaticamente lo scatto di anzianità che doveva maturare nel mese di agosto 2018, senza alcun intervento da parte dell’Utente. Sulla stessa busta paga di ottobre, vengono calcolati in automatico anche gli arretrati derivanti dal nuovo scatto, relativi ai mesi di agosto e settembre. L’importo da erogare a titolo di arretrati viene riportato sulla voce 042, esclusa dalla base di calcolo del Tfr (in quanto gli scatti di anzianità risultano esclusi dal Tfr).

Settembre 2018
(acred703)

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una rettifica per quanto riguarda il calcolo degli scatti di anzianità nei settori dei Pubblici Esercizi (contratto 003), Stabilimenti Balneari (contratto 008) e Alberghi Diurni (contratto 009).
La rettifica interessa esclusivamente i soggetti che hanno maturato il quinto scatto entro il mese di gennaio 2018.

Ricordiamo che, per i settori del Turismo sopra elencati, con l’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681 è stato rilasciato il rinnovo sottoscritto da Confcommercio in data 08/02/2018, e con l’aggiornamento di luglio 2018 Acred697 è stato rilasciato il rinnovo sottoscritto da Confesercenti in data 18/07/2018. Entrambi i rinnovi prevedevano alcune modifiche sostanziali alla gestione degli scatti di anzianità: gli scatti passavano da triennali a quadriennali (con l’eccezione dello scatto in corso di maturazione) e venivano esclusi dalla base di calcolo della quattordicesima e del Tfr. In caso di applicazione del rinnovo di Confcommercio, le suddette modifiche sono state applicate a partire dall’elaborazione del mese di febbraio, mentre in caso di applicazione del rinnovo di Confesercenti, le modifiche sono state applicate a partire dall’elaborazione del mese di luglio.

A seguito di una segnalazione, abbiamo individuato un errore nel calcolo degli scatti di anzianità, che si è presentato sui soli soggetti che, nel mese di gennaio 2018, percepivano cinque scatti: per tali soggetti, nei mesi da febbraio a luglio 2018 è stato attribuito (erroneamente) il sesto scatto, mentre nel mese di agosto il sesto scatto è stato annullato.
Occorre tenere presente che, in caso di applicazione del rinnovo di Confesercenti, il suddetto errore si è verificato nei soli mesi di luglio (erogazione del sesto scatto) e agosto (annullamento del sesto scatto); in caso di applicazione del rinnovo di Confcommercio, l’errore si è presentato a partire dal mese di febbraio. Come già precisato, l’errore ha interessato esclusivamente i soggetti che avevano maturato cinque scatti di anzianità entro il mese di gennaio 2018: lo stesso errore NON si è verificato su tutti gli altri soggetti (ossia quelli che, a gennaio 2018, non avevano ancora maturato il quinto scatto oppure avevano già maturato il sesto scatto).

Con il presente aggiornamento, sulla busta paga di settembre vengono automaticamente ricalcolati gli scatti spettanti, limitatamente ai soggetti interessati dal suddetto problema (ossia coloro che avevano maturato cinque scatti entro il mese di gennaio 2018). Sempre sulla busta paga di settembre, viene automaticamente recuperato il sesto scatto, nel caso in cui sia stato erroneamente corrisposto nel periodo da febbraio a luglio (oppure nel solo mese di luglio, per chi ha applicato il rinnovo di Confesercenti). Eventualmente, viene anche corrisposto il sesto scatto relativo al mese di agosto (nel caso in cui spettasse e non fosse stato corrisposto). L’importo da recuperare viene riportato sulla voce 044, mentre quello eventualmente da corrispondere viene riportato sulla voce 042; entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr (in quanto gli scatti interessati erano esclusi dalla base di calcolo del Tfr).
Nel caso in cui si ritenga opportuno non recuperare l’importo dello scatto erroneamente corrisposto (procedendo comunque al ricalcolo degli scatti nel mese di settembre), è sufficiente bloccare la voce 044 sul servizio Voci Fisse.

Settembre 2018
(acred703)

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di marzo 2018 Acred685 (rinnovo di Confcommercio) e luglio 2018 Acred697 (rinnovo di Confesercenti), è stata rilasciata la voce 01B per l’erogazione dell’EDR previsto in sostituzione dell’assistenza sanitaria integrativa. Ricordiamo che la voce 01B viene esposta nella parte alta del cedolino ed ha effetto su tutte le gestioni contrattuali (retribuzione del mese, straordinari e maggiorazioni, ecc.).

A seguito delle richieste pervenuteci, per la gestione del suddetto EDR abbiamo predisposto anche la voce 12B, che può essere utilizzata in alternativa alla voce 01B. La voce 12B viene esposta nella parte centrale del cedolino e non produce alcun effetto sulle gestioni contrattuali di cui sopra. Inoltre, la voce 12B eroga il valore intero (E. 16,00) per 14 mensilità, senza alcun proporzionamento all’orario del mese o alla percentuale di part-time.
La scelta della voce da utilizzare, tra la 01B (parte alta del cedolino) e la 12B (parte centrale del cedolino), è lasciata all’Utente, sulla base dell’interpretazione che ritiene corretta della norma contrattuale.

Agosto 2018
(acred700)

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione dell’Una-tantum prevista nei settori delle Aziende Alberghiere (contratto 004) e dei Campeggi (contratto 007), per le aziende che applicano il rinnovo sottoscritto da Confesercenti in data 18/07/2018, a copertura del periodo da maggio 2013 a dicembre 2017.

L’Una-tantum deve essere erogata in cinque rate di pari importo, con le buste paga dei mesi da agosto a dicembre 2018; ciascuna rata spetta ai soli dipendenti in forza nel mese di erogazione (in caso di cessazione del rapporto, non devono essere erogate le rate previste nei mesi successivi alla cessazione). Il calcolo deve essere effettuato sulla base delle quote mensili “maturate” nel periodo da maggio 2013 a dicembre 2017, considerando il solo rapporto di lavoro in essere alla data di stipula del contratto. L’importo dell’Una-tantum, suddiviso per livello, è riportato sulla tabella 9004, che deve risultare agganciata alle aziende interessate (è opportuno verificare sul servizio Aggancio Tabelle).
Per ricavare il numero di quote mensili spettanti, vengono considerati i ratei delle mensilità aggiuntive maturati nel periodo di competenza (voce 474). L'importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale risultante in ogni singolo mese. Nel calcolo si tiene conto di eventuali cambiamenti di qualifica (da apprendisti a qualificati) e/o del livello retributivo, anche in questo caso rilevando la situazione presente in ogni singolo mese.
La somma da erogare è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

Sempre per quanto riguarda i settori delle Aziende Alberghiere e dei Campeggi, ricordiamo che il rinnovo di Confesercenti prevede l’applicazione degli aumenti retributivi e l’erogazione dei corrispondenti arretrati (relativi al periodo da gennaio a luglio 2018) con la busta paga del mese di agosto (vedere aggiornamento Acred697 del 30/07/2018).
Segnaliamo che, sulla busta paga di agosto, è possibile erogare gli arretrati anche per i dipendenti cessati nel mese di luglio (successivamente alla stipula del contratto): se si intende elaborare la busta paga di agosto, sui dipendenti interessati occorre abilitare l’elaborazione del cedolino successivo alla cessazione, riattivando anche il conguaglio fiscale.

Luglio 2018
(acred699)
FONDO EST – SETTORE TURISMO

Con l’aggiornamento Acred697 del 30/07/2018 sono state rilasciate le variazioni relative al rinnovo del Ccnl Turismo sottoscritto da Confesercenti in data 18/07/2018, compreso l’aumento dei contributi dovuti al Fondo ASTER (assistenza sanitaria integrativa), gestito tramite la voce 578, che è stato portato ad E. 11,00 a carico ditta.

Con lo stesso aggiornamento, è stato erroneamente modificato il contributo dovuto al Fondo EST (aziende che adottano il Ccnl sottoscritto da Confcommercio), gestito tramite la stessa voce 578: tale contributo è stato portato ad un valore di E. 10,00 sui contratti dei Pubblici Esercizi (003), Stabilimenti Balneari (008) e Alberghi Diurni (009).

Con il presente aggiornamento, il contributo dovuto al Fondo EST è stato ripristinato al valore di E. 11,00 a carico ditta, sui contratti sopra elencati. Niente è cambiato per le aziende che versano il contributo al Fondo ASTER.

Se le buste paga delle aziende che versano al Fondo EST sono state elaborate dopo l’aggiornamento Acred697, occorre rielaborarle per aggiornare l’importo del contributo: il netto in busta non cambia per effetto della suddetta modifica.

Luglio 2018
(acred697)
CCNL CONFESERCENTI

In data 18/07/2018 è stato rinnovato il Ccnl del Turismo da parte di Confesercenti, per tutti i settori previsti: Pubblici Esercizi (contratto 003), Aziende Alberghiere (contratto 004), Agenzie di Viaggi (contratto 005), Campeggi (contratto 007), Stabilimenti Balneari (contratto 008), Alberghi Diurni (contratto 009).

Ricordiamo che, per gli stessi settori, i rinnovi sottoscritti Confcommercio sono stati rilasciati con gli aggiornamenti di febbraio 2014 Acred526, aprile 2016 Acred607, gennaio 2017 Acred634 e febbraio 2018 Acred681.

Per applicare il Ccnl del Turismo sottoscritto da Confesercenti, occorre impostare la voce 02A sul servizio Voci Fisse, a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario (la voce può essere selezionata dall’elenco delle voci fisse al punto 1.2 ‘Retribuzione complessiva’). Ricordiamo che il criterio sopra descritto (utilizzo della voce 02A per applicare il contratto di Confesercenti) è stato adottato in occasione dell’ultimo rinnovo di Confcommercio, relativo ai settori dei pubblici esercizi, stabilimenti balneari e alberghi diurni (aggiornamento di febbraio 2018 Acred681): per tali settori, se la voce 02A è già stata impostata sulle Voci Fisse in occasione del suddetto rinnovo, non occorre intervenire ulteriormente.

Tutte le modifiche di seguito elencate vengono applicate soltanto se risulta presente la voce 02A, con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario.

Gli aumenti previsti dal rinnovo del 18/07/2018 (Confesercenti) sono riportati sulle seguenti tabelle retributive:

  • con effetto dal mese di luglio 2018:
    • 1003 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009)
    • 1353 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – aziende minori
    • 1403 – Pubblici Esercizi (003) / Stabilimenti Balneari (008) / Alberghi Diurni (009) – dipendenti extra
    • 1005 – Agenzie di Viaggio (005)
    • 1365 – Agenzie di Viaggio (005) – aziende minori
  • con effetto dal mese di agosto 2018:
    • 1004 – Aziende Alberghiere (004) / Campeggi (007)
    • 1354 – Aziende Alberghiere (004) / Campeggi (007) – aziende minori

Tutti gli aumenti sopra elencati decorrono dal mese di gennaio 2018: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di luglio (per pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni e agenzie di viaggio) oppure di agosto (per aziende alberghiere e campeggi), vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) e degli eventuali cambiamenti di livello, verificando la situazione di ogni singolo mese del periodo interessato. Precisiamo che gli arretrati vengono calcolati in relazione al rapporto di lavoro in corso nel mese di erogazione (luglio / agosto). La somma risultante è riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.

Segnaliamo che le retribuzioni sono state aggiornate anche alle successive decorrenze di gennaio 2019 / febbraio 2020 / marzo 2021 / dicembre 2021. Su tutte le tabelle sopra elencate, le retribuzioni di Confesercenti sono riportate sulla prima e seconda colonna (“A”), mentre le retribuzioni di Confcommercio si trovano sulla terza e quarta colonna (“B”), secondo lo stesso criterio adottato in occasione dell’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681.

A seguito dei suddetti aumenti, per i pubblici esercizi, gli stabilimenti balneari e gli alberghi diurni, le retribuzioni risultano sempre allineate tra i rinnovi di Confcommercio e di Confesercenti. Per le aziende alberghiere ed i campeggi, risulta una differenza sulle sole retribuzioni relative alle “aziende minori”, tra gli importi indicati sul rinnovo di Confcommercio del 18/01/2014 e quelli risultanti dal rinnovo di Confesercenti (questi ultimi sono stati ottenuti applicando gli aumenti e sottraendo le riduzioni previste per le “aziende minori”). Le agenzie di viaggio sono rimaste escluse dai rinnovi di Confcommercio, quindi sulle relative tabelle (1005 / 1365), le retribuzioni derivanti dal rinnovo di Confesercenti (prima e seconda colonna) differiscono sostanzialmente da quelle, prive di aumenti, relative al contratto di Confcommercio (terza e quarta colonna).

Ricordiamo che, per le aziende del settore del Turismo, è opportuno accertarsi che risulti agganciata la tabella prevista, sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle (in particolare al momento dell’inserimento di una nuova azienda).

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, l’accordo di Confesercenti ha previsto un aumento di E. 1,00 del contributo a carico del datore di lavoro, dovuto al Fondo ASTER, a partire dal mese di febbraio 2018.

Di conseguenza, il contributo a carico del datore di lavoro, gestito tramite la voce 578, è stato portato ad E. 11,00 mensili, con effetto dal mese di luglio 2018. Sullo stesso mese di luglio, inoltre, vengono calcolati automaticamente i contributi arretrati relativi al periodo da febbraio a giugno 2018, riportandoli nel campo Importo Unitario della voce 578 e sommandoli nel campo Importo Totale della stessa voce. Gli arretrati vengono sommati alla quota relativa al mese di luglio, sia sul modello F24 che sulla denuncia Uniemens. Nel caso in cui non si intenda calcolare i contributi arretrati (utilizzando comunque la voce 578 per calcolare i contributi correnti), occorre indicare il valore convenzionale ‘3’ nel campo Importo Totale della voce 02A, inserendola sulle Voci Fisse a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).

Nel caso in cui un’azienda non versi il contributo per l’assistenza sanitaria integrativa, è prevista l’erogazione di un elemento distinto della retribuzione (EDR), corrispondente ad E. 16,00 mensili per 14 mensilità. Per erogare tale elemento, occorre impostare la voce 01B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse, punto 1.1 ‘Elementi della retribuzione’).

Inoltre, nel caso in cui un’azienda non versi il contributo all’ente bilaterale, è prevista l’erogazione di un elemento distinto della retribuzione (EDR), corrispondente allo 0,60% su paga base e contingenza. Per erogare tale elemento, occorre impostare la voce 01A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse, punto 1.1 ‘Elementi della retribuzione’).

Pubblici Esercizi (contratto 003) / Stabilimenti Balneari (contratto 008) / Alberghi Diurni (contratto 009)

Per quanto riguarda i settori dei Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari e Alberghi Diurni, il rinnovo di Confesercenti ha previsto le stesse modifiche introdotte dall’accordo del 08/02/2018 di Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2018 Acred681), di seguito elencate:

  • Gli scatti di anzianità diventano quadriennali, con l’eccezione dello scatto in maturazione al 31/12/2017 (che resta triennale); il calcolo su base triennale o quadriennale viene effettuato in automatico dalla voce 003.
  • Gli scatti di anzianità, inoltre, vengono esclusi dalla base di calcolo della quattordicesima e del Tfr.
  • I permessi per riduzione orario (ROL) sono stati ridotti per i dipendenti assunti a partire dal 1/01/2018; in particolare, i suddetti permessi non spettano nei primi 24 mesi del rapporto di lavoro, poi spettano in misura ridotta nei successivi 24 mesi (36 ore annue per i pubblici esercizi / 38 ore annue per gli stabilimenti balneari), infine spettano in misura intera a partire dal 4° anno del rapporto di lavoro.

Tutte le variazioni sopra elencate vengono applicate a partire dall’elaborazione del mese di luglio, sebbene decorrano dal mese di gennaio 2018 (ad eccezione del periodo quadriennale per gli scatti di anzianità, che decorre dal primo scatto maturato successivamente a dicembre 2017). Abbiamo quindi predisposto i conguagli di seguito descritti.

  • Recupero degli scatti di anzianità erogati sulla quattordicesima: tale recupero può essere attivato (se lo si ritiene opportuno) indicando la voce 045 sulle Voci Fisse, a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 045 calcola automaticamente l’importo degli scatti inclusi nella voce 479, a condizione che quest’ultima sia presente sul cedolino di giugno 2018. In tal caso, considera la voce 003 presente sullo stesso cedolino di giugno e proporziona tale valore al numero di ratei maturati nel periodo gennaio – giugno 2018 (viene considerata la percentuale di part-time di ciascun mese, mentre non viene considerato l’eventuale importo decurtato dal rateo a causa di assenze non retribuite o indennizzate dall’Inps per la parte relativa alle mensilità aggiuntive). Precisiamo che la voce 045 viene riportata nella parte centrale cedolino, indicando l’importo nella colonna ‘Ritenute’ (si tratta di un recupero di retribuzione).
  • Recupero degli scatti di anzianità inclusi nel Tfr: viene effettuato dalla voce 242, elaborata automaticamente sul mese di luglio 2018. Se NON si desidera effettuare tale recupero, è possibile bloccare la voce 242 sulle Voci Fisse, a livello di contratto o di ditta (selezionare ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ e barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 242 calcola l’importo degli scatti effettivamente incluso nelle quote di Tfr relative al periodo gennaio – giugno 2018: a tale scopo, rileva l’importo della voce 003 presente nei singoli mesi ed effettua una proporzione dividendo tale importo per la retribuzione complessiva utile ai fini del Tfr e moltiplicando il risultato per la quota di Tfr maturata negli stessi mesi. Nell’importo da recuperare viene inclusa anche somma calcolata dalla voce 045 (se attivata come indicato al paragrafo precedente). L’importo da recuperare viene decurtato dalla quota di Tfr che matura nel mese di luglio 2018.
  • Recupero dei ROL per i dipendenti assunti a partire dal 1/01/2018: viene effettuato dalla nuova voce 15R, elaborata automaticamente sul mese di luglio 2018. Occorre tenere presente che, effettuando tale recupero, le ore di permesso residue potrebbero anche risultare negative: se NON si desidera effettuare tale recupero, è possibile bloccare la voce 15R sulle Voci Fisse, a livello di contratto, di ditta o di singolo dipendente (selezionare ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ e barrare, se disponibile, la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 15R calcola il numero di ore di ROL maturate nel periodo gennaio – giugno 2018: a tale scopo, considera le ore di permesso maturate, presenti sulla voce 141 nei singoli mesi, ed effettua una proporzione dividendo tali ore per il totale teorico dei permessi spettanti (voce 155) e moltiplicando il risultato per il totale teorico dei ROL spettanti (voce 153). Le ore corrispondenti ai ROL da recuperare vengono decurtate dal totale dei permessi maturati nell’anno corrente (voce 166), sul cedolino di luglio e dei mesi successivi. Precisiamo che, sulla nota contabile prodotta nella modalità “mensile con ratei”, le ore da recuperare vengono decurtate dal totale relativo ai ratei di ferie / permessi maturati.

Per quanto riguarda l’esclusione degli scatti dalla quattordicesima, precisiamo che sulla voce 476 (elenco Voci Fisse, 2.3 ‘Maturazione ratei’) è stata prevista l’esclusione degli scatti in proporzione ai ratei maturati nel periodo da gennaio a giugno 2018. Ricordiamo che la voce 476 può essere utilizzata, sui contratti del Turismo, per erogare la quattordicesima sul cedolino di luglio, in sostituzione della voce 479 (quest’ultima deve essere bloccata, per poter utilizzare la 476).

Aziende Alberghiere (contratto 004) / Campeggi (contratto 007)

Per quanto riguarda i settori delle Aziende Alberghiere e dei Campeggi, il rinnovo di Confesercenti ha previsto anche l’erogazione di un’indennità Una-tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale.

L’erogazione dell’Una-tantum deve essere effettuata sulla busta paga relativa al mese di agosto, per i soli dipendenti in forza nello stesso mese: tale gestione sarà predisposta con un successivo aggiornamento.

Luglio 2018
(acred697)
CCNL CONFCOMMERCIO

Riportiamo alcune precisazioni relative ai rinnovi del settore Turismo sottoscritti da Confcommercio, rilasciati con gli aggiornamenti di febbraio 2014 Acred526, aprile 2016 Acred607, gennaio 2017 Acred634 e febbraio 2018 Acred681.

Precisiamo che, per le aziende che applicano i Ccnl di Confcommercio, non sono previste variazioni per quanto riguarda le buste paga di luglio o agosto 2018.

Precisiamo inoltre che, per applicare i rinnovi del settore Turismo sottoscritti da Confcommercio, NON deve essere indicata la voce 02A sulle Voci Fisse, con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario.

Pubblici Esercizi (contratto 003) / Stabilimenti Balneari (contratto 008)

Per le aziende che hanno applicato l’accordo del 08/02/2018 sottoscritto da Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2018 Acred681), non occorre effettuare alcuna operazione: le tabelle interessate prevedevano già la distinzione tra le retribuzioni di Confcommercio (riportate sulle colonne 3 e 4) e quelle di Confesercenti (riportate sulle colonne 1 e 2).

Aziende Alberghiere (contratto 004) / Campeggi (contratto 007)

Sulle aziende che hanno applicato il rinnovo del 18/01/2014 sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio, sono state agganciate le seguenti tabelle (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526):

  • 1704 – Aziende Alberghiere / Campeggi – accordo 18/01/2014
  • 1804 – Aziende Alberghiere / Campeggi – accordo 18/01/2014 – aziende minori
  • 1904 – Aziende Alberghiere / Campeggi – accordo 18/01/2014 – dipendenti extra

Le tabelle sopra elencate continueranno ad essere aggiornate, quindi NON occorre effettuare interventi sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle. Segnaliamo, tuttavia, che le stesse retribuzioni sono state riportate anche sulle tabelle 1004 / 1354, descritte al precedente punto 1 (relativo al rinnovo del Ccnl Turismo sottoscritto da Confesercenti): su tali tabelle, le retribuzioni relative al rinnovo di Confcommercio sono riportate sulle colonne 3 e 4.

Per le nuove aziende inquadrate nei contratti 004 e 007, quindi, non è più necessario agganciare le tabelle 1704 / 1804 / 1904, per applicare il contratto sottoscritto da Confcommercio: a tale scopo, possono essere invece utilizzate le tabelle 1004 / 1354 (tuttavia non deve essere inserita la voce 02A descritta al precedente punto 1).

Alberghi Diurni (contratto 009)

Le aziende inquadrate nel contratto 009, possono aver applicato il rinnovo del 18/01/2014 sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526), oppure il rinnovo del 08/02/2018 sottoscritto da Fipe-Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2018 Acred681).

Nel caso in cui sia stato applicato il rinnovo del 18/01/2014, risulteranno agganciate le seguenti tabelle:

  • 1803 – Alberghi Diurni – accordo 18/01/2014
  • 1903 – Alberghi Diurni – accordo 18/01/2014 – aziende minori

Precisiamo che le tabelle sopra elencate (documentate con l’aggiornamento di febbraio 2014 Acred526) continueranno ad essere aggiornate, quindi NON occorre effettuare interventi sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle.

Se, invece, è stato applicato il rinnovo del 08/02/2018, risulterà impostata la voce 02A con il valore convenzionale ‘2’ nel campo Importo Unitario (come indicato nell’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681). Anche in questo caso, non occorre effettuare interventi su tali aziende.

Aziende aderenti al Fondo EST

Con l’aggiornamento di marzo 2018 Acred685, è stata predisposta un’opzione che consente di aumentare ad E. 11,00 il contributo al Fondo EST, per i settori nei quali è prevista un contribuzione inferiore. Tale opzione continua ad essere utilizzabile per le Aziende Alberghiere (004), Agenzie di Viaggio (005) e Campeggi (007). Tuttavia, l’opzione è stata modificata: per attivarla, adesso occorre indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 02A.

Giugno 2018
(acred692)
FONDO EST – CODICE CONTRATTO

Sulla base di quanto indicato nella circolare del Fondo EST del 09/07/2018, con effetto dal mese di giugno 2018 è stato modificato il codice contratto riportato sui files relativi alle ditte ed ai dipendenti, da inviare allo stesso fondo.

La modifica riguarda i settori Pubblici Esercizi (contratto 003), Stabilimenti Balneari (contratto 008) e Alberghi Diurni (contratto 009), relativamente alle aziende che versano l’assistenza sanitaria integrativa al fondo EST ed applicano il rinnovo contrattuale del 08/02/2018 sottoscritto da Fipe – Confcommercio ed altre organizzazioni.

Per le aziende in questione, sui files prodotti tramite il programma ‘DISTPRE3’ (procedura Stampe Accessorie, elenco programmi 1.1 ‘Stampe periodiche’), il codice contratto è stato modificato da ‘2’ a ‘8’. Ricordiamo che i files prodotti sono: ‘FondoEstAnagraficaAziende.xml’ (aziende) e ‘FondoEstAnagraficaDipendenti.xml’ (dipendenti).

ATTENZIONE: Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, sul sito del Fondo EST non viene ancora accettato il nuovo codice contratto ‘8’, al momento della validazione dei files relativi alle aziende ed ai dipendenti.
Di conseguenza, abbiamo predisposto un’opzione che consente di scegliere se indicare il nuovo codice ‘8’ oppure il vecchio codice ‘2’: per indicare il nuovo codice ‘8’ è sufficiente barrare l’apposita casella riportata in corrispondenza del programma ‘DISTPRE3’, nell’elenco dei programmi disponibili sulle Stampe Accessorie.

Con il presente aggiornamento, inoltre, è stato modificato il codice contratto riportato sulla denuncia Uniemens, per quanto riguarda le aziende che adottano il suddetto rinnovo contrattuale, sempre con effetto dal mese di giugno.
Per le aziende dei settori sopra elencati (contratti 003 / 008 / 009), il codice contratto è passato da ‘167’ a ‘483’, come indicato nel messaggio Inps n. 2310 del 8/06/2018 e confermato dalla circolare del Fondo EST sopra citata.

Dal momento che la denuncia Uniemens viene prodotta anche per le aziende che non applicano il rinnovo contrattuale del 08/02/2018, per stabilire se deve essere attribuito il codice contratto ‘483’ viene verificata l’eventuale presenza della voce 02A, con le opzioni descritte nell’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681 (la voce 02A consente di indicare la non applicazione del rinnovo per i contratti 003 / 008, oppure la sua applicazione per il contratto 009).
Per le aziende che NON applicano il suddetto rinnovo, viene mantenuto il codice contratto ‘167’: tale condizione vale, in particolare, per le aziende che adottano il CCNL sottoscritto da Confesercenti o da altre organizzazioni.

Per quanto riguarda la denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2018, per riportare il nuovo codice contratto sulle ditte già elaborate, occorre utilizzare la procedura ‘Rigenerazione dati Uniemens’, disponibile sul menù Amministratore Paghe. Ricordiamo che la procedura in questione rigenera tutti i dati dell’Uniemens, sulle ditte già elaborate.

Marzo 2018
(acred685)

Il presente aggiornamento interessa i settori delle Aziende Alberghiere (004), Agenzie di Viaggi (005) e Campeggi (007) ed è relativo alle variazioni previste dal Fondo EST (assistenza sanitaria integrativa), riportate sul sito dello stesso Fondo.
Per le aziende aderenti al Fondo EST, è stata predisposta una nuova opzione, utilizzabile a partire dal mese di marzo 2018, che consente di aumentare di E. 1,00 il contributo a carico del datore di lavoro (voce 578). Per attivare la nuova opzione occorre indicare il valore convenzionale ‘2’ nel campo importo Unitario della voce 02A, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (la voce 02A si trova nell’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’).
Nel caso in cui un’azienda non aderisca al Fondo EST (né ad altri fondi analoghi, quale ad esempio ASTER), è prevista l’erogazione di un elemento distinto della retribuzione (EDR), corrispondente ad E. 16,00 mensili per 14 mensilità. Per erogare tale elemento, occorre impostare la voce 01B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse, punto 1.1 ‘Elementi della retribuzione’).

Per quanto riguarda i settori dei Pubblici Esercizi (003), Stabilimenti Balneari (008) e Alberghi Diurni (009), ricordiamo che l’aumento del contributo al Fondo EST è stato rilasciato con l’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681.

Febbraio 2018
(acred683)

Con l’aggiornamento Acred681 del 26/02/2018, è stato rilasciato il rinnovo del Ccnl Turismo, sottoscritto in data 08/02/2018 da Fipe – Confcommercio e relativo ai settori dei pubblici esercizi, stabilimenti balneari, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, alberghi diurni (contratti 003 / 008 / 009).

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata un’integrazione relativa agli assegni provinciali gestiti tramite le tabelle 3003 (pubblici esercizi) e 3008 (stabilimenti balneari), per quanto riguarda le provincie di Ravenna, Parma e Siena.
Ricordiamo che gli accordi provinciali vengono aggiornati, da parte nostra, soltanto a seguito di specifiche richieste.

Febbraio 2018
(acred681)

In data 08/02/2018 è stato rinnovato il contratto del Turismo, per quanto riguarda i seguenti settori: pubblici esercizi, stabilimenti balneari, ristorazione collettiva, ristorazione commerciale, alberghi diurni. Precisiamo che il rinnovo è stato sottoscritto da Fipe-Confcommercio e da altre organizzazioni, mentre non è stato sottoscritto da Confesercenti.

Il suddetto rinnovo viene applicato automaticamente sui contratti 003 Pubblici Esercizi e 008 Stabilimenti Balneari.
Nel caso in cui, sui contratti in questione, NON si intenda applicare tale rinnovo (ad esempio per le aziende aderenti a Confesercenti o ad altre organizzazioni non firmatarie), occorre procedere come indicato nella successiva NOTA 1.

Per quanto riguarda il contratto 009 Alberghi Diurni, ricordiamo che era stata prevista la possibilità di applicare il rinnovo del 18/01/2014 sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526).
Per applicare il rinnovo del 08/02/2018 sul contratto 009, occorre procedere come indicato nella successiva NOTA 2.

Gli aumenti previsti dal rinnovo del 08/02/2018 sono riportati sulle seguenti tabelle retributive:

  • 1003  Pubblici Esercizi e Stabilimenti Balneari A - 1° e 2° categoria
  • 1353  Pubblici Esercizi e Stabilimenti Balneari B - 3° e 4° categoria
  • 1403  Pubblici Esercizi – dipendenti “extra”

Le retribuzioni sono state aggiornate alle seguenti decorrenze: febbraio 2018 / gennaio 2019 / febbraio 2020 / marzo 2021 / dicembre 2021. Segnaliamo che, sulle tabelle sopra elencate, le retribuzioni comprensive degli aumenti sono riportate sulla terza e quarta colonna (“Paga Base Fipe” e “Contingenza Fipe”).
E’ opportuno accertarsi che le tabelle in questione risultino agganciate alle aziende interessate, verificando tramite il servizio Accessori – Aggancio Tabelle (ricordiamo che la tabella 1353 viene proposta automaticamente attraverso il contratto e deve essere sostituita dalla tabella 1003 per le aziende di 1° e 2° categoria).

Gli aumenti hanno effetto dal mese di gennaio 2018: con la busta paga relativa al mese di febbraio, quindi, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati relativi al mese precedente. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) del mese di gennaio. La somma risultante è riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.

Sulla base del suddetto accordo, a partire dall’anno 2018 gli scatti di anzianità diventano quadriennali.
Precisiamo che gli scatti già maturati e lo scatto in corso di maturazione al 31/12/2017 restano triennali. Il calcolo su base triennale (per lo scatto in corso) o quadriennale (per gli scatti successivi) viene effettuato in automatico (voce 003).
Come previsto nell’accordo, gli scatti di anzianità vengono esclusi dalla base di calcolo della 14° mensilità e del Tfr.

Sempre sulla base del suddetto accordo, inoltre, è stata modificata la maturazione dei permessi, per quanto riguarda i dipendenti assunti a partire dal 1/01/2018.
Col presente aggiornamento, per i dipendenti in questione viene automaticamente bloccata la maturazione dei permessi per riduzione orario nei primi 24 mesi del rapporto di lavoro, nei successivi 24 mesi maturano 36 ore per i pubblici esercizi e 38 ore per gli stabilimenti balneari, mentre a partire dal 4° anno la maturazione avviene in misura intera.

Infine, come indicato nel suddetto accordo, a partire dal mese di febbraio 2018 è stato aumentato di E. 1,00 il contributo a carico del datore di lavoro, dovuto al Fondo EST (assistenza sanitaria integrativa). Di conseguenza, il contributo a carico del datore di lavoro, gestito tramite la voce 578, dal mese di gennaio corrisponde ad E. 11,00 mensili.
Nel caso in cui un’azienda non aderisca al Fondo EST, è prevista l’erogazione di un elemento distinto della retribuzione (EDR), corrispondente ad E. 16,00 mensili per 14 mensilità. Per erogare tale elemento, occorre impostare la voce 01B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse, punto 1.1 ‘Elementi della retribuzione’).

NOTA 1: Contratti 003 / 008 - Aziende che NON applicano il rinnovo del 08/02/2018
Nei casi in cui non si deve applicare il suddetto rinnovo (ad esempio per le aziende aderenti a Confesercenti o ad altre organizzazioni non firmatarie), è sufficiente impostare la voce 02A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario (la voce può essere selezionata dall’elenco delle voci fisse al punto 1.2 ‘Retribuzione complessiva’). La voce in questione inibisce tutte le modifiche previste dal rinnovo: viene considerata la retribuzione in vigore prima del suddetto accordo e gli scatti di anzianità, i permessi per riduzione orario ed il fondo assistenza sanitaria vengono calcolati secondo i criteri adottati in precedenza.
Per non applicare il suddetto accordo, quindi, non è necessario intervenire sul servizio Aggancio Tabelle.

NOTA 2: Contratto 009 – Alberghi Diurni
Le aziende inquadrate nel contratto 009, possono aver applicato il rinnovo del 18/01/2014 sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio, effettuando quanto indicato nell’aggiornamento di febbraio 2014 Acred526. Nel caso in cui tali aziende intendano continuare ad applicare l’accordo del 18/01/2014, non occorre effettuare alcuna operazione.
Per applicare, invece, l’accordo del 08/02/2018 sulle aziende inquadrate nel contratto 009, occorre effettuare quanto segue: impostare la voce 02A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, indicando il valore convenzionale ‘2’ nel campo Importo Unitario (selezionarla dall’elenco delle voci fisse al punto 1.2 ‘Retribuzione complessiva’) ed agganciare le tabelle 1003 (1° e 2° categoria) o 1353 (3° e 4° categoria) sul servizio Aggancio Tabelle.

Gennaio 2018
(acred677)

Dal mese di gennaio 2018 decorre l’allineamento delle retribuzioni previste per i nuovi assunti rispetto a quelle spettanti ai dipendenti già in forza al 14/11/2016, secondo quanto indicato nell’accordo del 30/11/2016 relativo ai settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni, sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio e da Faita-Confcommercio.

Ricordiamo, che per applicare il suddetto accordo, occorreva agganciare le tabelle sotto elencate (per ulteriori informazioni, vedere quanto indicato nella documentazione dell’aggiornamento Acred634):

  • 9704 – Aziende Alberghiere, Campeggi –  accordo 30/11/2016
  • 9804 – Aziende Alberghiere, Campeggi – aziende minori – accordo 30/11/2016
  • 9803 – Alberghi Diurni – accordo 30/11/2016
  • 9903 – Alberghi Diurni – aziende minori – accordo 30/11/2016
  • 9904 – Dipendenti “extra” – accordo 30/11/2016

Le tabelle in questione, che riportavano la differenza fra le retribuzioni dei nuovi assunti e quelle dei dipendenti già in forza, risultano azzerate con effetto da gennaio 2018: in tal modo le retribuzioni delle due categorie di dipendenti risultano allineate, senza che sia necessario “sganciare” le stesse tabelle dalle aziende interessate.

A seguito di alcuni approfondimenti, inoltre, è stata modificata la gestione dell’ex-festività del 4 novembre (generalmente spostata alla prima domenica del mese): in tutti i settori del turismo, la festività rimane impostata al 4 novembre, come previsto dalle disposizioni contrattuali. La modifica ha effetto a partire dall’anno 2018.

Dicembre 2017
(acred674)

Con il presente aggiornamento, è stata resa automatica l’attivazione del contributo al Fondo EST per quanto riguarda gli apprendisti, conformemente alle precisazioni riportate nella circolare n. 3/2017 dello stesso fondo.
A partire dal mese di dicembre, quindi, in presenza della voce 578, il contributo viene sempre calcolato anche per gli apprendisti (in precedenza, esisteva un’opzione per attivare il contributo per gli apprendisti).

Agosto 2017
(acred665)

In data 01/08/2017 è stato stipulato un accordo per i settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni, sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio e da Faita-Confcommercio (Campeggi). Precisiamo che si tratta delle stesse associazioni firmatarie del precedente accordo 18/01/2014 (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526).
Anche in questo caso, quindi, l’accordo non è stato sottoscritto da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti.

L’accordo riguarda l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca; relativamente a quest’ultima tipologia, si applica quanto previsto per gli apprendisti professionalizzanti.
Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, occorre:

  • indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento;
  • agganciare la nuova tabella ‘5303’ sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, operando a livello di ditta (selezionare la tabella dall’elenco delle tabelle retributive); precisiamo che la tabella 5303 riporta le percentuali relative sia all’apprendistato professionalizzante (2’ rigo) che all’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale (3’ rigo), quindi può essere agganciata anche in presenza di apprendisti professionalizzanti.
Agosto 2017
(acred663)

Dal mese di agosto 2017 decorre l’aumento retributivo previsto per i soggetti interessati dall’accordo del 30/11/2016, relativo ai settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni, sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio e da Faita-Confcommercio. L’aumento è stato rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2017 Acred634.
Ricordiamo che l’accordo riguarda i dipendenti assunti a partire dal 14/11/2016, per i quali risulta diminuito il valore della paga base. Ricordiamo, inoltre, che per applicare il suddetto accordo, occorre agganciare le tabelle sotto elencate (per ulteriori informazioni, vedere quanto indicato nella documentazione dell’aggiornamento Acred634).

  • 9704 – Aziende Alberghiere, Campeggi –  accordo 30/11/2016
  • 9804 – Aziende Alberghiere, Campeggi – aziende minori – accordo 30/11/2016
  • 9803 – Alberghi Diurni – accordo 30/11/2016
  • 9903 – Alberghi Diurni – aziende minori – accordo 30/11/2016
  • 9904 – Dipendenti “extra” – accordo 30/11/2016
Gennaio 2017
(acred634)

In data 30/11/2016 è stato stipulato un accordo per i settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni, sottoscritto da Federalberghi-Confcommercio e da Faita-Confcommercio (Campeggi). Precisiamo che si tratta delle stesse associazioni firmatarie del precedente accordo del 18/01/2014, rilasciato con l’aggiornamento di febbraio 2014 Acred526.
Anche in questo caso, quindi, l’accordo non è stato sottoscritto da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti.

L’accordo riguarda i dipendenti assunti a partire dal 14/11/2016: per tali soggetti, il valore della paga base risulta diminuito rispetto a quello previsto per i dipendenti già in forza alla suddetta data. Abbiamo quindi predisposto delle apposite tabelle, sulle quali sono riportati i valori in diminuzione della paga base: le tabelle in questione devono essere agganciate alle aziende che intendono applicare il suddetto accordo (le stesse aziende che hanno applicato l’accordo del 18/01/2014).

Agganciando le nuove tabelle, di seguito elencate, alle aziende che intendono applicare l’accordo del 30/11/2016, per i dipendenti assunti a partire dal 14/11/2016, viene automaticamente ridotto il valore della paga base:

  • 9704 – Aziende Alberghiere, Campeggi –  accordo 30/11/2016
  • 9804 – Aziende Alberghiere, Campeggi – aziende minori – accordo 30/11/2016
  • 9803 – Alberghi Diurni – accordo 30/11/2016
  • 9903 – Alberghi Diurni – aziende minori – accordo 30/11/2016
  • 9904 – Dipendenti “extra” – accordo 30/11/2016

Le tabelle sopra elencate riportano le decorrenze di gennaio 2017 / agosto 2017 / gennaio 2018. Segnaliamo, in particolare, che alla decorrenza di gennaio 2018 le stesse tabelle risultano azzerate, in quanto da tale data le retribuzioni dei nuovi assunti devono essere allineate con quelle spettanti ai dipendenti già in forza al 14/11/2016.

Precisiamo che, per i dipendenti assunti dal 14/11/2016, la riduzione della paga base decorre dal mese di novembre 2016: l’accordo del 30/11/2016 prevede che le modalità di recupero della minore retribuzione relativa ai mesi di novembre e dicembre 2016 verranno stabilite entro la fine di gennaio 2017.

Agosto 2016
(acred618)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO EST

E’ stato modificato il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo EST, effettuato tramite la voce 578 sui contratti del Commercio (001 / 014), Turismo (003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009), Palestre e impianti sportivi (015).
La modifica interessa esclusivamente il mese di assunzione: in tale mese, la quota dovuta al fondo viene calcolata sempre, indipendentemente dal giorno di assunzione, come indicato nella circolare del fondo EST n. 2/16 del 28/07/16. La modifica ha effetto da agosto 2016. Ricordiamo che, in precedenza, la quota veniva calcolata nel mese di assunzione soltanto se il giorno di assunzione corrispondeva al primo giorno del mese (aggiornamento di marzo 2013 Acred490).
Precisiamo che, in caso di cessazione nel mese, la quota continua ad essere calcolata per intero.

Aprile 2016
(acred607)

Dal mese di aprile 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/01/14 (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526). L’aumento interessa le tabelle di seguito elencate:

  • 1704 – Aziende Alberghiere, Campeggi – comprensiva aumento accordo 18/01/14
  • 1804 – Aziende Alberghiere, Campeggi – aziende minori – comprensiva aumento accordo 18/01/14
  • 1803 – Alberghi Diurni – comprensiva aumento accordo 18/01/14
  • 1903 – Alberghi Diurni – aziende minori – comprensiva aumento accordo 18/01/14
  • 1904 – Dipendenti “extra” – comprensiva aumento accordo 18/01/14

Ricordiamo che l’ipotesi NON è stata sottoscritta da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti.
Gli aumenti riguardano quindi solo i settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni e non sono riconosciuti da tutte le associazioni datoriali. Inoltre, nell’ipotesi di accordo non sono riportate indicazioni relative alle eventuali competenze spettanti per i periodi pregressi (arretrati, Una-tantum o altro).

Ricordiamo, inoltre, che le tabelle sopra elencate devono essere agganciate alle singole aziende dei settori interessati (contratti 004 / 007 / 009), soltanto nel caso in cui si intenda applicare l’aumento previsto dalla suddetta ipotesi di accordo. A tale scopo, occorre operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta, agganciando una delle tabelle sopra elencate (tale operazione non è necessaria se è già stata effettuata in occasione dei precedenti aumenti).

Marzo 2016
(acred604)

Con la busta paga del mese di marzo 2016, è possibile erogare il premio di risultato previsto nell’accordo di rinnovo del 18/01/2014. Ricordiamo tale accordo NON è stato sottoscritto da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti.

Segnaliamo che il nuovo elemento deve essere erogato alla condizione prevista nel suddetto accordo (raggiungimento degli obiettivi definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale): la verifica di tale condizione, e quindi la scelta di erogare il premio di risultato, rimane a carico dell’Utente.
L’accordo prevede due diverse tabelle relative agli importi del premio, alternative l’una all’altra: la prima tabella deve essere applicata in presenza di un accordo integrativo, aziendale o territoriale, mentre la seconda va applicata in assenza di un accordo integrativo entro la data del 31/01/2016. Ovviamente, anche la verifica della presenza di un accordo integrativo rimane a carico dell’Utente.
Inoltre, occorre tenere presente che il premio spetta ai dipendenti qualificati, in forza al 29/02/2016, che risultano iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi: a tale scopo viene controllata automaticamente la data di assunzione, verificando se risulta successiva al 30/09/2015.

Il calcolo automatico del premio è stato predisposto sulla voce 053, soggetta a tassazione ordinaria.
Per attivare l’erogazione del premio, è sufficiente inserire la voce, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili di marzo dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
L’importo previsto per ogni livello retributivo è riportato sulle tabelle 8003 / 8004 (colonna 1 senza integrativo, colonna 2 con integrativo), agganciate automaticamente. L’importo presente in tabella viene automaticamente proporzionato all’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato.

Da parte dell’Utente, occorre decidere se si deve erogare il premio anche agli apprendisti; inoltre, occorre specificare se è presente o meno un contratto integrativo. A tale scopo, è necessario impostare il campo Quantità della voce, secondo le modalità di seguito indicate:

  • lasciando non compilato il campo Quantità, il premio viene calcolato in base al valore riportato sulla colonna 1 (senza integrativo) della tabella, escludendo gli apprendisti;
  • impostando il valore ‘1’ nel campo Quantità, il premio viene calcolato in base al valore riportato sulla colonna 1 (senza integrativo) della tabella, includendo anche gli apprendisti;
  • impostando il valore ‘2’ nel campo Quantità, il premio viene calcolato in base al valore riportato sulla colonna 2 (con integrativo) della tabella, escludendo gli apprendisti;
  • impostando il valore ‘3’ nel campo Quantità, il premio viene calcolato in base al valore riportato sulla colonna 2 (con integrativo) della tabella, includendo anche gli apprendisti.

L’importo del premio da erogare è riportato nel campo Importo Totale della voce 053; entrambe le voci sono escluse dalla retribuzione utile per il Tfr.

Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 053. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

Ottobre 2015
(acred585)

Dal mese di ottobre 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/01/14 (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526). L’aumento interessa le tabelle di seguito elencate:

  • 1704 – Aziende Alberghiere, Campeggi – comprensiva dell’aumento 10/2014
  • 1804 – Aziende Alberghiere, Campeggi – aziende minori – comprensiva dell’aumento 10/2014
  • 1803 – Alberghi Diurni – comprensiva dell’aumento 10/2014
  • 1903 – Alberghi Diurni – aziende minori – comprensiva dell’aumento 10/2014
  • 1904 – Dipendenti “extra” – comprensiva dell’aumento aumento 10/2014

Ricordiamo che l’ipotesi NON è stata sottoscritta da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti.
Gli aumenti riguardano quindi solo i settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni e non sono riconosciuti da tutte le associazioni datoriali. Inoltre, nell’ipotesi di accordo non sono riportate indicazioni relative alle eventuali competenze spettanti per i periodi pregressi (arretrati, Una-tantum o altro).

Ricordiamo anche che le tabelle sopra elencate devono essere agganciate alle singole aziende dei settori interessati (corrispondenti ai contratti 004 / 007 / 009), soltanto nel caso in cui si intenda applicare l’aumento previsto dalla suddetta ipotesi di accordo. A tale scopo, occorre operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta, agganciando una delle tabelle sopra elencate (la nuova tabella sostituirà la tabella retributiva utilizzata fino ad oggi).

Luglio 2015
(acred577)

Dal mese di luglio 2015 è aumentato di E. 1,00 il contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, secondo quanto previsto nell’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl del settore Turismo del 18/01/14.
Come indicato nell’aggiornamento di febbraio 2014 ‘Acred526’ l’ipotesi NON è stata sottoscritta da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti.
Le variazioni, quindi, riguardano solo i settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni e non sono riconosciute da tutte le associazioni datoriali.

A partire dal mese di luglio, il contributo a carico del dipendente diventa quindi pari ad E. 2,00 mensili.
Ricordiamo che, per attivare il calcolo del contributo a carico del dipendente, occorre impostare la voce 57G sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ ed indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità (aggiornamento di luglio 2014 Acred538). In tal modo, il contributo viene calcolato automaticamente per i soli soggetti sui quali risulta già presente la quota a carico ditta, gestita tramite la voce 578 e pari ad E. 10,00 mensili per i dipendenti a tempo indeterminato (aggiornamento di gennaio 2009 Acred357).
La voce 57G è disponibile solo sui settori interessati dall’accordo del 18/01/14 (contratti 004 / 007 / 009) e, ovviamente, deve essere utilizzata soltanto in caso di applicazione dello stesso accordo.

Aprile 2015
(acred569)

Dal mese di aprile 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/01/14 (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526). L’aumento interessa le tabelle di seguito elencate:

  • 1704 - Aziende Alberghiere, Campeggi – comprensiva dell’aumento 10/2014
  • 1804 - Aziende Alberghiere, Campeggi – aziende minori – comprensiva dell’aumento 10/2014
  • 1803 - Alberghi Diurni – comprensiva dell’aumento 10/2014
  • 1903 - Alberghi Diurni – aziende minori – comprensiva dell’aumento 10/2014
  • 1904 - Dipendenti “extra” – comprensiva dell’aumento aumento 10/2014

Ricordiamo che l’accordo in questione NON è stato sottoscritto da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti. Gli aumenti riguardano solo i settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni e non sono riconosciuti da tutte le associazioni datoriali.

Ricordiamo anche che le tabelle sopra elencate devono essere agganciate alle singole aziende interessate, soltanto nel caso in cui si intenda applicare l’aumento previsto dalla suddetta ipotesi di accordo. A tale scopo, occorre operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta, agganciando una delle tabelle sopra elencate (la nuova tabella sostituirà la tabella retributiva utilizzata fino ad oggi).

Gennaio 2015
(acred557)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – QUADRI

E’ stato predisposto il calcolo automatico della quota annuale dovuta al Fondo Assistenza Sanitaria “QU.A.S.”, secondo la nuova modalità di versamento tramite modello F24, con conseguente esposizione sulla denuncia Uniemens.
La gestione di seguito descritta è disponibile sui contratti del Commercio (001) e del Turismo (003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009), per i soli dipendenti con qualifica di ‘Quadro’. Precisiamo che tale gestione deve essere attivata soltanto se l’azienda ha scelto la nuova modalità di versamento, come previsto nel manuale operativo disponibile sul sito del fondo QUAS.

Per attivare il calcolo automatico della quota annuale dovuta al fondo QUAS, è sufficiente impostare le voci 57E / 57F sul servizio Voci Fisse, a livello di dipendente, ditta o contratto (eventualmente barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci 57E e 57F effettuano il calcolo automatico esclusivamente per i dipendenti aventi la qualifica di ‘Quadro’.
Per ogni dipendente interessato, la voce 57E calcola l’importo annuale a carico dell’azienda, pari ad E. 350,00 per il settore Commercio e ad E. 340,00 per il settore Turismo, mentre la voce 57F calcola l’importo annuale a carico del dipendente, pari a E. 56,00 per il settore Commercio e ad E. 50,00 per il settore Turismo.
Il calcolo del contributo viene effettuato sul mese di gennaio per i dipendenti in forza ad inizio anno o assunti entro il 15/01. Per i dipendenti assunti dopo il 16/01 o nei mesi successivi, il calcolo viene effettuato sul mese di assunzione (se assunti entro il giorno 15) o sul mese successivo (se assunti dal giorno 16 in poi). Il contributo a carico della ditta viene ridotto in proporzione al numero di mesi, determinati come sopra, mentre la quota a carico del dipendente rimane invariata.

Relativamente all’esposizione del contributo QUAS sul modello F24 (sezione Inps) e sulla denuncia Uniemens (sezione Convenzioni Bilaterali), precisiamo che l’indicazione del periodo di competenza avviene sempre nella forma MM.AAAA (mese e anno di competenza), conformemente a quanto specificato nella circolare Inps n. 88 del 8/04/14. Facciamo presente che, sul manuale operativo QUAS, è invece prevista l’indicazione del solo anno: tale modalità di indicazione, se adottata, non risulterebbe conforme alle specifiche tecniche sia del modello F24 che della denuncia Uniemens.
La quote a carico ditta vengono assoggettate automaticamente al contributo di Solidarietà (10%) tramite la voce 836, riportata sulla denuncia Uniemens (sezione ‘Aziendale’) con la causale ‘M980’.

Ottobre 2014
(acred545)

Dal mese di ottobre 2014 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/01/14 (aggiornamento di febbraio 2014 Acred526). L’aumento interessa le tabelle di seguito elencate:

  • 1704  – Aziende Alberghiere, Campeggi – comprensiva dell’aumento 10/2014
  • 1804  – Aziende Alberghiere, Campeggi – aziende minori – comprensiva dell’aumento 10/2014
  • 1803  – Alberghi Diurni – comprensiva dell’aumento 10/2014
  • 1903  – Alberghi Diurni – aziende minori – comprensiva dell’aumento 10/2014
  • 1904  – Dipendenti “extra” – comprensiva dell’aumento aumento 10/2014

Ricordiamo che l’ipotesi NON è stata sottoscritta da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti.
Gli aumenti riguardano quindi solo i settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni e non sono riconosciuti da tutte le associazioni datoriali. Inoltre, nell’ipotesi di accordo non sono riportate indicazioni relative alle eventuali competenze spettanti per i periodi pregressi (arretrati, Una-tantum o altro).

Le tabelle sopra elencate devono essere agganciate alle singole aziende dei settori interessati (corrispondenti ai contratti 004 / 007 / 009), soltanto nel caso in cui si intenda applicare l’aumento previsto dalla suddetta ipotesi di accordo. A tale scopo, occorre operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta, agganciando una delle tabelle sopra elencate (la nuova tabella sostituirà la tabella retributiva utilizzata fino ad oggi).

Luglio 2014
(acred538)

Ricordiamo che in data 18/01/14 è stata stipulata un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl del settore Turismo.
Come indicato nell’aggiornamento di febbraio 2014 Acred526, l’ipotesi NON è stata sottoscritta da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti.
Le variazioni, quindi, riguardano solo i settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni e non sono riconosciute da tutte le associazioni datoriali.

Sulla base del suddetto accordo, è stato predisposto il calcolo automatico di un nuovo contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, a partire dal mese di luglio 2014. Il contributo in questione è pari ad E. 1,00 mensili a carico del dipendente, e va ad aggiungersi al contributo a carico del datore di lavoro, pari ad E. 10,00 mensili per i dipendenti a tempo indeterminato (aggiornamento di gennaio 2009 Acred357).
Per attivare il calcolo del contributo a carico del dipendente, occorre impostare la nuova voce 57G sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ ed indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. In tal modo, il contributo viene calcolato automaticamente per i soli soggetti sui quali risulta già presente la quota a carico ditta, gestita tramite la voce 578 (aggiornamento di gennaio 2009 Acred357).

La nuova voce è disponibile solo sui settori interessati dall’accordo (contratti 004 / 007 / 009). Ovviamente, la voce 57G deve essere utilizzata, secondo la modalità sopra descritta, solo in caso di applicazione dell’ipotesi di accordo.

Febbraio 2014
(acred526)

In data 18/01/14 è stata stipulata un’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl del settore Turismo.
Precisiamo che l’ipotesi NON è stata sottoscritta da Fipe-Confcommercio (Pubblici Esercizi), da Fiavet (Agenzie di Viaggi) e da altre associazioni datoriali, comprese quelle aderenti a Confesercenti.
Gli aumenti riguardano quindi solo i settori Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni e non sono riconosciuti da tutte le associazioni datoriali. Inoltre, nell’ipotesi di accordo non sono riportate indicazioni relative alle eventuali competenze spettanti per i periodi pregressi (arretrati, Una-tantum o altro).

Considerando le problematiche derivanti da un’ipotesi di rinnovo "parziale" (sia in termini di settori di applicazione che di associazioni firmatarie), abbiamo predisposto delle apposite tabelle retributive, relative ai soli settori interessati, sulle quali è riportato l’aumento retributivo previsto da febbraio 2014:

  • 1704 – Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni – comprensiva dell’aumento 02/2014
  • 1804 – Aziende Alberghiere, Campeggi, Alberghi Diurni – aziende minori – comprensiva dell’aumento 02/2014
  • 1904 – Dipendenti "extra" – comprensiva dell’aumento aumento 02/2014

Le tabelle sopra elencate devono essere agganciate alle singole aziende dei settori interessati (corrispondenti ai contratti 004 / 007 / 009), soltanto nel caso in cui si intenda applicare l’aumento previsto dalla suddetta ipotesi di accordo. A tale scopo, occorre operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta, agganciando una delle tabelle sopra elencate (la nuova tabella sostituirà la tabella retributiva utilizzata fino ad oggi).
Facciamo presente che, in caso di mancata applicazione del suddetto aumento nel mese di febbraio, sarà comunque predisposta un’erogazione automatica delle competenze spettanti, nella forma prevista dai successivi accordi.

Segnaliamo inoltre che, secondo la suddetta ipotesi di accordo, il valore della "paga base nazionale" dovrebbe comprendere anche la contingenza, senza tuttavia che questo produca alcun effetto sulle altre gestioni contrattuali. Per ottemperare a tale disposizione, abbiamo mantenuto separati i due elementi retributivi, in modo che sia possibile utilizzarli per le varie gestioni previste (in particolare il calcolo dell’imponibile Inail dei part-time).
E’ comunque possibile far figurare, in busta paga, il valore della ‘Paga base nazionale conglobata’: a tale scopo, occorre indicare la voce 03B sul servizio ‘Accessori – Voci fisse’, senza alcun importo, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’); la voce 03B è soltanto indicativa e viene riportata nella parte centrale del cedolino. Ovviamente, non occorre utilizzare la voce 03B, in caso di mancata applicazione dell’ipotesi di accordo.

Novembre 2013
(acred513)

Con il presente aggiornamento, è stata rettificata la gestione automatica della maternità anticipata: secondo quanto previsto contrattualmente, in caso di maternità anticipata non viene erogata l’integrazione a carico dell’azienda (voce 445), a differenza di quanto avviene nel restante periodo di maternità obbligatoria.

Aprile 2013
(acred493)

Dal mese di aprile 2013 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2010 ‘Acred399’ ed interessano le tabelle di seguito elencate:

  • 1003 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni (contratti 003 – 008 – 009)
  • 1004 – Aziende Alberghiere, Campeggi (contratti 004 – 007)
  • 1005 – Agenzie di Viaggi (contratto 005)
  • 1353 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari – aziende minori (contratti 003 – 008)
  • 1354 – Aziende Alberghiere, Campeggi – aziende minori (contratti 004 – 007)
  • 1365 – Agenzie di Viaggi – aziende minori (contratto 005)
  • 1403 – Pubblici Esercizi – dipendenti "extra" (contratto 003)

Inoltre, sulla base della circolare FIPE n. 15 del 15/04/13, abbiamo predisposto le seguenti tabelle retributive, sulle quali non è stato applicato l’aumento retributivo previsto da aprile 2013:

  • 1503 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni – senza aumento 04/2013 (contratti 003 – 008 – 009)
  • 1504 – Aziende Alberghiere, Campeggi – senza aumento 04/2013 (contratti 004 – 007)
  • 1603 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari – aziende minori – senza aumento 04/2013 (contratti 003 – 008)
  • 1604 – Aziende Alberghiere, Campeggi – aziende minori – senza aumento 04/2013 (contratti 004 – 007)
  • 1703 – Pubblici Esercizi – dipendenti "extra" – senza aumento 04/2013 (contratto 003)

Precisiamo che le tabelle sopra elencate possono essere agganciate alle singole aziende interessate (servizio Accessori – Aggancio Tabelle), soltanto nel caso in cui NON si intenda applicare l’aumento contrattuale decorrente dal 1/04/13.

Marzo 2013
(acred490)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – COMMERCIO / TURISMO

E’ stato modificato il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo EST, effettuato tramite la voce 578: nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo viene calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione. Precisiamo che il suddetto criterio è specificato nel regolamento del fondo EST.

Ottobre 2012
(acred476)

Con la busta paga del mese di ottobre 2012, è possibile erogare il premio di risultato, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti).
Segnaliamo che il nuovo elemento deve essere erogato alla condizione prevista nel suddetto accordo (raggiungimento degli obiettivi definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale): la verifica di tale condizione, e quindi la scelta di erogare il premio di risultato, rimane a carico dell’Utente.
L’accordo prevede due diverse tabelle relative agli importi del premio, alternative l’una all’altra: la prima tabella deve essere applicata in presenza di un accordo integrativo, aziendale o territoriale, mentre la seconda va applicata in assenza di un accordo integrativo entro la data del 30/09/12. Ovviamente, anche la verifica della presenza di un accordo integrativo rimane a carico dell’Utente.
Inoltre, secondo quanto previsto dall’accordo, il premio compete ai dipendenti qualificati in forza al 1° ottobre 2012 che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi: a tale scopo viene controllata automaticamente la data di assunzione, verificando se risulta successiva al 30/04/2012.

Il calcolo automatico del premio è stato predisposto sulle voci 053 (soggetta a tassazione ordinaria) e 11B (detassata automaticamente in presenza dei requisiti soggettivi): la scelta della voce da utilizzare è a carico dell’Utente.
Per attivare l’erogazione del premio, è sufficiente inserire una voce tra quelle sopra descritte (053 oppure 11B), senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili di ottobre dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce che si intende utilizzare sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
L’importo previsto per ogni livello è riportato sulle tabelle 8003 / 8004 / 8005 (colonna 1 senza integrativo, colonna 2 con integrativo), agganciate automaticamente. L’importo presente in tabella viene automaticamente proporzionato all’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato.

Da parte dell’Utente, occorre decidere se si deve erogare il premio anche agli apprendisti; inoltre, occorre specificare se è presente o meno un contratto integrativo. A tale scopo, è necessario impostare il campo Quantità della voce utilizzata (053 oppure 11B), secondo le modalità di seguito indicate:

  • lasciando non compilato il campo Quantità, il premio verrà calcolato in base al valore riportato sulla colonna 1 (senza integrativo) della tabella, escludendo gli apprendisti;
  • impostando il valore ‘1’ nel campo Quantità, il premio verrà calcolato in base al valore riportato sulla colonna 1 (senza integrativo) della tabella, includendo anche gli apprendisti;
  • impostando il valore ‘2’ nel campo Quantità, il premio verrà calcolato in base al valore riportato sulla colonna 2 (con integrativo) della tabella, escludendo gli apprendisti;
  • impostando il valore ‘3’ nel campo Quantità, il premio verrà calcolato in base al valore riportato sulla colonna 2 (con integrativo) della tabella, includendo anche gli apprendisti.

L’importo del premio da erogare è riportato nel campo Importo Totale della voce utilizzata (053 oppure 11B); entrambe le voci sono escluse dalla retribuzione utile per il Tfr.

Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce utilizzata (053 oppure 11B). In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

Settembre 2012
(acred474)

Dal mese di settembre 2012 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2010 – Acred399 ed interessano le tabelle di seguito elencate:

  • 1003 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni (contratti 003 – 008 – 009)
  • 1004 – Aziende Alberghiere, Campeggi (contratti 004 – 007)
  • 1005 – Agenzie di Viaggi (contratto 005)
  • 1353 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari – aziende minori (contratti 003 – 008)
  • 1354 – Aziende Alberghiere, Campeggi – aziende minori (contratti 004 – 007)
  • 1365 – Agenzie di Viaggi – aziende minori (contratto 005)
  • 1403 – Pubblici Esercizi – dipendenti "extra" (contratto 003)
Maggio 2012
(acred467)

Segnaliamo che, in data 17/04/12 (Confcommercio) e 20/04/12 (Confesercenti), sono stati sottoscritti gli accordi di riordino sulla disciplina dell’apprendistato. Precisiamo che la gestione degli apprendisti attualmente prevista sulla procedura risulta conforme alle disposizioni presenti nell’accordo.

Marzo 2012
(acred463)

Sulla base dei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti), sono state aggiornate le tabelle retributive di seguito elencate, alle decorrenze di marzo 2012 / settembre 2012 / aprile 2013:

  • 1003 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni (contratti 003 – 008 – 009)
  • 1004 – Aziende Alberghiere, Campeggi (contratti 004 – 007)
  • 1005 – Agenzie di Viaggi (contratto 005)
  • 1353 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari – aziende minori (contratti 003 – 008)
  • 1354 – Aziende Alberghiere, Campeggi – aziende minori (contratti 004 – 007)
  • 1365 – Agenzie di Viaggi – aziende minori (contratto 005)
  • 1403 – Pubblici Esercizi – dipendenti "extra" (contratto 003)
Settembre 2011
(acred438)

Dal mese di settembre 2011 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2010 – Acred399 ed interessano le tabelle di seguito elencate:

  • 1003 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni (contratti 003 – 008 – 009)
  • 1004 – Aziende Alberghiere, Campeggi (contratti 004 – 007)
  • 1005 – Agenzie di Viaggi (contratto 005)
  • 1353 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari – aziende minori (contratti 003 – 008)
  • 1354 – Aziende Alberghiere, Campeggi – aziende minori (contratti 004 – 007)
  • 1365 – Agenzie di Viaggi – aziende minori (contratto 005)
  • 1403 – Pubblici Esercizi – dipendenti "extra" (contratto 003)
Luglio 2011
(acred437)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – COMMERCIO / TURISMO

E’ stata predisposta una nuova opzione che consente di escludere i lavoratori intermittenti dal calcolo della quota dovuta al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (aggiornamenti di giugno 2011 ‘Acred432’ e gennaio 2009 ‘Acred357’).
Ricordiamo che le voci 578 e 57G, utilizzate per il calcolo delle somme dovute al fondo assistenza sanitaria, escludono automaticamente i dipendenti con qualifica di quadro, i contratti a tempo determinato e gli apprendisti; nel caso in cui si ritenga corretto escludere anche i lavoratori intermittenti, è possibile utilizzare l’apposita opzione, selezionandola tra quelle disponibili nell’elenco delle Voci Fisse, al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’.
La nuova opzione relativa ai lavoratori intermittenti è disponibile con effetto dal mese di agosto 2011.

Con il presente aggiornamento, inoltre, è stata predisposta una nuova opzione sul programma ‘DISTPRE3’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 1.1 ‘Stampe Periodiche’): tramite la nuova opzione, è possibile selezionare i dipendenti sui quali è stata attivata la voce 57G (ritenuta a carico del dipendente), anche nel caso in cui risultasse assente la voce 578 (quota a carico ditta).

Marzo 2011
(acred427)

Dal mese di marzo 2011 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti). I suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2010 – Acred399 ed interessano le tabelle di seguito elencate:

  • 1003 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni (contratti 003 – 008 – 009)
  • 1004 – Aziende Alberghiere, Campeggi (contratti 004 – 007)
  • 1005 – Agenzie di Viaggi (contratto 005)
  • 1353 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari - aziende minori (contratti 003 – 008)
  • 1354 – Aziende Alberghiere, Campeggi - aziende minori (contratti 004 – 007)
  • 1365 – Agenzie di Viaggi - aziende minori (contratto 005)
  • 1403 – Pubblici Esercizi - dipendenti "extra" (contratto 003)
Settembre 2010
(acred412)

Dal mese di settembre 2010 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti). Ricordiamo che i suddetti aumenti sono stati predisposti con l’aggiornamento di marzo 2010 – Acred399 ed interessano le tabelle di seguito elencate:

  • 1003 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni (contratti 003 – 008 – 009)
  • 1004 – Aziende Alberghiere, Campeggi (contratti 004 – 007)
  • 1005 – Agenzie di Viaggi (contratto 005)
  • 1353 – Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari - aziende minori (contratti 003 – 008)
  • 1354 – Aziende Alberghiere, Campeggi - aziende minori (contratti 004 – 007)
  • 1365 – Agenzie di Viaggi - aziende minori (contratto 005)
  • 1403 – Pubblici Esercizi - dipendenti "extra" (contratto 003)
Marzo 2010
(acred400)
TURISMO - ARRETRATI APPRENDISTI

Abbiamo effettuato una correzione al calcolo degli arretrati derivanti dal rinnovo contrattuale del Turismo (contratti 003 / 004 / 005 / 007 / 008 / 009), relativamente ai soli dipendenti inquadrati come apprendisti.
Ricordiamo che il rinnovo contrattuale del Turismo è stato rilasciato con l'aggiornamento Acred399 del 26/03/10. Sulla base di tale rinnovo, con la busta paga del mese di marzo vengono erogati gli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio, nel caso in cui sussistano le condizioni descritte nell'aggiornamento Acred399.
Per quanto riguarda gli apprendisti, abbiamo verificato che veniva erogato un importo di arretrati più alto del dovuto: con il presente aggiornamento, viene effettuato il calcolo corretto anche per gli apprendisti.

Marzo 2010
(acred399)

Sulla base dei rinnovi contrattuali del 20/02/10 (Confcommercio) e 4/03/10 (Confesercenti), sono state aggiornate le tabelle retributive di seguito elencate, alle decorrenze di marzo 2010 / settembre 2010 / marzo 2011 / settembre 2011:

  • 1003 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni (contratti 003 - 008 - 009)
  • 1004 - Aziende Alberghiere, Campeggi (contratti 004 - 007)
  • 1353 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari - aziende minori (contratti 003 - 008)
  • 1354 - Aziende Alberghiere, Campeggi - aziende minori (contratti 004 - 007)
  • 1403 - Pubblici Esercizi - dipendenti "extra" (contratto 003)

Relativamente alle agenzie di viaggi, sono state aggiornate le seguenti tabelle retributive, alle decorrenze di luglio 2010 / settembre 2010 / marzo 2011 / settembre 2011:

  • 1005 - Agenzie di Viaggi (contratto 005)
  • 1365 - Agenzie di Viaggi - aziende minori (contratto 005)

Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di gennaio 2010; gli arretrati spettano esclusivamente in relazione ai rapporti di lavoro ancora in essere alla data di stipula del contratto. Con l'eccezione delle agenzie di viaggi (contratto 005), per tutti gli altri settori l'erogazione degli arretrati viene effettuata automaticamente sulla busta paga del mese di marzo.
Ai fini del calcolo degli arretrati, si tiene conto delle variazioni mensili di gennaio e febbraio (straordinari, maggiorazioni, festività, assenze, ecc.), relativamente alla parte a carico dell'azienda. La somma risultante viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Nel caso in cui, secondo il rinnovo di Confcommercio, si intenda erogare gli arretrati ai dipendenti cessati tra il 20 ed il 28 febbraio, nel mese di marzo occorre elaborare una busta paga successiva al licenziamento, abilitando il conguaglio fiscale dell'anno corrente; inoltre, occorre indicare il valore convenzionale '1' nel campo Quantità della voce 04A.
Nel caso in cui, secondo il rinnovo Confesercenti, si intenda bloccare l'erogazione sia degli aumenti che degli arretrati per i dipendenti cessati tra il 1 ed il 3 di marzo, occorre agganciare una diversa tabella retributiva sui singoli soggetti interessati, seguendo lo stesso criterio adottato per le aziende di ristorazione collettiva (vedi paragrafo successivo).

Per le imprese di ristorazione collettiva, inquadrate nel contratto 003 (Pubblici Esercizi), l'aumento e l'erogazione degli arretrati sono posticipati al mese di luglio 2010. Per tali aziende occorre operare sul servizio Accessori - Aggancio Tabelle, sostituendo la normale tabella retributiva con una corrispondente tabella priva degli aumenti contrattuali. Le tabelle prive degli aumenti contrattuali sono riportate nell'elenco delle tabelle retributive di ciascun settore del Turismo.
Il criterio sopra indicato può essere adottato anche nel caso in cui non dovesse spettare l'aumento contrattuale per altri motivi (esempio: rapporti cessati dal 1 al 3 marzo per le aziende che adottano il contratto Confesercenti - in tal caso occorre intervenire sull'aggancio tabelle a livello di singolo dipendente).

Relativamente alle agenzie di viaggi, l'erogazione dell'aumento e degli arretrati viene effettuata automaticamente per i soli dipendenti cessati nel mese di marzo o nei mesi successivi, fino a giugno 2010.
Per i soggetti in questione, nel mese di cessazione viene generata automaticamente la voce 020, riportata nella parte alta del cedolino, con il valore dell'aumento contrattuale (l'importo dell'aumento viene rilevato dalla tabella 9005). Precisiamo che la voce 020 riporta una descrizione generica ('Altri elementi'), che può essere personalizzata.
Per gli stessi soggetti, nel mese di cessazione viene elaborata automaticamente la voce 04A, con l'importo degli arretrati spettanti per i mesi di gennaio e febbraio, calcolati secondo il criterio descritto nei paragrafi precedenti.

Luglio 2009
(acred378)

Sono state aggiornate le tabelle retributive di seguito elencate, con decorrenza dal mese di luglio 2009:

  • 1003 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni
  • 1004 - Aziende Alberghiere, Campeggi
  • 1005 - Agenzie di Viaggi
  • 1353 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari - aziende minori
  • 1354 - Aziende Alberghiere, Campeggi - aziende minori
  • 1365 - Agenzie di Viaggi - aziende minori
  • 1403 - Pubblici Esercizi - dipendenti "extra"
Luglio 2009
(acred378)
LAVORO A CHIAMATA - MATURAZIONE RATEI

Abbiamo effettuato alcune modifiche nella gestione del lavoro a chiamata, riguardanti esclusivamente le buste paga elaborate nei mesi in cui non figurano ore lavorate o comunque retribuite. Precisiamo che tale eventualità può verificarsi nei mesi di assunzione o cessazione, anche a causa degli adempimenti formali previsti per il Libro Unico del Lavoro.
Nella situazione sopra descritta, sui contratti del Commercio e del Turismo poteva comunque avvenire la maturazione dei ratei di permesso (voce 161 nel Dettaglio del cedolino) e di mensilità aggiuntive (voce 474). Con il presente aggiornamento, abbiamo effettuato le modifiche necessarie per evitare la maturazione dei ratei in questione.

Gennaio 2009
(acred357)

Con effetto dal mese di gennaio, è stata aggiornata l'indennità di funzione dei quadri (voce 010), secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 27/07/07 (Quadro A 75,00 euro / Quadro B 70,00 euro).

E' stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al Fondo Assistenza Sanitaria, sulla base di quanto previsto nei rinnovi contrattuali del 27/07/07 (Confcommercio - Fondo Est) e 31/07/07 (Confesercenti - Fondo Aster).
Per attivare il calcolo automatico delle quote, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. La voce 578 calcola l'importo fisso mensile, dovuto per ogni dipendente a tempo indeterminato, pari a E. 10,00. Dal calcolo vengono esclusi gli apprendisti; nel caso in cui si intenda attivare il calcolo anche per questi ultimi, è sufficiente impostare sulla voce 578 il valore '1' nel campo Quantità.
Le quote calcolate vengono assoggettate al contributo di Solidarietà, tramite la voce 836: tale voce effettua mensilmente il calcolo del contributo (10%) e riporta il dato sul modello DM10, in corrispondenza del rigo 'M980'.

Ovviamente, rimane a discrezione dell'Utente la scelta di effettuare il calcolo automatico su base mensile, oppure, in alternativa, inserire periodicamente la voce 578, indicando l'importo calcolato esternamente alla procedura.

Luglio 2008
(acred346)

Sono state aggiornate le tabelle retributive di seguito elencate, con decorrenza dal mese di luglio 2008:

  • 1003 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni
  • 1004 - Aziende Alberghiere, Campeggi
  • 1005 - Agenzie di Viaggi
  • 1353 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari - aziende minori
  • 1354 - Aziende Alberghiere, Campeggi - aziende minori
  • 1365 - Agenzie di Viaggi - aziende minori
  • 1403 - Pubblici Esercizi - dipendenti "extra"
Maggio 2008
(acred340)

Con effetto dal mese di maggio, è stato modificato il trattamento di malattia degli apprendisti, per la parte a carico dell'azienda, equiparandolo a quello previsto per i dipendenti qualificati.
Precisiamo che tale modifica non era espressamente prevista nei rinnovi contrattuali del 27/07/07 (Confcommercio) e 31/07/07 (Confesercenti): i rinnovi prevedevano l'abolizione del precedente trattamento di malattia degli apprendisti, senza tuttavia specificare, neppure a carattere generale, quale fosse il nuovo trattamento spettante.
Tuttavia, sulla base delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che l'interpretazione sopra indicata viene oggi adottata da diverse pubblicazioni - riteniamo quindi opportuno adeguare il trattamento automatico effettuato dalla procedura; ricordiamo che è comunque possibile intervenire per modificare le voci riportate sulle Presenze.

Febbraio 2008
(acred332)

Con la busta paga relativa al mese di febbraio viene erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nei rinnovi contrattuali del 27/07/07 (Confcommercio) e del 31/07/07 (Confesercenti). Le modalità di calcolo dell'Una-tantum sono descritte dettagliatamente negli aggiornamenti 'Acred318' del 29/08/07 e 'Acred319' del 21/09/07.
Ricordiamo che l'Una-tantum viene calcolata sulla base dei ratei maturati nel periodo da gennaio 2006 a giugno 2007, tenendo conto della situazione contrattuale presente in ogni singolo mese. Ricordiamo, inoltre, che viene effettuato un recupero automatico dell'eventuale somma eccedente erogata in occasione della prima tranche, nel caso in cui sia stato considerato anche un rapporto di lavoro precedente (vedere aggiornamento 'Acred319').
La somma da erogare è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

ATTENZIONE : Nei rinnovi contrattuali in cui è previsto un calcolo automatico degli arretrati o dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga del periodo di competenza siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (042 per gli arretrati / 040 - 041 - 050 per l'Una-tantum).

Gennaio 2008
(acred327)

Sono state aggiornate le tabelle retributive di seguito elencate, con decorrenza dal mese di gennaio 2008:

  • 1003 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni
  • 1004 - Aziende Alberghiere, Campeggi
  • 1005 - Agenzie di Viaggi
  • 1353 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari - aziende minori
  • 1354 - Aziende Alberghiere, Campeggi - aziende minori
  • 1365 - Agenzie di Viaggi - aziende minori
  • 1403 - Pubblici Esercizi - dipendenti "extra"

Dallo stesso mese di gennaio, inoltre, è aumentata l'indennità di funzione spettante ai quadri (voce 010).

Settembre 2007
(acred319)

Con la busta paga relativa al mese di agosto è stata erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum, secondo quanto previsto nei rinnovi contrattuali del 27/07/07 (Confcommercio) e del 31/07/07 (Confesercenti). Le modalità di calcolo dell'Una-tantum sono descritte dettagliatamente nell'aggiornamento Acred318 del 29/08/07.
In seguito alle segnalazioni pervenuteci da alcuni Utenti, abbiamo verificato che nel calcolo dell'Una-tantum sono stati considerati anche eventuali rapporti di lavoro precedenti a quello in corso al momento del rinnovo, se compresi nel periodo di competenza dell'Una-tantum (gennaio 2006 - giugno 2007). In base alle disposizioni contrattuali, invece, nel calcolo dell'Una-tantum deve essere considerato il solo rapporto di lavoro in essere alla data di stipula del contratto.
Abbiamo quindi modificato il calcolo della seconda tranche dell'Una-tantum, in modo che tenga conto del solo rapporto di lavoro in corso alla data di stipula del contratto. Inoltre, abbiamo ritenuto opportuno predisporre un recupero automatico dell'eventuale parte "eccedente" erogata in occasione della prima tranche.

A partire dal mese di settembre, in caso erogazione della seconda tranche dell'Una-tantum (cessazione), la somma spettante viene calcolata tenendo conto del solo rapporto di lavoro corrente. Inoltre, in presenza di un precedente rapporto di lavoro, compreso nel periodo di maturazione dell'Una-tantum, viene determinato l'importo non spettante erogato in occasione della prima tranche; tale importo viene quindi sottratto dal valore della seconda tranche.
L'importo da erogare, al netto del recupero, viene riportato nel campo Importo Totale della voce 050; ricordiamo che tale somma è assoggettata a tassazione ordinaria ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.
L'eventuale importo "eccedente", erogato in occasione della prima tranche e recuperato sulla seconda tranche, viene riportato (a scopo di controllo) nel campo Importo Unitario della stessa voce 050.
Segnaliamo che è possibile inibire il recupero automatico dell'importo eccedente, nel caso in cui l'importo della prima tranche sia stato rettificato manualmente, nel mese di agosto. A tale scopo, è sufficiente indicare il valore '1' nel campo Quantità della voce 050, operando sul servizio Variazioni Mensili oppure Voci Fisse (in quest'ultimo caso, la voce può essere inserita a livello di ditta o di contratto ed estesa a tutti i dipendenti).

Agosto 2007
(acred318)

Sulla base dei rinnovi contrattuali del 27/07/07 (Confcommercio) e 31/07/07 (Confesercenti), sono state aggiornate le tabelle retributive di seguito elencate, con decorrenza dal mese di agosto 2007:

  • 1003 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni
  • 1004 - Aziende Alberghiere, Campeggi
  • 1005 - Agenzie di Viaggi
  • 1353 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari - aziende minori
  • 1354 - Aziende Alberghiere, Campeggi - aziende minori
  • 1365 - Agenzie di Viaggi - aziende minori
  • 1403 - Pubblici Esercizi - dipendenti "extra"

Dal mese di agosto, inoltre, è stata bloccata l'erogazione automatica della IVC (voce 016). Nel caso in cui la voce 016 sia stata impostata sulle Voci Fisse con un importo o una percentuale, occorrerà bloccarla manualmente.

Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di luglio 2007. Di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di agosto vengono automaticamente corrisposti gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni mensili di luglio (straordinari, maggiorazioni, assenze, ecc.), per quanto riguarda la parte a carico dell'azienda. Dall'importo spettante viene escluso quanto già erogato a titolo di IVC. La somma risultante viene riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Con la busta paga relativa al mese di agosto, viene automaticamente erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2006 a giugno 2007. Precisiamo che, per ricavare il numero di quote mensili spettanti, si fa riferimento ai ratei delle mensilità aggiuntive (voce 474) maturati nel periodo di competenza. L'importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale risultante in ogni singolo mese. Nel calcolo, inoltre, si tiene conto di eventuali cambiamenti della qualifica (da apprendisti a qualificati) o del livello retributivo, anche in questo caso rilevando la situazione presente in ogni singolo mese.
In base al testo dell'accordo, non risulta che debba essere scorporata, dall'importo dell'Una-tantum, l'indennità di vacanza contrattuale erogata. Ricordiamo, inoltre, che la maturazione dei ratei delle mensilità aggiuntive (considerati nel calcolo dell'Una-tantum) segue una modalità particolare per i contratti a termine e gli stagionali, a meno che non sia stata impostata un'apposita voce fissa (035) per adeguare il criterio di maturazione a quello del tempo indeterminato.
In caso di cessazione del rapporto nel mese di agosto o nei mesi successivi, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche di Una-tantum (l'erogazione avverrà nel mese di febbraio 2008, per la generalità dei dipendenti).
La somma da erogare è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

Con effetto dal mese di agosto, sono state modificate le percentuali di retribuzione degli apprendisti, relativamente ai soli soggetti assunti successivamente al rinnovo contrattuale. Come precisato nell'accordo, le nuove percentuali non devono essere applicate agli apprendisti che erano già in forza al momento del rinnovo.
Precisiamo che le nuove percentuali vengono attribuite automaticamente a tutti gli apprendisti assunti a partire dal mese di agosto 2007. Per quanto riguarda gli apprendisti assunti entro il mese di luglio, le nuove percentuali vengono attribuite, in automatico, soltanto se risulta applicata la normativa dell'apprendistato professionalizzante (codice '02' nel campo Situazione Contributiva), secondo quanto previsto dal rinnovo contrattuale; ovviamente, tale situazione si può presentare soltanto per le assunzioni effettuate alla fine del mese di luglio, successivamente al rinnovo del contratto. Per gli apprendisti assunti entro il mese di luglio 2007, che risultino inquadrati nella precedente normativa dell'apprendistato (codice '04' nel campo Situazione Contributiva), vengono mantenute automaticamente le vecchie percentuali.

Segnaliamo, infine, che è stata predisposta una voce per la maggiorazione spettante in caso di applicazione delle clausole elastiche o flessibili, relativamente ai rapporti part-time. La voce in questione (283) si trova nell'elenco degli straordinari e può essere utilizzata anche in combinazione con le voci del lavoro supplementare (230 / 260), nei casi previsti.

ATTENZIONE :

Nei rinnovi contrattuali in cui è previsto un calcolo automatico degli arretrati o di altre somme relative a periodi pregressi, occorre che tutte le buste paga del periodo di competenza siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (042 per gli arretrati / 050 per l'Una-tantum).
Relativamente al rinnovo del Turismo, segnaliamo un'eccezione a quanto sopra indicato: è possibile ottenere il calcolo automatico dell'Una-tantum anche in presenza di diversi mesi non elaborati nel periodo di competenza, a condizione che siano stati inseriti i ratei relativi alle mensilità aggiuntive per l'intero periodo (gli Utenti interessati possono contattare l'assistenza per avere ulteriori informazioni a riguardo).

Luglio 2006
(acred290)

Con il mese di luglio 2006, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sui seguenti contratti:

  • Turismo (003 - 004 - 005 - 007 - 008 - 009)
  • Emittenti Radio private (022)
  • Scuole private Aninsei (077)
  • Scuole materne Fism (078)
  • Scuole private Agidae (081)
  • Istituti Assistenziali Agidae (079)
  • Associazioni Uneba / Anaste (080)
  • Cooperative Sociali (087)
  • Credito Abi (090)
  • Servizi di Recapito (094)
  • Case di Cura private (095)

Per i contratti sopra elencati, la percentuale utilizzata nel calcolo automatico della voce 016 è stata portata allo 0,85% (50% del tasso di inflazione programmata), da applicare a paga base e contingenza.
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Aprile 2006
(acred283)

Con il mese di aprile 2006, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sui seguenti contratti:

  • Turismo (003 - 004 - 005 - 007 - 008 - 009)
  • Emittenti Radio private (022)
  • Gomma e Plastica industria (045)
  • Pelli e Cuoio industria (046)
  • Legno industria (051)
  • Chimici industria (058)
  • Scuole private Aninsei (077)
  • Scuole materne Fism (078)
  • Scuole private Agidae (081)
  • Istituti Assistenziali Agidae (079)
  • Associazioni Uneba / Anaste (080)
  • Cooperative Sociali (087)
  • Credito Abi (090)
  • Servizi di Recapito (094)
  • Case di Cura private (095)

Per i contratti sopra elencati è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza.
E' stato raggiunto, inoltre, il termine per l'aumento della IVC sul contratto degli Studi Professionali (011 - 012); di conseguenza, la percentuale utilizzata nel calcolo è stata portata allo 0,85% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Segnaliamo che, con il mese di aprile 2006, il termine per l'erogazione della IVC è stato raggiunto anche sui contratti dell'Agricoltura (084 - 085): vista la rilevanza che, nel settore agricolo, assumono gli accordi territoriali, abbiamo ritenuto opportuno lasciare all'Utente la scelta di attivare o meno l'indennità di vacanza contrattuale.

Gennaio 2006
(acred274)

Sono aumentate le retribuzioni relative ai dipendenti minorenni (età al momento dell'assunzione). A partire dal mese di gennaio 2006, ai soggetti interessati spetta la stessa retribuzione (paga base e contingenza) del dipendente maggiorenne di pari livello. In tal senso, sono state aggiornate le tabelle retributive con decorrenza 01/01/2006.

Settembre 2005
(acred266)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1005 e 1365 (aziende minori), con decorrenza dal mese di settembre 2005.

Luglio 2005
(paghe167)

Sono state aggiornate le seguenti tabelle retributive, con decorrenza dal mese di luglio 2005 :
1003 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni;
1004 - Aziende Alberghiere, Campeggi;
1353 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari - aziende minori;
1354 - Aziende Alberghiere, Campeggi - aziende minori;
1403 - Pubblici Esercizi - dipendenti "extra".

Gennaio 2005
(paghe158)

Sono aumentate le retribuzioni relative ai dipendenti minorenni (età al momento dell'assunzione). A partire dal mese di gennaio 2005, ai soggetti interessati spetta una retribuzione corrispondente al 98% della paga base e contingenza relativa al dipendente maggiorenne di pari livello. Di conseguenza, sono state aggiornate le tabelle retributive in data 01/01/2005.

Dicembre 2004
(paghe156)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1005 e 1365 (aziende minori), con decorrenza dal mese di dicembre 2004.

Settembre 2004
(paghe153)

Sono state aggiornate le seguenti tabelle retributive, con decorrenza dal mese di settembre 2004 :
1003 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni;
1004 - Aziende Alberghiere, Campeggi;
1353 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari - aziende minori;
1354 - Aziende Alberghiere, Campeggi - aziende minori;
1403 - Pubblici Esercizi - dipendenti"extra".

Marzo 2004
(paghe146)

Con la retribuzione del mese di marzo, viene automaticamente erogata la seconda tranche di indennità Una-tantum (voce 050), a copertura del periodo da gennaio 2002 a giugno 2003, secondo quanto previsto dagli accordi del 19 e 22 luglio 2003.
Le modalità di calcolo dell’Una-tantum sono descritte dettagliatamente nella documentazione relativa al mese di luglio 2003 (aggiornamento ‘Paghe133’).

Gennaio 2004
(paghe141)

Con la retribuzione del mese di gennaio, viene automaticamente erogata la seconda tranche di indennità Una-tantum (voce 050), a copertura del periodo da gennaio 2002 a giugno 2003, secondo quanto previsto dagli accordi del 19 e 22 luglio 2003.
Le modalità di calcolo dell’Una-tantum sono descritte dettagliatamente nella documentazione relativa all’aggiornamento ‘Paghe133’ (luglio 2003). Ricordiamo che, per le agenzie di viaggi, l’erogazione è prevista nel mese di marzo 2004.
Inoltre, sono state aggiornate le retribuzioni relative ai dipendenti minorenni (età al momento dell’assunzione). A partire dal mese di gennaio 2004, ai soggetti in questione spetta una retribuzione corrispondente al 96% della paga base e contingenza relativa al dipendente maggiorenne di pari livello. I casi in questione interessano tutti i settori del turismo: le corrispondenti tabelle retributive sono state quindi storicizzate in data 1/01/2004.

Dicembre 2003
(paghe139)

Sono state aggiornate le seguenti tabelle retributive, con decorrenza 1/12/2003 :

1003 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni;
1004 - Aziende Alberghiere, Campeggi;
1005 - Agenzie di Viaggi;
1353 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari - aziende minori;
1354 - Aziende Alberghiere, Campeggi - aziende minori;
1365 - Agenzie di Viaggi - aziende minori;
1403 - Pubblici Esercizi - dipendenti "extra".
Ottobre 2003
(paghe137)
PRESENZE MENSILI : NUOVO SERVIZIO 'ORARIO'

Utilizzando l'orario 'Lavoro Domenicale e Festivo' vengono generate automaticamente le voci 280 (maggiorazione lavoro domenicale), 220 (lavoro festivo) e 221 (lavoro feste 2/6 e 4/11); sono stati inoltre definiti gli orari relativi al lavoro straordinario e supplementare.

Settembre 2003
(paghe136)

Con la retribuzione del mese di settembre, viene automaticamente erogata la prima tranche di Una-tantum (voce 050), calcolata secondo le modalità descritte nell’aggiornamento ‘Paghe133’.

Agosto 2003
(paghe135)

Per gli eventi di maternità obbligatoria iniziati successivamente al 31/7/2003, è prevista un'integrazione a carico dell'azienda, fino al raggiungimento dell'intera retribuzione spettante. Per gli eventi già in corso nel mese di luglio, non è invece prevista alcuna integrazione a carico dell'azienda.
Per attribuire la nuova integrazione sulle Presenze Mensili, è necessario procedere nel modo seguente :

  1. inserire l'evento di maternità sulla finestra di 'Gestione Eventi', secondo le normali modalità;

  2. sostituire la voce 196 ('Assenza per maternità obbligatoria') con la nuova voce 445 ('Integrazione maternità al 100%).

Il procedimento sopra descritto dovrà essere seguito fino al mese di dicembre 2003. A partire dal mese di gennaio 2004, la voce 445 verrà attribuita automaticamente dalla finestra di 'Gestione Eventi'.
Occorre tenere presente che l'integrazione a carico del datore di lavoro può risultare comunque annullata da un'eventuale indennità Inps di importo particolarmente elevato.
Relativamente all'elaborazione del mese di agosto, ricordiamo che è prevista l'erogazione della prima tranche di Una-tantum per la generalità dei dipendenti. Fanno eccezione le agenzie di viaggi, per le quali è prevista l'erogazione nel mese di settembre. Le modalità seguite nel calcolo automatico dell'Una-tantum sono descritte nell'aggiornamento 'Paghe133'.

Luglio 2003
(paghe133)

E' stato rinnovato il CCNL del Turismo, in data 19 luglio per quanto riguarda il contratto della Confcommercio e 22 luglio per il contratto della Confesercenti.

L'accordo di rinnovo prevede una serie di aumenti retributivi, a partire dallo stesso mese di luglio. Di conseguenza, con decorrenza 1/7/2003, sono state aggiornate le seguenti tabelle retributive :

  • 1003 - Pubblici Esercizi, Stabilimenti Balneari, Alberghi Diurni
  • 1004 - Aziende Alberghiere, Campeggi
  • 1005 - Agenzie di Viaggi
  • 1353 - Pubblici Esercizi - aziende minori
  • 1354 - Aziende Alberghiere - aziende minori
  • 1365 - Agenzie di Viaggi - aziende minori
  • 1403 - Pubblici Esercizi - dipendenti "extra"

Precisiamo che, nel testo dell'accordo, non figurano gli importi relativi alle aziende minori; le tabelle in questione sono state quindi aggiornate sulla base di un nostro calcolo.
Dal mese di luglio è stata bloccata l'erogazione automatica dell'indennità di vacanza contrattuale (voce 016).

E' inoltre prevista l'erogazione di un'indennità Una-tantum, in due tranche da corrispondere nei mesi di agosto 2003 e gennaio 2004 (settembre 2003 e marzo 2004 per le agenzie di viaggi).
L'indennità è dovuta per i soli rapporti di lavoro a tempo indeterminato, considerando tali anche gli apprendisti e i contratti di formazione. Relativamente al mese di luglio, l'erogazione riguarda soltanto quei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato successivamente alla data di stipula dell'accordo. Con l'elaborazione del mese di agosto, viene invece erogata a tutti i dipendenti la prima tranche spettante (oppure l'intera somma ai dipendenti licenziati).
L'indennità Una-tantum viene erogata automaticamente nei casi previsti: l'importo corrisposto figura nel campo Importo Totale della voce 050 ("Erogazione Una-tantum") e può essere modificato in caso di necessità.
L'importo spettante, attribuito sulla base del livello retributivo del dipendente, viene rapportato al numero di quote mensili maturate nel periodo da gennaio 2002 a giugno 2003. Il calcolo effettuato dalla procedura prende a riferimento i ratei delle ulteriori mensilità maturati nel suddetto periodo. Di conseguenza, è possibile ottenere il conteggio automatico soltanto nel caso in cui il periodo in questione sia stato interamente gestito tramite la nostra procedura Paghe.
Precisiamo che, ai fini del calcolo, viene rilevata l'eventuale percentuale di part-time da ogni singolo mese del periodo di maturazione. Inoltre, per un dipendente qualificato che abbia lavorato alcuni mesi come apprendista, vengono applicate quote diverse per ciascuno dei periodi interessati. Non viene invece effettuato alcun controllo in merito al numero di giorni complessivi di assenza (come richiesto dal Chiarimento a Verbale presente nell'accordo).

Luglio 2002
(paghe113)

Dal mese di luglio, l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) passa automaticamente allo 0,85% su paga base e contingenza.

Aprile 2002
(paghe109)

Con la retribuzione del mese di aprile, è stato attivato il calcolo automatico dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), corrispondente allo 0,51% su paga base e contingenza.

Gennaio 2001
(paghe081)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1003 - 1004 - 1005 - 1353 - 1354 - 1365 - 1403, con decorrenza 1/1/2001.
Sono inoltre stati aggiunti i livelli 3°, 6° super e 6° degli apprendisti (si trovano in coda alle tabelle retributive).