BONUS E ESONERO DIPENDENTI

Aprile 2024
(acred891)
ESONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI

Con l’aggiornamento Acred889 del 24/04/2024 è stato rilasciato il controllo automatico sull’età del figlio più piccolo, al fine di bloccare automaticamente l’esonero contributivo lavoratrici madri, con effetto dal mese di aprile 2024.
A tale riguardo, abbiamo rilevato il seguente problema: quando l’esonero lavoratrici madri veniva bloccato a causa del superamento dell’età massima prevista, non veniva automaticamente riattivato l’esonero contributivo dipendenti.

Con il presente aggiornamento, il suddetto problema è stato risolto: a partire dal mese successivo a quello in cui il figlio più piccolo raggiunge l’età massima prevista, viene automaticamente riattivato l’esonero contributivo dipendenti.
Anche la riattivazione automatica dell’esonero contributivo dipendenti ha effetto a partire dal mese di aprile 2024.

Ricordiamo che, nel mese in cui viene raggiunta l’età massima prevista da parte del figlio più piccolo (10 anni in presenza di 2 figli oppure 18 anni in presenza di 3 o più figli), viene comunque applicato l’esonero lavoratrici madri. La riattivazione automatica dell’esonero contributivo dipendenti ha effetto, quindi, a partire dal mese successivo.

Ricordiamo, infine, che l’esonero lavoratrici madri viene automaticamente bloccato nei mesi successivi alla cessazione del rapporto, anche qualora vengano erogate delle somme soggette a contributi (indennità sostitutiva del preavviso, arretrati di retribuzione, ecc.). Sulle somme in questione, qualora ricorrano le condizioni previste, viene applicato automaticamente l’esonero contributivo dipendenti (da quest’ultimo esonero restano comunque escluse le mensilità aggiuntive).

Aprile 2024
(acred889)
ESONERO LAVORATRICI MADRI – NUOVO CONTROLLO

Con effetto dal mese di aprile 2024, è stato predisposto il controllo automatico sull’età del figlio più piccolo, al fine di bloccare automaticamente l’esonero lavoratrici madri una volta raggiunta l’età massima prevista.
L’età del figlio più piccolo che determina il blocco dell’esonero corrisponde a 10 anni in presenza di 2 figli (codice ‘80’ nel campo Ulteriori Specifiche) oppure 18 anni in presenza di 3 figli (codice ‘81’ nel campo Ulteriori Specifiche).
Precisiamo che nel mese in cui viene raggiunta l’età massima da parte del figlio più piccolo, l’esonero viene comunque applicato, considerando il limite massimo relativo all’intero mese (E. 250).

Ricordiamo che il figlio più piccolo deve essere indicato nell’apposito campo del servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, nella sezione ‘Figli per esonero lavoratrici madri’ (aggiornamento di gennaio 2024 Acred883).
Ovviamente, il controllo sull’età del figlio più piccolo non viene effettuato se non sono stati indicati i dati dei figli ed è stata barrata la casella ‘Figli comunicati all’Inps’: in tal caso, per cessare l’applicazione dell’esonero occorrerà effettuare una storicizzazione sul servizio Dipendente – Inquadramento, annullando il codice ‘80’ o ‘81’ nel campo Ulteriori Specifiche.
Precisiamo che, se non risulta indicato il figlio più piccolo nella suddetta sezione e non risulta neppure barrata la casella ‘Figli comunicati all’Inps’, a partire dal mese di aprile non viene calcolato l’esonero.

Il nuovo controllo viene applicato anche all’eventuale calcolo degli arretrati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024, da effettuare entro il mese di maggio (aggiornamento di marzo 2024 Acred887).
Precisiamo che, per ottenere il calcolo degli arretrati, occorre indicare i codici ‘80’ o ‘81’ nel campo Ulteriori Specifiche anche nel caso in cui l’esonero non spetti in relazione al mese corrente a causa del raggiungimento dell’età massima del figlio più piccolo. Ricordiamo inoltre che, per attivare il calcolo degli arretrati occorre indicare la voce 52K secondo le modalità descritte nell’aggiornamento di marzo 2024 Acred887.

Marzo 2024
(acred887)
ESONERO LAVORATRICI MADRI – ARRETRATI

Con il presente aggiornamento, viene rilasciato il recupero automatico dell’esonero arretrato spettante alle lavoratrici madri, in relazione ai mesi di gennaio e febbraio 2024, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 27 del 31/01/2024.

Precisiamo che il recupero degli arretrati può essere effettuato sulle denunce Uniemens relative ai mesi di marzo, aprile o maggio, tuttavia gli arretrati possono riguardare esclusivamente i mesi di gennaio e/o febbraio. Tale limitazione, prevista nella circolare sopra citata, è stata successivamente confermata dall’Inps ad Assosoftware, nonostante fosse stato fatto presente che anche in futuro si potrebbe presentare la necessità di effettuare un recupero dell’esonero arretrato, a causa di una richiesta tardiva da parte delle dipendenti interessate. Di conseguenza, a meno di cambiamenti nelle disposizioni Inps, se dovesse presentarsi la necessità di recuperare l’esonero arretrato relativo ad uno o più mesi successivi a febbraio 2024, occorrerà procedere tramite apposite denunce rettificative (Uniemens/Vig).
Per evitare di dover ricorrere alle denunce rettificative, è opportuno attivare l’esonero lavoratrici madri a partire dal mese di marzo (se non è già stato attivato dal mese di febbraio) o dal primo mese di spettanza (se successivo a marzo).

Come già precisato, il recupero dell’esonero arretrato relativo ai mesi di gennaio e/o febbraio può essere effettuato nei mesi di marzo / aprile / maggio: per attivare il recupero automatico in uno dei mesi in questione, occorre indicare la voce 52K, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili delle dipendenti interessate, in corrispondenza del mese in cui si intende effettuare il recupero (la voce 52K si trova nell’elenco delle voci variabili al punto 5.4.1 ‘Varie Inps’).

In alternativa, se risulta più comodo, è possibile indicare la voce 52K sulle Voci Fisse a livello generale, con decorrenza dal primo del mese in cui si intende effettuare il recupero: così facendo, il conguaglio sarà effettuato per tutte le dipendenti interessate. Se si procede in questo modo, è opportuno storicizzare le Voci Fisse dal mese successivo al conguaglio, annullando la voce 52K (in ogni caso, nei mesi successivi viene controllato se è già stato effettuato il recupero).

In presenza della voce 52K, vengono elaborate le voci 52V e 52W, per determinare l’esonero arretrato relativo ai mesi di gennaio e febbraio. Nel campo Importo Unitario di tali voci viene riportato l’imponibile del mese pregresso, mentre nel campo Importo Totale viene riportato l’esonero relativo allo stesso mese.
Precisiamo che gli arretrati vengono calcolati automaticamente a partire dalla data di assunzione o (se più recente) dalla data di trasformazione a tempo indeterminato. Se è necessario (per qualsiasi motivo) applicare una diversa data di decorrenza dell’esonero, occorre indicarla nel campo Competenza della voce 52K.

In relazione agli stessi mesi per i quali viene determinato l’esonero arretrato (voci 52V e 52W sopra descritte), vengono elaborate anche le voci 53J e 53K, al fine di restituire l’eventuale esonero contributivo dipendenti (6% o 7%). Su tali voci viene riportato l’esonero 6% nel campo Importo Unitario, oppure l’esonero 7% nel campo Importo Totale.

Sulla denuncia Uniemens, l’esonero arretrato viene indicato nella sezione Info Causali, con il codice causale ‘ELA2’ (codice ‘80’ nei campi Ulteriori Specifiche 1 o 2) oppure ‘ELA3’ (codice ‘81’ nei campi Ulteriori Specifiche 1 o 2).
Le suddette causali vengono dettagliate per mese di competenza (gennaio e febbraio). Nella colonna ‘Importo base’ viene indicato il valore dell’imponibile considerato nel calcolo dell’esonero; precisiamo che l’indicazione dell’imponibile è richiesta esclusivamente per gli arretrati. Nella colonna ‘Identificativo’ viene riportato il codice fiscale dei figli (2 per ‘ELA2’ / 3 per ‘ELA3), rilevandoli dal servizio Detrazioni e Anf secondo le stesse modalità previste per l’esonero corrente. Nel caso in cui la domanda sia stata presentata all’Inps, nel campo ‘Identificativo’ viene riportato ‘N’.

Sempre nella sezione Info Causali, viene riportato anche l’esonero 6% o 7% da restituire, indicandolo sulla causale ‘M054’ (6%) oppure ‘M055’ (7%), dettagliato per mese di competenza. Nella colonna ‘Importo base’ viene indicato il valore dell’imponibile considerato nel calcolo dell’esonero, mentre nella colonna ‘Identificativo’ viene indicato ‘N’.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), per recuperare l’esonero lavoratrici madri relativo ai mesi di gennaio e/o febbraio 2024, occorre reinviare le denunce relative agli stessi mesi. Sulle denunce da reinviare deve essere indicato (da parte dell’Utente) il tipo retribuzione ‘Y’ ed i codici agevolazione ‘LG’ (3 o più figli) oppure ‘LF’ (2 figli).
La procedura di generazione dei dati (‘DMAG Mensile – Generazione da archivi Paghe’) emette una segnalazione per avvisare della presenza dell’esonero arretrato: nei casi segnalati, l’Utente deve intervenire sulle denunce relative ai mesi pregressi (aggiungendo il tipo retribuzione ‘Y’ come sopra indicato) e reinviare le stesse denunce.

Per quanto riguarda la contribuzione ex-Inpdap, nel caso in cui venga gestita tramite le voci relative ai “contributi altri enti” (570 / 56D / 56E / 56F / 56Q per il contributo a carico del dipendente), per attivare il calcolo automatico dell’esonero arretrato occorre inserire la voce 5BM sulle Variazioni Mensili dei soggetti interessati, indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità (la voce si trova nell’elenco delle voci variabili al punto 5.4.5 ‘Altri enti’).
In questo caso, vengono elaborate le voci 5BQ e 5BS per recuperare l’esonero lavoratrici madri relativo ai mesi di gennaio e febbraio, oltre alle voci 5BR e 5BT per restituire l’esonero 6% e 7% applicato negli stessi mesi.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap) l’esonero relativo ai mesi pregressi viene riportato secondo le stesse modalità previste per l’esonero relativo al mese corrente, con l’indicazione dei singoli mesi di competenza (gennaio / febbraio). Per l’esonero arretrato, tuttavia, non vengono riportati i codici fiscali dei figli nella sezione ‘V1’ (come previsto per l’esonero corrente): in presenza dell’esonero arretrato, tale sezione deve essere compilata manualmente in relazione ai mesi pregressi.

NOTA: CALCOLO ESONERO NEL MESE DI TRASFORMAZIONE
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la seguente variazione al calcolo dell’esonero, sulla base delle precisazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware: nel mese in cui si verifica una trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, il limite di esenzione dell’esonero viene applicato in misura intera (E. 250).
Precisiamo che, nel caso in questione, risulta necessario elaborare due cedolini, per separare il periodo a tempo determinato da quello a tempo indeterminato. Come previsto, l’esonero lavoratrici madri viene applicato soltanto sul cedolino relativo al tempo indeterminato, tuttavia su tale cedolino il limite massimo dell’esonero corrisponde a quello dell’intero mese.
Per ottenere il suddetto risultato, occorre indicare la data di trasformazione nell’apposito campo sul servizio Dipendente – Inquadramento (o nel corrispondente campo sul servizio del Collocamento).

Febbraio 2024
(acred884)
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

Con il presente aggiornamento rilasciamo alcune integrazioni relative alla gestione dell’esonero contributivo spettante alle lavoratrici madri, rilasciato con l’aggiornamento Acred883 del 27/02/2024.

Innanzitutto, sul servizio Dipendente – Inquadramento è stato predisposto il nuovo campo ‘Ulteriori specifiche 2’, mentre il preesistente campo ‘Ulteriori specifiche’ è stato rinominato ‘Ulteriori specifiche 1’.
Nel nuovo campo ‘Ulteriori specifiche 2’ possono essere indicati esclusivamente i codici relativi all’esonero lavoratrici madri (‘080’ / ‘081’), nel caso in cui il campo ‘Ulteriori specifiche 1’ risulti già compilato con un altro codice.
Precisiamo che i codici relativi all’esonero lavoratrici madri possono essere indicati nel campo ‘Ulteriori specifiche 2’ anche nel caso in cui il campo ‘Ulteriori specifiche 1’ non risulti compilato.

Segnaliamo, inoltre, che il campo ‘Ulteriori specifiche 2’ è stato predisposto anche sul servizio Collocamento Telematico, in modo che possa essere compilato al momento dell’inserimento della comunicazione di assunzione.
Naturalmente, il campo in questione viene trasferito dal Collocamento alle Paghe insieme a tutte le altre informazioni.

Precisiamo anche che, in caso di elaborazione di una busta paga nei mesi successivi alla cessazione del rapporto, l’esonero lavoratrici madri non può essere applicato su eventuali somme imponibili Inps (come ad esempio l’indennità sostitutiva del preavviso). La suddetta limitazione è stata confermata dall’Inps ad Assosoftware ed è inclusa nel presente aggiornamento: nei mesi successivi alla cessazione, l’esonero lavoratrici madri viene automaticamente bloccato.

Infine, per quanto riguarda le voci relative ai “contributi altri enti”, abbiamo predisposto il seguente controllo automatico: se viene attivato l’esonero lavoratrici madri sui contributi altri enti (voce 5BP), risulta automaticamente bloccato l’esonero contributivo dipendenti sugli stessi contributi (voci 5BA / 5BB), in quanto incompatibile.

Febbraio 2024
(acred883)
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

Con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione dell’esonero contributivo spettante alle lavoratrici madri, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 27 del 31/01/2024, in relazione agli anni dal 2024 al 2026.

L’esonero corrisponde al 100% della contribuzione IVS (come indicato nei commi 180 e 181 della L. 213/2023) a carico della lavoratrice, fino ad un massimo di E. 3.000 annui da applicare su base mensile.

L’esonero a favore delle lavoratrici madri spetta alle sole dipendenti con contratto a tempo indeterminato, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • per l’intero triennio 2024 – 2026, almeno 3 figli di cui almeno 1 di età inferiore a 18 anni;

  • per il solo anno 2024, almeno 2 figli di cui almeno 1 di età inferiore a 10 anni.

Non è necessario che i figli siano a carico della lavoratrice e non sono previsti altri requisiti quali ad esempio la convivenza o l’appartenenza allo stesso nucleo familiare (per ulteriori dettagli, fare riferimento alla circolare Inps sopra citata).

L’esonero NON è compatibile con le agevolazioni che riducono o azzerano i contributi a carico del dipendente. Di seguito sono elencate le esenzioni in questione attualmente previste:

  • esonero contributivo IVS a favore dei lavoratori dipendenti;
  • soci lavoratori svantaggiati di cooperative sociali (cod. 19 nel campo Situazione Contributiva);
  • assunzione di persone detenute o internate (cod. 78 nel campo Situazione Contributiva);
  • assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (voce 9D5 sulle Voci Fisse).

Come precisato nella circolare Inps sopra citata, non sussiste alcuna incompatibilità con qualsiasi agevolazione o incentivo che interessi esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro.

Dal momento che l’esonero consiste in una riduzione dei contributi a carico del dipendente, l’importo dell’esonero va ad aumentare l’imponibile Irpef ed il netto in busta dei mesi interessati.
Restano esclusi dall’esonero i contributi relativi al FIS o ai fondi di solidarietà bilaterali, territoriali o alternativi (voce 51D per la parte a carico del dipendente). Inoltre, in assenza di indicazioni da parte dell’Inps, per il momento rimane escluso anche il contributo aggiuntivo 1% dovuto oltre il limite di imponibile previsto.

L’esonero spetta a partire dal mese di gennaio 2024 se la dipendente ha già tutti i requisiti necessari (contratto a tempo indeterminato + condizioni relative ai figli). In caso contrario, l’esonero spetta dalla data di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, oppure dal mese di nascita dell’ultimo figlio (se vengono raggiunte le condizioni previste).

L’esonero “corrente” può essere applicato a partire dal mese di febbraio oppure dal mese di marzo.
Come indicato nella circolare Inps sopra citata, l’esonero arretrato può essere recuperato nei mesi di marzo, aprile o maggio e può interessare il mese di gennaio ed eventualmente anche il mese di febbraio. Il recupero dell’esonero arretrato sarà rilasciato con l’aggiornamento relativo al mese di marzo.

Ricordiamo che è possibile generare un elenco delle lavoratrici in forza per le quali risultano presenti dei figli sul servizio Detrazioni e ANF: a tale scopo, occorre utilizzare il programma ‘STALAVMA’ sulla procedura Stampe Accessorie, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento di gennaio 2024 Acred880.

Secondo quanto precisato nella circolare Inps, ogni lavoratrice in possesso dei requisiti deve dichiarare, al datore di lavoro, la volontà di avvalersi dell’esonero, indicando il numero dei figli da considerare (2 o 3) e comunicando i codici fiscali degli stessi figli (includendo sempre il figlio più piccolo). In tal caso, il datore di lavoro deve riportare i codici fiscali dei figli sulle denunce Uniemens, in corrispondenza delle causali relative all’esonero.
In alternativa, i codici fiscali dei figli possono essere comunicati, dalla lavoratrice, direttamente all’Inps, tramite un’applicazione che sarà messa a disposizione dall’Istituto (si presume che, anche in quest’ultimo caso, la lavoratrice debba comunicare al datore di lavoro che intende avvalersi dell’esonero).

DICHIARAZIONE DELLA LAVORATRICE
Abbiamo predisposto la stampa di una dichiarazione che le lavoratrici possono compilare e presentare al datore di lavoro, al fine di dichiarare che intendono avvalersi dell’esonero e comunicare i codici fiscali dei figli.

Per generare la stampa della suddetta dichiarazione, occorre utilizzare il programma ‘STADIMAD’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
Tramite l’opzione ‘Ordine e tipo di stampa’ è possibile scegliere se si intende generare un singolo modello senza dati anagrafici, oppure un modello per ogni lavoratrice potenzialmente interessata (selezionando l’ordine desiderato). In questo caso, vengono considerate tutte le lavoratrici dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che sono state in forza per almeno un giorno nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura.
Eventualmente è possibile, tramite l’apposita opzione, selezionare le sole dipendenti assunte nel periodo indicato.

Sul programma è disponibile l’opzione ‘Riporta i dati anagrafici dei figli’, tramite la quale è possibile riportare, sulla stampa della dichiarazione, i dati anagrafici dei figli presenti sul servizio Detrazioni e ANF. La suddetta opzione può essere eventualmente utilizzata (a discrezione dell’Utente) allo scopo di facilitare la compilazione della dichiarazione da parte delle lavoratrici, nel caso in cui i figli (o almeno alcuni di essi) risultino già presenti in archivio.
Se viene attivata l’opzione ‘Riporta i dati anagrafici dei figli’, si procede come di seguito descritto:

  • i figli vengono riportati sulla stampa (nell’apposita tabella) a partire dal figlio più piccolo;
  • non viene effettuato alcun controllo sulle condizioni di figli a carico o abilitati alle detrazioni;
  • restano esclusi i figli sui quali non risulta indicato il codice fiscale.

Sempre se viene richiesta l’indicazione dei figli, il primo rigo della tabella viene lasciato vuoto nei seguenti casi:

  • per l’anno 2024, se il figlio più piccolo ha un’età maggiore di 10 anni o maggiore di 18 anni e vi sono solo 2 figli;
  • per gli anni 2025 e 2026, se il figlio più piccolo ha un’età maggiore di 18 anni.

L’età del figlio più piccolo viene determinata rispetto alla Data Finale indicata sulla procedura. In tal modo, la lavoratrice ha la possibilità di indicare un ulteriore figlio di età inferiore al più piccolo tra quelli presenti in archivio.

Sempre se viene richiesta l’indicazione dei figli, il primo rigo della tabella viene lasciato vuoto nel caso che il figlio più piccolo abbia un’età maggiore di 10 anni (se la stampa è prodotta per l’anno 2024) o maggiore di 18 anni (se la stampa è prodotta per gli anni 2025 o 2026). L’età del figlio viene determinata rispetto alla Data Finale indicata sulla procedura. In tal modo, la lavoratrice ha la possibilità di indicare un figlio di età inferiore al più piccolo tra quelli presenti in archivio.
Vengono comunque riportate in stampa anche le lavoratrici per le quali non risultano presenti dei figli in archivio.

Precisiamo che, conformemente a quanto indicato nella circolare Inps, la lavoratrice deve comunicare al massimo 3 figli (anche in presenza di un numero maggiore di figli), riportando sempre i dati del figlio più piccolo.

Precisiamo, infine, che non vi è alcun obbligo di utilizzare la dichiarazione prodotta dal programma ‘STADIMAD’: dal momento che non esiste un modello ufficiale, può essere utilizzata qualsiasi dichiarazione conforme alle disposizioni.

INSERIMENTO DEI FIGLI PER L’ESONERO
I figli che vengono comunicati dalla lavoratrice ai fini dell’applicazione dell’esonero, devono essere obbligatoriamente inseriti sul servizio Detrazioni e ANF, tramite la finestra ‘Gestione singoli familiari’, dopodiché devono essere selezionati negli appositi campi della nuova sezione ‘Figli per esonero lavoratrici madri’, come di seguito descritto.

Occorre tenere presente che i figli comunicati esclusivamente ai fini dell’esonero, non devono essere abilitati come figli a carico o per le detrazioni, a meno che la dipendente non abbia comunicato gli stessi figli tramite la dichiarazione delle detrazioni o la dichiarazione relativa ai fringe-benefit. In quest’ultimo caso, i figli risulteranno già presenti in archivio e le condizioni di figlio a carico o abilitato per le detrazioni non dovranno essere modificate.

Una volta inseriti in archivio (o verificata la loro presenza in archivio), i figli da considerare per l’esonero devono essere selezionati nei campi della nuova sezione ‘Figli per esonero lavoratrici madri’, sempre sul servizio Detrazioni e ANF.
Nel primo campo occorre selezionare il figlio più piccolo: tale figlio deve risultare minore di 10 anni in presenza di 2 figli (condizione valida per il solo anno 2024), oppure di 18 anni in presenza di 3 figli (condizione valida per l’intero triennio).
Nei campi successivi occorre selezionare il secondo figlio ed eventualmente anche il terzo figlio.

Nel caso in cui la lavoratrice abbia comunicato i codici fiscali dei figli direttamente all’Inps (informando comunque il datore di lavoro), nella sezione ‘Figli per esonero lavoratrici madri’ occorre barrare la casella ‘Figli comunicati all’Inps’.
In tal caso NON devono essere selezionati i figli nei precedenti campi della stessa sezione.

ATTIVAZIONE E CALCOLO DELL’ESONERO
Dal mese di competenza di febbraio 2024, è possibile attivare il calcolo automatico dell’esonero lavoratrici madri.

A tale scopo, è sufficiente impostare uno dei seguenti codici nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento, effettuando una storicizzazione in data 01/02/2024 (o successiva):

  • 080 – Esonero lavoratrici madri in presenza di 2 figli (art. 1, c. 181, L. 213/23), valido per il solo anno 2024;

  • 081 – Esonero lavoratrici madri in presenza di almeno 3 figli (art. 1, c. 181, L. 213/23), valido per l’intero triennio.

Precisiamo che può essere necessario effettuare la suddetta storicizzazione in una data successiva al mese di febbraio, nel caso in cui la lavoratrice abbia diritto all’esonero a partire da un mese successivo.

L’esonero spettante in presenza di 2 figli (codice ‘080’) sarà automaticamente bloccato dal mese di gennaio 2025, mentre l’esonero spettante in presenza di almeno 3 figli (codice ‘081’) sarà automaticamente bloccato dal mese di gennaio 2027.

Con i prossimi aggiornamenti, rilasceremo il controllo automatico sull’età del figlio più piccolo (rilevando la data di nascita di tale figlio dal Detrazioni e ANF), al fine di bloccare automaticamente l’esonero nel mese in cui viene raggiunto il limite di età previsto (10 anni in presenza di 2 figli, 18 anni in presenza di 3 figli). Precisiamo tuttavia che tale controllo sarà possibile solo nel caso in cui i dati anagrafici dei figli siano stati comunicati al datore di lavoro (e inseriti in archivio).

Entrambi gli esoneri possono essere cessati o sospesi (se risulta necessario a causa di condizioni non gestite in automatico), effettuando una storicizzazione ed annullando il codice nel campo Ulteriori Specifiche.
Qualora la decadenza dell’esonero sia conosciuta preventivamente (e non sia possibile gestirla in automatico), può essere inserita una storicizzazione in data futura con l’annullamento del codice nel campo Ulteriori Specifiche, oppure una data di scadenza nella sezione Scadenze Varie del servizio Dipendente – Altri Dati (con un apposito tipo di scadenza definito sul servizio Tabelle – Codifiche Scadenzario), al fine di ottenere la segnalazione della decadenza dell’esonero.

Il valore massimo annuale dell’esonero è stabilito in E. 3.000, tuttavia l’esonero deve essere limitato su base mensile.
Il limite mensile corrisponde a 1/12 del limite annuale (quindi E. 250) e non deve essere proporzionato alla percentuale di part-time. Nei mesi di assunzione, trasformazione o cessazione, il limite da applicare si ottiene moltiplicando il valore giornaliero (1/31 del valore mensile, ossia E. 8,06) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza.

Precisiamo che il limite mensile viene determinato su base giornaliera anche nel caso in cui vengano elaborati più cedolini relativi allo stesso mese: così facendo, l’esonero può essere indicato sulla denuncia Uniemens relativa a ciascun cedolino.
Nel mese di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, l’esonero viene determinato solo in relazione al periodo a tempo indeterminato (in questo caso, anche se viene elaborato un solo cedolino, qualora sia stata indicata la data di trasformazione a tempo indeterminato sul servizio Dipendente – Inquadramento).

Precisiamo, inoltre, che il calcolo del limite su base giornaliera non deve essere effettuato in relazione alla data di nascita del figlio che dà diritto all’esonero: nel mese di nascita, quindi, il limite viene applicato in misura intera. Per analogia, riteniamo che anche nel mese in cui il figlio che dà diritto all’esonero raggiunge l’età massima prevista, il limite debba essere calcolato in misura intera (a quest’ultimo riguardo, le indicazioni fornite dall’Inps non sono molto chiare).

Attribuendo uno dei codici previsti nel campo Ulteriori Specifiche (‘080’ / ‘081’), viene elaborata automaticamente la voce 52X, con il valore dell’esonero spettante riportato nel campo Importo Totale. Sulla stessa voce, nel campo Importo Unitario è riportato il limite massimo del mese e nel campo Quantità i giorni utili per l’esonero (solo se il mese non è intero).

Facciamo presente che il valore dell’esonero effettivamente applicato viene limitato rispetto al valore dei contributi IVS a carico del dipendente. Restano escluse le contribuzioni CIGS / FIS a carico del dipendente. Per il momento, resta escluso anche il contributo aggiuntivo 1% dovuto oltre il limite previsto (in attesa di indicazioni da parte dell’Inps).

ESONERO SU STAMPE E DENUNCE MENSILI
Sulla busta paga, l’esonero è riportato nella colonna “Competenze” (al pari di altri esoneri a favore del dipendente). Come già detto, il valore dell’esonero viene sommato all’imponibile Irpef ed al netto in busta.

Sulla nota contabile, l’importo dell’esonero viene riportato sul rigo “Recupero contributi Inps dipendenti” (codice 2002002) nella parte centrale. Lo stesso importo viene anche decurtato dal rigo “Contributi Inps dipendenti” (codice 3000702), presente nella parte finale della nota contabile.

Sulla denuncia Uniemens, il valore dell’esonero viene riportato nella sezione Info Causali e sommato al totale a credito.
Analogamente a quanto previsto per altri esoneri, l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali indicato nel campo Contributo (servizio Uniemens – Dipendenti) rimane inalterato in presenza dell’esonero.
Nella sezione Info Causali, l’esonero è riportato sul codice causale ‘ELA2’ (codice ‘080’ nel campo Ulteriori Specifiche) oppure ‘ELA3’ (codice ‘081’ nel campo Ulteriori Specifiche), con riferimento ai singoli mesi di competenza.
Nella colonna ‘Identificativo’ vengono riportati i codici fiscali dei figli comunicati dalla lavoratrice al datore di lavoro: i figli indicati devono essere obbligatoriamente 2 per la causale ‘ELA2’, oppure 3 per la causale ‘ELA3’. Tra i figli indicati sulla denuncia deve essere sempre compreso il figlio più piccolo (ossia il figlio che dà diritto all’esonero).
Nel caso in cui i codici fiscali dei figli siano stati comunicati dalla lavoratrice direttamente all’Inps (quindi se risulta barrata la corrispondente casella sul servizio Detrazioni e ANF), nel campo ‘Identificativo’ viene riportato ‘N’.

Sulle denunce DMAG Mensile (operai agricoli) e DMA-2 (contribuzione ex-Inpdap), l’indicazione dell’esonero lavoratrici madri sarà rilasciata con un successivo aggiornamento.

ESONERO SU CONTRIBUTI ALTRI ENTI
Ricordiamo che la contribuzione ex-Inpdap può essere gestita tramite le voci relative ai “contributi altri enti” (voce 570 – 56D – 56E – 56F – 56Q per il contributo a carico del dipendente), anziché tramite le voci elaborate in automatico e relative alla contribuzione Inps (voce 521 contributo complessivo, voce 527 contributo dipendente).
In tale condizione, per attivare l’esonero lavoratrici madri occorre indicare la voce 5BP sulle Voci Fisse, selezionando il tipo di agevolazione nel campo Quantità; la voce 5BP si trova nell’elenco al punto 3.2.1 ‘Contributi altri enti’.
Sulla nota contabile, la voce in questione viene sottratta dal rigo ‘Contributi altri enti a carico del dipendente’.

Febbraio 2024
(acred883)
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una nuova opzione, utilizzabile dal mese di febbraio 2024, che consente di escludere alcune somme dalla retribuzione imponibile considerata per il calcolo dell’esonero contributivo IVS a favore dei lavoratori dipendenti, secondo i criteri in vigore nell’anno 2024 (aggiornamento di gennaio 2024 Acred879).

In particolare, per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), la nuova opzione consente di escludere la quota relativa alle mensilità aggiuntive inclusa nella voce 02T (‘Terzo elemento’). Ricordiamo che la voce 02T può essere utilizzata nella gestione degli OTD sui contratti relativi al settore agricolo (codici contratto 067 / 068 / 084 / 124 / 153). Sui contratti in questione, la percentuale relativa alle mensilità aggiuntive corrisponde generalmente al 16,66% (14 mensilità).
Precisiamo che, relativamente agli OTD, non ci risulta che siano mai state fornite, da parte dell’Inps, indicazioni specifiche in merito al trattamento del “terzo elemento” nella determinazione dell’esonero contributivo. Dobbiamo quindi lasciare all’Utente la scelta di utilizzare, o meno, la nuova opzione di seguito descritta.

Per attivare la nuova opzione, è sufficiente indicare la voce 51F sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta / dipendente); la voce 51F si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.4 ‘Sgravi ed esoneri Inps’.
In presenza della voce 02T, la voce 51F provvede ad escludere la percentuale relativa alle mensilità aggiuntive: tale percentuale è impostata automaticamente al 16,66% sui contratti del settore agricolo.
In generale, la percentuale da considerare può essere indicata nel campo Quantità della voce 51F.
Il valore della retribuzione del mese derivante dalla suddetta percentuale viene riportato nel campo Importo Totale della voce 51F; lo stesso valore viene sommato nel campo Importo Unitario della voce 53E, corrispondente all’imponibile che deve rimanere escluso dall’esonero contributivo.

Segnaliamo inoltre che, a partire dal mese di febbraio, la voce 133, corrispondente all’indennità sostitutiva delle mensilità aggiuntive, viene decurtata automaticamente dalla retribuzione considerata ai fini dell’esonero. Ricordiamo che la voce 133 viene utilizzata, generalmente, per i lavoratori a domicilio del settore industria o in altri casi analoghi in cui è prevista contrattualmente un’indennità da erogare in sostituzione delle mensilità aggiuntive.

Sempre con effetto dal mese di febbraio, in caso di applicazione dell’esonero contributivo su somme soggette a tassazione separata sul Tfr (ad esempio l’indennità sostituiva del preavviso) o sugli arretrati anni precedenti, il valore dell’esonero determinato su tali somme viene riportato sul corrispondente imponibile a tassazione separata, anziché sull’imponibile a tassazione ordinaria. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 5F5, visibile nel dettaglio del cedolino, sulla quale è riportato l’esonero da includere nell’imponibile a tassazione separata relativo al Tfr (campo Importo Unitario) oppure relativo agli arretrati anni precedenti (campo Importo Totale).

Gennaio 2024
(acred880)
ESONERO LAVORATRICI MADRI

La legge 30/12/2023 n. 213 (cd. Legge di Bilancio 2024) ha previsto, all’art. 1, commi 180-182, un esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri con contratto a tempo indeterminato, in relazione agli anni dal 2024 al 2026.

L’esonero a favore delle lavoratrici madri spetta in presenza di una delle seguenti condizioni:

  • per l’intero triennio, almeno 3 figli di cui almeno 1 di età inferiore a 18 anni;
  • per il solo anno 2024, almeno 2 figli di cui almeno 1 di età inferiore a 10 anni.

A tal fine, vanno considerati tutti i figli, compresi quelli non a carico e/o non conviventi.

In data odierna è stata pubblicata, sul sito Inps, la circolare n. 27 del 31/01/2024, nella quale viene precisato che l’esonero lavoratrici madri può essere applicato soltanto a partire dalla denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2024.
È stata quindi prevista la possibilità di recuperare l’esonero arretrato relativo al mese di gennaio, restituendo l’esonero contributivo previsto per la generalità dei dipendenti (in quanto non compatibile con l’esonero lavoratrici madri).

Con i prossimi aggiornamenti, rilasceremo la gestione dell’esonero lavoratrici madri, con effetto dal mese di febbraio. Sarà previsto anche il conguaglio dell’esonero relativo al mese di gennaio, secondo le modalità e nei termini previsti dalla circolare Inps. Naturalmente, forniremo indicazioni dettagliate sulla modalità di calcolo e di gestione dell’esonero.

Con il presente aggiornamento, rilasciamo una stampa di controllo che può essere utilizzata per individuare le lavoratrici potenzialmente interessate dall’esonero, sulla base dei figli che risultano presenti in archivio.
A tale riguardo, occorre tenere presente che alcuni figli da considerare ai fini dell’esonero, potrebbero non essere mai stati inseriti in archivio, in quanto il loro inserimento non risultava necessario per altre gestioni.
Ricordiamo che i figli, sia a carico che non a carico, possono essere inseriti sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, tramite la finestra ‘Gestione singoli familiari’. Naturalmente, sui figli che non risultano a carico, le caselle ‘A carico’ e ‘Detrazioni / deduzioni’ NON devono essere barrate.

È possibile generare un elenco delle dipendenti in forza, per le quali risultano presenti dei figli sul servizio Detrazioni e Anf.
A tale scopo, eseguire il programma ‘STALAVMA’ sulla procedura Stampe accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’). Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura occorre indicare il periodo per il quale si vogliono considerare le dipendenti in forza (può comprendere uno o più mesi, ma sempre all’interno dello stesso anno).
Precisiamo che l’età di ogni figlio viene verificata rispetto alla Data Iniziale indicata sulla procedura.

Sulla stampa prodotta (‘lav-madri’) sono riportate le dipendenti con contratto a tempo indeterminato, per le quali risultano presenti almeno 3 figli di cui almeno 1 di età inferiore a 18 anni. Se la Data Finale ricade nell’anno 2024, vengono riportate in stampa anche le dipendenti per le quali risultano presenti almeno 2 figli di cui almeno 1 di età inferiore a 10 anni.
In corrispondenza di ogni dipendente viene indicato il tipo di contratto e l’elenco dei figli che risultano presenti in archivio, indicando su ciascun figlio il cognome e nome, il codice fiscale, la data di nascita e la condizione di figlio a carico e/o abilitato per le detrazioni (condizioni comunque non necessarie per l’esonero). Come già precisato, vengono conteggiati e riportati in stampa anche i figli non a carico e non abilitati per le detrazioni.

Tramite un’opzione disponibile nei parametri del programma, è possibile considerare anche le lavoratrici madri che hanno un contratto diverso da tempo indeterminato (a termine, stagionale, etc.), nel caso in cui lo si ritenga utile.
Tramite un’altra opzione, è possibile riportare in stampa tutte le lavoratrici con almeno 1 figlio di età inferiore a 18 anni, indipendentemente dal numero complessivo di figli; questa modalità può risultare utile in quanto potrebbero esistere altri figli (in particolare quelli non a carico) che non sono stati inseriti in archivio.

Gennaio 2024
(acred880)
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

Con l’aggiornamento Acred879 del 23/01/2024, è stata rilasciata la voce 52Z, che può essere utilizzata in presenza di più cedolini relativi ad uno stesso mese (ed allo stesso dipendente), per controllare automaticamente l’imponibile complessivo del mese e stabilire se spetta o meno l’esonero contributivo a favore del dipendente.
Segnaliamo che, prima del presente aggiornamento, il suddetto controllo non veniva effettuato correttamente nel caso in cui la voce 52Z fosse stata attivata in presenza di un solo cedolino nel mese.
Con il presente aggiornamento, il suddetto problema è stato risolto: adesso la voce 52Z non provoca alcun effetto nel caso in cui venga attivata in presenza di un solo cedolino nel mese.

Gennaio 2024
(acred879)
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, secondo le modalità stabilite nella circolare Inps n. 11 del 16/01/2024, tenendo conto anche delle precisazioni fornite dallo stesso Istituto sul forum di Assosoftware.

A partire dalla competenza di gennaio 2024, l’esonero contributivo viene determinato sulla retribuzione imponibile erogata in ciascun mese, al netto di tutte le mensilità aggiuntive erogate (in qualsiasi forma) nello stesso mese.
Dalla retribuzione considerata ai fini dell’esonero, quindi, vengono decurtate la tredicesima e la quattordicesima, anche se erogate in forma di singoli ratei. La retribuzione così determinata viene utilizzata sia per verificare il superamento dei limiti ai fini della spettanza dell’esonero, sia per applicare la percentuale di esonero eventualmente spettante.

I limiti di retribuzione e le percentuali di esonero restano quelli previsti da luglio 2023 (aggiornamento Acred864):

  • 7,00% se la retribuzione imponibile (al netto delle mensilità aggiuntive) non supera il limite di E. 1.923;
  • 6,00% se la retribuzione imponibile (al netto delle mensilità aggiuntive) è compresa tra E. 1.923 ed E. 2.692.

Ricordiamo che la percentuale effettivamente applicata all’esonero viene limitata rispetto all’aliquota contributiva a carico del dipendente: tale criterio (confermato dall’Inps) è stato documentato nell’aggiornamento di luglio 2023 Acred864.

Sulla tredicesima mensilità, quindi, non spetta più alcun esonero, a differenza di quanto previsto fino a dicembre 2023.
Occorre sottolineare un’ulteriore differenza rispetto ai criteri applicati fino a dicembre 2023: la retribuzione imponibile che viene considerata ai fini dell’esonero risulta decurtata sia della tredicesima che della quattordicesima mensilità.

Con effetto dal mese di gennaio 2024, la retribuzione considerata ai fini dell’esonero corrisponde all’imponibile Inps del mese (voce 500) decurtato delle mensilità aggiuntive erogate nel mese (voci 477 / 478 / 479 / 476). Per quanto riguarda gli operai edili, viene invece decurtato l’accantonamento relativo alla tredicesima (voce 468).

La gestione dell’esonero viene effettuata tramite le stesse voci documentate nell’aggiornamento di luglio 2023 Acred864, modificate come necessario per applicare i nuovi criteri previsti nell’anno 2024:

  • Voce 53E, sulla quale sono riportati i seguenti valori:
    • Importo Totale: imponibile del mese al netto delle mensilità aggiuntive erogate;
    • Importo Unitario: imponibile derivante dalle mensilità aggiuntive erogate.
  • Voce 53F, nel cui Importo Totale è riportato l’esonero 7% sull’imponibile al netto delle mensilità aggiuntive, nel caso in cui tale valore non sia superiore ad E. 1.923.
  • Voce 53G, nel cui Importo Totale è riportato l’esonero 6% sull’imponibile al netto delle mensilità aggiuntive, nel caso in cui tale valore sia compreso tra E. 1.923 ed E. 2.692.

Sulla denuncia Uniemens, l’esonero contributivo continua ad essere riportato sulle stesse causali previste fino al mese di dicembre 2023 (ovviamente, escludendo le causali relative all’esonero sulla tredicesima):

  • L094: esonero 6% sull’imponibile del mese al netto delle mensilità aggiuntive;
  • L098: esonero 7% sull’imponibile del mese al netto delle mensilità aggiuntive.

Per quanto riguarda i soggetti ex-Inpdap, sia l’esonero al 6% che quello al 7% continuano ad essere riportati nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, finestra ‘Ulteriori recuperi contributi’, sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’. I codici recupero utilizzati rimangono invariati (‘48’ per l’esonero al 6%, ‘49’ per l’esonero al 7%).
Dal mese di gennaio 2024, nella stessa sezione viene indicato anche il valore della tredicesima e quattordicesima erogate (anche in forma di rateo), riportandolo sul codice ‘57’ con ‘0’ come importo da recuperare.

Ricordiamo che, se la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le voci relative ai contributi “altri enti” (569 / 570, ecc.), l’esonero deve essere attivato indicando, sulle Voci Fisse, le preesistenti voci 5BA / 5BB, senza alcun valore.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), precisiamo che, al momento, non risulta chiaro come deve essere indicata la condizione di esonero spettante sulla retribuzione del mese al netto della tredicesima.
Secondo la circolare Inps sopra citata, occorrerebbe continuare ad utilizzare gli stessi codici tipo retribuzione previsti fino a dicembre 2023 (‘7’ / ‘8’ / ‘9’). Tuttavia sul codice ‘7’, relativo alla retribuzione del mese, non è possibile indicare alcun importo, quindi sarebbe necessario indicare il valore della tredicesima sui codici ‘8’ / ‘9’: sorge qualche dubbio sul fatto che l’Inps continui ad accettare tali codici, visto che sulla tredicesima non spetta più l’esonero.
In merito alla denuncia DMAG Mensile, quindi, forniremo ulteriori indicazioni quando avremo i necessari riscontri.

ESONERO SU ULTERIORI CEDOLINI
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una nuova opzione, utilizzabile dal mese di gennaio 2024, che consente di controllare automaticamente l’intero imponibile del mese in presenza di più cedolini per uno stesso dipendente.
Per attivare la nuova opzione, occorre indicare la voce 52Z sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (in tal caso, la voce va inserita su tutte le decorrenze presenti nel mese); in alternativa, la voce 52Z può essere inserita sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello. È inoltre necessario, sui dipendenti per i quali vengono elaborati più cedolini nello stesso mese, effettuare una doppia elaborazione tramite il servizio Cedolini – Elaborazione (come già previsto per altre gestioni relative alla presenza di ulteriori cedolini – vedere aggiornamento di dicembre 2023 Acred875).
Utilizzando la voce 52Z, il controllo rispetto ai limiti previsti (E. 1.923 / E. 2.692) viene effettuato considerando la somma degli imponibili relativi a tutti i cedolini del mese (criterio confermato dall’Inps), ovviamente al netto delle mensilità aggiuntive erogate. Precisiamo che il calcolo dell’esonero continua ad essere effettuato separatamente su ciascun cedolino, indicandolo sulle corrispondenti denunce Uniemens. A tale riguardo, facciamo presente che occorre considerare l’aliquota contributiva a carico del dipendente, presente su ogni cedolino, per limitare la percentuale di esonero applicabile.

Luglio 2023
(acred864)
AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

E’ stato predisposto l’aumento dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti previsto dall’art. 34, comma 1, del D.L. 48/2023, secondo le modalità indicate nel messaggio Inps n. 1932 del 24/05/2023.

Precisiamo innanzitutto che l’aumento dell’esonero contributivo interessa i periodi di paga da luglio a dicembre 2023 ed ha effetto esclusivamente sulla retribuzione imponibile del mese, al netto dei ratei di tredicesima erogati.
L’aumento non ha quindi effetto sui ratei di tredicesima erogati, a qualsiasi titolo, nel periodo in questione. Ricordiamo che la quattordicesima e qualsiasi altra retribuzione differita (ad eccezione della tredicesima) erogata nel mese, deve essere considerata “inclusa” nella retribuzione del mese, ai fini della spettanza e del calcolo dell’esonero.

Dal mese di luglio 2023, l’esonero contributivo passa alle seguenti percentuali:

  • 7,00% se la retribuzione imponibile del mese non supera il limite di E. 1.923;
  • 6,00% se la retribuzione imponibile del mese risulta compresa tra E. 1.923 ed E. 2.692.

Come già detto, la percentuale dell’esonero resta invariata per quanto riguarda i ratei di tredicesima erogati.

Le voci elaborate automaticamente per la gestione dell’esonero corrispondono a quelle predisposte e documentate con l’aggiornamento di gennaio 2023 Acred849, di seguito riepilogate:

  • Voce 53E, sulla quale sono riportati i seguenti valori:
    • Importo Totale: imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati;
    • Importo Unitario: importo dei ratei di tredicesima erogati;
    • Quantità: numero dei ratei di tredicesima erogati.
  • Voce 53F, sulla quale sono riportati i seguenti valori:
    • Importo Totale: esonero 7% sull’imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati (Importo Totale voce 53E), nel caso in cui tale valore non sia superiore ad E. 1.923;
    • Importo Unitario: esonero 3% sul totale dei ratei di tredicesima erogati (Importo Unitario voce 53E), nel caso in cui tale valore non sia superiore al limite ottenuto moltiplicando E. 160 per il numero dei ratei erogati (Quantità voce 53E).
  • Voce 53G, sulla quale sono riportati i seguenti valori:
    • Importo Totale: esonero 6% sull’imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati (Importo Totale voce 53E), nel caso in cui tale valore sia compreso tra E. 1.923 ed E. 2.692;
    • Importo Unitario: esonero 2% sul totale dei ratei di tredicesima erogati (Importo Unitario voce 53E), nel caso in cui tale valore sia compreso tra i due limiti ottenuti moltiplicando E. 160 ed E. 224 per il numero dei ratei erogati (Quantità voce 53E).

Precisiamo che le aliquote applicate nel calcolo dell’esonero vengono automaticamente limitate ad un valore massimo corrispondente all’aliquota IVS a carico del dipendente. Da tale limite restano escluse altre contribuzioni a carico del dipendente, quali ad esempio la CIGS o il FIS, in quanto l’esonero opera solo sulla contribuzione IVS.
Nel caso degli apprendisti, l’esonero sulla retribuzione del mese viene automaticamente limitato all’aliquota IVS a carico dell’apprendista, pari al 5,84% (la validità di tale criterio è stata confermata dall’Inps sul forum di Assosoftware).
Nel caso in cui fosse necessario “forzare” l’aliquota relativa all’esonero sulla retribuzione del mese (al netto dei ratei di tredicesima erogati), dal mese di luglio è possibile indicarla nel campo Importo Totale della voce 53D.
Ricordiamo, inoltre, che per determinare l’aliquota “utile” si tiene contro dell’eventuale esonero lavoratrici madri.

In caso di necessità, è possibile forzare l’applicazione dell’esonero nella misura del 6% o 7% sulla retribuzione del mese, oppure bloccare l’applicazione dell’esonero. In particolare, ricordiamo che può essere necessario effettuare una “forzatura” in presenza di più cedolini nello stesso mese, tenendo conto dell’imponibile complessivo del mese.
Per forzare l’applicazione dell’esonero con una diversa aliquota, occorre inserire la voce 53D indicando, nel campo Quantità, il valore ‘2’ per forzare l’esonero al 6% oppure ‘3’ per forzare l’esonero al 7%. Entrambe le opzioni hanno effetto soltanto sull’esonero relativo alla retribuzione del mese, al netto dei ratei di tredicesima eventualmente erogati.
Ricordiamo che nel campo Quantità della voce 53D può essere indicato il valore ‘1’ per bloccare l’esonero.
Tutte le opzioni sopra descritte vanno inserite sulle Variazioni Mensili relative ciascun cedolino interessato.

Per quanto riguarda la denuncia Uniemens, i codici causale relativi all’esonero restano invariati:

  • L094: esonero 6% (2% fino a giugno) sull’imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati;
  • L025: esonero 2% sui ratei di tredicesima erogati, se in numero uguale a 12;
  • L095: esonero 2% sui ratei di tredicesima erogati, se in numero inferiore a 12;
  • L098: esonero 7% (3% fino a giugno) sull’imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati;
  • L099: esonero 3% sui ratei di tredicesima erogati, se in numero uguale a 12;
  • L100: esonero 3% sui ratei di tredicesima erogati, se in numero inferiore a 12.

Per quanto riguarda gli operai agricoli, secondo il messaggio Inps, sulla denuncia DMAG Mensile occorre continuare ad indicare gli stessi tipi retribuzione previsti in precedenza (codici ‘7’ / ‘8’ / ‘9’, aggiornamento di maggio 2022 Acred825), senza fornire alcuna indicazione in merito alla nuova percentuale applicata. L’Istituto dovrebbe poi determinare quale percentuale occorre applicare, in base agli importi indicati sulla denuncia.

Per quanto riguarda i soggetti ex-Inpdap, sia l’esonero al 6% che quello al 7% sono riportati nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, finestra ‘Ulteriori recuperi contributi’, sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’.
Entrambi gli esoneri sono dettagliati per singolo mese e per tipologia (imponibile del mese / ratei di tredicesima).

Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le stesse voci previste per la contribuzione Inps (voce 521 contributo complessivo, voce 527 contributo dipendente), l’esonero viene calcolato automaticamente tramite le voci 53F / 53G descritte nei paragrafi precedenti. In tale condizione, la procedura di generazione dei dati compila in automatico i campi interessati del servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’.

Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le voci relative ai contributi “altri enti” (569 / 570, 56A / 56D, etc.), l’esonero deve essere attivato indicando, sulle Voci Fisse, le preesistenti voci 5BA / 5BB, senza alcun valore.
Se è presente l’esonero lavoratrici madri, occorre indicare l’aliquota da applicare all’esonero nel campo Importo Totale della nuova voce 5B9. Dal mese di luglio viene elaborata anche la voce 5BL, sulla quale sono riportati gli imponibili utilizzati nel calcolo dell’esonero (la voce 5BL è utilizzata per compilare la denuncia ex-Inpdap).

Maggio 2023
(acred861)
ESONERO LAVORATRICI MADRI – LAVORO DOMESTICO

Sulla base del messaggio Inps n. 1552 del 28/04/2023 è stata predisposta la gestione automatica degli arretrati relativi all’esonero lavoratrici madri nel settore del lavoro domestico.
Precisiamo che il calcolo automatico degli arretrati riguarda esclusivamente gli eventuali periodi ricadenti nell’anno 2022, in quanto per l’anno 2023 sono state rilasciate le tabelle contributive da agganciare ai soggetti interessati alla suddetta agevolazione (aggiornamento di gennaio 2023 Acred852).
Nei casi in cui occorre calcolare gli arretrati relativi all’anno 2022, è sufficiente inserire la nuova voce 45V sulle variazioni del mese in cui si intende effettuare il recupero, indicando la data di inizio del periodo agevolato nel campo Competenza (la voce 45V può essere selezionata dall’elenco delle voci variabili al punto 5.4.1 ‘Varie Inps’).
Il valore dei contributi arretrati recuperati tramite la voce 45V viene indicato in un’apposita colonna sulla stampa trimestrale dei contributi (programma ‘LISTACOL’ sulla procedura Stampe Accessorie).

Febbraio 2023
(acred855)
ESONERO CONTRIBUTIVO – ALTRI ENTI

Con l’aggiornamento di gennaio 2023 Acred849, è stata rilasciata la nuova voce 5BA, utilizzabile per gestire l’esonero contributivo relativo ad “altri enti” (enti diversi dall’Inps) nella misura del 3%.
Segnaliamo che, a causa di un errore, la voce 5BA non ha avuto alcun effetto sulla busta paga. Di conseguenza, sulla busta paga di febbraio viene elaborata automaticamente un’apposita voce (5BH) che riporta i valori presenti sulla voce 5BA nel mese di gennaio, producendo l’effetto previsto sulla busta paga di febbraio (imponibile fiscale e netto).
Precisiamo che la voce 5BA era stata riportata correttamente sulla nota contabile di gennaio.

Gennaio 2023
(acred851)
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI – ULTERIORI MODIFICHE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred849 del 24/01/2023, è stato rilasciato l’aumento dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, previsto dalla legge n. 197/2022, con effetto dal mese di gennaio 2023.
Come precisato nella documentazione dell’aggiornamento, la gestione dell’aumento è stata predisposta sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, compresa una “bozza” della futura circolare.

Nel giorno successivo all’aggiornamento, è stata pubblicata la circolare Inps n. 7 del 24/01/2023 (disponibile dal 25/01), la quale ha confermato quanto era stato anticipato ad Assosoftware, fornendo comunque ulteriori indicazioni.

In particolare, al punto 3.2 della circolare è stato precisato che, in presenza di più denunce Uniemens relative ad uno stesso dipendente, dovute a variazioni nell’inquadramento previdenziale (qualifica, tipo di contratto, regime orario, ecc.), ai fini dell’applicazione dell’esonero occorre considerare l’imponibile complessivo del mese.
La suddetta precisazione non era mai stata fornita in precedenza, sebbene fossero stati presentati diversi quesiti a tale riguardo, in relazione all’esonero dell’anno 2022. A questo proposito ricordiamo che, nell’anno 2022, in caso di più denunce Uniemens relative ad uno stesso dipendente (gestite, ovviamente, tramite più cedolini nello stesso mese), il calcolo veniva effettuato proporzionando il limite mensile al numero di giorni ricadenti in ciascuna denuncia (ossia in ciascun cedolino, come indicato nell’aggiornamento di aprile 2022 Acred822).
A causa del limitato tempo a disposizione, per l’elaborazione del mese di gennaio 2023 non è stato possibile predisporre il controllo automatico sull’imponibile complessivo del mese, in presenza di più cedolini su uno stesso dipendente.
Il suddetto controllo sarà predisposto con i prossimi aggiornamenti (comunque dopo il rilascio completo della CU/2023).

Per il momento, nei casi in cui vengono elaborati più cedolini relativi ad uno stesso dipendente, continua ad essere effettuato il controllo sul limite mensile proporzionato al numero di giorni ricadenti in ciascun cedolino.
Se necessario, in presenza di più cedolini, è possibile forzare l’applicazione dell’esonero nella misura del 2% o del 3%, in base all’imponibile complessivo del mese. A tale scopo, sulle Variazioni Mensili di ciascun cedolino, è possibile inserire la voce 53D indicando, nel campo Quantità, il valore “2” per forzare l’esonero al 2% oppure “3” per forzare l’esonero al 3%.
Precisiamo che entrambe le opzioni hanno effetto esclusivamente sull’esonero relativo alla retribuzione del mese, al netto dei ratei di tredicesima eventualmente erogati (per questi ultimi, non riteniamo necessario prevedere una forzatura).
Ricordiamo che nel campo Quantità della voce 53D può essere indicato il valore “1” per bloccare l’esonero (aggiornamento Acred822 sopra citato): tale opzione può essere utilizzata, sempre in presenza di più cedolini sullo stesso dipendente, nel caso in cui occorra inibire l’applicazione dell’esonero in considerazione dell’imponibile complessivo del mese.

Infine, segnaliamo che la circolare Inps ha fornito ulteriori indicazioni anche per quanto riguarda i casi di ulteriori rapporti di lavoro occorsi nello stesso mese, per un determinato dipendente, con diversi datori di lavoro.
Sulla base di tali indicazioni, ed in particolare di quanto precisato negli ultimi due paragrafi del punto 3.2 della circolare, riteniamo che, in caso di assunzione o cessazione nel mese, per l’applicazione dell’esonero debbano essere considerati i limiti mensili in valore intero (E. 1.923 / E. 2.692), senza effettuare alcun proporzionamento rispetto ai giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese. Ricordiamo che, nell’anno 2022, nei mesi di assunzione o cessazione veniva effettuato un proporzionamento del limite mensile rispetto ai giorni di calendario in cui il dipendente risultava in forza (aggiornamento di aprile 2022 Acred822). Tale criterio era stato adottato in quanto considerato più “prudente”, in assenza di indicazioni da parte dell’Inps. Era comunque stata prevista, e documentata, un’opzione per inibire il suddetto proporzionamento.

Con il presente aggiornamento, dal mese di gennaio 2023 non viene effettuato alcun proporzionamento rispetto ai giorni, nei mesi di assunzione e/o cessazione. Anche nei mesi in questione, quindi, i limiti vengono sempre considerati in misura intera (E. 1.923 / E. 2.692), ai fini dell’applicazione dell’esonero sulla retribuzione del mese.
Naturalmente, in base al nuovo criterio può succedere che l’esonero venga applicato anche su dipendenti che hanno una retribuzione contrattuale elevata, nel caso in cui vengano assunti negli ultimi giorni del mese. Occorre tuttavia considerare che si può arrivare allo stesso risultato, su dipendenti con retribuzione contrattuale elevata, a causa di un’assenza non retribuita che diminuisce la retribuzione del mese (in questo caso, anche applicando il criterio previsto nell’anno 2022).

Ricordiamo che nei casi in cui si ritiene (per qualsiasi motivo) che non debba essere applicato l’esonero, è possibile bloccarlo indicando la voce 53D con il valore ‘1’ nel campo Quantità. Tale voce può essere inserita sulle Variazioni Mensili (se si intende bloccare l’esonero per un solo mese) oppure sulle Voci Fisse (se si intende bloccarlo per tutti i mesi).

Gennaio 2023
(acred849)
AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

La legge 29/12/2022 n. 197 (“Legge di Bilancio 2023”), al comma 281 dell’art. 1, ha previsto un aumento dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, con effetto dal mese di gennaio 2023.

Ricordiamo che l’esonero contributivo a favore dei dipendenti è stato istituito dalla legge 234/2021, nella misura dello 0,80% con effetto dal mese di gennaio 2022 (aggiornamento di aprile 2022 Acred822). Tale esonero è stato poi aumentato al 2,00% dal D.L. 115/2022, con effetto dal mese di luglio 2022 (aggiornamento di ottobre 2022 Acred839).

Relativamente all’anno 2022, l’esonero spettava a condizione che la retribuzione imponibile “parametrata su base mensile per tredici mensilità” non risultasse superiore al limite mensile di E. 2.692. I criteri adottati nel controllo di tale limite sono stati documentati dettagliatamente con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822. In particolare, ricordiamo che il controllo doveva essere effettuato sull’imponibile al netto dei soli ratei di tredicesima erogati e, separatamente, sugli stessi ratei di tredicesima erogati (in quest’ultimo caso, proporzionando il limite mensile al numero dei ratei erogati).

Dal mese di gennaio 2023, l’esonero contributivo a favore dei dipendenti aumenta al 3,00% se la retribuzione imponibile non supera il limite mensile di E. 1.923. L’esonero rimane invece al 2,00% se la retribuzione imponibile risulta compresa tra i limiti mensili di E. 1.923 ed E. 2.692. Anche per quanto riguarda i nuovi limiti in vigore nell’anno 2023, rimane valido il precedente criterio di controllo in relazione all’imponibile del mese ed ai ratei di tredicesima erogati.

Al momento del presente aggiornamento, non è stata ancora pubblicata, da parte dell’Inps, la circolare relativa al suddetto aumento. Tuttavia, l’Istituto ha fornito ad Assosoftware una bozza della circolare, comprensiva delle istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens, garantendo che sarà possibile applicarla dal mese di gennaio 2023.
Con il presente aggiornamento, quindi, viene rilasciato l’aumento dell’esonero contributivo (compreso il conguaglio sulla denuncia Uniemens), secondo le modalità indicate nella “bozza” di circolare fornita dall’Inps.

Dal mese di gennaio 2023, le voci elaborate automaticamente per gestire l’esonero contributivo sono le seguenti:

  • Voce 53E, invariata rispetto all’anno 2022, sulla quale sono riportati i seguenti valori:

    • Importo Totale: imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati;

    • Importo Unitario: importo dei ratei di tredicesima erogati;

    • Quantità: numero dei ratei di tredicesima erogati.

  • Voce 53F, attivata da gennaio 2023, sulla quale sono riportati i seguenti valori:

    • Importo Totale: esonero 3% calcolato sull’imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati (Importo Totale voce 53E), nel caso in cui tale imponibile non sia superiore ad E. 1.923;

    • Importo Unitario: esonero 3% calcolato sul valore dei ratei di tredicesima erogati (Importo Unitario voce 53E), nel caso in cui tale valore non sia superiore al limite ottenuto moltiplicando E. 160 per il numero dei ratei erogati (Quantità voce 53E).

  • Voce 53G, già prevista nell’anno 2022, sulla quale sono riportati i seguenti valori:

    • Importo Totale: esonero 2% calcolato sull’imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati (Importo Totale voce 53E), nel caso in cui tale imponibile sia compreso tra E. 1.923 ed E. 2.692;

    • Importo Unitario: esonero 2% calcolato sul valore dei ratei di tredicesima erogati (Importo Unitario voce 53E), nel caso in cui tale valore sia compreso tra i due limiti ottenuti moltiplicando E. 160 ed E. 224 per il numero dei ratei erogati (Quantità voce 53E).

Secondo le indicazioni fornite dall’Inps nella suddetta “bozza”, i criteri da adottare nel controllo dei limiti mensili di reddito (imponibile del mese e ratei di tredicesima) non sono cambiati rispetto all’anno 2022, naturalmente considerando i nuovi valori in vigore nell’anno 2023. A tale riguardo, precisiamo che i limiti relativi ai ratei di tredicesima corrispondono ad 1/12 dei limiti mensili, arrotondando all’euro (E. 160 corrisponde a 1/12 di E. 1.923, E. 224 corrisponde a 1/12 di E. 2.692).

Per quanto riguarda le voci sopra elencate, precisiamo che se risultasse assente la voce 53F (ad esempio, se venisse bloccata dall’Utente), la voce 53G applicherebbe l’esonero 2% anche sull’imponibile del mese inferiore ad E. 1.923 o sui ratei di tredicesima inferiori ad E. 160. Naturalmente, tale condizione non si dovrebbe mai verificare, a meno di una “forzatura”.

Sulla busta paga, il valore dell’esonero contributivo continua ad essere indicato nella colonna “Competenze”, separando la quota relativa all’imponibile del mese (al netto dei ratei di tredicesima) dalla quota relativa ai ratei di tredicesima.
In corrispondenza di ciascun esonero (imponibile del mese / ratei di tredicesima), viene indicata la percentuale applicata (2% oppure 3%). A tale riguardo, facciamo presente che la percentuale di esonero applicata sull’imponibile del mese (al netto dei ratei erogati) può differire da quella applicata sui ratei erogati nello stesso mese.

Sulla nota contabile, il valore dell’esonero continua ad essere riportato sulla stessa riga prevista per l’anno 2022: “Recupero contributi Inps dipendenti” (cod. 2002002) nella parte centrale, decurtandolo da “Contributi Inps dipendenti” (cod. 3000702) nella parte finale. Ai fini contabili, non sono previste distinzioni tra l’esonero al 2% e quello al 3%.

Sulla denuncia Uniemens, l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, riportato nel campo ‘Contributo’ (servizio Uniemens – Dipendenti), continua a rimanere inalterato in presenza dell’esonero. Come nell’anno 2022, il valore dell’esonero viene recuperato indicandolo nella sezione Info Causali e sommandolo al totale a credito.

Nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, l’esonero contributivo è riportato sui seguenti codici causale:

  • L094 (preesistente): esonero 2% sull’imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati;
  • L025 (preesistente): esonero 2% sui ratei di tredicesima erogati, se in numero uguale a 12;
  • L095 (preesistente): esonero 2% sui ratei di tredicesima erogati, se in numero inferiore a 12.
  • L098 (nuova): esonero 3% sull’imponibile del mese al netto dei ratei di tredicesima erogati;
  • L099 (nuova): esonero 3% sui ratei di tredicesima erogati, se in numero uguale a 12;
  • L100 (nuova): esonero 3% sui ratei di tredicesima erogati, se in numero inferiore a 12.

Sulle causali preesistenti (L094 / L025 / L095), nel campo Identificativo continua ad essere riportato l’imponibile sul quale è stato calcolato l’esonero (tale valore viene indicato senza i decimali e arrotondato all’unità di euro).
Sulle nuove causali (L098 / L099 / L100), nel nuovo campo Importo Base viene riportato l’imponibile sul quale è stato calcolato l’esonero (anche in questo caso, l’imponibile è indicato senza i decimali e arrotondato all’unità di euro), mentre nel campo Identificativo viene indicato ‘N’. Secondo quanto indicato nella “bozza” di circolare, non sarebbe previsto un “allineamento” nelle modalità di compilazione delle causali preesistenti rispetto alle nuove causali.
Su ciascuna causale, viene riportato il mese di competenza, automaticamente impostato al mese della denuncia.

Relativamente agli operai agricoli, precisiamo che la gestione dell’esonero continua ad essere effettuata secondo gli stessi criteri previsti per gli altri dipendenti, anche per quanto riguarda l’indicazione sulla busta paga e sulla nota contabile.

Sempre per gli operai agricoli, sulla denuncia DMAG Mensile, secondo la “bozza” di circolare fornita dall’Inps, occorrerà continuare ad indicare gli stessi tipi retribuzione previsti nell’anno 2022 (codici ‘7’ / ‘8’ / ‘9’, aggiornamento di maggio 2022 Acred825), senza fornire alcuna indicazione in merito alla percentuale applicata (2% oppure 3%). Sarà poi l’Istituto a determinare quale percentuale occorre applicare, ovviamente in base agli importi indicati sulla denuncia.

Per quanto riguarda i soggetti ex-Inpdap, sia l’esonero al 2% che quello al 3% vengono riportati nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, finestra ‘Ulteriori recuperi contributi’, sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’ Entrambi gli esoneri sono dettagliati per singolo mese e per tipologia (imponibile del mese / ratei di tredicesima).

Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le stesse voci previste per la contribuzione Inps (voce 521 contributo complessivo, voce 527 contributo dipendente), l’esonero viene calcolato automaticamente sulla busta paga di gennaio tramite le voci 53G (esonero al 2%) oppure 53F (esonero al 3%). In tale condizione, la procedura di generazione dei dati compila in automatico i campi interessati del servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’.

Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le voci relative ai contributi “altri enti” (569 / 570, 56A / 56D, etc.), l’esonero deve essere attivato indicando, sulle Voci Fisse, sia la preesistente voce 5BB che la nuova voce 5BA, entrambe senza alcun importo. Precisiamo che la voce 5BA calcola l’esonero 3% sugli imponibili fino ad E. 1.923, mentre la voce 5BB calcola l’esonero 2% sugli imponibili compresi tra E. 1.923 ed E. 2.692.

NOTA: Secondo quanto indicato nella “bozza” di circolare fornita dall’Inps ad Assosoftware, in caso di rapporto di lavoro cessato nell’anno 2022, se alcune somme imponibili (ad esempio le mensilità aggiuntive) vengono erogate nell’anno 2023, per tali somme NON si dovrebbe beneficiare dell’esonero contributivo. In attesa delle disposizioni ufficiali, consigliamo di “bloccare” l’esonero contributivo sulle buste paga che presentano la suddetta condizione (elaborate nell’anno successivo a quello di cessazione, con erogazione di somme imponibili ai fini contributivi): a tale scopo, è sufficiente inserire la voce 5E3 sulle Voci Fisse del dipendente interessato, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.
Naturalmente, non occorre effettuare la suddetta operazione se, sulle buste paga elaborate nell’anno successivo a quello di cessazione, sono presenti soltanto somme non imponibili (come, ad esempio, in caso di erogazione del solo Tfr).

Dicembre 2022
(acred845)
INDENNITA’ ART. 18 D.L. 144/2022 (150 EURO)

Ricordiamo che è possibile erogare l’indennità prevista dall’art. 18 del D.L. n. 144/2022 sulla busta paga di dicembre, nel caso in cui non sia stato possibile, per “motivi gestionali”, erogarla sulla busta paga di novembre.

Come anticipato nell’aggiornamento Acred843 del 24/11/2022, per attivare l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di dicembre, occorre indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 5E1, inserendola sulle Variazioni Mensili dei soli dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione su dicembre interessi un’intera azienda, è possibile inserire la voce 5E1 (con ‘1’ nell’Importo Unitario) sulle Voci Fisse a livello di ditta.

Attivando l’erogazione su dicembre tramite la voce 5E1 come sopra indicato (‘1’ nel campo Importo Unitario), viene controllato automaticamente che NON sia già stata erogata l’indennità sulla busta paga del mese di novembre.

Inoltre, per procedere all’erogazione su dicembre, vengono controllate automaticamente le seguenti condizioni:

  • il dipendente deve essere stato in forza (per almeno un giorno) nel mese di novembre;
  • il dipendente deve avere una retribuzione imponibile del mese di novembre (decurtata del rateo di tredicesima eventualmente erogato) non superiore ad E. 1.538;
  • in assenza di retribuzione imponibile nel mese di novembre (a causa di eventi tutelati), la retribuzione teorica dello stesso mese non deve risultare superiore ad E. 1.538;
  • deve risultare barrata la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’; a quest’ultimo riguardo, restano valide le opzioni previste per il mese di novembre (di seguito riepilogate).

Per quanto riguarda la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, ricordiamo che è possibile richiedere la storicizzazione del servizio ‘Detrazioni e ANF’ sul mese di novembre (voce 5E1 con ‘1’ nel campo Importo Totale, eventualmente inserita sulle Voci Fisse); in tal caso, viene considerata valida anche la storicizzazione su dicembre.
Ricordiamo infine che, in alternativa alla casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, è possibile confermare la dichiarazione del dipendente indicando la voce 5E1 con ‘1’ nel campo Quantità.

In caso di erogazione dell’indennità sulla busta paga di dicembre, il conguaglio viene effettuato tramite la denuncia Uniemens relativa allo stesso mese, conformemente a quanto indicato nel messaggio Inps n. 4159 del 17/11/2022.

Novembre 2022
(acred844)
INDENNITA’ ART. 18 D.L. 144/2022 – PRECISAZIONE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred843 del 24/11/2022, abbiamo rilasciato la gestione dell’indennità di 150 euro prevista dall’art. 18 del D.L. n. 144/2022, sull’elaborazione del mese di novembre.

Nella documentazione dell’aggiornamento Acred843 sono descritte le diverse modalità che si possono adottare per gestire la dichiarazione, da parte del dipendente, di non percepire trattamenti pensionistici e non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. A seguito di alcune richieste di chiarimenti, descriviamo più dettagliatamente come funziona una delle modalità disponibili per gestire la suddetta dichiarazione.

Una delle modalità disponibili prevede che venga barrata la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’, secondo un criterio analogo a quello previsto per l’indennità di 200 euro nel mese di luglio.
Adottando tale modalità, è possibile scegliere di rendere obbligatoria la storicizzazione del suddetto servizio sul mese di novembre, in modo da considerare valida la barratura della casella (per l’indennità di 150 euro) soltanto se la decorrenza del servizio ricade nel mese novembre. A tale proposito, nell’aggiornamento Acred843 abbiamo ricordato che la stessa casella è stata utilizzata per l’indennità di 200 euro nel mese di luglio, quindi potrebbe risultare già barrata.
Come documentato nell’aggiornamento Acred843, se si vuole rendere obbligatoria la storicizzazione sul mese di novembre, occorre impostare la voce 5E1 sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Importo Totale. La voce 5E1 può essere inserita a qualsiasi livello, ad esempio a livello generale (barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). In tal modo, la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ (se barrata) viene considerata valida per l’indennità di 150 euro soltanto se la decorrenza del servizio ricade tra il 1 ed il 30 novembre (quindi, solo se è stata effettuata una storicizzazione su novembre).
Se, invece, NON viene impostata la voce 5E1 sulle Voci Fisse con ‘1’ nel campo Importo Totale, la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, se risulta barrata, viene considerata valida per l’indennità di 150 euro anche se la decorrenza del servizio è precedente a novembre (quindi, anche nei casi in cui la stessa casella è stata barrata per l’indennità di 200 euro).
Naturalmente, rimane sempre possibile annullare la barratura della casella, effettuando una storicizzazione.
Come precisato nell’aggiornamento Acred843, rimane facoltà dell’Utente decidere se sia opportuno considerare valida, anche per l’indennità di 150 euro, la dichiarazione presentata dal dipendente in relazione all’indennità di 200 euro.

Per completezza, ricordiamo che nell’aggiornamento Acred843 è prevista anche una diversa modalità per confermare che il dipendente ha presentato la suddetta dichiarazione: indicare la voce 5E1 con il valore ‘1’ nel campo Quantità.
Questa diversa modalità può essere scelta, in alternativa alla casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, nel caso in cui risulti più agevole per l’Utente (analogamente a quanto è stato previsto per l’indennità di 200 euro tramite la voce 5E0).

Ricordiamo infine che, in entrambe le modalità previste (barratura della casella o voce 5E1 con ‘1’ in Quantità), vengono verificate automaticamente le altre condizioni che danno diritto all’indennità: retribuzione non superiore ad E. 1.538, rapporto di lavoro in essere nel mese di novembre, dipendente non inquadrato come OTD o lavoratore domestico.
Nell’aggiornamento Acred843 sono descritti dettagliatamente i criteri adottati per la verifica delle suddette condizioni.

Novembre 2022
(acred843)
INDENNITA’ ART. 18 D.L. 144/2022 (150 EURO)

Il D.L. n. 144 del 23/09/2022 ha previsto, all’art. 18, l’erogazione di un’indennità una-tantum di 150 euro ai lavoratori dipendenti, tramite anticipo da parte del datore di lavoro e conseguente conguaglio sulla denuncia Uniemens.
Il decreto ha anche previsto, all’art. 19, l’erogazione della stessa indennità da parte dell’Inps, nei confronti di varie categorie di soggetti, in alcuni casi automaticamente, in altri casi a seguito di presentazione di apposita domanda.
Entrambi gli articoli precisano che l’indennità deve essere percepita una sola volta da un determinato soggetto.
La presente documentazione riguarda esclusivamente i casi di erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.

L’Inps ha emanato le disposizioni relative all’erogazione della suddetta indennità (da parte del datore di lavoro) tramite la circolare n. 116 del 17/10/2022 ed i messaggi n. 3806 del 20/10/2022 e n. 4159 del 17/11/2022.

Secondo le disposizioni sopra citate, l’indennità deve essere erogata dal datore di lavoro ai propri dipendenti, soltanto se sono rispettate tutte le condizioni di seguito elencate:

  • Il dipendente deve risultare in forza nel mese di novembre 2022. A tal fine, si considera sufficiente che il dipendente sia in forza per almeno un giorno nel mese di novembre, secondo lo stesso criterio adottato per la precedente indennità di 200 euro erogata nel mese di luglio 2022.

  • Il dipendente deve avere, nel mese di novembre, una retribuzione imponibile non superiore ad E. 1.538. La retribuzione imponibile da considerare corrisponde a quella indicata sulla denuncia Uniemens di novembre, decurtata della tredicesima o del relativo rateo (se erogati nello stesso mese).

  • Nel caso in cui la retribuzione imponibile del mese di novembre risulti azzerata a causa di “eventi tutelati”, la “retribuzione teorica” dello stesso mese non deve essere superiore ad E. 1.538. Ricordiamo che la retribuzione teorica viene indicata nell’apposito campo della denuncia Uniemens.

  • Il dipendente deve avere sottoscritto e presentato al datore di lavoro una dichiarazionecon la quale afferma di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 19, commi 1 e 16”, ossia di non percepire trattamenti di pensione e non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.

Come per la precedente indennità di 200 euro erogata nel mese di luglio, restano esclusi dall’erogazione, da parte del datore di lavoro, i lavoratori domestici e gli operai agricoli a tempo determinato (OTD).

L’indennità deve essere erogata con la busta paga relativa al mese di novembre 2022. Nel caso in cui non sia possibile, per “motivi gestionali”, erogare l’indennità sulla busta paga di novembre, l’erogazione potrà avvenire sulla busta paga di dicembre. Il conguaglio, ovviamente, deve avvenire sulla denuncia Uniemens del mese di erogazione.

L’importo da erogare corrisponde sempre ad E. 150, indipendentemente dall’eventuale condizione di part-time o dalla durata del rapporto di lavoro (purché quest’ultimo sussista nel mese di novembre 2022).

Per avere diritto all’indennità di 150 euro, è necessario che la retribuzione imponibile del mese di novembre, al netto della tredicesima o del rateo erogati, risulti inferiore al limite di E. 1.538. Se la retribuzione imponibile è azzerata per effetto di “eventi tutelati”, tale controllo viene effettuato rispetto sulla “retribuzione teorica”.
I controlli sopra descritti vengono effettuati automaticamente, sull’elaborazione delle buste paga di novembre.

Nel caso in cui vengano elaborate più buste paga nel mese di novembre (a causa di un cambiamento di qualifica, regime orario, tipo di contratto, oppure in caso di cessazione e riassunzione) il limite di E. 1.538 viene proporzionato ai giorni di calendario ai quali si riferisce la busta paga, secondo lo stesso criterio adottato per l’indennità di 200 euro erogata nel mese di luglio. Il tal modo, si evita che l’imponibile complessivo del mese superi il limite previsto.
Precisiamo che, in presenza di più cedolini nello stesso mese, l’indennità di 150 euro viene erogata soltanto sul cedolino di fine mese (analogamente a quanto previsto per l’indennità di 200 euro).

Precisiamo che, in caso di sola assunzione o cessazione nel mese (senza che vi sia un secondo rapporto di lavoro nello stesso mese e con lo stesso datore), il controllo della retribuzione viene effettuato rispetto al limite “intero” di E. 1.538.
Se si ritiene corretto proporzionare, anche in questo caso, il suddetto limite rispetto alla durata del rapporto di lavoro nel mese, è possibile attivare tale proporzionamento indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 5E4.

Nel campo Importo Unitario della voce 5E4 viene riportato il valore della retribuzione considerata per il controllo del superamento del limite di E. 1.538. Come già detto, tale valore corrisponde alla retribuzione imponibile al netto della tredicesima o del relativo rateo (se erogati nel mese); nel caso in cui tale retribuzione risulti azzerata a causa di eventi tutelati, viene considerata la retribuzione teorica (determinata come richiesto sulla denuncia Uniemens).

Sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’ è disponibile la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, tramite la quale è possibile confermare che il dipendente ha dichiarato di non percepire trattamenti pensionistici e non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza.
La suddetta casella, in relazione all’indennità di 150 euro, viene gestita secondo i criteri descritti nell’aggiornamento Acred842 del 15/11/2022. Ricordiamo, in particolare, che si tratta della stessa casella utilizzata per la corrispondente dichiarazione relativa all’indennità di 200 euro: di conseguenza, come precisato nell’aggiornamento Acred842, se non viene effettuata alcuna modifica sulla casella in questione, per l’indennità di 150 euro viene considerata valida la condizione presente in archivio, già applicata all’indennità di 200 euro.

Nel caso in cui, per la dichiarazione relativa all’indennità di 150 euro, risulti una condizione diversa da quella impostata per l’indennità di 200 euro, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/11/2022, modificando opportunamente la suddetta casella. Se, ad esempio, la casella era stata barrata per l’indennità di 200 euro (il dipendente aveva dichiarato di non percepire i suddetti trattamenti), mentre per l’indennità di 150 euro la stessa casella NON deve essere barrata (il dipendente dichiara di percepire i suddetti trattamenti), occorre effettuare una storicizzazione in data 01/11/2022 (o comunque sul mese di novembre 2022), togliendo la spunta dalla casella. Occorre tenere presente che, da un punto di vista gestionale, l’Utente può decidere se considerare obbligatoria la compilazione di una nuova dichiarazione, oppure ritenere valida, almeno in alcuni casi, la precedente dichiarazione presentata per l’indennità di 200 euro.

Nel caso in cui si intenda rendere obbligatoria la storicizzazione sul mese di novembre (anche nei casi in cui si deve confermare quanto già dichiarato in occasione dell’indennità di 200 euro), occorre impostare la voce 5E1 sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta / dipendente), con il valore ‘1’ nel campo Importo Totale. Così facendo, se la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ risulta barrata, questa sarà considerata valida, per l’indennità di 150 euro, solo se la decorrenza del servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’ è uguale o successiva al 01/11/2022.

In alternativa alla casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, è possibile confermare la dichiarazione del dipendente (ossia confermare che il dipendente ha dichiarato di non percepire trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza), per l’indennità di 150 euro, indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 5E1 (si tratta di un’opzione analoga a quella prevista per l’indennità di 200 euro sulla voce 5E0). Precisiamo che quest’ultima modalità può essere adottata, in alternativa alla barratura della casella, semplicemente se risulta più comoda per l’Utente.
La voce 5E1 può essere inserita sulle Variazioni Mensili di novembre oppure sulle Voci Fisse, a qualsiasi livello.

In entrambi i casi (casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ oppure voce 5E1 con ‘1’ in Quantità), NON occorre preoccuparsi di verificare le altre condizioni che danno diritto all’indennità: retribuzione non superiore ad E. 1.538, rapporto di lavoro in essere nel mese di novembre, dipendente non inquadrato come OTD o lavoratore domestico.
Le suddette condizioni vengono sempre verificate in automatico, sia nel caso che risulti barrata la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, sia nel caso che venga inserita la voce 5E1 con il valore ‘1’ nel campo Quantità.

Ricordiamo che, sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’ è presente anche l’opzione ‘Forza / Blocca erogazione’, che può essere utilizzata nei casi (particolari) in cui è necessario “forzare” o “bloccare” l’erogazione dell’indennità, in relazione al controllo automatico sulla retribuzione e sulla sussistenza del rapporto di lavoro.

L’indennità erogata viene riportata nel campo Importo Totale della voce 5E4: tale importo viene sommato direttamente sul netto in busta, in quanto (come per l’indennità di 200 euro) non costituisce reddito ai fini fiscali o previdenziali e non può essere trattenuto in caso di pignoramento.
La voce 5E4 è riportata nella parte centrale del cedolino, con il valore dell’indennità nella colonna Competenze.
Sulla nota contabile, l’indennità è riportata su un’apposita riga nella sezione del Dettaglio (codice dato ‘3002901’), mentre nella parte centrale viene indicata sul rigo ‘Indennità varie’ a carico Inps (insieme ad altre indennità c/Inps).

Sulla denuncia Uniemens individuale, l’indennità viene riportata nella sezione Info Causali, con la causale ‘L033’, indicando il periodo di competenza e ‘N’ nel campo Identificativo. Per questa causale, inoltre, è stata prevista la compilazione di un nuovo campo, denominato ‘Importo base’, nel quale viene riportata la retribuzione considerata per il controllo del limite di E. 1.538 (tale retribuzione è presente nel campo Importo Unitario della voce 5E4).
Ovviamente, il valore dell’indennità viene sommato al totale a credito della denuncia.

Sulla denuncia DMAG Mensile, l’indennità viene riportata sul tipo retribuzione ‘X’ (senza compilare altri campi), tramite la procedura ‘DMAG Mensile: Generazione dati da archivi Paghe’.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’indennità viene riportata sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, tramite la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’. In particolare, l’indennità viene indicata nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, riportando il codice ‘44’, il mese di competenza e, nel campo ‘Altro imponibile’, la retribuzione considerata per il controllo del limite di E. 1.538.

NOTA: Anticipiamo che, sul mese di dicembre, sarà possibile attivare l’erogazione dell’indennità di 150 euro, nel caso in cui non sia stata erogata nel mese di novembre per “motivi gestionali”. Per attivare l’erogazione sulla busta paga  di dicembre, occorrerà indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 5E1.

Novembre 2022
(acred843)
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2022 Acred839, è stata rilasciata la gestione dell’esonero contributivo spettante alle lavoratrici madri, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 102 del 19/09/2022 e tenendo conto delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware.
Successivamente all’aggiornamento Acred839, è stato pubblicato il messaggio Inps n. 4042 del 9/11/2022, tramite il quale sono state confermate le suddette anticipazioni ed è stato fornito qualche ulteriore chiarimento.

In particolare, nel messaggio sopra citato è stato confermato che l’esonero spetta dalla data del primo rientro effettivo al lavoro dopo il periodo di assenza per maternità, includendo in tale periodo anche l’eventuale congedo parentale a giorni (maternità facoltativa), oltre a ferie e permessi, qualora tali assenze vengano usufruite “senza soluzione di continuità” (ossia senza interruzioni) rispetto alla maternità obbligatoria. Nel messaggio sono riportati alcuni esempi di assenze che seguono la maternità obbligatoria in varie combinazioni. Viene inoltre ribadito che il suddetto rientro deve avvenire tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2022 (condizione già indicata nella precedente circolare 102/2022).
A nostro avviso, sarebbe stato opportuno chiarire, tramite appositi esempi, se l’esonero spetta anche nel caso in cui la maternità obbligatoria sia terminata nell’anno precedente (2021) e ad essa sia seguita, senza soluzione di continuità (senza interruzione), la maternità facoltativa o l’assenza per ferie e permessi. In tutti gli esempi riportati nel messaggio, infatti, la maternità obbligatoria termina nell’anno 2022, lasciando irrisolto il caso sopra descritto.

Nella sostanza, comunque, le indicazioni operative fornite con l’aggiornamento Acred839 restano confermate.

Con il presente aggiornamento, inoltre, vengono fornite le indicazioni per recuperare l’esonero relativo ai mesi pregressi (dal mese di rientro al lavoro, fino al mese precedente all’applicazione dell’esonero “corrente”).

Come indicato nell’aggiornamento Acred839, per individuare i casi “potenzialmente” interessati all’esonero, occorre utilizzare il programma ‘STADIPMA’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’).
Il programma ‘STADIPMA’ consente di generare un elenco dei periodi di maternità ricadenti nel periodo richiesto: tale stampa può essere utilizzata per verificare se il rientro al lavoro è avvenuto nell’anno 2022.
Inoltre, con il presente aggiornamento viene rilasciata una nuova opzione: nel campo ‘Seleziona tipo di evento’ è adesso disponibile l’opzione ‘Maternità obbligatoria e/o facoltativa’, tramite la quale si ottiene un elenco che comprende entrambi i tipi di maternità. Precisiamo che rimane comunque da controllare se la facoltativa è stata usufruita senza interruzione rispetto all’obbligatoria, ed anche se sono state effettuate altre assenze prima del rientro.
Il periodo da controllare corrisponde all’anno 2022: sulla procedura Stampe Accessorie, quindi, va indicato ‘01/01/2022’ nel campo Data Iniziale e ‘31/12/2022’ nel campo Data Finale.
In conseguenza di quanto precisato nei paragrafi precedenti, rimane comunque il dubbio se gli eventi di maternità da considerare siano soltanto quelli ricadenti nell’anno 2022, oppure anche quelli ricadenti nell’anno 2021, nel caso in cui, senza interruzione rispetto alla maternità, ci sia stato un periodo di assenza per ferie o permessi terminato nel 2022.

Ricordiamo che la data di inizio del periodo agevolato (ossia la data del primo rientro effettivo al lavoro) deve essere indicata, dall’Utente, nel campo Competenza della voce 52M (elenco voci, 5.4.1 ‘Varie Inps’), indicandola sulle Variazioni Mensili del mese nel quale si intende iniziare ad applicare l’esonero.
A titolo di esempio: se si vuole iniziare ad applicare l’esonero da novembre ed il “primo rientro effettivo” è avvenuto il 10/05/2022, sulle Variazioni Mensili di novembre va indicata la voce 52M con ‘10052022’ nel campo Competenza.

Nei mesi successivi a quello di rientro dalla maternità, l’imponibile “soggetto” all’esonero corrisponde all’imponibile previdenziale del mese. Seguendo le indicazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware, viene escluso (automaticamente) soltanto l’imponibile derivante dall’indennità di preavviso. Precisiamo che non ci sono altre indicazioni, da parte dell’Inps, in merito all’eventuale esclusione di altre erogazioni extra-mensili (premi, mensilità aggiuntive, ecc.).
Di conseguenza, nei mesi successivi a quello di rientro dalla maternità, il calcolo dell’imponibile e del relativo esonero viene effettuato sempre in automatico, considerando l’imponibile previdenziale al netto dell’eventuale indennità di preavviso. Tale criterio viene applicato sia al mese corrente, sia ai mesi pregressi (recupero dell’esonero arretrato).

Nel mese di rientro della maternità (da individuare considerando anche le eventuali assenze successive, se usufruite senza interruzione), corrispondente al mese iniziale del periodo di spettanza dell’esonero, deve essere considerato l’imponibile relativo ai giorni successivi al rientro. Analogamente, nel mese finale del periodo di spettanza dell’esonero, occorre considerare l’imponibile relativo ai giorni precedenti al termine del periodo di spettanza.
Nel mese iniziale del periodo di spettanza dell’esonero, l’imponibile soggetto all’esonero viene calcolato decurtando, dall’imponibile previdenziale, il valore dell’eventuale integrazione sulla maternità obbligatoria. Tale criterio porta ad un risultato corretto sia in caso di rientro al termine della maternità obbligatoria, sia in caso di fruizione di un periodo di maternità facoltativa senza interruzione dopo l’obbligatoria (in quanto per la facoltativa non sarà presente alcuna integrazione). Occorrerà invece intervenire, “forzando” il valore dell’imponibile soggetto all’esonero, quando è presente un periodo di ferie, permessi o altre assenze retribuite, usufruito senza interruzione rispetto alla maternità.
Il criterio sopra descritto viene applicato sempre nel mese iniziale del periodo di spettanza dell’esonero, sia che il mese iniziale corrisponda al mese corrente, sia che il mese iniziale faccia parte del periodo pregresso da recuperare.

Come indicato nell’aggiornamento Acred839, se il mese iniziale dell’esonero corrisponde al mese corrente, e si rende necessario “forzare” il valore dell’imponibile soggetto all’esonero (in quanto deve essere decurtato l’imponibile relativo a ferie, permessi o altre assenze usufruite senza interruzione dopo la maternità), occorre indicare l’imponibile soggetto all’esonero nel campo Importo Totale della voce 52N, inserendola sulle Variazioni Mensili.

Come già detto, con il presente aggiornamento viene rilasciato il recupero automatico dell’esonero arretrato, dal mese iniziale del periodo di spettanza al mese precedente all’applicazione dell’esonero “corrente”.
Precisiamo che gli arretrati possono essere recuperati sul mese di novembre oppure di dicembre, a scelta dell’Utente.

Per attivare il recupero automatico degli arretrati, occorre indicare la voce 52T sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, in corrispondenza del mese in cui si vuole effettuare il recupero (novembre o dicembre 2022).

Sulla voce 52T viene riportato l’imponibile e l’esonero relativi al primo mese dell’incentivo.
Precisiamo che il mese in questione viene individuato tramite la data di inizio del periodo agevolato (ossia la data di rientro al lavoro), la quale deve essere stata indicata nel campo Competenza della voce 52M.
Nel campo Importo Totale della voce 52T viene riportato l’imponibile del primo mese soggetto all’esonero, mentre nel campo Importo Unitario viene riportato l’esonero da recuperare. Nel primo mese, l’imponibile soggetto all’esonero viene calcolato decurtando, dall’imponibile Inps, l’eventuale integrazione di maternità obbligatoria. Come già detto, in caso di assenze per ferie o permessi che “prolungano” la maternità (usufruite senza interruzione), occorre modificare l’imponibile del primo mese, indicando il valore corretto nel campo Importo Totale della voce 52T.

In presenza della voce 52T viene elaborata anche la voce 52U, che provvede a calcolare l’esonero arretrato dal secondo mese di spettanza, fino al mese precedente all’attivazione dell’esonero “corrente”. Per tali mesi, l’imponibile soggetto all’esonero corrisponde all’imponibile previdenziale, quindi non occorre intervenire.

Le modalità di esposizione dell’esonero relativo al mese corrente, sono state descritte nell’aggiornamento Acred839, per quanto riguarda la busta paga, la nota contabile e la denuncia Uniemens,

L’esonero arretrato viene indicato, sulla busta paga, separatamente dall’esonero corrente: l’importo recuperato è riportato nella colonna ‘Competenze’ e va ad incidere sull’imponibile fiscale e sul netto in busta.

Sulla nota contabile, l’esonero arretrato viene riportato sul rigo “Recupero contributi Inps dipendenti” (codice 2002002) nella parte centrale. Lo stesso importo viene anche decurtato dal rigo “Contributi Inps dipendenti” (codice 3000702), nella parte finale della nota contabile.

Sulla denuncia Uniemens individuale, l’esonero arretrato viene riportato nella sezione ‘Info Causali’, con il codice causale ‘ELAM’, dettagliato sui singoli mesi di competenza. Nel campo Identificativo viene riportata la data di rientro al lavoro, corrispondente alla data indicata nel campo Competenza della voce 52M.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, la circolare Inps prevede che, per recuperare l’esonero arretrato, debbano essere inviati degli appositi flussi di variazione (con tipo retribuzione ‘Y’ e codice agevolazione ‘LM’), la cui compilazione è a carico dell’Utente. In presenza dell’esonero arretrato, la procedura di generazione dei dati emette una segnalazione sulla stampa ‘errori.AGRI’.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’esonero arretrato viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ con il codice ‘28’. L’importo arretrato non è suddiviso per mese di competenza, quindi occorre intervenire per dettagliare le somme relative ai singoli mesi. In presenza del recupero dell’esonero arretrato, la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’ emette una segnalazione.

Nel caso in cui la contribuzione previdenziale ex-Inpdap venga gestita tramite le voci relative ai “contributi altri enti” (570 / 56D / 56E / 56F / 56Q per il contributo a carico del dipendente), precisiamo che occorre indicare la voce 5BD sulle Voci Fisse, per attivare la gestione dell’esonero (la stessa voce deve essere indicata sulle Variazioni Mensili del mese di attivazione, impostando nel campo Competenza il giorno di decorrenza dell’esonero).
In tale condizione, per recuperare l’esonero arretrato, sono state predisposte le voci 5BF e 5BG: la voce 5BF deve essere indicata sulle Variazioni Mensili del mese in cui si intende effettuare il recupero.
Sulla nota contabile, le voci in questione vengono decurtate dal rigo ‘Contributi altri enti a carico del dipendente’.

Novembre 2022
(acred843)
ARRETRATI ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2022 Acred839, è stato rilasciato il recupero automatico dell’aumento dell’esonero contributivo previsto dal D.L. 115/2022, relativamente ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Segnaliamo che, nel suddetto recupero automatico, non sono stati considerati eventuali cedolini “aggiuntivi” elaborati nei mesi di luglio, agosto e settembre. I cedolini “aggiuntivi” possono essere stati elaborati a causa di un cambiamento di qualifica, regime orario, tipo di contratto, oppure in caso di cessazione e riassunzione nello stesso mese.

Con l’elaborazione del mese di novembre 2022, vengono determinati automaticamente gli arretrati relativi ai suddetti cedolini “aggiuntivi”. A tale scopo, non è necessario effettuare alcuna operazione da parte dell’Utente: se, nel mese di ottobre, sono stati calcolati gli arretrati dell’aumento dell’esonero contributivo per i mesi di luglio / agosto / settembre, nel mese di novembre viene effettuato un controllo automatico per verificare se, negli stessi mesi, erano presenti dei cedolini aggiuntivi; per tali cedolini, quindi, viene recuperato l’aumento dell’esonero contributivo.

Segnaliamo inoltre che, sulle buste paga relative al mese di novembre o dicembre, è possibile attivare il recupero dell’esonero arretrato, nel caso in cui tale recupero non sia stato effettuato sul mese di ottobre per motivi “gestionali”.
Per attivare il recupero dell’esonero arretrato nel caso in questione, è sufficiente inserire la voce 53D sulle Variazioni Mensili di novembre o dicembre, con il valore ‘2’ nel campo Importo Unitario (elenco voci, 5.4.1 ‘Varie Inps’).
Precisiamo che il recupero così attivato riguarderà i soli mesi da luglio a settembre, in quanto dal mese di ottobre (in caso di elaborazione della busta paga), è stato calcolato automaticamente l’esonero relativo al mese corrente.

Novembre 2022
(acred842)
INDENNITA’ ART. 18 D.L. 144/2022 (150 EURO)

Facciamo presente che, con l’aggiornamento relativo all’elaborazione di novembre 2022, sarà rilasciata la gestione automatica dell’indennità una-tantum di E. 150, da corrispondere con la retribuzione dello stesso mese di novembre.
Relativamente alla suddetta gestione, anticipiamo alcune indicazioni operative per l’Utente.

Per confermare che il dipendente ha presentato la dichiarazione relativa all’assenza di trattamenti pensionistici e reddito di cittadinanza, è possibile utilizzare la stessa casella predisposta per l’analoga dichiarazione relativa all’indennità di E. 200 (art. 31 D.L. 50/2022). La casella in questione, disponibile sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF, per maggiore chiarezza, è stata rinominata con i riferimenti ad entrambe le indennità.

Nel caso in cui, per la dichiarazione relativa all’indennità di E. 150, risulti una condizione diversa da quella impostata per l’indennità di E. 200, occorre effettuare una storicizzazione in corrispondenza del mese di novembre 2022, modificando opportunamente la suddetta casella. Ad esempio, se la casella era stata barrata per l’indennità di E. 200 (quindi il dipendente aveva dichiarato di non percepire i suddetti trattamenti), mentre per l’indennità di E. 150 la stessa casella non deve essere barrata (dichiarazione non presentata, oppure presentata dichiarando di percepire i suddetti trattamenti), occorre effettuare una storicizzazione in data 01/11/2022 (o comunque entro il 30/11/2022), togliendo la spunta dalla casella in questione. La stessa storicizzazione va effettuata nel caso in cui la casella non fosse stata barrata per l’indennità di E. 200, mentre deve essere barrata per l’indennità di E. 150.

Segnaliamo che, se non viene effettuata alcuna modifica sulla casella relativa alla dichiarazione, per l’indennità di E. 150 sarà considerata valida la condizione presente in archivio, già applicata all’indennità di E. 200.
Precisiamo che, a nostro avviso, la casella deve essere comunque controllata, e se necessario modificata, in relazione all’indennità di E. 150.

Ottobre 2022
(acred841)
ARRETRATI ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

Con l’aggiornamento Acred839 del 26/10/2022, è stato rilasciato il recupero automatico dell’esonero contributivo relativo ai mesi di luglio, agosto e settembre, per quanto riguarda l’aumento del 1,20% previsto dal D.L. 115/2022.

Segnaliamo che, in caso di elaborazione di più cedolini, nel mese di ottobre, per uno stesso dipendente, il recupero dell’esonero arretrato veniva effettuato su tutti i cedolini, portando quindi ad un risultato errato.

Con il presente aggiornamento, il suddetto problema è stato risolto: in caso di elaborazione di più cedolini, il recupero dell’esonero arretrato viene effettuato esclusivamente sul cedolino di fine mese.
Naturalmente, è necessario rielaborare i casi eventualmente interessati (presenza di più cedolini nel mese di ottobre).

Ottobre 2022
(acred840)
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI – EX-INPDAP

Con l’aggiornamento Acred839 del 26/10/2022, sono state rilasciate alcune nuove voci per gestire gli arretrati relativi all’aumento dell’esonero contributivo previsto dall’art. 20 del D.L. 115/2022, sui soggetti ex-Inpdap.
Con il presente aggiornamento, sulla voce 5BC è stata rettificata l’aliquota degli arretrati (corrispondente al 1,20%).

Ottobre 2022
(acred840)
DICHIARAZIONE PER INDENNITA’ 150 EURO

Con l’aggiornamento Acred839 del 26/10/2022, è stata predisposta la dichiarazione che dovrebbe essere sottoscritta dai dipendenti in relazione all’indennità di 150 euro prevista dall’art. 18 del D.L. 144/2022.
La suddetta dichiarazione può essere generata tramite il programma ‘STABON15’ sulla procedura Stampe Accessorie.

Con il presente aggiornamento rilasciamo le seguenti variazioni sul programma ‘STABON15’:

  • nel caso in cui si ritenga opportuno selezionare i soli dipendenti che hanno una “retribuzione teorica” inferiore ad un determinato limite, adesso è possibile indicare il valore di tale limite (in precedenza era previsto un valore fisso di E. 1.600);
  • ai fini del controllo rispetto al suddetto limite, in precedenza la retribuzione teorica veniva maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive, mentre adesso viene controllata così come risulta sulla denuncia Uniemens.

Ricordiamo che, per effettuare il controllo sulla “retribuzione teorica”, occorre indicare il mese di competenza della denuncia Uniemens dalla quale va rilevata (ultimo mese elaborato).

Ottobre 2022
(acred839)
AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

Come anticipato nell’aggiornamento di settembre 2022 Acred837, con il presente aggiornamento viene rilasciato l’aumento dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti, previsto dall’art. 20 del D.L. 115/2022.
Ricordiamo che l’esonero in questione, nella misura dello 0,80% dell’imponibile previdenziale, è stato istituito dall’art.1, comma 121, della L. 234/2021; la relativa gestione è stata rilasciata con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822.
Il suddetto aumento spetta dal mese di luglio 2022 e corrisponde al 1,20%, portando così l’aliquota dallo 0,80% al 2,00%.

Come stabilito dal messaggio Inps n. 3499 del 26/09/2022, l’aumento deve essere applicato a partire dalla competenza di ottobre 2022, recuperando (entro dicembre 2022) gli arretrati spettanti dal mese di luglio.

A seguito del presente aggiornamento, l’esonero contributivo viene calcolato automaticamente nella misura del 2,00% a partire dal mese di ottobre e fino al mese di dicembre 2022 (compresa la tredicesima).
Inoltre, con l’elaborazione del mese di ottobre viene automaticamente recuperato l’aumento arretrato (1,20%) relativo al periodo da luglio a settembre 2022.

Occorre tenere presente che l’aumento dell’esonero ed il recupero dell’aumento arretrato provocano un effetto economico sulle buste paga relative al mese di ottobre (precisamente, hanno effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta). Nel caso in cui fossero già state elaborate alcune buste paga di ottobre interessate dall’esonero contributivo, quindi, occorre rielaborarle gestendo opportunamente la differenza sul netto.

Precisiamo che le modalità di gestione dell’esonero contributivo restano invariate e corrispondono a quelle documentate nell’aggiornamento di aprile 2022 Acred822 (voci elaborate, opzioni disponibili, ecc.).

Come già detto, sulla busta paga del mese di ottobre viene automaticamente calcolata la differenza (1,20%) dell’esonero relativa ai mesi pregressi (da luglio a settembre 2022).

Per quanto riguarda i dipendenti in forza nel mese di ottobre non occorre alcun intervento, da parte dell’Utente, per ottenere il calcolo della suddetta differenza arretrata.

Per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti, nel caso in cui si intenda erogare la differenza dell’esonero relativo ai mesi pregressi, occorre elaborare la busta paga di ottobre. A tale scopo, impostare ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando al 01/10/2022; effettuare poi un’ulteriore storicizzazione al 01/11/2022, ripristinando l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’. Dal momento che la differenza è soggetta ad Irpef, occorre attivare il conguaglio fiscale, indicando la voce 605 sulle Variazioni Mensili di ottobre con l’opzione ‘1’ nel campo Quantità (selezionarla dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’).

La differenza  relativa ai mesi di luglio / agosto / settembre è riportata nel campo Importo Totale rispettivamente delle voci 53W / 53X / 53Y. Il valore della differenza relativa alla tredicesima o al rateo erogato negli stessi mesi, è riportata nel campo Importo Unitario delle stesse voci. Nel campo Quantità di ciascuna voce è riportato il numero di ratei di tredicesima erogati nel corrispondente mese e considerati nel calcolo della differenza.
Precisiamo che la differenza (1,20%) viene calcolata, su ciascun mese, soltanto in presenza dell’esonero (0,80%).

La differenza dell’esonero relativo ai mesi pregressi viene riportata sul cedolino nella colonna “Competenze”, separatamente dall’esonero relativo al mese corrente, distinguendo tra la quota relativa alla retribuzione e quella relativa alla tredicesima.

Sulle denunce Uniemens, dal mese di ottobre risulta modificata l’esposizione dell’esonero nella sezione ‘Info Causali’.

Per quanto riguarda l’esonero relativo al mese corrente (aliquota 2,00%), vengono riportate le seguenti causali:

  • L094 : esonero relativo alla retribuzione del mese ed altre somme erogate (al netto della tredicesima o del rateo); fino al mese di settembre era utilizzato il codice L024;
  • L095 : esonero relativo alla tredicesima, se erogata come singolo rateo o per un numero di ratei inferiore a 12 (assunzione e/o cessazione nell’anno); fino al mese di settembre era utilizzato il codice L026;
  • L025 : esonero relativo alla tredicesima, se erogata per l’intero anno (12 ratei con erogazione a dicembre); il codice in questione è rimasto invariato.

Per quanto riguarda la differenza dell’esonero relativo ai mesi pregressi (aliquota 1,20%), sulla denuncia Uniemens vengono riportate le seguenti causali (sezione ‘Info Causali’):

  • L096 : differenza esonero 1,20% sui mesi arretrati di luglio / agosto / settembre, relativa alle retribuzioni mensili ed altre somme erogate (al netto della tredicesima o del rateo);
  • L097 : differenza esonero 1,20% sui mesi arretrati di luglio / agosto / settembre, relativa alla tredicesima erogata come singolo rateo o per un numero di ratei inferiore a 12 (assunzione e/o cessazione nell’anno).

Su tutte le causali, nel campo Identificativo viene riportato l’imponibile sul quale è stato calcolato l’esonero (ricordiamo che tale valore viene indicato senza i decimali ed è stato preventivamente arrotondato all’unità di euro).
Come in precedenza, in corrispondenza di ciascuna causale, viene indicato il mese di competenza.

Per la compilazione delle causali ‘L095’ e ‘L097’, relative ai ratei di tredicesima, vengono adottate le stesse modalità previste per la causale ‘L026’: in caso di erogazione della tredicesima con un numero di ratei inferiore a 12, l’importo erogato viene “scomposto” nei singoli ratei, secondo il criterio descritto nell’ aggiornamento Acred822.

Sui dipendenti cessati nei mesi precedenti, nel caso in cui venga recuperato l’esonero arretrato elaborando la busta paga di ottobre, sulla denuncia Uniemens viene indicato il codice ‘NFOR’ (dipendente non in forza) nel campo Tipo Lavoratore Statistico. Precisiamo che si tratta dello stesso criterio adottato per tutti gli altri recuperi di agevolazioni contributive relative a dipendenti cessati, nel caso in cui l’importo dell’arretrato debba essere indicato sulla denuncia individuale.

Per quanto riguarda i soggetti ex- Inpdap, è stata aggiornata la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’, per indicare l’esonero contributivo nella misura del 2,00% e la differenza del 1,20% relativa ai mesi pregressi.
Ricordiamo che l’esonero viene riportato nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’, sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, in relazione sia al mese corrente che ai mesi pregressi.

Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene gestita tramite le stesse voci previste per la contribuzione Inps (voce 521 contributo complessivo, voce 527 contributo dipendente), l’esonero viene calcolato automaticamente dalle voci 53G (mese corrente) e 53W / 53X / 53Y (differenza mesi pregressi). In tale condizione, la procedura di generazione dei dati compila in automatico i campi interessati del servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, dettagliando l’esonero per singolo mese e per tipologia (retribuzione del mese e tredicesima / rateo).

Nei casi in cui la contribuzione ex-Inpdap viene invece gestita tramite le voci relative ai contributi “altri enti” (569 / 570, 56A / 56D, etc.), ricordiamo che l’esonero viene attivato tramite la 5BB (aggiornamento Acred822): in tal caso, dal mese di ottobre viene applicata l’aliquota del 2,00%. Per calcolare la differenza relativa ai mesi pregressi, sul mese di ottobre occorre indicare la voce 5BC (la stessa voce utilizzata per calcolare gli arretrati nel mese di maggio).
Anche in questo caso, la procedura di generazione dei dati compila in automatico i campi previsti sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, dettagliando l’esonero per tipologia (retribuzione del mese e tredicesima) solo in relazione al mese corrente (voce 5BB). Per quanto riguarda i mesi pregressi (voce 5BC), viene compilata una sola occorrenza per la mensilità ordinaria ed altrettanto per l’eventuale tredicesima: occorre quindi intervenire, indicando gli importi relativi ai singoli mesi (sempre distinti tra retribuzione e tredicesima). A tale proposito, la procedura di generazione dei dati segnala la presenza degli arretrati, ricordando di suddividerli tra i mesi di competenza.

Infine segnaliamo che, sulla denuncia DMAG Mensile (operai agricoli), l’esposizione dell’esonero contributivo è rimasta invariata rispetto a quando indicato nell’aggiornamento di maggio 2022 Acred825.

Ottobre 2022
(acred839)
ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI

Con il presente aggiornamento viene rilasciata la gestione dell’esonero contributivo spettante alle lavoratrici madri, previsto dall’art. 1, comma 137, della L. 234/2021, secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 102 del 19/09/2022.

Precisiamo che alcune indicazioni necessarie per predisporre tale gestione sono state fornite dall’Inps tramite Assosoftware. Ovviamente, sarebbe opportuno che le stesse indicazioni venissero riportate in documenti ufficiali dell’Inps.

L’esonero corrisponde al 50% dei contributi previdenziali a carico del dipendente, ed è compatibile con l’esonero previsto dall’art.1, comma 121, della L. 234/2021 (attualmente corrispondente al 2% dell’imponibile previdenziale).

L’esonero NON è invece compatibile con le agevolazioni che riducono o azzerano i contributi a carico del dipendente; di seguito, elenchiamo quelle attualmente previste:

  • soci lavoratori svantaggiati di cooperative sociali (cod. 19 nel campo Situazione Contributiva);
  • assunzione di persone detenute o internate (cod. 78 nel campo Situazione Contributiva);
  • assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (voce 9D5 sulle Voci Fisse).

Come precisato nella circolare Inps 102/2022 sopra citata, non sussiste alcuna incompatibilità con qualsiasi agevolazione o incentivo che interessi esclusivamente i contributi a carico del datore di lavoro.

Dal momento che l’esonero consiste in una riduzione parziale dei contributi a carico del dipendente, l’importo dell’esonero va ad aumentare l’imponibile Irpef a tassazione ordinaria ed il netto in busta.

Restano esclusi dall’esonero i contributi relativi al FIS o ai fondi di solidarietà bilaterali, territoriali o alternativi (voce 51D per la parte a carico del dipendente) ed il contributo aggiuntivo 1% dovuto oltre il limite previsto (E. 4.023 mensili).
Inoltre, secondo quanto comunicato dall’Inps ad Assosoftware, restano esclusi anche i contributi dovuti sull’indennità di preavviso (voce 130), se percepita nel periodo interessato dall’esonero.

L’esonero spetta per un anno, a partire dal giorno di rientro dall’assenza per maternità, a condizione che tale rientro avvenga (o sia già avvenuto) nel corso dell’anno 2022. Nella circolare Inps sopra citata viene precisato che, per determinare la decorrenza dell’esonero, occorre considerare anche l’eventuale periodo di astensione facoltativa.
Secondo le indicazioni fornite dall’Inps tramite Assosoftware, occorre considerare soltanto il “primo” rientro dall’assenza per maternità: di conseguenza, il periodo di astensione facoltativa va considerato un “prolungamento” dell’assenza per maternità soltanto se è stato usufruito senza soluzione di continuità (ossia senza rientrare al lavoro) rispetto all’astensione obbligatoria. Non hanno quindi rilevanza gli eventuali periodi di facoltativa usufruiti successivamente al rientro al lavoro. Sempre secondo quanto precisato dall’Inps ad Assosoftware, per determinare il suddetto “rientro” occorrerebbe considerare anche l’eventuale periodo di ferie usufruito dopo l’assenza per maternità obbligatoria o facoltativa, a condizione che le ferie vengano usufruite anch’esse senza soluzione di continuità rispetto alla maternità.

Considerando quanto sopra, non è chiaro se la condizione di “rientro” dalla maternità nell’anno 2022 deve essere verificata considerando soltanto il termine del periodo di astensione obbligatoria, oppure anche l’astensione facoltativa e perfino le ferie, se queste vengono usufruite senza rientrare al lavoro.
Segnaliamo, a titolo di esempio, alcuni casi che andrebbero chiariti meglio da parte dell’Inps:

  • se il periodo di obbligatoria si è concluso nel 2021 e la dipendente ha usufruito (senza rientrare al lavoro) di un periodo di facoltativa che è terminato nel 2022, spetta l’esonero?
  • se il periodo di obbligatoria si è concluso nel 2021 e la dipendente ha usufruito (senza rientrare al lavoro) di un periodo di ferie che è terminato nel 2022, spetta l’esonero?

Al momento, i dubbi relativi ai casi sopra elencati non sono stati chiariti dall’Inps, neppure sul forum di Assosoftware.

Per individuare i casi di “potenziale” diritto all’esonero, suggeriamo di utilizzare la stampa di controllo relativa ai periodi di maternità, generata dal programma ‘STADIPMA’ sulla procedura Stampe Accessorie (3.1 ‘Controlli e statistiche’).
Sul programma ‘STADIPMA’ è possibile selezionare i soli eventi di maternità che ricadono nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura. Il periodo in questione dovrebbe essere costituito dall’anno 2022 (quindi Data Iniziale ‘01/01/2022’ e Data Finale ‘31/12/2022’), tuttavia è necessario che l’Inps chiarisca come vanno risolti i casi “dubbi” sopra descritti, per essere certi di considerare tutti gli aventi diritto.
Precisiamo che occorre effettuare due lanci separati tra la maternità obbligatoria e quella facoltativa.
Sulla stampa prodotta (‘periodi.malattia’), sono riportati tutti gli eventi che ricadono nel periodo indicato, compresi quelli non ancora terminati alla fine del periodo. Per ogni evento è indicato il periodo di assenza inserito sulle Variazioni Mensili.

Nella gestione rilasciata con il presente aggiornamento, la data del “primo” rientro dall’assenza per maternità deve essere indicata dall’Utente sulla voce 52M (descritta più avanti): tale data corrisponde alla decorrenza dell’esonero, ossia all’inizio del periodo, della durata di un anno, per il quale spetta l’esonero.

Per attivare l’esonero, occorre inserire la voce 52M sulle Variazioni Mensili del primo mese in cui si inizia ad applicarlo, indicando la data di decorrenza dell’esonero (ossia la data del “primo” rientro dalla maternità) nel campo Competenza.
La voce 52M può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.1 ‘Varie Inps’, indicando la data di decorrenza dell’esonero (data del “primo” rientro dalla maternità) nell’apposito campo.
Precisiamo che, nei mesi successivi a quello in cui si inizia ad applicare l’esonero, non occorre indicare la voce 52M, in quanto viene elaborata automaticamente fino al termine dell’anno di spettanza dell’esonero.
Ovviamente, la voce 52M può essere inserita sulle Variazioni Mensili solo a partire dal mese di ottobre 2022, anche nel caso in cui la decorrenza dell’esonero (ossia il “primo” rientro dalla maternità) sia avvenuto in un mese precedente.
A titolo di esempio: nel caso in cui il “primo” rientro dalla maternità sia avvenuto in data 10/05/2022, sulle Variazioni Mensili di ottobre occorre indicare la voce 52M con ‘10052022’ nel campo Competenza.

Elaborando il cedolino, l’imponibile soggetto all’esonero viene riportato nel campo Importo Totale della voce 52N (visibile nel Dettaglio), mentre nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato il valore dell’esonero.
Sulla busta paga, l’esonero è riportato nella colonna “Competenze” ed il relativo imponibile nella colonna ‘Dato Base’.
Come già detto, il valore dell’esonero viene sommato all’imponibile Irpef ed al netto in busta.

Per quanto riguarda il calcolo dell’imponibile “soggetto” all’esonero, nei mesi successivi a quello di rientro dalla maternità, l’esonero viene calcolato sull’intero imponibile previdenziale del mese, escludendo automaticamente soltanto l’imponibile derivante dall’indennità di preavviso. A tale riguardo precisiamo che, attualmente, non ci sono indicazioni da parte dell’Inps in merito all’eventuale esclusione di altre erogazioni extra-mensili (premi, mensilità aggiuntive, ecc.).

Nei mesi di inizio e fine del periodo di spettanza dell’esonero, invece, occorre considerare soltanto l’imponibile relativo ai giorni successivi al rientro dalla maternità (mese iniziale) o precedenti al termine del periodo di spettanza (mese finale).
Da parte dell’Inps non sono state fornite indicazioni specifiche su come deve essere calcolato il suddetto imponibile, nel mese iniziale e finale del periodo di spettanza dell’esonero (per il momento, il problema si ha sul mese iniziale, nel caso in cui il rientro dalla maternità avvenga nei mesi di ottobre / novembre / dicembre 2022).
In attesa dei necessari chiarimenti da parte dell’Inps, se la data di decorrenza dell’esonero (ossia il rientro dalla maternità) ricade nel mese corrente, l’imponibile soggetto all’esonero viene calcolato semplicemente decurtando, dall’imponibile Inps del mese, il valore dell’eventuale integrazione relativa alla maternità obbligatoria.
Nella suddetta situazione, è possibile “forzare” il valore dell’imponibile soggetto all’esonero (ad esempio per decurtare l’imponibile relativo alle ferie, se queste vanno considerate come un proseguimento della maternità): a tale scopo, il valore dell’imponibile relativo all’esonero può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 52N.

Sulla nota contabile, l’importo dell’esonero viene riportato sul rigo “Recupero contributi Inps dipendenti” (codice 2002002) nella parte centrale, analogamente a quanto previsto per l’esonero 2%. Lo stesso importo viene anche decurtato dal rigo “Contributi Inps dipendenti” (codice 3000702), nella parte finale della nota contabile.

Sulla denuncia Uniemens, l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali indicato nel campo Contributo (servizio Uniemens – Dipendenti), rimane inalterato in presenza dell’esonero (come previsto dalla circolare Inps sopra citata). Il valore dell’esonero viene recuperato indicandolo nella sezione Info Causali e sommandolo al totale a credito.
Nella sezione Info Causali, l’esonero è riportato sul codice causale ‘ELAM’, con l’indicazione del mese di competenza. Nel campo Identificativo della stessa causale viene riportata la data di “primo” rientro dalla maternità, corrispondente alla data di decorrenza dell’esonero, indicata nel campo Competenza della voce 52M.

Per quanto riguarda la denuncia DMAG Mensile, l’esonero viene riportato automaticamente dalla procedura di generazione dei dati, in relazione al solo mese corrente, con il tipo retribuzione ‘Y’ ed il codice agevolazione ‘LM’.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’esonero viene riportato sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ con il codice ‘28’ ed il mese di competenza, tramite la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’.

Segnaliamo che sono state predisposte le nuove voci 5BD e 5BE, per gestire l’esonero spettante alle lavoratrici madri, nel caso in cui la contribuzione previdenziale ex-Inpdap venga gestita tramite le voci relative ai “contributi altri enti” (570 – 56D – 56E – 56F – 56Q per il contributo a carico del dipendente), anziché tramite le voci elaborate in automatico e relative alla contribuzione Inps (voce 521 contributo complessivo, voce 527 contributo dipendente).
In tale condizione, per attivare l’esonero, occorre indicare la voce 5BD sulle Variazioni Mensili, impostando nel campo Competenza il giorno di decorrenza dell’esonero (le nuove voci si trovano nell’elenco al punto 5.4.5 ‘Altri enti’).
Sulla nota contabile, le voci in questione vengono sottratte dal rigo ‘Contributi altri enti a carico del dipendente’.

Considerando i numerosi dubbi ancora irrisolti da parte dell’Inps, riteniamo opportuno posticipare il recupero dell’esonero relativo ai mesi pregressi. Precisiamo che è possibile effettuare tale recupero entro la competenza di dicembre. Il recupero dell’esonero arretrato sarà quindi rilasciato con l’aggiornamento relativo al mese di novembre o di dicembre.

Ottobre 2022
(acred839)
INDENNITA’ UNA-TANTUM ART. 18 D.L. 144/2022 (150 EURO)

L’art. 18 del D.L. 144/2022 ha previsto l’erogazione, da parte del datore di lavoro, di un’indennità pari ad E. 150 con la retribuzione relativa al mese di novembre 2022, da conguagliare sulla denuncia Uniemens relativa allo stesso mese.
Tale indennità spetta a tutti i dipendenti, ad eccezione dei lavoratori domestici, che abbiano un imponibile previdenziale non superiore ad E. 1.538 nel mese di novembre.
Nella circolare Inps n. 116 del 17/10/2022 è stato precisato che, in assenza di retribuzione imponibile a causa di eventi che prevedono la copertura figurativa, occorre verificare che la “retribuzione teorica” del mese di novembre (riportata in un apposito campo della denuncia Uniemens) non superi il suddetto limite di E. 1.538.
Nella stessa circolare viene inoltre precisato che sono esclusi, dall’erogazione da parte del datore di lavoro, anche gli operai agricoli a tempo determinato (OTD), analogamente a quanto previsto per la precedente indennità di E. 200.

Una condizione per avere diritto a tale erogazione è che il dipendente che non benefici dei trattamenti previsti dai commi 1 e 16 dell’art. 19 dello stesso decreto (trattamenti di pensione o reddito di cittadinanza erogato al nucleo familiare). In merito a tale condizione, il dipendente deve presentare al datore di lavoro una dichiarazione.
L’Inps, con il messaggio n. 3806 del 20/10/2022, ha fornito un modello, non vincolante, della dichiarazione che deve essere sottoscritta dal dipendente e presentata al datore di lavoro.
Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto la dichiarazione che dovrebbe essere sottoscritta dai dipendenti, sulla base del modello fornito dall’Inps.

Gli Utenti che intendono produrre la stampa della dichiarazione, possono utilizzare il nuovo programma ‘STABON15’, riportato sulla procedura Stampe Accessorie al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’.

Il programma considera i soli dipendenti che risultano in forza (per almeno un giorno) nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura. Se si vuole limitare la stampa ai dipendenti che sono ancora in forza in un determinato giorno, occorre indicare il giorno in questione sia nel campo Data Iniziale che nel campo Data Finale.
Restano esclusi tutti i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (collaboratori, tirocinanti, ecc.), i lavoratori domestici e gli operai agricoli a tempo determinato.

In corrispondenza del programma ‘STABON15’ sono previste le seguenti opzioni (le stesse previste su ‘STABON20’):

  • Ordine e tipo di stampa: è possibile riportare i dati anagrafici delle ditte e dei dipendenti, con varie possibilità di ordinamento (codice o alfabetico), oppure stampare solo un fac-simile senza dati anagrafici.
  • Suddivisione della stampa: è possibile generare un unico file di stampa oppure suddividere la stampa per ditta; in quest’ultimo caso, ciascun file di stampa sarà suffissato con il codice della ditta. Le opzioni di archiviazione per ditta o per dipendente sono disponibili solo per gli Utenti abilitati all’Archiviazione Documentale.
  • Selezionare le sole ditte della zona indicata: indicare il codice zona oppure ‘NNN’ per tutte le zone.
  • Selezione dei soli dipendenti assunti nel periodo indicato: consente di selezionare i dipendenti assunti nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale (al momento, quest’opzione non dovrebbe essere utilizzata).

Inoltre, sul programma ‘STABON15’ abbiamo previsto la possibilità di escludere i dipendenti che hanno una “retribuzione teorica” notevolmente superiore al limite previsto, in modo da ridurre il numero di dipendenti ai quali viene consegnata la dichiarazione da sottoscrivere. Se tale controllo viene attivato, il programma verifica se la “retribuzione teorica” (rilevata dalla denuncia Uniemens del mese indicato dall’Utente) supera il valore di E. 1.600. Si tratta di un valore leggermente superiore al limite previsto dalle disposizioni (E. 1.538), per evitare di escludere dei soggetti che hanno una retribuzione teorica di poco superiore al limite, ma che potrebbero avere un imponibile, nel mese di novembre, inferiore allo stesso limite a causa di variazioni di orario oppure assenze non retribuite o parzialmente retribuite.
Se si intende effettuare il suddetto controllo, è sufficiente indicare l’ultimo mese elaborato (‘092022’ per settembre 2022) nell’apposito campo previsto tra i parametri del programma. Precisiamo che, in assenza della denuncia Uniemens relativa al mese indicato (dipendenti assunti successivamente a tale mese), la dichiarazione viene comunque prodotta.

La stampa della dichiarazione è ‘bonus-150euro.pdf’, eventualmente suffissata con i codici ditta e matricola.
L’elenco dei dipendenti per i quali viene prodotta la stampa è ‘bonus-150euro-elenco.csv’, apribile in Excel.

Per gli Utenti abilitati all’Archiviazione Documentale, nel campo ‘Suddivisione della stampa’ è possibile selezionare le opzioni di suddivisione ed archiviazione per ditta o per dipendente. In caso di suddivisione ed archiviazione per dipendente, i files di stampa sono suffissati con i codici ditta e matricola.
Nel caso in cui gli stessi Utenti siano abilitati anche al Portale del Dipendente, effettuando l’archiviazione per dipendente, le dichiarazioni diventano automaticamente disponibili sul portale di ciascun dipendente.
Gli Utenti che intendono archiviare la dichiarazione ed eventualmente renderla disponibile sul Portale del Dipendente, devono contattare preventivamente l’assistenza.

Ottobre 2022
(acred839)
INDENNITA’ UNA-TANTUM ART. 31 D.L. 50/2022 (200 EURO)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento relativo al mese di luglio 2022 Acred829, è stata predisposta l’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’art. 31 del D.L. 50/2022, sulla busta paga relativa al mese di luglio.
L’Inps, con la circolare n. 111 del 7/10/2022, ha previsto l’estensione della stessa indennità ai dipendenti che non hanno avuto imponibile previdenziale nel periodo gennaio – giugno 2022 a causa di eventi con copertura figurativa da parte dell’Inps che si siano protratti ininterrottamente “dal 1 gennaio al 18 maggio”.
Riteniamo che i casi interessati siano molto rari, se non addirittura inesistenti, in quanto generalmente le festività restano, almeno in parte, a carico del datore di lavoro, anche in presenza di eventi con copertura figurativa.
Comunque, nel caso in cui si dovesse procedere all’erogazione dell’indennità nel mese di ottobre 2022, sarebbe sufficiente inserire la voce 5E3 sulle Variazioni Mensili, indicando l’importo da erogare nel campo Importo Totale. L’indennità così erogata sarebbe riportata sulla denuncia Uniemens di ottobre secondo le stesse modalità previste nel mese di luglio.

Settembre 2022
(acred837)
PROSSIMI AGGIORNAMENTI – GESTIONI INPS

Con l’aggiornamento relativo al mese di ottobre 2022, saranno rilasciate le seguenti gestioni di competenza dell’Inps:

  • Aumento 2% esonero contributivo dipendenti: secondo quanto indicato nel messaggio Inps n. 3499 del 26/09/2022, l’aumento, dallo 0,8% al 2%, dell’esonero contributivo a favore del dipendente può essere indicato sulle denunce Uniemens a partire dalla competenza di ottobre 2022, recuperando gli arretrati spettanti dal mese di luglio. Di conseguenza, il suddetto aumento sarà applicato a partire dalle buste paga relative al mese di ottobre 2022.

  • Esonero a favore delle lavoratrici madri: le istruzioni per l’applicazione dell’esonero sono state fornite dall’Inps con la circolare n. 102 del 19/09/2022. In particolare, al punto 8 della circolare è indicato quanto segue: “I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per conto della lavoratrice interessata, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, ecc.”. Dal momento che la circolare è stata pubblicata il 19 settembre, l’esonero può essere applicato e riportato sulla denuncia Uniemens a partire dalla competenza di ottobre 2022.

Agosto 2022
(acred834)
AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

Il D.L. n. 115/2022, entrato in vigore il 10/08/2022, ha previsto (art. 20) un aumento dell’aliquota relativa all’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti. Ricordiamo che il suddetto esonero è stato istituito dalla L. 234/2021 (art.1, comma 121) e la relativa gestione è stata rilasciata con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822.
L’aliquota del suddetto esonero aumenta dallo 0,80% al 2,00%, con effetto dalla competenza di luglio 2022.

Ad oggi, da parte dell’Inps non sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione del suddetto aumento, neanche per quanto riguarda l’esposizione sulla denuncia Uniemens. L’unica indicazione pervenuta è la risposta ad un quesito sul forum di Assosoftware, nella quale l’Inps precisato che “sono in corso le attività per recepire le novità introdotte dall'art. 20 del D.L. 115/2022, in merito al quale saranno in ogni caso fornite specifiche indicazioni”.
A nostro avviso, le indicazioni da parte dell’Inps sono assolutamente necessarie, soprattutto per quanto riguarda la modalità di esposizione sulla denuncia Uniemens. Di conseguenza, per il momento riteniamo opportuno non modificare il calcolo dell’esonero contributivo. Naturalmente, a seguito delle istruzioni Inps prevederemo il recupero automatico dell’esonero arretrato (tale recupero sarebbe comunque necessario in relazione al mese di luglio).

Luglio 2022
(acred832)
INDENNITA’ ART. 31 D.L. 50/2022 – CASI PARTICOLARI

Nell’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022 è stata documentata una modifica relativa ai casi (particolari) in cui risulta assente l’esonero contributivo 0,80% nel periodo gennaio – giugno 2022, nonostante l’imponibile mensile sia stato inferiore al limite di E. 2.692 (limite previsto per l’applicazione automatica dell’esonero). Ricordiamo che si tratta di situazioni particolari, dovute alla presenza di uno sgravio totale dei contributi a carico del dipendente (esempio: soci svantaggiati di cooperative sociali), oppure al blocco dell’esonero contributivo su richiesta dello stesso dipendente.

Nell’aggiornamento Acred830 è stato documentato che, per l’erogazione automatica dell’indennità di E. 200, non era più sufficiente la presenza di un imponibile mensile inferiore al limite di E. 2.692, bensì era necessaria l’effettiva applicazione dell’esonero 0,80%. Rimaneva comunque possibile attivare il controllo sulla presenza di un imponibile inferiore al limite di E. 2.692, tramite un’apposita opzione da indicare sulla voce 5E0 (valore ‘1’ nel campo Importo Totale). Tale opzione poteva essere utilizzata nei casi di assenza dell’esonero dovuta ad uno sgravio dei contributi a carico del dipendente, qualora si fosse ritenuto corretto erogare l’indennità di E. 200 da parte del datore di lavoro.

A seguito delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che la modifica sopra descritta, per errore, non era stata inclusa nell’aggiornamento Acred830. Il controllo dell’esonero ai fini dell’erogazione dell’indennità di E. 200, quindi, continuava ad essere effettuato come in precedenza, ossia verificando (in assenza dell’esonero) se l’imponibile di almeno un mese del periodo gennaio – giugno 2022 risultava inferiore al limite di E. 2.692 (aggiornamento Acred828 del 28/06/2022).

Con il presente aggiornamento, quindi, viene rilasciata la modifica documentata con l’aggiornamento Acred830. Di seguito, riepiloghiamo quanto già indicato nel suddetto aggiornamento.
Per l’erogazione automatica dell’indennità di E. 200 sulla busta paga di luglio, viene verificata la presenza dell’esonero contributivo in almeno un mese del periodo gennaio – giugno 2022. In assenza dell’esonero, rimane comunque possibile attivare il controllo sull’imponibile mensile, impostando la voce 5E0 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Totale: in tal modo, viene considerata sufficiente la presenza di un imponibile mensile inferiore al limite di E. 2.692.
Ricordiamo che la voce 5E0 può essere impostata a qualsiasi livello: Variazioni Mensili dei singoli soggetti, oppure Voci Fisse a livello di ditta / contratto / generale. Come precisato nell’aggiornamento Acred830, la voce 5E0 può essere utilizzata per erogare l’indennità di E. 200 ai soggetti beneficiari di sgravi totali a favore del dipendente (esempio: soci svantaggiati delle cooperative sociali), se si ritiene opportuno erogare l’indennità nei casi in questione.

Ricordiamo che la modifica documentata con l’aggiornamento Acred830, ed inclusa nel presente aggiornamento, è stata predisposta esclusivamente per adottare un criterio più “prudente” ai fini dell’erogazione dell’indennità di E. 200. Nella circolare Inps n. 73/2022 è indicato (più volte) che il datore di lavoro deve verificare “il diritto” all’esonero contributivo, non l’effettiva fruizione dell’esonero da parte del dipendente. Prima dell’aggiornamento Acred830, infatti, se non risultava applicato l’esonero contributivo, veniva verificata la presenza di un imponibile mensile inferiore al limite di E. 2.692 (aggiornamento Acred828 del 28/06/2022). Nonostante tale criterio sia teoricamente corretto, i controlli effettuati dall’Inps in presenza dell’indennità di E. 200 (conguagliata sulle denunce Uniemens di luglio), potrebbero generare delle note di rettifica nei casi di assenza dell’esonero contributivo sulle denunce dei mesi precedenti. Ad oggi, purtroppo, non si hanno indicazioni certe in merito ai controlli che saranno effettuati dall’Inps.

Precisiamo che, sia prima che dopo il presente aggiornamento, sono rimasti invariati tutti gli altri controlli documentati con gli aggiornamenti Acred828 e Acred829, ai fini dell’erogazione dell’indennità di E. 200 da parte del datore di lavoro.

Luglio 2022
(acred830)
INDENNITA’ ART. 31 D.L. 50/2022 – ULTERIORI PRECISAZIONI

Il D.L. 50/2022 è stato convertito nella legge n. 91 del 15/07/2022, pubblicata sulla G.U. n. 114 del 17/07/2022.
Segnaliamo che, in fase di conversione, non è stata modificata l’indicazione presente nell’art. 31 del decreto, in merito al periodo da considerare per verificare se il dipendente ha avuto diritto all’esonero contributivo 0,80%, ai fini dell’erogazione dell’indennità di E. 200 da parte del datore di lavoro. Anche a seguito della conversione in legge, quindi, nell’art. 31 è rimasto il riferimento al “primo quadrimestre” dell’anno 2022, per quanto riguarda l’esonero contributivo 0,80%.
Tale indicazione differisce da quella riportata nella circolare Inps n. 73 del 24/06/2022, nella quale è precisato che “a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”, il periodo da considerare per verificare se il dipendente ha avuto diritto all’esonero contributivo viene espressamente esteso fino al mese di giugno 2022. Da parte nostra, avevamo già sottolineato tale differenza nell’aggiornamento di giugno 2022 Acred828, modificando comunque il controllo effettuato in automatico secondo l’indicazione riportata nella circolare Inps.
A riguardo, sul forum di Assosoftware è stato postato uno specifico quesito, nel quale è stata evidenziata la differenza tra la circolare Inps ed il testo definitivo del decreto dopo la conversione in legge, chiedendo indicazioni sul criterio da adottare. A tale quesito, l’Inps ha risposto come segue: “La circolare Inps con parere conforme del MLPS è stata pubblicata alla luce del testo originario del decreto-legge 50/22, confermato in sede di conversione. Pertanto, è confermato sia il contenuto del decreto-legge sia della circolare, secondo le indicazioni emanate d'intesa con il MLPS.

Dobbiamo quindi considerare confermata (da parte dell’Inps) l’indicazione riportata nella circolare n. 73/2022, per quanto riguarda il periodo da considerare per verificare se il dipendente ha avuto diritto all’esonero contributivo 0,80%.
Di conseguenza, ai fini dell’erogazione dell’indennità Una-tantum di E. 200 prevista dall’art. 31 D.L. 50/2022, si continua a seguire l’indicazione riportata nella circolare Inps n. 73/2022, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento Acred828 del 28/06/2022. Ricordiamo che viene controllato automaticamente se il dipendente ha avuto diritto all’esonero contributivo nell’intero periodo da gennaio a giugno 2022. Resta confermata anche la parziale eccezione rilasciata con l’aggiornamento Acred829 del 11/07/2022: l’esonero applicato nel mese di giugno non viene considerato valido se il rapporto di lavoro è iniziato dopo il 23 giugno (secondo le precisazioni fornite dall’Inps sempre sul forum di Assosoftware).

Con il presente aggiornamento, rilasciamo comunque una modifica sul controllo che viene effettuato automaticamente in fase di elaborazione, ai fini dell’erogazione dell’indennità di E. 200 da parte del datore di lavoro.
Nella circolare Inps n. 73/2022 è indicato che il datore di lavoro deve verificare “il diritto” all’esonero contributivo, non l’effettiva fruizione dell’esonero da parte del dipendente. Di conseguenza, nell’aggiornamento Acred828 del 28/06/2022 avevamo predisposto il controllo automatico in modo tale che, se non risultava applicato l’esonero contributivo, venisse verificata (e considerata sufficiente ai fini dell’erogazione dell’indennità) la presenza di un imponibile mensile inferiore al limite di E. 2.692 (al netto della tredicesima e dei ratei), nel periodo gennaio – giugno 2022.
Nonostante tale criterio sia teoricamente corretto, occorre considerare che, se l’esonero non è stato applicato nonostante la presenza di un imponibile inferiore al limite, è possibile che sia stato bloccato su richiesta del dipendente (ad esempio nel caso di un part-time che ha un secondo rapporto con un altro datore di lavoro). Inoltre, non è affatto chiaro quali controlli saranno effettuati dall’Inps per individuare i casi in cui si ha “diritto” all’esonero senza che quest’ultimo sia stato applicato.
Riteniamo perciò che sia più “prudente”, nel controllo effettuato in automatico, verificare soltanto l’effettiva fruizione dell’esonero, dando comunque la possibilità di attivare l’eventuale controllo aggiuntivo sul valore dell’imponibile Inps.

Sulla base di quanto sopra precisato, con il presente aggiornamento viene modificato il controllo effettuato in automatico per l’erogazione dell’indennità di E. 200 da parte del datore di lavoro. Adesso, viene verificato automaticamente se è stato applicato l’esonero contributivo 0,80% nel periodo gennaio – giugno 2022, controllando la presenza delle voci di esonero corrente o arretrato per le mensilità ordinarie (campo Importo Totale delle voci 53G / 53W / 53X / 53Y / 5BB / 5BC).
Nei casi in cui si ritiene opportuno erogare l’indennità anche se l’esonero non è stato effettivamente applicato, sebbene il dipendente abbia avuto un imponibile inferiore al limite di E. 2.692, è possibile attivare l’ulteriore controllo sul valore dell’imponibile Inps (al netto della tredicesima e dei ratei) nel periodo gennaio – giugno. A tale scopo, è sufficiente inserire la voce 5E0 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Totale; la voce può essere inserita sulle Variazioni Mensili oppure sulle Voci Fisse, in quest’ultimo caso a qualsiasi livello si ritenga opportuno. Precisiamo che tale opzione potrebbe essere utilizzata, in particolare, nei casi in cui è presente uno sgravio contributivo a favore del dipendente (ad esempio, i lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali), a causa del quale non è stato applicato l’esonero contributivo.

Precisiamo che restano invariati gli altri controlli descritti negli aggiornamenti Acred828 e Acred829, ai fini dell’erogazione dell’indennità di E. 200 da parte del datore di lavoro.

Luglio 2022
(acred829)
INDENNITA’ UNA-TANTUM ART. 31 D.L. 50/2022

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di giugno 2022 Acred828, sono state fornite le indicazioni normative e operative per la gestione dell’indennità una-tantum di 200 euro prevista dall’art. 31 del D.L. 50/2022.
Con lo stesso aggiornamento è stata prevista la possibilità di erogare l’indennità sulla busta paga di giugno, precisando che per l’erogazione sulla busta paga di luglio sarebbero state fornite ulteriori indicazioni.

Con il presente aggiornamento, forniamo le indicazioni operative l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di luglio.
Facciamo presente che occorre fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred828 per quanto riguarda tutte le questioni normative, comprese le interpretazioni adottate nelle situazioni “dubbie”.

Precisiamo che, se per il mese di luglio è già stata inserita la voce 5E0 con il valore ‘1’ nel campo Quantità, secondo i criteri documentati nell’aggiornamento Acred828, non occorre intervenire ulteriormente: tale modalità rimane comunque valida per l’erogazione dell’indennità, anche sul mese di luglio.
Se, invece, per il mese di luglio non è stata inserita la voce 5E0, consigliamo di adottare il procedimento descritto nei paragrafi successivi, in quanto (a nostro parere) più agevole per l’Utente.

Ricordiamo che il datore di lavoro deve erogare l’indennità soltanto se sono rispettate TUTTE le seguenti condizioni:

  1. Il dipendente risulta in forza nel mese di luglio 2022 presso il datore di lavoro che eroga l’indennità.
  2. Il dipendente ha avuto diritto all’esonero contributivo 0,80% (art. 1, comma 121, L. 234/2021) per almeno una mensilità ordinaria del periodo da gennaio a giugno 2022.
  3. Il dipendente ha sottoscritto e consegnato una dichiarazione nella quale afferma di non beneficiare dei trattamenti previsti dall’art. 32, commi 1 e 18, D.L. 50/2022 (trattamenti pensionistici e reddito di cittadinanza).

Mentre le prime due condizioni vengono verificate automaticamente al momento dell’elaborazione delle buste paga (come già documentato nell’aggiornamento Acred828), la terza condizione, ossia la sottoscrizione e consegna della dichiarazione, deve essere necessariamente verificata dall’Utente, prima dell’elaborazione del mese di erogazione.

Con l’aggiornamento di giugno Acred828, abbiamo previsto che la suddetta condizione (sottoscrizione della dichiarazione) venga indicata dall’Utente tramite l’inserimento della voce 5E0 con ‘1’ in Quantità.
Per rendere più agevole tale operazione, con il presente aggiornamento abbiamo predisposto un’apposita casella, di seguito descritta, che può essere barrata per indicare la sottoscrizione della dichiarazione.

La nuova casella si trova sul servizio Dipendente – Detrazioni e ANF: all’inizio del servizio è stata aggiunta la sezione ‘Indennità art. 31 D.L. 50/2022’, nella quale sono riportati i seguenti campi:

  • Casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, che deve essere barrata soltanto se il dipendente ha sottoscritto e consegnato la dichiarazione, affermando di non beneficiare di trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza (art. 32, c. 1 e 18, D.L. 50/2022). Precisiamo che, se il dipendente ha sottoscritto la dichiarazione affermando di beneficiare dei suddetti trattamenti, la casella non deve essere barrata. Ovviamente, la casella non deve essere barrata neppure se il dipendente non sottoscrive o non consegna la dichiarazione.

  • Opzione ‘Forza / Blocca erogazione’, che può essere utilizzata nei casi in cui occorre “forzare” o “bloccare” l’erogazione dell’indennità. A titolo di esempio, occorre forzare l’erogazione dell’indennità su un dipendente che non ha avuto diritto al bonus con l’attuale datore di lavoro, ma dichiara di averne avuto diritto presso un precedente datore di lavoro. Sempre a titolo di esempio, occorre bloccare l’erogazione dell’indennità su un dipendente part-time che dichiara di percepire l’indennità da un altro datore di lavoro.

Precisiamo che la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ deve essere barrata soltanto in base alla dichiarazione sottoscritta dal dipendente, senza preoccuparsi di verificare le altre condizioni che danno diritto all’indennità.
Sui dipendenti per i quali risulta barrata la suddetta casella, infatti, vengono verificate automaticamente le altre condizioni necessarie per l’erogazione, secondo gli stessi criteri descritti nell’aggiornamento di giugno Acred828 (in quell’ambito, tali verifiche sono descritte in relazione alla presenza della voce 5E0 con ‘1’ in Quantità).

Con l’elaborazione della busta paga di luglio, sui dipendenti per i quali risulta barrata la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, vengono verificate automaticamente le seguenti condizioni per procedere all’erogazione dell’indennità:

  • che il dipendente risulti in forza (per almeno un giorno) nel mese di luglio;
  • che non rientri nelle categorie escluse (lavoratori domestici e operai agricoli a tempo determinato);
  • che abbia usufruito dell’esonero contributivo 0,80% per almeno una mensilità ordinaria nel periodo da gennaio a giugno, oppure che, nello stesso periodo, abbia avuto almeno un imponibile previdenziale mensile (al netto della tredicesima o dei ratei erogati), inferiore al limite previsto per il diritto all’esonero (E. 2.692).

Ricordiamo che le suddette condizioni sono descritte in modo più dettagliato nell’aggiornamento di giugno Acred828.
Precisiamo inoltre che, ai fini della verifica dell’esonero contributivo, viene tenuto conto automaticamente di precedenti rapporti con lo stesso datore di lavoro nel periodo gennaio – giugno, a condizione che tali rapporti siano stati gestiti sullo stesso codice matricola del rapporto in essere nel mese di luglio.

Secondo ulteriori precisazioni fornite dall’Inps sul forum di Assosoftware, l’esonero contributivo relativo ad un rapporto di lavoro iniziato dal 24 giugno in poi (data di pubblicazione della circolare Inps n. 76) non è utile ai fini dell’indennità.
Di conseguenza, sull’elaborazione del mese di luglio è stato aggiunto il seguente controllo: se il dipendente risulta assunto dopo il 23 giugno, l’esonero (o l’imponibile previdenziale) del mese di giugno non sono considerati validi per l’indennità. Rimane comunque possibile, nel caso in questione, percepire l’indennità se il diritto all’esonero è maturato in precedenti rapporti con lo stesso datore o con altri datori di lavoro (in quest’ultimo caso, soltanto se dichiarato dal dipendente).

Infine, per l’erogazione sul mese di luglio viene verificato che l’indennità non sia già stata erogata sul mese di giugno.

Sui dipendenti per i quali risulta barrata la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, se tutte le condizioni sopra elencate risultano soddisfatte (secondo la verifica effettuata in automatico), sulla busta paga di luglio viene erogata l’indennità.

Ricordiamo che l’indennità erogata, pari sempre ad E. 200, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 5E3.
La stessa somma viene conguagliata sulla denuncia Uniemens, nella sezione Info Causali, con il codice causale ‘L031’.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di esposizione dell’indennità in busta paga, nota contabile, denuncia Uniemens, denunce DMAG e DMA-2, fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred828.

NOTA: Segnaliamo che abbiamo previsto anche una modalità “alternativa” per gestire l’erogazione sul mese di luglio.
Se si ritiene che sia troppo “oneroso” barrare la nuova casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ su ciascun dipendente che consegna la dichiarazione, è possibile procedere in modo opposto: impostare la condizione di “dichiarazione sottoscritta” su tutti i dipendenti e poi bloccare l’erogazione dell’indennità sui dipendenti che non hanno consegnato la dichiarazione.
In questo caso, è sufficiente indicare la voce 5E0 con il valore ‘1’ nel campo Quantità, sulle Voci Fisse a livello generale: tale indicazione ha lo stesso effetto di barrare la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ su tutti i dipendenti. Per tutti i dipendenti, quindi, saranno verificate in automatico le condizioni previste: in forza nel mese di luglio, non rientrante nelle categorie escluse (lavoratori domestici, OTD), diritto all’esonero contributive nel periodo gennaio – giugno. Sui dipendenti che soddisfano tali condizioni, sarà erogata automaticamente l’indennità sulla busta paga di luglio.
In questo caso, tuttavia, restano da escludere i dipendenti che non hanno sottoscritto la dichiarazione (o l’hanno sottoscritta dichiarando di beneficiare dei trattamenti art. 32 commi 1 e 18). Sui dipendenti in questione, deve essere selezionata l’opzione ‘Blocco erogazione’ nell’apposito campo del servizio Dipendente – Detrazioni e ANF.

Sebbene la modalità “alternativa” sopra descritta possa sembrare meno onerosa, a nostro avviso è preferibile adottare la modalità “standard” descritta nei paragrafi precedenti, ossia barrare la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’.
Riteniamo, infatti, che sia più sicuro barrare una casella sui soggetti che consegnano la dichiarazione sottoscritta come previsto, anziché individuare i soggetti che NON consegnano la dichiarazione, anche se questi ultimi sono una minoranza.

Da parte nostra, consigliamo quindi di adottare la modalità “standard” descritta nei paragrafi precedenti: barrare la nuova casella ‘Dichiarazione sottoscritta’ su ciascun dipendente che consegna la dichiarazione, confermando di non beneficiare di trattamenti pensionistici o reddito di cittadinanza. In tal caso, non deve mai essere inserita la voce 5E0.

A questo proposito, facciamo presente che è possibile iniziare a barrare la casella ‘Dichiarazione sottoscritta’, anche nel caso in cui l’elaborazione del mese di giugno non fosse conclusa. La nuova casella, infatti, produce il suo effetto soltanto sull’elaborazione del mese di luglio. Per lo stesso motivo, sul servizio Detrazioni e ANF è possibile barrare la casella senza effettuare una storicizzazione (purché la data di decorrenza non sia successiva al 31/07/2022). Naturalmente, secondo il modo di procedere “canonico”, rimane corretto effettuare una storicizzazione sul mese di luglio 2022.

Giugno 2022
(acred828)
INDENNITA’ UNA-TANTUM ART. 31 D.L. 50/2022

Il decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, all’articolo 31, ha previsto l’erogazione di un’indennità una-tantum di 200 euro ai lavoratori dipendenti, tramite anticipo da parte del datore di lavoro e conseguente conguaglio sulla denuncia Uniemens.
Il decreto ha anche previsto, all’articolo 32, l’erogazione della stessa indennità da parte dell’Inps, nei confronti di varie categorie di soggetti, in alcuni casi automaticamente, in altri casi a seguito di presentazione di un’apposita domanda.
Entrambi gli articoli precisano che l’indennità deve essere percepita una sola volta da un determinato soggetto.
La presente documentazione riguarda esclusivamente i casi di erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.

In merito alla suddetta indennità, l’Inps ha emanato diverse disposizioni nel mese di giugno 2022, alcune delle quali hanno modificato quanto previsto dalle disposizioni precedenti o perfino dal decreto-legge:

  • Messaggio n. 2397 del 13/06/2022, con il quale sono state fornite le indicazioni per il conguaglio sulla denuncia Uniemens, individuando la competenza di luglio come mese utile per l’anticipo ed il conguaglio dell’indennità (a tale riguardo, vedere la nostra comunicazione del 15/06/2022).
  • Messaggio n. 2505 del 21/06/2022, che ha modificato le indicazioni del precedente messaggio n. 2397, prevedendo la possibilità di anticipare e conguagliare l’indennità anche sulla competenza di giugno, in casi particolari, ma soltanto a condizione che il rapporto di lavoro “sussista” ancora nel mese di luglio.
  • Circolare n. 73 del 24/04/2022, con la quale sono stati indicati i criteri per stabilire se il dipendente ha diritto all’erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro. Riguardo ad uno dei requisiti previsti, ossia essere beneficiario dell’esonero contributivo 0,80%, nella circolare sono riportate indicazioni diverse da quelle presenti nell’art. 31 del decreto. Nei paragrafi successivi, sono documentate le indicazioni riportate nella circolare.
  • Messaggio n. 2559 del 24/06/2022, con il quale è stato fornito un modello della dichiarazione che deve essere sottoscritta dal dipendente e consegnata al datore di lavoro. Sebbene l’utilizzo di tale modello non sia “vincolante” (nel senso che è possibile utilizzare un modello diverso), rimane comunque obbligatoria la consegna di una dichiarazione da parte del dipendente, per ottenere l’erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro.

Riepilogando quanto riportato nelle suddette disposizioni Inps, l’indennità prevista dall’art. 31 del D.L. 50/2022 deve essere erogata dal datore di lavoro ai propri dipendenti, soltanto se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • Il dipendente deve essere in forza nel mese di luglio 2022. A questo proposito, in assenza di indicazioni più specifiche, riteniamo che sia sufficiente che il dipendente risulti in forza per almeno un giorno nel mese di luglio.
  • Il dipendente deve avere diritto all’esonero contributivo 0,80% (art. 1, comma 121, L. 234/2021) per almeno un mese del periodo da gennaio a giugno 2022. Relativamente al requisito dell’esonero, la circolare Inps ha previsto, “a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro”, un periodo più esteso di quello indicato nell’art. 31 del decreto (quest’ultimo indica infatti il periodo da gennaio ad aprile 2022). Inoltre, la circolare precisa che la condizione da verificare è il “diritto” all’esonero contributivo (quindi non occorre averlo effettivamente applicato), e tale diritto va verificato in relazione alle sole mensilità ordinarie (non alla tredicesima o ai ratei).
  • Il dipendente deve avere sottoscritto e presentato al datore di lavoro una dichiarazionecon la quale afferma di non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 e 18” (messaggio 2559).

Nella circolare Inps vengono inoltre riportate alcune precisazioni in merito all’erogazione da parte del datore di lavoro.

  • Per la generalità dei dipendenti, l’indennità deve essere corrisposta “con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto)”. E’ prevista anche l’eventualità che l’indennità venga corrisposta con la retribuzione di competenza del mese di giugno, se erogata a luglio, “in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici) o della previsione dei CCNL”. Rimane tuttavia il requisito che il rapporto di lavoro sussista nel mese di luglio, quindi l’indennità NON deve essere erogata in caso di cessazione entro il 30 giugno. Inoltre, sul forum di Assosoftware, l’Inps ha precisato che, anche nei casi in cui sarebbe prevista l’erogazione sulla busta paga di giugno, rimane possibile erogarla sulla busta paga di luglio, ad esempio se il datore di lavoro non riceve in tempo utile le dichiarazioni dei dipendenti.
  • L’importo dell’indennità, laddove spettante, è sempre di E. 200, indipendentemente dall’eventuale condizione di part-time o dalla durata del rapporto di lavoro (purché quest’ultimo sussista nel mese di luglio 2022). Inoltre, nel mese di erogazione non è necessaria la presenza di una retribuzione imponibile, quantomeno se l’assenza di retribuzione è dovuta ad “eventi tutelati” (malattia, maternità, congedi indennizzati o non indennizzati, CIG, ecc.).
  • Non ha alcuna rilevanza il fatto che, nel mese di luglio 2022, il dipendente sia in forza con contratto a termine, stagionale, intermittente, o sia iscritto al fondo pensioni del settore spettacolo. Nei casi in questione, se sono soddisfatti i requisiti elencati nei paragrafi precedenti, il datore di lavoro deve erogare l’indennità. Le suddette condizioni non devono essere confuse con quelle previste dall’art. 32, commi 13 e 14, relative ai casi di erogazione diretta da parte dell’Inps. Nei commi 13 e 14, sebbene le categorie interessate siano le stesse (contratti a termine, stagionali, intermittenti, spettacolo), le condizioni per avere diritto al bonus si riferiscono all’anno 2021 (tipologia di rapporto, reddito annuo, numero di giornate) e devono essere verificate esclusivamente dall’Inps. La circolare precisa infatti che l’Inps erogherà l’indennità a tali categorie (se presentano l’apposita domanda) soltanto in via “residuale”, dopo aver verificato che gli stessi soggetti non l’abbiano percepita dal datore di lavoro.
  • Tra i rapporti di lavoro dipendente restano esclusi, per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro, sia i lavoratori domestici (come previsto nel decreto), sia gli operai agricoli a tempo determinato (OTD): per questi ultimi, l’Inps precisa che non è prevista la possibilità, da parte del datore di lavoro, di anticipare una somma per conto dell’Inps e conguagliarla poi sulla denuncia mensile (in precedenza trimestrale).

Sebbene risulti chiaro che, di fatto, è sempre consentita l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di luglio, con il presente aggiornamento abbiamo comunque previsto la possibilità di erogare l’indennità sulle buste paga di giugno.
Dobbiamo necessariamente lasciare all’Utente la facoltà di decidere in quali casi l’indennità possa (o debba) essere erogata sulla busta paga di giugno. Facciamo comunque presente che, per procedere all’erogazione sulla busta paga di giugno, è necessario che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (oltre al requisito dell’esonero contributivo):

  • il dipendente deve avere sottoscritto e consegnato la dichiarazione in tempo utile per le buste paga di giugno;
  • il rapporto deve ancora sussistere al 1 luglio (non deve essere cessato entro il 30 giugno);
  • la busta paga di giugno deve essere effettivamente pagata nel mese di luglio.

Nei casi in cui, per alcuni dipendenti, si debba erogare l’indennità sulla busta paga di giugno, è sufficiente inserire la nuova voce 5E0 sulle Variazioni Mensili di giugno dei soggetti interessati, con il valore ‘1’ nel campo Quantità.
La voce 5E0 può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 5.4.1 ‘Varie Inps’ (in tal caso viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità), oppure inserita direttamente dall’Utente indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità.

La voce 5E0 può essere inserita senza preoccuparsi di verificare se il dipendente ha avuto diritto all’esonero contributivo nel periodo da gennaio a giugno: tale verifica viene effettuata automaticamente, secondo i criteri di seguito descritti.
Il requisito del diritto all’esonero viene considerato soddisfatto se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

  • se nei cedolini da gennaio a giugno 2022 è presente almeno una voce di esonero contributivo, corrente o arretrato, con il valore relativo alle mensilità ordinarie (Importo Totale delle voci 53G / 53W / 53X / 53Y / 5BB / 5BC);
  • se, negli stessi cedolini, è presente un imponibile Inps (voce 500) maggiore di zero ed inferiore al limite previsto per l’esonero (E. 2.692), al netto dell’eventuale tredicesima o dei ratei erogati.

Inoltre vengono verificate, sempre in automatico, le seguenti condizioni:

  • che il rapporto di lavoro non sia cessato entro il 30 giugno (ossia che sussista ancora nel mese di luglio);
  • che si tratti di un rapporto di lavoro dipendente (restano esclusi collaboratori, tirocinanti, autonomi, ecc.);
  • che NON si tratti di un lavoratore domestico o di un operaio agricolo a tempo determinato.

Nel caso in cui l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di giugno riguardi la maggior parte dei dipendenti di un’azienda, è possibile inserire la voce 5E0 sulle Voci Fisse a livello di ditta, sempre con il valore ‘1’ nel campo Quantità. In questo caso, la voce 5E0 deve essere bloccata sui dipendenti ai quali non deve essere erogata l’indennità sulla busta paga di giugno: inserire la voce 5E0 sulle Voci Fisse di tali dipendenti, con l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’. Entrambe le operazioni devono essere effettuate storicizzando le Voci Fisse in data 01/06/2022.
Lo stesso criterio può essere adottato eventualmente a livello generale o di contratto, nel caso in cui l’erogazione sul mese di giugno dovesse riguardare la maggior parte dei dipendenti gestiti.
Da parte nostra, consigliamo (laddove possibile) di inserire la voce 5E0 sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati, anziché riportarla sulle Voci Fisse (l’utilizzo delle Voci Fisse dovrebbe essere limitato ai casi in cui l’erogazione sulla busta paga di giugno è effettivamente estesa ad un numero consistente di dipendenti).

Per quanto riguarda l’erogazione dell’indennità sulla busta paga di luglio, saranno fornite ulteriori istruzioni con i prossimi aggiornamenti. Per il momento, se si ha necessità di elaborare la busta paga di luglio, è possibile erogare l’indennità utilizzando la voce 5E0 secondo gli stessi criteri previsti per l’erogazione sulla busta paga di giugno.

In presenza della voce 5E0 con ‘1’ nel campo Quantità, se risultano soddisfatti i requisiti sopra descritti, viene elaborata la voce 5E3, sulla quale è riportata la somma da erogare, pari sempre ad E. 200.
Nel caso in cui risultasse necessario, per qualsiasi motivo, “forzare” l’erogazione dell’indennità, è sufficiente inserire la voce 5E3 indicando la somma da erogare (E. 200) nel campo Importo Totale.

L’indennità erogata tramite la voce 5E3 viene sommata direttamente sul netto in busta: tale somma, infatti, non costituisce reddito ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali; inoltre, non può essere trattenuta in caso di pignoramento.
La voce 5E3 è riportata nella parte centrale del cedolino, con il valore dell’indennità nella colonna Competenze.
Sulla nota contabile, l’indennità è riportata su un’apposita riga nella sezione di Dettaglio (codice dato contabile ‘3002901’), mentre nella parte centrale viene riportata sul rigo ‘Indennità varie’ a carico dell’Inps (insieme ad altre indennità c/Inps).

Sulla denuncia Uniemens individuale, l’indennità viene riportata nella sezione Info Causali con la causale ‘L031’, indicando il periodo di competenza (‘06/2022’ oppure ‘07/2022’) e ‘N’ nel campo Identificativo. Ovviamente, il valore dell’indennità viene sommato al totale a credito della denuncia Uniemens aziendale.

Sulla denuncia DMAG Mensile, l’indennità viene riportata sul tipo retribuzione ‘9’ (senza compilare altri campi), tramite la procedura ‘DMAG Mensile: Generazione dati da archivi Paghe’.

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l’indennità viene riportata sul servizio ‘E0 Mese corrente – Contributi’, nella sezione ‘Recupero contributi seguito norme di legge’ con il codice ‘35’ ed il mese di competenza (‘06/2022’ oppure ‘07/2022’), tramite la procedura ‘DMA-2: Generazione dati da archivio paghe’.

Per quanto riguarda la dichiarazione che deve essere sottoscritta dal dipendente, con il presente aggiornamento è stata modificata la stampa prodotta dal programma ‘STABON20’, adeguandola al modello fornito dall’Inps (messaggio 2559).

Ricordiamo che il programma ‘STABON20’ è riportato sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’ nell’elenco dei programmi disponibili. Per le modalità di lancio del programma, compresa l’eventuale archiviazione della stampa prodotta, è possibile fare riferimento alla nostra comunicazione del 15/06/2022.
Segnaliamo che, nei parametri del programma ‘STABON20’, è stata aggiunta una casella tramite la quale si può scegliere di riportare l’indicazione “Allego copia del documento di identità” in corrispondenza della firma. Tale indicazione compare sul modello predisposto dall’Inps, ma riteniamo che comporti notevoli difficoltà per gli Utenti. A meno che non venga barrata la suddetta casella, l’indicazione relativa al documento di identità non viene riportata sulla stampa.

Come già detto, l’utilizzo del modello fornito dall’Inps non è vincolante: nel caso in cui la dichiarazione fosse già stata consegnata, rimane facoltà dell’Utente decidere se considerare valida tale dichiarazione, oppure generare e consegnare una nuova dichiarazione conforme al modello fornito dall’Inps (utilizzando il programma ‘STABON20’).

Giugno 2022
(comunicazione
16/06/2022
)
DICHIARAZIONE PER INDENNITA' 200 EURO

A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo previsto la generazione di un elenco dei dipendenti per i quali viene prodotta la dichiarazione relativa all'indennità di 200 euro (art. 31 D.L. 50/2022).
ll programma 'STABON20' (vedere comunicazione del 15 giugno), insieme alla stampa della dichiarazione, genera adesso anche un elenco dei soggetti trattati, in formato CSV.
La suddetta modifica viene resa disponibile contestualmente alla presente comunicazione.

Giugno 2022
(comunicazione
15/06/2022
)
DICHIARAZIONE PER INDENNITA’ 200 EURO

Il D.L. n. 50 del 17/05/2022, agli artt. 31 e 32, ha previsto l’erogazione di una “somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro”, con modalità e criteri di spettanza differenziati tra le categorie dei soggetti interessati.
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti (ad eccezione dei lavoratori domestici), l’art. 31 specifica che tale somma “è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”. Lo stesso articolo ha anche stabilito che il credito maturato per effetto di tale erogazione è compensato attraverso la denuncia Uniemens.

L’Inps, con il messaggio n. 2397 del 13/06/2022, ha fornito i codici e le modalità di compensazione del suddetto credito sulla denuncia Uniemens. In particolare, nel messaggio è precisato che tale compensazione può avvenire esclusivamente sulle “denunce di competenza del mese di luglio 2022”. Ne consegue che anche l’erogazione da parte del datore di lavoro deve avvenire necessariamente tramite la busta paga relativa al mese di luglio 2022, per ovvii criteri di coerenza rispetto alle denunce Uniemens sulle quali deve avvenire la compensazione della somma erogata.

Nello stesso messaggio Inps viene anche precisato che gli “aspetti applicativi” relativi alla suddetta indennità saranno chiariti in una successiva circolare. Ad oggi, quindi, da parte dell’Inps non sono state fornite indicazioni in merito ai criteri che deve adottare il datore di lavoro per stabilire se l’indennità va erogata, o meno, a ciascun dipendente.
Secondo quanto stabilito dall’art. 31 del decreto, i datori di lavoro devono erogare l’indennità ai soli dipendenti che hanno beneficiato dell’esonero contributivo 0,80% (art. 1, comma 121, L. 234/2021) per almeno una mensilità nel periodo da gennaio ad aprile 2022. Lo stesso articolo stabilisce che ciascun dipendente deve dichiarare di “non essere titolare delle prestazioni di cui all’art. 32, commi 1 e 18” (trattamenti pensionistici di qualsiasi tipo ed a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, oppure reddito di cittadinanza). Inoltre, viene precisato che l’indennità spetta una sola volta, anche nei casi in cui vi sono più rapporti di lavoro contemporanei oppure l’indennità venga erogata dall’Inps (art. 32).

Le indicazioni riportate negli artt. 31 e 32 del decreto, oltre che nel messaggio Inps n. 2397, lasciano diversi dubbi irrisolti, sia per quanto riguarda le condizioni alle quali il datore di lavoro deve erogare l’indennità, sia relativamente alle indicazioni da riportare sulla dichiarazione che deve essere sottoscritta dal dipendente.
Segnaliamo alcuni dei suddetti dubbi, che dovranno essere chiariti dalla circolare annunciata dall’Inps:

  1. Un dipendente per il quale sono soddisfatte le condizioni indicate nell’art. 31 (esonero contributivo, ecc.), il cui rapporto di lavoro è cessato entro il 30 giugno, ha diritto all’indennità?
  2. In caso di risposta affermativa al punto 1, l’indennità deve essere erogata dall’ex-datore di lavoro in automatico o solo a seguito di richiesta specifica da parte dell’ex-dipendente?
  3. Per avere diritto all’indennità prevista dall’art. 31, è necessario che l’esonero contributivo sia stato effettivamente applicato oppure è sufficiente che il lavoratore ne avesse diritto?
  4. Sempre in merito all’esonero contributivo, è sufficiente che sia stato applicato sulla tredicesima (ad esempio in caso di cessazione e riassunzione) oppure deve essere stato applicato su una mensilità ordinaria?
  5. Nei casi di erogazione diretta da parte dell’Inps (art. 32) possono rientrare anche soggetti che sono in forza come dipendenti nel mese di luglio 2022 ed hanno le condizioni per beneficiare dell’indennità prevista dall’art. 31. In questi casi, le verifiche necessarie ad evitare la doppia erogazione, sono sempre a carico dell’Inps?

Per quanto riguarda la dichiarazione che deve essere sottoscritta dai dipendenti, abbiamo predisposto un’apposita stampa, descritta nei paragrafi successivi e già disponibile per tutti gli Utenti.
Tuttavia, in considerazione dei dubbi sopra elencati, consigliamo di attendere ulteriori indicazioni da parte dell’Inps (laddove possibile), prima di procedere alla stampa ed alla consegna della dichiarazione. In particolare, precisiamo che non possiamo escludere l’eventualità di dover apportare delle modifiche alla dichiarazione prodotta, le quali potrebbero anche comportare la necessità di consegnare nuovamente la dichiarazione ai dipendenti.

Gli Utenti che intendono produrre la stampa della dichiarazione, possono utilizzare il nuovo programma ‘STABON20’, riportato sulla procedura Stampe Accessorie al punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’.

Il programma ‘STABON20’ è reso disponibile contestualmente alla presente comunicazione.

Il programma considera i soli dipendenti che risultano in forza (per almeno un giorno) nel periodo compreso tra la Data Iniziale e la Data Finale indicate sulla procedura. Se si vuole limitare la stampa ai dipendenti che sono ancora in forza in un determinato giorno, occorre indicare il giorno in questione sia nel campo Data Iniziale che nel campo Data Finale.
Restano comunque esclusi tutti i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (collaboratori, tirocinanti, ecc.). Inoltre, vengono esclusi i lavoratori domestici (ad eccezione dei lavoratori domestici interinali).

In corrispondenza del programma ‘STABON20’ sono previste le seguenti opzioni:

  • Ordine e tipo di stampa: è possibile riportare i dati anagrafici delle ditte e dei dipendenti, con varie possibilità di ordinamento (codice o alfabetico), oppure stampare solo un fac-simile senza dati anagrafici.
  • Suddivisione della stampa: è possibile generare un unico file di stampa oppure suddividere la stampa per ditta; in quest’ultimo caso, ciascun file di stampa sarà suffissato con il codice della ditta. Le opzioni di archiviazione per ditta o per dipendente sono disponibili solo per gli Utenti abilitati all’Archiviazione Documentale.
  • Selezionare le sole ditte della zona indicata: indicare il codice zona oppure ‘NNN’ per tutte le zone.
  • Selezione dei soli dipendenti assunti nel periodo indicato: consente di selezionare i dipendenti assunti nel periodo compreso tra Data Iniziale e Data Finale (al momento, quest’opzione non dovrebbe essere utilizzata).

Per gli Utenti abilitati all’Archiviazione Documentale, nel campo ‘Suddivisione della stampa’ è possibile selezionare le opzioni di suddivisione ed archiviazione per ditta o per dipendente. In caso di suddivisione ed archiviazione per dipendente, i files di stampa sono suffissati con i codici ditta e matricola.
Nel caso in cui gli stessi Utenti siano abilitati anche al Portale del Dipendente, se viene effettuata l’archiviazione per dipendente, le dichiarazioni diventano automaticamente disponibili sul portale di ciascun dipendente.

Gli Utenti abilitati all’Archiviazione Documentale, che intendono archiviare la dichiarazione ed eventualmente renderla disponibile sul Portale del Dipendente, devono contattare preventivamente l’assistenza (precisiamo che tale modalità di procedere è dovuta esclusivamente ai tempi ridotti per la predisposizione della suddetta gestione – in generale, non occorre contattare preventivamente l’assistenza per operazioni di questo tipo).

Maggio 2022
(acred826)
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI – CASI PARTICOLARI

Con il presente aggiornamento, il calcolo dell’esonero contributivo viene bloccato automaticamente per i soggetti inquadrati nel contratto 118 ‘Collaboratori e Autonomi ex-Enpals’. Il contratto in questione non corrisponde ad un CCNL e viene utilizzato per gestire i collaboratori e lavoratori autonomi del settore spettacolo (aggiornamento di gennaio 2015 Acred558), i quali devono essere riportati sulla denuncia Uniemens nella sezione relativa ai lavoratori dipendenti.
Dal momento che non si tratta effettivamente di lavoratori dipendenti, non spetta l’esonero contributivo.

Segnaliamo inoltre che, sulla busta paga relativa al mese di maggio, è possibile attivare il recupero dell’esonero arretrato per i lavoratori dipendenti, nel caso in cui tale recupero non sia stato effettuato sul mese di aprile (per particolari motivi).
Tale situazione può presentarsi, ad esempio, se il rapporto di lavoro è cessato nel periodo gennaio – marzo 2022, senza che sia stata elaborata la busta paga di aprile per recuperare l’esonero arretrato. In tal caso, se si desidera effettuare il recupero sulla busta paga di maggio, oltre ad effettuare le operazioni necessarie per elaborare il cedolino in un mese successivo alla cessazione, occorre inserire la voce 53D sulle Variazioni Mensili di maggio, con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario (la voce con la suddetta opzione si trova nell’elenco al punto 5.4.1 ‘Varie Inps’).
Ricordiamo che, sul mese di aprile, il recupero veniva effettuato automaticamente tramite le voci 53W / 53X / 53Y: sul mese di maggio, le voci in questione vengono elaborate indicando la voce 53D con l’opzione sopra descritta. Precisiamo che il recupero così attivato riguarderà i soli mesi da gennaio a marzo, in quanto dal mese di aprile (in caso di elaborazione della busta paga), è stato calcolato automaticamente l’esonero relativo al mese corrente.

Maggio 2022
(acred826)
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI – ALTRI ENTI

Con il presente aggiornamento, sono state predisposte due nuove voci per gestire l’esonero contributivo 0,80% a favore dei dipendenti, nel caso in cui la contribuzione previdenziale venga gestita tramite le voci relative ai “contributi altri enti” (voci 570 – 56D – 56E – 56F – 56Q per il contributo a carico del dipendente), anziché tramite le voci elaborate in automatico e relative alla contribuzione Inps (voce 521 contributo complessivo, voce 527 contributo dipendente).
In tale condizione, per attivare il recupero dell’esonero relativo al mese corrente, occorre indicare la nuova voce 5BB sulle Voci Fisse a livello di ditta o di dipendente, mentre per attivare il recupero dei mesi pregressi (gennaio – aprile) occorre indicare la nuova voce 5BC. Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.2.1 (‘Contributi altri enti’).
Sulla nota contabile, le nuove voci vengono sottratte dal rigo ‘Contributi altri enti a carico del dipendente’.

Aprile 2022
(acred823)
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

Segnaliamo che le modifiche relative alle denunce DMAG Mensile (operai agricoli) e DMA-2 (soggetti ex-Inpdap), per l’indicazione dell’esonero contributivo dipendenti secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 43 del 22/03/2022, saranno rilasciate con un successivo aggiornamento, prevedibilmente nella prima settimana di maggio.

Aprile 2022
(acred822)
ESONERO CONTRIBUTIVO DIPENDENTI

Con il presente aggiornamento, rilasciamo la gestione dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 30/12/2021 n. 234 (“Legge di Bilancio 2022”).
La gestione del suddetto esonero è stata predisposta secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 43 del 22/03/2022, tenendo conto anche delle indicazioni riportate sul forum di Assosoftware.

Secondo la legge 234/2021, l’esonero spetta “in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico”.
L’esonero viene applicato sui contributi previdenziali a carico del dipendente, nella misura dello 0,80%, a condizione che la retribuzione imponibile “parametrata su base mensile per tredici mensilità” non ecceda l’importo mensile di E. 2.692.
Precisiamo che i criteri da adottare nel controllo del suddetto limite, sono indicati solo in parte nella circolare Inps n. 43: molte indicazioni a riguardo sono state invece fornite (sempre dall’Inps) sul forum di Assosoftware.
Naturalmente, sarebbe auspicabile che tali indicazioni venissero riportate in una circolare o un messaggio ufficiali.

Secondo le informazioni attualmente disponibili, i criteri da adottare sono i seguenti:

  1. il limite di E. 2.692 deve essere controllato esclusivamente su base mensile, senza alcun “conguaglio” annuale;
  2. non è previsto alcun proporzionamento del limite in caso di orario part-time o di assenze non retribuite;
  3. ai fini del controllo, occorre considerare l’imponibile Inps, decurtato della sola tredicesima mensilità erogata;
  4. tutte le somme imponibili diverse dalla tredicesima mensilità (quattordicesima, premi, arretrati, ecc.) rientrano nell’imponibile del mese di erogazione, e vanno considerate in tal senso nel controllo del limite;
  5. per la tredicesima mensilità deve essere effettuato un controllo “parallelo” e indipendente dall’imponibile del mese; è perciò possibile che l’esonero spetti per l’imponibile del mese e non per la tredicesima, o viceversa;
  6. la tredicesima può essere erogata anche in forma di rateo mensile; in tal caso, il limite da controllare è di E. 224 (corrispondente a 1/12 di E. 2.692 arrotondato all’unità di euro);
  7. il limite da applicare alla tredicesima, se erogata in un’unica soluzione (dicembre o mese di cessazione), deve essere calcolato moltiplicando il limite relativo ad un singolo rateo (E. 224) per il numero di ratei erogati;
  8. per gli operai edili, l’accantonamento sul lordo relativo alla tredicesima (generalmente il 10% della retribuzione contrattuale) va considerato equivalente al rateo mensile erogato, ai fini dell’esonero;
  9. non è chiaro se le eventuali maggiorazioni sostitutive della tredicesima, previste in alcuni contratti, possano essere considerate alla pari del rateo erogato, ai fini dell’esonero (fermo restando quanto già detto per gli operai edili).

Precisiamo che i criteri descritti ai punti 5 / 7 / 8 sono riportati nelle precisazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware.

Per quanto riguarda l’imponibile mensile (al netto della tredicesima erogata), in caso di assunzione o cessazione nel mese, riteniamo opportuno proporzionare il limite mensile alla durata del rapporto di lavoro nel mese (giorni di calendario).
Il suddetto proporzionamento non è menzionato nella circolare (non è richiesto, ma neppure escluso), tuttavia risulta necessario per evitare che l’esonero venga applicato da diversi datori di lavoro in relazione allo stesso mese. Nel caso in cui il dipendente abbia un altro rapporto di lavoro nel mese (prima dell’assunzione o dopo la cessazione), è possibile che la somma degli imponibili dei due rapporti superi il limite mensile, mentre i singoli imponibili risultino inferiori allo stesso limite, se considerato in misura intera (E. 2.692). Proporzionando il limite mensile alla durata del rapporto, si evita che possa verificarsi il suddetto problema. Dal momento che si tratta di un criterio più “restrittivo” di quello espressamente indicato nella circolare Inps, per il quale mancano ancora delle conferme sul forum di Assosoftware, abbiamo previsto la possibilità, per l’Utente, di inibire il suddetto proporzionamento, attraverso un’opzione descritta più avanti.

Lo stesso proporzionamento del limite (sempre sulla base dei giorni di calendario), viene effettuato anche nel caso in cui si elaborino più buste paga nello stesso mese, a causa di un cambiamento di qualifica, regime orario, tipo di contratto, ecc. Così facendo, diventa possibile indicare l’importo dell’esonero su ciascuna denuncia Uniemens relativa ad una porzione del mese, avendo la certezza che l’imponibile complessivo del mese non superi il limite di E. 2.692.
Anche in questo caso, si tratta di un criterio più “restrittivo” di quello indicato nella circolare, che può essere inibito tramite la stessa opzione menzionata nel paragrafo precedente, nel caso in cui non si ritenga corretto applicarlo.

Secondo le precisazioni fornite dall’Inps sul forum di Assosoftware, l’esonero NON è compatibile con le agevolazioni che interessano i contributi a carico del dipendente; di seguito, elenchiamo quelle attualmente previste:

  • soci lavoratori svantaggiati di cooperative sociali (cod. 19 nel campo Situazione Contributiva);
  • assunzione di persone detenute o internate (cod. 78 nel campo Situazione Contributiva);
  • assunzione di percettori del reddito di cittadinanza (voce 9D5 sulle Voci Fisse).

L’esonero è invece compatibile con tutte le agevolazioni che interessano i contributi a carico del datore di lavoro.

Dal momento che l’esonero consiste in una riduzione parziale dei contributi Inps a carico del dipendente (precisamente in forma di “restituzione”, per il modo in cui viene indicato sulla denuncia Uniemens), il valore dell’esonero deve essere incluso nell’imponibile Irpef a tassazione ordinaria e sommato al netto in busta.

A seguito del presente aggiornamento, l’esonero viene calcolato automaticamente a partire dal mese di aprile 2022 e fino al mese di dicembre 2022 (compresa l’eventuale busta paga separata della tredicesima).
Inoltre, sulla sola busta paga di aprile, viene calcolato l’esonero arretrato relativo al periodo gennaio – marzo 2022.

Precisiamo che non occorre alcuna conferma, da parte dell’Utente, per ottenere il calcolo dell’esonero sui dipendenti ai quali viene elaborata la busta paga di aprile o dei mesi successivi (fino a dicembre 2022).
Anche nei casi in cui non spetta l’esonero (lavoratori domestici, soci svantaggiati di cooperative sociali, percettori del reddito di cittadinanza, detenuti o internati), non occorre intervenire: il calcolo viene bloccato automaticamente.

E’ comunque possibile bloccare l’applicazione dell’esonero, su richiesta del dipendente o per altri motivi particolari: a tale scopo, è sufficiente indicare la voce 53D sulle Voci Fisse del dipendente, con l’opzione ‘1’ nel campo Quantità. La voce, con la relativa opzione, può essere selezionata dall’elenco al punto 3.1.4 ‘Sgravi ed esoneri Inps’. In tal modo, viene bloccato sia l’esonero relativo ai mesi correnti (da aprile in poi), sia l’esonero arretrato del periodo gennaio – marzo.

Per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti, nel caso in cui si intenda erogare l’esonero arretrato, occorre elaborare la busta paga di aprile. A tale scopo, impostare ‘Elaborazione cedolino – Abilitata anche dopo la cessazione’ sul servizio Dipendente – Anagrafico, storicizzando al 01/04/2022; effettuare poi un’ulteriore storicizzazione al 01/05/2022, ripristinando l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata automaticamente’. Dal momento che il valore dell’esonero è soggetto ad Irpef, occorre anche attivare il conguaglio fiscale, indicando la voce 605 sulle Variazioni Mensili di aprile con l’opzione ‘1’ nel campo Quantità (selezionarla dall’elenco al punto 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’).

L’importo della tredicesima mensilità, o del relativo rateo / accantonamento, erogati nel mese, vengono rilevati dalle voci 478 (tredicesima erogata), 477 (rateo erogato), 468 (accantonamento 10% operai edili). Nel caso della voce 477, viene decurtato l’eventuale rateo di quattordicesima, se risulta anch’esso erogato. Per il momento, non vengono considerati come “ratei di tredicesima” le indennità o maggiorazioni sostitutive della tredicesima, previste in alcuni contratti (come già precisato, l’Inps non ha fornito indicazioni in merito a tali forme sostitutive della tredicesima).
Dall’imponibile Inps del mese (voce 500) viene sottratto l’importo della tredicesima o del rateo / accantonamento erogato, in modo da controllare il limite relativo alla retribuzione del mese separatamente da quello relativo alla tredicesima.

L’imponibile Inps del mese, al netto della tredicesima o del rateo / accantonamento erogato, è riportato nel campo Importo Totale della voce 53E, mentre nel campo Importo Unitario della stessa voce è riportato il valore della tredicesima o del rateo / accantonamento erogato. Entrambi gli importi sono arrotondati all’unità di euro (in quanto vanno esposti in tale forma sulla denuncia Uniemens). Nel campo Quantità della voce 53E è riportato il numero di ratei di tredicesima erogati e considerati per l’esonero (tale numero vale 1 in caso di erogazione del rateo / accantonamento).

Il valore dell’esonero relativo al mese corrente è riportato nel campo Importo Totale della voce 53G. Il valore dell’esonero relativo alla tredicesima o al rateo erogato nel mese, è riportato nel campo Importo Unitario della stessa voce 53G.

Il valore dell’esonero relativo ai mesi di gennaio / febbraio / marzo è riportato nel campo Importo Totale rispettivamente delle voci 53W / 53X / 53Y. Il valore dell’esonero relativo alla tredicesima o al rateo / accantonamento erogato negli stessi mesi, è riportato nel campo Importo Unitario delle stesse voci. Anche in questo caso, il valore dell’esonero viene calcolato sulle somme arrotondate all’unita di euro. Nel campo Quantità di ciascuna voce è riportato il numero di ratei di tredicesima erogati nel corrispondente mese e considerati per l’esonero.

Per i motivi descritti nei paragrafi precedenti, in caso di assunzione o cessazione nel mese, il limite relativo all’imponibile mensile (al netto della tredicesima o del rateo / accantonamento erogato) viene proporzionato alla durata del rapporto nel mese, calcolata in giorni di calendario. Lo stesso proporzionamento è previsto in caso di elaborazione di più buste paga in uno stesso mese, considerando i giorni (sempre di calendario) relativi ad ogni singolo cedolino.
Nei casi sopra indicati, se si ritiene corretto applicare il limite in misura intera, senza proporzionarlo ai giorni, è possibile bloccare il proporzionamento: a tale scopo, è sufficiente inserire la voce 53G sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, con l’opzione ‘1’ nel campo Quantità. La voce, con la relativa opzione, può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1.4 ‘Sgravi ed esoneri Inps’ o dall’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4.1 ‘Varie Inps’. Precisiamo che, sulle Voci Fisse, la suddetta opzione può essere impostata a qualsiasi livello (a discrezione dell’Utente).
Come già detto, è necessario attendere i dovuti chiarimenti da parte dell’Inps, per avere la certezza di gestire correttamente le situazioni sopra descritte: la suddetta opzione consente soltanto di bloccare il proporzionamento ai giorni nei casi in cui lo si ritiene opportuno. Occorre sottolineare che il proporzionamento ai giorni rappresenta il criterio più restrittivo: a nostro avviso, è preferibile adottare tale criterio, in assenza di diverse indicazioni da parte dell’Inps.

Il valore dell’esonero è indicato sul cedolino nella colonna “Competenze”, separando la quota relativa alla retribuzione del mese (comprese altre somme erogate) da quella relativa alla tredicesima o al rateo / accantonamento erogato.
L’esonero relativo all’intero periodo pregresso (gennaio – marzo) viene indicato separatamente da quello del mese corrente, anche in questo caso distinguendo tra la quota relativa alla retribuzione e quella relativa alla tredicesima.
Come già detto, il valore dell’esonero (corrente + arretrato) viene sommato all’imponibile Irpef ed al netto in busta.

Sulla nota contabile, l’importo dell’esonero viene riportato sul rigo “Recupero contributi Inps dipendenti” (codice 2002002) nella parte centrale. Inoltre, viene sottratto dal rigo “Contributi Inps dipendenti” (codice 3000702) nella parte finale.
Precisiamo che i contributi a carico del datore di lavoro restano invariati: l’esonero non influisce, quindi, sul costo del personale o sulle deduzioni Irap.

Sulla denuncia Uniemens, l’importo dei contributi previdenziali ed assistenziali, riportato nel campo Contributo (servizio Uniemens – Dipendenti), rimane inalterato in presenza dell’esonero. Il valore dell’esonero contributivo viene recuperato indicandolo nella sezione Info Causali e sommandolo al totale a credito.

Nella sezione Info Causali della denuncia Uniemens, l’esonero è riportato sui seguenti codici causale:

  • L024 : esonero relativo alla retribuzione del mese ed altre somme erogate (al netto della tredicesima o del rateo);
  • L025 : esonero relativo alla tredicesima, se erogata per l’intero anno (12 ratei con erogazione a dicembre);
  • L026 : esonero relativo alla tredicesima, se erogata come singolo rateo / accantonamento, o comunque per un numero di ratei inferiore a 12 (in caso di assunzione o cessazione nell’anno).

Su tutte le causali, nel campo Identificativo viene riportato l’imponibile sul quale è stato calcolato l’esonero: sulla base delle indicazioni fornite dall’Inps sul forum di Assosoftware, risulta che tale valore debba essere indicato senza i decimali (quindi viene arrotondato all’unità di euro, per il calcolo dell’esonero) e senza separatore delle migliaia.

In corrispondenza di ciascuna causale, deve essere indicato il mese di erogazione. Fa eccezione la causale L026, nel caso in cui venga utilizzata per l’indicazione della tredicesima (voce 478) relativa ad un numero di ratei inferiore a 12.
Per quanto riguarda l’esonero arretrato, la causale L024 (ed eventualmente anche L026, in caso di erogazione mensile del rateo / accantonamento di tredicesima) viene riportata in relazione a ciascun mese del periodo da gennaio a marzo.

Secondo le indicazioni fornite dall’Inps sul forum di Assosoftware, l’esonero relativo alla tredicesima va riportato sulla causale L025 soltanto se la tredicesima “copre” l’intero anno (12 ratei erogati a dicembre), in quanto tale causale prevede il controllo rispetto al limite mensile (E. 2.692). Se, invece, la tredicesima viene erogata per un numero inferiore di ratei (assunzione o cessazione in corso d’anno, mancata maturazione per aspettativa non retribuita, ecc.), è necessario utilizzare la causale L026. In quest’ultimo caso, l’importo erogato andrebbe addirittura esposto suddividendolo tra i singoli ratei, in quanto la causale L026 prevede il controllo rispetto al limite relativo al singolo rateo (E. 224).
Il suddetto criterio di utilizzo della causale L026 ha suscitato numerose perplessità e richieste di semplificazione, alle quali l’Inps non ha ancora risposto. Occorre anche considerare che, adottando il criterio sopra descritto, per la tredicesima relativa ad una parte dell’anno (causale L026) sarebbe necessario che ogni singolo rateo risultasse inferiore ad E. 224, mentre per la tredicesima relativa all’intero anno (causale L025), è sufficiente che l’importo complessivo sia inferiore ad E. 2.692. In questo modo, si genera una disparità nelle condizioni che danno diritto all’esonero, le quali risulterebbero più vantaggiose (paradossalmente) in caso di erogazione della tredicesima relativa all’intero anno.

Al momento, per la tredicesima erogata nel corso dell’anno (quindi con un numero di ratei inferiore a 12) viene adottato il seguente criterio: il controllo per l’applicazione dell’esonero viene effettuato considerando il limite relativo al rateo (E. 224) moltiplicato per il numero di ratei (come espressamente confermato dall’Inps); sulla denuncia Uniemens, l’importo della tredicesima viene diviso per lo stesso numero di ratei, riportando ciascun rateo sulla causale L026, con l’indicazione di un mese del periodo di maturazione della tredicesima. In tal modo, tutti i ratei risultano di pari importo, nonché inferiori al limite di E. 224 (evitando, così, di applicare un criterio peggiorativo rispetto al caso in cui vengano erogati 12 ratei).
Precisiamo che la suddetta impostazione va considerata “provvisoria”, in attesa di ulteriori indicazioni da parte dell’Inps. Per inciso, l’Inps ha comunicato sul forum di Assosoftware che, a seguito dei dubbi sollevati, l’Istituto ha chiesto il parere del Ministero del Lavoro su diverse questioni inerenti alla gestione dell’esonero.

Per quanto riguarda i dipendenti cessati nei mesi precedenti, in caso di recupero degli arretrati tramite l’elaborazione della busta paga di aprile, il valore dell’esonero arretrato viene riportato sulla denuncia Uniemens relativa allo stesso mese, con l’indicazione del codice ‘NFOR’ (dipendente non in forza) nel campo Tipo Lavoratore Statistico. Precisiamo che si tratta dello stesso criterio adottato per tutti gli altri recuperi di agevolazioni contributive relative a dipendenti cessati, nel caso in cui il valore arretrato debba essere indicato sulla denuncia individuale (ad esempio, lo sgravio del settore edile).
Sempre in relazione ai rapporti di lavoro cessati nei mesi precedenti, segnaliamo che l’Inps ha prospettato la possibilità di dover effettuare degli invii rettificativi (Uniemens-VIG), per recuperare l’esonero. Tale modalità, attualmente non confermata, è stata oggetto di critiche, in quanto risulta eccessivamente complicata, oltre che immotivata. Per inciso, nella circolare Inps 43/2022 (precisamente al punto 7) è specificato che la denuncia Uniemens-VIG deve essere utilizzata in caso di cessazione o sospensione dell’attività da parte del datore di lavoro: tale indicazione, quindi, non riguarda la cessazione del rapporto di lavoro. In merito a quest’ultimo caso, tuttavia, la circolare non riporta indicazioni specifiche.

Segnaliamo che, per il momento, l’esonero contributivo non viene gestito sulle denunce DMAG Mensile (operai agricoli) e DMA-2 (soggetti ex-Inpdap). Per tali denunce, le modifiche relative alla gestione dell’esonero saranno incluse nel prossimo aggiornamento, il cui rilascio è previsto entro la fine di aprile.

Marzo 2022
(acred820)
PROSSIMI AGGIORNAMENTI

Anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, saranno rilasciate le seguenti gestioni:

  • Conguaglio contributivo dal Fondo Attività Professionali (FAP) a Fondo Integrazione Salariale (FIS) per il settore delle farmacie (messaggio Inps n. 772 del 16/02/2022); tale gestione sarà rilasciata con il prossimo aggiornamento entro i primi giorni di aprile, per poter effettuare il conguaglio sulle buste paga relative al mese di marzo.

  • Esonero contributivo a favore dei lavoratori dipendenti (0,80%), secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 43 del 22/03/2022. Tale gestione sarà rilasciata con l’aggiornamento relativo al mese di aprile, in quanto la circolare Inps non è stata pubblicata in tempo utile per le buste paga relative al mese di marzo. Precisiamo che la stessa circolare prevede la possibilità di iniziare a gestire l’esonero “corrente” entro le denunce Uniemens relative al mese di maggio, recuperando l’esonero arretrato da gennaio fino al mese precedente.