INPS: APPRENDISTI

Ottobre 2023
(acred872)
APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO – PRECISAZIONI

Con l’aggiornamento Acred871 del 26/10/2023 sono state rilasciate le istruzioni per la gestione degli apprendisti di primo livello assunti nell’anno 2023, sulla base di quanto indicato nel messaggio n. 3618 del 17/10/2023.

Per quanto riguarda gli ex-apprendisti di primo livello mantenuti in servizio, nel messaggio Inps è stato specificato come devono essere indicati sulla denuncia Uniemens nel periodo di applicazione dell’agevolazione L. 56/87 (ossia nel primo anno successivo al periodo di apprendistato).
Per tali soggetti, nel campo Qualifica della denuncia Uniemens devono figurare i seguenti codici:

  • C’ ex-apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come operaio
  • D’ ex-apprendista non professionalizzante mantenuto in servizio come impiegato

Precisiamo che si tratta degli stessi codici Qualifica predisposti con l’aggiornamento di ottobre 2016 Acred623, in relazione agli ex-apprendisti non professionalizzanti (messaggio Inps n. 3028 del 12/07/2016).
Per ottenere l’attribuzione automatica dei suddetti codici Qualifica sulla denuncia Uniemens, occorre compilare il servizio Dipendente – Inquadramento secondo le modalità descritte nell’aggiornamento Acred623: indicare il codice ‘56’ (o ‘59’) nel campo Situazione Contributiva ed il codice ‘156’ nel campo Ulteriori Specifiche.

Ottobre 2023
(acred871)
APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO – AGEVOLAZIONI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di agosto 2021 Acred801, è stata predisposta la gestione dell’agevolazione spettante per gli apprendisti di primo livello assunti negli anni 2020 e 2021. Con l’aggiornamento di giugno 2022 Acred828, è stato comunicato che la stessa agevolazione era stata prorogata alle assunzioni effettuate nell’anno 2022.
Per gli apprendisti di primo livello assunti negli anni dal 2020 al 2022, l’agevolazione consisteva nella riduzione del 100% dei contributi, ottenuta indicando il codice ‘060’ nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento.

L’Inps, con il messaggio n. 3618 del 17/10/2023, ha confermato che, per gli apprendisti di primo livello assunti a partire dall’anno 2023, non spetta la suddetta agevolazione. Per questi apprendisti, è invece possibile applicare le agevolazioni previste fino all’anno 2019, documentate negli aggiornamenti di luglio 2017 Acred660 e dicembre 2018 Acred707.

L’agevolazione spettante agli apprendisti di primo livello assunti a partire dall’anno 2023, consiste perciò nell’applicazione dell’aliquota del 5% (anziché del 10%) a carico del datore di lavoro (voce 532, visibile nel dettaglio del cedolino).
Per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti, tale aliquota è ulteriormente ridotta al 1,5% nel primo anno ed al 3% nel secondo anno del rapporto di lavoro, mentre a partire dal 3° anno si applica l’aliquota del 5%.
Inoltre, tutti gli apprendisti di primo livello non sono soggetti all’aliquota Aspi (1,61%).

Ricordiamo che gli apprendisti di primo livello sono identificati dal codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento; inoltre, nel campo Ulteriori Specifiche occorre indicare uno dei seguenti codici:

  • 058’ per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti; in tal modo, si ottiene l’applicazione automatica delle aliquote del 1,5% nel primo anno, 3% nel secondo anno e 5% dal terzo anno; ricordiamo che la durata del rapporto viene calcolata a partire dalla data di assunzione o, se compilata, dalla data di anzianità convenzionale;
  • 059’ per le aziende che occupano oltre 9 dipendenti; in tal modo si ottiene l’applicazione dell’aliquota del 5%.

Sia in presenza del codice ‘058’ che del codice ‘059’, non viene applicata l’aliquota Aspi (1,61%).

Sulla denuncia Uniemens, per gli apprendisti di primo livello viene riportato il codice ‘PA’ nel campo Tipo Apprendistato (servizio Uniemens – Dipendenti); inoltre, vengono riportati i seguenti codici nel campo Tipo Contribuzione:

  • Y1’ – Apprendista D.Lgs. 150/2015 con aliquota 1,5% (codice ‘058’ primo anno);

  • Y2’ – Apprendista D.Lgs. 150/2015 con aliquota 3% (codice ‘058’ secondo anno);

  • J9’ – Apprendista D.Lgs. 150/2015 con aliquota 5% (codice ‘058’ dal terzo anno oppure codice ‘059’);

Il messaggio Inps non fornisce indicazioni in merito ad eventuali conguagli relativi alla contribuzione applicata nei mesi pregressi, qualora non coincidesse con quella indicata nel messaggio Inps n. 3618 sopra citato.

Giugno 2022
(acred828)
APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO – AGEVOLAZIONI

Come indicato nella circolare Inps n. 70 del 15/06/2022, la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha esteso, alle assunzioni effettuate nell’anno 2022, l’agevolazione spettante per l’apprendistato di primo livello.

Ricordiamo che la suddetta agevolazione corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ed è stata rilasciata con l’aggiornamento di agosto 2021 Acred801, in relazione alle assunzioni effettuate negli anni 2020 e 2021.

Gli apprendisti di primo livello sono identificati dal codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva (servizio Dipendente – Inquadramento). Nel caso in cui, per tali apprendisti, spetti la suddetta agevolazione, occorre indicare anche il codice ‘060’ (“Sgravio aliquota apprendisti 100%”) nel campo Ulteriori Specifiche.
Per effettuare il recupero dell’agevolazione relativa ai periodi pregressi, è sufficiente inserire la voce 80C sulle Variazioni Mensili degli apprendisti interessati (elenco voci, 5.2.5 ‘Altri contributi’). La voce 80C calcola automaticamente l’importo dei contributi da recuperare, rilevandolo dai cedolini elaborati a partire dalla data di assunzione. In caso di necessità, l’importo da recuperare può essere “forzato” indicandolo nel campo Importo Totale della voce 80C. Il valore dei contributi arretrati da recuperare è riportato sulla denuncia Uniemens individuale, con la causale ‘L603’ (servizio Uniemens – Dati Particolari, sezione ‘Altre somme ex DM10 – A Credito’).

Agosto 2021
(acred801)
APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO – AGEVOLAZIONI

E’ stata predisposta la gestione della nuova agevolazione spettante per gli apprendisti di primo livello assunti negli anni 2020 e 2021, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 87 del 18/06/2021.
La nuova agevolazione corrisponde al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro e spetta, nei primi 3 anni del contratto, alle aziende che occupano fino a 9 dipendenti (i requisiti sono indicati dettagliatamente nella circolare).
L’agevolazione è utilizzabile dal mese di agosto 2021; nello stesso mese, occorre anche recuperare gli arretrati.

Ricordiamo che gli apprendisti di primo livello sono identificati dal codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. Nel caso in cui, per i soggetti in questione, spetti la nuova agevolazione, occorre indicare anche il codice ‘060’ (“Sgravio aliquota apprendisti 100%”) nel campo Ulteriori Specifiche.

Sulla denuncia UniEmens, con effetto dal mese di agosto 2021, sono state predisposte le codifiche previste per indicare la presenza della nuova agevolazione sugli apprendisti di primo livello, come indicato nella circolare Inps sopra citata.
In particolare, nel campo Tipo Contribuzione del servizio UniEmens – Dipendenti, vengono riportati i codici di seguito elencati, attribuendoli automaticamente con la procedura di elaborazione mensile:

  • JA’ – Apprendista di primo livello con sgravio 100%, primo anno;
  • JB’ – Apprendista di primo livello con sgravio 100%, secondo anno;
  • JC’ – Apprendista di primo livello con sgravio 100%, terzo anno.

Ricordiamo che, per gli apprendisti di primo livello, nel campo Tipo Apprendistato del servizio UniEmens – Dipendenti viene riportato automaticamente il codice ‘PA’ (aggiornamento di gennaio 2016 Acred594).

Per effettuare il recupero dell’agevolazione relativa ai periodi pregressi, occorre inserire la voce 80C sulle Variazioni Mensili dei singoli apprendisti interessati, in corrispondenza del mese di agosto 2021.
La voce 80C calcola automaticamente l’importo dei contributi da recuperare, rilevandolo dai cedolini elaborati a partire dalla data di assunzione. In caso di necessità, l’importo da recuperare può essere “forzato” indicandolo nel campo Importo Totale della stessa voce. La voce 80C si trova nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 5.4 ‘Varie Inps’.
Il valore dei contributi arretrati da recuperare viene riportato sulla denuncia individuale, con la causale ‘L603’ (servizio Uniemens – Dati Particolari, sezione ‘Altre somme a credito’).

Dicembre 2018
(acred707)
APPRENDISTATO – NUOVE AGEVOLAZIONI

E’ stata predisposta la gestione delle nuove codifiche e agevolazioni relative agli apprendisti, con effetto dal mese di dicembre 2018, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 108 del 14/11/2018.

Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, nel campo Ulteriori Specifiche (sezione Inquadramento Inps), sono state predisposte le seguenti nuove codifiche relative agli apprendisti:

  • 058 – ‘Apprendisti D.Lgs.150/2015 (1,5% primo anno, 3% secondo anno, 5% dal terzo anno), corrispondente alla riduzione contributiva prevista, nei primi due anni, per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, nelle aziende che occupano fino a 9 dipendenti. Precisiamo che, per la stessa casistica, le aziende che occupano oltre 9 dipendenti devono utilizzare il codice ‘059’, corrispondente all’aliquota del 5% applicata dal primo anno (aggiornamento di luglio 2017 Acred660).
  • 070 – ‘Apprendisti provenienti da mobilità (10%), da attribuire agli apprendisti professionalizzanti provenienti da liste di mobilità L. 223/91 oppure beneficiari di un trattamento di disoccupazione, assunti a partire dal 01/01/2017, nelle aziende che occupano oltre 9 dipendenti.
  • 071 – ‘Apprendisti provenienti da mobilità (1,5% primo anno, 3% secondo anno, 10% dal terzo anno), da attribuire agli apprendisti professionalizzanti provenienti da liste di mobilità L. 223/91 oppure beneficiari di un trattamento di disoccupazione, assunti a partire dal 01/01/2017, nelle aziende che occupano fino a 9 dipendenti.

Nel campo Tipo Contribuzione del servizio ‘UniEmens – Dipendenti’, vengono generati automaticamente i seguenti codici tramite la procedura di elaborazione mensile:

  • Y1’ – Apprendista D.Lgs. 150/2015 con aliquota 1,5% (codice ‘058’ primo anno);
  • Y2’ – Apprendista D.Lgs. 150/2015 con aliquota 3% (codice ‘058’ secondo anno);
  • J9’ – Apprendista D.Lgs. 150/2015 con aliquota 5% (codice ‘058’ terzo anno, oppure codice ‘059’);
  • Z1’ – Apprendista da mobilità / disoccupazione assunto dal 01/01/2017, con aliquota 1,5% (codice ‘071’ primo anno);
  • Z2’ – Apprendista da mobilità / disoccupazione assunto dal 01/01/2017, con aliquota 3% (codice ‘071’ secondo anno);
  • Z0’ – Apprendista da mobilità / disoccupazione assunto dal 01/01/2017, con aliquota 10% (codice ‘071’ terzo anno oppure codice ‘070’).

Per gli apprendisti ai quali viene attribuita la situazione contributiva ‘058’, non viene applicata l’aliquota Aspi (1,61%).

Per effettuare il recupero della contribuzione versata in eccedenza dal datore di lavoro nei mesi precedenti, occorre inserire la voce 80C sul servizio ‘Presenze – Variazioni Mensili’ dei dipendenti interessati, indicando l’importo delle somme da recuperare nel campo Importo Totale. La voce 80C si trova nell’elenco delle Voci Variabili al punto 5.4 ‘Varie Inps’ e viene riportata sulla denuncia Uniemens con la causale ‘L602’.

Settembre 2017
(acred667)
APPRENDISTATO DA MOBILITA’

Con effetto dal mese di settembre, per gli apprendisti provenienti da mobilità (tipo contribuzione ‘J3’ / ‘J5’) non viene applicata l’aliquota Aspi (1,61%), secondo quanto precisato nel messaggio Inps n. 2243 del 31/05/2017.
Ricordiamo che gli apprendisti in questione sono identificati attribuendo il codice ‘053’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento (aggiornamento di gennaio 2013 Acred483).

Luglio 2017
(acred660)
APPRENDISTATO – NUOVE AGEVOLAZIONI

E’ stata predisposta la gestione dell’agevolazione spettante per gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, sulla base di quanto indicato nel messaggio Inps n. 2499 del 16/06/2017.

Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, nel campo Ulteriori Specifiche, è stato predisposto il nuovo codice:

  • 059 – ‘Apprendisti D.Lgs.150/2015 J9 (5%)’, da attribuire agli apprendisti per i quali spetta l’agevolazione.

Precisiamo che il codice ‘059’, nel campo Ulteriori Specifiche, deve essere attribuito ai soli apprendisti assunti con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, identificati dal codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva, a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato non prima del 24 settembre 2015.
Per attribuire il codice ‘059’ sui dipendenti già in forza, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/07/2017.

L’agevolazione ha effetto, sul calcolo dei contributi, a partire dal mese di luglio 2017: per gli apprendisti ai quali viene attribuito il nuovo codice ‘059’, il contributo del 10% a carico del datore di lavoro viene automaticamente ridotto al 5%.
Per gli stessi apprendisti, sempre in automatico, non viene applicata l’aliquota Aspi (1,61%).

Sulle denunce UniEmens viene riportata la nuova codifica prevista per gli apprendisti interessati dall’agevolazione: nel campo Tipo Contribuzione (servizio ‘UniEmens – Dipendenti’), viene attribuito automaticamente il codice ‘J9’. Precisiamo che tale codice risulta già incluso nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 3.9.0 del 28/06/2017.
Come indicato nel messaggio Inps, la variazione delle denunce Uniemens relative ai mesi pregressi sarà effettuata direttamente dall’Istituto (presumiamo con emissione delle corrispondenti note di rettifica).

Occorre sottolineare che il codice ‘059’, nel campo Ulteriori Specifiche, deve essere annullato quando l’apprendista viene trasformato in dipendente qualificato o in altro tipo di apprendistato. Di conseguenza, nel periodo a contribuzione ridotta Legge 56/87 (anno successivo all’apprendistato), il contributo del 10% ed il contributo Aspi sono dovuti in misura piena.

Marzo 2016
(acred606)
CONTRIBUZIONE ARRETRATA CIG – EX APPRENDISTI L. 56/87

Con l’aggiornamento ‘Acred604’ del 23/03/2016, è stato rilasciato il conguaglio automatico della contribuzione CIG arretrata dovuta per gli apprendisti e gli ex-apprendisti L. 56/87, relativamente al periodo settembre – dicembre 2015.

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che, per i soli ex-apprendisti L. 56/87, il recupero della contribuzione CIG arretrata provocava un calcolo errato dei contributi a carico del datore di lavoro, relativi al mese di marzo 2016.

Con il presente aggiornamento, l’errore in questione è stato corretto: di conseguenza, consigliamo di rielaborare il mese di marzo 2016 per le sole aziende che occupano ex-apprendisti L. 56/87, interessate al versamento della contribuzione CIG.
Precisiamo che la rielaborazione è necessaria esclusivamente per rettificare la denuncia Uniemens ed il corrispondente versamento da effettuare sul modello F24 (causale DM10); la correzione NON interessa in alcun modo la busta paga.

Per individuare le aziende interessate, è possibile utilizzare il programma ‘SEGNADI3’ sulla procedura Stampe Accessorie (documentato con gli aggiornamenti di marzo Acred604 e Acred605), impostando l’opzione ‘Riporta anche gli apprendisti non cessati’. Sulla stampa prodotta, per ogni soggetto viene indicato se si tratta di un apprendista o di un ex-apprendista: soltanto in presenza di un ex-apprendista, occorre rielaborare l’azienda interessata.

Per effettuare la rielaborazione delle aziende interessate, occorre effettuare le seguenti operazioni:

  • annullare la condizione di ‘Elaborato’ relativa al mese di marzo, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione’;
  • annullare la condizione di ‘Definitivo’ sul modello F24 relativo alla scadenza del 16/04/2016, sul servizio ‘Tributi per scadenza’ del menu ‘Archivio Tributi’;
  • rielaborare il mese di marzo tramite la procedura ‘Rielaborazione Ditte’, sul menù Amministratore Paghe, impostando l’opzione ‘Rielabora tutti i cedolini’ (‘X’) nel campo ‘Selezione cedolini da rielaborare’; in alternativa, è possibile eliminare il cedolino del soggetto interessato ed utilizzare l’opzione ‘Rielabora eventuali cedolini eliminati’ (‘S’); in ogni caso, sulla procedura di rielaborazione occorre abilitare il trasferimento dei tributi sul modello F24 e la stampa della nota contabile mensile;
  • una volta effettuata la rielaborazione, ristampare il modello F24 e/o rigenerare il corrispondente file per l’invio telematico, attraverso la normale procedura ‘Stampa Modello F24’.

Precisiamo che la denuncia Uniemens viene automaticamente aggiornata al momento della rielaborazione della ditta.

Marzo 2016
(acred605)
CONTRIBUZIONE ARRETRATA CIG APPRENDISTI

Con l’aggiornamento ‘Acred604’ del 23/03/16 è stato rilasciato il programma ‘SEGNADI3’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), da utilizzare per individuare gli eventuali apprendisti o ex-apprendisti cessati nel periodo da settembre 2015 a febbraio 2016.

Sulla base delle richieste pervenuteci, sul programma ‘SEGNADI3’ abbiamo aggiunto il controllo automatico della tabella contributiva, agganciata a livello di contratto / ditta / dipendente (servizio Accessori – Aggancio tabelle): in assenza dell’aliquota CIG, gli apprendisti o ex-apprendisti non vengono riportati in stampa
A tale riguardo, è stata predisposta anche l’opzione ‘Considera anche le aziende non soggette a CIG’, che consente di riportare in stampa anche gli apprendisti o ex-apprendisti dipendenti di aziende non soggette a CIG.
Inoltre, è stata predisposta l’opzione ‘Riporta anche gli apprendisti non cessati’, tramite la quale è possibile riportare in stampa anche gli apprendisti o ex-apprendisti non cessati nel periodo indicato.
Precisiamo che il programma ‘SEGNADI3’ (analogamente alle voci 538 / 539 documentate con l’aggiornamento Acred604) verifica la presenza dell’aliquota CIG in relazione al mese di marzo 2016.

Marzo 2016
(acred604)
CONTRIBUZIONE ARRETRATA CIG APPRENDISTI

Come anticipato nell’aggiornamento Acred594 del 20/01/2016, con l’elaborazione del mese di marzo 2016 viene effettuato il conguaglio automatico della contribuzione CIG relativa al periodo settembre – dicembre 2015, per quanto riguarda gli apprendisti professionalizzanti e gli ex-apprendisti  professionalizzanti inquadrati come L. 56/87.
Per i soggetti interessati, se risultano in forza nel mese di marzo 2016, viene calcolato automaticamente il contributo arretrato complessivo (ditta + dipendente), riportandolo nel campo Importo Totale della voce 538, visibile nel Dettaglio del cedolino. Nel campo Quantità della stessa voce viene riportata l’aliquota CIG dovuta e nel campo Importo Unitario figura il corrispondente imponibile. Il contributo arretrato viene riportato sulla denuncia Uniemens individuale (sezione ‘Altre somme a debito’ sul servizio ‘Dati particolari’), utilizzando il codice ‘M201’ in caso di contribuzione CIG ordinaria, oppure il codice ‘M202’ in caso di contribuzione CIG straordinaria.
L’eventuale contributo arretrato di CIG straordinaria a carico del dipendente, viene calcolato automaticamente tramite la voce 539: tale valore risulta trattenuto in busta paga e decurtato dall’imponibile fiscale.

Precisiamo che, per effettuare il conguaglio di eventuali apprendisti o ex-apprendisti cessati nel periodo da settembre 2015 a febbraio 2016, occorre abilitare l’elaborazione del cedolino relativo al mese di marzo 2016.
Per individuare i soggetti che presentano tale condizione, occorre lanciare il programma ‘SEGNADI3’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 1.3 ‘Stampe di controllo’), indicando data iniziale ‘01/09/2015’ e data finale ‘29/02/2016’. Viene generata la stampa ‘apprendisti.cessati’, nella quale sono elencati gli apprendisti ed ex-apprendisti cessati nel periodo; in assenza di soggetti che presentano le suddette condizioni, non viene generata alcuna stampa.
Sugli eventuali apprendisti o ex-apprendisti cessati (elencati sulla stampa prodotta), occorre abilitare l’elaborazione del mese di marzo 2016: a tale scopo, è sufficiente impostare l’opzione ‘Abilita anche dopo la cessazione’ nel campo Elaborazione Cedolino del servizio Dipendente – Anagrafico, effettuando una storicizzazione in data 01/03/2016. Occorre poi effettuare un’ulteriore storicizzazione in data 01/04/2016, riportando tale campo alla normale condizione ‘Abilitata automaticamente’. Infine, è necessario confermare le Presenze del mese di marzo 2016, semplicemente tramite il pulsante Inserisci (ovviamente non viene presentato l’orario lavorabile del mese).
Operando in tal modo, nel mese di marzo viene elaborato un cedolino nel quale è riportato il conguaglio del contributo complessivo (voce 538). Su tale cedolino, l’eventuale trattenuta della parte a carico del dipendente (voce 539) non viene effettuata a meno che risultino presenti altre somme imponibili, in modo da evitare di ottenere un netto negativo.

Gennaio 2016
(extra260)
CONTRIBUZIONE CIGS – EX-APPRENDISTI LEGGE 56/87

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una correzione in merito al calcolo dell’eventuale contributo CIGS a carico del dipendente (0,30%), rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2016 ‘Acred594’.
Precisiamo che la correzione interessa esclusivamente gli ex-apprendisti assunti a tempo indeterminato, inquadrati come Legge 56/87 (tipo contribuzione ‘56’), in forza presso aziende per le quali è dovuta la contribuzione CIGO + CIGS.

Ricordiamo che, in presenza della contribuzione CIGO + CIGS, il contributo CIGS a carico del dipendente risulta dovuto dagli ex-apprendisti Legge 56/87, mentre gli apprendisti (anche professionalizzanti) restano esclusi da tale contributo (per gli apprendisti professionalizzanti è dovuto il solo contributo CIGO, che risulta a carico del datore di lavoro).
Prima del presente aggiornamento, in presenza della contribuzione CIGO + CIGS, per gli ex-apprendisti Legge 56/87 non veniva calcolato il contributo CIGS a carico del dipendente (per quanto riguarda il mese di gennaio 2016).

Ricordiamo che le aziende che versano la contribuzione CIGO + CIGS sono quelle del settore industriale che occupano oltre 15 dipendenti (tabelle contributive 12012 – 12016 – 12017 – 12018 – 12019 – 12022 – 12024 – 12084).
Nel caso in cui, per le aziende in questione, fossero già state elaborate le buste paga di gennaio 2016, è possibile verificare se vi sono soggetti interessati dalla rettifica (appunto gli ex-apprendisti Legge 56/87) ed eventualmente rielaborare le sole buste paga di tali soggetti. Se necessario, contattare l’assistenza per avere ulteriori indicazioni operative.

Gennaio 2016
(acred594)
CONTRIBUZIONE CIG – APPRENDISTI

Sono state inserite le nuove aliquote CIG dovute per l’apprendistato professionalizzante, con effetto dall’elaborazione del mese di gennaio 2016, sulla base delle indicazioni riportate nel messaggio Inps n. 24 del 05/01/2016.

Le aziende destinatarie della contribuzione CIGO (o anche CIGO + CIGS), dovranno versare il solo contributo CIGO nella stessa misura prevista per gli operai, sia per quanto riguarda gli apprendisti operai che di apprendisti impiegati. Di seguito sono indicate le nuove aliquote a carico delle aziende in questione:

  • imprese industriali fino a 50 dipendenti: 1,70%
  • imprese industriali oltre 50 dipendenti: 2,00%
  • settore edile: 4,70%
  • settore lapideo: 3,30%

Le aziende destinatarie della sola contribuzione CIGS dovranno versare il relativo contributo, pari allo 0,90% complessivo di cui 0,30% a carico dell’apprendista.

La nuova contribuzione CIG è dovuta anche per gli ex-apprendisti professionalizzanti, nel periodo in cui spetta il beneficio contributivo previsto dalla Legge 56/87: a partire dall’elaborazione del mese di gennaio, quindi, le nuove aliquote CIG sopra elencate vengono applicate automaticamente anche ai soggetti ai quali risulta attribuito il beneficio Legge 56/87, corrispondente al codice ‘56’ (o ‘59’) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento.

In conseguenza della nuova normativa, si è reso necessario distinguere gli ex-apprendisti professionalizzanti da quelli non professionalizzanti, inquadrati sempre secondo la Legge 56/87, per i quali non risulta dovuta la nuova contribuzione CIG. A tale scopo, è stata prevista una nuova codifica nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento: il nuovo codice ‘156’ deve essere attribuito ai soli ex-apprendisti NON professionalizzanti Legge 56/87, in aggiunta al codice ‘56’ nel campo Situazione Contributiva. Occorre tenere presente che, anche per questi soggetti, continua ad essere dovuto il contributo 0,30% a carico del dipendente, in presenza della contribuzione CIGS.

Sulla denuncia Uniemens, a partire dal mese di gennaio 2016, per gli apprendisti viene compilato automaticamente il campo Tipo Lavoratore, riportando uno dei seguenti codici:

  • PA’ – apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, in presenza del codice ‘01’ (preesistente) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento;
  • PB’ – apprendistato professionalizzante, in presenza del codice ‘02’ (preesistente) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento;
  • PC’ – apprendistato di alta formazione e ricerca, in presenza del codice ‘03’ (preesistente) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento.

Ricordiamo che, per gli apprendisti, occorre indicare uno dei codici sopra elencati (‘01’ / ‘02’ / ‘03’) nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento, come indicato nell’aggiornamento di gennaio 2013 ‘Acred483’.
Sempre dal mese di gennaio 2016, non viene più compilato il campo Tipo Apprendistato.
Occorre tenere presente che le nuove codifiche previste per gli apprendisti non sono ancora riportate nell’Allegato Tecnico Uniemens attualmente in vigore (versione 3.2.1 del 17/12/2015).

Precisiamo che le nuove aliquote CIG decorrono dal mese di settembre 2015: il messaggio Inps sopra citato ha previsto una nuova causale per il versamento della contribuzione arretrata degli apprendisti, da effettuarsi entro il 16/04/2016. Con i prossimi aggiornamenti, quindi, predisporremo il ricalcolo automatico dei contributi arretrati degli apprendisti.
Ricordiamo che, per il recupero (a favore delle aziende) della contribuzione CIG relativa alla generalità dei dipendenti, l’Inps ha invece previsto esclusivamente l’emissione di note di rettifica (circolare Inps n. 197 del 02/12/2015).

Gennaio 2013
(acred483)
APPRENDISTATO – NUOVE AGEVOLAZIONI

E’ stata predisposta la gestione delle nuove agevolazioni relative agli apprendisti, con effetto dal mese di gennaio 2013, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 128 del 2/11/12 e nel messaggio Inps n. 20123 del 6/12/12.
A tale proposito, ricordiamo che la nuova agevolazione prevista per gli apprendisti assunti a partire dal 1 gennaio 2012, sulle aziende che occupano fino a 9 dipendenti, era stata predisposta (in via provvisoria) con l’aggiornamento di gennaio 2012 ‘Acred455’: è stato necessario attendere le disposizioni Inps sopra citate, per poter predisporre la gestione definitiva della nuova agevolazione, unitamente alle altre variazioni previste dalle stesse disposizioni.

Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’, nel campo Ulteriori Specifiche (sezione Inquadramento Inps), sono state predisposte le seguenti nuove codifiche relative agli apprendisti:

  • 060 – ‘Sgravio aliquota apprendisti (100%)’, corrispondente all’agevolazione prevista per gli apprendisti assunti a partire dal 1 gennaio 2012, sulle aziende che occupano fino a 9 dipendenti; a partire dal mese di gennaio 2013, quindi, deve essere attribuito il codice ‘060’ agli apprendisti per i quali spetta la suddetta agevolazione, compresi quelli assunti nel corso dell’anno 2012 (ricordiamo che, fino a dicembre 2012, agli apprendisti in questione doveva essere attribuito il codice ‘050’); precisiamo che, per i soggetti già in forza, il nuovo codice ‘060’ può essere attribuito soltanto effettuando una storicizzazione in data 01/01/2013;
  • 053 – ‘Apprendisti prov. da mobilità (‘J3’)’, da attribuire agli apprendisti assunti da liste di mobilità legge 223/91;
  • 054 – ‘Apprendisti prov. da mobilità (‘J4’)’, da attribuire agli apprendisti assunti da liste di mobilità legge 148/93.

Precisiamo che il codice ‘050’, nel campo Ulteriori Specifiche, a partire dal mese di gennaio 2013 riprende la funzione originaria di riduzione aliquota apprendisti per incentivi "de minimis" (1,5% primo anno, 3% secondo anno).

Sulla denuncia UniEmens, con effetto dal mese di gennaio 2013, sono state predisposte le nuove codifiche previste per gli apprendisti, indicate nelle disposizioni Inps sopra citate, oltre che nel Documento Tecnico UniEmens versione 2.2 e nel corrispondente Allegato Tecnico versione 2.2.0, entrambi del 18/12/12.

In particolare, nel campo Tipo Contribuzione del servizio ‘UniEmens – Dipendenti’, sono stati predisposti i seguenti codici, attribuiti automaticamente dalla procedura di elaborazione mensile:

  • J0’ – Apprendista con aliquota 10%, utilizzato sia in assenza di ulteriori agevolazioni, che nei periodi successivi al termine delle agevolazioni previste (esempio: dal terzo anno dell’agevolazione "de minimis");
  • J1’ – Apprendista con aliquota 1,5%, primo anno dell’agevolazione "de minimis" (codice ‘050’ nel campo Ulteriori Specifiche);
  • J2’ – Apprendista con aliquota 3%, secondo anno dell’agevolazione "de minimis" (codice ‘050’ nel campo Ulteriori Specifiche);
  • J3’ – Apprendista proveniente da mobilità legge 223/91, primi 18 mesi’ (codice ‘053’ in Ulteriori Specifiche);
  • J4’ – Apprendista proveniente da mobilità legge 148/93, primi 18 mesi’ (codice ‘054’ in Ulteriori Specifiche);
  • J5’ – Apprendista proveniente da mobilità, oltre 18 mesi (codici ‘053’ / ‘054’ in Ulteriori Specifiche);
  • J6’ – Apprendista con sgravio 100%, primo anno (codice ‘060 nel campo Ulteriori Specifiche);
  • J7’ – Apprendista con sgravio 100%, secondo anno (codice ‘060 nel campo Ulteriori Specifiche);
  • J8’ – Apprendista con sgravio 100%, terzo anno (codice ‘060 nel campo Ulteriori Specifiche).

Sempre sul servizio ‘UniEmens – Dipendenti’, è stato predisposto il nuovo campo Tipo Apprendistato, nel quale vengono riportate automaticamente le seguenti codifiche:

  • APPA’ – Apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, corrispondente al codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’;
  • APPB’ – Apprendistato professionalizzante, corrispondente al codice ‘02’ nel campo Situazione Contributiva;
  • APPC’ – Apprendistato di alta formazione, corrispondente al codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva.

Precisiamo che le tipologie di apprendistato sopra elencate erano già previste, nel campo Situazione Contributiva del servizio ‘Dipendente – Inquadramento Contrattuale’: fino al mese di dicembre 2012, le stesse tipologie venivano indicate, sulla denuncia UniEmens, riportando codici diversificati nel campo Tipo Contribuzione (ora decaduti in quanto sostituiti dai codici elencati al paragrafo precedente).

Precisiamo, infine, che gli apprendisti (eventualmente ancora in forza) inquadrati nella legge 196/97, restano esclusi da tutte le codifiche sopra elencate: per tali soggetti, identificati dal codice ‘04’ nel campo Situazione Contributiva, occorre continuare a riportare i codici ‘D0’ / ‘D1’ / ‘D2’ nel campo Tipo Contribuzione della denuncia UniEmens.

Novembre 2012
(acred478)
NUOVE CODIFICHE APPRENDISTI

L’Inps, con la circolare n.128 del 2/11/12, ha previsto delle nuove codifiche per tutte le tipologie di apprendisti: secondo quanto riportato nella circolare, le nuove codifiche dovrebbero essere indicate sulle denunce UniEmens a partire dal mese di competenza di "gennaio 2012". A tale riguardo, precisiamo che:

  • prima della suddetta circolare, nessuna disposizione o comunicazione ufficiale relativa alla denuncia UniEmens prevedeva l’utilizzo di nuove codifiche per gli apprendisti (fa eccezione il solo codice tipo contribuzione ‘J6’, predisposto fino dal mese di gennaio 2012, come più avanti indicato);
  • alla data del presente aggiornamento, le nuove codifiche non possono essere indicate sulle denunce UniEmens, in quanto le specifiche Inps attualmente in vigore (Documento Tecnico versione 2.1 e Allegato Tecnico versione 2.1.0, entrambi del 25/10/12) non prevedono assolutamente la possibilità di indicare le nuove codifiche riportate nella circolare n.128, neppure effettuando una "forzatura" sui campi interessati.

Ricordiamo che, dal mese di gennaio 2012, l’unica modifica relativa agli apprendisti è stata la predisposizione della nuova agevolazione prevista dall’art.22 della legge 183/11 (aggiornamento Acred455), corrispondente al tipo contribuzione ‘J6’; quest’ultimo codice è stato incluso, dall’Inps, nel Documento Tecnico UniEmens versione 1.2.5 del 25/01/12.
Come indicato nella documentazione dell’aggiornamento di gennaio 2012 (Acred455), la nuova agevolazione viene attribuita automaticamente agli apprendisti assunti a partire dal 1/01/12, nel caso in cui venga indicato il codice ‘050’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale. Ricordiamo che il codice in questione può essere attribuito nel caso in cui spetti la riduzione dell’aliquota per gli apprendisti (incentivi "de minimis").

Se, per un apprendista assunto successivamente al 1/01/12, tenendo conto delle nuove indicazioni riportate nella circolare Inps n.128, si ritenesse opportuno non attribuire la nuova agevolazione prevista dall’art.22 della legge 183/11, sarebbe possibile intervenire in uno dei seguenti modi (alternativi tra loro):

  • applicare l’aliquota intera (10%), semplicemente non indicando (o annullando se già attribuito) il codice ‘050’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale;
  • applicare l’aliquota ridotta (1,5% primo anno / 3% secondo anno), indicando il codice ‘050’ nel campo Ulteriori Specifiche; in tal caso, per un apprendista assunto successivamente al 1/01/12, occorre inserire anche la voce 532 sulle Voci Fisse, indicando l’aliquota da applicare (1,50 primo anno / 3,00 secondo anno) nel campo Quantità e riportando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario (‘2’ per il secondo anno).

Occorre tenere presente che, fino alla pubblicazione di nuove specifiche tecniche da parte dell’Inps, sulle denunce UniEmens continueranno ad essere riportate le codifiche attualmente previste per gli apprendisti (codici tipo contribuzione ‘A0’ / ‘A1’ / ‘A2’ / ‘B0’ / ‘B1’ / ‘B2’ / ecc.), oltre al codice ‘J6’ nel caso in cui venga attribuita la nuova agevolazione.
L’Inps ha comunque anticipato (sul forum di Assosoftware) che non sarà necessario inviare nuovamente le denunce relative ai mesi pregressi, almeno per quanto riguarda le nuove codifiche relative agli apprendisti.

Gennaio 2012
(acred455)
APPRENDISTATO – NUOVE AGEVOLAZIONI

In attesa delle necessarie disposizioni Inps, è stato comunque predisposto il calcolo automatico della nuova agevolazione contributiva, spettante alle aziende che occupano fino a 9 dipendenti, nel caso in cui assumano degli apprendisti a partire dal 1 gennaio 2012 (art. 22 Legge n. 183/2011). L’agevolazione ha una durata di 3 anni e corrisponde alla riduzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (sono dovuti i soli contributi a carico dell’apprendista).

Ricordiamo che, per le aziende in questione, è già prevista una riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro: per gli apprendisti assunti fino al 31/12/2011, l’aliquota del 10% si riduce all’1,50% per il primo anno ed al 3% per il secondo anno. Per abilitare la suddetta agevolazione, occorre indicare il codice ‘050’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale (aggiornamento Acred301 del 27/01/07).
Ricordiamo anche che, per determinare il numero di dipendenti in forza al momento dell’assunzione dell’apprendista, è disponibile il programma MEDIAAPP, sulla procedura Stampe Accessorie (1.3 ‘Stampe di controllo’).

Alle medesime condizioni alle quali spetta la riduzione contributiva sopra descritta, per gli apprendisti assunti a partire dal 1 gennaio 2012, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro viene ridotta a zero.
A partire dall’elaborazione del mese di gennaio 2012, per gli apprendisti assunti successivamente al 31/12/2011, ai quali è stato attribuito codice 050 nel campo Ulteriori Specifiche, vengono automaticamente ridotti a zero i contributi a carico del datore di lavoro, relativamente ai primi 3 anni di apprendistato. Ricordiamo che i contributi a carico dell’apprendista (5,84%) sono invece calcolati, trattenuti e versati secondo le normali modalità.

Sulla denuncia UniEmens, gli apprendisti per i quali spetta la riduzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro sono identificati tramite il nuovo codice Tipo Contribuzione ‘J6’.
Precisiamo che il Tipo Contribuzione ‘J6’ è stato predisposto sulla base delle indicazioni provvisorie trasmesse dall’Inps ad Assosoftware: le denunce che includono tale codice potranno essere inviate soltanto a seguito del rilascio, da parte dell’Inps, del Documento Tecnico UniEmens versione 1.2.5 (non ancora pubblicato sul sito Inps, alla data del 24/01/12).

Relativamente alla denuncia UniEmens, segnaliamo che sono stati predisposti alcuni nuovi campi, sul servizio UniEmens – Dipendenti, la cui compilazione diventerà obbligatoria nel momento in cui entrerà in vigore la nuova modalità di gestione della CIG, descritta nel Documento Tecnico UniEmens (a partire dalla versione 1.2).
I campi aggiunti sul servizio UniEmens – Dipendenti, sono i seguenti: Ore Lavorabili, corrispondenti alle ore lavorabili del mese, evidenziate anche in busta paga; Divisore Orario, corrispondente al coefficiente contrattuale indicato sul servizio Dipendente – Orario Settimanale; Tipo Paga, che prevede le opzioni Mensile / Oraria / Giornaliera, corrispondente all’analogo campo presente sul servizio Dipendente – Inquadramento Contrattuale.
Precisiamo che i nuovi campi vengono compilati automaticamente a partire dal mese di gennaio 2012; per il momento, tuttavia, non vengono riportati sul file XML della denuncia inviata all’Inps (come già precisato, i dati in questione diventeranno obbligatori nel momento in cui entrerà in uso la nuova gestione CIG).