IRPEF - DETASSAZIONE

Dicembre 2023
(acred875)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE L. 208/2015

Le modalità di gestione della detassazione, per l’anno 2023, sono le stesse degli anni precedenti.
Ricordiamo che la detassazione può essere applicata soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti. La gestione della detassazione è descritta negli aggiornamenti di maggio 2016 Acred612 e gennaio 2020 Acred743; inoltre, nell’aggiornamento di novembre 2018 Acred705 sono riportate le indicazioni per gestire la detassazione relativa ad eventuali somme decontribuite.
Ricordiamo che, dall’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate è diminuita dal 10% al 5% (aggiornamento di gennaio 2023 Acred849).

Per applicare la detassazione, occorre indicare la voce 47A sulle Voci Fisse, a livello di ditta. La voce 47A deve essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili, al punto 4.8 ‘Detassazione’, scegliendo se si vuole impostare il limite di reddito detassabile ad E. 3.000 (viene riportata l’opzione ‘1’ nel campo Quantità) oppure ad E. 4.000 (viene riportata l’opzione ‘2’ nel campo Quantità – opzione ripristinata con il presente aggiornamento).

Risultano detassabili solamente i premi erogati tramite le voci 11A / 11B / 47G / 47H (elenco Variazioni Mensili, punto 3.1 ‘Somme da erogare’). Il totale delle somme detassabili, inserite sulle voci sopra elencate, viene riportato nel campo Importo Totale della voce 48C (i contributi a carico del dipendente sono riportati nel campo Importo Unitario).
L’eventuale valore del welfare in sostituzione del premio di produzione può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 0C3, descritta nell’aggiornamento di dicembre 2017 Acred674. L’importo in questione viene considerato per il controllo del limite di reddito detassabile, in presenza di ulteriori somme detassate. Inoltre, sono disponibili le voci 0C4 (“Contributi previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato”) e 0C5 (“Contributi assistenza sanitaria in sostituzione del premio di risultato”), descritte nell’aggiornamento di dicembre 2018 Acred707.

La detassazione viene effettivamente applicata soltanto in presenza della voce 47A e di tutte le condizioni soggettive previste. In relazione all’anno 2023, il reddito risultante dal conguaglio fiscale dell’anno precedente deve essere inferiore ad E. 80.000 e la data di assunzione deve essere uguale o precedente al 1° gennaio 2022. Se le condizioni soggettive non sono rispettate, è comunque possibile abilitare manualmente la detassazione (nei casi in cui risultasse necessario): a tale scopo, occorre impostare la voce 59A sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che la voce 59A può essere utilizzata anche per bloccare la detassazione su un dipendente per il quale sussisterebbero le condizioni soggettive per la detassazione (generalmente il blocco è necessario a seguito di richiesta dello stesso dipendente, ad esempio in presenza di ulteriori rapporti di lavoro): a tale scopo, occorre inserire la voce 59A sulle Voci Fisse, impostando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Nel caso in cui sia stata applicata la detassazione, sulle buste paga interessate dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto viene riportato, a scopo di controllo, il totale annuale dell’imponibile detassato. Il valore in questione è visibile sulla voce 658 (conguaglio anno corrente) o 663 (conguaglio anno precedente).

Come negli anni precedenti, è disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di verificare in quali casi è stata applicata la detassazione e, nel caso che venga prodotta dopo l’elaborazione di dicembre, permette anche di verificare l’eventuale condizione di miglior favore che si otterrebbe applicando la tassazione ordinaria.
La stampa in questione può essere generata tramite il programma ‘DETASSA3’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Sulla stampa vengono riportate le seguenti informazioni:

  • valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro, al netto dei relativi contributi;
  • eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);
  • imponibile complessivamente assoggettato a detassazione nel corso dell’anno;
  • imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
  • reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2022 al lordo dell’imponibile detassato e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico per abilitare la detassazione);
  • condizione di detassazione abilitata o disabilitata sul singolo dipendente, sia in modo automatico che manuale (in quest’ultimo caso, si tratta dell’abilitazione ottenuta inserendo la voce 59A);
  • aliquota “netta” a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale dell’anno 2023; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La suddetta stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore nel caso in cui venisse applicata la tassazione ordinaria (considerando l’aliquota “netta” derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, anche per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno precedente.

Ricordiamo inoltre che è possibile conguagliare la detassazione in fase di conguaglio fiscale, nel caso in cui la stessa detassazione non fosse stata applicata nel mese di erogazione delle somme “detassabili”, oppure nel caso in cui fosse stata applicata per errore (ossia in assenza dei requisiti necessari).

Se, nel corso dell’anno 2023, fossero state erogate delle somme aventi i requisiti necessari per applicare la detassazione, utilizzando le voci previste (11A / 11B / 47G / 47H, totalizzate sulla voce 48C), senza tuttavia abilitare la detassazione tramite la voce 47A, al momento del conguaglio fiscale è possibile inserire la voce 48D sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (oppure, se risulta più agevole, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta), impostando il valore ‘1’ nel campo Quantità (se si opera sulle Voci Fisse, è necessario effettuare una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, annullando la voce 48D). Naturalmente, per applicare la detassazione in fase di conguaglio fiscale, rimane comunque necessario abilitarla tramite la voce 47A.
La voce 48D recupera la voce 48C dai cedolini elaborati nei mesi precedenti, riportando il valore delle somme erogate nel campo Importo Totale e il valore dei relativi contributi a carico dipendente nel campo Importo Unitario.
Le somme riportate sulla voce 48D, al netto dei relativi contributi a carico del dipendente, vengono assoggettate ad imposta sostitutiva ed escluse dall’imponibile a tassazione ordinaria; in fase di conguaglio fiscale, tale operazione ha l’effetto di diminuire l’imponibile annuale a tassazione ordinaria.

Nel caso, invece, che la detassazione fosse stata applicata per errore (in assenza dei requisiti necessari), il valore delle somme precedentemente detassate, da assoggettare a tassazione ordinaria, deve essere indicato con segno negativo nel campo Importo Totale della voce 48D, al lordo dei contributi a carico del dipendente. I contributi a carico del dipendente sulle somme in questione devono essere indicati, sempre con segno negativo, nel campo Importo Unitario della voce 48D. Anche in questo caso, la detassazione deve risultare attivata tramite la voce 47A.
Utilizzando la voce 48D come sopra indicato, le somme erroneamente detassate (al netto dei relativi contributi) vengono assoggettate a tassazione ordinaria e viene recuperata la corrispondente imposta sostitutiva.

In presenza di un conguaglio che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’imposta restituita ai dipendenti viene recuperata con il codice tributo 1627. Le somme restituite vengono indicate separatamente da quelle trattenute (sempre a titolo di imposta sostitutiva), riportandole sull’Archivio Tributi con il codice ‘1627 DS’.

Maggio 2023
(acred861)
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU MANCE

E’ stata predisposta la gestione dell’imposta sostitutiva sulle mance prevista dall’art.1, commi 58-62, legge 197/2022, compreso il versamento dell’imposta secondo le modalità previste dalla risoluzione n. 16/E del 17/03/2023.
La suddetta gestione può essere utilizzata dal mese di maggio 2023, tenendo conto che (almeno per il momento) non è previsto alcun controllo automatico sulle condizioni richieste per l’applicazione dell’imposta sostitutiva: tale condizioni, quindi, devono essere verificate dall’Utente. A riguardo, facciamo presente che non è chiaro quale sia l’anno di competenza del reddito da considerare ai fini del rispetto del limite previsto (le mance non possono superare il 25% del reddito). Inoltre, non è chiaro quale deve essere l’effetto sull’imponibile previdenziale in caso di superamento del suddetto limite.

Il valore delle mance da assoggettare ad imposta sostitutiva può essere indicato sulla nuova voce 5CC, riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 4.8 ‘Detassazione’. Sulla voce 5CC è possibile indicare un valore figurativo, riportato nel campo Importo Totale della voce ed esposto nella colonna Dato Base del cedolino, oppure una somma da erogare in busta paga, riportata nel campo Importo Unitario della voce ed esposta nella colonna Competenze del cedolino.
Sia l’importo figurativo che quello erogato in busta, vengono assoggettati a imposta sostitutiva tramite la nuova voce 6B1, elaborata automaticamente in presenza della voce 5CC. Nel campo Quantità della voce 6B1 viene riportata l’aliquota (5%), nel campo Importo Unitario il valore imponibile e nel campo Importo Totale l’imposta trattenuta.

L’imposta sostitutiva trattenuta viene versata riportandola sul nuovo codice tributo 1067, per il quale vengono adottati gli stessi criteri di compilazione del modello F24 previsti per gli altri tributi fiscali relativi al sostituto d’imposta. In particolare, facciamo presente che il mese di competenza e la data di scadenza del tributo vengono determinati in base all’opzione di “cassa” o “competenza” che risulta impostata sul servizio Ditta – Abilitazione.

Gennaio 2023
(acred849)
VARIAZIONI FISCALI – ANNO 2023

La legge 29/12/2022 n. 197 (“Legge di Bilancio 2023”), al comma 63 dell’art. 1, ha previsto una riduzione al 5% (dal 10%) dell’aliquota relativa all’imposta sostitutiva sui premi di produttività soggetti a detassazione, erogati nell’anno 2023.
Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la suddetta variazione, con effetto dal mese di gennaio 2023.

La stessa legge 197/2022, ai commi da 58 a 62 dell’art. 1, ha previsto l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 5% delle mance percepite dai dipendenti di pubblici esercizi e strutture ricettive. Le stesse mance, inoltre, restano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, assistenziale e assicurativa, oltre che dalla base di calcolo del Tfr.
Relativamente alla gestione delle mance, riteniamo che sia opportuno attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Dicembre 2022
(acred845)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE L. 208/2015

Le modalità di gestione della detassazione, per l’anno 2022, sono le stesse degli anni precedenti.
In particolare, ricordiamo che la detassazione può essere applicata soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfino tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti. La gestione della detassazione è descritta negli aggiornamenti di maggio 2016 Acred612 e gennaio 2020 Acred743; inoltre, nell’aggiornamento di novembre 2018 Acred705 sono riportate le indicazioni per gestire la detassazione relativa ad eventuali somme decontribuite.

Per applicare la detassazione, occorre indicare la voce 47A sulle Voci Fisse, a livello di ditta. La voce 47A deve essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili, al punto 4.8 ‘Detassazione’, scegliendo se si vuole impostare il limite di reddito detassabile ad E. 3.000 (viene riportata l’opzione ‘1’ nel campo Quantità) oppure ad E. 4.000 (viene riportata l’opzione ‘2’ nel campo Quantità – opzione ripristinata con il presente aggiornamento).

Risultano detassabili solamente i premi erogati tramite le voci 11A / 11B / 47G / 47H (elenco Variazioni Mensili, punto 3.1 ‘Somme da erogare’). Il totale delle somme detassabili, inserite sulle voci sopra elencate, viene riportato nel campo Importo Totale della voce 48C (i contributi a carico del dipendente sono riportati nel campo Importo Unitario).

L’eventuale valore del welfare in sostituzione del premio di produzione può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 0C3, descritta nell’aggiornamento di dicembre 2017 Acred674. L’importo in questione viene considerato per il controllo del limite di reddito detassabile, in presenza di ulteriori somme detassate. Inoltre, sono disponibili le voci 0C4 (“Contributi previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato”) e 0C5 (“Contributi assistenza sanitaria in sostituzione del premio di risultato”), descritte nell’aggiornamento di dicembre 2018 Acred707.

La detassazione viene effettivamente applicata soltanto in presenza della voce 47A e di tutte le condizioni soggettive previste. In relazione all’anno 2022, il reddito risultante dal conguaglio fiscale dell’anno precedente deve essere inferiore ad E. 80.000 e la data di assunzione deve essere uguale o precedente al 1 gennaio 2021. Se le condizioni soggettive non sono rispettate, è comunque possibile abilitare manualmente la detassazione (nei casi in cui risultasse necessario): a tale scopo, occorre impostare la voce 59A sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che la voce 59A può essere utilizzata anche per bloccare la detassazione su un dipendente per il quale sussisterebbero le condizioni soggettive per la detassazione (generalmente il blocco è necessario a seguito di richiesta dello stesso dipendente, ad esempio in presenza di ulteriori rapporti di lavoro): a tale scopo, occorre inserire la voce 59A sulle Voci Fisse, impostando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Nel caso in cui sia stata applicata la detassazione, sulle buste paga interessate dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto viene riportato, a scopo di controllo, il totale annuale dell’imponibile detassato. Il valore in questione è visibile sulla voce 658 (conguaglio anno corrente) o 663 (conguaglio anno precedente).

Come negli anni precedenti, è disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di verificare in quali casi è stata applicata la detassazione e, nel caso che venga prodotta dopo l’elaborazione di dicembre, permette anche di verificare l’eventuale condizione di miglior favore che si otterrebbe applicando la tassazione ordinaria.
La stampa in questione può essere generata tramite il programma ‘DETASSA3’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Sulla stampa vengono riportate le seguenti informazioni:

  • valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro, al netto dei relativi contributi;
  • eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);
  • imponibile complessivamente assoggettato a detassazione nel corso dell’anno;
  • imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
  • reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2021 al lordo dell’imponibile detassato e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico per abilitare la detassazione);
  • condizione di detassazione abilitata o disabilitata sul singolo dipendente, sia in modo automatico che manuale (in quest’ultimo caso, si tratta dell’abilitazione ottenuta inserendo la voce 59A);
  • aliquota “netta” a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale dell’anno 2022; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La suddetta stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore nel caso in cui venisse applicata la tassazione ordinaria (considerando l’aliquota “netta” derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, anche per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno precedente.

Ricordiamo che è possibile conguagliare la detassazione in fase di conguaglio fiscale, nel caso in cui la stessa detassazione non fosse stata applicata nel mese di erogazione delle somme “detassabili”, oppure nel caso in cui fosse stata applicata per errore (ossia in assenza dei requisiti necessari).

Se, nel corso dell’anno 2022, fossero state erogate delle somme aventi i requisiti necessari per applicare la detassazione, utilizzando le voci previste (11A / 11B / 47G / 47H, totalizzate sulla voce 48C), senza tuttavia abilitare la detassazione tramite la voce 47A, al momento del conguaglio fiscale è possibile inserire la voce 48D sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (oppure, se risulta più agevole, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta), impostando il valore ‘1’ nel campo Quantità (se si opera sulle Voci Fisse, è necessario effettuare una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, annullando la voce 48D). Naturalmente, per applicare la detassazione in fase di conguaglio fiscale, rimane comunque necessario abilitarla tramite la voce 47A.
La voce 48D recupera la voce 48C dai cedolini elaborati nei mesi precedenti, riportando il valore delle somme erogate nel campo Importo Totale e il valore dei relativi contributi a carico dipendente nel campo Importo Unitario.
Le somme riportate sulla voce 48D, al netto dei relativi contributi a carico del dipendente, vengono assoggettate ad imposta sostitutiva ed escluse dall’imponibile a tassazione ordinaria; in fase di conguaglio fiscale, tale operazione ha l’effetto di diminuire l’imponibile annuale a tassazione ordinaria.

Nel caso, invece, che la detassazione fosse stata applicata per errore (in assenza dei requisiti necessari), il valore delle somme precedentemente detassate, da assoggettare a tassazione ordinaria, deve essere indicato con segno negativo nel campo Importo Totale della voce 48D, al lordo dei contributi a carico del dipendente. I contributi a carico del dipendente sulle somme in questione devono essere indicati, sempre con segno negativo, nel campo Importo Unitario della voce 48D. Anche in questo caso, la detassazione deve risultare attivata tramite la voce 47A.
Utilizzando la voce 48D come sopra indicato, le somme erroneamente detassate (al netto dei relativi contributi) vengono assoggettate a tassazione ordinaria e viene recuperata la corrispondente imposta sostitutiva.

In presenza di un conguaglio che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’imposta restituita ai dipendenti viene recuperata con il codice tributo 1627. Le somme restituite vengono indicate separatamente da quelle trattenute (sempre a titolo di imposta sostitutiva), riportandole sull’Archivio Tributi con il codice ‘1627 DS’.

Dicembre 2021
(acred808)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE L. 208/2015

Le modalità di gestione della detassazione, per l’anno 2021, sono le stesse dell’anno precedente.
In particolare, ricordiamo che la detassazione può essere applicata soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfino tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti. La gestione della detassazione è descritta negli aggiornamenti di maggio 2016 Acred612 e gennaio 2020 Acred743; inoltre, nell’aggiornamento di novembre 2018 Acred705 sono riportate le indicazioni per gestire la detassazione relativa ad eventuali somme decontribuite.

Per applicare la detassazione, occorre indicare la voce 47A sulle Voci Fisse, a livello di ditta. La voce 47A deve essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili, al punto 4.8 ‘Detassazione’, scegliendo se si vuole impostare il limite di reddito detassabile ad E. 3.000 (viene riportata l’opzione ‘1’ nel campo Quantità) oppure ad E. 4.000 (viene riportata l’opzione ‘2’ nel campo Quantità – opzione ripristinata con il presente aggiornamento).

Risultano detassabili solamente i premi erogati tramite le voci 11A / 11B / 47G / 47H (elenco Variazioni Mensili, punto 3.1 ‘Somme da erogare’). Il totale delle somme detassabili, inserite sulle voci sopra elencate, viene riportato nel campo Importo Totale della voce 48C (i contributi a carico del dipendente sono riportati nel campo Importo Unitario).

L’eventuale valore del welfare in sostituzione del premio di produzione può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 0C3, descritta nell’aggiornamento di dicembre 2017 Acred674. L’importo in questione viene considerato per il controllo del limite di reddito detassabile, in presenza di ulteriori somme detassate. Inoltre, sono disponibili le voci 0C4 (“Contributi previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato”) e 0C5 (“Contributi assistenza sanitaria in sostituzione del premio di risultato”), descritte nell’aggiornamento di dicembre 2018 Acred707.

La detassazione viene effettivamente applicata soltanto in presenza della voce 47A e di tutte le condizioni soggettive previste. In relazione all’anno 2021, il reddito risultante dal conguaglio fiscale dell’anno precedente deve essere inferiore ad E. 80.000 e la data di assunzione deve essere uguale o precedente al 1 gennaio 2020. Se le condizioni soggettive non sono rispettate, è comunque possibile abilitare manualmente la detassazione (nei casi in cui risultasse necessario): a tale scopo, occorre impostare la voce 59A sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che la voce 59A può essere utilizzata anche per bloccare la detassazione su un dipendente per il quale sussisterebbero le condizioni soggettive per la detassazione (generalmente il blocco è necessario a seguito di richiesta dello stesso dipendente, ad esempio in presenza di ulteriori rapporti di lavoro): a tale scopo, occorre inserire la voce 59A sulle Voci Fisse, impostando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Nel caso in cui sia stata applicata la detassazione, sulle buste paga interessate dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto viene riportato, a scopo di controllo, il totale annuale dell’imponibile detassato. Il valore in questione è visibile sulla voce 658 (conguaglio anno corrente) o 663 (conguaglio anno precedente).

Come negli anni precedenti, è disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di verificare in quali casi è stata applicata la detassazione e, nel caso che venga prodotta dopo l’elaborazione di dicembre, permette anche di verificare l’eventuale condizione di miglior favore che si otterrebbe applicando la tassazione ordinaria.
La stampa in questione può essere generata tramite il programma ‘DETASSA3’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Sulla stampa vengono riportate le seguenti informazioni:

  • valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro, al netto dei relativi contributi;
  • eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);
  • imponibile complessivamente assoggettato a detassazione nel corso dell’anno;
  • imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
  • reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2020 al lordo dell’imponibile detassato e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico per abilitare la detassazione);
  • condizione di detassazione abilitata o disabilitata sul singolo dipendente, sia in modo automatico che manuale (in quest’ultimo caso, si tratta dell’abilitazione ottenuta inserendo la voce 59A);
  • aliquota “netta” a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale dell’anno 2021; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La suddetta stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore nel caso in cui venisse applicata la tassazione ordinaria (considerando l’aliquota “netta” derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, anche per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno precedente.

Ricordiamo che è possibile conguagliare la detassazione in fase di conguaglio fiscale, nel caso in cui la stessa detassazione non fosse stata applicata nel mese di erogazione delle somme “detassabili”, oppure nel caso in cui fosse stata applicata per errore (ossia in assenza dei requisiti necessari).

Se, nel corso dell’anno 2021, fossero state erogate delle somme aventi i requisiti necessari per applicare la detassazione, utilizzando le voci previste (11A / 11B / 47G / 47H, totalizzate sulla voce 48C), senza tuttavia abilitare la detassazione tramite la voce 47A, al momento del conguaglio fiscale è possibile inserire la voce 48D sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (oppure, se risulta più agevole, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta), impostando il valore ‘1’ nel campo Quantità (se si opera sulle Voci Fisse, è necessario effettuare una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, annullando la voce 48D). Naturalmente, per applicare la detassazione in fase di conguaglio fiscale, rimane comunque necessario abilitarla tramite la voce 47A.
La voce 48D recupera la voce 48C dai cedolini elaborati nei mesi precedenti, riportando il valore delle somme erogate nel campo Importo Totale e il valore dei relativi contributi a carico dipendente nel campo Importo Unitario.
Le somme riportate sulla voce 48D, al netto dei relativi contributi a carico del dipendente, vengono assoggettate ad imposta sostitutiva ed escluse dall’imponibile a tassazione ordinaria; in fase di conguaglio fiscale, tale operazione ha l’effetto di diminuire l’imponibile annuale a tassazione ordinaria.

Nel caso, invece, che la detassazione fosse stata applicata per errore (in assenza dei requisiti necessari), il valore delle somme precedentemente detassate, da assoggettare a tassazione ordinaria, deve essere indicato con segno negativo nel campo Importo Totale della voce 48D, al lordo dei contributi a carico del dipendente. I contributi a carico del dipendente sulle somme in questione devono essere indicati, sempre con segno negativo, nel campo Importo Unitario della voce 48D. Anche in questo caso, la detassazione deve risultare attivata tramite la voce 47A.
Utilizzando la voce 48D come sopra indicato, le somme erroneamente detassate (al netto dei relativi contributi) vengono assoggettate a tassazione ordinaria e viene recuperata la corrispondente imposta sostitutiva.

In presenza di un conguaglio che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’imposta restituita ai dipendenti viene recuperata con il codice tributo 1627. Le somme restituite vengono indicate separatamente da quelle trattenute (sempre a titolo di imposta sostitutiva), riportandole sull’Archivio Tributi con il codice ‘1627 DS’.

Dicembre 2020
(acred781)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE L. 208/2015

Ricordiamo che la detassazione può essere applicata soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfino tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti. La gestione della detassazione è descritta negli aggiornamenti di maggio 2016 Acred612 e gennaio 2020 Acred743; inoltre, nell’aggiornamento di novembre 2018 Acred705 sono riportate le indicazioni per gestire la detassazione relativa ad eventuali somme decontribuite.

Di seguito, vengono brevemente riepilogate le indicazioni per la gestione della detassazione.
Per applicare la detassazione, occorre indicare la voce 47A sulle Voci Fisse, a livello di ditta. La voce 47A deve essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili, al punto 4.8 ‘Detassazione’, scegliendo se si vuole impostare il limite di reddito detassabile ad E. 3.000 (viene riportata l’opzione ‘1’ nel campo Quantità) oppure ad E. 4.000 (viene riportata l’opzione ‘2’ nel campo Quantità – opzione ripristinata con il presente aggiornamento).

Risultano detassabili solamente i premi erogati tramite le voci 11A / 11B / 47G / 47H (elenco Variazioni Mensili, punto 3.1 ‘Somme da erogare’). Il totale delle somme detassabili, inserite sulle voci sopra elencate, viene riportato nel campo Importo Totale della voce 48C (i contributi a carico del dipendente sono riportati nel campo Importo Unitario).

L’eventuale valore del welfare in sostituzione del premio di produzione può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 0C3, descritta nell’aggiornamento di dicembre 2017 Acred674. L’importo in questione viene considerato per il controllo del limite di reddito detassabile, in presenza di ulteriori somme detassate. Inoltre, sono disponibili le voci 0C4 (“Contributi previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato”) e 0C5 (“Contributi assistenza sanitaria in sostituzione del premio di risultato”), descritte nell’aggiornamento di dicembre 2018 Acred707.

La detassazione viene effettivamente applicata soltanto in presenza della voce 47A e di tutte le condizioni soggettive previste. Per l’anno 2020, il reddito risultante dal conguaglio fiscale dell’anno precedente deve essere inferiore ad E. 80.000 e la data di assunzione deve essere uguale o precedente al 1 gennaio 2019. Se le condizioni soggettive non sono rispettate, è comunque possibile abilitare manualmente la detassazione (nei casi in cui risultasse necessario): a tale scopo, occorre impostare la voce 59A sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che la voce 59A può essere utilizzata anche per bloccare la detassazione su un dipendente per il quale sussisterebbero le condizioni soggettive per applicare la detassazione (generalmente il blocco è necessario a seguito di richiesta dello stesso dipendente, ad esempio in presenza di ulteriori rapporti di lavoro): a tale scopo, occorre inserire la voce 59A sulle Voci Fisse, impostando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Nel caso in cui sia stata applicata la detassazione, sulle buste paga interessate dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto viene riportato, a scopo di controllo, il totale annuale dell’imponibile detassato. Il valore in questione è visibile sulla voce 658 (conguaglio anno corrente) o 663 (conguaglio anno precedente).

Come negli anni precedenti, è disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di verificare in quali casi è stata applicata la detassazione e, nel caso che venga prodotta dopo l’elaborazione di dicembre, permette anche di verificare l’eventuale condizione di miglior favore che si otterrebbe applicando la tassazione ordinaria.
La stampa in questione può essere generata tramite il programma ‘DETASSA3’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Sulla stampa vengono riportate le seguenti informazioni:

  • valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro, al netto dei relativi contributi;
  • eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);
  • imponibile complessivamente assoggettato a detassazione nel corso dell’anno;
  • imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
  • reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2019 al lordo dell’imponibile detassato e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico per abilitare la detassazione);
  • condizione di detassazione abilitata o disabilitata sul singolo dipendente, sia in modo automatico che manuale (in quest’ultimo caso, si tratta dell’abilitazione ottenuta inserendo la voce 59A);
  • aliquota “netta” a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale dell’anno 2020; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La suddetta stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore nel caso in cui venisse applicata la tassazione ordinaria (considerando l’aliquota “netta” derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, anche per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno precedente.

Ricordiamo che è possibile conguagliare la detassazione al momento del conguaglio fiscale, nel caso in cui la stessa detassazione non fosse stata applicata nel mese di erogazione delle somme “detassabili”, oppure nel caso in cui fosse stata applicata per errore (in assenza dei requisiti necessari).

Se, nel corso dell’anno 2020, fossero state erogate delle somme aventi i requisiti necessari per applicare la detassazione, utilizzando le voci previste (11A / 11B / 47G / 47H, totalizzate sulla voce 48C), senza tuttavia abilitare la detassazione tramite la voce 47A, al momento del conguaglio fiscale è possibile inserire la voce 48D sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (oppure, se risulta più agevole, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta), impostando il valore ‘1’ nel campo Quantità (se si opera sulle Voci Fisse, è necessario effettuare una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, annullando la voce 48D). Naturalmente, per applicare la detassazione in fase di conguaglio fiscale, rimane comunque necessario abilitarla tramite la voce 47A.
La voce 48D recupera la voce 48C dai cedolini elaborati nei mesi precedenti, riportando il valore delle somme erogate nel campo Importo Totale e il valore dei relativi contributi a carico dipendente nel campo Importo Unitario.
Le somme riportate sulla voce 48D, al netto dei relativi contributi a carico del dipendente, vengono assoggettate ad imposta sostitutiva ed escluse dall’imponibile a tassazione ordinaria; in fase di conguaglio fiscale, tale operazione ha l’effetto di diminuire l’imponibile annuale a tassazione ordinaria.

Nel caso, invece, che la detassazione fosse stata applicata per errore (in assenza dei requisiti necessari), il valore delle somme precedentemente detassate, da assoggettare a tassazione ordinaria, deve essere indicato con segno negativo nel campo Importo Totale della voce 48D, al lordo dei contributi a carico del dipendente. I contributi a carico del dipendente sulle somme in questione devono essere indicati, sempre con segno negativo, nel campo Importo Unitario della voce 48D. Anche in questo caso, la detassazione deve risultare attivata tramite la voce 47A.
Utilizzando la voce 48D come sopra indicato, le somme erroneamente detassate (al netto dei relativi contributi) vengono assoggettate a tassazione ordinaria e viene recuperata la corrispondente imposta sostitutiva.

In presenza di un conguaglio delle somme detassate che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’importo restituito ai dipendenti viene recuperato attraverso il codice tributo 1627. Precisamente, le somme restituite vengono indicate separatamente da quelle trattenute (sempre a titolo di imposta sostitutiva), riportandole sull’Archivio Tributi con il codice ‘1627 DS’. Tale credito viene compensato sul modello F24 utilizzando il tributo 1627 fino a capienza delle ritenute fiscali relative allo stesso periodo di competenza, oppure il tributo 6781 a partire dalla prima scadenza relativa alle ritenute di competenza dell’anno successivo.

Gennaio 2020
(acred743)
DETASSAZIONE L. 208/2015

Per l’anno di competenza 2020, il massimale delle somme detassabili ed il limite di reddito (dell’anno precedente) che dà diritto alla detassazione, restano invariati rispetto all’anno di competenza 2019.
Il massimale delle somme detassabili rimane quindi impostato ad E. 3.000 (oppure ad E. 4.000 nei casi previsti dalla normativa). Ricordiamo che, per attivare la detassazione e scegliere il massimale da applicare, occorre indicare la voce 47A sul servizio Voci Fisse (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738).
Il limite di reddito imponibile dell’anno precedente (2019), al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva, rimane impostato ad E. 80.000, per avere diritto alla detassazione nell’anno 2020.
Ricordiamo che la detassazione può essere applicata soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfino tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti.

Ricordiamo che è possibile effettuare il conguaglio della detassazione relativa all’anno precedente, sulla busta paga di gennaio. Nei casi in cui occorre conguagliare la detassazione dell’anno precedente, è necessario attivare anche il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, tramite la voce 606 (vedi Conguaglio anno precedente).
E’ possibile rettificare il valore dell’imponibile detassato nell’anno precedente, indicando la differenza nel campo Importo Totale della voce 59C. Nel caso in cui l’imponibile da detassare debba essere aumentato, la differenza deve essere indicata sulla voce 59C con valore positivo (non va indicato alcun segno). Se, invece, occorre diminuire l’imponibile da detassare, la differenza deve essere indicata sulla voce 59C con segno negativo (esempio: “–300”).
L’imponibile detassato indicato sulla voce 59C viene considerato nel ricalcolo dell’imponibile Irpef a tassazione ordinaria relativo all’anno precedente (per questo motivo è necessario attivare anche il conguaglio fiscale dell’anno precedente). Precisiamo che l’imponibile indicato sulla voce 59C non viene sottoposto al controllo sul limite di reddito detassabile.
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’imponibile detassato (sia a debito che a credito) è riportata sulla voce 61A, visibile sulla finestra Dettaglio del servizio Cedolino – Elaborazione.
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con il codice tributo 1053 se a debito o 6781 se a credito (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘1053 AP’ e ‘6781 DS’).

Dicembre 2019
(acred738)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE L. 208/2015

Ricordiamo che la detassazione può essere applicata soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfino tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti. La gestione della detassazione è descritta negli aggiornamenti di maggio 2016 Acred612 e gennaio 2019 Acred710; inoltre, nell’aggiornamento di novembre 2018 Acred705 sono riportate le indicazioni per gestire la detassazione relativa a somme decontribuite.

Di seguito, vengono brevemente riepilogate le indicazioni per la gestione della detassazione.
Per applicare la detassazione, occorre indicare la voce 47A sulle Voci Fisse, a livello di ditta. La voce 47A deve essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili, al punto 4.8 ‘Detassazione’, scegliendo se si vuole impostare il limite di reddito detassabile ad E. 3.000 (viene riportata l’opzione ‘1’ nel campo Quantità) oppure ad E. 4.000 (viene riportata l’opzione ‘2’ nel campo Quantità – opzione ripristinata con il presente aggiornamento).

Risultano detassabili solamente i premi erogati tramite le voci 11A / 11B / 47G / 47H (elenco Variazioni Mensili, punto 3.1 ‘Somme da erogare’). Il totale delle somme detassabili, inserite sulle voci sopra elencate, viene riportato nel campo Importo Totale della voce 48C (i contributi a carico del dipendente sono riportati nel campo Importo Unitario).

L’eventuale valore del welfare in sostituzione del premio di produzione può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 0C3, descritta nell’aggiornamento di dicembre 2017 Acred674). L’importo in questione viene considerato per il controllo del limite di reddito detassabile, in presenza di ulteriori somme detassate. Inoltre, sono disponibili le voci 0C4 (“Contributi previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato”) e 0C5 (“Contributi assistenza sanitaria in sostituzione del premio di risultato”), descritte nell’aggiornamento di dicembre 2018 Acred707.

La detassazione viene effettivamente applicata soltanto in presenza della voce 47A e di tutte le condizioni soggettive previste. Per l’anno 2019, il reddito risultante dal conguaglio fiscale dell’anno precedente deve essere inferiore ad E. 80.000 e la data di assunzione deve essere uguale o precedente al 1 gennaio 2018. Se le condizioni soggettive non sono rispettate, è comunque possibile abilitare manualmente la detassazione (nei casi in cui risultasse necessario): a tale scopo, occorre impostare la voce 59A sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che la voce 59A può essere utilizzata anche per bloccare la detassazione su un dipendente per il quale sussisterebbero le condizioni soggettive per applicare la detassazione (generalmente il blocco è necessario a seguito di richiesta dello stesso dipendente, ad esempio in presenza di ulteriori rapporti di lavoro): a tale scopo, occorre inserire la voce 59A sulle Voci Fisse, impostando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Nel caso in cui sia stata applicata la detassazione, sulle buste paga interessate dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto viene riportato, a scopo di controllo, il totale annuale dell’imponibile detassato. Il valore in questione è visibile sulla voce 658 (conguaglio anno corrente) o 663 (conguaglio anno precedente).

Come negli anni precedenti, è disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di verificare in quali casi è stata applicata la detassazione e, nel caso che venga prodotta dopo l’elaborazione di dicembre, permette anche di verificare l’eventuale condizione di miglior favore che si otterrebbe applicando la tassazione ordinaria.
La stampa in questione può essere generata tramite il programma ‘DETASSA3’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Sulla stampa vengono riportate le seguenti informazioni:

  • valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro, al netto dei relativi contributi;
  • eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);
  • imponibile complessivamente assoggettato a detassazione nel corso dell’anno;
  • imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
  • redditorisultante dal conguaglio di fine anno 2018 al lordo dell’imponibile detassato e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico per abilitare la detassazione);
  • condizione di detassazione abilitata o disabilitata sul singolo dipendente, sia in modo automatico che manuale (in quest’ultimo caso, si tratta dell’abilitazione ottenuta inserendo la voce 59A);
  • aliquota “netta” a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale dell’anno 2019; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La suddetta stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore nel caso in cui venisse applicata la tassazione ordinaria (considerando l’aliquota “netta” derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, anche per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno precedente.

Ricordiamo che è possibile conguagliare la detassazione al momento del conguaglio fiscale, nel caso in cui la stessa detassazione non fosse stata applicata nel mese di erogazione delle somme “detassabili”, oppure nel caso in cui fosse stata applicata per errore (in assenza dei requisiti necessari).

Se, nel corso dell’anno 2019, fossero state erogate delle somme aventi i requisiti necessari per applicare la detassazione, utilizzando le voci previste (11A / 11B / 47G / 47H, totalizzate sulla voce 48C), senza tuttavia abilitare la detassazione tramite la voce 47A, al momento del conguaglio fiscale è possibile inserire la voce 48D sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (oppure, se risulta più agevole, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta), impostando il valore ‘1’ nel campo Quantità (se si opera sulle Voci Fisse, è necessario effettuare una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, annullando la voce 48D). Naturalmente, per applicare la detassazione in fase di conguaglio fiscale, rimane comunque necessario abilitarla tramite la voce 47A.
La voce 48D recupera la voce 48C dai cedolini elaborati nei mesi precedenti, riportando il valore delle somme erogate nel campo Importo Totale e il valore dei relativi contributi a carico dipendente nel campo Importo Unitario.
Le somme riportate sulla voce 48D, al netto dei relativi contributi a carico del dipendente, vengono assoggettate ad imposta sostitutiva ed escluse dall’imponibile a tassazione ordinaria; in fase di conguaglio fiscale, tale operazione ha l’effetto di diminuire l’imponibile annuale a tassazione ordinaria.

Nel caso, invece, che la detassazione fosse stata applicata per errore (in assenza dei requisiti necessari), il valore delle somme precedentemente detassate, da assoggettare a tassazione ordinaria, deve essere indicato con segno negativo nel campo Importo Totale della voce 48D, al lordo dei contributi a carico del dipendente. I contributi a carico del dipendente sulle somme in questione devono essere indicati, sempre con segno negativo, nel campo Importo Unitario della voce 48D. Anche in questo caso, la detassazione deve risultare attivata tramite la voce 47A.
Utilizzando la voce 48D come sopra indicato, le somme erroneamente detassate (al netto dei relativi contributi) vengono assoggettate a tassazione ordinaria e viene recuperata la corrispondente imposta sostitutiva.

In presenza di un conguaglio delle somme detassate che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’importo restituito ai dipendenti viene recuperato attraverso il codice tributo 1627. Precisamente, le somme restituite vengono indicate separatamente da quelle trattenute (sempre a titolo di imposta sostitutiva), riportandole sull’Archivio Tributi con il codice ‘1627 DS’. Tale credito viene compensato sul modello F24 utilizzando il tributo 1627 fino a capienza delle ritenute fiscali relative allo stesso periodo di competenza, oppure il tributo 6781 a partire dalla prima scadenza relativa alle ritenute di competenza dell’anno successivo.

Gennaio 2019
(acred710)
DETASSAZIONE – ANNO CORRENTE / PRECEDENTE

Per l’anno di competenza 2019, il massimale delle somme detassabili ed il limite di reddito (dell’anno precedente) che dà diritto alla detassazione, restano invariati rispetto all’anno di competenza 2018.
Il massimale delle somme detassabili rimane quindi impostato ad E.3.000 (oppure ad E.4.000 nei casi previsti dalla normativa). Ricordiamo che, per attivare la detassazione e scegliere il massimale da applicare, occorre indicare la voce 47A sul servizio Voci Fisse (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707).
Il limite di reddito imponibile dell’anno precedente (2018), al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva, rimane impostato ad E.80.000, per avere diritto alla detassazione nell’anno 2019.

Ricordiamo che è possibile effettuare il conguaglio della detassazione relativa all’anno precedente, sulla busta paga di gennaio. Nei casi in cui occorre conguagliare la detassazione dell’anno precedente, è necessario attivare anche il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, tramite la voce 606 (vedi conguaglio anno precedente).
E’ possibile rettificare il valore dell’imponibile detassato nell’anno precedente, indicando la differenza nel campo Importo Totale della voce 59C. Nel caso in cui l’imponibile da detassare debba essere aumentato, la differenza deve essere indicata sulla voce 59C con valore positivo (non va indicato alcun segno). Se, invece, occorre diminuire l’imponibile da detassare, la differenza deve essere indicata sulla voce 59C con segno negativo (esempio: “–300”).
L’imponibile detassato indicato sulla voce 59C viene considerato nel ricalcolo dell’imponibile Irpef a tassazione ordinaria relativo all’anno precedente (per questo motivo è necessario attivare anche il conguaglio fiscale dell’anno precedente). Precisiamo che l’imponibile indicato sulla voce 59C non viene sottoposto al controllo sul limite di reddito detassabile.
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’imponibile detassato (sia a debito che a credito) è riportata sulla voce 61A, visibile sulla finestra Dettaglio del servizio Cedolino – Elaborazione.
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con il codice tributo 1053 se a debito o 6781 se a credito (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘1053 AP’ e ‘6781 DS’).

Dicembre 2018
(acred707)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE L. 208/2015

Con il presente aggiornamento, viene ripristinata l’opzione per aumentare ad E. 4.000 il limite relativo all’imponibile detassato (tale opzione era stata disattivata con l’aggiornamento di novembre 2018 Acred705). Come confermato dalle istruzioni (in “bozza”) relative alla CU/2019, il limite di E. 4.000 può essere ancora applicato in caso di contratti stipulati entro il 24/04/2017, che prevedano il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale.

Ricordiamo che la detassazione può essere applicata soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfino tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti. La gestione della detassazione è descritta dettagliatamente negli aggiornamenti di maggio 2016 Acred612 e gennaio 2018 Acred677; inoltre, nell’aggiornamento di novembre 2018 Acred705 sono riportate le indicazioni per gestire la detassazione relativa a somme decontribuite.

Per applicare la detassazione, occorre indicare la voce 47A sulle Voci Fisse, a livello di ditta. La voce 47A deve essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili, al punto 4.8 ‘Detassazione’, scegliendo se si vuole impostare il limite di reddito detassabile ad E. 3.000 (viene riportata l’opzione ‘1’ nel campo Quantità) oppure ad E. 4.000 (viene riportata l’opzione ‘2’ nel campo Quantità – opzione ripristinata con il presente aggiornamento).

L’eventuale valore del welfare in sostituzione del premio di produzione può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 0C3 (aggiornamento di dicembre 2017 Acred674). L’importo in questione viene considerato per il controllo del limite di reddito detassabile (in presenza di ulteriori somme detassate).
Inoltre, con il presente aggiornamento sono state rilasciate le voci 0C4 (“Contributi previdenza complementare in sostituzione del premio di risultato”) e 0C5 (“Contributi assistenza sanitaria in sostituzione del premio di risultato”), il cui utilizzo è descritto dettagliatamente al paragrafo Welfare aziendale.

Ricordiamo, inoltre, che risultano detassabili solamente i premi erogati tramite le voci 11A / 11B / 47G / 47H (elenco Variazioni Mensili, punto 3.1 ‘Somme da erogare’). Il totale delle somme detassabili, inserite sulle voci sopra elencate, viene riportato nel campo Importo Totale della voce 48C (visibile nel Dettaglio del cedolino, con i contributi a carico del dipendente nel campo Importo Unitario).

La detassazione viene effettivamente applicata soltanto in presenza della voce 47A e di tutte le condizioni soggettive previste. Per l’anno 2018, il reddito risultante dal conguaglio fiscale dell’anno precedente deve essere inferiore ad E. 80.000 e la data di assunzione deve essere uguale o precedente al 1° gennaio 2017. Se le condizioni soggettive non sono rispettate, è comunque possibile abilitare manualmente la detassazione (nei casi in cui risultasse necessario): a tale scopo, occorre impostare la voce 59A sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che la voce 59A può essere utilizzata anche per bloccare la detassazione su un dipendente per il quale sussisterebbero le condizioni soggettive per applicare la detassazione (generalmente il blocco è necessario a seguito di richiesta dello stesso dipendente, ad esempio in presenza di ulteriori rapporti di lavoro): a tale scopo, occorre inserire la voce 59A sulle Voci Fisse, impostando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Nel caso in cui sia stata applicata la detassazione, sulle buste paga interessate dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto viene riportato, a scopo di controllo, il totale annuale dell’imponibile detassato. Il valore in questione è visibile, nel Dettaglio del cedolino, sulla voce 658 (conguaglio anno corrente) o 663 (conguaglio anno precedente).

Come nell’anno precedente, è disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di verificare in quali casi è stata applicata la detassazione e, nel caso che venga prodotta dopo l’elaborazione di dicembre, permette anche di verificare l’eventuale condizione di miglior favore che si otterrebbe applicando la tassazione ordinaria.
La stampa in questione può essere generata tramite il programma ‘DETASSA3’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Sulla stampa vengono riportate le seguenti informazioni:

  • valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro, al netto dei relativi contributi;
  • eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);
  • imponibile complessivamente assoggettato a detassazione nel corso dell’anno;
  • imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
  • reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2017 al lordo dell’imponibile detassato e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico per abilitare la detassazione);
  • condizione di detassazione abilitata o disabilitata sul singolo dipendente, sia in modo automatico che manuale (in quest’ultimo caso, si tratta dell’abilitazione ottenuta inserendo la voce 59A);
  • aliquota “netta” a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale dell’anno 2018; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La suddetta stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore nel caso in cui venisse applicata la tassazione ordinaria (considerando l’aliquota “netta” derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, anche per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno precedente.

Ricordiamo che è possibile conguagliare la detassazione al momento del conguaglio fiscale, nel caso in cui la stessa detassazione non fosse stata applicata nel mese di erogazione delle somme “detassabili”, oppure nel caso in cui fosse stata applicata per errore (in assenza dei requisiti necessari).

Se, nel corso dell’anno 2018, fossero state erogate delle somme aventi i requisiti necessari per applicare la detassazione, utilizzando le voci previste (11A / 11B / 47G / 47H, totalizzate sulla voce 48C), senza tuttavia abilitare la detassazione tramite la voce 47A, al momento del conguaglio fiscale è possibile inserire la voce 48D sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (oppure, se risulta più agevole, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta), impostando il valore ‘1’ nel campo Quantità (se si opera sulle Voci Fisse, è necessario effettuare una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, annullando la voce 48D). Naturalmente, per applicare la detassazione in fase di conguaglio fiscale, rimane comunque necessario abilitarla tramite la voce 47A.
La voce 48D recupera la voce 48C dai cedolini elaborati nei mesi precedenti, riportando il valore delle somme erogate nel campo Importo Totale e il valore dei relativi contributi a carico dipendente nel campo Importo Unitario.
Le somme riportate sulla voce 48D, al netto dei relativi contributi a carico del dipendente, vengono assoggettate ad imposta sostitutiva ed escluse dall’imponibile a tassazione ordinaria; in fase di conguaglio fiscale, tale operazione ha l’effetto di diminuire l’imponibile annuale a tassazione ordinaria.

Nel caso, invece, che la detassazione fosse stata applicata per errore (in assenza dei requisiti necessari), il valore delle somme precedentemente detassate, da assoggettare a tassazione ordinaria, deve essere indicato con segno negativo nel campo Importo Totale della voce 48D, al lordo dei contributi a carico del dipendente. I contributi a carico del dipendente sulle somme in questione devono essere indicati, sempre con segno negativo, nel campo Importo Unitario della voce 48D. Anche in questo caso, la detassazione deve risultare attivata tramite la voce 47A.
Utilizzando la voce 48D come sopra indicato, le somme erroneamente detassate (al netto dei relativi contributi) vengono assoggettate a tassazione ordinaria e viene recuperata la corrispondente imposta sostitutiva.

In presenza di un conguaglio delle somme detassate che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’importo restituito ai dipendenti viene recuperato attraverso il codice tributo 1627. Precisamente, le somme restituite vengono indicate separatamente da quelle trattenute (sempre a titolo di imposta sostitutiva), riportandole sull’Archivio Tributi con il codice ‘1627 DS’. Tale credito viene compensato sul modello F24 utilizzando il tributo 1627 fino a capienza delle ritenute fiscali relative allo stesso periodo di competenza, oppure il tributo 6781 a partire dalla prima scadenza relativa alle ritenute di competenza dell’anno successivo.

Novembre 2018
(acred705)
DECONTRIBUZIONE PREMI RISULTATO

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta la gestione della decontribuzione dei premi di risultato, sulla base di quanto indicato nella circolare Inps n. 104 del 18/10/2018 e nel Documento Tecnico Uniemens versione 4.3 del 6/11/2018.
I requisiti previsti per applicare la decontribuzione sono indicati nella circolare in questione.

I premi da assoggettare a decontribuzione, se erogati nel mese corrente, devono essere gestiti utilizzando le voci relative ai premi di risultato (11A / 11B / 47G / 47H). Occorre tenere presente che, sussistendone le condizioni, gli stessi premi possono essere anche assoggettati a detassazione (aggiornamenti di dicembre 2017 Acred674 e gennaio 2018 Acred677).

In presenza dei suddetti premi, l’imponibile soggetto a decontribuzione deve essere riportato, dall’Utente, sulla nuova voce 4CH (“Imponibile premio decontribuito”), indicandolo nel campo Importo Totale. Precisiamo che tale imponibile non può eccedere il limite annuale previsto (E. 800,00), tenendo conto anche di quanto eventualmente erogato da precedenti datori di lavoro (non vengono effettuati controlli automatici a tale riguardo).
L’imponibile indicato sulla voce 4CH viene assoggettato alle contribuzioni minori e ad un’aliquota IVS, a carico del datore di lavoro, ridotta di 20 punti percentuali. Lo stesso imponibile rimane totalmente escluso dai contributi previdenziali a carico del dipendente, ad eccezione dell’eventuale contributo aggiuntivo 1%.
Nel caso in cui venga applicata la detassazione sulle somme decontribuite erogate nel mese, l’imponibile indicato sulla voce 4CH viene automaticamente escluso, sulla voce di detassazione 48C, dal calcolo dei contributi a carico dipendente, nella determinazione dell’imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva.

Come espressamente previsto nella circolare Inps sopra citata, nel caso in cui le somme soggette a decontribuzione siano state erogate nei mesi precedenti, occorre reinviare gli Uniemens rettificativi dei mesi interessati (le denunce in questione devono essere variate dall’Utente e reinviate secondo le modalità descritte nella circolare).
Sul mese corrente è comunque possibile indicare il recupero dei contributi, al fine di determinare correttamente il costo del personale e restituire ai dipendenti le quote a loro carico. A tale scopo, è stata predisposta la nuova voce 53L “Recupero contributi”, che non genera una corrispondente causale a credito sulla denuncia Uniemens: può quindi essere utilizzata nei casi in cui il recupero vada effettuato rettificando le denunce dei mesi precedenti. Nel campo Importo Totale della voce 53L deve essere riportato il contributo complessivo (ditta + dipendente) da recuperare, mentre nel campo Importo Unitario va indicato il solo contributo da recuperare a favore del dipendente.
Segnaliamo che è stata predisposta un’analoga voce per la restituzione di contributi all’Inps, da utilizzare nel caso in cui non debba essere generata una corrispondente causale a debito sulla denuncia Uniemens: la nuova voce 53M “Restituzione contributi” prevede anch’essa l’indicazione del contributo complessivo (Importo Totale) da restituire e della quota a carico del dipendente (Importo Unitario) da trattenere.
Occorre tenere presente che l’utilizzo delle voci 53L / 53M comporta l’emissione della segnalazione “Arrotondamento Inps troppo elevato’, al momento della stampa della nota contabile: in questo caso, tale segnalazione non è sintomo di un errore, ma è dovuta all’assenza, sulla denuncia Uniemens, dei contributi recuperati / restituiti tramite le nuove voci.
Nel caso in cui il premio da assoggettare a decontribuzione, già erogato nei mesi precedenti, sia stato anche assoggettato a detassazione, i contributi a carico del dipendente andranno indicati sulla voce 48F, campo Importo Totale (oltre che sulla voce 53L, campo Importo Unitario), allo scopo di reintegrarli nell’imponibile detassato (in quanto erano stati decurtati da tale imponibile), ricalcolando così l’imposta sostitutiva dovuta su tali contributi. In questo modo, l’imponibile a tassazione ordinaria non risente del recupero dei suddetti contributi (che interessano invece l’imponibile detassato). Sul mese corrente è necessario che risulti attiva la detassazione, per poter effettuare il suddetto conguaglio.

In conseguenza delle modifiche relative alla decontribuzione, sulla denuncia Uniemens è stato predisposto il nuovo servizio ‘Premi risultato’, nel quale vengono riportati automaticamente i dati relativi ai premi di risultato aventi i requisiti previsti.
In presenza della nuova voce 4CH, l’imponibile decontribuito ed i relativi contributi a carico del datore di lavoro vengono riportati rispettivamente nei campi ‘Imponibile’ e ‘Contributo’ della sezione ‘Premio Decontribuito’. Il valore presente nel campo ‘Contributo’ viene sommato al totale a debito della denuncia, visibile sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’.
Facciamo presente che, sul modello DM10, i contributi in questione sono riportati sul codice fittizio ‘DECD’.

Inoltre, sono state predisposte due voci “descrittive” relative alla denuncia Uniemens, tramite le quali è possibile indicare eventuali premi NON soggetti a decontribuzione nella sezione ‘Premio mese corrente’ del nuovo servizio ‘Premi risultato’. La nuova voce D60 può essere utilizzata per compilare i campi ‘Premio Aziendale’ (importo totale) e ‘Conguaglio Neg. premio aziendale’ (importo unitario), mentre la nuova voce D61 può essere utilizzata per compilare i campi ‘Premio Territoriale’ (importo totale) e ‘Conguaglio Neg. premio territoriale’ (importo unitario).

Tutte le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Variabili al punto 5.4 ‘Varie Inps’, sezione ‘Decontribuzione’.

Segnaliamo che, sulla detassazione, è stato disattivato l’aumento ad E. 4.000 del limite relativo all’imponibile detassato (in precedenza, tale aumento poteva essere attivato indicando il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 47A).

Gennaio 2018
(acred677)
DETASSAZIONE – ANNO 2017 / ANNO 2018

Per l’anno di competenza 2018, il massimale delle somme detassabili ed il limite di reddito (dell’anno precedente) che dà diritto alla detassazione, restano invariati rispetto all’anno di competenza 2017.
Il massimale delle somme detassabili rimane quindi impostato ad E. 3.000 (in assenza di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale) o ad E. 4.000 (in presenza di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale). Ricordiamo che la scelta del massimale da applicare viene effettuata dall’Utente, attraverso l’indicazione della voce 47A sul servizio Voci Fisse dell’azienda (aggiornamento di maggio 2016 Acred612).
Il limite di reddito imponibile dell’anno precedente (2017), al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva, rimane impostato ad E. 80.000, per avere diritto alla detassazione nell’anno 2018.

Ricordiamo che è possibile effettuare il conguaglio della detassazione relativa all’anno precedente (2017), sulla busta paga di gennaio 2018. Nei casi in cui occorre conguagliare la detassazione dell’anno precedente, è necessario attivare anche il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, tramite la voce 606 (vedi Conguaglio anno precedente).
E’ possibile rettificare il valore dell’imponibile detassato nell’anno 2017, indicando la differenza da conguagliare nel campo Importo Totale della voce 59C. Nel caso in cui l’imponibile da detassare debba essere aumentato, la differenza deve essere indicata sulla voce 59C con valore positivo (non va indicato alcun segno). Se, invece, occorre diminuire l’imponibile da detassare, la differenza deve essere indicata sulla voce 59C con segno negativo (esempio: “–300”).
L’imponibile detassato indicato sulla voce 59C viene considerato nel ricalcolo dell’imponibile Irpef a tassazione ordinaria, relativo all’anno precedente (per questo motivo è necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente). Precisiamo che l’imponibile indicato sulla voce 59C non è soggetto al controllo sul superamento del limite di reddito detassabile.
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’imponibile detassato (sia a debito che a credito) è riportata sulla voce 61A, visibile sulla finestra Dettaglio del servizio Cedolino – Elaborazione.
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con il codice tributo 1053 se a debito o 6781 se a credito (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘1053 AP’ e ‘6781 DS’).

Dicembre 2017
(acred674)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE L. 208/2015

Ricordiamo che possono essere considerate “detassabili” soltanto le somme legate ad incrementi di produttività, redditività o competitività dell’impresa, determinate secondo i criteri indicati nella Legge n. 208 del 28/12/2015 come modificata dalla Legge n. 232 del 11/12/2016. L’applicazione della detassazione è possibile soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfino tutti i requisiti previsti dal suddetto decreto.

Come indicato negli aggiornamenti di maggio 2016 Acred612 e gennaio 2017 Acred632, per applicare la detassazione occorre indicare la voce 47A sul servizio Voci Fisse, generalmente a livello di azienda. La voce 47A deve essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’, scegliendo se si vuole impostare il limite di reddito detassabile ad E. 3.000 (assenza di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale: viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità) oppure ad E. 4.000 (presenza di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale: viene riportato il valore ‘2’ nel campo Quantità).

Risultano detassabili solamente i premi erogati tramite le voci 11A / 11B / 47G / 47H (elenco Variazioni Mensili, punto 3.1 ‘Somme da erogare’). Il totale delle somme detassabili viene riportato nel campo Importo Totale della voce 48C (visibile nel Dettaglio del cedolino, con i contributi a carico del dipendente nel campo Importo Unitario).

La detassazione viene effettivamente applicata soltanto in presenza della voce 47A e di tutte le condizioni soggettive previste. In particolare, ricordiamo che, per l’anno 2017, il reddito risultante dal conguaglio fiscale dell’anno precedente deve essere inferiore ad E. 80.000 e la data di assunzione deve essere uguale o precedente al 1 gennaio 2016. Se le condizioni soggettive non sono rispettate, è comunque possibile abilitare manualmente la detassazione (nei casi in cui risultasse necessario): a tale scopo, occorre impostare la voce 59A sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che la voce 59A può essere utilizzata anche per bloccare la detassazione su un dipendente per il quale sussisterebbero le condizioni soggettive per applicare la detassazione (generalmente il blocco è necessario a seguito di richiesta dello stesso dipendente, ad esempio in presenza di ulteriori rapporti di lavoro): a tale scopo, occorre inserire la voce 59A sulle Voci Fisse, impostando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Nel caso in cui sia stata applicata la detassazione, sulle buste paga interessate dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto viene riportato, a scopo di controllo, il totale annuale dell’imponibile detassato. Il valore in questione è visibile, nel Dettaglio del cedolino, sulla voce 658 (conguaglio anno corrente) o 663 (conguaglio anno precedente).

Come nell’anno precedente, è disponibile un’apposita stampa di controllo, che consente di verificare in quali casi è stata applicata la detassazione e, nel caso che venga prodotta dopo l’elaborazione di dicembre, permette anche di verificare l’eventuale condizione di miglior favore che si otterrebbe applicando la tassazione ordinaria.
La stampa in questione può essere generata tramite il programma ‘DETASSA3’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Sulla stampa vengono riportate le seguenti informazioni:

  • valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro, al netto dei relativi contributi;
  • eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);
  • imponibile complessivamente assoggettato a detassazione nel corso dell’anno;
  • imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
  • reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2016 al lordo dell’imponibile detassato e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico dalla procedura per abilitare la detassazione); ricordiamo che, per la detassazione relativa all’anno 2017, il limite di reddito imponibile risultante nell’anno precedente corrisponde ad E. 80.000;
  • condizione di detassazione abilitata o disabilitata sul singolo dipendente, sia in modo automatico che manuale (in quest’ultimo caso, si tratta dell’abilitazione ottenuta inserendo la voce 59A);
  • aliquota “netta” a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale dell’anno 2017; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La suddetta stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore nel caso in cui venisse applicata la tassazione ordinaria (considerando l’aliquota “netta” derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, anche per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno precedente.

Ricordiamo che è possibile conguagliare la detassazione al momento del conguaglio fiscale, nel caso in cui la stessa detassazione non fosse stata applicata nel mese di erogazione delle somme “detassabili”, oppure nel caso in cui fosse stata applicata per errore (in assenza dei requisiti necessari).

Se, nel corso dell’anno 2017, fossero state erogate delle somme aventi i requisiti necessari per applicare la detassazione, utilizzando le voci previste (11A / 11B / 47G / 47H, totalizzate sulla voce 48C), senza tuttavia abilitare la detassazione tramite la voce 47A, al momento del conguaglio fiscale è possibile inserire la voce 48D sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (oppure, se risulta più agevole, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta), impostando il valore ‘1’ nel campo Quantità (se si opera sulle Voci Fisse, è necessario effettuare una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, annullando la voce 48D). Naturalmente, per applicare la detassazione in fase di conguaglio fiscale, rimane comunque necessario abilitarla tramite la voce 47A (come indicato nei paragrafi precedenti).
La voce 48D recupera la voce 48C dai cedolini elaborati nei mesi precedenti, riportando il valore delle somme erogate nel campo Importo Totale e il valore dei relativi contributi a carico dipendente nel campo Importo Unitario. In caso di necessità, è possibile “forzare” il valore delle somme da detassare e dei relativi contributi a carico del dipendente, indicandoli rispettivamente nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 48D.
Le somme riportate sulla voce 48D, al netto dei relativi contributi a carico del dipendente, vengono assoggettate ad imposta sostitutiva ed escluse dall’imponibile a tassazione ordinaria; in fase di conguaglio fiscale, tale operazione ha l’effetto di diminuire l’imponibile annuale a tassazione ordinaria.

Nel caso, invece, che la detassazione fosse stata applicata per errore (in assenza dei requisiti necessari), il valore delle somme precedentemente detassate, da assoggettare a tassazione ordinaria, deve essere indicato con segno negativo nel campo Importo Totale della voce 48D, al lordo dei contributi a carico del dipendente. I contributi a carico del dipendente sulle somme in questione devono essere indicati, sempre con segno negativo, nel campo Importo Unitario della voce 48D. Anche in questo caso, la detassazione deve risultare attivata tramite la voce 47A.
Utilizzando la voce 48D come sopra indicato, le somme erroneamente detassate (al netto dei relativi contributi) vengono assoggettate a tassazione ordinaria e viene recuperata la corrispondente imposta sostitutiva.

In presenza di un conguaglio delle somme detassate che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’importo restituito ai dipendenti viene recuperato attraverso il codice tributo 1627. Precisamente, le somme restituite vengono indicate separatamente da quelle trattenute (sempre a titolo di imposta sostitutiva), riportandole sull’Archivio Tributi con il codice ‘1627 DS’. Tale credito viene compensato sul modello F24 utilizzando il tributo 1627 fino a capienza delle ritenute fiscali relative allo stesso periodo di competenza, oppure il tributo 6781 a partire dalla prima scadenza relativa alle ritenute di competenza dell’anno successivo (aggiornamento di dicembre 2015 Acred592).

Gennaio 2017
(acred632)
DETASSAZIONE – ANNO 2016 / ANNO 2017

Relativamente all’anno di competenza 2017, sono stati aggiornati il massimale delle somme detassabili ed il valore massimo del reddito dell’anno precedente che dà diritto alla detassazione, secondo quanto previsto nella Legge di Bilancio 2017.
Per l’anno 2017, il massimale delle somme detassabili è aumentato da E. 2.000 ad E. 3.000 (in assenza di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale) e da E. 2.500 ad E. 4.000 (in presenza di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale). Ricordiamo che la scelta del massimale da applicare viene effettuata dall’Utente, attraverso l’indicazione della voce 47A sul servizio Voci Fisse dell’azienda (aggiornamento di maggio 2016 Acred612).
Il limite di reddito imponibile dell’anno precedente (2016), al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva, è invece aumentato da E. 50.000 ad E. 80.000, per avere diritto alla detassazione nell’anno 2017.

Precisiamo che è possibile effettuare il conguaglio della detassazione, per l’anno di competenza 2016, sulla busta paga del mese di gennaio 2017. Nei casi in cui occorre conguagliare la detassazione dell’anno precedente, è necessario attivare anche il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, tramite la voce 606 (vedi Conguaglio anno precedente).
E’ possibile rettificare il valore dell’imponibile detassato per l’anno 2016, indicando la differenza da conguagliare nel campo Importo Totale della voce 59C. Nel caso in cui l’imponibile da detassare debba essere aumentato, la differenza deve essere indicata sulla voce 59C con valore positivo (non va indicato alcun segno). Se, invece, occorre diminuire l’imponibile da detassare, la differenza deve essere indicata sulla voce 59C con segno negativo (esempio: “–300”).
L’imponibile detassato indicato sulla voce 59C viene considerato nel ricalcolo dell’imponibile Irpef a tassazione ordinaria, relativo all’anno precedente (per questo motivo è necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente). Precisiamo che l’imponibile indicato sulla voce 59C non è soggetto al controllo sul superamento del limite di reddito detassabile.
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’imponibile detassato (sia a debito che a credito) è riportata sulla voce 61A, visibile sulla finestra Dettaglio del servizio Cedolino – Elaborazione.
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’anno precedente viene riportata sul modello F24 con il codice tributo 1053 se a debito o 6781 se a credito (sull’Archivio Tributi sono visibili rispettivamente come ‘1053 AP’ e ‘6781 DS’).

Dicembre 2016
(acred630)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE L. 208/2015

Ricordiamo che la gestione della detassazione L. 208/2015 è stata rilasciata con l’aggiornamento di maggio 2016 Acred612 ed è stata documentata nuovamente con l’aggiornamento di dicembre 2016 Acred629.
A seguito delle richieste pervenuteci, con il presente aggiornamento mettiamo a disposizione una voce che consente di applicare automaticamente la detassazione al momento del conguaglio fiscale, nel caso in cui la stessa detassazione non fosse stata applicata nel mese di erogazione delle somme “detassabili”.

Ricordiamo che, per l’anno 2016, possono essere considerate “detassabili” le somme legate ad incrementi di produttività, redditività o competitività dell’impresa, determinate secondo i criteri indicati nella Legge n. 208 del 28/12/2015 e nel decreto interministeriale del 25/03/2016. L’applicazione della detassazione è possibile soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfino tutti i requisiti previsti dal suddetto decreto.

E’ possibile che, nel corso dell’anno 2016, siano state erogate delle somme aventi i suddetti requisiti, utilizzando le voci previste a tale scopo (11A / 11B / 47G / 47H), senza tuttavia applicare effettivamente la detassazione. In tale situazione, le somme erogate risulterebbero totalizzate sulla voce 48C, visibile nel Dettaglio del cedolino, ma sarebbero state comunque assoggettate a tassazione ordinaria (attenzione: se si ha necessità di detassare automaticamente delle somme erogate nei mesi precedenti, occorre verificare la presenza della voce 48C nei soli casi effettivamente interessati).

Nella situazione sopra descritta, al momento del conguaglio fiscale è possibile applicare automaticamente la detassazione, assoggettando le somme in questione ad imposta sostitutiva ed escludendole dall’imponibile a tassazione ordinaria.
A tale scopo, occorre inserire la voce 48D sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati o, se risulta più agevole, sul servizio Voci Fisse a livello di ditta, impostando comunque il valore ‘1’ nel campo Quantità (se si opera sulle Voci Fisse, è necessario effettuare una storicizzazione sul mese successivo a quello del conguaglio, annullando la voce 48D).
La voce 48D recupera la voce 48C dai cedolini elaborati nei mesi precedenti, riportando nel campo Importo Totale il valore delle somme erogate e nel campo Importo Unitario il valore dei corrispondenti contributi a carico del dipendente.
In caso di necessità, è possibile “forzare” il valore delle somme da detassare e dei relativi contributi a carico del dipendente, indicandoli rispettivamente nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 48D.

Le somme riportate sulla voce 48D, al netto dei relativi contributi a carico del dipendente, vengono assoggettate ad imposta sostitutiva ed escluse dall’imponibile a tassazione ordinaria. In fase di conguaglio fiscale, tale operazione ha l’effetto di diminuire l’imponibile annuale a tassazione ordinaria, permettendo così di conguagliare anche la detassazione.

Precisiamo che, per conguagliare la detassazione tramite la voce 48D, occorre comunque attivare la detassazione a livello di ditta, indicando la voce 47A sul servizio Voci Fisse (punto 4.8 ‘Detassazione’) e scegliendo se impostare il limite di reddito detassabile ad E. 2.000 (valore ‘1’ nel campo Quantità) oppure ad E. 2.500 (valore ‘2’ nel campo Quantità).
Ricordiamo, inoltre, che la detassazione viene applicata automaticamente soltanto sui soggetti che presentano determinate condizioni (reddito anno precedente, data di assunzione) e può eventualmente essere abilitata o bloccata da parte dell’Utente tramite la voce 59A, come indicato negli aggiornamenti di maggio 2016 Acred612 e dicembre 2016 Acred629.

Segnaliamo che è possibile conguagliare la detassazione anche nel caso in cui quest’ultima fosse stata applicata per errore (senza che sussistessero i requisiti necessari) nei mesi precedenti. In tale situazione, il valore delle somme precedentemente detassate, da assoggettare ad tassazione ordinaria, deve essere indicato con segno negativo nel campo Importo Totale della voce 48D, al lordo dei contributi a carico del dipendente. I contributi a carico del dipendente sulle somme in questione devono essere indicati, sempre con segno negativo, nel campo Importo Unitario della voce 48D. Anche in questo caso, la detassazione deve risultare attivata tramite la voce 47A ed eventualmente abilitata sul dipendente tramite la voce 59A.
Utilizzando la voce 48D come sopra indicato, vengono assoggettate a tassazione ordinaria le somme erroneamente detassate (al netto dei relativi contributi) e viene recuperata la corrispondente imposta sostitutiva. Ricordiamo che il credito di imposta sostitutiva viene riportato sull’Archivio Tributi con il codice tributo 1627, per essere compensato sul modello F24 secondo le modalità indicate nell’aggiornamento Acred629 del 22/12/2016.

Dicembre 2016
(acred629)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE L. 208/2015

Ricordiamo che, per l’anno 2016, possono essere considerate “detassabili” soltanto le somme legate ad incrementi di produttività, redditività o competitività dell’impresa, determinate secondo i criteri indicati nella Legge n. 208 del 28/12/2015 e del decreto interministeriale del 25/03/2016. L’applicazione della detassazione è possibile soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfino tutti i requisiti previsti dal suddetto decreto.

Come indicato nell’aggiornamento di maggio 2016 Acred612, per applicare la detassazione occorre indicare la nuova voce 47A sul servizio Voci Fisse a livello di azienda. La voce 47A deve essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’, scegliendo se si vuole impostare il limite di reddito detassabile ad E. 2.000 (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità) oppure ad E. 2.500 (viene riportato il valore ‘2’ nel campo Quantità).

Risultano detassabili solamente i premi erogati tramite le voci 11A / 11B / 47G / 47H (elenco Variazioni Mensili, punto 3.1 ‘Somme da erogare’). Il totale delle somme detassabili viene riportato nel campo Importo Totale della voce 48C, visibile nel Dettaglio del cedolino, riportando i contributi a carico del dipendente nel campo Importo Unitario.

La detassazione viene effettivamente applicata soltanto in presenza della voce 47A e di tutte le condizioni soggettive previste, descritte dettagliatamente nell’aggiornamento di maggio 2016 Acred612. Ricordiamo, in particolare, che il reddito risultante dal conguaglio fiscale dell’anno precedente deve essere inferiore ad E. 50.000 e la data di assunzione deve essere uguale o precedente al 1 gennaio 2015. Se le condizioni soggettive non sono rispettate, è possibile abilitare manualmente la detassazione impostando la voce 59A sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità).
Ricordiamo che la voce 59A può essere utilizzata anche per bloccare la detassazione su un dipendente per il quale sussistono le condizioni soggettive per applicare la detassazione (generalmente su richiesta dello stesso dipendente): in tal caso, occorre inserire la voce 59A sulle Voci Fisse, selezionando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

Nel caso in cui sia stata applicata la detassazione, sulle buste paga interessate dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto viene riportato, a scopo di controllo, il totale annuale dell’imponibile detassato. Il valore in questione è riportato, nel Dettaglio del cedolino, sulla voce 658 (conguaglio anno corrente) o 663 (conguaglio anno precedente).

E’ disponibile una nuova stampa di controllo, che consente di verificare in quali casi è stata applicata la detassazione e, se la stampa viene prodotta dopo l’elaborazione di dicembre, permette anche di verificare l’eventuale condizione di miglior favore che si otterrebbe applicando la tassazione ordinaria.
La stampa in questione può essere generata tramite il programma ‘DETASSA3’, sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’).Sulla stampa vengono riportate le seguenti informazioni:

  • valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro, al netto dei relativi contributi;
  • eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramitel’apposita voce);
  • imponibile complessivamente assoggettato a detassazione nel corso dell’anno;
  • imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
  • reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2015 al lordo dell’imponibile detassato e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico dalla procedura per abilitare la detassazione); ricordiamo che, per la detassazione relativa all’anno 2016, il limite di reddito imponibile risultante nell’anno precedente corrisponde ad E. 50.000 (aggiornamento di maggio 2016 Acred612);
  • condizione di detassazione abilitata o disabilitata sul singolo dipendente, sia in modo automatico che manuale (in quest’ultimo caso, si tratta dell’abilitazione ottenuta inserendo la voce 59A);
  • aliquota “netta” a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale relativo all’anno 2016; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La suddetta stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore nel caso in cui venisse applicata la tassazione ordinaria (considerando l’aliquota “netta” derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, per quanto riguarda i redditi dell’anno precedente.

In presenza di un conguaglio delle somme detassate che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’importo restituito ai dipendenti viene recuperato attraverso il codice tributo 1627. Precisamente, le somme restituite vengono indicate separatamente da quelle trattenute (sempre a titolo di imposta sostitutiva), riportandole sull’Archivio Tributi con il codice ‘1627 DS’. Tale credito viene quindi compensato su F24 utilizzando il tributo 1627 fino a capienza delle ritenute fiscali relative allo stesso periodo di competenza, oppure con il tributo 6781 a partire dalla prima scadenza relativa alle ritenute di competenza dell’anno successivo (aggiornamento di dicembre 2015 Acred592).

Maggio 2016
(acred612)
DETASSAZIONE – ANNO 2016

A partire dalla busta paga del mese di maggio 2016, è possibile gestire la detassazione per l’anno di competenza 2016, sulla base della Legge n. 208 del 28/12/2015 e del decreto interministeriale del 25/03/2016 (pubblicato in G.U. del 14/05/2016).

La detassazione prevista dalla nuova normativa interessa (relativamente alle somme erogate in busta paga) esclusivamente quelle legate ad incrementi di produttività, redditività o competitività dell’impresa, determinate secondo i criteri indicati nel suddetto decreto. Inoltre, l’applicazione della detassazione è possibile soltanto in presenza di contratti di secondo livello che soddisfino tutti i requisiti previsti dallo stesso decreto.

L’assoggettamento ad imposta sostitutiva è consentito solo se il reddito relativo all’anno precedente (2015) risulta inferiore ad E. 50.000. Tale reddito deve essere considerato (negli anni successivi al 2015) al lordo dell’imponibile detassato. In assenza di una dichiarazione da parte del dipendente, il sostituto d’imposta considera il reddito risultante dalla CU.
Le somme “detassabili” erogate dal sostituto, in presenza di tutti i requisiti previsti, possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva: quest’ultima viene calcolata applicando l’aliquota del 10% sull’importo erogato, al netto dei contributi obbligatori a carico del dipendente. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva restano escluse dall’imponibile Irpef a tassazione ordinaria (utilizzato anche per il calcolo delle addizionali regionale e comunale), oltre che dal reddito sul quale vengono calcolate le detrazioni d’imposta.
L’imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva non può eccedere il limite annuale previsto: E. 2.000 nella generalità dei casi, elevabile ad E. 2.500 in caso di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale.

Precisiamo che, alla data del presente aggiornamento, non sono state ancora emanate le (necessarie) disposizioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda l’applicazione della nuova detassazione da parte del sostituto d’imposta: consigliamo quindi di attendere (dove possibile) tali disposizioni, tenendo presente che la gestione attualmente prevista potrà subire delle variazioni proprio a seguito delle indicazioni dell’Agenzia.

Di seguito sono riportati i criteri attualmente previsti per la gestione della detassazione 2016:

  • La detassazione deve essere abilitata sulle singole aziende interessate, impostando la nuova voce 47A sul servizio Voci Fisse a livello di azienda (barrare la casella “Estesa a tutti i dipendenti”). La voce 47A deve essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’. Nel momento in cui si seleziona la voce, occorre scegliere se si vuole impostare il limite di reddito detassabile ad E. 2.000 (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario) oppure ad E. 2.500 (viene riportato il valore ‘2’ nel campo Quantità).

  • In presenza della voce 47A inserita come sopra indicato, la detassazione risulta abilitata automaticamente sui soli dipendenti per i quali il reddito relativo all’anno 2015 risulta inferiore a E. 50.000. Il reddito in questione viene rilevato dal conguaglio di fine anno, effettuato nei mesi di dicembre 2015 o gennaio 2016. In assenza di tale reddito, la detassazione non viene abilitata automaticamente e occorre procedere all’abilitazione manuale.

  • L’abilitazione automatica della detassazione (a seguito della verifica del reddito relativo all’anno 2015), è prevista per i soli dipendenti la cui data di assunzione risulta uguale o precedente al 1 gennaio 2015. Per i rapporti di lavoro iniziati successivamente a tale data, occorre procedere comunque all’abilitazione manuale.

  • Per abilitare manualmente la detassazione su un dipendente, è sufficiente inserire la voce 59A sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 4.8 ‘Detassazione’, in corrispondenza dell’opzione di abilitazione (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità). Ovviamente, nelle situazioni previste dalla normativa, diventerà necessaria una dichiarazione da parte del dipendente.

  • Nel caso in cui si abbia necessità di bloccare la detassazione su un dipendente, per il quale sussistono le condizioni per l’abilitazione automatica della detassazione (ad esempio su richiesta dello stesso dipendente), occorre inserire la stessa voce 59A sulle Voci Fisse, selezionando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.

  • Allo stato attuale, vengono detassati solamente i premi erogati tramite le (preesistenti) voci 11A / 11B / 47G / 47H (elenco Variazioni Mensili, punto 3.1 ‘Somme da erogare’). Precisiamo che tali voci risultano detassate soltanto in presenza delle condizioni sopra descritte: voce 47A per l’abilitazione a livello di ditta, in aggiunta a requisiti di reddito e data di assunzione oppure eventuale abilitazione manuale tramite la voce 59A. Il totale delle somme detassabili viene riportato sulla preesistente voce 48C (visibile nel Dettaglio del cedolino), riportando le somme erogate nel campo Importo Totale ed i relativi contributi a carico del dipendente nel campo Importo Unitario.

Precisiamo che l’imposta sostitutiva viene riportata sul modello F24 (Archivio Tributi) utilizzando il preesistente codice tributo ‘1053’. Sulla nota contabile, l’imposta sostitutiva continua ad essere indicata su un apposito movimento, che prevede il conto ‘Dipendenti c/retribuzioni’ in dare ed ‘Erario’ in avere (codice movimento 2003502).

Facciamo inoltre presente che, allo stato attuale, non ci sono indicazioni sufficienti per implementare la gestione della detassazione relativa al “welfare aziendale”: a titolo di esempio, non è chiaro se il valore dei servizi erogati debba essere considerato (o meno) ai fini del raggiungimento del limite di reddito detassabile annuo.

Gennaio 2015
(acred555)
DETASSAZIONE – ANNO 2014 / ANNO 2015

Ricordiamo che è possibile effettuare il conguaglio della detassazione D.L. 93/08, per l’anno di competenza 2014, sulla busta paga del mese di gennaio 2015. Nei casi in cui occorre conguagliare la detassazione, è necessario attivare anche il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, tramite la voce 606 (vedi Conguaglio anno precedente).
E’ possibile rettificare il valore dell’imponibile detassato per l’anno 2014, indicando la differenza da conguagliare nel campo Importo Totale della voce 59C : nel caso in cui debba essere aumentato l’imponibile da detassare, la differenza indicata sulla voce 59C deve avere valore positivo (non va indicato alcun segno), mentre se occorre diminuire lo stesso imponibile, la differenza deve essere indicata con segno negativo (esempio: “–300”).
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’imponibile (sia a debito che a credito) è riportata sulla voce 61A, visibile sulla finestra Dettaglio del servizio Cedolino – Elaborazione. Precisiamo che, in caso di conguaglio a credito, occorre riportare manualmente il valore del credito sull’Archivio Tributi.
L’imponibile conguagliato tramite la voce 59C viene considerato nel ricalcolo dell’imponibile Irpef a tassazione ordinaria, relativo all’anno precedente (per questo motivo è necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente). Ricordiamo che l’imponibile indicato sulla voce 59C non è soggetto al controllo sul superamento del limite di reddito (E. 3.000).

Per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno di competenza 2015, alla data del presente aggiornamento risulta che non sia applicabile, almeno fino a quando non verranno emanate nuove disposizioni.
Di conseguenza, abbiamo provveduto a bloccare automaticamente il calcolo della detassazione, per le somme relative all’anno di competenza 2015, senza che sia necessario alcun intervento da parte dell’Utente.

Dicembre 2014
(acred550)
GESTIONE DETASSAZIONE D.L. 93/2008

Precisiamo che i criteri adottati per la gestione della detassazione non sono cambiati rispetto all’anno precedente.

Segnaliamo che, a partire dal mese di dicembre 2014, sulle buste paga interessate dal conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto viene riportato, a scopo di controllo, il totale annuale dell’imponibile detassato.
Nel Dettaglio del cedolino, tale valore è riportato nel campo Importo Totale delle voci 658 (conguaglio anno corrente) o 663 (conguaglio anno precedente), come descritto al precedente punto CONGUAGLIO BONUS FISCALE D.L. 66/2014.

Ricordiamo che, anche per l’anno 2014, possono essere considerate “detassabili” soltanto le somme espressamente indicate nei contratti di secondo livello; questi ultimi devono, a loro volta, presentare le caratteristiche previste  dalla normativa. La verifica di tali condizioni rimane, ovviamente, a carico dell’Utente.
Come negli anni precedenti, è disponibile una stampa di controllo delle somme potenzialmente detassabili, erogate nel corso dell’anno. La stampa in questione viene prodotta tramite il programma ‘DETASSA1’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’).
Gli straordinari, in particolare, vengono considerati, sulla stampa in questione, soltanto se risulta barrata la casella ‘Riporta gli straordinari’, disponibile tra le opzioni di lancio del programma.
Tramite le opzioni di lancio del programma, inoltre, è possibile richiedere il calcolo della retribuzione ordinaria corrispondente alle ore inserite su alcune voci di maggiorazione. Tale opzione può essere utilizzata, in particolare, per determinare la retribuzione ordinaria del lavoro notturno, in alternativa all’opzione che consente di calcolare la retribuzione ordinaria corrispondente a tutte le voci di maggiorazione.
Consigliamo di produrre la stampa in questione prima di effettuare il conguaglio di fine anno, in modo che sia possibile conguagliare l’importo delle somme detassabili tramite l’elaborazione del mese di dicembre. Il periodo da indicare al lancio del programma arriverà quindi fino al mese di novembre; è comunque possibile generare tale stampa anche dopo l’elaborazione del mese di dicembre, includendo nel periodo anche tale mese.

Ricordiamo che le somme riportate in stampa devono essere considerate soltanto “potenzialmente detassabili”: occorre verificare che sussistano le condizioni necessarie per assoggettare tali importi a detassazione.
Sulla colonna Somme Detassabili sono indicate le somme già individuate, nel corso dell’anno, come assoggettabili a detassazione (in quanto riportate sulle voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E). In presenza di tali somme, la procedura effettua un controllo sulle condizioni individuali di ogni soggetto interessato (in particolare sul reddito dell’anno precedente), per applicare automaticamente la detassazione; tale condizione può essere forzata tramite la voce 59A, come descritto nell’aggiornamento di gennaio 2011 Acred419.
Infine, sulla colonna Differenza è riportata la differenza tra le colonne relative alle varie somme erogate e la colonna Somme Detassabili. La colonna Differenza rappresenta quindi il totale delle somme “potenzialmente detassabili”, che non sono state identificate come tali nel corso dei mesi precedenti. Ovviamente, l’importo in questione può essere anche negativo: in tal caso rappresenta una somma erroneamente assoggettata a detassazione.
In presenza di un importo positivo sulla colonna Differenza, occorre innanzitutto accertarsi che sussistano le condizioni per assoggettarlo a detassazione (come sopra indicato). Se esistono tali condizioni, è possibile inserire l’importo della Differenza su una qualsiasi voce tra quelle che identificano le somme detassabili (48A / 48B / 48C / 48D / 48E); in generale, consigliamo di utilizzare la voce 48C a tale scopo, in quanto consente di inserire anche un eventuale importo negativo (vedere aggiornamento di giugno 2011 Acred432). La somma da detassare deve essere riportata nel campo Importo Totale della voce; inoltre, occorre verificare se la stessa voce risulta già presente nel mese di dicembre: in tal caso, è sufficiente utilizzare una diversa voce per inserire l’importo derivante dalla colonna Differenza.

Precisiamo che la voce 48F, utilizzabile per detassare le somme soggette a decontribuzione, non viene considerata dal programma ‘DETASSA1’. Nel caso in cui fosse stata utilizzata nel corso del 2014, la voce 48F sarebbe relativa a somme erogate in anni precedenti (aggiornamento di ottobre 2014 Acred546), quindi non sarebbe attinente alle erogazioni considerate dal programma ‘DETASSA1’. Tuttavia, l’imponibile detassato tramite la voce 48F verrebbe considerato dal programma ‘DETASSA2’, il cui uso è descritto al paragrafo successivo.

Ricordiamo che è disponibile anche una seconda stampa di controllo, tramite la quale è possibile verificare in quali casi è stata effettivamente applicata la detassazione. La stampa in questione viene prodotta tramite il programma ‘DETASSA2’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Anche in questo caso, la stampa di controllo può essere prodotta sia prima che dopo l’elaborazione di dicembre.
Sulla stampa prodotta vengono riportati i seguenti dati:

  • valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro; ricordiamo che tale importo viene indicato al netto dei relativi contributi e risulta quindi diverso da quello riportato sulla precedente stampa di controllo (‘DETASSA1’); tra le somme detassabili, viene considerata anche la voce 48F, nel caso in cui sia stata utilizzata per detassare somme a decontribuzione (anche se erogate negli anni precedenti);
  • eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);
  • imponibile complessivamente assoggettato a detassazione; quest’ultimo importo viene limitato al valore massimo previsto di E. 3.000, relativamente all’anno 2014 (aggiornamento di maggio 2014 Acred533);
  • imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
  • reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2013, al lordo dell’imponibile detassato, e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico dalla procedura per abilitare la detassazione); ricordiamo che, per la detassazione relativa all’anno 2014, il limite di reddito imponibile risultante nell’anno precedente corrisponde ad E. 40.000 (aggiornamento di maggio 2014 Acred533);
  • condizione di detassazione abilitata o disabilitata, sia in modo automatico che manuale (voce 59A);
  • aliquota “netta” a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale relativo all’anno 2014; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La seconda stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore, nel caso in cui venisse applicata la tassazione ordinaria (considerando l’aliquota “netta” derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, per quanto riguarda i redditi dell’anno precedente.
Precisiamo infine che, in presenza di un conguaglio delle somme detassate che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’importo restituito ai dipendenti viene recuperato esclusivamente sulle ritenute effettuate nello stesso mese a titolo di imposta sostitutiva (tributo 1053). Il tributo in questione non consente l’indicazione di somme a credito: nel caso in cui si generi un credito nei confronti dell’erario, occorrerà inserire manualmente tale importo sul tributo 6781 (il credito verrà comunque riportato in automatico sul quadro SX del modello 770).

Maggio 2014
(acred533)
DETASSAZIONE ANNO 2014

E’ stato aggiornato il massimale detassabile relativo all’anno 2014, secondo quanto previsto nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19/02/14 (pubblicato nella G.U. n. 98 del 29/04/14).
Il massimale delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva, nell’anno 2014, è stato portato da E. 2.500 ad E. 3.000.
Il limite di reddito imponibile dell’anno precedente (2013), al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nello stesso anno, è stato invece confermato ad E. 40.000, per avere diritto alla detassazione nell’anno 2014.

Gennaio 2014
(acred519)
DETASSAZIONE – CONGUAGLIO ANNO 2013 / APPLICAZIONE ANNO 2014

Ricordiamo che è possibile effettuare il conguaglio della detassazione D.L. 93/08, relativamente all’anno di competenza 2013, sulla busta paga del mese di gennaio 2014. Nei casi in cui occorre conguagliare la detassazione, è necessario attivare anche il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, tramite la voce 606 (vedi Conguaglio anno precedente).
In particolare, è possibile rettificare il valore dell’imponibile detassato per l’anno 2013, indicando la differenza da conguagliare nel campo Importo Totale della voce 59C : nel caso in cui debba essere aumentato l’imponibile da detassare, la differenza indicata sulla voce 59C deve avere valore positivo (non va indicato alcun segno), mentre se occorre diminuire lo stesso imponibile, la differenza deve essere indicata con segno negativo (esempio: "–300").
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’imponibile (sia a debito che a credito) è riportata sulla voce 61A, visibile sulla finestra Dettaglio del servizio Cedolino – Elaborazione. Precisiamo che la voce 61A viene versata tramite il tributo 1053, unitamente all’eventuale imposta sostitutiva derivante dalla detassazione dell’anno corrente. In caso di conguaglio a credito, quindi, occorre accertarsi che vi sia "capienza" sull’imposta complessiva a debito: in caso contrario, occorrerà riportare manualmente il valore del credito sull’Archivio Tributi.
L’imponibile conguagliato tramite la voce 59C viene considerato nel ricalcolo dell’imponibile Irpef a tassazione ordinaria, relativo all’anno precedente: sui soggetti interessati dal conguaglio della detassazione, quindi, è necessario attivare il conguaglio fiscale dell’anno precedente, nel mese di gennaio 2014.
Precisiamo che l’imponibile indicato dall’Utente sulla voce 59C non è soggetto ad alcun controllo in merito al superamento del limite di reddito (E. 2.500). Lo stesso imponibile, ovviamente, viene tenuto separato dall’eventuale imponibile detassato relativo all’anno corrente, ai fini del controllo sul limite di reddito.

Per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno di competenza 2014, alla data del presente aggiornamento non sono state emanate, dall’Agenzia delle Entrate, le disposizioni relative all’applicazione da parte del sostituto d’imposta.
In attesa delle necessarie indicazioni, quindi, non sono stati modificati i criteri di funzionamento della detassazione per l’anno 2014, rispetto a quanto già previsto per l’anno 2013.
Se si ritiene opportuno, per il momento, inibire il calcolo della detassazione, è sufficiente bloccare, sul servizio Voci Fisse, le voci eventualmente utilizzate per attivare la detassazione nell’anno 2013 (48A / 48B / 48C / 48D / 48E): per bloccare o cancellare le voci in questione, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/01/2014.

Dicembre 2013
(acred515)
GESTIONE DETASSAZIONE D.L. 93/2008

Precisiamo che i criteri adottati per la gestione della detassazione non sono cambiati rispetto all’anno precedente.

Ricordiamo che è disponibile una stampa di controllo delle somme potenzialmente detassabili, erogate nel corso dell’anno. La stampa in questione viene prodotta tramite il programma ‘DETASSA1’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’).
Occorre tenere presente che, anche per l’anno 2013, possono essere considerate "detassabili" soltanto le somme espressamente previste dai contratti di secondo livello.
Come nell’anno precedente, gli straordinari vengono considerati, sulla stampa in questione, soltanto se risulta barrata la casella ‘Riporta gli straordinari’, disponibile tra le opzioni di lancio del programma.
Tramite le opzioni di lancio del programma, inoltre, è possibile richiedere il calcolo della retribuzione ordinaria corrispondente alle ore inserite su alcune voci di maggiorazione. Tale opzione può essere utilizzata, in particolare, per determinare la retribuzione ordinaria del lavoro notturno, in alternativa all’opzione che consente di calcolare la retribuzione ordinaria corrispondente a tutte le voci di maggiorazione.
Consigliamo di produrre la stampa in questione prima di effettuare il conguaglio di fine anno, in modo che sia possibile conguagliare l’importo delle somme detassabili tramite l’elaborazione del mese di dicembre. Il periodo da indicare al lancio del programma arriverà quindi fino al mese di novembre; è comunque possibile generare tale stampa anche dopo l’elaborazione del mese di dicembre, includendo nel periodo anche tale mese.

Ricordiamo che le somme riportate in stampa sono da considerare soltanto "potenzialmente detassabili": occorre verificare che sussistano le condizioni necessarie per assoggettare tali importi a detassazione.
Sulla colonna Somme Detassabili sono indicate le somme già individuate, nel corso dell’anno, come assoggettabili a detassazione (in quanto riportate sulle voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E). In presenza di tali somme, la procedura effettua un controllo sulle condizioni individuali di ogni soggetto interessato (in particolare sul reddito dell’anno precedente), per applicare automaticamente la detassazione; tale condizione può essere forzata tramite la voce 59A, come descritto nell’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred419’.
Infine, sulla colonna Differenza è riportata la differenza tra le colonne relative alle varie somme erogate e la colonna Somme Detassabili. La colonna Differenza rappresenta quindi il totale delle somme "potenzialmente detassabili", che non sono state identificate come tali nel corso dei mesi precedenti. Ovviamente, l’importo in questione può essere anche negativo: in tal caso rappresenta una somma erroneamente assoggettata a detassazione.
In presenza di un importo positivo sulla colonna Differenza, occorre innanzitutto accertarsi che sussistano le condizioni per assoggettarlo a detassazione (come sopra indicato). Se esistono tali condizioni, è possibile inserire l’importo della Differenza su una qualsiasi voce tra quelle che identificano le somme detassabili (48A / 48B / 48C / 48D / 48E); in generale, consigliamo di utilizzare la voce 48C a tale scopo, in quanto consente di inserire anche un eventuale importo negativo (vedere aggiornamento di giugno 2011 ‘Acred432’). La somma da detassare deve essere riportata nel campo Importo Totale della voce; inoltre, occorre verificare se la stessa voce risulta già presente nel mese di dicembre: in tal caso, è sufficiente utilizzare una diversa voce per inserire l’importo derivante dalla colonna Differenza.

Precisiamo che la voce 48F, utilizzabile per detassare le somme soggette a decontribuzione, non viene considerata dal programma ‘DETASSA1’. Nel caso in cui fosse stata utilizzata nel corso del 2013, la voce 48F sarebbe relativa a somme erogate in anni precedenti (aggiornamenti di ottobre 2013 ‘Acred510’ e luglio 2013 ‘Acred504’), quindi non sarebbe attinente alle erogazioni considerate dal programma ‘DETASSA1’. Tuttavia, l’imponibile detassato tramite la voce 48F verrebbe considerato dal programma ‘DETASSA2’, il cui uso è descritto al paragrafo successivo.

Ricordiamo che è disponibile anche una seconda stampa di controllo, tramite la quale è possibile verificare in quali casi è stata effettivamente applicata la detassazione. La stampa in questione viene prodotta tramite il programma ‘DETASSA2’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Anche in questo caso, la stampa di controllo può essere prodotta sia prima che dopo l’elaborazione di dicembre.
Sulla stampa prodotta vengono riportati i seguenti dati:

- valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro; ricordiamo che tale importo viene indicato al netto dei relativi contributi e risulta quindi diverso da quello riportato sulla precedente stampa di controllo (‘DETASSA1’); tra le somme detassabili, viene considerata anche la voce 48F, nel caso in cui sia stata utilizzata per detassare somme a decontribuzione (anche se erogate negli anni precedenti);
- eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);
- imponibile complessivamente assoggettato a detassazione; quest’ultimo importo viene limitato al valore massimo previsto di E. 2.500, relativamente all’anno 2013 (aggiornamento di gennaio 2013 ‘Acred483’);
- imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
- reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2012, al lordo dell’imponibile detassato, e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico dalla procedura per abilitare la detassazione); ricordiamo che, per la detassazione di competenza dell’anno 2013, il limite di reddito imponibile relativo all’anno precedente è stato aumentato ad E. 40.000 (aggiornamento di gennaio 2013 ‘Acred483’);
- condizione di detassazione abilitata o disabilitata, sia in modo automatico che manuale (voce 59A);
- aliquota "netta" a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale relativo all’anno 2013; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La seconda stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore in caso di applicazione della tassazione ordinaria (considerando l’aliquota "netta" derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, relativamente ai redditi dell’anno precedente.
Precisiamo infine che, in presenza di un conguaglio delle somme detassate che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’importo restituito ai dipendenti viene recuperato esclusivamente sulle ritenute effettuate nello stesso mese a titolo di imposta sostitutiva (tributo 1053). Il tributo in questione non consente l’indicazione di somme a credito: nel caso in cui si generi un credito nei confronti dell’erario, occorrerà inserire manualmente tale importo sul tributo 6781 (il credito verrà comunque riportato in automatico sul quadro SX del modello 770).

Gennaio 2013
(acred483)
DETASSAZIONE – CONGUAGLIO ANNO 2012 / APPLICAZIONE ANNO 2013

Ricordiamo che è possibile effettuare il conguaglio della detassazione D.L. 93/08, relativamente all’anno di competenza 2012, sulla busta paga del mese di gennaio 2013. Nei casi interessati dal conguaglio della detassazione, è necessario attivare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, tramite la voce 606 (vedi Conguaglio anno precedente).
In particolare, è possibile rettificare il valore dell’imponibile detassato per l’anno 2012, indicando la differenza da conguagliare nel campo Importo Totale della voce 59C : nel caso in cui debba essere aumentato l’imponibile da detassare, la differenza indicata sulla voce 59C deve avere valore positivo (non va indicato alcun segno), mentre se occorre diminuire l’imponibile detassato, la stessa differenza deve essere indicata con segno negativo (esempio: "–300").
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’imponibile (sia a debito che a credito) è riportata sulla voce 61A, visibile sulla finestra Dettaglio del servizio Cedolino – Elaborazione e Stampa. Precisiamo che la voce 61A viene versata tramite il tributo 1053, unitamente all’eventuale impostasostitutiva derivante dalla detassazione dell’anno corrente. In caso di conguaglio a credito dell’imposta 2012, occorre accertarsi che vi sia "capienza" sull’imposta complessivamente a debito: in caso contrario, occorrerà riportare manualmente il valore del credito sull’Archivio Tributi.
L’imponibile conguagliato tramite la voce 59C viene considerato nel ricalcolo dell’imponibile Irpef annuale a tassazione ordinaria, per quanto riguarda l’anno di competenza 2012: sui soggetti interessati dal conguaglio della detassazione, occorre quindi abilitare il conguaglio fiscale dell’anno precedente, nel mese di gennaio 2013.
Precisiamo che l’imponibile indicato dall’Utente sulla voce 59C non è soggetto ad alcun controllo in merito al superamento del limite di reddito previsto (E. 2.500). Lo stesso imponibile, ovviamente, viene tenuto separato dall’eventuale imponibile detassato relativo all’anno corrente, ai fini del controllo sul corrispondente limite di reddito.

Per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno di competenza 2013, ad oggi (24/01/13) non sono state emanate, dall’Agenzia delle Entrate, le disposizioni relative all’applicazione da parte del sostituto d’imposta.
Col presente aggiornamento, sulla base del Dpcm firmato in data 22/01/13, è stato semplicemente aumentato il limite di reddito imponibile (relativo all’anno precedente) che consente di avere diritto alla detassazione per l’anno 2013: tale limite è passato da E. 30.000 ad E. 40.000. In attesa di ulteriori indicazioni, non sono stati modificati i criteri di funzionamento della detassazione per l’anno 2013, rispetto a quanto già previsto per l’anno 2012.
Nel caso in cui si ritenga opportuno, per il momento, inibire il calcolo della detassazione, è sufficiente bloccare, sul servizio Voci Fisse, le voci eventualmente utilizzate per attivare la detassazione nell’anno 2012 (voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E). Ricordiamo che le voci in questione possono essere state inserite sul servizio Accessori – Voci Fisse, a livello di dipendente o di ditta, oppure sul servizio Voci Fisse per Contratto, disponibile sul menù Amministratore Paghe, operando sul singolo contratto o anche a livello generale: nel caso in cui si decida di bloccare (o cancellare) le voci in questione, è opportuno effettuare una storicizzazione in data 01/01/2013.

Dicembre 2012
(acred479)
GESTIONE DETASSAZIONE D.L. 93/2008

Ricordiamo che è disponibile una stampa di controllo delle somme potenzialmente detassabili, erogate nel corso dell’anno. La stampa in questione viene prodotta tramite il programma ‘DETASSA1’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’).
Occorre tenere presente che per l’anno 2012 (analogamente all’anno 2011), possono essere considerate detassabili soltanto le somme espressamente previste dai contratti di secondo livello.
Come nell’anno precedente, gli straordinari vengono considerati, sulla stampa in questione, soltanto se risulta barrata la casella ‘Riporta gli straordinari’, disponibile tra le opzioni di lancio del programma.
Tramite le opzioni di lancio del programma, inoltre, è possibile richiedere il calcolo della retribuzione ordinaria corrispondente alle ore inserite su alcune voci di maggiorazione. Tale opzione può essere utilizzata, in particolare, per determinare la retribuzione ordinaria del lavoro notturno, in alternativa all’opzione che consente di calcolare la retribuzione ordinaria corrispondente a tutte le voci di maggiorazione.
Consigliamo di produrre la stampa in questione prima di effettuare il conguaglio di fine anno, in modo che sia possibile conguagliare l’importo delle somme detassabili tramite l’elaborazione del mese di dicembre. Il periodo da indicare al lancio del programma arriverà quindi fino al mese di novembre; è comunque possibile generare tale stampa anche dopo l’elaborazione del mese di dicembre, includendo nel periodo anche tale mese.

Ricordiamo che le somme riportate in stampa sono da considerare soltanto "potenzialmente" detassabili: occorre verificare che sussistano le condizioni necessarie per assoggettare tali importi a detassazione.
Sulla colonna Somme Detassabili sono indicate le somme già individuate, nel corso dell’anno, come assoggettabili a detassazione (in quanto riportate sulle voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E). In presenza di tali somme, la procedura effettua un controllo sulle condizioni individuali di ogni soggetto interessato (in particolare sul reddito dell’anno precedente), per applicare automaticamente la detassazione; tale condizione può essere forzata tramite la voce 59A, come descritto nell’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred419’.
Infine, sulla colonna Differenza è riportata la differenza tra le colonne relative alle varie somme erogate e la colonna Somme Detassabili. La colonna Differenza rappresenta quindi il totale delle somme "potenzialmente" detassabili, che non sono state identificate come tali nel corso dei mesi precedenti. Ovviamente, l’importo in questione può essere anche negativo: in tal caso rappresenta una somma erroneamente assoggettata a detassazione.
In presenza di un importo positivo sulla colonna Differenza, occorre innanzitutto accertarsi che sussistano le condizioni per assoggettarlo a detassazione (come sopra indicato). Se esistono tali condizioni, è possibile inserire l’importo della Differenza su una qualsiasi voce tra quelle che identificano le somme detassabili (48A / 48B / 48C / 48D / 48E); in generale, consigliamo di utilizzare la voce 48C a tale scopo, in quanto consente di inserire anche un eventuale importo negativo (vedere aggiornamento di giugno 2011 ‘Acred432’). La somma da detassare deve essere riportata nel campo Importo Totale della voce; inoltre, occorre verificare se la stessa voce risulta già presente nel mese di dicembre: in tal caso, è sufficiente utilizzare una diversa voce per inserire l’importo derivante dalla colonna Differenza.

Precisiamo che la voce 48F, utilizzabile per detassare le somme soggette a decontribuzione, non viene considerata dal programma ‘DETASSA1’. Nel caso in cui fosse stata utilizzata nel corso del 2012, la voce 48F sarebbe relativa a somme erogate in anni precedenti (aggiornamenti di luglio 2012 ‘Acred473’ e ottobre 2012 ‘Acred476’), quindi non sarebbe attinente alle erogazioni considerate dal programma ‘DETASSA1’. Tuttavia, l’imponibile detassato tramite la voce 48F verrebbe considerato dal programma ‘DETASSA2’, il cui uso è descritto al paragrafo successivo.

Ricordiamo che è disponibile anche una seconda stampa di controllo, tramite la quale è possibile verificare in quali casi è stata effettivamente applicata la detassazione. La stampa in questione viene prodotta tramite il programma ‘DETASSA2’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Anche in questo caso, la stampa di controllo può essere prodotta sia prima che dopo l’elaborazione di dicembre.
Sulla stampa prodotta vengono riportati i seguenti dati:

- valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro; ricordiamo che tale importo viene indicato al netto dei relativi contributi e risulta quindi diverso da quello riportato sulla precedente stampa di controllo (‘DETASSA1’); tra le somme detassabili, viene considerata anche la voce 48F, nel caso in cui sia stata utilizzata per detassare somme a decontribuzione (anche se erogate negli anni precedenti);
- eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);
- imponibile complessivamente assoggettato a detassazione; quest’ultimo importo viene limitato al valore massimo previsto di E. 2.500, relativamente all’anno 2012 (aggiornamento di giugno 2012 ‘Acred468’);
- imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
- reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2011, al lordo dell’imponibile detassato, e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico dalla procedura per abilitare la detassazione); ricordiamo che, per la detassazione da applicare nell’anno 2012, il limite di reddito imponibile relativo all’anno precedente è stato diminuito ad E. 30.000 (aggiornamento di giugno 2012 ‘Acred468’);
- condizione di detassazione abilitata o disabilitata, sia in modo automatico che manuale (voce 59A);
- aliquota "netta" a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale relativo all’anno 2012; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La seconda stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore in caso di applicazione della tassazione ordinaria (considerando l’aliquota "netta" derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, relativamente ai redditi dell’anno precedente.
Precisiamo infine che, in presenza di un conguaglio delle somme detassate che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’importo restituito ai dipendenti viene recuperato esclusivamente sulle ritenute effettuate nello stesso mese a titolo di imposta sostitutiva (tributo 1053). Il tributo in questione non consente l’indicazione di somme a credito: nel caso in cui si generi un credito nei confronti dell’erario, occorrerà inserire manualmente tale importo sul tributo 6781 (il credito verrà comunque riportato in automatico sul quadro SX del modello 770).

Giugno 2012
(acred468)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE

Sono stati aggiornati il limite di reddito ed il massimale detassabile relativi all’anno 2012, sulla base di quanto previsto nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/03/12 (pubblicato nella G.U. n. 125 del 30/05/12).

Il limite di reddito imponibile dell’anno precedente (2011), al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nello stesso anno, è stato portato da E. 40.000 ad E. 30.000, per avere diritto alla detassazione nell’anno 2012. Il massimale delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva nell’anno 2012 è stato portato da E. 6.000 ad E. 2.500.
Facciamo presente che, ad oggi (20/06/12), non è stata emanata alcuna disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di conguaglio delle somme indebitamente detassate.

Ricordiamo che è possibile effettuare un conguaglio delle somme indebitamente detassate, utilizzando la voce 48C secondo la modalità indicata nella documentazione dell’aggiornamento di dicembre 2010 (Acred416).
Il valore della somma da conguagliare (al lordo dei contributi) deve essere indicato, con segno negativo, nel campo Importo Totale della voce 48C. La voce 48C può essere utilizzata in qualsiasi mese dell’anno, in presenza o meno del conguaglio fiscale; occorre tuttavia fare attenzione che la stessa voce non venga già utilizzata (nello stesso mese) per detassare altre somme erogate. Occorre tenere presente che l’imponibile derivante dal conguaglio della detassazione viene aggiunto all’imponibile a tassazione ordinaria del mese corrente.
Ricordiamo che, ai fini del versamento, l’imposta sostitutiva restituita al dipendente viene recuperata, in automatico, esclusivamente dall’imposta sostitutiva trattenuta agli altri dipendenti nello stesso mese (tributo 1053). Nel caso in cui si generi un credito nei confronti dell’Erario, è possibile decurtare tale importo da altri tributi disponibili, intervenendo manualmente sull’Archivio Tributi (l’importo dell’eventuale credito è indicato sulla nota contabile).

ATTENZIONE: Nel caso in cui la detassazione sia stata applicata nei mesi precedenti, ma risulti attualmente non spettante a causa del superamento del nuovo limite di reddito, per effettuare il conguaglio occorre inserire anche la voce 59A, indicando l’opzione ‘1’ nel campo Quantità (abilitazione forzata della detassazione). Precisiamo che la voce 59A deve essere inserita esclusivamente sulle Variazioni Mensili, nello stesso mese in cui viene inserita la voce 48C.

La situazione descritta al paragrafo precedente si presenta, in particolare, quando il reddito dell’anno 2011 risulta compreso tra E. 30.000 ed E. 40.000. Per individuare i casi in questione, sulla stampa di controllo delle somme detassate (programma ‘DETASSA2’ sulla procedura Stampe Accessorie – aggiornamento Acred448 del 16/12/11) viene segnalata la condizione di detassazione non spettante per superamento del limite di reddito. Sulla stessa stampa, inoltre, viene segnalato l’eventuale superamento del massimale detassabile.

Gennaio 2012
(acred455)
DETASSAZIONE – CONGUAGLIO ANNO 2011 / APPLICAZIONE ANNO 2012

Ricordiamo che è possibile effettuare il conguaglio della detassazione D.L. 93/08, relativamente all’anno di competenza 2011, sulla busta paga del mese di gennaio 2012. Nei casi interessati dal conguaglio della detassazione, è necessario attivare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, tramite la voce 606 (vedi precedente punto Conguaglio anno precedente).
In particolare, è possibile rettificare il valore dell’imponibile detassato per l’anno 2011, indicando la differenza da conguagliare nel campo Importo Totale della voce 59C : nel caso in cui debba essere aumentato l’imponibile da detassare, la differenza indicata sulla voce 59C deve avere valore positivo (non va indicato alcun segno), mentre se occorre diminuire l’imponibile detassato, la stessa differenza deve essere indicata con segno negativo (esempio: "–300").
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’imponibile (sia a debito che a credito) è riportata sulla voce 61A, visibile sulla finestra Dettaglio del servizio Cedolino – Elaborazione e Stampa. Precisiamo che la voce 61A viene versata tramite il tributo 1053, unitamente all’eventuale imposta sostitutiva derivante dalla detassazione di competenza 2012. In caso di conguaglio a credito dell’imposta 2011, occorre accertarsi che vi sia "capienza" sull’imposta complessivamente a debito: in caso contrario, occorrerà riportare manualmente il valore del credito sull’Archivio Tributi.
L’imponibile conguagliato tramite la voce 59C viene considerato nel ricalcolo dell’imponibile Irpef annuale a tassazione ordinaria, per quanto riguarda l’anno di competenza 2011: sui soggetti interessati dal conguaglio della detassazione, occorre quindi abilitare il conguaglio fiscale dell’anno precedente, nel mese di gennaio 2012.
Precisiamo che l’imponibile indicato dall’Utente sulla voce 59C non è soggetto ad alcun controllo in merito al superamento del limite di reddito previsto (E. 6.000). Lo stesso imponibile, ovviamente, viene tenuto separato dall’eventuale imponibile detassato relativo all’anno di competenza 2012, ai fini del controllo sul corrispondente limite di reddito.

Per quanto riguarda la detassazione relativa all’anno di competenza 2012, ad oggi (24/01/12) non sono state ancora emanate le disposizioni relative ai criteri da adottare l’applicazione da parte del sostituto d’imposta (soprattutto in relazione ai limiti di reddito – quantomeno per confermare quelli in vigore nell’anno 2011).
In attesa di ulteriori indicazioni, i criteri di applicazione della detassazione, per quanto riguarda i redditi 2012, sono rimasti invariati rispetto a quelli adottati nell’anno 2011 (aggiornamento Acred419 del 26/01/11).
Nel caso in cui si ritenesse più "prudente" inibire il calcolo della detassazione, è sufficiente bloccare (o cancellare), sul servizio Voci Fisse, le voci utilizzate per attivare la detassazione nell’anno 2011 (voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E). Ricordiamo che le voci in questione possono essere state inserite sul servizio Accessori – Voci Fisse, a livello di dipendente o di ditta, oppure sul servizio Voci Fisse per Contratto, disponibile sul menù Amministratore Paghe, operando sul singolo contratto o anche a livello generale: nel caso in cui si decida di bloccare o cancellare le voci interessate, è opportuno effettuare una storicizzazione in data 01/01/2012.

Dicembre 2011
(acred448)
GESTIONE DETASSAZIONE D.L. 93/2008

Ricordiamo che è disponibile una stampa di controllo delle somme potenzialmente detassabili, erogate nel corso dell’anno. La stampa in questione viene prodotta tramite il programma ‘DETASSA1’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’).
Ricordiamo anche gli straordinari vengono considerati soltanto se risulta barrata la casella ‘Riporta gli straordinari’, disponibile tra le opzioni di lancio del programma.
Tramite le opzioni di lancio del programma, inoltre, è possibile richiedere il calcolo della retribuzione ordinaria corrispondente alle ore inserite su alcune voci di maggiorazione. Tale opzione può essere utilizzata, in particolare, per determinare la retribuzione ordinaria del lavoro notturno, in alternativa all’opzione che consente di calcolare la retribuzione ordinaria corrispondente a tutte le voci di maggiorazione.
Occorre tenere presente che, a partire dall’anno 2011, possono essere considerate detassabili soltanto le somme espressamente previste dai contratti di secondo livello.
Consigliamo di produrre la stampa in questione prima di effettuare il conguaglio di fine anno, in modo che sia possibile conguagliare l’importo delle somme detassabili tramite l’elaborazione del mese di dicembre. Il periodo da indicare al lancio del programma arriverà quindi fino al mese di novembre; è comunque possibile generare tale stampa anche dopo l’elaborazione del mese di dicembre, includendo nel periodo anche tale mese.

Ricordiamo che le somme riportate in stampa sono da considerare soltanto "potenzialmente" detassabili: occorre verificare che sussistano le condizioni necessarie per assoggettare tali importi a detassazione. Come già precisato, nell’anno 2011 possono essere considerate detassabili soltanto le erogazioni previste dai contratti di secondo livello.
Sulla colonna Somme Detassabili sono indicate le somme già individuate, nel corso dell’anno, come assoggettabili a detassazione (in quanto riportate sulle voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E). In presenza di tali somme, la procedura effettua un controllo sulle condizioni individuali di ogni soggetto interessato (in particolare sul reddito dell’anno precedente), per applicare automaticamente la detassazione; tale condizione può essere forzata tramite la voce 59A, come descritto nell’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred419’.
Infine, sulla colonna Differenza è riportata la differenza tra le colonne relative alle varie somme erogate e la colonna Somme Detassabili. La colonna Differenza rappresenta quindi il totale delle somme "potenzialmente" detassabili, che non sono state identificate come tali nel corso dei mesi precedenti. Ovviamente, l’importo in questione può essere anche negativo: in tal caso rappresenta una somma erroneamente assoggettata a detassazione.
In presenza di un importo positivo sulla colonna Differenza, occorre innanzitutto accertarsi che sussistano le condizioni per assoggettarlo a detassazione (come sopra indicato). Se esistono tali condizioni, è possibile inserire l’importo della Differenza su una qualsiasi voce tra quelle che identificano le somme detassabili (48A / 48B / 48C / 48D / 48E); in generale, consigliamo di utilizzare la voce 48C a tale scopo, in quanto consente di inserire anche un eventuale importo negativo. La somma da detassare deve essere riportata nel campo Importo Totale della voce utilizzata; inoltre, occorre verificare se la stessa voce risulta già presente nel mese di dicembre: in tal caso, è sufficiente utilizzare una diversa voce per inserire l’importo derivante dalla colonna Differenza.

Ricordiamo che è disponibile anche una seconda stampa di controllo, tramite la quale è possibile verificare in quali casi è stata effettivamente applicata la detassazione.
La stampa in questione viene prodotta tramite il programma ‘DETASSA2’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Anche in questo caso, la stampa di controllo può essere prodotta sia prima che dopo l’elaborazione di dicembre. Sulla stampa prodotta vengono riportati i seguenti dati:

- valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro; ricordiamo che tale importo viene indicato al netto dei relativi contributi e risulta quindi diverso da quello riportato sulla prima stampa di controllo (‘DETASSA1’);
- eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);
- imponibile complessivamente assoggettato a detassazione; quest’ultimo importo viene limitato al valore massimo previsto di E. 6.000 (relativamente all’anno 2011);
- imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
- reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2010, al lordo dell’imponibile detassato, e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico dalla procedura per abilitare la detassazione);
- condizione di detassazione abilitata o disabilitata, sia in modo automatico che manuale (voce 59A);
- aliquota "netta" a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale relativo all’anno 2011; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La seconda stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore in caso di applicazione della tassazione ordinaria (considerando l’aliquota "netta" derivante dal conguaglio fiscale). La scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria rimane a carico dell’Utente; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, relativamente ai redditi dell’anno precedente.
Precisiamo infine che, in presenza di un conguaglio delle somme detassate che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’importo restituito ai dipendenti viene recuperato esclusivamente sulle ritenute effettuate nello stesso mese a titolo di imposta sostitutiva (tributo 1053). Il tributo in questione non consente l’indicazione di somme a credito: nel caso in cui si generi un credito nei confronti dell’erario, occorrerà inserire manualmente tale importo sul tributo 6781 (il credito verrà comunque riportato in automatico sul quadro SX del modello 770).

Giugno 2011
(acred433)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE

In aggiunta a quanto indicato nell’aggiornamento Acred432 del 23/06/11, facciamo presente che l’Irpef a tassazione ordinaria derivante dal conguaglio delle somme indebitamente detassate (effettuato tramite la voce 48C), viene trasferita sull’Archivio Tributi unitamente all’Irpef ordinaria del mese in cui viene effettuato il conguaglio.
Nel caso in cui si debbano versare degli interessi, oppure se si ritiene necessario versare separatamente l’Irpef derivante dal conguaglio della detassazione, occorre intervenire manualmente sull’Archivio Tributi.

Giugno 2011
(acred432)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE

Ricordiamo che è possibile effettuare un conguaglio delle somme indebitamente detassate, utilizzando la voce 48C secondo la stessa modalità indicata nella documentazione dell’aggiornamento di dicembre 2010 (Acred416). In particolare, segnaliamo che la voce 48C può essere utilizzata per effettuare il conguaglio della detassazione previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19 del 10/05/11.

Il valore della retribuzione indebitamente detassata, al lordo dei contributi, deve essere riportato nel campo Importo Totale della voce 48C, indicandolo con segno negativo. La voce 48C può essere utilizzata sia al momento del conguaglio di fine anno, che in un qualsiasi altro mese dell’anno (in entrambi i casi, occorre fare attenzione che la stessa voce non venga utilizzata per detassare altre somme erogate nel mese). Facciamo presente che l’imponibile derivante dal conguaglio della detassazione viene aggiunto all’imponibile a tassazione ordinaria del mese corrente.
Ricordiamo anche che l’imposta sostitutiva restituita al dipendente viene recuperata, in automatico, esclusivamente sull’imposta sostitutiva trattenuta ad altri dipendenti nello stesso mese (tributo 1053). Nel caso in cui si generi un credito nei confronti dell’Erario, è possibile decurtare tale importo da altri tributi disponibili, intervenendo manualmente sull’Archivio Tributi (l’importo dell’eventuale credito è rilevabile dalla nota contabile).

Gennaio 2011
(acred420)
DETASSAZIONE 2011 – ULTERIORE COMUNICAZIONE

In aggiunta a quanto comunicato con l’aggiornamento Acred419 del 26/01/11, col presente aggiornamento viene automaticamente inibita l’opzione per il recupero degli straordinari pregressi, prevista sulla voce 48A (valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce). Di conseguenza, nel caso in cui la voce 48A risulti presente sulle Voci Fisse con le opzioni ‘1’ o ‘2’ nel campo Quantità, l’effetto che si ottiene è la detassazione del lavoro straordinario o supplementare relativo al solo mese corrente.
A tale proposito, ricordiamo che sussistono dei dubbi in merito alla possibilità di detassare, nell’anno 2011, le somme non derivanti da accordi integrativi aziendali o territoriali (vedere aggiornamento Acred419): nel caso in cui si ritenga opportuno non detassare gli straordinari, la voce 48A deve essere cancellata dalle Voci Fisse (è anche possibile lasciare la voce sulle Voci Fisse, a condizione che non siano indicate le opzioni ‘1’ o ‘2’ nel campo Quantità).

Gennaio 2011
(acred419)
DETASSAZIONE – CONGUAGLIO ANNO 2010

Ricordiamo che è possibile effettuare il conguaglio della detassazione D.L. 93/08, relativamente all’anno di competenza 2010, sulla busta paga del mese di gennaio 2011. Nei casi interessati dal conguaglio della detassazione, è necessario attivare il conguaglio fiscale relativo all’anno precedente, tramite la voce 606 (vedi Conguaglio anno precedente).
In particolare, è possibile rettificare il valore dell’imponibile detassato per l’anno 2010, indicando la differenza da conguagliare nel campo Importo Totale della voce 59C : nel caso in cui debba essere aumentato l’imponibile da detassare, la differenza indicata sulla voce 59C deve avere valore positivo (non va indicato alcun segno), mentre se occorre diminuire l’imponibile detassato, la stessa differenza deve essere indicata con segno negativo (esempio: "–200").
L’imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell’imponibile (sia a debito che a credito) figura sulla voce 61A. Precisiamo che la voce 61A viene versata tramite il tributo 1053, unitamente all’imposta sostitutiva derivante dalla detassazione 2011. In caso di conguaglio a credito dell’imposta 2010, occorre accertarsi che vi sia "capienza" sull’imposta complessivamente a debito: in caso contrario, occorrerà riportare manualmente il valore del credito sull’Archivio Tributi.
L’imponibile conguagliato tramite la voce 59C viene considerato nel ricalcolo dell’imponibile Irpef annuale a tassazione ordinaria, relativamente all’anno di competenza 2010: sui soggetti interessati dal conguaglio della detassazione, occorre quindi abilitare il conguaglio fiscale dell’anno precedente, nel mese di gennaio 2011.
Precisiamo che l’imponibile indicato dall’Utente sulla voce 59C non è soggetto ad alcun controllo in merito al superamento del limite di reddito previsto (E. 6.000). Lo stesso imponibile, ovviamente, viene tenuto separato dall’imponibile detassato relativo all’anno 2011, ai fini del controllo sul corrispondente limite di reddito.

Con l’aggiornamento Acred417 del 05/01/11, è stato segnalato un caso in cui la detassazione degli straordinari non veniva gestita correttamente, nel mese di dicembre 2010, ed è stata rilasciata la relativa correzione.
Abbiamo predisposto un programma che segnala i casi interessati dalla correzione: sulla procedura Stampe Accessorie, indicare ‘SEGNADIC’ nel campo Programma da Eseguire, impostando ‘01/12/2010’ come Data Iniziale e ‘31/12/2010’ come Data Finale; nel campo Opzioni del Programma può essere indicato il codice di una zona (opzionale).
Sulla stampa prodotta sono riportati, a scopo di controllo, i dipendenti assunti nell’anno 2010, per i quali è stata abilitata la detassazione (su richiesta del dipendente) e risultano presenti degli straordinari detassati nel mese di dicembre.
Ricordiamo che le buste paga elaborate (o rielaborate) dopo l’aggiornamento Acred417 risultano comunque corrette.

Gennaio 2011
(acred419)
DETASSAZIONE – PROROGA ANNO 2011

Per quanto riguarda l’anno 2011, la detassazione è stata prorogata tramite la Legge n.220 del 13/12/10.
Al momento, tuttavia, esistono alcuni dubbi interpretativi in merito alla nuova normativa: in particolare, non è chiaro se devono essere considerate detassabili le sole erogazioni derivanti dai contratti integrativi aziendali e territoriali, oppure se continuano ad detassabili anche le somme già soggette a detassazione nell’anno 2010.
La gestione della detassazione, relativamente all’anno di competenza 2011, al momento segue sostanzialmente gli stessi criteri adottati per l’anno 2010, con la sola eccezione della voce 48D (pagamento ferie e permessi non usufruiti).

Di seguito sono riportati, per sommi capi, i criteri attualmente adottati nella gestione della detassazione 2011:

  • La detassazione viene abilitata automaticamente soltanto se il soggetto risulta in forza dal 1 gennaio 2010 ed il suo reddito, rilevato dal conguaglio di fine anno 2010, è inferiore ad E. 40.000, al lordo delle somme detassate.
  • Nel caso in cui si abbia necessità di abilitare manualmente la detassazione, occorre inserire la voce 59A sul servizio Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.6 (‘Varie Irpef e addizionali’), in corrispondenza dell’opzione di abilitazione (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità).
  • Tramite la stessa voce 59A, è possibile bloccare manualmente la detassazione nei casi in cui risulti automaticamente abilitata, indicando la voce 59A sul servizio Voci Fisse e selezionando l’opzione ‘Blocco voce – Tutti i mesi’.
  • In caso di applicazione della detassazione, viene verificato automaticamente il superamento del limite di reddito detassabile (rimasto invariato ad E. 6.000 per l’anno 2011).
  • I premi erogati tramite le voci 11A / 11B sono detassati automaticamente, mentre per tutte le altre erogazioni occorre attivare le voci di detassazione elencate al punto 4.6 (‘Varie Irpef e addizionali’), sui servizi delle Voci Fisse o delle Variazioni Mensili. Tra le somme per le quali occorre attivare le suddette voci di detassazione, figurano gli straordinari (voce 48A), le maggiorazioni e l’eventuale retribuzione ordinaria corrispondente (voci 48B / 48E), i superminimi o altri elementi retributivi aventi i requisiti previsti (voce 48C).
  • Nel caso in cui NON si intenda applicare la detassazione sulle somme sopra indicate, se le voci relative alla detassazione (48A / 48B / 48C / 48E) erano state precedentemente inserite sulle Voci Fisse, occorre cancellarle, effettuando una storicizzazione in data 01/01/2011; relativamente ai premi, se non si vuole applicare la detassazione occorre utilizzare voci diverse da quelle detassate automaticamente (11A / 11B).
  • Le indennità erogate per il pagamento di ferie e permessi non usufruiti non vengono più detassate in automatico. Nel caso in cui si intenda detassare le somme in questione, occorre indicare la voce 48D sulle Variazioni Mensili del mese di erogazione, indicando il numero di ore pagate, da detassare, nel campo Quantità della stessa voce 48D.
Gennaio 2011
(acred417)
CONGUAGLIO DETASSAZIONE STRAORDINARI – RETTIFICA

Con l’aggiornamento Acred416 del 23/12/10, è stato previsto il conguaglio automatico della detassazione sugli straordinari effettuati dall’inizio dell’anno, attraverso un’apposita opzione da attivare sulla voce 48A (punto 2.8 dell’aggiornamento).
In data odierna, a seguito della segnalazione di un utente, abbiamo accertato che la voce 48A, in una particolare situazione, non conteggia correttamente il valore degli straordinari effettuati nei mesi precedenti, ai fini della detassazione. Il problema si presenta esclusivamente per i dipendenti assunti nel corso dell’anno 2010, nel caso in cui sia stata attivata la detassazione su richiesta dei soggetti interessati (ricordiamo che la detassazione non può essere applicata automaticamente per i soggetti assunti nel corso dell’anno) ed a condizione che siano presenti degli straordinari anche nel mese di dicembre.

Con il presente aggiornamento, la voce 48A effettua correttamente il recupero (ai fini della detassazione) degli straordinari effettuati nei mesi precedenti, anche nella situazione in cui, precedentemente, si verificava il problema.
I soggetti interessati dalla correzione sono i dipendenti assunti nel corso dell’anno, a condizione che sia stato attivato il recupero degli straordinari effettuati nei mesi precedenti (voce 48A con l’opzione ‘2’ nel campo Quantità), che sia stata abilitata la detassazione per lo stesso anno di assunzione (voce 59A con l’opzione ‘1’ nel campo Quantità, come indicato negli aggiornamenti di gennaio 2010 Acred390 e dicembre 2010 Acred416) e che siano presenti degli straordinari nel mese di dicembre 2010. Di conseguenza, il numero di casi interessati dovrebbe essere piuttosto limitato.

Per i soggetti interessati dalla correzione, è sufficiente rielaborare (o elaborare per la prima volta) la busta paga di dicembre.
Nel caso in cui la busta paga di un soggetto interessato dalla correzione non potesse essere rielaborata, in quanto già prodotta in forma definitiva (consegnata al dipendente, generato il Libro Unico bollato, ecc.), sarà possibile effettuare un successivo conguaglio sulla busta paga di gennaio 2011 – a tale scopo, con l’aggiornamento di gennaio saranno inviate le apposite istruzioni operative, utili anche per l’individuazione dei casi interessati.

Dicembre 2010
(acred416)
GESTIONE DETASSAZIONE D.L. 93/2008

Dal mese di dicembre 2010, è stata aggiunta una nuova opzione sulla voce 48A, relativa alla detassazione del lavoro straordinario e supplementare: tramite la nuova opzione, da utilizzare in sede di conguaglio fiscale, è possibile applicare automaticamente la detassazione anche sugli straordinari già erogati nei mesi precedenti.
Precisiamo che la scelta di detassare o meno il lavoro straordinario e supplementare deve essere effettuata tenendo conto delle indicazioni riportate nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 47 e 48 del 27/09/10, oltre che nella risoluzione della stessa Agenzia n. 83 del 17/08/10. Segnaliamo che ulteriori informazioni, a riguardo, possono essere ricavate anche dalle istruzioni del modello CUD, attualmente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate ("bozza" del 15/12/10).

Ricordiamo che, per detassare automaticamente il lavoro straordinario o supplementare pagato nel mese corrente, occorre inserire la voce 48A sul servizio Voci Fisse, a livello di dipendente o ditta, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità (selezionare la voce dall’apposito elenco, al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’).
Per attivare il recupero dei mesi pregressi occorre indicare, sulla stessa voce 48A presente sul servizio Voci fisse, il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità (anche in questo caso selezionandola dall’elenco al punto 4.6). In tal modo, oltre alla detassazione degli straordinari correnti, si ottiene il recupero, ai fini della detassazione, degli straordinari erogati nei mesi precedenti, a partire da gennaio 2010. Relativamente a ciascun mese pregresso, viene verificato che gli straordinari non siano già stati detassati tramite la voce 48A (si considerano soltanto i mesi in cui non è presente la voce 48A).

Segnaliamo inoltre che la voce 48A, relativamente al lavoro straordinario e supplementare (sia corrente che pregresso), non effettua più alcun controllo in merito alla condizione di part-time; in precedenza, per i soli dipendenti part-time, veniva verificato che risultassero tali già nel mese di maggio 2008, secondo quanto previsto nelle disposizioni originarie.

Ricordiamo che è disponibile una stampa di controllo delle somme potenzialmente detassabili (straordinari, maggiorazioni, premi, indennità, ecc.) erogate dal datore di lavoro. La stampa in questione viene prodotta tramite il programma ‘DETASSA1’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’).
Precisiamo che, sulla stampa prodotta in relazione all’anno 2010, gli straordinari vengono considerati soltanto se risulta barrata la casella ‘Riporta gli straordinari’, disponibile tra le opzioni di lancio del programma.
Sullo stesso programma, inoltre, è stata inserita una nuova opzione per richiedere il calcolo della retribuzione ordinaria corrispondente alle ore inserite su alcune voci di maggiorazione. Tale opzione può essere utilizzata, in particolare, per determinare la retribuzione ordinaria del lavoro notturno su determinati contratti, in alternativa all’opzione (già disponibile) che consente di calcolare la retribuzione ordinaria corrispondente a tutte le voci di maggiorazione.
Consigliamo di produrre la stampa in questione prima di effettuare il conguaglio di fine anno, in modo che sia possibile determinare il valore corretto delle somme detassabili, tramite l’elaborazione del mese di dicembre. Il periodo da indicare al lancio del programma arriverà quindi fino al mese di novembre; è comunque possibile generare tale stampa anche dopo l’elaborazione del mese di dicembre, includendo nel periodo anche tale mese.

Occorre tenere presente che sulla stampa vengono riportate diverse somme che sono soltanto "potenzialmente" detassabili, quali ad esempio le maggiorazioni e la corrispondente retribuzione ordinaria, i premi gestiti con le voci 052 / 053, le indennità orarie o giornaliere: in linea di principio, quindi, occorre verificare che sussistano le condizioni necessarie (in base alla natura della somma erogata) per assoggettare tali importi a detassazione.
Sulla colonna Somme Detassabili sono indicate invece le somme già individuate come assoggettabili a detassazione, in quanto riportate sulle voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E. Ricordiamo che, in presenza di tali somme, la procedura effettua un controllo sulle condizioni individuali di ogni soggetto interessato (in particolare sul reddito dell’anno precedente), per applicare automaticamente la detassazione; tale condizione può essere forzata tramite la voce 59A, come descritto nell’aggiornamento di gennaio 2010 ‘Acred390’ (riportato al punto 3.4 ‘Detassazione’ nell’Indice Documentazioni).
Infine, sulla colonna Differenza è riportata la differenza tra le colonne relative alle varie somme erogate e la colonna Somme Detassabili. La colonna Differenza rappresenta quindi il totale delle somme "potenzialmente" detassabili, che non sono state identificate come tali nel corso dei mesi precedenti. Ovviamente, l’importo in questione può essere anche negativo: in tal caso rappresenta una somma erroneamente assoggettata a detassazione.
In presenza di un importo positivo sulla colonna Differenza, occorre innanzitutto accertarsi che sussistano le condizioni per assoggettarlo a detassazione (in base alla natura della somma erogata). Se tali condizioni sono soddisfatte, è possibile inserire l’importo della Differenza su una qualsiasi voce tra quelle che identificano le somme detassabili (48A / 48B / 48C / 48D / 48E); in generale, consigliamo di utilizzare la voce 48C a tale scopo, in quanto consente di inserire anche un eventuale importo negativo. La somma da detassare deve essere riportata nel campo Importo Totale della voce utilizzata; inoltre, occorre verificare se la stessa voce risulta già presente nel mese di dicembre: in tal caso, è sufficiente utilizzare una diversa voce per inserire l’importo derivante dalla colonna Differenza.

Ricordiamo che è disponibile anche una seconda stampa di controllo, tramite la quale è possibile verificare in quali casi è stata effettivamente applicata la detassazione.
La stampa in questione viene prodotta tramite il programma ‘DETASSA2’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 ‘Stampe di controllo’). Anche in questo caso, la stampa di controllo può essere prodotta sia prima che dopo l’elaborazione di dicembre. Sulla stampa prodotta vengono riportati i seguenti dati:

  • valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro; ricordiamo che tale importo viene indicato al netto dei relativi contributi e risulta quindi diverso da quello riportato sulla prima stampa di controllo;
  • eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l’apposita voce);
  • imponibile complessivamente assoggettato a detassazione; quest’ultimo importo viene limitato al valore massimo previsto di E. 6.000 (relativamente all’anno 2010);
  • imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
  • reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2009, al lordo dell’imponibile detassato, e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico dalla procedura per abilitare la detassazione);
  • condizione di detassazione abilitata o disabilitata, sia in modo automatico che manuale (voce 59A);
  • aliquota "netta" a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale relativo all’anno 2010; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La seconda stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l’effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l’eventuale condizione di miglior favore in caso di applicazione della tassazione ordinaria (considerando l’aliquota "netta" derivante dal conguaglio fiscale). Rimane, comunque, a discrezione dell’Utente la scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, relativamente ai redditi dell’anno precedente.
Precisiamo infine che, in presenza di un conguaglio delle somme detassate che comporti la restituzione dell’imposta sostitutiva trattenuta, l’importo restituito ai dipendenti viene recuperato esclusivamente sulle ritenute effettuate nel mese a titolo di imposta sostitutiva (tributo 1053). Il tributo in questione non consente l’indicazione di somme a credito: di conseguenza, nel caso in cui si generi un credito nei confronti dell’erario, occorrerà inserire manualmente tale importo sul tributo 6781 (il credito verrà comunque riportato in automatico sul quadro SX del modello 770).

Ottobre 2010
(acred414)
DETASSAZIONE D.L. 93/08 – STAMPE DI CONTROLLO

Sulla stampa di controllo delle somme potenzialmente detassabili (programma ‘DETASSA1’ sulla procedura Stampe Accessorie) è stata aggiunta un’opzione che consente di includere nuovamente gli straordinari tra le somme da considerare. Ricordiamo che, a partire dall’anno di competenza 2009, gli straordinari venivano automaticamente esclusi dalla stampa in questione. Ovviamente, rimane a discrezione dell’Utente l’eventuale assoggettamento degli straordinari a detassazione, tenendo conto delle indicazioni riportate nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 47 e 48 del 27/09/10.

Gennaio 2010
(acred390)
DETASSAZIONE D.L. 93/08 - CONGUAGLIO 2009 E ABILITAZIONE 2010

Ricordiamo che è possibile effettuare il conguaglio della detassazione D.L. 93/08, relativamente all'anno di competenza 2009, sulla busta paga del mese di gennaio 2010. Nei casi interessati dal conguaglio della detassazione, è necessario attivare il conguaglio fiscale relativo all'anno precedente, tramite la voce 606 (vedi precedente punto 4.2).
In particolare, è possibile rettificare il valore dell'imponibile detassato per l'anno 2009, indicando la differenza da conguagliare nel campo Importo Totale della voce 59C : nel caso in cui debba essere aumentato l'imponibile da detassare, la differenza indicata sulla voce 59C deve avere segno positivo, mentre se occorre diminuire l'imponibile detassato, la stessa differenza deve essere indicata con segno negativo (-).
L'imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell'imponibile (sia a debito che a credito) figura sulla voce 61A. Precisiamo la voce 61A viene versata tramite il tributo 1053, unitamente all'imposta sostitutiva derivante dalla detassazione 2010. In caso di conguaglio a credito dell'imposta 2009, occorre accertarsi che vi sia "capienza" sull'imposta complessivamente a debito: in caso contrario, occorrerà riportare manualmente il valore del credito sull'Archivio Tributi.
L'imponibile conguagliato tramite la voce 59C viene considerato nel ricalcolo dell'imponibile Irpef annuale a tassazione ordinaria, relativamente all'anno di competenza 2009: sui soggetti interessati dal conguaglio della detassazione, occorre quindi abilitare il conguaglio fiscale dell'anno precedente, nel mese di gennaio 2010.
Precisiamo che l'imponibile indicato dall'Utente sulla voce 59C non è soggetto ad alcun controllo in merito al superamento del limite di reddito previsto (E. 6.000). Lo stesso imponibile, ovviamente, viene tenuto separato dall'imponibile detassato relativo all'anno 2010, ai fini del controllo sul corrispondente limite di reddito.

Per quanto riguarda l'anno 2010, è stata prorogata la detassazione sulla base della Legge 23/12/09 n.191.
La gestione della detassazione relativa all'anno di competenza 2010, è analoga a quella prevista per l'anno 2009: le voci da utilizzare corrispondono a quelle documentate con gli aggiornamenti di luglio 2008, novembre 2008 e gennaio 2009 (Acred346 - Acred354 - Acred357), escludendo la sola voce 48A (straordinari).
Di seguito sono riportati, per sommi capi, i criteri adottati nella gestione della detassazione:

  • La detassazione 2010 viene abilitata automaticamente soltanto se il soggetto risulta in forza dal 1 gennaio 2009 ed il suo reddito, rilevato dal conguaglio di fine anno 2009, è inferiore ad E. 35.000 (al lordo delle somme detassate).
  • Nel caso in cui si abbia necessità di abilitare manualmente la detassazione, occorre inserire la voce 59A sul servizio Voci Fisse, selezionandola dall'elenco al punto 4.6 ('Varie Irpef e addizionali'), in corrispondenza dell'opzione di abilitazione (viene riportato il valore convenzionale '1' nel campo Quantità).
  • Tramite la stessa voce 59A, è possibile bloccare manualmente la detassazione nei casi in cui risulta automaticamente abilitata, indicando la voce sul servizio Voci Fisse e selezionandol'opzione 'Blocco voce - Tutti i mesi'.
  • In caso di applicazione della detassazione, viene verificato automaticamente il superamento del limite di reddito detassabile (rimasto invariato ad E. 6.000, per l'anno 2010).
  • Alcune erogazioni sono detassate automaticamente (premi erogati tramite le voci 11A / 11B, pagamento di ferie o permessi tramite le voci 142 / 162), mentre per altre occorre attivare le voci di detassazione elencate al punto 4.6 ('Varie Irpef e addizionali') sui servizi delle Voci Fisse o delle Variazioni Mensili. Tra le somme per le quali occorre attivare la corrispondente voce di detassazione, figurano le maggiorazioni e/o la retribuzione ordinaria derivanti dal lavoro festivo (voci 48B / 48E), oltre ai superminimi o altri elementi retributivi legati alla produttività (voce 48C).
Dicembre 2009
(acred388)
DETASSAZIONE D.L. 93/2008 - STAMPE DI CONTROLLO

Tutte le documentazioni relative alla detassazione D.L. 93/08 sono state raccolte, sull'Indice Documentazioni, al punto '3.4- Detassazione' (le documentazioni sono riportate, come sempre, in ordine cronologico).

Ricordiamo, in particolare, che è disponibile una stampa di controllo delle somme detassabili (maggiorazioni, premi, indennità, ecc.) erogate dal datore di lavoro. La stampa in questione viene prodotta tramite il programma 'DETASSA1', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 'Stampe di controllo'). Precisiamo che, sulla stampa prodotta in relazione all'anno 2009, vengono automaticamente esclusi gli straordinari.
Consigliamo di produrre la stampa in questione prima di effettuare il conguaglio di fine anno, in modo che sia possibile determinare il valore corretto delle somme detassabili, tramite l'elaborazione del mese di dicembre. Il periodo da indicare al lancio del programma arriverà quindi fino al mese di novembre; è comunque possibile generare tale stampa anche dopo l'elaborazione del mese di dicembre, includendo nel periodo anche tale mese.

Occorre tenere presente che sulla stampa vengono riportate diverse somme che sono soltanto "potenzialmente" detassabili, quali ad esempio le maggiorazioni e la corrispondente retribuzione ordinaria, i premi gestiti con le voci 052 / 053, le indennità orarie o giornaliere: in linea di principio, quindi, occorre verificare che sussistano le condizioni necessarie (in base alla natura della somma erogata) per assoggettare tali importi a detassazione.
Sulla colonna Somme Detassabili sono indicate invece le somme già individuate come assoggettabili a detassazione, in quanto riportate sulle voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E. Ricordiamo che, in presenza di tali somme, la procedura effettua un controllo sulle condizioni individuali di ogni soggetto interessato (in particolare sul reddito dell'anno precedente), per applicare automaticamente la detassazione; tale condizione può essere forzata tramite la voce 59A, come descritto nell'aggiornamento di luglio 2008 'Acred346' (riportato al punto 3.4 'Detassazione' nell'Indice Documentazioni).
Infine, sulla colonna Differenza è riportata la differenza tra le colonne relative alle varie somme erogate e la colonna Somme Detassabili. La colonna Differenza rappresenta quindi il totale delle somme "potenzialmente" detassabili, che non sono state identificate come tali nel corso dei mesi precedenti. Ovviamente, l'importo in questione può essere anche negativo: in tal caso rappresenta una somma erroneamente assoggettata a detassazione.
In presenza di un importo positivo sulla colonna Differenza, occorre innanzitutto accertarsi che sussistano le condizioni per assoggettarlo a detassazione (in base alla natura della somma erogata). Se tali condizioni sono soddisfatte, è possibile inserire l'importo della Differenza su una qualsiasi voce tra quelle che identificano le somme detassabili (48A / 48B / 48C / 48D / 48E); in generale, consigliamo di utilizzare la voce 48C a tale scopo, in quanto consente di inserire anche un eventuale importo negativo. La somma da detassare deve essere riportata nel campo Importo Totale della voce utilizzata; inoltre, occorre verificare se la stessa voce risulta già presente nel mese di dicembre: in tal caso, è sufficiente utilizzare una diversa voce per inserire l'importo derivante dalla colonna Differenza.

Ricordiamo che è disponibile anche una seconda stampa di controllo, tramite la quale è possibile verificare in quali casi è stata effettivamente applicata la detassazione.
La stampa in questione viene prodotta tramite il programma 'DETASSA2', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 'Stampe di controllo'). Anche in questo caso, la stampa di controllo può essere prodotta sia prima che dopo l'elaborazione di dicembre. Sulla stampa prodotta vengono riportati i seguenti dati:

  • valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro; ricordiamo che tale importo viene indicato al netto dei relativi contributi e risulta quindi diverso da quello riportato sulla prima stampa di controllo;
  • eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite tramite l'apposita voce);
  • imponibile complessivamente assoggettato a detassazione; quest'ultimo importo viene limitato al valore massimo previsto di E. 6.000 (relativamente all'anno 2009);
  • imponibile non detassato, derivante dalla mancata applicazione della detassazione;
  • reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2008, al lordo dell'imponibile detassato, e data di assunzione del rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico dalla procedura per abilitare la detassazione);
  • condizione di detassazione abilitata o disabilitata, sia in modo automatico che manuale (voce 59A);
  • aliquota "netta" a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale relativo all'anno 2009; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; è possibile determinare tale aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto.

La seconda stampa di controllo può essere utilizzata sia per verificare l'effettiva applicazione della detassazione, sia per valutare l'eventuale condizione di miglior favore in caso di applicazione della tassazione ordinaria (considerando l'aliquota "netta" derivante dal conguaglio fiscale). Rimane, comunque, a discrezione dell'Utente la scelta di applicare o meno la tassazione ordinaria; a tale proposito, ricordiamo che è possibile effettuare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, relativamente ai redditi dell'anno precedente.
Precisiamo infine che, in presenza di un conguaglio delle somme detassate che comporti la restituzione dell'imposta sostitutiva trattenuta, l'importo restituito ai dipendenti viene recuperato esclusivamente sulle ritenute effettuate nel mese a titolo di imposta sostitutiva (tributo 1053). Il tributo in questione non consente l'indicazione di somme a credito: di conseguenza, nel caso in cui si generi un credito nei confronti dell'erario, occorrerà inserire manualmente tale importo sul tributo 6781 (il credito verrà comunque riportato in automatico sul quadro SX del modello 770).

Gennaio 2009
(acred357)
DETASSAZIONE D.L. 93/08 - CONGUAGLIO 2008 E ABILITAZIONE 2009

Sono state predisposte ulteriori voci per gestire il conguaglio della detassazione D.L. 93/08, relativamente all'anno 2008, sulla busta paga del mese di gennaio 2009. Precisiamo che l'uso delle voci in questione presuppone l'attivazione del conguaglio fiscale relativo all'anno precedente, tramite la voce 606 (vedi Conguaglio anno precedente).
In particolare, è possibile rettificare il valore dell'imponibile detassato per l'anno 2008, indicando la differenza da conguagliare nel campo Importo Totale della nuova voce 59C : nel caso in cui debba essere aumentato l'imponibile da detassare, la differenza in questione deve avere segno positivo, mentre se occorre diminuire l'imponibile già detassato, la differenza deve essere indicata con segno negativo (-).
L'imposta sostitutiva derivante dal conguaglio dell'imponibile (sia a debito che a credito) viene riportata automaticamente sulla nuova voce 61A. Precisiamo la voce 61A viene versata tramite il tributo 1053, unitamente all'imposta sostitutiva derivante dalla detassazione 2009; in caso di conguaglio a credito dell'imposta 2008, occorre accertarsi che vi sia "capienza" sull'imposta sostitutiva relativa agli altri soggetti interessati dalla detassazione nel mese di gennaio.
L'imponibile conguagliato tramite la voce 59C viene automaticamente riportato (in somma algebrica) sull'imponibile Irpef annuale a tassazione ordinaria, per l'anno di competenza 2008: a tal fine, occorre quindi abilitare il conguaglio fiscale dell'anno precedente, sui soggetti interessati dal conguaglio della detassazione 2008.
Precisiamo che l'imponibile indicato sulla voce 59C, in quanto inserito dall'Utente, non è soggetto ad alcun controllo riguardo al superamento del limite di reddito previsto per l'anno 2008 (E. 3.000). Lo stesso imponibile, ovviamente, non viene cumulato con l'imponibile detassato relativo all'anno 2009, ai fini del controllo sul relativo limite di reddito.

Per quanto riguarda l'anno 2009, è stata abilitata nuovamente la detassazione sulla base del D.L. del 29/11/08 n.185.
La gestione della detassazione 2009 è analoga a quella prevista per l'anno 2008: le voci disponibili corrispondono a quelle documentate con gli aggiornamenti di luglio e novembre 2008 (rispettivamente Acred346 e Acred354).
Le differenze tra i due criteri di detassazione sono di seguito elencate:

  • La detassazione 2009 viene abilitata automaticamente solo se il soggetto risulta in forza dal 1 gennaio 2008 (anziché dal 1 gennaio 2007). Il reddito verificato automaticamente per abilitare la detassazione è quello risultante dal conguaglio fiscale del 2008; il corrispondente limite di reddito è aumentato ad E. 35.000, al lordo delle somme assoggettate a detassazione nell'anno 2008. Nel caso in cui si abbia necessità di abilitare manualmente la detassazione, rimane valido l'uso della voce 59A (indicare '1' nel campo Quantità - è sufficiente selezionare la voce dall'elenco).

  • Il limite di reddito detassabile, per l'anno 2009, è aumentato ad E. 6.000.

  • La detassazione del lavoro straordinario o supplementare (voce 48A) NON viene abilitata automaticamente; se si ritiene corretto detassare le somme in questione, occorre inserire la voce 48A sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, indicando il valore '1' nel campo Quantità (è sufficiente selezionare la voce dall'elenco).

  • La detassazione delle altre somme avviene con gli stessi criteri dell'anno 2008: a tale scopo, occorre fare riferimento alla documentazione delle voci 48B / 48C / 48D / 48E (aggiornamento di novembre 2008 - Acred354). Ricordiamo che alcune erogazioni sono detassate automaticamente (premi erogati tramite le voci 11A / 11B, pagamento di ferie o permessi tramite le voci 142 / 162), mentre per altre occorre attivare alcune delle voci sopra elencate (maggiorazioni e retribuzione ordinaria relative al lavoro festivo, superminimi o altri elementi retributivi legati alla produttività). In particolare, consigliamo di controllare i casi in cui è stata utilizzata la voce 48B per detassare le maggiorazioni, verificando se le stesse situazioni rientrano o meno nella detassazione prevista per l'anno 2009.

Dicembre 2008
(acred355)
ESENZIONE STRAORDINARI AUTOTRASPORTO

E' possibile gestire l'esenzione degli straordinari prevista nel settore autotrasporto, sulla base delle disposizioni indicate nel provvedimento del 26/11/08, emanato dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro.

In base al suddetto provvedimento, è possibile rendere esente il 28% degli straordinari effettuati, nel corso dell'intero anno 2008, dagli addetti alla guida occupati presso imprese di autotrasporto. Non essendo state emanate ulteriori disposizioni in merito alla gestione previdenziale o fiscale della nuova esenzione, dobbiamo necessariamente lasciare all'Utente alcune scelte interpretative (in particolare riguardo agli aspetti previdenziali).

Per la gestione della nuova esenzione, è possibile utilizzare le seguenti voci:

  • 127 'Esenzione Inps' - il valore indicato nel campo Importo Totale viene escluso dall'imponibile previdenziale;
  • 128 'Esenzione Irpef' - il valore indicato nel campo Importo Totale viene escluso dall'imponibile fiscale;
  • 48M 'Esenzione Autotrasporto' - nuova voce sulla quale è possibile indicare il valore dell'esenzione, al solo fine di riportarlo nella casella 81 del modello CUD/2009.

Rimane a discrezione dell'Utente la scelta di utilizzare tutte le voci sopra indicate, oppure solo alcune di esse.

Segnaliamo, inoltre, che non è chiaro (a nostro avviso) quale effetto debba avere tale esenzione sull'eventuale imponibile soggetto a detassazione: in particolare, il problema si presenta quando una parte delle somme rese esenti è stata inclusa nell'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva (straordinari effettuati nel periodo luglio - dicembre 2008).

Dicembre 2008
(acred355)
DETASSAZIONE D.L. 93/2008 - STAMPE DI CONTROLLO

Con l'aggiornamento Acred354 del 27/11/08, è stata fornita una stampa di controllo delle somme "potenzialmente" detassabili (straordinari, maggiorazioni, premi, indennità, ecc.) erogate dal datore di lavoro. Tale stampa viene prodotta tramite il programma 'DETASSA1', sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 'Stampe di controllo'); le opzioni previste devono essere impostate secondo i criteri descritti nell'aggiornamento Acred354, eventualmente diversificando la modalità di lancio per determinate aziende.
Ricordiamo che è opportuno produrre la stampa in questione prima di effettuare il conguaglio di fine anno, in modo che sia possibile determinare il valore corretto delle somme detassabili tramite l'elaborazione del mese di dicembre. Il periodo da indicare al lancio del programma arriverà quindi fino al mese di novembre; è comunque possibile (a discrezione dell'Utente) generare nuovamente tale stampa dopo l'elaborazione del mese di dicembre, includendo nel periodo anche tale mese.
Nel caso in cui, sulla stampa prodotta, figuri un importo sulla colonna Differenza, occorrerà inserire tale somma su una delle voci relative alle somme detassabili; le voci in questione (48A / 48B / 48C / 48D / 48E) sono descritte dettagliatamente nell'aggiornamento Acred354. In particolare, consigliamo di utilizzare a tale scopo le voci 48A oppure 48C, in quanto tali voci consentono di inserire anche un importo negativo, nel caso in cui sia necessario recuperare delle somme erroneamente individuate come detassabili nei mesi precedenti. Precisiamo che la Differenza deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce utilizzata; occorre inoltre verificare se la stessa voce risulta già presente nel mese di dicembre: in caso affermativo, consigliamo di utilizzare una diversa voce per inserire la Differenza (oppure può essere indicata la somma dei due importi).
Ricordiamo, infine, che sul modello CUD/2009 è richiesta l'indicazione delle somme detassabili, anche nel caso in cui non sia stato possibile applicare la detassazione. Di conseguenza, occorre che le voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E vengano sempre determinate correttamente, in quanto le stesse voci verranno poi utilizzate per la compilazione del modello CUD. Non è importante, invece, la scelta della voce utilizzata per detassare una somma erogata: sul modello CUD verrà indicato esclusivamente il totale degli importi detassabili (corrispondente alla somma delle voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E).

Con il presente aggiornamento, viene fornita anche una seconda stampa di controllo, tramite la quale è possibile verificare in quali casi ed a quali condizioni è stata effettivamente applicata la detassazione.
La stampa in questione viene generata tramite il programma 'DETASSA2', sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 'Stampe di controllo'). Anche in questo caso, la stampa prodotta ('detassazione.2') deve essere stampata sul formato 'A4 Orizzontale', con compressione a '15'.
Nella Data Iniziale occorre indicare '01/07/2008' e nella Data Finale '31/12/2008' (se la stampa viene prodotta dopo l'elaborazione di dicembre) oppure '30/11/2008' (se effettuata prima dell'elaborazione di dicembre).
Sulla stampa prodotta vengono riportati i seguenti dati:

  • valore imponibile delle somme detassabili erogate dal datore di lavoro; precisiamo che l'importo viene indicato al netto dei relativi contributi e risulta quindi diverso da quello riportato sulla prima stampa di controllo;
  • eventuali somme assoggettate a detassazione da altri sostituti (se inserite dall'Utente tramite l'apposita voce);
  • imponibile complessivamente assoggettato a detassazione; precisiamo che solo quest'ultimo importo viene limitato al valore massimo di E. 3.000;
  • imponibile non detassato, derivante esclusivamente dalla mancata applicazione della detassazione (non vengono indicate eventuali somme detassabili eccedenti il limite massimo di E. 3.000);
  • reddito risultante dal conguaglio di fine anno 2007 e data di assunzione relativa al rapporto di lavoro in corso (condizioni verificate in automatico dalla procedura per abilitare la detassazione);
  • condizione di detassazione abilitata o disabilitata, sia in modo automatico che a seguito di un'impostazione da parte dell'Utente (voce 59A);
  • aliquota "netta" a tassazione ordinaria, risultante dal conguaglio fiscale relativo all'anno 2008; la suddetta aliquota corrisponde al rapporto tra la ritenuta Irpef netta annuale ed il reddito annuo; precisiamo che è possibile determinare l'aliquota soltanto se il mese di dicembre è già stato elaborato ed è compreso nel periodo richiesto al lancio del programma.

Tramite la seconda stampa di controllo è possibile verificare in quali casi è stata effettivamente applicata la detassazione; inoltre, può essere utilizzata per determinare l'eventuale condizione di miglior favore, in caso di applicazione della tassazione ordinaria. A tale proposito, occorre considerare l'aliquota "netta" indicata sulla stampa: se tale aliquota è superiore a 10, risulta sicuramente più conveniente applicare l'imposta sostitutiva. Precisiamo, tuttavia, che rimane a discrezione dell'Utente l'eventuale blocco della detassazione; ovviamente, in tale ipotesi occorre effettuare un nuovo conguaglio fiscale (ricordiamo che è possibile abilitare un ulteriore conguaglio fiscale sulla busta paga del mese di gennaio, in relazione all'anno precedente).

Novembre 2008
(acred354)
DETASSAZIONE D.L. 93/2008 - NUOVE VOCI

Sono state predisposte ulteriori voci per la gestione della detassazione D.L. 93/08, sulla base delle precisazioni riportate nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.59 del 22/10/08.
Tramite le nuove voci è possibile gestire la detassazione delle seguenti somme:

  • ferie e permessi erogati (non usufruiti), la cui corresponsione avviene nel corso del rapporto di lavoro;
  • retribuzione ordinaria derivante dal lavoro festivo o notturno;
  • retribuzione ordinaria derivante dall'applicazione delle clausole flessibili o elastiche del part-time;
  • somme erogate derivanti da elementi della retribuzione (superminimi, indennità di funzione, ecc.) che rientrano nel campo di applicazione della detassazione.

Inoltre, sono state apportate alcune modifiche alle voci preesistenti, relative alla detassazione degli straordinari, delle maggiorazioni e dei premi, in modo da agevolarne l'uso da parte dell'Utente. In particolare segnaliamo che, con il presente aggiornamento, non è più necessario inserire la voce 48C per ottenere la detassazione dei premi di produttività, se questi ultimi vengono erogati tramite le voci 11A / 11B (vedere aggiornamento di ottobre 2008 - Acred351).

Di seguito, riportiamo un riepilogo aggiornato delle voci relative alla detassazione, con le rispettive modalità di utilizzo.

  • Voce 48A : viene elaborata automaticamente, dal mese di luglio 2008, in presenza di voci relative al lavoro straordinario o supplementare, che prevedano il pagamento sia della quota oraria che della maggiorazione; ricordiamo che le voci in questione sono riportate nella sezione Straordinari e Maggiorazioni, sull'elenco delle Variazioni Mensili (codice voce compreso tra 215 e 265). Con il presente aggiornamento, nel calcolo automatico della voce 48A vengono incluse anche le voci relative al lavoro ordinario festivo che prevedono il pagamento della quota oraria contrattuale (esempio: voci 220 / 221 / 250 / 251 sul contratto del Turismo); ricordiamo che le voci in questione erano state escluse dal calcolo automatico della voce 48A, nella sua impostazione originaria (vedere aggiornamento di luglio 2008 - Acred346).

  • Voce 48B : viene elaborata solo se inserita dall'Utente sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse (eventualmente anche a livello di ditta o di contratto). La voce 48B rende detassabili tutte le voci di sola maggiorazione, riportate nella sezione Straordinari e Maggiorazioni, sull'elenco delle Variazioni Mensili (codice voce compreso tra 275 e 295). Con il presente aggiornamento, non è più necessario indicare il valore convenzionale '1' nel campo Quantità, per ottenere la detassazione delle maggiorazioni presenti sui lavoratori full-time (il valore convenzionale '1' rimane comunque valido alle condizioni indicate nel paragrafo successivo).

  • Voce 48C : viene elaborata automaticamente in presenza di premi di produttività inseriti tramite le voci 11A / 11B. La voce 48C può essere utilizzata per detassare qualsiasi altra somma erogata, indicandone il valore nel campo Importo Totale. Inoltre, tramite la voce 48C è possibile detassare le somme erogate in relazione ad un singolo elemento della retribuzione (a condizione che sussistano le condizioni previste dalla circolare ministeriale sopra citata). Per ottenere il calcolo in questione, è sufficiente indicare il codice della voce corrispondente all'elemento retributivo da detassare (esempio: per detassare il superminimo, indicare '005' nel campo Quantità della voce 48C). E' possibile ottenere il calcolo automatico soltanto in relazione ad un singolo elemento retributivo, scelto tra quelli elencati al paragrafo successivo. Nel calcolo si tiene conto delle somme complessivamente erogate nel mese, a carico dell'azienda, che vengono determinate sulla base degli elementi retributivi (retribuzione ordinaria, ferie, permessi, mensilità aggiuntive, ecc.); restano esclusi gli straordinari e le maggiorazioni, in quanto detassati tramite le voci 48A / 48B. Precisiamo che, in presenza sia di un premio di produttività, sia di un elemento retributivo detassabile, sulla voce 48C viene riportata la somma degli importi derivanti da entrambe le gestioni.

  • Voce 48D : viene elaborata automaticamente in presenza del pagamento di ferie o permessi non usufruiti, se effettuato tramite le voci 142 / 162 (elenco Variazioni Mensili, 1.4 'Flessibilità e Residui'), nel corso del rapporto di lavoro. Precisiamo che la voce non tiene conto (volutamente) del pagamento delle ferie e dei permessi residui al momento della cessazione del rapporto. Nel caso in cui si intenda modificare il risultato prodotto in automatico, è possibile considerare un diverso numero di ore da detassare, indicandole nel campo Quantità della voce 48D: l'importo corrispondente viene calcolato facendo riferimento alla quota oraria contrattuale (determinata sulla base del coefficiente fisso), analogamente a quanto avviene nel calcolo delle voci 142 / 162.

  • Voce 48E : viene elaborata solo se inserita dall'Utente sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse (eventualmente anche a livello di ditta o di contratto). La voce 48E può essere utilizzata per rendere detassabile la retribuzione derivante dal lavoro ordinario festivo o notturno, quando lo stesso NON viene gestito tramite voci specifiche che comprendano il pagamento della quota oraria (come nel caso del lavoro festivo del Turismo); ricordiamo che, in presenza delle suddette voci, la detassazione è gestita automaticamente dalla voce 48A. Inoltre, la voce 48E può essere utilizzata per detassare la retribuzione ordinaria relativa alle ore lavorate in base all'applicazione delle clausole elastiche o flessibili del part-time. Precisiamo che, in questo caso, occorre considerare le sole ore che costituiscono un incremento dell'orario concordato (clausole elastiche) o una variazione della collocazione oraria (clausole flessibili): in generale, quindi, le ore detassabili devono essere determinate dall'Utente. A meno di una diversa indicazione da parte dell'Utente, la voce 48E considera le ore inserite sulle voci di sola maggiorazione (elenco Variazioni Mensili, sezione Straordinari e Maggiorazioni, codice voce compreso tra 275 e 295): per le ore in questione, viene determinata e resa detassabile la corrispondente retribuzione ordinaria. Come già precisato, in molti casi può essere necessario rendere detassabile un numero di ore determinato dall'Utente, indipendentemente dall'eventuale presenza di voci di maggiorazione: in tale ipotesi, nel campo Quantità della voce 48E deve essere indicato il numero di ore da considerare nel calcolo della retribuzione detassabile. Precisiamo che, in caso di paga mensilizzata, il calcolo della retribuzione detassabile fa riferimento alla una quota oraria variabile, determinata in base delle ore lavorabili del mese (stesso criterio adottato nel calcolo della retribuzione ordinaria).

Le voci sopra elencate sono riportate nell'elenco delle Variazioni Mensili e delle Voci Fisse, al punto 4.6 (Varie Irpef), con l'indicazione delle varie opzioni che possono essere attivate dall'Utente.
Come già precisato, nel campo Quantità della voce 48C è possibile indicare il codice di una singola voce retributiva, scelta tra le seguenti: 005 (superminimo) / 006 (elemento provinciale) / 010 (indennità di funzione) / 013 (ulteriore elemento) / 015 (maggiorazione retributiva) / 017 (elemento regionale) / 023 (ad personam) / 018 - 019 - 020 (voci personalizzabili). Nel settore edile, la suddetta gestione sostituisce quanto era già stato predisposto per la gestione dell'EET.
Per quanto riguarda i contratti part-time stipulati successivamente al 28/05/08, ricordiamo che le voci di straordinario o maggiorazione non vengono automaticamente detassate (vedere aggiornamenti di luglio e ottobre 2008 - Acred346/351). Nei casi in questione, rimane possibile abilitare forzatamente la detassazione delle somme sopra indicate, indicando il valore convenzionale '1' nel campo Quantità della voce 48A (straordinari) e/o della voce 48B (maggiorazioni).
Relativamente alle voci 48B e 48E, precisiamo che, nonostante entrambe facciano riferimento alle ore inserite sulle voci di sola maggiorazione (codice voce compreso tra 275 e 295), la voce 48B rende detassabile l'importo delle maggiorazioni stesse, mentre la voce 48E provvede a calcolare e detassare la corrispondente retribuzione ordinaria. Le voci 48B e 48E possono essere utilizzate in modo indipendente tra loro; inoltre, la voce 48E può essere inserita anche in assenza delle voci di sola maggiorazione, indicando nel campo Quantità il numero di ore da considerare nel calcolo.
Infine, occorre tenere presente che, su tutte le voci sopra elencate (48A / 48B / 48C / 48D / 48E), è possibile "forzare" l'importo detassabile, indicando il valore desiderato nel campo Importo Totale delle stesse voci.

Come già precisato nell'aggiornamento di luglio 2008 (Acred346), ricordiamo che le voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E hanno lo scopo di identificare le somme potenzialmente detassabili, indipendentemente dall'effettiva possibilità di applicare la detassazione su ciascun dipendente interessato (determinata da ulteriori condizioni individuali).
Considerando l'impostazione prevista sul modello CUD/2009, risulta sempre necessario identificare le somme detassabili, anche relativamente ai dipendenti per i quali non è possibile applicare effettivamente la detassazione. Di conseguenza, occorre che le voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E vengano sempre determinate correttamente, in presenza di una somma detassabile, in quanto le stesse voci verranno poi utilizzate per la compilazione del modello CUD.

Riguardo all'effettiva applicazione della detassazione, ricordiamo che la procedura di elaborazione effettua un controllo automatico sulla data di assunzione e sul reddito risultante dal conguaglio annuale del 2007: in tal modo, vengono esclusi i soggetti per i quali non è possibile applicare automaticamente la detassazione da parte del datore di lavoro. Nei casi in questione, è possibile che diventi necessario abilitare la detassazione (ad esempio in seguito ad una dichiarazione del dipendente): a tale scopo, occorre indicare il valore convenzionale '1' nel campo Quantità della voce 59A.
Analogamente, nei casi in cui la detassazione viene automaticamente abilitata, è possibile inibirla impostando la voce 59A sul servizio Voci Fisse e barrando la casella 'Blocco Voce'. Ricordiamo, inoltre, che è possibile indicare l'imponibile detassato da parte di un altro datore di lavoro, riportandolo nel campo Importo Totale della voce 59A.
Quando la detassazione risulta abilitata (in modo automatico o manuale), l'imponibile complessivamente assoggettato a detassazione viene limitato automaticamente al valore massimo previsto (E. 3.000).
I criteri di controllo adottati per l'applicazione automatica della detassazione, insieme alle varie opzioni previste sulla voce 59A, sono stati documentati con l'aggiornamento di luglio 2008 (Acred346); inoltre, la voce 59A è riportata nell'elenco delle Variazioni Mensili e delle Voci Fisse, al punto 4.6 (Varie Irpef).

Novembre 2008
(acred354)
DETASSAZIONE D.L. 93/2008 - STAMPA DI CONTROLLO

E' stata predisposta una stampa di controllo delle somme "potenzialmente" detassabili (straordinari, maggiorazioni, premi, indennità, ecc.), erogate dal datore di lavoro a partire dal 1 luglio 2008; sulla stessa stampa, vengono indicate anche le somme considerate già detassabili nelle elaborazioni mensili, riportate sulle voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E.
La stampa in questione può essere utilizzata per verificare la presenza di somme che rientrano nel campo di applicazione della detassazione, ma che non sono state riportate sulle voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E, nel mese di erogazione.
Precisiamo che si tratta di una prima versione della stampa di controllo, da utilizzare a titolo di prova: la versione definitiva verrà inviata con il prossimo aggiornamento, in tempo utile per il conguaglio di dicembre. Con lo stesso aggiornamento, inoltre, renderemo disponibile una seconda stampa di controllo, che verificherà l'effettiva applicazione della detassazione, sulla base delle condizioni individuali di ciascun dipendente; quest'ultima stampa segnalerà anche l'eventuale condizione di "miglior favore", in caso di applicazione (teorica) della tassazione ordinaria.

La stampa di controllo, nella versione attualmente disponibile, può essere generata tramite il programma 'DETASSA1', dalla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.3 'Stampe di controllo').
Tra le opzioni previste, figura la possibilità di riportare i valori dettagliati per singolo mese; in alternativa, viene indicato soltanto il totale dell'intero periodo. Vengono riportati in stampa gli straordinari, le maggiorazioni ed i premi erogati (questi ultimi se gestiti tramite le voci 11A / 11B / 052 / 053). E' possibile richiedere anche l'indicazione delle indennità orarie o giornaliere (voci 036 - 039 / 08A - 08H) e di altre particolari voci di indennità (051 / 112 / 114 / 119).
Può essere richiesto il calcolo della retribuzione ordinaria corrispondente alle ore inserite sulle voci di sola maggiorazione, secondo lo stesso criterio adottato nell'elaborazione della voce 48E. Inoltre, è possibile indicare il codice di una o più voci retributive (massimo 3), in modo da ottenere il calcolo delle corrispondenti somme erogate dal datore di lavoro, secondo lo stesso criterio adottato nell'elaborazione della voce 48C.

Relativamente al periodo da indicare al lancio del programma, segnaliamo che è possibile considerare anche il mese di giugno 2008, semplicemente indicando '01/06/2008' nella Data Iniziale: in tal modo, verranno riportati anche i premi, le indennità e le somme derivanti da elementi della retribuzione, rilevate dalla busta paga del mese di giugno. Ricordiamo che tale criterio può essere applicato solo nel caso in cui la busta paga di giugno sia stata corrisposta nel successivo mese di luglio (la verifica di tale condizione è a carico dell'Utente). In ogni caso, gli straordinari, le maggiorazioni e l'eventuale retribuzione ordinaria corrispondente vengono rilevati soltanto a partire dal mese di luglio 2008.

Precisiamo che la stampa prodotta è identificata col nome 'detassazione.1' e deve essere stampata sul formato 'A4 Orizzontale', con compressione a '15'.

Sulla colonna 'Somme Detassabili' vengono riportati gli importi presenti sulle voci 48A / 48B / 48C / 48D / 48E; infine, viene calcolata la differenza tra le somme erogate, indicate nelle colonne precedenti, e gli importi detassabili di cui sopra.

La presenza di un importo sulla colonna 'Differenza' sta ad indicare che una parte delle somme potenzialmente detassabili non è stata riportata sulle voci relative alla detassazione (48A / 48B / 48C / 48D / 48E): tale differenza può quindi essere inserita su una delle voci in questione (possibilmente scegliendo una voce che non sia in uso per lo stesso dipendente). In tal modo, la stessa differenza verrà correttamente indicata sul modello CUD, insieme alle altre somme detassabili; inoltre, in presenza delle condizioni individuali previste, la stessa somma verrà anche effettivamente assoggettata a detassazione.
Precisiamo che, in linea di principio, è necessario verificare che le somme erogate riportate sulla stampa abbiano i requisiti necessari per rientrare nel campo di applicazione della detassazione.
A nostro avviso, sarebbe opportuno effettuare l'eventuale "recupero" di somme non detassate, al momento del conguaglio fiscale di fine anno. Tuttavia, è possibile operare nel modo sopra descritto anche sulla busta paga di novembre, in particolare per quanto riguarda i rapporti cessati nello stesso mese.

Ottobre 2008
(acred351)
DETASSAZIONE DECRETO LEGGE 93/2008

E' stata predisposta un'ulteriore opzione che consente di assoggettare automaticamente a detassazione tutte le voci di sola maggiorazione inserite sulle Presenze, indipendentemente dalla tipologia di orario dei dipendenti interessati.
La nuova opzione riguarda la voce 48B ('Maggiorazioni D.L. 93/08') e va ad aggiungersi alle possibilità di gestione predisposte con l'aggiornamento relativo al mese di luglio 2008 (Acred346).

La voce 48B si trova al punto 4.6 nell'elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse. Con il presente aggiornamento, la voce in questione può essere selezionata dall'elenco attivando la modalità di detassazione automatica di tutte le maggiorazioni: a tale scopo, viene riportato il valore convenzionale '1' nel campo Quantità.
Attivando l'opzione sopra descritta, vengono automaticamente detassate tutte voci di maggiorazione presenti nel mese (codice voce compreso tra 275 e 300), senza alcuna distinzione relativa alla condizione di orario full-time o part-time; inoltre, per il part-time non viene verificata la condizione contrattuale in vigore nel mese di maggio 2008.
La nuova opzione può essere riportata, a discrezione dell'Utente, sulle Variazioni Mensili oppure sulle Voci Fisse; in quest'ultimo caso è possibile operare a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Se inserita sulle Voci Fisse, la voce 48B produrrà il suo effetto soltanto nei mesi in cui sono presenti delle maggiorazioni.
Precisiamo che la nuova opzione non deve essere utilizzata se vengono erogate delle maggiorazioni per motivi diversi da quelli indicati nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n.59 del 22/10/08.

Riguardo ai premi di produttività (o altre erogazioni simili), sono state predisposte due voci specifiche, da utilizzare nel caso in cui le somme erogate rientrino nel campo di applicazione della detassazione.
Si tratta delle voci 11A e 11B descritte in Nuove voci disponibili : tali voci vengono automaticamente detassate a condizione che la voce 48C ('Premi D.L. 93/08') sia stata inserita, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse. Anche in questo caso, sulle Voci Fisse è possibile operare a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Precisiamo che la voce 48C, se inserita senza alcun importo o opzione, produce il suo effetto soltanto in presenza delle voci 11A o 11B. Ovviamente, è possibile personalizzare la descrizione delle voci 11A e 11B.

Luglio 2008
(acred346)
DETASSAZIONE DECRETO LEGGE 93/2008

E' stata predisposta la gestione della detassazione prevista dal decreto legge 93/2008, tenendo conto delle disposizioni operative indicate nella circolare n.49 del 11/07/08 emanata da Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro.

La detassazione interessa le somme erogate dal datore di lavoro in relazione a:

  • lavoro straordinario, per quanto riguarda le prestazioni effettuate nel periodo luglio - dicembre 2008 e pagate nello stesso periodo o comunque entro il 12/01/09 (criterio di cassa "allargato");
  • lavoro supplementare o applicazione di clausole elastiche del part-time, svolte e pagate nello stesso periodo previsto per il lavoro straordinario, relativamente ai soli contratti part-time stipulati prima del 29/05/08;
  • incrementi di produttività, redditività o competitività dell'impresa; in questo caso, è sufficiente che l'erogazione avvenga nel periodo sopra indicato, indipendentemente dal periodo preso a base per la determinazione delle somme.

Le somme sopra elencate, a determinate condizioni, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva, determinata applicando l'aliquota del 10% sull'importo erogato al netto dei contributi obbligatori. In questo caso, le stesse somme restano escluse dall'imponibile Irpef a tassazione ordinaria, utilizzato anche per il calcolo delle addizionali regionale e comunale, oltre che dal reddito familiare sul quale devono essere calcolate le detrazioni d'imposta.
L'assoggettamento ad imposta sostitutiva è consentito solo se il reddito relativo all'anno 2007 risulta inferiore a E. 30.000. Il sostituto d'imposta, in assenza di una dichiarazione da parte del dipendente, deve considerare il reddito risultante dal modello CUD rilasciato, dallo stesso sostituto, in relazione all'intero anno 2007.
L'assoggettamento ad imposta sostitutiva delle somme erogate è consentito entro un limite di E. 3.000 (relativamente al valore imponibile), tenendo conto anche di eventuali somme erogate da altri datori di lavoro.

Innanzitutto occorre individuare quali somme, tra quelle erogate in busta paga, rientrano nel campo di applicazione della detassazione, indipendentemente dall'effettiva applicazione della stessa.
Abbiamo quindi predisposto alcune voci, di seguito elencate, tramite le quali è possibile individuare le somme in questione.

  • Voce 48A : viene elaborata automaticamente in presenza di voci relative al lavoro straordinario o supplementare. Le voci in questione sono elencate al punto 2 nella lista delle voci disponibili sulle presenze e prevedono il pagamento sia della quota oraria che della maggiorazione (codice voce compreso tra 215 e 270). Su alcuni contratti, vengono automaticamente escluse determinate voci, in quanto relative a lavoro festivo non straordinario (220 / 221 / 250 / 251 sul Turismo, 220 / 250 su Barbieri e Parrucchieri, 216 / 246 su Alimentari e Panifici artigiani, 221 / 251 su Imprese di Pulizia, 221 / 251 su Tessili industria, 230 / 260 su Chimici industria, 230 / 260 su Associazioni Uneba / Anaste). Per i contratti a tempo parziale, la voce 48A viene elaborata automaticamente soltanto se il dipendente risultava già inquadrato come part-time nel mese di maggio 2008. Nel campo Importo Totale della voce 48A viene memorizzato il valore complessivo delle somme erogate tramite le voci di straordinario o supplementare: se necessario, tale valore può essere inserito o modificato manualmente. Nel campo Importo Unitario vengono riportati i corrispondenti contributi a carico del dipendente, calcolati in automatico anche in caso di forzatura dell'Importo Totale.

  • Voce 48B : viene elaborata soltanto se indicata dall'utente sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse e ha effetto solo in presenza di voci relative alle maggiorazioni. Le voci in questione sono elencate al punto 2 nella lista delle voci disponibili sulle presenze e prevedono il pagamento della sola maggiorazione (codice voce compreso tra 275 e 300). La voce 48B produce un risultato per i soli dipendenti part-time che risultavano tali anche nel mese di maggio 2008: per i soggetti in questione, nel campo Importo Totale viene memorizzato il valore complessivo delle maggiorazioni erogate. Tuttavia, ai fini della detassazione occorre considerare le sole maggiorazioni relative all'applicazione delle clausole elastiche: di conseguenza, nel caso in cui siano state inserite, sullo stesso dipendente, maggiorazioni relative sia alla flessibilità del part-time che ad altre gestioni, occorrerà indicare il valore delle prime nel campo Importo Totale della voce 48B (in tale situazione può essere utile effettuare una prima elaborazione del cedolino per rilevare gli importi in questione). Nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato, in automatico, il valore dei corrispondenti contributi a carico del dipendente. La voce 48B può essere selezionata dall'elenco elenco voci al punto 4.6.

  • Voce 48C : non viene elaborata automaticamente (tranne che nel settore edile, come di seguito descritto) e può essere utilizzata dall'utente per dichiarare, indicandolo nel campo Importo Totale, il valore di una qualsiasi somma erogata che rientra nel campo di applicazione della detassazione. Occorre sottolineare che la somma in questione non viene "erogata" tramite la voce 48C: a tale scopo devono essere utilizzate le normali voci previste al punto 3.1 nell'elenco delle variazioni mensili. La voce 48C deve essere inserita in aggiunta alla voce di erogazione, indicando nuovamente il valore della somma erogata, al fine di dichiararla "detassabile". Anche in questo caso, nel campo Importo Unitario della voce viene riportato automaticamente il valore dei corrispondenti contributi a carico del dipendente. La voce 48C può essere selezionata dall'elenco elenco voci al punto 4.6.

  • Una diversa applicazione della voce 48C è stata prevista per il settore edile: sui contratti 036 e 050 è possibile assoggettare a detassazione la retribuzione mensile derivante dall'EET, a condizione che tale elemento retributivo sia gestito tramite una delle seguenti voci: 006 / 013 / 018 (le stesse voci possono anche derivare da una tabella). A queste condizioni, è sufficiente inserire la voce 48C sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, ditta o contratto (barrare la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'): nel campo Quantità della voce 48C deve essere indicato il codice della voce retributiva utilizzata per gestire l'EET (006 / 013 / 018). In tal modo viene automaticamente calcolata l'erogazione mensile derivante dall'EET, tenendo conto delle somme effettivamente erogate nel mese che risultano calcolate in base agli elementi retributivi contrattuali (retribuzione, mensilità aggiuntive, ecc.); nel calcolo sono compresi anche l'accantonamento sul lordo e la maggiorazione sostitutiva dei permessi. Il valore risultante è riportato nel campo Importo Totale della voce 48C, mentre i corrispondenti contributi si trovano nel campo Importo Unitario. Consigliamo di effettuare alcune verifiche sui casi interessati, almeno per il primo mese di applicazione.

In presenza di un importo sulle voci 48A / 48B / 48C (sia calcolato automaticamente che inserito dall'utente), viene effettuata una verifica sulla condizione reddituale del dipendente, tramite l'elaborazione automatica della voce 59A.
La verifica riguarda innanzitutto la durata del rapporto di lavoro: nel caso in cui quest'ultimo sia iniziato successivamente al 1 gennaio 2007, la detassazione non viene abilitata automaticamente (rimane comunque possibile abilitarla manualmente). Precisiamo che la verifica viene effettuata in base alla data di assunzione del rapporto in essere, che non deve risultare successiva al 1/01/07; non hanno rilevanza le eventuali date di anzianità convenzionale o passaggio diretto.
Nel caso in cui il controllo sulla data di assunzione dia esito positivo, viene rilevato il reddito (imponibile Irpef) risultante dal conguaglio di fine anno 2007, effettuato sulla busta paga di dicembre 2007 o gennaio 2008.
Se l'imponibile risultante dal conguaglio non supera il limite di E. 30.000, viene abilitata automaticamente la detassazione (sulla voce 59A compare il valore convenzionale '2' nel campo Quantità, visibile nel dettaglio del cedolino).

Se, per qualsiasi motivo, si ha necessità di abilitare manualmente la detassazione, occorre inserire la voce 59A sul servizio Voci Fisse del dipendente, indicando il valore convenzionale '1' nel campo Quantità (il valore '1' viene predisposto automaticamente quando la voce 59A viene selezionata dall'elenco delle voci disponibili, al punto 4.6).
Se, al contrario, si ha necessità di inibire manualmente la detassazione, occorre inserire la stessa voce 59A sul servizio Voci Fisse del dipendente, barrando la casella 'Blocco Voce'.

Per i soggetti abilitati (automaticamente o manualmente), la detassazione riguarda il totale delle somme riportate sulle voci 48A / 48B / 48C, al netto dei corrispondenti contributi a carico del dipendente, entro un limite complessivo di E. 3.000.
La voce 59A controlla anche il superamento del suddetto limite: nel campo Importo Unitario della stessa voce viene riportato automaticamente il totale delle somme già assoggettate ad imposta sostitutiva nei mesi precedenti.
Eventuali somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da altri datori di lavoro, possono essere indicate nel campo Importo Totale della stessa voce 59A (elenco voci disponibili punto 4.6), inserendola sulle Variazioni Mensili di un qualsiasi mese da elaborare, nel periodo compreso tra luglio e dicembre 2008.
Una volta superato il limite di E. 3.000, viene automaticamente bloccato l'assoggettamento ad imposta sostitutiva: la parte eccedente (al netto dei corrispondenti contributi) viene quindi inclusa nell'imponibile Irpef a tassazione ordinaria.

Il valore dell'imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva per il mese corrente (entro il limite complessivo di E. 3.000) viene riportato nel campo Importo Totale della voce 59B, mentre i corrispondenti contributi a carico del dipendente (eventualmente ricalcolati tenendo conto del limite suddetto) sono riportati nel campo Importo Unitario della stessa voce.
La somma da trattenere a titolo di imposta sostitutiva (10%) viene riportata nel campo Importo Totale della voce 619.

Sulla stampa del cedolino, relativamente all'imposta sostitutiva, viene riportato il valore imponibile del mese corrente (colonna Dato Base), l'aliquota (colonna Ore / GG / %) e la corrispondente trattenuta (colonna Ritenute).
Inoltre, in presenza di una somma potenzialmente soggetta ad imposta sostitutiva (voci 48A / 48B / 48C) e a condizione che la detassazione risulti abilitata (voce 59A), viene riportato sul cedolino anche il totale complessivo delle somme assoggettate fino al mese corrente (colonna Dato Base), entro il limite di E. 3.000. Lo stesso totale viene riportato anche sulla busta paga utilizzata per il conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto.

Al momento, la procedura non effettua automaticamente un conguaglio tra le somme assoggettate a tassazione ordinaria e ad imposta sostitutiva (necessario, ad esempio, in caso di applicazione errata della detassazione). Tuttavia, è possibile ottenere tale risultato impostando opportunamente la voce 59B (eventualmente contattare l'assistenza).
Inoltre, non abbiamo ancora predisposto una verifica della condizione di miglior favore per il dipendente, né eventuali comunicazioni da rilasciare allo stesso: tali gestioni dovranno necessariamente essere approfondite e saranno oggetto dei prossimi aggiornamenti, insieme all'indicazione delle somme interessate sul modello CUD.

Tramite le procedure di Elaborazione e Stampa Mensile, l'imposta sostitutiva trattenuta viene riportata sul modello F24 (Archivio Tributi), utilizzando il nuovo codice tributo '1053' (risoluzione n. 287/E del 8/07/08).
Sulla Nota Contabile, l'imposta sostitutiva viene indicata tramite un apposito movimento contabile, che riporta il conto 'Dipendenti c/retribuzioni' in dare ed il conto 'Erario' in avere (codice movimento 2003502).