TFR: QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE

Luglio 2018
(acred694)
DECADENZA EROGAZIONE QUIR

Come confermato dal messaggio Inps n. 2791 del 10/07/2018, l’obbligo di erogazione in busta paga della QUIR risulta decaduto a partire dal 1 luglio 2018, ad eccezione dei casi di accesso finanziamento, per i quali occorre continuare ad erogare le quote pregresse già maturate.
Con il presente aggiornamento, l’erogazione della QUIR relativa al mese corrente viene automaticamente bloccata a partire dall’elaborazione del mese di luglio. Fino al mese di settembre, inoltre, rimane attiva l’erogazione della QUIR relativa ai mesi pregressi, nel caso in cui sia stato attivato il finanziamento (aggiornamento di maggio 2015 Acred573).

Sulla denuncia Uniemens, la scelta della QUIR viene automaticamente annullata a partire dal mese di competenza di luglio, ad eccezione dei casi di finanziamento, per i quali continuerà ad essere riportata fino al mese di settembre.

E' possibile verificare se sono presenti, in archivio, dei dipendenti ai quali viene erogata la QUIR: a tale scopo, lanciare il programma SEGNAVOX (procedura Stampe Accessorie – elenco programmi 3.1 ‘Controlli e statistiche’) richiedendo il campo Quantità della voce 69A, in relazione all’ultimo mese elaborato (giugno 2018). Sulla stampa prodotta vengono riportati i soggetti che hanno scelto la QUIR (il valore riportato sulla voce 69A è puramente convenzionale).

NOTA: sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, consigliamo di effettuare una storicizzazione sul mese di luglio 2018 (decorrenza 01/07/2018), azzerando il campo ‘Data Scelta QUIR’. In caso di finanziamento, tale storicizzazione deve essere effettuata sul mese di ottobre 2018 (mese successivo all’ultima erogazione).

Novembre 2015
(acred587)
GESTIONE QUIR

Nel parere rilasciato dall’Agenzia delle Entrate il 01/10/2015, in risposta ad un quesito posto da Assosoftware, è stato chiarito che il periodo di corresponsione della QUIR deve essere considerato utile ai fini della determinazione del reddito di riferimento, nel calcolo della tassazione separata sulle erogazioni di TFR.
Di conseguenza, a partire dall’elaborazione del mese di novembre 2015, la presenza della QUIR (e la conseguente assenza della quota di TFR) non comporta più l’esclusione del mese interessato dal periodo utile per il reddito di riferimento, in fase di tassazione dell’eventuale TFR (maturato in periodi precedenti alla QUIR).

Con l’elaborazione del mese di novembre, inoltre, vengono automaticamente recuperati i mesi pregressi soggetti alla QUIR: a tale scopo viene elaborata la voce 69B, visibile esclusivamente nel Dettaglio del cedolino. Il numero di mesi e la percentuale media di part-time vengono quindi conglobati nel mese corrente (voce 705).

Maggio 2015
(acred573)
GESTIONE QUIR

Con il presente aggiornamento rilasciamo la gestione completa della QUIR, comprendente l’erogazione in busta paga, l’indicazione sulla denuncia Uniemens e la gestione sulla nota contabile e sul costo del personale.

Ricordiamo che con l’aggiornamento Acred569 del 20/04/15, erano state predisposte le informazioni da indicare a livello di singolo dipendente, in caso di richiesta di erogazione della QUIR: sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’ è sufficiente indicare la data di richiesta, riportandola nel campo ‘Data Scelta QUIR’; nel caso in cui l’azienda intenda richiedere il finanziamento (avendone i requisiti), occorre barrare la casella ‘Finanziamento’.
Ricordiamo che, la data di richiesta della QUIR non può essere precedente al 03/04/2015 (data di entrata in vigore del DPCM n. 29 del 29/02/15); inoltre, facciamo nuovamente presente che è necessario riportare il campo ‘Data scelta QUIR’ anche su eventuali storicizzazioni future, se già presenti in archivio.

In assenza di finanziamento, l’erogazione della QUIR deve iniziare dal mese di competenza successivo a quello della data di richiesta. Di conseguenza, per i soggetti che hanno effettuato la richiesta nel mese di aprile, l’erogazione della QUIR inizierà automaticamente con le buste paga relative al mese di maggio, in relazione al Tfr maturato nello stesso mese.
Nell’esempio di cui sopra, il campo ‘Data Scelta QUIR’ può essere compilato effettuando una storicizzazione sul mese di aprile o eventualmente anche sul mese di maggio (nel caso in cui si sia venuti a conoscenza tardivamente della richiesta); in ogni caso, l’effetto di tale indicazione si ottiene a partire dall’elaborazione del mese di maggio.

In presenza di finanziamento, l’erogazione della QUIR interessa comunque il Tfr maturato a partire dal mese successivo a quello della richiesta, tuttavia l’erogazione in busta paga avviene con 3 mesi di “ritardo”. A titolo di esempio: in caso di scelta effettuata nel mese di aprile, con richiesta di finanziamento da parte del datore di lavoro, il Tfr maturato nel mese di maggio viene prima “accantonato” (in attesa che si svolga l’iter del finanziamento), quindi lo stesso Tfr viene erogato con la busta paga relativa al mese di agosto. Occorre tenere presente che il suddetto criterio vale per tutti i mesi successivi: nello stesso esempio, il Tfr maturato nel mese di giugno viene erogato con la busta paga relativa al mese di settembre, il Tfr maturato nel mese di luglio con la busta paga relativa al mese di ottobre, ecc.
Fa eccezione, a tale criterio, soltanto il Tfr maturato nel mese di cessazione del rapporto, che deve essere erogato senza ricorrere al finanziamento (quindi nello stesso mese in cui matura). Nel mese di cessazione del rapporto, inoltre, devono essere erogate anche quote di Tfr maturate nei 2 mesi precedenti, oltre naturalmente a quella del 3’ mese precedente.

Ricordiamo che l’erogazione della QUIR non può avvenire nei primi 6 mesi dall’assunzione: consigliamo di verificare che la data della richiesta sia conforme a tale criterio (eventualmente facendola rettificare). A tale riguardo, non è chiaro quali controlli effettuerà l’Inps, né quali debbano essere le eventuali eccezioni (passaggi diretti, ecc.). In ogni caso, l’erogazione automatica della QUIR (o l’accantonamento in caso di finanziamento) non inizierà nei primi 6 mesi dall’assunzione.

Sui dipendenti per i quali risulta compilato il campo ‘Data Scelta QUIR’, vengono elaborate automaticamente (a partire dal mese successivo a quello indicato nella stessa data) le voci di seguito elencate:

  • Voce 69AControllo erogazione QUIR, voce di controllo che riporta dei valori convenzionali; la presenza di questa voce determina il blocco automatico della “normale” quota mensile di Tfr (voce 705) e la sua destinazione all’erogazione in forma di QUIR (nuova voce 707).
  • Voce 707TFR mese corrente da erogare come QUIR, sulla quale viene riportato automaticamente il valore della quota mensile di Tfr, sia in caso di erogazione “diretta” senza finanziamento (campo Importo Totale), sia in caso di “accantonamento” e successiva erogazione a seguito di finanziamento (campo Importo Unitario).
  • Voce 70FQUIR finanziata 3° mese, sulla quale viene riportato il valore della QUIR maturata nel terzo mese precedente ed erogata con la busta paga del mese corrente.
  • Voce 70GQUIR finanziata 2° mese, elaborata solo in caso di cessazione, sulla quale viene riportato il valore della QUIR maturata nel secondo mese precedente ed erogata con la busta paga del mese corrente.
  • Voce 70HQUIR finanziata 1° mese, elaborata solo in caso di cessazione, sulla quale viene riportato il valore della QUIR maturata nel mese precedente ed erogata con la busta paga del mese corrente.

Sono state previste alcune voci di riepilogo del Tfr complessivamente destinato a QUIR (voce 71F) e della QUIR effettivamente erogata nell’anno (voce 61F), elaborate automaticamente nel cedolino di fine anno o del mese di cessazione.

Ricordiamo che l’importo erogato a titolo di QUIR è esente da contributi e soggetto a tassazione ordinaria.
Inoltre, il valore della QUIR erogata non deve essere considerato nella verifica dei limiti di reddito, ai fini dell’erogazione del bonus fiscale D.L. 66/14. A tale riguardo precisiamo che, in fase di conguaglio fiscale, la QUIR effettivamente erogata nell’anno (voce 61F) viene esclusa dall’imponibile fiscale, sia nella verifica del superamento del limite di E. 26.000, sia nel proporzionamento effettuato in caso di imponibile (al netto della QUIR) compreso tra E. 24.000 ed E. 26.000.

E’ stata anche predisposta la gestione automatica delle misure compensative derivanti dalla QUIR.

In caso di erogazione della QUIR senza finanziamento, vengono elaborate automaticamente le seguenti voci:

  • Voce 82FRecupero contributo fondo garanzia Tfr, il cui importo viene indicato sulla nuova causale ‘TF03’.
  • Voce 82ERecupero contributo 0,28%, il cui importo viene indicato sulla nuova causale ‘TF17’.

In caso di erogazione della QUIR con finanziamento, vengono elaborate automaticamente le seguenti voci:

  • Voce 82FRecupero contributo fondo garanzia Tfr, il cui importo viene indicato sulla nuova causale ‘TF03’.
  • Voce 82MContributo fondo garanzia QUIR (0,20%), il cui importo viene indicato sulla nuova causale ‘M500’.

Sul servizio ‘Uniemens – TFR’ sono stati predisposti anche i campi relativi alla gestione della QUIR, nella nuova sezione ‘Dati QUIR’: importo mese corrente liquidato senza ricorso al finanziamento (voce 707 campo Importo Totale), importo mese corrente maturato ed “accantonato” in attesa di finanziamento (voce 707 campo Importo Unitario), importi mesi pregressi liquidati a seguito di finanziamento, con l’indicazione dei relativi periodi (voci 70F / 70G / 70H).

Per quanto riguarda la ‘Data Scelta QUIR’, riportata sul servizio ‘Uniemens – TFR’ nella sezione ‘Destinazione TFR’, precisiamo che viene compilata, rilevandola dal servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, soltanto nel mese successivo rispetto a quello indicato nella stessa data. Ad esempio, se la data scelta corrisponde al 10/04/2015, viene riportata sulla denuncia Uniemens relativa al mese di maggio 2015; ovviamente, è necessario che tale data sia stata inserita sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’ prima dell’elaborazione del mese di maggio.

Segnaliamo che, per la gestione della QUIR, sono stati predisposti i nuovi movimenti contabili di seguito elencati:

DESCRIZIONE    CODICE    CONTO IN DARE    CONTO IN AVERE    
Erogazione Quir (senza finanziamento)    2002501    Tfr esercizio (E)    Dipendenti c/retribuzioni    
Quir da finanziare (accantonamento)    2002502    Tfr esercizio (E)    Finanziamento Quir    
Quir finanziata (erogazione)    2002503    Finanziamento Quir    Dipendenti c/retribuzioni    
Aprile 2015
(acred569)
UNIEMENS – SCELTA QUIR

E’ stata predisposta la gestione delle informazioni che saranno previste, sulla denuncia Uniemens, in merito alle richieste di erogazione della QUIR, presentate dai dipendenti ai datori di lavoro. Precisiamo che la gestione è stata sviluppata sulla base delle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware: alla data del presente aggiornamento, non risultano ancora disponibili le versioni definitive della circolare Inps e del corrispondente Documento Tecnico Uniemens.

Sul servizio Dipendente – Inquadramento, nella sezione ‘Destinazione TFR’, è stato aggiunto il campo ‘Data scelta QUIR’: in tale campo deve essere indicata la data della richiesta di erogazione della QUIR, presentata dal dipendente utilizzando il modulo allegato al DPCM n. 29 del 29/02/15 (aggiornamento di marzo 2015 Acred567). Secondo le anticipazioni ricevute, risulterebbe confermato che la data in questione non possa essere precedente al 3 aprile 2015, corrispondente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto: di conseguenza, il servizio non accetta date di scelta precedenti al 03/04/2015. Precisiamo che è consigliabile effettuare una storicizzazione nella stessa data della scelta QUIR e, soprattutto, è necessario riportare il campo ‘Data scelta QUIR’ anche su eventuali storicizzazioni future, se già presenti in archivio.
In corrispondenza della data di scelta della QUIR, è stata predisposta anche la casella ‘Finanziamento’, da barrare nel caso in cui l’azienda (ricorrendone i presupposti) richieda il finanziamento previsto dalla normativa. Le condizioni alla quale l’azienda potrà richiedere ed utilizzare tale finanziamento, saranno indicate dettagliatamente nella circolare Inps.

Facciamo presente che l’erogazione della QUIR dovrà iniziare a partire dal mese di competenza successivo a quello della data di scelta descritta nel paragrafo precedente. Se le anticipazioni ricevute saranno confermate, l’erogazione della QUIR potrà iniziare con le buste paga relative al mese di maggio 2015, in relazione al Tfr maturato nello stesso mese.

Marzo 2015
(acred567)
MODULO PER RICHIESTA QUIR

E’ stato pubblicato, nella G.U. del 19/03/15 n. 65, il DPCM del 29/02/15 n. 29, relativo all’erogazione del Tfr in busta paga come Quota Integrativa della Retribuzione (QUIR). Come precisato nello stesso decreto, l’entrata in vigore decorre dal 3 aprile 2015, mentre il periodo interessato dalle nuove disposizioni va da marzo 2015 a giugno 2018.
Col presente aggiornamento, possiamo quindi rilasciare la stampa del modello da utilizzare per la richiesta da parte del dipendente, conforme al modulo allegato al suddetto decreto. Occorre sottolineare che non è previsto alcun obbligo, nei confronti del datore di lavoro, di fornire il modello in questione ai propri dipendenti.

Per generare la stampa del modello per la richiesta della QUIR, è possibile utilizzare il programma STAQUIRD sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Come per altri modelli del genere, è prevista la possibilità di stampare un solo modello senza dati anagrafici, oppure generare un modello per ciascun dipendente in forza. Inoltre, è possibile selezionare i soli dipendenti assunti nel periodo indicato (Data Iniziale / Data Finale).
Precisiamo che, sul modello stampato, l’indicazione relativa alla possibilità che il datore di lavoro acceda al finanziamento, non viene riportata per le aziende che hanno l’obbligo di versare il Tfr al Fondo Tesoreria; ovviamente, tale controllo viene effettuato soltanto nel caso in cui il modello venga prodotto con l’indicazione dei dati anagrafici.

Marzo 2015
(acred566)
MODULO PER RICHIESTA QUIR

Segnaliamo che, da parte nostra, sarà possibile rilasciare il modulo per la richiesta di erogazione del Tfr in busta paga come Quota Integrativa della Retribuzione (QUIR), soltanto dopo la pubblicazione del relativo DPCM.
Facciamo comunque presente che abbiamo già predisposto la stampa di tale modulo, sulla base di una bozza del suddetto decreto, impostandolo secondo le stesse modalità previste per il modulo di richiesta delle detrazioni. Ovviamente, dopo la pubblicazione del DPCM, occorrerà verificare che il modulo definitivo corrisponda a quello fornitoci in bozza.
Anticipiamo, inoltre, che l’erogazione effettiva della QUIR potrà iniziare (probabilmente) soltanto a partire dalle buste paga relative al mese di aprile: secondo quanto risulta dalle anticipazioni fornite dall’Inps, l’erogazione dovrebbe infatti iniziare dal periodo di paga successivo a quello di presentazione della richiesta da parte del dipendente. Ovviamente, sarà possibile erogare anche eventuali quote arretrate, secondo quanto prevederanno le disposizioni.