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RIVALUTAZIONE TFR ANNO PRECEDENTE
Con l’elaborazione del mese di dicembre, deve essere effettuato il riepilogo del TFR per la generalità dei dipendenti. Il procedimento da adottare, per riepilogare e rivalutare il TFR, è lo stesso degli anni precedenti: una volta inserito in archivio il coefficiente di rivalutazione relativo al mese di dicembre, sarà necessario rielaborare i cedolini relativi allo stesso mese. A tale scopo, occorre effettuare le seguenti operazioni:
Precisiamo che la procedura Annulla Elaborazione Dicembre considera esclusivamente le ditte che hanno dipendenti in forza: a tale riguardo, si fa riferimento al campo ‘Solo Gestione Inail’, presente sul servizio ‘Ditta – Abilitazione Paghe’ (comunque non si verificano problemi, se vengono rielaborate anche ditte che non hanno dipendenti in forza). Ricordiamo che la procedura Rielaborazione Ditte, impostando l’opzione ‘X’ nel campo ‘Selezione Cedolini da Rielaborare’, considera anche i cedolini già bollati, mantenendo la condizione di bollato e la numerazione assegnata. Attenzione: La stampa ‘errelab.RLA’ deve essere stampata e/o scaricata in formato pdf subito dopo la rielaborazione, in quanto non è riproducibile. Facciamo presente che un’eventuale differenza sul netto potrebbe derivare da una variazione nelle aliquote relative alle addizionali regionali o comunali, intervenuta successivamente all’elaborazione del cedolino interessato. Tale eventualità potrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui una busta paga relativa ad un rapporto cessato nel mese di dicembre, fosse stata elaborata PRIMA dell’aggiornamento relativo allo stesso mese (Acred629 del 22/12/2016). Ricordiamo che tale aggiornamento includeva le aliquote delle addizionali regionali e comunali: se si presenta una differenza sul netto a causa del ricalcolo delle addizionali (in quanto trattenute nel mese di cessazione), occorre effettuare nuovamente la rielaborazione, impostando la necessaria “forzatura” sulle voci che risultano modificate (eventualmente contattare l’assistenza). Precisiamo che, anche in assenza della cessazione, le addizionali vengono comunque ricalcolate: potrebbero quindi differire da quelle calcolate in precedenza (pur senza generare alcuna differenza sul netto), se la busta paga fosse stata elaborata prima del suddetto aggiornamento di dicembre. Le addizionali ricalcolate sulla base delle aliquote aggiornate, in assenza della cessazione, verranno comunque trattenute a rate nell’anno successivo e riportate sulla certificazione annuale relativa all’anno 2016 (CU/2017). Con la rielaborazione del mese di dicembre, oltre alla rivalutazione del Tfr, viene determinato anche il saldo della relativa imposta sostitutiva (tributo 1713 – vedi Saldo imposta sostitutiva su rivalutazione tfr). Di conseguenza, sulla procedura Rielaborazione Ditte è necessario abilitare il trasferimento dei tributi sul modello F24 (Archivio Tributi). A tale proposito facciamo presente che, al momento della rielaborazione, la scadenza del 16/01/2017 deve risultare chiusa in modo definitivo, mentre quella del 16/02/2017 non deve essere ancora chiusa (o almeno non in modo definitivo). Al momento della rielaborazione del mese di dicembre, sulla procedura Rielaborazione Ditte consigliamo di abilitare la stampa della Nota Contabile, selezionando la modalità ‘Annuale con Residui’ (la stessa stampa può essere prodotta anche successivamente, tramite la procedura Stampa Mensile Ditte). Sulla nota contabile annuale viene riportato l’accantonamento del Tfr esercizio, costituito dalle quote maturate nell’anno corrente (se rimaste in carico all’azienda) e dalla rivalutazione del fondo relativo all’anno precedente. Inoltre, viene riportata l’imposta sostitutiva complessivamente dovuta nell’anno di competenza, comprensiva di quella già determinata in caso di erogazione del Tfr nel corso dell’anno, indicata sulle note contabili mensili. Sulla stessa nota contabile, se prodotta a livello di ditta, viene esposta anche la rivalutazione dell’eventuale credito residuo da anticipo di tassazione sul Tfr (per le sole aziende interessate). Per quanto riguarda le aziende che versano il Tfr al Fondo Tesoreria, viene indicata la rivalutazione dell'importo accantonato presso lo stesso fondo, mentre la corrispondente imposta sostitutiva risulta evidenziata in relazione ai soli dipendenti ai quali è stato liquidato il Tfr (ricordiamo che, per la generalità dei dipendenti, l’imposta verrà recuperata con la denuncia Uniemens relativa al mese di febbraio 2017). RIEPILOGO DEL TFR PER I DIPENDENTI CESSATI – CASI PARTICOLARI Riepiloghiamo, di seguito, gli interventi necessari per gestire correttamente il riepilogo del Tfr, in caso di cessazione del dipendente nel mese di dicembre, con particolari condizioni di erogazione del trattamento di fine rapporto. Caso 1 – Cessazione nella seconda metà di dicembre con erogazione del Tfr nello stesso mese Caso 2 – Cessazione nel mese di dicembre con erogazione del Tfr nell’anno successivo Attenzione: Relativamente ai rapporti di lavoro cessati il 31 dicembre, se si intende applicare la tassazione sul Tfr in vigore nell’anno successivo, ricordiamo che occorre erogare lo stesso Tfr con la busta paga del mese di gennaio. RATEIZZAZIONE DEL TFR Ricordiamo che è disponibile il nuovo metodo di rateizzazione del Tfr, tramite il quale è possibile liquidare il Tfr suddividendolo in più “rate”, nei mesi successivi alla cessazione (aggiornamento di ottobre 2016 Acred623). Nel caso in cui la rateizzazione del Tfr sia stata attivata nel mese di dicembre, impostando la voce 75N sulle presenze dello stesso mese, con l’elaborazione del cedolino di dicembre il Tfr sarà rivalutato utilizzando l’indice Istat di novembre se la cessazione è avvenuta entro il 15 dicembre, oppure utilizzando l’indice di dicembre se la cessazione è avvenuta dopo il 15 dicembre. Di conseguenza, per i rapporti cessati nella seconda metà di dicembre sui quali è stata impostata la voce 75N, occorre effettuare il procedimento descritto sopra (punti A / B / C), per ottenere la rivalutazione del Tfr secondo l’indice Istat di dicembre. Precisiamo che i soggetti in questione vengono automaticamente inclusi nella rielaborazione descritta al punto C; inoltre, sebbene si tratti di rapporti cessati, il netto in busta non cambia a seguito della rielaborazione di dicembre, in quanto la voce 75N provvede a bloccare l’erogazione del Tfr. Per quanto riguarda i rapporti cessati nei mesi precedenti a dicembre, per i quali è stata attivata la rateizzazione del Tfr impostando la voce 75N nel mese di cessazione, segnaliamo che NON occorre elaborare il mese di dicembre per effettuare il riepilogo del Tfr (tale operazione era invece necessaria con il vecchio metodo di rateizzazione). Infine precisiamo che, se si sta ancora erogando un Tfr rateizzato con il vecchio metodo non automatico (voce 722), occorre elaborare il cedolino di dicembre per effettuare il riepilogo del Tfr: a tale scopo vanno impostate le voci 710 con l’opzione ‘Effettua il riepilogo del Tfr senza liquidazione’ e 605 con l’opzione ‘Blocca il conguaglio’. |
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RATEIZZAZIONE TFR
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2016 Acred623, è stata rilasciata una nuova gestione, completamente automatica, dell’erogazione “rateale” del Tfr e della corrispondente ritenuta Irpef a tassazione separata. Con il presente aggiornamento, è stata prevista la possibilità di effettuare la rateizzazione del Tfr anche in presenza di ulteriori somme soggette a tassazione separata, quali l’indennità sostitutiva del preavviso (voce 130) o le particolari erogazioni liberali gestite tramite le voci 047 (esente da contributi) o 048 (soggetta a contributi). Per quanto riguarda la liquidazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria, viene adottato un criterio analogo a quello sopra descritto: il Tfr accantonato al Fondo Tesoreria viene liquidato in un’unica soluzione, nel mese di cessazione o nel mese successivo (se viene posticipato il riepilogo del Tfr). Di conseguenza, l’Irpef a tassazione separata effettivamente trattenuta viene calcolata tenendo conto della liquidazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria. Nell’aggiornamento di ottobre 2016 Acred623 è precisato che l’erogazione di ciascuna rata di Tfr deve avvenire entro la fine dell’anno successivo a quello di erogazione della rata precedente (o del mese di riepilogo del Tfr, nel caso della prima rata). Se si ha necessità di erogare una rata di Tfr oltre il suddetto termine, è sufficiente indicare il mese di erogazione della rata precedente (oppure il mese di riepilogo del Tfr, nel caso della prima rata) nel campo Competenza della voce 75R (indicare il giorno di fine mese). E’ opportuno ricordare che, quando l’erogazione avviene entro la fine dell’anno successivo, la suddetta indicazione non è necessaria. |
(acred623) |
RATEIZZAZIONE TFR
Con il presente aggiornamento, viene rilasciata una gestione automatica del pagamento “rateale” del Tfr nei mesi successivi alla cessazione del rapporto. Precisiamo che tale modalità di erogazione non è regolamentata da specifiche disposizioni: la gestione che abbiamo predisposto si basa sulle richieste che ci sono pervenute, sempre più frequentemente, dagli Utenti. Precisiamo inoltre che la nuova gestione può essere utilizzata soltanto per le cessazioni intervenute a partire dal mese di ottobre 2016 – eventualmente, è possibile utilizzarla anche per le cessazioni avvenute nel mese di settembre, a condizione che il riepilogo del Tfr venga effettuato (secondo le modalità di seguito descritte) nel mese di ottobre. Non è invece possibile utilizzare la nuova gestione per i pagamenti rateali del Tfr già in corso: tali pagamenti devono essere completati tramite le voci già in uso (generalmente la voce 722 per le rate e la voce 710 per la liquidazione finale). Ricordiamo che, per elaborare i cedolini nei mesi successivi alla cessazione del rapporto, occorre abilitare il dipendente selezionando l’opzione ‘Abilitata anche dopo la cessazione’ nel campo ‘Elaborazione cedolino’, sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, dopodiché occorre “confermare” le presenze dei singoli mesi da elaborare per erogare le rate di Tfr. La nuova modalità di rateizzazione del Tfr prevede i seguenti passaggi:
Nei mesi in cui viene erogata una parte del Tfr spettante tramite la voce 75R (con o senza l’indicazione del numero di rate), la procedura calcola automaticamente la corrispondente ritenuta Irpef a tassazione separata. Il calcolo viene effettuato recuperando l’importo della ritenuta netta dovuta (calcolato inizialmente nel mese di cessazione) sul Tfr complessivo da erogare e proporzionando quindi tale importo a quello della parte del Tfr erogata nel mese. La trattenuta effettuata nel mese viene versata tramite il consueto codice tributo 1012. Nel caso in cui non sia possibile effettuare il riepilogo del Tfr nel mese di cessazione, a causa della mancanza dell’indice Istat relativo allo stesso mese, è possibile posticipare tale operazione al mese successivo, utilizzando la voce 710 secondo le modalità già in uso: nel mese di cessazione, selezionare la voce 710 dall’elenco voci al punto 3.5 ‘Termine del rapporto’, con l’opzione ‘Blocca la liquidazione del Tfr’; poi, nel mese successivo, selezionare la voce 710 con l’opzione ‘Liquida il Tfr al fuori del mese di fine rapporto’. In tale situazione, la voce 75N deve essere indicata nel mese successivo a quello di cessazione, in modo da bloccare l’erogazione effettiva del Tfr. Precisiamo che la prima erogazione del Tfr spettante, effettuata tramite la voce 75R, deve avvenire entro la fine dell’anno successivo rispetto al mese di cessazione del rapporto (o comunque al mese in cui viene effettuato il riepilogo del Tfr). Anche ciascuna delle successive erogazioni deve avvenire entro la fine dell’anno successivo rispetto al mese in cui è stata effettuata la precedente erogazione. A titolo di esempio: se la cessazione (ed il riepilogo del Tfr) avvengono nel mese di ottobre 2016, la prima erogazione del Tfr deve avvenire entro dicembre 2017; se la prima erogazione del Tfr viene effettuata nel mese di novembre 2016, la successiva erogazione deve avvenire entro dicembre 2017; se la seconda erogazione viene effettuata in un qualsiasi mese del 2017, la terza erogazione deve avvenire entro dicembre 2018. Per quanto riguarda la nota contabile, nel mese in cui si effettua il riepilogo del Tfr, bloccandone l’erogazione tramite la voce 75N, figurano i movimenti contabili relativi all’erogazione del Tfr esercizio e del Tfr accantonato: in tal modo, viene “stornato” il Tfr dai relativi conti e registrato il “debito” verso i dipendenti (entrambi i movimenti prevedono il conto ‘Dipendenti c/retribuzioni’ in avere). Nello stesso mese, viene prodotto anche il nuovo movimento contabile ‘Rilevazione Tfr da erogare’ (codice 2004301), che prevede i conti ‘Dipendenti c/retribuzioni’ in dare e ‘Tfr da erogare’ in avere. Sul prospetto del Tfr, nel mese in cui viene effettuato il riepilogo e bloccata la liquidazione (tramite la voce 75N), vengono riportati tutti i dati relativi al Tfr ed alla relativa tassazione, ovviamente senza indicare le rispettive erogazione e trattenuta; inoltre, viene evidenziato il Tfr residuo da erogare. Nei mesi di effettiva erogazione del Tfr (tramite la voce 75R), viene riportato il valore del Tfr erogato e del Tfr residuo (aggiornato), oltre alla tassazione separata effettivamente trattenuta. Segnaliamo che la procedura di generazione dei dati per la CU includerà la gestione delle nuove voci (per quanto riguarda la sezione ‘TFR’) in occasione della prossima scadenza annuale. |