COLLABORATORI ASD/SSD

Gennaio 2024
(acred878)
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)

Segnaliamo che la voce 407, relativa ai compensi corrisposti da altri datori di lavoro (aggiornamenti di novembre 2023 Acred874 e dicembre 2023 Acred876), veniva considerata nel conguaglio fiscale soltanto se indicata sul mese di dicembre.

Con il presente aggiornamento, il problema è stato risolto: la voce 407 viene adesso considerata nel conguaglio fiscale anche se è stata inserita su un mese precedente a dicembre (come già avveniva ai fini previdenziali).

Dicembre 2023
(acred876)
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)

Con il presente aggiornamento, forniamo ulteriori indicazioni per la gestione fiscale dei collaboratori del settore sportivo (ex ASD/SSD), in aggiunta a quelle rilasciate con l’aggiornamento Acred875 del 22/12/2023.

Nel caso in cui i soggetti in questione abbiamo percepito dei compensi da altri datori di lavoro (sempre per collaborazioni ASD/SSD), è possibile procedere in una delle modalità di seguito descritte:

  • Se i compensi percepiti dall’altro datore di lavoro si riferiscono ad un rapporto di collaborazione precedente ed ormai concluso, possono essere inseriti sul servizio Cedolini – Anno Corrente, indicandoli nel campo ‘Compenso’ della sezione ‘Collaboratori ASD/SSD’. L’inserimento può essere effettuato in corrispondenza di uno o più mesi precedenti all’assunzione con l’attuale datore di lavoro, mantenendo la distinzione tra i compensi percepiti nel periodo gennaio – giugno (da inserire su un mese dello stesso periodo) e quelli percepiti da luglio in poi (da inserire su un mese successivo a giugno).
  • In alternativa, è possibile indicare i compensi percepiti dall’altro datore di lavoro sulla voce 407, da inserire sulle Variazioni Mensili di dicembre. Ricordiamo che la voce 407 è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2023 Acred874, per indicare i compensi percepiti da altri datori di lavoro dal mese di luglio in poi, che devono essere considerati nel controllo del limite di E. 5.000 previsto ai fini contributivi.
    Con il presente aggiornamento, la voce 407 può essere utilizzata anche per inserire i compensi percepiti da altri datori di lavoro nel periodo gennaio – giugno, da considerare nel controllo del limite di E. 15.000 previsto ai fini fiscali: nel campo Importo Totale della voce 407 possono essere indicati i compensi percepiti da altri datori nel periodo da luglio in poi (come già previsto in precedenza), mentre nel campo Importo Unitario della stessa voce possono essere indicati i compensi percepiti da altri datori nel periodo gennaio – giugno.

Rimane facoltà dell’Utente scegliere di utilizzare la prima o la seconda modalità, tranne nel caso in cui i compensi percepiti da altri datori di lavoro si riferiscano ad un rapporto ancora in essere: in tale situazione, occorre necessariamente indicarli sulla voce 407, in quanto potrebbero riferirsi agli stessi mesi in cui il rapporto con l’attuale datore era già in essere.
Precisiamo che i compensi erogati nel periodo gennaio – giugno vengono automaticamente considerati fino ad un massimo di E. 10.000 (come indicato nell’aggiornamento Acred875), indipendentemente dalla modalità con cui vengono inseriti.

Nel caso in cui siano state effettuate delle trattenute fiscali da altri datori di lavoro, precisiamo quanto segue:

  • le trattenute relative ai compensi assoggettati come “redditi diversi” (periodo gennaio – giugno), non devono essere inserite né sul servizio Cedolini – Anno Corrente, né tramite eventuali voci sul mese di dicembre;
  • le trattenute relative ai compensi assoggettati come redditi assimilati a lavoro dipendente (periodo da luglio in poi), possono essere inserite sul servizio Cedolini – Anno Corrente, nella sezione ‘Irpef Anno Corrente’; tuttavia, in questa sezione non deve essere compilato il campo ‘Imponibile – Importo Lordo’, in quanto i compensi che hanno dato luogo all’imponibile sono già indicati nel campo ‘Compenso’ della sezione ‘Collaboratori ASD/SSD’;
  • in alternativa, le trattenute relative ai compensi assoggettati come redditi assimilati a lavoro dipendente (periodo da luglio in poi), possono essere inserite sulle Variazioni Mensili di dicembre, utilizzando le voci relative alle ritenute sui compensi da terzi (elenco voci, 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’); sulle stesse voci, tuttavia, non deve essere inserito il valore dei compensi da terzi (campo Importo Totale della voce 680), in quanto i compensi che hanno dato luogo all’imponibile sono già indicati nel campo Importo Totale della voce 407.

Precisiamo infine che, al momento del presente aggiornamento, non sono state ancora fornite indicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento fiscale dei collaboratori sportivi, ad eccezione di quanto indicato nella risposta all’interpello n. 474 del 11/12/2023 (già citata nell’aggiornamento Acred875).

Dicembre 2023
(acred875)
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione fiscale dei collaboratori del settore sportivo, in modo che sia possibile effettuare il conguaglio fiscale di fine anno sulle buste paga relative al mese di dicembre.

Precisiamo, tuttavia, che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito le necessarie indicazioni relative al trattamento fiscale dei soggetti in questione, ad eccezione di quanto indicato nella risposta all’interpello n. 474 del 11/12/2023.
Nella suddetta risposta, l’Agenzia precisa che i compensi erogati nel primo semestre dell’anno 2023 vanno considerati (ai fini fiscali) per il raggiungimento del limite di esenzione di E. 15.000. Tuttavia, i compensi erogati nel primo semestre non vanno considerati per la parte eventualmente eccedente il limite di esenzione di E. 10.000 previsto fino al mese di giugno 2023. Di conseguenza, per controllare il superamento del limite di esenzione di E. 15.000 previsto dal mese di luglio 2023, occorre considerare sia i compensi erogati nel primo semestre fino al limite massimo di E. 10.000, sia i compensi erogati nel secondo semestre, questi ultimi al netto delle eventuali trattenute relative ai contributi Inps e al premio Inail, se effettivamente applicate sui cedolini elaborati nel secondo semestre.

Con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di dicembre, viene automaticamente effettuato il conguaglio fiscale per i collaboratori sportivi. Per tali soggetti, viene elaborata in automatico la voce 5D0, sulla quale sono riportate le somme da considerare per verificare il superamento del limite di E. 15.000: nel campo Importo Totale è riportato il totale dei compensi erogati nel primo semestre fino al massimo di E. 10.000, sommato al totale dei compensi erogati nel secondo semestre (compreso il mese di dicembre); nel campo Importo Unitario è riportato il totale delle ritenute Inps e Inail effettivamente applicate sulle buste paga del secondo semestre (sempre compreso il mese di dicembre).
Viene elaborata anche la voce 5D1, sulla quale è riportato l’imponibile fiscale a tassazione ordinaria, corrispondente alla differenza tra l’Importo Totale e l’Importo Unitario della voce 5D0. Se tale differenza è positiva, viene riportata nel campo Importo Totale della voce 5D1, oltre che sulle voci 610 (imponibile Irpef mensile) e 615 (imponibile Irpef annuale). Viene quindi effettuato il conguaglio fiscale di fine anno, secondo le consuete modalità previste per i collaboratori (redditi assimilati a lavoro dipendente). Precisiamo che non vengono considerate le eventuali ritenute fiscali (comprese le addizionali) determinate nel primo semestre, in quanto relative ad un diverso regime fiscale.

Per quanto riguarda le detrazioni per lavoro dipendente ed il trattamento integrativo, vengono considerati solamente i giorni utili relativi al secondo semestre, quindi fino ad un massimo di 184 giorni sul totale di 365. I giorni vengono calcolati sulla base della durata del rapporto, facendo riferimento alla data di assunzione “limitata” al 01/07/2023 (tale criterio sarò modificato da gennaio 2024, allineandolo a quello previsto per gli altri collaboratori). Laddove necessario, è possibile forzare il numero di giorni utili indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 635.
Relativamente alle detrazioni per familiari a carico, nel mese di dicembre vengono considerati i familiari eventualmente inseriti sul servizio Dipendente – Detrazioni e Anf, tuttavia rimane necessario inserire i “ratei” di tali detrazioni relativi ai mesi precedenti (almeno per il secondo semestre) tramite il servizio Cedolini – Anno Corrente.
Precisiamo che in merito sia alle detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico, sia al trattamento integrativo, non ci sono indicazioni (neppure “ufficiose”) da parte dell’Agenzia delle Entrate; il criterio adottato, comunque, appare quello più logico, in conseguenza del diverso regime fiscale applicato nel primo semestre.

Novembre 2023
(comunicazione
30/11/2023
)
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO – DENUNCIA UNIEMENS

Segnaliamo che il software di controllo delle denunce Uniemens è stato aggiornato per accettare le nuove codifiche relative ai collaboratori del settore sportivo (compresi i soggetti con mansioni amministrativo-gestionali).

Segnaliamo, inoltre, che è stato prorogato, dal 30 novembre al 7 dicembre, il termine per l’invio delle denunce Uniemens dei collaboratori del settore sportivo relative al mese di ottobre (messaggio Inps n. 4268 del 29/11/2023).

È quindi possibile procedere all’invio delle denunce Uniemens relative ai collaboratori del settore sportivo.

ATTENZIONE: Nel caso in cui il file XML delle suddette denunce sia stato generato prima della presente comunicazione, occorre rigenerarlo tramite la procedura “Invio Telematico Uniemens”, per i motivi di seguito indicati.

Per quanto riguarda le denunce Uniemens dei collaboratori del settore sportivo, precisiamo che il software di controllo, fino al pomeriggio del 29/11, non riconosceva come validi i codici tipo rapporto e le aliquote previste per tali soggetti (indicate nella circolare Inps n. 88 del 31/10/2023), rendendo quindi impossibile l’invio delle denunce in questione.
Nella serata del 29/11 è stato aggiornato il software di controllo: in quel momento, tuttavia, è emerso che l’aliquota relativa alle contribuzioni minori deve essere indicata secondo una particolare modalità, diversa da quella risultante dallo schema XSD pubblicato dall’Inps nei giorni precedenti. L’aliquota in questione (2,03%), secondo lo schema XSD dovrebbe essere indicata come “203”, mentre il software di controllo richiede obbligatoriamente l’indicazione nella forma “0203” (ossia con l’aggiunta di uno zero non significativo). Tale peculiarità è stata precisata nel messaggio Inps n. 4268 sopra citato, con il quale è stato prorogato al 7 dicembre il termine per l’invio telematico delle denunce interessate.
A seguito della presente comunicazione, l’aliquota relativa alle contribuzioni minori viene riportata sul file XML nella forma richiesta dall’Inps (“0203”): è quindi necessario generare nuovamente il file XML da inviare.

Novembre 2023
(acred874)
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)

Come segnalato nell’aggiornamento Acred873 del 6/11/2023, con l’elaborazione del mese di novembre vengono predisposti automaticamente anche i versamenti dei contributi arretrati relativi ai compensi erogati dal mese di luglio 2023, ovviamente per la sola parte soggetta a contributi in quanto eccedente il limite di E. 5.000.
A tale scopo, prima di elaborare il mese di novembre, è necessario che siano stati elaborati (o rielaborati) i mesi da luglio a settembre, secondo le modalità documentate nell’aggiornamento Acred873. In particolare, ricordiamo che l’elaborazione (o rielaborazione) dei mesi da luglio a settembre deve essere effettuata senza abilitare il trasferimento sull’Archivio Tributi.

Con l’elaborazione del mese di novembre, i contributi risultanti dalle buste paga dei mesi di luglio / agosto / settembre sono riportati automaticamente sulle nuove voci 50M / 50N / 50P, visibili solo nel Dettaglio del cedolino.
Abilitando, per il mese di novembre, il trasferimento sull’Archivio Tributi, vengono generate le causali ‘CXX’ / ‘C10’ con i contributi relativi ai mesi di luglio / agosto / settembre (rilevati dalle voci 50M / 50N / 50P). Precisiamo che, sull’Archivio Tributi, le suddette causali vengono dettagliate per singolo mese, ma sono riportate tutte sulla data competenza ‘30/11/2023’ ed hanno data scadenza ‘16/12/2023’. Naturalmente, sulla data competenza ‘30/11/2023’ vengono generate anche le causali ‘CXX’ / ‘C10’ relative ai contributi del mese di novembre, sempre con data scadenza ‘16/12/2023’.
In tal modo, alla scadenza del 16 dicembre 2023 vengono versati anche i contributi relativi ai mesi pregressi.

A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo previsto la possibilità di indicare la data iniziale e la data finale del periodo di attività al quale si riferisce il compenso, nei casi in cui tale periodo risulta diverso dal mese di elaborazione.
Le date in questione possono essere indicate nel campo Competenza delle voci 405 (data inizio periodo) e 403 (data fine periodo), entrambe presenti nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.6 ‘Collaboratori ASD/SSD’. Precisiamo che la voce 405 è utilizzata anche per indicare il compenso erogato nel mese.
Le date indicate sulle voci 405 e 403 vengono utilizzate per compilare la sezione ‘Autonomi’ della denuncia Uniemens, riportandole nei campi ‘Data inizio’ e ‘Data fine’ del ‘Periodo attività’. In assenza delle voci in questione, le date di inizio e fine del periodo di attività vengono compilate indicando il mese di elaborazione dei cedolini, eventualmente limitato alle date di assunzione e/o di cessazione (se ricadenti nel mese).
Il periodo di attività può essere indicato sulle voci 403 e 405 a partire dal mese di novembre 2023.

Inoltre, abbiamo previsto la possibilità di indicare eventuali compensi percepiti da altri datori di lavoro, dei quali si deve tenere conto ai fini del raggiungimento del limite annuale di E. 5.000. I compensi in questione possono essere indicati nel campo Importo Totale della voce 407 (elenco Variazioni Mensili, punto 6.6 ‘Collaboratori ASD/SSD’), inserendoli in un qualsiasi mese del periodo annuale a cui fanno riferimento (periodo da luglio a dicembre per l’anno 2023).
Precisiamo che i compensi indicati sulla voce 407 vengono sempre considerati nella sommatoria dei compensi “utili” per il raggiungimento del limite di E. 5.000, tuttavia non danno luogo ad un valore imponibile in assenza della voce 405.
A titolo di esempio, se nei mesi precedenti (a partire da luglio 2023) sono già stati erogati compensi per E. 4.500 e, nel mese di novembre, viene inserita soltanto la voce 407 con E. 1.000 (compensi percepiti da altri datori), nello stesso mese non si ottiene alcuna somma imponibile. Se invece, nel mese di novembre, viene inserito anche un compenso di E. 800 con la voce 405, si ottiene un imponibile di pari importo (E. 800), in quanto si è ormai superato il limite di E. 5.000 (compensi mesi precedenti E. 4.500 + compensi da altri datori E. 1.000). Lo stesso risultato del secondo esempio si otterrebbe sul mese di dicembre, se la voce 405 con E. 800 venisse inserita sul mese di dicembre, anziché sul mese di novembre.
Precisiamo che la voce 407 viene rilevata anche dai mesi precedenti: ogni compenso percepito da altri datori, quindi, deve essere inserito sulle variazioni di un solo mese, senza ripeterlo poi sui mesi successivi.

Segnaliamo che, in alcuni casi, sulle denunce Uniemens dei collaboratori del settore sportivo non veniva compilato il campo ‘Comune di lavoro’, previsto nella sezione ‘Autonomi’. Nei casi in cui tale campo non risulta compilato, il software di controllo delle denunce Uniemens segnala l’errore e non consente di effettuare l’invio.
Con il presente aggiornamento rilasciamo la relativa correzione: nei casi interessati, è sufficiente rigenerare i dati delle denunce Uniemens per ottenere il campo compilato correttamente. Ricordiamo che la procedura da utilizzare a tale scopo è ‘Rigenerazione Dati Uniemens’, disponibile sul menù Amministratore Paghe → Procedure di elaborazione e stampa.

Infine segnaliamo che, in caso di assoggettamento Inail, sulle buste paga elaborate prima del presente aggiornamento veniva indicato anche l’imponibile Inail convenzionale, oltre all’imponibile Inail derivante dal compenso. Precisiamo tuttavia che l’imponibile convenzionale non ha alcun effetto: ai fini dell’autoliquidazione Inail, della trattenuta a carico del collaboratore e dell’adeguamento a minimale e massimale (su dicembre), viene sempre considerato l’imponibile derivante dal compenso. Sulle buste paga elaborate o rielaborate dopo il presente aggiornamento, in presenza del compenso non viene più indicato l’imponibile Inail convenzionale; a tale riguardo, comunque, non è necessario rielaborare le buste paga già elaborate.

Ottobre 2023
(acred873)
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)

Con il presente aggiornamento, rilasciamo la gestione contributiva dei collaboratori del settore sportivo, compresi i soggetti con mansioni amministrativo-gestionali, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare Inps n. 88 del 31/10/2023.

Come anticipato nell’aggiornamento Acred872 del 2/11/2023, la nuova gestione contributiva dei collaboratori si applica, in “regime corrente”, a partire dai compensi corrisposti nel mese di ottobre 2023: per tali compensi occorre perciò effettuare i versamenti alla scadenza del 16/11/2023 e le relative denunce Uniemens devono essere trasmesse entro il 30/11/2023.
I compensi corrisposti nei mesi da luglio a settembre 2023, invece, devono essere gestiti come arretrati, con maggior tempo a disposizione per effettuare gli adempimenti: i versamenti dei contributi arretrati devono essere effettuati entro la scadenza del 16/12/2023 e le denunce Uniemens relative ai mesi arretrati devono essere trasmesse entro il 31/12/2023.

Secondo quanto indicato nella circolare Inps, ai fini del raggiungimento del limite di esenzione previsto (E. 5.000 annui), occorre considerare soltanto i compensi corrisposti a partire dal mese di luglio 2023. Questi stessi compensi danno luogo all’imponibile contributivo per la sola parte eccedente il suddetto limite. Ai fini della gestione contributiva, quindi, non vanno in alcun modo considerati i compensi corrisposti entro il 30/06/2023.
La parte eccedente il limite di esenzione, inoltre, deve essere assoggettata a contribuzione IVS nella misura del 50%, mentre deve essere interamente assoggettata alle contribuzioni minori. La suddetta differenza di imponibile comporta la necessità di compilare due denunce individuali Uniemens per ogni collaboratore: una per la contribuzione IVS e una per le contribuzioni minori (laddove previste), ciascuna contraddistinta da uno specifico Codice Tipo Rapporto.

Le aliquote contributive da applicare ai collaboratori sportivi sono le seguenti:

  • 24% IVS in presenza di altre assicurazioni o pensione diretta;
  • 25% IVS in assenza di altre assicurazioni o pensione diretta + 2,03% di contribuzioni minori.

Per i collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali, le aliquote coincidono con quelle dei collaboratori sportivi, con la sola differenza che nei mesi di luglio e agosto l’aliquota IVS risulta aumentata al 33%.

Segnaliamo che è stata pubblicata anche la circolare Inail n. 46 del 27/10/2023, nella quale sono riportate le indicazioni per l’assoggettamento Inail dei collaboratori sportivi con mansioni amministrativo-gestionali. L’obbligo di assoggettamento decorre dal mese di luglio 2023 e le modalità di determinazione del premio sono analoghe a quelle previste per la generalità dei collaboratori, compresa la trattenuta di 1/3 del premio a carico del collaboratore.

A seguito del presente aggiornamento, i collaboratori del settore sportivo devono essere inquadrati come segue:

  • Sul servizio Dipendente – Inquadramento, selezionare ‘Collaboratore’ nel campo Tipo Rapporto, barrare la casella Lavoro Autonomo e selezionare ‘Collaboratore sportivo (compresi ex ASD/SDD)’ nella relativa tendina.
    Per ottenere l’assoggettamento Inail (laddove previsto), occorre barrare la casella Soggetto Inail, selezionando la Posizione Inail (combinazione PAT + tariffa) da agganciare al collaboratore.
    Precisiamo che si tratta dello stesso inquadramento previsto, in precedenza, per i collaboratori ASD/SSD, sui quali non occorre intervenire tranne che per quanto riguarda l’assoggettamento Inail.

  • Sul servizio Dipendente – Altri Dati, nella sezione ‘Lavoro autonomo – codici Uniemens’, occorre compilare il campo Codice Tipo Rapporto selezionando uno dei seguenti codici dall’apposito elenco:

    • D1’ per i collaboratori sportivi non aventi mansioni amministrativo-gestionali, senza altra assicurazione e non titolari di pensione diretta; si applica la contribuzione piena (25% IVS + 2,03% contribuzioni minori);
    • D4’ per i collaboratori sportivi con mansioni amministrativo-gestionali, senza altra assicurazione e non titolari di pensione diretta; si applica la contribuzione piena (33% IVS + 2,03% contribuzioni minori su luglio e agosto 2023, poi 25% IVS + 2,03% contribuzioni minori da settembre 2023);
    • D3’ per i collaboratori sportivi non aventi mansioni amministrativo-gestionali, con altra assicurazione o titolari di pensione diretta; si applica la contribuzione ridotta (24% IVS);
    • D6’ per i collaboratori sportivi con mansioni amministrativo-gestionali, con altra assicurazione o titolari di pensione diretta; si applica la contribuzione ridotta (24% IVS).

    I soggetti gestiti, in precedenza, come collaboratori ASD/SSD, aventi quindi mansioni amministrativo-gestionali, rientrano nei codici ‘D4’ o ‘D6’; rimane comunque a carico dell’Utente la scelta del codice da attribuire.
    Sulla denuncia Uniemens, le contribuzioni minori (2,03%) vengono riportate automaticamente sul diverso codice previsto nella circolare Inps: ‘D2’ in presenza del codice ‘D1’, ‘D5’ in presenza del codice ‘D4’.

  • Sempre sul servizio Dipendente – Altri Dati, sezione ‘Lavoro autonomo – codici Uniemens’, occorre compilare il campo Codice Attività, selezionando dall’elenco uno dei codici previsti per il settore sportivo (nella circolare Inps sono riportate alcune indicazioni a riguardo). In presenza di pensione diretta o altra assicurazione previdenziale, occorre indicare il relativo codice nel campo Codice Altra Assicurazione, selezionandolo dall’elenco.

Inoltre, per ottenere la corretta gestione contributiva dei collaboratori del settore sportivo, sul servizio Ditta – Abilitazione, nel campo ‘Tributi fiscali: criterio’ deve risultare selezionata l’opzione ‘Competenza’.

A partire dalle buste paga relative al mese di ottobre 2023, per i collaboratori del settore sportivo (inquadrati secondo le modalità sopra descritte) viene elaborata automaticamente la voce 50H: nel campo Importo Totale della voce è riportato il totale dei compensi corrisposti nei mesi precedenti (a partire da luglio 2023), mentre nel campo Importo Unitario è riportato l’imponibile contributivo del mese corrente, corrispondente alla parte del compenso erogato nello stesso mese, che risulta eccedente rispetto al limite di E. 5.000 (a tal fine si considerano i compensi corrisposti da luglio 2023).
In presenza di un imponibile sulla voce 50H, viene elaborata la voce 50J, corrispondente alla contribuzione IVS: nel campo Quantità è riportata l’aliquota IVS (stabilita in base al Codice Tipo Rapporto indicato nell’inquadramento), nel campo Importo Unitario è riportato l’imponibile IVS (50% dell’imponibile presente nell’Importo Unitario della voce 50H) e nel campo Importo Totale è riportato il contributo IVS complessivo (ditta + collaboratore).
Per i soli collaboratori con Codice Tipo Rapporto ‘D1’ o ‘D4’, viene elaborata anche la voce 50K, corrispondente alle contribuzioni minori: nel campo Quantità è riportata la relativa aliquota (2,03%), nel campo Importo Unitario è riportato l’imponibile (corrispondente all’imponibile presente nell’Importo Unitario della voce 50H) e nel campo Importo Totale è riportato il contributo (che risulta interamente a carico ditta).
Gli imponibili riportati sulle voci 50J e 50K, sui quali si calcolano i contributi, vengono arrotondati all’euro.

Precisiamo che, per poter elaborare correttamente le buste paga di ottobre, determinando l’imponibile contributivo come previsto nella circolare Inps, è necessario che siano presenti in archivio le buste paga relative ai mesi da luglio 2023 in poi. Se le buste paga in questione sono state elaborate prima del presente aggiornamento, e quindi non presentano la gestione contributiva, risultano comunque utili per controllare l’eventuale superamento del limite di E. 5.000 annuali: a tal fine, l’unica condizione necessaria è che il compenso erogato sia stato gestito tramite la voce 405, ossia la voce appositamente prevista per i collaboratori ASD/SSD (aggiornamento di novembre 2018 Acred705). Precisiamo che le buste paga relative ai mesi da luglio a settembre 2023, se elaborate prima del presente aggiornamento, dovranno comunque essere rielaborate prima di elaborare il mese di novembre, per gestire automaticamente i contributi arretrati (come più avanti descritto).

Se le buste paga relative ai mesi da luglio a settembre 2023 non sono state elaborate, è necessario elaborarle per ottenere la corretta gestione contributiva, sia sui mesi in questione (in termini di arretrati), sia sul mese di ottobre, in quanto occorre considerare i compensi erogati da luglio, per verificare il superamento del limite di E. 5.000.
Se non si ha il tempo di elaborare immediatamente le buste paga relative ai mesi da luglio a settembre, sulla busta paga di ottobre è possibile “forzare” il valore dei compensi erogati nel periodo da luglio a settembre, indicandoli, sulle Variazioni Mensili di ottobre, nel campo Importo Unitario della voce 50H. Precisiamo che tale possibilità è limitata all’elaborazione di ottobre e che rimane necessario elaborare le buste paga dei mesi da luglio a settembre, per gestire i contributi arretrati.

Come già precisato, per gestire i contributi arretrati dei collaboratori del settore sportivo (compresi quelli con mansioni amministrativo-gestionali), occorre elaborare o rielaborare le buste paga relative ai mesi da luglio a settembre 2023. La rielaborazione è necessaria nel caso in cui tali buste paga siano state elaborate prima del presente aggiornamento.
In tal modo, si otterrà automaticamente sia il calcolo dei contributi arretrati, sia la generazione delle denunce Uniemens relative ai mesi pregressi. Precisiamo che le denunce Uniemens vengono generate (automaticamente) a partire dal mese in cui risulta presente una somma imponibile, in quanto viene superato il limite di E. 5.000.
Nel caso in cui l’azienda interessata sia già stata elaborata (ad esempio in presenza di dipendenti), è possibile elaborare le sole buste paga dei collaboratori, senza incidere in alcun modo sulle altre buste paga o sui modelli F24. A tale scopo, consigliamo di contattare l’assistenza, per avere indicazioni specifiche sul procedimento da seguire.
Se, invece, non sono presenti altre buste paga sulla stessa azienda, è possibile elaborare i mesi da luglio a settembre 2023 secondo lo stesso procedimento adottato per elaborare il mese corrente (ottobre).
In entrambi i casi, occorre rispettare quanto di seguito indicato:

  1. i mesi interessati vanno elaborati / rielaborati in ordine cronologico, dal più vecchio al più recente;
  2. sui mesi da luglio a settembre NON deve essere abilitato il trasferimento dei tributi sul modello F24.

Per quanto riguarda l’elaborazione del mese di ottobre, i contributi Inps devono essere normalmente trasferiti sull’Archivio Tributi, abilitando l’opzione ‘Trasferimento tributi su F24’, per essere versati alla scadenza del 16/11/2023.
A tale scopo, i contributi Inps vengono riportati sulle consuete causali ‘CXX’ in caso di contribuzione piena (Codice Tipo Rapporto ‘D1’ o ‘D4’) oppure ‘C10’ in caso di contribuzione ridotta (Codice Tipo Rapporto ‘D3’ o ‘D6’).
Le denunce Uniemens relative al mese di ottobre, vanno inviate normalmente entro la scadenza del 30/11/2023.

Il versamento dei contributi relativi ai mesi da luglio a settembre (a seguito dell’elaborazione / rielaborazione di tali mesi), sarà gestito automaticamente con l’elaborazione del mese di novembre: in tale occasione, i contributi arretrati saranno trasferiti sull’Archivio Tributi per essere versati alla scadenza del 16/12/2023. Come già detto, in fase di elaborazione o rielaborazione dei mesi pregressi, non deve essere abilitato il trasferimento dei tributi sul modello F24.
Le denunce Uniemens relative ai mesi da luglio a settembre devono essere trasmesse entro il 31/12/2023: come già detto, elaborando o rielaborando i mesi in questione, si ottiene automaticamente la generazione delle denunce.

Relativamente alle denunce Uniemens, in presenza delle contribuzioni minori (2,03%) viene generata automaticamente una seconda denuncia; come già detto, tale situazione si presenta per i codici Tipo Rapporto ‘D1’ e ‘D4’:

  • sulla 1° denuncia viene riportato l’imponibile IVS (50% della parte eccedente E. 5.000) e la relativa aliquota, con Tipo Rapporto ‘D1’ oppure ‘D4’ (ossia il codice indicato sul servizio Dipendente – Altri Dati);
  • sulla 2° denuncia viene riportato l’imponibile delle contribuzioni minori (100% della parte eccedente E. 5.000) e la relativa aliquota, con Tipo Rapporto ‘D2’ (in presenza di ‘D1’) oppure ‘D5’ (in presenza di ‘D4’).

Per quanto riguarda l’assoggettamento Inail, precisiamo che occorre inserire, sulle Voci Fisse del collaboratore, la voce 554 indicando il tasso Inail nel campo Quantità (in forma di percentuale), come previsto per la generalità dei collaboratori.
Se il collaboratore è stato dichiarato soggetto a Inail (servizio Dipendente – Inquadramento), viene comunque elaborata la voce 554, riportando nel campo Importo Unitario il valore dell’imponibile derivante dal compenso erogato nel mese.
Nel caso in cui sia stato indicato il tasso Inail nel campo Quantità della stessa voce, viene quindi calcolata la quota a carico del collaboratore (1/3), riportandola nel campo Importo Totale della voce 554 e trattenendola in busta paga.
Occorre tenere presente che, ai fini Inail, non è previsto alcun limite di esenzione (non si applica il limite di E. 5.000).

Nel mese di dicembre o nel mese di cessazione, inoltre, viene effettuato l’adeguamento al minimale o al massimale Inail: questi ultimi vengono calcolati, tramite la voce 492, secondo gli stessi criteri adottati per la generalità dei collaboratori, con la sola differenza che il calcolo viene limitato al secondo semestre dell’anno 2023. In particolare, se la data di assunzione è precedente a luglio 2023, nel calcolo del minimale e massimale viene considerato il 1/07/2023 come inizio del rapporto.

Il trattamento Inail sopra descritto viene effettuato anche sulle buste paga dei mesi pregressi (da luglio a settembre 2023), nel momento in cui tali buste paga vengono elaborate o rielaborate per ottenere il calcolo dei contributi Inps. Precisiamo che l’adeguamento al minimale e massimale Inail viene effettuato soltanto a partire dal mese di ottobre 2023.

Per quanto riguarda la gestione fiscale dei collaboratori del settore sportivo, precisiamo che fino ad oggi non è stata fornita alcuna indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate Occorre tenere presente che, ai fini fiscali, i compensi erogati risultano imponibili solo per la parte eccedente il limite annuale di E. 15.000. Si potrebbe suppore che il criterio da adottare, per determinare il superamento di tale limite, sia lo stesso previsto dall’Inps per il superamento del limite di E. 5.000: in tal caso, risulterebbero fiscalmente imponibili soltanto i compensi erogati nel periodo luglio – dicembre 2023 che superano il limite di E. 15.000. Tuttavia, sarebbe opportuno che tale criterio venisse confermato dall’Agenzia delle Entrate.
Rimangono da chiarire anche altre questioni in merito al trattamento fiscale: in particolare, occorre stabilire se il calcolo delle detrazioni e del trattamento integrativo debba fare riferimento ai soli giorni utili del periodo luglio – dicembre 2023.
Riteniamo quindi opportuno attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, prima di rilasciare la gestione fiscale dei compensi erogati ai collaboratori del settore sportivo nel secondo semestre dell’anno 2023. Naturalmente, i compensi erogati sulle buste paga di tale periodo saranno considerati automaticamente in sede di conguaglio fiscale di fine anno.

NOTA: Con l’aggiornamento relativo al mese di novembre, predisporremo anche le nuove codifiche previste, nella circolare Inps, per i lavoratori dipendenti del settore sportivo (come indicato nella circolare, le nuove codifiche vanno indicate sulle denunce Uniemens a partire dalla competenza di novembre 2023). Precisiamo che, a meno di richieste da parte degli Utenti, per i soggetti in questione non sarà predisposto un recupero automatico dei contributi relativi ai mesi pregressi.

Ottobre 2023
(acred872)
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)

Segnaliamo che è stata pubblicata la circolare Inps n. 88 del 31/10/2023, relativa alla gestione contributiva del settore sportivo, indispensabile per applicare la nuova normativa in vigore da luglio 2023.
La circolare presenta alcune differenze rispetto a quanto era stato anticipato ad Assosoftware (segnalato nell’aggiornamento Acred871 del 26/10/2023), soprattutto per quanto riguarda la decorrenza della nuova gestione.

Contrariamente a quanto era stato anticipato, dalla circolare risulta che la gestione “corrente” dei collaboratori decorre dal mese di ottobre, mentre per i dipendenti decorre dal mese di novembre. Non troviamo alcuna giustificazione di tale differenza, che oltretutto non era stata assolutamente anticipata nelle comunicazioni tra Inps e Assosoftware. In ogni caso, è assurdo che la circolare relativa ad una gestione contributiva radicalmente nuova (come quella dei collaboratori sportivi) venga pubblicata nell’ultimo giorno del mese in cui dovrebbe entrare in vigore. La suddetta questione è già stata segnalata sul forum di Assosoftware, chiedendo all’Inps se è possibile posticipare al mese di novembre la gestione “corrente” dei collaboratori, tuttavia ad oggi rimane valido quanto indicato nella circolare.

Occorre tuttavia tenere presente che è stato previsto un periodo più ampio per regolarizzare i mesi pregressi: per quanto riguarda i compensi corrisposti ai collaboratori sportivi nel periodo da luglio a settembre, viene lasciato tempo fino al 16 dicembre per effettuare i versamenti e fino al 31 dicembre per inviare le denunce Uniemens.

Come già detto, per quanto riguarda i collaboratori sportivi, il mese di ottobre deve essere gestito come periodo “corrente”: di conseguenza, i contributi relativi ai compensi corrisposti nel mese di ottobre, devono essere versati entro il 16 novembre e le relative denunce Uniemens devono essere inviate entro il 30 novembre.
Per dare la possibilità di gestire i suddetti adempimenti relativi al mese di ottobre, nei primi giorni della prossima settimana rilasceremo un apposito aggiornamento riguardante la gestione contributiva dei collaboratori sportivi.

Ottobre 2023
(acred871)
COLLABORATORI SETTORE SPORTIVO (ASD/SSD)

Alla data del presente aggiornamento, non è stata ancora pubblicata alcuna disposizione, da parte dell’Inps o dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla gestione contributiva e fiscale dei collaboratori del settore sportivo, compresi i collaboratori con mansioni amministrativo-gestionali delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD / SSD).

Segnaliamo tuttavia che l’Inps ha anticipato, sul forum di Assosoftware, una “bozza” di circolare (non definitiva e quindi soggetta a possibili modifiche) con le indicazioni relative alla nuova gestione contributiva del settore sportivo.
Per quanto riguarda i collaboratori, nella suddetta “bozza” sono riportate le seguenti indicazioni:

  • per l’anno 2023, devono essere considerati soltanto i compensi corrisposti a partire dal mese di luglio, ai fini del raggiungimento del limite di esenzione (E. 5.000 annuali) e del conseguente assoggettamento a contribuzione;
  • l’ulteriore esenzione del 50% dei compensi deve essere applicata sulla sola contribuzione IVS; di conseguenza, le contribuzioni minori devono essere calcolate sull’imponibile “pieno” (sempre oltre il limite di E. 5.000);
  • a causa della suddetta differenza di imponibile tra le due contribuzioni, occorre presentare due denunce Uniemens (sezione ‘Autonomi’) per ogni mese in cui vengono corrisposti compensi imponibili;
  • la gestione “corrente” partirebbe dal mese di ottobre e sarebbero previsti 3 mesi di tempo, dalla pubblicazione della circolare (non ancora avvenuta), per regolarizzare i mesi pregressi.

Riguardo all’ultimo punto, l’Inps ha successivamente precisato che sarebbe stato possibile gestire anche il mese di ottobre come periodo arretrato (quindi da regolarizzare entro 3 mesi dalla pubblicazione della circolare). A questo punto, non è chiaro se l’Inps intende dare la possibilità di gestire il mese di ottobre come periodo “corrente”, sulle denunce Uniemens.

Da parte nostra, riteniamo opportuno attendere la pubblicazione della circolare, prima di rilasciare la gestione contributiva dei collaboratori sportivi. Nel caso in cui la pubblicazione avvenga in tempo utile per le buste paga di ottobre (e sempre che il mese di ottobre possa essere gestito come periodo “corrente”), rilasceremo un ulteriore aggiornamento con tutte le modifiche necessarie. In caso contrario, la stessa gestione sarà rilasciata con l’aggiornamento di novembre.

Luglio 2023
(acred865)
COLLABORATORI ASD / SSD

Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, non sono ancora disponibili le indicazioni operative necessarie per applicare la nuova normativa relativa ai collaboratori ASD / SSD, in vigore dal mese di luglio 2023.
Ad oggi, restano irrisolte tutte le questioni elencate nell’aggiornamento Acred864 del 18/07/2023.

Segnaliamo tuttavia che, in data 26/07/2023, è stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, il decreto “correttivo bis” a cui si accennava nell’aggiornamento Acred864. Il suddetto decreto (non ancora pubblicato in G.U.) prevede che i versamenti contributivi e fiscali relativi al periodo da luglio a settembre 2023 possano essere effettuati entro il 31/10/2023.
Riteniamo quindi opportuno, anche in considerazione della proroga prevista suddetto decreto, attendere la pubblicazione delle indicazioni operative da parte degli enti preposti, per predisporre gli aggiornamenti necessari.

Con il presente aggiornamento, è stato comunque bloccato il trattamento fiscale sui compensi percepiti dai collaboratori ASD/SSD, previsto dalla normativa in vigore fino al mese di giugno 2023. Il blocco del precedente trattamento fiscale ha effetto a partire dalla busta paga relativa al mese di luglio 2023.

Luglio 2023
(acred864)
COLLABORATORI ASD / SSD

Segnaliamo che, al momento del presente aggiornamento, non sono disponibili le indicazioni operative che consentano di applicare la nuova normativa relativa ai collaboratori ASD / SSD, in vigore dal mese di luglio 2023.
Relativamente al nuovo regime contributivo, risulta impossibile applicare il limite di esenzione previsto (E. 5.000 annuali) in assenza di indicazioni che specifichino come vanno considerati i compensi percepiti nel primo semestre. Per inciso, al momento non si hanno indicazioni ufficiali neppure in merito all’aliquota contributiva da applicare.
Inoltre, non risulta possibile compilare la denuncia Uniemens, in quanto dovranno essere previste delle apposite codifiche, specificando anche come deve figurare l’esenzione del 50% dell’imponibile oltre il suddetto limite.
Anche per quanto riguarda il trattamento fiscale, è necessario che venga chiarito il criterio di controllo del nuovo limite di esenzione (E. 15.000 annuali). In questo caso, occorrerà chiarire come devono essere considerati i compensi percepiti nel primo semestre, sia ai fini del suddetto limite, sia per il calcolo delle detrazioni e del trattamento integrativo.
Infine, ad oggi non risulta chiaro su quali adempimenti avrà effetto il rinvio al mese di ottobre 2023, previsto dal decreto “correttivo bis” (il testo del decreto non risulta ancora approvato in via definitiva).
Non appena avremo indicazioni, anche non ufficiali, in merito all’applicazione delle suddette novità normative, ne daremo comunicazione e (laddove possibile) predisporremo le relative gestioni.

Novembre 2018
(acred705)
COLLABORATORI ASD / SSD

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata la gestione automatizzata del trattamento fiscale relativo ai collaboratori delle associazioni / società sportive dilettantistiche (ASD / SSD).
La nuova gestione viene attivata automaticamente, per i soggetti in questione, a partire dal mese di novembre 2018.

Ricordiamo che una prima gestione dei collaboratori di ASD/SSD è stata rilasciata con l’aggiornamento di maggio 2018 Acred688. In tale occasione, è stata aggiunta l’opzione ‘Collaboratori ASD/SSD’ nel campo Lavoro Autonomo del servizio Dipendente – Inquadramento, da selezionare per identificare i soggetti in questione. Inoltre, è stata predisposta la voce 405, da utilizzare per gestire i compensi corrisposti agli stessi soggetti.

A partire dall’elaborazione del mese di novembre 2018, i compensi gestiti tramite la voce 405, erogati a soggetti identificati come ‘Collaboratori ASD/SSD’, vengono automaticamente assoggettati a tassazione come “redditi diversi”. La particolare tassazione prevista inizia ad essere applicata (in automatico) una volta superata la fascia di esenzione annua di E. 10.000. Il controllo rispetto al superamento di tale limite viene effettuato su ogni cedolino elaborato.

A partire dal mese di novembre 2018, elaborando il cedolino di un collaboratore ASD / SSD vengono effettuati i seguenti conteggi, considerando le buste paga relative all’anno corrente:

  • totale compensi erogati (tramite la voce 405) fino al mese corrente (importo totale della voce 6C1);
  • totale Irpef trattenuta fino al mese precedente (importo unitario della voce 6C1);
  • totale addizionale regionale trattenuta fino al mese precedente (importo totale della voce 6C2);
  • totale addizionale comunale trattenuta fino al mese precedente (importo unitario della voce 6C2).

Sulla base del valore complessivo dei compensi erogati nell’anno corrente, la tassazione va calcolata:

  • a titolo di imposta sulla prima fascia imponibile, per la parte compresa tra E. 10.000 ed E. 30.658,28;
  • a titolo di acconto sulla seconda fascia imponibile, per la parte eccedente E. 30.658,28.

Segnaliamo che il valore di E. 30.658,28 non risulta da alcuna disposizione ufficiale: nel caso in cui si intendesse applicare il precedente limite di E. 28.158,28 è sufficiente indicare la voce 6C0 sul servizio Voci Fisse, con l’opzione ‘1’ nel campo Quantità (la voce si trova nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.6 e nell’elenco delle Voci Fisse al punto 5.6 – entrambi i punti sono descritti come ‘Collaboratori ASD / SSD’).

Nel caso in cui risulti superata la fascia di esenzione (E. 10.000), vengono calcolate le imposte dovute:

  • Irpef con applicazione dell’aliquota minima (23%) sulla prima e sulla seconda fascia imponibile (rispettivamente importo totale e importo unitario della voce 6C5);
  • addizionale regionale sulla prima e sulla seconda fascia imponibile (rispettivamente importo totale e importo unitario della voce 6C6);
  • addizionale comunale sulla prima e sulla seconda fascia imponibile (rispettivamente importo totale e importo unitario della voce 6C7).

Infine, vengono determinate le ritenute (o le eventuali restituzioni) da operare nel mese corrente, risultanti dalla differenza tra le imposte dovute (sia sulla prima che sulla seconda fascia) e le trattenute effettuate nei mesi precedenti:

  • Irpef da trattenere (importo totale della voce 6CA);
  • addizionale regionale da trattenere (importo totale della voce 6CB);
  • addizionale comunale da trattenere (importo totale della voce 6CC).

Le eventuali somme da restituire vengono indicate, sulle stesse voci, con segno negativo.

Nel caso in cui si avesse necessità di bloccare il calcolo automatico della tassazione (Irpef e addizionali), sarebbe sufficiente bloccare la voce 6C0 sulle Voci Fisse. Lo stesso effetto si otterrebbe barrando la casella Esenzione Irpef sul servizio Dipendente – Anagrafico.

Le trattenute effettuate vengono versate con il codice tributo 1040 (Irpef), 3802 (addizionale regionale) e 3848 (addizionale comunale), indicando l’anno ed il mese di competenza; per l’indicazione del mese, si tiene conto del criterio di “cassa” o “competenza” presente sul servizio Ditta – Abilitazione. Precisiamo che le addizionali vengono cumulate con l’eventuale saldo relativo all’anno corrente trattenuto ai dipendenti o collaboratori (calcolato automaticamente in caso di cessazione del rapporto), in quanto deve essere utilizzato lo stesso codice tributo. Per lo stesso motivo, l’Irpef trattenuta viene cumulata con la ritenuta d’acconto relativa ad associati in partecipazione o autonomi occasionali.

Sulla nota contabile, il compenso relativo ai collaboratori ASD/SSD, gestito tramite la voce 405 (aggiornamento di maggio 2018 Acred688) viene riportato sul rigo relativo ai compensi dei collaboratori. L’Irpef e le addizionali trattenute ai collaboratori ASD/SSD, sono riportate sulle stesse righe previste per i collaboratori.

Per quanto riguarda la CU, segnaliamo che i collaboratori ASD/SSD attualmente non vengono riportati, in automatico, nella sezione prevista (redditi da lavoro autonomo) tramite la procedura di generazione dei dati: tale gestione sarà rilasciata con gli aggiornamenti relativi alla CU/2019 (anno di competenza 2018).

Maggio 2018
(acred688)
COMPENSI COLLABORATORI ASD / SSD

Comunichiamo che, con i prossimi aggiornamenti, rilasceremo la gestione dei compensi corrisposti ai collaboratori da parte delle ASD / SSD (Associazioni / Società Sportive Dilettantistiche).

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile la voce da utilizzare per i compensi corrisposti a tali soggetti: per il momento, tale voce può essere utilizzata entro il limite di esenzione previsto (E. 10.000 annui). A seguito dei prossimi aggiornamenti, la stessa voce potrà essere utilizzata anche per i compensi che superano il suddetto limite, ottenendo così l’assoggettamento automatico alla tassazione prevista dalla normativa.
La nuova voce 405 (‘Compenso collaborazione ASD / SSD’) si trova nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.6 e delle Voci Fisse al punto 5.6 (entrambi i punti sono descritti come ‘Collaboratori ASD / SSD’). La nuova voce rimane esente sia dai contributi previdenziali che (per il momento) dalle ritenute fiscali.

Sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’, per i collaboratori delle ASD / SSD deve essere selezionato ‘Collaboratore’ nel campo Tipo Rapporto, barrando la casella ‘Lavoro autonomo’ e selezionando la nuova tipologia ‘Collaboratore ASD/SSD’. La nuova tipologia di lavoro autonomo è disponibile anche sul servizio del Collocamento; sulle comunicazioni telematiche, per i soggetti in questione viene riportata la stessa tipologia contrattuale prevista per i collaboratori (‘B.03.00’).
Sulle stampe di controllo, per il momento, i soggetti in questione sono assimilati ai collaboratori.