LAVORO AUTONOMO: VOCI DISPONIBILI

Aprile 2024
(acred889)
COLLABORATORI – NUOVA VOCE

Con effetto dal mese di aprile 2024, è stata predisposta la nuova voce 0S1, analoga alla preesistente voce 104.
Tramite la voce 0S1 è possibile calcolare il compenso (voce 108) moltiplicando le ore lavorate per una quota oraria.
Le ore lavorate vengono rilevate dal calendario mensile, ma è comunque possibile indicare un diverso numero di ore nel campo Quantità della voce. La quota oraria deve essere indicata nel campo Importo Unitario della voce ed eventualmente tale valore può essere inserito sulle Voci Fisse (se non varia da un mese all’altro).
La voce 0S1 determina il compenso su base mensile, riportando il valore calcolato sulla voce 108.
La nuova voce si trova nell'elenco delle Voci Fisse al punto 5.1 ‘Collaboratori’ e nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.1 ‘Collaboratori’. Precisiamo che, a differenza della voce 104, la nuova voce non prevede alcuna indicazione in busta paga dei valori utilizzati nel calcolo (viene indicato solo il compenso totale riportato sulla voce 108).

Ottobre 2022
(acred839)
GESTIONE PRESTITI - COLLABORATORI

Con l’aggiornamento di settembre 2022 Acred837 è stata prevista la possibilità di utilizzare le voci 78M / 78N / 78K / 78L per gestire i prestiti ed i pignoramenti sui collaboratori.
Le voci in questione vengono riportate sul movimento contabile codice ‘2068601’, descritto come ‘Altre ritenute sul netto’. Dal momento che esiste un altro movimento contabile con una descrizione simile, abbiamo modificato la descrizione del movimento codice ‘2068601’ in ‘Recuperi sul netto collaboratori’.

Settembre 2022
(acred837)
GESTIONE PRESTITI – COLLABORATORI

Con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred671, sono state rilasciate alcune voci (78M / 78N / 78K / 78L) da utilizzare per ottenere diversi automatismi nella gestione dei prestiti, per quanto riguarda i lavoratori dipendenti.

A partire dal mese di settembre 2022, le stesse voci possono essere utilizzate per gestire i prestiti anche sui collaboratori.
Relativamente ai collaboratori, le voci in questione sono riportate sul nuovo movimento contabile ‘Altre ritenute sul netto’ (codice 2068601), con l’indicazione del conto ‘Collaboratori’ in dare e del conto ‘Ritenute collaboratori’ in avere.

Dicembre 2016
(acred629)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

E’ stata predisposta un’ulteriore voce per la gestione delle somme erogate a titolo di trattamento di fine mandato dei collaboratori, in aggiunta alla voce 04S predisposta con l’aggiornamento di ottobre 2016 Acred624.

  • Trattamento di fine mandato (TFM): la nuova voce 04T può essere utilizzata per gestire le somme erogate a titolo di TFM ai collaboratori / amministratori, da assoggettare a contribuzione Inps ed a tassazione separata (tributo 1012); precisiamo che occorre inserire anche la voce 74S, indicando nel campo Quantità l’aliquota a tassazione separata. Entrambe le voci si trovano nell’elenco voci disponibili al punto 6.1 ‘Collaboratori’.

Precisiamo che la nuova voce 04T è soggetta alla contribuzione Inps: tale voce deve perciò essere utilizzata per gestire il TFM rientrante nel massimale contributivo ai fini pensionistici. Per gestire il TFM eccedente il massimale (e quindi esente da contributi) deve essere utilizzata la voce 04S, rilasciata con l’aggiornamento Acred624.
Sulla nota contabile, le voci 04S / 04T sono riportate sul movimento relativo ai compensi dei collaboratori (2061001), mentre la ritenuta fiscale viene riportata sul movimento ‘Irpef tassazione separata collaboratori’ (2062503).

Ottobre 2016
(acred624)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune voci per la gestione delle somme erogate a seguito di transazioni, in periodi successivi alla cessazione del rapporto, assoggettando tali somme (nei casi previsti dalla normativa) a tassazione separata cod. 1012.
Le voci in questione possono essere utilizzate in mesi diversi rispetto a quello di erogazione del Tfr: è sufficiente inserirle sulle Variazioni Mensili, con l’indicazione dell’aliquota determinata al momento del riepilogo del Tfr.

  • Erogazioni a tassazione separata – dipendenti: la nuova voce 04R può essere utilizzata per erogare le somme da assoggettare a tassazione separata sul TFR (codice tributo 1012); a tale scopo, occorre inserire anche la nuova voce 74R, indicando nel campo Quantità l’aliquota da applicare (quest’ultima corrisponde all’aliquota calcolata sul Tfr spettante). Entrambe le voci si trovano nell’elenco voci disponibili al punto 3.5 ‘Termine del rapporto’.
    Sulla nota contabile, la somma erogata viene riportata sulle retribuzioni lorde (codice 2001001), mentre la ritenuta viene riportata tra le ritenute Irpef a tassazione separata (codice 2005001).

Inoltre, sono state predisposte alcune voci per la gestione delle somme erogate a titolo di trattamento di fine mandato dei collaboratori, assoggettandole (sempre nei casi previsti dalla normativa) a tassazione separata cod. 1012.

  • Trattamento di fine mandato – collaboratori: la nuova voce 04S può essere utilizzata per erogare, ai collaboratori, le somme da assoggettare a tassazione separata (codice tributo 1012); a tale scopo, occorre inserire anche la nuova voce 74S, indicando nel campo Quantità l’aliquota da applicare. Entrambe le voci si trovano nell’elenco voci disponibili al punto 6.1 ‘Collaboratori’.
    Sulla nota contabile, la somma erogata viene indicata tra i compensi dei collaboratori (codice 2061001) mentre la ritenuta viene riportata nel nuovo movimento contabile ‘Irpef tassazione separata collaboratori’ (codice 2062503), con l’indicazione del conto ‘Collaboratori’ in dare e del conto ‘Erario’ in avere.
Agosto 2015
(acred581)
COLLABORATORI – NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte due ulteriori voci di ritenuta sul netto, da utilizzare esclusivamente per i collaboratori.
Le nuove voci 76X e 76Y si trovano nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili (punto 6.1 ‘Collaboratori’) e sulle Voci Fisse (punto 5.1 ‘Collaboratori’). Entrambe le voci operano in modo analogo alla preesistente voce 762.

Giugno 2014
(acred536)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Le voci di seguito elencate, possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, dal mese di giugno 2014.

  • Contributi altri enti per collaboratori: sono state aggiunte le voci 55P (‘Altri Enti: contributo ditta + collaboratore’) e 55Q (‘Altri Enti: contributo collaboratore’), analoghe alle voci 55E / 55F. Le nuove voci calcolano il contributo applicando, all’imponibile previdenziale, l’aliquota indicata nel campo Quantità. Su entrambe le voci, inoltre, è possibile impostare un limite mensile di esenzione: in tal caso, il contributo viene calcolato sulla sola parte di imponibile eccedente tale limite. Il contributo calcolato è reso automaticamente esente da Irpef: in particolare, il contributo a carico dell’azienda non produce alcun effetto sull’imponibile fiscale, mentre quello a carico del collaboratore viene dedotto dallo stesso imponibile (al pari dei contributi Inps).
Ottobre 2013
(acred511)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili e/o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di competenza di ottobre 2013.

  • Indennità di trasferta per collaboratori : sono state predisposte le nuove voci 06R / 06S / 06T, da utilizzare per la trasferta all’estero; inoltre, le preesistenti voci 067 / 06N / 06P sono adesso considerate trasferte in Italia; precisiamo che la distinzione tra le due tipologie di trasferte è utile esclusivamente per l’assoggettamento automatico (analogamente a quanto avviene per i dipendenti).
    Tutte le voci sopra elencate si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.1 ‘Collaboratori’.
    Per le stesse voci, a partire dal mese di ottobre è stato automatizzato l’assoggettamento previdenziale e fiscale: a tale scopo, occorre inserire la voce 079 sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, senza indicare alcun importo (selezionarla dall’elenco delle voci variabili, punto 6.1 ‘Collaboratori’, in corrispondenza dell’opzione ‘limite esenzione automatico’). La voce 079 determina automaticamente la parte esente delle trasferte erogate, corrispondente ad un importo giornaliero di E. 77,47 per le trasferte all’estero e di E. 46,48 per le trasferte in Italia. Ovviamente, rimane possibile continuare ad indicare il valore imponibile delle trasferte e/o dei rimborsi, riportandolo direttamente sulla voce 079 (tale valore sostituisce quello calcolato in automatico); in assenza della voce 079, tutte le trasferte dei collaboratori vengono considerate esenti.

  • Ritenuta sindacale : è stata predisposta la nuova voce 78V, utilizzabile a partire dal mese di ottobre 2013.
    Sulla nuova voce, la trattenuta viene calcolata applicando la percentuale (indicata nel campo Quantità) al valore dell’imponibile previdenziale Inps (voce 500) o, in assenza di quest’ultimo, all’imponibile degli "altri enti" (rilevandolo, in alternativa, dalle voci 569 / 56A / 56B). La voce 78V si trova nell’elenco delle Voci Fisse, al punto 3.4 ‘Ritenute sindacali’.

Ottobre 2012
(acred476)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte due nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di competenza di ottobre 2012.

  • Indennità di trasferta per collaboratori : voci 06N / 06K, in aggiunta alla preesistente voce 067, utilizzabili per i soli collaboratori; il trattamento previdenziale e fiscale è analogo a quello previsto per la voce 067.

Le due voci sopra indicate si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.1 ‘Collaboratori’.

Settembre 2012
(acred474)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Segnaliamo che, a partire dal mese di settembre, è possibile indicare un importo negativo sulla voce 77Z, allo scopo di recuperare le ritenute fiscali sospese nei mesi precedenti (aggiornamento Acred469 del 02/07/12).

Luglio 2012
(acred 470)
SOSPENSIONE CONTRIBUTI INPS

Abbiamo modificato il calcolo della voce 89A, da utilizzare per sospendere il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nei casi previsti dalla circolare Inps n. 85 del 15/06/12 (aggiornamento Acred469 del 2/07/12).
Col presente aggiornamento, nelle somme oggetto di sospensione viene incluso anche il contributo del 10% dovuto per gli apprendisti o per altre assunzioni agevolate (voce 532 nel Dettaglio del cedolino).

Luglio 2012
(acred 469)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Sono state predisposte alcune voci che consentono di gestire più agevolmente la sospensione delle trattenute (e dei relativi versamenti) nei casi previsti dal Decreto Ministeriale del 1/06/12 e dal D.L. n. 74 del 6/06/12; per le gestioni di competenza dell’Inps, si fa riferimento alla circolare n. 85 del 15/06/12 e al messaggio n. 10172 del 15/06/12.

Per quanto riguarda la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, è possibile sospendere il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro. Inoltre, risulta possibile sospendere (o meno) la trattenuta dei contributi a carico del dipendente; tuttavia, se si trattengono i contributi a carico del dipendente, occorre necessariamente versarli.
Per sospendere la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58A : sospensione trattenuta e versamento contributi Inps a carico del dipendente;
  • 89A : sospensione versamento contributi Inps a carico del datore di lavoro.

Entrambe le voci sopra elencate (o anche soltanto la 89A) possono essere inserite sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di singolo dipendente (nell’eventualità che il provvedimento non riguardi l’intera azienda). Le voci dovranno poi essere annullate o bloccate tramite una storicizzazione in data 01/09/2012.
La voce 58A viene riportata in busta paga, tra le voci da sommare al netto in busta, con l’indicazione del totale dei contributi Inps a carico del dipendente: in tal modo viene annullato l’effetto economico della trattenuta; precisiamo che, in assenza di diverse indicazioni, i contributi Inps vengono comunque decurtati dall’imponibile fiscale.
La voce 89A, visibile solo nel dettaglio del cedolino, riporta il totale dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, comprendendo anche i contributi di solidarietà e le quote di Tfr da versare al Fondo Tesoreria (equiparate in tal senso ai contributi, secondo quanto stabilito dal messaggio Inps n. 23735 del 1/10/07).
Sulla denuncia UniEmens, le voci 58A e/o 89A vengono totalizzate sul codice di nuova istituzione ‘N962’, riportato tra le somme a credito della denuncia aziendale (servizio ‘UniEmens – Aziendale’, sezione ‘Altre somme – a Credito’). L’importo da versare tramite modello F24 (causale ‘DM10’) risulta, quindi, automaticamente decurtato delle somme oggetto di sospensione; di conseguenza, non occorre sospendere tale tributo.
Segnaliamo che l’Inps ha subordinato la possibilità di usufruire della sospensione dei contributi, all’inoltro di un’apposita domanda (vedere circolare n. 85 del 15/06/12).

Per quanto riguarda la possibilità di sospendere le altre trattenute in busta paga, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58B : sospensione trattenuta contributi altri enti previdenziali a carico del dipendente;
  • 58C : sospensione trattenuta contributi Inps ed altri enti a carico del collaboratore o associato in partecipazione; al momento, non risulta che sia possibile sospendere la trattenuta della quota Inail a carico del collaboratore;
  • 77Z : sospensione trattenute fiscali (sostituto d’imposta), comprendente l’Irpef a tassazione ordinaria e separata, le addizionali regionale e comunale, l’imposta sostitutiva sulle somme detassate, le eventuali ritenute d’acconto.

Precisiamo che tutte le voci sopra elencate possono essere indicate sul servizio Voci Fisse secondo le stesse modalità previste per le voci 58A / 89A (ovviamente a condizione che sussistano le condizioni previste dalla normativa).
Per ottenere la sospensione dei versamenti relativi alle gestioni sopra elencate, occorre intervenire sull’Archivio Tributi, sospendendo i singoli tributi interessati. Ricordiamo che tale operazione può essere effettuata tramite il servizio Tributi per Competenza, una volta che l’azienda risulta elaborata in modo definitivo: per sospendere un tributo occorre annullare la condizione di ‘Definitivo’ (e confermare), quindi selezionare il singolo tributo e barrare la casella ‘Tributo sospeso ai fini della scadenza’. I tributi sospesi dovranno poi essere riabilitati, modificando opportunamente la data di scadenza.

Sulla nota contabile, le voci che agiscono sulla denuncia UniEmens (58A / 89A) vengono decurtate dai movimenti contabili relativi ai contributi a carico dipendente e/o a carico azienda. Le altre voci di sospensione, invece, vengono riportate esclusivamente nella parte di ‘Dettaglio’, separando le ritenute sospese relative ai dipendenti da quelle relative ai collaboratori; precisiamo che occorre considerare tali somme per effettuare la quadratura del netto in busta.

Precisiamo che, ad oggi (29/06/12), non risulta che siano state determinate le modalità per il successivo versamento (ed eventuale recupero in busta paga) dei tributi sospesi. Occorre tenere presente che, se le trattenute al dipendente dovessero essere recuperate in un’unica soluzione, le buste paga interessate ne risentirebbero pesantemente.

Settembre 2002
(paghe115)
RIMBORSI E TRASFERTE

Nella gestione dei collaboratori coordinati e continuativi, è stata predisposta la nuova voce 058 - Rimborso Chilometrico, con la possibilità di indicare il numero di Km e l’importo per Km (analogamente a quanto previsto per i dipendenti).
Inoltre, sulla preesistente voce 067 - Indennità di Trasferta, sono state previste due diverse modalità di inserimento dei dati (importo totale mensile oppure numero giorni e importo giornaliero). Qualunque sia la modalità prescelta, l’eventuale somma imponibile derivante dalla trasferta deve essere indicata nell’apposito campo (voce 079).
Entrambe le voci sopra descritte sono riportate nell’elenco relativo alle Collaborazioni, disponibile sia sulle Voci Fisse che sulle Presenze e Variazioni Mensili.

Aprile 2002
(paghe109)
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Sono state predisposte alcune nuove voci relativamente alle collaborazioni : 763 ‘Anticipo sul Netto’, 762 ‘Ritenuta sul Netto’, 104 ‘Dettaglio del Compenso’. Tutte le voci sono presenti sugli elenchi nella parte relativa alle Collaborazioni, sia per quanto riguarda le Voci Fisse che le Variazioni Mensili.
Segnaliamo che tramite la voce 104 è possibile effettuare il calcolo automatico del compenso, nel caso in cui quest’ultimo debba essere determinato partendo da una quota oraria. In tale ipotesi, è possibile impostare il valore orario ed ottenere il calcolo del compenso sulla base delle ore effettivamente lavorate, oppure impostare un determinato numero di ore da prendere a riferimento, in modo analogo a quanto avviene con le indennità orarie dei dipendenti. Il risultato del calcolo viene comunque riportato sulla voce 108 (‘Compenso per Collaborazione’), la quale non deve essere impostata dall’Utente, a meno di non dover indicare il numero di mesi a cui si riferisce il compenso.
Occorre precisare che la voce 104 può essere adoperata anche per impostare eventuali conteggi che hanno una base non oraria (ad esempio giornaliera o di altro genere), semplicemente riportando la quota base nel campo Importo Unitario e il corrispondente numero di giorni (o altro) nel campo Quantità.
Per quanto riguarda le voci 762 e 763, segnaliamo che vengono evidenziate sulla Nota Contabile (nella parte relativa ai movimenti contabili) separatamente dalle corrispondenti voci utilizzate per i dipendenti.

Dicembre 2001
(paghe098)
COLLABORATORI: NUOVE VOCI

Per i collaboratori coordinati e continuativi, è stata predisposta la nuova voce 109 - "Compenso Aggiuntivo", che segue lo stesso trattamento previdenziale e fiscale della voce 108 - "Compenso Collaborazione".
Inoltre, sono state predisposte diverse nuove voci relative ai conguagli annuali Inps e Inail (vedi 'massimale contributivo inps', 'minimale e massimale inail'), oltre ad alcune opzioni da utilizzare per il conguaglio fiscale (vedi 'Conguaglio Fiscale: Voci disponibili').

Aprile 2001
(paghe087)
VOCI DI USO GENERALE

Sulla base delle richieste pervenuteci, è stata inserita la voce indicata di seguito.
Compenso Collaborazioni relativo all’anno precedente (nuova voce 107), da adoperare per evidenziare la parte di compenso, percepito dal collaboratore nel mese corrente, che deriva da prestazioni svolte nell’anno precedente. Nel caso in cui venga percepito soltanto il compenso relativo all’anno precedente, la voce 107 può essere adoperata in sostituzione della voce 108 (Compenso per collaborazioni). Se invece, nello stesso mese, sono presenti anche compensi relativi all’anno corrente, sulla voce 108 dovrà essere indicato l’importo complessivo dei compensi percepiti nel mese, mentre sulla voce 107 verrà indicata la parte relativa all’anno precedente (come evidenziato nel paragrafo Collaborazioni sull’Elenco delle Voci). Sia in busta paga che sulla nota contabile, i compensi relativi all’anno precedente vengono riportati come parte dei compensi corrisposti ai collaboratori.

Febbraio 2001
(paghe083)
COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Per la gestione delle collaborazioni coordinate e continuative, è stata predisposta la nuova voce 064 – ‘Fringe Benefit’, da utilizzare per assoggettare le retribuzioni in natura di cui beneficiano i collaboratori. In pratica, l’importo indicato sulla voce in questione va ad aumentare gli imponibili fiscali e previdenziali (Inps e Inai), senza influire sul netto in busta.
Comunichiamo inoltre che non risulta più necessario "agganciare" i collaboratori ad una posizione Inail, nel caso in cui questi non siano assicurati (nel mese di gennaio tale operazione era necessaria per evitare una segnalazione di errore).
Segnaliamo che possono essere gestiti automaticamente i collaboratori esenti da Inps ed assicurati Inail : a tale scopo è sufficiente impostare la voce 551 (contributoInps) sulle Voci Fisse, abilitando il campo Blocco Voce, oltre alla voce 554 (ritenuta Inail), riportando, come di consueto, il tasso Inail nel campo Quantità.
Infine, facciamo presente che, a causa del rinvio della scadenza dell’Autoliquidazione, la ritenuta Inail relativa al mese di febbraio dovrà necessariamente funzionare secondo gli stessi criteri adottati per il mese di gennaio, ossia facendo riferimento all’aliquota impostata sulla voce 554, anziché al tasso presente sui servizi dell’Autoliquidazione.