CERTIFICAZIONE UNICA/2017

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Stampa Modello Invio telematico Parcellazione Portale del Dipendente

Febbraio 2017
(acred637)
CU/2017 – INVIO TELEMATICO

La procedura ‘CU/2017: Invio telematico e stampa modello ordinario’ genera il file da utilizzare per l’invio telematico delle certificazioni; insieme al file, viene prodotta la stampa del corrispondente modello ordinario.

Di seguito sono riportate le indicazioni operative da seguire nelle diverse situazioni che si possono presentare nell’invio delle certificazioni all’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che la produzione del file telematico a scopo di controllo era già stata documentata con l’aggiornamento Acred636 del 15/02/2017. Precisiamo che i files prodotti prima del presente aggiornamento sono comunque validi anche per l’invio effettivo delle certificazioni (ovviamente, a condizione che sia andato a buon fine il controllo effettuato tramite il software dell’Agenzia delle Entrate).

Quando si utilizza la procedura ‘CU/2017: Invio telematico e stampa modello ordinario’ per l’invio effettivo del file, è consigliabile compilare i parametri richiesti secondo le modalità di seguito descritte.

  • Anno di competenza: indicare ‘2016’.

  • Ditta iniziale / finale: per considerare tutte le aziende, non occorre compilare i campi in questione; tali campi vanno utilizzati nel caso in cui si intenda lanciare la procedura per una singola azienda o un range di aziende.

  • Selezione Percipienti se non compilato, vengono selezionati tutti i percipienti; in alternativa, è possibile selezionare soltanto i percipienti della sezione Paghe, oppure soltanto quelli della sezione Extra-Paghe (su tutte le ditte considerate in base alle altre opzioni); è anche possibile selezionare un singolo percipiente, indicandone la matricola e la relativa sezione (in tal caso viene considerata la sola ditta indicata nel campo Ditta Iniziale).

  • Selezione zona: se non compilato, vengono selezionate tutte le zone; in alternativa, è possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice.

  • Ordinamento Certificazioni: ordine dei sostituti sulla stampa del modello ordinario (per codice ditta oppure alfabetico).

  • Condizione di Definitivo: per l’invio effettivo delle certificazioni, consigliamo di utilizzare l’opzione ‘D’, in modo da selezionare i soli sostituti che hanno la condizione di ‘Modello Definitivo’ sul servizio Frontespizio. Ricordiamo comunque che è possibile selezionare anche quelli che non hanno tale condizione, tramite le altre opzioni disponibili.

  • Selezione Certificazioni per l’invio effettivo delle certificazioni, consigliamo utilizzare l’opzione ‘N’, in modo da selezionare i soli sostituti che non hanno la casella ‘Invio telematico effettuato’ barrata sul servizio Frontespizio, escludendo così eventuali sostituti per i quali sono già state inviate le certificazioni. In caso di necessità, è comunque possibile selezionare anche i sostituti dove la suddetta casella risulta barrata, tramite le altre opzioni disponibili.

  • Trattamento Certificazioni: per l’invio effettivo delle certificazioni, consigliamo di utilizzare l’opzione ‘V’, in modo che venga barrata la casella ‘Invio telematico effettuato’ sul servizio Frontespizio; tali sostituti saranno così esclusi dai successivi lanci della procedura (utilizzando l’opzione ‘N’ nel campo Selezione Certificazioni, precedentemente descritto). Tramite le altre opzioni disponibili, è comunque possibile non barrare la suddetta casella (opzione ‘N’), oppure annullare l’eventuale barratura (“vistatura”) apposta in precedenza.

  • Numerazione Certificazioni per l’invio effettivo delle certificazioni, consigliamo di utilizzare le opzioni di “default”, corrispondenti a ‘Seleziona certificazioni numerate e non numerate’ nella prima opzione e ‘Memorizza progressivo su certificazione’ nella seconda opzione (viene riportato ‘XM’). E’ comunque opportuno leggere le indicazioni dettagliate relative a tali opzioni, riportate nel paragrafo ‘Numerazione Certificazioni’.

  • Codice Fiscale fornitore: il campo è obbligatorio e deve essere compilato indicando il codice fiscale del soggetto che effettua l’invio (“fornitore”). In caso di invio da parte dell’Intermediario, vengono selezionati tutti i sostituti sui quali è stato impostato lo stesso codice fiscale, nel campo relativo all’Intermediario (sezione ‘Presentazione telematica’ sul servizio Frontespizio). In caso di invio della propria certificazione (casella ‘Invio per conto proprio’ barrata sul servizio Frontespizio), viene invece selezionato il solo sostituto corrispondente al soggetto che effettua l’invio.

  • Tipo Fornitore: deve essere selezionato il codice ‘10’ in caso di invio da parte dell’Intermediario, oppure ‘01’ in caso di invio della propria certificazione (casella ‘Invio per conto proprio’ barrata sul servizio Frontespizio).

  • Modalità di invio: per l’invio effettivo delle certificazioni, consigliamo di utilizzare l’opzione ‘N’ (modalità normale). In tal modo, vengono inviate tutte le certificazioni presenti sui sostituti selezionati, ad eccezione di quelle “annullate”. La modalità “normale” può essere adottata per inviare le certificazioni non ancora trasmesse, oltre che per reinviare le certificazioni “scartate” dall’Agenzia delle Entrate (ossia quelle che hanno riportato un esito negativo sulle ricevute); in quest’ultimo caso, occorre seguire le indicazioni riportate al paragrafo ‘Reinvio di certificazioni’. Per l’eventuale reinvio di certificazioni già “accolte” dall’Agenzia delle Entrate (ossia quelle che hanno riportato un esito positivo sulle ricevute), occorre invece utilizzare le opzioni ‘S’ (sostituzione) oppure ‘A’ (annullamento): anche in questo caso, è necessario seguire le indicazioni riportate al paragrafo ‘Reinvio di certificazioni’.

  • Data firma sostituto: il campo è opzionale e permette di indicare la data della firma da parte del sostituto; è possibile indicare una data uguale o precedente al giorno corrente. La data della firma può anche essere indicata sul servizio Frontespizio, oppure sulla singola certificazione (nella finestra anagrafica del percipiente). Sul file telematico e sulla stampa del modello, viene presa con maggiore priorità la data indicata sulla singola certificazione, in sua assenza viene presa quella presente sul Frontespizio, in assenza anche di questa viene presa quella indicata al lancio della procedura. L’assenza della data di firma genera una segnalazione non bloccante da parte del programma di controllo.

  • Generazione PDF: per generare la stampa del modello ordinario, è possibile utilizzare l’opzione ‘S’ per produrre un’unica stampa contenente tutte le ditte, oppure l’opzione ‘X’ per produrre una stampa per ciascuna ditta (in tal caso, il file di stampa viene suffissato con il codice ditta). Occorre tenere presente che la stampa del modello comporta un tempo di elaborazione più lungo, quindi è consigliabile non richiederla se non si intende stamparlo effettivamente: in questo caso, selezionare l’opzione ‘N’ (la stampa del modello potrà essere generata successivamente).

    Ricordiamo che è disponibile anche l’opzione ‘Y’, tramite la quale i modelli vengono archiviati per singola ditta: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.

  • Altre opzioni di stampa: se è stata abilitata la stampa del modello ordinario (opzione ‘Generazione PDF’), è possibile impostare le seguenti opzioni di stampa secondo le proprie preferenze:

    • Stampare esclusivamente il Frontespizio e l’eventuale quadro CT (quest’ultimo soltanto se abilitato sul servizio Frontespizio); tale opzione è utile, in particolare, per la sottoscrizione del modello da parte del sostituto.
    • Indicare i codici ditta e matricola sulla prima riga di ciascuna pagina; ricordiamo che, prima della matricola, sulla stampa viene riportata l’indicazione della sezione Paghe (P) o Extra-Paghe (E).
    • Compilare i campi relativi alla firma del sostituto (frontespizio, quadro CT e prima pagina delle certificazioni) e dell’intermediario (frontespizio), riportando il cognome e nome del soggetto firmatario; in caso di società, il rappresentante legale (soggetto firmatario) viene rilevato dal servizio Frontespizio per quanto riguarda il sostituto, oppure direttamente dall’anagrafico per quanto riguarda l’intermediario.

I campi Soggetto Autorizzato e Opzioni di Archiviazione riguardano l’archiviazione, in formato PDF, del modello ordinario: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.

Ricordiamo che, per effettuare l’invio delle certificazioni, è necessario compilare preventivamente il servizio Frontespizio, in particolare per quanto riguarda la sezione ‘Presentazione Telematica’ e, dove richiesto, il ‘Quadro CT’. A tale scopo, è possibile consultare i paragrafi ‘Compilazione Frontespizio’ e ‘Compilazione quadro CT’.

Per impostare correttamente i parametri della procedura, nelle varie situazioni che si possono presentare in caso di reinvio delle certificazioni, è opportuno consultare i paragrafi ‘Numerazione certificazioni’ e ‘Reinvio di certificazioni’.

La procedura genera il file da utilizzare per l’invio telematico delle certificazioni, con il nome ‘CUR-telematico.txt’.

Viene prodotto anche l’elenco dei soggetti presenti nel file, col nome ‘CUR-elenco-telematico’: per ciascun sostituto, sono elencati i singoli percipienti, presenti nella sezione Paghe (‘P’) o extra-Paghe (‘E’). In corrispondenza dei singoli percipienti sono indicate le sezioni compilate (lavoro dipendente / lavoro autonomo), il numero assegnato alla singola certificazione ed il numero dei relativi moduli (esempio: “Certificazione 00000015/01” corrisponde alla certificazione n. 15 modulo 1). Per i soggetti “esclusi dalla precompilata” viene riportata un’apposita segnalazione.

Inoltre, viene prodotta la stampa del modello ordinario, con il nome ‘CU-ordinario-1cp’ (se è stata richiesta la stampa per singola ditta, viene aggiunto il codice ditta al nome della stampa). Il modello ordinario è in copia singola e comprende il frontespizio e l’eventuale quadro CT. Ricordiamo che la stampa del modello ordinario riporta tutti i dati presenti nel file telematico: di conseguenza, la stampa può essere utilizzata anche a scopo di controllo.
Ricordiamo che, sia in caso di stampa unica che per singola ditta, dopo un massimo di 100 certificazioni viene prodotto un secondo file di stampa, incrementando un numero progressivo di tre cifre presente nel nome del file (in caso contrario, le dimensioni del file PDF diventerebbero eccessive).

Infine, viene prodotto anche un report in formato CSV (apribile in Excel), col nome ‘CU-totali-ritenute.csv’, sul quale è riportato l’elenco dei sostituti ed i totali delle ritenute e dei rimborsi risultanti dalle certificazioni inviate. I totali sono calcolati a livello di sostituto, considerando le ritenute ed i rimborsi presenti sul file telematico, sia per quanto riguarda la sezione lavoro dipendente che la sezione lavoro autonomo. Il report viene generato soltanto se la modalità di invio è impostata a ‘Normale’ e può essere utilizzato per eventuali controlli.

Per quanto riguarda il file telematico, ricordiamo che i sostituti sono sempre riportati in ordine di codice fiscale. Sulle stampe prodotte, invece, i sostituti sono riportati nell’ordine richiesto (codice ditta o alfabetico).

Effettuando il controllo del file telematico, tramite il software dell’Agenzia delle Entrate, si possono ottenere errore di diversa “gravità”: ricordiamo che gli errori siglati con un solo asterisco (‘*’) costituiscono delle semplici segnalazioni e non provocano problemi nell’invio delle certificazioni. Anche gli errori siglati con due asterischi (‘**’) oppure con tre asterischi ed una ‘C’ (‘***C’), permettono comunque di inviare le certificazioni: in questi casi, però, occorre barrare la casella ‘Conferma invio con dati non conformi’ sulle singole certificazioni interessate (la casella si trova sulla finestra anagrafica del percipiente, nella sezione ‘Invio telematico’). Dove possibile, ovviamente, è opportuno effettuare le correzioni necessarie per evitare questo tipo di errore.

Relativamente al modello ordinario, ricordiamo che è composto come di seguito indicato:

  • frontespizio (1 pagina per ogni sostituto)
  • quadro CT (se abilitato, 1 pagina per ogni sostituto)
  • quadro relativo ai dati anagrafici del sostituto e del percipiente (1 pagina per ogni certificazione)
  • quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente (8 pagine per ogni certificazione / modulo)
  • quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo (1 pagina per ogni certificazione / modulo)

Nel modello non sono comprese le schede per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille e le istruzioni per il contribuente.

In merito ai dati anagrafici del sostituto, ricordiamo che sulla stampa del modello e sul file telematico viene riportata la residenza (persone fisiche) / sede legale (società) oppure il domicilio fiscale (se compilato), rilevati dal servizio ‘Ditta – Anagrafico’, nella decorrenza valida al 28/02/2017. Ricordiamo, inoltre, che la casella ‘Riporta sede attività principale’, se barrata sul servizio ‘Frontespizio’, ha effetto unicamente sull’indirizzo riportato sulla stampa del quadro relativo ai dati del sostituto e del percipiente: sul file telematico viene comunque riportata la residenza / sede legale oppure il domicilio fiscale.
Ricordiamo, infine, che il modello ministeriale non prevede uno spazio sufficiente per indicare la ragione sociale. Per le società, quindi, la ragione sociale viene riportata sulla stampa utilizzando sia lo spazio previsto per la denominazione (o per il cognome, in caso di persone fisiche), sia lo spazio previsto per il nome (in caso di persone fisiche).

Precisiamo che i recapiti (telefono / fax / cellulare / mail) del sostituto e/o dell’intermediario devono essere indicati sul servizio ‘Ditta – Anagrafico’, in corrispondenza dei rispettivi codici fiscali. Per quanto riguarda il Frontespizio e la sezione Dati Anagrafici delle singole certificazioni, precisiamo che viene semplicemente riportato il primo numero di telefono (o di fax, in assenza del telefono) ed il primo indirizzo mail tra quelli inseriti sul servizio anagrafico. Per quanto riguarda, invece, il numero di cellulare del sostituto e dell’intermediario, da riportare nel quadro CT, viene controllato che la casella ‘Valido per modelli fiscali’ risulti barrata, in corrispondenza del primo numero di telefono indicato come “cellulare”.

Ricordiamo che i soggetti utilizzati in qualità di “fornitori” (ossia i soggetti che effettuano l’invio della CU) devono risultare presenti nell’elenco degli intermediari. Per gestire tale elenco, occorre aprire la finestra di scelta dell’intermediario, sul servizio Frontespizio: per inserire un nuovo soggetto nell’elenco, è sufficiente cliccare sulla casella ‘Inserimento nuovo intermediario’ (si trova in coda all’elenco). Ricordiamo, inoltre, che i dati anagrafici dei soggetti che effettuano l’invio della CU devono essere presenti sul servizio ‘Ditta – Anagrafico’, in corrispondenza del relativo codice fiscale.

Come negli anni precedenti, sul file telematico non possono essere indicati importi negativi (ad eccezione della sezione Inpdap e Altri enti). L’eventuale presenza di importi negativi genera lo scarto delle certificazioni: per individuarli, vengono emesse apposite segnalazioni dalle procedure di stampa e di invio telematico. Analoghe segnalazioni vengono prodotte anche dal programma di controllo ‘CONCURDP’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie. Gli eventuali importi negativi devono essere annullati sui servizi della CU, prima di procedere alla stampa o all’invio delle certificazioni.

COMPILAZIONE FRONTESPIZIO

Sul servizio ‘Frontespizio’ deve risultare compilata la sezione relativa alla ’Presentazione Telematica’ della certificazione.

Ricordiamo che il codice fiscale dell’intermediario e la modalità di invio vengono compilati dalla procedura di conversione dall’anno precedente (aggiornamento Acred633 del 24/01/2017), riportando le condizioni presenti sulla CU/2016 o, in sua assenza, sul modello 770/2016. Per i nuovi sostituti, invece, occorre compilare manualmente la suddetta sezione.

Per tutti i sostituti inviati tramite un intermediario, occorre compilare la data dell’impegno alla trasmissione telematica: tale data non può essere successiva alla data in cui viene effettuato l’invio delle certificazioni.
Inoltre, in caso di invio da parte dell’intermediario, è necessario che risulti compilato il corrispondente codice fiscale (va selezionato dall’elenco degli intermediari) e che sia impostata una delle opzioni previste nel campo ‘Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione’ (predisposta dal sostituto oppure predisposta dall’intermediario).

In caso di invio della propria dichiarazione da parte del sostituto, occorre invece barrare la casella ‘Invio per conto proprio’: tale condizione è alternativa rispetto all’invio da parte dell’intermediario.

Ricordiamo che è necessario attribuire la condizione di ‘Definitivo’ sul servizio ‘Frontespizio’ (quindi a livello di sostituto), DOPO avere trasferito i dati dagli archivi Paghe: in generale, è opportuno attribuire tale condizione quando si ritiene che i dati presenti in archivio siano completi e pronti per essere stampati o riportati sul file telematico. In tal modo, si eviterà di perdere i dati inseriti o modificati manualmente, in caso di lancio accidentale della procedura di generazione dagli archivi Paghe o di conversione dall’anno precedente. Ricordiamo che la condizione di ‘Definitivo’ non impedisce di operare sui servizi della CU, per effettuare correzioni o modifiche di qualsiasi genere.

Ricordiamo che il numero di certificazioni visualizzato sul servizio ‘Frontespizio’ corrisponde al numero delle certificazioni incluse nell’ultimo invio telematico effettuato; tale numero è richiesto sul file telematico e deve appunto corrispondere, per ciascun sostituto, alle certificazioni effettivamente riportate nel file (il numero di certificazioni viene aggiornato anche dalla procedura di stampa del modello sintetico, in questo caso senza alcun effetto sul file telematico).

Ricordiamo, infine, che il campo relativo al ‘Rappresentante Legale’ viene aggiornato automaticamente dalla procedura di conversione dall’anno precedente, riportando il rappresentante legale indicato nell’archivio anagrafico delle aziende. L’indicazione del rappresentante legale è obbligatoria per le società: precisiamo che, ai fini della stampa e dell’invio della CU, è possibile attribuire o modificare il rappresentante legale operando direttamente sul servizio ‘Frontespizio’. Il soggetto indicato come rappresentante legale deve comunque risultare presente sul servizio ‘Ditta – Anagrafico’.

COMPILAZIONE QUADRO CT

Il quadro CT svolge la funzione di “prima” comunicazione per la ricezione del 730-4 inviata da un determinato sostituto: deve quindi essere compilato da parte dei soli sostituti che non hanno mai inviato una precedente comunicazione per la ricezione del 730-4 (e neppure il corrispondente quadro CT, unitamente alle CU degli anni precedenti), a condizione che stiano inviando certificazioni contenenti la sezione dei redditi di lavoro dipendente.

Il quadro CT viene generato soltanto se è stata barrata la casella ‘Compilazione quadro CT’ sul servizio ‘Frontespizio’: in tal caso, è necessario compilare la sezione ‘Quadro CT – Comunicazione per la ricezione del 730-4’.
In particolare, occorre scegliere la sezione del quadro CT da compilare: ‘A’ per la ricezione del 730-4 da parte del sostituto, oppure ‘B’ per la ricezione del 730-4 da parte dell’intermediario (indicare i dati aggiuntivi eventualmente richiesti).
Precisiamo che il campo Codice Sede Entratel, se non compilato sul servizio, viene riportato sul file telematico col valore “000” (le istruzioni prevedono l’indicazione di un valore compreso tra “000” e “999”).

Ricordiamo nuovamente che i recapiti (telefono / fax / cellulare / indirizzo mail) del sostituto e/o dell’intermediario devono essere indicati sul servizio ‘Ditta – Anagrafico’, in corrispondenza dei rispettivi codici fiscali.
Precisiamo che il numero di cellulare viene riportato sul quadro CT soltanto se, sul servizio ‘Ditta – Anagrafico’, tale numero è espressamente indicato come “cellulare” (campo Tipo) ed è barrata la casella ‘Valido per modelli fiscali’.

Ricordiamo che, barrando la casella ‘Riporta indirizzo mail intermediario in assenza di quello del sostituto’ viene riportato, sulla stampa e sul file telematico, l’indirizzo mail dell’intermediario nel caso in cui non sia disponibile quello del sostituto.

In presenza del quadro CT, il programma di controllo dell’Agenzia delle Entrate segnala l’assenza del numero di cellulare del soggetto che riceverà il 730-4 (il sostituto se è compilata la sezione A / l’intermediario se è compilata sezione B). Il dato in questione non è obbligatorio se è presente il corrispondente indirizzo mail, quindi tale segnalazione non è bloccante.

Su richiesta, è stato previsto il campo ‘Codice fiscale intermediario per ricezione 730-4 (se diverso da intermediario per invio CU)’: tale campo può essere compilato soltanto se si ha necessità di indicare un intermediario per la ricezione del 730 diverso dall’intermediario che effettua l’invio della CU (le specifiche tecniche consentono tale distinzione).

COMPILAZIONE CU – CASI PARTICOLARI

Come negli anni precedenti, l’eventuale residenza estera dei sostituti può essere indicata nell’apposita finestra prevista sul servizio ‘Frontespizio’. Per quanto riguarda i percipienti, la residenza estera può essere indicata nella corrispondente sezione prevista sulla finestra anagrafica del percipiente.

Precisiamo che, per i soggetti “esclusi dalla precompilata”, individuati dalla presenza del codice ‘2’ nel campo 10 dell’anagrafico del percipiente, vengono automaticamente escluse tutte le sezioni relative ai dati fiscali dei redditi da lavoro dipendente, sia per quanto riguarda l’invio telematico che la stampa dei modelli. Fanno eccezione la sezione Tfr e le corrispondenti annotazioni cod. ‘AY’, le quali vengono sempre riportate sia sulla stampa che sul file telematico.
Ricordiamo che il campo ‘Esclusione da precompilata’ si trova nella finestra anagrafica dei percipienti e deve essere compilato dall’Utente nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali, ad eccezione dei soggetti gestiti solo ai fini Inail, per i quali viene riportato automaticamente il codice ‘2’ dalla procedura di generazione dagli archivi Paghe.
La condizione di soggetto “escluso dalla precompilata” viene visualizzata sui servizi della CU relativi ai dati fiscali, in corrispondenza del percipiente selezionato (l’indicazione è riportata tra parentesi, dopo il codice matricola).

Nell’aggiornamento Acred636 del 15/02/2017 sono riportate alcune indicazioni relative alla compilazione dei punti 601 (sostituto d’imposta estinto) o 602 (passaggio diretto senza estinzione del sostituto). Precisiamo comunque che, in caso di operazioni straordinarie e successioni, con o senza estinzione del precedente sostituto, è opportuno verificare che le varie sezioni della CU risultino compilate secondo i criteri indicati nelle istruzioni ministeriali.

Segnaliamo che, a differenza dell’anno precedente, la condizione di “esclusione dalla precompilata” (codice ‘2’ nel campo 10 dell’anagrafico del percipiente) non deve essere assegnata, in caso di passaggio diretto, sulle certificazioni prodotte del sostituto cedente non estinto, in quanto tale condizione non consentirebbe di trasmettere i dati fiscali. Ricordiamo che, nel caso in questione, occorre barrare la casella 602, sulla CU del sostituto cedente non estinto.

Come negli anni precedenti, se si ha necessità di esporre, sulla CU, un dato che non è stato gestito, in ambito Paghe, tramite delle apposite voci, occorre indicare il dato in questione direttamente sui servizi della CU (a titolo di esempio, occorre indicare direttamente sulla CU le ritenute sospese, gli oneri deducibili, i redditi prodotti all’estero).

NUMERAZIONE CERTIFICAZIONI

Sulla procedura ‘Invio telematico e stampa modello ordinario’, il campo Numerazione Certificazioni consente di effettuare una selezione sulla condizione di certificazione già inviata oppure non ancora inviata; tale controllo viene effettuato a livello di singola certificazione (singolo percipiente).

A tale proposito precisiamo che, per ogni singola certificazione riportata nel file telematico, viene attribuito un numero progressivo, che la identifica in modo univoco tra le certificazioni relative allo stesso sostituto (riparte da 1 per ogni ditta). Tale numero viene automaticamente memorizzato nell’archivio della CU, con le seguenti modalità:

  1. per quanto riguarda la sezione del lavoro dipendente, è riportato nel campo ‘Progressivo certificazione’, presente nella finestra anagrafica del percipiente e visibile anche sul servizio ‘IRPEF’;
  2. per quanto riguarda la sezione del lavoro autonomo, è riportato nel campo ‘Progressivo certificazione’, presente sul servizio ‘Lavoro Autonomo’.

Sulla procedura ‘Invio telematico e stampa modello ordinario’, nella finestra relativa al campo Numerazione Certificazioni, sono disponibili due diverse opzioni:

  1. Tramite la prima opzione è possibile:
    • selezionare sia le certificazioni numerate che quelle non numerate – considera sia le certificazioni già inviate sia quelle non ancora inviate (opzione attribuita automaticamente, a meno di una diversa scelta da parte dell’Utente);
    • selezionare le sole certificazioni non numerate – considera le sole certificazioni non ancora inviate, da utilizzare nel caso di un ulteriore invio di certificazioni che deve comprendere soltanto quelle non ancora inviate;
    • selezionare le sole certificazioni numerate – considera le sole certificazioni già inviate, da utilizzare nel caso in cui occorra reinviare le sole certificazioni già inviate.
  2. Tramite la seconda opzione è possibile:
    • memorizzare il numero progressivo sulle certificazioni, in modo che sia visibile sui servizi della CU secondo il criterio sopra descritto (opzione attribuita automaticamente, a meno di una diversa scelta da parte dell’Utente);
    • non memorizzare il numero progressivo sulle certificazioni, da utilizzare se il file telematico viene generato solo a scopo di controllo, senza inviarlo effettivamente;
    • annullare il numero progressivo memorizzato, da utilizzare (eventualmente) se si vuole annullare la numerazione attribuita con un precedente lancio, nel caso in cui quest’ultimo fosse stato effettuato per errore;
    • mantenere il numero progressivo già attribuito, da utilizzare per riportare nuovamente il numero progressivo attribuito in un lancio precedente; quest’ultima opzione va utilizzata nel caso in cui si debbano reinviare eventuali certificazioni “scartate” dall’Agenzia delle Entrate (esito negativo sulle ricevute), secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo ‘Reinvio di certificazioni’.

Precisiamo che le opzioni sopra descritte, relative alla numerazione delle certificazioni, non hanno effetto in caso di invio delle sole certificazioni “annullate” (modalità di invio descritta al paragrafo ‘Reinvio di certificazioni’).

REINVIO DI CERTIFICAZIONI

Quando si devono inviare nuovamente delle certificazioni, occorre distinguere tra due diverse situazioni:

  1. reinvio di singole certificazioni “scartate” al momento dell’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, quindi con segnalazione di esito negativo sulle ricevute Entratel; precisiamo che si tratta di situazioni particolari, come ad esempio l’indicazione di un codice fiscale formalmente corretto ma non presente nell’anagrafica tributaria;

  2. reinvio di certificazioni già accettate da parte dell’Agenzia delle Entrate, allo scopo di rettificare i dati trasmessi (invio per sostituzione) o di annullare interamente le certificazioni (invio per annullamento).

CASO 1: Reinvio di singole certificazioni “scartate”

Nel caso in cui sia necessario reinviare singole certificazioni “scartate” (dopo aver effettuato le necessarie correzioni), occorre lanciare la procedura ‘Invio telematico e stampa modello ordinario’ con le seguenti opzioni:

  • Selezione Certificazioni: impostare ‘Certificazioni già inviate’ (‘S’);
  • Selezione Percipienti: impostare la Sezione (Paghe / Extra-Paghe) ed indicare la Matricola del percipiente di cui si deve reinviare la certificazione (occorre lanciare la procedura per ciascuna certificazione “scartata”);
  • Modalità di Invio: impostare ‘Normale’ (‘N’), in quanto si tratta di certificazioni non acquisite dall’Agenzia;
  • Numerazione Certificazioni: impostare ‘Seleziona solo certificazioni numerate’ nel primo campo e ‘Mantieni progressivo già attribuito’ nel secondo campo (viene riportato ‘SX’), in modo da riportare nuovamente il numero progressivo attribuito al momento del precedente invio.

CASO 2: Reinvio per sostituzione o annullamento

Nel caso in cui occorra inviare nuovamente delle certificazioni che sono state già state accettate dall’Agenzia delle Entrate, per rettificare eventuali errori o annullare le stesse certificazioni, diventa necessario inserire il protocollo ed il progressivo attribuiti dall’Agenzia delle Entrate (sono indicati sulle ricevute Entratel), riportandoli negli appositi campi di seguito descritti; inoltre, occorre compilare il campo ‘Tipo di invio’ sulle singole certificazioni interessate.

Ricordiamo che il numero di protocollo risultante dalle ricevute può essere indicato sul servizio ‘Frontespizio’, riportandolo nel campo ‘Protocollo invio telematico CU/2017’: tale protocollo viene considerato per tutte le certificazioni presenti in archivio (a meno che non venga indicato un diverso protocollo sulla singola certificazione). Nel caso in cui le certificazioni di uno stesso sostituto siano state trasmesse con diversi invii separati, il numero di protocollo non sarà lo stesso per tutte le certificazioni: in questo caso, è possibile indicare sul ‘Frontespizio’ il protocollo che interessa il maggior numero di certificazioni ed indicare poi un diverso numero di protocollo sulle sole certificazioni interessate, riportandolo nel campo ‘Protocollo (se diverso da frontespizio)’ sulla finestra anagrafica del percipiente (sezione ‘Ricevuta invio’).

A livello di singola certificazione, è necessario indicare il numero progressivo risultante dalle ricevute (sulle ricevute, tale numero viene riportato subito dopo il numero di protocollo): ricordiamo che il suddetto progressivo NON corrisponde al ‘Progressivo Certificazione’ attribuito automaticamente dalla procedura di invio telematico.
Sempre a livello di singola certificazione, è necessario compilare anche il campo ‘Tipo di invio’, impostando la condizione ‘Sostituita’ (invio per sostituzione, in caso di rettifiche) oppure ‘Annullata’ (invio per annullamento).
Il progressivo risultante dalle ricevute ed il tipo di invio devono essere indicati:

  • per quanto riguarda le certificazioni di lavoro dipendente, sulla finestra anagrafica del percipiente, compilando i campi ‘Progressivo’ e ‘Tipo di invio’ della sezione ‘Ricevuta invio – Lavoro dipendente’ (sul servizio ‘IRPEF’ vengono visualizzati i dati in questione, insieme al numero di protocollo);
  • per quanto riguarda le certificazioni di lavoro autonomo, in caso di annullamento sulla finestra anagrafica del percipiente, compilando i campi ‘Progressivo’ e ‘Tipo di invio’ della sezione ‘Ricevuta invio – Lavoro autonomo’; in caso di sostituzione, sul servizio ‘Lavoro Autonomo’, anche in questo caso compilando i campi ‘Progressivo’ e ‘Tipo di invio’ della sezione ‘Ricevuta invio’ (nella sezione viene visualizzato anche il numero di protocollo).

Una volta inseriti il protocollo, il progressivo ed il tipo di invio, occorre lanciare la procedura ‘Invio telematico e stampa modello ordinario’ per generare il file contenente le certificazioni da sostituire o da annullare.
Sulla procedura, nel campo Modalità di Invio, selezionare l’opzione ‘Sostituzione’ (‘S’) oppure ‘Annullamento’ (‘A’): in tal modo, nel file generato vengono riportate le sole certificazioni da reinviare, sulle quali è stata impostata la condizione di ‘Sostituita’ oppure di ‘Annullata’ nel campo ‘Tipo di invio’.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate non consente di annullare o sostituire il Frontespizio ed il quadro CT (i quadri in questione possono essere comunque reinviati, insieme ad almeno una certificazione).

PORTALE DEL DIPENDENTE

Segnaliamo che è possibile consegnare la CU/2017 direttamente ai dipendenti ed ai collaboratori interessati, attraverso il Portale del Dipendente (ricordiamo che il servizio in questione è disponibile per i soli Utenti abilitati).

Le modalità operative restano le stesse degli anni precedenti: le aziende interessate alla consegna tramite il portale devono essere abilitate tramite il servizio ‘Abilitazione portale’. A tale scopo, è sufficiente indicare il giorno e mese della consegna, nella sezione relativa ai modelli CUD / CU. Precisiamo che le aziende già abilitate per la CU/2015 o per la CU/2016 risultano abilitate anche per la CU/2017: per tali aziende, tuttavia, è opportuno variare il giorno e mese della consegna (occorre tenere presente che il termine per la consegna è stato posticipato dal 28 febbraio al 31 marzo).

A partire dal giorno e mese indicato per la consegna, i modelli CU/2017 risulteranno automaticamente disponibili sul Portale del Dipendente, a condizione che sia stata precedentemente generata la stampa del modello sintetico o del modello ordinario (anche senza stampare effettivamente i modelli). Nel caso in cui il giorno e mese della consegna vengano modificati dopo aver generato la stampa del modello, occorrere lanciare nuovamente la procedura di stampa, in modo che la data di consegna sul Portale del Dipendente venga aggiornata di conseguenza.

Sul Portale del Dipendente viene consegnato il modello sintetico, in doppia copia e comprensivo delle istruzioni.

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

Ricordiamo che, tramite il servizio di Archiviazione Documentale (disponibile per i soli Utenti abilitati) è possibile archiviare automaticamente il modello ordinario e/o il modello sintetico, in formato PDF e suddivisi per ditta.
La documentazione relativa all’archiviazione dei modelli ordinario e sintetico sarà inclusa in un apposito aggiornamento (il procedimento di archiviazione rimarrà sostanzialmente lo stesso dell’anno precedente). E’ opportuno attendere il suddetto aggiornamento, prima di procedere all’archiviazione dei modelli.

Facciamo presente che le istruzioni della CU/2017 prevedono espressamente la conservazione delle certificazioni trasmesse, da parte dell’Intermediario, secondo le stesse regole previste per il modello 770. Anticipiamo che sarà data la possibilità, agli Utenti che ne faranno richiesta, di archiviare e conservare in modalità sostitutiva le Certificazioni Uniche, secondo modalità operative analoghe a quelle previste per il LUL. Ricordiamo che la conservazione in modalità sostitutiva consente di non stampare la copia cartacea dei modelli che devono essere conservati.

Anticipiamo inoltre che, sempre tramite il servizio di Archiviazione Documentale, sarà possibile importare anche le ricevute Entratel in formato PDF, suddividendole ed archiviandole automaticamente per ditta (analogamente a quanto previsto per i modelli ordinario e sintetico). Sarà anche possibile importare i numeri protocollo e progressivo presenti sulle stesse ricevute, riportandoli automaticamente sulle certificazioni gestite nell’archivio della CU/2017.

PARCELLAZIONE CU

E’ possibile utilizzare i servizi della Parcellazione (menù Amministratore Paghe) per determinare, in automatico, le quote per la gestione della Certificazione Unica.

Sui servizi della Parcellazione, occorre innanzitutto definire le causali relative ai modelli CUD – CU, attraverso il servizio ‘Parcellazione: Definizione Causali’ (tale operazione non è necessaria se è già stata svolta nell’anno precedente).

Una volta definite le causali da utilizzare per la CU, per ciascuna causale occorre definire il calcolo da effettuare, attraverso il servizio ‘Parcellazione: Definizione Listino’. Su tale servizio, occorre fare riferimento agli “eventi” relativi alla Certificazione Unica (codici evento da 1100 a 1215 nell’apposito elenco). Precisiamo che per “soggetti esclusi dalla precompilata” si intendono i percipienti per i quali risulta compilato il campo 10 della parte anagrafica.

Per ottenere il calcolo automatico delle quote relative alla CU, occorre lanciare il programma ‘CURQUOTE’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’).
Sulla procedura, deve essere impostata Data Iniziale ‘01-01-2016’ e Data Finale ‘31-12-2016’.
Le quote calcolate vengono memorizzate, nell'archivio delle partite, in corrispondenza del mese di marzo 2017.

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DEL 730

Per quanto riguarda la “normale” comunicazione per la ricezione del 730, ricordiamo che deve essere inviata in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (eventualmente anche tramite il quadro CT della CU/2015 o CU/2016), come ad esempio la variazione dell’intermediario abilitato.
Segnaliamo che, ad oggi, non risultano variazioni, rispetto all’anno precedente, in merito a tale comunicazione.

CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

Ricordiamo che le certificazioni relative ai lavoratori domestici, esclusi dalla Certificazione Unica, possono essere prodotte utilizzando il programma ‘STASSDOM’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’), secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti.

Febbraio 2017
(acred636)
CERTIFICAZIONE UNICA “CU/2017”

Sulla Certificazione Unica “CU/2017”, è possibile generare la sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente, a partire dai dati presenti negli archivi Paghe, effettuando i controlli previsti tramite le apposite stampe.
E’ anche possibile produrre il file per l’invio telematico, da utilizzare per effettuare il controllo tramite il software dell’Agenzia delle Entrate; insieme al file, viene prodotta la stampa del modello ordinario.
Inoltre, è possibile produrre la stampa del modello sintetico, da consegnare ai percipienti.
E’ possibile produrre anche la stampa dell’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario.

Ricordiamo che il termine per l’invio della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate rimane fissato al 7 marzo, mentre il termine per la consegna del modello sintetico ai percipienti da quest’anno è posticipato al 31 marzo.

Alcune pubblicazioni hanno riportato la notizia che, in occasione di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate avrebbe confermato la possibilità di inviare le certificazioni che non contengono dati utili per il 730 (in particolare quelle che contengono solo redditi da lavoro autonomo con causale esclusa dal 730) entro il termine previsto per l’invio del modello 770, corrispondente al 31 luglio. Ad oggi, tuttavia, di tale indicazione non si trova traccia nelle istruzioni della CU/2017 o nelle comunicazioni ufficiali riportate sul sito dell’Agenzia.

Per quanto riguarda la sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente, le principali novità introdotte sulla CU/2017, rispetto all’anno precedente, sono le seguenti:

  • è stata aggiunta la sezione relativa alle somme soggette a detassazione ed ai relativi conguagli;
  • nella sezione Tfr è stata aggiunta l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr;
  • nella sezione dell’assistenza fiscale è stata aggiunta l’indicazione della presenza del 730-4 integrativo;
  • è stato precisato che l’indicazione del codice fiscale del coniuge non a carico non è obbligatoria;
  • è stata aggiunta la sezione relativa ad eventuali rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione;
  • sono state modificate le sezioni Inps dei parasubordinati e dei dipendenti ex-Inpdap.

Col presente aggiornamento, è anche possibile trasferire, nella sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, eventuali soggetti gestiti in ambito Paghe (associati in partecipazione e autonomi occasionali). Precisiamo che tale trasferimento non interferisce in alcun modo con i dati eventualmente già inseriti nella sezione dei redditi da lavoro autonomo.

Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2017’, predisposto con l’aggiornamento Acred633 del 24/01/2017, risultano adesso disponibili anche i servizi relativi alla sezione dei redditi da lavoro dipendente (descritti al paragrafo Gestione quadri lavoro dipendente), in aggiunta ai servizi del Frontespizio e della sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo.

Sempre sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2017’, sono adesso disponibili le procedure per la generazione dei dati dagli archivi Paghe (descritta al paragrafo Generazione da archivi Paghe), per la stampa del modello sintetico, per la produzione del file telematico e la stampa del modello ordinario; tali procedure si aggiungono alla conversione dei dati dall’archivio della CU relativa all’anno precedente, rilasciata con l’aggiornamento Acred633.

ATTENZIONE: CONVERSIONE DA ANNO PRECEDENTE

Ricordiamo che la procedura di conversione dei dati dall’archivio della CU relativa all’anno precedente è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred633 del 24/01/2017.

La procedura di conversione è ‘CU/2017: Conversione da anno precedente’, disponibile sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2017’, in corrispondenza della voce ‘Procedure di elaborazione e stampa’.
Le indicazioni operative per lanciare la suddetta procedura, sono riportate nell’aggiornamento Acred633.

Riguardo alla procedura di conversione dall’anno precedente, occorre tenere presente quanto segue:

  • se la procedura di conversione NON è stata ancora eseguita, occorre eseguirla PRIMA di procedere al trasferimento dei dati dall’archivio Paghe (quest’ultimo è descritto al paragrafo Generazione da archivi Paghe);

  • se, invece, la procedura di conversione è già stata eseguita e, soprattutto, se sono già stati inseriti i dati nella sezione lavoro autonomo, la procedura di conversione NON deve essere rilanciata, in quanto cancellerebbe i dati inseriti; a quest’ultimo proposito, ricordiamo che è possibile proteggere i dati inseriti nella sezione lavoro autonomo, impostando la condizione “Modello definitivo per quadro lavoro autonomo”.

Febbraio 2017
(acred636)
CU/2017 – GENERAZIONE DA ARCHIVI PAGHE

Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2017’, in corrispondenza delle ‘Procedure di elaborazione e stampa’, è adesso disponibile la procedura ‘CU/2017: Generazione da archivi Paghe’.

Tramite tale procedura è possibile generare i dati previsti nella sezione della CU relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, per tutti i soggetti gestiti in ambito Paghe (dipendenti, collaboratori, soggetti gestiti solo ai fini Inail).
Inoltre, tramite la stessa procedura è possibile generare la sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, per eventuali soggetti interessati gestiti in ambito Paghe (associati in partecipazione e autonomi occasionali).

Ricordiamo nuovamente che la procedura ‘CU/2017: Generazione da archivi Paghe’ deve essere utilizzata DOPO aver effettuato la conversione dei dati dall’archivio della CU relativa all’anno precedente: a tale scopo, occorre utilizzare la procedura ‘CU/2017: Conversione da anno precedente’, rilasciata con l’aggiornamento Acred633 del 24/01/2017 (per le indicazioni operative, fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred633).

Al lancio della procedura ‘CU/2017: Generazione da archivi Paghe’, indicare l’anno di competenza ‘2016.

E’ possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice; in assenza di tale indicazione, vengono selezionate automaticamente tutte le zone. In generale, non occorre compilare i codici ditta iniziale e finale: tali campi possono essere utilizzati nel caso in cui fosse necessario rilanciare la procedura di conversione per una o più aziende.

Per quanto riguarda le opzioni relative alla selezione dei dipendenti, precisiamo che possono essere utilizzate soltanto per generare i dati relativi ai dipendenti cessati nel corso del 2017, in caso di richiesta della CU da parte dei soggetti interessati. Tali opzioni NON devono essere utilizzate per la generazione dei dati relativi all’anno 2016. A tale riguardo, precisiamo che occorre generare i dati relativi all’anno di competenza 2016 per TUTTI i dipendenti: anche nel caso in cui, nel corso dell’anno 2016, sia stata generata la CU per i dipendenti cessati (in caso di richiesta da parte di questi ultimi), i dati in questione devono essere comunque rigenerati.

Per abilitare la generazione della sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente, è sufficiente selezionare l’opzione ‘S’ nel campo ‘Genera dati Lavoro Dipendente’. La procedura genera la sezione dei dati fiscali (Irpef e addizionali, arretrati, detassazione, assistenza fiscale), la sezione del Tfr, le annotazioni relative ai dati fiscali ed al Tfr, la sezione dei familiari a carico, le sezioni Inps relative ai dipendenti ed ai collaboratori, la sezione Inail.
Relativamente alla generazione dei dati fiscali, sono disponibili le opzioni previste nei campi ‘Opzioni trattamento dati’ e ‘Ulteriori informazioni’, descritte al paragrafo ‘Generazione dati lavoro dipendente’.

Per abilitare la generazione della sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, è sufficiente selezionare l’opzione ‘S’ nel campo ‘Genera dati Lavoro Autonomo’. Ricordiamo nuovamente che eventuali dati già inseriti tramite il servizio ‘CU/2017 – Lavoro Autonomo’ non vengono sovrascritti né cancellati (tranne nel caso in cui fossero stati inseriti sui percipienti presenti nella sezione Paghe, anziché sui percipienti della sezione Extra-Paghe).

Precisiamo che la procedura NON effettua la generazione dei dati nel caso in cui risulti impostata la condizione di ‘Modello Definitivo’ sul servizio ‘CU/2017 – Frontespizio’: tale condizione vale per l’intera azienda ed inibisce la generazione dei dati dagli archivi Paghe, sia per la sezione Lavoro Dipendente che per la sezione Lavoro Autonomo.
Riguardo alla sezione Lavoro Autonomo, la generazione dagli archivi Paghe (per eventuali associati in partecipazione o autonomi occasionali) viene inibita anche dalla condizione di ‘Modello definitivo per quadro Lavoro Autonomo’.
Ricordiamo che entrambe le condizioni di “modello definitivo” evitano anche l’eliminazione dei dati, in caso di lancio (accidentale) della procedura di conversione dall’anno precedente.

La procedura genera, per ogni sezione trattata, l’elenco dei soggetti elaborati (‘CUpag.NomeQuadro.elenco’) e la lista degli errori e segnalazioni (‘CUpag.NomeQuadro.errori’). Nella documentazione in linea sulla procedura (‘Help’) è riportato l’elenco e la descrizione di tutte le stampe prodotte.
Consigliamo di controllare le liste degli errori e segnalazioni: alcune situazioni segnalate possono non rappresentare un problema (ad esempio la segnalazione di assenza di dati utili su soggetti per i quali non deve essere prodotta la CU), mentre altre richiedono un intervento da parte dell’Utente (ad esempio la mancanza del codice fiscale di un familiare, di un ente o di un fondo da indicare sulla CU). Quando l’Utente interviene sugli archivi Paghe per correggere un errore, può rigenerare i dati della CU lanciando nuovamente la procedura di generazione sulla ditta interessata.

Ricordiamo che, in caso di necessità, è possibile rigenerare più volte i dati della CU, tramite la procedura di generazione dagli archivi Paghe. Occorre tuttavia tenere presente che, ad ogni lancio della procedura, i dati presenti nell’archivio della CU (per le sole ditte selezionate e relativamente ai soli percipienti presenti nella sezione Paghe) vengono annullati e sostituiti con quelli generati dalla procedura.

GENERAZIONE DATI LAVORO DIPENDENTE

Per quanto riguarda la generazione dei dati fiscali, è disponibile il campo ‘Opzioni trattamento dati’, che consente di scegliere la modalità di compilazione di alcuni campi:

  • Escludi il valore dei buoni pasto dall’annotazione AH: permette di escludere le voci relative ai buoni pasto (06E / 06H), se si ritiene che tali somme non debbano essere riportate sull’annotazione AH.

  • Escludi le somme non imponibili dall’annotazione AH: permette di escludere le voci relative alle retribuzioni in natura non imponibili (campo Importo Unitario delle voci 063 / 064 / 06F / 06G), nel caso in cui siano state utilizzate per indicare somme diverse da quelle previste nell’annotazione AH.

  • Compila i punti 411 e 415 anche in assenza dei punti 412 e 413: abilita la compilazione dei punti 411 e 415, corrispondenti rispettivamente al codice previdenza complementare e data iscrizione al fondo, anche in assenza dei punti 412 e 413, corrispondenti ai contributi versati al fondo previdenza complementare.

  • Compila i punti 802 e 806 anche in assenza del punto 801: abilita la compilazione dei punti 802 e 806, relativi rispettivamente agli anticipi di Tfr erogati in anni precedenti ed alle corrispondenti ritenute, anche in assenza del punto 801, relativo al Tfr ed alle altre somme a tassazione separata erogate nell’anno corrente.

  • Codice oneri per detrazione: è possibile indicare il codice del tipo di oneri per i quali spetta la detrazione, che sarà riportato nel punto 341 nel caso in cui risultino presenti anche i corrispondenti oneri (punto 342).

Tutte le opzioni sopra elencate erano disponibili anche sulla procedura di generazione della CU/2016, ad eccezione di quella relativa ai punti 411 e 415. A tale riguardo precisiamo che, da quest’anno, la procedura compila automaticamente il codice relativo alla previdenza complementare (punto 411) soltanto se risultano presenti i relativi contributi (punti 412 e/o 413). In tal modo, si evitano le segnalazioni relative al punto 411 da parte del programma di controllo, nel caso in cui risultasse compilato tale punto in assenza dei punti 412 e/o 413. Precisiamo inoltre che, quando non risulta compilato il punto 411, non può essere compilato neppure il punto 415 (data di iscrizione al fondo).

Le opzioni relative ai punti 411 / 415 ed ai punti 802 / 806 possono essere utilizzate nel caso in cui si ritenga opportuno compilare i suddetti punti anche in assenza, rispettivamente, dei punti 412 / 413 e del punto 801. Precisiamo che, a nostro avviso, i punti in questione dovrebbero essere compilati secondo il criterio adottato in automatico dalla procedura (quindi senza barrare le caselle relative ai punti 411 / 415 e 802 / 806).
Facciamo inoltre presente che le suddette opzioni sono state aggiunte su richiesta, al solo scopo di poter comunicare al dipendente le informazioni riportate ai punti 411 / 415 e 802 / 806 anche in assenza dei punti 412 / 413 e 801. Di conseguenza, tali opzioni producono il loro effetto esclusivamente sul modello sintetico, da consegnare al dipendente. Da quest’anno, infatti, sul file da utilizzare per l’invio telematico e sul modello ordinario, i punti 411 / 415 vengono automaticamente esclusi in assenza dei punti 412 / 413; analogamente, i punti 802 / 806 vengono automaticamente esclusi in assenza del punto 801. Si evitano così le conseguenti segnalazioni da parte del programma di controllo (non bloccanti per il punto 411 in assenza dei punti 412 / 413, bloccanti per i punti 802 / 806 in assenza del punto 801).

Sempre per quanto riguarda la generazione dei dati fiscali, è disponibile anche il campo ‘Ulteriori informazioni’:

  • Codice fiscale degli enti o casse a fini assistenziali (punto 443): è possibile indicare il codice fiscale dell’ente o della cassa destinatari dei contributi a fine assistenziale; ricordiamo che tale informazione può essere inserita in corrispondenza dei singoli CCNL gestiti (vedere paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’), quindi consigliamo di utilizzare la suddetta opzione soltanto in situazioni particolari (attenzione: se viene indicato il codice fiscale dell’ente, occorre effettuare il lancio per una singola azienda).

  • Codice sede per ricezione 730: come negli anni precedenti, il codice sede è opzionale e può essere indicato per eventuali esigenze organizzative. Se indicato, il codice sede viene memorizzato nell’anagrafico dei percipienti e riportato sulla CU nel campo 11 dei dati anagrafici del sostituto (attenzione: se viene indicato il codice sede, occorre effettuare il lancio per una singola azienda).

In generale, quindi, non è necessario compilare il campo ‘Ulteriori informazioni’.

ATTENZIONE: Come negli anni precedenti, per la generazione dei dati fiscali occorrono determinate informazioni, descritte dettagliatamente nel paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’.

Per ogni dipendente o collaboratore trattato, la procedura aggiorna automaticamente anche i dati anagrafici presenti nell’archivio della CU, rispetto alle storicizzazioni presenti nell’archivio Paghe. In particolare, ricordiamo che viene aggiornato il domicilio fiscale, alle decorrenze previste del 01/01/2016 e 01/01/2017 (ricordiamo che nell’archivio della CU è previsto anche il domicilio fiscale al 31/12/2016, sebbene tale decorrenza non sia più richiesta sul modello).

Ricordiamo che la procedura di generazione dei dati considera tutti i soggetti che sono stati “in forza” (anche per un solo giorno) nel corso dell’anno di competenza 2016. Sono invece esclusi automaticamente tutti i soggetti che risultano cessati negli anni precedenti o che sono stati inseriti con decorrenza successiva al 31/12/2016.

Come negli anni precedenti, è possibile disabilitare oppure “forzare” la generazione dei dati relativi alla CU, sia a livello di ditta che di singolo dipendente. La disabilitazione consente di escludere un soggetto o un’intera azienda dalla generazione dei dati, mentre la “forzatura” consente di generare i dati per i soggetti che, altrimenti, sarebbero esclusi.
A tale scopo, sono disponibili le opzioni ‘Disabilitato’ e ‘Forzato’ nel campo ‘Modello CUD’ sul servizio Ditta – Abilitazione e nei campi ‘Modello CUD’ e ‘Modello CUD – Tfr’ sul servizio Dipendente – Anagrafico.

Come già precisato, le ditte ed i singoli dipendenti cessati in anni precedenti rispetto a quello di competenza (2016), restano automaticamente esclusi dalla generazione dei dati relativi alla CU. Se necessario, è comunque possibile “forzare” la generazione dei dati, impostando la condizione di ‘Forzato’ nei campi sopra descritti.
Ricordiamo che la “forzatura” può essere impostata anche in relazione al solo quadro del Tfr, impostandola nel campo ‘Modello CUD – Tfr’ del servizio Dipendente – Anagrafico, nel caso in cui occorra generare la sezione Tfr per un dipendente cessato in anni precedenti, al quale è stato erogato il Tfr nel corso dell’anno 2016.
Per individuare eventuali soggetti cessati in anni precedenti, ai quali è stata corrisposta una somma soggetta a tassazione ordinaria o a tassazione separata nel corso dell’anno 2016, è disponibile un’apposita stampa di controllo (programma ‘CONCURDP’ – vedere paragrafo ‘Stampe di controllo da effettuare’).
Se viene impostata la condizione di “forzato” dopo la generazione dei dati della CU, è possibile rilanciare la procedura (selezionando la singola azienda interessata), in modo da ottenere la generazione anche per i soggetti “forzati”.

Ricordiamo infine che, per i soggetti gestiti solo ai fini Inail, viene impostato automaticamente il codice ‘2’ nel campo ‘Esclusione da precompilata’ (campo 10 della parte anagrafica), al momento del trasferimento dagli archivi Paghe.

GENERAZIONE DATI LAVORO AUTONOMO

Per quanto riguarda la sezione ‘Lavoro Autonomo’, precisiamo che la procedura di generazione dei dati dall’archivio Paghe considera i soli soggetti inquadrati come associati in partecipazione oppure come autonomi occasionali (campo Lavoro Autonomo sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’).
Per tali soggetti, i dati sono riportati nella sezione ‘Paghe’ della CU, in corrispondenza della stessa matricola utilizzata sugli archivi Paghe. In particolare, nel punto 1 (‘Causale’) della sezione lavoro autonomo viene indicata la causale ‘C’ per gli associati in partecipazione, oppure la causale ‘M’ per gli autonomi occasionali.

La procedura compila i campi relativi all’ammontare corrisposto (punto 4), all’imponibile (punto 8) ed alle ritenute a titolo di acconto (punto 9). Le eventuali somme esenti corrisposte agli autonomi occasionali (voci di rimborso) sono riportate sia al punto 7 (indicando al punto 6 il codice ‘6’) che al punto 20. Ovviamente, è possibile intervenire sul servizio ‘CU/2017 – Lavoro Autonomo’ per modificare o integrare i dati generati in automatico.

I contributi Inps sono riportati ai punti 34 (a carico dell’azienda) e 35 (a carico del percipiente). Gli stessi contributi sono inoltre totalizzati nei punti 38 (dovuti) e 39 (versati); occorre intervenire sul punto 39 se i contributi non sono stati interamente versati. Inoltre, nel punto 29 viene indicato il codice fiscale dell’Inps, nel punto 30 la descrizione ‘INPS’ e nel punto 32 il codice indicato sul modello F24 per il versamento dei contributi (CAP + descrizione del comune), rilevandolo dal servizio ‘Ditta – Abilitazione’. Precisiamo che non esistono indicazioni, nelle istruzioni ministeriali, in merito alla compilazione dei campi da 29 a 32 per i soggetti in questione.

Segnaliamo inoltre che, quest’anno, per gli autonomi occasionali occorre compilare anche la sezione Inps Collaboratori, rilevando i dati riportati sulla denuncia Uniemens. Di conseguenza, la procedura di generazione dei dati considera anche gli autonomi occasionali, nella fase di generazione della sezione Inps Collaboratori (descritta più avanti).

Febbraio 2017
(acred636)
CU/2017 – GESTIONE QUADRI LAVORO DIPENDENTE

Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2017’ sono stati aggiunti i seguenti servizi per la gestione delle varie sezioni relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilati:

  • CU/2017 – IRPEF’: il servizio comprende tutta la sezione ‘Dati Fiscali’ del modello (punti da 1 a 706), con l’esclusione dell’assistenza fiscale (punti da 51 a 333) e dell’elenco dei familiari a carico. Alcuni campi prevedono più occorrenze ed alcune sottosezioni sono gestite tramite apposite finestre.

  • CU/2017 – 730’: il servizio comprende i dati relativi all’assistenza fiscale (punti da 51 a 333), corrispondenti alle somme riportate sul 730-4, conguagliate in busta paga da parte del sostituto d’imposta.

  • CU/2017 – TFR’: il servizio comprende i dati relativi al Tfr ed alla relativa tassazione (punti da 801 a 920).

  • CU/2017 – Familiari’: dati relativi ai familiari a carico per detrazioni ed all’eventuale coniuge non a carico.

  • CU/2017 – Annotazioni’: annotazioni obbligatorie, comprendenti il testo da riportare in stampa.

  • CU/2017 – Inps Dipendenti’: dati Inps relativi ai dipendenti gestiti tramite Uniemens.

  • CU/2017 – Inps Collaboratori’: dati Inps relativi ai parasubordinati gestiti tramite Uniemens.

  • CU/2017 – Inpdap’: dati relativi ai soggetti ex-Inpdap (per l’inserimento da parte dell’Utente).

  • CU/2017 – Altri enti’: dati relativi ad altri enti previdenziali (per l’inserimento da parte dell’Utente).

  • CU/2017 – Inail’: dati assicurativi Inail relativi a dipendenti, collaboratori e soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di imprese non artigiane, partecipanti alle imprese familiari non artigiane).

Ricordiamo che, su tutti i servizi sopra elencati, i singoli percipienti possono essere selezionati tramite l’apposita finestra, secondo le stesse modalità descritte dettagliatamente nell’aggiornamento Acred633 del 24/01/2017.
Ricordiamo, in particolare, che i percipienti provenienti dagli archivi Paghe sono riportati nella sezione ‘Paghe’, mentre quelli inseriti direttamente sulla CU dal servizio del Lavoro Autonomo sono riportati nella sezione ‘Extra-Paghe’ (la sezione è indicata in alto a sinistra, nella finestra di selezione dei percipienti).
Sulla finestra di selezione dei percipienti, è possibile ricercare i soggetti tramite il cognome o la denominazione (campo ‘Cognome/Denominazione’): la ricerca avviene nell’ambito del sostituto d’imposta selezionato.
Con il presente aggiornamento, sulla finestra di selezione dei percipienti è stata predisposta la ricerca per codice fiscale (campo ‘Codice Fiscale’): anche in questo caso, la ricerca avviene nell’ambito del sostituto d’imposta selezionato.
Per ciascun servizio, sulla finestra di selezione dei percipienti risultano evidenziati i soggetti per i quali è presente, in archivio, il corrispondente quadro (per selezionarli, cliccare su ‘Selezione quadro’).
Come negli anni precedenti, il primo quadro generato in automatico (o inserito manualmente) per un percipiente è riportato sul numero quadro ‘10’. Tale numero è puramente convenzionale e viene attribuito al solo scopo di consentire l’inserimento di ulteriori quadri sullo stesso percipiente, attribuendo una numerazione sia precedente che successiva (‘09’ oppure ‘11’ – è comunque opportuno procedere dal numero ‘10’ in avanti).
Ricordiamo infine che, sulla finestra di selezione dei percipienti, cliccando su ‘Gestione anagrafico’ si apre la finestra per la visualizzazione o la modifica dei dati anagrafici relativi al singolo percipiente.

Di seguito, sono riportate le indicazioni dettagliate relative alle sezioni ‘TFR’ / ‘Familiari’ / ‘Inps Dipendenti’ / ‘Inps Collaboratori’ / ‘Inpdap’ / ‘Altri enti’ / ‘Inail’, per quanto riguarda i dati generati in automatico.
Relativamente alle sezioni ‘IRPEF’ / ‘730’ / ‘Annotazioni’, le indicazioni dettagliate, in merito ai dati generati in automatico, sono riportate al successivo paragrafo ‘Dati fiscali lavoro dipendente’.
Resta inteso che, in ciascuna sezione, occorre compilare eventuali dati non generati in automatico.

SEZIONE ‘TFR’

Relativamente alla sezione ‘TFR’, ricordiamo che viene generato automaticamente un apposito quadro per ogni singolo rapporto di lavoro, compilando sempre i campi relativi al Tfr maturato (punti da 809 a 813) ed eventualmente anche quelli relativi al Tfr erogato e relative ritenute (punti da 801 a 808). Il primo quadro generato (relativo al rapporto di lavoro più recente) viene riportato sul numero quadro ‘10’, mentre gli eventuali quadri aggiuntivi (relativi ai rapporti di lavoro precedenti) vengono riportati sul numero quadro da ‘11’ in poi (tale numerazione è convenzionale).

Da quest’anno, inoltre, viene compilato il nuovo punto 920, relativo all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, calcolata e trattenuta per l’anno di competenza 2016. Anche il punto 920 viene compilato in relazione ai diversi rapporti di lavoro intercorsi nell’anno, riportandolo (dove necessario) su eventuali quadri aggiuntivi.

ATTENZIONE: Come negli anni precedenti, per la generazione di alcuni dati richiesti nella sezione ‘TFR’, occorre fare riferimento al paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’.

Sul servizio ‘TFR’, i dati riportati sul modello sintetico sono evidenziati con lo sfondo in colore (punti da 801 a 813 e punto 920). Tutti gli altri dati sono riportati esclusivamente sul modello ordinario e sul file per l’invio telematico.

Ricordiamo che, nella data di inizio rapporto (punto 814), in caso di “passaggio diretto”, deve essere indicata la data di assunzione originaria, relativa al rapporto con il precedente sostituto; in tale situazione, è necessario indicare la stessa data di assunzione anche sul servizio anagrafico del dipendente (aggiornamento Acred298 del 24/11/06).
Per quanto riguarda la data di fine rapporto (punto 815), in caso di corresponsione di un anticipo sul Tfr, viene automaticamente indicato il mese precedente a quello di erogazione dell’anticipo: tale data corrisponde al termine del periodo preso a riferimento per il calcolo del Tfr accantonato, oltre che del periodo di commisurazione.

Precisiamo che l’importo relativo al Tfr erogato nell’anno maturato a partire dal 1/1/2001 (punto 862) non comprende la rivalutazione maturata nello stesso periodo ed assoggettata ad imposta sostitutiva. Tale rivalutazione viene indicata in un apposito punto (911) al netto dell’imposta sostitutiva. Ricordiamo che, in caso di anticipo, la rivalutazione maturata dal 2001 non viene inclusa nel Tfr da erogare (anche al momento dell’elaborazione della busta paga); di conseguenza, la stessa rivalutazione non viene decurtata dall’importo dell’anticipo riportato al punto 862.

Relativamente agli anticipi erogati in anni precedenti, la compilazione automatica della parte maturata fino al 2000 (punto 844) e di quella maturata dal 2001 (punto 866) è possibile a condizione che gli anticipi in questione siano stati erogati in periodi elaborati tramite la procedura Paghe – in caso contrario occorrerà intervenire per suddividere il totale degli anticipi tra i due periodi. Ricordiamo che, relativamente a tali anticipi, è richiesta anche l’indicazione dell’anno di ultima erogazione, sempre distinguendo tra la parte maturata fino al 2000 e quella maturata dal 2001 (punti 845 e 867). Anche in questo caso, la compilazione automatica è possibile se gli anticipi sono stati erogati in periodi elaborati tramite la procedura Paghe, oppure se il dato in questione era già stato inserito sugli archivi Paghe (fare riferimento al paragrafo paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’)

Per quanto riguarda le altre indennità soggette a tassazione separata (indennità di preavviso e altre indennità connesse alla cessazione del rapporto, gestite tramite le voci 130 / 047 / 048), ricordiamo che la ripartizione tra i punti 849 e 869 viene effettuata in proporzione al Tfr maturato in ciascun periodo, come indicato nelle istruzioni ministeriali.

Da quest’anno, nella sezione ‘TFR’ vengono riportate anche le altre somme soggette a tassazione separata, erogate ai dipendenti (voci 04R / 74R) o ai collaboratori (voci 04S / 04T / 74S), documentate con gli aggiornamenti di ottobre 2016 Acred624 e dicembre 2016 Acred629. Per i dipendenti, tali somme sono riportate sullo stesso quadro nel quale viene indicato il Tfr maturato e/o erogato. Per i collaboratori, viene generato un apposito quadro con l’indicazione delle somme in questione (corrispondenti al trattamento di fine mandato). In entrambi i casi, le somme erogate sono riportate al netto dei contributi, indicandole al punto 801 e ripartendole tra i punti 849 e 869 in proporzione al Tfr maturato nei due periodi (per i collaboratori sono riportate al solo punto 869). L’imponibile e le ritenute risultanti sono indicate negli appositi punti, sommandole eventualmente a quelle derivanti dal Tfr. L’aliquota applicata (indicata sulle voci 74R / 74S) viene riportata sempre al punto 896, in quanto si tratta di somme non connesse alla cessazione del rapporto. Nel caso in cui tale aliquota risulti diversa da quella applicata sul Tfr, viene emessa una segnalazione di errore relativa all’aliquota, dalla procedura di generazione dati: in tal caso, al punto 896 rimane indicata l’aliquota applicata sul Tfr e le altre somme devono essere spostate manualmente su un quadro aggiuntivo.

La presenza di altre somme soggette a tassazione separata viene segnalata dalla procedura di generazione dei dati, con un’apposita indicazione nell’elenco relativo alla sezione ‘TFR’ (la segnalazione non riguarda l’indennità di preavviso e le altre indennità collegate alla cessazione del rapporto). Nei casi segnalati, è opportuno verificare ed eventualmente integrare i dati riportati in automatico: in particolare, occorre compilare i campi relativi al Titolo (punti 850 / 870). Inoltre, per i collaboratori è necessario compilare i dati relativi al rapporto di lavoro ed al periodo di commisurazione.

Sempre da quest’anno, la sezione ‘TFR’ viene compilata automaticamente anche in presenza della rateizzazione del Tfr gestita tramite le nuove voci 75N / 75R, rilasciate con l’aggiornamento di ottobre 2016 Acred623.
Ricordiamo che la voce 75N consente di “bloccare” la liquidazione del Tfr, effettuando comunque il riepilogo del Tfr spettante ed il calcolo dell’Irpef netta a tassazione separata; la voce 75R consente poi di erogare lo stesso Tfr in una o più “rate” (a condizione che sia stata precedentemente utilizzata la voce 75N). Ricordiamo inoltre che, su ciascuna rata erogata, la ritenuta Irpef viene calcolata effettuando una proporzione tra l’importo della rata ed il totale Tfr spettante, partendo dall’imposta netta determinata nel mese in cui viene bloccata la liquidazione del Tfr.

In presenza della rateizzazione del Tfr, gestita tramite le voci 75N / 75R nell’anno di competenza (2016), la procedura di generazione dei dati emette un’apposita segnalazione nell’elenco relativo alla sezione ‘TFR’.
Nei casi segnalati, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

  • Se è stata soltanto bloccata la liquidazione del Tfr tramite la voce 75N, senza che sia stata erogata alcuna “rata” tramite la voce 75R, la sezione ‘TFR’ viene compilata per i soli punti da 809 a 813 e per il punto 920.
  • Se, dopo aver bloccato la liquidazione del Tfr tramite la voce 75N, è stato erogato totalmente il Tfr spettante tramite la voce 75R, la sezione ‘TFR’ viene compilata secondo i normali criteri previsti in caso di liquidazione del Tfr spettante (come se non fossero state utilizzate le voci 75N / 75R).
  • Se invece, dopo aver bloccato la liquidazione del Tfr tramite la voce 75N, è stato erogato parzialmente il Tfr spettante tramite la voce 75R, la sezione ‘TFR’ viene compilata tenendo conto del solo Tfr effettivamente erogato. Quest’ultimo viene riportato al punto 801, mentre le trattenute effettuate vengono riportate ai punti 804 e 905. Tutti gli altri importi sono determinati in proporzione al Tfr erogato: innanzitutto la rivalutazione dal 2001 viene scorporata dal Tfr erogato in proporzione rispetto al Tfr spettante. Quindi, la detrazione (punti 803 e 901) e le riduzioni (punto 898) vengono rideterminate effettuando una proporzione tra il Tfr erogato ed il Tfr spettante, entrambi al netto della rivalutazione. L’imposta lorda (punto 900) e l’imponibile (punto 899) vengono quindi determinati in modo che non risultino squadrature rispetto alle ritenute operate. Infine, i punti 840 e 862 sono calcolati in proporzione al Tfr maturato in ciascun periodo (fino al 2000 e dal 2001), partendo dall’imponibile al lordo delle riduzioni. Precisiamo che non è possibile distribuire l’imponibile tra i punti 840 e 862 secondo un criterio cronologico (prima fino al 2000 e poi dal 2001), in quanto il punto 862 deve risultare compilato, per poter indicare la detrazione (quest’ultima è stata considerata nel calcolo dell’Irpef netta).

In caso di erogazione parziale, nei campi relativi al Titolo (punti 841 e 863) è riportato il codice ‘C’ (acconto). Precisiamo che la rivalutazione riportata al punto 911 rimane quella complessivamente maturata dal 2001.

Ricordiamo che la rateizzazione del Tfr gestita tramite le voci 75N / 75R non interessa l’eventuale liquidazione del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria o le altre indennità soggette a tassazione separata (aggiornamento di dicembre 2016 Acred629): tali somme sono quindi considerate interamente erogate, nella compilazione della sezione ‘TFR’.

Come nell’anno precedente, in caso di erogazione diretta, da parte dell’Inps, del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria (a causa di insufficiente capienza dei contributi e delle quote versate nel mese di erogazione), nella CU compilata dal datore di lavoro occorre barrare la casella 854 e riportare, al punto 862, la sola parte di Tfr eventualmente erogato dal datore di lavoro. Nei casi interessati, la suddetta modalità compilazione deve essere impostata dall’Utente.

Nel caso in cui siano necessarie informazioni più dettagliate sui criteri di generazione dei dati relativi al Tfr, è possibile fare riferimento alla documentazione del modello 770/2014, rilasciata con l’aggiornamento di maggio 2014 Acred533.

SEZIONE ‘FAMILIARI’

Per quanto riguarda la sezione relativa ai ‘Familiari’, ricordiamo che i dati anagrafici dei singoli familiari (codice fiscale e rapporto di parentela) vengono rilevati dal servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, facendo riferimento a quanto è stato inserito sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’. In particolare, la data di nascita viene considerata per stabilire da quale mese un figlio risulta a carico e se deve essere considerato di età inferiore a 3 anni.
A tale proposito, ricordiamo che il numero di mesi a carico e la relativa percentuale vengono rilevati dal conguaglio fiscale relativo all’anno di competenza; in tal modo, si tiene conto anche degli eventuali interventi effettuati tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, in caso di rettifica del numero di mesi a carico. Nel caso in cui si presentino delle discordanze tra i familiari presenti sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ e le detrazioni effettivamente applicate in fase di conguaglio, vengono prodotte apposite segnalazioni dalla procedura di generazione dei dati: in tali situazioni, potrebbe essere necessario intervenire per rettificare i dati generati in automatico (in particolare, tale operazione è necessaria se fossero state effettuate delle “forzature” in sede di conguaglio fiscale).

Sempre per quanto riguarda il servizio relativo ai ‘Familiari’, precisiamo che la condizione di ‘Primo Figlio’ identifica semplicemente il primo (in ordine cronologico) dei figli che risultano a carico nell’anno di competenza. L’applicazione della detrazione nella misura prevista per il coniuge (se espressamente attribuita al primo figlio in assenza del coniuge), è eventualmente riportata nella corrispondente casella. Sulla stampa della CU, l’applicazione della detrazione nella misura prevista per il coniuge viene indicata riportando la lettera ‘C’ al posto della percentuale di detrazione spettante per il primo figlio (come da istruzioni ministeriali).
Precisiamo, inoltre, che la condizione di ‘Disabile’ viene considerata solo in corrispondenza dei figli a carico (come da istruzioni ministeriali), mentre non viene considerata per il coniuge o per altri familiari.

Ricordiamo che è prevista l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche non a carico: quest’anno, è stato precisato che tale indicazione non è considerata obbligatoria (istruzioni CU/2017, pag. 39: “Per permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato, i sostituti potranno inserire anche il codice fiscale, comunicato dai propri dipendenti, del coniuge anche se non fiscalmente a carico”). La condizione necessaria affinché i sostituti possano indicare il codice fiscale del coniuge non a carico è, ovviamente, che tale informazione sia stata comunicata da parte dei dipendenti interessati.

Sul servizio ‘Familiari’, il coniuge non a carico è contraddistinto dall’assenza del numero di mesi a carico.
Il coniuge non a carico, se risulta presente sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ con decorrenza uguale o precedente al 31/12/2016, viene automaticamente trasferito nella sezione ‘Familiari’ della CU/2017.
Nel caso in cui, sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, risulti invece impostata la condizione ‘Ex-coniuge’, tale soggetto non viene trasferito nella sezione ‘Familiari’ della CU (per le situazioni che si possono presentare in caso di divorzio o di decesso, vedere quanto indicato nell’aggiornamento di febbraio 2016 Extra260).
Ricordiamo che l’assenza del codice fiscale del coniuge non a carico, non comporta alcuna segnalazione da parte del programma di controllo ministeriale.

DATI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Per quanto riguarda le sezioni ‘Inps Dipendenti’ e ‘Inps Collaboratori’, ricordiamo che la procedura di generazione dei dati (precedente paragrafo Generazione da archivi Paghe) emette una segnalazione nel caso in cui rilevi una differenza tra l’imponibile risultante dalle buste paga e quello presente sulle denunce Uniemens. La discordanza tra i due imponibili può derivare, per esempio, dall’assenza delle denunce Uniemens relative ad eventuali mesi non elaborati tramite la procedura Paghe: in tale situazione, l’imponibile Inps relativo ai mesi non elaborati viene comunque rilevato dal servizio ‘Cedolino – Anno Corrente’ (se inserito dall’Utente) e riportato nei dati previdenziali della CU.

Ricordiamo che, nella sezione ‘Inps Dipendenti’, vengono trasferiti automaticamente anche i dati previdenziali relativi ai soggetti ex-Enpals. Per tali soggetti, tuttavia, continua ad essere barrata la casella ‘Ente pensionistico – Altro’, come espressamente indicato nelle istruzioni ministeriali. Precisiamo che, in base alle istruzioni della CU, non è del tutto chiaro come debbano essere indicati i dati relativi ai lavoratori autonomi dello spettacolo (ex-Enpals).

Relativamente alla sezione ‘Inps Collaboratori’ (parasubordinati), segnaliamo che quest’anno è richiesta l’indicazione del Tipo Rapporto (punto 47), nel quale viene riportato l’analogo codice presente sulla denuncia Uniemens.
Nel caso in cui, sulle denunce Uniemens relative all’anno di competenza, risultino presenti valori diversi nel campo Tipo Rapporto (variazione nel corso dell’anno), vengono generate altrettante sezioni sulla CU. Inoltre, se sulle denunce Uniemens è presente un codice Tipo Rapporto non previsto nelle istruzioni della CU, la procedura di generazione dei dati emette un’apposita segnalazione (riportando comunque il codice presente sulle denunce Uniemens).

Da quest’anno, nella sezione ‘Inps Collaboratori’ vengono trasferiti anche gli autonomi occasionali (Tipo Rapporto ‘09’). A tale riguardo, l’Inps ha confermato (ad Assosoftware) che per tali soggetti deve essere compilata la suddetta sezione, nonostante i dati previdenziali degli stessi soggetti siano riportati anche nella sezione Lavoro Autonomo.
Ricordiamo che i dati previdenziali dei soggetti ex-Inpdap devono essere inseriti sull’apposito servizio (‘Inpdap’).

Anche per quanto riguarda la sezione ‘Altri enti’, nei casi previsti dalle istruzioni occorre compilare manualmente i dati richiesti (segnaliamo, in particolare, i soggetti che versano la contribuzione ad INPGI).

In merito alla sezione ‘Inail’, ricordiamo che vengono compilate sezioni distinte nel caso in cui si sia verificato uno spostamento del soggetto assicurato tra due diverse PAT (non rileva, invece, un eventuale cambiamento di tariffa).

Per i soggetti diversi dai dipendenti, nella sezione ‘Inail’ viene compilata automaticamente la qualifica (punto 71), nelle seguenti casistiche: socio di impresa non artigiana (‘E’) , associato in partecipazione (‘F’), collaboratore familiare di impresa non artigiana (‘G’), partecipante all’impresa familiare non artigiana (‘H’); precisiamo che sono considerate artigiane le aziende per le quali è stata barrata la casella ‘Ditta Artigiana’, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione Paghe’. Nel caso in cui, per un soggetto, sia stata inserita una diversa qualifica sulla CU dell’anno precedente, lo stesso codice qualifica viene riportato anche sulla CU dell’anno corrente.
Per quanto riguarda i collaboratori che percepiscono compensi (compresi gli amministratori), viene attribuita la qualifica ‘E’ esclusivamente nel caso in cui il soggetto risulti essere anche socio dell’azienda (opzione ‘Socio’ nel campo ‘Tipo di Rapporto’, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’).
Come negli anni precedenti, la qualifica ‘E’ viene attribuita anche a tutti i soggetti inquadrati nei contratti 070 / 083 / 087 (Cooperative Dpr 602/70 e Cooperative Sociali), considerandoli soci lavoratori (viene riportato anche il codice ‘M’ nel campo Categorie Particolari – punto 8 della parte anagrafica); restano esclusi soltanto i soggetti ai quali è stato agganciato il codice situazione contributiva ‘30’ (dipendenti di cooperative).

Febbraio 2017
(acred636)
CU/2017 – DATI FISCALI LAVORO DIPENDENTE

SEZIONE ‘IRPEF’

I dati fiscali relativi ai redditi da lavoro dipendente e assimilati (ad eccezione dell’assistenza fiscale) sono gestiti sul servizio ‘IRPEF’. Come sulla CU dell’anno precedente, alcune sezioni che prevedono più occorrenze (cosiddetti campi “multi-modulo”) sono gestite attraverso apposite finestre (redditi o bonus corrisposti da altri sostituti, compensi anni precedenti, redditi prodotti all’estero, somme assoggettate a titolo di imposta). Anche alcuni campi gestiti direttamente sul servizio prevedono più occorrenze (previdenza complementare, oneri detraibili).
Precisiamo che i campi previsti sul servizio ‘IRPEF’ possono essere compilati soltanto in corrispondenza del numero quadro ‘10’ (a differenza del servizio ‘TFR’ e della parte previdenziale, dove invece è consentito operare su tutti i quadri inseriti). Tuttavia, in presenza di ulteriori quadri nelle sezioni ‘TFR’ o ‘INPS dipendenti’, viene generato il corrispondente quadro nella sezione IRPEF: tale quadro (vuoto) non deve essere cancellato.

Sul servizio ‘IRPEF’, i punti non previsti sul modello sintetico sono identificabili dal numero del campo, che risulta indicato tra parentesi: tali dati sono riportati esclusivamente sul modello ordinario e sul file per l’invio telematico.

Di seguito, riportiamo le principali indicazioni in merito ai dati generati in automatico. Per eventuali approfondimenti in merito ai dati già previsti sui modelli degli anni precedenti (CU/CUD o 770), è possibile fare riferimento alle relative documentazioni (disponibili sull’Indice Documentazioni).

  • Il reddito imponibile a tassazione ordinaria risulta suddiviso tra la parte derivante da periodi con contratto di lavoro a tempo indeterminato (punto 1) e quella derivante da periodi con contratto a tempo determinato (punto 2).

  • Per suddividere il reddito imponibile tra le due tipologie di contratto, si procede nel modo seguente: viene rilevato il reddito imponibile complessivo, risultante dal conguaglio fiscale più recente (vedi punti successivi) e viene stabilito il tipo di contratto (tempo indeterminato / determinato) presente al momento di tale conguaglio. Se tutte le buste paga elaborate nell’anno presentano lo stesso tipo di contratto presente al momento del conguaglio, l’intero reddito è attribuito a tale tipo di contratto. In caso contrario, si considerano le buste paga che presentano il tipo di contratto diverso rispetto a quello del conguaglio: la somma degli imponibili fiscali presenti su tali buste paga viene decurtata dall’imponibile risultante dal conguaglio ed è attribuita all’altra tipologia di contratto. Procedendo nel modo sopra indicato, la somma degli imponibili relativi ai due tipi di contratto coincide sempre con il reddito complessivo risultante dal conguaglio fiscale. Precisiamo che eventuali redditi erogati da altri sostituti e considerati in sede di conguaglio, sono attribuiti al tipo di contratto presente al momento del conguaglio (non disponendo di altre indicazioni). Precisiamo inoltre che, in presenza di più buste paga elaborate in uno stesso mese (cambi di qualifica, cessazioni e riassunzioni), nei casi in cui è stata utilizzata la gestione dell’imponibile fiscale “unico” (voce 594), l’imponibile complessivo del mese è riportato sulla busta paga di fine mese, quindi viene attribuito al tipo di contratto risultante da tale busta. Infine, facciamo presente che il tipo di contratto viene ricavato, al momento dell’elaborazione delle buste paga, dal campo ‘Tipo di contratto’ presente sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’ (tanto per i dipendenti quanto per i collaboratori o gli amministratori).

  • Come negli anni precedenti, per la corretta compilazione della sezione ‘IRPEF’ è necessario che sia stato effettuato un conguaglio fiscale. Ricordiamo che il conguaglio viene effettuato automaticamente nel mese di cessazione del rapporto, oltre che nel mese di dicembre dell’anno di competenza. Se attivato tramite le apposite opzioni, il conguaglio può essere effettuato anche nei mesi successivi alla cessazione (ad esempio se vengono corrisposte ulteriori somme imponibili) oppure nel mese di gennaio dell’anno successivo. E’ possibile che siano stati effettuati diversi conguagli per uno stesso soggetto: in tal caso, i dati verranno rilevati dal conguaglio più recente.

  • In assenza del conguaglio fiscale (in caso di interruzione, per qualsiasi motivo, delle elaborazioni mensili, senza che sia stato effettuato il conguaglio sull’ultima busta paga), i dati fiscali vengono comunque riportati nella sezione ‘IRPEF’, effettuando una semplice sommatoria di quanto risulta dalle buste paga elaborate. Ovviamente, in tali condizioni, il calcolo dell’Irpef dovuta non risulta corretto rispetto all’imponibile e non vengono determinate le addizionali regionale e comunale dovute. Quest’ultima condizione, in particolare, può comportare l’indicazione di un saldo a credito per l’addizionale comunale, corrispondente alla differenza tra l’addizionale dovuta (che risulta uguale a zero, in quanto non determinata) e l’acconto preventivamente versato. Consigliamo quindi, in tale situazione, di controllare ed eventualmente rettificare i dati riportati nella sezione ‘IRPEF’.

  • Al punto 6 viene sempre riportato il numero di giorni utili ai fini della detrazione per lavoro dipendente, anche quando tale detrazione non spetta per effetto di un reddito troppo elevato. Nel caso in cui le detrazioni siano state bloccate tramite l’apposita opzione del servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, il numero di giorni utili viene determinato tenendo conto dei periodi di lavoro intercorsi nell’anno di competenza, riportati sull’annotazione AI (eventualmente indicando 365 se il rapporto è relativo all’intero anno). Ricordiamo che, negli anni bisestili (come l’anno 2016), il numero di giorni utili per le detrazioni viene automaticamente limitato ad un massimo di 365, al momento del conguaglio fiscale: la correttezza di tale criterio è confermata anche da quanto indicato nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche della CU/2017.

  • I punti 8 (data assunzione), 9 (data cessazione) e 10 (in forza al 31/12) vengono compilati sulla base delle date di assunzione e cessazione presenti sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, tenendo conto delle varie storicizzazioni presenti in archivio. Il punto 8 viene sempre compilato con la data di assunzione relativa al primo rapporto di lavoro intercorso nell’anno (o in anni precedenti se non risulta alcun rapporto di lavoro nell’anno); ricordiamo che, in caso di “passaggio diretto”, deve essere indicata la data di assunzione relativa all’inizio del rapporto con il datore di lavoro cedente. Il punto 9 viene compilato con la data di cessazione relativa all’ultimo rapporto di lavoro nell’anno (o in anni precedenti se non risulta alcun rapporto di lavoro nell’anno). La casella del punto 10 viene barrata in mancanza della data di cessazione al punto 9; precisiamo che i campi 9 e 10 sono alternativi tra loro, secondo le specifiche ministeriali. Di conseguenza, in caso di cessazione del rapporto al 31/12/2016, dovendo riportare tale data al punto 9, non è possibile barrare la casella al punto 10 (indipendentemente dal fatto di considerare, o meno, il rapporto cessato entro la fine dell’anno).

  • Per quanto riguarda il punto 11 (periodi particolari), segnaliamo che quest’anno sono stati aggiunti i codici ‘3’ e ‘4’, da attribuire nel caso in cui i giorni per detrazioni fossero maggiori di quelli risultanti dalla durata del rapporto di lavoro (‘3’), oppure in altre ipotesi di non coincidenza dei giorni per detrazioni rispetto alla durata del rapporto di lavoro (‘4’). Ricordiamo che, al punto 11, erano già previsti i codici ‘1’ e ‘2’, da attribuire in presenza di più rapporti di lavoro nell’anno (‘1’) oppure di giorni di assenza per le quali non spettano le detrazioni (‘2’).

  • Come nell’anno precedente, il punto 11 viene compilato con il codice ‘1’ nel caso in cui siano presenti più rapporti di lavoro nell’anno. Quando non viene attribuito il codice ‘1’, il punto 11 viene compilato con il codice ‘2’ se nell’anno risultano dei giorni di assenza non retribuita per la quale non spettano le detrazioni (voci 187 / 188 / 190 – 194 / 198 / 19A – 19D), oppure se il dipendente è un lavoratore intermittente (codice ‘60’ nel campo Situazione Contributiva, servizio Dipendente – Inquadramento) con un numero di giorni per detrazioni inferiore alla durata del rapporto nell’anno. Il punto 11 viene compilato anche su eventuali soggetti cessati negli anni precedenti, ai quali siano state erogate somme soggette a tassazione ordinaria o separata nell’anno 2016 (e siano stati abilitati alla generazione della sezione ‘IRPEF’): in tal caso, viene attribuito il nuovo codice ‘4’ (fino all’anno scorso veniva attribuito il codice ‘2’). Quest’anno, inoltre, il punto 11 viene compilato con il codice ‘4’ in tutti gli altri casi in cui il numero di giorni per detrazioni non corrisponde a quelli risultanti dalla durata del rapporto nell’anno.

  • Secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche della CU/2017, viene effettuato il seguente controllo: si determina il numero di giorni di calendario, ricadenti nell’anno 2016, delimitati dalla data di assunzione (punto 8) e dalla data di cessazione (punto 9) o condizione di lavoratore in forza al 31/12 (punto 10). Se i suddetti giorni di calendario corrispondono a quelli utili per detrazioni, riportati al punto 6, allora il punto 11 non viene compilato. Se, invece, gli stessi giorni di calendario non corrispondono a quelli utili per detrazioni, allora il punto 11 viene compilato con il codice ‘4’ (a meno che non sia già stato attribuito il codice ‘1’ o ‘2’). Precisiamo che il suddetto controllo non viene effettuato in presenza di un conguaglio rispetto ad un precedente sostituto (in quanto i giorni per detrazioni attribuiti dal precedente sostituto sono considerati nel conguaglio e riportati al punto 6).

  • Per l’addizionale regionale di competenza dell’anno 2016, viene riportata l’imposta dovuta (punto 22) e la parte eventualmente già trattenuta (punto 24). Se l’addizionale risulta già trattenuta in tutto o in parte, viene generata l’annotazione AL; in caso di trattenuta parziale, sull’annotazione AL viene indicata la parte già trattenuta.

  • Per l’addizionale comunale di competenza dell’anno 2016, viene riportato l’acconto trattenuto (punto 26), al netto dell’eventuale saldo a credito restituito in fase di conguaglio (come da istruzioni ministeriali). Inoltre viene indicato il saldo a debito (punto 27) e la parte del saldo eventualmente già trattenuta (punto 28). Se il saldo risulta già trattenuto in tutto o in parte, viene generata l’annotazione AL; in caso di trattenuta parziale, sull’annotazione AL viene indicata la parte già trattenuta.

  • Viene riportato anche l’acconto dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2017 (punto 29). Ricordiamo che quest’ultimo dato è rilevato dalla busta paga relativa al mese di gennaio 2017 e riguarda esclusivamente i dipendenti ed i collaboratori il cui rapporto di lavoro prosegue dall’anno 2016. Nel caso in cui, per un’azienda, non siano state elaborate le buste paga di gennaio 2017 (ad esempio per la cessazione del servizio), diventa necessario inserire manualmente tale importo nell’apposito campo della sezione ‘IRPEF’.

  • Relativamente alle addizionali regionale e comunale, sono riportate anche le rate relative all’anno 2015, trattenute nel corso dell’anno 2016 (punti 23 e 25).

  • Le detrazioni spettanti sono riportate ai punti 362 (familiari a carico), 367 (lavoro dipendente) e 368 (detrazione per oneri), senza alcuna limitazione rispetto all’imposta lorda. Nel punto 373 (totale detrazioni), viene invece indicato il totale delle detrazioni effettivamente applicate, limitato al valore dell’imposta lorda (punto 361).

  • Per quanto riguarda l’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli, precisiamo che viene indicata al punto 363 per la sola parte che ha trovato capienza sull’imposta al netto delle altre detrazioni. L’eventuale parte eccedente viene riportata al punto 364 (credito riconosciuto) se è stata utilizzata la voce prevista a tale scopo in fase di conguaglio (699 conguaglio anno corrente / 68A conguaglio anno precedente). In caso contrario, la parte eccedente viene riportata al punto 365 (credito non riconosciuto), generando la corrispondente annotazione BH.

  • Relativamente alla detrazione minima, spettante per rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, viene generata l’annotazione AN, per segnalare la possibilità di usufruire della detrazione relativa all’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi. Tale annotazione non viene generata nel caso in cui sia stata richiesta l’applicazione della detrazione minima per l’intero anno, tramite l’apposita opzione disponibile sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’. In quest’ultima ipotesi, viene riportata l’opzione ‘B’ nella casella Casi Particolari (punto 477).

  • Per quanto riguarda il bonus fiscale L. 190/2014, in presenza di un reddito imponibile ai punti 1 o 2 viene compilato sempre il punto 391 (‘Codice bonus’), indicando ‘1’ nel caso in cui il bonus sia stato riconosciuto ed erogato (anche parzialmente) dal sostituto, oppure ‘2’ nel caso in cui il bonus non sia stato riconosciuto o non sia stato erogato dal sostituto (indipendentemente dalla causa del mancato riconoscimento o erogazione). L’importo del bonus effettivamente erogato viene riportato sempre al punto 392 (‘Bonus erogato’), al netto di eventuali recuperi effettuati nel corso dell’anno o in fase di conguaglio, come precisato nelle istruzioni ministeriali. L’importo di tali recuperi viene riportato al punto 394 (‘Bonus recuperato’).

  • Il punto 393 (‘Bonus non erogato’) viene compilato in presenza delle seguenti condizioni: bonus non erogato (codice ‘2’ nel campo 391 e campo 392 non compilato), reddito imponibile inferiore a 26.000 euro, imposta lorda superiore alla detrazione per lavoro dipendente. Se sussistono tali condizioni, nel punto 393 viene riportato il valore del bonus teoricamente spettante. Precisiamo che tale situazione si può presentare in caso di richiesta, da parte del dipendente, di non erogare il bonus (pur avendo le condizioni reddituali previste).

  • Il punto 411 (‘Previdenza Complementare’) viene compilato per i dipendenti iscritti ad un fondo di previdenza complementare, sulla base delle opzioni indicate al lancio della procedura di generazione dati (vedere precedente paragrafo Generazione da archivi Paghe). Secondo il criterio adottato in automatico dalla procedura, il punto 411 viene compilato soltanto in presenza dei relativi contributi (punti 412 / 413). Se, invece, viene abilitata l’apposita opzione, il punto 411 viene compilato anche in assenza dei suddetti contributi. Sia che venga compilato nella modalità automatica che tramite l’apposita opzione, nel punto 411 viene riportato il codice ‘1’, a meno che la data di prima occupazione (servizio ‘Dipendente – Inquadramento’) risulti uguale o successiva al 1/01/2007: in tal caso, viene riportato il codice ‘3’. Per i dirigenti di aziende commerciali, viene riportato il codice ‘2’, sulla base delle indicazioni fornite dal fondo Mario Negri (occorre intervenire nel caso in cui il dirigente risulti iscritto ad un fondo con caratteristiche diverse).

  • I contributi versati ad un fondo di previdenza complementare, gestiti mensilmente tramite le voci 575577580 – 58F (quest’ultima per il solo settore edile, come descritto al paragrafo successivo), vengono riportati nel campo ‘Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi’ (punto 412). Tale campo viene compilato anche per i dirigenti di aziende industriali e commerciali, in riferimento ai contributi versati rispettivamente al Previndai e al fondo Mario Negri (entrambi gestiti tramite la voce 567).

  • Per tutti i dipendenti inquadrati nei contratti del settore edile (036 artigianato / 050 industria / 131 Confapi), compresi quelli non iscritti alla previdenza complementare, viene determinato automaticamente il contributo dovuto al fondo di previdenza complementare contrattuale, attraverso l’elaborazione della voce 58F (aggiornamenti di gennaio e febbraio 2015 Acred555 / Acred558 / Acred563). In assenza di specifiche indicazioni da parte degli enti competenti, per i soggetti interessati dalla voce 58F non iscritti (volontariamente) ad un fondo di previdenza complementare, viene comunque compilata la sezione relativa alla previdenza complementare, riportando al punto 412 il contributo calcolato tramite la voce 58F ed indicando il codice ‘1’ al punto 411. Sempre in assenza di indicazioni specifiche, per tali soggetti non risulta possibile attribuire una data di iscrizione al fondo ed effettuare le considerazioni previste in caso di prima assunzione successiva al 1/01/2007 (vedere paragrafi successivi). Per gli stessi soggetti viene attribuito, in automatico, il fondo previsto contrattualmente: Prevedi per i contratti 036 e 050, Fondapi per il contratto 131; precisiamo che, anche in questo caso, occorre indicare il codice fiscale del fondo in questione, attraverso la finestra ‘Tabelle – Fondi Previdenza Complementare’.

  • Per i soli dirigenti di aziende industriali, viene compilato automaticamente anche il campo ‘Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi’ (punto 413), riportando la parte eccedente E. 5.164,57, assoggettata ad Irpef in fase di conguaglio (aggiornamento di dicembre 2016 Acred629). Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, i contributi previdenza complementare versati al fondo Mario Negri sono invece esenti da Irpef anche per la parte eccedente il limite di E. 5.164,57, secondo le indicazioni pubblicate dallo stesso fondo. Precisiamo che, ad eccezione dei dirigenti di aziende industriali, se è stata assoggettata ad Irpef una parte dei contributi previdenza complementare, occorre compilare manualmente il punto 413.

  • Precisiamo che il punto 414 ‘Tfr destinato al fondo’ non viene mai compilato in automatico, in quanto riguarda esclusivamente i dipendenti per i quali deve essere indicato il codice ‘4’ nel punto 411 (casi non gestiti).

  • Per i soggetti iscritti alla previdenza complementare, viene considerata la data di prima occupazione inserita sul servizio Dipendente – Inquadramento’: se tale data risulta uguale o successiva al 1/01/2007, viene compilato il punto 415 (‘Data iscrizione al fondo’), riportando la data presente sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’. Come già precisato al precedente paragrafo Generazione da archivi Paghe, la procedura di generazione dei dati compila il punto 415 soltanto nel caso in cui venga compilato anche il punto 411 (nella modalità automatica o attraverso l’apposita opzione).

  • Per i dipendenti di prima occupazione successiva al 1/01/2007, in presenza dei contributi versati alla previdenza complementare, vengono compilati automaticamente i punti 416 (‘Versati nell’anno’) e 418 (‘Totale’), indicando rispettivamente i contributi versati nell’anno 2016 e nei primi 5 anni di iscrizione. Precisiamo che, nel 5° anno di iscrizione, il punto 418 non comprende necessariamente tutti i contributi versati nell’anno di competenza. Nel caso in cui il periodo di 5 anni si concluda entro il 31/12/2016, viene compilato automaticamente anche il punto 419 (‘Differenziale’), indicando la differenza tra il massimale previsto (E. 25.822,85) ed il totale dei contributi versati nei primi 5 anni; nella stessa situazione, viene compilato anche il punto 420 (‘Anni residui’), indicando il numero di anni (arrotondato all’unità inferiore) nei quali è possibile usufruire dell’ulteriore deduzione prevista. Segnaliamo che il punto 417 (‘Eccedenti esclusi dai redditi’) deve essere compilato manualmente, nei casi eventualmente interessati (lavoratori di prima occupazione, se è stata effettivamente usufruita l’ulteriore deduzione per i contributi eccedenti il limite annuale di E. 5.164,57), modificando in tal caso anche il punto 419.

  • Come risulta dal servizio, i punti da 411 a 420 prevedono due occorrenze (campi “multi-modulo”): sulla prima serie di campi vengono riportati i dati generati in automatico, mentre sulla seconda serie è possibile indicare una diversa situazione di previdenza complementare, eventualmente presente sullo stesso dipendente.

  • In presenza di somme versate ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa, gestite mensilmente tramite le voci 57857E57F – 57G, viene compilato automaticamente il punto 441 (‘Contributi a fine assistenziale dedotti’). Per i dirigenti di aziende industriali e commerciali, tale punto viene compilato rispettivamente con i contributi Fasi (voce 566) e fondo Mario Besusso (Fasdac – voce 568). Nel caso in cui i suddetti contributi siano stati assoggettati ad Irpef (parzialmente o totalmente), viene compilato il punto 442 (‘Contributi a fine assistenziale non dedotti’) e la parte assoggettata viene esclusa dal punto 441. Tale situazione si presenta, in particolare, per i contributi eccedenti il limite annuale di E. 3.615,20 (dirigenti), oppure in caso di utilizzo delle voci 596 / 598 per l’assoggettamento dei contributi gestiti tramite le voci 578 – 57E – 57F – 57G. Nei casi in cui risultano compilati i punti 441 e/o 442, viene generata anche l’annotazione AU, nelle diverse modalità previste.

  • Per i dirigenti di aziende industriali o commerciali, nel caso in cui sia stata utilizzata la voce 58M per escludere una parte dei contributi Fasi o Fasdac dal controllo del limite di E. 3615,20 (in quanto destinata ai dirigenti pensionati – vedere aggiornamento di dicembre 2015 Acred591), dai contributi indicati ai punti 441 / 442 viene decurtato lo stesso importo indicato sulla voce 58M. In assenza di indicazioni specifiche da parte degli enti competenti, è logico presumere che la parte dei contributi destinata non al dirigente in forza, ma ai dirigenti pensionati (e come tale esclusa dal controllo del limite annuale), non debba neppure essere indicata sulla CU dello stesso dirigente.

  • Per i dirigenti di aziende commerciali viene compilato il punto 342 (‘Importo oneri per detrazione’) in relazione al contributo versato al fondo Antonio Pastore; la corrispondente detrazione è indicata al punto 368. Rimane da indicare il codice relativo al tipo di oneri (punto 341), compilando il corrispondente campo sul servizio ‘IRPEF’ (in alternativa, tale codice può essere indicato al momento della generazione dei dati – vedi paragrafo Generazione da archivi Paghe).

  • Il contributo di solidarietà calcolato e trattenuto, in sede di conguaglio fiscale, sui soli redditi eccedenti E. 300.000, viene indicato al punto 451 del modello.

  • L’eventuale reddito comunicato dal percipiente per il calcolo delle detrazioni, deve essere indicato dall’Utente ai punti 461 e/o 462, oltre che sull’annotazione AO. Ricordiamo che i soggetti interessati da tale gestione vengono segnalati tramite il programma ‘CONCURDP’ (paragrafo ‘Stampe di controllo da effettuare’).

  • La casella relativa alla richiesta di applicazione di una maggiore ritenuta (476) viene barrata nel caso in cui sia stata impostata la voce per l’applicazione di una maggiore aliquota in fase di conguaglio (voci 659 o 664).

  • L’importo della QUIR relativo all’anno di competenza 2016, assoggettato a tassazione ordinaria (già compreso nel reddito imponibile), viene riportato al punto 478 del modello.

  • Relativamente ai compensi anni precedenti assoggettati a tassazione separata (campi da 511 a 522), vengono riportati automaticamente gli arretrati previsti nei rinnovi contrattuali, oltre a quelli eventualmente inseriti da parte dell’Utente. In generale, gli arretrati a tassazione separata sono riportati con riferimento al periodo di imposta 2015 (punto 521). Per i contratti di seguito elencati, l’imponibile viene invece suddiviso tra i diversi periodi d’imposta previsti: Chimici artigianato (027), Ceramica artigianato (063), Scuole Fism (078), Agenzie Immobiliari (099), Ambasciate (127), Tessili Confapi (132), Servizi Postali (137), Enti Culturali (138). Su tali contratti, la ripartizione tra i diversi periodi segue gli stessi criteri adottati al momento dell’erogazione: è quindi necessario che tutte le buste paga relative al periodo di competenza degli arretrati siano state elaborate tramite la procedura Paghe.

  • Il conguaglio fiscale può comprendere eventuali redditi erogati da altri sostituti, oltre alle relative ritenute e bonus fiscali. I dati in questione possono essere stati inseriti tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, in un mese precedente all’assunzione, oppure possono essere stati indicati nel mese del conguaglio, utilizzando le voci relative ai compensi da terzi. In entrambi i casi, la procedura di generazione dei dati segnala la presenza della sezione ‘Conguagli’, nell’elenco dei soggetti trasferiti (‘CUpag.DatiFiscali.elenco’).

  • Quando viene compilata la sezione ‘Conguagli’, il codice fiscale dell’altro sostituto d’imposta viene riportato al punto 536, rilevandolo dal servizio ‘Dipendente – Altri Dati’: viene considerato il ‘Codice fiscale altro sostituto’ per le somme inserite in un mese precedente all’assunzione, oppure il ‘Codice fiscale compensi da terzi’ per le corrispondenti voci. Da quest’anno, viene anche riportato, al punto 537, il codice ‘Causa’ indicato sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, in corrispondenza dei suddetti codici fiscali (aggiornamento di luglio 2016 Acred617). Precisiamo che il codice Causa ‘7’, non più in vigore, viene automaticamente “tradotto” nel nuovo codice 11, avente lo stesso significato (‘Altro’). Nel caso in cui il campo ‘Causa’ non risulti compilato sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, il punto 537 viene compilato con il codice ‘1’ (operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro) per le somme inserite in un mese precedente all’assunzione, oppure con il codice ‘3’ (indennità erogata dall’Inail) per le voci dei compensi da terzi (occorre quindi intervenire nel caso in cui debba essere indicato un codice diverso).

  • Le somme erogate da un altro sostituto, insieme alle relative ritenute Irpef e addizionali, vengono riportate nei corrispondenti campi della sezione relativa ai conguagli. In particolare, il reddito imponibile è riportato al punto 538 (tempo indeterminato) oppure al punto 539 (tempo determinato) in base alla presenza del reddito imponibile rispettivamente al punto 1 oppure al punto 2 della certificazione. Se risultano compilati sia il punto 1 che il punto 2, viene emessa un’apposita segnalazione e l’imponibile relativo all’altro sostituto viene ripartito tra i punti 538 e 539 (considerando che deve risultare già compreso nei punti 1 e 2), dando maggiore priorità al tipo di rapporto presente al momento del conguaglio fiscale. E’ quindi necessario intervenire nel caso in cui il reddito erogato dall’altro sostituto sia relativo ad un tipo di rapporto diverso da quello attribuito in automatico (ovviamente, a condizione che tale informazione sia conosciuta dall’attuale sostituto d’imposta).

  • Ricordiamo che la sezione ‘Conguagli’ viene generata anche in caso di “passaggio diretto” di un dipendente tra due aziende. In tale situazione, sull’azienda che assume il dipendente deve figurare, come Data Assunzione, l’inizio del rapporto con il precedente datore di lavoro (come precisato nelle istruzioni ministeriali). La data di inizio del rapporto con il nuovo datore di lavoro deve essere invece inserita nel campo Data Passaggio Diretto, sul servizio di ‘Dipendente – Inquadramento’. Le somme relative al precedente sostituto devono essere inserite sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, in un mese precedente alla data del “passaggio diretto” (tale operazione non è necessaria se sono state utilizzate le procedure per il trasferimento automatico dei dipendenti).

  • Nel caso in cui il conguaglio fiscale comprenda un precedente rapporto di lavoro, viene compilata automaticamente anche la sezione relativa al bonus fiscale erogato da altri soggetti (punti da 395 a 399), secondo modalità analoghe a quelle previste per la sezione ‘Conguagli’ (descritte nei paragrafi precedenti). In tale situazione, il bonus erogato dal precedente sostituto deve risultare presente sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, in un mese precedente alla data di assunzione o di “passaggio diretto”. Tale bonus viene riportato al punto 396, mentre al punto 395 viene riportato il codice ‘1’ ed al punto 399 viene trasferito il codice fiscale del precedente sostituto, rilevandolo dal campo ‘Codice fiscale altro sostituto’ del servizio Dipendente – Altri Dati’.

  • In presenza di somme detassate (o almeno “detassabili”), gestite secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di maggio 2016 Acred612 e dicembre 2016 Acred629 e Acred630, viene compilata la sezione relativa ai premi di risultato (punti da 571 a 591). Le somme effettivamente detassate sono riportate al punto 572, al netto dei relativi contributi, mentre la corrispondente imposta sostitutiva è riportata al punto 574. Il punto 571 viene compilato in base al limite di reddito impostato sulla voce 47A: se è stato impostato il limite di E. 2.000, al punto 571 viene riportato il codice ‘1’, se invece è stato impostato il limite di E. 2.500, al punto 571 viene riportato il codice ‘2’.

  • Nel caso in cui le somme erogate non siano state effettivamente detassate (per mancanza dei requisiti soggettivi, per richiesta del dipendente o per tassazione ordinaria più favorevole), l’importo “detassabile” viene riportato al punto 576, entro il limite di reddito previsto. A tale riguardo, occorre tenere presente che le somme in questione, gestite tramite le apposite voci, sono considerate “detassabili” soltanto se, nel mese di erogazione, risulta presente anche la voce 47A (tale voce, ovviamente, può essere stata impostata sulle Voci Fisse a livello di ditta).

  • Nel caso in cui sia stato effettuato un conguaglio della detassazione applicata da un precedente sostituto, vengono compilati i punti 585 (codice fiscale), 586 (codice), 587 (imponibile detassato), 589 (imposta sostitutiva). In tale situazione occorre verificare, ed eventualmente integrare, i dati riportati in automatico: segnaliamo, in particolare, che al punto 586 viene riportato lo stesso codice indicato al punto 571.

  • In caso di operazioni societarie straordinarie e successioni con “estinzione” del precedente sostituto, è prevista l’indicazione del codice fiscale del sostituto “estinto” al punto 601 della sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente. Precisiamo che i casi interessati dalla suddetta gestione devono essere individuati secondo i criteri descritti dettagliatamente nelle istruzioni della CU. Per ottenere la compilazione del punto 601 sul servizio ‘IRPEF’, occorre prima di tutto inserire il soggetto “estinto” sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’ del servizio ‘Frontespizio’ (il soggetto “estinto” deve essere presente nell’archivio anagrafico delle aziende). Una volta inserito sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’, tale soggetto può essere selezionato nel campo 601 del servizio ‘IRPEF’. Segnaliamo che, in tale situazione, occorre anche aggiungere l’annotazione GI, riportandola nel primo riquadro libero del servizio ‘Annotazioni’ (è sufficiente selezionarla dall’apposito elenco).

  • In caso di “passaggio diretto” di dipendenti senza estinzione del sostituto cedente, nella sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente compilata dal sostituto cedente, deve risultare barrata la casella 602. Tale casella è gestita sul servizio ‘IRPEF’ e deve essere barrata dall’Utente nei casi interessati.

  • In presenza di rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione (art. 51 TUIR) occorre compilare la relativa sezione (punti da 701 a 706).

SEZIONE ‘730’ (ASSISTENZA FISCALE)

Sul servizio ‘730’ sono gestite tutte le informazioni relative al conguaglio, da parte del sostituto d’imposta, delle somme derivanti dall’assistenza fiscale, riportate sul modello 730-4.
Ricordiamo che i dati non previsti sul modello sintetico sono identificabili dal numero del campo, che risulta indicato tra parentesi: tali dati sono riportati esclusivamente sul modello ordinario e sul file per l’invio telematico.

Tutte le somme a debito o a credito conguagliate dal sostituto d’imposta vengono riportate nei corrispondenti campi della sezione ‘730’, separando le somme relative al dichiarante (punti da 61 a 133) da quelle relative al coniuge (punti da 261 a 333). Fanno eccezione gli interessi (punti da 141 a 153), che non prevedono tale separazione.

  • Le somme a credito vengono riportate automaticamente nei campi previsti, separando la parte rimborsata da quella eventualmente non rimborsata.

  • Le somme a debito, al netto degli interessi dovuti per rateazione o incapienza, vengono riportate automaticamente nei campi previsti, separando l’imposta trattenuta da quella non trattenuta. Fanno eccezione gli acconti Irpef, addizionale comunale e cedolare secca, che non prevedono l’indicazione dell’imposta non trattenuta.

  • Gli interessi vengono riportati automaticamente nell’apposita sezione, raggruppandoli per tipologia (Erario / Regione / Comune) e separando quelli dovuti per rateazione da quelli dovuti per incapienza (si segue lo stesso criterio adottato, mensilmente, per il versamento degli interessi sul modello F24).

  • In presenza di somme relative all’addizionale regionale o comunale, viene compilato automaticamente il codice regione o il codice catastale del comune, considerando la residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, nella versione in vigore al 1/01/2015 (saldo 2015) oppure al 1/01/2016 (acconto 2016). Ricordiamo che, per il coniuge, è possibile indicare un codice regione o comune diverso dal dichiarante, tramite gli appositi campi previsti sul servizio Dipendente – Anagrafico (comunque alle stesse decorrenze sopra indicate).

  • Le caselle relative alla ‘Richiesta di minor acconto’ (punti 123 / 128 / 323 / 328) devono essere barrate dall’Utente, nel caso in cui sia stata richiesta una riduzione dell’acconto da parte del soggetto interessato.

  • In presenza di somme a debito non trattenute (esclusi gli acconti) viene generata automaticamente l’annotazione GL, con l’indicazione delle imposte residue non trattenute. Precisiamo che tale annotazione deve essere modificata, nel caso in cui le somme non trattenute vengano modificate dall’Utente operando sul servizio ‘730’.

  • In presenza di somme a debito non trattenute, nel campo Esito (punto 51) viene riportato automaticamente il codice ‘D’ (retribuzione insufficiente). Se, invece, risultano presenti somme a credito non rimborsate, nel campo Esito viene riportato automaticamente il codice ‘E’ (rimborso non effettuato per incapienza del monte ritenute). Se necessario, il campo Esito può essere variato dall’Utente.

Precisiamo che il punto 51 non viene compilato in relazione ad eventuali acconti non trattenuti, in quanto tali somme non vanno indicate sulla CU (nelle istruzioni ministeriali non ci sono indicazioni riguardo alla compilazione del punto 51 in relazione ad eventuali acconti non trattenuti).

La casella ‘Assistenza fiscale diretta’ (punto 52) deve essere barrata nel caso in cui l’assistenza fiscale sia prestata direttamente dal sostituto d’imposta. Tale informazione viene trasferita dal servizio ‘Dipendente – Altri Dati’.

Il nuovo punto 54 deve essere compilato in caso di ricezione del modello 730-4 integrativo: a tale scopo, è sufficiente barrare l acasella 54 direttamente sul servizio ‘730’. In alternativa, è possibile indicare la data di ricezione del modello 730-4 integrativo nell’apposito campo del servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ (si tratta di un nuovo campo, aggiunto col presente aggiornamento): in tal caso, la procedura di generazione dei dati (vedere precedente paragrafo Generazione da archivi Paghe) barrerà la casella 54 soltanto se la data di ricezione del 730-4 integrativo ricade nell’anno 2016.

Nel caso in cui risulti contemporaneamente presente, in relazione alla stessa imposta ed allo stesso soggetto (dichiarante / coniuge), sia una somma a debito che una somma a credito, nella sezione ‘730’ viene riportato automaticamente il risultato della differenza tra la somma trattenuta e quella rimborsata (come indicato nelle istruzioni ministeriali). Tale situazione, che può presentarsi in caso di 730 rettificativo o integrativo, viene segnalata al momento della generazione dei dati, in modo che l’Utente possa fare le necessarie verifiche.

Ricordiamo che le somme risultanti dal conguaglio dell’assistenza fiscale vengono riportate automaticamente, nella sezione ‘730’, soltanto se i cedolini del periodo da luglio a dicembre 2016 sono stati elaborati tramite la procedura Paghe: se tale condizione non è rispettata, occorre compilare o integrare manualmente la sezione ‘730’.

Per quanto riguarda la sezione dell’assistenza fiscale prevista sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, ricordiamo che gli estremi del CAF o professionista che ha svolto l’assistenza non sono più richiesti sulla CU o sul 770, così come non è più richiesta la data di ricezione del modello 730-4 o del modello 730-4 rettificativo.

GESTIONE DELLE ANNOTAZIONI

Qualsiasi annotazione (comprese quelle generate in automatico) può essere inserita / modificata / eliminata tramite il servizio ‘Annotazioni’. In ogni riquadro del servizio ‘Annotazioni’ è possibile inserire un’annotazione obbligatoria, indicando il relativo ‘Codice’ nell’apposito campo. Precisiamo che il campo ‘Progressivo’ è utilizzato semplicemente per ordinare le annotazioni presenti e viene avvalorato automaticamente (se necessario, può essere variato).

Per eliminare un’annotazione, è sufficiente annullare i campi ‘Codice’ e ‘Progressivo’. Tramite il pulsante ‘Elimina tutto’ (nella parte alta del servizio) vengono invece eliminate tutte le annotazioni presenti.

Per inserire una nuova annotazione, è sufficiente posizionarsi sul primo riquadro libero e selezionare un’annotazione dall’elenco riportato nella finestra relativa al campo ‘Codice’: in tal modo, sul servizio viene riportato sia il codice che il testo dell’annotazione (ricavato dalle istruzioni ministeriali). Precisiamo che il codice deve figurare anche nel testo dell’annotazione, per essere riportato sulla stampa del modello sintetico. Ovviamente, è possibile intervenire sul testo, modificandolo secondo le necessità (non occorre seguire alla lettera il testo riportato nelle istruzioni ministeriali). In alcuni casi occorre completare il testo dell’annotazione indicando un importo o altre informazioni.

Il testo dell’annotazione viene riportato integralmente sulla stampa del modello sintetico, con un massimo di 6 righe, ciascuna di 66 caratteri, per ogni annotazione. Se necessario, è possibile ripetere lo stesso codice annotazione più volte.
Precisiamo che sulla stampa del modello ordinario e sul file per l’invio telematico, viene invece riportato soltanto il codice delle annotazioni (escludendo eventuali codici ripetuti).
In caso di inserimento o modifica di un’annotazione, consigliamo di separare le righe del testo tramite il ritorno a capo (tasto invio): il servizio sostituisce il ritorno a capo con gli spazi necessari per arrivare a fine riga (66 colonne).

NOTA: E’ possibile che il testo delle annotazioni venga visualizzato riportando, alla fine di una riga, i primi caratteri della riga successiva. Tale visualizzazione dipende dal browser e non produce alcun effetto sulla stampa.

Per quanto riguarda le annotazioni generate in automatico, riportiamo le seguenti precisazioni, in aggiunta a quanto già indicato nei paragrafi precedenti:

  • Viene sempre generata automaticamente l’annotazione AI, prevista sia in presenza del reddito (punti 1 e 2) che dei giorni per detrazione (punto 6). In presenza di diversi rapporti di lavoro nell’anno con lo stesso sostituto, vengono indicati separatamente i dati relativi a ciascun rapporto. Nell’annotazione viene sempre riportata l’indicazione del tipo di reddito (distinguendo tra “lavoro dipendente” e “collaborazione”) e del relativo importo. Precisiamo che l’importo viene rilevato dall’imponibile fiscale presente nelle singole buste paga elaborate (compresi eventuali compensi da terzi o altri redditi conguagliati), in modo tale che la somma degli importi relativi ai diversi periodi coincida sempre col reddito riportato ai punti 1 e 2 (l’eventuale differenza, derivante da altri redditi considerati in sede di conguaglio, viene attribuita al periodo di lavoro più recente, nel corso del quale è stato effettuato il conguaglio riepilogativo). Precisiamo inoltre che, in presenza di più buste paga in uno stesso mese (cambi di qualifica, cessazioni e riassunzioni), nei casi in cui è stata utilizzata la gestione dell’imponibile fiscale “unico” (voce 594), l’imponibile fiscale viene riportato esclusivamente sulla busta paga di fine mese.

  • Sempre sull’annotazione AI, per ciascun rapporto di lavoro intercorso nell’anno (compreso il primo o unico rapporto) vengono sempre riportate le date iniziali e finali, ricavate dalle date di assunzione e cessazione presenti sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, nelle diverse storicizzazioni presenti. Come negli anni precedenti, le date in questione vengono limitate al 1 gennaio ed al 31 dicembre dell’anno di competenza. La generazione automatica prevede un massimo di 25 rapporti di lavoro nel corso dell’anno; i dati relativi ad eventuali ulteriori rapporti di lavoro possono essere indicati manualmente sul servizio Annotazioni.

  • Seguendo lo stesso criterio degli anni precedenti, in corrispondenza di ogni quadro relativo ad un’erogazione di Tfr, viene generata l’annotazione AY, con l’indicazione del Tfr erogato nell’anno di competenza (punto 801), suddiviso tra la parte maturata entro il 31/12/2000 e quella maturata a partire dal 1/1/2001. La stessa annotazione viene generata anche in relazione agli anticipi erogati in anni precedenti (punto 802), a condizione che risulti compilato anche il punto 801. In presenza di altre indennità soggette a tassazione separata (preavviso o incentivo all’esodo), nell’annotazione AY viene evidenziata la suddivisione tra i due periodi (fino al 2000 e dal 2001), effettuando una proporzione rispetto al Tfr maturato. Precisiamo che, in presenza di più quadri nella sezione ‘TFR’, vengono generati i corrispondenti quadri nella sezione ‘Annotazioni’ (con la sola annotazione AY), a condizione che risulti compilato il punto 801, corrispondente al Tfr erogato nell’anno.

  • L’annotazione AH viene generata automaticamente, in presenza di voci relative alle retribuzioni in natura. Le voci considerate a tale scopo sono le seguenti: 061 / 062 / 063 / 06E / 06F / 06H per i dipendenti, 064 / 06G per i collaboratori. Precisiamo che le voci sopra elencate vengono considerate sia per la parte imponibile che per la parte non imponibile. Ricordiamo che, tramite le opzioni disponibili sulla procedura di generazione dei dati (vedere paragrafo Generazione da archivi Paghe), è possibile escludere le voci relative ai buoni pasto (06E / 06H), se si ritiene che non debbano essere riportate sull’annotazione AH; inoltre, è possibile escludere le somme non imponibili, nel caso in cui le voci interessate (campo Importo Unitario delle voci 063 / 064 / 06F / 06G) siano state utilizzate per indicare somme diverse di natura diversa da quelle richieste sull’annotazione AH.

  • Per quanto riguarda l’addizionale comunale relativa all’anno 2016 (punto 27) e all’anno 2017 (punto 29), vengono generate le annotazioni BB (anno 2016) e BN (anno 2017), nel caso in cui il comune di residenza abbia deliberato un limite di esenzione ed il reddito imponibile risulti inferiore a tale limite (addizionale non dovuta).

  • In presenza di detrazioni per familiari a carico, se la durata del rapporto di lavoro risulta inferiore all’intero anno (numero di giorni inferiore a 365), viene generata automaticamente l’annotazione AC, con l’indicazione che le suddette detrazioni sono rapportate alla durata del periodo di lavoro (ricordiamo che tale modalità di calcolo viene adottata automaticamente). Se necessario (ad esempio in caso di “forzature” nel calcolo delle detrazioni), l’annotazione AC può essere aggiunta o eliminata manualmente, intervenendo sul servizio ‘Annotazioni’.

Ovviamente, è possibile inserire eventuali annotazioni diverse da quelle generate in automatico (corrispondenti a quelle elencate sopra o descritte ai precedenti paragrafi ‘Sezione IRPEF’ e ‘Sezione 730’).
Tra le annotazioni non generate in automatico, segnaliamo l’annotazione GI, che deve essere inserita nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal precedente sostituto estinto.
Sempre tra le annotazioni non generate in automatico, segnaliamo anche l’annotazione CF, che deve essere inserita nel caso in cui la certificazione venga rettificata successivamente alla scadenza prevista per l’invio telematico.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA GENERAZIONE DEI DATI FISCALI

Per quanto riguarda la sezione ‘IRPEF’, come negli anni precedenti è richiesto il codice fiscale dell’ente o cassa destinatario dei contributi per assistenza sanitaria integrativa (punto 443), in presenza dei relativi contributi (punti 441 e 442). Ricordiamo che è possibile inserire preventivamente i codici fiscali degli enti o casse destinatari dei contributi per assistenza sanitaria integrativa, associandoli ai singoli CCNL applicati.
A tale scopo, è disponibile la tabella ‘Enti Assistenziali Contrattuali’, sulla finestra ‘Tabelle’ del menu Amministrazione del Personale (la finestra ‘Tabelle’ si trova nel frame di sinistra). Indicando il codice fiscale dell’ente in corrispondenza di ciascun CCNL gestito, si ottiene la compilazione automatica del punto 443, al momento della generazione dei dati (ovviamente, gli enti già inseriti, sulla tabella in questione, per le CU degli anni precedenti, restano validi anche per la CU/2017). Sulla procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, l’assenza del codice fiscale dell’ente o cassa genera una segnalazione, nel caso in cui risultino presenti i corrispondenti contributi.
Come negli anni precedenti, il codice fiscale dell’ente viene trasferito nell’anagrafico del percipiente, dalla procedura di generazione dei dati; le procedure di stampa ed invio telematico, quindi, riportano il codice fiscale dell’ente al punto 443 soltanto in presenza dei punti 441 / 442. Ricordiamo che il codice fiscale dell’ente viene trasferito, nell’anagrafico dei percipienti, dalla procedura di conversione dei dati dall’anno precedente, mentre la procedura di generazione dei dati sovrascrive tale campo soltanto nel caso in cui non risulti già avvalorato: in tal modo vengono mantenute le eventuali variazioni, del codice fiscale dell’ente, effettuate direttamente nell’anagrafico dei percipienti.

Sempre nella sezione ‘IRPEF’, è richiesta l’indicazione del codice fiscale del fondo di previdenza complementare (punto 425), in caso di versamento dei contributi alla previdenza complementare. Anche in questo caso, è possibile inserire preventivamente i codici fiscali dei fondi di previdenza utilizzati.
A tale scopo, occorre utilizzare la tabella ‘Fondi Previdenza Complementare’, sulla finestra ‘Tabelle’ del menu Amministrazione del Personale. In corrispondenza dei fondi utilizzati, è possibile indicare il relativo codice fiscale: in tal modo, si ottiene la compilazione automatica del campo 425, al momento della generazione dei dati (i codici fiscali già inseriti per le CU degli anni precedenti, restano validi anche per la CU/2017). Sulla procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, l’assenza del codice fiscale del fondo di previdenza genera una segnalazione, nel caso in cui risulti compilato almeno uno dei punti da 411 a 415 (tenendo conto delle opzioni relative a tali campi).
Come negli anni precedenti, il codice fiscale del fondo di previdenza complementare viene trasferito nell’anagrafico del percipiente, dalla procedura di generazione dei dati; le procedure di stampa ed invio telematico, quindi, riportano il codice fiscale del fondo al punto 425 soltanto in presenza del punto 411. Segnaliamo che, sulla base delle specifiche tecniche ministeriali, l’assenza del codice fiscale del fondo di previdenza complementare non risulta essere bloccante, neppure in presenza dei contributi versati al fondo.

Ricordiamo che, per i dipendenti iscritti ad un fondo di previdenza complementare, è necessario che sia stata compilata la data di prima occupazione (servizio ‘Dipendente – Inquadramento’), al fine di ottenere la compilazione automatica dei punti 411 / 415 e, in caso di prima occupazione successiva al 1/01/2007, dei punti da 416 a 420. Per i soggetti di prima occupazione successiva al 1/01/2007 iscritti ad un fondo, è richiesto il totale dei contributi versati alla previdenza complementare nei primi 5 anni di iscrizione (punto 418). Se l’azienda non è stata gestita sulla procedura Paghe nell’intero periodo interessato, il dato relativo al periodo non gestito può essere inserito tramite il servizio ‘Cedolino – Anno Corrente’, sezione ‘Altri Dati’, compilando i campi ‘Contributi Previdenza Complementare – Totale’ (ditta + dipendente) e ‘Dipendente’ (parte a carico dipendente). L’inserimento può essere effettuato in corrispondenza di un singolo mese del periodo non elaborato (compreso nei primi 5 anni di iscrizione al fondo).

Ricordiamo che, per la compilazione dei dati richiesti nella sezione ‘TFR’ della CU, è necessario conoscere l’importo degli anticipi sul Tfr erogati al 31/12/2000 e del Tfr accantonato alla previdenza complementare al 31/12/2000 ed al 31/12/2006. Tali informazioni sono necessarie anche nel caso in cui non sia stato erogato il Tfr nell’anno 2016.
Nel caso in cui le suddette informazioni siano già presenti in archivio (si tratta delle stesse informazioni richieste per la generazione dei modelli CU/CUD e 770 degli anni precedenti), non occorre effettuare altre operazioni. Nei casi, invece, in cui tali informazioni non siano presenti in archivio (in particolare per le aziende la cui gestione è iniziata nell’anno 2016), occorre inserirle prima di generare i dati della CU tramite la procedura descritta al paragrafo Generazione da archivi Paghe (è comunque possibile rigenerare i dati della CU, dopo aver inserito le informazioni necessarie).

Ricordiamo che il totale degli anticipi sul Tfr erogati al 31/12/2000 può essere inserito sul servizio ‘Cedolini – Anno Precedente’, indicando come periodo di riferimento 12/2000: il totale degli anticipi erogati a tale data deve essere riportato nel campo ‘Anticipi erogati (c/ditta)’, indicando il valore in Lire. Precisiamo che il servizio ‘Cedolini – Anno Precedente’ consente di inserire i dati nonostante gli anagrafici ditta e dipendente siano inseriti in data successiva.
Lo stesso criterio può essere adottato per inserire l’eventuale fondo accantonato alla previdenza complementare al 31/12/2000 (periodo 12/2000, importo in Lire) ed al 31/12/2006 (periodo 12/2006, importo in Euro, comprensivo di quanto eventualmente già accantonato al 31/12/2000); in questo caso, il campo da compilare, sul servizio ‘Cedolini – Anno Precedente’, è ‘Tfr accantonato a fondo previdenza complementare’.
Ricordiamo inoltre che, in alternativa al criterio sopra indicato, l’importo degli anticipi sul Tfr erogati al 31/12/2000 viene rilevato dal servizio ‘CUD – TFR’ (menu Amministrazione del Personale) relativo all’anno precedente, con maggiore priorità rispetto al dato presente sul servizio ‘Cedolini – Anno Precedente’. Sul servizio ‘CUD – TFR’ relativo all’anno di competenza 2015, il totale degli anticipi erogati al 31/12/2000 si trova nel campo ‘Anticipi al 31/12/2000’ delle sezioni ‘Tfr Accantonato’ e/o ‘Tfr Maturato’.

STAMPE DI CONTROLLO DA EFFETTUARE

  • Controllo sulle ritenute fiscali presenti nella sezione lavoro dipendente: utilizzare il programma ‘CONCURDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2016’ e Data Finale ‘31-12-2016’. E’ possibile selezionare una singola zona.

    Le ritenute presenti nella sezione lavoro dipendente della CU vengono confrontate con le corrispondenti ritenute presenti sulle buste paga elaborate nel corso dell’anno, a livello di singolo dipendente o collaboratore. Sulla stampa prodotta vengono riportati i soli percipienti per i quali risultano delle differenze su una o più ritenute.

    Per le addizionali regionale e comunale, vengono controllati i soli importi “dovuti” (indipendentemente dalle trattenute effettive). Viene controllato anche il bonus fiscale L. 190/2014 effettivamente erogato. I casi segnalati devono essere controllati, sebbene non costituiscano necessariamente una condizione di errore.

    In assenza di differenze, vengono comunque riportati in stampa i totali delle ritenute a livello di ditta, in questo caso senza l’elenco dei singoli percipienti. La stampa relativa al controllo delle ritenute è ‘contr-CU-percip’.

  • Controllo su particolari condizioni a livello di singolo percipiente: il programma ‘CONCURDP’, lanciato dalla procedura Stampe Accessorie nella modalità sopra indicata, segnala anche una serie di condizioni che è opportuno verificare sui singoli dipendenti o collaboratori gestiti sulla procedura Paghe:

    • l’assenza della CU per dipendenti o collaboratori che risultano in forza nell’anno corrente;
    • la presenza delle condizioni di “forzato” o disabilitato nelle opzioni ‘Modello Cud’ o ‘Modello Cud – Tfr’ (valide anche per la CU) sul servizio Dipendente – Anagrafico;
    • la presenza di cedolini elaborati nell’anno corrente su dipendenti o collaboratori cessati in anni precedenti, per attribuire la condizione di “forzato” nelle suddette opzioni (se già presente, non viene emessa la segnalazione);
    • la presenza di un codice fiscale errato su un dipendente o collaboratore; nei casi segnalati, se il codice fiscale risulta comunque corretto, è opportuno verificare la presenza del codice catastale in corrispondenza del comune o dello stato estero di nascita (finestra ‘Tabelle’);
    • la presenza di un reddito considerato nel calcolo delle detrazioni, inserito sul servizio ‘Detrazioni e Anf’ con l’opzione “anche nel conguaglio annuale” (in aggiunta o in sostituzione di quello risultante al datore di lavoro); tale reddito può essere utilizzato per compilare i punti 461 / 462 e l’annotazione AO;
    • l’eventuale presenza di importi negativi nella sezione relativa ai dati fiscali della CU.

    Tutte le segnalazioni sopra indicate sono riportate sulla stampa ‘segna-CU-percip’.

    NOTA: occorre tenere presente che il programma ‘CONCURDP’ richiede la presenza del Frontespizio della CU/2017, per procedere con i controlli sopra descritti; a tale proposito, ricordiamo che il Frontespizio viene generato dalla procedura di conversione dei dati dall’anno precedente e non deve essere cancellato.

  • Controllo sulle voci di retribuzioni in natura: ricordiamo che sull’annotazione AH vengono riportate anche le retribuzioni in natura non imponibili, gestite tramite le apposite voci previste (063 / 064 / 06F / 06G – campo Importo Unitario). Occorre essere certi che le voci in questione non siano state utilizzate per indicare, sul cedolino, importi diversi dalle retribuzioni in natura: se si hanno dei dubbi in proposito, è possibile produrre un elenco dei soggetti per i quali sono state utilizzate le voci sopra elencate. A tale scopo, è sufficiente lanciare il programma ‘SEGNAVOT’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi punto 3.1), indicando i codici delle voci sopra elencate e selezionando il campo ‘Importo Unitario’ (data iniziale ‘01-01-2016’, data finale ’31-12-2016’). Se le voci richieste non sono state utilizzate, oppure sono state utilizzate per inserire delle somme imponibili (riportate nel campo Importo Totale), non viene prodotta alcuna stampa; in caso contrario, viene prodotta la stampa con l’elenco dei soggetti interessati. Se, per i soggetti elencati, sono state inserite effettivamente delle retribuzioni in natura, non è necessario effettuare alcun intervento. Se, invece, alcune voci sono state utilizzate per indicare importi diversi dalle retribuzioni in natura, occorre escludere tali importi dall’annotazione AH: a tale scopo, è possibile utilizzare l’apposita opzione (‘Escludi somme non imponibili dall’annotazione AH’) disponibile sulla procedura di generazione dei dati della CU, descritta al precedente paragrafo Generazione da archivi Paghe.

Febbraio 2017
(acred636)
CU/2017 – INVIO TELEMATICO E STAMPA MODELLI

E’ possibile generare il file da utilizzare per il controllo delle certificazioni, insieme alla corrispondente stampa del modello ordinario, tramite la procedura ‘CU/2017: Invio telematico e stampa modello ordinario’. Consigliamo di attendere il prossimo aggiornamento, prima di procedere all’invio effettivo delle certificazioni.

E’ anche possibile produrre la stampa del modello sintetico da consegnare ai percipienti, utilizzando la procedura ‘CU/2017: Stampa modello sintetico per consegna’.

Ricordiamo nuovamente che il termine per l’invio della Certificazione Unica rimane fissato al 7 marzo, mentre il termine per la consegna del modello sintetico ai percipienti da quest’anno è posticipato al 31 marzo.

Segnaliamo, inoltre, che è possibile stampare l’impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario: quest’ultimo modello, in formato libero, è espressamente previsto nelle istruzioni della CU/2017.

FILE TELEMATICO E MODELLO ORDINARIO

La procedura ‘CU/2017: Invio telematico e stampa modello ordinario’ genera il file da utilizzare per il controllo e l’invio telematico delle certificazioni; insieme al file, viene prodotta la stampa del modello ordinario.

Le indicazioni dettagliate, da seguire per l’invio effettivo delle certificazioni, saranno documentate con il prossimo aggiornamento (non sono comunque cambiate rispetto all’anno precedente). Per il momento, consigliamo di utilizzare la procedura per generare il file da sottoporre al programma di controllo fornito dall’Agenzia delle Entrate.
Eventualmente, anche la stampa del modello ordinario può essere utilizzata per controllare i dati da inviare.

Per utilizzare la procedura ‘CU/2017: Invio telematico e stampa modello ordinarioa scopo di controllo (senza inviare effettivamente il file), occorre compilare i campi previsti secondo le modalità di seguito descritte.

  • Anno di competenza: indicare ‘2016’.

  • Ditta iniziale / finale: per considerare tutte le aziende, non occorre compilare i campi in questione; tali campi vanno utilizzati nel caso in cui si intenda lanciare la procedura per una singola azienda o un range di aziende.

  • Selezione Percipienti se non compilato, vengono selezionati tutti i percipienti; in alternativa, è possibile selezionare soltanto i percipienti della sezione Paghe, oppure soltanto quelli della sezione Extra-Paghe (su tutte le ditte considerate in base alle altre opzioni); è anche possibile selezionare un singolo percipiente, indicandone la matricola e la relativa sezione (in tal caso viene considerata la sola ditta indicata nel campo Ditta Iniziale).

  • Selezione zona: se non compilato, vengono selezionate tutte le zone; in alternativa, è possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice.

  • Ordinamento Certificazioni: ordine dei sostituti sulla stampa (per codice ditta oppure alfabetico).

  • Condizione di Definitivo: è possibile selezionare i soli sostituti con la condizione di ‘Modello Definitivo’ (servizio Frontespizio), oppure solo quelli non definitivi, oppure entrambi.

  • Selezione Certificazioni è possibile selezionare i soli sostituti sui quali non risulta barrata la casella ‘Invio telematico effettuato’ (servizio Frontespizio), oppure solo quelli dove risulta barrata, oppure entrambi.

  • Trattamento Certificazioni: per effettuare esclusivamente il controllo del file, senza procedere all’invio effettivo, è opportuno selezionare l’opzione ‘N, in modo che NON venga barrata la casella ‘Invio telematico effettuato’ (servizio Frontespizio), sui sostituti trattati.

  • Numerazione Certificazioni per effettuare esclusivamente il controllo del file, senza procedere all’invio effettivo, è opportuno selezionare ‘Non memorizzare progressivo su certificazione’ nella seconda opzione disponibile (la prima opzione può essere lasciata impostata a ‘Seleziona certificazioni numerate e non numerate’);

  • Codice Fiscale fornitore: deve essere selezionato lo stesso Intermediario indicato sul servizio Frontespizio.

  • Tipo Fornitore: deve essere selezionato il codice ‘10’ (oppure ‘01’ in caso di invio della propria certificazione).

  • Modalità di invio: per il lancio a scopo di controllo, indicare ‘N’ (modalità normale).

  • Data firma sostituto: per il lancio a scopo di controllo, è possibile indicare una data uguale o precedente al giorno corrente; tale data viene considerata solo se non è stata indicata una diversa data di firma sul servizio Frontespizio o sulla singola certificazione (nella finestra anagrafica del percipiente).

  • Generazione PDF: per il lancio a scopo di controllo, indicare ‘N’ se non si desidera stampare il modello ordinario, altrimenti indicare ‘S’; occorre tenere presente che la stampa del modello comporta un tempo di elaborazione più lungo, quindi è consigliabile non richiederla (indicando ‘N’) se non si intende stamparlo effettivamente.

  • Altre opzioni di stampa: se si è abilitata la stampa del modello ordinario (opzione ‘Generazione PDF’), è possibile impostare le opzioni di stampa secondo le proprie preferenze.

I campi Soggetto Autorizzato e Opzioni di Archiviazione riguardano l’archiviazione del modello: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale (le istruzioni dettagliate per l’archiviazione saranno inviate con un apposito aggiornamento – per il momento consigliamo di non effettuare l’archiviazione).

Il file da utilizzare per il controllo tramite il software dell’Agenzia delle Entrate è ‘CUR-telematico.txt’.
Viene prodotto anche l’elenco delle singole certificazioni riportate sul file (‘CUR.elenco.telematico’) e degli eventuali errori rilevati (‘CUR.errori.telematico’).

Segnaliamo che, per evitare errori bloccanti al momento del controllo, è necessario compilare preventivamente la sezione relativa alla ‘Presentazione Telematica’, sul servizio Frontespizio.

La stampa del modello ordinario è ‘CU-ordinario-1cp’, prodotta esclusivamente in copia singola e comprendente anche il frontespizio e l’eventuale quadro CT. Facciamo presente che la stampa del modello ordinario riporta tutti i dati presenti nel file telematico – di conseguenza, tale stampa può essere utilizzata anche a scopo di controllo.

STAMPA MODELLO SINTETICO

La procedura ‘CU/2017: Stampa modello sintetico per consegna’ genera la stampa del modello sintetico, in formato PDF, da utilizzare per la consegna ai percipienti.

Ricordiamo che il modello sintetico prevede lo spazio per stampare il testo delle annotazioni e comprende le schede per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille. Dal modello sintetico sono invece esclusi il frontespizio ed il quadro CT.

Il modello sintetico da consegnare ai percipienti deve essere prodotto in doppia copia: entrambe le copie devono essere consegnate ai percipienti. La stampa in doppia copia è comprensiva delle istruzioni, che vengono accodate alla seconda copia. E’ comunque possibile produrre il modello in copia singola, a scopo di controllo oppure per conservarlo da parte del sostituto e/o dell’intermediario (rimane comunque necessario conservare anche il modello ordinario).
Se si utilizza una stampante che gestisce la modalità fronte / retro, è possibile generare la stampa  appositamente per tale modalità, attraverso una specifica opzione (descritta più avanti).

Sulla procedura ‘CU/2017: Stampa modello sintetico per consegna’, occorre compilare i campi previsti secondo le modalità di seguito descritte.

  • Anno di competenza: indicare ‘2016’.

  • Ditta iniziale / finale: per considerare tutte le aziende, non occorre compilare i campi in questione; tali campi vanno utilizzati nel caso in cui si intenda lanciare la procedura per una singola azienda o un range di aziende.

  • Selezione Percipienti se non compilato, vengono selezionati tutti i percipienti; in alternativa, è possibile selezionare soltanto i percipienti della sezione Paghe, oppure soltanto quelli della sezione Extra-Paghe (su tutte ditte considerate in base alle altre opzioni); è anche possibile selezionare un singolo percipiente, indicandone la matricola e la relativa sezione (in tal caso viene considerata la sola ditta indicata nel campo Ditta Iniziale).

  • Selezione zona: se non compilato, vengono selezionate tutte le zone; in alternativa, è possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice.

  • Ordinamento Certificazioni: ordine dei sostituti sulla stampa (per codice ditta oppure alfabetico).

  • Ordinamento Percipienti: ordine dei percipienti sulla stampa (per codice matricola oppure alfabetico); i percipienti sono comunque suddivisi tra quelli presenti nella sezione Paghe e quelli presenti nella sezione Extra-Paghe.

  • Condizione di Definitivo: è possibile selezionare i soli sostituti con la condizione di ‘Modello Definitivo’ (servizio Frontespizio), oppure solo quelli non definitivi, oppure entrambi.

  • Selezione Certificazioni è possibile selezionare i soli sostituti sui quali non risulta barrata la casella ‘Modello stampato per consegna’ (servizio Frontespizio), oppure solo quelli dove risulta barrata, oppure entrambi.

  • Trattamento Certificazioni: permette di barrare automaticamente la casella ‘Modello stampato per consegna’ (servizio Frontespizio), oppure non barrare la casella, oppure annullare la stessa casella (se barrata).

  • Codice Fiscale fornitore: per la stampa del modello sintetico, il campo è opzionale; se viene compilato, la procedura seleziona i soli sostituti sui quali è stato impostato lo stesso codice fiscale dell’Intermediario (servizio Frontespizio); se il campo non è compilato, vengono selezionati tutti i sostituti.

  • Data Firma Sostituto: il campo è opzionale e permette di indicare la data da riportare nel campo relativo alla firma da parte del sostituto. La data della firma può essere indicata anche sul servizio Frontespizio o sulla singola certificazione (nella finestra anagrafica del percipiente): sulla stampa, viene presa con maggiore priorità la data indicata sulla singola certificazione, in sua assenza viene presa quella presente sul Frontespizio, in assenza anche di questa viene presa quella indicata al lancio della procedura. Resta inteso che, sul modello cartaceo, la data della firma può anche essere compilata direttamente dal soggetto che appone manualmente la firma.

  • Modalità di Stampa: permette di scegliere se si vuole stampare il modello in doppia copia con istruzioni (come previsto per la consegna ai percipienti), oppure in copia singola senza istruzioni (generalmente a scopo di controllo). E’ anche possibile produrre la stampa in entrambe le modalità, con un unico lancio della procedura: in tal caso, la copia singola può essere conservata dall’intermediario o dall’azienda.

  • Generazione PDF: selezionando l’opzione ‘S’ la stampa non viene suddivisa per ditta, mentre selezionando l’opzione ‘X’ la stampa viene suddivisa per ditta, aggiungendo il codice ditta al nome del file di stampa. In entrambi i casi, ogni 100 certificazioni viene prodotto un ulteriore file di stampa, incrementando il numero progressivo di tre cifre riportato in coda al nome del file. Per il momento, non deve essere utilizzata l’opzione ‘Y’, relativa all’archiviazione dei modelli (sarà documentata con un apposito aggiornamento).

  • Altre opzioni di stampa: opzioni che consentono di generare la stampa secondo le proprie preferenze:

    • Indicare i codici ditta e matricola sulla prima riga di ciascuna pagina; occorre tenere presente che, prima della matricola, viene riportata l’indicazione della sezione Paghe (P) o Extra-Paghe (E).
    • Indicare il numero della copia (1’ o 2’ copia) su ciascuna pagina delle certificazioni.
    • Compilare il campo relativo alla firma del sostituto (prima pagina delle certificazioni), riportando il cognome e nome del sostituto o, per le società, del rappresentante legale indicato sul servizio Frontespizio; ricordiamo che è possibile riportare anche una descrizione aggiuntiva nello spazio della firma, compilando l’apposito campo (opzionale) sul servizio Frontespizio, come più avanti specificato.
    • Non stampare la scheda per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille e le istruzioni, per i percipienti sui quali non è presente la sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente; precisiamo che la scheda e le istruzioni non vengono comunque stampate nel caso in cui il percipiente sia una società;
    • Non stampare le certificazioni dei soggetti “esclusi dalla precompilata”, individuati dalla presenza dei codici ‘1’ o ‘2’ nel campo 10 della parte anagrafica; ricordiamo che tale campo deve essere compilato dall’Utente (nella finestra anagrafica del percipiente), tranne che per i soggetti gestiti solo ai fini Inail, per i quali viene riportato il codice ‘2’ dalla procedura di generazione dei dati.
    • Generare la stampa in modalità fronte / retro: tale opzione può essere utilizzata solo se si ha a disposizione una stampante che prevede la modalità fronte / retro; in tal caso, viene prodotto sempre un numero pari di pagine per ogni percipiente (aggiungendo eventuali pagine bianche), in modo da evitare che su una stessa pagina vengano riportati i dati relativi a due percipienti diversi.

I campi Soggetto Autorizzato e Opzioni di Archiviazione riguardano l’archiviazione del modello: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale (le istruzioni dettagliate per l’archiviazione saranno inviate con un apposito aggiornamento – per il momento consigliamo di non effettuare l’archiviazione).

Ricordiamo che, sul servizio Frontespizio, è disponibile il campo ‘Descrizione per firma sostituto’, tramite il quale è possibile indicare una descrizione aggiuntiva da riportare nello spazio della firma (prima pagina delle certificazioni). Nel campo in questione può essere indicata la carica che riveste il firmatario (ad esempio  “Rappresentante legale: “). Tale descrizione viene riportata, nello spazio della firma, a sinistra del cognome e nome del firmatario.
Precisiamo che la compilazione di tale campo è facoltativa: sulla procedura di stampa, barrando la casella relativa alla firma del sostituto nel campo ‘Altre opzioni di stampa’, vengono comunque riportati il cognome e nome del titolare o del rappresentante legale nello spazio relativo alla firma.

Ricordiamo inoltre che, sul servizio Frontespizio, è disponibile la casella ‘Riporta sede attività principale’, la quale ha effetto unicamente sulla compilazione dell’indirizzo del sostituto, nella prima pagina di ciascuna certificazione.
Nell’indirizzo del sostituto viene riportata automaticamente la residenza (persone fisiche) / sede legale (società) oppure il domicilio fiscale (se compilato), rilevati dal servizio ‘Ditta – Anagrafico’, nella decorrenza valida al 28/02/2017.
Barrando la suddetta casella, nell’indirizzo del sostituto viene invece riportata la sede attività principale, rilevata dal servizio ‘Ditta – Azienda’, sempre nella decorrenza valida al 28/02/2017. Tale criterio può essere utilizzato (se l’Utente lo ritiene opportuno) per indicare l’indirizzo dell’attività dei professionisti o delle aziende individuali, in sostituzione della residenza del titolare. Precisiamo, comunque, che tutti i modelli fiscali prevedono l’indicazione della residenza / sede legale (o eventualmente del domicilio fiscale, se diverso dalla residenza / sede legale).
Precisiamo inoltre che la suddetta casella ha effetto unicamente sulla stampa dei modelli sintetico e ordinario: sul file telematico viene in ogni caso riportata la residenza / sede legale oppure il domicilio fiscale (se diverso).

Relativamente alla stampa dei dati anagrafici del sostituto, facciamo presente che il modello ministeriale non prevede uno spazio sufficiente per riportare la ragione sociale (in caso di società). Di conseguenza, la ragione sociale viene riportata sul modello utilizzando sia lo spazio previsto per la denominazione (o per il cognome, in caso di persone fisiche), sia lo spazio previsto per il nome delle persone fisiche, che resterebbe inutilizzato in caso di società.

Per quanto riguarda il modello sintetico, facciamo presente che ciascuna certificazione è composta da:

  • quadro relativo ai dati anagrafici del sostituto e del percipiente (1 pagina)
  • quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente, se presente una qualsiasi sezione di tale quadro (3 pagine)
  • quadro relativo alle annotazioni (1 pagina), ripetuto se lo spazio non è sufficiente per tutte le annotazioni
  • quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, se presente (1 pagina)
  • scheda per la scelta del 8/5/2 per mille (2 pagine)
  • istruzioni per il contribuente (3 pagine)

Nella sezione lavoro dipendente, in presenza di “moduli” aggiuntivi (ulteriori campi “multi-modulo” nella sezione Irpef, oppure quadri aggiuntivi nelle sezioni Tfr / Inps / Inpdap / Altri enti / Inail), vengono stampate nuovamente le pagine del quadro relativo al lavoro dipendente e la pagina delle annotazioni, incrementando il numero riportato nel campo ‘Mod. N.’ (presente in alto a destra su ogni pagina ad eccezione di quella dei dati anagrafici).
Nel caso in cui le annotazioni non rientrino interamente nello spazio disponibile sulla prima pagina, vengono stampate ulteriori pagine di sole annotazioni, fino ad un massimo di 5, senza incrementare il campo ‘Mod.N.’.

Nella sezione lavoro autonomo, in presenza di “moduli” aggiuntivi viene stampata nuovamente la sola pagina relativa ai dati fiscali, mentre in presenza di ulteriori “certificazioni” viene stampato nuovamente anche il quadro anagrafico del percipiente (conformemente a quanto previsto nel file per l’invio telematico).

Sulla stampa in doppia copia, per ogni certificazione viene prodotta la prima e la seconda copia, ciascuna comprensiva di eventuali “moduli” aggiuntivi presenti in archivio e delle schede per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille; dopo entrambe le copie, vengono prodotte le istruzioni per il contribuente (queste ultime in copia singola).

Le stampe prodotte sono ‘CU-sintetico-1cp’ (certificazioni in copia singola) e/o ‘CU-sintetico-2cp’ (certificazioni in doppia copia più istruzioni). Se è richiesta la suddivisione per ditta, al nome della stampa viene aggiunto il codice ditta. In ogni caso, al nome della stampa viene aggiunto un numero progressivo di tre cifre, che si incrementa ogni 100 certificazioni (in caso contrario, le dimensioni del file PDF diventerebbero eccessive).

La procedura di stampa genera anche l’elenco dei percipienti ‘CU-consegna-STA’, da utilizzare eventualmente per la consegna ai percipienti da parte dell’azienda (è previsto lo spazio della firma per ricevuta). Anche il suddetto elenco viene suddiviso per azienda, nel caso in cui sia stata richiesta la stampa della CU secondo tale modalità.
Segnaliamo che la consegna automatica della CU/2017 (modello sintetico) tramite il Portale del Dipendente sarà resa disponibile con il prossimo aggiornamento, per gli Utenti abilitati a tale servizio.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

E’ disponibile la stampa dell’impegno alla trasmissione della Certificazione Unica da parte dell’intermediario.
Come già precisato, quest’anno la sottoscrizione dell’impegno è espressamente previsto nelle istruzioni della CU: può essere stampato in formato libero e deve essere consegnato al sostituto.
Ricordiamo, inoltre, che la data dell’impegno deve essere inserita sul Frontespizio, nella sezione ‘Presentazione telematica’ (si tratta di un dato obbligatorio per effettuare il controllo e/o l’invio del file).

Per stampare l’impegno alla trasmissione è necessario che, nella sezione ‘Presentazione telematica’ del Frontespizio, risulti compilato il codice fiscale dell’intermediario e l’impegno ad inviare le certificazioni, scegliendo tra la condizione di certificazioni predisposte dal sostituto (‘1’) oppure certificazioni predisposte dall’intermediario (‘2’). Tali informazioni sono riportate automaticamente dalla procedura di conversione dall’anno precedente, quindi occorre impostarle sul Frontespizio soltanto per le nuove aziende o in caso di variazione rispetto all’anno precedente.
Come già detto, nella sezione ‘Presentazione telematica’ deve essere inserita la data dell’impegno: tale data, tuttavia, può essere inserita anche successivamente alla stampa dell’impegno, come più avanti precisato.

Per produrre la stampa dell’impegno, selezionare il programma ‘STAIMPCU’ sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 2.1 ‘Modello CU e altre certificazioni’ nell’elenco dei programmi disponibili.
Sulla procedura occorre impostare Data Iniziale ‘01/01/2016’ e Data Finale ‘31/12/2016’.
La stampa prodotta è ‘CU-impegno-telem’.

In caso di predisposizione della CU da parte dell’intermediario, sulla stampa dell’impegno può essere indicata la scelta del tipo di reddito (lavoro dipendente / lavoro autonomo) che l’intermediario di assume l’impegno di gestire: selezionando la nuova opzione ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’, sulla stampa vengono predisposte tre possibili scelte, corrispondenti a solo redditi di lavoro dipendente / solo redditi di lavoro autonomo / sia redditi di lavoro dipendente che di lavoro autonomo (occorre barrare una delle caselle al momento della sottoscrizione).
Se, invece, viene selezionata l’opzione ‘Non riportare l’indicazione del tipo di reddito’, sulla stampa viene riportata un’indicazione generica dell’impegno da parte dell’intermediario, senza riferimento al tipo di reddito gestito.
In entrambi i casi, sulla stampa è comunque riportata anche la casella relativa alla condizione di invio della CU predisposta dal sostituto, eventualmente già barrata se tale condizione risulta impostata sul Frontespizio.

La data dell’impegno può essere indicata al lancio del programma: tale data sarà considerata sulla base dell’opzione “utilizza tale data”: soltanto se non è presente la corrispondente data sul Frontespizio, oppure anche in sostituzione della corrispondente data presente sul Frontespizio. In ogni caso, la data riportata sulla stampa dell’impegno dovrà poi essere indicata nell’apposito campo del Frontespizio.

Tramite l’opzione selezione dichiarazioni, è possibile produrre la stampa per le sole certificazioni definitive, oppure per quelle non definitive, oppure per entrambe.

Gennaio 2017
(acred633)
CERTIFICAZIONE UNICA “CU/2017”

Col presente aggiornamento, rendiamo disponibile la gestione della Certificazione Unica “CU/2017”, limitatamente al quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il termine per l’invio telematico della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate rimane fissato al 7 marzo, mentre il termine per la consegna ai soggetti interessati da quest’anno è posticipato al 31 marzo.

Per quanto riguarda il quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente, sono state aggiunte le informazioni relative alla detassazione applicata nell’anno 2016; inoltre, è stato precisato che l’indicazione del codice fiscale del coniuge non a carico è facoltativa (tale informazione risulta utile per la predisposizione del 730 precompilato).

Per quanto riguarda il quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, sono state effettuate variazioni poco significative rispetto all’anno precedente; tale quadro è descritto dettagliatamente al successivo paragrafo CU/2017 - Gestione ‘lavoro autonomo’.

Ricordiamo che per la Certificazione Unica sono previsti due modelli ministeriali:

  • il modello Ordinario, che include anche il Frontespizio ed il quadro CT, sul quale sono riportati tutti i dati che vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposito file;
  • il modello Sintetico, che non include il Frontespizio ed il quadro CT, sul quale mancano alcuni dati rispetto al modello Ordinario (ad esempio i dati dettagliati della tassazione sul Tfr).

Il modello Sintetico deve essere consegnato, in doppia copia, ai soggetti percipienti redditi di lavoro dipendente e/o redditi di lavoro autonomo. Occorre tenere presente che il testo delle Annotazioni deve essere riportato sul modello Sintetico, mentre sul modello Ordinario vanno indicati soltanto i codici delle stesse Annotazioni.
Sui servizi della CU/2017, ad eccezione del Frontespizio, il numero di colore verde che contraddistingue ciascun campo è riportato tra parentesi se il campo figura esclusivamente sul modello Ordinario.

Col presente aggiornamento, inoltre, rendiamo disponibile la procedura di conversione dei dati dall’archivio della CU relativa all’anno precedente.
Utilizzando tale procedura, i dati anagrafici dei percipienti presenti nell’archivio della CU/2016 (anno di competenza 2015) diventano automaticamente disponibili per la gestione della CU/2017 (anno di competenza 2016).
Ricordiamo che i dati anagrafici dei percipienti vengono convertiti indipendentemente dall’effettiva presenza, per ciascun percipiente, della sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.

Per la gestione della CU/2017 è stato predisposto il menu ‘Gestione Certificazione Unica 2017’, all’interno del ramo ‘Personale’ → ‘Certificazione Unica’.
Ovviamente, rimane disponibile anche il menu ‘Gestione Certificazione Unica 2016’, con i servizi e le procedure relative alla CU dell’anno precedente.

Per il momento, sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2017’ sono disponibili i soli servizi ‘Frontespizio’ e ‘Lavoro Autonomo’. Ricordiamo che i dati anagrafici dei percipienti possono essere visualizzati, modificati o inseriti attraverso l’apposita finestra ‘Percipiente’, disponibile sul servizio ‘Lavoro Autonomo’.
Sempre sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2017’, richiamando la voce ‘Procedure di elaborazione e stampa’, risulta disponibile la procedura di conversione dei dati dall’archivio della CU relativa all’anno precedente.

Gennaio 2017
(acred633)
CU/2017 – CONVERSIONE ANNO PRECEDENTE

Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2017’, in corrispondenza della voce ‘Procedure di elaborazione e stampa’, è disponibile la procedura ‘CU/2017: Conversione da anno precedente’.

Prima di effettuare qualsiasi operazione sui servizi della Certificazione Unica, occorre lanciare la suddetta procedura.
In tal modo, viene predisposto il Frontespizio della CU/2017 e vengono convertiti i dati anagrafici dei percipienti, presenti nell’archivio della CU relativa all’anno precedente.

Sul Frontespizio della CU/2017 viene riportato il codice fiscale dell’intermediario e la modalità di invio telematico (campi ‘Invio per conto proprio’ e ‘Impegno a presentare la dichiarazione’) presenti sulla CU/2016 (anno precedente). In assenza di tali informazioni sulla CU/2016, le stesse vengono rilevate dal modello 770/2016.

Per quanto riguarda i dati anagrafici dei percipienti, ricordiamo che vengono trasferiti sulla gestione della CU/2017 anche nel caso in cui, sulla certificazione dell’anno precedente, non sia stato prodotto il quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo: è sufficiente che l’anagrafico del percipiente sia presente nell’archivio della CU/2016 (cioè risulti visibile nella finestra di selezione dei percipienti), per lo stesso sostituto d’imposta.

La procedura di conversione, inoltre, trasferisce sulla gestione della CU/2017 anche i dati dei CAF e degli Intermediari, rilevandoli dall’archivio dell’anno precedente. Relativamente ai CAF, precisiamo che vengono convertiti nonostante non siano necessari per la compilazione della CU/2017.

Come negli anni precedenti, la procedura di conversione effettua anche la cancellazione delle eventuali Certificazioni Uniche relative all’anno di competenza 2016, nel caso in cui fossero state prodotte prima del presente aggiornamento (tali certificazioni devono comunque essere rigenerate, in quanto non sono conformi al modello CU/2017).

Facciamo presente che gli Utenti non interessati alla gestione del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, possono lanciare la procedura di conversione dall’anno precedente contestualmente alla generazione dei dati dagli archivi Paghe.

MODALITA’ DI LANCIO DELLA PROCEDURA

Al lancio della procedura ‘CU/2017: Conversione da anno precedente’ occorre indicare l’anno di competenza ‘2016.

In generale, non occorre compilare i campi ‘Conversione CAF / Intermediari / Dichiarazioni’: tali campi vengono compilati automaticamente con le opzioni di “default”, che prevedono la conversione di tutti i dati in questione.
La compilazione manuale di tali campi è invece necessaria nel caso in cui la procedura di conversione debba essere lanciata più volte (ad esempio selezionando una singola zona). Se si ha necessità di lanciare più volte la procedura di conversione, occorre procedere nel seguente modo: nel primo lancio devono essere convertiti anche i dati dei CAF e degli Intermediari (quindi è sufficiente selezionare le opzioni di “default”), mentre nei lanci successivi non devono essere convertiti i CAF e gli Intermediari, selezionando l’opzione ‘Non convertire’ sulle relative finestre.
Nel caso in cui alcune dichiarazioni risultassero non convertite, in quanto non definitive nell’anno precedente (vedi paragrafo successivo), se occorre convertirle comunque, è possibile lanciare nuovamente la procedura di conversione, selezionando l’opzione ‘Converti tutte (definitive e provvisorie)’ nel campo ‘Conversione Dichiarazioni’. Anche in questo caso, conviene non ripetere la conversione dei CAF e degli Intermediari, nei lanci successivi al primo.
Sempre in generale, non occorre compilare i codici ditta iniziale e finale: tali campi possono essere utilizzati nel caso in cui fosse necessario rilanciare la procedura di conversione per una singola azienda.

Se i campi ‘Conversione CAF / Intermediari / Dichiarazioni’ non vengono compilati (o anche se vengono compilati selezionando le opzioni di “default”), la procedura di conversione segue gli stessi criteri adottati negli anni precedenti:

  • la procedura considera i soli modelli CU/2016 e 770/2016 (anno di competenza 2015) aventi la condizione di ‘Definitivo’ sul corrispondente Frontespizio;

  • partendo dai suddetti modelli, viene generato il Frontespizio della CU/2017 (anno di competenza 2016); sul frontespizio della CU/2017 vengono riportati l’intermediario e la modalità di invio telematico presenti sulla CU/2016 oppure (in assenza di tali informazioni sulla CU/2016) quelli presenti sul 770/2016;

  • sempre partendo dai suddetti modelli, vengono trasferiti sulla CU/2017 i dati anagrafici di tutti i percipienti presenti nell’archivio della CU/2016, anche in assenza del quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (risultano trasferiti anche gli anagrafici dei soggetti gestiti in ambito Paghe, i quali saranno poi aggiornati attraverso la procedura di trasferimento dei dati dagli archivi Paghe);

  • vengono trasferiti i dati degli Intermediari e dei CAF presenti nell’archivio dell’anno precedente.

La procedura genera le stampe ‘CU.conversione.dichiarazioni’, ‘CU.conversione.intermediari’, ‘CU.conversione.caf’. In particolare, sulla stampa ‘CU.conversione.dichiarazioni’ sono riportate sia le dichiarazioni convertite che quelle eventualmente scartate (ad esempio perché non definitive nell’anno precedente).
In presenza di eventuali CU relative all’anno di competenza 2016, generate prima del presente aggiornamento, viene prodotta la stampa ‘CU.cancellazione’; ricordiamo che tali CU vengono eliminate dall’archivio.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, dopo aver iniziato a lavorare sulla CU/2017, dovesse essere lanciata nuovamente la procedura di conversione dall’anno precedente, occorre accertarsi che NON venga barrata la casella ‘Cancella dichiarazioni provvisorie nell’anno corrente’, nel campo ‘Conversione dichiarazioni’. Se tale casella risulta barrata, infatti, vengono eliminate le CU/2017 che non riportano la condizione di ‘Modello Definitivo’ o di ‘Modello Definitivo per quadro Autonomi’ (servizio ‘Frontespizio’), prima di essere nuovamente convertite dall’anno precedente.

Gennaio 2017
(acred633)
CU/2017 – GESTIONE ‘FRONTESPIZIO’

Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2017’ è disponibile il servizio ‘CU/2017 – Frontespizio’.
Sui servizi della Certificazione Unica 2017, viene impostato automaticamente l’anno di competenza ‘2016’.
Prima di tutto, occorre selezionare il sostituto d’imposta su cui si vuole operare: il codice del sostituto d’imposta viene mantenuto quando ci si sposta tra i vari servizi della CU/2017.

Il servizio ‘Frontespizio’, che comprende anche la gestione del quadro CT (comunicazione per la ricezione del 730-4), sarà descritto dettagliatamente con i prossimi aggiornamenti relativi alla gestione della CU/2017.

Occorre tenere presente che è necessario inserire il Frontespizio, nei casi in cui non sia stato predisposto dalla procedura di conversione dall’anno precedente (sostituti per i quali non era presente la CU/2016 o il 770/2016).

Per il momento, sul servizio del Frontespizio è possibile impostare la condizione di “Definitivo” solo per la sezione dei redditi da lavoro autonomo, barrando la casella ‘Modello Definitivo per quadro Lavoro Autonomo’.
Precisiamo che, anche dopo aver barrato tale casella, è comunque possibile continuare a lavorare sul servizio ‘Lavoro Autonomo’, ad esempio per inserire, modificare o eliminare i singoli quadri. Tuttavia, con la condizione di ‘Modello Definitivo per quadro Lavoro Autonomo’ viene attivata la protezione dello stesso quadro rispetto alla cancellazione massiva che si otterrebbe rilanciando (erroneamente) la procedura di conversione dei dati.
Facciamo presente che non è obbligatorio barrare la casella ‘Modello Definitivo per quadro Lavoro Autonomo’, in quanto si tratta semplicemente una protezione aggiuntiva, che può essere utilizzata o meno, a scelta dell’Utente.

Per il momento, quindi, non deve essere barrata la casella ‘Modello Definitivo’, in quanto tale casella impedirebbe il successivo trasferimento dei dati dagli archivi Paghe.

Gennaio 2017
(acred633)
CU/2017 – GESTIONE ‘LAVORO AUTONOMO’

Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2017’ è disponibile il servizio ‘CU/2017 – Lavoro Autonomo’.
Come sul servizio del Frontespizio, risulta impostato l’anno di competenza ‘2016’ ed occorre selezionare il sostituto d’imposta su cui si vuole operare; questo viene poi mantenuto spostandosi tra i vari servizi della CU/2017.

Sul servizio ‘Lavoro Autonomo’ è disponibile la finestra di selezione dei percipienti: attraverso tale finestra, occorre selezionare il percipiente su cui si vuole operare, prima di procedere all’inserimento dei dati previsti.
Tramite la stessa finestra, è anche possibile inserire i dati anagrafici di nuovi percipienti. A tale scopo, occorre cliccare sulla casella ‘Gestione anagrafico’, in corrispondenza della riga ‘Inserimento nuova matricola’ (la riga è riportata in fondo all’elenco dei percipienti). In tal modo, si apre un’apposita finestra che permette di inserire i dati anagrafici previsti. Ricordiamo che i percipienti vengono inseriti in corrispondenza di un determinato sostituto d’imposta.

I percipienti che sono stati inseriti direttamente sulla Certificazione Unica dell’anno precedente, sono riportati nella sezione ‘Extra-Paghe’ (la sezione è indicata in alto, nella finestra di selezione dei percipienti), mentre quelli provenienti dagli archivi Paghe sono riportati nella sezione ‘Paghe’.
Come già detto, la procedura ‘CU/2017: Conversione da anno precedente’ riporta, sull’anno corrente, i dati anagrafici di tutti i percipienti presenti in archivio. Sono esclusi soltanto i soggetti, provenienti dagli archivi Paghe, il cui rapporto di lavoro risulta cessato prima dell’anno di competenza corrente (2016).
Anticipiamo che, attraverso la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe (che sarà rilasciata con un apposito aggiornamento), saranno aggiornati i dati anagrafici dei soggetti riportati nella sezione ‘Paghe’ e, ovviamente, verranno generati i quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente. Tramite la stessa procedura, verrà generata anche la sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, limitatamente ad eventuali soggetti interessati gestiti in ambito Paghe (associati in partecipazione e autonomi occasionali). Precisiamo che tale procedura NON modificherà in alcun modo i dati relativi ai percipienti presenti nella sezione ‘Extra-Paghe’.

Sulla finestra di selezione dei percipienti risultano evidenziati (sottolineati) i soggetti per i quali è presente, in archivio, il quadro relativo al lavoro autonomo: per selezionarli, cliccare su ‘Selezione quadro’.
Per convenzione, il primo quadro inserito per ogni percipiente è riportato sul numero quadro ‘10’. Tale numero viene attribuito al solo scopo di consentire l’inserimento di ulteriori quadri, sullo stesso percipiente, attribuendo una numerazione precedente oppure successiva (rispettivamente ‘09’ o ‘11’).

Sempre sulla finestra di selezione dei percipienti, è possibile ricercare i soggetti tramite il cognome o la denominazione (campo ‘Cognome/Denominazione’): la ricerca avviene nell’ambito del sostituto d’imposta selezionato.
Sul servizio del ‘Lavoro Autonomo’, per verificare se un percipiente è presente in archivio, occorre prima di tutto selezionare il sostituto d’imposta (codice ditta), quindi aprire la finestra di selezione dei percipienti ed effettuare una ricerca per Cognome (o Denominazione se si tratta di una società). Se il percipiente è già presente, deve essere selezionato cliccando su ‘Selezione quadro’, dopodiché è possibile procedere all’inserimento dei dati previsti.
Se, invece, il soggetto ricercato non è presente in archivio, viene presentato il rigo ‘Inserimento nuova matricola’. In corrispondenza di tale rigo, cliccando su ‘Gestione anagrafico’ si apre la finestra per l’inserimento dei dati anagrafici del nuovo percipiente. Sulla finestra ‘Gestione anagrafico’, al momento dell’inserimento di un nuovo soggetto, è possibile recuperare i dati anagrafici dall’archivio delle aziende (se presenti), tramite il pulsante ‘Ricerca da anagrafico’ in corrispondenza del codice fiscale del percipiente. Ovviamente, non è detto che il soggetto da inserire sia presente nell’archivio delle aziende: in tal caso, i dati anagrafici devono essere inseriti sulla finestra ‘Gestione anagrafico’.

Ricordiamo che la finestra ‘Gestione anagrafico’, richiamata dalla finestra di selezione dei percipienti, permette anche di modificare i dati anagrafici dei soggetti già presenti in archivio, ad esempio per aggiornare il domicilio fiscale.

Per quanto riguarda il domicilio fiscale dei lavoratori autonomi, precisiamo che è sufficiente compilare i campi relativi al domicilio al 1/01/2016 (i campi Codice Regione e CAP sono facoltativi); per i lavoratori autonomi non viene mai considerato l’eventuale domicilio fiscale al 31/12/2016 o al 1/01/2017.
Sempre per i lavoratori autonomi, il domicilio fiscale al 1/01/2016, ed in particolare il codice catastale del comune, risulta obbligatorio soltanto in presenza della causale ‘N’, secondo quanto indicato nelle istruzioni ministeriali.
Ricordiamo che, per i lavoratori autonomi, non è necessario compilare i seguenti campi previsti sulla finestra ‘Gestione anagrafico’: codice fiscale dei fondi di previdenza complementare e degli enti o casse assistenziali, categorie particolari (ad eccezione degli eredi), esclusione da precompilata. Per il momento, inoltre, non deve essere considerata la sezione ‘Invio Telematico CU/2017’ (campi relativi al protocollo, progressivo e tipo di invio).

Secondo lo stesso criterio previsto sulla Certificazione Unica dell’anno precedente, nella sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, le somme relative a causali diverse devono essere inserite su certificazioni separate.
Ricordiamo che, sul servizio del ‘Lavoro Autonomo’, ciascun “quadro” inserito corrisponde ad una certificazione.
Nella sezione del lavoro autonomo, quindi, per ogni percipiente possono essere inserite più certificazioni. Come già detto, in presenza di somme relative a causali diverse, occorre inserire (almeno) una certificazione per ciascuna causale. Precisiamo che le istruzioni ministeriali prevedono la possibilità di inviare più certificazioni anche quando queste si riferiscono ad una stessa causale: tale possibilità può essere utilizzata, ad esempio, per tenere separate le somme derivanti da fatture diverse (benché relative ad una stessa causale). Precisiamo che la gestione di certificazioni separate in presenza di più fatture relative ad una stessa causale, rimane una scelta dell’Utente.

Come già detto, il primo quadro (corrispondente alla prima certificazione) viene automaticamente inserito sul numero quadro ‘10’; tale numero è visibile sulla finestra di selezione dei percipienti e, sul servizio, viene riportato nel rigo del percipiente. Per inserire un ulteriore quadro (corrispondente ad una nuova certificazione), sulla finestra di selezione dei percipienti occorre cliccare su ‘Nuovo quadro precedente / successivo’, ottenendo così l’inserimento del numero quadro ‘09’ (precedente) oppure ‘11’ (successivo). Procedendo in tal modo, è possibile inserire fino a 99 quadri (certificazioni) diverse per ciascun percipiente. Precisiamo che l’ordine di inserimento dei singoli quadri rimane a discrezione dell’Utente – consigliamo comunque di utilizzare sempre l’opzione ‘Nuovo quadro successivo’.

Sul servizio, viene evidenziato il numero della certificazione selezionata, una volta che è stata inserita in archivio; tale numero è riportato nel rigo sottostante a quello del percipiente. In presenza di più certificazioni relative allo stesso percipiente, viene evidenziato anche il numero complessivo delle certificazioni presenti. Per selezionare le singole certificazioni, occorre utilizzare la finestra di selezione dei percipienti, cliccando sulla colonna ‘Selezione quadro’.

Per ogni certificazione, le istruzioni ministeriali prevedono la possibilità di inserire eventuali “moduli” aggiuntivi, sui quali, però, possono essere compilati soltanto i campi definiti “multi-modulo” nelle specifiche ministeriali. In pratica, i diversi moduli servono a compilare più volte un determinato campo, in relazione alla stessa certificazione.
Per gestire eventuali moduli aggiuntivi, sul servizio sono disponibili i pulsanti ‘Avanti’ (passa al modulo successivo), ‘Indietro’ (torna al modulo precedente), ‘Fine’ (passa all’ultimo modulo inserito) e ‘Inizio’ (torna al primo modulo inserito). I pulsanti si attivano e disattivano automaticamente, a seconda del modulo sul quale si è posizionati.
Precisiamo che i suddetti pulsanti servono per spostarsi tra i diversi moduli di una stessa certificazione: come già detto, per spostarsi tra le diverse certificazioni, occorre invece utilizzare la finestra di selezione dei percipienti.
Nella parte centrale del servizio, sulla destra, viene riportato il numero del modulo sul quale si è posizionati e, in presenza di più moduli per una stessa certificazione, anche il numero dei moduli presenti.

Quando si è posizionati su un modulo successivo al primo, i campi che possono essere compilati (“multi-modulo”) sono evidenziati con un colore di sfondo, insieme al numero del modulo su cui si è posizionati.
Su eventuali moduli successivi al primo, possono essere compilati soltanto i seguenti campi:

  • punti 2 / 3 / 6 / 7 / 18 / 19 della sezione ‘Dati Fiscali’
  • sezione ‘Dati Previdenziali’
  • sezione ‘Redditi erogati da altri soggetti’
  • sezione ‘Somme liquidate a seguito di pignoramenti’
  • sezione ‘Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio’

Precisiamo che il pulsante ‘Elimina’ compare soltanto quando si è posizionati sul primo modulo di una certificazione (già inserita). Tramite tale pulsante, vengono eliminati tutti i moduli della certificazione selezionata.

In merito ai campi riportati nella sezione ‘Dati Fiscali’, vengono effettuati i seguenti controlli:

  • il campo Causale (punto 1) deve sempre essere compilato, su ciascuna certificazione che si intende inserire; in presenza di più moduli su una stessa certificazione, occorre compilarlo soltanto sul primo modulo; ovviamente, il codice della Causale deve risultare valido (consigliamo di selezionarlo dall’apposita finestra);
  • i campi relativi alle addizionali regionale e comunale (punti da 12 a 17) possono essere compilati soltanto in presenza del codice Causale ‘N’;
  • in presenza del punto 7 (‘Altre somme non soggette a ritenuta’), occorre compilare il punto 6, utilizzando uno dei codici riportati nell’apposita finestra;
  • nel campo Anno (punto 2) non può essere indicato un anno successivo a quello di competenza (2016); tale campo non è obbligatorio e va compilato solo nei casi previsti dalle istruzioni.

Relativamente alla Causale (punto 1) segnaliamo che, nelle istruzioni della CU/2017, sono stati separati i codici che identificano le tipologie reddituali che possono essere conguagliate sul modello 730 rispetto a quelle che non possono essere conguagliate sul modello 730. Tale distinzione è stata mantenuta anche sulla finestra relativa al campo Causale, sul servizio ‘CU/2017 – Lavoro Autonomo’.

Per quanto riguarda le sezioni ‘Dati Previdenziali’, ‘Redditi erogati da altri soggetti’ e ‘Somme liquidate a seguito di pignoramenti’, vengono effettuati i seguenti controlli:

  • validità formale dei codici fiscali (anche in forma di partita Iva) indicati nei campi 29 / 52 / 101 / 105;
  • validità del codice indicato nel campo 33 rispetto all’elenco riportato nell’apposita finestra;
  • presenza del campo 52 se risulta compilato almeno un campo da 53 a 62 (su ciascun modulo).

Precisiamo che il servizio non effettua controlli in merito alla correttezza degli importi inseriti: i soli controlli effettuati sono quelli “formali” descritti nei paragrafi precedenti, coerentemente con le indicazioni riportate nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche ministeriali.

Segnaliamo inoltre che, sulla CU/2017, è prevista l’indicazione del precedente sostituto d’imposta “estinto”, nei casi di operazioni societarie straordinarie e successioni con “estinzione” del precedente sostituto (i casi in questione devono essere individuati e gestiti secondo i criteri descritti dettagliatamente nelle istruzioni ministeriali).

Per quanto riguarda il quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, il sostituto “estinto” deve essere indicato al punto 71 se la certificazione è stata rilasciata da quest’ultimo, anziché dal soggetto che prosegue l’attività e figura come dichiarante. Se, invece, la certificazione è stata rilasciata dallo stesso soggetto che figura come dichiarante, il punto 71 non deve essere compilato ed i redditi erogati dal sostituto “estinto” devono essere riportati ai punti da 52 a 62.
Precisiamo che il sostituto “estinto” deve essere indicato al punto 72 se si riferisce alla sezione dei pignoramenti, oppure al punto 73 se si riferisce alla sezione delle indennità di esproprio.

Analogamente a quanto previsto nell’anno precedente, quando si ha necessità di indicare un sostituto “estinto”, occorre prima di tutto inserire tale soggetto sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’ del servizio ‘Frontespizio’, selezionandolo dall’elenco dei soggetti presenti nell’archivio anagrafico delle aziende. Una volta inserito sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’, risulta possibile riportare tale soggetto nei campi previsti sul quadro del lavoro dipendente o sul quadro del lavoro autonomo (in quest’ultimo caso, nei campi 71 / 72 / 73 precedentemente descritti).

Agosto 2002
(paghe114)
ABILITAZIONE RIEPILOGHI ANNUALI

Sulla procedura Stampe Accessorie, è stato aggiunto il programma 'LISTAPRA', che consente di effettuare un controllo sulle abilitazioni relative ai riepiloghi annuali, sia a livello di ditta che di dipendente.
Sulla stampa prodotta ('lista.abil'), vengono elencati tutti i soggetti per i quali sono state inserite le opzioni 'Disabilitato' oppure 'Forzato' in uno o più campi di controllo dei riepiloghi annuali. Non viene ovviamente segnalata la condizione di 'Abilitato', che risulta automaticamente impostata per ogni nuovo soggetto inserito.
I campi sui quali viene effettuato il controllo sono: le abilitazioni relative ai modelli CUD e 770 sul primo servizio della Ditta, le stesse abilitazioni presenti sul servizio anagrafico del Dipendente, le abilitazioni ai riepiloghi annuali Inps e Inail presenti nell'Inquadramento Contrattuale del dipendente. Ricordiamo che tali opzioni vengono prese in esame per la generazione e la stampa del Modello CUD, oltre che nella fase di trasferimento dei dati verso l'Autoliquidazione Inail e verso il Modello 770.