MODELLO 770/2015

Generazione dati Gestione Quadri Stampe di controllo
Invio telematico Esportazione dati Importazione dati


Luglio 2015
(acred578)
MODELLO 770/2015: TRIBUTO 1655 A DEBITO

Segnaliamo che la data di versamento del tributo 1655 a debito, come riportata in automatico sul quadro ST dalla procedura di generazione dei dati, non corrisponde alla data effettiva di versamento del corrispondente modello F24.
Ricordiamo che la data di versamento riportata sul quadro ST viene avvalorata, in automatico, secondo il criterio indicato nell’aggiornamento ‘Acred573’ del 21/05/15; come precisato nello stesso aggiornamento, tale criterio non garantisce che la data di versamento riportata sul quadro ST coincida con quella effettiva; in generale, quindi, occorre controllare che la data riportata sul quadro ST corrisponda alla data di versamento risultante dalle ricevute dei modelli F24.
Il controllo della data di versamento, ovviamente, deve essere effettuato anche per il tributo 1655 a debito: a seguito di tale controllo, un Utente ci ha segnalato che, per il tributo 1655, la data di versamento riportata sul quadro ST non seguiva lo stesso criterio degli altri tributi, in quanto veniva riportato (erroneamente) il mese di versamento uguale al mese di competenza. Col presente aggiornamento, abbiamo corretto la fase di generazione del quadro ST – tuttavia, precisiamo che NON è opportuno rigenerare il quadro ST, nel caso in cui si sia già iniziato ad operare sui servizi del modello 770/2015.

Sui servizi del modello 770/2015, se la data di versamento del tributo 1655 è già stata corretta manualmente (a seguito del controllo rispetto alle date di versamento effettive dei modelli F24), non occorre effettuare alcuna ulteriore operazione.
Se, invece, la data di versamento del tributo 1655 non è stata ancora corretta, è possibile individuare i casi interessati: a tale scopo, occorre lanciare il programma ‘CON770XY’ (procedura ‘770: Stampe di Controllo’), impostando la modalità di controllo dei versamenti rispetto al modello F24. In aggiunta alla stampa già prevista (‘contr-770-modF24’), adesso viene prodotta anche la stampa ‘contr-770-scadenze’, con la segnalazione del tributo 1655 nel caso in cui la data di versamento risulti compilata secondo il criterio errato (mese di versamento corrispondente al mese di competenza). La nuova stampa non viene generata se tale condizione non è presente sulle dichiarazioni da controllare.

Luglio 2015
(acred577)
MODELLO 770/2015: TRIBUTO 1655 A DEBITO

Segnaliamo che il tributo 1655, se risultante a debito nel mese di giugno 2014, non è stato riportato automaticamente sul quadro ST del modello 770, nella fase di generazione dei dati dagli archivi Paghe.
Ricordiamo che, nel corso del 2014, il tributo 1655 è stato generato con un importo a debito (versato su F24) in presenza di un recupero del bonus fiscale D.L. 66/14, a condizione che l’importo recuperato risultasse superiore a quello del bonus complessivamente erogato, nello stesso mese, agli altri dipendenti.
Precisiamo che il problema riguarda esclusivamente la compilazione del quadro ST in presenza di un eventuale tributo 1655 a debito relativo al mese di giugno 2014: per quanto riguarda gli altri mesi del 2014, l’eventuale tributo 1655 a debito è stato riportato correttamente sul quadro ST del modello 770. Col presente aggiornamento, inoltre, è stata corretta la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, in modo che anche il tributo 1655 relativo al mese di giugno venga riportato correttamente sul quadro ST (opzione ‘Genera quadri ST – SV – SX). Ovviamente, non consigliamo di rilanciare tale procedura, nel caso in cui si sia già iniziato ad operare sui servizi del modello 770/2015.

Per individuare i casi interessati dalla presenza di un tributo 1655 a debito nel mese di giugno 2014, è stata modificata la stampa di controllo dei tributi presenti sui quadri ST – SV, generata tramite il programma ‘CON770XY’ (procedura ‘770: Stampe di Controllo’), nella modalità di controllo rispetto al modello F24.
Con il presente aggiornamento, la stampa generata dal programma ‘CON770XY’ segnala anche eventuali incongruenze relative al tributo 1655, se risultante a debito, effettuando il controllo incrociato tra il quadro ST del modello 770/2015 ed i modelli F24 (Archivio Tributi) relativi all’anno di competenza 2014.
Consigliamo quindi di produrre nuovamente la stampa in questione, per verificare se sono riportate delle segnalazioni relative al tributo 1655. Ovviamente, tali segnalazioni potrebbero derivare anche da altre situazioni: a titolo di esempio, se si fosse intervenuti sull’Archivio Tributi per inserire o modificare un tributo 1655 a debito, sulla stampa di controllo verrebbe segnalata un’incongruenza rispetto al quadro ST – quest’ultimo andrebbe quindi allineato al versamento effettivo.

Giugno 2015
(acred574)
MODELLO 770 / 2015 : STAMPA E INVIO TELEMATICO

E’ possibile produrre sia la stampa che il file telematico del modello 770/2015 Semplificato.
A tale scopo, occorre prima compilare le informazioni richieste sul servizio ‘Gestione Modello 770/2015 – Frontespizio’, poi lanciare la procedura ‘770 : Stampa e Invio Telematico’.
E’ anche possibile esportare i dati del modello 770 verso altri software fiscali (procedura ‘770 : Esportazione Dati’), oppure importare gli stessi dati da altri software fiscali (procedura ‘770 : Importazione Dati’).

Frontespizio

Quando la dichiarazione risulta interamente compilata, occorre vistare il campo ‘Modello Definitivo’.
In tal modo, la dichiarazione viene protetta da rigenerazioni accidentali (ad esempio tramite la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’); rimane comunque possibile continuare ad operare manualmente sui servizi del modello 770.
Ricordiamo che non è, invece, obbligatorio barrare la casella ‘Definitivo per  quadro Autonomi’.

Se il sostituto d’imposta deve presentare anche il modello 770 Ordinario, barrare la casella ‘Presenza 770 Ordinario’.
In tal caso, è possibile scegliere la modalità di invio dei prospetti ST – SV – SX presenti in archivio, utilizzando l’opzione ‘Quadri ST – SV – SX con modello Semplificato / Ordinario’: in caso di invio tramite il modello Ordinario, i quadri in questione dovranno essere esportati sul software fiscale utilizzato per la gestione del 770 Ordinario.

La sezione ‘Trasmissione modello in due parti’ si riferisce all’invio separato dei dati relativi al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. Tale sezione deve essere compilata nel caso in cui i dati relativi al lavoro autonomo vengano inviati da un altro soggetto, separatamente dai dati relativi al lavoro dipendente (in tale ipotesi, occorre selezionare ‘Solo certificazioni lavoro dipendente’  ed indicare il codice fiscale dell’intermediario che invia i dati relativi al lavoro autonomo).

Per effettuare l’invio telematico delle dichiarazioni, è necessario compilare la sezione ‘Presentazione Telematica’.
Occorre compilare i seguenti campi (non tutti obbligatori):

  • Invio per conto proprio’, soltanto in caso di invio effettuato direttamente dal sostituto d’imposta (oppure invio della dichiarazione relativa allo stesso soggetto che figura come intermediario);
  • Codice fiscale intermediario’, selezionandolo dalla finestra (viene riportato anche il numero iscrizione albo CAF);
  • Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione’, scegliendo tra la condizione di ‘Dichiarazione predisposta dal contribuente’ e ‘Dichiarazione predisposta da chi effettua l’invio’ (intermediario);
  • Ricezione avviso telematico’, soltanto nel caso in cui l’intermediario intenda ricevere direttamente gli avvisi telematici, per conto del sostituto d’imposta; ricordiamo che tale condizione deve essere convalidata tramite la casella ‘Invio telematico all’intermediario’, presente nella sezione ‘Firma della Dichiarazione’;
  • Data impegno’, data dell’impegno sottoscritto dall’intermediario.

Ricordiamo che la finestra per la scelta dell’intermediario consente di inserire o modificare alcune informazioni relative agli intermediari stessi (casella ‘Gestione’ all’interno della finestra). I dati anagrafici completi dell’intermediario che effettua l’invio telematico (“fornitore”) devono essere presenti anche nell’archivio Paghe, sul servizio ‘Ditta – Anagrafico’.

Nella sezione ‘Firma della Dichiarazione’ è possibile indicare i soggetti preposti alla revisione contabile (se prevista).

Nella sezione relativa alla firma della dichiarazione, è presente anche la casella ‘Invio avviso telematico all’intermediario’, tramite la quale è possibile confermare la richiesta di invio degli avvisi telematici all’intermediario (se impostata nella sezione ‘Presentazione Telematica’).

Il campo ‘Invio telematico con dati non conformi’, presente nella sezione ‘Tipo di Dichiarazione’, permette di confermare l’invio di una dichiarazione che presenta errori non bloccanti (si tratta di incoerenze rispetto ai criteri di validità definiti nelle specifiche ministeriali, segnalate dal programma di controllo ministeriale con gravità ‘**’ oppure ‘***C’).

I campi relativi alla “vistatura” (‘Vistato per Telematico / Esportazione’) sono utilizzati dalle procedure di invio telematico e/o di esportazione dati, al fine di escludere le dichiarazioni già trattate in precedenza. Nel lancio delle suddette procedure è possibile selezionare le sole dichiarazioni non vistate; le dichiarazioni selezionate possono essere vistate dalle stesse procedure, in modo tale da rimanere automaticamente escluse nei lanci successivi.

Occorre tenere presente che i dati anagrafici del dichiarante vengono visualizzati leggendo la versione anagrafica (servizio Ditta – Azienda) valida alla data di scadenza del modello 770/2015 (31/07/2015). Il dichiarante, tuttavia, deve risultare già presente in archivio nell’anno di competenza della dichiarazione (31/12/2014).
L’eventuale sostituto d’imposta “estinto”, se indicato nell’apposita finestra del frontespizio (oltre che nei singoli quadri interessati), viene visualizzato leggendo la versione valida al 31/12/2014.

Ricordiamo che è prevista l’indicazione del Codice Carica e della Data Carica relativi al rappresentante legale.

Come negli anni precedenti, tramite la finestra ‘Gestione Quote’ può essere effettuato il calcolo delle somme spettanti per la gestione del modello 770, secondo le modalità definite sui servizi della Parcellazione.

Stampa e invio telematico

La procedura genera il file conforme alle specifiche ministeriali, da utilizzare per l’invio telematico della dichiarazione (‘770-telematico.txt’); viene prodotto un elenco dei sostituti trattati (‘770-ELENCO-TELEMATICO’).

La procedura genera anche la stampa del modello 770/2015: impostando l’opzione ‘S’ nel campo Opzione Stampa Modelli, viene prodotto il modello completo per singola ditta, in formato pdf (‘MOD770-TUTTO-CodiceDitta.pdf’). Viene generato anche un elenco dettagliato dei quadri e dei percipienti riportati sulla stampa del modello (‘770-ELENCO-STAMPE’).
Precisiamo che si ottiene lo stesso effetto dell’opzione ‘S’ utilizzando l’opzione ‘Y’, valida negli anni precedenti (nel caso in cui tale opzione risultasse impostata nelle versioni di lancio memorizzate).

Ricordiamo, inoltre, che è possibile effettuare l’archiviazione automatica dei modelli prodotti, abbinandoli alle singole aziende gestite; tale funzionalità è utilizzabile solo se si è abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.
Per ottenere l’archiviazione automatica dei modelli 770, è sufficiente selezionare l’opzione ‘W’ nel campo Opzione Stampa Modelli: in tal modo, la stampa del modello viene generata secondo lo stesso criterio previsto per l’opzione ‘S’ (modello completo suddiviso per ditta) ed i singoli modelli prodotti vengono automaticamente archiviati. Nel caso in cui l’operazione di archiviazione venga ripetuta (per uno stesso sostituto), il nuovo modello viene archiviato in aggiunta a quello precedente: consigliamo, quindi, di archiviare i modelli 770 soltanto dopo aver terminato le operazioni di controllo, anche tramite il software ministeriale (eventualmente l’archiviazione può essere effettuata dopo l’invio telematico).

Nel caso in cui venga effettuata l’archiviazione dei modelli 770, occorre selezionare il Soggetto Autorizzato, attraverso l’apposita finestra (si tratta della stessa scelta presentata per l’archiviazione del LUL). Precisiamo che non occorre compilare il campo relativo al Soggetto Autorizzato, se non si effettua l’archiviazione dei modelli 770.

Come negli anni precedenti, è anche possibile generare la stampa riportando in un unico file tutte le denunce previste (‘MOD770.TUTTO’): a tale scopo, è sufficiente selezionare l’opzione ‘X’ nel campo Opzione Stampa Modelli; vengono generate, a scopo di controllo, anche le stampe dei singoli quadri (‘MOD770.QUADRO’). In questo caso, le stampe possono essere convertite in pdf tramite il servizio di gestione delle stampe (selezionare formato ‘Mod.770 anno 2015’).

Ricordiamo che le fasi di stampa e di conversione in pdf richiedono un certo tempo (proporzionale al numero di pagine da stampare) per essere eseguite. Di conseguenza, nel caso in cui non si abbia necessità di generare la stampa del modello, è possibile escludere tali operazioni: a tale scopo, occorre selezionare l’opzione ‘N’ nel campo Opzione Stampa Modelli.

Ricordiamo inoltre che, ad ogni lancio della procedura di stampa ed invio telematico, vengono cancellate sia le stampe che il file telematico generati tramite il lancio precedente, indipendentemente dalle opzioni scelte: è quindi opportuno effettuare il download delle stampe e del file telematico, prima di lanciare nuovamente la procedura.

E’ necessario leggere la documentazione in linea (entrare nella procedura e cliccare su ‘Help’), sulla quale sono riportati alcuni esempi di lancio della procedura, oltre alla descrizione delle stampe prodotte.

Al lancio della procedura, se il soggetto che effettua l’invio (“fornitore”) è un intermediario, occorre indicare ‘10’ nel campo ‘Tipo fornitore’ e compilare il campo ‘Codice fiscale fornitore’. In tal modo, vengono selezionati i soli modelli 770 ai quali è stato attribuito lo stesso intermediario (sezione ‘Presentazione Telematica’ del servizio ‘Frontespizio’ ).
Per generare l’eventuale modello 770 relativo allo stesso soggetto che effettua l’invio, occorre indicare ‘01’ nel campo ‘Tipo fornitore’ e selezionare comunque il codice fiscale del fornitore (che corrisponderà al dichiarante). In questo caso, sul frontespizio della stessa dichiarazione dovrà essere barrata la casella ‘Invio per conto proprio’.

Facciamo presente che è possibile utilizzare la procedura di stampa ed invio telematico, a titolo di test, anche prima di aver inserito il codice fiscale dell’intermediario sulle dichiarazioni: in tal caso, sulla procedura non deve essere indicato il codice fiscale del fornitore (il file così generato non potrà essere utilizzato per effettuare l’invio effettivo).

La procedura di stampa ed invio telematico segnala la presenza di eventuali importi negativi, escludendo automaticamente i corrispondenti campi sia dal file telematico che dalla stampa del modello. Tuttavia, se l’importo negativo risulta presente in uno dei campi totalizzati sul prospetto SS (ritenute), è consigliabile azzerare il campo in questione sui servizi del 770, per evitare di produrre un effetto indesiderato sul prospetto SS.

Sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico vengono riportati i dati anagrafici del dichiarante, leggendo la versione valida alla data di scadenza del modello 770/2015 (31/07/2015). Il dichiarante, tuttavia, deve risultare presente in archivio anche alla data del 31/12/2014 (stesso criterio adottato per la gestione del dichiarante sul servizio ‘Frontespizio’).
Il codice fiscale dell’eventuale sostituto d’imposta “estinto”, se indicato sui quadri del lavoro dipendente, lavoro autonomo e prospetti ST – SV – SY, viene riportato sulla stampa e sul file telematico leggendo la versione valida al 31/12/2014.

Sulla stampa del modello, è possibile riportare i nominativi dei soggetti firmatari negli spazi previsti per le firme: a tal fine, occorre barrare le caselle presenti nella finestra ‘Opzioni firme su modello’. L’opzione relativa alla firma del dichiarante ha effetto su tutte le dichiarazioni stampate; le altre opzioni hanno effetto sulle sole dichiarazioni per le quali risultano compilati i campi previsti (intermediario, incaricato del controllo contabile, responsabile visto di conformità) con i codici fiscali dei soggetti interessati. Se il soggetto interessato è una società, nello spazio della firma viene riportato il nominativo del rappresentante legale (anche per quanto riguarda l’intermediario ed i soggetti incaricati del controllo contabile). In generale, il rappresentante legale viene rilevato dal servizio ‘Azienda – Anagrafico’. Nel caso del sostituto d’imposta, invece, il rappresentante legale viene invece rilevato dal servizio ‘Frontespizio’ del modello 770/2015.
Precisiamo che le opzioni relative alle firme hanno effetto esclusivamente sulla stampa, mentre non producono alcun effetto sul file telematico: su quest’ultimo, le diverse firme vengono indicate in base alla sola presenza dei codici fiscali nei campi previsti (dichiarante, intermediario, incaricato del controllo contabile, responsabile visto di conformità).

Ricordiamo che è disponibile un’opzione che consente di escludere, dal file telematico, l’indirizzo e-mail del sostituto (il dato è previsto nelle istruzioni ministeriali, tuttavia la sua assenza non risulta bloccante per l’invio).

Esportazione dati

La procedura genera un file conforme alle specifiche ministeriali, che può essere utilizzato per trasferire i dati dei modelli 770 su altri software fiscali. Possono essere esportati tutti i dati del modello 770 Semplificato, oppure i soli prospetti ST – SV – SX per una successiva importazione sul software di gestione del modello 770 Ordinario.

Sul file di esportazione, tutti gli importi risultano espressi in Euro, con l’indicazione dei centesimi e della virgola esplicita, secondo le modalità previste nelle specifiche ministeriali.
E’ opportuno leggere la documentazione in linea (entrare sulla procedura e cliccare su ‘Help’), nella quale sono indicati anche degli esempi di lancio della procedura.
Il file da esportare si trova nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘770-esportazione.txt’.

Importazione dati

E’ possibile importare i dati del modello 770 da altri software fiscali, tramite la procedura ‘Importazione dati mod. 770’.
Ricordiamo che la procedura per l’importazione del 770 si trova sul menù Amministratore dello Studio menù Importazione dati Modello 770.

La procedura prevede l’importazione dei quadri relativi al lavoro dipendente e/o al lavoro autonomo, oltre ai corrispondenti prospetti delle ritenute e dei versamenti (ST – SV). Su questi ultimi prospetti, i tributi derivanti dall’importazione vanno ad aggiungersi a quelli eventualmente già presenti (inseriti manualmente o derivanti dalla procedura Paghe).
Ricordiamo che è possibile (ma generalmente sconsigliato), importare anche il Frontespizio ed i prospetti SX – SY, abilitando le corrispondenti opzioni sulla procedura di importazione: su tali quadri, i dati presenti prima dell’importazione vengono interamente sovrascritti con i dati presenti sul file importato.
Non è invece prevista l’importazione del prospetto SS, in quanto tale prospetto viene rigenerato automaticamente a partire dai dati presenti nei quadri dei percipienti.

L’importazione può essere effettuata utilizzando il file per l’invio telematico prodotto da un qualsiasi software fiscale.
Il file in questione deve essere conforme alle specifiche ministeriali del modello 770/2015. Precisiamo che la verifica della conformità del file (in aggiunta alla verifica dei dati in esso contenuti) rimane a carico dell’Utente.
Sul file di importazione, in particolare, gli importi devono essere espressi in Euro, con l’indicazione dei centesimi e della virgola esplicita, secondo le modalità previste nelle specifiche ministeriali.

Occorre tenere presente che i dati importati non possono essere annullati in modo massivo: se si presentano dei problemi, occorre intervenire manualmente per eliminare o rettificare tutti i dati importati. Sui servizi del modello 770, vengono segnalati i dati derivanti da un’eventuale importazione (compare la sigla ‘Importato’).
Ricordiamo che è possibile effettuare un’importazione su dichiarazioni che risultano parzialmente compilate: ad esempio, è possibile importare i dati relativi al lavoro autonomo (compresi i tributi versati), su una dichiarazione compilata per la sola parte relativa al lavoro dipendente. E’ anche possibile effettuare più importazioni successive, decidendo se i dati da importare devono andare in sostituzione (opzione ‘Importa cancellando i dati già importati’) oppure in aggiunta (opzione ‘Importa conservando i dati già importati’), nei confronti di quelli precedentemente importati. Precisiamo che, in caso di “aggiunta”, si ottiene l’inserimento di ulteriori percipienti e/o ulteriori tributi – non è prevista, in nessun caso, un’operazione automatica di somma algebrica dei valori importati rispetto a quelli già presenti in archivio.

ATTENZIONE: Il file di importazione deve essere trasferito sul server in cui risiede la procedura Paghe. L’operazione di trasferimento del file e la successiva importazione devono essere effettuati dal menù Amministratore dello Studio – menù Importazione dati Modello 770. Sul menù Importazione dati Modello 770, è disponibile il servizio Trasmissione file per importazione 770, da utilizzare per trasferire il file sul server della procedura Paghe (entrare nel servizio e cliccare prima su ‘Acquisire file dalle Risorse del Computer’ e poi su ‘Sfoglia’, quindi selezionare il file e confermare il trasferimento).
Il file di importazione, una volta trasferito sul server in cui si trova la procedura Paghe, è visibile sul servizio di gestione delle stampe, con il nome ‘770-importazione.txt’. Occorre quindi lanciare la procedura ‘Importazione dati mod. 770’, secondo le modalità sopra descritte, per importare effettivamente i dati sui servizi del modello 770/2015.

Importazione dati 730/4

E’ possibile importare, nella parte D del modello 770/2015, i dati presenti sui files telematici relativi ai modelli 730-4/2014, forniti dall’Agenzia delle Entrate o direttamente dai CAF.
Precisiamo che si tratta degli stessi files per i quali, nel mese di luglio 2014, è stata prevista l’importazione delle somme da conguagliare in busta paga (aggiornamento Acred538 del 15/07/14).

La funzione di importazione dei dati presenti sui modelli 730-4 risulta particolarmente utile nei seguenti casi:

  • nel caso in cui le buste paga interessate dal conguaglio del 730 (luglio 2014) NON siano state elaborate tramite la procedura Paghe; in tale situazione, è conveniente importare tutti i dati relativi al 730, nella parte D del modello 770; occorre poi verificare ed integrare i dati riportati sul 770, tenendo conto delle somme realmente versate e compensate (ovviamente, devono essere inseriti anche i tributi e le compensazioni sui prospetti ST / SV / SX).
  • nel caso in cui non siano stati inseriti, sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’, gli estremi del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale e la data di ricezione del modello 730 (nonostante le buste paga interessate dal conguaglio del 730 siano state elaborate tramite la procedura Paghe); in tale situazione, è possibile importare, nella parte D del modello 770, soltanto le informazioni in questione.

Precisiamo che la procedura di importazione del modello 730-4 può essere utilizzata anche per verificare la coerenza dei dati presenti nella parte D del modello 770, rispetto a quanto risulta dal file del 730-4.

Per verificare e/o importare i dati presenti sul file del modello 730-4, è possibile utilizzare la procedura ‘Importazione dati mod. 730-4 su 770 parte D’, disponibile sul menù Amministratore dello Studio –> menù Importazione dati Modello 730-4.

Innanzitutto, occorre trasferire il file da importare, verso il server dove risiede la procedura Paghe (stesso procedimento adottato nel mese di luglio 2014 – vedere aggiornamento Acred538): a tale scopo, utilizzare il servizio ‘Trasmissione file per importazione 730-4’.
Il file, una volta trasferito, deve risultare visibile nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘730-importazione.txt’.

Se il file ‘730-importazione.txt’ risulta correttamente trasferito (ed è quindi visibile nell’elenco delle stampe), è possibile lanciare la procedura ‘Importazione dati mod. 730-4 su 770 parte D’.
La procedura di importazione richiede l’anno di competenza del modello 770 (‘2014’) e la data di ricezione del modello 730-4 che si sta importando (normalmente ricadente nel mese di luglio 2014).

Tramite il campo Tipo importazione è possibile scegliere se si vuole effettuare soltanto una verifica, oppure se si intende importare effettivamente i dati. Sono disponibili le seguenti opzioni:

  • 1’ effettua esclusivamente una verifica delle somme a conguaglio presenti sul file del 730-4, rispetto a quelle indicate nella parte D del modello 770 (lancio in modalità “provvisoria”);
  • 2’ trasferisce, nella parte D del modello 770, la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale (eventualmente aggiungendo quest’ultimo nell’archivio dei CAF); effettua, inoltre, la stessa verifica sulle somme a conguaglio prevista con l’opzione ‘1’;
  • 3’ trasferisce, nella parte D del modello 770, tutte le somme a conguaglio presenti sul file del 730-4, oltre alla data di ricezione dello stesso modello e agli estremi del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale.

Precisiamo che la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale vengono importati (sia con l’opzione ‘2’ che ‘3’) soltanto se non risultano già presenti nella parte D del modello 770.

Attenzione: Anche nel caso in cui si abbia necessità di importare effettivamente i dati nella parte D del modello 770, è comunque opportuno effettuare un primo lancio della procedura impostando l’opzione ‘1’ nel campo Tipo importazione (effettua solo il controllo): in tal modo, si possono verificare preventivamente i dati che devono essere importati in archivio, tramite le stampe prodotte. Se i dati riportati sulle stampe risultano corretti, è possibile effettuare un secondo lancio della procedura, selezionando le opzioni ‘2’ o ‘3’ nel campo Tipo importazione.

Occorre tenere presente che i dati importati non possono essere annullati in modo massivo: se si presentano dei problemi, occorre intervenire manualmente per eliminare o rettificare singolarmente i dati importati (in alternativa, se sussistono le condizioni, è possibile trasferire nuovamente la parte D dagli archivi Paghe).

La procedura di importazione del modello 730-4 genera le seguenti stampe:

  • 730.parte.D.soggetti.importati’, sulla quale sono elencati i soggetti presenti sul file del 730-4, corrispondenti ai percipienti presenti nella sezione lavoro dipendente sul modello 770; per ogni soggetto sono indicate le eventuali somme che non trovano corrispondenza nella parte D del modello 770 (tipo importazione ‘1’ o ‘2’);
  • 730.parte.D.CAF.importati’, sulla quale sono indicati i CAF non presenti in archivio e che, eventualmente, sono stati importati in automatico (tipo importazione ‘2’ o ‘3’);
  • 730.parte.D.lista.segnalazioni’, sulla quale sono segnalate le situazioni che comportano lo “scarto” del soggetto presente sul file del 730-4 (ad esempio l’assenza del sostituto o del percipiente, nell’archivio del 770); sono inoltre evidenziati i soggetti per i quali non risulta compilata la parte D del modello 770.

Segnaliamo che la procedura genera anche i files ‘730-importazione-AGE.txt’ e ‘730-importazione-CAF.txt’, visibili sulla gestione delle stampe (ovviamente tali files non devono essere stampati).

Impegno presentazione telematica

Ricordiamo che è possibile generare la stampa dell’impegno alla trasmissione telematica da parte dell’intermediario.
Come negli anni precedenti, la stampa dell’impegno può essere generata selezionando il programma ‘STAIM770’, sulla procedura ‘770: Stampe di Controllo’. E’ necessario che le informazioni relative all’invio da parte dell’intermediario siano state inserite sul servizio ‘Frontespizio’ delle dichiarazioni interessate.

Sigle nuove province

Ricordiamo che è possibile verificare e/o aggiornare le vecchie sigle delle province, nel caso in cui risultino tuttora presenti nell’anagrafico dei percipienti, utilizzando lo stesso procedimento adottato negli anni precedenti.
In particolare, è possibile verificare ed eventualmente aggiornare le sigle delle province di Forlì-Cesena (‘FC’ in luogo di ‘FO’), Pesaro-Urbino (‘PU’ in luogo di ‘PS’), Monza-Brianza (MB), Fermo (FM), Barletta-Andria-Trani (BT), Carbonia-Iglesias (CI), Medio-Campidano (VS), Ogliastra (OG), Olbia-Tempio (OT).
A tale scopo, occorre utilizzare il programma ‘CR77PRAA’, presente nell’elenco dei programmi disponibili sulla procedura ‘770: Stampe di Controllo’. Il programma converte automaticamente le sigle delle province di Forlì-Cesena e Pesaro-Urbino; per le province di nuova istituzione, invece, viene effettuato un controllo in relazione al codice catastale e alla descrizione del comune, per stabilire se va assegnata la sigla della nuova provincia.

Il programma può essere lanciato in modalità ‘Provvisoria’ (‘P’) o ‘Definitiva’ (‘D’): con la modalità ‘Provvisoria’ vengono individuati e riportati sulla stampa di controllo (‘770-conv-prov-percipienti’) i percipienti per i quali sono presenti le vecchie sigle delle province, senza tuttavia modificare i dati presenti in archivio. Con la modalità ‘Definitiva’, oltre che generare la stampa di controllo, viene anche modificato l’archivio, sostituendo le vecchie sigle con le nuove.
Consigliamo di effettuare sempre un primo lancio in modalità ‘Provvisoria’, verificando la stampa prodotta. Nel caso in cui risultino presenti dei percipienti da modificare, è possibile effettuare un secondo lancio in modalità ‘Definitiva’.

Controllo rigo SX47

Segnaliamo che è opportuno effettuare un controllo in merito al valore del bonus fiscale D.L. 66/14 riportato nel rigo SX47.
Il controllo riguarda i casi (eventuali) in cui il bonus erogato è stato inserito sul servizio Cedolini – Anno Corrente, in relazione a periodi non elaborati sulla procedura Paghe. Tale situazione si può presentare per le aziende attivate sulla procedura Paghe nel corso d’anno, oppure può essere dovuta alla necessità di conguagliare precedenti rapporti di lavoro, compreso i casi di “passaggi diretti” dei dipendenti tra due datori di lavoro.

Precisiamo che il rigo SX47 è stato compilato in automatico, attraverso la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’, escludendo il bonus inserito sul servizio Cedolini – Anno Corrente.
Tale criterio risulta corretto per quanto riguarda il bonus erogato nel corso di precedenti rapporti di lavoro. Relativamente ai “passaggi diretti”, lo stesso criterio risulta corretto nel caso in cui il precedente datore di lavoro presenti il proprio modello 770; se, invece, il precedente datore di lavoro non presenta il proprio modello 770 (e figura come “soggetto estinto” sul modello 770 dell’attuale sostituto d’imposta), occorre intervenire sul rigo SX47, aggiungendo il bonus inserito sul servizio Cedolini – Anno Corrente. Lo stesso intervento deve essere effettuato nel caso in cui l’azienda sia stata attivata sulla procedura Paghe nel corso dell’anno, con l’inserimento dei periodi pregressi tramite il servizio Cedolini – Anno Corrente.

Per rilevare i casi in cui il bonus è stato inserito sul servizio Cedolini – Anno Corrente, è possibile utilizzare il programma SEGNAVOT sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi punto 3.1 ‘Controlli e statistiche’).
Tra le opzioni del programma, indicare: 1’ Voce richiesta ‘66F’, Campo ‘Importo totale’, barrare le caselle ‘Riporta valori dettagliati per singolo mese’ e ‘Riporta descrizione delle voci’, selezionare Considera ‘Solo i cedolini non elaborati’. Al lancio della procedura, indicare Data Iniziale ‘01/01/2014’ e Data Finale ‘31/12/2014’.
Sulla stampa prodotta, verranno riportati gli importi del bonus inseriti direttamente sul servizio Cedolini – Anno Corrente; in assenza di tali situazioni, non verrà prodotta alcuna stampa. Nel caso in cui venga prodotta la stampa, occorrerà verificare in quale situazione rientrano i soggetti interessati, intervenendo sul rigo SX47 nei casi sopra descritti.

ATTENZIONE:
La stampa prodotta tramite il programma SEGNAVOT può essere utilizzata anche per individuare le situazioni nelle quali occorre compilare i campi da 123 a 126 della sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente (servizio ‘Parte B – IRPEF’): la compilazione di tali campi, infatti, è necessaria quando è stato considerato (al momento del conguaglio fiscale) anche il bonus erogato da precedenti datori di lavoro, inserito tramite il servizio Cedolini – Anno Corrente.
Ricordiamo che i campi da 123 a 126 non erano previsti sulla Certificazione Unica e sono stati aggiunti, sul modello 770, attraverso il Provvedimento del 11/05/15 (aggiornamento Acred573 del 21/05/15).

Maggio 2015
(acred573)
MODELLO 770 / 2015

E’ possibile gestire la dichiarazione Modello 770/2015 Semplificato (anno di competenza 2014), per quanto riguarda i quadri relativo ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati, il quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, il prospetto dei dati riassuntivi (SS), i prospetti dei versamenti e delle compensazioni (ST / SV / SX).
Può anche essere inserito il prospetto SY, per tutte le aziende che rientrano nei casi previsti dalle disposizioni ministeriali (somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi).

I servizi e le procedure per la gestione del Modello 770/2015 Semplificato (anno di competenza 2014) si trovano sul menu Personale->Modello 770->Gestione Modello 770/2015.

Ricordiamo che, in occasione della consegna e dell’invio telematico della Certificazione Unica (CU/2015), sono stati prodotti i quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente (ad eccezione della parte D) ed il quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo: tali quadri risultano adesso automaticamente disponibili sul Modello 770/2015, senza che sia necessario effettuare alcuna operazione da parte dell’Utente. Precisiamo che non è necessario effettuare neppure la conversione dei dati dal modello 770 dell’anno precedente, in quanto tale operazione è già stata effettuata in occasione della CU/2015.

Sul Modello 770/2015 occorre generare esclusivamente i dati da riportare nella parte D (assistenza fiscale) della sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente, oltre ai dati relativi ai versamenti ed alle compensazioni (prospetti ST / SV / SX).
A tale scopo, occorre effettuare le seguenti operazioni:

  1. Lanciare la procedura ‘770 : Generazione da archivi Paghe’, indicando l’anno di competenza 2014.
    Occorre abilitare il trasferimento delle sezioni previste:

    • Dati relativi al conguaglio dell’assistenza fiscale (parte D del quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente), selezionando l’opzione Genera dati (‘S’) in corrispondenza del campo ‘Genera dati Assistenza Fiscale’;
    • Prospetti dei versamenti e delle compensazioni, selezionando l’opzione Genera conservando tributi definitivi e importati (‘S’) in corrispondenza del campo ‘Genera quadri ST – SV – SX’.

Per ogni sezione, viene generato l’elenco delle aziende e dei percipienti trattati (‘lis770.Sezione.2014’), oltre che degli eventuali errori rilevati (‘err770.Sezione.2014’); dal momento che tali stampe non sono riproducibili, consigliamo di conservarle fino alla scadenza dell’invio telematico.
Ricordiamo che è possibile selezionare le ditte relative ad una singola zona.

Ricordiamo che la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’ può essere lanciata più volte: ad ogni lancio vengono rigenerate le sezioni abilitate, annullando (limitatamente alle stesse sezioni), qualsiasi inserimento o variazione effettuati tramite i servizi del 770. Fanno eccezione, al suddetto criterio, soltanto gli eventuali tributi presenti sui prospetti ST – SV che risultano ‘Definitivi’ o ‘Importati’ (vedere GESTIONE QUADRI – PROSPETTI ST / SV / SX e GENERAZIONE DATI – PROSPETTI ST / SV / SX).

Segnaliamo che i servizi per la gestione del Modello 770/2014 (anno di competenza 2013) sono tuttora disponibili sul menu Modello 770->Gestione Modello 770/2014.

Maggio 2015
(acred573)
MODELLO 770 / 2015 – GESTIONE QUADRI

Dopo aver eseguito l’operazione descritta su MODELLO 770 / 2015, paragrafo A, è possibile visualizzare ed eventualmente modificare o inserire i dati, tramite il servizio ‘Gestione Modello 770/2015’, disponibile sul Menu Modello 770.

Nella parte sinistra dello schermo sono indicate le varie sezioni del modello:

  • Frontespizio – dati relativi al sostituto d’imposta e modalità di invio telematico della dichiarazione;
  • Parte B – dati fiscali relativi ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati, suddivisi tra i servizi IRPEF – TFR – Familiari a Carico – Annotazioni;
  • Parte C – dati previdenziali ed assicurativi relativi ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati, suddivisi tra i servizi INPS Dipendenti – INPS Collaboratori – INPDAP – INAIL;
  • Parte D – dati relativi al conguaglio, effettuato dal sostituto, delle somme risultanti dal 730 (Assistenza Fiscale);
  • Lavoro Autonomo – dati fiscali e previdenziali relativi ai soggetti percipienti redditi da lavoro autonomo;
  • Prospetto SS – riepilogo delle ritenute indicate nei quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo;
  • Prospetto ST – tributi versati tramite F24, suddivisi tra i servizi ST/1 Erario – ST/2 Regioni;
  • Prospetto SV – tributi versati tramite F24, relativi ai tributi di competenza dei Comuni;
  • Prospetto SX – riepilogo dei crediti e delle relative compensazioni;
  • Prospetto SY – somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi.

IMPORTANTE: Ricordiamo che gli importi devono essere indicati, sul Modello 770/2015, riportando i centesimi di Euro e la “virgola esplicita”. Sui servizi del 770, tutti gli importi sono gestiti secondo tale modalità. La stessa modalità è adottata anche sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico, oltre che sulle procedure di esportazione ed importazione dei dati (in quanto anche tali procedure adottano il tracciato ministeriale).

GESTIONE QUADRI – FRONTESPIZIO

Sul servizio ‘Frontespizio’ si possono gestire le informazioni richieste sul “frontespizio” del modello 770/2015.

E’ possibile modificare o integrare alcuni dati anagrafici del sostituto, come la data di variazione della residenza o del domicilio fiscale, lo stato della società, la natura giuridica, il rappresentante legale ed i relativi codice e data carica.
Per quanto riguarda il rappresentante legale, ricordiamo che il codice carica e la data carica possono essere preventivamente inseriti sui servizi della procedura Paghe (precisamente su Ditta – Anagrafico, in corrispondenza della società), prima di utilizzare la procedura di generazione dei dati per il modello 770. In alternativa, le stesse informazioni possono essere inserite direttamente sui servizi del modello 770, una volta che sono stati generati i dati relativi all’anno di competenza.

Nelle sezioni Trasmissione modello in due parti, Firma della Dichiarazione, Presentazione Telematica e Visto di Conformità sono state riportate le informazioni presenti sulla dichiarazione 770 relativa all’anno precedente. Occorre tenere presente che le informazioni relative alla presentazione telematica (ed in particolare l’intermediario) non sono state rilevate dal frontespizio della CU/2015, bensì dal frontespizio del modello 770/2014. In ogni caso, tutte le sezioni sopra indicate devono essere controllate e, dove necessario, modificate o integrate in base alla condizione dell’anno corrente.
Ricordiamo che occorre compilare il campo Data Impegno (in quanto tale data sarà necessariamente diversa da quella dell’anno precedente), nella sezione relativa alla presentazione telematica da parte dell’intermediario.
E’ inoltre possibile indicare la presenza del modello 770 Ordinario, la modalità di invio dei quadri ST – SV – SX e altre specifiche relative alla presentazione telematica della dichiarazione.
Infine, ricordiamo che è necessario verificare le condizioni previste dalla Legge di Stabilità 2014 (compensazione di crediti per importi superiori ad E. 15.000), per l’eventuale obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione da parte del soggetto che effettua il controllo contabile.

Come negli anni precedenti, i dati relativi agli intermediari possono essere visualizzati o inseriti tramite la finestra prevista nella sezione Presentazione Telematica. Su ogni dichiarazione, è necessario indicare l’intermediario che effettua l’invio telematico, selezionandolo dall’apposita finestra, a meno che non venga barrata la casella ‘Invio per conto proprio’.

Per il momento, la casella ‘Modello Definitivo’ non deve essere barrata. E’ invece possibile, sebbene non obbligatorio, barrare la casella ‘Definitivo per quadro Autonomi’ e/o impostare la condizione di ‘Definitivo’ sui singoli tributi dei quadri ST – SV (vedere GESTIONE QUADRI – PROSPETTI ST / SV / SX).

GESTIONE QUADRI – LAVORO DIPENDENTE

Ricordiamo che i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente e assimilati sono suddivisi nelle sezioni di seguito elencate, accessibili tramite il menu situato nella parte sinistra dei servizi:

  • Parte B – dati fiscali, suddivisa tra i servizi Irpef / Tfr / Familiari a Carico / Annotazioni;
  • Parte C – dati previdenziali, suddivisa tra i servizi Inps Dipendenti / Inps Collaboratori / Inpdap / Inail;
  • Parte D – conguaglio dell’Assistenza Fiscale, effettuato in busta paga dal sostituto.

Come già precisato, le sezioni comprese nella Parte B e nella Parte C sono state gestite in occasione della Certificazione Unica (CU/2015). In generale, tali sezioni non richiedono alcun intervento, tranne che nei casi più avanti descritti.

Ricordiamo che le diverse sezioni del quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente sono collegate tra loro attraverso il numero quadro, visibile sulla finestra di selezione dei percipienti: su ogni modello prodotto (in stampa o invio telematico) vengono riportate le sezioni che presentano lo stesso numero quadro; la composizione e l’ordinamento dei modelli relativi ad un singolo percipiente possono essere visualizzati tramite la finestra ‘Quadri presenti’.
In corrispondenza di ciascun quadro relativo al lavoro dipendente, è sempre presente la sezione IRPEF (eventualmente senza alcun dato): la presenza di tale sezione è necessaria per la gestione della stampa e dell’invio telematico – di conseguenza, non è consentito cancellare la sezione IRPEF in presenza di altre sezioni aventi lo stesso numero quadro.

Relativamente al servizio ‘Parte B – IRPEF’, ricordiamo che è disponibile il campo ‘Soggetto Estinto’, da utilizzare nei casi in cui occorre indicare un sostituto d’imposta diverso dal dichiarante (operazioni societarie straordinarie e successioni). Se, nel campo ‘Soggetto Estinto’, viene inserito il codice ditta relativo ad un diverso sostituto d’imposta, nella fase di stampa o invio telematico si ottiene l’indicazione del corrispondente codice fiscale, nel campo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, presente nella parte alta del quadro relativo al lavoro dipendente.
Come negli anni precedenti, il codice ditta corrispondente al ‘Soggetto Estinto’ deve essere preventivamente inserito sulla finestra ‘Elenco Soggetti Estinti’, presente sul servizio ‘Frontespizio’. Una volta inserito il codice ditta su tale finestra, il campo del soggetto estinto compare sul servizio ‘IRPEF’ e può essere attribuito sui percipienti interessati.
Facciamo presente che l’indicazione del ‘Soggetto Estinto’ non era prevista sulla CU/2015: i casi interessati devono quindi essere gestiti direttamente sui servizi del 770/2015.

Ricordiamo che, nella finestra ‘Dettaglio dati relativi ai conguagli’ sono previsti i codici relativi alla Causa (campi 306 e 307). Sebbene tali dati non fossero richiesti sulla CU/2015, i campi in questione risultavano già disponibili e potevano essere gestiti secondo le modalità indicate nella relativa documentazione. Come negli anni precedenti, nel campo 306 è prevista l’indicazione del codice ‘8’, da attribuire ai dipendenti per i quali è stato effettuato un “passaggio diretto” verso un altro datore di lavoro, senza estinzione del sostituto cedente (è appunto quest’ultimo che deve indicare il codice ‘8’ nella propria dichiarazione 770).

Segnaliamo che, nella nuova versione del modello 770/2015 risultante dal Provvedimento del 11/05/15, è stata inserita una nuova sezione relativa al bonus fiscale D.L. 66/14 erogato da altri datori di lavoro e conguagliato dal sostituto che presenta la dichiarazione. La nuova sezione, costituita dai campi da 123 a 126, deve essere compilata nei casi interessati, operando sull’apposita finestra aggiunta sul servizio ‘IRPEF’, nella parte relativa al bonus fiscale (campi da 119 a 122).

Relativamente al servizio ‘Parte B – TFR’, precisiamo che niente è cambiato rispetto all’anno precedente, per quanto riguarda i criteri di generazione dei dati dagli archivi Paghe (tale operazione avvenuta in occasione della CU/2015).

Ricordiamo che l’importo relativo al Tfr erogato nell’anno maturato a partire dal 1/1/2001 (punto 462) non comprende la rivalutazione maturata nello stesso periodo ed assoggettata ad imposta sostitutiva. La stessa rivalutazione viene indicata in un apposito punto (511) al netto dell’imposta sostitutiva. Precisiamo che, in caso di anticipo, la rivalutazione maturata dal 2001 non viene considerata inclusa nel Tfr erogato (anche al momento dell’elaborazione della busta paga); di conseguenza, la stessa rivalutazione non viene decurtata dall’importo dell’anticipo indicato al punto 462.

Relativamente agli anticipi erogati in anni precedenti (punti 444 e 466), la compilazione automatica della parte maturata fino al 2000 e quella maturata dal 2001 è possibile a condizione che gli anticipi in questione siano stati erogati in periodi elaborati tramite la procedura paghe – in caso contrario occorrerà intervenire per suddividere il totale degli anticipi tra i due periodi. Ricordiamo che, relativamente a tali anticipi, è richiesta anche l’indicazione dell’anno di ultima erogazione, sempre distinguendo tra la parte maturata fino al 2000 e quella maturata dal 2001 (punti 445 e 467). Anche in questo caso, la compilazione automatica è possibile se gli anticipi sono stati erogati in periodi elaborati tramite la procedura paghe, oppure se il dato in questione era già stato inserito sul modello 770 relativo all’anno precedente.

Per quanto riguarda le altre indennità soggette a tassazione separata (indennità di preavviso e altre erogazioni relative alla cessazione del rapporto), segnaliamo che la ripartizione tra i punti 449 e 469 viene effettuata automaticamente, secondo il criterio indicato nelle istruzioni ministeriali, ossia in proporzione al Tfr maturato in ciascun periodo.

Precisiamo che le eventuali indennità erogate ai collaboratori, in forma di trattamento di fine mandato, non vengono riportate automaticamente sul modello 770: tali somme devono essere inserite dall’Utente, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni ministeriali (occorre utilizzare i campi relativi alle altre indennità).

Come nell’anno precedente, in caso di erogazione diretta, da parte dell’Inps, del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria (a causa di una capienza insufficiente sulle quote di Tfr e sui contributi del mese di erogazione), nella dichiarazione compilata dal datore di lavoro occorre barrare la casella 454 e riportare, al punto 462, la sola parte di Tfr eventualmente erogato dal datore di lavoro. Nei casi interessati, la suddetta modalità compilazione deve essere impostata dall’Utente.

Ricordiamo infine che, nella data di inizio rapporto (punto 414), in caso di passaggio del dipendente tra due diversi sostituti d’imposta, senza interruzione del rapporto di lavoro (“passaggi diretti”), deve essere indicata la data di assunzione originaria, relativa al rapporto con il precedente sostituto. Ricordiamo che, in tale situazione, è necessario indicare la stessa data di assunzione anche sul servizio anagrafico del dipendente (aggiornamento Acred298 del 24/11/06).
Per quanto riguarda la data di fine rapporto (punto 415), in caso di corresponsione di un anticipo sul Tfr, viene automaticamente indicato il mese precedente a quello di erogazione dell’anticipo: tale data corrisponde al termine del periodo preso a riferimento per il calcolo del Tfr accantonato, oltre che del periodo di commisurazione.

NOTA: Nel caso in cui siano necessarie informazioni più dettagliate sulle modalità di generazione dei dati compresi nella Parte B e nella Parte C, è possibile fare riferimento alla documentazione rilasciata in occasione della CU/2015 (in particolare con gli aggiornamenti di febbraio 2015 Acred560 e Acred561). Per quanto riguarda i dati della sezione ‘TFR’ non compresi nella CU/2015 (campi da 414 a 514), è possibile fare riferimento anche alla documentazione del modello 770 relativo all’anno precedente (in particolare all’aggiornamento di maggio 2014 Acred533).

GESTIONE QUADRI – LAVORO AUTONOMO

Come precisato in MODELLO 770 / 2015, la gestione del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo è stata rilasciata in occasione della Certificazione Unica (CU/2015). Per le indicazioni operative, è quindi possibile fare riferimento alle relative documentazioni (in particolare a quelle degli aggiornamenti di gennaio 2015 Acred556 e febbraio 2015 Acred560).

Ricordiamo che i campi da 24 a 62 del quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo (rilasciati con l’aggiornamento di febbraio 2015 Acred560) non erano previsti sulla CU/2015: tali campi sono richiesti esclusivamente sul modello 770/2015.

Anche nel quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, è adesso disponibile il campo ‘Soggetto Estinto’, da utilizzare nei casi in cui occorre indicare un sostituto d’imposta diverso dal dichiarante (operazioni societarie straordinarie e successioni). Se, nel campo ‘Soggetto Estinto’, viene inserito il codice ditta relativo ad un diverso sostituto d’imposta, nella fase di stampa o invio telematico si ottiene l’indicazione del corrispondente codice fiscale, nel campo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”, presente nella parte alta del quadro relativo al lavoro autonomo.
Come negli anni precedenti, il codice ditta corrispondente al ‘Soggetto Estinto’ deve essere preventivamente inserito sulla finestra ‘Elenco Soggetti Estinti’, presente sul servizio ‘Frontespizio’. Una volta inserito il codice ditta su tale finestra, il campo del soggetto estinto compare sul servizio del lavoro autonomo e può essere attribuito sui percipienti interessati.
Facciamo presente che l’indicazione del ‘Soggetto Estinto’ non era prevista sulla CU/2015: i casi interessati devono quindi essere gestiti direttamente sui servizi del 770/2015.

GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SS

Il servizio ‘Riepiloghi – Prospetto SS’ permette di visualizzare i dati presenti nel quadro SS: si tratta del riepilogo delle ritenute operate dal sostituto, riportate nei quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

Quando si entra per la prima volta nel servizio, non viene visualizzato alcun dato: per ottenere i dati occorre utilizzare il pulsante ‘Aggiorna’ (se l’azienda ha un numero elevato di percipienti, è necessario attendere alcuni secondi).
Viene memorizzata la data e l’ora in cui è stato effettuato il riepilogo dei dati. L’operazione di riepilogo può essere ripetuta, a discrezione dell’Utente, per ottenere i dati aggiornati in caso di modifiche o inserimenti sui quadri dei percipienti.

Precisiamo che NON è obbligatorio generare o aggiornare il riepilogo dei dati tramite il servizio: lanciando la procedura di stampa ed invio telematico (o anche di esportazione dati) si ottiene l’aggiornamento automatico del prospetto SS.
L’aggiornamento del prospetto SS, tramite il pulsante ‘Aggiorna’, diventa necessario soltanto se si vogliono effettuare delle operazioni di controllo, prima di produrre la stampa del modello.

Ricordiamo che le ritenute relative ai redditi da lavoro dipendente vengono totalizzate scorporando le eventuali somme trattenute da altri sostituti d’imposta, presenti nei punti da 313 a 322 della parte B (dati relativi ai conguagli): in tal modo, i dati riportati sul prospetto SS risultano coerenti con le ritenute indicate nei prospetti ST / SV.

Nel caso in cui, per alcuni percipienti, sia stato indicato un sostituto d’imposta diverso dal dichiarante tramite il campo ‘Soggetto Estinto’, viene prodotto automaticamente anche il prospetto SS relativo a tale soggetto. Per la compilazione di tale prospetto vengono considerati anche gli importi presenti nella sezione relativa ai conguagli (campi da 313 a 322), nel caso in cui il codice fiscale indicato nel campo 305 corrisponda a quello del “soggetto estinto”.

Ricordiamo che i dati richiesti per la compilazione del rigo SS4, campi da 1 a 3 (rate addizionale regionale / comunale 2013 non trattenute nel 2014, rate acconto addizionale comunale 2014 non trattenute), possono essere inseriti o modificati sulla finestra ‘Dettaglio dati relativi ai Conguagli’, presente sul servizio ‘Parte B – Irpef’. I dati in questione vengono totalizzati sul rigo SS4 a condizione che nel punto 306 della parte B (causa), sia stato indicato manualmente il codice ‘8’.
Sempre per quanto riguarda il rigo SS4, ricordiamo che i campi da 4 a 15 vengono compilati automaticamente sulla base degli importi non trattenuti presenti nella parte D (assistenza fiscale), a condizione che nel punto 147 della stessa sezione sia stato indicato manualmente il codice ‘F’.

GESTIONE QUADRI – PROSPETTI ST / SV / SX

Sul servizio per la gestione dei ‘Versamenti’, suddiviso nelle sezioni ‘Erario ST/1’ – ‘Regioni ST/2’ – ‘Comuni SV’, i tributi risultano ordinati per periodo di competenza e codice tributo.
Sulla finestra ‘Visualizzazione elenco versamenti’ sono riportati tutti i tributi presenti su ciascuna sezione (per stamparli conviene impostare l’orientamento orizzontale del foglio). Sulla finestra ‘Totali per tributo’ vengono invece indicati gli importi complessivi relativi ad ogni tributo, suddivisi per regione nel caso della sezione ‘Regioni ST/2’.

Tramite il servizio ‘Riepiloghi – Prospetto SX’ sono gestiti i dati richiesti sul quadro SX, corrispondente al riepilogo dei crediti e delle compensazioni inerenti al sostituto d’imposta.

Sui servizi relativi ai prospetti ST – SV – SX, sono disponibili i pulsanti per spostarsi sulla videata precedente o successiva (‘Indietro’ / ‘Avanti’), ed eventualmente all’inizio o alla fine dell’elenco (‘Inizio’ / ‘Fine’).
Per inserire un nuovo versamento nelle sezioni ST/1 – ST/2 – SV, occorre utilizzare uno dei righi disponibili alla fine dell’elenco: il servizio provvede a riordinare immediatamente l’intero elenco dei tributi. Per eliminare un singolo versamento occorre azzerare tutti i campi in cui sono presenti degli importi (ritenute, compensazioni, importo versato).

Sui prospetti ST – SV, in corrispondenza di ogni versamento, è disponibile il campo ‘Tipo Tributo’, tramite il quale è possibile impostare la condizione di ‘Definitivo’ a livello di singolo tributo. Precisiamo che tale indicazione non è obbligatoria: impostare la condizione di ‘Definitivo’ su determinati versamenti, serve esclusivamente a “proteggere” gli stessi versamenti in caso di rigenerazione dei dati. Di conseguenza, l’indicazione del ‘Definitivo’ è utile soltanto se si ha necessità di inserire manualmente alcuni tributi (ad esempio quelli relativi al lavoro autonomo): in tal modo, si eviterà che gli stessi tributi vadano persi nel caso in cui vengano successivamente generati altri tributi dall’archivio Paghe.
Attraverso il campo ‘Tipo Tributo’, vengono identificati anche i versamenti caricati in archivio tramite la procedura di importazione del modello 770. I tributi in questione riportano la condizione di ‘Importato’ e risultano anch’essi “protetti” nei confronti dell’eventuale generazione dei tributi dall’archivio Paghe. Precisiamo che, sulla procedura di generazione dei dati dall’archivio Paghe, è comunque disponibile un’opzione che consente di generare i prospetti ST – SV annullando i tributi importati (ma non quelli definitivi).

ATTENZIONE: Sui servizi relativi ai prospetti ST – SV – SX, il pulsante ‘Elimina’ ha l’effetto di cancellare TUTTI i dati presenti nel prospetto in questione, compresi quelli riportati nelle videate precedenti o successive, senza alcuna distinzione in merito alla condizione indicata nel campo ‘Tipo Tributo’ (vengono quindi cancellati anche i tributi “definitivi”).

Ricordiamo che, sui servizi relativi ai prospetti ST – SV, è disponibile il campo ‘Soggetto Estinto’, in corrispondenza di ogni singolo tributo: tramite tale campo può essere indicato un sostituto d’imposta diverso dal dichiarante.
Se viene compilato il campo ‘Soggetto Estinto’ relativo ad un determinato tributo, indicando il codice ditta di un diverso sostituto d’imposta, il tributo in questione viene riportato su un quadro separato al momento della stampa o dell’invio telematico; tale quadro, inoltre, riporta l’indicazione del codice fiscale relativo al diverso sostituto d’imposta, attraverso il campo “Codice fiscale del sostituto d’imposta” presente nella parte alta del modello.
Come negli anni precedenti, il codice ditta corrispondente al ‘Soggetto Estinto’ deve essere preventivamente inserito sulla finestra ‘Elenco Soggetti Estinti’, presente sul servizio ‘Frontespizio’. Una volta inserito su tale finestra, il codice del soggetto estinto può essere attribuito sui singoli tributi dei prospetti ST – SV.

Maggio 2015
(acred573)
MODELLO 770 / 2015 – GENERAZIONE DATI

Nei paragrafi seguenti sono descritte, in modo dettagliato, le sezioni del modello 770 generate automaticamente tramite la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’, il cui utilizzo è descritto in MODELLO 770 / 2015, paragrafo A.

GENERAZIONE DATI ASSISTENZA FISCALE

La procedura di generazione dei dati produce un elenco dei dipendenti trattati (‘lis770.AssFiscale.2014’) ed una lista di errori e segnalazioni varie (‘err770.AssFiscale.2014’). Tra le segnalazioni, vengono riportati anche i soggetti per i quali non risulta concluso il conguaglio, in busta paga, delle somme a debito o a credito da 730.

In generale, tutti i dati richiesti vengono compilati automaticamente, ad eccezione delle somme derivanti da eventuali rettifiche o integrazioni (campi da 121 a 146). Inoltre, nei casi previsti, è necessario compilare i campi 98 (conguaglio tardivo) / 99 (rettificativo) / 100 (integrativo) / 101 (non liquidabile). Se è stata richiesta una riduzione del secondo o unico acconto, occorre barrare le caselle 107 / 111 / 116 / 120. In caso di conguaglio non effettuato o non completato (condizione segnalata dalla procedura di generazione dati) occorre indicarne il motivo nel campo 147.

Ricordiamo che i campi relativi agli ‘Importi effettivamente trattenuti’ (5, 14, 23, 34, 45, 56, 65, 74, 83, 92, 106 e 115) vengono compilati riportando il totale delle corrispondenti somme a debito (dichiarante + coniuge). Secondo le istruzioni ministeriali, nei campi in questione dovrebbe essere indicata l’eventuale differenza tra debito e credito relativi alla stessa imposta, nel caso in cui, al momento della trattenuta in busta paga, sia stata effettuata una compensazione diretta tra le somme di competenza del dichiarante e del coniuge. Nella gestione prevista dalla procedura, invece, debiti e crediti da 730 vengono sempre gestiti separatamente, per quanto riguarda la trattenuta ed il rimborso in busta paga: di conseguenza, nei campi relativi agli ‘Importi effettivamente trattenuti’ deve essere riportato il totale delle somme a debito.

Il soggetto che ha effettuato l’assistenza fiscale (CAF o Professionista) può essere selezionato tramite la finestra prevista sul campo ‘Numero iscrizione albo CAF o codice Professionista’. Attraverso la stessa finestra, è anche possibile inserire o modificare i dati relativi ai singoli CAF o Professionisti da indicare sul modello 770/2015.
Ricordiamo che risultano già presenti in archivio i CAF ed i Professionisti indicati sulla dichiarazione dell’anno precedente.
Relativamente ai Professionisti, precisiamo che occorre inserirli nello stesso archivio dei CAF: a tale scopo, è sufficiente attribuire al professionista un codice identificativo numerico (consigliamo di utilizzare un codice superiore a 90000), barrando la casella ‘Professionista’ sulla finestra per l’inserimento dei dati.

Per ciascun percipiente presente nella parte D del modello 770, occorre indicare il CAF o il Professionista che hanno svolto l’assistenza fiscale, unitamente alla data di ricezione del modello 730-4 (punto 199). Nel caso in cui l’assistenza sia stata svolta direttamente dal sostituto d’imposta, occorre invece barrare l’apposita casella (punto 196).
Ricordiamo che gli estremi del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale possono essere inseriti preventivamente sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’: le informazioni presenti su tale servizio vengono automaticamente trasferite nella parte D del modello 770, a condizione che la data di ricezione del modello 730 ricada nell’anno di competenza (2014).

Come nell’anno precedente, con l’aggiornamento relativo al mese di giugno rilasceremo la procedura di importazione, sul modello 770, del file telematico relativo al modello 730-4 ricevuto dal sostituto d’imposta.
Ricordiamo che la suddetta procedura consente (a discrezione dell’Utente) di effettuare le seguenti operazioni:

  • verificare i dati riportati nella parte D del modello 770, rispetto a quelli presenti sul file del modello 730-4;
  • importare nella parte D del modello 770 gli estremi del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale (nel caso in cui tale informazione non sia stata inserita sul servizio Dipendente – Altri Dati);
  • importare nella parte D del modello 770 le somme presenti sul file del modello 730-4 (utilizzabile nel caso in cui le buste paga relative al conguaglio del 730 non siano state elaborate tramite la procedura Paghe); in quest’ultima ipotesi, facciamo presente che il valore del secondo acconto Irpef corrisponderà a quello risultante dal modello 730-4.

GENERAZIONE DATI – PROSPETTI ST / SV / SX

La procedura di generazione dei dati produce un elenco delle aziende trattate (‘lis770.ST-SV-SX.2014’), ed una lista di errori e segnalazioni varie (‘err770.ST-SV-SX.2014’). Sull’elenco, viene indicata la presenza dei singoli prospetti.

Come indicato in GESTIONE QUADRI – PROSPETTI ST / SV / SX, al momento della generazione dei prospetti ST – SV vengono annullati tutti i tributi presenti in archivio, ad eccezione di quelli aventi la condizione di ‘Definitivo’ o ‘Importato’. E’ comunque possibile annullare i tributi “importati”, selezionando l’apposita opzione disponibile sulla procedura di generazione dati.

Le ritenute fiscali relative all’anno 2014, versate entro il 16/02/15, sono riportate sui seguenti quadri:

  • prospetto ST / sezione 1 – tributi di competenza dell’Erario: Irpef a tassazione ordinaria sui redditi da lavoro dipendente, Irpef a tassazione separata sul Tfr e sugli arretrati, imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, imposta sostitutiva sulle somme soggette a detassazione, contributo di solidarietà, bonus fiscale recuperato, ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo, saldo e acconti Irpef da 730, imposta sostitutiva somme detassate da 730, saldo e acconti cedolare secca da 730, interessi per rateizzazione imposte da 730;

  • prospetto ST / sezione 2 – tributi di competenza delle Regioni: rate addizionale regionale relativa all’anno precedente, addizionale regionale relativa all’anno corrente (rapporti cessati), saldo addizionale regionale da 730, interessi per rateizzazione addizionale regionale da 730;

  • prospetto SV – tributi di competenza dei Comuni: rate saldo addizionale comunale anno precedente, rate acconto addizionale comunale anno corrente, saldo addizionale comunale anno corrente (rapporti cessati), acconto e saldo addizionale comunale da 730, interessi per rateizzazione addizionale comunale da 730.

Relativamente ai dati generati sui prospetti ST – SV – SX, riportiamo le seguenti precisazioni :

  • Come negli anni precedenti, i dati relativi alle ritenute operate, alle compensazioni ed ai versamenti sono rilevati, in automatico, esclusivamente dai mesi elaborati sulla procedura Paghe. Le ritenute (Irpef e addizionali) operate in ciascun mese vengono riportate sulla colonna 2 dei prospetti ST – SV, al netto delle restituzioni derivanti da eventuali conguagli a credito. Ricordiamo che il mese in cui sono state operate le ritenute, riportato sulla colonna 1, corrisponde al mese elaborato se l’azienda ha adottato il criterio di “competenza”, oppure al mese successivo se l’azienda ha adottato il criterio di “cassa” (stessa gestione prevista per il versamento mensile dei tributi fiscali).

  • Se l’importo delle ritenute operate in un mese risulta inferiore all’importo delle restituzioni (conguagli a credito), sui prospetti ST – SV non viene riportato alcun dato per il mese in questione; la differenza anticipata dal datore di lavoro viene quindi indicata sulla colonna 1 del rigo SX1 e sulla colonna 4 dei righi da SX5 a SX30. Nel caso in cui la somma anticipata sia stata recuperata sul versamento delle ritenute operate nei mesi successivi (gestione prevista solo per alcuni tributi dovuti all’Erario), l’importo utilizzato a scomputo viene esposto sulla colonna 4 del prospetto ST e sulla colonna 5 del rigo SX5 (Erario). Gli eventuali crediti residui, o comunque non recuperati secondo tale modalità, sono invece riportati sulla colonna 6 dei righi da SX5 a SX30; di conseguenza, tali crediti figurano anche sul rigo SX32 – colonna 2 e possono essere utilizzati in compensazione nel corso dell’anno successivo (2015).

  • Per quanto riguarda le addizionali regionali e comunali, gli eventuali crediti anticipati dal datore di lavoro sono riportati sia sulla colonna 1 del rigo SX1, sia sulle colonne 4 e 6 dei righi da SX7 a SX30, con l’indicazione del codice della regione o del comune sulla corrispondente colonna 1. Tali crediti possono essere compensati automaticamente a partire dall’anno successivo, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di dicembre 2014 ‘Acred550’. In particolare, i crediti di addizionale regionale e comunale possono essere rilevati tramite il programma ‘STATCOM’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.2 ‘Stampe di fine anno’); lo stesso programma consente anche di trasferire tali crediti sul codice tributo 6781, in modo da ottenere una compensazione automatica sul modello F24, a partire dal mese di gennaio dell’anno successivo. Ricordiamo che, per l’anno di competenza 2014, è stata prevista la suddetta modalità di compensazione anche per quanto riguarda i crediti residui di fine anno inerenti all’Erario, in quanto dall’anno 2015 è variato il criterio di compensazione di tutti i crediti fiscali, secondo quanto disposto dalla risoluzione n. 13/E del 10/02/15; a tale scopo, è stato reso disponibile il programma ‘STAXIRP1’ sulla procedura Stampe Accessorie (vedere aggiornamento di febbraio 2015 Acred563).

  • Gli eventuali crediti delle addizionali derivanti dall’anno precedente (2013) vengono riportati automaticamente sulle colonne 2 e 3 dei righi da SX7 a SX30, unitamente al corrispondente codice sulla colonna 1. In tal modo, viene fatto figurare che i crediti derivanti dall’anno 2013 sono stati compensati negli anni 2014 o 2015 (entro il termine di presentazione del modello 770). Ovviamente, anche i crediti delle addizionali derivanti dall’anno precedente possono essere rilevati e/o trasferiti sul codice tributo 6781 tramite il programma ‘STATCOM’.

  • I rimborsi da 730 sono riportati sulla colonna 4 dei prospetti ST – SV e sulle colonne 4 e 5 dei righi da SX5 a SX30 (con l’indicazione del codice regione o comune sulla colonna 1, a partire dal rigo SX7); le stesse somme, inoltre, sono totalizzate sulla colonna 2 del rigo SX1. Precisiamo che, sui righi da SX5 a SX30, l’importo viene indicato sulla colonna 4 in corrispondenza dell’ente (erario / regione / comune) al quale si riferisce il rimborso e sulla colonna 5 in corrispondenza dell’ente destinatario delle ritenute utilizzate per compensare lo stesso rimborso. A tale proposito ricordiamo che i rimborsi da 730 sono stati compensati automaticamente su tutte le ritenute fiscali disponibili, comprese le addizionali regionali e comunali (aggiornamento di luglio 2014 Acred538).

  • In caso di aumento della “capienza” per la compensazione dei rimborsi da 730 (voce 94A – aggiornamento di luglio 2014 Acred538), la parte del credito compensata su ritenute non derivanti dalla procedura Paghe viene riportata sulla colonna 5 del rigo SX5. Le ritenute in questione, ovviamente, devono essere inserite sul prospetto ST.

  • Sulla colonna 6 del prospetto ST (‘Crediti d’imposta utilizzati a scomputo’) viene indicato l’eventuale credito derivante dall’anticipo di tassazione sul Tfr, per la parte effettivamente compensata con le ritenute del mese (tributo 1012). L’eventuale eccedenza del credito d’imposta, non compensata con le ritenute del mese, viene portata in compensazione sul primo periodo utile successivo (sempre in corrispondenza del tributo 1012).

  • La colonna 7 dei prospetti ST – SV (‘Importo versato’) viene compilata con la differenza tra le ritenute operate (colonna 2) e le somme utilizzate a scomputo (colonne 4 e 6). Ricordiamo che, in generale, non viene applicato alcun limite minimo di versamento (aggiornamento di gennaio 2008 Acred327). Fanno eccezione i tributi utilizzati per la compensazione dei rimborsi da 730: in tal caso, viene automaticamente annullato l’eventuale importo residuo, nel caso in cui risulti inferiore a 10 centesimi (aggiornamento di luglio 2014 Acred538). A tale proposito, precisiamo che nelle specifiche tecniche del 770 viene indicato un limite di tolleranza, per ogni importo derivante dalla somma algebrica di altri importi, corrispondente a 10 centesimi moltiplicati per il numero degli importi coinvolti nella sommatoria.

  • In corrispondenza delle ritenute derivanti dalla busta paga di dicembre, nel caso in cui sia stato adottato il criterio di “cassa” (retribuzione corrisposta entro il 12 gennaio dell’anno successivo, con conseguente versamento delle ritenute entro il 16 febbraio), nel campo Note viene riportata l’opzione ‘B’ e nel periodo viene indicato ‘12/2014’. Fanno eccezione le ritenute da lavoro autonomo (tributo 1040) derivanti dall’elaborazione di dicembre, che sono state considerate trattenute entro il 31/12 e quindi versate entro il 16/01 (anche nel caso in cui la ditta abbia adottato il criterio di “cassa” per le ritenute da lavoro autonomo relative agli altri mesi dell’anno).

  • Se il conguaglio fiscale relativo all’anno 2014 è stato effettuato sulla busta paga di gennaio 2015 (tributo 1013), nel campo Note viene riportata l’opzione ‘D’ per le aziende che adottano il criterio di “competenza” (versamento entro il 16 febbraio), oppure ‘E’ per le aziende che adottano il criterio di “cassa” (versamento entro il 16 marzo). Nel periodo di riferimento viene comunque indicato ‘12/2014’, conformemente alle istruzioni ministeriali.

  • Sul prospetto SV, le ritenute ed i versamenti di addizionale comunale sono indicati in modo cumulativo, sommando tra loro i tributi che presentano gli stessi dati identificativi (codice tributo, periodo di competenza, data di versamento). Ricordiamo che, sul modello F24, le addizionali comunali vengono invece suddivise in base al comune di competenza, con l’indicazione del relativo codice catastale.

  • Sui prospetti ST – SV, gli interessi per differimento delle trattenute da 730 (dovuti ad incapienza delle retribuzioni) sono indicati unitamente all’imposta a cui si riferiscono, come avviene anche sul modello F24. Ricordiamo che gli interessi per rateizzazione, invece, sono indicati separatamente dalle corrispondenti imposte, utilizzando i codici tributo previsti sul modello F24: 1630 per la sezione Erario, 3790 per la sezione Regioni, 3795 per la sezione Comuni.

  • Sulle addizionali regionali e comunali di competenza dell’anno 2014, trattenute in caso di cessazione del rapporto o di erogazione del compenso su base annuale (esempio: amministratori), viene riportata l’opzione ‘S’ nel campo ‘Note’. Inoltre, l’opzione ‘S’ viene riportata anche sugli interessi per rateizzazione relativi alle somme a debito da 730, di competenza dell’anno corrente (acconti).

  • Ricordiamo che le opzioni previste nel campo ‘Note’, diverse da quelle descritte ai punti precedenti, devono essere compilate manualmente. Tra queste segnaliamo, in particolare, le opzioni da utilizzare in caso di operazioni societarie straordinarie o passaggio di dipendenti (‘K’ / ‘L’ / ‘N’).

  • In generale, l’indicazione dei versamenti assoggettati a ravvedimento operoso rimane a carico dell’Utente. Agli Utenti che hanno utilizzato il servizio del Ravvedimento Operoso, verranno fornite apposite informazioni aggiuntive.

  • In corrispondenza dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr viene indicato il periodo ‘12/2014’, sia per quanto riguarda il saldo (tributo 1713) che l’acconto (tributo 1712). Nel caso in cui il saldo sia risultato a credito, viene fatta figurare un’eccedenza di versamento, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale n. 34/E del 18/04/02. Tale eccedenza viene riportata sulla colonna 4 del rigo SX1, oltre che sulle colonne 4 e 6 del rigo SX5.

  • L’eventuale saldo a credito di imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, relativo all’anno precedente (2013), viene riportato automaticamente sulle colonne 2 e 3 del rigo SX5. Ricordiamo che il credito in questione viene portato in compensazione direttamente sul modello F24, utilizzando il codice tributo 1713 oppure 6781 (in proposito, vedere aggiornamento di gennaio 2015 Acred554).

  • L’eventuale credito derivante da una restituzione dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate, viene riportato automaticamente sulla colonna 5 del rigo SX1, oltre che sulle colonne 4 e 6 del rigo SX5.

  • Sui prospetti ST – SV, la data di versamento (colonna 14) viene compilata automaticamente indicando l’ultimo giorno utile per il versamento: in generale, tale giorno corrisponde al 16 del mese di scadenza; se il giorno 16 ricade di sabato o di domenica, oppure coincide con un giorno festivo, la data di versamento viene portata automaticamente al primo giorno utile successivo. Nel caso in cui, al momento della stampa o dell’invio telematico del modello F24, sia stata indicata una diversa data di versamento, tale data viene riportata sui prospetti ST – SV in sostituzione di quella predisposta automaticamente. Ovviamente, è opportuno verificare la corrispondenza tra le date di versamento riportate sui prospetti ST – SV e quelle risultanti dalle attestazioni di pagamento.

Segnaliamo che può essere necessario correggere gli importi riportati automaticamente sui prospetti ST – SV, nel caso in cui siano state modificate le somme da versare o da compensare, sia operando sul servizio ‘Cedolini – Residui Ditta’, sia intervenendo direttamente sull’Archivio Tributi (ad esempio per recuperare un versamento in eccesso).
Precisiamo che le eventuali correzioni effettuate sulle colonne 4 / 5 / 6 dei prospetti ST – SV, non producono alcun effetto sul prospetto SX, che quindi deve essere modificato manualmente.

ATTENZIONE: Occorre tenere presente che la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’ compila il prospetto SX in relazione ai soli crediti derivanti dalla procedura Paghe, compresi quelli residui dell’anno precedente. Di conseguenza, gli eventuali crediti residui derivanti da gestioni extra-Paghe (lavoro autonomo o altro), presenti sul modello 770 dell’anno precedente, devono essere riportati manualmente sul prospetto SX relativo all’anno corrente.

Nel caso in cui il credito residuo derivante dall’anno precedente (2013) sia stato inserito manualmente sull’Archivio Tributi, utilizzando i codici tributo 6781 (lavoro dipendente) o 6782 (lavoro autonomo), occorre intervenire sul prospetto SX per indicare l’avvenuta compensazione tramite modello F24 (colonna 3 dei righi da SX5 a SX30). Fanno eccezione i crediti dell’anno precedente relativi alle addizionali e all’imposta sostitutiva sul Tfr, descritti ai punti precedenti.

Sul prospetto SX viene compilato automaticamente il rigo SX37, con le informazioni relative all’eventuale credito da anticipo di tassazione sul Tfr. Per la compilazione si fa riferimento ai dati presenti sul servizio ‘Cedolini – Residui Ditta’:

  • colonna 1 – viene indicato il credito residuo presente nel mese 01/2014;
  • colonna 4 – viene riportato il credito utilizzato in F24 (tributo 1250) per compensare l’acconto e il saldo dell’imposta sostitutiva, rilevandolo dal campo ‘Imposta Sostitutiva – Credito’ nei mesi 11/2014 (acconto) e 12/2014 (saldo);
  • colonna 5 – viene indicato il credito utilizzato a scomputo delle ritenute sul Tfr (tributo 1012), rilevandolo dal campo ‘Maturato’ dei mesi di erogazione dello stesso Tfr (ricordiamo che il credito compensabile è determinato in percentuale sull’importo del Tfr erogato, fino a concorrenza con il credito residuo);
  • colonna 6 – corrisponde alla differenza tra la colonna 1 e le colonne 4 e 5.

Sul prospetto SX, inoltre, viene compilato automaticamente il nuovo rigo SX47, relativo al credito bonus Irpef previsto dal D.L. 66/14, riconosciuto dal sostituto d’imposta in relazione all’anno di competenza 2014.
Precisiamo che il bonus fiscale in questione, generalmente erogato nel periodo maggio – dicembre 2014, può essere stato conguagliato anche sulla busta paga di gennaio 2015, attivando l’apposita voce prevista (in aggiunta al conguaglio anno precedente – vedere aggiornamento di gennaio 2015 Acred555).
Nella colonna 1, secondo quanto indicato nelle istruzioni ministeriali, viene riportato il credito erogato “al lordo di quanto eventualmente recuperato”: l’eventuale bonus erogato e poi recuperato, quindi, non viene decurtato dalla colonna 1.
Nella colonna 2 viene riportato il valore dei suddetti recuperi, se effettuati in fase di conguaglio oppure nel corso dell’anno: ne consegue che il bonus effettivamente erogato corrisponde alla differenza tra le colonne 1 e 2.
Nella colonna 3 deve essere riportato il bonus “che residua e che può essere utilizzato l’anno successivo”: a nostro avviso, tale indicazione si riferisce al bonus non compensato rispetto alle ritenute relative all’anno di competenza 2014. Di fatto, tale situazione si può presentare in caso di erogazione, sulla busta paga di gennaio 2015, del bonus relativo all’anno 2014 (in attesa di eventuali chiarimenti, la colonna 3 viene compilata secondo tale criterio).
Relativamente al rigo SX47, ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni a seguito di eventuali chiarimenti o segnalazioni.

Ricordiamo che, secondo le istruzioni ministeriali, i righi da SX5 a SX30 devono essere compilati soltanto nel caso in cui siano avvenute delle compensazioni tra enti diversi, oppure se figura un credito residuo su enti diversi dall’Erario. A questo scopo, è disponibile un’apposita opzione che permette di escludere i righi in questione dall’invio telematico e dalla stampa del modello. Tale opzione viene attivata automaticamente, nei casi previsti, dalla procedura di generazione dei dati.

Maggio 2015
(acred573)
MODELLO 770 / 2015 – STAMPE DI CONTROLLO

Dopo aver eseguito le fasi indicate su MODELLO 770 / 2015, è possibile utilizzare la procedura ‘770 : Stampe di controllo’, allo scopo di effettuare alcune verifiche sulla coerenza dei dati presenti nel modello 770.

CONTROLLO RITENUTE E VERSAMENTI

Sulla procedura ‘770 : Stampe di controllo’, selezionare il programma ‘CON770XY’ nel campo ‘Programma da eseguire’, scegliendo il tipo di controllo da effettuare. E’ possibile verificare sia la corrispondenza tra i versamenti presenti sui prospetti ST – SV e quelli risultanti dal modello F24 (Archivio Tributi), sia la coerenza tra le ritenute presenti sui prospetti ST – SV e quelle indicate nei quadri dei percipienti. Ovviamente, consigliamo di effettuare entrambi i controlli.

Il controllo dei prospetti ST – SV rispetto al modello F24, produce la stampa ‘contr-770-modF24’.
Tra i versamenti presenti nei prospetti ST – SV, vengono segnalati quelli per i quali non figura un corrispondente tributo sul modello F24 (Archivio Tributi). Il controllo viene poi ripetuto in senso contrario, verificando che ogni tributo presente sul modello F24 risulti correttamente indicato nei prospetti ST – SV. In entrambi i casi, il controllo è limitato ai soli tributi gestiti tramite la procedura Paghe (sull’Archivio Tributi si considera il tipo procedura ‘PG’). La corrispondenza tra i versamenti viene stabilita a parità di codice tributo, periodo di riferimento (tenendo conto delle eventuali opzioni ‘B’ e ‘S’ nel campo Note) e codice regione nel caso dell’addizionale regionale. Relativamente ai tributi riportati sul prospetto SV (addizionale comunale), è possibile controllare soltanto rispetto l’importo complessivo da versare nel mese.

Il controllo dei prospetti ST - SV rispetto ai quadri dei percipienti, produce la stampa ‘contr-770-ritenute’.
Viene effettuato un controllo sulle ritenute relative all’Irpef ordinaria (tributi 1001 / 1004 / 1013), all’Irpef a tassazione separata sul Tfr (1012) e sugli arretrati (1002), all’imposta sostitutiva sulle somme detassate (1053). Il controllo è effettuato anche sulle ritenute da lavoro autonomo (1040 e altri tributi), comprese quelle inserite manualmente sul prospetto ST.

Occorre precisare che i casi segnalati dal programma ‘CON770XY’ non corrispondono necessariamente a delle condizioni di errore, ma rappresentano comunque alcune situazioni nelle quali è opportuno fare una verifica.
Ad esempio, viene prodotta una segnalazione relativa all’Irpef ordinaria in presenza di conguagli a credito che hanno comportato, per il datore di lavoro, l’anticipazione delle somme restituite ai dipendenti. Tale condizione viene segnalata, pur non rappresentando un errore, in quanto non è possibile identificare le somme anticipate dal sostituto, separandole dagli altri crediti compensati, sulla base dei dati riportati sui prospetti ST – SV (sul prospetto SX le stesse somme non sono ricollegate al codice tributo a cui si riferiscono o sul quale sono state compensate).

CONTROLLO SINGOLI PERCIPIENTI

Sulla procedura ‘770 : Stampe di controllo’, selezionare il programma ‘CON770DP’ nel campo ‘Programma da eseguire’.

Il programma genera la stampa ‘assfisc-770-percip’, sulla quale sono segnalate eventuali incongruenze relative ai dati derivanti dal conguaglio del 730: a tale scopo, vengono confrontate le informazioni presenti nella parte B (esposte anche sulla Certificazione Unica) con quelle, più dettagliate, riportate nella parte D del 770 (“Assistenza Fiscale”).

Viene inoltre generata la stampa ‘segna-770-percip’, sulla quale sono segnalate condizioni potenzialmente rilevanti per la gestione del modello 770, quali ad esempio la condizione di modello CUD disabilitato o “forzato”.
Risulta segnalata anche l’eventuale assenza della parte B del quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente, per quanto riguarda i dipendenti o i collaboratori che risultano in forza presso il sostituto, nell’anno di competenza.
Occorre tenere presente che le suddette segnalazioni non costituiscono necessariamente un errore.

NOTA: Fino all’anno di competenza 2013, il programma CON770DP eseguiva anche il controllo delle ritenute fiscali rispetto ai corrispondenti importi presenti sulle buste paga elaborate nel corso dell’anno. A partire dall’anno di competenza 2014, tale controllo viene effettuato in occasione della Certificazione Unica, attraverso il programma ‘CONCURDP’ (aggiornamento Acred561 del 20/02/15). Nel caso in cui lo si ritenesse necessario, il programma CONCURDP può essere utilizzato nuovamente per controllare i dati da inviare tramite la dichiarazione 770/2015: il programma rimane disponibile sulla procedura Stampe Accessorie, al punto 2.1 ‘Modello CUD e altre certificazioni’.

3.3.3) CONTROLLO CREDITI RESIDUI

Sulla procedura ‘770 : Stampe di controllo’, selezionare il programma ‘STASX770’ nel campo ‘Programma da eseguire’.

Il programma genera un elenco dei crediti residui presenti sul prospetto SX, rigo SX4, riportando in stampa:

  • il credito residuo risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, se presente in archivio; sul modello 770/2014 (anno di competenza 2013), il credito in questione è stato riportato nelle colonne 6 o 7 del rigo SX4;
  • il credito residuo derivante dall’anno precedente, riportato sulla dichiarazione dell’anno corrente; sul modello 770/2015 (anno di competenza 2014), il credito in questione si trova nelle colonne 2 e (se già compensato) 3 del rigo SX4;
  • il credito residuo risultante dalla dichiarazione dell’anno corrente; sul modello 770/2015 (anno competenza 2014), il credito in questione è riportato nelle colonne 6 o 7 del rigo SX4.

Sulla stampa generata (‘crediti-770-SX’), inoltre, vengono segnalati i casi in cui il credito presente nella colonna 2 dell’anno corrente non corrisponde al credito presente nella colonna 6 dell’anno precedente.