GESTIONE MENSILE: ALTRE VOCI DISPONIBILI

Marzo 2023
(acred857)
BUONI CARBURANTE – ASSOGGETTAMENTO INPS

Con il presente aggiornamento, abbiamo previsto la possibilità di assoggettare a contribuzione i buoni carburante, a seguito della pubblicazione, sulla G.U. 63/2023, della Legge 23/2023 di conversione del D.L. 5/2023.

Il suddetto decreto ha previsto che l’esenzione dei buoni carburante, fino al limite annuale di E. 200, rimanga valida ai soli fini fiscali, per l’anno 2023. Di conseguenza, i buoni carburante dovrebbero essere assoggettati a contribuzione.
Al momento non si hanno indicazioni ufficiali, da parte dell’Inps, per quanto riguarda l’assoggettamento dei buoni carburante erogati nel mese corrente o nei mesi precedenti. E’ quindi indispensabile attendere le indicazioni operative da parte dell’Inps, per procedere al recupero dell’imponibile relativo ai mesi di gennaio e febbraio.
Anche in merito all’assoggettamento dei buoni carburante erogati nel mese corrente, permangono alcuni dubbi: in particolare, è logico presumere che i buoni carburante possano rientrare nel limite di esenzione previsto per la generalità dei fringe-benefit (E. 258,23), rimanendo esenti anche ai fini contributivi fino al superamento di tale limite (cumulati con gli altri fringe-benefit). Su tale punto, tuttavia, al momento non ci sono indicazioni ufficiali.

Abbiamo perciò predisposto una voce opzionale che può essere utilizzata, dal mese di marzo 2023, per assoggettare a contribuzione il valore dei buoni carburante. Precisiamo che rimane facoltà dell’Utente decidere se utilizzare tale voce oppure attendere le indicazioni Inps, soprattutto in relazione alla possibilità che i buoni carburante rientrino nel limite di esenzione “generale” dei fringe-benefit (E. 258,33). Naturalmente, se tale limite risulta già “utilizzato” per l’esenzione di altri fringe-benefit, allora il valore dei buoni carburante deve sicuramente essere assoggettato a contribuzione.

La voce da utilizzare per ottenere l’assoggettamento a contribuzione dei buoni carburante è la 40P, riportata nell’elenco delle Voci Fisse (2.2.1 ‘Retribuzioni in natura’) e delle Variazioni Mensili (3.9.1 ‘Retribuzioni in natura’) in corrispondenza delle voci relative ai buoni carburante. L’importo assoggettato tramite la voce 40P è quello che, altrimenti, rimarrebbe esente (ricordiamo che, sulle voci relative ai buoni carburante, è possibile indicare anche un valore imponibile).
Impostando la voce 40P senza alcun importo, si ottiene l’assoggettamento a contribuzione del valore esente dei buoni carburante, gestiti tramite le voci 07R e 07S. Per entrambe le voci, il valore esente corrisponde all’importo dei buoni (campo Importo Totale) al netto dell’eventuale parte imponibile (campo Importo Unitario). Se l’Utente lo ritiene opportuno, la voce 40P può essere impostata, senza alcun importo, sulle Voci Fisse a livello generale.
Se necessario, sulla voce 40P può essere indicato (campo Importo Totale) il valore imponibile ai fini contributivi.

Con l’occasione, facciamo presente che le voci utilizzate, nel mese di dicembre 2022, per conguagliare automaticamente l’assoggettamento dei fringe-benefit relativi all’anno 2022 (aggiornamenti di dicembre 2022 Acred846 / Acred847), per il momento non producono alcun effetto sulle somme relative all’anno 2023. Le voci in questione saranno aggiornate nel momento in cui risulteranno disponibili le indicazioni ufficiali per l’anno 2023.

Marzo 2023
(acred857)
NUOVE VOCI DISPONIBILI – PREMI

Sono state predisposte alcune nuove voci relative a “Premi” e “Premi di produttività”, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili e/o sulle Voci Fisse, con effetto dall’elaborazione di marzo 2023.

Le nuove voci, predisposte con il presente aggiornamento, sono le seguenti:

  • 10R        premio relativo all’anno precedente incluso nella base di calcolo del Tfr
  • 10S        premio relativo all’anno precedente escluso dalla base di calcolo del Tfr
  • 10P        premio di produttività relativo all’anno corrente incluso nella base di calcolo del Tfr
  • 10Q        premio di produttività relativo all’anno corrente escluso dalla base di calcolo del Tfr

Tutte le nuove voci restano escluse dalla retribuzione utile per il calcolo dell’indennità Inps relativa a malattia / maternità / altri congedi (analogamente alle nuove voci rilasciate con l’aggiornamento di febbraio 2023 Acred855).

Le nuove voci 10R e 10S sono riportate sul rigo “Premi anno precedente” nella sezione Dettaglio della nota contabile, insieme ad alcuni premi di produttività (voci 11A / 11B / 47G / 47H, aggiornamento di gennaio 2023 Acred852), con l’indicazione dei relativi contributi a carico del datore di lavoro. Ricordiamo che i premi in questione possono essere inclusi o esclusi dal costo di competenza dell’anno corrente (aggiornamento di marzo 2023 Acred856).
Precisiamo che le voci 10R e 10S sono soggette a tassazione ordinaria, in quanto si riferiscono a somme che non possono essere assoggettate a tassazione separata, sebbene siano di competenza dell’anno precedente.

Le nuove voci 10P e 10Q sono riportate sul nuovo rigo “Premi anno corrente” predisposto nella sezione Dettaglio della nota contabile, sul quale sono riportate anche le preesistenti voci di premio (052 / 053 / 10J / 10K), con l’indicazione dei relativi contributi a carico del datore di lavoro. Trattandosi di premi di produttività, le voci 10P e 10Q possono essere soggette a detassazione (imposta sostitutiva 10%), in presenza delle condizioni soggettive e oggettive previste.

Precisiamo che i nuovi dati contabili relativi ai premi ed ai corrispondenti contributi a carico del datore di lavoro, restano inclusi nei dati contabili ‘Retribuzioni lorde’ e ‘Contributi Inps c/ditta’, analogamente a quanto previsto per altri dati riportati nella sezione Dettaglio della nota contabile (straordinari, arretrati, ecc.).
I codici dei nuovi dati contabili relativi ai premi sono i seguenti:

  • 3018001: Premi erogati relativi all’anno precedente (incluso in ‘Retribuzioni lorde’)

  • 3018002: Contributi Inps c/ditta su premi anno precedente (incluso in ‘Contributi Inps c/ditta’)

  • 3018101: Premi erogati relativi all’anno corrente (incluso in ‘Retribuzioni lorde’)

  • 3018102: Contributi Inps c/ditta su premi anno corrente (incluso in ‘Contributi Inps c/ditta’)

Ricordiamo che l’elenco aggiornato di tutti i dati contabili disponibili si trova sul servizio ‘Dati contabili: gestione conti’ (menù Amministratore Paghe → Trasferimento dati contabili).

Febbraio 2023
(acred855)
NUOVE VOCI DISPONIBILI – PREMI

Sono state predisposte alcune nuove voci relative a “Premi” e “Premi di produttività”, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili e/o sulle Voci Fisse, con effetto dall’elaborazione di febbraio 2023.

Le nuove voci, predisposte con il presente aggiornamento, sono le seguenti:

  • 10J        premio incluso nella base di calcolo del Tfr (analogo alla voce 052)
  • 10K        premio escluso dalla base di calcolo del Tfr (analogo alla voce 053)
  • 10L        premio di produttività incluso nella base di calcolo del Tfr (analogo alla voce 11A)
  • 10M        premio di produttività escluso dalla base di calcolo del Tfr (analogo alla voce 11B)

Tutte le nuove voci (a differenza delle preesistenti) restano escluse dalla retribuzione utile per il calcolo dell’indennità Inps relativa a malattia / maternità / altri congedi parentali.
Precisiamo che le voci relative a “Premi di produttività” (11A / 11B / 10L / 10M) possono soggette a detassazione (imposta sostitutiva 10%), in presenza delle condizioni soggettive e oggettive previste.

Dicembre 2022
(acred847)
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT – CASI PARTICOLARI

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti Acred845 del 22/12/2022 e Acred846 del 4/01/2023, è stato rilasciato il controllo automatico dei nuovi limiti di esenzione relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante, con la possibilità di conguagliare, sulla busta paga di dicembre, il trattamento fiscale e previdenziale delle somme in questione.

Di seguito, riportiamo le indicazioni relative ad alcuni casi particolari, che potrebbero essere interessati dalla gestione dei fringe-benefit o di altre retribuzioni in natura. Per alcuni di questi casi, inoltre, con il presente aggiornamento rilasciano delle modifiche rispetto alla gestione predisposta con gli aggiornamenti Acred845 / Acred846.

PANIFICATORI (CONTRATTI 024 / 025)
Sui contratti 024 e 025, relativi ai panificatori, la voce 063 prevede una gestione particolare del campo Importo Unitario, diversa da quella prevista a livello generale. Ricordiamo che la voce 063 può essere utilizzata, in generale, per indicare una retribuzione in natura (fringe-benefit) esente e/o imponibile.

Sui contratti 024 e 025, nel campo Importo Unitario della voce 063 è riportato il valore teorico mensile della retribuzione in natura descritta come “caro pane” (specifica dei panificatori). Su tutti gli altri contratti, invece, nel campo Importo Unitario della voce 063 è prevista l’indicazione del valore esente di una retribuzione in natura.

Tenendo conto di quanto sopra indicato, per i soli contratti 024 e 025 non viene più considerato il campo Importo Unitario della voce 063, nella totalizzazione dei fringe-benefit esenti. Tale modifica ha effetto dal presente aggiornamento e riguarda sia il calcolo attivato tramite la voce 4D3, sia il controllo effettuato dal programma ‘SEGNAESE’.

Precisiamo che nel campo Importo Totale della voce 063 è prevista l’indicazione del valore imponibile di una retribuzione in natura e tale criterio vale sia per i panificatori che per gli altri contratti. Il campo Importo Totale della voce 063, quindi, continua ad essere considerato come valore imponibile di un fringe-benefit, sia nel calcolo attivato tramite la voce 4D3, sia nel controllo effettuato dal programma ‘SEGNAESE’.

Facciamo presente che non risulta chiaro se la retribuzione in natura “caro pane” rientra, o meno, tra quelle che possono essere considerate esenti fino al limite di E. 3.000 (per l’anno 2022). Rimane perciò all’Utente la scelta di attivare / non attivare le voci 4D3 e 4D4 in relazione a questa specifica retribuzione in natura.

VOCE 062 (ALLOGGIO)
Ricordiamo che la voce 062 può essere utilizzata per gestire la retribuzione in natura relativa all’alloggio (gestione prevista soprattutto in alcuni settori, quali ad esempio gli alberghi o i proprietari di fabbricati).

Nel campo Importo Unitario della voce 062 è prevista l’indicazione del valore teorico mensile dell’alloggio, mentre nel campo Importo Totale è riportato il valore imponibile (ottenuto da un proporzionamento rispetto ai giorni).

Nel controllo automatico attivato tramite la voce 4D3, veniva erroneamente considerato il campo Importo Unitario della voce 062, anziché il campo Importo Totale. Con il presente aggiornamento, anche nel controllo automatico attivato tramite la voce 4D3, si considera correttamente il campo Importo Totale della voce 062.

Precisiamo che il programma ‘SEGNAESE’ considerava già (correttamente) il campo Importo Totale della voce 062.

Facciamo presente che non risulta chiaro se la retribuzione in natura relativa all’alloggio rientra, o meno, tra quelle che possono essere considerate esenti fino al limite di E. 3.000 (per l’anno 2022). Rimane perciò all’Utente la scelta di attivare / non attivare le voci 4D3 e 4D4 in relazione a questa specifica retribuzione in natura.

LAVORATORI DOMESTICI (CONTRATTO 088)
Con il presente aggiornamento, i lavoratori domestici restano esclusi dalla stampa prodotta dal programma ‘SEGNAESE’, in quanto il datore di lavoro non riveste (generalmente) il ruolo di sostituto d’imposta.
Precisiamo che i soggetti in questione vengono comunque considerati, dal programma ‘SEGNAESE’, nel caso in cui il datore di lavoro svolga il ruolo di sostituto d’imposta (come, ad esempio, avviene per i lavoratori domestici interinali).

Dicembre 2022
(acred846)
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT ANNO 2022

Con l’aggiornamento Acred845 del 22/12/2022, sono state fornite le indicazioni per attivare il controllo automatico dei nuovi limiti di esenzione relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante.
Nel suddetto aggiornamento è stato precisato che non esistevano indicazioni in merito al conguaglio contributivo (tranne alcune anticipazioni, da parte dell’Inps, circa la possibilità di effettuare delle “regolarizzazioni d’ufficio”), soprattutto per quanto riguarda il recupero dell’imponibile derivante da una somma precedentemente assoggettata e poi risultata esente in base ai nuovi limiti. Non sussistevano problemi, invece, ad effettuare il suddetto recupero sul conguaglio fiscale.

Successivamente all’aggiornamento Acred845, è stato pubblicato il messaggio Inps n. 4616 del 22/12/2022 (disponibile dal 23/12), contenente le disposizioni relative al conguaglio contributivo delle somme in questione. Nel suddetto messaggio è stata prevista una nuova modalità di conguaglio, alternativa alle regolarizzazioni (“standard” o “d’ufficio”) e molto più semplice di queste ultime. La nuova modalità (della quale non era stata fornita alcuna anticipazione da parte dell’Inps), prevede che l’imponibile ed i contributi da recuperare vengano conguagliati sulla denuncia Uniemens relativa al mese di dicembre, indicandoli su causali appositamente predisposte nella sezione ‘Var. Retributive’.

Abbiamo quindi inviato la comunicazione del 28/12/2022, allo scopo di fornire le prime indicazioni operative agli Utenti che intendono adottare la nuova modalità di conguaglio contributivo. Nella comunicazione è stato precisato che la nuova modalità può essere adottata esclusivamente sulle denunce Uniemens relative al mese di dicembre (come espressamente previsto nel messaggio Inps); inoltre, è stato ricordato e che il conguaglio contributivo ha effetto sia sull’imponibile fiscale che sul netto in busta, quindi occorre attivarlo prima di elaborare (in via definitiva) il mese di dicembre.

Con il presente aggiornamento, rilasciamo la nuova modalità di conguaglio contributivo prevista nel messaggio Inps n. 4616 sopra citato, riportando le indicazioni operative relative a tale modalità. Nel caso in cui si abbia necessità di adottare una delle altre modalità previste, occorre fare riferimento alla comunicazione del 28/12/2022.
Precisiamo che niente è cambiato, rispetto a quanto già comunicato, per quanto riguarda il conguaglio fiscale.

Innanzitutto ricordiamo che è possibile ottenere un elenco dei soggetti che, nei mesi precedenti, hanno percepito fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante. Come indicato nell’aggiornamento Acred845, a tale scopo occorre utilizzare il programma ‘SEGNAESE’ sulla procedura Stampe Accessorie (1.2 ‘Stampe di fine anno’).
Nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura, indicare rispettivamente ‘01/01/2022’ e ‘30/11/2022’. In alternativa, nella Data Finale è possibile indicare ‘31/12/2022’, alle condizioni indicate nella NOTA riportata in calce.
Viene generata una stampa dei dipendenti e collaboratori sui quali risultano presenti voci relative a fringe-benefit (062 / 063 / 064 / 06F / 06G / 0C1), rimborsi utenze (07T / 07U ), buoni carburante (07R / 07S). Ricordiamo che, sulla stampa, la parte assoggettata viene indicata separatamente da quella considerata esente (in riferimento al trattamento applicato nei mesi precedenti). Inoltre, i buoni carburante sono mantenuti separati dai fringe-benefit e rimborsi utenze.
Tramite un’opzione, è possibile ottenere il dettaglio dei singoli mesi nei quali sono state utilizzate le voci sopra elencate.

Con il presente aggiornamento, il programma ‘SEGNAESE’ determina automaticamente l’imponibile ed i contributi da recuperare, per effettuare il conguaglio contributivo secondo le modalità previste nel messaggio Inps n. 4616. A tale scopo, si tiene conto del trattamento (assoggettamento / esenzione) precedentemente applicato e dei nuovi limiti di esenzione.

Sulla stampa e sul file csv prodotti (‘fringe-benefit’ e ‘fringe-benefit.csv’), sono state aggiunte le seguenti colonne:

  • Recupero imponibile Inps’, somma precedentemente assoggettata, che adesso risulta esente;
  • Recupero contributi dipendente’, contributi a carico del dipendente sulla somma di cui sopra;
  • Recupero contributi complessivi’, contributi complessivi (ditta + dipendente) sulla stessa somma.

Precisiamo che, per determinare i contributi (sia complessivi che c/dipendente), viene considerata la contribuzione calcolata in ogni singolo mese, al netto di eventuali riduzioni o agevolazioni. Non si tiene conto di eventuali ricalcoli o conguagli dei contributi effettuati nei mesi successivi (come, ad esempio, il ricalcolo della contribuzione CIGS / FIS avvenuto nel mese di settembre 2022). Precisiamo che, da parte dell’Inps, non è stata fornita alcuna indicazione precisa su come devono essere calcolati i contributi da esporre nella sezione ‘Var. Retributive’: di conseguenza è stato adottato un criterio relativamente semplice, che consente un immediato riscontro rispetto alle denunce Uniemens dei singoli mesi di competenza.

Nel caso in cui le somme oggetto di conguaglio siano state precedentemente considerate esenti e risultino adesso imponibili, viene riportata la segnalazione “(1)” nella colonna ‘Diff. Imp.’, con una nota esplicativa a fine pagina.
In tal caso, non deve essere compilata la sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens, quindi sulla stampa non vengono compilate le colonne relative al recupero dell’imponibile e dei contributi. L’importo da assoggettare deve essere invece sommato all’imponibile del mese corrente: tale gestione avviene adesso in automatico, come più avanti indicato.

Per ogni soggetto riportato in stampa, viene adesso indicato il tipo di rapporto (dipendente / collaboratore), rilevandolo dall’inquadramento in vigore alla fine del periodo richiesto. Se il soggetto risulta avere un rapporto di collaborazione (ivi compresi gli amministratori), NON deve essere compilata la sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens.
Anche in questo caso, sulla stampa non vengono compilate le colonne relative al recupero dell’imponibile e dei contributi. Viene invece riportata la segnalazione “(2)” nella colonna ‘Diff. Imp.’, con la corrispondente nota esplicativa a fine pagina., nella quale si precisa che per i collaboratori è possibile indicare l’opzione ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3.

Sui lavoratori dipendenti per i quali occorre recuperare l’imponibile ed i contributi relativi a somme precedentemente assoggettate e adesso risultate esenti, il programma ‘SEGNAESE’ genera automaticamente le causali da riportare nella sezione ‘Var. Retributive’ delle denunce Uniemens. Ovviamente, tale automatismo va attivato soltanto se si intende adottare la nuova modalità di conguaglio contributivo, prevista dal messaggio Inps n. 4616 sopra citato.
Per generare automaticamente le causali da riportare nella sezione ‘Var. Retributive’, è sufficiente selezionare l’opzione ‘Definitiva (aggiorna l’archivio)’ nel campo ‘Modalità di lancio’ del programma ‘SEGNAESE’.
Come di consueto, è consigliabile effettuare un primo lancio in modalità ‘Provvisoria’ (selezionata automaticamente), allo scopo di controllare i casi riportati in stampa, dopodiché può essere effettuato il lancio in modalità ‘Definitiva’.

Nella modalità ‘Definitiva’, vengono generate automaticamente le causali previste sulle denunce Uniemens, riportandole momentaneamente sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’, in corrispondenza del mese di dicembre 2022.
Le causali in questione vengono generate solo se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

  • sono presenti fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante precedentemente considerati imponibili, che adesso risultano esenti sulla base dei limiti di esenzione in vigore nell’anno 2022;
  • il soggetto risulta inquadrato come lavoratore dipendente (non come collaboratore / amministratore);
  • il soggetto risulta in forza nel mese di dicembre (ossia non deve essere cessato prima del 1/12/2022);
  • il mese di dicembre non risulta elaborato sul servizio Ditta – Abilitazione.

Le causali previste sono riportate, sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’, dettagliate per singolo mese di competenza (come richiesto sulle denunce Uniemens), con l’indicazione dell’imponibile e dei contributi da recuperare. L’imponibile è riportato nella colonna ‘Imp. base’ del servizio. I contributi sono indicati come valore complessivo (da conguagliare sulle denunce Uniemens di dicembre) e a carico del dipendente (per il recupero sulla busta paga di dicembre).

Come anticipato nella comunicazione del 28/12/2022, viene generata in automatico la sola causale ‘FRIBEN’, relativa all’imponibile entro il massimale contributivo ai fini pensionistici (o l’unico imponibile, nei casi in cui non viene applicato il massimale). Nel caso in cui il recupero vada ad interessare anche l’eccedenza sul massimale (laddove applicato) occorre intervenire sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’, indicando le somme da recuperare ed i relativi contributi sulle causali ‘FRBDIM’ / ‘FRBMAS’ (eventualmente, è anche possibile modificare gli importi indicati sulla causale ‘FRIBEN’)

Le causali presenti sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ vengono considerate, sull’elaborazione del mese di dicembre, soltanto se viene indicata la nuova voce 4D4, senza alcun importo, sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili.
In presenza della voce 4D4, sulla busta paga di dicembre vengono recuperati i contributi (a carico del dipendente) presenti sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’. Sempre in presenza della voce 4D4, sulla denuncia Uniemens di dicembre vengono conguagliati i contributi complessivi presenti sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’.

Ricordiamo che, nei casi interessati dal conguaglio di fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante, occorre attivare il controllo dei nuovi limiti di esenzione, inserendo la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità (come indicato nell’aggiornamento Acred845 e nella comunicazione del 28/12). Tramite la voce 4D3, la differenza da assoggettare o recuperare viene considerata nel conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto.

Precisiamo che la nuova voce 4D4, tramite la quale viene attivato il conguaglio contributivo secondo la nuova modalità prevista dal messaggio Inps n. 4616, va sempre utilizzata in combinazione con la voce 4D3. Al contrario, la voce 4D3 può essere utilizzata anche in assenza della voce 4D4 (ad esempio, per i collaboratori / amministratori).

Sia la voce 4D3 (con il valore ‘1’ in Quantità) che la voce 4D4 (senza alcun importo) possono essere inserite sulle Voci Fisse, operando a qualsiasi livello, oppure sulle Variazioni Mensili di dicembre, operando sui soli soggetti interessati.

Nel campo Importo Unitario della voce 4D4 viene riportato l’imponibile complessivo da recuperare presente sulla causale ‘FRIBEN’ (ossia la somma degli imponibili riportati sulla causale ‘FRIBEN’ in corrispondenza dei singoli mesi). Nel caso in cui siano presenti anche le causali ‘FRBDIM’ e ‘FRBMAS’, la somma dei relativi imponibili viene riportata nel campo Importo Totale della voce 4D4 (quest’ultima corrisponde al recupero sull’eccedenza massimale).

Nei casi in cui risulta presente un imponibile da recuperare sulla voce 4D4, i corrispondenti contributi da recuperare sono riportati nei campi Importo Unitario delle voci 4D5 (a carico del dipendente) e 4D6 (complessivi ditta + dipendente). Se è presente un recupero sull’eccedenza massimale, i corrispondenti contributi da recuperare sono riportati nei campi Importo Totale delle voci 4D5 (c/dipendente) e 4D6 (ditta + dipendente).

Sui soggetti per i quali risultano presenti sia le voci 4D4 / 4D5 / 4D6 nel cedolino, sia le causali di recupero sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’, viene generata automaticamente la sezione ‘Var. Retributive’ sulla denuncia Uniemens.
Nella sezione ‘Var. Retributive’ vengono riportate le causali presenti sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’, dettagliate per singolo mese. Per ciascuna causale, si riporta l’imponibile ed i contributi complessivi da recuperare. Il valore dei contributi da recuperare viene incluso nel totale delle somme a credito, nella sezione ‘Aziendale’ della denuncia.

Facciamo presente che il messaggio Inps n. 4616 non è molto chiaro in merito alle modalità di compilazione della sezione ‘Var. Retributive’. Dagli articoli pubblicati sui media del settore, risulta che le nuove causali riportate nella sezione ‘Var. Retributive’ debbano essere utilizzate per conguagliare sia l’imponibile che i contributi da recuperare.
Inoltre, l’indicazione dei contributi da recuperare, sulle causali in questione, rappresenta l’unico modo per effettuare il conguaglio direttamente sulla denuncia Uniemens di dicembre, evitando così di ricorrere alle regolarizzazioni.

Riepiloghiamo le operazioni da effettuare se si intende applicare la nuova modalità di conguaglio contributivo prevista dal messaggio Inps n. 4616, nei casi in cui occorre recuperare l’imponibile ed i contributi su somme assoggettate nei mesi precedenti e poi risultate esenti in base ai nuovi limiti di esenzione:

  • eseguire il programma ‘SEGNAESE’ con l’opzione ‘Definitivo’, allo scopo di generare automaticamente la causale ‘FRIBEN’ sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’; se necessario, sul servizio è possibile aggiungere le altre causali previste (‘FRBDIM’ / ‘FRBMAS’) o modificare i valori riportati in automatico;

  • indicare la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità, allo scopo attivare il controllo dei limiti di esenzione ed effettuare il conguaglio fiscale delle somme precedentemente assoggettate; tramite la stessa voce vengono attivate anche le gestioni descritte nei paragrafi successivi (assoggettamento di somme precedentemente considerate esenti, gestione automatica di esenzione o assoggettamento delle somme presenti nel mese di dicembre);

  • indicare la voce 4D4 senza alcun importo, per recuperare i contributi sulle somme precedentemente assoggettate, riportate sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’; tramite la stessa voce, si attiva anche la compilazione della sezione ‘Var. Retributive’ sulla denuncia Uniemens di dicembre, nella quale vengono trasferite le causali presenti sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’, al momento dell’elaborazione della ditta.

La nuova modalità di conguaglio contributivo, sopra descritta, può essere applicata solo per i lavoratori dipendenti.

Come già detto, per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti (collaboratori / amministratori) non è possibile generare la sezione ‘Var. Retributive’, in quanto la denuncia Uniemens verrebbe scartata dal software di controllo.
In assenza di indicazioni da parte dell’Inps, per tali soggetti, al momento, è possibile recuperare l’imponibile pregresso ed i relativi contributi soltanto indicando l’opzione ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3. In tal modo, la somma da recuperare viene decurtata dall’imponibile contributivo del mese di dicembre (occorre verificare che vi sia capienza). Tale possibilità, descritta nelle precedenti documentazioni, viene segnalata anche sulla stampa generata dal programma ‘SEGNAESE’.
Ricordiamo che, per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti, è comunque possibile effettuare il conguaglio fiscale delle somme in questione, attraverso l’indicazione della voce 4D3 (indifferentemente con ‘1’ o ‘2’ nel campo Quantità).

Nei casi in cui risultano superati i limiti di esenzione ed occorre assoggettare le somme precedentemente considerate esenti, è sufficiente la presenza della voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità (come previsto nella generalità dei casi), per ottenere l’assoggettamento automatico delle somme in questione, sia ai fini contributivi che fiscali.
In tale condizione, sulla voce 4D3, l’importo da assoggettare viene riportato sia nel campo Importo Totale (per sommarlo all’imponibile fiscale del mese) che nel campo Importo Unitario (per sommarlo all’imponibile previdenziale del mese).
Precisiamo che il criterio di assoggettamento sopra descritto viene applicato automaticamente sia per i lavoratori dipendenti (anche se risulta presente la voce 4D4, che in questo caso non ha alcun effetto), sia per i collaboratori / amministratori (anche se per questi ultimi risulta impostata l’opzione ‘2’ nella Quantità della voce 4D3).
Facciamo inoltre presente che il suddetto automatismo è stato predisposto con il presente aggiornamento: in precedenza, occorreva indicare l’opzione ‘2’ nella Quantità della voce 4D3, per ottenere lo stesso effetto.

Infine, segnaliamo che le voci relative a fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante, presenti sul mese di dicembre, adesso vengono considerate automaticamente esenti oppure imponibili, sia ai fini previdenziali che fiscali.
Per ottenere tale automatismo, è sufficiente la presenza della voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità (ossia nella stessa modalità prevista per la generalità dei casi). L’automatismo viene mantenuto anche se risulta presente la voce 4D4 o se è stata impostata l’opzione ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3.
Nel caso in cui le somme presenti su dicembre siano state dichiarate imponibili (indicandole negli appositi campi delle voci previste), se non risultano superati i limiti di esenzione, il valore delle somme dichiarate imponibili viene automaticamente riportato nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 4D3, con segno negativo, in modo da decurtarlo sia dall’imponibile fiscale che dall’imponibile previdenziale del mese di dicembre.
Nel caso opposto, se le voci presenti su dicembre sono state dichiarate esenti (indicandole negli appositi campi delle voci previste) e risultano superati i limiti di esenzione, il valore delle somme dichiarate esenti viene automaticamente riportato nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 4D3, con segno positivo, in modo da sommarlo sia sull’imponibile fiscale che sull’imponibile previdenziale del mese di dicembre.

Sulla busta paga del mese di dicembre, viene riportato il valore imponibile da recuperare o da assoggettare, a seguito del controllo sui limiti di esenzione. Tale valore, corrispondente al campo Importo Totale della voce 4D3, è riportato nella parte centrale del cedolino, sulla colonna ‘Dato Base’, e viene descritto come ‘Esenzione fringe-benefit’ (in caso di recupero) oppure ‘Assoggettamento fringe-benefit’ (in caso di assoggettamento).
Nel caso in venga effettuato il recupero dei contributi secondo la nuova modalità (attivata tramite la voce 4D4), nella parte centrale del cedolino vengono riportati anche i contributi recuperati a favore del dipendente (campi Importo Unitario e Importo Totale della voce 4D5), con la descrizione ‘Recupero contributi fringe-benefit’.

NOTA: CONTROLLO SUL MESE DI DICEMBRE
Se, sul mese di dicembre, sono presenti voci relative a fringe-benefit / rimborsi utenze / buoni carburante, è possibile utilizzare il programma ‘SEGNAESE’ per estendere il controllo fino al mese di dicembre e considerare così anche le voci in questione, ai fini del superamento dei limiti di esenzione.
A tale scopo, è necessario effettuare una prima elaborazione (provvisoria) delle buste paga di dicembre, in modo che risultino presenti, in archivio, i cedolini relativi allo stesso mese, con le voci da considerare nel controllo (se si preferisce, è possibile elaborare soltanto i cedolini dei soggetti interessati, tramite il servizio Cedolini – Elaborazione).
Dopo aver elaborato le buste paga interessate, è possibile eseguire il programma ‘SEGNAESE’ indicando ‘31/12/2022’ nel campo Data Finale: così facendo, il programma prenderà in considerazione anche le voci presenti nei cedolini di dicembre, per controllare se sono stati superati i limiti di esenzione. Naturalmente, le causali che saranno eventualmente riportate sul servizio ‘Cedolini – Arretrati Inps’ riguarderanno soltanto i mesi pregressi.

Dicembre 2022
(comunicazione
28/12/2022
)
CONGUAGLIO CONTRIBUTIVO FRINGE-BENEFIT

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred845 del 22/12/2022 (punto 2.5), sono state fornite le indicazioni operative per effettuare il conguaglio fiscale (ed eventualmente anche un recupero contributivo), causato dall’aumento dei limiti di esenzione relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante.

Per quanto riguarda il conguaglio contributivo, le indicazioni riportate nell’aggiornamento Acred845 si sono basate sulle anticipazioni fornite dall’Inps ad Assosoftware (oltre alle richieste pervenute da alcuni Utenti).

Successivamente al rilascio dell’aggiornamento Acred845, l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 4616 del 22/12/2022 (in realtà disponibile dal 23/12), contenente le disposizioni relative al conguaglio contributivo.

Contrariamente a quanto era stato comunicato dall’Inps ad Assosoftware (fino al 21/12), nel suddetto messaggio è stata prevista la possibilità di effettuare il conguaglio contributivo sul mese di dicembre 2022, tramite delle nuove causali da riportare nella sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens relativa al mese di dicembre.
Quest’ultima modalità di conguaglio, descritta al punto 3.1 del messaggio Inps, rappresenta una possibile alternativa alle “regolarizzazioni d’ufficio”, descritte al punto 3.2 del messaggio e presentate, fino al giorno precedente alla pubblicazione dello stesso messaggio, come unica alternativa alle “regolarizzazioni standard”.

Appare ovvio che la nuova modalità di conguaglio risulta di gran lunga più semplice e conveniente, sotto tutti i punti di vista, rispetto a qualsiasi tipo di regolarizzazione: innanzitutto, il conguaglio contributivo viene effettuato sul mese di dicembre dell’anno di competenza, evitando di posticiparlo all’anno successivo; inoltre, si evitano tutti i passaggi necessari per le regolarizzazioni (comprese quelle cosiddette “d’ufficio”).

D’altra parte, la nuova modalità di conguaglio presenta un problema: può essere adottata esclusivamente sulle denunce Uniemens relative al mese di dicembre (come espressamente indicato nel messaggio Inps). Il problema nasce dal fatto che non era stata fornita alcuna anticipazione, da parte dell’Inps, in merito a questa modalità di conguaglio. Le prime notizie a tale riguardo sono state pubblicate (sia su Assosoftware che sui media) nelle giornate del 22 – 23 dicembre, rendendo impossibile qualsiasi intervento preparatorio da parte dei soggetti interessati (in prima battuta, le software-house).
Ad essere precisi, la suddetta modalità di conguaglio era stata addirittura esclusa, dai rappresentanti dell’Inps, in occasione del convegno di Assosoftware del 29/11/2022, con la motivazione che alcune causali precedentemente previste nella sezione ‘Var. Retributive’, tramite le quali era possibile recuperare imponibili e contributi pregressi, erano state abrogate in quanto non consentivano un’adeguata attività di verifica e rendicontazione da parte dell’Istituto (a titolo di esempio, la causale ‘IMPNEG’, abrogata con il messaggio Inps n. 456 del 31/01/2019).
A quanto pare, le suddette problematiche sono state superate: con il messaggio n. 4616, infatti, l’Inps ha previsto nuove causali nella sezione ‘Var. Retributive’, tramite le quali è possibile recuperare l’imponibile ed i contributi relativi a mesi pregressi, conguagliandoli sulle denunce Uniemens ordinarie. In questo caso, naturalmente, l’imponibile ed i contributi da recuperare sono quelli relativi a fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante, assoggettati nei mesi precedenti e poi risultati non imponibili a causa dell’aumento dei limiti di esenzione.

Non appena abbiamo avuto notizia del messaggio Inps sopra citato, abbiamo iniziato a predisporre la nuova modalità di conguaglio. Come già detto, tale modalità può essere adottata solo sulle denunce Uniemens relative al mese di dicembre, quindi, per poterla applicare, occorre attivarla sull’elaborazione delle buste paga di dicembre (in quanto il conguaglio dei contributi a carico del dipendente produce un effetto sull’imponibile fiscale e sul netto in busta).

Facciamo presente che dovremo conciliare il tempo limitato a disposizione con un sufficiente livello di automatismo: a tale riguardo, anticipiamo che sarà prevista la gestione automatica della sola causale ‘FRIBEN’ (che copre la quasi totalità dei casi interessati, tra i lavoratori dipendenti), mentre non sarà prevista la gestione automatica delle causali ‘FRBDIM’ e ‘FRBMAS’ (relative ai casi in cui si è già stato raggiunto il massimale contributivo ai fini pensionistici).

L’aggiornamento che consentirà di effettuare automaticamente il conguaglio contributivo secondo la nuova modalità, sarà rilasciato nei primi giorni di gennaio (attualmente, il rilascio è previsto nei giorni 3 o 4 gennaio).
Precisiamo che, se si ha necessità di elaborare le buste paga di dicembre prima che sia rilasciato il suddetto aggiornamento (ovviamente, in presenza di fringe-benefit o altre somme interessate dal conguaglio in questione), rimane possibile applicare  le modalità rilasciate e documentate con l’aggiornamento Acred845 (riepilogate più avanti).

Inoltre, facciamo presente che il messaggio Inps n. 4616, sopra citato, considera soltanto i lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda i collaboratori e gli amministratori, l’unica certezza è che non può essere adottata la nuova modalità di conguaglio descritta nel messaggio Inps, in quanto, per tali soggetti, non può essere compilata la sezione ‘Var. Retributive’.
Precisiamo che, da parte dell’Inps, non sono state fornite indicazioni in merito ai criteri da adottare per i collaboratori e gli amministratori. Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35 del 4/11/2022, è stato precisato che i nuovi criteri di esenzione si applicano anche ai redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Secondo il principio di unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale, i nuovi criteri di esenzione andrebbero applicati anche alla contribuzione Inps dovuta sui redditi in questione; ad oggi, tuttavia, non si hanno conferme in tal senso.

Al fine di agevolare gli Utenti che devono elaborare le buste paga di dicembre (nei casi interessati dal suddetto conguaglio), riportiamo alcune indicazioni operative che resteranno valide anche dopo il rilascio del prossimo aggiornamento:

  • Per attivare il controllo automatico dei limiti di esenzione ed effettuare il conguaglio fiscale, occorre indicare la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità (modalità documentata con l’aggiornamento Acred845).

  • Se si ha necessità di elaborare le buste paga di dicembre prima che sia disponibile la nuova modalità di conguaglio (prossimo aggiornamento), il conguaglio contributivo dovrà essere effettuato nei mesi successivi, tramite le “regolarizzazioni d’ufficio”. In tale condizione, sul mese di dicembre può essere effettuato soltanto il conguaglio fiscale, indicando la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità (vedere punto precedente).

  • Sempre nel caso in cui si abbia necessità di elaborare le buste paga di dicembre prima del prossimo aggiornamento, se si preferisce recuperare la somma precedentemente assoggettata, decurtandola dall’imponibile Inps del mese, è possibile indicare il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3. In questo modo, viene attivato il controllo automatico del limite di esenzione ed effettuato il conguaglio fiscale (come per l’opzione ‘1’), tuttavia occorre verificare che sia rispettato il minimale Inps. Ricordiamo che questa modalità è stata predisposta su richiesta e non corrisponde ai criteri di recupero previsti dall’Inps (almeno per quanto riguarda i lavoratori dipendenti).

  • Per quanto riguarda collaboratori e amministratori, se si ritiene corretto effettuare il conguaglio contributivo (in assenza di indicazioni da parte dell’Inps), è possibile indicare il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3. Così facendo, anche per tali soggetti le somme da recuperare vengono decurtate dall’imponibile Inps del mese di dicembre; occorre quindi verificare che vi sia la “capienza” necessaria sull’imponibile del mese.

  • Infine, sia per i dipendenti che per i collaboratori / amministratori, se si superano i limiti di esenzione ed occorre assoggettare le somme precedentemente considerate esenti, è corretto aggiungere tali somme all’imponibile Inps del mese di dicembre (relativamente ai dipendenti, tale modalità è espressamente indicata nel messaggio n. 4616). In questa situazione, quindi, occorre indicare il valore ‘2’ nel campo Quantità della voce 4D3.

Anticipiamo che, con il prossimo aggiornamento, sarà rilasciata una nuova voce opzionale, tramite la quale potrà essere attivata la nuova modalità di conguaglio prevista dall’Inps, ossia il recupero di imponibile e contributi pregressi sul mese di dicembre, con indicazione delle nuove causali nella sezione ‘Var. Retributive’ della denuncia Uniemens.
La nuova voce potrà essere utilizzata insieme all’opzione ‘1’ sulla voce 4D3 (con la quale viene attivato il conguaglio fiscale), mentre NON potrà essere utilizzata insieme all’opzione ‘2’ sulla voce 4D3 (con la quale viene attivato, oltre al conguaglio fiscale, anche il recupero sull’imponibile Inps del mese). Nel caso in cui si intenda utilizzare la nuova modalità per il conguaglio contributivo, è possibile inserire preventivamente la voce 4D3 con il valore ‘1’ nel campo Quantità (oppure attendere il rilascio del prossimo aggiornamento, a discrezione dell’Utente).

Dicembre 2022
(acred845)
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT ANNO 2022

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di novembre 2022 Acred844, sono state fornite le prime indicazioni per gestire l’aumento dei limiti di esenzione relativi ad alcune categorie di fringe-benefit e di rimborsi.

Per il solo anno 2022, l’art. 2 del D.L. 21/2022 ha previsto l’esenzione dei buoni carburante fino a 200 euro; inoltre, l’art. 3, comma 10, del D.L. 176/2022 ha aumentato l’esenzione di alcune categorie di fringe-benefit a 3.000 euro (in precedenza, l’art. 12 del D.L. 115/2022 aveva previsto un aumento a 600 euro).
Nel limite di 3.000 euro sono stati inclusi anche i rimborsi di alcune utenze domestiche (acqua, gas, energia elettrica). Nello stesso limite, inoltre, può rientrare anche l’eccedenza dei buoni carburante rispetto al limite di 200 euro.
Nel caso in cui si superino i suddetti limiti, l’intero importo diventa imponibile, sia ai fini previdenziali che fiscali.

Per quanto riguarda i buoni carburante, viene controllato prioritariamente il limite di 200 euro: se l’importo dei buoni è inferiore a tale limite, viene considerato esente, indipendentemente dall’esito del controllo sul limite di 3.000 euro per i fringe-benefit ed i rimborsi utenze domestiche. Se, invece, l’importo dei buoni carburante supera il limite di 200 euro, l’eccedenza viene “cumulata” con i fringe-benefit ed i rimborsi utenze domestiche: nel caso che questo totale superi il limite di 3.000 euro, l’intero importo diventa imponibile (compresi i 200 euro iniziali).

Dai controlli sopra descritti, restano esclusi i buoni pasto, la mensa aziendale (o la corrispondente indennità sostitutiva) e l’indennità di trasposto, per i quali continuano ad essere applicati i consueti limiti giornalieri.
Restano inoltre escluse eventuali prestazioni (già esenti) rientranti nel welfare aziendale, ovviamente ad eccezione di quelle che hanno le caratteristiche per rientrare nei limiti di esenzione sopra descritti.

Occorre considerare che, nei mesi precedenti all’aumento dei limiti di esenzione, i fringe-benefit, i rimborsi utenze domestiche ed i buoni carburante potrebbero essere stati assoggettati sia a contribuzione che a tassazione.
Con il presente aggiornamento, rendiamo perciò disponibili le voci che consentono di controllare automaticamente il limite di esenzione annuale per fringe-benefit, rimborsi utenze domestiche e buoni carburante.
Le stesse voci, inoltre, determinano automaticamente l’eventuale differenza che deve essere assoggettata o recuperata dalle somme imponibili, in base a quanto è stato assoggettato o considerato esente nel corso dell’anno.

Per attivare il suddetto controllo e determinare la differenza da assoggettare o recuperare, occorre inserire la voce 4D3 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. La voce può essere inserita sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati oppure, se risulta più comodo, sulle Voci Fisse a qualsiasi livello (ditta / contratto / generale).

In tal modo, vengono totalizzate le seguenti somme, rilevandole sia dai mesi precedenti che dal mese corrente:

  • Buoni carburante imponibili e non imponibili, riportati rispettivamente nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 4D1. A questo scopo vengono considerate esclusivamente le voci 07R / 07S, rilasciate con l’aggiornamento di marzo 2022 Acred821.

  • Fringe-benefit e rimborsi utenze domestiche imponibili e non imponibili, riportati rispettivamente nei campi Importo Totale e Importo Unitario della voce 4D2. Vengono considerate le voci 07T / 07U (rimborsi utenze domestiche, aggiornamento di settembre 2022 Acred838) e le voci 062 / 063 / 064 / 06F / 06G (retribuzioni in natura / fringe-benefit per dipendenti e collaboratori). Inoltre, viene rilevata la voce 0C1 (retribuzioni in natura previste dal welfare), che prevede l’indicazione del solo valore non imponibile.

Il valore dei buoni carburanti viene “scalato” prioritariamente dal limite di 200 euro; la parte eccedente tale limite viene eventualmente cumulata con i fringe-benefit ed i rimborsi utenze domestiche per la verifica del limite di 3.000 euro.

A questo punto, si possono verificare le seguenti condizioni:

  • se i limiti di esenzione risultano rispettati, l’intero importo viene considerato esente;
  • se i limiti di esenzione non risultano rispettati, l’intero importo viene considerato imponibile.

Relativamente ai buoni carburante, nei paragrafi precedenti è stato precisato come viene controllato il rispetto dei due limiti di esenzione (200 euro e 3.000 euro) e l’eventuale assoggettamento.

Infine, si considera quanto è stato eventualmente assoggettato, per le stesse somme, nei mesi precedenti, e si determina così la differenza da assoggettare o recuperare, sommandola o sottraendola dall’imponibile.
Tale differenza è riportata nel campo Importo Totale della voce 4D3, con valore positivo se va assoggettata (sommata all’imponibile) o negativo se va recuperata (sottratta dall’imponibile).

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, la suddetta differenza viene sommata o sottratta dall’imponibile Irpef del mese del conguaglio (dicembre). Per inciso, nel caso in cui l’imponibile risultante da tale operazione fosse negativo (a causa di una differenza da recuperare di importo superiore alle somme imponibili del mese), il recupero produrrebbe comunque il suo effetto sull’imponibile Irpef annuale e, di conseguenza, sul conguaglio fiscale di fine anno.

Per quanto riguarda l’imponibile ed i contributi Inps, il procedimento da adottare risulta più problematico.
Innanzitutto, se la differenza viene sottratta dall’imponibile Inps del mese, quest’ultimo può scendere al di sotto del minimale (condizione ovviamente da evitare). Inoltre, l’aliquota contributiva applicata nel mese di dicembre potrebbe essere diversa da quella applicata nel mese di competenza delle somme interessate.
Come confermato dall’Inps in occasione dell’ultimo convegno di Assosoftware (29/11/2022), l’unico procedimento che consente di modificare l’imponibile di un mese pregresso è la presentazione di una denuncia rettificativa.
Da parte dell’Inps, è stato anche annunciato un apposito procedimento, denominato “regolarizzazione d’ufficio”, che consentirà di conguagliare l’imponibile (a causa dell’aumento dei limiti di esenzione) senza dover presentare le denunce rettificative. Secondo quanto annunciato dall’Inps, occorrerà richiedere un ticket tramite il cassetto previdenziale, fornendo la documentazione necessaria. Questo ticket dovrà poi essere riportato su apposite causali nelle denunce Uniemens relative ai mesi di gennaio o febbraio 2023, indicando la differenza di imponibile relativa ai singoli mesi pregressi. Tramite queste causali, l’Inps genererà automaticamente le denunce di regolarizzazione, comunicando nel cassetto previdenziale la differenza dei contributi (a credito o a debito) che il datore di lavoro potrà conguagliare.
Adottando il criterio sopra descritto, sul mese di dicembre NON può essere effettuato alcun conguaglio contributivo, né per la parte a carico ditta, né per quella a carico del dipendente: il conguaglio contributivo sarà invece effettuato nei mesi di gennaio o febbraio, secondo le modalità (ed i tempi) che saranno stabiliti dall’Inps.

A seguito delle richieste pervenuteci, comunque, abbiamo previsto la possibilità di conguagliare la differenza derivante dall’aumento dei limiti di esenzione, sommandola o sottraendola dall’imponibile Inps del mese di dicembre.
Precisiamo che quest’ultimo criterio, alternativo a quello descritto nel paragrafo precedente, non è conforme a quanto previsto dall’Inps: la scelta di adottare questo criterio alternativo rimane perciò a carico dell’Utente.
Se si sceglie di adottare il criterio alternativo, nel caso in cui la differenza debba essere sottratta dall’imponibile del mese, occorre verificare che venga rispettato il minimale (tale verifica deve essere effettuata dall’Utente). Se il minimale risulta rispettato, oppure se la differenza deve essere sommata all’imponibile (anziché sottratta), è possibile indicare il valore ‘2’ (anziché ‘1’) nel campo Quantità della voce 4D3. In tal modo, la differenza di imponibile, calcolata dalla voce 4D3, viene riportata anche nel campo Importo Unitario della stessa voce (oltre che nel campo Importo Totale). Il campo Importo Unitario della voce 4D3 viene sommato o sottratto dall’imponibile Inps del mese.
Precisiamo che tale opzione ha effetto anche sull’imponibile Inps dei collaboratori / amministratori.

Occorre tenere presente che la scelta di effettuare, o meno, il conguaglio contributivo, produce un effetto anche sul conguaglio fiscale, a causa dei contributi a carico del dipendente sull’importo da conguagliare (voce 4D3).

Nel caso in cui l’importo presente sulla voce 4D3 debba essere sommato all’imponibile, se viene effettuato anche il conguaglio contributivo, tale importo va ad aumentare l’imponibile Inps del mese: di conseguenza, i contributi su tale importo vengono trattenuti al dipendente e decurtati dall’imponibile fiscale. Se, invece, non viene effettuato il conguaglio contributivo, gli stessi contributi non vengono trattenuti al dipendente e, quindi, non possono essere decurtati dall’imponibile fiscale (dal momento che l’imponibile fiscale segue il criterio di “cassa”).

Analogamente, nel caso in cui l’importo presente sulla voce 4D3 debba essere sottratto dall’imponibile, se viene effettuato anche il conguaglio contributivo, tale importo va a diminuire l’imponibile Inps del mese: così facendo, i contributi sullo stesso importo vengono, di fatto, restituiti al dipendente, andando così ad aumentare l’imponibile fiscale. Se, invece, non viene effettuato il conguaglio contributivo, gli stessi contributi non vengono restituiti al dipendente e, quindi, non possono essere sommati all’imponibile fiscale.

In conclusione, se il conguaglio contributivo non viene effettuato sul mese di dicembre (decidendo di effettuarlo nei mesi successivi, secondo le modalità annunciate dall’Inps), la differenza di imponibile da assoggettare o recuperare, riportata sulla voce 4D3, viene sommata o sottratta dall’imponibile fiscale, senza considerare i relativi contributi a carico del dipendente, in quanto tali contributi non vengono trattenuti o restituiti nel mese (e neppure nell’anno).
I contributi a carico del dipendente saranno trattenuti o restituiti quando sarà effettuato il conguaglio contributivo, secondo le modalità annunciate dall’Inps (quindi nei primi mesi dell’anno 2023). In quel momento, i suddetti contributi produrranno il loro effetto sull’imponibile fiscale; rimane da stabilire se l’imponibile interessato sarà quello a tassazione ordinaria (relativo all’anno 2023) oppure a tassazione separata.

Con il presente aggiornamento, viene rilasciata anche una stampa di controllo, che consente di rilevare il valore dei fringe-benefit, rimborsi utenze e buoni carburante percepiti nei mesi precedenti. Sulla stampa, la parte esente viene indicata separatamente da quella imponibile (con riguardo al solo trattamento applicato nei mesi precedenti). Inoltre, il valore dei buoni carburante viene tenuto separato da quello dei fringe-benefit e dei rimborsi utenze domestiche.
Per generare la stampa, selezionare il programma SEGNAESE sulla procedura Stampe Accessorie (1.2 ‘Stampe di fine anno’). Sono riportati in stampa i soli dipendenti o collaboratori che hanno percepito fringe-benefit (voci 062 / 063 / 064 / 06F / 06G / 0C1), rimborsi utenze domestiche (voci 07T / 07U ), buoni carburante (voci 07R / 07S).
Le somme in questione vengono rilevate dalle buste paga elaborate nei mesi precedenti. Il periodo da considerare deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale della procedura.
Gli importi vengono totalizzati a livello di dipendente; se si desidera ottenere anche il dettaglio per singolo mese di erogazione, è possibile barrare l’apposita casella tra le opzioni del programma.
Viene prodotta la stampa ‘fringe-benefit’ ed il file ‘fringe-benefit.csv’ (apribile in Excel).
La stampa può essere utilizzata per individuare i soggetti sui quali occorre attivare il controllo dei limiti di esenzione, per l’elaborazione delle buste paga di dicembre. Ricordiamo che il controllo in questione viene attivato indicando la voce 4D3 con il valore ‘1’ o ‘2’ nel campo Quantità, secondo le modalità sopra descritte.

Novembre 2022
(acred844)
ESENZIONE FRINGE-BENEFIT ANNO 2022

Con il presente aggiornamento, forniamo le prime indicazioni operative per la gestione dell’aumento dei limiti di esenzione relativi a diverse tipologie di fringe-benefit e rimborsi, attualmente previsto per il solo anno 2022.

L’art. 2 del D.L. 21/2022 ha previsto l’esenzione dei buoni carburante fino a 200 euro, con la possibilità di rendere esente anche l’eccedenza nel caso in cui vi sia capienza sul limite di esenzione relativo agli altri fringe-benefit.
Per la generalità dei fringe-benefit, il limite di esenzione è stato aumentato prima a 600 euro dall’art. 12 del D.L. 115/2022, poi a 3.000 euro dall’art. 3, comma 10, del D.L. 176/2022. Nel suddetto limite di esenzione sono stati inclusi anche i pagamenti o rimborsi di alcune utenze domestiche (acqua, gas, energia elettrica), nel rispetto delle condizioni previste.
Nel caso in cui vengano superati i suddetti limiti, l’intero importo diventa imponibile (sia previdenziale che fiscale).
Dai criteri sopra descritti, restano esclusi i buoni pasto, per i quali continua ad essere valido il consueto limite giornaliero.

Relativamente alle novità introdotte per l’anno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le circolari n. 27 del 14/04/2022, relativa ai buoni carburante, e n. 35 del 4/11/2022, relativa alla generalità dei fringe-benefit. Entrambe le circolari sono precedenti al D.L. n. 176 del 18/11/2022, che ha previsto l’ulteriore aumento del limite a 3.000 euro.

Per quanto riguarda il rimborso delle utenze domestiche, è prevista la possibilità di trasmettere al datore di lavoro, in sostituzione della documentazione originale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale il dipendente deve elencare le utenze delle quali chiede il rimborso. Nella dichiarazione occorre indicare gli estremi dei singoli documenti e alcune informazioni relative all’abitazione alla quale si riferiscono le utenze.

Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto la stampa della suddetta dichiarazione: per generarla, occorre eseguire il programma ‘STABONFR’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’).
La stampa può essere prodotta in forma di modello interamente da compilare (una sola pagina), oppure possono essere riportati i dati anagrafici della ditta e del dipendente (una pagina per ogni dipendente). Nel secondo caso, è possibile richiedere la suddivisione della stampa a livello di ditta o di dipendente. Sulla procedura, occorre impostare i range ditta e matricola e la date iniziale e finale soltanto se si sceglie di generare il modello con i dati anagrafici.
La stampa prodotta è ‘utenze-domestiche’, in formato pdf, suffissata con i codici ditta e matricola in caso di suddivisione.
Naturalmente, è possibile fornire ai dipendenti un diverso modello da utilizzare per la dichiarazione.

Ricordiamo che, per la gestione dei rimborsi relativi alle utenze domestiche (cd. “bonus bollette”), con l’aggiornamento di settembre 2022 Acred838 sono state rilasciate le voci 07T (rimborso figurativo) e 07U (rimborso effettivo). Entrambe le voci prevedono la possibilità di indicare anche l’eventuale valore imponibile.

Ricordiamo inoltre che, con l’aggiornamento di marzo 2022 Acred821, sono state rilasciate le voci 07R e 07S, da utilizzare per la gestione dei buoni carburante, con la possibilità di indicare sia il valore esente che quello imponibile.

Infine, ricordiamo che sono disponibili alcune voci generiche da utilizzare per l’indicazione di qualsiasi fringe-benefit (retribuzioni in natura), oltre ad alcune voci specifiche da utilizzare per particolari tipologie (ad esempio i buoni pasto).
Tutte le voci in questione sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili ai punti 3.9 (dipendenti) e 6.1 (collaboratori), ed anche nell’elenco delle Voci Fisse ai punti 2.2 (dipendenti) e 5.1 (collaboratori). Su tutte le voci è possibile indicare sia la parte esente che quella imponibile, ed eventualmente personalizzare la descrizione.

Dal momento che, nei mesi precedenti all’aumento dei limiti di esenzione, i fringe-benefit percepiti potrebbero essere stati assoggettati sia a contribuzione che a tassazione, occorrerà rideterminare le somme imponibili ed effettuare un recupero dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali applicati sulle somme che risultano esenti secondo le nuove disposizioni.

Per quanto riguarda l’imponibile e le ritenute fiscali, il suddetto recupero può essere effettuato in fase di conguaglio di fine anno o fine rapporto. A tale scopo, con l’aggiornamento relativo al mese di dicembre saranno rilasciate apposite voci che consentiranno di determinare automaticamente la parte esente dei fringe-benefit precedentemente assoggettati a tassazione.
Nel caso in cui occorra effettuare il suddetto conguaglio sul mese di novembre (rapporti cessati), per il momento è possibile utilizzare la voce 128, indicando nel campo Importo Totale il valore dei fringe-benefit precedentemente assoggettati, che devono essere decurtati dall’imponibile fiscale (a rigor di logica, per determinare il valore da indicare sulla voce 128, si dovrebbe tenere conto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, determinati sugli stessi fringe-benefit).

Relativamente al recupero dei contributi previdenziali e assistenziali di competenza dell’Inps, al momento non si ha alcuna indicazione da parte dell’Istituto. Sicuramente NON è possibile recuperare l’imponibile previdenziale relativo ai mesi pregressi decurtandolo dall’imponibile previdenziale del mese corrente: anche senza considerare le possibili differenze di aliquote contributive, sorgerebbero comunque problemi dovuti al mancato rispetto del minimale.
Il vero problema consiste nel fatto che, sulla denuncia Uniemens, non esistono causali che consentono di effettuare questo tipo di conguaglio: la causale ‘IMPNEG’ nella sezione ‘Var. Retributive’, che poteva essere utilizzata a tale scopo, è stata abolita con effetto dal mese di gennaio 2019 (messaggio Inps n. 456 del 31/01/2019).
Rimane la possibilità, confermata recentemente al convegno di Assosoftware, di procedere all’invio di denunce rettificative in relazione ai singoli mesi in cui sono stati assoggetti i fringe-benefit. Naturalmente, sarà opportuno che l’Inps pubblichi delle indicazioni ufficiali in merito al modo di effettuare i suddetti conguagli.
In attesa (e nella speranza) che l’Inps trovi una diversa soluzione, meno pesante dal punto di vista operativo, prevediamo comunque di predisporre alcune voci, che consentiranno di calcolare l’imponibile ed i contributi Inps da recuperare (almeno per quanto riguarda la parte a carico del dipendente). Se non vi saranno ulteriori indicazioni da parte dell’Inps, tuttavia, dovremo lasciare all’Utente la scelta di effettuare il recupero dei suddetti contributi.

Settembre 2022
(acred838)
BONUS BOLLETTE – NUOVE VOCI

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili due nuove voci da utilizzare per i rimborsi delle utenze domestiche, secondo il regime previsto dall’art. 12, c. 1, del D.L. 115/2022.

Le nuove voci consentono di indicare sia le somme erogate in busta paga a titolo di rimborso, sia le somme rimborsate al di fuori della busta paga (che comunque devono essere indicate sul LUL).
Su entrambe le voci, è prevista anche la possibilità di indicare l’eventuale valore imponibile, nel caso in cui l’importo del rimborso dovesse superare il limite previsto di E. 600 (per l’anno 2022).

Le nuove voci relative ai rimborsi delle utenze domestiche sono le seguenti:

  • 07T – Rimborso utenze domestiche – solo indicativo: il valore del rimborso va indicato nel campo Importo Totale; l’eventuale valore imponibile può essere indicato nel campo Importo Unitario.
  • 07U – Rimborso utenze domestiche – erogato in busta paga: il valore del rimborso va indicato nel campo Importo Totale; l’eventuale valore imponibile può essere indicato nel campo Importo Unitario.

Le voci 07T e 07U si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.2.1 e nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.9.1, entrambi denominati ‘Retribuzioni in natura’.

Precisiamo che soltanto la somma indicata nel campo Importo Totale della voce 07U viene riportata sul netto in busta.
Nel campo Importo Totale della voce 07T, invece, può essere indicato l’importo rimborsato al di fuori della busta paga.

Nel caso in cui sia stato indicato anche un valore imponibile (campo Importo Unitario), questo viene esposto su una riga a parte del cedolino, con un’apposita descrizione (non modificabile).

Sulla nota contabile viene riportato solamente il rimborso erogato in busta paga (campo Importo Totale della voce 07U), sommandolo ai rimborsi spese dipendenti (codici 2001002 e 3006301).

Giugno 2022
(acred828)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Su richiesta, è stata predisposta la nuova voce D30, tramite la quale è possibile ottenere automaticamente l’indicazione del numero di giorni effettivamente lavorati nel mese, riportandoli nella parte centrale del cedolino.
Nel caso in cui si desideri riportare la suddetta indicazione, è sufficiente inserire la voce D30 sulle Voci Fisse, a qualsiasi livello (generale, contratto, ditta, dipendente) selezionandola dall’elenco al punto 2.4.1 ‘Indicazioni su stampe’.

Maggio 2022
(acred826)
INDENNITA’ ORARIA / GIORNALIERA – NUOVA OPZIONE

Su richiesta, è stata predisposta una nuova opzione che consente di indicare la quota oraria o giornaliera in euro, anziché in millesimi di euro, sulle seguenti voci di indennità: 08A / 08B / 08C / 08D / 08L / 08M / 08N / 08P / 08Q / 08R / 08S / 08T / 08U / 08V (si tratta delle voci che prevedono l’indicazione in millesimi di euro, per maggiore precisione).
Se si desidera attivare la nuova opzione, indicare la voce 03J sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 2.1.1 ‘Indennità e maggiorazioni’, sezione ‘Opzioni indennità’: nel campo Quantità della voce viene riportato il valore ‘1’.

Aprile 2022
(acred822)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte le voci ed i criteri di calcolo di seguito descritti, utilizzabili a partire dal mese di aprile 2022.

  • Contributi assistenza sanitaria integrativa: sono state aggiunte le coppie di voci 57M / 57N e 57P / 57Q. Le voci 57M e 57P consentono di indicare l’importo a carico dell’azienda e, analogamente alle preesistenti voci 578 e 57E, vengono automaticamente assoggettate al contributo di solidarietà (10%). Sulle voci 57N e 57Q (in combinazione rispettivamente con le voci 57M e 57P) è possibile indicare l’eventuale importo a carico del dipendente. Le nuove voci sono riportate nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’.

  • Contributi enti bilaterali: sulle preesistenti voci 77J ‘Ente bilaterale – contributo ditta’ e 77K ‘Ente bilaterale – contributo dipendente’, è possibile ottenere il calcolo del contributo applicando una percentuale sull’imponibile previdenziale (voce 500), anziché su paga base e contingenza. A tale scopo, nel campo Importo Unitario della voce 77J occorre indicare l’opzione ‘1’. Come in precedenza, la percentuale va indicata nel campo Quantità di ciascuna voce (è possibile utilizzare solo la voce 77J, se non è previsto un contributo a carico del dipendente).

Marzo 2022
(acred821)
BUONI CARBURANTE – NUOVE VOCI

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili alcune nuove voci per la gestione dei buoni carburante.

Le nuove voci consentono di indicare, in busta paga, il valore dei buoni carburante, distinguendolo dalle altre retribuzioni in natura. E’ prevista anche la possibilità di indicare il valore esente ai sensi dell’art. 2 D.L. 21/2022 (fino a E. 200 annuali) separatamente dal valore esente ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR (fino ad E. 258,23 annuali). Quest’ultimo limite, naturalmente, riguarda la generalità delle retribuzioni in natura.
Precisiamo che, al momento, non sono previsti controlli automatici in merito al superamento dei limiti di esenzione.
L’eventuale valore imponibile (sia ai fini previdenziali che fiscali) dei buoni carburante può essere indicato dall’Utente in un altro campo delle stesse voci, anche su un mese diverso rispetto al valore precedentemente inserito come esente.

Le nuove voci relative ai buoni carburante sono le seguenti:

  • 07R – Buoni carburante D.L. 21/2022: il valore esente va indicato nel campo Importo Totale, l’eventuale valore imponibile può essere riportato nel campo Import Unitario;
  • 07S – Buoni carburante art. 51 c. 3 TUIR: il valore esente va indicato nel campo Importo Totale, l’eventuale valore imponibile può essere riportato nel campo Import Unitario.

Precisiamo che la voce 07R riporta, sul cedolino, il riferimento al D.L. 21/2022, mentre la 07S riporta la sola descrizione generica “Buoni carburante”. La descrizione di entrambe le voci può essere personalizzata (per la parte esente).
Il valore imponibile complessivo di entrambe le voci (se indicato nel campo Importo Unitario) viene esposto su una riga a parte del cedolino, con descrizione non modificabile.

Le voci 07R e 07S si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.2.1 e nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.9.1, entrambi denominati ‘Retribuzioni in natura’.

Marzo 2022
(acred821)
WELFARE AZIENDALE – NUOVE VOCI

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili alcune nuove voci per la gestione del welfare aziendale.

Le nuove voci possono essere utilizzate per indicare, in busta paga, i rimborsi delle spese relative ad istruzione, assistenza sanitaria e socio-sanitaria, trasporto pubblico ed altri servizi previsti negli accordi del welfare aziendale.
Tramite le nuove voci è possibile erogare effettivamente l’importo del rimborso in busta paga, oppure indicarlo soltanto come rimborso “figurativo” (nel caso in cui sia stato erogato precedentemente). In entrambi i casi, l’importo rimane esente sia ai fini previdenziali che fiscali, oltre che escluso da qualsiasi istituto contrattuale (compreso il Tfr).

Alcune voci corrispondono alle tipologie di rimborsi da indicare nella sezione ‘Rimborsi di beni e servizi’ della CU. Le voci in questione saranno quindi riportate nel campo 704 della CU ed i corrispondenti codici saranno indicati automaticamente nei campi 702 o 703 (precisiamo che si tratta di campi “multimodulo”, ossia con più occorrenze). Naturalmente, il suddetto automatismo sarà previsto sulla CU/2023, relativa all’anno di competenza 2022.
E’ prevista anche una voce “generica”, da utilizzare per eventuali rimborsi che non corrispondono ad alcuna tipologia prevista sulla CU (sebbene rientrino nel welfare aziendale): tali voci, quindi, non saranno riportate sulla CU.

Le nuove voci relative al welfare aziendale sono le seguenti:

  • 0B1 : Welfare – Spese asilo nido: corrispondente al codice ‘33’ nel campo 702 della CU;
  • 0B2 : Welfare – Spese istruzione scolastica: corrispondente al codice ‘12’ nel campo 702 della CU;
  • 0B3 : Welfare – Spese università / master: corrispondente al codice ‘13’ nel campo 702 della CU;
  • 0B4 : Welfare – Spese interpretariato soggetti sordi: corrispondente al codice ‘30’ nel campo 702 della CU;
  • 0B5 : Welfare – Spese assistenza socio-sanitaria: corrispondente al codice ‘15’ nel campo 702 della CU;
  • 0B6 : Welfare – Spese abbonamenti trasporto pubblico: corrispondente al codice ‘40’ nel campo 702 della CU;
  • 0BB : Welfare – Contributi addetti assistenza sanitaria: corrispondente al codice ‘03’ nel campo 703 della CU;
  • 0BA : Welfare – Spese servizi scolastico-educativi: non riportata sulla CU (nessun codice corrispondente).

Tutte le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.2.2 o nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.9.2, entrambi denominati ‘Welfare aziendale’.

Su tutte le voci sopra elencate, è possibile indicare il valore del “rimborso effettivo”, riportato nel campo Importo Totale, ottenendo l’erogazione di tale somma in busta paga. In alternativa, è possibile indicare il valore del “rimborso figurativo”, riportato nel campo Importo Unitario, ottenendo la sola indicazione in busta paga, senza erogare la somma in questione. Come già precisato, in entrambi i casi la somma indicata rimane esclusa dagli imponibili previdenziali e fiscali.

Ricordiamo che, nello stesso elenco delle voci disponibili, sono presenti altre voci relative al welfare, tra cui la voce 0C2 che consente di indicare un rimborso (“effettivo” o “figurativo”) che viene riportato nel campo 704 della CU, lasciando però all’Utente l’indicazione del codice nel punto 702 o 703.

In particolare, segnaliamo che è disponibile la voce 0C1, che consente di indicare il valore di qualsiasi retribuzione in natura prevista dal welfare (quindi esente al pari dei rimborsi), riportando il valore nel campo 474 della CU.

Novembre 2021
(comunicazione
06/12/2021
)
ENTE BILATERALE – VOCE 78Z

Segnaliamo che, nel mese di novembre 2021, si presenta un problema sulla voce 78Z, nel caso in cui tale voce sia utilizzata per calcolare il contributo ente bilaterale a carico del dipendente in percentuale sull’imponibile previdenziale.
Gli Utenti che adoperano la voce 78Z come sopra descritto, possono contattare l’assistenza per avere ulteriori indicazioni.

Settembre 2021
(acred803)
RECUPERO SUL NETTO E RITENUTE SINDACALI

Precisiamo che la presente modifica riguarda esclusivamente il settore edilizia (contratti 036 / 050 / 131).
Con effetto dal mese di settembre 2021, le voci che effettuano un recupero in percentuale sul netto in busta (77X / 77Y / 78M / 78N) e le voci che calcolano le ritenute sindacali in percentuale sul netto (78G / 78H), decurtano, dalla base di calcolo, l’accantonamento sul netto versato alla Cassa Edile (voce 787).
Naturalmente, la suddetta modifica non ha alcun effetto nel caso in cui sia stato impostato, sulle stesse voci, direttamente il valore (anziché la percentuale) del recupero sul netto o della ritenuta sindacale.

Agosto 2021
(acred801)
NUOVE VOCI DISPONIBILI – RECUPERO SOMME EROGATE

Sono state predisposte due nuove voci, che possono essere utilizzate a partire dal mese di agosto 2021:

  • Recupero somme erogate assoggettate a tassazione separata anni precedenti: sono state aggiunte le voci 04J  ‘Ritenuta anni precedenti’ e 04K ‘Ritenuta anni precedenti – somme esenti da Inps’, che consentono di recuperare eventuali somme erroneamente erogate nei mesi precedenti, assoggettate alla tassazione separata prevista per gli arretrati anni precedenti (codice tributo 1002).
    Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.4 (‘Arretrati di retribuzione’). La voce 04J va utilizzata per recuperare le somme assoggettate a contribuzione Inps (ad esempio gli arretrati retributivi), mentre la voce 04K per recuperare le somme esenti da contribuzione Inps (ad esempio le indennità c/enti).

Precisiamo che, utilizzando le voci 04J e/o 04K, si ottiene anche il recupero della tassazione separata relativa agli arretrati anni precedenti. A tale scopo, viene automaticamente generato il tributo a credito ‘1627 TS’ (indicato sul modello F24 semplicemente come ‘1627’), con l’importo della tassazione separata da recuperare.

Giugno 2021
(acred796)
WELFARE AZIENDALE – NUOVA OPZIONE

A partire dal mese di giugno 2021, è disponibile una nuova opzione sulla voce 0C2, relativa al rimborso di beni e servizi nell’ambito del welfare aziendale (aggiornamento di dicembre 2017 Acred674).
Indicando il valore del rimborso nel campo Importo Unitario della voce 0C2, l’importo indicato viene erogato sulla busta paga e, quindi, sommato al netto in busta. Se, invece, il valore del rimborso viene indicato nel campo Importo Totale della stessa voce 0C2, assume un valore solo “figurativo” (viene considerato rimborsato al di fuori della busta paga), come già avveniva in precedenza. Precisiamo che il valore indicato nel campo Importo Unitario viene comunque riportato nel campo Importo Totale, al momento dell’elaborazione del cedolino. Per quanto riguarda la CU, entrambe le modalità di gestione del rimborso vengono considerate per la compilazione dell’apposita sezione (campi da 701 a 705).
Sulla nota contabile, il valore del rimborso erogato in busta paga viene riportato nei movimenti relativi ai rimborsi spese (codici 2001002 nella parte centrale e 3006301 nella parte di dettaglio).

Aprile 2021
(acred792)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

E’ stata predisposta la nuova voce 2RR, che consente di gestire eventuali somme erogate a seguito di transazioni, nel caso in cui occorra assoggettarle sia a contribuzione previdenziale che a tassazione separata (codice tributo 1012).
Per assoggettare la somma in questione a tassazione separata, occorre utilizzare anche la voce 74R, indicando nel campo Quantità l’aliquota da applicare. Ricordiamo che la voce 74R è stata rilasciata con l’aggiornamento di ottobre 2016 Acred624, insieme alla voce 04R, quest’ultima relativa a somme assoggettate a tassazione separata ma esenti da contributi.
Tutte le voci in questione si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.5 ‘Termine del rapporto’.
Nel caso della voce 2RR, l’imponibile fiscale a tassazione separata corrisponde all’importo erogato al netto dei relativi contributi previdenziali a carico del dipendente.
Sulla nota contabile, la somma erogata tramite la voce 2RR viene riportata sulle retribuzioni lorde (codice 2001001).

Dicembre 2020
(acred781)
NUOVE VOCI – ENTI BILATERALI

Sono state predisposte alcune nuove voci per la gestione degli Enti Bilaterali:

  • Ente Bilaterale – Contributo c/ditta: voce 77J – il criterio di calcolo e di assoggettamento (in automatico al contributo di solidarietà 10%, tramite la voce 59N ad Irpef) corrisponde a quello previsto per la voce 78A.
  • Ente Bilaterale – Contributo c/dipendente: voce 77K – il criterio di calcolo e di assoggettamento (imponibile Irpef) corrisponde a quello previsto per la voce 78B.

Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’.

Ottobre 2020
(acred776)
CONTRIBUTI ALTRI ENTI – NUOVA OPZIONE

Su richiesta, abbiamo predisposto un’opzione che consente di calcolare un contributo in valore fisso per 13 o 14 mensilità. A tale scopo, occorre utilizzare le voci 56J (Altri enti: Contributo ditta + dipendente) e  56K (Altri enti: Contributo dipendente), indicando il valore mensile nel campo Quantità delle voci. Le voci in questione sono presenti nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.2.1 ‘Contributi altri enti’ (contributi obbligatori relativi ad enti diversi dall’Inps).

Settembre 2020
(acred774)
RITENUTE SINDACALI – NUOVA OPZIONE

Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto un’opzione che consente di calcolare la ritenuta sindacale sul totale elementi retributivi (voce 030) rapportato alla percentuale di part-time e maggiorato dei ratei di tredicesima e quattordicesima erogati. Per utilizzare tale opzione, occorre gestire la ritenuta sindacale tramite la voce 78E.
La suddetta modalità di calcolo può essere attivata indicando la voce 03W sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 3.4 ‘Ritenute Sindacali’. In tal modo, la voce 78E calcola la ritenuta sindacale in percentuale sul totale degli elementi retributivi (anziché su paga base e contingenza), eventualmente rapportati alla percentuale di part-time.
Sulla voce 03W è anche possibile indicare una percentuale di riduzione della base imponibile sulla quale viene calcolata la ritenuta sindacale.

Luglio 2020
(acred768)
GESTIONE PRESTITI – SOSPENSIONE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred671 sono state rilasciate le voci per la gestione dei prestiti.

Nel caso in cui la trattenuta sia stata sospesa nei mesi precedenti, impostando il blocco o eliminando la voce sulle Voci Fisse, dal mese di luglio 2020 è possibile riattivare la trattenuta indicando, sulle Presenze del mese corrente, una data di competenza corrispondente all’ultimo mese in cui è stata effettuata la trattenuta.
La data di competenza può essere indicata, nel caso sopra descritto, sulle voci 76M / 76N / 76K / 76L. Naturalmente, occorre anche annullare il blocco o reinserire la voce sulle Voci Fisse.

Gennaio 2020
(acred743)
BUONI PASTO – PARTE ESENTE

Segnaliamo che, dal 1 gennaio 2020, sono previste le seguenti variazioni relative alla parte esente dei buoni pasto:

  • per i buoni pasto cartacei, la parte esente diminuisce da E. 5,29 ad E. 4,00 giornalieri;
  • per i buoni pasto elettronici, la parte esente aumenta da E. 7,00 ad E. 8,00 giornalieri.

Ricordiamo che il valore dei buoni pasto può essere indicato sulle voci 06H (valore esente) e 06E (valore imponibile), documentate con l’aggiornamento di ottobre 2008 Acred351.

Gennaio 2020
(acred740)
ENTI BILATERALI - VOCI 78W / 78Z

E’ stata effettuata una correzione sulle voci 78W / 78Z (contributo ente bilaterale a carico ditta / dipendente), limitatamente alla modalità di calcolo in percentuale sull’imponibile contributivo.
La modalità di calcolo in questione è stata documentata con l’aggiornamento di maggio 2016 Acred610 e può essere attivata indicando l’opzione ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78W. Prima del presente aggiornamento, tale modalità non funzionava correttamente sull’elaborazione del mese di dicembre 2019 (non veniva calcolato il contributo).

Precisiamo che le altre modalità di calcolo previste sulle voci 78W / 78Z funzionavano correttamente anche prima del presente aggiornamento. In particolare, il calcolo di tali voci funzionava già correttamente, sul mese di dicembre 2019, nel caso in cui siano state utilizzate le modalità di calcolo relative agli enti bilaterali EBER / EBRET del settore artigianato (aggiornamenti di novembre 2017 Acred672 e settembre 2019 Acred734).

Dicembre 2019
(acred738)
INDENNITA’ ORARIE / GIORNALIERE

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili alcune nuove opzioni relative al calcolo delle indennità orarie e giornaliere, gestite tramite le voci 08J / 08K (indennità oraria inclusa / esclusa dal Tfr) e 08S / 08T (indennità giornaliera inclusa / esclusa dal Tfr).

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di aprile 2019 Acred720, è stata rilasciata la voce 03G, tramite la quale viene avvalorata automaticamente la retribuzione oraria sulle voci 08J / 08K in base alle ore lavorabili del mese.
Con il presente aggiornamento, è disponibile una nuova opzione sulla voce 03G, che consente di calcolare la quota oraria sulla base del coefficiente contrattuale (anziché delle ore lavorabili). Sempre sulla voce 03G, è disponibile un’ulteriore opzione che consente di applicare una percentuale di maggiorazione alla quota oraria.
La voce 03G può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse al punto 2.1.1 ‘Indennità e maggiorazioni’, dopo aver impostato le opzioni desiderate. Nel campo Quantità viene riportato il valore convenzionale ‘1’ in caso di calcolo sul coefficiente contrattuale, mentre non viene riportato alcun valore in caso di calcolo sulle ore lavorabili. L’eventuale percentuale di maggiorazione viene riportata nel campo Importo Unitario. Precisiamo che la voce 03G ha effetto unicamente sulle voci di indennità oraria 08J / 08K.

Con il presente aggiornamento, vengono messe a disposizione anche le opzioni relative al calcolo dell’indennità giornaliera, se gestita tramite le voci 08S / 08T. Per le voci in questione è possibile calcolare la quota giornaliera dividendo la retribuzione mensile per 26 oppure per i giorni lavorabili del mese; inoltre, è possibile applicare una percentuale di maggiorazione alla suddetta quota giornaliera.
Per attivare le suddette modalità di calcolo occorre indicare la voce 03Y sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 2.1.1 ‘Indennità e maggiorazioni’, dopo aver impostato le opzioni desiderate. Nel campo Quantità della voce viene riportato il valore convenzionale ‘1’ in caso di calcolo sui giorni lavorabili, mentre non viene riportato alcun valore in caso di divisore fisso 26. L’eventuale percentuale di maggiorazione è riportata nel campo Importo Unitario.

Dicembre 2019
(acred738)
RITENUTE SINDACALI – NUOVA OPZIONE

Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile un’opzione che consente di calcolare la ritenuta sindacale, gestita tramite la voce 785, sulla base del totale elementi retributivi (voce 030) rapportato alla percentuale di part-time.

La suddetta modalità di calcolo può essere attivata indicando la voce 03X sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 3.4 ‘Ritenute Sindacali’. In tal modo, la voce 785 calcola la ritenuta sindacale in percentuale sul totale degli elementi retributivi (anziché su paga base e contingenza), eventualmente rapportati alla percentuale di part-time.
ulla voce 03X è anche possibile indicare una percentuale di riduzione della base imponibile sulla quale viene calcolata la ritenuta sindacale.

Settembre 2019
(acred733)
NUOVE OPZIONI – RIMBORSI CHILOMETRICI

Sono state predisposte alcune nuove voci, utilizzabili a partire dal mese di settembre 2019, che consentono di indicare un numero di Km superiore a 999,99 su una singola voce. Ricordiamo che, in un caso del genere, sulle preesistenti voci di rimborso chilometrico occorre suddividere i Km da rimborsare tra voci diverse. Sulle nuove voci, il numero dei Km deve essere indicato nel campo Importo Totale e non è previsto alcun limite (il valore massimo è 9.999.999,99).
Sulle nuove voci, il numero dei Km deve essere indicato nel campo Importo Totale e non è previsto alcun valore massimo.
Sulle stesse voci, l’importo del rimborso a chilometro (importo/Km) va indicato nel campo Importo Unitario e deve essere obbligatoriamente espresso in millesimi di Euro (valore in Euro moltiplicato per 1.000).

Utilizzando le nuove voci, viene elaborata automaticamente una delle precedenti voci di rimborso, sulla quale viene riportato esclusivamente l’importo complessivo da rimborsare (campo Importo Totale). Non è quindi possibile utilizzare, sullo stesso cedolino, sia le nuove voci che quelle precedenti, indicando il rimborso su entrambe (le voci precedenti possono comunque essere utilizzate per erogare i rimborsi chilometrici, ma non insieme alle nuove voci).

Di seguito sono elencate le nuove voci relative ai rimborsi chilometrici, ciascuna con la precedente voce di rimborso che viene elaborata automaticamente:

  • 0K1 – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 057
  • 0K2 – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05A
  • 0K3 – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05B
  • 0K4 – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05E
  • 0K5 – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05F
  • 0KA – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 058
  • 0KB – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05C
  • 0KC – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05D
  • 0KD – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05G
  • 0KE – l’importo del rimborso viene riportato sulla voce 05H

Tutte le voci sopra elencate si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 3.2.1 ‘Rimborsi’ per quanto riguarda i dipendenti ed al punto 6.1 ‘Collaboratori’ per i collaboratori.

Aprile 2019
(acred720)
INDENNITA’ ORARIE

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile una nuova opzione che consente di calcolare automaticamente l’indennità oraria gestita tramite le voci 08J / 08K, sulla base delle retribuzione oraria del mese (voce 105).
La nuova opzione può essere attivata tramite la voce 03G, selezionandola dall’elenco delle Voci Fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’: in tal caso, sulle voci 08J / 08K viene riportata la retribuzione oraria nel campo Importo Unitario (espressa in millesimi di Euro). Precisiamo che la retribuzione oraria in questione è determinata sulla base delle ore lavorabili per la paga mensilizzata o del coefficiente contrattuale per la paga oraria.

Marzo 2019
(acred716)
INDENNITA’ ORARIE / GIORNALIERE

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile una nuova opzione che consente di calcolare l’indennità oraria o giornaliera gestita tramite le voci 08U / 08V, sulla base delle ore o dei giorni effettivamente lavorati (per l’indennità oraria vengono considerate anche le ore di straordinario). La nuova opzione può essere attivata tramite la voce 02H, selezionandola dall’elenco delle Voci Fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’: impostando l’opzione desiderata nella casella ‘Avvalora con’, viene riportato nel campo Importo Unitario il valore ‘1’ in caso di ore lavorate oppure ‘2’ in caso di giorni lavorati; inoltre, barrando la casella ‘includi festività ‘FS’’ viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Totale  (nel caso che si debbano considerare anche le festività infrasettimanali).
Come in precedenza, sulle voci 08U / 08V deve essere impostato il valore orario o giornaliero (in millesimi di Euro), indicandolo nel campo Importo Unitario.

Marzo 2019
(acred716)
RITENUTE SUL NETTO – NUOVA OPZIONE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di febbraio 2019 Acred714, le indennità di trasferta sono state incluse nel calcolo del recupero in percentuale sul netto, effettuato tramite le voci 78M / 78N / 77X / 77Y, oltre che nel calcolo della ritenuta sindacale in percentuale sul netto, effettuato tramite le voci 78G / 78H. Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile una nuova opzione che consente di escludere le indennità di trasferta dai suddetti calcoli.
La nuova opzione può essere attivata tramite la voce 76A, riportata nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.5 ‘Gestione prestiti e pignoramenti’: barrando la casella ‘Escludi trasferte’, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Totale.

Febbraio 2019
(acred714)
RITENUTE SUL NETTO – NUOVA OPZIONE

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili alcune nuove opzioni che consentono di calcolare automaticamente le ritenute in percentuale sul netto, includendo nella base di calcolo anche l’erogazione del bonus fiscale L. 190/2014 e/o l’erogazione del TFR (quest’ultimo in forma di anticipo, saldo o rateizzazione).
Le nuove opzioni possono essere attivate tramite la voce 76A, selezionandola dall’elenco delle Voci Fisse al punto 3.5 ‘Gestione prestiti e pignoramenti’: barrando la casella ‘Includi bonus fiscale’ viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario; barrando la casella ‘Includi Tfr’ viene riportato il valore ‘1’ nel campo Quantità (naturalmente possono essere barrate anche entrambe le caselle, prima di selezionare la voce).
Precisiamo che le suddette opzioni hanno effetto sul calcolo in percentuale sul netto effettuato dalle voci 78M / 78N, relative alla gestione di prestiti e pignoramenti.

Con il presente aggiornamento, inoltre, sulle voci che calcolano un recupero in percentuale sul netto (78M / 78N / 77X / 77Y) e su alcune voci di ritenuta sindacale in percentuale sul netto (78G / 78H), nel calcolo della somma da trattenere vengono considerate anche le eventuali indennità di trasferta.

Febbraio 2019
(acred714)
INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL TFR

Con l’aggiornamento di aprile 2012 Acred464, è stata rilasciata la voce 48T, da utilizzare nei casi in cui è prevista l’erogazione di un’indennità sostitutiva del TFR (ad esempio alcune categorie del settore spettacolo).
Come indicato nell’aggiornamento Acred464, la voce 48T calcolava la percentuale di maturazione sul totale delle competenze lorde (voce 480): con il presente aggiornamento, per il suddetto calcolo si tiene conto anche delle “altre competenze” (voce 482), quali ad esempio le mensilità aggiuntive o le ferie ed i permessi residui.

Dicembre 2018
(acred707)
WELFARE AZIENDALE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di luglio 2017 Acred660, è stata predisposta la voce 06Y, da utilizzare per inserire il valore del welfare aziendale e riportarlo sulla stampa del cedolino. Inoltre, con l’aggiornamento di dicembre 2017 Acred674, sono state predisposte le voci 0C1 / 0C2 / 0C3 relative all’indicazione del welfare sulla CU.

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili ulteriori voci, da utilizzare nei casi in cui l’importo del welfare aziendale deve essere evidenziato sulla CU e/o considerato ai fini della detassazione. Precisiamo che le nuove voci devono essere utilizzate unitamente alla voce 06Y e, in presenza di altre somme detassate, alla voce 0C3.

Le nuove voci consentono indicare l’importo relativo alle seguenti tipologie di welfare aziendale:

  • Welfare in sostituzione del premio di produzione, in forma di contributo previdenza complementare: voce 0C4, indicando il contributo nel campo Importo Totale; lo stesso importo deve essere indicato anche sulla voce 580 (eventualmente sommandolo al contributo calcolato in automatico dalla stessa voce). Nel caso in cui, per lo stesso dipendente, venga erogata anche una parte del premio detassato, occorre inserire anche la voce 0C3, senza alcun importo. L’importo indicato sulla voce 0C4 sarà riportato nella casella 574 della CU/2019; inoltre sarà incluso nella casella 573 ed escluso dalla casella 412.
  • Welfare in sostituzione del premio di produzione, in forma di contributo assistenza sanitaria: voce 0C5, indicando il contributo nel campo Importo Totale; lo stesso importo deve essere indicato anche sulla voce 578 (eventualmente sommandolo al contributo calcolato in automatico dalla stessa voce). Nel caso in cui, per lo stesso dipendente, venga erogata anche una parte del premio detassato, occorre inserire anche la voce 0C3, senza alcun importo. L’importo indicato sulla voce 0C5 sarà riportato nella casella 575 della CU/2019; inoltre sarà incluso nella casella 573 ed escluso dalla casella 441.

Tutte le voci relative al welfare si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.2 ‘Retribuzioni in natura’ (possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, in base alla situazione che occorre gestire).

Ottobre 2018
(acred704)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Su richiesta, sono state predisposte alcune voci che consentono di riportare automaticamente alcune indicazioni aggiuntive (non obbligatorie) sulla stampa del cedolino, oltre che nella corrispondente sezione Dati Retributivi del LUL.

Tramite le nuove voci, è possibile ottenere l’indicazione dei seguenti dati:

  • Totale Irpef trattenuta / Totale bonus fiscale erogato: tramite la voce 99P, vengono indicati l’Irpef a tassazione ordinaria trattenuta ed il bonus fiscale erogato, dall’inizio dell’anno fino al mese corrente.
  • Totale addizionali regionale / comunale anno corrente trattenute: tramite la voce 99Q, vengono indicate le addizionali regionale (eventuale saldo) e comunale (rate acconto + eventuale saldo), relative all’anno corrente, effettivamente trattenute; il saldo delle addizionali risulterà trattenuto soltanto nel caso in cui sia stato effettuato un precedente conguaglio fiscale (generalmente al termine di un precedente rapporto di lavoro).
  • Totale ritenute addizionale regionale anno corrente / anno precedente: tramite la voce 99R, vengono indicate le addizionali regionale e comunale relative all’anno precedente (rate effettivamente trattenute).

Le nuove voci possono essere indicate sul servizio Voci Fisse, operando a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta / dipendente) ed abilitando, dove necessario, l’opzione ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Tutte le voci si trovano al punto 2.4 ‘Indicazioni su stampe’, nell’elenco delle Voci Fisse.
Precisiamo che tutti i dati in questione sono puramente indicativi e vengono riportati nella parte centrale del cedolino.

Occorre tenere presente che l’utilizzo (o il mancato utilizzo) delle voci sopra elencate NON ha alcun effetto sul conguaglio fiscale: le nuove voci consentono semplicemente di riportare i totali annuali sulle buste paga di tutti i mesi, anziché sulle sole buste paga interessate dal conguaglio.
Da parte nostra, inoltre, consigliamo di utilizzare le nuove voci soltanto nel caso in cui vi sia una “motivazione” per indicare i totali annuali sulle busta paga di tutti i mesi (ad esempio la richiesta da parte di una o più aziende gestite), in quanto non esiste alcun obbligo di carattere normativo.

ATTENZIONE: In caso di elaborazione di più cedolini relativi allo stesso mese, i totali annuali calcolati tramite le nuove voci vengono determinati correttamente, su ciascun cedolino, soltanto se viene effettuata una “doppia elaborazione” (analogamente a quanto previsto per ottenere la gestione dell’imponibile fiscale unico). In pratica, se per un dipendente si devono elaborare due o più cedolini relativi allo stesso mese, occorre elaborare due volte il mese interessato, sul servizio ‘Cedolini – Elaborazione’.

Ottobre 2018
(acred704)
ASSENZE NON RETRIBUITE – ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE

Su richiesta, è stata predisposta la voce 32S, tramite la quale è possibile assoggettare a contribuzione le assenze non retribuite, nei casi (particolari) in cui si ritenga necessario effettuare tale calcolo.

La voce 32S si trova nell’elenco delle Voci Variabili al paragrafo 5.4 (‘Varie Inps’) e può essere utilizzata a partire dal mese di ottobre 2018: indicandola sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, la voce calcola automaticamente un imponibile corrispondente alla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di assenza non retribuita.
In automatico, la voce considera le ore di assenza riportate sulle voci 188 / 190 / 19C / 19D / 913 / 915 / 91C / 91D; eventualmente, è possibile indicare un diverso numero di ore, riportandole nel campo Quantità della voce 32S.
La voce 32S è visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino e viene automaticamente sommata alla voce 497 (somme aggiunte all’imponibile previdenziale); ricordiamo che la voce 497 è riportata sulla stampa del cedolino.

Precisiamo che la voce 32S non è stata predisposta in riferimento ad una specifica disposizione normativa: la scelta di utilizzare tale voce rimane quindi esclusivamente a carico dell’Utente.
Ricordiamo inoltre che, nel settore edile, l’assoggettamento di eventuali assenze non retribuite, per il raggiungimento delle 40 ore settimanali previsto per gli operai full-time, viene (da sempre) effettuato sulla base delle specifiche disposizioni Inps, attraverso l’elaborazione automatica della voce 493 (‘Differenza retributiva imponibile’).

Settembre 2018
(acred703)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Con effetto dal mese di settembre, sono state predisposte le nuove voci di seguito descritte:

  • Rimborsi spese documentate: voci 05R / 05S / 05T / 05U, che prevedono la stessa gestione della voce 056 (‘Rimborso a piè di lista’), ossia rimangono escluse dagli imponibili previdenziale e fiscale. Le nuove voci si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.2 ‘Rimborsi e trasferte’ e possono essere utilizzate per dettagliare maggiormente i rimborsi, sulle buste paga dei dipendenti. Precisiamo che, in combinazione con le nuove voci, è possibile utilizzare anche la voce 77A (‘Rimborsi già corrisposti’), secondo le stesse modalità previste per la voce 056 e per i rimborsi chilometrici. Sulla nota contabile, le nuove voci di rimborso vengono riportate sullo stesso rigo dei rimborsi spese relativi ai dipendenti.

  • Forza aziendale intermittenti: per quanto riguarda i lavoratori intermittenti, è stata predisposta la voce 47Q, tramite la quale viene considerata la media (anziché la somma) delle ore dell’ultimo semestre, ai fini della forza aziendale. A tale proposito ricordiamo che, con l’aggiornamento di marzo 2017 Acred641, è stato predisposto il particolare calcolo della forza aziendale previsto per i lavoratori intermittenti, a seguito del messaggio Inps n. 1092/2017, il quale indicava di adottare il criterio descritto nella circolare Inps n. 17/2006. Secondo quest’ultima circolare, per calcolare la forza aziendale di un lavoratore intermittente, occorre considerare il totale delle ore svolte nel semestre precedente, dividendolo per il coefficiente contrattuale (mensile). Come segnalato nell’aggiornamento Acred641, il risultato di tale calcolo è che, dopo N mesi di impiego, un lavoratore intermittente “pesa” sulla forza aziendale come N dipendenti che svolgono il suo stesso orario (dove N può arrivare ad un massimo di 6).
    A seguito delle richieste pervenuteci da diversi Utenti, abbiamo previsto la possibilità di adottare un diverso criterio di calcolo della forza aziendale per gli intermittenti, facendo riferimento alla media delle ore svolte nel semestre, anziché al totale delle stesse ore. Per fare riferimento alla suddetta media, è sufficiente inserire la voce 47Q sulle Voci Fisse (operando a livello generale, oppure di contratto o di ditta, se lo si ritiene più opportuno), selezionandola dall’elenco delle voci al punto 3.1 ‘Altre gestioni Inps’. Ovviamente, rimane una facoltà dell’Utente decidere se utilizzare il calcolo della media delle ore dell’ultimo semestre (impostando la voce 47Q), oppure fare riferimento al totale delle stesse ore (senza impostare la voce 47Q).

Febbraio 2018
(acred682)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Con l’aggiornamento Acred681 del 26/02/2018, sono state rilasciate le nuove voci D50 e D51, che consentono di indicare, sulla stampa del cedolino, il contributo ente bilaterale (D50) ed il contributo contrattuale (D51) a carico del datore di lavoro. Come indicato nella documentazione dell’aggiornamento, le voci in questione sono opzionali.

A causa di un errore nell’aggiornamento Acred681, le voci in questione venivano invece elaborate automaticamente (anche nel caso in cui non fossero state inserite sulle Voci Fisse da parte dell’Utente); di conseguenza, i contributi in questione (dove presenti) venivano sempre indicati sulla stampa del cedolino.

Con il presente aggiornamento, le voci D50 e D51 sono state ripristinate come opzionali: adesso vengono quindi elaborate soltanto se impostate sulle Voci Fisse (a livello generale / contratto / ecc.) da parte dell’Utente, come indicato nella documentazione dell’aggiornamento Acred681.

Febbraio 2018
(acred681)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto due nuove voci che consentono indicare, sulla busta paga, il contributo ente bilaterale e/o il contributo contrattuale, per la parte a carico del datore di lavoro.

Nel caso in cui si intenda attivare l’indicazione, in busta paga, dei suddetti contributi, è sufficiente inserire:

  • la voce D50 per il contributo ente bilaterale a carico ditta (voci 78A / 78C / 78S / 78W);
  • la voce D51 per il contributo contrattuale a carico ditta (voce 860).

Le voci in questione possono essere inserite sul servizio Voci Fisse (eventualmente a livello generale), selezionandole dall’elenco al punto 2.4 ‘Indicazioni sul cedolino’. L’utilizzo delle nuove voci è ovviamente facoltativo.

Gennaio 2018
(acred677)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili e/o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di gennaio 2018.

  • Contributi altri enti: sono state aggiunte la voce 56L, analoga alla voce 569 (‘Altri Enti: contributo ditta + dipendente’), e la voce 56W (‘Altri Enti: contributo dipendente’), analoga alla voce 570.
    Le nuove voci effettuano il calcolo del contributo moltiplicando il valore giornaliero, indicato nel campo Importo Unitario di ciascuna voce, per i giorni Inps (voce 099); eventualmente, il numero di giorni può essere indicato nel campo Quantità della voce. Il valore giornaliero (campo Importo Unitario) deve essere espresso in millesimi di Euro (importo in Euro moltiplicato per 1.000). Rimane possibile “forzare” il valore del contributo, indicandolo nel campo Importo Totale (tenendo presente che la voce 56L corrisponde al totale ditta + dipendente).
    Precisiamo che anche le nuove voci sono rese automaticamente esenti da Irpef: in particolare, il contributo a carico dell’azienda non produce alcun effetto sull’imponibile fiscale (come la voce 569), mentre quello a carico del dipendente viene dedotto dall’imponibile fiscale (come la voce 570).
    Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 (‘Contributi altri enti’).

  • Contributi obbligatori di natura contrattuale: è stata predisposta la voce 76G, analoga alla voce 76H (‘Contributo obbligatorio contrattuale a carico dipendente’), per gestire eventuali contributi obbligatori previsti dai contratti collettivi. Precisiamo che la nuova voce non deve essere utilizzata per gestire contribuzioni per le quali esistono già voci specifiche, quali ad esempio enti bilaterali / assistenza sanitaria integrativa / previdenza complementare.
    La nuova voce effettua il calcolo del contributo applicando l’aliquota (se indicata nel campo Quantità della voce) al valore dell’imponibile previdenziale. In alternativa, è possibile impostare direttamente l’importo mensile del contributo, indicandolo nel campo Importo Totale.
    La voce 76H, come la voce 76G, rimane soggetta ad Irpef (non viene dedotta dall’imponibile fiscale) ed è riportata nella parte centrale del cedolino, con l’indicazione dell’importo trattenuto.
    La nuova voce si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 (‘Contributi altri enti’); se necessario, può essere inserita sulle Variazioni Mensili.

Dicembre 2017
(acred674)
WELFARE AZIENDALE

Ricordiamo che con l’aggiornamento di luglio 2017 Acred660, è stata predisposta la voce 06Y, da utilizzare per inserire il valore del welfare aziendale e riportarlo sulla stampa del cedolino.
Con il presente aggiornamento, mettiamo a disposizione ulteriori voci, da utilizzare nei casi in cui l’importo del welfare aziendale deve essere evidenziato sulla CU e/o considerato ai fini della detassazione. Precisiamo che le nuove voci devono essere utilizzate (nei casi previsti) unitamente alla voce 06Y; tuttavia, rimane possibile indicarle anche in mesi successivi rispetto a quello in cui è stata inserita la voce 06Y (purché nello stesso anno di competenza).

Le nuove voci vanno utilizzate per indicare l’importo relativo alle seguenti tipologie di welfare aziendale:

  • Welfare in forma di retribuzione in natura esente: voce 0C1, nel campo Importo Totale viene riportato automaticamente il valore presente nella voce 06Y (se utilizzata nello stesso mese). Nel caso in cui i due valori differiscano, oppure la voce 06Y sia stata inserita in un mese precedente, l’importo della voce 0C1 deve essere indicato dall’utente. L’importo della voce 0C1 verrà riportato nelle annotazioni della CU con il codice ‘AH’.
  • Welfare in forma di rimborsi di beni e servizi: voce 0C2, nel campo Importo Totale viene riportato automaticamente il valore presente nella voce 06Y (se utilizzata nello stesso mese) al netto di quanto indicato sulla precedente voce 0C1. Nel caso in cui il valore riportato in automatico sia diverso da quello effettivo, oppure la voce 06Y sia stata inserita in un mese precedente, l’importo della voce 0C2 deve essere indicato dall’utente. L’importo della voce 0C2 verrà riportato nella casella 704 della CU.
  • Welfare in sostituzione del premio di produzione: voce 0C3, nel campo Importo Totale viene riportato automaticamente il valore presente nella voce 06Y (se utilizzata nello stesso mese) al netto di quanto indicato sulle precedenti voci 0C1 e 0C2. Nel caso in cui il valore riportato in automatico sia diverso da quello effettivo, oppure la voce 06Y sia stata inserita in un mese precedente, l’importo della voce 0C3 deve essere indicato dall’utente. La voce 0C3 deve essere inserita sul servizio Variazioni Mensili, avvalorando l’importo secondo i criteri sopra descritti. Inoltre, la stessa voce 0C3 deve essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente (senza indicare alcun importo). L’importo della voce 0C3 viene considerato per il controllo del limite di reddito detassabile (in presenza di ulteriori somme detassate). Inoltre, L’importo della voce 0C3 verrà riportato nella casella 573 della CU.

Le nuove voci, insieme alla voce 06Y, si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.2 ‘Retribuzioni in natura’ (possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, in base alla situazione che occorre gestire).

Dicembre 2017
(acred674)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state aggiunte le voci di seguito elencate, che possono essere utilizzate a partire dal mese di dicembre 2017:

  • Ritenute sul netto : sono state aggiunte le voci 77X / 77Y. La trattenuta viene calcolata in percentuale sul netto, escludendo gli Anf, le somme a debito o a credito da 730 e l’eventuale Tfr erogato. Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.5 (‘Ritenute sul netto’).
Novembre 2017
(acred671)
GESTIONE PRESTITI – NUOVE VOCI

Sono state predisposte alcune nuove funzionalità per la gestione dei prestiti, che possono essere utilizzare a partire dal mese di novembre 2017. In particolare, è stata prevista la possibilità di definire l’importo complessivo da trattenere, in modo tale che la trattenuta sul netto si interrompa automaticamente, una volta raggiunto tale importo.
Precisiamo che le voci di seguito descritte possono essere utilizzate anche per altre gestioni che prevedono una modalità di trattamento analoga a quella di seguito descritta (ad esempio i pignoramenti).

L’importo complessivo da trattenere può essere indicato su una serie di nuove voci (76M / 76N / 76K / 76L): per ciascuna di esse, occorre utilizzare una delle voci di “recupero sul netto” attualmente previste (78M / 78N / 78K / 78L). In presenza delle nuove voci, le voci di recupero sul netto interrompono la trattenuta una volta raggiunto l’importo complessivo.
Utilizzando le voci 76M / 76N, in combinazione con le voci 78M / 78N, è possibile calcolare l’importo della rata in percentuale sul netto (la percentuale va indicata nel campo Quantità delle voci 76M / 76N).
Utilizzando le voci 76K / 76L, in combinazione con le voci 78K / 78L, è possibile impostare il numero delle rate previste (il numero delle rate va indicato nel campo Quantità delle voci 78K / 78L).
Su tutte le nuove voci, rimane comunque possibile indicare l’importo della rata, riportandolo nel campo Importo Unitario.

Ciascun coppia di voci (76M + 78M / 76N + 78N / 76K + 78K / 76L + 78L) deve essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente, selezionandole dall’elenco delle voci al punto 3.5 ‘Gestione Prestiti’, senza indicare alcun importo.
Inoltre, le voci relative all’importo complessivo (76M / 76N / 76K / 76L) devono essere inserite anche sul servizio Variazioni Mensili, limitatamente al primo mese di applicazione, selezionandole dall’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Gestione Prestiti’ ed indicando il valore complessivo da recuperare (viene riportato nel campo Importo Totale).
E’ possibile indicare la percentuale sul netto (campo Quantità delle voci 76M / 76N) oppure il numero delle rate (campo Quantità delle voci 76K / 76L). In alternativa, può essere indicato l’importo della rata (campo Importo Unitario).
Nell’elenco delle voci disponibili, sono riportate tutte le modalità di gestione previste.

Utilizzando le nuove voci, l’importo del recupero sul netto verrà automaticamente limitato al valore complessivo indicato. Segnaliamo che, in caso di doppio cedolino, il recupero verrà effettuato, in automatico, esclusivamente sul cedolino di fine mese (rimane comunque possibile intervenire per forzare l’importo del recupero anche sull’altro cedolino).
Occorre tenere presente che è possibile continuare ad utilizzare le voci di recupero sul netto (78M / 78N / 78K / 78L) secondo i criteri precedentemente previsti, ossia indicando direttamente su tali voci l’importo da recuperare oppure (per le sole voci 78M / 78N) la percentuale da calcolare sul netto.

Sulla stampa del cedolino viene indicato l’importo residuo da trattenere e (per le voci 76K / 76L) anche l’eventuale numero di rate residue, oltre ovviamente alla somma effettivamente recuperata sul netto.

Novembre 2017
(acred671)
ESENZIONE TRASFERTE – NUOVE VOCI

Sono state predisposte alcune nuove voci, utilizzabili a partire dal mese di novembre 2017, che consentono di diversificare i criteri di esenzione per ciascuna voce di trasferta utilizzata.

A tale riguardo, ricordiamo che l’esenzione “in misura intera” (E. 46,48 giornalieri per le trasferte in Italia ed E. 77,47 giornalieri per le trasferte all’estero) viene applicata automaticamente a tutte le voci di trasferta.
E’ possibile impostare una diversa misura di esenzione (1/3 o 2/3 della “misura intera” oppure il 50% della trasferta), selezionando le apposite opzioni sulle voci 077 / 078 / 087 / 088 (aggiornamenti di gennaio 2009 Acred358 e aprile 2011 Acred428). Tuttavia, l’esenzione impostata tramite le suddette voci viene applicata su tutte le voci di trasferta utilizzate.

Tramite le nuove voci, di seguito elencate, è invece possibile definire il criterio di esenzione da applicare a ciascuna voce di trasferta (tenendo presente che NON occorre indicare alcuna voce se deve essere applicata l’esenzione “in misura intera”):

  • 02K per inserire l’esenzione della voce 06A ‘Trasferta in Italia – inclusa nel Tfr’
  • 02L per inserire l’esenzione della voce 06B ‘Trasferta in Italia – inclusa nel Tfr’
  • 02M per inserire l’esenzione della voce 06J ‘Trasferta all’estero – inclusa nel Tfr’
  • 02N per inserire l’esenzione della voce 06K ‘Trasferta all’estero – inclusa nel Tfr’
  • 02P per inserire l’esenzione della voce 06U ‘Trasferta in Italia – inclusa nel Tfr’
  • 02Q per inserire l’esenzione della voce 06V ‘Trasferta in Italia – inclusa nel Tfr’
  • 02R per inserire l’esenzione della voce 074 ‘Trasferta all’estero – inclusa nel Tfr’
  • 02S per inserire l’esenzione della voce 075 ‘Trasferta in Italia – inclusa nel Tfr’
  • 03K per inserire l’esenzione della voce 06C ‘Trasferta in Italia – esclusa dal Tfr’
  • 03L per inserire l’esenzione della voce 06D ‘Trasferta in Italia – esclusa dal Tfr’
  • 03M per inserire l’esenzione della voce 06L ‘Trasferta all’estero – esclusa dal Tfr’
  • 03N per inserire l’esenzione della voce 06M ‘Trasferta all’estero – esclusa dal Tfr’
  • 03P per inserire l’esenzione della voce 06W ‘Trasferta in Italia – esclusa dal Tfr’
  • 03Q per inserire l’esenzione della voce 06X ‘Trasferta in Italia – esclusa dal Tfr’
  • 03R per inserire l’esenzione della voce 084 ‘Trasferta all’estero – esclusa dal Tfr’
  • 03S per inserire l’esenzione della voce 085 ‘Trasferta in Italia – esclusa dal Tfr’

Tutte le nuove voci si trovano nell’elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, al punto 3.2 ‘Rimborsi e trasferte’, insieme alle corrispondenti voci di trasferta. Precisiamo che le nuove voci vengono automaticamente totalizzate sulle voci 077 / 078 / 087 / 088 (visibili nel Dettaglio del cedolino).
Occorre tenere presente che le voci 077 / 078 / 087 / 088 possono essere ancora utilizzate per impostare l’esenzione, quando non risulta necessario differenziarla tra le singole voci di trasferta. Se, invece, vengono utilizzate le nuove voci, ciascuna voce di trasferta viene resa esente secondo le impostazioni riportate sulla corrispondente voce di esenzione.

Anche per i collaboratori sono state previste le nuove voci di esenzione differenziate. A partire dal mese di novembre, quindi, possono essere utilizzate le seguenti voci (elenco delle voci disponibili, al paragrafo ‘Collaboratori’):

  • 02U per inserire l’esenzione della voce 067 ‘Trasferta in Italia’
  • 02V per inserire l’esenzione della voce 06N ‘Trasferta in Italia’
  • 02W per inserire l’esenzione della voce 06P ‘Trasferta in Italia’
  • 02X per inserire l’esenzione della voce 06R ‘Trasferta all’estero’
  • 02Y per inserire l’esenzione della voce 06S ‘Trasferta all’estero’
  • 02Z per inserire l’esenzione della voce 06T ‘Trasferta all’estero’

Ricordiamo che, per i collaboratori, occorreva indicare la voce 079, per ottenere l’esenzione della trasferta secondo gli stessi criteri adottati per i dipendenti (in caso contrario, le trasferte rimanevano esenti – aggiornamento di ottobre 2013 Acred511). Con il presente aggiornamento, la voce 079 viene elaborata automaticamente in presenza di trasferte sui collaboratori: in tal caso, viene applicata l’esenzione “in misura intera” su tutte le voci di trasferta dei collaboratori.
Se si ha necessità di diversificare l’esenzione tra le diverse voci di trasferta dei collaboratori, occorre utilizzare le nuove voci di esenzione sopra elencate.

Novembre 2017
(acred671)
NUOVE VOCI DESCRITTIVE

Sono state predisposte alcune voci con funzioni esclusivamente “descrittive”: si tratta di voci che possono essere utilizzate per riportare, sulla stampa del cedolino, eventuali importi con le relative descrizioni, senza influire in alcun modo sul calcolo delle altre voci o sulla compilazione delle denunce mensili e annuali.
Resta inteso che le descrizioni delle voci in questione devono essere “personalizzate” attraverso il servizio Accessori – Voci Personalizzate, affinché sul cedolino venga riportata la descrizione richiesta.

Le nuove voci, di seguito elencate, possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di novembre 2017: D01 / D02 / D03 / D04 / D05 / D06 / D07 / D08 / D09 / D10. Tutte le voci riportano una descrizione generica (da personalizzare) e possono essere selezionate dall’elenco delle Variazioni Mensili, al nuovo punto 3.8 ‘Voci descrittive’ (insieme alle preesistenti voci descrittive riportate nella sezione presenze del LUL).

Le nuove voci sono riportate nella parte centrale del cedolino (sezione paga del LUL), in coda rispetto a tutte le altre voci elaborate. Ciascuna voce descrittiva viene riportata sul cedolino soltanto se risulta avvalorato almeno un campo della voce (Quantità, Importo Unitario, Importo Totale), secondo le modalità di seguito descritte.
Il campo Importo Unitario non viene riportato in stampa, quindi se si desidera riportare solo la descrizione (personalizzata) della voce, senza alcun importo, è sufficiente indicare un qualsiasi valore nel campo in questione (selezionando la voce con l’opzione ‘Riporta solo descrizione’ viene indicato il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario).
Il campo Quantità, nel caso in cui risulti avvalorato, viene riportato nella colonna ‘ORE/GG/%’, sulla stampa del cedolino.
Se risultano avvalorati sia il campo Quantità che il campo Importo Unitario, viene calcolato il prodotto tra i due campi ed il risultato viene riportato nel campo Importo Totale; quest’ultimo campo può essere anche compilato manualmente.
Il campo Importo Totale, se risulta compilato manualmente o calcolato come prodotto della Quantità per l’Importo Unitario, viene riportato nella colonna ‘DATO BASE’, sulla stampa del cedolino.

Settembre 2017
(acred667)
SUPERMINIMO ASSORBIBILE – NUOVA OPZIONE

Con l’aggiornamento di ottobre 2015 Acred586, è stata rilasciata la voce  01C ‘Superminimo assorbibile’.
Come indicato nel suddetto aggiornamento, la voce 01C determina automaticamente l’importo del superminimo  partendo da un valore iniziale e decurtando gli aumenti che si verificano sulle voci 001 (Paga base) / 002 (Contingenza) / 006 (Assegno provinciale) / 010 (Indennità di funzione) / 017 (Elemento regionale).

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta un’opzione che consente di escludere gli aumenti che si verificano sulla voce 001 (Paga base), nel calcolo automatico effettuato sulla voce 01C.
Se si intende adottare tale criterio di calcolo del superminimo assorbibile, occorre indicare il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 01C. La nuova opzione ha effetto a partire dal mese di settembre 2017.

Settembre 2017
(acred667)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state aggiunte alcune nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili e/o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di settembre 2017.

  • Contributi obbligatori di natura contrattuale : sono state predisposte le voci 56H (‘Contributo obbligatorio contrattuale a carico ditta’) e 56Y / 76H (entrambe ‘Contributo obbligatorio contrattuale a carico dipendente’), per gestire eventuali contributi obbligatori previsti dai contratti collettivi. Precisiamo che le nuove voci non devono essere utilizzare per gestire quelle contribuzioni per le quali esistono già delle voci specifiche, quali ad esempio enti bilaterali / assistenza sanitaria integrativa / previdenza complementare.
    Le nuove voci effettuano il calcolo del contributo applicando l’aliquota (se indicata nel campo Quantità della voce) al valore dell’imponibile previdenziale. In alternativa, è possibile inserire direttamente l’importo mensile del contributo, indicandolo nel campo Importo Totale. Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 (‘Contributi altri enti’); se necessario, possono essere inserite sulle Variazioni Mensili.
    Il contributo a carico ditta (voce 56H) non viene assoggettato ad Irpef e neppure al contributo di solidarietà (10%). Le voci di contributo a carico del dipendente differiscono invece per il trattamento fiscale: la voce 56Y viene decurtata dall’imponibile Irpef, mentre la voce 76H rimane inclusa nell’imponibile Irpef (occorre scegliere la voce che si ritiene adeguata per il contributo che si deve gestire). Entrambe le voci a carico del dipendente sono riportate nella parte centrale del cedolino, con l’indicazione dell’importo trattenuto.
    Sulla nota contabile, la voce 56H è riportata sul movimento ‘Contributi vari a carico ditta’ (codice 2023003), con l’indicazione dei conti ‘Contributi vari’ in dare e ‘Altri Entri c/contributi’ in avere. Le voci 56Y e 76H sono riportate sul nuovo movimento ‘Contributi vari a carico dipendente’ (codice 2011702), con l’indicazione dei conti ‘Dipendenti c/retribuzioni’ in dare e ‘Altri enti c/contributi’ in avere.
    Segnaliamo che le nuove voci possono essere utilizzate, ad esempio, per gestire il contributo di formazione previsto per i quadri (Quadrifor), personalizzandone la descrizione.

Luglio 2017
(acred660)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Le voci di seguito elencate, possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili, a partire dal mese di luglio 2017.

  • Restituzione contributi altri enti: sono state predisposte le voci 56V e 56Z, da utilizzare per l’eventuali restituzione di contributi da parte di enti diversi dall’Inps, rispettivamente alla ditta ed al dipendente. Precisiamo che la voce 56Z, relativa al dipendente, viene automaticamente assoggettata ad Irpef.
    Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 5.4 (‘Varie Inps e altri Enti’).
    Sulla nota contabile, la voce 56Z viene sottratta dal movimento ‘Contributi altri enti a carico del dipendente’, mentre la voce 56V viene sottratta dal movimento ‘Contributi altri Enti a carico ditta’.

  • Compensazione Ore Flessibilità / Banca Ore: sono state predisposte le nuove voci 209 / 20D, che possono essere utilizzate per compensare le ore residue della Flessibilità (voce 209, in relazione alle voci 203 / 204 / 212) o della Banca Ore (voce 20D, in relazione alle voci 20F / 20G / 20H). Le nuove voci possono essere indicate sul servizio Variazioni Mensili, indicando nel campo Quantità le ore che si intende compensare. Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.4 ‘Flessibilità e residui’.

  • Welfare aziendale: è stata predisposta la voce 06Y per inserire il valore del welfare aziendale, evidenziandolo sul cedolino. Precisiamo che l’importo inserito sulla voce 06Y non viene assoggettato ad alcun tipo di tassazione. Con i prossimi aggiornamenti, la voce 06Y sarà considerata nella verifica del limite annuo delle somme detassabili. Inoltre, la nuova sarà riportata automaticamente nella casella prevista sulla CU. La voce 06Y si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.2 ‘Retribuzioni in natura’ (può essere inserita anche sulle Variazioni Mensili).

Maggio 2017
(acred650)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci per la gestione della trasferta in Italia, utilizzabili per i lavoratori dipendenti:

  • Trasferte incluse nel Tfr: voci 06U / 06V, in aggiunta alle preesistenti voci 075 / 06A / 06B.

  • Trasferte escluse dal Tfr: voci 06W / 06X, in aggiunta alle preesistenti voci 085 / 06C / 06D.

Tutte le voci sopra indicate si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.2 'Rimborsi e Trasferte'. Precisiamo che il trattamento previdenziale e fiscale delle nuove voci è analogo a quello previsto per le voci preesistenti.

Novembre 2016
(acred627)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte due nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di novembre 2016.

  • Indennità Orarie o Giornaliere: le due nuove voci di indennità oraria o giornaliera sono la 08U, inclusa nel Tfr, e la 08V, esclusa dal Tfr. Su entrambe le voci, il calcolo viene effettuato moltiplicando il numero di ore o di giorni, indicato nel campo Quantità, per il valore orario o giornaliero, indicato nel campo Importo Unitario. Quest’ultimo valore deve essere espresso in millesimi di Euro (importo in Euro moltiplicato per 1.000). Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.1 (‘Somme da Erogare’).
Ottobre 2016
(acred625)
NUOVE VOCI DISPONIBILI – RETTIFICA

Con l’aggiornamento Acred623 del 24/10/2016, sono state messe a disposizione alcune voci (opzionali) che consentono di ottenere una diversa esposizione, sul cedolino, della retribuzione relativa a ferie, permessi e altre assenze.
Nel caso in cui vengano utilizzate le nuove voci 20M / 20N / 20P, la retribuzione relativa alle corrispondenti assenze viene riportata sul rigo relativo alla retribuzione del mese, corrispondente alla voce 110. Utilizzando le voci sopra elencate, tuttavia, si presentava un problema quando la voce 110 risultava uguale a zero (ossia quando le assenze coprivano l’intero mese): in tale condizione, sul cedolino non veniva riportata la descrizione della voce 110 (“Retribuzione del mese”).
Con il presente aggiornamento, il suddetto problema è stato risolto. Precisiamo che, anche nei casi interessati, non occorre rielaborare le buste paga: per ottenere l’esposizione corretta, è sufficiente riprodurre la stampa del cedolino.

Ottobre 2016
(acred624)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune voci per la gestione delle somme erogate a seguito di transazioni, in periodi successivi alla cessazione del rapporto, assoggettando tali somme (nei casi previsti dalla normativa) a tassazione separata cod. 1012.
Le voci in questione possono essere utilizzate in mesi diversi rispetto a quello di erogazione del Tfr: è sufficiente inserirle sulle Variazioni Mensili, con l’indicazione dell’aliquota determinata al momento del riepilogo del Tfr.

  • Erogazioni a tassazione separata – dipendenti: la nuova voce 04R può essere utilizzata per erogare le somme da assoggettare a tassazione separata sul TFR (codice tributo 1012); a tale scopo, occorre inserire anche la nuova voce 74R, indicando nel campo Quantità l’aliquota da applicare (quest’ultima corrisponde all’aliquota calcolata sul Tfr spettante). Entrambe le voci si trovano nell’elenco voci disponibili al punto 3.5 ‘Termine del rapporto’.
    Sulla nota contabile, la somma erogata viene riportata sulle retribuzioni lorde (codice 2001001), mentre la ritenuta viene riportata tra le ritenute Irpef a tassazione separata (codice 2005001).

Inoltre, sono state predisposte alcune voci per la gestione delle somme erogate a titolo di trattamento di fine mandato dei collaboratori, assoggettandole (sempre nei casi previsti dalla normativa) a tassazione separata cod. 1012.

  • Trattamento di fine mandato – collaboratori: la nuova voce 04S può essere utilizzata per erogare, ai collaboratori, le somme da assoggettare a tassazione separata (codice tributo 1012); a tale scopo, occorre inserire anche la nuova voce 74S, indicando nel campo Quantità l’aliquota da applicare. Entrambe le voci si trovano nell’elenco voci disponibili al punto 6.1 ‘Collaboratori’.
    Sulla nota contabile, la somma erogata viene indicata tra i compensi dei collaboratori (codice 2061001) mentre la ritenuta viene riportata nel nuovo movimento contabile ‘Irpef tassazione separata collaboratori’ (codice 2062503), con l’indicazione del conto ‘Collaboratori’ in dare e del conto ‘Erario’ in avere.
Ottobre 2016
(acred623)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Su richiesta, sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Voci Fisse (operando a qualsiasi livello) per impostare eventuali “personalizzazioni” sulla stampa del cedolino.
Precisiamo che le voci in questione hanno effetto esclusivamente sulla stampa del cedolino (o di altri eventuali prospetti), ma non modificano in alcun modo la gestione effettiva dei dati interessati.
Le nuove voci, di seguito elencate, si trovano al paragrafo 2.4 ‘Indicazioni sul cedolino’ nell’elenco dello Voci Fisse.

  • Esposizione ferie in giorni: è stata predisposta la nuova voce 20T, attraverso la quale è possibile “trasformare” le ore di ferie nel numero equivalente di giorni, esclusivamente per quanto riguarda la stampa del cedolino e del prospetto riepilogativo delle ferie e dei permessi (i permessi continuano ad essere riportati in ore).
    La nuova voce 20T prevede due opzioni, che possono essere attivate contemporaneamente o separatamente:
    • Indicazione in giorni sul riepilogo delle ferie riportato nella parte finale del cedolino, oltre che sul prospetto riepilogativo; a tale scopo, viene riportato ‘1’ nel campo Quantità della voce 20T.
    • Indicazione in giorni delle ferie usufruite o pagate nel mese (voci 140 / 142 / 151), riportate nella parte centrale del cedolino; a tale scopo, viene riportato ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 20T.

    Precisiamo che, anche utilizzando la voce 20T, le ferie continuano ad essere gestite a tutti gli effetti in ore, sia nella fase di inserimento sul servizio Presenze che nella fase di elaborazione del cedolino: la trasformazione in giorni riguarda esclusivamente l’esposizione sul cedolino e sul prospetto riepilogativo delle ferie.
    Precisiamo inoltre che il numero di giorni di ferie viene ottenuto dividendo il numero di ore per l’orario medio giornaliero (quest’ultimo è riportato nel campo Quantità della voce 138, visibile nel Dettaglio del cedolino) ed arrotondando alla seconda cifra decimale (il numero di giorni di ferie viene espresso con due cifre decimali).

  • Esposizione delle sole ore di ferie e permessi retribuiti: è stata predisposta la nuova voce 20M, tramite la quale si può ottenere, sulla stampa del cedolino, l’indicazione delle sole ore di ferie e permessi retribuiti (di qualsiasi genere), senza riportare la corrispondente retribuzione spettante. La retribuzione spettante per ferie e permessi retribuiti viene invece totalizzata sulla riga relativa alla retribuzione del mese (unitamente alla voce 110).
    Precisiamo che la voce 20M produce il suo effetto esclusivamente sui dipendenti a paga mensilizzata.

  • Esposizione della ritenuta corrispondente alle ore di assenza non retribuita: è stata predisposta la nuova voce 20N, tramite la quale è possibile esporre, sulla stampa del cedolino, il valore della retribuzione non percepita per le assenze non retribuite (permessi non retribuiti, aspettative, scioperi, sospensione dal lavoro, ecc.), escludendo le assenze per le quali è prevista la contribuzione figurativa (malattia, maternità, ecc.). La retribuzione corrispondente alle ore di assenza non retribuita viene totalizzata sulla riga relativa alla retribuzione del mese (sommandola alla voce 110) e poi evidenziata su un’apposita riga riportandola sulla colonna Ritenute.
    Precisiamo che la voce 20N produce il suo effetto esclusivamente sui dipendenti a paga mensilizzata.

  • Esposizione della ritenuta corrispondente alle ore di assenza con contribuzione figurativa: è stata predisposta la nuova voce 20P, attraverso la quale è possibile esporre, sulla stampa del cedolino, il valore della retribuzione corrispondente alle ore di assenza (retribuita, non retribuita, indennizzata), per le quali è prevista la contribuzione figurativa (malattia, maternità, allattamento e altri congedi parentali, infortunio, cassa integrazione, ecc.). La retribuzione in questione viene totalizzata sulla riga relativa alla retribuzione del mese (sommandola alla voce 110) e poi evidenziata su un’apposita riga riportandola sulla colonna Ritenute. Nei casi in cui è prevista una retribuzione o integrazione a carico del datore di lavoro, oppure un’indennità a carico dell’Inps o di un altro ente, sul cedolino continuano ad essere riportate le righe relative alle singole voci interessate.
    Precisiamo che la voce 20P produce il suo effetto esclusivamente sui dipendenti a paga mensilizzata.

Inoltre, è stata predisposta un’opzione che consente di modificare la percentuale della retribuzione oraria spettante agli apprendisti di tipo ‘A’ per i corsi di formazione.

  • Percentuale retributiva corsi formazione apprendisti tipo ‘A’: è stata predisposta la nuova voce 20L, attraverso la quale è possibile indicare la percentuale retributiva da applicare alle assenze per corsi di formazione, relativamente agli apprendisti di tipo ‘A’. La percentuale in questione viene riportata nel campo Quantità della voce 20L.
    Ricordiamo che le ore di permesso gestite tramite la voce 156 vengono retribuite al 100% per la generalità dei dipendenti, mentre in caso di apprendisti di tipo ‘A’ viene erogato il 10% della retribuzione (aggiornamento di aprile 2016 Acred607), a meno di una diversa indicazione sulla nuova voce 20L.

Luglio 2016
(acred617)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Su richiesta, è stata predisposta una nuova opzione sulla voce 20R (aggiornamento di febbraio 2015 Acred562), attraverso la quale è possibile inibire, sulla stampa del cedolino, l’esposizione delle ore retribuite sulla riga relativa alla retribuzione del mese (voce 110), per quanto riguarda i soli dipendenti a paga mensilizzata.
Ricordiamo che, tramite la stessa voce 20R, è possibile inibire l’esposizione della retribuzione oraria su diverse righe del cedolino (compresa la riga relativa alla voce 110): a tale scopo, è sufficiente indicare la voce 20R sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 2.4 ‘Indicazione su stampe’). Per inibire, sulla riga relativa alla voce 110, anche l’esposizione delle ore retribuite, è sufficiente indicare l’opzione ‘1’ nel campo Importo Totale della voce 20R.
Ricordiamo che la voce 20R non produce alcun effetto sui dipendenti a paga oraria.

Maggio 2016
(acred610)
ENTI BILATERALI – NUOVA OPZIONE

Sulle preesistenti voci 78W ‘Ente Bilaterale – contributo ditta’ e 78Z ‘Ente Bilaterale – contributo dipendente’, a partire dal mese di maggio 2016 è possibile ottenere il calcolo del contributo applicando la percentuale (indicata nel campo Quantità) sull’imponibile contributivo (voce 500) anziché sulla paga base e contingenza.
A tale scopo, è sufficiente indicare l’opzione ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78W.

Aprile 2016
(acred607)
CEDOLINO – ELEMENTI RETRIBUTIVI IN VALORE ORARIO

Su richiesta, è stata prevista la possibilità di ottenere l’indicazione degli elementi retributivi, nella parta alta del cedolino, espressi in valore orario anziché mensile, ovviamente per quanto riguarda i dipendenti a paga oraria.

Per attivare l’indicazione degli elementi retributivi in valore orario, è sufficiente inserire la nuova voce 03C sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 2.4 ‘Indicazioni su stampe’ (viene riportato il valore ‘1’ nell’Importo Unitario). La voce può essere inserita a livello generale / contratto / ditta / dipendente (a scelta dell’utente): la voce produce il suo effetto soltanto sui dipendenti gestiti a paga oraria. Ovviamente, non sussiste alcun obbligo di utilizzare la voce 03C.
Sulla stampa del cedolino, in caso di attivazione della voce 03C, i singoli elementi retributivi ed il corrispondente totale risulteranno espressi in valore orario, con l’indicazione di 5 cifre decimali. Facciamo presente che ciascun valore orario corrisponde al valore mensile diviso per il coefficiente contrattuale: è quindi possibile che si presenti una minima differenza, dovuta all’arrotondamento dell’ultima cifra decimale, tra la somma dei singoli elementi ed il totale.
Precisiamo che le voci relative agli elementi retributivi continueranno ad essere memorizzate, in archivio, con il valore mensile: saranno quindi riportate con il valore mensile anche sulla finestra di Dettaglio del cedolino, sulla finestra di ricerca delle singole voci, sulle stampe di controllo (SEGNAVOX / SEGNAVOT) e sui files di esportazione dati.

Marzo 2016
(acred605)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto la nuova voce 789 ‘Ritenuta sindacale’.
Sulla nuova voce, la trattenuta viene calcolata applicando la percentuale (indicata nel campo Quantità) su paga base, contingenza, scatti di anzianità e ratei di tredicesima o quattordicesima erogati nel mese.
La voce 789 si trova nell’elenco delle Voci Fisse, al punto 3.4 ‘Ritenute sindacali’.

Ottobre 2015
(acred586)
NUOVE VOCI DISPONIBILI – SUPERMINIMO ASSORBIBILE

A partire dal mese di ottobre 2015, è disponibile la nuova voce 01C (‘Superminimo assorbibile’), che consente di rideterminare automaticamente l’importo del superminimo, tenendo conto degli aumenti retributivi che si verificano nei singoli mesi, partendo da un valore iniziale indicato soltanto nel primo mese in cui viene utilizzata la voce 01C.

La voce 01C deve essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente (elenco voci, punto 1.1 ‘Elementi della retribuzione’), senza indicare alcun importo. Inoltre, la stessa voci 01C deve essere inserita anche sul servizio Variazioni Mensili (elenco voci, punto 3.1 ‘Somme da erogare’), limitatamente al primo mese di applicazione, indicando il valore del superminimo da applicare nel mese selezionato (“valore iniziale”).
Nel primo mese di applicazione, l’importo inserito dall’Utente sulle Variazioni Mensili viene erogato direttamente in busta paga, senza decurtare alcun eventuale aumento. A partire dal mese successivo, tutti gli aumenti che interessano determinate voci vengono decurtate dall’importo del superminimo assorbibile, fino all’eventuale esaurimento.
Le voci che determinano una riduzione del superminimo sono le seguenti: 001 (Paga base) / 002 (Contingenza) / 006 (Assegno provinciale) / 010 (Indennità di funzione) / 017 (Elemento regionale). Occorre tenere presente che l’aumento delle voci sopra elencate viene determinato esclusivamente confrontando la busta paga del mese corrente con quella del mese precedente. Di conseguenza, occorre che il cedolino del mese precedente risulti elaborato: in caso contrario, la voce 01C non verrà elaborata (ad eccezione del mese iniziale, nel quale viene semplicemente attribuito il valore indicato dall’Utente sulle Variazioni Mensili).
Segnaliamo che la voce 01C non è considerata nella base di calcolo della voce 015 (‘Maggiorazione retributiva’).

Giugno 2015
(acred574)
RITENUTE SINDACALI

A partire dal mese di giugno 2015, le voci di ritenuta sindacale 78G e 78H, calcolate in percentuale sul netto, escludono dalla base di calcolo anche le somme erogate a titolo di QUIR.
Ricordiamo che le voci in questione prevedono di escludere, dalla base di calcolo, gli ANF, le somme derivanti dal 730-4 ed il TFR erogato a titolo di anticipo o saldo; nel caso della voce 78H, vengono escluse anche le mensilità aggiuntive.

Febbraio 2015
(acred562)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Su richiesta, abbiamo previsto la possibilità di escludere l’indicazione della retribuzione oraria dalla stampa LUL, per quanto riguarda i dipendenti a paga mensilizzata. Ricordiamo che, per i dipendenti in questione, la retribuzione oraria utilizzata per il calcolo di diverse voci mensili (retribuzione del mese, ferie, permessi retribuiti, ecc.) viene determinata sulla base delle ore lavorabili presenti in ciascun mese; in tal modo, il valore mensile della retribuzione rimane costante.
Il valore della retribuzione oraria viene indicato sulla stampa del LUL, in corrispondenza delle voci interessate (in modo che sia possibile controllare l’importo calcolato). Alcuni Utenti hanno chiesto la possibilità di escludere tale indicazione.
Per escludere l’indicazione della retribuzione oraria, è sufficiente indicare la voce 20RBlocco indicazione retribuzione oraria’ sul servizio Voci Fisse (elenco voci, punto 2.4 ‘Indicazioni su stampe’), operando a livello generale / contratto / ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Impostando la voce 20R, non viene più indicata la retribuzione oraria, sulla stampa del LUL, in corrispondenza della retribuzione del mese, delle ferie e dei permessi retribuiti (di ogni genere), per i soli dipendenti a paga mensilizzata. Precisiamo che la voce 20R non produce alcun effetto sui dipendenti a paga oraria.

Ottobre 2014
(acred545)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune  nuove voci di assenza, di seguito elencate, utilizzabili sulle Variazioni Mensili:

  • voce 19C : Assenza non retribuita con riduzione dei ratei, analoga alla voce 190
  • voce 19D : Aspettativa non retribuita con riduzione dei ratei, analoga alla voce 190
  • voce 91C : Assenza non retribuita senza riduzione dei ratei, analoga alla voce 915
  • voce 91D : Aspettativa non retribuita senza riduzione dei ratei, analoga alla voce 915

Per quanto riguarda i contratti del settore edile (036 – 050 – 131), precisiamo che le sole voci 19C / 91C producono l’adeguamento dell’imponibile Inps alle 40 ore settimanali, secondo lo stesso criterio attualmente previsto per le voci 188 / 190; le voci 19D / 91D, invece, non producono il suddetto adeguamento.

Inoltre, sono state predisposte due nuove voci di maggiorazione, utilizzabili sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse:

  • voce 13A : Maggiorazione retributiva – inclusa nel Tfr
  • voce 13B : Maggiorazione retributiva – esclusa dal Tfr

Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.1 (‘Indennità e Maggiorazioni’) e richiedono l’indicazione della percentuale di maggiorazione. Su entrambe le voci, la percentuale viene calcolata sul totale degli elementi retributivi.

Luglio 2014
(acred538)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Su richiesta, sono state predisposte le due nuove voci di seguito descritte, utilizzabili sul servizio Voci Fisse.

  • Totale imponibile Inps annuale: è stata predisposta la voce 98M, tramite la quale è possibile ottenere l’indicazione, sulla busta paga, dell’imponibile Inps relativo all’anno in corso (da gennaio fino al mese corrente), sia per quanto riguarda i dipendenti che i collaboratori o gli altri soggetti iscritti alla gestione separata. Il dato in questione è puramente indicativo e viene riportato nella parte centrale del cedolino.
    Nel caso in cui si desideri ottenere la suddetta indicazione, è sufficiente inserire la voce 98M sulle Voci Fisse, selezionandola dal corrispondente elenco al punto 2.4 ‘Indicazioni su stampe’.

  • Totale imponibile Irpef annuale: è stata predisposta la voce 98P, tramite la quale è possibile ottenere l’indicazione, sulla busta paga, dell’imponibile Irpef a tassazione ordinaria relativo all’anno in corso (da gennaio fino al mese corrente). Il dato in questione è puramente indicativo e viene riportato nella parte centrale del cedolino.
    Nel caso in cui si desideri ottenere la suddetta indicazione, è sufficiente inserire la voce 98P sulle Voci Fisse, selezionandola dal corrispondente elenco al punto 2.4 ‘Indicazioni su stampe’.

Precisiamo che l’utilizzo delle voci sopra elencate NON è obbligatorio e, comunque, NON ha alcun effetto sul conguaglio previdenziale o fiscale: al momento del conguaglio, l’imponibile interessato verrà comunque totalizzato ed esposto in busta paga, nella forma già prevista in precedenza. Le nuove voci consentono semplicemente di riportare il valore annuale dell’imponibile su tutte le buste paga dell’anno, anziché sulle sole buste interessate da un conguaglio.

Da parte nostra, inoltre, consigliamo di utilizzare le nuove voci soltanto nel caso in cui vi sia una motivazione “valida” per indicare i totali in questione sulle busta paga (ad esempio la richiesta da parte di una o più aziende gestite), dal momento che non esiste una motivazione di carattere normativo. A tale proposito, facciamo presente che le voci 98M e 98P possono essere attivate operando a qualsiasi livello (generale / contratto / ditta / dipendente), sul servizio Voci Fisse.

ATTENZIONE: Per entrambe le voci, in caso di elaborazione di ulteriori cedolini relativi allo stesso mese, il totale annuale degli imponibili viene determinato correttamente, su ciascun cedolino, soltanto nel caso in cui venga effettuata una “doppia elaborazione” del dipendente (analogamente a quanto previsto per ottenere la gestione dell’imponibile fiscale unico). In pratica, se per un dipendente si devono elaborare due o più cedolini relativi allo stesso mese, occorre elaborare due volte il dipendente interessato, tramite il servizio ‘Cedolini – Elaborazione’.

Maggio 2014
(acred535)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Le voci di seguito elencate, possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili, a partire dal mese di maggio 2014.

  • Restituzione contributi Inps collaboratori : sono state predisposte le voci 55J e 55K da utilizzare per indicare eventuali contributi restituiti dall’Inps, rispettivamente al collaboratore ed al committente.
    Precisiamo che la voce 55J, relativa al collaboratore, viene automaticamente assoggettata ad Irpef.
    Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 6.4 (‘Lavoro autonomo – Gestione Inps’).
    Sulla nota contabile, la voce 55J è riportata sul nuovo movimento ‘Recupero contributi Inps collaboratore’ (codice 2062003), con l’indicazione del conto ‘Inps c/contributi’ in dare e del conto ‘Collaboratori’ in avere. La voce 55K è riportata sul nuovo movimento ‘Recupero contributi Inps ditta’ (codice 2070003), con l’indicazione del conto ‘Inps c/contributi’ in dare e del conto economico ‘Oneri sociali collaboratori’ in avere; quest’ultimo movimento è riportato anche nelle stampe relative al costo del personale.

Maggio 2014
(acred534)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Le voci di seguito elencate, possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, dal mese di maggio 2014.

  • Contributi vari a carico azienda : sono state aggiunte le voci 55L / 55M / 55N, da utilizzare per gestire eventuali contributi a carico del datore di lavoro, da versare ad enti diversi dall’Inps.
    Tutte le nuove voci effettuano il calcolo del contributo moltiplicando il valore giornaliero, indicato nel campo Importo Unitario, per i giorni utili ai fini Inps (voce 099); eventualmente, un diverso numero di giorni può essere indicato nel  campo Quantità della voce utilizzata. Sulla sola voce 55N,  il valore giornaliero deve essere espresso in millesimi di Euro (importo in Euro moltiplicato per 1.000). Su tutte le voci, rimane comunque possibile “forzare” il valore mensile del contributo, indicandolo nel campo Importo Totale.
    Precisiamo che le suddette voci sono esenti da Irpef: il contributo non produce alcun effetto sull’imponibile fiscale.
    Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 (‘Contributi altri enti’).
    Sulla nota contabile, le voci sono riportate sul nuovo movimento ‘Contributi vari a carico ditta’ (codice 2023003), con l’indicazione del conto economico ‘Contributi vari’ in dare e del conto generico altri enti ‘… c/contributi’ in avere; il nuovo movimento è riportato anche nelle stampe relative al costo del personale.

Aprrile 2014
(acred530)
ASSISTENZA SANITARIA – NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sulla base delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto la nuova voce 57K, tramite la quale è possibile ottenere l’indicazione, sulla busta paga, del contributo assistenza sanitaria a carico del datore di lavoro (voci 578 / 57E).
L’uso della nuova voce è ovviamente facoltativo: per attivare l’indicazione, in busta paga, del suddetto contributo, è sufficiente inserire la voce 57K sul servizio Voci Fisse (eventualmente a livello generale), selezionandola dall’elenco delle voci disponibili al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’.

Marzo 2014
(acred528)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili e/o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di marzo 2014.

  • Arretrati anni precedenti : sono state aggiunte le voci 04G / 04H, con la descrizione ‘Arretrati anni precedenti – esenti Inps’, non soggette a contribuzione Inps o altri enti previdenziali. Entrambe le voci vengono assoggettate a tassazione separata sugli arretrati anni precedenti (codice tributo 1002, come le preesistenti voci 040 / 041) e sono riportate sulla nota contabile come somme a carico del datore di lavoro.
    Le nuove voci 04G / 04H si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.4 (‘Arretrati di retribuzione’); precisiamo che devono essere utilizzate soltanto nei casi previsti dalla normativa.

  • Contributi altri enti : sono state aggiunte le voci 56P / 56R / 56T, analoghe alla voce 569 (‘Altri Enti: contributo ditta + dipendente’), e le voci 56Q / 56S / 56U (‘Altri Enti: contributo dipendente’), analoghe alla voce 570.
    Le nuove voci effettuano il calcolo del contributo nelle seguenti modalità:

    • 56P / 56Q – viene applicata l’aliquota, indicata nel campo Quantità, all’imponibile previdenziale;
    • 56R / 56S – viene moltiplicato il valore giornaliero, indicato nel campo Importo Unitario, per i giorni Inps (voce 099); eventualmente, il numero di giorni può essere indicato nel campo Quantità;
    • 56T / 56U – viene moltiplicato il valore orario, indicato nel campo Importo Unitario, per le ore lavorate (voce 091); eventualmente, il numero di ore può essere indicato nel campo Quantità.

    Ovviamente, su tutte le voci è possibile "forzare" il valore del contributo, indicandolo nel campo Importo Totale (occorre tenere presente che le voci 56P / 56R / 56T corrispondono al totale ditta + dipendente).
    Precisiamo che le voci sopra elencate sono rese automaticamente esenti da Irpef : in particolare, il contributo a carico dell’azienda non produce alcun effetto sull’imponibile fiscale, mentre quello a carico del dipendente viene dedotto dall’imponibile fiscale (al pari dei contributi Inps).
    Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 (‘Contributi altri enti’).

  • Ritenute sul netto : sono state aggiunte le voci 76P / 76Q / 76R / 76S / 76T, con la descrizione ‘Ritenuta sul netto’.
    Il valore della ritenuta viene calcolato moltiplicando il numero di giorni contributivi Inps (voce 099), per il valore giornaliero, indicato nel campo Importo Unitario. Sulle voci 76S / 76T, il valore giornaliero deve essere espresso in millesimi di Euro (importo in Euro moltiplicato per 1.000). Su tutte le voci, il numero di giorni da considerare può essere indicato nel campo Quantità (in sostituzione dei giorni Inps).
    Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.3 (‘Trattenute sul netto’) e nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.5 (‘Ritenute sul netto’).

Gennaio 2014
(acred517)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di competenza di dicembre 2013.

  • Ente Bilaterale – Contributo ditta : voce 78W, analoga alle preesistenti voci 78A / 78C / 78S. Il criterio di calcolo e di assoggettamento (contributo di solidarietà 10%) corrisponde a quello previsto per le stesse voci (ad eccezione di quanto eventualmente indicato nei singoli contratti).
  • Ente Bilaterale – Contributo dipendente: voce 78Z, analoga alle preesistenti voci 78B / 78D / 78T. Il criterio di calcolo e di assoggettamento (imponibile previdenziale e fiscale) corrisponde a quello previsto per le stesse voci (ad eccezione di quanto eventualmente indicato nei singoli contratti).

Tutte le voci sopra indicate si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’.
Ricordiamo che è possibile trasferire, sul modello F24 (Archivio Tributi) le causali relative agli Enti Bilaterali e ai Fondi o Casse di Assistenza Sanitaria integrativa, attraverso le normali procedure di elaborazione e stampa mensile (Elaborazione Mensile Ditte / Stampa Mensile Ditte / Rielaborazione Ditte – vedere aggiornamento di settembre 2012 ‘Acred474’), oppure tramite la procedura Stampe Accessorie, e scegliendo il programma ‘ENTIBF24’.

Dicembre 2013
(acred515)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili e/o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di competenza di dicembre 2013.

  • Contributi altri enti : sono state aggiunte le voci 56J (‘Altri Enti: contributo ditta + dipendente’) e 56K (‘Altri Enti: contributo dipendente’). Le nuove voci effettuano il calcolo del contributo applicando, all’imponibile previdenziale, l’aliquota espressa in centesimi (esempio: l’aliquota 12,3456% va indicata come "1234,56"), inserita nel campo Importo Unitario. In tal modo, risulta possibile considerare un maggior numero di decimali, nel calcolo del contributo. La ritenuta a carico del dipendente viene riportata nella parte centrale del cedolino, con la sola indicazione del valore del contributo trattenuto.
    Precisiamo che le voci sopra elencate sono rese automaticamente esenti da Irpef : in particolare, il contributo a carico dell’azienda non produce alcun effetto sull’imponibile fiscale, mentre quello a carico del dipendente viene dedotto dallo stesso imponibile (al pari dei contributi Inps).
Ottobre 2013
(acred511)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili e/o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di competenza di ottobre 2013.

  • Indennità di trasferta per collaboratori : sono state predisposte le nuove voci 06R / 06S / 06T, da utilizzare per la trasferta all’estero; inoltre, le preesistenti voci 067 / 06N / 06P sono adesso considerate trasferte in Italia; precisiamo che la distinzione tra le due tipologie di trasferte è utile esclusivamente per l’assoggettamento automatico (analogamente a quanto avviene per i dipendenti).
    Tutte le voci sopra elencate si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.1 ‘Collaboratori’.
    Per le stesse voci, a partire dal mese di ottobre è stato automatizzato l’assoggettamento previdenziale e fiscale: a tale scopo, occorre inserire la voce 079 sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, senza indicare alcun importo (selezionarla dall’elenco delle voci variabili, punto 6.1 ‘Collaboratori’, in corrispondenza dell’opzione ‘limite esenzione automatico’). La voce 079 determina automaticamente la parte esente delle trasferte erogate, corrispondente ad un importo giornaliero di E. 77,47 per le trasferte all’estero e di E. 46,48 per le trasferte in Italia. Ovviamente, rimane possibile continuare ad indicare il valore imponibile delle trasferte e/o dei rimborsi, riportandolo direttamente sulla voce 079 (tale valore sostituisce quello calcolato in automatico); in assenza della voce 079, tutte le trasferte dei collaboratori vengono considerate esenti.

  • Ritenuta sindacale : è stata predisposta la nuova voce 78V, utilizzabile a partire dal mese di ottobre 2013.
    Sulla nuova voce, la trattenuta viene calcolata applicando la percentuale (indicata nel campo Quantità) al valore dell’imponibile previdenziale Inps (voce 500) o, in assenza di quest’ultimo, all’imponibile degli "altri enti" (rilevandolo, in alternativa, dalle voci 569 / 56A / 56B). La voce 78V si trova nell’elenco delle Voci Fisse, al punto 3.4 ‘Ritenute sindacali’.

Ottobre 2013
(acred510)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili e/o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di ottobre 2013.

  • Pagamento Ore Flessibilità / Banca Ore: sono state predisposte le nuove voci 21M / 21N, che possono essere utilizzate per pagare le ore residue della Flessibilità (voce 21M, in relazione alle voci 203 / 204 / 212) o della Banca Ore (voce 21N, in relazione alle voci 20F / 20G / 20H). Le nuove voci possono essere indicate sul servizio Voci Fisse, senza alcun valore, nel caso in cui si intenda pagare le ore residue al momento della cessazione del rapporto. Se, invece, si intende pagare le ore residue per tutti i dipendenti (anche non cessati), occorre indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario; in tal caso, occorre effettuare una storicizzazione sul mese successivo, annullando tale impostazione. Nel caso in cui non si intenda pagare tutto il residuo, è possibile indicare le ore da retribuire nel campo Quantità (operando a livello di dipendente). Le nuove voci possono essere utilizzate, secondo le modalità sopra descritte, anche sulle Variazioni Mensili. Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 ‘Maturazione Ratei’, e nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.4 ‘Flessibilità e residui’.

  • Flessibilità – ore residue mese precedente: è stata predisposta la nuova voce 21J, che consente di personalizzare la descrizione delle ore residue relative al mese precedente (gestite tramite la voce 212).

  • Premi di Produttività (nuova opzione): sulle voci relative al premio di produttività (11A / 11B), a partire dal mese di ottobre 2013, è possibile indicare un eventuale numero di ore (campo Quantità) con la corrispondente quota oraria (campo Importo Unitario, in millesimi di Euro). Tale impostazione può essere utilizzata per ottenere sia il calcolo dell’importo da erogare, che la corrispondente esposizione in busta paga. Ricordiamo che le voci 11A / 11B sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 3.1 ‘Somme da erogare’ (tabella ‘Premi’), e vengono assoggettate a detassazione D.L. 93/08 (Indice Documentazioni, punto 3.4 Detassazione).

Settembre 2013
(acred509)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Segnaliamo che è stata predisposta una nuova voce per la gestione delle ritenute sindacali, utilizzabile dal mese di settembre 2013 sulla nuova voce 78U, la trattenuta viene calcolata applicando la percentuale (riportata nel campo Quantità) su paga base e contingenza, rapportate alla percentuale di part-time, per 13 o 14 mensilità. Inoltre, in fase di cessazione viene trattenuta la ritenuta per l’interno anno. La nuova voce si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.4 ‘Ritenute sindacali’.

Giugno 2013
(acred501)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

E’ stata predisposta una nuova voce per la gestione delle ritenute sindacali, utilizzabile a partire dal mese di giugno 2013.
Sulla nuova voce 78F, la trattenuta viene calcolata applicando la percentuale (riportata nel campo Quantità) al valore dell’imponibile fiscale mensile (comprensivo di tutte le voci soggette ad Irpef). La nuova voce si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.4 ‘Ritenute sindacali’.

Marzo 2013
(acred490)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

A partire dal mese di marzo 2013, è disponibile la nuova voce 02T (‘Terzo elemento in percentuale su retribuzione’), che consente di calcolare l’importo del terzo elemento in percentuale sul totale degli elementi retributivi.
La voce 02T si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 1.1 (‘Elementi della retribuzione’) e prevede l’indicazione della percentuale da applicare al totale degli elementi retributivi. La nuova voce è riportata nella parte alta del cedolino e la corrispondente descrizione può essere "personalizzata" a livello di azienda o di dipendente.
Segnaliamo che la voce 02T è utilizzabile su tutti i contratti. Sui contratti del settore Agricoltura (067 / 068 / 084), tuttavia, per la stessa voce è previsto un particolare trattamento, applicabile agli operai a tempo determinato (OTD).

Gennaio 2013
(acred483)
NUOVE VOCI – RIMBORSI CHILOMETRICI

Su richiesta, sono state predisposte alcune nuove voci per gestire i Rimborsi Chilometrici: per i lavoratori dipendenti sono state aggiunte le voci 05E / 05F (analoghe alle preesistenti voci 05A / 05B), mentre per i collaboratori sono state aggiunte le voci 05G / 05H (analoghe alle preesistenti voci 05C / 05D).
Ricordiamo che le voci in questione si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 3.2 ‘Rimborsi e Trasferte’ (per i dipendenti) ed al punto 6.1 ‘Collaboratori’.

Dicembre 2012
(acred479)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Segnaliamo che è possibile indicare un importo negativo sulle voci 58A / 58B / 58C, allo scopo di recuperare, in busta paga, i contributi sospesi nei mesi precedenti (aggiornamento Acred469 del 02/07/12); la stessa modalità di recupero era già stata prevista per la voce 77Z, relativa alle ritenute fiscali (aggiornamento Acred474 del 25/09/12).
E’ possibile indicare un importo negativo anche sulla voce 89A, relativa ai contributi a carico azienda, al fine di ottenere un’apposita indicazione contabile. A tale scopo, sono state predisposte due nuove righe nella parte di Dettaglio della nota contabile: su tali righe vengono riportate le voci 89A e 58A, utilizzate prima per la sospensione dei contributi (valore positivo) e poi per il recupero dei contributi sospesi (valore negativo). Le righe in questione vengono prodotte anche in riferimento ai mesi pregressi, in caso di nota contabile annuale o ristampa dei mesi precedenti.
Precisiamo che le voci 89A e 58A non producono alcun effetto sulla denuncia Uniemens, nel caso in cui vengano indicate con valore negativo. Secondo il messaggio Inps n.20135 del 6/12/12, infatti, il versamento dei contributi sospesi deve avvenire direttamente sul modello F24, attraverso l’indicazione di un’apposita causale: tale causale deve essere inserita dall’Utente sui servizi dell’Archivio Tributi. Segnaliamo che la suddetta modalità di gestione produce un "falso" arrotondamento Inps, di importo corrispondente al recupero effettuato tramite le voci 89A e 58A.

Settembre 2012
(acred474)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Segnaliamo che, a partire dal mese di settembre, è possibile indicare un importo negativo sulla voce 77Z, allo scopo di recuperare le ritenute fiscali sospese nei mesi precedenti (aggiornamento Acred469 del 02/07/12).

Settembre 2012
(acred474)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di competenza di settembre 2012.

  • Indennità Orarie o Giornaliere : aggiunte due nuove serie di voci di indennità orarie o giornaliere, rispettivamente incluse ed escluse dal Tfr. Le voci 08J / 08S risultano incluse nel Tfr, mentre le voci 08K / 08T risultano escluse dal Tfr. Su tutte le nuove voci, il calcolo viene effettuato moltiplicando il numero di ore o giorni, indicato nel campo Quantità, per il valore orario o giornaliero, indicato nel campo Importo Unitario. Quest’ultimo valore deve essere espresso in millesimi di Euro (importo in Euro moltiplicato per 1.000). Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al nuovo punto 3.1 (‘Somme da Erogare’).
  • Ritenute sul netto : aggiunte due coppie di voci di ritenuta sul netto. Sulle voci 78K / 78L la ritenuta corrisponde all’importo indicato nel campo Importo Totale, mentre sulle voci 77Q / 77R , la trattenuta viene calcolata moltiplicando il numero di ore o giorni, indicato nel campo Quantità, per il valore orario o giornaliero, indicato nel campo Importo Unitario. Quest’ultimo valore deve essere espresso in millesimi di Euro (importo in Euro moltiplicato per 1.000). Se non risulta indicato l'importo orario, viene considerata la quota oraria contrattuale. Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.3 (‘Trattenute sul netto’).
  • Somme aggiunte al netto : predisposte due voci sulle quali è possibile indicare eventuali somme da aggiungere al netto in busta. Sulle voci 78X / 78Y, il valore indicato nel campo Importo Totale viene sommato direttamente al netto, senza alcun assoggettamento a ritenute previdenziali o fiscali. Precisiamo che le voci in questione devono essere utilizzate soltanto nei casi in cui il trattamento sopra indicato è conforme alle disposizioni vigenti. Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al nuovo punto 3.7 ‘Interventi sul netto’.
  • Recupero / Compensazione netto : è stata predisposta una voce che consente di "azzerare" automaticamente l’eventuale netto negativo, recuperando poi un importo equivalente dal netto del mese successivo. Indicando la nuova voce 98Z sulle Voci Fisse, a livello "generale" oppure di singola ditta, si ottiene la compensazione automatica dell’eventuale netto in busta negativo, riportando sul cedolino una corrispondente somma "anticipata" dal datore di lavoro. Nel mese successivo, la stessa voce provvede anche a recuperare la somma "anticipata" dal datore di lavoro nel mese precedente, decurtandola dal netto in busta attuale (anche in questo caso, se il netto risulta negativo viene ripetuto lo stesso procedimento verso il mese ancora successivo). La nuova voce si trova nell’elenco delle Voci Fisse al nuovo punto 2.4 ‘Indicazioni sul cedolino’, oltre che nell’elenco delle Variazioni Mensili al nuovo punto 3.7 ‘Interventi sul netto’ (consigliamo comunque l’inserimento sulle Voci Fisse).

Segnaliamo che la voce 98Z è riportata su appositi movimenti contabili, che interessano i conti patrimoniali ‘Dipendenti c/retribuzioni’ e ‘Conto anticipi’ (i conti in dare ed in avere risultano invertiti tra il movimento relativo alla compensazione e quello relativo al recupero). Anche le voci 78X / 78Y interessano il conto ‘Dipendenti c/retribuzioni’, oltre ad un conto non precisato in dare (in quanto si tratta di voci che possono essere usate per diversi motivi, a discrezione dell’Utente).

Luglio 2012
(acred 470)
SOSPENSIONE CONTRIBUTI INPS

Abbiamo modificato il calcolo della voce 89A, da utilizzare per sospendere il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nei casi previsti dalla circolare Inps n. 85 del 15/06/12 (aggiornamento Acred469 del 2/07/12).
Col presente aggiornamento, nelle somme oggetto di sospensione viene incluso anche il contributo del 10% dovuto per gli apprendisti o per altre assunzioni agevolate (voce 532 nel Dettaglio del cedolino).

Luglio 2012
(acred 469)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Sono state predisposte alcune voci che consentono di gestire più agevolmente la sospensione delle trattenute (e dei relativi versamenti) nei casi previsti dal Decreto Ministeriale del 1/06/12 e dal D.L. n. 74 del 6/06/12; per le gestioni di competenza dell’Inps, si fa riferimento alla circolare n. 85 del 15/06/12 e al messaggio n. 10172 del 15/06/12.

Per quanto riguarda la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, è possibile sospendere il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro. Inoltre, risulta possibile sospendere (o meno) la trattenuta dei contributi a carico del dipendente; tuttavia, se si trattengono i contributi a carico del dipendente, occorre necessariamente versarli.
Per sospendere la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58A : sospensione trattenuta e versamento contributi Inps a carico del dipendente;
  • 89A : sospensione versamento contributi Inps a carico del datore di lavoro.

Entrambe le voci sopra elencate (o anche soltanto la 89A) possono essere inserite sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di singolo dipendente (nell’eventualità che il provvedimento non riguardi l’intera azienda). Le voci dovranno poi essere annullate o bloccate tramite una storicizzazione in data 01/09/2012.
La voce 58A viene riportata in busta paga, tra le voci da sommare al netto in busta, con l’indicazione del totale dei contributi Inps a carico del dipendente: in tal modo viene annullato l’effetto economico della trattenuta; precisiamo che, in assenza di diverse indicazioni, i contributi Inps vengono comunque decurtati dall’imponibile fiscale.
La voce 89A, visibile solo nel dettaglio del cedolino, riporta il totale dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, comprendendo anche i contributi di solidarietà e le quote di Tfr da versare al Fondo Tesoreria (equiparate in tal senso ai contributi, secondo quanto stabilito dal messaggio Inps n. 23735 del 1/10/07).
Sulla denuncia UniEmens, le voci 58A e/o 89A vengono totalizzate sul codice di nuova istituzione ‘N962’, riportato tra le somme a credito della denuncia aziendale (servizio ‘UniEmens – Aziendale’, sezione ‘Altre somme – a Credito’). L’importo da versare tramite modello F24 (causale ‘DM10’) risulta, quindi, automaticamente decurtato delle somme oggetto di sospensione; di conseguenza, non occorre sospendere tale tributo.
Segnaliamo che l’Inps ha subordinato la possibilità di usufruire della sospensione dei contributi, all’inoltro di un’apposita domanda (vedere circolare n. 85 del 15/06/12).

Per quanto riguarda la possibilità di sospendere le altre trattenute in busta paga, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58B : sospensione trattenuta contributi altri enti previdenziali a carico del dipendente;
  • 58C : sospensione trattenuta contributi Inps ed altri enti a carico del collaboratore o associato in partecipazione; al momento, non risulta che sia possibile sospendere la trattenuta della quota Inail a carico del collaboratore;
  • 77Z : sospensione trattenute fiscali (sostituto d’imposta), comprendente l’Irpef a tassazione ordinaria e separata, le addizionali regionale e comunale, l’imposta sostitutiva sulle somme detassate, le eventuali ritenute d’acconto.

Precisiamo che tutte le voci sopra elencate possono essere indicate sul servizio Voci Fisse secondo le stesse modalità previste per le voci 58A / 89A (ovviamente a condizione che sussistano le condizioni previste dalla normativa).
Per ottenere la sospensione dei versamenti relativi alle gestioni sopra elencate, occorre intervenire sull’Archivio Tributi, sospendendo i singoli tributi interessati. Ricordiamo che tale operazione può essere effettuata tramite il servizio Tributi per Competenza, una volta che l’azienda risulta elaborata in modo definitivo: per sospendere un tributo occorre annullare la condizione di ‘Definitivo’ (e confermare), quindi selezionare il singolo tributo e barrare la casella ‘Tributo sospeso ai fini della scadenza’. I tributi sospesi dovranno poi essere riabilitati, modificando opportunamente la data di scadenza.

Sulla nota contabile, le voci che agiscono sulla denuncia UniEmens (58A / 89A) vengono decurtate dai movimenti contabili relativi ai contributi a carico dipendente e/o a carico azienda. Le altre voci di sospensione, invece, vengono riportate esclusivamente nella parte di ‘Dettaglio’, separando le ritenute sospese relative ai dipendenti da quelle relative ai collaboratori; precisiamo che occorre considerare tali somme per effettuare la quadratura del netto in busta.

Precisiamo che, ad oggi (29/06/12), non risulta che siano state determinate le modalità per il successivo versamento (ed eventuale recupero in busta paga) dei tributi sospesi. Occorre tenere presente che, se le trattenute al dipendente dovessero essere recuperate in un’unica soluzione, le buste paga interessate ne risentirebbero pesantemente.

Aprile 2012
(acred464)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte le nuove voci di seguito elencate, utilizzabili a partire dall’anno di competenza 2012:

  • Indennità sostitutiva del TFR: per gestire particolari categorie di dipendenti (ad esempio nel settore Spettacolo), è stata predisposta la nuova voce 48T, corrispondente ad un’indennità sostitutiva del TFR calcolata sul totale delle competenze lorde. La nuova voce, riportata al punto 2.1 (‘Indennità e Maggiorazioni’) nell’elenco delle Voci Fisse, risulta esente da Inps e soggetta a tassazione ordinaria. Sulla voce occorre indicare la percentuale di maturazione (riportata nel campo Importo Unitario), da applicare sul totale delle competenze lorde (voce 480). E’ inoltre necessario bloccare la normale maturazione del TFR, impostando la condizione di ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ sulle voci 700 e 705 (non presenti nell’elenco delle Voci Fisse). Precisiamo che la voce 48T può essere utilizzata soltanto nel caso in cui sia espressamente prevista dalle disposizioni relative ai dipendenti gestiti.

  • Gestione flessibilità: sulle voci disponibili per la gestione della flessibilità, riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.4, è stata predisposta un’opzione che consente di azzerare il residuo derivante dal mese precedente, continuando comunque ad aggiornare il residuo corrente sulla base delle ore lavorate / usufruite nel mese (voci 203 / 204). Per azzerare il solo residuo derivante dal mese precedente, è possibile selezionare l’apposita opzione prevista in corrispondenza della voce 212. Ricordiamo che la voce 212 deve essere indicata sul servizio Voci Fisse, nel caso in cui si intenda gestire il riepilogo automatico delle ore di flessibilità ("banca ore").

Marzo 2012
(acred463)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte le nuove voci di seguito elencate, utilizzabili a partire dall’anno di competenza 2012:

  • Maturazione TFR su ore ordinarie e straordinarie : sono disponibili 2 diverse voci, che consentono di calcolare la maturazione del TFR in percentuale sulle ore ordinarie (voce 69C) e sulle ore straordinarie (voce 69D). Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 (‘Maturazione Ratei’) e possono essere utilizzate per gestire automaticamente il calcolo del TFR previsto, in alcuni settori, per i contratti a termine di breve durata. Su entrambe le voci occorre indicare la percentuale di maturazione (riportata nel campo Importo Unitario). Segnaliamo che la voce 70E non può essere utilizzata, in concomitanza con le nuove voci, per indicare in busta paga la retribuzione utile, ma solo per la quota maturata; segnaliamo inoltre che le nuove voci determinano un diverso calcolo della retribuzione utile per il Tfr (voce 700 nel Dettaglio del cedolino). Stiamo verificando la possibilità di attivare automaticamente le nuove voci per alcune particolari categorie di dipendenti (in particolare nel settore Agricoltura); per il momento, comunque, le nuove voci devono essere attivate da parte dell’Utente, impostandole a livello di dipendente / ditta / contratto, con l’indicazione delle percentuali previste.

  • Indennità sostitutive del TFR : per gestire particolari categorie di dipendenti, sono adesso disponibili 2 voci sostitutive del TFR, una impostata su base oraria (voce 11M) e l’altra su base giornaliera (voce 11N), riportate al punto 2.1 (‘Indennità e Maggiorazioni’) nell’elenco delle Voci Fisse. Entrambe le voci sono esenti da Inps e soggette a tassazione ordinaria. Su entrambe le voci occorre indicare la percentuale di maturazione (riportata nel campo Importo Unitario), da applicare sulla retribuzione spettante per ore / giorni lavorati e per festività. E’ inoltre necessario bloccare la normale maturazione del TFR, impostando la condizione di ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ sulle voci 700 e 705 (non presenti nell’elenco delle Voci Fisse). Precisiamo che le voci 11M e 11N possono essere utilizzate soltanto nel caso in cui siano espressamente previste dalle disposizioni applicabili ai dipendenti gestiti.

Aprile 2011
(acred428)
ASSOGGETTAMENTO INDENNITA' TRASFERTISTI

E' stato predisposto un ulteriore automatismo in merito al trattamento previdenziale e fiscale delle voci di trasferta, che consente di rendere esente il 50% delle indennità erogate ai dipendenti trasfertisti, sia ai fini previdenziali che fiscali (ovviamente tale trattamento è applicabile soltanto nei casi previsti dalla normativa).
Ricordiamo che le voci di indennità di trasferta, unitamente alle corrispondenti voci di esenzione, si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.2 ‘Rimborsi e Trasferte’. L’esenzione al 50% può essere attivata selezionando l’opzione ‘riduce la parte esente: 50%’, sulle voci di esenzione (077 / 078 / 087 / 088).

Marzo 2011
(acred427)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Voci Fisse a livello di ditta o di dipendente, a partire dall’anno di competenza 2011.

  • E.D.R. riportato nella parte alta del cedolino : sono disponibili 2 diverse voci, sostitutive rispettivamente del contributo Ente Bilaterale (voce 01A) e dell’assistenza sanitaria integrativa (voce 01B). Entrambe le voci vengono sommate nel totale degli elementi retribuitivi e producono quindi un effetto su tutte le gestioni contrattuali (retribuzione del mese, straordinari e maggiorazioni, assenze retribuite, ecc.); ovviamente sono incluse nella retribuzione utile per il Tfr e nella retribuzione di riferimento per le indennità Inps. Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al nuovo punto 1.1 (‘Elementi della Retribuzione’).

  • E.D.R. riportato nella parte centrale del cedolino : sono disponibili 2 diverse voci, sostitutive rispettivamente del contributo Ente Bilaterale (voce 12A) e dell’assistenza sanitaria integrativa (voce 12B). Entrambe le voci sono incluse nella retribuzione utile per il Tfr e nella retribuzione di riferimento per le indennità Inps. Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al nuovo punto 2.1 (‘Indennità e Maggiorazioni’).

  • Contributi altri enti per collaboratori : sono state predisposte le voci 55E ‘Altri Enti: contributo complessivo ditta + collaboratore’ e 55F ‘Altri Enti: contributo collaboratore’. Le nuove voci effettuano il calcolo del contributo considerando l’imponibile previdenziale dei collaboratori ed applicando l’aliquota indicata nel campo Quantità di ciascuna voce. E’ possibile impostare un massimale su base mensile (riportato sulla voce 55F, ma applicato anche sulla 55E): in tal caso, l’imponibile sul quale viene calcolato il contributo risulta limitato al massimale. Precisiamo che le voci sopra indicate sono rese automaticamente esenti da Irpef : in particolare, il contributo a carico dell'azienda non produce alcun effetto sull’imponibile fiscale, mentre quello a carico del collaboratore viene dedotto dallo stesso imponibile (al pari dei contributi Inps). Le nuove voci possono essere selezionate dall’elenco delle Voci Fisse al punto 5.4 ‘Lavoro Autonomo – Gestione Inps e altri enti’, oppure dall’elenco delle Variazioni Mensili al corrispondente al punto 6.4.

Gennaio 2011
(acred419)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, a partire dall’anno di competenza 2011.

  • Straordinari e Maggiorazioni : sono state aggiunte ulteriori voci di straordinario e maggiorazione, con l’indicazione libera della percentuale di maggiorazione. Le nuove voci (3 per ciascuna tipologia) possono essere utilizzate su tutti i contratti, tenendo conto che il calcolo viene effettuato sulla base della quota oraria contrattuale. Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al nuovo punto 2.2 (‘Voci non Contrattuali’).

  • Indennità Orarie o Giornaliere : sono state aggiunte due nuove serie di voci di indennità orarie o giornaliere, rispettivamente incluse ed escluse dal Tfr. Le voci 08L / 08N / 08P risultano incluse nel Tfr, mentre le voci 08M / 08Q / 08R risultano escluse dal Tfr. Su tutte le nuove voci, il calcolo viene effettuato moltiplicando il numero di ore o giorni, indicato nel campo Quantità, per il valore orario o giornaliero, indicato nel campo Importo Unitario. Quest’ultimo valore deve essere indicato in millesimi di Euro (importo in Euro moltiplicato per 1.000). Le nuove voci si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al nuovo punto 3.1 (‘Somme da Erogare’).

  • Ritenute sul netto : sono state aggiunte le voci 77L / 77M / 77N / 77P, riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.3 (‘Trattenute varie’). Sulle nuove voci, la trattenuta viene calcolata moltiplicando il numero di ore o giorni, indicato nel campo Quantità, per il valore orario o giornaliero, indicato nel campo Importo Unitario. Quest’ultimo valore deve essere indicato in millesimi di Euro (importo in Euro moltiplicato per 1.000).

  • Contributi assistenza sanitaria integrativa : sono state predisposte le voci 57E / 57F per la gestione dei contributi dovuti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, in aggiunta alla preesistente voce 578. Le nuove voci prevedono l’indicazione della somma a carico dell’azienda (57E) ed anche dell’eventuale quota a carico del dipendente (57F). La voce 57E, analogamente alla voce 578, viene automaticamente assoggettata al contributo di solidarietà. Le nuove voci sono state riportate nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’ (nuovo), unitamente alle voci preesistenti relative alle stesse gestioni.

  • Esenzione da contributo di solidarietà : è stata predisposta la voce 81A, da utilizzare per ottenere l’esenzione, dal contributo di solidarietà, delle somme a carico dell’azienda versate agli Enti Bilaterali o ai fondi di assistenza sanitaria integrativa. La voce 81A si trova nell’elenco delle Voci Fisse al nuovo punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’ e consente di indicare la percentuale di esenzione, dal contributo di solidarietà, delle somme a carico azienda (nel caso non venga indicata la percentuale, viene reso esente il 100%). Relativamente all’assoggettamento a solidarietà, vedere anche quanto riportato nella Nota in calce al presente paragrafo.

  • Formazione in CIG : è stata predisposta la voce 46G, riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2 (‘Assenze indennizzate’). La voce 46G deve essere utilizzata per gestire l’incentivo spettante al dipendente in caso di partecipazione ai progetti di formazione o riqualificazione (messaggio Inps n.20810 del 6/08/10). Sulla nuova voce deve essere indicato il numero di ore utili per l’incentivo: quest’ultimo viene calcolato come un’integrazione al 100% della retribuzione spettante per le ore indicate, applicando il criterio della "lordizzazione" all’indennità CIG relativa alle stesse ore. L’incentivo viene quindi assoggettato alle sole contribuzioni minori (riportate sulla nuova voce 51G nel Dettaglio del cedolino) ed indicato negli appositi campi previsti sulla denuncia UniEmens (servizio ‘UniEmens – Dati Particolari’, sezione ‘Formazione CIG’).

  • Riduzione CIG in deroga : è stata predisposta la voce 81G, riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 1.2 (‘Assenze indennizzate’) e nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.1 (‘Contributi e varie Inps’). La voce 81G deve essere utilizzata per ridurre il valore della CIG in deroga, in caso di proroga oltre il primo anno (messaggio Inps n.20024 del 30/07/10). La nuova voce può essere indicata sulle Variazioni Mensili oppure sulle Voci Fisse, in quanto produce il suo effetto soltanto in caso di pagamento della CIG (compreso l’eventuale anticipo nel mese di fruizione). In presenza della voce 81G, l’indennità CIG viene automaticamente ridotta della percentuale indicata nel campo Quantità della voce. Inoltre, la CIG conguagliata sulla denuncia UniEmens viene riportata sui codici G801 / G803 / G804 (servizio ‘UniEmens – Prestazioni’, sezione ‘CIG Straordinaria’) e viene indicato il codice corrispondente nella parte relativa ai dati statistici.

Nota: Le somme a carico dell’azienda, dovute agli Enti Bilaterali o ai fondi di assistenza sanitaria integrativa, sono sempre state assoggettate automaticamente al contributo di solidarietà, con la sola eccezione del contributo ente bilaterale gestito tramite la voce 786. Ricordiamo che la voce 786 viene elaborata automaticamente, sui contratti del commercio e del turismo, nel caso in cui risulti selezionata l’opzione ‘Enti Bilaterali’ nel campo ‘Contributi Contrattuali’, sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’. In alternativa, la stessa gestione può essere ottenuta utilizzando le voci 78A / 78B, con l’effetto di assoggettare automaticamente a solidarietà il contributo a carico dell’azienda.
Segnaliamo che, dal mese di gennaio 2011, anche la voce 786 viene automaticamente assoggettata al contributo di solidarietà, limitatamente alla parte a carico dell’azienda. Ovviamente, la voce 786 può essere resa esente dal contributo di solidarietà, utilizzando la nuova voce 81A come sopra descritto.

Novembre 2010
(acred415)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, a partire dall’anno di competenza 2010.

  • Ritenute sindacali : è stata aggiunta la voce 78J, analoga alla voce 785 (calcolo su paga base e contingenza). Sulla voce 78J la trattenuta viene determinata in percentuale su paga base e contingenza rapportate alle ore lavorate nel mese. La voce si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 (‘Contributi e ritenute altri Enti’).

  • Ritenute sul netto : sono state aggiunte le voci 77S / 77T, analoghe alla voce 784. Sulla voce 77S la trattenuta viene calcolata moltiplicando le ore (campo Quantità) per la quota oraria contrattuale; è comunque possibile indicare una diversa quota oraria nel campo Importo Unitario, riportando il valore in millesimi di Euro (importo in Euro moltiplicato per 1000). Anche sulla voce 77T la trattenuta viene determinata moltiplicando le ore per la quota oraria contrattuale; in questo caso, nel campo Importo Unitario è possibile indicare un percentuale da applicare al risultato. Le voci si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.3 (‘Trattenute varie’).

  • Somme in diminuzione della retribuzione utile per Tfr : è stata aggiunta la voce 242, per indicare eventuali somme in diminuzione della retribuzione utile per il Tfr. L’importo in diminuzione della retribuzione utile viene determinato moltiplicando le ore, indicate nel campo Quantità, per la quota oraria contrattuale. La voce si trova nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.4 (‘Arretrati di retribuzione’).

Ottobre 2010
(acred414)
NUOVE VOCI DISPONIBILI – CALCOLO IRPEF

Nell’elenco delle Voci Fisse, al punto 4.6 ‘Varie Irpef e Addizionali’, è stata aggiunta la voce 60A ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’. Impostando la voce 60A, si ottiene la previsione dell’imponibile Irpef annuale (ai fini del calcolo mensile dell’Irpef) tenendo conto dell’imponibile effettivamente erogato nei mesi precedenti, esattamente come se si fosse barrata la casella ‘Calcolo mensile su imponibile effettivo’, sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’.
La nuova voce, se impostata sulle Voci Fisse a livello generale, consente di attivare la suddetta modalità di calcolo senza dover barrare la corrispondente casella sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e ANF’.

Settembre 2010
(acred412)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, utilizzabili sui servizi Voci Fisse o Variazioni Mensili.

  • Paga oraria contrattuale : è stata predisposta la voce 03A, tramite la quale è possibile ottenere l’indicazione, sulla busta paga, della retribuzione oraria calcolata sulla base del divisore contrattuale, relativamente ai dipendenti a paga mensilizzata. Il dato in questione è puramente indicativo e viene riportato nella parte centrale del cedolino.
    Nel caso in cui si voglia indicare la retribuzione oraria contrattuale in busta paga, occorre inserire la voce 03A sulle Voci Fisse, operando preferibilmente a livello di contratto; la voce 03A deve essere selezionata dal corrispondente elenco al punto 1.2 ‘Retribuzione Complessiva’.

  • Restituzione indennità di allattamento : è stata predisposta la voce 83A, da utilizzare nel caso in cui si debba restituire all’Inps l’indennità di allattamento erroneamente percepita nei mesi precedenti.
    La voce può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 5.1 (‘Rettifiche Inps’) e viene generata automaticamente in caso di rettifiche effettuate tramite la gestione delle Presenze Differite.
    L’importo da restituire è riportato sul codice ‘E792’, nella sezione Prestazioni del modello UniEmens.
    Sulla nota contabile, l’importo viene indicato in forma di restituzione di indennità a favore dell’Inps (codice movimento 2012501).

  • Restituzione indennità L.104/92 : è stata predisposta la voce 83B, da utilizzare nel caso in cui si debbano restituire all’Inps le indennità L.104/92 erroneamente percepite nei mesi precedenti.
    La voce può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 5.1 (‘Rettifiche Inps’) e viene generata automaticamente in caso di rettifiche effettuate tramite la gestione delle Presenze Differite.
    L’importo da restituire è riportato sul codice ‘E793’, nella sezione Prestazioni del modello UniEmens.
    Sulla nota contabile, l’importo viene indicato in forma di restituzione di indennità a favore dell’Inps (codice movimento 2012502).

  • Restituzione indennità congedo matrimoniale : è stata predisposta la voce 83C, da utilizzare nel caso in cui si debba restituire all’Inps l’indennità per congedo matrimoniale erroneamente percepita nei mesi precedenti.
    La voce può essere selezionata dall’elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 5.1 (‘Rettifiche Inps’) e viene generata automaticamente in caso di rettifiche effettuate tramite la gestione delle Presenze Differite.
    L’importo da restituire è riportato sul codice ‘E794’, nella sezione Dati Particolari del modello UniEmens.
    Sulla nota contabile, l’importo viene indicato in forma di restituzione di indennità a favore dell’Inps (codice movimento 2012503).

Giugno 2010
(acred407)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci per la gestione degli Enti Bilaterali:

  • Ente Bilaterale – Contributo ditta : voci 78C / 78S, analoghe alla preesistente voce 78A. Il criterio di calcolo e di assoggettamento (contributo di solidarietà 10%) corrisponde a quello previsto per la voce 78A.
  • Ente Bilaterale – Contributo dipendente : voci 78D / 78T, analoghe alla preesistente voce 78B. Il criterio di calcolo e di assoggettamento (imponibile Irpef) corrisponde a quello previsto per la voce 78B.

Tutte le voci sopra indicate si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 ‘Altri contributi e ritenute’.
Ricordiamo che le voci relative agli enti bilaterali sono riportate in modo cumulativo sia sulla Nota Contabile che sulle Stampe Accessorie (programma ‘CONTRF24’), distinguendo esclusivamente tra la parte a carico ditta e quella a carico dipendente. A tale proposito, segnaliamo che è stata predisposta anche una stampa dettagliata dei contributi da versare agli Enti Bilaterali, descritta al paragrafo successivo.

Aprile 2010
(acred402)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci per gestire il recupero dei prestiti:

  • Recupero prestiti : voci 78P / 78Q / 78R, in aggiunta alla preesistente voce 796, utilizzabili per i soli lavoratori dipendenti. Il recupero delle somme in questione ha effetto esclusivamente sul netto in busta.

Le voci sopra indicate si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.3 'Trattenute varie'.

Marzo 2010
(acred399)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci per la gestione della trasferta all'estero:

  • Trasferte estere incluse nel Tfr : voci 06J / 06K, in aggiunta alla preesistente voce 074, utilizzabili per i soli lavoratori dipendenti. Il trattamento previdenziale e fiscale è analogo a quello previsto per la voce 074.
  • Trasferte estere escluse dal Tfr : voci 06L / 06M, in aggiunta alla preesistente voce 084, utilizzabili per i soli lavoratori dipendenti. Il trattamento previdenziale e fiscale è analogo a quello previsto per la voce 084.

Tutte le voci sopra indicate si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.2 'Rimborsi e Trasferte'.
Relativamente al trattamento previdenziale e fiscale delle voci di trasferta all'estero, ricordiamo che viene determinata automaticamente la parte esente, corrispondente ad un importo giornaliero di E. 77,47. Tramite le opzioni disponibili sulle voci 077 / 078 / 087 / 088 (sempre al punto 3.2 dell'elenco voci), è possibile ridurre la parte esente, nei casi previsti dalla normativa vigente (presenza di rimborsi, ecc.).

Giugno 2009
(acred374)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

E' stata predisposta la nuova voce 70E, tramite la quale è possibile ottenere l'indicazione, sulla busta paga, di un dato relativo alla maturazione del TFR. Il dato in questione viene riportato nella parte centrale della busta paga (subito dopo il 'Totale competenze lorde') e può essere scelto tra quelli di seguito elencati:

  • Quota di Tfr effettivamente maturata, al netto del recupero contributivo dello 0,50%;
  • Retribuzione utile per il calcolo della quota di Tfr effettivamente maturata; occorre tenere presente che, in caso di cessazione nel mese con meno di 14 giorni utili ai fini del Tfr, la retribuzione considerata per il calcolo della quota di Tfr corrisponde all'importo delle sole mensilità aggiuntive (o di altre somme extra-mensili) erogate.

Ricordiamo che NON esiste l'obbligo di indicare, sul Libro Unico, la quota di Tfr maturata o la corrispondente retribuzione utile: consigliamo quindi di utilizzare la voce 70E soltanto se la suddetta indicazione è espressamente richiesta dall'azienda o dal dipendente. In tale ipotesi, occorre inserire la voce 70E sulle Voci Fisse, a livello di dipendente / ditta / contratto, selezionandola dal corrispondente elenco al punto 2.3 'Maturazione Ratei'. Nel caso in cui venga scelto di indicare la quota di Tfr, nel campo Quantità della voce 70E viene riportato il valore '1'; se, invece, viene selezionata la retribuzione utile, nel campo Quantità viene riportato il valore '2'; precisiamo che non è possibile attivare entrambe le opzioni.

Marzo 2009
(acred364)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, utilizzabili sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse.

  • Straordinari e Maggiorazioni : sono state aggiunte tre serie di voci di straordinario e maggiorazione con l'indicazione libera della percentuale di maggiorazione. Le nuove voci possono essere utilizzata su tutti i contratti; il calcolo viene effettuato sulla base della quota oraria contrattuale. Tali voci si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al nuovo punto 2.2 ('Voci non Contrattuali').

  • Premi su tredicesima o quattordicesima mensilità : sono state aggiunte le voci 47E / 47F / 47G / 47H, gestite in modo analogo alle voci 052 / 053 / 11A / 11B. Le nuove voci possono essere utilizzate per la gestione automatica di eventuali premi da corrispondere in occasione della tredicesima o quattordicesima mensilità. Inserendo le nuove voci sulle Voci Fisse ed indicando il valore "base" del premio nel campo Importo Unitario, viene automaticamente calcolato ed erogato il premio spettante a condizione che, sulla stessa busta paga, risulti presente almeno una mensilità aggiuntiva (voci 478 / 479): in tal caso, il valore "base" del premio viene proporzionato al numero di ratei erogati sulla mensilità aggiuntiva. In alternativa, è possibile ottenere l'erogazione dell'intero valore indicato nel campo Importo Unitario (sempre in presenza delle voci 478 / 479), senza proporzionarlo al numero dei ratei: a tale scopo, occorre indicare il valore '1' nel campo Quantità della voce utilizzata.
    Se viene utilizzata una delle gestioni sopra descritte, segnaliamo che, sulla voce di premio relativa alle mensilità ordinarie (052, 053, ecc.), è consigliabile bloccare l'elaborazione per i soli mesi 13 e 14: in tal modo, sulle buste paga relative alle mensilità aggiuntive si otterrà l'erogazione del premio tramite le nuove voci, mentre sulla busta paga del mese di riferimento (giugno o dicembre) verranno correttamente elaborate sia le nuove voci, sia le preesistenti voci relative alle mensilità ordinarie.
    Tutte le voci relative ai premi si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.1 ('Somme da erogare').

  • Indennità Ente Bilaterale : è stata predisposta la voce 84A ('Indennità Ente Bilaterale'), da utilizzare per anticipare, da parte del datore di lavoro, le prestazioni erogate dall'ente in questione. La voce si trova nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 5.4 ('Varie Inps e altri Enti').

  • Indennità Cassa Edile : è stata predisposta la voce 57A ('Indennità Cassa Edile') da utilizzare per erogare, in busta paga, la CIG spettante agli apprendisti. La voce si trova nell'elenco delle Variazioni Mensili al paragrafo 5.4 ('Varie Inps e altri Enti').

  • Contributi altri enti : sono state aggiunte le voci 56A / 56B / 56C, analoghe alla voce 569 ('Altri Enti: contributo ditta + dipendente'), oltre alle voci 56D / 56E / 56F, analoghe alla voce 570 ('Altri Enti: contributo dipendente'). Tutte le nuove voci effettuano il calcolo del contributo applicando, all'imponibile previdenziale Inps, l'aliquota indicata nel campo Quantità. Inoltre, sulle voci 56C / 56F è possibile impostare un limite mensile di esenzione: in tal caso, l'imponibile sul quale viene calcolato il contributo corrisponde alla parte eccedente tale limite. Precisiamo che tutte le voci sopra elencate sono rese automaticamente esenti da Irpef : in particolare, i contributi a carico dell'azienda non producono alcun effetto sull'imponibile fiscale, mentre quelli a carico del dipendente vengono dedotti dallo stesso imponibile (al pari dei contributi Inps).

  • Somme soggette ad Irpef : è stata aggiunta la voce 59G, gestita in modo analogo alla voce 596. La nuova voce prevede l'assoggettamento ad Irpef di un imponibile "virtuale", determinato applicando, all'imponibile Inps, la percentuale indicata nel campo Quantità. La voce 59G può essere utilizzata, ad esempio, per assoggettare ad Irpef una parte dei contributi dovuti ad altri enti, gestiti tramite le voci elencate al paragrafo precedente.

  • Ritenute sul netto : sono state aggiunte le voci 78M / 78N. Sulle nuove voci la trattenuta viene calcolata in percentuale sul netto in busta, escludendo gli Anf, i conguagli da 730 e l'eventuale Tfr erogato. Le voci si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 ('Contributi e ritenute altri Enti').

Gennaio 2009
(acred358)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di gennaio 2009 o da un qualsiasi mese successivo.

  • Ritenute sindacali : sono state aggiunte le voci 78G / 78H, analoghe alla voce 794 (calcolo sul netto), e la voce 78E, analoga alla voce 785 (calcolo su paga base e contingenza). Sulla voce 78E la trattenuta viene determinata in percentuale su paga base, contingenza e ratei di tredicesima o quattordicesima erogati nel mese. Sulle voci 78G / 78H la trattenuta viene calcolata sul netto in busta, escludendo gli Anf, i conguagli da 730 e l'eventuale Tfr erogato. Le voci si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 ('Contributi e ritenute altri Enti').

  • Ente Bilaterale : sono state aggiunte le voci 78A / 78B, analoghe alla voce 786. Sulle nuove voci occorre indicare la percentuale a carico ditta (voce 78A) ed a carico dipendente (voce 78B), tramite il servizio Voci Fisse. La trattenuta è effettuata su tutte le mensilità contrattuali (13 o 14). Il contributo a carico ditta viene assoggettato automaticamente al contributo di Solidarietà, riportato sulla voce 836 (codice 'M980' sul modello DM10). Le voci si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 ('Contributi e ritenute altri Enti').

  • Esenzione Trasferte : sono state aggiunte delle opzioni per modificare l'esenzione previdenziale e fiscale delle voci di Trasferta. Tale riduzione è necessaria nel caso in cui vengano contestualmente erogati i rimborsi spese per vitto o alloggio (riduzione di 1/3), oppure il rimborso spese totale (riduzione di 2/3). Ricordiamo che l'esenzione piena viene applicata automaticamente e corrisponde ad E. 46,48 giornalieri per le trasferte in Italia e ad E. 77,47 giornalieri per le trasferte all'Estero. Se si intende applicare un'esenzione ridotta, occorre selezionare una delle nuove opzioni riportate nell'elenco delle Variazioni Mensili, al punto 3.2 ('Rimborsi e Trasferte'). L'opzione '1/3' porta l'esenzione ad un valore giornaliero di E. 30,99 per l'Italia ed E. 51,65 per l'Estero, mentre l'opzione '2/3' determina un'esenzione giornaliera ad E. 15,49 per l'Italia ed E. 25,82 per l'Estero. L'opzione selezionata viene riportata sulle voci 077 / 078 (trasferta inclusa nel Tfr), oppure sulle voci 087 / 088 (esclusa dal Tfr).

Ottobre 2008
(acred351)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, utilizzabili sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse.

  • Indennità Orarie o Giornaliere : sono state aggiunte due serie di voci "parallele" alle voci 036 / 037 / 038 / 039. Sulla serie di voci 08A / 08B / 08C / 08D il calcolo viene effettuato sulla base della quota oraria o giornaliera contrattuale (la quota giornaliera corrisponde alla quota oraria moltiplicata per il numero di ore medie giornaliere); è comunque possibile indicare una diversa quota nel campo Importo Unitario, riportando il valore in millesimi di Euro. Sulla serie di voci 08E / 08F / 08G / 08H è invece necessario indicare la quota oraria o giornaliera, impostando un valore in Euro (2 cifre decimali) nel campo Importo Unitario. Su entrambe le nuove serie di voci, per ottenere l'elaborazione è necessario indicare il numero di ore o giorni nel campo Quantità; in questo senso, le nuove voci differiscono dalle voci 036 / 037 / 038 / 039 (ricordiamo che queste ultime fanno automaticamente riferimento alle ore o ai giorni lavorati nel mese, se non viene indicato niente nel campo Quantità).

  • Premi di Produttività : sono state aggiunte le voci 11A / 11B, gestite in modo analogo alle voci 052 / 053. Tuttavia, le voci 11A / 11B vengono automaticamente assoggettate a detassazione D.L. 93/08, nel caso in cui la voce 48C sia stata inserita, senza alcun importo o opzione, sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse (vedere Detassazione decreto Legge 93/2008 ).

  • Trasferte : sono state aggiunte le voci 06A / 06B / 06C / 06D, analoghe alle voci di trasferta 075 / 085, utilizzabili per i soli lavoratori dipendenti. Tramite le nuove voci è possibile inserire diversi tipi di trasferta, ciascuno con un proprio valore giornaliero, sulla stessa busta paga. Il trattamento previdenziale e fiscale delle nuove voci di trasferta è analogo a quello previsto per le voci 075 / 085 (ricordiamo che vengono determinate automaticamente le eventuali somme imponibili in caso di importi giornalieri superiori a E. 46,48).

  • Rimborsi Chilometrici : per i lavoratori dipendenti sono state aggiunte le voci 05A / 05B, analoghe alla voce 057, mentre per i collaboratori sono state aggiunte le voci 05C / 05D, analoghe alla voce 058. Inoltre, su tutte le voci sopra elencate, comprese le preesistenti 057 / 058, nel campo Importo Unitario è stata prevista una doppia possibilità: il valore della quota chilometrica può essere indicato in Euro (come avveniva in precedenza) OPPURE in millesimi di Euro; in quest'ultimo caso, occorre moltiplicare per 1.000 il valore espresso in Euro ed indicare l'importo risultante. Ad esempio: se la quota per chilometro corrisponde a E. 0,54321 , nel campo Importo Unitario è possibile indicare 0,54 (valore in Euro) oppure 543,21 (valore in millesimi di Euro). Ovviamente, l'indicazione in millesimi di Euro porta ad un risultato più preciso sul totale del rimborso. Resta inteso che, nel campo Quantità delle voci in questione, deve essere indicato il numero di chilometri.

  • Rimborsi già Erogati : è possibile utilizzare tutte le voci di rimborso disponibili, sia a piè di lista che chilometrico, anche per indicare le somme rimborsate extra busta paga (ricordiamo che tale indicazione è richiesta dalla normativa relativa al Libro Unico del Lavoro). Nel caso in cui i rimborsi indicati sul cedolino siano già stati corrisposti in tutto o in parte, occorre utilizzare le nuove voci 77A (dipendenti) o 77B (collaboratori) nella seguente modalità: se le somme già rimborsate costituiscono solo una parte del totale, sulle voci 77A / 77B deve essere indicato il valore già rimborsato (campo Importo Totale); se, invece, tutti i rimborsi risultano già corrisposti, è sufficiente inserire le voci 77A / 77B senza alcun importo. Le voci in questione possono essere inserite sulle Variazioni Mensili oppure sulle Voci Fisse; nel secondo caso, è possibile operare anche a livello di ditta, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Precisiamo che l'inserimento sulle Voci Fisse risulta particolarmente utile nel caso in cui l'azienda eroghi abitualmente i rimborsi al di fuori della busta paga (ovviamente le voci 77A / 77B producono il loro effetto solo in presenza delle altre voci di rimborso). Sul cedolino, le somme già rimborsate vengono escluse dal netto in busta. Sulla nota contabile, le stesse somme sono riportate su un apposito movimento, in aggiunta al normale movimento previsto per l'indicazione dei rimborsi, utilizzando il conto 'Dipendenti c/retribuzioni' in dare e 'Conto anticipi' in avere.

  • Retribuzioni in Natura (fringe benefit) : sono state predisposte le voci 06H / 06E per inserire i buoni pasto o altre forme di retribuzioni in natura erogate su base giornaliera, relativamente ai lavoratori dipendenti. In particolare, sulla voce 06H deve essere indicata la parte non imponibile, mentre sulla voce 06E è possibile inserire l'eventuale parte imponibile. Su entrambe le voci è sufficiente indicare il valore giornaliero (campo Importo Unitario): il calcolo viene effettuato automaticamente sulla base dei giorni effettivamente lavorati nel mese; se necessario, è possibile inserire un diverso numero di giorni (campo Quantità). Inoltre, sono state aggiunte le voci 06F (dipendenti) e 06G (collaboratori) per inserire ulteriori retribuzioni in natura che prevedono l'indicazione di un importo mensile. Le voci 06F / 06G possono essere utilizzate con modalità analoghe a quelle già previste per la voce 063: le somme imponibili vanno indicate nel campo Importo Totale, mentre eventuali somme non imponibili possono essere indicate nel campo Importo Unitario.

Le nuove voci utilizzabili per i lavoratori dipendenti si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili ai punti 3.1 ('Somme da erogare') e 3.2 ('Rimborsi e trasferte'), oltre che nell'elenco delle Voci Fisse ai punti 2.1 ('Indennità e maggiorazioni') e 2.2 ('Retribuzioni in natura'). Le voci utilizzabili per i collaboratori si trovano al paragrafo 'Lavoro Autonomo - Collaboratori', accessibile sia dalla Variazioni Mensili (punto 6.1) che dalle Voci Fisse (punto 5.1).

Aprile 2002
(paghe109)
INDENNITA’ ORARIE E GIORNALIERE

Sono state predisposte quattro nuove voci nella parte centrale del cedolino : 036 ‘Indennità Oraria inclusa nel Tfr’, 037 ‘Indennità Oraria esclusa dal Tfr’, 038 ‘Indennità Giornaliera inclusa nel Tfr’, 039 ‘Indennità Giornaliera esclusa dal Tfr’.
Tutte le voci possono essere indicate sia sulle Voci Fisse (elenco relativo a Indennità e Maggiorazioni), sia sulle Variazioni Mensili (elenco relativo a Somme da Erogare).
In particolare, sulle Voci Fisse possono essere indicati i valori orari o giornalieri : in tale ipotesi, per ogni mese elaborato viene effettuato il calcolo sulla base delle ore o dei giorni effettivamente lavorati (escludendo quindi le festività e le assenze retribuite o non retribuite). In alternativa, è possibile inserire sulle Variazioni Mensili il numero di ore o di giorni a cui fare riferimento per il calcolo. Nel caso in cui anche il valore orario o giornaliero sia variabile, è possibile impostarlo sulle Variazioni Mensili invece che sulle Voci Fisse. Ovviamente, è sempre possibile inserire direttamente l’importo da erogare (campo Importo Totale), in sostituzione delle modalità di calcolo illustrate in precedenza.
Anche le voci delle indennità orarie e giornaliere possono essere personalizzate, per quanto riguarda la descrizione da riportare sul cedolino. Si tratta comunque di voci retributive imponibili sia ai fini previdenziali che fiscali.

Aprile 2002
(paghe109)
EROGAZIONE LIBERALE NON IMPONIBILE

E' stata predisposta una nuova voce relativa alle erogazioni liberali per festività o ricorrenze : 134 'Erogazione Liberale non imponibile', presente sull'elenco delle Variazioni Mensili nella parte relativa alle Indennità e Maggiorazioni.
Tale voce è esente sia ai fini previdenziali che fiscali e viene automaticamente riportata nelle Annotazioni del Modello CUD (a partire dall'anno di competenza 2002).