LAVORO INTERMITTENTE

Giugno 2022
(acred828)
LAVORATORI INTERMITTENTI – CALCOLO FESTIVITA’

Con l’aggiornamento di maggio 2022 Acred826, è stata rilasciata una modifica in merito al calcolo delle festività (voce 115) per i lavoratori intermittenti. A seguito di successive richieste, con il presente aggiornamento viene ulteriormente modificato il calcolo delle festività per gli intermittenti: a partire dal mese di giugno, la voce 115 viene calcolata considerando, per ogni giorno festivo (codice ‘F1’), la retribuzione mensile rapportata alla percentuale di lavoro del mese (voce 032) divisa per 26.

Come indicato nell’aggiornamento Acred826, il calcolo della voce 115 viene effettuato in relazione alle giornate festive non lavorate, contraddistinte dal codice ‘F1’ sul calendario mensile: se, per gli intermittenti, le giornate in questione vengono cancellate dal calendario, la voce 115 non viene elaborata.
Nel caso in cui si ritenga opportuno non erogare mai alcuna retribuzione, agli intermittenti, per le festività non lavorate, è possibile bloccare il calcolo automatico delle suddette festività nel caso in questione. A tale scopo, occorre indicare la voce F02 sulle Voci Fisse, con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario. La voce F02 ha effetto soltanto sui lavoratori intermittenti e, quindi, può essere inserita a qualsiasi livello (generale, contratto, ditta, dipendente). E’ possibile selezionarla dall’elenco delle voci al nuovo punto 2.1.4 ‘Festività’ (viene riportato ‘1’ nel campo Importo Unitario). Una volta impostata la suddetta voce, non è più necessario cancellare le festività (codice ‘F1’) dal calendario mensile.
Ricordiamo che la voce F02 consente anche di attivare la maturazione del Tfr, sempre per i lavoratori intermittenti, senza tenere conto della durata del rapporto di lavoro (aggiornamento di novembre 2021 Acred807). Se la voce F02 è già stata utilizzata a tale scopo (in tal caso è presente il valore ‘1’ nel campo Quantità), la nuova opzione relativa alla festività (valore ‘1’ nel campo Importo Unitario) deve essere aggiunta sulla voce già presente, senza inserirla di nuovo.

Maggio 2022
(acred826)
LAVORATORI INTERMITTENTI – CALCOLO FESTIVITA’

A seguito di alcuni segnalazioni e relativi approfondimenti, è stato modificato il pagamento delle festività per i lavoratori intermittenti (“a chiamata”). A decorrere dal mese di maggio 2022, le ore medie giornaliere da considerare per retribuire le festività, vengono calcolate dividendo le ore lavorate per le giornate lavorate nel mese.
Precisiamo che la modifica riguarda la voce 115, elaborata automaticamente per il pagamento delle giornate contraddistinte dal codice ‘F1’ sul calendario mensile: se, per gli intermittenti, le giornate in questione vengono cancellate dal calendario, la voce 115 non viene elaborata (indipendentemente dalla presente modifica).

Aprile 2020
(acred757)
PREMIO LAVORO IN SEDE – INTERMITTENTI

Per i lavoratori intermittenti, è stata predisposta un’apposita modalità di calcolo del premio per lavoro in sede.
Come indicato nell’aggiornamento Acred754 del 22/04/2020, il premio viene determinato in riferimento alle presenze del mese di marzo, rapportando (su base oraria o giornaliera) il periodo lavorato a quello lavorabile.
Nel caso dei lavoratori intermittenti, l’orario lavorabile viene determinato come per gli altri dipendenti, ossia rilevando (a seconda del criterio prescelto) le ore o i giorni presenti sulla finestra ‘Orario lavorabile’. Considerando che, per i lavoratori intermittenti, su tale finestra viene generalmente inserito l’orario di lavoro svolto, il premio risultante corrisponderà sempre al valore intero (100 euro), anche nel caso di un solo giorno di lavoro. Pur tenendo presente che si tratta dello stesso principio che viene applicato ai lavoratori con orario part-time, tale risultato appare quantomeno dubbio.

Con il presente aggiornamento, abbiamo perciò predisposto un’opzione apposita per i lavoratori intermittenti, tramite la quale è possibile calcolare il premio in proporzione alla stessa percentuale applicata alla retribuzione del mese di marzo. Ricordiamo che tale percentuale corrisponde al rapporto tra l’orario effettivo dell’intermittente e l’orario lavorabile del full-time (in caso di paga mensilizzata) oppure il coefficiente contrattuale (in caso di paga oraria).
Per impostare il suddetto criterio di calcolo, occorre indicare la voce 6BB sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 4.6 ‘Varie Irpef e addizionali’, in corrispondenza dell’opzione ‘Calcolo intermittenti in percentuale’ (in tal modo, viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Totale). Precisiamo che la voce 6BB può anche essere inserita a livello generale, in quanto ha effetto esclusivamente sugli intermittenti (vengono considerati i dipendenti che, nel mese di marzo, avevano il codice ‘60’ nel campo Situazione Contributiva). La percentuale retributiva, rilevata dalla voce 032 del cedolino di marzo, viene utilizzata per determinare il premio da erogare (quest’ultimo è riportato sulla voce 6BE).
Rimane quindi all’Utente la scelta di adottare il suddetto criterio di calcolo per i lavoratori intermittenti.

Febbraio 2019
(acred715)
LAVORO INTERMITTENTE – CONTROLLO GIORNATE

Con l’aggiornamento di ottobre 2018 Acred704, è stata rilasciata la voce 47R, che consente di attivare una segnalazione automatica, sui lavoratori intermittenti, al superamento del limite di 400 giornate lavorate nell’ultimo triennio.

Ricordiamo che, per attivare la suddetta segnalazione, è sufficiente impostare la voce 47R sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto (escludendo i contratti per i quali non è previsto il suddetto limite di 400 giornate).

Segnaliamo che, sulla voce 47R, è anche possibile impostare un diverso numero di giornate oltre il quale deve essere emessa la suddetta segnalazione. A tale scopo, è sufficiente indicare il numero limite delle giornate per emettere la segnalazione, riportandolo nell’apposito campo previsto in corrispondenza della voce 47R (elenco Voci Fisse, punto 2.4 ‘Indicazioni su stampe’ – il numero indicato viene riportato nel campo Importo Unitario).
La suddetta indicazione può essere utilizzata, in particolare, nel caso in cui si preferisca ottenere la segnalazione con sufficiente anticipo rispetto al raggiungimento delle 400 giornate.

Dicembre 2018
(acred707)
LAVORO INTERMITTENTE – CONTROLLO GIORNATE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2018 Acred704, è stata rilasciata la voce 47R, che consente di attivare un controllo automatico, per i lavoratori intermittenti, sul numero di giornate lavorate nell’ultimo triennio.

A partire dal mese di dicembre 2018, nel conteggio delle giornate effettuato dalla voce 47R, vengono automaticamente esclusi i giorni di festività retribuita (non lavorata) riportati sulla voce 115. Ovviamente, tali festività risultano escluse anche nel caso in cui non vengano retribuite, annullando la sigla della festività (‘F1’) sul calendario mensile.

Ottobre 2018
(acred704)
LAVORO INTERMITTENTE – CONTROLLO GIORNATE

Dal mese di ottobre 2018, per i lavoratori intermittenti è possibile attivare un controllo automatico sul numero di giornate lavorate nell’ultimo triennio, per ottenere un’apposita segnalazione al momento dell’elaborazione del cedolino.

Per ottenere la suddetta segnalazione, è sufficiente impostare la nuova voce 47R sul servizio Voci Fisse, operando a livello di contratto o, se si preferisce, di ditta (in entrambi i casi, barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La nuova voce NON deve essere indicata sui contratti per i quali non è prevista la limitazione di 400 giornate (esempio: turismo).
La voce 47R totalizza, per i soli lavoratori intermittenti, le giornate lavorate relative al mese corrente ed ai 35 mesi precedenti. Nel caso in cui si ritenga corretto considerare, per il suddetto controllo, anche le giornate di assenza per ferie, permessi, malattia e infortunio, occorre indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.

Attivando la voce 47R, al momento dell’elaborazione e/o della stampa del cedolino viene emessa un’apposita segnalazione, nel caso in cui risulti superato il limite di 400 giornate. La segnalazione non è bloccante ed è riportata sia sul servizio ‘Cedolini – Elaborazione’, sia sulla stampa ‘Segnalazioni’ prodotta dalle procedure Elaborazione / Stampa Mensile Ditte, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento Acred703 del 27/09/2018.

Inoltre, tramite un’ulteriore voce, è possibile riportare sulla stampa del cedolino il numero delle giornate lavorate nel triennio, calcolate tramite la voce 47R. A tale scopo, occorre indicare sulle Voci Fisse anche la voce 4RR: in tal modo, il numero delle giornate verrà riportato nella parte centrale del cedolino.

Entrambe le voci si trovano nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.4 ‘Indicazioni su stampe’, con le opzioni previste.

ATTENZIONE: In caso di elaborazione di più cedolini relativi allo stesso mese, il numero delle giornate viene determinato correttamente, su ciascun cedolino, soltanto se viene effettuata una “doppia elaborazione” (analogamente a quanto previsto per ottenere la gestione dell’imponibile fiscale unico). In pratica, se per un dipendente si devono elaborare due o più cedolini relativi allo stesso mese, occorre elaborare due volte il mese interessato, sul servizio ‘Cedolini – Elaborazione’.

Settembre 2018
(acred703)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Con effetto dal mese di settembre, sono state predisposte le nuove voci di seguito descritte:

  • Rimborsi spese documentate: voci 05R / 05S / 05T / 05U, che prevedono la stessa gestione della voce 056 (‘Rimborso a piè di lista’), ossia rimangono escluse dagli imponibili previdenziale e fiscale. Le nuove voci si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.2 ‘Rimborsi e trasferte’ e possono essere utilizzate per dettagliare maggiormente i rimborsi, sulle buste paga dei dipendenti. Precisiamo che, in combinazione con le nuove voci, è possibile utilizzare anche la voce 77A (‘Rimborsi già corrisposti’), secondo le stesse modalità previste per la voce 056 e per i rimborsi chilometrici. Sulla nota contabile, le nuove voci di rimborso vengono riportate sullo stesso rigo dei rimborsi spese relativi ai dipendenti.

  • Forza aziendale intermittenti: per quanto riguarda i lavoratori intermittenti, è stata predisposta la voce 47Q, tramite la quale viene considerata la media (anziché la somma) delle ore dell’ultimo semestre, ai fini della forza aziendale. A tale proposito ricordiamo che, con l’aggiornamento di marzo 2017 Acred641, è stato predisposto il particolare calcolo della forza aziendale previsto per i lavoratori intermittenti, a seguito del messaggio Inps n. 1092/2017, il quale indicava di adottare il criterio descritto nella circolare Inps n. 17/2006. Secondo quest’ultima circolare, per calcolare la forza aziendale di un lavoratore intermittente, occorre considerare il totale delle ore svolte nel semestre precedente, dividendolo per il coefficiente contrattuale (mensile). Come segnalato nell’aggiornamento Acred641, il risultato di tale calcolo è che, dopo N mesi di impiego, un lavoratore intermittente “pesa” sulla forza aziendale come N dipendenti che svolgono il suo stesso orario (dove N può arrivare ad un massimo di 6).
    A seguito delle richieste pervenuteci da diversi Utenti, abbiamo previsto la possibilità di adottare un diverso criterio di calcolo della forza aziendale per gli intermittenti, facendo riferimento alla media delle ore svolte nel semestre, anziché al totale delle stesse ore. Per fare riferimento alla suddetta media, è sufficiente inserire la voce 47Q sulle Voci Fisse (operando a livello generale, oppure di contratto o di ditta, se lo si ritiene più opportuno), selezionandola dall’elenco delle voci al punto 3.1 ‘Altre gestioni Inps’. Ovviamente, rimane una facoltà dell’Utente decidere se utilizzare il calcolo della media delle ore dell’ultimo semestre (impostando la voce 47Q), oppure fare riferimento al totale delle stesse ore (senza impostare la voce 47Q).

Luglio 2018
(acred696)
MATURAZIONE RATEI – RETTIFICA

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acre694 del 18/07/2018, è stata rilasciata una modifica al criterio di maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive per i lavoratori intermittenti, su tutti contratti gestiti.

A seguito di successive segnalazioni e verifiche, sono stati individuati alcuni errori su determinati contratti interessati da tale modifica. Con il presente aggiornamento, rilasciamo le correzioni necessarie, relative ai seguenti contratti:

  • rateo di ferie (voce 141), sui contratti Chimici industria (058), Laterizi industria (059), Metalmeccanici Confapi (061), Istituti socio-assistenziali Agidae (079);
  • rateo di permessi (voce 161), sui contratti Cinematografi (110), Tessili Confapi (132).

Nel caso in cui, per i contratti sopra elencati, siano già state elaborate le buste paga di luglio, occorre rielaborarle.

Luglio 2018
(acred694)
LAVORO INTERMITTENTE – MATURAZIONE RATEI

Dal mese di luglio 2018, a seguito di alcuni approfondimenti, per i lavoratori intermittenti è stato uniformato il criterio di maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive, tra i vari contratti gestiti.
In particolare, i ratei in questione maturano sempre ed esclusivamente in proporzione all’orario “lavorabile” di ogni mese (ricordiamo che si tratta dell’orario gestito sulla finestra ‘Orario lavorabile’, sul servizio Variazioni Mensili).

Come in precedenza, dall’orario del lavoratore intermittente si ricava una percentuale analoga a quella prevista per il part-time, riportata nel campo Quantità della voce 032. Tale percentuale corrisponde alla proporzione tra l’orario del lavoratore intermittente e l’orario previsto per il full-time (in caso di paga mensilizzata) oppure il coefficiente contrattuale (in caso di paga oraria). La suddetta percentuale veniva già considerata, in generale, per la maturazione dei ratei degli intermittenti. Inoltre, su alcuni contratti (Commercio / Turismo) i ratei venivano automaticamente bloccati in caso di elaborazione del cedolino senza che il lavoratore intermittente avesse svolto alcun orario.

A seguito del presente aggiornamento, per i lavoratori intermittenti di tutti i contratti, la maturazione dei ratei di ferie, permessi e mensilità aggiuntive avviene esclusivamente in base alla suddetta percentuale, senza alcun controllo in merito al numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese. I ratei, quindi, maturano anche nel caso in cui l’assunzione o la cessazione siano avvenute rispettivamente a fine o ad inizio mese (ovviamente in proporzione all’orario del lavoratore intermittente). Alcuni contratti (ad esempio quelli del settore edile) presentano comunque criteri particolari di maturazione dei ratei, che restano validi anche per i lavoratori intermittenti.

Luglio 2017
(acred662)
UNIEMENS – FORZA AZIENDALE INTERMITTENTI

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che, per i soli lavoratori intermittenti e limitatamente al mese di luglio 2017, non veniva effettuato il particolare calcolo della forza aziendale previsto per tale categoria di dipendenti.
Ricordiamo che, per i lavoratori intermittenti, dal mese di marzo 2017 viene effettuato il particolare calcolo della forza aziendale indicato nel messaggio Inps n.1092 del 09/03/2017 (aggiornamento Acred641 del 30/03/2017).

Con il presente aggiornamento, abbiamo rilasciato la correzione necessaria: è quindi opportuno rielaborare le buste paga dei lavoratori intermittenti (occorre tenere presente che il netto in busta e le somme da versare non risentono della suddetta modifica). In alternativa alla rielaborazione, è possibile correggere la forza aziendale sulla denuncia Uniemens (la forza aziendale si trova sul servizio ‘Uniemens – Aziendale’ ed è totalizzata per posizione Inps).

Marzo 2017
(acred641)
UNIEMENS – FORZA AZIENDALE

Abbiamo predisposto il calcolo della “Forza Aziendale” sulla base dei chiarimenti riportati nel messaggio Inps n.1092 del 9/03/2017 e del Documento Tecnico Uniemens versione 3.7 del 23/03/2017.
La modifica interessa, in particolare, il criterio di conteggio dei lavoratori intermittenti: per tali soggetti, l’Inps ha precisato che occorre adottare il criterio indicato nella circolare Inps n. 17/2006 (relativa al DM10).
Secondo tale criterio, ogni lavoratore intermittente deve essere conteggiato, nella forza aziendale, considerando le “ore svolte” nel semestre precedente (più precisamente, si considerano le ore retribuite). Il totale delle ore dell’intero semestre viene rapportato alle ore mensili previste per il full-time (più precisamente, si rapportano al coefficiente contrattuale). Il risultato di tale criterio è che, dopo sei mesi di impiego, un lavoratore intermittente inizia a “pesare” sulla forza aziendale quanto 6 lavoratori part-time che svolgono un orario equivalente.
Il criterio in questione ha suscitato numerosi dubbi, già dalla pubblicazione della circolare relativa al DM10 (vedere aggiornamento di febbraio 2006 Acred277), soprattutto per quanto riguarda il conteggio dei lavoratori intermittenti ai fini dei limiti previsti per l’applicazione della CIG o (più recentemente) del Fondo Integrazione Salariale.

A seguito della precisazione da parte dell’Inps tramite il messaggio sopra citato, con la conseguente modifica del Documento Tecnico Uniemens, il suddetto criterio di calcolo della “Forza Aziendale”, per i lavoratori intermittenti, viene applicato automaticamente: la modifica ha effetto dalla denuncia Uniemens relativa al mese di marzo 2017.
Sempre dal mese di marzo, i lavoratori intermittenti sono conteggiati secondo lo stesso criterio anche nelle stampe di controllo relative al numero di dipendenti in forza (in particolare ‘STADIPEM’ sulle Stampe Accessorie).

Luglio 2015
(acred577)
DENUNCIA UNIEMENS – LAVORATORI INTERMITTENTI

Su richiesta, è stato aggiunto un controllo nella fase di generazione dei dati relativi alla denuncia Uniemens, per quanto riguarda i lavoratori intermittenti. Per tali soggetti, il numero delle settimane utili riportate sulla denuncia viene adesso limitato al numero massimo di settimane intere previste, nel mese, per un corrispondente lavoratore full-time (tale valore è riportato nel campo Quantità della voce 095, visibile nel Dettaglio del cedolino). Precisiamo che la suddetta limitazione ha effetto in presenza di ore lavorate straordinarie, a causa delle quali si otterrebbe un aumento delle settimane utili.
Sebbene non esista una disposizione precisa a riguardo, il programma Inps di controllo dell’Uniemens rileva come errore bloccante (almeno per i lavoratori intermittenti) la situazione in cui il numero di settimane utili supera il numero massimo di settimane intere previste, nello stesso mese, per un dipendente con orario full-time.
Ricordiamo che i lavoratori intermittenti sono identificati dal codice ‘60’ nel campo Situazione Contributiva, sul servizio Dipendente – Inquadramento; informazioni più dettagliate sulla gestione dei lavoratori intermittenti sono riportate al punto 2.5.2 dell’Indice Documentazioni.

Giugno 2015
(acred574)
IRPEF: GIORNI UTILI PER DETRAZIONI

Col presente aggiornamento, è stata predisposta una nuova modalità di calcolo dei giorni utili ai fini della detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati. La nuova modalità di calcolo può essere attivata tramite un’apposita opzione, a partire dall’elaborazione del mese di giugno 2015.
La nuova modalità di calcolo riguarda, in particolare, i lavoratori intermittenti e gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) – comunque, può essere attivata nei casi in cui l’Utente lo ritiene opportuno.
Per attivare la nuova modalità di calcolo, occorre indicare la voce 624 sul servizio Accessori – Voci Fisse, operando a livello di singolo dipendente. La voce 624 deve essere selezionata dall’elenco delle voci disponibili, al punto 4.6 ‘Varie Irpef’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità).
Sui dipendenti per i quali è stata impostata la voce 624 nel modo sopra indicato, il numero di giorni utili per detrazioni viene determinato calcolando il rapporto tra il numero di giorni lavorati o comunque retribuiti (risultanti dal servizio Presenze) ed il numero di giorni lavorabili “teorici” relativi ad un dipendente full-time in forza per l’intero mese (questi ultimi vengono ricostruiti sulla base dell’orario full-time definito sul servizio Accessori – Orario Settimanale). I giorni lavorabili “teorici” sono riportati nel campo Importo Unitario della voce 624, visibile nel Dettaglio del cedolino.
Se, per qualsiasi motivo, si avesse necessità di considerare un numero di giorni lavorabili diverso da quello calcolato in automatico (a titolo di esempio: se si preferisse considerare, tutti i mesi, un numero fisso di 26 giorni lavorabili), sarebbe sufficiente impostare il numero di giorni lavorabili desiderato nel campo Importo Unitario della voce 624.

Novembre 2014
(acred549)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Con effetto dal mese di novembre 2014, è possibile indicare il numero di settimane relative all’indennità di disponibilità (voce 046) dei lavoratori intermittenti, allo scopo di riportarle sulla denuncia Uniemens. Il numero di settimane in questione può essere indicato nel campo Importo Totale della voce 095 (‘Settimane Contributive’); tale voce è riportata nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.1 ‘Somme da erogare’, unitamente alla voce 046 ‘Indennità di disponibilità’.
Le settimane così indicate vengono riportate nell’apposita sezione del servizio ‘Uniemens – Dati Particolari’.

Febbraio 2006
(acred277)
GESTIONE LAVORO INTERMITTENTE

L'Inps, con la circolare n.17 del 8/02/06, ha emanato le disposizioni per la gestione dei lavoratori intermittenti, comprese le modalità di compilazione delle denunce DM10 e EMens.
In particolare, sono stati istituiti due nuovi codici tipo contribuzione: 'G0' (lavoratori intermittenti a tempo indeterminato) e 'H0' (lavoratori intermittenti a tempo determinato), da utilizzare nella compilazione delle denunce mensili.

Sulla procedura Paghe, i lavoratori intermittenti sono identificati dal nuovo codice '60', che deve essere indicato nel campo Situazione Contributiva del dipendente (servizio Inquadramento Contrattuale). In presenza di tale codice, sul modello DM10 vengono generati i righi '1G00' / '2G00' (operai / impiegati a tempo indeterminato) oppure '1H00' / '2H00' (operai / impiegati a tempo determinato). La condizione di contratto a tempo determinato o indeterminato viene ovviamente rilevata dal campo Tipo di Contratto (servizio Inquadramento Contrattuale).

Nella circolare Inps sopra citata, viene chiarito che i lavoratori intermittenti non rientrano nella disciplina previdenziale del part-time. Tuttavia, sul modello DM10 devono essere indicate le ore retribuite, in quanto viene applicato comunque il minimale orario, secondo lo stesso criterio del part-time. Abbiamo inoltre verificato che, sulla denuncia EMens, i lavoratori in questione vanno essere necessariamente identificati come full-time, nonostante debbano essere compilate le settimane utili (sempre secondo il criterio del part-time).

Sulla procedura Paghe, i lavoratori intermittenti devono essere inseriti come part-time di tipo verticale (servizio Altri Dati del dipendente). In tal modo, diventa possibile NON compilare la percentuale di part-time; è comunque possibile compilare la percentuale se tale impostazione risulta più conveniente per la gestione dell'orario mensile.
Nell'elaborazione delle buste paga, sia la retribuzione mensile che i ratei vengono calcolati sulla base delle ore lavorate, rapportandole alle ore mensili del full-time (paga mensilizzata) oppure al coefficiente contrattuale (paga oraria).
Ai fini Inps, viene effettuato il calcolo del minimale su base oraria. Tuttavia, essendo presente il codice '60' nel campo Situazione Contributiva, i soggetti in questione sono riportati sulla denuncia EMens come full-time, pur conservando tutte le gestioni previste per i part-time (settimane utili, ecc.).
Per quanto riguarda il calcolo della deduzione da lavoro dipendente, in attesa di chiarimenti rimane necessario indicare il numero di giorni utili sulla voce 625 (campo Importo Unitario - elenco voci al punto 4.6), nel caso in cui si intenda considerare i soli giorni effettivamente lavorati.

Sussistono dubbi sulle modalità di applicazione di alcune disposizioni riportate nella circolare Inps n.17/2006.
In particolare, nella compilazione del DM10 per i lavoratori intermittenti, il dato relativo alla forza aziendale (codice 'FZ00') dovrebbe essere compilato considerando le ore lavorate "del semestre" (supponiamo si tratti dell'ultimo semestre, comprensivo del mese corrente). Le ore in questione dovrebbero essere rapportate alle ore del full-time relative non allo stesso semestre, ma ad un solo mese. In tal modo, non si otterrebbe una media su base semestrale, bensì una sommatoria delle medie dei singoli mesi compresi nel semestre (in pratica, nel caso di una media semestrale del 50%, il dipendente verrebbe conteggiato come 3 unità). Riteniamo sia necessario un chiarimento, da parte dell'Inps, prima di procedere alla modifica in questione. In attesa del chiarimento, il dato relativo alla forza aziendale viene compilato secondo lo stesso criterio dei dipendenti part-time (si continua a riportare la media mensile).
Inoltre, per quanto riguarda l'indennità di disponibilità, per il momento non è stata predisposta la gestione prevista dalla circolare Inps, relativamente alle denunce DM10 e EMens. Tale gestione sarà disponibile con i prossimi aggiornamenti.