SETTORE EDILIZIA

Edilizia artigianato

Gestione delle Tabelle Personalizzate

Edilizia industria
Edilizia Confapi

Aprile 2024
(acred889)

A seguito di un approfondimento, è stato modificato il calcolo del trattamento di infortunio per gli operai.
Con effetto dal mese di aprile 2024, nel calcolo della carenza e dell’integrazione dei periodi di infortunio, viene considerata una quota oraria derivante dai seguenti elementi retributivi: paga base (voce 001), contingenza (002), indennità di settore (006), elemento territoriale (013). Restano esclusi l’EDR nazionale (voce 014) ed eventuali elementi aggiuntivi (come ad esempio i superminimi), che in precedenza venivano invece considerati.
Precisiamo che la quota oraria ottenuta dal suddetto viene utilizzata per determinare la carenza e l’integrazione di infortunio secondo il criterio indicato nel CCNL, il quale prevede di rapportare l’orario di lavoro a 7 giorni settimanali.
Ricordiamo che è disponibile anche un diverso criterio di calcolo della carenza e dell’integrazione, che fa riferimento alla retribuzione effettivamente spettante (applicando la “lordizzazione”), come documentato con l’aggiornamento ottobre 2010 Acred414: in tal caso, si continua a considerare la quota oraria derivante dal totale degli elementi retributivi.

Ottobre 2023
(acred872)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred871 del 26/10/2023, abbiamo aggiornato la tabella 17401, riportandovi i valori minimi del contributo APE in vigore dal mese di ottobre 2023.
A tale riguardo, precisiamo che l’aliquota del contributo APE deve essere aggiornata dall’utente, riportandola nell’apposito rigo (“Percentuale contributo APE”) delle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali di competenza.

Segnaliamo inoltre che, secondo l’accordo del 21/09/2023, è stato istituito il “Fondo territoriale per la qualificazione del settore”, il quale prevede un contributo dello 0,20% a carico del datore di lavoro.
Anche la suddetta aliquota deve essere inserita dall’utente sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali, in questo caso sommandola nell’aliquota complessiva indicata nel primo rigo (“Contributo Cassa Edile complessivo”).

Ottobre 2023
(acred871)

Sulla base di quanto previsto dalla circolare CNCE n. 21/2023 e dall’accordo del 22/09/2022, sulla tabella 17401 sono stati aggiornati i valori minimi e le aliquote del contributo APE, con effetto dal mese di ottobre 2023.

Settembre 2023
(acred870)

Con effetto dal mese di settembre 2023, è stata prevista un’opzione che consente di includere le ferie e i permessi (qualora vengano pagati dal datore di lavoro tramite le voci 140 e 160) nel calcolo dell’E.V.R..
La nuova opzione può essere attivata tramite la voce 02D, che si trova nell’elenco delle voci contrattuali del settore edilizia: dall’elenco delle Voci Fisse, selezionare il punto 6 ‘Indice Voci Variabili’ e poi 2.1 ‘Voci Contrattuali’.
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di settembre 2023 Acred868, è stata rilasciata un’altra opzione relativa all’E.V.R., per escludere le festività (anche in quel caso, gestita tramite la voce 02D).

Settembre 2023
(acred868)

Con effetto dal mese di settembre 2023, è stata prevista un’opzione che consente di escludere le festività dall’E.V.R..
La nuova voce 02D, che consente di attivare tale opzione, si trova nell’elenco delle voci contrattuali del settore edilizia: dall’elenco delle Voci Fisse, selezionare il punto 6 ‘Indice Voci Variabili’ e poi 2.1 ‘Voci Contrattuali’.

Luglio 2023
(acred865)

Con effetto dal mese di luglio 2023, sono state aggiornate le tabelle 17252 / 17238, relative alla retribuzione convenzionale per i contributi della Cassa Edile di Pavia (o altre Casse Edili con retribuzioni convenzionali equivalenti).

Luglio 2023
(acred864)

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di ottobre 2018 Acred704 e dicembre 2018 Acred707, sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali è stata aggiunta la casella ‘Tfr su ore ordinarie figurative maggiorate’, da compilare con il valore convenzionale ‘1’ se si vuole far maturare il Tfr sulla base delle ore ordinarie e delle ore di assenza indennizzata (ore per le quali è prevista la contribuzione figurativa), escludendo invece le ore di ferie e permessi (voci 780 / 781) e la festività del 4/11, secondo il criterio previsto da alcuni accordi territoriali.
Dal mese di luglio 2023, è disponibile una nuova opzione: indicando, nella suddetta casella, il valore convenzionale ‘2’, vengono incluse anche le ore di assenza con adeguamento alle 40 ore (voci 188 / 190 / 19C / 19E / 19F / 19G / 91C).

A partire dal mese di luglio 2023, è possibile applicare la detassazione sull’E.V.R., qualora l’accordo di secondo livello applicato abbia le caratteristiche per adottare tale regime fiscale. Per attivare la detassazione sull’EVR, occorre inserire la voce 02F sulle Voci Fisse, a qualsiasi livello, indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Totale.
La voce 02F e le voci relative all’EVR si trovano nell’elenco delle voci contrattuali relative al settore edilizia: dall’elenco delle Voci Fisse, selezionare il punto 6 ‘Indice Voci Variabili’ e poi 2.1 ‘Voci Contrattuali’.

Giugno 2023
(acred863)

Segnaliamo che, dal mese di giugno 2023, l’opzione che consente di accantonare alla Cassa Edile gli importi dell’EVR e dell’indennità di mensa, può essere utilizzata anche per gli impiegati. La modalità di utilizzo di tale opzione corrisponde a quella prevista per gli operai, rilasciata e documentata con l’aggiornamento di maggio 2023 Acred861.

Segnaliamo inoltre che, con effetto dal mese di giugno 2023, è stata aggiornata la tabella 17252, relativa alla retribuzione convenzionale per i contributi della Cassa Edile di Pavia (o altre Casse Edili con retribuzioni convenzionali equivalenti).

Maggio 2023
(acred861)

Su richiesta, è stata predisposta una nuova opzione per il calcolo del contributo APE, utilizzabile dal mese di maggio 2023.
Attivando la nuova opzione, il contributo minimo APE non viene calcolato nei mesi in cui non sono presenti ore lavorate, ma solamente ore di assenza non retribuita (voci 190 / 19C / 19D / 913 / 91D).
Se si desidera attivare la nuova opzione, occorre indicare il valore ‘1’ nel nuovo rigo ‘Opzioni assenze non retribuite APE’, sulle tabelle personalizzate relative alle Casse Edili (storicizzare in data 01/05/2023 o successiva).

Sempre con effetto dal mese di maggio 2023, è stata prevista una nuova opzione che consente di accantonare l’EVR alla Cassa Edile, da utilizzare (ovviamente) sulle Casse Edili che prevedono l’accantonamento dell’EVR.
Per ottenere l’accantonamento dell’EVR alla Cassa Edile, occorre impostare la nuova voce 75V sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto / ditta / dipendente. La voce 75V viene calcolata solo in presenza dell’EVR sulle voci 08F / 08M (aggiornamenti di ottobre 2012 Acred476 e settembre 2022 Acred837).
Sulla voce 75V occorre scegliere una delle seguenti modalità di calcolo:

  1. nel campo Quantità della voce 75V è possibile indicare la percentuale da applicare all’EVR calcolato sulle voci 08F / 08M, per determinare il valore da accantonare alla Cassa Edile; a titolo di esempio, indicando “100” si accantona alla Cassa Edile l’intero importo dell’EVR presente sulle voci 08F / 08M;
  2. nel campo Importo Unitario della voce 75V è possibile indicare la percentuale da utilizzare per calcolare l’EVR da accantonare alla Cassa Edile; in tal caso, l’EVR da accantonare viene calcolato secondo criteri analoghi a quelli previsti sulle voci 08F / 08M, applicando però la percentuale indicata sulla voce 75V.

Precisiamo che, in entrambi i casi, il valore dell’EVR erogato in busta paga rimane quello calcolato sulle voci 08F / 08M, mentre il valore dell’EVR decurtato dal netto e versato alla Cassa Edile è quello determinato tramite la voce 75V, la quale viene sommata alla voce 787, unitamente alle altre somme accantonate alla Cassa Edile (tredicesima e ferie).
La voce 75V è riportata nell’elenco delle voci contrattuali (punto 2.1) in corrispondenza dei contratti del settore edile.

Infine, è stata prevista una nuova opzione che consente di accantonare, alla Cassa Edile, l’importo dell’indennità di mensa. Anche questa opzione è utilizzabile a partire dal mese di maggio 2023, sulle Casse Edili che prevedono tale trattamento.
Per attivare l’accantonamento dell’indennità di mensa, occorre impostare la nuova voce 75Z sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto / ditta / dipendente. La voce 75Z viene calcolata solo in presenza dell’indennità di mensa sulla voce 117.
Sulla voce 75Z occorre scegliere una delle seguenti modalità di calcolo:

  1. nel campo Quantità della voce 75Z è possibile indicare la percentuale da applicare all’indennità di mensa calcolata sulla voce 117, per determinare il valore da accantonare alla Cassa Edile; a titolo di esempio, indicando “100” si accantona alla Cassa Edile l’intero importo dell’indennità di mensa presente sulla voce 117;
  2. nel campo Importo Unitario della voce 75Z è possibile indicare la quota oraria da utilizzare per determinare l’importo da accantonare alla Cassa Edile; in tal caso, l’indennità di mensa da accantonare viene calcolata secondo un criterio analogo a quello previsto sulla voce 117, applicando però la quota oraria indicata sulla voce 75Z.

Precisiamo che, in entrambi i casi, il valore dell’indennità di mensa erogata in busta paga rimane quello calcolato sulla voce 117, mentre il valore decurtato dal netto e versato alla Cassa Edile è quello determinato tramite la voce 75Z. Quest’ultima viene sommata alla voce 787, unitamente alle altre somme accantonate alla Cassa Edile (tredicesima e ferie).
La voce 75Z è riportata nell’elenco delle voci contrattuali (punto 2.1) in corrispondenza dei contratti del settore edile.

Aprile 2023
(acred859)

Ricordiamo che con gli aggiornamenti di ottobre 2012 Acred476 e settembre 2022 Acred837, è stata rilasciata la gestione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR).
Precisiamo che, per attivare la gestione di tale elemento, oltre alle voci 08F / 08M, occorre inserire anche la voce 214 indicando la percentuale nel campo Quantità. Inoltre, nel caso in cui sia stata inserita una tabella personalizzata con il valore mensile dell’EVR nella seconda colonna (aggiornamento Acred837), per attivare il calcolo occorre indicare la voce 02F con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.

Novembre 2022
(acred843)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – SETTORE EDILE

E’ stato modificato il calcolo del contributo da versare al fondo previdenza complementare contrattuale (PREVEDI / FONDAPI) per gli operai edili, limitatamente alla particolare situazione di seguito descritta.
In precedenza, il valore del contributo veniva proporzionato al numero di ore ordinarie effettivamente lavorate nel mese, applicando la maggiorazione relativa all’accantonamento secondo le percentuali presenti sulle voci 467 e 468 (visibili nel Dettaglio del cedolino). Dal mese di novembre 2022, per calcolare il contributo previdenza complementare, viene sempre considerata la percentuale di accantonamento del 18,50%, come indicato nei Ccnl del settore edile.
Ovviamente, la suddetta modifica ha effetto soltanto se l’accantonamento viene calcolato secondo percentuali diverse dal 18,50% (o non viene affatto calcolato), secondo le indicazioni della Cassa Edile di riferimento.

Ottobre 2022
(acred839)

Dal mese di ottobre 2022, è stata aggiornata la tabella 17252, relative alla retribuzione convenzionale per i contributi della Cassa Edile di Pavia (o di altre Casse Edili con retribuzioni convenzionali equivalenti).

Sulla base della comunicazione CNCE n. 825 del 26/09/2022 e dell’accordo siglato dalle parti sociali il 22/09/2022, è stata aggiornata la tabella 17401, relativa alle aliquote del contributo APE e dei corrispondenti valore minimi, da applicare con decorrenza ottobre 2022.

Settembre 2022
(acred837)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2012 Acred476, è stata rilasciata la gestione dell’Elemento Variabile della retribuzione (E.V.R.), tramite le voci 08F e 08M, unitamente alla voce 214 per l’indicazione dei parametri.
Con effetto dal mese di settembre 2022, è possibile utilizzare la nuova voce 02F, sulla quale si può indicare un limite massimo di ore per il calcolo dell’E.V.R. Nel caso in cui le ore retribuite dei singoli mesi (ore lavorate + ore festività) superino il suddetto limite, l’EVR viene erogato sul limite. La nuova voce si trova nell’elenco delle voci contrattuali del settore edilizia: dall’elenco delle Voci Fisse, selezionare il punto 6 ‘Indice Voci Variabili’ e poi 2.1 ‘Voci Contrattuali’.

Inoltre, sul servizio ‘Amministratore – Tabelle Personalizzate’ (menù Amministratore Paghe), è stato predisposto un nuovo tipo di tabella, tramite la quale è possibile inserire la base di calcolo dell’EVR, se questa differisce dalla retribuzione presente sulle tabelle 9036 / 9050 / 9131 (rispettivamente per i contratti 036 / 050 / 131). Sulla tabella personalizzata è possibile indicare, nella prima colonna, l’importo base su cui calcolare l’EVR (ricordiamo che la percentuale deve essere indicata nel campo Quantità della voce 214). In alternativa, nella seconda colonna della tabella personalizzata è possibile indicare direttamente il valore mensile dell’EVR.

Luglio 2022
(acred830)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di maggio 2022 Acred826, è stata rilasciata una modifica al calcolo dell’imponibile “virtuale” relativo alle ore di assenza non retribuita: nel suddetto imponibile, sono state incluse le quote corrispondenti all’indennità di trasporto (voce 116) ed al 15% dei contributi Cassa Edile (entrambi rapportati alle ore non retribuite).
Con il presente aggiornamento, ai fini del suddetto calcolo è stato previsto che la voce 116 possa essere utilizzata su base giornaliera (opzione attivabile tramite la voce 02B): dal mese di luglio, l’eventuale quota giornaliera viene divisa per le ore medie giornaliere (voce 138), ottenendo così la quota oraria da considerare nel calcolo dell’imponibile “virtuale”.

Giugno 2022
(acred828)

Dal mese di giugno 2022, è stata aggiornata la tabella 17238, relativa alla retribuzione convenzionale del settore artigianato per i contributi della Cassa Edile di Pavia (o di altre Casse Edili con retribuzioni convenzionali equivalenti).

Su richiesta, è stata predisposta un’opzione che consente di attivare il calcolo e l’erogazione degli scatti di anzianità per gli operai edili. Ricordiamo che, secondo quanto previsto dai Ccnl del settore edile, gli scatti non vengono erogati agli operai da parte del datore di lavoro, in quanto sono compresi nella contribuzione versata alle Casse Edili.
La nuova opzione, disponibile dal mese di giugno 2022, consente di erogare gli scatti di anzianità anche agli operai edili (naturalmente va utilizzata soltanto in presenza di specifici accordi o condizioni che la rendano necessaria). Per attivare l’erogazione degli scatti agli operai edili, è sufficiente indicare la voce 02B sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 02B va selezionata dall’elenco al punto 1.2.2 ‘Opzioni Contrattuali’: in tal modo, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario.

Maggio 2022
(acred826)

A seguito di alcune segnalazioni, per gli operai ed apprendisti operai del settore edile è stato modificato il calcolo della maggiorazione sostitutiva dei permessi (voce 132) in caso di assenza per malattia.
A decorrere dal mese di maggio 2022, in caso di assenza per malattia viene elaborata automaticamente la nuova voce 12H, visibile nel Dettaglio del cedolino. La voce 12H effettua il calcolo della maggiorazione sostitutiva dei permessi in relazione ai giorni di malattia, seguendo il particolare criterio previsto dal Ccnl per il calcolo della carenza e dell’integrazione di malattia (tale criterio prevede che l’orario di lavoro venga rapportato a 6 giorni settimanali).
Il risultato così ottenuto, riportato sulla voce 12H, viene quindi sommato sulla voce 132.
Ricordiamo che la maggiorazione relativa ai periodi di malattia è riportata anche sulla voce 13H (aggiornamento di maggio 2018 Acred688), per indicarla sul MUT insieme alla retribuzione di malattia: nel caso in cui la maggiorazione sulla malattia non debba essere riportata sul MUT, continua ad essere necessario bloccare la voce 13H.

Sempre per il settore edilizia, sulla base di alcuni approfondimenti, è stato modificato il calcolo dell’imponibile “virtuale”, calcolato in caso di assenze non retribuite. La modifica consiste nell’includere, nel suddetto imponibile, la quota derivante dall’indennità di trasporto (voce 116) ed il 15% dei contributi Cassa Edile, entrambi determinati sulle ore non retribuite.
A decorre dal mese di maggio, sulla voce 493 viene riportata la retribuzione “virtuale” (corrispondente alle ore di assenza) maggiorata dell’indennità di trasporto, mentre sulla voce 497 viene riportato l’imponibile “virtuale” complessivo, comprendente il 15% dei contributi Cassa Edile calcolati sulle ore di assenza. Precisiamo che la differenza derivante da tali modifiche è generalmente di entità minima (al di sotto del limite previsto per l’emissione di note di rettifica).

Infine, a seguito di alcune segnalazioni, è stata modificata la gestione della malattia per gli apprendisti impiegati. Con il presente aggiornamento, per gli apprendisti impiegati la malattia viene integrata al 100% (come per gli impiegati).

Febbraio 2022
(acred814)
SETTORE EDILIZIA – IMPONIBILE CONVENZIONALE

Dal mese di gennaio 2022, sono state aggiornate le tabelle 17252 – 17238, relative alla retribuzione convenzionale per i contributi della Cassa Edile di Pavia (o di altre Casse Edili con retribuzioni convenzionali equivalenti).

Dicembre 2021
(acred809)
SETTORE EDILIZIA – NUOVA VERSIONE MUT / ORE PER CANTIERE

Segnaliamo che, dal mese di competenza dicembre 2021, entra in vigore la versione 4.0.0 della denuncia MUT. Ad oggi, non è chiaro se tutte le Casse Edili accetteranno la nuova versione del MUT già dalla denuncia di dicembre.
La generazione del file XML conforme alla nuova versione sarà rilasciata con un prossimo aggiornamento. Precisiamo che rimarrà comunque disponibile la versione attuale del file XML, che potrà essere utilizzata nel caso in cui la Cassa Edile di riferimento non dovesse accettare la nuova versione.

Ricordiamo che, per gli operai edili che operano in diversi cantieri nello stesso mese, è possibile elaborare buste paga separate (una per ogni cantiere), allo scopo di ripartire i dati tra i diversi cantieri, sulla denuncia MUT. In particolare, se i cantieri fanno riferimento a Casse Edili diverse, il suddetto metodo consente di ripartire tutte le somme previste tra le varie Casse Edili interessate, riportando ciascun cedolino su una denuncia MUT separata.

Nel caso in cui i cantieri facciano riferimento alla stessa Cassa Edile, è possibile elaborare un unico cedolino ed utilizzare apposite voci per ripartire le ore lavorate (ed i corrispondenti imponibili) tra i diversi cantieri, sulla stessa denuncia MUT.
A tale scopo, sono disponibili le seguenti voci: CE1 / CE2 / CE3 / CE4 / CE5 / CE6 / CE7 / CE8.
Le voci in questione sono riportate nell’elenco delle Variazioni Mensili, al punto 2.1 ‘Voci contrattuali’, in corrispondenza dei contratti del settore edilizia (036 / 050 / 131).
Occorre utilizzare una voce per ciascun cantiere, indicando le seguenti informazioni:

  • Ore lavorate ordinarie, riportate nel campo Quantità;
  • Ore di festività retribuita, riportate nel campo Importo Unitario;
  • Numero della sede attività corrispondente al cantiere, riportato nel campo Importo Totale; il numero in questione (2 cifre) è visibile sul servizio Ditta – Sede Attività (l’elenco è riportato nella finestra Elenco Sedi).

Precisiamo che, tra dipendenti diversi, la stessa voce può essere utilizzata per indicare cantieri diversi (anche all’interno di una stessa ditta). Lo stesso criterio vale anche tra mesi diversi di uno stesso dipendente.

Utilizzando le voci sopra elencate, la sezione “Lavoro Cantiere” della denuncia MUT viene compilata considerando le ore relative al singolo cantiere. Nella sezione “Lavoro Cantiere” sono riportate le ore lavorate ordinarie e di festività, gli imponibili contributivo e GNF, gli accantonamenti ferie e GNF. Gli imponibili e gli accantonamenti vengono calcolati proporzionando le ore del singolo cantiere rispetto alle ore complessive presenti sul cedolino
In assenza delle voci in questione, viene compilata una sola sezione “Lavoro Cantiere”, con l’indicazione del cantiere corrispondente alla sede attività lavorativa agganciata sul servizio Dipendente – Inquadramento.
Precisiamo che le voci sopra elencate consentono di compilare più sezioni “Lavoro Cantiere” sia sulla versione attuale della denuncia MUT, sia sulla nuova versione 4.0.0 sopra citata.

Dicembre 2021
(acred808)
SETTORE EDILIZIA – ESENZIONE CONTRIBUTI

Secondo quanto indicato nella circolare CNCE n. 67 del 24/11/2021, il contributo al Fondo SANEDIL non deve essere assoggettato ad Irpef dall’anno 2021, a seguito dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi certificata in data 23/10/2021. Nella circolare viene precisato che la suddetta iscrizione comporta “la deducibilità in capo agli iscritti delle quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro per l’annualità 2021”: l’esenzione risulta quindi spettare per l’intero anno 2021.
A seguito del presente aggiornamento, l’esenzione viene applicata automaticamente ai contributi del mese corrente, a partire dall’elaborazione del mese di dicembre 2021. Precisiamo che non occorre intervenire, da parte dell’Utente, nel caso in cui la stessa esenzione fosse già stata attivata nei mesi precedenti, tramite l’apposita voce (58G) prevista a tale scopo.
Inoltre, con il solo conguaglio fiscale effettuato nel mese di dicembre 2021, viene recuperata automaticamente la somma che eventualmente assoggettata ad Irpef nel corso dell’anno. A tale scopo, sulle buste paga di dicembre 2021, la voce 58G effettua il recupero automatico dei contributi SANEDIL che fossero stati assoggettati ad Irpef da gennaio 2021 (in pratica, la voce 58G viene elaborata automaticamente secondo le stesse modalità che previste tramite l’opzione ‘-1’ nel campo Quantità). La somma recuperata viene automaticamente decurtata dall’imponibile Irpef annuale.

Nel caso in cui si dovesse continuare ad assoggettare ad Irpef i contributi assistenza sanitaria (ad esempio, se venissero versati ad un fondo diverso da SANEDIL, non iscritto all’Anagrafe dei Fondi), nei contratti del settore edilizia occorrerebbe indicare la voce 58G sulle Voci Fisse con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.

Ricordiamo che, secondo la comunicazione CNCE n. 775 del 18/05/2021 e tenendo conto delle indicazioni ricevute dalle Casse Edili territoriali, dal mese di giugno 2021 non dovevano più essere assoggettati ad Irpef i contributi, versati alle stesse Casse Edili, destinati a “prestazioni assistenziali” (aggiornamento di giugno 2021 Acred797).
A tale scopo, dal mese di giugno occorreva modificare la percentuale dei contributi Cassa Edile da assoggettare ad Irpef, indicata nel campo Quantità della voce 596 oppure sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali (in quest’ultimo caso, nel rigo ‘Contributi soggetti Irpef’, come indicato nell’aggiornamento Acred797).

Ricordiamo che, nel mese di dicembre, è possibile effettuare un “conguaglio” dei contributi Cassa Edile assoggettati o non assoggettati ad Irpef nel corso dell’anno: a tale scopo, occorre indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 596. In tal modo, l’aliquota applicata nel mese di dicembre viene “estesa” all’intero anno, calcolando la differenza da assoggettare o rendere esente sul conguaglio fiscale. Naturalmente, l’aliquota in questione deve essere indicata come sopra descritto (campo Quantità della voce 596 oppure rigo ‘Contributi soggetti Irpef’ sulle tabelle “personalizzate”).
Nel caso in cui l’aliquota applicata nel mese di dicembre dovesse essere conguagliata a partire da un mese successivo a gennaio, la data di inizio del periodo da conguagliare dovrebbe essere indicata nel campo Competenza della voce 596. In particolare, se dal mese di giugno 2021 non fosse stato applicato quanto previsto dalla comunicazione CNCE 775/2021, sulla voce 596 occorrerebbe indicare ‘01/06/2021’ nel campo Competenza e ‘1’ nel campo Importo Unitario (oltre ad aggiornare l’aliquota dei contributi soggetti ad Irpef, secondo una delle modalità sopra descritte).
Se la voce 596 viene indicata sulle Voci Fisse con il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario, occorre poi storicizzarla sul mese successivo, togliendo il valore ‘1’ dal campo Importo Unitario.

Settembre 2021
(acred803)
RECUPERO SUL NETTO E RITENUTE SINDACALI

Precisiamo che la presente modifica riguarda esclusivamente il settore edilizia (contratti 036 / 050 / 131).
Con effetto dal mese di settembre 2021, le voci che effettuano un recupero in percentuale sul netto in busta (77X / 77Y / 78M / 78N) e le voci che calcolano le ritenute sindacali in percentuale sul netto (78G / 78H), decurtano, dalla base di calcolo, l’accantonamento sul netto versato alla Cassa Edile (voce 787).
Naturalmente, la suddetta modifica non ha alcun effetto nel caso in cui sia stato impostato, sulle stesse voci, direttamente il valore (anziché la percentuale) del recupero sul netto o della ritenuta sindacale.

Giugno 2021
(acred797)

Contrariamente a quanto indicato nell’aggiornamento Acred796 del 28/06/2021, a nostro avviso non ci sono le condizioni per rendere automaticamente esente da Irpef che il contributo al Fondo SANEDIL dal mese di giugno 2021.
A tale riguardo, precisiamo che non si hanno notizie in merito all’iscrizione del Fondo SANEDIL all’anagrafe dei fondi sanitari (condizione necessaria per poter rendere automaticamente esente da Irpef il relativo contributo), sebbene in precedenza fosse stato annunciato che tale iscrizione doveva avvenire entro il mese di luglio 2021.
Con il presente aggiornamento, quindi, viene ripristinato l’assoggettamento automatico ad Irpef del contributo al Fondo SANEDIL, per il mese di giugno 2021 e, comunque, fino alla conferma dell’iscrizione all’anagrafe dei fondi.
Rimane comunque possibile rendere esente da Irpef il suddetto contributo, nel caso in cui lo si ritenga corretto: come in precedenza, a tale scopo è sufficiente indicare la voce 58G sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, attivando le opzioni ‘Blocco voce – Tutti i mesi’ ed ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Ricordiamo, inoltre, che è possibile conguagliare l’assoggettamento ad Irpef dei contributi ai fondi di assistenza sanitaria integrativa (come appunto il SANEDIL), al momento del conguaglio fiscale di fine anno o fine rapporto.

Secondo quanto indicato nella comunicazione CNCE n. 775 del 18/05/2021, e soprattutto tenendo conto delle indicazioni più specifiche pervenute da diverse Casse Edili territoriali, dal mese di giugno 2021 non dovrebbero più essere assoggettati ad Irpef i contributi, versati alle stesse Casse Edili, destinati a “prestazioni assistenziali”. L’aliquota dei contributi in questione, da assoggettare ad Irpef, viene comunicata dalle C.E. territoriali, generalmente con cadenza annuale.
Ricordiamo che, per ottenere l’assoggettamento ad Irpef, la suddetta aliquota deve essere indicata sulla voce 596, nel campo Quantità, oppure sulle tabelle “personalizzate” relative alle C.E. territoriali, nel rigo “Contributi soggetti Irpef”.
Gli Utenti che hanno ricevuto una comunicazione dalla Cassa Edile di riferimento, che confermi quanto sopra indicato, devono quindi annullare la suddetta aliquota, nel campo Quantità della voce 596 (generalmente inserita sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto), oppure nel rigo “Contributi soggetti Irpef” della tabella “personalizzata” relativa alla Cassa Edile in questione. In entrambi i casi, occorre storicizzare la variazione in data ‘01/06/2021’.
Precisiamo che non riteniamo opportuno bloccare automaticamente l’assoggettamento ad Irpef del contributo indicato sulla voce 596 o sulla tabella “personalizzata”, in quanto alcune Casse Edili (o altri enti con analoga funzione) potrebbero adottare un’interpretazione diversa da quella riportata nella comunicazione CNCE n. 775. Inoltre, una parte dei contributi assoggettati ad Irpef potrebbe fare riferimento a gestioni diverse dalle “prestazioni assistenziali” sopra citate.
Ricordiamo, infine, che è possibile conguagliare il contributo assoggettato (o non assoggettato) ad Irpef, al momento del conguaglio fiscale di fine anno o di fine rapporto. A tale riguardo, per l’anno 2021 prevederemo la possibilità di effettuare il suddetto conguaglio applicando aliquote diverse nel periodo gennaio – maggio rispetto al periodo giugno – dicembre: sarà perciò possibile recuperare l’eventuale contributo indebitamente assoggettato da giugno in poi.

Giugno 2021
(acred796)

Con effetto dal mese di giugno 2021, sulla base di quanto indicato nella comunicazione CNCE n. 775 del 18/05/2021, il contributo al Fondo Sanitario “SANEDIL” non viene più assoggettato ad Irpef.
Ricordiamo che, in precedenza, tale contributo veniva assoggettato automaticamente ad Irpef, tramite l’elaborazione della voce 58G (per ulteriori indicazioni a riguardo, vedere l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710).
A partire dal mese di giugno 2021, il suddetto contributo viene reso automaticamente esente da Irpef. Nel caso in cui si intenda continuare ad assoggettarlo ad Irpef, è sufficiente indicare la voce 58G sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Aprile 2021
(acred792)

A partire dal mese di aprile 2021, a seguito di alcuni approfondimenti, è stato modificato il calcolo dell’imponibile al fondo Sanedil, limitatamente agli impiegati part-time. A differenza di quanto predisposto con l’aggiornamento di febbraio 2019 Acred714, l’imponibile al fondo Sanedil, per gli impiegati, viene proporzionato alla percentuale di part-time.

Aprile 2021
(acred792)

Dal mese di aprile 2021, sono state aggiornate le tabelle 17252 – 17238, relative alla retribuzione convenzionale da utilizzare per i contributi della Cassa Edile di Pavia (o di altre Casse Edili con retribuzioni convenzionali equivalenti).

Novembre 2020
(acred780)

Sulla base delle richieste pervenuteci, risulta che alcune Casse Edili territoriali escludono le ore di assenza per maternità o paternità dalla base di calcolo dell’accantonamento GNF. Nel caso in cui si debba gestire l’accantonamento secondo il suddetto criterio, è sufficiente inserire la voce 45R (‘Esclusione ore di maternità da accantonamento’) sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
La voce in questione è riportata nell’elenco delle voci contrattuali dei contratti del settore edile (elenco delle Voci Fisse → 6. Indice voci variabili → 2.1 Voci contrattuali → contratto 036 / 050 / 131).
Ricordiamo che una gestione analoga, relativa alla malattia e all’infortunio, è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2014 Acred549.

Ottobre 2020
(acred778)
SETTORE EDILIZIA – FONDO SANEDIL

Con il presente aggiornamento, l’aliquota del Fondo SANEDIL relativa agli operai aumenta da 0,35% a 0,60%, con effetto dal mese di ottobre 2020. Per gli impiegati, l’aliquota rimane invariata a 0,26%.

Precisiamo che l’aliquota degli operai è stata aumentata secondo le indicazioni valide a livello nazionale (comunicazione SANEDIL del 29/09/2020). A livello territoriale, le aliquote potrebbero risultare diverse: in tal caso, occorre indicarle nelle apposite caselle della tabella “personalizzata” relativa alla Cassa Edile territoriale.
Occorre tenere presente che l’aliquota presente su una tabella “personalizzata” ha sempre maggior peso rispetto a quella definita a livello nazionale: se sono state indicate le aliquote SANEDIL sulle tabelle relative alle Casse Edili territoriali, quindi, occorre aggiornarle sulla base delle comunicazioni ricevute dalle stesse Casse Edili.
Ricordiamo che la gestione del Fondo SANEDIL è documentata nell’aggiornamento di febbraio 2019 Acred714.

Se le buste paga relative al mese di ottobre sono già state elaborate, occorre rielaborarle per ottenere l’applicazione della nuova aliquota. Ricordiamo che il contributo al Fondo SANEDIL è automaticamente assoggettato ad Irpef. Di conseguenza, rielaborando le buste paga interessate, risulterà modificato l’imponibile fiscale ed il netto in busta.
Ricordiamo che le opzioni relative all’assoggettamento del contributo SANEDIL (compresa la possibilità di renderlo esente da Irpef) sono indicate nella documentazione dell’aggiornamento Acred714 sopra citato.

Giugno 2020
(acred766)

A seguito di un approfondimento, è stata effettuata una modifica sul trattamento di malattia degli operai.
Con effetto dal mese di giugno 2020, nel calcolo della carenza e dell’integrazione di malattia viene considerata una quota oraria derivante dai seguenti elementi retributivi: paga base (voce 001), contingenza (002), indennità di settore (006), elemento territoriale (013). Restano esclusi l’EDR nazionale (voce 014) ed eventuali elementi aggiuntivi (ad esempio un superminimo), che in precedenza venivano invece considerati. Precisiamo che la retribuzione oraria così ottenuta viene utilizzata per il calcolo della carenza e dell’integrazione di malattia secondo il criterio indicato nel CCNL, che prevede di rapportare l’orario di lavoro a 6 giorni settimanali.
Ricordiamo che è disponibile anche un diverso criterio di calcolo della carenza e dell’integrazione, sulla base della retribuzione effettivamente spettante (con “lordizzazione”), come documentato con l’aggiornamento ottobre 2010 Acred414: in tal caso, si continua a considerare la quota oraria derivante dal totale degli elementi retributivi.

Aprile 2020
(acred754)

Segnaliamo che, sulla base dell’accordo sottoscritto da ANCE in data 23/03/2020, i pagamenti verso le Casse Edili alle scadenze del 31/03/2020 e del 30/04/2020 risultano prorogati al 31/05/2020. A tale proposito, consigliamo comunque di fare riferimento alle indicazioni fornite dalle Casse Edili di competenza.

Ottobre 2019
(acred735)
SETTORE EDILIZIA – NUOVE CONTRIBUZIONI

Sulla base delle richieste pervenuteci (derivanti dai diversi criteri di calcolo adottati dalle Casse Edili territoriali) è stata prevista la possibilità di calcolare i contributi al Fondo Sanitario Nazionale e al Fondo incentivo all’occupazione sulla base dell’imponibile “convenzionale” (previsto da alcune Casse Edili) rapportato alle ore lavorate.
Se si intende adottare il suddetto criterio di calcolo, occorre impostare le voci 4E9 e 4E0 sulle Voci Fisse, a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), selezionandole dall’elenco delle voci al punto 3.3.6 ‘Edilizia’ in corrispondenza dell’opzione relativa all’imponibile convenzionale (viene riportato il valore ‘2’ nel campo Importo Unitario della voce 4E9). In tal modo, le aliquote relative al Fondo Sanitario Nazionale e al Fondo incentivo all’occupazione vengono applicate sull’imponibile convenzionale stabilito dalla Cassa Edile di competenza
Nel caso in cui venga adottata la suddetta modalità di calcolo del Fondo incentivo all’occupazione, l’aliquota relativa a tale fondo deve rimanere esclusa dall’aliquota complessiva relativa ai contributi Cassa Edile, riportata nel primo rigo della tabella “personalizzata” o, in alternativa, nel campo Quantità della voce 495.
Sempre se viene adottata la suddetta modalità di calcolo, nel caso in cui l’aliquota del Fondo incentivo all’occupazione risulti diversa da quella prevista a livello nazionale (0,10%), occorre indicarla nel campo Quantità della voce 4E9.
La nuova opzione può essere utilizzata a partire dal mese di ottobre 2019.

Sempre su richiesta, è stata inserita la nuova tabella 17252, relativa all’imponibile “convenzionale” per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile di Pavia (settore industria).
Ricordiamo che, per calcolare i contributi Cassa Edile rispetto al suddetto imponibile convenzionale, occorre agganciare la tabella a livello di ditta, selezionandola dall’apposito elenco al punto 3 (Previdenza Integrativa).

Giugno 2019
(acred726)
SETTORE EDILIZIA – NUOVE CONTRIBUZIONI

Con l’aggiornamento di febbraio 2019 Acred714, è stata rilasciata la voce 4E0 per determinare l’imponibile relativo al Fondo Sanitario Nazionale sulla base dei seguenti elementi retributivi: paga base (voce 001), contingenza (voce 002), EDR (voci 009 / 014) ed un ulteriore elemento scelto da un apposito elenco. Con i successivi aggiornamenti di marzo 2019 Acred716 e di aprile 2019 Acred720, sono state previste le voci 4E9 e 4EA, che consentono di applicare lo stesso imponibile al Fondo incentivo all’occupazione e al Fondo prepensionamento.
Con il presente aggiornamento, dal mese di giugno 2019 viene automaticamente inclusa, nella suddetta base imponibile, anche la voce 016 ‘Anticipi su futuri aumenti contrattuali’, prevista nei contratti edilizia artigianato (aggiornamento di aprile 2017 Acred644) e Confapi (aggiornamento di gennaio 2017 Acred634).

Maggio 2019
(acred722)
EDILIZIA – TABELLE CASSE EDILI

Sono state predisposte due nuove opzioni sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali.

Le nuove opzioni possono essere indicate sulla preesistente riga ‘Gestione Ferie / Permessi (magg. sost.)’, descritta nell’aggiornamento di ottobre 2010 Acred414 (la riga era descritta come ‘Ferie / Perm.’).
Prima del presente aggiornamento, sulla riga in questione era possibile indicare il valore convenzionale ‘1’ se si voleva bloccare la maggiorazione sostitutiva dei permessi (voce 132), attivando la maturazione sia dei permessi che delle ferie a carico del datore di lavoro (voci 161 / 141). Con l’aggiornamento, tale opzione rimane immutata.

A partire dal mese di maggio 2019, sulla riga in questione è possibile indicare il valore convenzionale ‘2’ nel caso in cui si intenda bloccare la maggiorazione sostitutiva dei permessi (voce 132), attivando la sola maturazione dei permessi a carico del datore di lavoro (voce 161) e lasciando le ferie a carico della cassa edile.
Sempre a partire dal mese di maggio 2019, sulla stessa riga è possibile indicare il valore convenzionale ‘3’ nel caso in cui si intenda mantenere attiva la maggiorazione sostitutiva permessi (voce 132), lasciando bloccata la maturazione dei permessi e attivando la sola maturazione delle ferie a carico del datore di lavoro (voce 141).

Aprile 2019
(acred721)
SETTORE EDILIZIA – CONTRIBUTO APE MINIMO

Secondo l’accordo del 3/04/2019, dal mese di aprile 2019 il contributo APE deve essere calcolato sulla base di nuove aliquote, applicando un valore minimo corrispondente a 130 ore. A tale riguardo, la comunicazione CNCE n. 663 del 23/04/2019 ha riportato una tabella delle nuove aliquote e dei corrispondenti valori minimi da applicare.

Con il presente aggiornamento, i valori minimi indicati nella comunicazione n. 663 sopra citata, sono stati riportati sulla tabella 17401, rilasciata originariamente con l’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681.
Ricordiamo che la suddetta tabella riporta i valori minimi del contributo APE stabiliti sulla base dell’aliquota relativa allo stesso contributo. Precisiamo che, in assenza di ulteriori indicazioni, il valore minimo non viene applicato alle stesse condizioni descritte nell’aggiornamento Acred681, (assunzione successiva al giorno 13, cessazione antecedente al giorno 19, assenze complessive non inferiori a 60 ore per CIG, malattia, infortunio, ferie e permessi).

L’aliquota del contributo APE deve essere indicata sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali di propria competenza (aggiornamento di maggio 2016 Acred612).

Riepiloghiamo le informazioni relative al contributo APE, che è possibile indicare sulle tabelle “personalizzate”:

  • Sul rigo ‘Percentuale contr. APE’ indicare l’aliquota relativa al contributo APE; la stessa aliquota deve essere compresa nell’aliquota complessiva indicata sul primo rigo (‘Contributo Cassa Edile complessivo’).
  • Sul rigo ‘Parametro per Fondo APE’ può essere indicato il valore ‘1’ se la base imponibile del contributo APE deve essere costituita dalle sole ore lavorate ed equiparate (assemblee sindacali, corsi obbligatori) e dalle festività; in assenza del valore ‘1’, il contributo APE viene calcolato sulla stessa base imponibile degli altri contributi (aggiornamento di febbraio 2017 Acred638).
  • Sul rigo ‘Contributo APE minimo’ può essere indicato il valore minimo del contributo APE, nel caso in cui tale valore differisca dai valori minimi riportati sulla tabella 17401; su quest’ultima tabella, i valori sono comunque individuati in base all’aliquota APE applicata (aggiornamento di febbraio 2018 Acred681).

Nel caso in cui, prima del presente aggiornamento, sia già stato indicato il nuovo valore minimo del contributo APE sulle tabelle “personalizzate” (unitamente alle nuove aliquote), non occorre effettuare alcuna operazione: tale valore sarà considerato con maggiore priorità rispetto a quello riportato sulla tabella 17401.

Aprile 2019
(acred720)
SETTORE EDILIZIA – NUOVE CONTRIBUZIONI

Sulla base delle richieste pervenuteci (derivanti dai diversi criteri di calcolo adottati dalle Casse Edili territoriali), è stata prevista la possibilità di calcolare il contributo dovuto al Fondo prepensionamento sullo stesso imponibile previsto per il contributo al Fondo Sanitario Nazionale.
Se si intende adottare il suddetto criterio di calcolo, occorre impostare la voce 4EA sulle Voci Fisse, a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 4EA può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario). In tal modo, l’aliquota relativa al Fondo prepensionamento viene applicata sull’imponibile calcolato tramite la voce 4E2, utilizzato anche per il Fondo Sanitario Nazionale (aggiornamento di febbraio 2019 Acred714).
Nel caso in cui venga adottata la suddetta modalità di calcolo del Fondo prepensionamento, l’aliquota relativa a tale fondo deve essere esclusa dall’aliquota complessiva relativa ai contributi Cassa Edile, riportata nel primo rigo della tabella “personalizzata” o, in alternativa, nel campo Quantità della voce 495.
Sempre se viene adottata la suddetta modalità di calcolo, nel caso in cui l’aliquota del Fondo prepensionamento risulti diversa da quella prevista a livello nazionale (0,20%), occorre indicarla nel campo Quantità della voce 4EA.
Il contributo calcolato viene sommato al contributo complessivo cassa edile, sul file XML relativo al MUT.
Precisiamo che la voce 4EA può essere utilizzata a partire dal mese di aprile 2019.

Segnaliamo che, a partire dal mese di aprile 2019, l’aliquota relativa al fondo prepensionamento viene aumentata automaticamente da 0,10% a 0,20%. Tale variazione interessa sia la voce 4EA rilasciata con il presente aggiornamento, sia la voce 49J rilasciata con l’aggiornamento di febbraio 2019 Acred714. Nel caso in cui, sulle voci in questione, siano state indicate aliquote diverse da parte dell’Utente, occorrerà aggiornarle manualmente.

Sulla base dell’accordo del 12/03/2019 sottoscritto da Confapi (contratto 131), è stato modificato il calcolo effettuato tramite la voce 4E0, relativo all’imponibile per il contributo al Fondo Sanitario Nazionale degli operai (aggiornamento di febbraio 2019 Acred714). Ricordiamo che la voce 4E0 può essere impostata sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, nel caso in cui il suddetto imponibile debba essere calcolato su paga base (voce 001), contingenza (voce 002), EDR (voci 009 / 014) ed un’eventuale ulteriore elemento della retribuzione selezionato dall’apposito elenco.
A partire dal mese di aprile 2019, nel calcolo del suddetto imponibile viene considerato anche l’EVR (voci 08F / 08M).

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2013 Acred510 e di maggio 2018 Acred688, sono state rilasciate le voci 46M / 46N, tramite le quali è possibile ottenere una specifica indicazione delle integrazioni di malattia / infortunio a carico della Cassa Edile, sia per quanto riguarda la nota contabile che il file XML relativo alla denuncia MUT.
A partire dal mese di aprile 2019, le suddette voci vengono elaborate in automatico su tutti i contratti del settore edile (036 / 050 / 131). Di conseguenza non è più necessario inserire le stesse voci sulle Voci Fisse (è comunque possibile lasciarle indicate sulle Voci Fisse, purché non venga impostata l’opzione ‘Blocco Voce’).

Marzo 2019
(acred716)
SETTORE EDILIZIA – NUOVE CONTRIBUZIONI

Sulla base delle richieste pervenuteci (derivanti dai diversi criteri di calcolo adottati dalle varie Casse Edili) è stata prevista la possibilità di calcolare il contributo dovuto al Fondo incentivo all’occupazione sullo stesso imponibile previsto per il contributo al Fondo Sanitario Nazionale.
Se si intende adottare il suddetto criterio di calcolo, occorre impostare la voce 4E9 sulle Voci Fisse, a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 4E9 può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’ (viene riportato il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario). In tal modo, l’aliquota relativa al Fondo incentivo all’occupazione viene applicata sull’imponibile calcolato tramite la voce 4E2, utilizzato anche per il Fondo Sanitario Nazionale (aggiornamento di febbraio 2019 Acred714).
Nel caso in cui venga adottata la suddetta modalità di calcolo del Fondo incentivo all’occupazione, l’aliquota relativa a tale fondo deve rimanere esclusa dall’aliquota complessiva relativa ai contributi Cassa Edile, riportata nel primo rigo della tabella “personalizzata” o, in alternativa, nel campo Quantità della voce 495.
Sempre se viene adottata la suddetta modalità di calcolo, nel caso in cui l’aliquota del Fondo incentivo all’occupazione risulti diversa da quella prevista a livello nazionale (0,10%), occorre indicarla nel campo Quantità della voce 4E9.
Precisiamo che la voce 4E9 può essere utilizzata a partire dal mese di marzo 2019.

Febbraio 2019
(acred714)
SETTORE EDILIZIA – NUOVE CONTRIBUZIONI

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di dicembre 2018 Acred707 e gennaio 2019 Acred710, è stata rilasciata la gestione dei contributi al Fondo Sanitario Nazionale, Fondo prepensionamenti e Fondo incentivo all’occupazione.
Inoltre, con l’aggiornamento Acred712 del 13/02/2019, è stata rilasciata la generazione del MUT secondo le specifiche tecniche versione 2.3.6c, che prevedevano l’indicazione dei suddetti contributi (sia correnti che arretrati).

Sulle Casse Edili che hanno deciso di applicare le nuove contribuzioni a partire dal mese di gennaio 2019, quindi, è stato possibile gestire sia i contributi correnti, sia i contributi arretrati relativi al periodo da ottobre a dicembre 2018.

Sulle Casse Edili che hanno invece deciso di applicare le nuove contribuzioni a partire dal mese di febbraio 2019, in corrispondenza dello stesso mese occorrerà calcolare i contributi arretrati, includendovi anche il mese di gennaio; in alternativa agli arretrati, le stesse Casse Edili potrebbero prevedere un’aliquota maggiorata per alcuni mesi.

Con il presente aggiornamento, per l’elaborazione del mese di febbraio rendiamo disponibile un’opzione che consente di calcolare i contributi arretrati relativi al periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019. Naturalmente, tale opzione NON deve essere utilizzata nel caso in cui i nuovi contributi siano stati applicati a partire dal mese di gennaio.

Sempre con il presente aggiornamento, rilasciamo alcune modifiche e nuove opzioni per il calcolo del contributo al Fondo Sanitario Nazionale, sulla base delle indicazioni riportate nella circolare CNCE n. 652 del 15/02/2019. Le suddette variazioni, descritte dettagliatamente nei paragrafi successivi, interessano anche i casi in cui i nuovi contributi sono stati applicati a partire dal mese di gennaio. Anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, riporteremo alcune delle nuove opzioni (attualmente gestite tramite voci specifiche) sulle tabelle relative alle Casse Edili territoriali.

Segnaliamo, inoltre, che in data 21/02/2019 è stata rilasciata la nuova versione 2.3.7 del MUT: nella nuova versione sono stati previsti i contributi arretrati relativi al mese di gennaio 2019 ed alcune informazioni aggiuntive relative alle nuove contribuzioni. A questo proposito, nella prima settimana di marzo rilasceremo un ulteriore aggiornamento per quanto riguarda la generazione del file XML relativo al MUT.

Relativamente al settore artigianato, ricordiamo che l’accordo del 6/02/2019 (circolare CNCE n. 651 del 8/02/2019) ha previsto l’applicazione di aliquote maggiorate, in sostituzione dei contributi arretrati relativi ai mesi pregressi: nei casi interessati, occorre indicare le aliquote maggiorate sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali. Tuttavia, anche sul contratto Edilizia artigianato (036) è prevista la possibilità di attivare il calcolo dei contributi arretrati sull’elaborazione del mese di febbraio.

ATTENZIONE: Ricordiamo che, per attivare le nuove contribuzioni, occorre indicare la voce 489 sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto o di ditta (barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
La voce 489 può essere selezionata dall’elenco delle Voci Fisse, al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria ’, tabella ‘Assistenza Sanitaria Edilizia’. Per l’elaborazione del mese di febbraio, sulla voce 489 può essere selezionata la nuova opzione per attivare gli arretrati (vedere apposito paragrafo).
Naturalmente, nel caso in cui la voce 489 sia già stata inserita per l’elaborazione del mese di gennaio, è sufficiente lasciarla impostata sulle Voci Fisse.

Nei paragrafi successivi è riepilogata la gestione delle nuove contribuzioni, con l’indicazione delle modifiche e delle nuove opzioni disponibili a partire dal mese di febbraio 2019.

CONTRIBUTO FONDO SANITARIO
Ricordiamo che il contributo al nuovo Fondo Sanitario Nazionale “SANEDIL” è dovuto sia per gli operai che per gli impiegati e rimane interamente a carico del datore di lavoro.
Come ricordato nel paragrafo precedente, il contributo al Fondo Sanitario viene attivato tramite la voce 489: in presenza di tale voce, sui contratti del settore edile viene elaborata automaticamente la voce 578; quest’ultima voce rappresenta, nella generalità dei contratti, i contributi a casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Il contributo al Fondo Sanitario viene calcolato applicando automaticamente le aliquote previste a livello nazionale: 0,35% per gli operai e 0,26% per gli impiegati (successivamente aumenterà allo 0,60% per gli operai).
La modalità di calcolo del contributo è descritta nell’aggiornamento di dicembre 2018 Acred707.
Ricordiamo, in particolare che è possibile applicare aliquote diverse da quelle previste a livello nazionale, indicandole sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali. Le aliquote in questione vanno riportate nelle nuove caselle ‘Aliquota fondo sanitario operai’ e ‘Aliquota fondo sanitario impiegati’ (se si ha necessità di compilare le nuove caselle, occorre storicizzare le tabelle interessate in data 01/12/2018 o successiva).
Precisiamo che, sulle tabelle relative alle Casse Edili territoriali, l’aliquota del Fondo Sanitario deve essere indicata nelle suddette caselle soltanto se differisce dalle aliquote stabilite a livello nazionale. In ogni caso, l’aliquota relativa al Fondo Sanitario NON deve essere compresa nella percentuale complessiva dei contributi Cassa Edile, riportata sul primo rigo delle tabelle in questione.

Per gli operai, l’aliquota relativa al Fondo Sanitario viene calcolata sull’imponibile contributivo Cassa Edile (campo Importo Unitario della voce 495), applicando un minimale corrispondente a 120 ore lavorate mensili.

Con il presente aggiornamento, mettiamo a disposizione un’opzione che consente di determinare, per gli operai, un diverso imponibile relativo al Fondo Sanitario, considerando i seguenti elementi della retribuzione: Paga Base (voce 001), Contingenza (voce 002), EDR (voci 009 / 014) ed un’ulteriore voce retributiva che può essere selezionata come più avanti descritto. Dividendo la somma delle suddette voci per il coefficiente contrattuale, si ottiene una paga oraria che viene moltiplicata per le ore lavorate (voce 091), anche in questo caso limitate ad un minimo di 120 ore mensili.
Per applicare il suddetto criterio di calcolo dell’imponibile, è sufficiente impostare la voce 4E0 sulle Voci Fisse (sempre a livello di contratto o di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 4E0 può essere selezionata dall’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’ (analogamente alla voce 489).
Sulla stessa voce 4E0 è anche possibile indicare la voce retributiva da aggiungere al suddetto calcolo, selezionandola dall’apposita lista (il codice della voce selezionata viene riportato nel campo Quantità della voce 4E0).

Relativamente al numero di ore da considerare, con il presente aggiornamento rendiamo disponibile un’opzione che consente di includere anche le ore di festività nel conteggio, in aggiunta alle ore effettivamente lavorate: a tale scopo, è sufficiente selezionare l’apposita opzione prevista sulle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’ (viene riportata la nuova voce 4E2 con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario). Precisiamo che, anche in questo caso, il numero di ore risultanti viene limitato ad un minimo di 120 ore mensili.
Segnaliamo che, in presenza di più cedolini nello stesso mese, il controllo sul numero minimo di ore (120) verrebbe effettuato su ciascun cedolino. In attesa di indicazioni specifiche per gestire tali situazioni, abbiamo previsto la possibilità di “forzare” il numero minimo di ore, indicandolo nel campo Quantità della voce 4E2. Nei casi in questione, tale “forzatura” può essere effettuata sulle Variazioni Mensili relative ai singoli cedolini.

Per gli operai, indipendentemente dal criterio di calcolo adottato, a partire dal mese di febbraio l’imponibile al Fondo Sanitario viene riportato nel campo Importo Totale della voce 4E2, visibile nel Dettaglio del cedolino.

Per quanto riguarda gli impiegati, a seguito delle indicazioni riportate nella circolare n. 652 sopra citata, è stato modificato il criterio di calcolo dell’imponibile: a partire dal mese di febbraio, l’imponibile viene calcolato come sommatoria delle seguenti voci retributive: Paga Base (voce 001), Contingenza (voce 002), EDR (voci 009 / 014) ed un’ulteriore voce retributiva che può essere selezionata come più avanti descritto. Le voci in questione vengono considerate sempre in valore mensile, senza proporzionarle alle ore lavorate o alla percentuale di part-time.
La voce retributiva da aggiungere al suddetto calcolo può essere indicata sulla nuova voce 4E1, selezionandola dall’apposita lista (il codice della voce selezionata viene riportato nel campo Quantità della voce 4E1). Anche la voce 4E1 si trova nell’elenco delle Voci Fisse al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’ e può essere inserita a livello di contratto o di ditta (sempre barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).

Per gli impiegati, a partire dal mese di febbraio l’imponibile relativo al Fondo Sanitario viene riportato nel campo Importo Totale della voce 4E1, visibile nel Dettaglio del cedolino.

Precisiamo che le suddette modalità di calcolo saranno soggette ad eventuali variazioni o integrazioni, sulla base delle indicazioni che forniranno le Casse Edili nel momento in cui inizieranno ad applicare le nuove contribuzioni.

Come documentato nell’aggiornamento di dicembre 2018 Acred707, il contributo al Fondo Sanitario viene assoggettato al contributo di solidarietà (10%), mentre NON viene assoggettato ad Inps nella misura del 15% prevista per i contributi Cassa Edile (in assenza di diverse indicazioni, si applica il trattamento previsto per i contributi ai fondi di assistenza sanitaria integrativa). Nel caso in cui si intenda bloccare l’assoggettamento al contributo di solidarietà, è sufficiente bloccare la voce 836 sulle Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto, con la condizione ‘Estesa a tutti i dipendenti’).

Ricordiamo, inoltre, che il contributo al Fondo Sanitario viene assoggettato ad Irpef, tramite l’elaborazione automatica della voce 58G. Nel caso in cui si intenda bloccare l’assoggettamento ad Irpef, è sufficiente bloccare la voce 58G sulle Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto, con la condizione ‘Estesa a tutti i dipendenti’).

CONTRIBUTI ALTRI FONDI
I contributi relativi al Fondo prepensionamenti e al Fondo incentivo all’occupazione corrispondono entrambi all’aliquota dello 0,10% e riguardano i soli operai e apprendisti operai.
Entrambi gli aumenti devono essere riportati sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali, aumentando l’aliquota complessiva dei contributi Cassa Edile, indicata sul primo rigo delle tabelle in questione.
In alternativa, se l’aliquota complessiva dei contributi è stata indicata nel campo Quantità della voce 495 (sulle Voci Fisse), occorre aumentarla intervenendo su tale voce.

Nel caso in cui le aliquote relative ai suddetti fondi risultino diverse da quelle previste a livello nazionale (0,10%), occorre indicarle nel campo Quantità delle voci 49J per il Fondo prepensionamenti e/o 49K per il Fondo incentivo all’occupazione (riportate al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’ nell’elenco delle Voci Fisse).
Anche in questo caso, tuttavia, le aliquote degli stessi fondi devono essere sommate all’aliquota complessiva dei contributi Cassa Edile, riportandole sul primo rigo della tabella relativa alla Cassa Edile territoriale o, in alternativa, nel campo Quantità della voce 495, secondo le modalità sopra descritte.

CONTRIBUTI ARRETRATI
Sul mese di febbraio 2019, nel caso in cui siano state attivate le nuove contribuzioni tramite la voce 489, è possibile attivare il calcolo dei contributi arretrati, relativi al periodo da ottobre 2018 a gennaio 2019. A tale scopo, occorre indicare il valore convenzionale ‘1 nel campo Importo Totale della stessa voce 489 (l’opzione per attivare gli arretrati è riportata nell’elenco delle Voci Fisse, in corrispondenza della voce 489).

I contributi arretrati relativi al Fondo Sanitario sono riportati sulle voci 4E5 / 4E6 / 4E7 / 4E8, relative rispettivamente ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 e gennaio 2019.
I contributi arretrati relativi al Fondo prepensionamenti e al Fondo incentivo all’occupazione sono riportati sulle voci 48X / 48Y / 48W / 48V, relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2018 e gennaio 2019. I contributi arretrati relativi a tali fondi sono cumulati nel campo Importo Totale della voce 495, sommati ai contributi relativi al mese corrente (secondo il criterio adottato, in generale, per i contributi arretrati relativi alla Cassa Edile).

Il calcolo dei contributi arretrati viene effettuato applicando le stesse percentuali e secondo gli stessi criteri adottati per il contributo relativo al mese corrente. In presenza di più cedolini nel mese di febbraio, gli arretrati vengono calcolati automaticamente soltanto sul cedolino relativo alla parte finale del mese. Tuttavia, nel calcolo viene tenuto conto di eventuali cedolini aggiuntivi presenti nei mesi di competenza degli arretrati.
Nel caso in cui le nuove contribuzioni siano già state attivate nei mesi precedenti, le voci relative agli arretrati non producono alcun risultato.

Gennaio 2019
(acred710)
SETTORE EDILIZIA – FONDO SANITARIO NAZIONALE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di dicembre 2018 Acred707, è stato rilasciato il calcolo del contributo al nuovo Fondo Sanitario Nazionale e degli altri contributi dovuti dal mese di ottobre 2018.Successivamente, con l’accordo ANCE del 20/12/2018 e la successiva circolare CNCE del 21/12/2018, la nuova contribuzione è stata posticipata al mese di gennaio 2019, rinviando l’aumento (0,60%) del contributo operai all’effettivo avvio del Fondo Sanitario..
Con il presente aggiornamento, rendiamo nuovamente disponibile il calcolo dei nuovi contributi per il mese di gennaio 2019, unitamente agli arretrati relativi ai mesi da ottobre a dicembre 2018, per quanto riguarda il Fondo Sanitario, il Fondo prepensionamenti e il Fondo incentivo all’occupazione.

Ricordiamo che i suddetti contributi sono stati disciplinati esclusivamente in relazione al Ccnl Edilizia industria (050), tuttavia diverse Casse Edili territoriali applicano tali disposizioni anche agli altri contratti del settore.
Non è stata ancora modificata, invece, la generazione del file XML relativo al MUT, per l’indicazione dei nuovi contributi correnti e arretrati, in quanto le nuove specifiche fornite dalla CNCE non risultano ancora aggiornate.

CONTRIBUTO FONDO SANITARIO
Ricordiamo che il contributo al nuovo Fondo Sanitario Nazionale “SANEDIL” è dovuto sia per gli operai che per gli impiegati e rimane interamente a carico del datore di lavoro.
Per attivare il contributo al Fondo Sanitario dal mese di gennaio 2019, occorre indicare la voce 489 sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’); la voce 489 deve essere inserita senza alcun importo, eventualmente selezionandola dall’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’ (si tratta della stessa voce prevista per l’attivazione del contributo sul mese di dicembre 2018).
In presenza della voce 489, sui contratti del settore edile viene elaborata automaticamente la voce 578; quest’ultima voce rappresenta, nella generalità dei contratti, i contributi a casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Il contributo al Fondo Sanitario viene calcolato applicando automaticamente le aliquote previste a livello nazionale: 0,35% per gli operai e 0,26% per gli impiegati (come già precisato, è stato rinviato l’aumento del contributo allo 0,60%, previsto per gli operai). Sulla base della suddetta comunicazione è rimandato l’aumento del contributo allo 0,60% per gli operai. La modalità di calcolo del contributo è descritta nell’aggiornamento di dicembre 2018 Acred707.

Precisiamo che, sulle tabelle personalizzate relative alle Casse Edili territoriali, l’aliquota relativa al Fondo Sanitario deve essere indicata nelle apposite caselle (vedere aggiornamento di dicembre 2018 Acred707) soltanto se differisce dalle aliquote stabilite a livello nazionale. In ogni caso, l’aliquota relativa al Fondo Sanitario NON deve essere compresa nella percentuale complessiva dei contributi Cassa Edile, riportata sul primo rigo delle tabelle in questione.

In assenza di altre indicazioni, il contributo al Fondo Sanitario è stato assoggettato al contributo di solidarietà (10%), mentre NON è stato assoggettato ad Inps nella misura del 15% prevista per i contributi Cassa Edile (viene quindi applicato il trattamento previsto per i contributi ai fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa). Nel caso in cui si intenda bloccare l’assoggettamento al contributo di solidarietà, è sufficiente bloccare la voce 836 sulle Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto, con la condizione ‘Estesa a tutti i dipendenti’).

Inoltre, il contributo al Fondo Sanitario viene assoggettato ad Irpef, tramite l’elaborazione automatica della voce 58G. Nel caso in cui si intenda bloccare l’assoggettamento ad Irpef, è sufficiente bloccare la voce 58G sulle Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto, con la condizione ‘Estesa a tutti i dipendenti’).

In presenza della voce 489, vengono calcolati anche gli arretrati dei contributi al Fondo Sanitario, tramite l’elaborazione automatica delle voci 4E5 / 4E6 / 4E7 (“Arretrati Fondo Sanitario”), relative rispettivamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018, secondo gli stessi criteri adottati per il contributo relativo al mese corrente.
Nel caso in cui il contributo al Fondo Sanitario sia già stato attivato dal mese di dicembre 2018, le voci relative agli arretrati producono un risultato nullo (eventualmente possono essere bloccate sulle Voci Fisse).

CONTRIBUTI ALTRI FONDI
I contributi relativi al Fondo prepensionamenti e al Fondo incentivo all’occupazione corrispondono entrambi all’aliquota dello 0,10% e riguardano i soli operai.
Entrambi gli aumenti devono essere riportati sulle tabelle personalizzate relative alle Casse Edili territoriali, aumentando l’aliquota complessiva dei contributi Cassa Edile, indicata sul primo rigo delle tabelle in questione.
In alternativa, se l’aliquota complessiva dei contributi è stata indicata nel campo Quantità della voce 495 (sulle Voci Fisse), occorre aumentarla intervenendo su tale voce.

In presenza della voce 489 (utilizzata per attivare il contributo al Fondo Sanitario ed i relativi arretrati), vengono calcolati anche gli arretrati relativi al Fondo prepensionamenti e al Fondo incentivo all’occupazione, tramite l’elaborazione automatica delle voci 48X, 48Y e 48W.
Nel caso in cui i contributi dovuti ai suddetti fondi siano già stati attivati dal mese di dicembre 2018, le voci relative agli arretrati producono un risultato nullo (eventualmente possono essere bloccate sulle Voci Fisse).

ATTENZIONE: Prima di attivare il calcolo dei nuovi contributi sul mese di gennaio 2019, impostando la voce 489 e le nuove aliquote complessive come sopra descritto, consigliamo di verificare le indicazioni aggiornate da parte della CNCE e delle Casse Edili territoriali di propria competenza.

Dicembre 2018
(comunicazione
28/12/2018
)

Segnaliamo che, in data 20/12/2018, l’ANCE ha sottoscritto un accordo che prevede di posticipare, alla mensilità di gennaio 2019, l’avvio delle nuove contribuzioni destinate al Fondo sanitario nazionale, al Fondo prepensionamento ed al Fondo incentivo all’occupazione, previsti dall’accordo del 18/07/2018.

Ricordiamo che la gestione dei suddetti Fondi è stata predisposta con l’aggiornamento Acred707 del 21/12/2018, lasciando all’Utente la scelta di attivare, o meno, le relative contribuzioni. Per posticipare l’avvio della contribuzione a gennaio 2019, quindi, è sufficiente NON attivare le nuove contribuzioni sul mese di dicembre 2018.
A tale riguardo, comunque, consigliamo di verificare le disposizioni emanate dalle Casse Edili di riferimento.

Naturalmente, per l’elaborazione delle buste paga di gennaio 2019 dovremo rilasceremo un apposito aggiornamento, che includerà anche il recupero della contribuzione arretrata relativa al mese di dicembre 2018 (ricordiamo che i nuovi contributi restano dovuti a partire dal mese di ottobre 2018).

Dicembre 2018
(acred707)

Con il presente aggiornamento rendiamo disponibile il calcolo del contributo al nuovo Fondo Sanitario Nazionale, che può essere attivato, sui contratti del settore edile, a partire dalle buste paga di dicembre 2018.
Inoltre, rendiamo disponibile il calcolo degli arretrati relativi ai mesi di ottobre e novembre 2018, sia per il suddetto Fondo Sanitario, sia per il Fondo prepensionamenti e il Fondo incentivo all’occupazione.

Precisiamo che i suddetti contributi sono stati disciplinati esclusivamente in relazione al Ccnl Edilizia industria (050), tuttavia diverse Casse Edili territoriali applicano tali disposizioni anche agli altri contratti del settore.
Precisiamo, inoltre, che la gestione è limitata (per il momento) al calcolo dei contributi correnti e arretrati, con i trattamenti previsti su cedolino e nota contabile, sulla base di quanto indicato nell’accordo del 18/07/2018 e nelle comunicazioni della Cassa Edile n.639 del 26/10/2018, n.640 del 30/10/2018 e n. 641 del 12/11/2018.
Non è stata modificata, invece, la generazione del file XML relativo al MUT, per l’indicazione dei nuovi contributi correnti e arretrati, in quanto le nuove specifiche fornite dalla CNCE non risultano ancora definitive.

ATTENZIONE: E’ stato necessario lasciare all’Utente la scelta di attivare i nuovi contributi sul mese di dicembre.
A tale riguardo, segnaliamo che non ci sono conferme, da parte della CNCE, in merito all’effettivo avvio dei nuovi contributi con il mese di dicembre – sono invece pervenute notizie di un possibile rinvio al mese di gennaio 2019. Consigliamo quindi di chiedere conferma alle Casse Edili di riferimento, prima di attivare i nuovi contributi.

CONTRIBUTO FONDO SANITARIO
Il contributo al nuovo Fondo Sanitario Nazionale è dovuto sia per gli operai che per gli impiegati e rimane interamente a carico del datore di lavoro.

Per attivare il contributo al Fondo Sanitario, occorre indicare la nuova voce 489 sulle Voci Fisse, operando a livello di contratto o di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’); la voce 489 deve essere inserita senza alcun importo, eventualmente selezionandola dall’elenco delle voci al punto 3.3 ‘Enti bilaterali e Assistenza sanitaria’.
In presenza della voce 489, sui contratti del settore edile viene elaborata automaticamente la voce 578; quest’ultima voce rappresenta, nella generalità dei contratti, i contributi a casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Il contributo al Fondo Sanitario viene calcolato applicando automaticamente le aliquote previste a livello nazionale: 0,35% per gli operai (aumentato allo 0,60% da gennaio 2019) e 0,26% per gli impiegati.
L’aliquota applicata è riportata nel campo Quantità della voce 489, visibile nel Dettaglio del cedolino.

E’ possibile applicare aliquote diverse da quelle previste a livello nazionale, indicandole sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali. A tale scopo, sono state previste le seguenti nuove caselle:

  • Aliquota fondo sanitario operai (c/ditta): da utilizzare nel caso in cui il contributo al Fondo Sanitario per gli operai NON corrisponda allo 0,35% (0,60% dal 2019);
  • Aliquota fondo sanitario impiegati (c/ditta): da utilizzare nel caso in cui il contributo al Fondo Sanitario per gli impiegati NON corrisponda allo 0,26%.

Se si ha necessità di compilare le nuove caselle sopra descritte, occorre storicizzare le tabelle interessate in data 01/12/2018 o successiva (non è necessario storicizzare le tabelle “personalizzate”, se non si ha necessità di utilizzare le nuove caselle, in quanto vengono comunque applicate le aliquote valide a livello nazionale).

Le suddette aliquote vengono applicate per gli operai sull’imponibile contributivo Cassa Edile (voce 495 campo Importo Unitario), per gli impiegati sull’imponibile previdenziale (voce 500). Inoltre, per gli operai l’imponibile viene confrontato con il minimale previsto, corrispondente alla retribuzione spettante per 120 ore mensili; in assenza di indicazioni più precise, il numero di ore non viene ridotto in caso di assunzione o cessazione nel mese. Il suddetto minimale è riportato sulla nuova voce 4E0, visibile nel Dettaglio del cedolino.

In assenza di altre indicazioni, il contributo al Fondo Sanitario è stato assoggettato al contributo di solidarietà (10%), mentre NON è stato assoggettato ad Inps nella misura del 15% prevista per i contributi Cassa Edile (è stato quindi applicato il trattamento previsto per i contributi ai fondi o casse di assistenza sanitaria integrativa).

Ad oggi, non ci sono indicazioni ufficiali in merito all’assoggettamento a Irpef del contributo al Fondo Sanitario. Nel caso in cui tale contributo debba essere assoggettato ad Irpef, occorre indicare la nuova voce 58G sulle Voci Fisse (sempre a livello di ditta o di contratto, con la condizione ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Precisiamo che la voce 58G viene sommata alla voce 596 (utilizzata, sugli operai edili, per assoggettare ad Irpef altri contributi).

Il contributo al Fondo Sanitario decorre dal mese di ottobre 2018: per calcolare gli arretrati, occorre indicare le nuove voci 4E5 e 4E6 “Arretrati Fondo Sanitario” sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 4E5 calcola gli arretrati relativi al mese di ottobre e la voce 4E6 quelli relativi al mese di novembre. Per calcolare gli arretrati relativi a ciascun mese, viene rilevato l’imponibile dalla voce 495 (campo Importo Unitario) e confrontato con il corrispondente minimale (120 ore per la quota oraria del mese). Sulle voci 4E5 e 4E6 viene riportato il minimale nel campo Importo Unitario e il contributo nel campo Importo Totale. Il totale dei contributi arretrati viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 578; lo stesso importo viene poi sommato al contributo corrente, riportato nel campo Importo Totale della stessa voce 578.

In assenza di indicazioni specifiche, riteniamo che il suddetto contributo non debba essere riportato sulla denuncia Uniemens o sul modello F24: a tale scopo, è necessario NON indicare il codice del fondo di destinazione nel campo ‘Assistenza Sanitaria’ sul servizio Ditta – Posizione Inps.

Come già anticipato, per quanto riguarda la generazione del file XML relativo alla denuncia MUT, rilasceremo un apposito aggiornamento successivamente alla pubblicazione delle specifiche definitive.

CONTRIBUTI ALTRI FONDI
I contributi relativi al Fondo prepensionamenti e al Fondo incentivo all’occupazione corrispondono entrambi allo 0,10% e riguardano gli operai. Entrambi gli aumenti devono essere riportati dall’utente nelle tabelle personalizzate relative alle Casse Edili territoriali, aumentando l’aliquota complessiva. In alternativa, se l’aliquota complessiva è stata indicata nel campo Quantità della voce 495 (sulle Voci Fisse), occorre aumentarla intervenendo su tale voce.

Entrambi gli aumenti decorrono dal mese di ottobre 2018, pertanto è possibile calcolare i contributi arretrati indicando le nuove voci 48X “Arretrati Fondo Prepensionamenti” e 48Y “Arretrati Fondo incentivo all’occupazione” sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
Le nuove voci effettuano il calcolo sul cedolino di dicembre, applicando in automatico l’aliquota dello 0,10% (se necessario è possibile modificarla indicandola nel campo Quantità delle stesse voci). Su entrambe le voci, nel campo Importo Totale viene riportato il contributo relativo al mese di novembre 2018, mentre nel campo Importo Unitario viene riportato il contributo relativo al mese di ottobre 2018. Il calcolo dei contributi arretrati viene effettuato rilevando l’imponibile dalla voce 495 (campo Importo Unitario) dei singoli mesi interessati. Precisiamo che i contributi arretrati vengono sommati ai contributi correnti (voce 495 campo Importo Totale) ed inclusi nell’imponibile Inps nella misura del 15% (in quanto contributi dovuti alla Cassa Edile).

NOTA SU TABELLE CASSE EDILI
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2018 Acred704, sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali è stata aggiunta la nuova casella ‘Tfr su ore ordin. figurative maggiorate’, da compilare con il valore convenzionale ‘1’ se si intende far maturare il Tfr sulla base delle sole ore ordinarie e ore di assenza per le quali è prevista la contribuzione figurativa (criterio previsto da alcuni accordi territoriali).
A partire dal mese di dicembre, nel calcolo del Tfr sopra descritto vengono escluse le ore di ferie e permessi (se gestite tramite le voci 780 / 781) e la festività del 4/11.

Novembre 2018
(acred705)

A decorrere dal mese di novembre 2018, sui contratti dell’edilizia sono disponibili due nuove opzioni relative all’indennità di trasporto (voce 116) e all’indennità di mensa (voce 117).
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di settembre 2018 Acred703, è stata rilasciata un’opzione che consente di indicare il valore giornaliero anziché quello orario sulle indennità in questione. Con il presente aggiornamento, vengono rilasciate due nuove opzioni, tramite le quali è possibile indicare il valore giornaliero solamente su una delle due indennità, continuando a calcolare l’altra sulla base di un valore orario.
Le nuove opzioni sono entrambe disponibili sulla voce 02B, presente nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.1 ‘Indennità e Maggiorazioni’ (gli Utenti interessati possono selezionarle dall’elenco). Naturalmente, la voce 02B può essere impostata a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Ricordiamo inoltre che, ad eccezione dei contratti dell’edilizia, sulle voci 116 e 117 è generalmente prevista l’indicazione del valore giornaliero (anziché orario).

Ottobre 2018
(acred704)
EDILIZIA – TABELLE CASSE EDILI

Sono state predisposte alcune nuove caselle sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili.

Le nuove caselle sono riportate sulle ultime righe della tabella, identificate dalla seguente descrizione:

  • Contributo cassa edile ditta imp. prev.: da utilizzare nel caso in cui uno o più contributi dovuti alla Cassa Edile, a carico della ditta, debbano essere calcolati sull’imponibile previdenziale (voce 500); se compilato (indicando l’aliquota), viene elaborata la voce 568, visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino.
  • Contributo cassa edile dipe. imp. prev.: da utilizzare nel caso in cui uno o più contributi dovuti alla Cassa Edile, a carico del dipendente, debbano essere calcolati sull’imponibile previdenziale (voce 500); se compilato (indicando l’aliquota), viene elaborata la voce 567, visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino.
  • Tfr su ore ordin. figurative maggiorate: da utilizzare nel caso in cui il Tfr debba maturare sulle ore ordinarie e sulle le ore di assenza con contribuzione figurativa (malattia, maternità, ecc.), considerando la quota oraria maggiorata delle percentuali di accantonamento sul lordo (18,50%) e della maggiorazione sostitutiva dei permessi (4,95%); per attivare il suddetto criterio di calcolo, nella casella occorre indicare l’opzione ‘1’.
  • Contributi ditta su ore sanzionabili: da utilizzare nel caso in cui l’imponibile derivante dalle ore sanzionabili (voci 47L / 47M / 47N) debba essere assoggettato ad una diversa percentuale a carico della ditta; se compilato (indicando la suddetta percentuale), viene elaborata la voce 47T, visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino, con il valore del contributo nel campo Importo Totale; il contributo in questione viene incluso nel totale dei contributi relativi alla Cassa Edile (voce 495).
  • Contributi dipe. su ore sanzionabili: da utilizzare nel caso in cui l’imponibile derivante dalle ore sanzionabili (voci 47L / 47M / 47N) debba essere assoggettato ad una diversa percentuale a carico del dipendente; se compilato (indicando la suddetta percentuale), viene elaborata la voce 47T, visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino, con il valore del contributo nel campo Importo Unitario; il contributo in questione viene incluso nel totale dei contributi relativi alla Cassa Edile (voci 495 e 496).

Nel caso in cui si abbia necessità di compilare le nuove caselle sopra descritte, occorre storicizzare le tabelle interessate in data 01/10/2018 o successiva (non è necessario storicizzare le tabelle “personalizzate”, se non si ha necessità di utilizzare le nuove caselle).

ATTENZIONE: Segnaliamo, inoltre, che dal mese di ottobre 2018 decorrerebbe un nuovo contributo destinato al “Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa del settore edile”, previsto dall’accordo del 18/07/2018. Al momento, non ci sono indicazioni sufficienti per predisporre il calcolo ed il versamento del nuovo contributo; rimaniamo quindi in attesa delle indicazioni necessarie, che saranno presumibilmente emanate dalle Casse Edili territoriali.

Settembre 2018
(acred703)

A decorrere dal mese di settembre 2018, sui contratti dell’edilizia è disponibile una nuova opzione relativa all’indennità di trasporto (voce 116) e di mensa (voce 117), che consente di indicare il valore giornaliero anziché quello orario.
Per attivare la nuova opzione, gli Utenti interessati devono selezionare la voce 02B dall’elenco delle Voci Fisse, al punto 2.1 ‘Indennità e Maggiorazioni’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità). Facciamo presente che è possibile impostare la voce 02B a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Una volta impostata la voce 02B come sopra indicato, sulle voci 116 e 117 possono essere indicati i valori giornalieri nel campo Importo Unitario, in luogo dei valori orari. Ovviamente, la nuova opzione va utilizzata soltanto se i contratti territoriali fanno riferimento a valori giornalieri, per le suddette indennità.
Ricordiamo inoltre che, ad eccezione dei contratti dell’edilizia, sulle voci 116 e 117 è già prevista l’indicazione del valore giornaliero (anziché orario).

Maggio 2018
(acred688)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di ottobre 2013 Acred510, sono state rilasciate le voci 46M / 46N, tramite le quali è possibile ottenere l’esposizione delle somme a carico della Cassa Edile relative agli eventi di malattia / infortunio, sia per quanto riguarda la nota contabile che il file della denuncia MUT. Come indicato nel suddetto aggiornamento, le voci 46M / 46N vengono elaborate solo se risultano inserite sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto.

Ai fini dell’esposizione degli importi a carico della Cassa Edile, dal mese di maggio 2018 viene elaborata la nuova voce 13H, che calcola la maggiorazione sostitutiva dei permessi (4,95%) in relazione ai periodi di malattia. Tale importo risulta già compreso nella voce 132; tuttavia, in presenza della voce 46M, anche tale importo viene esposto come somma a carico della Cassa Edile, sulla nota contabile che sul file della denuncia MUT.

Aprile 2018
(acred686)
EDILIZIA – TABELLE CASSE EDILI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di febbraio 2018 Acred681, sono state predisposte alcune nuove caselle sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali.
In particolare, sono state rese disponibili due caselle relative alla percentuale di accantonamento lordo e netto sulle ore usufruite di ferie e di permesso. Con l’attuale aggiornamento, viene prevista la possibilità di impostare percentuali diverse per l’accantonamento sulle ferie rispetto all’accantonamento sui permessi.

Le due caselle preesistenti, rilasciate con l’aggiornamento Acred681, sono rinominate come segue:

  • Accantonamento lordo su ferie, nel quale indicare la percentuale di accantonamento lordo sulle ore di ferie gestite tramite la voce 140 (se differisce dalla percentuale di accantonamento sulle ore lavorate); se compilata, viene elaborata la voce 466, visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino.
  • Accantonamento netto su ferie, nel quale indicare la percentuale di accantonamento netto sulle ore di ferie gestite tramite la voce 140 (se differisce dalla percentuale di accantonamento sulle ore lavorate); se compilata, viene elaborata la voce 782, visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino.

Le nuove caselle, aggiunte con il presente aggiornamento, sono identificate dalla seguente descrizione:

  • Accantonamento lordo su permessi, nel quale indicare la percentuale di accantonamento lordo sulle ore di ferie gestite tramite la voce 160 (se differisce dalla percentuale di accantonamento sulle ore lavorate); se compilata, viene elaborata la voce 466, visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino.
  • Accantonamento netto su permessi, nel quale indicare la percentuale di accantonamento netto sulle ore di ferie gestite tramite la voce 160 (se differisce dalla percentuale di accantonamento sulle ore lavorate); se compilata, viene elaborata la voce 782, visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino.

Precisiamo che le nuove caselle devono essere compilate anche nel caso in cui la percentuale di accantonamento sulle ore di permesso risulti uguale a quella prevista sulle ore di ferie (a condizione che entrambe risultino diverse dalla percentuale di accantonamento sulle ore lavorate).
Nel caso in cui si abbia necessità di compilare le nuove caselle sopra descritte, occorre storicizzare le tabelle interessate in data 01/04/2018 o successiva. Non è invece necessario storicizzare le tabelle “personalizzate”, se non si ha necessità di utilizzare le nuove caselle.

Febbraio 2018
(acred681)
EDILIZIA – CONTRIBUTO APE

A decorrere dal mese di febbraio 2018, è stata modificata la gestione del contributo APE, sulla base di quanto indicato nell’accordo nazionale del 31/01/2018 e nella comunicazione CNCE n. 630 del 7/02/2018.

Il valore minimo del contributo APE, in precedenza fissato ad E. 35,00 (aggiornamento di maggio 2016 Acred612), adesso risulta variabile in base all’aliquota prevista per il corrispondente contributo.
E’ stata predisposta una gestione automatica del nuovo criterio di calcolo: a tale scopo, i valori del contributo minimo e le corrispondenti aliquote (stabiliti dall’accordo nazionale) sono riportati sulla nuova tabella 17401; precisiamo che la nuova tabella risulta “agganciata” in automatico su tutti i soggetti interessati.
Se necessario, il valore minimo del contributo APE può essere indicato sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali, riportandolo nel nuovo campo ‘Contributo Ape minimo’ (vedere Edilizia - Tabelle Casse Edili).

Sempre secondo il suddetto accordo nazionale, sono variati i casi in cui non deve essere applicato il valore minimo del contributo APE: assunzione successiva al giorno 13 del mese, cessazione antecedente al giorno 19 del mese, assenze complessive non inferiori a 60 ore nel mese, dovute a CIG / malattia / infortunio / ferie / permessi retribuiti.
Le situazioni sopra descritte vengono controllate automaticamente al momento dell’elaborazione delle buste paga.

Febbraio 2018
(acred681)
EDILIZIA – TABELLE CASSE EDILI

Sono state predisposte alcune nuove caselle sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili.

Le nuove caselle sono riportate sulle ultime righe della tabella, identificate dalla seguente descrizione:

  • Accantonamento lordo su ferie e permessi: da utilizzare nel caso in cui la percentuale dell’accantonamento lordo relativo alle ore di ferie e permessi retribuite dal datore di lavoro (voce 140 e voce 160) debba essere diversa dall’accantonamento lordo sulle ore lavorate; se compilato, viene elaborata la nuova voce 466, visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino.
  • Accantonamento netto su ferie e permessi: da utilizzare nel caso in cui la percentuale dell’accantonamento netto relativo alle ore di ferie e permessi retribuite dal datore di lavoro (voce 140 e voce 160) debba essere diversa dall’accantonamento netto sulle ore lavorate; se compilato, viene elaborata la nuova voce 782, visibile sulla finestra Dettaglio del cedolino.
  • Festività 4 novembre – inclusa: da utilizzare nel caso in cui la festività del 4/11 debba essere gestita come tutte le festività (quindi inclusa negli imponibili relativi ai contributi Cassa Edile, agli accantonamenti e alla maggiorazione sostitutiva dei permessi); per attivare il suddetto criterio di calcolo, occorre indicare il valore convenzionale ‘1’.
  • Contributo APE minimo: da utilizzare nel caso in cui occorra differenziare il contributo minimo APE, rispetto ai valori calcolati in automatico (tabella 17401 – vedere Edilizia - Contributo APE).

Nel caso in cui si abbia necessità di compilare le nuove caselle sopra descritte, occorre storicizzare le tabelle interessate in data 01/02/2018 o successiva (non è necessario storicizzare le tabelle “personalizzate”, se non si ha necessità di utilizzare le nuove caselle).

Gennaio 2018
(acred677)
SETTORE EDILIZIA – FONDO PREVEDI

Segnaliamo che l’accordo del 21/12/2017 ha previsto che il contributo Prevedi a carico del datore di lavoro deve essere evidenziato in busta paga. A questo proposito, ricordiamo che, per riportare sulla stampa del cedolino il contributo previdenza complementare a carico del datore di lavoro, è sufficiente indicare la voce 58E sulle Voci Fisse (elenco voci, punto 3.2 ‘Contributi altri enti – Previdenza complementare’), operando preferibilmente a livello di contratto o generale (aggiornamenti di dicembre 2017 Acred674 e gennaio 2012 Acred455).

IMPORTANTE: Ricordiamo che le variazioni derivanti dagli accordi territoriali non vengono aggiornate né documentate da parte nostra (a meno di specifiche richieste); le variazioni relative a tali accordi, quindi, rimangono a carico degli Utenti. Precisiamo che anche le aliquote delle Casse Edili territoriali rientrano tra le variazioni a carico degli Utenti.

Novembre 2017
(acred671)
EDILIZIA – IMPONIBILE CONVENZIONALE

Segnaliamo che la Cassa Edile di Firenze ha comunicato che, dal mese di novembre 2017, non deve più essere applicato l’imponibile convenzionale (circolare n. 196 del 17/10/2017). Non abbiano notizie riguardo ad eventuali decisioni analoghe da parte di altre Casse Edili che adottavano l’imponibile convenzionale.
Gli Utenti interessati devono intervenire sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, effettuando una storicizzazione in data 01/11/2017 per bloccare o eliminare la tabella relativa all’imponibile convenzionale (codice tabella 17236 / 17231 / 17250 nel caso della Cassa Edile di Firenze).

Ottobre 2017
(acred669)
EDILIZIA – TABELLE CASSE EDILI

Sono state predisposte due nuove caselle sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili.

Le nuove caselle sono riportate sulle ultime righe della tabella, identificate dalla seguente descrizione:

  • Imp. Contributivo: Imp. GNF maggiorato: da utilizzare nel caso in cui i contributi Cassa Edile debbano essere calcolati sull’imponibile GNF maggiorato delle percentuali relative all’accantonamento sul lordo (18,50%) ed alla maggiorazione sostitutiva dei permessi (4,95%). Per attivare il suddetto criterio di calcolo dell’imponibile relativo ai contributi Cassa Edile, occorre indicare l’opzione ‘1’.
  • Oneri soggetti a Inps: da utilizzare nel caso in cui occorra assoggettare ad Inps eventuali “oneri mutualistici” previsti dalla Cassa Edile territoriale. In tal caso, deve essere indicata l’aliquota relativa ai suddetti oneri. Precisiamo che l’aliquota viene applicata sulla retribuzione corrispondente sia alle ore lavorate che alle ore di festività retribuita. L’importo assoggettato ad Inps viene riportato sulla nuova voce 494.

Nel caso in cui si abbia necessità di compilare le nuove caselle, occorre storicizzare le tabelle interessate in data 01/10/2017 o successiva (non è occorre storicizzare le tabelle personalizzate se non si ha necessità di utilizzare le nuove caselle).

Settembre 2017
(acred667)

A seguito di una segnalazione, è stato modificato il calcolo della maggiorazione sostitutiva dei permessi (voce 132) in relazione ai periodi di assenza per infortunio. A partire dal mese di settembre 2017, per il primo giorno di infortunio la maggiorazione matura per intero (4,95%), per i giorni dal 2’ al 4’ matura al 60% (2,97%), per i giorni dal 5’ in poi la maggiorazione non viene calcolata. Prima della presente variazione, la maggiorazione veniva determinata per intero (4,95%) relativamente a tutto il periodo di infortunio.

Giugno 2017
(acred655)
EDILIZIA – TABELLE CASSE EDILI

Sono state predisposte due nuove caselle sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili, tramite le quali è possibile indicare fino ad un massimo di 4 decimali sulle corrispondenti aliquote contributive.

Precisiamo che le nuove caselle devono essere compilate soltanto se si ha necessità di esporre più di 2 decimali sulle aliquote contributive della Cassa Edile; in caso contrario, non occorre intervenire sulle tabelle in questione.

Le nuove caselle sono riportate sulle ultime righe della tabella, identificate da una descrizione abbreviata:

  • CON.C.X100: è possibile indicare l’aliquota contributiva Cassa Edile complessiva (ditta + dipendente), moltiplicata per 100 (esempio: se l’aliquota corrisponde a 4,2567 indicare 425,67).
  • CON.D.X100: è possibile indicare l’aliquota contributiva Cassa Edile a carico del solo dipendente, moltiplicata per 100 (esempio: se l’aliquota corrisponde a 1,3129 indicare 131,29).

Se compilate, le nuove caselle vengono considerate in sostituzione delle caselle ‘CONTR. COMP’ e ‘CONTR.DIPE’. I corrispondenti contributi vengono comunque riportati sulle voci 495 (complessivo) e 496 (dipendente).

Per poter compilare le nuove caselle, occorre storicizzare le tabelle interessate in data 01/06/2017 o successiva.

Marzo 2017
(acred642)
EDILIZIA – IMPONIBILE CONVENZIONALE

Su richiesta, sono state aggiornate le tabelle 17232 – 17237 – 17251, relative alla retribuzione convenzionale da utilizzare per i contributi della Cassa Edile di Pisa (o di altre Casse Edili con retribuzioni convenzionali equivalenti).

Febbraio 2017
(acred638)
EDILIZIA – TABELLE CASSA EDILE

E’ stata predisposta una nuova opzione, relativa al calcolo del contributo APE, che può essere impostata sulle tabelle “personalizzate” relative alla Casse Edili territoriali.
Per gestire la nuova opzione, occorre effettuare una storicizzazione delle tabelle interessate alla data del 01/02/2017: la nuova opzione è riportata in fondo alla tabella, nel campo ‘PARAM. APE’. Precisiamo che non occorre effettuare la suddetta storicizzazione, se non si ha necessità di compilare il nuovo campo.
Se il campo ‘PARAM.APE’ non viene compilato (con o senza la storicizzazione della tabella), il contributo APE continua ad essere calcolato sullo stesso imponibile degli altri contributi.
Se, invece, il campo ‘PARAM.APE’ viene compilato indicando il valore convenzionale ‘1’, il contributo APE viene calcolato considerando l’imponibile derivante dalle sole ore lavorate ed equiparate (assemblee sindacali, corsi obbligatori) e dalle festività. In quest’ultima ipotesi, è necessario aver indicato l’aliquota relativa al contributo APE nell’apposito campo ‘CONTR.APE’ (aggiornamento di maggio 2016 Acred612).
Ricordiamo che, indicando l’aliquota relativa al contributo APE, si ottiene l’adeguamento al valore minimo di E. 35,00: tale adeguamento viene effettuato anche se è stato indicato il valore ‘1’ nel campo ‘PARAM.APE’.

Maggio 2016
(acred612)
EDILIZIA – CONTRIBUTO APE

E' stata predisposta la gestione del contributo minimo APE, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali del 06/04/2016 e dalle comunicazioni CNCE n. 591 e 592, rispettivamente del 8/04/2016 e 13/04/2016.
La suddetta gestione entra in vigore con il mese di maggio 2016 e consiste nell'adeguamento automatico del contributo relativo all'Anzianità Professionale Edile rispetto al valore minimo di E. 35,00.

Per ottenere il suddetto adeguamento, in automatico, al momento dell'elaborazione delle buste paga, è necessario indicare l’aliquota relativa al contributo APE sulle tabelle delle Casse Edili interessate.
A tale scopo, sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali (aggiornamento di ottobre 2010 Acred414 e successivi) è stata aggiunga la nuova casella ‘CONTR.APE'. Occorre effettuare una storicizzazione delle tabelle interessate alla data del 01/05/2016: la nuova casella viene riportata in fondo alla tabella e deve essere compilata indicando l'aliquota relativa alla contribuzione APE. Precisiamo che l'aliquota APE è già compresa nell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro, riportata nel primo rigo della stessa tabella.

Nel caso in cui risulti presente l'aliquota APE, viene elaborata automaticamente la nuova voce 48R (visibile nel Dettaglio del cedolino), tramite la quale viene calcolato l'eventuale adeguamento del contributo al valore minimo di E. 35,00.
A tale proposito, precisiamo che il limite minimo rimane invariato per tutti i livelli retributivi e non viene rideterminato neppure in caso di part-time o di assenze non retribuite. Tuttavia, il limite minimo non viene applicato in caso di assunzione successiva al giorno 15 del mese, cessazione antecedente al giorno 15 del mese, assenze di durata complessiva non inferiore a 80 ore nel mese, dovute a CIG / malattia / infortunio / ferie / permessi retribuiti.
Precisiamo che la voce 48R viene aggiunta al contributo complessivo, riportato nel campo Importo Totale della voce 495.

NOTA: nel caso in cui venga utilizzata una tabella “precompilata” (esempio: 17001), anziché una tabella personalizzata, l'aliquota APE viene rilevata dal 3' rigo della suddetta tabella. In questo caso, tuttavia, occorre verificare la correttezza di tale aliquota (se necessario, occorre sostituire la tabella precompilata con una tabella personalizzata).

Gennaio 2016
(acred594)

IMPORTANTE: Ricordiamo che le variazioni derivanti dagli accordi territoriali non vengono aggiornate né documentate da parte nostra (a meno di specifiche richieste); le variazioni relative a tali accordi, quindi, rimangono a carico degli Utenti.

In particolare, ricordiamo che le tabelle relative alle Casse Edili territoriali possono essere inserite ed aggiornate attraverso il servizio ‘Accessori – Tabelle personalizzate’, la cui gestione è descritta nell’aggiornamento di ottobre 2010 ‘Acred414’.
A tale riguardo, segnaliamo che in data 22/12/2015 è stato siglato un accordo nazionale del settore edile, che ha abrogato le precedenti disposizioni contrattuali in materia di cassa integrazione per gli apprendisti. Sulle tabelle delle Casse Edili territoriali, le conseguenti variazioni delle aliquote contributive vanno quindi effettuate tramite il servizio ‘Accessori – Tabelle personalizzate’, operando sul rigo ‘CONTR. APPR.’ (vedere aggiornamento di ottobre 2010 ‘Acred414’).

Settembre 2015
(acred584)
EDILIZIA – ADEGUAMENTO 40 ORE

Ricordiamo che, con l’aggiornamento ‘Acred581’ del 01/09/15, le voci di assenza non retribuita soggette all’adeguamento alle 40 ore settimanali, producono il loro effetto anche sui giorni retribuiti / contribuiti ai fini Inps, oltre che sulle ore contribuite previste per i dipendenti part-time.

Sulla base di alcune segnalazioni, è stata modificata anche la generazione della sezione ‘Settimane’ sulla denuncia Uniemens. La modifica riguarda i casi in cui i periodi di assenza, con adeguamento alle 40 ore, interessano intere settimane: a partire dal presente aggiornamento, le settimane interessate vengono avvalorate come retribuite (tipo ‘X’).
Segnaliamo che lo stesso tipo di modifica è stato predisposto anche nella sezione ‘Calendario’ della denuncia.

Agosto 2015
(acred582)
EDILIZIA – TABELLE CASSE EDILI

Ricordiamo che, con l’aggiornamento ‘Acred581’ del 01/09/15, sono state rese disponibili alcune nuove opzioni sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali, relativamente all’adeguamento alle 40 ore settimanali (riga ‘ADEG. 40H’) ai fini del calcolo dei contributi e dell’accantonamento Cassa Edile.
Tale modifica ha (inavvertitamente) prodotto un problema nella gestione di un’altra opzione, prevista sulle stesse tabelle “personalizzate” e relativa all’inclusione di ferie e permessi nell’accantonamento Cassa Edile (riga ‘F/P ACCANT’). Nei casi interessati (riga ‘F/P ACCANT’ compilata con ‘1’), a seguito dell’aggiornamento ‘Acred581’, le ferie ed i permessi retribuiti dall’azienda non venivano più inclusi nell’accantonamento. Col presente aggiornamento, il problema è stato risolto: nei casi interessati, quindi, occorre rielaborare le buste paga di agosto che fossero già state elaborate.
Precisiamo che la rielaborazione delle buste paga di agosto è necessaria soltanto per le aziende edili (già elaborate) che adottano una tabella “personalizzata”, sulla quale la riga ‘F/P ACCANT’ risulta valorizzata con l’opzione ‘1’.

Agosto 2015
(acred581)
EDILIZIA – TABELLE CASSE EDILI

Sono state predisposte due nuove opzioni, che possono essere impostate sulle tabelle “personalizzate” relative alle Casse Edili territoriali (aggiornamento di ottobre 2010 ‘Acred414’ e successivi).
Le nuove opzioni possono essere indicate sulla preesistente riga ‘ADEG. 40H’, relativa all’adeguamento alle 40 ore settimanali nel calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile. Ricordiamo che tale adeguamento viene calcolato in relazione alle ore indicate sulle seguenti voci di assenza non retribuita: 188 / 190 / 19C / 91C.
Prima del presente aggiornamento, nel campo ‘ADEG. 40H’ era possibile indicare il valore convenzionale ‘1’, per applicare l’adeguamento alle 40 ore settimanali al calcolo dei contributi Cassa Edile (voci 495 / 496 nel Dettaglio del cedolino).
A partire dal mese di agosto 2015, nel campo ‘ADEG. 40H’ è possibile indicare il valore convenzionale ‘2’, per ottenere l’adeguamento sia sui contributi che sull’accantonamento Cassa Edile (quest’ultimo corrisponde alle voci 467 / 468 / 787 nel Dettaglio del cedolino). In alternativa, nello stesso campo è possibile indicare il valore convenzionale ‘3’, per ottenere l’adeguamento soltanto sull’accantonamento Cassa Edile (non sui contributi).

Per quanto riguarda l’imponibile contributivo Inps, ricordiamo che l’adeguamento alle 40 ore settimanali viene calcolato automaticamente, sempre in relazione alle voci di assenza non retribuita 188 / 190 / 19C / 91C.
Sulle voci in questione, a partire dal mese di agosto 2015, vengono indicati i giorni di assenza utili ai fini Inps, riportandoli automaticamente nel campo ‘Importo Totale’ della voce, al  momento dell’inserimento sulle Presenze mensili (in caso di assenza sull’intera giornata). I giorni in questione vengono quindi inclusi tra i giorni retribuiti / contribuiti ai fini Inps, sia sulla stampa del LUL che sulla denuncia Uniemens (limitando i giorni complessivi ad un massimo di 26). Lo stesso criterio viene adottato, per i dipendenti part-time, in merito alle ore contribuite previste sulla denuncia Uniemens.
Segnaliamo che, nel Dettaglio del cedolino, le ore ed i giorni utili ai fini Inps, derivanti dalle voci di assenza non retribuita sopra elencate, sono riportate sulla voce 45Q, elaborata automaticamente a partire dal mese di agosto 2015.

Marzo 2015
(acred566)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – SETTORE EDILE

Come indicato nell’aggiornamento Acred555 del 21/01/15, per i dipendenti con contratto a termine di durata inferiore a 3 mesi, non viene determinato il nuovo contributo da versare al fondo previdenza complementare (voce 58F), conformemente a quanto indicato nello Statuto del fondo Prevedi (art. 5 Destinatari).
Sulla base delle richieste pervenuteci, a partire dal mese di marzo è stata predisposta una nuova opzione che consente di calcolare il contributo anche per i dipendenti con contratto a termine di durata inferiore a 3 mesi. Per attivare tale opzione, gli Utenti interessati devono indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 58F, impostandola sul servizio Accessori –Voci Fisse (eventualmente barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).

Febbraio 2015
(acred563)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – SETTORE EDILE

Con gli aggiornamenti Acred555 del 21/01/15 e Acred558 del 3/02/15 è stata predisposta la gestione del nuovo contributo da versare al fondo previdenza complementare contrattuale (PREVEDI / FONDAPI), a partire dal mese di gennaio 2015. Ricordiamo che il nuovo contributo, gestito automaticamente tramite la voce 58F, rimane a carico dell’azienda ed interessa la generalità dei dipendenti.

Sulla base della comunicazione n. 559 del 20/02/15 della Cassa Edile Nazionale, è stato modificato il calcolo automatico del suddetto contributo: a partire dal mese di febbraio 2015, la voce 58F effettua il calcolo secondo i seguenti criteri:

  • Impiegati: il contributo viene rapportato alla percentuale di part-time, per 14 mensilità annue, a condizione che nel mese siano presenti almeno 15 giorni “utili” (in precedenza la percentuale di part-time non era considerata).
  • Operai: il valore del contributo viene proporzionato al numero di ore ordinarie effettivamente lavorate nel mese, applicando la maggiorazione del 18,50%; il valore ottenuto viene adesso arrotondato all’unità di euro.
  • Apprendisti: vengono adottati gli stessi criteri previsti per i dipendenti qualificati, partendo da una base di E. 7,30 mensili per gli apprendisti operai e di E. 8,00 mensili per gli apprendisti impiegati (in precedenza il contributo non veniva calcolato per gli apprendisti).

Segnaliamo che, col presente aggiornamento, vengono rilasciate anche alcune modifiche sul file XML per il trasferimento dei dati relativi alla denuncia MUT: i contributi contrattuali dovuti al Prevedi vengono riportati anche nelle somme dovute alle Cassa Edile; inoltre, per gli impiegati ed apprendisti impiegati non vengono trasferite le ore mensili.
Ricordiamo che, sul file XML generato, è opportuno effettuare un test di importazione, utilizzando il software fornito dalla Cassa Edile di riferimento.

Gennaio 2015
(acred559)
EDILIZIA – IMPONIBILE CONVENZIONALE

In data odierna, la Cassa Edile provinciale di Firenze ha comunicato i nuovi valori dell’imponibile convenzionale, in vigore dal mese di gennaio 2015, da utilizzare per il calcolo dei contributi di sua competenza.
Sulla base delle richieste pervenuteci dagli Utenti, abbiamo quindi aggiornato le seguenti tabelle: 17236 / 17231 / 17250. Ricordiamo che le tabelle in questione possono essere agganciate alle aziende interessate, attraverso il servizio Accessori – Aggancio Tabelle (si trovano nell’elenco delle tabelle disponibili al punto 3 ‘Previdenza Integrativa’). Facciamo presente che anche altre Casse Edili territoriali potrebbero adottare le stesse retribuzioni convenzionali, oppure altre retribuzioni determinate con criteri diversi.

Ricordiamo che, in generale, le variazioni derivanti da accordi o enti territoriali non vengono fornite né documentate da parte nostra e rimangono, quindi, a carico degli Utenti. In particolare, le tabelle relative alle Casse Edile territoriali devono essere gestite direttamente dagli Utenti interessati, attraverso il servizio ‘Accessori – Tabelle personalizzate’.
Fanno eccezione le tabelle relative all’imponibile convenzionale, utilizzate nel calcolo dei contributi dovuti alle Casse Edili, in quanto le stesse tabelle non possono essere gestite (per il momento) tramite il servizio delle tabelle personalizzate. L’adozione delle retribuzioni convenzionali, tuttavia, viene stabilita dalle Casse Edili territoriali: di conseguenza, le tabelle in questione possono essere aggiornate, da parte nostra, soltanto a seguito delle richieste inviateci dagli Utenti.

Sempre per quanto riguarda il settore edile, segnaliamo che, col presente aggiornamento, è stato aggiornato il valore del contributo di licenziamento. Precisiamo che, per tutti gli altri settori, il valore relativo all’anno 2015 era stato correttamente predisposto con l’aggiornamento ‘Acred555’ del 21/10/15. Per il solo settore edile, tale valore era rimasto (erroneamente) invariato rispetto all’anno precedente (la differenza ammonta a circa 1 euro / anno).

Gennaio 2015
(acred558)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – SETTORE EDILE

Con l’aggiornamento ‘Acred555’ del 21/01/15 è stata predisposta la gestione del nuovo contributo da versare al fondo previdenza complementare contrattuale (PREVEDI / FONDAPI), a partire dal mese di gennaio 2015. Ricordiamo che il nuovo contributo rimane a carico dell’azienda ed interessa la generalità dei dipendenti.
Sulla base di nuove e più dettagliate indicazioni, ottenute successivamente all’aggiornamento ‘Acred555’, abbiamo modificato il calcolo automatico del suddetto contributo. In particolare, le nuove indicazioni sono state rilevate dal documento “Adesione e contribuzione contrattuale a Prevedi”, nella versione del 23/01/2015 (in assenza di diverse indicazioni, i nuovi criteri di calcolo sono stati applicati anche al Fondapi).

Col presente aggiornamento, nell’elaborazione automatica del nuovo contributo, effettuata tramite la voce 58F, vengono adottati i seguenti criteri di calcolo:

  • Impiegati: il contributo viene calcolato sempre in misura intera, per 14 mensilità annue, a condizione che nel mese siano presenti almeno 15 giorni “utili” (lavorati o comunque retribuiti); in attesa di ulteriori precisazioni, il contributo relativo alle mensilità aggiuntive viene calcolato soltanto nei mesi di giugno e dicembre;
  • Operai: il valore del contributo viene proporzionato al numero di ore ordinarie effettivamente lavorate nel mese, applicando la maggiorazione del 18,50% (percentuale di accantonamento);
  • Apprendisti: il contributo non viene calcolato, in attesa delle previste indicazioni specifiche.

Ricordiamo che il valore del contributo, differenziato per livello, è riportato sulle tabelle 17336 (edilizia artigianato) – 17350 (edilizia industria) – 17331 (edilizia Confapi).

Segnaliamo che, col presente aggiornamento, viene rilasciata anche la generazione del file XML per il trasferimento dei dati relativi alla denuncia MUT. Su tale file, tuttavia, è opportuno effettuare un test di importazione, utilizzando il software fornito dalla Cassa Edile di riferimento.

Gennaio 2015
(acred555)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE – SETTORE EDILE

Sulla base di quanto indicato nei CCNL del settore edile (contratti 036 / 050 / 131), a partire dal mese di gennaio 2015 è previsto un contributo a carico ditta, da versare al fondo previdenza complementare contrattuale (PREVEDI / FONDAPI), in relazione a tutti i dipendenti – compresi quelli NON iscritti alla previdenza complementare.

Dal mese di gennaio 2015, quindi, viene elaborata automaticamente la nuova voce 58F, che provvede a determinare il suddetto contributo a carico dell’azienda, da versare al fondo di previdenza complementare.
Il contributo viene calcolato per tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti, ad eccezione dei soli i contratti a termine di durata inferiore a 3 mesi. Il valore del contributo, differenziato per livello, è riportato sulle tabelle 17336 (edilizia artigianato) – 17350 (edilizia industria) – 17331 (edilizia Confapi).
Il suddetto contributo viene automaticamente assoggettato al contributo di solidarietà (10%), versato mensilmente all’Inps tramite la denuncia Uniemens, riportandolo sul codice ‘M900’ (voce 835 del Dettaglio del cedolino).

Per quanto riguarda la generazione del file XML per il trasferimento dei dati relativi alla denuncia MUT, segnaliamo che rilasceremo un apposito aggiornamento nella prima metà di febbraio.

Novembre 2014
(acred549)

Sulla base di quanto indicato nei contratti nazionali del settore edile, è possibile che le Casse Edili territoriali determinino l’esclusione delle ore di assenza per malattia o infortunio dalla base di calcolo dell’accantonamento GNF; tale possibilità è prevista a seguito dell’istituzione di un apposito contributo mutualistico.
Nel caso in cui si debba gestire l’accantonamento secondo il suddetto criterio, è possibile attivare l’esclusione automatica (a partire dal mese di novembre) delle ore di malattia e di infortunio dall’accantonamento sul lordo e sul netto. A tale scopo, è sufficiente inserire le voci 46M (‘Esclusione ore di malattia da accantonamento’) e 46N (‘Esclusione ore di infortunio da accantonamento’) sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Su entrambe le voci, occorre indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario.
Le voci in questione si trovano nell’elenco delle voci contrattuali dei CCNL del settore edile (accessibili dall’elenco delle Voci Fisse -> 6. Indice voci variabili -> 2.1 Voci contrattuali -> contratto 036 / 050 / 131).

Giugno 2014
(acred536)

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, è stato modificato il calcolo dell’accantonamento, per quanto riguarda i periodi di maternità e paternità obbligatoria: a partire dal mese di giugno 2014, la retribuzione corrispondente alle ore di assenza per maternità obbligatoria (indicate sulla voce 445) o per paternità obbligatoria (indicate sulla voce 325) vengono incluse nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell’accantonamento Cassa Edile.

Ottobre 2013
(acred510)

A seguito delle richieste pervenuteci, abbiamo predisposto, dal mese di ottobre 2013, l’esposizione di un ulteriore movimento sulla nota contabile, relativo alle integrazioni di malattia o di infortuno a carico della Cassa Edile.
Le modalità con cui vengono contabilizzate tali somme risultano non uniformi: abbiamo quindi lasciato all’Utente la scelta di indicare, o meno, il nuovo movimento sulla nota contabile. Per attivare l’indicazione del nuovo movimento, è sufficiente inserire le nuove voci 46M / 46N (‘Recupero malattia / infortunio a carico Cassa Edile’) sul servizio Voci Fisse (elenco voci 2.4 ‘Indicazioni su stampe’), operando a livello di contratto o, eventualmente, di singola ditta. Precisiamo che l’utilizzo di tali voci non comporta alcuna modifica al criterio di calcolo delle suddette integrazioni.
Il nuovo movimento contabile prevede l’indicazione del conto "generico" altri enti (‘… c/contributi’) in dare, del conto economico ‘Stipendi e salari’ in avere, e riporta come descrizione ‘Recupero integrazione’ (codice 2022003).

Maggio 2013
(acred494)

Segnaliamo che gli estremi della circolare sulla detassazione, citata nell’aggiornamento ‘Acred493’ del 23/04/13 (in merito all’EVR del settore edile), non sono esatti: la circolare in questione è la n. 15 del 3/04/13, emessa dal Ministero del Lavoro.
Successivamente all’aggiornamento ‘Acred493’, è stata emessa una circolare sulla detassazione anche da parte dell’Agenzia delle Entrate: si tratta della circolare n. 11 del 30/04/13.

Aprile 2013
(acred493)

Segnaliamo che, a partire dal mese di aprile 2013, è possibile detassare l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) impostando la voce 48C (‘Detassazione Premi’) sui servizi Variazioni Mensili o Voci Fisse. Ricordiamo che la gestione dell’EVR è stata predisposta con l’aggiornamento di ottobre 2012 ‘Acred476’ e prevede l’uso delle voci 08F / 08M, in combinazione con la voce 214 e con le tabelle 9036 (artigianato) e 9050 (industria).
Precisiamo che la scelta delle somme sulle quali applicare la detassazione è lasciata all’Utente (a tale proposito, fare riferimento alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.15 del 3/04/13); le modalità di funzionamento, sulla procedura Paghe, della detassazione relativa all’anno 2013, sono riportate nell’aggiornamento di gennaio 2013 ‘Acred483’.

Marzo 2013
(acred492)

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, è stato modificato l’assoggettamento della voce 156 ‘Permessi per corso di formazione’: a partire dal mese di marzo 2013, la retribuzione corrispondente alle ore di assenza indicate sulla voce 156 viene inclusa nella base imponibile utilizzata per il calcolo dell’accantonamento e dei contributi Cassa Edile.
Precisiamo che la voce 156 veniva già considerata nel calcolo della maggiorazione sostitutiva dei permessi (voce 132).

Novembre 2012
(acred477)
EDILIZIA – IMPONIBILE CONVENZIONALE

Sono state aggiornate le tabelle 17237 17251, relative alla retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo dei contributi Cassa Edile di Pisa. Precisiamo che le tabelle in questione possono essere utilizzare anche per gestire i contributi dovuti ad altre Casse Edili (verificando le disposizioni esistenti a livello provinciale).

Ottobre 2012
(acred476)

A partire dal mese di ottobre è stato predisposto il calcolo automatico dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.). Ricordiamo che tale elemento, seppure previsto dalla contrattazione nazionale, deve essere gestito secondo le modalità previsti nei diversi contratti territoriali del settore.

Per la gestione dell’EVR sono state previste le voci 08F e 08M, alternative tra loro; in particolare, la voce 08F effettua un conteggio su una quota oraria con 2 decimali, mentre la voce 08M su una quota oraria di 5 decimali.
Per attivare il conteggio è necessario inserire una delle due voci sul servizio Voci Fisse (anche a livello di ditta o contratto), senza indicare alcun importo. Inoltre, occorre indicare la nuova voce 214, specificando i parametri da utilizzare nel calcolo dell’EVR. Sia le voci 08F e 08M che la nuova voce 214 si trovano nell’elenco delle voci contrattuali del settore edilizia: dall’elenco delle Voci Fisse, selezionare il punto 6 ‘Indice Voci Variabili’, quindi il punto 2.1 ‘Voci Contrattuali’. In particolare, la voce 214 prevede le seguenti opzioni:

  • Quantità: campo obbligatorio; deve essere indicata la percentuale da applicare sulla paga base in vigore nel mese di gennaio 2010, secondo quanto previsto dal Ccnl. Il valore della paga base a gennaio 2010 è riportato sulle tabelle 9036 (edilizia artigianato) e 9050 (edilizia industria), agganciate automaticamente.
  • Importo Unitario: campo non obbligatorio; può essere avvalorato con l’importo sul quale deve essere applicata la percentuale indicata nel campo Quantità, soltanto nel caso in cui quest’ultimo differisca dall’importo della paga base in vigore nel mese di gennaio 2010.

Nel caso in cui, per un accordo territoriale, l’importo orario dell’EVR differisca da quello calcolato secondo le regole contrattuali (sopra descritte), è possibile "forzarlo" indicandolo nel campo Importo Unitario delle voci 08F o 08M (per la voce 08M l’importo orario deve essere moltiplicato per 1000).
L’importo orario, comunque determinato, viene moltiplicato per le ore retribuite di ogni mese (ore lavorate + ore festività); queste ultime sono riportate nel campo Quantità delle voci 08F / 08M. Anche in questo caso, è possibile "forzare" il numero delle ore considerate nel calcolo, indicandole nel campo Quantità della voce utilizzata.

Relativamente al settore edile, segnaliamo inoltre che, su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alle Casse Edili delle province di Massa e Livorno (tabella 17001).

Settembre 2012
(acred474)
EDILIZIA – IMPONIBILE CONVENZIONALE

Sono state aggiornate le tabelle 17236 – 17250, relative alla retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo dei contributi Cassa Edile di Firenze. Precisiamo che le tabelle in questione possono essere utilizzare anche per gestire i contributi dovuti ad altre Casse Edili (ovviamente verificando le disposizioni esistenti a livello provinciale).

Maggio 2012
(acred467)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alla Cassa Edile di Firenze (tabella 17001).

Febbraio 2012
(acred459)

E’ stata predisposta la nuova voce 49M, tramite la quale è possibile gestire automaticamente il contributo associativo dovuto dalle imprese iscritte alle associazioni datoriali.
La nuova voce può essere inserita sul servizio ‘Accessori - Voci Fisse’ (elenco voci, 3.2 ‘Inps e Altri Enti'), impostando l’aliquota dovuta: viene elaborata automaticamente per i soli operai ed apprendisti operai.
Precisiamo che il contributo associativo, se gestito la voce 49M, viene riportato sul file XML relativo al MUT.

Dicembre 2011
(acred450)

A seguito delle richieste pervenuteci da alcuni Utenti, abbiamo previsto la possibilità di effettuare un conguaglio in merito all’assoggettamento della festività del 4/11 (vedere aggiornamenti di novembre 2011 ‘Acred447’ e marzo 2011 ‘Acred427’). Nel caso in cui la festività del 4/11 sia rimasta esclusa per errore dall’imponibile Cassa Edile del mese di novembre, è possibile aggiungere tale importo alla base imponibile relativa al mese di dicembre.
A tale scopo, è sufficiente inserire la voce 127 sul servizio Voci Fisse (a livello di ditta o di contratto) indicando il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità. Precisiamo che il valore della festività in questione, riportato automaticamente nel campo Importo Unitario della voce 127, viene aggiunto alla base imponibile utilizzata per il calcolo dell’accantonamento, della maggiorazione sostitutiva dei permessi e dei contributi Cassa Edile. Occorre tenere presente che sia l’accantonamento che i contributi, riportati sul file XML per il trasferimento dei dati del MUT, risulteranno diversi da quelli calcolati dal software della Cassa Edile (come è già avvenuto, nei casi interessati, nel mese di novembre). Ai fini contabili, tuttavia, si otterrà una corretta totalizzazione su base annuale.

Dicembre 2011
(acred447)

Nel mese di marzo 2011 abbiamo dato la possibilità di escludere, dalla base imponibile dell'accantonamento Cassa Edile, la festività del 17 marzo, in quanto sostitutiva della festività del 4 novembre. Per ottenere l'esclusione del 17 marzo, occorreva indicare l'opzione ‘1' nel campo Quantità della voce 127 (aggiornamento Acred427 del 25/03/11); tale opzione era utilizzabile nel solo mese di marzo 2011. Ovviamente, se non veniva attivata l'opzione di cui sopra, la festività del 17 marzo risultava inclusa nella base imponibile dell'accantonamento.

Con l'elaborazione del mese di novembre, la giornata del 4/11 risulta esclusa dalla base imponibile dell'accantonamento Cassa Edile, indipendentemente dal fatto che risulti “festiva”. Abbiamo quindi predisposto un'opzione che consente di includere il 4/11 nella base imponibile dell'accantonamento: a tale scopo, occorre indicare la voce 127 sul servizio Accessori – Voci Fisse, a livello di dipendente / ditta / contratto, indicando l'opzione ‘1' nel campo Quantità.
Anche in questo caso, l'opzione predisposta sulla voce 127 resterà valida per il solo mese di novembre 2011.

Ottobre 2011
(acred442)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alla Cassa Edile di Prato (tabella 17003).

Ottobre 2011
(acred440)

Sulla base di alcune segnalazioni pervenuteci in data odierna, abbiamo verificato che, in conseguenza dell'aggiornamento Acred438 del 23/09/11, nelle buste paga relative al mese di settembre 2011 non veniva elaborata automaticamente la voce 497, per quanto riguarda gli operai ed apprendisti operai del settore edile (contratti 036 / 050).
Ricordiamo che la voce 497, nel settore edile, è utilizzata per assoggettare ad Inps una quota pari al 15% del contributo Cassa Edile, unitamente ad altre somme (diverse dalle retribuzioni erogate) per le quali è previsto un analogo trattamento.

Con il presente aggiornamento, la voce 497 viene nuovamente elaborata in automatico, nei casi sopra indicati.
Per quanto riguarda le aziende edili, consigliamo quindi di rielaborare le buste paga relative al mese di settembre; occorre tenere presente che la rielaborazione può comportare una differenza sul netto in busta.

Aprile 2011
(acred428)
IMPONIBILE CONVENZIONALE

Sono state aggiornate le tabelle 1723617237 – 17250 17251, relative alla retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo dei contributi Cassa Edile di Firenze e Pisa. Precisiamo che le tabelle in questione possono essere utilizzare anche per gestire i contributi dovuti ad altre Casse Edili (verificando le disposizioni esistenti a livello provinciale).

Marzo 2011
(acred427)
GESTIONE FESTIVITA’ 17 MARZO 2011

E’ stata modificata la gestione delle festività, sulla base di quanto previsto dalla Legge n.100 del 29/06/10 e dal D.L. n.5 del 22/02/11: limitatamente all’anno 2011, il 17 marzo viene considerato festivo e viene automaticamente impostata la condizione di festività usufruita; contestualmente, viene annullato il trattamento economico previsto in sostituzione dell’ex-festività del 4 novembre (generalmente spostata alla prima domenica del mese).

Sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, nel calendario dell’Orario Lavorato relativo al mese di marzo 2011, in corrispondenza del giorno 17 deve figurare una delle seguenti sigle:

  • FS’ corrispondente alla festività usufruita, già compresa nella normale retribuzione mensile (trattamento generalmente previsto in caso di paga mensilizzata);

  • F1’ corrispondente alla festività usufruita, pagata separatamente dalla retribuzione del mese (trattamento generalmente previsto in caso di paga oraria).

Occorre tenere presente che la modifica delle festività non ha effetto se le presenze del mese di marzo sono già state inserite, o anche soltanto confermate, tramite il servizio Presenze e Variazioni Mensili: nel caso in questione, in corrispondenza del 17 marzo figurerebbe un determinato numero di ore lavorabili.
In tale situazione, è possibile intervenire sulla finestra ‘Orario Lavorabile’, per inserire la sigla della festività (‘FS’ oppure ‘F1’) in corrispondenza del 17 marzo, sostituendo le ore lavorabili erroneamente presenti.
E’ comunque possibile che, in corrispondenza del 17 marzo, non figuri alcun dato, senza che ciò rappresenti un errore. In particolare, nel giorno 17 marzo non viene riportato alcun dato (sull’Orario Lavorato), nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato prima di tale data, oppure iniziato in un giorno successivo.

Se si devono inserire delle ore effettivamente lavorate nel giorno 17 marzo, occorre tenere conto delle disposizioni contrattuali relative al lavoro festivo: nella maggior parte dei casi, tali ore devono essere considerate lavoro straordinario festivo (quindi inserite tramite le corrispondenti voci, NON tramite la finestra dell’Orario Lavorabile).

I contratti di seguito elencati prevedono, in sostituzione del 4 novembre, la maturazione di una giornata di permesso retribuito: Proprietari di Fabbricati (026), Autotrasportatori (048), Legno industria (051), Calzature industria (054), Istituti di Vigilanza Privata (074), Istituzioni Socio-Assistenziali Uneba / Anaste (080), Teatri Stabili (112), Studi Professionali Amministratori di Condominio (121).
Per i contratti sopra elencati, nel caso in cui sia stata usufruita la festività del 17 marzo, è possibile scalare le ore equivalenti ad una giornata di permesso usufruito. A tale scopo, indicare la nuova voce 15A sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, selezionandola dall’elenco delle voci disponibili al punto 1.4 ‘Flessibilità e Residui’. La voce 15A viene riportata nella parte centrale del cedolino, con l’indicazione del numero di ore corrispondenti ad una giornata (determinate sulla base dell’orario medio giornaliero). Precisiamo che la voce 15A aumenta esclusivamente il totale dei permessi usufruiti nell’anno, riducendo di conseguenza i permessi residui.

Relativamente al settore edile, per la festività del 17 marzo è possibile ottenere lo stesso trattamento previsto per il 4 novembre: ricordiamo che quest’ultima festività è esclusa dall’imponibile relativo all’accantonamento Cassa Edile.
Nel caso in cui la Cassa Edile territoriale di riferimento confermi l’esclusione della festività del 17 marzo dal calcolo dell’accantonamento, occorre indicare la voce 127 sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (in alternativa sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto), riportando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.

Febbraio 2011
(acred424)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alle Casse Edili di Perugia (tabella 17010), Napoli e Salerno (tabella 17020).

Gennaio 2011
(acred419)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alle Casse Edili di Prato (tabella 17003).

Dicembre 2010
(acred416)
EDILIZIA – ALTRE VARIAZIONI

Con effetto dal mese di dicembre 2010, sono state effettuate le seguenti modifiche:

  • Gestione Permessi: in base a quanto previsto dal contratto nazionale, vengono considerate anche le festività pagate in aggiunta alla retribuzione del mese (indicate come ‘F1’ / ’F2’ sulle presenze), ai fini della maturazione dei permessi; inoltre, le ore di permesso maturate annue vengono limitate ad un massimo di 88.

  • Tabelle Casse Edili: è stata effettuata una correzione in corrispondenza del parametro F/P ACCANT (vedere aggiornamento Acred415 del 25/11/10); il campo in questione, a differenza di quanto indicato in precedenza, viene considerato anche nel calcolo dell’accantonamento sul netto (voce 787).

Novembre 2010
(acred415)

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, sono state predisposte le voci 221 / 251 / 292, da utilizzare per il lavoro supplementare del part-time con maggiorazione al 20%. Facciamo presente che, per gli operai edili part-time, è necessario aggiungere le ore di lavoro supplementare direttamente sul calendario dell’orario lavorabile; le stesse ore devono essere inoltre indicate sulla voce relativa alla sola maggiorazione (292).

Novembre 2010
(acred415)
EDILIZIA – IMPONIBILE CONVENZIONALE

Sono state aggiornate le tabelle 1723617250, relative alla retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo dei contributi Cassa Edile.
Ricordiamo che la suddetta modalità di calcolo dei contributi, inserita su richiesta per la Cassa Edile di Firenze, può essere utilizzata per gestire i contributi relativi a qualsiasi Cassa Edile che si adegui all’accordo nazionale del 7/02/07 (vedere in proposito l’aggiornamento di aprile 2007 – ‘Acred310’).

Novembre 2010
(acred415)
EDILIZIA – NUOVE TABELLE CASSE EDILI

Sono stati predisposti due nuovi parametri sulle tabelle della Cassa Edile (aggiornamento di ottobre 2010 – ‘Acred414’).
I nuovi parametri sono riportati sulle ultime righe della tabella, identificati da una descrizione abbreviata, e corrispondono alle seguenti gestioni:

  • F/P CONTR. (voce 495 / 496): se il campo non viene compilato, sulle ferie e sui permessi pagati direttamente dal datore di lavoro (aggiornamento di dicembre 2009 – ‘Acred388’) non si calcolano i contributi Cassa Edile; in caso contrario, se si devono calcolare i contributi Cassa Edile anche sulle ferie e sui permessi pagati dal datore di lavoro, occorre indicare l’opzione ‘1’; l’opzione non ha effetto nel caso in cui le ferie ed i permessi vengano gestiti secondo la modalità prevista dal CCNL (ferie pagate dalla Cassa Edile, permessi retribuiti tramite maggiorazione 4,95%).
  • F/P ACCANT (voce 467 / 468): se il campo non viene compilato, le ferie ed i permessi pagati direttamente dal datore di lavoro (aggiornamento di dicembre 2009 – ‘Acred388’) restano esclusi dalla base di calcolo degli accantonamenti Cassa Edile; in caso contrario, se le ferie ed i permessi pagati dal datore di lavoro devono rientrare nella base di calcolo degli accantonamenti, occorre indicare l’opzione ‘1’; come per il campo precedente, l’opzione non ha effetto nel caso in cui le ferie ed i permessi vengano gestiti secondo la modalità prevista dal CCNL (ferie pagate dalla Cassa Edile, permessi retribuiti tramite maggiorazione 4,95%).

Attenzione: per poter utilizzare i nuovi parametri sopra elencati, occorre storicizzare in data 01/11/2010 le eventuali tabelle Cassa Edile inserite in precedenza.

Segnaliamo inoltre che, a partire dal mese di novembre 2010, sulla stampa del cedolino sono state suddivise le somme aggiunte all’imponibile Inps, complessivamente riepilogate sulla voce 497 (‘Totale altre somme soggette inps’).
In particolare, per gli operai del settore edile viene prodotto il rigo ‘DIFFERENZA RETRIBUTIVA IMPONIBILE’, con l’indicazione dell’imponibile Inps derivante dall’adeguamento alle 40 ore settimanali (voce 493). Di conseguenza, sul preesistente rigo ‘TOTALE ALTRE SOMME IMPONIBILI’ viene riportato esclusivamente l’imponibile Inps derivante dai contributi Cassa Edile (normalmente corrispondente al 15% dei medesimi).

Ottobre 2010
(acred414)
EDILIZIA – NUOVE TABELLE CASSE EDILI

Sul servizio ‘Amministratore – Tabelle Personalizzate’ (menù Amministratore Paghe), è stato predisposto un nuovo tipo di tabelle, tramite le quali è possibile gestire le diverse modalità di calcolo (conosciute) previste dalle Casse Edili territoriali.

La nuova tipologia, denominata ‘Parametri Cassa Edile territoriale’ può essere selezionata al momento dell’inserimento di una nuova tabella. Ricordiamo che, tramite lo stesso servizio, è possibile inserire o aggiornare le eventuali tabelle retributive relative ad accordi territoriali o aziendali (gestioni a carico dell’Utente), da agganciare sulle aziende o sui dipendenti interessati. Ricordiamo anche che le tabelle gestite sul servizio devono avere un codice superiore a 90.000 (in proposito, vedere l’aggiornamento di dicembre 2008 – ‘Acred355’).

Il nuovo tipo di tabella richiede l’indicazione della provincia alla quale si vuole fare riferimento: è sufficiente selezionarla dall’apposita finestra per la definizione delle caratteristiche della tabella. Occorre tenere presente che la provincia definita sulla tabella deve coincidere con la provincia di lavoro del dipendente, ricavata dalla sede lavorativa che risulta agganciata sul dipendente. Precisiamo che quest’ultimo criterio viene adottato, a partire dal mese di ottobre, anche in relazione alle tabelle preesistenti, tanto sul CCNL dell’artigianato (036) quanto su quello dell’industria (050).

Tramite la nuova tipologia di tabelle, è possibile definire una serie di "parametri" (aliquote, criteri di calcolo, ecc.) inerenti alla gestione di una specifica Cassa Edile. I "parametri" in questione sono riportati sulle righe della tabella, identificati da una descrizione abbreviata, e corrispondono alle seguenti gestioni:

  • CONTR. COMP (voce 495): indicare l’aliquota contributiva Cassa Edile complessiva (ditta + dipendente);

  • CONTR. DIPE (voce 496): indicare l’aliquota contributiva Cassa Edile a carico del solo dipendente;
  • MALATTIA : è possibile scegliere il criterio da adottare per calcolare la carenza e l’integrazione di malattia; se non si imposta alcuna opzione, viene adottato il criterio previsto dal contratto nazionale (che prevede di rapportare l’orario di lavoro a 6 giorni settimanali); in caso contrario, se si intende calcolare la carenza e l’integrazione sulla base della retribuzione effettivamente spettante (con eventuale lordizzazione), occorre indicare l’opzione ‘1’;

  • CAR. SUP. 6 (voce 430): è possibile indicare la percentuale relativa alla carenza per la malattia di durata complessiva compresa tra 7 giorni e 12 giorni; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (50%);

  • CAR. SUP. 12 (voce 433): è possibile indicare la percentuale relativa alla carenza per la malattia di durata complessiva superiore a 12 giorni; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (100%);
  • INTEG. 4-20 (voce 435): è possibile indicare la percentuale relativa all’integrazione malattia dal 4’ al 20’ giorno; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (33%);
  • INTEG. 21 (voce 438): è possibile indicare la percentuale di integrazione malattia dal 21’ giorno; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (10,70%);
  • CAR. MIN. 7 (voci 199 / 46C): è possibile indicare la percentuale relativa alla carenza per la malattia di durata complessiva minore di 7 giorni; se non indicata, il periodo di carenza non viene retribuito, come previsto dal contratto;
  • INFORTUNIO : è possibile scegliere il criterio da adottare per calcolare la carenza e l’integrazione di infortunio; se non si imposta alcuna opzione viene adottato il criterio previsto dal contratto nazionale (che prevede di rapportare l’orario di lavoro a 7 giorni settimanali); se, al contrario, si intende calcolare la carenza e l’integrazione sulla base della retribuzione effettivamente spettante (con eventuale lordizzazione), occorre indicare l’opzione ‘1’; in quest’ultimo caso, non verranno elaborate le voci di integrazione a carico dell’azienda (281 / 282 / 283 – vedi punti successivi);

  • CAREN. C.E. (voce 448): è possibile indicare la percentuale relativa alla carenza di infortunio, per la parte a carico della Cassa Edile; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (23,40%);

  • CAREN. DIT. (voce 281): è possibile indicare la percentuale relativa alla carenza di infortunio, per la parte a carico del datore di lavoro; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (60%);
  • INTEG. 5-90 (voce 455): è possibile indicare la percentuale relativa all’integrazione di infortunio dal 5’ al 90’ giorno, per la parte a carico della Cassa Edile; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (23,40%);
  • INTEG. 91 (voce 460): è possibile indicare la percentuale relativa all’integrazione di infortunio dal 91’ giorno, per la parte a carico della Cassa Edile; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (4,50%);
  • INT. D. 1-90 (voce 282): è possibile indicare la percentuale relativa all’integrazione di infortunio dal 1’ al 90’ giorno, per la parte a carico del datore di lavoro; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (1,98%);
  • INT. D. 91 (voce 283): è possibile indicare la percentuale relativa all’integrazione di infortunio dal 91’ giorno, per la parte a carico del datore di lavoro; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (1,24%);
  • FERIE / PERM (voce 132): se il campo non viene compilato, le ferie ed i permessi sono gestiti come previsto dal contratto (ferie pagate dalla Cassa Edile, permessi pagati tramite maggiorazione sostitutiva 4,95%); diversamente, indicando l’opzione ‘1’ si ottiene il blocco della maggiorazione sostitutiva dei permessi (voce 132) ed il pagamento delle ferie e dei permessi da parte del datore di lavoro: in questo caso, occorre fare riferimento alla documentazione rilasciata con l’aggiornamento di dicembre 2009 – ‘Acred388’; precisiamo che la presente opzione non riguarda il semplice riepilogo delle ferie e dei permessi, se gestiti secondo la modalità prevista dal contratto: tale riepilogo può essere attivato semplicemente indicando le voci 14A e 16A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto;

  • CONTR. APPR (voce 49H): è possibile indicare l’aliquota relativa al contributo aggiuntivo apprendisti (voce 49H);

  • SOGG. IRPEF (voce 596) : è possibile indicare la percentuale dell’imponibile Cassa Edile da rendere imponibile Irpef;
  • SOGG. INPS (voce 497): è possibile indicare la percentuale dell’imponibile Cassa Edile da rendere imponibile Inps; se non indicata, viene reso imponibile Inps il 15% dei contributi Cassa Edile complessivi (voce 495);
  • ADEG. 40H (voci 495 / 496): precisiamo che l’adeguamento dell’imponibile Inps alle 40 ore settimanali viene sempre effettuato automaticamente, in relazione alle voci di assenza 188 / 190; impostando ‘1’ nella presente opzione, si ottiene lo stesso adeguamento anche sull’imponibile relativo ai contributi Cassa Edile (voce 495); quest’ultimo adeguamento non è applicabile nel caso in cui la gestione delle ferie e dei permessi sia stata posta a carico del datore di lavoro, tramite l’opzione ‘Ferie / Perm’ descritta ai punti precedenti;

  • ACC.LOR.13 (voce 467): è possibile indicare la percentuale dell’accantonamento sul lordo relativo alla tredicesima; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (8,50%);

  • ACC.LOR.FE (voce 468): è possibile indicare la percentuale dell’accantonamento sul lordo relativo alle ferie; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (10%);
  • ACC.NETTO (voce 787): è possibile indicare la percentuale relativa all’accantonamento sul netto; se non indicata, viene applicata la percentuale prevista dal contratto (14,20%).

Una volta definite le tabelle relative alle Casse Edili gestite, occorrerà agganciare le stesse tabelle sulle aziende interessate, attraverso il servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’ (ricordiamo che, per agganciare le tabelle "personalizzate", è sufficiente indicare il codice della tabella nella prima riga libera della colonna Codice Tabella). Nel caso in cui, all’interno di una stessa azienda, si debba fare riferimento a Casse Edili diverse (cantieri situati in diverse province), occorrerà agganciare su ciascun dipendente la tabella corrispondente alla sua provincia di lavoro.

Maggio 2010
(acred404)

La presente modifica riguarda esclusivamente i soggetti che applicano una gestione delle ferie e dei permessi, per gli operai edili, diversa da quella prevista nel CCNL. La suddetta gestione, rilasciata con l’aggiornamento Acred388 del 23/12/09, prevede che l’assenza per ferie o permessi venga retribuita direttamente dal datore di lavoro, bloccando la maggiorazione sostitutiva dei permessi (voce 132) ed intervenendo sul calcolo dell’accantonamento (voci 467 / 468 / 787).
Nel caso in cui venga applicata la suddetta gestione, la retribuzione erogata dal datore di lavoro per i periodi di ferie o permessi viene esclusa sia dalla base imponibile dell’accantonamento che da quella dei contributi Cassa Edile. Il nuovo criterio di calcolo viene applicato a partire dal mese di maggio 2010.

Dicembre 2009
(acred388)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alle Casse Edili di Brescia (tabella 17040).

Dicembre 2009
(acred388)
GESTIONE FERIE E PERMESSI OPERAI EDILI

Sono state predisposte diverse nuove possibilità di gestione, per quanto riguarda le ferie ed i permessi degli operai edili.

Innanzitutto, è possibile ottenere il riepilogo automatico delle ferie e dei permessi, gestiti secondo le modalità previste nel CCNL (ferie incluse nell'accantonamento Cassa Edile, permessi pagati tramite maggiorazione del 4,95%).
Ovviamente, il riepilogo in questione non produce alcun effetto economico: è utile esclusivamente per indicare in busta paga il numero delle ore maturate, usufruite e residue. Gli stessi dati vengono riportati anche sul prospetto riepilogativo delle ferie e dei permessi, disponibile sulle procedure Elaborazione Mensile Ditte e Stampa Mensile Ditte.

Per attivare il riepilogo automatico delle ferie e dei permessi, sugli operai ed apprendisti operai edili, occorre indicare le voci 14A (ferie) e 16A (permessi) sul servizio Voci Fisse, selezionandole dall'elenco al punto 2.3 'Maturazione Ratei' (viene riportato il valore convenzionale '1' nel campo Importo Totale). Ricordiamo che le voci 14A e 16A possono essere inserite a livello di ditta oppure di contratto, abilitando l'opzione 'Estesa a tutti i dipendenti'.
Per inserire le ore maturate ed usufruite nei mesi precedenti ed il residuo relativo all'anno precedente, sono stati predisposti degli appositi campi sui servizi 'Cedolino - Anno Corrente' e 'Cedolino - Anno Precedente', diversi da quelli utilizzati per gestire le ferie ed i permessi in tutti gli altri settori (nei nuovi campi si fa riferimento agli 'operai edili').
Precisiamo che, relativamente agli operai ed apprendisti operai edili, i periodi di assenza per ferie e permessi continuano ad essere indicati tramite le preesistenti voci 780 (ferie) e 781 (permessi), sul servizio Presenze e Variazioni Mensili.

Consigliamo di attivare il nuovo riepilogo automatico a partire dalla busta paga di gennaio 2010: in tal caso, sarà sufficiente inserire il residuo relativo all'anno 2009 sul servizio Anno Precedente (mese 12/2009); tale operazione, tuttavia, dovrà essere effettuata successivamente alla rielaborazione del mese di dicembre relativa alla rivalutazione del Tfr.
Diversamente, se si preferisce attivare il riepilogo automatico a partire dal mese di dicembre 2009, occorrerà inserire il residuo dell'anno 2008 sul servizio Anno Precedente (mese 12/2008) ed anche le ore maturate ed usufruite nell'anno 2009 sul servizio Anno Corrente (complessive sul mese 11/2009 oppure dettagliate su ogni singolo mese).

Indipendentemente dall'attivazione del riepilogo automatico sopra descritto, per gli operai ed apprendisti operai edili è possibile scorporare le ore di assenza per ferie e permessi dalla retribuzione utile per il Tfr.
Precisiamo che la suddetta gestione è stata predisposta per consentire di adottare una possibile interpretazione delle norme contrattuali (non particolarmente chiare su questo aspetto), senza dover intervenire manualmente; tale interpretazione, inoltre, è suffragata dal fatto che nella retribuzione utile per il Tfr sono già inclusi sia l'accantonamento Cassa Edile che la maggiorazione sostitutiva dei permessi.
Se si intende adottare tale interpretazione, e quindi scorporare, dalla base di calcolo del Tfr, la retribuzione corrispondente alle ore di assenza per ferie e permessi (voci 780 e 781), occorre indicare la voce 241 sul servizio Voci Fisse, selezionandola dall'elenco al punto 2.3 'Maturazione Ratei' (viene riportato il valore '1' nel campo Quantità). Anche in questo caso, la voce 241 può essere inserita a livello di ditta oppure di contratto, abilitando l'opzione 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Infine, abbiamo predisposto una gestione delle ferie e dei permessi diversa da quella prevista nel contratto nazionale.
Alcuni accordi territoriali prevedono che le ferie ed i permessi usufruiti dagli operai o apprendisti operai, vengano retribuiti direttamente dal datore di lavoro, secondo le stesse modalità adottate in tutti gli altri contratti. Ovviamente, in questi casi cambiano sia le percentuali di accantonamento alla Cassa Edile, sia la relativa base imponibile (in quanto devono essere incluse anche le retribuzioni derivanti da ferie e permessi usufruiti).
Se si ha necessità di gestire un accordo territoriale che prevede la gestione sopra descritta, occorre innanzitutto bloccare la maggiorazione sostitutiva dei permessi, indicando la voce 132 sul servizio Voci Fisse con l'opzione 'Blocco voce - Tutti i mesi'. In tal modo, viene attivata la normale maturazione delle ferie e dei permessi: le ore di assenza vanno quindi inserite tramite le normali voci 140 (ferie) e 160 (permessi). Inoltre, occorre modificare le percentuali di accantonamento alla Cassa Edile, indicandole nel campo Quantità delle voci 467 (accantonamento sul lordo) e 787 (accantonamento sul netto). Precisiamo che, in tale ipotesi, occorre anche bloccare la voce 468 (corrispondente ad una parte dell'accantonamento Cassa Edile), per evitare che venga elaborata automaticamente in aggiunta alla voce 467.

Novembre 2009
(acred386)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, è stata aggiornata la percentuale di carenza relativa alla Cassa Edile di Perugia (tabella 17010).

Maggio 2009
(acred370)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alle Casse Edili di Terni (tabella 17010).

Aprile 2009
(acred368)
EDILIZIA - INDENNITA' CIG APPRENDISTI

E' stata apportata una modifica alla gestione della voce 57A ('Indennità Cassa Edile'), predisposta con l'aggiornamento del mese di marzo 2009 - Acred364. Ricordiamo che la voce 57A deve essere utilizzata per anticipare, per conto della Cassa Edile, la CIG spettante agli apprendisti del settore edilizia.
Sulla base della comunicazione CNCE n.382 del 23/02/09, l'indennità in questione deve essere assoggettata alla normale contribuzione Inps (nonostante si tratti di un'indennità sostitutiva della CIG, anticipata dalla ditta per conto di un ente). Di conseguenza, a partire dall'elaborazione del mese di aprile, la voce 57A viene inclusa nell'imponibile Inps.
Dal momento che la voce 57A non costituisce una competenza a carico dell'azienda, l'assoggettamento ad Inps è stato ottenuto includendo automaticamente tale voce tra le "altre somme imponibili", riportate sulla voce 497. Precisiamo che la voce 57A rientrava già nell'imponibile fiscale, al pari delle altre indennità erogate per conto degli enti.
Tenendo conto dell'assoggettamento predisposto per la voce 57A, la voce utilizzata per inserire la corrispondente assenza sulle Variazioni Mensili NON deve produrre un imponibile "virtuale" (adeguamento alle 40 ore settimanali). A tale scopo, occorre quindi utilizzare voci diverse da 188 e 190, come ad esempio le voci 913 o 915.

Aprile 2009
(acred368)

Sulla base dei rinnovi contrattuali del 23/07/08 (Edilizia artigianato) e del 18/06/08 (Edilizia industria), è stata modificata la gestione automatica della malattia, per quanto riguarda l'erogazione della carenza ad operai e apprendisti.
In particolare, il limite minimo di durata dell'evento è stato portato a 6 giorni per la carenza al 50%, oppure a 12 giorni per la carenza al 100%. La variazione ha effetto a partire dal mese di aprile 2009.

Marzo 2009
(acred364)

Su richiesta, sono state inserite le nuove tabelle 17237 - 17251, relative alla retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo dei contributi Cassa Edile di Pisa. Precisiamo che le tabelle in questione possono essere utilizzare anche per gestire i contributi dovuti ad altre Casse Edili (ovviamente è necessario verificare le disposizioni esistenti a livello provinciale).
Ricordiamo che, per calcolare i contributi Cassa Edile facendo riferimento alla suddetta retribuzione convenzionale, occorre agganciare, a livello di ditta la tabella corrispondente al contratto applicato (17237 per l'artigianato, 17251 per l'industria), selezionandola dall'elenco delle tabelle disponibili al punto 3 (Previdenza Integrativa).

Sempre per il settore edilizia, a seguito dei dovuti approfondimenti, è stato modificato il calcolo dell'imponibile "virtuale", applicato, in caso di assenze non retribuite, al fine di rispettare l'orario settimanale previsto. La modifica consiste nella determinazione del suddetto imponibile maggiorando la retribuzione corrispondente alle ore di assenza, secondo le percentuali previste per l'accantonamento sul lordo (18,50%) e per la maggiorazione sostitutiva dei permessi (4,95%).

Inoltre, è stata predisposta la nuova voce 49H per gestire il contributo CIG dovuto alla Cassa Edile, in relazione agli apprendisti, a copertura della corrispondente indennità. La nuova voce, può essere indicata nel servizio 'Accessori - Voci Fisse', impostando l'aliquota dovuta in base alle disposizioni della Cassa Edile provinciale (generalmente 0,30%). La voce in questione si trova nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 ('Inps e Altri Enti'), e può essere inserita a livello di ditta o di contratto: in tal caso, verrà automaticamente elaborata per i soli apprendisti operai.

Gennaio 2009
(acred357)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alle Casse Edili di Brescia (tabella 17040).

Inoltre, sono state aggiornate le tabelle 17236 - 17250, relative alla retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo dei contributi Cassa Edile.
Ricordiamo che la suddetta modalità di calcolo dei contributi, inserita su richiesta per la Cassa Edile di Firenze, può essere utilizzata per gestire i contributi relativi a qualsiasi Cassa Edile che si adegui all'accordo nazionale del 7/02/07 (vedere in proposito l'aggiornamento di aprile 2007 Acred310).

Dicembre 2008
(acred355)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alle Casse Edili di Terni (tabella 17010), Viterbo e Rieti (tabella 17050).

Agosto 2008
(acred348)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alla Cassa Edile di Siena (tabella 17001).

Luglio 2008
(acred346)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alla Cassa Edile di Milano (tabella 17040).

Aprile 2008
(acred336)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di aprile 2008, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sui seguenti contratti:

  • Impianti Sportivi (015)
  • Edilizia artigianato (036)
  • Gomma e Plastica industria (045)
  • Edilizia industria (050)
  • Legno industria (051)
  • Autoscuole (073)
  • Scuole private Aninsei (077)
  • Agricoltura - Impiegati (085)
  • Fotolaboratori (092)

Per i contratti sopra elencati è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza.
E' stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sul contratto degli Studi Professionali (011 - 012); di conseguenza, la percentuale utilizzata nel calcolo è stata portata allo 0,85% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Gennaio 2008
(acred327)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alla Cassa Edile di Arezzo (tabella 17001).

Ottobre 2007
(acred320)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alla Cassa Edile di Caserta (tabella 17020).

Settembre 2007
(acred319)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le tabelle retributive relative agli accordi provinciali di Arezzo, Firenze, Livorno, Prato e Siena, per i settori artigianato (tabelle 3036 - 3336 - 6736) e industria (tabelle 3050 - 6050 - 6550). Tutte le variazioni riguardano l'E.E.T. e hanno effetto dal mese di settembre 2007.
Con la stessa decorrenza, sono state aggiornate anche le tabelle 17236 - 17250, relative alla retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo dei contributi Cassa Edile, secondo le modalità previste nell'accordo nazionale del 7/02/07.

Luglio 2007
(acred316)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alla Cassa Edile di Parma (tabella 17003).

Giugno 2007
(acred313)

Sono state aggiornate le tabelle 17236 - 17250, relative alla retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo dei contributi Cassa Edile, secondo le modalità previste nell'accordo nazionale del 7/02/07.
Ricordiamo che la suddetta modalità di calcolo dei contributi, richiesta dalla Cassa Edile di Firenze, può essere utilizzata per gestire i contributi relativi a qualsiasi Cassa Edile che si adegui al suddetto accordo nazionale (vedere in proposito l'aggiornamento di aprile 2007 - Acred310).

Maggio 2007
(acred311)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le tabelle retributive relative all'accordo provinciale di Arezzo per i settori artigianato (contratto 036 - tabelle 3036 / 6836) e industria (contratto 050 - tabella 3050 / 6550).
Sempre su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alle Casse Edili delle provincie di Massa e di Grosseto (tabella 17001).

Aprile 2007
(acred310)

Le tabelle relative alla retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo dei contributi Cassa Edile, predisposte con l'aggiornamento relativo al mese di febbraio 2007 ('Acred305'), su richiesta della Cassa Edile di Firenze, sono state aggiornate con i valori determinati dall'accordo nazionale del 7/02/07.
Precisiamo che le tabelle in questione possono essere utilizzate anche per gestire i contributi dovuti ad altre Casse Edili (ovviamente è necessario verificare le disposizioni esistenti a livello provinciale).
Ricordiamo che, per calcolare i contributi Cassa Edile facendo riferimento alla suddetta retribuzione convenzionale, occorre agganciare, a livello di ditta, la tabella corrispondente al contratto applicato (17236 per l'artigianato, 17250 per l'industria), selezionandola dall'elenco delle tabelle disponibili al punto 3 (Previdenza Integrativa).

Sempre per il settore edilizia, in seguito all'accordo nazionale del 7/03/07, relativamente alla malattia degli apprendisti è stato predisposto lo stesso trattamento economico previsto per gli operai (integrazione malattia anticipata dal datore di lavoro e conguagliata poi tramite la denuncia presentata mensilmente alla Cassa Edile).
Alcune Casse Edili provinciali, da noi interpellate, hanno confermato che il trattamento in questione deve essere erogato sia nel settore industria che nel settore artigianato.

Marzo 2007
(acred307)

Su richiesta, sono state predisposte alcune voci che consentono di effettuare il calcolo automatico dei contributi Cassa Edile utilizzando come base di calcolo il valore dell'imponibile previdenziale. Gli Utenti interessati possono contattare l'assistenza per ricevere le necessarie istruzioni operative.

Febbraio 2007
(acred305)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state inserite le tabelle relative alla retribuzione convenzionale adottata dalla Cassa Edile di Firenze per il calcolo dei contributi. Per effettuare il calcolo dei contributi Cassa Edile utilizzando la suddetta retribuzione convenzionale, occorre agganciare, a livello di ditta, la tabella corrispondente al contratto applicato (17236 per l'artigianato, 17250 per l'industria), selezionandola dall'elenco delle tabelle disponibili al punto 3 (Previdenza Integrativa).

Gennaio 2007
(acred302)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alla Cassa Edile di Prato (tabella 17003).

Gennaio 2007
(acred301)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alla Cassa Edile di Napoli (tabella 17020).

Dicembre 2006
(acred299)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alla Cassa Edile di Perugia (tabella 17010).

Novembre 2006
(acred298)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alle Casse Edili delle province di Parma (tabella 17003) e di Caserta (tabella 17020).

Sempre su richiesta, sono state aggiornate le tabelle retributive del settore artigianato (contratto 036), relative agli accordi provinciali di Firenze, Prato, Livorno e Siena (tabelle 3036 - 3336 - 6436 - 6536 - 6636).
Per gli accordi provinciali sopra elencati, abbiamo predisposto l'erogazione automatica dell'indennità una-tantum spettante in relazione al periodo luglio - settembre 2006 e delle competenze arretrate relative al mese di ottobre. Per erogare le somme in questione, occorre indicare le voci 050 (una-tantum) e 043 (arretrati) sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Entrambe le voci sono escluse dall'imponibile utilizzato per il calcolo dell'accantonamento e dei contributi Cassa Edile. Il calcolo degli arretrati è relativo al solo aumento degli elementi territoriali, gestiti tramite le tabelle sopra elencate e riportati sulle voci 006 e 013. Precisiamo che le voci 043 e 050 non devono essere indicate sulle aziende (o sui singoli dipendenti) che non svolgono l'attività nelle province interessate. Inoltre, la voce 043 deve essere avvalorata manualmente, anche per le province interessate, nel caso in cui gli elementi territoriali siano stati gestiti tramite voci diverse da quelle sopra elencate (006 e 013).

Ottobre 2006
(acred296)
ACCORDI TERRITORIALI

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alla Cassa Edile di Milano (tabella 17040).

Settembre 2006
(acred293)
ACCORDI TERRITORIALI

Sono state aggiornate le aliquote contributive relative alle Casse Edili delle provincie di Arezzo, Livorno, Massa, Pistoia, Siena (tabelle 17001 - 17003) e Roma (tabella 17050).
Inoltre, sono state aggiornate le tabelle 3050 - 6050 relative all'accordo provinciale di Livorno (settore industria) e le tabelle 3350 - 6250 - 6350 relative all'accordo provinciale di Napoli.
Tutte le variazioni sono state effettuate su richiesta degli Utenti interessati, con decorrenza dal mese di settembre 2006.

Marzo 2006
(acred279)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive della Cassa Edile di Parma (tabella 17003).
Inoltre, sono state nuovamente modificate le aliquote della Cassa Edile di Prato (tabella 17003): la variazione inviata con l'aggiornamento di febbraio ('Acred277') è stata annullata a seguito di una precisazione della stessa Cassa Edile.

Febbraio 2006
(acred277)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive della Cassa Edile di Prato (tabella 17003).

Dicembre 2005
(acred272)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive della Cassa Edile di Agrigento (tabella 17070).
E' stata inoltre predisposta una tabella contributiva Inps relativa alle cooperative edili con meno di 16 dipendenti (12023).

Ottobre 2005
(acred269)

Su richiesta, sono state inserite le aliquote contributive della Cassa Edile di Brescia (tabella 17040).

Settembre 2005
(acred266)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive della Cassa Edile di Perugia (tabella 17010).

Maggio 2005
(paghe164)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive della Cassa Edile di Arezzo (tabella 17001).
Inoltre, sempre su richiesta, è stata predisposta la nuova tabella 6536, relativa all'accordo provinciale di Livorno per il settore artigianato (da utilizzare insieme alla preesistente tabella 3036).

Aprile 2005
(paghe163)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive della Cassa Edile di Milano (tabella 17040).

Marzo 2005
(paghe161)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive della Cassa Edile di Siena (tabella 17001).

Novembre 2004
(paghe155)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive della Cassa Edile di Perugia (tabella 17010).

Ottobre 2004
(paghe154)
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE CASSA EDILE

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alle Casse Edili provinciali di Ancona (tabella 17070) e di Cosenza (tabella 17070).

Giugno 2004
(Paghe150)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alla Cassa Edile della provincia di Udine (tabella 17070).

Maggio 2004
(paghe149)

Su richiesta, sono state aggiornate le aliquote contributive relative alle Casse Edili delle province di Frosinone (tabella 17050) e Cosenza (riportata sulla tabella 17070).

Aprile 2004
(paghe148)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di aprile, è stato raggiunto il termine per l'applicazione della IVC sui seguenti contratti: Impianti Sportivi (015), Barbieri e Parrucchieri (020), Edilizia artigianato / industria (036-050), Gomma e Plastica industria (045), Pelli e Cuoio industria (046), Autotrasportatori (048), Calzature industria (054), Orafi industria (056), Istituti Socio-Assistenziali Agidae (079), Credito ABI (090).
Per i contratti sopra elencati, è stato quindi attivato il calcolo automatico della IVC (voce 016), applicando la percentuale dello 0,51% sugli importi di paga base e contingenza (30% del tasso di inflazione programmata).
Inoltre, con lo stesso mese di aprile, sui contratti degli Studi Professionali (011-012) e dei Lapidei industria (052) è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC. Per tali contratti, la percentuale applicata a paga base e contingenza è stata quindi portata allo 0,85% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile bloccare o modificare il calcolo della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto (utilizzare l'opzione 'Esteso a tutti i dipendenti').

Febbraio 2004
(paghe144)
INPS : TRATTAMENTO PERMESSI OPERAI EDILI

A partire dal mese di febbraio, il trattamento previsto dall'Inps per le giornate di ferie usufruite dagli operai (voce 780), è stato esteso anche alle giornate di assenza coperte dai permessi contrattuali, gestiti tramite la voce 781. Entrambe le voci si trovano, nell'elenco delle Variazioni Mensili, al paragrafo 2 - 'Straordinari e Voci Contrattuali'.
I giorni in questione vengono considerati retribuiti per quanto riguarda i modelli DM10 e CUD, nonostante risultino esclusi dalla base di calcolo del minimale. Di conseguenza, i dipendenti interessati sono indicati, nel modello DM10, sullo stesso codice utilizzato in presenza di malattia o maternità parzialmente retribuita ('100M').
Precisiamo che, sulla circolare Inps n.1 del 7/1/2003, venivano espressamente citati i periodi di ferie pagati direttamente dalla Cassa Edile, senza alcun riferimento ai permessi contrattuali. Le istruzioni del modello CUD/2004 prevedono, invece, lo stesso trattamento, ai fini previdenziali, sia in caso di ferie che di permessi. Di conseguenza, abbiamo modificato la gestione mensile dei permessi, relativamente al numero di giorni da indicare sul modello DM10; la stessa modifica avrà effetto sui giorni da riportare nel modello CUD relativo all'anno di competenza 2004.
Ricordiamo che i permessi degli operai edili non vengono retribuiti nel momento in cui risultano usufruiti, bensì tramite una maggiorazione corrisposta mensilmente al dipendente (voce 132 - calcolata automaticamente).

Dicembre 2003
(paghe139)

E' stata predisposta la gestione del fondo previdenza complementare PREVEDI, sulla base delle disposizioni diramate dalla Cassa Edile. Ricordiamo che, per il Fondo in questione, i contributi e la quota sul Tfr vengono versati tramite il modello unificato per la denuncia dei lavoratori occupati, da presentare mensilmente alla Cassa Edile (precisiamo che, relativamente all'invio telematico della denuncia, non abbiamo ancora avuto modo di sperimentare la gestione del fondo).
Per attivare il fondo PREVEDI, possono essere utilizzate le normali voci relative ai fondi di previdenza complementare (voci 575 - 580 - 706 - 835), presenti nell'elenco delle Voci Fisse al paragrafo 3.2.

Novembre 2003
(paghe138)
MODELLO UNIFICATO CASSA EDILE: ARROTONDAMENTI

A partire dal mese di novembre, vengono automaticamente arrotondati all'unità di Euro alcuni importi che figurano sul modello di denuncia dei lavoratori occupati. L'arrotondamento, a differenza di quanto avvenuto fino al mese di ottobre, viene effettuato al momento dell'elaborazione delle buste paga, in modo da ridurre al minimo le differenze risultanti tra gli importi che figurano sulla nota contabile mensile e le somme effettivamente versate alla Cassa Edile.

Gli importi interessati dall'arrotondamento in busta paga, sono i seguenti: l'imponibile relativo all'accantonamento (riportato sul modello nel campo 'Imponibile G.N.F.'), l'imponibile relativo ai contributi (campo 'Imponibile Contrib.'), l'accantonamento sul netto relativo alle ore lavorate (campo 'G.N.F.') e quello relativo alle ore di malattia o infortunio (campo 'G.N.F. Mal./Inf.'). Tutti gli altri importi vengono invece arrotondati soltanto nella fase di stampa del modello, e possono dar luogo ad una differenza massima di 50 centesimi di Euro, a livello di ditta.

Sempre per quanto riguarda l'edilizia, precisiamo che la festività del 4 novembre, spostata alla prima domenica del mese, viene automaticamente esclusa dalla base imponibile relativa all'accantonamento e ai contributi dovuti alla Cassa Edile.

Giugno 2003
(paghe131)

Su richiesta di alcuni Utenti, sono state aggiornate le aliquote contributive delle Casse Edili relative alle province di Varese (tabella 17040), Napoli (tabella 17020), Foggia (tabella 17080).
Inoltre, sono stati aggiornati gli importi relativi alle indennità territoriali della provincia di Napoli (tabella 3350).

Aprile 2003
(paghe128)

Su richiesta di alcuni Utenti, sono state aggiornate le aliquote contributive delle Casse Edili relative alle province di Arezzo (tabella 17001), Avellino e Salerno (tabella 17020), Frosinone (tabella 17050).

Marzo 2003
(paghe127)

E' stata predisposta la stampa laser del modello unificato della Cassa Edile, da utilizzare per la denuncia dei lavoratori occupati e delle relative retribuzioni e contributi.
Per ottenere la stampa del modello, occorre utilizzare la procedura Stampe Accessorie, selezionando il programma 'STAEDILI' dal relativo elenco. Il mese di competenza deve essere indicato nei campi Data Iniziale e Data Finale.
Vengono generate le stampe 'cassaedile.dipen' e 'cassaedile.ditta', corrispondenti rispettivamente al dettaglio dei singoli dipendenti e al riepilogo, a livello di azienda, di retribuzioni e contributi. Per predisporre il formato per la stampa laser, sul servizio di gestione delle stampe occorre selezionare i corrispondenti modelli nell'opzione 'Disegno'.
Viene generato anche l'elenco dei soggetti trattati ('cassaedile.lis') e il file da utilizzare per trasferire i dati sul programma di controllo della Cassa Edile ('cassaedilexp.txt'). Relativamente a quest'ultima funzione, segnaliamo che è necessario effettuare delle verifiche in merito al software utilizzato dalle varie Casse Edili provinciali.

Sempre per il settore Edilizia, segnaliamo che adesso è possibile, per l'Utente, inserire le aliquote relative a Casse Edili provinciali non previste. In tale ipotesi, deve essere utilizzato il servizio 'Accessori - Voci Fisse', impostando le aliquote nel campo Quantità delle voci 495 (ditta + dipendente) e 496 (dipendente). Le voci in questione si trovano nell'elenco delle voci fisse al punto 3.2 (Inps e Altri Enti), e possono essere inserite a livello di ditta oppure di singolo dipendente (se fosse necessario diversificarle). Rimane comunque la possibilità di ottenere una gestione automatica, richiedendoci l'inserimento di un'apposita tabella relativa alla provincia interessata.
Inoltre, su richiesta di alcuni Utenti, sono state predisposte o aggiornate diverse tabelle contributive delle Casse Edili, relative alle province di Parma (tabella 17003), Prato (17003), Perugia (17010), Pescara (17030). Ricordiamo che la tabella contributiva della Cassa Edile deve essere agganciata tramite il servizio 'Accessori - Tabelle'.

Febbraio 2003
(paghe124)

Relativamente al Ccnl del settore artigiano, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1036, con decorrenza 1/2/2003, sulla base dell'accordo siglato in data 23/1/2003.
Inoltre, su richiesta di alcuni Utenti, sono state predisposte o aggiornate diverse tabelle contributive delle Casse Edili, relative alle province di Biella, L'Aquila, Caltanissetta, Agrigento. Ricordiamo che la tabella contributiva della Cassa Edile deve essere agganciata tramite il servizio 'Accessori - Tabelle'.

Gennaio 2003
(paghe123)

A seguito delle richieste pervenuteci, sono state predisposte (o aggiornate) le seguenti Casse Edili provinciali : Torino, Bologna, Treviso, Prato, Lucca, Grosseto, Pescara, Caserta, Palermo, Catania.

Gennaio 2003
(paghe122)

Su richiesta di alcuni Utenti, sono state predisposte diverse nuove tabelle delle Casse Edili provinciali, relative alle province di Genova, Imperia, Verona, Ancona, Roma, Frosinone e Nuoro.
Ricordiamo che la tabella contributiva della Cassa Edile deve essere agganciata tramite il servizio 'Accessori - Tabelle'.

Gennaio 2003
(paghe121)
NUOVE GESTIONI SU MODELLO DM10

Sulla base della circolare Inps n. 1 del 7/1/2003, è stata modificata l'esposizione degli operai edili sul modello DM10, nel caso in cui risultino usufruite delle ore di ferie pagate direttamente dalla Cassa Edile (voce 780). A partire dal mese di gennaio, i giorni contributivi Inps NON sono più decurtati dei giorni di ferie, nonostante gli stessi giorni non debbano essere considerati ai fini del minimale. Per evitare che tale situazione venga scambiata per un mancato rispetto del minimale, sul modello DM10 i dipendenti interessati devono essere riportati sul codice '100M' (si tratta dello stesso codice utilizzato in presenza delle integrazioni di malattia o maternità).

Dicembre 2002
(paghe119)
CASSA EDILE : AGGIORNAMENTO ALIQUOTE

Sono state aggiornate le aliquote contributive della Cassa Edile, relativamente alla provincia di Pisa. Le nuove aliquote sono state riportate sulla tabella 17001, in data 1/12/2002.
Ricordiamo che, per quanto riguarda il settore Edile, nell'elenco delle Voci Fisse è prevista la voce 596, da utilizzare per assoggettare ad Irpef una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile (paragrafo 'Inps e Altri Enti'). La stessa voce può essere impostata con un determinato importo, sulle Variazioni Mensili di dicembre, al fine di assoggettare ad Irpef le somme relative a periodi pregressi.

Novembre 2002
(paghe118)
CASSA EDILE : AGGIORNAMENTO ALIQUOTE

Sono state aggiornate le aliquote contributive della Cassa Edile, relativamente alle province di Firenze e Livorno.
Le nuove aliquote sono state riportate sulla tabella 17001, in data 1/11/2002.

Aprile 2002
(paghe109)
EDILIZIA : FERIE E PERMESSI

Nel settore dell'Edilizia (contratti 036 e 050), è possibile utilizzare le seguenti voci per quanto riguarda gli Operai : 780 'Ferie Usufruite', 781 'Permessi Usufruiti'. Le voci in questione si trovano sulle Variazioni Mensili, nella parte relativa agli Straordinari e Voci Contrattuali (sui contratti in questione).
Entrambe le voci hanno il solo effetto di ridurre le ore lavorate e riportare la corrispondente indicazione sulla busta paga.
Sempre relativamente all'Edilizia, precisiamo che per le nuove voci 913 - 914 - 915 (vedi 'Assenze non retribuite') non è previsto l'adeguamento alle 40 ore mensili, come invece avviene nel caso in cui siano utilizzate le voci 188 - 190.

Dicembre 2001
(paghe098)
CONGUAGLIO FISCALE : VOCI DISPONIBILI

Ricordiamo che, per quanto riguarda il settore Edile, nell'elenco delle Voci Fisse è prevista la voce 596, da utilizzare per assoggettare ad Irpef una parte dei contributi dovuti alla Cassa Edile (paragrafo 'Inps e Varie'). La stessa voce può essere impostata con un determinato importo, sulle Variazioni Mensili di dicembre, per recuperare le somme da assoggettare ad Irpef relative a mesi pregressi.

Marzo 2002
(paghe086)

Sulla tabella 17001, sono state aggiornate le aliquote relative alla Cassa Edile della provincia di Firenze, in data 1/3/2001.