Ccnl EDILIZIA (050)

Elenco Contratti

Luglio 2023
(acred864)

Dal mese di luglio 2023 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 3/03/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1050 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di marzo 2022 Acred820.

Marzo 2022
(acred820)

Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 03/03/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, alle decorrenze di marzo 2022 / luglio 2023.

Nel suddetto accordo è stato previsto il “premio di ingresso nel settore”, di E. 100, da erogare ai soggetti di età inferiore a 29 anni, “inquadrati nella categoria degli operai”, che soddisfano la condizione di “primo accesso nel settore”. Il premio deve essere erogato dopo i primi 12 mesi di permanenza nella stessa azienda.
Facciamo presente che non è possibile verificare, in automatico, la condizione di “primo accesso nel settore”. Inoltre, nell’accordo non è specificato in quale mese deve essere verificata l’età del dipendente (assunzione o erogazione) e se il premio debba essere erogato solo agli operai qualificati o anche agli apprendisti operai.
In conseguenza di quanto sopra precisato, abbiamo previsto la seguente gestione, parzialmente automatica: per i soggetti che si ritiene soddisfino la condizione di “primo accesso”, al momento dell’assunzione (o in qualsiasi momento successivo entro i primi 12 mesi) è sufficiente indicare la voce 051 sulle Voci Fisse. La voce 051 verifica che il dipendente sia inquadrato come operario o apprendista operaio e che non abbia ancora compiuto 29 anni al momento dell’assunzione: a tali condizioni, la voce provvede ad erogare il premio, del valore fisso di E. 100, nel 12° mese successivo all’assunzione.
Se, per qualsiasi motivo, si ritiene che il premio debba essere erogato in presenza di condizioni diverse da quelle controllate dalla voce 051, o che l’importo da erogare debba essere diverso da E. 100, rimane possibile indicare la stessa voce 051 sulle Variazioni Mensili del mese di erogazione, con la somma da erogare nel campo Importo Totale.
Come previsto dall’accordo, la voce 051 rimane esclusa da tutti gli istituti retributivi, compreso il Tfr.

Novembre 2021
(acred807)

A seguito di una segnalazione, per gli apprendisti è stato modificato il calcolo dell’EDR nazionale (voce 014): dal mese di novembre 2021, il suddetto elemento viene rapportato alla percentuale di apprendistato.

Settembre 2020
(acred774)

Dal mese di settembre 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/07/2018. L’aumento interessa la tabella 1050 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2018 Acred695.

Ottobre 2019
(acred735)

Sulla base dell’accordo sottoscritto il 18/07/2018, è stato aggiornato il contributo da versare al fondo di previdenza complementare Prevedi. Il valore del contributo, differenziato per livello, è riportato sulla tabella 17350 edilizia industria. Ricordiamo che, il calcolo in questione, è gestito sulla voce 58F.

Per quanto riguarda il Ccnl del settore Edilizia artigianato (contratto 036), precisiamo che, per il momento, non risulta alcuna indicazione in merito ad un aumento del contributo dovuto al fondo Prevedi.

Luglio 2019
(acred728)

Dal mese di luglio 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/07/2018. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1050 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2018 Acred695.

Maggio 2019
(acred722)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di aprile 2019 Acred720, è stata rilasciata la nuova gestione dell’apprendistato nel settore Edile prevista dall’accordo del 4/04/2019
A parziale rettifica di quanto documentato nell’aggiornamento Acred720, precisiamo che agli apprendisti operai assunti a partire dal 1/04/2019, possono essere attribuiti i livelli identificati dai codici 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18, corrispondenti ai livelli retributivi 1° / 2° / 3° / 4° / 5° / 6° / 7°.
Agli apprendisti assunti prima del 1/04/2019, possono essere attribuiti i livelli identificati dal codice 12 / 13 / 14, corrispondenti ai livelli retributivi 1° / 2° / 3° (come indicato nell’aggiornamento di marzo 2006 Acred279).

Aprile 2019
(acred720)

Sono stati predisposti i nuovi livelli retributivi da utilizzare per gli apprendisti assunti a partire dal 1/04/2019, sulla base delle nuova disciplina dell’apprendistato stabilita dall’accordo del 4/04/2019.
La nuova disciplina dell’apprendistato viene applicata automaticamente agli apprendisti assunti a partire dal 1/04/2019 (o aventi una data anzianità convenzionale uguale o successiva al 01/04/2019).
Per gli apprendisti operai che rientrano nella nuova disciplina, occorre utilizzare i nuovi livelli retributivi identificati dai codici 15 / 16 / 17 / 18, corrispondenti alle retribuzioni dei livelli 4° / 5° / 6° / 7°.
Per gli apprendisti impiegati che rientrano nella nuova disciplina, occorre invece utilizzare gli stessi livelli retributivi previsti per i dipendenti qualificati.

Per tutti gli apprendisti che rientrano nella nuova disciplina, si ottiene la progressione automatica delle percentuali retributive previste; tali percentuali sono riportate sulla tabella 5050, che risulta agganciata automaticamente sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’ (a meno di un intervento da parte dell’Utente).
La progressione delle aliquote viene stabilita automaticamente in base al tipo di apprendistato: per gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale (‘01’ nel campo Situazione Contributiva su Dipendente - Inquadramento) si applicano le aliquote riportate sul 1° scaglione della tabella 5050; per gli apprendisti professionalizzanti (Situazione Contributiva ‘02’) si applicano le aliquote riportate sul 2° scaglione; per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca (Situazione Contributiva ‘03’) si applicano le aliquote riportate sul 3° scaglione.

Per quanto riguarda gli apprendisti professionalizzanti assunti prima del 01/04/2019 (o aventi una data anzianità convenzionale precedente al 01/04/2019), si continua ad applicare la precedente disciplina, la cui gestione è stata predisposta con l’aggiornamento di marzo 2006 Acred279: per gli apprendisti operai restano disponibili i livelli identificati dai codici 12 / 13 / 14, corrispondenti alle retribuzioni dei livelli 2° / 3° / 4°, mentre per gli apprendisti impiegati possono essere utilizzati i livelli retributivi dei dipendenti qualificati (codici 05 / 06 / 07).
Segnaliamo che, se risultasse necessario, sarebbe possibile applicare la nuova gestione anche ai dipendenti assunti prima del 1/04/2019: nel caso in cui si intenda applicare la nuova disciplina ad un apprendista assunto prima del 01/04/2019, è sufficiente inserire la voce 02A sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco al punto 1.2 ‘Retribuzione complessiva’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità).

ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il contratto in questione, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione delle suddette tabelle in data 01/04/2019; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia necessità di utilizzare i nuovi livelli.

Ricordiamo che, per gli apprendisti del settore edile, occorre compilare il campo Codice Livello/ Qualifica sul servizio Dipendente – Inquadramento, finestra Ulteriori Dati Inps, sezione Codifiche MUT (aggiornamento di marzo 2013 Acred490). Sul campo in questione sono stati predisposti i nuovi codici da utilizzare per gli apprendisti che rientrano nella disciplina prevista dall’accordo del 04/04/2019, sulla base delle indicazioni fornite dalla CNCE (tuttavia, lo schema del file XML relativo al MUT non consente ancora di riportare le nuove codifiche).

Luglio 2018
(acred695)

Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 18/07/2018, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, alle decorrenze di luglio 2018 / luglio 2019 / settembre 2020.

Luglio 2015
(acred577)

Dal mese di luglio 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 1/07/14. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1050 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2014 ‘Acred538’.

Sempre dal mese di luglio 2015, sulla tabella 9050 è stato riportato il valore della paga base in vigore nel mese di luglio 2014, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 1/07/14. Ricordiamo che la tabella 9050 viene utilizzata per calcolare l’elemento variabile della retribuzione (EVR), secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di ottobre 2012 ‘Acred476’.

Febbraio 2015
(acred562)

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, a partire dal mese di febbraio 2015 le maggiorazioni relative al lavoro notturno ed al lavoro notturno a turni (voci 285 e 291) sono state portate rispettivamente dal 25% al 28% e dal 11% al 12%.

Luglio 2014
(acred538)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 1/07/14, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, con decorrenza luglio 2014 / luglio 2015.

Gennaio 2012
(acred455)

Dal mese di gennaio 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 19/04/10. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella retributiva 1050 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2011 Acred419.

Gennaio 2011
(acred419)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, alle decorrenze di gennaio 2011 e gennaio 2012.

Sempre a partire da gennaio non dovrebbe più essere corrisposto l’elemento economico territoriale, in quanto risulta debba conglobato nell’indennità territoriale di settore. Ricordiamo che le variazioni relative agli elementi territoriali non vengono effettuate da parte nostra, se non a seguito di uno specifico accordo.
Su richiesta, per la provincia di Firenze, sono stati annullati gli importi presenti sulla tabella 3050: gli stessi importi sono stati sommati sulla tabella 6450 (entrambe le tabelle sono valide solo per gli operai).

Aprile 2010
(acred402)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 19/04/10, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, con decorrenza dal mese di aprile 2010.

Gennaio 2009
(acred357)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, con decorrenza dal mese di gennaio 2009.

Giugno 2008
(acred344)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 18/06/08, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, con decorrenza dal mese di giugno 2008. Dallo stesso mese è stato bloccato il calcolo automatico della IVC (voce 016) ed è stata aggiornata l'indennità di funzione spettante ai quadri.
Inoltre, sono state predisposte alcune nuove voci di maggiorazione relative alla flessibilità del part-time.

Gennaio 2007
(acred301)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, con decorrenza dal mese di gennaio 2007.

Marzo 2006
(acred280)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 23/03/06, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, con decorrenza dal mese di marzo 2006. Precisiamo che l'aumento retributivo viene considerato anche nel calcolo delle basi imponibili relative alle gestioni della Cassa Edile (accantonamento e contributi).

Marzo 2006
(acred279)

Sono stati predisposti alcuni nuovi livelli retributivi, da utilizzare per gestire l'apprendistato professionalizzante.
I livelli in questione, identificati dai codici 12 - 13 - 14, corrispondono alle retribuzioni dei livelli 1° - 2° - 3° e devono essere utilizzati esclusivamente per gli apprendisti operai che rientrano nella nuova disciplina dell'apprendistato. E' necessario agganciare il livello retributivo spettante secondo le modalità previste nell'accordo contrattuale, effettuando un'eventuale variazione nella seconda metà del periodo di apprendistato.
Per quanto riguarda gli apprendisti impiegati che rientrano nella disciplina dell'apprendistato professionalizzante, precisiamo che devono essere utilizzati i livelli retributivi dei dipendenti qualificati (codici 05 - 06 - 07).
Nota: per agganciare uno dei nuovi livelli ad un apprendista già in forza, effettuare una storicizzazione in data 01/03/06.

Marzo 2005
(paghe161)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, con decorrenza dal mese di marzo 2005.

Gennaio 2005
(paghe158)

A partire dal mese di gennaio 2005, la retribuzione spettante in caso di infortunio viene determinata secondo le modalità previste nell'accordo del 10/11/04. Segnaliamo che sulle normali voci di carenza (448) e integrazione (455-460) viene calcolata la parte rimborsata dalla Cassa Edile al datore di lavoro (riportata sulla denuncia mensile). Sono state inoltre predisposte delle nuove voci (281-282-283), elaborate automaticamente in caso di infortunio, sulle quali viene indicata la sola parte di carenza e integrazione che rimane a carico dell'azienda (nel caso dell'integrazione, si tratta della differenza tra l'importo complessivamente spettante e la parte a carico della Cassa Edile, presente sulle voci 455-460).

Settembre 2004
(Paghe153)

Su richiesta, è stata aggiornata la tabella degli elementi territoriali relativi alla provincia di Livorno (tabella 6050).

Giugno 2004
(Paghe150)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 20/5/2004, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, in data 1/6/2004. Di conseguenza, a partire dal mese di giugno, è stata bloccata l'erogazione della IVC (voce 016).
L'aumento in questione decorre dal mese di maggio 2004. Quindi, con la retribuzione di giugno vengono corrisposti gli arretrati spettanti, al netto di quanto già erogato a titolo di IVC. Il calcolo viene effettuato automaticamente dalla procedura, tenendo conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante, riportata sulla voce 042 ('Arretrati mesi precedenti'), viene inclusa nella retribuzione utile per il Tfr.
Abbiamo previsto che tanto le nuove retribuzioni quanto gli arretrati rientrino nelle basi imponibili utilizzate per il calcolo dell'accantonamento e dei contributi dovuti alla Cassa Edile. Occorre tenere presente che le varie Casse Edili provinciali possono seguire criteri diversi in merito all'assoggettamento degli importi in questione: il trattamento corretto sarà indicato in un'apposita circolare della Cassa Edile nazionale. Per il momento, sulla procedura è stata predisposta la stessa modalità di calcolo adottata in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali.

Gennaio 2003
(paghe121)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, con decorrenza 1/1/2003.

Dicembre 2002
(paghe119)

Nel mese di dicembre, ai dipendenti con qualifica di impiegato viene erogata automaticamente l'indennità Una-tantum (voce 050), secondo quanto previsto nell'accordo stipulato in data 29/1/2002.
Il valore dell'Una-tantum risulta differenziato per livello, ed è riportato sulla tabella 8050 (visibile sul servizio Accessori – Tabelle). L'importo spettante viene proporzionato al numero di mesi utili maturati da gennaio a dicembre 2002 e nel calcolo si tiene conto dell'eventuale percentuale di part-time.
Precisiamo che l'Una-tantum viene erogata anche agli apprendisti impiegati (codice livello 10); in questo caso, l'importo viene proporzionato alla percentuale relativa alla retribuzione dell'apprendista.

Febbraio 2002
(paghe103)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1050, con decorrenza 1/1/2002.

Luglio 2002
(paghe091)

A partire dal 1/7/2001, il lavoro notturno a turni prevede la maggiorazione del 11% (voce 291).