CERTIFICAZIONE UNICA/2016

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Stampa Modello Invio telematico Parcellazione

Febbraio 2016
(acred600)
CU/2016 – INVIO TELEMATICO

Come anticipato con l’aggiornamento ‘Acred599’ del 16/02/2016, il file per l’invio telematico e la corrispondente stampa del modello ordinario devono essere generati tramite la procedura ‘CU/2016: Invio telematico e stampa modello ordinario’, disponibile sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2016’.

Al lancio della procedura, occorre indicare l’anno di competenza ‘2015.

E’ possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice; in assenza di tale indicazione, vengono selezionate automaticamente tutte le zone. In generale, non occorre compilare i codici ditta iniziale e finale: tali campi possono essere utilizzati nel caso in cui fosse necessario rilanciare la procedura di conversione per una o più aziende.

Tramite il campo Selezione Percipienti è possibile selezionare soltanto i percipienti della sezione Paghe, oppure soltanto quelli della sezione Extra-Paghe, su tutte le ditte interessate. Precisiamo che, a meno di una diversa indicazione, vengono selezionati automaticamente i percipienti di entrambe le sezioni.

Il campo Ordinamento Certificazioni si riferisce all’ordine dei sostituti (per codice ditta oppure alfabetico). Per ciascun sostituto, i singoli percipienti sono sempre riportati, sul file telematico e sulle corrispondenti stampe, in ordine di codice matricola, suddividendo quelli della sezione Paghe da quelli della sezione Extra-Paghe.

Il campo Condizione di Definitivo permette di selezionare le sole certificazioni con la condizione di ‘Modello Definitivo’, oppure soltanto quelle non definitive, oppure entrambe. Ricordiamo che la condizione di ‘Modello Definitivo’ è gestita sul servizio ‘Frontespizio’, quindi a livello di sostituto (non dei singoli percipienti).

Il campo Selezione Certificazioni consente di selezionare le sole certificazioni sulle quali non risulta barrata la casella ‘Invio telematico effettuato’, oppure solo quelle dove risulta barrata, oppure entrambe.

Il campo Trattamento Certificazioni permette di barrare la casella ‘Invio telematico effettuato’ delle certificazioni trattate, oppure non barrare la casella, oppure annullare la stessa casella (se barrata).
Anche la condizione di ‘Invio telematico effettuato’ è gestita sul servizio ‘Frontespizio’, quindi a livello di sostituto.

Il campo Numerazione Certificazioni consente di effettuare una selezione sulla condizione di certificazione già inviata oppure non ancora inviata; il controllo viene effettuato a livello di singola certificazione (singolo percipiente).
A tale proposito, precisiamo che per ogni singola certificazione riportata nel file telematico, viene attribuito un numero progressivo, univoco tra le certificazioni relative ad uno stesso sostituto (il numero progressivo riparte da 1 per ogni ditta). Tale numero viene automaticamente memorizzato nell’archivio della CU, con le seguenti modalità:

  1. per quanto riguarda la sezione del lavoro dipendente, è riportato nel campo ‘Progressivo certificazione’, sulla finestra anagrafica del percipiente e risulta visibile anche sul servizio ‘IRPEF’;
  2. per quanto riguarda la sezione del lavoro autonomo, è riportato nel campo ‘Progressivo certificazione’, in questo caso direttamente sul servizio ‘Lavoro Autonomo’.

Tramite la prima opzione disponibile nel campo Numerazione Certificazioni (visibile sulla relativa finestra) è possibile:

  • selezionare sia le certificazioni numerate che quelle non numerate – considera sia le certificazioni già inviate sia quelle non ancora inviate (opzione attribuita automaticamente, a meno di una diversa scelta da parte dell’Utente);
  • selezionare le sole certificazioni non numerate – considera le sole certificazioni non ancora inviate, da utilizzare nel caso di un secondo invio di certificazioni che deve comprendere soltanto quelle non ancora inviate;
  • selezionare le sole certificazioni numerate – considera le sole certificazioni già inviate, da utilizzare eventualmente nel caso in cui occorra reinviare le sole certificazioni già inviate.

Tramite la seconda opzione disponibile nel campo Numerazione Certificazioni è possibile:

  • memorizzare il numero progressivo sulle certificazioni, in modo che sia visibile sui servizi della CU secondo il criterio sopra descritto (opzione attribuita automaticamente, a meno di una diversa scelta da parte dell’Utente);
  • non memorizzare il numero progressivo sulle certificazioni, da utilizzare se il file telematico viene generato solo a scopo di controllo, senza inviarlo effettivamente;
  • annullare il numero progressivo memorizzato, da utilizzare (eventualmente) se si vuole annullare la numerazione attribuita con un precedente lancio, nel caso in cui quest’ultimo fosse stato effettuato per errore;
  • mantenere il numero progressivo già attribuito, da utilizzare per riportare nuovamente il numero progressivo attribuito in un lancio precedente; quest’ultima opzione va utilizzata nel caso in cui si debbano reinviare eventuali certificazioni “scartate” dall’Agenzia delle Entrate (esito negativo sulle ricevute), secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo ‘Reinvio di certificazioni’.

Precisiamo che le opzioni sopra descritte, relative alla numerazione delle certificazioni, non hanno effetto in caso di invio delle sole certificazioni “annullate” (modalità di invio descritta al successivo paragrafo ‘Reinvio di certificazioni’).

Il campo Codice Fiscale Fornitore è sempre obbligatorio: vengono automaticamente selezionati i soli sostituti sui quali è stato impostato il codice fiscale in questione nel campo Codice Fiscale Intermediario, sul servizio ‘Frontespizio’.
In caso di invio della certificazione relativa allo stesso soggetto che effettua l’invio (‘Invio per conto proprio’ – vedere paragrafo successivo), il codice fiscale del fornitore rimane obbligatorio e corrisponde al codice fiscale del sostituto.

Anche il campo Tipo Fornitore deve essere obbligatoriamente compilato, selezionando il codice ‘10’ per l’invio in qualità di intermediario, oppure ‘01’ per l’invio della certificazione relativa allo stesso soggetto che effettua l’invio.
Ricordiamo che, sul frontespizio della certificazione relativa al soggetto che effettua l’invio (Tipo Fornitore ’01’), occorre barrare la casella ‘Invio per conto proprio’ e non è necessario compilare il codice fiscale dell’intermediario.

Il campo Modalità di Invio risulta automaticamente impostato nella modalità ‘Normale’: in tal modo vengono considerate tutte le certificazioni presenti in archivio, ad eccezione di quelle “annullate”. La modalità ‘Normale’ deve essere adottata per inviare le certificazioni che non sono state ancora inviate, oltre che per reinviare le certificazioni che, dopo l’invio, sono state eventualmente “scartate” dall’Agenzia delle Entrate, riportando un esito negativo sulle ricevute (per il reinvio delle certificazioni “scartate” occorre seguire le indicazioni riportate al paragrafo ‘Reinvio di certificazioni’).

Le altre modalità ‘Sostituzione’ o ‘Annullamento’, previste nel campo Modalità di Invio, vanno utilizzate per effettuare un reinvio di sole certificazioni già effettivamente inviate (ed accolte con esito positivo sulle ricevute): tali modalità richiedono la compilazione dei campi ‘Protocollo’ e ‘Progressivo’ sui servizi della CU, riportando i numeri indicati sulle ricevute.
Per l’invio in modalità ‘Sostituzione’ occorre impostare la condizione ‘Sostituita’ nel campo ‘Tipo di invio’, sulle singole certificazioni interessate (in aggiunta al protocollo e progressivo sopra citati).
Per l’invio in modalità ‘Annullamento’ occorre impostare la condizione ‘Annullata’ nello stesso campo ‘Tipo di invio’, sulle singole certificazioni interessate (sempre in aggiunta al protocollo e progressivo sopra citati).
Ricordiamo che i campi ‘Protocollo’, ‘Progressivo’ e ‘Tipo di invio’ sono gestiti sulla finestra anagrafica del percipiente, per quanto riguarda le certificazioni di lavoro dipendente (e per alcuni casi particolari di lavoro autonomo), oppure sul servizio ‘Lavoro Autonomo’, per quanto riguarda le certificazioni di lavoro autonomo. Ricordiamo inoltre che il protocollo può essere indicato nell’apposito campo del servizio ‘Frontespizio’ (se risulta uguale per tutte le certificazioni).
Al successivo paragrafo ‘Reinvio di certificazioni’ sono riportate indicazioni più dettagliate in merito alla compilazione dei campi ‘Protocollo’, ‘Progressivo’ e ‘Tipo di invio’ ed al procedimento da adottare per reinviare le certificazioni.

Il campo Data Firma Sostituto (opzionale) permette di indicare la data che si intende riportare nel campo relativo alla firma da parte del sostituto. Ricordiamo che la data di firma del sostituto può anche essere indicata sul servizio ‘Frontespizio’, oppure sulla singola certificazione, nella finestra anagrafica del percipiente. Su ciascuna certificazione viene considerata la data di firma presente nell’anagrafico del percipiente, in sua assenza quella presente sul frontespizio, in assenza anche di quest’ultima viene considerata la data indicata al lancio della procedura. Sul file telematico, l’assenza della data di firma del sostituto genera una segnalazione non bloccante da parte del programma di controllo.

Precisiamo che, insieme al file telematico, è possibile produrre anche la stampa del modello ordinario: quest’ultimo viene prodotto sempre nella modalità copia singola, a scopo di controllo o per consegnarlo all’azienda.
Nella stampa prodotta, vengono sempre riportati il Frontespizio ed il quadro CT (quest’ultimo soltanto se previsto).

Tramite il campo Generazione PDF è possibile richiedere la conversione automatica della stampa del modello ordinario in formato PDF. Inoltre, è possibile ottenere la suddivisione automatica della stessa stampa per singola ditta: in tal caso, viene riportato il codice ditta nel nome del file di stampa. Sia in caso di stampa unica che per singola ditta, dopo un massimo di 100 certificazioni viene prodotto un secondo file di stampa, incrementando un numero progressivo di tre cifre presente nel nome del file (in caso contrario, le dimensioni del file PDF diventerebbero eccessive).
Precisiamo che è disponibile l’opzione che consente di ottenere l’archiviazione del modello: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.

Tramite le opzioni disponibili nel campo Altre Opzioni di Stampa, è possibile:

  • Stampare esclusivamente il Frontespizio e l’eventuale quadro CT (quest’ultimo soltanto se previsto), ad esempio per la sottoscrizione da parte del sostituto.
  • Indicare i codici ditta e matricola sulla prima riga di ciascuna pagina; ricordiamo che, prima della matricola, viene riportata anche l’indicazione della sezione Paghe (P) o Extra-Paghe (E).
  • Compilare i campi relativi alla firma del sostituto (su frontespizio, quadro CT e prima pagina delle singole certificazioni) e dell’intermediario (solo frontespizio), riportando il cognome e nome del soggetto firmatario; in caso di società, il rappresentante legale (soggetto firmatario) viene rilevato dal servizio ‘Frontespizio’ per quanto riguarda il sostituto, oppure direttamente dall’anagrafico per quanto riguarda l’intermediario; in merito al sostituto, ricordiamo che è possibile indicare una descrizione aggiuntiva nello spazio della firma, tramite l’apposito campo (opzionale) previsto sul servizio ‘Frontespizio’ (aggiornamento ‘Acred599’ del 16/02/2016).

I campi Soggetto Autorizzato e Opzioni di Archiviazione riguardano l’archiviazione del modello: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale (vedere successivo paragrafo ‘Archiviazione Documentale’)

ATTENZIONE: Per impostare correttamente i parametri della procedura nelle diverse situazioni che si possono presentare, è opportuno consultare i successivi paragrafi ‘Utilizzo della procedura di invio’ e ‘Reinvio di certificazioni’.

La procedura genera il file da utilizzare per l’invio telematico, col nome ‘CUR-telematico.txt’.

Viene prodotto anche l’elenco dei soggetti presenti nel file, col nome ‘CUR-elenco-telematico’: per ciascun sostituto, sono elencati i singoli percipienti, sia per la sezione Paghe (‘P’) che extra-Paghe (‘E’). In corrispondenza dei singoli percipienti sono indicate le sezioni compilate (lavoro dipendente / lavoro autonomo), il numero assegnato alla singola certificazione ed il numero dei relativi moduli (esempio: “Certificazione 00000015/01” corrisponde alla certificazione n. 15 modulo 1). Per i soggetti “esclusi dalla precompilata” viene riportata un’apposita segnalazione.

Inoltre, viene prodotta la stampa ‘CU-ordinario-1cp’ (certificazioni in copia singola); nel caso in cui sia stata selezionata la stampa per singola ditta, al nome della stampa viene aggiunto il codice ditta.

A partire dal presente aggiornamento, la procedura ‘CU/2016: Invio telematico e stampa modello ordinario’ genera anche un report in formato CSV (apribile in Excel), con l’elenco dei sostituti ed i totali delle ritenute e dei rimborsi risultanti dalle certificazioni inviate (presenti sul file telematico generato dalla procedura). Il report riporta i totali, a livello di ditta, di tutte le ritenute e di tutti i rimborsi presenti sulle certificazioni, considerando sia la sezione lavoro dipendente che la sezione lavoro autonomo. Ovviamente, rimane facoltativo l’utilizzo di tale file a scopo di controllo.
Il report prodotto è ‘CU-totali-ritenute.csv’ e viene generato soltanto se la modalità di invio è impostata a ‘Normale’.

Per quanto riguarda il file telematico, facciamo presente che i sostituti sono sempre riportati in ordine di codice fiscale. Sulle stampe prodotte, invece, i sostituti sono riportati nell’ordine richiesto (codice ditta o alfabetico).

Facciamo presente che la composizione del modello ordinario è la seguente:

  • frontespizio (1 pagina per ogni sostituto)
  • quadro CT (se abilitato, 1 pagina per ogni sostituto)
  • quadro relativo ai dati anagrafici del sostituto e del percipiente (1 pagina per ogni certificazione)
  • quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente (8 pagine per ogni certificazione / modulo)
  • quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo (1 pagina per ogni certificazione / modulo)

Nel modello non sono comprese le schede per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille e le istruzioni per il contribuente.

Relativamente ai dati anagrafici del sostituto, ricordiamo che sulla stampa del modello e sul file telematico viene riportata la residenza (persone fisiche) / sede legale (società) oppure il domicilio fiscale (se compilato), rilevati dal servizio ‘Ditta – Anagrafico’, nella decorrenza valida al 28/02/2016. Ricordiamo anche che la casella ‘Riporta sede attività principale’, se barrata sul servizio ‘Frontespizio’ (aggiornamento ‘Acred599’ del 16/02/2016), ha effetto unicamente sull’indirizzo riportato in stampa: sul file telematico viene comunque riportata la residenza / sede legale oppure il domicilio fiscale.
Ricordiamo, infine, che il modello ministeriale non prevede uno spazio sufficiente per indicare la ragione sociale (in caso di società). La ragione sociale viene perciò riportata sulla stampa utilizzando sia lo spazio previsto per la denominazione (o per il cognome, in caso di persone fisiche), sia lo spazio previsto per il nome (in caso di persone fisiche).

Precisiamo che i recapiti (telefono / fax / cellulare / mail) del sostituto e/o dell’intermediario devono essere indicati sul servizio ‘Ditta – Anagrafico’ (in corrispondenza dei rispettivi codici fiscali). Per quanto riguarda il Frontespizio e la sezione Dati Anagrafici delle singole certificazioni, precisiamo che viene semplicemente riportato il primo numero di telefono (o di fax, in assenza del telefono) ed il primo indirizzo mail tra quelli inseriti sul servizio anagrafico.

Ricordiamo che i soggetti utilizzati in qualità di intermediari e/o fornitori (soggetti che effettuano l’invio della CU) devono risultare presenti nell’elenco degli intermediari. Per gestire tale elenco, occorre aprire la finestra di scelta dell’intermediario, sul servizio ‘Frontespizio’; per inserire un nuovo soggetto nell’elenco, è sufficiente cliccare sulla casella ‘Inserimento nuovo intermediario’ (si trova in coda all’elenco). Ricordiamo inoltre che i dati anagrafici dei soggetti utilizzati come intermediari e/o fornitori devono risultare presenti nell’archivio anagrafico delle aziende (servizio ‘Ditta – Anagrafico’), ovviamente in corrispondenza del relativo codice fiscale.

Come negli anni precedenti, sul file telematico non possono essere indicati importi negativi (ad eccezione della sezione Inpdap e Altri enti). L’eventuale presenza di importi negativi genera lo scarto delle certificazioni: per individuarli, vengono emesse apposite segnalazioni dalle procedure di stampa e di invio telematico. Analoghe segnalazioni vengono prodotte anche dal programma di controllo ‘CONCURDP’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (vedere aggiornamento ‘Acred599’ del 16/02/2016). Ovviamente, gli eventuali importi negativi devono essere annullati sui servizi della CU, prima di procedere alla stampa dei modelli o all’invio delle certificazioni.

COMPILAZIONE FRONTESPIZIO

Sul servizio ‘Frontespizio’ deve essere obbligatoriamente compilata la sezione relativa alla Presentazione Telematica della certificazione, impostando i dati richiesti.

In caso di invio da parte dell’intermediario, occorre compilare il relativo codice fiscale (selezionandolo dall’elenco degli intermediari), impostare una delle opzioni previste nel campo ‘Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione’ e compilare la data dell’impegno (tale data non deve essere successiva alla data in cui viene effettuato l’invio telematico).
Precisiamo che la condizione di ‘Invio per conto proprio’ è alternativa all’invio effettuato da parte dell’intermediario.

Ricordiamo che è necessario attribuire la condizione di ‘Definitivo’ sul servizio ‘Frontespizio’ (quindi a livello di sostituto) DOPO aver trasferito i dati dagli archivi Paghe: in generale, è opportuno attribuire tale condizione quando si ritiene che i dati presenti in archivio siano completi e pronti per essere stampati o riportati sul file telematico (anche soltanto a scopo di controllo). In tal modo, si eviterà di perdere i dati inseriti o modificati manualmente, in caso di rigenerazione accidentale dagli archivi Paghe o di conversione dall’anno precedente. Ricordiamo che la condizione di ‘Definitivo’ non impedisce di operare sui servizi della CU, per effettuare correzioni o modifiche di qualsiasi genere.
Se la condizione di ‘Definitivo’ è già stata impostata per la stampa del modello sintetico, non occorre reimpostarla.

Ricordiamo che il numero di certificazioni visualizzato sul servizio ‘Frontespizio’ corrisponde al numero delle certificazioni incluse nell’ultimo invio telematico effettuato; tale numero è richiesto sul file telematico e deve appunto corrispondere, per ciascun sostituto, alle certificazioni effettivamente riportate nello stesso file (il numero di certificazioni viene aggiornato anche dalla procedura di stampa del modello sintetico, in questo caso senza alcun effetto sul file telematico).

COMPILAZIONE QUADRO CT

Il quadro CT costituisce la comunicazione per la ricezione del 730-4 e deve essere compilato dai soli sostituti che inviano certificazioni di lavoro dipendente, a condizione che NON abbiamo mai inviato la comunicazione per la ricezione del 730 (o eventualmente il quadro CT nella certificazione CU/2015).

Per abilitare il quadro CT occorre barrare la casella ‘Compilazione quadro CT’ sul servizio ‘Frontespizio’, compilando poi la sezione ‘Quadro CT – Comunicazione per la ricezione del 730-4’.
In particolare, occorre scegliere la sezione del quadro CT da compilare: ‘A’ per la ricezione del 730 da parte del sostituto, oppure ‘B’ per la ricezione del 730 da parte dell’intermediario (indicare i dati aggiuntivi eventualmente richiesti).
Precisiamo che il campo Codice Sede Entratel, se non compilato sul servizio, viene riportato sul file telematico col valore “000” (le istruzioni prevedono l’indicazione di un valore compreso tra “000” e “999”).

Ricordiamo nuovamente che i recapiti (telefono / fax / cellulare / indirizzo mail) del sostituto e/o dell’intermediario devono essere indicati sul servizio ‘Ditta – Anagrafico’ (in corrispondenza dei rispettivi codici fiscali).
Per quanto riguarda il quadro CT, precisiamo che il numero di cellulare viene riportato soltanto se è espressamente indicato come “cellulare” (campo Tipo) ed è barrata la casella “Valido per modelli fiscali”.
Barrando la casella ‘Riporta indirizzo mail intermediario in assenza di quello del sostituto’ viene riportato, in stampa e sul file telematico, l’indirizzo mail dell’intermediario nel caso in cui non sia disponibile quello del sostituto.

In presenza del quadro CT, il programma di controllo ministeriale segnala l’assenza del numero di cellulare del soggetto preposto alla ricezione del 730-4 (intermediario se è compilata sezione B / sostituto se è compilata la sezione A). Il dato in questione non è obbligatorio, se è presente il corrispondente indirizzo mail, quindi la segnalazione non è bloccante.

Su richiesta, è stato previsto il campo ‘Codice fiscale intermediario per ricezione 730-4 (se diverso da intermediario per invio CU)’: tale campo può essere compilato soltanto se si ha necessità di indicare un intermediario per la ricezione del 730 diverso dall’intermediario che effettua l’invio della CU (le specifiche tecniche consentono tale distinzione).

COMPILAZIONE CU – CASI PARTICOLARI

Come negli anni precedenti, l’eventuale residenza estera dei sostituti può essere indicata nell’apposita finestra prevista sul servizio ‘Frontespizio’. Per quanto riguarda i percipienti, la residenza estera può essere indicata nella sezione prevista sulla finestra anagrafica del percipiente.

Ricordiamo che, per i “soggetti esclusi dalla precompilata”, individuati dalla presenza dei codici ‘1’ o ‘2’ nel campo 10 dell’anagrafico del percipiente, vengono automaticamente escluse tutte le sezioni relative ai dati fiscali dei redditi da lavoro dipendente, sia per quanto riguarda l’invio telematico che la stampa del modello. Secondo le specifiche ministeriali, quest’anno sono previste le seguenti eccezioni al suddetto criterio: la sezione Tfr viene sempre riportata e, se la casella 572 risulta barrata, tutti i dati fiscali vengono sempre riportati sul modello e sul file telematico. Ricordiamo che il campo ‘Esclusione da precompilata’ si trova nella finestra anagrafica dei percipienti e deve essere eventualmente compilato dall’Utente, tranne che per i soggetti gestiti solo ai fini Inail, per i quali viene riportato automaticamente il codice ‘2’ dalla procedura di generazione dagli archivi Paghe (aggiornamento ‘Acred599’ del 16/02/2016).

Ricordiamo nuovamente che, in caso di operazioni straordinarie e successioni, con o senza estinzione del precedente sostituto, occorre seguire le istruzioni ministeriali per l’eventuale compilazione dei punti 571 (sostituto d’imposta estinto) o 572 (passaggio diretto senza estinzione del sostituto). Nelle stesse situazioni, inoltre, occorre verificare che le varie sezioni relative ai redditi da lavoro dipendente risultino compilate come previsto dalle istruzioni ministeriali.

Come negli anni precedenti, se si ha necessità di esporre sulla CU un qualsiasi dato che non sia stata gestito, in ambito Paghe, utilizzando delle voci appositamente definite a tale scopo, occorre indicare il dato in questione direttamente sui servizi della CU (a titolo di esempio: ritenute sospese, oneri deducibili, redditi prodotti all’estero).

UTILIZZO DELLA PROCEDURA DI INVIO

Se viene impostata la condizione di ‘Definitivo’ sui sostituti “pronti” per essere riportati sul file telematico, sulla procedura ‘CU/2016: Invio telematico e stampa modello ordinario’ diventa possibile selezionare le sole certificazioni relative a tali sostituti, impostando l’opzione ‘Sole le certificazioni definitive’ nel campo Condizione di Definitivo.

Quando la procedura viene utilizzata soltanto a scopo di controllo, senza inviare effettivamente il file, è opportuno impostare le seguenti opzioni:

  • Selezione Certificazioni impostare ‘Certificazioni non inviate’, in modo da escludere eventuali certificazioni già inviate, che risulteranno già vistate (a livello di sostituto), come più avanti spiegato;
  • Trattamento Certificazioni impostare ‘Non vistare le certificazioni trattate’, in modo che le certificazioni siano vistate soltanto al momento dell’invio effettivo del file (ricordiamo che la vistatura è a livello di sostituto);
  • Numerazione Certificazioni impostare ‘Non memorizzare progressivo su certificazione’ nel secondo campo, in modo da memorizzare la numerazione sulle singole certificazioni soltanto al momento dell’invio effettivo del file (nel primo campo è possibile lasciare l’opzione di default ‘Seleziona certificazioni numerate e non numerate’).

Quando, invece, la procedura viene utilizzata per inviare effettivamente il file, è opportuno impostare le seguenti opzioni:

  • Selezione Certificazioni impostare ‘Certificazioni non inviate’, in modo da escludere le certificazioni già inviate, che risulteranno già vistate (a livello di sostituto) grazie al successivo campo Trattamento Certificazioni;
  • Trattamento Certificazioni impostare ‘Vistatura delle certificazioni trattate’, in modo che le certificazioni inviate vengano vistate (a livello di sostituto) e risultino quindi escluse dai successivi invii;
  • Numerazione Certificazioni impostare ‘Memorizza progressivo su certificazione’ nel secondo campo, in modo da memorizzare la numerazione progressiva attribuita alle singole certificazioni (anche in questo caso, nel primo campo è possibile lasciare l’opzione di default ‘Seleziona certificazioni numerate e non numerate’, se non si ha necessità di effettuare più invii per lo stesso sostituto).

Ricordiamo che gli errori, rilevati dal programma di controllo ministeriale, che risultano siglati con un solo asterisco (‘*’) costituiscono delle semplici segnalazioni e non provocano problemi nell’invio delle certificazioni.
In presenza di eventuali errori siglati con due asterischi (‘**’) oppure con tre asterischi ed una ‘C’ (‘***C’), è comunque possibile inviare le certificazioni: in questo caso, tuttavia, sulle singole certificazioni interessate occorre barrare la casella ‘Conferma invio con dati non conformi’, prevista sulla finestra anagrafica del percipiente (sezione ‘Invio telematico’). Dove risulta possibile, ovviamente, è opportuno effettuare le rettifiche necessarie per evitare tale tipo di errore.

NOTA: Come nell’anno precedente, la presenza del campo ‘Previdenza Complementare’ (411) in assenza degli altri campi della stessa sezione (da 412 a 423) genera una segnalazione non bloccante (un solo asterisco) da parte del programma di controllo. Tale situazione si presenta quando il dipendente è iscritto ad un fondo che non prevede il versamento dei contributi. Prendendo alla lettera le istruzioni ministeriali, in tale situazione non occorrerebbe compilare il punto 411; sempre prendendo alla lettera le stesse istruzioni, tuttavia, il punto 415 ‘Data di iscrizione al fondo’ dovrebbe essere compilato anche in assenza dei suddetti contributi (per i dipendenti con data di prima assunzione successiva al 1/01/2007). Procedendo in questo modo, si arriverebbe ad un errore bloccante, in quanto il punto 415 non può risultare compilato in assenza del punto 411. Considerando che le istruzioni ministeriali lasciano spazio a diverse interpretazioni, da parte nostra riteniamo più “prudente” continuare a compilare il punto 411 (ed ovviamente anche il punto 415 dove necessario) per tutti i dipendenti iscritti alla previdenza complementare, anche in assenza dei relativi contributi, secondo lo stesso criterio già adottato negli anni precedenti. Nel caso in cui si ritenga corretto non compilare il punto 411 in assenza dei contributi, rimane possibile annullare il campo in questione sul servizio ‘IRPEF’, nei casi segnalati dal programma di controllo.

REINVIO DI CERTIFICAZIONI

Quando si devono inviare nuovamente delle certificazioni, occorre distinguere tra due diverse situazioni:

  1. reinvio di singole certificazioni “scartate” al momento dell’accettazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, quindi con segnalazione di esito negativo sulle ricevute Entratel, ad esempio a causa di un codice fiscale formalmente corretto ma non presente nell’anagrafica tributaria;
  2. reinvio di certificazioni già accettate da parte dell’Agenzia delle Entrate, allo scopo di rettificare i dati trasmessi (invio per sostituzione) o di annullare interamente le certificazioni (invio per annullamento).

Caso 1: reinvio di certificazioni “scartate”
Nel caso in cui sia necessario reinviare singole certificazioni “scartate”, dopo aver effettuato le correzioni necessarie, occorre lanciare procedura ‘Invio telematico e stampa modello ordinario’, impostando le seguenti opzioni:

  • Selezione Certificazioni impostare ‘Certificazioni già inviate’;
  • Selezione Percipienti impostare la sezione (Paghe / Extra-Paghe) e la matricola relative alla singola certificazione “scartata” da reinviare (occorre lanciare la procedura per ciascuna certificazione “scartata”);
  • Modalità di Invio impostare ‘Normale’, in quanto tali certificazioni non sono state accettate dall’Agenzia;
  • Numerazione Certificazioni impostare ‘Seleziona solo certificazioni numerate’ nel primo campo e ‘Mantieni progressivo già attribuito’ nel secondo campo, in modo da riportare nuovamente il numero progressivo attribuito al momento del precedente invio.

Caso 2: reinvio per sostituzione o annullamento
Nel caso in cui occorra inviare nuovamente delle certificazioni che sono state già state accettate dall’Agenzia delle Entrate, per rettificare eventuali errori o annullare le stesse certificazioni, diventa necessario inserire il protocollo ed il progressivo attribuiti dall’Agenzia delle Entrate (sono indicati sulle ricevute Entratel), riportandoli negli appositi campi di seguito descritti; inoltre, occorre compilare il campo ‘Tipo di invio’ sulle singole certificazioni interessate.

Ricordiamo che il numero di protocollo risultante dalle ricevute può essere indicato sul servizio ‘Frontespizio’, riportandolo nel campo ‘Protocollo invio telematico CU/2016’: tale protocollo viene considerato per tutte le certificazioni presenti in archivio (a meno che non venga indicato un diverso protocollo sulla singola certificazione). Nel caso in cui le certificazioni di uno stesso sostituto siano state trasmesse tramite diversi invii separati, il numero di protocollo non sarà lo stesso per tutte le certificazioni: in questo caso, è possibile indicare sul ‘Frontespizio’ il protocollo che interessa il maggior numero di certificazioni ed indicare poi un diverso numero di protocollo sulle sole certificazioni interessate, riportandolo nel campo ‘Protocollo (se diverso da frontespizio)’ sulla finestra anagrafica del percipiente (sezione ‘Ricevuta invio’).

A livello di singola certificazione, è necessario indicare il numero progressivo risultante dalle ricevute (sulle ricevute, tale numero viene riportato subito dopo il numero di protocollo): ricordiamo che il suddetto progressivo NON corrisponde al ‘Progressivo Certificazione’ attribuito automaticamente dalla procedura di invio telematico.
Sempre a livello di singola certificazione, è necessario compilare anche il campo ‘Tipo di invio’, impostando la condizione ‘Sostituita’ (invio per sostituzione, in caso di rettifiche) oppure ‘Annullata’ (invio per annullamento).
Il progressivo risultante dalle ricevute ed il tipo di invio devono essere indicati:

  • per quanto riguarda le certificazioni di lavoro dipendente, sulla finestra anagrafica del percipiente, compilando i campi ‘Progressivo’ e ‘Tipo di invio’ della sezione ‘Ricevuta invio – Lavoro dipendente’ (sul servizio ‘IRPEF’ vengono visualizzati i dati in questione, insieme al numero di protocollo);
  • per quanto riguarda le certificazioni di lavoro autonomo, in caso di annullamento sulla finestra anagrafica del percipiente, compilando i campi ‘Progressivo’ e ‘Tipo di invio’ della sezione ‘Ricevuta invio – Lavoro autonomo’; in caso di sostituzione, sul servizio ‘Lavoro Autonomo’, anche in questo caso compilando i campi ‘Progressivo’ e ‘Tipo di invio’ della sezione ‘Ricevuta invio’ (nella sezione viene visualizzato anche il numero di protocollo).

Una volta inseriti il protocollo, il progressivo ed il tipo di invio, è possibile lanciare la procedura ‘Invio telematico e stampa modello ordinario’ per generare il file telematico relativo alle certificazioni da sostituire o da annullare.
A tale scopo, occorre selezionare l’opzione ‘Sostituzione’ (‘S’) oppure ‘Annullamento’ (‘A’) nel campo Modalità di Invio: in tal modo, nel file generato vengono riportate le sole certificazioni da reinviare, sulle quali è stata impostata la condizione di ‘Sostituita’ oppure di ‘Annullata’ nel campo ‘Tipo di invio’.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate non consente di annullare o sostituire il Frontespizio ed il quadro CT.

PORTALE DEL DIPENDENTE

Ricordiamo che è possibile consegnare la CU/2016 direttamente ai dipendenti ed ai collaboratori interessati, attraverso il Portale del Dipendente (occorre essere appositamente abilitati a tale servizio).

Le modalità operative restano le stesse dell’anno precedente: le aziende interessate alla consegna tramite il portale devono essere abilitate sul servizio ‘Abilitazione portale’. Precisiamo che le aziende abilitate in occasione della CU/2015 risultano già abilitate anche per la CU/2016 (in caso di necessità, possono essere disabilitate).
Ricordiamo inoltre che, sul servizio ‘Abilitazione Portale’, occorre definire il giorno e mese di consegna della CU: a partire dal giorno indicato, risulteranno automaticamente disponibili le CU/2016 sul Portale del Dipendente. Anche in questo caso resta valida la data inserita per l’anno precedente (a meno di variazioni). Nel caso in cui la data di consegna venga inserita o modificata, occorre lanciare nuovamente la procedura di stampa del modello, per aggiornarla sul Portale.

Conformemente alle indicazioni ministeriali, sul Portale del Dipendente viene consegnato il modello sintetico.

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

Col presente aggiornamento, è possibile archiviare la CU/2016 sul servizio di Archiviazione Documentale (ricordiamo che occorre essere appositamente abilitati a tale servizio).

Per effettuare l’archiviazione della CU/2016, sulle procedure di stampa o di invio telematico è sufficiente:

  • selezionare l’opzione relativa all’archiviazione (‘Y’) nel campo Generazione PDF;
  • selezionare il Soggetto Autorizzato all’archiviazione, tramite l’apposita finestra.

Inoltre, tramite il campo Opzioni di Archiviazione è possibile:

  • annullare i precedenti modelli archiviati tramite la stessa procedura (in caso di ristampa a seguito di rettifiche); precisiamo che, in assenza di tale opzione, i nuovi modelli vengono archiviati in aggiunta a quelli precedenti (rimane comunque possibile annullare i singoli modelli tramite i servizi di archiviazione);
  • inviare automaticamente una mail alle aziende interessate; precisiamo che l’indirizzo mittente viene rilevato dalla definizione dell’Utente che lancia la procedura, mentre l’indirizzo destinatario viene rilevato dall’anagrafico del sostituto d’imposta (servizio ‘Ditta – Anagrafico’).

Sulla procedura ‘Stampa modello sintetico per consegna’ viene archiviato il modello sintetico, mentre sulla procedura ‘Invio telematico e stampa modello ordinario’ viene archiviato il modello ordinario.

Ricordiamo i modelli in questione sono prodotti ed archiviati a livello di ditta, ovviamente in formato PDF.
Viene prodotto anche un elenco dei modelli archiviati, in formato CSV, con i riferimenti alle ditte interessate.

Relativamente alla mail inviata, precisiamo che nel testo del messaggio è riportato un link (criptato) al modello archiviato: cliccando sul link, il modello viene automaticamente scaricato, senza che sia necessario autenticarsi sugli applicativi.

PARCELLAZIONE CU

E’ possibile utilizzare i servizi della Parcellazione (menù Amministratore Paghe) per determinare, in automatico, le quote per la gestione della Certificazione Unica.

Sui servizi della Parcellazione, occorre innanzitutto definire le causali relative ai modelli CUD – CU, attraverso il servizio ‘Parcellazione: Definizione Causali’ (tale operazione non è necessaria se è già stata svolta nell’anno precedente).
Una volta definite le causali da utilizzare per la CU, per ciascuna causale occorre definire il calcolo da effettuare, attraverso il servizio ‘Parcellazione: Definizione Listino’. Su tale servizio, occorre fare riferimento agli “eventi” relativi alla Certificazione Unica (codici evento da 1100 a 1215 nell’apposito elenco). Precisiamo che per “soggetti esclusi dalla precompilata” si intendono i percipienti per i quali risulta compilato il campo 10 della parte anagrafica.

Per ottenere il calcolo automatico delle quote relative alla CU, occorre lanciare il programma ‘CURQUOTE’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’).
Sulla procedura, deve essere impostata Data Iniziale ‘01-01-2015’ e Data Finale ‘31-12-2015’.
Le quote calcolate vengono memorizzate, nell'archivio delle partite, in corrispondenza del mese di marzo 2016.

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE DEL 730

Per quanto riguarda la “normale” comunicazione per la ricezione del 730, ricordiamo che deve essere inviata in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati (eventualmente anche tramite il quadro CT della CU/2015), come ad esempio la variazione dell’intermediario abilitato.
Segnaliamo che, ad oggi, non risultano variazioni, rispetto all’anno precedente, in merito a tale comunicazione.

CERTIFICAZIONE LAVORATORI DOMESTICI

Ricordiamo che le certificazioni relative ai lavoratori domestici, esclusi dalla Certificazione Unica, possono essere prodotte utilizzando il programma ‘STASSDOM’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’), secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti.

Febbraio 2016
(acred599)
CERTIFICAZIONE UNICA “CU/2016”

E’ possibile gestire la sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente, sulla Certificazione Unica “CU/2016”.
Inoltre, è possibile produrre la stampa del modello sintetico per la consegna ai percipienti, il file telematico da utilizzare per il controllo tramite il software ministeriale e la corrispondente stampa del modello ordinario.
Per il momento, consigliamo di attendere una nostra conferma prima di procedere all’invio effettivo del file telematico.

Per quanto riguarda la sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente, le principali novità previste sulla CU/2016, rispetto alla CU dell’anno precedente, sono le seguenti:

  • le somme relative all’assistenza fiscale risultano più dettagliate, pur essendo limitate ai soli dati necessari per la compilazione del 730 (ad esempio non è prevista l’indicazione del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale);
  • le sezioni relative agli arretrati anni precedenti, al Tfr ed ai conguagli di eventuali somme corrisposte da altri sostituti, richiedono lo stesso livello di dettaglio previsto sul 770 dell’anno precedente;
  • nella sezione relativa ai familiari è richiesta l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche se non a carico;
  • nella sezione relativa alla previdenza complementare è richiesta l’indicazione del codice fiscale del fondo.

Col presente aggiornamento, è anche possibile trasferire, nella sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, eventuali soggetti interessati gestiti in ambito Paghe (associati in partecipazione e autonomi occasionali). Precisiamo che tale trasferimento non interferisce in alcun modo con i dati eventualmente già inseriti nella sezione dei redditi da lavoro autonomo (tale sezione è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred595 del 25/01/2016).

Ricordiamo che la procedura di conversione dei dati dai modelli CU – 770 dell’anno precedente è stata rilasciata con l’aggiornamento ‘Acred595’ del 25/01/2016. Riguardo a tale conversione, precisiamo che:

  • se la procedura di conversione NON è stata lanciata prima del presente aggiornamento, deve essere lanciata PRIMA di procedere al trasferimento dei dati dall’archivio Paghe;
  • se, invece, la procedura di conversione è già stata lanciata e si è già iniziato ad inserire i dati nella sezione del lavoro autonomo, la procedura di conversione NON deve essere rilanciata (in quanto cancellerebbe i dati inseriti, a meno che sia stata impostata la condizione di “definitivo” per il quadro del lavoro autonomo).

Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2016’, predisposto con l’aggiornamento ‘Acred595’ del 25/01/2016, risultano adesso disponibili i servizi relativi alla sezione dei redditi da lavoro dipendente (descritti dettagliatamente in ‘Gestione quadri lavoro dipendente’), in aggiunta ai servizi del Frontespizio e della sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo.

Sempre sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2016’, sono adesso disponibili anche le procedure per la generazione dei dati dagli archivi Paghe (descritta dettagliatamente nei paragrafi successivi), per la stampa del modello sintetico da consegnare ai percipienti e per l’invio telematico e la stampa del modello ordinario; tali procedure si aggiungono alla conversione dei dati dai modelli CU – 770 dell’anno precedente, rilasciata con l’aggiornamento ‘Acred595’.

Febbraio 2016
(acred599)
CU/2016 – GENERAZIONE DA ARCHIVI PAGHE

Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2016’, in corrispondenza delle ‘Procedure di elaborazione e stampa’, è adesso disponibile la procedura ‘CU/2016: Generazione da archivi Paghe’.
Tramite tale procedura è possibile generare i dati previsti nella sezione della CU relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, per tutti i soggetti gestiti in ambito Paghe (dipendenti, collaboratori, amministratori, soggetti gestiti solo ai fini Inail). Inoltre, è possibile generare la sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo per eventuali soggetti interessati gestiti in ambito Paghe (associati in partecipazione e autonomi occasionali).

Ricordiamo nuovamente che la procedura ‘CU/2016: Generazione da archivi Paghe’ deve essere utilizzata DOPO aver effettuato la conversione dei dati dai modelli CU – 770 dell’anno precedente. A tale scopo, occorre utilizzare la procedura ‘CU/2016: Conversione da anno precedente’, rilasciata con l’aggiornamento ‘Acred595’ del 25/01/2016; riguardo a quest’ultima procedura, occorre fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento ‘Acred595’.

Al lancio della procedura ‘CU/2016: Generazione da archivi Paghe’, occorre indicare l’anno di competenza ‘2015.

E’ possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice; in assenza di tale indicazione, vengono selezionate automaticamente tutte le zone. In generale, non occorre compilare i codici ditta iniziale e finale: tali campi possono essere utilizzati nel caso in cui fosse necessario rilanciare la procedura di conversione per una o più aziende.
Per quanto riguarda le opzioni relative alla selezione dei dipendenti, precisiamo che potranno essere utilizzate soltanto per generare i dati relativi ai dipendenti cessati nel corso del 2016, in caso di richiesta della CU da parte dei soggetti interessati. Tali opzioni NON devono essere utilizzate per la generazione dei dati relativi all’anno 2015. A tale riguardo, precisiamo che occorre effettuare la generazione dei dati relativi all’anno 2015 per TUTTI i dipendenti: anche nel caso in cui, nel corso dell’anno 2015, sia stata generata la CU per alcuni dipendenti cessati (in caso di richiesta da parte di questi ultimi), i dati in questione devono essere comunque rigenerati.

Per abilitare la generazione della sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente, è sufficiente selezionare l’opzione ‘S’ nel campo ‘Genera dati Lavoro Dipendente’. La generazione interessa i dati fiscali relativi alla tassazione ordinaria ed alla tassazione separata sugli arretrati, il conguaglio dell’assistenza fiscale, il Tfr e la relativa tassazione, le annotazioni, i familiari a carico, le sezioni Inps relative ai dipendenti ed ai collaboratori, la sezione Inail.
Relativamente alla generazione dei dati fiscali, sono disponibili le opzioni previste nei campi ‘Opzioni trattamento dati’ e ‘Ulteriori informazioni’, descritte più avanti.

Per abilitare la generazione della sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, è sufficiente selezionare l’opzione ‘S’ nel campo ‘Genera dati Lavoro Autonomo’. Relativamente a tale sezione, ricordiamo nuovamente che i dati già inseriti tramite il servizio ‘CU/2016 – Lavoro Autonomo’ non vengono sovrascritti né cancellati (a meno che non siano stati inseriti su un percipiente della sezione Paghe e con un codice matricola presente negli archivi Paghe).

Precisiamo che la procedura NON effettua la generazione dei dati per i sostituti sui quali risulta impostata la condizione di ‘Modello Definitivo’. Tale condizione vale per l’intera azienda e riguarda la generazione sia della sezione Lavoro Dipendente che della sezione Lavoro Autonomo. Limitatamente alla generazione dei dati per i lavoratori autonomi gestiti in ambito Paghe (associati in partecipazione e autonomi occasionali), viene controllata anche la condizione di ‘Modello definitivo per quadro Lavoro Autonomo’. Ricordiamo che entrambe le condizioni di modello definitivo evitano l’eliminazione dei dati in caso di lancio (accidentale) della procedura di conversione dall’anno precedente.

Ricordiamo che è possibile rigenerare più volte i dati, tramite la procedura di generazione dagli archivi Paghe: ad ogni lancio della procedura, i dati presenti sull’archivio della CU (a parità di codice ditta e/o codice matricola, per i soli percipienti presenti nella sezione Paghe) vengono annullati e sostituiti da quelli generati dalla procedura.

La procedura genera, per ogni singola sezione, l’elenco dei soggetti elaborati (‘CUpag.NomeQuadro.elenco’) e la lista degli errori e segnalazioni (‘CUpag.NomeQuadro.errori’). Nella documentazione in linea sulla procedura (‘Help’) è riportato l’elenco e la descrizione di tutte le stampe prodotte.
Consigliamo di controllare le liste degli errori e segnalazioni: alcune situazioni segnalate possono non rappresentare necessariamente un problema (ad esempio la segnalazione di assenza di dati utili su soggetti per i quali effettivamente non deve essere prodotta la CU), mentre altre richiedono sicuramente l’intervento dell’Utente (ad esempio la mancanza del codice fiscale di un familiare, di un ente o di un fondo da indicare sulla CU).

GENERAZIONE DATI LAVORO DIPENDENTE

Per quanto riguarda la generazione dei dati fiscali, è disponibile il campo ‘Opzioni trattamento dati’, che consente di scegliere la modalità di compilazione di alcuni campi:

  • Escludi il valore dei buoni pasto dall’annotazione AH: permette di escludere le voci relative ai buoni pasto (06E / 06H), se si ritiene che tali somme non debbano essere riportate sull’annotazione AH.
  • Escludi le somme non imponibili dall’annotazione AH: permette di escludere le voci relative alle retribuzioni in natura non imponibili (campo Importo Unitario delle voci 063 / 064 / 06F / 06G), nel caso in cui siano state utilizzate per indicare somme diverse da quelle previste nell’annotazione AH.
  • Compila i punti 802 e 806 anche in assenza del punto 801: abilita la compilazione dei punti 802 e 806, relativi rispettivamente agli anticipi di Tfr erogati in anni precedenti ed alle corrispondenti ritenute, anche in assenza del punto 801, relativo al Tfr erogato nell’anno corrente.
  • Codice oneri per detrazione: è possibile indicare il codice del tipo di oneri per i quali spetta la detrazione, che sarà riportato nel punto 341 nel caso in cui risultino presenti anche i corrispondenti oneri (punto 342).

Tutte le opzioni sopra elencate erano disponibili anche sulla procedura di generazione della CU/2015.

Sempre per quanto riguarda la generazione dei dati fiscali, è disponibile anche il campo ‘Ulteriori informazioni’:

  • Codice fiscale degli enti o casse a fini assistenziali (punto 443): è possibile indicare il codice fiscale dell’ente o della cassa destinatari dei contributi a fine assistenziale; ricordiamo che tale informazione può essere inserita in corrispondenza dei CCNL gestiti (vedere paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’), quindi consigliamo di utilizzare la suddetta opzione solo in situazioni particolari (attenzione: se viene indicato il codice fiscale dell’ente, occorre effettuare il lancio per una singola azienda).
  • Codice sede per ricezione 730: come negli anni precedenti, il codice sede è opzionale e può essere indicato per eventuali esigenze organizzative. Se indicato, il codice sede viene memorizzato nell’anagrafico dei percipienti e riportato sulla CU nel campo 11 dei dati anagrafici del percipiente (quindi se viene indicato il codice sede è opportuno effettuare il lancio per una singola azienda).

In generale, non occorre compilare il campo ‘Ulteriori informazioni’.

ATTENZIONE: Come negli anni precedenti, per la generazione dei dati fiscali occorrono determinate informazioni, descritte dettagliatamente nel paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’.

Per ogni dipendente o collaboratore elaborato, la procedura aggiorna automaticamente anche i dati anagrafici presenti nell’archivio della CU, rispetto alle storicizzazioni presenti nell’archivio Paghe. In particolare, ricordiamo che viene aggiornato il domicilio fiscale, alle decorrenze previste del 01/01/2015 e 01/01/2016 (nell’archivio della CU è previsto anche il domicilio fiscale al 31/12/2015, ma tale decorrenza è influente per la stampa e l’invio telematico).

Ricordiamo che la procedura di generazione dei dati considera tutti i soggetti che sono stati “in forza” (anche per un solo giorno) nell’anno di competenza (2015). Vengono invece esclusi automaticamente tutti i soggetti che risultano cessati negli anni precedenti o che sono stati inseriti con decorrenza successiva al 31/12 dell’anno di competenza.

Come negli anni precedenti, è possibile disabilitare oppure “forzare” la generazione dei dati relativi alla CU, sia a livello di ditta che di singolo dipendente. La disabilitazione consente di escludere un soggetto o un’intera azienda dalla generazione dei dati, mentre la “forzatura” consente di generare i dati per soggetti che, altrimenti, sarebbero esclusi.
A tale scopo, sono disponibili le opzioni ‘Disabilitato’ e ‘Forzato’ nel campo ‘Modello CUD’ sul servizio Ditta – Abilitazione e nei campi ‘Modello CUD’ e ‘Modello CUD – Tfr’ sul servizio Dipendente – Anagrafico.

Come già precisato, le ditte ed i singoli dipendenti cessati in anni precedenti rispetto a quello di competenza (2015), restano automaticamente esclusi dalla generazione dei dati relativi alla CU. Se necessario, è comunque possibile “forzare” la generazione dei dati, impostando la condizione di ‘Forzato’ nei campi sopra descritti.
Ricordiamo che la “forzatura” può essere impostata anche in relazione al solo quadro del Tfr, impostandola nel campo ‘Modello CUD – Tfr’ del servizio Dipendente – Anagrafico, nel caso in cui occorra generare la sezione Tfr per un dipendente cessato in anni precedenti, al quale è stato erogato il Tfr nel corso dell’anno 2015.
Per individuare eventuali soggetti cessati in anni precedenti, ai quali è stata corrisposta una somma soggetta a tassazione ordinaria o a tassazione separata nel corso dell’anno 2015, è disponibile un’apposita stampa di controllo (programma ‘CONCURDP’ – vedere paragrafo ‘Stampe di controllo da effettuare’).
Se viene impostata la condizione di “forzato” dopo la generazione dei dati della CU, è possibile rilanciare la procedura (selezionando la singola azienda interessata), in modo da ottenere la generazione anche dei soggetti “forzati”.

Ricordiamo infine che, per i soggetti gestiti solo ai fini Inail, viene impostato automaticamente il codice ‘2’ nel campo ‘Esclusione da precompilata’ (campo 10 della parte anagrafica), al momento del trasferimento dagli archivi Paghe.

GENERAZIONE DATI LAVORO AUTONOMO

Per quanto riguarda la sezione ‘Lavoro Autonomo’, precisiamo che la procedura di generazione dei dati dall’archivio Paghe considera i soli soggetti inquadrati come associati in partecipazione oppure come autonomi occasionali (campo Lavoro Autonomo sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’).
Per tali soggetti, i dati sono riportati nella sezione ‘Paghe’ della CU, in corrispondenza della stessa matricola utilizzata per la gestione sulla procedura Paghe. In particolare, nel punto 1 (‘Causale’) della sezione lavoro autonomo viene indicata la causale ‘C’ per gli associati in partecipazione, oppure la causale ‘M’ per gli autonomi occasionali.

La procedura compila i campi relativi all’ammontare corrisposto (punto 4), all’imponibile (punto 8) ed alle ritenute a titolo di acconto (punto 9). Le eventuali somme esenti corrisposte agli autonomi occasionali (voci di rimborso) sono riportate sia al punto 7 (indicando al punto 6 il codice ‘3’) che al punto 20.

I contributi Inps sono riportati ai punti 34 (a carico dell’azienda) e 35 (a carico del percipiente). Gli stessi contributi sono inoltre totalizzati nei punti 38 (dovuti) e 39 (versati); occorre intervenire sul punto 39 se i contributi non sono stati interamente versati. Inoltre, nel punto 29 viene indicato il codice fiscale dell’Inps, nel punto 30 la descrizione ‘INPS’, nel punto 31 il codice ‘A’ (Altro) e nel punto 32 il codice (costituito da cap + comune) indicato sul modello F24 per il versamento dei contributi, rilevandolo dal servizio ‘Ditta – Abilitazione’. Precisiamo che non esistono indicazioni, nelle istruzioni ministeriali, in merito alla compilazione dei campi da 29 a 32 per i soggetti in questione.

Febbraio 2016
(acred599)
CU/2016 – GESTIONE QUADRI LAVORO DIPENDENTE

Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2016’ sono stati aggiunti i seguenti servizi per la gestione della sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati:

  • CU/2016 – IRPEF’: il servizio comprende tutta la sezione ‘Dati Fiscali’ (punti da 1 a 572), con l’esclusione dei dati relativi all’assistenza fiscale (punti da 51 a 333). Sono inoltre escluse le sezioni relative al Tfr ed ai familiari a carico. Come nell’anno precedente, alcuni campi prevedono più occorrenze ed alcune sottosezioni sono gestite tramite apposite finestre.

  • CU/2016 – 730’: il servizio comprende i dati relativi all’assistenza fiscale (punti da 51 a 333), corrispondenti alle somme derivanti dal 730, conguagliate in busta paga da parte del sostituto d’imposta.

  • CU/2016 – TFR’: il servizio comprende i dati relativi al Tfr ed alla relativa tassazione (punti da 801 a 916).

  • CU/2016 – Familiari’: dati relativi ai familiari a carico per detrazioni ed all’eventuale coniuge non a carico.

  • CU/2016 – Annotazioni’: annotazioni obbligatorie, comprendenti il testo da riportare in stampa.

  • CU/2016 – Inps Dipendenti’: dati Inps relativi ai dipendenti gestiti tramite Uniemens.

  • CU/2016 – Inps Collaboratori’: dati Inps relativi ai collaboratori gestiti tramite Uniemens.

  • CU/2016 – Inpdap’: dati relativi ai soggetti ex-Inpdap (per l’inserimento da parte dell’Utente).

  • CU/2016 – Altri enti’: dati relativi ad altri enti previdenziali (per l’inserimento da parte dell’Utente).

  • CU/2016 – Inail’: dati assicurativi Inail relativi a dipendenti, collaboratori e soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di imprese non artigiane, partecipanti alle imprese familiari non artigiane).

Ricordiamo che, su tutti i servizi sopra elencati, i singoli percipienti possono essere selezionati tramite l’apposita finestra, secondo le stesse modalità descritte dettagliatamente nell’aggiornamento ‘Acred595’ del 25/01/2016.
Ricordiamo, in particolare, che i percipienti provenienti dagli archivi Paghe sono riportati nella sezione ‘Paghe’, mentre quelli inseriti direttamente sulla CU dal servizio del Lavoro Autonomo sono riportati nella sezione ‘Extra-Paghe’ (la sezione è indicata in alto a sinistra, nella finestra di selezione dei percipienti).
Sulla finestra di selezione dei percipienti, è possibile ricercare i soggetti tramite il cognome o la denominazione (campo ‘Cognome/Denominazione’): la ricerca avviene nell’ambito dello stesso sostituto d’imposta.
Per ciascun servizio, sulla finestra di selezione dei percipienti risultano evidenziati i soggetti per i quali è presente, in archivio, il corrispondente quadro (per selezionarli, cliccare su ‘Selezione quadro’).
Come negli anni precedenti, il primo quadro generato in automatico (o inserito manualmente) per un percipiente è riportato sul numero quadro ‘10’. Tale numero è puramente convenzionale e viene attribuito al solo scopo di consentire l’inserimento di ulteriori quadri sullo stesso percipiente, attribuendo una numerazione sia precedente che successiva (‘09’ oppure ‘11’ – è comunque consigliabile procedere dal numero ‘10’ in avanti).
Ricordiamo infine che, sulla finestra di selezione dei percipienti, cliccando su ‘Gestione anagrafico’ si apre la finestra per la visualizzazione o la modifica dei dati anagrafici relativi al singolo percipiente.

Per quanto riguarda le sezioni ‘TFR’ / ‘Familiari’ / ‘Inps Dipendenti’ / ‘Inps Collaboratori’ / ‘Inpdap’ / ‘Inail’, la gestione è rimasta essenzialmente la stessa prevista sulla CU dell’anno precedente, sia in merito ai dati generati in automatico che a quelli eventualmente inseriti da parte dell’Utente. Si è aggiunta, inoltre, la sezione ‘Altri enti’.
Di seguito, sono riportate le indicazioni relative alle sezioni sopra elencate.
Per quanto riguarda, invece, le sezioni ‘IRPEF’ e ‘730’ (assistenza fiscale) con le relative ‘Annotazioni’, le indicazioni dettagliate sono riportate al successivo paragrafo ‘Dati fiscali lavoro dipendente’.

SEZIONE ‘TFR’

Relativamente alla sezione ‘TFR’, ricordiamo che viene generato automaticamente un apposito quadro per ogni singolo rapporto di lavoro, compilando sempre i campi relativi al Tfr maturato (punti da 809 a 813) ed eventualmente anche quelli relativi al Tfr erogato e relative ritenute (punti da 801 a 808). Il primo quadro generato (relativo al rapporto di lavoro più recente) viene riportato sul numero quadro ‘10’, mentre gli eventuali quadri aggiuntivi (relativi ai rapporti di lavoro precedenti) vengono riportati sul numero quadro da ‘11’ in poi (tale numerazione è convenzionale).

ATTENZIONE: Come negli anni precedenti, per la generazione di alcuni dati richiesti nella sezione ‘TFR’, occorre fare riferimento al paragrafo ‘Informazioni necessarie per la generazione dei dati fiscali’.

Sul servizio ‘TFR’, i dati riportati anche sul modello sintetico sono evidenziati con lo sfondo in colore (punti da 801 a 813). Tutti gli altri dati sono riportati esclusivamente sul modello ordinario e sul file per l’invio telematico.

Ricordiamo che, nella data di inizio rapporto (punto 814), in caso di “passaggio diretto”, deve essere indicata la data di assunzione originaria, relativa al rapporto con il precedente sostituto; in tale situazione, è necessario indicare la stessa data di assunzione anche sul servizio anagrafico del dipendente (aggiornamento Acred298 del 24/11/06).
Per quanto riguarda la data di fine rapporto (punto 815), in caso di corresponsione di un anticipo sul Tfr, viene automaticamente indicato il mese precedente a quello di erogazione dell’anticipo: tale data corrisponde al termine del periodo preso a riferimento per il calcolo del Tfr accantonato, oltre che del periodo di commisurazione.

Precisiamo che l’importo relativo al Tfr erogato nell’anno maturato a partire dal 1/1/2001 (punto 862) non comprende la rivalutazione maturata nello stesso periodo ed assoggettata ad imposta sostitutiva. La stessa rivalutazione viene indicata in un apposito punto (911) al netto dell’imposta sostitutiva. Ricordiamo che, in caso di anticipo, la rivalutazione maturata dal 2001 non viene inclusa nel Tfr da erogare (anche al momento dell’elaborazione della busta paga); di conseguenza, la stessa rivalutazione non viene decurtata dall’importo dell’anticipo indicato al punto 862.

Relativamente agli anticipi erogati in anni precedenti (punti 844 e 866), la compilazione automatica della parte maturata fino al 2000 e quella maturata dal 2001 è possibile a condizione che gli anticipi in questione siano stati erogati in periodi elaborati tramite la procedura paghe – in caso contrario occorrerà intervenire per suddividere il totale degli anticipi tra i due periodi. Ricordiamo che, relativamente a tali anticipi, è richiesta anche l’indicazione dell’anno di ultima erogazione, sempre distinguendo tra la parte maturata fino al 2000 e quella maturata dal 2001 (punti 845 e 867). Anche in questo caso, la compilazione automatica è possibile se gli anticipi sono stati erogati in periodi elaborati tramite la procedura paghe, oppure se il dato in questione era già stato inserito sul modello CU – 770 dell’anno precedente.

Per quanto riguarda le altre indennità soggette a tassazione separata (indennità di preavviso e altre erogazioni relative alla cessazione del rapporto), ricordiamo che la ripartizione tra i punti 849 e 869 viene effettuata automaticamente, secondo il criterio indicato nelle istruzioni ministeriali, ossia in proporzione al Tfr maturato in ciascun periodo.

Precisiamo che eventuali indennità erogate ai collaboratori a titolo di “trattamento di fine mandato”, non vengono riportate automaticamente sulla CU: tali somme devono essere inserite dall’Utente, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni ministeriali (occorre utilizzare i campi relativi alle altre indennità).

Come nell’anno precedente, in caso di erogazione diretta, da parte dell’Inps, del Tfr accantonato al Fondo Tesoreria (a causa di una capienza insufficiente sulle quote di Tfr e sui contributi del mese di erogazione), nella dichiarazione compilata dal datore di lavoro occorre barrare la casella 854 e riportare, al punto 862, la sola parte di Tfr eventualmente erogato dal datore di lavoro. Nei casi interessati, la suddetta modalità compilazione deve essere impostata dall’Utente.

Nel caso in cui siano necessarie informazioni più dettagliate sui criteri di generazione dei dati relativi al Tfr, è possibile fare riferimento alla documentazione del modello 770/2014, rilasciata con l’aggiornamento di maggio 2014 ‘Acred533’.

SEZIONE ‘FAMILIARI’

Per quanto riguarda la sezione relativa ai ‘Familiari’, ricordiamo che i dati anagrafici dei singoli familiari (codice fiscale e rapporto di parentela) vengono rilevati dal servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, facendo riferimento a quanto è stato inserito sulla finestra ‘Gestione singoli familiari’. In particolare, la data di nascita viene considerata per stabilire da quale mese un figlio risulta a carico e se deve essere considerato di età inferiore a 3 anni.
A tale proposito, ricordiamo che il numero di mesi a carico e la relativa percentuale vengono rilevati dal conguaglio fiscale relativo all’anno 2015; in tal modo, si tiene conto anche degli eventuali interventi effettuati tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, in caso di rettifica del numero di mesi a carico. Nel caso in cui si presentino delle discordanze tra i familiari presenti sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ e le detrazioni effettivamente applicate in fase di conguaglio, vengono prodotte apposite segnalazioni dalla procedura di generazione dei dati: in tali situazioni, potrebbe essere necessario intervenire per rettificare i dati generati in automatico (in particolare, tale operazione è necessaria se fossero state effettuate delle “forzature” in sede di conguaglio fiscale).
Sempre per quanto riguarda il servizio relativo ai ‘Familiari’, precisiamo che la condizione di ‘Primo Figlio’ identifica semplicemente il primo (in ordine cronologico) dei figli che risultano a carico nell’anno di competenza. L’applicazione della detrazione nella misura prevista per il coniuge (se espressamente attribuita al primo figlio in assenza del coniuge), è eventualmente riportata nella corrispondente casella. Sulla stampa della CU, l’applicazione della detrazione nella misura prevista per il coniuge viene indicata riportando la lettera ‘C’ al posto della percentuale di detrazione spettante per il primo figlio (come da istruzioni ministeriali).

Da quest’anno, sulla CU è richiesta l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche se questi non risulta a carico.
Precisiamo che, sul servizio ‘Familiari’, il coniuge non a carico è contraddistinto esclusivamente dall’assenza del numero di mesi a carico. Segnaliamo inoltre che l’assenza del codice fiscale del coniuge non a carico, per un dipendente che risulta avere lo stato civile di “coniugato” nell’anagrafico Paghe, non è rilevabile come errore dal programma di controllo ministeriale (in quanto lo stato civile non è riportato sulla CU).
Come già precisato negli aggiornamenti ‘Acred595’ e ‘Acred596’ (gennaio 2016) ed ‘Extra260’ (febbraio 2016), il coniuge non a carico, inserito sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ con decorrenza uguale o precedente al 31/12/2015, viene automaticamente trasferito nella sezione ‘Familiari’ della CU/2016. Nel caso in cui, sul ser vizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, risulti presente un ex-coniuge, tale soggetto può essere escluso dal trasferimento sulla CU/2016 impostando il rapporto di parentela ‘Ex-coniuge’; tale necessità si presenta, ad esempio, in caso di divorzio o di decesso (vedere quanto indicato nell’aggiornamento ‘Extra260’ per i dubbi che si presentano in alcune situazioni).

DATI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Per quanto riguarda le sezioni ‘Inps Dipendenti’ e ‘Inps Collaboratori’, ricordiamo che la procedura di generazione dei dati (precedente paragrafo ‘Generazione da archivi paghe’) emette una segnalazione se rileva un’incongruenza tra l’imponibile previdenziale rilevato dalle buste paga e quello risultante dalle denunce Uniemens. La discordanza tra i due imponibili può derivare, per esempio, dall’assenza delle denunce Uniemens relative ad eventuali mesi non elaborati tramite la procedura Paghe: in tale situazione, l’imponibile Inps relativo ai mesi non elaborati viene comunque rilevato dal servizio ‘Cedolino – Anno Corrente’ (se inserito dall’Utente) e riportato nei dati previdenziali della CU.

Nella sezione ‘Inps Dipendenti’, da quest’anno vengono trasferiti automaticamente anche i dati previdenziali relativi ai soggetti ex-Enpals. Per tali soggetti, tuttavia, continua ad essere barrata la casella ‘Ente pensionistico – Altro’, come espressamente indicato nelle istruzioni ministeriali.

Ricordiamo che i dati previdenziali dei soggetti ex-Inpdap devono essere inseriti sull’apposito servizio (‘Inpdap’).

Anche per quanto riguarda la nuova sezione ‘Altri enti’, nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali occorre compilare manualmente i dati richiesti (segnaliamo, in particolare, i soggetti che versano la contribuzione ad INPGI).

In merito alla sezione ‘Inail’, ricordiamo che vengono compilate sezioni distinte nel caso in cui si sia verificato uno spostamento del soggetto assicurato tra due diverse PAT (non rileva, invece, un eventuale cambiamento di tariffa).
Per i soggetti diversi dai dipendenti, viene compilata automaticamente la qualifica Inail (punto 71) con i seguenti codici: socio di impresa non artigiana (‘E’) , associato in partecipazione (‘F’), collaboratore familiare di impresa non artigiana (‘G’), partecipante all’impresa familiare non artigiana (‘H’); a tale riguardo, sono considerate artigiane le aziende per le quali è stata barrata la casella ‘Ditta Artigiana’, sul servizio ‘Ditta – Abilitazione Paghe’. Nel caso in cui, per un soggetto, sia stata inserita una diversa qualifica Inail sulla CU dell’anno precedente, tale codice viene mantenuto.
Per quanto riguarda i collaboratori che percepiscono compensi (compresi gli amministratori), viene attribuita la qualifica ‘E’ esclusivamente nel caso in cui il soggetto risulti essere anche socio dell’azienda (opzione ‘Socio’ nel campo ‘Tipo di Rapporto’, sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’).
Come negli anni precedenti, la qualifica ‘E’ viene attribuita anche a tutti i soggetti inquadrati nei contratti 070 / 083 / 087 (Cooperative Dpr 602/70 e Cooperative Sociali), considerandoli soci lavoratori (viene riportato anche il codice ‘M’ nel campo Categorie Particolari – punto 8 della parte anagrafica); restano esclusi soltanto i soggetti ai quali è stato agganciato il codice situazione contributiva ‘30’ (dipendenti di cooperative).

Febbraio 2016
(acred599)
CU/2016 – DATI FISCALI LAVORO DIPENDENTE

SEZIONE ‘IRPEF’

I dati fiscali relativi ai redditi da lavoro dipendente e assimilati (ad eccezione delle sezioni ‘730’ e ‘TFR’) sono gestiti sul servizio ‘IRPEF’. Come sulla CU dell’anno precedente, alcune sezioni che prevedono più occorrenze (cosiddetti campi “multi-modulo”) sono gestite attraverso apposite finestre (redditi o bonus corrisposti da altri sostituti, compensi anni precedenti, redditi prodotti all’estero, somme assoggettate a titolo di imposta). Anche alcuni campi gestiti direttamente sul servizio prevedono più occorrenze (previdenza complementare, oneri detraibili).
Precisiamo che i campi previsti sul servizio ‘IRPEF’ possono essere compilati soltanto in corrispondenza del numero quadro ‘10’ (a differenza del servizio ‘TFR’ e della parte previdenziale, dove invece è consentito operare su tutti i quadri inseriti). Tuttavia, in presenza di ulteriori quadri nelle sezioni ‘TFR’ o ‘INPS dipendenti’, viene generato il corrispondente quadro nella sezione IRPEF: tale quadro (vuoto) non deve essere cancellato.

Sul servizio ‘IRPEF’, i dati non previsti sul modello sintetico sono identificabili dal numero del campo, che risulta indicato tra parentesi: tali dati sono riportati esclusivamente sul modello ordinario e sul file per l’invio telematico.

Di seguito, riportiamo le principali indicazioni in merito ai dati generati in automatico. Come già precisato, per tutti i dati fiscali richiesti sulla CU che trovano corrispondenza nei modelli degli anni precedenti (CU/CUD o 770), è possibile fare riferimento alle relative documentazioni (disponibili sull’Indice Documentazioni) per eventuali approfondimenti.

  • Il reddito imponibile a tassazione ordinaria risulta suddiviso tra la parte derivante da periodi con contratto di lavoro a tempo indeterminato (punto 1) e quella derivante da periodi con contratto a tempo determinato (punto 2).
    Per suddividere il reddito imponibile tra le due tipologie di contratto, si procede nel modo seguente: viene rilevato il reddito imponibile complessivo, risultante dal conguaglio fiscale più recente (vedi punti successivi) e viene stabilito il tipo di contratto (tempo indeterminato / determinato) presente al momento di tale conguaglio. Se tutte le buste paga elaborate nell’anno presentano lo stesso tipo di contratto presente al momento del conguaglio, l’intero reddito è attribuito a tale tipo di contratto. In caso contrario, si considerano le buste paga che presentano il tipo di contratto diverso rispetto a quello del conguaglio: la somma degli imponibili fiscali presenti su tali buste paga viene decurtata dall’imponibile risultante dal conguaglio ed è attribuita all’altra tipologia di contratto. Procedendo nel modo sopra indicato, la somma degli imponibili relativi ai due tipi di contratto coincide sempre con il reddito complessivo risultante dal conguaglio fiscale. Precisiamo che eventuali redditi erogati da altri sostituti e considerati in sede di conguaglio, sono attribuiti al tipo di contratto presente al momento del conguaglio (non disponendo di altre indicazioni). Precisiamo inoltre che, in presenza di più buste paga elaborate in uno stesso mese (cambi di qualifica, cessazioni e riassunzioni), nei casi in cui è stata utilizzata la gestione dell’imponibile fiscale “unico” (voce 594), l’imponibile complessivo del mese è riportato sulla busta paga di fine mese, quindi viene attribuito al tipo di contratto risultante da tale busta. Infine, facciamo presente che il tipo di contratto è stato ricavato, al momento dell’elaborazione delle buste paga, dal campo ‘Tipo di contratto’ presente sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’ (tanto per i dipendenti quanto per i collaboratori o gli amministratori).

  • Come negli anni precedenti, per la corretta compilazione della sezione ‘IRPEF’ è necessario che sia stato effettuato un conguaglio fiscale. Ricordiamo che il conguaglio viene effettuato automaticamente nel mese di cessazione del rapporto, oltre che nel mese di dicembre dell’anno di competenza. Se attivato tramite le apposite opzioni, il conguaglio può essere effettuato anche nei mesi successivi alla cessazione (ad esempio se vengono corrisposte ulteriori somme imponibili) oppure nel mese di gennaio dell’anno successivo. E’ possibile che siano stati effettuati diversi conguagli per uno stesso soggetto: in tal caso, i dati verranno rilevati dal conguaglio più recente.

  • In assenza del conguaglio fiscale (in caso di interruzione, per qualsiasi motivo, delle elaborazioni mensili, senza che sia stato effettuato il conguaglio sull’ultima busta paga), i dati fiscali vengono comunque riportati nella sezione ‘IRPEF’, effettuando una semplice sommatoria di quanto risulta dalle buste paga elaborate. Ovviamente, in tali condizioni, il calcolo dell’Irpef dovuta non risulta corretto rispetto all’imponibile e non vengono determinate le addizionali regionale e comunale dovute. Quest’ultima condizione, in particolare, può comportare l’indicazione di un saldo a credito per l’addizionale comunale, corrispondente alla differenza tra l’addizionale dovuta (che risulta uguale a zero, in quanto non determinata) e l’acconto preventivamente versato. Consigliamo quindi, in tale situazione, di controllare ed eventualmente rettificare i dati riportati nella sezione ‘IRPEF’.

  • Al punto 6 viene sempre riportato il numero di giorni utili ai fini della detrazione per lavoro dipendente, anche quando tale detrazione non spetta per effetto di un reddito troppo elevato. Nel caso in cui le detrazioni siano state bloccate tramite l’apposita opzione del servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’, il numero di giorni utili viene determinato tenendo conto dei periodi di lavoro intercorsi nell’anno di competenza, riportati sull’annotazione AI (eventualmente indicando 365 se il rapporto è relativo all’intero anno).

  • I punti 8 (data assunzione), 9 (data cessazione) e 10 (in forza al 31/12) vengono compilati sulla base delle date di assunzione e cessazione presenti sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, tenendo conto delle varie storicizzazioni presenti in archivio. Il punto 8 viene sempre compilato con la data di assunzione relativa al primo rapporto di lavoro intercorso nell’anno (o in anni precedenti se non risulta alcun rapporto di lavoro nell’anno); ricordiamo che, in caso di “passaggio diretto”, deve essere indicata la data di assunzione relativa all’inizio del rapporto con il datore di lavoro cedente. Il punto 9 viene compilato con la data di cessazione relativa all’ultimo rapporto di lavoro nell’anno (o in anni precedenti se non risulta alcun rapporto di lavoro nell’anno). La casella del punto 10 viene barrata in mancanza della data di cessazione al punto 9; precisiamo che i due campi sono alternativi tra loro, secondo le specifiche ministeriali. Di conseguenza, in caso di cessazione del rapporto al 31/12/2015, dovendo riportare tale data al punto 9, non è possibile barrare la casella al punto 10 (indipendentemente dal fatto di considerare, o meno, il rapporto cessato entro la fine dell’anno).

  • Il punto 11 (periodi particolari) viene compilato con l’opzione ‘1’ nel caso in cui siano presenti più rapporti di lavoro nell’anno. Se non risulta già attribuita l’opzione ‘1’, il campo 11 viene compilato con l’opzione ‘2’ nel caso in cui siano stati inseriti, nel corso dell’anno, dei giorni di assenza esclusi dalle detrazioni (voci 187 / 188 / 190 – 194 / 198 / 19A – 19D), oppure se il dipendente è un lavoratore intermittente (codice ‘60’ nel campo Situazione Contributiva, servizio Dipendente – Inquadramento). Sia l’opzione ‘1’ che l’opzione ‘2’ vengono attribuite soltanto se il numero di giorni utili per le detrazioni (punto 6) risulta inferiore a 365, conformemente a quanto previsto nelle specifiche ministeriali. Inoltre, il codice ‘2’ viene attribuito ad eventuali dipendenti cessati in anni precedenti, per i quali deve essere generata la sezione Irpef a causa dell’erogazione di somme soggette a tassazione ordinaria o a tassazione separata nell’anno corrente (in tale situazione i giorni utili per detrazioni risultano uguali a zero).

  • Per l’addizionale regionale di competenza dell’anno 2015, viene riportata l’imposta dovuta (punto 22) e la parte eventualmente già trattenuta (punto 24). Se l’addizionale risulta già trattenuta in tutto o in parte, viene generata l’annotazione AL; in caso di trattenuta parziale, sull’annotazione AL viene indicata la parte già trattenuta.

  • Per l’addizionale comunale di competenza dell’anno 2015, viene riportato l’acconto trattenuto (punto 26), al netto dell’eventuale saldo a credito restituito in fase di conguaglio (come da istruzioni ministeriali). Inoltre viene indicato il saldo a debito (punto 27) e la parte del saldo eventualmente già trattenuta (punto 28). Se il saldo risulta già trattenuto in tutto o in parte, viene generata l’annotazione AL; in caso di trattenuta parziale, sull’annotazione AL viene indicata la parte già trattenuta.

  • Viene riportato anche l’acconto dell’addizionale comunale di competenza dell’anno 2016 (punto 29). Ricordiamo che quest’ultimo dato è rilevato dalla busta paga relativa al mese di gennaio 2016 e riguarda esclusivamente i dipendenti ed i collaboratori il cui rapporto di lavoro prosegue dall’anno 2015. Nel caso in cui, per un’azienda, non siano state elaborate le buste paga di gennaio 2016 (ad esempio per la cessazione del servizio), diventa necessario inserire manualmente tale importo nell’apposito campo della sezione ‘IRPEF’.

  • Relativamente alle addizionali regionale e comunale, sono riportate anche le rate relative all’anno 2014, trattenute nel corso dell’anno 2015 (punti 23 e 25).

  • Le detrazioni spettanti sono riportate ai punti 362 (familiari a carico), 367 (lavoro dipendente) e 368 (detrazione per oneri), senza alcuna limitazione rispetto all’imposta lorda. Nel punto 373 (totale detrazioni), viene invece indicato il totale delle detrazioni effettivamente applicate, limitato al valore dell’imposta lorda (punto 361).

  • Per quanto riguarda l’ulteriore detrazione spettante in presenza di almeno 4 figli, precisiamo che viene indicata al punto 363 per la sola parte che ha trovato capienza sull’imposta al netto delle altre detrazioni. L’eventuale parte eccedente viene riportata al punto 364 (credito riconosciuto) se è stata utilizzata la voce prevista a tale scopo in fase di conguaglio (699 conguaglio anno corrente / 68A conguaglio anno precedente). In caso contrario, la parte eccedente viene riportata al punto 365 (credito non riconosciuto), generando la corrispondente annotazione BH.

  • Relativamente alla detrazione minima, spettante per rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, viene generata l’annotazione AN, per segnalare la possibilità di usufruire della detrazione relativa all’intero anno in sede di dichiarazione dei redditi. Tale annotazione non viene generata nel caso in cui sia stata richiesta l’applicazione della detrazione minima per l’intero anno, tramite l’apposita opzione disponibile sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’. In quest’ultima ipotesi, viene riportata l’opzione ‘B’ nella casella Casi Particolari (punto 476).

  • Per quanto riguarda il bonus fiscale L. 190/2014, in presenza di un reddito imponibile ai punti 1 o 2 viene compilato sempre il punto 391 (‘Codice bonus’), indicando ‘1’ nel caso in cui il bonus sia stato riconosciuto ed erogato (anche parzialmente) dal sostituto, oppure ‘2’ nel caso in cui il bonus non sia stato riconosciuto o non sia stato erogato dal sostituto (indipendentemente dalla causa del mancato riconoscimento o erogazione). L’importo del bonus effettivamente erogato viene riportato sempre al punto 392 (‘Bonus erogato’), al netto di eventuali recuperi effettuati nel corso dell’anno o in fase di conguaglio. L’importo di tali recuperi (se a debito nei confronti del percipiente) viene riportato al punto 394 (‘Bonus recuperato’).

  • Il punto 393 (‘Bonus non erogato’) viene compilato in presenza delle seguenti condizioni: bonus non erogato (codice ‘2’ nel campo 391 e campo 392 non compilato), reddito imponibile inferiore a 26.000 euro, imposta lorda superiore alla detrazione per lavoro dipendente. Se sussistono tali condizioni, nel punto 393 viene riportato il valore del bonus teoricamente spettante. Precisiamo che tale situazione si può presentare in caso di richiesta, da parte del dipendente, di non erogare il bonus (pur avendo le condizioni reddituali previste).

  • Il punto 411 (‘Previdenza Complementare’), deve essere compilato per tutti i dipendenti iscritti ad un fondo di previdenza complementare, anche in caso di versamento al fondo del solo Tfr. Per i soggetti che risultano iscritti alla previdenza complementare, la procedura di generazione dei dati riporta il codice ‘1’, a meno che la data di prima occupazione (servizio ‘Dipendente – Inquadramento’) risulti uguale o successiva al 1/01/2007: in tal caso, viene riportato il codice ‘3’. Per i dirigenti di aziende commerciali, viene riportato sempre il codice ‘2’, sulla base delle indicazioni pubblicate dal fondo Mario Negri.

  • In presenza di contributi versati ad un fondo di previdenza complementare, gestiti mensilmente tramite le voci 575577580 – 58F (quest’ultima relativa al settore edile, come descritto al paragrafo successivo) viene compilato automaticamente il campo ‘Contributi previdenza complementare dedotti dai redditi’ (punto 412). Tale campo viene compilato anche per i dirigenti di aziende industriali e commerciali, in riferimento ai contributi versati rispettivamente al Previndai e al fondo Mario Negri (entrambi gestiti tramite la voce 567).

  • Ricordiamo che, per tutti i dipendenti inquadrati nei contratti del settore edile (036 artigianato / 050 industria / 131 Confapi), compresi quelli non iscritti alla previdenza complementare, a partire dall’anno 2015 viene determinato automaticamente il contributo dovuto al fondo di previdenza complementare contrattuale, attraverso l’elaborazione della voce 58F (aggiornamenti di gennaio e febbraio 2015 Acred555 / Acred558 / Acred563). In assenza di specifiche indicazioni da parte degli enti competenti, riteniamo che per i soggetti interessati dalla voce 58F non iscritti (volontariamente) ad un fondo di previdenza complementare, sia comunque necessario compilare la sezione relativa alla previdenza complementare, riportando al punto 412 il contributo calcolato tramite la voce 58F ed indicando il codice ‘1’ al punto 411. Sempre in assenza di indicazioni specifiche, per tali soggetti non risulta possibile attribuire una data di iscrizione al fondo ed effettuare le considerazioni previste in caso di prima assunzione successiva al 1/01/2007 (vedere paragrafi successivi). Per gli stessi soggetti viene comunque attribuito, in automatico, il fondo previsto contrattualmente: Prevedi per i contratti 036 e 050, Fondapi per il contratto 131; precisiamo che, anche in questo caso, occorre indicare il codice fiscale del fondo in questione, attraverso la finestra ‘Tabelle – Fondi Previdenza Complementare’.

  • Per i dirigenti di aziende industriali, viene compilato automaticamente anche il campo ‘Contributi previdenza complementare non dedotti dai redditi’ (punto 413), riportando la parte eccedente E. 5.164,57, assoggettata ad Irpef in fase di conguaglio (aggiornamento di dicembre 2015 Acred591). Ricordiamo che, per i dirigenti di aziende commerciali, i contributi previdenza complementare versati al fondo Mario Negri sono invece esenti da Irpef anche per la parte eccedente il limite di E. 5.164,57, secondo le indicazioni pubblicate dallo stesso fondo. Precisiamo che, ad eccezione dei dirigenti di aziende industriali, se è stata assoggettata ad Irpef una parte dei contributi previdenza complementare, occorre compilare manualmente il punto 413.

  • Precisiamo che il punto 414 ‘Tfr destinato al fondo’ non viene mai compilato in automatico, in quanto riguarda esclusivamente i dipendenti per i quali deve essere indicato il codice ‘4’ nel punto 411 (casi non gestiti).

  • Per i soggetti iscritti alla previdenza complementare, viene considerata la data di prima occupazione inserita sul servizio Dipendente – Inquadramento’: se tale data risulta uguale o successiva al 1/01/2007, viene compilato il punto 415 (‘Data iscrizione al fondo’), riportando la data presente sul servizio ‘Dipendente – Inquadramento’. Inoltre, vengono compilati automaticamente i punti 416 (‘Versati nell’anno’) e 418 (‘Totale’), indicando rispettivamente i contributi versati nell’anno 2015 e nei primi 5 anni di iscrizione. Precisiamo che, nel 5° anno di iscrizione, il punto 418 non comprende necessariamente tutti i contributi versati nell’anno di competenza. Nel caso in cui il periodo di 5 anni si concluda entro il 31/12/2015, viene compilato automaticamente anche il punto 419 (‘Differenziale’), indicando la differenza tra il massimale previsto (E. 25.822,85) ed il totale dei contributi versati nei primi 5 anni; nella stessa situazione, viene compilato anche il punto 420 (‘Anni residui’), indicando il numero di anni (arrotondato all’unità inferiore) nei quali è possibile usufruire dell’ulteriore deduzione prevista. Segnaliamo che il punto 417 (‘Eccedenti esclusi dai redditi’) deve essere compilato manualmente, nei casi eventualmente interessati (lavoratori di prima occupazione, se è stata effettivamente usufruita l’ulteriore deduzione per i contributi eccedenti il limite annuale di E. 5.164,57), modificando in tal caso anche il punto 419.

  • Come risulta dal servizio, i punti da 411 a 420 prevedono due occorrenze (campi “multi-modulo”): sulla prima serie di campi vengono riportati i dati generati in automatico, mentre sulla seconda serie è possibile indicare una diversa situazione di previdenza complementare, eventualmente presente sullo stesso dipendente.

  • In presenza di somme versate ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa, gestite mensilmente tramite le voci 57857E57F – 57G, viene compilato automaticamente il punto 441 (‘Contributi a fine assistenziale dedotti’). Per i dirigenti di aziende industriali e commerciali, tale punto viene compilato rispettivamente con i contributi Fasi (voce 566) e fondo Mario Besusso (Fasdac – voce 568). Nel caso in cui i suddetti contributi siano stati assoggettati ad Irpef (parzialmente o totalmente), viene compilato il punto 442 (‘Contributi a fine assistenziale non dedotti’) e la parte assoggettata viene esclusa dal punto 441. Tale situazione si presenta, in particolare, per i contributi eccedenti il limite annuale di E. 3.615,20 (dirigenti), oppure in caso di utilizzo delle voci 596 / 598 per l’assoggettamento dei contributi gestiti tramite le voci 578 – 57E – 57F – 57G. Nei casi in cui risultano compilati i punti 441 e/o 442, viene generata anche l’annotazione AU, nelle diverse modalità previste.

  • Per i dirigenti di aziende industriali o commerciali, nel caso in cui sia stata utilizzata la voce 58M per escludere una parte dei contributi Fasi o Fasdac dal controllo del limite di E. 3615,20 (in quanto destinata ai dirigenti pensionati – vedere aggiornamento di dicembre 2015 Acred591), lo stesso importo indicato sulla voce 58M viene decurtato dai contributi indicati ai punti 441 / 442. In assenza di indicazioni specifiche da parte degli enti competenti, è logico presumere che la parte dei contributi destinata non al dirigente in forza, ma ai dirigenti pensionati (e come tale esclusa dal controllo del limite annuale), non debba neppure essere indicata sulla CU dello stesso dirigente.

  • Per i dirigenti di aziende commerciali viene compilato il punto 342 (‘Importo oneri per detrazione’) in relazione al contributo versato al fondo Antonio Pastore; la corrispondente detrazione è indicata al punto 368. Rimane da indicare il codice relativo al tipo di oneri (punto 341), compilando il corrispondente campo sul servizio ‘IRPEF’ (in alternativa, tale codice può essere indicato al momento della generazione dei dati – vedi ‘Generazione da archivi paghe’).

  • Il contributo di solidarietà calcolato e trattenuto, in sede di conguaglio fiscale, sui soli redditi eccedenti E. 300.000, viene indicato al punto 451 del modello.

  • L’eventuale reddito comunicato dal percipiente per il calcolo delle detrazioni, deve essere indicato dall’Utente ai punti 461 e/o 462, oltre che sull’annotazione AO. Ricordiamo che i soggetti interessati da tale gestione vengono segnalati tramite il programma ‘CONCURDP’ (paragrafo ‘Stampe di controllo da effettuare’).

  • La casella relativa alla richiesta di applicazione di una maggiore ritenuta (475) viene barrata nel caso in cui sia stata impostata la voce per l’applicazione di una maggiore aliquota in fase di conguaglio (voci 659 o 664).

  • L’importo della QUIR di competenza dell’anno 2015, assoggettato a tassazione ordinaria (già compreso nel reddito imponibile), viene riportato al punto 477 del modello.

  • Relativamente ai compensi anni precedenti assoggettati a tassazione separata (campi da 511 a 522), vengono riportati automaticamente gli arretrati previsti nei rinnovi contrattuali, oltre a quelli eventualmente inseriti da parte dell’Utente. In generale, gli arretrati a tassazione separata sono riportati con riferimento al periodo di imposta 2014 (punto 521). Per i contratti di seguito elencati, l’imponibile viene invece suddiviso tra i diversi periodi d’imposta previsti: Barbieri e parrucchieri (020), Pompe funebri (023), Chimici artigianato (027), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici artigianato (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Area comunicazione – Grafici artigianato (038), Grafici industria (043), Gomma e plastica industria (045), Autotrasportatori (048), Tessili industria (055), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Istituti di vigilanza privata (074), Scuole Aninsei (077), Servizi di recapito (094), Pubbliche assistenze e Misericordie (120), Edilizia Confapi (131), Tessili Confapi (132), Occhiali artigianato (134), Agenzie di assicurazione Unapass (140). Su tali contratti, la ripartizione tra i diversi periodi segue gli stessi criteri adottati nel calcolo automatico della somma erogata: è quindi necessario che tutte le buste paga relative al periodo di competenza degli arretrati siano state elaborate tramite la procedura paghe.

  • Il conguaglio fiscale può comprendere redditi erogati da altri sostituti. I dati in questione possono essere stati inseriti tramite il servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, in un mese precedente all’assunzione, oppure possono essere stati indicati nel mese del conguaglio, utilizzando le voci relative ai compensi da terzi. In entrambi i casi, viene indicata la presenza della sezione ‘Conguagli’, nell’elenco dei soggetti trasferiti (‘CUpag.DatiFiscali.elenco’). Ricordiamo che, in tali situazioni, il codice fiscale dell’altro sostituto d’imposta (punto 536) viene rilevato dal servizio ‘Dipendente – Altri Dati’: dal campo ‘Codice fiscale altro sostituto’ per le somme inserite in un mese precedente all’assunzione, oppure dal campo ‘Codice fiscale compensi da terzi’ per le corrispondenti voci. Nel campo ‘Causa’ (punto 537) viene riportato il codice ‘1’ (operazioni straordinarie con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro) in caso di somme inserite in un mese precedente all’assunzione, oppure il codice ‘3’ (indennità erogata dall’Inail) quando sono state usate le voci dei compensi corrisposti da terzi. Occorre quindi intervenire nel caso in cui debba essere indicato un codice diverso nel campo Causa.
    Le somme erogate da un altro sostituto, insieme alle relative ritenute Irpef e addizionali, vengono riportate nei corrispondenti campi della sezione relativa ai conguagli. In particolare, il reddito imponibile è riportato al punto 538 (tempo indeterminato) oppure al punto 539 (tempo determinato) in base alla presenza del reddito imponibile rispettivamente al punto 1 oppure al punto 2 della certificazione. Se risultano compilati sia il punto 1 che il punto 2, viene emessa un’apposita segnalazione e l’imponibile relativo all’altro sostituto viene “distribuito” tra i punti 538 e 539 (considerando che deve risultare già compreso nei punti 1 e 2), dando maggiore priorità al tipo di rapporto presente al momento del conguaglio fiscale. E’ quindi necessario intervenire nel caso in cui il reddito erogato dall’altro sostituto sia relativo ad un tipo di rapporto diverso da quello attribuito in automatico (ovviamente, a condizione che tale informazione sia conosciuta dall’attuale sostituto d’imposta).

  • Ricordiamo che la sezione relativa ai Conguagli viene generata in caso di “passaggio diretto” di un dipendente tra due aziende. In tale situazione, sull’azienda che assume il dipendente deve figurare, come Data Assunzione, l’inizio del rapporto con il precedente datore di lavoro (come precisato nelle istruzioni ministeriali). La data di inizio del rapporto con il nuovo datore di lavoro deve essere invece inserita nel campo Data Passaggio Diretto, sul servizio di ‘Dipendente – Inquadramento’. Le somme relative al precedente sostituto devono essere inserite sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, in un mese precedente alla data del “passaggio diretto” (tale operazione non è necessaria se sono state utilizzate le procedure per il trasferimento automatico dei dipendenti).

  • Nel caso in cui il conguaglio fiscale comprenda un precedente rapporto di lavoro, viene compilata automaticamente anche la sezione relativa al bonus fiscale erogato da altri soggetti, secondo modalità analoghe a quelle previste per la sezione relativa ai Conguagli (vedi paragrafi precedenti). In tale situazione, il bonus erogato dal precedente sostituto deve risultare presente sul servizio ‘Cedolini – Anno Corrente’, in un mese precedente alla data di assunzione o di “passaggio diretto”. Tale bonus viene riportato al punto 396, mentre al punto 395 viene riportato il codice ‘1’ ed al punto 399 viene trasferito il codice fiscale del precedente sostituto, rilevandolo dal campo ‘Codice fiscale altro sostituto’ del servizio Dipendente – Altri Dati’.

  • In caso di operazioni societarie straordinarie e successioni con “estinzione” del precedente sostituto, è prevista l’indicazione del codice fiscale del sostituto “estinto” al punto 571 della sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente. Precisiamo che i casi interessati dalla suddetta gestione devono essere individuati secondo i criteri descritti dettagliatamente nelle istruzioni ministeriali. Per ottenere la compilazione del punto 571 sul servizio ‘IRPEF’, occorre prima di tutto inserire il soggetto “estinto” sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’ del servizio ‘Frontespizio’ (il soggetto “estinto” deve essere presente nell’archivio anagrafico delle aziende). Una volta inserito sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’, tale soggetto può essere indicato nel campo 571 del servizio ‘IRPEF’.

  • In caso di “passaggio diretto” di dipendenti senza estinzione del sostituto cedente, nella sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente compilata dal sostituto cedente, deve risultare barrata la casella 572. Tale casella è riportata sul servizio ‘IRPEF’ e deve essere barrata dall’Utente nei casi interessati.

SEZIONE ‘730’ (ASSISTENZA FISCALE)

La sezione della CU/2016 che ha risentito delle maggiori modifiche, rispetto ai modelli CU e 770 dell’anno precedente, è quella relativa all’assistenza fiscale. Abbiamo quindi predisposto un apposito servizio (‘CU/2016 – 730’), sul quale vengono gestiti tutti i campi relativi al conguaglio del 730-4 da parte del sostituto d’imposta.

Sul servizio ‘730’, i dati non previsti sul modello sintetico sono identificabili dal numero del campo, che risulta indicato tra parentesi: tali dati sono riportati esclusivamente sul modello ordinario e sul file per l’invio telematico.

Ricordiamo che i dati relativi al soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale (CAF o professionista) non sono più richiesti, al pari della data di ricezione del modello 730-4. Come già indicato nell’aggiornamento ‘Acred595’ del 25/01/2016, non è più necessario prevedere l’importazione di tali informazioni dal modello 730-4.

Tutte le somme a debito o a credito conguagliate dal sostituto d’imposta vengono riportate nei campi previsti della nuova sezione ‘730’, separando le somme relative al dichiarante (punti da 61 a 133) da quelle relative al coniuge (punti da 261 a 333). Fanno eccezione gli interessi, che non prevedono tale separazione.

  • Le somme a credito vengono riportate automaticamente nei campi previsti, separando la parte rimborsata da quella eventualmente non rimborsata.

  • Le somme a debito, al netto degli interessi dovuti per rateazione o incapienza, vengono riportate automaticamente nei campi previsti, separando l’imposta trattenuta da quella non trattenuta. Fanno eccezione gli acconti Irpef, addizionale comunale e cedolare secca, che non prevedono l’indicazione dell’imposta non trattenuta.

  • Gli interessi vengono riportati automaticamente nell’apposita sezione, raggruppandoli per tipologia (Erario / Regione / Comune) e separando quelli dovuti per rateazione da quelli dovuti per incapienza (si tratta dello stesso criterio adottato per il versamento degli interessi sul modello F24).

  • In presenza di somme relative all’addizionale regionale o comunale, viene compilato automaticamente il codice regione o il codice catastale del comune, considerando la residenza presente sul servizio Dipendente – Anagrafico, nella versione in vigore al 1/01/2014 (saldo 2014) oppure al 1/01/2015 (acconto 2015). Ricordiamo che, per il coniuge, è possibile indicare un codice regione o comune diverso dal dichiarante, tramite gli appositi campi previsti sul servizio Dipendente – Anagrafico (comunque alle stesse decorrenze sopra indicate).

  • Le caselle relative alla ‘Richiesta di minor acconto’ (punti 123 / 128 / 323 / 328) devono essere barrate dall’Utente, nel caso in cui sia stata richiesta una riduzione dell’acconto da parte del soggetto interessato.

  • La casella ‘Assistenza fiscale diretta’ (punto 52) deve essere barrata nel caso in cui l’assistenza fiscale sia prestata direttamente dal sostituto d’imposta (l’informazione viene trasferita dal servizio Dipendente – Altri Dati).

  • In presenza di somme a debito non trattenute (ad eccezione degli acconti) viene generata automaticamente la nuova annotazione GL, con l’indicazione delle imposte residue non trattenute. Precisiamo che tale annotazione deve essere inserita o modificata manualmente, nel caso in cui le somme non trattenute vengano inserite o modificate dall’Utente operando direttamente sul servizio ‘730’.

  • In presenza di somme a debito non trattenute, nel campo Esito (punto 51) viene riportato automaticamente il codice ‘D’ (retribuzione insufficiente). Se, invece, risultano presenti somme a credito non rimborsate, nel campo Esito viene riportato automaticamente il codice ‘E’ (rimborso non effettuato per incapienza del monte ritenute). Se necessario, il codice riportato nel campo Esito può essere variato dall’Utente.

Precisiamo che il punto 51 non viene compilato in relazione ad eventuali acconti non trattenuti, in quanto tali somme non possono essere indicate nella sezione ‘730’. Nelle istruzioni ministeriali non ci sono indicazioni a riguardo, quindi rimane il dubbio se, in tale situazione, il punto 51 debba essere comunque compilato (in ogni caso, rimane impossibile riportare il valore dell’acconto non trattenuto).

Nel caso in cui risulti contemporaneamente presente, in relazione alla stessa imposta ed allo stesso soggetto (dichiarante / coniuge), sia una somma a debito che una somma a credito, nella sezione ‘730’ viene riportato automaticamente il risultato della differenza la somma trattenuta e quella rimborsata (come indicato nelle istruzioni ministeriali). Tale situazione, che può presentarsi in caso di 730 rettificativo, viene segnalata al momento della generazione dei dati, in modo che l’Utente possa fare le necessarie verifiche.

Ricordiamo che le somme risultanti dal conguaglio del 730-4 vengono riportate automaticamente nella sezione ‘730’ a condizione che i cedolini del periodo da luglio a dicembre 2015 siano stati elaborati tramite la procedura Paghe; se tale condizione non è rispettata, occorre compilare o integrare manualmente la sezione ‘730’.

GESTIONE DELLE ANNOTAZIONI

Qualsiasi annotazione (comprese quelle generate in automatico) può essere inserita / modificata / eliminata tramite il servizio ‘Annotazioni’. In ogni riquadro del servizio ‘Annotazioni’ è possibile inserire un’annotazione obbligatoria, indicando il relativo ‘Codice’ nell’apposito campo. Precisiamo che il campo ‘Progressivo’ è utilizzato semplicemente per ordinare le annotazioni presenti e viene avvalorato automaticamente (se necessario, può essere variato).

Per eliminare un’annotazione, è sufficiente annullare i campi ‘Codice’ e ‘Progressivo’. Tramite il pulsante ‘Elimina tutto’ (nella parte alta del servizio) vengono invece eliminate tutte le annotazioni presenti.

Per inserire una nuova annotazione, è sufficiente posizionarsi sul primo riquadro libero e selezionare un’annotazione dall’elenco riportato nella finestra relativa al campo ‘Codice’: in tal modo, sul servizio viene riportato sia il codice che il testo dell’annotazione (ricavato dalle istruzioni ministeriali). Precisiamo che il codice deve figurare anche nel testo dell’annotazione, per essere riportato sulla stampa del modello sintetico. Ovviamente, è possibile intervenire sul testo, modificandolo secondo le necessità (non occorre seguire alla lettera il testo riportato nelle istruzioni ministeriali). In alcuni casi occorre completare il testo dell’annotazione indicando un importo o altre informazioni.

Il testo dell’annotazione viene riportato integralmente sulla stampa del modello sintetico, con un massimo di 6 righe, ciascuna di 66 caratteri, per ogni annotazione. Se necessario, è possibile ripetere lo stesso codice annotazione più volte.
Precisiamo che sulla stampa del modello ordinario e sul file per l’invio telematico, viene invece riportato soltanto il codice delle annotazioni (escludendo eventuali codici ripetuti).
In caso di inserimento o modifica di un’annotazione, consigliamo di separare le righe del testo tramite il ritorno a capo (tasto invio): il servizio sostituisce il ritorno a capo con gli spazi necessari per arrivare a fine riga (66 colonne).

NOTA: Segnaliamo che su alcuni browser (in particolare Chrome), il testo delle annotazioni viene visualizzato con una separazione delle righe diversa da quanto sopra indicato. Occorre tenere presente che, se non si ha necessità di modificare il testo delle annotazioni, tale visualizzazione non produce alcun effetto sulla stampa. Nel caso in cui sia necessario modificare il testo delle annotazioni, invece, consigliamo di utilizzare un diverso browser.

Per quanto riguarda le annotazioni generate in automatico, riportiamo le seguenti precisazioni, in aggiunta a quanto già indicato nei paragrafi precedenti:

  • Viene sempre generata automaticamente l’annotazione AI, prevista sia in presenza del reddito (punti 1 e 2) che dei giorni per detrazione (punto 6). In presenza di diversi rapporti di lavoro nell’anno con lo stesso sostituto, vengono indicati separatamente i dati relativi a ciascun rapporto. Nell’annotazione viene sempre riportata l’indicazione del tipo di reddito (distinguendo tra “lavoro dipendente” e “collaborazione”) e del relativo importo. Precisiamo che l’importo viene rilevato dall’imponibile fiscale presente nelle singole buste paga elaborate (compresi eventuali compensi da terzi o altri redditi conguagliati), in modo tale che la somma degli importi relativi ai diversi periodi coincida sempre col reddito riportato ai punti 1 e 2 (l’eventuale differenza, derivante da altri redditi considerati in sede di conguaglio, viene attribuita al periodo di lavoro più recente, nel corso del quale è stato effettuato il conguaglio riepilogativo). Precisiamo inoltre che, in presenza di più buste paga in uno stesso mese (cambi di qualifica, cessazioni e riassunzioni), nei casi in cui è stata utilizzata la gestione dell’imponibile fiscale “unico” (voce 594), l’imponibile fiscale viene riportato esclusivamente sulla busta paga di fine mese.

  • Sempre sull’annotazione AI, per ciascun rapporto di lavoro intercorso nell’anno (compreso il primo o unico rapporto) vengono sempre riportate le date iniziali e finali, ricavate dalle date di assunzione e cessazione presenti sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’, nelle diverse storicizzazioni presenti. Come negli anni precedenti, le date in questione vengono limitate al 01 gennaio ed al 31 dicembre dell’anno di competenza. La generazione automatica prevede un massimo di 25 rapporti di lavoro nel corso dell’anno; i dati relativi ad eventuali ulteriori rapporti di lavoro possono essere indicati manualmente sul servizio Annotazioni.

  • Seguendo lo stesso criterio degli anni precedenti, in corrispondenza di ogni quadro relativo ad un’erogazione di Tfr, viene generata un’annotazione AY, con l’indicazione del Tfr erogato nell’anno di competenza (punto 801), suddiviso tra la parte maturata entro il 31/12/2000 e quella maturata a partire dal 1/1/2001. La stessa annotazione viene generata anche in relazione agli anticipi erogati in anni precedenti (punto 802), a condizione che risulti compilato anche il punto 801. In presenza di altre indennità soggette a tassazione separata (preavviso o incentivo all’esodo), nell’annotazione AY viene evidenziata la suddivisione tra i due periodi (fino al 2000 e dal 2001), effettuando una proporzione rispetto al Tfr maturato. Precisiamo che, in presenza di più quadri nella sezione ‘TFR’, vengono generati i corrispondenti quadri nella sezione ‘Annotazioni’ (con la sola annotazione AY), a condizione che risulti compilato il punto 801, corrispondente al Tfr erogato nell’anno.

  • L’annotazione AH viene generata automaticamente, in presenza di voci relative alle retribuzioni in natura. Le voci considerate a tale fine sono le seguenti: 061 / 062 / 063 / 06E / 06F / 06H per i dipendenti, 064 / 06G per i collaboratori. Precisiamo che le voci sopra elencate vengono considerate sia per la parte imponibile che per la parte non imponibile. Ricordiamo che, tramite le opzioni disponibili sulla procedura di generazione dei dati (vedere paragrafo ‘Generazione da archivi paghe’), è possibile escludere le voci relative ai buoni pasto (06E / 06H), se si ritiene che non debbano essere riportate sull’annotazione AH; inoltre, è possibile escludere le somme non imponibili, nel caso in cui le voci interessate (campo Importo Unitario delle voci 063 / 064 / 06F / 06G) siano state utilizzate per indicare somme diverse di natura diversa da quelle richieste sull’annotazione AH.

  • Per quanto riguarda l’addizionale comunale relativa all’anno 2015 (punto 27) e all’anno 2016 (punto 29), vengono generate le annotazioni BB (anno 2015) e BN (anno 2016), nel caso in cui il comune di residenza abbia deliberato un limite di esenzione ed il reddito imponibile risulti inferiore a tale limite (addizionale non dovuta).

  • In presenza di detrazioni per familiari a carico, se la durata del rapporto di lavoro risulta inferiore all’intero anno (numero di giorni inferiore a 365), viene generata automaticamente l’annotazione AC, con l’indicazione che le suddette detrazioni sono rapportate alla durata del periodo di lavoro (ricordiamo che tale modalità di calcolo viene adottata automaticamente). Se necessario (ad esempio in caso di “forzature” nel calcolo delle detrazioni), l’annotazione AC può essere aggiunta o eliminata manualmente, intervenendo sul servizio ‘Annotazioni’.

Ovviamente, occorre inserire eventuali annotazioni diverse da quelle generate in automatico (elencate sopra o descritte ai precedenti paragrafi ‘Sezione IRPEF’ e ‘Sezione 730’).
Tra le annotazioni non generate in automatico, segnaliamo l’annotazione GI, che deve essere inserita nel caso in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate dal precedente sostituto estinto.
Sempre tra le annotazioni non generate in automatico, segnaliamo anche l’annotazione CF, che deve essere inserita nel caso in cui la certificazione venga rettificata successivamente alla scadenza prevista per l’invio telematico.

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA GENERAZIONE DEI DATI FISCALI

Per quanto riguarda la sezione ‘IRPEF’, come negli anni precedenti è richiesto il codice fiscale dell’ente o cassa destinatario dei contributi per assistenza sanitaria integrativa (punto 443), in presenza dei relativi contributi (punti 441 e 442). Ricordiamo che è possibile inserire preventivamente i codici fiscali degli enti o casse destinatari dei contributi per assistenza sanitaria integrativa, associandoli ai singoli CCNL applicati.
A tale scopo, è disponibile la tabella ‘Enti Assistenziali Contrattuali’, sulla finestra ‘Tabelle’ del menu Amministrazione del Personale (la finestra ‘Tabelle’ si trova nel frame di sinistra). Indicando il codice fiscale dell’ente, in corrispondenza di ciascun CCNL gestito, si ottiene la compilazione automatica del campo 443, al momento della generazione dei dati (in proposito, vedere anche quanto indicato nell’aggiornamento ‘Acred533’, relativo al 770/2014). Ovviamente, gli enti già inseriti negli anni precedenti restano validi anche per la CU/2016.
Sulla procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, l’assenza del codice fiscale dell’ente o cassa genera una segnalazione, nel caso in cui risultino presenti i corrispondenti contributi.

Sulla CU/2016, inoltre, è richiesta l’indicazione del codice fiscale del fondo di previdenza complementare (punto 425) in caso di versamento del Tfr e/o dei contributi alla previdenza complementare. Anche in questo caso, abbiamo previsto la possibilità di inserire preventivamente i codici fiscali dei fondi di previdenza utilizzati.
A tale scopo, occorre operare sulla tabella ‘Fondi Previdenza Complementare’, disponibile sulla finestra ‘Tabelle’ del menu Amministrazione del Personale. In corrispondenza dei fondi utilizzati, è possibile indicare il relativo codice fiscale: in tal modo, si ottiene la compilazione automatica del campo 425, al momento della generazione dei dati.
Sulla procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, l’assenza del codice fiscale del fondo di previdenza genera una segnalazione, nel caso in cui risulti compilato almeno uno dei punti da 411 a 415.
Segnaliamo che, sulla base delle specifiche tecniche ministeriali, l’assenza del codice fiscale del fondo di previdenza complementare non risulta essere bloccante, neppure in presenza dei corrispondenti contributi versati al fondo.

Ricordiamo che, per i dipendenti iscritti ad un fondo di previdenza complementare, è necessario che sia stata compilata la data di prima occupazione (servizio ‘Dipendente – Inquadramento’), al fine di ottenere la compilazione automatica del punto 411 e, in caso di prima occupazione successiva al 1/01/2007, dei punti da 416 a 420. Per i soggetti di prima occupazione successiva al 1/01/2007 iscritti ad un fondo, è richiesto il totale dei contributi versati alla previdenza complementare nei primi 5 anni di iscrizione (punto 418). Se l’azienda non è stata gestita sulla procedura Paghe nell’intero periodo interessato, il dato relativo al periodo non gestito può essere inserito tramite il servizio ‘Cedolino – Anno Corrente’, sezione ‘Altri Dati’, compilando i campi ‘Contributi Previdenza Complementare – Totale’ (ditta + dipendente) e ‘Dipendente’ (parte a carico dipendente). L’inserimento può essere effettuato in corrispondenza di un singolo mese del periodo non elaborato (compreso nei primi 5 anni di iscrizione al fondo).

Ricordiamo che, per la compilazione dei dati richiesti nella sezione ‘TFR’ della CU, è necessario conoscere l’importo degli anticipi sul Tfr erogati al 31/12/2000 e del Tfr accantonato alla previdenza complementare al 31/12/2000 ed al 31/12/2006. Tali informazioni sono necessarie anche nel caso in cui non sia stato erogato il Tfr nell’anno 2015.
Nel caso in cui le suddette informazioni siano già presenti in archivio (si tratta delle stesse informazioni necessarie per la generazione dei modelli CU/CUD e 770 degli anni precedenti), non occorre effettuare altre operazioni. Nei casi, invece, in cui tali informazioni non siano presenti in archivio (ad esempio per le aziende la cui gestione è iniziata nell’anno 2015), occorre inserirle prima di generare i dati della CU utilizzando la procedura descritta al precedente paragrafo ‘Generazione da archivi paghe’ (è comunque possibile rigenerare i dati della CU, dopo aver inserito le informazioni necessarie).

Ricordiamo che il totale degli anticipi sul Tfr erogati al 31/12/2000 può essere inserito sul servizio ‘Cedolini – Anno Precedente’, indicando come periodo di riferimento 12/2000: il totale degli anticipi erogati a tale data deve essere riportato nel campo ‘Anticipi erogati (c/ditta)’, indicando il valore in Lire. Precisiamo che il servizio ‘Cedolini – Anno Precedente’ consente di inserire i dati nonostante gli anagrafici ditta e dipendente siano inseriti in data successiva.
Lo stesso criterio può essere adottato per inserire l’eventuale fondo accantonato alla previdenza complementare al 31/12/2000 (periodo 12/2000, importo in Lire) ed al 31/12/2006 (periodo 12/2006, importo in Euro, comprensivo di quanto eventualmente già accantonato al 31/12/2000); in questo caso, il campo da compilare, sul servizio ‘Cedolini – Anno Precedente’, è ‘Tfr accantonato a fondo previdenza complementare’.
Ricordiamo inoltre che, in alternativa al criterio sopra indicato, l’importo degli anticipi sul Tfr erogati al 31/12/2000 viene rilevato dal servizio ‘CUD – TFR’ (menu Amministrazione del Personale) relativo all’anno precedente, con maggiore priorità rispetto al dato presente sul servizio ‘Cedolini – Anno Precedente’. Sul servizio ‘CUD – TFR’ relativo all’anno di competenza 2014, il totale degli anticipi erogati al 31/12/2000 si trova nel campo ‘Anticipi al 31/12/2000’ delle sezioni ‘Tfr Accantonato’ e/o ‘Tfr Maturato’.

STAMPE DI CONTROLLO DA EFFETTUARE

  • Controllo sulle ritenute fiscali presenti nella sezione lavoro dipendente: utilizzare il programma ‘CONCURDP’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, punto 2.1 ‘CU e altre certificazioni’), impostando Data Iniziale ‘01-01-2015’ e Data Finale ‘31-12-2015’. E’ possibile selezionare una singola zona.
    Le ritenute presenti nella sezione lavoro dipendente della CU vengono confrontate con le corrispondenti ritenute presenti sulle buste paga elaborate nel corso dell’anno, a livello di singolo dipendente o collaboratore. Sulla stampa prodotta vengono riportati i soli percipienti per i quali risultano delle differenze su una o più ritenute.
    Per le addizionali regionale e comunale, vengono controllati i soli importi “dovuti” (indipendentemente dalle trattenute effettive). Viene controllato anche il bonus fiscale L. 190/2014 effettivamente erogato. I casi segnalati devono essere controllati, sebbene non costituiscano necessariamente una condizione di errore.
    In assenza di differenze, vengono comunque riportati in stampa i totali delle ritenute a livello di ditta, in questo caso senza l’elenco dei singoli percipienti. La stampa relativa al controllo delle ritenute è ‘contr-CU-percip’.

  • Controllo su particolari condizioni a livello di singolo percipiente: il programma ‘CONCURDP’, lanciato dalla procedura Stampe Accessorie nella modalità sopra indicata, segnala anche una serie di condizioni che è opportuno verificare sui singoli dipendenti o collaboratori gestiti sulla procedura Paghe:

    • l’assenza della CU per dipendenti o collaboratori che risultano in forza nell’anno corrente;
    • la presenza delle condizioni di “forzato” o disabilitato nelle opzioni ‘Modello Cud’ o ‘Modello Cud – Tfr’ (valide anche per la CU) sul servizio Dipendente – Anagrafico;
    • la presenza di cedolini elaborati nell’anno corrente su dipendenti o collaboratori cessati in anni precedenti, per attribuire la condizione di “forzato” nelle suddette opzioni (se già presente, non viene emessa la segnalazione);
    • la presenza di un codice fiscale errato su un dipendente o collaboratore; nei casi segnalati, se il codice fiscale risultasse comunque corretto, occorrerebbe verificare la presenza del codice catastale in corrispondenza del comune o dello stato estero di nascita (finestra ‘Tabelle’);
    • la presenza di un reddito considerato nel calcolo delle detrazioni, inserito sul servizio ‘Detrazioni e Anf’ con l’opzione “anche nel conguaglio annuale” (in aggiunta o in sostituzione di quello risultante al datore di lavoro); tale reddito può essere utilizzato per compilare i punti 461 / 462 e l’annotazione AO;
    • l’eventuale presenza di importi negativi nella sezione relativa ai dati fiscali della CU.

    Tutte le segnalazioni sopra indicate sono riportate sulla stampa ‘segna-CU-percip’.

  • Controllo sulle voci di retribuzioni in natura: ricordiamo che sull’annotazione AH vengono riportate anche le retribuzioni in natura non imponibili, gestite tramite le apposite voci previste (063 / 064 / 06F / 06G – campo Importo Unitario). Occorre essere certi che le voci in questione non siano state utilizzate per indicare, sul cedolino, degli importi diversi dalle retribuzioni in natura: se si hanno dei dubbi in proposito, consigliamo di produrre un elenco dei soggetti per i quali sono state utilizzate le voci sopra elencate. A tale scopo, è possibile lanciare il programma ‘SEGNAVOT’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi punto 3.1), indicando i codici delle voci sopra elencate e selezionando il campo ‘Importo Unitario’ (data iniziale ‘01-01-2015’, data finale ’31-12-2015’). Se le voci richieste non sono state utilizzate, oppure sono state utilizzate per inserire delle somme imponibili (riportate nel campo Importo Totale), non viene prodotta alcuna stampa; in caso contrario, viene prodotta la stampa con l’elenco dei soggetti interessati. Se, per i soggetti elencati, sono state inserite effettivamente delle retribuzioni in natura, non è necessario effettuare alcun intervento. Se, invece, alcune voci sono state utilizzate per indicare importi diversi dalle retribuzioni in natura, occorre escludere tali importi dall’annotazione AH: a tale scopo, è possibile utilizzare l’apposita opzione (‘Escludi somme non imponibili dall’annotazione AH’) disponibile sulla procedura di generazione dei dati della CU, descritta al precedente paragrafo ‘Generazione da archivi paghe’.

Febbraio 2016
(acred599)
CU/2016 – STAMPA E INVIO TELEMATICO

E’ possibile produrre la stampa del modello sintetico per la consegna ai percipienti: a tale scopo, utilizzare la procedura ‘CU/2016: Stampa modello sintetico per consegna’, descritta nei paragrafi successivi.

Inoltre, è possibile generare il file telematico, da utilizzare per il controllo tramite il software ministeriale e produrre contestualmente la stampa del modello ordinario: a tale scopo, utilizzare  la procedura ‘CU/2016: Invio telematico e stampa modello ordinario’, anch’essa descritta nei paragrafi successivi.
Precisiamo che è opportuno attendere una nostra conferma, prima di procedere all’invio effettivo del file.

Infine, ricordiamo che è possibile stampare l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario.

STAMPA MODELLO SINTETICO

La procedura ‘CU/2016: Stampa modello sintetico per consegna’ genera la stampa del modello sintetico, in formato PDF, da utilizzare per la consegna ai percipienti interessati.

Ricordiamo che il modello sintetico prevede lo spazio per stampare il testo delle annotazioni e comprende le schede per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille. Dal modello sintetico sono invece esclusi il frontespizio ed il quadro CT.
Il modello può essere prodotto in una copia (a scopo di controllo) oppure in due copie, da consegnare entrambe ai percipienti; la stampa in due copie è comprensiva delle istruzioni, che vengono accodate alla seconda copia.
Se si ha a disposizione una stampante che gestisce la modalità fronte / retro, è possibile generare il modello per utilizzarlo secondo tale modalità, attraverso un’apposita opzione (descritta più avanti).

Al lancio della procedura, occorre indicare l’anno di competenza ‘2015.

E’ possibile selezionare una singola zona, indicandone il codice; in assenza di tale indicazione, vengono selezionate automaticamente tutte le zone. In generale, non occorre compilare i codici ditta iniziale e finale: tali campi possono essere utilizzati nel caso in cui fosse necessario rilanciare la procedura di conversione per una singola azienda.

Tramite il campo Selezione Percipienti è possibile selezionare soltanto i percipienti della sezione Paghe, oppure soltanto quelli della sezione Extra-Paghe, su tutte le ditte interessate. Inoltre, in caso di necessità è possibile selezionare un singolo percipiente, indicando il relativo codice matricola e scegliendo la sezione Paghe oppure Extra-Paghe (in questo caso viene considerata soltanto la ditta indicata nel campo Ditta Iniziale). Precisiamo che, per stampare tutti i percipienti della sezione Paghe oppure Extra-Paghe, il campo Singola Matricola NON deve essere avvalorato.

I campi Ordinamento Certificazioni e Ordinamento Percipienti si riferiscono rispettivamente all’ordine dei sostituti e, per ciascun sostituto, all’ordine dei singoli percipienti (entrambi per codice ditta/matricola oppure alfabetico). Precisiamo che, per ciascun sostituto, i percipienti sono sempre suddivisi tra quelli presenti nella sezione Paghe e quelli presenti nella sezione Extra-Paghe (anche in caso di ordinamento alfabetico).

Il campo Condizione di Definitivo permette di selezionare le sole certificazioni con la condizione di ‘Modello Definitivo’, oppure solo quelle non definitive, oppure entrambe. Ricordiamo che la condizione di ‘Modello Definitivo’ è gestita sul servizio ‘Frontespizio’, quindi a livello di sostituto (non dei singoli percipienti).

Il campo Selezione Certificazioni consente di selezionare le sole certificazioni sulle quali non risulta barrata la casella ‘Modello stampato per consegna’, oppure solo quelle dove risulta barrata, oppure entrambe.

Il successivo campo Trattamento Certificazioni permette di barrare la casella ‘Modello stampato per consegna’ delle certificazioni stampate, oppure non barrare la casella, oppure annullare la stessa casella (se barrata).
Anche la condizione di ‘Modello Stampato’ è gestita sul servizio ‘Frontespizio’, quindi a livello di sostituto.

Il campo Codice Fiscale Fornitore è opzionale (sulla procedura di invio telematico è invece obbligatorio): se indicato, permette di selezionare i soli sostituti sui quali è stato impostato lo stesso codice fiscale come Intermediario (servizio ‘Frontespizio’). Se non viene indicato il Codice Fiscale Fornitore, la procedura considera tutti i sostituti.

Il campo Data Firma Sostituto è opzionale e permette di indicare la data che si intende riportare nel campo relativo alla firma da parte del sostituto. Precisiamo che la data di firma del sostituto può essere indicata sul servizio ‘Frontespizio’ o anche sulla singola certificazione, nella finestra anagrafica del percipiente. Sulla stampa di ogni certificazione viene considerata la data di firma presente nell’anagrafico del percipiente, in sua assenza quella presente sul frontespizio, in assenza anche di quest’ultima viene considerata la data indicata al lancio della procedura. Ovviamente, sul modello stampato, la data della firma può essere anche compilata dal soggetto che appone manualmente la firma.

Tramite il campo Modalità di Stampa è possibile scegliere se si vuole stampare il modello in copia singola senza istruzioni (a scopo di controllo), oppure in doppia copia con istruzioni (per la consegna ai percipienti). E’ anche possibile generare la stampa in entrambe le modalità, con un unico lancio della procedura; in quest’ultimo caso, la copia singola può essere conservata dall’intermediario o consegnata all’azienda (sempre a scopo di conservazione).
Sulla stampa in copia doppia, per ogni certificazione viene prodotta la prima e la seconda copia, ciascuna comprensiva di eventuali “moduli” aggiuntivi presenti in archivio e delle schede per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille; dopo entrambe le copie, vengono prodotte le istruzioni per il contribuente (queste ultime in copia singola).

Tramite il campo Generazione PDF è possibile richiedere la conversione automatica delle stampe in formato PDF. Inoltre, è possibile ottenere la suddivisione automatica delle stampe per singola ditta: in tal caso, viene riportato il codice ditta nel nome dei files di stampa. Sia in caso di stampa unica che per singola ditta, dopo un massimo di 100 certificazioni viene prodotto un secondo file di stampa, incrementando un numero progressivo di tre cifre presente nel nome del file (in caso contrario, le dimensioni del file PDF diventerebbero eccessive).
Precisiamo che è disponibile l’opzione che consente di ottenere l’archiviazione del modello: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale (attendere le nostre indicazioni per procedere all’archiviazione).

Nel campo Altre Opzioni di Stampa sono riportate alcune opzioni che consentono di generare la stampa secondo le proprie preferenze. In particolare, tramite le suddette opzioni è possibile:

  • Indicare i codici ditta e matricola sulla prima riga di ciascuna pagina; precisiamo che, prima della matricola, viene riportata anche l’indicazione della sezione Paghe (P) o Extra-Paghe (E).
  • Indicare il numero della copia (1’ o 2’ copia) su ciascuna pagina delle certificazioni.
  • Compilare il campo relativo alla firma del sostituto (prima pagina delle certificazioni), riportando il cognome e nome del sostituto o, per le società, del rappresentante legale indicato sul servizio ‘Frontespizio’; segnaliamo che è possibile riportare una descrizione aggiuntiva nello spazio della firma, compilando un apposito campo (opzionale) sul servizio ‘Frontespizio’, come più avanti specificato.
  • Non stampare la scheda per la scelta del 8 / 5 / 2 per mille e delle istruzioni, per i soli percipienti sui quali NON è presente la sezione relativa ai redditi da lavoro dipendente; precisiamo che la scheda e le istruzioni non vengono comunque stampate nel caso in cui il percipiente sia una società;
  • Non stampare le certificazioni dei soggetti “esclusi dalla precompilata”, individuati dalla presenza dei codici ‘1’ o ‘2’ nel campo 10 della parte anagrafica; ricordiamo che tale campo deve essere compilato dall’Utente (si trova nella finestra anagrafica dei percipienti), tranne che per quanto riguarda i soggetti gestiti solo ai fini Inail (per questi ultimi viene riportato il codice ‘2’ dalla procedura di generazione dagli archivi Paghe).
  • Generare la stampa in modalità fronte / retro: tale opzione può essere utilizzata solo se si ha a disposizione una stampante che prevede la modalità fronte / retro; in tal caso, viene sempre prodotto un numero pari di pagine per ogni percipiente (aggiungendo eventuali pagine bianche), in modo da evitare che su una stessa pagina vengano riportati i dati relativi a due percipienti diversi.

I campi Soggetto Autorizzato e Opzioni di Archiviazione riguardano l’archiviazione del modello: a tale scopo, occorre essere abilitati al servizio di Archiviazione Documentale (le istruzioni dettagliate vengono inviate ai soggetti abilitati)

Sul servizio ‘Frontespizio’ è stato aggiunto il campo ‘Descrizione per firma sostituto’, tramite il quale è possibile indicare una descrizione aggiuntiva da riportare nello spazio della firma, sulla stampa del modello. Nel campo in questione può essere indicata la carica che riveste il firmatario (ad esempio  “Rappresentante legale: “). Occorre tenere presente che tale descrizione viene riportata, nello spazio della firma, PRIMA del cognome e nome del firmatario.
Precisiamo che la compilazione del nuovo campo è facoltativa: sulla procedura di stampa, barrando la casella relativa alla firma del sostituto nel campo ‘Altre opzioni di stampa’, vengono comunque riportati il cognome e nome del titolare o del rappresentante legale nello spazio relativo alla firma, indipendentemente dalla compilazione del nuovo campo.

Sul servizio ‘Frontespizio’, è stata aggiunta anche la casella ‘Riporta sede attività principale’, che ha effetto unicamente sulla compilazione dell’indirizzo del sostituto, nella prima pagina di ciascuna certificazione.
Ricordiamo che, nell’indirizzo in questione viene riportata la residenza (persone fisiche) / sede legale (società) oppure il domicilio fiscale (se compilato), rilevati dal servizio ‘Ditta – Anagrafico’, nella decorrenza valida al 28/02/2016.
Barrando la suddetta casella, nell’indirizzo del sostituto viene invece riportata la sede attività principale, rilevata dal servizio ‘Ditta – Azienda’, sempre nella decorrenza valida al 28/02/2016. Tale criterio può essere utilizzato (se l’Utente lo ritiene opportuno) ad esempio per indicare l’indirizzo dell’attività dei professionisti o delle aziende individuali, in sostituzione della residenza del titolare. Precisiamo, tuttavia, che tutti i modelli fiscali prevedono l’indicazione della residenza / sede legale (o eventualmente del domicilio fiscale, se diverso dalla residenza / sede legale).
Precisiamo inoltre che la suddetta casella ha effetto unicamente sulla stampa dei modelli sintetico e ordinario: sul file telematico viene comunque riportata la residenza / sede legale oppure il domicilio fiscale (se diverso).

Relativamente alla stampa dei dati anagrafici del sostituto, facciamo presente che il modello ministeriale non prevede uno spazio sufficiente per riportare la ragione sociale (in caso di società). Di conseguenza, sulla stampa la ragione sociale viene riportata utilizzando sia lo spazio previsto per la denominazione (o per il cognome, in caso di persone fisiche), sia lo spazio previsto per il nome delle persone fisiche, che resterebbe inutilizzato in caso di società.

Per quanto riguarda il modello sintetico, facciamo presente che ciascuna certificazione è composta da:

  • quadro relativo ai dati anagrafici del sostituto e del percipiente (1 pagina)
  • quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente, se presente una qualsiasi sezione di tale quadro (3 pagine)
  • quadro relativo alle annotazioni (1 pagina), ripetuto se lo spazio non è sufficiente per tutte le annotazioni
  • quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, se presente (1 pagina)
  • scheda per la scelta del 8/5/2 per mille (2 pagine)
  • istruzioni per il contribuente (4 pagine)

Nella sezione lavoro dipendente, in presenza di “moduli” aggiuntivi (ulteriori campi “multi-modulo” nella parte Irpef, oppure sezioni aggiuntive nelle parti Tfr / Inps / Inpdap / Altri enti / Inail), vengono stampate nuovamente le pagine del quadro relativo al lavoro dipendente e la pagina delle annotazioni, incrementando il numero riportato nel campo ‘Mod. N.’ (presente in alto a destra su ogni pagina ad eccezione di quella dei dati anagrafici).
Nel caso in cui le annotazioni non rientrino interamente nello spazio disponibile sulla prima pagina, vengono stampate ulteriori pagine di sole annotazioni, fino ad un massimo di 5, senza incrementare il campo ‘Mod.N.’.
Nella sezione lavoro autonomo, in presenza di “moduli” aggiuntivi viene stampata nuovamente la sola pagina relativa ai dati fiscali, mentre in presenza di ulteriori “certificazioni” viene stampato nuovamente anche il quadro anagrafico del percipiente (conformemente a quanto previsto nel file per l’invio telematico).

Le stampe prodotte sono ‘CU-sintetico-1cp’ (certificazioni in copia singola) e/o ‘CU-sintetico-2cp’ (certificazioni in doppia copia più istruzioni). Come già precisato, al nome della stampa viene aggiunto il codice ditta (se richiesta la suddivisione per ditta) ed un numero progressivo che si incrementa ogni 100 certificazioni.

La procedura di stampa genera anche l’elenco dei percipienti ‘CU-consegna-STA’, da utilizzare eventualmente per la consegna ai percipienti da parte dell’azienda (è previsto lo spazio della firma per ricevuta). Anche il suddetto elenco viene suddiviso per azienda, nel caso in cui sia stata richiesta la stampa della CU secondo tale modalità.

FILE TELEMATICO E MODELLO ORDINARIO

La procedura ‘CU/2016: Invio telematico e stampa modello ordinario’ genera il file da utilizzare per il controllo e l’invio telematico e la stampa del modello ordinario (quest’ultima in formato PDF).

Le indicazioni dettagliate relative a tale procedura saranno inviate con un successivo aggiornamento; per il momento, consigliamo di utilizzare la procedura esclusivamente per generare il file da sottoporre al programma di controllo.

A tale scopo, la procedura ‘CU/2016: Invio telematico e stampa modello ordinario’ può essere utilizzata compilando le opzioni secondo gli stessi criteri adottati per la procedura ‘CU/2016: Stampa modello sintetico per consegna’, descritta al paragrafo precedente, ad eccezione dei campi di seguito elencati:

  • il campo Trattamento Certificazioni deve essere impostato a ‘N’ (non vistare le certificazioni trattate);
  • il campo Numerazione Certificazioni (non presente sulla procedura di stampa del modello sintetico) deve essere impostato selezionando ‘Non memorizzare progressivo su certificazione’ nella seconda opzione (la prima può essere lasciata a ‘Seleziona certificazioni numerate e non numerate’), in modo che riporti ‘XN’;
  • nel campo Codice Fiscale Fornitore deve essere selezionato l’intermediario presente sulle certificazioni;
  • nel campo Tipo Fornitore deve essere selezionato il codice ‘10’ (oppure ‘01’ per la propria certificazione).

Il file da utilizzare per il controllo tramite il software ministeriale è ‘CUR-telematico.txt’. Viene prodotto anche l’elenco delle certificazioni trattate (‘CUR.elenco.telematico’) e degli errori rilevati (‘CUR.errori.telematico’).
Segnaliamo che è necessario compilare la sezione relativa alla ‘Presentazione Telematica’, sul servizio ‘Frontespizio’, per evitare errori bloccanti al momento del controllo con il software ministeriale.

La stampa del modello ordinario è ‘‘CU-ordinario-1cp’, prodotta esclusivamente in copia singola e comprendente anche il frontespizio e l’eventuale quadro CT. Facciamo presente che la stampa del modello ordinario riporta tutti i dati presenti nel file telematico – di conseguenza, tale stampa può essere utilizzata anche a scopo di controllo.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE

E’ disponibile la stampa dell’impegno alla trasmissione della Certificazione Unica da parte dell’intermediario.
A tale scopo, sulla procedura Stampe Accessorie deve essere selezionato il programma ‘STAIMPCU’, riportato al punto 2.1 (‘Modello CU e altre certificazioni’) nell’elenco dei programmi disponibili.
Tramite le opzioni previste, è possibile selezionare le certificazioni definitive, quelle non definitive oppure entrambe. Inoltre, è possibile indicare la data dell’impegno oppure fare riferimento alla data indicata sul servizio ‘Frontespizio’.
Sulla procedura occorre impostare Data Iniziale ‘01/01/2015’ e Data Finale ‘31/12/2015’.
La stampa prodotta è CU-impegno-telem.

Gennaio 2016
(acred595)
CERTIFICAZIONE UNICA “CU/2016”

Col presente aggiornamento, rendiamo disponibile la gestione della Certificazione Unica “CU/2016”, limitatamente al quadro relativo ai “redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.

Il termine per la consegna, ai soggetti interessati, della Certificazione Unica, rimane lo stesso dell’anno precedente (28 febbraio). Anche il termine per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate rimane fissato al 7 marzo.

A partire da quest’anno, la Certificazione Unica assume carattere dichiarativo e sostituisce il modello 770 per quanto riguarda i quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo. Di conseguenza, sulla CU/2016 sono state aggiunte quelle informazioni che, fino all’anno precedente, erano richieste esclusivamente sul modello 770.

Per quanto riguarda il quadro relativo ai redditi da lavoro dipendente, sono state aggiunte le informazioni dettagliate relative alla tassazione sul Tfr ed agli arretrati anni precedenti, secondo lo stesso schema previsto sul modello 770.
Anche le somme relative all’assistenza fiscale devono essere indicate in modo dettagliato, sia per la parte conguagliata che per quella non conguagliata; inoltre, i dati derivanti da eventuali 730 integrativi o rettificativi vanno “sommati” a quelli del 730 originario. Non è invece richiesta l’indicazione del CAF o del professionista che ha svolto l’assistenza fiscale e della data di ricezione del 730; decade, quindi, la necessità di importare tali informazioni dal 730-4/2015.

Un’altra novità è costituita dalla richiesta di indicare il codice fiscale del coniuge anche se non a carico: precisiamo che tale indicazione non era consentita sulla CU dell’anno precedente (nonostante risultasse utile per il 730 precompilato).
A tale proposito, ricordiamo che il modello di dichiarazione delle detrazioni (programma ‘STADEIMP’, procedura Stampe Accessorie, 3.2 ‘Comunicazioni varie’), richiede l’indicazione del coniuge anche se non a carico. Nel caso in cui il coniuge non a carico sia stato dichiarato su tale modello ed inserito sul servizio ‘Dipendente – Detrazioni e Anf’ (con decorrenza uguale o precedente al 31/12/2015), verrà automaticamente trasferito nella sezione Familiari della CU.

Per quanto riguarda il quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, sono state aggiunte le sezioni relative ai fallimenti ed ai redditi erogati da altri soggetti, secondo lo stesso schema previsto sul modello 770. Inoltre, i dati previdenziali sono stati riportati in un’apposita sezione e sono state aggiunte le sezioni relative alle somme liquidate a seguito di pignoramenti e di indennità a titolo di esproprio (casistiche gestite sul quadro SY del 770).

Come nell’anno precedente, nel quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo è possibile inserire più certificazioni per uno stesso percipiente; inoltre, per una serie di informazioni rimane la possibilità di inserire più occorrenze su una stessa certificazione (campi “multi-modulo”), come spiegato nei paragrafi successivi.

Segnaliamo, infine, che sia nel quadro dei redditi da lavoro dipendente che in quello dei redditi da lavoro autonomo, è stata prevista l’indicazione del sostituto d’imposta diverso dal dichiarante (“soggetto estinto”).

Per la Certificazione Unica “CU/2016”, sono previsti due modelli ministeriali:

  • il modello Ordinario, che include anche il Frontespizio ed il quadro CT, sul quale sono riportati tutti i dati che vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate attraverso l’apposito file;
  • il modello Sintetico, che non include il Frontespizio ed il quadro CT, sul quale mancano alcuni dati rispetto al modello Ordinario (ad esempio i dati dettagliati della tassazione sul Tfr).

Il modello Sintetico deve essere consegnato, in doppia copia, ai soggetti percipienti redditi di lavoro dipendente e/o redditi di lavoro autonomo. Occorre tenere presente che il testo delle Annotazioni deve essere riportato esclusivamente sul modello Sintetico (sul modello Ordinario vanno indicati soltanto i codici delle Annotazioni).
Sui servizi della CU/2016, ad eccezione del Frontespizio, il numero (in colore verde) che contraddistingue ciascun campo è riportato tra parentesi quando il campo figura esclusivamente sul modello Ordinario.

Col presente aggiornamento, rendiamo disponibile anche la procedura di conversione dei dati dai modelli CU – 770 dell’anno precedente. Utilizzando tale procedura, i dati anagrafici di tutti i percipienti presenti nell’archivio dei modelli CU – 770 dell’anno precedente diventano automaticamente disponibili per la gestione della CU/2016. Ricordiamo che i dati anagrafici dei percipienti vengono convertiti(e quindi riportati sulla CU/2016) indipendentemente dall’effettiva presenza, per ciascun percipiente, della sezione relativa al lavoro dipendente o al lavoro autonomo.

Per la gestione della CU/2016 è stato predisposto il menu ‘Gestione Certificazione Unica 2016’, all’interno del ramo ‘Personale’ → ‘Certificazione Unica’. Rimane disponibile anche il menu ‘Gestione Certificazione Unica 2015’, con i servizi e le procedure relative alla Certificazione Unica dell’anno precedente.
Per il momento, sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2016’ sono disponibili soltanto i servizi ‘Frontespizio’ e ‘Lavoro Autonomo’. Ricordiamo che i dati anagrafici dei percipienti possono essere visualizzati, modificati o inseriti attraverso l’apposita finestra ‘Percipiente’, disponibile sul servizio ‘Lavoro Autonomo’.
Sempre sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2016’, richiamando la voce ‘Procedure di elaborazione e stampa’, risulta disponibile la procedura di conversione dei dati dai modelli CU – 770 dell’anno precedente.

Gennaio 2016
(acred595)
CU/2016 – CONVERSIONE ANNO PRECEDENTE

Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2016’, in corrispondenza della voce ‘Procedure di elaborazione e stampa’, è disponibile la procedura ‘CU/2016: Conversione da anno precedente’.

Prima di effettuare qualsiasi operazione sui servizi della Certificazione Unica, occorre lanciare la suddetta procedura.
In tal modo, viene predisposto il Frontespizio della CU/2016 e vengono convertiti i dati anagrafici dei percipienti, presenti nell’archivio dei modelli CU – 770 dell’anno precedente.
Sul Frontespizio della CU/2016 viene riportato il codice fiscale dell’intermediario e la modalità di invio telematico (campi ‘Invio per conto proprio’ e ‘Impegno a presentare la dichiarazione’) presenti sulla CU/2015 (anno precedente). In assenza di tali informazioni sulla CU/2015, le stesse vengono rilevate dal modello 770/2015.
Come già precisato, i dati anagrafici dei percipienti sono trasferiti sulla gestione della CU/2016 anche nel caso in cui non sia stato prodotto il quadro ‘Lavoro Autonomo’ sui modelli CU/2015 o 770/2015: è sufficiente che l’anagrafico del percipiente risulti presente in archivio (cioè sia visibile nella finestra di selezione dei percipienti, sul servizi della CU/2015 o del 770/2015), in corrispondenza del sostituto d’imposta interessato.
La procedura di conversione, inoltre, trasferisce sulla gestione della CU/2016 anche i dati dei CAF e degli intermediari, rilevandoli dall’archivio CU – 770 dell’anno precedente.

Precisiamo che, come negli anni precedenti, la procedura di conversione effettua anche la cancellazione delle eventuali Certificazioni Uniche relative all’anno di competenza 2015, nel caso in cui fossero state prodotte prima del presente aggiornamento (tali certificazioni devono comunque essere rigenerate, in quanto non conformi alla CU/2016).

Al lancio della procedura ‘CU/2016: Conversione da anno precedente’ occorre indicare l’anno di competenza ‘2015.

In generale, non occorre compilare i campi ‘Conversione dati CAF / Intermediari / Dichiarazioni’: tali campi vengono compilati automaticamente con le opzioni di “default”, che prevedono la conversione di tutti i dati in questione.
La compilazione manuale di tali campi è invece necessaria nel caso in cui la procedura di conversione debba essere lanciata più volte (ad esempio selezionando una singola zona). Se si ha necessità di lanciare più volte la procedura di conversione, occorre procedere nel seguente modo: nel primo lancio devono essere convertiti anche i dati dei CAF e degli Intermediari (quindi è sufficiente selezionare le opzioni di “default”), mentre nei lanci successivi non devono essere convertiti i CAF e gli Intermediari, selezionando l’opzione ‘Non convertire’ sulle relative finestre.
Nel caso in cui alcune dichiarazioni risultassero non convertite, in quanto non definitive nell’anno precedente (vedi paragrafo successivo), se occorre convertirle comunque, è possibile lanciare nuovamente la procedura di conversione, selezionando l’opzione ‘Converti tutte (definitive e provvisorie)’ nel campo ‘Conversione Dichiarazioni’. Anche in questo caso, conviene non ripetere la conversione dei CAF e degli Intermediari, nei lanci successivi al primo.
Sempre in generale, non occorre compilare i codici ditta iniziale e finale: tali campi possono essere utilizzati nel caso in cui fosse necessario rilanciare la procedura di conversione per una singola azienda.

Se i campi ‘Conversione dati CAF / Intermediari / Dichiarazioni’ non vengono compilati (o anche se vengono compilati selezionando le opzioni di “default”), la procedura di conversione segue gli stessi criteri adottati negli anni precedenti:

  • la procedura considera i soli modelli CU/2015 e 770/2015 (anno di competenza 2014) aventi la condizione di ‘Definitivo’; è indifferente che la condizione di ‘Definitivo’ risulti presente sulla CU/2015 o sul 770/2015;

  • partendo dai suddetti modelli, viene generato il Frontespizio della CU/2016 (anno di competenza 2015); sul frontespizio della CU/2016 vengono riportati l’intermediario e la modalità di invio telematico presenti sulla CU/2015 oppure (in assenza di tali informazioni sulla CU/2015) quelli presenti sul 770/2015;

  • sempre partendo dai suddetti modelli, vengono trasferiti sulla CU/2016 i dati anagrafici di tutti i percipienti presenti nell’archivio della CU/2015 e del 770/2015, anche in assenza del quadro relativo ai redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (risultano trasferiti anche gli anagrafici dei soggetti gestiti in ambito Paghe, i quali saranno poi aggiornati attraverso la procedura di trasferimento dei dati dagli archivi Paghe);

  • vengono trasferiti i dati degli Intermediari e dei CAF presenti nell’archivio dell’anno precedente.

La procedura genera le stampe ‘CU.conversione.dichiarazioni’, ‘CU.conversione.intermediari’, ‘CU.conversione.caf’. In particolare, sulla stampa ‘CU.conversione.dichiarazioni’ sono riportate sia le dichiarazioni convertite che quelle eventualmente scartate (ad esempio perché non definitive nell’anno precedente).
In presenza di eventuali CU relative all’anno di competenza 2015, generate prima del presente aggiornamento, viene prodotta la stampa ‘CU.cancellazione’; ricordiamo che tali CU vengono eliminate dall’archivio.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse essere lanciata nuovamente la procedura di conversione dall’anno precedente, occorre accertarsi che NON venga barrata la casella ‘Cancella dichiarazioni provvisorie nell’anno corrente’, nella finestra relativa al campo ‘Conversione dichiarazioni’. Se tale casella risultasse barrata, verrebbero eliminate le CU/2016 che non riportano la condizione di ‘Modello Definitivo’ o di ‘Modello Definitivo per quadro Autonomi’ (servizio ‘Frontespizio’), prima di essere nuovamente convertite dall’anno precedente.

Gennaio 2016
(acred595)
CU/2016 – GESTIONE ‘FRONTESPIZIO’

Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2016’ è disponibile il servizio ‘CU/2016 – Frontespizio’.
Sui servizi della Certificazione Unica 2016, viene impostato automaticamente l’anno di competenza ‘2015’.
Prima di tutto, occorre selezionare il sostituto d’imposta su cui si vuole operare: il codice del sostituto d’imposta viene mantenuto quando ci si sposta tra i vari servizi della CU/2016.

Il servizio ‘Frontespizio’, che comprende anche la gestione del quadro CT (comunicazione per la ricezione del 730-4), sarà descritto dettagliatamente con i prossimi aggiornamenti relativi alla gestione della CU/2016.

Per il momento, facciamo presente che è necessario inserire il Frontespizio, nei casi in cui non risulti già predisposto dalla procedura di conversione dall’anno precedente (aziende per le quali non è presente la CU/2015 o il 770/2015).

Ricordiamo che, sul servizio del Frontespizio, è possibile impostare la condizione di “Definitivo” per la sola sezione dei redditi da lavoro autonomo, barrando la casella ‘Modello Definitivo per quadro Lavoro Autonomo’.
Precisiamo che, anche dopo aver barrato tale casella, è comunque possibile continuare a lavorare sul servizio ‘Lavoro Autonomo’, ad esempio per inserire, modificare o eliminare i singoli quadri. Tuttavia, con la condizione di ‘Modello Definitivo per quadro Lavoro Autonomo’ viene attivata la protezione dello stesso quadro rispetto alla cancellazione massiva che si otterrebbe rilanciando (erroneamente) la procedura di conversione dei dati.
Facciamo presente che non è obbligatorio barrare la casella ‘Modello Definitivo per quadro Lavoro Autonomo’, in quanto si tratta semplicemente una protezione aggiuntiva, che può essere utilizzata o meno, a scelta dell’Utente.

Precisiamo inoltre che, per il momento, NON deve essere barrata la casella ‘Modello Definitivo’, in quanto tale casella impedirebbe il successivo trasferimento dei dati dagli archivi Paghe.

Gennaio 2016
(acred595)
CU/2016 – GESTIONE ‘LAVORO AUTONOMO’

Sul menu ‘Gestione Certificazione Unica 2016’ è disponibile il servizio ‘CU/2016 – Lavoro Autonomo’.
Come sul servizio del Frontespizio, risulta impostato l’anno di competenza ‘2015’ ed occorre selezionare il sostituto d’imposta su cui si vuole operare; questo viene poi mantenuto spostandosi tra i vari servizi della CU/2016.

Sul servizio ‘Lavoro Autonomo’ è disponibile la finestra di selezione dei percipienti: attraverso tale finestra occorre selezionare il percipiente su cui si vuole operare, prima di procedere all’inserimento dei dati previsti.
Tramite la stessa finestra, è anche possibile inserire i dati anagrafici di nuovi percipienti. A tale scopo, occorre cliccare sulla casella ‘Gestione anagrafico’, in corrispondenza della riga ‘Inserimento nuova matricola’ (la riga è riportata in fondo all’elenco dei percipienti). In tal modo, si apre un’apposita finestra che permette di inserire i dati anagrafici previsti. Ricordiamo che i percipienti vengono inseriti in corrispondenza di un determinato sostituto d’imposta.

I percipienti che sono stati inseriti direttamente sulla Certificazione Unica (o sul modello 770) dell’anno precedente, sono riportati nella sezione ‘Extra-Paghe’ (la sezione è indicata in alto, nella finestra di selezione dei percipienti), mentre quelli provenienti dagli archivi Paghe sono riportati nella sezione ‘Paghe’.
Come già detto, la procedura ‘CU/2016: Conversione da anno precedente’ riporta, sull’anno corrente, i dati anagrafici di tutti i percipienti presenti in archivio. Sono esclusi soltanto i soggetti, provenienti dagli archivi Paghe, il cui rapporto di lavoro risulta cessato prima dell’anno di competenza corrente (2015).
Anticipiamo che, attraverso la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe (che sarà rilasciata con un apposito aggiornamento), saranno aggiornati i dati anagrafici dei soggetti riportati nella sezione ‘Paghe’ e, ovviamente, verranno generati i quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente. Tramite la stessa procedura, verrà generata anche la sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, limitatamente ad eventuali soggetti interessati gestiti in ambito Paghe (associati in partecipazione e autonomi occasionali). Precisiamo che tale procedura NON modificherà in alcun modo i dati relativi ai percipienti presenti nella sezione ‘Extra-Paghe’.

Sulla finestra di selezione dei percipienti risultano evidenziati (sottolineati) i soggetti per i quali è presente, in archivio, il quadro relativo al lavoro autonomo: per selezionarli, cliccare su ‘Selezione quadro’.
Per convenzione, il primo quadro inserito per ogni percipiente è riportato sul numero quadro ‘10’. Tale numero viene attribuito al solo scopo di consentire l’inserimento di ulteriori quadri, sullo stesso percipiente, attribuendo una numerazione precedente oppure successiva (rispettivamente ‘09’ o ‘11’).

Sempre sulla finestra di selezione dei percipienti, è possibile ricercare i soggetti tramite il cognome o la denominazione (campo ‘Cognome/Denominazione’): la ricerca avviene nell’ambito del sostituto d’imposta selezionato.
Sul servizio del ‘Lavoro Autonomo’, per verificare se un percipiente è presente in archivio, occorre prima di tutto selezionare il sostituto d’imposta (codice ditta), quindi aprire la finestra di selezione dei percipienti ed effettuare una ricerca per Cognome (o Denominazione se si tratta di una società). Se il percipiente è già presente, deve essere selezionato cliccando su ‘Selezione quadro’, dopodiché è possibile procedere all’inserimento dei dati previsti.
Se, invece, il soggetto ricercato non è presente in archivio, viene presentato il rigo ‘Inserimento nuova matricola’. In corrispondenza di tale rigo, cliccando su ‘Gestione anagrafico’ si apre la finestra per l’inserimento dei dati anagrafici del nuovo percipiente. Sulla finestra ‘Gestione anagrafico’, al momento dell’inserimento di un nuovo soggetto, è possibile recuperare i dati anagrafici dall’archivio delle aziende (se presenti), tramite il pulsante ‘Ricerca da anagrafico’ in corrispondenza del codice fiscale del percipiente. Ovviamente, non è detto che il soggetto da inserire sia presente nell’archivio delle aziende: in tal caso, i dati anagrafici devono essere inseriti sulla finestra ‘Gestione anagrafico’.

Ricordiamo che la finestra ‘Gestione anagrafico’, richiamata dalla finestra di selezione dei percipienti, permette anche di modificare i dati anagrafici dei soggetti già presenti in archivio, ad esempio per aggiornare il domicilio fiscale.

Per quanto riguarda il domicilio fiscale dei lavoratori autonomi, precisiamo che è sufficiente compilare i campi relativi al domicilio al 1/01/2015 (i campi Codice Regione e CAP sono facoltativi); per i lavoratori autonomi non viene mai considerato l’eventuale domicilio fiscale al 31/12/2015 o al 1/01/2016.
Sempre per i lavoratori autonomi, il domicilio fiscale al 1/01/2015, ed in particolare il codice catastale del comune, risulta obbligatorio soltanto in presenza della causale ‘N’, secondo quanto indicato nelle istruzioni ministeriali.
Ricordiamo che, per i lavoratori autonomi, non è necessario compilare i seguenti campi previsti sulla finestra ‘Gestione anagrafico’: codice fiscale dei fondi di previdenza complementare e degli enti o casse assistenziali, categorie particolari (ad eccezione degli eredi), esclusione da precompilata. Per il momento, inoltre, non deve essere considerata la sezione ‘Invio Telematico CU/2016’ (campi relativi al protocollo, progressivo e tipo di invio).

Secondo lo stesso criterio previsto sui modelli CU e 770 dell’anno precedente, nella sezione relativa ai redditi da lavoro autonomo, le somme relative a causali diverse devono essere inserite su certificazioni separate.
Ricordiamo che, sul servizio del ‘Lavoro Autonomo’, ciascun “quadro” inserito corrisponde ad una certificazione.
Nella sezione del lavoro autonomo, quindi, per ogni percipiente possono essere inserite più certificazioni. Come già detto, in presenza di somme relative a causali diverse, occorre inserire (almeno) una nuova certificazione (cioè un nuovo “quadro”) per ciascuna causale. Precisiamo che le istruzioni ministeriali prevedono la possibilità di inviare più certificazioni anche quando queste si riferiscono ad una stessa causale: tale possibilità può essere utilizzata, ad esempio, per tenere separate le somme derivanti da fatture diverse (ma relative ad una stessa causale). Precisiamo che la gestione di certificazioni separate in presenza di più fatture relative ad una stessa causale, rimane una scelta dell’Utente.

Come già detto, il primo quadro (corrispondente alla prima certificazione) viene automaticamente inserito sul numero quadro ‘10’; tale numero è visibile sulla finestra di selezione dei percipienti e, sul servizio, viene riportato nel rigo del percipiente. Per inserire un ulteriore quadro (corrispondente ad una nuova certificazione), sulla finestra di selezione dei percipienti occorre cliccare su ‘Nuovo quadro precedente / successivo’, ottenendo così l’inserimento del numero quadro ‘09’ (precedente) oppure ‘11’ (successivo). Procedendo in tal modo, è possibile inserire fino a 99 quadri (certificazioni) diverse per ciascun percipiente. Precisiamo che l’ordine di inserimento dei singoli quadri rimane a discrezione dell’Utente – consigliamo comunque di utilizzare sempre l’opzione ‘Nuovo quadro successivo’.

Sul servizio, viene evidenziato il numero della certificazione selezionata, una volta che è stata inserita in archivio; tale numero è riportato nel rigo sottostante a quello del percipiente. In presenza di più certificazioni relative allo stesso percipiente, viene evidenziato anche il numero complessivo delle certificazioni presenti. Per selezionare le singole certificazioni, occorre utilizzare la finestra di selezione dei percipienti, cliccando sulla colonna ‘Selezione quadro’.

Per ogni certificazione, le istruzioni ministeriali prevedono la possibilità di inserire eventuali “moduli” aggiuntivi, sui quali, però, possono essere compilati soltanto i campi definiti “multi-modulo” nelle specifiche ministeriali. In pratica, i diversi moduli servono a compilare più volte un determinato campo, in relazione alla stessa certificazione.
Per gestire eventuali moduli aggiuntivi, sul servizio sono disponibili i pulsanti ‘Avanti’ (passa al modulo successivo), ‘Indietro’ (torna al modulo precedente), ‘Fine’ (passa all’ultimo modulo inserito) e ‘Inizio’ (torna al primo modulo inserito). I pulsanti si attivano e disattivano automaticamente, a seconda del modulo sul quale si è posizionati.
Precisiamo che i suddetti pulsanti servono per spostarsi tra i diversi moduli di una stessa certificazione: come già detto, per spostarsi tra le diverse certificazioni, occorre invece utilizzare la finestra di selezione dei percipienti.
Nella parte centrale del servizio, sulla destra, viene riportato il numero del modulo sul quale si è posizionati e, in presenza di più moduli per una stessa certificazione, anche il numero dei moduli presenti.

Quando si è posizionati su un modulo successivo al primo, i campi che possono essere compilati (“multi-modulo”) sono evidenziati con un colore di sfondo, insieme al numero del modulo su cui si è posizionati.
Su eventuali moduli successivi al primo, possono essere compilati soltanto i seguenti campi:

  • punti 2 / 3 / 6 / 7 / 18 / 19 della sezione ‘Dati Fiscali’
  • sezione ‘Dati Previdenziali’
  • sezione ‘Redditi erogati da altri soggetti’
  • sezione ‘Somme liquidate a seguito di pignoramenti’
  • sezione ‘Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio’

Precisiamo che il pulsante ‘Elimina’ compare soltanto quando si è posizionati sul primo modulo di una certificazione (già inserita). Tramite tale pulsante, vengono eliminati tutti i moduli della certificazione selezionata.

In merito ai campi riportati nella sezione ‘Dati Fiscali’, vengono effettuati i seguenti controlli:

  • il campo Causale (punto 1) deve sempre essere compilato, su ciascuna certificazione che si intende inserire; in presenza di più moduli su una stessa certificazione, occorre compilarlo soltanto sul primo modulo; ovviamente, il codice della Causale deve risultare valido (consigliamo di selezionarlo dall’apposita finestra);
  • i campi relativi alle addizionali regionale e comunale (punti da 12 a 17) possono essere compilati soltanto in presenza del codice Causale ‘N’;
  • in presenza del punto 7 (‘Altre somme non soggette a ritenuta’), occorre compilare il punto 6, utilizzando uno dei codici riportati nell’apposita finestra;
  • nel campo Anno (punto 2) non può essere indicato un anno successivo a quello di competenza (2015); tale campo non è obbligatorio e va compilato solo nei casi previsti dalle istruzioni.

Per quanto riguarda le sezioni ‘Dati Previdenziali’, ‘Redditi erogati da altri soggetti’ e ‘Somme liquidate a seguito di pignoramenti’, vengono effettuati i seguenti controlli:

  • validità formale dei codici fiscali (anche in forma di partita Iva) indicati nei campi 29 / 52 / 101 / 105;
  • validità dei codici indicati nei campi 31 e 33 rispetto agli elenchi riportati nelle apposite finestre;
  • presenza del campo 52 se risulta compilato almeno un campo da 53 a 62 (su ciascun modulo).

Precisiamo che il servizio non effettua controlli in merito alla correttezza degli importi inseriti: i soli controlli effettuati sono quelli “formali” descritti nei paragrafi precedenti, coerentemente con le indicazioni riportate nelle istruzioni e nelle specifiche tecniche ministeriali.

Segnaliamo inoltre che, sulla CU/2016, è prevista l’indicazione del precedente sostituto d’imposta “estinto”, nei casi di operazioni societarie straordinarie e successioni con “estinzione” del precedente sostituto (i casi in questione devono essere individuati e gestiti secondo i criteri descritti dettagliatamente nelle istruzioni ministeriali).

Per quanto riguarda il quadro relativo ai redditi da lavoro autonomo, il sostituto “estinto” deve essere indicato al punto 71 se la certificazione è stata rilasciata da quest’ultimo, anziché dal soggetto che prosegue l’attività e figura come dichiarante. Se, invece, la certificazione è stata rilasciata dallo stesso soggetto che figura come dichiarante, il punto 71 non deve essere compilato ed i redditi erogati dal sostituto “estinto” devono essere riportati ai punti da 52 a 62.
Precisiamo che il sostituto “estinto” deve essere indicato al punto 72 se si riferisce alla sezione dei pignoramenti, oppure al punto 73 se si riferisce alla sezione delle indennità di esproprio.

Analogamente a quanto previsto sul modello 770 dell’anno precedente, quando si ha necessità di indicare un sostituto “estinto”, occorre prima di tutto inserire tale soggetto sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’ del servizio ‘Frontespizio’, selezionandolo dall’elenco dei soggetti presenti nell’archivio anagrafico delle aziende. Una volta inserito sulla finestra ‘Elenco soggetti estinti’, risulta possibile riportare tale soggetto nei campi previsti sul quadro del lavoro dipendente o sul quadro del lavoro autonomo (in quest’ultimo caso, nei campi 71 / 72 / 73 precedentemente descritti).

Agosto 2002
(paghe114)
ABILITAZIONE RIEPILOGHI ANNUALI

Sulla procedura Stampe Accessorie, è stato aggiunto il programma 'LISTAPRA', che consente di effettuare un controllo sulle abilitazioni relative ai riepiloghi annuali, sia a livello di ditta che di dipendente.
Sulla stampa prodotta ('lista.abil'), vengono elencati tutti i soggetti per i quali sono state inserite le opzioni 'Disabilitato' oppure 'Forzato' in uno o più campi di controllo dei riepiloghi annuali. Non viene ovviamente segnalata la condizione di 'Abilitato', che risulta automaticamente impostata per ogni nuovo soggetto inserito.
I campi sui quali viene effettuato il controllo sono: le abilitazioni relative ai modelli CUD e 770 sul primo servizio della Ditta, le stesse abilitazioni presenti sul servizio anagrafico del Dipendente, le abilitazioni ai riepiloghi annuali Inps e Inail presenti nell'Inquadramento Contrattuale del dipendente. Ricordiamo che tali opzioni vengono prese in esame per la generazione e la stampa del Modello CUD, oltre che nella fase di trasferimento dei dati verso l'Autoliquidazione Inail e verso il Modello 770.