Ccnl OCCHIALI ARTIGIANATO (134)

Elenco Contratti

Gennaio 2023
(acred849)
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA

Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022.

I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)

Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente fino a 15, l’aliquota rimane invariata allo 0,60% complessivo, di cui 0,45% carico ditta e 0,15% carico dipendente;

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente superiore a 15, l’aliquota viene aumentata al 1,00% complessivo, di cui 0,75% carico ditta e 0,25% carico dipendente.

Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%.
La media occupazionale viene determinata automaticamente, considerando la “forza aziendale” riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio), secondo lo stesso criterio adottato per determinare le aliquote CIGS / FIS in vigore dall ’anno 2022 (aggiornamento di luglio 2022 Acred830).
In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps), occorre “forzare” temporaneamente la media semestrale, indicandola nel campo ‘Forzatura media semestrale – FIS / Fondi’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps. In alternativa, limitatamente alla contribuzione FSBA, è possibile indicare la media nel campo Importo Unitario della voce EB0, inserendola sulle Voci Fisse dell’azienda interessata.

La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’.
Precisiamo che tale opzione non è necessaria per attivare la contribuzione FSBA (a questo scopo occorre impostare le voci 78A e 81A, vedere paragrafo successivo), ma solo per determinare automaticamente la media semestrale. In assenza della suddetta opzione, se la contribuzione FSBA risulta attivata, viene comunque applicata l’aliquota “minima” dello 0,60%.

Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA.
Sul contratto degli Autotrasportatori (048), per le sole imprese artigiane è possibile attivare la contribuzione EBNA / FSBA, inserendo la voce 78S sulle Voci Fisse a livello di ditta, in sostituzione della voce 78A.

Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA.

Dicembre 2022
(acred845)

Dal mese di dicembre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 7/09/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1134 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2022 Acred837.

Ottobre 2022
(acred839)

Dal mese di ottobre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 7/09/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1134 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2022 Acred837.

Settembre 2022
(acred837)

Sulla base dell’accordo del 7/09/2022, relativo ai settori Tessili – Moda / Chimica / Ceramica, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1134, con decorrenza ottobre 2022 / dicembre 2022.

Luglio 2022
(comunicazione
04/07/2022
)

Segnaliamo che, nell’aggiornamento Acred828 del 28/06/2022, è stata inclusa la gestione automatica dell’Una-tantum di seguito descritta, sebbene non sia stata riportata nella documentazione dell’aggiornamento.
Dal momento che tale gestione era già prevista, non occorre rielaborare le buste paga di giugno eventualmente elaborate prima della presente comunicazione.

Con la busta paga relativa al mese di giugno 2022, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 04/05/2022.
L’indennità spetta a tutti i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, a copertura del periodo da gennaio 2019 ad agosto 2022. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo da gennaio 2019 a maggio 2022, mentre per il periodo da giugno ad agosto 2022 viene effettuata una “previsione”, considerando l’eventuale data termine contratto o data cessazione. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dal part-time, verificando la situazione relativa ad ogni mese pregresso e applicando le percentuali relative al mese di maggio per i mesi successivi. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulle seguenti voci: voce 041, soggetta a tassazione separata, in relazione al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021; voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, in relazione al periodo da gennaio ad agosto 2022. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Giugno 2022
(acred828)

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
Di conseguenza, dal mese di giugno 2022, per le aziende che adottano i contratti di seguito elencati, nel caso in cui sia indicato un CSC che inizia con ‘7’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps, non viene più calcolato il contributo FSBA.
La suddetta variazione riguarda i seguenti contratti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)
Maggio 2022
(acred826)

Con la busta paga relativa al mese di maggio 2022, viene erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 04/05/2022. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche.
L’indennità spetta a tutti i dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, a copertura del periodo da gennaio 2019 ad agosto 2022. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo da gennaio 2019 a maggio 2022, mentre per il periodo da giugno ad agosto 2022 viene effettuata una “previsione”, considerando l’eventuale data termine contratto o data cessazione. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dal part-time, verificando la situazione relativa ad ogni mese pregresso e applicando le percentuali relative al mese di maggio per i mesi successivi. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulle seguenti voci: voce 041, soggetta a tassazione separata, in relazione al periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021; voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, in relazione al periodo da gennaio ad agosto 2022. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Precisiamo che gli aumenti retributivi decorrono da ottobre e dicembre 2022. Inoltre, al momento, non sono disponibili le tabelle con gli importi differenziati per livello: gli aumenti saranno quindi rilasciati con un successivo aggiornamento.

Con il suddetto rinnovo, viene recepito l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021, rilasciato per alcuni contratti nel mese di febbraio 2022 (aggiornamenti Acred814 e Acred818).
Ricordiamo che l’accordo del 17/12/2021 ha previsto un aumento delle quote dovute ad EBNA, “con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva”. Di conseguenza, dal mese di maggio 2022 viene applicato l’aumento in questione, come indicato al paragrafo Settore Artigianato – Aumento Ebna.

Settembre 2019
(acred734)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE TOSCANA – FONDO EBRET

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBRET, sulla base dell’accordo regionale interconfederale dell’artigianato per la Regione Toscana, sottoscritto in data 21/06/2019.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBRET, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBRET interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Toscana e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA. Il contributo aggiuntivo deve essere versato mensilmente tramite F24, utilizzando le causali previste a livello nazionale.
Ricordiamo che la contribuzione EBNA-FSBA a livello nazionale (voce 78A) è documentata negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo al fondo EBRET, è sufficiente impostare le voci 78W e EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (quest’ultimo soltanto nel caso in cui riguardi tutte le ditte gestite), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBRET dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Relativamente al fondo EBRET, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBRET E. 4,00 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 7,04;

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBRET E. 4,00 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 4,27.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, e il fondo EBAP (Regione Piemonte), rilasciato con l’aggiornamento di giugno 2016 Acred726. Tali fondi prevedono un diverso valore nel campo Quantità della voce EB0.

E’ stato predisposto anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative al fondo EBRET, relative ai mesi di luglio e agosto 2019. Per attivare il calcolo delle quote arretrate, occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza 01/09/2019, effettuando poi una storicizzazione al 01/10/2019 per eliminare la stessa voce.
Le quote relative ai mesi pregressi vengono assoggettate al contributo di solidarietà secondo gli stessi criteri sopra descritti.
Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche da parte del fondo, le quote arretrate vengono riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti.

Giugno 2019
(acred726)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE PIEMONTE – FONDO EBAP

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBAP, sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la Regione Piemonte, sottoscritto in data 4/03/2019.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBAP, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBAP interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Piemonte e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBAP è sufficiente impostare le voci 78W ed EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBAP dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Relativamente al fondo EBAP, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBAP E. 6,50 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 8,24;

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBAP E. 6,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 5,47.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672. Per il fondo EBER, sulla voce 78W viene riportato il valore ‘0’ nel campo Quantità: non occorre quindi intervenire sui soggetti per i quali è stato attivato il fondo EBER.

Giugno 2019
(acred726)

Dal mese di giugno 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 14/12/2017 e nel verbale integrativo del 20/12/2017. Ricordiamo che il suddetto aumento interessa la tabella 1134 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2017 Acred675.

Ottobre 2018
(acred704)

Dal mese di ottobre 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 14/12/2017 e nel verbale integrativo del 20/12/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1134 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2017 Acred675.

Settembre 2018
(acred703)

Con la busta paga relativa al mese di settembre 2018, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 14/12/2017 e nel verbale integrativo del 20/12/2017, a copertura del periodo da luglio 2016 a dicembre 2017.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Aprile 2018
(acred686)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori).

Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674).

I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151).

Marzo 2018
(acred685)

Con la busta paga del mese di marzo 2018, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 14/12/2017 e nel verbale integrativo del 20/12/2017, a copertura del periodo da luglio 2016 a dicembre 2017. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Marzo 2018
(acred685)

In data 1/02/2018 è stato stipulato l’accordo interconfederale dell’artigianato, che disciplina l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Dal mese di marzo 2018, è disponibile la gestione automatica di tale accordo, sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Edilizia artigianato (036)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)

Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 60%, 4° anno 70%).

Per attivare la gestione dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (durata superiore ad 1 anno: prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo 80%; durata inferiore ad 1 anno: tutto il periodo 80%).

Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (per l’inizio dell’apprendistato) e la data termine contratto (per la fine dell’apprendistato).

Gennaio 2018
(acred677)

Dal mese di gennaio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 14/12/2017 e nel verbale integrativo del 20/12/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1134 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2017 Acred675.

Per quanto riguarda l’elemento di garanzia retributiva, predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2017 Acred669, valgono le avvertenze riportate sul contratto 032 Tessili artigianato.

Dicembre 2017
(acred675)

In data 14/12/2017 è stato stipulato un accordo di rinnovo per i settori Tessile-Moda / Chimica / Ceramica, seguito da un verbale integrativo in data 20/12/2017.

Sulla base del suddetto accordo, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1134, alle decorrenze di gennaio 2018 / ottobre 2018 / giugno 2019.

Nell’accordo sono state definite anche le nuove percentuali retributive per l’apprendistato professionalizzante: con effetto dal mese di dicembre, quindi, sono state aggiornate le percentuali retributive nella tabella 5434, in particolare per quanto riguarda il 3’ livello apprendista.

In caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di dicembre 2017 viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nel suddetto accordo, a copertura del periodo da luglio 2016 a dicembre 2017.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2016, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2017.
A partire dal mese di gennaio 2018, l’indennità Una-tantum sarà erogata (in caso di cessazione) interamente tramite la voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Segnaliamo che il suddetto accordo ha disciplinato la fruizione del congedo parentale ad ore: il contratto è stato quindi incluso tra quelli che prevedono tale disciplina, per quanto riguarda la compilazione della denuncia Uniemens.

Novembre 2017
(acred673)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER

Ricordiamo che la gestione del fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato) è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred672 del 30/11/2017.
Tra le gestioni previste, era incluso anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative ai mesi di settembre e ottobre 2017, attraverso l’indicazione della voce 78C sul servizio Voci Fisse. Tuttavia, le quote arretrate venivano riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti (come indicato nell’aggiornamento).

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta l’indicazione delle suddette quote arretrate su righi separati rispetto alle quote correnti, sia per quanto riguarda il modello F24 che la denuncia Uniemens.
Le quote arretrate vengono trasferite automaticamente, sia sul modello F24 che sulla denuncia Uniemens, al momento dell’elaborazione della ditta. Nel caso in cui le aziende interessate siano già state elaborate, occorre trasferire nuovamente i tributi sul modello F24 (procedura ‘Stampa Mensile Ditte’, opzione ‘Tributi su F24’) e rigenerare i dati Uniemens (procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens’, menù Amministratore Paghe).

Novembre 2017
(acred672)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato), sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 27/09/2017.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Legno artigianato (035)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBER interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Precisiamo che la voce 78W deve essere inserita sulle Voci Fisse, in aggiunta alla voce 78A, relative alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Per i contratti Barbieri e Parrucchieri (020), Pulizie artigianato (029), Ceramica artigianato (063) e Occhiali artigianato (134) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 6,90;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 5,40.

Per i contratti Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Legno artigianato (035), Area Comunicazione (038), Alimentaristi artigianato (039) e Lapidei artigianato (064) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 13,50 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 12,70;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 13,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 11,20.

E’ stato predisposto anche il calcolo delle quote arretrate, relative al fondo EBER, per i mesi di settembre e ottobre 2017: per attivare tale calcolo occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce.
Le quote relative ai mesi pregressi vengono assoggettate al contributo di solidarietà secondo gli stessi criteri sopra descritti.
Precisiamo, tuttavia, che le quote arretrate vengono riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti: occorre quindi intervenire, su entrambi i modelli (servizi ‘Uniemens – Dati Particolari’ e ‘Tributi per competenza’) indicando separatamente il versamento di ciascuno dei mesi pregressi.

Infine, è stata predisposta l’indennità contrattuale regionale (E. 100,00) a copertura del periodo da gennaio ad agosto 2017. Per attivare tale erogazione nei casi previsti, occorre indicare la voce 04A sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce.
L’importo viene erogato ai dipendenti assunti entro il 31/03/2017 ed in forza al 30/09/2017, secondo i criteri indicati nel suddetto accordo: in caso di dipendenti full-time a tempo indeterminato viene erogato l’intero importo, in caso di apprendisti viene erogato 80%, in caso di part-time viene rapportato alla percentuale di part-time, per i dipendenti a tempo determinato viene proporzionato sulla base della durata del contratto nell’anno 2017. Precisiamo che tutte le condizioni vengono rilevate dal mese di erogazione (l’accordo non prevede un proporzionamento in ratei  mensili).
La voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria e esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Ottobre 2017
(acred669)

Con la busta paga relativa al mese di ottobre 2017, è possibile attivare l’erogazione della prima tranche dell’elemento di garanzia retributiva previsto nell’accordo di rinnovo del 31/07/2017 per il settore “Lavoratori addetti alla piccola e media Industria”. In caso di cessazione del rapporto viene erogata automaticamente anche la seconda tranche.
L’elemento in questione deve essere erogato alle condizioni previste nel suddetto accordo (assenza di contratti di secondo livello e di elementi integrativi della retribuzione nazionale): la verifica di tali condizioni (e quindi la scelta di erogare l’elemento di garanzia retributiva) rimane a carico dell’Utente.
Per attivare l’erogazione dell’elemento di garanzia retributiva, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili di ottobre dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 043 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 043 eroga la somma prevista a tutti i dipendenti sui quali viene attivata, a condizione che gli stessi risultino in forza al 31/07/2017. L’importo previsto (E. 110,00 a tranche) viene riproporzionato alla percentuale di part-time  e di apprendistato relativa al mese di erogazione.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 043: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.
La voce 043 è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Luglio 2016
(acred616)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

E’ stato predisposto il calcolo automatico del contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, a partire dal mese di luglio 2016.
Il contributo in questione è pari allo 0,15% dell’imponibile previdenziale e va ad aggiungersi al contributo a carico del datore di lavoro (aggiornamento di gennaio 2016 Acred596).
Il contributo a carico del dipendente viene riportato automaticamente sulla voce 78B, nel caso in cui risulti presente il contributo a carico ditta, gestito tramite la voce 78A.

Maggio 2016
(acred610)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Sulla base del messaggio Inps n. 1897 del 29/04/2016, a partire dal mese di maggio 2016 i contributi dovuti al fondo WILA sono riportati sulla nuova causale ‘ART2’ (limitatamente alla denuncia Uniemens). Tali contributi vengono quindi esposti separatamente da quelli dovuti al fondo SAN.ARTI, riportati sulla causale ‘ART1’.

Ricordiamo che la gestione automatica dei contributi dovuti al fondo WILA è stata rilasciata con gli aggiornamenti di dicembre 2015 ‘Acred591’ e gennaio 2016 ‘Acred594’. A tale riguardo, precisiamo che la causale ‘ART2’ viene attribuita automaticamente, a partire dal mese di maggio, in presenza della voce 57E (attraverso l’elaborazione della voce 57F).
Fino al mese di aprile, sulla denuncia Uniemens i contributi dovuti ai fondi WILA e SAN.ARTI dovevano essere cumulati sulla causale ‘ART1’, analogamente a quanto previsto sul modello F24.

Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane invariata: il versamento dei contributi ai fondi WILA e SAN.ARTI rimane unificato, in capo al preesistente codice causale ‘ART1’.

Maggio 2016
(acred609)

Dal mese di maggio 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 25/07/2014. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1134 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di agosto 2014 ‘Acred542’.

Febbraio 2016
(acred601)

Sulla base dell’accordo integrativo di rinnovo contrattuale del 04/02/2015, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1134, alla decorrenza di febbraio 2016.

Inoltre, è stato predisposto il calcolo automatico dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo, a copertura del periodo da ottobre 2015 a gennaio 2016. A tale scopo, è stata predisposta la tabella 9134, che risulta agganciata automaticamente a tutte le aziende del contratto in questione.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2015, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2016.
Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2016
(acred596)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

A decorrere dal mese di gennaio 2016, sui contratti del settore artigiano di seguito elencati, è stata predisposta la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).
Precisiamo che la nuova gestione va a modificare la precedente gestione dell’Ente Bilaterale del settore artigianato (EBNA), effettuata tramite la voce 78A, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’.

I contratti interessati dalla nuova gestione sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) prevede un contributo unico per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e part-time).
Il nuovo contributo, interamente a carico dell’azienda, è composto da due quote:

  • quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità, relativa alle prestazioni EBNA, soggetta al contributo di solidarietà 10% per un valore mensile di 2,27 euro;
  • quota variabile pari allo 0,45% dell’imponibile previdenziale, relativa alle prestazioni FSBA, esente dal contributo di solidarietà 10%.

Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, tuttavia, la quota EBNA risulta aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, sempre per tutte le categorie di lavoratori; tale quota è soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro.

Ricordiamo che, per attivare la gestione automatica della contribuzione EBNA (adesso anche FSBA), è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci in questione vengono elaborate per i soli dipendenti interessati.

A partire dal mese di gennaio 2016, la voce 78A calcola il contributo mensile (quota fissa + quota variabile) dovuto per ogni dipendente. La voce verifica automaticamente la presenza dell’aliquota CIGO o CIGS sulla tabella contributiva Inps agganciata, determinando così se deve essere applicata la contribuzione FSBA + EBNA, oppure la sola quota EBNA “maggiorata”. Anche la voce 81A determina automaticamente il valore da assoggettare al contributo di solidarietà.

Nel caso in cui si intenda applicare forzatamente la sola quota fissa pari a 10,42 euro, nelle aziende non destinatarie della contribuzione CIGO o CIGS, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A.
In generale, rimane comunque possibile “forzare” tutte le suddette quote: per modificare la quota fissa, è possibile indicare il valore desiderato nel campo Importo Unitario della voce 78A; per modificare l’aliquota della quota variabile, è possibile indicare la percentuale desiderata nel campo Quantità della voce 78A. Anche l’assoggettamento al contributo di solidarietà può essere variato, in questo caso indicando la parte esente nel campo Importo Unitario della voce 81A.
Ovviamente, la scelta di applicare eventuali “forzature” rimane a carico dell’Utente.

La quota fissa e la quota variabile devono essere versate tramite il modello F24, indicandole (sommate tra loro) sulla causale ‘EBNA’. La stessa causale continua ad essere riportata, secondo la stessa modalità, sulla denuncia Uniemens.

Ottobre 2015
(acred585)
TRATTAMENTO FESTIVITA’

A seguito di alcuni approfondimenti, sui seguenti contratti è stato modificato il trattamento economico delle festività, con effetto dal mese di ottobre 2015:

  • Lavanderie Artigianato (033): vengono sempre retribuite le festività ricadenti di sabato, anche nel caso di dipendenti a paga mensilizzata il cui l’orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni settimanali (art. 89 Ccnl 3/12/10).
  • Pelli e Cuoio (046): vengono sempre retribuite le festività ricadenti di sabato, anche nel caso di dipendenti a paga mensilizzata il cui l’orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni settimanali (art. 44 Ccnl 24/06/10).
  • Concerie (053): in caso di dipendenti a paga mensilizzata, la festività viene retribuita con 1/25 (anziché 1/26) della retribuzione. Inoltre, a partire dal 2016 la domenica di Pasqua viene retribuita come festività.
  • Calzature Industria (054): vengono sempre retribuite le festività ricadenti di sabato, anche nel caso di dipendenti a paga mensilizzata il cui l’orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni settimanali (art. 43 Ccnl 14/06/10).
  • Chimici Industria (058): è stata eliminata la festività del  4/11 (generalmente spostata alla prima domenica del mese), in quanto già compresa nei permessi contrattuali.
  • Occhiali artigianato (134): vengono sempre retribuite le festività ricadenti di sabato, anche nel caso di dipendenti a paga mensilizzata il cui l’orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni settimanali (art. 89 Ccnl 3/12/10).

Ricordiamo che, a meno di diverse disposizioni contrattuali (o di eventuali “personalizzazioni” richieste da singoli clienti e disponibili soltanto nel loro ambiente di lavoro), per i dipendenti a paga oraria le festività sono evidenziate con il codice ‘F1’ sul calendario mensile e vengono retribuite separatamente dalla retribuzione del mese.
Sempre a meno di diverse disposizioni contrattuali (o di eventuali “personalizzazioni”), per i dipendenti a paga mensilizzata il cui orario di lavoro sia distribuito su 5 giorni settimanali, le festività ricadenti di sabato non vengono retribuite.
Ovviamente, rimane sempre possibile intervenire sul calendario mensile (finestra ‘Orario lavorabile’ sul servizio Presenze) per modificare le festività rispetto a quanto predisposto in automatico.

Aprile 2015
(acred569)

Dal mese di aprile 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 25/07/14. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1134 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di agosto 2014 ‘Acred542’.

Marzo 2015
(acred566)

Con la busta paga relativa al mese di marzo 2015, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 25/07/14, a copertura del periodo da gennaio 2013 a luglio 2014.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali che coprono parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 041: tale valore viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.
Ricordiamo che il presente contratto è disponibile dal mese di settembre 2013 (aggiornamento Acred509 del 23/09/13). A tale riguardo, facciamo presente che, per ottenere il calcolo automatico dell’Una-tantum, è necessario che tutto il periodo interessato (gennaio 2013 – luglio 2014) sia stato elaborato tramite la procedura Paghe (eventualmente anche utilizzando un diverso contratto); in caso contrario, occorrerà “forzare” l’importo sulla voce sopra indicata.

Ottobre 2014
(acred545)

Con la busta paga relativa al mese di ottobre, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 25/07/14, a copertura del periodo da gennaio 2013 a luglio 2014. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche di Una-tantum.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2013, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2014. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di importi corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali che coprono parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario delle voci 041 e 050: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.
Ricordiamo che il presente contratto è disponibile dal mese di settembre 2013 (aggiornamento Acred509 del 23/09/13). A tale riguardo, facciamo presente che, per ottenere il calcolo automatico dell’Una-tantum, è necessario che tutto il periodo interessato (gennaio 2013 – luglio 2014) sia stato elaborato tramite la procedura Paghe (eventualmente anche utilizzando un diverso contratto); in caso contrario, occorrerà “forzare” l’importo sulle voci sopra indicate.

Agosto 2014
(acred542)

Sulla base dell’ipotesi di rinnovo contrattuale del 25/07/14, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1134, alle decorrenze di agosto 2014 / aprile 2015 / maggio 2016.

Nel suddetto accordo, sono state definite anche le nuove percentuali retributive per l’apprendistato professionalizzante. Con effetto dal mese di agosto, è stata predisposta la gestione automatica degli apprendisti assunti secondo tale normativa: per attivare la nuova gestione, è sufficiente attribuire il livello retributivo di riferimento (relativo ai dipendenti qualificati) ed agganciare la tabella 5434 sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’ a livello di dipendente (o a livello di ditta, se non vi sono apprendisti assunti secondo la precedente normativa).

Inoltre, è stata modificata la gestione automatica della malattia, per quanto riguarda il periodo di carenza, relativamente ad operai e apprendisti. In particolare, segnaliamo che il limite minimo di durata dell'evento è stato portato a 8 giorni, per la carenza al 80%. La variazione ha effetto a partire dal mese di agosto 2014.

Sempre sulla base dell’accordo sopra citato, il contributo da versare al fondo SAN.ARTI. (assistenza sanitaria integrativa – aggiornamenti di febbraio 2013 Acred488 / Acred489), risulta adesso dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato, con contratto di durata non inferiore a 12 mesi. Di conseguenza, con effetto dal mese di agosto 2014, è stato modificato il controllo automatico effettuato dalla voce 578, includendo anche i dipendenti in questione.

Infine, a partire dalla busta paga relativa al mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo, a copertura del periodo da gennaio 2013 a luglio 2014.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell’accordo).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2013, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2014. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di importi corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali che coprono parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario delle voci 041 e 050: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.
Ricordiamo che il presente contratto è disponibile dal mese di settembre 2013 (aggiornamento Acred509 del 23/09/13). A tale riguardo, facciamo presente che, per ottenere il calcolo automatico dell’Una-tantum, è necessario che tutto il periodo interessato (gennaio 2013 – luglio 2014) sia stato elaborato tramite la procedura Paghe (eventualmente utilizzando un altro contratto); in caso contrario, occorrerà “forzare” l’importo sulle voci sopra indicate.

Febbraio 2014
(acred526)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ENTE BILATERALE

In data 29/11/13 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, riguardante la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo del settore artigiano (FSBA).
L’accordo prevede l’aumento della quota da assoggettare al contributo di solidarietà, passata ad E. 2,83 mensili per dipendente, lasciando invariato il contributo annuale di E. 125,00 (aggiornamento di Gennaio 2011 Acred420).

I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Di conseguenza, a decorrere dal mese di febbraio 2014, la quota resa automaticamente esente, attraverso l’elaborazione automatica della voce 81A, diminuisce ad E. 7,59 mensili per ogni dipendente.
Precisiamo che alcune organizzazioni territoriali hanno determinato importi diversi rispetto a quelli sopra indicati; sulla base delle informazioni in nostro possesso, le eventuali differenze sugli imponibili risultano comunque inferiori a 1 Euro (mensile per dipendente). Nel caso in cui si intenda indicare un importo esente diverso da quello determinato a livello nazionale, è sufficiente indicare il valore mensile dell’esenzione nel campo Importo Unitario della voce 81A, impostandola sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto.
Ricordiamo che, per ogni dipendente, il valore da assoggettare al contributo di solidarietà viene cumulato all’imponibile derivante dall’assistenza sanitaria integrativa: il risultato, arrotondato all’unità di Euro, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 836 (causale UniEmens ‘M980’).

Settembre 2013
(acred509)

Su richiesta, sono stati predisposti i seguenti contratti:

  • CCNL della Formazione professionale, con il codice contratto 119;
  • CCNL settore Edilizia Confapi, con il codice contratto 131.
  • CCNL settore Occhiali artigianato, con il codice contratto 134.

Sul contratto 119 (Formazione professionale), deve essere necessariamente agganciata la tabella delle aliquote contributive Inps, a livello di ditta, selezionandola dall’elenco disponibile sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’.

Sul contratto 131 (Edilizia Confapi) viene automaticamente agganciata la tabella contributiva relativa all’industria fino a 15 dipendenti; se necessario, è possibile agganciare una diversa tabella a livello di ditta.
Sempre per quanto riguarda il contratto 131 (Edilizia Confapi), segnaliamo che i livelli retributivi degli apprendisti sono impostati secondo lo stesso criterio adottato per il contratto 050 (Edilizia industria); per una documentazione dettagliata, fare riferimento alla relativa documentazione (aggiornamento Acred 279).
Precisiamo, infine, che la gestione delle tabelle "personalizzate" relative alle Casse Edili territoriali (servizio ‘Tabelle personalizzate’ sul menù Amministratore Paghe) è stata estesa anche al contratto 131 (Edilizia Confapi).