Ccnl ODONTOTECNICI ARTIGIANI (034)

Elenco Contratti

Aprile 2024
(acred889)

Dal mese di aprile 2024 decorre l’aumento dell’elemento “AFAC”, previsto nell’accordo del 21/12/2023 e rilasciato con l’aggiornamento di gennaio 2024 Acred879. Ricordiamo che l’elemento “AFAC” è riportato in busta paga sulla voce 016, rilevandolo dalla tabella 9031 (agganciata automaticamente).

Gennaio 2024
(acred880)

Con l’aggiornamento Acred879 del 23/01/2024, è stato predisposto il calcolo automatico degli arretrati dell’elemento “AFAC” in relazione al mese di dicembre 2023. A seguito di una segnalazione, abbiamo riscontrato che il calcolo degli arretrati non teneva conto dell’eventuale pagamento del rateo di mensilità aggiuntiva, effettuato tramite la voce 477.
Con il presente aggiornamento, è stato corretto il calcolo degli arretrati in modo da considerare anche la voce 477.

Gennaio 2024
(acred879)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 21/12/2023, è stata predisposta l’erogazione automatica della somma prevista a titolo di “AFAC” (anticipi su futuri aumenti contrattuali). La somma da erogare è riportata sulla tabella 9034, agganciata automaticamente a tutti i soggetti inquadrati nel contratto 034. L’importo da erogare viene riportato automaticamente sulla voce 016 (IVC), la cui descrizione può essere eventualmente personalizzata.

Il suddetto elemento spetta dal mese di dicembre 2023: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di gennaio 2024, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni del mese di dicembre (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) e della tredicesima erogata. La somma degli arretrati viene riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2023
(acred849)
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA

Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022.

I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)

Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente fino a 15, l’aliquota rimane invariata allo 0,60% complessivo, di cui 0,45% carico ditta e 0,15% carico dipendente;

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente superiore a 15, l’aliquota viene aumentata al 1,00% complessivo, di cui 0,75% carico ditta e 0,25% carico dipendente.

Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%.
La media occupazionale viene determinata automaticamente, considerando la “forza aziendale” riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio), secondo lo stesso criterio adottato per determinare le aliquote CIGS / FIS in vigore dall ’anno 2022 (aggiornamento di luglio 2022 Acred830).
In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps), occorre “forzare” temporaneamente la media semestrale, indicandola nel campo ‘Forzatura media semestrale – FIS / Fondi’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps. In alternativa, limitatamente alla contribuzione FSBA, è possibile indicare la media nel campo Importo Unitario della voce EB0, inserendola sulle Voci Fisse dell’azienda interessata.

La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’.
Precisiamo che tale opzione non è necessaria per attivare la contribuzione FSBA (a questo scopo occorre impostare le voci 78A e 81A, vedere paragrafo successivo), ma solo per determinare automaticamente la media semestrale. In assenza della suddetta opzione, se la contribuzione FSBA risulta attivata, viene comunque applicata l’aliquota “minima” dello 0,60%.

Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA.
Sul contratto degli Autotrasportatori (048), per le sole imprese artigiane è possibile attivare la contribuzione EBNA / FSBA, inserendo la voce 78S sulle Voci Fisse a livello di ditta, in sostituzione della voce 78A.

Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA.

Dicembre 2022
(acred845)

Dal mese di dicembre 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 17/12/2021 e nel verbale integrativo del 22/12/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1034 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2022 Acred812.

Luglio 2022
(acred830)

Con la busta paga del mese di luglio 2022, viene erogata automaticamente la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 17/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Giugno 2022
(acred828)

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
Di conseguenza, dal mese di giugno 2022, per le aziende che adottano i contratti di seguito elencati, nel caso in cui sia indicato un CSC che inizia con ‘7’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps, non viene più calcolato il contributo FSBA.
La suddetta variazione riguarda i seguenti contratti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)
Maggio 2022
(acred826)

Dal mese di maggio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’ipotesi di rinnovo del 17/12/2021 e nel verbale integrativo del 22/12/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1034 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2022 Acred812.

Marzo 2022
(acred820)

Con la busta paga del mese di marzo 2022, viene erogata automaticamente la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo del 17/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Marzo 2022
(acred820)
SETTORE ARTIGIANATO – EBRET

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred814 e febbraio 2022 Acred818, è stato rilasciato l’aumento della contribuzione EBNA e delle quote da assoggettare al contributo di solidarietà, per i seguenti contratti:

  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048 – solo aziende artigiane)

Ricordiamo, inoltre, che l’adeguamento delle quote da assoggettare a solidarietà è stato possibile soltanto a seguito della pubblicazione di specifiche tabelle da parte dell’EBNA e degli enti regionali gestiti in automatico (EBER per l’Emilia-Romagna, EBAP per il Piemonte).

Con effetto dal mese di marzo 2022, è stato aggiornato l’assoggettamento al contributo di solidarietà anche per le aziende aderenti all’EBRET (Regione Toscana), sulla base delle tabelle pubblicate dallo stesso ente.
Come per gli altri enti, non riteniamo necessario predisporre il calcolo automatico degli arretrati relativi al contributo di solidarietà, dal momento che le differenze risultano minime (pochi centesimi per ogni dipendente).

Febbraio 2022
(acred818)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred814 del 2/02/2022, abbiamo rilasciato l’aumento della contribuzione EBNA, relativamente ai seguenti contratti:

  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048 – solo aziende artigiane)

Come documentato nell’aggiornamento Acred814, le somme da assoggettare al contributo di solidarietà (10%) sono state aggiornate, per il mese di gennaio, soltanto per le aziende aderenti all’EBER (Regione Emilia-Romagna), in quanto soltanto tale ente ha pubblicato le tabelle in tempo utile per le buste paga di gennaio.

In data 14/02/2022, sul sito dell’EBNA sono state pubblicate le nuove tabelle, con l’indicazione delle quote da assoggettare al contributo di solidarietà. Con effetto dal mese di febbraio, quindi, sono state aggiornate le suddette quote, relativamente alle aziende che applicano la contribuzione definita a livello nazionale:

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: contributo di solidarietà 10% su un imponibile mensile di 3,65 euro (in precedenza su 2,27 euro); la differenza sul contributo è quindi di circa 14 centesimi;
  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: contributo di solidarietà 10% su un valore imponibile mensile di 5,64 euro (in precedenza su 5,04 euro); la differenza sul contributo è quindi di 6 centesimi.

Inoltre, in data 24/02/2022 ci sono pervenute le tabelle relative all’EBAP (Regione Piemonte): anche per le aziende aderenti all’EBAP, quindi, sono state aggiornate le quote da assoggettare al contributo di solidarietà.
Per il momento, tra gli enti gestiti in automatico, restano invariate le quote da assoggettare a solidarietà per le aziende aderenti all’EBRET (Regione Toscana), che risultano comunque di importo superiore alle nuove quote stabilite a livello nazionale. Naturalmente, aggiorneremo tali quote nel momento in cui saranno pubblicate le tabelle da parte dell’EBRET.

Precisiamo che non riteniamo necessario predisporre il calcolo automatico degli arretrati relativi al contributo di solidarietà per il mese di gennaio, dal momento che le differenze risultano minime (pochi centesimi per ogni dipendente),

Segnaliamo inoltre che, con il presente aggiornamento, la nuova contribuzione EBNA definita a livello nazionale è stata aggiornata anche sul contratto Alimentari – imprese non artigiane (151), con effetto dal mese di febbraio 2022.

Gennaio 2022
(acred814)
SETTORE ARTIGIANATO – AUMENTO EBNA

Segnaliamo che l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021 ha previsto un aumento della quota dovuta ad EBNA, portandola ad E. 11,65 mensili. Secondo l’accordo, l’aumento deve essere applicato “con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva”.
Al momento del presente aggiornamento, sul sito dell’EBNA non sono state pubblicate le tabelle con i nuovi importi delle quote da versare e della parte da assoggettare a contributo di solidarietà (10%). Sullo stesso sito, non è stato pubblicato neppure l’elenco dei CCNL per i quali occorre applicare la variazione dal mese di gennaio 2022.
Tuttavia, sui siti di alcuni enti bilaterali regionali (in particolare, EBER dell’Emilia-Romagna e EBRET della Toscana) sono stati indicati i CCNL per i quali deve essere applicata la variazione da gennaio: Metalmeccanici – Odontotecnici – Orafi, Alimentaristi – Panificatori, Autotrasportatori. Si tratta dei contratti del settore artigianato che sono stati rinnovati nel mese di dicembre 2021, coerentemente con quanto indicato nell’accordo del 17/12/2021. Viene incluso anche il contratto dell’Autotrasporto, rinnovato a maggio 2021, limitatamente alle aziende artigiane.
Sul sito dell’EBER sono state pubblicate anche le tabelle con i nuovi importi delle quote dovute ad EBNA e della parte imponibile al contributo di solidarietà. Purtroppo, quest’ultimo valore (imponibile a solidarietà) è valido solo per chi versa la quota aggiuntiva dovuta all’EBER, ossia per le aziende che hanno sede nella regione Emilia-Romagna.

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciati gli aumenti delle quote EBNA sui seguenti contratti:
  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048 – solo aziende artigiane)
Sui contratti sopra elencati, le quote dovute all’EBNA risultano variate come segue:
  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: aumento da E. 10,42 ad E. 11,65;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: aumento da E. 7,65 ad E. 11,65.

I suddetti importi vengono applicati a partire dalla busta paga di gennaio 2022, per i contratti sopra elencati, nei casi in cui risulta attivato il contributo EBNA. Ricordiamo che il contributo EBNA viene attivato indicando la voce 78A sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto. Fa eccezione il contratto degli Autotrasportatori, per il quale occorre indicare la voce 78S (sulle sole aziende artigiane) per attivare il contributo EBNA.
Facciamo presente che, al momento, non risultano variazioni per quanto riguarda le quote aggiuntive previste da alcuni enti bilaterali regionali, tra quelli gestiti in automatico (EBER, EBRET, EBAP).

Limitatamente alle aziende aderenti all’EBER, sono state modificate anche le somme da assoggettare al contributo di solidarietà, secondo la tabella pubblicata sul sito dello stesso ente. Per le aziende non aderenti all’EBER (quindi al di fuori dell’Emilia-Romagna), al momento non è possibile stabilire quale sia la somma da assoggettare a solidarietà (ricordiamo che non viene assoggettata l’intera quota dovuta all’EBNA). Di conseguenza, la somma in questione è rimasta, per il momento, invariata. Facciamo comunque presente che le eventuali differenze sul contributo di solidarietà risulteranno di importo esiguo (probabilmente pochi centesimi per ogni dipendente). Ricordiamo che la parte del contributo EBNA (e dell’eventuale contributo aggiuntivo regionale) che rimane esente dal contributo di solidarietà, è riportata nel campo Importo Unitario della voce 81A, visibile nel Dettaglio del cedolino.
Ricordiamo, inoltre, che le aziende aderenti all’EBER sono individuate dalla presenza della voce 78W.

Con il presente aggiornamento è stata anche modificata la somma da corrispondere ai dipendenti, a titolo di E.A.R., da parte delle aziende che non aderiscono all’EBNA: tale somma è aumentata da E. 25,00 ad E. 30,00 per 13 mensilità. Ricordiamo che la somma in questione può essere erogata tramite la voce 131.

Gennaio 2022
(acred812)

Sulla base dell’ipotesi di rinnovo del 17/12/2021 e del verbale integrativo del 22/12/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1034, riportando gli aumenti previsti alle seguenti decorrenze: gennaio 2022 / maggio 2022 / dicembre 2022.

In caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di gennaio 2022 viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nella suddetta ipotesi di accordo, a copertura del periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2021
(acred786)
SETTORE ARTIGIANATO – FONDO EBER

In data 14/12/2020 è stato sottoscritto un accordo del settore artigianato per i contratti metalmeccanici, odontotecnici ed orafi che aderiscono all’ente bilaterale EBER (regione Emilia Romagna).

A seguito del suddetto accordo, i seguenti contratti rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER:

  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)

Ricordiamo che il fondo EBER interessa le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali. La gestione del fondo è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, relativamente ad alcuni contratti del settore artigianato, diversi da quelli sopra elencati.

Nell’accordo del 14/12/2020 è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare con il modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Precisiamo che la voce 78W deve essere inserita sulle Voci Fisse in aggiunta alla voce 78A (come già detto, quest’ultima voce è relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale).

Per i contratti Metalmeccanici artigianato (031) e Odontotecnici artigianato (034) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 10,00 + EBNA E. 10,42, con un imponibile al contributo di solidarietà di E. 9,20;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 13,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, con un imponibile al contributo di solidarietà di E. 11,20.

Per il contratto Orafi artigianato (037) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 10,42, con un imponibile al contributo di solidarietà di E. 6,90;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, con un imponibile al contributo di solidarietà di E. 5,40.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, vengono gestiti anche il fondo EBRET (regione Toscana, aggiornamento di settembre 2019 Acred734) ed il fondo EBAP (regione Piemonte, aggiornamento di giugno 2016 Acred726); tali fondi richiedono l’indicazione della voce aggiuntiva EB0 con un particolare valore nel campo Quantità.

Settembre 2019
(acred734)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE TOSCANA – FONDO EBRET

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBRET, sulla base dell’accordo regionale interconfederale dell’artigianato per la Regione Toscana, sottoscritto in data 21/06/2019.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBRET, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBRET interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Toscana e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA. Il contributo aggiuntivo deve essere versato mensilmente tramite F24, utilizzando le causali previste a livello nazionale.
Ricordiamo che la contribuzione EBNA-FSBA a livello nazionale (voce 78A) è documentata negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo al fondo EBRET, è sufficiente impostare le voci 78W e EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (quest’ultimo soltanto nel caso in cui riguardi tutte le ditte gestite), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBRET dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Relativamente al fondo EBRET, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBRET E. 4,00 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 7,04;

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBRET E. 4,00 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 4,27.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, e il fondo EBAP (Regione Piemonte), rilasciato con l’aggiornamento di giugno 2016 Acred726. Tali fondi prevedono un diverso valore nel campo Quantità della voce EB0.

E’ stato predisposto anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative al fondo EBRET, relative ai mesi di luglio e agosto 2019. Per attivare il calcolo delle quote arretrate, occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza 01/09/2019, effettuando poi una storicizzazione al 01/10/2019 per eliminare la stessa voce.
Le quote relative ai mesi pregressi vengono assoggettate al contributo di solidarietà secondo gli stessi criteri sopra descritti.
Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche da parte del fondo, le quote arretrate vengono riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti.

Giugno 2019
(acred726)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE PIEMONTE – FONDO EBAP

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBAP, sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la Regione Piemonte, sottoscritto in data 4/03/2019.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBAP, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBAP interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Piemonte e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBAP è sufficiente impostare le voci 78W ed EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBAP dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Relativamente al fondo EBAP, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBAP E. 6,50 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 8,24;

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBAP E. 6,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 5,47.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672. Per il fondo EBER, sulla voce 78W viene riportato il valore ‘0’ nel campo Quantità: non occorre quindi intervenire sui soggetti per i quali è stato attivato il fondo EBER.

Febbraio 2019
(acred714)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

A decorrere dal mese di febbraio 2019, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo WILA.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 75 anni: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 57E.

Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato 031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)
Ottobre 2018
(acred704)

Con la busta paga relativa al mese di ottobre 2018, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 24/04/2018, a copertura del periodo da gennaio 2015 ad aprile 2018.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni 2015 / 2016 / 2017, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2018.
Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Settembre 2018
(acred703)

Dal mese di settembre 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 24/04/2018 e nel verbale integrativo del 18/05/2018. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1034 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2018 Acred688.

Giugno 2018
(acred691)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Con la circolare n. 1 del 09/04/2018, il fondo WILA ha stabilito che, a partire dal mese di giugno 2018, il contributo destinato all’assistenza sanitaria (voce 57E) aumenta da E. 3,50 ad E. 5,00, mentre il contributo di E. 1,50 destinato all’ente bilaterale (voce 78S) risulta sospeso. La somma dei due contributi (entrambi a carico del datore di lavoro) risulta quindi invariata. Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria destinato a WILA viene esposto con la causale ‘ART2’ sulla denuncia Uniemens, mentre viene versato con la causale ‘ART1’ sul modello F24 (unitamente al contributo SAN.ARTI).

Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)
Giugno 2018
(acred691)

Con la busta paga del mese di giugno 2018, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 24/04/2018, a copertura del periodo da gennaio 2015 ad aprile 2018.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni 2015 / 2016 / 2017, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2018.
Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Maggio 2018
(acred688)

Sulla base dell’accordo del 24/04/2018 e del verbale integrativo del 18/05/2018, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1034, con decorrenza maggio 2018 / settembre 2018.

In caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di maggio 2018, viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nella suddetta ipotesi di accordo, a copertura del periodo da gennaio 2015 ad aprile 2018.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni 2015 / 2016 / 2017, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2018.
Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Aprile 2018
(acred686)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori).

Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674).

I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151).

Marzo 2018
(acred685)

In data 1/02/2018 è stato stipulato l’accordo interconfederale dell’artigianato, che disciplina l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Dal mese di marzo 2018, è disponibile la gestione automatica di tale accordo, sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Edilizia artigianato (036)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)

Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 60%, 4° anno 70%).

Per attivare la gestione dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (durata superiore ad 1 anno: prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo 80%; durata inferiore ad 1 anno: tutto il periodo 80%).

Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (per l’inizio dell’apprendistato) e la data termine contratto (per la fine dell’apprendistato).

Novembre 2016
(acred627)

A seguito di alcuni approfondimenti, è stata modificata la gestione automatica delle festività ricadenti di domenica: a partire dal mese di novembre 2016, per i soli dipendenti a paga oraria, la voce 115 retribuisce automaticamente tali festività per 6,66 ore (eventualmente rapportate alla percentuale di part-time).

Luglio 2016
(acred616)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

E’ stato predisposto il calcolo automatico del contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, a partire dal mese di luglio 2016.
Il contributo in questione è pari allo 0,15% dell’imponibile previdenziale e va ad aggiungersi al contributo a carico del datore di lavoro (aggiornamento di gennaio 2016 Acred596).
Il contributo a carico del dipendente viene riportato automaticamente sulla voce 78B, nel caso in cui risulti presente il contributo a carico ditta, gestito tramite la voce 78A.

Maggio 2016
(acred610)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Sulla base del messaggio Inps n. 1897 del 29/04/2016, a partire dal mese di maggio 2016 i contributi dovuti al fondo WILA sono riportati sulla nuova causale ‘ART2’ (limitatamente alla denuncia Uniemens). Tali contributi vengono quindi esposti separatamente da quelli dovuti al fondo SAN.ARTI, riportati sulla causale ‘ART1’.

Ricordiamo che la gestione automatica dei contributi dovuti al fondo WILA è stata rilasciata con gli aggiornamenti di dicembre 2015 ‘Acred591’ e gennaio 2016 ‘Acred594’. A tale riguardo, precisiamo che la causale ‘ART2’ viene attribuita automaticamente, a partire dal mese di maggio, in presenza della voce 57E (attraverso l’elaborazione della voce 57F).
Fino al mese di aprile, sulla denuncia Uniemens i contributi dovuti ai fondi WILA e SAN.ARTI dovevano essere cumulati sulla causale ‘ART1’, analogamente a quanto previsto sul modello F24.

Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane invariata: il versamento dei contributi ai fondi WILA e SAN.ARTI rimane unificato, in capo al preesistente codice causale ‘ART1’.

Gennaio 2016
(acred596)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

A decorrere dal mese di gennaio 2016, sui contratti del settore artigiano di seguito elencati, è stata predisposta la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).
Precisiamo che la nuova gestione va a modificare la precedente gestione dell’Ente Bilaterale del settore artigianato (EBNA), effettuata tramite la voce 78A, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’.

I contratti interessati dalla nuova gestione sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) prevede un contributo unico per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e part-time).
Il nuovo contributo, interamente a carico dell’azienda, è composto da due quote:

  • quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità, relativa alle prestazioni EBNA, soggetta al contributo di solidarietà 10% per un valore mensile di 2,27 euro;
  • quota variabile pari allo 0,45% dell’imponibile previdenziale, relativa alle prestazioni FSBA, esente dal contributo di solidarietà 10%.

Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, tuttavia, la quota EBNA risulta aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, sempre per tutte le categorie di lavoratori; tale quota è soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro.

Ricordiamo che, per attivare la gestione automatica della contribuzione EBNA (adesso anche FSBA), è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci in questione vengono elaborate per i soli dipendenti interessati.

A partire dal mese di gennaio 2016, la voce 78A calcola il contributo mensile (quota fissa + quota variabile) dovuto per ogni dipendente. La voce verifica automaticamente la presenza dell’aliquota CIGO o CIGS sulla tabella contributiva Inps agganciata, determinando così se deve essere applicata la contribuzione FSBA + EBNA, oppure la sola quota EBNA “maggiorata”. Anche la voce 81A determina automaticamente il valore da assoggettare al contributo di solidarietà.

Nel caso in cui si intenda applicare forzatamente la sola quota fissa pari a 10,42 euro, nelle aziende non destinatarie della contribuzione CIGO o CIGS, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A.
In generale, rimane comunque possibile “forzare” tutte le suddette quote: per modificare la quota fissa, è possibile indicare il valore desiderato nel campo Importo Unitario della voce 78A; per modificare l’aliquota della quota variabile, è possibile indicare la percentuale desiderata nel campo Quantità della voce 78A. Anche l’assoggettamento al contributo di solidarietà può essere variato, in questo caso indicando la parte esente nel campo Importo Unitario della voce 81A.
Ovviamente, la scelta di applicare eventuali “forzature” rimane a carico dell’Utente.

La quota fissa e la quota variabile devono essere versate tramite il modello F24, indicandole (sommate tra loro) sulla causale ‘EBNA’. La stessa causale continua ad essere riportata, secondo la stessa modalità, sulla denuncia Uniemens.

Gennaio 2016
(acred594)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Sulla base di alcuni approfondimenti, sono state apportate delle modifiche alla gestione automatica del Fondo WILA, predisposta con l’aggiornamento di dicembre 2015 ‘Acred591’.
Il fondo in questione prevede che nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo venga calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione: a decorrere dal mese di gennaio 2016, tale controllo viene effettuato automaticamente.
Sempre a decorrere dal mese di gennaio 2016, nella quota da assoggettare al contributo di solidarietà viene inclusa anche la parte del contributo WILA versata tramite la voce 78S (E. 1,50).

Dicembre 2015
(acred591)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo WILA (Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato). Per le aziende interessate, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione SAN.ARTI (voce 578) ed EBNA (voce 78A) stabilita a livello nazionale, la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’ / ‘Acred489’.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del WILA, limitatamente alle aziende che hanno unità produttive in Lombardia ed applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

Nella circolare n.1 del fondo WILA è stabilito che le imprese interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione a SAN.ARTI e ad EBNA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali.
Per le imprese interessate, quindi, i versamenti da effettuare saranno i seguenti:

  • ART1 contributo E. 3,50 da aggiungere ad E. 10,42 euro previste a livello nazionale (totale E. 13,92)
  • EBNA contributo E. 1,50 da aggiungere ad E. 10,42 euro previste a livello nazionale (totale E. 11,92)

Il contributo aggiuntivo da versare è quindi pari complessivamente ad E. 5,00 mensili, per 12 mensilità, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, oppure a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi. Sono esclusi i dipendenti di età superiore a 66 anni e 6 mesi.
Le quote aggiuntive dovute al WILA vengono assoggettate mensilmente al contributo di solidarietà.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al WILA, è sufficiente impostare le voci 57E e 78S sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Precisiamo che le voci 57E e 78S devono essere inserite, sulle Voci Fisse, in aggiunta alle voci 578 e 78A, relative alla contribuzione SAN.ARTI ed EBNA prevista a livello nazionale. Niente è cambiato, quindi, in merito alla gestione delle causali ART1 ed EBNA, rispetto a quanto indicato negli aggiornamenti ‘Acred420’ e ‘Acred488’.

Nel caso in cui un’azienda interessata decida di non aderire al fondo WILA, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato “Elemento aggiuntivo non assorbibile della retribuzione di secondo livello”, corrispondente ad E. 12,00 mensili per 13 mensilità. A tale scopo, è possibile utilizzare la voce 131, già prevista per l’erogazione dell’EAR sulle aziende che decidono di non aderire ad EBNA (aggiornamento Acred420).
Per gestire l’EAR in sostituzione del contributo WILA, sono state predisposte delle nuove opzioni sulla voce 131:

  • nessun valore nel campo Importo Unitario per erogare E. 25,00 in sostituzione dell’EBNA;
  • ‘1’ nel campo Importo Unitario per erogare E. 12,00 in sostituzione del WILA, in aggiunta ad E. 25,00 in sostituzione dell’EBNA (quindi complessivamente E. 37,00);
  • ‘2’ nel campo Importo Unitario per erogare soltanto E. 12,00 in sostituzione del WILA.
Ottobre 2015
(acred585)

Con la busta paga relativa al mese di ottobre 2015, viene erogata la quarta ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 15/01/15 (‘Artigianato – Area Meccanica’), a copertura del periodo da gennaio 2013 a dicembre 2014.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Luglio 2015
(acred577)

Con la busta paga relativa al mese di luglio 2015, viene erogata la terza tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 15/01/15 (‘Artigianato – Area Meccanica’), a copertura del periodo da gennaio 2013 a dicembre 2014. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la quarta ed ultima tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Aprile 2015
(acred569)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 15/01/15 (‘Artigianato – Area Meccanica’), con la busta paga relativa al mese di aprile 2015, viene erogata la seconda tranche dell’indennità Una-tantum prevista, a copertura del periodo da gennaio 2013 a dicembre 2014. In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate anche le tranche successive.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2015
(acred557)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 15/01/15 (‘Artigianato – Area Meccanica’), con la busta paga relativa al mese di gennaio 2015, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista, a copertura del periodo da gennaio 2013 a dicembre 2014. In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate anche le tranche successive.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Nel suddetto accordo, sono state definite anche le nuove percentuali retributive per l’apprendistato professionalizzante.
Con effetto dal mese di gennaio 2015, è stata predisposta la gestione automatica degli apprendisti assunti secondo tale normativa: per attivare la nuova gestione, è sufficiente attribuire il livello retributivo di riferimento (relativo ai dipendenti qualificati) ed agganciare la tabella 5334 (impiegati amministrativi o centralinisti) / 5534 (operai o impiegati tecnici) sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’ a livello di dipendente.

Febbraio 2014
(acred526)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ENTE BILATERALE

In data 29/11/13 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, riguardante la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo del settore artigiano (FSBA).
L’accordo prevede l’aumento della quota da assoggettare al contributo di solidarietà, passata ad E. 2,83 mensili per dipendente, lasciando invariato il contributo annuale di E. 125,00 (aggiornamento di Gennaio 2011 Acred420).

I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Di conseguenza, a decorrere dal mese di febbraio 2014, la quota resa automaticamente esente, attraverso l’elaborazione automatica della voce 81A, diminuisce ad E. 7,59 mensili per ogni dipendente.
Precisiamo che alcune organizzazioni territoriali hanno determinato importi diversi rispetto a quelli sopra indicati; sulla base delle informazioni in nostro possesso, le eventuali differenze sugli imponibili risultano comunque inferiori a 1 Euro (mensile per dipendente). Nel caso in cui si intenda indicare un importo esente diverso da quello determinato a livello nazionale, è sufficiente indicare il valore mensile dell’esenzione nel campo Importo Unitario della voce 81A, impostandola sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto.
Ricordiamo che, per ogni dipendente, il valore da assoggettare al contributo di solidarietà viene cumulato all’imponibile derivante dall’assistenza sanitaria integrativa: il risultato, arrotondato all’unità di Euro, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 836 (causale UniEmens ‘M980’).

Novembre 2013
(acred514)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di novembre 2013, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 36/13 dello stesso Fondo.

Ricordiamo che la gestione delle somme da versare al Fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’.
I contratti interessati sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064).

Il fondo in questione prevede il versamento del contributo a carico delle imprese, fino all’età di 66 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene adesso controllato automaticamente dalla voce 578.
Inoltre, sulla base dell’ipotesi di accordo del 19/11/13, sui contratti Panificatori artigianato e Alimentaristi artigianato il contributo è dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi.

Ottobre 2013
(acred510)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’, è stata rilasciata la gestione del fondo SAN.ARTI. (Assistenza Sanitaria Integrativa del settore artigiano). Ricordiamo che, sui contratti dei Barbieri e Parrucchieri (020), Chimici (027), Metalmeccanici (031), Odontotecnici (034), Orafi (037), Ceramica (063), il contributo è dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi.
A tale riguardo segnaliamo che, prima del presente aggiornamento, per controllare la durata del contratto veniva considerata esclusivamente la data termine prevista; col presente aggiornamento, in assenza della data termine del contratto, viene presa a riferimento l’eventuale data di cessazione del rapporto.

Marzo 2013
(acred490)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – SETTORE ARTIGIANATO

Dal mese di marzo 2013, a seguito della circolare n. 3/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, è stata predisposta la gestione automatica del fondo di assistenza sanitaria integrativa anche per il contratto Pulizie artigianato (029); a tale riguardo, fare riferimento alla documentazione rilasciata con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’.

La stessa circolare prevede, inoltre, l’erogazione un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per tredici mensilità, nel caso in cui un’azienda non aderisca al fondo.
Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’).

Febbraio 2013
(acred489)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Con l’aggiornamento Acred488 del 21/02/13, è stata rilasciata la gestione del fondo SAN.ARTI. (assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano), decorrente dal mese di febbraio 2013.
Ricordiamo che il fondo in questione viene attivato attraverso la voce 578, che può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di contratto o di singola ditta, secondo le esigenze di ciascun Utente; la voce 578 effettua il calcolo della quota dovuta dal datore di lavoro, escludendo i dipendenti per i quali non è previsto il versamento (fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred488 per ulteriori informazioni).
Col presente aggiornamento, viene rilasciata un’integrazione al calcolo automatico effettuato dalla voce 578: nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo viene calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione. Precisiamo che il suddetto criterio è indicato nel regolamento del fondo SAN.ARTI. (disponibile sul sito www.sanarti.it).

Per quanto riguarda la causale ‘ART1’, da utilizzare per il versamento delle quote, segnaliamo che è stata inclusa negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 20/02/13. Ad oggi, tuttavia, la stessa causale non risulta ancora presente tra le codifiche previste sulla denuncia UniEmens (non è riportata nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.3.0 del 06/02/13).

Abbiamo, inoltre, predisposto la generazione del file per l’iscrizione massiva delle aziende al fondo SAN.ARTI., secondo le specifiche previste (per inviare il file, occorre seguire le indicazioni riportate sul sito del fondo).
Il file può essere generato utilizzando il programma ‘STAPOSAR’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Consigliamo di indicare ’01/02/2013’ nel campo Data Iniziale e ‘28/02/2013’ nel campo Data Finale, in modo da selezionare le aziende attive nel mese di febbraio.
Il programma seleziona automaticamente le sole aziende agganciate ai contratti per i quali è prevista la contribuzione SAN.ARTI. (elencati in corrispondenza del programma ‘STAPOSAR’). Nel caso in cui non si intenda iscrivere tutte le aziende aderenti a tali contratti, è possibile selezionare soltanto quelle per le quali è già stata attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (servizio Ditta – Posizioni Inps, campo ‘Cassa Ass. Integrativa’).
Precisiamo che, sul file, è richiesta l’indicazione di un "referente" per ogni azienda iscritta: è possibile indicare, come referente, il titolare / rappresentante legale dell’azienda, oppure il professionista che effettua il servizio per conto dell’azienda; in quest’ultimo caso, occorre scegliere uno dei soggetti autorizzati alla stampa del Libro Unico, tra quelli inseriti sul servizio ‘Amministratore – Autorizzazioni Bollato’ (menù Amministratore Paghe). In entrambi i casi, viene riportato l’indirizzo email del referente, rilevandolo dal servizio Ditta – Anagrafico.
Viene prodotto il file ‘IscrizioneAZ.csv’: tale file deve essere aperto con Excel e salvato come ‘IscrizioneAZ.xlsx’ (oppure ‘IscrizioneAZ.xls’, se si ha a disposizione una versione meno recente di Excel).

Febbraio 2013
(acred488)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di febbraio 2013, sui contratti elencati nella circolare n. 1/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Ricordiamo che tale gestione, effettuata tramite la voce 578, era stata rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’.

I contratti interessati sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

Il fondo ‘SAN.ARTI.’ prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Sui contratti Barbieri e Parrucchieri, Chimici, Metalmeccanici, Odontotecnici, Orafi e Ceramica, il contributo è dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi.
Per attivare il calcolo automatico della quota dovuta al Fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse (elenco voci punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’), a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola, limitatamente ai dipendenti interessati, la quota mensile dovuta dal datore di lavoro, pari ad E. 10,42 per 12 mesi (rimangono escluse le mensilità aggiuntive).
Le quote dovute al Fondo SAN.ARTI. vengono assoggettate automaticamente al contributo di solidarietà.

Per i contratti sopra elencati, utilizzando la voce 578 viene automaticamente attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (attraverso l’elaborazione automatica della voce 57G, visibile nel dettaglio del cedolino). In ogni caso, la causale di versamento può essere indicata sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo Cassa Assistenza Integrativa.
La causale ‘ART1’ viene automaticamente riportata sul modello F24 (tramite l’opzione relativa al trasferimento dei tributi, sulle procedure di elaborazione e stampa mensile) e sulla denuncia UniEmens, nella sezione relativa alle Convenzioni Bilaterali (servizio UniEmens – Dati Particolari).
Segnaliamo tuttavia che, al momento dell’aggiornamento, la causale ‘ART1’ (indicata nella sopra citata circolare del fondo ‘SAN.ARTI.’), non risulta presente negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La stessa causale, inoltre, non risulta prevista nella versione attualmente in vigore dell’Allegato Tecnico UniEmens (2.3.0 del 06/02/13).

Settembre 2012
(acred474)

Dal mese di settembre decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 16/06/11 (‘Artigianato – Area Meccanica’). Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella retributiva 1034 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2011 Acred436.

Aprile 2012
(acred464)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2012, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 16/06/11 (‘Artigianato – Area Meccanica’), a copertura del periodo da gennaio 2010 a giugno 2011.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2012
(acred455)

Dal mese di gennaio 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 16/06/11 (‘Artigianato – Area Meccanica’). Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella retributiva 1034 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2011 Acred436.

Settembre 2011
(acred438)

Con la busta paga relativa al mese di settembre 2011, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 16/06/11 (‘Artigianato – Area Meccanica’), a copertura del periodo da gennaio 2010 a giugno 2011. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche di Una-tantum.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo. La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Luglio 2011
(acred436)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 16/06/11 (‘Artigianato – Area Meccanica’), sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1034, alle seguenti decorrenze: luglio 2011 / gennaio 2012 / settembre 2012.

Secondo l’accordo di rinnovo, gli importi di paga base, contingenza ed EDR devono risultare conglobati in un’unica voce di ‘Retribuzione tabellare’, senza tuttavia che questo produca alcun effetto sulle altre gestioni contrattuali. Per ottemperare ad entrambe le disposizioni, abbiamo mantenuto separati i vari elementi retributivi, in modo che sia possibile utilizzarli per le varie gestioni previste (compreso il calcolo dell’imponibile Inail dei part-time), facendo comunque figurare il valore della ‘Retribuzione tabellare’, riportata sulla voce 03B nella parte centrale del cedolino (tale voce è soltanto indicativa).

Segnaliamo che nell’accordo di rinnovo è stata inclusa la disciplina dell’apprendistato professionalizzante, per la quale è stata predisposta una gestione automatica: per gli apprendisti assunti secondo tale normativa, è sufficiente attribuire il livello retributivo di riferimento, relativo ai dipendenti qualificati, ottenendo la progressione automatica delle retribuzioni.
Sempre relativamente agli apprendisti, è stato modificato il trattamento di malattia a carico dell'azienda: a partire dal mese di luglio 2011, per tutti gli apprendisti (compresi quelli inquadrati secondo la precedente normativa) è stato predisposto lo stesso trattamento spettante ai dipendenti qualificati.

A partire dal mese di luglio 2011, in caso di cessazione del rapporto viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2010 a giugno 2011. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale presente in ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70%, come previsto nell’accordo. La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Segnaliamo, infine, che è stata predisposta una voce per la maggiorazione spettante in caso di applicazione delle clausole elastiche o flessibili, relativamente ai rapporti part-time. La voce in questione (287) si trova nell’elenco degli straordinari.

Giugno 2011
(acred432)

In data 16/06/2011 è stato siglato il CCNL artigianato ‘Area Meccanica’, che accorpa i settori degli odontotecnici, degli orafi e dei metalmeccanici. Segnaliamo che il primo aumento retributivo decorrerà dal mese di luglio 2011: con l’aggiornamento del prossimo mese verranno quindi predisposte tutte le variazioni previste nel nuovo CCNL.
Segnaliamo inoltre che, per gli apprendisti assunti successivamente alla data di stipula del CCNL, risultano già applicabili le nuove percentuali retributive: nei casi in questione, è possibile applicare le nuove percentuali intervenendo sul servizio Accessori – Voci Fisse, semplicemente impostando la percentuale di apprendistato da applicare (voce 001 ‘Percentuale Apprendisti’ al punto 1.2 ‘Retribuzione Complessiva’ nell’elenco delle voci disponibili).

Gennaio 2011
(acred420)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

Come indicato nell’aggiornamento Acred419 del 26/01/11, sui contratti che rientrano nell’accordo interconfederale del settore artigiano, sono stati predisposti alcuni automatismi in merito alla gestione delle somme dovute all’Ente Bilaterale (voce 78A) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (voce 578).

I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

ENTE BILATERALE

Il giorno 23/12/10, in applicazione della delibera EBNA del 12/05/10 e dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30/06/10, è stato stabilito che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sopra elencati sono tenute ad aderire alla bilateralità, attraverso versamenti da effettuare tramite modello F24 utilizzando la causale EBNA. In assenza di adesione, l’azienda è tenuta ad erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), per tredici mensilità annue.

Il contributo da versare all’Ente Bilaterale è pari ad E. 125,00 annui, frazionato in 12 quote mensili pari ad E. 10,42, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza anche a tempo determinato. Per i dipendenti con orario part-time fino a 20 ore settimanali, la quota va ridotta del 50%.
Per attivare il calcolo automatico del contributo dovuto all’Ente Bilaterale, è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 78A calcola l’importo mensile dovuto per ogni dipendente. La voce 81A determina la parte da rendere esente dal contributo di solidarietà dovuto all’Inps (in quanto la voce 78A viene automaticamente assoggettata a solidarietà).
In particolare, la voce 81A rende automaticamente esente un valore di E. 8,00 mensili, ridotti al 50% in caso di part-time fino a 20 ore settimanali, secondo quanto previsto da diversi comunicati a livello regionale. Al momento, tuttavia, non esiste una comunicazione ufficiale a livello nazionale, che definisca l’importo da rendere esente dal contributo di solidarietà. Nel caso in cui debba essere reso esente un importo diverso da quello determinato automaticamente, occorre indicare tale valore nel campo Importo Unitario della voce 81A – l’importo in questione sarà automaticamente ridotto del 50% in caso di part-time fino a 20 ore settimanali (rimane quindi la possibilità di impostare la voce 81A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto).

Consigliamo di indicare la causale ‘EBNA’, per il versamento tramite F24 e l’esposizione su UniEmens, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (aggiornamento Acred419 del 26/01/2011).
In alternativa, la causale ‘EBNA’ può essere indicata sulla voce 78B, impostandola sul servizio Voci Fisse a livello di contratto. Ricordiamo che la voce 78B si trova nell’elenco delle voci fisse al punto 3.3 (‘Enti Bilaterali e Assistenza Integrativa’): selezionando la causale ‘EBNA’, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario; non occorre indicare le altre informazioni previste sulla voce 78B (aliquota, ecc.).

Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento aggiuntivo della retribuzione’ (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità.
A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 131 determina l’importo dovuto per ciascun dipendente, tenendo conto dell’eventuale percentuale di part-time.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Il giorno 21/09/10 è stato stipulato l’accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore artigiano.
L'accordo prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, dovuto per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato. E’ importate sottolineare che, per il momento, non sono state stabilite le modalità di versamento del suddetto contributo.

Pur in assenza delle disposizioni relative al versamento, è stata comunque predisposta la voce da utilizzare per il calcolo delle quote dovute al Fondo di assistenza. Rimane, quindi, a carico dell’utente la scelta di attivare o meno il calcolo delle suddette quote (l’accordo prevede che il periodo di competenza decorra da gennaio 2011).
Se si desidera attivare il calcolo automatico della quota dovuta al Fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola la quota mensile dovuta per ogni dipendente a tempo indeterminato, pari ad E. 10,42 per 12 mensilità,.
Precisiamo che la quota viene determinata anche per gli apprendisti: nel caso in cui si intenda disattivare il calcolo per gli apprendisti, è sufficiente impostare il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 578.
Le quote dovute al Fondo di assistenza vengono assoggettate mensilmente al contributo di solidarietà.

Gennaio 2010
(acred390)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1034, con decorrenza dal mese di gennaio 2010.

Novembre 2009
(acred386)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

Con la busta paga del mese di novembre, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del settore artigiano, stipulato in data 23/07/09 (vedere aggiornamento di luglio 2009 - Acred379).

I contratti interessati dall'accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

L'erogazione dell'Una-tantum viene effettuata tramite la voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'.
Dal momento che non sono stati emanati ulteriori chiarimenti, rispetto all'accordo originario, per la seconda tranche viene adottato lo stesso criterio di calcolo della prima tranche. Il calcolo dell'Una-tantum viene quindi effettuato in base alla durata del rapporto nel periodo gennaio - dicembre 2009, suddividendo l'importo spettante in 12 quote mensili (viene effettuata una previsione relativamente al mese di dicembre). Nel calcolo dell'Una-tantum si tiene conto esclusivamente della data di assunzione e dell'eventuale data termine o cessazione del rapporto, se ricadenti nell'anno, senza considerare eventuali periodi di aspettativa. Inoltre, la condizione di part-time e la relativa percentuale vengono rilevate dal mese corrente ed estese a tutto l'anno. L'indennità di vacanza contrattuale, se corrisposta nel corso dei primi mesi dell'anno, non viene comunque recuperata sulla somma da erogare.
Sulla seconda tranche viene effettuato un conguaglio rispetto a quanto già erogato a titolo di prima tranche.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso rispetto a quello calcolato automaticamente, è possibile indicare la somma spettante nel campo Importo Totale della voce 04B.
Precisiamo che la voce 04B è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Agosto 2009
(acred383)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - PRECISAZIONE

Come indicato nell'aggiornamento Acred382 del 5/08/09, a partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09, corrispondente ad un importo lordo di E. 55 per i dipendenti qualificati ed E. 40 per gli apprendisti.

Precisiamo che l'importo della seconda tranche viene calcolato rideterminando l'intera Una-tantum spettante, pari ad E. 115 per i dipendenti qualificati e ad E. 80 per gli apprendisti, e decurtando poi quanto risulta già erogato a titolo di prima tranche. A tale proposito, ricordiamo che l'importo della prima tranche deve essere conguagliato in caso di cessazione, dal momento che è stato determinato sulla base della durata del rapporto prevista per l'intero anno 2009, secondo quanto indicato nel testo dell'accordo (vedere aggiornamento Acred379 del 27/07/09). Occorre tenere presente che tale conguaglio potrebbe portare all'annullamento della seconda tranche; in attesa di ulteriori chiarimenti, abbiamo ritenuto opportuno non procedere ad eventuali recuperi a debito per il dipendente.

Agosto 2009
(acred382)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

A partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09 (aggiornamento Acred379 del 27/07/09).
L'importo della seconda tranche corrisponde ad E. 55 per i dipendenti qualificati e ad E. 40 per gli apprendisti (gli importi vengono proporzionati al numero di mesi utili nel corso dell'anno 2009). Precisiamo che, in attesa di ulteriori chiarimenti, continua ad essere adottata la modalità di calcolo indicata nell'aggiornamento Acred379.
Ricordiamo che l'indennità Una-tantum è riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Nel caso in cui non sia stato possibile, per una o più aziende, erogare la prima tranche dell'Una-tantum con la busta paga di luglio, è possibile ottenere l'erogazione sulla busta paga di agosto o di un altro mese successivo. A tale scopo, è sufficiente inserire la voce 04B sulle Voci Fisse a livello di ditta, per le singole aziende interessate, indicando il mese di erogazione nel campo Quantità (esempio: in caso di erogazione su agosto, indicare '8' nel campo Quantità). Per le aziende in questione, si otterrà l'erogazione della sola prima tranche sul mese richiesto, oppure di entrambe le tranche in caso di cessazione.

Luglio 2009
(acred379)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

In data 23/07/09 è stato siglato un accordo interconfederale per il settore dell'artigianato, relativo al nuovo sistema di assetto contrattuale. Precisiamo che l'accordo non è stato firmato da CGIL.
L'accordo prevede l'erogazione di un'indennità Una-tantum, da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di Luglio 2009 (1° tranche). Viene inoltre sancita la non applicabilità dell'indennità di vacanza contrattuale.

I contratti interessati dalle variazioni previste nell'accordo, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)

Per i contratti sopra elencati, è stata bloccata l'erogazione automatica dell'IVC (voce 016), con effetto dal mese di Luglio 2009. La modifica ha effetto soltanto se le buste paga interessate vengono elaborate (o rielaborate) successivamente al presente aggiornamento. Ricordiamo che, in caso di necessità, è comunque possibile riattivare il calcolo dell'IVC.

Per gli stessi contratti, abbiamo inoltre predisposto l'erogazione dell'Una-tantum, sulla busta paga di Luglio 2009. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la nuova voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'.
Precisiamo che la voce 04B produce il suo effetto soltanto se le buste paga interessate vengono elaborate (o rielaborate) successivamente al presente aggiornamento. Nel caso in cui si dovessero rielaborare alcune buste paga, senza tuttavia voler erogare l'Una-tantum, è possibile inibire il calcolo la voce 04B (servizio Voci Fisse, campo 'Blocco Voce').

La voce 04B viene elaborata per tutti i dipendenti in forza al 1/07/09: in caso di cessazione viene erogata l'intera somma spettante (E. 115), altrimenti la sola prima tranche (E. 60). Per gli apprendisti, l'importo risulta ridotto come previsto (E. 80 complessivi, E. 40 prima tranche). In attesa di ulteriori chiarimenti, l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nei mesi precedenti non viene recuperata sulla somma da erogare: nel caso in cui il recupero venga confermato, sarà comunque possibile effettuarlo sulla seconda tranche (erogazione sul mese di novembre 2009).
Il calcolo dell'Una-tantum deve essere effettuato in base alla durata del rapporto nel periodo gennaio - dicembre 2009, suddividendo l'importo spettante in 12 quote mensili. Sul mese di luglio, ovviamente, non è possibile effettuare un calcolo a titolo definitivo: di conseguenza, per il momento abbiamo predisposto un calcolo semplificato, che verrà poi modificato in occasione della seconda tranche. Sulla busta paga di luglio, il calcolo dell'Una-tantum viene effettuato in base alla durata del rapporto, tenendo conto esclusivamente della data di assunzione e dell'eventuale data termine o cessazione del rapporto, se ricadenti nell'anno (non vengono rilevati eventuali periodi di aspettativa da escludere dal conteggio). Inoltre, la condizione di part-time e la relativa percentuale vengono rilevate dal mese corrente ed estese a tutto l'anno.
Come già precisato, al momento dell'erogazione della seconda tranche (novembre 2009), l'indennità spettante verrà rideterminata in relazione all'intero anno, tenendo conto delle condizioni effettivamente presenti in ogni singolo mese già elaborato; verrà inoltre effettuato un conguaglio su quanto già erogato a titolo di prima tranche.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso a quello calcolato automaticamente, è possibile indicare la somma spettante nel campo Importo Totale della voce 04B. Tuttavia, per il momento consigliamo di intervenire (se necessario) solo in caso di cessazione del rapporto, dal momento che in tale situazione viene erogata anche la seconda tranche.
Precisiamo che la voce 04B è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Luglio 2009
(acred378)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di luglio 2009, è stato raggiunto il termine per l'aumento dell'IVC sui seguenti contratti:

  • Agenzie di Assicurazione (010)
  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici, gomma, vetro artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentari artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Istituti di Vigilanza Privata (074)
  • Telecomunicazioni (091)
  • Ortofrutticoli (093)

Per i contratti in questione, la percentuale utilizzata nel calcolo della voce 016 è stata portata allo 0,75% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica dell'IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.
Ricordiamo che l'accordo interconfederale del 15/04/09, relativo alla riforma degli assetti contrattuali, dovrebbe avere effetto anche sul calcolo dell'IVC; ad oggi, tuttavia, non ci risulta siano state pubblicate indicazioni ufficiali in merito.

Aprile 2009
(acred368)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2009, viene erogata la seconda e ultima tranche (E. 232,00 lordi) dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 18/06/08, a copertura del periodo da gennaio 2005 a maggio 2008.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time o dell'apprendistato (70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. Sull'importo da erogare, viene recuperata l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nel periodo di riferimento, compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive; l'importo da recuperare viene limitato al valore massimo previsto (E. 350,00 per i dipendenti qualificati ed E. 246,00 per gli apprendisti, relativamente al totale delle due tranche).
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Aprile 2009
(acred368)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di aprile 2009, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sui seguenti contratti:

  • Agenzie di Assicurazione (010)
  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici, gomma, vetro artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentari artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Istituti di Vigilanza Privata (074)
  • Telecomunicazioni (091)
  • Ortofrutticoli (093)

Per i contratti sopra elencati è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,45% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza.
Ricordiamo che è possibile inibire o modificare l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' ed 'Estesa a tutti i dipendenti'.
Segnaliamo, inoltre, che l'accordo interconfederale del 15/04/09, relativo alla riforma degli assetti contrattuali, dovrebbe avere effetto anche sul calcolo dell'IVC; ad oggi, tuttavia, non ci risulta siano state pubblicate indicazioni in merito.

Novembre 2008
(acred353)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1034, con decorrenza dal mese di novembre 2008.

Agosto 2008
(acred348)

Con la busta paga relativa al mese di agosto 2008, viene erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum (pari a E. 232,00 lordi) prevista nel rinnovo contrattuale del 18/06/08, a copertura del periodo da gennaio 2005 a maggio 2008. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time o dell'apprendistato (70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. Sull'importo da erogare viene recuperata l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nel periodo di riferimento, compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive; l'importo da recuperare viene limitato al valore massimo previsto (pari a E. 350,00 per i dipendenti qualificati e di E. 246,00 per gli apprendisti, sul totale delle due tranche).
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche (per un totale di euro 464 lordi).
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto nel periodo è compreso anche l'anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Luglio 2008
(acred346)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 18/06/08, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1034, con decorrenza dal mese di luglio 2008.

In caso di cessazione del rapporto viene erogata l'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2005 a maggio 2008. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time o dell'apprendistato (70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. Sull'importo da erogare viene recuperata l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nel periodo di riferimento, compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive; l'importo da recuperare viene limitato al valore massimo previsto.
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto nel periodo è compreso anche l'anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico di arretrati o Una-tantum, occorre che tutte le buste paga del periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente.
Marzo 2006
(acred279)

Su richiesta, è stato attivato il CCNL degli Odontotecnici artigiani, con il codice contratto 034.