Ccnl IMPRESE DI PULIZIA ARTIGIANATO (029)

Elenco Contratti

Luglio 2023
(acred864)

Dal mese di luglio 2023 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 02/11/2022 e nell’accordo del 27/10/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1029 / 1329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di novembre 2022 Acred843.

Gennaio 2023
(acred849)
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA

Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022.

I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)

Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente fino a 15, l’aliquota rimane invariata allo 0,60% complessivo, di cui 0,45% carico ditta e 0,15% carico dipendente;

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente superiore a 15, l’aliquota viene aumentata al 1,00% complessivo, di cui 0,75% carico ditta e 0,25% carico dipendente.

Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%.
La media occupazionale viene determinata automaticamente, considerando la “forza aziendale” riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio), secondo lo stesso criterio adottato per determinare le aliquote CIGS / FIS in vigore dall ’anno 2022 (aggiornamento di luglio 2022 Acred830).
In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps), occorre “forzare” temporaneamente la media semestrale, indicandola nel campo ‘Forzatura media semestrale – FIS / Fondi’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps. In alternativa, limitatamente alla contribuzione FSBA, è possibile indicare la media nel campo Importo Unitario della voce EB0, inserendola sulle Voci Fisse dell’azienda interessata.

La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’.
Precisiamo che tale opzione non è necessaria per attivare la contribuzione FSBA (a questo scopo occorre impostare le voci 78A e 81A, vedere paragrafo successivo), ma solo per determinare automaticamente la media semestrale. In assenza della suddetta opzione, se la contribuzione FSBA risulta attivata, viene comunque applicata l’aliquota “minima” dello 0,60%.

Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA.
Sul contratto degli Autotrasportatori (048), per le sole imprese artigiane è possibile attivare la contribuzione EBNA / FSBA, inserendo la voce 78S sulle Voci Fisse a livello di ditta, in sostituzione della voce 78A.

Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA.

Novembre 2022
(acred843)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 02/11/2022 e dell’accordo del 27/10/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 10291329 alle seguenti decorrenze: novembre 2022 / luglio 2023 / luglio 2024 / dicembre 2024.
Sono stati aggiornati anche gli importi dell’Indennità Speciale, riportati sulla tabella 8029, alle seguenti decorrenze: novembre 2022 / dicembre 2024.
Inoltre, è stata prevista la nuova percentuale di maggiorazione relativa alla flessibilità.

A partire dalla busta paga relativa al mese di novembre 2022, viene automaticamente erogato l’Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR), previsto nell’accordo del 27/10/2022.
L’importo dell’EDAR è pari a 15 euro mensili, da erogare per 26 mesi consecutivi, e spetta ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo. In caso di cessazione del rapporto, viene erogata la parte residua dell’elemento.
L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale risultante in ogni mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale in atto nel mese di erogazione.
La somma risultante è riportata sulla voce 13M, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Con il suddetto rinnovo, viene recepito l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021, rilasciato per altri contratti nei mesi di gennaio, febbraio e maggio 2022 (aggiornamenti Acred814 / Acred818 / Acred826).
Ricordiamo che l’accordo del 17/12/2021 ha previsto un aumento delle quote dovute ad EBNA, “con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva”. Dal mese di novembre 2022 viene quindi applicato l’aumento in questione, secondo gli stessi criteri previsti per gli altri contratti.

Giugno 2022
(acred828)

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
Di conseguenza, dal mese di giugno 2022, per le aziende che adottano i contratti di seguito elencati, nel caso in cui sia indicato un CSC che inizia con ‘7’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps, non viene più calcolato il contributo FSBA.
La suddetta variazione riguarda i seguenti contratti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)
Settembre 2021
(acred803)

A decorrere dal mese di settembre 2021, è stata predisposta una nuova voce per gestire l’indennità speciale, che può essere utilizzata in alternativa alla gestione automatica prevista sulle voci 112 / 119.
E’ possibile gestire l’indennità speciale tramite la voce 018, indicandola sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. La voce 018 viene riportata nella parte alta del cedolino, includendola così nei trattamenti economici relativi a Tfr, malattia / maternità, festività, ferie e permessi, ma lasciandola comunque esclusa dalla tredicesima mensilità (come previsto dal Ccnl).
Attivando la voce 018 come sopra indicato, le voci 112 / 119 vengono automaticamente bloccate.

Giugno 2021
(acred796)

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, è stato modificato il calcolo delle festività: in caso di orario distribuito su 5 giorni settimanali, viene adottato il divisore 22.

Settembre 2019
(acred734)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE TOSCANA – FONDO EBRET

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBRET, sulla base dell’accordo regionale interconfederale dell’artigianato per la Regione Toscana, sottoscritto in data 21/06/2019.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBRET, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBRET interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Toscana e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA. Il contributo aggiuntivo deve essere versato mensilmente tramite F24, utilizzando le causali previste a livello nazionale.
Ricordiamo che la contribuzione EBNA-FSBA a livello nazionale (voce 78A) è documentata negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo al fondo EBRET, è sufficiente impostare le voci 78W e EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (quest’ultimo soltanto nel caso in cui riguardi tutte le ditte gestite), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBRET dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Relativamente al fondo EBRET, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBRET E. 4,00 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 7,04;

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBRET E. 4,00 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 4,27.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, e il fondo EBAP (Regione Piemonte), rilasciato con l’aggiornamento di giugno 2016 Acred726. Tali fondi prevedono un diverso valore nel campo Quantità della voce EB0.

E’ stato predisposto anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative al fondo EBRET, relative ai mesi di luglio e agosto 2019. Per attivare il calcolo delle quote arretrate, occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza 01/09/2019, effettuando poi una storicizzazione al 01/10/2019 per eliminare la stessa voce.
Le quote relative ai mesi pregressi vengono assoggettate al contributo di solidarietà secondo gli stessi criteri sopra descritti.
Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche da parte del fondo, le quote arretrate vengono riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti.

Giugno 2019
(acred726)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE PIEMONTE – FONDO EBAP

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBAP, sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la Regione Piemonte, sottoscritto in data 4/03/2019.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBAP, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBAP interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Piemonte e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBAP è sufficiente impostare le voci 78W ed EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBAP dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Relativamente al fondo EBAP, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBAP E. 6,50 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 8,24;

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBAP E. 6,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 5,47.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672. Per il fondo EBER, sulla voce 78W viene riportato il valore ‘0’ nel campo Quantità: non occorre quindi intervenire sui soggetti per i quali è stato attivato il fondo EBER.

Aprile 2018
(acred686)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori).

Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674).

I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151).

Marzo 2018
(acred685)

In data 1/02/2018 è stato stipulato l’accordo interconfederale dell’artigianato, che disciplina l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Dal mese di marzo 2018, è disponibile la gestione automatica di tale accordo, sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Edilizia artigianato (036)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)

Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 60%, 4° anno 70%).

Per attivare la gestione dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (durata superiore ad 1 anno: prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo 80%; durata inferiore ad 1 anno: tutto il periodo 80%).

Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (per l’inizio dell’apprendistato) e la data termine contratto (per la fine dell’apprendistato).

Novembre 2017
(acred673)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER

Ricordiamo che la gestione del fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato) è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred672 del 30/11/2017.
Tra le gestioni previste, era incluso anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative ai mesi di settembre e ottobre 2017, attraverso l’indicazione della voce 78C sul servizio Voci Fisse. Tuttavia, le quote arretrate venivano riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti (come indicato nell’aggiornamento).

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta l’indicazione delle suddette quote arretrate su righi separati rispetto alle quote correnti, sia per quanto riguarda il modello F24 che la denuncia Uniemens.
Le quote arretrate vengono trasferite automaticamente, sia sul modello F24 che sulla denuncia Uniemens, al momento dell’elaborazione della ditta. Nel caso in cui le aziende interessate siano già state elaborate, occorre trasferire nuovamente i tributi sul modello F24 (procedura ‘Stampa Mensile Ditte’, opzione ‘Tributi su F24’) e rigenerare i dati Uniemens (procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens’, menù Amministratore Paghe).

Novembre 2017
(acred672)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato), sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 27/09/2017.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Legno artigianato (035)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBER interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Precisiamo che la voce 78W deve essere inserita sulle Voci Fisse, in aggiunta alla voce 78A, relative alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Per i contratti Barbieri e Parrucchieri (020), Pulizie artigianato (029), Ceramica artigianato (063) e Occhiali artigianato (134) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 6,90;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 5,40.

Per i contratti Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Legno artigianato (035), Area Comunicazione (038), Alimentaristi artigianato (039) e Lapidei artigianato (064) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 13,50 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 12,70;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 13,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 11,20.

E’ stato predisposto anche il calcolo delle quote arretrate, relative al fondo EBER, per i mesi di settembre e ottobre 2017: per attivare tale calcolo occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce.
Le quote relative ai mesi pregressi vengono assoggettate al contributo di solidarietà secondo gli stessi criteri sopra descritti.
Precisiamo, tuttavia, che le quote arretrate vengono riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti: occorre quindi intervenire, su entrambi i modelli (servizi ‘Uniemens – Dati Particolari’ e ‘Tributi per competenza’) indicando separatamente il versamento di ciascuno dei mesi pregressi.

Infine, è stata predisposta l’indennità contrattuale regionale (E. 100,00) a copertura del periodo da gennaio ad agosto 2017. Per attivare tale erogazione nei casi previsti, occorre indicare la voce 04A sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce.
L’importo viene erogato ai dipendenti assunti entro il 31/03/2017 ed in forza al 30/09/2017, secondo i criteri indicati nel suddetto accordo: in caso di dipendenti full-time a tempo indeterminato viene erogato l’intero importo, in caso di apprendisti viene erogato 80%, in caso di part-time viene rapportato alla percentuale di part-time, per i dipendenti a tempo determinato viene proporzionato sulla base della durata del contratto nell’anno 2017. Precisiamo che tutte le condizioni vengono rilevate dal mese di erogazione (l’accordo non prevede un proporzionamento in ratei  mensili).
La voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria e esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Aprile 2017
(acred646)

Prima del presente aggiornamento, nell’elaborazione del mese di aprile 2017 si verificavano i seguenti problemi:

  • per gli apprendisti, il valore dell’EDR non veniva rapportato alla percentuale di apprendistato;
  • i contributi relativi agli enti bilaterali / assistenza sanitaria non venivano gestiti correttamente.

Entrambi i problemi sono stati causati da un errore in un precedente aggiornamento e sono risolti con il presente aggiornamento. Occorre quindi rielaborare le buste paga interessate, relativamente al solo mese di aprile.

Marzo 2017
(acred640)

Dal mese di marzo 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/2014. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 10291329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 Acred545.

Novembre 2016
(acred628)

Sulla base di alcuni approfondimenti, per gli apprendisti è stato modificato il calcolo dell’EDR e dell’indennità speciale: a partire dal mese di novembre, l’importo spettante viene proporzionato alla percentuale retributiva dell’apprendista.

Settembre 2016
(acred620)

Dal mese di settembre 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/2014. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 10291329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 Acred545.

Luglio 2016
(acred616)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

E’ stato predisposto il calcolo automatico del contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, a partire dal mese di luglio 2016.
Il contributo in questione è pari allo 0,15% dell’imponibile previdenziale e va ad aggiungersi al contributo a carico del datore di lavoro (aggiornamento di gennaio 2016 Acred596).
Il contributo a carico del dipendente viene riportato automaticamente sulla voce 78B, nel caso in cui risulti presente il contributo a carico ditta, gestito tramite la voce 78A.

Maggio 2016
(acred610)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Sulla base del messaggio Inps n. 1897 del 29/04/2016, a partire dal mese di maggio 2016 i contributi dovuti al fondo WILA sono riportati sulla nuova causale ‘ART2’ (limitatamente alla denuncia Uniemens). Tali contributi vengono quindi esposti separatamente da quelli dovuti al fondo SAN.ARTI, riportati sulla causale ‘ART1’.

Ricordiamo che la gestione automatica dei contributi dovuti al fondo WILA è stata rilasciata con gli aggiornamenti di dicembre 2015 ‘Acred591’ e gennaio 2016 ‘Acred594’. A tale riguardo, precisiamo che la causale ‘ART2’ viene attribuita automaticamente, a partire dal mese di maggio, in presenza della voce 57E (attraverso l’elaborazione della voce 57F).
Fino al mese di aprile, sulla denuncia Uniemens i contributi dovuti ai fondi WILA e SAN.ARTI dovevano essere cumulati sulla causale ‘ART1’, analogamente a quanto previsto sul modello F24.

Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane invariata: il versamento dei contributi ai fondi WILA e SAN.ARTI rimane unificato, in capo al preesistente codice causale ‘ART1’.

Aprile 2016
(acred607)

Dal mese di aprile 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/14. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 10291329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 Acred545.

Gennaio 2016
(acred596)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

A decorrere dal mese di gennaio 2016, sui contratti del settore artigiano di seguito elencati, è stata predisposta la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).
Precisiamo che la nuova gestione va a modificare la precedente gestione dell’Ente Bilaterale del settore artigianato (EBNA), effettuata tramite la voce 78A, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’.

I contratti interessati dalla nuova gestione sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) prevede un contributo unico per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e part-time).
Il nuovo contributo, interamente a carico dell’azienda, è composto da due quote:

  • quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità, relativa alle prestazioni EBNA, soggetta al contributo di solidarietà 10% per un valore mensile di 2,27 euro;
  • quota variabile pari allo 0,45% dell’imponibile previdenziale, relativa alle prestazioni FSBA, esente dal contributo di solidarietà 10%.

Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, tuttavia, la quota EBNA risulta aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, sempre per tutte le categorie di lavoratori; tale quota è soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro.

Ricordiamo che, per attivare la gestione automatica della contribuzione EBNA (adesso anche FSBA), è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci in questione vengono elaborate per i soli dipendenti interessati.

A partire dal mese di gennaio 2016, la voce 78A calcola il contributo mensile (quota fissa + quota variabile) dovuto per ogni dipendente. La voce verifica automaticamente la presenza dell’aliquota CIGO o CIGS sulla tabella contributiva Inps agganciata, determinando così se deve essere applicata la contribuzione FSBA + EBNA, oppure la sola quota EBNA “maggiorata”. Anche la voce 81A determina automaticamente il valore da assoggettare al contributo di solidarietà.

Nel caso in cui si intenda applicare forzatamente la sola quota fissa pari a 10,42 euro, nelle aziende non destinatarie della contribuzione CIGO o CIGS, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A.
In generale, rimane comunque possibile “forzare” tutte le suddette quote: per modificare la quota fissa, è possibile indicare il valore desiderato nel campo Importo Unitario della voce 78A; per modificare l’aliquota della quota variabile, è possibile indicare la percentuale desiderata nel campo Quantità della voce 78A. Anche l’assoggettamento al contributo di solidarietà può essere variato, in questo caso indicando la parte esente nel campo Importo Unitario della voce 81A.
Ovviamente, la scelta di applicare eventuali “forzature” rimane a carico dell’Utente.

La quota fissa e la quota variabile devono essere versate tramite il modello F24, indicandole (sommate tra loro) sulla causale ‘EBNA’. La stessa causale continua ad essere riportata, secondo la stessa modalità, sulla denuncia Uniemens.

Settembre 2015
(acred583)

Dal mese di settembre 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/14. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 10291329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 ‘Acred545’.

Aprile 2015
(acred569)

Dal mese di aprile 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/14. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 10291329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 ‘Acred545’.

Aprile 2015
(acred569)
FESTIVITA’ – DOMENICA DI PASQUA

A seguito di alcuni approfondimenti, è stato aggiunto come giorno festivo la domenica di Pasqua (5 aprile) sui seguenti contratti: Agenzie marittime (006), Pulizia artigianato (029), Servizi di recapito (094).
Per tali contratti, a partire dall’anno 2015, la festività in oggetto viene riportata automaticamente sulle Presenze del mese interessato, con l’indicazione ‘F1’ (oppure ‘FS’ nel caso in cui la domenica risulti lavorativa). Ricordiamo che l’indicazione ‘F1’ comporta il pagamento della festività tramite la voce 115, in aggiunta rispetto alla normale retribuzione.

Gennaio 2015
(acred555)

Dal mese di gennaio 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/09/14. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1029 e 1329 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di ottobre 2014 ‘Acred545’.

Ottobre 2014
(acred545)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 18/09/14, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 10291329 alle seguenti decorrenze: ottobre 2014 / gennaio 2015 / aprile 2015 / settembre 2015 / aprile 2016 / settembre 2016 / marzo2017.
I valori riportati sulle due tabelle sono identici; ricordiamo che la tabella 1329 era stata predisposta con l’aggiornamento di Aprile 2012 Acred464, dopo aver verificato che le retribuzioni riportate su diverse pubblicazioni non coincidevano tra loro.

Secondo l’accordo di rinnovo, gli importi di paga base, contingenza ed EDR devono risultare conglobati in un’unica voce di ‘Retribuzione tabellare’, senza tuttavia che questo produca alcun effetto sulle altre gestioni contrattuali. Per ottemperare ad entrambe le esigenze, abbiamo mantenuto separati i singoli elementi retributivi, in modo che sia possibile utilizzarli per le diverse gestioni previste (compreso il calcolo dell’imponibile Inail dei part-time), facendo comunque figurare il valore della ‘Retribuzione tabellare’ sulla voce 03B, riportata nella parte centrale del cedolino (la voce è soltanto indicativa).

Inoltre, a partire dalla busta paga relativa al mese di ottobre 2014, viene automaticamente erogato l’Elemento Distinto e Aggiuntivo della retribuzione (EDAR) previsto nel suddetto accordo.
L’importo dell’EDAR è pari a 5 euro mensili, da erogarsi per 30 mesi consecutivi, e spetta ai soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo. In caso di cessazione del rapporto viene erogata la parte residua dell’elemento.
L’importo da erogare viene ridotto in caso di part-time, applicando la percentuale risultante in ogni singolo mese. Per quanto riguarda gli apprendisti, viene applicata la percentuale in atto nel mese di erogazione.
La somma risultante è riportata sulla voce 13M, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Nel suddetto accordo, sono state definite anche le nuove percentuali retributive per l’apprendistato professionalizzante. Con effetto dal mese di ottobre, è stata predisposta la gestione automatica degli apprendisti assunti secondo tale normativa: per attivare la nuova gestione, è sufficiente attribuire il livello retributivo di riferimento, relativo ai dipendenti qualificati.
L’apprendistato professionalizzante prevede 4 gruppi, ciascuno con una diversa progressione delle percentuali retributive. Per i gruppi 1°, 2° e 4°, le percentuali retributive sono gestite tramite la tabella 5029, agganciata in automatico e già utilizzata per la precedente normativa. Nel caso in cui l’apprendista rientri nel 3° gruppo, diventa necessario agganciare la tabella 5329 sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’ a livello di dipendente, in sostituzione della tabella 5029.
Inoltre, a partire dal mese di ottobre 2014, la malattia degli apprendisti è stata equiparata a quella dei qualificati.

A partire dal mese di ottobre 2014, le maggiorazioni relative al lavoro supplementare (voci 218 / 248) sono state portate dal 20% al 22%, come previsto nell’accordo di rinnovo.

Sempre secondo quanto indicato nell’accordo di rinnovo, il contributo da versare al fondo ‘SAN.ARTI.’ (assistenza sanitaria integrativa – aggiornamenti di febbraio 2013 Acred488 / Acred489), risulta adesso dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato, con contratto di durata non inferiore a 12 mesi. Di conseguenza, a partire dal mese di ottobre 2014, è stato modificato il controllo automatico effettuato dalla voce 578, includendo anche i dipendenti in questione.
Lo stesso fondo prevede che il versamento del contributo a carico delle imprese venga effettuato fino all’età di 66 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene adesso controllato automaticamente dalla voce 578.

Infine, sono stati aggiornati gli importi relativi all’Indennità Speciale, indicati sulla tabella 8029, con decorrenza 1/10/2014.

Giugno 2014
(acred536)

A seguito di un approfondimento, abbiamo modificato il criterio di calcolo delle voci di straordinario, lavoro supplementare e corrispondenti maggiorazioni, con effetto dal mese di giugno 2014, secondo il seguente criterio:

  • la quota oraria, esclusa la maggiorazione, viene calcolata includendo anche l’indennità speciale (voci 112/119);
  • la quota oraria della maggiorazione viene calcolata considerando le sole voci di paga base, contingenza ed EDR (in precedenza, la maggiorazione veniva calcolata su tutte le voci riportate nella parte alta del cedolino).

Inoltre, abbiamo previsto la possibilità (se l’Utente lo ritenesse corretto) di continuare ad effettuare il calcolo secondo il criterio adottato in precedenza: a tale scopo, è sufficiente impostare la voce 214 sul servizio ‘Accessori – Voci fisse’ (a livello di contratto, ditta o dipendente), indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità.

Febbraio 2014
(acred526)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ENTE BILATERALE

In data 29/11/13 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, riguardante la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo del settore artigiano (FSBA).
L’accordo prevede l’aumento della quota da assoggettare al contributo di solidarietà, passata ad E. 2,83 mensili per dipendente, lasciando invariato il contributo annuale di E. 125,00 (aggiornamento di Gennaio 2011 Acred420).

I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Di conseguenza, a decorrere dal mese di febbraio 2014, la quota resa automaticamente esente, attraverso l’elaborazione automatica della voce 81A, diminuisce ad E. 7,59 mensili per ogni dipendente.
Precisiamo che alcune organizzazioni territoriali hanno determinato importi diversi rispetto a quelli sopra indicati; sulla base delle informazioni in nostro possesso, le eventuali differenze sugli imponibili risultano comunque inferiori a 1 Euro (mensile per dipendente). Nel caso in cui si intenda indicare un importo esente diverso da quello determinato a livello nazionale, è sufficiente indicare il valore mensile dell’esenzione nel campo Importo Unitario della voce 81A, impostandola sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto.
Ricordiamo che, per ogni dipendente, il valore da assoggettare al contributo di solidarietà viene cumulato all’imponibile derivante dall’assistenza sanitaria integrativa: il risultato, arrotondato all’unità di Euro, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 836 (causale UniEmens ‘M980’).

Marzo 2013
(acred490)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – SETTORE ARTIGIANATO

Dal mese di marzo 2013, a seguito della circolare n. 3/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, è stata predisposta la gestione automatica del fondo di assistenza sanitaria integrativa anche per il contratto Pulizie artigianato (029); a tale riguardo, fare riferimento alla documentazione rilasciata con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’.

La stessa circolare prevede, inoltre, l’erogazione un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per tredici mensilità, nel caso in cui un’azienda non aderisca al fondo.
Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’).

Aprile 2012
(acred464)

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che gli importi delle retribuzioni riportati sulle diverse pubblicazioni non coincidono tra loro (le differenze risultano comunque inferiori ad E. 1,50). Abbiamo quindi predisposto un’ulteriore tabella retributiva (1329), da agganciare eventualmente in sostituzione di quella preesistente (1029).

Giugno 2011
(acred432)

E’ stata effettuata una correzione sul calcolo dell’indennità speciale: a seguito di alcune segnalazioni, abbiamo verificato che, nel solo mese di maggio 2011, l’indennità speciale (gestita automaticamente tramite le voci 119 / 112), non è stata calcolata correttamente per i dipendenti part-time a paga oraria.
Di conseguenza, abbiamo predisposto anche un recupero automatico degli eventuali arretrati spettanti: sulla busta paga di giugno, l’importo in questione viene automaticamente calcolato e erogato tramite la voce 04A.

Gennaio 2011
(acred420)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

Come indicato nell’aggiornamento Acred419 del 26/01/11, sui contratti che rientrano nell’accordo interconfederale del settore artigiano, sono stati predisposti alcuni automatismi in merito alla gestione delle somme dovute all’Ente Bilaterale (voce 78A) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (voce 578).

I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

ENTE BILATERALE

Il giorno 23/12/10, in applicazione della delibera EBNA del 12/05/10 e dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30/06/10, è stato stabilito che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sopra elencati sono tenute ad aderire alla bilateralità, attraverso versamenti da effettuare tramite modello F24 utilizzando la causale EBNA. In assenza di adesione, l’azienda è tenuta ad erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), per tredici mensilità annue.

Il contributo da versare all’Ente Bilaterale è pari ad E. 125,00 annui, frazionato in 12 quote mensili pari ad E. 10,42, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza anche a tempo determinato. Per i dipendenti con orario part-time fino a 20 ore settimanali, la quota va ridotta del 50%.
Per attivare il calcolo automatico del contributo dovuto all’Ente Bilaterale, è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 78A calcola l’importo mensile dovuto per ogni dipendente. La voce 81A determina la parte da rendere esente dal contributo di solidarietà dovuto all’Inps (in quanto la voce 78A viene automaticamente assoggettata a solidarietà).
In particolare, la voce 81A rende automaticamente esente un valore di E. 8,00 mensili, ridotti al 50% in caso di part-time fino a 20 ore settimanali, secondo quanto previsto da diversi comunicati a livello regionale. Al momento, tuttavia, non esiste una comunicazione ufficiale a livello nazionale, che definisca l’importo da rendere esente dal contributo di solidarietà. Nel caso in cui debba essere reso esente un importo diverso da quello determinato automaticamente, occorre indicare tale valore nel campo Importo Unitario della voce 81A – l’importo in questione sarà automaticamente ridotto del 50% in caso di part-time fino a 20 ore settimanali (rimane quindi la possibilità di impostare la voce 81A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto).

Consigliamo di indicare la causale ‘EBNA’, per il versamento tramite F24 e l’esposizione su UniEmens, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (aggiornamento Acred419 del 26/01/2011).
In alternativa, la causale ‘EBNA’ può essere indicata sulla voce 78B, impostandola sul servizio Voci Fisse a livello di contratto. Ricordiamo che la voce 78B si trova nell’elenco delle voci fisse al punto 3.3 (‘Enti Bilaterali e Assistenza Integrativa’): selezionando la causale ‘EBNA’, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario; non occorre indicare le altre informazioni previste sulla voce 78B (aliquota, ecc.).

Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento aggiuntivo della retribuzione’ (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità.
A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 131 determina l’importo dovuto per ciascun dipendente, tenendo conto dell’eventuale percentuale di part-time.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Il giorno 21/09/10 è stato stipulato l’accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore artigiano.
L'accordo prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, dovuto per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato. E’ importate sottolineare che, per il momento, non sono state stabilite le modalità di versamento del suddetto contributo.

Pur in assenza delle disposizioni relative al versamento, è stata comunque predisposta la voce da utilizzare per il calcolo delle quote dovute al Fondo di assistenza. Rimane, quindi, a carico dell’utente la scelta di attivare o meno il calcolo delle suddette quote (l’accordo prevede che il periodo di competenza decorra da gennaio 2011).
Se si desidera attivare il calcolo automatico della quota dovuta al Fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola la quota mensile dovuta per ogni dipendente a tempo indeterminato, pari ad E. 10,42 per 12 mensilità.
Precisiamo che la quota viene determinata anche per gli apprendisti: nel caso in cui si intenda disattivare il calcolo per gli apprendisti, è sufficiente impostare il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 578.
Le quote dovute al Fondo di assistenza vengono assoggettate mensilmente al contributo di solidarietà.

Novembre 2009
(acred386)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

Con la busta paga del mese di novembre, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del settore artigiano, stipulato in data 23/07/09 (vedere aggiornamento di luglio 2009 - Acred379).

I contratti interessati dall'accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

L'erogazione dell'Una-tantum viene effettuata tramite la voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'.
Dal momento che non sono stati emanati ulteriori chiarimenti, rispetto all'accordo originario, per la seconda tranche viene adottato lo stesso criterio di calcolo della prima tranche. Il calcolo dell'Una-tantum viene quindi effettuato in base alla durata del rapporto nel periodo gennaio - dicembre 2009, suddividendo l'importo spettante in 12 quote mensili (viene effettuata una previsione relativamente al mese di dicembre). Nel calcolo dell'Una-tantum si tiene conto esclusivamente della data di assunzione e dell'eventuale data termine o cessazione del rapporto, se ricadenti nell'anno, senza considerare eventuali periodi di aspettativa. Inoltre, la condizione di part-time e la relativa percentuale vengono rilevate dal mese corrente ed estese a tutto l'anno. L'indennità di vacanza contrattuale, se corrisposta nel corso dei primi mesi dell'anno, non viene comunque recuperata sulla somma da erogare.
Sulla seconda tranche viene effettuato un conguaglio rispetto a quanto già erogato a titolo di prima tranche.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso rispetto a quello calcolato automaticamente, è possibile indicare la somma spettante nel campo Importo Totale della voce 04B.
Precisiamo che la voce 04B è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Agosto 2009
(acred383)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - PRECISAZIONE

Come indicato nell'aggiornamento Acred382 del 5/08/09, a partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09, corrispondente ad un importo lordo di E. 55 per i dipendenti qualificati ed E. 40 per gli apprendisti.

Precisiamo che l'importo della seconda tranche viene calcolato rideterminando l'intera Una-tantum spettante, pari ad E. 115 per i dipendenti qualificati e ad E. 80 per gli apprendisti, e decurtando poi quanto risulta già erogato a titolo di prima tranche. A tale proposito, ricordiamo che l'importo della prima tranche deve essere conguagliato in caso di cessazione, dal momento che è stato determinato sulla base della durata del rapporto prevista per l'intero anno 2009, secondo quanto indicato nel testo dell'accordo (vedere aggiornamento Acred379 del 27/07/09). Occorre tenere presente che tale conguaglio potrebbe portare all'annullamento della seconda tranche; in attesa di ulteriori chiarimenti, abbiamo ritenuto opportuno non procedere ad eventuali recuperi a debito per il dipendente.

Agosto 2009
(acred382)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

A partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09 (aggiornamento Acred379 del 27/07/09).
L'importo della seconda tranche corrisponde ad E. 55 per i dipendenti qualificati e ad E. 40 per gli apprendisti (gli importi vengono proporzionati al numero di mesi utili nel corso dell'anno 2009). Precisiamo che, in attesa di ulteriori chiarimenti, continua ad essere adottata la modalità di calcolo indicata nell'aggiornamento Acred379.
Ricordiamo che l'indennità Una-tantum è riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Nel caso in cui non sia stato possibile, per una o più aziende, erogare la prima tranche dell'Una-tantum con la busta paga di luglio, è possibile ottenere l'erogazione sulla busta paga di agosto o di un altro mese successivo. A tale scopo, è sufficiente inserire la voce 04B sulle Voci Fisse a livello di ditta, per le singole aziende interessate, indicando il mese di erogazione nel campo Quantità (esempio: in caso di erogazione su agosto, indicare '8' nel campo Quantità). Per le aziende in questione, si otterrà l'erogazione della sola prima tranche sul mese richiesto, oppure di entrambe le tranche in caso di cessazione.

Luglio 2009
(acred379)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

In data 23/07/09 è stato siglato un accordo interconfederale per il settore dell'artigianato, relativo al nuovo sistema di assetto contrattuale. Precisiamo che l'accordo non è stato firmato da CGIL.
L'accordo prevede l'erogazione di un'indennità Una-tantum, da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di Luglio 2009 (1° tranche). Viene inoltre sancita la non applicabilità dell'indennità di vacanza contrattuale.

I contratti interessati dalle variazioni previste nell'accordo, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)

Per i contratti sopra elencati, è stata bloccata l'erogazione automatica dell'IVC (voce 016), con effetto dal mese di Luglio 2009. La modifica ha effetto soltanto se le buste paga interessate vengono elaborate (o rielaborate) successivamente al presente aggiornamento. Ricordiamo che, in caso di necessità, è comunque possibile riattivare il calcolo dell'IVC.

Per gli stessi contratti, abbiamo inoltre predisposto l'erogazione dell'Una-tantum, sulla busta paga di Luglio 2009. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la nuova voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'.
Precisiamo che la voce 04B produce il suo effetto soltanto se le buste paga interessate vengono elaborate (o rielaborate) successivamente al presente aggiornamento. Nel caso in cui si dovessero rielaborare alcune buste paga, senza tuttavia voler erogare l'Una-tantum, è possibile inibire il calcolo la voce 04B (servizio Voci Fisse, campo 'Blocco Voce').

La voce 04B viene elaborata per tutti i dipendenti in forza al 1/07/09: in caso di cessazione viene erogata l'intera somma spettante (E. 115), altrimenti la sola prima tranche (E. 60). Per gli apprendisti, l'importo risulta ridotto come previsto (E. 80 complessivi, E. 40 prima tranche). In attesa di ulteriori chiarimenti, l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nei mesi precedenti non viene recuperata sulla somma da erogare: nel caso in cui il recupero venga confermato, sarà comunque possibile effettuarlo sulla seconda tranche (erogazione sul mese di novembre 2009).
Il calcolo dell'Una-tantum deve essere effettuato in base alla durata del rapporto nel periodo gennaio - dicembre 2009, suddividendo l'importo spettante in 12 quote mensili. Sul mese di luglio, ovviamente, non è possibile effettuare un calcolo a titolo definitivo: di conseguenza, per il momento abbiamo predisposto un calcolo semplificato, che verrà poi modificato in occasione della seconda tranche. Sulla busta paga di luglio, il calcolo dell'Una-tantum viene effettuato in base alla durata del rapporto, tenendo conto esclusivamente della data di assunzione e dell'eventuale data termine o cessazione del rapporto, se ricadenti nell'anno (non vengono rilevati eventuali periodi di aspettativa da escludere dal conteggio). Inoltre, la condizione di part-time e la relativa percentuale vengono rilevate dal mese corrente ed estese a tutto l'anno.
Come già precisato, al momento dell'erogazione della seconda tranche (novembre 2009), l'indennità spettante verrà rideterminata in relazione all'intero anno, tenendo conto delle condizioni effettivamente presenti in ogni singolo mese già elaborato; verrà inoltre effettuato un conguaglio su quanto già erogato a titolo di prima tranche.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso a quello calcolato automaticamente, è possibile indicare la somma spettante nel campo Importo Totale della voce 04B. Tuttavia, per il momento consigliamo di intervenire (se necessario) solo in caso di cessazione del rapporto, dal momento che in tale situazione viene erogata anche la seconda tranche.
Precisiamo che la voce 04B è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Luglio 2005
(paghe167)

Con il mese di luglio 2005, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sui seguenti contratti:

Autorimesse e autonoleggio (017)
Panificatori artigianato (024)
Chimici, gomma, vetro artigianato (027)
Pulizie artigianato (029)
Metalmeccanici artigianato (031)
Tessili artigianato (032)
Lavanderie artigianato (033)
Legno artigianato (035)
Orafi artigianato (037)
Alimentari artigianato (039)
Metalmeccanici industria (041)
Metalmeccanici Confapi (061)

Per i contratti sopra elencati, la percentuale utilizzata nel calcolo automatico della IVC è stata portata allo 0,80% (50% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza, con decorrenza dal mese di luglio.
Sul contratto delle Assicurazioni in gestione libera (010), nella base di calcolo della IVC sono stati inclusi anche gli scatti di anzianità, secondo quanto indicato nel comunicato SNA del 31/5/05 (la percentuale rimane allo 0,48%).
Con decorrenza dal mese di agosto, sul contratto delle Telecomunicazioni (091) la percentuale utilizzata per il calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale è stata aumentata allo 0,80%.
Ricordiamo che è possibile inibire il calcolo automatico della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto (attivare le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti').

Marzo 2005
(paghe161)

Con la busta paga relativa al mese di marzo, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 29/7/04, a copertura del periodo da luglio 2003 ad agosto 2004. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041 ('Una-tantum'), soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum oppure degli arretrati, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Presenze del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum a tassazione separata, 042 per gli arretrati a tassazione ordinaria).

Febbraio 2005
(paghe160)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, con decorrenza dal mese di febbraio 2005.

Gennaio 2005
(paghe158)

A partire dal mese di gennaio 2005, l'indennità Una-tantum erogata ai dipendenti cessati (aggiornamento 'Paghe153' - settembre 2004) viene riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata sugli arretrati anni precedenti.

ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum soggetta a tassazione separata).

Novembre 2004
(paghe155)

Con la busta paga relativa al mese di novembre, viene automaticamente erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 29/7/04, a copertura del periodo da luglio 2003 ad agosto 2004. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo da ottobre 2003 ad agosto 2004, viene recuperata dall'Una-tantum, sulla base dei valori convenzionali indicati nell'accordo (rapportati al periodo di erogazione dell'IVC, diverso da quello dell'Una-tantum).
In caso di cessazione nel mese di novembre o nei mesi successivi, viene automaticamente erogata anche la seconda tranche.
La somma risultante è riportata sulla voce 050 ('Una-tantum'), esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

L'importo di Una-tantum erogato ai dipendenti nel mese di novembre, risulta automaticamente decurtato della somma da versare a sostegno della previdenza complementare (E. 5,00). La somma in questione viene evidenziata sulla Nota Contabile e riportata su un elenco appositamente predisposto, da generare tramite la procedura 'Stampe Accessorie' (programma 'QUOTEDIP' al paragrafo '3.2 Comunicazioni Varie' nell'elenco delle stampe disponibili).
Nel caso in cui si intenda erogare tale somma ai dipendenti, anziché versarla al fondo di previdenza, occorre inserire la voce di Una-tantum (050) sul servizio Voci Fisse, impostando il valore '1' nel campo Quantità. Se la voce viene inserita a livello di ditta o di contratto, è necessario barrare la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

NOTE RELATIVE AI RINNOVI CONTRATTUALI

Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra Procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (050).
Le somme erogate vengono assoggettate a tassazione separata soltanto se il periodo a cui si riferiscono ricade interamente in anni precedenti, oppure quando viene espressamente indicato nel testo dell'accordo.

Settembre 2004
(paghe153)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 29/7/04, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, con decorrenza dal mese di settembre 2004. Dallo stesso mese è stata bloccata l'erogazione della IVC.
In caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata l'indennità Una-tantum prevista, a copertura del periodo da luglio 2003 ad agosto 2004. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'indennità di vacanza contrattuale erogata nel periodo da ottobre 2003 ad agosto 2004, viene recuperata dall'Una-tantum, sulla base dei valori convenzionali indicati nell'accordo. La somma risultante è riportata sulla voce 050 ('Una-tantum'), esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

NOTE

Negli accordi in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra Procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 / 050).
Le somme erogate vengono assoggettate a tassazione separata soltanto se il periodo a cui si riferiscono ricade interamente in anni precedenti, oppure quando viene espressamente indicato nel testo dell'accordo.
Non è prevista, per il momento, alcuna gestione automatica delle somme dovute a sostegno della previdenza complementare (per un'eventuale gestione possono essere utilizzate le normali voci relative ai fondi di previdenza complementare).

Gennaio 2004
(paghe141)

Con il mese di gennaio, è stato raggiunto il termine per l'applicazione o per l'aumento della IVC sui seguenti contratti: Studi Professionali (011 - 012), Aziende Termali (016), Pulizie Artigianato (029), Lapidei Industria (052).
A partire dal mese di gennaio, è stato quindi attivato il calcolo automatico della IVC (voce 016), applicando le seguenti percentuali sugli importi di paga base e contingenza : 0,51% per i contratti degli Studi Professionali e dei Lapidei Industria, 0,85% per i contratti delle Aziende Termali e delle Pulizie Artigianato.
Ricordiamo che è possibile bloccare o modificare il calcolo della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di una singola ditta, oppure per un intero contratto.

Ottobre 2003
(paghe137)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di ottobre, è stato raggiunto il termine per l'applicazione della IVC (4° mese dalla scadenza del CCNL) sui seguenti contratti: Aziende Termali (016), Pulizie Artigianato (029), Lavanderie Industria (057).
Sui contratti sopra elencati, a partire dallo stesso mese di ottobre, abbiamo attivato il calcolo automatico della IVC (voce 016), nella misura dello 0,42% su paga base e contingenza.

Giugno 2003
(paghe131)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, con decorrenza 1/6/2003.

Marzo 2003
(paghe127)

Sulla base dell’accordo del 24/2/2003, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, con decorrenza 1/3/2003.

Marzo 2003
(paghe127)
GESTIONE PAGA ORARIA / MENSILIZZATA

A seguito delle richieste pervenuteci, è stato modificato il criterio di attribuzione della paga oraria, relativamente ai seguenti contratti : Autorimesse e autonoleggio (017), Pulizia artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Lavanderie artigianato (033), Legno artigianato (035), Grafici artigianato (038), Metalmeccanici industria (041).
Prima del presente aggiornamento, per gli operai dei contratti sopra elencati veniva automaticamente adottato il criterio di calcolo della paga oraria, indipendentemente dall'opzione presente nel campo 'Periodo di Paga' (servizio 'Inquadramento Contrattuale' del dipendente). A partire dall'elaborazione del mese di marzo, per i contratti in questione viene presa in considerazione l'opzione ("Oraria" o "Mensile") impostata nel campo 'Periodo di Paga'. In tal modo, su tutti i contratti gestiti viene adottato lo stesso criterio, che consente all'Utente di scegliere quale tipo di calcolo effettuare (fanno eccezione gli operai del settore edile, per i quali deve essere necessariamente attribuita la paga oraria).
Prima di procedere all'elaborazione del mese di marzo, consigliamo di effettuare un controllo sull'opzione presente nel campo 'Periodo di Paga', per quanto riguarda gli operai inquadrati nei contratti in oggetto. Ricordiamo che è possibile individuare le aziende che adottano un determinato contratto, utilizzando la finestra 'Ricerca' presente nella parte alta dei servizi (selezionare la ricerca in base al Codice Contratto)

Giugno 2002
(paghe112)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, con decorrenza 1/6/2002.

Aprile 2002
(paghe109)

Sono stati aggiornati gli importi relativi all’Indennità Speciale, indicati sulla tabella 8029, con decorrenza 1/4/2002.

Novembre 2001
(paghe096)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, con decorrenza 1/11/2001 (accordo del 12/11/2001).

Ottobre 2001
(paghe095)

Sono stati aggiornati gli importi di Indennità Speciale (voce 119) sulla tabella 8029, con decorrenza 1/10/2001.

Maggio 2001
(paghe089)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1029, in data 1/5/2001.
L'aumento in questione decorre dal mese di aprile 2001. Di conseguenza, con l'elaborazione del mese di maggio vengono calcolati automaticamente gli arretrati relativi al cedolino di aprile (voce 042), tenendo conto delle relative presenze.