Ccnl PANIFICATORI ARTIGIANATO (024)

Elenco Contratti

Gennaio 2023
(acred849)
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA

Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022.

I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)

Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente fino a 15, l’aliquota rimane invariata allo 0,60% complessivo, di cui 0,45% carico ditta e 0,15% carico dipendente;

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente superiore a 15, l’aliquota viene aumentata al 1,00% complessivo, di cui 0,75% carico ditta e 0,25% carico dipendente.

Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%.
La media occupazionale viene determinata automaticamente, considerando la “forza aziendale” riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio), secondo lo stesso criterio adottato per determinare le aliquote CIGS / FIS in vigore dall ’anno 2022 (aggiornamento di luglio 2022 Acred830).
In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps), occorre “forzare” temporaneamente la media semestrale, indicandola nel campo ‘Forzatura media semestrale – FIS / Fondi’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps. In alternativa, limitatamente alla contribuzione FSBA, è possibile indicare la media nel campo Importo Unitario della voce EB0, inserendola sulle Voci Fisse dell’azienda interessata.

La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’.
Precisiamo che tale opzione non è necessaria per attivare la contribuzione FSBA (a questo scopo occorre impostare le voci 78A e 81A, vedere paragrafo successivo), ma solo per determinare automaticamente la media semestrale. In assenza della suddetta opzione, se la contribuzione FSBA risulta attivata, viene comunque applicata l’aliquota “minima” dello 0,60%.

Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA.
Sul contratto degli Autotrasportatori (048), per le sole imprese artigiane è possibile attivare la contribuzione EBNA / FSBA, inserendo la voce 78S sulle Voci Fisse a livello di ditta, in sostituzione della voce 78A.

Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA.

Luglio 2022
(acred830)

Dal mese di luglio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 6/12/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2021 Acred808.

Giugno 2022
(acred828)

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
Di conseguenza, dal mese di giugno 2022, per le aziende che adottano i contratti di seguito elencati, nel caso in cui sia indicato un CSC che inizia con ‘7’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps, non viene più calcolato il contributo FSBA.
La suddetta variazione riguarda i seguenti contratti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)
Aprile 2022
(acred822)

Con la busta paga del mese di aprile 2022, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a ottobre 2021.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, oltre all’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese del periodo.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Marzo 2022
(acred820)

Dal mese di marzo 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’ipotesi di accordo del 6/12/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2021 Acred808.

Marzo 2022
(acred820)
SETTORE ARTIGIANATO – EBRET

Ricordiamo che, con gli aggiornamenti di gennaio 2022 Acred814 e febbraio 2022 Acred818, è stato rilasciato l’aumento della contribuzione EBNA e delle quote da assoggettare al contributo di solidarietà, per i seguenti contratti:

  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048 – solo aziende artigiane)

Ricordiamo, inoltre, che l’adeguamento delle quote da assoggettare a solidarietà è stato possibile soltanto a seguito della pubblicazione di specifiche tabelle da parte dell’EBNA e degli enti regionali gestiti in automatico (EBER per l’Emilia-Romagna, EBAP per il Piemonte).

Con effetto dal mese di marzo 2022, è stato aggiornato l’assoggettamento al contributo di solidarietà anche per le aziende aderenti all’EBRET (Regione Toscana), sulla base delle tabelle pubblicate dallo stesso ente.
Come per gli altri enti, non riteniamo necessario predisporre il calcolo automatico degli arretrati relativi al contributo di solidarietà, dal momento che le differenze risultano minime (pochi centesimi per ogni dipendente).

Febbraio 2022
(acred818)

Con la busta paga del mese di febbraio 2022, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a ottobre 2021.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese del periodo.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Febbraio 2022
(acred818)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento Acred814 del 2/02/2022, abbiamo rilasciato l’aumento della contribuzione EBNA, relativamente ai seguenti contratti:

  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048 – solo aziende artigiane)

Come documentato nell’aggiornamento Acred814, le somme da assoggettare al contributo di solidarietà (10%) sono state aggiornate, per il mese di gennaio, soltanto per le aziende aderenti all’EBER (Regione Emilia-Romagna), in quanto soltanto tale ente ha pubblicato le tabelle in tempo utile per le buste paga di gennaio.

In data 14/02/2022, sul sito dell’EBNA sono state pubblicate le nuove tabelle, con l’indicazione delle quote da assoggettare al contributo di solidarietà. Con effetto dal mese di febbraio, quindi, sono state aggiornate le suddette quote, relativamente alle aziende che applicano la contribuzione definita a livello nazionale:

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: contributo di solidarietà 10% su un imponibile mensile di 3,65 euro (in precedenza su 2,27 euro); la differenza sul contributo è quindi di circa 14 centesimi;
  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: contributo di solidarietà 10% su un valore imponibile mensile di 5,64 euro (in precedenza su 5,04 euro); la differenza sul contributo è quindi di 6 centesimi.

Inoltre, in data 24/02/2022 ci sono pervenute le tabelle relative all’EBAP (Regione Piemonte): anche per le aziende aderenti all’EBAP, quindi, sono state aggiornate le quote da assoggettare al contributo di solidarietà.
Per il momento, tra gli enti gestiti in automatico, restano invariate le quote da assoggettare a solidarietà per le aziende aderenti all’EBRET (Regione Toscana), che risultano comunque di importo superiore alle nuove quote stabilite a livello nazionale. Naturalmente, aggiorneremo tali quote nel momento in cui saranno pubblicate le tabelle da parte dell’EBRET.

Precisiamo che non riteniamo necessario predisporre il calcolo automatico degli arretrati relativi al contributo di solidarietà per il mese di gennaio, dal momento che le differenze risultano minime (pochi centesimi per ogni dipendente),

Segnaliamo inoltre che, con il presente aggiornamento, la nuova contribuzione EBNA definita a livello nazionale è stata aggiornata anche sul contratto Alimentari – imprese non artigiane (151), con effetto dal mese di febbraio 2022.

Gennaio 2022
(acred814)
SETTORE ARTIGIANATO – AUMENTO EBNA

Segnaliamo che l’accordo interconfederale sulla bilateralità del 17/12/2021 ha previsto un aumento della quota dovuta ad EBNA, portandola ad E. 11,65 mensili. Secondo l’accordo, l’aumento deve essere applicato “con decorrenza dal 1 gennaio 2022, ovvero dalla data di sottoscrizione dei rinnovi dei CCNL di categoria ove successiva”.
Al momento del presente aggiornamento, sul sito dell’EBNA non sono state pubblicate le tabelle con i nuovi importi delle quote da versare e della parte da assoggettare a contributo di solidarietà (10%). Sullo stesso sito, non è stato pubblicato neppure l’elenco dei CCNL per i quali occorre applicare la variazione dal mese di gennaio 2022.
Tuttavia, sui siti di alcuni enti bilaterali regionali (in particolare, EBER dell’Emilia-Romagna e EBRET della Toscana) sono stati indicati i CCNL per i quali deve essere applicata la variazione da gennaio: Metalmeccanici – Odontotecnici – Orafi, Alimentaristi – Panificatori, Autotrasportatori. Si tratta dei contratti del settore artigianato che sono stati rinnovati nel mese di dicembre 2021, coerentemente con quanto indicato nell’accordo del 17/12/2021. Viene incluso anche il contratto dell’Autotrasporto, rinnovato a maggio 2021, limitatamente alle aziende artigiane.
Sul sito dell’EBER sono state pubblicate anche le tabelle con i nuovi importi delle quote dovute ad EBNA e della parte imponibile al contributo di solidarietà. Purtroppo, quest’ultimo valore (imponibile a solidarietà) è valido solo per chi versa la quota aggiuntiva dovuta all’EBER, ossia per le aziende che hanno sede nella regione Emilia-Romagna.

Con il presente aggiornamento, vengono rilasciati gli aumenti delle quote EBNA sui seguenti contratti:
  • Panificatori artigianato (024)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Orafi artigianato (037)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048 – solo aziende artigiane)
Sui contratti sopra elencati, le quote dovute all’EBNA risultano variate come segue:
  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: aumento da E. 10,42 ad E. 11,65;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: aumento da E. 7,65 ad E. 11,65.

I suddetti importi vengono applicati a partire dalla busta paga di gennaio 2022, per i contratti sopra elencati, nei casi in cui risulta attivato il contributo EBNA. Ricordiamo che il contributo EBNA viene attivato indicando la voce 78A sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto. Fa eccezione il contratto degli Autotrasportatori, per il quale occorre indicare la voce 78S (sulle sole aziende artigiane) per attivare il contributo EBNA.
Facciamo presente che, al momento, non risultano variazioni per quanto riguarda le quote aggiuntive previste da alcuni enti bilaterali regionali, tra quelli gestiti in automatico (EBER, EBRET, EBAP).

Limitatamente alle aziende aderenti all’EBER, sono state modificate anche le somme da assoggettare al contributo di solidarietà, secondo la tabella pubblicata sul sito dello stesso ente. Per le aziende non aderenti all’EBER (quindi al di fuori dell’Emilia-Romagna), al momento non è possibile stabilire quale sia la somma da assoggettare a solidarietà (ricordiamo che non viene assoggettata l’intera quota dovuta all’EBNA). Di conseguenza, la somma in questione è rimasta, per il momento, invariata. Facciamo comunque presente che le eventuali differenze sul contributo di solidarietà risulteranno di importo esiguo (probabilmente pochi centesimi per ogni dipendente). Ricordiamo che la parte del contributo EBNA (e dell’eventuale contributo aggiuntivo regionale) che rimane esente dal contributo di solidarietà, è riportata nel campo Importo Unitario della voce 81A, visibile nel Dettaglio del cedolino.
Ricordiamo, inoltre, che le aziende aderenti all’EBER sono individuate dalla presenza della voce 78W.

Con il presente aggiornamento è stata anche modificata la somma da corrispondere ai dipendenti, a titolo di E.A.R., da parte delle aziende che non aderiscono all’EBNA: tale somma è aumentata da E. 25,00 ad E. 30,00 per 13 mensilità. Ricordiamo che la somma in questione può essere erogata tramite la voce 131.

Dicembre 2021
(acred808)

Sulla base dell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024 alle decorrenze di dicembre 2021 / marzo 2022 / luglio 2022.
I suddetti aumenti hanno effetto dal mese di novembre 2021: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di dicembre, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni del mese di novembre (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma degli arretrati viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Settembre 2019
(acred734)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE TOSCANA – FONDO EBRET

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBRET, sulla base dell’accordo regionale interconfederale dell’artigianato per la Regione Toscana, sottoscritto in data 21/06/2019.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBRET, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBRET interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Toscana e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA. Il contributo aggiuntivo deve essere versato mensilmente tramite F24, utilizzando le causali previste a livello nazionale.
Ricordiamo che la contribuzione EBNA-FSBA a livello nazionale (voce 78A) è documentata negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo al fondo EBRET, è sufficiente impostare le voci 78W e EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (quest’ultimo soltanto nel caso in cui riguardi tutte le ditte gestite), barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBRET dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘2’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Relativamente al fondo EBRET, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBRET E. 4,00 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 7,04;

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBRET E. 4,00 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 4,27.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672, e il fondo EBAP (Regione Piemonte), rilasciato con l’aggiornamento di giugno 2016 Acred726. Tali fondi prevedono un diverso valore nel campo Quantità della voce EB0.

E’ stato predisposto anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative al fondo EBRET, relative ai mesi di luglio e agosto 2019. Per attivare il calcolo delle quote arretrate, occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza 01/09/2019, effettuando poi una storicizzazione al 01/10/2019 per eliminare la stessa voce.
Le quote relative ai mesi pregressi vengono assoggettate al contributo di solidarietà secondo gli stessi criteri sopra descritti.
Precisiamo che, in assenza di indicazioni specifiche da parte del fondo, le quote arretrate vengono riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti.

Giugno 2019
(acred726)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE PIEMONTE – FONDO EBAP

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBAP, sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la Regione Piemonte, sottoscritto in data 4/03/2019.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBAP, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBAP interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Piemonte e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBAP è sufficiente impostare le voci 78W ed EB0 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Sulla voce EB0 deve essere selezionato il fondo EBAP dall’apposito elenco (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce). Precisiamo che le voci 78W ed EB0 devono essere inserite in aggiunta alla voce 78A, relativa alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Relativamente al fondo EBAP, risultano dovuti i seguenti contributi mensili a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBAP E. 6,50 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 8,24;

  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBAP E. 6,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 5,47.

Ricordiamo che, con la stessa voce 78W, viene gestito anche il fondo EBER (Regione Emilia-Romagna), rilasciato con l’aggiornamento di novembre 2017 Acred672. Per il fondo EBER, sulla voce 78W viene riportato il valore ‘0’ nel campo Quantità: non occorre quindi intervenire sui soggetti per i quali è stato attivato il fondo EBER.

Febbraio 2019
(acred714)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

A decorrere dal mese di febbraio 2019, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo WILA.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 75 anni: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 57E.

Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato 031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)
Dicembre 2018
(acred707)

Dal mese di dicembre 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e nel verbale integrativo del 6/03/2017. L’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di marzo 2017 Acred640.

Giugno 2018
(acred691)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Con la circolare n. 1 del 09/04/2018, il fondo WILA ha stabilito che, a partire dal mese di giugno 2018, il contributo destinato all’assistenza sanitaria (voce 57E) aumenta da E. 3,50 ad E. 5,00, mentre il contributo di E. 1,50 destinato all’ente bilaterale (voce 78S) risulta sospeso. La somma dei due contributi (entrambi a carico del datore di lavoro) risulta quindi invariata. Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria destinato a WILA viene esposto con la causale ‘ART2’ sulla denuncia Uniemens, mentre viene versato con la causale ‘ART1’ sul modello F24 (unitamente al contributo SAN.ARTI).

Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)
Maggio 2018
(acred688)

Con la busta paga relativa al mese di maggio 2018, viene erogata la seconda e ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2017.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Aprile 2018
(acred686)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori).

Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674).

I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151).

Marzo 2018
(acred685)

In data 1/02/2018 è stato stipulato l’accordo interconfederale dell’artigianato, che disciplina l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Dal mese di marzo 2018, è disponibile la gestione automatica di tale accordo, sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Edilizia artigianato (036)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)

Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 60%, 4° anno 70%).

Per attivare la gestione dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (durata superiore ad 1 anno: prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo 80%; durata inferiore ad 1 anno: tutto il periodo 80%).

Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (per l’inizio dell’apprendistato) e la data termine contratto (per la fine dell’apprendistato).

Gennaio 2018
(acred677)

Dal mese di gennaio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e nel verbale integrativo del 6/03/2017. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di marzo 2017 Acred640.

Novembre 2017
(acred673)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER

Ricordiamo che la gestione del fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato) è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred672 del 30/11/2017.
Tra le gestioni previste, era incluso anche il calcolo automatico delle quote arretrate relative ai mesi di settembre e ottobre 2017, attraverso l’indicazione della voce 78C sul servizio Voci Fisse. Tuttavia, le quote arretrate venivano riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti (come indicato nell’aggiornamento).

Con il presente aggiornamento, è stata predisposta l’indicazione delle suddette quote arretrate su righi separati rispetto alle quote correnti, sia per quanto riguarda il modello F24 che la denuncia Uniemens.
Le quote arretrate vengono trasferite automaticamente, sia sul modello F24 che sulla denuncia Uniemens, al momento dell’elaborazione della ditta. Nel caso in cui le aziende interessate siano già state elaborate, occorre trasferire nuovamente i tributi sul modello F24 (procedura ‘Stampa Mensile Ditte’, opzione ‘Tributi su F24’) e rigenerare i dati Uniemens (procedura ‘Rigenerazione Dati Uniemens’, menù Amministratore Paghe).

Novembre 2017
(acred672)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE EMILIA-ROMAGNA – FONDO EBER

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo EBER (Fondo di Welfare Integrativo Emilia Romagna dell’Artigianato), sulla base dell’accordo interconfederale dell’artigianato per la regione Emilia Romagna, sottoscritto in data 27/09/2017.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del fondo EBER, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Legno artigianato (035)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Precisiamo che il fondo EBER interessa esclusivamente le aziende che hanno unità produttive in Emilia Romagna e che applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali.

Nell’accordo sopra citato, è stabilito che le aziende interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione ad EBNA-FSBA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali. Per le aziende interessate, quindi, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione EBNA-FSBA stabilita a livello nazionale (voce 78A), la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420, febbraio 2014 Acred526 e gennaio 2016 Acred596.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al fondo EBER, è sufficiente impostare la voce 78W sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Precisiamo che la voce 78W deve essere inserita sulle Voci Fisse, in aggiunta alla voce 78A, relative alla contribuzione EBNA-FSBA prevista a livello nazionale.

Per i contratti Barbieri e Parrucchieri (020), Pulizie artigianato (029), Ceramica artigianato (063) e Occhiali artigianato (134) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 6,90;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 6,75 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 5,40.

Per i contratti Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Legno artigianato (035), Area Comunicazione (038), Alimentaristi artigianato (039) e Lapidei artigianato (064) risultano dovuti i seguenti contributi mensili, a carico del datore di lavoro:

  • aziende soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 13,50 + EBNA E. 10,42, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 12,70;
  • aziende non soggette alla contribuzione CIGO / CIGS: EBER E. 13,50 + EBNA E. 7,65 + FSBA 0,60% dell’imponibile previdenziale, per un imponibile complessivo al contributo di solidarietà di E. 11,20.

E’ stato predisposto anche il calcolo delle quote arretrate, relative al fondo EBER, per i mesi di settembre e ottobre 2017: per attivare tale calcolo occorre impostare la voce 78C sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce.
Le quote relative ai mesi pregressi vengono assoggettate al contributo di solidarietà secondo gli stessi criteri sopra descritti.
Precisiamo, tuttavia, che le quote arretrate vengono riportate sul modello F24 e sulla denuncia Uniemens sullo stesso rigo delle quote correnti: occorre quindi intervenire, su entrambi i modelli (servizi ‘Uniemens – Dati Particolari’ e ‘Tributi per competenza’) indicando separatamente il versamento di ciascuno dei mesi pregressi.

Infine, è stata predisposta l’indennità contrattuale regionale (E. 100,00) a copertura del periodo da gennaio ad agosto 2017. Per attivare tale erogazione nei casi previsti, occorre indicare la voce 04A sul servizio Voci Fisse (senza alcun importo), con decorrenza dal 01/11/2017, effettuando poi una storicizzazione al 01/12/2017 per eliminare la stessa voce.
L’importo viene erogato ai dipendenti assunti entro il 31/03/2017 ed in forza al 30/09/2017, secondo i criteri indicati nel suddetto accordo: in caso di dipendenti full-time a tempo indeterminato viene erogato l’intero importo, in caso di apprendisti viene erogato 80%, in caso di part-time viene rapportato alla percentuale di part-time, per i dipendenti a tempo determinato viene proporzionato sulla base della durata del contratto nell’anno 2017. Precisiamo che tutte le condizioni vengono rilevate dal mese di erogazione (l’accordo non prevede un proporzionamento in ratei  mensili).
La voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria e esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Maggio 2017
(acred650)

Con la busta paga del mese di maggio 2017, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo contrattuale del 23/02/2017, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2017.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2016, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2017.
Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Marzo 2017
(acred640)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e del verbale integrativo del 6/03/2017, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024 alle decorrenze di: marzo 2017 / gennaio 2018 / dicembre 2018.

Con la busta paga del mese di marzo 2017, in caso di cessazione del rapporto, viene erogata l’indennità Una-tantum prevista, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2017.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo e l’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2016, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2017.
Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Ottobre 2016
(acred623)

Sulla base di alcune segnalazioni, a partire dal mese di ottobre 2016, sono state modificate le percentuali di retribuzione degli apprendisti, relativamente ai soggetti rientranti nel 2° gruppo ‘A’: in particolare, la variazione riguarda le percentuali relative al 6° semestre (passata da 93% a 88%) ed al 7° semestre (passata da 95% a 93%).

Luglio 2016
(acred616)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

E’ stato predisposto il calcolo automatico del contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, a partire dal mese di luglio 2016.
Il contributo in questione è pari allo 0,15% dell’imponibile previdenziale e va ad aggiungersi al contributo a carico del datore di lavoro (aggiornamento di gennaio 2016 Acred596).
Il contributo a carico del dipendente viene riportato automaticamente sulla voce 78B, nel caso in cui risulti presente il contributo a carico ditta, gestito tramite la voce 78A.

Maggio 2016
(acred612)

A partire dalla busta paga relativa al mese di maggio 2016, è possibile erogare automaticamente l’indennità “apprendistato in cicli stagionali”, prevista nell’art. 58 dell’accordo contrattuale del 19/11/2013.
L’indennità viene erogata automaticamente agli apprendisti assunti con contratto “stagionale” (compresi avvisi comuni/ccnl e Dpr 1525/63): per attivare l’erogazione è sufficiente inserire la voce 018, senza alcun importo, sul servizio Voci Fisse a livello di contratto (o eventualmente di singola ditta). La voce 018 è descritta come “Altri elementi retributivi” – ricordiamo che è possibile personalizzare la descrizione della voce tramite il servizio Accessori – Voci Personalizzate.

Maggio 2016
(acred610)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Sulla base del messaggio Inps n. 1897 del 29/04/2016, a partire dal mese di maggio 2016 i contributi dovuti al fondo WILA sono riportati sulla nuova causale ‘ART2’ (limitatamente alla denuncia Uniemens). Tali contributi vengono quindi esposti separatamente da quelli dovuti al fondo SAN.ARTI, riportati sulla causale ‘ART1’.

Ricordiamo che la gestione automatica dei contributi dovuti al fondo WILA è stata rilasciata con gli aggiornamenti di dicembre 2015 ‘Acred591’ e gennaio 2016 ‘Acred594’. A tale riguardo, precisiamo che la causale ‘ART2’ viene attribuita automaticamente, a partire dal mese di maggio, in presenza della voce 57E (attraverso l’elaborazione della voce 57F).
Fino al mese di aprile, sulla denuncia Uniemens i contributi dovuti ai fondi WILA e SAN.ARTI dovevano essere cumulati sulla causale ‘ART1’, analogamente a quanto previsto sul modello F24.

Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane invariata: il versamento dei contributi ai fondi WILA e SAN.ARTI rimane unificato, in capo al preesistente codice causale ‘ART1’.

Gennaio 2016
(acred596)
FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)

A decorrere dal mese di gennaio 2016, sui contratti del settore artigiano di seguito elencati, è stata predisposta la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).
Precisiamo che la nuova gestione va a modificare la precedente gestione dell’Ente Bilaterale del settore artigianato (EBNA), effettuata tramite la voce 78A, secondo le modalità indicate nell’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’.

I contratti interessati dalla nuova gestione sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Il nuovo regime di contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) prevede un contributo unico per tutti i lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti e part-time).
Il nuovo contributo, interamente a carico dell’azienda, è composto da due quote:

  • quota fissa pari a 7,65 euro mensili per 12 mensilità, relativa alle prestazioni EBNA, soggetta al contributo di solidarietà 10% per un valore mensile di 2,27 euro;
  • quota variabile pari allo 0,45% dell’imponibile previdenziale, relativa alle prestazioni FSBA, esente dal contributo di solidarietà 10%.

Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, tuttavia, la quota EBNA risulta aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, sempre per tutte le categorie di lavoratori; tale quota è soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro.

Ricordiamo che, per attivare la gestione automatica della contribuzione EBNA (adesso anche FSBA), è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). Le voci in questione vengono elaborate per i soli dipendenti interessati.

A partire dal mese di gennaio 2016, la voce 78A calcola il contributo mensile (quota fissa + quota variabile) dovuto per ogni dipendente. La voce verifica automaticamente la presenza dell’aliquota CIGO o CIGS sulla tabella contributiva Inps agganciata, determinando così se deve essere applicata la contribuzione FSBA + EBNA, oppure la sola quota EBNA “maggiorata”. Anche la voce 81A determina automaticamente il valore da assoggettare al contributo di solidarietà.

Nel caso in cui si intenda applicare forzatamente la sola quota fissa pari a 10,42 euro, nelle aziende non destinatarie della contribuzione CIGO o CIGS, è sufficiente indicare il valore ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A.
In generale, rimane comunque possibile “forzare” tutte le suddette quote: per modificare la quota fissa, è possibile indicare il valore desiderato nel campo Importo Unitario della voce 78A; per modificare l’aliquota della quota variabile, è possibile indicare la percentuale desiderata nel campo Quantità della voce 78A. Anche l’assoggettamento al contributo di solidarietà può essere variato, in questo caso indicando la parte esente nel campo Importo Unitario della voce 81A.
Ovviamente, la scelta di applicare eventuali “forzature” rimane a carico dell’Utente.

La quota fissa e la quota variabile devono essere versate tramite il modello F24, indicandole (sommate tra loro) sulla causale ‘EBNA’. La stessa causale continua ad essere riportata, secondo la stessa modalità, sulla denuncia Uniemens.

Gennaio 2016
(acred594)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Sulla base di alcuni approfondimenti, sono state apportate delle modifiche alla gestione automatica del Fondo WILA, predisposta con l’aggiornamento di dicembre 2015 ‘Acred591’.
Il fondo in questione prevede che nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo venga calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione: a decorrere dal mese di gennaio 2016, tale controllo viene effettuato automaticamente.
Sempre a decorrere dal mese di gennaio 2016, nella quota da assoggettare al contributo di solidarietà viene inclusa anche la parte del contributo WILA versata tramite la voce 78S (E. 1,50).

Dicembre 2015
(acred591)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Su richiesta, è stato predisposto il calcolo automatico delle somme dovute al fondo WILA (Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell’Artigianato). Per le aziende interessate, tali somme vanno ad aggiungersi alla contribuzione SAN.ARTI (voce 578) ed EBNA (voce 78A) stabilita a livello nazionale, la cui gestione è stata rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’ / ‘Acred489’.

I contratti che rientrano nella sfera di applicazione del WILA, limitatamente alle aziende che hanno unità produttive in Lombardia ed applicano i corrispondenti contratti collettivi regionali, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

Nella circolare n.1 del fondo WILA è stabilito che le imprese interessate sono tenute al versamento di un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, a livello nazionale, per la contribuzione a SAN.ARTI e ad EBNA, attraverso versamenti mensili da effettuare tramite modello F24, utilizzando le stesse causali.
Per le imprese interessate, quindi, i versamenti da effettuare saranno i seguenti:

  • ART1 contributo E. 3,50 da aggiungere ad E. 10,42 euro previste a livello nazionale (totale E. 13,92)
  • EBNA contributo E. 1,50 da aggiungere ad E. 10,42 euro previste a livello nazionale (totale E. 11,92)

Il contributo aggiuntivo da versare è quindi pari complessivamente ad E. 5,00 mensili, per 12 mensilità, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, oppure a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi. Sono esclusi i dipendenti di età superiore a 66 anni e 6 mesi.
Le quote aggiuntive dovute al WILA vengono assoggettate mensilmente al contributo di solidarietà.

Per attivare il calcolo automatico del contributo aggiuntivo dovuto al WILA, è sufficiente impostare le voci 57E e 78S sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
Precisiamo che le voci 57E e 78S devono essere inserite, sulle Voci Fisse, in aggiunta alle voci 578 e 78A, relative alla contribuzione SAN.ARTI ed EBNA prevista a livello nazionale. Niente è cambiato, quindi, in merito alla gestione delle causali ART1 ed EBNA, rispetto a quanto indicato negli aggiornamenti ‘Acred420’ e ‘Acred488’.

Nel caso in cui un’azienda interessata decida di non aderire al fondo WILA, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato “Elemento aggiuntivo non assorbibile della retribuzione di secondo livello”, corrispondente ad E. 12,00 mensili per 13 mensilità. A tale scopo, è possibile utilizzare la voce 131, già prevista per l’erogazione dell’EAR sulle aziende che decidono di non aderire ad EBNA (aggiornamento Acred420).
Per gestire l’EAR in sostituzione del contributo WILA, sono state predisposte delle nuove opzioni sulla voce 131:

  • nessun valore nel campo Importo Unitario per erogare E. 25,00 in sostituzione dell’EBNA;
  • ‘1’ nel campo Importo Unitario per erogare E. 12,00 in sostituzione del WILA, in aggiunta ad E. 25,00 in sostituzione dell’EBNA (quindi complessivamente E. 37,00);
  • ‘2’ nel campo Importo Unitario per erogare soltanto E. 12,00 in sostituzione del WILA.
Settembre 2015
(acred583)

Dal mese di settembre 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 19/11/13. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2013 ‘Acred515’.

Luglio 2015
(acred577)

A seguito di alcune segnalazioni, è stata aggiornata la tabella 6024 ‘Indennità speciale’, con decorrenza 01/07/2015: in corrispondenza del livello B3 Super, aggiunto con l’aggiornamento di dicembre 2013 ‘Acred515’, non era stato indicato l’importo dell’indennità speciale.

Novembre 2014
(acred548)

Dal mese di novembre 2014 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 19/11/13. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2013 ‘Acred515’.

Settembre 2014
(acred543)

Con la busta paga relativa al mese di settembre 2014, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo contrattuale del 19/11/13, a copertura del periodo da gennaio a novembre 2013.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto delle percentuali derivanti dalla presenza del part-time o dell’apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 041: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

Aprile 2014
(acred530)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2014, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo contrattuale del 19/11/13, a copertura del periodo da gennaio a novembre 2013.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto delle percentuali derivanti dalla presenza del part-time o dell’apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 041: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

Febbraio 2014
(acred526)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ENTE BILATERALE

In data 29/11/13 è stato sottoscritto un accordo interconfederale per il settore dell’artigianato, riguardante la definizione delle risorse per l’avvio del Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo del settore artigiano (FSBA).
L’accordo prevede l’aumento della quota da assoggettare al contributo di solidarietà, passata ad E. 2,83 mensili per dipendente, lasciando invariato il contributo annuale di E. 125,00 (aggiornamento di Gennaio 2011 Acred420).

I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)

Di conseguenza, a decorrere dal mese di febbraio 2014, la quota resa automaticamente esente, attraverso l’elaborazione automatica della voce 81A, diminuisce ad E. 7,59 mensili per ogni dipendente.
Precisiamo che alcune organizzazioni territoriali hanno determinato importi diversi rispetto a quelli sopra indicati; sulla base delle informazioni in nostro possesso, le eventuali differenze sugli imponibili risultano comunque inferiori a 1 Euro (mensile per dipendente). Nel caso in cui si intenda indicare un importo esente diverso da quello determinato a livello nazionale, è sufficiente indicare il valore mensile dell’esenzione nel campo Importo Unitario della voce 81A, impostandola sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto.
Ricordiamo che, per ogni dipendente, il valore da assoggettare al contributo di solidarietà viene cumulato all’imponibile derivante dall’assistenza sanitaria integrativa: il risultato, arrotondato all’unità di Euro, viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 836 (causale UniEmens ‘M980’).

Dicembre 2013
(acred515)

Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 19/11/13, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, riportando gli aumenti previsti alle seguenti decorrenze: dicembre 2013 / novembre 2014 / settembre 2015.

Sulla base del suddetto accordo, è stato aggiunto il nuovo livelloB3 Super’, in relazione al nuovo sistema di inquadramento valido dal 1/12/13. Nel caso in cui, per il contratto in questione, siano state definite delle "tabelle personalizzate", occorre effettuare una storicizzazione delle stesse tabelle in data 01/12/13; tale operazione è necessaria anche nel caso in cui non si abbia la necessità di utilizzare il nuovo livello.

Inoltre, nell’accordo di rinnovo contrattuale sono state definite le nuove percentuali retributive per l’apprendistato professionalizzante. Con effetto dal mese di dicembre, è stata predisposta la gestione automatica degli apprendisti assunti secondo tale normativa: per attivare la nuova gestione, è sufficiente attribuire il livello retributivo di riferimento (relativo ai dipendenti qualificati) ed agganciare la tabella 5324 sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’ a livello di dipendente (o di ditta, se non vi sono apprendisti assunti secondo una diversa normativa). Precisiamo che, sulla tabella 5024 (agganciata a livello di contratto), rimane la progressione delle percentuali predisposte con l’aggiornamento di marzo 2008 ‘Acred333’, che restano valide per i contratti di apprendistato stipulati prima del 19/11/13.

Novembre 2013
(acred514)

Secondo quanto indicato nell’ipotesi di accordo del 19/11/13, a partire dal mese di novembre, in caso di cessazione del rapporto viene erogata l’indennità Una-tantum prevista, a copertura del periodo da gennaio a novembre 2013.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto delle percentuali derivanti dalla presenza del part-time o dell’apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 043, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di importi corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 043: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

Sempre secondo quanto indicato nella suddetta ipotesi di accordo, il contributo da versare al fondo ‘SAN.ARTI.’ (assistenza sanitaria integrativa – aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’), è dovuto anche per dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi. Di conseguenza, a partire dal mese di novembre 2013, è stato modificato il controllo automatico effettuato dalla voce 578, includendo anche i dipendenti in questione.
Ricordiamo che altri contratti del settore artigianato prevedevano già la gestione sopra descritta.

Segnaliamo che le altre variazioni previste nella suddetta ipotesi di accordo saranno rilasciate con l’aggiornamento contrattuale relativo al mese di dicembre.

Novembre 2013
(acred514)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di novembre 2013, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 36/13 dello stesso Fondo.

Ricordiamo che la gestione delle somme da versare al Fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, rilasciata con gli aggiornamenti di gennaio 2011 ‘Acred420’ e febbraio 2013 ‘Acred488’.
I contratti interessati sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064).

Il fondo in questione prevede il versamento del contributo a carico delle imprese, fino all’età di 66 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene adesso controllato automaticamente dalla voce 578.
Inoltre, sulla base dell’ipotesi di accordo del 19/11/13, sui contratti Panificatori artigianato e Alimentaristi artigianato il contributo è dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi.

Marzo 2013
(acred490)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – SETTORE ARTIGIANATO

Dal mese di marzo 2013, a seguito della circolare n. 3/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, è stata predisposta la gestione automatica del fondo di assistenza sanitaria integrativa anche per il contratto Pulizie artigianato (029); a tale riguardo, fare riferimento alla documentazione rilasciata con gli aggiornamenti di febbraio 2013 ‘Acred488’ e ‘Acred489’.

La stessa circolare prevede, inoltre, l’erogazione un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per tredici mensilità, nel caso in cui un’azienda non aderisca al fondo.
Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’).

Febbraio 2013
(acred489)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Con l’aggiornamento Acred488 del 21/02/13, è stata rilasciata la gestione del fondo SAN.ARTI. (assistenza sanitaria integrativa del settore artigiano), decorrente dal mese di febbraio 2013.
Ricordiamo che il fondo in questione viene attivato attraverso la voce 578, che può essere inserita sul servizio Voci Fisse a livello di contratto o di singola ditta, secondo le esigenze di ciascun Utente; la voce 578 effettua il calcolo della quota dovuta dal datore di lavoro, escludendo i dipendenti per i quali non è previsto il versamento (fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred488 per ulteriori informazioni).
Col presente aggiornamento, viene rilasciata un’integrazione al calcolo automatico effettuato dalla voce 578: nel mese di assunzione, la quota dovuta al fondo viene calcolata soltanto se l’assunzione decorre dal primo giorno del mese; in caso contrario, la quota viene calcolata a partire dal mese successivo a quello di assunzione. Precisiamo che il suddetto criterio è indicato nel regolamento del fondo SAN.ARTI. (disponibile sul sito www.sanarti.it).

Per quanto riguarda la causale ‘ART1’, da utilizzare per il versamento delle quote, segnaliamo che è stata inclusa negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, sulla base della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 20/02/13. Ad oggi, tuttavia, la stessa causale non risulta ancora presente tra le codifiche previste sulla denuncia UniEmens (non è riportata nell’Allegato Tecnico UniEmens versione 2.3.0 del 06/02/13).

Abbiamo, inoltre, predisposto la generazione del file per l’iscrizione massiva delle aziende al fondo SAN.ARTI., secondo le specifiche previste (per inviare il file, occorre seguire le indicazioni riportate sul sito del fondo).
Il file può essere generato utilizzando il programma ‘STAPOSAR’, disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi, 3.2 ‘Comunicazioni varie’). Consigliamo di indicare ’01/02/2013’ nel campo Data Iniziale e ‘28/02/2013’ nel campo Data Finale, in modo da selezionare le aziende attive nel mese di febbraio.
Il programma seleziona automaticamente le sole aziende agganciate ai contratti per i quali è prevista la contribuzione SAN.ARTI. (elencati in corrispondenza del programma ‘STAPOSAR’). Nel caso in cui non si intenda iscrivere tutte le aziende aderenti a tali contratti, è possibile selezionare soltanto quelle per le quali è già stata attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (servizio Ditta – Posizioni Inps, campo ‘Cassa Ass. Integrativa’).
Precisiamo che, sul file, è richiesta l’indicazione di un "referente" per ogni azienda iscritta: è possibile indicare, come referente, il titolare / rappresentante legale dell’azienda, oppure il professionista che effettua il servizio per conto dell’azienda; in quest’ultimo caso, occorre scegliere uno dei soggetti autorizzati alla stampa del Libro Unico, tra quelli inseriti sul servizio ‘Amministratore – Autorizzazioni Bollato’ (menù Amministratore Paghe). In entrambi i casi, viene riportato l’indirizzo email del referente, rilevandolo dal servizio Ditta – Anagrafico.
Viene prodotto il file ‘IscrizioneAZ.csv’: tale file deve essere aperto con Excel e salvato come ‘IscrizioneAZ.xlsx’ (oppure ‘IscrizioneAZ.xls’, se si ha a disposizione una versione meno recente di Excel).

Febbraio 2013
(acred488)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di febbraio 2013, sui contratti elencati nella circolare n. 1/13 del fondo ‘SAN.ARTI.’, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Ricordiamo che tale gestione, effettuata tramite la voce 578, era stata rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2011 ‘Acred420’.

I contratti interessati sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

Il fondo ‘SAN.ARTI.’ prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.
Sui contratti Barbieri e Parrucchieri, Chimici, Metalmeccanici, Odontotecnici, Orafi e Ceramica, il contributo è dovuto anche per i dipendenti a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi.
Per attivare il calcolo automatico della quota dovuta al Fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse (elenco voci punto 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’), a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola, limitatamente ai dipendenti interessati, la quota mensile dovuta dal datore di lavoro, pari ad E. 10,42 per 12 mesi (rimangono escluse le mensilità aggiuntive).
Le quote dovute al Fondo SAN.ARTI. vengono assoggettate automaticamente al contributo di solidarietà.

Per i contratti sopra elencati, utilizzando la voce 578 viene automaticamente attribuita la causale di versamento ‘ART1’ (attraverso l’elaborazione automatica della voce 57G, visibile nel dettaglio del cedolino). In ogni caso, la causale di versamento può essere indicata sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’, nel campo Cassa Assistenza Integrativa.
La causale ‘ART1’ viene automaticamente riportata sul modello F24 (tramite l’opzione relativa al trasferimento dei tributi, sulle procedure di elaborazione e stampa mensile) e sulla denuncia UniEmens, nella sezione relativa alle Convenzioni Bilaterali (servizio UniEmens – Dati Particolari).
Segnaliamo tuttavia che, al momento dell’aggiornamento, la causale ‘ART1’ (indicata nella sopra citata circolare del fondo ‘SAN.ARTI.’), non risulta presente negli elenchi dei codici utilizzabili per la compilazione del modello F24, disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La stessa causale, inoltre, non risulta prevista nella versione attualmente in vigore dell’Allegato Tecnico UniEmens (2.3.0 del 06/02/13).

Marzo 2012
(acred463)

Dal mese di marzo 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 27/04/10. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2010 ‘Acred404’.

Maggio 2011
(acred431)

Dal mese di maggio 2011 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 27/04/10. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1024 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2010 ‘Acred404’.

Gennaio 2011
(acred420)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

Come indicato nell’aggiornamento Acred419 del 26/01/11, sui contratti che rientrano nell’accordo interconfederale del settore artigiano, sono stati predisposti alcuni automatismi in merito alla gestione delle somme dovute all’Ente Bilaterale (voce 78A) e al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (voce 578).

I contratti che rientrano nell’accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

ENTE BILATERALE

Il giorno 23/12/10, in applicazione della delibera EBNA del 12/05/10 e dell’Atto di indirizzo sulla bilateralità sottoscritto in data 30/06/10, è stato stabilito che tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei CCNL sopra elencati sono tenute ad aderire alla bilateralità, attraverso versamenti da effettuare tramite modello F24 utilizzando la causale EBNA. In assenza di adesione, l’azienda è tenuta ad erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), per tredici mensilità annue.

Il contributo da versare all’Ente Bilaterale è pari ad E. 125,00 annui, frazionato in 12 quote mensili pari ad E. 10,42, a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente in forza anche a tempo determinato. Per i dipendenti con orario part-time fino a 20 ore settimanali, la quota va ridotta del 50%.
Per attivare il calcolo automatico del contributo dovuto all’Ente Bilaterale, è sufficiente impostare le voci 78A e 81A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 78A calcola l’importo mensile dovuto per ogni dipendente. La voce 81A determina la parte da rendere esente dal contributo di solidarietà dovuto all’Inps (in quanto la voce 78A viene automaticamente assoggettata a solidarietà).
In particolare, la voce 81A rende automaticamente esente un valore di E. 8,00 mensili, ridotti al 50% in caso di part-time fino a 20 ore settimanali, secondo quanto previsto da diversi comunicati a livello regionale. Al momento, tuttavia, non esiste una comunicazione ufficiale a livello nazionale, che definisca l’importo da rendere esente dal contributo di solidarietà. Nel caso in cui debba essere reso esente un importo diverso da quello determinato automaticamente, occorre indicare tale valore nel campo Importo Unitario della voce 81A – l’importo in questione sarà automaticamente ridotto del 50% in caso di part-time fino a 20 ore settimanali (rimane quindi la possibilità di impostare la voce 81A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto).

Consigliamo di indicare la causale ‘EBNA’, per il versamento tramite F24 e l’esposizione su UniEmens, operando sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inps’ (aggiornamento Acred419 del 26/01/2011).
In alternativa, la causale ‘EBNA’ può essere indicata sulla voce 78B, impostandola sul servizio Voci Fisse a livello di contratto. Ricordiamo che la voce 78B si trova nell’elenco delle voci fisse al punto 3.3 (‘Enti Bilaterali e Assistenza Integrativa’): selezionando la causale ‘EBNA’, viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario; non occorre indicare le altre informazioni previste sulla voce 78B (aliquota, ecc.).

Nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento aggiuntivo della retribuzione’ (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità.
A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 131 determina l’importo dovuto per ciascun dipendente, tenendo conto dell’eventuale percentuale di part-time.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Il giorno 21/09/10 è stato stipulato l’accordo interconfederale per la costituzione del Fondo nazionale di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori del settore artigiano.
L'accordo prevede il versamento di un contributo a carico delle imprese, dovuto per ogni dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato. E’ importate sottolineare che, per il momento, non sono state stabilite le modalità di versamento del suddetto contributo.

Pur in assenza delle disposizioni relative al versamento, è stata comunque predisposta la voce da utilizzare per il calcolo delle quote dovute al Fondo di assistenza. Rimane, quindi, a carico dell’utente la scelta di attivare o meno il calcolo delle suddette quote (l’accordo prevede che il periodo di competenza decorra da gennaio 2011).
Se si desidera attivare il calcolo automatico della quota dovuta al Fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola la quota mensile dovuta per ogni dipendente a tempo indeterminato, pari ad E. 10,42 per 12 mensilità,.
Precisiamo che la quota viene determinata anche per gli apprendisti: nel caso in cui si intenda disattivare il calcolo per gli apprendisti, è sufficiente impostare il valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 578.
Le quote dovute al Fondo di assistenza vengono assoggettate mensilmente al contributo di solidarietà.

Settembre 2010
(acred412)

Con la busta paga del mese di settembre, viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo contrattuale del 27/04/10, a copertura del periodo da gennaio 2010 ad aprile 2010.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time o dell’apprendistato (70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 043, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

L’importo di Una-tantum erogato ai dipendenti, risulta automaticamente decurtato della somma da versare a sostegno del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali (E. 12,00). Tale somma viene evidenziata sulla Nota Contabile e riportata su un elenco appositamente predisposto, da generare tramite la procedura ‘Stampe Accessorie’ (programma ‘QUOTEDIP’ al paragrafo ‘3.2 Comunicazioni Varie’ nell’elenco delle stampe disponibili).
Nel caso in cui si intenda erogare tale somma ai dipendenti, anziché versarla, occorre inserire la voce di Una-tantum (043) sul servizio Voci Fisse, impostando il valore ‘1’ nel campo Quantità. Se la voce viene inserita a livello di ditta o di contratto, deve risultare barrata la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Maggio 2010
(acred404)

Sulla base dell’accordo contrattuale del 27/04/10, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, riportando gli aumenti previsti alle seguenti decorrenze: maggio 2010 / maggio 2011 / marzo 2012.
In particolare, segnaliamo che la paga base, la contingenza e l’EDR sono stati conglobati in un unico elemento retributivo, come indicato nel testo dell’accordo.

Ricordiamo che il calcolo dell’imponibile Inail, per i dipendenti part-time, viene effettuato automaticamente sulla base del valore della paga base (o minimo tabellare) indicato in busta paga. Abbiamo quindi predisposto una tabella che consente di escludere, dal suddetto calcolo, il valore dell’ex indennità di contingenza: a tale scopo, occorre intervenire sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, a livello di ditta, selezionando la tabella 13524 dall’elenco delle tabelle contrattuali.

In caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di maggio viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2010 ad aprile 2010.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time o dell’apprendistato (70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 043, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

L’importo di Una-tantum erogato ai dipendenti, risulta automaticamente decurtato della somma da versare a sostegno del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali (E. 12,00). Tale somma viene evidenziata sulla Nota Contabile e riportata su un elenco appositamente predisposto, da generare tramite la procedura ‘Stampe Accessorie’ (programma ‘QUOTEDIP’ al paragrafo ‘3.2 Comunicazioni Varie’ nell’elenco delle stampe disponibili).
Nel caso in cui si intenda erogare tale somma ai dipendenti, anziché versarla, occorre inserire la voce di Una-tantum (043) sul servizio Voci Fisse, impostando il valore ‘1’ nel campo Quantità. Se la voce viene inserita a livello di ditta o di contratto, è necessario barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Gennaio 2010
(acred390)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza dal mese di gennaio 2010.

Novembre 2009
(acred386)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

Con la busta paga del mese di novembre, viene automaticamente erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del settore artigiano, stipulato in data 23/07/09 (vedere aggiornamento di luglio 2009 - Acred379).

I contratti interessati dall'accordo interconfederale, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)

L'erogazione dell'Una-tantum viene effettuata tramite la voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'.
Dal momento che non sono stati emanati ulteriori chiarimenti, rispetto all'accordo originario, per la seconda tranche viene adottato lo stesso criterio di calcolo della prima tranche. Il calcolo dell'Una-tantum viene quindi effettuato in base alla durata del rapporto nel periodo gennaio - dicembre 2009, suddividendo l'importo spettante in 12 quote mensili (viene effettuata una previsione relativamente al mese di dicembre). Nel calcolo dell'Una-tantum si tiene conto esclusivamente della data di assunzione e dell'eventuale data termine o cessazione del rapporto, se ricadenti nell'anno, senza considerare eventuali periodi di aspettativa. Inoltre, la condizione di part-time e la relativa percentuale vengono rilevate dal mese corrente ed estese a tutto l'anno. L'indennità di vacanza contrattuale, se corrisposta nel corso dei primi mesi dell'anno, non viene comunque recuperata sulla somma da erogare.
Sulla seconda tranche viene effettuato un conguaglio rispetto a quanto già erogato a titolo di prima tranche.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso rispetto a quello calcolato automaticamente, è possibile indicare la somma spettante nel campo Importo Totale della voce 04B.
Precisiamo che la voce 04B è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Agosto 2009
(acred383)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO - PRECISAZIONE

Come indicato nell'aggiornamento Acred382 del 5/08/09, a partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09, corrispondente ad un importo lordo di E. 55 per i dipendenti qualificati ed E. 40 per gli apprendisti.

Precisiamo che l'importo della seconda tranche viene calcolato rideterminando l'intera Una-tantum spettante, pari ad E. 115 per i dipendenti qualificati e ad E. 80 per gli apprendisti, e decurtando poi quanto risulta già erogato a titolo di prima tranche. A tale proposito, ricordiamo che l'importo della prima tranche deve essere conguagliato in caso di cessazione, dal momento che è stato determinato sulla base della durata del rapporto prevista per l'intero anno 2009, secondo quanto indicato nel testo dell'accordo (vedere aggiornamento Acred379 del 27/07/09). Occorre tenere presente che tale conguaglio potrebbe portare all'annullamento della seconda tranche; in attesa di ulteriori chiarimenti, abbiamo ritenuto opportuno non procedere ad eventuali recuperi a debito per il dipendente.

Agosto 2009
(acred382)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

A partire dal mese di agosto, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo interconfederale del 23/07/09 (aggiornamento Acred379 del 27/07/09).
L'importo della seconda tranche corrisponde ad E. 55 per i dipendenti qualificati e ad E. 40 per gli apprendisti (gli importi vengono proporzionati al numero di mesi utili nel corso dell'anno 2009). Precisiamo che, in attesa di ulteriori chiarimenti, continua ad essere adottata la modalità di calcolo indicata nell'aggiornamento Acred379.
Ricordiamo che l'indennità Una-tantum è riportata sulla voce 04B, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Nel caso in cui non sia stato possibile, per una o più aziende, erogare la prima tranche dell'Una-tantum con la busta paga di luglio, è possibile ottenere l'erogazione sulla busta paga di agosto o di un altro mese successivo. A tale scopo, è sufficiente inserire la voce 04B sulle Voci Fisse a livello di ditta, per le singole aziende interessate, indicando il mese di erogazione nel campo Quantità (esempio: in caso di erogazione su agosto, indicare '8' nel campo Quantità). Per le aziende in questione, si otterrà l'erogazione della sola prima tranche sul mese richiesto, oppure di entrambe le tranche in caso di cessazione.

Luglio 2009
(acred379)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO

In data 23/07/09 è stato siglato un accordo interconfederale per il settore dell'artigianato, relativo al nuovo sistema di assetto contrattuale. Precisiamo che l'accordo non è stato firmato da CGIL.
L'accordo prevede l'erogazione di un'indennità Una-tantum, da corrispondere con la retribuzione relativa al mese di Luglio 2009 (1° tranche). Viene inoltre sancita la non applicabilità dell'indennità di vacanza contrattuale.

I contratti interessati dalle variazioni previste nell'accordo, sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)

Per i contratti sopra elencati, è stata bloccata l'erogazione automatica dell'IVC (voce 016), con effetto dal mese di Luglio 2009. La modifica ha effetto soltanto se le buste paga interessate vengono elaborate (o rielaborate) successivamente al presente aggiornamento. Ricordiamo che, in caso di necessità, è comunque possibile riattivare il calcolo dell'IVC.

Per gli stessi contratti, abbiamo inoltre predisposto l'erogazione dell'Una-tantum, sulla busta paga di Luglio 2009. A tale scopo, viene elaborata automaticamente la nuova voce 04B, denominata 'Una tantum accordo interconfederale'.
Precisiamo che la voce 04B produce il suo effetto soltanto se le buste paga interessate vengono elaborate (o rielaborate) successivamente al presente aggiornamento. Nel caso in cui si dovessero rielaborare alcune buste paga, senza tuttavia voler erogare l'Una-tantum, è possibile inibire il calcolo la voce 04B (servizio Voci Fisse, campo 'Blocco Voce').

La voce 04B viene elaborata per tutti i dipendenti in forza al 1/07/09: in caso di cessazione viene erogata l'intera somma spettante (E. 115), altrimenti la sola prima tranche (E. 60). Per gli apprendisti, l'importo risulta ridotto come previsto (E. 80 complessivi, E. 40 prima tranche). In attesa di ulteriori chiarimenti, l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nei mesi precedenti non viene recuperata sulla somma da erogare: nel caso in cui il recupero venga confermato, sarà comunque possibile effettuarlo sulla seconda tranche (erogazione sul mese di novembre 2009).
Il calcolo dell'Una-tantum deve essere effettuato in base alla durata del rapporto nel periodo gennaio - dicembre 2009, suddividendo l'importo spettante in 12 quote mensili. Sul mese di luglio, ovviamente, non è possibile effettuare un calcolo a titolo definitivo: di conseguenza, per il momento abbiamo predisposto un calcolo semplificato, che verrà poi modificato in occasione della seconda tranche. Sulla busta paga di luglio, il calcolo dell'Una-tantum viene effettuato in base alla durata del rapporto, tenendo conto esclusivamente della data di assunzione e dell'eventuale data termine o cessazione del rapporto, se ricadenti nell'anno (non vengono rilevati eventuali periodi di aspettativa da escludere dal conteggio). Inoltre, la condizione di part-time e la relativa percentuale vengono rilevate dal mese corrente ed estese a tutto l'anno.
Come già precisato, al momento dell'erogazione della seconda tranche (novembre 2009), l'indennità spettante verrà rideterminata in relazione all'intero anno, tenendo conto delle condizioni effettivamente presenti in ogni singolo mese già elaborato; verrà inoltre effettuato un conguaglio su quanto già erogato a titolo di prima tranche.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso a quello calcolato automaticamente, è possibile indicare la somma spettante nel campo Importo Totale della voce 04B. Tuttavia, per il momento consigliamo di intervenire (se necessario) solo in caso di cessazione del rapporto, dal momento che in tale situazione viene erogata anche la seconda tranche.
Precisiamo che la voce 04B è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Luglio 2009
(acred378)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di luglio 2009, è stato raggiunto il termine per l'aumento dell'IVC sui seguenti contratti:

  • Agenzie di Assicurazione (010)
  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici, gomma, vetro artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentari artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Istituti di Vigilanza Privata (074)
  • Telecomunicazioni (091)
  • Ortofrutticoli (093)

Per i contratti in questione, la percentuale utilizzata nel calcolo della voce 016 è stata portata allo 0,75% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica dell'IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.
Ricordiamo che l'accordo interconfederale del 15/04/09, relativo alla riforma degli assetti contrattuali, dovrebbe avere effetto anche sul calcolo dell'IVC; ad oggi, tuttavia, non ci risulta siano state pubblicate indicazioni ufficiali in merito.

Aprile 2009
(acred368)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di aprile 2009, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sui seguenti contratti:

  • Agenzie di Assicurazione (010)
  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici, gomma, vetro artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentari artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Istituti di Vigilanza Privata (074)
  • Telecomunicazioni (091)
  • Ortofrutticoli (093)

Per i contratti sopra elencati è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,45% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza.
Ricordiamo che è possibile inibire o modificare l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' ed 'Estesa a tutti i dipendenti'.
Segnaliamo, inoltre, che l'accordo interconfederale del 15/04/09, relativo alla riforma degli assetti contrattuali, dovrebbe avere effetto anche sul calcolo dell'IVC; ad oggi, tuttavia, non ci risulta siano state pubblicate indicazioni in merito.

Febbraio 2009
(acred362)

Con la busta paga del mese di febbraio, viene erogata la seconda ed ultima tranche dell'indennità Una-tantum (E. 200,00) prevista nel rinnovo contrattuale del 24/01/08, a copertura del periodo da gennaio 2005 a febbraio 2008.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time o dell'apprendistato (70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nello stesso periodo, compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive, viene recuperata in parti uguali tra le due tranche di Una-tantum. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Dicembre 2008
(acred355)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza dal mese di dicembre 2008.

Ottobre 2008
(acred350)

Con il presente aggiornamento, è stata rettificata la gestione automatica della maternità anticipata: secondo quanto previsto contrattualmente, in caso di maternità anticipata non viene più erogata l'integrazione a carico dell'azienda (voce 445), a differenza di quanto avviene nel restante periodo di maternità obbligatoria.

Luglio 2008
(acred346)

A parziale rettifica di quanto comunicato con l'aggiornamento relativo al mese di giugno 2008 (Acred344) precisiamo che, a partire dal mese di luglio 2008, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 24/01/08.

Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico di arretrati o Una-tantum, occorre che tutte le buste paga del periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente.
Giugno 2008
(acred344)

Sulla base dell'accordo contrattuale del 3/04/08, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza dal mese di giugno 2008.

Con la busta paga del mese di giugno, viene erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2005 a febbraio 2008.
In caso di cessazione del rapporto, a partire dal mese di ottobre viene erogata anche la seconda tranche di Una-tantum.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time o dell'apprendistato (70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nello stesso periodo, compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive, viene recuperata in parti uguali tra le due tranche di Una-tantum. La somma risultante è riportata sulla voce 043, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto nel periodo è compreso anche l'anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

L'importo di Una-tantum erogato ai dipendenti nel mese di giugno, risulta automaticamente decurtato della somma da versare a sostegno del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali (E. 12,00). Tale somma viene evidenziata sulla Nota Contabile e riportata su un elenco appositamente predisposto, da generare tramite la procedura 'Stampe Accessorie' (programma 'QUOTEDIP' al paragrafo '3.2 Comunicazioni Varie' nell'elenco delle stampe disponibili).
Nel caso in cui si intenda erogare tale somma ai dipendenti, anziché versarla, occorre inserire la voce di Una-tantum (043) sul servizio Voci Fisse, impostando il valore '1' nel campo Quantità. Se la voce viene inserita a livello di ditta o di contratto, è necessario barrare la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Maggio 2008
(acred340)

Sulla base dell'accordo contrattuale del 3/04/08, è stato modificato il trattamento di malattia degli apprendisti, per la parte a carico dell'azienda, equiparandolo a quello previsto per i dipendenti qualificati.

Marzo 2008
(acred333)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 24/01/08, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza dal mese di marzo 2008.
Dallo stesso mese è stato bloccato il calcolo automatico della IVC (voce 016).

Con effetto dal mese di marzo, è stato modificato il trattamento di malattia e maternità a carico dell'azienda, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale.
Inoltre, sono state predisposte alcune nuove voci relative al lavoro straordinario e supplementare.

E' stata predisposta la gestione automatica dell'apprendistato professionalizzante: per gli apprendisti assunti secondo tale normativa, è sufficiente attribuire il livello retributivo di riferimento, relativo ai dipendenti qualificati, per ottenere l'intera progressione delle retribuzioni (prima in percentuale e poi sulla base dei livelli inferiori rispetto a quello attribuito).

A partire dal mese di marzo, in caso di cessazione del rapporto viene erogata l'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da gennaio 2005 a febbraio 2008. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time o dell'apprendistato (70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. Sull'importo da erogare viene recuperata l'IVC corrisposta nel periodo di riferimento, compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive. La somma risultante è riportata sulla voce 043, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto nel periodo è compreso anche l'anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

ATTENZIONE:
Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (043 o 050 per l'Una-tantum a tassazione ordinaria, 041 per l'Una-tantum a tassazione separata).

Luglio 2005
(paghe167)

Con il mese di luglio 2005, è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC sui seguenti contratti:

Autorimesse e autonoleggio (017)
Panificatori artigianato (024)
Chimici, gomma, vetro artigianato (027)
Pulizie artigianato (029)
Metalmeccanici artigianato (031)
Tessili artigianato (032)
Lavanderie artigianato (033)
Legno artigianato (035)
Orafi artigianato (037)
Alimentari artigianato (039)
Metalmeccanici industria (041)
Metalmeccanici Confapi (061)

Per i contratti sopra elencati, la percentuale utilizzata nel calcolo automatico della IVC è stata portata allo 0,80% (50% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza, con decorrenza dal mese di luglio.
Sul contratto delle Assicurazioni in gestione libera (010), nella base di calcolo della IVC sono stati inclusi anche gli scatti di anzianità, secondo quanto indicato nel comunicato SNA del 31/5/05 (la percentuale rimane allo 0,48%).
Con decorrenza dal mese di agosto, sul contratto delle Telecomunicazioni (091) la percentuale utilizzata per il calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale è stata aumentata allo 0,80%.
Ricordiamo che è possibile inibire il calcolo automatico della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto (attivare le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti').

Aprile 2005
(paghe163)

Con la busta paga relativa al mese di aprile, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 6/7/2004, a copertura del periodo da luglio 2002 a giugno 2004. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041 ('Una-tantum - anni precedenti'), soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Presenze del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum a tassazione separata).

Gennaio 2005
(paghe158)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza dal mese di gennaio 2005.
A partire dallo stesso mese di gennaio, l'indennità Una-tantum erogata ai dipendenti cessati (aggiornamento 'Paghe154' - ottobre 2004) viene riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata sugli arretrati anni precedenti.

ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 per l'Una-tantum soggetta a tassazione separata).

Ottobre 2004
(paghe154)

Con la busta paga relativa al mese di ottobre, viene automaticamente erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 6/7/2004, a copertura del periodo da luglio 2002 a giugno 2004. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nel periodo da aprile 2002 a giugno 2004 viene recuperata dall'Una-tantum, sulla base dei valori convenzionali indicati nell'accordo.
La somma risultante è riportata sulla voce 043 ('Una-tantum'), esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.
L'importo di Una-tantum erogato ai dipendenti nel mese di ottobre, risulta automaticamente decurtato della somma da versare a sostegno della previdenza complementare (E. 5,00). Tale somma viene evidenziata sulla Nota Contabile e riportata su un elenco appositamente predisposto, da generare tramite la procedura 'Stampe Accessorie' (programma 'QUOTEDIP' al paragrafo '3.2 Comunicazioni Varie' nell'elenco delle stampe disponibili).
Nel caso in cui si intenda erogare tale somma ai dipendenti, anzichè versarla al fondo di previdenza, occorre inserire la voce di Una-tantum (043) sul servizio Voci Fisse, impostando il valore '1' nel campo Quantità. Se la voce viene inserita a livello di ditta o di contratto, è necessario barrare la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

NOTE RELATIVE AI RINNOVI CONTRATTUALI

Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra Procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (043 / 050).
Le somme erogate vengono assoggettate a tassazione separata soltanto se il periodo a cui si riferiscono ricade interamente in anni precedenti, oppure quando viene espressamente indicato nel testo dell'accordo.

Settembre 2004
(paghe153)

Come già comunicato con l'aggiornamento relativo al mese di giugno 2004 ('Paghe150' punto 1.8), è stata predisposta la gestione automatica del Premio Regionale per Obbiettivi, previsto nel Contratto Regionale della Toscana relativo ai settori Alimentari Artigianato (039) e Panificazione Artigianato (024).
Per attivare la gestione automatica, occorre inserire la voce 050 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, con l'opzione 'Estesa a tutti i dipendenti' (stessa modalità seguita per l'elaborazione del mese di giugno). In tal modo, sulla busta paga del mese di settembre viene automaticamente corrisposta la somma relativa all'anno 2003, con la descrizione 'Anticipazione Premio Regionale'. Ai fini del calcolo automatico, vengono considerati i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, per i dipendenti part-time e per gli apprendisti viene rilevata la percentuale di retribuzione relativa ad ogni singolo mese del periodo in questione.
La somma risultante viene assoggetta a tassazione ordinaria (non esistendo diverse indicazioni nel testo del contratto) ed è esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr. Nel caso in cui si desideri includerla nella base di calcolo del Tfr, occorre inserire sul servizio Voci Fisse la voce 241, anch'essa senza importo e 'Estesa a tutti i dipendenti'.
Inoltre, è stata predisposta la nuova tabella 6439, sulla quale è stato riportato l'elemento retributivo regionale del settore Alimentare (039). La tabella deve essere agganciata alle ditte interessate, selezionandola dall'elenco delle tabelle retributive. Il valore risultante viene riportato in busta paga sulla voce 013, che può essere personalizzata.

Luglio 2004
(paghe151)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 6/7/2004, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1039 (alimentari) e 1024 (panifici), con decorrenza dal mese di luglio 2004. Dallo stesso mese è stata bloccata l'erogazione della IVC (voce 016).
Inoltre, in caso di cessazione del rapporto viene automaticamente corrisposta l'indennità Una-tantum prevista dall'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da luglio 2002 a giugno 2004. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo in questione, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nel periodo viene recuperata secondo i valori convenzionali indicati nell'accordo, rapportandoli ai mesi di effettiva presenza dell'indennità nel periodo interessato.
Per gli apprendisti, vengono considerati gli importi ridotti di Una-tantum e IVC previsti nell'accordo di rinnovo.
La somma risultante è riportata sulla voce 043 ('Una-tantum'), esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

Luglio 2004
(paghe151)
NOTE RELATIVE AI RINNOVI CONTRATTUALI

Negli accordi in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra Procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (041 / 043 / 050 secondo quanto indicato per il contratto in questione).
Inoltre, l'erogazione automatica avviene alle condizioni indicate negli accordi di rinnovo: generalmente l'Una-tantum viene riconosciuta ai soli dipendenti in forza alla data di stipula dell'accordo.
Le somme erogate vengono automaticamente assoggettate a tassazione separata soltanto se il periodo a cui si riferiscono ricade interamente in anni precedenti (voce 041). In tale ipotesi, la tassazione fa riferimento agli imponibili fiscali dei due anni precedenti: gli importi in questione possono essere visualizzati, oppure inseriti, tramite il servizio 'Cedolini - Anno Precedente', in corrispondenza dei mesi di dicembre 2002 e dicembre 2003 (campo 'Imponibile Irpef annuale').
Non è prevista, per il momento, alcuna gestione automatica delle trattenute a sostegno della previdenza complementare, da effettuare, per alcuni contratti, al momento dell'erogazione della prima tranche di Una-tantum.
Segnaliamo infine che la nuova normativa degli apprendisti, prevista in alcuni contratti con riferimento alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante, sarà rilasciata con gli aggiornamenti relativi ai prossimi mesi.

Giugno 2004
(Paghe150)

Su richiesta, è stata predisposta la gestione automatica dell'Una-tantum prevista nel Contratto Regionale della Toscana per i settori Alimentari Artigianato (Ccnl 039) e Panificazione Artigianato (Ccnl 024).
Per attivare l'erogazione di tale somma, occorre inserire la voce 050 ('Una-tantum') sul servizio Voci Fisse a livello di ditta (oppure a livello di contratto), attivando l'opzione 'Estesa a tutti i dipendenti'. In tal modo, sulla busta paga del mese di giugno viene automaticamente corrisposta la somma relativa all'anno 2002, mentre con la busta paga di settembre verrà erogata la somma relativa all'anno 2003. In entrambi i casi, ai fini del calcolo vengono considerati i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato. Inoltre, per i dipendenti part-time e per gli apprendisti viene rilevata la percentuale di retribuzione relativa ad ogni singolo mese del periodo di riferimento.
La somma risultante viene assoggetta a tassazione ordinaria (non esistendo diverse indicazioni nel contratto in questione) e risulta esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr. Nel caso in cui si desideri includerla nella base di calcolo del Tfr, occorre inserire sul servizio Voci Fisse anche la voce 241 ('Somme aggiunte a retribuzione utile per Tfr'), senza alcun importo.

Febbraio 2003
(paghe124)

Con la retribuzione del mese di febbraio, viene automaticamente erogata l’indennità Una-tantum (voce 050) prevista nell’accordo del 4/10/2002 (vedi aggiornamento ‘Paghe117’).
Precisiamo che, per ricavare il numero di quote mensili da considerare, si prendono a riferimento i ratei di ulteriore mensilità maturati nel periodo interessato (da luglio 2001 a giugno 2002); nello stesso modo viene ricavata anche la percentuale media di part-time. L’indennità di vacanza contrattuale viene recuperata in misura forfetaria, proporzionandola al numero di mesi nei quali risulta effettivamente erogata (per la IVC il periodo va da ottobre 2001 a giugno 2002).
Nel caso in cui le ditte interessate non siano state gestite tramite la Procedura Paghe nel periodo di riferimento, vale quanto già precisato nell'aggiornamento 'Paghe124'.

Ottobre 2002
(paghe117)

Sulla base dell'accordo del 4/10/2002, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1039 (contratto 039 - Alimentaristi) e 1024 (contratto 024 - Panificatori), con decorrenza 1/10/2002.
Secondo l'accordo in questione, è necessario continuare ad erogare la IVC : di conseguenza, è stato predisposto il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,85% su paga base e contingenza.
Inoltre, a partire dal mese di ottobre, per i dipendenti licenziati viene erogata automaticamente l'indennità Una-tantum (voce 050), calcolata secondo le modalità previste nel suddetto accordo. Precisiamo che, per ricavare il numero di quote mensili da considerare nel calcolo, si fa riferimento ai ratei di ulteriore mensilità maturati nel periodo interessato (da luglio 2001 a giugno 2002). Il numero di quote mensili maturate viene utilizzato per proporzionare sia l'importo di Una-tantum che il recupero forfetario della IVC (relativamente alla IVC il periodo va da settembre 2001 a luglio 2002).

Settembre 2001
(paghe093)

Sulla base del rinnovo contrattuale, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza 1/9/2001.

Giugno 2001
(paghe090)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1024, con decorrenza 1/6/2001.