MODELLO 770/2022

Generazione dati Gestione Quadri Stampe di controllo
Invio telematico Esportazione dati Importazione dati


Settembre 2022
(acred836)
MODELLO 770/2022 – ESPORTAZIONE DATI

E’ possibile esportare i dati del modello 770/2022, nei casi in cui occorre effettuare un unico invio.
A tale scopo, può essere utilizzata la procedura ‘770/2022: Esportazione Dati’, disponibile sul menù Gestione Modello 770/2022 → Procedure Modello 770/2022.

La procedura genera un file di esportazione conforme alle specifiche ministeriali; tale file può essere utilizzato per trasferire i dati del modello 770/2022 verso altri software fiscali.
Sul file di esportazione non sono presenti i dati relativi al soggetto che effettua l’invio (“fornitore”, previsto nel record di testa). In corrispondenza delle singole dichiarazioni, sono comunque presenti i dati relativi all’intermediario e le altre informazioni previste sul Frontespizio (se sono state inserite sul corrispondente servizio).
Sul file, ovviamente, sono riportati tutti i quadri presenti in archivio (Frontespizio, ST, SV, SX, SY, SS, D.I.).

Sul file di esportazione, tutti gli importi sono espressi in euro, con l’indicazione dei centesimi e della virgola esplicita, secondo le modalità previste nelle specifiche ministeriali.
E’ opportuno leggere la documentazione in linea (entrare sulla procedura e cliccare su ‘Help’), nella quale sono indicati anche degli esempi di lancio della procedura.
Il file da esportare si trova nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘770-esportazione.txt’.

Settembre 2022
(acred836)
MODELLO 770/2022 – IMPORTAZIONE DATI

E’ possibile importare i dati del modello 770/2022 da altri software, nei casi in cui occorre effettuare un unico invio.

L’importazione può essere effettuata utilizzando il file per l’invio telematico prodotto da qualsiasi software, purché tale file sia conforme alle specifiche ministeriali relative al modello 770/2022.
Precisiamo che, sul file utilizzato per l’importazione, gli importi devono essere espressi in euro, con l’indicazione dei centesimi e della virgola esplicita (come previsto dalle specifiche ministeriali).

E’ possibile importare i prospetti relativi alle ritenute ed ai versamenti (ST / SV): su tali prospetti, i tributi importati vanno ad aggiungersi a quelli eventualmente già presenti (inseriti manualmente o trasferiti dagli archivi Paghe).

Relativamente ai quadri ST / SV, sono disponibili le opzioni che consentono di importare soltanto i tributi relativi al lavoro dipendente, al lavoro autonomo o ad altri redditi. Per ciascuna tipologia, è possibile effettuare l’importazione conservando oppure cancellando eventuali tributi già importati in precedenza.
E’ quindi possibile effettuare l’importazione su dichiarazioni parzialmente compilate: ad esempio, è possibile importare i tributi relativi al lavoro autonomo su una dichiarazione compilata per i soli tributi relativi al lavoro dipendente. E’ anche possibile effettuare più importazioni successive, decidendo se i tributi da importare devono andare in sostituzione (opzione ‘Importa cancellando i dati già importati’) oppure in aggiunta (opzione ‘Importa conservando i dati già importati’), rispetto a quelli precedentemente importati. Precisiamo che, in caso di “aggiunta”, si ottiene l’inserimento di ulteriori tributi (non è prevista un’operazione di “somma” dei valori importati rispetto a quelli già presenti).

E’ possibile importare anche il Frontespizio ed il prospetto SX, abilitando le corrispondenti opzioni: su tali quadri, i dati già presenti vengono sempre interamente sovrascritti da quelli presenti sul file di importazione.
Inoltre, è possibile importare i quadri SS, SY e Dichiarazione Integrativa.

Occorre tenere presente che i dati importati non possono essere annullati massivamente: se si presentano dei problemi, occorre intervenire manualmente per eliminare i dati importati. Su tutti i servizi del modello 770, vengono segnalati i dati derivanti da un’eventuale importazione (compare la sigla ‘Importato’ o ‘Proveniente da importazione’).

Per effettuare l’importazione, occorre utilizzare il nuovo servizio ‘Importazione dati Modello 770’, disponibile sul menù Amministratore dello Studio (dove si trovano altri servizi di importazione).
Il nuovo servizio consente di caricare il file e, contestualmente lanciare la procedura di importazione dei dati.

Sul servizio sono previste le opzioni di importazione relative ai singoli quadri: occorre selezionare soltanto le opzioni relative ai quadri che si desidera importare, lasciando negli altri l’opzione ‘Non importare’.
Precisiamo che il campo ‘Opzioni varie’ va compilato solo a seguito di specifiche indicazioni da parte dell’assistenza.
Infine, è disponibile l’opzione relativa al tipo di importazione: con ‘Provvisorio’ viene soltanto generato l’elenco delle dichiarazioni da importare, mentre con ‘Definitivo’ viene realmente effettuata l’importazione. Consigliamo di eseguire sempre l’importazione prima in ‘Provvisorio’ (a scopo di controllo) e poi in ‘Definitivo’.

Dopo aver caricato il file ed impostato le opzioni relative ai quadri che si desidera importare, cliccando su ‘Elabora’ viene eseguita la procedura di importazione dei dati.
Una volta terminata la procedura, l’elenco delle dichiarazioni importate si trova sul servizio di Gestione Stampe con il nome ‘770.ELENCO.IMPORTAZIONE’, mentre il file di importazione è riportato con il nome ‘770-importazione.txt’.

Settembre 2022
(acred836)
MODELLO 770/2022 – GESTIONE APPALTI

Come anticipato nell’aggiornamento Acred834 del 31/08/2022, è stata predisposta un’apposita procedura per generare i dati del modello 770/2022 nei casi di gestione degli appalti con versamenti separati (circolare 1/E del 12/02/2020).

La procedura da utilizzare nei casi in questione è ‘770/2022: Generazione da archivi Paghe – Gestione appalti’, che si trova sul menù Gestione Modello 770/2022 → Procedure Modello 770/2022.
Precisiamo che la suddetta procedura deve essere utilizzata esclusivamente per le ditte che hanno effettuato la gestione degli appalti utilizzando i programmi ‘RICONF24’ / ‘RICONFAP’ (Stampe Accessorie).

Sulla nuova procedura vanno indicati gli stessi parametri della procedura ‘770/2022: Generazione da archivi Paghe’ (aggiornamento Acred827 del 30/05/2022): in particolare, occorre indicare l’anno di competenza ‘2021’.

Inoltre, sulla nuova procedura è previsto il parametro aggiuntivo ‘Gestione appalti’, che consente di indicare il tipo di procedura utilizzato, sull’Archivio Tributi, per effettuare i versamenti separati.
Se è stato utilizzato il programma ‘RICONF24’, i tributi possono essere stati riportati soltanto su ‘VA’.
Se, invece, è stato utilizzato il programma ‘RICONFAP’, i tributi possono essere stati riportati su ‘VA’ / ‘V1’ / ‘V2’.

Sulla base delle caselle barrate nel parametro ‘Gestione appalti’, vengono rilevati i versamenti (ed eventualmente le compensazioni) presenti sui corrispondenti tipi procedura, oltre a quelli presenti sul tipo procedura ‘PG’, per generare i dati previsti sui quadri ST / SV / SX del modello 770/2022.

Ricordiamo che la stampa di controllo ‘CON770TX’, riportata nell’elenco dei programmi disponibili sulla procedura ‘770/2022: Stampe di controllo’, prevede anch’essa le caselle da barrare per i tipi procedura ‘VA’ / ‘V1’ / ‘V2’.
Anche in questo caso, occorre barrare le caselle in questione soltanto per le ditte che hanno effettuato degli appalti con versamenti separati.

Agosto 2022
(acred834)
MODELLO 770/2022 – STAMPA E INVIO TELEMATICO

E’ possibile produrre sia la stampa che il file per l’invio telematico del modello 770/2022.
Sul menù ‘Gestione Modello 770/2022’ occorre compilare le informazioni previste sul servizio ‘Frontespizio’, dopodiché è possibile lanciare la procedura ‘770/2022: Stampa e Invio Telematico’.

Ricordiamo che, generando il file per l’invio, viene automaticamente eseguito anche il controllo Entratel.
La procedura ‘Stampa e invio telematico’ esegue lo stesso controllo effettuato da Entratel / Desktop Telematico, utilizzando i componenti software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Una volta terminata la procedura, sulla gestione delle stampe è disponibile, insieme al file da inviare, anche il report con l’esito del controllo.

Le procedure di esportazione ed importazione dei dati saranno incluse in un successivo aggiornamento.
Sempre con un successivo aggiornamento, sarà rilasciata la procedura di generazione dei dati da utilizzare nei casi di gestione degli appalti tramite modelli F24 separati (circolare 1/E del 12/02/2020).

MODELLO 770/2022 – STAMPA E INVIO TELEMATICO

Quando la dichiarazione risulta interamente compilata, occorre barrare la casella ‘Modello Definitivo’.
In tal modo, la dichiarazione viene protetta da rigenerazioni accidentali (ad esempio tramite la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’); rimane comunque possibile continuare ad operare manualmente sui servizi del 770.

Ricordiamo che il campo ‘Invio telematico con dati non conformi’ permette di confermare l’invio di una dichiarazione che presenta errori non bloccanti: si tratta di eventuali incoerenze rispetto a quanto indicato nelle specifiche ministeriali, segnalate dal programma di controllo con gravità ‘**’ oppure ‘***C’.

Per quanto riguarda la compilazione dei campi previsti sul Frontespizio, occorre fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred827 del 30/05/2022.

In particolare, ricordiamo che deve essere selezionata la Tipologia Invio adottata:

  1. Gestione Unificata’, se la dichiarazione viene trasmessa tramite un unico invio telematico;
  2. Gestione Separata’, se la dichiarazione viene trasmessa in due o tre parti, inviate separatamente.

In caso di gestione separata, vanno indicati i codici fiscali dei soggetti che inviano le parti rimanenti della dichiarazione. Nel caso in cui la parte rimanente sia inviata dal sostituto, occorre barrare la casella ‘Sostituto’.
Sempre per quanto riguarda la gestione separata, sulla dichiarazione trasmessa dall’intermediario deve essere barrata la casella ‘Incaricato in gestione separata’ (la casella si trova nella sezione ‘Ritenute operate’).

Sia in caso di gestione unificata che di gestione separata, è necessario indicare le tipologie di ritenute incluse in ciascun invio: lavoro dipendente / lavoro autonomo / redditi di capitale / locazioni brevi / altre ritenute.
In caso di gestione separata, ciascuna tipologia di ritenute deve essere gestita interamente da uno stesso soggetto.

Ricordiamo che la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe (aggiornamento Acred827 del 30/05/2022) riporta le informazioni presenti sulla dichiarazione dell’anno precedente: tipologia di invio (gestione unificata / gestione separata), tipologie di ritenute, codici fiscali dei soggetti che trasmettono le parti rimanenti della dichiarazione, caselle ‘Sostituto’ e ‘Incaricato in gestione separata’. Naturalmente, occorre intervenire in caso di variazione delle suddette informazioni rispetto all’anno precedente.

Le caselle relative ai ‘Quadri Compilati’ vengono barrate automaticamente, sia tramite la procedura di generazione dei dati dagli archivi Paghe, sia operando sui servizi per la gestione dei singoli quadri.

Per effettuare l’invio telematico delle dichiarazioni, è necessario compilare la sezione ‘Presentazione Telematica’:

  • La casella ‘Invio per conto proprio’ deve essere barrata nei seguenti casi:
    • Invio effettuato direttamente dal sostituto d’imposta.
    • Invio della propria dichiarazione da parte dell'intermediario (sostituto coincidente con l’intermediario).
    Precisiamo che la casella non è prevista sulla dichiarazione 770 (si tratta solo di un’informazione gestionale).
  • In caso di invio tramite intermediario, i campi da compilare sono i seguenti (alcuni non sono obbligatori):
    • Codice fiscale dell’incaricato’, selezionare il codice fiscale dell’intermediario dall’apposita finestra; viene riportato anche il numero di iscrizione all’albo dei CAF, se presente sull’intermediario selezionato.
    • Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione’, scegliere tra ‘1- Dichiarazione predisposta dal contribuente’ e ‘2- Dichiarazione predisposta da chi effettua l’invio’ (ossia l’intermediario).
    • Data dell’impegno’, indicare la data dell’impegno all’invio telematico, sottoscritto dall’intermediario.
    • Invio avviso telematico all’intermediario’, richiesta, da parte del sostituto, di inviare gli avvisi telematici all’intermediario (sulla dichiarazione, la casella è riportata nella sezione ‘Firma della Dichiarazione’).
    • Ricezione avviso telematico’, conferma, da parte dell’intermediario, che intende ricevere gli avvisi telematici (obbligatoria se è stata barrata la casella ‘Invio avviso telematico all’intermediario’).

La finestra per la selezione dell’intermediario consente anche di inserire o modificare alcune informazioni relative agli intermediari stessi: a tale scopo, cliccare sull’icona “matita” in corrispondenza dell’intermediario.

Ricordiamo che l’intermediario che effettua l’invio della dichiarazione (cosiddetto “fornitore”) deve essere presente anche sul servizio Ditta – Anagrafico, in quanto sul file telematico occorre riportare alcuni suoi dati anagrafici.

Nella sezione ‘Firma della Dichiarazione’ è possibile indicare i soggetti preposti alla revisione contabile.

Se il sostituto non ha effettuato ritenute nell’anno di competenza, occorre compilare il campo ‘Casi di non trasmissione dei prospetti ST / SV / SX’, selezionando il codice dall’apposita finestra.

Il campo ‘Vistato per – Telematico generato / Esportazione effettuata’ è utilizzato dalle procedure di invio telematico e di esportazione dati, al fine di escludere le dichiarazioni già trattate in precedenza. Nel lancio delle suddette procedure è possibile selezionare le sole dichiarazioni non vistate; inoltre, le dichiarazioni selezionate possono essere vistate dalle stesse procedure, in modo che vengano escluse dai lanci successivi.

Occorre tenere presente che i dati anagrafici del dichiarante vengono visualizzati leggendo la versione anagrafica valida alla data di scadenza per l’invio del 770 (31/10/2022). Il dichiarante, tuttavia, deve risultare presente anche nell’anno di competenza della dichiarazione (deve esistere almeno una versione valida al 31/12/2021). Gli eventuali sostituti d’imposta “estinti”, se indicati nell’apposita sezione del Frontespizio, vengono visualizzati leggendo la versione valida al 31/12/2021.
Il dichiarante (ed anche gli eventuali sostituti “estinti”) deve risultare presente sui servizi Ditta – Anagrafico e Ditta – Azienda. Per quanto riguarda il rappresentante legale, è sufficiente che sia presente su Ditta – Anagrafico.

Il Rappresentante Legale è stato riportato sul Frontespizio al momento della conversione della CU dall’anno precedente (aggiornamento Acred816 del 14/02/2022) ed è visibile nel campo ‘Rappresentante legale CU e 770’.
Nel caso in cui, sul modello 770, debba essere indicato un rappresentante legale diverso da quello indicato sulla CU, è possibile indicare il nuovo rappresentante nel campo ‘Rappresentante legale 770’.
Sul modello 770, per il rappresentante legale è prevista l’indicazione del Codice Carica e della Data Carica.

MODELLO 770/2022 – STAMPA E INVIO TELEMATICO

La procedura genera il file ‘770-telematico.txt’, da utilizzare per l’invio telematico della dichiarazione.
Tale file, una volta scaricato, può essere sottoposto al procedimento di invio tramite Entratel (Desktop Telematico).

Viene prodotto anche il report con l’esito del controllo, eseguito secondo le stesse modalità di Entratel. Sulla gestione delle stampe prodotte, tale report è identificato col nome ‘770-telematico-controllo.wri’ e può essere visualizzato e/o stampato, oppure scaricato ed aperto con Word (non deve essere convertito in pdf).
Naturalmente, al momento dell’invio effettivo, il file da inviare (‘770-telematico.txt’) viene nuovamente sottoposto al controllo da parte del software dell’Agenzia delle Entrate (“Desktop Telematico”).

La procedura genera anche la stampa del modello: impostando l’opzione ‘S’ nel campo Opzione Stampa Modelli, viene prodotto il modello completo per singola ditta, in formato pdf (‘MOD770-TUTTO-CodiceDitta.pdf’).
Nel caso in cui non si intenda produrre la stampa del modello, è opportuno indicare ‘N’ nel campo Opzione Stampa Modelli, risparmiando così il tempo necessario per la conversione della stampa in formato pdf.
Viene prodotto anche un elenco dei sostituti presenti sul file telematico (‘770-ELENCO-TELEMATICO’) e dei quadri riportati sulla stampa del modello (‘770-ELENCO-STAMPE’).

In presenza di errori nei parametri indicati al lancio della procedura, o di qualsiasi altra condizione che non consenta l’esecuzione della procedura, viene prodotta la stampa ‘770.errori.estrazione’, con la segnalazione del problema.
Nel caso in cui si desideri avere anche la segnalazione delle dichiarazioni “scartate” (ad esempio perché già inviate, oppure per la presenza di un diverso intermediario), nel campo ‘Opzioni di stampa’ della procedura deve essere barrata la casella ‘Segnala le dichiarazioni scartate’. Anche tali segnalazioni vengono riportate su ‘770.errori.estrazione’.
In presenza di segnalazioni di errore relative esclusivamente all’invio telematico o alla stampa del modello, vengono generate le stampe ‘770.errori.telematico’ e ‘770.errori.stampe’.

Ricordiamo che, al lancio della procedura, possono essere selezionate le ditte relative ad una singola zona.
Eventualmente, è anche possibile selezionare le ditte abbinate all’utente che lancia la procedura: a tale scopo, il campo relativo alla selezione della zona è stato rinominato ‘Zona / Utente’ e, nella relativa finestra, è stata aggiunta la casella ‘Seleziona le sole ditte attribuite all’Utente’ (la modalità di selezione della zona è rimasta invariata).
Precisiamo che la zona viene rilevata dal servizio ‘Ditta – Azienda’, nella versione in vigore al 31/12 dell’anno di competenza. L’utente abbinato alla ditta viene invece rilevato dal servizio ‘Ditta – Abilitazione’ (se risulta attivo e compilato il campo ‘Utente per elaborazione’), sempre nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile effettuare l’archiviazione automatica dei modelli prodotti, abbinandoli alle singole aziende gestite; tale funzionalità è utilizzabile solo se si è abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.
Per ottenere l’archiviazione automatica dei modelli 770, è sufficiente selezionare l’opzione ‘W’ nel campo Opzione Stampa Modelli: in tal modo, la stampa del modello viene generata secondo lo stesso criterio previsto per l’opzione ‘S’ (modello completo suddiviso per ditta) ed i modelli prodotti vengono automaticamente archiviati. Se l’operazione di archiviazione viene ripetuta (per lo stesso sostituto), il nuovo modello viene archiviato in aggiunta al precedente: se si intende annullare il precedente modello, barrare l’apposita casella nel campo ‘Opzioni di archiviazione’.

Per effettuare l’archiviazione dei modelli 770, occorre selezionare il Soggetto Autorizzato, attraverso l’apposita finestra (si tratta della stessa scelta presentata per l’archiviazione della CU). Non occorre compilare il campo relativo al Soggetto Autorizzato, se non si effettua l’archiviazione dei modelli 770.

Come negli anni precedenti, è anche possibile generare la stampa riportando in un unico file tutte le denunce previste (‘MOD770.TUTTO’): a tale scopo, è sufficiente selezionare l’opzione ‘X’ nel campo Opzione Stampa Modelli; a scopo di controllo, vengono generate anche le stampe dei singoli quadri (‘MOD770.QUADRO’). In tal caso, le stampe vanno convertite in pdf tramite il servizio di gestione delle stampe (selezionare formato ‘Modello 770’).

Precisiamo, inoltre, che ad ogni lancio della procedura di stampa ed invio telematico, vengono cancellate sia le stampe che il file telematico generati tramite il lancio precedente, indipendentemente dalle opzioni scelte: è quindi opportuno effettuare il download delle stampe e del file telematico, prima di lanciare nuovamente la procedura.

Consigliamo di leggere la documentazione in linea (entrare nella procedura e cliccare su ‘Help’), sulla quale sono riportati alcuni esempi di lancio della procedura, oltre alla descrizione delle stampe prodotte.

Al lancio della procedura, se il soggetto che effettua l’invio (“fornitore”) è un intermediario, indicare ‘10’ nel campo Tipo fornitore e compilare il campo Codice fiscale fornitore. In tal modo, vengono selezionati i soli modelli ai quali è stato attribuito lo stesso intermediario (sezione ‘Presentazione Telematica’ del servizio ‘Frontespizio’ ).
Nel caso in cui si debba inviare il 770 relativo allo stesso soggetto che effettua l’invio, indicare ‘01’ nel campo Tipo fornitore e selezionare comunque il codice fiscale del fornitore (che corrisponderà al dichiarante). In questo caso, sul frontespizio della stessa dichiarazione dovrà essere barrata la casella ‘Invio per conto proprio’.

E’ possibile generare la stampa del modello (a scopo di controllo) prima di inserire il codice fiscale dell’intermediario sulle dichiarazioni: in tal caso, sulla procedura non deve essere indicato il codice fiscale del fornitore.

La procedura di stampa ed invio telematico segnala la presenza di eventuali importi negativi sui vari quadri del 770, escludendo automaticamente i corrispondenti campi sia dal file telematico che dalla stampa del modello.

Sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico vengono riportati i dati anagrafici del dichiarante, nella versione valida alla data di scadenza per l’invio del 770 (31/10/2022). Il dichiarante, comunque, deve risultare presente anche alla data del 31/12/2021 (stesso criterio adottato per la gestione sul servizio del Frontespizio).
L’eventuale sostituto d’imposta “estinto”, se indicato sull’apposita finestra del Frontespizio e sui prospetti ST / SV / SY, viene riportato sulla stampa e sul file telematico, leggendo la versione valida al 31/12/2021.

Sulla stampa del modello è possibile riportare i nominativi dei soggetti firmatari negli spazi previsti per le firme: a tale scopo, occorre barrare le caselle presenti nella finestra ‘Opzioni firme su modello’. L’opzione relativa alla firma del dichiarante ha effetto su tutte le dichiarazioni stampate; le altre opzioni hanno effetto sulle sole dichiarazioni per le quali risultano compilati i campi previsti (intermediario, incaricato del controllo contabile, responsabile visto di conformità) con i codici fiscali dei soggetti interessati. Se il soggetto interessato è una società, nello spazio della firma viene riportato il nominativo del rappresentante legale (anche per quanto riguarda l’intermediario ed i soggetti incaricati del controllo contabile). In generale, il rappresentante legale viene rilevato dal servizio ‘Azienda – Anagrafico’. Nel caso del sostituto d’imposta, invece, il rappresentante legale viene invece rilevato dal servizio ‘Frontespizio’.
Precisiamo che le opzioni relative alle firme hanno effetto esclusivamente sulla stampa del modello, mentre non producono alcun effetto sul file telematico: su quest’ultimo, la presenza della “firma” viene indicata in base alla presenza dei codici fiscali nei corrispondenti campi (dichiarante, intermediario, incaricato del controllo contabile, responsabile visto di conformità).

Ricordiamo che è disponibile un’opzione che consente di escludere, dal file telematico, l’indirizzo e-mail del sostituto (il dato è previsto nelle istruzioni ministeriali, tuttavia la sua assenza non risulta bloccante per l’invio).

MODELLO 770/2022 – IMPEGNO PRESENTAZIONE TELEMATICA

E’ possibile generare la stampa dell’impegno, da parte dell’intermediario, alla trasmissione del modello 770/2022: a tale scopo, occorre selezionare il programma ‘STAIM721’ sulla procedura ‘770/2022: Stampe di Controllo’.

Ricordiamo che, per generare la stampa dell’impegno, sul servizio ‘Frontespizio’ devono risultare compilate le informazioni previste nella sezione ‘Presentazione telematica’: ‘Codice fiscale dell’incaricato’ (ossia l’intermediario), ‘Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione’, ‘Data dell’impegno’.

Inoltre, è obbligatoria la scelta della Tipologia di invio: ‘Gestione Unificata’ oppure ‘Gestione Separata’.
In caso di ‘Gestione Unificata’, l’intera dichiarazione (compresi eventuali dati relativi ai redditi di capitale) deve essere trasmessa con un solo file telematico, inviato da un unico soggetto.
In caso di ‘Gestione Separata’, la dichiarazione può essere suddivisa in più parti (al massimo 3), inviate separatamente da uno o più soggetti. È necessario indicare il codice fiscale dei soggetti che inviano le parti rimanenti; se la parte rimanente è inviata direttamente dal sostituto, barrare la casella ‘Sostituto’. Nella parte inviata dall’intermediario, deve essere barrata la casella ‘Incaricato in gestione separata’.
Sia in caso di gestione unificata che di gestione separata, sul Frontespizio è necessario indicare i tipi di reddito inviati da ciascun soggetto, tenendo presente che ogni tipo di reddito può essere inviato da un solo soggetto.

Sulla stampa dell’impegno vengono riportate le caselle relative alle condizioni di dichiarazione predisposta dal sostituto o dichiarazione predisposta dall’intermediario, barrando quella corrispondente all’opzione selezionata sul Frontespizio.

Inoltre, vengono predisposte le caselle per l’indicazione dei tipi di reddito inviati dall’intermediario (lavoro dipendente / lavoro autonomo / redditi di capitale / locazioni brevi / altre ritenute).
Tramite l’opzione ‘Compila l’indicazione del tipo di reddito’ (proposta automaticamente), vengono barrate le stesse caselle che risultano abilitate sul ‘Frontespizio’ in corrispondenza del rigo ‘Ritenute operate’.
Scegliendo l’opzione ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’, le caselle vengono predisposte ma non barrate (dovranno quindi essere barrate al momento della sottoscrizione da parte dell’intermediario).
Infine, scegliendo l’opzione ‘Non riportare l’indicazione del tipo di reddito’, sulla stampa dell’impegno non viene riportata l’indicazione dei tipi di reddito inviati (tale indicazione sarà comunque necessaria sul Frontespizio).

Tramite le opzioni ‘Compila l’indicazione del tipo di reddito’ o ‘Riporta l’indicazione del tipo di reddito’, viene riportata in stampa anche la scelta tra ‘Gestione Unificata’ e ‘Gestione Separata’; relativamente a quest’ultima, viene indicato il codice fiscale degli altri soggetti incaricati ed i relativi tipi di reddito gestiti.

Come precisato nell’aggiornamento Acred827 del 30/05/2022, non è prevista la gestione delle sezioni relative ai redditi di capitale: se si devono gestire tali redditi, occorre effettuare due invii separati, oppure esportare i quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente o lavoro autonomo verso il software utilizzato per gestire gli altri redditi.

La stampa prodotta è ‘770-impegno-telem’, da convertire in PDF selezionando formato A4, carattere 12.
Ricordiamo che è possibile ottenere l’archiviazione automatica della stampa prodotta, già convertita in PDF e suddivisa per ditta: a tale scopo, è sufficiente indicare il numero del ‘Soggetto Autorizzato’ tra le opzioni della procedura. Tramite l’apposita opzione, è possibile annullare i modelli precedentemente archiviati in relazione allo stesso anno.
La funzionalità di archiviazione è disponibile per gli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.

Viene prodotto anche un elenco dei sostituti trattati, in formato CSV (‘770-sostituti.csv’).

Inoltre, in presenza di segnalazioni relative al Frontespizio, viene prodotta la stampa ‘770-impegno-errori’.
Su tale stampa viene segnalata, ad esempio, l’assenza dell’intermediario e/o della data di impegno alla trasmissione telematica, oppure l’eventuale assenza dell’intermediario sul servizio Ditta – Anagrafico.
Inoltre, vengono segnalati i casi in cui il rappresentante legale riportato sul Frontespizio risulta diverso da quello presente sul servizio Ditta – Anagrafico, in corrispondenza del sostituto d’imposta, nella decorrenza valida rispetto al termine per l’invio del 770 (31/10/2022). Tale condizione non rappresenta necessariamente un errore, tuttavia, nei casi che vengono segnalati, è opportuno verificare se il rappresentante indicato sul Frontespizio risulta corretto (campi ‘Rappresentante legale CU e 770’ o, con maggiore priorità, ‘Rappresentante legale 770’).

Maggio 2022
(acred827)
1) MODELLO 770/2022

E’ possibile gestire la dichiarazione Modello 770/2022, relativo all’anno di competenza 2021.

La gestione del Modello 770/2022 si trova sul menu PersonaleMenù Modello 770Gestione Modello 770/2022.

Quest’anno rilasciamo una nuova versione dei servizi per la gestione del modello 770, sviluppata utilizzando la stessa tecnologia adottata sull’Archiviazione Documentale e sul Portale del Dipendente.
La nuova versione dei servizi, oltre ad avere una grafica più accattivante, risulta più funzionale e intuitiva della precedente.
In particolare, sul Frontespizio e sul quadro SX vengono presentate a video le sole sezioni effettivamente compilate, evitando di mostrare tutti i campi previsti sul modello. Sui quadri ST e  SV viene presentato l’elenco dei tributi su un’unica videata (fino ad un massimo di 100 tributi, prevedendo comunque la paginazione). Inoltre, le varie finestre si aprono generalmente nella stessa sessione del browser, evitando così di aprire una moltitudine di finestre separate.
Al punto 1.3 e successivi, sono descritti dettagliatamente i nuovi servizi per la gestione del 770.

Sul Modello 770/2022 è possibile gestire i quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo:

  • prospetti delle ritenute e dei versamenti (quadro ST sez. I e II, quadro SV);
  • riepilogo dei crediti e delle compensazioni (quadro SX);
  • somme liquidate a seguito di pignoramenti e percipienti esteri privi di codice fiscale (quadro SY);
  • dati riassuntivi (quadro SS, in quanto riepilogativo delle ritenute del quadro SY);
  • dichiarazione integrativa (quadro DI).

Come negli anni precedenti, non è prevista la gestione dei quadri relativi ai redditi di capitale (ex 770 Ordinario).

Le principali modifiche previste sul Modello 770/2022, rispetto al Modello 770/2021, sono le seguenti:

  • Nei quadri ST / SV vanno indicate le rate versate nell’anno 2021 relative ai tributi sospesi nell’anno 2020. L’importo versato va indicato in modo cumulativo, senza compilare i campi 1 (periodo), 2 (ritenute) e 14 (data versamento). Occorre invece compilare i campi 15 (nota sospensione Covid), con gli stessi codici previsti sul modello 770/2021, e 16 (importo sospeso), con l’eventuale imposto non versato entro il 31/12/2021.

  • Nel quadro ST deve essere indicato il nuovo tributo 1066, relativo alle rate dell’ulteriore detrazione L. 21/2020 di competenza dell’anno precedente, trattenute e versate nell’anno corrente.

  • Nel quadro ST va indicato anche il tributo 1701 a debito relativo alle rate del trattamento integrativo L. 21/2020 di competenza dell’anno precedente, trattenute e versate nell’anno corrente (ad eccezione della prima rata, trattenuta nel mese del conguaglio fiscale). Per contrassegnare le rate dell’anno precedente, è stata prevista la nota ‘P’, in modo che sia possibile distinguerle dal tributo 1701 a debito di competenza dell’anno corrente.

  • Sempre nel quadro ST, non deve più essere indicato il tributo 1655 a debito, precedentemente utilizzato per la restituzione del bonus fiscale L. 190/2014 erogato ma non spettante.

  • Nel quadro SX, relativamente al trattamento integrativo L. 21/2020, sul rigo SX49 è stata aggiunta la colonna 1 per indicare il residuo dell’anno precedente e la colonna 5 per indicare le rate di competenza dell’anno precedente trattenute e recuperate nell’anno corrente (ad eccezione della prima rata, trattenuta nel mese del conguaglio fiscale). Sempre sul rigo SX49, il credito utilizzato in F24 è stato spostato sulla colonna 6 (dalla colonna 5) e il credito residuo dell’anno corrente sulla colonna 7 (dalla colonna 6).

  • Nel quadro SX, relativamente al bonus fiscale L. 190/2014, sono state eliminate le colonne 2 e 3 del rigo SX47, in precedenza utilizzate per indicare il bonus erogato e recuperato nell’anno di competenza del 770.

  • Sempre nel quadro SX, è stato eliminato il campo relativo al premio art. 63 D.L. 18/2020 (ex SX1 colonna 6), in precedenza utilizzato per indicare il premio per il lavoro svolto in sede nel mese di marzo 2020.

Maggio 2022
(acred827)
1.1) MODELLO 770/2022 – GENERAZIONE DATI

Per gestire il modello 770/2022, innanzitutto occorre eseguire la procedura di generazione dei dati: in tal modo, vengono generati i prospetti dei versamenti (quadri ST / SV) ed il riepilogo dei crediti e delle compensazioni (quadro SX).

La generazione dei quadri ST / SV / SX viene effettuata rilevando i dati dall’Archivio Tributi, per quanto riguarda sia i versamenti riportati sui quadri ST / SV, sia i crediti riportati sul quadro SX. Alcune informazioni vengono rilevate dal modello 770 dell’anno precedente, oltre che dalla CU/2022 e dagli archivi Paghe.
I criteri adottati per la compilazione dei quadri ST / SV / SX sono descritti dettagliatamente al successivo punto 1.2.
Ricordiamo che i dati relativi agli Intermediari sono già stati convertiti, dall’archivio dell’anno precedente, in occasione della CU/2022. Nella stessa fase è stato convertito anche il Frontespizio di entrambe le dichiarazioni (CU e 770).

Per generare i quadri ST / SV / SX, deve essere effettuata la seguente operazione:

  • Lanciare la procedura ‘770/2022: Generazione da archivi Paghe’, indicando l’anno di competenza ‘2021’.

    La procedura si trova sul menù Gestione Modello 770/2022Procedure Modello 770/2022.
    E’ necessario impostare le opzioni previste sulla procedura:

    • Genera quadri ST–SV’: selezionare l’opzione Genera conservando tributi definitivi e importati (‘S’) per ottenere la generazione dei prospetti ST / SV, relativi ai versamenti. Ricordiamo che, tramite tale opzione, verrebbero conservati eventuali tributi aventi la condizione di ‘Definitivo’ o ‘Importato’, nel caso in cui la procedura venisse lanciata nuovamente dopo aver operato sui servizi del 770 (vedere punto 1.3.2).

    • Genera quadro SX’: è possibile scegliere il criterio di compilazione della colonna 2 del rigo SX4 (credito anno precedente compensato su F24) e della colonna 2 del rigo SX2 (credito da 730 compensato su F24). Di seguito, sono descritte le opzioni disponibili, specificando quale criterio risulta preselezionato (scelto senza intervento dell’Utente) e quale criterio alternativo può essere invece scelto dall’Utente (se lo ritiene valido).

      Per quanto riguarda il rigo SX4, nella colonna 1 viene riportato il credito residuo dell’anno precedente (2020), rilevandolo dal quadro SX del modello 770/2021. Nella colonna 2 dello stesso rigo, va indicata la parte di tale credito che risulta compensata entro la data di presentazione del modello 770/2022.

      Per compilare la colonna 2 del rigo SX4, è possibile adottare uno dei seguenti criteri:

      • Secondo il criterio preselezionato, il credito risultante dalla dichiarazione 770/2021 viene considerato interamente compensato entro la data di presentazione del modello 770/2022: nella colonna 2 del rigo SX4 viene quindi riportato lo stesso valore presente sulla colonna 1. Occorre modificare la colonna 2 se tale credito non risulta interamente compensato entro la data di presentazione del 770/2022.
      • Selezionando il criterio alternativo, viene invece rilevato, dall’Archivio Tributi, il credito risultante dalla dichiarazione 770/2021 (tributo ‘6781’ con anno di competenza 2020) effettivamente compensato al momento della generazione dei dati dagli archivi Paghe. In questo caso, occorre modificare la colonna 2 se vengono effettuate ulteriori compensazioni del suddetto credito, dopo aver generato i dati del 770/2022 ed entro la data di presentazione dello stesso modello.

      Per quanto riguarda il rigo SX2, nella colonna 1 viene riportato il credito derivante dai rimborsi da 730 erogati nell’anno di competenza (2021). Nella colonna 2 dello stesso rigo deve essere indicata la parte di tale credito che risulta compensata sul modello F24 (nelle istruzioni del 770 non è specificato fino a quale data possano essere stati compensati i crediti da riportare nella colonna 2). Ricordiamo che gli eventuali crediti residui da 730 non vengono mai riportati sul codice tributo 6781 (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707).

      Per compilare la colonna 2 del rigo SX2, è possibile adottare uno dei seguenti criteri:

      • Secondo il criterio preselezionato, vengono considerati tutti i crediti da 730 compensati su F24 fino al momento della generazione dei dati dagli archivi Paghe.
      • Selezionando il criterio alternativo, vengono invece considerati i soli crediti da 730 compensati entro l’ultima scadenza “utile” per l’anno di competenza 2021 (fino alla scadenza del 16/02/2022 se la ditta adotta il criterio di “competenza”, oppure del 16/03/2022 se adotta il criterio di “cassa”).

      Il quadro SX non viene generato se l’Utente non compila il campo ‘Genera quadro SX’.

    • Includi lavoro autonomo’: indicare ‘N’ per escludere i tributi relativi al lavoro autonomo (a debito o a credito), oppure ‘S’ per considerare anche tali tributi. Quest’ultima opzione ha effetto soltanto se i tributi relativi al lavoro autonomo sono presenti sull’Archivio Tributi, in corrispondenza del tipo procedura ‘PG’ (Paghe). Nel caso in cui si debba inviare la dichiarazione relativa al solo lavoro dipendente, occorre indicare l’opzione ‘N’.

Viene prodotta la stampa ‘lis770.ST-SV-SX’, con l’elenco delle dichiarazioni trattate e dei quadri generati; è possibile che venga prodotta anche la stampa ‘err770.ST-SV-SX’, sulla quale sono riportate eventuali segnalazioni.

Ricordiamo che, al lancio della procedura, possono essere selezionate le ditte relative ad una singola zona.
E’ anche possibile selezionare le sole ditte abbinate all’utente che lancia la procedura: a tale scopo, nel campo ‘Zona / Utente’ è disponibile la casella ‘Seleziona le sole ditte attribuite all’Utente’.
Precisiamo che il codice zona viene rilevato dal servizio Ditta – Azienda, nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza. L’utente abbinato alla ditta viene invece rilevato dal servizio Ditta – Abilitazione (se risulta compilato il campo ‘Utente per elaborazione’), sempre nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza.

Ricordiamo, inoltre, che la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’ può essere lanciata più volte: ad ogni lancio vengono annullati i dati precedentemente generati in automatico o inseriti tramite i servizi del 770. Fanno eccezione soltanto gli eventuali tributi presenti sui prospetti ST / SV che risultano ‘Definitivi’ o ‘Importati’ (vedere punto 1.3.2).

Segnaliamo che, con un successivo aggiornamento, sarà rilasciata la procedura di generazione dei dati da utilizzare nei casi di gestione degli appalti tramite modelli F24 separati (circolare 1/E del 12/02/2020).

Sempre con un successivo aggiornamento, saranno rilasciate le procedure di stampa e invio telematico, esportazione e importazione dati, relative al modello 770/2022.

Le procedure di generazione dati e di stampa / invio telematico relative al modello 770/2021, sono state trasferite sul menù ‘Gestione modelli anni precedenti – Procedure di elaborazione e stampa’.

Maggio 2022
(acred827)
1.2) MODELLO 770/2022 – CRITERI DI GENERAZIONE

Nei paragrafi seguenti sono descritte, in modo dettagliato, le sezioni del modello 770/2022 generate automaticamente tramite la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’, il cui utilizzo è descritto al precedente punto 1.1.

Come nell’anno precedente, i dati riportati sui quadri ST / SV / SX vengono rilevati dall’Archivio Tributi, considerando esclusivamente i tributi presenti sul Tipo Procedura ‘PG’ (Paghe), nelle sezioni Erario / Regioni / Comuni.

La procedura di generazione dei dati considera, sull’Archivio Tributi, i seguenti periodi di competenza:

  • da gennaio a dicembre 2021, rilevando tutti i tributi fiscali, con la sola esclusione di quelli relativi al conguaglio dell’anno precedente (2020) eventualmente presenti nel mese di gennaio 2021;
  • gennaio 2022, considerando i soli tributi relativi al conguaglio dell’anno precedente (2021);
  • da gennaio a dicembre 2020, considerando i soli tributi sospesi a causa dell’emergenza Covid e, per tali tributi, rilevando esclusivamente le rate versate nell’anno 2021 (se presenti).

Per quanto riguarda i tributi a debito di competenza dell’anno 2020, sospesi a causa dell’emergenza Covid, vengono considerate le rate versate nel periodo dal 1/01/2021 al 31/12/2021: a tale scopo, si fa riferimento alla data di scadenza riportata in corrispondenza delle singole rate (naturalmente, occorre verificare che il versamento sia stato effettuato).
Per i tributi in questione, sui quadri ST e SV deve essere indicato l’importo complessivamente versato nell’anno 2021 (colonna 7), senza compilare il periodo di riferimento (colonna 1), le ritenute effettuate (colonna 2) e la data di versamento (colonna 14). Devono essere invece compilati il codice tributo (colonna 11) e la nota Covid (colonna 15), quest’ultima con gli stessi codici previsti sul modello 770/2021. Laddove necessario, è possibile compilare anche le note (colonna 10) e l’importo sospeso (colonna 16): quest’ultimo corrisponde al valore delle rate non ancora versate al 31/12/2021.

I criteri di individuazione dei tributi rateizzati per Covid, oltre che del codice di sospensione da riportare nella colonna 15, sono gli stessi adottati per la compilazione del modello 770/2021 (aggiornamento Acred800 del 1/09/2021):

  • La condizione di tributo sospeso e rateizzato è determinata dalla presenza delle opzioni ‘Covid-19 Marzo 2020’ oppure ‘Covid-19 Settembre 2021’ nel campo ‘Rateizzazione’, visibile sulla finestra di gestione dei singoli tributi, servizio Tributi per Competenza. Ricordiamo che le suddette opzioni sono state attribuite in automatico dai programmi ‘TRIBRATE’ / ‘TRIBRAT2’ (aggiornamenti di settembre 2020 Acre770 e febbraio 2021 Acred789).

  • Il codice da indicare nel campo 15 ‘Nota Sospensione Covid’ viene ricavato dalle causali di sospensione (codifiche Uniemens) presenti sul servizio Ditta – Abilitazione, in corrispondenza della scadenza originaria del tributo fiscale. Ricordiamo che le suddette causali sono state attribuite in automatico dai programmi ‘FORMSCAD’ / ‘FORMSCA2’ (aggiornamenti di settembre 2020 Acred770 e febbraio 2021 Acred789).

  • Per i suddetti tributi rateizzati, vengono considerate le rate in scadenza nel periodo dal 1/01/2021 al 31/12/2021, verificando la data di scadenza di ciascuna rata (è necessario verificare che il versamento sia stato effettuato entro i termini). Ricordiamo che l’elenco delle rate è visibile sul servizio Tributi per Competenza, aprendo la finestra relativa alla scadenza del tributo. L’importo complessivo delle suddette rate è riportato nel campo 7 ‘Importo Versato’.

  • L’eventuale importo residuo, da indicare nel campo 16 ‘Importo sospeso’, viene ricavato per differenza tra l’importo originario del tributo ed il totale delle rate versate entro il 31/12/2021, ivi comprese le rate versate nell’anno 2020. Il totale delle rate versate entro il 31/12/2021 viene ricavato considerando tutte le rate che hanno una data di scadenza uguale o precedente al 31/12/2021, secondo lo stesso criterio descritto al paragrafo precedente.

Per la compilazione del quadro SX, oltre ai tributi a credito, vengono considerate le seguenti informazioni:

  • Credito residuo risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, rilevato dai righi SX32 / SX33 / SX34 del modello 770/2021 e riportato nella colonna 1 del rigo SX4 sul modello 770/2022; tale credito comprende anche l’eventuale parte relativa al lavoro autonomo (per le sole aziende trattate dalla procedura di generazione dei dati).

  • Credito residuo anno precedente effettivamente compensato sul tributo ‘6781’ (con anno di competenza 2020), utilizzato per la compilazione della colonna 2 del rigo SX4, nel caso in cui venga utilizzata l’apposita opzione al momento della generazione dei dati (vedere precedente punto 1.1).

  • Credito residuo da anticipo di tassazione sul Tfr, rilevato dagli archivi Paghe e riportato sulla colonna 1 del rigo SX37.

  • Credito residuo anno precedente relativo al bonus fiscale L. 190/2014, rilevato dalla colonna 5 del rigo SX47 presente sul modello 770/2021 e riportato nella colonna 1 del rigo SX47 sul modello 770/2022.

  • Credito residuo anno precedente relativo al trattamento integrativo L. 21/2020, rilevato dalla colonna 6 del rigo SX49 presente sul modello 770/2021 e riportato nella nuova colonna 1 del rigo SX49 sul modello 770/2022.

Sempre per quanto riguarda il trattamento integrativo L. 21/2020, la nuova colonna 5 del rigo SX49 viene compilata riportando il valore del tributo ‘1701’ a debito relativo alle rate derivanti dal conguaglio di fine anno 2022, trattenute e versate nel corso dell’anno 2021, ad eccezione della prima rata (trattenuta nello stesso mese del conguaglio).

Abilitando la generazione dei quadri ST / SV e del quadro SX, la procedura genera i quadri abilitati, annullando i dati eventualmente già presenti in archivio su ciascuno dei quadri interessati.
Nel caso in cui risulti impostata la condizione di ‘Definitivo’ sul Frontespizio, non viene generato alcun quadro, quindi i dati già presenti in archivio restano inalterati (tale condizione viene segnalata sulla stampa degli errori).
Relativamente ai quadri ST / SV, non vengono annullati i tributi che riportano la condizione di ‘Definitivo’ o ‘Importato’; è possibile annullare i tributi che hanno la condizione di ‘Importato’, selezionando l’opzione ‘Genera conservando solo i tributi definitivi’ (‘X’), al lancio della procedura.

L’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ permette di scegliere se si vogliono considerare, o meno, i tributi relativi al lavoro autonomo, a condizione che siano presenti sull’Archivio Tributi in corrispondenza del tipo procedura ‘PG’:

  • indicando ‘S’, i tributi relativi al lavoro autonomo vengono trasferiti nella sezione 1 (Erario) del quadro ST, mentre i crediti relativi al lavoro autonomo vengono trasferiti sul quadro SX.
  • indicando ‘N’, i tributi relativi al lavoro autonomo non vengono considerati; precisiamo che l’opzione ‘N’ deve essere utilizzata nel caso in cui si intenda inviare soltanto i dati relativi al lavoro dipendente e, ciononostante, siano presenti anche i tributi relativi al lavoro autonomo sull’Archivio Tributi.

Occorre tenere presente che l’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ ha effetto su eventuali tributi relativi a lavoratori autonomi occasionali, associati in partecipazione e collaboratori ASD/SSD (per il solo tributo 1040) gestiti in ambito Paghe.

Per quanto riguarda il Frontespizio, la procedura di generazione dei dati riporta le seguenti informazioni, rilevandole dal modello 770 dell’anno precedente: tipologia di invio (gestione unificata / gestione separata), tipologie di ritenute gestite, codice fiscale altro incaricato e relative tipologie di ritenute (in caso di gestione separata). Ovviamente, le informazioni in questione devono essere verificate ed eventualmente aggiornate sulla base della situazione dell’anno corrente.

Facciamo inoltre presente che rimangono da barrare le caselle ‘Incaricato in gestione separata’ e ‘Sostituto’ (in alternativa al codice fiscale dell’altro soggetto incaricato), nei casi descritti al punto 1.3.1.

1.2.1) GENERAZIONE PROSPETTI ST / SV

Ricordiamo che i tributi fiscali a debito generati dalle elaborazioni mensili delle Paghe sono i seguenti:

  • Prospetto ST sezione 1 – tributi di competenza dell’Erario:
    • 1001 Irpef a tassazione ordinaria sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
    • 1002 Irpef a tassazione separata su arretrati anni precedenti;
    • 1012 Irpef a tassazione separata sul Tfr;
    • 1040 Irpef sui redditi da lavoro autonomo (associati, autonomi occasionali, collaboratori ASD/SSD);
    • 1053 imposta sostitutiva somme detassate;
    • 1057 imposta sostitutiva somme detassate da 730;
    • 1066 ulteriore detrazione dell’anno precedente, trattenuta a rate nei mesi successivi al conguaglio;
    • 1630 interessi per rateizzazione tributi erario da 730;
    • 1701 trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio; trattamento integrativo dell’anno precedente trattenuto a rate nei mesi successivi al conguaglio;
    • 1712 acconto imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr;
    • 1713 saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr;
    • 1845 acconti cedolare secca da 730;
    • 1846 saldo cedolare secca da 730;
    • 4201 acconto tassazione separata da 730;
    • 4730 acconti Irpef da 730.
    • 4731 saldo Irpef da 730.
  • Prospetto ST sezione 2 – tributi di competenza delle Regioni:
    • 3802 rate addizionale regionale dell’anno precedente; addizionale regionale dell’anno corrente (rapporti cessati), addizionale regionale collaboratori ASD/SSD;
    • 3803 saldo addizionale regionale da 730;
    • 3790 interessi per rateizzazione addizionale regionale da 730.
  • Prospetto SV – tributi di competenza dei Comuni:
    • 3847 rate acconto addizionale comunale dell’anno corrente;
    • 3848 rate saldo addizionale comunale dell’anno precedente; saldo addizionale comunale dell’anno corrente (rapporti cessati); addizionale comunale collaboratori ASD/SSD;
    • 3845 acconto addizionale comunale da 730;
    • 3846 saldo addizionale comunale da 730;
    • 3795 interessi per rateizzazione addizionale comunale da 730.

Oltre ai tributi sopra elencati, sui quadri ST / SV vengono riportati automaticamente, dalla procedura di generazione dati descritta al punto 1.1, anche ogni altro eventuale tributi a debito inserito manualmente sull’Archivio Tributi, purché sia stato inserito sul tipo procedura ‘PG’ e con data di competenza compresa nell’anno 2021.
La procedura di generazione dati verifica comunque che i tributi fiscali a debito, da riportare sui quadri ST / SV, rientrino tra quelli indicati nelle specifiche tecniche del 770.

Dall’anno di competenza 2021, vengono gestiti anche i tributi a debito relativi alle rate del trattamento integrativo (1701) e dell’ulteriore detrazione (1066) derivanti dal conguaglio dell’anno precedente (2020), trattenute nei mesi successivi alle operazioni di conguaglio. Dai tributi in questione rimane quindi esclusa la prima rata, trattenuta nel mese del conguaglio e versata con il tributo 1701 (trattamento integrativo) o unitamente all’Irpef da conguaglio (ulteriore detrazione).
Sul quadro ST, per distinguere il tributo 1701 relativo alle rate dell’anno precedente, dal tributo 1701 a debito relativo all’anno corrente, è stato istituito il nuovo codice nota ‘P’, descritto più avanti.

Ricordiamo che, dall’anno di competenza 2021, non viene prodotto il tributo 1655 a debito (e neppure a credito), relativo al bonus fiscale L. 190/2014. Per inciso, se un eventuale tributo 1655 a debito fosse stato versato nell’anno 2021, non dovrebbe comunque essere indicato sul modello 770/2022, in quanto non previsto nelle specifiche tecniche.

Segnaliamo inoltre che, sul modello 770/2022, non è prevista l’indicazione del tributo 1699, relativo al premio lavoro in sede previsto dall’art. 63 D.L. 18/2020, neppure nel caso in cui sia stato versato (o compensato) nell’anno 2021.

Un’altra novità di quest’anno è l’indicazione delle rate versate nell’anno 2021, relative a tributi sospesi nell’anno 2020, a causa dell’emergenza Covid. Per le rate in questione NON devono essere compilati il periodo (colonna 1), le ritenute (colonna 2), la data di versamento (14), gli interessi (8) e la casella ravvedimento (9). Devono invece essere compilati normalmente il codice tributo (11) e il codice regione (13, ovviamente solo nella sezione 2 del quadro ST).
Nell’importo versato (7) deve essere riportato il totale delle rate versate nell’anno 2021 (dal 1/01/2021 al 31/12/2021).
Nel campo note Covid (15), per i suddetti tributi devono essere indicati gli stessi codici previsti sul modello 770/2021; di conseguenza, per attribuire il codice vengono adottati gli stessi criteri dell’anno precedente, riepilogati più avanti.
Nell’importo sospeso (16) deve essere indicato l’importo delle rate non ancora versate al 31/12/2021 (se presenti).
Nel campo note (10), per i tributi in questione è possibile indicare solamente alcuni codici: tra quelli gestiti in automatico, figura solo il codice ‘S’, relativo alle addizionali di competenza dell’anno corrente.

Precisiamo che NON vengono gestiti, in automatico, i tributi rateizzati a seguito di sospensioni avvenute nell’anno 2021, individuati dai codici ‘13’ / ‘14’ / ‘15’ nel campo note Covid (si tratta di casi “residuali”, riguardanti le associazioni e società sportive e gli allevamenti di ovini e suini).

Come già precisato, i tributi fiscali riportati sui quadri ST / SV sono rilevati dall’Archivio Tributi, sul tipo procedura ‘PG’: i tributi di competenza dell’anno 2021 vengono cercati nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2021, escludendo quelli relativi al conguaglio dell’anno precedente (tributi ‘1001 AP’, ‘1053 AP’, ‘1655 DP’, ‘1701 DP’).
Inoltre, vengono riportati i tributi fiscali a debito presenti nel periodo di competenza gennaio 2022, relativi al conguaglio dell’anno precedente (tributi ‘1001 AP’, ‘1053 AP’, ‘1701 DP’, ‘1701 PR’).
Per individuare le rate versate nell’anno 2021, relative a tributi sospesi nell’anno 2020, vengono considerati anche i periodi di competenza da gennaio a dicembre 2020. Da tali periodi vengono rilevati esclusivamente i tributi sospesi per l’emergenza Covid, le cui rate non siano state interamente versate entro il 31/12/2020.

Nel caso in cui l’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ sia impostata a ‘N’, vengono esclusi i seguenti tributi dalla sezione 1 del prospetto ST: 1019 / 1020 / 1040 / 104E (ossia i tributi relativi ai redditi da lavoro autonomo). Restano comunque esclusi, dalla generazione dei dati, eventuali tributi relativi a redditi di capitale, locazioni brevi o altre ritenute, oltre a qualsiasi tributo gestito, sull’Archivio Tributi, tramite un tipo procedura diverso da ‘PG’. Ricordiamo che le addizionali relative ai collaboratori ASD/SSD vengono versate unitamente a quelle relative ai dipendenti: di conseguenza, non risentono dell’opzione che consente di escludere il lavoro autonomo.

Ricordiamo che gli interessi per differimento delle somme a debito da 730, dovuti ad incapienza della retribuzione o a rettifica, devono essere riportati nella colonna 8 ‘Interessi’, scorporandoli dalla colonna 2 ‘Ritenute operate’ (anche nel caso in cui risultino a carico del dipendente) e lasciandoli inclusi nella colonna 7 ‘Importo versato’ (in pratica, si tratta della stessa modalità adottata per indicare gli interessi relativi al ravvedimento operoso).
La suddetta modalità di indicazione degli interessi per differimento NON corrisponde a quanto previsto sul modello F24, sul quale gli interessi per differimento devono essere versati unitamente all’imposta. Il valore di tali interessi, quindi, non è presente sull’Archivio Tributi e viene rilevato dagli archivi Paghe.

Sui quadri ST e SV vengono riportate automaticamente tutte le informazioni relative al ravvedimento, a condizione che quest’ultimo sia stato gestito tramite il modulo del ‘Ravvedimento Operoso’ (disponibile per gli utenti abilitati).
Le informazioni relative al ravvedimento si trovano, sull’Archivio Tributi, in corrispondenza del tipo procedura ‘RV’ (‘Ravvedimento’). La procedura di generazione dei dati (descritta al precedente punto 1.1) considera tutti i tributi presenti sul tipo procedura ‘RV’, nel periodo compreso tra 01/01/2021 ed il 31/10/2022. Ciascun tributo presente sul tipo procedura ‘RV’ viene ricollegato al corrispondente tributo presente sul tipo procedura ‘PG’ (Paghe), controllando la corrispondenza del codice tributo, del periodo di riferimento e dell’importo originario (oltre al codice regione per le addizionali regionali). Nel caso in cui non venga rilevata la suddetta corrispondenza, il tributo presente sul ravvedimento (tipo procedura ‘RV’) non viene considerato per la compilazione dei quadri ST / SV (senza emettere segnalazioni).
Ricordiamo che il modulo del Ravvedimento permette di calcolare automaticamente sia gli interessi che le sanzioni, per tutte le casistiche gestite sull’Archivio Tributi. Il calcolo automatico previsto sul Ravvedimento permette di impostare una data di versamento degli interessi e delle sanzioni diversa dalla data di versamento dell’imposta. Dal momento che tale condizione non è prevista nelle istruzioni del modello 770, al momento della generazione dei dati viene emessa una segnalazione sulla stampa degli errori, riportando comunque la data di versamento dell’imposta.
Nel caso in cui il ravvedimento NON sia stato gestito tramite il modulo ‘Ravvedimento Operoso’, le informazioni relative al ravvedimento dovranno essere inserite manualmente sui singoli tributi interessati.

Relativamente ai dati generati sui prospetti ST / SV, riportiamo le seguenti precisazioni:

  • Il periodo (mese e anno) riportato sulla colonna 1 viene compilato indicando sempre l’anno 2021 e rilevando il mese direttamente dal singolo tributo. Ricordiamo che il mese riportato sui tributi fiscali a debito corrisponde al mese elaborato sulle Paghe se l’azienda adotta il criterio di “competenza”, oppure al mese successivo se l’azienda adotta il criterio di “cassa” (servizio Ditta – Abilitazione). Anche per il 1701 a debito, dall’anno di competenza 2021 viene seguito il criterio di “cassa”, se adottato dalla ditta (aggiornamento di gennaio 2021 Acred786).

  • Per alcuni tributi, il periodo riportato sulla colonna 1 viene compilato indicando il mese convenzionale ‘12’: acconto e saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (tributi 1712 e 1713, come da circolare 34/E del 18/04/2002), ritenute Irpef ed eventuale trattamento integrativo a debito, se derivante dal conguaglio dell’anno 2021 effettuato nel mese di gennaio 2022 (tributi ‘1001 AP’ / ‘1053 AP’ / ‘1701 DP’ / ‘1701 PR’ solo per la prima rata).

  • L’importo presente sull’Archivio Tributi viene riportato sulla colonna 2 (‘Ritenute operate’) e sulla colonna 7 (‘Importo versato’). Fa eccezione l’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (tributo 1712) nel caso in cui il corrispondente saldo risulti a credito: in tale situazione, sul tributo 1712 viene evidenziata l’eccedenza di versamento, riportando l’imposta dovuta sulla colonna 2 e l’acconto versato sulla colonna 7 (precisiamo che l’eccedenza viene poi riportata sulla colonna 2 del rigo SX1, come descritto al punto 1.2.2).

  • Gli interessi per differimento delle somme a debito da 730, rilevati dagli archivi Paghe, sono riportati sulla colonna 8 (‘Interessi’) dei corrispondenti versamenti. L’importo degli stessi interessi viene decurtato dalla colonna 2 (‘Ritenute operate’), mentre la colonna 7 (‘Importo versato’) rimane immutata.

  • Gli interessi per ravvedimento operoso, rilevati dall’Archivio Tributi (tipo procedura ‘RV’), sono riportati sulla colonna 8 (‘Interessi) dei corrispondenti versamenti, sommandoli anche sulla colonna 7 (‘Importo versato’).

  • In presenza del ravvedimento operoso (tipo procedura ‘RV’), viene barrata la corrispondente casella (colonna 9).

  • E’ possibile che alcuni tributi si presentino separati sul servizio ‘Tributi per Competenza’, pur avendo lo stesso codice tributo, periodo di competenza e data di scadenza (e lo stesso codice regione o comune, nel caso delle addizionali). Come espressamente indicato nelle istruzioni ministeriali, sui prospetti ST / SV tali tributi vengono sommati su un unico rigo, nel caso in cui risultino identici anche i campi Note e Nota Sospensione Covid. Ricordiamo che tale situazione si presenta, in particolare, quando viene elaborata una busta paga separata per le mensilità aggiuntive, nel caso in cui la ditta adotti il criterio di “cassa”: in tali condizioni, il tributo ‘1001 UL’, relativo alla mensilità aggiuntiva, viene versato unitamente al tributo ‘1001’ relativo al mese precedente; di conseguenza, sia sul modello F24 che sul quadro ST viene riportato un unico tributo, corrispondente alla somma dei due tributi originari.

  • Nella sezione 2 del prospetto ST, i versamenti di addizionale regionale sono mantenuti distinti per regione: il codice della regione viene riportato sulla colonna 13.

  • Sul prospetto SV, i versamenti di addizionale comunale sono indicati in modo cumulativo, sommando tra loro i tributi che presentano gli stessi dati identificativi (periodo di competenza, codice tributo, codici note, data di versamento), senza suddividerli in base al comune. Ricordiamo che, sul modello F24, le addizionali comunali risultano invece suddivise in base al comune di competenza, con l’indicazione del relativo codice catastale.

  • In corrispondenza dei versamenti derivanti dall’elaborazione di dicembre, nel caso in cui venga adottato il criterio di “cassa” (retribuzione corrisposta entro il 12 gennaio dell’anno successivo, con conseguente versamento delle ritenute alla scadenza del 16 febbraio), nel campo Note viene riportata l’opzione ‘B’ e nel periodo viene indicato ‘12/2021’. Ricordiamo che fanno eccezione le eventuali ritenute da lavoro autonomo (tributo 1040) derivanti dall’elaborazione di dicembre, che vengono considerate trattenute entro il 31/12 e quindi versate entro il 16 gennaio (anche nel caso in cui la ditta abbia adottato il criterio di “cassa”).

  • Se il conguaglio fiscale relativo all’anno 2021 è stato effettuato sulla busta paga di gennaio 2022, nel campo Note viene riportata l’opzione ‘D’ per le aziende che adottano il criterio di “competenza” (scadenza 16 febbraio), oppure ‘E’ per le aziende che adottano il criterio di “cassa” (scadenza 16 marzo). Nel periodo di riferimento viene comunque indicato ‘12/2021’, conformemente alle istruzioni ministeriali.

  • Sulle addizionali regionali e comunali di competenza dell’anno 2021, trattenute in caso di cessazione del rapporto o di erogazione del compenso su base annuale (amministratori), viene riportata l’opzione ‘S’ nel campo ‘Note’. L’opzione ‘S’ viene riportata anche sugli interessi per rateizzazione relativi agli acconti da 730, di competenza dell’anno corrente (acconto Irpef / acconto cedolare secca / acconto addizionale comunale).

  • Sulle tributo 1701 a debito relativo alle rate di competenza dell’anno precedente (2020), trattenute nei mesi successivi a quello del conguaglio fiscale, viene riportata la nuova opzione ‘P’ nel campo ‘Note’. Ricordiamo che la prima rata, trattenuta nello stesso mese del conguaglio fiscale, è stata indicata sul modello 770 dell’anno precedente.

  • Ricordiamo che le opzioni previste nel campo ‘Note’, diverse da quelle descritte ai punti precedenti, devono essere compilate manualmente. Tra queste segnaliamo, in particolare, le opzioni da utilizzare in caso di operazioni societarie straordinarie o passaggio di dipendenti (‘K’ / ‘L’ / ‘N’).

  • La data di versamento (colonna 14) viene compilata automaticamente, riportando la data effettiva di versamento inserita sul servizio ‘Tributi per Scadenza’ oppure indicata sulla procedura di generazione del modello F24 (in entrambi i casi, la data effettiva di versamento è visibile sul servizio ‘Tributi per Scadenza’). Se la data di versamento non è presente sul servizio ‘Tributi per Scadenza’, nella colonna 14 viene riportato l’ultimo giorno utile per il versamento: tale giorno corrisponde generalmente al 16 del mese di scadenza, tuttavia se il 16 ricade di sabato / domenica / festivo, la data di versamento viene impostata automaticamente al primo giorno utile successivo. Nei casi in cui la data effettiva di versamento non è presente sul servizio ‘Tributi per Scadenza’, occorre verificare la corrispondenza tra la data presente nella colonna 14 dei quadri ST / SV e la data effettiva di versamento risultante dalle attestazioni di pagamento, intervenendo dove necessario. In presenza del ravvedimento operoso, la data di versamento viene rilevata dal tipo procedura ‘RV’ (sempre se risulta presente sul servizio ‘Tributi per Scadenza’).

Per quanto riguarda le rate versate nell’anno 2021, relative ai tributi sospesi nell’anno 2020 a causa dell’emergenza Covid, riportiamo le seguenti precisazioni:

  • I tributi in questione sono rilevati dall’Archivio Tributi, considerando i periodi di competenza dal 01/01/2020 al 31/12/2020 e, all’interno di tali periodi, individuando i soli tributi che riportano le opzioni ‘Covid-19 Marzo 2020’ oppure ‘Covid-19 Settembre 2021’ nel campo Rateizzazione. Ricordiamo che il campo Rateizzazione si trova sulla finestra per la gestione del singolo tributo, ed è stato avvalorato automaticamente dai programmi ‘TRIBRATE’ / ‘TRIBRAT2’ (aggiornamenti di settembre 2020 Acred770 e febbraio 2021 Acred789).

  • Le colonne 1 (‘Periodo’), 2 (‘Ritenute operate’), 8 (‘Interessi’), 9 (‘Ravvedimento’), 14 (‘Data versamento’) non vengono mai compilate per tali tributi, conformemente alle istruzioni ministeriali.

  • Il campo ‘Nota Sospensione Covid’ (colonna 15) viene compilato automaticamente considerando le causali relative alla sospensione contributiva, presenti sul servizio Ditta – Abilitazione nella decorrenza valida al 31/12/2021. Analogamente a quanto previsto per il modello 770/2021, la causale in questione viene associata ai tributi fiscali sulla base della loro scadenza originaria (quindi non rilevano eventuali posticipi della data di scadenza).

  • Di seguito riportiamo la tabella di corrispondenza tra le causali relative alla sospensione contributiva (Uniemens) ed i codici riportati in automatico nel campo Nota Sospensione Covid (colonna 15):
    Causale Uniemens               Nota Covid (15)                   Scadenza originaria             Sezioni quadri ST / SV
         N966 / 24                              ‘1’                                   Marzo 2020                         ST1 Erario
         N966 / 24                              ‘12’                                 Marzo 2020                         ST2 Regioni / SV Comuni
         N967 / 25                              ‘3’                                   Marzo / Aprile 2020            ST1 Erario
         N967 / 25                              ‘12’                                 Marzo / Aprile 2020            ST2 Regioni / SV Comuni
         N968 / 26                              ‘4’                                   Marzo / Giugno 2020          ST1 Erario
         N968 / 26                              ‘12’                                 Marzo / Giugno 2020          ST2 Regioni / SV Comuni
         N969 / 27                              ‘5’                                   Marzo 2020                         Tutte le sezioni
         N970 / 28                              ‘6’                                   Aprile / Maggio 2020          Tutte le sezioni
         N971 / 29                              ‘6’                                   Aprile / Maggio 2020          Tutte le sezioni
         N972 / 30                              ‘6’                                   Aprile / Maggio 2020          Tutte le sezioni
         N973 / 31                              ‘9’                                   Aprile / Giugno 2020          ST1 Erario
         N974 / 34                              ‘7’                                   Novembre 2020                   Tutte le sezioni
         N974 / 34                              ‘8’                                   Dicembre 2020                    Tutte le sezioni
         N975 / 32                              ‘8’                                   Dicembre 2020                    Tutte le sezioni
         N976 / 33                              ‘8’                                   Dicembre 2020                    Tutte le sezioni
    Precisiamo che si tratta della stessa tabella adottata per la generazione del modello 770/2021.

  • In assenza della causale sul servizio Ditta – Abilitazione, nel campo ‘Nota Sospensione Covid’ (15) viene riportato il valore convenzionale ‘0’ (zero), emettendo una segnalazione sulla stampa degli errori. Il valore ‘0’ non corrisponde ad un codice valido e deve essere sostituito con il codice effettivo. In tal modo, il tributo può essere identificato come “sospeso per Covid”, sui servizi e sulle stampe di controllo (descritte più avanti).

  • Nel campo ‘Importo Versato’ (colonna 7) viene riportato il valore complessivo delle rate versate nell’anno 2021. A tale scopo, si considerano le rate che hanno data di scadenza compresa tra 01/01/2021 e 31/12/2021.

  • Nel campo ‘Importo Sospeso’ (colonna 16) viene riportato il valore complessivo delle rate non ancora versate al 31/12/2021. Tale valore si ottiene per differenza tra l’importo originario del tributo ed il totale delle rate che hanno data di scadenza non successiva al 31/12/2021 (quindi anche le rate con scadenza nell’anno 2020).

  • Precisiamo che occorre verificare se è avvenuto il versamento effettivo, nei termini previsti, delle rate che avevano scadenza nell’anno 2021 (in caso contrario, occorrerà modificare l’importo indicato nei campi 15 e 16).

1.2.2) GENERAZIONE PROSPETTO SX

Il quadro SX viene generato rilevando le informazioni relative ai crediti direttamente dall’Archivio Tributi.
I tributi vengono rilevati esclusivamente dal Tipo Procedura ‘PG’ (Paghe), considerando il periodo di competenza da gennaio a dicembre 2021 e, per i tributi relativi al conguaglio dell’anno precedente, anche il mese di gennaio 2022.

I righi SX1 / SX2 / SX3 vengono compilati considerando l’importo dei crediti “maturati” relativi all’anno 2021, rilevando il valore dei crediti presenti sull’Archivio Tributi (indipendentemente dall’effettiva compensazione su F24).
Per gli stessi crediti, inoltre, viene rilevato l’importo effettivamente compensato su F24, riportandolo nelle apposite caselle previste su ciascun rigo. A tale scopo, relativamente ai crediti indicati nella colonna 1 del rigo SX1, viene considerato il credito compensato sul codice tributo originario (1627 / 1669 / 1671), escludendo la parte eventualmente compensata sul codice tributo 6781. Ricordiamo che, per i suddetti crediti, viene indicato automaticamente il codice tributo 6781 sul modello F24, in sostituzione del codice tributo originario, a partire dall’anno successivo a quello di competenza, dal momento in cui non risultano più disponibili le ritenute relative allo stesso anno di competenza.

Ricordiamo che la procedura di generazione dei dati riporta, sulla finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’, le diverse somme che compongono la colonna 1 del rigo SX1 e del rigo SX2. Quest’anno, sulla stessa finestra sono riportati anche gli eventuali crediti derivanti da una restituzione dell’Irpef a tassazione separata sugli arretrati anni precedenti (‘1627 TS’, aggiornamento di agosto 2021 Acred801).

Le singole colonne dei righi SX1 / SX2 / SX3 vengono compilate adottando i seguenti criteri:

  • Nella colonna 1 del rigo SX1 sono riportati i crediti Irpef a tassazione ordinaria, addizionale regionale e addizionale comunale, derivanti dai conguagli di fine anno o di fine rapporto. A tale scopo, vengono considerati i tributi ‘1627 DP’ (credito Irpef dipendenti), ‘1627 CO’ (credito Irpef collaboratori), ‘1627 DS’ (credito imposta sostitutiva somme detassate), ‘1669’ (credito addizionale regionale), ‘1671’ (credito addizionale comunale), nei periodi di competenza da gennaio a dicembre 2021. Inoltre, vengono considerati i tributi ‘6781 AP’ (credito Irpef anno precedente), ‘6781 DS’ (credito imposta sostitutiva somme detassate anno precedente), ‘6781 RP’ (credito addizionale regionale anno precedente), ‘6781 CP’ (credito addizionale comunale anno precedente), nel mese di gennaio 2022.

  • Nella colonna 1 del rigo SX1 viene riportato anche il credito di Irpef a tassazione separata sul Tfr, nel caso in cui si sia generato al momento dell’erogazione del Tfr, a causa del conguaglio rispetto alla tassazione operata sui precedenti anticipi. Il credito in questione viene rilevato dal tributo ‘1627 TF’, sempre nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2021. Lo stesso criterio viene adottato anche per il credito di Irpef a tassazione separata sugli arretrati anni precedenti, rilevandolo dal tributo ‘1627 TS’. Segnaliamo che non risulta chiaro, dalle istruzioni ministeriali, in quale colonna del rigo SX1 debbano essere riportati i crediti in questione; riteniamo tuttavia che la colonna 1 sia l’unica scelta possibile, in quanto la colonna 3 (versamenti in eccesso) prevede che l’eccedenza di versamento risulti dai tributi presenti nei quadri ST / SV: i corrispondenti tributi a debito (1012 / 1002) potrebbero essere stati versati in anni precedenti o (nel caso del 1002) addirittura non essere mai stati versati.

  • La colonna 2 del rigo SX1 corrisponde alle eccedenze di versamento. Come negli anni precedenti, nel campo in questione viene riportato l’eventuale saldo a credito dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr, secondo quanto previsto dalla circolare 34/E del 18/04/2002. Il credito in questione viene rilevato dal tributo ‘6781 IS’, nel caso in cui sia stato generato con l’elaborazione del mese di dicembre 2021.

  • Nella stessa colonna 2 del rigo SX1 viene riportata anche l’eventuale eccedenza di versamento relativa alle ritenute da lavoro autonomo, a condizione che l’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ sia impostata ad ‘S’ al lancio della procedura di generazione dei dati. A tale scopo, viene considerato il tributo ‘1628’ nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2021 ed il tributo ‘6782’ nel mese di gennaio 2022 (i tributi in questione possono essere stati inseriti manualmente). Precisiamo che, sul quadro ST, occorrerà diminuire conseguentemente la colonna 2 (Ritenute) dei tributi relativi alle ritenute da lavoro autonomo che hanno dato origine all’eccedenza di versamento.

  • Nella colonna 6 del rigo SX1 vengono riportate le somme a credito (tra quelle presenti nella colonna 1 del rigo SX1) effettivamente compensate su F24, rilevandole dai tributi ‘1627’ (credito Irpef) / ‘1669’ (credito addizionale regionale) / ‘1671’ (credito addizionale comunale). Come già precisato, i crediti in questione non vengono considerati nel caso in cui siano stati compensati, sul modello F24, tramite l’indicazione automatica del tributo ‘6781’ (compensazioni avvenute nell’anno 2022, successivamente al versamento di tutte le ritenute fiscali relative all’anno 2021).

  • La colonna 1 del rigo SX2 corrisponde ai rimborsi da 730 erogati dal sostituto d’imposta nell’anno di competenza. Per compilare il campo in questione vengono considerati i tributi ‘1631 IR’ (credito Irpef da 730) / ‘1631 CD’ (credito cedolare secca da 730) / ‘3796’ (credito addizionale regionale da 730) / ‘3797’ (credito addizionale comunale da 730), nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2021, indipendentemente dalla compensazione su F24.

  • Nella colonna 2 del rigo SX2 viene riportato il credito da 730 compensato su F24, rilevandolo dai tributi ‘1631’ (credito Irpef o cedolare secca da 730) / ‘3796’ (credito addizionale regionale da 730) / ‘3797’ (credito addizionale comunale da 730). Per la compilazione di tale campo sono disponibili le opzioni descritte al punto 1.1: con l’opzione  preselezionata, vengono considerati tutti i crediti da 730 compensati fino al momento della generazione dei dati; con l’opzione alternativa, vengono considerati i soli crediti da 730 compensati entro l’ultima scadenza “utile” per l’anno di competenza (16/02/2022 se la ditta adotta il criterio di “competenza”, 16/03/2022 se adotta il criterio di “cassa”). Ricordiamo che gli eventuali crediti residui da 730 non vengono mai riportati sul tributo ‘6781’ e, quindi, non sono considerati per la compilazione dei righi SX4 e SX32 (a riguardo, vedere quanto indicato al punto 1.3.3).

  • La colonna 1 del rigo SX3 corrisponde al credito derivante dalla detrazione per famiglie numerose. Il credito in questione viene rilevato dal tributo ‘1632’ nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2021 e dal tributo ‘1632 AP’ nel mese di gennaio 2022. Nella colonna 5 del rigo SX3 viene riportato lo stesso credito compensato su F24.

Per la compilazione delle singole colonne del rigo SX4 vengono adottati i seguenti criteri:

  • La colonna 1 del rigo SX4 corrisponde al credito residuo risultante dal modello 770 dell’anno precedente. Il dato in questione viene rilevato dal quadro SX del modello 770/2021 (se presente in archivio), effettuando il seguente calcolo: SX32 (col. 2 – col. 1) + SX33 (col. 2 – col. 1) + SX34 (col. 2 – col. 1).

  • Nella colonna 2 del rigo SX4 occorre riportare la parte del credito indicato sulla colonna 1 dello stesso rigo, che risulta compensata su F24 entro la data di presentazione del modello 770/2022. Considerando le difficoltà pratiche nell’effettuare il suddetto controllo (in quanto il credito potrebbe venire compensato dopo la generazione dei dati, ma prima dell’invio del 770), per la compilazione di tale campo sono disponibili le opzioni descritte al punto 1.1. Utilizzando l’opzione preselezionata, sulla colonna 2 viene riportato lo stesso importo presente sulla colonna 1 (facendo così figurare che è stato interamente compensato); di conseguenza, l’eventuale credito presente sulla colonna 1, che non fosse stato ancora compensato alla data di presentazione del 770/2022, dovrebbe essere decurtato dalla colonna 2. Utilizzando l’opzione alternativa, sulla colonna 2 viene riportato il credito effettivamente compensato al momento della generazione dei dati, rilevando il credito compensato sul tributo ‘6781’ con anno di competenza 2020; in tal caso occorrerà aggiungere, sulla colonna 2, gli eventuali crediti relativi all’anno precedente che vengono compensati successivamente alla generazione dei dati del 770 ma prima dell’invio dello stesso modello.

  • Le colonne 4 e 5 del rigo SX4 vengono avvalorate con il credito residuo, corrispondente alla seguente differenza:
    SX1 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 – col. 6) + SX4 (col. 1 – col. 2 + col. 3).

Occorre tenere presente che la procedura ‘Generazione da archivi Paghe’ (punto 1.1) compila il prospetto SX per i soli sostituti gestiti in ambito Paghe. Di conseguenza, gli eventuali crediti residui dell’anno precedente, presenti su sostituti non gestiti in ambito Paghe, devono essere riportati manualmente sul prospetto SX. Per individuare i casi in questione, è disponibile la stampa di controllo ‘STASX770’, descritta al punto 1.4.3.

Sul rigo SX32, colonna 2, viene riportato automaticamente il credito residuo risultante dalla colonna 5 del rigo SX4, al netto dell’eventuale credito residuo relativo al lavoro autonomo, riportato sul rigo SX33 (di seguito descritto).

Sul rigo SX33, colonna 2, viene riportato automaticamente l’eventuale credito residuo relativo al lavoro autonomo, nel caso in cui l’opzione ‘Includi lavoro autonomo’ sia impostata ad ‘S’ al lancio della procedura. A tale scopo, vengono considerati i crediti residui presenti sul tributo ‘1628’ nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2021 e l’intero valore presente sul tributo ‘6782’ nel mese di gennaio 2022 (i tributi in questione possono essere stati inseriti manualmente).

Il rigo SX37 viene compilato automaticamente in relazione all’eventuale credito da anticipo di tassazione sul Tfr versato negli anni 1997 / 1998, nei casi (piuttosto rari) in cui risulta ancora presente un credito residuo.
Per la compilazione del rigo SX37 vengono adottati i seguenti criteri:

  • colonna 1 – viene riportato il credito residuo presente sul servizio ‘Cedolini – Residui Ditta’ nel mese 01/2021;
  • colonna 4 – viene riportato il credito maturato per l’acconto ed il saldo dell’imposta sostitutiva, unitamente a quello maturato a seguito di erogazione del Tfr; entrambi i crediti sono rilevati dal tributo ‘1250’;
  • colonna 6 – corrisponde alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 4.

Sul rigo SX47 viene riportato automaticamente il credito relativo al Bonus Fiscale L. 190/2014, in presenza di eventuali residui degli anni precedenti. Di seguito sono descritti i criteri di compilazione delle singole colonne del rigo SX47.

  • Nella colonna 1 del rigo SX47 viene riportato il credito residuo dell’anno precedente: quest’ultimo viene rilevato dalla colonna 5 del rigo SX47, sul modello 770/2021 (se presente in archivio).

  • Nella colonna 4 del rigo SX47 deve essere indicato il credito residuo compensato tra il 17/04/2021 ed il 16/03/2022 (entrambe le date vanno eventualmente posticipate al primo giorno lavorativo successivo). Viene riportato il credito residuo dell’anno precedente che risulta compensato nel periodo da aprile 2021 a marzo 2022. Ricordiamo che vengono considerate anche eventuali date di scadenza ricadenti nei giorni successivi al 16 del mese, in quanto si tratterebbe di date “fittizie”, impostate allo scopo di produrre deleghe F24 separate, ma riferite comunque alla “normale” scadenza del 16. Precisiamo che occorre aggiungere l’eventuale credito residuo dell’anno precedente compensato esternamente all’Archivio Tributi, sempre nel periodo dal 17/04/2021 ed il 16/03/2022.

  • Nella colonna 5 del rigo SX47 viene riportato il valore del credito residuo, calcolato secondo la formula indicata nelle specifiche del modello 770: SX47 colonna 5 = SX47 (colonna 1 – colonna 4).

Sul rigo SX49 viene riportato automaticamente il credito relativo al Trattamento Integrativo L. 21/2020. Di seguito sono descritti i criteri di compilazione delle singole colonne del rigo SX49.

  • Nella colonna 1 del rigo SX49 viene riportato il credito residuo dell’anno precedente: quest’ultimo viene rilevato dalla colonna 6 del rigo SX49, sul modello 770/2021 (se presente in archivio).

  • Nella colonna 2 del rigo SX49 va indicato il trattamento integrativo erogato “al lordo degli importi eventualmente recuperati e da recuperare”. A tale scopo, viene considerato il valore del tributo ‘1701’ presente nei periodi di competenza da gennaio a dicembre 2021, e del tributo ‘1701 AP’ presente nel mese di gennaio 2022 (quest’ultimo in caso di conguaglio anno precedente). Precisiamo che viene considerato esclusivamente l’importo a credito presente su tali tributi, senza scalare l’eventuale importo a debito versato in caso di recupero.

  • Nella colonna 3 del rigo SX49 deve essere indicato il valore del credito recuperato; per compilarla, viene considerato l’importo a debito presente sui tributi ‘1701 DC’ nei periodi di competenza da gennaio a dicembre 2021, e del tributo ‘1701 DP’ presente nel mese di gennaio 2022 (quest’ultimo in caso di conguaglio anno precedente). Vengono considerati anche i tributi ‘1701 DR’ sul mese di dicembre 2021 e ‘1701 PR’ sul mese di gennaio 2022 (conguaglio anno precedente), generati in caso di recupero rateizzato del trattamento integrativo di competenza dell’anno 2021 e corrispondenti alla prima rata, trattenuta nel mese del conguaglio.

  • Nella colonna 4 del rigo SX49 deve essere indicato il credito da recuperare a rate, escludendo la prima rata trattenuta nel mese del conguaglio. Dal momento che il dato in questione non sarebbe presente sull’Archivio Tributi fino al completamento del suddetto recupero, la colonna 4 del rigo SX49 viene compilata rilevando il valore presente nel corrispondente campo 394 delle CU/2022 (sezione ‘IRPEF’) relative allo stesso sostituto d’imposta.

  • Nella colonna 5 del rigo SX49 deve essere indicato l’importo delle rate del trattamento integrativo di competenza dell’anno precedente (2020) trattenute nei mesi successivi a quello in cui è stato effettuato il conguaglio. Viene quindi riportato il valore complessivo del tributo ‘1701 DR’ presente nel periodo di competenza gennaio – dicembre 2021 ed eventualmente del tributo ‘1701 PR’ presente nel periodo di competenza febbraio – dicembre 2021 (quest’ultimo risulta presente nel caso in cui, su gennaio 2021, sia stato effettuato il conguaglio relativo all’anno 2020). Per entrambi i tributi, viene esclusa la prima rata, trattenuta nel mese in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale.

  • Segnaliamo che le colonne 3 e 5 del rigo SX49 devono corrispondere al totale dei tributi 1701 a debito presenti sul quadro ST. Precisamente, la colonna 3 deve corrispondere al totale dei tributi 1701 sui quali NON risulta presente la nota ‘P’ (quindi relativi al recupero del trattamento integrativo di competenza dell’anno 2021), mentre la colonna 5 deve corrispondere al totale dei tributi 1701 sui quali risulta presente la nota ‘P’ (quindi relativi alle rate del trattamento integrativo di competenza dell’anno precedente).

  • Sulla colonna 6 del rigo SX49 deve essere indicato il credito compensato entro il 16/03/2022. Viene quindi rilevato il tributo 1701 a credito relativo all’anno di competenza 2021, compensato entro il mese di marzo 2022. Precisiamo che vengono considerate anche le eventuali compensazioni riportate su date di scadenza comprese tra il 16 ed il 31 marzo, in quanto si tratterebbe di date di scadenza “fittizie”, impostate sull’Archivio Tributi allo scopo di produrre deleghe F24 separate, ma riferite comunque alla scadenza del 16/03/2022.

  • Se sulla colonna 1 è presente un credito residuo dell’anno precedente, nella colonna 6 viene riportato anche il tributo 1701 a credito di competenza degli anni precedenti, compensato nel periodo da aprile 2021 a marzo 2022.

  • Nella colonna 6 occorre aggiungere l’eventuale credito compensato esternamente all’Archivio Tributi, nel periodo dal 17/04/2021 al 16/03/2022 (tali date vanno eventualmente posticipate al primo giorno lavorativo successivo).

  • Nella colonna 7 del rigo SX49 viene riportato il valore del credito residuo, calcolato secondo la formula indicata nelle specifiche del modello 770/2022: SX49 colonna 7 = SX49 (colonna 1 + colonna 2 – colonna 6).

Ricordiamo che il trattamento integrativo effettivamente erogato dal sostituto, al netto di quello recuperato o da recuperare, corrisponde alla differenza tra la colonna 2 e le colonne 3 e 4 del rigo SX49: tale valore deve corrispondere al campo 391 delle CU (al netto dell’eventuale trattamento erogato da altri sostituti, riportato nel campo 396).
Di seguito sono elencate ulteriori corrispondenze tra il rigo SX49 ed i campi della CU:

  • trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio, compresa l’eventuale prima rata, riportato nel campo 393 della CU e nella colonna 3 del rigo SX49;
  • trattamento integrativo da recuperare a rate successivamente alle operazioni di conguaglio (esclusa la prima rata), riportato nel campo 394 della CU e nella colonna 4 del rigo SX49;
  • trattamento integrativo di competenza dell’anno precedente recuperato a rate (esclusa la prima rata), riportato nel punto 395 della CU e nella colonna 5 del rigo SX49.

La procedura di generazione dei dati segnala, sulla stampa ‘err770.ST-SV-SX’, i casi di eventuali incongruenze tra le colonne del rigo SX49 sopra descritte ed i corrispondenti campi della CU.
Inoltre, viene segnalata la presenza di importi negativi o altre incongruenze nei dati riportati sul quadro SX.
E’ comunque opportuno effettuare i controlli previsti, tramite le stampe di controllo descritte al punto 1.4.

Maggio 2022
(acred827)
1.3) MODELLO 770/2022 – GESTIONE QUADRI

Dopo aver eseguito la procedura di generazione dei dati descritta al punto 1.1, è possibile visualizzare / modificare / inserire i dati tramite gli appositi servizi, presenti sul menù Modello 770Gestione Modello 770/2022.

I servizi disponibili corrispondono alle seguenti sezioni del modello 770:

  • Frontespizio – dati relativi al sostituto d’imposta e modalità di invio telematico della dichiarazione
  • Prospetto ST sez. 1 Erario – ritenute e versamenti delle somme di competenza dell’Erario
  • Prospetto ST sez. 2 Regioni – ritenute e versamenti delle somme di competenza delle Regioni
  • Prospetto SV Comuni – ritenute e versamenti delle somme di competenza dei Comuni
  • Prospetto SX – riepilogo dei crediti e delle relative compensazioni
  • Prospetto SY – somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi
  • Prospetto SY sez. 4 – somme corrisposte a percipienti esteri privi di codice fiscale
  • Prospetto SS – dati riassuntivi (riepilogo delle ritenute presenti sul quadro SY)
  • Dichiarazione Integrativa – crediti risultanti dalle dichiarazioni integrative

Come già anticipato al punto 1, quest’anno viene rilasciata una nuova versione dei servizi relativi al modello 770.
La nuova versione dei servizi risulta più funzionale e intuitiva della precedente, oltre ad avere una grafica migliore.
Di seguito, sono descritte le funzionalità comuni a tutti i servizi del 770, mentre nei punti successivi sono indicate le funzionalità caratteristiche dei singoli servizi.

Su tutti i servizi del 770, la ricerca del sostituto può essere effettuata cliccando sull’icona “lente” in corrispondenza del campo ‘Sostituto d’imposta’. In tal modo, si apre una finestra che consente di effettuare la ricerca per ragione sociale (cognome e nome per le ditte individuali), denominazione azienda, codice fiscale e codice ditta.
Sulla finestra, è necessario compilare il ‘Campo ricerca’: se la ricerca viene effettuata per ragione sociale / denominazione / codice fiscale, è sufficiente indicare le prime lettere (o numeri, nel caso di codice fiscale in forma di partita iva) per ottenere l’elenco di tutti i soggetti la cui ragione sociale / denominazione / codice fiscale iniziano con quanto indicato nel campo di ricerca. E’ anche possibile effettuare la ricerca “all’interno” della ragione sociale / denominazione / codice fiscale: a tale scopo, occorre barrare la casella ‘Ricerca all’interno’.
Se invece si effettua la ricerca per codice ditta, l’elenco inizia con il codice indicato nel campo di ricerca.
Nell’elenco prodotto, i soggetti gestiti in ambito Paghe sono evidenziati con lo sfondo verde. Nell’ultima colonna a destra è indicata la presenza del 770 (icona “spunta vuota”) e della condizione di ‘Definitivo’ (icona “spunta piena”).
Per selezionare un sostituto, è sufficiente cliccare sul corrispondente rigo dell’elenco.
Naturalmente, se si conosce il codice della ditta, lo si può indicare direttamente nel campo ‘Sostituto d’imposta’ e cliccare sul pulsante ‘Ricerca’, senza aprire la finestra di ricerca.

Sempre su tutti i servizi, una volta effettuate le modifiche occorre cliccare sul pulsante ‘Salva’ per memorizzarle in archivio. Se, dopo aver effettuato delle modifiche, si tenta di cambiare servizio o effettuare una ricerca senza aver cliccato su ‘Salva’, si ottiene la segnalazione che le modifiche andranno perse (a quel punto, è possibile cliccare su ‘Salva’).

Come negli anni precedenti, su tutti i servizi è disponibile la finestra per l’inserimento di eventuali annotazioni: per aprirla, cliccare sul pulsante ‘Note’ (nella parte alta di ciascun servizio).

ATTENZIONE: Da quest’anno, sulla finestra Note è possibile non solo visualizzare ma anche modificare le annotazioni relative al modello 770 dell’anno precedente. A tale scopo, sulla finestra è presente il pulsante ‘Note 770/2021’, che si attiva soltanto se sono state effettivamente inserite delle annotazioni sul 770/2021. Cliccando su tale pulsante, vengono visualizzate le annotazioni relative al 770/2021, le quali possono essere anche modificate. E’ possibile ritornare sulle annotazioni relative al 770/2022 cliccando sul pulsante ‘Note 770/2022’.

Ricordiamo che gli importi devono essere indicati, sul modello 770, con i centesimi di Euro e la “virgola esplicita”: su tutti i servizi, gli importi sono gestiti secondo tale modalità. La stessa modalità è adottata anche sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico, oltre che sulle procedure di esportazione ed importazione dei dati.

1.3.1) GESTIONE QUADRI – FRONTESPIZIO

Sul servizio Frontespizio si possono gestire le informazioni richieste sul “frontespizio” del modello 770/2022.

Nella nuova versione, il servizio Frontespizio presenta, a video, i campi delle sole sezioni effettivamente compilate (ossia le sezioni nelle quali risulta compilato almeno un campo), evitando così di mostrare sempre tutti i campi previsti.
Ciascuna sezione può essere “aperta” (o “chiusa”) cliccando sull’apposita casella presente sul titolo della sezione.
Naturalmente, per inserire un dato in una sezione chiusa, occorre aprirla cliccando sulla casella in questione: una volta compilato almeno un campo della sezione, questa resterà automaticamente aperta.
Se si desidera aprire o chiudere tutte le sezioni, è possibile utilizzare la casella presente sulla prima barra orizzontale (sotto al campo ‘Modello definitivo’). Come già detto, ogni volta che il quadro in questione viene letto (cliccando su ‘Ricerca’ oppure provenendo da un altro quadro con il sostituto già selezionato), si aprono le sole sezioni compilate.

Inoltre, nella nuova versione del servizio Frontespizio vengono visualizzate tutte le informazioni del sostituto richieste sul modello 770, compilandole secondo gli stessi criteri adottati dalla procedura di stampa e invio telematico.
Come negli anni precedenti, sul servizio è possibile modificare o integrare alcuni dati del sostituto: in particolare, lo stato, la situazione e la natura giuridica della società, il rappresentante legale ed i relativi codice carica e data carica.

Ricordiamo che il Rappresentante Legale ed i relativi codice e data carica, possono essere inseriti sull’anagrafico della società (servizio Ditta – Anagrafico): tali informazioni vengono rilevate dalla procedura di conversione dall’anno precedente, al momento della generazione della CU. In alternativa, le stesse informazioni possono essere inserite sul Frontespizio del modello 770 (consigliamo comunque di aggiornare il servizio Ditta – Anagrafico).

Per il momento, la casella Modello Definitivo non deve essere barrata.
Precisiamo che le condizioni di Modello Definitivo e Vistato hanno lo stesso significato degli anni precedenti.

Il campo Tipologia Invio è obbligatorio e deve essere compilato selezionando una delle due possibilità previste:

  1. Gestione Unificata’, se la dichiarazione viene trasmessa tramite un unico invio;
  2. Gestione Separata’, se la dichiarazione viene trasmessa in due o tre parti, inviate separatamente.

In caso di “gestione separata”, ciascuna parte deve comprendere tutti i dati relativi alla tipologia delle ritenute gestita: lavoro dipendente / lavoro autonomo / redditi di capitale / locazioni brevi / altre ritenute (le locazioni brevi e le altre ritenute possono essere abbinate con altre tipologie, secondo i criteri descritti nelle istruzioni ministeriali).
Occorre tenere presente che la tipologia di invio deve essere impostata considerando, oltre ai quadri relativi ai redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, anche eventuali quadri relativi ai redditi di capitale.

Sul servizio Frontespizio è presente la casella ‘Incaricato in gestione separata’, che deve essere barrata per le dichiarazioni trasmesse dall’intermediario nella modalità ‘Gestione Separata’.
Il servizio verifica che la casella ‘Incaricato in gestione separata’ venga barrata nel caso in cui risulti selezionata la tipologia di invio ‘Gestione Separata’ e, nella sezione Presentazione Telematica, sia compilato il codice fiscale dell’intermediario e non sia barrata la casella ‘Invio per conto proprio’.

Le caselle relative ai ‘Quadri Compilati’ vengono barrate automaticamente, sia tramite la procedura di generazione dati dagli archivi Paghe (punto 1.1), sia operando sui servizi per la gestione dei singoli quadri. Precisiamo che le caselle dei quadri relativi ai redditi di capitale (non gestiti) sono previste solo per coerenza rispetto al modello ministeriale.

E’ inoltre richiesta la compilazione delle caselle relative alle tipologie delle ‘Ritenute Operate’: la procedura di generazione dei dati (punto 1.1) barra automaticamente la casella relativa al lavoro ‘Dipendente’.
Le altre tipologie di ritenute, compresa quella relativa al lavoro ‘Autonomo’, devono essere barrate dall’Utente.

In caso di ‘Gestione Unificata’, è possibile importare i dati relativi ai redditi da lavoro autonomo, attraverso l’apposita procedura (non ancora utilizzabile per il modello 770/2022).
Come già precisato, non è prevista la gestione dei quadri relativi ai redditi di capitale (ex modello 770 Ordinario): in presenza di tali quadri, si devono effettuare invii separati. Se si intende effettuare un invio unificato, occorre esportare i dati relativi al lavoro dipendente (ed al lavoro autonomo) verso il software utilizzato per la gestione dei redditi di capitale.

In caso di ‘Gestione Separata’, è obbligatorio indicare i codici fiscali dei soggetti che inviano le parti rimanenti del modello: i codici fiscali in questione vanno riportati nella sezione ‘Gestione Separata’, indicando, per ciascun soggetto, quali sono i quadri inviati e le tipologie di ritenute gestite. Nel caso in cui il soggetto che invia la parte rimanente del modello sia il sostituto d’imposta, nella sezione ‘Gestione Separata’ occorre barrare la casella ‘Sostituto’.

Ricordiamo che, se il sostituto non ha effettuato ritenute nell’anno di competenza, è prevista la compilazione del campo ‘Casi di non trasmissione dei prospetti ST / SV / SX’, selezionando il codice dall’apposita finestra.

Nelle sezioni Firma della Dichiarazione, Presentazione Telematica, Visto di Conformità, sono riportate le informazioni presenti sulla dichiarazione 770 dell’anno precedente (770/2021). Occorre tenere presente che le informazioni relative alla presentazione telematica (compreso l’intermediario) non sono rilevate dal frontespizio della CU/2022, bensì dal frontespizio del modello 770/2021. In ogni caso, tutte le sezioni sopra indicate devono essere controllate e, dove necessario, modificate o integrate in base alla condizione dell’anno corrente.

Ricordiamo che è obbligatorio compilare il campo Data Impegno, in caso di trasmissione da parte dell’intermediario.

Come negli anni precedenti, i dati relativi agli Intermediari possono essere visualizzati o inseriti tramite la finestra prevista nella sezione Presentazione Telematica. Su ogni dichiarazione, è necessario indicare l’intermediario che effettua l’invio telematico, selezionandolo dall’apposita finestra, a meno che non venga barrata la casella ‘Invio per conto proprio’.

1.3.2) GESTIONE QUADRI – PROSPETTI ST / SV

Le ritenute ed i relativi versamenti sono riportati sui servizi ST sez. 1 Erario / ST sez. 2 Regioni / SV Comuni.

Nella nuova versione, i suddetti servizi presentano l’elenco dei tributi sulla prima videata, indicando un tributo su ogni rigo. L’elenco è suddiviso per “pagine” ed è possibile scegliere il numero di tributi da visualizzare su ogni pagina (in automatico 20 tributi, ma è possibile arrivare fino a 100 per pagina). Naturalmente, è possibile spostarsi sulle pagine precedenti o successive, oppure sulla pagina iniziale o finale, tramite gli appositi pulsanti presenti nella parte alta del servizio.

Inoltre, è possibile ottenere l’elenco relativo ad un solo codice tributo, selezionandolo tra quelli riportati nell’apposita tendina (campo ‘Codice tributo’). Precisiamo che, nella tendina in questione, sono elencati i soli tributi effettivamente presenti nel quadro su cui si è posizionati, per il sostituto che è stato selezionato.
Sul servizio ‘ST sez. 2 Regioni’ è possibile selezionare anche una singola regione, tramite l’apposita tendina.

E’ anche possibile modificare l’ordinamento dei tributi: in automatico vengono ordinati per periodo di competenza, ma tramite l’apposita opzione (campo ‘Ordinamento’) è possibile ordinarli per data di versamento. A parità di periodo o data versamento, i tributi sono ordinari per codice regione (nel quadro ST sezione 2) e per codice tributo.

Tramite il pulsante ‘Totali per tributo’, viene aperta una finestra sulla quale sono riportati gli importi totali relativi ad ogni combinazione dei seguenti campi: tributo / regione (quadro ST sezione 2) / note / nota Covid.

Per modificare un tributo presente nell’elenco, occorre selezionarlo cliccando sulla riga corrispondente. Così facendo, si passa alla videata di “dettaglio”, nella quale è possibile modificare i dati relativi al tributo selezionato. Ricordiamo che, se si effettuano delle modifiche, occorre salvarle cliccando sul pulsante ‘Salva’. Dalla videata di dettaglio è possibile tornare all’elenco dei tributi, cliccando sul pulsante ‘Elenco’.

Per inserire un nuovo tributo, cliccare sul pulsante ‘Nuovo’, disponibile sia sulla videata dell’elenco che su quella del dettaglio. In questo modo, si apre la videata di dettaglio con i campi vuoti: a questo punto, compilare i campi previsti e cliccare su ‘Salva’. Occorre tenere presente che i campi obbligatori possono cambiare in base al tipo di tributo, tuttavia vengono segnalate eventuali condizioni di errore: in tal caso, dopo le correzioni cliccare nuovamente su ‘Salva’.

Nella videata di dettaglio, il codice tributo (campo 11) deve essere selezionato dall’apposita tendina, sulla quale sono riportati tutti i codici tributo considerati validi per il quadro sul quale si sta operando.

I codici da indicare nei campi Note (10) e Nota Sospensione Covid (15) sono riportati su apposite finestre, che si aprono cliccando sui pulsanti ‘Elenco codici note’ (10) e ‘Elenco codici nota sospensione’ (15).
La finestra relativa al campo Note (10) consente di selezionare più codici per uno stesso tributo: sulla finestra, dopo aver barrato le caselle relative ai codici che si intende selezionare, cliccare sul pulsante ‘Seleziona’.
Naturalmente, è possibile indicare i codici direttamente nei campi 10 e 15, senza passare dalle relative finestre.
Dopo avere selezionato i codici tramite le finestre sopra descritte (o in alternativa dopo averli digitati direttamente nei campi), occorre salvare le modifiche cliccando su ‘Salva’.

Una volta concluso l’inserimento di un tributo, è possibile inserirne altri cliccando su ‘Nuovo’, rimanendo nella videata di dettaglio (non occorre tornare all’elenco dei tributi).

Per eliminare un tributo, occorre selezionarlo e poi, nella videata di dettaglio, cliccare su ‘Elimina tributo’.
Sulla videata dell’elenco è invece disponibile il pulsante ‘Elimina tutto’, che consente di eliminare l’intero elenco.
Entrambi i pulsanti chiedono una conferma, prima di procedere alla cancellazione (che è sempre definitiva).

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate non consente di indicare, nei quadri ST / SV, due tributi che presentano gli stessi dati identificativi, ossia lo stesso valore nei seguenti campi: periodo (1), note (10), codice tributo (11), data versamento (14) e codice regione (13, sezione 2 del quadro ST). In presenza di due tributi versati separatamente, che presentano gli stessi dati identificativi, occorre sommare gli importi (ritenute, importo versato) su un unico rigo dei quadri ST / SV.
Nella videata di dettaglio, se si tenta di inserire un tributo che presenta gli stessi dati identificativi di un altro tributo già presente nell’elenco, si ottiene il messaggio di errore “Tributo già esistente” e compare il pulsante ‘Visualizza tributo’. Cliccando su tale pulsante, ci si sposta sul tributo già presente: in tal modo, è possibile verificare se si tratta dello stesso tributo che si stava inserendo, oppure di un altro tributo con gli stessi dati identificativi. In quest’ultimo caso, occorre sommare gli importi (ritenute, importo versato) sul tributo già presente.
Precisiamo che il controllo sui dati identificativi dei tributi viene effettuato considerando anche il campo nota Covid (15) e l’eventuale soggetto estinto: se tali campi differiscono, è possibile procedere all’inserimento del tributo.

Relativamente ai criteri di compilazione dei singoli campi, le uniche differenze rispetto agli anni precedenti riguardano l’indicazione delle rate versate nell’anno 2021, relative ai tributi sospesi nell’anno 2020 per l’emergenza Covid.
Per i tributi in questione non devono essere compilati i campi periodo (1), ritenute (2), data versamento (14), mentre nel campo note (10) possono essere indicati soltanto i codici ‘F’ / ‘L’ / ‘Q’ / ‘S’. Inoltre, non è possibile compilare i campi interessi (8) e ravvedimento (9), neppure nel caso in cui fosse stato effettuato un ravvedimento operoso.
Per i suddetti tributi è invece obbligatorio compilare i seguenti campi:

  • Importo versato (7), riportando il totale delle somme versate nel periodo dal 1/01/2021 al 31/12/2021;
  • Codice tributo (11) e Codice regione (13), quest’ultimo solo nella sezione 2 del quadro ST;
  • Nota sospensione Covid (15), indicando lo stesso codice riportato sul modello 770/2021;
  • Importo sospeso (16), indicando il totale delle rate non versate entro il 31/12/2021 (se presenti).

Per quanto riguarda le eventuali sospensioni avvenute nell’anno 2021, precisiamo che sono limitate a casi residuali, individuati dai codici ‘13’ / ‘14’ / ‘15’ nel campo Nota sospensione (associazioni e società sportive, allevamenti di ovini e suini). I casi in questione devono essere gestiti manualmente (come indicato anche al punto 1.2.1).

Ricordiamo quali sono le particolari modalità di indicazione degli interessi per differimento delle trattenute da 730, dovuti ad incapienza della retribuzione o a rettifica. Gli interessi in questione devono essere riportati nel campo 8 ‘Interessi’, secondo le stesse modalità previste per gli interessi derivanti dal ravvedimento operoso (è possibile che nel campo 8 figurino entrambe le tipologie di interessi). Gli stessi interessi rimangono inclusi nel campo 7 ‘Importo versato’, mentre vengono decurtati dal campo 2 ‘Ritenute operate’ (nonostante siano stati trattenuti al dipendente).
La procedura di generazione dei dati (descritta al punto 1.1) indica gli interessi per differimento delle trattenute da 730 secondo il criterio sopra descritto (vedere anche il 1.2.1).
Ricordiamo anche che gli interessi per rateizzazione delle somme a debito da 730 vengono invece indicati sugli appositi codici tributo previsti, sia per quanto riguarda il modello F24 che i quadri ST / SV.

In corrispondenza di ogni tributo, è disponibile il campo ‘Tipo Tributo’, che consente di impostare la condizione di ‘Definitivo’ a livello di singolo tributo. Tale indicazione non è obbligatoria: impostare la condizione di ‘Definitivo’ serve esclusivamente a “proteggere” il tributo in questione, nel caso in cui vengano rigenerati i dati tramite la procedura descritta al punto 1.1. La condizione di ‘Definitivo’, quindi, può essere impostata se si ha necessità di inserire manualmente alcuni tributi (ad esempio quelli relativi al lavoro autonomo, non gestiti in ambito Paghe): in tal modo, si eviterà che gli stessi tributi vadano persi nel caso in cui vengano successivamente rigenerati i dati dagli archivi Paghe.
Tramite il campo ‘Tipo Tributo’, vengono identificati anche i versamenti caricati in archivio tramite la procedura di importazione del modello 770 (non ancora utilizzabile). I tributi in questione riportano la condizione di ‘Importato’ e risultano anch’essi “protetti” nei confronti di un’eventuale rigenerazione dei dati.

Ricordiamo che, in corrispondenza di ogni singolo tributo, è disponibile il campo ‘Soggetto Estinto’: tramite tale campo può essere indicato il precedente sostituto d’imposta, nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali.
Per compilare il campo ‘Soggetto Estinto’ su un determinato tributo, occorre selezionare il soggetto precedentemente inserito nella sezione ‘Soggetti Estinti’ (servizio ‘Frontespizio’). In tal modo, il tributo in questione viene riportato su un quadro separato al momento della stampa o dell’invio telematico, con l’indicazione del codice fiscale relativo al precedente sostituto nel campo “Codice fiscale del sostituto d’imposta”. Sui servizi relativi ai quadri ST / SV, i tributi per i quali è stato indicato un ‘Soggetto Estinto’ vengono raggruppati tra loro e riportati in coda agli altri tributi.

1.3.3) GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SX

Tramite il servizio Prospetto SX si possono gestire i dati previsti sul corrispondente quadro, consistente nel riepilogo dei crediti erogati e delle compensazioni effettuate dal sostituto d’imposta.

Nella nuova versione, il servizio Prospetto SX presenta, a video, i campi delle sole sezioni effettivamente compilate (ossia le sezioni nelle quali risulta compilato almeno un campo), evitando così di mostrare sempre tutti i campi previsti.
Ciascuna sezione può essere “aperta” (o “chiusa”) cliccando sull’apposita casella presente sul titolo della sezione.
Naturalmente, per inserire un dato in una sezione chiusa, occorre aprirla cliccando sulla casella in questione: una volta compilato almeno un campo della sezione, questa resterà automaticamente aperta.
Se si desidera aprire o chiudere tutte le sezioni, è possibile utilizzare la casella presente sulla prima barra orizzontale (sotto al campo ‘Modello definitivo’). Come già detto, ogni volta che il quadro in questione viene letto (cliccando su ‘Ricerca’ oppure provenendo da un altro quadro con il sostituto già selezionato), si aprono le sole sezioni compilate.

Ricordiamo che è disponibile la finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’, sulla quale è possibile visualizzare le diverse somme che compongono alcuni campi dei righi SX1 e SX2. Precisiamo che gli importi visualizzati su tale finestra sono compilati dalla procedura di generazione dei dati (punto 1.1) esclusivamente a scopo di controllo: non vengono quindi riportati sulla stampa del modello o sul file per l’invio telematico e non possono essere modificati.
Sulla stessa finestra è stato aggiunto l’importo del credito relativo alla tassazione separata sugli arretrati anni precedenti (tributo ‘1627 TS’, aggiornamento di agosto 2021 Acred801), incluso nel rigo SX1 colonna 1.

I crediti “maturati” nell’anno di competenza (2021) vanno indicati sui righi SX1 / SX2 / SX3.
In particolare, sul rigo SX1 colonna 1 vanno indicati i crediti da conguaglio di fine anno o fine rapporto e sulla colonna 2 quelli da versamenti in eccesso. Gli eventuali crediti dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate e della tassazione separata sul Tfr o sugli arretrati anni precedenti, vanno anch’essi riportati sulla colonna 1. Infine, le compensazioni di tutti i suddetti crediti vanno riportate sulla colonna 6, sempre che siano state effettuate in presenza di ritenute fiscali relative all’anno di competenza 2021 (escludendo quindi le eventuali compensazioni effettuate tramite il tributo ‘6781’).
Sul rigo SX2 sono riportati i crediti da 730 (colonna 1) e le corrispondenti compensazioni (colonna 2). Ricordiamo che gli eventuali crediti residui da 730 non vengono riportati sul tributo ‘6781’.
Sul rigo SX3 è riportato il credito per famiglie numerose (colonna 1) e la relativa compensazione (colonna 4).

Sul rigo SX4 viene riportato il credito risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente (colonna 1) e la compensazione dello stesso credito effettuata tramite il tributo ‘6781’ relativo all’anno di competenza 2020 (colonna 2).
E’ richiesta l’indicazione dell’eventuale credito da dichiarazione integrativa (colonna 3), che deve essere compilato manualmente in presenza dei crediti aventi le condizioni previste dalle istruzioni ministeriali.
Viene inoltre riportato il credito risultante dalla presente dichiarazione (colonna 4), calcolato automaticamente secondo il criterio più avanti descritto; quest’ultimo credito deve essere ripartito tra la quota che si intende utilizzare (o si è già utilizzata) in compensazione (colonna 5) e la quota da chiedere a rimborso (colonna 6).

Il credito risultante dalla dichiarazione (SX4 col. 4) viene calcolato come indicato nelle istruzioni del 770/2022:
SX4 col. 4 = SX1 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 – col. 6) + SX4 (col. 1 – col. 2 + col. 3)

Come previsto dalle istruzioni ministeriali, dal rigo SX4 restano esclusi i righi SX2 e SX3; di conseguenza, l’eventuale credito residuo derivante dai rimborsi del 730 (rigo SX2) o dal credito per famiglie numerose (rigo SX3) non viene riportato nel credito risultante dalla dichiarazione. Coerentemente con tale criterio, l’eventuale credito residuo risultante dai righi SX2 e SX3 continua ad essere compensato sui tributi originari, anziché essere riportato sul tributo ‘6781’.
Per quanto riguarda i rimborsi da 730, ricordiamo che non possono superare le ritenute fiscali relative allo stesso mese di competenza: tale controllo viene effettuato dalla procedura di elaborazione mensile, per limitare automaticamente i rimborsi erogati. Ricordiamo, inoltre, che i crediti da 730 vengono compensati con maggiore priorità rispetto agli altri crediti (aggiornamento di dicembre 2019 Acred738). Tuttavia, non è vincolante che il credito derivante da tali rimborsi venga compensato sullo stesso modello F24 utilizzato per versare le ritenute fiscali e, in ogni caso, è possibile che una parte del credito da 730 non sia stato compensato, anche semplicemente per il mancato versamento delle ritenute fiscali.
Nel caso in cui il credito da 730 presenti un “residuo” non compensato, tale residuo non viene riportato sul tributo ‘6781’ per la successiva compensazione su F24 (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707), in conformità al criterio di calcolo della colonna 4 del rigo SX4 (‘Credito risultante dalla presente dichiarazione’), che esclude il credito residuo da 730.

Per quanto riguarda il rigo SX47, relativo al bonus fiscale L. 190/2014, quest’anno sono state eliminate le colonne 2 e 3, corrispondenti al bonus erogato e recuperato in relazione all’anno di competenza della dichiarazione.
Di seguito, riepiloghiamo le colonne presenti sul rigo SX47:
1) Credito residuo anno precedente, credito di competenza dell’anno precedente non compensato entro il 16/03/2021.
4) Credito utilizzato in F24, credito di competenza dell’anno precedente compensato entro il 16/03/2022.
5) Credito residuo, corrispondente alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 4.

Sul rigo SX49, relativo al trattamento integrativo L. 21/2020, quest’anno sono state aggiunte le colonne 1 e 5, relative al credito residuo dell’anno precedente ed alle rate trattenute di competenza dell’anno precedente. Inoltre, sono state rinumerate le colonne relative al credito compensato su F24 (6) ed al credito residuo (7).
Di seguito, riepiloghiamo le colonne presenti sul rigo SX49:
1) Credito residuo anno precedente, credito di competenza dell’anno precedente non compensato entro il 16/03/2021.
2) Credito maturato nell’anno, trattamento integrativo erogato in relazione all’anno di competenza della dichiarazione, al lordo di quanto eventualmente recuperato.
3) Credito recuperato erogato anno corrente, trattamento integrativo relativo all’anno di competenza della dichiarazione, recuperato entro il mese in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale. In caso di recupero rateale, la prima rata deve essere inclusa in questo campo, in quanto recuperata nel mese del conguaglio.
4) Credito da recuperare, trattamento integrativo relativo all’anno di competenza della dichiarazione, da recuperare a rate nell’anno successivo, escludendo la prima rata recuperata nel mese del conguaglio.
5) Credito recuperato erogato anno precedente, trattamento integrativo relativo all’anno precedente, recuperato a rate nell’anno di competenza della dichiarazione. Dal campo resta esclusa la prima rata, recuperata nel mese in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale dell’anno precedente.
6) Credito utilizzato in F24, credito anno precedente / corrente compensato entro il 16/03/2022.
7) Credito residuo, corrispondente al risultato della seguente formula: colonna 1 + colonna 2 – colonna 6.

Sul servizio, vengono calcolati automaticamente i seguenti campi:

  • rigo SX4 col. 4 = SX1 (col. 1 + col. 2 + col. 3 + col. 4 + col. 5 – col. 6) + SX4 (col. 1 – col. 2 + col. 3)
  • rigo SX4 col. 5 = SX4 (col. 4 – col. 6)
  • rigo SX32 col. 2 = SX4 col. 5 – rigo SX33 col. 2 – rigo SX34 col. 2
  • rigo SX47 col. 5 = SX47 (col. 1 – col. 4)
  • rigo SX49 col. 7 = SX49 (col. 1 + col. 2 – col. 6)

I suddetti calcoli vengono effettuati ogni volta che si modifica uno dei campi coinvolti. Rimane comunque possibile “forzare” un determinato valore, semplicemente indicandolo nel campo in questione (se si vuole ottenere il calcolo automatico, quindi, il campo non deve venire modificato). Nel caso si intenda annullare una precedente “forzatura”, è sufficiente annullare il campo interessato, ottenendo così il ricalcolo automatico.

Precisiamo che il rigo SX48 (Aiuti di Stato), nei casi interessati, deve essere compilato manualmente.

ATTENZIONE: il pulsante ‘Elimina’ ha l’effetto di cancellare TUTTI i dati presenti nel prospetto SX.

1.3.4) GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SY

Tramite i servizi ‘Prospetto SY’ e ‘Prospetto SY sez. 4’ si possono gestire i dati previsti sul corrispondente quadro, relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi (sezioni 1 e 2), alle ritenute art. 25 D.L. 78/2010 (sez. 3) ed alle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale (sez. 4).

Inserendo o modificando i dati presenti sui due servizi del quadro SY, viene aggiornato automaticamente il quadro SS (punto 1.3.5), riportando il totale delle ritenute nel rigo SS10. In particolare, le ritenute presenti nella sezione 3 del quadro SY sono totalizzate sulla colonna 1 del rigo SS10, mentre le ritenute presenti nella sezione 4 del quadro SY sono totalizzate sulla colonna 2 del rigo SS10.

Precisiamo che il campo ‘Modulo N.’ permette di inserire quadri aggiuntivi e corrisponde al numero del modulo riportato sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico.

Il prospetto SY deve essere compilato (da parte dell’Utente), nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali. Precisiamo che i percipienti esteri privi di codice fiscale, da riportare nella sez. 4 del quadro SY, restano esclusi dalla CU.

1.3.5) GESTIONE QUADRI – PROSPETTO SS

Il servizio ‘Prospetto SS’ consente di inserire o modificare i dati presenti sul quadro in questione.
I campi del prospetto SS riguardano i quadri relativi ai redditi di capitale (non gestiti), ad eccezione del rigo SS10: quest’ultimo viene compilato automaticamente, riportando il totale delle ritenute presenti nelle sezioni 3 e 4 del quadro SY (vedere punto 1.3.4).

1.3.6) GESTIONE QUADRI – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il servizio ‘Dichiarazione Integrativa’ permette di compilare il corrispondente quadro, nei casi previsti dalle istruzioni ministeriali. Per i sostituti interessati, i dati devono essere inseriti da parte dell’Utente.
Precisiamo che il campo ‘Modulo N.’ permette di inserire quadri aggiuntivi e corrisponde al numero del modulo riportato sulla stampa del modello e sul file per l’invio telematico.

Maggio 2022
(acred827)
1.4) MODELLO 770/2022 – STAMPE DI CONTROLLO

Dopo aver eseguito la generazione dei dati descritta al punto 1.1, è possibile effettuare le stampe di controllo:
Menù Gestione Modello 770/2022Procedure Modello 770/2022 → ‘770/2022: Stampe di controllo’.

Per tutte le stampe di controllo, l’anno di competenza da indicare sulla procedura è ‘2021’.

Ricordiamo che, al lancio della procedura, possono essere selezionate le ditte relative ad una singola zona.
E’ anche possibile selezionare le sole ditte abbinate all’utente che lancia la procedura: a tale scopo, nel campo ‘Zona / Utente’ è disponibile la casella ‘Seleziona le sole ditte attribuite all’Utente’.
Precisiamo che il codice zona viene rilevato dal servizio ‘Ditta – Azienda’, nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza. L’utente abbinato alla ditta viene invece rilevato dal servizio ‘Ditta – Abilitazione’ (se risulta compilato il campo ‘Utente per elaborazione’), sempre nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza.

1.4.1) CONFRONTO CON ARCHIVIO TRIBUTI

Sulla procedura ‘770/2022: Stampe di controllo’, selezionare ‘CON770TX’ nel campo ‘Programma da eseguire’.

ATTENZIONE: Segnaliamo che il programma ‘CON770TX’ sostituisce, da quest’anno, il programma ‘CON770TR’.

Il programma effettua diversi controlli di coerenza tra i dati riportati sui prospetti ST / SV / SX del modello 770/2022 ed i tributi fiscali, sia a debito che a credito, presenti sull’Archivio Tributi.

Per quanto riguarda i versamenti riportati sui prospetti ST / SV, il programma verifica la loro corrispondenza rispetto ai tributi a debito presenti sull’Archivio Tributi, sul tipo procedura ‘PG’ (Paghe). Vengono considerati tutti i tributi a debito presenti nel periodo di competenza da gennaio a dicembre 2021, oltre ad eventuali tributi relativi al conguaglio fiscale dell’anno 2021 presenti nel mese di gennaio 2022.

Il suddetto controllo viene effettuato totalizzando i tributi a debito per periodo di competenza: a tale scopo, il programma considera il mese di competenza presente sui prospetti ST / SV (colonna 1) e il mese di competenza indicato sul modello F24 (Archivio Tributi): in entrambi i casi, il mese corrisponde a quello in cui sono state effettuate le trattenute. Ricordiamo che, fino all’anno precedente, il controllo veniva effettuato rispetto al mese di scadenza.
Ai fini del controllo, i tributi regionali sono mantenuti distinti per regione (come nella sezione 2 del prospetto ST), mentre i tributi comunali sono totalizzati per codice tributo (come sul prospetto SV).
La procedura emette una segnalazione nel caso in cui il totale di un tributo, per un determinato mese di competenza, riporti un valore diverso tra i prospetti ST / SV e l’Archivio Tributi. Precisiamo che tale segnalazione viene emessa anche in presenza del ravvedimento operoso, indicando comunque quali sono i tributi soggetti a ravvedimento.

Per quanto riguarda i crediti presenti sul prospetto SX, viene verificata la coerenza tra i crediti “maturati” nell’anno 2021, riportati sui righi SX1 / SX2 / SX3 / SX37 / SX47 / SX49, rispetto ai corrispondenti tributi a credito presenti sull’Archivio Tributi. Anche in questo caso, viene considerato il tipo procedura ‘PG’ (Paghe) ed il periodo di competenza da gennaio a dicembre 2021, oltre ad eventuali crediti relativi al conguaglio fiscale dell’anno 2021 presenti nel mese di gennaio 2022.

Relativamente ai righi SX1 / SX2 / SX3, vengono verificati i crediti relativi al conguaglio fiscale, ai rimborsi da 730, ai versamenti in eccesso (saldo a credito dell’imposta sulla rivalutazione del Tfr) ed al credito per famiglie numerose.

In merito al rigo SX37 (credito da anticipo di tassazione sul Tfr), viene verificata la corrispondenza tra la colonna 4 ed il tributo ‘1250’ (a tale riguardo, vedere quando indicato al punto 1.2.2).

Per quanto riguarda il rigo SX49 (trattamento integrativo) viene verificata la corrispondenza tra la colonna 2 ed il tributo ‘1701’ a credito (trattamento integrativo erogato al lordo di eventuali recuperi), tra la colonna 3 ed il tributo ‘1701’ a debito (trattamento integrativo recuperato entro le operazioni di conguaglio) e, da quest’anno, tra la colonna 5 ed il tributo ‘1701’ a debito relativo alle rate derivanti dal conguaglio dell’anno precedente (con l’esclusione della prima rata).

Viene prodotto anche un elenco dei tributi sospesi a causa dell’emergenza Covid, presenti sui quadri ST / SV, con la segnalazione di eventuali incongruenze o campi da compilare.

Le stampe prodotte sono ‘contr-770-modF24’ (versamenti), ‘contr-770-crediti’ (crediti) e ‘contr-770-sospesi’ (sospesi).

1.4.2) CONFRONTO CON CERTIFICAZIONE UNICA

Sulla procedura ‘770/2022: Stampe di controllo’, selezionare ‘CON770CU’ nel campo ‘Programma da eseguire’.

Il programma verifica la corrispondenza dei tributi presenti sui quadri ST / SV e dei crediti presenti sul quadro SX, rispetto alle ritenute ed ai rimborsi presenti sulla CU: Irpef a tassazione ordinaria, Irpef a tassazione separata sul Tfr e sugli arretrati, addizionali regionali e comunali anno corrente (cessazioni) e anno precedente (rate), trattamento integrativo erogato, recuperato entro le operazioni di conguaglio e da recuperare a rate, trattamento integrativo anno precedente recuperato a rate (con l’esclusione della prima rata), ulteriore detrazione anno precedente recuperata a rate (con l’esclusione della prima rata), imposta sostitutiva somme detassate, somme a debito e a credito da 730, ritenute sui redditi da lavoro autonomo (associati in partecipazione, autonomi occasionali, collaboratori ASD/SSD, soggetti gestiti esternamente alle Paghe).

Vengono riportate in stampa le somme che presentano una differenza tra la CU ed il 770. Inoltre, tramite un’apposita opzione, è possibile ottenere la stampa di tutte le somme presenti (comprese quelle che non presentano differenze).

Per quanto riguarda l’Irpef a tassazione ordinaria, le addizionali regionale e comunale (anno corrente) ed il trattamento integrativo, vengono scorporate le somme trattenute o rimborsate da altri sostituti, riportate sulla CU nelle sezioni relative ai conguagli rispetto ad altri sostituti.
Relativamente all’Irpef a tassazione ordinaria, viene scorporato anche l’importo dell’ulteriore detrazione da trattenere a rate (esclusa la prima rata), indicato nel campo 469 della CU.
Per effettuare correttamente il controllo sull’Irpef e sulle addizionali dell’anno corrente, in presenza di crediti da conguaglio (rigo SX1, colonna 1) è necessario che siano presenti le singole somme a credito riportate dalla procedura di generazione dei dati e visibili sulla finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’ (punto 1.3.3).
Quest’anno, viene controllata anche l’ulteriore detrazione dell’anno precedente recuperata a rate (esclusa la prima rata), confrontandola con il campo 470 della CU.

Precisiamo che, ai fini del controllo, l’eventuale credito di addizionale comunale viene scalato dal valore dell’acconto, analogamente a quanto avviene sulla CU (come previsto dalle istruzioni ministeriali).

Relativamente alle somme a credito da 730 (rigo SX2, colonna 1), il controllo delle singole somme a credito viene effettuato considerando i valori riportati, dalla procedura di generazione dei dati, sulla finestra ‘Visualizzazione dettaglio crediti’. Nel caso in cui il dettaglio dei crediti non sia presente (ad esempio se il rigo SX2 viene compilato o modificato manualmente), rimane possibile effettuare il controllo soltanto sul totale delle somme a credito da 730: a tale scopo, occorre barrare la casella che abilita il controllo sui soli totali delle somme da 730, nei parametri del programma.

La casella relativa al controllo sui soli totali da 730, ha effetto anche sulle somme a debito: barrandola, viene effettuato il controllo sul totale delle somme trattenute, comprensive degli interessi per differimento e/o rateizzazione, anziché sui singoli importi. A tale proposito, ricordiamo che sulla CU gli interessi per differimento (come pure quelli per rateizzazione) sono cumulati per tipologia di tributo (Erario / Regioni / Comuni), mentre sul modello F24 gli stessi interessi sono ripartiti tra i singoli tributi: sulla stampa di controllo, non è sempre possibile ripartire gli interessi per differimento tra i singoli tributi, secondo le modalità adottate mensilmente per il modello F24. Nel caso in cui vengano segnalate delle differenze sui tributi per i quali sono stati applicati gli interessi per differimento (eventualmente in aggiunta a quelli per rateizzazione), è opportuno generare nuovamente la stampa, barrando la casella per effettuare il controllo sui soli totali delle somme da 730: in tal modo, è possibile verificare se il totale delle somme a debito da 730 (imposte + interessi) coincide tra CU e 770 (occorre tenere presente che, se il totale coincide, non viene riportata alcuna segnalazione sulla stampa prodotta).

Relativamente al trattamento integrativo, viene verificato l’importo effettivamente erogato dal sostituto, al netto di quanto eventualmente erogato da altri sostituti: a tale scopo viene controllato il totale del punto 391 della CU, diminuito del punto 396 (altri sostituti), rispetto alla differenza tra le colonne 2 e 3 del rigo SX49.
Inoltre, viene verificato il trattamento integrativo recuperato, controllando il totale del punto 393 della CU rispetto alla colonna 3 del rigo SX49 ed il trattamento integrativo da recuperare a rate nell’anno successivo (esclusa la prima rata), controllando il totale del punto 394 della CU rispetto alla colonna 4 del rigo SX49.
Quest’anno viene verificato anche il trattamento integrativo relativo all’anno precedente recuperato a rate (esclusa la prima rata), controllando il totale del punto 395 della CU rispetto alla colonna 5 del rigo SX49.

Al lancio del programma, sono disponibili le seguenti opzioni:

  • casella da barrare se si vuole effettuare il controllo sul totale delle somme a credito e a debito da 730, anziché sui singoli tributi (rimborsi, trattenute, interessi);
  • casella da barrare se si vogliono riportare in stampa tutte le somme presenti, anziché le sole somme che presentano una differenza (vengono comunque segnalati i casi in cui risulta una “Differenza”).

La stampa prodotta è ‘contr-770-CU’, relativa alle somme sia a debito che a credito.

1.4.3) CONTROLLO CREDITI MATURATI E RESIDUI

Sulla procedura ‘770/2022: Stampe di controllo’, selezionare ‘STASX770’ nel campo ‘Programma da eseguire’.

Il programma controlla i crediti risultanti dalla dichiarazione dell’anno precedente, verificando la corrispondenza tra gli importi presenti nei quadri SX dei modelli 770/2022 e 770/2021 (a condizione che quest’ultimo sia presente in archivio). Vengono verificate anche alcune coerenze tra i crediti relativi all’anno di competenza 2021.

Viene prodotta una stampa relativa al rigo SX4, riportando i seguenti importi:

  • credito residuo dell’anno di competenza 2020, risultante dalla colonna 5 del modello 770/2021;
  • credito residuo dell’anno precedente, presente sulla colonna 1 del modello 770/2022;
  • altre importi presenti sul rigo SX4 del modello 770/2022: credito anno precedente utilizzato in F24 (colonna 2), credito da dichiarazione integrativa (colonna 3), credito risultante dalla dichiarazione (colonna 4), credito da utilizzare in compensazione (colonna 5) o da chiedere a rimborso (colonna 6).

Nel caso in cui la colonna 5 del modello 770/2021 non coincida con la colonna 1 del modello 770/2022, viene riportata la segnalazione ‘Verificare credito residuo 2020’. Viene anche segnalata un’eventuale incongruenza sul credito residuo relativo all’anno 2021, nel caso in cui la colonna 4 non corrisponda alla somma delle colonne 5 e 6.

Viene anche prodotta una stampa relativa al rigo SX47, riportando i seguenti importi:

  • credito residuo dell’anno di competenza 2020, risultante dalla colonna 5 del modello 770/2021;
  • credito residuo dell’anno precedente, presente sulla colonna 1 del modello 770/2022;
  • credito utilizzato in F24 (colonna 4) e credito residuo (colonna 5).

Inoltre, viene prodotta una stampa relativa al rigo SX49, riportando tutti i campi presenti su tale rigo:

  • credito residuo dell’anno di competenza 2020, risultante dalla colonna 6 del modello 770/2021;
  • credito residuo dell’anno precedente, presente sulla colonna 1 del modello 770/2022;
  • credito maturato nell’anno (colonna 2), recuperato entro le operazioni di conguaglio (colonna 3), da recuperare a rate nell’anno successivo (colonna 4) e recuperato a rate dall’anno precedente (esclusa la prima rata, colonna 5);
  • credito utilizzato in F24 (colonna 6) e credito residuo (colonna 7).

Vengono segnalati i casi nei quali l’importo recuperato entro le operazioni di conguaglio (colonna 3) non corrisponde al totale del tributo ‘1701’ a debito senza la nota ‘P’, oppure l’importo delle rate recuperate di competenza dell’anno precedente (colonna 5) non corrisponde al totale del tributo ‘1701’con la nota ‘P’ (quadro ST).
Viene anche segnalata l’eventuale incongruenza sul credito residuo, nel caso in cui la colonna 7 non corrisponda alla differenza sommatoria colonna 1 + colonna 2 – colonna 6.

Le stampe prodotte sono ‘crediti-770-SX’ (rigo SX4), ‘bonus-770-SX47’ (rigo SX47) e ‘bonus-770-SX49’ (rigo SX49).