AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Gestione Autoliquidazione Importazione basi di calcolo Ricalcolo Rate Parcellazione

Gennaio 2024
(comunicazione
19/01/2024
)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL – INVIO TELEMATICO

È possibile inviare il file telematico della denuncia salari per l’Autoliquidazione Inail 2023-2024.
Precisiamo che sono validi anche i files eventualmente generati e inviati prima della presente comunicazione.

Ricordiamo che la procedura da utilizzare per generare il file della denuncia è ‘Generazione file per invio telematico’, disponibile sul menù Autoliquidazione Inail → Procedure di elaborazione e stampa.
Sulla procedura occorre indicare l’anno di competenza (‘2023’) e l’anno di presentazione (‘2024’). Per la compilazione degli altri parametri, fare riferimento all’Help disponibile sulla procedura.

La procedura considera le sole denunce aventi la condizione di ‘Definitivo’ sul servizio ‘Risultato’.
Sulle denunce che vengono incluse nel file telematico, viene automaticamente barrata la casella ‘Invio telematico effettuato’ sul servizio ‘Risultato’: tali denunce restano escluse dai successivi lanci della procedura.

Se si ha necessità di generare nuovamente il file telematico per alcune denunce sulle quali risulta già barrata la casella ‘Invio telematico effettuato’, è sufficiente togliere la spunta dalla suddetta casella. In alternativa, è possibile selezionare ‘S’ oppure ‘X’ nel campo ‘Selezione denunce già inviate’, sulla procedura ‘Generazione file per invio telematico’.

Ricordiamo che vengono escluse le posizioni Inail sulle quali risulta barrata la casella ‘Esclusa da invio telematico’, sul servizio ‘Retribuzioni’. Per quanto riguarda le posizioni da escludere e la gestione della suddetta casella, occorre fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento Acred878 del 11/01/2024.

Ricordiamo inoltre che, sul file telematico, vengono automaticamente “accorpate” le posizioni che presentano gli stessi valori nei campi PAT / tariffa / data inizio / data fine (data inizio / data fine corrispondono ai campi ‘Dal’ / ‘Al’ del servizio ‘Retribuzioni’), come precisato nell’aggiornamento Acred878 sopra citato.

Infine, ricordiamo che la condizione di rateazione viene sempre riportata sul file telematico.
Sul file telematico, il campo relativo alla rateazione viene compilato secondo il seguente criterio:

  • Applicazione rateazione ‘SI’ (corrispondente al carattere ‘R’ sul file), nel caso in cui sul servizio ‘Risultato’ risulti selezionata l’opzione ‘SI primo anno’ oppure ‘SI da anno precedente’.
  • Applicazione rateazione ‘NO’ (corrispondente al carattere ‘W’ sul file), nel caso in cui sul servizio ‘Risultato’ risulti selezionata l’opzione ‘NO primo anno’ oppure ‘NO da anno precedente’.

La procedura genera il file ‘SALARI.zip’, da utilizzare per l’invio telematico. Il file in questione, già in formato ZIP, contiene il file delle denunce ‘SALARI.DAT’, conforme alle specifiche dell’Autoliquidazione 2023-2024.

Precisiamo che la procedura genera anche il file ‘INAIL.sup.AAAA.NN.txt’, corrispondente al file ‘SALARI.DAT’ di cui sopra, oltre all’elenco ‘INAIL.lis.AAAA.NN’ con la lista posizioni Inail incluse nel file.
Qualora venga indicato ‘S’ nel parametro ‘Divisione per sede Inail’, vengono generati tanti files ed elenchi quante sono le sedi Inail gestite: in tal caso, occorre fare riferimento all’Help disponibile sulla procedura per scaricare i files da inviare, rinominarli ed includerli ciascuno in un diverso file in formato ZIP.

La procedura genera infine le seguenti stampe, che possono essere convertite in pdf:

  • INAIL.elenco’ – elenco delle ditte incluse nel file, con indicazione del codice zona, codice ditta, ragione sociale, codice sede Inail, codice ditta Inail, PAT, voci di tariffa;
  • INAIL.modello’ – stampa dei dati riportati nel file, secondo un formato analogo al modello 10SM.
Gennaio 2024
(acred878)
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Col presente aggiornamento vengono rilasciate le procedure ed i servizi per la gestione dell’Autoliquidazione Inail, aggiornati sulla base della Guida all’Autoliquidazione 2023-2024, pubblicata sul sito Inail.

Di seguito, sono elencate le principali variazioni relative al calcolo dell’Autoliquidazione Inail 2023-2024:

  • La percentuale della riduzione artigiani L. 296/2006 è stata portata a 4,99% per l’anno 2023 (regolazione).

  • Gli importi del premio speciale artigiani sono stati aggiornati per l’anno 2023.

  • Le retribuzioni convenzionali dei soci e familiari di imprese non artigiane sono state aggiornate dal 1/07/2023.

  • Le prime due cifre del codice relativo ai contributi associativi sono diventate ‘64’ (da ‘63’ dello scorso anno). Ricordiamo che i contributi associativi non vengono mai rateizzati.

Precisiamo che, con il termine “posizione Inail”, si intende la combinazione PAT / Tariffa / Inquadramento.

Come negli anni precedenti, per l’Autoliquidazione 2023-2024 si continua a NON applicate le seguenti gestioni: riduzione L. 147/2013, sconto edili, addizionale amianto, premio silicosi / asbestosi. Ricordiamo che i campi relativi alle suddette gestioni sono comunque previsti sui servizi dell’Autoliquidazione (alcuni anche nelle basi di calcolo).

Inoltre ricordiamo che, sul servizio Ditta – Posizioni Inail, sono disponibili i seguenti campi:

  • Descrizione’, che può essere compilata a discrezione dell’Utente, per individuare a cosa si riferisce la posizione (la descrizione è visibile sulle finestre di selezione delle posizioni Inail e sui servizi dell’Autoliquidazione).

  • Esclusione da invio telematico’, che consente di escludere la posizione Inail dall’invio telematico della denuncia salari. Nei casi previsti (presenza del solo nucleo artigiano, se non è stata versata la rata del premio dipendenti nell’anno precedente) la casella deve essere barrata PRIMA di utilizzare le procedure di conversione dall’anno precedente e generazione dei dati dagli archivi Paghe (paragrafo Generazione dell'Autoliquidazione 2023 - 2024).

Ricordiamo infine che, per effetto della riclassificazione delle tariffe avvenuta con l’Autoliquidazione 2018-2019, è possibile che alcune posizioni Inail siano presenti più volte in archivio, in quanto derivanti dall’accorpamento di precedenti PAT o tariffe (aggiornamenti di aprile 2019 Acred718 / Acred719). In tale situazione, il servizio di importazione delle basi di calcolo (Autoliquidazione - Importazione basi di calcolo) aggiorna automaticamente tutte le occorrenze della stessa posizione. A tale riguardo, facciamo presente che non occorre intervenire sulle posizioni duplicate per escluderle dall’invio telematico della denuncia salari, in quanto la procedura di generazione del file da inviare (Autoliquidazione - Altre procedure disponibili) provvede ad “accorpare” automaticamente i dati su un’unica posizione, secondo lo stesso criterio già previsto negli anni precedenti.

Gennaio 2024
(acred878)
GENERAZIONE DELL’AUTOLIQUIDAZIONE 2023 - 2024

Come negli anni precedenti, per generare l’Autoliquidazione 2023-2024 occorre innanzitutto lanciare le procedure ‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A) e ‘Generazione Inail da archivi Paghe’ (punto B).

Dopo aver eseguito entrambe le procedure suddette, è possibile importare le basi di calcolo Inail tramite il servizio ‘Importazione basi di calcolo Inail’ (successivo paragrafo Autoliquidazione - Importazione basi di calcolo). In alternativa all’importazione, naturalmente, rimane possibile aggiornare manualmente i tassi e le altre informazioni sui servizi dell’Autoliquidazione.

Le procedure si trovano sul menù Amministrazione del Personale → menu Autoliquidazione InailProcedure di elaborazione e stampa, e devono essere lanciate nel seguente ordine:

  • Conversione Inail da anno precedente: nel campo Anno di Competenza indicare ‘2023’.

    Vengono riportati, sull’autoliquidazione dell’anno corrente, i seguenti dati rilevati dall’autoliquidazione dell’anno precedente: rata anticipata, nucleo artigiano, abilitazione riduzioni, contributi associativi.

    Vengono anche predisposti i tassi relativi alla regolazione 2023 ed alla rata 2024, effettuando una storicizzazione in data 01/01/2023 sul servizio Ditta – Posizioni Inail. A tale scopo, viene rilevato il tasso relativo alla rata 2023 (presente nel campo Tasso Rata in corrispondenza dell’Anno di Competenza ‘2022’). Il tasso in questione viene riportato nel campo Tasso Regolazione, mentre nel campo Anno di Competenza viene impostato ‘2023’, storicizzando in data 01/01/2023. Se la posizione Inail risulta già storicizzata sull’anno 2023, la modifica viene effettuata direttamente sulla versione esistente. Nel caso in cui i tassi relativi all’anno 2023 siano già presenti (campo Anno di Competenza valorizzato a ‘2023’), la procedura non effettua alcuna variazione sul servizio Ditta – Posizioni Inail.

    Ricordiamo che l’operazione relativa alla “storicizzazione” dei tassi sulle posizioni Inail NON può essere ripetuta: una volta effettuata, i tassi possono essere variati soltanto manualmente o, in alternativa, importandoli dalle basi di calcolo, tramite il servizio descritto al successivo paragrafo Autoliquidazione - Importazione basi di calcolo.

    Il campo Conversione Dichiarazioni consente di scegliere come ci si deve comportare in presenza di autoliquidazioni “non definitive”. Consigliamo di lasciare impostare le opzioni di “default” (attribuite anche se il campo risulta non compilato): in tal modo vengono convertite le sole denunce “definitive” dell’anno precedente ed eventuali denunce “non definitive” presenti sull’anno corrente vengono preventivamente eliminate.

    Come negli anni precedenti, la procedura prevede le opzioni per definire le modalità di versamento sul modello F24. È possibile richiedere il versamento separato dei contributi associativi (per evitare le compensazioni con eventuali crediti) e/o produrre una delega F24 unificata tra l’Autoliquidazione e le Paghe. Ricordiamo che, se si richiede la delega F24 unificata con le Paghe, occorre “coordinare” il versamento dell’Inail con le elaborazioni mensili delle Paghe. Inoltre, in tale condizione la delega deve essere prodotta tramite la procedura ‘Stampa Modello F24’ sul menù Amministrazione del Personale (oppure tramite le procedure dell’Archivio Tributi). Infine, l’opzione relativa alla delega unificata NON deve essere utilizzata per le aziende che non vengono elaborate sulle Paghe (aziende cessate nell’anno oppure gestite esclusivamente ai fini Inail): la verifica di tale condizione rimane a carico dell’Utente.

    La procedura genera la stampa ‘conversione.INA’, da stampare in formato A4 compresso a 17.
    Sulla stampa, per ogni posizione Inail viene indicata la storicizzazione effettuata in data 01/01/2023 (o l’eventuale modifica, se la posizione risulta già storicizzata sul 2023), i tassi convertiti dall’anno precedente ed eventuali segnalazioni bloccanti o non bloccanti.

  • Generazione Inail da archivi Paghe: nel campo Anno di Competenza indicare ‘2023’.

    La procedura trasferisce le somme imponibili dagli archivi Paghe ai servizi dell’Autoliquidazione Inail.

    In generale, non occorre compilare il campo Trattamento Dati, in quanto, nella modalità impostata automaticamente, vengono generati o aggiornati i dati sulle denunce trattate, escludendo le denunce già definitive. Le altre opzioni disponibili consentono invece di aggiornare anche le denunce definitive (da utilizzare solo in condizioni particolari, su indicazione dell’assistenza), oppure generare soltanto le stampe (se occorre riprodurle a posteriori).

    La procedura riporta automaticamente, sui servizi dell’Autoliquidazione, le retribuzioni imponibili, le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti ed alcune retribuzioni soggette a sconto.
    Se la posizione Inail trattata risulta esclusa dall’invio telematico (tramite l’apposita opzione descritta nei paragrafi precedenti), viene emessa una segnalazione non bloccante.

    Per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’imponibile Inail viene rilevato dalle buste paga elaborate relative all’anno di competenza (in alternativa, lo stesso imponibile può essere stato inserito sul servizio Cedolini – Anno Corrente). Per quanto riguarda i dipendenti, l’imponibile Inail è sempre riportato sulla voce 510.

    Ricordiamo che le retribuzioni relative ad apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 non devono essere riportate sulle denunce: tali retribuzioni, quindi, vengono automaticamente escluse dalla procedura di generazione dei dati.
    Fanno eccezione gli apprendisti provenenti da liste di mobilità o beneficiari del trattamento di disoccupazione, che vengono assoggettati secondo gli stessi criteri previsti per i dipendenti qualificati (circolare Inail n. 27 del 24/05/2013). Ricordiamo che gli apprendisti in questione sono attualmente individuati dai codici ‘070’ / ‘071’ (aggiornamento di dicembre 2018 Acred707) nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento.

    Nelle retribuzioni parzialmente esenti vengono riportati gli imponibili relativi alle assunzioni L. 92/2012 con esenzione al 50% (ultracinquantenni o donne), individuati dal codice ‘55’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. Per attribuire il codice tipo retribuzione richiesto sull’Autoliquidazione, è disponibile un apposito campo sulla finestra Ulteriori Dati Inps del servizio Dipendente – Inquadramento: tale codice (da ‘H’ a ‘Y’) deve essere indicato nel campo ‘Codice agevolazione L. 92/2012’. Nel caso in cui quest’ultimo campo non risulti compilato, la procedura di generazione riporta comunque il codice ‘H’, emettendo un’apposita segnalazione sia sulla stampa degli imponibili che su quella degli errori. Se si ottiene tale segnalazione, è possibile indicare il codice corretto sul servizio ‘Retribuzioni’ dell’Autoliquidazione Inail, oppure compilare il campo Codice agevolazione L. 92/2012 e lanciare nuovamente la procedura ‘Generazione Inail dal archivi Paghe’.

    Come negli anni precedenti, la maggiore agevolazione per assunzione “donne svantaggiate” prevista dalla L. 178/2020 e dalla L. 197/2022 non si applica ai premi Inail. Per i soggetti interessati da tale agevolazione, individuati dai codici ‘110’ / ‘111’ / ‘112’ / ‘113’ nel campo Ulteriori Specifiche del servizio Dipendente – Inquadramento, ai fini Inail viene applicato lo stesso trattamento previsto per le assunzioni L. 92/2012, descritte nel paragrafo precedente. Di conseguenza, anche per questi soggetti vengono generate le retribuzioni esenti al 50%, con il codice agevolazione previsto (da ‘H’ a ‘Y’), rilevato dal campo ‘Codice agevolazione L. 92/2012’ della finestra Ulteriori Dati Inps.
    Nel caso in cui, seguendo una diversa interpretazione, si ritenga opportuno non attribuire neppure l’esenzione al 50% in presenza della maggiore agevolazione L. 178/2020 e L. 197/2022, è possibile intervenire sul servizio ‘Retribuzioni’ dell’Autoliquidazione Inail, annullando le retribuzioni esenti relative a tale agevolazione (sulla procedura ‘Generazione Inail da archivi Paghe’, le retribuzioni esenti sono riportate sulla stampa degli imponibili a livello di dipendente).

    Nelle retribuzioni soggette a sconto vengono riportati automaticamente gli imponibili relativi alle assunzioni per sostituzione di maternità, individuate dal codice ‘82’ nel campo ‘Situazione Contributiva’ del servizio Dipendente – Inquadramento. Tali retribuzioni sono riportate sia sulla regolazione 2023 che sulla rata 2024.

    Per i collaboratori e amministratori che percepiscono un compenso, l’imponibile Inail viene rilevato dalla voce 554; tale imponibile viene adeguato al minimale ed al massimale in fase di conguaglio annuale (mese di dicembre o mese di cessazione). Inoltre, vengono considerate le voci 561 (in caso di conguaglio su un imponibile eccedente il massimale) e 107 (se inserita dall’utente per decurtare l’eventuale imponibile relativo all’anno precedente).
    I valori del minimale e del massimale in vigore dal mese di luglio 2023 sono stati ufficializzati soltanto con la circolare Inail n. 47 del 8/11/2023; tali valori erano già stati rilasciati con l’aggiornamento di agosto 2023 Acred866, sulla base del decreto ministeriale n. 89 del 21/06/2023. Riepilogando, per l’anno 2023 sono stati applicati i seguenti valori mensili (non frazionabili): minimale E. 1.481,73 da gennaio a giugno ed E. 1.601,78 da luglio a dicembre, massimale E. 2.751,78 da gennaio a giugno ed E. 2.974,73 da luglio a dicembre.

    Segnaliamo che nell’imponibile Inail calcolato sulle buste paga di dicembre, non è stato tenuto conto della differenza (positiva o negativa) derivante dal conguaglio dei fringe-benefit. Ricordiamo che, sulle buste paga di dicembre, la differenza da considerare ai fini contributivi è riportata nel campo Importo Unitario della voce 4D3, oppure nei campi Importo Unitario e/o Importo Totale della voce 4D4 (aggiornamento di dicembre 2023 Acred875).
    La procedura ‘Generazione Inail da archivi Paghe’ rileva automaticamente l’importo da assoggettare o da recuperare a seguito del conguaglio dei fringe-benefit: tale valore viene quindi sommato o sottratto dall’imponibile Inail riportato sulla voce 510 per i lavoratori dipendenti oppure sulla voce 554 per i collaboratori / amministratori.
    Riguardo al calcolo sopra descritto, occorre considerare le seguenti eccezioni:

    • per i dipendenti part-time e i dirigenti viene applicato un imponibile Inail convenzionale, di conseguenza non viene sommata o sottratta la differenza risultante dal conguaglio dei fringe-benefit;
    • per i collaboratori e gli amministratori occorre rispettare il minimale e massimale Inail, quindi la differenza viene considerata solo fino a capienza del minimale e del massimale annuo.

    A scopo di controllo, viene generato un elenco (descritto più avanti) dei soggetti interessati dal conguaglio dei fringe-benefit, con l’indicazione della differenza effettivamente considerata, tenendo conto delle eccezioni sopra elencate.

    Relativamente ai dirigenti ed ai soggetti gestiti solo ai fini Inail, l’imponibile viene calcolato automaticamente dalla procedura ‘Generazione da archivi Paghe’, sulla base dei valori convenzionali in vigore nell’anno di competenza.
    Per l’anno 2023, tali valori sono indicati nelle circolari Inail n. 21 del 29/05/2023 e n. 47 del 8/11/2023.

    • Dirigenti: viene calcolato l’imponibile convenzionale sulla base del valore giornaliero di E. 110,071 per i mesi da gennaio a giugno ed E. 118,989 per i mesi da luglio a dicembre. Il numero di giorni utili viene rilevato dalle buste paga elaborate, limitandolo ad un massimo di 25 giorni mensili.

    • Soggetti gestiti solo ai fini Inail: l’imponibile convenzionale viene determinato moltiplicando il numero di giorni utili per un valore convenzionale giornaliero. Per determinare il numero di giorni, si considerano esclusivamente le date di inizio e fine rapporto, rilevandole dal servizio Dipendente – Anagrafico. Il numero di giorni viene limitato ad un massimo di 25 mensili. Ricordiamo che, per tali soggetti, non occorre elaborare le buste paga.

      Relativamente all’anno 2023, si applicano i seguenti valori convenzionali giornalieri:

      • soci e collaboratori di imprese non artigiane: E. 59,269 da gennaio a giugno, E. 64,071 da luglio a dicembre;

      • partecipanti impresa familiare non artigiana: E. 59,5096 da gennaio a giugno, E. 64,3303 da luglio a dicembre.

    • Per alcune sedi Inail si applicano particolari valori giornalieri stabiliti a livello territoriale, relativamente ai soci e collaboratori di imprese non artigiane (Bergamo E. 49,39 / Cremona E. 48,83 / Mantova E. 48,00). In alcuni casi, tali valori corrispondono al minimale giornaliero previsto per i dipendenti (Ravenna / Forlì / Torino, solo per i soggetti classificati come “soci”). Precisiamo che le suddette eccezioni vengono impostate esclusivamente sulla base delle indicazioni fornite dalle sedi in questione, e/o dai soggetti interessati.

    Per i tirocinanti, l’imponibile viene determinato sulla base del numero di giorni ai fini Inail presenti sui cedolini elaborati (voce 100), applicando gli stessi valori convenzionali previsti per i soci e collaboratori di aziende non artigiane (aggiornamento di marzo 2018 Acred685). Precisiamo che tale calcolo viene effettuato automaticamente dalla procedura ‘Generazione da archivi Paghe’, anche per quanto riguarda i tirocinanti part-time o in forza presso aziende artigiane (per tali soggetti, quindi, il valore dell’imponibile Inail non viene rilevato dalle buste paga).
    Ovviamente, sull’Autoliquidazione vengono considerati i soli tirocinanti che risultano assoggettati ad Inail.

    Tramite il campo ‘Criteri particolari’, disponibile sul servizio Dipendente – Inquadramento, è possibile impostare le seguenti modalità di calcolo dell’imponibile ai fini dell’Autoliquidazione Inail:

    • Amministratori su convenzionale’, da impostare nel caso in cui si intenda applicare, agli amministratori (o altri parasubordinati) che percepiscono un compenso, lo stesso imponibile convenzionale previsto per i soci e collaboratori familiari di aziende non artigiane. Utilizzando tale opzione, l’imponibile Inail viene rideterminato sulla base delle sole date di assunzione e cessazione, indipendentemente dall’importo dei compensi corrisposti e dalla presenza di cedolini elaborati (non viene quindi considerata la voce 554).

    • Soggetti solo Inail su mesi elaborati’, da impostare nel caso in cui, per i soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori di aziende non artigiane), si intenda rilevare il numero di giorni dai cedolini elaborati nel corso dell’anno. Il numero di giorni viene utilizzato per calcolare l’imponibile convenzionale, applicando i valori giornalieri previsti. Ricordiamo che, per i soggetti in questione, non occorre elaborare i cedolini (in quanto sono esclusi dal LUL) ed il numero di giorni viene determinato in base alle date di assunzione e cessazione. Tuttavia, se vengono elaborati i cedolini (eventualmente indicando i giorni ai fini Inail nel campo Quantità della voce 100), è possibile utilizzare la nuova opzione, se si intende calcolare l’imponibile convenzionale sulla base dei giorni indicati sugli stessi cedolini.

    Ricordiamo che la procedura trasferisce anche la condizione di posizione Inail ‘Esclusa dall’invio telematico’, dal servizio Ditta – Posizioni Inail al servizio Retribuzioni dell’Autoliquidazione Inail.
    Tale condizione va impostata, alle condizioni previste, sulle posizioni Inail relative al solo nucleo artigiano. Precisiamo inoltre che, al momento della generazione del file per l’invio telematico, la condizione di esclusione viene rilevata esclusivamente dal servizio ‘Retribuzioni’ dell’Autoliquidazione Inail.

    La procedura genera le seguenti stampe:

    • Inail.imponibile.INA’: elenco stampabile dei dipendenti, dei collaboratori e degli altri soggetti gestiti ai fini Inail. Viene indicata la retribuzione imponibile e le eventuali quote esenti o soggette a sconto, segnalando la ripartizione in percentuale su altre posizioni (nel caso in cui sia stata impostata a livello di dipendente).

    • Inail.imponibile.csv’: report in formato csv, con l’elenco dei dipendenti, dei collaboratori e degli altri soggetti gestiti ai fini Inail. Viene indicata la retribuzione imponibile e le quote esenti o soggette a sconto, eventualmente ripartite in percentuale su altre posizioni (se la ripartizione è stata impostate a livello di dipendente). Segnaliamo che, a seguito delle richieste pervenuteci, sul report sono state aggiunte alcune informazioni relative sia alle ditte che ai dipendenti o agli altri soggetti gestiti ai fini Inail; inoltre, per ogni posizione Inail viene riportata una riga con i totali delle retribuzioni complessive, parzialmente esenti e soggette a sconto.

    • Inail.ricalcolo.INA’: elenco dei soggetti per i quali è stato rideterminato l’imponibile Inail in conseguenza del conguaglio dei fringe-benefit. Viene indicata la differenza (positiva o negativa) derivante dal suddetto conguaglio; per i collaboratori / amministratori si indica l’importo effettivamente considerato in base al minimale o massimale; restano esclusi i soggetti per i quali si applica un imponibile convenzionale (part-time / dirigenti).

    • Inail.errori.INA’: elenco delle segnalazioni e degli errori rilevati; viene segnalata anche l’eventuale condizione (errata) di ripartizione impostata a livello sia di dipendente che di posizione.

    • Inail.ripartizione.INA’: elenco delle posizioni Inail con ripartizione in percentuale delle retribuzioni, nel caso in cui siano state impostate a livello di posizione (in tale ipotesi, ricordiamo che le percentuali non possono essere indicate a livello di dipendente e la ripartizione deve riferirsi all’intero anno).

Precisiamo che l’imponibile riportato su ‘Inail.imponibile.INA’ e ‘Inail.imponibile.csv’ è già comprensivo della differenza risultante dal conguaglio dei fringe-benefit, riportata su ‘Inail.ricalcolo.INA’.

Su entrambe le procedure sopra descritte, è possibile selezionare le sole ditte abbinate all’utente che lancia la procedura. A tale scopo, il campo relativo alla selezione della zona è stato rinominato ‘Zona / Utente’ e, nella relativa finestra, è stata aggiunta la casella ‘Seleziona le sole ditte attribuite all’Utente’.
Precisiamo che la zona viene rilevata dal servizio Ditta – Azienda, nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza. L’utente abbinato alla ditta viene invece rilevato dal servizio Ditta – Abilitazione (se risulta attivo e compilato il campo ‘Utente per elaborazione’), sempre nella versione valida al 31/12 dell’anno di competenza.

Premio speciale artigiani
Il premio speciale artigiani è gestito nella sezione ‘Soggetti autonomi artigiani’ del servizio Base Premi. Ricordiamo che i premi unitari devono essere indicati al lordo delle eventuali riduzioni (compresa la riduzione Legge 296/2006).

La procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ compila la suddetta sezione partendo dalle informazioni presenti sull’Autoliquidazione dell’anno precedente. Gli importi del premio vengono aggiornati sulla base dei valori riportati nella circolare Inail n. 21 del 29/05/2023, riportandoli sia sulla regolazione 2023 che sulla rata 2024. Naturalmente, il premio artigiani deve essere poi aggiornato rispetto a quanto indicato nelle basi di calcolo comunicate dall’Inail.

Riduzione artigiani Legge 296/2006
Con il presente aggiornamento, nel calcolo della riduzione L. 296/2006 viene automaticamente applicata la percentuale del 4,99% (decreto interministeriale n. 2975 del 27/10/2023), valida per l’anno 2023.
Ricordiamo che la suddetta riduzione può essere applicata solo sulla regolazione (non sulla rata).

Per applicare la riduzione L. 296/2006, sul servizio Base Premi deve essere presente il codice ‘127 – Riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/06’, nella sezione Agevolazioni – Regolazione.
In presenza del codice ‘127’, nella stessa sezione non deve essere indicata alcuna percentuale, mentre deve risultare barrata almeno una delle seguenti caselle (il servizio effettua un controllo in tal senso):

  • Riduzione L. 296/2006 premio dipendenti’ per attivare la riduzione sul premio dipendenti;
  • Riduzione L. 296/2006 premio speciale artigiani’ per attivare la riduzione sul premio speciale artigiani.

Ricordiamo che, sulle basi di calcolo fornite dall’Inail, la riduzione L. 296/2006 può essere presente in corrispondenza del solo premio dipendenti, oppure del solo premio speciale artigiani. Di conseguenza, sul servizio Base Premi occorre abilitare il calcolo della riduzione distintamente su ciascuno dei due premi, barrando le corrispondenti caselle.

Il tipo agevolazione ‘127’ viene attribuito tramite la procedura Conversione Inail da anno precedente, nel caso in cui sull’Autoliquidazione dell’anno precedente sia stata barrata (sul servizio Risultato) la casella relativa alla certificazione della riduzione artigiani per la regolazione 2023. In tale condizione, le caselle ‘Riduzione L. 296/2006 premio dipendenti’ e ‘Riduzione L. 296/2006 premio speciale artigiani’ vengono barrate come sull’Autoliquidazione dell’anno precedente. Nel caso in cui l’agevolazione ‘127’ non fosse presente nell’anno precedente, vengono barrate entrambe le caselle (quindi una casella va disabilitata se la riduzione non si applica ad entrambi i premi).
Naturalmente, occorre verificare che le basi di calcolo comunicate dall’Inail riportino la riduzione Legge 296/2006, intervenendo eventualmente sul servizio Base Premi per apportare le variazioni necessarie.

Ricordiamo che, sul servizio ‘Risultato’, è presente il campo relativo alla certificazione dei requisiti per beneficiare della riduzione artigiani, in relazione alla regolazione 2024. Il campo in questione non produce alcun effetto sulle somme da versare per l’Autoliquidazione dell’anno corrente (2023-2024): la certificazione viene riportata esclusivamente sul file telematico della denuncia e produrrà il suo effetto sull’Autoliquidazione dell’anno prossimo (2024-2025).
Nel caso in cui la casella della certificazione risulti barrata sulla denuncia dell’anno precedente, la procedura di conversione (paragrafo A) provvede a barrare la stessa casella sulla denuncia dell’anno corrente.

Riduzione Legge 147/2013
Ricordiamo che la riduzione L. 147/2013 è stata annullata in occasione dell’Autoliquidazione 2018-2019, a seguito della revisione delle tariffe. Tale riduzione risulta annullata sia per la regolazione 2023 che per la rata 2024.

Contributi associativi
I contributi associativi sono gestiti sull’apposito servizio presente sul menù dell’Autoliquidazione.
La procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ compila tale sezione partendo dagli stessi contributi presenti nell’archivio dell’anno precedente. Al momento della conversione, nel campo ‘Codice per F24’ vengono sostituite le prime due cifre con ‘64’ (nell’Autoliquidazione 2022-2023, le prime due cifre erano ‘63’).

Ricordiamo che i contributi associativi non possono essere rateizzati e devono quindi essere versati in un’unica soluzione alla scadenza della prima rata (16/02/2024), come indicato nelle istruzioni Inail.

Gennaio 2024
(acred878)
AUTOLIQUIDAZIONE – SERVIZI DISPONIBILI

È opportuno operare sui servizi dell’Autoliquidazione soltanto DOPO aver eseguito le procedure indicate al paragrafo Generazione dell'Autoliquidazione 2023 - 2024: ‘Conversione Inail da anno precedente’ e ‘Generazione Inail da archivi Paghe’.

Sul servizio ‘Retribuzioni’ sono gestite le retribuzioni da riportare sulla denuncia salari che verrà inviata per via telematica. Le stesse retribuzioni sono utilizzate per il calcolo del premio Inail dipendenti.

Ricordiamo che non è più dovuto il premio silicosi / asbestosi; di conseguenza, non deve essere indicato alcun importo nel corrispondente campo del servizio ‘Retribuzioni’. Ricordiamo inoltre che lo sconto edili non è più applicabile ai fini Inail: sul servizio ‘Retribuzioni’, quindi, non devono essere indicate le corrispondenti retribuzioni tra quelle soggette a sconto.

Tramite il servizio ‘Base Premi’ è possibile modificare i tassi relativi alla regolazione ed alla rata, per quanto riguarda il premio dipendenti, secondo le stesse modalità adottate negli anni precedenti.
Per modificare i tassi, occorre utilizzare la finestra riportata in corrispondenza del ‘Tasso applicato infortuni’, sulla sezione relativa alla regolazione o alla rata (la stessa finestra consente di modificare entrambi i tassi). Sulla finestra è possibile selezionare la decorrenza valida per l’anno 2023 (normalmente corrispondente al 01/01/2023): su tale decorrenza devono essere inseriti sia il tasso per la regolazione 2023, sia quello per la rata 2024.
Precisiamo, inoltre, che in presenza di diverse decorrenze nel corso dell’anno 2023, per il calcolo del premio viene considerata esclusivamente la decorrenza più recente rispetto al 31/12/2023.

Ricordiamo che l’addizionale amianto non viene più applicata: di conseguenza, non devono essere barrate le corrispondenti caselle sul servizio ‘Base Premi’.

Sul servizio ‘Base Premi’ è riportata anche la gestione del premio artigiani: nella sezione ‘Soggetti autonomi artigiani’ sono riportati i valori relativi alla regolazione 2023 ed alla rata 2024.
Naturalmente, occorre intervenire sui valori del premio artigiani nel caso in cui gli importi comunicati sulle basi di calcolo risultino diversi da quelli presenti sul servizio ‘Base Premi’. Tale eventualità si presenta, ad esempio, se è stata assegnata una diversa classe di rischio per l’anno 2024.

Sul servizio ‘Risultato’ viene gestita la condizione di ‘Definitivo’, tramite la quale si dichiara che l’Autoliquidazione è “pronta” (a livello di ditta). Impostando tale condizione, gli importi da versare vengono trasferiti sull’Archivio Tributi, in modo che sia possibile generare il modello F24.

Sempre sul servizio ‘Risultato’, è possibile verificare (ed eventualmente modificare) la rata anticipata nell’anno precedente. Inoltre, è possibile abilitare o disabilitare la rateizzazione del premio.

Ricordiamo che, su tutti i servizi dell’Autoliquidazione, è prevista la possibilità di gestire eventuali annotazioni: una volta selezionata la ditta, sui servizi compare il pulsante ‘Note’, tramite il quale si apre la finestra di gestione delle annotazioni. Sulla stessa finestra, vengono visualizzate anche le eventuali annotazioni relative all’anno precedente. Precisiamo che il pulsante ‘Note’ non compare nella condizione di ‘Non trovato’.

Di seguito, sono riportate alcune indicazioni operative in merito ai principali servizi dell’Autoliquidazione.

Servizio ‘Retribuzioni’

  • Le retribuzioni complessive e le quote di retribuzione parzialmente (o totalmente) esenti vengono compilate in automatico dalla procedura Generazione Inail da archivi Paghe (paragrafo Generazione dell'Autoliquidazione 2023 - 2024).
  • Per l’anno di competenza 2023, risultano parzialmente esenti le sole assunzioni L. 92/2012 (ultracinquantenni o donne), individuate dal codice ‘55’ nel campo Situazione Contributiva e/o dai codici ‘110’ / ‘111’ / ‘112’ / ‘113’ nel campo Ulteriori Specifiche, sul servizio Dipendente – Inquadramento. Come già precisato nei paragrafi precedenti, per tali agevolazioni occorre indicare il tipo retribuzione (codici da ‘H’ a ‘Y’) nel campo ‘Codice agevolazione L. 92/2012’, sulla finestra Ulteriori Dati Inps del servizio Dipendente – Inquadramento. In assenza del suddetto codice, la procedura di generazione dagli archivi Paghe riporta sempre il tipo retribuzione ‘H’, emettendo un’apposita segnalazione: in tal caso, è possibile indicare il tipo retribuzione nel nuovo campo e rilanciare la procedura di generazione, oppure indicare il tipo retribuzione direttamente sul servizio ‘Retribuzioni’.
  • Per quanto riguarda le retribuzioni soggette a sconto, vengono trasferite automaticamente, dagli archivi Paghe, le retribuzioni relative alla sostituzione di maternità (tipo ‘7’), individuate dal codice ‘82’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. Anche per quest’anno, lo sconto relativo alla sostituzione di maternità può essere applicato sia sulla regolazione che sulla rata.
  • Il campo ‘Esclusione da invio telematico’ viene compilato dalle procedure ‘Conversione Inail da anno precedente’ e ‘Generazione Inail da archivi Paghe’, riportando l’analoga casella presente sul servizio Ditta – Posizioni Inail. Se necessario, la casella può essere barrata direttamente sul servizio ‘Retribuzioni’ (in tal caso, non sarà riportata sull’anno successivo). Precisiamo che tale casella deve risultare barrata sulle posizioni relative al solo nucleo artigiano, in presenza delle condizioni che ne comportano l’esclusione dalla denuncia salari.

Servizio ‘Base Premi’

  • È possibile inserire o modificare i tassi relativi alla regolazione ed alla rata, tramite l’apposita finestra. In tal modo, le variazioni sono riportate direttamente sul servizio Ditta – Posizioni Inail. Precisiamo che è possibile modificare le versioni già presenti in archivio, oppure effettuare una nuova storicizzazione: se risulta già presente una versione in data 01/01/2023 (o successiva), consigliamo di riportare le modifiche direttamente su tale versione, senza effettuare ulteriori storicizzazioni. Nel caso in cui vengano modificati i tassi, chiudendo poi la finestra tramite il pulsante ‘Chiudi’, il servizio effettua automaticamente il ricalcolo del premio. Come già detto, per il calcolo del premio viene considerata esclusivamente la versione più recente rispetto al 31/12/2023.
  • Le eventuali agevolazioni, rilevate dalle basi di calcolo comunicate dall’Inail, devono essere inserite negli appositi campi. Per i codici agevolazione ‘003’ (Campione d’Italia) / ‘005’ (zone montane) / ‘025’ (zone svantaggiate) occorre indicare anche le relative percentuali. Per il codice agevolazione ‘127’ (riduzione artigiani L. 296/2006) non deve essere indicata la percentuale, ma devono essere barrate le caselle relative al premio dipendenti e/o al premio artigiani (il funzionamento di tale riduzione è descritto dettagliatamente al paragrafo Generazione dell'Autoliquidazione 2023 - 2024).
  • Come già precisato, la riduzione L. 147/2013 non viene applicata dall’anno di competenza 2019: anche nel caso in cui venissero barrate le corrispondenti caselle, non si produrrebbe alcun effetto sul calcolo del premio.
  • I premi unitari relativi al nucleo artigiano devono essere indicati sempre al lordo delle riduzioni spettanti (in particolare al lordo della riduzione artigiani L. 296/2006).

Servizio ‘Risultato’

  • La casella ‘Definitivo’ deve essere barrata soltanto DOPO aver eseguito sia le procedure descritte al paragrafo Generazione dell'Autoliquidazione 2023 - 2024 (‘Conversione a anno precedente’ e ‘Generazione da archivi Paghe’), sia l’importazione automatica delle basi di calcolo descritta al successivo paragrafo Autoliquidazione - Importazione basi di calcolo. Dopo aver impostato la condizione di ‘Definitivo’, rimane comunque possibile effettuare qualsiasi modifica tramite i servizi dell’Autoliquidazione; non è invece più possibile modificare l’Autoliquidazione utilizzando le procedure descritte ai paragrafi Generazione dell'Autoliquidazione 2023 - 2024 e Autoliquidazione - Importazione basi di calcolo.
  • Barrando la casella ‘Definitivo’, le somme da versare vengono automaticamente trasferite sull’Archivio Tributi ed è possibile produrre il modello F24 tramite l’apposita procedura (descritta al paragrafo Autoliquidazione - Altre procedure disponibili).
  • Nel campo Applicazione Rateazione sono disponibili le consuete opzioni ‘SI primo anno’ / ‘SI da anno precedente’ / ‘NO primo anno’ / ‘NO da anno precedente’. Tale campo viene compilato automaticamente dalla procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’: se l’Autoliquidazione dell’anno precedente risulta presente in archivio, sull’anno corrente viene riportato ‘SI da anno precedente’ / ‘NO da anno precedente’, a seconda se è stata applicata o meno la rateazione. Per le aziende di nuovo inserimento, occorre selezionare una delle opzioni previste.
  • In caso di rateazione, vengono automaticamente predisposte le 4 rate previste, applicando i coefficienti indicati nelle istruzioni operative Inail del 9/01/2024. Ricordiamo che la rateazione non viene applicata ai contributi associativi.
  • La rata anticipata nell’anno precedente viene compilata in automatico dalla procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (paragrafo Generazione dell'Autoliquidazione 2023 - 2024). Per eventuali aziende non gestite nell’anno precedente, il campo in questione deve essere compilato manualmente dall’Utente, oppure importato automaticamente dalle basi di calcolo. Viene inoltre visualizzato (tra parentesi) l’importo della rata anticipata presente in archivio sull’Autoliquidazione dell’anno precedente.
  • Eventuali crediti relativi ad anni precedenti possono essere compensati sul modello F24 (in tal caso devono essere inseriti sull’Archivio Tributi), oppure direttamente sull’Autoliquidazione (in tal caso vanno inseriti nel campo ‘Importi a scomputo’ sul servizio Risultato). La modalità di compensazione adottata deve essere conforme alle indicazioni ricevute dall’Inail per ciascun credito da compensare.
  • La casella relativa alla certificazione dei requisiti ex-legge 296/06 commi 780-781 (riduzione artigiani) si riferisce alla regolazione 2024 (vedere paragrafi precedenti). Tale casella viene automaticamente barrata se, sulla denuncia dell’anno precedente, era stata barrata la corrispondente casella (certificazione per la regolazione 2023).
  • Per le cooperative agricole e loro consorzi non operanti in zone montane e svantaggiate, sono disponibili i campi relativi alle percentuali di prodotto proveniente dalle suddette zone. L’indicazione di tali percentuali produce una riduzione del premio analoga a quella prevista per le agevolazioni cod. 005 / 025 (da utilizzare invece per le cooperative operanti in zone montane o svantaggiate), proporzionalmente alla percentuale indicata.
  • Tramite l’opzione ‘Delega separata per contributi associativi’ vengono versati separatamente i contributi associativi (nel caso in cui non si intenda effettuare compensazioni con eventuali crediti disponibili). Attivando tale opzione, vengono prodotti automaticamente due modelli F24 separati (premio Inail / contributi associativi).
  • Tramite l’opzione ‘Delega unificata con procedura paghe’, le somme derivanti dall’Autoliquidazione Inail vengono versate sui modelli F24 generati dalla procedura Paghe (a tale riguardo, occorre considerare attentamente le avvertenze indicate al paragrafo Generazione dell'Autoliquidazione 2023 - 2024).
  • È possibile escludere un’intera denuncia dalla stampa e dal file per l’invio telematico, barrando l’apposita casella ‘Esclusione stampa e invio telematico’. Precisiamo che tale casella non deve essere confusa con quella relativa all’esclusione dall’invio telematico di singole posizioni, presente sul servizio ‘Retribuzioni’.
  • Se viene utilizzata la Parcellazione, è possibile ottenere il calcolo automatico della quota spettante per il servizio, sulla base del listino definito sui servizi della Parcellazione (menù Amministratore Paghe). In tal caso, compare il campo ‘Quota servizio Inail’ quando viene barrata la casella ‘Definitivo’ e le quote calcolate vengono memorizzate in archivio con data 28/02/2024 (data convenzionale).
Gennaio 2024
(acred878)
AUTOLIQUIDAZIONE – IMPORTAZIONE BASI DI CALCOLO

È possibile importare automaticamente le basi di calcolo relative all’Autoliquidazione 2023-2024, utilizzando il servizio ‘Importazione basi di calcolo Inail’, disponibile sul menù dell’Autoliquidazione Inail.

ATTENZIONE: Per poter importare le basi di calcolo, è necessario che siano già state eseguite entrambe le procedure descritte al paragrafo Generazione dell'Autoliquidazione 2023 - 2024 – ‘Conversione Inail da anno precedente’ e ‘Generazione Inail da archivi Paghe’.

Il servizio ‘Importazione basi di calcolo Inail’ consente di importare i files in formato testo (.TXT) scaricati tramite i servizi online dell’Inail. Ciascun file da importare può contenere i dati relativi ad una o più aziende.

Innanzitutto occorre selezionare il file da importare, cliccando sull’icona che rappresenta come una cartella aperta. Dopo aver selezionato il file, l’icona cambia aspetto, assumendo l’aspetto di un “cestino” sul quale è possibile cliccare per eliminare il file dopo averlo selezionato, in caso di errore nella scelta del file.
La modalità di importazione (descritta più avanti) è settata automaticamente a ‘Provvisoria’.
L’anno di competenza viene automaticamente impostato al ‘2023’ e non deve essere variato.
Per eseguire l’importazione, dopo aver selezionato il file, è sufficiente cliccare sul pulsante ‘Elabora’.

In tal modo, vengono eseguite automaticamente le seguenti operazioni:

  • il file da importare viene trasferito nella gestione delle stampe, con il nome ‘BasiCalcolo.txt’;
  • viene lanciata la procedura di importazione del file; occorre quindi controllare che sia terminata tramite il servizio ‘Procedure di elaborazione e stampa’ → ‘Elenco procedure in attesa e controllo parametri’;
  • per ogni ditta trattata vengono importati i dati (elencati più avanti) e viene ricalcolata l’Autoliquidazione.

Dopo aver verificato che sia terminata la procedura di importazione, sulla gestione delle stampe si trovano gli elenchi dei dati importati e delle eventuali segnalazioni di errore:

  • i tassi e le altre informazioni importate sono indicate sulla stampa ‘BasiCalcolo.Importazione.elenco’;
  • le segnalazioni bloccanti e non bloccanti sono riportate (se presenti) su ‘BasiCalcolo.Importazione.errori’.

Consigliamo, per ciascun file, di effettuare l’importazione prima in modalità ‘Provvisoria’, per controllare eventuali segnalazioni, poi in modalità ‘Definitiva’, per importare effettivamente i dati in archivio.
Nella modalità ‘Provvisoria’, i dati non vengono importati in archivio, ma sono comunque riportati in stampa, effettuando tutti i controlli previsti ed emettendo le eventuali segnalazioni di errore.
In caso di necessità, è possibile ripetere l’importazione, anche se è già stata effettuata in modalità ‘Definitiva’.

Precisiamo che l’importazione delle basi di calcolo NON modifica, in nessun caso, le somme imponibili presenti sul servizio ‘Retribuzioni’, che siano trasferite dagli archivi Paghe o inserite manualmente.
Inoltre, l’importazione NON viene effettuata sulle Autoliquidazioni che presentano la condizione di ‘Definitivo’ sul servizio ‘Risultato’: tale condizione viene segnalata sulla stampa degli errori.

Per effettuare l’importazione, è necessario che le ditte interessate presentino le seguenti condizioni:

  • la ditta deve essere correttamente inserita sui servizi Ditta – Anagrafico / Azienda / Abilitazione / Sedi attività / Posizioni Inail, con decorrenza uguale o precedente al 31/12/2023;
  • sul servizio Ditta – Abilitazione, la Data Attivazione deve essere uguale o precedente al 31/12/2023, mentre la Data Cessazione deve risultare non compilata oppure successiva al 31/12/2022;
  • sempre sul servizio Ditta – Abilitazione, il campo Codice Ditta Inail deve essere correttamente compilato e comprensivo del contro-codice (quest’ultimo deve essere separato tramite il carattere “/”);
  • sul servizio Ditta – Posizioni Inail devono essere presenti tutte le posizioni interessate (PAT / tariffa / inquadramento), con decorrenza uguale o precedente al 31/12/2023 ed attive nell’anno 2023;
  • sempre sul servizio Ditta – Posizioni Inail, le PAT interessate devono essere correttamente compilate e comprensive del contro-codice (quest’ultimo deve essere separato dalla posizione tramite il carattere “/”).

Ricordiamo che le PAT e tariffe derivanti dalla riclassificazione effettuata in occasione dell’Autoliquidazione 2018-2019 (aggiornamenti di aprile 2019 Acred718 / Acred719), possono essere presenti più volte in archivio, nei casi in cui corrispondano a PAT e tariffe che sono state accorpate: in tal caso, i dati presenti sulle basi di calcolo verranno importati su ciascuna occorrenza delle nuove PAT e tariffe. Come già precisato, al momento della generazione del file per l’invio telematico della denuncia salari, le PAT e tariffe ripetute vengono automaticamente accorpate tra loro.

Ricordiamo che, per poter importare automaticamente le basi di calcolo, devono essere presenti in archivio anche le posizioni relative al solo premio artigiani, comprese quelle eventualmente attivate nel corso dell’anno 2023.
Sulle posizioni relative al solo premio artigiani, è necessario barrare la casella ‘Esclusione da invio telematico’, predisposta sul servizio Ditta – Posizioni Inail e riportata sul servizio ‘Retribuzioni’ (vedere paragrafo Generazione dell'Autoliquidazione 2023 - 2024).

Dalle basi di calcolo vengono importate le seguenti informazioni:

  • tassi relativi al premio dipendenti, sia per la regolazione che per la rata;
  • eventuali retribuzioni presunte per la rata anticipata del premio dipendenti;
  • importi relativi al premio artigiani, retribuzione convenzionale e numero di soggetti interessati;
  • periodo di competenza (se diverso dall’intero anno) per il premio dipendenti e artigiani;
  • riduzione L. 296/2006 dipendenti e artigiani (agevolazione cod. 127 e relative caselle);
  • agevolazione zone montane (cod. 005) o svantaggiate (cod. 025);
  • rata anticipata nell’anno precedente (Autoliquidazione 2022-2023).

I tassi relativi al premio dipendenti sono importati sul servizio Ditta – Posizioni Inail. Tutte le altre informazioni sono importate sul servizio ‘Base Premi’, ad eccezione della rata anticipata nell’anno precedente, che è importata sul servizio ‘Risultato’. Le informazioni importate possono essere modificate, se necessario, tramite gli appositi servizi.

Sulla stampa dei dati importati sono indicate tutte le informazioni sopra elencate, nello stesso ordine con il quale si trovano sul file delle basi di calcolo. Nel caso in cui una stessa informazione venga importata su più posizioni presenti in archivio, sulla stampa sono riportate altrettante righe quante sono le posizioni trattate. Tale situazione può verificarsi, ad esempio, per la riduzione L. 296/2006, nel caso in cui interessi più tariffe.

Se il periodo di competenza è diverso dall’intero anno, per il premio dipendenti viene riportata una segnalazione sulla stampa degli errori, indicando di verificare la posizione interessata (in quanto potrebbe trattarsi di una riclassificazione nel corso dell’anno e, quindi, potrebbe essere necessario un intervento dell’Utente). Per quanto riguarda il premio artigiani, il periodo inferiore all’anno comporta un ricalcolo del premio unitario da indicare sul servizio ‘Base Premi’: tale situazione viene gestita in automatico, secondo i criteri descritti più avanti.

Relativamente alla rata anticipata nell’anno precedente, sulla stampa è riportato sia l’importo della singola posizione, sia il totale per ditta (incrementato per ogni posizione); quest’ultimo valore, corrispondente a quello indicato sulle basi di calcolo in formato pdf, viene riportato sul servizio ‘Risultato’.

Come già detto, i tassi relativi al premio dipendenti vengono riportati sul servizio Ditta – Posizioni Inail, ma possono essere gestiti anche dal servizio ‘Base Premi’, tramite l’apposita finestra.
I nuovi tassi sono riportati automaticamente sulla decorrenza valida per l’anno 2023 (normalmente corrispondente al 01/01/2023). Per effettuare l’importazione dei tassi, sul servizio Ditta – Posizioni Inail deve essere presente ‘2023’ nel campo Anno di Competenza: tale anno è riportato automaticamente dalla procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’, insieme ai relativi tassi. Per le posizioni inserite nel corso del 2023, i campi relativi ai tassi ed all’anno di competenza non devono risultare compilati: in tal caso, vengono importati automaticamente. Se l’anno di competenza risulta avvalorato ma diverso da ‘2023’, non viene effettuata l’importazione dei tassi, segnalando la condizione di errore.

Sulle aziende artigiane, potrebbe presentarsi il caso di una voce di tariffa relativa al solo premio artigiani, che non è stata inserita in archivio in quanto non necessaria per l’invio della denuncia salari. In tale situazione, nella fase di importazione viene segnalata l’assenza della voce di tariffa: occorre quindi inserirla (con decorrenza 01/01/2023) e ripetere l’importazione delle basi di calcolo. Ricordiamo che, su una posizione del genere, deve risultare barrata la casella ‘Esclusione da invio telematico’, sia sul servizio Ditta – Posizioni Inail che sul servizio ‘Retribuzioni’.

Sempre sulle aziende artigiane, in alcuni casi la procedura di importazione deve ricalcolare il valore del premio unitario da riportare sul servizio ‘Base Premi’. Tale necessità si presenta se il periodo (campi “dal / al”) è inferiore all’anno, in quanto sulle basi di calcolo è riportato il valore del premio rapportato a tale periodo, oltre che alla percentuale di ponderazione. Sul servizio ‘Base Premi’, invece, occorre riportare il valore del premio unitario relativo all’intero anno, applicando la sola percentuale di ponderazione. In tale situazione, il valore importato sulla colonna Premio Unitario del servizio ‘Base Premi’ viene automaticamente ricalcolato per l’intero anno, considerando il premio unitario della classe di rischio e applicando la percentuale di ponderazione. Sulla stampa dei dati importati, nel caso in questione viene indicato il valore premio unitario ricalcolato e, su un rigo aggiuntivo, il periodo e la percentuale di ponderazione.

Ricordiamo che non vengono importati i contributi associativi: tali contributi, se presenti sulle basi di calcolo, vengono comunque riportati sulla stampa prodotta, con l’indicazione “non importato”.
Precisiamo, inoltre, che l’importazione delle basi di calcolo lascia inalterati i contributi associativi trasferiti dall’anno precedente, tramite la procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (paragrafo Generazione dell'Autoliquidazione 2023 - 2024).

Gennaio 2024
(acred878)
AUTOLIQUIDAZIONE – ALTRE PROCEDURE DISPONIBILI

Sul menù relativo all’Autoliquidazione Inail sono disponibili le ulteriori procedure di seguito elencate.

  • Stampa Autoliquidazione Inail: stampa il modello di denuncia delle retribuzioni in formato A4.

  • Stampa modello F24 per Autoliquidazione: stampa il modello F24 relativo all’Autoliquidazione Inail. La procedura considera le sole denunce che risultano ‘Definitive’ e può essere utilizzata sia in caso di versamento in un’unica soluzione che in caso di rateizzazione. In presenza di contributi associativi da versare separatamente, vengono stampati automaticamente due diversi modelli F24. Questa procedura NON può essere utilizzata se è stata attivata l’opzione ‘Delega unificata con procedura paghe’: in tal caso, il modello F24 deve essere prodotto tramite la procedura ‘Stampa Modello F24’ sul menù Amministrazione del Personale, oppure tramite le procedure disponibili sul menù Archivio Tributi (selezionando il tipo procedura ‘PG’); nella stessa ipotesi, l’eventuale delega separata per i contributi associativi deve essere prodotta tramite un apposito lancio della procedura ‘Stampa Modello F24’ (o delle procedure dell’Archivio Tributi), impostando come data di scadenza il giorno 15 del mese (anziché il giorno 16).
    Ricordiamo che tutte le procedure di stampa del modello F24 prevedono la possibilità di archiviare i modelli prodotti (per gli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale).

  • Generazione file per invio telematico: genera il file per l’invio telematico della denuncia. Vengono considerate le sole denunce ‘Definitive’, per le quali non è già stato prodotto il file telematico (in caso di più lanci successivi della procedura). Ricordiamo che, nel caso in cui una stessa PAT e tariffa siano presenti più volte in archivio, sul file per l’invio telematico i dati vengono accorpati automaticamente su un’unica “posizione”.
    È opportuno attendere una nostra conferma, prima di utilizzare la procedura di invio telematico, in quanto ad oggi non è disponibile il software di controllo del file relativo alla denuncia salari.

  • Stampa risultato Autoliquidazione Inail: produce il riepilogo delle somme da versare, in formato A4, secondo lo stesso schema previsto sul servizio ‘Gestione Autoliquidazione Inail – Risultato’.
    Ricordiamo che è possibile archiviare la stampa prodotta (Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale).

  • Annulla condizione di modello stampato / file telematico generato: da utilizzare se la modifica in questione deve essere effettuata massivamente, per la generalità delle aziende.

  • Attribuisce condizione di definitivo: da utilizzare se la modifica in questione deve essere effettuata massivamente, per la generalità delle aziende.

Sulle procedure che prevedono la selezione della zona, è anche possibile selezionare le ditte abbinate all’utente che lancia la procedura, utilizzando l’opzione prevista nel campo ‘Zona / Utente’. I criteri per l’individuazione della zona e dell’utente corrispondono a quelli indicati al precedente paragrafo Generazione dell'Autoliquidazione 2023 - 2024.

Ricordiamo infine che, sulla procedura Stampe Accessorie, è disponibile il programma ‘STAUTOX1’, tramite il quale è possibile generare il prospetto del costo Inail relativo all’anno di competenza 2023. È opportuno produrre tale stampa soltanto dopo che l’Autoliquidazione 2023-2024 è stata chiusa in via definitiva.

Marzo 2012
(acred463)
INAIL – DENUNCIA COOPERATIVE FACCHINAGGIO

E’ possibile produrre il file per la comunicazione dei dati relativi al premio speciale dovuto dalle cooperative di facchini, sulla base di quanto stabilito nelle note operative Inail del 30/01/12 e 02/03/12.
Ricordiamo che i dati relativi agli anni 2007 e 2008 devono essere inviati entro il 31/03/12 (nota Inail del 13/03/12).

Come indicato nell’aggiornamento Acred460 del 19/03/12, l’invio dei dati in oggetto è previsto esclusivamente in modalità telematica. Nello stesso aggiornamento, sono indicate le operazioni da effettuare per abilitare le singole PAT all’invio, oltre che per inserire o verificare i dati relativi al periodo interessato. Ricordiamo che il programma considera il valore dell’imponibile Inail mensile, relativo ai dipendenti o ai collaboratori, oltre al corrispondente numero di giornate.
Precisiamo che il valore dell’imponibile Inail deve risultare già adeguato al minimale previsto dalle disposizioni: tale condizione è rispettata nel caso in cui le buste paga siano state elaborate tramite la procedura Paghe (ovviamente a condizione che i dipendenti o collaboratori siano stati dichiarati soggetti ad Inail).
Segnaliamo inoltre che, se le buste paga del periodo interessato sono state effettivamente elaborate tramite la procedura Paghe, il programma è in grado di rilevare le retribuzioni imponibili anche nel caso in cui i dipendenti interessati siano stati dichiarati, erroneamente, non soggetti ad Inail (in quanto esclusi dall’Autoliquidazione): in tale ipotesi, il programma considera il totale delle somme erogate (occorre ovviamente rettificare la condizione di assoggettamento ad Inail).

Una volta abilitate le singole PAT interessate (ed eventualmente verificati i dati mensili), per generare il file telematico occorre lanciare il programma STADIPI1 sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 1.1 Stampe periodiche): al lancio del programma, occorre selezionare una singola azienda ed un singolo trimestre.
Dai test effettuati, è risultato che l’Inail richiede un file separato per ogni trimestre: occorre quindi lanciare il programma STADIPI1 per ogni trimestre del periodo interessato, indicando gli estremi del trimestre nel campi Data Iniziale e Data Finale (esempio: per il 1’ trimestre 2007 indicare Data Iniziale ‘01/01/2007’ e Data Finale ‘31/03/2007’).
Ad ogni lancio, viene prodotto il file ‘cooperative-facchini.txt’: il file deve essere scaricato (eventualmente rinominandolo) prima di effettuare il lancio successivo. Nel caso in cui vengano rilevate delle condizioni di errore, viene generata anche la stampa ‘COOPERATIVE-FACCHINI.errori’, con le relative segnalazioni.

Marzo 2012
(acred460)
INAIL – DENUNCIA COOPERATIVE FACCHINAGGIO

L’Inail, con le note operative del 30/01/2012 e 02/03/2012, ha stabilito le modalità di comunicazione dei dati relativi al premio speciale unitario dovuto dalle cooperative di facchini, relativamente agli anni dal 2007 al 2011.
Con la successiva nota operativa del 13/03/2012, l’Inail ha posticipato al 31/03/2013 il termine per l’invio dei dati relativi agli anni dal 2009 al 2011, mantenendo la scadenza del 31/03/2012 per i soli anni 2007 e 2008.

L’invio dei dati in questione è previsto esclusivamente in modalità telematica. L’Inail, tuttavia, non ha messo a disposizione un software che consenta di generare il file per l’invio telematico. Al momento, inoltre, non esiste un software di controllo che permetta di verificare esclusivamente la correttezza del file telematico, senza inviare effettivamente i dati.

Da parte nostra, abbiamo predisposto un apposito programma per la generazione del file telematico richiesto dall’Inail.
Il programma attualmente è in fase di test: col prossimo aggiornamento, saranno fornite le relative istruzioni operative.

Anticipiamo, comunque, che per produrre il file è necessaria la presenza, nell’archivio Paghe, dei dati relativi all’azienda ed ai soci lavoratori, con decorrenza uguale o precedente rispetto al periodo da inviare.
Ovviamente, tale condizione è rispettata nel caso in cui le buste paga del periodo interessato siano state elaborate tramite la procedura Paghe. In caso contrario, occorrerà inserire i dati relativi all’azienda (anagrafico / azienda / abilitazione / sedi attività / posizioni Inail) ed ai soci lavoratori in forza nel periodo interessato (anagrafico dipendente / inquadramento contrattuale / altri dati); l’eventuale inserimento deve avvenire con decorrenza 01/01/2007 o precedente.

Sul file telematico devono essere riportati i dati relativi ad ogni singolo socio lavoratore, producendo un diverso record per ogni trimestre (i dati richiesti sono descritti dettagliatamente nelle note operative Inail sopra elencate).
In particolare, è richiesto il tipo di inquadramento applicato (dipendente full-time / dipendente part-time / collaboratore), la data di ingresso o di recesso, la retribuzione media giornaliera o media oraria (part-time), calcolata su base trimestrale.
Occorre "spezzare" il trimestre, generando due diversi record, in caso di spostamento del socio tra due diverse PAT, oppure in caso di modifica nel tipo di inquadramento applicato. Nel caso in cui ci siano state delle variazioni retributive, invece, è sufficiente calcolare il valore medio giornaliero o orario del periodo. Il numero di ore medie giornaliere dei part-time viene ricavato dalla percentuale di part-time e dall’orario settimanale definito a livello di dipendente / ditta / contratto.

I dati relativi alle retribuzioni (imponibili Inail) possono essere visualizzati, inseriti o modificati tramite il servizio Cedolini – Anno Corrente; tale servizio può essere utilizzato per verificare o modificare i dati presenti sulle buste paga elaborate tramite la procedura Paghe, oppure per inserire i dati relativi a periodi non elaborati tramite la procedura.
Sul servizio Cedolini – Anno Corrente, i campi da considerare sono: nella sezione Inail – Dipendenti, i campi Imponibile e Giorni (quest’ultimo da usare anche per i collaboratori), nella sezione Collaboratori, il campo Imponibile Inail.

Col presente aggiornamento, inoltre, è stata aggiunta un’opzione sul servizio Ditta – Posizioni Inail, tramite la quale è possibile abilitare le singole PAT all’invio telematico relativo alle cooperative di facchinaggio.
Sul servizio Ditta – Posizioni Inail, nel campo Riepiloghi Annuali è adesso disponibile l’opzione ‘Cooperative facchini’: selezionandola, si abilita la singola PAT all’invio telematico in questione, escludendola inoltre dall’Autoliquidazione Inail. Precisiamo che la stessa azienda può avere diverse PAT, alcune delle quali soggette all’Autoliquidazione.

In attesa di poter utilizzare il programma per la generazione del file telematico, consigliamo di verificare o (se necessario) inserire i dati richiesti sull’archivio Paghe, per quanto riguarda le posizioni Inail, i soci lavoratori e le somme imponibili relative agli anni 2007 e 2008, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti.

Gennaio 2007
(acred300)
Parcellazione

La nuova parcellazione disponibile sulla procedura Paghe, per quanto riguarda l'Autoliquidazione Inail, funziona secondo gli stessi criteri degli anni precedenti (vedere aggiornamento di gennaio 2005 - 'Paghe157').
Ricordiamo che per utilizzare la nuova parcellazione, occorre prima eliminare le causali riferite all'Autoliquidazione Inail presenti nel 'Menu Amministratore Cassa - Definizione dati per Tariffari - Quote servizi : scelta causali'.

Gennaio 2005
(paghe157)
PARCELLAZIONE

E' possibile utilizzare i servizi della Parcellazione (menu Amministratore Paghe) per determinare, in automatico, le quote spettanti per la gestione dell'Autoliquidazione per conto delle aziende.
Sui servizi in questione occorre, innanzitutto, definire le causali relative all'Autoliquidazione (servizio 'Definizione Causali'); quindi, per ciascuna causale, devono essere inseriti gli importi ed i criteri di calcolo (servizio 'Definizione Listino'), facendo riferimento agli "eventi" relativi alle casistiche dell'Autoliquidazione Inail.
Per ottenere il conteggio automatico delle quote spettanti occorre, lanciare la procedura 'Stampa Autoliquidazione Inail', abilitando l'opzione 'Calcolo Quote' (impostare 'S'). Lo stesso conteggio avviene tramite il servizio 'Gestione Autoliquidazione Inail - Risultato', barrando la casella 'Definitivo'.

Per utilizzare la nuova parcellazione occorre prima eliminare le causali riferite all'Autoliquidazione Inail presenti nel 'Menu Amministratore Cassa - Definizione dati per Tariffari - Quote servizi : scelta causali'.