Ccnl Alimentari - Imprese non artigiane (151)

Elenco Contratti

Aprile 2024
(acred889)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2024, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell'accordo del 15/03/2024, a copertura del periodo da gennaio 2023 a febbraio 2024.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2023, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2024. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Marzo 2024
(acred888)

Sulla base dell’accordo sottoscritto in data 15/03/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1151 alle seguenti decorrenze: marzo 2024 / maggio 2024 / luglio 2024 / novembre 2024.

Con la busta paga del mese di marzo, inoltre, viene erogata l’indennità Una-tantum ai dipendenti cessati successivamente alla data di sottoscrizione dell’accordo, a copertura del periodo da gennaio 2023 a febbraio 2024.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo all’anno 2023, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2024. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2023
(acred849)
SETTORE ARTIGIANATO – CONTRIBUZIONE FSBA

Sui contratti del settore artigianato, è stata aggiornata la contribuzione al Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), sulla base del nuovo Regolamento approvato in data 14/12/2022.

I contratti interessati dalla suddetta modifica sono i seguenti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Grafici artigianato (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)

Con effetto dal mese di gennaio 2023, il contributo FSBA viene determinato come segue:

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente fino a 15, l’aliquota rimane invariata allo 0,60% complessivo, di cui 0,45% carico ditta e 0,15% carico dipendente;

  • per le ditte con media occupazionale del semestre precedente superiore a 15, l’aliquota viene aumentata al 1,00% complessivo, di cui 0,75% carico ditta e 0,25% carico dipendente.

Ricordiamo che, fino al mese di dicembre 2022, l’aliquota complessiva corrispondeva sempre allo 0,60%.
La media occupazionale viene determinata automaticamente, considerando la “forza aziendale” riportata sulle denunce Uniemens relative al semestre precedente (se presenti in archivio), secondo lo stesso criterio adottato per determinare le aliquote CIGS / FIS in vigore dall ’anno 2022 (aggiornamento di luglio 2022 Acred830).
In assenza delle denunce Uniemens relative al semestre precedente (nuova azienda o nuova posizione Inps), occorre “forzare” temporaneamente la media semestrale, indicandola nel campo ‘Forzatura media semestrale – FIS / Fondi’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps. In alternativa, limitatamente alla contribuzione FSBA, è possibile indicare la media nel campo Importo Unitario della voce EB0, inserendola sulle Voci Fisse dell’azienda interessata.

La gestione automatica della media semestrale, secondo le modalità sopra descritte, viene attivata soltanto se nel campo ‘FIS / Fondi Solidarietà’, sul servizio Ditta – Posizioni Inps, risulta selezionata l’opzione ‘Fondi Alternativi (es. FSBA)’.
Precisiamo che tale opzione non è necessaria per attivare la contribuzione FSBA (a questo scopo occorre impostare le voci 78A e 81A, vedere paragrafo successivo), ma solo per determinare automaticamente la media semestrale. In assenza della suddetta opzione, se la contribuzione FSBA risulta attivata, viene comunque applicata l’aliquota “minima” dello 0,60%.

Ricordiamo, infine, che per attivare la contribuzione EBNA / FSBA, è necessario inserire le voci 78A e 81A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamento di gennaio 2016 Acred596). Occorre tenere presente che il contributo FSBA viene riportato, sulla voce 78A, sommato al contributo EBNA.
Sul contratto degli Autotrasportatori (048), per le sole imprese artigiane è possibile attivare la contribuzione EBNA / FSBA, inserendo la voce 78S sulle Voci Fisse a livello di ditta, in sostituzione della voce 78A.

Per quanto riguarda i fondi integrativi regionali gestiti (EBAP, EBER, EBRET), al momento del presente aggiornamento non risulta che presentino delle particolarità, in relazione alla nuova contribuzione FSBA. Ricordiamo che, per attivare tali fondi, sono previste delle voci aggiuntive rispetto a quelle previste per EBNA / FSBA.

Gennaio 2023
(acred849)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668.

Giugno 2022
(acred828)

A seguito di una segnalazione, abbiamo verificato che le aziende inquadrate dall’Inps nel CSC 7.xx.xx (terziario), sebbene adottino un contratto dell’artigianato, non devono versare il contributo FSBA (0,60% dell’imponibile previdenziale).
Di conseguenza, dal mese di giugno 2022, per le aziende che adottano i contratti di seguito elencati, nel caso in cui sia indicato un CSC che inizia con ‘7’ sul servizio Ditta – Posizioni Inps, non viene più calcolato il contributo FSBA.
La suddetta variazione riguarda i seguenti contratti:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari imprese non artigiane (151)
Febbraio 2022
(acred818)

Con la busta paga del mese di febbraio 2022, viene erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, a copertura del periodo da gennaio 2019 a ottobre 2021.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese del periodo.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2022
(acred812)

Dal mese di gennaio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 6/12/2021. L’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2021 Acred808.

Gennaio 2022
(acred812)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668.

Dicembre 2021
(acred808)

Sulla base dell’ipotesi di accordo del 6/12/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1151 alle decorrenze di dicembre 2021 / gennaio 2022.
I suddetti aumenti hanno effetto dal mese di novembre 2021: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di dicembre, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni del mese di novembre (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma degli arretrati viene riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Aprile 2021
(acred792)

Dal mese di aprile 2021 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 28/01/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di febbraio 2021 Acred789.

Febbraio 2021
(acred789)

Sulla base di quanto stabilito nell’accordo di rinnovo del 28/01/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1151, alle decorrenze di febbraio 2021 / aprile 2021.
L’accordo prevede che gli aumenti non devono essere applicati nei confronti delle imprese che svolgono attività di produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari, con o senza somministrazione in attività di ristorazione. E’ stata quindi predisposta anche la tabella 1451, che riporta le retribuzioni in vigore prima del suddetto accordo: tale tabella deve essere agganciata alle aziende che non applicano l’aumento previsto da febbraio 2021.

Gennaio 2021
(acred785)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668.

Gennaio 2020
(acred743)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).

Febbraio 2019
(acred714)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

A decorrere dal mese di febbraio 2019, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo WILA.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 75 anni: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 57E.

Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato 031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)
Gennaio 2019
(acred710)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).

Dicembre 2018
(acred707)

Dal mese di dicembre 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e nel verbale integrativo del 06/03/2017. L’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2017 Acred668.

Giugno 2018
(acred691)
SETTORE ARTIGIANATO REGIONE LOMBARDIA – FONDO WILA

Con la circolare n. 1 del 09/04/2018, il fondo WILA ha stabilito che, a partire dal mese di giugno 2018, il contributo destinato all’assistenza sanitaria (voce 57E) aumenta da E. 3,50 ad E. 5,00, mentre il contributo di E. 1,50 destinato all’ente bilaterale (voce 78S) risulta sospeso. La somma dei due contributi (entrambi a carico del datore di lavoro) risulta quindi invariata. Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria destinato a WILA viene esposto con la causale ‘ART2’ sulla denuncia Uniemens, mentre viene versato con la causale ‘ART1’ sul modello F24 (unitamente al contributo SAN.ARTI).

Ricordiamo che la gestione automatica del fondo WILA, è prevista sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)
Giugno 2018
(acred691)

Dal mese di giugno 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e nel verbale integrativo del 06/03/2017. L’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2017 Acred668.

Maggio 2018
(acred688)

Con la busta paga relativa al mese di maggio 2018, viene erogata la seconda e ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017, a copertura del periodo da gennaio 2016 a febbraio 2017.
Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato (quest’ultimo corrispondente al 70%), verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Aprile 2018
(acred686)
ACCORDO INTERCONFEDERALE ARTIGIANATO – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

A decorrere dal mese di aprile 2018, sono state apportate alcune modifiche alla gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa ‘SAN.ARTI.’, sulla basa della circolare n. 7/2018 dello stesso fondo.

Il fondo in questione ha aumentato l’età massima dei dipendenti, per il versamento del contributo a carico del datore di lavoro, dal precedente limite di 66 anni e 6 mesi al nuovo limite 74 anni e 6 mesi: il raggiungimento del limite di età viene controllato automaticamente dalla voce 578 (voce 57E sul contratto 048 Autotrasportatori).

Ricordiamo che la gestione delle somme dovute al fondo ‘SAN.ARTI.’ viene effettuata tramite la voce 578, secondo le modalità indicate negli aggiornamenti di gennaio 2011 Acred420 e febbraio 2013 Acred488. Fa eccezione il contratto Autotrasportatori (048), per il quale occorre utilizzare la voce 57E (aggiornamento di dicembre 2017 Acre674).

I contratti interessati dalla gestione del fondo ‘SAN.ARTI.’ sono i seguenti: Barbieri e Parrucchieri (020), Panificatori artigianato (024), Chimici artigianato (027), Pulizie artigianato (029), Metalmeccanici artigianato (031), Tessili artigianato (032), Lavanderie artigianato (033), Odontotecnici (034), Legno artigianato (035), Orafi artigianato (037), Grafici artigianato (038), Alimentaristi artigianato (039), Autotrasportatori (048), Ceramica artigianato (063), Lapidei artigianato (064), Occhiali artigianato (134), Alimentari – imprese non artigiane (151).

Marzo 2018
(acred685)

In data 1/02/2018 è stato stipulato l’accordo interconfederale dell’artigianato, che disciplina l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Dal mese di marzo 2018, è disponibile la gestione automatica di tale accordo, sui contratti di seguito elencati:

  • Barbieri e Parrucchieri (020)
  • Panificatori artigianato (024)
  • Chimici artigianato (027)
  • Pulizie artigianato (029)
  • Metalmeccanici artigianato (031)
  • Tessili artigianato (032)
  • Lavanderie artigianato (033)
  • Odontotecnici artigianato (034)
  • Legno artigianato (035)
  • Edilizia artigianato (036)
  • Orafi artigianato (037)
  • Area Comunicazione (038)
  • Alimentaristi artigianato (039)
  • Autotrasportatori (048)
  • Ceramica artigianato (063)
  • Lapidei artigianato (064)
  • Occhiali artigianato (134)
  • Alimentari – imprese non artigiane (151)

Per attivare la gestione dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 60%, 4° anno 70%).

Per attivare la gestione dell’apprendistato per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento. In tal modo, vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (durata superiore ad 1 anno: prima metà del periodo 70%, seconda metà del periodo 80%; durata inferiore ad 1 anno: tutto il periodo 80%).

Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (per l’inizio dell’apprendistato) e la data termine contratto (per la fine dell’apprendistato).

Gennaio 2018
(acred677)

Dal mese di gennaio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 23/02/2017 e nel verbale integrativo del 6/03/2017. L’aumento interessa la tabella 1151 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di settembre 2017 Acred668.

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva previsto nel rinnovo contrattuale del 10/12/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell’aggiornamento di settembre 2017 Acred668 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).

Dicembre 2017
(acred674)

Sulla base di alcune segnalazioni, è stata corretta la tabella delle percentuali di apprendistato (5151), limitatamente agli apprendisti inquadrati nel 7° livello di riferimento.
Inoltre, è stato corretto l’elemento di garanzia retributiva per quanto riguarda gli apprendisti: in precedenza, l’elemento veniva erogato considerando il livello di riferimento, anziché il livello effettivamente attribuito nel mese.

Settembre 2017
(acred668)

Su richiesta, è stato predisposto il Ccnl del settore “Alimentari – imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti”, sottoscritto da Confartigianato, riportato sul codice contratto 151.
Ricordiamo che, sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, occorre verificare (ed eventualmente variare) la tabella delle aliquote contributive Inps. Sullo stesso servizio sono visibili anche le tabelle retributive.

E’ possibile attivare la gestione dell’elemento di garanzia retributiva: la scelta di erogare il suddetto elemento rimane a carico dell'Utente, in quanto occorre verificare se sussistono, o meno, le condizioni di spettanza previste dall’accordo del 10/12/2013 (assenza di contrattazione regionale economica di categoria o accordi aziendali economici).
Per attivare l’erogazione dell'elemento di garanzia, è sufficiente inserire la voce 04A, senza alcun importo, sulle Voci Fisse a livello di dipendente, ditta o contratto. E’ possibile attivare la voce 04A sui singoli soggetti (ditte o dipendenti) che soddisfano le condizioni previste; in alternativa, se risulta più conveniente, la voce può essere attivata a livello di contratto e disabilitata sui soggetti per i quali non sussistono le condizioni di spettanza (a tale scopo, inserirla sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di dipendente, e selezionare l'opzione ‘Blocco voce - Tutti i mesi’).
La voce 04A rileva l’importo previsto dalla tabella 8151: tale somma viene erogata per 12 mensilità. E’ disponibile un’opzione che consente di ottenere il proporzionamento automatico dell’elemento di garanzia alla percentuale di part-time: a tale scopo, è sufficiente indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 04A.
La voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Inoltre, sono state predisposte le contribuzioni specifiche del settore artigianato (EBNA / FSBA / San.Arti / WILA), secondo gli stessi criteri adottati per il contratto Alimentaristi artigianato (039).
A tale riguardo, riepiloghiamo brevemente le gestioni previste:

  • Per attivare la contribuzione EBNA (Ente Bilaterale) e FSBA (Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato), occorre indicare sul servizio Voci Fisse le voci 78A e 81A, operando a livello di ditta o di contratto (vedere aggiornamenti di luglio 2016 Acred616 e di gennaio 2016 Acred596, relativi al contratto 039).
    Il contributo è composto da due quote:

    • quota fissa pari a 7,65 euro mensili a carico azienda per 12 mensilità, relativa alle prestazioni EBNA, soggetta al contributo di solidarietà 10% per un valore mensile di 2,27 euro;
    • quota variabile pari allo 0,45% a carico azienda e 0,15% a carico dipendente, calcolata sull’imponibile previdenziale, relativa alle prestazioni FSBA, esente dal contributo di solidarietà 10%.
    Nel caso in cui l’azienda sia soggetta alla contribuzione CIGO o CIGS, non è dovuta la contribuzione FSBA. In questo caso, la quota EBNA è aumentata a 10,42 euro mensili per 12 mensilità, soggetta al contributo di solidarietà per un valore mensile di 5,04 euro.
  • Per attivare la contribuzione San.Arti. (Assistenza Sanitaria Integrativa), occorre impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto. Per ogni dipendente a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti), oppure a tempo determinato con contratto non inferiore a 12 mesi, viene calcolata la quota dovuta, pari a E. 10,42 per 12 mensilità, soggetta al contributo di solidarietà (aggiornamenti di novembre 2013 Acred514, febbraio 2013 Acred489 / Acred488, gennaio 2011 Acred420, relativi al contratto 039).

  • Il contributo al fondo WILA (settore artigianato regione Lombardia, aggiornamenti di maggio 2016 Acred610, gennaio 2016 Acred594, dicembre 2015 Acred591) può essere attivato indicando, sul servizio Voci Fisse, le voci 57E e 78S. Per le imprese interessate, si otterrà un contributo aggiuntivo di E. 3,50 per l’assistenza sanitaria e di E. 1,50 per l’ente bilaterale / fondo solidarietà.