(acred923) |
Sulla base degli accordi sottoscritti in data 14/04/2025 e 08/04/2025, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1149, con decorrenza aprile 2025 / gennaio 2026 / gennaio 2027. I suddetti aumenti decorrono da gennaio 2025: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di aprile vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni relative ai mesi da gennaio a marzo (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). In caso di apprendistato, si tiene conto della percentuale di apprendistato applicata nei singoli mesi. La somma degli arretrati viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr. Sempre a partire dal mese di aprile, in caso di cessazione del rapporto viene erogata l’indennità Una-tantum prevista, a copertura del periodo da gennaio a dicembre 2024. Per ricavare il numero di quote mensile da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, oltre all’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato, verificando la situazione relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr. |
(acred868) |
Dal mese di settembre 2023 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 9/03/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1149 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2021 Acred791. |
(acred828) |
Dal mese di giugno 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 09/03/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1149 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2021 Acred791. |
(acred812) |
Sulla base dell’accordo contrattuale del 09/03/2021, dal mese di gennaio 2022 sono state variate le percentuali relative alle maggiorazioni ed al lavoro straordinario. |
(acred796) |
Dal mese di giugno 2021 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 09/03/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1149 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2021 Acred791. |
(acred791) |
Sulla base dell’accordo di rinnovo del 09/03/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1149, con decorrenza giugno 2021 / giugno 2022 / settembre 2023. |
(acred786) |
ASSISTENZA SANITARIA – FONDO ENFEA
Segnaliamo che il fondo ENFEA Salute risulta iscritto all’anagrafe dei fondi a decorrere dal 6/11/2020. |
(acred743) |
Con effetto dal mese di gennaio 2020, la maturazione dei permessi per riduzione orario passa da 8 a 16 ore annue, secondo quanto previsto dall’accordo di rinnovo del 09/07/2018. |
(acred735) |
Dal mese di ottobre 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 09/07/2018. L’aumento interessa la tabella 1149 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2018 Acred694. |
(acred726) |
CCNL CONFAPI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Con l’aggiornamento di maggio 2019 Acred724, è stata rilasciata la gestione dei contributi arretrati relativi al fondo ENFEA sulla base dell’accordo del 15/05/2019, relativamente ai seguenti contratti:
Dalle istruzioni operative pubblicate dal Fondo in data 28/05/2019, risulta che la contribuzione pregressa, relativa al periodo da gennaio ad aprile 2019, deve essere recuperata, nel periodo da maggio ad agosto 2019, secondo un criterio parzialmente diverso da quello indicato nell’accordo del 15/05/2019; ricordiamo che quest’ultimo accordo prevedeva un semplice raddoppio delle quote dovute nei mesi da maggio ad agosto 2019. |
(acred724) |
CCNL CONFAPI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
In data 15/05/2019 è stato sottoscritto un accordo relativo al sistema di bilateralità (ENFEA / ENFEA Salute), per quanto riguarda i dipendenti delle aziende che adottano i seguenti Ccnl sottoscritti da Confapi:
Ricordiamo che, con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710, era stato predisposto quanto previsto dal precedente accordo del 25/10/2018: quest’ultimo aveva stabilito che la contribuzione al fondo ENFEA Salute era dovuta nella misura di E. 10,00 per 12 mensilità, a carico dell’azienda, per ciascun dipendente in forza. Tuttavia non erano indicate le modalità di versamento della stessa contribuzione (come precisato nell’aggiornamento Acred710). Il nuovo accordo del 15/05/2019 stabilisce che il versamento della quota dovuta al fondo ENFEA Salute avvenga utilizzando, in via temporanea, la causale di versamento relativa all’ente bilaterale ENFEA (causale ‘ENFE’). La suddetta modalità di versamento deve essere adottata a partire dal mese di maggio 2019. Il nuovo accordo prevede, inoltre, che la quota dovuta al fondo ENFEA Salute aumenti da E. 10,00 ad E. 20,00 mensili a carico azienda, per ciascun dipendente in forza, limitatamente al periodo da maggio ad agosto 2019. Secondo quanto indicato nell’accordo, il maggior importo risulta dovuto in sostituzione delle quote arretrate relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019; tuttavia, non viene indicato di effettuare il calcolo degli arretrati effettivamente dovuti, bensì di maggiorare semplicemente l’importo relativo ai mesi da maggio ad agosto 2019. Per attivare il calcolo delle quote dovute al fondo ENFEA Salute, occorre inserire la voce 57E sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (si tratta della stessa modalità prevista nell’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710). A seguito del presente aggiornamento, la voce 57E determina automaticamente l’importo di E. 20,00 mensili nel periodo da maggio ad agosto 2019, per ciascun dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato o a termine di durata non inferiore a 6 mesi. A partire dal mese di settembre 2019, per gli stessi dipendenti viene nuovamente attribuito l’importo di E. 10,00 mensili. Sempre a seguito del presente aggiornamento, in presenza della voce 57E viene automaticamente assegnata la causale ‘ENFE’, sia per il versamento tramite il modello F24, sia per l’indicazione sulla denuncia Uniemens. Segnaliamo che è possibile inibire l’aumento previsto per i mesi da maggio ad agosto 2019: a tale scopo, è sufficiente indicare l’opzione ‘1’ nel campo Quantità della voce 57E, mantenendo così l’importo originario di E. 10,00. Tale opzione può essere utile nel caso in cui la voce 57E sia stata attivata dal mese di gennaio 2019, tuttavia comporta la necessità di modificare manualmente l’importo riportato sull’Archivio Tributi e sulla denuncia Uniemens. Occorre tenere presente che, sulla causale ‘ENFE’, viene riportata automaticamente anche la quota dovuta all’ente bilaterale, corrispondente ad E. 4,50 mensili, nel caso in cui sia stata attivata la voce 78C (aggiornamento di luglio 2017 Acred661): tale importo viene quindi sommato a quello calcolato tramite la voce 57E. Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria a carico ditta viene automaticamente assoggettato al contributo di solidarietà (voce 836). Inoltre, in assenza di diverse indicazioni, il contributo assistenza sanitaria a carico ditta viene incluso nell’imponibile fiscale (tramite l’elaborazione automatica della voce 58E). Relativamente al contratto Tessili Confapi (132), ricordiamo che è prevista la possibilità di attivare il fondo Sanimoda (voce 578 – aggiornamento di novembre 2017 Acred673), ovviamente in alternativa al fondo ENFEA Salute. |
(acred710) |
Dal mese di gennaio 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 09/07/2018. L’aumento interessa la tabella 1149 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2018 Acred694. Sempre dal mese di gennaio 2019, sono state variate le percentuali relative alle maggiorazioni ed al lavoro straordinario, sulla base del suddetto accordo di rinnovo. L’accordo, inoltre, ha previsto la maturazione dei permessi per riduzione orario, pari a 8 ore annue, e l’aumento delle ore per ex-festività, passate da 24 a 32 ore annue. A partire dal 2019, la tredicesima per gli impiegati matura sull’intera retribuzione (in precedenza corrispondeva a 30/26 della retribuzione), mentre per gli operai matura su 169 ore (in precedenza su 192 ore e 30 minuti). Sempre dal 2019, è variato il coefficiente di trasformazione della paga da mensile ad oraria, passato da 166,50 a 169. |
(acred710) |
CCNL CONFAPI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
In data 25/10/2018 è stato sottoscritto un accordo relativo all’assistenza sanitaria integrativa (fondo ENFEA Salute), per quanto riguarda i dipendenti delle aziende che adottano i seguenti Ccnl sottoscritti da Confapi:
L’accordo prevede il versamento di un contributo a carico dell’azienda, per ciascun dipendente in forza, a partire dal mese di gennaio 2019. Se si desidera attivare il calcolo automatico della quota dovuta al fondo, è sufficiente impostare la voce 57E sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 57E calcola la quota mensile dovuta per ciascun dipendente, pari ad E. 10,00 per 12 mensilità. Relativamente al contratto Tessili Confapi (132), ricordiamo che è stata prevista la possibilità di attivare il fondo Sanimoda (voce 578 – aggiornamento di novembre 2017 Acred673), ovviamente in alternativa al fondo ENFEA. |
(acred703) |
Con effetto dal mese di settembre 2018, sono state modificate le retribuzioni presenti sulla tabella 1149, riportando importi inferiori rispetto a quelli rilasciati con l’aggiornamento Acred677 del 18/07/2018. Sono state predisposte alcune nuove voci di straordinario e maggiorazione, da utilizzare per i lavoratori che svolgono il turno notturno, in quanto per tale condizione occorre adottare un diverso divisore orario (fissato a 156). |
(acred694) |
Sulla base dell’accordo del 09/07/2018, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1149, alle decorrenze di agosto 2018 / gennaio 2019 / ottobre 2019. |
(acred681) |
Con la busta paga relativa al mese di mese di febbraio 2018, è possibile erogare l’elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 16/09/2010. |
(acred677) |
A partire dal mese di gennaio 2018, è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 16/09/2010. Segnaliamo che tale elemento deve essere erogato alle condizioni previste nel suddetto accordo (assenza di accordi di secondo livello): la verifica di tali condizioni, e quindi la scelta di erogare l’elemento di garanzia retributiva, rimane a carico dell’Utente. |
(acred661) |
Su richiesta, è stato predisposto il Ccnl del settore Grafici Editoriali sottoscritto da CONFAPI, con il codice contratto 149. . Le tabelle retributive sono visibili sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’. Per quanto riguarda l’apprendistato, è stata predisposta la progressione automatica della retribuzione:
agganciando il livello di destinazione finale, viene applicata automaticamente la retribuzione relativa al secondo livello inferiore nel primo
periodo, al primo livello inferiore nel secondo periodo, al livello di destinazione nell’ultimo periodo (ogni periodo
corrisponde a 1/3 della durata complessiva
dell’apprendistato). Precisiamo che, per i livelli 9° e 10°, si applica da subito il livello
di destinazione (in quanto non è possibile applicare la progressione
sopra descritta). Segnaliamo che è possibile attivare la gestione dell’Ente Bilaterale contrattuale. Per ogni dipendente in forza, i contributi da versare all’Ente Bilaterale, a carico del datore di lavoro, sono pari a:
Per attivare il calcolo automatico dei suddetti contributi, è sufficiente impostare le voci 78A e 78C sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). |