Ccnl GRAFICI CONFAPI (149)

Elenco Contratti

Settembre 2023
(acred868)

Dal mese di settembre 2023 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 9/03/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1149 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2021 Acred791.

Giugno 2022
(acred828)

Dal mese di giugno 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 09/03/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1149 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2021 Acred791.

Gennaio 2022
(acred812)

Sulla base dell’accordo contrattuale del 09/03/2021, dal mese di gennaio 2022 sono state variate le percentuali relative alle maggiorazioni ed al lavoro straordinario.

Giugno 2021
(acred796)

Dal mese di giugno 2021 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 09/03/2021. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1149 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di maggio 2021 Acred791.

Marzo 2021
(acred791)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 09/03/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1149, con decorrenza giugno 2021 / giugno 2022 / settembre 2023.

Gennaio 2021
(acred786)
ASSISTENZA SANITARIA – FONDO ENFEA

Segnaliamo che il fondo ENFEA Salute risulta iscritto all’anagrafe dei fondi a decorrere dal 6/11/2020.
Con il presente aggiornamento, quindi, non viene più assoggettata automaticamente ad Irpef la quota a carico della ditta. Precisiamo che la variazione ha effetto dall’elaborazione del mese di gennaio 2021: da tale mese non viene più elaborata in automatico la voce 58G. Facciamo comunque presente che l’assoggettamento fiscale delle quote versate ai fondi assistenza sanitaria può essere gestito tramite le apposite voci previste (aggiornamento di febbraio 2019 Acred714).
Ricordiamo che la gestione del fondo ENFEA Salute è disponibile sui seguenti contratti: Gomma e Plastica Confapi (062), Alimentari Confapi (122), Tessili Confapi (132), Grafici Confapi (149).

Gennaio 2020
(acred743)

Con effetto dal mese di gennaio 2020, la maturazione dei permessi per riduzione orario passa da 8 a 16 ore annue, secondo quanto previsto dall’accordo di rinnovo del 09/07/2018.

Ottobre 2019
(acred735)

Dal mese di ottobre 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 09/07/2018. L’aumento interessa la tabella 1149 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2018 Acred694.

Giugno 2019
(acred726)
CCNL CONFAPI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Con l’aggiornamento di maggio 2019 Acred724, è stata rilasciata la gestione dei contributi arretrati relativi al fondo ENFEA sulla base dell’accordo del 15/05/2019, relativamente ai seguenti contratti:

  • Gomma e plastica Confapi (062)
  • Alimentari Confapi (122)
  • Tessili Confapi (132)
  • Grafici Confapi (149)

Dalle istruzioni operative pubblicate dal Fondo in data 28/05/2019, risulta che la contribuzione pregressa, relativa al periodo da gennaio ad aprile 2019, deve essere recuperata, nel periodo da maggio ad agosto 2019, secondo un criterio parzialmente diverso da quello indicato nell’accordo del 15/05/2019; ricordiamo che quest’ultimo accordo prevedeva un semplice raddoppio delle quote dovute nei mesi da maggio ad agosto 2019.
Con effetto dal mese di giugno, quindi, è stato modificato il calcolo automatico degli arretrati effettuato dalla voce 57E: in ciascun mese da maggio ad agosto, viene recuperata una quota mensile relativa al periodo da gennaio ad aprile, tenendo conto della data di assunzione del dipendente e fino ad esaurimento delle quote arretrate. A titolo di esempio, per un dipendente assunto a febbraio 2019 verranno calcolate 3 quote arretrate, distribuite sui mesi da maggio a luglio, mentre nel mese di agosto verrà calcolata la sola quota correte.

Maggio 2019
(acred724)
CCNL CONFAPI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

In data 15/05/2019 è stato sottoscritto un accordo relativo al sistema di bilateralità (ENFEA / ENFEA Salute), per quanto riguarda i dipendenti delle aziende che adottano i seguenti Ccnl sottoscritti da Confapi:

  • Gomma e plastica Confapi (062)
  • Alimentari Confapi (122)
  • Tessili Confapi (132)
  • Grafici Confapi (149)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710, era stato predisposto quanto previsto dal precedente accordo del 25/10/2018: quest’ultimo aveva stabilito che la contribuzione al fondo ENFEA Salute era dovuta nella misura di E. 10,00 per 12 mensilità, a carico dell’azienda, per ciascun dipendente in forza. Tuttavia non erano indicate le modalità di versamento della stessa contribuzione (come precisato nell’aggiornamento Acred710).

Il nuovo accordo del 15/05/2019 stabilisce che il versamento della quota dovuta al fondo ENFEA Salute avvenga utilizzando, in via temporanea, la causale di versamento relativa all’ente bilaterale ENFEA (causale ‘ENFE’).

La suddetta modalità di versamento deve essere adottata a partire dal mese di maggio 2019.

Il nuovo accordo prevede, inoltre, che la quota dovuta al fondo ENFEA Salute aumenti da E. 10,00 ad E. 20,00 mensili a carico azienda, per ciascun dipendente in forza, limitatamente al periodo da maggio ad agosto 2019.

Secondo quanto indicato nell’accordo, il maggior importo risulta dovuto in sostituzione delle quote arretrate relative ai mesi da gennaio ad aprile 2019; tuttavia, non viene indicato di effettuare il calcolo degli arretrati effettivamente dovuti, bensì di maggiorare semplicemente l’importo relativo ai mesi da maggio ad agosto 2019.

Per attivare il calcolo delle quote dovute al fondo ENFEA Salute, occorre inserire la voce 57E sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (si tratta della stessa modalità prevista nell’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710).

A seguito del presente aggiornamento, la voce 57E determina automaticamente l’importo di E. 20,00 mensili nel periodo da maggio ad agosto 2019, per ciascun dipendente in forza con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato o a termine di durata non inferiore a 6 mesi. A partire dal mese di settembre 2019, per gli stessi dipendenti viene nuovamente attribuito l’importo di E. 10,00 mensili.

Sempre a seguito del presente aggiornamento, in presenza della voce 57E viene automaticamente assegnata la causale ‘ENFE’, sia per il versamento tramite il modello F24, sia per l’indicazione sulla denuncia Uniemens.

Segnaliamo che è possibile inibire l’aumento previsto per i mesi da maggio ad agosto 2019: a tale scopo, è sufficiente indicare l’opzione ‘1’ nel campo Quantità della voce 57E, mantenendo così l’importo originario di E. 10,00. Tale opzione può essere utile nel caso in cui la voce 57E sia stata attivata dal mese di gennaio 2019, tuttavia comporta la necessità di modificare manualmente l’importo riportato sull’Archivio Tributi e sulla denuncia Uniemens.

Occorre tenere presente che, sulla causale ‘ENFE’, viene riportata automaticamente anche la quota dovuta all’ente bilaterale, corrispondente ad E. 4,50 mensili, nel caso in cui sia stata attivata la voce 78C (aggiornamento di luglio 2017 Acred661): tale importo viene quindi sommato a quello calcolato tramite la voce 57E.

Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria a carico ditta viene automaticamente assoggettato al contributo di solidarietà (voce 836). Inoltre, in assenza di diverse indicazioni, il contributo assistenza sanitaria a carico ditta viene incluso nell’imponibile fiscale (tramite l’elaborazione automatica della voce 58E).

Relativamente al contratto Tessili Confapi (132), ricordiamo che è prevista la possibilità di attivare il fondo Sanimoda (voce 578 – aggiornamento di novembre 2017 Acred673), ovviamente in alternativa al fondo ENFEA Salute.

Gennaio 2019
(acred710)

Dal mese di gennaio 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 09/07/2018. L’aumento interessa la tabella 1149 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2018 Acred694.

Sempre dal mese di gennaio 2019, sono state variate le percentuali relative alle maggiorazioni ed al lavoro straordinario, sulla base del suddetto accordo di rinnovo.

L’accordo, inoltre, ha previsto la maturazione dei permessi per riduzione orario, pari a 8 ore annue, e l’aumento delle ore per ex-festività, passate da 24 a 32 ore annue.

A partire dal 2019, la tredicesima per gli impiegati matura sull’intera retribuzione (in precedenza corrispondeva a 30/26 della retribuzione), mentre per gli operai matura su 169 ore (in precedenza su 192 ore e 30 minuti).

Sempre dal 2019, è variato il coefficiente di trasformazione della paga da mensile ad oraria, passato da 166,50 a 169.

Gennaio 2019
(acred710)
CCNL CONFAPI – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

In data 25/10/2018 è stato sottoscritto un accordo relativo all’assistenza sanitaria integrativa (fondo ENFEA Salute), per quanto riguarda i dipendenti delle aziende che adottano i seguenti Ccnl sottoscritti da Confapi:

  • Gomma e plastica Confapi (062)
  • Alimentari Confapi (122)
  • Tessili Confapi (132)
  • Grafici Confapi (149)

L’accordo prevede il versamento di un contributo a carico dell’azienda, per ciascun dipendente in forza, a partire dal mese di gennaio 2019.
Occorre tenere presente che, per il momento, non sono state stabilite le modalità di versamento del suddetto contributo.
E’ stata comunque predisposta la voce da utilizzare per il calcolo delle quote dovute al fondo – rimane a carico dell’Utente la scelta di attivare, o meno, il calcolo in questione.

Se si desidera attivare il calcolo automatico della quota dovuta al fondo, è sufficiente impostare la voce 57E sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 57E calcola la quota mensile dovuta per ciascun dipendente, pari ad E. 10,00 per 12 mensilità.
Le quote a carico ditta vengono automaticamente assoggettate al contributo di solidarietà (voce 836). Inoltre, in assenza di diverse indicazioni, le stesse quote vengono incluse nell’imponibile fiscale (tramite la voce 596).
Nel caso in cui l’azienda non aderisca al Fondo di assistenza sanitaria, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 25,00 mensili per 13 mensilità.
Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’).

Relativamente al contratto Tessili Confapi (132), ricordiamo che è stata prevista la possibilità di attivare il fondo Sanimoda (voce 578 – aggiornamento di novembre 2017 Acred673), ovviamente in alternativa al fondo ENFEA.

Settembre 2018
(acred703)

Con effetto dal mese di settembre 2018, sono state modificate le retribuzioni presenti sulla tabella 1149, riportando importi inferiori rispetto a quelli rilasciati con l’aggiornamento Acred677 del 18/07/2018.
Precisiamo che gli importi rilasciati con il suddetto aggiornamento, in vigore dal mese di agosto, erano stati rilevati dal testo dell’accordo. Recentemente, tuttavia, alcune pubblicazioni specializzate hanno calcolato retribuzioni diverse, precisando che il testo dell’accordo presentava delle incongruenze. Con il presente aggiornamento, sulla tabella 1149 vengono riportate le retribuzioni ricalcolate, in attesa di una conferma ufficiale da parte dei firmatari dell’accordo.
Inoltre, considerando che i nuovi importi risultano inferiori rispetto ai precedenti, sulla busta paga di settembre è stato predisposto il recupero automatico della differenza relativa al mese di agosto. Nel calcolo del recupero, si tiene conto delle presenze effettive, considerando anche gli straordinari e le maggiorazioni contrattuali, le festività usufruite o pagate, le assenze retribuite o non retribuite (restano escluse le eventuali indennità a carico degli istituti). La somma risultante è riportata sulla voce 044, che in questo caso va a diminuire la base di calcolo del Tfr.

Sono state predisposte alcune nuove voci di straordinario e maggiorazione, da utilizzare per i lavoratori che svolgono il turno notturno, in quanto per tale condizione occorre adottare un diverso divisore orario (fissato a 156).
Le nuove voci sono riportate in un’apposita tabella, nell’elenco degli straordinari contrattuali: per utilizzarle, occorre indicare anche il coefficiente orario richiesto (156), riportandolo nel campo Quantità della voce 214 (se risulta più comodo, quest’ultima voce può essere inserita sulle Voci Fisse, anziché sulle Variazioni Mensili). Precisiamo che, in assenza della voce 214, le voci relative al turno notturno fanno riferimento al normale coefficiente orario.

Luglio 2018
(acred694)

Sulla base dell’accordo del 09/07/2018, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1149, alle decorrenze di agosto 2018 / gennaio 2019 / ottobre 2019.

Febbraio 2018
(acred681)

Con la busta paga relativa al mese di mese di febbraio 2018, è possibile erogare l’elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 16/09/2010.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono state descritte con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677.

Gennaio 2018
(acred677)

A partire dal mese di gennaio 2018, è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, l’elemento di garanzia retributiva, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 16/09/2010. Segnaliamo che tale elemento deve essere erogato alle condizioni previste nel suddetto accordo (assenza di accordi di secondo livello): la verifica di tali condizioni, e quindi la scelta di erogare l’elemento di garanzia retributiva, rimane a carico dell’Utente.
Per attivare l’erogazione dell’elemento di garanzia retributiva, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 043 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
La voce 043 eroga la somma prevista a tutti i dipendenti sui quali viene attivata, a condizione che gli stessi risultino in forza al 1 gennaio dell’anno precedente e che siano a tempo indeterminato. L’importo previsto (E. 150,00) viene proporzionato al numero di mesi utili presenti nel periodo di riferimento (anno precedente rispetto a quello di erogazione); a tal fine, si considerano i ratei di ulteriore mensilità maturati nel periodo e l’eventuale percentuale di part-time relativa a ciascun mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 043, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 043: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

Luglio 2017
(acred661)

Su richiesta, è stato predisposto il Ccnl del settore Grafici Editoriali sottoscritto da CONFAPI, con il codice contratto 149. . Le tabelle retributive sono visibili sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’.
Sullo stesso servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, operando a livello di ditta, occorre verificare (ed eventualmente variare) la tabella delle aliquote contributive Inps agganciata automaticamente attraverso il contratto.

Per quanto riguarda l’apprendistato, è stata predisposta la progressione automatica della retribuzione: agganciando il livello di destinazione finale, viene applicata automaticamente la retribuzione relativa al secondo livello inferiore nel primo periodo, al primo livello inferiore nel secondo periodo, al livello di destinazione nell’ultimo periodo (ogni periodo corrisponde a 1/3 della durata complessiva dell’apprendistato). Precisiamo che, per i livelli 9° e 10°, si applica da subito il livello di destinazione (in quanto non è possibile applicare la progressione sopra descritta).
Per ricavare la durata complessiva dell’apprendistato, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (come inizio apprendistato) e la data termine contratto (come fine apprendistato).
Segnaliamo, inoltre, che per gli apprendisti è necessario impostare, sul servizio ‘Accessori – Orario settimanale’, il coefficiente di trasformazione da mensile ad oraria con il valore 173 (per i soggetti qualificati è di 166,50).

Segnaliamo che è possibile attivare la gestione dell’Ente Bilaterale contrattuale. Per ogni dipendente in forza, i contributi da versare all’Ente Bilaterale, a carico del datore di lavoro, sono pari a:

  • E. 0,50 per 12 quote mensili, in presenza del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza); laquota mensile è aumentata ad E. 1,50 in assenza del RLS; tale contributo deve essere versato tramite modello F24 (e riportato sulla denuncia UniEmens), utilizzando la causale OPNC.
  • E. 4,50 per 12 quote mensili, diminuito ad E. 4,25 per i part-time con orario fino a 20 ore settimanali; tale contributo deve essere versato tramite modello F24 (e riportato su UniEmens), utilizzando la causale ENFE.

Per attivare il calcolo automatico dei suddetti contributi, è sufficiente impostare le voci 78A e 78C sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
La voce 78A calcola, per ogni dipendente, l’importo mensile di E. 0,50 (aziende con RLS), da versare tramite la causale OPNC. Nel caso in cui sia necessario applicare il contributo mensile di E. 1,50 (aziende senza RLS), occorre impostare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78A.
La voce 78C calcola, per ogni dipendente, l’importo mensile da versare tramite la causare ENFE.
In presenza delle voci 78A e 78C, vengono elaborate automaticamente le voci 78B e 78D, tramite le quali sono attribuite le causali per il versamento con F24 e l’esposizione su UniEmens (campo Importo Unitario).
Ricordiamo che i contributi dovuti agli Enti Bilaterali vengono automaticamente assoggettati al contributo di solidarietà (voce 836 – causale UniEmens M980).