AGENZIE DI ASSICURAZIONE ANAPA (140)

Elenco Contratti

Giugno 2023
(acred863)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare il premio aziendale di produttività previsto nell’accordo di rinnovo del 20/11/2014. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di giugno 2016 Acred613.

Gennaio 2023
(acred849)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 18/12/2017. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

Giugno 2022
(acred828)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare il premio aziendale di produttività previsto nell’accordo di rinnovo del 20/11/2014. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di giugno 2016 Acred613.

Gennaio 2022
(acred812)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 18/12/2017. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

Giugno 2021
(acred797)

Con l’aggiornamento Acred796 del 28/06/2021, è stato rilasciato l’aumento del contributo mensile all’ente bilaterale (ENBASS). A seguito una segnalazione, è risultato che, dal mese di giugno 2021, il suddetto contributo è dovuto per 14 mensilità (in precedenza veniva calcolato su 12 mensilità – aggiornamento di gennaio 2018 Acred677).
Con il presente aggiornamento, il contributo viene calcolato per 14 mensilità a partire dal mese di giugno 2021.

Giugno 2021
(acred796)

Dal mese di giugno 2021, il contributo mensile all’ente bilaterale (ENBASS) aumenta di E. 1,00 a carico del dipendente, passando ad E. 2,00 mensili, e dello 0,30% a carico del datore di lavoro, passando allo 0,85%.
Ricordiamo che il suddetto contributo viene gestito tramite le voci 578 – 57G – 78A – 81A, secondo le modalità descritte nell’aggiornamento di aprile 2018 Acred686.

Ricordiamo inoltre che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare il premio aziendale di produttività previsto nell’accordo di rinnovo del 20/11/2014. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di giugno 2016 Acred613.

Gennaio 2021
(acred785)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 18/12/2017. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

Giugno 2020
(acred766)

Ricordiamo inoltre che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare il premio aziendale di produttività previsto nell’accordo di rinnovo del 20/11/2014. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di giugno 2016 Acred613.

Gennaio 2020
(acred743)

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 18/12/2017. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).

Dicembre 2019
(acred738)

A seguito della fusione di Unapass con Anapa, abbiamo variato la descrizione del contratto 140 da “Agenzie di assicurazione Unapass” ad “Agenzie di assicurazione Anapa”, con effetto da dicembre 2019.

Giugno 2019
(acred726)

Dal mese di giugno 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/12/2017. L’aumento interessa la tabella 1140 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677.
Ricordiamo che è disponibile anche una tabella retributiva (1440) sulla quale sono riportate le retribuzioni contrattuali senza gli aumenti previsti nel suddetto accordo, da utilizzare per eventuali aziende che non intendessero adottare il rinnovo contrattuale (situazioni si sono presentate in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali del settore).

Ricordiamo inoltre che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare il premio aziendale di produttività previsto nell’accordo di rinnovo del 20/11/2014. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di giugno 2016 Acred613.

Gennaio 2019
(acred710)

Dal mese di gennaio 2019 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 18/12/2017. L’aumento interessa la tabella 1140 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2018 Acred677.
Ricordiamo che è stata predisposta una particolare tabella retributiva (1440), sulla quale sono riportate le retribuzioni contrattuali senza gli aumenti previsti nel suddetto accordo, da utilizzare per eventuali aziende che non intendessero adottare il rinnovo contrattuale (tali situazioni si sono presentate in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali del settore).

Con il presente aggiornamento, inoltre, viene rilasciata la nuova gestione degli scatti di anzianità per i dipendenti assunti successivamente alla data di sottoscrizione del suddetto accordo. Per i soggetti in questione sono previsti 8 scatti biennali e 7 scatti triennali, gestiti automaticamente a partire dal mese di gennaio 2019.

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 20/11/2014. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).

Giugno 2018
(acred691)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare il premio aziendale di produttività, previsto nell’accordo di rinnovo del 20/11/2014.

La modalità di gestione del premio è descritta nell’aggiornamento di giugno 2016 Acred613.

Maggio 2018
(acred688)

Con l’aggiornamento di aprile 2018 Acred686, è stata rilasciata la nuova gestione dei contributi destinati all’ente bilaterale ed all’assistenza sanitaria integrativa (ENBASS).
Ricordiamo che le causali relative ai suddetti contributi devono essere indicate sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nei campi Enti Bilaterali e/o Cassa Assistenza Sanitaria: in questo caso, in entrambi i campi occorre indicare la stessa causale ‘ENBA’ (la causale viene quindi riportata una sola volta sulla denuncia UniEmens e sul modello F24, con il totale da versare).

Aprile 2018
(acred686)

Sulla base di alcuni approfondimenti, è stato variato il calcolo del contributo all’Ente Bilaterale (ENBASS).
A partire dal mese di aprile 2018, la voce 78A calcola il contributo a carico del datore di lavoro, corrispondente allo 0,55% dell’imponibile previdenziale al netto delle mensilità aggiuntive erogate (aggiornamento di luglio 2017 Acred660). Di tale contributo, lo 0,25% viene assoggettato al contributo di solidarietà 10%.
I contributi fissi mensili, pari ad E. 6,50 a carico del datore di lavoro ed E. 1,00 a carico del dipendente, vengono invece calcolati tramite le voci 578 e 57G, in quanto risultano destinati all’assistenza sanitaria integrativa.
Per attivare la gestione automatica della contribuzione ENBASS, a partire dal mese di aprile 2018 occorre impostare le voci 78A / 578 / 81A sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). In tal modo, le stesse voci vengono elaborate per i soli dipendenti interessati.

Gennaio 2018
(acred678)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 18/12/2017, è stato modificato il calcolo della quota oraria utilizzata per gli straordinari. In precedenza, tale quota oraria veniva calcolata dividendo la retribuzione annua per 12 e dividendo poi il risultato per il coefficiente contrattuale (158,59). A partire dal mese di gennaio 2018, la quota oraria degli straordinari si ottiene dividendo la retribuzione mensile per lo stesso coefficiente.

Gennaio 2018
(acred677)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 18/12/2017, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1140, alle decorrenze di gennaio 2018 / gennaio 2019 / giugno 2019.
Segnaliamo che è stata predisposta una particolare tabella retributiva (1440), sulla quale sono riportate le retribuzioni contrattuali senza gli aumenti previsti nel suddetto accordo, da utilizzare per eventuali aziende che non intendessero adottare il rinnovo contrattuale (tali situazioni si sono presentate in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali del settore).

Anticipiamo che, con i prossimi aggiornamenti, rilasceremo la nuova gestione degli scatti di anzianità per i dipendenti assunti successivamente alla data di sottoscrizione del suddetto accordo.

A partire dal mese di gennaio 2018, nel caso in cui l’azienda decida di non aderire all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato ‘Elemento distinto della retribuzione’ (E.D.R.), corrispondente ad E. 20,00 mensili per 12 mensilità. A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse.

Ricordiamo che è possibile erogare automaticamente, ai dipendenti cessati, il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 20/11/2014. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).

Ottobre 2017
(acred669)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di aprile 2007 Acred310, era stata predisposta la gestione dell’indennità di malattia per gli apprendisti operai e apprendisti impiegati. Da tale gestione erano rimasti esclusi i contratti del settore credito e assicurazioni (tali settori non prevedono l’indennità di malattia per nessuna categoria di dipendenti qualificati).
A seguito di una segnalazione e del conseguente approfondimento, è risultato che l’indennità di malattia a carico Inps deve essere prevista anche per il settore credito e assicurazioni, limitatamente ai soli apprendisti.
Di conseguenza, con il presente aggiornamento è stata predisposta l’erogazione automatica dell’indennità di malattia per i soli apprendisti, relativamente ai seguenti contratti: Agenzie di Assicurazione Sna (010), Agenzie di Assicurazione Unapass (140), Assicurazioni Ania (139). La suddetta modifica ha effetto dal mese di ottobre 2017.
Dallo stesso mese, la retribuzione per malattia a carico della ditta è stata sostituita dalla corrispondente integrazione.

Luglio 2017
(acred660)

A partire dal mese di luglio 2017, a seguito di alcune segnalazioni, è stata bloccata l’erogazione dell’indennità di funzione, in quanto già compresa nei minimi tabellari.

Inoltre, è stato variato il calcolo del contributo all’Ente Bilaterale (ENBASS): a partire dal mese di luglio 2017, la voce 78A calcola il contributo a carico del datore di lavoro applicando la percentuale prevista (0,55%) sull’imponibile previdenziale, con l’esclusione dei ratei di tredicesima e quattordicesima erogati.

Giugno 2017
(acred655)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare il premio aziendale di produttività, previsto nell’accordo di rinnovo del 20/11/2014.
La modalità di gestione del premio è descritta nell’aggiornamento di giugno 2016 Acred613.

Gennaio 2017
(acred632)

Ricordiamo che è possibile erogare, ai dipendenti cessati, il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 20/11/14. La modalità di gestione del suddetto premio è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594 (la presente indicazione è riportata ad uso dei nuovi Utenti).

Ottobre 2016
(acred623)

A seguito di alcune precisazioni, è stato variato il calcolo del contributo all’Ente Bilaterale (ENBASS): a partire dal mese di ottobre 2016, la voce 78A calcola il contributo a carico del datore di lavoro applicando la percentuale prevista (0,55%) sull’imponibile previdenziale, anziché sulla retribuzione mensile (aggiornamento di settembre 2015 Acred583).

Giugno 2016
(acred613)

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di giugno 2016, è possibile erogare il premio aziendale di produttività per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 20/11/14.
L’importo del premio è riportato sulle tabelle 9140 – 9340 – 9440.

Precisiamo che le suddette tabelle sono relative a differenti fasce di incremento di produttività: occorre quindi agganciare la tabella da applicare su ciascuna azienda interessata, attraverso il servizio Accessori – Aggancio Tabelle. Ovviamente, la tabella deve essere scelta tenendo conto dell’incremento di produttività verificatosi (fare riferimento all’accordo per ulteriori indicazioni a riguardo).
L’importo rilevato dalla tabella viene automaticamente proporzionato al numero di ratei mensili maturati nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato.
La somma risultante è riportata sulla voce 47F assoggettata a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Riguardo all’assoggettamento del premio, precisiamo che la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 del 15/06/2016 ha espressamente escluso che possano essere detassati eventuali “elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro” (punto 1.3 della circolare), in quanto è necessario che tali elementi vengano erogati sulla base di contratti aziendali o territoriali. Se, nonostante le suddette considerazioni, si ritiene comunque corretto detassare il premio in questione, è necessario indicare la voce 11B sul servizio Voci Fisse.
Ricordiamo che, per attivare la detassazione, occorre inserire la voce 47A sulle Voci Fisse, secondo la modalità descritta nell’aggiornamento di maggio 2016 Acred612 (ovviamente, a condizione che sussistano le condizioni previste).

Gennaio 2016
(acred594)

Ricordiamo che è possibile erogare, ai dipendenti cessati, il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 20/11/14.
L’importo del premio è riportato sulle tabelle 9140 – 9340 – 9440, descritte nell’aggiornamento di giugno 2015 ‘Acred574’. Ricordiamo che le suddette tabelle sono relative a differenti fasce di incremento di produttività: occorre quindi agganciare la tabella da applicare, operando sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle a livello di ditta o di dipendente. Ovviamente, la tabella deve essere scelta sulla base dell’incremento di produttività (fare riferimento all’accordo contrattuale per ulteriori indicazioni a riguardo).
L’importo rilevato dalla tabella viene automaticamente proporzionato al numero di ratei mensili maturati nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato.
La somma risultante è riportata sulla voce 11B, attualmente soggetta a tassazione ordinaria (per la voce 11B è prevista la detassazione – al momento, tuttavia, la detassazione è bloccata). Precisiamo che la decontribuzione della somma erogata, espressamente prevista nell’accordo contrattuale, potrà essere applicata secondo le modalità che saranno indicate dall’Inps. Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto, è possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale della stessa voce 11B.

Settembre 2015
(acred583)

A partire dal mese di settembre 2015, è stata modificata la gestione dell’Ente Bilaterale sulla base di quanto previsto nell’accordo del 30/07/15.
Per attivare il calcolo relativo al mese corrente, è necessario impostare le voci 78A e 78B sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’ (paragrafo 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’), senza indicare alcun importo.
La voce 78A calcola il contributo a carico del datore di lavoro, corrispondente allo 0,55% sulla retribuzione mensile, con l’aggiunta di E. 6,50. La voce 78B calcola il contributo a carico del dipendente, corrispondente ad E. 1,00. Entrambe i contributi sono previsti per 12 mensilità.
Ricordiamo che la causale di versamento relativa all’Ente Bilaterale deve essere indicata sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel campo Enti Bilaterali, selezionandola dall’apposito elenco. In tal modo, la causale viene riportata automaticamente sulla denuncia UniEmens e sul modello F24.

Giugno 2015
(acred574)

Con la busta paga relativa al mese di giugno 2015, è possibile erogare il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 20/11/14. L’importo del premio spettante è riportato sulle tabelle 9140 – 9340 – 9440.

Precisiamo che le tabelle sopra elencate sono relative a differenti fasce di incremento di produttività: per ottenere l’erogazione del premio, quindi, occorre agganciare la tabella da applicare su ciascuna azienda interessata, attraverso il servizio Accessori – Aggancio Tabelle; ovviamente, la tabella deve essere scelta tenendo conto dell’incremento di produttività verificatosi (fare riferimento all’accordo per ulteriori indicazioni a riguardo).
L’importo rilevato dalla tabella viene automaticamente proporzionato al numero di ratei mensili maturati nel corso dell’anno precedente a quello di erogazione, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time e/o di apprendistato.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto, è possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale della stessa voce.
La somma risultante è riportata sulla voce 11B, attualmente soggetta a tassazione ordinaria (per la voce 11B era prevista la detassazione, tuttavia nell’anno 2015 la detassazione è stata bloccata automaticamente).
Precisiamo che la decontribuzione della somma erogata, espressamente prevista nell’accordo contrattuale, potrà essere applicata secondo le modalità che saranno successivamente indicate dall’Inps.

Marzo 2015
(acred567)

A seguito di alcune precisazioni da parte di UNAPASS, è stato modificato il criterio di maturazione degli scatti di anzianità: a partire dal mese di marzo 2015, il valore degli scatti viene automaticamente ricalcolato ogni mese, sulla base del minimo tabellare (voce 001) relativo al mese corrente.
Segnaliamo, tuttavia, che sussistono alcuni dubbi su quale debba essere la corretta gestione degli scatti in caso di passaggio di categoria: al momento, in tale situazione viene effettuato un ricalcolo automatico degli scatti sulla base della retribuzione tabellare relativa al nuovo livello. Eventualmente, è possibile effettuare una “forzatura” sulla voce interessata (003), al fine di ottenere un diverso risultato.

Gennaio 2015
(acred557)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di dicembre 2014 Acred550, è stata predisposta l’erogazione delle varie indennità Una-tantum previste nell’accordo del 20/11/14. In particolare, l’indennità Una-tantum relativa al periodo gennaio 2012 – giugno 2014 è stata gestita tramite le voci 040 (soggetta a tassazione separata) e 050 (soggetta a tassazione ordinaria).
Col presente aggiornamento, dal mese di gennaio 2015 la suddetta indennità viene riportata automaticamente sulla sola voce 040, soggetta a tassazione separata, in quanto l’intero importo (dal mese di gennaio) è relativo ad anni precedenti.

Gennaio 2015
(acred555)

Dal mese di gennaio 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 20/11/14. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1140 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di  dicembre 2014 Acred550.

Dicembre 2014
(acred550)

Come anticipato nell’aggiornamento di novembre Acred549, nel settore delle Agenzie di Assicurazione, sono stati recentemente sottoscritti due diversi CCNL: da parte di SNA è stato stipulato un accordo in data 10/11/14 mentre da parte di ANAPA / UNAPASS è stato stipulato un diverso accordo in data 20/11/14.
Con effetto dal mese di dicembre 2014, i due CCNL sono stati suddivisi tra il codice contratto 010, corrispondente al contratto sottoscritto da SNA, ed il codice contratto 140, corrispondente al contratto sottoscritto da Unapass.
Di conseguenza, a partire dal mese di dicembre, le aziende che adottano il CCNL SNA devono restare agganciate al contratto 010 (vedere in proposito quanto riportato al precedente punto 1.1), mentre le aziende che adottano il CCNL Unapass devono essere agganciate al nuovo contratto 140.

Per quanto riguarda le aziende che adottano il CCNL Unapass (contratto 140), vale quanto di seguito indicato.

Il contratto 140 deve essere agganciato sia a livello di azienda (servizio Ditta – Abilitazione)  che di singolo dipendente (servizio Dipendente – Inquadramento). A livello di dipendente, una volta impostato il nuovo contratto, deve essere agganciato il nuovo livello retributivo (sempre sul servizio Dipendente – Inquadramento).
Le operazioni sopra descritte devono essere effettuate tramite una storicizzazione in data 01/12/2014.

Dopo aver agganciato il nuovo contratto 140, occorre verificare se, sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, risultano correttamente agganciate le tabelle retributive relative al contratto 140.
Nel caso in cui, in precedenza, le tabelle non siano mai state agganciate a livello di ditta o di dipendente, sul servizio figurano automaticamente le tabelle retributive relative al nuovo contratto (1140 / 5140 / 8140).
Se, invece, le tabelle erano già state agganciate a livello di ditta o di dipendente, allora diventa necessario sostituire le tabelle retributive relative al contratto 010 con quelle relative al contratto 140: a tale scopo, occorre effettuare una storicizzazione in data 01/12/2014, selezionando le singole tabelle retributive (1140 / 5140 / 8140) dall’elenco delle tabelle previste sul contratto 140. Tale operazione deve essere effettuata a livello di ditta; nel caso in cui le tabelle siano già presenti anche a livello di dipendente, occorrerà ripetere tale operazione sui singoli dipendenti.

Per quanto riguarda gli apprendisti, segnaliamo che è stata predisposta un’apposita tabella (5640), da agganciare eventualmente ai soggetti per i quali viene applicata la normativa precedente all’accordo del 28/06/12.

Le retribuzioni indicate nell’accordo contrattuale del 20/11/14 sono state riportate sulla nuova tabella retributiva 1140, alle decorrenze di dicembre 2014 e gennaio 2015.
Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di gennaio 2014. Inoltre, nell’accordo sono state determinate le somme spettanti anche per gli anni pregressi (a partire dal 2009), sia nella forma di arretrati che di indennità Una-tantum.

Per il periodo da luglio 2014 a ottobre 2014 l’accordo prevede il calcolo degli arretrati. Di conseguenza, con la busta paga di dicembre vengono automaticamente erogati gli arretrati spettanti, considerando anche il mese di novembre 2014 (in quanto le nuove retribuzioni dovevano essere applicate a partire da novembre). Nel calcolo degli arretrati, vengono considerati anche gli scatti di anzianità maturati. La somma risultante viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.

Per il periodo da gennaio 2012 a giugno 2014 è prevista l’erogazione di un’indennità Una-tantum, con importi differenziati a seconda che sia stato applicato o meno l’accordo sottoscritto nel 2011 (tabella 8140, colonne 2 o 3). Inoltre, una seconda indennità Una-tantum è prevista per il periodo da gennaio 2009 a dicembre 2011, soltanto nel caso in cui non sia stato applicato l’accordo sottoscritto nel 2011 (tabella 8140, colonna 1).
Entrambe le Una-tantum devono essere erogate in 14 rate mensili, a partire dalla busta paga di novembre 2014. Con la busta paga di dicembre 2014, quindi, è possibile erogare automaticamente entrambe le indennità: l’erogazione riguarda sia le rate previste nel mese di novembre che quelle previste nel mese di dicembre. A partire dal mese di gennaio 2015, è stata predisposta l’erogazione delle rate relative ad un unico mese, per entrambe le indennità. In caso di cessazione del rapporto, è stata predisposta l’erogazione dell’intero importo residuo, sempre per entrambe le indennità.

La prima indennità Una-tantum (periodo gennaio 2012 – giugno 2014) viene erogata automaticamente nella misura prevista in caso di applicazione dell’accordo sottoscritto nel 2011. Nel caso in cui l’accordo del 2011 NON sia stato applicato, occorre invece inserire le voci 040 e 050 sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’, a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), indicando il valore ‘1’ nel campo Quantità di entrambe le voci.
L’importo spettante è calcolato sulla base di 35 quote mensili, corrispondenti al numero di mensilità ricadenti nel periodo interessato (sono conteggiate anche la tredicesima e la quattordicesima).
Le rate da erogare mensilmente vengono riportate sulla voce 040, soggetta a tassazione separata, per quanto riguarda le quote relative agli anni 2012 e 2013, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per quanto riguarda le quote relative all’anno 2014. Entrambe le voci sono escluse dalla base di calcolo del Tfr.

La seconda indennità Una-tantum (periodo gennaio 2009 – dicembre 2011) deve essere erogata soltanto in caso di mancata applicazione dell’accordo sottoscritto nel 2011: per attivare l’erogazione automatica di tale indennità, occorre inserire la voce 041, senza alcun importo, sul servizio ‘Accessori – Voci Fisse’, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).
L’importo spettante è calcolato sulla base di 42 quote mensili, corrispondenti al numero di mensilità ricadenti nel periodo interessato (sono conteggiate anche la tredicesima e la quattordicesima).
Le rate da erogare mensilmente vengono riportate sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Per ottenere l’erogazione automatica di entrambe le indennità Una-tantum, è necessario che l’intero periodo interessato sia stato elaborato tramite la procedura Paghe. Per ogni mese del periodo, viene controllata l’effettiva maturazione della quota mensile (prendendo a riferimento la voce 474), considerando anche l’eventuale percentuale derivante dal part-time o dall’apprendistato. Relativamente alle mensilità aggiuntive (voci 478 e 479), viene considerato il numero di ratei e la percentuale determinate al momento dell’erogazione. L’indennità di vacanza contrattuale (voce 016), se erogata, viene recuperata dal valore dell’Una-tantum spettante. Gli scatti di anzianità maturati sono considerati già compresi negli importi forfettari delle indennità Una-tantum previsti dall’accordo.

Per quanto riguarda sia gli arretrati che le indennità Una-tantum, precisiamo che spettano (e vengono automaticamente erogate) soltanto ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo.
Segnaliamo che, purtroppo, non è stato possibile predisporre il calcolo delle somme spettanti tenendo conto di eventuali cambiamenti del livello retributivo: il calcolo viene sempre effettuato sulla base del livello risultante nel mese di erogazione. E’ comunque possibile produrre un elenco dei dipendenti per i quali è avvenuto un cambiamento del livello retributivo: a tale scopo, selezionare il programma LISTAVAR sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi 3.1 ‘Controlli e statistiche’), barrando la casella ‘Livello Retributivo’ e indicando il codice contratto ‘010’; nei campi Data Iniziale e Data Finale, indicare l’intero periodo interessato (fino al mese di erogazione).

Sulla base dell’accordo contrattuale, è stato modificato il criterio di maturazione degli scatti di anzianità, rispetto a quanto previsto, in precedenza, sul contratto 010: a partire dal mese di dicembre 2014, il valore di ogni ulteriore scatto viene sommato all’importo degli scatti già maturati.
Per quanto riguarda il numero massimo di scatti di anzianità, continua invece a valere quanto era stato predisposto sul contratto 010: per i dipendenti assunti dopo il 15/07/1998 è previsto un numero massimo di 15 scatti, mentre per gli assunti entro il 15/07/1998 non è previsto alcun limite al numero di scatti che possono maturare.