Ccnl CENTRI ELABORAZIONE DATI (097)

Elenco Contratti

Aprile 2024
(acred889)

Sulla base di quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 09/03/2022, dal mese di aprile 2024 è stata aumentata l’indennità di funzione gestita tramite la voce 010, relativamente ai quadri (aumento E. 4,00 / totale E. 242,00) ed ai quadri direttivi (aumento E. 5,00 / totale E. 278,00).

Ottobre 2023
(acred871)

Dal mese di ottobre 2023 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 28/03/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822.

Giugno 2023
(acred863)

Con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822, è stato rilasciato l’aumento del contributo ente bilaterale, sia per la parte a carico ditta che per la parte a carico dipendente. Nei mesi di giugno e dicembre, tuttavia, veniva determinata una quota inferiore rispetto a quella prevista, in relazione alle mensilità aggiuntive (il contributo è dovuto per 14 mensilità).
Con il presente aggiornamento, dal mese di giugno 2023 viene calcolata la quota corretta anche sulle mensilità aggiuntive.

Aprile 2023
(acred859)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 09/03/2022, dal mese di aprile 2023 è stata aumentata l’indennità di funzione gestita automaticamente tramite la voce 010, per quanto riguarda i quadri (aumento E. 4,00 / totale E. 238,00) ed i quadri direttivi (aumento E. 4,00 / totale E. 273,00).

Marzo 2023
(acred857)

Dal mese di marzo 2023 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 28/03/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822.

Giugno 2022
(acred828)

E’ stata predisposta la nuova voce 47J per gestire l’elemento distinto della retribuzione (EDR), da erogare nel caso in cui non vengano versati i contributi all’ente bilaterale. La nuova voce dovrebbe essere utilizzata in sostituzione della voce 131, rilasciata con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822.
Il suddetto EDR corrisponde ad E. 26,00 mensili per 14 mensilità; tale elemento rientra nella retribuzione di fatto, ma non deve tenere conto della percentuale di part-time. Per gestire l’EDR rispettando tutti i criteri previsti, è sufficiente impostare la voce 47J sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 47J determina automaticamente l’importo dovuto per ciascun dipendente, tenendo conto delle ore lavorate o comunque retribuite a carico ditta, oltre che delle mensilità aggiuntive eventualmente corrisposte.
La voce 47J è inclusa nella base di calcolo del Tfr. Dovendo escludere il proporzionamento rispetto alla percentuale di part-time, la voce deve essere riportata necessariamente nella parte centrale del cedolino.

E’ stata inoltre predisposta la voce 01B per gestire l’EDR sostitutivo del contributo al fondo assistenza sanitaria integrativa, da utilizzare in sostituzione della voce 12B, rilasciata con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710.
Il suddetto EDR corrisponde ad E. 36,00 per 14 mensilità e deve essere utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr. Per erogare tale elemento, è sufficiente impostare la voce 01B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’).

Maggio 2022
(acred826)

Dal mese di maggio 2022 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 28/03/2022. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2022 Acred822.

Aprile 2022
(acred822)

Sulla base dell'accordo di rinnovo del 28/03/2022, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1097, alle seguenti decorrenze: maggio 2022 / marzo 2023 / ottobre 2023 / settembre 2024.

A partire dal mese di aprile 2022, è stata aumentata l’indennità di funzione gestita tramite la voce 010, relativamente ai quadri (aumento E. 5,00 / totale E. 234,00) ed ai quadri direttivi (aumento E. 4,00 / totale E. 269,00).

Sempre a partire dal mese di aprile 2022, è previsto un aumento dell’ente bilaterale (EBCE) di E. 2,50 a carico sia del datore di lavoro che del dipendente. Di conseguenza, il contributo a carico del datore di lavoro è stato portato ad E.8,00 (voce 78A) ed il contributo a carico del dipendente ad E. 3,00 (voce 78B).
Nel caso in cui l’azienda non aderisca all’ente bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario, corrispondente ad E. 26,00 mensili per 14 mensilità. A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, a partire dal mese di aprile 2022 è previsto un aumento di E. 2,00 a carico sia del datore di lavoro che del dipendente. Di conseguenza, il contributo a carico del datore di lavoro è stato portato ad E.15,00 (voce 578) ed il contributo a carico del dipendente ad E. 2,00 (voce 57G).
Nel caso in cui l’azienda non aderisca al Fondo di assistenza sanitaria, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 36,00 mensili per quattordici mensilità.
Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Gennaio 2022
(acred812)

Abbiamo predisposto il calcolo automatico dell’elemento economico di garanzia, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 13/12/2018. L’elemento in questione deve essere erogato nel mese di gennaio, alle condizioni previste nel suddetto accordo (la verifica di tali condizioni rimane a carico dell’Utente).
Per attivare l’erogazione dell’elemento di garanzia, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle variazioni mensili dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 043 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
La voce 043 determina la somma spettante per tutti i dipendenti in forza al 31/12/2021, che risultino iscritti nel libro unico da almeno 6 mesi: a tale scopo viene controllata automaticamente la data di assunzione, verificando se è successiva al 30/06/2021. L’importo da erogare (riportato sulla tabella 9097) viene proporzionato al numero di mesi utili risultanti nel periodo di riferimento (gennaio 2019 – dicembre 2021); a tal fine, si considerano i ratei di ulteriore mensilità maturati nello stesso periodo e l’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato relativa ad ogni singolo mese.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 043: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale della voce.
La voce 043 viene assoggettata a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

Maggio 2021
(acred795)

Dal mese di maggio 2021 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 13/12/2018. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710.

Gennaio 2021
(acred785)

Con effetto dal mese di gennaio 2021, è stata aggiornata l’indennità di funzione calcolata tramite la voce 010, relativa ai quadri (aumento E. 4,00 / totale E. 230,00) e ai quadri direttivi (aumento E. 6,00 / totale E. 265,00), sulla base dell’accordo di rinnovo del 13/12/2018.

Ottobre 2020
(acred776)

Dal mese di ottobre 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 13/12/2018. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710.

Febbraio 2020
(acred749)

Dal mese di febbraio 2020 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 13/12/2018. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710.

Gennaio 2020
(acred743)

Con effetto dal mese di gennaio 2020, è stata aggiornata l’indennità di funzione calcolata tramite la voce 010, relativa ai quadri (aumento E. 4,00 / totale E. 226,00) e ai quadri direttivi (aumento E. 7,00 / totale E. 259,00), sulla base dell’accordo di rinnovo del 13/12/2018.

Maggio 2019
(acred722)

Con la busta paga del mese di maggio 2019, è prevista l’erogazione della Una-Tantum stabilita nell’accordo di rinnovo del 13/12/2018, a copertura del periodo da luglio 2018 a dicembre 2018.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla condizione di part-time o di apprendistato relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Marzo 2019
(acred716)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 13/12/2018, sono state modificate le percentuali di maggiorazione relative al lavoro supplementare (voci 218 / 248 / 278), portandole dal 25% al 15%.

Febbraio 2019
(acred714)

Con l’aggiornamento di gennaio 2019 Acred710 è stata modificata la gestione della malattia per gli apprendisti, sulla base dell’accordo di rinnovo del 13/12/2018. A seguito di alcuni approfondimenti, con il presente aggiornamento vengono rilasciate ulteriori modifiche alla gestione della malattia, sempre per quanto riguarda gli apprendisti.

Agli apprendisti, spetta la carenza al 100% e l’integrazione al 100% solamente per i primi 12 giorni di malattia nel corso di un anno solare, mentre per i successivi giorni non spetta retribuzione a carico ditta.
Per ottenere l’annullamento del trattamento economico relativo ai periodi di carenza e/o di integrazione, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili è stato predisposto un apposito evento nella finestra Malattia / Maternità / Infortunio: tale evento deve essere selezionato in aggiunta al normale evento di malattia.
L’evento in questione è ‘Esclusione trattamento malattia’ (MA 16), che in caso di apprendisti riporta le voci 42B per l’esclusione della carenza e la voce 42C per l’esclusione dell’integrazione: la presenza di tali voci determina un diverso calcolo della voce di carenza (430) e integrazione (443), annullando l’importo spettante.
Ricordiamo che, per verificare il numero di giorni di malattia derivanti dai periodi pregressi, può essere utilizzata la finestra ‘Statistica eventi’, disponibile sul servizio Presenze e Variazioni Mensili.

Inoltre, è stato predisposto un nuovo evento di malattia da utilizzare per gli apprendisti in caso di ricovero ospedaliero, per equiparare il trattamento di malattia degli apprendisti ai dipendenti qualificati. Anche questo nuovo evento deve essere inserito in aggiunta all’evento di ricovero.

Gennaio 2019
(acred710)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 13/12/2018, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1097, alle seguenti decorrenze: gennaio 2019 / febbraio 2020 / ottobre 2020 / maggio 2021.

A partire dal mese di gennaio 2019, è stata aggiornata anche l’indennità di funzione calcolata tramite la voce 010, relativa ai quadri (aumento E. 3,00 / totale E. 222,00) ed ai quadri direttivi (aumento E. 7,00 / totale E. 252,00).

Con la stessa decorrenza, è variato il coefficiente di trasformazione della paga da mensile ad oraria, passato da 168 a 173.

Infine, per i dipendenti assunti a partire dal mese di gennaio 2019, non matureranno più gli scatti di anzianità.

Secondo quanto stabilito nell’accordo di rinnovo, per i dipendenti assunti successivamente alla data di stipula dell’accordo (13/12/2018) è stato modificato il criterio di maturazione dei permessi per riduzione orario. Sui dipendenti in questione viene automaticamente bloccata la maturazione dei permessi per riduzione orario nei primi 2 anni del rapporto di lavoro (calcolati a partire dalla data di assunzione o, se presente, dalla data di anzianità convenzionale); nei 2 anni successivi, i permessi maturano automaticamente nella misura del 50%; infine, a partire dal 5° anno dall’inizio del rapporto, i permessi maturano in misura intera.

A partire dalla busta paga relativa al mese di gennaio 2019, in caso di cessazione del rapporto viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo, a copertura del periodo da luglio 2018 a dicembre 2018.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time e/o di apprendistato relativa a ciascun mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Sulla base del suddetto accordo, inoltre, è stata predisposta la gestione automatica della progressione della retribuzione per l’apprendistato professionalizzante, per alta formazione e ricerca e per la qualifica ed il diploma professionale.
Per gestire i dipendenti inquadrati come apprendistato professionalizzante e apprendistato per alta formazione, assunti a partire dal 2019, occorre che l’apprendista interessato venga agganciato al livello di destinazione (ossia il livello che otterrà al termine dell’apprendistato). In tal modo, con l’elaborazione del cedolino viene calcolata automaticamente la retribuzione relativa al secondo livello inferiore nella prima metà del periodo di apprendistato ed al primo livello inferiore nella seconda metà del periodo di apprendistato, ovviamente in riferimento al livello agganciato. Gli apprendisti possono essere inquadrati ai livelli 2 / 3 / 3S / 4 / 5; nel caso di apprendista al 5’ livello entrambi i periodi verrà inquadrato al 6’ livello.
Se si intende applicare la nuova gestione anche agli apprendisti assunti prima del 2019, occorre impostare la voce 02A sulle Voci Fisse, selezionandola dall’elenco delle voci al punto 1.2 ‘Retribuzione complessiva’ (viene riportato il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce).
Per gestire l’apprendistato per il diploma professionale, occorre che l’apprendista interessato venga inquadrato al 5’ livello retributivo e che venga agganciata, sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, la tabella con le percentuali previste per le specifiche condizioni di apprendistato, scegliendo tra la 5097 e la 5397 (su entrambe le tabelle è riportata anche la gestione dell’apprendistato professionalizzate, gestito attribuendo i livelli retributivi di destinazione).
E’ stato modificato il trattamento di malattia degli apprendisti, prevedendo l’integrazione al 100% a carico dell’azienda.

A partire dal mese di gennaio 2019, è stata predisposta la gestione dell’ente bilaterale (EBCE). Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute, è sufficiente impostare la voce 78A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Il contributo è pari ad E. 8,50 mensili per 14 mensilità, di cui E. 6,00 a carico della ditta (riportato sulla voce 78A) ed E. 2,50 a carico del dipendente (riportato sulla voce 78B).
Viene automaticamente attribuita la causale di versamento ‘EBCE’; in ogni caso, la causale di versamento può essere indicata sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel campo Ente Bilaterale.
Ricordiamo che il contributo ente bilaterale a carico dell’azienda viene assoggettato al contributo di solidarietà, attraverso l’elaborazione automatica della voce 836, riportata sulla denuncia UniEmens con il codice ‘M980’.
Nel caso in cui l’azienda non aderisca all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario, corrispondente ad E. 20,00 mensili per 14 mensilità. A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa, a partire da gennaio 2019 è previsto un aumento di E. 0,50 a carico sia del datore di lavoro che del dipendente. Di conseguenza, il contributo a carico del datore di lavoro è stato portato ad E.13,50 (voce 578) ed il contributo a carico del dipendente ad E. 1,50 (voce 57G).
Nel caso in cui l’azienda non aderisca al Fondo di assistenza sanitaria, deve erogare ai dipendenti un importo forfetario denominato Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.), corrispondente ad E. 30,00 mensili per quattordici mensilità.
Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ (elenco voci fisse al punto 2.1 ‘Indennità e maggiorazioni’).

Luglio 2018
(acred694)

Con l’aggiornamento di giugno 2018 Acred691, è stata rilasciata l’erogazione dell’elemento economico di garanzia, sulla busta paga del mese di giugno, secondo quanto previsto nel rinnovo del 9/07/2015.
A seguito di alcune segnalazioni, abbiamo verificato che tale somma non veniva erogata agli apprendisti. Di conseguenza, abbiamo previsto la possibilità di erogare l’elemento di garanzia agli apprendisti, sulla busta paga relativa al mese di luglio: a tale scopo, occorre operare secondo stesse le modalità descritte nell’aggiornamento Acred691.

Giugno 2018
(acred691)

Abbiamo predisposto il calcolo automatico dell’elemento economico di garanzia, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 09/07/2015. L’elemento in questione deve essere erogato nel mese di giugno, alle condizioni previste nel suddetto accordo (la verifica di tali condizioni rimane a carico dell’Utente).
Per attivare l’erogazione dell’elemento di garanzia, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle variazioni mensili dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 043 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.
La voce 043 determina la somma spettante per tutti i dipendenti in forza al 31/05/2018, che (nel mese di erogazione) hanno un contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato o contratto di inserimento. L’importo da erogare (riportato sulla tabella 9097) viene proporzionato al numero di mesi utili risultanti nel periodo di riferimento (luglio 2015 – maggio 2018); a tal fine, si considerano i ratei di ulteriore mensilità maturati nello stesso periodo e l’eventuale percentuale di part-time o di apprendistato relativa ad ogni singolo mese.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 043: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.
La voce 043 viene assoggettata a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2018
(acred677)

Dal mese di gennaio 2018 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 09/07/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.

Luglio 2017
(acred660)

A partire dal mese di luglio 2017, è stata aggiornata l’indennità di funzione calcolata tramite al voce 010, relativamente ai quadri (aumento E. 5,00 / totale E. 219,00) ed ai quadri direttivi (aumento E. 4,00 / totale E. 245,00), secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 09/07/2015.

Marzo 2017
(acred640)

Dal mese di marzo 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 09/07/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.

Luglio 2016
(acred616)

A partire dal mese di luglio 2016, è stata aggiornata l’indennità di funzione calcolata tramite al voce 010, relativamente ai quadri (aumento E. 2,00 / totale E. 214,00) ed ai quadri direttivi (aumento E. 3,00 / totale E. 241,00), secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 09/07/2015.

Maggio 2016
(acred610)

Dal mese di maggio 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 09/07/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.

Settembre 2015
(acred583)

Con la busta paga relativa al mese di settembre 2015, viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 09/07/2015, a copertura del periodo da aprile 2015 a giugno 2015.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time e/o di apprendistato relativa a ciascun mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Agosto 2015
(acred581)

A partire dal mese di agosto 2015, è stato predisposto il calcolo automatico del contributo al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa a carico del dipendente, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 09/07/15.

Il contributo in questione è pari ad E. 1,00 mensili, a carico del dipendente, e va ad aggiungersi al contributo a carico del datore di lavoro, pari ad E. 13,00 mensili. Ricordiamo che tale contributo è dovuto per i dipendenti a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti (aggiornamento di luglio 2015 Acred577). Il contributo a carico del dipendente viene riportato automaticamente sulla voce 57G, nel caso in cui sia presente il contributo a carico ditta, gestito tramite la voce 578.

Luglio 2015
(acred577)

Sulla base dell’accordo di rinnovo contrattuale del 09/07/15, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1097, alle seguenti decorrenze: luglio 2015 / maggio 2016 / marzo 2017 / gennaio 2018.

A partire dalla busta paga relativa al mese di luglio 2015, in caso di cessazione del rapporto viene erogata l’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo, a copertura del periodo da aprile 2015 a giugno 2015.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale derivante dalla presenza del part-time e/o di apprendistato relativa a ciascun mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Sempre dal mese di luglio 2015, è stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa, secondo quanto previsto nel suddetto accordo di rinnovo contrattuale.
Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute all'Assistenza Sanitaria Integrativa, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola automaticamente l’importo mensile, a carico dell’azienda, dovuto per ogni dipendente a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) e per i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata non inferiore a 12 mesi, pari ad E. 13,00. Precisiamo che, al momento, non risulta che siano stati previsti i codici da utilizzare per il versamento tramite F24 e la conseguente esposizione sulla denuncia UniEmens.
Ricordiamo che il contributo assistenza sanitaria integrativa (a carico ditta) viene assoggettato al contributo di solidarietà, attraverso l’elaborazione automatica della voce 836, riportata sulla denuncia UniEmens con il codice ‘M980’.

Dal mese di luglio 2015 è stata effettuata una variazione sul criterio di maturazione dei permessi per riduzione orario: in precedenza, venivano attribuite automaticamente 72 ore annue, corrispondenti al monte ore previsto per le aziende che occupano oltre 15 dipendenti; a partire dal mese di luglio, invece, vengono attribuite automaticamente 56 ore annue, corrispondenti al monte ore previsto per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti. Sempre a partire dal mese di luglio, quindi, per le aziende che occupano oltre 15 dipendenti occorre aggiungere le ulteriori 16 ore al monte ore annuo dei permessi per riduzione orario: a tale scopo, è sufficiente inserire la voce 153 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’), selezionandola dall’elenco delle voci al punto 2.3 ‘Maturazione Ratei’, con l’indicazione delle 16 ore aggiuntive (vengono riportate nel campo Importo Totale).

Marzo 2015
(acred566)

Dal mese di marzo 2015 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 28/05/12. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2012 ‘Acred468’.

Febbraio 2015
(acred562)

Abbiamo predisposto il calcolo automatico dell’elemento economico di garanzia, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 25/05/12. L’elemento in questione deve essere erogato nel mese di febbraio, alle condizioni previste nel suddetto accordo: ricordiamo che la verifica di tali condizioni (e quindi la scelta di erogare l’elemento di garanzia) rimane a carico dell’Utente.
Per attivare l’erogazione dell’elemento di garanzia, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle variazioni mensili dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 043 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 043 determina la somma spettante per tutti i dipendenti in forza al 31/01/15, che (nel mese di erogazione) hanno un contratto a tempo indeterminato, contratto di apprendistato o contratto di inserimento. L’importo da erogare (tabella 9097, colonna 2) viene proporzionato al numero di mesi utili presenti nel periodo di riferimento (aprile 2012 – gennaio 2015); a tal fine, si considerano i ratei di ulteriore mensilità maturati nel periodo e l’eventuale percentuale di part-time e di apprendistato relativa a ciascun mese.
Nel caso in cui debba essere erogato un importo inferiore a quello previsto (presenza di un elemento integrativo che copre parzialmente la somma spettante), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 043: il valore così inserito viene proporzionato al numero di mesi utili. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.
La voce 043 viene assoggettata a tassazione ordinaria ed inclusa nella base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2015
(acred555)

A partire dal mese di gennaio 2015, è stata aggiornata l’indennità di funzione calcolata tramite al voce 010, relativamente ai quadri (aumento E. 2,00 / totale E. 212,00) ed ai quadri direttivi (aumento E. 4,00 / totale E. 238,00), secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 28/05/12.

Aprile 2014
(acred530)

Dal mese di aprile 2014 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 28/05/12. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2012 ‘Acred468’.

Gennaio 2014
(acred519)

A partire dal mese di gennaio 2014, è stata aggiornata l’indennità di funzione calcolata tramite al voce 010, relativamente ai quadri (aumento E. 4,00 / totale E. 210,00) ed ai quadri direttivi (aumento E. 4,00 / totale E. 234,00), secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 28/05/12.

Aprile 2013
(acred493)

Dal mese di aprile 2013 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 28/05/12. L’aumento interessa la tabella 1097 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di giugno 2012 ‘Acred468’.

Gennaio 2013
(acred483)

A partire dal mese di gennaio 2013, è stata aggiornata l'indennità di funzione (voce 010) dei quadri (aumento E. 3,00 / totale E. 206,00) e dei quadri direttivi (aumento E. 6,00 / totale E. 230,00), secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 28/05/12.

Giugno 2012
(acred468)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 28/05/12, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1097, con le seguenti decorrenze: giugno 2012 / aprile 2013 / aprile 2014 / marzo 2015.
Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di aprile 2012: di conseguenza, con la busta paga di giugno vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

L’indennità di funzione quadri è stata aggiornata alle decorrenze di gennaio 2013, gennaio 2014 e gennaio 2015.

L’articolo 91 dell’accordo di rinnovo prevede una modifica del trattamento economico relativo ai primi 3 giorni di assenza per malattia (cosiddetta "carenza"). Nel corso di un anno solare, per i primi 3 eventi di malattia la carenza deve essere retribuita al 100%, per i successivi 2 eventi al 50%, a partire dal 5° evento non deve essere retribuita.
Per ottenere la riduzione o l’annullamento del trattamento economico del periodo di carenza, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili sono stati predisposti degli appositi eventi nella finestra Malattia / Maternità / Infortunio: tali eventi devono essere selezionati in aggiunta al normale evento di malattia.
In particolare, per ottenere la carenza al 50% occorre selezionare l’evento ‘Riduzione carenza malattia 50%’ (MA 15), mentre per annullare il trattamento della carenza occorre selezionare l’evento ‘Esclusione carenza malattia’ (MA 16). Nel primo caso viene riportata, nell’elenco delle variazioni mensili, la voce 42A, nel secondo caso la voce 42B: la presenza di tali voci determina un diverso calcolo della voce di carenza (430), riducendo o annullando l’importo spettante.
I nuovi eventi sopra descritti devono essere selezionati, in aggiunta al normale evento di malattia, soltanto dopo aver verificato se sussistono le condizioni per ridurre o annullare il calcolo della carenza. Per effettuare tale verifica, può risultare utile la statistica degli eventi di malattia / maternità / infortunio, generata tramite il programma ‘STADIPMA’ sulla procedura Stampe Accessorie (elenco programmi disponibili, punto 3.1 ‘Controlli e statistiche’).

Segnaliamo inoltre che, in data 24/04/12, è stato sottoscritto l’accordo di riordino sulla disciplina dell’apprendistato: la gestione degli apprendisti attualmente prevista sulla procedura risulta conforme alle disposizioni presenti nell’accordo.

Aprile 2011
(acred428)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1097, con decorrenza dal mese di aprile 2011.

Aprile 2010
(acred402)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1097, con decorrenza dal mese di aprile 2010.

Maggio 2009
(acred370)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 21/04/09, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1097 e 2097 (scatti di anzianità), con decorrenza dal mese di maggio 2009.

Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di aprile 2009: di conseguenza, con la busta paga di maggio vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante viene riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Sempre con effetto dal mese di maggio 2009, è stato modificato il numero di permessi spettanti per riduzione orario, portato a 72 ore annue (104 complessive).

Aprile 2008
(acred336)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1097, con decorrenza dal mese di aprile 2008.

Maggio 2007
(acred311)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 30/03/07, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1097 e 2097 (scatti di anzianità), con decorrenza dal mese di maggio 2007.
E' stato predisposto un nuovo codice per il livello 'Quadri di Direzione', mentre per il livello 'Quadri' è stata mantenuta la precedente codifica. Inoltre, è stata aggiornata l'indennità di funzione spettante per entrambi i livelli dei quadri.
Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di aprile 2007: di conseguenza, con la busta paga di maggio vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante viene riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

ATTENZIONE :
Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum o di altre somme relative a periodi pregressi, occorre che tutte le buste paga relative al periodo di competenza siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente.

Aprile 2006
(acred283)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1097, con decorrenza dal mese di aprile 2006.

Gennail 2006
(acred274)

Su richiesta, è stato attivato il CCNL dei Centri Elaborazione Dati con il codice contratto 097.