Ccnl FARMACIE PRIVATE (021)

Elenco Contratti

Settembre 2023
(acred868)

Con l’aggiornamento di luglio 2023 Acred864, è stata predisposta la gestione del contributo dovuto all’ente bilaterale di settore (Ebifarm), tramite le voci 78A e 78B, sulla base di quanto previsto nell’accordo del 7/09/2021.
Successivamente all’aggiornamento Acred864, la circolare di Federfarma del 26/07/2023 ha modificato l’importo del contributo dovuto nel periodo da luglio a dicembre 2023, portandolo temporaneamente alla misura fissa di E. 2,00 mensili per 14 mensilità, di cui E. 1,00 a carico del dipendente ed E. 1,00 a carico della ditta.  Tale variazione è stata rilasciata con l’aggiornamento Acred865 del 1/08/2023, quindi sulle buste paga di luglio elaborate prima dell’aggiornamento Acred865 potrebbe essere stato applicato il criterio di calcolo rilasciato con il precedente aggiornamento Acred864.
La stessa circolare di Federfarma ha stabilito che il versamento relativo al semestre luglio – dicembre 2023 dovrà essere effettuato alla scadenza del 16/01/2024, dando così la possibilità di ricalcolare il contributo relativo al mese di luglio.

Con l’elaborazione del mese di settembre viene effettuato il ricalcolo automatico del contributo dovuto per il mese di luglio. La differenza relativa al mese di luglio viene sommata (o sottratta) sulle voci 78A e 78B relative al mese di settembre; di conseguenza, il contributo riportato su tali voci nel mese di settembre risulterà maggiore o minore di E. 1,00.
Il ricalcolo sopra descritto viene effettuato in automatico per tutti i dipendenti in forza nel mese di settembre. Precisiamo che il ricalcolo non viene effettuato se nel mese di luglio non era stato attivato il contributo tramite le voci 78A e 78B.

Luglio 2023
(acred865)

Con l’aggiornamento di luglio 2023 Acred864, è stata predisposta la gestione del contributo dovuto all’ente bilaterale di settore (Ebifarm), tramite le voci 78A e 78B, sulla base di quanto previsto nell’accordo del 7/09/2021.
Successivamente all’aggiornamento Acred864, la circolare di Federfarma del 26/07/2023 ha modificato l’importo del contributo dovuto nel periodo da luglio a dicembre 2023, portandolo temporaneamente alla misura fissa di E. 2,00 mensili per 14 mensilità, di cui E. 1,00 a carico del dipendente ed E. 1,00 a carico della ditta. La stessa circolare ha anche stabilito che il versamento relativo al semestre luglio – dicembre 2023 dovrà essere effettuato alla scadenza del 16/01/2024.

Dal momento che le buste paga del mese di luglio potrebbero già essere state elaborate, con il presente aggiornamento viene modificato il calcolo delle voci 78A e 78B con effetto dal mese di agosto 2023.
Se le aziende interessate non sono ancora state elaborate, è possibile “forzare” il valore di E. 1,00 indicandolo nel campo Importo Totale delle voci 78A e 78B. A tale riguardo, comunque, facciamo presente che con i prossimi aggiornamenti sarà predisposto un ricalcolo automatico del contributo dovuto per il mese di luglio 2023.
Precisiamo, inoltre, che non è stato ancora istituito un codice relativo all’ente bilaterale Ebifarm, da indicare sulle denunce Uniemens e/o sui modelli F24. Di conseguenza, per il momento non è possibile indicare il codice in questione nel campo relativo all’Ente Bilaterale, sul servizio Ditta – Posizioni Inps.

Luglio 2023
(acred864)

E’ stata predisposta la gestione del contributo dovuto all’Ente Bilaterale, sulla base di quanto previsto nell’accordo del 7/09/2021, con effetto dal mese di luglio 2023.
Per attivare il calcolo del contributo, occorre impostare le voci 78A e 78B sul servizio Accessori – Voci Fisse (elenco voci, 3.3 ‘Enti Bilaterali e Assistenza Sanitaria’), senza indicare alcun importo.
La voce 78A calcola il contributo a carico del datore di lavoro, corrispondente allo 0,05% sulla retribuzione mensile. La voce 78B calcola il contributo a carico del dipendente, corrispondente allo 0,05%.
Ricordiamo che la causale di versamento relativa all’Ente Bilaterale deve essere indicata sul servizio Ditta – Posizioni Inps, nel campo Enti Bilaterali, selezionandola dall’apposito elenco. In tal modo, la causale viene riportata automaticamente sulla denuncia UniEmens e sul modello F24.
Nel caso in cui l’azienda non aderisca all’Ente Bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo a titolo di EDR per 14 mensilità. A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ e indicando nel campo Quantità l’aliquota da considerare per il calcolo.

Gennaio 2023
(acred850)

Sulla base delle circolare di Federfarma n. 35 del 27/01/2023, i contributi assistenza sanitaria integrativa previsti dal Ccnl, devono essere versati al nuovo fondo FASIFAR, con effetto dal mese di gennaio 2023.
Sempre secondo le indicazioni di Federfarma, i contributi versati dal mese di gennaio devono essere assoggettati ad Irpef, in quanto il nuovo fondo non risulta ancora iscritto all’Anagrafe dei Fondi. Al contrario, i contributi versati nell’anno 2022 non devono essere assoggettati ad Irpef, in quanto il fondo al quale sono stati versati (“Reciproca SMS”) è invece iscritto all’Anagrafe dei Fondi. Per entrambi i fondi, è necessario l’assoggettamento al contributo di solidarietà (10%).

Ricordiamo che la gestione automatica dei contributi assistenza sanitaria integrativa, per il Ccnl delle Farmacie Private, è stata rilasciata con l’aggiornamento di novembre 2021 Acred807 e successivamente modificata con gli aggiornamenti di settembre 2022 Acred837 / Acred838.
In assenza di indicazioni ufficiali, nell’anno 2022 i suddetti contributi non sono stati assoggettati (in automatico) ad Irpef.
Con il presente aggiornamento, gli stessi contributi vengono invece assoggettati automaticamente ad Irpef, con effetto dal mese di gennaio 2023: a tale scopo, viene elaborata automaticamente la voce 58G, in presenza della voce 578.
A questo riguardo, facciamo presente che l’Utente può impostare l’assoggettamento o l’esenzione dei contributi assistenza sanitaria integrativa, semplicemente indicando le apposite voci sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto. E’ anche possibile ottenere un diverso trattamento dei suddetti contributi, in sede di conguaglio fiscale, rispetto a quello applicato mensilmente (ad esempio rendere esenti, in sede di conguaglio, i contributi che sono stati assoggettati nel corso dell’anno).
Le voci che consentono di assoggettare o rendere esenti fiscalmente (fino al limite di E. 3.615,20) i contributi assistenza sanitaria integrativa, sia su base mensile che in sede di conguaglio fiscale, sono state rilasciate con l’aggiornamento di dicembre 2019 Acred738, poi nuovamente documentate nell’aggiornamento di dicembre 2022 Acred845.
Precisiamo, infine, che i contributi assistenza sanitaria vengono sempre assoggettati al contributo di solidarietà (10%).

Per quanto riguarda il calcolo automatico dei contributi assistenza sanitaria previsti dal Ccnl delle Farmacie Private, per il momento continua ad essere adottato il criterio documentato negli aggiornamenti di settembre 2022 Acred837 / Acred838, dal momento che non sono state fornite nuove indicazioni da parte di Federfarma.

Settembre 2022
(acred838)

Con l’aggiornamento Acred837 del 27/09/2022, abbiamo rilasciato la gestione del fondo di assistenza sanitaria integrativa. Ricordiamo che, per attivare tale gestione, occorre impostare la voce 578 sulle Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto.

A parziale rettifica di quanto rilasciato con l’aggiornamento Acred837, con il presente aggiornamento è stato previsto il calcolo delle quote relative al secondo semestre 2022 sull’elaborazione del mese di settembre. Elaborando (o rielaborando) le buste paga di settembre, sulla voce 578 viene determinato un importo di E. 52,00 per ciascun dipendente in forza.

Precisiamo che il fondo non ha ancora fornito le indicazioni relative alle scadenze dell’anno 2023; in ogni caso, le quote relative al primo semestre saranno calcolate sul mese di gennaio e quelle relative al secondo semestre sul mese di luglio (anziché sui mesi di maggio e dicembre, come indicato nel precedente aggiornamento Acred837).

Settembre 2022
(acred837)

A partire dal mese di settembre 2022, è stato modificato il calcolo automatico delle quote dovute al fondo assistenza sanitaria integrativa, sulla base delle indicazioni di Federfarma.

Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute al fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto (barrare ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 578 calcola l’importo semestrale di E. 78,00, dovuto, dal datore di lavoro, per ogni dipendente a tempo indeterminato in forza all’inizio di ogni semestre (ossia al 31/05 e al 31/12). Le quote sono calcolate sui cedolini di maggio e dicembre di ogni anno, in relazione al semestre successivo.
Per i soggetti assunti nel corso del semestre, la quota fino al termine del semestre viene calcolata nel mese di assunzione, considerando anche tale mese (se l’assunzione è avvenuta entro il 15) oppure escludendolo (se è avvenuta dal 16 in poi). In caso di cessazione nel corso del semestre, la quota viene comunque calcolata per intero (fino al termine del semestre).
Il versamento delle quote dovute al fondo deve avvenire tramite bonifico (quindi non sono riportate sull’Uniemens).
Precisiamo che la voce 578 viene automaticamente assoggettata al contributo solidarietà 10% (riportato su Uniemens).

Ricordiamo che, nel caso in cui l’azienda decida di non aderire al fondo assistenza sanitaria, deve erogare ai dipendenti un importo mensile in forma di E.D.R., corrispondente ad E. 25,00 mensili per quattordici mensilità. Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sulle Voci Fisse a livello di ditta (barrare ‘Estesa a tutti i dipendenti’).

Segnaliamo che, a decorrere dal mese di settembre 2022, non è più utilizzabile l’opzione prevista nell’aggiornamento di novembre 2021 Acred807, corrispondente al valore ‘1’ nel campo Quantità della voce 12B, attraverso la quale veniva erogata ai dipendenti la quota di assistenza sanitaria (E. 13,00 mensili).
Con il presente aggiornamento, se le quote erogate ai dipendenti sono anche state versate all’assistenza sanitaria, è possibile recuperarle sulle buste paga. Per attivare il suddetto recupero è sufficiente inserire, sulle variazioni mensili di settembre, la voce 044 senza alcun importo. L’importo da recuperare viene determinato verificando la presenza della voce 12B (con il valore ‘1’ nel campo Quantità) nel periodo da novembre 2021 ad agosto 2022. La somma risultante è riportata sulla voce 044 che, in questo caso, va a diminuire la base di calcolo del Tfr.

Luglio 2022
(acred831)

Con l’aggiornamento Acred830 del 22/07/2022, sono state rilasciate alcune modifiche in merito al calcolo automatico dell’indennità di funzione. Sebbene il calcolo rilasciato fosse corretto, nella documentazione era riportata un’imprecisione, che qui rettifichiamo: per i livelli ‘Q2’ e ‘Q3’ l’indennità di funzione spetta a partire dal compimento del secondo anno.

Luglio 2022
(acred830)

A seguito di approfondimenti, è stato modificato il calcolo dell’indennità di funzione dei quadri. Per i quadri con livello ‘Q1’ l’indennità spetta per intero (E.130,00) dal primo mese di lavoro; per i livelli ‘Q2’ e ‘Q3’ l’indennità spetta a partire dal secondo anno per un importo pari a  E.100,00 e a partire dai 12 anni di anzianità pari a E.130,00.
Con il presente aggiornamento, è stato modificato il calcolo automatico dell’indennità di funzione per i quadri ‘Q1’ e, per gli stessi soggetti, è stato previsto il calcolo degli arretrati relativi alla suddetta indennità. Sul cedolino del mese di luglio viene elaborata automaticamente la voce 04A, tramite la quale vengono calcolati gli arretrati spettanti dal mese di novembre 2021, tenendo conto delle variazioni mensili presenti nel periodo. La voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Febbraio 2022
(acred818)

Segnaliamo che, con effetto dal mese di febbraio 2022, sulla tabella 1421 (Farmacie Rurali), è stata indicata la retribuzione prevista in corrispondenza del livello ‘Q3’.

Dicembre 2021
(acred808)

Ricordiamo che, con l’aggiornamento di novembre 2021 Acred807, è stato predisposto il nuovo livello retributivo ‘Q2’, sulla base di quanto previsto nell’ipotesi di accordo del 07/09/2021.
Relativamente al nuovo livello ‘Q2’, tuttavia, nel mese di novembre 2021 non è stata determinata l’indennità di funzione. Con il presente aggiornamento, oltre a predisporre il calcolo automatico dell’indennità di funzione, abbiamo previsto anche il calcolo degli arretrati relativi alla stessa indennità. Sul cedolino del mese di dicembre viene elaborata automaticamente la voce 04A, tramite la quale vengono calcolati gli arretrati spettanti, tenendo conto delle variazioni mensili di novembre. La voce 04A è soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella base di calcolo del Tfr.

Nell’accordo del 07/09/2021 si fa riferimento anche al livello ‘Q1’, corrispondente al livello ‘1 Super’, ed al livello ‘Q3’, corrispondente al livello ‘1’. A seguito delle richieste pervenuteci, con il presente aggiornamento abbiamo rinominato il livello ‘1 Super’ come ‘Q1’ ed abbiamo predisposto un nuovo livello specifico ‘Q3’.

ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il contratto 021, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione delle suddette tabelle in data 01/12/2021.

Novembre 2021
(acred807)

Sulla base dell’ipotesi di accordo del 07/09/2021, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 10211321 (Farmacie Private), e sulle tabelle 1421 1521 (Farmacie Rurali), alla decorrenza di novembre 2021.
Sempre sulla base del suddetto accordo, dal mese di novembre 2021 è stato predisposto il nuovo livello retributivo ‘Q2’, da attribuire ai quadri ai quali spetta l’indennità di funzione del 1° livello (aggiornamento di dicembre 2011 Acred448).

ATTENZIONE: Nel caso in cui, per il contratto 021, fossero state definite delle Tabelle Personalizzate, segnaliamo che occorre effettuare una storicizzazione delle suddette tabelle in data 01/11/2021.

L’accordo sopra citato ha previsto la riduzione dei permessi (ROL) per i dipendenti assunti a partire dal mese di novembre 2021, nelle aziende con massimo di 40 dipendenti: in particolare, i suddetti permessi non spettano nei primi 36 mesi del rapporto di lavoro, poi spettano in misura ridotta (50%) nei successivi 36 mesi, infine spettano in misura intera a partire dal 6° anno del rapporto di lavoro. La suddetta riduzione viene applicata automaticamente a tutte le aziende.
Per le aziende con più di 40 dipendenti non deve essere applicata la riduzione dei permessi: per ottenere la maturazione intera dei permessi a partire dal mese di assunzione, occorre indicare la voce 153 sulle Voci Fisse a livello di ditta, con il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 153, con la suddetta opzione, è riportata nell’elenco delle Voci Fisse al punto 2.3 ‘Maturazione Ratei’.

Sempre a partire dal mese di novembre 2021, è stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al fondo assistenza sanitaria integrativa previsto dal suddetto accordo. Precisiamo che, ad oggi, non risultano stabilite le modalità di versamento delle quote al suddetto fondo. Inoltre, nell’accordo è prevista la possibilità di erogare le stesse quote mensili al dipendente, in forma di E.D.R, nel caso in cui il fondo non fosse operativo al 1/01/2022.
Nel caso in cui si intenda attivare il calcolo automatico delle quote dovute al fondo, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola l’importo fisso mensile di E. 13,00, dovuto dal datore di lavoro per ogni dipendente a tempo indeterminato. Ricordiamo che la voce 578 viene automaticamente assoggettata al contributo solidarietà (10%).
Se invece, per il momento, si ritiene opportuno erogare le suddette quote mensili al dipendente in forma di E.D.R., occorre impostare la voce 12B sul servizio Voci Fisse a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ ed indicando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità. In tal caso, la somma di E. 13,00 sarà erogata per 12 mensilità.
Infine, nel caso in cui un’azienda non aderisca al fondo, deve erogare un importo forfetario E.D.R di E. 25,00 mensili per quattordici mensilità. Per erogare il suddetto importo, è sufficiente impostare la voce 12B sulle Voci Fisse a livello di ditta, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’ e senza indicare alcun valore nel campo Quantità.

Dicembre 2012
(acred479)

Dal mese di dicembre 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 14/11/11. Ricordiamo che l’aumento è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2011 Acred448 ed ha interessato le tabelle 1021 - 1321 (Farmacie Private) e 1421 - 1521 (Farmacie Rurali).

Ottobre 2012
(acred476)

Segnaliamo che, in data 14/06/12, è stato sottoscritto l’accordo di riordino sulla disciplina dell’apprendistato: la gestione degli apprendisti attualmente prevista sulla procedura risulta conforme alle disposizioni presenti nell’accordo.
Per i nuovi apprendisti che rientrano in tale disciplina, la gestione della malattia è stata equiparata a quella dei qualificati. Se si inserisce una malattia per un apprendistato precedente, che non avrebbe carenza ed integrazione conto ditta, è necessario intervenire manualmente (indicando la voce 199 in sostituzione della carenza 430 e dell’integrazione 435 e 440).

Settembre 2012
(acred474)

Con la busta paga relativa al mese di settembre 2012, viene automaticamente erogata la terza ed ultima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 14/11/11, a copertura del periodo da febbraio 2010 a novembre 2011.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto dell’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Maggio 2012
(acred467)

Dal mese di maggio 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 14/11/11. Ricordiamo che l’aumento è stato predisposto con l’aggiornamento di dicembre 2011 ‘Acred448’ ed ha interessato le tabelle 1021 - 1321 (Farmacie Private) e 1421 - 1521 (Farmacie Rurali).

Aprile 2012
(acred464)

Con la busta paga relativa al mese di aprile 2012, viene automaticamente erogata la seconda tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 14/11/11, a copertura del periodo da febbraio 2010 a novembre 2011.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche l’ultima tranche rimanente.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto dell’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Gennaio 2012
(acred455)

Con la busta paga relativa al mese di gennaio 2012, viene automaticamente erogata la prima tranche dell’indennità Una-tantum prevista nell’accordo di rinnovo del 14/11/11, a copertura del periodo da febbraio 2010 a novembre 2011. In caso di cessazione del rapporto, vengono erogate anche le due tranche rimanenti.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto dell’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Dicembre 2011
(acred448)

Sulla base dell’accordo di rinnovo del 14/11/11, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1021 - 1321 (Farmacie Private), e sulle tabelle 1421 - 1521 (Farmacie Rurali), alle seguenti decorrenze: dicembre 2011 / maggio 2012 / dicembre 2012.
A partire dal mese di dicembre, è stata aggiornata anche l'indennità di funzione dei quadri (voce 010). Segnaliamo che, per i dipendenti inquadrati con il 1° livello e con la qualifica quadro, l’importo varia in base all’anzianità.

Ricordiamo inoltre che, in caso di cessazione del rapporto, viene erogata l'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, come indicato nella documentazione dell’aggiornamento di novembre 2011 ‘Acred444’.

Novembre 2011
(acred444)

Secondo quanto stabilito nell’accordo di rinnovo del 14/11/2011, in caso di cessazione del rapporto (a partire dal mese di novembre) viene erogata un’indennità Una-tantum a copertura del periodo da febbraio 2010 a novembre 2011. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto dell’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Gli aumenti retributivi previsti nell’accordo di rinnovo decorrono dal mese di dicembre 2011: tali aumenti saranno rilasciati, da parte nostra, col prossimo aggiornamento mensile.

Agosto 2009
(acred382)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1021 - 1321 - 1421 - 1521, con decorrenza dal mese di agosto 2009.

Marzo 2009
(acred364)

Con la busta paga relativa al mese di marzo, viene erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum (tabella 8021, colonna 2), prevista nel rinnovo contrattuale del 23/07/08, a copertura del periodo da febbraio 2006 a luglio 2008.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto dell'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Sull'importo da erogare viene recuperata l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nel periodo di riferimento, compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive.
La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Ottobre 2008
(acred350)

Con la busta paga relativa al mese di ottobre, viene erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum (tabella 8021, colonna 1) prevista nel rinnovo contrattuale del 23/07/08, a copertura del periodo da febbraio 2006 a luglio 2008.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto dell'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Sull'importo da erogare viene recuperata l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nel periodo di riferimento, compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive.
In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente anche la seconda tranche Una-tantum (tabella 8021, colonna 2).
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto nel periodo è compreso anche l'anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Agosto 2008
(acred348)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 23/07/08, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1021 - 1321, con decorrenza dal mese di agosto 2008. Inoltre, sono state predisposte le tabelle retributive da adottare per le Farmacie Rurali (1421 - 1521). Dallo stesso mese, è stata bloccata l'erogazione automatica dell'IVC (voce 016).

A partire dal mese di agosto, è stata aggiornata anche l'indennità di funzione dei quadri (voce 010), secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale (aumento E. 9,29 / totale E. 110,00 per il 1° livello).
Inoltre, è stato modificato il trattamento dell'infortunio, per la parte a carico dell'azienda.

In caso di cessazione del rapporto viene erogata l'indennità Una-tantum prevista nell'accordo di rinnovo, a copertura del periodo da febbraio 2006 a luglio 2008. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si considerano i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto dell'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Sull'importo da erogare viene recuperata l'indennità di vacanza contrattuale corrisposta nel periodo di riferimento, compresa quella derivante dalle mensilità aggiuntive.
La somma risultante è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria (in quanto nel periodo è compreso anche l'anno corrente) ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Dicembre 2007
(acred324)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con effetto dal mese di dicembre, è stato aggiornato il calcolo della IVC sui seguenti contratti:

  • Farmacie Private (021): adeguamento agli importi indicati nella comunicazione di Federfarma del 5/12/07, a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali (tabella 9021);
  • Istituti Assistenziali Agidae (079): adeguamento agli importi previsti dall'accordo del 11/10/07 (tabella 9079).
Maggio 2006
(acred286)

Con il mese di maggio 2006 è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sul Ccnl delle Farmacie Private (021). Per il contratto in questione è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza.
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Ottobre 2005
(acred269)

Con la busta paga relativa al mese di ottobre viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 5/5/05, a copertura del periodo da febbraio 2004 a maggio 2005.
Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
La somma risultante è riportata sulla voce 050 ('Una-tantum'), esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (050 per l'Una-tantum a tassazione ordinaria, 041 per l'Una-tantum a tassazione separata).

Luglio 2005
(paghe167)

Con la busta paga relativa al mese di luglio, viene automaticamente erogata la prima tranche dell'indennità Una-tantum prevista nel rinnovo contrattuale del 5/5/05, a copertura del periodo da febbraio 2004 a maggio 2005. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.
In caso di cessazione del rapporto viene erogato l'intero importo spettante, comprensivo della seconda tranche.
La somma risultante è riportata sulla voce 050 ('Una-tantum'), esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

ATTENZIONE : Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico dell'Una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (050 per l'Una-tantum a tassazione ordinaria).

Giugno 2005
(paghe166)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 5/5/05, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1021 - 1321, con decorrenza dal mese di giugno 2005.

Luglio 2003
(paghe132)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1021, con decorrenza 1/7/2003.

Gennaio 2003
(paghe121)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1021 – 1321, con decorrenza 1/1/2003.

Dicembre 2002
(paghe119)

Nel mese di dicembre, viene erogata automaticamente l’indennità Una-tantum (voce 050), secondo quanto previsto nell’accordo stipulato in data 15/11/2002.
Precisiamo che il valore dell’Una-tantum risulta differenziato per livello, ed è riportato sulla tabella 8021 (visibile sul servizio Accessori – Tabelle). L’importo spettante viene proporzionato al numero di mesi utili intercorsi nel periodo da febbraio a dicembre 2002. Nel calcolo si tiene conto dell’eventuale percentuale di part-time; inoltre, per gli apprendisti, viene applicata la relativa percentuale.

Giugno 2001
(paghe090)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1021-1321, con decorrenza 1/6/2001.