Ccnl Studi Professionali (011) / Studi Professionali 2 - prot. 30/7/98 (012)

Elenco Contratti

Marzo 2024
(acred888)

Con l’aggiornamento Acred887 del 25/03/2024 è stata rilasciata l’erogazione automatica dell’indennità Una-tantum prevista nell’ipotesi di rinnovo del 16/02/2024, limitatamente ai rapporti di lavoro cessati.
Precisiamo che la suddetta indennità spetta solo ai dipendenti in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo (16/02/2024).

Con il presente aggiornamento, è stato rettificato il calcolo della suddetta Una-tantum: il periodo da considerare nel calcolo va da aprile 2018 a febbraio 2024 (nella versione precedente veniva considerato anche il mese di marzo 2024).

Inoltre, con il presente aggiornamento, l’indennità Una-tantum viene erogata automaticamente anche in caso di elaborazione della busta paga di marzo per un dipendente cessato nel mese di febbraio (purché non prima del 16/02/2024); tale situazione si presenta, in particolare, se il Tfr viene erogato nel mese successivo alla cessazione. Ricordiamo che, se viene erogata un’indennità soggetta a tassazione ordinaria (voce 050) su un mese successivo alla cessazione, occorre attivare il conguaglio fiscale, indicando la voce 605 con ‘1’ nel campo Quantità (elenco voci variabili, 4.1 ‘Conguaglio anno corrente’).
A partire dal mese di aprile, l’indennità Una-tantum non viene più erogata automaticamente ai dipendenti cessati nei mesi precedenti, in caso di elaborazione di una busta paga nei mesi successivi alla cessazione.

Marzo 2024
(acred887)

Sulla base dell’ipotesi di rinnovo del 16/02/2024, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 / 1012 / 1512, alle seguenti decorrenze: marzo 2024 / ottobre 2024 / ottobre 2025 / dicembre 2026.

A decorrere dal mese di marzo 2024, il contributo CADIPROF (assistenza sanitaria integrativa) passa da E. 15,00 ad E. 20,00 mensili, interamente a carico dell’azienda. Ricordiamo che il contributo CADIPROF è gestito tramite la voce 578 (aggiornamento di settembre 2013 Acred509 e precedenti).

Sempre con effetto dal mese di marzo 2024, il contributo EBIPRO (ente bilaterale) passa da E. 5,00 ad E 7,00 mensili a carico dell’azienda; resta invariata la quota a carico del dipendente, pari ad E. 2,00. Ricordiamo che il contributo EBIPRO è gestito tramite le voci 78A / 78B (aggiornamento di novembre 2015 Acred587 e precedenti).
In caso di mancata adesione alla bilateralità è prevista l’erogazione di un elemento distinto della retribuzione, gestito tramite la voce 47J (aggiornamento di luglio 2015 Acred577). L’importo in questione passa da E. 32,00 ad E. 43,00 mensili.

In caso di cessazione del rapporto, viene erogata automaticamente l’indennità Una-tantum prevista nell’ipotesi di rinnovo, a copertura del periodo da aprile 2018 a marzo 2024. Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel suddetto periodo, considerando anche l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, per il periodo relativo agli anni dal 2018 al 2023, e sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo relativo all’anno 2024. Entrambe le voci restano escluse dalla base di calcolo del Tfr.

Ottobre 2023
(acred871)

Dal mese di ottobre 2023, è possibile gestire l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale (apprendistato di primo livello) e l’apprendistato per alta formazione e ricerca.
In entrambi i casi, occorre attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati).
Nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento, occorre indicare i seguenti codici:

  • 01’ nel caso dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale; vengono applicate automaticamente le percentuali retributive stabilite contrattualmente (1° anno 45%, 2° anno 55%, periodi successivi 65%);
  • 03’ nel caso dell’apprendistato per alta formazione e ricerca; vengono applicate automaticamente le percentuali retributive stabilite contrattualmente (1° anno 40%, 2° anno 50%, periodi successivi 60%).
Luglio 2023
(acred864)

A decorrere dal mese di luglio 2023, vengono agganciate automaticamente le tabelle 5311 / 5312 relative alle percentuali degli apprendisti valide dal 29/11/2011, in sostituzione delle precedenti tabelle 5011 / 5012. Precisiamo che l’aggancio automatico non ha effetto nel caso in cui siano già state confermate le precedenti tabelle a livello di ditta o di dipendente.

Aprile 2022
(acred822)

A seguito delle segnalazioni pervenuteci, è stato modificato il numero di ore permesso per ROL spettanti in caso di orario distribuito su 6 giorni settimanali. In tale condizione, secondo quanto indicato nel Ccnl, spettano 66 ore annue di permessi per riduzione orario (anziché 40). Restano invariate le ore di permesso per festività soppresse (32).

Ricordiamo che, per i dipendenti assunti successivamente al rinnovo contrattuale del 17/04/2015, i permessi per riduzione orario non maturano nei primi 12 mesi del rapporto di lavoro, mentre nei successivi 12 mesi la maturazione è ridotta al 50% (aggiornamento di giugno 2015 Acred574).

Settembre 2021
(acred803)

Sono stati predisposti alcuni nuovi “eventi” per la gestione della malattia, da utilizzare nei casi di patologie “gravi” per gestire il periodo aggiuntivo di comporto (90 giorni) previsto dall’art. 105 del Ccnl. I nuovi eventi sono visibili sulla finestra ‘Malattia / maternità / infortunio’ (servizio Presenze e Variazioni Mensili) e vanno utilizzati nei seguenti casi:

  • 7° e 8° mese di patologia “grave” – retribuzione al 100% – evento ‘MA 70’;
  • 9° mese di patologia “grave” – retribuzione al 700% – evento ‘MA 75’.
Ottobre 2017
(acred669)

Segnaliamo che è stato istituito il Fondo di Solidarietà Bilaterale per il settore delle attività professionali, tramite un accordo sottoscritto in data 3/10/2017 da parte di Confprofessioni.

Il Fondo prevede lo stesso tipo di contribuzione per tutte le categorie di dipendenti (a tempo indeterminato, determinato, apprendisti, part-time), limitatamente ai datori di lavoro che “occupano mediamente più di 3 dipendenti”.
Il contributo deve essere calcolato applicando, all’imponibile previdenziale, le seguenti aliquote:

  • 0,45% se il numero di dipendenti occupati è superiore a 3 ed inferiore a 15;
  • 0,65% se il numero di dipendenti occupati è superiore a 15.

In entrambi i casi, il contributo è ripartito nella misura di 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del dipendente.

Segnaliamo che, al momento, non ci sono indicazioni in merito alla decorrenza della suddetta contribuzione.
Inoltre, da parte dell’Inps (e dell’Agenzia delle Entrate) non sono state emanate disposizioni relative ai codici da utilizzare per il versamento del contributo tramite modello F24, oltre che per l’esposizione sulla denuncia UniEmens.
Si può comunque ritenere che tale fondo debba essere applicato in sostituzione del Fondo di Integrazione Salariale.

Precisiamo che rimane all’Utente la scelta tra iniziare ad applicare il nuovo Fondo, oppure non applicarlo in attesa di ulteriori indicazioni da parte degli enti preposti. Da parte nostra, in assenza di tali indicazioni abbiamo potuto predisporre la gestione del Fondo soltanto per quanto riguarda la busta paga e la nota contabile, secondo le modalità di seguito descritte.

Sulle singole aziende che occupano oltre 3 dipendenti, è possibile attivare il contributo al Fondo: a tale scopo, è sufficiente impostare la voce 78S sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). In tal modo, viene applicata l’aliquota prevista in presenza di un numero di dipendenti compreso tra 3 e 15 (0,45%).
Nel caso in cui occorra applicare l’aliquota prevista oltre 15 dipendenti, è necessario indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario della voce 78S (tale impostazione si ottiene selezionando l’apposita opzione dall’elenco delle Voci Fisse, al punto 3.3 ‘Ente Bilaterale e Assistenza Sanitaria’, sezione ‘Studi Professionali’).
Nel caso in cui occorra bloccare il contributo, su una ditta per la quale era stato precedentemente attivato, è sufficiente bloccare (o eliminare) la voce 78S dal servizio Voci Fisse, effettuando un’apposita storicizzazione.
In presenza della voce 78S, il contributo a carico del dipendente viene riportato automaticamente sulla voce 78T.

A nostro avviso, pur in assenza di indicazioni specifiche, il contributo al Fondo di Solidarietà Bilaterale dovrebbe rimanere esente dal contributo di solidarietà (10%). A tale scopo, è sufficiente indicare la voce 81A sul servizio Voci Fisse, secondo la stessa modalità adottata per la voce 78S sopra descritta.

Settembre 2017
(acred668)

DCon il presente aggiornamento, sulle tabelle 1011 / 1012 viene rettificato l’importo della paga base relativa al livello 3° Super, rispetto al valore rilasciato con l’aggiornamento Acred667 del 20/09/2017.

Settembre 2017
(acred667)

Dal mese di settembre 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 17/04/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 101110121512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred570.

Ricordiamo, inoltre, che sono disponibili le tabelle retributive prive dei suddetti aumenti (tabelle 1611 / 1612 / 1712), che possono essere utilizzate nel caso in cui non si intenda applicare l’aumento previsto dal suddetto accordo; in tale eventualità, occorre fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di aprile 2015 Acred570.

Marzo 2017
(acred640)

Dal mese di marzo 2017 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo del 17/04/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 101110121512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred570.

Ricordiamo inoltre che sono disponibili le tabelle retributive prive dei suddetti aumenti (tabelle 1611 / 1612 / 1712), che possono essere utilizzate nel caso in cui non si intenda applicare l’aumento previsto dal suddetto accordo (in tale eventualità, fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di aprile 2015 Acred570).

Settembre 2016
(acred620)

Dal mese di settembre 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 17/04/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 101110121512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred570.

Ricordiamo inoltre che sono disponibili anche le tabelle retributive prive dei suddetti aumenti (tabelle 1611 / 1612 / 1712), che possono essere utilizzate nel caso in cui non si intenda applicare l’aumento previsto dal suddetto accordo (in tale eventualità, fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di aprile 2015 Acred570).

Agosto 2016
(acred618)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – FONDO CADIPROF

A seguito di alcune segnalazioni, è stato modificato il calcolo automatico del contributo al fondo CADIPROF, effettuato tramite la voce 578 sui contratti degli Studi Professionali (011 / 012). A partire dal mese di agosto 2016, in caso di assunzione viene sempre calcolata la quota dovuta al fondo (in precedenza, il contributo veniva calcolato soltanto se l’assunzione avveniva nella prima metà del mese, come indicato nell’aggiornamento di novembre 2004 Paghe155).

Gennaio 2016
(acred594)

Dal mese di gennaio 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 17/04/15. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 101110121512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred570.

Ricordiamo che sono disponibili anche le tabelle retributive prive dei suddetti aumenti (tabelle 1611 / 1612 / 1712), da utilizzare nel caso in cui non si intenda applicare l’aumento previsto dal suddetto accordo (in tale eventualità, fare riferimento alla documentazione dell’aggiornamento di aprile 2015 Acred570).

Novembre 2015
(acred587)

Sulla base del messaggio Inps n. 6579 del 27/10/15, con il presente aggiornamento è stata modificata l’esposizione dell’Ente Bilaterale Nazionale (EBIPRO) sulla denuncia Uniemens.

Ricordiamo che il contributo EBIPRO è pari ad E. 7,00 per 12 mensilità, di cui E. 5,00 a carico del datore di lavoro ed E. 2,00 a carico del dipendente. I suddetti importi vengono calcolati automaticamente e riportati sulle voci 78A (quota ditta) e 78B (quota dipendente), sui soggetti per i quali risulta presente il contributo CADIPROF (voce 578).

A partire dal presente aggiornamento e con effetto dal mese di competenza di ottobre 2015 (alle condizioni di seguito descritte) o di novembre 2015, sulla preesistente causale ‘ASSP’ viene automaticamente riportato il solo contributo CADIPROF (voce 578), mentre sulla nuova causale ‘ASSB’ viene riportato il contributo EBIPRO (voci 78A / 78B).

Segnaliamo che la compilazione del modello F24 rimane comunque invariata: il versamento rimane unificato in capo al già esistente codice causale ‘ASSP’.

Occorre tenere presente che la nuova causale ‘ASSB’ non risulta prevista dall’Allegato Tecnico Uniemens attualmente in vigore (versione 3.1.4 del 25/09/15). Inoltre, in una comunicazione riportata sul sito dell’EBIPRO, è stato precisato che, in attesa delle modifiche al software, è possibile continuare ad utilizzare la precedente modalità di esposizione della causale sulla denuncia Uniemens (quindi riportando la somma complessiva sulla causale ASSP).
Da parte nostra, abbiamo comunque previsto la possibilità di ottenere l’indicazione della nuova causale ASSB sulla denuncia relativa al mese di ottobre, nel caso in cui venga pubblicata la nuova versione dell’Allegato Tecnico Uniemens entro la fine di novembre. In tale ipotesi, per riportare la nuova causale ASSB occorre rigenerare le denunce Uniemens relative al mese di ottobre, utilizzando la procedura ‘Rigenerazione dati Uniemens’ (menu Amministratore Paghe). Su tale procedura, è opportuno selezionare le singole aziende interessate. Ricordiamo che le causali in questione sono visibili sul servizio ‘Uniemens – Dati particolati’, nella sezione ‘Convenzioni Bilaterali’; precisiamo che è possibile inserire la causale ASSB anche manualmente, diminuendo di conseguenza l’importo della causale ASSP.
A partire dall’elaborazione del mese di novembre, la causale ASSB viene sempre generata automaticamente.

Luglio 2015
(acred578)

A seguito delle segnalazioni pervenuteci, abbiamo effettuato una correzione sul calcolo automatico della voce 47J, relativa all’EDR sostitutivo della contribuzione alla bilateralità, rilasciata con l’aggiornamento ‘Acred577’ del 17/07/15.
Prima del presente aggiornamento, il calcolo risultava corretto soltanto per i dipendenti part-time. A seguito del presente aggiornamento, il calcolo viene effettuato correttamente anche per i dipendenti full-time.

Luglio 2015
(acred577)

E’ stata predisposta una nuova voce per l’erogazione dell’elemento distinto della retribuzione (EDR), da corrispondere ai dipendenti nel caso in cui non vengano versati i contributi agli enti Cadiprof / Ebipro.
L’importo dell’EDR corrisponde ad E. 32,00 mensili per 14 mensilità; tale elemento rientra nella retribuzione di fatto ma non deve tenere conto della percentuale di part-time. Per gestire l’EDR rispettando tutti i criteri previsti, è sufficiente impostare la voce 47J sul servizio Voci Fisse, a livello di dipendente o di ditta (eventualmente barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’). La voce 47J determina automaticamente l’importo dovuto per ciascun dipendente, tenendo conto delle ore lavorate o comunque retribuite a carico ditta, oltre che delle mensilità aggiuntive eventualmente corrisposte.
La voce 47J è inclusa nella base di calcolo del Tfr; dovendo escludere il proporzionamento rispetto alla percentuale di part-time, la voce deve essere riportata necessariamente nella parte centrale del cedolino.

Ricordiamo che, in alternativa alla nuova voce 47J sopra descritta, è possibile gestire l’erogazione dell’EDR sostitutivo dei contributi ente bilaterale / assistenza sanitaria integrativa, attraverso le voci 01A / 01B, riportate nella parte alta del cedolino (elenco Voci Fisse punto 1.1) e 12A / 12B, riportate nella parte centrale del cedolino (elenco Voci Fisse punto 2.1).

Giugno 2015
(acred574)

Secondo quanto indicato nell’art.175 dell’accordo di rinnovo del 17/04/15, per i dipendenti assunti successivamente alla data di stipula dell’accordo, risulta modificato il criterio di maturazione dei permessi per riduzione orario.
Col presente aggiornamento, per i dipendenti in questione viene automaticamente bloccata la maturazione dei permessi per riduzione orario nei primi 12 mesi del rapporto di lavoro, nei successivi 12 mesi la maturazione viene ridotta al 50%, negli ulteriori 12 mesi viene ridotta al 75%, mentre a partire dal 4° anno la maturazione avviene in misura intera. I suddetti periodi sono calcolati a partire dalla data di assunzione oppure, se compilata, dalla data di anzianità convenzionale.
Per quanto riguarda i dipendenti assunti con contratto di reimpiego, il criterio sopra descritto deve essere applicato con cadenza semestrale (maturazione bloccata per i primi 6 mesi, ridotta al 50% dal 7° mese, ridotta al 75% dal 13° mese ed in misura intera dal 19° mese). Per attivare la maturazione prevista per i contratti di reimpiego, occorre indicare la voce 153 sul servizio Voci Fisse, riportando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Importo Unitario.
La gestione sopra descritta è disponibile dall’elaborazione del mese di giugno; in presenza di dipendenti assunti nei mesi di aprile o maggio (comunque successivamente al 17/04), occorrerà intervenire sul servizio Cedolino – Anno Corrente, per modificare il rateo di permessi eventualmente maturato.

Aprile 2015
(acred570)

Sulla base dell’ ipotesi di rinnovo contrattuale sottoscritta il 17/04/15, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 101110121512, alle seguenti decorrenze: aprile 2015 / gennaio 2016 / settembre 2016 / marzo 2017 / settembre 2017.

Nel caso in cui, per alcune aziende, non si intenda applicare l’aumento previsto dal suddetto accordo, è possibile operare sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, a livello di ditta o di dipendente, selezionando dall’elenco delle tabelle retributive la tabella 1611 (contratto 011) oppure 1612 / 1712 (contratto 012), corrispondente alle retribuzioni in vigore prima dell’ipotesi di rinnovo. Ricordiamo che, se le tabelle retributive sono già state agganciate a livello di dipendente, la variazione sopra descritta deve essere effettuata sui singoli dipendenti interessati.

Inoltre, a partire dal mese di aprile 2015, è stato aumentato di E. 3,00 il contributo a carico del datore di lavoro dovuto all’Ente Bilaterale Nazionale (EBIPRO), secondo quanto previsto nell’ipotesi di rinnovo contrattuale.
Di conseguenza, il contributo a carico del datore di lavoro, gestito tramite la voce 78A, dal mese di aprile corrisponde ad E. 5,00. La modalità di gestione del contributo è stata descritta con l’aggiornamento di febbraio 2009 ‘Acred362’.

Maggio 2014
(acred533)

Con la busta paga del mese di maggio 2014, è possibile erogare l’elemento economico di garanzia, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 29/11/11. Segnaliamo che l’erogazione deve avvenire alle condizioni previste nel suddetto accordo: dobbiamo quindi lasciare all’Utente la scelta di erogare l’elemento economico di garanzia.

Per attivare l’erogazione dell’elemento economico di garanzia, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili del mese di erogazione dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 043 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 043 eroga la somma prevista a tutti i dipendenti sui quali viene attivata, a condizione che gli stessi risultino in forza da almeno 6 mesi alla data del 1/10/13: a tale scopo viene controllata automaticamente la data di assunzione, verificando se risulta successiva al 1/04/13.
L’importo previsto per ogni livello retributivo è riportato sulle tabelle 9011 / 9012; il valore riportato in tabella viene automaticamente proporzionato all’eventuale percentuale di part-time relativa a ciascun mese ed al numero di mesi utili presenti nel periodo di riferimento (aprile – settembre 2013).
Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto (presenza di elementi retributivi già concessi a titolo di acconto su futuri aumenti), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 043. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale della stessa voce.
La somma erogata, riportata nel campo Importo Totale della voce 043, è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

Ottobre 2013
(acred511)

Secondo quanto indicato nell’accordo di proroga del 22/10/13, l’erogazione dell’elemento di garanzia è rimandata al mese di maggio 2014.
Ricordiamo che la gestione di tale elemento è stata rilasciata con l’aggiornamento ‘Acred510’ del 18/10/13. Nel caso in cui si ritenesse opportuno (per qualsiasi motivo) erogare tale elemento nel mese di ottobre 2013, rimane possibile utilizzare la voce 043 secondo le modalità descritte nell’aggiornamento ‘Acred510’.

Ottobre 2013
(acred510)

Con la busta paga del mese di ottobre 2013, è possibile erogare l’elemento economico di garanzia, secondo quanto previsto nel rinnovo del 29/11/11. Segnaliamo che il nuovo elemento deve essere erogato alla condizione prevista nel suddetto rinnovo (mancanza di accordo entro il 30 settembre 2013); in ogni caso, dobbiamo lasciare all’Utente la scelta di erogare l’elemento economico di garanzia.

Per attivare l’erogazione dell’elemento economico di garanzia, è sufficiente inserire la voce 043, senza alcun importo, sulle Variazioni Mensili del mese di erogazione dei dipendenti interessati. Nel caso in cui l’erogazione riguardi la totalità dei lavoratori, è possibile indicare la voce 043 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 043 eroga la somma prevista a tutti i dipendenti sui quali viene attivata, a condizione che gli stessi risultino in forza da almeno 6 mesi alla data del 1/10/13: a tale scopo viene controllata automaticamente la data di assunzione, verificando se risulta successiva al 1/04/13.
L’importo previsto per ogni livello retributivo è riportato sulle tabelle 9011 / 9012; il valore riportato in tabella viene automaticamente proporzionato all’eventuale percentuale di part-time relativa a ciascun mese e al numero di mesi utili presenti nel periodo di riferimento (aprile – settembre 2013).
L’importo erogato è riportato nel campo Importo Totale della voce 043, esclusa dalla retribuzione utile per il Tfr.

Nel caso in cui debba essere erogato un importo diverso da quello previsto (presenza di elementi retributivi già concessi a titolo di acconto su futuri aumenti), è possibile forzare il valore da prendere a base per il calcolo, indicandolo nel campo Importo Unitario della voce 043. In alternativa, rimane comunque possibile inserire direttamente la somma da erogare, indicandola nel campo Importo Totale.

Settembre 2013
(acred509)

A partire dal mese di settembre 2013, è stato aumentato di E. 1,00 il contributo a carico della ditta dovuto alla Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali (CADIPROF), secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 29/11/11. La quota mensile passa da E. 14,00 ad E. 15,00 per dipendente.

Maggio 2013
(acred494)

Segnaliamo che, con l’aggiornamento ‘Acred493’ del 23/04/13, è stata rilasciata un’ulteriore modifica relativa al calcolo degli scatti di anzianità: in caso di raggiungimento di un nuovo scatto, il valore del nuovo scatto viene sommato al totale degli scatti già maturati, senza effettuare la rivalutazione di questi ultimi.
La rivalutazione degli scatti complessivamente maturati continua, invece, ad essere effettuata, in caso di aumento del livello retributivo (aggiornamenti di dicembre 2012 ‘Acred479’ e ‘Acred480’).

Aprile 2013
(acred493)

Dal mese di aprile 2013 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 29/11/11. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1011 – 1012 – 1512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di novembre 2011 ‘Acred446’.

Marzo 2013
(acred490)
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – STUDI PROFESSIONALI

E’ stato modificato il calcolo automatico del contributo dovuto al fondo CADIPROF, effettuato tramite la voce 578: nel mese di cessazione, viene sempre calcolata la quota dovuta al fondo (in precedenza veniva invece verificato se la cessazione era intervenuta entro la metà del mese). Il suddetto criterio è specificato nel regolamento del fondo CADIPROF.

Dicembre 2012
(acred480)

Con l’aggiornamento Acred479 del 20/12/12 è stata rilasciata una modifica relativa al calcolo degli scatti di anzianità. In data odierna, grazie alle segnalazioni pervenuteci, abbiamo verificato che tale modifica presentava un errore.
Col presente aggiornamento, viene rettificato il suddetto errore: sul contratto degli Studi Professionali (codici contratto 011 e 012), è quindi necessario rielaborare le buste paga relative al mese di dicembre, nel caso in cui siano state elaborate successivamente all’aggiornamento Acred479 del 20/12/12 e prima del presente aggiornamento.
Inoltre, segnaliamo che la modifica rilasciata con l’aggiornamento Acred479, riguardante la rivalutazione automatica degli scatti in caso di aumento di livello, entrerà in funzione con l’elaborazione del mese di gennaio 2013 (la rettifica inclusa nel presente aggiornamento rende necessario posticipare la decorrenza del nuovo automatismo).

Dicembre 2012
(acred479)

Sulla base delle segnalazioni pervenuteci, è stato modificato il calcolo degli scatti di anzianità: in caso di aumento del livello retributivo, l’importo degli scatti maturati viene automaticamente ricalcolato sulla base del nuovo livello.

Ottobre 2012
(acred476)

Dal mese di ottobre 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 29/11/11. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1011 10121512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di novembre 2011 ‘Acred446’.

Aprile 2012
(acred464)

Dal mese di aprile 2012 decorre l’aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 29/11/11. Ricordiamo che l’aumento interessa le tabelle 1011 10121512 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di novembre 2011 ‘Acred446’.

Febbraio 2012
(acred459)

Con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di febbraio 2012, viene automaticamente erogata la seconda tranche (40%) degli arretrati previsti nel rinnovo contrattuale del 29/11/11, a copertura del periodo da ottobre 2010 a settembre 2011.
Nel calcolo degli arretrati, relativamente a ciascun mese, si tiene conto delle presenze effettive, considerando anche gli straordinari e le maggiorazioni contrattuali, le festività usufruite o pagate, le assenze retribuite o non retribuite (restano escluse le eventuali indennità a carico degli istituti). La somma spettante a titolo di arretrati, è riportata sulla voce 040, soggetta a tassazione separata ed inclusa, in questo caso, nella retribuzione utile per il Tfr.
Ricordiamo che il calcolo automatico degli arretrati è possibile soltanto se le buste paga relative al periodo interessato sono state elaborate tramite la nostra procedura paghe. In caso contrario, occorre inserire la somma spettante sulle variazioni mensili di febbraio, indicandola nel campo Importo Totale della voce 040.
Ricordiamo inoltre che è stata prevista la possibilità di calcolare automaticamente gli arretrati relativi al periodo ottobre 2010 – settembre 2011, escludendo gli straordinari, le maggiorazioni e le festività aggiuntive: per attivare il suddetto calcolo, è sufficiente indicare l’opzione ‘1’ nel campo Quantità della voce di arretrato 040, operando sul servizio Accessori – Voci Fisse a livello di ditta o di contratto.

Dicembre 2011
(acred448)

Nell’accordo di rinnovo contrattuale del 29/11/2011 è stato disciplinato il nuovo apprendistato professionalizzante.
Con effetto dal mese di dicembre, è stata predisposta la gestione automatica degli apprendisti assunti secondo tale normativa: per attivare la nuova gestione, è sufficiente attribuire il livello retributivo di riferimento (relativo ai dipendenti qualificati), agganciando inoltre una specifica tabella sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’ a livello di dipendente. In particolare, occorre agganciare la tabella 5311 sul contratto 011, oppure 5312 sul contratto 012 (entrambe le tabelle riportano le nuove percentuali da applicare alle retribuzioni degli apprendisti).

Dicembre 2011
(acred447)

Successivamente al rilascio dell’aggiornamento Acred446, sono state pubblicate alcune comunicazioni ufficiali in merito all’accordo di rinnovo degli Studi Professionali, sottoscritto il 29/11/11.
In particolare, in un comunicato ANCL del 30/11/11, è stata data indicazione di effettuare il calcolo degli arretrati, relativamente al periodo ottobre 2010 – settembre 2011, senza tener conto degli elementi aggiuntivi rispetto alla normale retribuzione mensile (straordinari, maggiorazioni, festività ricadenti in giorni non lavorativi, ecc).
Inoltre, a seguito delle precisazioni riportate su diverse pubblicazioni, abbiamo ritenuto opportuno dare la possibilità di assoggettare a tassazione separata gli arretrati relativi al periodo ottobre – dicembre 2010.

In aggiunta a quanto previsto nell’aggiornamento Acred446, abbiamo predisposto delle opzioni che consentono all’Utente di scegliere il tipo di gestione che ritiene corretto applicare, relativamente al calcolo e/o alla tassazione degli arretrati.

  • Possibilità di assoggettare automaticamente a tassazione separata gli arretrati relativi al periodo ottobre – dicembre 2010: per ottenere l’assoggettamento di cui sopra, è sufficiente indicare la voce 040 sul servizio Accessori – Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto; in tale ipotesi, gli arretrati relativi al periodo gennaio – settembre 2011 vengono comunque riportati sulla voce 04A (vedere aggiornamento Acred446).

  • Possibilità di calcolare automaticamente gli arretrati relativi al periodo ottobre 2010 – settembre 2011, escludendo gli straordinari, le maggiorazioni e le festività aggiuntive: per attivare il suddetto calcolo, è sufficiente indicare l’opzione ‘1’ nel campo Quantità delle voci di arretrato interessate (04A ed eventualmente 040 – vedere punto precedente), operando sul servizio Accessori – Voci Fisse a livello di ditta o di contratto.

Precisiamo che l’eventuale esclusione di straordinari, maggiorazioni e festività aggiuntive, non riguarda gli arretrati relativi al mese di ottobre 2011, riportati sulla voce 04B (aggiornamento Acred446); tali arretrati, infatti, derivano dall’applicazione degli aumenti retributivi previsti nell’accordo di rinnovo, decorrenti dal 1 ottobre 2011.

Novembre 2011
(acred446)

In data 29/11/2011 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale.
Sulla base di tale accordo, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 101110121512, alle seguenti decorrenze: novembre 2011 (validità ottobre 2011) / aprile 2012 / ottobre 2012 / aprile 2013.
Sempre sulla base dell’accordo di rinnovo, sono stati aggiornati i valori degli scatti di anzianità, sulle tabelle 201120122512, con decorrenza novembre 2011. Precisiamo che l’aumento degli scatti ha effetto a partire dal mese di maturazione del prossimo scatto; in tale occasione, vengono rivalutati anche gli scatti già maturati.

Con l’elaborazione della busta paga relativa al mese di novembre, viene automaticamente erogato il 60% degli arretrati previsti nel rinnovo contrattuale (periodo ottobre 2010 – settembre 2011); l’erogazione della seconda tranche avverrà nel mese di febbraio 2012. In caso di cessazione, viene erogato l’intero importo degli arretrati.
Sulla busta paga di novembre viene anche erogato l’intero importo degli arretrati relativi al mese di ottobre 2011.
Nel calcolo degli arretrati, relativamente a ciascun mese, si tiene conto delle presenze effettive, considerando anche gli straordinari e le maggiorazioni contrattuali, le festività usufruite o pagate, le assenze retribuite o non retribuite (restano escluse le eventuali indennità a carico degli istituti). La somma spettante a titolo di arretrati, per il periodo da ottobre 2010 a settembre 2011, è riportata sulla voce 04A; gli arretrati relativi ad ottobre 2011 sono riportati sulla voce 04B.
Entrambe le voci sono soggette a tassazione ordinaria ed incluse, in questo caso, nella retribuzione utile per il Tfr.
Ricordiamo che il calcolo automatico degli arretrati è possibile soltanto se le buste paga relative al periodo interessato sono state elaborate tramite la nostra procedura paghe. In caso contrario, occorre inserire le somme spettanti sulle variazioni mensili di novembre, indicandole nel campo Importo Totale delle voci 04A e 04B.

Segnaliamo che, per quanto riguarda i dipendenti degli Studi Tecnici ai quali vengono applicate le particolari retribuzioni riportate sulla tabella 1512, occorre "agganciare" la tabella 8512 tramite il servizio Accessori – Aggancio Tabelle, al fine di effettuare il corretto calcolo degli arretrati. Per tutti gli altri dipendenti, il calcolo degli arretrati fa invece riferimento alle tabelle 8011 (contratto 011) o 8012 (contratto 012), che risultano "agganciate" automaticamente.

Segnaliamo inoltre che le tabelle previste nell’aggiornamento di ottobre 2011 ‘Acred442’ (1611 / 1612 / 1712 / 2611 / 2612 / 2712 / 9611 / 9612 / 9712), che consentivano di applicare (facoltativamente) l’ipotesi di accordo del 27/09/2011, non risultano più valide: nel caso in cui siano state utilizzate, devono essere sostituite con le corrispondenti tabelle indicate nel presente aggiornamento (1011 / 1012 / 1512 / 2011 / 2012 / 2512 / 8011 / 8012 / 8512).

Per quanto riguarda il contributo CADIPROF, segnaliamo che nell’accordo di rinnovo è previsto l’aumento di 1 euro a carico ditta (la quota mensile passa da E. 13,00 ad E. 14,00 per dipendente).
L’aumento viene applicato automaticamente a partire dal mese di novembre 2011. Nel caso in cui si intenda versare anche l’importo arretrato relativo al mese di ottobre, occorre indicare l’opzione ‘1’ nel campo Quantità della voce 578, inserendola sul servizio Accessori – Voci Fisse a livello di ditta o di contratto.

Precisiamo infine che le altre variazioni previste nell’accordo di rinnovo del 29/11/2011 (apprendistato, ecc.), saranno predisposte con l’aggiornamento relativo al mese di dicembre.

Ottobre 2011
(acred442)

In data 27/09/11 è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale; ad oggi, tuttavia, tale ipotesi non risulta ancora ratificata. Occorre inoltre considerare che il testo dell’accordo, nella versione attuale, presenta alcune inesattezze per quanto riguarda le tabelle retributive (art. 122).
Tenendo conto delle evidenti problematiche nell’applicazione dell’accordo, per il mese di ottobre abbiamo previsto le seguenti possibilità, alternative tra loro, lasciando all’utente la scelta in merito alla modalità da adottare:

  • Continuare ad applicare le retribuzioni in vigore prima dell’accordo del 27/09/11, evitando così di effettuare ulteriori conguagli nei mesi successivi in caso di mancata ratifica dell’accordo: in questo caso non è richiesto alcun intervento da parte dell’Utente, per quanto riguarda l’elaborazione del mese di ottobre. Ovviamente, in seguito alla ratifica dell’accordo, daremo la possibilità di erogare automaticamente gli arretrati spettanti. Occorre sottolineare che, in caso di ratifica dell’accordo, non possiamo garantire il rilascio di un ulteriore aggiornamento in tempo utile per l’elaborazione delle buste paga di ottobre – eventualmente, con il mese di novembre saranno erogati automaticamente anche gli arretrati relativi al mese di ottobre.

  • Applicare gli aumenti retributivi previsti dall’accordo del 27/09/11: a tale scopo, sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’ occorre agganciare le tabelle che riportano gli aumenti dei minimi (1611 sul contratto 011, 1612 / 1712 sul contratto 012) e degli scatti di anzianità (2611 sul contratto 011, 2612 / 2712 sul contratto 012), selezionandole dall’apposito elenco. In caso di applicazione dei nuovi minimi è prevista, con il mese di ottobre, l’erogazione del 60% degli arretrati relativi al periodo da ottobre 2010 a settembre 2011: a tale scopo, devono essere agganciate le tabelle relative agli arretrati (9611 sul contratto 011, 9612 / 9712 sul contratto 012) e deve essere impostata la voce 04A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto. In caso di cessazione viene erogato l’intero importo degli arretrati. La somma spettante a titolo di arretrati è assoggettata a tassazione ordinaria ed inclusa nella retribuzione utile per il Tfr.

Per quanto riguarda il contributo CADIPROF, segnaliamo che nell’accordo del 27/09/11 è previsto un aumento di 2 euro a carico ditta, con effetto dal mese di ottobre. In attesa della ratifica del contratto, non è stata effettuata alcuna variazione sul calcolo del contributo. Gli utenti che intendono applicare l’aumento del contributo, possono intervenire direttamente sulla voce interessata (578), indicando il valore del contributo a carico ditta nel campo Importo Totale.

Precisiamo infine che le altre variazioni previste nell’ipotesi di rinnovo del 27/09/11 (apprendistato, ecc.), saranno predisposte in seguito alla ratifica dell’accordo.

Aprile 2010
(acred402)

Sulla base di un approfondimento, richiesto da alcuni Utenti, delle norme incluse nell'ultimo rinnovo contrattuale, abbiamo modificato il criterio di calcolo delle voci di straordinario e maggiorazione: a partire dal mese di aprile 2010, la quota oraria relativa alla maggiorazione viene calcolata su tutte le voci presenti nella parte alta del cedolino. Ricordiamo che, in precedenza, la maggiorazione veniva calcolata sui soli elementi che costituiscono la paga base tabellare conglobata.
Nel caso in cui si ritenga corretto continuare a calcolare la maggiorazione secondo il criterio precedentemente adottato, si deve inserire la voce 214 sul servizio Voci Fisse, indicando il valore convenzionale '1' nel campo Quantità.

Gennaio 2010
(acred390)

Ricordiamo che il calcolo dell'imponibile Inail, per i dipendenti part-time, viene effettuato automaticamente sulla base del valore della paga base (o minimo tabellare) indicato in busta paga. Con il presente aggiornamento, abbiamo predisposto delle tabelle che consentono di escludere, dal suddetto calcolo, il valore dell'ex indennità di contingenza.
Precisiamo che, allo stato attuale, tale impostazione è soggetta ad una scelta da parte dell'Utente: se si ritiene corretto scorporare il valore dell'ex indennità di contingenza, occorre intervenire sul servizio 'Accessori - Aggancio Tabelle', a livello di ditta, selezionando una delle seguenti tabelle dall'elenco delle tabelle contrattuali: 13511 (Studi Consilp) / 13512 (Studi Cipa) / 13612 (Studi Tecnici).

Giugno 2009
(acred374)

Sulla base di alcuni approfondimenti, abbiamo ritenuto opportuno modificare il criterio di ricalcolo degli di scatti di anzianità in caso di passaggio di livello: a partire dal mese di giugno 2009, nel mese in cui avviene il passaggio di livello vengono automaticamente rivalutati gli scatti già maturati. La modifica ha effetto anche sui passaggi di livello avvenuti nei mesi precedenti, nel caso in cui gli scatti non siano stati ancora rivalutati. Ricordiamo che, in precedenza, la rivalutazione avveniva soltanto nel mese di maturazione dello scatto successivo.

Febbraio 2009
(acred362)

E' stato predisposto il calcolo automatico dell'Ente Bilaterale Nazionale (EBIPRO), sulla base di quanto previsto dal CCNL e dai successivi accordi nazionali.
Il contributo è pari ad E. 4,00 mensili per 12 mensilità, di cui E. 2,00 a carico del datore di lavoro ed E. 2,00 a carico del dipendente. I suddetti importi vengono calcolati automaticamente e riportati sulle voci 78A (quota ditta) e 78B (quota dipendente), nel caso in cui risulti presente il contributo CADIPROF (voce 578).

Con il presente aggiornamento, è stato modificato il programma 'QUOTEF24', disponibile sulla procedura Stampe Accessorie (punto 1.1 'Stampe Periodiche'): nella nuova versione, sulla causale 'ASSP' viene automaticamente riportato sia il contributo CADIPROF (voce 578), che il contributo EBIPRO (voci 78A / 78B).

Ottobre 2008
(acred350)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 - 1012 - 1512, con decorrenza dal mese di ottobre 2008.

Luglio 2008
(acred346)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 11/07/08, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 - 1012 - 1512, con decorrenza dal mese di luglio 2008. Dallo stesso mese, è stata bloccata l'erogazione automatica dell'IVC (voce 016).

Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di maggio 2008; di conseguenza, con la busta paga di luglio vengono automaticamente corrisposti gli arretrati relativi ai mesi di maggio e giugno, compresa la parte derivante dalla 14° mensilità. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto di quanto è già stato erogato a titolo di IVC, oltre che delle variazioni risultanti dalle presenze mensili (festività, straordinari, assenze retribuite o non retribuite). La somma risultante viene riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico di arretrati o Una-tantum, occorre che tutte le buste paga del periodo interessato siano stato elaborate tramite la nostra procedura Paghe. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili del dipendente, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente.

Gennaio 2008
(acred327)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di gennaio 2008, è stato raggiunto il termine per l'erogazione della IVC sul contratto degli Studi Professionali (011 / 012). Per il contratto in questione è stato attivato il calcolo automatico della voce 016, applicando la percentuale dello 0,51% (30% del tasso di inflazione programmata) su paga base e contingenza.
Inoltre, sui contratti delle Terme (016) e dei Metalmeccanici Confapi (061) è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC: la percentuale utilizzata nel calcolo è stata portata allo 0,85% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile inibire l'erogazione automatica della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, e attivando le opzioni 'Blocco voce' e 'Estesa a tutti i dipendenti'.

Settembre 2006
(acred293)

Con la busta paga del mese di settembre viene automaticamente erogata la seconda tranche dell'indennità forfetaria a titolo di arretrati, prevista nell'accordo di rinnovo del 3/05/06, a copertura del periodo da gennaio a marzo 2006.
Per ricavare il numero di quote mensili da considerare nel calcolo dell'indennità, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, rilevando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nello stesso periodo viene recuperata in parti uguali tra la prima e la seconda tranche (aggiornamento di maggio 2006 - 'Acred286').
La somma da erogare è riportata sulla voce 050 ('Arretrati rinnovo contrattuale'), inclusa nella base di calcolo del Tfr.

ATTENZIONE :
Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico degli arretrati o dell'una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili di ogni dipendente interessato, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (fare riferimento alle documentazioni dei singoli contratti).

Luglio 2006
(acred290)
MODELLO F24 : CONTRIBUTI CADIPROF

A partire dalla scadenza del 16 agosto 2006, è possibile utilizzare il modello F24 per versare i contributi dovuti alla Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali (CADIPROF).
Ricordiamo che le istruzioni relative alla gestione dei suddetti contributi, sono state inviate con gli aggiornamenti di maggio 2006 ('Acred286') e novembre 2004 ('Paghe155'). In particolare, nell'elaborazione dei cedolini, le somme da versare alla Cassa di Assistenza Sanitaria sono riportate nel campo Importo Totale della voce 578.

E' possibile trasferire sul modello F24 ('Archivio Tributi') i contributi di competenza del mese corrente, secondo le disposizioni riportate nella circolare Inps n.71 del 18/05/06 e tenendo conto delle indicazioni ad oggi disponibili sul sito della CADIPROF (www.cadiprof.it). Per il momento, quindi, non vengono trasferiti gli eventuali contributi relativi a periodi pregressi, inseriti dall'Utente nel campo Importo Unitario della voce 578.
Per trasferire i contributi sul modello F24, lanciare la procedura Stampe Accessorie, selezionando 'QUOTEF24' dall'elenco dei programmi disponibili (sezione 1.1 - Stampe Periodiche): occorre indicare il contratto gestito (codici 011 / 012 - un lancio della procedura per ogni contratto) e riportare la data iniziale e finale del mese elaborato.
Viene generata la stampa 'quoteF24', con l'elenco dei dipendenti interessati e il totale da versare per ogni ditta. Tramite un'apposita opzione, è possibile generare la stampa a titolo di prova, senza effettuare il trasferimento sul modello F24.
L'eventuale importo relativo a periodi pregressi, non trasferito sul modello F24, viene esposto separatamente sulla stampa.

La somma da versare viene riportata sul modello F24 ('Archivio Tributi') con le seguenti specifiche: tipo procedura 'PG', sezione Inps, data competenza corrispondente al giorno 20 del mese elaborato (convenzionale), data scadenza al giorno 16 del mese successivo, codice tributo 'ASSP' con indicazione della posizione e della sede Inps di riferimento. Precisiamo che il tributo in questione può essere trasferito sull'Archivio Tributi, tramite il programma 'QUOTEF24', indifferentemente prima o dopo aver trasferito tutte le altre somme derivanti dall'elaborazione mensile (la data di competenza viene impostata al giorno 20 proprio per mantenerlo separato dagli altri tributi derivanti dall'elaborazione).
Le eventuali somme dovute a titolo di arretrati possono essere inserite manualmente sull'Archivio Tributi (se richiesto da nuove disposizioni), utilizzando la stessa data di competenza e di scadenza del tributo trasferito automaticamente.
Stampando il modello F24 tramite la normale procedura, il tributo 'ASSP' viene riportato tra le somme a debito della sezione Inps, insieme a tutte le altre somme da versare alla stessa scadenza e derivanti dall'elaborazione mensile.

Maggio 2006
(acred286)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 3/05/06, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 - 1012 - 1512, con decorrenza dal mese di maggio 2006. Dallo stesso mese, è stata bloccata l'erogazione automatica della IVC (voce 016).
Ricordiamo che la tabella 1512 deve essere utilizzata esclusivamente per i dipendenti degli Studi Tecnici assunti antecedentemente al 1/07/04 (aggiornamento mese di agosto 2004 - 'Paghe152').

Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di aprile 2006: di conseguenza, con la busta paga del mese di maggio vengono automaticamente corrisposti gli arretrati, al netto di quanto già erogato a titolo di IVC. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante viene riportata sulla voce 042 ('Arretrati mesi precedenti'), inclusa nella base di calcolo del Tfr.

Relativamente al periodo da gennaio a marzo 2006, l'accordo di rinnovo prevede l'erogazione di una somma forfetaria a titolo di arretrati, suddivisa in due rate di uguale importo: con la busta paga del mese di maggio, viene erogata automaticamente la prima rata; in caso di cessazione del rapporto, viene erogata anche la seconda rata.
Per ricavare il numero di quote mensili da considerare nel calcolo degli arretrati, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando anche l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. L'IVC erogata nello stesso periodo viene recuperata in parti uguali tra le due rate di arretrati. La somma risultante è riportata sulla voce 050 ('Arretrati rinnovo contrattuale'), inclusa nella base di calcolo del Tfr.

Con decorrenza dal mese di maggio, sono state modificate le percentuali relative al trattamento di malattia degli apprendisti e alle maggiorazioni spettanti per lavoro supplementare e flessibilità dell'orario part-time.

Nell'accordo di rinnovo sono riportate ulteriori disposizioni in merito alle quote da versare alla Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare. A tale proposito, ricordiamo che la gestione delle suddette quote è stata rilasciata con l'aggiornamento relativo al mese di novembre 2004 ('Paghe155').
Per attivare il calcolo automatico delle quote, è sufficiente impostare la voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. La voce 578 calcola automaticamente l'importo fisso mensile, dovuto per ogni dipendente che sia stato in forza almeno 15 giorni (E. 13,00). Eventuali arretrati, compresa la quota forfetaria prevista dall'ultimo accordo, possono essere indicati nell'Importo Unitario della voce 578, riportando la voce sulle Variazioni Mensili dei dipendenti interessati (gli arretrati verranno sommati al valore del mese corrente).
L'importo delle quote viene indicato sia sulla Nota Contabile che su un apposito elenco, generato dalla procedura 'Stampe Accessorie' tramite il programma 'QUOTEDIP' (elenco programmi disponibili al punto 3.2).
Se si ritiene di dover assoggettare l'importo delle quote al Contributo di Solidarietà, occorre impostare la voce 835 sulle Voci Fisse, barrando anche in questo caso la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. La voce 835 effettua automaticamente il calcolo del contributo (10%), riportandolo ogni mese sul modello DM10, in corrispondenza del rigo 'M900'.
Segnaliamo infine che, con la circolare Inps n.71 del 18/05/06, sono state emanate le disposizioni per il versamento, tramite modello F24, delle quote relative all'assistenza sanitaria supplementare. La circolare precisa che tale versamento potrà essere effettuato a partire dal mese di luglio 2006.

Relativamente agli Studi Professionali, segnaliamo inoltre che, sul servizio 'Ditta - Posizioni Inps', è stato aggiunto il Fondo Professioni nell'elenco dei fondi paritetici per la formazione. La scelta di tale fondo ha come effetto l'indicazione del codice 'FPRO' sul modello DM10 del mese di adesione.

ATTENZIONE :
Nei contratti in cui è previsto un calcolo automatico degli arretrati o dell'una-tantum, occorre che tutte le buste paga relative al periodo interessato siano state elaborate tramite la nostra procedura. In caso contrario, diventa necessario inserire la somma spettante sulle Variazioni Mensili di ogni dipendente interessato, indicandola nel campo 'Importo Totale' della voce corrispondente (fare riferimento alla documentazione dei singoli contratti).

Gennaio 2005
(paghe158)

Il rinnovo contrattuale del 28/7/04 prevede che, a partire dal mese di gennaio 2005, le quote dovute alla Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare vengano versate tramite il modello F24. La possibilità di utilizzare il modello F24 è però vincolata alla stipula di una convenzione tra l'Inps e la suddetta Cassa: ad oggi (26/1/05), non risulta che tale convenzione sia stata stipulata. Di conseguenza, per il momento non sono state effettuate variazioni rispetto a quanto già predisposto con l'aggiornamento 'Paghe155' (novembre 2004).

Novembre 2004
(paghe155)

E' stata predisposta una gestione automatica delle quote dovute per il finanziamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare, sulla base di quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 28/7/04.
Precisiamo che, non esistendo ancora il regolamento della Cassa, sussistono diversi dubbi in merito alle modalità di gestione delle quote. In particolare, non è chiaro se le somme versate debbano essere assoggettate al contributo di Solidarietà. Segnaliamo, inoltre, che alcune delle categorie che applicano il Ccnl degli Studi Professionali, non hanno aderito alla Cassa.
Tenendo conto delle questioni sopra esposte, abbiamo ritenuto opportuno lasciare all'Utente la scelta di attivare la gestione automatica dei versamenti. La scelta può essere effettuata a livello di singola ditta oppure di contratto.

Per attivare il calcolo automatico delle quote, è sufficiente impostare la nuova voce 578 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. La voce 578 calcola l'importo fisso dovuto su base mensile, per ogni dipendente che sia stato in forza almeno 15 giorni nel mese. Il valore così calcolato viene evidenziato sulla Nota Contabile e riportato su un apposito elenco, generato dalla procedura 'Stampe Accessorie' tramite il programma 'QUOTEDIP' (paragrafo '3.2 Comunicazioni Varie' nell'elenco delle stampe disponibili).
E' possibile effettuare anche il calcolo delle quote arretrate, dovute per i mesi da luglio ad ottobre 2004, oltre alla quota unica per il periodo precedente al rinnovo contrattuale (marzo 2002 - giugno 2004). Per attivare il calcolo degli arretrati, sulla voce 578 occorre impostare il valore '1' nel campo Quantità. Precisiamo che il calcolo delle quote arretrate può essere attivato in un qualsiasi mese a partire da novembre 2004: la voce effettuerà il calcolo delle quote dovute fino al mese di attivazione. L'importo delle quote arretrate viene riportato nel campo Importo Unitario della voce 578 e viene sommato, nel campo Importo Totale, alla quota relativa al mese corrente.
Nel mese successivo a quello in cui sono stati determinati gli arretrati, sarà necessario togliere il valore '1' dal campo Quantità della voce 578, effettuando una apposita storicizzazione sul servizio Voci Fisse.
Se si ritiene di dover assoggettare le quote versate al contributo di Solidarietà, occorre impostare la voce 835 sulle Voci Fisse, unitamente alla voce 578 (barrare anche in questo caso la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'). La voce 835 effettua mensilmente il calcolo del contributo (10%) e riporta il dato sul modello DM10, in corrispondenza del rigo 'M900'.

Agosto 2004
(paghe152)

Sulla base del rinnovo contrattuale del 28/7/04, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 1012 1512, con decorrenza dal mese di agosto 2004. Di conseguenza, dallo stesso mese è stata bloccata l’erogazione della IVC.

Nella versione aggiornata, le tabelle retributive coincidono tra loro, con la sola eccezione della tabella 1512, relativa agli Studi Tecnici, nella quale risultano differenziate le retribuzioni dei livelli 1°, 2° e 3°-super, in quanto comprensive dell’elemento di allineamento contrattuale. Tale elemento spetta ai soli dipendenti in forza al 30/6/04; di conseguenza, per i dipendenti degli Studi Tecnici assunti a partire dal 1 luglio, deve essere utilizzata la tabella 1012, al posto della 1512.

Per quanto riguarda i livelli retributivi degli apprendisti, segnaliamo che non sono più disponibili i vecchi livelli retributivi, relativi ai periodi di apprendistato già decaduti con il precedente rinnovo contrattuale (3° livello per 30 mesi e 4° / 4°-super per 24mesi). Tali livelli, corrispondenti ai codici 15-17, 20-22 e 25-27, in linea teorica non dovrebbero essere attribuiti ad alcun dipendente in forza. Consigliamo di fare una verifica in tal senso, correggendo eventualmente il codice del livello sull’anagrafico del dipendente, tramite una storicizzazione (deve essere attribuito il corrispondente livello tra quelli attualmente in vigore, indipendentemente dal termine previsto per il periodo di apprendistato). A scopo di controllo, è possibile produrre un elenco dei soli apprendisti inquadrati nei contratti 011 e 012, utilizzando il programma ‘LISTADIP’ sulla procedura Stampe Accessorie (si trova nell’elenco dei programmi al paragrafo 3.1 – Controlli e Statistiche).

L’aumento retributivo decorre dal mese di luglio 2004. Di conseguenza, con la busta paga di agosto vengono corrisposti automaticamente gli arretrati, al netto di quanto già erogato a titolo di IVC. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) presenti nel mese di luglio. La somma risultante, riportata sulla voce 042 (‘Arretrati mesi precedenti’), viene inclusa nella retribuzione utile per il Tfr.

A partire dallo stesso mese di agosto, è stato modificato il criterio di calcolo degli Scatti di Anzianità, secondo le disposizioni presenti nell’accordo di rinnovo. Gli scatti maturati fino al 28/7/04 non vengono rivalutati, mentre ogni ulteriore scatto maturato in data successiva è calcolato sulla base dei nuovi importi, riportati sulle tabelle 201120122512. Riteniamo che resti in vigore il numero massimo di otto scatti, considerando in tal senso anche quelli già maturati.

Dal momento che i nuovi importi degli scatti di anzianità devono essere applicati a partire dal 29 luglio, occorre intervenire nel caso in cui un dipendente abbia maturato il nuovo scatto proprio alla fine del mese di luglio. Soltanto in questo caso, è necessario attribuire il valore corretto degli scatti di anzianità sulle Variazioni Mensili di agosto, compilando il campo Importo Totale della voce 003. Inoltre, gli arretrati derivanti dallo scatto del mese di luglio, devono essere riportati sulla voce 042, sommandoli all’importo calcolato automaticamente dalla procedura. In tal modo, per i periodi di paga successivi la gestione degli scatti verrà effettuata in automatico, secondo i criteri precedentemente descritti.

Aprile 2004
(paghe148)
INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Con il mese di aprile, è stato raggiunto il termine per l'applicazione della IVC sui seguenti contratti: Impianti Sportivi (015), Barbieri e Parrucchieri (020), Edilizia artigianato / industria (036-050), Gomma e Plastica industria (045), Pelli e Cuoio industria (046), Autotrasportatori (048), Calzature industria (054), Orafi industria (056), Istituti Socio-Assistenziali Agidae (079), Credito ABI (090).
Per i contratti sopra elencati, è stato quindi attivato il calcolo automatico della IVC (voce 016), applicando la percentuale dello 0,51% sugli importi di paga base e contingenza (30% del tasso di inflazione programmata).
Inoltre, con lo stesso mese di aprile, sui contratti degli Studi Professionali (011-012) e dei Lapidei industria (052) è stato raggiunto il termine per l'aumento della IVC. Per tali contratti, la percentuale applicata a paga base e contingenza è stata quindi portata allo 0,85% (50% del tasso di inflazione programmata).
Ricordiamo che è possibile bloccare o modificare il calcolo della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di ditta oppure di contratto (utilizzare l'opzione 'Esteso a tutti i dipendenti').

Gennaio 2004
(paghe141)

Con il mese di gennaio, è stato raggiunto il termine per l'applicazione o per l'aumento della IVC sui seguenti contratti: Studi Professionali (011 - 012), Aziende Termali (016), Pulizie Artigianato (029), Lapidei Industria (052).
A partire dal mese di gennaio, è stato quindi attivato il calcolo automatico della IVC (voce 016), applicando le seguenti percentuali sugli importi di paga base e contingenza : 0,51% per i contratti degli Studi Professionali e dei Lapidei Industria, 0,85% per i contratti delle Aziende Termali e delle Pulizie Artigianato.
Ricordiamo che è possibile bloccare o modificare il calcolo della IVC, impostando la voce 016 sul servizio Voci Fisse a livello di una singola ditta, oppure per un intero contratto.

Agosto 2003
(paghe135)

E’ stata predisposta la nuova gestione dell’apprendistato, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 9/7/2003 (vedi aggiornamento ‘Paghe132’.
Sono stati predisposti dei particolari livelli retributivi, da agganciare agli apprendisti inquadrati nella nuova gestione. I livelli in questione riportano il suffisso ‘NUOVO’ nella descrizione. Ovviamente, rimangono disponibili, per il momento, anche i codici livello relativi alla precedente gestione.
Nel caso in cui si debba utilizzare la nuova modalità di calcolo, occorre attribuire uno dei nuovi codici livello, anche se si tratta di un dipendente inquadrato nei livelli preesistenti. I nuovi codici livello possono essere agganciati ai dipendenti a partire dal mese di agosto 2003 (occorre eventualmente effettuare una storicizzazione).
Segnaliamo, inoltre, che tra le tabelle agganciate ai contratti degli studi professionali (servizio ‘Accessori – Tabelle’), sono state aggiunte quelle relative alle percentuali degli apprendisti (codici 5011 – 5012 – 5512).

Luglio 2003
(paghe132)

Segnaliamo che, in data 9/7/2003 è stata rinnovata la parte normativa del CCNL degli Studi Professionali.
In particolare, abbiamo verificato che sono state introdotte alcune novità nella gestione degli apprendisti, che dovrebbero interessare soltanto i nuovi assunti. Dopo le necessarie verifiche, provvederemo ad aggiornare il contratto in questione.

Ottobre 2002
(paghe117)

Sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011 – 1012 – 1512, con decorrenza 1/10/2002.
Segnaliamo che sono state modificate le descrizioni dei contratti 011 e 012, che adesso figurano rispettivamente come ‘Studi Professionali 1’ e ‘Studi Professionali 2’ (è stato tolto il riferimento a Consilp e Cipa).
Sul contratto 012 è possibile gestire anche gli Studi Tecnici, sulla base di quanto previsto dal protocollo d’intesa del 30/7/98. L’accordo in questione prevede, tra l’altro, una diversa retribuzione e durata per l’apprendistato al 3° livello. Precisiamo che, per gestire gli Studi Tecnici, devono essere agganciate le apposite tabelle retributive, intervenendo sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’.

Febbraio 2002
(paghe105)

Con la retribuzione del mese di febbraio, viene corrisposta la seconda tranche di Una-tantum, a copertura del periodo di carenza contrattuale (da ottobre 1999 a settembre 2001). Il calcolo viene effettuato automaticamente, controllando la maturazione mensile del rateo (in percentuale per i periodi part-time) ed escludendo quanto eventualmente già erogato a titolo di IVC. L’importo risultante viene indicato sulla voce 050 (Una-tantum). Per ottenere il calcolo automatico, è ovviamente necessario che siano presenti in archivio i cedolini del periodo di riferimento sopra indicato.
Segnaliamo che gli importi di Una-tantum sono indicati sulle tabelle 8011-8012 (servizi Accessori - Aggancio Tabelle).

Dicembre 2001
(paghe097)

Come segnalato nell’aggiornamento ‘Paghe095’ (ottobre 2001) , è stato predisposto il calcolo automatico dell’Una-tantum, secondo le disposizioni previste nel rinnovo contrattuale. A partire dal mese di novembre 2001, la seconda tranche di Una-tantum deve essere corrisposta ai soli dipendenti licenziati, per poi essere erogata alla generalità dei dipendenti con la busta paga del mese di febbraio 2002. Prima del presente aggiornamento, la seconda tranche di Una-tantum veniva erroneamente erogata a tutti i dipendenti, a causa di un errore nel criterio di calcolo. Dopo lo scarico dell’aggiornamento, la somma in questione viene invece erogata ai soli dipendenti licenziati, secondo la disposizione contrattuale. Nel caso in cui le buste paga di novembre fossero già state elaborate (in modo non definitivo), è possibile rielaborarle per ottenere il risultato corretto. Ci scusiamo per l’inconveniente, sperando di essere stati sufficientemente tempestivi nell’invio della correzione.

Ottobre 2001
(paghe095)

Il rinnovo contrattuale, sulla base dell'accordo raggiunto nel mese di luglio, è stato confermato in data 24/10/2001.
Di conseguenza, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1011-1012, con decorrenza 1/10/2001.
Inoltre, con la retribuzione del mese di ottobre, viene corrisposta la prima tranche di Una-tantum, a copertura del periodo da ottobre 1999 a settembre 2001. Il calcolo viene effettuato automaticamente, controllando la maturazione mensile del rateo (in percentuale per i periodi part-time) ed escludendo quanto eventualmente già erogato a titolo di IVC. L'importo risultante viene indicato sulla voce 050 (Una-tantum). Precisiamo che l'intero importo viene assoggettato a tassazione ordinaria, mancando qualsiasi riferimento ad un diverso trattamento fiscale.
Segnaliamo che gli importi di Una-tantum sono indicati sulle tabelle 8011-8012 (servizi Accessori - Aggancio Tabelle).

Settembre 2001
(paghe093)

L'accordo raggiunto nel mese di luglio, per il rinnovo della parte economica del contratto, prevedeva l'erogazione di una somma a titolo di Una-tantum, sulla busta paga del mese di settembre. Gli importi in questione e le relative modalità di calcolo erano già state riportate da diverse pubblicazioni.
All'ultimo momento, la Consilp ha deciso di bloccare l'erogazione dell'Una-tantum, attraverso un comunicato ufficiale che rimanda la decisione a nuove trattative (vedi "Il Sole-24 Ore" del 25/9 - pag.31). Di conseguenza, da parte nostra non invieremo nessun meccanismo automatico di calcolo, in attesa di nuove disposizioni.