RIMBORSI E TRASFERTE

Maggio 2025
(acred926)
TRASFERTE – NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci per gestire le trasferte in Italia, utilizzabili sui lavoratori dipendenti:

  • Trasferte incluse nel Tfr: voci 05J / 05K / 05L, in aggiunta alle preesistenti 075 / 06A / 06B / 06U / 06V.

  • Trasferte escluse dal Tfr: voci 05M / 05N / 05P, in aggiunta alle preesistenti 085 / 06C / 06D / 06W / 06X.

Inoltre, sono state predisposte le voci di esenzione da utilizzare in combinazione con le relative voci di trasferta:

  • 01T / 01U  / 01V per l’esenzione delle voci 05J / 05K / 05L (trasferte incluse nel Tfr)

  • 01W / 01X / 01Y per l’esenzione delle voci 05M / 05N / 05P (trasferte escluse dal Tfr)

Tutte le voci sopra indicate si trovano nell’elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.2.2 ‘Trasferte’. Precisiamo che il trattamento previdenziale e fiscale delle nuove voci è analogo a quello delle voci preesistenti.

Gennaio 2025
(acred910)
RIMBORSI SPESE – NUOVE VOCI

Dal mese di gennaio 2025, i rimborsi spese erogati ai dipendenti e ai parasubordinati potrebbero risultare imponibili, qualora non fossero rispettati i vincoli introdotti dalla Legge di Bilancio 2025 (art.1, commi 81-83, legge 207/2024).
In sintesi, risulterebbero imponibili i rimborsi relativi a spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (ad eccezione delle spese di trasporto tramite servizi pubblici di linea) il cui pagamento non fosse stato effettuato tramite metodi tracciabili; anche il pagamento degli stessi rimborsi da parte del datore di lavoro deve essere effettuato con metodi tracciabili.

Dal mese di gennaio 2025, nel caso in cui si debbano erogare dei rimborsi che risultano imponibili, occorre utilizzare le nuove voci 05V / 05Z per i lavoratori dipendenti (elenco Variazioni Mensili, punto 3.2.1 ‘Rimborsi’) oppure la nuova voce 07P per i collaboratori / amministratori (elenco Variazioni Mensili, punto 6.1 ‘Collaboratori’).
Le nuove voci vengono incluse sia nell’imponibile contributivo (Inps o altri enti) che nell’imponibile fiscale.
Sulla nota contabile, le nuove voci vengono riportate sulle stesse righe degli altri rimborsi spese.

Settembre 2019
(acred733)
NUOVE OPZIONI - RIMBORSI CHILOMETRICI

Sono state predisposte alcune nuove voci, utilizzabili a partire dal mese di settembre 2019, che consentono di indicare un numero di Km superiore a 999,99 su una singola voce. Ricordiamo che, in un caso del genere, sulle preesistenti voci di rimborso chilometrico occorre suddividere i Km da rimborsare tra voci diverse. Sulle nuove voci, il numero dei Km deve essere indicato nel campo Importo Totale e non è previsto alcun limite (il valore massimo è 9.999.999,99).
Sulle nuove voci, il numero dei Km deve essere indicato nel campo Importo Totale e non è previsto alcun valore massimo.
Sulle stesse voci, l'importo del rimborso a chilometro (importo/Km) va indicato nel campo Importo Unitario e deve essere obbligatoriamente espresso in millesimi di Euro (valore in Euro moltiplicato per 1.000).

Utilizzando le nuove voci, viene elaborata automaticamente una delle precedenti voci di rimborso, sulla quale viene riportato esclusivamente l'importo complessivo da rimborsare (campo Importo Totale). Non è quindi possibile utilizzare, sullo stesso cedolino, sia le nuove voci che quelle precedenti, indicando il rimborso su entrambe (le voci precedenti possono comunque essere utilizzate per erogare i rimborsi chilometrici, ma non insieme alle nuove voci).

Di seguito sono elencate le nuove voci relative ai rimborsi chilometrici, ciascuna con la precedente voce di rimborso che viene elaborata automaticamente:

  • 0K1 - l'importo del rimborso viene riportato sulla voce 057
  • 0K2 - l'importo del rimborso viene riportato sulla voce 05A
  • 0K3 - l'importo del rimborso viene riportato sulla voce 05B
  • 0K4 - l'importo del rimborso viene riportato sulla voce 05E
  • 0K5 - l'importo del rimborso viene riportato sulla voce 05F
  • 0KA - l'importo del rimborso viene riportato sulla voce 058
  • 0KB - l'importo del rimborso viene riportato sulla voce 05C
  • 0KC - l'importo del rimborso viene riportato sulla voce 05D
  • 0KD - l'importo del rimborso viene riportato sulla voce 05G
  • 0KE - l'importo del rimborso viene riportato sulla voce 05H

Tutte le voci sopra elencate si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili, al punto 3.2.1 'Rimborsi' per quanto riguarda i dipendenti ed al punto 6.1 'Collaboratori' per i collaboratori.

Marzo 2019
(acred716)
RITENUTE SUL NETTO - NUOVA OPZIONE

Ricordiamo che, con l'aggiornamento di febbraio 2019 Acred714, le indennità di trasferta sono state incluse nel calcolo del recupero in percentuale sul netto, effettuato tramite le voci 78M / 78N / 77X / 77Y, oltre che nel calcolo della ritenuta sindacale in percentuale sul netto, effettuato tramite le voci 78G / 78H. Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibile una nuova opzione che consente di escludere le indennità di trasferta dai suddetti calcoli.
La nuova opzione può essere attivata tramite la voce 76A, riportata nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.5 'Gestione prestiti e pignoramenti': barrando la casella 'Escludi trasferte', viene riportato il valore '1' nel campo Importo Totale.

Febbraio 2019
(acred714)
RITENUTE SUL NETTO - NUOVA OPZIONE

Con il presente aggiornamento, rendiamo disponibili alcune nuove opzioni che consentono di calcolare automaticamente le ritenute in percentuale sul netto, includendo nella base di calcolo anche l'erogazione del bonus fiscale L. 190/2014 e/o l'erogazione del TFR (quest'ultimo in forma di anticipo, saldo o rateizzazione).
Le nuove opzioni possono essere attivate tramite la voce 76A, selezionandola dall'elenco delle Voci Fisse al punto 3.5 'Gestione prestiti e pignoramenti': barrando la casella 'Includi bonus fiscale' viene riportato il valore '1' nel campo Importo Unitario; barrando la casella 'Includi Tfr' viene riportato il valore '1' nel campo Quantità (naturalmente possono essere barrate anche entrambe le caselle, prima di selezionare la voce).
Precisiamo che le suddette opzioni hanno effetto sul calcolo in percentuale sul netto effettuato dalle voci 78M / 78N, relative alla gestione di prestiti e pignoramenti.

Con il presente aggiornamento, inoltre, sulle voci che calcolano un recupero in percentuale sul netto (78M / 78N / 77X / 77Y) e su alcune voci di ritenuta sindacale in percentuale sul netto (78G / 78H), nel calcolo della somma da trattenere vengono considerate anche le eventuali indennità di trasferta.

Novembre 2017
(acred671)
ESENZIONE TRASFERTE - NUOVE VOCI

Sono state predisposte alcune nuove voci, utilizzabili a partire dal mese di novembre 2017, che consentono di diversificare i criteri di esenzione per ciascuna voce di trasferta utilizzata.

A tale riguardo, ricordiamo che l'esenzione "in misura intera" (E. 46,48 giornalieri per le trasferte in Italia ed E. 77,47 giornalieri per le trasferte all'estero) viene applicata automaticamente a tutte le voci di trasferta.
E' possibile impostare una diversa misura di esenzione (1/3 o 2/3 della "misura intera" oppure il 50% della trasferta), selezionando le apposite opzioni sulle voci 077 / 078 / 087 / 088 (aggiornamenti di gennaio 2009 Acred358 e aprile 2011 Acred428). Tuttavia, l'esenzione impostata tramite le suddette voci viene applicata su tutte le voci di trasferta utilizzate.

Tramite le nuove voci, di seguito elencate, è invece possibile definire il criterio di esenzione da applicare a ciascuna voce di trasferta (tenendo presente che NON occorre indicare alcuna voce se deve essere applicata l'esenzione "in misura intera"):

  • 02K per inserire l'esenzione della voce 06A 'Trasferta in Italia - inclusa nel Tfr'
  • 02L per inserire l'esenzione della voce 06B 'Trasferta in Italia - inclusa nel Tfr'
  • 02M per inserire l'esenzione della voce 06J 'Trasferta all'estero - inclusa nel Tfr'
  • 02N per inserire l'esenzione della voce 06K 'Trasferta all'estero - inclusa nel Tfr'
  • 02P per inserire l'esenzione della voce 06U 'Trasferta in Italia - inclusa nel Tfr'
  • 02Q per inserire l'esenzione della voce 06V 'Trasferta in Italia - inclusa nel Tfr'
  • 02R per inserire l'esenzione della voce 074 'Trasferta all'estero - inclusa nel Tfr'
  • 02S per inserire l'esenzione della voce 075 'Trasferta in Italia - inclusa nel Tfr'
  • 03K per inserire l'esenzione della voce 06C 'Trasferta in Italia - esclusa dal Tfr'
  • 03L per inserire l'esenzione della voce 06D 'Trasferta in Italia - esclusa dal Tfr'
  • 03M per inserire l'esenzione della voce 06L 'Trasferta all'estero - esclusa dal Tfr'
  • 03N per inserire l'esenzione della voce 06M 'Trasferta all'estero - esclusa dal Tfr'
  • 03P per inserire l'esenzione della voce 06W 'Trasferta in Italia - esclusa dal Tfr'
  • 03Q per inserire l'esenzione della voce 06X 'Trasferta in Italia - esclusa dal Tfr'
  • 03R per inserire l'esenzione della voce 084 'Trasferta all'estero - esclusa dal Tfr'
  • 03S per inserire l'esenzione della voce 085 'Trasferta in Italia - esclusa dal Tfr'

Tutte le nuove voci si trovano nell'elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili, al punto 3.2 'Rimborsi e trasferte', insieme alle corrispondenti voci di trasferta. Precisiamo che le nuove voci vengono automaticamente totalizzate sulle voci 077 / 078 / 087 / 088 (visibili nel Dettaglio del cedolino).
Occorre tenere presente che le voci 077 / 078 / 087 / 088 possono essere ancora utilizzate per impostare l'esenzione, quando non risulta necessario differenziarla tra le singole voci di trasferta. Se, invece, vengono utilizzate le nuove voci, ciascuna voce di trasferta viene resa esente secondo le impostazioni riportate sulla corrispondente voce di esenzione.

Anche per i collaboratori sono state previste le nuove voci di esenzione differenziate. A partire dal mese di novembre, quindi, possono essere utilizzate le seguenti voci (elenco delle voci disponibili, al paragrafo 'Collaboratori'):

  • 02U per inserire l'esenzione della voce 067 'Trasferta in Italia'
  • 02V per inserire l'esenzione della voce 06N 'Trasferta in Italia'
  • 02W per inserire l'esenzione della voce 06P 'Trasferta in Italia'
  • 02X per inserire l'esenzione della voce 06R 'Trasferta all'estero'
  • 02Y per inserire l'esenzione della voce 06S 'Trasferta all'estero'
  • 02Z per inserire l'esenzione della voce 06T 'Trasferta all'estero'

Ricordiamo che, per i collaboratori, occorreva indicare la voce 079, per ottenere l'esenzione della trasferta secondo gli stessi criteri adottati per i dipendenti (in caso contrario, le trasferte rimanevano esenti - aggiornamento di ottobre 2013 Acred511). Con il presente aggiornamento, la voce 079 viene elaborata automaticamente in presenza di trasferte sui collaboratori: in tal caso, viene applicata l'esenzione "in misura intera" su tutte le voci di trasferta dei collaboratori.
Se si ha necessità di diversificare l'esenzione tra le diverse voci di trasferta dei collaboratori, occorre utilizzare le nuove voci di esenzione sopra elencate.

Maggio 2017
(acred650)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci per la gestione della trasferta in Italia, utilizzabili per i lavoratori dipendenti:

  • Trasferte incluse nel Tfr: voci 06U / 06V, in aggiunta alle preesistenti voci 075 / 06A / 06B.

  • Trasferte escluse dal Tfr: voci 06W / 06X, in aggiunta alle preesistenti voci 085 / 06C / 06D.

Tutte le voci sopra indicate si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.2 'Rimborsi e Trasferte'. Precisiamo che il trattamento previdenziale e fiscale delle nuove voci è analogo a quello previsto per le voci preesistenti.

Ottobre 2013
(acred511)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte alcune nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili e/o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di competenza di ottobre 2013.

  • Indennità di trasferta per collaboratori : sono state predisposte le nuove voci 06R / 06S / 06T, da utilizzare per la trasferta all'estero; inoltre, le preesistenti voci 067 / 06N / 06P sono adesso considerate trasferte in Italia; precisiamo che la distinzione tra le due tipologie di trasferte è utile esclusivamente per l'assoggettamento automatico (analogamente a quanto avviene per i dipendenti).
    Tutte le voci sopra elencate si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 6.1 'Collaboratori'.
    Per le stesse voci, a partire dal mese di ottobre è stato automatizzato l'assoggettamento previdenziale e fiscale: a tale scopo, occorre inserire la voce 079 sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili, senza indicare alcun importo (selezionarla dall'elenco delle voci variabili, punto 6.1 'Collaboratori', in corrispondenza dell'opzione 'limite esenzione automatico'). La voce 079 determina automaticamente la parte esente delle trasferte erogate, corrispondente ad un importo giornaliero di E. 77,47 per le trasferte all'estero e di E. 46,48 per le trasferte in Italia. Ovviamente, rimane possibile continuare ad indicare il valore imponibile delle trasferte e/o dei rimborsi, riportandolo direttamente sulla voce 079 (tale valore sostituisce quello calcolato in automatico); in assenza della voce 079, tutte le trasferte dei collaboratori vengono considerate esenti.

  • Ritenuta sindacale : è stata predisposta la nuova voce 78V, utilizzabile a partire dal mese di ottobre 2013.
    Sulla nuova voce, la trattenuta viene calcolata applicando la percentuale (indicata nel campo Quantità) al valore dell'imponibile previdenziale Inps (voce 500) o, in assenza di quest'ultimo, all'imponibile degli "altri enti" (rilevandolo, in alternativa, dalle voci 569 / 56A / 56B). La voce 78V si trova nell'elenco delle Voci Fisse, al punto 3.4 'Ritenute sindacali'.

Gennaio 2013
(acred483)
NUOVE VOCI - RIMBORSI CHILOMETRICI

Su richiesta, sono state predisposte alcune nuove voci per gestire i Rimborsi Chilometrici: per i lavoratori dipendenti sono state aggiunte le voci 05E / 05F (analoghe alle preesistenti voci 05A / 05B), mentre per i collaboratori sono state aggiunte le voci 05G / 05H (analoghe alle preesistenti voci 05C / 05D).
Ricordiamo che le voci in questione si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili, al punto 3.2 'Rimborsi e Trasferte' (per i dipendenti) ed al punto 6.1 'Collaboratori'.

Aprile 2011
(acred428)
ASSOGGETTAMENTO INDENNITA' TRASFERTISTI

E' stato predisposto un ulteriore automatismo in merito al trattamento previdenziale e fiscale delle voci di trasferta, che consente di rendere esente il 50% delle indennità erogate ai dipendenti trasfertisti, sia ai fini previdenziali che fiscali (ovviamente tale trattamento è applicabile soltanto nei casi previsti dalla normativa).
Ricordiamo che le voci di indennità di trasferta, unitamente alle corrispondenti voci di esenzione, si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili al punto 3.2 'Rimborsi e Trasferte'. L'esenzione al 50% può essere attivata selezionando l'opzione 'riduce la parte esente: 50%', sulle voci di esenzione (077 / 078 / 087 / 088).

Gennaio 2009
(acred358)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, che possono essere utilizzate sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse, a partire dal mese di gennaio 2009 o da un qualsiasi mese successivo.

  • Ritenute sindacali : sono state aggiunte le voci 78G / 78H, analoghe alla voce 794 (calcolo sul netto), e la voce 78E, analoga alla voce 785 (calcolo su paga base e contingenza). Sulla voce 78E la trattenuta viene determinata in percentuale su paga base, contingenza e ratei di tredicesima o quattordicesima erogati nel mese. Sulle voci 78G / 78H la trattenuta viene calcolata sul netto in busta, escludendo gli Anf, i conguagli da 730 e l'eventuale Tfr erogato. Le voci si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 ('Contributi e ritenute altri Enti').

  • Ente Bilaterale : sono state aggiunte le voci 78A / 78B, analoghe alla voce 786. Sulle nuove voci occorre indicare la percentuale a carico ditta (voce 78A) ed a carico dipendente (voce 78B), tramite il servizio Voci Fisse. La trattenuta è effettuata su tutte le mensilità contrattuali (13 o 14). Il contributo a carico ditta viene assoggettato automaticamente al contributo di Solidarietà, riportato sulla voce 836 (codice 'M980' sul modello DM10). Le voci si trovano nell'elenco delle Voci Fisse al punto 3.2 ('Contributi e ritenute altri Enti').

  • Esenzione Trasferte : sono state aggiunte delle opzioni per modificare l'esenzione previdenziale e fiscale delle voci di Trasferta. Tale riduzione è necessaria nel caso in cui vengano contestualmente erogati i rimborsi spese per vitto o alloggio (riduzione di 1/3), oppure il rimborso spese totale (riduzione di 2/3). Ricordiamo che l'esenzione piena viene applicata automaticamente e corrisponde ad E. 46,48 giornalieri per le trasferte in Italia e ad E. 77,47 giornalieri per le trasferte all'Estero. Se si intende applicare un'esenzione ridotta, occorre selezionare una delle nuove opzioni riportate nell'elenco delle Variazioni Mensili, al punto 3.2 ('Rimborsi e Trasferte'). L'opzione '1/3' porta l'esenzione ad un valore giornaliero di E. 30,99 per l'Italia ed E. 51,65 per l'Estero, mentre l'opzione '2/3' determina un'esenzione giornaliera ad E. 15,49 per l'Italia ed E. 25,82 per l'Estero. L'opzione selezionata viene riportata sulle voci 077 / 078 (trasferta inclusa nel Tfr), oppure sulle voci 087 / 088 (esclusa dal Tfr).

Ottobre 2008
(acred351)
NUOVE VOCI DISPONIBILI

Sono state predisposte diverse nuove voci, di seguito elencate, utilizzabili sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse.

  • Indennità Orarie o Giornaliere : sono state aggiunte due serie di voci "parallele" alle voci 036 / 037 / 038 / 039. Sulla serie di voci 08A / 08B / 08C / 08D il calcolo viene effettuato sulla base della quota oraria o giornaliera contrattuale (la quota giornaliera corrisponde alla quota oraria moltiplicata per il numero di ore medie giornaliere); è comunque possibile indicare una diversa quota nel campo Importo Unitario, riportando il valore in millesimi di Euro. Sulla serie di voci 08E / 08F / 08G / 08H è invece necessario indicare la quota oraria o giornaliera, impostando un valore in Euro (2 cifre decimali) nel campo Importo Unitario. Su entrambe le nuove serie di voci, per ottenere l'elaborazione è necessario indicare il numero di ore o giorni nel campo Quantità; in questo senso, le nuove voci differiscono dalle voci 036 / 037 / 038 / 039 (ricordiamo che queste ultime fanno automaticamente riferimento alle ore o ai giorni lavorati nel mese, se non viene indicato niente nel campo Quantità).

  • Premi di Produttività : sono state aggiunte le voci 11A / 11B, gestite in modo analogo alle voci 052 / 053. Tuttavia, le voci 11A / 11B vengono automaticamente assoggettate a detassazione D.L. 93/08, nel caso in cui la voce 48C sia stata inserita, senza alcun importo o opzione, sulle Variazioni Mensili o sulle Voci Fisse (vedere Detassazione decreto Legge 93/2008 ).

  • Trasferte : sono state aggiunte le voci 06A / 06B / 06C / 06D, analoghe alle voci di trasferta 075 / 085, utilizzabili per i soli lavoratori dipendenti. Tramite le nuove voci è possibile inserire diversi tipi di trasferta, ciascuno con un proprio valore giornaliero, sulla stessa busta paga. Il trattamento previdenziale e fiscale delle nuove voci di trasferta è analogo a quello previsto per le voci 075 / 085 (ricordiamo che vengono determinate automaticamente le eventuali somme imponibili in caso di importi giornalieri superiori a E. 46,48).

  • Rimborsi Chilometrici : per i lavoratori dipendenti sono state aggiunte le voci 05A / 05B, analoghe alla voce 057, mentre per i collaboratori sono state aggiunte le voci 05C / 05D, analoghe alla voce 058. Inoltre, su tutte le voci sopra elencate, comprese le preesistenti 057 / 058, nel campo Importo Unitario è stata prevista una doppia possibilità: il valore della quota chilometrica può essere indicato in Euro (come avveniva in precedenza) OPPURE in millesimi di Euro; in quest'ultimo caso, occorre moltiplicare per 1.000 il valore espresso in Euro ed indicare l'importo risultante. Ad esempio: se la quota per chilometro corrisponde a E. 0,54321 , nel campo Importo Unitario è possibile indicare 0,54 (valore in Euro) oppure 543,21 (valore in millesimi di Euro). Ovviamente, l'indicazione in millesimi di Euro porta ad un risultato più preciso sul totale del rimborso. Resta inteso che, nel campo Quantità delle voci in questione, deve essere indicato il numero di chilometri.

  • Rimborsi già Erogati : è possibile utilizzare tutte le voci di rimborso disponibili, sia a piè di lista che chilometrico, anche per indicare le somme rimborsate extra busta paga (ricordiamo che tale indicazione è richiesta dalla normativa relativa al Libro Unico del Lavoro). Nel caso in cui i rimborsi indicati sul cedolino siano già stati corrisposti in tutto o in parte, occorre utilizzare le nuove voci 77A (dipendenti) o 77B (collaboratori) nella seguente modalità: se le somme già rimborsate costituiscono solo una parte del totale, sulle voci 77A / 77B deve essere indicato il valore già rimborsato (campo Importo Totale); se, invece, tutti i rimborsi risultano già corrisposti, è sufficiente inserire le voci 77A / 77B senza alcun importo. Le voci in questione possono essere inserite sulle Variazioni Mensili oppure sulle Voci Fisse; nel secondo caso, è possibile operare anche a livello di ditta, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. Precisiamo che l'inserimento sulle Voci Fisse risulta particolarmente utile nel caso in cui l'azienda eroghi abitualmente i rimborsi al di fuori della busta paga (ovviamente le voci 77A / 77B producono il loro effetto solo in presenza delle altre voci di rimborso). Sul cedolino, le somme già rimborsate vengono escluse dal netto in busta. Sulla nota contabile, le stesse somme sono riportate su un apposito movimento, in aggiunta al normale movimento previsto per l'indicazione dei rimborsi, utilizzando il conto 'Dipendenti c/retribuzioni' in dare e 'Conto anticipi' in avere.

  • Retribuzioni in Natura (fringe benefit) : sono state predisposte le voci 06H / 06E per inserire i buoni pasto o altre forme di retribuzioni in natura erogate su base giornaliera, relativamente ai lavoratori dipendenti. In particolare, sulla voce 06H deve essere indicata la parte non imponibile, mentre sulla voce 06E è possibile inserire l'eventuale parte imponibile. Su entrambe le voci è sufficiente indicare il valore giornaliero (campo Importo Unitario): il calcolo viene effettuato automaticamente sulla base dei giorni effettivamente lavorati nel mese; se necessario, è possibile inserire un diverso numero di giorni (campo Quantità). Inoltre, sono state aggiunte le voci 06F (dipendenti) e 06G (collaboratori) per inserire ulteriori retribuzioni in natura che prevedono l'indicazione di un importo mensile. Le voci 06F / 06G possono essere utilizzate con modalità analoghe a quelle già previste per la voce 063: le somme imponibili vanno indicate nel campo Importo Totale, mentre eventuali somme non imponibili possono essere indicate nel campo Importo Unitario.

Le nuove voci utilizzabili per i lavoratori dipendenti si trovano nell'elenco delle Variazioni Mensili ai punti 3.1 ('Somme da erogare') e 3.2 ('Rimborsi e trasferte'), oltre che nell'elenco delle Voci Fisse ai punti 2.1 ('Indennità e maggiorazioni') e 2.2 ('Retribuzioni in natura'). Le voci utilizzabili per i collaboratori si trovano al paragrafo 'Lavoro Autonomo - Collaboratori', accessibile sia dalla Variazioni Mensili (punto 6.1) che dalle Voci Fisse (punto 5.1).