INPS: SOSPENSIONE CONTRIBUTI

Luglio 2023
(acred865)
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Con la circolare Inps n. 67 del 20/07/2023 sono state istituite le nuove codifiche da utilizzare nella compilazione delle denunce Uniemens interessate dalla sospensione dei versamenti, a causa degli eventi alluvionali di maggio 2023.
Come indicato nella circolare, la suddetta sospensione può interessare le denunce relative ai mesi da aprile a luglio 2023.

Nei casi interessati, occorre seguire lo stesso procedimento adottato nei precedenti casi di sospensione dei versamenti contributivi (ad esempio durante l'emergenza Covid-19).

Per quanto riguarda la sospensione dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti, è possibile indicare le voci 58A e 89A sulle Voci Fisse, operando a livello di ditta o di dipendente. Occorre inoltre storicizzare le Voci Fisse sul primo mese successivo al periodo interessato dalla sospensione, eliminando le voci in questione.
Le voci 58A e 89A possono essere selezionate dall'elenco al punto 3.1.3 'Altre gestioni Inps'. Sulla voce 89A occorre selezionare la causale di sospensione: con il presente aggiornamento, è stata predisposta la nuova causale 'N981', relativa ai casi previsti dalla circolare n. 67/2023, per la quale viene riportato il valore convenzionale '9' nel campo Quantità della voce 89A (lo stesso valore può anche essere indicato manualmente).
Occorre tenere presente che, se si vogliono utilizzare le voci in questione sui mesi già elaborati, occorre rielaborare i mesi in questione per ottenere l'indicazione automatica della causale sulla denuncia Uniemens (gli utenti che intendono effettuare la rielaborazione, possono contattare l'assistenza per ulteriori indicazioni). In alternativa, la stessa causale può essere indicata manualmente sulla denuncia Uniemens, operando sul servizio 'Uniemens - Aziendale'.

Per sospendere i contributi relativi a collaboratori e amministratori, è possibile indicare le voci 58C e 89C sulle Voci Fisse a livello di ditta o di dipendente: in tal modo, non vengono prodotti i tributi 'C10' / 'CXX' sull'Archivio Tributi.
Anche in questo caso, le Voci Fisse devono essere storicizzate sul primo mese successivo al periodo interessato dalla sospensione, eliminando le voci in questione.
Per i contributi dei collaboratori e amministratori, occorre tenere presente che il mese interessato dalla sospensione viene determinato tenendo conto del criterio di "cassa", se impostato sul servizio Ditta - Abilitazione.
La circolare Inps sopra citata ha istituito anche il nuovo codice calamità '40', da attribuire ai collaboratori e amministratori interessati dalla sospensione, indicandolo sul servizio Dipendente - Altri Dati oppure direttamente sul servizio Uniemens - Autonomi (metodo da adottare sui mesi già elaborati).

Dicembre 2012
(acred479)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Segnaliamo che è possibile indicare un importo negativo sulle voci 58A / 58B / 58C, allo scopo di recuperare, in busta paga, i contributi sospesi nei mesi precedenti (aggiornamento Acred469 del 02/07/12); la stessa modalità di recupero era già stata prevista per la voce 77Z, relativa alle ritenute fiscali (aggiornamento Acred474 del 25/09/12).
E' possibile indicare un importo negativo anche sulla voce 89A, relativa ai contributi a carico azienda, al fine di ottenere un'apposita indicazione contabile. A tale scopo, sono state predisposte due nuove righe nella parte di Dettaglio della nota contabile: su tali righe vengono riportate le voci 89A e 58A, utilizzate prima per la sospensione dei contributi (valore positivo) e poi per il recupero dei contributi sospesi (valore negativo). Le righe in questione vengono prodotte anche in riferimento ai mesi pregressi, in caso di nota contabile annuale o ristampa dei mesi precedenti.
Precisiamo che le voci 89A e 58A non producono alcun effetto sulla denuncia Uniemens, nel caso in cui vengano indicate con valore negativo. Secondo il messaggio Inps n.20135 del 6/12/12, infatti, il versamento dei contributi sospesi deve avvenire direttamente sul modello F24, attraverso l'indicazione di un'apposita causale: tale causale deve essere inserita dall'Utente sui servizi dell'Archivio Tributi. Segnaliamo che la suddetta modalità di gestione produce un "falso" arrotondamento Inps, di importo corrispondente al recupero effettuato tramite le voci 89A e 58A.

Settembre 2012
(acred474)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Segnaliamo che, a partire dal mese di settembre, è possibile indicare un importo negativo sulla voce 77Z, allo scopo di recuperare le ritenute fiscali sospese nei mesi precedenti (aggiornamento Acred469 del 02/07/12).

Luglio 2012
(acred 470)
SOSPENSIONE CONTRIBUTI INPS

Abbiamo modificato il calcolo della voce 89A, da utilizzare per sospendere il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro, nei casi previsti dalla circolare Inps n. 85 del 15/06/12 (aggiornamento Acred469 del 2/07/12).
Col presente aggiornamento, nelle somme oggetto di sospensione viene incluso anche il contributo del 10% dovuto per gli apprendisti o per altre assunzioni agevolate (voce 532 nel Dettaglio del cedolino).

Luglio 2012
(acred 469)
SOSPENSIONE VERSAMENTI PER EVENTI SISMICI

Sono state predisposte alcune voci che consentono di gestire più agevolmente la sospensione delle trattenute (e dei relativi versamenti) nei casi previsti dal Decreto Ministeriale del 1/06/12 e dal D.L. n. 74 del 6/06/12; per le gestioni di competenza dell'Inps, si fa riferimento alla circolare n. 85 del 15/06/12 e al messaggio n. 10172 del 15/06/12.

Per quanto riguarda la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, è possibile sospendere il versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro. Inoltre, risulta possibile sospendere (o meno) la trattenuta dei contributi a carico del dipendente; tuttavia, se si trattengono i contributi a carico del dipendente, occorre necessariamente versarli.
Per sospendere la contribuzione Inps relativa ai lavoratori dipendenti, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58A : sospensione trattenuta e versamento contributi Inps a carico del dipendente;
  • 89A : sospensione versamento contributi Inps a carico del datore di lavoro.

Entrambe le voci sopra elencate (o anche soltanto la 89A) possono essere inserite sul servizio Voci Fisse a livello di ditta o di singolo dipendente (nell'eventualità che il provvedimento non riguardi l'intera azienda). Le voci dovranno poi essere annullate o bloccate tramite una storicizzazione in data 01/09/2012.
La voce 58A viene riportata in busta paga, tra le voci da sommare al netto in busta, con l'indicazione del totale dei contributi Inps a carico del dipendente: in tal modo viene annullato l'effetto economico della trattenuta; precisiamo che, in assenza di diverse indicazioni, i contributi Inps vengono comunque decurtati dall'imponibile fiscale.
La voce 89A, visibile solo nel dettaglio del cedolino, riporta il totale dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, comprendendo anche i contributi di solidarietà e le quote di Tfr da versare al Fondo Tesoreria (equiparate in tal senso ai contributi, secondo quanto stabilito dal messaggio Inps n. 23735 del 1/10/07).
Sulla denuncia UniEmens, le voci 58A e/o 89A vengono totalizzate sul codice di nuova istituzione 'N962', riportato tra le somme a credito della denuncia aziendale (servizio 'UniEmens - Aziendale', sezione 'Altre somme - a Credito'). L'importo da versare tramite modello F24 (causale 'DM10') risulta, quindi, automaticamente decurtato delle somme oggetto di sospensione; di conseguenza, non occorre sospendere tale tributo.
Segnaliamo che l'Inps ha subordinato la possibilità di usufruire della sospensione dei contributi, all'inoltro di un'apposita domanda (vedere circolare n. 85 del 15/06/12).

Per quanto riguarda la possibilità di sospendere le altre trattenute in busta paga, sono disponibili le seguenti voci:

  • 58B : sospensione trattenuta contributi altri enti previdenziali a carico del dipendente;
  • 58C : sospensione trattenuta contributi Inps ed altri enti a carico del collaboratore o associato in partecipazione; al momento, non risulta che sia possibile sospendere la trattenuta della quota Inail a carico del collaboratore;
  • 77Z : sospensione trattenute fiscali (sostituto d'imposta), comprendente l'Irpef a tassazione ordinaria e separata, le addizionali regionale e comunale, l'imposta sostitutiva sulle somme detassate, le eventuali ritenute d'acconto.

Precisiamo che tutte le voci sopra elencate possono essere indicate sul servizio Voci Fisse secondo le stesse modalità previste per le voci 58A / 89A (ovviamente a condizione che sussistano le condizioni previste dalla normativa).
Per ottenere la sospensione dei versamenti relativi alle gestioni sopra elencate, occorre intervenire sull'Archivio Tributi, sospendendo i singoli tributi interessati. Ricordiamo che tale operazione può essere effettuata tramite il servizio Tributi per Competenza, una volta che l'azienda risulta elaborata in modo definitivo: per sospendere un tributo occorre annullare la condizione di 'Definitivo' (e confermare), quindi selezionare il singolo tributo e barrare la casella 'Tributo sospeso ai fini della scadenza'. I tributi sospesi dovranno poi essere riabilitati, modificando opportunamente la data di scadenza.

Sulla nota contabile, le voci che agiscono sulla denuncia UniEmens (58A / 89A) vengono decurtate dai movimenti contabili relativi ai contributi a carico dipendente e/o a carico azienda. Le altre voci di sospensione, invece, vengono riportate esclusivamente nella parte di 'Dettaglio', separando le ritenute sospese relative ai dipendenti da quelle relative ai collaboratori; precisiamo che occorre considerare tali somme per effettuare la quadratura del netto in busta.

Precisiamo che, ad oggi (29/06/12), non risulta che siano state determinate le modalità per il successivo versamento (ed eventuale recupero in busta paga) dei tributi sospesi. Occorre tenere presente che, se le trattenute al dipendente dovessero essere recuperate in un'unica soluzione, le buste paga interessate ne risentirebbero pesantemente.