Gennaio 2018 (acred676) |
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Col presente aggiornamento rilasciamo la gestione dell’Autoliquidazione Inail relativa all’anno di competenza 2017 (regolazione 2017 / rata 2018).
ATTENZIONE: Alla data del presente aggiornamento, la Guida all’Autoliquidazione 2017-2018 non è stata ancora pubblicata. Occorre tenere presente che, a seguito della pubblicazione della Guida, potrebbe sorgere la necessità di apportare delle modifiche alla gestione attualmente prevista ed eventualmente anche “ritrattare” (secondo modalità ad oggi non prevedibili) le Autoliquidazioni già elaborate fino a quel momento.
Consigliamo, quindi, di attendere la pubblicazione della Guida, prima di effettuare le operazioni descritte nei paragrafi successivi e, soprattutto, prima di iniziare ad inserire le variazioni derivanti dalle basi di calcolo.
Da parte nostra, al momento della pubblicazione della Guida invieremo un’apposita comunicazione, per confermare la conformità della gestione rilasciata col presente aggiornamento oppure, in alternativa, per segnalare le eventuali modifiche e annunciare il rilascio di un ulteriore aggiornamento.
La gestione inclusa nel presente aggiornamento, comunque, tiene conto di tutte le informazioni ad oggi disponibili.
Precisiamo che le modalità di gestione dell’Autoliquidazione non sono cambiate rispetto all’anno precedente.
Come negli anni precedenti, prima di iniziare ad operare sui servizi dell’Autoliquidazione Inail, occorre lanciare le procedure ‘Conversione Inail dal anno precedente’ (punto A) e ‘Generazione Inail da archivi Paghe’ (punto B).
Le procedure da utilizzare si trovano sul menu Amministrazione del Personale → menu Autoliquidazione Inail → Procedure di elaborazione e stampa, e devono essere lanciate nel seguente ordine:
Conversione Inail da anno precedente: nel campo Anno di Competenza digitare ‘2017’.
La procedura riporta, sull’autoliquidazione dell’anno corrente, una serie di dati rilevati dall’autoliquidazione dell’anno precedente: rata anticipata anno 2017, nucleo artigiano, riduzioni, contributi associativi.
La procedura predispone anche i tassi relativi alla regolazione 2017 ed alla rata 2018, effettuando un’apposita storicizzazione sul servizio Ditta – Posizioni Inail.
In particolare, sul servizio Ditta – Posizioni Inail viene considerato il tasso utilizzato per il calcolo della rata 2017 (autoliquidazione anno precedente), presente nel campo Tasso Rata in corrispondenza dell’Anno di Competenza 2016. Il tasso in questione viene portato nel campo Tasso Regolazione, modificando l’Anno di Competenza da 2016 a 2017 ed effettuando una storicizzazione in data 01/01/2017. Nel caso in cui la posizione Inail risulti già storicizzata sull’anno 2017, la modifica viene effettuata direttamente sulla versione esistente. Se i tassi relativi all’anno 2017 sono già stati inseriti manualmente su alcune posizioni Inail (con Anno di Competenza 2017), la procedura di conversione non effettua alcuna operazione su tali posizioni. Precisiamo che, in ogni caso, occorre riportare le eventuali variazioni relative ai tassi, comunicate da parte dell’Inail.
Ricordiamo che, sulla procedura di conversione, è disponibile il campo Conversione Dichiarazioni, tramite il quale è possibile decidere come deve comportarsi la procedura in presenza di autoliquidazioni “provvisorie” (ossia non dichiarate “definitive” sul servizio Risultato). Consigliamo di compilare il campo in questione semplicemente confermando le opzioni proposte sulla corrispondente finestra: in tal modo, risulteranno convertite soltanto le denunce dichiarate “definitive” nell’anno precedente; inoltre, eventuali denunce già presenti sull’anno corrente (se “provvisorie”) saranno preventivamente cancellate. Se necessario, tramite l’apposita finestra si possono scegliere opzioni diverse da quelle proposte in automatico (attenzione: le opzioni proposte in automatico vengono attribuite anche nel caso in cui il campo Conversione Dichiarazioni risulti non compilato).
La procedura prevede alcune opzioni che consentono di definire, per le denunce trattate, quali devono essere le modalità di versamento delle somme derivanti dall’autoliquidazione. E’ possibile stabilire se si vogliono versare separatamente i contributi associativi (per evitare le compensazioni con eventuali crediti) e/o se si vuole produrre una delega F24 unificata tra l’autoliquidazione Inail ed i tributi derivanti dall’elaborazione mensile delle Paghe (a partire dalla scadenza del 16 febbraio). Precisiamo che, se si abilita la delega F24 unificata con le Paghe, occorre coordinare il versamento relativo all’autoliquidazione Inail con quello derivante dall’elaborazione delle paghe relative al mese di gennaio (di conseguenza, l’importo del versamento derivante dall’autoliquidazione non può essere determinato fino a quando non sono state elaborate anche le buste paga di gennaio). Nella stessa condizione, inoltre, è possibile produrre la delega soltanto tramite la procedura ‘Stampa Modello F24’ disponibile sul menù Amministrazione del Personale, oppure tramite la procedura “generica” disponibile sul menù Archivio Tributi: non può essere utilizzata, invece, la procedura ‘Stampa Modello F24 per Autoliquidazione’. Sempre riguardo alla delega unificata con le Paghe, precisiamo che tale opzione non deve essere utilizzata per le aziende che non vengono elaborate sulle Paghe (aziende cessate nel corso dell’anno oppure gestite esclusivamente per i soci ed i collaboratori familiari): la verifica di tale condizione rimane a carico dell’Utente.
La procedura genera la stampa ‘conversione.INA’, da stampare in formato A4 compresso a 17. Sulla stampa, per ogni posizione Inail viene indicata la storicizzazione allo 01/01/2017 (per i tassi) che la conversione dei dati dall’anno precedente (su righe separate), oltre ad eventuali segnalazioni bloccanti o non bloccanti.
Generazione Inail da archivi Paghe: nel campo Anno di Competenza digitare ‘2017’.
La procedura trasferisce le somme imponibili dagli archivi Paghe agli archivi dell’Autoliquidazione Inail.
Ricordiamo che, per trasferire gli imponibili sugli archivi dell’Autoliquidazione Inail, non occorre compilare il campo Trattamento Dati: nella modalità di “default”, vengono generati o aggiornati i dati su tutte le denunce, con la sola esclusione di quelle eventualmente già definitive. Le opzioni disponibili nel campo Trattamento Dati possono essere utilizzate nel caso in cui sia necessario aggiornare anche le denunce già definitive, oppure se occorre rigenerare soltanto le stampe previste (senza aggiornare le denunce).
Sulle denunce trattate, la procedura riporta le retribuzioni imponibili, le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti ed alcune retribuzioni soggette a sconto (escluse quelle del settore edile).
Ricordiamo che le retribuzioni relative agli apprendisti ed ex-apprendisti L. 56/87 non devono essere riportate sulle denunce e sono quindi automaticamente escluse dalla procedura di generazione dei dati.
Tra le retribuzioni totalmente o parzialmente esenti, per l’anno di competenza 2017 vengono considerate:
- assunzioni L. 407/1990 con esenzione totale, individuate dalla situazione contributiva ‘09’ su Dipendente – Inquadramento (tipo contribuzione ‘59’ su Uniemens), riportate sul tipo retribuzione ‘E’;
- assunzioni L. 407/1990 con esenzione al 50%, individuate dalla situazione contributiva ‘08’ su Dipendente – Inquadramento (tipo contribuzione ‘58’ su Uniemens), riportate sul tipo retribuzione ‘G’;
- assunzioni L. 92/2012 con esenzione al 50% (soggetti ultracinquantenni o donne), individuate dalla situazione contributiva ‘55’ su Dipendente – Inquadramento (tipo contribuzione ‘55’ su Uniemens); per quest’ultima tipologia, ricordiamo che occorre indicare il codice tipo retribuzione, scegliendolo tra quelli elencati in finestra (codici da ‘H’ ad ‘Y’), in quanto la procedura riporta sempre il tipo retribuzione ‘H’, emettendo un’apposita segnalazione sia sulla stampa degli imponibili che su quella degli errori e segnalazioni.
Ricordiamo che i dati vengono rilevati dall’archivio Paghe, considerando l’imponibile Inail presente sulle buste paga relative all’anno di competenza (l’imponibile può anche essere inserito tramite il servizio Anno Corrente).
Per i collaboratori e amministratori che percepiscono un compenso, viene riportato l’imponibile risultante dalle buste paga elaborate; tale imponibile viene adeguato al minimale e massimale Inail in fase di conguaglio.
Per determinate categorie, l’imponibile Inail viene invece calcolato automaticamente dalla procedura, sulla base dei valori convenzionali indicati nelle circolari Inail n. 17 del 18/04/2017 e n. 44 del 13/10/2017:
- soggetti gestiti solo ai fini Inail (soci e collaboratori familiari, partecipanti all’impresa familiare), per i quali viene calcolato l’imponibile convenzionale anche in assenza delle buste paga, considerando soltanto le date di inizio e fine rapporto (campi Data Assunzione e Data Cessazione su Dipendente – Anagrafico);
- dirigenti, per i quali viene rideterminato l’imponibile Inail sulla base dei valori convenzionali, rilevando i soli giorni utili ai fini Inail (voce 100) dalle buste paga effettivamente elaborate.
Nella documentazione in linea sulla procedura (pulsante ‘Help’) sono indicate dettagliatamente le retribuzioni convenzionali delle varie casistiche gestite in automatico.
La procedura genera le seguenti stampe:
- ‘Inail.imponibile.INA’: elenco dei dipendenti, dei soci/collaboratori e degli altri soggetti Inail con indicazione dell’imponibile e delle quote esenti; vengono segnalate le ripartizioni in percentuale delle retribuzioni, nel caso in cui siano state impostate a livello di dipendente.
- ‘Inail.errori.INA’: elenco delle segnalazioni e degli errori; vengono segnalate eventuali incompatibilità nella ripartizione percentuale delle retribuzioni, che si possono verificare quando la ripartizione risulta erroneamente impostata sia a livello di posizione che di dipendente.
- ‘Inail.ripartizione.INA’: elenco delle posizioni Inail con ripartizione in percentuale delle retribuzioni, nel caso in cui siano state impostate a livello di posizione (in tale ipotesi, ricordiamo che le percentuali non possono essere indicate a livello di dipendente e la ripartizione deve riferirsi all’intero anno).
Su tutte le procedure relative all’Autoliquidazione Inail, consigliamo di leggere la documentazione in linea: a tale scopo, è sufficiente entrare sulla procedura e cliccare sul pulsante ‘Help’.
Occorre tenere presente che, in tutta la documentazione relativa all’Autoliquidazione Inail, col termine “posizione” si intende la combinazione PAT / Tariffa / Inquadramento.
Per attribuire la riduzione artigiani L. 296/2006, sul servizio ‘Base Premi’ deve essere indicato il Tipo Agevolazione ‘127 – Riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/06, articolo 1, commi 780 e 781’, riportandolo nella tabella ‘Agevolazioni – Regolazione’, in corrispondenza delle singole posizioni interessate.
Ricordiamo che la riduzione L. 296/2006 non prevede l’indicazione della corrispondente percentuale: viene applicata automaticamente la nuova percentuale corrispondente al 7,22% (Decreto Interministeriale 10/10/2017).
Come negli anni precedenti, la suddetta riduzione può essere attribuita solo sulla regolazione (non sulla rata).
Ricordiamo che, per applicare la riduzione L. 296/2006, occorre anche barrare le due apposite caselle presenti sul servizio ‘Base Premi’ immediatamente dopo la tabella ‘Agevolazioni’:
- ‘Riduzione L. 296/2006 premio dipendenti’, da barrare se si intende attivare il calcolo della riduzione sul premio dipendenti (regolazione);
- ‘Riduzione L. 296/2006 premio speciale artigiani, da barrare se si intende attivare il calcolo della riduzione sul premio speciale artigiani (regolazione).
Le nuove caselle possono essere barrate soltanto in presenza del Tipo Agevolazione ‘127’: in tale condizione, almeno una delle due caselle deve essere barrata (ovviamente possono essere barrate anche entrambe le caselle).
Precisiamo che, sulle basi di calcolo fornite dall’Inail, la riduzione L. 296/2006 potrebbe essere riportata soltanto in corrispondenza del premio dipendenti, oppure soltanto in corrispondenza del premio speciale artigiani (in entrambi i casi, attraverso la presenza del codice ‘127’). Di conseguenza, sul servizio ‘Base Premi’ deve essere possibile abilitare il calcolo della riduzione distintamente su ciascuno dei due premi, barrando le corrispondenti caselle.
Il tipo agevolazione ‘127’ viene attribuito automaticamente dalla procedura Conversione Inail da anno precedente (punto A), nel caso in cui sull’autoliquidazione 2016-2017 sia stata abilitata la certificazione relativa alla riduzione artigiani per la regolazione 2017 (procedimento analogo a quello previsto negli anni precedenti).
Ricordiamo che la procedura Conversione Inail da anno precedente provvede anche a barrare le nuove caselle ‘Riduzione L. 296/2006 premio dipendenti’ e ‘Riduzione L. 296/2006 premio speciale artigiani’, in corrispondenza delle posizioni sulle quali attribuisce automaticamente il tipo agevolazione ‘127’ (occorre quindi disabilitare una delle due caselle, nei casi in cui la riduzione non si debba applicare ad entrambi i premi).
Come per tutti i dati forniti dall’Inail, anche per il codice agevolazione ‘127’ è opportuno verificare che le informazioni presenti sul servizio ‘Base Premi’ corrispondano a quelle riportate nelle basi di calcolo inviate dall’Inail.
Ricordiamo che, sul servizio ‘Risultato’, è presente il campo relativo alla certificazione dei requisiti per beneficiare della riduzione artigiani, in relazione alla regolazione 2018. Il campo in questione non produce alcun effetto sulle somme da versare per l’Autoliquidazione 2017-2018: la certificazione viene riportata esclusivamente sul file telematico della denuncia e produrrà il suo effetto sull’Autoliquidazione 2018-2019.
Nel caso in cui la casella della certificazione sia già stata barrata nella denuncia dell’anno precedente, a seguito della procedura di conversione (punto A) risulterà automaticamente barrata anche nella denuncia dell’anno corrente.
Per quanto riguarda la riduzione Legge 147/2013, ricordiamo che può essere applicata (se sussistono le condizioni previste) sia sulla regolazione 2017 che sulla rata 2018. A tale proposito, sul servizio ‘Base Premi’, sono previste le apposite caselle da barrare per abilitare la suddetta riduzione sulla regolazione 2017 e/o sulla rata 2018, sia per quanto riguarda il premio dipendenti che il premio speciale artigiani.
Precisiamo, inoltre, che la percentuale della riduzione relativa alla regolazione 2017 corrisponde al 16,48%, mentre la percentuale della riduzione relativa alla rata 2018 corrisponde al 15,81% (tale percentuale, alla data del presente aggiornamento, risulta esclusivamente dalle basi di calcolo fornite dall’Inail).
Le suddette percentuali sono attribuite in automatico, nel caso in cui vengano barrate le corrispondenti caselle.
Ricordiamo che la riduzione Legge 147/2013 si calcola sul premio al netto delle altre agevolazioni, riduzioni e sconti.
La procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A) verifica se la riduzione Legge 147/2013 risulta abilitata per la rata 2017, sull’Autoliquidazione 2016-2017: in caso positivo, vengono abilitati i corrispondenti campi relativi alla regolazione 2017 ed alla rata 2018, sul servizio ‘Base Premi’.
Ovviamente occorre verificare, tramite le basi di calcolo comunicate dall’Inail, se la riduzione Legge 147/2013 spetta effettivamente, intervenendo sul servizio ‘Base Premi’ per apportare le variazioni necessarie (sia per quanto riguarda la regolazione 2017 che la rata 2018).
Relativamente al premio speciale artigiani (sezione ‘Soggetti autonomi artigiani’ sul servizio ‘Base Premi’), facciamo presente che i premi unitari devono essere indicati al lordo delle eventuali riduzioni, compresa la L. 296/06 (gli stessi premi sono riportati al lordo delle riduzioni, nelle basi di calcolo comunicate dall’Inail). L’importo “lordo” del premio unitario artigiani può essere selezionato dall’apposita finestra.
In merito al premio speciale artigiani, ricordiamo che la riduzione L. 296/2006 viene applicata in presenza del codice agevolazione ‘127 – Riduzione del premio per le imprese artigiane legge n. 296/2006’ e della nuova casella ‘Riduzione L. 296/2006 premio speciale artigiani’, come sopra indicato.
Relativamente all’addizionale fondo per le vittime dell’amianto, ricordiamo è previsto un apposito campo sul servizio ‘Base Premi’: barrando le caselle ‘Addizionale amianto L. 244/2007’ (regolazione e/o rata), viene attivato il calcolo automatico dell’addizionale sulla singola posizione Inail (combinazione PAT / Tariffa / Inquadramento).
Nell’Autoliquidazione 2017-2018, l’addizionale amianto deve essere calcolata secondo criteri indicati nella circolare Inail n. 2 del 10/01/2018, di seguito riportati:
- sulla regolazione 2017 si applica la percentuale del 1,29% (Det. Pres. 407 del 6/11/2017); ricordiamo che, nell’Autoliquidazione 2016-2017, sulla rata 2017 era stata applicata la percentuale del 1,33%;
- sulla rata 2018 l’addizionale amianto NON deve essere applicata (Legge 27/12/2017 n. 205).
Servizi per la gestione dell’Autoliquidazione Inail
Da quest’anno, sui servizi dell’Autoliquidazione Inail è stata prevista la possibilità di gestire eventuali annotazioni: una volta selezionata la ditta, su tutti i servizi compare il pulsante ‘Note’, tramite il quale si apre la finestra di gestione delle annotazioni. Precisiamo che il pulsante ‘Note’ non compare nella condizione di ‘Non trovato’.
Anticipiamo, inoltre, che le annotazioni inserite in corrispondenza di un determinato anno saranno accessibili anche dall’autoliquidazione dell’anno successivo (a partire dall’anno di competenza 2018).
Servizio ‘Retribuzioni’ :
- Le retribuzioni complessive e le quote di retribuzione parzialmente o totalmente esenti vengono compilate in automatico dalla procedura Generazione Inail da archivi Paghe (punto B). Tra le retribuzioni esenti, per l’anno di competenza 2017 vengono considerate le assunzioni L. 407/90 con esenzione totale (tipo retribuzione ‘E’) e le assunzioni L. 407/90 con esenzione parziale (tipo retribuzione ‘G’). Inoltre, vengono considerate le assunzioni L. 92/2012 (soggetti ultracinquantenni o donne): per quest’ultima agevolazione occorre indicare il tipo retribuzione, scegliendolo tra quelli presenti in finestra (la procedura indica sempre il tipo retribuzione ‘H’).
- Per quanto riguarda le retribuzioni soggette a sconto, ricordiamo che vengono trasferite automaticamente, dagli archivi della procedura Paghe, le sole retribuzioni relative alla sostituzione di maternità (tipo retribuzione ‘7’). Occorre inserire manualmente le retribuzioni relative allo sconto previsto nel settore edile (tipo retribuzione ‘1’). Anche quest’anno, la riduzione per sostituzione di maternità può essere applicata sia sulla regolazione che sulla rata, mentre la riduzione relativa al settore edile può essere applicata solo sulla regolazione.
Servizio ‘Base Premi’ :
- E’ disponibile una finestra che consente di inserire o modificare i tassi relativi alla regolazione ed alla rata; le variazioni effettuate tramite tale finestra vengono riportate direttamente sul servizio ‘Ditta – Posizioni Inail’. E’ possibile modificare le versioni già presenti in archivio, oppure effettuare una nuova storicizzazione: se risulta presente una versione in data 01/01/2017 (o successiva), consigliamo di riportare le modifiche direttamente su tale versione, senza effettuare ulteriori storicizzazioni. Nel caso in cui vengano modificati i tassi, al momento della chiusura della finestra (utilizzando il pulsante ‘Chiudi’) il servizio effettua automaticamente il ricalcolo del premio. Per il calcolo del premio viene considerata esclusivamente la versione più recente rispetto al 31/12/2017.
- Le eventuali agevolazioni o riduzioni, rilevate dalle basi di calcolo comunicate dall’Inail, devono essere inserite negli appositi campi: per i codici ‘003’ / ‘005’ / ‘025’ occorre indicare anche le relative percentuali, mentre per il codice ‘127’ non deve essere indicata la percentuale.
- Il funzionamento della riduzione artigiani Legge 296/2006, della riduzione Legge 147/2013 e dell’addizionale amianto Legge 244/2007, è descritto dettagliatamente nei paragrafi precedenti.
- I premi unitari relativi al nucleo artigiano devono essere indicati sempre al lordo delle riduzioni spettanti (in particolare al lordo della riduzione artigiani L. 296/06).
Servizio ‘Risultato’ :
- Ricordiamo che, una volta terminato il lavoro di generazione, inserimento e controllo dei dati, occorre dichiarare “definitiva” l’Autoliquidazione per ogni azienda gestita: a tale scopo, occorre barrare la casella ‘Definitivo’. Ricordiamo che le somme da versare vengono trasferite sull’Archivio Tributi soltanto se la casella ‘Definitivo’ risulta barrata (a condizione che la scadenza del 16 febbraio non risulti chiusa in modalità definitiva).
- Sulla base delle istruzioni Inail, sono disponibili 4 opzioni nel campo Applicazione Rateazione: ‘SI primo anno’ / ‘SI da anno precedente’ / ‘NO primo anno’ / ‘NO da anno precedente’. Il campo Applicazione Rateazione viene compilato automaticamente dalla procedura Conversione Inail da anno precedente (punto A): nella conversione, le opzioni ‘SI primo anno’ e ‘NO primo anno’ (rilevate dall’autoliquidazione dell’anno precedente) vengono convertite rispettivamente in ‘SI da anno precedente’ e ‘NO da anno precedente’. Per le aziende di nuovo inserimento, è obbligatorio selezionare una delle opzioni previste, da parte dell’Utente.
- In caso di rateizzazione, vengono automaticamente predisposte le quattro rate previste, alle relative scadenze. Segnaliamo che, alla data del presente aggiornamento, non sono stati ancora determinati, dall’Inail, i coefficienti da applicare alle rate successive alla prima (16 maggio / 16 agosto / 16 novembre).
- Ricordiamo che la rata anticipata nell’anno precedente viene compilata in automatico dalla procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A). Per le aziende non gestite nell’anno precedente, il campo deve essere compilato manualmente dall’Utente.
- E’ disponibile il campo relativo alla Certificazione dei requisiti ex-legge 296/06 commi 780-781 (riduzione artigiani) relativo alla regolazione del premio 2018. Tale campo risulta automaticamente attivato nel caso in cui, sulla denuncia dell’anno precedente, sia stata barrata la casella relativa alla medesima certificazione per la regolazione 2017; ulteriori indicazioni a riguardo sono riportate nei paragrafi precedenti.
- Per le cooperative agricole e loro consorzi NON operanti in zone montane e svantaggiate, sono disponibili i campi relativi alle percentuali di prodotto proveniente dalle suddette zone. L’indicazione di tali percentuali produce una riduzione del premio analoga a quella prevista per le agevolazioni cod. 005 / 025 (da utilizzare invece per le cooperative operanti in zone montane o svantaggiate), proporzionalmente alla percentuale indicata.
- E’ disponibile l’opzione ‘Delega separata per contributi associativi’, da barrare nel caso in cui si debbano versare tali contributi senza effettuare alcuna compensazione con eventuali crediti. Avvalorando tale opzione, verranno prodotti automaticamente due diversi modelli di versamento. Ricordiamo che la stessa opzione è prevista anche sulla procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A).
- E’ disponibile l’opzione ‘Delega unificata con procedura paghe’, da barrare nel caso in cui si intenda versare le somme derivanti dall’Autoliquidazione Inail, sulla delega F24 prodotta tramite la procedura Paghe. La stessa opzione è prevista anche sulla procedura ‘Conversione Inail da anno precedente’ (punto A).
- E’ possibile escludere una singola denuncia dalla stampa del modello e dal file per l’invio telematico. A tale scopo, è sufficiente barrare la casella ‘Esclusione stampa e invio telematico’.
- Se viene utilizzata la Parcellazione, si ottiene il calcolo automatico della quota spettante per il servizio, sulla base del listino definito sui servizi della Parcellazione. In tal caso, compare il campo ‘Quota servizio INAIL’ quando viene barrata la casella ‘Definitivo’; le corrispondenti partite vengono memorizzate con data 28/02/2018.
- E’ prevista la compensazione, sul modello F24, dei crediti relativi ad anni precedenti. Se l’Autoliquidazione dell’anno precedente è stata gestita tramite la nostra procedura, l’eventuale credito risulterà già presente sull’Archivio Tributi; in caso contrario, occorrerà inserirlo manualmente. Ricordiamo che i crediti in questione possono essere compensati a seguito di una specifica autorizzazione da parte della sede Inail.
- Tramite il campo ‘Importi a scomputo’, possono essere inserite le eventuali somme per le quali è prevista una compensazione “interna” all’Autoliquidazione (senza indicazione del credito sul modello F24). Anche tale modalità di compensazione va utilizzata a seguito di specifiche indicazioni da parte della sede Inail.
Altre procedure disponibili sul ‘Menu servizi Autoliquidazione Inail’
Stampa Autoliquidazione Inail: stampa il modello di denuncia delle retribuzioni su formato A4.
Stampa modello F24 per Autoliquidazione: stampa il modello F24 relativo alla sola Autoliquidazione Inail. La procedura considera le sole denunce che risultano ‘Definitive’ e può essere utilizzata sia in caso di versamento in un’unica soluzione che in caso di rateizzazione; in presenza di contributi associativi da versare separatamente, vengono stampati automaticamente due diversi modelli F24. Precisiamo che la procedura NON può essere utilizzata se è stata attivata l’opzione ‘Delega unificata con procedura paghe’: in tal caso, la delega deve essere prodotta tramite la procedura ‘Stampa Modello F24’ sul menù Amministrazione del Personale, oppure tramite le procedure disponibili sul menù Archivio Tributi (selezionando il tipo procedura ‘PG’); nella stessa ipotesi, l’eventuale delega separata per i contributi associativi deve essere prodotta tramite un apposito lancio della procedura ‘Stampa Modello F24’, impostando come data di scadenza il giorno 15 (anziché il 16) del mese.
Ricordiamo che le procedure di stampa del modello F24 prevedono la possibilità di archiviare i modelli (per gli utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale).
Generazione file per invio telematico: genera il file da utilizzare per l’invio telematico della denuncia. Vengono considerate le sole denunce ‘Definitive’, per le quali non è già stato prodotto il file telematico (in caso di più lanci successivi della procedura). Segnaliamo che, alla data del presente aggiornamento, sul sito Inail non è ancora disponibile il software da utilizzare per il controllo e l’invio del file telematico.
Stampa risultato Autoliquidazione Inail: produce il riepilogo delle somme da pagare, su formato A4, secondo lo stesso schema previsto sul servizio ‘Gestione Autoliquidazione Inail – Risultato’.
Su richiesta, è stata prevista l’archiviazione della stampa del risultato: per archiviare la stampa (in formato pdf), al lancio della procedura è sufficiente indicare il numero del Soggetto Autorizzato. Inoltre è possibile, tramite l’apposita opzione, annullare i modelli precedentemente archiviati (in caso di rettifiche). Come di consueto, l’archiviazione provvede a suddividere e classificare la stampa per singola ditta. Ricordiamo che le funzionalità di archiviazione sono disponibili per gli Utenti abilitati al servizio di Archiviazione Documentale.
Annulla condizione di modello stampato / file telematico generato: da utilizzare se la modifica in questione deve essere effettuata massivamente, per la generalità delle aziende.
Attribuisce condizione di definitivo: da utilizzare se la modifica in questione deve essere effettuata massivamente, per la generalità delle aziende.
Su tutte le procedure, consigliamo di leggere la documentazione in linea (entrare sulla procedura e cliccare su ‘Help’).
Altre stampe disponibili sulla procedura ‘Stampe Accessorie’
Ulteriori stampe relative all’Autoliquidazione Inail si trovano sulla procedura ‘Stampe Accessorie’, sul menù Amministrazione del Personale, riportate al punto 2.2 (‘Autoliquidazione Inail’) nell’elenco dei programmi disponibili.
In particolare, ricordiamo che è possibile produrre un prospetto che riepiloga il costo Inail in base al periodo di competenza, da utilizzare ai fini contabili (programma ‘STAUTOX1’). |
Marzo 2012 (acred460) |
INAIL – DENUNCIA COOPERATIVE FACCHINAGGIO
L’Inail, con le note operative del 30/01/2012 e 02/03/2012, ha stabilito le modalità di comunicazione dei dati relativi al premio speciale unitario dovuto dalle cooperative di facchini, relativamente agli anni dal 2007 al 2011.
Con la successiva nota operativa del 13/03/2012, l’Inail ha posticipato al 31/03/2013 il termine per l’invio dei dati relativi agli anni dal 2009 al 2011, mantenendo la scadenza del 31/03/2012 per i soli anni 2007 e 2008.
L’invio dei dati in questione è previsto esclusivamente in modalità telematica. L’Inail, tuttavia, non ha messo a disposizione un software che consenta di generare il file per l’invio telematico. Al momento, inoltre, non esiste un software di controllo che permetta di verificare esclusivamente la correttezza del file telematico, senza inviare effettivamente i dati.
Da parte nostra, abbiamo predisposto un apposito programma per la generazione del file telematico richiesto dall’Inail.
Il programma attualmente è in fase di test: col prossimo aggiornamento, saranno fornite le relative istruzioni operative.
Anticipiamo, comunque, che per produrre il file è necessaria la presenza, nell’archivio Paghe, dei dati relativi all’azienda ed ai soci lavoratori, con decorrenza uguale o precedente rispetto al periodo da inviare.
Ovviamente, tale condizione è rispettata nel caso in cui le buste paga del periodo interessato siano state elaborate tramite la procedura Paghe. In caso contrario, occorrerà inserire i dati relativi all’azienda (anagrafico / azienda / abilitazione / sedi attività / posizioni Inail) ed ai soci lavoratori in forza nel periodo interessato (anagrafico dipendente / inquadramento contrattuale / altri dati); l’eventuale inserimento deve avvenire con decorrenza 01/01/2007 o precedente.
Sul file telematico devono essere riportati i dati relativi ad ogni singolo socio lavoratore, producendo un diverso record per ogni trimestre (i dati richiesti sono descritti dettagliatamente nelle note operative Inail sopra elencate).
In particolare, è richiesto il tipo di inquadramento applicato (dipendente full-time / dipendente part-time / collaboratore), la data di ingresso o di recesso, la retribuzione media giornaliera o media oraria (part-time), calcolata su base trimestrale.
Occorre "spezzare" il trimestre, generando due diversi record, in caso di spostamento del socio tra due diverse PAT, oppure in caso di modifica nel tipo di inquadramento applicato. Nel caso in cui ci siano state delle variazioni retributive, invece, è sufficiente calcolare il valore medio giornaliero o orario del periodo. Il numero di ore medie giornaliere dei part-time viene ricavato dalla percentuale di part-time e dall’orario settimanale definito a livello di dipendente / ditta / contratto.
I dati relativi alle retribuzioni (imponibili Inail) possono essere visualizzati, inseriti o modificati tramite il servizio Cedolini – Anno Corrente; tale servizio può essere utilizzato per verificare o modificare i dati presenti sulle buste paga elaborate tramite la procedura Paghe, oppure per inserire i dati relativi a periodi non elaborati tramite la procedura.
Sul servizio Cedolini – Anno Corrente, i campi da considerare sono: nella sezione Inail – Dipendenti, i campi Imponibile e Giorni (quest’ultimo da usare anche per i collaboratori), nella sezione Collaboratori, il campo Imponibile Inail.
Col presente aggiornamento, inoltre, è stata aggiunta un’opzione sul servizio Ditta – Posizioni Inail, tramite la quale è possibile abilitare le singole PAT all’invio telematico relativo alle cooperative di facchinaggio.
Sul servizio Ditta – Posizioni Inail, nel campo Riepiloghi Annuali è adesso disponibile l’opzione ‘Cooperative facchini’: selezionandola, si abilita la singola PAT all’invio telematico in questione, escludendola inoltre dall’Autoliquidazione Inail. Precisiamo che la stessa azienda può avere diverse PAT, alcune delle quali soggette all’Autoliquidazione.
In attesa di poter utilizzare il programma per la generazione del file telematico, consigliamo di verificare o (se necessario) inserire i dati richiesti sull’archivio Paghe, per quanto riguarda le posizioni Inail, i soci lavoratori e le somme imponibili relative agli anni 2007 e 2008, secondo le modalità descritte nei paragrafi precedenti. |