(acred931) |
Dal mese di luglio 2025 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo di rinnovo del 20/12/2024. L’aumento interessa la tabella 1176 e la tabella 6176 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di gennaio 2025 Acred909. |
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Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l’elemento di garanzia previsto nel rinnovo contrattuale del 22/07/2024. La modalità di gestione di tale premio è descritta nell’aggiornamento di gennaio 2025 Acred909. |
(acred909) |
Sul codice contratto 176 è stato predisposto, su richiesta, il Ccnl Ceramica Industria, limitatamente al settore piastrelle, sottoscritto da Confindustria in data 22/07/2024 (codice CNEL “B122”). Per quanto riguarda gli apprendisti professionalizzanti, precisiamo che deve essere agganciato il livello di destinazione: in automatico viene attribuita la percentuale retributiva del 95% prevista dal Ccnl. È possibile erogare automaticamente l’elemento di garanzia retributiva: tale elemento deve essere erogato, alle condizioni previste (assenza di accordi di secondo livello), nel mese di giugno di ogni anno: la verifica di tali condizioni, e quindi la scelta di erogare l’elemento di garanzia retributiva, rimane a carico dell’Utente. Con la busta paga relativa al mese di luglio, viene erogata automaticamente la gratifica feriale, riportata sulla voce 476. L’erogazione della gratifica avviene anche nei mesi successivi a luglio, in caso di cessazione del rapporto. L’importo della gratifica viene calcolato sulla base dei ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo luglio – giugno; la somma da erogare corrisponde al 12% della paga base e dell’elemento IPO. Il contratto prevede una maggiorazione in sostituzione della festività del 4/11, da erogare nel mese di agosto di ogni anno: per attivare l’erogazione, occorre indicare la voce 295 sulle Voci Fisse a livello di contratto o di ditta. In tal modo, nel mese di agosto viene erogata una maggiorazione corrispondente a 8/173 della retribuzione mensile. Per quanto riguarda la malattia, è prevista una riduzione della retribuzione a carico ditta sulla base dell’anzianità. Per gestire tale riduzione, occorre inserire i seguenti eventi, in aggiunta al normale evento di malattia:
È previsto un diverso trattamento economico relativo all’infortuno, in base all’anzianità di servizio: in caso di anzianità fino a 3 anni spetta l’integrazione fino a 3 mesi, per anzianità da 3 a 6 anni spetta l’integrazione fino a 4 mesi, per anzianità oltre 6 anni spetta l’integrazione fino a 6 mesi. Precisiamo che l’anzianità non viene controllata automaticamente: nel momento in cui cessa di essere dovuta l’integrazione, oltre al normale evento di infortunio, deve essere inserita la voce 42P, indicando il periodo (dal giorno – al giorno) per il quale non si deve erogare l’integrazione. |