Ccnl Commercio Anpit / Cisal (168)

Elenco Contratti

Aprile 2024
(acred889)

Segnaliamo che, dal mese di aprile 2024, è stata variata la percentuale di retribuzione a carico del datore di lavoro per il periodo di malattia dal 21° al 180° giorno, passata dal 50% al 25%.

Dicembre 2023
(acred875)

Dal mese di dicembre 2023, è stato aggiornato il correttivo per il calcolo dell’indennità di mancata contrattazione, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 22/09/2023. Come indicato nell’aggiornamento di giugno 2022 Acred828, se si intende attivare il calcolo automatico dell’indennità di mancata contrattazione, è sufficiente impostare la voce 053 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Novembre 2023
(acred874)

Dal mese di novembre 2023, è stato aggiornato l’importo dell’indennità di funzione (voce 010), secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 22/09/2023 (Quadro E. 160,00 / A1 E. 140,00 / A2 E. 120,00).

Sempre dal mese di novembre, sono stati aggiornati gli scatti di anzianità sulla tabella 2168 (agganciata automaticamente). Sulla busta paga relativa al mese di novembre, quindi, viene ricalcolato l’importo degli scatti di anzianità.

Gli aumenti relativi agli scatti di anzianità e all’indennità di funzione decorrono dal mese di settembre 2023.
Di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di novembre, vengono corrisposti automaticamente gli arretrati relativi ai mesi di settembre e ottobre. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni di orario (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite) e degli eventuali cambiamenti di livello, verificando la situazione di ciascun mese. La somma risultante è riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa, in questo caso, nella base di calcolo del Tfr.

Con effetto dal mese di novembre 2023, è stata predisposta la gestione automatica dell’elemento perequativo mensile regionale. Il suddetto elemento è gestito sulla tabella 7168 (agganciata automaticamente) e viene riportato sulla voce 012, indicata nella parte alta del cedolino. La voce 012 è descritta come “Eccedenza paga base”; eventualmente è possibile personalizzare la descrizione della voce tramite il servizio Accessori – Voci Personalizzate.
Precisiamo che, per determinare l’importo spettante, viene considerata la regione della sede lavorativa del dipendente. Se si preferisce fare riferimento alla “sede retributiva” (qualora quest’ultima risulti diversa dalla sede lavorativa), occorre indicare il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità della voce 012, impostandola sulle Voci Fisse.

NOTA: Nel caso in cui l’elemento perequativo regionale fosse già stato inserito sulle Voci Fisse, precisiamo che occorre annullare la voce utilizzata a tale scopo, effettuando una storicizzazione in data 1/11/2023.

Settembre 2023
(acred870)

Con l’aggiornamento di settembre 2023 Acred868, è stato rilasciato il calcolo degli arretrati relativi all’indennità di vacanza contrattuale per il periodo aprile – agosto 2023, sulla base di quanto previsto nell’accordo del 29/08/2023.
Segnaliamo che è stato riscontrato un errore nel calcolo rilasciato con l’aggiornamento Acred868.
Con il presente aggiornamento, il calcolo automatico dei suddetti arretrati è stato rettificato: occorre quindi rielaborare le buste paga interessate, nel caso in cui fossero state elaborate prima del presente aggiornamento.

Settembre 2023
(acred868)

Sulla base dell’accordo del 29/08/2023, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella 1168, alle seguenti decorrenze: settembre 2023 / settembre 2024 / settembre 2025.

A copertura del periodo aprile 2023 – agosto 2023, è stata prevista un’indennità di vacanza contrattuale da erogare nel mese di settembre 2023. Con la retribuzione del mese di settembre, tale indennità viene corrisposta automaticamente in forma di arretrati. Nel calcolo di tali arretrati si tiene conto delle variazioni dei mesi interessati (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma degli arretrati spettanti viene riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.

Aprile 2023
(acred859)

A seguito delle segnalazioni pervenuteci, è stato modificato il calcolo del contributo all’ente bilaterale ‘ENBIC’ per i dipendenti inquadrati come quadri: prima del presente aggiornamento, per tali soggetti non veniva calcolato il contributo relativo alla “Gestione Speciale” a carico del dipendente (voce 78D).

Giugno 2022
(acred828)

Su richiesta, è stato predisposto il CCNL Commercio sottoscritto da Anpit / Cisal, con il codice contratto 168.
Precisiamo che, per le aziende interessate, occorre verificare la tabella delle aliquote contributive sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle (viene agganciata in automatico la tabella 12072 ‘Commercio iscritti IVS’).

Il contratto prevede l’indennità di mancata contrattazione: nel caso in cui si intenda attivare il calcolo automatico di tale indennità, è sufficiente impostare la voce 053 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’.

Non è stata predisposta una gestione automatica dell’elemento perequativo mensile, in quanto il valore varia a livello regionale: occorre quindi inserire tale elemento utilizzando una voce riportata nella parte alta del cedolino, eventualmente anche tramite una tabella “personalizzata” relativa agli elementi integrativi della retribuzione.

Relativamente all’ente bilaterale contrattuale (‘ENBIC’), sono previsti due tipi di contribuzione: “Gestione Ordinaria” e “Gestione Speciale”, entrambe versate tramite il modello F24 utilizzando la causare ‘ENBC’.
Per attivare il calcolo automatico dei suddetti contributi, è sufficiente impostare le voci 78A e 78C sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. Impostando le voci 78A e 78C, vengono elaborate automaticamente anche le voci 78B e 78D, tramite le quali viene attribuita la causale di versamento.
Il contributo per la “Gestione Ordinaria” è dovuto per ogni dipendente in forza ed è pari a:

  • E. 7,50 per 12 quote mensili a carico del datore di lavoro, per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, apprendisti, part-time e contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi; la quota mensile è pari ad E. 4,50 in caso di dipendenti con contratto a tempo determinato inferiore o pari a 12 mesi.
  • E. 1,50 per 12 quote mensili a carico del dipendente.

Il contributo per la “Gestione Speciale” è dovuto per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato superiore a 12 mesi, apprendisti, part-time con orario previsto di almeno 16 ore settimanali o 64 ore mensili:

  • E. 14,00 per 12 quote mensili a carico del datore di lavoro; la quota mensile è di 41,67 in caso di quadri.
  • E. 1,00 per 12 quote mensili a carico del dipendente.

Ricordiamo che i contributi dovuti agli Enti Bilaterali vengono automaticamente assoggettati al contributo di solidarietà (voce 836 – causale UniEmens ‘M980’).